Matteo Barbero Il Patto di domani: il coordinamento della finanza pubblica alla luce dei nuovi assetti istituzionali. Convegno “Patto di stabilità e governo locale” Torino, Palazzo Lascaris, 22 novembre 2013 Lo scenario futuro • Avvio della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni (1° gennaio 2014). • “Revisione” delle province. • Nuova contabilità (1 gennaio 2015) Gestioni associate • Avremo comuni (quelli fra 1001 e 5000 abitanti) che saranno soggetti come singoli, ma non attraverso le rispettive forme associative, e altri comuni (quelli fino a 1000 abitanti) che non saranno soggetti in modo diretto (salvo che non decidano di confluire in un’unione “speciale”) ma che faranno spesso parte di unioni o convenzioni insieme ad enti soggetti. • Tale quadro rischia di distorcere le scelte organizzative (forme associative miste con enti soggetti a regole diverse, convenzioni con piccoli comuni come capofila, ecc.) e di porre problemi gestionali (ad esempio, al momento non è prevista alcun “ammortizzatore” per i comuni capo-convenzione). • Occorrerebbe pensare al Patto (anche) come strumento per incentivare forme “efficaci ed efficienti” di gestione associata. Al momento, nulla di simile è previsto dal ddl Delrio, salvo che in termini di indirizzo alle regioni nell’attuazione del Patto regionale verticale. Revisione delle province • Il ddl Delrio prevede che, laddove non vengano istituite le città metropolitane, le funzioni provinciali siano trasferite “ai comuni ovvero alle unioni di comuni”. • Tuttavia, le relative entrate continuano a spettare alle province e vengono da esse ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. • “Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate (…), fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano”. Nuova contabilità • Il nuovo principio di competenza finanziaria “potenziata” rischia di porre enormi problemi nella programmazione e realizzazione delle opere pubbliche se abbinato ad un Patto che continuerà ad essere declinato secondo le regole attuali. Cosa prevede il ddl stabilità 2014? • • • • • • Conferma della regola della “competenza mista”. Nessuna deroga per i piccoli comuni. Revisione base e coefficienti di calcolo. Deroghe da 1,5 miliardi per il solo 2014. Conferma degli attuali Patti di solidarietà ma con tempistica anticipata e rinvio al 2015 del Patto integrato. Assoggettamento a Patto di società partecipate, aziende speciali e istituzioni. Il “nuovo” Patto • Al momento, viene confermata la regola della “competenza mista” con inclusione sia delle voci di parte corrente che di quelle in conto capitale. • Non sono state accolte, quindi, le richieste per l’introduzione della cd “golden rule”. • Cambiano, però, i coefficienti e la base di calcolo (che viene aggiornata al 2009-2011), con un aggravio a partire dal 2016 cifrato in 330 milioni di euro all’anno. • Per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, non è prevista alcuna esclusione o deroga. Il “nuovo” Patto • Per il solo anno 2014 è prevista l’esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti dal province e comuni per un importo complessivo di 1 miliardo. • Sempre per il 2014 viene prevista, a favore degli enti territoriali (incluse le regioni, quindi) un’ulteriore deroga per i pagamenti dei debiti al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 500 milioni. • Le richieste vanno presentate entro il 14 febbraio al Mef, che procederà al riparto entro il 28 febbraio. Il “nuovo” Patto • Vengono riproposti anche per il 2014 gli istituti del Patto regionale verticale, sia incentivato che non incentivato, ma con una forte anticipazione delle relative scadenze. • In base a quanto al momento previsto, infatti, le richieste dovranno pervenire alle regioni entro il 1° marzo e il riparto dovrà essere definito entro il 15 marzo. Dopo tale data, le uniche variazioni consentire sarebbero quelle attuate con i patti orizzontali (quello nazionale con scadenze 15 giugno10 luglio, quelli regionali con scadenze 15/31 ottobre). Il Patto regionale • La scelta di giocare d’anticipo sulle scadenze, pur se comprensibile nell’ottica della programmazione, rischia, da un lato, di minimizzare l’intervento regionale, dall’altro di accentuare le difficoltà nel definire criteri di riparto ottimali. • Occorrerebbe, invece, lasciare ogni territorio libero di definire liberamente il numero e la cadenza temporale dei riparti, come del resto prevede la disciplina (ancora inattuata) del Patto territoriale integrato. Il Patto regionale Spazi finanziari assegnati sul verticale Comuni 2009 2010 2011 2012 2009-12 2013 84.411 47.152 227.176 113.585 472.324 151.891 17.848 142.824 87.765 248.437 53.201 84.411 65.000 370.000 201.350 720.761 205.092 94.398 11.081 -443.442 141.585 -196.378 nd 36.447 5.205 11.654 2.266 55.572 nd 130.845 16.286 -431788 143.851 -140.851 nd 56.362 10.714 40.323 44.136 151.535 nd 36.447 5.205 11.654 2.266 55.572 nd 84.411 15.919 51.977 46.402 207.108 nd Province Totale complessivo Differenze fra saldo e obiettivo Comuni Province Totale complessivo Differenze fra saldo e obiettivo senza Torino Comuni Province Totale complessivo Partecipate • Dal 2015 saranno soggette al Patto tutte le società anche a società non quotate, aziende speciali e istituzioni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del 50% degli organi di governo o di vigilanza; b) titolarità di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione. • L’impatto di tale misura potrebbe essere rilevante, dato che in caso di sforamento, le sanzioni si applicheranno anche anche agli enti in misura proporzionale all’entità della partecipazione. Partecipate • Dal 2015 saranno soggette al Patto tutte le società anche a società non quotate, aziende speciali e istituzioni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del 50% degli organi di governo o di vigilanza; b) titolarità di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione. • L’impatto di tale misura potrebbe essere rilevante, dato che in caso di sforamento, le sanzioni si applicheranno anche anche agli enti in misura proporzionale all’entità della partecipazione. E la riforma organica? Art. 28 del D.L. 201/2011 11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno. Il Patto integrato: sogno o realtà? Art. 32, comma 17, della L. 183/2011 A decorrere dall'anno 2015 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra lo Stato e le regioni, previo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il Patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Con decreto del Mef d'intesa con la Conferenza Unificata sono stabilite le modalità attuative. Grazie per l’attenzione!! Matteo Barbero 011-4322605 334-6009171 [email protected]