ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 70 del 29/12/2005
Oggetto: RISOLUZIONE CONTRATTO CON SETA ECOLOGIA E AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA
, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO E PULIZIA CESTINI A SETA SPA
Il Presidente propone di trattare la questione sul fatto personale sollevata dal Consigliere
Gianluca Mingardo di Uniti per Rubano dopo l’esame di tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno della seduta consiliare.
Il Consigliere Mingardo chiede che venga trattata la questione immediatamente.
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta del Consigliere Mingardo di trattare
subito la questione sul fatto personale. Il Consiglio Comunale non approva la proposta con voti 7
contrari (Vivere Rubano), 6 favorevoli (Uniti per Rubano), 4 astenuti (Rodighiero, Osti, Pirazzo,
Ceolato di Vivere Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori
suindicati, i quali accertano che i Consiglieri di Vivere Rubano Michela Gottardo e Lorenzo
Rampazzo non partecipano alla votazione.
Il Presidente procede con l’illustrazione dell’argomento iscritto al punto 2) dell’ordine del
giorno.
Terminata la relazione del Presidente, interviene l’Assessore all’Ambiente Paolo Grossele
per approfondire l’argomento.
Il Presidente apre, quindi, la discussione.
Interviene il Consigliere di Uniti per Rubano Gianluca Mingardo il quale chiede che il
Segretario illustri il parere in calce alla proposta di deliberazione. Successivamente il Segretario
Generale Francesco Babetto spiega al Consiglio le motivazioni del proprio parere in merito alla
proposta di deliberazione.
Successivamente intervengono: i Consiglieri di Uniti per Rubano Luigi Tarquini, Fabio
Targa, i Consiglieri di Vivere Rubano Michela Gottardo, Massimiliano Rodighiero, il Consigliere di
Uniti per Rubano Marco Miolo.
L’Assessore Paolo Grossele illustra alcuni emendamenti che propone al Contratto e agli
allegati A e B, il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e contestuale.
Il Consigliere Fabio Targa si allontana definitivamente dall’aula e abbandona la seduta alle
ore 1.00, il Consigliere Marco Miolo esce alle ore 1,30 e la Consigliere Daniela Putti alle ore 2,00.
Il Consigliere di Vivere Rubano Lorenzo Rampazzo propone un’emendamento all’art. 30,
anticipando al 1° anno anche la stampa degli opuscoli informativi in lingua straniera.
Successivamente interviene il Consigliere di Uniti per Rubano Luigi Tarquini, quindi
l’Assessore Paolo Grossele.
Il Consigliere Gianluca Mingardo propone il seguente emendamento: che il contratto
preveda la riduzione del 10% delle tariffe attuali.
Interviene nuovamente Lorenzo Rampazzo.
Il Consigliere di Vivere Rubano Michela Gottardo dichiara di non partecipare alla votazione.
Anche i Consiglieri di minoranza si associano dichiarando di non partecipare alla votazione.
Terminati gli interventi, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare gli emendamenti
proposti dall’Assessore Paolo Grossele e dai Consiglieri Lorenzo Rampazzo e Gianluca Mingardo e
successivamente l’approvazione della proposta di deliberazione.
Il Presidente mette in votazione l’approvazione degli emendamenti:
− Emendamenti proposti dall’Assessore Paolo Grossele, come da allegato: approvati con 12 voti
favorevoli (Vivere Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori
suindicati, i quali accertano che i Consiglieri Michela Gottardo di Vivere Rubano e Nicola Pedron,
Luigi Tarquini, Dario Ballan, Gianluca Mingardo di Uniti per Rubano non partecipano alla
votazione,
− Emendamento proposto dal Consigliere Gianluca Mingardo: non approvato con 10 voti contrari
(Vivere Rubano) e 1 astenuto (Chiara Ceolato di Vivere Rubano), espressi nei modi e forme di
legge e controllati dagli scrutatori suindicati, i quali accertano che i Consiglieri Michela Gottardo,
Lorenzo Rampazzo di Vivere Rubano e Nicola Pedron, Luigi Tarquini, Dario Ballan, Gianluca
Mingardo di Uniti per Rubano non partecipano alla votazione,
− Emendamento proposto dal Consigliere Lorenzo Rampazzo in ordine ad anticipare al 1° anno la
stampa degli opuscoli in lingua straniera di cui all’art. 30 dell’allegato A): approvato con 12 voti
favorevoli (Vivere Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori
suindicati, i quali accertano che i Consiglieri Michela Gottardo di Vivere Rubano e Nicola Pedron,
Luigi Tarquini, Dario Ballan, Gianluca Mingardo di Uniti per Rubano non partecipano alla
votazione,
Quindi si procede all’approvazione della seguente proposta di deliberazione nella sua
interezza:
IL CONSIGLIO COMUNALE
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-
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale nr 58 del 7/8/2001:
o
è stato affidato alla Società IRIDE srl il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani, di pulizia delle isole ecologiche e dell’area mercato per la durata di 5 anni e per
una spesa presunta di € 3.511.906,91;
o
è stato approvato lo schema di patto di sindacato;
o
è stato approvato il contratto−tipo per la gestione del servizio;
con deliberazione di Giunta Comunale nr 135 del 22/10/2001 è stato modificato il contenuto del
contratto tipo precedentemente approvato;
in data 30/11/2001 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati per il periodo 2001/2006, rep. 3585 registrato a Padova il 11/12/2001 al
numero 07679;
con nota prot. 25134 del 4/12/2001 è stato comunicato l’avvenuto cambio di ragione sociale di
IRIDE srl in SE.T.A. Ecologia srl;
con deliberazione di Giunta Comunale nr 177 del 17/12/2001 è stato affidato il servizio di
spazzamento e pulizia delle strade comunali a SE.T.A. Ecologia, per il periodo 1/2/2002 –
31/07/2006 e per l’importo complessivo di € 251.163,94;
con deliberazione di Giunta Comunale nr 14 del 31/01/2002 è stato modificato il contenuto del
capitolato speciale d’appalto;
con deliberazione di Consiglio Comunale nr 23 del 14/5/02 è stato approvato il Regolamento
Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in cui veniva descritto il nuovo
sistema, caratterizzato da nuove modalità di conferimento rifiuti, successivamente modificato
con delibera di Consiglio Comunale nr 13 del 25/03/2003 e nr 22 del 30/3/2004;
in data 27/6/2002 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di spazzamento e pulizia strade
per il periodo 1/2/2002 −31/7/2006, rep. 3603 registrato a Padova il 4/7/2002 al numero 04850;
con delibera di Consiglio Comunale nr 37 del 24/06/2002 è stata approvata la modifica dello
statuto di SE.T.A. Ecologia srl;
con delibera di Giunta Comunale nr 161 del 16/12/2003 è stato integrato il servizio di
spazzamento e pulizia strade, incrementando, da uno a due, il numero degli interventi
settimanali di pulizia dei cestini per l’importo complessivo di € 11.000,00 annui;
Dato atto che il Comune procede annualmente all’applicazione e alla riscossione della tariffa,
nonché alla redazione del Piano Finanziario (art. 49 D.Lgs 22/97);
Dato atto che le caratteristiche tecniche principali del servizio in corso sono le seguenti:
RIFIUTO DA CONFERIRE
Secco residuo
− utenze domestiche e piccoli produttori
Aree ad alta densità abitativa
Aree a bassa densità abitativa
− utenze non domestiche
Organico
Utenze domestiche e piccoli produttori
Utenze non domestiche
Carta, plastica, vetro
Utenze domestiche e piccoli produttori
Utenze non domestiche
Verde
Rifiuti ingombranti
Raccolta farmaci e T/F
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MODALITA’ DI CONFERIMENTO
N. 7 Press Container
Raccolta domiciliare con cassonetto
Raccolta domiciliare
Contenitori carrellati dotati di chiusura
posizionati presso i biopoint
Raccolta domiciliare tramite contenitori carrellati
Isole ecologiche fuori terra ed un’isola interrata
sperimentale
Raccolta domiciliare
Raccolta
domiciliare
con
cassonetto
personalizzato
Conferimento quindicinale presso area comunale
e raccolta a domicilio su richiesta
Contenitori dislocati sul territorio
Considerato che:
a seguito dell’esperienza maturata dalla data di avvio del nuovo servizio, l’Amministrazione
intende procedere alla revisione e alla messa a punto del sistema di raccolta dei rifiuti, nella
prospettiva del raggiungimento di livelli di qualità del servizio all’utenza sempre più elevati, del
contenimento dei costi e della salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano;
a tal fine sono state analizzate diverse possibilità di sviluppo del sistema attuale di gestione del
servizio, individuando, quale soluzione ottimale, quella dell’estensione del servizio tramite
press container ed isole interrate nelle aree urbane a maggiore densità e dell’introduzione di un
servizio domiciliare (porta a porta) per le frazioni di rifiuto secco residuo e secco riciclabile,
nelle aree a minore densità, con il mantenimento su tutto il territorio dell’attuale sistema di
raccolta stradale della frazione organica, tramite contenitori carrellati;
le caratteristiche del servizio che si intende introdurre possono essere sintetizzate come segue:
RIFIUTO DA CONFERIRE
Secco residuo
− utenze domestiche e piccoli produttori
Aree ad alta densità abitativa
Aree a bassa densità abitativa
− utenze non domestiche
Organico
Utenze domestiche e piccoli produttori
Utenze non domestiche
Carta, plastica, vetro
− Utenze domestiche e piccoli produttori
Aree ad alta densità abitativa
Aree a bassa densità abitativa
− Utenze non domestiche
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
N. 11 Press Container (variabile)
Raccolta domiciliare con cassonetto
Raccolta domiciliare
Contenitori carrellati dotati di chiusura
posizionati presso i biopoint
Raccolta domiciliare tramite contenitori carrellati
N. 11 isole ecologiche interrate (variabile)
Raccolta domiciliare
Raccolta domiciliare
Verde
Rifiuti ingombranti
Raccolta farmaci e T/F
Raccolta domiciliare con cassonetto
Conferimento quindicinale presso area comunale
e raccolta a domicilio su richiesta
Contenitori dislocati sul territorio
Dato atto, inoltre, che il progetto di legge finanziaria per il 2006, in fase di approvazione,
prevede che le amministrazioni pubbliche debbano contenere la spesa nella misura 6,5%, che
comporterebbe la necessità per il Comune di Rubano di ridurre la spesa corrente per l’esercizio
2006 di circa € 350.000;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento in concessione del servizio, sia al fine
di conseguire il migliore risultato possibile in termini di qualità ed economicità della gestione, sia al
fine di ridurre in maniera sostanziale la spesa corrente nel bilancio di previsione dell’esercizio 2006;
-
Rilevato che:
al fine di conseguire gli obiettivi prefissati è necessario che il Gestore assicuri un elevato livello
di organizzazione aziendale, capacità manageriale e competenza tecnica, conoscenza del
territorio e affidabilità;
il Gestore dovrà, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, procedere all'applicazione e alla
riscossione della tariffa e, pertanto, lo stesso dovrà essere dotato di una struttura organizzativa
che consenta l’esercizio delle funzioni connesse alla gestione della tariffa;
Visto l’articolo 113 del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni ed
integrazioni, che disciplina la gestione delle reti ed erogazioni dei servizi pubblici locali aventi
rilevanza economica e, in particolare il comma 5, lettera c), che prevede la possibilità che
l’erogazione del servizio possa essere effettuata con “società a capitale interamente pubblico a
condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”;
-
Considerato che:
il Comune di Rubano ha una partecipazione nella società SETA Ecologia srl disposta con
delibera di Consiglio Comunale nr 53 del 14/9/2004 e che tale partecipazione è attualmente pari
allo 1,1483%;
la società “Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. – S.p.A” ha una partecipazione nella società
SETA Ecologia srl pari al 85,1061%;
il Comune di Rubano ha una partecipazione nella società “SE.T.A. – S.p.A”, disposta con
delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26.06.2001 e che tale partecipazione è attualmente
pari allo 2,1952% pari ad € 3.027.390 pari, a 100.913 azioni;
la Società “SE.T.A. – S.p.A”è a capitale interamente pubblico e della stessa sono soci
esclusivamente enti locali territoriali;
Visto il parere del direttore generale, di seguito integralmente riportato:
La genesi normativa dell’affidamento in house è stata determinata dalla direttiva
comunitaria n.92/50 del 18.6.1992, riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, la quale dispone che le amministrazioni pubbliche sono esentate dalla gara
quando i servizi sono affidati ad un ente che è esso stesso un’amministrazione, e l’affidamento
avviene in base ad un diritto esclusivo fondato su disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative compatibili con il trattato.
Con la famosa sentenza18.11.1999, causa C107/98 Teckal, la corte di Giustizia Europea ha
individuato la possibilità del non ricorso alla gara nel caso degli affidamenti di servizi, nel caso in
cui l’amministrazione ed il soggetto affidatario non siano tra loro distinti sul piano formale ed
autonomi sul piano decisionale.
La normativa italiana, dopo l’avvio della procedura di infrazione da parte della Comunità
Europea a seguito dell’emanazione dell’art. 35 della legge 28.12.2001, n448, ha recepito
nell’ordinamento interno il criterio Teckal con l’art. 113, comma 5, lettera C del D.Lgs n.267/2000,
come modificato con l’art.14, d.l. 30.9.2003, n. 269.
La giurisprudenza italiana ha quindi iniziato in via prevalente a giudicare secondo i principi
comunitari, Per esempio, secondo il Consiglio di Stato, sez.VI, 25.1.2005, n168, le disposizioni
comunitarie in tema di appalti di pubblici servizi non trovano applicazione solo quando manchi un
vero e proprio rapporto giuridico tra l’ente pubblico ed il soggetto gestore, come nel caso di
delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale, in house (cfr. sentenza Teckal).
In altri termini, l’obbligo di rispettare il principio della concorrenza secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, nel caso di un contratto tra un ente locale ed una persona giuridica distinta,
può essere escluso quando l’ente locale esercita su detta persona giuridica un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della
propria attività con l’Ente o gli enti che la controllano. Quindi, per controllo analogo si intende un
rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale
situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente
pubblico sull’ente societario.
Nella proposta di delibera in esame, l’affidamento alla società Seta spa del servizio di
tariffazione, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, si ritiene che soddisfi due delle tre condizioni di
cui al sopra richiamato art. 113, comma 5, lettera c, del D.lgs n.267/2000: in particolare, Seta spa è
attualmente a completo capitale pubblico e dai dati desumibili dal bilancio 2004 svolge
prevalentemente attività a favore dei propri soci. Non si ritiene invece sia rispettata la fattispecie del
cosiddetto “controllo analogo”, in quanto il capitale sociale di Seta è frammentato tra 52 Enti
pubblici, nessuno dei quali supera la soglia del 10%. Quindi anche se è vero che nell’assemblea
della società sono presenti i Sindaci che eleggono direttamente i componenti il consiglio
d’amministrazione, l’autonomia gestionale del consiglio e del Direttore così come prevista dallo
statuto societario non consente un effettivo controllo analogo così come identificato
giurisprudenzialmente. Per ovviare a tale situazione, potrebbe essere utile la creazione di un patto di
sindacato (patto parasociale) anche se di minoranza, a cui il Comune potrebbe aderire, patto che
consentirebbe però la nomina diretta di uno o più membri del Consiglio di amministrazione e quindi
anche l’eventuale revoca nel caso venisse meno il rapporto fiduciario tra gli aderenti al patto e il
nominato.
Per le motivazioni sopra indicate si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di delibera.
Il Consiglio Comunale, in ordine al parere tecnico del Segretario ritiene di evidenziare le
seguenti motivazioni e considerazioni.
Preliminarmente nel caso di specie non ci si trova di fronte ad un affidamento di pubblico
servizio ad ente terzo, bensì trattasi di servizio affidato in concessione mediante esternalizzazione
completa del servizio rifiuti, compresa la tariffazione.
La distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi è infatti fondamentale perché, se
il negozio giuridico è qualificabile come pubblico appalto di servizi rientra nell’ambito della
disciplina comunitaria sugli appalti, mentre non è soggetto a tali disposizioni se trattasi di
concessione. Infatti la concessione è considerata da entrambe le direttive comunitarie, la
n.98/38/CEE e la n.92/50, quale contratto non oneroso e quindi non regolato dalle disposizioni
comunitarie.
Nel caso della concessione esiste un rapporto giuridico trilaterale tra ente affidante, società
affidataria e utente del servizio. Al contrario nel pubblico appalto di servizi si è in presenza di un
rapporto giuridico bilaterale, all’interno del quale il compenso per il servizio prestato viene pagato
dall’amministrazione aggiudicatrice.
Nel nostro caso, il servizio viene affidato alla società Seta spa che è tenuto ad esplicarlo a
favore degli utenti, dietro corrispettivo versato dagli stessi utenti alla medesima società. Questa
posizione risulta confermata dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 3.2.2005, n.272, con cui si
afferma che: “essendo la società per azioni a capitale maggioritario pubblico alternativa alle aziende
specializzate costituite dagli enti locali, la concessione di pubblici servizi a tali società non richiede
il preventivo esperimento di procedure ad evidenza pubblica e quindi viene legittimamente affidato
in via diretta, così come viene affidata in via diretta alle aziende specializzate”. Del medesimo
avviso anche il TAR Lazio, sez. II, 26.07.2005 nr. 5943 e TAR Molise 17.11.2005 nr. 991.
Inoltre si deve considerare che con delibera n. 43 in data 26.06.2001 del Consiglio
Comunale, questo Comune ha approvato il processo di aggregazione in Seta spa dei tre originari
Consorzi (Tergola, Altaservizi, Euganeo Berico), suffragato da uno studio di piano industriale
redatto da idonea società e che in particolare, nel secondo volume di detto studio veniva analizzato
il piano industriale del servizio rifiuti, e quindi già dal 2001 questo consiglio comunale aveva
espresso la volontà di aderire a questo sviluppo dei servizi di Seta spa.
Emblematico a questo proposito che l’art. 3 dello Statuto della Società Seta spa, approvato
da questo Comune con la delibera n. 43 in data 26.06.2001 del Consiglio Comunale, stabilisce che
la società medesima, al fine di assicurare la gestione integrata delle risorse naturali per la tutela ed il
miglioramento della qualità ambientale, prioritariamente nel territorio su cui opera, ha per oggetto
l’esercizio di attività inerente i servizi pubblici locali e tra questi, in particolare l’organizzazione dei
servizi a livello territoriale per il raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di servizi pubblici
tra cui, specificatamente, quelli inerenti il settore della gestione dei servizi di igiene ambientale
quali fra gli altri, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, spazzamento, diserbo chimico e meccanico, raccolta foglie, siringhe e
quant’altro inerente, pulizia e lavaggi aree pubbliche, spurgo di caditoie e pozzetti stradali, etc (art.
3 comma 2) lettera A2).
Inoltre l’atto costitutivo e lo Statuto di Seta spa prevedono che le predette attività sono
effettuate su richiesta dei soci.
La costituzione di SETA spa non avrebbe invero alcuna utilità per l’ente locale che l’ha
costituita ove poi lo stesso Ente non potesse affidarle direttamente i servizi pubblici di propria
competenza.
Per quanto riguarda lo specifico rilievo espresso nel parere del direttore, in ordine al
cosiddetto “controllo analogo”, si ritiene riportare le conclusioni dell’avvocato generale KOKOTT
Corte di Giustizia − nella causa c 458/03, parking Brixen gmbh del 1.3.2005:
“…. L’esistenza in capo agli organi di un’impresa pubblica di ampi poteri gestionali nelle relazioni
esterne non impedisce affatto a che il Comune eserciti su di essa un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi. Siffatti poteri sono anzi, di regola, necessari nelle relazioni esterne per
garantire la sua capacità d’agire, per non ostacolare la gestione degli affari di ordinaria
amministrazione nonché per tutelare gli interessi dei terzi (52) . Inoltre, nell’ambito della pubblica
amministrazione medesima non è affatto raro che a singoli pubblici ufficiali, quali il Sindaco di un
Comune, il Presidente di una Provincia o i dirigenti di enti pubblici statali, vengano attribuiti poteri
relativamente ampi di rappresentanza esterna del proprio ente…Sotto l’aspetto giuridico, il controllo
della pubblica amministrazione sui propri servizi è caratterizzato in prevalenza da poteri di direzione
e di vigilanza. All’interno dell’ente medesimo spetta di regola al dirigente il potere di impartire
ordini ed istruzioni agli uffici subordinati. Allo stesso modo esiste, in genere, nei confronti degli enti
subordinati, un potere direttivo o, quantomeno, la possibilità di controllare e correggere le decisioni
attraverso i poteri di vigilanza. Riguardo agli organi direttivi di imprese pubbliche, almeno nei casi
in cui queste siano organizzate in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, simili poteri
di direzione e di vigilanza dovrebbero costituire l’eccezione.. …, grazie all’applicabilità delle relative
disposizioni in materia di bilancio, la scelta della forma giuridica della società per azioni oppure di
quella della società a responsabilità limitata può portare ad un aumento della trasparenza sempre
accolto con favore . Se si applicasse la disciplina in materia di aggiudicazione di pubblici appalti
anche a negozi giuridici tra amministrazioni aggiudicatrici e loro società controllate al 100%, le
forme giuridiche di diritto privato della società per azioni o della società a responsabilità limitata
non potrebbero essere più utilizzate ai fini di una mera riorganizzazione interna. Al relativo ente
resterebbe soltanto l’alternativa tra la privatizzazione dei suoi servizi (54) e l’esecuzione diretta di
essi per mezzo dei propri servizi amministrativi oppure di aziende autonome, integrate nella
gerarchia amministrativa e prive di significativa autonomia. In taluni casi le società controllate
esistenti potrebbero addirittura essere ritrasformate in aziende autonome. Tuttavia, un intervento così
incisivo sulla supremazia organizzativa degli Stati membri e segnatamente sull’autogoverno di tanti
Comuni (55) non sarebbe affatto necessario neppure alla luce della funzione di apertura dei mercati
svolta dalla disciplina sugli appalti. Difatti, lo scopo della normativa sugli appalti è di garantire una
scelta trasparente ed imparziale dei contraenti ogniqualvolta la pubblica amministrazione decida di
svolgere i propri compiti con la collaborazione di terzi. Non rientra invece nella ratio della disciplina
sugli appalti la realizzazione di una privatizzazione «di straforo» anche di quei servizi pubblici che la
pubblica amministrazione voglia continuare a fornire con mezzi propri; a questo scopo sarebbe
necessario che il legislatore compisse passi più concreti verso la liberalizzazione. Con l’espressione
«un controllo analogo a (…)» , la sentenza Teckal vuole sottolineare che le possibilità di influenza
esercitate su imprese pubbliche non debbono necessariamente essere identiche a quelle esercitate sui
propri servizi. …. Secondo la sentenza Stadt Halle, la necessità di realizzare il suddetto interesse
pubblico determina quali sono le possibilità di influenza di fatto necessarie alle istituzioni pubbliche
nei confronti dei loro servizi (61) .Per quel che riguarda tali concrete possibilità di influenza, trova
applicazione quanto detto al riguardo nel paragrafo 53 di queste conclusioni: qualora un terzo
privato sia socio di un’impresa, anche se in forma di mera partecipazione di minoranza, il fatto che
la pubblica amministrazione debba tenere conto degli interessi economici di questi può costituire un
impedimento alla piena realizzazione degli obiettivi propri dell’interesse pubblico, malgrado
quest’ultimo possa apparire realizzabile sotto l’aspetto giuridico. Se invece l’amministrazione
aggiudicatrice è azionista unico della sua società controllata, allora i suoi interessi e quelli della
società controllata possono in linea di principio essere considerati sostanzialmente coincidenti, anche
qualora la società controllata sia organizzata in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, dato che l’azionista unico partecipa al 100% degli utili realizzati e può autonomamente
decidere sul loro impiego. Laddove invece non sia necessario tenere conto degli interessi economici
di terzi privati, dato che la pubblica amministrazione detiene il 100% delle quote societarie,
l’affermazione dell’interesse pubblico all’interno della società è garantita anche senza un potere
direttivo in senso tecnico già con gli strumenti del diritto societario e, in particolare, per mezzo della
presenza all’interno degli organi societari del rappresentante nominato esclusivamente dalla
pubblica amministrazione. Difatti risulterebbe alquanto insolito che tali organi, che, di regola, si
caratterizzano anche per lo stretto legame personale con la pubblica amministrazione, si
discostassero nella gestione degli affari di ordinaria amministrazione dalle direttive impartite
dall’ente locale che li ha nominati in misura tale da poter pregiudicare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti nell’interesse generale. Inoltre i rappresentanti dovrebbero temere per l’avvenire la revoca
o, in ogni caso, la non riconferma del loro mandato. Dalla semplice circostanza che una società
quale la ASM Bressanone SpA sia una società per azioni i cui organi sono dotati di ampi poteri
gestionali negli affari di ordinaria amministrazione non si può dedurre che tale società sia autonoma
rispetto all’azionista pubblico e che questo non eserciti più su di essa un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi….”
E’ evidente che il termine controllo “analogo”, anche dal punto vista semantico, non
significa identico a quello che il Comune svolge rispetto ai propri servizi. Quindi, come indicato
dall’avv. Generale Kokott, determinante non è che la pubblica amministrazione, sotto l’aspetto
formale abbia le stesse possibilità giuridiche di influenza che essa ha nei confronti dei propri servizi
(come ad esempio un potere di direzione)quanto che all’interno di tale società l’amministrazione
aggiudicatrice sia in qualunque momento concretamente in grado di realizzare pienamente gli
obiettivi fissati dall’interesse pubblico.
Quindi in definitiva, quando la parte pubblica risulta l’azionista unico della società
controllata, l’interesse della parte pubblica e della società coincidono.
Questa appare quindi la linea interpretativa maggiormente condivisibile perché rispetta le
regole del diritto privato che regolano l’azione della società di capitali pubblica assolvendo nel
contempo gli obiettivi correlati all’interresse pubblico generale (Comune).
Se invece si pretende che l’azionista pubblico (Comune) abbia nei confronti dell’altro
contraente (società) le medesime possibilità giuridiche di influenza che ha sui propri servizi, tutte le
società, anche a completo capitale pubblico, sarebbero impossibilitate a soddisfare l’oggetto sociale
per il quale sono state costituite.
Ma vi sono anche delle ulteriori elementi che devono essere valutati nella presente proposta
di deliberazione
Attualmente il contratto in essere con Seta Ecologia ha scadenza al 30.07.2006 e non poteva
essere conferita la tariffazione alla medesima società per soli 7 mesi per evidente illogicità , in
quanto le tariffe hanno valenza su base annua. Ma, considerato che le previsioni del disegno di
legge della finanziaria 2006 prevedono, ai fini del patto di stabilità la riduzione della spesa corrente
del 6,5 % riferita al bilancio 2004, per il Comune di Rubano le alternative per rispettare il patto
consistono:
a) riduzione di € 350.000 circa delle spese correnti sostenute nel 2004, che in considerazione delle
rigidità che caratterizza la spese costituita in gran parte da contratti di fornitura e servizi,
determinerebbe di fatto la riduzione sulle spese a valenza sociale e quindi improponibili per
questa amministrazione;
b) esternalizzare il servizio della raccolta rifiuti che determina una riduzione della spesa corrente
superiore a quanto stabilito per il patto di stabilità.
Come precedentemente indicato, la normativa vigente consente l’affidamento diretto solo a
favore di una società a completo capitale pubblico (Seta spa), mentre Seta Ecologia attualmente è
partecipata anche da soci privati.
Il disegno di legge della finanziaria è stato reso pubblico solamente dal 1.10.05 e solamente
da quel momento è stato possibile conoscere l’obiettivo stabilito dal patto di stabilità. Pertanto si è
ritenuto che solamente attraverso l’esternalizzazione può essere garantito l’equilibrio di bilancio per
l’anno 2006. E’ evidente l’impossibilità di indire una gara per l’assegnazione del servizio rifiuti
prima dello scadere del contratto con Seta Ecologia (31.07.2006), perché questo avrebbe
determinato una risoluzione onerosa ed un probabile contenzioso con Seta Ecologia. Invece Seta
Ecologia ha accettato la risoluzione consensuale, senza oneri per il Comune, solo in virtù del fatto
che il servizio rifiuti sarebbe stato concesso a Seta Spa (che controlla circa l’85% di Seta Ecologia).
Conseguentemente, l’affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art.113 del D.Lgs n.
267/2000, può essere effettuato solo a società a completo capitale pubblico, quindi
l’esternalizzazione del servizio rifiuti mediante anche il conferimento della gestione della tariffa
relativa per garantire il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2006 può riguardare solo Seta spa.
Infine, non meno importante considerare l’attuale disegno di legge in materia ambientale,
recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale prevede che a partire dal 2007 verranno
create delle autorità d’ambito territoriali che avranno competenza esclusiva per l’affidamento della
gestione del sistema di raccolta rifiuti. E’ rilevante, quindi, la recente costituzione di un’unica
società (Etra) che dal 1.1.2006 ha il compito di gestire il servizio idrico integrato sull’intero ATO
Brenta a cui appartiene il Comune di Rubano, e che Seta spa detiene attualmente circa il 70% del
capitale sociale di Etra. Pertanto, nel caso le autorità d’ambito in materia ambientale ricalchino i
medesimi confini degli ATO del servizio idrico integrato (ciò oltre che auspicabile pare ovvio per
un’effettiva azione “integrata” in materia ambientale), con l’affidamento a Seta spa del servizio in
trattazione, ci si conforma a quello che si delinea come lo scenario di medio termine per quanto
riguarda la materia dei rifiuti. −
-
Considerato che:
SE.T.A. S.p.A. svolge i suoi servizi prevalentemente a favore degli enti territoriali che nel loro
insieme la controllano, e solo in misura meramente residuale e subordinata a favore di terzi
privati;
allo stato attuale tutti gli enti locali territoriali soci di SE.T.A. spa, direttamente o comunque per
mezzo dalle Autorità d’Ambito Territoriali di cui alla L.R. 5/98, hanno in essere convenzioni
per la gestione di servizi pubblici;
non è pensabile che l’insieme degli enti locali territoriali che controllano la società impartiscano
alla stessa direttive contrastanti con l’interesse pubblico che gli stessi doverosamente devono
perseguire;
pertanto è da ritenersi che sussistano le condizioni giuridiche a che si possa procedere all’affido
diretto di appalti o concessioni di servizi a SE.T.A spa ai sensi dell’articolo 113, comma 5,
lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ritenuto opportuno, sulla base delle suddette considerazioni, procedere all'affidamento
diretto SE.T.A. S.p.A. della concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che comprende:
- raccolta ed trasporto dei rifiuti urbani;
- spazzamento del territorio comunale;
- redazione del Piano Finanziario e gestione della tariffa;
-
servizi complementari, come la vigilanza, lo sportello per gli utenti, la realizzazione del
piano di comunicazione, ecc.;
Visto l'allegato schema di concessione, volto a regolare i rapporti tra il Comune di Rubano e
il Gestore, costituito dai seguenti elaborati, comprensivi degli emendamenti proposti e votati dal
Consiglio Comunale, come indicato in premessa:
- Contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Allegato A: Tipologia ed indirizzi in merito ai servizi erogati;
- Allegato B: valori base per la determinazione del piano finanziario;
Dato atto che i disciplinari relativi alle modalità tecniche e operative del servizio verranno
approvati, in considerazione della natura tecnica degli stessi, dal Capo Area Gestione Territorio e
dal Capo Area Economico Finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nello schema di
concessione approvato con il presente provvedimento;
Preso atto che, dall’affidamento della Concessione di Servizio a SETA S.p.A, l’attività
gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti è affidata, ai sensi dell’art. 49 commi 9 e 13
del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, alla società stessa in qualità di Gestore, al
quale pertanto spetteranno, a norma dell’art. 117, commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000, i relativi introiti
quale unica remunerazione del servizio prestato, ferma restando la competenza del Consiglio
Comunale nell’approvare annualmente il Piano Finanziario e la tariffa stessa;
Visto il D.lgs 22/97;
Visti gli artt. 42 e 113 del D.lgs. 267/2000;
Preso atto dei pareri del Direttore Generale responsabile del servizio e del Capo Area
Economico−finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati
dagli scrutatori suindicati, i quali accertano che i Consiglieri Michela Gottardo di Vivere Rubano e
Nicola Pedron, Luigi Tarquini, Dario Ballan, Gianluca Mingardo di Uniti per Rubano non
partecipano alla votazione,
DELIBERA
1. di procedere alla risoluzione consensuale del contratto sottoscritto con SE.T.A. Ecologia s.r.l
in data 30/11/2001, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati per il
periodo 2001/2006, rep. 3585, registrato a Padova il 11/12/2001 al numero 07679, dando
atto che la società stessa ha comunicato il proprio consenso con nota del 28.12.2005 ns. prot.
nr. 27508;
2. di procedere alla risoluzione consensuale del contratto sottoscritto con SE.T.A. Ecologia s.r.l
in data 27/6/2002, per il servizio di spazzamento e pulizia strade per il periodo 1/2/2002
−31/7/2006, rep. 3603 registrato a Padova il 4/7/2002 al numero 04850, dando atto che la
società stessa ha comunicato il proprio consenso con nota de. 28.12.2005 ns. prot. 27508;
3. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di gestione dei rifiuti
urbani a SE.T.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, per un
periodo di anni sette con decorrenza 31.12.2005;
4. di approvare lo schema di concessione allegato sub 1) alla presente proposta di
deliberazione e composto dai seguenti elaborati:
o Contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
o Allegato A: Tipologia ed indirizzi in merito ai servizi erogati
o Allegato B: valori base per la determinazione del piano finanziario
5. di procedere con successivi provvedimenti ad adeguare i vigenti regolamenti in materia;
6. di demandare al Capo Area Gestione Territorio e al Capo Area Economico Finanziaria
l'approvazione dei disciplinari relativi alle modalità tecniche e operative del servizio;
7. di demandare altresì al Capo Area Gestione Territorio l’approvazione di eventuali modifiche
ed integrazioni di carattere formale allo schema di concessione allegato al presente atto;
Quindi, con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati
dagli scrutatori suindicati, i quali accertano che i Consiglieri Michela Gottardo di Vivere Rubano e
Nicola Pedron, Luigi Tarquini, Dario Ballan, Gianluca Mingardo di Uniti per Rubano non
partecipano alla votazione,
DELIBERA
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’articolo
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr 267.
***
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati
presso l’Ufficio Segreteria del Comune ed allegati all’originale del presente verbale.
***
La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata
depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del
Comune:
DATA FORMULAZIONE PARERE
RESPONSABILE PARERE
Tecnico Sfavorevole
Motivazione:
PARERE
19/12/2005
BABETTO FRANCESCO
Regolarità Contabile Ininfluente
Motivazione:
19/12/2005
DAL BRUN FEDERICA
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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 70 del 29/12/2005