REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
GLI INTERVENTI PREVISTI
DAL FONDO REGIONALE
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Gennaio 2009
Indice
Introduzione
1 - Il monitoraggio dell’attuazione del programma regionale
pag.
pag.
5
pag.
29
pag.
38
pag.
68
1. La situazione in Sardegna
2. I Piani personalizzati in favore delle persone con disabilità grave
3. Il programma ―Ritornare a casa‖
4. La rete pubblica delle assistenti familiari
2 . Il Fondo per la non autosufficienza
1. I riferimenti normativi LR 29 maggio 2007, n. 2
2. Prima attuazione – Deliberazione 27/41 del 17 luglio 2007
3. Interventi immediati di sostegno – Deliberazione 30/34 del 2 agosto 2007
3 - La predisposizione dei piani personalizzati
1. I riferimenti normativi – Legge 21 maggio 1998, n. 162
L 162/98 Criteri per la predisposizione dei piani personalizzati di sostegno in favore
di persone con handicap grave – Deliberazione 28/16 del 1 luglio 2005
2. Piani personalizzati in favore delle persone con grave disabilità – Deliberazione
23/28 del 30 maggio 2006
3. Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati si sostegno in
favore di persone con grave disabilità – Deliberazione 49/10 del 28 novembre 2006
4. Finanziamento dei piani personalizzati a favore di persone con grave disabilità,
avvio del programma regionale a favore di anziani non autosufficienti –
Deliberazione 51/37 del 20 dicembre 2007
4. finanziamento dei piani personalizzati a favore di bambini, giovani e adulti con
grave disabilità e dei piani personalizzati a favore degli anziani non autosufficienti.
Deliberazione 69/20 del 10 dicembre 2008
4 -. Il programma Ritornare a casa
1. I riferimenti normativi – L.R. 11 maggio 2006, n. 4
2. Linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale ―Ritornare a casa‖
Deliberazione 42/11 del 4 ottobre 2006
3. Programma sperimentale ―Ritornare a casa‖ – Deliberazione 8/9 del 5 febbraio
2008
4. Individuazione della quota di cofinanziamento a carico dei Comuni – Deliberazione
41/26 del 29 luglio 2008
5. Progetti di sostegno a favore di persone che comportano un significativo carico
assistenziale, quali patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o
coma. – Deliberazione 53/8 del 9 ottobre 2008
2
5 - La rete delle assistenti familiari
pag.
85
pag.
97
pag.
104
1. I riferimenti normativi - L.R. 11 maggio 2006, n. 4
2. Linee di indirizzo per l’istituzione della rete pubblica delle Assistenti familiari
(badanti) per il sostegno alle persone non autosufficienti – Deliberazione 45/24 del 7
novembre 2006
3. Sostegno alle persone anziane che si avvalgono dell’aiuto di un assistente familiare
– Deliberazione 44/13 del 31 ottobre 2007
4. Potenziamento della rete pubblica delle assistenti familiari – Deliberazione 48/6 del
9 settembre 2008
6 - Le unità di valutazione territoriale e i punti unici di accesso
1. Istituzione del Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle Unità di
Valutazione Territoriale – Deliberazione 7/5 del 21 febbraio 2006
2. Potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriali –
Deliberazione 44/11 del 31 ottobre 2007
7 - Modalità di integrazione socio sanitaria
1. Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato regionale dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’ANCI Sardegna – Deliberazione 52/12 del 15
dicembre 2004
2. Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case Protette – Deliberazione 6/27 del
30 gennaio 2008
3. Direttive per la riqualificazione delle cure domiciliari integrate – Deliberazione 51/49
del 20 dicembre 2007
4. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità –
Deliberazione 48/11 del 9 settembre 2008
3
INTRODUZIONE
Per non autosufficienti si intendono, secondo la definizione OCSE, le persone che hanno bisogno di servizi
e interventi a lungo termine, con disabilità mentali o fisiche di lungo periodo, che sono diventati
dall’assistenza nelle attività fondamentali della vita quotidiana, la gran parte dei quali appartiene ai gruppi
più anziani della popolazione.
Il tema della non autosufficienza negli ultimi anni è oggetto di sempre maggiore attenzione nelle regioni
italiane, sia a causa del progressivo invecchiamento della popolazione italiana, ormai tra le più vecchie del
pianeta, sia per la speranza di vita, tra le più alte del mondo, che comporta necessariamente un maggiore
carico assistenziale e di cura.
La Regione Sardegna è attualmente tra le poche Regioni che abbia definito con chiarezza le proprie
politiche a sostegno della non autosufficienza approvando un ventaglio di interventi personalizzati in
relazione alle necessità della persona ed abbia disposto uno specifico Fondo regionale per la non
autosufficienza esplicitando le risorse disponibili.
In questo lavoro viene presentata una sintetica descrizione delle principali linee d’attività sulle quali i servizi
sociali e sanitari del territorio sono impegnati, e, per alcune di esse, viene presentato lo stato dei lavori e il
monitoraggio del lavoro finora svolto.
Viene inoltre presentato il quadro normativo regionale, gli atti deliberativi e i documenti dalla cui lettura è
possibile comprendere le politiche sociali adottate dalla Regione Sardegna nell’area della non
autosufficienza.
4
1 - Il monitoraggio dell’attuazione del programma regionale
5
1 – LA SITUAZIONE IN SARDEGNA
Con la legge finanziaria 2007 la Regione Sardegna ha messo ordine ai diversi provvedimenti approvati
negli anni precedenti in materia di disabilità e non autosufficienza istituendo un apposito Fondo regionale
per la non autosufficienza per complessivi 130 milioni di euro.
Il Fondo ha la finalità di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende
cura ed è destinato, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2005, all’avvio di un
programma di welfare locale e regionale e alla concreta realizzazione di un sistema integrato di servizi e
interventi a favore delle persone non autosufficienti e dei nuclei di appartenenza.
Rientrano tra le azioni previste a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza:
a) il potenziamento dell’assistenza domiciliare e delle cure domiciliari sanitarie;
b) il sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in quelle
gravi;
c) le azioni di integrazione socio-sanitaria previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 e dall’accordo Regione Sardegna – ANCI del 15 dicembre 2004;
d) i piani personalizzati per persone con disabilità grave di cui alla legge n. 162 del 1998;
e) il programma sperimentale ―Ritornare a casa‖ già previsto dalla legge regionale n. 4 del 2006,
articolo 17, comma 1;
f) il programma per la istituzione della rete pubblica delle assistenti familiari di cui alla legge regionale
n. 4 del 2006, articolo 17, comma 4;
g) gli interventi già previsti dalle leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (LR n. 27
del 1983; LR n. 11 del 1985; LR n. 20 del 1997; LR n. 6 del 2004).
Le azioni previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza forniscono un ventaglio di possibili
interventi che i servizi sociali e sanitari possono fornire in relazione alle necessità della persona e alle sue
specifiche condizioni di salute.
Tutti gli interventi previsti si fondano su alcuni principi ispiratori di carattere generale:
-
la personalizzazione dell’intervento, assicurando flessibilità nell’erogazione degli interventi e
progettazione in relazione alle specifiche esigenze della persona;
-
la graduazione degli interventi in relazione al livello di non autosufficienza della persona;
-
la multidimensionalità della valutazione, intesa come procedura dinamica e continua che segue il
soggetto non autosufficiente nel suo percorso nella rete dei servizi sanitari e sociali e ne rappresenta
nel tempo l’evoluzione in termini funzionali, nelle condizioni economiche e in termini di rete sociale di
supporto;
-
l’unicità dei punti di accesso e la promozione di percorsi assistenziali e di cura integrati capaci di
comprendere interventi sociali e interventi sanitari;
-
la coprogettazione, attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle persone beneficiarie nella
definizione degli interventi e nella scelta degli operatori;
-
la diversificazione delle tipologie e delle modalità d’intervento.
La necessità di un intervento impegnativo ed incisivo in materia di non autosufficienza deriva anche dalla
consapevolezza di una realtà regionale particolarmente critica, come rilevato recentemente dal Rapporto di
monitoraggio sulle politiche sociali presentato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
6
Per quanto riguarda i beneficiari di pensione di invalidità civile il Rapporto di monitoraggio colloca la
Sardegna al primo posto con 44.334 pensioni erogate e con un’incidenza di 26 beneficiari ogni 1.000
abitanti, a fronte di un valore nazionale di 16 beneficiari per 1.000 abitanti.
Beneficiari di pensioni di invalidità civile: tasso standardizzato (per 1.000 abitanti) - anno 2005
Per quanto riguarda, invece, i beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, il Rapporto
di Monitoraggio colloca la Sardegna al terzo posto, subito dopo la Calabria e la Campania, con 60.621
indennità di accompagnamento erogate e un’incidenza di 40 beneficiari ogni 1.000 abitanti, a fronte di un
valore nazionale di 29 beneficiari ogni 1.000 abitanti.
Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: tasso standardizzato (per 1.000 abitanti) - Anno 2005
7
Anche per quanto riguarda la pensione di inabilità e assegno ordinari di invalidità, per la quale,
diversamente da quanto previsto per l’invalidità civile e l’assegno di accompagnamento, è presupposto un
passato contributivo, e quindi lavorativo, il Rapporto del Ministero colloca la Sardegna ai primi posti
Beneficiari di pensione di inabilità e assegni ordinari di invalidità: tasso standardizzato (per 1.000 abitanti) - Anno 2005
Inoltre, dalla lettura dei dati pubblicati dall’ISTAT e riferiti all’indagine censuaria sugli interventi e i servizi
sociali dei Comuni rileviamo negli ultimi anni un progressivo incremento degli interventi nell’area della
disabilità che colloca la Sardegna al terzo posto insieme al Veneto, subito dopo il Trentino Alto Adige e le
Marche, per incidenza della percentuale della spesa per la disabilità sul complesso della spesa sociale dei
Comuni, con un incremento sensibilmente maggiore rispetto all’incremento registrato su scala nazionale.
Spesa per interventi e servizi sociali dei Comuni per l’area della disabilità – Percentuale sul totale della spesa.
Anni 2004 e 2005
Trentino A lto A dige
M arche
Sardegna
Veneto
Friuli Venezia Giulia
P iemo nte
A bruzzo
Lo mbardia
ITA LIA
Lazio
Umbria
Sicilia
M o lise
Campania
To scana
B asilicata
Emilia Ro magna
Calabria
P uglia
Liguria
Valle d'A o sta
0
5
10
15
20
25
2004
30
35
40
45
2005
Fonte ISTAT – Indagine censuaria degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni
8
Per quanto riferito alle persone con disabilità che vivono in famiglia, l’indagine ISTAT rileva un tasso
standardizzato di 5,2 disabili ogni 100 residenti, a fronte di una tasso nazionale di 4,8 ogni 100 residenti.
Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia, tassi standardizzati per 100 persone. Anno 2004-2005
Sicilia
Puglia
Calabria
Basilicata
Campania
Sardegna
Molise
Umbria
Abruzzo
ITALIA
Lazio
Marche
Toscana
Liguria
Veneto
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
Valle d'Aosta
Emilia-Romagna
Trento
Bolzano
0
1
2
3
4
5
6
7
Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005.
9
2- PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE
ORIENTAMENTI GENERALI E ACCESSO AL PROGRAMMA
La Regione Sardegna ha avviato un’insieme coordinato di interventi a favore delle persone con disabilità
grave e di chi vive accanto a loro e se ne prende cura. Gli interventi adottati sono finalizzati a rafforzare il
sostegno pubblico all’area della non autosufficienza, a favorire la permanenza delle persone non
autosufficienti nel proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di cure e di assistenza domiciliare
integrata, a sostenere le responsabilità familiari e la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie. Gli
interventi e i programmi sono definiti di lunga assistenza, in quanto erogati per un periodo di tempo esteso
e senza una data di conclusione predefinita, a favore di persone che non possono sostenere una normale
vita di relazione e non possono provvedere alla cura della propria persona senza l’aiuto determinante di
altri.
In particolare il programma regionale riferito ai piani personalizzati previsti dalla legge 162/1998 prevede
due livelli di certificazione e valutazione per accedere ai finanziamenti previsti:
-
possono essere destinatari dei piani personalizzati esclusivamente le persone con disabilità la cui
condizione di gravità rientra nella fattispecie di cui all’articolo 3, comma 3 della L. 104/192. Tale
condizione è accertata dalle Commissioni competenti delle Aziende sanitarie locali. Con delibera n.
48/11 del 9.9.2008 ―Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità‖ è
stato previsto che ―l’accertamento e la certificazione dello stato di invalidità civile sia contestuale
all’accertamento della condizione di handicap‖;
-
l’entità del finanziamento riconosciuto e l’intensità delle prestazioni assicurate alla persona sono
calcolate utilizzando i criteri e la scheda di valutazione approvati con la deliberazione della Giunta
regionale n. 28/16 del 1.7.2005, e con le integrazioni previste dalla delibera n. 51/37 del 20.12.2007.
L’ANDAMENTO TEMPORALE DEL PROGRAMMA
Il numero dei piani personalizzati è cresciuto in questi anni, e la crescita è determinata, fondamentalmente
da due motivi:
- dalla rispondenza del programma alle esigenze delle persone con disabilità;
-dall’incremento del numero di persone a cui è stata riconosciuta l’invalidità civile e l’indennità di
accompagnamento e hanno, in generale, i requisiti richiesti per accedere al programma regionale.
Gli interventi della Regione Sardegna a favore delle persone con disabilità grave sono riconosciuti a livello
nazionale come una buona prassi in quanto costituiscono un’esperienza fortemente innovativa per la
personalizzazione degli interventi, la coprogettazione, la graduazione degli interventi in relazione alle
esigenze delle persone, che assicurano ai beneficiari.
All’interno del Fondo per la non autosufficienza, i piani personalizzati di sostegno di cui alla Legge 162/98,
costituiscono una consolidata linea di supporto sociale e di sostegno all’integrazione sociale delle persone
con disabilità grave e per i loro familiari. Il programma è cresciuto progressivamente dal 2000 fino ad oggi,
coinvolgendo un numero progressivo di utenti e di famiglie.
Attualmente sono 19.722 le persone che, che sulla base di una valutazione multidimensionale della non
autosufficienza per entità e caratteristiche, valutazione che coinvolge la persona interessata, i suoi familiari
e l’ente locale di residenza, possono usufruire di un supporto per la gestione della quotidianità, per
interventi di carattere assistenziale, educativo, etc., tendenti ad assicurare un grado superiore di qualità
della vita.
10
Grafico 1. Piani personalizzati - 2000/2008
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Il grafico successivo riporta la percentuale di persone coinvolte nel programma con età uguale o superiore
ai 65 anni. Si osserva un progressivo aumento della popolazione anziana che rappresenta il 39% del totale
nel 2004 e il 56% nel 2008.
Grafico 2. Piani personalizzati : percentuale persone con 65 e
più anni
100
80
%
60
40
20
0
2004
2005
2006
2007
2008
PROGRAMMA 2008: LE CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE DELLE PERSONE BENEFICIARIE
Per l’annualità 2008 si fornisce una descrizione delle caratteristiche delle persone coinvolte nel programma
per età, sesso, distribuzione geografica, grado di non autosufficienza e tipologia di programma. Come
evidenziato in tabella 1, il programma ha coinvolto 19.722 persone, per il 41% di sesso maschile e per il
59% di sesso femminile.
Tabella 1: Persone beneficiarie per genere - 2008
Maschi
Femmine
Totale
n
8.088
11.634
19.722
%
41
59
100
11
La tabella 2 riporta i beneficiari per classe di età. La numerosità cresce all’aumentare dell’età. La classe
d’età più numerosa è quella degli ultraottantenni che rappresenta circa un terzo dell’intero campione. Le
persone con 65 o più anni costituiscono il 56,1% del totale dei partecipanti al programma.
Tabella 2: Persone beneficiarie per classe d’età - 2008
Classe d'età
<18 anni
18-42 anni
43-64 anni
65-79 anni
80 anni e più
Totale
n
2.234
2.949
3.475
4.702
6.362
19.722
%
11,3
15
17,6
23,8
32,3
100
La tabella 3 rappresenta la distribuzione degli utenti per provincia di residenza. In termini assoluti il maggior
numero di persone coinvolte si osserva nelle province di Cagliari e di Sassari.
Tabella 3: Persone beneficiarie per provincia di residenza - 2008
Provincia
Sassari
Olbia Tempio
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Medio Campidano
Carbonia Iglesias
Cagliari
Totale
N
4.170
849
2.535
997
2.707
1.263
1.501
5.700
19.722
%
21,1
4,3
12,9
5,1
13,7
6,4
7,6
28,9
100
Il calcolo dei tassi specifici per 10.000 abitanti (grafico 3) indica che la provincia con il tasso per abitanti più
alto di persone coinvolte nel programma di assistenza di cui alla legge 162 è l’Ogliastra, seguita dalla
provincia di Nuoro e da quella di Oristano. La provincia di Olbia-Tempio è quella con il tasso per abitanti più
basso.
Grafico 3: Persone beneficiarie, tasso standardizzato per 10.000 abitanti per provincia di residenza - 2008
12
Il reddito medio dei partecipanti al programma 2008 per provincia di residenza è illustrato nel grafico 4. Il
reddito medio più alto si rileva nella provincia del Medio Campidano quello più basso nella provincia
dell’Ogliastra.
Grafico 4: Persone beneficiarie, reddito medio del campione per provincia di residenza -2008
Per quanto riguarda la gravità della condizione di non autosufficienza, la tabella 4 illustra le medie dei
punteggi totali assegnati al campione sulla base della scheda per la valutazione multidimensionale (DGR n.
28/15del 2005). Si osserva in primo luogo una correlazione diretta fra età e gravità della condizione di non
autosufficienza. Inoltre si osservano differenze fra le diverse province. La provincia che presenta i punteggi
medi più bassi è il Medio-Campidano, quella con i punteggi medi più alti è la provincia di Olbia-Tempio.
Tabella 4 : Persone beneficiarie per gravità della non autosufficienza - Punteggio medio assegnato al campione per provincia e classe
d’età
Provincia di
residenza
Sassari
Olbia-Tempio
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Medio
Campidano
Carbonia Iglesias
Cagliari
Totale
< 18
anni
64,58
64,86
64,86
60,47
60,43
18-42
anni
67,68
69,51
68,99
67,65
64,82
42-64
anni
63,39
68,38
66,98
67,73
60,78
6579anni
65,12
67,30
67,31
67,40
61,24
80 e
più anni
68,01
72,04
69,25
71,20
65,42
Tutte le
età
66,13
68,62
67,99
68,13
63,04
53,64
62,76
59,59
62,01
65,59
61,54
61,65
64,19
62,89
62,11
65,85
66,20
61,14
62,70
63,11
62,49
65,44
64,70
66,98
69,13
68,18
63,42
65,81
65,56
Per quanto riguarda le risorse trasferite, il finanziamento più consistente è andato alle province di Cagliari,
Sassari e Nuoro (tabella 5).
Tabella 5 : Finanziamenti assegnati per provincia di residenza – euro 2008
Provincia
Sassari
Olbia Tempio
Nuoro
Ogliastra
Oristano
Finanziamento
assegnato
17.722.381
4.765.052
11.592.322
4.152.689
9.869.199
% su totale
finanziamenti
20,88
5,66
13,69
4,95
11,63
13
Medio Campidano
Carbonia Iglesias
Cagliari
Totale
5.027.052
5.931.352
25.647.503
84.707.550
5,94
6,98
30,27
100
Se si considera il finanziamento medio assegnato per persona (grafico 5) il più elevato è quello assegnato
ai residenti nella provincia di Olbia-Tempio (+31% rispetto alla media regionale, in parte in ragione della
diversa composizione per età dei beneficiari), quello più basso nella provincia di Oristano (- 15% rispetto
alla media regionale).
Grafico 5: Finanziamento medio assegnato per provincia di residenza – euro 2008
La numerosità dei piani personalizzati e la spesa corrispondente sono in costante aumento. Considerando
che la numerosità attuale delle persone coinvolte corrisponde a circa ¼ della popolazione che usufruisce
dell’assegno di accompagnamento per invalidità civile, che evidentemente richiede una condizione di
handicap grave, appare prevedibile un progressivo ulteriore incremento delle richieste.
LA RIORGANIZZAZIONE IN ATTO
La Regione ha avviato una revisione organica delle metodologie adottate, delle modalità di presentazione
dei piani personalizzati, degli strumenti di verifica dell’efficacia delle azioni intraprese.
Con deliberazione n. 51/37 del 20.12. 2007 -al fine di favorire una maggiore appropriatezza degli interventi,
adottare criteri di valutazione della condizione di non autosufficienza differenziati in relazione all’età delle
persone -sono stati istituiti a favore delle persone con disabilità grave, due programmi regionali:
-
il programma d’interventi a favore di bambini, giovani e adulti con disabilità grave che prevede,
prevalentemente, percorsi educativi per sviluppare la piena potenzialità della persona, per la
promozione dell’autonomia e di vita indipendente, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e
nella società;
-
il programma regionale a favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquennni con criteri e
modalità di accesso alle prestazioni differenziati, con tipologie di intervento più rispondenti alle
esigenze di questa popolazione, finalizzati prioritariamente a favorire l’autonomia e la permanenza
nell’ambiente familiare.
Alla diversificazione degli interventi dovranno essere accompagnati ulteriori modifiche e integrazioni del
programma regionale.
14
ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E DELLE POSIZIONI REDDITUALI E
PATRIMONIALI
La condizione di non autosufficienza, le variazioni intervenute, sono periodicamente accertate dalle Unità di
valutazione territoriale presso la propria sede, a domicilio del paziente o su base documentaria. I campioni
di beneficiari, non inferiori al 1% del complesso dei piani personalizzati finanziati, sui quali verificare la
permanenza delle condizioni e l’adeguatezza delle prestazioni assicurate, sono individuati dalla Direzione
generale delle politiche sociali secondo principi di casualità o sulla base di specifiche e documentate
segnalazioni.
Nel caso l’UVT non ritenga che la persona che ha beneficiato del finanziamento di un piano personalizzato
abbia diritto alle prestazioni del Fondo per la non autosufficienza o ne abbia diritto in diversa misura,
comunica nel più breve tempo possibile l’esito delle valutazione alla famiglia, alla Regione e al Comune di
residenza dell’assistito che procede immediatamente alle variazioni del finanziamento, alla sua
sospensione e alla eventuale richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite.
L’erogazione delle prestazioni è sospesa, altresì, se l’assistito non acconsente alla valutazione o non si
presenta, dopo la terza convocazione, alla UVT nella data prevista.
L’Assessorato definirà una apposita convenzione con la Guardia di finanza per la verifica della posizione
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari.
ABBANDONO E DEGRADO NELLE RELAZIONI DI AIUTO
E’ fatto obbligo al Comune comunicare alla famiglia del beneficiario l’entità del contributo riconosciuto. È
compito degli uffici dei servizi sociali, altresì, verificare periodicamente l’andamento
dei piani
personalizzati, i risultati raggiunti, gli eventuali adeguamenti necessari, le modalità d’integrazione dei piani
personalizzati nella rete dei servizi. Gli uffici dovranno segnalare alle UVT l’esigenza di un aggiornamento
della valutazione, intervenire laddove osservino condizioni di abbandono della persona non autosufficiente,
sospendere o interrompere i piani personalizzati nel caso in cui si abbiano motivate ragioni per ritenere che
gli interventi non siano realizzati con la dovuta perizia, che da parte della famiglia non sia assicurato il
necessario sostegno e collaborazione alla realizzazione del piano personalizzato, che i fondi assegnati non
siano utilizzati, in tutto o in parte, a beneficio della persona in condizione di non autosufficienza.
L’AVVIO DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA
Al fine di apportare modifiche e integrazioni al programma regionale è stata istituita presso l’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, la Commissione Consultiva Regionale per la disabilità grave,
composta dai rappresentanti dei Comuni, delle Aziende sanitarie e delle associazioni che operano nel
settore. La Commissione Consultiva Regionale ha la funzione di formulare proposte specifiche
relativamente:
-alla diversificazione dei
ultrasessantacinquenni);
criteri
di
accesso
per
categoria
di
utenti
(bambini
e
adulti
e
-alla individuazione di specifici e adeguati sistemi di valutazione della non autosufficienza;
-alla programmazione e valutazione dei progetti di sostegno a favore di persone con grave disabilità;
-alla individuazione delle attività da finanziare rispetto alla diversa tipologia di utenti non autosufficienti.
15
3 - IL PROGRAMMA ―RITORNARE A CASA‖
PREMESSA
Il programma regionale ―Ritornare a casa‖ viene istituito con l’art. 17 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 con
l’obiettivo di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente
inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superandone l’istituzionalizzazione e
promuovendone la permanenza nel proprio domicilio.
Il programma ha carattere sperimentale ed ha assicurato inizialmente la disponibilità finanziaria di euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Nel febbraio 2008 il programma è stato ulteriormente
finanziato con altri 5.000.000 di euro.
Con la deliberazione n° 42/11 del 4 ottobre 2006 la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo per
l’attuazione del programma fornendo indicazioni sulle priorità, le condizioni di ammissibilità al
finanziamento, le modalità e i tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati, nonché sui sistemi di
monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli interventi.
Il provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimento orientato a sviluppare la domiciliarità dei
servizi alla persona, a sostenere la famiglia in difficoltà attraverso una rete organizzata e funzionale di
servizi sociali e sanitari ed è parte integrante del più ampio programma di interventi di sostegno alla non
autosufficienza.
Nel gennaio 2007 è stata nominata la Commissione tecnica prevista nelle linee di indirizzo. Composta da
persone con pluriennale esperienza nel settore dei servizi alla persona, tra i quali diversi rappresentanti
delle associazioni degli utenti, la Commissione ha garantito un supporto alla Regione nell’attuazione e nel
monitoraggio del programma proponendo criteri di valutazione dei progetti e suggerimenti per la gestione
del programma.
Nel mese di febbraio 2007 è stata promossa, a Cagliari, una giornata di sensibilizzazione e confronto con
gli operatori sociali e sanitari al fine di promuovere l’avvio del programma e concordare modalità operative
per semplificare le procedure e, soprattutto, raccogliere le prime osservazioni su eventuali difficoltà nella
realizzazione del programma.
Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi e orientare il programma verso gli obiettivi prioritari, il 20
settembre 2007, è stata diffusa una seconda nota con la quale si sollecitava maggiore attenzione nella
valutazione delle situazioni di bisogno e un’azione più energica per il rientro in famiglia di persone ospiti di
strutture residenziali. La nota, inoltre, richiamava il carattere di ―contratto assistenziale‖ del progetto
personalizzato, quale intesa assistenziale-terapeutica tra la persona interessata, la famiglia e gli operatori
sociali e sanitari.
CHE COSA È IL PROGRAMMA ―RITORNARE A CASA‖
Il programma Ritornare a casa vuole favorire il rientro in famiglia e nella propria comunità di persone
inserite in strutture residenziali, ma anche far sì che si possano avere cure adeguate senza lasciare la
propria casa.
È caratterizzato dalla personalizzazione dell’intervento, dalla condivisione del progetto, dall’integrazione
sociale e sanitaria.
È rivolto alle persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, che vogliono curarsi nella
propria casa.
Prevede la definizione di un piano personalizzato da concordare con la famiglia, che spesso da sola non
riesce ad accudire un familiare in difficoltà permanente o temporanea.
16
È un intervento fortemente orientato al sostegno della non autosufficienza nelle situazioni in cui la
permanenza nel proprio domicilio è possibile e consente una migliore qualità della vita.
Il programma Ritornare a casa è un intervento di assistenza continuativa (long-term care) intesa come ―una
varietà di servizi e interventi, sociali e sanitari, forniti con continuità a persone che hanno bisogno di
assistenza costante a causa di disabilità fisica o psichica‖ (Institute of Medicine, 1986), comprendendo in
essa ―tutte le forme di cura della persona o di assistenza sanitaria e gli interventi di cura domestica
associati, che abbiano natura continuativa‖ (W. Laing, 1993).
I PUNTI DI FORZA DEL PROGRAMMA
Ispirato al superamento delle criticità da tempo evidenziate nel ricorso a strutture sociali e sanitarie nella
cura della persona, il programma Ritornare a casa fonda i suoi punti di forza:
-
nell’integrazione sociosanitaria validata da soluzioni organizzative e protocolli operativi come espresso
nell’art. 32 della L.R. n° 23/2005;
-
nella personalizzazione dell’intervento fondata su un piano ―personalizzato‖ che descriva l’intervento
nel suo complesso, le modalità attuative, le professionalità coinvolte;
-
nella condivisione del Progetto da parte della famiglia della persona non autosufficiente e delle
Istituzioni che introduce un momento significativo di umanizzazione dell’intervento basato sulla
centralità della persona e sulla consapevolezza della partecipazione alla costruzione dei processi di
aiuto;
-
nella presa in carico globale e unitaria e la valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di
Valutazione Territoriale.
Un’ulteriore conferma della validità del programma proviene dalla Legge Finanziaria Nazionale 2008 che
promuove la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti
locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona, con l’obiettivo di favorire la permanenza od il ritorno nella
comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in
strutture residenziali socio-sanitarie.
LO STATO DEI LAVORI AL 31 DICEMBRE 2008
Sono attivi complessivamente 810 progetti personalizzati con una decisa prevalenza nelle province del
Medio Campidano e di Oristano che si sono attivate con tempestività fin dai primi momenti successivi
all’approvazione delle linee di indirizzo utilizzando proficuamente modalità consolidate di collaborazione tra
Comuni e Azienda sanitaria locale (tab. 1).
In relazione alla popolazione di età pari o superiore a 65 anni riscontriamo infatti l’incidenza più alta nella
provincia del Medio Campidano, due volte e mezzo superiore alla media regionale, e l’incidenza più bassa
nella provincia dell’Ogliastra, equivalente ad un terzo rispetto alla media regionale.
La spesa complessiva del programma è finora di euro 11.753.629. Di tale somma il 22,1% è stata trasferita
ai Comuni della provincia di Cagliari e il 18,2% ai Comuni della provincia del Medio Campidano.
Per quanto riguarda il finanziamento medio per progetto registriamo differenze significative tra le province
che oscillano tra un minimo di euro 11.173 dell’Ogliastra ed un massimo di euro 17.517 del Medio
Campidano. A livello regionale il finanziamento medio per progetto è di euro 14.510.
17
Tabella 1
Progetti finanziati e popolazione anziana - ripartizione per provincia
progetti
finanziati
progetti
finanziati ogni
1.000 anziani
92.769
24.132
19.853
30.657
11.105
24.429
34.688
60.824
203
60
122
57
9
72
163
124
298.457
810
pop => 65
anni
Provincia
Cagliari
Carbonia - Iglesias
Medio Campidano
Nuoro
Ogliastra
Olbia - Tempio
Oristano
Sassari
Totale
Finanziamento
finanziamento
per progetto
2,2
2,5
6,1
1,9
0,8
2,9
4,7
2,0
2.592.249,37
947.391,00
2.137.072,00
798.069,00
100.560,00
1.047.956,00
2.059.546,44
2.070.786,00
12.769,70
15.789,85
17.516,98
14.001,21
11.173,33
14.554,94
12.635,25
16.699,89
2,7
11.753.629,81
14.510,65
La distribuzione dei progetti per distretto mette in risalto i territori di Ghilarza-Bosa e di Sanluri che hanno
avuti finanziati rispettivamente 10,3 e 9,3 progetti ogni 1.000 anziani residenti, ed evidenzia l’insignificante
presenza dei distretti di Muravera, Nuoro, Lanusei e Quartu S.Elena. (tab. 2)
Rispetto al costo medio per progetto le differenze a livello distrettuale sono più accentuate con una forbice
che va da un minimo di euro 10.000 per progetto nel distretto di Senorbì ed un massimo di euro 18.745 per
progetto nel distretto di Alghero.
Grafico 1
Progetti finanziati ogni 1.000 anziani residenti
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Medio
Campidano
Oristano
Olbia Tempio
Carbonia Iglesias
Cagliari
Sassari
Nuoro
Ogliastra
18
Tabella 2
Progetti finanziati e popolazione anziana - ripartizione per distretto
pop => 65
anni
Distretto sanitario
Ales
Alghero
Cagliari 20
Cagliari 21
Cagliari città
Carbonia
Ghilarza
Guspini
Iglesias
Isili
Lanusei
Macomer
Muravera
Nuoro
Olbia
Oristano
Ozieri
Quartu Sant'Elena
Sanluri
Sassari
Sassari area metrop.
Senorbì
Siniscola
Sorgono
Tempio Pausania
Totale
progetti
finanziati
progetti finanziati
ogni 1.000 anziani
Finanziamento
finanziamento
per progetto
5.489
15.908
16.342
12.242
34.848
15.540
10.485
10.521
8.592
4.600
11.105
5.109
4.188
15.957
18.206
18.714
6.736
15.087
9.332
10.665
27.515
5.462
5.236
4.355
6.223
18
17
33
33
103
23
108
35
37
7
9
12
1
10
56
37
32
13
87
37
38
13
12
23
16
3,3
1,1
2,0
2,7
3,0
1,5
10,3
3,3
4,3
1,5
0,8
2,3
0,2
0,6
3,1
2,0
4,8
0,9
9,3
3,5
1,4
2,4
2,3
5,3
2,6
289.691,00
292.405,00
447.985,00
456.388,00
1.224.167,37
361.774,00
1.284.563,96
614.231,00
585.617,00
89.920,00
100.560,00
157.920,00
16.000,00
115.664,00
782.079,00
485.291,48
476.119,00
177.887,00
1.522.841,00
667.184,00
635.078,00
179.902,00
169.929,00
354.556,00
265.877,00
16.093,94
17.200,29
13.575,30
13.829,94
11.885,12
15.729,30
11.894,11
17.549,46
15.827,49
12.845,71
11.173,33
13.160,00
16.000,00
11.566,40
13.965,70
13.115,99
14.878,72
13.683,62
17.503,92
18.032,00
16.712,58
13.838,62
14.160,75
15.415,48
16.617,31
298.457
810
2,7
11.753.629,81
14.510,65
Osservando la distribuzione dei progetti finanziati in relazione alle classi d’età della popolazione, si può
notare che la quasi totalità dei progetti finanziati si concentra nelle fasce d’età di oltre 70 anni,
raggiungendo, con 575 progetti, quasi il 71% sul totale dei progetti finanziati. Sono invece praticamente
assenti le classi d’età sotto i 40 anni, con una incidenza inferiore al 4% sul totale dei progetti finanziati. (tab
3)
Tabella 3
Progetti finanziati per classi d'età
Classi d'età
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
popolazione al
1.1.2008
149.113
163071
212.508
269.647
263.078
progetti
finanziati
0
1
14
15
47
progetti finanziati per
1.000 abitanti
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
19
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
> 90
Totale
226.129
182.811
131.635
58.114
9.511
51
107
219
284
72
0,2
0,6
1,7
4,9
7,6
1.665.617
810
0,5
Il programma Ritornare a casa è pertanto fortemente orientato alla tutela e alla cura delle persone anziane
ed incide maggiormente nelle classi d’età nelle quali l’incidenza di stati di non autosufficienza è
particolarmente significativa.
Grafico 2
Progetti finanziati per classi d'età ogni 1.000 abitanti
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
> 90
classi d'età
La ripartizione progetti finanziati per genere dei beneficiari, pur evidenziando una decisa prevalenza dei
progetti in favore del genere femminile, non rileva un significato particolare essendo la prevalenza
femminile in sintonia con la sua maggiore incidenza nella popolazione anziana.
Il 60,5% dei progetti finanziati è riferito a femmine, mentre solo il 39,5% è riferito a maschi.
Nel grafico 3 viene riportata la percentuale di progetti finanziati per genere e la percentuale della
popolazione ultrasettantenne.
20
Grafico 3
Piani personalizzati per genere
Maschi
39,5%
Femmine
60,5%
Popolazione > 75 anni per genere al 1.1.2008
Maschi
38,3%
Femmine
61,7%
Relativamente alla collocazione dei destinatari secondo gli scaglioni dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), si può notare che oltre il 75% dei richiedenti il progetto dichiara un ISEE
pari od inferiore a 12.000 euro annui, limite entro il quale, secondo le linee di indirizzo, non viene applicata
nessuna decurtazione dal finanziamento, ma di questi il 5% dichiara di non possedere alcun reddito.
È altresì insignificante la percentuale dei richiedenti il progetto che dichiara un reddito ISEE superiore ad
euro 22.000 annui per i quali è prevista una riduzione del finanziamento.
È opportuno precisare che la soglia di esclusione dal finanziamento è indicata in euro 32.000 annui ma
solamente in un caso il reddito dichiarato è superiore a 30.000 euro annui. (tab. 4)
Tabella 4
Progetti finanziati e scaglioni ISEE
ISEE annuo
0
da 1 a 3.000
da 3.001 a 6.000
da 6.001 a 9.000
da 9.001 a 12.000
progetti
finanziati
%
39
45
179
210
121
4,8
5,6
22,1
25,9
14,9
21
da 12.001 a 15.000
da 15.001 a 18.000
da 18.001 a 21.000
da 21.001 a 24.000
da 24.001 a 27.000
da 27.001 a 30.000
da 30.001 a 32.000
83
55
33
19
10
13
3
10,2
6,8
4,1
2,3
1,2
1,6
0,4
Totale
810
100,0
Grafico 4
Progetti finanziati e scaglioni ISEE
250
200
150
100
50
0
0
da 1 a
3.000
da 3.001 a da 6.001 a da 9.001 a da 12.001 da 15.001 da 18.001 da 21.001 da 24.001 da 27.001 da 30.001
6.000
9.000
12.000
a 15.000 a 18.000 a 21.000 a 24.000 a 27.000 a 30.000 a 32.000
Particolare attenzione merita l’analisi dei progetti riferiti a persone che vengono dimesse da strutture sociali
e/o sanitarie in quanto è questo il principale e più importante obiettivo del programma sperimentale
intitolato appunto Ritornare a casa.
La dimissione da strutture è avvenuta nell’11% dei progetti personalizzati finanziati, non uniformemente
distribuiti nel territorio. Si rileva a questo proposito un’eccellenza nella provincia dell’Ogliastra nella quale il
numero delle dimissioni in relazione ai progetti finanziati è significativa, oltre il 33%, ma riguarda un numero
molto contenuto di progetti. Nella provincia di Sassari, viceversa, riscontriamo il più contenuto numero di
dimissioni in relazione ai progetti finanziati. (Tabella 5)
Tabella 5
Dimessi da
strutture sociali
e/o sanitarie
progetti
finanziati
% dimessi da strutture
su progetti finanziati
Cagliari
Oristano
Medio Campidano
Olbia - Tempio
Carbonia - Iglesias
Nuoro
Ogliastra
Sassari
36
18
15
5
3
7
3
4
203
163
122
72
60
57
9
124
17,7
11,0
12,3
6,9
5,0
12,3
33,3
3,2
Totale
91
810
11,2
Province
22
Rispetto al numero assoluto di effettive dimissioni, invece, le province di Cagliari ed Oristano fanno
registrare una più significativa incidenza, rispettivamente con 36 e 18 persone rientrate nella propria
abitazione.
Grafico 5
Dimessi da strutture sociali e/o sanitarie
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Cagliari
Oristano
Medio
Campidano
Nuoro
Olbia Tempio
Sassari
Carbonia Iglesias
Ogliastra
Grafico 6
Percentuale di dimessi da strutture sul totale dei progetti finanziati
Ogliastra
Cagliari
Medio Campidano
Nuoro
Oristano
Olbia - Tempio
Carbonia - Iglesias
Sassari
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
23
L’analisi dei dati relativi ai livelli di intensità assistenziale, intesi come risultato di una valutazione
multidimensionale della persona in condizione di non autosufficienza, evidenzia una decisa prevalenza del
livello molto elevato rispetto al livello elevato
Sono, infatti, 470, (pari al 58%) i progetti che, per la condizione sanitaria particolarmente critica, implicano
un carico assistenziale definibile ―molto elevato‖ e necessitano di assistenza continua nell’arco delle 24
ore, mentre sono 328 (pari al 40,5%) i progetti riferiti a persone che, a causa della significativa perdita di
autonomia, necessitano di assistenza per compiere una considerevole parte delle attività quotidiane
nonché di interventi medici e infermieristici di medio impegno, determinando un carico assistenziale di
livello elevato.
Solamente in 12 situazioni, pari all’1,5% dei casi, i progetti sono rivolti in favore di persone con livello di
intensità assistenziale definibile ―medio‖ e si tratta esclusivamente di situazioni per le quali è stata
predisposta ed attuata la dimissione da strutture sociali o sanitarie, evento al quale il programma ―Ritornare
a casa‖ attribuisce la priorità.
Grafico 7
Livello di intensità assistenziale
MEDIO
1%
ELEVATO
40%
MOLTO
ELEVATO
59%
Tra le patologie riscontrate nel progetto registriamo una forte prevalenza delle demenze e tra queste della
sindrome di Alzheimer. Registriamo inoltre una significativa percentuale di persone allettate e tra queste è
doveroso segnalare, per il forte carico assistenziale che tale condizione comporta, la presenza di numerosi
casi di Sindrome Laterale Amiotrofica.
24
4 - LA RETE PUBBLICA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2 art. 34 istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, al
fine di sostenere le persone non autosufficienti, chi vive accanto a loro e se ne prende cura. Tale fondo,
alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie, prevede le seguenti azioni:

un programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio assistenziale a favore di persone
non autosufficienti;

un programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non
autosufficienti, attraverso l'erogazione di contributi economici pari a Euro 3.000 all'anno per avente
diritto, per l'assistente familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purchè in
regola con la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro;

risorse destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il pagamento della quota sociale per
i servizi residenziali e semi residenziali erogati a favore delle persone non autosufficienti;
A partire dagli interventi predisposti dal fondo per la non autosufficienza la Regione ha previsto differenti
azioni.
Con Deliberazione n. 45/24 del 7.11.2006 si propone di dare avvio su scala regionale alla costituzione di
registri pubblici degli/delle assistenti familiari per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e
l'emersione del lavoro nero. Inoltre, i comuni di Cagliari e Sassari hanno realizzato due programmi pilota, al
fine di sperimentare modalità e forme di sostegno a favore di persone parzialmente o totalmente non
autosufficienti che necessitano di un assistente familiare.
La somma prevista è pari ad Euro 700.000, di cui il 20% destinato all'istituzione dei registri pubblici, il 70%
all'avvio delle sperimentazioni dei comuni di Cagliari e Sassari ed il 10% per la diffusione nella popolazione
delle iniziative legate alla costituzione della rete pubblica delle/degli assistenti familiari.
Nel 2007, con Deliberazione 44/13 del 31 ottobre, vengono ripartiti ulteriori Euro 700.000 per la
realizzazione di tre linee di attività che prevedono azioni di sostegno ai nuclei familiari che hanno un
rilevante carico assistenziale, derivante dalla presenza di un familiare non autosufficiente, attraverso
l'erogazione di un contributo economico di Euro 3.000 all'anno. Tale contributo consentirà la copertura degli
oneri previdenziali per le famiglie che si avvalgono dell'aiuto di un assistente familiare. Inoltre, sono
previste azioni di informazione, promozione e qualificazione dell'assistente familiare ed azioni di
informazione, promozione e monitoraggio a valenza regionale. Tra i destinatari del programma
sperimentale vengono indicate le persone d’età superiore ai 65 anni, con disabilità grave e con punteggio
superiore a 75.
Nell’ambito della qualificazione del lavoro delle/degli assistenti familiari si colloca l’accordo attuativo tra
Governo, Regioni ed enti locali istituito nel 2007, che prevede azioni di informazione e promozione rivolte
sia alle famiglie che alle assistenti familiari, assistenza e consulenza per la stipula di contratti di lavoro e la
gestione degli aspetti previdenziali ed assicurativi, attivazione, promozione e gestione del registro.
Inoltre, attività formative orientate all’acquisizione di competenze di base riferite alla cura della persona ed
allo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative, stampa e diffusione di opuscoli informativi,
organizzazione di incontri e seminari per l’approfondimento delle tematiche inerenti la gestione del registro.
Infine, sono previste attività di monitoraggio e di valutazione delle iniziative avviate, con un adeguato
supporto tecnico agli ambiti territoriali coinvolti.
Alla luce dell’accordo attuativo, con deliberazione 48/6 del 9.9.2008, viene impegnata la somma di Euro
940.747 per il potenziamento della rete pubblica delle assistenti familiari. Tale intervento parte dalla
necessità di migliorare la rete pubblica al fine di supportare in misura maggiore le persone non
autosufficienti, chi vive accanto a loro e se ne prende cura, le/gli assistenti familiari relativamente agli
25
aspetti inerenti il contratto di lavoro ed in particolare tale potenziamento si pone in linea con l’obiettivo
principale dell’intero programma: la realizzazione di un registro regionale.
Tale somma è ripartita tra gli enti gestori dei servizi associati degli ambiti PLUS in relazione alla
popolazione ultrasessantacinquenne residente, a seguito della presentazione di specifiche proposte
operative. Tali risorse sono prioritariamente, in linea con gli indirizzi della Deliberazione, destinate
all'acquisizione di personale esperto in materia di contratti di lavoro, nella gestione degli aspetti
previdenziali ed assicurativi, e con adeguate competenze nel segretariato sociale. Rispetto alla formazione
la deliberazione specifica che essendo già stata finanziata con la precedente annualità, verrà rifinanziata,
solamente laddove non sia ancora stata svolta.
Al fine di perseguire l'obiettivo di creazione di un ―registro regionale‖, il Comune di Sassari ha messo a
disposizione il materiale divulgato per l'attività di promozione della rete pubblica delle/degli assistenti
familiari, presentato anche durante il seminario tenutosi a Sassari nel maggio del 2008.
COS’È IL REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
Il registro pubblico degli assistenti familiari, articolato per ambiti locali ed istituito con Deliberazione
della G.R. 45/24 del 7 novembre 2006, è unico per l’intera Regione, ed è istituito presso ogni Comune
sede di distretto sanitario che, di solito, è anche il Comune capofila nella elaborazione dei Piani Locali
Unitari dei Servizi (PLUS) e nella gestione in forma associata dei servizi.
Il registro degli assistenti familiari raccoglie i nominativi dei lavoratori e lavoratrici del settore, è
pubblico, è aggiornato almeno ogni sei mesi. Deve essere consultabile presso ogni sede comunale,
Amministrazione provinciale, Azienda sanitaria e Centri per l’impiego.
Il registro consiste in un data base contenente i dati essenziali quali nome, cognome, indirizzo, recapito
telefonico, titoli di studio e professionali, esperienze lavorative, ogni altra informazione suppletiva fornita
dagli interessati, come per esempio eventuali preferenze sulle sedi di lavoro e caratteristiche
dell’utente.
La natura del lavoro svolto, caratterizzato dal contatto diretto e continuato con soggetti deboli e dalla
presenza stabile all’interno del domicilio degli stessi rende necessario accertare il possesso di alcuni
requisiti minimi che consentano di verificare l’affidabilità degli assistenti familiari e di conseguire
l’iscrizione al registro.
I requisiti per ottenere l’iscrizione al registro sono:
a) avere compiuto 18 anni;
b) essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera);
d) l’avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani);
e) non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti;
f) essere di sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico;
g) avere frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale teoricopratico, ai sensi
della Legge 21 dicembre 1978, n°8 45, della durata di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza
alla persona, ovvero essere in possesso della qualifica professionale inerente l’area dell’assistenza
socio-sanitaria con riferimento all’area di cura alla persona. Sono riconosciuti validi i titoli esteri
equipollenti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Sociali. I titoli esteri devono essere consegnati
tradotti in lingua italiana.
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In attesa che la Regione attivi specifici corsi di formazione per gli assistenti familiari, possono essere
ritenuti validi, ai fini dell’iscrizione al registro i corsi di formazione attivati dai Comuni e da altri enti
pubblici purchè ritenuti adeguati sia come durata sia come contenuti dall’Ente che gestisce il registro.
In fase di prima applicazione e nelle more dell’attivazione di specifici corsi, l’Ente che gestisce il registro
può iscrivere coloro che abbiano maturato un’esperienza lavorativa documentata di almeno 12 mesi nel
campo della cura domiciliare alla persona, con regolare assunzione, documentata.
Qualunque variazione sui dati personali, sui requisiti professionali deve essere tempestivamente
comunicata all’Ente che gestisce il registro per il necessario aggiornamento.
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione deve essere comunicata dall’assistente
familiare all’Ente che gestisce il registro e comporta l’immediata cancellazione dallo stesso e l’obbligo
alla restituzione del tesserino. Lo stesso Comune effettua controlli a campione al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti.
Le domande di iscrizione al registro devono pervenire all’Ente gestore su apposito modulo predisposto
dall’Ente, accompagnate dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti di accesso al registro
di cui al paragrafo seguente.
La documentazione può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445. L’Ente
gestore esamina le domande, valuta i requisiti d’iscrizione e approva l’inserimento dei richiedenti nel
registro.
All’assistente familiare iscritto al registro viene rilasciato un apposito tesserino identificativo, in cui
risultino le generalità, la data di iscrizione al registro, il periodo di validità e la foto. L’iscrizione ha
validità annuale.
FINALITÀ
Il ricorso da parte degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie ai servizi individuali resi a
domicilio dagli assistenti familiari è un fenomeno che ha assunto un’ampia rilevanza negli ultimi anni nel
territorio della regione Sardegna, come nelle altre regioni italiane. L’aumento del fenomeno deriva
innanzitutto dall’invecchiamento della popolazione e dalle profonde trasformazioni che hanno
caratterizzato il ruolo dell’istituzione famiglia, che ha favorito la diffusione di questa figura
parallelamente con la crescente diffusione del fenomeno immigratorio.
I lavoratori e le lavoratrici che svolgono l’attività di assistenti familiari provengono prevalentemente dai
paesi dell’Europa orientale, il più delle volte sono sprovvisti di conoscenze socio-sanitarie e possiedono
una scarsa conoscenza della lingua italiana e delle tradizioni culinarie locali.
Con l’istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari prevista dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n°45/24 del 7.11.2006 si intende fornire uno strumento che faciliti le famiglie con anziani o
disabili, nella ricerca di assistenti familiari e sostenere l’inserimento lavorativo di chi offre questo
servizio nel pieno rispetto delle norme di legge, incoraggiando così l’emersione dal lavoro precario ed
irregolare di coloro che offrono assistenza.
L’ istituzione del registro ha lo scopo di favorire la diffusione di un servizio di care qualificato e regolare,
a beneficio sia degli stessi lavoratori del settore, sia delle famiglie che scelgono di ricorrere a questo
genere di prestazioni, ampliando in tal modo l’offerta dei servizi sociali destinati in particolare agli
anziani e alle persone con disabilità. L’iniziativa, inoltre, si integra con altri interventi finalizzati a
promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio quali: il programma sperimentale
―Ritornare a casa‖ finalizzato al rientro nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone
attualmente inserite in strutture residenziali, il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato (ADI), i piani
personalizzati in favore delle persone con handicap grave (Legge n°162/1998).
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L’istituzione del registro degli assistenti familiari non si pone in concorrenza con il servizio di assistenza
domiciliare di più consolidata tradizione. Si tratta di professionalità differenti in quanto l’assistente
domiciliare ha una formazione qualificata, orientata ad un intervento più complesso ed è normalmente
inserito in una rete organizzata e stabile di servizi alla persona gestita dai Comuni, mentre l’assistente
familiare, occupa, nel contesto più generale dell’offerta di servizi di cura domiciliare alla persona spazi
di precariato e di instabilità lasciati al libero mercato con un rapporto più personale e diretto con
l’assistito e normalmente ne prevede la convivenza.
DEFINIZIONE E COMPITI
L’assistente familiare viene scelto dalla famiglia, in relazione ai problemi specifici della persona da
assistere e deve godere della sua piena fiducia. Il Comune in tale scelta non si sostituisce alla famiglia,
ma aiuta quest’ultima ad effettuare una scelta consapevole ed informata, garantendo attraverso
l’iscrizione al registro la serietà e la professionalità dell’assistente familiare.
Tra i compiti, assiste nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, temporaneamente
o permanentemente priva di autonomia o con autonomia limitata. Il suo ruolo consiste nel facilitare o
sostituirsi nelle attività di pulizia e igiene della persona, pulizia e igiene della casa, acquisto,
preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia, spesa e commissioni.
Accompagna, inoltre, l’anziano e lo supporta nelle attività quotidiane che si svolgono all’esterno,nonché
nell’accesso ai servizi sanitari, sociali e ricreativi e nel disbrigo di pratiche amministrative,
accompagnamento a visite mediche e simili. Se delegato da un familiare o dall’anziano stesso,
l’assistente può svolgere anche quelle prestazioni che competono al familiare, come la gestione di soldi
per conto dell’anziano, operando con la diretta supervisione del familiare o della persona di riferimento
che è legalmente responsabile del benessere e della cura del soggetto assistito.
L’assistente familiare, infine, svolge il proprio lavoro con contratto di collaborazione domestica alle
dipendenze della famiglia, in regime di convivenza ed eventualmente fornisce prestazioni orarie presso
strutture ospedaliere qualora l’assistito venga temporaneamente ricoverato.
CORSI DI FORMAZIONE E STANDARD
In attesa che provveda la Regione, i Comuni che intendessero attivare corsi di formazione per gli
assistenti familiari, dovranno comunque assicurare l’acquisizione delle seguenti competenze:
Competenze di base riferite ala conoscenza della rete dei servizi territoriali socio-sanitari e alla
funzione/attività delle figure professionali coinvolte nella cura dell’anziano (medico di base, infermiere,
addetto all’assistenza di base, ecc.), alla conoscenza di base della lingua italiana, alla conoscenza dei
diritti e doveri dell’assistente familiare.
Competenze tecnico-professionali riferite alla capacità di sapersi rivolgere ai servizi di pubblica utilità
nei casi di emergenza, effettuare acquisti di carattere ordinario e saper gestire il disbrigo delle pratiche
amministrative più utilizzate dagli anziani, assicurare la pulizia e l’igiene della persona e degli ambienti,
l’acquisto di alimenti e la preparazione dei pasti.
Competenze trasversali riferite alla capacità di relazionarsi correttamente con la persona assistita e
saperne identificare i bisogni, al fine di rassicurare e ottenere la collaborazione della stessa, saper
gestire e controllare le proprie emozioni nel rapporto con l’anziano assistito.
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2 . Il Fondo per la non autosufficienza
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Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)
Art. 34
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. Al fine di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura è istituito
il Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Il Fondo è destinato alla realizzazione di un programma di welfare locale e regionale, in coerenza con
quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2005, dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e
dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, ed è destinato alla concreta realizzazione di un sistema
integrato di servizi e interventi a favore delle persone non autosufficienti e dei nuclei di appartenenza.
3. Per non autosufficiente si intende la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della
propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. La
valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta
regionale.
4. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per
l’anno 2007 la dotazione del Fondo è pari a euro 120.000.000, da integrare con la quota delle risorse
assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del
2006 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:
a) risorse regionali per euro 25.000.000, destinate al potenziamento dell’assistenza domiciliare, di cui
euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
b) risorse regionali e statali per euro 6.000.000, destinate al sostegno nelle responsabilità di cura di
persone non autosufficienti (UPB S05.03.007);
c) risorse regionali e statali per euro 9.000.000, destinati al finanziamento delle azioni di integrazione
socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; accordo Regione
Sardegna - Anci 15 dicembre 2004 di cui alla delibera della Giunta regionale 52/12 del 15 dicembre
2004) (UPB S05.03.007);
d) risorse regionali già destinate al finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità
grave (legge n. 162 del 1998) per euro 36.000.000 (UPB S05.03.007);
e) risorse regionali già destinate al programma sperimentale ―ritornare a casa‖ (legge regionale n. 4 del
2006, articolo 17, comma 1 per euro 5.000.000 (UPB S05.03.007);
f) risorse regionali già destinate al programma per le assistenti familiari (legge regionale n. 4 del 2006,
articolo 17, comma 4, per euro 700.000 (UPB S05.03.009);
g) risorse regionali già destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari
patologie (legge regionale n. 27 del 1983; legge regionale n. 11 del 1985; legge regionale n. 20 del
1997; legge regionale n. 6 del 2004) (UPB S05.03.007).
5. Le risorse di cui alla lettera a) sono destinate a finanziare un programma di interventi di assistenza
domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti, sulla base di bisogni
certificati e nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque integrata con le
prestazioni e le attività erogate dalle aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi di carattere
socio-assistenziale fino a un massimo di euro 4.000 all’anno per avente diritto, graduati a seconda del
livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli
enti locali e del cittadino. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’articolo 10 della legge
regionale n. 23 del 2005, le linee guida per l’attuazione del presente programma, compresi i criteri e le
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modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il
sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.
6. Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate al finanziamento di un programma sperimentale a sostegno
dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in particolare di quelle gravi,
attraverso l’erogazione di contributi economici pari a 3.000 euro all’anno per avente diritto per l’assistente
familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purché in regola con la normativa vigente
e nel rispetto dei contratti di lavoro. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’art. 10 della legge
regionale n. 23 del 2005, le linee guida per l’attuazione del presente programma, compresi i criteri e le
modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il
sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.
7. Le risorse di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il
pagamento della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati a favore delle persone
non autosufficienti e non abbienti, sulla base di indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Per l’anno 2007,
in via transitoria e per i pazienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali da almeno tre anni, le
risorse possono essere erogate alle aziende sanitarie locali per l’integrazione della quota sociale di
pertinenza dei Comuni. Delle risorse di cui al presente comma, una somma pari a euro 100.000 è destinata
all’ospitalità presso la Casa di accoglienza operante nell’area dell’ospedale oncologico dell’ASL n. 8.
8. La Regione definisce i criteri di accesso agli interventi, anche prevedendo la valutazione della situazione
economica del beneficiario individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente), nonché modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di intervento anche attraverso
un apposito gruppo tecnico regionale.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 27/41 DEL 17.7.2007
—————
Oggetto:
Fondo per la non autosufficienza. Prima attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della L.R. 29
maggio 2007, n. 2. UPB S 05.03.007.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende dare attuazione all’art. 34,
comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2 che destina la somma di euro 25.000.000 al
potenziamento dell’assistenza domiciliare e riserva la somma di euro 2.500.000 per le cure domiciliari
sanitarie.
Più specificatamente, il quinto comma della citata legge prevede che le risorse siano destinate a finanziare
interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti,
sulla base di bisogni certificati e nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque
integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle Aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi
fino ad un massimo di euro 4.000 all’anno per avente diritto, graduati a seconda del livello di compromissione
della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino.
L’Assessore riferisce che numerose persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, la cui gravità
rientra nella fattispecie di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1998 come è stata accertata dalle
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, non sono stati ammessi ai finanziamenti previsti dalla
legge 162/98 e dalle deliberazioni regionali attuative, altri, nonostante il consistente impegno finanziario
previsto dalla Regione, non hanno ancora ricevuto un finanziamento adeguato a fronteggiare la situazione di
disabilità.
Le risorse di cui all’art. 34 della LR n. 2/2007 consentono di assicurare a tali persone, che si trovano in
condizioni di grave non autosufficienza, il tempestivo finanziamento di interventi socioassistenziali. Gli
interventi che queste persone richiedono sono stati definiti nell’ambito di un organico piano personalizzato,
sono coerenti con gli obiettivi e i requisiti previsti dalla citata legge regionale, la loro condizione di disabilità e
non autosufficienza è certificata dalle Aziende sanitarie locali; i finanziamenti erogati sono graduati attraverso
una scheda di valutazione multidimensionale che rileva il bisogno assistenziale; è previsto, infine, che una
parte delle prestazioni domiciliari comprese nel piano personalizzato siano erogate dal Comune o sostenute
dagli stessi cittadini.
L’Assessore riferisce che le linee guida previste dal comma 5 dell’art. 34 sono in fase di predisposizione,
anche avvalendosi del supporto di Enti locali ed associazioni. Considerata l’esigenza di assicurare adeguate
prestazioni a soggetti che si trovano in condizioni di non autosufficienza e di disabilità grave, l’Assessore
propone, come prima attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2 di adottare
provvisoriamente le linee guida di cui alla legge 162/98 e di finanziare i piani personalizzati relativi al
programma 2006, ovvero riferiti agli interventi per l’anno 2007, secondo i seguenti criteri e prevedendo:
− l’integrazione di euro 1.000 a favore di persone ultrasessantacinquenni titolari di piani personalizzati,
complessivamente 3.790, per il potenziamento delle attività in corso in armonia con i piani già approvati e
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finanziati;
− il finanziamento dei 326 piani a favore di persone ultrasessantacinquenni escluse dal programma 2006. Il
finanziamento è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 2.500 per le persone che hanno
ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale della condizione di disabilità e della non
autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 2.000 per le persone che hanno ottenuto un
punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 1.500 per le persone che hanno ottenuto un punteggio inferiore
a 20 punti;
− il finanziamento dei 528 piani a favore di persone di età inferiore ai sessantacinque anni escluse dal
programma 2006. L’importo è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 3.000 per le
persone che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale della condizione di
disabilità e della non autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 2.500 per le persone che hanno
ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 2.000 per le persone che hanno ottenuto un
punteggio inferiore a 20 punti.
Il finanziamento del presente programma stralcio è stimato in euro 6.000.000 tenuto conto dei piani presentati
e che al calcolo dei finanziamenti necessari dovranno essere sottratti gli importi, che saranno comunicati dai
Comuni interessati, per eventuali rinunce e decessi.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e
Assistenza sociale e visto il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche Sociali
DELIBERA
− di prevedere, come prima attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2 il
finanziamento dei piani personalizzati relativi al programma 2006, ovvero riferiti agli interventi per l’anno
2007, secondo i seguenti criteri:
a) l’integrazione di euro 1.000 a favore di persone ultrasessantacinquenni titolari di piani
personalizzati, complessivamente 3.790, per il potenziamento delle attività in corso in armonia con i
piani già approvati e finanziati;
b) il finanziamento dei 326 piani a favore di persone ultrasessantacinquenni escluse dal programma
2006. Il finanziamento è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 2.500 per le persone
che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale della condizione di disabilità e
della non autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 2.000 per le persone che hanno
ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 1.500 per le persone che hanno ottenuto un
punteggio inferiore a 20 punti;
c) il finanziamento dei 528 piani a favore di persone di età inferiore ai sessantacinque anni escluse dal
programma 2006. L’importo è graduato in relazione al livello di gravità: è pari ad euro 3.000 per le
persone che hanno ottenuto un punteggio nella valutazione multidimensionale della condizione di
disabilità e della non autosufficienza non inferiore a 40 punti; pari a euro 2.500 per le persone che hanno
ottenuto un punteggio tra 39 e 20 punti; pari ad euro 2.000 per le persone che hanno ottenuto un
punteggio inferiore a 20 punti.
Il finanziamento del presente programma stralcio è stimato in euro 6.000.000 che graverà sulla UPB S
05.03.007 del Bilancio regionale del 2007.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori
p. Il Presidente
Carlo Mannoni
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 30/3 4 DEL 2.8.2007
—————
Oggetto:
Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari
condizioni di non autosufficienza (art. 34, comma 4, lettera a) LR 29.5.2007, n. 2), UPB S 05.03.007,
€ 8.000.000.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con deliberazione n. 27/41 del
17.7.2007 si è data una prima attuazione all’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2 che,
nell’ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza, destina la somma di euro 25.000.000 al
potenziamento dell’assistenza domiciliare e riserva la somma di euro 2.500.000 per le cure domiciliari
sanitarie. La citata deliberazione ha consentito il tempestivo finanziamento di interventi socioassistenziali a
favore di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, la cui gravità rientra nella fattispecie di
cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1998 come è stata accertata dalle Commissioni mediche delle
Aziende sanitarie locali.
L’Assessore riferisce che sono in fase di predisposizione le Linee guida previste dall’art. 34, che, in
coerenza alle indicazioni del Piano regionale dei servizi sanitari 2006 -2008, prevedono il superamento
degli approcci basati sulla gestione della "menomazione‖ per sostenere quelli rivolti al sostegno delle abilità
e potenzialità delle persone e affermare una più qualificata presa in carico globale della persona con
problemi di disabilità e della sua famiglia, l’articolazione degli interventi sulla base delle necessità
assistenziali, riabilitative e di integrazione sociale. Il Piano privilegia un approccio interdisciplinare ed
integrato, che prevede in particolare l’integrazione degli interventi sanitari e sociali, da adottarsi in maniera
flessibile nel singolo caso sia per quanto riguarda la tipologia che l’intensità, in accordo con un progetto
personalizzato rispettoso dei bisogni del singolo e della loro evoluzione.
La proposta di linee guida prevede che gli interventi adottati siano finalizzati a rafforzare il sostegno
pubblico all’area della non autosufficienza, a favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al
proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata, a sostenere la
capacità di risoluzione autonoma delle famiglie.
Le Linee guida si fondono su alcuni prerequisiti:
−
multidimensionalità della valutazione;
−
personalizzazione dei programmi;
−
diversificazione degli interventi;
−
graduazione degli interventi in relazione al bisogno;
−
unicità dei punti di accesso per la presa in carico globale;
−
coprogettazione, valorizzando il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e
dei suoi familiari.
Sui contenuti delle Linee guida è stato avviato un confronto con gli enti locali, le associazioni di volontariato
e di promozione sociale, le associazioni sindacali, la cooperazione sociale. Nell’ambito degli incontri
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effettuati e nello specifico delle criticità ascrivibili all’attuale sistema di interventi, è emersa la problematica
riguardante i soggetti che si trovano in condizioni di disabilità grave, improvvisa e/o rapidamente
progressiva a causa di malattie o traumi oppure che stanno attraversando la fase terminale della loro vita.
Per queste persone, i tempi abitualmente richiesti per l’attivazione delle misure di sostegno disponibili
contrastano con l’urgenza dei bisogni assistenziali.
A tale proposito, l’Assessore riferisce che frequentemente le condizioni e l’organizzazione di vita di queste
persone sono tali da rendere insostenibile per il contesto familiare il carico assistenziale derivante dalla
improvvisa condizione di non autosufficienza. Le misure di sostegno – gli interventi regionali di cui alla
Legge 162/98, il programma ―Ritornare a casa‖, gli interventi di assistenza domiciliare promossi dai Comuni
e dalle Aziende sanitarie locali – possono non essere compatibili con l’immediatezza del bisogno o la
rapida progressione della condizione di disabilità.
Considerata l’urgenza di assicurare adeguate prestazioni a soggetti che si trovano nelle condizioni
suddette, e nell’ambito dei principi e degli obiettivi esposti in relazione alle linee guida per il fondo della non
autosufficienza, l’Assessore propone, in attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio
2007, n. 2, di destinare una quota delle risorse disponibili, pari a € 8.000.000 per un programma
sperimentale di interventi a favore di persone che si trovino nelle seguenti condizioni di grave disabilità e
non autosufficienza:
a) pazienti in ventilazione assistita;
b) pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali o che comunque stanno attraversando la fase
terminale della loro vita;
c) pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti (quali frattura di
femore e ictus), di entità tale da richiedere assistenza continuativa per un periodo di tempo non
breve.
Il presidio che attua la dimissione o che ha in carico il paziente dovrà certificare che il soggetto interessato
è in condizioni di grave non autosufficienza e che necessita di assistenza continuativa. Il Comune di
residenza, sulla base della documentazione acquisita, dovrà verificare il grado di non autosufficienza
utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l’accesso al finanziamento dei piani
personalizzati di cui alla legge 162/98, secondo i seguenti criteri:
− punti da 35 a 50, finanziamento pari a 4.000 euro;
− punti da 25 a 34, finanziamento pari a 3.500 euro;
− punti da 10 a 24, finanziamento pari a 2.500 euro;
− punti inferiori a 10, nessun finanziamento.
Il finanziamento è assicurato fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo necessario
all’attivazione di altri programmi di intervento più rispondenti alle esigenze rilevate e non ottenibili con la
stessa immediatezza, fatta salva la scelta del paziente di proseguire con la presente misura.
Gli interventi previsti dal presente programma non sono cumulabili con le altre misure di sostegno
previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui alla LR n. 2/2007, con l’eccezione degli
interventi di cui alla lettera g) del comma 4, ma prevedono il cofinanziamento degli Enti Locali. Le risorse
rese disponibili col presente provvedimento devono considerarsi pertanto quale contributo integrativo, e
non sostitutivo, nei limiti del fabbisogno di assistenza, degli interventi già promossi o da predisporsi ad
opera degli Enti Locali.
Per garantire la massima celerità delle procedure richieste per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dal
presente programma, i Comuni trasmettono, anche per posta elettronica, alla Direzione generale delle
politiche sociali il progetto personalizzato predisposto. La Direzione delle politiche sociali, con lo stesso
mezzo, comunica l’ammissibilità del progetto. L’importo annuale del finanziamento è trasferito dalla
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Regione al Comune in un’unica soluzione all’atto dell’approvazione del progetto.
Il finanziamento erogato è correlato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato con riguardo al nucleo familiare al cui interno
è compresa la persona non autosufficiente. L’ammontare complessivo annuo del finanziamento è definito
come segue:
-
ISEE fino a 12.000 euro, finanziamento pari al 100% dell’importo previsto;
-
ISEE compreso fra 12.001 e 32.000 euro, finanziamento massimo decurtato di euro 50 per ogni
incremento di ISEE pari a 1.000 euro o frazione di 1.000 a partire da 12.001 euro;
-
ISEE superiore a 32.000 euro nessun finanziamento.
Tutta la documentazione relativa alle spese effettuate per la gestione del progetto deve essere tenuta agli
atti del Comune. A conclusione del progetto il Comune trasmette alla Regione una relazione sulle spese
sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e
costatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulle
proposte in esame
DELIBERA
-di prevedere, in attuazione dell’art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2, il finanziamento
di un programma sperimentale di interventi a favore di persone che si trovino nelle seguenti condizioni di
grave disabilità e non autosufficienza: pazienti in ventilazione assistita; pazienti sottoposti a cure palliative
per patologie terminali o che stanno attraversando la fase terminale della loro vita; pazienti in stato di
improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti, di entità tale da richiedere assistenza continuativa
per un periodo di tempo non breve;
-di demandare al Comune di residenza, la verifica del grado di non autosufficienza, utilizzando la scheda di
valutazione multidimensionale prevista per l’accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla
legge 162/98, secondo i seguenti criteri:
a) punti da 35 a 50, finanziamento pari a 4.000 euro;
b) punti da 25 a 34, finanziamento pari a 3.500 euro;
c) punti da 10 a 24, finanziamento pari a 2.500 euro;
d) punti inferiori a 10, nessun finanziamento.
-di assicurare il finanziamento fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo necessarioall’attivazione
di altri programmi di intervento più rispondenti alle esigenze rilevate;
-che le risorse rese disponibili col presente provvedimento devono considerarsi quale contributo integrativo,
e non sostitutivo, nei limiti del fabbisogno di assistenza, degli interventi già promossi o da predisporsi ad
opera degli Enti Locali e che i medesimi interventi non siano cumulabili con le altre misure di sostegno
previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui alla LR n. 2/2007, con l’eccezione degli
interventi di cui alla lettera g) del comma 4;
-di correlare il finanziamento erogato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base
36
all’ISEE, definendo l’ammontare complessivo annuo del finanziamento come segue:
a.
ISEE fino a 12.000 euro, finanziamento pari al 100% dell’importo previsto;
b.
ISEE compreso fra 12.001 e 32.000 euro, finanziamento massimo decurtato di euro 50 per ogni
incremento di ISEE pari a 1.000 euro o frazione di 1.000 a partire da 12.001 euro;
c.
ISEE superiore a 32.000 euro nessun finanziamento. La spesa di € 8.000.000 sarà imputata
all’UPB S05.03.007 del Bilancio regionale 2007.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori
Il Presidente
Renato Soru
37
3 - La predisposizione dei piani personalizzati
38
Legge 21 maggio 1998, n. 162
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave."
Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ",
sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio,"; c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli
interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di
24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza
per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi
previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";
Omissis
39
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 28/1 6 DEL 1.7.2005
—————
Oggetto: L. 162/98 Criteri per la predisposizione dei piani personalizzati di sostegno in favore di
persone con handicap grave. UPB 12076 – Capitoli 12264-00, 1226800. UPB 12068 –
Capitolo 12275-00.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che è necessario apportare alcune
modifiche ai criteri utilizzati per l’assegnazione dei finanziamenti per i piani personalizzati di sostegno in
favore delle persone con handicap grave. Prima di procedere nell’illustrazione dei criteri, l’Assessore
riferisce che la Sardegna è osservata con particolare attenzione dalle altre regioni italiane in quanto ha
attuato la legge 162/98 in modo fortemente innovativo, offrendo una pluralità di risposte alle famiglie che
hanno nel loro ambito un componente con disabilità, promuovendo interventi di assistenza domiciliare, di
assistenza educativa, di accoglienza in centri diurni, interventi fortemente personalizzati progettati dalla
famiglia insieme agli operatori professionali e sulla base di esigenze e di risposte assistenziali definite
congiuntamente.
Dalle valutazioni effettuate dagli operatori sociali dei comuni in sede di rendicontazione dei finanziamenti e
dalle stesse famiglie dei destinatari dei progetti si evince che gli interventi hanno costituito un’opportunità
valida per alleggerire il carico assistenziale. La personalizzazione dei servizi ha determinato un
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, rivelandosi un concreto
sostegno per la permanenza presso il proprio domicilio delle persone con handicap grave.
Il diffuso gradimento per l’attuazione dei progetti è testimoniato anche dal crescente numero di piani
presentati: nel corso di questi anni il numero delle richieste ha subito una crescita imponente, con parallelo
incremento delle risorse economiche messe a disposizione.
Anno
Piani
presentati
Piani
finanziati
Piani
esclusi
Finanziamenti ai
Comuni
2000
353
123
230
1.337.964,89
2001
688
580
108
4.155.265,27
40
DELIBERAZIONE
N. 28/16 DEL
1.7.2005 Anno
Piani
presentati
Piani
finanziati
Piani
esclusi
Finanziamenti ai
Comuni
2002
1.648
1.524
124
10.516.445,00
2003
2.618
2.344
274
13.463.000,00
2004
5.245
3.461
1.784
21.998.500,00
È da precisare che i piani personalizzati ex lege 162, per loro natura, possono rispondere efficacemente e
in modo appropriato solo a determinate tipologie di domanda. La loro crescita se da una parte ne esprime
compiutamente l’efficacia, allo stesso tempo richiama l’esigenza di procedere ad una profonda
riqualificazione della rete dei servizi per le persone con disabilità e di assicurare una maggiore integrazione
fra gli interventi promossi dalla legge 162/98 ed il complesso degli interventi sociali e sanitari. Le persone
con disabilità possono oggi riferirsi ad una rete di interventi sociali sostanzialmente insoddisfacente e un
sistema di interventi e servizi sanitari con una componente terapeutica-riabilitativa spesso molto ridotta e
orientata a prestazioni di contenimento e di custodia.
La prospettiva di riqualificazione della rete dei servizi che s’intende perseguire è puntualmente definita
nella proposta di Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, approvato con le deliberazioni regionali n.
4/21 del 10/2/05 e n. 24/25 del 1/6/2005.
L’Assessore illustra, quindi, i criteri e le modalità che intende introdurre per la predisposizione dei piani
personalizzati relativi alla programmazione 2005, contenuti negli allegati alla presente deliberazione e parte
integrante di essa. Le modifiche sono state definite sulla base dell’esperienza maturata e anche con la
collaborazione della Commissione Consultiva costituita con il decreto assessoriale n. 58 del 15.11.2004 e
composta da rappresentanti dei comuni, degli operatori sociali e del volontariato. Inoltre, nel corso di una
riunione a livello regionale, i criteri sono stati oggetto di confronto con gli operatori comunali interessati alla
programmazione e gestione dei piani stessi.
L’impianto generale è invariato rispetto agli anni precedenti, mentre è stata rivista l’incidenza dei diversi
elementi che concorrono alla definizione del punteggio da attribuire a ciascun piano personalizzato.
L’Assessore sottolinea che la legge 162/98 è finalizzata a garantire alle persone con gravi limitazioni
dell’autonomia la permanenza nella propria famiglia e non è rivolta specificamente ad affrontare le
problematiche degli anziani non autosufficienti. Per questa tipologia di utenza il presente provvedimento
prevede, comunque, degli interventi integrativi dell’attuale rete di servizi sociali e sanitari.
L’Assessore fa presente che, in considerazione del crescente numero di piani da redigere, i Comuni hanno
più volte rappresentato l’esigenza di supportare con adeguate azioni di accompagnamento la
predisposizione dei piani personalizzati.
Valutata l’esigenza sottolineata dai Comuni, l’Assessore ritiene di poter mettere a disposizione di ogni
ambito territoriale di scala almeno distrettuale risorse aggiuntive, da destinare ad attività di affiancamento e
assistenza tecnica degli uffici comunali competenti, anche a sostegno di una migliore qualificazione della
programmazione locale.
L’Assessore sottolinea che questa iniziativa di affiancamento e assistenza tecnica agli uffici, di natura
eccezionale, è possibile grazie ai fondi di bilancio provenienti da assegnazioni statali accertati e inscritti in
bilancio recentemente ma riferiti all’anno 2001 per iniziative sperimentali d’informazione per le famiglie; non
comporta quindi ulteriore aggravio a carico delle risorse regionali e va considerato del tutto straordinario.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore della Sanità e constatato che il Direttore
Generale ha espresso parere di legittimità, con il concerto dell’Assessore della Programmazione espresso
41
in corso di seduta
DELIBERA
1) di approvare:
-
le modifiche ai criteri per la predisposizione dei piani personalizzati approvati con Delib.G.R. n.
25/36 del 3/6/2004 specificati nell’Allegato A, parte integrante della presente Deliberazione;
-
la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità, Allegato B della presente
deliberazione; -lo schema del piano personalizzato di sostegno, Allegato C della presente
deliberazione.
2) di destinare al temporaneo affiancamento degli uffici comunali preposti alla stesura del piano
personalizzato la somma di € 280.000,00. Tali risorse gravano sull’UPB S 12.068 cap. 1227500 AS. I
fondi verranno ripartiti sulla base della popolazione e del numero di piani presentati nel 2004.
3) di destinare le restanti risorse del capitolo di cui al punto 2, pari a € 16.000,00, ad azioni di
informazione e coordinamento tecnico promosse dall’Assessorato sia a livello distrettuale che
regionale.
p. Il Direttore Generale
Ubaldo Serra
Il Presidente
Renato Soru
42
ALLEGATO A
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PIANI PERSONALIZZATI
Con il presente allegato si individuano:
1. i tempi e le modalità per la presentazione delle domande
2. i soggetti aventi diritto
3. la tipologia degli interventi
4. le disposizioni per l’articolazione del piano
5. i criteri per l’attribuzione del punteggio
6. l’entità del finanziamento
7. le priorità di assegnazione
8. i criteri di finanziamento dei piani in favore delle persone ultrasessantacinquenni
1. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI
I supporti informatici contenenti le schede riepilogative dei piani personalizzati devono essere trasmessi,
con lettera raccomandata, dalle amministrazioni comunali all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale entro e non oltre il 7 ottobre 2005 o consegnate a mano all’Ufficio di protocollo
entro la stessa data.
Le disposizioni oggetto della presente proposta sono valide anche per i prossimi anni salvo diverse
disposizioni.
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono essere destinatari dei piani personalizzati esclusivamente le persone con disabilità la cui
condizione rientra nella fattispecie di cui all’articolo 3, comma 3 della L. 104/1992 e sia stata certificata
entro il 7 ottobre 2005.
La certificazione deve essere prodotta a corredo del piano e la sua mancata presentazione costituisce
motivo di esclusione dal finanziamento.
La certificazione non dovrà essere presentata da chi ha già beneficiato di analoghi finanziamenti negli anni
precedenti.
3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
I piani personalizzati, predisposti in collaborazione con le famiglie e, ove fosse necessario, con i servizi
sanitari, possono prevedere:
a) servizio educativo
b) assistenza domiciliare
c) accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della L.R. 4/1988 e presso centri
diurni integrati di cui al D.P.R. 14.01.1997 e alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di
43
residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota
sociale.
d) soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell’art. 41
della L.R. 4/88 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della
quota sociale.
e) attività sportive e/o di socializzazione
Poiché l’obiettivo delle L. 162/98 è di alleggerire il carico assistenziale dei familiari e di integrare le risorse
di cura assicurate dalla famiglia con le risorse dei servizi pubblici sociali e sanitari e del terzo settore
l’attuazione dei servizi finanziati non può essere affidata ai familiari conviventi né ai familiari tenuti agli
alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile.
4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO
Ai fini della valutazione, per ciascun piano personalizzato deve essere compilato l’Allegato B – scheda di
valutazione della situazione personale – e la traccia di progetto dell’Allegato C, con i seguenti elementi:
-
indicazione dell’eventuale frequenza scolastica e dell’eventuale attività lavorativa, con
specificazione del tipo di scuola/istituto e del contenuto dell’attività lavorativa e precisazione delle
ore di impegno;
-
carico assistenziale familiare e condizioni particolari di disagio;
-
descrizione degli interventi assistenziali e sanitari ordinari, già erogati dal Comune, dalla Azienda
USL e dal privato sociale, con l’indicazione del numero delle ore settimanali fruite;
-
obiettivi e risultati attesi che si intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni di vita e
dei livelli di integrazione e socializzazione del disabile e della sua famiglia;
-
articolazione dell’intervento complessivo: contenuti e tempi dell’assistenza domiciliare,
dell’accoglienza temporanea presso strutture residenziali tutelari, dell’inserimento diurno in Centri
socio-riabilitativi con relativa distinzione delle prestazioni e servizi resi a titolo professionale, da
obiettori e quali a titolo gratuito offerti da volontari, e tenendo presenti le disposizioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001 ―Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie‖;
-
modalità di gestione.
I suddetti allegati B e C rimangono agli atti degli uffici comunali. I dati di sintesi devono essere riportati nella
scheda informatizzata che dovrà essere trasmessa alla Regione entro il 30 settembre su supporto
informatico.
5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, al piano personalizzato è attribuito un punteggio secondo i
seguenti criteri:
5.1 Gravità rilevata attraverso la scheda di rilevazione della situazione personale di cui all’ALLEGATO
B - punteggio massimo: 50
5.2 Età del disabile – punteggio massimo: 11
Età
0 – 18
Punti
11
44
19 – 35
9
36 – 49
6
50 – 64
3
Oltre 65
1
Si attribuiscono 11 punti, indipendentemente dall’età quando la disabilità è congenita o sopravvenuta prima
del compimento dei 35 anni di età.
5.3 Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano – punteggio massimo: 17
Ore settimanali di servizi fruiti
punti
0
17
Da 1 a 7
15
Da 8 a 12
8
Da 13 a 18
4
Da 19 a 24
2
Da 25 a 30
1
Oltre 30
0
Nel caso in cui il disabile interessato al finanziamento svolga attività lavorativa le ore di lavoro effettive
verranno calcolate come servizi fruiti.
5.4 Carico assistenziale familiare (calcolando la media annuale delle ore giornaliere) – punteggio
massimo: 14
Carico familiare
Punti
24
14
Da 13 a 18
10
Da 17 a 15
4
Meno di 15
1
5.5 Particolari situazioni di disagio (punteggio massimo: 8) così determinati:
4 punti = persone con disabilità che vivono sole o con familiari di età superiore ai 75 anni o in
gravi e documentate condizioni di salute;
4 punti = compresenza di più persone con disabilità nello stesso nucleo o presenza simultanea
di un anziano non autosufficiente convivente;
3 punti = famiglie con persona con disabilità a carico dove è presente un solo genitore o
familiare convivente
1 punto = presenza di un altro figlio sotto i tre anni.
I suddetti punteggi possono essere cumulati fino ad un massimo di otto punti.
45
6. ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
6.1.I piani saranno finanziati secondo le fasce sotto specificate.
FASCIA
FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE
A – piani valutati da 100 a 80 punti
€ 14.000,00
B – piani valutati da 79 a 75 punti
€ 11.500,00
C – piani valutati da 74 a 70 punti
€ 9.000,00
D – piani valutati da 69 a 64 punti
€ 6.000,00
E – piani valutati da 63 a 55 punti
€ 4.500,00
F – piani valutati da 54 a 48 punti
€ 3.000,00
G – piani valutati con meno di 48
€ 2.000,00
In presenza di più piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, il finanziamento
massimo non potrà superare i 16.000 euro annui.
Esso non potrà, comunque, essere superiore al finanziamento richiesto o al costo del servizio da erogare.
6.2 In attesa di una più puntuale definizione dei criteri in base ai quali si possano differenziare i benefici
erogati in relazione alla situazione economica della famiglia di appartenenza, anche tenuto conto della
evoluzione della normativa nazionale ISEE riferita ai disabili, l’Assessore propone di confermare, per l’anno
2005, i criteri adottati negli anni precedenti.
L’entità del finanziamento, calcolata secondo i criteri precedentemente esposti, è ridotta in base al reddito
dichiarato dal nucleo familiare di appartenenza secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:
Nel caso in cui il reddito dichiarato superi € 70.000,00 è prevista l’esclusione dal programma di
finanziamento.
Reddito familiare
Riduzione %
Fino a € 20.000,00
0%
Fino a € 25.000,00
3%
Fino a € 30.000,00
6%
Fino a € 35.000,00
9%
Fino a € 40.000,00
12%
Fino a € 45.000,00
15%
Fino a € 70.000,00
20%
oltre € 70.000,00
Piano non ammissibile al finanziamento
7. PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE
46
Costituiscono priorità assoluta la compresenza nello stesso nucleo familiare di più disabili gravi che
abbiano presentato piani personalizzati.
8 - CRITERI DI FINANZIAMENTO DEI PIANI IN FAVORE DELLE PERSONE ULTRASESSENTACINQUENNI
Per il finanziamento in favore di persone ultrasessantacinquenni rimangono valide le disposizioni di
carattere generale della presente proposta, mentre variano le tipologie di servizi previsti e l’entità del
finanziamento.
8.1 TIPOLOGIA DI SERVIZI
Possono essere finanziati i seguenti servizi:
-
assistenza domiciliare;
-
-soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi
dell’art. 41 della L.R. 4/88 o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente
al pagamento della quota sociale.
8.2 ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è attribuito secondo le fasce di punteggio sotto specificate.
FASCIA
FINANZIAMENTO
A da 100 a 80 punti
€ 4.000,00
B da 79 a 75 punti
€ 3.600,00
C da 74 a 70 punti
€ 3.000,00
D da 69 a 64 punti
€ 2.400,00
E da 63 a 55 punti
€ 1.800,00
F da 54 a 48 punti
€ 1.500,00
G meno di 48 punti
€ 1.200,00
47
ALLEGATO B
SCHEDA DI VALUTAZIONE
La compilazione della presente scheda compete al servizio sociale del Comune congiuntamente alla
famiglia.
In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace comporta sanzioni penali, nonché
l’esclusione dal finanziamento del progetto e l’eventuale rimborso delle somme indebitamente percepite. La
Regione, anche avvalendosi dei servizi competenti dell’Azienda Usl, effettua controlli periodici.
Età □□
Sesso □
Diagnosi __________________________________________________________________________
Disabilità intervenuta all’età di □□
Codice utente ________________________________________
(inserire il codice della scheda informatizzata)
AREA A:
Sensi e linguaggio
1. Presenta compromissione della capacità visiva e non correggibile da protesi?
0. � Non presenta alcuna compromissione della capacità visiva
1. � Presenta una parziale compromissione della capacità visiva (decimista)
2. � Presenta una marcata compromissione della capacità visiva (ventesimista)
4. � Presenta una totale compromissione della capacità visiva (cieco assoluto)
2. È in grado di distinguere e reagire coerentemente a voci, suoni, rumori?
0. � Si
2. � Parzialmente
3. � Per nulla
3. È in grado di reagire coerentemente alle sollecitazioni di natura tattile? (es. E’ ipo/iper sensibile
alle stimolazioni sensoriali)?
0. � Si
2. � Parzialmente
3. � Per nulla
4. È in grado di parlare correttamente e coerentemente in modo comprensibile da terzi non
familiari?
48
0. � Si, è in grado (Espressione verbale soddisfacente)
2. � Alcune volte (L’articolazione della parola è molto difficoltosa, quasi incomprensibile)
4. � No, non è mai in grado (Non vocalizza per niente o vocalizza per attirare l’attenzione su di sé)
AREA B:
Esecuzione delle attività quotidiane
Vestirsi e svestirsi
5. È capace di vestirsi e di spogliarsi da solo/a? Cioè di prendere i vestiti o il pigiama, di indossarli
e toglierli?
0. � È completamente autonomo nel vestirsi e svestirsi: non ha mai bisogno del minimo aiuto
1. � Collabora, ma ha bisogno di aiuto o di supervisione
2. � Va completamente assistito/a in tutto (Es. tetraplegico, focomelico, disabile intellettivo grave,
bambino fino a tre anni)
Alimentazione
6. Mangia senza bisogno di aiuto?
0. � Si, è completamente autonomo
1. � Necessita di aiuto parziale (per le operazioni più difficili quali tagliare, sbucciare)
2. � Assistenza ed aiuto sono sempre necessari, va aiutato in tutto e va imboccato
7. Per l’alimentazione necessita di particolare somministrazione dei pasti e preparazione dei cibi a
causa di problemi di masticazione, deglutizione, digestione?
0. � No, non necessita di somministrazione, preparazione particolare dei cibi
1. � Necessita di parziale somministrazione, preparazione dei cibi (si nutre con liquidi e cibi molli,
qualche volta mangia cibi solidi)
2. � Si, necessita di totale preparazione particolare dei cibi (Si nutre solo con liquidi e con cibi molli
che digerisce con grande lentezza)
Locomozione
8. Riguardo alla locomozione:
0. � E’ completamente autonomo nel camminare, nella locomozione
1. � L’andatura è instabile
2. � L’andatura è molto instabile, usa degli appoggi
3. � Necessita di aiuto personale solo negli spostamenti più impegnativi (ad es. scendere le scale,
entrare o uscire dal letto)
4. � Necessita di aiuto personale anche per fare pochi passi
5 � Non è in grado di deambulare autonomamente, neppure con la massima assistenza; o si muove
sempre autonomamente in carrozzina
6. � Si muove sempre in carrozzina con accompagnatore. Oppure presenta iperattività costante (da
49
autismo e/o da sindromi collegate)
7. � E’ allettato
Orientamento spaziale
9. E’ in grado di orientarsi nell’ambiente circostante in autonomia?
0. � Si, è in grado di orientarsi
1. � E’ incerto
2. � No, non è in grado di orientarsi
Prensione e manualità
10. Riesce a individuare, afferrare, mantenere e manipolare gli oggetti?
0. � Con sicurezza
1. � Parzialmente
2. � Non riesce nell’esecuzione di operazioni manuali complesse
4. � Non vi riesce per niente
Igiene personale, continenza
11. È capace di fare il bagno da solo/a , lavarsi, sistemarsi?
0. � Si, è completamente autonomo/a nell'igiene personale
1. � Deve essere aiutato/a o assistito/a parzialmente
2. � Deve essere aiutato/a in tutto, necessita di assistenza completa
12. Ha incontinenza urinaria?
0 � Mai
1. � Talvolta
2. � Sempre
13. Possiede il controllo degli sfinteri?
0. � Possiede il controllo completo
1. � Possiede il controllo parziale
2 .� Non possiede per nulla il controllo sfinterico
AREA C: Vita di relazione
Reazioni emotive, comunicazione, comprensione
50
14. Esprime ed attua sentimenti, atteggiamenti e comportamenti adeguati e consoni alle situazioni
ambientali e ai contesti sociali (ad esempio non esprime e non attua atteggiamenti/comportamenti di
autodifesa da pericoli, o comportamenti stereotipati, o di auto/etero aggressività, ecc.)?
0. � Si
1. � Parzialmente e con difficoltà
2. � Per nulla
15. Riesce sempre a farsi capire dagli altri e a far capire cosa vuole nei rapporti interpersonali? (farsi
capire/far capire = indicare, descrivere, spiegare, precisare, comprendere)
0. � Si
1. � Parzialmente e con difficoltà
3. � Per nulla
Memoria, Orientamento Temporale, Concentrazione
16. Ha il senso dell’orientamento temporale?
0. � Si
1. � Parzialmente
2. � No
17. È in grado di mantenere l’attenzione e la concentrazione rispetto ad un dato compito/attività?
0. � Si
1. � Parzialmente
2. � No
18. E’ in grado di ricordare in modo da poter svolgere e gestire le attività quotidiane in autonomia?
0. � Si
1. � Parzialmente
2. � No
PUNTEGGIO TOTALE □□
L’operatore istruttore del Comune
_____________________________
Il destinatario del piano o l’incaricato della tutela
o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno
__________________________________
51
ALLEGATO C
SCHEMA DI PIANO PERSONALIZZATO
COMUNE DI _________________________________________________
NO �
Il destinatario ha già realizzato un progetto L. 162/98?
SI nell’anno 2000 �
SI nell’anno 2001 �
SI nell’anno 2002 �
SI nell’anno 2003 �
SI nell’anno 2004 �
Il destinatario beneficia delle seguenti provvidenze:
L.R. 25.11.1983 n. 27 ―Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici etc‖
NO � SI �
L.R. 8.5/1985 n, 11 ―Provvidenze a favore dei nefropatici‖
NO � SI �
L.R. 30.5.1977 n. 20 ―Provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici‖ NO � SI �
1 Destinatario del progetto
Indicare il codice del destinatario del progetto, l’età e il genere
Codice utente ________________________________________
(inserire il codice della scheda informatizzata)
Età dell’insorgenza della condizione di handicap grave
+ 35 anni �
- 35 anni �
Data della certificazione di handicap grave nei termini dell’art. 3, comma 3 della L. 104/1992
_______________________
Validità della certificazione
Definitiva
�
52
Temporanea
�
fino a __________________________
Frequenza scolastica con la specificazione dell’impegno orario settimanale
SCUOLA/ISTITUTO
ORE SETTIMANALI
SETTIMANE ANNUALI
__________________
___________________
_______________________
__________________
___________________
_______________________
Indicazione della eventuale attività lavorativa svolta dal destinatario del piano con indicazione
dell’impegno giornaliero e settimanale effettivo
DATORE DI LAVORO
ORE SETTIMANALI
SETTIMANE ANNUALI
__________________
___________________
_______________________
__________________
___________________
_______________________
2. Carico assistenziale familiare
Ore giornaliere di cura dedicate alla persona con disabilità
_____________
Composizione del nucleo familiare:
Nome
Cognome
Eta’
Relazione di
Ore giornaliere di
parentela
cura dedicate alla
persona con
disabilità
___________
_______________
______ ____________
_______________
___________
_______________
______ ____________
_______________
___________
_______________
______ ____________
_______________
___________
_______________
______ ____________
_______________
___________
_______________
______ ____________
______________
Indicare quante ore il disabile grave è totalmente a carico della famiglia
(ad esempio se si tratta di un bambino che va a scuola, bisognerà indicare il numero di ore giornaliere
ottenute sottraendo alle 24 ore della giornata le ore di frequenza scolastica; analogamente si dovrà fare per
i servizi “extrafamiliari” fruiti esternamente al domicilio familiare)
Ore giornaliere effettive di carico familiare ______________ (media annua)
Particolari situazioni di disagio :
� 4 punti = persone con disabilità che vivono sole o con familiari di età superiore ai 75 anni o
in documentati gravi condizioni di salute;
53
� 4 punti = co-presenza di più disabili nello stesso nucleo o presenza simultanea di un
anziano non autosufficiente convivente;
� 3 punti = famiglia con persona con disabilità a carico dove è presente un solo genitore o
familiare convivente
� 1 punto = presenza di un altro figlio sotto i tre anni.
I suddetti punteggi possono essere cumulati fino ad un massimo di otto punti.
3. Servizi fruiti
Descrizione dei servizi (riabilitativi, assistenziali, del tempo libero, trasporto ecc...) di cui fruisce la persona
con disabilità grave con specificazione:

del soggetto erogatore

delle modalità di erogazione

del numero di ore settimanali di servizio erogato

del numero di settimane annuali
Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. 162, l’assistenza scolastica
di base stabilita e garantita per legge dalla L. 104/92, né i servizi pagati privatamente e interamente dalle
famiglie.
Servizio
Soggetto erogatore
Modalità
n. ore
n. settimane
settimanali
annuali
4. Obiettivi del progetto e risultati attesi
Descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di alleggerimento del carico assistenziale
familiare, inserimento e integrazione sociale, miglioramento della qualità della vita e dei risultati attesi per la
persona e la famiglia nella concreta realizzazione del progetto
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
54
5. Tipologia di intervento richiesto
Indicazione e descrizione degli interventi che si propone di attivare per il raggiungimento degli obiettivi
secondo le diverse tipologie previste:
A. servizio educativo
B. assistenza domiciliare
C. accoglienza presso centri diurni o centri diurni integrati
D. soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco dell’anno in strutture residenziali autorizzate
E. attività sportive e/o di socializzazione
6. Situazione economica
Specificare il reddito del nucleo familiare di appartenenza da dimostrarsi con copia dei certificati fiscali o
autocertificazione.
7. Gestione
Diretta
□
(la realizzazione del piano è gestita dal comune di residenza del destinatario del piano)
Indiretta
□
(la realizzazione del piano è affidata alla famiglia)
Specificare se il servizio è realizzato attraverso l’assunzione diretta di un operatore in base al CCN di
lavoro domestico o attraverso una convenzione con un libero professionista o cooperative/associazioni
operanti nel settore.
8. Piano di spesa
Per gli interventi di tipo A), B), e C) il piano di spesa deve essere articolato in base al numero di ore
settimanali ed annuali di assistenza con specificazione del numero degli operatori impiegati e della loro
qualifica professionale.
Costo totale del piano € _______________________
L’operatore istruttore del Comune
__________________________
Il dirigente responsabile del Servizio
____________________________
Il destinatario del piano o l’incaricato della tutela
o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno
___________________
55
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 23/28 DEL 30.5.2006
—————
Oggetto: Piani personalizzati in favore delle persone con grave disabilità (L. 162/9 8 UPB 12076 – Capitoli
12264-00 e 12268).
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che è necessario formulare direttive
agli enti locali per la programmazione 2006 dei piani personalizzati in favore delle persone con grave
disabilità.
Ricorda che il 23 dicembre 2005 è stata approvata la legge regionale n. 23 che, con il piano dei servizi
sociali, attualmente all’esame della competente Commissione del Consiglio Regionale, promuove un
profondo rinnovamento dei servizi alle persone e che, contestualmente alla riforma del servizio sanitario
regionale, potrà riqualificare la rete dei servizi territoriali e offrire risposte più articolate alle problematiche
della disabilità e della non autosufficienza.
In particolare l’art. 31 della legge suddetta definisce requisiti fondamentali, per l’accesso e la fruizione di
ogni tipologia d’intervento, la valutazione professionale del bisogno e la predisposizione di un programma
personalizzato con la partecipazione del beneficiario, supportati da adeguata documentazione. Tale
modello d’intervento è stato anticipato con gli indirizzi per la predisposizione dei piani personalizzati della L.
162/98.
L’Assessore riferisce che la programmazione della Regione Sardegna dei piani personalizzati costituisce
un’esperienza di grande rilievo ed è stata inserita come buona prassi nel Piano di azione nazionale contro
la povertà e l’esclusione sociale.
Ciò nonostante, anche tenendo conto delle difficoltà riscontrate in alcune aree, al fine di garantire una reale
personalizzazione degli interventi, l’Assessore ravvisa la necessità di richiamare il dettato della L. 162/98
favorendo una compiuta collaborazione fra servizi e utenti in tutte le fasi della progettazione. Tale
collaborazione deve tradursi nella condivisione di tutti gli elementi del piano
personalizzato: la individuazione del problema, la definizione degli obiettivi, le azioni e gli interventi
necessari per il loro raggiungimento, la valutazione dei risultati.
Sulla base delle disposizioni della L.R. 23/2005 anche la programmazione dei piani personalizzati in favore
delle persone con handicap grave dovrà essere inserita in futuro nei Piani locali unitari dei servizi alle
persone (PLUS) per una maggiore integrazione con la rete complessiva dei servizi e con le politiche ad
essa collegate quali la scuola, la formazione professionale, il lavoro, il tempo libero.
L’Assessore, in considerazione della complessità del processo avviato e dell’opportunità di garantire
comunque i servizi nella fase di transizione, propone di mantenere i criteri per la predisposizione e
valutazione dei piani personalizzati, modificando unicamente il termine di scadenza per la presentazione
dei piani da parte dei comuni.
56
Ciò è necessario al fine di assicurare la continuità dei piani personalizzati che, a seguito del riallineamento
previsto dalla deliberazione 62/39 del 27.12.2005, si concludono il 31 dicembre 2006.
L’Assessore propone, pertanto, al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari ad assicurare in tempi
utili la continuità dei finanziamenti del programma, di stabilire la data del 15 settembre 2006 quale termine
per la presentazione dei piani personalizzati in favore delle persone con grave disabilità, confermando le
disposizioni e i criteri definiti nella deliberazione n. 28/16 del 1 luglio 2005.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore della Sanità e constatato che il Direttore
Generale ha espresso parere di legittimità
DELIBERA
di stabilire la data del 15 settembre 2006 quale termine per la presentazione dei piani personalizzati in
favore della persone con grave disabilità, confermando le disposizioni e i criteri, per la predisposizione e
valutazione dei piani stessi, definiti nella deliberazione 28/16 del 1 luglio 2005.
Il Direttore Generale
p. Il Presidente
Fulvio Dettori
Francesco Pigliaru
57
DELIBERAZIONE N. 49/10 DEL 28.11.2006
—————
Oggetto: Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati di sostegno in favore di persone
con grave disabilità (L 162/9 8). € 36.534.464
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che si rende necessario procedere
all’assegnazione dei finanziamenti per i piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave
disabilità.
Il presente provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimento più generale orientato a
sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, il supporto delle responsabilità familiari e delle reti
informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico
assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita con interventi mirati all’acquisizione di
autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino l’inserimento sociale.
La programmazione dei piani personalizzati ha anticipato alcune innovazioni introdotte successivamente
dalla LR 23/2005 e dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e sanitari:
-
l’introduzione della cultura della progettazione e attuazione degli interventi secondo piani
personalizzati;
-
l’avvio della pratica della progettazione partecipata, che vede l’utenza coinvolta nelle scelte che la
riguardano;
-
una maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione degli interventi, con la possibilità da parte
degli utenti di scegliere operatori di fiducia e di stipulare direttamente con essi dei contratti, con
successivo rimborso delle spese;
-
l’introduzione di strumenti che guidano e documentano il processo programmatorio del piano:
l’individuazione dei problemi, degli obiettivi, dei risultati attesi e degli interventi da attuare.
Il favorevole accoglimento da parte dell'utenza di tali modalità ha determinato una costante e rilevante
crescita delle richieste, come si evidenzia nella tabella che segue:
Anno di
presentazione
Piani presentati
Piani finanziati
Piani esclusi
Costo annuale
2000
353
123
230
1.337.964,89
2001
688
580
108
4.155.265,27
2002
1.648
1.524
124
10.516.445,00
2003
2.618
2.344
274
13.463.000,00
2004
5.245
3.461
1.784
24.236.787,00
2005
7.061
6.087
974
30.885.445,00
58
Il presente provvedimento assegna ai Comuni i finanziamenti per assicurare la piena operatività dei piani
personalizzati a partire dal 1° gennaio 2007. Nel corso degli ultimi anni è stato fatto un lavoro rilevante per
semplificare le procedure, per recuperare i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti e assicurare la
continuità dell’assistenza alle persone con disabilità grave che beneficiano dei piani personalizzati.
E' opportuno sottolineare, altresì, che l'incremento nel numero di piani presentati è determinato soprattutto
dalle domande provenienti dalle persone ultrasessantacinquenni. Nel 2005 i piani riferiti a questa fascia di
popolazione costituivano circa il 40% del totale, mentre quest’anno i piani a favore degli anziani gravano
per circa il 44%. I dati riferiti esclusivamente alle nuove richieste confermano tale tendenza: dei 2.173 piani
presentati per la prima volta nel 2006, 1.227 (circa il 56%) provengono da anziani non autosufficienti.
I finanziamenti per il 2007 sono assegnati sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta
regionale n. 28/16 del 1.7.2005, e si inseriscono in una più ampia rete d’interventi, promossa
recentemente, attraverso organici programmi regionali, quali:
-
il programma ―Ritornare a casa‖ (delibera n. 42/11 del 4.10.2006) finalizzato al rientro nella famiglia
o in ambiente di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in strutture residenziali;
-
gli interventi per l’istituzione della rete pubblica delle assistenti familiari (delibera 45/24 del
7.11.2006);
-
la riorganizzazione dell’assistenza domiciliare integrata e il finanziamento di progetti operativi
(delibera n. 47/16 del 16.11.2006); la predisposizione di ―Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e
sociosanitarie di riabilitazione‖ (delibera 8/16 del 28 febbraio 2006) e di ―Linee di indirizzo in
materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e dei Centri Diurni integrati‖ (delibera 25/6 del 13
giugno 2006).
L’Assessore ritiene che sia necessario assicurare un puntuale coordinamento dei piani personalizzati ai
citati programmi regionali orientati a promuovere la domiciliarità dei servizi alla persona, compiere una
valutazione complessiva dei risultati raggiunti in questi anni e della rispondenza degli interventi finanziati
alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, introdurre sistemi di valutazione della
situazione economica sulla base dell’Isee, e armonizzare la formulazione dei piani ai principi e obiettivi dei
PLUS. Tale analisi dovrà essere compiuta coinvolgendo i soggetti pubblici e le associazioni operanti nel
settore, anche attraverso la Commissione Consultiva che ha assicurato in questi anni una fattiva
collaborazione alla definizione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei piani personalizzati.
Anche al fine di valorizzare l’esperienza della Sardegna quale buona pratica di sostegno alle persone con
disabilità grave e alle loro famiglie, l’Assessore propone la predisposizione di un rapporto sull’attuazione
della legge 162 in Sardegna, con l’obiettivo di documentare i modelli adottati ed i risultati raggiunti e di
analizzare eventuali proposte di miglioramento. A tal fine l’Assessorato può avvalersi di esperti del settore
e coinvolge i destinatari dei progetti e delle loro associazioni.
Relativamente all’anno in corso sono pervenute 9222 richieste di finanziamento; 792 piani hanno ottenuto
un punteggio inferiore a 50 e sono stati pertanto esclusi; 10 non sono ammissibili in quanto il reddito
dichiarato è superiore ai 70.000 euro e pertanto non rientrano nei requisiti; 24 piani risultano coperti per
tutto il 2007 dai finanziamenti dell’anno precedente.
L’Assessore propone di ripartire le somme finanziando n. 8396 piani personalizzati assegnando le risorse
a:
- i nuclei familiari dove sono presenti più disabili, come stabilito dai criteri adottati con la
deliberazione 28/16 del 1.7.2005;
- la continuità per il 2007 dei piani personalizzati in corso con punteggio non inferiore a 50;
- i nuovi piani personalizzati con punteggio non inferiore a 50
I piani personalizzati relativi all’anno 2007 a favore delle persone con grave disabilità sono sintetizzati
come segue:
59
Anno di
presentazione
Piani presentati
2006
9.222
Piani finanziati
Piani esclusi
8.396
826
Costo annuale
€ 36.534.464
La Giunta Regionale, condividendo le proposte dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità sulle stesse
DELIBERA
1. Di impegnare in favore dei Comuni la somma complessiva di € 36.534.464 per i piani personalizzati di
cui alla legge 162/98 assicurando la copertura finanziaria:
-
prioritariamente, e per tutto l’anno 2007, ai piani riferiti a nuclei familiari con presenza di più
persone con disabilità grave;
-
per la prosecuzione, per tutto il 2007, dei piani in corso con punteggio non inferiore a 50;
-
per 12 mesi dei nuovi piani con punteggio non inferiore a 50.
2. Di erogare i finanziamenti ad integrazione delle economie realizzate dai comuni sui finanziamenti degli
anni precedenti.
3. Di imputare la spesa per € 25.463.659 al capitolo 12264-00 dell’UPB S12076. La restante somma di €
11.070 805 troverà copertura sulle disponibilità, in corso di accertamento, a favore del capitolo 12287
dell’UPB S12068 del Bilancio Regionale 2006, assegnati alla Regione con decreto del Ministero della
solidarietà sociale del 25 agosto 2006, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, quale
quota annuale del Fondo nazionale delle politiche sociali.
4. di dare mandato sull’attuazione della del settore. al Direttore Generale delle Politiche Sociali di
predisporre un rapporto legge 162 in Sardegna, anche coinvolgendo i destinatari dei progetti ed esperti
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
60
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 51/37 DEL 20 12.2007
—————
Oggetto: Fondo non autosufficienza: finanziamento dei piani personalizzati a favore di persone con grave
disabilità, avvio del programma regionale a favore degli anziani non autosufficienti. € 41.111.925
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 12653 del 10.12.2007, riferisce
che intende completare il quadro dei provvedimenti previsti dall’art. 34 della LR 29 maggio 2007, n. 2, che
ha istituito il Fondo per la non autosufficienza, con una dotazione per il corrente anno pari a 120.000.000 di
euro, e avviato la realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone in
condizione di non autosufficienza e dei nuclei di appartenenza. È definita non autosufficiente la persona
che non può sostenere una normale vita di relazione e non può provvedere alla cura della propria persona
senza l’aiuto determinante di altri. Rientrano in tale Fondo gli interventi di lunga assistenza erogati per un
periodo di tempo esteso e senza una data di conclusione predefinita.
Attualmente solo altre tre Regioni – l’Emilia Romagna, la Liguria e il Friuli Venezia Giulia – e le due
Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno istituito il Fondo per la non autosufficienza. Altre Regioni –
la Toscana, la Puglia, la Basilicata, le Marche e il Piemonte – intendono avviare il Fondo nel prossimo anno
finanziario.
L’Assessore riferisce che nel corso dell’anno sono state avviate le molteplici azioni previste dalla norma
regionale citata:
-incremento del finanziamento a favore degli anziani in condizioni di grave disabilità e finanziamento dei
piani personalizzati a favore di disabili gravi esclusi dal precedente programma (delibera n. 27/41 del
17.7.2007);
-interventi immediati di sostegno a favore di persone che si trovano in condizioni di disabilità grave,
improvvisa e/o rapidamente progressiva a causa di malattie o traumi oppure che stanno attraversando
la fase terminale della loro vita (delibera n. 30/34 del 2.8.2007);
-azioni di sostegno ai nuclei familiari, che si avvalgono dell’aiuto di un assistente familiare, nel cui
ambito sono presenti due componenti con disabilità grave o un anziano ultrassessantacinquenne in
condizione di non autosufficienza elevata (delibera n. 44/13 del 31.10.2007);
-rafforzamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale (delibera n. 44/11/ del
31.10.2007), attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo per la non autosufficienza istituito con la legge
finanziaria nazionale per l’anno 2007;
-copertura degli oneri a carico dei Comuni per il pagamento della quota sociale relativa all’inserimento di
persone con disabilità grave in servizi residenziali e semiresidenziali (delibera n. 46/7 del 13.11.2007);
-avvio di una riorganizzazione dei criteri e delle modalità di erogazione di finanziamenti a favore di
soggetti con particolari patologie (commi 3 e 10 dell’art. 33 della LR n. 2/2007).
61
Gli interventi adottati sono finalizzati a rafforzare il sostegno pubblico all’area della non autosufficienza, a
favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la
rete di cure e di assistenza domiciliare integrata, a sostenere le responsabilità familiari e la capacità di
risoluzione autonoma delle famiglie. Essi sono coordinati con gli interventi volti alla riorganizzazione delle
attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione (delibera n. 8/16 del 28.2.2006) e in materia di Residenza
sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati (delibera n. 25/6 del 13.6.2006); al programma, finanziato
con il Fondi Por 2000-2006 (9.440.000 milioni di euro), che promuove la diffusione di tecnologie avanzate,
comunemente definite con il termine domotica, nei contesti abitativi con la finalità di migliorare la qualità
della vita delle persone con disabilità. Gli interventi di telefonia sociale, di cui alla delibera n. 23/11 del
13.6.2007, dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dal presente provvedimento.
L’Assessore illustra gli obiettivi e le linee di indirizzo del presente provvedimento:
a) assicurare la continuità assistenziale agli interventi avviati, attraverso, in particolare, il
rifinanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98 e l’avvio di nuovi piani;
b) diversificare gli interventi rivolti agli anziani non autosufficienti rispetto agli interventi a favore di
persone in condizione di grave disabilità di età inferiore ai 65 anni e promuovere due
programmi regionali distinti: il primo a favore degli anziani, finanziato con le risorse del fondo
per la non autosufficienza, il secondo a favore di bambini e adulti di età inferiore ai 65 anni,
finanziato nel pieno rispetto dello spirito della legge 162.
L’assessore riferisce che intende avviare una revisione organica delle metodologie adottate, delle modalità
e dei tempi di presentazione dei piani di intervento, in coerenza con quanto è in corso di definizione in sede
nazionale. Intende, altresì, introdurre strumenti di verifica dell’efficacia delle azioni intraprese e della
correttezza delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
Il presente provvedimento assegna ai Comuni i finanziamenti per assicurare la piena operatività dei piani
personalizzati a partire dal 1° gennaio 2008. Entro i termini previsti, sono stati presentati 13.322 piani, di cui
6.685 sono riferiti ad anziani ultrasessantacinquenni, 6.637 sono a favore di per sone di età inferiore ai
sessantacinquenni.
L’Assessore propone, anche per quest’anno, di assegnare i finanziamenti ai piani personalizzati pervenuti,
sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 1.7.2005, per la
continuazione per il 2008 dei piani personalizzati in corso e per l’avvio e la realizzazione dei nuovi piani
personalizzati presentati nei termini previsti. Sono finanziati anche i piani personalizzati con punteggio
inferiore ai 50 punti.
L’assessore propone, altresì, di incrementare l’entità del finanziamento di piani relativi a soggetti facenti
parte dello stesso nucleo familiare: il finanziamento massimo è pertanto determinato in 20.000 euro annui,
con un incremento di 4.000 euro rispetto all’importo stabilito nella citata delibera regionale.
Con il presente provvedimento si assicura il finanziamento e la prosecuzione dei piani in corso e di nuova
attivazione fino al 31.12. 2008.
Ai fini di un riallineamento della durata dei piani rispetto all’anno finanziario di competenza:
- è erogata una prima anticipazione pari a 9/12 dei finanziamenti spettanti ai Comuni per il finanziamento
dei piani personalizzati;
- la quota residua sarà erogata successivamente tenuto conto della effettiva data di avvio dei piani e della
loro durata;
- per la presentazione dei piani personalizzati sono previste due scadenze annuali, la prima è individuata
entro la prima metà dell’anno.
Ulteriori modifiche e integrazioni alle modalità di finanziamento dei piani personalizzati saranno proposte
alla Giunta regionale nell’ambito del rapporto sullo stato di attuazione della legge 162 in corso di
predisposizione.
62
L’Assessore pertanto propone di istituire, in coerenza con la normativa in vigore, nell’ambito del Fondo per
la non autosufficienza due programmi regionali:
- il programma d’interventi a favore di bambini e adulti con disabilità grave che prevede, prevalentemente,
percorsi educativi per sviluppare la piena potenzialità della persona, per la promozione dell’autonomia e
di vita indipendente, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società. Con il presente
provvedimento si assicura il finanziamento di 6.685 piani.
- il programma regionale a favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquennni con criteri e
modalità di accesso alle prestazioni differenziati rispetto ai piani 162/98, con tipologie di intervento più
rispondenti alle esigenze di questa popolazione, finalizzati prioritariamente a favorire l’autonomia e la
permanenza nell’ambiente familiare. Il programma prevede il finanziamento di n. 6.637 piani.
La tabella evidenzia le variazioni significative intervenute in questi anni in relazione all’età dei beneficiari:
Anno di
presentazione
Numero piani
Piani a favore di
persone
ultrasessantacinquenni
Piani a favore di
persone con meno di
65 anni
2004
5.246
2.048
3.198
2005
7.049
2.889
4.160
2006
9.222
4.116
5.106
2007
13.322
6.685
6.637
Al fine di assicurare la continuità e la piena operatività degli interventi a partire dal 1° gennaio 2008, per il
corrente anno i finanziamenti dei piani personalizzati per gli anziani ultrasessantacinquenni sono assegnati
sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 1.7.2005 e con le
integrazioni previste dal presente provvedimento. Gli interventi finanziati non possono superare i 4.000
euro annui. La possibilità di incrementare l’entità del finanziamento con le integrazioni previste dalla
delibera n. 27/41 del 17.7.2007, utilizzando le risorse del Fondo per le politiche sociali, saranno valutate nel
corso del prossimo anno finanziario e nella fase a regime del Fondo per la non autosufficienza.
La Giunta Regionale, condividendo le proposte dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità sulle stesse
DELIBERA
1.
di assicurare il finanziamento di 6.685 piani a favore di bambini e adulti con disabilità grave e di
6.637 piani rivolti ad anziani ultrassessantacinquenni;
2.
di assicurare la copertura finanziaria per la continuazione dei piani personalizzati in corso e per
l’avvio e la realizzazione dei nuovi piani personalizzati presentati nei termini previsti;
3.
di incrementare l’entità del finanziamento di piani relativi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo
familiare per un importo pari a 4.000 euro annui;
4.
il finanziamento è assicurato fino al 31.12. 2008 ed è erogata una prima anticipazione delle risorse
spettanti per il finanziamento dei piani personalizzati per nove mesi; successivamente sarà erogata
la quota residua sulla base di una verifica della effettiva data di avvio dei piani e della loro durata,
delle eventuali incompatibilità dei finanziamenti ricevuti da differenti programmi;
5.
i finanziamenti sono erogati ad integrazione delle economie realizzate dai Comuni sui finanziamenti
63
degli anni precedenti;
6.
la spesa complessiva di € 41.111.925 è imputata: -per € 24.232.990,92 al capitolo SC05.0673 UPB
S05.03.007; -per € 9.300.000,00 al capitolo SC05.0681 UPB S05.03.007; -per € 6.503.934,08 al
capitolo SCO5.0668 UPB SO5.03.007 -per € 1.075.000,00 al capitolo SCO5.0610 UPBS
05.03.005.
Il Direttore Generale f.f.
Il Presidente
Aldo Manca
Renato Soru
64
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 69/20 DEL 10.12.2008
—————
Oggetto: Fondo non autosufficienza: finanziamento dei piani personalizzati a favore di bambini, giovani e
adulti con grave disabilità e dei piani personalizzati a favore degli anziani non autosufficienti. €
42.353.841 UPB S05.03.007
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con i provvedimenti previsti dall’art.
34 della LR 29 maggio 2007, n. 2, che ha istituito il Fondo per la non autosufficienza, ha avviato la
realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone in condizione di non
autosufficienza e dei nuclei di appartenenza.
Il Fondo per la non autosufficienza prevede una pluralità di azioni:
- il programma ―Ritornare a casa‖ finalizzato a favorire il rientro in famiglia di persone inserite in
strutture residenziali e favorire la permanenza in famiglia di persone che richiedono assistenza
continua;
- finanziamento dei piani personalizzati a favore di bambini e adulti con grave disabilità e dei piani
personalizzati a favore degli anziani non autosufficienti.
- interventi immediati di sostegno a favore di persone che si trovano in condizioni di disabilità grave,
improvvisa e/o rapidamente progressiva a causa di malattie o traumi oppure che stanno
attraversando la fase terminale della loro vita;
- azioni di sostegno ai nuclei familiari, che si avvalgono dell’aiuto di un assistente familiare, nel cui
ambito sono presenti due componenti con disabilità grave o un anziano ultrassessantacinquenne in
condizione di non autosufficienza elevata;
- disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità;
- rafforzamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale;
- copertura degli oneri a carico dei Comuni per il pagamento della quota sociale relativa all’inserimento
di persone con disabilità grave in servizi residenziali e semiresidenziali;
- interventi di sostegno economico a favore di soggetti con particolari patologie;
- potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata.
L’Assessore ricorda che la Sardegna si posiziona fra le prime regioni, insieme a Emilia Romagna, Liguria,
Friuli Venezia Giulia, Toscana e Province Autonome di Trento e Bolzano, che hanno istituito il Fondo per la
non autosufficienza.
Gli interventi adottati sono finalizzati a rafforzare il sostegno pubblico all’area della non autosufficienza, a
65
favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la
rete di cure e di assistenza domiciliare integrata, a sostenere le responsabilità familiari e la capacità di
risoluzione autonoma delle famiglie.
L’Assessore ricorda che, dal 2004 ad oggi, gli interventi effettuati a favore di persone con disabilità grave o
non autosufficienti è cresciuto notevolmente, passando da poco più di 5.000 a quasi 20.000 piani
personalizzati finanziati con fondi regionali.
Anno di presentazione
n. piani personalizzati
2004
5.246
2005
7.049
2006
9.222
2007
16.895
2008
19.722
L’Assessore riferisce che con deliberazione n. 51/37 del 20.12. 2007 sono stati istituiti, nell’ambito del
Fondo per la non autosufficienza, due programmi regionali:
- il programma d’interventi a favore di bambini, giovani e adulti con disabilità grave che prevede,
prevalentemente, percorsi educativi per sviluppare la piena potenzialità della persona, per la
promozione dell’autonomia e di vita indipendente, la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e
nella società.
- il programma regionale a favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquennni con criteri e
modalità di accesso alle prestazioni differenziati rispetto ai piani 162/98, con tipologie di intervento
più rispondenti alle esigenze di questa popolazione, finalizzati prioritariamente a favorire l’autonomia
e la permanenza nell’ambiente familiare.
Il presente provvedimento assegna ai Comuni i finanziamenti per assicurare la piena operatività dei piani
personalizzati a partire dal 1° gennaio 2009.
L’Assessore propone, anche per quest’anno, di assegnare i finanziamenti ai piani personalizzati pervenuti,
sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 1.7.2005, e con le
integrazioni previste dalla delibera n. 51/37 del 20.12.2007.
Come per l’anno precedente, sono finanziati anche i piani personalizzati con punteggio inferiore ai 50 punti.
Le famiglie in cui sono presenti due o più disabili possono accedere al finanziamento se il loro reddito
complessivo non è superiore a 85.000 euro. Il finanziamento riconosciuto è decurtato del 20%, come
previsto per la fascia di reddito ―Fino a € 70.000.000” di cui al punto 6.2 dell’Allegato A della delibera 28/16
del 1.7.2005.
Ai fini di un riallineamento della durata dei piani rispetto all’anno finanziario di competenza:
-
è erogata una prima anticipazione pari a 6/12 dei finanziamenti spettanti alle persone con grave
disabilità per il finanziamento dei piani personalizzati;
-
la quota residua sarà erogata successivamente tenuto conto della effettiva data di avvio dei piani,
della loro durata, delle economie maturate e delle eventuali incompatibilità dei finanziamenti ricevuti
attraverso differenti programmi;
-
per la presentazione dei piani personalizzati sono previste due scadenze annuali, il 30 aprile e il 30
settembre.
La Giunta Regionale, condividendo le proposte dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità sulle stesse
66
DELIBERA
1.
di assicurare la piena operatività dei piani personalizzati a partire dal 1° gennaio 2009 e di
assegnare i finanziamenti ai piani personalizzati pervenuti, sulla base dei criteri approvati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 1.7.2005, e con le integrazioni previste dalla
deliberazione n. 51/37 del 20.12.2007;
2.
le famiglie in cui sono presenti due o più disabili possono accedere al finanziamento se il loro
reddito complessivo non è superiore a 85.000 euro. Il finanziamento riconosciuto è decurtato del
20%, come previsto per la fascia di reddito ―Fino a € 70.000.000‖ di cui al punto 6.2 dell’Allegato A
della delibera 28/16 del 1.7.2005.;
3.
3.
ai fini di un riallineamento della durata dei piani rispetto all’anno finanziario di competenza
è erogata una prima anticipazione pari a 6/12 del finanziamento spettante alle persone con grave
disabilità per il finanziamento dei piani personalizzati: La quota residua sarà erogata
successivamente tenuto conto della effettiva data di avvio dei piani, della loro durata, delle
economie maturate e delle eventuali incompatibilità dei finanziamenti ricevuti da differenti
programmi;
4.
per la presentazione dei piani personalizzati sono previste due scadenze annuali, il 30 aprile e il 30
settembre;
5.
la spesa complessiva di € 42.353.841 è imputata:
-
per € 36.000.000, al capitolo SC05.0673 UPB S05.03.007;
-
per € 6.353.841, al capitolo SC05.0681 UPB S05.03.007.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
67
4 -. Il programma Ritornare a casa
68
Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo
Capo III
Politiche sociali
Art. 17
Disposizioni in materia di politiche sociali
1. Al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone attualmente inserite
in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la istituzionalizzazione e promuovere la
permanenza nel proprio domicilio, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato ―Ritornare a casa‖.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, predispone, sentiti gli
enti locali, gli organismi di volontariato, di cooperazione sociale e di promozione sociale, le linee guida per
l’attuazione del programma sperimentale che indicano le condizioni dei beneficiari ai quali è
prioritariamente rivolto il programma, le modalità e i tempi di predisposizione dei piani, le condizioni di
ammissibilità ai finanziamenti, i sistemi di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli interventi (UPB
S12.076).
Omissis
69
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 42/11 DEL 4.10.2006
—————
Oggetto: Linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa” art. 17 comma 1
L.R. 11 maggio 2006, n. 4.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce alla Giunta regionale che l’art. 17,
comma 1 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 autorizza la spesa di € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006,
2007, 2008 per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato ―Ritornare a casa‖.
Il programma è finalizzato al rientro nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone
attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la
istituzionalizzazione e promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio.
Il presente provvedimento segue altri interventi già deliberati in favore della non autosufficienza, quale
―l’istituzione del Punto Unico d’accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriale‖
(deliberazione n. 7/5 del 21 febbraio 2006), le ―Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di
riabilitazione‖ (deliberazione n. 8/16 del 28 febbraio 2006) e le ―Linee di indirizzo in materia di Residenze
Sanitarie Assistenziali e dei Centri Diurni integrati‖ (deliberazione n. 25/6 del 13 giugno 2006).
Più specificatamente il presente provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimento più
generale orientato a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona in difficoltà da parte della famiglia e
del contesto di vita, con il sostegno di una rete organizzata e funzionale di servizi sociali e sanitari.
Il presente provvedimento si integra pertanto con il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato (ADI) che in
alcune Aziende sanitarie ha raggiunto buoni livelli di efficacia, con i piani personalizzati in favore delle
persone con handicap grave (Legge 162/98), con le azioni volte a incoraggiare l’emersione del lavoro
precario e irregolare di coloro che offrono assistenza familiare (badanti) che saranno regolate con
successivo provvedimento.
L’Assessore sottolinea che il presente provvedimento risponde agli indirizzi generali della L.R. 23/2005 che
istituisce il Sistema integrato dei servizi alla persona e delle Linee Guida per l’avvio dei Piani Locali Unitari
dei Servizi, che, in materia di integrazione sociosanitaria, orientano l’organizzazione degli interventi
secondo un approccio guidato dalle reali esigenze dei cittadini, valorizzano le risorse professionali, di
solidarietà, di auto aiuto e le potenzialità di sviluppo della comunità.
Il programma sperimentale regionale ―Ritornare a casa‖ pertanto, mette al centro dell’intervento la persona
e i suoi bisogni attraverso il progetto personalizzato.
Come sottolineato anche nella proposta di Piano per i servizi sociali e sanitari all’attenzione del Consiglio
Regionale, infatti, ―il progetto personalizzato, redatto sulla scorta di valutazioni multidimensionali, è lo
strumento fondamentale per affermare la centralità della persona e dei suoi bisogni e per garantire la
continuità della cura. Alla definizione e realizzazione del progetto personalizzato concorrono infatti diversi
70
apporti professionali e non, in una condivisione di obiettivi, di responsabilità e risorse, secondo un criterio
unitario e globale‖.
La necessità di un programma regionale orientato a favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di
appartenenza di persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, scaturisce dalla
constatazione che la carenza di adeguati servizi territoriali di sostegno alla famiglia, soprattutto nelle
situazioni in cui il carico assistenziale diventa particolarmente gravoso, favorisce ricoveri impropri e
prolunga la loro permanenza in strutture residenziali.
In molti casi il ricorso alla struttura protetta o alla comunità alloggio costituisce l’unica opportunità di presa
in carico offerta alla famiglia, anche quando la stessa, adeguatamente sostenuta, non solo sarebbe nelle
condizioni, ma gradirebbe continuare ad occuparsi del familiare in condizioni di difficoltà temporanee o
permanenti, con conseguente aggravio delle spese a carico delle famiglie e delle amministrazioni comunali.
L’esperienza dei progetti obiettivo degli ultimi anni mette in evidenza che i costi per il mantenimento di
anziani in comunità alloggio e case protette arrivano anche a 30.000 euro all’anno, costi ritenuti eccessivi
nella maggior parte delle situazioni in relazione alla qualità delle prestazioni fornite.
Il programma sperimentale ―Ritornare a casa‖ sotto questo aspetto può essere considerato un momento
significativo nel processo che favorisce la domiciliarità dei servizi alla persona. Il programma consente, tra
l’altro, di risparmiare risorse fornendo nel contempo un servizio più rispettoso dei bisogni della persona
migliorandone la qualità della vita.
Il programma sperimentale prevede per i primi anni da parte della Regione un impegno economico
consistente, tale da costituire un incentivo alla de-istituzionalizzazione, nella convinzione che negli anni
successivi la condivisione di buone prassi e la soddisfazione per i risultati conseguiti possano consolidare
tale percorso. Potrà essere previsto, fin dalla seconda annualità, un cofinanziamento del programma da
parte dei Comuni che nel contempo avranno consolidato economie con la diminuzione del numero delle
rette di ricovero delle persone dimesse dalle strutture.
Il programma intende inoltre sostenere la permanenza a domicilio delle persone a rischio di
istituzionalizzazione, armonizzandosi con gli altri strumenti a servizio della persona non autosufficiente o a
grave rischio di non autosufficienza, quali l’ADI (Assistenza domiciliare Integrata) e i piani personalizzati ex
L. 162/98.
In considerazione degli elementi di novità che il programma sperimentale introduce nelle modalità di
progettazione e gestione dei servizi rivolti alle persone con autosufficienza compromessa, alla necessità di
assicurare un costante raccordo con gli altri programmi regionali volti a promuovere la domiciliarità, si
ritiene necessario sostenere l’azione di cambiamento supportando i Comuni e le Aziende sanitarie nella
elaborazione dei programmi personalizzati e la Regione nell’attività di monitoraggio e verifica.
Per il perseguimento di tali obiettivi si rende necessario attivare rapporti convenzionali con operatori con
comprovata esperienza in materia inseriti in apposita short list costituita a seguito di avviso pubblico. A tale
finalità viene destinato l’1% dello stanziamento complessivo disponibile.
Al fine di garantire un adeguato supporto alla Regione nell’attuazione e monitoraggio del Programma,
l’Assessore propone inoltre l’istituzione di una Commissione tecnica, composta da non più di 8 persone con
pluriennale esperienza nel settore dei servizi alla persona, tra i quali anche rappresentanti delle
associazioni degli utenti.
L’Assessore sottolinea che la proposta attuativa dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio
2006 n. 4 è stata sottoposta all’attenzione dell’ANCI, degli organismi di volontariato, di cooperazione e di
promozione sociale ed è stata formulata tenendo conto delle osservazioni e dei pareri espressi.
L’Assessore, in considerazione di quanto esposto, propone alla Giunta regionale l’approvazione delle linee
di indirizzo allegate, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
71
constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA
− di approvare le Linee di indirizzo per l’attuazione del programma regionale sperimentale ―Ritornare a
casa‖ che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
−
di destinare la somma di € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 al finanziamento di
interventi finalizzati all’attuazione del programma ―Ritornare a casa‖ di cui al comma 1, art. 17, della
L.R.11 maggio 2006, n. 4;
−
di riservare la somma di € 50.000 (pari all’1% dello stanziamento complessivo annuo) per ciascuno
degli anni 2006, 2007, 2008 per le attività di sostegno alla progettazione personalizzata, di
monitoraggio e verifica del programma, da effettuarsi attraverso la costituzione di una short list di
operatori con comprovata esperienza in materia;
−
di istituire una Commissione tecnica, composta da non più di 8 persone con pluriennale esperienza nel
settore dei servizi alla persona, tra i quali anche rappresentanti delle associazioni degli utenti, con il
compito di garantire un adeguato supporto alla Regione nell’attuazione e nel monitoraggio del
Programma.
La spesa annua di € 5.000.000 sarà imputata al capitolo 12270-00 UPB S 12.076 del bilancio regionale
2006 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
72
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 42/1 1 DEL 4.10.2006
PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” (art. 17, comma 1, L.R. 4/2006)
LINEE DI INDIRIZZO
1 - Introduzione
Il programma ―Ritornare a casa‖ è finalizzato al rientro nella famiglia o in situazioni di vita di tipo familiare di
persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, superare la
istituzionalizzazione e promuovere la permanenza delle persone nel proprio domicilio.
Il presente provvedimento segue altri interventi già deliberati in favore delle persone fragili, quale
―l’istituzione del Punto Unico d’accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriale‖
(delibera 7/5 del 21 febbraio 2006), le ―Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di
riabilitazione‖ (delibera 8/16 del 28 febbraio 2006) e le ―Linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie
Assistenziali e dei Centri Diurni integrati‖ (delibera 25/6 del 13 giugno 2006).
Più specificatamente il presente provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimento orientato
a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona in difficoltà a favore della famiglia e del contesto di vita,
con il sostegno di una rete organizzata e funzionale di servizi sociali e sanitari.
Il presente provvedimento deve armonizzarsi pertanto con il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato
(ADI) che in alcune Aziende sanitarie ha raggiunto buoni livelli di efficacia, con i piani personalizzati in
favore delle persone con handicap grave (Legge 162/98), con le azioni volte a incoraggiare l’emersione del
lavoro precario e irregolare di coloro che offrono assistenza familiare (badanti) che saranno regolate con
successivo provvedimento.
L’Assessore sottolinea inoltre che il presente provvedimento risponde agli indirizzi generali della
L.R. 23/2005 che istituisce il Sistema integrato dei servizi alla persona e delle Linee Guida per l’avvio dei
Piani Locali Unitari dei Servizi, che, in materia di integrazione sociosanitaria, orientano l’organizzazione
degli interventi secondo un approccio guidato dalle reali esigenze dei cittadini, valorizzano le risorse
professionali, di solidarietà, di auto aiuto e le potenzialità di sviluppo della comunità. Il sistema della
domiciliarità è promosso dagli Enti titolari delle funzioni sociali e sanitarie (Comuni e Aziende sanitarie) ed
è realizzato e sostenuto con il concorso di tutte le risorse della comunità locale, le famiglie, le associazioni
di volontariato e i soggetti sociali solidali.
Le iniziative orientate a promuovere la domiciliarità si propongono di mettere in rete le diverse opportunità
esistenti attraverso un’azione di integrazione dei servizi sociali e sanitari e realizzando specifiche iniziative
progettuali che implementano e completano l’offerta di servizi in risposta ai bisogni della persona.
73
2 - Obiettivi e destinatari del programma
Con l’art. 17, comma 1 della LR 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) la Regione Sardegna ha approvato un
programma sperimentale a carattere regionale della durata di tre anni denominato ―Ritornare a casa‖.
Obiettivo del programma sperimentale è quello di favorire il rientro in famiglia (o in un ambiente di vita di
tipo familiare) di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario,
superare la istituzionalizzazione e promuovere la permanenza nel proprio domicilio.
Oltre al miglioramento della qualità della vita della persona con autosufficienza compromessa, obiettivo del
presente programma è il sostegno della famiglia sulla quale grava il carico assistenziale, attraverso
l’organizzazione della rete dei servizi e il sostegno (anche economico) al caregiver .
Il programma sperimentale è rivolto prioritariamente ad anziani non autosufficienti o a grave rischio di
perdita della autosufficienza, alle persone con disabilità psichiche o fisiche, alle persone con disturbo
mentale ospiti di strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, che esprimono il desiderio e sono
nelle condizioni, con il supporto di adeguati servizi sociosanitari, di ritornare nella propria famiglia. Sarà
data particolare attenzione alle persone con demenza o persone nella fase terminale della vita. Sono
altresì destinatari del programma le persone a grave rischio di compromissione dell’autosufficienza ovvero
in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche invalidanti o in condizioni
di disabilità, la cui permanenza al proprio domicilio (o in famiglia) è gravemente condizionata dalla
presenza di una rete di servizi, compreso la disponibilità di un caregiver.
3 - Le caratteristiche del programma
Il programma sperimentale ―Ritornare a casa‖ presenta alcuni punti caratterizzanti:
-
l’integrazione sociosanitaria
-
la personalizzazione dell’intervento
-
la condivisione del progetto
-
la presa in carico globale e unitaria
-
la valutazione multidimensionale
L’integrazione sociosanitaria è la condizione sulla quale poggia la realizzazione dell’intero progetto. Tale
condizione è rimarcata con decisione all’art. 32 della L.R. 23/2005 dove dispone che i Comuni e l’Azienda
sanitaria predispongano, tra l’altro, soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione
multiprofessionale dei bisogni, attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari dei
servizi e delle loro famiglie, procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento,
criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale.
Il piano personalizzato è lo strumento finalizzato a rendere meno problematica -sia per chi riceve sia per
chi eroga l’assistenza -la permanenza in famiglia della persona non autosufficiente. Esso fa
necessariamente riferimento all’area dei bisogni sociali e all’area dei bisogni sanitari e per ciascuna di
queste aree è valutata la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento e sono specificate le
responsabilità attuative, le professionalità coinvolte e il volume di attività necessario.
La condivisione del progetto da parte della famiglia è condizione per garantire la centralità della persona e
l’umanizzazione dell’intervento. La partecipazione consapevole e informata della famiglia, e in particolare
del familiare di riferimento, alla definizione del processo d’aiuto è elemento essenziale per la riuscita del
progetto, per dare continuità al percorso assistenziale ed elevare la soddisfazione dell’utenza.
La presa in carico, che origina il piano personalizzato e l’accesso alle diverse prestazioni sociali e sanitarie,
74
richiede l’unitarietà della valutazione, la partecipazione a tutte le fasi della progettazione, la condivisione
della responsabilità nell’assistenza. La presa in carico comporta pertanto interventi di valutazione, di
consulenza, orientamento e raccordo con le risorse non istituzionali del territorio, l’indicazione per l’accesso
ad altre risorse. È effettuata congiuntamente dal responsabile dell’ufficio di servizio sociale del Comune,
dal responsabile del distretto dell’Azienda sanitaria e dal familiare di riferimento, attraverso un protocollo
operativo che avvia il procedimento.
4 – Modalità di presentazione del progetto
La persona non autosufficiente o a grave rischio di perdita della autosufficienza che desidera ed è in
condizioni, con il supporto di adeguati servizi sociosanitari, di ritornare/permanere nella propria famiglia o in
un ambiente di vita di tipo familiare, può inoltrare, direttamente o attraverso un familiare di riferimento,
domanda di predisposizione di un progetto personalizzato. La domanda è inoltrata al Comune di residenza;
l’ente ne da comunicazione all’Azienda sanitaria locale di appartenenza e alla Regione (Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione generale delle Politiche
Sociali).
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune attiva la procedura per la predisposizione di un
progetto personalizzato, coinvolgendo tutti i soggetti (istituzionali e non) che possono collaborare alla
riuscita del progetto stesso. Entro 30 giorni dall’avvio della procedura, il progetto è predisposto e inoltrato
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione generale
delle Politiche Sociali, per la successiva valutazione.In assenza di un progetto personalizzato, allo scadere
dei 60 giorni dalla presentazione della domanda, la persona che ha inoltrato richiesta può rivolgersi
all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione delle Politiche Sociali, per la
valutazione delle criticità,
l’accelerazione della procedura e per la predisposizione degli atti necessari a garantire una risposta
adeguata e tempestiva.
Il progetto personalizzato è predisposto congiuntamente dal Comune di residenza, dall’Azienda sanitaria
locale di riferimento, dal diretto interessato (quando possibile) e dal familiare di riferimento. Nel progetto
ciascun soggetto dichiara l’impegno operativo, il volume di attività e il livello di responsabilità assunto in
ordine all’attuazione e alla verifica del percorso assistenziale.
Il progetto personalizzato deve assicurare il miglioramento del grado di autonomia e/o della qualità della
vita della persona e fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni:
-
l’igiene della persona e degli ambienti di vita;
-
lo svolgimento delle attività di vita quotidiana;
-
la conservazione delle condizioni di salute e benessere;
-
la promozione delle attività culturali e della vita di relazione.
Il progetto deve prevedere la trasmissione di competenze alla famiglia e in particolare al familiare di
riferimento e adeguato sostegno, soprattutto nelle fasi più critiche.
Il progetto personalizzato deve esplicitare le modalità di verifica dell’assistenza garantita e/o degli obiettivi
predefiniti.
Il progetto personalizzato si configura pertanto quale ―contratto assistenziale‖ che sancisce l’intesa
assistenziale-terapeutico tra la persona interessata, la famiglia e gli operatori sociali e sanitari, ed
eventualmente definisce la collaborazione operativa di organismi di solidarietà e del volontariato.
Chi beneficia del programma ―Ritornare a casa‖ non accede alla graduatoria per i piani personalizzati in
favore delle persone con handicap grave (Legge 162/98)
75
5 - La valutazione multidimensionale
La valutazione multidimensionale costituisce requisito fondamentale per garantire, al momento dell’avvio
del progetto personalizzato, il rispetto del principio di equità nell’accesso ai servizi e una risposta
appropriata ai bisogni manifestati, garantendo l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e
assicurando un percorso assistenziale nella rete dei servizi che tenga conto soprattutto delle esigenze
dell’interessato e delle condizioni familiari.
Il piano personalizzato è strettamente correlato alla complessità dei bisogni che vanno analizzati in tutte le
loro componenti e presuppone la valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di Valutazione
Territoriale (UVT), come definita nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5 del 21 febbraio 2006,
ove operante. Le UVT devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla sua famiglia.
La valutazione multidimensionale è effettuata attraverso schede di valutazione validate a livello
nazionale in riferimento almeno alle seguenti dimensioni:
-situazione sanitaria complessiva,
- autonomia nelle attività di base della vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL),
- situazione cognitiva
- situazione familiare
- relazioni sociali e integrazione nel contesto di vita.
La valutazione di base può essere integrata, ove ritenuto opportuno, con una valutazione più approfondita
di specifiche dimensioni quali: -autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental
Activities of Daily Living iADL); -disturbi comportamentali e stress dei caregivers nel caso di persone con
demenza; -livello di ansia (dell’utente e della famiglia) e di dolore nel caso di soggetti in cure palliative. Al
fine di evitare che impedimenti di natura organizzativa limitino il godimento dei diritti, nei casi in cui l’UVT
non sia in grado di dare risposta ai cittadini nei tempi prefissati dal presente provvedimento, i Comuni del
distretto sanitario possono provvisoriamente concordare con l’Azienda sanitaria di riferimento modalità di
valutazione e presa in carico delle persone che beneficiano del programma sperimentale. I criteri tecnici
per la valutazione dei livelli di intensità assistenziali saranno specificati con un successivo provvedimento
da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto.
6 – I livelli di intensità assistenziale
Il progetto personalizzato deve assicurare servizi e prestazioni in relazione all’intensità del bisogno
assistenziale ed assicurare una qualità della vita soddisfacente.
I servizi e gli interventi sono assicurati in relazione al grado di autonomia, alla necessità di assistenza
continua, alla capacità di socializzazione, alla necessità di assistenza medica e infermieristica di base
erogabile a domicilio e alle potenzialità di carico assistenziale della famiglia.
L’Unità di Valutazione Territoriale attraverso la valutazione multidimensionale individua il livello di intensità
assistenziale più adeguato:
Livello di intensità assistenziale medio
È riferibile a persone con parziale perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere
una parte delle attività quotidiane e delle attività di socializzazione. Non necessitano di particolari
interventi sanitari. Implicano un carico assistenziale di livello medio.
Livello di intensità assistenziale elevato
È riferibile a persone con significativa perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere
una considerevole parte delle attività quotidiane e delle attività di socializzazione. Necessitano di
interventi medici e infermieristici di medio impegno. Implicano un carico assistenziale di livello elevato.
76
Livello di intensità assistenziale molto elevato
È riferibile a persone con grave perdita di autonomia che necessitano di assistenza per compiere quasi
tutte le attività quotidiane e le attività di socializzazione. Necessitano di interventi medici e infermieristici
impegnativi e frequenti, effettuabili a domicilio. Implicano un notevole carico assistenziale nell’arco
delle 24 ore.
Qualora, nel corso dello svolgimento del progetto personalizzato, si rendessero necessari livelli di
assistenza sanitaria diversi da quelli iniziali, il familiare di riferimento, il Comune o l’ASL possono richiedere
la rimodulazione del progetto.
L’Azienda sanitaria è tenuta a predisporre ogni possibile azione per consentire la permanenza della
persona beneficiaria del presente Programma nel proprio domicilio, limitando il ricovero ospedaliero ad
interventi non differibili e non altrimenti erogabili.
7 – La presentazione dei progetti e il finanziamento
Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale secondo le disposizioni dell’art. 17 della L.R. 11 maggio 2006, n° 4.
Il progetto, sottoscritto da tutti gli attori coinvolti (Azienda Sanitaria, Comune, famiglia ecc.), è presentato
alla Regione dal Comune di residenza del destinatario, in qualsiasi periodo dell’anno e deve indicare il
livello di intensità assistenziale e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La Regione si
impegna a valutare il progetto rispetto ai requisiti d’accesso e ai contenuti assistenziali e ad esprimere
parere sull’ammissibilità al finanziamento, o diniego motivato, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Il finanziamento del progetto personalizzato è correlato al livello di assistenza necessario e viene
determinato nell’importo massimo di:
€ 8.000 annuo per il livello di intensità assistenziale medio;
€ 12.000 annuo per il livello di intensità assistenziale elevato;
€ 20.000 annuo per il livello di intensità assistenziale molto elevato.
Per il livello di intensità assistenziale medio, possono essere finanziati solo progetti riguardanti persone
ospiti da almeno 12 mesi in strutture residenziali sociali e/o sanitarie. Per il livello di intensità assistenziale
elevato e molto elevato possono essere finanziati anche progetti riguardanti persone non istituzionalizzate.
Il finanziamento erogato è correlato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato con riguardo al nucleo familiare al cui interno
è compresa la persona non autosufficiente. In fase di prima applicazione, l’ammontare complessivo annuo
del finanziamento è definito come segue:
-
ISEE fino a 12.000 €: finanziamento pari al 100% dell’importo previsto in base al livello di intensità
assistenziale; -ISEE compreso fra 12.001 € e 22.000 €: finanziamento massimo decurtato di € 240, €
360 o € 600, (rispettivamente per il livello assistenziale medio, elevato e molto elevato), per ogni
incremento di ISEE pari a 1000 € (o quota parte) oltre i 12.000 €; -ISEE compreso fra 22.001 € e
32.000 €: finanziamento decurtato di € 320, € 480 o € 800, (rispettivamente per il livello assistenziale
medio, elevato e molto elevato), per ogni incremento di ISEE pari a 1000 € (o quota parte) oltre i
22.000 €; -ISEE superiore a 32.000 €: nessun finanziamento.
Al termine del primo anno di applicazione, la Regione rivede le soglie degli scaglioni ISEE, tenuto conto dei
risultati della prima fase sperimentale.
L’importo annuale del finanziamento è trasferito dalla Regione al Comune in un’unica soluzione all’atto
dell’approvazione del progetto.
Tutta la documentazione relativa alle spese effettuate per la gestione del progetto deve essere tenuta agli
77
atti del Comune. A conclusione del progetto il Comune trasmette alla Regione una relazione sulle spese
sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti.
Trattandosi di un programma in fase sperimentale, volto a introdurre soluzioni innovative per affrontare
problemi diffusi e rilevanti, per il primo anno di attuazione del programma i progetti personalizzati saranno
finanziati, se ritenuti ammissibili, secondo l’ordine di arrivo e fino all’esaurimento delle risorse disponibili in
bilancio.
Il programma ―Ritornare a casa‖, oltre a garantire una migliore qualità di vita alle persone non
autosufficienti, si propone di favorire un più efficace uso delle risorse, attraverso il superamento di forme di
istituzionalizzazione spesso molto costose e poco rispondenti alle esigenze degli assistiti e dei loro
familiari. L’obiettivo è ri-orientare gli interventi a favore di forme di assistenza che privilegino, ovunque
possibile, la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio (o in un ambiente familiare).
Al fine di favorire tale ri-orientamento, il presente programma è interamente finanziato a carico della
Regione per il primo anno di attività. Per gli anni successivi il programma sarà parzialmente cofinanziato
dai Comuni che, nel frattempo, avranno consolidato economie con la diminuzione del numero delle rette di
ricovero delle persone dimesse dalle strutture.
8 - Il sistema di monitoraggio e di valutazione
Il progetto personalizzato è sottoposto a valutazione almeno semestrale da parte del Comune e
dell’Azienda sanitaria congiuntamente alla famiglia. Della attività di valutazione sarà redatto un verbale
sintetico che sarà trasmesso alla Regione per il monitoraggio e la verifica del programma sperimentale nel
suo complesso.
La valutazione deve prendere in considerazione almeno le seguenti dimensioni:
-
l’adeguatezza degli obiettivi e delle azioni individuate nel progetto in relazione all’intensità del bisogno
individuale;
l’adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi delle risorse umane e professionali impegnate;
-
-
la realizzazione delle azioni previste nel progetto;
il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la condivisione del progetto da parte della persona
interessata e della sua famiglia.
La Regione, sulla scorta della valutazione periodica dei singoli progetti, predispone un rapporto annuale
sullo stato di attuazione del programma sperimentale e, al termine del triennio, valuta l’efficacia del
programma rispetto agli obiettivi prefissati e l’eventuale revisione/potenziamento del programma.
In considerazione degli elementi di novità che il programma sperimentale introduce nelle modalità di
progettazione e gestione dei servizi rivolti alle persone non autosufficienti ed alla necessità di assicurare un
costante raccordo con gli altri programmi regionali volti a promuovere la domiciliarità, si intende sostenere
l’azione di cambiamento supportando i Comuni e le Aziende sanitarie nella elaborazione dei programmi
personalizzati e la Regione nell’attività di monitoraggio e verifica. Per il perseguimento di tali obiettivi la
Regione attiva rapporti convenzionali con operatori di comprovata esperienza in materia, inseriti in apposita
short list costituita a seguito di avviso pubblico.
Al fine di garantire un adeguato supporto alla Direzione generale delle Politiche Sociali nell’attuazione e nel
monitoraggio del Programma, con decreto assessorile è istituita la Commissione tecnica per il programma
―Ritornare a casa‖, composta da non più di 8 persone con pluriennale esperienza nel settore dei servizi alla
persona, tra i quali anche rappresentanti delle associazioni degli utenti. Alla Commissione è, fra l’altro,
assegnato il compito di proporre criteri di valutazione dei progetti, anche tenuto conto dell’esperienza
dell’applicazione della legge 162/98.
78
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 8/9 DEL5.2.2008
—————
Oggetto: Fondo per la non autosufficienza: programma sperimentale “Ritornare a casa” UPB S05.03.007 €
5.000.000
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con deliberazione n. 42/11 del
4.10.2006 si è data attuazione al programma sperimentale regionale ―Ritornare a casa‖ di cui al comma 1,
art. 17, Legge Regionale 4/2006, destinando la somma di € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, al finanziamento di progetti personalizzati finalizzati a favorire il rientro in famiglia o nella comunità
di appartenenza di persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario,
promuovendone la de-istituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio.
L’Assessore riferisce che con le risorse della prima annualità, utilizzate interamente, sono stati finanziati
378 progetti personalizzati. Il programma ―Ritornare a casa‖ ha permesso di dimettere da strutture sociali o
sanitarie 34 persone e soprattutto ha consentito la permanenza in famiglia a numerose persone per le quali
l’alternativa sarebbe stata il ricovero in struttura sanitaria per lungodegenti.
I progetti personalizzati hanno assicurato prestazioni di cura e di assistenza rispondenti ai bisogni reali dei
destinatari, in particolare delle classi d’età molto avanzate, promuovendo l’integrazione tra interventi sociali
e interventi sanitari. L’82% dei progetti sono riferiti a persone di oltre 60 anni d’età.
La determinazione del finanziamento in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), ha permesso di tener conto delle effettive risorse del nucleo familiare, escludendo dal
finanziamento solo quelli con redditi particolarmente elevati. Il 75% circa dei progetti finanziati sono riferiti a
nuclei con ISEE inferiore a 12.000 euro annui, limite entro il quale non viene applicata nessuna
decurtazione del finanziamento.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti nel primo anno di sperimentazione del programma, si
confermano per la seconda annualità le soglie degli scaglioni ISEE già indicati nelle Linee di indirizzo.
L’Assessore ricorda che le Linee di indirizzo del programma hanno previsto un impegno economico
consistente da parte della Regione al fine di incentivare la de-istituzionalizzazione, prevedendo già dalla
seconda annualità un co-finanziamento da parte dei Comuni che nel contempo hanno potuto risparmiare
risorse sia per la diminuzione del numero delle rette di ricovero delle persone dimesse dalle strutture, sia
per i ricoveri evitati con l’avvio del programma ―Ritornare a casa‖.
La misura e le modalità di compartecipazione ai costi da parte dei Comuni saranno oggetto di successivo
confronto con l’ANCI-Sardegna.
Il programma, armonizzandosi con altri interventi in favore della non autosufficienza, ha incentivato i
processi di de-istituzionalizzazione, favorendo la permanenza delle persone presso il proprio domicilio e
prevenendo il ricorso ai ricoveri impropri.
79
A tal proposito l’Assessore richiama l’importanza del progetto quale strumento fondamentale di
affermazione della centralità della persona e dei suoi bisogni, nonché momento di condivisione di obiettivi,
responsabilità e risorse tra famiglia e operatori dei servizi. Nel prevedere sostegno e trasmissione di
competenze specifiche alla famiglia, il progetto personalizzato deve anche esplicitare finalità, obiettivi,
modalità di attuazione e verifica dell’assistenza garantita partendo dall’analisi accurata della situazione
socio-sanitaria del destinatario.
L’Assessore riferisce che sono pervenuti numerosi progetti personalizzati, molti dei quali rivolti a persone
che versano in gravi condizioni e con bisogni assistenziali di elevato livello, ai quali non è possibile dare
risposta stante la necessità di assicurare la continuità nel triennio della sperimentazione dei progetti già
finanziati.
Pertanto l’Assessore propone di destinare ulteriori risorse, quantificabili in euro 5.000.000 annui, a carico
della UPB S05.007 per il finanziamento di nuovi progetti personalizzati. L’Assessore precisa, in proposito,
che sono già pervenuti 490 progetti personalizzati ai quali non è stato possibile ancora dare risposta a
causa della situazione descritta.
L’Assessore, richiamando le priorità indicate nelle linee d’indirizzo, dispone che siano finanziati
prioritariamente i progetti in favore di persone:
−
dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario;
−
con gravi patologie degenerative, in particolare Sla;
−
che si trovano nella fase terminale della loro vita;
−
con grave stato di demenza. Si considerano con grave stato di demenza le persone alle quali è
attribuito dall’Unità di Valutazione Territoriale almeno un punteggio 3 sulla base della scala CDR
(Clinical Dementia Rating Scale).
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso
atto che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA
− di destinare la somma di euro 5.000.000 annui per il finanziamento di nuovi progetti personalizzati del
programma sperimentale ―Ritornare a casa‖ di cui al comma 1, art. 17 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4;
−
di finanziare prioritariamente i nuovi progetti in favore di persone:
a)
dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario;
b)
con gravi patologie degenerative, in particolare Sla;
c)
che si trovano nella fase terminale della loro vita;
d)
con grave stato di demenza. Si considerano con grave stato di demenza le persone alle
quali è attribuito dall’Unità di Valutazione Territoriale almeno un punteggio 3 sulla base
della scala CDR (Clinical Dementia Rating Scale).
La spesa di euro 5.000.000 troverà copertura sulle disponibilità del Fondo regionale delle politiche sociali
(UPB S05.05.007).
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
80
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 41/26 DEL 29.7.2008
—————
Oggetto: Programma sperimentale “Ritornare a casa”. Individuazione della quota di cofinanziamento a carico
dei Comuni.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 42/11 del 4 ottobre
2006 che approva le Linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale denominato ―Ritornare
a casa‖ in attuazione dell’art. 17, comma 1, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.
Il programma ha carattere sperimentale e assicura la disponibilità finanziaria di euro 5.000.000 per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Le linee di indirizzo prevedono per i primi anni da parte della
Regione un impegno economico consistente, tale da costituire un incentivo alla deistituzionalizzazione,
nella convinzione che negli anni successivi la condivisione di buone prassi e la soddisfazione per i risultati
conseguiti possano consolidare tale percorso. La medesime linee di indirizzo prevedono, fin dalla seconda
annualità, un cofinanziamento del programma da parte dei Comuni che nel contempo avranno consolidato
economie con la diminuzione delle rette di ricovero delle persone dimesse o non ricoverate presso le
stesse strutture.
Con la prima annualità del programma sono stati finanziati 378 progetti personalizzati, 34 riferiti a persone
dimesse da strutture residenziali, con un impegno di spesa complessivo di euro 5.018.978 che ha esaurito
l’intera disponibilità economica.
L’Assessore ricorda che, in considerazione delle numerose richieste pervenute, si è reso necessario un
ulteriore finanziamento di euro 5.000.000 con la deliberazione n. 8/9 del 5 febbraio 2008, con la quale sono
state anche precisate le condizioni per l’accesso al programma sperimentale destinato prioritariamente alle
persone che sono dimesse da strutture residenziali oppure presentano gravi patologie degenerative, si
trovano nella fase terminale della loro vita, oppure ancora versano in grave stato di demenza.
Con tale finanziamento sono stati avviati altri 327 progetti personalizzati consentendo il rientro in famiglia a
53 persone non autosufficienti ed evitando alle altre l’inserimento in una struttura sociale o sanitaria.
Anche in quest’ultima deliberazione è richiamato l’impegno ad una compartecipazione ai costi da parte dei
Comuni, la cui misura e modalità è oggetto di confronto con la delegazione regionale dell’ANCI.
L’Assessore informa di aver concordato con l’ANCI che il cofinanziamento del programma da parte dei
Comuni, per i progetti rinnovati o finanziati successivamente all’approvazione della presente deliberazione,
non deve essere inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto.
Si ricorda che il Comune ha la piena titolarità delle funzioni sociali ed è chiamato ad intervenire nelle
situazioni di non autosufficienza utilizzando le risorse del Fondo unico e tutte quelle disponibili per lo
81
svolgimento delle proprie competenze, non solo le risorse trasferite dalla Regione con questa specifica
finalità.
L’Assessore riferisce infine che l’ANCI assicurerà la massima collaborazione nel rinnovo dei progetti
personalizzati invitando i Comuni ad impegnare le risorse necessarie a garantire un’assistenza adeguata
alle necessità rilevate.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso
atto che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere di legittimità
DELIBERA
di stabilire che il cofinanziamento del programma sperimentale ―Ritornare a casa‖ da parte dei Comuni, per
i progetti rinnovati o finanziati successivamente all’approvazione della presente deliberazione, non deve
essere inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori
p. Il Presidente
Eliseo Secci
82
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 53/8 DEL 9.10.2008
—————
Oggetto:
Programma sperimentale “Ritornare a casa”. Progetti di sostegno a favore di persone che
comportano un significativo carico assistenziale, quali patologie degenerative non reversibili in
ventilazione assistita o coma. Euro 500.000 - UPBS05.03.007 Capitolo SC05.0668.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce sul programma sperimentale denominato
―Ritornare a casa‖ finalizzato al rientro in famiglia e nella comunità di appartenenza di persone inserite in
strutture sociali e/o sanitarie o alla permanenza in famiglia di persone non autosufficienti le quali, se prive
di adeguato sostegno, non potrebbero rimanere a casa.
L’ampio consenso riscosso dal programma sperimentale, il cui contenuto è stato fatto proprio dal
Dipartimento delle politiche per la famiglia e sarà oggetto di specifica intesa in sede di Conferenza unificata
Stato - Regioni, consente di superare la fase di sperimentazione e dare continuità al programma, anche
attraverso la definitiva specificazione dei criteri di selezione per l’accesso al programma al fine di garantire
appropriatezza dell’intervento e di assicurare la priorità nelle situazioni di maggiore gravità.
Nella prima fase di attuazione del programma sperimentale si è riscontrato che l’attività di selezione delle
situazioni da finanziare non è stata sempre efficace, nonostante le indicazioni contenute nelle Linee di
indirizzo che richiamavano gli obiettivi del programma e ne indicavano con chiarezza le priorità.
Si rende necessario, pertanto, al fine di qualificare maggiormente il programma rispetto agli obiettivi,
verificare, in accordo con i Comuni e le Azienda sanitarie locali, che i progetti già finanziati nella prima
annualità presentino tuttora le caratteristiche di gravità e necessitino di un carico assistenziale
particolarmente elevato.
Sono pervenute finora oltre 1.500 richieste di finanziamento e sono attualmente in corso 703 progetti
personalizzati in favore di persone in età molto avanzata (il 64% oltre 75 anni) e in situazioni di non
autosufficienza molto grave.
Il programma ha consentito l’emersione di situazioni di necessità assistenziali spesso sconosciute, alle
quali si è ritenuto di dover far fronte con adeguati interventi sociosanitari fortemente integrati; sono
attualmente in carico, ad esempio, oltre 50 persone affette da Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA), con
progetti personalizzati nei quali la partecipazione attiva della ASL e della famiglia è condizione
indispensabile.
L’esperienza dei progetti in corso conferma che nelle situazioni particolarmente drammatiche per il carico
assistenziale e di cura che la condizione di malattia comporta, come nei casi di alcune malattie
degenerative non reversibili o nei casi di coma, l’intervento responsabile della famiglia quale parte attiva del
percorso assistenziale è indispensabile per assicurare a domicilio le prestazioni sociali e sanitarie.
83
L’Assessore propone nelle situazioni particolarmente gravi quali le patologie degenerative non reversibili in
ventilazione assistita o nei casi di coma, di sostenere la famiglia che si prende cura del congiunto
attraverso uno specifico progetto personalizzato ―Ritornare a casa‖ nel quale siano definite e quantificate le
attività svolte dai servizi della ASL, dal Comune e dalla famiglia e di riconoscere alla famiglia un
finanziamento aggiuntivo fino ad euro 4.000 annui per la copertura delle spese, anche indirettamente
correlate alla malattia, quali il pagamento delle utenze, l’adeguamento dei locali, l’alimentazione
differenziata.
Il finanziamento finora assicurato con i progetti personalizzati, infatti, nei casi più gravi non sempre è
sufficiente a garantire la copertura delle spese per l’erogazione dei servizi necessari a garantire una qualità
della vita dignitosa e non sempre i Comuni compartecipano ai costi complessivi del progetto oltre quanto la
Regione mette a disposizione con il programma ―Ritornare a casa‖.
L’Assessore propone inoltre di confermare:
−
le priorità per l’accesso al programma come definite con la deliberazione della Giunta n. 8/9 del 5
febbraio 2008 riservando l’accesso al programma alle situazioni che necessitano di un livello di
intensità assistenziale ―molto elevato‖;
−
l’entità del finanziamento massimo in euro 20.000 annui per le situazioni che richiedono un livello di
intensità assistenziale ―molto elevato‖;
−
il cofinanziamento da parte dei Comuni non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo
progetto come definito nella deliberazione della Giunta n. 41/26 del 29 luglio 2008;
−
la compartecipazione ai costi del progetto da parte dell’interessato e della famiglia in relazione agli
scaglioni ISEE individuati dalle Linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta n. 42/11 del 4
ottobre 2006.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso
atto che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere di legittimità
DELIBERA
−
di riconoscere alla famiglia dell’assistito, nelle situazioni particolarmente gravi che necessitano di un
significativo carico assistenziale, quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita
o i casi di coma, un finanziamento aggiuntivo al programma ―Ritornare a casa‖ fino ad euro 4.000
annui, per la copertura delle spese, anche indirettamente correlate alla malattia, quali il pagamento
delle utenze, l’adeguamento dei locali, l’alimentazione differenziata;
−
di verificare, in accordo con i Comuni e le Azienda sanitarie locali, che i progetti già finanziati nella
prima annualità presentino tuttora le caratteristiche di gravità e necessitino di un carico assistenziale
particolarmente elevato;
−
di impegnare per il programma ―Ritornare a casa‖ un’ulteriore somma di euro 500.000 finalizzata ai
motivi di cui sopra, sulla UPBS05.03.007 Capitolo SC05.0668 del bilancio regionale 2008.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
84
5 - La rete delle assistenti familiari
85
Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4
Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo
Capo III
Politiche sociali
Art. 17
Disposizioni in materia di politiche sociali
Omissis
4. Al fine di favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella
propria casa, sostenere le loro famiglie e incoraggiare l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di
coloro che offrono assistenza è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2006 e di euro 1.000.000
per l’anno 2007. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con
propria deliberazione, approva il relativo programma (UPB S12.076).
Omissis
86
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 45/24 DEL 7.11.2006
—————
Oggetto:
Linee di indirizzo per l’istituzione della rete pubblica delle assistenti famigliari (badanti) per il
sostegno alle persone non autosufficienti -comma 4, art. 17, L.R. 11 maggio 2006, n. 4. € 700.000.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce alla Giunta che il comma 4, dell’art 17,
della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 dispone lo stanziamento di € 700.000 per l’anno 2006 al fine di
―favorire la permanenza delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti nella propria casa,
sostenere le loro famiglie e incoraggiare l’emersione dal lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono
assistenza‖.
L’Assessore fa presente che la figura dell’assistente famigliare (badante) si è affermata nel corso degli
ultimi anni nel campo del lavoro di cura alla persona; la sua attività è rivolta al sostegno e all’aiuto prestato
a domicilio di persone anziane o con disabilità anche in situazione di non autosufficienza. Tale figura
risponde al bisogno delle persone in difficoltà di essere accudite nell’ambito della propria casa per alcune
ore del giorno e spesso per l’intera giornata.
L’Assessore mette in evidenza come gli studi sul tema indichino tra le principali cause alla base del
crescente inserimento delle assistenti famigliari i mutamenti demografici, in particolare la diversa
dimensione delle famiglie, il mutato ruolo della donna (sulla quale ricade gran parte del carico
assistenziale) nonché l’incremento della vita media (con il conseguente aumento della domanda di
assistenza). Di fronte a tale situazione ed al crescente bisogno di servizi rivolti alla terza età, la risposta del
servizio pubblico appare oggi ancora insufficiente: l’Italia è tra le nazioni che offrono più limitati servizi agli
anziani all’interno del panorama europeo.
In Sardegna la crescita esponenziale di domande di assistenza ex L.162/98 (strumento pensato in primo
luogo per assistere le persone con handicap grave) è legata proprio al bisogno delle famiglie di essere
coadiuvate nella presa in carico a domicilio soprattutto di persone anziane.
L’Assessore fa notare come negli ultimi anni, all’interno dell’ampia domanda di lavoro per assistenza, si
siano inserite, in misura sempre più consistente, le donne immigrate, le quali offrono aiuto agli anziani e
alle loro famiglie spesso in modo precario e sommerso.
L’Assessore osserva che il fenomeno deve essere considerato di natura strutturale e come tale destinato
ad occupare nei prossimi anni spazio sempre più significativi del lavoro di cura domiciliare.
L’Assessore riferisce che da alcuni anni sono cominciate in Italia esperienze significative di Regioni
o Comuni che vanno nella direzione di sostenere le persone fragili e le loro famiglie negli oneri legati al
carico di cura e contemporaneamente avviare percorsi formativi per le assistenti famigliari che elevino la
qualità delle cure prestate alla persona. Tali buone prassi possono essere una efficace base di partenza
per l’elaborazione di un percorso specifico per la realtà regionale.
87
L’Assessore afferma che la complessità del fenomeno richiede un’attenta e graduale sperimentazione delle
soluzioni percorribili: le esperienze riuscite e la letteratura concordano sulla necessità, da un lato, di
costituire una rete pubblica di assistenti famigliari, promuovendo un’adeguata formazione delle lavoratrici e
registri pubblici per favorire l’incontro tra domanda ed offerta, e, dall’altro, di sostenere le persone non
autosufficienti e le loro famiglie, anche al fine di favorire l’emersione dei lavoratori dal sommerso. Le
modalità e le forme di tale sostegno, tuttavia, devono essere oggetto di accurata valutazione, in
considerazione del notevole impatto finanziario.
L’Assessore, tutto ciò premesso, propone di dare avvio su scala regionale alla costituzione di registri
pubblici delle assistenti famigliari per favorire l’incontro tra domanda ed offerta; tali registri andranno
costituiti per ogni distretto di PLUS a cura del Comune capofila. La costituzione del registro andrà
accompagnata da iniziative volte a migliorare la qualità dell’assistenza offerta dalle assistenti famigliari,
secondo le indicazioni che verranno fornite entro 30 giorni dall’approvazione della presente deliberazione
dalla Direzione delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. Per
avviare tali iniziative l’Assessore suggerisce di destinare il 20% dell’importo disponibile per il 2006.
Al fine di sperimentare modalità e forme di sostegno a favore di persone parzialmente o totalmente non
autosufficienti che necessitano di un’assistente famigliare, l’Assessore propone di destinare il 70%
dell’importo disponibile per il 2006, scegliendo come aree-laboratorio i due principali capoluoghi
provinciali, Sassari e Cagliari, ripartiti in base alla popolazione residente. Il programma di sostegno,
incompatibile con il finanziamento ottenuto grazie alla L.162/98, verrà elaborato attraverso una decisione
condivisa dal Comune e dalla Azienda USL di riferimento, tenendo conto
delle buone prassi già sperimentate sul territorio nazionale. La valutazione dei risultati è affidata alla
Direzione delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, che si
avvarrà di un gruppo tecnico appositamente nominato.
L’Assessore propone infine di destinare il 10% delle risorse disponibili per il 2006 per la diffusione nella
popolazione delle iniziative legate alla costituzione della rete pubblica delle assistenti famigliari anche
attraverso il sito internet della Regione, per la promozione di attività di coordinamento e di supporto tecnico
sul tema ai distretti di Plus e per la valutazione ed il monitoraggio della sperimentazione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e
costatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulle
proposte in esame
DELIBERA
di destinare la somma di € 700.000 di cui al comma 4, art. 17, della L.R 11 maggio 2006, n. 4, ai seguenti
ambiti d’intervento:
il 20% dello stanziamento, pari a € 140.000, per l’ avvio su scala regionale di registri pubblici delle
assistenti famigliari per favorire l’incontro tra domanda ed offerta; tali registri andranno costituiti per
ogni distretto di PLUS a cura del Comune capofila. La costituzione del registro andrà accompagnata da
iniziative volte a migliorare la qualità dell’assistenza offerta dalle assistenti famigliari stesse, secondo le
indicazioni fornite, entro 30 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, dalla Direzione delle
Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale;
il 70% dello stanziamento, pari a € 490.000, per sperimentare modalità e forme di sostegno a favore di
persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di un’assistente famigliare,
attraverso la realizzazione di due programmi pilota, presso i Comuni di Sassari e Cagliari. I programmi,
incompatibili con il finanziamento ex L.162/98, verranno elaborati attraverso una decisione condivisa
dal Comune e dalla Azienda USL di riferimento, tenendo conto delle buone prassi già sperimentate sul
territorio nazionale. La valutazione dei risultati è affidata alla Direzione delle Politiche sociali
88
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, che si avvarrà di un gruppo tecnico
appositamente nominato; le risorse sono ripartite tra i due capoluoghi in base alle popolazione
residente;
il 10% dello stanziamento, pari a € 70.000, per la diffusione nella popolazione delle iniziative legate alla
costituzione della rete pubblica delle assistenti famigliari, anche attraverso il sito internet della Regione,
per la promozione di attività di coordinamento e di supporto tecnico ai distretti di Plus e per la
valutazione ed il monitoraggio della sperimentazione.
La spesa di € 700.000 sarà imputata all’UPB 12.076 del Bilancio regionale 2006.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori
p. Il Presidente
Carlo Mannoni
89
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 44/13 DEL 31.10.2007
—————
Oggetto: Fondo per la non autosufficienza: sostegno alle persone anziane che si avvalgono dell’aiuto di un
assistente familiare (LR 2/2007 art. 34 comma 4 lettere b) ed f) euro 6.000.000 UPB S 05.03.007
capitolo SC05.0681; euro 700.000 UPB S 05.03.009 capitolo SC05.0738.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il comma 4 lettera b), art. 34 della
L.R. 29 maggio 2007, n. 2, autorizza la spesa di euro 6.000.000, per la realizzazione di un programma
sperimentale a sostegno dei nuclei familiari che si avvalgono dell’aiuto di un assistente familiare per la
gestione delle responsabilità di cura di persone non autosufficienti; il comma 6 individua le modalità di
erogazione dei contributi. La medesima legge regionale, inoltre, alla lett. f), comma 4, art. 34, conferma la
somma di euro 700.000, per la prosecuzione del programma riferito alla rete pubblica delle assistenti
familiari adottato ai sensi del comma 4, art. 17 della L.R. 4/2006.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ritiene che i due interventi possano essere tra loro
integrati nell’ambito di un unico programma sperimentale finalizzato a favorire la permanenza in famiglia di
persone in condizione di non autosufficienza e nello stesso tempo incoraggiare l’emersione del lavoro
precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza.
Il presente provvedimento prende atto, infatti, del crescente numero di assistenti familiari (badanti)
impegnate nel campo della cura alla persona, ne promuove la preparazione professionale, la
regolarizzazione contrattuale e l’iscrizione nei registri pubblici.
La sempre più numerosa presenza di assistenti familiari, anche nella nostra regione, può fornire risposta
contemporaneamente a due bisogni convergenti: il bisogno di aiuto e cura a domicilio, espresso da
persone non autosufficienti o prive di autonomia e la disponibilità di persone in cerca di lavoro, in gran
parte donne, anche immigrate, spesso assunte con forme irregolari di contratto, realizzando così uno
spontaneo e positivo incontro tra domanda e offerta.
Per attività di assistenza familiare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone
singole, non in rapporto di parentela con l’assistito, a favore di persone anziane o disabili in situazione di
non autosufficienza o di grave perdita dell’autonomia.
Il provvedimento si inserisce all’interno di un quadro di riferimento più ampio, coordinandosi con gli altri
interventi promossi dalla Giunta regionale a favore delle persone non autosufficienti e finalizzati a
promuovere la domiciliarità dei servizi alla persona in difficoltà sull’intero territorio regionale. Tra questi si
richiamano: il programma ―Ritornare a casa‖, i piani personalizzati in favore delle persone con handicap
grave (Legge 162/1998), gli interventi immediati a sostegno di persone che si trovano in particolari
condizioni di non autosufficienza, ecc.
Il programma sperimentale è articolato in tre linee di attività:
90
1. AZIONI DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON RILEVANTE CARICO ASSISTENZIALE
Una prima linea di attività prevede azioni di sostegno ai nuclei familiari che hanno un rilevante carico
assistenziale derivante dalla presenza di un familiare non autosufficiente, attraverso l’erogazione di un
contributo economico di euro 3.000 all’anno affinché possano avvalersi dell’aiuto di un assistente familiare.
Il destinatario dell’intervento può inoltrare direttamente, o attraverso un familiare di riferimento, domanda di
contributo al Comune di residenza che, verificati i requisiti, la trasmette alla Direzione Generale delle
Politiche Sociali.
La Regione, valutata l’ammissibilità del progetto, trasferisce al Comune l’intera somma: Il Comune eroga
alla famiglia il contributo economico in tre soluzioni: la prima alla data di sottoscrizione del contratto, la
seconda dopo sei mesi previa verifica del regolare pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi e
contrattuali, la terza a conclusione del regolare rapporto di lavoro annuale e alla liquidazione all’assistente
familiare di tutte le spettanze.
Accedono al programma sperimentale le persone di età superiore ai 65 anni, con disabilità grave certificata
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e che, utilizzando la scheda di valutazione prevista per il
finanziamento dei piani personalizzati di cui alla Legge 162/1998, hanno un punteggio superiore a 75 punti.
Hanno accesso prioritario al programma i nuclei familiari nei quali sono presenti più persone con disabilità
certificata con le modalità richiamate.
Il contributo è cumulabile con i piani personalizzati in favore delle persone con grave disabilità e con gli
interventi immediati per fronteggiare situazioni di non autosufficienza, è incompatibile con il programma
sperimentale ―Ritornare a casa‖ con il quale sono finanziabili analoghi interventi.
E’ inoltre condizione necessaria per accedere al programma:
-
la certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a euro
32.000 annui;
-
l’assunzione di un assistente familiare con regolare contratto di lavoro per un minimo di 6 ore
giornaliere per 6 giorni;
-
la verifica dell’iscrizione dell’assistente familiare all’apposito Registro Pubblico.
-
la partecipazione dell’assistente familiare ai programmi di formazione o aggiornamento che saranno
promossi.
Nel caso il Registro non sia istituito a livello di ambito Plus, il Comune istituisce sperimentalmente un
registro comunale con le modalità indicate nella nota della Direzione generale delle politiche sociali del 4
luglio 2007 ―Indicazioni per l’istituzione del registro pubblico degli assistenti familiari‖.
In fase di prima applicazione, e in attesa che siano attivati specifici corsi di formazione, non sono richiesti i
requisiti di formazione di cui alla lettera g) della citata nota.
La concessione del contributo deve ispirarsi al principio della personalizzazione dell’intervento e della coprogettazione attraverso la valorizzazione delle risorse residue della persona in condizione di non
autosufficienza e della sua famiglia.
Il contributo economico è destinato prioritariamente al pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi
dell’assistente familiare, di eventuali costi, anche indiretti, per la regolarizzazione della sua permanenza
nella regione e di parte dei costi contrattuali.
A questa linea di attività viene destinata la somma complessiva di euro 6.000.000 stanziati dalla LR 29
maggio 2007, n. 2 art. 34 comma 4 lettera b).
2. AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL’ASSISTENTE FAMILIARE
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione della Giunta
91
Regionale n. 45/24 del 7.11.2006 è stata istituita la rete pubblica delle assistenti familiari per il sostegno
alle persone non autosufficienti e sono stati finanziati due progetti sperimentali attualmente in corso di
svolgimento nei Comuni di Cagliari e di Sassari.
L’Assessore ritiene importante assicurare la continuità dell’azione intrapresa, anche nell’attesa dei risultati
delle sperimentazioni, promuovendo ulteriormente su scala regionale la rete pubblica delle assistenti
familiari attraverso azioni di informazione, assistenza e consulenza destinate alle famiglie e al personale
addetto all’assistenza e attraverso l’attivazione di idonei percorsi di qualificazione professionale.
A questa linea di attività viene destinata la somma complessiva di euro 665.000, pari al 95% della somma
stanziata dalla LR 29 maggio 2007, n. 2 art. 34 comma 4 lettera f), da ripartire tra gli ambiti territoriali per la
gestione associata dei servizi alla persona in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne residente,
previa presentazione di specifico programma.
Gli enti gestori dei servizi associati degli ambiti PLUS, entro 90 giorni dall’approvazione della presente
deliberazione, potranno presentare all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale uno
specifico programma operativo, nei limiti delle risorse assegnate, contenente le attività che si intendono
realizzare e i relativi costi, nonché i tempi di realizzazione e le modalità di gestione delle attività.
Eventuali somme non assegnate agli ambiti territoriali per non aver presentato il programma saranno
ripartite tra gli altri territori per finanziare i programmi pervenuti.
Possono rientrare nel programma le seguenti attività:
- informazione e promozione rivolte sia alle famiglie che alle assistenti familiari finalizzate alla conoscenza
delle opportunità offerte da questo e da altri programmi regionali;
- assistenza e consulenza per la stipula di contratti di lavoro e la gestione degli aspetti previdenziali e
assicurativi;
- attivazione, promozione e gestione del registro pubblico delle assistenti familiari;
- accompagnamento e supporto del personale addetto all’assistenza familiare anche nell’ambito di
iniziative formative;
- attività formative orientate all’acquisizione di competenze di base, di competenze riferite alla cura della
persona e di competenze riferite allo sviluppo di capacità relazionali e comunicative;
Le attività formative e di qualificazione possono essere gestite direttamente dall’ambito di PLUS o delegate
alle amministrazioni provinciali previa specifica intesa.
3.
AZIONI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E MONITORAGGIO A VALENZA REGIONALE
L’Assessore ritiene opportuno sostenere la realizzazione del programma sperimentale descritto con azioni
dirette, da parte dell’amministrazione regionale, finalizzate ad attuare iniziative di informazione, promozione
della rete pubblica delle assistenti familiari nonché di monitoraggio e valutazione dei risultati, rivolte
all’intero territorio regionale e tendenti in particolare a rinforzare le aree geografiche che presentano
maggiori criticità.
A questa linea di attività viene destinata la somma complessiva di euro 35.000, pari al 5% della somma
stanziata dalla LR 29 maggio 2007, n. 2 art. 34 comma 4 lettera f).
Rientrano in questa linea di attività:
- la stampa e la diffusione di opuscoli formativi e informativi rivolti alle assistenti familiari e alle famiglie
delle persone assistite;
- l’organizzazione di incontri e seminari per l’approfondimento delle tematiche legate al lavoro di cura e ai
bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie;
- le attività di monitoraggio delle iniziative avviate, di coordinamento e supporto tecnico agli ambiti
territoriali e la valutazione dei risultati conseguiti.
92
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale e
constatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere di legittimità
DELIBERA
−
di approvare il programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari che si avvalgono dell’aiuto di un
assistente familiare per la gestione delle responsabilità di cura di persone non autosufficienti articolato
in tre linee di attività,
− di destinare la somma complessiva di euro 6.000.000 ad azioni di sostegno ai nuclei familiari che
sopportano un rilevante carico assistenziale derivante dalla presenza di un familiare non
autosufficiente, attraverso l’erogazione di un contributo economico di euro 3.000 all’anno affinché
possano avvalersi di un aiuto di un assistente familiare assunto con regolare contratto di lavoro;
−
accedono al programma sperimentale le persone di età superiore ai 65 anni, con disabilità grave
certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e che, utilizzando la scheda di valutazione
prevista per il finanziamento dei piani personalizzati di cui alla Legge 162/1998, hanno un punteggio
superiore a 75 punti. Il programma è rivolto, prioritariamente, ai nuclei familiari nei quali sono presenti
più persone con disabilità. L’accesso al programma è previsto sulla base delle indicazioni di cui in
premessa;
−
di destinare la somma complessiva di euro 665.000 ad azioni di informazione, promozione e
qualificazione dell’assistente familiare, da ripartire tra gli ambiti territoriali per la gestione associata dei
servizi alla persona in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne residente previa
presentazione di specifico programma;
−
di destinare la somma complessiva di euro 35.000 ad azioni dirette di informazione, promozione e
monitoraggio rivolte all’intero territorio regionale e tendenti in particolare a rinforzare le aree
geografiche che presentano maggiori criticità;
−
di impegnare per l’anno 2007 la somma complessiva di euro 6.700.000, di cui euro 6.000.000 sulla
UPB S 05.03.007 capitolo SC05.0681, ed euro 700.000 sulla UPB S 05.03.009 capitolo SC05.0738 del
Bilancio regionale 2007.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
93
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 48/6 DEL 9.9.2008
—————
Oggetto: L.R. n. 2/2007, art. 34, comma 4, lettere f). Fondo per la non autosufficienza: potenziamento della rete
pubblica degli assistenti familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti. Euro 940.747
UPB S05.007 capitolo SC05.0688.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama l’art 34 comma 4 lettere b) e f) della
legge regionale n. 2/2007, che autorizza lo stanziamento di euro 700.000 per dare attuazione ad un
programma di interventi di sostegno alle persone anziane che si avvalgono dell’aiuto di un assistente
familiare
L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/13 del 31 ottobre 2007 è stato
avviato un programma sperimentale per il sostegno alle persone anziane che si avvalgono dell’aiuto di un
assistente familiare con un impegno di spesa complessivo di euro 6.700.000, dei quali euro 6.000.000 per
interventi di sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti che assumono assistenti familiari ed euro
700.000 per il finanziamento del programma di azioni di informazione, promozione e qualificazione
dell’assistente familiare.
Di queste ultime risorse il 95%, pari a euro 665.000, è stato trasferito agli ambiti territoriali per la gestione
associata dei servizi alla persona, in relazione alla popolazione ultrassessantacinquenne residente, previa
presentazione di uno specifico programma, nel mese di aprile 2008 .
Sono stati finanziati 23 progetti di intervento pervenuti da parte di altrettanti ambiti territoriali, progetti riferiti
ad azioni di informazione promozione e qualificazione dell’assistente familiare. I progetti sono in corso di
attuazione nei diversi ambiti e si stima che possano concludersi entro dicembre 2008.
Gli ambiti territoriali hanno programmato l’utilizzo delle risorse privilegiando soprattutto le azioni di
formazione dell’assistente familiare evidenziando così la forte necessità di qualificazione specifica in
un’area di lavoro che ha avuto negli ultimi tempi una rapidissima crescita.
Gli ambiti hanno elaborato, pertanto, delle proposte formative mirate a far conseguire ai partecipanti le
competenze necessarie coniugandole ad abilità pratiche richieste per l’iscrizione ai registri distrettuali ed
entrare così nella rete pubblica degli assistenti familiari.
Sul versante dell’informazione e della promozione sono state proposte interessanti iniziative che hanno
coinvolto diversi attori nell’ottica dell’integrazione tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
Altri 35.000 euro, il 5% delle disponibilità, sono stati programmati per azioni regionali di informazione,
promozione e monitoraggio rivolte all’intero territorio regionale tendenti in particolare a rinforzare le aree
geografiche che presentano maggiori criticità.
L’Assessore riferisce inoltre che a seguito dell’intesa del 20 settembre 2007 tra il Governo, le Regioni e gli
enti locali è stato stipulato con il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero della Salute un
94
accordo attuativo dell’intesa concernente lo svolgimento di diverse azioni tra le quali la qualificazione del
lavoro dell’assistente familiare. Per tali iniziative sono stati trasferiti dal Dipartimento per le politiche per la
famiglia alla Regione Sardegna euro 940.747.
Considerato che in quasi tutti i territori sono state svolte o sono in corso attività formative per assistenti
familiari finanziate con le risorse trasferite nel 2007 e che l’Assessorato al Lavoro e Formazione
professionale ha promosso recentemente con le risorse del POR 2000-2006 Misura 3.17 altri corsi di
formazione specifici, si ritiene opportuno non destinare ulteriori risorse alla formazione, salvo eventuali e
straordinarie esigenze che venissero adeguatamente rappresentate e giustificate dai territori.
L’Assessore ritiene invece necessario migliorare la rete pubblica degli assistenti familiari sviluppando altri
aspetti più strettamente inerenti la relazione con la famiglia, ed in particolare le azioni di informazione sulle
opportunità offerte dal fondo per la non autosufficienza e le azioni di aiuto e sostegno nella individuazione
dell’assistente familiare, nella stipula del contratto di lavoro, nella gestione degli aspetti previdenziali e
assicurativi del rapporto di lavoro.
In coerenza con gli impegni presi e in armonia con le iniziative già avviate, da intendersi quale
compartecipazione della Regione alle iniziative comprese nell’accordo con il Dipartimento per le politiche
per la famiglia, l’Assessore propone, per l’utilizzo delle risorse statali, un programma di iniziative di
potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari per il sostegno alle persone non autosufficienti
innovativo rispetto a quanto finora attuato, incentrandolo in particolare sulle necessità dell’utenza che deve
ricorrere a queste figure. Saranno pertanto finanziate le proposte presentate dai distretti che
necessariamente prevedano le seguenti tipologie di interventi:
−
Azioni di informazione e promozione rivolte sia alle famiglie che alle assistenti familiari finalizzate alla
conoscenza delle opportunità offerte dal fondo per la non autosufficienza;
−
Assistenza e consulenza per la stipula di contratti di lavoro e per la gestione degli aspetti previdenziali
e assicurativi;
−
Promozione, potenziamento e gestione della rete pubblica delle assistenti familiari anche attraverso il
consolidamento dei registri pubblici territoriali.
Le risorse del programma sono pertanto destinate prioritariamente all’acquisizione, da parte degli Uffici di
Piano, di personale con adeguate competenze nel segretariato sociale, nella stipula di contratti per il lavoro
familiare, nella gestione degli aspetti previdenziali ed assicurativi dei contratti, che collabori in maniera
organica e continuativa con i Punti Unici di Accesso (PUA) per tutte le attività, anche amministrative,
correlate alla condizione di non autosufficienza.
Per lo sviluppo di tali attività la somma complessiva di euro 940.747 sarà ripartita tra gli ambiti PLUS in
relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne residente, previa presentazione da parte degli enti
gestori dei servizi associati, di una proposta operativa.
Tale proposta, contenente le modalità organizzative, i tempi e i costi per il potenziamento della rete
pubblica degli assistenti familiari, secondo le indicazioni della presente deliberazione, dovrà essere
trasmessa entro il 15 ottobre 2008 alla Direzione Generale delle Politiche Sociali e dovrà essere da questa
espressamente approvata.
Le proposte finanziate saranno successivamente monitorate e valutate dall’amministrazione regionale in
relazione alla stipula e alla gestione dei contratti di lavoro rispetto alla popolazione anziana e all’intensità e
frequenza della collaborazione con il Punto Unico di Accesso (PUA) nonché alla funzionalità del registro
pubblico degli assistenti familiari.
Ad integrazione delle indicazioni già fornite con la deliberazione della Giunta n. 45/24 del 7 novembre
2006, al fine di soddisfare più adeguatamente le esigenze di assistenza delle famiglie ed ampliare nel
contempo l’offerta di lavoro, si precisa che il registro pubblico degli assistenti familiari dovrà comprendere,
95
preferibilmente in una sezione specifica, l’elenco delle assistenti familiari che offrono una disponibilità di
lavoro limitata a poche ore nell’arco della giornata o a pochi giorni nell’arco della settimana, fermi restando i
requisiti d’accesso già definiti.
L’Assessore ritiene altresì opportuno, qualora gli enti gestori dei registri non vi avessero già provveduto, di
rendere pubblica la disponibilità degli assistenti familiari a svolgere il lavoro nelle ore notturne o in sedi
diverse dai Comuni del Distretto.
L’Assessore ricorda che nel bilancio regionale 2008 sono stati stanziati ulteriori euro 700.000 destinati a
favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nella propria casa, sostenere le loro famiglie e
incoraggiare l’emersione del lavoro precario ed irregolare di coloro che offrono assistenza: tali risorse
saranno programmate con un successivo provvedimento in relazione alle criticità che saranno rilevate.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso
atto che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere di legittimità
DELIBERA
− di impegnare la somma di euro 940.747 per il potenziamento della rete pubblica degli assistenti familiari
finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti secondo le indicazioni di cui in premessa;
− di ripartire tale somma tra gli enti gestori dei servizi associati degli ambiti PLUS in relazione alla
popolazione ultrasessantacinquenne residente, che presenteranno specifiche proposte operative entro il
15 ottobre 2008;
− di destinare le risorse prioritariamente all’acquisizione, da parte degli Uffici di Piano, di personale con
adeguate competenze nel segretariato sociale, nella stipula di contratti per il lavoro familiare, nella
gestione degli aspetti previdenziali ed assicurativi dei contratti, che collabori in maniera organica e
continuativa con i Punti Unici di Accesso (PUA) per tutte le attività, anche amministrative, correlate alla
condizione di non autosufficienza.
La somma complessiva di euro 940.747 graverà sull’UPB S05.007 capitolo SC05.0688 del bilancio regionale 2008.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
96
6 - Le unità di valutazione territoriale e i punti unici di
accesso
97
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 7/5 DEL 21.2.2006
—————
Oggetto: Istituzione del punto unico di accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriale.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che la problematica dell’accesso ai
servizi alla persona è centrale nella riqualificazione delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie della
Regione Sardegna. Essa deve essere affrontata sotto due profili: l’equità nell’accesso ai servizi, con
particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli, e l’unitarietà della risposta, compresa la
valutazione dei bisogni.
Per quanto concerne i servizi sociali occorre superare le attuali disuguaglianze nell’accesso e ridurre le
disomogeneità delle risposte a parità di bisogno. Per ciò che è invece inerente ai servizi sanitari e
sociosanitari va rilevato che la carente e frammentaria organizzazione distrettuale fa sì che gli utenti non
trovino risposte adeguate in tempi certi, e ciò concorre a un utilizzo improprio dell’ospedale, anche per
problematiche che dovrebbero trovare risposte a livello territoriale. Una criticità di rilievo è quella
dell’integrazione: sono spesso inapplicati, quando non del tutto assenti, percorsi e direttive che
garantiscano la continuità dell’assistenza, in particolare coordinando ospedale e territorio, servizi sanitari,
sociosanitari e sociali.
Per permettere tale continuità, così come per tutelare l’equità dell’accesso e l’appropriatezza delle risposte,
la Regione Sardegna intende dotare il sistema di servizi alla persona di un punto unico di accesso, cui il
cittadino possa rivolgersi e che garantisca l’adeguata valutazione del bisogno e la presa in carico
appropriata. Il modello di tale accesso unitario è illustrato nella proposta di piano per i servizi sociali
approvata con Delib.G.R. n. 38/21 del 2 agosto 2005.
In accordo con quanto sopra, la L.R. 23 del 23/12/2005 di riordino del sistema integrato dei servizi alla
persona impone ai comuni associati ed alle aziende sanitarie di predisporre (art. 32): ―a) punti unitari di
accesso ai servizi sociosanitari; b) soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione
multiprofessionale dei bisogni e l’individuazione dell’operatore responsabile dell’attuazione del progetto
assistenziale; c) procedure comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento, tali da
risultare verificabili nelle modalità di realizzazione, nei tempi, nell’utilizzo delle risorse e nei risultati
conseguiti; d) criteri e strumenti di gestione integrata dei sistemi informativi sanitario e sociale‖.
Il Punto Unico di Accesso (PUA) deve garantire, in particolare, la continuità e la tempestività delle cure alle
persone con problemi sociosanitari complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario
(prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative ecc.) o sociosanitario (ADI, residenzialità diurna o a
tempo pieno, ecc.). Il Punto Unico d’Accesso assicura adeguate informazioni sull’offerta dei servizi anche a
sostegno di una scelta consapevole dell’utente e/o della sua famiglia, garantisce una valutazione
multidimensionale e un progetto personalizzato, accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi
complicati che costituiscono spesso le cause dell’ospedalizzazione impropria. Ad ogni assistito, inoltre,
98
viene assicurata l’indicazione dell’operatore individuato come responsabile del percorso assistenziale e
della continuità delle cure.
Conseguentemente, l'accesso all’assistenza domiciliare integrata, alle prestazioni di riabilitazione globale,
all’assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale e ad ogni altra prestazione di carattere
sociosanitario riguardante persone anziane, con disabilità o soggetti fragili avviene a cura del Punto Unico
d’Accesso (PUA), previa valutazione e accertamento della tipologia del bisogno da parte di Unità di
Valutazione Territoriali (UVT), che devono sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla sua
famiglia.
Le Unità di Valutazione Territoriali (UVT) devono essere costituite in numero sufficiente a garantire la presa
in carico rapida degli utenti. Ciascuna UVT è composta da un nucleo base rappresentato da un medico di
assistenza distrettuale, con conoscenza della rete dei servizi, responsabile del percorso assistenziale e
della continuità delle cure e da un operatore sociale dell’Azienda Usl o di uno dei Comuni del Distretto di
riferimento. Questo nucleo base si avvale, costantemente e regolarmente, del medico di medicina generale
(o pediatra di libera scelta) del paziente (la cui valutazione può essere acquisita anche attraverso apposita
certificazione), di almeno un medico specialista e di un altro operatore sanitario (terapista della
riabilitazione, etc.) con preparazione professionale ed esperienza nelle discipline connesse alla tipologia
del paziente da valutare. Alle UVT partecipa, compatibilmente con le attuali disponibilità di specifiche
professionalità nei singoli territori, uno psicologo, al fine di garantire una adeguata valutazione dei bisogni
psichici ed emotivi della persona e del suo contesto e di favorire il processo di comunicazione fra il
paziente e gli operatori.
La realizzazione di tale complesso obiettivo organizzativo necessita di una attenta valutazione: l’Assessore
propone pertanto di istituire un nucleo tecnico con il compito di analizzare le scelte organizzative più idonee
al raggiungimento di tale finalità strategica, individuare modalità di presa in carico e protocolli condivisi e
suggerire il programma formativo occorrente per preparare e motivare gli operatori a tale rinnovato modo di
agire.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento le Aziende USL dovranno procedere
alla individuazione ed attivazione di Unità di Valutazione Territoriali in numero sufficiente a garantire una
rapida presa in carico e a creare le condizioni perché il Punto Unico di Accesso possa essere istituito,
anche in una modalità minimale e transitoria, a partire dal nucleo base delle Unità di Valutazione
Territoriale. Le Aziende Usl dovranno porre in essere uno stretto raccordo tra le UVT e le strutture
ospedaliere in modo da assicurare rapidità di risposta, continuità assistenziale e integrazione tra ospedale
e territorio.
Al fine di evitare che la trasformazione organizzativa abbia ricadute negative sugli utenti, in fase transitoria
le Aziende Usl assicurano l’accesso ai servizi secondo le modalità vigenti e nel rispetto di quanto previsto
nei provvedimenti di riordino della materia.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e della Assistenza
Sociale, e considerato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
− di approvare la costituzione delle Unità di Valutazione territoriale per le finalità e secondo le modalità
riportate nelle premesse;
− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale affinché nomini un nucleo
tecnico con il compito di analizzare le scelte organizzative più idonee alla costituzione e all’efficiente
funzionamento dei Punti Unici di Accesso.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori
Il Presidente
Renato Soru
99
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 44/11 DEL 31.10.2007
—————
Oggetto: Fondo per la non autosufficienza: potenziamento dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di
valutazione territoriale. UPB S05 03 007 € 2.561.285,58.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con l’istituzione del Fondo regionale
di cui all’art. 34 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, si è inteso promuovere una complessiva riorganizzazione
degli interventi a favore delle persone in condizioni di non autosufficienza. Gli interventi programmati, in
coerenza con le indicazioni del Piano regionale dei servizi sanitari 2006 – 2008, si fondano su obiettivi e
linee di azioni comuni:
−
il superamento degli approcci basati sulla gestione della "menomazione‖ per sostenere modalità di cura
volti al sostegno delle abilità e delle potenzialità delle persone in condizioni di non autosufficienza;
−
la presa in carico globale, l’articolazione degli interventi sulla base delle necessità assistenziali,
riabilitative e di integrazione sociale;
−
la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di
assistenza domiciliare integrata;
−
il sostegno della capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, valorizzando il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e dei suoi familiari;
−
il rafforzamento del sostegno pubblico dei servizi e degli interventi nell’area della non autosufficienza;
−
la promozione di un approccio interdisciplinare ed integrato, che prevede in particolare l’integrazione
degli interventi sanitari e sociali, da adottarsi in maniera flessibile nel singolo caso sia per quanto
riguarda la tipologia che l’intensità;
−
adottare nella predisposizione degli interventi criteri che garantiscano la multidimensionalità della
valutazione, la personalizzazione dei programmi, la diversificazione degli interventi, la loro graduazione
in relazione al bisogno e la coprogettazione.
L’Assessore ricorda che la LR n. 23 del 23.12.2005 che istituisce il sistema integrato dei servizi alla
persona, prevede (art. 32) che i Comuni associati e le Aziende sanitarie locali predispongano in ogni
ambito territoriale punti unitari di accesso, soluzioni organizzative e protocolli operativi per la valutazione
multiprofessionale dei bisogni. Il modello di accesso unitario al sistema dei servizi è illustrato nella proposta
di Piano regionale dei servizi sociali attualmente all’esame della competente commissione del Consiglio
regionale.
La deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 21.2.2006 ―Istituzione del punto unico di accesso ai
servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriale‖, in coerenza con le citate disposizioni prevede
che i punti unici di accesso (PUA) costituiscano un elemento essenziale del processo di riorganizzazione
complessiva degli interventi, rispondano ad esigenze di personalizzazione dei programmi, di continuità e
100
tempestività delle cure alle persone.
Il PUA costituisce una sorta di porta unitaria di accesso ai servizi sociali e sanitari, che accoglie e
accompagna il cittadino nel suo percorso nella rete dei servizi e delle risorse presenti nella comunità.
Il personale sociale e sanitario che opera nel PUA adotta modalità d’intervento fortemente integrate e
assicura al cittadino:
−
ascolto, orientamento e informazione sulla rete dei servizi sanitari e delle prestazioni sociali;
−
appropriatezza e continuità assistenziale;
−
una valutazione multidimensionale del bisogno;
−
primi interventi di accoglienza e di sostegno, l’accompagnamento lungo il percorso
assistenziale con riferimento, in particolare, alle persone con scarsa capacità di orientarsi
autonomamente nella rete dei servizi;
−
un progetto personalizzato di massima, tenendo conto delle esigenze e delle proposte espresse
dall’interessato e dalla sua famiglia.
Le associazioni di volontariato a cui sono stati affidati, con procedura di evidenza pubblica, gli interventi di
telefonia sociale rivolti alle persone anziane, di cui alla deliberazione n. 23/11 del 13.6.2007, collaborano
con i PUA sulla base di uno schema tipo di accordo che sarà definito con successivo provvedimento.
La prima valutazione del bisogno sociale, l’ascolto e l’orientamento nella rete dei servizi sono garantiti
dall’operatore sociale, integrato, laddove è necessario, da altre figure professionali sociali designate dalla
Conferenza dei servizi dei Comuni dell’ambito Plus. Nel caso in cui i Comuni non assicurino la presenza di
tali figure, le relative funzioni sono svolte da operatori sociali dell’Asl.
La valutazione del bisogno sanitario e l’attivazione della rete sanitaria sono garantite dal medico di
assistenza distrettuale. Per le domande di intervento che presentano maggiore complessità e che
necessitano dell’integrazione di vari apporti professionali, si attiva l’Unità di Valutazione Territoriale, UVT.
L’UVT, come stabilito dal Piano regionale dei servizi sanitari, ha compiti di valutazione e di predisposizione
del progetto personalizzato e prevede la partecipazione obbligatoria (anche attraverso apposita
certificazione) dell’operatore sociale del Comune di residenza.
Ciascuna UVT è composta da un nucleo di base costituito da un medico di assistenza distrettuale e da un
operatore sociale del Comune di residenza.
Questo nucleo si avvale, costantemente e regolarmente, del medico di medicina generale o pediatra di
libera scelta del paziente (la cui valutazione può essere acquisita attraverso apposita certificazione), di
almeno un medico specialista e di altro operatore sanitario (terapista della riabilitazione, ecc…) con
preparazione professionale ed esperienza nelle discipline connesse alla tipologia del paziente da valutare.
La Regione Sardegna ha affidato alla UVT crescenti compiti nell’accesso alle prestazioni: dall’inserimento
nelle RSA e nell’ADI, al programma ―Ritornare a casa‖ e, tendenzialmente, intende attribuire alle UVT la
valutazione per l’accesso alle prestazioni della legge 162/98, attualmente di competenza del Comune
singolo, e per l’inserimento nelle case protette.
L’UVT adotta modalità di valutazione multidimensionali del bisogno riferibili alla salute fisica, alle abilità
cognitive, alle capacità di svolgere le attività di vita quotidiana, alle condizioni economiche e sociali. Sulla
base del processo valutativo propone un piano personalizzato che ricompone interventi sociali e sanitari,
con diverso grado di intensità assistenziale, e attua processi periodici di valutazione dei risultati.
L’Assessore rileva che la strutturazione e il funzionamento dei PUA e nelle UVT negli ambiti distrettuali
sono ancora insufficienti in termini numerici, in relazione alla integrazione delle attività sanitarie e sociali nei
processi operativi, alla collaborazione tra Aziende e Comuni, agli assetti organizzativi e alle procedure
comuni di elaborazione dei programmi personalizzati di intervento.
101
A questo riguardo, l’Assessore riferisce che la previsione e il rafforzamento dei punti unici di accesso alle
prestazioni ed ai servizi, con particolare riferimento alla non autosufficienza, sono stati ritenuti area
prioritaria di intervento per l’utilizzo delle risorse assegnate dal ―Fondo nazionale per le non
autosufficienze‖ per l’anno 2007. Propone, pertanto, che le risorse destinate alla Regione Sardegna,
ammontanti a 2.561.285,58 euro, siano utilizzate per il potenziamento della rete dei PUA e delle UVT
secondo i seguenti importi e per le seguenti azioni:
a) quanto a 1.200.000 euro, da suddividere tra i Comuni associati degli ambiti territoriali di PLUS, destinati
alla individuazione di uno o più operatori per le attività dei PUA e per il rafforzamento della
partecipazione dei Comuni alle attività delle UVT;
b) quanto a 1.200.000 euro, alle Aziende sanitarie locali per il rafforzamento dei PUA e delle UVT;
c) quanto alla quota rimanente, da utilizzarsi per la predisposizione e realizzazione di un programma
regionale di promozione e di assistenza tecnica degli operatori coinvolti nelle attività dei PUA e degli
UVT; di omogeneizzazione degli strumenti di valutazione multidimensionale, per la predisposizione e
l’attivazione di un modello regionale di organizzazione e funzionamento dei PUA e delle UVT.
Le risorse disponibili sono ripartite tra i Comuni associati per ambito Plus e le Asl sulla base della
popolazione residente. L’erogazione delle somme spettanti ai Comuni è subordinata all’adozione di
un’intesa tra i Comuni interessati che, in particolare, preveda:
−
le modalità collaborative fra Asl e Comuni alla realizzazione delle attività previste nel presente
provvedimento;
−
la designazione dell’operatore dei Comuni, effettuata dalla Conferenza dei servizi, per le attività dei
PUA;
−
gli impegni dei Comuni singoli al rispetto dell’art. 3 del Protocollo d’intesa Regione-ANCI (Deliberazione
15.12.2004, n. 52/12), relativamente alla partecipazione dei Comuni di residenza alle attività delle UVT.
I PUA devono in ogni caso assicurare le attività previste per almeno 4 ore al giorno per 5 giorni alla
settimana.
Sarà cura della Direzione Generale delle Politiche Sociali e della Direzione generale della Sanità,
predisporre il programma regionale di cui alla lettera c) con il supporto di un gruppo tecnico regionale, che
coinvolga le ASL e gli Enti locali.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e
costatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali e il Direttore generale della Sanità hanno
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
−
di destinare la quota relativa alla Regione Sardegna del ―Fondo nazionale per le non autosufficienze‖,
per l’anno 2007, ammontante a 2.561.285,58 euro, al potenziamento della rete dei PUA e delle UVT
secondo i seguenti importi per le seguenti azioni:
a) euro 1.200.000 da suddividere tra i Comuni associati degli ambiti territoriali di PLUS, destinati alla
individuazione di uno o più operatori per le attività dei PUA e per il rafforzamento della
partecipazione dei Comuni alle attività delle UVT;
b) euro 1.200.000 alle Aziende sanitarie locali per il rafforzamento dei PUA e delle UVT;
c) i restanti euro 161.285,58 per la predisposizione e realizzazione di un programma regionale di
formazione e di assistenza tecnica degli operatori coinvolti nelle attività dei PUA e degli UVT; di
omogeneizzazione degli strumenti di valutazione multidimensionale, per la predisposizione e
l’attivazione di un modello regionale di organizzazione e funzionamento dei PUA e delle UVT.
102
Le risorse sono ripartite tra i Comuni associati per ambito Plus e alle Asl sulla base della popolazione
residente. L’erogazione delle somme spettanti ai Comuni è subordinata all’adozione di un’intesa tra i
Comuni interessati.
−
di demandare alla Direzione Generale delle Politiche Sociali e alla Direzione generale della Sanità, la
predisposizione del programma regionale di cui alla lettera c) con il supporto di un gruppo tecnico
regionale, che coinvolga le ASL e gli Enti locali.
La spesa di € 2.561.285,58 troverà copertura sulle disponibilità, in corso di accertamento, a favore dell’UPB
S05 03 007 del Bilancio regionale 2007, assegnati alla Regione con decreto del Ministero della Solidarietà
Sociale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze quale quota del ―Fondo nazionale per le
non autosufficienze‖ per l’anno 2007.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
103
7 - Modalità di integrazione socio sanitaria
104
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE DEL 15.12.2004 (52/12)
—————
OGGETTO:
Approvazione schema protocollo d’intesa tra l’assessorato regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale e l’anci sardegna per la regolamentazione dei rapporti tra aziende usl e i
comuni relativi all’erogazione delle prestazioni dell’area socio- sanitaria (allegato 1c del dpcm
29.11.2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”).
L’assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale riferisce che, in attuazione del punto 4.3
dell’accordo tra governo, regioni e province autonome del 22.11.2001, si rende indispensabile adottare
criteri e modalità per contenere il ricorso e l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di
appropriatezza organizzativa e di economicità nell’utilizzazione delle risorse.
Il rispetto di tali adempimenti costituisce, ai sensi dell’art.52, comma 4, lettera b) della legge 27.12.2002 n.
289, un requisito necessario ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario
nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005.
L’assessore fa presente che la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome ha individuato diversi indicatori di cui tener conto ai fini della verifica ai sensi del citato articolo
52, comma 4, lettera b), tra i quali è compresa la definizione di accordi con gli enti locali per l’assunzione
degli oneri relativi alle prestazioni dell’area socio- sanitaria di cui all’allegato 1c del decreto del presidente
del consiglio dei ministri 29.11.2001 ―definizione del livelli essenziali di assistenza‖.
L’assessore riferisce che, in ottemperanza di tali indicazioni, intende stipulare con l’anci sardegna il
protocollo d’intesa allegato, che costituirà oggetto di successive direttive alle aziende usl e ai comuni.
Il protocollo proponendosi di garantire la unitarietà e la globalità degli interventi a favore delle persone
disabili, non autosufficienti e croniche, e di assicurare la continuità e l’appropriatezza degli interventi a loro
favore, disciplina i rapporti tra le aziende usl e i comuni connessi all’erogazione dei seguenti interventi e
prestazioni:
-
L’inserimento di utenti in strutture socio-sanitarie accreditate in regime domiciliare,
semiresidenziale e residenziale che comportano l’erogazione di prestazioni sanitarie ed azioni di
protezione sociale;
-
La dimissione di utenti già assistiti in strutture sanitarie;
-
La dimissione di utenti già assistiti in strutture socio- assistenziali e la loro accoglienza in strutture
di carattere socio- sanitario.
La giunta regionale, udita la relazione dell’assessore, visto il preventivo parere di legittimità del direttore
generale.
DELIBERA
di approvare la proposta dell’assessore unitamente allo schema di protocollo d’intesa allegato che
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
105
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Schema protocollo d’intesa
tra
L’assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
e
L’ANCI Sardegna
Oggetto: regolamentazione dei rapporti tra aziende usl e i comuni della regione, connessi all’erogazione delle
prestazioni dell’area socio- sanitaria di cui all’allegato 1c del dpcm 29.11.2001 sui livelli essenziali di
assistenza.
-
Premesso che l’anci sardegna ha dichiarato la propria disponibilità a firmare il ―protocollo d’intesa‖
proposto dall’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della regione autonoma della
sardegna per la ―regolamentazione dei rapporti tra aziende usl e i comuni della regione, connessi
all’erogazione delle prestazioni dell’area socio- sanitaria di cui all’allegato 1c del dpcm 29.11.2001
sui livelli essenziali di assistenza‖.
-
Premesso che costituiscono aspetti essenziali di qualità dell’assistenza sanitaria e sociale la
unitarietà e globalità degli interventi a favore di utenti in condizioni di disabilità, di non
autosufficienza e cronicità.
-
Convenuto che, nel rispetto del principio di appropriatezza, le prestazioni e gli interventi devono
essere erogati sulla base di programmi verificati nella loro efficacia, e che tale principio è ancora
più importante per le persone che presentano condizioni di salute instabili e condizioni di non
autosufficienza sul piano fisico, psichico e sociale.
-
Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione dei rapporti, ivi compresi quelli economici, tra
le aziende usl e i comuni della sardegna;
LE PARTI CONCORDANO
Articolo 1
Oggetto
Per garantire l’unitarietà e la globalità degli interventi a favore delle persone disabili, non autosufficienti
e croniche e per assicurare la continuità e l’appropriatezza degli interventi a favore di soggetti deboli e
in condizioni di precarietà nella salute e nell’autonomia personale, il presente protocollo disciplina gli
interventi di carattere socio- sanitario di competenza delle aziende usl e dei comuni. Tali interventi
106
comportano, negli adempimenti e nelle decisioni, il reciproco coinvolgimento e una comune assunzione
di responsabilità verso gli utenti, le famiglie, e gli enti gestori dei servizi.
Articolo 2
Materie disciplinate
1. sono disciplinati dal presente accordo i seguenti interventi e prestazioni in regime domiciliare
semiresidenziale e residenziale che comportano l’erogazione di prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale;
2. la dimissione di utenti già assistiti in strutture sanitarie;
3. la dimissione di utenti già assistiti in strutture socio- assistenziali e la loro accoglienza in
strutture di carattere socio- sanitario.
Articolo 3
Inserimento di utenti in strutture socio- sanitarie
L’inserimento di utenti in strutture residenziali e semiresidenziali di carattere socio- sanitario sia in
dimissione ospedaliera, sia se provenienti dal proprio domicilio o da struttura assistenziale, deve essere
valutata da apposita équipe con compiti di valutazione multidimensionale. Tale équipe si identifica nella
unità di valutazione territoriale (uvt) composta da un nucleo minimo costituito dalle seguenti figure
professionali:
-
Geriatra o fisiatra;
-
Infermiere professionale;
-
Operatore sociale del comune di residenza.
Altre figure professionali (quali neurologo, psichiatra, psicologo, cardiologo, etc…) possono integrare di
volta in volta la uvt ai fini della valutazione multidimensionale a seconda della tipologia del paziente da
valutare.
L’ammissione in strutture residenziali e semiresidenziali è subordinata al parere positivo espresso dall’uvt
che costituisce anche l’impegno di spesa delle parti – azienda usl e comune di residenza del paziente – per
la corresponsione della retta ai sensi del dpcm 14.11.2001 a copertura delle prestazioni di carattere non
sanitario.
Il comune di residenza, nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta, provvede: 1) ad accertare le risorse economiche di cui dispone l’utente per la contribuzione agli
oneri di ricovero relativi alla quota sociale; 2) ad adottare i provvedimenti amministrativi per la stipula degli
accordi con il soggetto titolare della struttura relativamente alla tipologia delle prestazioni da erogare, ai
risultati da conseguire e alle verifiche da operare; 3) ad assumere gli eventuali impegni di spesa a carico
del comune per la durata dell’inserimento previsto.
Le aziende usl provvedono ad individuare, in ogni distretto sanitario, l’uvt con compiti di presa in carico
globale del soggetto non autosufficiente nella rete dei servizi socio- sanitari.
Articolo 4
Dimissione di utenti assistiti in strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie
107
Nel rispetto dei piani di trattamento stabiliti e dalle scadenze fissate dagli stessi, la conclusione dei
trattamenti e dei percorsi di cura:
-
Presso le strutture socio sanitarie per persone anziane non autosufficienti e/o affetti da patologie di
demenza;
-
Per sofferenti mentali;
-
Presso le comunità terapeutiche per persone dipendenti da sostanza da abuso:
-
Presso le rsa,
Deve essere preventivamente comunicata dalle aziende usl, su cui insiste la struttura agli utenti interessati
ad alle loro famiglie; ottenuto il consenso degli interessati la comunicazione è trasmessa ai comuni di
residenza ed alle aziende usl di residenza (se diverse da quelle di ricovero) almeno 30 giorni prima della
scadenza. Tale comunicazionr dovrà pervenire con una scheda di valutazione della situazione personale
dell’utente con la quale si evidenziano i risultati e/o i miglioramenti derivanti dai trattamenti operati, le
motivazioni che determinano la cessazione delle prestazioni e degli interventi a carico della struttura
ospitante, le proposte di intervento che si ritengono necessarie per la successiva presa in carico e per la
continuità assistenziale in fase estensiva o di lunga assistenza.
Il comune e l’azienda usl di residenza provvederanno a valutare, nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell’azienda dove insiste la struttura di ricovero, se le condizioni
personali dell’utente e la situazione familiare dello stesso consentono il rientro nella famiglia di
appartenenza anche attraverso l’appoggio dei servizi domiciliari o semiresidenziali, ovvero se sia
necessario prevedere l’inserimento in una struttura socio- assistenziale o richiedere la proroga della
permanenza nella struttura di ricovero.
Articolo 5
Dimissione di utenti già assistiti in strutture socio- assistenziali e accoglienza in strutture di
carattere socio- sanitario
Qualora la permanenza dell’utente presso le strutture socio- assistenziali si riveli inappropriata in relazione
alla gravità delle condizioni di salute, di autonomia e di autosufficienza, il medico della struttura ospitante o
il medico personale dell’utente potrà chiedere all’azienda usl l’inserimento dello stesso presso strutture
sanitarie o socio- sanitarie residenziali o semiresdenziali appropriate, dandone contestuale informazione
alla famiglia e al comune di residenza dell’utente.
Tale richiesta, accompagnata dalla certificazione sanitaria del medico, dovrà essere esaminata dalla uvt
nell’ambito della quale l’operatore sociale del comune di residenza dell’utente fornirà gli elementi informativi
sulla situazione personale dell’utente, sui risultati e sui limiti dei trattamenti operati, le motivazioni che
determinano la cessazione delle prestazioni e degli interventi a carico della struttura socio- assistenziale
ospitante, le proposte di intervento che si ritengono necessarie per la successiva presa in carico da parte
del sistema socio- sanitario così come stabilito nel citato dpcm.
La presa in carico da parte dell’azienda usl dovrà essere contestualmente comunicata al comune, all’utente
interessato, alla sua famiglia. L’azienda usl di competenza dovrà provvedere ad adottare le iniziative e le
decisioni nel più breve tempo possibile dalla richiesta.
Articolo 6
Altre forme di assistenza socio sanitaria territoriale e domiciliare
108
Le aziende usl ed i comuni dovranno stipulare appositi accordi per regolamentare le altre forme di
assistenza socio- sanitaria territoriale e domiciliare di cui al dpcm 14.02.2001, prevedendo che il costo a
carico del comune e/o dell’utente sia quello definito, per ciascuna tipologia di intervento, a quanto
richiamato dal dpcm.
Articolo 7
Oneri dei comuni per la compartecipazione ai costi dell’assistenza tecnica
Agli oneri derivanti dalla propria compartecipazione ai costi dell’assistenza socio- sanitaria il comune
provvederà attraverso le risorse del proprio bilancio.
Nell’eventuale impossibilità del comune di sostenere gli oneri della quota sociale attraverso le risorse del
proprio bilancio, il comune avanza richiesta alla regione di copertura degli oneri di parte della quota sociale
secondo le procedure previste dall’art. 11 della legge regionale 26.2.1999 n. 8.
Articolo 8
Risoluzione di controversie tra le aziende e i comuni
Per la compartecipazione di eventuali controversie tra le aziende usl e i comuni, in ordine alle materie
disciplinate dal presente protocollo d’intesa è costituita una commissione di conciliazione composta da tre
componenti: uno in qualità di presidente designato dall’assessorato regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, uno in rappresentanza dei comuni nominato dall’anci, uno in rappresentanza delle
aziende usl nominato d’intesa tra i direttori generali delle aziende usl.
Articolo 9
Costituzione di un gruppo per l’esame e la regolamentazione di specifiche materie
Per l’esame di specifiche materie quali la definizione dei livelli di prestazioni da erogare nelle strutture
socio- assistenziali e socio- sanitarie, la tipologia di utenti da ospitare, le tariffe delle prestazioni da erogare,
le procedure d’inserimento e le metodologie di trattamento e di dimissione, o di altre materie meritevoli di
approfondimento e di regolamentazione, l’assessorato regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale
s’impegna a costituire uno o più gruppi di lavoro con la partecipazione di rappresentanti dell’anci e delle
aziende usl.
Per l’assessorato regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale
L’assessore Prof. Nerina Dirindin
Per L’ANCI Sardegna
Il presidente Dr.ssa Linetta Serri
109
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 6/27 DEL 30.1.2008
—————
Oggetto: Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette.
L’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale riferisce che sono stati adottati numerosi
provvedimenti finalizzati ad assicurare una maggiore qualificazione della rete delle strutture residenziali,
sociali e socio-sanitarie, sulla base delle disposizioni della LR 10/2006 e del PRSS 2006/2008 e della LR
23/2005.
Con il presente provvedimento si intende assicurare la presenza programmata del personale sanitario
previsto dalle normative vigenti, per garantire adeguate prestazioni sanitarie alle persone ospitate nelle
Case protette, applicando organicamente le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001 ''Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie'' e del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ―Definizione dei livelli di assistenza‖.
Tali decreti prevedono, tra l’altro, che le prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture sociali siano a
carico del Sistema sanitario.
Sulla base delle vigenti disposizioni il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case
protette è assicurato dalle aziende sanitarie locali attraverso personale messo a disposizione dalle aziende
medesime o con personale messo a disposizione dall’Ente che gestisce la struttura. In quest’ultimo caso
l’Azienda sanitaria locale provvede all’erogazione all’Ente gestore autorizzato della quota sanitaria
giornaliera per ospite determinata dalla Regione.
L’Assessore riferisce che nel 1994 la Giunta regionale con Deliberazione n. 13/58 del 4/5/1994 aveva
regolamentato le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie prevedendo il riconoscimento di lire
20.000 (€ 10,33) per giornata di degenza. Tale quota, in base alla deliberazione citata, era stata
riconosciuta unicamente all’AIAS ―per le prestazioni sanitarie erogate nelle strutture a carattere
socioassistenziale a favore degli utenti già ricoverati pressi i Centri di riabilitazione a internato”.
L’Assessore al fine di assicurare uniformità di trattamento in tutto il territorio regionale propone di
riconoscere, dal 1 gennaio 2008, la quota giornaliera per ospite pari a € 10,40 a tutti gli Enti gestori,
pubblici e privati, autorizzati. L’Azienda sanitaria può, in alternativa, erogare direttamente le prestazioni
sanitarie presso le strutture residenziali utilizzando il proprio personale.
Per quanto riguarda i nuovi inserimenti la quota per le prestazioni sanitarie è riconosciuta solo per gli
inserimenti effettuati in Casa protetta e determinati dall’UVT sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione multidimensionale dell’appropriatezza dell’inserimento;
-valutazione della impossibilità di una permanenza nel nucleo familiare;
-adeguatezza della struttura ad erogare le prestazioni ritenute idonee per la persona ospite.
110
La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Politiche Sociali e il Direttore generale
della Sanità hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA
di stabilire che il personale sanitario previsto dagli standard vigenti per le Case protette è assicurato dalle
aziende sanitarie locali attraverso personale messo a disposizione dall’Azienda medesima o con personale
messo a disposizione dall’Ente che gestisce la struttura. In quest’ultimo caso l’Azienda sanitaria locale
provvede all’erogazione all’Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a €
10,40.
Tale quota è riconosciuta, dal 1 gennaio 2008, a tutti gli Enti gestori di Case protette, pubblici e privati.
Di stabilire che per quanto riguarda i nuovi inserimenti la quota è riconosciuta solo per quelli effettuati in
Casa protetta e determinati dall’UVT sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione multidimensionale dell’appropriatezza dell’inserimento;
-valutazione della impossibilità di una permanenza nel nucleo familiare;
-adeguatezza della struttura ad erogare le prestazioni ritenute idonee per la persona ospite.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
111
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 51/49 DEL 20.12.2007
—————
Oggetto: Direttive per la riqualificazione delle cure domiciliari integrate. Assegnazione alle Aziende Sanitarie
Locali di € 5.000.000 per il potenziamento del servizio (UPB S 05.03.007 – capitoli SC 05.0670 e – SC
05.0681 del Bilancio Regionale 2007).
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 28705 del 19.12.2007, riferisce
che la riorganizzazione del sistema di cure domiciliari integrate rappresenta un obiettivo di rilevanza
strategica del Piano per i Servizi Sanitari 2006-2008 della Regione, e si inserisce in un quadro di interventi
già adottati dalla Giunta Regionale per il potenziamento dei servizi territoriali rivolti alle persone non
autosufficienti o a grave rischio di perdita della autosufficienza, interventi che privilegiano l’integrazione
sociale e sanitaria e assicurano la continuità assistenziale tra i diversi centri di offerta e quindi la
qualificazione dell’assistenza.
L’Assessore rammenta in particolare che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5 del 21 febbraio
2006 sono state emanate linee di indirizzo per l’istituzione del Punto Unico di Accesso e delle Unità di
Valutazione Territoriale: detto provvedimento, diretto a garantire l’appropriatezza e l’equità nell’accesso ai
servizi territoriali e a favorire l’integrazione tra prestazioni sanitarie e sociali e tra livelli assistenziali
differenti, è strettamente collegato al sistema delle cure domiciliari in quanto ―porta d’accesso‖ della rete dei
servizi sociosanitari integrati. Al riguardo è opportuno sottolineare che il Punto Unico di Accesso, già
sperimentato autonomamente a livello aziendale, dovrà essere implementato a livello regionale
prioritariamente attraverso lo strumento del nucleo tecnico previsto dalla Delib.GR n. 7/5 del 21/02/2006 e
in via di costituzione.
La programmazione delle cure domiciliari integrate avviene, coerentemente con quanto stabilito dalla L.R.
n. 23/2006, nell’ambito dei PLUS e il finanziamento delle stesse è assicurato attraverso le risorse del fondo
sanitario regionale e del fondo sociale in modo tale da realizzare, mediante l’uso congiunto e coordinato
delle risorse, l’effettiva integrazione sociosanitaria.
L’Assessore informa che le direttive proposte, allegate al presente provvedimento, intendono riorganizzare
in maniera organica e completa il sistema delle cure domiciliari al fine di perseguire l’obiettivo generale
della effettiva integrazione sociosanitaria e della appropriatezza organizzativa dei servizi, anche alla luce
delle indicazioni contenute nel documento della Commissione nazionale per la definizione e aggiornamento
dei LEA – tavolo domiciliare.
L’Assessore, considerato il valore innovativo delle direttive per la riqualificazione delle cure
domiciliari, ritiene opportuno costituire un gruppo tecnico regionale con le seguenti funzioni:
− promuovere l’omogenea applicazione dei principi e dei modelli organizzativi proposti;
− sviluppare un sistema uniforme di indicatori per la valutazione della qualità delle cure
112
domiciliari su tutto il territorio regionale.
Ricorda inoltre che la legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 ha autorizzato lo stanziamento di fondi
regionali finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle cure domiciliari integrate per complessivi
5.000.000 di euro, disponibili nel Bilancio Regionale 2007 nella UPB S5.03.007, capitoli SC 05.0670 e SC
05.0681.
Pertanto, l’Assessore propone di ripartire tra le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna tali risorse secondo
i seguenti criteri:
-
il 30% delle risorse complessive sulla base della popolazione residente in ciascun ambito territoriale
aziendale al 1° gennaio 2007;
-
il 70% delle risorse complessive sulla base della popolazione con età maggiore di 65 anni residente in
ciascun ambito territoriale aziendale al 1° gennaio 2007.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE
N. DEL Azienda
Sanitaria Locale
finanziamento
a carico del
capitolo SC
05.0670
finanziamento
a carico del
capitolo SC
05.0681
popolazione
residente al
1/1/2007
popolazione
over 65 al
1/1/2007
101 Sassari
333.576
60.824
507.400
507.400
1.014.800
102 Olbia
147.387
24.429
209.900
209.900
419.800
103 Nuoro
161.929
30.657
252.900
252.900
505.800
104 Lanusei
57.960
11.105
91.300
91.300
182.600
105 Oristano
168.381
34.688
279.500
279.500
559.000
106 Sanluri
103.727
19.853
163.300
163.300
326.600
107 Carbonia
131.074
24.132
200.700
200.700
401.400
108 Cagliari
555.409
92.769
795.000
795.000
1.590.000
1.659.443
298.457
2.500.000
2.500.000
5.000.000
Regione
totale
finanziamento
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso
atto del parere di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità e dal Direttore generale delle
Politiche Sociali
DELIBERA
-di approvare le linee di indirizzo in materia di cure domiciliari integrate allegato alla presente
deliberazione per fane parte integrante;
-di approvare il riparto delle risorse comlessivamente disponibili sul Bilancio regionale 2007 (UPB S
05.03.007 –capitoli SC 05.0670 e – SC 05.0681), pari a € 5.000.000, secondo i criteri esplicitati in
premessa e riportato nello schema di seguito rappresentato.
113
Azienda
Sanitaria
Locale
finanziamento a
carico del
capitolo SC
05.0670
finanziamento a
carico del
capitolo SC
05.0681
popolazione
residente al
1/1/2007
popolazione
over 65 al
1/1/2007
101 Sassari
333.576
60.824
507.400
507.400
1.014.800
102 Olbia
147.387
24.429
209.900
209.900
419.800
103 Nuoro
161.929
30.657
252.900
252.900
505.800
104 Lanusei
57.960
11.105
91.300
91.300
182.600
105 Oristano
168.381
34.688
279.500
279.500
559.000
106 Sanluri
103.727
19.853
163.300
163.300
326.600
107 Carbonia
131.074
24.132
200.700
200.700
401.400
108 Cagliari
555.409
92.769
795.000
795.000
1.590.000
1.659.443
298.457
2.500.000
2.500.000
5.000.000
Regione
totale
finanziamento
-di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di provvedere agli ulteriori
adempimenti per la costituzione del gruppo tecnico regionale con le funzioni riportate in premessa.
Il Direttore Generale
f.f. Il Presidente
Aldo Manca
Renato Soru
114
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Allegato alla Delib.G.R. n. 51/49 del 20.12.2007
Direttive per la riqualificazione delle Cure Domiciliari integrate
1° PARTE: obiettivi strategici e classificazioni
1. Obiettivi strategici del documento: integrazione socio sanitaria e appropriatezza organizzativa
2. Tipologie e forme di assistenza domiciliare: l’esperienza regionale
3. Nuova caratterizzazione delle cure domiciliari
a) Le Cure Domiciliari Prestazionali
b) Le Cure Domiciliari Integrate
b1) Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello
b2) Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e Cure Palliative e a malati terminali
2° PARTE: Organizzazione delle attività
1. Programmazione delle Cure Domiciliari Integrate
2. Modello organizzativo
3. Percorso assistenziale
a) I destinatari e i requisiti di eleggibilità
b) Le modalità di accesso e di presa in carico
c) I contenuti del Piano Attuativo degli Interventi (PAI)
d) Valutazione e dimissione
4. Standard temporali di persa in carico e di attivazione del percorso
5. Livelli di intensità assistenziale: profili di cura
a) Livelli di assistenza sanitaria
b) Livelli di assistenza sociale
c)Attribuzione del profilo di cura domiciliare integrata
1° PARTE: obiettivi strategici e classificazioni
1. Obiettivi strategici
organizzativa
del
documento:
integrazione
socio
sanitaria
e
appropriatezza
Il presente documento persegue l’obiettivo generale di ridefinire il sistema di cure domiciliari in un’ottica di
integrazione tra istituzioni e tra diverse professionalità nel quadro di riferimento delineato dal Piano
115
Regionale dei Servizi Sanitari e dalle leggi di riordino del Servizio sanitario regionale (L.R. n. 10/06) e del
sistema integrato dei servizi alla persona (L.R. n. 23/05).
La necessità dell’integrazione nasce dalla complessità della domanda di salute -cura che richiede
attenzione alla globalità dei bisogni della persona, siano essi di natura sanitaria o sociale.
La sostanziale separatezza degli interventi domiciliari svolti dalle Aziende Sanitarie Locali da un lato e dai
Comuni dall’altro e la difficoltà degli operatori a realizzare interventi multiprofessionali coordinati
rappresentano le maggiori criticità che hanno ostacolato lo sviluppo della integrazione sociosanitaria in
ambito regionale, così come delineata dall’articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/92.
La legge regionale n. 23/2005 ha creato una base normativa atta a favorire l’integrazione sociosanitaria
laddove ha previsto, proprio in attuazione dell’articolo 3 septies del D. Lgs. n. 502/92, la programmazione
integrata degli interventi tra tutti i soggetti interessati (Aziende Sanitarie Locali, Comuni associati, Province,
soggetti sociali e solidali), attraverso lo strumento del Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), e la
gestione integrata dei processi assistenziali.
L’integrazione socio sanitaria si realizza non solo attraverso la programmazione e la gestione congiunta dei
servizi da parte delle istituzioni interessate, ma anche attraverso l’integrazione tra differenti figure
professionali: nell’ambito delle cure domiciliari l’integrazione tra professionalità è strumento essenziale per
migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi e necessita di nuove configurazioni organizzative, di nuovi
meccanismi di coordinamento e della definizione dei percorsi assistenziali.
Il completamento e il potenziamento della rete di offerta dei servizi del Distretto che si realizza anche con lo
sviluppo delle cure domiciliari integrate persegue inoltre l’obiettivo generale di realizzare maggiori livelli di
appropriatezza: le cure erogate a domicilio rappresentano una valida alternativa al ricovero ospedaliero,
l’opportunità per una dimissione protetta e, in alcune occasioni e forme, l’alternativa o il complemento
all’assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali.
Sono quindi obiettivi specifici del servizio di cure domiciliari integrate i seguenti:
a) Mantenere le persone non autosufficienti nel proprio ambiente di vita.
La componente essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo è la famiglia. Sono inoltre da considerare
importanti, in una corretta logica di integrazione con i servizi sociali, tutte quelle
2 componenti (figure di servizio, badanti, volontariato, ecc.) che possono costituire un supporto alla famiglia
stessa e sostenerla nei processi di cura.
b) Organizzare al domicilio della persona piani personalizzati di assistenza socio–sanitaria.
Le Cure Domiciliari Integrate collocate nel sistema della rete assistenziale territoriale per le persone affette
da malattie cronico-degenerative, in condizioni di non autosufficienza, sono finalizzate ad evitare
l'ospedalizzazione impropria, proteggere le dimissioni, evitare l’inserimento in strutture residenziali tutte le
volte che le condizioni sanitarie e socio-ambientali lo permettono.
c) Favorire i percorsi di rete nell’assistenza territoriale sociosanitaria
La disponibilità di cure domicliari integrate, quale nodo specializzato della rete dei servizi sociosanitari
territoriali, permette di organizzare per le persone non autosufficienti percorsi assistenziali appropriati nella
stessa rete. In questa le Cure Domiciliari Integrate forniscono un servizio specializzato e flessibile teso
anche alla razionalizzazione dei costi socio-economici per le famiglie e per la comunità, permettono, inoltre,
di riequilibrare gli interventi del SSR, valorizzando il ruolo dei medici delle cure primarie e riducendo la
domanda di assistenza ospedaliera, che deve essere riservata alle patologie di grave acuzie ad elevata
complessità diagnostica.
2. Tipologie e forme di assistenza domiciliare: l’esperienza regionale
Le cure domiciliari sono attualmente offerte nel territorio regionale in varie forme a seconda delle condizioni
della persona da assistere; si possono infatti delineare le seguenti tipologie di interventi domiciliari:
116
-Assistenza Domiciliare Sociale (SAD);
-Assistenza Infermieristica Domiciliare (AID);
-Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);
-Assistenza Domiciliare Integrata in Puerperio (ADIP);
-Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
-Ospedalizzazione Domiciliare (O.D.).
La diversità delle forme di assistenza è legata alla tipologia e complessità del bisogno e all’intensità
dell’offerta assistenziale; altri fattori discriminanti sono legati alle tipologie di prestazioni/interventi che sono
erogati.
Le esperienze fino ad oggi maturate in tutto il territorio regionale dai servizi di Assistenza Domiciliare
Integrata fanno percepire una sostanziale disomogeneità tra le ASL nell’erogazione del servizio, sia in
termini operativi sia gestionali. Si rileva che molte delle esperienze presenti sul territorio, seppur lodevoli
nella capacità di assunzione del bisogno assistenziale, anche ad alta intensità, si sono 3 rivelate forme di
assistenza esclusivamente sanitaria o, nel migliore dei casi, arricchite da semplici collaborazioni con i
servizi sociali dei Comuni, talvolta regolate da accordi di programma.
Da qui nasce la necessità di integrare i modelli operativo -gestionali in uso per l’ADI regolamentati da
precedenti provvedimenti regionali (Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/15 del 22/02/1999 e
Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/16 del 22/05/2001, con i nuovi modelli organizzativi dei servizi
alla persona del Distretto Sociosanitario, così come concepiti nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari e
dalla legge sul sistema integrato dei servizi alla persona (L.R. n. 23/2005), ed in coerenza con i
provvedimenti attuativi già adottati dalla Giunta Regionale in particolare la deliberazione n. 7/5 del
21.2.2006, istitutiva del Punto Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione
Territoriale e dalla successiva deliberazione n. 44/11 del 31/10/2007 di rafforzamento della loro attività.
E’ inoltre necessario adeguare i modelli già operativi di ADI alle nuove proposizioni della ―Commissione
Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA‖ che individua, nell’ambito delle ―cure domiciliari‖,
le cure sanitarie e sociosanitarie integrate, distinguendole dalle forme di assistenza domiciliare di natura
socio- assistenziale e tutelare.
D’altra parte il servizio di assistenza domiciliare di carattere sociale (SAD) deve essere ripensato come
prestazione sociale a rilevanza sanitaria che persegue l’obiettivo di supportare la persona in stato di
bisogno, con problemi di disabilità, e di sostenere l’intervento più propriamente sanitario.
Con successivo provvedimento saranno fornite indicazioni per promuovere una maggiore integrazione tra
interventi sociali previsti dalla Legge 162/98 e gli altri interventi di cui al fondo sociale per la non
autosufficienza (articolo 34 della L.R. n. 2/2007), con gli interventi sanitari erogati nell’ambito delle cure
domiciliari sulla base delle seguenti priorità:
-la necessità di distinguere tra attività affidate alle assistenti familiari (badanti) e attività proprie della
componente sociale delle cure domiciliari integrate;
-una maggiore specializzazione del SAD, in una ottica di effettiva integrazione sociosanitaria, verso
interventi tecnici a favore delle persone con grave non autosufficienza e che necessitano di interventi
sanitari a carattere intensivo.
3. Nuova caratterizzazione delle cure domiciliari
a) Le Cure Domiciliari Prestazionali
Si tratta di interventi occasionali o a ciclo programmato che costituiscono una risposta ―prestazionale‖,
professionalmente qualificata, ad un bisogno puntuale di tipo medico, infermieristico e/o di tipo riabilitativo.
Le prestazioni, ancorché siano ripetute nel tempo, rispondono quindi ad un bisogno sanitario che può
essere definito ―semplice‖ in quanto non presuppone né una valutazione multidimensionale né richiede una
117
―presa in carico globale‖ della persona da parte di una équipe multiprofessionale.
4 Le prestazioni sono richieste dal medico responsabile del processo di cura del paziente nel caso in cui
questo presenti limitazioni funzionali tali da rendere impossibile l’accesso ai servizi ambulatoriali.
Le prestazioni che possono rientrare in questa tipologia di cure domiciliari sono esemplificate nella
TABELLA N. 1 che riprende l’elencazione proposta nel documento della Commissione nazionale per
l’aggiornamento dei LEA.
b) Le Cure Domiciliari Integrate
Si tratta di interventi di assistenza sanitaria e sociale che prevedono trattamenti medici, infermieristici,
farmacologici, riabilitativi ed abilitativo-educativi prestati da personale qualificato per la cura e l’assistenza
alle persone non autosufficienti e in condizioni di ―fragilità‖, con patologie in atto o esiti delle stesse,
finalizzati a stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita
quotidiana.
Le prestazioni di tipo sanitario e sociale di diversa complessità e intensità sono definite nel Piano Attuativo
degli Interventi (PAI) redatto a seguito di una Valutazione Multidimensionale (VMD) ed erogate da una
èquipe multiprofessionale attraverso una presa in carico globale e interdiscilplinare.
Nelle cure domiciliari integrate assume ruolo centrale il MMG/PLS che partecipa a tutte le fasi del processo
assistenziale: dalla valutazione multidimensionale della persona alla pianificazione ed attuazione degli
interventi. A tal fine collabora con la UVT e con i responsabili distrettuali delle cure domiciliari e favorisce
l’integrazione tra le diverse figure professionali dell’èquipe multiprofessionale. Il MMG/PLS assume la
responsabilità clinica condivisa dei processi di cura.
Nell’ambito delle cure domiciliari integrate si individuano tre livelli assistenziali:
b1) Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello (assorbono quelle già definite nell’ADI):
-si rivolgono a persone che, pur non presentando criticità specifiche o presentando sintomi di medio-bassa
complessità, necessitano comunque di continuità assistenziale e di interventi programmati
multiprofessionali che si articolano su 5 giorni ( primo livello) o 6 giorni (secondo livello);
-si caratterizzano per la formulazione di un Piano Attuativo degli Interventi (PAI) redatto in base alla
valutazione globale multidimensionale e dalla presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale;
-comprende una gamma di prestazioni multiprofessionali esemplificate nella TABELLA N. 2 che riprende
l’elencazione proposta nel documento della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA.
b2) Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e Cure Palliative e a malati terminali (assorbono quelle
già definite nell’Ospedalizzazione Domiciliare (OD)):
-si rivolgono a persone che presentano bisogni con un elevato livello di complessità e con criticità
specifiche legate alla instabilità clinica e alla presenza di sintomi di difficile controllo, in particolare:
.
•persone nella fase terminale della vita ( oncologici e non);
.
•persone con malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, distrofia
muscolare);
.
•persone in fasi avanzate e complicate di malattie croniche;
.
•persone con necessità di nutrizione artificiale parenterale;
.
•persone con necessità di supporto ventilatorio invasivo;
.
•persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.
-ancorché in alcune di queste tipologie di assistenza siano fondamentali gli apporti di professionalità
ospedaliere, la loro collocazione è nel Livello di Assistenza Distrettuale. Al riguardo, come riferito nello
118
stesso documento sopraccitato della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA, si ritiene
superata la denominazione di Ospedalizzazione Domiciliare in quanto ricompresa nelle Cure Domiciliari
Integrate di terzo livello;
-sono caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di alta complessità definita in un Piano Attuativo
degli Interventi (PAI) redatto in base alla valutazione multidimensionale e dalla presa in carico globale con
intervento di tipo multidisciplinare;
-si tratta di interventi programmati su 7 giorni settimanali e, per le cure palliative, è prevista la pronta
disponibilità medica sulle 24 ore, di norma, erogata da una équipe di cura in possesso di specifiche
competenze e comunque da personale sanitario specificatamente formato;
-comprende una gamma di prestazioni multiprofessionali esemplifica nella nella TABELLA N. 3 che
riprende l’elencazione proposta nel documento della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA.
2° PARTE: Organizzazione delle attività
1. Programmazione delle Cure Domiciliari Integrate
Il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) è lo strumento attraverso il quale i diversi soggetti che
concorrono a costruire la rete dei servizi alle persone nell’ambito di ciascun distretto socio sanitario
(Azienda Sanitaria Locale, Comuni associati, Provincia, soggetti sociali e solidali) determinano obiettivi e
priorità del servizio di cure domiciliari integrate, definiscono le risorse del fondo sanitario regionale e del
fondo sociale destinate a realizzare i relativi programmi di intervento e il contributo delle reti formali ed
informali di solidarietà.
In particolare, il PLUS individua, in attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza riferiti alle cure domiciliari:
.
•le modalità organizzative integrate dei servizi di Cure Domiciliari, le risorse finanziarie, strutturali e
professionali;
.
•la ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, della ASL e degli altri soggetti firmatari
dell'accordo;
.
•le modalità per garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale delle Cure
Domiciliari Integrate;
.
•l’integrazione gestionale tra quote finanziarie ASL e quote comunali associate da assegnarsi alle
attività di cure domiciliari integrate (suddivise sulla base delle competenze sanitarie e sociali
attribuite);
.
•le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
solidarietà sociale;
.
•le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di
sviluppo dei servizi;
• gli indicatori di qualità e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi. La pianificazione e la
programmazione delle Cure Domiciliari Integrate deve essere coerente e sinergica con gli altri livelli di
programmazione socio sanitaria, sia regionali sia aziendali, e le relative progettualità, secondo le seguenti
linee guida:
.
•sostenere la domiciliarità nella cura e assistenza a persone non autosufficienti e ―fragili‖
migliorando la qualità di vita degli stessi;
.
•stimolare e sostenere la capacità di auto cura dell’individuo e della famiglia;
.
•ricercare le sinergie e le collaborazioni con i diversi soggetti del sistema sociale locale;
.
•facilitare la implementazione dei percorsi assistenziali sociosanitari territoriali.
119
La Direzione dei servizi socio-sanitari, che secondo il dettato della legge regionale n. 10/2006 svolge
funzioni di staff alla Direzione Generale, garantisce l’omogeneità, a livello aziendale, dell’integrazione tra i
servizi sociali dei Comuni e i servizi distrettuali deputati alle cure domiciliari, mediante la partecipazione alla
pianificazione integrata e quindi alla definizione del PLUS.
Le Aziende Sanitarie devono perseguire il coordinamento funzionale interdistrettuale delle Cure Domiciliari
integrate attraverso la predisposizione di linee guida e protocolli assistenziali omogenei di verifica e
standardizzazione della qualità dei servizi e delle prestazioni rese dalle unità operative distrettuali.
2. Modello organizzativo
Le Cure Domiciliari Integrate sono caratterizzate da un modello organizzativo di rete che non può
prescindere dall’integrazione socio-sanitaria riguardante tutte le fasi dell’intervento assistenziale: la
valutazione multidimensionale, la progettazione personalizzata, la programmazione ed erogazione degli
interventi, la valutazione dei risultati.
7 Il primo momento dell’integrazione è rappresentato dal Punto Unico d’acceso (PUA) dove la domanda
viene ―accolta‖, il bisogno viene ―individuato‖ e viene effettuata la presa in carico della persona nel percorso
di rete, da parte della UVT con la definizione di un progetto personalizzato.
La seconda fase dell’integrazione si realizza con l’intervento operativo svolto dall’Unità Operativa
Distrettuale delle Cure Domiciliari Integrate che formula un Piano attuativo degli Interventi, nel quale
sono programmate le prestazioni necessarie allo svolgimento dei progetto personalizzato elaborato
dall’UVT, sono individuati i referenti d’aiuto spontaneo e professionale, sono attivate e gestite le risorse
assistenziali sociali e sanitarie e il rapporto con la famiglia e/o le altre parti coinvolte nell’intervento.
Il Piano Attuativo degli Interventi è realizzato da una équipe multiprofessionale composta da tutte le
figure professionali necessarie a sviluppare gli obiettivi assistenziali definiti dallo stesso.
-Assistenza Farmaceutica, protesica e Integrativa
La logica della presa in carico ―globale― del paziente/utente presuppone l’erogazione diretta a domicilio
dell’Assistenza Farmaceutica e Integrativa. Per questa modalità di distribuzione i MMG-PLS, responsabili
clinici dell’assistenza, utilizzano, per i pazienti inseriti nelle Cure Domiciliari Integrate, il prontuario
terapeutico regionale e quello aziendale, quanto adottato. Le ASL individuano le modalità operative per
garantire l’erogazione diretta dei farmaci a domicilio e garantiscono modalità di snellimento delle procedure
per l’erogazione dell’assistenza protesica e integrativa nei confronti delle persone in Cura Domiciliare
Integrata.
3. Percorso assistenziale
Le Cure Domiciliari Integrate rispondono ad un bisogno socio-sanitario complesso e sono basate su un
Progetto di Assistenza definito dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT), operante nel Punto Unico di
Accesso, previa Valutazione Multidimensionale del caso, e su un Piano Attuativo degli Interventi (PAI) di
interventi terapeutico-riabilitativi, definito dalla Unità Operativa Integrata Distrettuale delle Cure Domiciliari.
Detta tipologia assistenziale presuppone una ―presa in carico globale‖ della persona da parte di una équipe
multiprofessionale e multidisciplinare che concretamente eroga le prestazioni programmate e che coinvolge
il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta.
a) I destinatari e i requisiti di eleggibilità
Le Cure Domiciliari Integrate sono rivolte principalmente a persone non autosufficienti o a rischio di non
autosufficienza, spesso con patologie croniche o cronico-degenerative, con le seguenti priorità indicative:
.
• persone in condizioni di ―fragilità‖ con limitazione dell’autonomia parziale o totale;
.
• persone affette da demenza e malattia di Alzheimer;
120
.
•persone in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture sanitarie e/o
residenziali;
.
•persone con patologie oncologiche in fase avanzata e/o con patologie in fase terminale;
.
•persone non autosufficienti affette da SLA conclamata;
.
•persone con patologie HIV correlate in fase avanzata;
.
•persone non autosufficienti con disabilità complesse, con patologie croniche gravi e/o particolari
condizioni di rilevanza sociale non suscettibili di miglioramenti riabilitativi.
8 Sono inoltre individuati come requisiti indispensabili per l’attivazione di un percorso di cure domiciliari
integrate i seguenti criteri:
.a.
la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la
permanenza del paziente al proprio domicilio;
.b.
la disponibilità di un’idonea condizione abitativa, di un valido supporto familiare e/o di una rete di
aiuto informale per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana.
b) Le modalità di accesso e di presa in carico
L’accesso al servizio avviene tramite il Punto Unico di Accesso (PUA) ubicato presso il Distretto socio –
sanitario.
Il PUA assicura adeguate informazioni sull’offerta dei servizi, anche a sostegno di una scelta consapevole
dell’utente e/o della sua famiglia.
Il PUA è il punto di raccolta di tutte le segnalazioni del bisogno e delle richieste di intervento che possono
derivare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dal responsabile dell’Unità Operativa
ospedaliera all’atto della dimissione, dal servizio sociale comunale, direttamente dai familiari e/o da altri
soggetti della rete informale. Nel caso in cui la segnalazione del bisogno sia effettuata da una figura
diversa dal MMG, o dal PLS, il PUA dovrà trasmetterla tempestivamente a quest’ultimo per la corretta
identificazione del bisogno.
Il PUA apre la cartella dell’assistito quale strumento di continuità dell’assistenza che accompagna la
persona presa in carico nel percorso e che raccoglie tutti i dati dell’utente e le indicazioni terapeutiche e
assistenziali.
Il PUA attiva l’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) composta da un nucleo stabile rappresentato dalle
seguenti figure professionali:
.
•Medico di assistenza distrettuale;
.
•Coordinatore degli infermieri professionali;
.
•Assistente sociale coordinatore, espressione del Comune di riferimento;
9 L’Unità di Valutazione Territoriale, integrata da alcune figure professionali sempre presenti nella gestione
del singolo caso, vale a dire, il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di libera scelta della persona, ed
eventualmente lo specialista della patologia -prioritariamente dipendente o convenzionato interno -formula
il progetto personalizzato per garantire alla persona un percorso assistenziale nella rete dei servizi tenuto
conto delle condizioni familiari e relazionali, della documentazione sociale e sanitaria, delle indicazioni
specialistiche, delle schede di valutazione, di altra documentazione acquisita, e quindi definisce:
.
•l’entità e la natura del bisogno di assistenza domiciliare integrata (profilo di cura);
121
.
•le modalità erogative degli interventi;
• i tempi previsti per la realizzazione del Piano Attuativo degli Interventi; L’UVT assolve quindi ai
seguenti compiti: a) analizza la domanda di intervento assistenziale e valuta la persona non
autosufficiente secondo modalità multidimensionali e assegna il profilo di cura;
a) formula un progetto personalizzato
b)
effettua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’intervento
All’Unità Operativa Distrettuale delle Cure Domiciliari integrate compete la gestione tecnica
eorganizzativa delle attività assistenziali, è composta esclusivamente da personale dipendente e opera in
stretta integrazione con il MMG/PLS e con l’assistente sociale del Comune di riferimento; ad essa compete:
.
•la definizione del Piano Attuativo degli Interventi (PAI) che traduce in termini operativi, in
interventi di tipo multiprofessionale, il progetto personalizzato definito dalla UVT;
.
•la definizione del ―contratto‖ con la famiglia;
.
•la direzione tecnica-organizzativa sociale e sanitaria degli operatori a domicilio;
.
•la valutazione intermedia;
• la proposta di eventuale proroga o dimissione all’UVT. All’équipe multiprofessionale compete
la realizzazione concreta del Piano Attuativo degli Interventi.
c) I contenuti del Piano Attuativo degli Interventi (PAI).
Il Piano Attuativo degli Interventi (PAI) formulato dalle l’Unità Operativa Distrettuale delle Cure
Domiciliari Integrate deve contenere i seguenti elementi minimi:
.
•la Valutazione Multidimensionale;
.
•la durata complessiva prevista delle Cure Domiciliari;
.
•la periodicità degli accessi del MMG/PLS in relazione alla specificità della patologia in corso;
.
•gli interventi di altri operatori sanitari e la loro periodicità;
.
•gli interventi di tipo sociale;
.
•gli obiettivi di cura/riabilitazione;
.
•i risultati attesi;
.
•il referente del ―caso‖ in seno alla l’Unità Operativa Integrata Distrettuale delle Cure
Domiciliari (case manager).
10 Il Piano Attuativo degli Interventi deve in ogni caso garantire:
.
•la presenza del MMG/PLS;
.
•le attività cliniche e le modalità dell'integrazione degli operatori sanitari;
.
•le prestazioni di assistenza infermieristica eseguibili a domicilio;
.
•gli interventi di riabilitazione da parte di personale tecnico;
.
•le consulenze domiciliari dei medici specialisti : cardiologo, chirurgo, fisiatra, oncologo,
anestesista, neurologo, geriatra, etc.;
.
•le cure alla persona (igiene personale), assistenza tutelare e ambientale di tipo sociale;
.
•la possibilità di accedere attraverso vie preferenziali alle strutture specialistiche ambulatoriali o
ospedaliere per esami o visite attraverso la creazione di percorsi preferenziali;
122
.
•la possibilità di erogazione dell'assistenza nell'arco di 12 ore giornaliere, anche con l'utilizzo di
reperibilità al fine di fornire prestazioni legate a particolari fasce orarie;
.
•la continuità delle prestazioni mediche, infermieristiche e assistenziali anche nelle ore notturne e
nei giorni festivi e prefestivi se le condizioni del paziente lo richiedono, con il coinvolgimento dei
medici di continuità assistenziale;
.
•la fornitura diretta di farmaci, materiale sanitario per le cure infermieristiche, protesi, ausili e presidi
sanitari dal servizio Protesico e Farmaceutico Distrettuale
d) Valutazione e dimissione
L’Unità Operativa Integrata Distrettuale delle Cure Domiciliari compila la cartella clinica di Cure
Domiciliari Integrate, nella quale sono registrate tutte le attività assistenziali svolte a domicilio della
persona: tutti gli operatori coinvolti si impegnano a utilizzare la suddetta la cartella registrando i loro
interventi e controfirmando.
In relazione alla durata del PAI le Cure Domiciliari Integrate possono essere:
•
a breve termine (da 15 a 30 giorni);
.
•a medio termine (fino a circa 90 giorni);
.
•a lungo termine (fino a 180 giorni ripetibili).
Il programma proposto dalla UVT dovrà contenere la previsione di massima del successivo percorso di rete
per l’assistito. Qualora allo scadere dei tempi previsti si rendesse necessario prolungare l’assistenza l’Unità
di Valutazione Territoriale si deve esprimere almeno tre giorni prima dalla data di scadenza del termine del
piano Attuativo degli interventi.
La documentazione clinico-assistenziale e ogni altra informazione utile, contenuta nella cartella clinica
ospedaliera o di strutture residenziali di provenienza, dovranno essere rese accessibili all’UVT, al fine di
garantire la continuità del percorso assistenziale.La condivisione della documentazione attraverso
strumenti informatici, oltre che assicurare tale opportunità, dovrà rispettare le norme sulla sicurezza dei
dati.
La dimissione può avvenire, oltre che per decesso o per ricovero ospedaliero urgente, nei seguenti casi:
.
•per scadenza del Piano Attuativo degli Interventi;
.
•per miglioramento e passaggio a forme di assistenza meno intense (ADP, ecc);
.
•per necessità di trasferire il paziente in struttura protetta a causa del venir meno delle condizioni
socio ambientali o sanitarie che consentono di mantenerlo al domicilio.
Al termine del piano attuativo degli interventi o negli altri casi previsti, l'UVT avrà il compito di valutare il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto di assistenza e di stabilire il successivo percorso
assistenziale. La dimissione viene effettuata dall’UVT, garantendo il coordinamento con il Servizio sociale
professionale comunale al fine di favorire le soluzioni più appropriate nei confronti del soggetto in
dimissione e la continuità del percorso assistenziale.
4. Standard temporali di persa in carico e di attivazione del percorso
Nel caso in cui la persona si trovi nel proprio domicilio e la richiesta non rivesta carattere di urgenza l’UVT
è tenuta a definire il progetto personalizzato nel termine massimo di 15 giorni. Contestualmente,
o entro il tempo massimo di 48 ore l’Unità Operativa Distrettuale di Cure Domiciliari integrate deve attiva di
Piano di attuazione degli interventi. Il rispetto dei termini predetti è da intendersi come indicatore di
123
efficienza e di appropriatezza.
Per situazioni urgenti o particolari, nei casi in cui la salute del soggetto (nel complesso della sua
dimensione fisica, psichica, sociale) sia messa in pericolo da un possibile ritardo nella valutazione
multidimensionale è necessario prevedere procedure valutative semplificate con la stesura di un piano di
intervento provvisorio da parte della UVT che verrà trasmesso all’Unità Operativa Integrata Distrettuale
delle Cure Domiciliari. Il parere della UVT dovrà intervenire nei successivi 5 giorni dalla richiesta.
12 Nelle tipologie di intervento domiciliare a maggior impegno sanitario i percorsi di attivazione devono
prevedere modalità operative snelle, soprattutto nei casi di post-acuzie e di terminalità, riservando ad una
fase successiva la predisposizione del progetto personalizzato con i completamenti organizzativi e
gestionali che si renderanno necessari. Allo scopo le strutture di ricovero e quelle residenziali territoriali
attivano processi di integrazione con il Punto Unico d’Accesso per facilitare le dimissioni e concordare la
semplificazione delle procedure burocratiche, prescrittive e certificatorie.
Nei casi in cui la persona sia ricoverata in una struttura ospedaliera o inserita in una struttura residenziale,
la richiesta di valutazione multidimensionale viene inviata direttamente (con consenso dell’utente o di chi
ha titolo) al Punto Unico di Accesso del Distretto di residenza almeno 4 giorni prima della data presunta di
dimissione, con obbligo da parte dell’UVT di esprimere un parere entro tre giorni dalla richiesta, onde
permettere la dimissione nei tempi previsti. L’UVT si rapporta con il team ospedaliero o della struttura
residenziale per la definizione dei bisogni e del percorso.
5. Livelli di intensità assistenziale: profili di cura
Il sistema di Cure Domiciliari Integrate deve prevedere tipologie differenziate di risposta in ragione della
prevalenza dei bisogni sanitari e sociali congiunti e della loro intensità. L’intervento complesso si delinea,
infatti, quando sono presenti contemporaneamente, bisogni sanitari e sociali diversamente articolati. La
complessità degli interventi comprende l’articolazione dei bisogni rappresentati dai diversi domini,
dimensioni e funzioni alterati nella persona: dimensione clinica con relative funzioni vitali, dimensione delle
abilità personali, dimensione e funzione cognitiva, dimensione socio-relazionale. L’intensità del bisogno è
legato alla intensità delle disfunzioni manifestate nelle diverse dimensioni e, quindi, alla diversa intensità di
cura-assistenza necessarie per svolgere il piano attuativo degli interventi.
La definizione e la caratterizzazione dei profili di cura domiciliari è necessaria al fine di aggregare i
diversi mix di interventi per livelli differenziati in funzione :
.
•della natura del bisogno;
.
•dell’intensità del bisogno, definita attraverso l’individuazione di un coefficiente di intensità
assistenziale (CIA): n° giornate effettive di assistenza (GEA)/ n° giornate di cura (GdC);
.
•della complessità in funzione del case mix e dell’impegno delle figure professionali coinvolte nel
PAI (valore GEA): giornate di assistenza intese come giornate nelle quali è stato effettuato almeno
un accesso domiciliare;
.
•della durata media in relazione alle fasi temporali intensiva, estensiva e di lungoassistenza
(GdC): durata del piani di cura dalla presa in carico alla dimissione del Servizio;
.
•delle fasce orarie di operatività dei servizi erogatori di cure domiciliari;
13 I livelli di assistenza mutuano, in termini di modello provvisorio, quanto già stabilito dalle Linee di
indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati DGR 13 giugno 2006, n.
25/6.
a) Livelli di assistenza sanitaria
Le cure domiciliari offrono livelli di intensità assistenza sanitaria differenziati che possono essere modulati,
124
sulla base della intensità delle cure, come segue.
1)Livello di assistenza sanitaria basso
Questo livello è riferito a pazienti definiti stabili (classe 0 secondo la scala di Bernardini e altri), che
necessitano di assistenza medica o infermieristica di base erogabile a domicilio della persona in presenza
di un adeguato supporto dei familiari e della rete dei servizi territoriali.
2)Livello di assistenza sanitaria medio
Questo livello è riferito a pazienti definiti moderatamente stabili (classe 1 secondo la scala di Bernardini e
altri), con patologie croniche stabilizzate o in fase di avanzata stabilizzazione, che richiedono comunque
interventi sanitari con consumo di risorse limitate (non necessitanti di indagini strumentali particolari, di
terapia medica innovativa o con farmaci di alto costo, di assistenza integrativa particolare, ecc.).
3)Livello di assistenza sanitaria alto
Questo livello è riferito a pazienti definiti moderatamente instabili (classe 2 e 3 secondo la scala di
Bernardini e altri), che necessitano di interventi sanitari più impegnativi e di monitoraggio con indagini
strumentali ripetute, di terapia medica innovativa o con farmaci di alto costo, di un elevato grado di
assistenza integrativa (pazienti cateterizzati o con stomie varie), di medicazioni frequenti, in ventilazione
meccanica, con alimentazione parenterale, CVC ecc.
b) Livelli di assistenza sociale
I livelli di assistenza sociale vengono formulati con riguardo al grado di perdita dell’autonomia, riferita allo
svolgimento delle attività quotidiane (consumo dei pasti, cura della persona e del suo aspetto), al grado di
sorveglianza generica richiesta, all’accompagnamento e al supporto di cui necessita la persona , alla
ridotta capacità di socializzazione.
Ai diversi livelli di assistenza sociale, da definirsi con strumentalità tipiche del servizio sociale
professionale, corrispondono quindi valutazioni di perdita dell’autonomia graduate, che, per
esemplificazione possono essere al momento effettuate tramite la Scala di Barthel semplificata
1) Livello di assistenza sociale medio-basso
14 Riferibile a persone con perdita di autonomia media (classe da 11 a 15 secondo la scala di Barthel), che
necessitano di assistenza per compiere una parte limitata delle attività quotidiane e delle attività di
socializzazione.
2) Livello di assistenza sociale medio-alto
Riferibile a persone con perdita di autonomia medio-alta (classe da 6 a 10 secondo la scala di Barthel), che
necessitano di assistenza per compiere una considerevole parte delle attività quotidiane e delle attività di
socializzazione.
3)Livello di assistenza sociale alto
Riferibile a persone con perdita di autonomia grave (classe da 0 a 5 secondo la scala di Barthel), che
necessitano di assistenza per compiere quasi tutte le attività quotidiane e le attività di socializzazione.
c) Attribuzione del profilo di cura domiciliare integrata
L’UVT individua quindi un profilo di Cura Domiciliare Integrata che deriva dalla composizione di alcuni
livelli di assistenza sanitaria e sociale, secondo le diverse articolazioni riportate nella tabella A. La Tabella
riporta inoltre un possibile abbinamento di Coefficiente di Intensità Assistenziale ai Profili di Cure la cui
applicabilità richiede comunque ulteriori studi e conferme da parte delle UVT nel corso dell’attuazione e
implementazione di questo provvedimento.
Tabella A
125
Profilo di Cura Domiciliare
integrata
Composizione del profilo assistenziale sulla base dei
livelli assistenziali sanitario e socio-relazionale
Intensità
CIA = (
GEA/GdC)
CD Integrate di Primo Livello
Livello sanitario medio-basso /livello sociale mediobasso
Fino a 0,30
CD Integrate di Secondo
Livello
Livello sanitario medio-basso / livello sociale alto
Fino a 0,50
CD Integrate di Terzo Livello
Livello sanitario alto/ livello sociale medio-alto
Superiore a
0,50
CD Palliative e a malati
terminali
Livello sanitario alto//livello sociale alto
Superiore a
0,60
Le Unità di Valutazione Territoriali in attesa di definitiva sistematizzazione a livello regionale delle
procedure di valutazione e degli strumenti di base da utilizzare nell’ambito della Valutazione
Multidimensionale continuano ad utilizzare, sino a nuove disposizioni, le schede, già individuate con
determinazione del direttore generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.
2347, trasmesse alle ASL con nota n. 42862 del 30 novembre 2004. Si stabilisce, in ogni caso, che le Unità
Operative Integrate Distrettuali possano usare le scale di valutazione validate a livello nazionale e
internazionale utili alla formulazione del PAI.
TABELLA 1
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGABILI NELLE CURE DOMICILIARI
PRESTAZIONALI
1
Visita Programmata del MMG o del PLS: ADP dell’ACN
2
Consulenza Medico Specialistica
3
Prescrizione di ausili o protesi
4
Prelievo ematico
5
Esecuzione di altre indagini di laboratorio routinarie ( esame urine, esame colturale,
etc.)
6
Terapia iniettiva intramuscolare o sottocutanea
7
Sostituzione periodica di catetere vescicale
8
Istruzione all’utilizzo di ausili per la demabulazione
9
Educazione del care giver alla corretta mobilizzazione/ corretta postura e all’utilizzo di
ausla mobilizzazione del paziente
10
Educazione del care giver all’attività di nursing
11
Educazione del care giver alla gestione di enterostomie, derivazioni urinarie
12
Educazione del care giver alla prevenzione di lesioni cutanee
ili
per
TABELLA 2
126
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI TIPO VALUTATIVO-DIAGNOSTICO
1
Prima visita domiciliare:impostazione cartella clinica, anamnesi, esame obiettivo e
rilevazione parametri vitali
2
Visita programmata di controllo: esame obiettivo, rilevazione parametri vitali, monitoraggio
segni e sintomi e visita in urgenza
3
Rilevazione di scale/schede di Valutazione Multidimensionale
4
Prelievo ematico, prelievo di sangue capillare
5
Esecuzione di indagini buoumorali routinarie: es. urine, esame colturale, etc.
6
ECG
7
Consulenze specialistiche
8
Visite Programmate del MMG e PLS
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
10
Stesura del Piano Attuativo degli Interventi (PAI)
11
Confronto in Equipe : riunioni periodiche, passaggio consegne e informazioni
12
Report attività
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ CLINICA DI TIPO TERAPEUTICO
Prestazioni relative ai trattamenti farmacologici e mantenimento dell’omeostasi
13
Prescrizione terapeutica
14
Terapia iniettiva intramuscolare, sottocutanea, endovenosa
15
Somministrazione fleboclisi
16
Gestione cateterismo venoso periferico o cateterismo venoso centrale/ sist. Portacath
Prestazioni relative alle funzioni escretorie
17
Posizionamento/sostituzione/gestione cateterismo vescicale
18
Valutazione ristagno vescicale
19
Gestione enterostomie e derivazioni urinarie
20
Gestione alvo: educazione igienico-alimentare, clistere evacuativo, evacuazione
manuale
Prestazioni relative ai trattamenti delle lesioni cutanee e altre alterazioni dei tessuti
molli
21
Medicazioni semplici e medicazioni complesse
22
Anestesia locale e sutura ferite
23
Curettage chirurgico e rimozione punti/graff di sutura
24
Bendaggio elastocompressivo
127
Prestazioni relative ai trattamenti di tipo riabilitativo
25
Trattamento di rieducazione motoria
26
Trattamenti di rieducazione respiratoria
27
Trattamenti di rieducazione del linguaggio
28
Trattamenti per il recupero delle ablità riferite alle attività quotidiane
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVO/RELAZIONALE/AMBIENTALE
29
Educazione del care giver alla gestione della terapia
30
Educazione del care giver alle attività di nursing
31
Educazione del care giver alla corretta mobilizzazione/ corretta postura e all’utilizzo di
per la mobilizzazione del paziente
32
Educazione del care giver alla gestione di enterostomie, derivazioni urinarie
33
Educazione del care giver alla prevenzione di lesioni cutanee
34
Applicazione di misure profilattiche a pazienti con ridotta compliance
35
Bagno assistito e igiene a persone alletate o con lesioni cutanee
36
Colloquio con familiare/ care giver
37
Colloquio con MMg e PLS e Specialista
ausili
TABELLA 3
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI TIPO VALUTATIVO-DIAGNOSTICO
1
Prima visita domiciliare: impostazione cartella clinica, anamnesi, esame obiettivo e rilevazione
parametri vitali
2
Visita programmata di controllo : esame obiettivo, rilevazione parametri vitali, monitoraggio
segni e sintomi
3
Visita in urgenza
4
Rilevazione di scale/schede di Valutazione Multidimensionale
5
Prelievo ematico, prelievo di sangue capillare
6
Esecuzione di indagini buoumorali routinarie: es. urine, esame colturale, etc.
7
ECG
8
Valutazione delle alterazioni del linguaggio di tipo afasico e di tipo distartrico
10
Consulenze specialistiche
11
Visite Programmate del MMG e PLS
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
10
Stesura del Piano Assistenziale Individuale
11
Confronto con Equipe : riunioni periodiche, passaggio consegne e informazioni
12
Report attività
128
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ CLINICA DI TIPO TERAPEUTICO
Prestazioni relative ai trattamenti farmacologici e mantenimento dell’omeostasi
13
Prescrizione teraputica
14
Terapia iniettiva intramuscolare, sottocutanea, endovenosa
15
Terapia infusionale con necessità di sorveglianza medica
16
Terapia iniettiva endovenosa in infusione
17
Terapia iniettiva per via epidurale/spinale estemporanea ed in infusione continua
18
Posizionamento catetere venoso periferico
19
Gestione cateterismo venoso periferico o cateterismo venoso centrale/ sist. Port-acath
20
Posizionamento e gestione cateterino sottocutaneo
21
Assistenza gestione pompa infusione
22
Gestione cateteri spinali
23
Instillazione genitorurinaria
24
Irrigazione dell’occhio e dell’orecchio
25
Emotrasfusione
26
Gestione drenaggi
27
Impostazione dialisi peritoneale
28
Paracentesi e Toracentesi
29
Artrocentesi
Prestazioni relative alle funzioni escretorie
17
Posizionamento/sostituzione/gestione cateterismo vescicale
18
Valutazione ristagno vescicale
19
Gestione enterostomie e derivazioni urinarie
20
Gestione alvo: educazione igienico-alimentare, clistere evacuativo, evacuazione manuale
Prestazioni relative alla funzione respiratoria
21
Gestione racheostomia
22
Sostituzione cannula tracheale
23
Broncoasprazione
24
Impostazione ventilazione meccanica domiciliare
25
Controllo parametri ventilatori
Prestazioni relative alla funzione alimentare
26
Verifica parametri nutrizionale
27
Anamnesi dietologica e formulazione dieta personalizzata
28
Valutazione disfagia
29
Impostazione e monitoraggio di programma di nutrizione artificiale entrale e parenterale
129
30
Istruzione alla preparazione di diete a consistenza modificata
31
Istruzione alla somministrazione di pasti con posture faciltanti
32
Posizionamento/sostituzione e gestione SNG
33
Sostituzione e gestione PEG con sistema di ancoraggio a bottone
34
Somministrazione terapia tramite SNG- PEG
35
Controllo periodico sistema di ancoraggio della PEG
36
Valutazione ristagno gastrico
Prestazioni relative ai trattamenti delle lesioni cutanee e altre alterazioni dei tessuti molli
37
Medicazioni semplici e medicazioni complesse
38
Anestesia locale e sutura ferite
39
Curettage chirurgico e rimozione punti/graff di sutura
40
Bendaggio con doccia di immobilizzazione
41
Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici
42
Toilette lesione/ferita superficiale e profonda
43
Curettage e o rimozione unghia/matrice ungueale
44
Svuotamento ematomi
45
Incisione con drenaggio sottocutaneo
46
Anestesia periferica tronculare
47
Infiltrazione punti trigger
Prestazioni relative ai trattamenti di tipo riabilitativo
48
Trattamento di rieducazione motoria
49
Trattamenti di rieducazione respiratoria e alla tosse assistita
50
Trattamenti di rieducazione del linguaggio
51
Trattamenti di rieducazione disturbi neuropsicologici (memoria e attenzione)
52
Trattamenti per il recupero delle ablità riferite alle attività quotidiane
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVO/RELAZIONALE/AMBIENTALE
53
Educazione del care giver alla gestione della terapia
54
Educazione del care giver alle attività di nursing
55
Educazione del care giver alla corretta mobilizzazione/ corretta postura e all’utilizzo di ausili
per la mobilizzazione del paziente
56
Educazione del care giver alla gestione di enterostomie, derivazioni urinarie
57
Educazione del care giver alla prevenzione di lesioni cutanee
58
Educazione del care giver alla gestione di dispositivi per la somministrazione di farmaci (
pompe, elastomeri, altro)
59
Educazione del care giver alla broncoasprazione
60
Applicazione di misure profilattiche a pazienti con ridotta compliance
130
61
Bagno assistito e igiene a persone alletate o con lesioni cutanee
62
Colloquio con familiare/ care giver
63
Colloquio con MMg e PLS e Specialista
64
Supporto psicologico per il paziente
61
Supporto psicologico per la famiglia/supporto al lutto
131
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 48/11 DEL 9.9.2008
—————
Oggetto: L. 9 marzo 2006 n. 80. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.
Modalità operative.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la legge 15.10.1990 n. 295 che
disciplina la materia degli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della condizione di invalido
civile, di cieco civile e di sordo civile, cui consegue il diritto di ottenere diverse provvidenze economiche,
nonché altri benefici previsti da norme specifiche. L’Assessore richiama altresì la legge 5 febbraio 1992 n.
104 ―Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate‖ che detta i
principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità.
Ciascuna delle leggi richiamate stabilisce la composizione delle Commissioni competenti, operanti presso
le aziende sanitarie locali, e le procedure per il riconoscimento della disabilità. Le procedure risultano
talvolta non collegate e coordinate tra loro, determinando così l’obbligo per la persona con disabilità a
sottoporsi a ripetute visite di accertamento per finalità diverse.
L’art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80,
dispone che ―Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e
unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 ,
per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap
grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, effettuate
dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un
accertamento legale‖.
Alla luce della normativa vigente su richiamata e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alla riservatezza dei dati
personali in ambito sanitario, l’Assessore propone di stabilire una procedura uniforme che consenta di
effettuare gli accertamenti nel rispetto delle nuove norme, ovvero con il massimo della semplificazione
possibile. In particolare l’Assessore propone:
1) di stabilire che la procedura per l’accertamento sanitario, la certificazione dello stato di invalidità civile, di
cui all’art. 1 della L. 295/1990 e la procedura per l’accertamento, la certificazione dell’handicap e
dell’handicap in situazioni di gravità di cui agli articoli 3 e 4 della L. 10/1992 e s.m.i., siano così regolate:
a) l’accertamento sanitario e la certificazione dello stato di invalidità civile deve essere in ogni caso
contestuale all’accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/1992 ed effettuata
dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/1992, qualora il richiedente esprima anche tale
richiesta all’atto della presentazione della domanda, e comunque ogniqualvolta l’ufficio sia in
grado di unificare le due istanze anche se presentate separatamente;
132
b) nulla si modifica nel caso in cui la domanda sia presentata allo scopo di ottenere i benefici
derivanti da una sola delle due leggi sopra citate;
c) alla persona che richiede l’accertamento della condizione di handicap in situazioni di gravità di cui
alla L. 104/1992 per fruire dei permessi di cui all’art. 33 della medesima legge, il certificato deve
essere rilasciato entro 15 giorni dalla data della visita effettuata;
2) di stabilire che, ai fini della concessione dei benefici o agevolazioni previsti da norme vigenti, gli uffici
periferici delle Amministrazioni statali, i Comuni e le Province devono provvedere d’ufficio ad acquisire,
dalla ASL di residenza dell’interessato, la certificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per
ottenere il beneficio specifico, qualora tali requisiti non siano già evidenti dalla certificazione in
possesso dell’interessato. La comunicazione da parte della ASL della sussistenza dei requisiti deve
avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali trasmettendo una
certificazione sostitutiva attestante il riconoscimento posseduto. Nessuna Ente, Comune o Provincia
può chiedere alcun ulteriore accertamento sanitario a carico di persone già riconosciute invalide o
portatrici di handicap per il riconoscimento di benefici o di facilitazioni;
3) di stabilire che l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap riguardante persone con patologie
oncologiche, come previsto dal comma 3 bis dell’art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, come convertito
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, o comunque persone con patologie prognosticate in
fase terminale, deve essere effettuato dalle commissioni mediche competenti entro 15 giorni dalla
presentazione della domanda;
4) la richiesta della procedura prevista dal comma 3 bis deve essere evidenziata all’atto della
presentazione della domanda.
Lo stato di gravità dei malati terminali deve essere evidenziato nel certificato medico di supporto alla
domanda.
Gli esiti dell’accertamento devono essere rilasciati al termine delle visite e hanno efficacia immediata
per il godimento dei benefici da esse derivanti. Parimenti i verbali delle visite collegiali devono essere
contestualmente trasmessi alle Commissioni mediche di verifica di cui all’art. 1 della L. 295/1990,
segnalando l’avvenuta consegna delle certificazioni.
5) il modulo della domanda con la quale si chiede l’accertamento ai sensi delle leggi n. 295/1990 e n.
104/1992 deve espressamente contenere, oltre alla casella da barrare in caso di richiesta contestuale
di visita ai sensi della L. 104/1992 ai sensi della L. 295/1990:
a) apposita casella da barrare per i casi di richiesta di visita urgente ai sensi della L. 80/2006;
b) apposita casella da barrare per i casi di richiesta di visita urgente in caso di patologie
prognosticate in fase terminale;
c) apposito spazio, compilato obbligatoriamente da parte dell’interessato, per l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda, inoltre, che con il DM del Ministero
dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007, sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti
amministrativi per le persone con disabilità, sono state individuate le patologie rispetto alle quali sono
escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e data indicazione della relativa
documentazione sanitaria, in attuazione dell’art. 6, comma 3, della L. n. 80/2006.
L’Assessore, pertanto, raccomanda alle ASL la rigorosa applicazione delle disposizioni in esso contenute e
prevede la costituzione di un tavolo tecnico con gli enti e organismi interessati per il monitoraggio della
corretta applicazione della normativa di settore.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale visto il
parere di legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore generale delle Politiche Sociali
133
DELIBERA
di adottare le disposizione dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
di cui in premessa, al fine di garantire uniformità e snellimento delle procedure di cui all’articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990 n. 295 per invalidità civile, cecità, sordità nonché quelle per l’accertamento
dell’handicap e dell’handicap grave di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
Il Direttore Generale
Il Presidente
Fulvio Dettori
Renato Soru
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gli interventi previsti dal fondo regionale per la