La Manovra 2009
per gli enti locali
L 133 e Collegati alla Finanziaria
Il personale e gli incarichi
A cura di Roberto Mastrofini
(Aggiornato febbraio 2009)
La Manovra 2009.
Programmazione
La programmazione della risorse umane
La gestione delle risorse umane passa attraverso una serie di adempimenti che
riguardano aspetti giuridici, amministrativi e fiscali.
A inizio anno, insieme all'approvazione del bilancio di previsione, si gioca la partita
della programmazione, con l'approvazione del fabbisogno triennale e il piano annuale
delle assunzioni.
Operazione quanto mai attuale, da reimpostare alla luce delle disposizioni contenute
nella manovra d'estate confluita nella legge 133/2008.
La programmazione non deve riguardare solo le nuove potenziali assunzioni, ma
coinvolgere tutte le dinamiche gestionali dell'ente, compresa una prima eventuale
quantificazione di risorse variabili del fondo delle risorse decentrate, cioè quelle
derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 5 del contratto nazionale del 1° aprile
1999.
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Programmazione
La programmazione della risorse umane: i principi
Il principio contabile n.1 definisce la programmazione nel sistema di bilancio come “il
processo di analisi e valutazione nel rispetto delle compatibilità economico - finanziarie,
della possibile evoluzione della gestione dell’ente, che si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani o
programmi futuri”.
In particolare l’atto di programmazione del fabbisogno di personale (art. 91 del TUEL)
deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il
migliore funzionamento dei servizi , compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
Esso costituisce un allegato alla Relazione previsionale e programmatica.
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Programmazione
La programmazione della risorse umane: i principi
La rigorosa programmazione in materia di risorse umane, riferita sia ai contratti di
lavoro autonomo sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rappresenta elemento
fondamentale e presupposto di legittimità della Relazione previsionale programmatica
e dei suoi allegati.
Il quadro normativo, delineato con la manovra di finanza pubblica per il triennio
2009/2011, richiede agli enti locali la redazione di strumenti di programmazione e di
indirizzo veritieri, comprensibili e correttamente analizzati nelle conseguenze delle
scelte d’indirizzo annuali e triennali sui saldi di finanza locale e di finanza pubblica
(vedi vincoli del patto di stabilità interno).
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Programmazione
La programmazione della risorse umane: i principi
L’art. 19, comma 8, della legge 448/2001 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2002 gli
organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e successive modificazioni, concedendo la possibilità di derogare a tale principio,
ma solo se tali deroghe sono analiticamente motivate (art. 1, commi 557 e 562 legge
finanziaria 2007 e successive modifiche ed integrazioni).
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Programmazione
La programmazione della risorse umane
Quest'anno inoltre, sulla base dell'ultima versione dell'articolo 36 del Dlgs 165/2001, gli
enti sono chiamati a identificare chiaramente quali sono le attività ordinarie per le quali
vige il principio dell'assunzione a tempo indeterminato e quali sono invece le esigenze
che possono essere ricoperte tramite il ricorso al lavoro flessibile.
La deliberazione così approvata va allegata al preventivo per legittimarne gli
stanziamenti e le successive azioni specificate nel Peg.
Passo immediatamente successivo è la costituzione formale del fondo delle risorse
decentrate: delimitare già ad inizio anno le regole e i paletti del gioco è certamente
segno di virtuosità che può portare a contrattazioni più efficaci e accelerate per la nuova
gestione.
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Legge 133/08 (DL 112): Novità
1. Novità riguardanti l’assetto ordinamentale e normativo:
a) il legislatore ha rivisto la normativa dettata dalla Finanziaria 2008 in materia di
ricorso agli incarichi esterni, introducendo importanti correttivi.
b) è stata eliminata la nuova formulazione dell’ art. 36 del D. Lgs n. 165/2001
dettata dalla Finanziaria 2008, ed è stata, quindi, ripristinata la possibilità di
utilizzare il lavoro flessibile secondo un ragionevole quadro di regole;
2. Novità riguardanti le regole per il contenimento della spesa per il
personale:
a) il legislatore ha introdotto un regime più restrittivo rispetto al quadro delineato
dalla Finanziaria 2008.
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Collegati alla Finanziaria (1441 bis e quater): Novità
a) il legislatore in materia di ricorso agli incarichi esterni introduce ulteriori
correttivi.
b) Correttivi alle nuove norme in tema di part time e assenze per malattia;
c) Trasparenza sulle retribuzioni;
d) Gestione associata dei servizi per i comuni al di sotto di 20.000 ab
e) Procedure concorsuali
f) Abrogazione stabilizzazioni
g) Mobilità
h) Segretario Comunale
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Il nuovo quadro normativo ha reso più stringenti i presupposti giuridici legittimanti
l’affidamento degli incarichi , pertanto vi è un obbligo ulteriore di conformazione a tali
nuove disposizioni di legge da parte di tutte gli enti locali , a prescindere dalla data di
adozione delle norme regolamentari di che trattasi .
L’obbligo esiste sia nell’ipotesi in cui non siano stati ancora deliberati detti regolamenti,
sia nell’ipotesi in cui occorra modificare i regolamenti già adottati .
Le Amministrazioni pertanto dovranno procedere a deliberare ex novo le disposizioni
regolamentari concernenti “ i limiti , i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni ”.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Per quanto concerne gli enti locali , la disciplina propria degli incarichi è contenuta
negli artt. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e 110, ultimo comma, del d. lgs.
n. 267/2000 (T.U.E.L.).
L’iter procedurale per l’ affidamento degli incarichi , prevede due distinti obblighi :
1. la previa definizione nell’ambito di un programma, approvato dal Consiglio dell’ente
ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L., della possibilità di attivazione di
“incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all’amministrazione”;
2. l’inserimento, all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ,
di una specifica previsione determinativa dei limiti , criteri e modalità per l’affidamento
di incarichi “di collaborazione, di studi o o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti
estranei all’amministrazione”, nonché, infine, del tetto annuo della spesa complessiva.
La Manovra 2009. Incarichi
CONSIGLIO
APPROVA
PROGRAMMA
INCARICHI DETERMINA
CRITERI X
REG.FISSA TETTO
SPESA
GIUNTA
REGOLAMENTO
ORDINAMENTO
UFFICI E SERVIZI
PROGETTO
INDAGINEINTERNA
DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finalità:disciplinare le procedure comparative ossia la procedura di
selezione (art. 7 comma 6 bis e 6 ter e art. 3 c. 56 L. 244/2007)
L'incarico deve corrispondere
a obiettivi e progetti specif ici
e determinati (art. 7 c.6 lett. a)
Finalità: accertare, preliminarmente, l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno (art. 7, comma 6 lettera b)
SELEZIONE
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
collaborazione (art. 7 . c. 6 bis e ter e art. 3 c. 56 L. 244/2007)
CONTRATTO
Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione (art. 7. c. 6 lett. d)
PUBBLICAZIONE
Pubblicazione sito w eb rende ef f icace il contratto (art. 3 c. 18 L. 244/2007).
La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e responsabilità
erariale (art. 3 c. 54 L. 244/2007)
Pubblicazione sito w eb dipartimento funzione pubblica (art. 53 c. 14 D.Lgs.165/
2001)
GESTIONE DEL
RAPPORTO
di
La Manovra 2009. Incarichi
I casi di esclusione per gli incarichi disciplinati da specifiche leggi
INCARICO
LEGGE
Incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche
Art. 90 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei
contratti
pubblici)
Incarichi per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
D.Lgs. 626/1994
Incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio
Legge 818/1984
Incarichi di attuazione delle normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di
pubblico spettacolo
Dpr 293/2002
Rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua,
elettrosmog, rifiuti
Legge 203/2003
Incarichi per gli addetti stampa
Art. 9 Legge 150/2000
Prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca
Art. 51 c. 6 Legge 449/1997
Obblighi pubblicitari
Il d.l. 112/2008 (art. 61 c. 4) aggiunge, all’art. 53 c. 14 del D.Lgs. 165/2001, un ulteriore periodo stabilendo che entro il 31 dicembre di
ogni anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione relativa ai nominativi dei collaboratori esterni e dei soggetti affidatari di incarichi di consulenza
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61 c. 1,2,5,
6 e 15
Spese per studi, consulenze, pubblicità mostre e sponsorizzazioni: introdotte delle
restrizioni di spesa non applicabili agli enti locali
Il sistema sanzionatorio
IL FATTO SANZIONABILE
LA SANZIONE
RIFERIMENTO
NORMATIVO
Affidamento di incarichi in
violazione delle
disposizioni regolamentari
Illecito disciplinare +
responsabilità erariale del
dirigente preposto
Art. 3 comma 56
finanziaria 2008
Omessa pubblicazione sul sito
web dei provvedimenti con
indicazione del soggetto,
ragione incarico e ammontare
erogato
Illecito disciplinare +
responsabilità erariale del
dirigente preposto
Art. 1 c. 127 L. 662/96 come
modif icato dall'art. 3 comma
54 f inanziaria 2008
Affidamento incarichi di
collaborazione coordinata e
continuativa per funzioni
ordinarie
Responsabilità erariale per il
dirigente che ha stipulato il
Contratto
Art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
La nuova normativa, specifica ulteriormente i due elementi sopra detti estendendoli a:
tutti gli “ incarichi di collaborazione autonoma” cioè “indipendentemente
dall’oggetto” o dalla “tipologia della prestazione”,
nonché aggravando il relativo procedimento di ulteriori condizioni e requisiti di
legittimità che qualificano sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo l'affidamento
di incarichi esterni .
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Il decreto legge n.112 con l’art. 46, sostituisce il comma 6 dell’articolo 7 dlgs 165/01 e
introduce significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008.
Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni è necessario
il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”.
Gli Enti valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da affidare il
tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l’assoluta inderogabilità del
requisito della particolarità della specializzazione medesima.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Le amministrazioni pubbliche POSSONO procedere al conferimento di incarichi per
pervenire alla stipulazione di contratti d’opera (art. 2222 del codice civile; cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 263 del 29 gennaio 2008):
a) con esperti dotati di rilevante background formativo-professionale, sintetizzato dalla
comprovata specializzazione universitaria;
b) con professionisti (anche privi di laurea specialistica), iscritti in ordini o albi (le c.d.
professioni regolamentate, geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, ecc.);
c) con soggetti operanti nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali
(anch’essi non necessariamente in possesso di laurea specialistica).
La valutazione delle capacità potenziali dei professionisti non
laureati dovrà pertanto essere riferita sia all’abilitazione sia al
percorso professionale, mentre quest’ultimo dato costituirà
l’unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani,
al fine di poter accertare per gli stessi l’esperienza maturata
nel settore.
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Articolo 46
(Il requisito della specializzazione)
Pertanto, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste, per le quali la particolare e
comprovata specializzazione può non essere supportata da un titolo universitario, ma può
essere valutata facendo riferimento alla maturata esperienza nel settore, a parere della CdC
Sezione Piemonte (Parere 27/08), ai fini del conferimento di incarichi esterni, un percorso
formativo e professionale universitario resta un presupposto necessario.
La specializzazione universitaria, da sola, ove di per sé espressione di una competenza
specialistica e specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, o per lo più unitamente ad altri
fattori, deve dunque costituire un imprescindibile elemento di valutazione del livello di
professionalità e della particolare specializzazione dell’incaricato.
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Articolo 46
(Il requisito della specializzazione)
Quando si tratta di conferire incarichi individuali nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei
mestieri il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma occorre accertarsi che il
soggetto abbia maturato un’esperienza nel settore che possa garantire l’adempimento della
prestazione richiesta. Non sono possibili interpretazioni estensive.
Analogo discorso vale nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini o albi professionali.
L’iscrizione all’albo attesta, ai fini del conferimento dell’incarico, una specializzazione di per
sé idonea allo svolgimento dell’incarico medesimo consentendo di prescindere dal possesso
tanto della laurea magistrale quanto di quella triennale, laddove è accertata la maturata
esperienza nel settore.
Al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della
specializzazione universitaria secondo cui, la sola laurea triennale non è sufficiente ad
integrare il requisito. (Parere 51/08 Funzione Pubblica)
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
La Finanziaria 2008 subito modifiche ed integrazioni ad opera del decreto legge n. 112
del 2008 :
l’art. 3, comma 55: oggetto della disciplina legislativa diventano i contratti di
collaborazione autonoma (non più solo <<l’affidamento da parte degli enti locali di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze>>) indipendentemente dall’oggetto
della prestazione (configurabile, quindi, anche come incarichi e consulenze) che
possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla
legge o previste nel programma dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, Tuel;
l’art. 3, comma 56: prevede nella nuova versione che i limiti, i criteri e le modalità da
fissare con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, riguardino –genericamente- l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma
che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Dal punto di vista oggettivo, è essenziale che si tratti di esigenze istituzionali specifiche,
definite e temporanee, cui le pubbliche amministrazioni non possano far fronte “con
personale in servizio”
Obbligo
dell’accertamento da parte dell’ente dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le
.
risorse umane disponibili al suo interno
Prevalenza del principio dell'efficiente e razionale organizzazione delle risorse
umane disponibili nell’ambito dell'ufficio su quello dell'affidamento all'esterno di
compiti e mansioni eseguibili dal personale già in forza al singolo ente
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
È illegittimo l’affidamento di un incarico esterno che risulti privo di motivazione, senza
riferimento alle ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto "necessario"
avvalersi della consulenza esterna
Secondo la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto con
la Sentenza n. 1046/2008, non è sufficiente che la PA abbia "ritenuto opportuno" (e non
necessario!) avvalersi di un apporto esterno senza nemmeno effettuare una previa
disamina delle figure professionali interne all’ente e potenzialmente idonee a far fronte
alle esigenze del caso specifico.
L’affidamento avrebbe dovuto essere adeguatamente esplicitato con riferimento alle
circostanze di fatto che rendevano impossibile (e non meramente "inopportuno")
avvalersi dell’apparato interno.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
CdC Sezione Veneto Del 72/2008
Non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni d’impossibilità
oggettiva di utilizzo di personale interno all’ente sotto il profilo quantitativo, ossia per
sopperire all’ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio.
Diversamente opinando, infatti, s’introdurrebbe attraverso gli incarichi esterni una
surrettizia duplicazione del lavoro ordinariamente svolto dalle strutture amministrative
- di cui costituirebbero un surrogato -, con conseguente rischio di degenerazione in
patologiche forme di precariato.
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Articolo 46
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
A titolo esemplificativo si riportano i principali criteri generali di valutazione della
legittimità dei suddetti incarichi desumibili dalla giurisprudenza contabile :
i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere
attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze
ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e
conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono, nella
maniera più assoluta, riscontrare nell’apparato amministrativo;
l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, bensì
la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del
conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto espresso;
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
l’incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità, dovendosi,
altresì, dimostrare l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte
delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo;
l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente
compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla
legge;
il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e
non liquidato in maniera forfettaria;
l’atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire
l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
l’organizzazione dell’amministrazione deve essere comunque caratterizzata dal
rispetto dei principi di razionalizzazione (senza duplicazione di funzioni e senza
sovrapposizione dell’incarico all’attività ed alla gestione amministrativa), dalla
migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane, nonché per
l’economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e per il prioritario
impiego delle risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato;
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Articolo 3, comma 76
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
l’incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare un evidente
accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che presuppone la
previa ricognizione e certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle
specifiche professionalità richieste;
i criteri di conferimento non devono essere generici, perché la genericità non
consente un controllo sulla legittimità dell’esercizio dell’attività amministrativa di
attribuzione degli incarichi.
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Articolo 3, comma 54 - 56
(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
Il comma 54 reca una novella all’art. 1, co. 127 della L. 662/1996, in materia di
pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso.
Nel testo vigente il comma 127 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso
debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e
l’ammontare erogato e debbano trasmettere semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le amministrazioni non
devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono
pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con
l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione
dell’affidamento dell’incarico.
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Articolo 3, comma 53 - 56
(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la
collaborazione o l’incarico costituisca illecito disciplinare e determini l’insorgere della
responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.
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Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
Nel novellato comma 55 è precisato che l’affidamento degli incarichi di collaborazione
autonoma è comunque subordinato, sempre indipendentemente dall’oggetto della
prestazione,
all’esercizio di “attività istituzionali” stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art.42, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000.
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Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
L’art. 42 comprende un’ampia tipologia di documenti programmatici di competenza del
Consiglio; di conseguenza, gli incarichi, anche se non necessariamente predeterminati
dal Consiglio nel loro specifico oggetto, devono trovare riferimento nei documenti
programmatici, al fine di giustificare la necessità/opportunità di ricorrere all’incarico in
relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti dal Consiglio e quindi da attuare ad
opera della Giunta (cfr. Sezione Autonomie, n. 6/2008, cit.).
L'approvazione dei programmi, infatti, costituisce attività generale che rientra nella
competenza del Consiglio; spetta, invece, alla Giunta attuare la presupposta volontà
consiliare, verificando e controllando la sua concreta realizzazione come attività di
governo dell'Ente locale.
Infine, l’organo competente a conferire l’incarico (a stipulare il contratto) è ovviamente
il dirigente preposto al settore.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
La deliberazione consiliare costituisce atto di indirizzo e coordinamento
1. estrinsecazione tipica del potere-dovere di direttiva spettante al Consiglio,
consistente nella determinazione
preventiva delle superiori linee generali ed
astratte
2. cui deve ispirarsi la compiuta disciplina organizzativa e di dettaglio in punto di
regolamentazione degli uffici e dei servizi spettante propriamente alla Giunta
dell’ente locale.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
Poiché la definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi è demandata alla competenza esclusiva del Consiglio, la Giunta non vi si può
mai sostituire nemmeno in via d'urgenza.
Il regolamento è
subordinato, in ogni caso, all’intervento del presupposto
imprescindibile costituito dalla deliberazione consiliare di determinazione dei criteri
generali (sul punto v. pure delibera di Sezione Calabria n. 150/2008).
Salvo esplicita contraria disposizione statutaria, l’organo esecutivo può predisporre
proposte di provvedimenti contenenti linee di indirizzo da sottoporre alle
determinazioni proprie del Consiglio, poiché tale attività di elaborazione propositiva
resterebbe meramente strumentale
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati “solo con riferimento
alle attività istituzionali” stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio.
Deve trattarsi sempre di attività comunque rientranti nei compiti
istituzionali propri dell’amministrazione conferente, sia nel caso in cui
dette attività risultino già specificamente individuate, cioè articolate in
materie e/od oggetti specifici, direttamente dalla legge, sia nel caso in
cui di siffatta articolazione delle attività istituzionali si faccia carico il
programma consiliare
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il regolamento)
L’obbligo di darsi un regolamento in cui dettare le regole per il conferimento degli
incarichi di collaborazione, sulla base di procedure di tipo comparativo, è stato già
introdotto nel luglio del 2006 dal Decreto Legge n. 223, cd Bersani Visco.
Tale regolamento, altro elemento di novità, deve essere inviato alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall’adozione (c. 57).
La violazione di queste disposizioni determina il maturare di responsabilità sia
disciplinare
che
amministrativa,
può
cioè
determinare
un
danno
erariale.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il regolamento)
Gli enti devono regolamentare gli incarichi indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, a prescindere da quale che sia la tipologia contrattuale.
La disciplina regolamentare deve rispettare le innovazioni di cui all’art. 46 del d.l. n.
112/2008, nonché dell’art. 110, u.c., del 267/2000, fermo restando l’obbligo
dell’osservanza di principi più generali anch’essi disciplinanti la materia, tra i quali:
1.
la trasparenza in sede di definizione dei criteri di affidamento degli incarichi;
2.
la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa
3.
l’adozione di idonee forme di pubblicità,
4.
il ricorso a procedure selettive comparative,
5.
la congrua motivazione dei provvedimenti
6.
il rispetto dei limiti di spesa discendenti dai vincoli imposti dal Patto di stabilità
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il regolamento)
Per quanto riguarda, infine, le materie escluse dalla disciplina de qua, la Sezione
calabrese della Corte conti concorda con quella giurisprudenza (cfr. per tutte Sez.
Autonomie, n.6/2008 cit. e rinvii ivi contenuti) secondo cui le disposizioni
regolamentari non trovano applicazione nelle materie, come l’appalto di lavori o di beni
o di servizi, di cui al d.lgs n. 163/2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici).
In linea più generale, non dovrebbero rientrare nella previsione normativa
gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge,
mancando qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
Il budget di spesa annua per gli incarichi, a seguito delle modifiche intervenute, non
dovrà più essere indicato in sede regolamentare, bensì in sede di approvazione del
bilancio di previsione, o di sua variazione (si ritiene sufficiente l’indicazione in
delibera).
Tale limite generale di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità
tramite il PEG (o lo strumento a esso equipollente per i comuni di popolazione inferiore
a 15.000 abitanti).
Questo, infatti, grazie alla sua struttura che prevede l’ulteriore suddivisione degli
interventi in capitoli, a differenza del bilancio di previsione è idoneo a distinguere tale
spesa (ove di parte corrente) da quella per altre prestazioni di servizi, e soprattutto
costituisce la sede istituzionalmente più appropriata per l’affidamento dei budget
finanziari - e dei correlati obiettivi -, ai responsabili dei servizi.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
“La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale”.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
Nella ipotesi in cui l’incarico di collaborazione dovesse in effetti sottendere un
sostanziale rapporto di lavoro subordinato, si potrebbe dare ingresso all’ulteriore e
distinto profilo di responsabilità civile nei confronti del prestatore d’opera di cui all’art.
2126 cod. civ. .
L'affidamento di incarichi in contrasto con i criteri di che trattasi potrebbe altresì
configurare a carico del dirigente un’ipotesi di revoca dall’incarico anche per
inosservanza di direttive, attesa la natura di obbligazione di risultato della
responsabilità dirigenziale e considerata, comunque, la violazione dei principi
fondamentali sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
La sanzione gestionale disposta alla fine del comma 6 dell’articolo 36 del decreto
legislativo n.165/2001, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle
disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche nell’evenienza di utilizzo
illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in
luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l’intento di eludere i
limiti imposti (cfr. Presidenza Cons. ministri - Dipartimento funzione pubblica,
circolare 11 marzo 2008, n.2).
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 53 - 56
(Incarichi : nuovi adempimenti)
1. approvare un programma,annuale o pluriennale, da parte del Consiglio comunale
tramite la RPP o atto di indirizzo
2. aggiornare da parte della Giunta il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
fissando i limiti, i criteri, le modalità,
•affidare l’incarico ad un soggetto di particolare e comprovata specializzazione universitaria,
•l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati,
•deve essere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno,
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata,
•devono essere preventivamente determinati durata,luogo,oggetto e
collaborazione;
compenso della
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 53 - 56
(Incarichi: nuovi adempimenti)
3. inviare l’estratto del Regolamento sugli uffici e servizi, così aggiornato, entro trenta
giorni dall’adozione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
4. pubblicare i contratti di consulenza stipulati sul sito web dell’Ente, indicando:
- nominativo del consulente,
- oggetto dell'incarico e relativo compenso (efficacia dei contratti si produce a
seguito della pubblicazione di tali indicazioni);
5. pubblicare sul sito web dell’Ente l’atto di affidamento dell’incarico di consulenza,con
indicate tutte le caratteristiche e l’ammontare erogato.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54- 57
(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Il comma 57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 obbliga gli enti locali a trasmettere alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti , in un breve termine prefissato (30
giorni dall’ adozione), le disposizioni regolamentari di cui si tratta.
L'intento della legge è quello di assicurare, tramite verifiche interne all’apparato (i
revisori dei conti ) ed esterne (la Sezione regionale di controllo), la completezza e la
conformità al dettato legislativo delle disposizioni regolamentari interne che vanno a
integrare i l quadro organico della disciplina dell'attività dell'ente in un settore di spesa,
come quello degli incarichi esterni , di notevole rilevanza ed impatto sugli equilibri di
bilancio e sul rispetto del patto di stabilità .
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54- 57
(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Alla Corte dei conti è demandato un controllo di regolarità e la trasmissione dei
regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una eventuale
pronuncia della Sezione regionale di controllo.
La Sezione regionale di controllo ha il potere di sindacare i l regolamento, trattandosi di
un atto che, pur di carattere normativo, assume, siccome valenza ed incidenza
finanziari a strutturale e funzionale per l'ente, tale da poterne condizionare l'intera
operatività .
L’obbligo di trasmissione vige anche per i Comuni con pop. inferiore ai 5000 abitanti .
Il controllo della Corte dei conti, secondo l’orientamento costante della Corte
Costituzionale (per tutte, sentenza n. 179/2007), è ascrivibile alla categoria del riesame di
legalità e regolarità, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo
di legalità e regolarità), ma dinamica, volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e
parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54- 57
(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno continuare, ai sensi del comma 173
dell’art.1 della legge n.266/2005, a trasmettere tempestivamente alla Sezione regionale
di controllo gli atti di spesa di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di
consulenza a soggetti esterni nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza) esclusivamente nel caso di superamento dell’importo di
5.000 euro.
La lettera di trasmissione di atti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna o
di consulenza successivi al 1.1.2008 dovrà, però, riportare anche l’indicazione del sito
Web (e della data) ove si è provveduto alla pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 3,
comma 54, della legge n. 244/2007. (CdC Marche)
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54 - 56
(Incarichi di co.co.co e di consulenza: la comunicazione alla
CdC)
Pertanto, NON è possibile conferire legittimamente (pur nel rispetto - che
deve sempre essere assicurato – delle disposizioni e dei principali criteri
generali di valutazione della legittimità dell’affidamento) alcuno dei predetti
incarichi prima dei prescritti adempimenti (approvazione del programma, o
verifica della rispondenza ai compiti istituzionali e emanazione della modifica
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
L’articolo 49 del DL riscrive nuovamente l’articolo 36 del D. Lgs n. 165/2001,
cancellando le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 in merito al regime del
ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche variazione, il previgente regime.
La ratio seguita da quest’ultima novella persegue l’obiettivo di conciliare le esigenze di
flessibilità delle amministrazioni, con:
- i principi inderogabili posti a fondamento di una corretta e razionale organizzazione,
riconducibili a quelli indicati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs 165/2001,
- le regole preordinate al reclutamento del personale di cui all’art. 97 della
Costituzione declinate dall’art. 35 dello stesso decreto legislativo,
- la necessità di prevenire il costituirsi di altre forme di precariato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
In particolare il nuovo articolo 36 dispone che le pubbliche amministrazioni effettuano
assunzioni di personale utilizzando di regola il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile
subordinato per esigenze temporanee ed eccezionali (comma 1) e demandando ai CCNL
l’individuazione dei contingenti di personale utilizzabile mediante il rapporto a tempo
determinato, il contratto di formazione lavoro e la somministrazione di lavoro.
Le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come esigenze di carattere
continuativo e duraturo e quindi permanente, devono trovare soddisfazione
esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Pertanto, negli Enti Locali trova applicazione la disciplina prevista dal CCNL del
14.09.00, conformemente alle disposizioni dettate:
- dal d.lgs n. 2001, n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda il
lavoro a termine;
- dall'articolo 3 del del d.l. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
863/1984 e art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
451/1994, per quanto riguarda il contratto di formazione lavoro;
- dal d.lgs n. 276/2003 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
E’ senz’altro ammissibile la riconduzione di dette esigenze alle ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art. 1 del D.lgs 368/2001,
anche riferibili all’ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché
caratterizzate dalla temporaneità.
È invece escluso che le predette esigenze possano riferirsi ad un fabbisogno ordinario e
permanente, anche in presenza di un regime restrittivo delle assunzioni a tempo
indeterminato.
Riguardo l’eccezionalità occorre precisare che va intesa in termini di straordinarietà e
non imprevedibilità.
Occorre dare specifica indicazione delle esigenze nel contratto individuale di lavoro a
tempo determinato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
I contratti di formazione e lavoro si intende che per gli stessi, data la loro vocazione ad
essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prescindono dall’esigenza
temporanea ed eccezionale purché ciò emerga inequivocabilmente dalla
programmazione triennale del fabbisogno che dovrà tenere conto della disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie per procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: contratti inclusi)
1. contratti di lavoro a tempo determinato,
2. contratti di formazione e lavoro
3. somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Riguardo ai rapporti formativi che non costituiscono rapporti di lavoro la previsione si
riferisce ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati dall’art. 18, della legge
24 giungo1997, n. 196. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs
276/2003, per quanto riguarda i contratti di inserimento. Salvo quanto sopra,
rimane vigente anche l’art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs 276/2003.
È esclusa dall’ambito della norma la disciplina del lavoro autonomo che trova una
separata collocazione nell’art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso D.Lgs 165/2001.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione deve avvenire nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti che sono quelle, ove compatibili, indicate dall’art. 35
dello stesso decreto legislativo.
Gli enti non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie
contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
Il quinquennio va calcolato a ritroso rispetto alla data di stipula del nuovo contratto
(per ciascun lavoratore - da assumere o assunto dopo il 25 giugno u.s. - occorre
computare i periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro flessibile nel precedente
quinquennio presso l’Ente che intende assumere).
Per il calcolo del triennio si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si
sommano in termini di mesi. I resti di giorni concorrono a formare un mese se la
sommatoria è pari a 30. Il raggiungimento di 12 mesi va a realizzare un anno.
DL 112. Lavoro flessibile
I vincoli vecchi e nuovi dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001
NATURA DEI VINCOLI
TEMPORALI
Prima del d.l. 112/2008
Dopo il D.L. 112/2008
3 mesi
36 mesi nell’ultimo quinquennio
Esigenza stagionale
Esigenza temporanea ed eccezionale
6 mesi per il comando o
distacco presso altri enti
Non previsto
Non previsto
Divieto di ricorrere alla
somministrazione di lavoro per
l’esercizio di funzioni direttive e
Dirigenziali
INERENTI
L’ATTIVITA’
Divieto rinnovo
VINCOLI
PROCEDURALI
Divieto utilizzo medesimo
lavoratore con altra
tipologia contrattuale
Divieto utilizzo del medesimo lavoratore
con più tipologie contrattuali per periodi
di servizio superiori al triennio nell’arco
dell’ultimo quinquennio
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
In caso di più tipologie contrattuali
la sommatoria dei tempi non può superare il triennio nel quinquennio.
Se detto periodo non sia stato completato la durata dell’ultimo contratto del
quinquennio medesimo non potrà essere superiore al tempo residuo rispetto al triennio
stesso, salvo che il soggetto non sia vincitore di un concorso pubblico.
Quest’ultima eccezione non si applica ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, commi 529
e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i soggetti che usufruiscono di riserva
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Non rientrano nel limite di cui al comma 3 gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del
D. Lgs n. 267/2000 nonché gli incarichi conferiti per la costituzione degli uffici di staff
(ex art. 90 del TUEL).
Tali incarichi, infatti, sono disciplinati da normativa speciale ed autonoma dettata nel
testo unico delle leggi per gli enti locali; disciplina che non può essere implicitamente
“compressa”, in quanto l’art. 1, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 267/2000
espressamente sancisce che: “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.”.
In ogni caso si tratta di incarichi per loro stessa natura limitati nel tempo e
caratterizzati da temporaneità.
DL 112. Lavoro flessibile. Le
sanzioni
Il sistema sanzionatorio per la violazione dell’art. 36
TIPO DI
RESPONSABILITÁ
Prima del D.L.
112/2008
Dopo il D.L.
112/2008
RESPONSABILITÁ
AMMINISTRATIVA IN CAPO
AI DIRIGENTI
Danno erariale corrispondente al
totale dei pagamenti degli
emolumenti corrisposti ai
lavoratori indebitamente assunti
Danno erariale corrispondente
al totale dei pagamenti degli
emolumenti corrisposti ai
lavoratori indebitamente
assunti
RESPONSABILITÁ
GESTIONALE IN CAPO AI
DIRIGENTI
Non prevista
- Responsabilità disciplinare;
- Impossibilità del rinnovo dello
stesso incarico;
- Recesso dal rapporto di lavoro
nei casi di particolare gravità
- Incidenza in sede di
valutazione dell’operato del
dirigente
RESPONSABILITÁ IN CAPO
ALL’ENTE
Divieto di procedere ad
assunzioni nel triennio
successivo
Non prevista
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di contenimento delle
spese di personale negli Enti Locali, mantenendo tuttavia inalterata la distinzione tra
gli Enti sottoposti e gli Enti non sottoposti al patto di stabilità.
Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ossia gli Enti
tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in vigore quanto disposto dal
comma 557, così come integrato dal comma 120 dell’art. 3 della legge n. 244/2007
(Finanziaria 2008), in virtù del quale è possibile derogare all’obbligo di riduzione della
spesa del personale nel rispetto dei parametri ivi definiti.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la
razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi
enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello
Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione
del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.
Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di
effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1,
comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del
2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al
patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557
della L.F. 2007)
La spesa per il personale prevista nel 2008 deve rientrare nei limiti di cui all’art.1,
c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall’art.3,
c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (linee guida e relativi
questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della
Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557
della L.F. 2007)
La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 34748/2008, ha chiarito quali sono i
criteri da considerare per il calcolo corretto dell'aggregato "spese di personale".
Ai fini della esatta applicazione dell'art.1, comma 557, della Legge finanziaria 2007 ,
così come modificato dall'art. 3, comma 120, della Legge finanziaria 2008 , la
Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la definizione di spese di personale da
tener presente è quella di cui alla circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, poiché in questo modo si può avere una lettura omogenea dei dati del
triennio 2006 - 2008 con riguardo ad un aggregato, "costruito con le medesime voci di
inclusione ed esclusione".
La spesa per il personale 2008/2009 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2004 abbattuta dell’1%, che costituiva già il tetto di spesa per
l’anno 2006.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120 Finanziaria 2008
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il comma condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali sottoposti
al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore rispetto al patto di stabilità,
e fatto anzi salvo quanto previsto dal medesimo patto.
In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 557, della
legge finanziaria 2007, precisando le condizioni a cui è subordinata l’eventuale deroga
al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile
degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della
L. 449 del 1997 (che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19,
comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per
l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori
condizioni:
a)
b)
che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario;
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento concernente la
definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
c)
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un caso di
deroga)
Enti sottoposti al patto
La questione delle assunzioni va considerata in primo luogo sotto il profilo della legittimità
costituzionale: trattandosi di dipendenti già inserite nei ruoli del comune, la loro assunzione, ove
conseguente a forme pubbliche di selezione, deve presumersi conforme alla normativa, e pertanto il
reintegro potrà avvenire in ossequio al principio costituzionale contenuto nell’art. 97 della
Costituzione, che prevede il superamento di una procedura concorsuale per l’accesso all’impiego
nelle pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al rapporto privatistico con le dipendenti, non vi è dubbio che il Comune possa e
debba reintegrarle ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, avendo altresì assunto precisi impegni nei
loro confronti, con la sottoscrizione di un patto con le loro rappresentanze sindacali.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un caso)
Enti sottoposti al patto
Inoltre il protocollo d’intesa aveva correttamente precisato che i posti lasciati liberi dalle dipendenti
avrebbero dovuto essere lasciati vacanti per consentire il loro eventuale rientro nel ruolo e quindi,
ove tale intento fosse stato rispettato dal Comune, non si porrebbe alcuna necessità di ampliare le
piante organiche dell’ente per procedere alla riassunzione del personale interessato.
Peraltro, l’art. 89 del TUEL al comma 5 riconosce l’autonomia degli EE.LL. nella determinazione
delle piante organiche: “Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e
gestione del personale nell'àmbito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti”.
Pertanto, ove l’ente abbia correttamente lasciato vacanti i posti del personale trasferito (rectius:
abbia ridotto il proprio organico e lo riespanda in conseguenza della gestione diretta del servizio), il
ritorno del personale stesso nel proprio organico è conseguenza dell’art. 2112 c.c.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un caso)
Enti sottoposti al patto
Premessa la necessità di una motivazione a supporto della deroga e l’esigenza che la
stessa sia espressa analiticamente.
E che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con interventi di
potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati. (Parere
UPPA 6/08 del 28/1/2008, Corte dei Conti, sez. Regionale Basilicata, parere n.3/2008)
Detta normativa va rapportata alla specifica evenienza di una riassunzione da
parte del comune di un servizio esternalizzato, fatto cui consegue una nuova e
diversa struttura amministrativa e una diversa dislocazione degli oneri di bilancio (CdC
Lomb. Del 68/08).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 1
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il legislatore puntualizza e chiarisce i criteri di computo delle spese di personale ai
sensi del comma 557 della Finanziaria 2007.
In particolare, al comma 1 dell’art. 76, il legislatore prevede che debbono essere
considerate, tra le spese di personale, quelle sostenute per:
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque
facenti capo all’ente.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 1
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Si ritiene che in tutti i casi in cui non vi sia un definitivo trasferimento di personale (in
mobilità)
presso
altre
strutture
ed
organismi,
connesso,
evidentemente,
al
trasferimento di funzioni, l’Ente è tenuto a contabilizzare le spese sostenute per il
personale assegnato ai suddetti organismi.
Al fine di garantire l’omogeneità e quindi la confrontabilità dei dati di riferimento,
occorre calcolare nuovamente la spesa per il personale, con riferimento ai criteri di cui
al comma 1, non solo per il 2008/2009 ma anche relativamente alle precedenti
annualità.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 1
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale, sono confermate le
indicazioni contenute nella circolare del ministero dell’economia e finanze,
dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50
alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull’ammontare massimo della spesa sostenibile per il
personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18
febbraio 2005,in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario,
è la risultante del calcolo, su base 2004 (impegni):
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 4
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto
agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.”
La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l’efficacia di tale norma non sia circoscritta
alla violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007 (anno precedente rispetto
a quello di entrata in vigore della legge), ma si estenda sine die (fino, ovviamente, a sua
abrogazione), in ragione sia dell’assenza di riferimenti temporali della violazione (a
differenza dell’art. 1 comma 561 che faceva riferimento all’anno 2006), sia della valenza
pluriennale della manovra economica varata col Dl 112.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 7
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
L’altra ipotesi di blocco totale delle assunzioni è prevista dall’art. 76 comma 7 per i
comuni che, in attesa del DPCM che definisca nuovi parametri di virtuosità, registrino
un’incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti.
Si evidenzia invece che il mancato rispetto degli obiettivi previsti dal patto di stabilità
per l’anno 2006 non comporta il blocco delle assunzioni per l’anno 2008.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 5
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
In aggiunta all’obbligo di contenimento delle spese di personale,
è introdotto
l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale di tali spese rispetto al
complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per le dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
I termini di tale riduzione saranno specificati dal già citato DPCM, che stabilirà anche
parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di
incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
La Finanziaria 2009.
Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2013
I parametri su cui sarà determinato l’obiettivo di riduzione
della spesa del personale
ELEMENTI
PARAMETRI
Parametri e criteri di virtuosità con correlati obiettivi
differenziati di risparmio
- Dimensioni demografiche enti
- % di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla
spesa corrente
- Andamento di tale tipologia di spesa
nel quinquennio precedente
Criteri e modalità per estendere la norma anche agli
enti non sottoposti al patto di stabilità
Criteri e parametri con riferimento agli incarichi art. 90
e 110 tuel al fine di ridurre l’affidamento di incarichi a
soggetti esterni e porre dei tetti retributivi ai singoli
incarichi e tetti di spesa complessivi
- Rapporto popolazione/n. dipendenti in
servizio
Criteri e parametri volti alla riduzion dell’incidenza %
delle posizioni dirigenziali in organico
- Rapporto tra n. dei dirigenti/dipendenti in
servizio negli Enti
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 2
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Per quanto riguarda gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità, il comma 2 interviene
apportando notevoli modifiche al quadro delineato dalla Finanziaria 2008.
La disciplina attualmente vigente ed in commento sarà modificata dal DPCM previsto
dal comma 6, articolo 76 della legge n. 133/2008.
Il DPCM, infatti, da emanarsi previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da
concludersi in sede di conferenza unificata, secondo quanto previsto dal comma 6, avrà
ad oggetto “parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio” e in tale sede saranno altresì definiti i “criteri e modalità per estendere la
norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno”.
Gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, dunque, applicheranno le disposizioni
dettate dalla legge n. 133/2008 fino all’emanazione del DPCM.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120 e 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Si rammenta che il comma 562 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007) così recita: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono
superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004.
Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma
558.”(stabilizzazioni)
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali
non sottoposti al patto di stabilità interno.
In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 562, della
legge finanziaria 2007, precisando che eventuali deroghe al principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001 (cfr.
supra), devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 119 e 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
b)
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
Il comma 2 dell’art. 76, prevede che solo per gli Enti con un numero di dipendenti a
tempo pieno pari o inferiore a 10 continui ad applicarsi il disposto di cui al comma 121 e
dunque la relativa possibilità di derogare al comma 562.
L’Anci ritiene che il numero dei dipendenti vada calcolato con riferimento ai posti
coperti in dotazione organica, comprensivi, dunque, anche dei dipendenti a vario titolo
assenti (es. in aspettativa, malattia, ecc.).
DL 112. Assunzioni e spese di
Articolo 3, comma 121
personale
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
A fronte delle modifiche apportate, è bene evidenziare che il commi 121 introduce
disposizioni speciali e derogatorie del comma 562, che, in quanto tali, non risultano
suscettibili di interpretazione estensiva.
La deroga consente di superare tanto il tetto di spesa del personale quanto il vincolo di
subordinare le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia è fondamentale
il richiamo che il legislatore fa all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
Il rinvio a tale disposizione, in armonia con la ratio del comma 562, ribadisce l’esigenza
di improntare le scelte di politica del personale e quelle occupazionali, espresse nei
documenti di programmazione triennale dei fabbisogni, ai principi di riduzione
complessiva della spesa per il personale.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Due sono gli aspetti certamente qualificanti: la necessità di una motivazione a supporto
della deroga e l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente per dare contezza
all’esterno delle motivazioni sottese e consentire così ai competenti organi di controllo
di esprimere le loro valutazioni al riguardo.
Non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto stesso di non aver avuto
cessazioni utili al fine di procedere a nuove assunzioni.
Si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con
interventi
di
potenziamento
di
servizi
all’utenza
anch’essi
opportunamente
rappresentati. (Parere UPPA 6/08 del 28/1/2008, Corte dei Conti, sez. Regionale
Basilicata, parere n.3/2008)
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Per tutti gli altri Enti, aventi più di 10 dipendenti a tempo pieno, è disapplicato il
comma 121 e dunque gli stessi sono assoggettati alla disciplina di cui al comma 562.
Non possono essere portate a compimento le procedure di assunzione mediante
concorso esterno o mobilità - non terminate alla data di entrata in vigore del DL
112/2008 - avviate in applicazione del comma 121.
Modalità di calcolo delle spese di personale; occorre fare riferimento alle voci
individuate nei questionari allegati alla Delibera della Corte dei Conti - Sezione delle
Autonomie n. 3/AUT/2008, avente ad oggetto le “Linee guida cui devono attenersi, ai
sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria
2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella
predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008”.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
In merito alle modalità di calcolo delle cessazioni, invece, si ritiene che l’Ente possa
considerare complessivamente il numero delle cessazioni intervenute dal 2006 in poi
(primo anno di riferimento ai sensi del comma 562) non ancora ricoperte. Ciò in
considerazione del fatto che le relative assunzioni, anche se non ancora effettuate, sono
comunque autorizzate ai sensi del comma 562 della Finanziaria 2007.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
La CdC Sezione Veneto considera che l’interpretazione delle norme conducono ad
affermare che, per l’anno 2008, le spese di personale degli enti non sottoposti alle
regole del patto non dovranno superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004,
tenendo comunque conto dell’obbligo per gli enti locali di programmazione triennale
del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese (art. 91,
comma 1, del TUEL e art. 39, commi 19 e 20-bis, della legge 449/1997) e dell’obbligo,
per gli organi di revisione contabile, ex art. 19, comma 8, della legge 448/2001, di
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa,
Entro detti limiti di spesa, secondo la Src Veneto, il comune istante potrebbe procedere
a nuove assunzioni.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Il comma 562 della finanziaria 2007, nel testo vigente, composto da due parti: la prima,
fa riferimento al precedente anno, è contenuta nella legge finanziaria per il 2007 ed ha
decorrenza dal 1° gennaio 2007; la seconda, aggiunta dall’art. 3, co. 121, della legge
finanziaria 2008, stabilisce due nuove condizioni per eventuali deroghe ai limiti fissati
per le nuove assunzioni ed ha decorrenza del 1° gennaio 2008.
La Sezione delle Autonomie ritiene che la disposizione che fa riferimento all’anno
precedente, essendo contenuta nella legge finanziaria per il 2007, ha decorrenza dal 1°
gennaio 2007, rispetto al quale è “precedente” l’anno 2006 (Del. 8/2008).
Assunzioni 2008 = cessazioni 2006 + 2007
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Nel computo delle cessazioni utili ai fini delle assunzioni dall’esterno, quindi, sono da
computare anche le mobilità in uscita.
La Corte dei Conti, in due distinti pareri (cfr. Corte dei Conti, sez. Reg. Piemonte,
Parere n. 8/2008 e Corte dei Conti, Sez. Sardegna, parere n. 15/2007) ha
espressamente affermato, in linea con quanto sostenuto dall’ANCI, come “… il citato
comma 562 faccia riferimento alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato
“complessivamente”
intervenute.
Un’espressione
che
appare
volutamente diretta a sostenere un’interpretazione estensiva della locuzione e dunque
un superamento della rigidità del regime precedente. Sembra pertanto che, per lo meno
per le finalità in esame, si possa ritenere sussistere una cessazione del rapporto del
lavoro con un Ente non solo a seguito di estinzione del rapporto, ma anche nei casi di
passaggio di personale ad altra amministrazione attraverso le procedure di mobilità
(articolo 30 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165)”.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Per quanto riguarda la mobilità in entrata, questa, ai sensi del tuttora vigente articolo 1,
c. 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), è da considerarsi
“neutra” e dunque può essere effettuata anche in assenza di preventiva cessazione, nel
rispetto ovviamente del limite di spesa 2004, se il dipendente proviene da un Ente
assoggettato a limitazioni alle assunzioni.
Secondo l’orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso nella
Circolare n. 4/2008, gli Enti locali tenuti al rispetto del patto di stabilità non sono
sottoposti a limitazioni in materia di assunzioni, in quanto per gli stessi opera solo un
vincolo di contenimento della spesa.
Pertanto, il reclutamento mediante mobilità di un dipendente proveniente da Ente
assoggettato al patto, potrà essere effettuato solo a copertura del turn over.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
È ancora vigente il disposto di cui al comma 101 dell’articolo 3 della Finanziaria 2008,
pertanto, dunque, in caso di assunzione di personale a tempo pieno l’Ente è tenuto a
dare precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
Inoltre, sempre ai sensi del comma 101, per il personale assunto con contratto di lavoro
a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel
rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Le voci da considerare nella base di calcolo
Voce
Annotazioni
+ Retribuzioni lorde fisse del personale a tempo
indeterminato e determinato
Note
S
+ SEGRETARIO COMUNALE PER LA QUOTA A CARICO
DI OGNI ENTE (SE IN CONVENZIONE)
Secondo il Ministero le spese per il segretario comunale sono da
includere mentre A nci sostiene che debbano essere escluse. Le
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti non si sono mai
espresse. I diritti di segreteria, invece, vanno esclusi in quanto
trovano copertura con i diritti di segreteria versati dai privati
N
+ Retribuzioni lorde accessorie del personale a tempo
indeterminato e determinato
Sono da conteggiare tutte le componenti il salario accessorio
(straordinario, indennità, fondo produttività, fondi incentivanti
derivanti ad esempio dal recupero evasione tributi, progettazione
interna ecc.). Per l’incentivo derivante dalla progettazioni interne
l’eventuale esclusione dal computo delle spese di personale può
giustificarsi soltanto nel caso gli stessi siano a carico di
finanziamenti comunitari e privati perchè non comportano in
questa ipotesi alcun aggravio per l’Ente (parere n. 6 del 28.06.2007
Sezione regionale di controllo Piemonte e n. 9 del 18.05.2007
sezione regionale di controllo Puglia). Tali pareri, inoltre, hanno
chiarito che resta comunque ferma l’allocazione contabile nel titolo
II relativo alla spesa in conto capitale in quanto trattasi di somme
che devono seguire gli stanziamenti previsti per le opere pubbliche
S
+ CO.CO.CO.
S
+ LAVORO INTERINALE
S
+ CONVENZIONI
Per la quota di costo effettivamente sostenuto
S
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
+ LSU
Per la quota di costo effettivamente sostenuto
S
+ ONERI RIFLESSI (CPDEL, INADEL,
INPS)
S
+ IRAP
S
+ ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI
S
+ BUONI PASTO
S
+ EQUO INDENNIZZO
S
+ RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO
S
+ ASSUNZIONI ART. 110 C. 1 e 2 TUEL
S
+ ASSUNZIONI ART. 90 TUEL
S
- RINNOVI CONTRATTUALE N
INTERVENUTO DOPO 2004
Parere n. 11 del 28.06.2007 Sezione Regionale di
controllo Veneto: per gli enti soggetti al patto sono da
includere gli aumenti contrattuali in quanto non sono
stati oggetto di specifica esclusione come invece è
espressamente previsto per i comuni con meno di 5.000
abitanti. Per l’anno 2004, si detrae la spesa per gli arretrati ante
2004 relativi all’anno 2002-2003
N
Con riferimento al 2008, per gli enti soggetti al patto, le spese che
derivano dai maggiori oneri contrattuali, nei limiti di cui all’art. 3,
comma 137, della legge 244/2007 come specificati nella circolare n.
8/32008 punto A.6 del Ministero dell’Economia e delle finanzeragioneria generale dello Stato
S
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
- CATEGORIE PROTETTE
S
- CFL PROROGATI
S
- RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO
S
-PERSONALE TOTALMENTE A CARICO DI
FINANZIAMENTI COMUNITARI O DI PRIVATI
S
-STRAORDINARIO ELETTORALE E ALTRI ONERI
CONNESSI ALLE ATTIVITA’ ELETTORALE
S
-PERSONALE TRASFERITO DALLE REGIONI PER
L’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
S
- ASSUNZIONI VIGILI STAGIONALI
Parere n. 18 del 14.9.2007 Corte dei Conti Veneto: sono da
escludere, per tutti gli enti locali, le spese per l’assunzione di vigili
stagionali effettuate ai sensi dell’art. 1 c. 564 della L. 296/2006 e
finanziati con i proventi del codice della strada.
Per il Ministero dell’Interno (circolare n. FL 5/2007) e la Sezione
Regionale di controllo della Lombardia (parere 32/2007)
l’esclusione riguarderebbe invece solo gli enti non soggetti al patto
N
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
-SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
E CO.CO.CO. CON CONTRATTO DECORRENTE DAL 2005
E A PATTO CHE NELL’ULTIMO TRIENNIO L’ENTE ABBIA
AVUTO AVANZO DI BILANCIO POSITIVO
Ai sensi del comma 204 ter della L. 266/2005, per i soli enti non
soggetti al patto (in quanto per gli enti soggetti al patto il comma
557 della L. 296/2006 disapplica i commi da 198 a 206 della L.
266/2005), che negli ultimi tre esercizi abbiano chiuso con un
avanzo di bilancio positivo, le spese di personale riferite a contratti
di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005 sono
da escludere dal computo delle spese del personale. I problemi
interpretativi sono di due tipi:
a) definizione di avanzo di bilancio in quanto esistono pareri
diversi. In particolare, per la Sezione Ligure (parere n. 7 del
13/10/2006), e la sezione toscana (parere n. 28 del 16/01/2007)
intendono per avanzo di bilancio l’avanzo di amministrazione
mentre per la sezione lombarda (parere 17/2007) l’avanzo di
bilancio deve farsi riferimento all’avanzo di gestione (accertamenti
– impegni di competenza);
b) se, per gli enti non soggetti al patto, i commi da 198 a 206 della
legge 266/2005 sono effettivamente disapplicati. Infatti vi è una
divergenza di opinioni laddove, ai fini delle sanzioni, il parere
12/2007 del Dipartimento Funzione pubblica sostiene che il comma
562 della legge 296/2006 ha di fatto disapplicato tali commi,
mentre ai fini delle voci utili per il calcolo del tetto di spesa, i diversi
pareri espressi dalle varie sezioni regionali di controllo della corte
dei conti e lo stesso ministero dell’interno sostengono che valgono
ancora le voci della circolare n. 9/2006 emessa ai fini
dell’applicazione di tali commi.
S/N
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la RGS, gli enti locali devono trasmettere alla
Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate
dall’organo di revisione. (art.67, c.8).
Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal MEF, sarà integrato da scheda con le
ulteriori informazione di interesse della Corte dei conti. (art.67, c.9).
La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul
sito web dell’ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle
informazioni ai cittadini. (art.67, c.11).
Il mancato adempimento delle prescrizioni comporta la sospensione dei versamenti a
carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art.67, c.12).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
E' stata diffusa la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 20 gennaio
2009 "Monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo 67, commi 8, 9, 10, 11 e
12 DL 112/2008). Novità delle rilevazioni previste dal titolo V del DLgs n. 165/2001.
Anticipo del periodo di rilevazione della Relazione allegata al Conto Annuale (anno
2008)".
Essa contiene, in modo anticipato rispetto al passato, le principali novità che sono
dettate nel conto annuale del personale, sia alla luce delle novità previste dal citato DL
112 che della convenzione firmata con il Ministero dell'Interno.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
In primo luogo, le Pubbliche Amministrazioni possono apportare variazioni ai dati sui
fondi per le risorse decentrate degli anni compresi tra il 2004 ed il 2007; nel conto
annuale 2008 saranno comprese, per la prima volta, informazioni sulla situazione degli
enti locali prima contenute nel censimento del personale disposto dal Ministero
dell'Interno.
Nell'anno 2009 la relazione allegata al conto annuale del personale dovrà essere
trasmessa entro termini più brevi, che vengono dalla norma stabiliti per il periodo
compreso tra i giorni 9 marzo e 30 aprile.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Il Conto annuale
Sulla base delle regole dettate dal DL 112/2008 è stata disposta l'acquisizione dei dati
dei contratti decentrati integrativi per ciò che riguarda la costituzione del fondo,
l'andamento dello stesso fondo nel corso degli anni e le disposizioni dettate per dare
applicazione agli istituti contrattuali tesi alla valorizzazione del merito e della
professionalità con criteri selettivi, in particolare alla produttività ed alle progressioni
orizzontali.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Con il nuovo conto annuale saranno apportate modifiche alle informazioni richieste in
tema di contrattazione decentrata, sia per la scheda informativa che deve essere redatta
da parte del collegio sindacale, sia per le informazioni quantitative, attualmente
contenute nella tabella 15.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, vedi la deliberazione n. 43
del 15 dicembre 2008, hanno chiarito che a livello nazionale saranno svolte
esclusivamente le attività di segnalazione al Parlamento, al Governo ed alla
contrattazione nazionale. Mentre le sezioni regionali di controllo potranno, nell'ambito
delle proprie iniziative di controllo collaborativo e delle iniziative programmate di
verifica, utilizzare queste informazioni. La deliberazione ci ricorda anche che gli organi
di controllo interno delle amministrazioni e, implicitamente, la Ragioneria Generale
dello Stato sono responsabilizzati ad effettuare verifiche su questa materia.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Le modifiche ai precedenti conti
Tutte le Pubbliche Amministrazioni possono modificare i dati relativi alla costituzione
del fondo per la contrattazione decentrata degli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.
Questa opportunità è messa a disposizione delle amministrazioni che hanno proceduto,
successivamente alle precedenti trasmissioni, alla loro modifica, il che si è
necessariamente registrato per gli enti che hanno subito accorpamenti o scorpori.
Il periodo entro cui è consentito effettuare telematicamente tali modifiche è fissato
dallo scorso 19 gennaio al 15 febbraio.
Viene ricordato che gli importi devono essere calcolati al netto degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni, quindi dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dell'Irap.
E che, essendo rimasta inalterata la struttura, si devono utilizzare le voci residuali, cioè "altre
risorse" ed "altre destinazioni" solo nel caso in cui non vi siano voci idonee.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Le nuove informazioni
Il conto annuale 2009 chiederà agli enti locali una serie di informazioni inedite.
Tale scelta è la conseguenza determinata dalla semplificazione introdotta attraverso il
superamento del censimento del personale realizzato dal Ministero dell'Interno.
Una specifica convenzione intercorsa tra Viminale e Ragioneria Generale dello Stato ha
infatti determinato la unificazione dei 2 strumenti e la riduzione di un obbligo in capo
agli enti locali.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Vi sono novità sulle informazioni richieste in tema di formazione del personale,
sui vincitori di concorso non ancora assunti, sui procedimenti disciplinari aperti e
sulle relative sanzioni inflitte.
E saranno previste due nuove schede.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Una prima conterrà informazioni di carattere generale, quali la popolazione residente e
la superficie del territorio.
Ed ancora modalità di utilizzazione delle esternalizzazioni, in particolare per la
adozione di un programma di razionalizzazione dei costi; uso della programmazione
del fabbisogno di personale; uso delle convenzioni per la gestione associata, uso del
sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, incidenza di cassa della spesa per il
personale sulle spese correnti, stabilizzazione di LSU, dipendenti appartenenti alle
categorie protette etc.
La seconda conterrà informazioni sulla attivazione della contrattazione decentrata
integrativa a livello territoriale, sulla valutazione dei dipendenti e dei dirigenti (anche
alla luce di esperienze realizzate in forma associata).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
La pubblicità della contrattazione
Il DL 112 impone l'obbligo della pubblicazione sul sito internet dell'ente delle
informazioni sulla contrattazione fornite alla Ragioneria Generale dello Stato.
La mancata soddisfazione di questo vincolo determina la illegittimità di tutte le forme
di impinguamento del fondo per le risorse decentrate.
Questo obbligo è soddisfatto attraverso la pubblicazione dei contratti decentrati
integrativi, della scheda informativa e della tabella 15 del conto annuale. Tali ultime
informazioni vanno fornite una volta che sia avvenuto il "rilascio da parte del sistema
SICO della avvenuta certificazione dell'invio del Conto annuale", cioè esse potranno
essere messe in linea, orientativamente, solo intorno alla fine del mese di maggio,
prima parte del mese di giugno.
I principali errori rilevati
sul fondo produttività nei controlli effettuati
Anomalie sulle procedure di stipula dei CCDI
1.
Mancato invio al Collegio dei revisori dell’ipotesi contrattuale, corredato della relazione illustrativa tecnico-finanziaria per la
verifica sulla
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio
2.
Sottoscrizione del CCDI senza la preventiva effettuazione di un’approfondita analisi sulla spesa e sulla attendibilità degli
stanziamenti di
bilancio
3.
Partecipazione di organi politici nell’ambito della delegazione di parte pubblica
4.
Omesso invio all’ARAN dei CCDI
5.
Omessa sottoscrizione del CCDI dopo la deliberazione di autorizzazione alla stipula adottata dalla giunta
Anomalie sulla quantificazione delle risorse decentrata
1.
Irregolare imputazione al bilancio dell’ente delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali senza riduzione del
fondo
2.
Inclusione nel monte salari, ai fini della determinazione delle percentuali di incremento, di emolumenti non correlati ad effettive
prestazioni
lavorative (es. ANF, indennità di trasferimento, equo indennizzo ecc..)
3.
Integrazione delle risorse del fondo ex art. 15 c. 2 CCNL 1 aprile 1999 (1,2% Monte salari) in assenza di costituzione del nucleo di
valutazione
4.
Omessa decurtazione del fondo a seguito del trasferimento del personale ATA allo Stato
5.
Irregolare utilizzazione di risorse proprie dell’Ente ulteriori rispetto a quelle previste dal fondo ex art. 15 per remunerare particolari
progetti
(esempio nel settore vigilanza)
6.
Errata inclusione tra le risorse destinate alla contrattazione decentrata dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie per
violazione del codice della strada, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992
Anomalie sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate
1.
Erogazione degli incentivi in base a progetti riguardanti l’intera struttura o in base al solo numero delle presenze
anziché in relazione al merito
ed all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo
2.
Illegittimo ricorso a forme generalizzate di progressioni economiche orizzontali
3.
Attribuzione di plurime progressioni economiche orizzontali allo stesso dipendente in un arco temporale limitato da
escludere ogni efficace
processo di valutazione
4.
Illegittimo incremento anticipato di progressione economica del personale collocato a riposo
5.
Illegittima erogazione dell’indennità di rischio anche nei periodi di assenza dal servizio
6.
Illegittima erogazione dell’indennità di turno in misura superiore a quella prevista dal CCNL
7.
Illegittimo cumulo dell’indennità di turno con l’indennità di disagio
8.
Illegittima erogazione dell’indennità di vigilanza al personale della polizia municipale che non assolve le funzioni di
polizia giudiziaria, di
polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
9.
Illegittimo cumulo dell’indennità di rischio con quella di disagio e di queste con l’indennità di vigilanza
10.
Illegittimo utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 208 del codice della
strada per corrispondere
compensi accessori ai vigili urbani
11.
Illegittima corresponsione di ulteriori compensi accessori a titolari di posizione organizzativa
12.
Illegittima previsione nei CCDI di compensi accessori non previsto dal CCNL (es. Comune di Roma per indennità di
vestiario)
Articolo 73
(Part time)
Part time
L'art. 73 modifica la disciplina del part time eliminando l'automatismo nella
concessione del part time rimesso ora alla valutazione dell'Amministrazione sulla base
del "pregiudizio" alla funzionalità dell'Amministrazione stessa.
L'art. 1, comma 58, della Legge 662/1996 risulta infatti così modificato: " La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto
termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o
subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente
ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La
trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato
debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro
quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attività lavorativa".
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
L'art. 61, comma 8, che "a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5
per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".
Il comma 17 precisa che gli Enti Locali non sono tenuti al versamento al bilancio dello
Stato e, quindi, mantengono dette risorse acquisite al proprio bilancio.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
“La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si
ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere
dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova
disciplina.
Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale
non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti
secondo la previgente disciplina.” (Circolare RGS 36/2008)
Quest’ultima interpretazione, tutt’altro che pacifica, darà senza dubbio luogo ad
innumerevoli controversie sulle quali spetterà al competente giudice del lavoro
pronunciarsi.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
Nel mese di dicembre il Parlamento ha deciso di tornare indietro, stabilendo che tale
misura massima debba ritornare ad essere quella prevista tradizionalmente, e cioè il
2% dell'importo posto a base di gara, ponendo dei tetti massimi di compenso di fatto
solo teorici (legge di conversione del DL 162/2008).
Nel mese di gennaio il Parlamento ritorna sulla scelta e stabilisce che il tetto massimo
di tale compenso debba essere non superiore allo 0,5% dell'importo posto a base di
gara (disegno di legge di conversione del DL 185/2008 nel testo approvato in prima
lettura dalla Camera dei Deputati).
In altri termini, sembra che l'esecutivo abbia voluto porre rimedio ad una scelta
legislativa probabilmente sfuggita dal suo controllo, quella di ripristinare il tetto
massimo del 2%. Ed infine con la legge finanziaria 2009 consente di destinare questi
risparmi alla contrattazione decentrata.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
L’istituto
L'erogazione di un compenso per il personale degli uffici tecnici dei comuni e di tutte le
altre Pubbliche Amministrazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche è previsto
dall'articolo 92, comma 5, del DLgs n. 163/2006, cioè dal cd codice sugli appalti. Esso
stabilisce che una quota, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, possa
essere ripartito tra una serie di figure individuate esattamente nella norma, cioè tra il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, il collaudatore, il
responsabile del procedimento ed i collaboratori di tali figure.
La misura di tale compenso deve essere fissata in rapporto al rilievo che l'opera assume
e la ripartizione dello stesso deve essere decisa in relazione alle "responsabilità
professionali".
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
La sede in cui operare tali scelte è la contrattazione decentrata integrativa e le sue
indicazioni devono essere "assunte" in uno specifico regolamento che l'ente si deve
dare.
Viene inoltre stabilito con molta chiarezza che la misura massima del 2% deve essere
calcolata comprendendo anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente.
La norma stabilisce infine che le quote non utilizzate perché tali compiti vengono svolti
da soggetti esterni all'ente costituiscono economie.
Ricordiamo che tali somme devono entrare a far parte del fondo per la contrattazione
decentrata integrativa, esattamente nell'ambito della parte variabile, ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCNL 1.4.1999. E che, pertanto, esse entrano
nel calcolo della spesa per il personale, Anche se le amministrazioni le acquisiscono nel
quadro economico, e cioè come risorse per finanziare gli investimenti.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
La conversione del Dl 162
Il Parlamento, in sede di conversione del DL 162/2008, ha stabilito di ripristinare il
tetto massimo del 2% dell'importo posto a base di gara per i compensi spettanti ai
dipendenti degli uffici tecnici direttamente coinvolti nella realizzazione di opere
pubbliche. Ha confermato che in caso di risparmi che si realizzano nel caso in cui
qualche attività è svolta da collaboratori esterni, cioè da personale non dipendente, si
realizza una economia. Ed infine ha stabilito che ai dipendenti non possa essere
corrisposto per le attività di progettazione un compenso annuo superiore al
trattamento economico complessivo in loro godimento. Da sottolineare che il limite è
posto solo ai compensi per le attività di progettazione, quindi escludendo tutte le altre
voci, e la cifra di riferimento è il trattamento economico complessivo, quindi sia lo
stipendio che le varie forme di compensi accessori.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
La legge di conversione del Dl 185
Con la legge di conversione del DL 185/2008, cd anti crisi, il governo ha deciso di
ripristinare le scelte compiute nel DL 112. Quindi, il tetto massimo dei compensi che
possono essere erogati al personale degli uffici tecnici per la realizzazione di opere
pubbliche viene di nuovo portato allo 0,5% dell'importo posto a base di gara.
Ovviamente tale misura è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali posti a
carico delle amministrazioni.
La quota residua, cioè fino allo 1,5%, sarà acquisita dagli enti e versata al bilancio dello
Stato, tranne che per gli enti locali e le regioni. Infatti tali livelli istituzionali potranno
trattenere queste somme nelle proprie disponibilità.
Tale disposizione opera a partire dallo 1 gennaio 2009, quindi retroattivamente rispetto
alla entrata in vigore della norma di legge.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
La Finanziaria 2009
L'articolo 2, comma 32 della legge finanziaria 2009 dispone che le risorse finanziarie di
cui all'articolo 61, comma 17, del DL n. 112/2008 siano utilizzate nell'ambito dei fondi
per le risorse decentrate.
Si deve considerare che le risorse provenienti dai risparmi sulla incentivazione per la
realizzazione di opere pubbliche sono da considerare comprese in tale ambito, al pari di
quelle che provengono dai tagli ai compensi per i componenti le commissioni ed i
segretari dei collegi arbitrali e, per le amministrazioni statali, dai risparmi connessi ai
limiti posti alle collaborazioni, alle spese per le relazioni pubbliche e per le
sponsorizzazioni.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
E' stata emanata nei giorni scorsi, nel suo testo definitivo, la circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 10/2008, "DL 112/2008, articolo 72, personale prossimo al
compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo".
La circolare raccomanda soprattutto le seguenti due scelte:
1) si suggerisce l'approvazione preventiva di norme per disciplinare le autorizzazioni al
trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno raggiunto i 65 anni di età e per
disporre l'eventuale collocamento in pensione del personale che ha versato 40 anni di
contributi;
2)
le
amministrazioni
devono
evitare
di
assumere
scelte
contraddittorie.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
Ricordiamo che sono tre le disposizioni per lo svecchiamento contenute nell'articolo:
1. possibilità di esonerare dal servizio il personale negli ultimi 5 anni prima della
pensione,
2. trasformazione in possibilità dell'obbligo a trattenere per un biennio in servizio i
dipendenti che hanno raggiunto i 65 anni di età,
3. possibilità per tutte le PA di collocare in pensione d'autorità i dipendenti che hanno
raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.
Ricordiamo ancora che la possibilità di esonero dal servizio si applica solamente ai
dipendenti dello Stato, mentre le altre due novità si applicano a tutti i dipendenti
pubblici.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
Il biennio di trattenimento in servizio
I commi da 7 al 10 dell'articolo 72 del DL 112 dispongono che il rimanere in servizio
fino a 2 anni dopo il raggiungimento dei limiti di età per essere collocati in quiescenza è
subordinato alla autorizzazione da parte dell'ente.
Le nuove disposizioni prevedono che la scelta discrezionale da parte degli enti non
abbia carattere arbitrario, ma sia collegata ad una valutazione delle "proprie esigenze
organizzative e funzionali .. in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi".
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
Sulla base di queste disposizioni la Funzione Pubblica ci ricorda che la scelta dell'ente
pubblico deve fare riferimento a condizioni oggettive.
La circolare suggerisce perciò la preventiva adozione da parte dell'ente di criteri di
carattere generale, che vanno approvati dall'organo politico, nei comuni da parte della
giunta, e che possono anche essere contenute nel programma delle assunzioni.
La norma prevede la durata massima biennale: da qui la conseguenza che
l'autorizzazione
può
essere
concessa
anche
per
un
periodo
più
breve.
La norma, deve essere ricordato, ha inoltre regolamentato il periodo transitorio: gli enti
riesaminano alla luce delle nuove disposizioni le autorizzazioni al trattenimento in
servizio già concesse che decorrono dal 2009, mentre decadono quelle già concesse con
decorrenza iniziale dal 2010 ed i soggetti interessati devono ripresentare tali istanze.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
La concessione di questa autorizzazione deve essere raccordata con le disposizioni sul
collocamento in pensione del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità
contributiva: non si può, quindi, prima concedere questo beneficio e poi, al
compimento di tale tetto, collocare in quiescenza il dipendente che non ha finito il
periodo di autorizzazione alla permanenza in servizio.
Il secondo vincolo è quello di concedere comunque la autorizzazione ai dipendenti che
al compimento dei 65 anni di età non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione.
Esso deriva dalla sentenza n. 282/1991 della Corte Costituzionale.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
IL
COLLOCAMENTO
IN
PENSIONE
PER
ANZIANITA'
CONTRIBUTIVA
Per la prima volta viene concessa alle PA la possibilità di collocare in pensione i
dipendenti pubblici che hanno raggiunto 40 anni di anzianità contributiva nel rispetto
dei 6 mesi di preavviso.
La norma non distingue tra anzianità raggiunta con contributi versati a seguito dello
svolgimento di prestazioni lavorative ed i cd contributi volontari.
Viene infine ricordato che il dipendente deve potere in ogni caso passare, senza
interruzione, dallo stipendio alla erogazione della pensione; quindi l'effettivo
collocamento in pensione deve essere raccordato con le regole previdenziali.
Queste disposizioni sono contenute nell'articolo, comma 11. Questa norma si applica
negli enti locali a dipendenti, dirigenti e segretari.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72
(Personale prossimo al pensionamento)
Anche per questa possibilità viene suggerito che gli enti si diano in via preventiva
criteri generali.
Ne vengono espressamente suggeriti tre:
1) la scelta di attuare progetti innovativi,
2) la necessità di fronteggiare situazioni di esubero di personale;
3) la razionalizzazione della struttura organizzativa.
Oltre alla necessità di raccordo con le disposizioni sul trattenimento in servizio viene
suggerito di evitare l'utilizzazione di questo strumento nel periodo di durata degli
incarichi dirigenziali. Ed infine si suggerisce di evitare, più in generale, scelte
contraddittorie. Ciò determina infatti una violazione dei principi della correttezza e
della buona fede, il che può provocare l'eventuale censura in sede di contenzioso.
La Manovra 2009. Scadenzario
I principali adempimenti
Scatta per gli enti locali una serie di obblighi sull'invio di certificazioni sull'attività del
2008 in riferimento alla gestione di tutte le risorse umane.
Una prima novità è la trasmissione della denuncia dei disabili che deve avvenire in via
telematica alla Provincia.
Con lo stesso sistema usato per le comunicazioni di assunzione e cessazione, andranno
comunicati il numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva e di quelli
computabili nella quota di riserva suddivisi per le tipologie del lavoro.
Le scadenze sono due: 31 gennaio per i datori con più di 15 dipendenti i cui dati
occupazionali sono variati o che presentano il prospetto per la prima volta; 28 febbraio
per gli altri.
La Manovra 2009. Scadenzario
I principali adempimenti
Sono già state diffuse sul sito dell'Aran le schede per la rilevazione delle deleghe
sindacali.
Suddivise per comparto vanno inviate all'Agenzia in forma cartacea entro il 28
febbraio, e devono raccogliere l'elenco e l'importo medio delle deleghe sindacali
trattenuto ai dipendenti e risultanti a dicembre 2008.
L'adempimento non va confuso con la trasmissione dell'elenco dei permessi e delle
aspettative sindacali, che dovrebbe invece seguire la solita scadenza del 31 maggio
attraverso l'applicativo Gedap.
Sugli incarichi esterni rimangono vigenti gli obblighi di monitoraggio con il sistema
dell'anagrafe delle prestazioni presso la Funzione pubblica.
La Manovra 2009. Scadenzario
I principali adempimenti
Scade il il 31 marzo il modello 770 ovvero la denuncia di tutti i compensi erogati nel
corso dell'anno precedente a dipendenti, collaboratori e professionisti.
Il 28 febbraio, è la data ultima per l'invio ai professionisti delle certificazioni delle
ritenute d'acconto avvenute sui compensi erogati nell'anno 2008.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
A decorrere dal 1 luglio 2009
sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, relativi ai processi di stabilizzazione del personale precario.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Alla data di scadenza dei relativi contratti le PA non possono in alcun caso proseguire i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a
tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi
dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, commi 92 e
95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza
oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Il Ministro Brunetta ha presentato una riformulazione dell'emendamento sui precari.
Tale emendamento sposta al 1° luglio 2009 l'abrogazione delle norme sulla
stabilizzazione. Ciò al fine di avviare un monitoraggio capillare su tutte le tipologie
dei contratti a tempo determinato vigenti e le relative modalità di assunzione adottate
dalle singole amministrazioni, nonché il numero di vincitori di concorso in attesa di
assunzione.
Le amministrazioni comunicheranno alla Funzione Pubblica tali dati ed entro il mese di
maggio il Governo emanerà un decreto che stabilirà le regole per una eventuale
prosecuzione dei contratti fino all'espletamento delle procedure concorsuali riservate
previste dallo stesso emendamento.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con
contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in
servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che
consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’
art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di
anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione.
Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione.
Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi di queste
disposizioni e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25
giugno 2008, n. 112,
le amministrazioni prevedono:
-
le procedure di mobilità,
-
i concorsi da bandire
-
le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal
regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.
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Il personale e gli incarichi - Legautonomie