COMUNE DI GUAGNANO Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito e scopo del regolamento 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta, ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, secondo la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Classificazione del Comune 1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Guagnano, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V (quinta). Art. 3 Categoria della località Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune di Guagnano sono considerate in una sola categoria. Art. 4 Regolamento e tariffe 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta entro i termini di legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, qualora non modificate entro i suddetti termini, si intendono automaticamente prorogate di anno in anno. Art. 5 Funzionario Responsabile 1. La Giunta nomina il funzionario responsabile. 2. A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni riservatogli dalla legge. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario. 2 CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ Art. 6 Presupposto 1. La definizione di mezzi pubblicitari contenuta nell’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni è stata fatta salva in questo regolamento 2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, e' soggetta all'imposta sulla pubblicità. 3. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 7 Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità e' colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 8 Modalità di applicazione dell’imposta 1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 3. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono esenti dall'imposta di pubblicità 4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità 5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo può essere circoscritto. 6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie. 7. Le maggiorazioni di imposta sono cumulabili e si applicano alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili. 8. Se la pubblicità' ordinaria e la pubblicità sui veicoli viene effettuata in forma luminosa o illuminata, e' soggetta ad una maggiorazione del cento per cento. 3 Art. 9 Maggiorazioni e riduzioni d’imposta 1. Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. 2. Le riduzioni non sono cumulabili. Art. 10 Pubblicità luminosa o illuminata 1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposite luce che vi si proietta Art. 11 Dichiarazione 1. Il soggetto passivo di cui all' art. 7 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al servizio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su appositi modelli messi a disposizione degli interessati dagli uffici preposti. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' obbligo del Comune di conguagliare il nuovo importo dovuto a quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta; tale pubblicità' si intende prorogata con il pagamento del dovuto entro il 31Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata, entro il medesimo termine, apposita denuncia di cessazione. 4. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni, (art. 12, 13 e 14 commi 1, e 3 del D.L.vo 507/93) si considera effettuata, dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata. 5. Per le fattispecie imponibili la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio per l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Art. 12 Pagamento dell’imposta 1. L'imposta è dovuta secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 507/93. l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero al suo Concessionario in caso di servizio dato in concessione 3. Il versamento deve essere effettuato con l’unico arrotondamento previsto dalle norme sull’Euro. 4. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento. 4 5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta se di importo superiore a € 1.549,37, può essere pagata in tre rate trimestrali anticipate. 6. La riscossione coattiva dell'imposta e l’emissione dei relativi ruoli si effettuano secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni. 7. Il rimborso di imposte versate e non dovute e' effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs.vo 507/93; Art. 13 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune. L’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. Art. 14 Rettifica ed accertamento d’ufficio 1. La rettifica o l'accertamento d'Ufficio e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lvo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 15 Pubblicità ordinaria 1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell' imposta per ogni metro quadrato e per anno solare e' quella relativa alla classe di appartenenza del Comune, (classe V) come stabilito dall'art. 12 del D.Lvo 507/93. 2. Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella indicata al comma 1. 3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di imposta e' maggiorata del 50%; per quella superiore a metri 8,5, la maggiorazione e' del 100 per cento. 4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa base. 5. In assenza di autorizzazione si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui ai commi 1 e 2 per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione della sanzione di cui al capo IV del presente regolamento trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva. 5 Art. 16 Pubblicità effettuata con veicoli 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta sulla pubblicità e' dovuta per anno solare sulla base della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, a condizione che tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Art. 17 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 1. Per la pubblicità' effettuata con insegne, pannelli o analoghe strutture con impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta si applica secondo le disposizioni e le tariffe riferite alla classe V di appartenenza del Comune di Guagnano, di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lvo 507/93. 2. Per la pubblicità' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta secondo le disposizioni e le tariffe, riferite alla classe V di appartenenza del Comune, previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lvo 507/93. Art. 18 Pubblicità varia 1. Per la pubblicità eseguita a mezzo striscioni o altri mezzi similari, da aeromobili, con palloni frenanti e simili, o attraverso apparecchi amplificatori e simili o mediante distribuzione anche con persone circolanti, si applica l'imposta secondo le disposizioni e le rispettive tariffe, riferite alla classe V di appartenenza del Comune, previste dall'art. 15 del D.Lvo 507/93. Art. 19 Riduzioni ed esenzioni 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 2. Sono esenti dall'imposta: 6 a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 16; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro. Art. 20 Divieti e limitazioni 1. Nell'ambito del territorio comunale, di norma, si effettuano tutte le forme pubblicitarie previste dalla legislazione vigente, salvo le seguenti fattispecie: a) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario mediante lancio comunque effettuato; b) pubblicità od affissione effettuata con qualsiasi mezzo sostenuto ai pali della pubblica illuminazione o alla segnaletica della circolazione stradale c) La pubblicità od affissione effettuata sugli edifici di rilevanza artistica, monumentale e storica è consentita nel rispetto delle norme previste dal P.R.G. 7 CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 21 Finalità e titolarità del servizio 1. Il servizio delle pubbliche affissioni istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività' economiche nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari. Art. 22 Piano generale degli impianti 1.Il Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente Regolamento, il "Piano Generale degli impianti" o sue variazioni. 2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere: a) il censimento degli impianti in atto; b) il programma dei nuovi impianti da eseguire 3. Il Piano deve comunque prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico Art. 23 Tipologie degli impianti pubblicitari 1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie degli impianti: a) Impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune; b) Impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune; c) Impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni; d) Impianti ai margini delle strade. 2. E’ fatta salva la facoltà del Comune di Guagnano di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse e di decoro urbano. 8 Art. 24 Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni 1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione registrata al 20 ottobre 2001, pari a 6.193, non deve essere inferiore a mq. 24 pari a 12 mq per ogni mille abitanti non superiore al limite di 250 mq 2. La superficie deve essere annualmente adeguata in relazione alla variazione del numero degli abitanti. Art. 25 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni 1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata: - per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica - per il 75% alle affissioni di natura commerciale. - per il 10% affissioni dirette. Art. 26 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti 1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana. 2. L'autorizzazione alla installazione degli impianti dovrà risultare da atto scritto. 3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dello sportello unico delle Imprese e dell’edilizia ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali. 4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni. Art. 27 Canone del codice della strada 1. Ai sensi del disposto dei commi 6, 7, 8 art. 27 del D.Lgs 285/1992 per l’installazione di impianti pubblicitari su beni appartenenti o dati in godimento al comune, il soggetto è tenuto al pagamento del canone di locazione nei modi e nei termini stabiliti nei successivi commi ed all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 2. Per l’installazione di impianti di cui al comma precedente gravate dal canone concessorio non si fa luogo al pagamento della Tosap 3.Il canone si applica in base alla superfice della minima fiura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. 9 4. Il canone sarà così quantificato: a) euro 10 al mese per impianti fino a mq 3; b) euro 25 al mese per impianti fino a 10 mq c) euro 44 al mese per impianti oltre 10 mq d) euro 35 al mese per sostegni di striscioni e) euro 30 al mese per altre fattispecie diverse da quelle riportate nei punti precedenti; Art. 28 Spostamento degli impianti 1. Il comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionistici qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze. 2. Chiunque per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti. Art. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, per i periodi e. per la classe V di appartenenza del Comune, e' quella stabilita dall'art. 19 del D.Lvo 507/93. 3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente e' maggiorato del 50%. 4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più' di 12 fogli e' maggiorato del 100 %. 5. Il committente, qualora richieda espressamente che l’affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 100 % del diritto. 6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto, sulle pubbliche affissioni. 7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio del presente regolamento Art. 30 Riduzioni ed esenzioni del diritto 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 10 c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. 2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi; d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Art. 31 Modalità per le pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 2. In detto registro dovranno essere annotate in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l’esatta indicazione del committente del soggetto coobligato, della quantità, del tipo e della natura della affissione, nonché l’entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre la data di effettiva uscita dei manifesti. 3. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti nn. 4,5,7 e 8 dell’art. 22 del D.Lgs n. 507/93. 4. La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate, con l’indicazione dei quantitativi affissi. 5. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ai dieci giorni dalla darta richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 6. La mancanza di “spazi disponibili” deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 7. Nella comunicazione di cui ai precedenti commi 5. e 6. dovrà essere indicato il giorno in cui l’affissione avrà luogo. 8. Nei casi di cui ai precedenti commi 5. e 6. il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90giorni. La richiesta di annullamento dovrà pervenire al servizio entrate almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 7. 9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire all’ Ufficio tributi di questo ente almeno il giorno precedente quello della affissione. 11 10. Il comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi. 11. Detta disponbilità viene a cessare se l’interessato non notifica l’invio di manifesti richiesti nei due giorni successivi alla richiesta. 12. Nell’ufficio tributi saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. 13.Tutti i manifesti affissi per il “pubblico servizio” dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro riportante, oltre l’indicazione dello stesso ufficio anche la “data di scadenza” della affissione. 14. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni il comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi. 15. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. 16. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabili coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l’affissione e della ditta in favore della quale l’affissione è stata fatta. Art. 32 Consegna del materiale da affiggere 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventali adempimenti fiscali. 2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dal servizio affissioni per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione. 3. Il richiedente e colui nell’interesse del quale l’affissione viene richiesta, restando comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia. Art. 33 Affissioni di urgenza, festive e notturne 1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stsato consegnato ilmateriale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,83 per ogni commissione. 2. Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino a due ore precedenti l’orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell’ufficio sempre che preavvisate con un’ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario. 3. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accettate fino ad un’ora precedente a quello di chiusura dell’ufficio. 12 Art. 34 Modalità di effettuazione del volantinaggio 1. Prima di iniziare la pubblicità a mezzo volantinaggio i soggetti interessati dovranno munirsi di apposita TESSERA rilasciata dal comune e finalizzata alla individuazione dei soggetti legittimati alla pubblicità al fine di rendere effettivi i controlli da parte degli organi preposti alla vigilanza CAPO IV NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA’ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 35 Sanzioni tributarie 1. VIOLAZIONI a) omessa presentazione della dichiarazione; b) dichiarazione infedele; c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta o del diritto; d) omesso o tardivo pagamento totale o parziale. 2. SANZIONI a) 150% dell’imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,00 (cinquantuno); b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto; c) € 51,00; d) 30% dell’imposta o diritto dovuto omesso o tardivamente pagato. 3. Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un quarto se,entro il termine per ricorrere in commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 3. Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere in commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. Art. 36 Interessi Le somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia. 13 Art. 37 Sanzioni amministrative 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, che non rientrano nelle fattispecie previste dal successivo comma 9 si applica sanzione da € 206,00 a € 1.549,00. 3. Il dirigente dell’area tecnica dispone con apposito provvedimento la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e, in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d’ufficio, con addebito ai responsabili delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. 4. Il dirigente dell’area tecnica su apposita segnalazione del responsabile Polizia municipale effettua, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni, l’immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di “efficacia pubblicitaria”, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all’art. 14 del presente regolamento, addebitano ai responsabili le spese sostenute. 5. I mezzi pubblicitari abusivamente installati possono, con provvedimento del dirigente dell’area tecnica essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché a garanzia del tributo evaso. 6. Nello stesso provvedimento deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previa corresponsione delle spese di deposito sostenute dall’amministrazione. 7. La custodia dei mezzi pubblicitari abusivamente installati e rimossi d’ufficio potrà essere affidata, attenendosi alla normativa in vigore, a ditte esterne. Le spese sostenute dall’amministrazione per la custodia degli impianti pubblicitari saranno addebitate al trasgressore. 8. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento dell’impiantistica comunale. 9. Sanzioni previste per le seguenti fattispecie: A) Pubblicità abusiva - pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati: Fino a 10 mq. € 258,22 Oltre 10 mq. € 516,45 - pubblicità luminosa o illuminata: Fino a 10 mq. € 258,22 Oltre 10 mq. € 516,45 - proiezioni e pannelli luminosi: Fino a 10 mq. € 258,22 Oltre 10 mq. € 516,45 - striscioni pubblicitari e simili: Fino a 5 mq. € 258,22 Oltre 5 mq. € 516,45 - pubblicità ambulante: Per ogni giorno o frazione di giorno € 103,29 - pubblicità sonora da posti fissi: € 103,29 - pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell’azienda: Per ogni veicolo di portata inferiore a 30 q.li (per anno o frazione di anno) € 258,22 Per ogni veicolo di portata superiore a 30 q.li (per anno o frazione di anno) € 516,45 14 B) - per pubblicità con aeromobili: € 1.032,91 - volantinaggio mediante distribuzione di volantini, depliant, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza, o sul lunotto delle autovetture e su tutti gli altri tipi di veicoli, distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità di incroci € 250,00; Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l’affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lettera A) - per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: € 258,22 - per un numero superiore a 50 fogli: € 516,45 Art. 38 Gestione del servizio 1. Il servizio per l’accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito in forma diretta o mediante affidamento a terzi soggetti. 2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. 4. E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. 5. Per il corrispettivo del servizio, la durata e il conferimento della concessione, l’incompatibilità, la decadenza, la disciplina del servizio in concessione, l’Albo dei concessionari e la cancellazione dall’Albo, si applicano le norme degli articoli dal n. 26 al n. 34 del D. Lgsl.vo n. 507/93. Art. 39 Vigilanza 1.Il comando di P.M. vigila sull’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento 2.In caso di inadempimento o di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento il comando di P.M. informa l’Ufficio Tecnico per gli adempimenti consequenziali Art. 40 Rinvio 1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento valgono le norme legislative dell’Ordinamento Generale e le disposizioni particolari concernenti l’Imposta comunale sulla Pubblicità e sul Diritto Pubbliche Affissioni di cui al D. Lgsl. N. 507/93. Art. 41 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno 2009 ed abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la specifica materia. 15 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1- Ambito e scopo del regolamento Art.2- Classificazione del Comune Art.3 - Categoria delle località Art.4 - Regolamento e tariffe Art.5 - Funzionario responsabile CAPO II- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ Art.6 – Presupposto Art.7 - Soggetto passivo Art.8 - Modalità di applicazione dell’imposta Art.9 - Maggiorazioni e riduzioni Art.10 - Pubblicità luminosa o illuminata Art.11 - Dichiarazione Art.12 – pagamento dell’imposta Art.13 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Art.14 – rettifica ed accertamento d’ufficio Art.15 - Pubblicità ordinaria Art.16 - Pubblicità effettuata con veicoli Art.17 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni Art.18 – Pubblicità varia Art.19 – Riduzioni ed esenzioni Art.20 – Divieti e limitazioni CAPO III- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art.21 – Finalità del servizio Art.22 – Piano generale degli impianti Art.23 – Tipologie degli impianti Art.24 – Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni Art.25 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni Art.26 – Procedure per ottenere il provvedimento per l’installazione degli mpianti Art.27- Canone del codice della strada Art.28 – Spostamento degli impianti Art.29 – Diritto sulle pubbliche affissioni Art.30 – Riduzione ed esenzione del diritto Art.31 – Modalità per le pubbliche afissioni Art.32 – Consegna del materiale da affiggere Art.33 – Affissioni di urgenza, festive e notturne Art.34 – Modalità di effettuazione del volantinaggio CAPO IV - NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA’ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art.35 - Sanzioni tributarie Art.36 - Interessi Art.37 - Sanzioni amministrative Art.38 - Gestione del servizio Art.39 - Vigilanza 16 Art.40 - Rinvio Art.41 - Entrata in vigore 17