COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 27.6.2003
COM(2003) 250 definitivo/2
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO
SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti,
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,
direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati
direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
NEL PERIODO 1998 -2000
INDICE
INTRODUZIONE........................................................................................................ 6
DIRETTIVA 75/442/CEE RELATIVA AI RIFIUTI, MODIFICATA DALLA
DIRETTIVA 91/156/CEE I. ........................................................................................ 9
1.
INTRODUZIONE........................................................................................................ 9
2.
RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE...................................................... 10
2.1.
Diritto nazionale......................................................................................................... 10
2.2.
Definizione di "rifiuto" e Catalogo europeo dei rifiuti - Articolo 1, lettera a)........... 10
2.3.
Autorità competenti - Articolo 6 ................................................................................ 12
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA...................................................................... 12
3.1.
Piani di gestione dei rifiuti - Articolo 7 ..................................................................... 12
3.2.
Particolari sulla prevenzione e il recupero dei rifiuti - Articolo 3 ............................. 14
3.3.
Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti - Articolo 5......................................... 15
3.4.
Particolari sulla produzione e il trattamento - Articolo 7, paragrafo 1 ...................... 19
3.5.
Norme generali relative alla concessione di dispense dall'autorizzazione - Articolo 1121
3.6.
Tenuta dei registri – articolo 14 ................................................................................. 21
Allegato I.................................................................................................................... 24
DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI ........................ 39
1.
Introduzione ............................................................................................................... 39
2.
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE...................................... 40
2.1.
Ordinamento nazionale .............................................................................................. 40
2.2.
Definizione di "rifiuto pericoloso" ed elenco dei rifiuti pericolosi............................ 40
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA...................................................................... 41
3.1.
Considerazione del termine "rifiuto pericoloso" nei vari Stati membri - Articolo 1,
paragrafo 4 ................................................................................................................. 41
3.2.
Rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari - Articolo 1, paragrafo 5 ................... 42
3.3.
Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi messi in discarica - Articolo 2,
paragrafo 1 ................................................................................................................. 43
3.4.
Mescolanza di rifiuti pericolosi - Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 ................................ 46
3.5.
Norme nazionali generali che sostituiscono gli obblighi di autorizzazione relativi alle
operazioni di ricupero - Articolo 3, paragrafo 2 ........................................................ 48
3.6.
Controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi - Articolo 4, paragrafo 1 ........ 48
2
3.7.
Registri dei rifiuti – Articolo 4, paragrafo 2 .............................................................. 51
3.8.
Misure per l'imballaggio e l'etichettatura adeguati dei rifiuti pericolosi - Articolo 5 54
3.9.
Piani e gestione dei rifiuti e statistiche sui rifiuti - Articolo 6 ................................... 56
3.10.
Deroghe temporanee alla direttiva - Articolo 7.......................................................... 57
3.11.
Altre informazioni – Articolo 8, paragrafo 3 ............................................................. 57
DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI
USATI........................................................................................................................ 59
1.
INTRODUZIONE...................................................................................................... 59
2.
RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE...................................................... 60
2.1.
Diritto nazionale......................................................................................................... 60
2.2.
Disposizioni inerenti alla rigenerazione dell'olio usato - Articolo 7.......................... 61
2.3.
Misure nazionali più rigorose - Articolo 16............................................................... 61
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA...................................................................... 62
3.1.
Gestione degli oli usati - Articoli 2 e 3 ...................................................................... 62
3.2.
Vincoli concernenti la rigenerazione e la combustione degli oli usati - Articolo 3... 63
3.3.
Programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento - Articolo 566
3.4.
Particolari sulle imprese che raccolgono gli oli usati ................................................ 68
3.5.
Destinazione degli oli usati a uno dei metodi di trattamento - Articolo 5, paragrafo 369
3.6.
Particolari sulle imprese che gestiscono (nel questionario "eliminano") gli oli usati 70
3.7.
Valori limite fissati per la combustione - Articolo 8.................................................. 72
3.8.
Quantitativi minimi che impongono la tenuta di registri sugli oli usati - Articolo 1173
3.9.
Indennità concesse alle imprese che raccolgono ed eliminano gli oli usati - Articolo
14................................................................................................................................ 74
ALLEGATO II........................................................................................................... 76
DIRETTIVA 86/278/CEE SUI FANGHI DI DEPURAZIONE................................ 85
1.
INTRODUZIONE...................................................................................................... 85
2.
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE...................................... 86
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA...................................................................... 87
3.1.
Condizioni specifiche in caso di utilizzo dei fanghi residui delle fosse settiche e di
altri dispositivi analoghi - Articolo 3, paragrafo 2..................................................... 87
3.2.
Valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli e nei fanghi e
quantitativi massimi applicabili - Articolo 5.............................................................. 88
3
3.3.
Allegato 1B e quantità massima di fanghi (espressa in materia secca) applicabile al
suolo - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) ................................................................... 88
3.4.
Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati sui
terreni i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale - Allegato I
A, nota 1..................................................................................................................... 89
3.5.
Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati su
terreni aventi un pH superiore a 7 - Allegato I A, nota 2........................................... 89
3.6.
Valori limite meno rigorosi per le quantità annue di metalli pesanti introdotte nei
suoli destinati alla coltura foraggiera - Allegato I C, nota 1 ...................................... 90
3.7.
Descrizione delle tecniche di trattamento dei fanghi - Articolo 6 ............................. 90
3.8.
Frequenza di analisi dei fanghi - Allegato II A, paragrafo 1 ..................................... 92
3.9.
Misure specifiche per l'iniezione o l'interramento nel suolo di fanghi non trattati Articolo 6, lettera a) ................................................................................................... 92
3.10.
Periodi in cui è vietata l'utilizzazione prima di procedere al pascolo o alla raccolta del
foraggio - Articolo 7 .................................................................................................. 93
3.11.
Valori limite o altre misure per i suoli con un pH inferiore a 6 - Articolo 8 ............. 94
3.12.
Analisi dei suoli relativa a parametri diversi dal pH e dai metalli pesanti - Allegato II
B, paragrafo 1............................................................................................................. 95
3.13.
Frequenze minime di analisi del suolo - Allegato II B, paragrafo 2 .......................... 96
3.14.
Quantitativi di fango prodotti, di fanghi utilizzati in agricoltura e concentrazione
media dei metalli pesanti contenuti nei fanghi - Articolo 10 ..................................... 96
3.15.
Esenzioni concesse per gli impianti di depurazione di capacità ridotta - Articolo 11 96
4.
CONCLUSIONI......................................................................................................... 97
Allegato III................................................................................................................. 99
DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO110
1.
INTRODUZIONE.................................................................................................... 110
2.
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE.................................... 111
2.1.
Diritto nazionale....................................................................................................... 111
2.2.
Programmi che vanno oltre gli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e
b) .............................................................................................................................. 111
2.3.
Procedimenti di infrazione ....................................................................................... 112
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA.................................................................... 112
3.1.
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio...................................................................... 112
3.2.
Misure che incentivano i sistemi di riutilizzo .......................................................... 114
3.3.
Misure per l'istituzione di sistemi di restituzione .................................................... 116
4
3.4.
Promozione dell'impiego di materiali riciclati ......................................................... 118
3.5.
Campagne d'informazione........................................................................................ 119
3.6.
Norme nazionali sui requisiti essenziali e i livelli di concentrazione dei metalli
pesanti ...................................................................................................................... 122
3.7.
Capitolo specifico sui piani di gestione dei rifiuti ................................................... 123
3.8.
Strumenti economici ................................................................................................ 123
4.
QUANTITÀ DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E TASSI DI RECUPERO E
RICICLAGGIO........................................................................................................ 124
4.1.
Introduzione ............................................................................................................. 124
4.2.
Generazione di rifiuti di imballaggio ....................................................................... 125
4.2.1.
Rifiuti di imballaggio pro capite negli Stati membri ............................................... 125
4.2.2.
Rifiuti di imballaggio prodotti per unità di PIL negli Stati membri ........................ 126
4.3.
Riciclaggio e recupero complessivi ......................................................................... 126
4.3.1.
Attuali risultati rispetto ai requisiti minimi fissati per il 2001 ................................. 126
4.3.2.
Prestazioni superiori ai requisiti minimi .................................................................. 126
4.4.
Riciclaggio per singolo materiale............................................................................. 127
4.4.1.
Riciclaggio degli imballaggi in vetro....................................................................... 127
4.4.2.
Riciclaggio degli imballaggi di carta ....................................................................... 127
4.4.3.
Riciclaggio degli imballaggi in metallo ................................................................... 127
4.4.4.
Riciclaggio degli imballaggi di plastica................................................................... 128
4.5.
Conclusioni .............................................................................................................. 128
Allegato IV............................................................................................................... 129
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE........................................................................ 141
1.1.
Definizione di rifiuti................................................................................................. 141
1.2.
Priorità dei principi .................................................................................................. 142
1.3.
Piani di gestione dei rifiuti ....................................................................................... 144
1.4.
Statistiche sui rifiuti ................................................................................................. 144
1.5.
Registri ..................................................................................................................... 145
1.6.
Controllo della gestione dei rifiuti ........................................................................... 146
1.7.
Procedimenti di infrazione ....................................................................................... 147
1.8.
Prospettive................................................................................................................ 149
5
INTRODUZIONE
La presente relazione ha lo scopo di informare le altre istituzioni comunitarie, gli Stati
membri e l'opinione pubblica sull'attuazione della legislazione sui rifiuti nel periodo 1998 2000, in particolare l'attuazione delle seguenti direttive:
– Direttiva 75/442/CEE1 relativa ai rifiuti
– Direttiva 91/689/CEE2 relativa ai rifiuti pericolosi (che sostituisce la direttiva 78/319/CEE)
– Direttiva 75/439/CEE3 concernente l'eliminazione degli oli usati
– Direttiva 86/278/CEE4 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
– Direttiva 94/62/CE5 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
È stata elaborata a norma dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE6 per la standardizzazione e
la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente. La Commissione ha già pubblicato una relazione sull'attuazione delle direttive
75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE e 86/278/CEE per il periodo 1995-19977 nonché una
relazione per il periodo 1990-19948.
La direttiva 91/692/CEE prescrive che gli Stati membri presentino relazioni elaborate sulla
base di questionari. I questionari relativi alle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE e
86/278/CEE sono stati adottati con decisione 94/741/CE9 della Commissione, del 24 ottobre
1994. I questionari relativi alle direttive 91/689/CEE e 94/62/CE sono stati adottati con
decisione 97/622/CE10 della Commissione del 27 maggio 1997.
La direttiva 91/692/CEE prevede che la Commissione pubblichi una relazione di sintesi per
consentire agli Stati membri e alla Commissione di valutare i progressi compiuti
nell'attuazione delle direttive sulla gestione dei rifiuti in tutta la Comunità e, nel contempo,
fornire all'opinione pubblica informazioni sulla situazione dell'ambiente.
La relazione si basa soprattutto sulle informazioni ricevute dagli Stati membri; il loro
contenuto dipende quindi in larga misura dalla completezza, qualità e precisione dei contributi
nazionali. Per le cause menzionate nella relazione, sono state incluse informazioni aggiornate,
successive al periodo di notifica 1998-2000.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47 modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU L 78 del 18.3.1991,
pag. 32).
GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 31 modificata dalla direttiva 87/101/CEE (GU L 42 del 22.12.1986,
pag. 43).
GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
GU L 365 del 31.12.1994, p. 10
GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48.
COM(99) 752 def. del 10.01.2000
COM(97) 23 def. del 27.02.1997
GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.
GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13.
6
Ai sensi della direttiva 91/692/CEE gli Stati membri dovevano presentare la propria relazione
entro il 30 settembre 2001. Le relazioni di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito sono state
trasmesse nel periodo novembre 2001-febbraio 2002. Le relazioni delle 3 regioni del Belgio
sono state trasmesse nel periodo aprile-settembre 2002. Il Portogallo ha presentato le sue
relazioni nell'ottobre 2002. 'Irlanda ha presentato la sua relazione ai sensi della Direttiva
94/62/CE nel gennaio 2003.
La maggior parte dei paesi ha inviato le notifiche anche per via elettronica, via EIONET
(European Environment Information and Observation Network).
Da una valutazione iniziale delle relazioni degli Stati membri effettuata dalla Commissione
sono risultate varie lacune e/o incoerenze che sono state segnalate agli Stati membri
interessati. Alcuni di essi hanno inviato informazioni supplementari. Per le relazioni ancora
molto lacunose, la Commissione sta valutando di avviare procedure ai sensi dell'Articolo 226
del trattato CE.
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i livelli NUTS (Nomenclatura delle unità
territoriali per la statistica) e le unità amministrative nazionali citate nelle varie tabelle della
presente relazione.
Cooperazione con il Centro tematico europeo sul flusso di rifiuti e materiali (European
Topic Centre on Waste and Material Flow - ETC/WMF)
Per la seconda volta la relazione concernente i rifiuti è stata elaborata in cooperazione con
l'ETC/WMF, che ha curato in particolare la presentazione dei dati sui rifiuti forniti nei
questionari.
Il Centro tematico è stato istituito nel giugno 1997 dall'Agenzia europea dell'ambiente per
fornire consulenza all'Agenzia nell'espletamento dei suoi compiti e, specificatamente, per
svolgere una parte del programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia. Ha stabilito una stretta
cooperazione con tutti gli Stati membri dell'Agenzia tramite la rete EIONET (European
Environmental Information and Observation Network), per la raccolta, il trattamento e
l'analisi dei dati ambientali, in particolare, i Centri di riferimento nazionali per i rifiuti.
7
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NUTS 4
NUTS 5
B
Régions
3 Provincia
DK
-
1-
D
Länder
EL
Gruppi di regioni in via di
sviluppo
4 Regioni in via di sviluppo
13 Nomoi
51 Eparchies
E
Agrupacion de comunidades
autonomas
7 Comunidades autonomas
+Ceuta e Melilla
17 Provincias (4)
1 +Ceuta Mellila
50 Comarras (41)
2
Municipios
8077
F
Z.E.A.T
+DOM
8 Regioni
1 +DOM
22 Départements
4 +DOM
96
4
Communes
36664
IRL
-
1-
I
Gruppi di regioni
L
16 Regierungsbezirke
11 Regioni
1
11 Arrondissements
43 -
Communes
589
1 Amter
15 -
Kommuner
276
38 Kreise
445 -
Gemeinden
16176
150 Demoi/Koinotites
5921
1 Regional Authority
Regioni
20 Provincie
1
8 Counties/County
boroughs
103 -
8100
12 Communes
118
40 -
Gemeenten
672
Gemeinden
2351
305 Freguesias
4208
NL
Landsdelen
4 Provincies
A
Gruppen von Bundesländern
3 Bundesländer
9 Gruppen von
Politischen Bezirken
35 -
P
Continente
+Regioes autonomas
1 Cimissaoes de
2 coordenacao regional
+Regioes autonomas
5 Grupos de Concelhos
30 Concelhos
minicipion
2 Suuralueet
6 Maakunnat
19 Seutukunnat
1 Riksområden
8 Län
24 -
FIN
Manner-Suomi/Ahvenanmaa
S
Regno
Unito
EUR 15
Standard regions
11 Groups di counties
77
3445
Comuni
1 Cantons
12 COROP regio's
34 DEDs/Wards
2
35 Counties/Local
authority regions
206
65 Distretti
1031
88 Kunnat
Kommuner
485 Wards/Communities/
Localities
1074
455
286
11095
98433
Tabella: Corrispondenza tra i livelli di NUTS e le unità amministrative nazionali
I totali nazionali relativi a un livello prendono in considerazione anche i livelli superiori (ad es. per il Belgio: nella NUTS 2 figurano 10 province e un'unità, Bruxelles, che rientra
anche nella NUTS 1).
8
DIRETTIVA 75/442/CEE RELATIVA AI RIFIUTI, MODIFICATA
DALLA DIRETTIVA 91/156/CEE I.
1.
INTRODUZIONE
La direttiva 75/442/CEE11 rappresenta il quadro legislativo di base per la gestione dei
rifiuti a livello comunitario. Entrata in vigore nel 1977, è stata poi modificata dalla
direttiva 91/156/CEE12 per tener conto dei principi guida indicati nella strategia
comunitaria per la gestione dei rifiuti del 1989. Nel 1996, l'Allegato II della direttiva
75/442/CEE contenente gli elenchi delle operazioni di smaltimento e recupero è stato
modificato con decisione della Commissione13. Il riesame della strategia comunitaria per
la gestione dei rifiuti del 30 luglio 199614 ha confermato i principali elementi della
strategia 1989 adattandola ai requisiti previsti per il quinquennio successivo.
Le principali disposizioni della direttiva 75/442/CEE, nel suo testo modificato, sono in
particolare:
– la definizione del termine "rifiuto", ulteriormente precisata nel Catalogo europeo dei
rifiuti, consolidato con decisione 2000/532/CE della Commissione (versione
modificata15) e di altri termini relativi alla gestione dei rifiuti (articolo 1)
– la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti: prevenzione dei rifiuti, recupero,
smaltimento sicuro (articoli 3 e 4)
– il principio della prossimità e dell'autosufficienza in materia di smaltimento definitivo
dei rifiuti e la creazione di una rete integrata di impianti di smaltimento (articolo 5)
– l'obbligo, da parte degli Stati membri, di elaborare piani di gestione dei rifiuti,
elemento fondamentale per la realizzazione di questa politica (articolo 7)
– autorizzazioni per gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di
smaltimento e recupero (articolo 9 e 10)
– ispezioni dell'autorità competente (Articolo 13)
– requisiti di tenuta di registro (Articolo 14)
11
12
13
14
15
GU L 194 del 25.07.1975, pag. 47.
GU L 78 del 18.03.1991, p. 32
GU L 135 del 06.06.1996, pag. 33.
COM(96) 399 def. del 30.7.1996.
GU L 226 del 6.09.2000, p. 3 (2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che
sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del
Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalle decisioni
2001/118/CE (GU L 47 del 16.01.2001, p. 1) e 20001/119/CE (GU L 47 del 22.01.2001, p. 32)
nonché Decisione del Consiglio 2001/573/CE(GU L 203 del 23.07.2001, p. 18).
9
– il principio "chi inquina paga" (articolo 15)
– i requisiti concernenti le relazioni (articolo 16)
La relazione si basa sul questionario adottato con decisione 94/741/CE del 24 ottobre
199416 e copre il periodo 1998-2000.
Oltre alla prima parte del questionario (RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE),
sono state inserite osservazioni sullo stato dell'attuazione della definizione di rifiuto e del
Catalogo europeo dei rifiuti, per integrare la valutazione della prima relazione della
Commissione sull'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 19951997.
2.
RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE
2.1.
Diritto nazionale
Tutti i 15 Stati membri hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni
particolareggiate sulle leggi e i regolamenti attualmente in vigore che recepiscono nel
diritto nazionale la direttiva 75/442/CEE (versione modificata) relativa ai rifiuti. Gli
elenchi delle disposizioni nazionali comunicate dagli Stati membri sulle direttive
75/442/CEE e 91/156/CEE sono disponibili sul sito web CELEX dell'Unione europea17.
2.2.
Definizione di "rifiuto" e Catalogo europeo dei rifiuti - Articolo 1, lettera a)
Ai sensi della direttiva 75/442/CEE, per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto
che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (articolo 1, lettera a), primo comma). La
Commissione ha adottato misure per stabilire il cosiddetto Catalogo europeo dei rifiuti, ai
sensi dell'Articolo 1, lettera a) che è ora disponibile in forma consolidata18 (cfr.
Decisione della Commissione 2000/532/CE, versione modificata).
La precedente relazione di attuazione (1995-1997) rilevava le numerose divergenze
esistenti tra gli Stati membri circa il recepimento della definizione comune di "rifiuti" di
cui all'Articolo 1, lettera a) nella legislazione nazionale. Chiaramente la corretta
attuazione della definizione dei rifiuti è fondamentale per garantire che gli Stati membri
osservino correttamente i loro obblighi di gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva
75/442/CEE e della legislazione sui rifiuti correlata19. Ciò è particolarmente necessario
per garantire un'applicazione omogenea su scala comunitaria della protezione ambientale
e per non pregiudicare il funzionamento del mercato interno. Da tale relazione, il
recepimento della definizione dei rifiuti rimane problematico in alcuni Stati membri.
16
17
18
19
GU L 196 del 17.11.1994, p. 42
http://www.europa.eu.int/celex
Elenco non esaustivo.
In questo contesto va rilevato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza
sulel cause comuni C-418/99 e C-419/99 (ARCO Chemie Nederland e Others), ha dichiarato che la
questione se una sostanza sia de facto un rifiuto deve essere determinata alla luce delle circostanze,
tenendo conto dell'obiettivo della direttiva 75/442/CEE e della necessità di non pregiudicarne
l'efficacia.
10
In Italia l'Articolo 14 del Decreto legge n. 138 (cosiddetto "omnibus"), dell'8 luglio 2002
fornisce criteri di interpretazione circa il termine "da disfarsi" di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a) del Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi), (statuto di base
sui rifiuti) che ha recepito nel diritto nazionale la Direttiva 75/442/CEE.In maniera
specifica l'Articolo 14 stabilisce che sono esplicitamente esclusi dal regime dei rifiuti i
materiali residuali di produzione o di consumo che siano riutilizzabili, con o senza
preventivo trattamento, in un nuovo ciclo produttivo. Secondo la Commissione questa
disposizione non è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e potrebbe escludere dal campo di applicazione della legislazione italiana sui
rifiuti alcuni materiali che rientrano invece nella definizione comunitaria di rifiuti.
Il Lussemburgo non ha recepito il Catalogo europeo dei rifiuti, come confermato dalla
Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 gennaio 200220 in quanto ha cercato di
incorporare il Catalogo europeo dei rifiuti mediante circolare ministeriale, vincolante
soltanto per l'amministrazione e introduce accanto al Catalogo europeo dei rifiuti una
nomenclatura puramente interna di rifiuti e diversa da quest'ultimo.
Malgrado le recenti modifiche al quadro legislativo nazionale, sono anche in corso
procedimenti nei confronti dell'Austria per incorretto recepimento della definizione
comunitaria dei rifiuti, in particolare il Catalogo europeo dei rifiuti.21 Inoltre, il §5 della
legge austriaca sulla gestione dei rifiuti 200222 introduce una presunzione secondo cui
alcune sostanze residue riscontrate nei rifiuti (Altstoffe23) non rappresentano più dei
rifiuti se esse o i loro elementi materiali sono direttamente usati come sostituti per
prodotti derivati dall'estrazione di materie prime primarie. Secondo una giurisprudenza
assodata della Corte di giustizia delle Comunità europee, il fatto che i rifiuti possano
essere usati direttamente come sostituti per prodotti non significa che i rifiuti possono
essere depennati dalla definizione dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/44/CEE. L'uso dei
rifiuti va invece valutato in relazione alla sua conformità con la corretta gestione dei
rifiuti, come prescritto nella Direttiva 75/442/CEE e nella legislazione sui rifiuti
correlata.
Nel dicembre 2001, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia delle
Comunità europee nei confronti del Regno Unito per incorretto recepimento della
definizione di rifiuti (causa C-62/03). La Sezione 75 della legge del 1990 (Environment
Protection Act)24 recepisce soltanto i requisiti della Direttiva 75/442/CEE con riferimento
ai "rifiuti controllati", definiti, ai sensi della legge del 1990 soltanto come "rifiuti
domestici, industriali e commerciali o qualsiasi rifiuto di questo tipo". Questa definizione
è più limitata della definizione dei rifiuti di cui all'Articolo 1, lettera a) della Direttiva
75/442/CEE, versione modificata. Problemi analoghi si presentano con la legislazione di
recepimento applicabile all'Irlanda del Nord25 e a Gibilterra.26
20
21
22
23
24
25
Causa C-196/01 Commissione v Lussemburgo (sentenza available on Corte di giustizia delle
Comunità europee website: www.curia.eu.int).
Causa all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee C-194/01 Commissione v Austria.
Legge sulla gestione dei rifiuti 2002 (Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl I del 16 luglio 2002, Nr
102, p. 989).
Le vecchie sostanze (Altstoffe) sono definite al §2, (4) comma 1 della legge sulla gestione dei rifiuti
2002 come comprendenti sostanze di scarto che sono separate da altri rifiuti o sostanze ottenute
mediante un trattamento dei rifiuti effettuato in vista di un'operazione di recupero.
Applicabile a Inghilterra, Scozia e Galles.
Waste and Contaminated Land (Northern Ireland) Order 1997.
11
· Dalla precedente relazione di attuazione per il periodo 1995-1997, risulta evidente che
alcuni Stati membri non hanno ancora recepito correttamente la definizione dei rifiuti
nel diritto nazionale. Il termine ultimo di recepimento è scaduto il 1° aprile 1993.
2.3.
Autorità competenti - Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri devono stabilire o designare le autorità
responsabili dell'attuazione della direttiva.
La tabella 1 presenta una panoramica delle diverse strutture delle amministrazioni
nazionali competenti per i rifiuti. Il numero di autorità e le rispettive competenze variano
notevolmente nell'Unione europea.
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
3.1.
Piani di gestione dei rifiuti - Articolo 7
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti elaborano piani di gestione
dei rifiuti che contemplino, in particolare, il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da
ricuperare o da smaltire, i requisiti generali, le disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare e i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.
I piani di gestione dei rifiuti sono un elemento chiave nella politica comunitaria di
gestione dei rifiuti in quanto senza un'opportuna pianificazione, gli Stati membri non
sono in grado di contabilizzare e trattare i rifiuti sul loro territorio. A parte la direttiva
75/442/CEE, anche l'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e
l'articolo 14 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
richiedono piani di gestione specifici per questi tipi di rifiuti.
La tabella 2 presenta una sintesi dei piani di gestione dei rifiuti esistenti. I piani presentati
variano notevolmente per struttura, contenuto e livello di dettaglio. Uno dei motivi è il
fatto che questi piani sono elaborati a un diverso livello nazionale, regionale e locale; un
altro motivo è riconducibile al diverso grado di esperienza degli Stati membri nella
pianificazione della gestione dei rifiuti. La situazione della pianificazione nazionale della
gestione dei rifiuti in alcune parti dell'Unione europea non è ancora globalmente
soddisfacente, ma dall'ultima relazione sono stati compiuti dei progressi.
Quattordici Stati membri hanno confermato di aver elaborato piani di gestione dei rifiuti
per conseguire gli obiettivi degli Articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 75/442/CEE, versione
modificata. Austria, Danimarca, Lussemburgo, Spagna e Svezia hanno elaborato
nuovi piani di gestione dei rifiuti a livello nazionale nel periodo 1998-2000. La Francia e
la Germania dichiarano di aver elaborato numerosi piani regionali e locali sui rifiuti. La
Grecia e l'Irlanda hanno recentemente (2001) elaborato piani nazionali.
26
Public Health Ordinance, versione modificata da Public Health (Waste) (N°2) Regulations 1995 e
Public Health (Amendment) Ordinance 1997.
12
Nel 1997, la Commissione ha avviato tutta una serie di procedimenti di infrazione ai
sensi dell'Articolo 226 CE nei confronti di diversi Stati membri27 per mancata
elaborazione dei piani sui rifiuti ai sensi dell'Articolo 7 della Direttiva 75/442/CEE,
versione modificata. Da allora questi procedimenti di infrazione si sono ridotti a tre
poiché diversi Stati membri hanno adottato piani sui rifiuti conformemente alla Direttiva
75/442/CEE, versione modificata. Nel 2002, la Corte di giustizia delle Comunità europee
ha confermato che Francia28, Italia29 e Regno Unito30 non hanno attuato piani sui
rifiuti, come prescritto dall'Articolo 7. La Commissione ha deciso di avviare una seconda
serie di procedimenti giudiziari nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'Articolo 228 del
trattato CE, per non essersi conformata alla sentenza della Corte. Al momento della
stesura del presente documento, la Commissione stava valutando la necessità di avviare
altre procedure di infrazione nei confronti di Francia e Regno Unito ai sensi dell'Articolo
228 del trattato CE.
Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso l'interesse ad avere orientamenti europei
sulla pianificazione della gestione dei rifiuti. Il Centro tematico europeo sui rifiuti sta
finalizzando orientamenti per i piani di gestione dei rifiuti che saranno un utile strumento
per migliorare e adeguare il livello di pianificazione della gestione dei rifiuti di tutti gli
attuali e futuri Stati membri. Gli orientamenti saranno disponibili nel corso del 2003.
La collaborazione tra Stati membri di cui all'articolo 7 paragrafo (2) è stata realizzata tra
alcuni Stati membri. Finlandia e Svezia hanno collaborato nella gestione dello
smaltimento finale di rifiuti urbani31 e fanghi di fogna. La Germania ha comunicato che
vari Länder si consultano con le regioni frontaliere di altri Stati membri sulla
pianificazione (Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Renania settentrionale e Westphalia,
Saarland). Il Belgio ha comunicato che le regioni Fiandre e Wallonia hanno consultazioni
e contatti con gli Stati membri confinanti su aspetti della pianificazione. Il Regno Unito
ha rinviato alla documentazione inviata per la prima relazione crica la collaborazione tra
Regno Unito e Irlanda per l'incenerimento di rifiuti clinici nel Regno Unito. L'Irlanda32
non ha fornito dettagli.
Vari Stati membri hanno riferito di avere inviato alla Commissione dettagli delle misure
prese ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 3 per evitare spedizioni di rifiuti non conformi ai
loro piani di gestione dei rifiuti: Austria, Danimarca, Spagna,33 Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Finlandia34, e Regno Unito. Belgio, Grecia, Francia Germania,
27
28
29
30
31
32
33
34
Nei confronti di Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Causa C-292/99 Commissione v Francia, sentenza 02.05.2002 (cfr. sito web della Corte di giustizia
delle Comunità europee www.curia.int).
Causa C-466/99 Commissione v Italia, sentenza 24.01.2002 (cfr. sito web della Corte di giustizia
delle Comunità europee www.curia.int).
Causa C-35/00 Commissione v Regno Unito, sentenza 24.01.2002 (cfr. sito web della Corte di
giustizia delle Comunità europee www.curia.int)
Insieme alla Norvegia.
L'Irlanda ha fatto riferimento alle sue normative sulla gestione dei rifiuti (pianificazione) del 1997
che prevede la consultazione con la pertinente autorità locale nell'Irlanda del Nord.
La Spagna ha fatto riferiremento alla sua legge 10/98 circa la possibilità di prendere tali misure
(livello NUTS 2).
La Finlandia ha fatto riferimento alla sua decisione 14/2000 dell'1.2.2000 che ha modificato il Piano
nazionale sui rifiuti per evitare sovrapposizioni con il Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CEE)
N°259/93.
13
Portogallo e Svezia hanno confermato di non aver adottato tali misure. Il Belgio ha
dichiarato che la regione fiamminga ha adottato misure caso per caso, secondo il tipo di
rifiuti e il fattore di capacità mentre la Wallonia non ha adottato misure generali.
L'Irlanda ha dichiarato di non aver ritenuto necessarie misure di questo tipo.
Nella causa Copenhagen,35 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha evidenziato la
correlazione tra l'Articolo 7, paragrafo 3 della Direttiva 75/442/CEE (versione
modificata) e le regole sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero
contenute nel Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (CEE) N° 259/93, versione
modificata.36 Ha confermato che l'Articolo 7, paragrafo 3 va interpretato nel senso di
consentire ad uno Stato membro di prendere misure in relazione alla spedizione di rifiuti
se la spedizione non è conforme al suo piano di gestione dei rifiuti, a condizione che il
piano sia conforme alle norme del trattato CE e della Direttiva 75/44237. Nella causa
Dusseldorp38, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che l'Articolo 7
del Regolamento 259/39 non contempla la possibilità per gli Stati membri di adottare
misure, sulla base di considerazioni puramente economiche, per attuare i principi di
prossimità e autosufficienza nel contesto delle spedizioni tra Stati membri di rifiuti
destinati al recupero. Dalla fine degli anni '90, la Commissione ha avviato procedure di
infrazione nei confronti di vari Stati membri che erano intervenuti per impedire o limitare
esportazioni di rifiuti destinati al recupero39.
· Negli anni 1997-2000 la Commissione ha avviato procedimenti giudiziari nei
confronti di diversi Stati membri per non aver predisposto piani sui rifiuti. Alla fine di
tale periodo la maggioranza degli Stati membri haveva elaborato dei piani.
Permangono problemi con Francia, Regno Unito e Italia. Gli Stati membri hanno
predisposto accordi reciproci su determinati aspetti della pianificazione sui rifiuti
pianificazione, soprattutto per le zone confinanti transfrontaliere. La corrispondenza
tra i requisiti di pianificazione locale/nazionale dei rifiuti e quelli del mercato interno
continua a sollevare varie questioni giuridiche che vanno chiarite.
3.2.
Particolari sulla prevenzione e il recupero dei rifiuti - Articolo 3
Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo (1) della direttiva e della strategia comunitaria per la
gestione dei rifiuti, gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per
promuovere la prevenzione (riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti) e il
recupero dei rifiuti (preferibilmente mediante riciclo, riutilizzo e recupero di energia).
Diversi Stati membri hanno confermato di aver trasmesso alla Commissione dettagli
delle misure da prendere ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1, ma non hanno allegato altre
informazioni: Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria, Svezia e Regno Unito. Di conseguenza, per questi Stati membri va
35
36
37
38
39
Causa C-209/98 FFAD v Kobenhavens Kommune [2000] ECR I-3743.
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita
dal suo territorio, versione modificata (GU L 30, 6.2.1993, p.1).
Paragrafo 95 della sentenza.
Causa C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV et al. [1998] ECR I-4075.
Cause in corso alla Corte di giustizia delle Comunità europee: C-113/02 Commissione v Paesi
Bassi, C-228/00 Commissione v Germania e C-458/00 Commissione v Lussemburgo.
14
fatto riferimento alla pertinente sezione nella prima relazione per il periodo 1995-1997
per informazioni sulle misure di attuazione ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1.
La Grecia ha rinviato alle sue disposizioni legislative in materia di imballaggi40 e
all'organizzazione da essa creata per la gestione alternativa degli imballaggi.
Il Portogallo ha riferito di avere notificato alla Commissione vari documenti sulla
pianificazione nazional dei rifiuti che evidenziano gli obiettivi di prevenzione o riduzione
del loro volume e i rischi inerenti. Ha rilevato di aver aumentato notevolmente il numero
di centri di raccolta differenziata e riciclo per la popolazione, da meno dell'1% nel 1995
all'80% nel 2000.
La Finlandia ha comunicato varie misure adottate. La sua legislazione sui rifiuti41
prevede un obbligo generale di prevenire e ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti. La
legge finlandese impone ai produttori di usare con parsimonia le materie prime nella
produzione e di sostituirle con rifiuti per quanto possibile. I produttori devono inoltre
garantire prodotti durevoli, riparabili o recuperabili come rifiuti e ridurre al minimo i
rischi di un prodotto quando è diventato rifiuto. Le autorità competenti sono tenute a
promuovere l'osservanza di questi obblighi e l'uso di prodotti riciclabili o fabbricati da
materiali riciclati. Le autorizzazioni ambientali devono di massima indicare le misure
proposte per ridurre le quantità di rifiuti e la pericolosità dei rifiuti generati42. La
Finlandia ha comunicato che i suoi piani nazionali e regionali sui rifiuti comprendono
obiettivi di prevenzione dei rifiuti e le misure necessarie per conseguirli. Ha menzionato
le decisioni prese nell'ambito della legislazione sui rifiuti e i prodotti chimici (sostanze
che riducono l'ozono, pile e accumulatori, PCB e PCT).
L'Irlanda non ha fornito informazioni sulla situazione dell'attuazione dell'Articolo 3,
paragrafo 1 e ha fatto riferimento alla sua relazione per il periodo 1995-1997.
· Dalle informazioni fornite dagli Stati membri, non è chiaro se e in che misura vi sia
stata una prevenzione dei rifiuti nell'Unione europea durante il periodo 1998-2000.
3.3.
Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti - Articolo 5
Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (1), gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure
appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento,
che consenta alla Comunità e agli Stati membri di raggiungere l'autosufficienza in
materia di smaltimento dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3(a)(i) del
regolamento (CEE) n. 259/93, gli Stati membri possono vietare la spedizione di rifiuti
per lo smaltimento in un altro Stato membro.
L'Austria ha comunicato che nell'ambito dei suoi piani sui rifiuti sono effettuate
regolarmente per l'intero territorio indagini sugli obblighi e sulle capacità di trattamento
disponibili. Non ha fornito dettagli circa la collaborazione con altri Stati membri. Su un
totale di 48.6m tonnellate di rifiuti prodotti in Austria nel 1999, 0.032m tonnellate sono
state esportate per smaltimento, ossia un tasso di autosufficienza superiore al 99% .
40
41
42
Legge 2939/2001
Sezione 4 della legge finlandese sui rifiuti 1072/1993. Cfr.anche Decreto 1390/1993 per altri
obblighi correlati.
Legge finlandese sulla protezione ambientale 86/2000 e Decreto 169/2000.
15
Il Belgio ha riferito di non avere preso misure per attuare l'Articolo 5, paragrafo 1. La
cooperazione con altri Stati membri al riguardo è avvenuta con la regione fiamminga
nell'ambito della legislazione di UE sulle spedizioni di rifiuti43. Non esistono strutture di
cooperazione, ma se ne sta discutendo tra le Fiandre e i Paesi Bassi. Non sono stati forniti
dettagli sull'autosufficienza del Belgio nello smaltimento dei rifiuti nel periodo 19982000.
La Danimarca ha comunicato che non vi sono variazioni rispetto alla prima relazione
1995-1997 in termini di misure adottate. Circa l'autosufficienza, ha dichiarato una
produzione totale di rifiuti in Danimarca di 12.2m tonnellate nel 1999. Di questa
quantità, circa 7.8m tonnellate sono state riciclate, 2.93m tonnellate incinerite, 1.47m
tonnellate smaltite e 0.017m tonnellate sottoposte a trattamento speciale.
La Finlandia ha confermato di avere preso misure per conformarsi all'Articolo 5,
paragrafo 1. Gli obiettivi generali e le misure per conseguirli sono definiti nella
legislazione44 e sono stati ulteriormente specificati nel Piano nazionale sui rifiuti adottato
nel 1998. Il piano delinea l'infrastruttura prevista della rete di impianti di gestione dei
rifiuti in Finlandia nel 2005. La gestione comunale dei rifiuti si basa sulla cooperazione
regionale. I rifiuti pericolosi sono smaltiti o recuperati in impianti centrali. La
responsabilità del recupero e smaltimento finale dei rifiuti industriali, agricoli e di
costruzione incombe ai produttori di rifiuti. Per le zone frontaliere esiste una
collaborazione con la Svezia. Circa il grado di autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti, la Finlandia ha confermato i dati seguenti (esportazioni di rifiuti) per il 1999:
0.034m tonnellate su un totale di 2.4m tonnellate di rifiuti urbani solidi (autosufficienza
superiore al 98%); 0.04m tonnellate su un totale di 0.678m tonnellate di rifiuti pericolosi
(autosufficienza di circa il 94% ).
La Francia ha confermato di avere preso misure per conformarsi all'Articolo 5,
paragrafo 145. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collaborazioni con altri Stati
membri. Circa l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, la Francia ha comunicato
che ogni anno sono esportate più o meno 0.02m tonnellate su un totale di 3m tonnellate
di rifiuti pericolosi a scopi di smaltimento (autosufficienza pari a circa il 99.3%), mentre
per i rifiuti urbani il grado di autosufficienza sfiora il 100%.
La Germania ha comunicato le misure seguenti per conformarsi all'Articolo 5, paragrafo
1: vasti piani per impianti di trattamento dei rifiuti e siti di smaltimento, coordinati tra
regioni (Länder) confinanti. Esistono accordi di cooperazione tra Länder, nell'ottica di
sfruttare più razionalmente gli impianti di trattamento esistenti, come siti di smaltimento
dei rifiuti, impianti di trattamento termico e siti di smaltimento in sotterraneo46. La
società comune Brandenburgo/Berlino per i rifiuti pericolosi è stata citata come un
esempio. Diversi Länder hanno predisposto programmi che comprendono un sostegno
43
44
45
46
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita
dal suo territorio, versione modificata (GU L 30, 6.2.1993, p.1).
Legge sui rifiuti 1072/93, sezione 6.
Legge N° 76-663 del 19 luglio 1976.
Un esempio di tale cooperazione tra Länder figura nella recente sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee - Causa C-324/99 DaimlerChrysler AG v Land Baden-Württemberg (LBW)
[2001] Raccolta di giurisprudenza della Corte I-9897: LBW aveva predisposto l'invio ad Amburgo
per trattamento di rifiuti per i quali occorreva una sorveglianza speciale.
16
finanziario alla gestione dei rifiuti. Circa la collaborazione con altri Stati membri, la
Germania rinvia alla relazione 1995-199747. Circa il grado di autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti, la Germania ha comunicato di aver esportato nel 2000
approssimativamente 1.3m e 0.09m tonnellate di rifiuti pericolosi, rispettivamente per
operazioni di recupero e smaltimento. Inversamente, nello stesso anno, sono state
importate a fini di recupero e smaltimento rispettivamente circa 1.5m e 0.4m tonnellate
di rifiuti pericolosi. La maggior parte dei Länder sono autosuffficienti per la gestione dei
rifiuti.
La Grecia ha riferito di non avere avere preso misure per conformarsi all'Articolo 5,
paragrafo 1. Tali aspetti figurano nell'aggiornamento 2002 della sua strategia sui rifiuti
che mira ad una gestione integrata su base regionale. Senza fornire dettagli, ha
confermato che in questo campo la Grecia collabora con altri Stati membri per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e non pericolosi a scopi di recupero o
smaltimento. La collaborazione è svolta da imprese del settore, previo consenso
dell'autorità competente 48. Circa il grado di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti,
la Grecia ha comunicato che il 31.7% dei rifiuti domestici è smaltito in discariche
controllate sotto il profilo sanitario mentre il 59,6% è smaltito in siti in Grecia che non
sono conformi a tutte le prescrizioni della legislazione in vigore. Rispettivamente l'8% e
lo 0.7% di tali rifiuti è riciclato e trasformato in compost.
L'Irlanda ha confermato di avere preso misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 149 e ha
rinviato all'assostenza finanziaria concessa per la connessa infrastruttura dai Fondi
strutturali UE. Esiste una collaborazione con il Regno Unito ai termini della quale i rifiuti
pericolosi che necessitano un incenerimento ad alta temperatura possono essere esportati
nel Regno Unito per smaltimento a tempo indeterminato. L'Irlanda ha dichiarato di aver
raggiunto un grado elevato di autosufficienza in termini di smaltimento di rifiuti non
pericolosi e di aver esportato nel 1998 circa 98000 tonnellate su un totale di 370328
tonnellate di rifiuti pericolosi per trattamento o smaltimento.
L'Italia ha confermato di avere preso misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 sotto
forma di piani regionali sui rifiuti come notificato alla Commissione, senza fornire
dettagli. Non sono stati forniti dettagli sull'eventuale collaborazione con altri Stati
membri. L'Italia ha confermato di essere diventata pressoché autosuffficiente in termini
di smaltimento dei rifiuti .
Il Lussemburgo ha confermato che lo smaltimento dei rifiuti è effettuato da diversi
impianti a livello nazionale, adatti al trattamento di rifiuti domestici, industriali e inerti.
La cooperazione strutturata con altri Stati membri è definita nel quadro del piano
nazionale sui rifiuti che stabilisce le priorità per i flussi di rifiuti. Circa 0.05m di
tonnellate di rifiuti sono state esportate ogni anno verso altri Stati membri nel periodo
47
48
49
La Germania è anche disposta ad importare rifiuti da altri Stati membri in vista del loro deposito in
sotterraneo. Cfr. Causa C-6/00 Abfall Service AG (ASA) v Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie, Corte di giustizia delle Comunità europee sentenza di 27.2.2002 (non ancora notificata).
Probabile riferimento al funzionamento del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del
1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, versione modificata (GU L 30 del
6.2.1993, p.1).
Cfr. disposizioni alle sezioni 22, 26 e 38 della legge sulle gestione dei rifiuti ( Waste Management
Act) del 1996.
17
1998-2000. I dati relativi sono i seguenti (2000): circa 0.003m tonnellate su un totale di
circa 0.191m tonnellate di rifiuti urbani (98.4% autosufficienza); circa 0.051m tonnellate
su un totale di 0.061m tonnellate di rifiuti pericolosi (16.4% autosufficienza). Il
Lussemburgo ha comunicato un'autosufficienza del 100% per i rifiuti inerti diversi da
quelli smaltiti in siti di smaltimento comunali o piccole strutture private.
I Paesi Bassi hanno indicato che i loro piani di gestione dei rifiuti includono misure per
garantire sufficienti capacità di smaltimento dei rifiuti, tra cui pianificazione e
costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti per incenerimento sul terreno50 e messa
a discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La capacità di smaltimento mediante
incenerimento e messa a discarica è attualmente sufficiente a smaltire tutti i rifiuti che
saranno prodottiuced nei Paesi Bassi in un futuro prevedibile. Non esistono
collaborazioni con altri Stati membri ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1. Circa lo
smaltimento dei rifiuti, i Paesi Bassi sono praticamente autosufficienti e le quantità di
rifiuti esportate o importate per smaltimento sono limitate. Possono tuttavia verificarsi
situazioni speciali che richiedono esportazioni temporanee per lo smaltimento in forma
diversa dalla messa a discarica per la quale la capacità è sufficiente.
Il Portogallo ha confermato di avere preso una serie di misure per attuare l'Articolo 5,
paragrafo 1. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani solidi, il Portogallo ha predisposto una
rete intercomunale e pluricomunale. Sono state recentemente adottate misure per
introdurre nuovi controlli sullo smaltimento di rifiuti industriali non pericolosi51 e
sviluppare siti ad hoc per lo smaltimento e il deposito di rifiuti industriali pericolosi.
Sono applicate misure speciali per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri. Alcuni flussi di
rifiuti speciali (oli usati, pneumatici, fanghi, batterie scariche) sono trattati
indipendentemente dalla loro origine e sono state adottate normative specifiche per una
gestione integrata volta a facilitare il riciclo. Il Portogallo ha confermato che non esistono
forme di collaborazione con altri Stati membri con riferimento all'Articolo 5, paragrafo 1.
Nel 1999, circa 0.031m tonnellate su un totale di 12.78m tonnellate di rifiuti prodotti in
Portogallo sono state esportate per smaltimento (ossia un'autosufficienza superiore al
99% ).
La Spagna ha riferito di avere adottato misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1 nei
suoi piani sui rifiuti e ha confermato di avere collaborato con altri Stati membri in questo
campo, senza però fornire dettagli. In termini di autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti, la Spagna ha comunicato che nel 1999 tutti i rifiuti urbani prodotti nel paese sono
stati gestiti sul territorio nazionale. Sono importati rifiuti da Andorra e Gibilterra. La
50
51
Nel 1998, i Paesi Bassi hanno commesso un'infrazione rispetto al Regolamento sulle spedizioni di
rifiuti (CEE) N° 259/93 avendo imposto restrizioni alle esportazioni di rifiuti destinati al recupero
nell'ottica di tutelare capacità per impianti nazionali di trattamento termico. La Corte di giustizia
delle Comunità europee ha confermato la non applicabilità dei principi di autosufficienza e
prossimità: Causa C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV [1998] ECR I-4075. Cfr.anche
Causa C-113/02 Commissione v Paesi Bassi, in corso alla Corte di giustizia delle Comunità
europee. Un caso correlato, all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee concerne la
questione se l'incenerimento di rifiuti urbani solidi costituisca un recupero o un'operazione di
smaltimento. Esso avrà un notevole impatto sulla possibilità per gli Stati membri di bloccare
esportazioni di rifiuti solidi urbani destinati a incenerimento in altri Stati membri, in quanto i
principi di autosufficienza e prossimità si applicano con riferimento alle spedizioni intracomunitarie
di rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. Articolo 4, § 3, lettera a, del Regolamento sulle spedizioni
di rifiuti (CEE) N°259/93, op cit): Causa C-458/00 Commissione v Lussemburgo.
Decreto legge 321/99 del 11 agosto 1999.
18
Spagna ha comunicato una produzione di rifiuti pericolosi nel 1999 di circa 3.29m di
tonnellate di cui 0.03m e 0.02m tonnellate sono state esportate rispettivamente a scopi di
recupero e smaltimento. Inversamente sono state importate circa 0.08m e 0.03m
tonnellate di rifiuti pericolosi rispettivamente per recupero e smaltimento.
La Svezia ha confermato di avere preso misure ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1
nell'ambito dei suoi piani regionali sui rifiuti, notificati alla Commissione, senza fornire
altri dettagli. Il grado di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti è del 100% . La
Svezia collabora con la Finlandia nelle zone frontaliere, ove giustificato dalle circostanze
locali.
Il Regno Unito ha confermato di aver istituito dopo l'ultima relazione strategie nazionali
per i rifiuti che concernono Inghilterra e Galles (maggio 2000), Scozia (dicembre 1999),
Irlanda del Nord (marzo 2000) e Gibilterra (marzo 2000). Queste strategie sono abbinate
ai pertinenti orientamenti di pianificazione per ciascuna regione in un'ottica di
razionalizzazione e integrazione della gestione di tutti i rifiuti controllati. Il piano
britannico di gestione dei rifiuti, importazioni ed esportazioni comprese, del 1996 segue
il principio dell'autosufficienza nazionale e vieta le esportazioni di rifiuti per
smaltimento. Circa la collaborazione con altri Stati membri si rinvia alla relazione di
attuazione precedente (1995-1997). Il Regno Unito considera di aver raggiunto un tasso
di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti del 98.4% e del 98.5%, rispettivamente per
i periodi 1998/1999 e 1999/2000.
· Globalmente la maggior parte degli Stati membri dichiara di avere raggiunto un tasso
elevato di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti (circa il 99%). Questo dato
conferma quanto indicato nella relazione di attuazione precedente per il periodo 19951997.
3.4.
Particolari sulla produzione e il trattamento - Articolo 7, paragrafo 1
Il questionario chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulla produzione e la
gestione dei rifiuti suddivisi nelle categorie: rifiuti domestici, rifiuti pericolosi e altri
rifiuti.
Rifiuti domestici/urbani (Tabella 3.152 e Figura 1): tutti i paesi hanno fornito dati, ma
talvolta non per tutti i 3 anni del periodo considerato. Dai dati ricevuti risulta che le
percentuali di riciclo dei rifiuti variano fortemente, dall'8 al 63%. Soltanto cinque Stati
membri hanno raggiunto un tasso di riciclo pari o superiore al 40% circa (Austria,
Belgio, Germania, Paesi Bassi e Svezia), mentre in cinque altri Stati membri i tassi di
riciclo sono soltanto del 10% o inferiori (Francia, Grecia, Irlanda, Italia e Regno Unito).
Il tasso medio di riciclo è del 26% circa. L'incenerimento, con o senza recupero di
energia, permane un tratto importante della gestione nazionale dei rifiuti in dieci Stati
membri (17% to 58%), mentre la Grecia e l'Irlanda non applicano affatto l'incenerimento.
Il tasso medio di incenerimento (con o senza recupero di energia) è stato del 23%.
L'operazione più diffusa permane comunque lo smaltimento in discarica (media del 45%
tra gli Stati membri). Cinque Stati membri hanno indicato una forte dipendenza dalle
52
Alcuni Stati membri hanno fornito cifre sui rifiuti urbani che possono includere, oltre a rifiuti
domestici, rifiuti commerciali, industriali e istituzionali di natura simile.
19
discariche per i rifiuti domestici (più del 60%)53. Queste cifre indicano un leggero
miglioramento globale dei tassi di riciclo rispetto alla relazione 1995-1997, ma le
discariche restano il principale mezzo di gestione dei rifiuti domestici. Il peso medio dei
rifiuti prodotti pro capite ogni anno nel periodo 1998-2000 è stato di circa 500kg. Ciò
indica un aumento della produzione di rifiuti rispetto al periodo 1995-1997 (media 400
kg/persona/anno) e si discosta notevolmente dall'obiettivo del Quinto programma di
azione a favore dell'ambiente della Commissione, ossia una stabilizzazione della
produzione di rifiuti ai livelli del 1985 di 300 kg pro capite nel 2000 e sottolinea la
necessità di un maggiore sforzo a livello nazionale per promuovere effettive misure di
prevenzione e riduzione dei rifiuti.
Rifiuti pericolosi (Tabella 3.2 e Figura 2). Tutti i paesi hanno fornito dati, ma in alcuni
casi non per tutti i 3 anni del periodo di notifica. I dati ricevuti indicano ampie variazioni
dei tassi di riciclo (dal 5% in Finlandia, al 77% in Lussemburgo) con soltanto quattro
Stati membri che raggiungono tassi prossimi o superiori al 40%. Il tasso medio di riciclo
dei rifiuti pericolosi negli Stati membri è risultato prossimo al 27%. A differenza dei dati
sui rifiuti domestici, il tasso medio di conferimento in discarica è inferiore (22%), ma un
altro 27% in media è stato notificato alla voce “altro trattamento”. La produzione media
di rifiuti pericolosi (90 kg/persona/anno) è simile a quella del periodo 1995-1997.
La voce "Altri rifiuti" rappresenta la maggior parte dei rifiuti prodotti (cfr. tabella 3.3, e
figure 3 e 4). In questa classificazione gli Stati membri hanno inserito frazioni diverse o
non hanno fornito alcun dato e non è quindi possibile avere un quadro chiaro della
situazione di questi "altri rifiuti", a livello di composizione e trattamento nell'Unione
europea.
· La situazione del riciclo dei rifiuti permane molto eterogenea negli Stati membri,
come già rilevato nella relazione precedente 1995-1997. Il tasso medio di riciclo è
aumentato, ma in vari Stati membri il riciclo di rifiuti domestici resta ridotto.
Malgrado una tendenza alla diminuzione, la soluzione del conferimento in discarica
per i rifiuti domestici, resta prevalente in molti casi. Alcuni Stati membri hanno un
tasso elevato di incenerimento, ma anche se esso è abbinato al recupero energetico
(per il quale sono applicati criteri diversi a livello nazionale), l'incenerimento è
un'opzione meno adottata rispetto ad altre soluzioni di trattamento come il reimpiego e
il riciclo. Le iniziative legislative recenti e all'esame concernenti i rifiuti di
imballaggio54, i veicoli fuori uso55 e i rifiuti elettrici e elettronici56 pongono l'accento
su tassi elevati di riciclo e sulla raccolta differenziata alla fonte.
53
54
55
56
In Grecia la maggiore percentuale di "altro trattamento" corrisponde inoltre a discariche illegali di
rifiuti.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai
veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, p.34.
COM(2000)347 def. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, adottata recentemente il 16-19.12.2002 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(Per maggiori dettagli, cfr. http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en)
20
3.5.
Norme generali relative alla concessione di dispense dall'autorizzazione Articolo 11
Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri possono dispensare dall'autorizzazione di cui
all'articolo 9 o all'articolo 10 gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo
smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione o che recuperano i rifiuti.
Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria,
Portogallo, Finlandia e Svezia hanno confermato di non aver adottato disposizioni
generali in materia di deroghe ai requisiti di autorizzazione dei rifiuti.
Irlanda, Italia e Regno Unito hanno confermato (come anche il Lussemburgo ) di aver
adottato tali disposizioni, senza fornire dettagli pratici.
· Come per la relazione di attuazione precedente, relativamente pochi Stati membri si
sono avvalsi della possibilità di deroghe nel periodo 1998-2000 e quelli che lo hanno
fatto non hanno purtroppo fornito dettagli. Questo campo rimane quindi poco
sviluppato. Recentemente l'Italia ha chiesto e ottenuto di esonerare imprese
dall'ottenimento di autorizzazioni per il recupero di determinati tipi di rifiuti pericolosi
nell'ambito di Articolo 3 della Direttiva 91/689/CEE57. Si tratta del primo esempio al
riguardo.
3.6.
Tenuta dei registri – articolo 14
Ai sensi dell'articolo 14 gli stabilimenti e le imprese che provvedono al recupero o allo
smaltimento dei rifiuti devono tenere un registro sui rifiuti e sulla gestione dei rifiuti e,
dietro richiesta, devono fornire le informazioni registrate alle autorità competenti.
In Belgio, la legislazione fiamminga contempla l'obbligo di tenere di un registro ai sensi
dell'articolo 5.2.1.2 paragrafo 4 del decreto Vlarem II58. La Sezione 5.1.5 del Decreto
Vlarea integra questi obblighi di registrazione. Circa le responsabilità del produttore ai
sensi dell'Articolo 14 si rinvia alla relazione 1995-1997 .
La Danimarca ha indicato disposizioni particolari circa l'obbligo per stabilimenti e
imprese che trattano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di tenere un registro59. La
Danimarca ha anche confermato che alcune imprese devono tenere un registro in
relazione alla produzione di rifiuti a decorrere dal 2001 per un periodo di cinque anni e
tenerlo a disposizione dell'autorità competente60.
57
58
59
60
2002/909/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, relativa alle norme italiane che
dispensano dagli obblighi di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero
dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,
GU L 315 del 19.11.2002, p.16.
Normative fiamminghe sulla prevenzione e gestione dei rifiuti.
Sezioni15-17 dello Energy's Order N°619 del Ministero dell'ambiente del 27 giugno 2000 sullo
"Information System for Waste and Recycling (ISAG)".
Cfr. sezioni 18, 19, 50 e 53 dello Energy's Order N°619 del Ministero dell'ambiente del 27 giugno
2000 sui rifiuti.
21
La Germania ha confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di tenuta
di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento61. La
sorveglianza della gestione dei rifiuti avviene mediante certificazione e mantenimento
della relativa documentazione. Rinvia per maggiori dettagli alla relazione 1995-1997.
La Grecia dichiara che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di tenuta di registro
per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento e per i produttori di
rifiuti62 che devono tenere un registro e tenerlo a disposizione dell'autorità competente, la
quale tramette annualmente queste informazioni alla prefettura della zona in cui è situato
l'impianto o dove sono effettuate le operazioni. Ciascuna prefettura deve trasmettere una
relazione annua al ministero dell'Ambiente della pianificazione regionale e delle opere
pubbliche.
La Spagna ha anche confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di
tenuta di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento63,
senza fornire dettagli pratici. Ai sensi della legislazione spagnola i produttori di rifiuti
pericolosi devono ottemperare all'Articolo 1464.
Anche la Francia ha confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede obblighi di
tenuta di registro per stabilimenti e imprese che trattano il recupero o lo smaltimento e
per i produttori65, senza fornire dettagli pratici.
L'Irlanda ha confermato l'esistenza di obblighi di tenuta di registro, secondo formati
standard. I produttori di rifiuti pericolosi devono66 tenere un registro delle operazioni di
generazione, trattamento, raccolta e trasporto di tali rifiuti e tenerlo a disposizione
dell'autorità competente.
L'Italia ha comunicato che la sua legislazione sui rifiuti contiene vari obblighi di tenuta
di registro e corrispondenti requisiti di certificazione per le imprese che trattano il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i produttori di rifiuti pericolosi (ad eccezione
di talune imprese agricole) e i produttori di rifiuti non pericolosi legati ad attività
industriali e di fabbricazione (con l'eccezione di alcuni piccoli operatori)67. La tenuta dei
registri è standardizzata e soggetta a procedure periodiche di certificazione con l'autorità
competente.
Il Lussemburgo ha nuovamente dichiarato di aver recepito il disposto comunitario con
l'articolo 14 della legge del 17 giugno 1994. Gli articoli 10 e 11 di questo testo elencano
gli stabilimenti che devono tenere un registro e che possono ottenere l'esenzione.
61
62
63
64
65
66
67
Cfr.Closed Substance Cycle Waste Management Act 1994, Ordinance on Certification of Recovery
and Disposal, Ordinance on Specialised Waste Management Companies, Technical Guidelines for
the Storage, Chemical, Physical and Biological Treatment, Incineration and Dumping di W
Requiring Particular Monitoring e the Technical Guidelines for the Recovery, Treatment and Other
Forms of Management of Domestic Waste.
Joint Ministerial Decision 69728/824/1996 (Gov. Journal 358/B).
Articolo 13(3) della legge 10/1998 sui rifiuti.
Articoli 16-17 del Decreto reale 833/1988.
Articolo 8 dello "Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets
générateurs de nuisances".
Conformemente alla Parte VI delle normative sulla gestione dei rifiuti (rifiuti pericolosi) del 1998.
Decreto Legge 22/1997.
22
I Paesi Bassi ha comunicato che gli stabilimenti e le imprese operanti nei settori del
trattamento, trasformazione o smaltimento dei rifiuti devono tenere un registro con la
documentazione della natura e composizione dei rifiuti trattati, senza però dover attenersi
a formati standard. Per informare l'autorità competente del ricevimento dei rifiuti si
devono però usare formulari standard. I produttori di rifiuti devono anche tenere un
registro dei rifiuti consegnati nonché e fornire alle imprese di conferimento una
documentazione sulla natura e la composizione dei rifiuti.
L'Austria ha confermato che ai sensi della sua legislazione sui rifiuti, chiunque svolga
un'attività che genera rifiuti o raccoglie e tratta rifiuti deve mantenere una
documentazione per ciascun anno e tenerla a disposizione dell'autorità competente.68.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno sette anni. I produttori sono
soggetti ad obblighi di tenuta di registro ai sensi della legislazione nazionale.
Il Portogallo ha confermato che la sua legislazione sui rifiuti prevede l'obbligo di tenere
registri per le imprese di smaltimento e recupero dei rifiuti e per gli operatori che
svolgono attività di deposito dei rifiuti69. Sono previsti obblighi specifici di tenuta di
registro per i gestori di rifiuti ospedalieri70, imprese di raccolta e rigenerazione di oli
usati71, imprese preposte allo smaltimento o alla decontaminazione di PCB72 e per le
entità autorizzate a rilasciare certificati di distruzione o demolizione per veicoli fuori
uso73. I produttori di rifiuti sono anche soggetti ad obblighi di tenuta di registro e a
fornire alle autorità competenti la documentazione dei rifiuti prodotti 74.
In Finlandia le imprese di recupero e smaltimento dei rifiuti soggette ad autorizzazioni
ambientali devono tenere dei registri75. Si raccomanda di attenersi a formati standard per
la documentazione e le notifiche annue all'autorità competente che distribuisce agli
operatori i formulari. Anche i produttori di rifiuti pericolosi (nuclei domestici esclusi)
devono tenere un registro.
La Svezia ha comunicato che il suo codice ambientale prevede obblighi di tenuta di
registro, senza fornire dettagli. I produttori non sono tenuti a tenere registri.
· La maggior parte degli Stati membri sembra aver ottemperato agli obblighi di tenuta
di registro ai sensi dell'Articolo 14. Alcuni segnalano di aver introdotto obblighi con
riferimento al produttore, oltre a quelli per i produttori di rifiuti pericolosi.
L'esperienza acquisita dagli Stati membri circa l'osservanza degli obblighi di tenuta di
registro è un campo che resta da approfondire.
68
69
70
71
72
73
74
75
Waste Management Act and Waste Control Ordinance 65/1991.
Capitolo IV del Decreto Legge 239/97 del 9.9.1997.
Articolo 12 dell'Order 174/97 del 10.3.1997.
Articolo 3(2) del Decreto Legge 88/91 del 23.2.1991.
Articolo 5 del Decreto Legge 277/99 del 23.7.1999.
Articolo 3 del Decreto Legge 292-B/2000 del 15.11.2000.
Articolo 17(1) del Decreto Legge 239/97.
Sezione 51 dela legge finlandese sui rifiuti.
23
Allegato I
24
N (1)
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Numero delle
autorità o
istituzioni (2)
N0=1
N2=18
N4=100
N1=2
N2=5
N4=308
N1=1
N3=16
N5=276
N1=1
N3=13
N5=448
N0=1
N2=26
N3=100
N0
N1
N1
N3
N1
N3
N0
N2
N3
N0=1
N1=16
N2=40
N3=441
N1
N2
Piani di gestione
dei rifiuti
(Articolo 7-1)(3)
Autorizzazioni
per le operazioni
di smaltimento
(Articolo 9-1)(3)
Autorizzazioni
per le operazioni
di recupero
(Articolo 10) (3)
Dispense
dall'autorizzazione di cui
all'art. 9 o
all'art. 10
(articolo 11) (3)
Iscrizione degli
stabilimenti
o imprese ai
sensi
dell'articolo 12
(3)
Commenti
N0
N2
N4
N1
N2
N4
N3
N3
N5
N0
N2
N3
N0
N2
N4
N1
N2
N4
N3
N5
N3
N5
N2
N3
N2
N3
N3
N2
N5
N3
N2
Grecia
Paesi
Bassi
Portogallo
N0=1
N2=12
N4=550
N2=10
N4=308
N0
N0
N2
N4
N2
N4
N2
N0
N0
N2
N4
N2
N4
N2
N4
N2
N0
N0
N2
N4
N2
N4
N2
N4
N3
N0
N0
N1
N0
N0
N2
N4
N2
N3
N2
N3
N0
N3
N0
(4)
Lussemburgo
N0=2
N2
N4
N3
Italia
N1=11
N2=20
N3=103
N5=8100
N2
N2=1
N4=34
N0=1
N2=13
N3=54
N5=1033
N0
N2
N3
N5
N0
N3
N2
N3
N2
N3
Irlanda
(8)
(7)
Spagna
Svezia
Regno
Unito
N0=1
N2=19
N3=54
N5=8077
N0
N2
N3
N5
N2
N3
N5
N1=1
N2=4
N3=21
N4=289
N1
N4
N0=5
N1=5
N3=20
2
N0
N1
N3
N2
N3
N0
N1
N2
N3
N5
N2
N3
N0
N1
N0
N1
N2
(5)
N0
N1
(6)
Tabella 1. Numero delle competenti autorità designate ai sensi dell'articolo 6 in ciascuno dei livelli di NUTS e competenze rispetto alle direttive
(Questionario, paragrafo I, domanda 2).
Note:
(1)
(2)
N indica un tipo di autorità ed è anche l'abbreviazione di NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (Eurostat).
Il numero delle autorità viene indicato in forma abbreviata. N2=5, ad esempio, significa 5 autorità/istituzioni di NUTS-level 2.
25
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Le altre informazioni nella tabella sono indicate nei riquadri. Ad esempio: N3, N5 significa che gli articoli sono integrati a livello di autorità/istituzioni di tipo
NUTS 3 e NUTS 5.
N5: Pianificazione locale della gestione dei rifiuti (cassonetti, percorsi dei veicoli di nettezza urbana ecc.)
Nessuna informazione sul livello NUTS N0, N2: Competenza per il rilascio di permessi di pianificazione e per l'approvazione di condizioni ambientali, N3:
Pubblicazione di valutazioni di impatto ambientale (VIA); Rilascio delle autorizzazioni; controlli.
N0: Governo del Regno Unito, Scottish Executive, Northern Ireland Assembly, Nazionale Assembly for Galles, Gov. di Gibilterra. N1: Inghilterra/Galles
(DEFRA+EA), Scozia (SEPA), Irlanda del Nord (EHS), Gibilterra (Gov. Gibilterra). N3: Local o District authorities: 121 UAs e WDAs in Inghilterra, 22 in
Galles, 32 in Scozia, 26 nell'Irlanda del Nord, 1 a Gibilterra.
N0: Autorizzazioni di operazioni di smaltimento e recupero: dichiarazione di non obiezione al rilascio di autorizzazioni provinciali. Registrazione di stabilimenti
o imprese ai sensi dell'Art. 12: con riferimento agli oli usati. N4: con riferimento alla raccolta nel comune.
N2: Registrazione di stabilimenti o imprese ai sensi dell'Art. 12 non applicabile. L'Irlanda è una regione livello NUTS 2 - L'Environmental Protection Agency è la
pertinente autorità/istituzione.
26
Superficie
coperta
Paese / Autorità
Austria
Bundesminister für
Umwelt, Jugend und
Familie
Belgio
OVAM (1)
Adozione/
pubblicazion
e
Inizio
dell'applica
zione o
ultimo
aggiornam
ento
Fine
dell'applica
zione
Rifiuti
domestici
(sì/no)
Rifiuti
pericolosi
(sì/no)
Altri rifiuti
(specificare)
01-lug-01
01-lug-01
30-giu-04
Sì
Sì
Sì
08-giu-97
01-gen-97
31-dic-02
Sì
No
Tutti
No
Rifiuti
rifiuti
OVAM (2)
23-mag-95
23-mag-95
31-dic-02
No
Fiandre
(1): Piano ambientale fiammingo
(Piano MINA 2)
(2): Piano di gestione per rifiuti di
costruzione e fanghi B e S; rifiuti di
costruzione e fanghi;
(3): Piano di gestione per rifiuti
ortofrutticoli, di giardino e rifiuti
verdi. Sostituito da (8)
(4): Piano di gestione per rifiuti
domestici 1997-2001
(5): Piano di gestione per la raccolta
separata di rifiuti industriali di
piccole imprese.
(6): Piano di gestione per rifiuti di
imballaggio
(7): Piano di smaltimento di PCB
(8): Piano di attuazione per rifiuti
organici-biologici
Fiandre
23-mag-95
23-mag-95
14-mar-00
Sì
No
01-giu-97
20-feb-98
31-dic-01
Sì
Sì
GFT, verdi
OVAM (4)
Fiandre
OVAM (5)
Fiandre
28-gen-00
14-mar-00
31-dic-02
No
No
Imprese
08-giu-99
17-mar-00
27-lug-99
17-mag-00
31-dic-02
31-dic-10
Sì
No
No
Sì
Imballaggio
21-gen-00
14-mar-00
31-dic-02
Sì
No
Organici- biologici
01-gen-01
01-gen-01
2004
Sì
Sì
OVAM (6)
Danimarca*
Piano nazionale di
gestione dei rifiuti
Estensione ogni tre anni
costruzione
OVAM (3)
OVAM (7)
OVAM (8)
Austria
Fiandre
di
Fiandre
27
Fiandre
Fiandre
Sì
Commenti
Danimarca
Finlandia
Un piano nazionale 19982005
07-feb-98
08-gen-98
01-gen-05
Sì
Sì
13 Autorità regionali
01-gen-96
01-gen-96
01-gen-05
Sì
Sì
Variabile
Variabile
Variabile
Sì
Sì
Variabile
Regioni
Variabile
Variabile
Variabile
Sì
Sì
Variabile
Regioni
Variabile
(1997-2001)
02-gen-00
29-set-01
02-gen-00
02-gen-00
Sì
No
Nazionale
02-gen-00
02-gen-00
02-gen-00
02-gen-00
Sì
Sì
No
Sì
Prefecture
Regionale
02-dic-98
02-gen-00
02-gen-00
Sì
No
Regionale
05-lug-01
Variabile
1999-2001
05-lug-01
Variabile
1999-2001
04-lug-06
Variabile
2004-2006
No
Sì
Sì
No
Comm/Indl
15-dic-00
15-dic-00
15-dic-05
Sì
Sì
Sì
01-lug-97
01-gen-95
01-lug-97
01-gen-99
02-gen-00
02-gen-00
No
Sì
Sì
No
commerciale
Nazionale
Nazionale
Variabile
Variabile
Variabile
Sì
Sì
commerciale
Provincia
Francia
100 piani regionali
Germania
42 piani regionali
(Bundesländer)
Grecia
Ministero dell'Ambiente
Piani di prefettura
Regione dell'Attica
Regione Macedonia occ.
Irlanda
Env. Protection Agency
Autorità regionali
(Counties)
Italia
Lussemburgo
Piano nazionale
Paesi Bassi
Regno (NUTS 2)
Regno (NUTS 2+4)
Province
Portogallo
28
Cfr. relazione per il
periodo 1995-97 per
maggiori informazioni sui
rifiuti e zone coperte dal
Piano nazionale sui rifiuti
e il suo capitolo distinto
sulle spedizioni
transfrontaliere di rifiuti.
Cfr. relazione per il
periodo 1995-97 per
maggiori informazioni sui
rifiuti e zone coperte dai
Piani regionali sui rifiuti.
Finlandia
13 REC’s
Nazionale
Regionale
Lussemburgo
Nel 2002 tutti i piani di gestione dei
rifiuti, sono stati sostituiti da un
piano nazionale (Landelijk
Afvalbeheer Plan - LAP).
Spagna
Ministero dell'Ambiente
31 piani regionali
Svezia
Strategia nazionale sui
rifiuti
Vari piani regionali di
gestione dei rifiuti
01-gen-99
01-gen-99
01-gen-00
01-gen-99
01-gen-99
01-gen-01
01-gen-15
01-gen-05
01-gen-15
No
No
No
Sì
Sì
Sì
01-gen-99
01-gen-99
01-gen-99
01-gen-00
01-gen-16
01-gen-05
Sì
Sì
Sì
No
01-gen-97
01-gen-97
01-gen-05
Sì
No
07-gen-00
17-feb-95
Variabile
01-gen-00
01-gen-95
Variabile
31-dic-06
31-dic-05
Variabile
Sì
No
Sì
No
Sì
03-apr-99
03-apr-99
Variabile
Variabile
Variabile
Regno Unito
DEFRA
01-mag-00
01-mag-00
01-mag-20
Gov. di Gibilterra
Scottish EPA
Northern Ireland assembly
01-mar-00
09-dic-99
01-mar-00
01-mar-00
09-dic-99
01-mar-00
01-mar-05
09-dic-20
01-mar-20
Rifiuti industriali non per.
Rifiuti ospedalieri non per.
Rifiuti industriali non per.
Rifiuti ospedalieri non
pericolosi, rifiuti di
macellazione e altri flussi
speciali di rifiuti
No
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Madeira
Azores
Territorio
contin.
Portogallo
Sì
Imballaggio
Suolo contaminatol
Variabile
Spagna
Spagna
Regioni
Sì
Sì
Svezia
Regioni
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Tutti i rifiuti controllati
Tutti i rifiuti controllati
Tutti i rifiuti controllati
Tutti i rifiuti controllati
Eng/Galles
Gibilterra
Scotland
N. Ireland
Waste management plan due per
review 2005.
Tabella 2. Sintesi dei piani di gestione dei rifiuti preparati dagli Stati membri. Per ciascun piano di gestione dei rifiuti elaborato, sono forniti dettagli nelle
tabelle in appendice (Questionario, paragrafo II, domanda 1c)).
Note:
* Informazione da WasteBase
29
Rifiuti
domestici
Anno
Totale
(tonn./anno)
Riciclati
(ton)
Inceneriti con
recupero di
energia (ton)
Inceneriti
(ton)
Discarica
(ton)
Altro
(ton)
Commenti
Austria
Belgio
1999
3 096 000
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
1999
26 074 581
Lussemburgo
2000
224 889
2000
8 645 000
2000
4 531 169
1999
16 235 966
2000
3 776 100
1999
29 500 000
270 979
2 209 045
37 169
3 860 000
559 707
3 308 686
1 451 100
3 040 000
0
0
377 125
125 992
3 645 000
929 635
1 229 345
1 460 000
2 290 000
0
0
0
1 743 718
0
0
0
25 024
0
10 000
23 900 000
12 918 382
1 410 387
2 093 217
21 744 693
61 728
1 140 000
2 451 507
10 800 200
865 000
24 050 000
2 700 000
186 533
2 681 083
n.p.
0
0
0
590 320
872 711
0
110 000
*
*
6)
**
**
7)
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
1999
3 221 582
2000
2 964 000
1999
2 600 000
1999
41 100 000
2000
41 898 293
2000
4 447 250
2000
2 364 196
1 476 000
2 022 067
869 000
750 000
3 300 000
18 452 860
355 780
511 000
0
1 730 000
270 000
9 800 000
10 340 518
0
695 453
0
0
1 400 000
1 023 000
504 062
361 000
1 580 000
86 000
0
4 000
0
**
**
**
*
1)
**
**
3)
*
2)
*
4)
*
5)
*
Regno Unito
Tabella 3.1. Trattamento e manipolazione di rifiuti domestici (Questionario, paragrafo II, domanda 4).
n.r.: nessuna risposta
Nota:
* Rifiuti urbani, compresi quelli domestici
** Rifiuti domestici
Esportazione di rifiuti solidi urbani in Norvegia 566 t e Svezia 2858 t, importazione di rifiuti solidi urbani da Svezia 1226 t, e di combustibile a base di rifiuti da Paesi Bassi per test 2884 t.
La quantità di rifiuti domestici corrisponde all'incirca al 40 % di rifiuti solidi urbani.
(1)
Altro trattamento = composting
(2)
"Altro trattamento": 31000 t =composting e il resto = scarichi illegali di rifiuti.
(3)
Le quantità conferite in discarica comprendono rifiuti della pulizia delle strade
(4)
La quantità riciclata comprende compost e combustibile a base di rifiuti.
(5)
Le quantità riciclate riguardano soltanto rifiuti organici oggetto di composting; il riciclo delle altre frazioni non è praticato in Lussemburgo
(6)
Totale 18.376.532 t. Altro: raccolta selezionata di carta e vetro.
(7)
Tutte le cifre sono stime
30
Rifiuti pericolosi
Anno
Totale
Austria
Belgio
Danimarca
1999
997 000
2000
13 648
2000
183 300
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
2000
1 203 000
1998
2 690 000
2000
10 058 000
2000
391 459
1999
415 632
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
1998
3 080 000
Lussemburgo
2000
45 222
Spagna
Svezia
2000
1 828 000
2000
260 067
1999
2 712 323
1998
792 000
170 000
Regno Unito
1999
6 000 000
(tonnellate/anno)
Riciclati (*)
93 800
8 115
70 900
66 000
220 000
2 030 000
74 152
101 473
860 000
34 781
252 000
27 987
1 096 152
153 700
0
79 800
69 000
0
160 000
18 695
2 835
130 000
0
322 000
19 415
196 550
Inceneriti (*)
0
4 809
0
35 000
1 350 000
1 060 000
3 139
17 880
500 000
0
0
19 827
33 567
40 000
Discarica (*)
515 000
0
13 800
794 000
800 000
2 540 000
0
31 929
390 000
0
414 000
14 137
1 332 864
186 000
Altri (*)
120 000
724
18 800
239 000
320 000
2 860 000
295 473
116 613
1 200 000
10 441
840 000
86 395
0
396 000
Inceneriti con
recupero di
energia (*)
Riciclati (**)
78 200
1 196 000
71 054
4 508
30 949
Inceneriti con
recupero di
energia (**)
1 300
78 000
8 258
1 813
0
Inceneriti (**)
0
71 000
61 266
1 506
22 241
Discarica (**)
35 000
15 000
3 502
24 745
0
0
48 000
822
59 734
Altri (**)
Commenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Tabella 3.2. Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi (Questionario, paragrafo II, domanda 4).
Note:
*) All'interno dello Stato membro.
**) All'esterno dello Stato membro.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Altro recupero: impianti di trattamento fisico-chimico per rifiuti organici e inorganici
Altro trattamento fisico-chimico
Soltanto da fonti primarie
La quantità di suolo e pietre contaminati non è inclusa (all'interno). Le cifre riguardano quantità esportate di rifiuti elencati negli Allegati III e IV
del regolamento del Consiglio 259/93. Non tutti questi rifiuti sono necessariamente considerati pericolosi.(all'esterno).
Altri trattamenti fisico-chimici (all'interno)
Totale corrispondente circa al 97% di quello effettivo
Tutte le altre tecniche di smaltimento applicano processi chimici, fisici e biologici (all'interno)
Lussemburgo: Altra tecnica di trattamento = fisico-chimico (all'interno)
Altro trattamento: fisico-chimico
Stime per la revisione del Piano nazionale sui rifiuti pericolosi. Totale: 3.293.705 (all'interno)
Stima. Ripartizione non disponibile
31
0
10)
11)
Altri rifiuti
Austria
Belgio
Anno
Totale
(tonnellate/anno)
1999
44 550 000
1999
22 018 500
2000
9 946 000
1999
21 244 000
Riciclati
29 600 000
11 219 400
7 545 000
4 550 000
0
0
Discarica
Altro
Inceneriti con
recupero di
energia
Inceneriti
Irlanda
Italia
2000
13 255 000
1998
76 360 965
8 186 000
1 500 000
1 260 000
4 564 000
782 200
0
8 000
8 000 000
3 239 400
1 128 000
4 972 000
2 400 000
6 777 500
13 000
3 514 000
Commenti
1)
Danimarca
2)
Finlandia
Francia
Germania
3)
Grecia
Paesi Bassi
Portogallo
1998
52 890 000
Lussembur
go
2000
6 344 000
2000
49 117 000
2000
11 524 147
1 314 298
21 440 000
1 900 000
41 158 000
3 926 759
0
0
930 000
0
3273000
744 313
0
0
320 000
0
0
16 839
0
2 093 454
22 000 000
4 444 000
3 531 000
3 257 577
11 755 000
3 498 083
8 200 000
0
1 155 000
3 578 659
4)
5)
6)
7)
8)
Spagna
Svezia
Regno
Unito
9)
Tabella 3.3. Trattamento di altri rifiuti. Varia da uno Stato membro al'altro a seconda dei rifiuti compresi in questa categoria, ma potrebbe includere rifiuti
solidi urbani, acque reflue comunali, rifiuti industriali, erogazione di acqua ed energia, rifiuti minerari, agricoli e di costruzione. (Questionario, paragrafo II,
domanda 4).
Dati non pervenuti
Nota:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Le cifre presentano la somma di due frazioni notificate:
Rifiuti industriali non pericolosi (rifiuti diversamente condizionati): 21,675,000 t (98% del totale): riciclo 51%, incen.. 4%, discarica 15% e altro 30%
Rifiuti industriali pericolosi: 343,500 t (2% del totale): riciclo 51%, incen. 4%, discariche 15% e altro 30%
Le cifre presentano la somma di quattro frazioni notificate:
Costruzione e demolizione: 3,223,000 t (32% del totale): riciclo 90%, incluso. recupero energ. 2% e discariche 8%
Industriali: 2,947,000 t (30% del totale): riciclo 64%, incluso. recupero energ.. 15% e discariche 21%
Commercio e servizio: 1,120,000 t (11% del totale): riciclo 40%, incluso. recupero energ. 46% e discariche 14%
Scarti della produzione di energia: 1,176,000 t (12% del totale): riciclo 100%
Altri rifiuti: 1,480,000 t (15%del totale): riciclo 77%, incluso. recupero energ.. 17% e discariche 6%
Le cifre presentano la somma di tre frazioni notificate:
Costruzione e demolizione: 1200000 t (6% del totale): Tutti trattati nella categoria “Altro”
Industriali: 19123000 t (90% del totale): riciclo 40%, incluso. recupero energ.. 24%, incen. <1%, discariche 24% e other 12%
Scarti della produzione di energia: 921000 (4% del totale): riciclo 61%, incluso. recupero energ.. 1%, incener. <1%, discariche 34% e other 4%
Rifiuti industriali (fabbricazione) rifiuti. La restante quantità di rifiuti industriali non pericolosi (11755000 tonnellate) è eliminata o riutilizzata dai produttori stessi. Anno non
indicato.
32
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
Il totale comprende residui di rifiuti non pericolosi (industriali)
Costruzione e demolizione: 2704958 t (3% del totale): riciclo 43% e discariche 57%
Industriali: 4876406 (6% del totale): metodo di trattamento non specificato
Commercio e servizio: 689234 t (1% del totale): riciclo 19% e discariche 81%
Agricoltura e silvivoltura: 64578724 (85% del totale): metodo di trattamento non specificato
Cave e miniere: 3511643 (5% del totale): riciclo <1% e 100%
Materiale recuperato e compost inclusi nei prodotti riciclati; (la frazione rifiuti si riferisce a rifiuti non pericolosi dei settori commercio, industria e artigianato).
Rifiuti di demolizione. Soprattutto terreno di scavi conferito in discarica.
Le cifre presentano la somma di tre frazioni notificate:
Costruzione e demolizione: 19,050,000 t (39% del totale): riciclo 94%, incluso. recupero energ. 1% e discariche 5%
Rifiuti industriali (fabbricazione): 20,225,000 t (41% del totale): riciclo 82%, incluso. recupero energ. 6%, discariche 6% e other 6% ( Other treatment: discharged after treatment)
Altri rifiuti: 9,842,000 t (20% del totale): riciclo 68%, incluso. recupero energ. 18% e discariche 14%
Stima 239,700,000 t/anno total. Ripartizione non disponibile
33
Livelli NUTS
Svezia
Austria
Francia
Paesi Bassi
N0:
Livello nazionale
(NUTS 0)
N4 o N5
N1, N2 or N3:
Livello regionale
Lussemburgo
Irlanda
N0
Danimarca
Paesi Bassi
(NUTS1, 2 or 3)
Danimarca
R.U.
N4 or N5:
Livello locale (NUTS 4
o 5)
Svezia
N1, N2 or N3
Belgio (Fiandre)
Finlandia
Paesi Bassi
Irlanda
Germania
Francia
Figura 1. Livello di autorità nell'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti (articolo 7, paragrafo 1).
Nota: NUTS = Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, a cura di Eurostat)
34
Direttiva 75/442 del Conciglio relativa ai rifiuti, Rifiuti domestici
1998-2000
100%
3
80%
12
61
60
58
17
25
89
54
83
Altro trattamento
23
42
58
6
13
27
31
67
39
45
Conferimento in discarica
2
Incenerimento
82
56
40%
10
63
20%
13
33
22
60%
5
7
16
48
3
24
29
44
32
45
21
71
29
8
8
11
8
17
12
8
38
8
20
26
10
Au
st
ria
Be *
l
D
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ar
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nl
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ag
na
Sv *
ez
ia
**
R
.U
M
.*
ed
ia
U
.E
.
0%
21
* Dati 1999
**Dati 2000
Figura 2: percentuali relative alla gestione dei rifiuti domestici (fonte: tabella 3.1).
35
Incenerimento con recupero
di energia
Riciclo
Direttiva 75/442 del Consiglio relativa ai rifiuti, Rifiuti pericolosi
1998-2000
0
100%
10
11
12
20
7
14
23
8
80%
35
12
39
35
27
46
30
60%
0
0
2
0
5
50
49
28
75
44
Altro trattamento
22
13
28
66
40%
16
50
59
15
9
8
11
2
5
20
19
39
3
6
5
8
Collocati a discarica
7
23
77
10
23
4
8
0
5
Inceneriti con recupero di
energia
40
7
28
Inceneriti
8
5
18
24
1
21
27
Riciclati
14
Au
st
ri
a*
*
B e 1)
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D
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**
im
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**
ag
na
**
5)
Sv
ez
ia
0%
33
25
M R.U
ed
.
ia
U
.E
.
52
20%
Trattamento all'esterno dello
Stato Membro
* Dati 1998; ** Dati 1999; ***Dati 2000
1) Della frazio ne espo rtata: Riciclato 68%, Incenerito 1%, co llo cato a discarica 31%
2) Della frazio ne espo rtata: Riciclato 100%
3) Della frazio ne espo rtata: Riciclato 85%, Incenerito 6%, Incenerito co n recupero di energia 5%, co llo cato a discarica 1%, altro 3%
4) Della frazio ne espo rtata: Riciclato 46%, Incenerito 8%, Incenerito co n recupero di energia 41%, co llo cato a discarica 1%, altro 4%
5) Della frazio ne espo rtata: Riciclato 58%, Incenerito co n recupero di energia 42%
Figura 3: percentuali relative ai tipi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi negli Stati membri (fonte: tabella 3.2)
36
Direttiva 75/442 del Consiglio relativa ai rifiuti, Altri tipi di rifiuti
1998-2000
100%
2
5
11
18
31
80%
7
13
20
23
10
42
15
60%
9
7
16
17
Altro trattamento
70
22
89
4
28
91
21
6
1
2
40%
76
Inceneriti
Inceneriti con recupero di
energia
51
43
41
39
30
0
5
3
2
**Dat i 1999
R
.
ed U.
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0
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*
Sp
ag
na
Sv
ez
ia
0%
34
M
11
* Dati 1998
Collocati a discarica
84
66
20%
Non specificato
***Dat i 2000
Figura 4: Percentuali relative alla gestione di altri rifiuti (fonte: tabella 3.3)
37
Riciclati
Direttiva 75/442 del Consiglio, relativa ai rifiuti
Produzione di rifiuti per persona all'anno (1998-2000)
0,09
Media UE *
0,5
5,9
0,10
Regno Unito***
0,5
4,0
0,09
Svezia**
0,4
Spagna**
0,4
Portogallo
0,5
0,03
1,2
0,12
Paesi Bassi
0,5
3,1
0,10
Lussemburgo
0,5
Italia
14,7
0,5
0,05
0,9
0,11
Irlanda
20,6
0,6
Grecia
0,4
Germania**
0,04
0,12
1,3
0,5
0,05
Francia**
0,7
0,23
Finlandia
0,5
4,1
0,03
Danimarca
0,6
1,9
0,00
Belgio
0,3
2,2
0,12
Austria
0,4
0,0
5,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
I calcoli sono basati su dati demografici notificati dalle Nazioni Unite, "World Urbanization Prospects": revisione 1999. Sono usati i dati demografici del 1999 relativamente al 199
in quanto i dati demografici del 2000 non erano disponibili
* La media dei rifiuti pericolosi non comprende SE; quella degli altri rifiuti non comprende DE, FR, GR, ES e SE.
** Dati non notificati per gli altri rifiuti
*** I dati sui rifiuti pericolosi e altri rifiuti sono delle stime
Figura 5: Produzione di rifiuti per persona all'anno; tutti i tipi di rifiuti (fonte: tabella 3)
38
DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI
1.
INTRODUZIONE
Mentre la direttiva 75/442/CEE76 definisce il quadro normativo della politica comunitaria
in materia di gestione dei rifiuti di ogni genere, la direttiva 91/689/CEE77 contempla
strumenti di gestione e monitoraggio più rigorosi per i rifiuti pericolosi. La direttiva
91/689/CEE ha sostituito la direttiva 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
Le principali disposizioni della direttiva 91/689/CEE destinate a garantire una gestione
dei rifiuti pericolosi priva di rischi per l'ambiente sono le seguenti:
– la definizione del termine "rifiuto pericoloso" (articolo 1), ulteriormente sviluppata
nell'elenco dei rifiuti pericolosi istituito dalla decisione 94/904/CE78 del Consiglio e
sostituito dalla decisione 2000/532/CE79 della Commissione e successive modifiche;
– il divieto di mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi (articolo 2);
– la procedura di autorizzazione per gli stabilimenti e le imprese che gestiscono rifiuti
pericolosi (articolo 3);
– le ispezioni periodiche e l'obbligo, da parte dei produttori di rifiuti pericolosi, di tenere
un registro (articolo 4);
– sistemi adeguati di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi durante la
raccolta, il trasporto e il deposito temporaneo (articolo 5);
– l'obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti pericolosi (articolo 6).
Le disposizioni di questa direttiva non si applicano ai rifiuti pericolosi domestici.
La relazione che segue si basa sul questionario adottato con la decisione 97/622/CE della
Commissione del 27 maggio 199780.
Oltre a quanto indicato nella prima parte del questionario (RECEPIMENTO
NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE), la presente relazione comprende una
valutazione dell'attuazione della definizione di "rifiuto pericoloso" e dell'elenco dei rifiuti
pericolosi nei 15 Stati membri.
76
77
78
79
80
Cfr. relazione nella direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.
GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13.
39
2.
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE
2.1.
Ordinamento nazionale
Tutti gli Stati membri hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni
sulle leggi e le norme in vigore che recepiscono nel diritto nazionale la direttiva
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e la decisione 94/904/CE del Consiglio che
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.
2.2.
Definizione di "rifiuto pericoloso" ed elenco dei rifiuti pericolosi
Nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, la definizione di
"rifiuti pericolosi" rimanda all'elenco di rifiuti pericolosi istituito mediante decisione
94/904/CE del Consiglio e sostituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione e
successive modifiche. La Commissione ritiene quindi che il recepimento dell'elenco dei
rifiuti pericolosi nell'ordinamento nazionale degli Stati membri costituisca un elemento
indispensabile per l'attuazione della definizione di "rifiuto pericoloso". È inoltre
necessario che gli Stati membri recepiscano gli allegati I, II e III della direttiva
91/689/CEE del Consiglio.
Per valutare la conformità della legislazione nazionale alla definizione comunitaria di
"rifiuto pericoloso" bisogna tenere presente altri due aspetti. In primo luogo va registrata
l'adozione da parte degli Stati membri di misure più rigorose, vale a dire l'inclusione
nella definizione di "rifiuto pericoloso" dei rifiuti che possiedono le caratteristiche
indicate nell'allegato III e che, quindi, sono considerati pericolosi dagli Stati membri
medesimi. L'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma della direttiva contempla la
possibilità di inserire altre voci nell'elenco di rifiuti pericolosi, a condizione che tali casi
vengano notificati alla Commissione e che ciò sia conforme a quanto previsto
dall'articolo 176 del trattato che istituisce la Comunità europea (cfr. punto 3.1 della
presente relazione). Il secondo aspetto riguarda l'esclusione dei rifiuti domestici
pericolosi dal campo di applicazione della direttiva; ciò non esclude, tuttavia, la
possibilità che i rifiuti domestici siano pericolosi. (cfr. punto 3.2 della presente
relazione).
Nella precedente relazione di attuazione (1995-1997) è stato rilevato che solo quattro
Stati membri (Finlandia81, Grecia82, Lussemburgo83 e Spagna84) avevano recepito
correttamente tutti gli aspetti importanti della definizione di "rifiuto pericoloso".
Dall'epoca di tale relazione la situazione è migliorata, ma alcuni Stati membri non hanno
ancora interamente recepito tutti gli aspetti della definizione in questione.
L'Austria non ha recepito né gli allegati sui rifiuti pericolosi né l'elenco di rifiuti
pericolosi. Ai sensi della legislazione austriaca, "le sostanze pericolose sono rifiuti il cui
81
82
83
84
Legge sui rifiuti 1072/1993. Decreto sui rifiuti 1390/1993. Decisione 867/1996 del ministero
dell'Ambiente relativa all'elenco dei rifiuti più comuni e dei rifiuti pericolosi.
Decisione 19396/1546 sulle misure e le condizioni per la gestione dei rifiuti pericolosi del 18 luglio
1997.
Legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti del 17 giugno 1994. Regolamento sui rifiuti
pericolosi dell'11 dicembre 1996.
Legge 10/1998 sui rifiuti del 21 aprile, decreto reale 952/1997 che modifica il regolamento
sull'attuazione della legge 20/1986 del 14 maggio sui rifiuti tossici e pericolosi (adottato con decreto
reale 833/1988 del 20 luglio).
40
trattamento richiede particolare cautela e particolari misure a favore dell'interesse
pubblico e il cui trattamento normale presuppone misure supplementari o un maggior
grado di cautela rispetto al trattamento dei rifiuti domestici"85. Nel dicembre 2000 la
Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti dell'Austria.
Quest'ultima ha recepito gli allegati sui rifiuti pericolosi mediante la legge sulla gestione
dei rifiuti del 2002 e ha inoltre modificato la definizione di "rifiuto pericoloso" contenuta
nel proprio ordinamento. Questi aspetti sono stati quindi ritirati dal procedimento
attualmente in corso dinanzi alla Corte86.
Belgio, Danimarca87, Francia88, Germania89, Irlanda, Italia, Paesi Bassi90,
Portogallo91 e Svezia92 hanno recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali tutti gli
aspetti della definizione di "rifiuto pericoloso". Per quanto riguarda la Francia è però
ancora al vaglio il recepimento dei metodi di prova. È inoltre importante notare che,
facendo riferimento ai "rifiuti industriali speciali", la legislazione francese si discosta
dalla terminologia comunitaria che adotta invece la definizione di "rifiuti pericolosi"; lo
stesso dicasi della legislazione tedesca, che fa riferimento ai "rifiuti sottoposti a vigilanza
speciale".
Solo parziale è la conformità tra la legislazione del Regno Unito e la definizione di
"rifiuto pericoloso", in quanto l'ordinamento britannico non tiene conto di alcuni tipi di
rifiuti contemplati dalla direttiva. Nel dicembre 2001 la Commissione ha deciso di adire
la Corte di giustizia nei confronti del Regno Unito.
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
3.1.
Considerazione del termine "rifiuto pericoloso" nei vari Stati membri Articolo 1, paragrafo 4
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, per "rifiuti pericolosi" si intende,
oltre all'elenco di rifiuti pericolosi, qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato
membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III (infiammabile,
corrosivo, comburente, nocivo ecc.). Tali casi saranno notificati alla Commissione.
La Regione vallone del Belgio, l'Austria, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i
Paesi Bassi e il Regno Unito hanno classificato tra i rifiuti pericolosi alcuni tipi di rifiuti
oltre a quelli già previsti in passato.
La Regione di Bruxelles (Belgio), la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo
e la Spagna non hanno classificato altri tipi di rifiuti tra quelli pericolosi.
85
86
87
88
89
90
91
92
Articolo 2, paragrafo 5 della legge sulla gestione dei rifiuti del 6 giugno 1990.
Causa C-194/01.
Decreto del ministero dell'Ambiente n. 299 del 30 aprile 1997 sui rifiuti.
Legge n. 75-633 sull'eliminazione dei rifiuti e il ricupero dei materiali del 15 luglio 1975 (testo
modificato dalla legge n. 92-646 del 13 luglio 1992). Decreto n. 97-517 sulla classificazione dei
rifiuti pericolosi del 15 maggio 1997.
Legge sulla riduzione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti del 27 settembre 1994. Ordinanza sulla
determinazione dei rifiuti soggetti a vigilanza speciale del 10 settembre 1996.
Decreto dell'8 dicembre 1997 sulla classificazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati.
Decreto legge 239/97 del 9 settembre 1997. Regolamento n. 818/97 del 5 settembre 1997.
Ordinanza sui rifiuti pericolosi (SFS 1996:971) del 26 settembre 1996.
41
La Danimarca e la Svezia non hanno fornito informazioni.
· La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442
CEE, ha riesaminato queste informazioni al fine di adeguare l'elenco europeo dei
rifiuti pericolosi. La decisione 2000/532/CE93 della Commissione ha istituito un unico
elenco comunitario integrando l'elenco dei rifiuti pericolosi. La decisione
2000/532/CE è stata ulteriormente modificata dalle decisioni 2001/118/CE94 e
2001/119/CE95 della Commissione e dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio96.
3.2.
Rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari - Articolo 1, paragrafo 5
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, la direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Il
questionario chiedeva se gli Stati membri prevedessero una distinzione tra rifiuti
pericolosi domestici e rifiuti pericolosi non domestici97.
Per quanto riguarda il Belgio, la Regione di Bruxelles ha disposto la raccolta
differenziata dei rifiuti domestici pericolosi; la Regione fiamminga ha inserito
disposizioni analoghe nelle norme sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti (VLAREA).
La legge austriaca sulla gestione dei rifiuti98 classifica come sostanze problematiche i
rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e quelli assimilabili prodotti da altri soggetti. Alle
autorità locali compete la raccolta differenziata di questi rifiuti almeno due volte all'anno.
La Finlandia dichiara che i rifiuti domestici pericolosi non sono soggetti all'obbligo,
imposto dalla normativa finlandese in materia di rifiuti, di tenere un registro dei rifiuti
pericolosi prodotti. Per quanto riguarda altre deroghe essa rinvia alla relazione 19951997, che rilevava come in Finlandia i comuni siano tenuti ad organizzare la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti domestici pericolosi. Le disposizioni concernenti l'imballaggio e
l'etichettatura si applicano solo dopo il conferimento dei rifiuti pericolosi agli enti
municipali.
In tutti i Länder della Germania i rifiuti domestici pericolosi sono generalmente raccolti
separatamente da aziende pubbliche che utilizzano sistemi di raccolta mobili o fissi. La
legislazione tedesca precisa inoltre gli aspetti seguenti: i rifiuti pericolosi non sono
soggetti alle disposizioni dell'ordinanza sui registri di recupero e smaltimento dei rifiuti;
l'ordinanza sullo stoccaggio ecocompatibile dei rifiuti prodotti dagli insediamenti umani
vieta lo stoccaggio di rifiuti domestici pericolosi presso le strutture di smaltimento dei
rifiuti domestici; a questa categoria di rifiuti si applicano inoltre gli orientamenti tecnici
in materia di rifiuti pericolosi.
In una Irlanda non esiste attualmente la raccolta differenziata a domicilio delle
componenti pericolose dei rifiuti domestici. Appositi centri di raccolta accettano
determinati tipi di rifiuti domestici pericolosi, mentre alcuni enti locali hanno predisposto
93
94
95
96
97
98
GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.
GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32.
GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.
Dal momento che il questionario non chiede espressamente informazioni più dettagliate, alcune
delle risposte a questa domanda non spiegano chiaramente quali regole si applichino ai rifiuti
domestici pericolosi.
Abfallwirtschaftsgesetz - AWG - BGBI. n. 325/1998.
42
un sistema denominato Chemcar, costituito da un veicolo opportunamente attrezzato per
la raccolta di tali rifiuti.
L'Italia fa riferimento alla propria legislazione nazionale che definisce i rifiuti pericolosi
e istituisce un elenco di tali rifiuti. L'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n.
22/1997 recita: "Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D". Esso richiama inoltre i provvedimenti adottati per ottemperare alla
decisione 2000/532/CE come modificata dalla decisione 2001/118/CE, che ha ampliato
l'elenco dei rifiuti pericolosi e ha introdotto il metodo di classificazione.
Il Lussemburgo rinvia alle informazioni fornite nella propria relazione relativa al 19951997, secondo la quale i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari sono elencati nel
capitolo 20 dell'allegato IV del regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre 1996.
Non vengono fornite ulteriori informazioni sulle disposizioni alle quali sono soggetti tali
rifiuti.
Nei Paesi Bassi i rifiuti domestici non sono considerati pericolosi in quanto tali; i privati
cittadini sono tuttavia incoraggiati a selezionare i rifiuti: quelli compresi nell'elenco dei
"piccoli rifiuti chimici" sono raccolti separatamente, e si tratta per lo più di rifiuti
pericolosi. Una volta raccolti, tali rifiuti sono gestiti come rifiuti pericolosi.
Il Portogallo ha adottato un piano d'azione sui rifiuti solidi urbani che dispone l'asporto,
la raccolta differenziata e il trattamento opportuno di vari tipi di rifiuti considerati
pericolosi o potenzialmente tali. Il piano d'azione annette particolare importanza alla
raccolta selettiva delle batterie e di lampade e termometri al mercurio. Sono stati inoltre
adottati provvedimenti specifici per il mercurio.
La Spagna si è limitata a comunicare che i provvedimenti in questione sono stati adottati
e non ha fornito ulteriori ragguagli.
In Svezia l'ordinanza sui rifiuti pericolosi non si applica ai rifiuti domestici; ogni comune
può però stabilire che i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari vengano raccolti
separatamente dagli altri rifiuti domestici. Le frazioni destinate a raccolta differenziata
sono considerate rifiuti pericolosi.
La Regione vallone del Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia e il Regno Unito
hanno comunicato che non sono stati adottati provvedimenti di questo tipo e non hanno
fornito ulteriori spiegazioni.
· Il numero dei paesi che hanno introdotto sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti
domestici pericolosi è aumentato rispetto alla relazione precedente (1995-1997).
3.3.
Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi messi in discarica Articolo 2, paragrafo 1
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in ogni luogo in cui siano messi in discarica i rifiuti
pericolosi, questi ultimi devono essere catalogati e identificati.
43
In Austria99 è obbligatorio documentare il tipo, la quantità, l'origine e il luogo in cui
sono depositati i rifiuti questione separando le informazioni relative a ciascun anno
civile. La documentazione deve essere conservata per almeno sette anni dalla data
dell'ultima scrittura ed esibita alle autorità che ne facciano richiesta. La documentazione
relativa ai rifiuti pericolosi assume la forma di una raccolta continua di moduli di
identificazione.
Per quanto riguarda il Belgio, la Regione vallone conferma che sono stati adottati i
provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1. Anche la Regione
fiamminga conferma che sono stati adottati tali provvedimenti e rinvia alle informazioni
fornite nella relazione precedente (1995-1997). Secondo tale relazione, l'articolo 5.2.1.2
del decreto Vlarem II prescrive che gli operatori degli impianti di trattamento registrino i
rifiuti che vengono accettati e trattati; una discarica può accettare rifiuti pericolosi solo se
sono noti elementi quali l'origine, le caratteristiche, il contenuto e il comportamento alla
lisciviazione. Nella Regione di Bruxelles questa procedura non è applicata.
In Danimarca le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti pericolosi hanno
l'obbligo di indicare in un registro il tipo di rifiuti sottoposto a trattamento (codice del
catalogo dei rifiuti)100.
La Finlandia rinvia alle informazioni fornite nella propria relazione relativa al 19951997. Essa sottolinea che, con la nuova normativa101, l'autorizzazione al trattamento dei
rifiuti è stata sostituita da un'autorizzazione ambientale. Sono stati inoltre adottati i
seguenti provvedimenti per permettere di identificare e catalogare i luoghi di deposito dei
rifiuti pericolosi: hanno l'obbligo di tenere un registro tutti coloro che producono rifiuti
pericolosi (ad eccezione dei nuclei familiari) o che li trasportano a fini commerciali,
nonché coloro che commerciano o svolgono attività di intermediazione nel settore, se i
rifiuti sono destinati al recupero o allo smaltimento fuori dal territorio finlandese (legge
sui rifiuti, sezione 51, paragrafo 3). La decisione del governo sulle discariche (861/1997)
impone l'adozione di vari provvedimenti per garantire la disponibilità di informazioni
sufficienti sui rifiuti messi in discarica e la corrispondenza tra le caratteristiche dei rifiuti
e le informazioni fornite al riguardo (cfr. ad esempio sezioni 6 e 7). Il trasporto di rifiuti
pericolosi è soggetto a specifiche disposizioni di controllo in conformità della decisione
del governo sulle informazioni da fornire riguardo ai rifiuti pericolosi e sull'imballaggio e
l'etichettatura dei rifiuti pericolosi (659/1996). Chi detiene rifiuti pericolosi deve
garantire che essi siano accompagnati da un apposito modulo di identificazione durante il
trasporto e che tale modulo venga affidato alla persona che prende in consegna i rifiuti
nel luogo di destinazione. Il consegnatario è tenuto a certificare l'avvenuto ricevimento
dei rifiuti e le relative quantità firmando e datando il documento in questione. Il detentore
e il consegnatario dei rifiuti pericolosi devono conservare il modulo di identificazione
firmato o una copia dello stesso per i tre anni successivi alla firma del documento.
In Francia l'ordine prefettizio che permette la messa in discarica dei rifiuti pericolosi
elenca i tipi di rifiuti accettati e le relative quantità e impone il controllo dei rifiuti
(procedura di accettazione preliminare, controllo all'arrivo a destinazione) e la tenuta di
un registro in cui indicare i rifiuti accettati e quelli respinti.
99
100
101
Ibid., § 12(1).
Ordinanza n. 619 del 27 giugno 2000 sui rifiuti.
Legge sulla protezione dell'ambiente 86/2000.
44
In Germania le prescrizioni in materia di catalogazione e identificazione per lo
stoccaggio dei rifiuti pericolosi sono contenute nell'ordinanza sui registri di recupero e
smaltimento dei rifiuti. Gli orientamenti tecnici in materia di rifiuti impongono inoltre
agli operatori degli impianti di smaltimento di tenere un registro aziendale che deve
riportare tutte le informazioni pertinenti, compresa l'indicazione dei rifiuti accettati.
La Grecia ha comunicato che è stato compilato un registro delle imprese che producono
rifiuti pericolosi: esso riporta tra l'altro la fonte di produzione, la caratterizzazione dei
rifiuti, la quantità prodotta e il metodo di gestione e di smaltimento.
L'Irlanda ha ribadito che i provvedimenti necessari per l'applicazione dell'articolo 2,
paragrafo 1 sono già in vigore102.
In Italia la normativa nazionale103 dispone che i rifiuti pericolosi possano essere smaltiti
in discarica solo se accompagnati da un formulario di identificazione. Il gestore della
discarica è quindi tenuto a verificare a) che in base alle caratteristiche indicate nel
formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica; b) che le
caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di
identificazione.
Il Lussemburgo ribadisce che l'articolo 2, paragrafo 1 è stato applicato dall'articolo 3 del
regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi e non aggiunge ulteriori
commenti.
Nei Paesi Bassi l'articolo 10, paragrafo 32 della legge sulla gestione ambientale (Wet
milieubeheer) impone a chiunque trasferisca rifiuti pericolosi l'obbligo di fornire a chi li
riceve una descrizione della loro natura, proprietà e composizione. L'articolo 10,
paragrafo 33 della legge sulla gestione ambientale impone ai consegnatari dei rifiuti
(discariche comprese) di notificare il conferimento all'autorità competente. Le notifiche
devono essere riportate in un registro secondo modalità specificate nelle disposizioni di
accettazione e catalogazione contenute nell'autorizzazione.
Il Portogallo conferma di avere adottato i provvedimenti necessari e rinvia alle
disposizioni dell'ordinamento nazionale relative alla tenuta dei registri sui rifiuti. Esso
precisa che il documento unico per i rifiuti industriali pericolosi usato in Portogallo
prevede disposizioni specifiche sull'identificazione e la catalogazione dei rifiuti destinati
allo smaltimento.
La Spagna fa riferimento alle norme nazionali104 che impongono la tenuta di registri e la
presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
La Svezia ribadisce che le prescrizioni in questione sono soddisfatte dalla procedura per
il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle discariche.
Il Regno Unito si limita a confermare, senza fornire ulteriori ragguagli, che i
provvedimenti necessari sono in vigore in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord,
ma non a Gibilterra.
102
103
104
Punto 41 (2)(ix) della legge sulla gestione dei rifiuti del 1996 (Waste Management Act).
Decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141.
Decreto reale 833/1988.
45
· In questa relazione tutti gli Stati membri hanno risposto alla domanda e tutti
dichiarano di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.
3.4.
Mescolanza di rifiuti pericolosi - Articolo 2, paragrafi da 2 a 4
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4, gli stabilimenti e le imprese che provvedono
allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non devono
mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi. Sono ammesse deroghe solo se sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo
smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. I rifiuti già mescolati con altri rifiuti devono
esserne separati se l'operazione è tecnicamente ed economicamente fattibile e necessaria
per motivi di sicurezza legati alla salute umana e alla salvaguardia dell'ambiente.
In Austria la legislazione nazionale105 vieta in determinati casi di mescolare rifiuti con
altri rifiuti o materiali e rifiuti con oli usati. Il trattamento congiunto di vari tipi di rifiuti
o di rifiuti e di altri materiali in un impianto non è considerato una "mescolanza" ai fini di
questa disposizione laddove tale trattamento sia consentito per ciascun tipo di rifiuto. È
ammessa la raccolta congiunta di diversi tipi di rifiuti o di rifiuti dello stesso tipo
contenenti livelli diversi di contaminanti a patto che non avvenga alcuna reazione
chimica tra i rifiuti; l'utilizzo o la gestione congiunta (compreso il recupero) dei rifiuti in
questione è possibile in base ai medesimi criteri. La nuova legge del 2002 sulla gestione
dei rifiuti ha recepito nell'ordinamento nazionale l'obbligo di separare i rifiuti già
mescolati.
Per quanto riguarda il Belgio, tutte e tre le regioni fanno riferimento alla legislazione che
recepisce gli obblighi imposti dall'articolo 2, paragrafi da 2 a 4.
Come nella precedente relazione relativa al 1995-1997, la Danimarca si limita a fare
riferimento a una lettera inviata alla Commissione in data 18 luglio 1996106.
La Finlandia fa riferimento alle informazioni già fornite nella relazione 1995-1997, nella
quale specificava le condizioni in cui è consentita la mescolanza di vari tipi di rifiuti
pericolosi oppure con altri rifiuti o sostanze: secondo tale relazione la mescolanza di
rifiuti pericolosi è ammessa solo se necessaria per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti
e se non comporta problemi di sicurezza.
La Francia ha ribadito che sul suo territorio è vietato smaltire determinati rifiuti
industriali (elencati nel decreto del 15 maggio 1997) insieme ad altre categorie di rifiuti.
Nelle discariche di rifiuti urbani sono accettati i rifiuti pericolosi e i rifiuti industriali
speciali; questi ultimi non possono essere bruciati in un impianto di incenerimento di
rifiuti urbani. In caso di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti industriali speciali si
applicano le disposizioni più rigorose.
La Germania ha dichiarato che le disposizioni pertinenti sono contenute nell'articolo 5,
paragrafo 2, quarta frase e nell'articolo 11, paragrafo 2 della legge sulla gestione a ciclo
105
106
Abfallwirtschaftsgesetz, §17 (1a).
Nella lettera la Danimarca confermava di aver recepito questo articolo con l'articolo 53 del
"bekendtgørelse" n. 581 del 24 giugno 1996.
46
chiuso dei prodotti e dei rifiuti (KrW-/AbfG) nonché nel regolamento sugli oli usati, nel
regolamento sui rifiuti contenenti PCB e nel regolamento sui solventi.
La Grecia ha dichiarato di non disporre di centri di trattamento o smaltimento di rifiuti
pericolosi a livello nazionale. Ciò non è sufficiente per valutare se il divieto di mescolare
i rifiuti sia stato recepito correttamente nell'ordinamento nazionale.
In Irlanda le norme del 2000 sulla gestione dei rifiuti (licenze) stabiliscono che
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha la facoltà di imporre, per la concessione di
qualsiasi licenza relativa ai rifiuti, le condizioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4. Un'analoga disposizione per gli enti locali
è prevista nelle norme sulla gestione dei rifiuti (autorizzazione) del 1998. Le norme sulla
gestione dei rifiuti (rifiuti pericolosi) del 1998 prevedono che il produttore di tali rifiuti
provveda ad etichettarli in maniera adeguata durante il deposito temporaneo e vietano di
mescolare i rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi salvo espressa
autorizzazione. Analoghi divieti di mescolanza si applicano al trasferimento di rifiuti
pericolosi.
L'Italia fa riferimento alla legislazione nazionale107 che vieta di miscelare categorie
diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi in assenza
di un'autorizzazione regionale in tal senso, a condizione che ciò non comporti un pericolo
per la salute dell'uomo e che non possa recare pregiudizio all'ambiente. È pertanto
consentito mescolare rifiuti pericolosi appartenenti alla stessa categoria se compresa tra
le quaranta dell'allegato 1 della direttiva 92/689/CEE, come pure mescolare rifiuti non
pericolosi tra loro.
Il Lussemburgo fa nuovamente riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento
dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi. In linea generale l'articolo 7, paragrafo 4
della legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti vieta di mescolare vari tipi di rifiuti
tra loro. Il regolamento sui rifiuti pericolosi contiene disposizioni più dettagliate. I rifiuti
pericolosi possono essere mescolati per motivi di sicurezza, a condizione che si disponga
di un'apposita autorizzazione rilasciata dal ministero dell'Ambiente.
I Paesi Bassi ribadiscono che gli obblighi in questione sono sanciti dall'articolo 2,
secondo, terzo e quarto capoverso, del decreto sulla separazione e divisione dei rifiuti
pericolosi (Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi n. 72 del 1998) comunicato alla
Commissione con lettera del 15 settembre 1998.
Il Portogallo conferma che le necessarie disposizioni sono in vigore, essenzialmente
nell'ambito della normativa specifica sui flussi di rifiuti che impone la gestione separata
dei rifiuti in questione. I provvedimenti necessari per evitare la mescolanza di categorie
diverse di rifiuti sono adottati nelle fasi di raccolta e di trasporto. Chi produce, detiene o
trasporta rifiuti pericolosi è tenuto a trattarli separatamente. Sono in vigore norme
specifiche sui rifiuti pericolosi ospedalieri.
La Spagna afferma che l'articolo 12, paragrafo 2 della legge 10/98 sui rifiuti,
regolarmente notificata alla Commissione, vieta di mescolare rifiuti nei casi previsti
dall'articolo 2, paragrafi da 2 a 4 e, in funzione delle conseguenze, considera la
mescolanza dei rifiuti una violazione grave o molto grave (articolo 34 della legge). Ai
107
Articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997.
47
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della stessa legge il monitoraggio, l'ispezione e le
sanzioni sono affidati alle autorità competenti regionali.
La Svezia ribadisce che gli obblighi in questione sono sanciti dall'ordinanza sui rifiuti
pericolosi (SFS 1996:971).
Il Regno Unito ha comunicato che per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles gli obblighi
previsti dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3 erano già contenuti nella normativa in vigore,
mentre l'articolo 2, paragrafo 4 sarebbe stato recepito nel 2002, con l'applicazione delle
norme modificate. Le prescrizioni dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 sono parzialmente
soddisfatte in Irlanda del Nord e a Gibilterra.
· Il divieto di mescolare rifiuti pericolosi sembra essere stato correttamente recepito in
quasi tutti gli Stati membri. Tuttavia le deroghe stabilite spesso si discostano dalle
condizioni fissate dall'articolo 2, paragrafo 3, che ammette deroghe al divieto purché
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e a patto
che tale mescolanza abbia lo scopo di rendere più sicuri lo smaltimento o il recupero
dei rifiuti in questione.
3.5.
Norme nazionali generali che sostituiscono gli obblighi di autorizzazione
relativi alle operazioni di ricupero - Articolo 3, paragrafo 2
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, possono essere dispensati dal sistema di
autorizzazione gli stabilimenti e le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti
pericolosi se lo Stato membro adotta determinate norme specifiche e qualora sia
garantita la tutela della salute umana e dell'ambiente. Gli stabilimenti e le imprese
devono essere registrati presso le autorità competenti.
Il Regno Unito ha adottato norme che consentono di applicare le deroghe. Esso ha
comunicato 7 deroghe applicate in Inghilterra, Scozia e Galles, introdotte a norma
dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE. La maggior parte delle deroghe è stata
introdotta prima del 27 giugno 1995, data entro la quale era obbligatorio attuare la
direttiva relativa ai rifiuti pericolosi; esse sono state tuttavia notificate alla Commissione
ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 75/442/CEE. Permangono tuttavia
problemi per quanto riguarda l'Irlanda del Nord.
L'Italia ha notificato norme che consentono di applicare deroghe per alcuni rifiuti
pericolosi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; tali norme sono state approvate con la
decisione 2002/909/CE della Commissione108.
3.6.
Controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi - Articolo 4,
paragrafo 1
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oltre agli stabilimenti e alle imprese, anche i
produttori di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a controlli periodici.
L'Austria ha ribadito che coloro che producono rifiuti pericolosi in modo non sporadico
(almeno una volta all'anno) devono essere registrati presso le autorità competenti. Tutti i
108
GU L 315 del 19.11.2002, pag. 16.
48
trasferimenti di rifiuti pericolosi sono iscritti in un registro federale e i dati vengono
controllati regolarmente. Ove opportuno vengono effettuati sopralluoghi. Tra i sistemi di
monitoraggio vi sono inoltre i controlli a campione (notifiche sospette, controlli per
settore, irregolarità).
Per quanto riguarda il Belgio, la Regione vallone ha ribadito che i produttori di rifiuti
pericolosi vengono sottoposti, di solito una volta all'anno, a un controllo generico mirante
a verificare l'attuazione della legislazione ambientale da parte degli stabilimenti
registrati. Nella Regione fiamminga e in quella di Bruxelles vengono effettuati controlli
periodici la cui frequenza dipende dalla priorità attribuita al fascicolo.
La Danimarca ha ribadito che i produttori di rifiuti pericolosi sono sottoposti a controlli
nell'ambito delle ispezioni comunali generali.
La Finlandia ha fatto riferimento alla propria relazione relativa al 1995-1997. La legge
(86/2000) e il decreto (169/2000) sulla protezione dell'ambiente, che sono entrati in
vigore il 1°marzo 2000, contengono inoltre disposizioni relative ai controlli. L'autorità
incaricata dei controlli (centri ambientali regionali o enti locali) ha il diritto di ottenere
dalle autorità e dagli operatori le informazioni necessarie, di spostarsi sul terreno di un
altro soggetto, di effettuare ispezioni, prove e misurazioni, di prelevare campioni, di
accedere a luoghi in cui sono svolte attività e di monitorare l'impatto ambientale delle
attività. L'autorità in questione ha l'obbligo di svolgere con la frequenza necessaria i
controlli relativi alle attività per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione.
L'effettuazione dei controlli è inoltre obbligatoria in determinate situazioni previste dalla
normativa nonché a seguito delle richieste di un operatore, di una parte interessata o di
chiunque altro, tranne nei casi in cui un controllo deve considerarsi manifestamente
superfluo. Se necessario le autorità redigono un programma distinto di controlli. È inoltre
obbligatorio stilare un verbale dei controlli effettuati.
La Francia ha ribadito che ogni operazione di conferimento di rifiuti pericolosi a un
impianto di smaltimento viene controllata, che gli impianti speciali vengono ispezionati
almeno una volta all'anno e che, da una a tre volte all'anno, devono essere presentate
dichiarazioni inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. Ciò non chiarisce
tuttavia se siano disposti controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi.
In Germania i produttori di rifiuti pericolosi sono controllati dall'autorità competente109.
La frequenza dei controlli varia a seconda dei Länder e dipende dalla problematicità della
situazione (tipo di impianto ed esigenze di monitoraggio); essa varia comunque da un
massimo di due volte l'anno a un minimo di una volta ogni cinque anni.
La Grecia ha comunicato che, a seconda del tipo di rifiuti, le autorità competenti che
rilasciano le autorizzazioni per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi svolgono
controlli periodici presso i siti di deposito temporaneo. La frequenza delle ispezioni varia
in funzione delle condizioni poste per il deposito dei rifiuti. Ciò non chiarisce tuttavia se
siano disposti controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi.
109
Articolo 40 della legge sulla gestione a ciclo chiuso dei prodotti e dei rifiuti (KrW-/AbfG). Articolo
52 della legge federale sul controllo delle immissioni (BImSchG).
49
L'Irlanda ha ribadito che le singole autorità competenti stabiliscono la frequenza dei
controlli in base al tipo di struttura e ai rifiuti in questione (sezione 15, paragrafo 1,
lettera b) della legge sulla gestione dei rifiuti del 1996).
In Italia l'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22/1997 delega i
controlli periodici alle province, che possono stipulare apposite convenzioni con
organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia.
Nell'ambito delle loro competenze le province sottopongono a controlli periodici gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti. Ciò non chiarisce tuttavia
se siano disposti controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi.
Il Lussemburgo rinvia alla relazione 1995-1997, che rilevava come i controlli sulle
infrazioni commesse in violazione della legislazione generale sui rifiuti e della
legislazione sui rifiuti pericolosi competano ai funzionari della polizia, alle autorità
doganali e all'amministrazione ambientale. I controlli vengono effettuati regolarmente,
ma senza una frequenza specifica. Il Lussemburgo comunica inoltre che è stato istituito
un programma di ecogestione e che le società sono regolarmente sottoposte a controlli di
conformità per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Gli stabilimenti classificati devono
approntare un programma di prevenzione e gestione dei rifiuti, che viene sottoposto al
controllo di un organismo autorizzato.
Nei Paesi Bassi i controlli sono effettuati dai servizi responsabili delle autorità
competenti (in genere le province). La frequenza dei controlli dipende da vari fattori,
quali il tipo e l'ubicazione delle imprese, la natura dei materiali pericolosi e il livello di
rischio, solo per citarne alcuni; si può pertanto affermare che la frequenza varia tra le
varie imprese. In generale le autorità tentano di controllare ogni impresa almeno una
volta all'anno.
Il Portogallo ha confermato di aver ottemperato a questo obbligo affidando l'incarico ai
vari dipartimenti del ministero dell'Ambiente e della Pianificazione regionale. Anche altri
organismi effettuano le ispezioni, tra cui le autorità di polizia. I controlli si svolgono
periodicamente, senza intervalli fissi, anche se, in media, i principali produttori di rifiuti
pericolosi vengono controllati una volta all'anno.
Per la Spagna risulta che ogni autorità regionale può decidere la frequenza dei controlli,
che devono comunque svolgersi sempre prima del rinnovo delle autorizzazioni.
La Svezia ha ribadito che, in base al codice ambientale svedese, le autorità incaricate dei
controlli devono realizzare i rispettivi piani di ispezione su base annua. Le stesse autorità
documentano anche le attività che richiedono ispezioni e valutano periodicamente gli
esiti di tali ispezioni.
Il Regno Unito comunica che i controlli sono effettuati regolarmente, senza tuttavia
fornire altre precisazioni.
· Dalle risposte pervenute non si può concludere che tutti gli Stati membri garantiscono
il controllo periodico di tutte le imprese che generano rifiuti pericolosi.
50
3.7.
Registri dei rifiuti – Articolo 4, paragrafo 2
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 le imprese che producono rifiuti pericolosi devono
conservare registri contenenti informazioni dettagliate sui rifiuti pericolosi (oltre agli
obblighi di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE). Anche gli stabilimenti e le
imprese che trasportano rifiuti pericolosi devono conservare registri e, su richiesta delle
autorità competenti, devono rendere pubbliche le informazioni.
Il Belgio si rifà alla relazione 1995-1997 per la regione fiamminga. In base alle
informazioni fornite in quella sede, l'articolo 23§1 del decreto fiammingo sulla gestione
dei rifiuti prevede che i rifiuti pericolosi vengano registrati e identificati; l'articolo 5.2.1.2
della norma Vlarem stabilisce che gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti
debbano tenere un registro dei rifiuti in arrivo e di quelli trattati; l'articolo indica anche i
dati da presentare per i vari rifiuti interessati. L'articolo 17 del decreto fiammingo sulla
gestione dei rifiuti impone ai produttori di rifiuti industriali di conservare un registro dei
rifiuti generati. Sulla base delle nuove informazioni inviate per la regione fiamminga, i
moduli standard presentati nell'ordinanza ministeriale del 19 novembre 1990, che
contenevano norme precise sul formato per la comunicazione delle informazioni sui
rifiuti da utilizzare per la relazione annuale obbligatoria, sono stati sostituiti dai moduli
indicati nell'articolo 5.1.5.2 del VLAREA. Non sembra invece esserci alcun obbligo sul
trasporto dei rifiuti pericolosi.
Per la regione vallone non sono state invece presentate informazioni aggiornate. In base
alla relazione precedente, tutti i produttori o gli stabilimenti che si occupano della
raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi sono
tenuti a compilare dei registri. Apparentemente non c'è alcun obbligo in merito al
trasporto dei rifiuti pericolosi.
Per la regione di Bruxelles non sono pervenute informazioni.
In Danimarca l'ordinanza n. 619 del 27 giugno 2000 sui rifiuti, sezioni 50 e 53,
stabilisce che le imprese e le istituzioni pubbliche e private che producono rifiuti
pericolosi, ad eccezione dei rifiuti di esplosivi, devono comunicare informazioni al
rispettivo consiglio locale, in particolare sulla classificazione (codice del catalogo dei
rifiuti), sulla quantità, l'imballaggio, la composizione e il tipo di rifiuti. Le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi nell'ambito delle loro attività devono inoltre
registrare i quantitativi di rifiuti pericolosi trasportati indicandone la categoria con il
codice del catalogo dei rifiuti, il nome dell'impresa che li ha prodotti e il sito di
conferimento (cfr. decreto sui rifiuti, capitolo 14, paragrafo 1). Le informazioni e la
relativa documentazione giustificativa devono essere conservate per cinque anni (cfr.
decreto sui rifiuti, sezione 14, paragrafo 2). Ai sensi delle sezioni 15-17 le imprese che
trattano i rifiuti pericolosi devono registrare e comunicare all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente danese le informazioni sul tipo, la frazione, l'origine e il quantitativo di
rifiuti trattati, compresi i materiali riciclabili che vengono riciclati, inceneriti per la
produzione di energia o smaltiti. Nel caso dei rifiuti pericolosi è previsto anche che
questi vengano classificati, utilizzando il codice indicato nel catalogo dei rifiuti. La
notifica e la comunicazione delle informazioni seguono le indicazioni delle appendici da
7 a 9 dell'ordinanza. 619 del 27 giugno 2000 allegata. Viene inoltre citata la lettera/nota
del 18 luglio 1996 (SG(96) A/012178).
51
In Francia non si utilizzano moduli standard. Se richiesto, il registro consente di risalire
alle operazioni effettuate relativamente all'eliminazione dei rifiuti Nella relazione
precedente la Francia aveva dichiarato che l'obbligo di conservare registri si applicava ai
produttori di rifiuti pericolosi e agli stabilimenti e alle imprese di recupero e smaltimento.
Non risultano invece esservi obblighi in materia di trasporto dei rifiuti pericolosi.
In Germania i produttori di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della
direttiva sono tenuti a istituire e a mantenere un registro ai sensi del § 29 dell'ordinanza
sui registri per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per un periodo di tre anni a partire
dalla data di registrazione dell'ultima voce o dell'ultimo documento. Il registro contiene
alcuni moduli completati tratti dall'allegato 1 dell'ordinanza già citata, che sono
obbligatori. Tali moduli sono i seguenti: 1) moduli per la registrazione della corretta
gestione dei rifiuti e moduli per la registrazione collettiva della corretta gestione dei
rifiuti; foglio di copertina per la registrazione della corretta gestione dei rifiuti (EN);
dichiarazione del responsabile (VE); analisi della dichiarazione (DA); dichiarazione di
accettazione (AE); conferma ufficiale (BB); 2) moduli per la registrazione delle
notifiche: pagina di copertina per la notifica/domanda (AA); dichiarazione del
responsabile (VE) (senza analisi della dichiarazione - DA); 3) Moduli per le esenzioni:
pagina di copertina per la notifica/domanda (AA); dichiarazione di accettazione (AE);
conferma ufficiale (BB); 4) moduli per la registrazione della corretta gestione dei rifiuti:
nota di conferimento; certificato di consegna; 5) Moduli per la registrazione semplificata
e la registrazione collettiva semplificata: foglio di copertina per la registrazione della
corretta gestione dei rifiuti (EN); dichiarazione del responsabile (VE) senza analisi della
dichiarazione (DA); dichiarazione di accettazione (AE).
Nella relazione precedente la Germania aveva dichiarato che i produttori e gli
stabilimenti di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi erano tenuti a mettere in atto
"procedure di prova" (Nachweisverfahren). L'obbligo di registrazione sembra applicarsi
solo ai produttori che generano più di 2000 kg di rifiuti pericolosi o di 2000 tonnellate
all'anno: questa pratica non è conforme all'articolo 4, paragrafo 2.
In Spagna gli articoli 16 e 17 del decreto reale 833/89, che è stato debitamente notificato
alla Commissione, impongono l'obbligo di mantenere registri e ne stabiliscono il
contenuto.
In Grecia il registro dei rifiuti pericolosi che i produttori e le imprese di cui all'articolo 4,
paragrafo 2 devono conservare contiene, oltre alle date di produzione, conferimento e
ricezione, anche informazioni sulla quantità, la composizione chimica, il pH, le
caratteristiche fisico-chimiche, la provenienza e il metodo di imballaggio, trasporto e
stoccaggio. Il registro viene conservato per almeno dieci anni.
L'Irlanda non ha risposto alla domanda. Nella relazione precedente aveva confermato
che l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva veniva applicato, senza tuttavia fornire altre
precisazioni.
L'Italia ha riferito che la legislazione nazionale sui rifiuti contiene una serie di obblighi
in materia di registrazione e di altre certificazioni connesse che sono vincolanti per le
imprese di recupero e smaltimento dei rifiuti, per i produttori di rifiuti pericolosi (con
eccezioni per alcune aziende agricole) e per i produttori di rifiuti non pericolosi che si
52
occupano di processi industriali e artigianali (ad eccezione di alcuni operatori)110. Il
formato per la registrazione delle informazioni è standard ed è soggetto a periodiche
procedure di certificazione da parte delle autorità competenti.
Il Lussemburgo ha fatto riferimento alle informazioni della relazione precedente, in base
alle quali la legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti impone agli stabilimenti che
effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di preparare e
conservare registri. La stessa disposizione si applica ai produttori di rifiuti pericolosi, ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre
1996. Fino ad ora non è stato distribuito alcun modulo standard per la registrazione.
Nei Paesi Bassi i produttori di rifiuti pericolosi devono indicare il tipo e la composizione
dei rifiuti pericolosi che trasferiscono e devono informare in merito la parte a cui
vengono conferiti i rifiuti. Non esiste un modulo standard per la registrazione dei rifiuti
da parte dei produttori o dei soggetti a cui vengono conferiti i rifiuti: in generale, le
imprese possono utilizzare il formato che preferiscono. Le imprese che raccolgono o
ricevono i rifiuti utilizzano invece moduli standard per informare l'autorità competente
del conferimento dei rifiuti.
In Austria ai sensi del § 12(1) della legge sulla gestione dei rifiuti, chiunque svolga
un'attività che generi rifiuti o oli usati o che raccolga e tratti i rifiuti (o gli oli usati) deve
registrare costantemente, per ciascun anno di calendario, il tipo, la quantità, la
provenienza e l'ubicazione di tali rifiuti (oli usati) e deve presentare tali informazioni alle
autorità competenti se queste le richiedono. I registri vengono conservati per almeno
sette anni a partire dall'ultima registrazione effettuata. Le disposizioni di attuazione di
questi obblighi sono contenute nell'ordinanza sul controllo dei rifiuti111. Viene applicato
un sistema di moduli per l'identificazione dei rifiuti pericolosi in base al quale il
detentore dei rifiuti pericolosi o degli oli usati deve indicare, in particolare, il tipo, la
quantità, la provenienza e l'ubicazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati tramite
appositi moduli standard e la continua registrazione basata su tali informazioni.
Il Portogallo non ha risposto alla domanda.
La Finlandia fa riferimento alla relazione 1995-1997. In base alle informazioni
pervenute allora, i detentori delle autorizzazioni, i produttori di rifiuti pericolosi (esclusi
quelli domestici) e le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi devono registrare la
quantità, il tipo, la qualità e la provenienza di tutti i rifiuti, indicando anche data e luogo
di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, smaltimento e conferimento (legge sui rifiuti,
sezione 51, paragrafo 3). Chi detiene un'autorizzazione ogni anno deve presentare una
sintesi di tali registri sui rifiuti alle autorità di controllo, secondo un formulario standard.
In caso di conferimento di rifiuti pericolosi a fini di recupero o di smaltimento, è
necessario completare un modulo di identificazione contenente dati precisi sui rifiuti, che
viene successivamente conservato per tre anni.
La Finlandia comunica inoltre che l'autorizzazione in vigore è stata sostituita da una
licenza ambientale a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla protezione
dell'ambiente (n. 86/2000) il 1° marzo 2000. L'obbligo in merito all'impiego del modulo
di identificazione istituito dalla decisione governativa sulle informazioni da fornire sui
110
111
Decreto legislativo 22/1997.
BGBl No 65/1991.
53
rifiuti pericolosi e sul loro imballaggio ed etichettatura (659/1996) non è applicabile ai
rifiuti pericolosi di origine domestica o provenienti da attività assimilabili e che vengono
conferiti ad un impianto urbano o di altro tipo; tale obbligo non è applicabile nemmeno
alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, per le quali esistono disposizioni
distinte in materia di moduli e procedure di identificazione. Per la registrazione e la
comunicazione annua delle informazioni, se richiesta dalle autorità competenti, si
raccomanda di utilizzare moduli standard, che sono stati preparati e distribuiti agli
operatori economici da parte dell'amministrazione responsabile dell'ambiente.
La Svezia comunica che le disposizioni in materia di registri sono contenute
nell'ordinanza svedese sui rifiuti pericolosi.
Nel Regno Unito le imprese che conferiscono rifiuti pericolosi e quelle che li trasportano
sono tenute a compilare registri ai sensi della norma 15 delle SWR (Special Waste
Regulations) e della norma 14 delle SWR NI. Tale obbligo dovrebbe essere esteso anche
ai produttori in occasione del riesame di tali norme, previsto per il 2002.
· Il Regno Unito non ha ancora dato attuazione alle disposizioni riguardanti i produttori
di rifiuti pericolosi. Il sistema tedesco di registrazione non è conforme all'articolo 4,
paragrafo 2 della direttiva. Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo e
Svezia non hanno fornito informazioni sull'attuazione dell'obbligo in materia di
trasporto dei rifiuti pericolosi, mentre Portogallo e Irlanda non hanno comunicato dati
sull'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2.
3.8.
Misure per l'imballaggio e l'etichettatura adeguati dei rifiuti pericolosi Articolo 5
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 i rifiuti devono essere adeguatamente imballati ed
etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore nel corso
della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo.
L'Austria ha ribadito che le disposizioni in materia di imballaggi e marcature sono
obbligatorie e sono contenute nel §4 della legge sul trasporto delle merci pericolose112.
Per quanto riguarda il Belgio, la regione vallone ha ribadito che le imprese che
effettuano operazioni di trasporto, raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei
rifiuti pericolosi devono richiedere un'autorizzazione, che prevede disposizioni in materia
di imballaggio ed etichettatura. La regione fiamminga ha fatto riferimento alle
informazioni già inviate per il periodo 1995-1997, che descrivevano gli obblighi in
materia di imballaggio ed identificazione dei rifiuti durante la raccolta, il trasporto e il
deposito temporaneo. La regione di Bruxelles ha citato i testi giuridici in vigore al
riguardo, senza fornire ulteriori precisazioni.
La Danimarca ha ribadito che l'articolo 5, paragrafo 1 è stato applicato ed ha
nuovamente citato la lettera del 18.7.1996 alla Commissione, nella quale la Danimarca
confermava che l'articolo in questione era stato recepito dal § 54 della bekendtgørelse n.
581del 24 giugno 1996.
112
(GGBG, BGBl. I No 145/1998).
54
Anche la Finlandia ha confermato l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1 e ha fatto
riferimento alla relazione 1995-1997.
La Francia ha confermato l'attuazione, allegando nuovamente una descrizione delle
disposizioni giuridiche in vigore in materia di imballaggio, etichettatura e trasporto dei
rifiuti ospedalieri e dei rifiuti ospedalieri infettivi, mentre mancano dati su altri tipi di
rifiuti pericolosi.
La Germania ha dichiarato che le disposizioni di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1
sono contenute nel regolamento sul trasporto delle merci pericolose.
La Grecia ha comunicato che le operazioni di raccolta, trasporto e deposito temporaneo
dei rifiuti pericolosi vengono effettuate previa autorizzazione dell'autorità competente
rilasciata per quello scopo preciso e in base a condizioni fissate in funzione del tipo,
quantitativo e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti, nel rispetto delle norme
internazionali o comunitarie.
In Irlanda l'articolo 5, paragrafo 1 viene recepito dalle disposizioni delle norme sulla
gestione dei rifiuti pericolosi (Waste Management (Hazardous Waste) Regulations) e
delle norme sulla movimentazione dei rifiuti pericolosi (Waste Management (Movement
of Hazardous Waste) Regulations) del 1998113. In base ai suddetti testi, gli imballaggi
utilizzati per lo stoccaggio temporaneo o il trasferimento di rifiuti pericolosi devono
essere adeguatamente etichettati dal produttore dei rifiuti o da chi li conferisce,
rispettivamente, a meno che l'amministrazione locale competente non autorizzi la miscela
di tali rifiuti.
In Italia l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 22/1997 stabilisce che, nel
corso della raccolta e del trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati adeguatamente e precisa le informazioni da indicare.
Il Lussemburgo ha ribadito che le disposizioni in questione erano già state recepite,
come già riportato nella relazione 1995-1997, dall'articolo 5 del regolamento sui rifiuti
pericolosi dell'11 dicembre 1996.
I Paesi Bassi hanno nuovamente fatto riferimento alla legge sul trasporto delle sostanze
pericolose114 e ad altre normative applicabili. La maggior parte dei rifiuti pericolosi sono
anche sostanze pericolose e per questo le operazioni di raccolta, trasporto e deposito
temporaneo sono disciplinate dalla normativa citata. Per i rifiuti pericolosi che non sono
classificati come sostanze pericolose, le disposizioni riguardanti il trasporto rientrano
nella legislazione sul trasporto su strada. Per il deposito dei rifiuti pericolosi è necessaria
un'autorizzazione, ai sensi della legge sulla gestione ambientale, che fissa le norme in
materia di sicurezza e altri aspetti, quali la prevenzione delle emissioni nel terreno e nelle
acque sotterranee.
Il Portogallo ha riferito che, ai sensi dell'ordinanza 335/97 del 16 maggio 1997, il
trasporto dei rifiuti deve rispettare precise condizioni ambientali intese ad evitare
dispersioni e sversamenti. Se i rifiuti da trasportare rispondono ai criteri di
classificazione dei rifiuti pericolosi, le procedure di imballaggio ed etichettatura devono
113
114
Articolo 22 e articolo 5, paragrafo 1, lettera b, rispettivamente.
Wet vervoer gevaarlijke stoffen - Staatsblad, 1995, 525
55
soddisfare le disposizioni in vigore. Il deposito temporaneo dei rifiuti è soggetto ad
autorizzazione preventiva, che tiene conto anche degli aspetti dell'imballaggio e
dell'etichettatura. Sono inoltre in vigore disposizioni specifiche per specifici flussi di
rifiuti come quelli ospedalieri, i PCB e gli oli usati.
La Spagna ha confermato di aver recepito i provvedimenti con il decreto reale 833/89,
articoli 13 e 14.
La Svezia ha ribadito che l'imballaggio e l'etichettatura devono conformarsi alle norme
applicabili al trasporto delle merci pericolose.
Il Regno Unito ha riferito di non aver ancora adottato le misure di recepimento
necessarie e di essere in procinto di definire i riferimenti adeguati.
· Per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, la Francia ha
confermato l'attuazione delle disposizioni in materia solo per i rifiuti ospedalieri e
ospedalieri infettivi, mentre il Regno Unito ha confermato che i riferimenti del caso
sono in via di esame.
3.9.
Piani e gestione dei rifiuti e statistiche sui rifiuti - Articolo 6
In base all'articolo 6 le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei
propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi.
I dati e le informazioni sui piani di gestione per i rifiuti pericolosi figurano nella tabella 2
della direttiva 75/442/CEE.
Il Belgio ripropone le cifre già fornite nella relazione precedente per la regione
fiamminga, dove i piani di gestione dei rifiuti pericolosi risalgono al 1° gennaio 1997 e
fanno parte dei piani generali di gestione dei rifiuti. I piani della politica ambientale
comprendono: a) una relazione ambientale che descrive lo stato dell'ambiente e propone
previsioni ("MIRA-Thema’s" per il 1998 e il 1999 e "MIRA-Scenario’s" per il 2000); b) il
piano quinquennale di politica ambientale ("MINA-plan" per il periodo 1997-2001),
contenente le linee generali della politica ambientale della regione fiamminga; c) il
programma ambientale annuale, contenente le azioni necessarie per attuare e rendere
operativo il piano sulla politica ambientale; nell'ambito del piano varie azioni riguardano
i rifiuti pericolosi come il piano per lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB
e il piano di attuazione per la raccolta differenziata dei rifiuti industriali delle piccole
imprese; d) piani di politica settoriale sui rifiuti. Altri piani di politica ambientale sono
stati elaborati nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti istituiti a norma
dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.
La Germania ha dichiarato che 12 dei 16 Länder dispongono di piani autonomi per la
gestione dei rifiuti pericolosi.
In Spagna vengono redatti piani nazionali diversi per ciascun tipo di rifiuti, mentre in
alcune regioni vi sono piani integrati o generali in materia.
In Grecia i piani di gestione per i rifiuti pericolosi rientrano nei piani di gestione dei
rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE e sono inseriti nella
56
decisione ministeriale congiunta 14312/1302/2000115. Per il momento è stata completata
la fase di definizione dei piani di gestione riguardo alla preselezione di siti adeguati per la
creazione di centri adibiti al deposito preliminare, trattamento, utilizzo e smaltimento
finale dei rifiuti pericolosi.
L'Irlanda spiega che, nell'ambito delle norme del 1982, le amministrazioni locali
avevano preparato piani speciali per i rifiuti diversi dai piani di gestione dei rifiuti istituiti
ai sensi delle norme del 1979. Il piano NHWMP predisposto dall'EPA irlandese è distinto
dai piani di gestione dei rifiuti stilato dalle amministrazioni locali ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 75/442/CEE116.
In Lussemburgo i piani sui rifiuti pericolosi rientrano nel piano nazionale generale di
gestione dei rifiuti istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, modificata.
Nei Paesi Bassi il piano pluriennale per i rifiuti pericolosi II (Meerjarenplan gevaarlijke
afvalstoffen II) risponde alle finalità dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE e con il
programma decennale sui rifiuti (domestici e rifiuti commerciali assimilati) costituisce un
quadro omogeneo per la pianificazione e la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 75/442/CEE.
L'Austria ha preparato questi piani nell'ambito del piano generale di gestione dei rifiuti
(piano federale di gestione dei rifiuti 2001).
In Svezia i piani di gestione sono conformi alle disposizioni della direttiva /75/442/CEE.
I piani del Regno Unito rientrano nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti di
cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.
· Nella maggior parte degli Stati membri i piani per i rifiuti pericolosi rientrano nei
piani generali di gestione dei rifiuti. La situazione riguardo alla trasmissione delle
informazioni sui piani è sintetizzata nel paragrafo 3.1 della relazione sulla direttiva
75/442/CEE.
3.10.
Deroghe temporanee alla direttiva - Articolo 7
Ai sensi dell'articolo 7, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri
prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla
direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per
la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali
deroghe.
Nessuno degli Stati membri ha applicato l'articolo 7.
3.11.
Altre informazioni – Articolo 8, paragrafo 3
L'articolo 8, paragrafo 3 stabilisce che, per ciascuno stabilimento o impresa che
provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto
di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della
115
116
Gazzetta ufficiale greca 723/B/2000, 9-6-2000.
L'Irlanda fa anche riferimento alla sezione 22(8) del Waste Management Act del 1996.
57
direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le
informazioni seguenti: nome e indirizzo, sistema di trattamento dei rifiuti, tipo e quantità
di rifiuti che possono essere trattati. Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati in
questione secondo il formato previsto dalla decisione 96/302/CE117. La Commissione
tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che
ne fanno richiesta
Al maggio 1999 tutti gli Stati membri avevano inviato le informazioni alla Commissione,
ad eccezione dell'Italia. Solo la Germania ha fornito un primo aggiornamento dei dati,
rispetto a tutti gli altri Stato che hanno comunicato i dati solo una volta.
Non tutti gli Stati membri hanno inviato dati completi o nel formato corretto. Per
esempio i dati della Grecia erano parziali e contenevano solo il nome e l'indirizzo degli
impianti118. Le informazioni trasmesse dalla Germania erano invece complete, ma i dati
riguardanti i rifiuti che si possono trattare vengono indicati con i codici LAGA e non con
quelli previsti dal catalogo europeo dei rifiuti. Il Regno Unito ha inviato informazioni
complete, salvo per i tipi di rifiuti trattati negli impianti dell'Inghilterra; anche per la
Francia mancano i dati sulle tipologie di rifiuti trattate. Per l'Irlanda e il Portogallo non
vengono sistematicamente indicati i tipi di rifiuti; per il Portogallo mancano anche i dati
sul sistema di trattamento utilizzato in alcuni impianti. Tutti gli altri Stati membri hanno
trasmesso tutte le informazioni richieste nel formato prestabilito.
Il Centro tematico europeo sui rifiuti e sui flussi di materiali ha creato una banca dati
sulle strutture di gestione dei rifiuti, contenente tutte le informazioni trasmesse ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 3 riguardo agli impianti che trattano rifiuti pericolosi.
117
118
GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 26.
Nella sentenza del 13 giugno 2002 (Commissione contro Repubblica ellenica, causa C-33/01) la
Corte europea di giustizia ha stabilito che la Grecia non aveva adempiuto agli obblighi dell'articolo
8, paragrafo 3 della direttiva 91/689/CEE.
58
DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE
DEGLI OLI USATI
1.
INTRODUZIONE
La direttiva75/439/CEE119 concernente l'eliminazione di oli usati, modificata dalla
direttiva 87/101/CEE120 mira a creare un sistema armonizzato per la raccolta, il
trattamento il deposito e l'eliminazione degli oli usati, come oli lubrificanti per veicoli e
motori. La direttiva mira anche a tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi di tali operazioni.
Gli oli usati sono pericolosi perché cancerogeni. Gli oli usati non trattati presenti in
fiumi, laghi e corsi d'acqua possono minacciare la vita aquatica e gli oli usati non trattati
presenti sul terreno possono contaminare il suolo.
Le principali disposizioni della direttiva 75/439/CEE sono in particolare:
– definizione del termine "olio usato": qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base
minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli
oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli
minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici (articolo 1);
– definizione di rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli
(Articolo 1);
– definizione di l'eliminazione che, a differenza della definizione figurante nella
Direttiva 75/442/CEE, comprende sia il recupero che l'eliminazione
– l'obbligo di garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino
danni evitabili per le persone e l'ambiente (Articolo 2)
– l'obbligo di dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione
rispetto ad altre opzioni di l'eliminazione, per quanto consentito dai vincoli di carattere
tecnico, economico e organizzativo (Articolo 3);
– se i vincoli di cui sopra impediscono la rigenerazione degli oli usati, l'opzione da
considerare è la loro combustione (Articolo 3);
– il divieto di scaricare oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque
sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni o nel suolo
(Articolo 4);
– il divieto di qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria
superiore ai livelli prescritti (Articolo 4);
119
120
GU L 194 del 24.07.1975, pag. 31.
GU L 42 del 22.12.1986, pag. 43.
59
– la raccolta di oli usati deve essere garantita e controllata. Le imprese che raccolgono
oli usati devono essere sottoposte a registrazione (Articolo 5);
– le imprese che effettuano la rigenerazione o l'incenerimento di oli usati devono avere
un'autorizzazione (Articolo 6)
– le imprese che effettuano la rigenerazione di oli usati non devono causare danni
all'ambiente che possono essere evitati e sono soggette ad ispezioni periodiche
(Articolo 7);
– la fissazione di valori limite di emissione per l'incenerimento degli oli usati (Articolo
8);
– il divieto di usare oli usati che contengono più di 50 ppm of PCB (policlorobifenili)
come combustibile (Articolo 8);
– obbligo per le imprese che raccolgono, detengono o eliminano oli usati di mantenere
una documentazione al riguardo (Articolo 11);
– obbligo di controlli periodici per le imprese che effettuano la rigenerazione o
l'incenerimento di oli usati (Articolo 13);
– possibilità di beneficiare di indennità quale contropartita degli obblighi imposti alle
imprese di raccolta e/o di eliminazione (Articolo 14);
– requisiti concernenti le relazioni (Articolo 18).
La presente relazione si basa sulle risposte al questionario stabilito dalla Decisione della
Commissione 94/741/CE121.
2.
RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE
La presente relazione è una sintesi delle risposte al questionario inviate dagli Stati
membri per il periodo 1998-2000 sull'eliminazione degli oli usati. Pur con lunghi ritardi e
lacune (in certi casi), tutti i 15 Stati membri hanno risposto al questionario. Si tratta di un
miglioramento rispetto al periodo precedente 1995-1997 quando alcuni Stati membri non
avevano inviato le loro risposte in tempo per elaborare la relazione e si era dovuto
ricorrere ad altre fonti.
2.1.
Diritto nazionale
Tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le normative e i regolamenti
in vigore che concernono l'eliminazione degli oli usati.
Nel dicembre 2002, erano in corso procedimenti di infrazione nei confronti di Austria,
Portogallo e Irlanda per incorretto recepimento. La Corte è stata adita nei confronti di
Austria122 e Portogallo123. Sono anche state avviate procedure di infrazione nei riguardi
121
122
123
GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.
C-15/03
C-392/99
60
di Grecia, Francia, Svezia, Danimarca, Belgio, Regno Unito e Finlandia per casi di
incorretta attuazione.
2.2.
Disposizioni inerenti alla rigenerazione dell'olio usato - Articolo 7
Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie ad
assicurare che il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un
danno che potrebbe essere evitato (articolo 7, lettera a)). Inoltre gli Stati membri devono
assicurare che gli oli base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti
pericolosi e non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori ai limiti di 50 parti
per milione (ppm) (articolo 7, lettera b)).
Austria e Paesi Bassi hanno dichiarato di non aver adottato misure di questo tipo, data
l'assenza di impianti di rigenerazione sul loro territorio. Misure di questo tipo sono
invece state adottate da Grecia, Portogallo e Fiandre.
La Grecia ha precisato che le imprese che intendono trattare oli usati mediante
rigenerazione devono presentare una valutazione di impatto ambientale (VIA) all'autorità
competente (Ministero dell'ambiente, Pianificazione regionale e Lavori pubblici). Il
Ministero esamina la VIA e, se essa è completa, elabora le clausole ambientali e formula
una raccomandazione agli altri ministeri competenti in vista di una decisione ministeriale
comune al riguardo. Le clausole ambientali comprendono le condizioni e restrizioni
previste dalla Direttiva 75/439/CEE (decisione ministeriale comune 98012/2001/96). I
rifiuti pericolosi prodotti derivanti dalla rigenerazione sono gestiti conformemente alla
decisione ministeriale comune 19396/1546/97 (Gazzetta ufficiale 604/B/1997).
Il Portogallo ha dichiarato che le misure volte a garantire un funzionamento delle unità
di rigenerazione non nocivo per l'ambiente figurano nella legge del 22 dicembre 1986
che recepisce nella legislazione nazionale portoghese la Direttiva 75/439/CEE, come
notificato alla Commissione, e in altre normative nazionali sulla gestione dei rifiuti. In
Portogallo non esistono comunque unità di rigenerazione degli oli usati .
Gli altri Stati membri non hanno risposto a questa domanda.
2.3.
Misure nazionali più rigorose - Articolo 16
Ai sensi dell'articolo 16, gli Stati membri possono adottare misure di protezione
dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla direttiva.
Portogallo, Francia, Spagna, Irlanda, Regno Unito e Grecia hanno dichiarato di non
aver ritenuto necessario adottare misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva.
Belgio: la Regione fiamminga ha adottato misure più rigorose; cfr. in particolare
Articolo 5.2.3.5.2 di Vlarem II e Articolo 4.2.5 del regolamento fiammingo "VLAREA"
sulla prevenzione e gestione dei rifiuti del 17 dicembre 1997. La Regione wallona aveva
già annunciato nella relazione precedente misure più rigorose con riferimento all'Articolo
4 sul divieto di scarichi. Tali misure precisano meglio gli obblighi da rispettare nella
gestione degli oli usati.
I Paesi Bassi hanno anche adottato misure più rigorose per l'incenerimento degli oli
usati. La legislazione nazionale vieta di incenerire gli oli usati in un impianto o in un
61
forno a tamburo centrifugo di incenerimento dei rifiuti. Vigono inoltre valori limite per il
tenore di halon e PCB negli oli usati come combustibile o nella fabbricazione di
combustibile. Questi valori limite si applicano a tutti i combustibili e quindi alcuni oli
usati non possono semplicemente essere trasformati in combustibile.
La Finlandia ha adottato misure più rigorose per l'incenerimento di oli usati. È vietato
incenerire oli usati in un boiler o altro impianto con una capacità di combustione pari o
inferiore a 5 megawatt.
Il Lussemburgo non contempla misure più rigorose, bensì l'applicazione di un obbligo
esistente della Direttiva, l'Articolo 3, la priorità data alla rigenerazione degli oli usati.
Austria, Germania, Svezia hanno dichiarato di aver adottato misure più rigorose, senza
fornire dettagli.
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
3.1.
Gestione degli oli usati - Articoli 2 e 3
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare misure necessarie per garantire
la gestione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per le persone e
l'ambiente. Ai sensi dell'articolo 3, la priorità sarà data in primo luogo alla
rigenerazione, quindi alla combustione e, da ultimo, alla distruzione innocua
(trattamento) o all'eliminazione (per i vincoli cfr. domanda 2).
Tutti gli Stati membri hanno indicato di aver preso le misure necessarie per garantire la
raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza provocare danni evitabili per l'ambiente.
La tabella 1 indica le quantità di oli immesse sul mercato, di oli usati prodotti, di oli usati
raccolti, inceneriti o conferiti a discarica, come indicato dagli Stati membri.
Diversi Stati membri non hanno risposto alla domanda “oli usati prodotti”e in questi casi
la Commissione ha applicato un "fattore di conversione" medio del 50%124 per calcolare
la quantità di oli usati prodotti dalla quantità di olio vergine immesso sul mercato. Il tasso
di raccolta è stato calcolato come la quantità di oli usati raccolti diviso per la quantità di
oli usati prodotti.
Dall'analisi dei dati forniti dagli Stati membri (senza ricorrere ad altre fonti) risultano per
l'anno 2000, i seguenti tassi di raccolta: Austria 76%, Belgio 59% (per il 1999 in quanto
non sono stati forniti dati per il 2000), Danimarca 89%, Finlandia 94%, Francia 82%,
Germania 84%, Grecia 67%, Irlanda 90%, Italia 58%, Lussemburgo 99%, Paesi Bassi
124
Nella letteratura si constata che circa il 50% degli oli immessi sul mercato diventa oli usati (il resto
si perde durante l'uso, nella combustione nei motori, mediante fuoriuscita o rimane nei contenitori).
Non tutte le applicazioni degli oli comportano tuttavia un 50% di oli usati. In alcune applicazioni
l'olio viene completamente consumato mentre altre danno quasi un 100% di oli usati (praticamente
nessuna perdita durante l'uso). Questo “fattore di conversione” dagli oli immessi sul mercato in oli
usati, pari al 50%, è quindi una media per tutti gli impieghi di olio. Non tutti gli Stati membri
applicano questo fattore di conversione. Ciò dipende dalle pratiche nazionali, dall'età media dei
veicoli (più sono vecchi e più consumano e bruciano olio e quindi le quantità di oli usati saranno
minori).
62
92%, Portogallo 91% Spagna 87%, Svezia 89% e Regno Unito 81%. Il tasso medio di
raccolta UE è dell'83%. Ciò significa che circa il 20% degli oli usati sono scaricati
illegalmente oppure sono inceneriti con danni per l'ambiente.
La Figura 1 presenta le quantità commercializzate/generate/raccolte per 1000 abitanti. La
Figura 2 fornisce un quadro generale della gestione degli oli usati nell'Unione europea.
· Il quadro generale dell'anno 2000 mostra che, in media, circa il 66% degli oli usati
prodotti sono stati sottoposti a combustione e il 24% a rigenerazione. Queste figure
indicano che circa il 90% degli oli usati prodotti sono recuperati, mediante
rigenerazione o come combustibile125. Ciò conferma nelle grandi linee la situazione
del 1997, presentata nella relazione 1995-1997 e non indica miglioramenti
significativi nella gestione degli oli usati nell'UE.
3.2.
Vincoli concernenti la rigenerazione e la combustione degli oli usati Articolo 3
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, per quanto consentito dai vincoli di carattere
tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri devono dare priorità innanzitutto
alla rigenerazione degli oli usati e, in secondo luogo, alla combustione degli oli usati
secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale. Qualora la presenza di tali
vincoli non consenta di procedere né alla rigenerazione né alla combustione, gli Stati
membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua
o l'immagazzinamento controllato degli oli usati (articolo 3, paragrafo 3).
Belgio: la Regione Fiamminga e la Regione di Bruxelles non hanno vincoli con
riferimento alla rigenerazione e combustione.
La Regione wallona non dispone di capacità di rigenerazione in quanto questa opzione
non è stata considerata redditizia dal punto di vista finanziario rispetto alla produzione di
oli di base da parte dell'industria petrolchimica e inoltre la scadente qualità degli oli
rigenerati rende la loro commercializzazione difficile. Per ottemperare all'obbligo di dare
la priorità alla rigenerazione è stato costruito un impianto di rigenerazione che potrà
trattare due terzi degli oli usati nella regione Wallona. Sarà inoltre introdotto un obbligo
di ripresa per produttori, importatori e distributori di oli usati, abbinato ad obiettivi di
raccolta e recupero/rigenerazione. Al fine di stabilire obiettivi armonizzati in tutto il
Belgio e dare la priorità alla rigenerazione, le tre Regioni e i responsabili dell'immissione
sul mercato degli oli stanno negoziando un accordo.
In Danimarca non esistevano prima del maggio 2001 impianti di rigenerazione degli oli
usati. Il progetto di studio menzionato nella relazione precedente indicava l'assenza di
una giustificazione economica. A causa dell'impossibilità di rigenerazione in olio di base,
gli oli usati erano bruciati (dopo raffinazione) in impianti di teleriscaldamento. Fino al
luglio 2000, erano concesse sovvenzioni alle imprese private di raccolta di oli usati sotto
forma di compensazioni alla tassa sull'energia e sul CO2 se gli oli usati venivano
trasferiti ad impianti di teleriscaldamento. Dal 1° luglio 2000, la raccolta degli oli usati è
stata finanziata dal settore petrolifero.
125
Questa percentuale media è leggermente superiore al tasso medio di raccolta sopra indicato. Ciò è
probabilmente dovuto al fatto che in certi casi gli oli usati prodotti non sono raccolti e sono
inceneriti sul sito.
63
In Germania non esistono vincoli con riferimento alla rigenerazione e combustione degli
oli usati. La priorità è data alla rigenerazione degli oli usati. Per incoraggiare investimenti
di ammodernamento degli impianti da parte delle imprese che rigenerano gli oli usati, si
prevede di sovvenzionare la rigenerazione degli oli usati.
In Spagna esitono vincoli alla rigenerazione degli oli usati, dato lo scarso numero di
impianti che effettuano questo trattamento. Non esistono vincoli alla combustione degli
oli usati.
In Grecia non esistono vincoli alla rigenerazione e combustione. Le condizioni
ambientali delle autorizzazioni di cui alla domanda I.2 comprendono condizioni che
proteggono in larga misura la salute umana e l'ambiente. L'opzione preferita per gli oli
usati è la raccolta seguita da rigenerazione. La Grecia ha molti impianti di rigenerazione
degli oli usati autorizzati. L'autorità competente impone condizioni e vincoli al deposito
temporaneo di oli usati, per tutelare la salute pubblica, sulla base della decisione
ministeriale comune 98012/2001/96 (Gazzetta Uff. 40/B/96) che stabilisce misure e
condizioni per la gestione degli oli usati, la decisione ministeriale comune
69269/5387/90 sull'elaborazione di valutazioni di impatto ambientale (VIA), la decisione
ministeriale comune 72751/3054/85 (Gazzetta Uff. 665/B/85) sui rifiuti tossici e
pericolosi e l'eliminazione di PCB e PCT e la decisione ministeriale comune
19396/1546/97 (Gazzetta Uff. 604/B/97) sulla gestione dei rifiuti pericolosi.
L'Irlanda ha dichiarato che esistono grossi vincoli tecnici ed economici alla
rigenerazione degli oli usati che sono difficili da superare nella pratica. Nel 1998 è stato
elaborato uno "Strategy Study Report" per coadiuvare la preparazione del Piano
nazionale di gestione dei rifiuti pericolosi. Tale rapporto ha sconsigliato la costruzione di
un nuovo impianto di rigenerazione in quanto la soglia di carico sarebbe superiore al
consumo totale di oli lubrificanti in Irlanda. Il rapporto era invece a favore
dell'espansione degli impianti di trattamento esistenti per far fronte a maggiori quantità di
oli usati e nell'ottica di migliori prestazioni ambientali. Non sono pertanto proposte
misure per promuovere la rigenerazione degli oli usati rispetto al trattamento per usarli
come combustibile.
Nei Paesi Bassi la politica del governo agli inizi degli anni '80 tendeva a trattare gli oli
usati in un'unità centrale di trattamento per rigenerarli in olio di base. Questa opzione non
è mai stata realizzata a causa di vincoli commerciali. Nel 1986 è stato elaborato un piano,
di concerto con i produttori di oli lubrificanti, per costruire un'unità centrale di
trattamento degli oli usati con l'obiettivo (principale) di produrre combustibili pregiati
(gasolio marino) ed è stata rilasciata un'autorizzazione al riguardo ad un'impresa.
Malgrado la sovvenzione approvata dal governo, l'impianto non è mai stato costruito.
Alcuni oli usati sono ora esportati per rigenerazione in olio di base. Questo mercato è
ostacolato dal fatto che le imprese di raccolta degli oli usati si rivolgono a mercati esteri
(meno cari) dove gli oli usati sono usati principalmente come combustibile. Nel 1998 la
concentrazione massima autorizzata di alogeni organici nell'olio usato come combustibile
o come materia prima per la fabbricazione di combustibile è stata ridotta da 500 mg/kg a
50 mg/kg. Di conseguenza, gli oli usati non possono più essere usati per la produzione di
combustibile.
Il trattamento di oli usati nei Paesi Bassi assume la forma di separazione centrifuga
seguita da combustione e il prodotto ottenuto è usato principalmente come combustibile.
64
I restanti oli usati sono esportati per applicazioni utili, rigenerazione o impiego come
combustibile.
In Portogallo esistono diversi vincoli alla costruzione di unità di rigenerazione sul
territorio portoghese. La quantità di oli usati raccolti, soprattutto oli di alta qualità, è al di
sotto del normale break-even point di 60 000 - 80 000 tonnellate calcolato nello studio
"Economics of waste oils regeneration" di Coopers & Lybrand, The Hague, del 29
gennaio 1997. Il Regolamento (CEE) No 259/93 del 1° febbraio 1993 rende impossibile
vietare l'esportazione di oli usati per recupero energetico e ciò scoraggia i potenziali
investitori a costruire unità di rigenerazione sul territorio portoghese in quanto non hanno
la garanzia che gli oli usati raccolti siano convogliati alle loro unità. Un altro vincolo è
dato dal fatto che il mercato dell'olio di base è prossimo alla saturazione, cosa che
ovviamente non favorisce la rigenerazione.
In Portogallo non esistono vincoli alla combustione degli oli usati, ma il loro
pretrattamento è obbligatorio prima di sottoporli ad incenerimento. Tale trattamento
assume la seguente forma: gli oli usati sono filtrati e disidratati, i metalli sono rimossi e
l'olio è centrifugato. Gli impianti che effettuano queste operazioni devono prima ottenere
l'autorizzazione industriale di cui al Decreto Legge N. 282/93 del 17 agosto 1993.
La Finlandia rinvia alla sua risposta del 1° giugno 2001 alla lettera di ingiunzione della
Commissione concernente l'applicazione dell'Articolo 3. Secondo questa lettera esistono
vincoli economici e organizzativi a dare la priorità al trattamento degli oli usati mediante
rigenerazione, a causa della piccola quantità di oli usati prodotti e del basso prezzo degli
oli rigenerati che inoltre sono poco richiesti.
La Svezia non effettua la rigenerazione degli oli usati.
Nel Regno Unito fino al 2000 vi è stato un trattamento limitato degli oli usati, sulla base
di investimenti elevati. La principale concorrenza proveniva da imprese che recuperano
energia dagli oli usati. La concorrenza tra imprese petrolifere e il ribasso dei prezzi
dell'olio vergine hanno anche inciso sulla redditività della rigenerazione degli oli usati.
Non esistono vincoli per la combustione degli oli usati. Tutti gli oli usati raccolti sono
sottoposti a combustione in condizioni compatibili con l'ossido di etilene.
In Francia, Italia, Lussemburgo e Austria non esistono vincoli alla rigenerazione e
combustione degli oli usati, ma non sono stati forniti dettagli.
· Molti Stati membri non hanno ancora recepito nella legislazione nazionale la priorità
di rigenerare gli oli usati. Nel corso delle procedure di infrazione in atto, alcuni Stati
membri hanno recepito questo obbligo.
· Negli Stati membri dove esistono vincoli alla rigenerazione, la causa principale
sembra essere di tipo economico, ad esempio produzione ridotta di oli usati,
possibilità di combustione a basso costo in altri Stati membri e saturazione del
mercato degli oli di base. Uno Stato membro ha indicato la presenza di vincoli alla
combustione degli oli usati a causa della fissazione di valori limite di inquinante.
65
3.3.
Programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento Articolo 5
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri devono attuare programmi di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per
quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.
Belgio: la Regione wallona non ha svolto alcuna campagna specifica sugli oli usati per
sensibilizzare il pubblico. Vi è stata una certa sensibilizzazione grazie a campagne più
generali che hanno fornito al pubblico informazioni sulle disposizioni da prendere,
soprattutto per i rifiuti domestici, per tutelare l'ambiente. Le campagne sono state
organizzate durante le "settimane verdi" (consulenza e informazioni generali sul
trattamento dei rifiuti domestici), tramite spot pubblicitari, pubblicazioni, poster e
informazioni ai cittadini a cura dell'autorità locale. La Regione fiamminga non ha svolto
campagne di informazione o promozionali.
Austria: comunicati, conferenze, dichiarazioni stampa e opuscoli informativi.
Germania: azioni di sensibilizzazione del pubblico soprattutto sulla base delle Sezioni
38 e 39 della legge del 27 settembre 1994 (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) in
base alla quale gli enti statutari responsabili della gestione dei rifiuti e le organizzazioni
del settore privato devono fornire informazioni e consulenza sulle possibilità di evitare la
produzione di rifiuti e sulle opzioni di recupero e smaltimento. L'autorità competente in
ciascun Land informa il pubblico sui progressi conseguiti in materia. L'autorità
ambientale di ogni Land e provincia informa inoltre il pubblico attraverso comunicati
stampa e la periodica distribuzione di opuscoli informativi sull'eliminazione sicura per
l'ambiente degli oli usati, sull'obbligo per i venditori di riprendere l'olio per il motore e
per i cambi e sui punti di raccolta degli oli usati.
In Danimarca non sono state organizzate campagne di questo tipo.
In Spagna sono state organizzate campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, via
TV, radio e stampa. A livello regionale sono state organizzate campagne dello stesso
tipo, integrate da pubblicazioni e distribuzione di opuscoli e altri documenti. Sono anche
state organizzate campagne mirate con i settori interessati e le pertinenti associazioni
industriali.
In Finlandia come già indicato nella relazione precedente sono state organizzate alcune
campagne di sensibilizzazione del pubblico in collaborazione con Ekokem Oy Ab
(impianto nazionale di trattamento dei rifiuti pericolosi).
In Francia l'Agenzia per l'ambiente e l'energia (Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie - ADEME) ha condotto azioni permanenti per informare le imprese
di raccolta e i professionisti del settore dell'automobile. È stato introdotto un numero
verde con chiamata gratuita (0800 38 39 40) che risponde alle domande dei cittadini e
fornisce informazioni sui punti di raccolta degli oli usati. Il sito web di ADEME
www.ademe.fr comprende una sezione dedicata agli oli usati. Nel 2000 sono stati
pubblicati 30.000 esemplari di un opuscolo sui rifiuti domestici pericolosi. Su richiesta
delle imprese di raccolta degli oli usati, l'ADEME ha organizzato nel 2001 una campagna
di comunicazione che si concluderà nel 2003. L'obiettivo di questa campagna, destinata
al pubblico in generale, ai professionisti del settore della riparazione automobilistica e
66
del settore della costruzione, è migliorare la raccolta dei rifiuti e la qualità degli oli usati
raccolti. La campagna è stata personalizzata in funzione dei diversi gruppi target. Per le
famiglie è stato istituito un “server vocale interattivo”, che fornisce informazioni sui
diversi punti di raccolta. Sono stati distribuiti pannelli ai rivenditori, alle stazioni di
benzina e ai punti di raccolta dei rifiuti per segnalare la presenza di contenitori per la
raccolta degli oli usati. La sensibilizzazione delle officine di riparazione è avvenuta
mediante la distribuzione di riviste specializzate e azioni di formazione.
La Grecia, ha indicato (come già nella precedente relazione of 1995-1997) che sono in
corso di elaborazione specifiche tecniche per la gestione degli oli usati e anche
programmi di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul metodo corretto di
gestione.
L'Irlanda ha indicato la pubblicazione di una "Green Garage Guide" a cura della
"Society of the Irish Motor Industry" nell'ottobre 1999, ma non ha menzionato azioni da
parte delle autorità.
L'Italia ha presentato una sintesi delle attività di comunicazione svolte dal Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati nel periodo 1998-2000. Queste attività comprendono tra
l'altro una campagna di educazione ambientale sistematica e dettagliata sotto il patrocinio
dei Ministeri dell'ambiente e dell'istruzione pubblica. Il progetto, intitolato"CircOLIamo
Scuola", concerneva la sfera dell'istruzione, soprattutto studenti, insegnanti e famiglie. I
lavori del Consorzio nel 2000 sono stati improntati ad una progressiva estensione delle
attività dalle scuole ai giovani in generale. Per circa sei mesi, d'intesa con il Ministero dei
Lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, è stata organizzata
una campagna educativa itinerante, "CircOLIamo Giovani" presso discoteche e scuole
per diffondere i valori dell'ambiente e della sicurezza stradale. Si è fatto ricorso ad un
metodo mirato di telepromozioni, inserite in programmi televisivi selezionati ad
intenzione di determinati gruppi della popolazione, famiglie, appassionati di motori o
giovanissimi. L'enorme numero di chiamate telefoniche al numero verde del Consorzio
ha dimostrato il successo di questa iniziativa. Nell'anno 2000, il Consorzio ha
gradualmento potenziato le sue attività di sensibilizzazione, dedicandosi al settore
strategico del "fai da te", via campagne radio destinate ai guidatori e attraverso iniziative
mirate in settori critici, tra cui la nautica.
Il Lussemburgo ha dichiarato che sono state avviate numerose iniziative nell'ambito
della campagna "Superdreckskäscht" organizzata dal ministero dell'Ambiente, tra cui la
realizzazione di spot e pubblicità radiofoniche, nella stampa e nei cinema, nonchè la
partecipazione ad alcune fiere. La campagna rivolta ai cittadini è stata intitolata
“Superdreckskäscht fir Biirger” mentre quella per il settore commerciale è stata chiamata
“Superdreckskäscht fir Betriiber”.
Il Portogallo ha indicato che la campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione
del pubblico sull'uso degli oli usati si è basata su un opuscolo intitolato "Oli usati raccolta e reimpiego", pubblicato nel 1988 dalla Direzione generale Energia e dalla
Direzione generale per la qualità dell'ambiente (l'Istituto sui rifiuti ha ripreso le
responsabilità in materia di rifiuti della Direzione generale per la qualità dell'ambiente, a
seguito della pubblicazione del Decreto Legge N. 236/97 of 3 settembre 1997).
L'opuscolo è stato aggiornato nel in 1992. La campagna di informazione e
sensibilizzazione del pubblico è iniziata con un progetto pilota nella regione dell'Alentejo
ed è stata successivamente estesa all'intero paese, usando i seguenti supporti didattici: un
67
opuscolo intitolato "Oli usati - raccolta e reimpiego", un film intitolato "Non buttare gli
oli usati", un poster con la scritta "Non buttare gli oli usati". Oltre a queste attività, sono
stati organizzati programmi di formazione e sensibilizzazione, soprattutto sotto la forma
di un helpdesk (via telefono, e-mail o posta) per chiarire aspetti sollevati da diversi
settori della società (industria, studenti, singole persone) sulla vasta problematica dei
rifiuti, tra cui i flussi di oli usati; partecipazione a numerose attività organizzate in
Portogallo sul tema dei rifiuti (corsi di formazione, seminari, conferenze e altri eventi);
partecipazione, in risposta a richieste espresse nei vari media, per sensibilizzare i cittadini
al problema dei rifiuti issues, in particolare gli oli usati.
La Svezia ha svolto iniziative per migliorare la raccolta di rifiuti pericolosi in vari
comuni e nel maggio 2000 è stata organizzata una campagna nazionale di raccolta dei
rifiuti pericolosi presso i nuclei famigliari: oli usati, batterie di automobile, resti di
vernice, ecc.
Il Regno Unito ha descritto una "Oil Care Campaign" che fa parte di un'iniziativa volta a
ridurre l'inquinamento causato dagli oli. La campagna persegue la finalità di
sensibilizzare l'opinione pubblica al problema dell'inquinamento causato dall'olio e far
conoscere le possibilità di prevenzione mediante oculate operazioni di trasferimento e
immagazzinamento un maggiore recupero e riciclo. La campagna promuove le iniziativa
qui di seguito. La Oil Bank Helpline (chiamata gratuita) assiste il pubblico a reperire la
banca più vicina per il riciclo dell'olio. Questo numero gratuito offre ora consulenza a
circa 150 persone al mese e vien pubblicizzato attraverso opuscoli, inserti pubblicitari nei
manuali di manutenzione delle automobili per uso privato e sulla maggior parte delle
lettine d'olio. La Emergency Hotline (chiamata gratuita) aiuta il pubblico in caso di
incidenti di inquinamento. Il "Oil Care Code" è un manuale di facile consultazione
destinato all'utenza privata e commerciale per prevenire l'inquinamento da olio.
· La maggior parte degli Stati membri, tranne Danimarca, Grecia e Belgio (Regione
fiamminga) hanno svolto campagne promozionali e di informazione del pubblico.
3.4.
Particolari sulle imprese che raccolgono gli oli usati
La domanda n. 4 chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle imprese che
raccolgono gli oli usati.
I Paesi Bassi hanno risposto che per la raccolta degli oli usati in quantità/confezioni di
più di 200 litri occorre un'autorizzazione del Ministro. Sono state rilasciate sei
autorizzazioni per la raccolta di “grandi quantità” mediante camion a vuoto. I titolari di
autorizzazioni sono controllati dal governo nazionale. Altri 22 raccoglitori di piccole
quantità di rifiuti pericolosi hanno anche ottenuto autorizzazioni per la raccolta degli oli
usati in confezioni di meno di 200 litri.
In Danimarca gli oli usati sono raccolti da imprese private registrate (non sono stati
forniti dettagli) o nell'ambito di sistemi di raccolta comunali.
In Finlandia tutte le imprese che raccolgono riifuti (ordinari e pericolosi) su base
commerciale sono registrate in un registro apposito, conformemente alla Sezione 49 della
Legge sui rifiuti (1072/1993) e alle Sezioni 13 e 14 del Decreto sui rifiuti (1390/1993).
Le cifre presentate nella tabella sono stime, sulla base delle informazioni figuranti nel
registro di dati sui rifiuti dai centri ambientali the regionali.
68
La Grecia ha indicato che non esistono nel paese imprese autorizzate per la raccolta
degli oli usati che sono raccolti unicamente dai proprietari cui sono state rilasciate
autorizzazioni a tal fine dall'autorità competente delle prefetture.
La tabella 2 riassume le risposte degli Stati membri.
· In termini di livello e numero delle autorità competenti responsabili del rilascio delle
autorizzazioni e numero di imprese, la gestione degli oli usati varia fortemente tra gli
Stati membri.
3.5.
Destinazione degli oli usati a uno dei metodi di trattamento - Articolo 5,
paragrafo 3
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere di destinare gli
oli usati a uno dei metodi di trattamento (rigenerazione e combustione).
Austria, Belgio, Danimarca, Italia, Portogallo, Svezia, Regno Unito non hanno
stabilito per gli oli usati un trattamento particolare ai sensi dell'Articolo 5.
Finlandia: come già indicato nella relazione precedente 1995-1997, oltre alla decisione
101/1997 del Consiglio di Stato in cui è fissata la gerarchia e data priorità alla
rigenerazione, al recupero dell'energia e all'eliminazione sicura degli oli usati, la Ekokem
Oy Ab (Ente nazionale per il trattamento dei rifiuti pericolosi) raccomanda di suddividere
gli oli nelle seguenti categorie: a) oli pesanti per motori, b) oli lubrificanti quali oli
idraulici e oli per ingranaggi non contenenti PCB, c) oli lubrificanti contenenti acqua, d)
oli vegetali ed e) altri oli usati, ad esempio oli contenenti PCB, combustibili e oli di cala.
Per gli oli usati elencati dalla lettera a) alla lettera d) la priorità assoluta è data alla
rigenerazione e in seconda linea al recupero energetico. Gli oli usati elencati alla lettera
e) devono essere eliminati in ocndizioni di sicurezza. In pratica, le imprese inviano ogni
anno all'autorità di controllo una sintesi della loro documentazione. L'obbligo di questo
invio figura in genere nelle autorizzazioni. Gli impianti per la gestione degli oli usati
sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni.
Francia: qualsiasi destinazione degli oli usati é conforme all'Articolo 3 della Direttiva,
sia che si tratti di rigenerazione o di combustione.
Germania: non è prevista un'opzione di recupero per gli oli usati ai sensi dell'Articolo 5,
ma la normativa esistente (Regolamento sugli oli usati) è in corso di modifica per rendere
obbligatoria la priorità data in Germania al trattamento degli oli usati alla rigenerazione
in olio di base e co-prodotti legati al processo. Grazie al controllo degli impianti di
trattamento conformemente alla legge federale sulla protezione contro le immissioni
(Bundes-Immissionsschutzgesetz) e alle relative disposizioni di attuazione, il trattamento
non provoca effetti nocivi evitabili per le persone e l'ambiente.
Grecia: il trattamento e la rigenerazione degli oli usati in Grecia sono principalmente
effettuati con il metodo all'acido solforico, in genere presso impianti piccoli e vecchi.
Esiste anche un grande impianto dove la rigenerazione è effettuata con il metodo
dell'idrogenazione catalitica. Gli oli usati sono inoltre trattati con altri metodi. Gli
impianti di rigenerazione degli oli usati devono essere muniti di un'autorizzazione
specifica rilasciata dai servizi competenti (Ministero dell'ambiente, Pianificazione
regionale e Lavori pubblici/Ministero per lo sviluppo). Le autorizzazioni prevedono
69
verifiche periodiche e non annunciate presso gli impianti per controllare la conformità
alle condizioni stabilite. Le verifiche sono effettuate dall'autorità competente locale
(prefetture) e dai ministeri, in base a competenze condivise.
Lussemburgo: sono state stabilite diverse disposizioni dalla legislazione sui rifiuti
adottata nel 1994 che si applicano anche agli oli usati. Il recupero dei rifiuti ha la
precedenza sullo smaltimento. Il recupero di materiale ha la precedenza sul recupero
energetico. Poiché il Lussemburgo non dispone di appositi impianti di rigenerazione o
recupero termico, tutti gli oli usati sono esportati. La loro destinazione è controllata
tramite i meccanismi di notifica del Regolamento 259/93 sulle spedizioni di rifiuti.
Spagna: gli oli usati sono stati destinati a rigenerazione, riciclo e recupero energetico. Le
verifiche sono specificate nell'Ordinanza del 28 febbraio 1989 che disciplina la gestione
degli oli usati, modificata dall'Ordinanza del 13 giugno 1990.
Irlanda e Paesi Bassi non hanno fornito dettagli al riguardo.
· La maggior parte degli Stati membri non ha specificato come trattamento degli oli
usati la rigenerazione o combustione, ma alcuni Stati membri hanno disposizioni
generali che danno la preferenza al riciclo o alla rigenerazione.
3.6.
Particolari sulle imprese che gestiscono (nel questionario "eliminano") gli
oli usati
Ai sensi dell'articolo 6, le imprese che gestiscono gli oli usati (ovvero provvedono alla
loro rigenerazione, alla combustione o all'eliminazione) debbono ottenere
un'autorizzazione. La domanda 6 chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle
imprese che gestiscono solo oli usati e su quelle che invece gestiscono oli usati e altri
rifiuti.
Le informazioni figurano alle Tabelle 3.1 e 3.2.
Agli Stati membri era anche stato chiesto di indicare in che maniera l'autorità competente
controllava che fossero state prese tutte le opportune misure di protezione dell'ambiente e
della salute.
L'Austria ha indicato che ciò avviene mediante autorizzazioni conformemente a varie
leggi e frequenti ispezioni nell'ambito della legge sulla gestione dei rifiuti
(Abfallwirtschaftsgesetz) e del regolamento su scambi, commercio e industria
(Gewerbeordnung).
Il Belgio (Regione Fiamminga) ha indicato che ciò avviene tramite l'applicazione di
un'autorizzazione ambientale. L'autorità competente è in grado di verificare che siano
state prese tutte le opportune misure per proteggere la salute e l'ambiente. Se necessario,
sono eseguite ispezioni in loco e sono imposte condizioni ambientali nell'autorizzazione
in base a Vlarem II. Sono inoltre eseguite ispezioni ambientali dal servizio dell'ambiente,
Direzione Natura, Terra e Acqua (AMINAL).
Danimarca: ciò avviene attraverso le condizioni di conformità e le relative verifiche.
Finlandia: le imprese che rigenerano oli usati o li usano come combustibile devono
essere munite di un'autorizzazione ambientale per lo svolgimento di queste attività,
70
conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente (86/2000) e al Decreto
(169/2000). I principi e le condizioni considerati in vista di concedere un'autorizzazione e
l'obbligo di inserire nelle autorizzazioni le necessarie disposizioni figurano nel Capitolo 7
della legge sulla protezione dell'ambiente. Queste disposizioni comprendono, inter alia,
l'obbligo che le disposizioni per l'autorizzazione concernenti la prevenzione e la
limitazione delle emissioni siano basate sulla migliore tecnologia disponibile. La
legislazione di cui sopra è entrata in vigore il 1° marzo 2000.
La Francia ha indicato nelle osservazioni generali sulle tabelle che alla fine del 2000, le
imprese autorizzate a trattare gli oli usati sul territorio continentale erano 36, di cui 29
usano gli oli usati come combustibile nei forni dei cementifici, etc, una rigenera gli oli
usati scuri e sei rigenerano gli oli usati chiari. Le imprese che hanno in stoccaggio o
trattano oli usati devono avere un'autorizzazione e ottenrre una certificazione da autorità
competenti diverse. Un quadro normativo garantisce la conformità di questi impianti agli
obblighi previsti. Sono inoltre effettuate ispezioni periodiche. Se si constata che
un'impresa non ha rispettato le condizioni dell'autorizzazione, quest'ultima può essere
ritirata.
Germania: gli impianti dove gli oli usati sono rigenerati o usati come combustibile sono
soggetti a una procedura di autorizzazione conformemente al §10, in combinato disposto
con il §5, della legge sulle emissioni (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImschG). La
procedura di autorizzazione comprende un esame, in base allo stato dell'arte, delle misure
prese per evitare effetti nocivi su persone, animali, piante, suolo, acqua, aria, beni
culturali e di altro tipo. Si esamina anche se esistono piani per prevenire, recuperare e
smaltire i rifiuti. Una volta operativo, l'impianto deve rispettare i valori limite stabiliti
negli orientamenti per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (Technische Anleitung
zur Reinhaltung der Luft) e l'Ordinanza n. 17 che attua la legge BImschG (17.
BImSchV). L'autorità ambientale dei Land esercita una costante sorveglianza .
Grecia: gli impianti di rigenerazione degli oli usati devono essere muniti di
un'autorizzazione appositamente rilasciata dai servizi competenti (Ministero
dell'ambiente, Pianificazione regionale e Lavori pubblici/Ministero per lo sviluppo). Le
autorizzazioni prevedono verifiche periodiche non annunciate in precedenza presso gli
impianti per verificare la conformità alle condizioni prescritte. Le verifiche sono esguite
dall'autorità locale competente (a livello di prefetture).
Italia: Decreto ministeriale 392/96 e Decreto ministeriale 124/2000.
Lussemburgo: ai sensi della legge sui rifiuti del 1994, del Regolamento del
30 novembre 1989 sugli oli usati e della legge del 10 giugno 1999 tutti gli impianti che
trattano oli usati devono avere un'autorizzazione. Tutti i requisiti tecnici e organizzativi
sono stabiliti nelle autorizzazioni.
In Portogallo sono stati introdotti opportuni controlli, tramite un sistema di
autorizzazioni per varie attività, soprattutto la combustione, in base all'Ordinanza 240/92
del 25 marzo 1992. Inoltre le operazioni di trasporto, eliminazione e recupero di oli usati
richiedono un'autorizzazione dell'Istituto dei rifiuti (articolo 4, paragrafo 2 del Decreto
Legge n. 88/91). Sono stati introdotti alcuni obblighi di tenuta di registro e sono
effettuate ispezioni periodiche a cura di personale del Ministero dell'ambiente e della
Pianificazione regionale (enti di autorizzazione e corpi di polizia). Inoltre ai sensi degli
Articoli 4 e 5 sull'obbligo generale in materia di sicurezza e prevenzione del rischio
71
occorre un'autorizzazione industriale per il pre-trattamento degli oli usati destinati alla
combustione.
Spagna: in veste di autorità competente, le autorità regionali (livello NUTS 2) prendono
le misure di cui all'Articolo 8 dell'Ordinanza del 28 febbraio 1989 che disciplina la
gestione degli oli usati, come notificato alla Commissione.
Svezia: l'ubicazione e le condizioni relative alle misure di precauzione obbligatorie sono
stabilite nelle pratiche di autorizzazione. L'autoregolazione, l'obbligo di notifica, le
relazioni ambientali e i controlli da parte dell'autorità mirano a garantire che le attività si
svolgano rispettando la salute e l'ambiente.
Regno Unito: tutti gli impianti di combustione degli oli usati sono disciplinati dalla
Legge sulla protezione dell'ambiente del 1990 (Parte I) e possono svolgere la loro attività
soltanto dopo aver ricevuto un'autorizzazione. Tutte le autorizzazioni devono contenere
condizioni per garantire un efficace e opportuno livello di controllo. Per i grandi impianti
di combustione cfr. specifica dell'olio combustibile recuperato, valori tipici in allegato A.
Nell'Irlanda del Nord la legislazione pertinente è l'Industrial Pollution e Control Order
(NI) 1997.
L'Irlanda ha indicato che le imprese in questione devono ottenere un'autorizzazione
dall'Environmental Protection Authority (EPA) ai sensi della Parte V della legge sulla
gestione dei rifiuti del 1996. È prevista una procedura di autorizzazione molto rigorosa,
conformemente alla sezione 40 della legge del 1996 e ai regolamenti sulla gestione dei
rifiuti, 197 versione modificata nel 1998 e sostituita dai "Waste management Regulations
2000".
· La struttura dei sistemi di gestione degli oli usati adottati dalle imprese che
provvedono alla raccolta degli oli usati presenta notevoli differenze tra i vari Stati
membri, in termini di livello e numero delle autorità competenti e numero delle
imprese. Tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, hanno dichiarato di aver istituito
sistemi di autorizzazione per gli impianti che trattano oli usati.
3.7.
Valori limite fissati per la combustione - Articolo 8
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri si accertano che, nel caso di
combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW,
siano rispettati i valori limite stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri possono in
qualunque momento fissare valori limite più rigorosi oppure valori limite per sostanze e
parametri diversi da quelli elencati nell'allegato.
La tabella 4.1 presenta i valori limite di emissione per varie sostanze stabiliti da ciascuno
Stato membro.126
126
Da notare che l'Allegato alla Direttiva 75/439/CEE per l'incenerimento degli oli usati contenente i
valori limite di emissione sarà abrogato dalla Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.
Quando entrerà in vigore (2003 per i nuovi impianti e 2005 per quelli esistenti), la direttiva
disciplinerà anche l'incenerimento e il co-incenerimento degli oli usati. In pratica ciò significherà
che i valori limite di emissione per l'incenerimento degli oli usati saranno molto più rigorosi. Ciò
limiterà l'uso degli oli usati come combustibile a pochi impianti in grado di rispettare i requisiti e le
condizioni operative di cui alla Direttiva 2000/76/CE.
72
Il Belgio (Regione fiamminga) ha presentato valori limite per gli impianti con una
capacità termica compresa tra 2 e 3 MW e altri valori limite per impianti con una
capacità termica inferiore a 2 MW. Per gli impianti con una capacità termica inferiore a
2 MW il valore limite è la somma defli inquinanti Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb 10 mg/Nm3.
La Francia ha dichiarato che i valori limite di emissione per l'incenerimento o coincenerimento degli oli usati figurano in un Decreto del 1996 che recepisce la Direttiva
94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Il tenore di PCB e cloro è inoltre
verificato in ogni carico di oli usati per garantire che non superi, rispettivamente, 50 ppm
e 0.6%.
La Grecia ha sottolineato che secondo le informazioni del Ministero dell'ambiente non
esistono in Grecia impianti di combustione degli oli usati di capacità termica inferiore a
3 MW.
Germania: i valori limite indicati nella risposta alla domanda 7(a) sono stabiliti nella 17a
Ordinanza sugli impianti di incenerimento di rifiuti e di altre sostanze combustibili simili
che attua la legge federale sulla protezione contro le emissioni (Verordnung über
Verbrennungsanlage für Abfälle und ähnliche brennbare Stoffe - 17. BImSchV) . Questi
valori limite si applicano anche agli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW
(Articolo 8, § 1, b).
In Svezia i valori limite della Direttiva sono incorporati nel regolamento sugli oli usati.
Le decisioni di autorizzazione fanno spesso riferimento a questi valori limite che sono
considerati i limiti applicabili. Le autorità possono stabilire valori limite più rigorosi e
parametri supplementari ove necessario in singoli casi.
Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito hanno
semplicemente fornito tabelle, senza altri dettagli.
I Paesi Bassi non hanno risposto a questa domanda.
· Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e
Regno Unito hanno notificato i loro valori limite che corrispondono o sono al di sotto
di quelli della Direttiva. Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Portogallo e Finlandia
hanno anche stabilito valori limite per gli impianti di combustione di capacità termica
inferiore a 3 MW.
3.8.
Quantitativi minimi che impongono la tenuta di registri sugli oli usati Articolo 11
Ai sensi dell'articolo 11, ogni Stato membro deve specificare la quantità di oli usati (in
misura comunque non superiore a 500 litri all'anno) che impone alle imprese (che
producono, raccolgono e/o eliminano gli oli usati) la tenuta di un registro. Le
informazioni indicate nel registro devono essere comunicate alle autorità competenti, a
loro richiesta.
Austria, Belgio (Regione fiamminga), Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia
sembrano indicare l'assenza di quantità minime e quindi la quantità soglia è 0 litri. Ciò
significa che per QUALSIASI quantità prodotta, raccolta o trattata, si devono tenere dei
registri.
73
La Germania ha fissato un limite di 100 litri al di sopra del quale scattano gli obblighi di
tenuta di registro.
La Grecia non ha risposto a questa domanda.
L'Irlanda comunica di aver fissato un limite quantitativo di 500 litri per i produttori di
oli usati; per le imprese che raccolgono e trattano gli oli usati tale quantità limite va
stabilita dall'autorità di autorizzazione (dati al riguardo non disponibili).
Il Lussemburgo rinvia alla relazione precedente, secondo cui una quantità minima è
prevista nella legislazione sui rifiuti pericolosi (non sono stati forniti dettagli).
Spagna ha fissato una soglia di 500 litri per i produttori di oli usati e nessun limite per le
imprese che raccolgono e trattano oli usati.
Italia, Portogallo e Regno Unito non hanno risposto a questa domanda.
· Dalle informazioni fornite da molti Stati membri risulta che si devono tenere registri
per ogni quantità prodotta, raccolta o trattata. Altri Stati membri applicano soglie pari
o inferiori a quelle stabilite nella Direttiva.
3.9.
Indennità concesse alle imprese che raccolgono ed eliminano gli oli usati Articolo 14
Ai sensi dell'articolo 14, quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri
impongono alle imprese di raccolta e/o eliminazione, queste ultime possono beneficiare
di indennità per i servizi resi.
In Finlandia le imprese preposte alla raccolta o all'eliminazione possono beneficiare di
queste indennità che sono stimate a circa 1,5-2,5 milioni di euro l'anno e sono pagate
sulla base dei costi reali, ad esclusione ad esempio delle entrate sulle vendite di olio
pretrattato. A causa del prezzo elevato del petrolio e delle entrate eccezionalmente
elevate delle vendite di olio pretrattato, le indennità pagate nel 2000 sono state soltanto di
0,9 milioni di euro. Conformemente alla legge 894/1986 sulla tassa applicabile agli oli
usati, i produttori e gli importatori di oli lubrificanti devono pagare la tassa sugli oli usati.
Tale tassa si applica anche agli oli per trasformatori e interruttori, all'olio da taglio, da
lavaggio, da sformare e agli oli idraulici. I fondi raccolti con la tassa sugli oli usati
possono servire a coprire le spese legate agli oli usati e alla loro raccolta, trasporto,
stoccaggio e trattamento. Essi possono anche servire a coprire le spese dell'inquinamento
del terreno dovuto agli oli e della lotta contro questo inquinamento. Disposizioni
dettagliate sull'uso dei fondi figurano nella decisione governativa 1191/1997. Le
indennità sono concesse dal Ministero dell'ambiente.
La Francia assegna indennità alle imprese di raccolta. Precisa che, conformemente al
principio "chi inquina paga", sono state imposte tasse speciali a fabbricanti, importatori,
ecc. di oli nel periodo 1979 - 1998. Dal 1° gennaio 1999, i fabbricanti, gli importatori,
ecc. di lubrificanti, oli e preparati lubrificanti il cui uso produce oli usati, devono pagare
una tassa generale sulle attività inquinanti. ADEME127 riceve finanziamenti che le
consentono di remunerare i raccoglitori autorizati di oli scuri. Ciò avviene sulla base di
127
Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie
74
periodici audit economici dell'attività delle imprese che raccolgono e trattano oli usati. Le
indennità medie per tonnellata di oli usati raccolti sono state (tasse comprese): 1998 :
475,66 FF; 1999 : 538,45 FF; 2000 : 508,67 FF.
Grecia: la legge sullo sviluppo prevede incentivi, ma la raccolta e il riciclo obbediscono
alle leggi del mercato e non si avverte il bisogno di indennità. Le indennità sono concesse
soltanto se rientrano nell'ambito della legge in materia di incentivi.
Spagna: possono essere concesse indennità fino a 7 pesetas per litro alle operazioni di
raccolta, trasporto, stoccaggio, analisi e/o pretrattamento. Esse sono finanziate dal
bilancio generale dello Stato mediante un invito annuale a presentare proposte che
concerne tutte le attività di gestione. Alla gestione degli oli usati sono stati assegnati i
seguenti importi: 1000 milioni di pesetas nel 1998, 1300 milioni di pesetas nel 1999 e
1430 milioni di pesetas nel 2000. Alle imprese di eliminazione sono concesse indennità
fino a 15 pesetas per litro.
Gli altri Stati membri non accordano indennità alle imprese che raccolgono o eliminano
oli usati.
In Germania non sono attualmente versate sovvenzioni alle imprese che eliminano oli
usati. Al momento della modifica del regolamento sugli oli usati la Germania intende
adottare misure di sostegno per il pagamento nel periodo fino al 2007 di sovvenzioni alle
imprese che rigenerano oli usati in olio di base in modo da coprire le loro perdite
dell'anno precedente, con un limite di DM 50 per tonnellata di oli usati rigenerati. L'aiuto
sarà decrescente, in funzione delle quantità di olio rigenerato in un dato impianto.
L'importo pieno di DM 50 sarà pagato per una quantità massima di 3 000 tonnellate per
impianto nel 2001 e negli anni successivi tale importo sarà ridotto di DM 5 ogni anno. La
Germania ha anche indicato che tali misure di sostegno sono state notificate alla
Commissione che le ha autorizzate a titolo di aiuti di Stato.
Nei Paesi Bassi non sono concesse indennità, ma viene fissato mensilmente un prezzo
massimo per la raccolta degli oli usati, calcolato sulla base dei costi di trattamento e delle
entrate legate ai prodotte ricavati dal trattamento. Il prezzo massimo si applica alla
raccolta e al trattamento. La distinzione dei prezzi per la raccolta e per il trattamento non
è possibile in quanto i raccoglitori eseguono anche una parte del trattamento.
· Indennità, in una o l'altra forma sono versate soltanto in 3 Stati membri (Finlandia,
Francia, Spagna). Alcuni incentivi finanziari possono anche essere concessi in Grecia.
75
ALLEGATO II
76
Direttiva 75/439 sugli oli usati
1998-2000
Austria
Tonnellata/anno
Anno
Quantità totale di oli
immessi sul mercato/venduti
(solo dati disponibili)
Totale produzione oli usati,
di cui:
Quantità di oli raccolti
Quantità di oli rigenerati
Quantità di oli sottoposti a
combustione
Quantità di oli depositati
(compreso l'immagazzinamento permanente)
Osservazioni
Belgio
Danimarca
Finlandia
1998
100 500
1999
97 300
2000
103 100
1998
110 223
1999
120 870
2000
107 116
1998
72 530
1999
68 835
2000
64 276
1998
94 000
1999
92 000
2000
89 000
43 975
44 100
43 000
56 912
35 523
n.p.
0
0
0
47,000
46,000
44 500
37 700
154
40 300
37 700
66
39 000
32 600
308
39 600
56 912
500
56 886
35 523
500
35 523
n.p.
n.p.
n.p.
0
0
21 703
34646
0
15 307
28689
0
17 344
41,800
2,600
39 200
37,900
3,200
34 700
41 700
2 900
38 800
0
0
0
0
0
n.p.
0
0
0
0
0
0
1)
2)
3)
4)
Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c), continua.
La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e
conferiti in discarica.
Note:
1)
2)
3)
4)
556,5 t esportate per recupero termico.
724,9 t esportate per recupero termico.
Le quantità indicate sono valori estrapolati sulla base dei dati comunicati annualmente dalle imprese fiamminghe a OVAM. La quantità rigenera è una stima
Nessuna informazione sul totale e le quantità di oli usati raccolti
77
Direttiva 75/439 concernente l'eliminazione degli oli usati
1998-2000
Francia
Tonnellata/anno
Germania
Grecia
Irlanda
Anno
Quantità totale di oli
immessi sul mercato/venduti
(solo dati disponibili)
Totale produzione oli usati,
di cui:
Quantità di oli raccolti
1998
732 655
1999
717 920
2000
711 000
1998
1 146 800
1999
1 159 900
2000
1 122 300
1998
75 590
1999
70 006
2000
78 865
1998
31 102
1999
32 408
2000
35 317
383 000
367 500
361 500
0
0
0
60 000
60 000
60 000
15 551
16 204
17 658
305 000
302 000
295 000
482 000
473 000
471 000
39 578
37 872
40 428
15 017
11 485
15 925
Quantità di oli rigenerati
100 110
93 705
91 386
279 000
260 000
280 000
13 105
12 8901
14 479
0
0
0
Quantità di oli sottoposti a
combustione
201 933
208 416
195 071
203 000
213 000
191 000
15 890
15 309
17 372
12 829
11 331
13 717
Quantità di oli depositati
(compreso l'immagazzinamento permanente)
Osservazioni
302 043
302 121
286 457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c) , continua.
La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e
conferiti in discarica.
Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
La quantità commercializzata è una stima
Nessuna statistica disponibile sulla quantità totale degli oli usati prodotti. In teoria sarebbe stato possibile raccogliere un totale di 806 200 tonnellate.
Nessuna statistica disponibile sulla quantità totale degli oli usati prodotti. In teoria sarebbe stato possibile raccogliere un totale di 754°800 tonnellate.
La quantità degli oli usati è stata stimata sulla base delle statistiche concernenti le vendite di lubrificanti e prodotti derivanti dal recupero degli oli usati.
Quantità riutilizzate dopo purificazione senza rigenerazione: 8 451. Quantità eliminate senza controllo: 2 132
Quantità riutilizzate dopo purificazione senza rigenerazione: 7 367. Quantità eliminate senza controllo: 2 306
Quantità riutilizzate dopo purificazione senza rigenerazione: 6 072. Quantità eliminate senza controllo: 2 235
Il totale degli oli usati prodotti (stima) è pari al 50% della quantità commercializzata
78
Direttiva 75/439 sugli oli usati
1998-2000
Italia
Tonnellata/anno
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Anno
Quantità totale di oli
immessi sul mercato/venduti
(solo dati disponibili)
Totale produzione oli usati,
di cui:
Quantità di oli raccolti
1998
639 000
1999
635 000
2000
648 000
1998
0
1999
0
2000
0
1998
139 000
1999
136 000
2000
133 000
1998
118 057
1999
115 937
2000
114 836
0
0
0
4 600
4 791
4 594
96 000
93 000
91 000
0
0
0
184 825
188 972
187 228
4 600
4 791
4 564
87 000
86 000
84 000
53 713
55 807
52 403
Quantità di oli rigenerati
162 820
159 816
166 773
4 600
4 791
4 564
13 000
27 000
25 000
0
0
0
Quantità di oli sottoposti a
combustione
12 022
19 064
21 799
0
0
0
64 000
59 000
59 000
53 713
55 807
52 403
Quantità di oli depositati
(compreso l'immagazzinamento permanente)
Osservazioni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13)
14)
15)
16)
Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c), continua.
La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e
conferiti in discarica.
Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
Bruciati: comprese 1 235 t/anno
Bruciati: comprese 1 128 t/anno
Bruciati: comprese 821 "incenerite"
Quantità totale di oli commercializzati non disponibile
79
Direttiva 75/439 concernente gli oli usati
1998-2000
Spagna
Tonnellata/anno
Anno
Quantità totale di oli
immessi sul mercato/venduti
(solo dati disponibili)
Totale produzione oli usati,
di cui:
Quantità di oli raccolti
Svezia
Regno Unito
1998
434 600
1999
448 300
2000
439 300
1998
175 000
1999
175 000
2000
180 000
1998
812 738
1999
789 747
2000
803 644
173 800
179 300
175 700
87 500
87 500
90 000
447 006
434 361
442 004
173 490
192 020
191 533
80 000
80 000
80 000
384 149
379 354
358 639
34 698
27 232
30 463
0
27
0
4 000
4 000
0
Quantità di oli sottoposti a
combustione
138 793
165 188
158 070
65 000
65 000
65 000
380 149
375 354
358 639
Quantità di oli depositati
(compreso l'immagazzinamento permanente)
Osservazioni
0
0
0
0
0
0
62 857
55 007
83 365
Quantità di oli rigenerati
17)
18)
19)
20)
Tabella 1. Trattamento e gestione degli oli (tonnellata/anno), (Questionario, Paragrafo II, Domanda 1 c).
La tabella indica le quantità di oli usati prodotti e le quantità raccolte per anno. Indica anche la quantità raccolta di oli usati, rispettivamente rigenerati, bruciati e
conferiti in discarica.
Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
La cifra di rigenerazione comprende 3 470 tonnellate di olio riciclato.
La cifra di rigenerazione comprende 2 884 tonnellate di olio riciclato.
La cifra di rigenerazione comprende 2 973 tonnellate di olio riciclato.
Quantità stimata di scarti derivante dall'operazione e di rifiuti trattati. Quantità fornita sulla base dele statistiche del prodotto. Notificata come quantità degli oli usati e non
come quantità di oli.
80
Direttiva 75/439 - oli usati per 1 000 abitanti
2000
ton/anno/1000 abitanti
25
Totale oli
commercializzati/venduti
20
15
Totale oli usati prodotti
10
Quantità raccolte
5
Au
st
ria
(C
r=
Be
76
lg
D
%
io
an
)
(C
im
r
ar
=5
ka
9%
(C
Fi
)
nl
r
=8
an
9
di
%
a
)*
(C
Fr
r=
an
94
ci
G
%
aC
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)
m
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an
8
2%
ia
(C
)
G
r=
re
8
ci
4%
a
)*
(C
Irl
r
=6
an
7%
da
)
(C
r
Ita
Lu
=9
lia
ss
0%
em
(C
)
r=
bu
58
rg
Pa
%
o
)*
es
(C
ib
r=
99
as
Po
s
%
)
rtu i (C
r=
ga
9
l
2%
Sp o (C
)
ag
r=
91
na
%
(C
)*
r=
Sv
8
ez
7%
ia
)*
(C
*
r=
R
8
9
.U
%
.(
)
C
r=
81
%
)
0
Cr = P ercentuale di racco lta (Co llectio n rate)
* To tale o li usati pro do tto = 50% del to tale o li co mmercializzati/venduti
** La Spagna ha no tificato une quantità di o li usati racco lti superio re a quella di o ili pro do tti - in questa cifra il to tale degli o li usati pro do tti = 50% del to tale dell'o lio
co mmercializzato /venduto
Figura 1. Quantità di oli commercializzati e oli usati prodotti e raccolti nel 2000 per 1 000 abitanti.
81
Direttiva 75/439 - Trattam ento degli oli usati - 2000
% del totale di oli usati prodotti
100%
5
12
19
29
80%
Quantità messa a
discarica
41
50
54
65
66
72
60%
25
Quantità bruciata
78
83
87
92
99
Quantità
rigenerata
100
89
81
40%
Trattamento non
specifiata
34
59
46
46
24
27
20%
28
16
13
8
U
.E
.
1
B
el
gi
D
o
an
im
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ka
Fi
nl
an
di
a
Fr
an
c
G
ia
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(*
m
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an
ia
(*
**
)
G
re
ci
a
Irl
an
di
a
Ita
l
ia
Lu
(*
ss
**
em
)
bu
r
go
Pa
es
ib
Po
as
rt
si
ug
al
o
(*
**
Sp
)
ag
na
(*
*)
Sv
ez
ia
A
us
tr
ia
0%
1
.U
.
6
16
R
7
22
ed
ia
7
M
1
Dati per il Belgio del 1999.
(*) % della somma delle tre categorie di trattamento. Le cifre comunicate superano la quantità del totale di oli usati prodotti.
(**) % degli oli raccolti. Il totale degli oli usati raccolti supera la quantità del totale di oli usati prodotti.
(***) % degli oli usati raccolti.
Grafico 2 Percentuali della gestione degli oli usati.
82
Direttiva 75/439 sugli oli usati
1998-2000
Stati membri
Numero di
autorità
Sistema di
autorizzazio
ne istituito
(sì/no)
oli usati
soltanto Totale
numero di
imprese
registrate/
Autorizzazio
neted;
Oli usati e
altri rifiuti
Totale
numero di
imprese
registrate/aut
orizzate;
Commenti
Austria
Belgio
Danimar
ca
N5=276
Finlandia
Francia
N3=13
N3=100
Favorevole
No
Favorevole
Favorevole
Germani
a
N1=15
N2=14
N3=158
Favorevole
10
-
3
29
-
44
23
2)
Dati
stimati
N1=9
1)
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi
bassi
N0=1
N2=12
Portogall
o
N1=6
N2=7
Spagna
Svezia
N1=2
Lussem
-burgo
N0=1
N2=19
N3=21
Regno
Unito
N1=4
N4=4
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
-
3
-
1
N0=4
-
66
70
-
N1=676
N2=472
N3=1904
Totale=3
052
-
70
21
N0=2
N2=22
N1=4
N2=30
13
3)
4)
5)
6)
73 056
7)
8)
Tabella 2. Le imprese che raccolgono oli usati (Questionario, Paragrafo II, Domanda 4)
La tabella mostra il numero di imprese registrate/autorizzate in ogni Stato membro per la raccolta degli oli usati, l'introduzione o meno di un sistema effettivo di
autorizzazione e il livello e numero di autorità responsabili della registrazione/autorizzazione.
Dati non pervenuti
83
Nota:
N è un'abbreviazione di NUTS. N1:4 ad esempio significa che l'autorità NUTS di livello 1 rilascia 4 autorizzazioni o registri di impresa.
(1)
NUTS 2/121/780 imprese
(2)
Gli oli usati sono raccolti da ditte private registrate o nell'ambito di programmi di raccolta comunali. Informazioni non disponibili sul numero di raccoglitori privati registrati.
(3)
Non sono raccolte statistiche separate sul numero delle imprese registrate e autorizate che raccolgono soltanto oli usati.
(4)
Livello NUTS non indicato. Il numero totale di imprese registrate/autorizzate è una stima.
(5)
N1: La raccolta degli oli usati in quantità/confezioni superiori a 200 litri richiede un'autorizzazione del Ministero
(6)
Il settore della raccolta dei rifiuti è in continuo mutamento.
(7)
Autorizzazione necessaria per trasporto, stoccaggio provvisorio (R13, D15) e trattamento di rifiuti pericolosi. Ispezione a cura dell'amministrazione regionale o comunale,
21 + 298 autorità.
(8)
Media per anno. Unicamente Inghilterra e Galles
84
DIRETTIVA 86/278/CEE SUI FANGHI DI DEPURAZIONE
1.
INTRODUZIONE
La direttiva 86/278/CEE128 del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in modo da
evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sulle persone,
incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi in agricoltura.
Le principali disposizioni della direttiva 86/278/CEE sono in particolare:
– la definizione dei termini "fanghi" (fanghi di depurazione, fanghi delle fosse settiche e
altri fanghi), "trattamento" (trattamento biologico, chimico o termico, deposito a lungo
termine o altro opportuno procedimento che riduca in maniera rilevante il potere
fermentescibile dei fanghi e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione) e
"utilizzazione" (spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei
fanghi sul suolo e nel suolo) (articolo 2);
– la definizione dei valori di concentrazione ammissibili per i metalli pesanti nei suoli,
nei fanghi e le quantità massime annue dei metalli pesanti che possono essere
introdotte nel suolo (articolo 4);
– il divieto di superare le concentrazioni di metalli pesanti nei terreni (articolo 5);
– l'obbligo di trattare i fanghi (articolo 6);
– il divieto di utilizzare i fanghi su determinate colture e prima che sia trascorso un certo
periodo (articolo 7);
– il principio secondo cui l'utilizzazione dei fanghi deve tener conto del fabbisogno delle
colture (articolo 8);
– i metodi di campionatura e di analisi dei fanghi e dei terreni (articolo 9);
– l'obbligo, da parte degli Stati membri, di tenere registri aggiornati in cui indicare i
quantitativi di fango prodotto, quelli forniti per uso agricolo, i luoghi di utilizzazione e
altre informazioni (articolo 10);
– i requisiti concernenti le relazioni (articolo 17).
L'articolo 17 della direttiva stabilisce che, a scadenze quadriennali a decorrere dai primi
cinque anni dalla notifica della direttiva, gli Stati membri preparino una relazione di
sintesi sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura.
Poiché la direttiva è stata notificata il 17 giugno 1986, gli Stati membri dovevano
presentare la prima relazione, relativa al periodo 1987-1990, entro il 17 giugno 1991. Sei
128
GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
85
Stati membri, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, hanno
inviato il loro rapporto nel 1991/92. La Commissione non ha ritenuto utile pubblicare
informazioni così incomplete e divergenti per forma e contenuto.
Sempre in base all'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE, la seconda relazione,
concernente gli anni dal 1991 al 1994, avrebbe dovuto essere inviata entro il 17 giugno
1995. Cinque Stati membri - Belgio, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito - hanno
presentato la relazione. La Commissione ha pubblicato una relazione di sintesi il 27
febbraio 1997129.
L'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE130 del Consiglio per la standardizzazione e la
razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente ha modificato l'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE. Gli Stati membri
devono ora preparare una relazione a scadenza triennale, la prima delle quali relativa al
periodo 1995-1997. La Commissione, con la decisione 94/741/CE del 24 ottobre 1994,
presa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE, ha adottato un questionario
standard per l'elaborazione delle relazioni degli Stati membri. Nella presente relazione di
sintesi si segue lo stesso formato.
Il 10 gennaio 2000131 la Commissione ha pubblicato la terza relazione ai sensi
dell'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE, modificata, relativamente agli anni 19951997. La relazione comprendeva informazioni su undici Stati membri, poiché Grecia,
Italia, Paesi Bassi e Spagna non avevano trasmesso tempestivamente le proprie
relazioni.
La presente relazione si riferisce al periodo 1998-2000. I 15 Stati membri hanno risposto
tutti al questionario, benché in qualche caso con notevole ritardo. La Commissione si
compiace di poter pubblicare, per la prima volta dall'adozione della direttiva 86/278/CEE
e dall'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia, una relazione
sull'attuazione della direttiva che copre l'intero territorio dell'Unione europea.
2.
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE
La precedente relazione di sintesi, relativa al periodo 1995-1997, non aveva segnalato
alcun caso notevole di recepimento incompleto o non corretto della direttiva da parte
degli Stati membri, ma aveva indicato che per i tre nuovi Stati membri (Austria,
Finlandia e Svezia) non era ancora stato completata la valutazione di conformità delle
misure di recepimento. Tale lavoro è nel frattempo giunto a termine, portando la
Commissione ad avviare un procedimento di infrazione nei confronti dell'Austria per
incompleto/non corretto recepimento della direttiva in alcuni Länder.
La mancata o incompleta comunicazione di dati relativi al periodo 1995-1997 da parte di
Irlanda, Italia, Portogallo e Svezia, oltre ad alcuni problemi di non corretto
recepimento in Irlanda e Svezia, ha indotto la Commissione ad avviare procedimenti di
infrazione nei confronti di tali Stati membri. Le cause nei confronti di Irlanda, Portogallo
e Svezia sono stati chiusi con soddisfazione della Commissione, dato che gli Stati
129
130
131
COM (97) 23 def.
GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.
COM(1999) 752 def.
86
membri interessati hanno inviato informazioni supplementari e/o modificato le proprie
norme.
La Commissione ha inoltre avviato un procedimento di infrazione nei confronti del
Belgio per il non corretto recepimento dei limiti di concentrazione nel terreno di
mercurio e zinco nelle Fiandre. Nel 2001 il Belgio ha notificato la modifica del decreto
che stabilisce le norme in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti nelle Fiandre
(VLAREA) e che è stato originariamente adottato il 17 dicembre 1997. Con il decreto di
modifica, adottato il 9 febbraio 2001, le concentrazioni di metalli consentite nel suolo
standard sono state modificate ed allineate alla direttiva. La Commissione ha pertanto
ritirato la domanda rivolta alla Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti
del Belgio.
Nel dicembre 2002 erano in corso procedimenti di infrazione nei confronti dell'Italia
(mancato rispetto degli articoli 10 e 17 della direttiva) e dell'Austria (incompleto o non
corretto recepimento in Carinzia, Salisburgo, Stiria, Austria Superiore e Voralberg). Nel
caso dell'Italia la Commissione ha adito la Corte132.
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
3.1.
Condizioni specifiche in caso di utilizzo dei fanghi residui delle fosse
settiche e di altri dispositivi analoghi - Articolo 3, paragrafo 2
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i fanghi residui delle fosse settiche e di altri
impianti analoghi possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni
che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela della
salute dell'uomo e dell'ambiente.
In Austria le condizioni variano secondo i diversi Länder. Lo spandimento di fanghi
residui delle fosse settiche non è consentito in Carinzia, Tirolo e a Vienna, ed è
sottoposto a norme dettagliate in Austria Inferiore, Austria Superiore, Voralberg e Stiria.
In Belgio, la regione vallona prescrive che l'utilizzazione dei fanghi residui delle fosse
settiche in agricoltura si svolga secondo il fabbisogno delle colture. Viene fissato un
limite di 400 kg di azoto per ha/anno ed è inoltre prevista una condizione specifica che
consente di trattare con fanghi delle fosse settiche solo un terzo della superficie totale di
una determinata azienda agricola. Non possono essere sparsi più di 20 000 litri di fanghi
delle fosse settiche per ha/anno. Le Fiandre non hanno fornito informazioni in merito.
In Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno
Unito i fanghi delle fosse settiche sono soggetti alle stesse disposizioni dei fanghi di
depurazione.
In Danimarca e Germania i fanghi delle fosse settiche devono essere conferiti a un
impianto per il trattamento delle acque reflue per essere sottoposti ad ulteriore
trattamento e non possono essere utilizzati come tali in agricoltura.
In Grecia i fanghi residui delle fosse settiche attualmente non sono usati in agricoltura.
132
Causa C-248/02.
87
In Francia i fanghi residui delle fosse settiche devono essere interrati subito dopo lo
spandimento sul terreno o sottoposti a disinfezione prima dell'uso.
In Irlanda è ammessa l'utilizzazione dei fanghi residui delle fosse settiche sui prati, a
condizione che non vengano adibiti a pascolo nei sei mesi successivi. In ogni caso,
devono essere iniettati o comunque interrati.
3.2.
Valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli e nei fanghi e
quantitativi massimi applicabili - Articolo 5
Gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi qualora la concentrazione di uno o più
metalli pesanti nel suolo superi i valori limite di cui all'allegato I A (articolo 5,
paragrafo 1). Inoltre gli Stati membri devono fissare i quantitativi massimi di fanghi e i
valori limite dei metalli pesanti nei fanghi in conformità all'allegato I B (articolo 5,
paragrafo 2, lettera a)). Essi devono altresì curare che vengano rispettati i valori limite
dei quantitativi di metalli immessi nel suolo per unità di superficie e per unità di tempo,
quali figurano nell'allegato I C (articolo 5, paragrafo 2, lettera b)).
Le tabelle da 1 a 3 presentano i valori limite di concentrazione dei metalli pesanti definiti
dagli Stati membri in conformità agli allegati I A, I B e I C della direttiva.
In Finlandia la concentrazione nei fanghi e il quantitativo annuo di rame e zinco può
essere raddoppiato se è necessario aumentare la presenza nel suolo di tali elementi. In
ogni caso, non è consentito superare le concentrazioni massime nel suolo.
In Italia non esistono limiti per la presenza del cromo nei terreni. Prima di spandere i
fanghi è necessario effettuare un test rapido di ossidazione (Bartlett e James) per
accertare se il terreno abbia capacità di ossidazione tra Cr(III) e Cr(VI). Se ne risulta una
capacità di ossidazione superiore a 1µM, è vietato spandere fanghi.
Nei Paesi Bassi i valori limite dei terreni sono una funzione del contenuto di humus e di
lutum del terreno stesso (vedere tabella 1).
In Svezia il quantitativo massimo annuo viene calcolato su un periodo settennale.
3.3.
Allegato 1B e quantità massima di fanghi (espressa in materia secca)
applicabile al suolo - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
In Austria i quantitativi massimi applicabili variano nei differenti Länder: in Austria
Inferiore sono pari a 2,5 t/ha/anno; in Austria Superiore a 10 t/ha su un periodio
triennale; in Stiria a 1,25 t/ha/anno sui terreni destinati al pascolo e a 2,5 t/ha/anno sui
terreni arabili (tali quantità possono essere raddoppiate se durante l'anno precedente non
sono stati applicati fanghi di depurazione); nel Voralberg il limite è basato sulla quantità
di P2O5 (non più di 160 kg ogni due anni).
Belgio: nella regione vallona la quantità massima viene determinata applicando una
formula che pondera la concentrazione effettiva dei metalli pesanti presenti nei fanghi e i
valori ammissibili. La quantità massima ammissibile in tre anni è pari a 6 tonnellate per
ettaro sui terreni destinati al pascolo e a 12 tonnellate per ettaro sui terreni arabili. Nelle
Fiandre è consentita una quantità massima di fanghi di depurazione pari a 4 tonnellate
88
ogni due anni sui terreni arabili e a 2 tonnellate ogni due anni sui terreni destinati al
pascolo.
In Danimarca è possibile applicare 7 tonnellate di fanghi per ettaro all'anno.
In Germania si possono impiegare fino a 5 tonnellate per ettaro in tre anni.
In Italia la quantità massima è di 15 tonnellate per ettaro ogni tre anni.
In Irlanda è possibile utilizzare fino a 2 tonnellate all'anno di fanghi su ogni ettaro di
terreno agricolo.
Il Lussemburgo ha fissato in 3 tonnellate per ettaro all'anno la quantità massima di
fanghi utilizzabili in agricoltura.
Nei Paesi Bassi la dose massima di fanghi liquidi di depurazione che può essere
impiegata è pari a 2 tonnellate di materia secca per ettaro all'anno sui terreni arabili o
coltivati a mais. Per i terreni destinati al pascolo il dosaggio è di 1 tonnellata di materia
secca all'anno. Nel caso di fanghi solidi, la quantità da spandere è doppia, con frequenza
biennale.
In Portogallo la quantità massima di fanghi utilizzabili in agricoltura è limitata, in linea
di principio, a 6 tonnellate per ettaro e all'anno, ma può essere maggiore se è minore il
tenore di metalli pesanti.
Grecia, Finlandia, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno scelto la procedura
di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ad esempio per fissare i quantitativi massimi
annui di fanghi su una media decennale (settennale in Svezia).
3.4.
Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti
autorizzati sui terreni i cui raccolti sono destinati esclusivamente al
consumo animale - Allegato I A, nota 1
L'Austria non ha fornito informazioni in merito.
In Belgio, Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia non sono permessi valori meno rigorosi.
Riguardo al Portogallo, i limiti relativi ai terreni con un pH superiore a 7 i cui raccolti
sono destinati esclusivamente al consumo animale figurano nella tabella 1 della presente
relazione.
Nel Regno Unito sono consentiti valori meno rigorosi per tutti i metalli, conformemente
all'allegato I A, nota 1, in 10 siti. Si tratta di terreni situati in prossimità di impianti di
depurazione delle acque reflue e che venivano in passato utilizzati come terreni di
applicazione dei fanghi. Si stima che questi siti abbiano una superficie totale pari a 2 516
ettari.
3.5.
Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti
autorizzati su terreni aventi un pH superiore a 7 - Allegato I A, nota 2
L'Austria non ha fornito informazioni in merito.
89
In Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Finlandia, Germania,
Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia non sono permessi valori meno rigorosi.
Irlanda,
Per quanto riguarda Portogallo, Spagna e Regno Unito i valori limite per i terreni aventi
un pH superiore a 7 sono presentati nella tabella 1 della presente relazione (in Portogallo
soltanto per terreni i cui raccolti commerciali sono destinati esclusivamente al consumo
animale).
3.6.
Valori limite meno rigorosi per le quantità annue di metalli pesanti
introdotte nei suoli destinati alla coltura foraggiera - Allegato I C, nota 1
L'Austria non ha fornito informazioni in merito.
In Belgio, Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia non sono permessi valori
meno rigorosi.
Nel Regno Unito sono consentiti valori meno rigorosi per tutti i metalli, conformemente
all'allegato I C, nota 1, in 10 siti. Si tratta di terreni situati in prossimità di impianti di
depurazione delle acque reflue e che venivano in passato utilizzati come terreni di
applicazione dei fanghi. Si stima che questi siti abbiano una superficie totale pari a 2 516
ettari.
3.7.
Descrizione delle tecniche di trattamento dei fanghi - Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 6, (fatto salvo l'articolo 7) i fanghi devono essere trattati prima di
essere utilizzati in agricoltura. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, secondo le
condizioni da essi definite, l'utilizzazione di fanghi non trattati in caso di iniezione o di
interramento nel suolo.
In Austria i trattamenti impiegati sono la stabilizzazione simultanea, la stabilizzazione
anaerobica e stabilizzazione aerobica (non a caldo) separate, la stabilizzazione anaerobica
ed aerobica mesofila, la stabilizzazione termofila aerobica, il compostaggio con calce ed
essiccazione.
Belgio: nella regione vallona i fanghi vengono sottoposti a digestione, a stabilizzazione
aerobica, a disidratazione meccanica, a disidratazione termica oppure condizionati con la
calce o con polielettroliti. Nella regione fiamminga si fa ricorso alle seguenti tecnologie:
stabilizzazione aerobica, stabilizzazione anaerobica mesofila, fermentazione a freddo,
disidratazione termica e stabilizzazione con la calce.
In Danimarca per il trattamento dei fanghi sono impiegate le seguenti tecnologie:
stabilizzazione (stabilizzazione anaerobica mediante fermentazione in un digestore
riscaldato o trattamento in un bioreattore; stabilizzazione aerobica mediante aerazione dei
fanghi e compostaggio in condizioni di temperatura non controllata; trattamento chimico
mediante aggiunta di calce), compostaggio controllato (compostaggio con misurazione
quotidiana della temperatura in maniera che tutto il materiale sia sottoposto a una
temperatura minima di 55°C perr due settimane) e disinfezione controllata (trattamento
in un reattore che fornisce una temperatura minima di 70°C per un'ora).
90
In Grecia finora in agricoltura sono state utilizzate solo modeste quantità di fanghi. In
varie regioni del paese sono in corso programmi di ricerca per il trattamento dei fanghi e
il loro impiego per l'agricoltura, basati sull'analisi di metodi per il trattamento dei fanghi.
In Finlandia i fanghi vengono sottoposti a digestione in condizioni anaerobiche, quindi
vengono stabilizzati mediante aerazione o condizionati con la calce oppure destinati al
compostaggio.
In Francia la stabilizzazione avviene mediante aerazione prolungata, in condizioni
aerobiche o anaerobiche; quindi i fanghi vengono condizionati con la calce, destinati al
compostaggio oppure sottoposti a disidratazione termica.
In Germania vengono applicate varie tecnologie tra cui la digestione anaerobica, la
stabilizzazione in condizioni aerobiche, il condizionamento con la calce, ecc.
Normalmente i fanghi vengono sottoposti a una combinazione delle tecniche elencate.
In Italia i trattamenti più frequenti sono la digestione aerobica (in particolare il
compostaggio), la digestione anaerobica, la disidratazione meccanica, la disidratazione
termica, il trattamento chimico con alcali. Di solito si fa ricorso alla digestione aerobica
per impianti di dimensioni modeste fino a 50 000 a.e. (abitanti equivalenti), mentre per
impianti di dimensioni superiori a 50 000 a.e. si utilizza la digestione anaerobica.
In Irlanda i fanghi vengono disidratati su tavole filtranti e immagazzinati per 6 mesi,
oppure sottoposti a digestione in condizioni anaerobiche.
In Lussemburgo i fanghi vengono sottoposti a digestione, poi condizionati con la calce o
con sali di ferro. Per la disidratazione si fa ricorso a strumenti meccanici. Ai fanghi che
non vengono condizionati con la calce vengono aggiunti polielettroliti per facilitare il
drenaggio.
Nei Paesi Bassi i fanghi di depurazione devono essere trattati con mezzi biologici,
chimici o termici, mediante stoccaggio a lungo termine o qualunque altro metodo che
elimini la maggior parte degli organismi patogeni presenti nei fanghi.
In Portogallo le tecnologie adottate prevedono l'utilizzo di filtri di essiccazione
(drenaggio su letti di sabbia ed evaporazione dell'umidità), l'ispessimento, la
disidratazione meccanica (filtri a nastro, presse filtranti, filtri a vuoto o centrifughe) e
vari processi di stabilizzazione.
In Spagna le tecniche più frequentemente adottate sono la digestione anaerobica, lo
stoccaggio a lungo termine e il compostaggio.
In Svezia vengono adottate le seguenti tecniche: ispessimento (per gravità,
galleggiamento), stabilizzazione (anaerobica, aerobica, con calce), condizionamento,
disidratazione (centrifuga, filtro orizzontale a nastro, essiccazione all'aria), essiccazione
termica e compostaggio.
Nel Regno Unito si ricorre alla digestione in condizioni anaerobiche per via mesofila o
per via termofila, al compostaggio, alla stabilizzazione con la calce,
all'immagazzinamento liquido, al drenaggio con immagazzinamento e alla disidratazione
termica.
91
3.8.
Frequenza di analisi dei fanghi - Allegato II A, paragrafo 1
Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i produttori di fanghi di depurazione devono fornire
regolarmente agli utilizzatori tutte le informazioni di cui all'allegato II A (analisi dei
fanghi).
In Austria la frequenza di analisi dipende dal Land; è legata alle dimensioni
dell'impianto e va da bimestrale per impianti che trattano più di 30 000 a.e. in Stiria a
triennale per impianti fino a 500 a.e. in Carinzia.
Nella regione vallona del Belgio la frequenza delle analisi dipende dalle dimensioni
dell'impianto di trattamento: un'analisi all'anno per gli impianti che trattano meno di
5 000 abitanti equivalenti (a.e.), fino a un massimo di un'analisi al mese per gli impianti
con una capacità superiore a 100 000 a.e. Nella regione fiamminga sono richieste quattro
analisi all'anno.
In Danimarca, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e nel Regno Unito le frequenze
sono le stesse indicate nella direttiva.
In Finlandia la frequenza delle analisi dipende dalle dimensioni dell'impianto di
trattamento: un'analisi all'anno per gli impianti che trattano meno di 200 a.e., fino a un
massimo di un'analisi al mese per gli impianti con una capacità superiore a 100 000 a.e.
La frequenza può essere ridotta se la qualità dell'acqua accolta non varia nel tempo.
In Francia la frequenza di analisi varia da due volte all'anno, per gli impianti di piccole
dimensioni, a una frequenza settimanale per gli impianti più grandi.
In Germania la frequenza è uguale a quella indicata nella direttiva anche se, nei singoli
casi, si può raggiungere una frequenza massima di sei volte all'anno.
In Italia la frequenza diventa trimestrale quando l'impianto supera i 100 000 a.e.
In Lussemburgo la frequenza varia da una volta all'anno, per i piccoli impianti (con
meno di 5.000 a.e.), fino a sei volte all'anno per gli impianti di capacità maggiore (oltre
50.000 a.e.).
Nei Paesi Bassi la frequenza di campionamento minima è trimestrale. A seconda della
variazione della composizione dei fanghi prodotti, si può raggiungere una frequenza
bisettimanale e i campioni possono essere combinati su un periodo di quattro settimane;
l'effettiva frequenza di campionamento può quindi diventare di 12 volte l'anno.
In Svezia la frequenza dipende dalle dimensioni dell'impianto di depurazione delle acque
reflue e varia da una volta all'anno per gli impianti che trattano da 200 a 2 000 a.e. fino a
una volta al mese per gli impianti che oltrepassano 20 000 a.e..
3.9.
Misure specifiche per l'iniezione o l'interramento nel suolo di fanghi non
trattati - Articolo 6, lettera a)
In Austria l'iniezione di fanghi non trattati è consentita solo in Carinzia, mentre altrove
non è permesso usare fanghi non trattati sui terreni.
92
Nella regione vallona del Belgio i fanghi non trattati devono essere interrati direttamente
nel suolo subito dopo lo spandimento. Per i fanghi trattati l'interramento deve avvenire
entro 24 ore. Nella regione fiamminga tale pratica è vietata.
Non esistono regole specifiche in Irlanda e nel Regno Unito.
In Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna è
vietato lo spandimento di fanghi non trattati sul terreno.
In Grecia la normativa vigente consente alla competente direzione regionale del
ministero dell'Agricoltura di trasmettere al Prefetto la raccomandazione di rilasciare
un'autorizzazione per l'uso di fanghi non trattati a condizione che questi siano iniettati o
interrati nel suolo. Le condizioni per l'impiego dei fanghi appaiono nell'autorizzazione.
In Francia è possibile spandere sul terreno, senza sottoporli a precedente trattamento,
solo i fanghi residui di fosse settiche e i fanghi prodotti da piccoli impianti di
depurazione delle acque reflue (che trattano quotidianamente meno di 120 kg di DBO5).
È previsto l'obbligo di interrare immediatamente.
In Portogallo, per iniettare o interrare nel suolo fanghi non trattati occorre
un'autorizzazione specifica congiunta rilasciata dal ministero dell'Ambiente e dal
ministero dell'Agricoltura.
In Svezia i fanghi non trattati possono essere utilizzati a condizione che vengano interrati
entro 24 ore al massimo dopo lo spandimento e che la loro utilizzazione non rechi
disturbo ai residenti.
3.10.
Periodi in cui è vietata l'utilizzazione prima di procedere al pascolo o alla
raccolta del foraggio - Articolo 7
Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri devono vietare l'utilizzazione dei fanghi su
pascoli o sulle colture foraggiere almeno tre settimane prima di procedere al pascolo o
alla raccolta del foraggio, sui terreni destinati all'orticoltura o alla frutticoltura (salve le
colture di alberi da frutto) e sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui
prodotti sono normalmente a contatto diretto col terreno (e sono normalmente consumati
crudi), nei dieci mesi precedenti il raccolto.
In Austria le regole variano nei diversi Länder e sono generalmente più rigorose di
quelle della direttiva. In Austria Superiore è vietato l'uso di fanghi di depurazione su
pascoli, prati, pascoli di montagna, terreni alpini e colture foraggiere.
Le regioni vallona e fiamminga in Belgio prevedono che trascorrano sei settimane prima
di procedere al pascolo su terreni o al raccolto di colture foraggiere. Nella regione
vallona è vietato utilizzare il fango nelle foreste e nelle aree naturali protette.
In Danimarca il periodo durante il quale è proibito utilizzare fanghi sui pascoli prima di
procedere al pascolo e sulle colture foraggiere prima del raccolto è di un anno.
La Grecia non ha trasmesso informazioni in merito.
In Finlandia devono trascorrere cinque anni prima di poter coltivare patate, tuberi
commestibili e ortaggi su terreni trattati con i fanghi. L'utilizzazione dei fanghi è
93
ammessa solo sui terreni destinati alla coltivazione di grano, barbabietole da zucchero,
colture oleose o colture non destinate al consumo umano o animale.
In Francia il periodo è di sei settimane, abbassato a tre per fanghi sottoposti a
disinfezione, cioè i fanghi trattati in maniera da non presentare microorganismi patogeni
rilevabili.
In Germania non è consentito utilizzare fanghi su prati e pascoli (prati permanenti). I
fanghi di depurazione possono essere utilizzati solo sui terreni arabili e devono essere
accuratamente interrati prima di seminarvi colture foraggiere, mais verde e mais insilato.
In Italia il periodo è di cinque settimane.
In Irlanda, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna e nel Regno Unito valgono le stesse
disposizioni della direttiva, vale a dire un divieto di tre settimane prima di procedere al
pascolo o al raccolto.
In Lussemburgo è previsto un periodo di attesa di un mese.
In Svezia è previsto un periodo di 10 mesi.
3.11.
Valori limite o altre misure per i suoli con un pH inferiore a 6 - Articolo 8
Ai sensi dell'articolo 8, in caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH è inferiore a
6, gli Stati membri devono tener conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del
loro maggiore assorbimento da parte delle piante e diminuire, se del caso, i valori limite
fissati in conformità all'allegato I A.
In Austria, la Carinzia prevede un quantitativo annuo ridotto per il cadmio (0,5 mg/kg di
materia secca), il cromo (50 mg/kg di materia secca), il rame (40 mg/kg di materia
secca), il mercurio (0,2 mg/kg di materia secca), il piombo (50 mg/kg di materia secca) e
lo zinco (100 mg/kg di materia secca), e l'Austria Superiore per lo zinco (150 mg/kg di
materia secca). Nel Tirolo per i suoli con un pH inferiore a 6 il quantitativo massimo di
metalli pesanti consentito è ridotto al 50% dei valori limite consentiti.
Belgio: la Vallonia vieta l'utilizzo dei fanghi su suoli con pH inferiore a 6. Nella regione
fiamminga è consentito lo spandimento di fanghi su terreni seminativi soltanto se il pH
del terreno è superiore a 5. Inoltre, i valori limite per i metalli pesanti sono più rigorosi di
quelli dell'allegato IA della direttiva.
Non esistono regole specifiche in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.
Poiché il valore del pH dei suoli coltivati finlandesi è generalmente inferiore a 6,0, in
Finlandia i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti sono più rigorosi di
quelli previsti all'allegato IA della direttiva. Inoltre, i fanghi possono essere utilizzati su
suoli con pH superiore a 5,8 o 5,5 solo a condizione che siano stati stabilizzati con la
calce.
In Francia, sui terreni con un pH compreso tra 5 e 6, è previsto un quantitativo annuo
ridotto per il cadmio (15 g/ha/anno), il cromo (1 200 g/ha/anno), il rame (1 200
g/ha/anno), il mercurio (12 g/ha/anno), il piombo (900 g/ha/anno) e lo zinco (3 000
g/ha/anno).
94
In Germania, per i terreni con un pH compreso tra 5 e 6 sono previsti valori limite ridotti
per quanto concerne la concentrazione di cadmio (1 mg/kg di materia secca) e zinco (150
mg/kg di materia secca). Non è ammessa l'utilizzazione di fanghi sui suoli con un pH
inferiore a 5.
In Italia la quantità di fanghi sparsi sui suoli è dimezzata se il pH del suolo è inferiore a
6 e la capacità di scambio cationico è inferiore a 15 meq/cm.
In Irlanda, quando il pH è inferiore a 6 occorre tenere sotto controllo la maggiore
mobilità dei metalli pesanti.
In Lussemburgo, se il suolo ha un pH inferiore a 6, i fanghi devono avere un pH
uniformemente superiore a 7. In questi casi si utilizzano di solito fanghi stabilizzati con
la calce (aventi un pH superiore a 12).
In Portogallo, se il pH è inferiore a 5,5 si applicano limiti ridotti (cfr. tabella 1 di questa
relazione).
Nel Regno Unito vengono adottati valori limite ridotti per il rame, il nickel e lo zinco al
fine di tenere conto dell'aumentata mobilità di questi metalli pesanti sui terreni con un pH
basso (cfr. tabella 1).
3.12.
Analisi dei suoli relativa a parametri diversi dal pH e dai metalli pesanti Allegato II B, paragrafo 1
Ai sensi dell'articolo 9, i terreni su cui vengono utilizzati i fanghi devono essere
analizzati secondo lo schema di cui all'allegato II B. Gli Stati membri devono accertarsi
che la concentrazione di metalli pesanti nei terreni non superi il valore limite. A tal fine
devono decidere quali siano le analisi da effettuare e stabilire la frequenza e i parametri
su cui tali analisi devono vertere (pH e metalli pesanti sono parametri obbligatori).
Nella regione vallona del Belgio, in Danimarca, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda,
Lussemburgo, Spagna, Svezia e nel Regno Unito è prevista solo l'analisi del pH e dei
metalli pesanti.
In alcuni Länder dell'Austria le analisi del suolo comprendono anche parametri come la
materia organica, il magnesio, i carbonati, il fabbisogno di calcio, la capacità di scambio
cationico, il ferro, il manganese, il tenore d'acqua. In alcuni casi specifici sono richieste
anche analisi degli idrocarburi policiclici aromatici, dei bifenili policlorurati e degli
idrocarburi clorurati.
Nella regione fiamminga del Belgio vengono misurati anche i seguenti parametri:
materia secca, materia organica, azoto, fosfato, composti organici alogenati totali e olio
minerale. L'autorità competente può decidere di far svolgere ulteriori analisi relative a:
idrocarburi monociclici aromatici, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze
organiche.
In Germania le analisi devono vertere anche su fosfato, potassio e magnesio.
In Italia occorre misurare anche la capacità di scambio cationico.
Nei Paesi Bassi viene misurato anche l'arsenico.
95
Il Portogallo prescrive anche l'analisi del tenore di azoto e fosforo.
3.13.
Frequenze minime di analisi del suolo - Allegato II B, paragrafo 2
In Austria le analisi del suolo vengono effettuate con frequenza decennale (o quando
sono state usate più di 15 t di materia secca) nel Burgerland e in Austria Superiore; ogni
cinque o dieci anni (a seconda dei singoli parametri) in Austria Inferiore; ogni quattro
anni in Stiria; ogni tre applicazioni di fanghi in Tirolo; ogni dieci anni in Carinzia.
Altre frequenze: ogni tre anni in Italia; ogni sei anni nei Paesi Bassi, ogni dieci anni
nella regione vallona del Belgio, in Irlanda, in Francia e in Germania; ogni vent'anni
nel Regno Unito; quando vengono applicate 20 tonnellate di materia secca per ettaro
nella regione fiamminga del Belgio.
La Danimarca non ha trasmesso informazioni in merito.
In Finlandia non è prevista una frequenza minima specifica: i suoli devono essere
analizzati ogniqualvolta vi sia motivo di ritenere che i valori limite siano stati superati.
In Lussemburgo i suoli devono essere analizzati prima di effettuare qualsiasi operazione
di spandimento dei fanghi.
In Portogallo i suoli vanno analizzati prima di ogni spandimento di fanghi di
depurazione.
In Spagna la frequenza è determinata dai governi regionali.
In Svezia pochissimi terreni presentano concentrazioni che si avvicinano o raggiungono i
limiti inferiori e, quindi, le analisi vengono eseguite solo in caso di probabile
superamento del valore limite del tenore di uno o più metalli pesanti nel terreno in
questione.
3.14.
Quantitativi di fango prodotti, di fanghi utilizzati in agricoltura e
concentrazione media dei metalli pesanti contenuti nei fanghi - Articolo 10
Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, gli Stati membri provvedono a tenere aggiornati i
registri in cui, tra le altre informazioni, sono annotati i quantitativi di fango prodotto e
quelli forniti per uso agricolo, la concentrazione di metalli pesanti e sostanze nutritive.
Le tabelle 5 e 6 e le figure da 1 a 4 presentano i dati pervenuti alla Commissione. Per
completezza delle informazioni, la tabella 4 presenta i dati per il precedente periodo di
riferimento (1995-1997).
3.15.
Esenzioni concesse per gli impianti di depurazione di capacità ridotta Articolo 11
Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri possono esentare dall'articolo 6, lettera b) e
dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e paragrafo 2, i fanghi provenienti dagli
impianti di depurazione delle acque reflue aventi una capacità di trattamento
corrispondente a 5 000 abitanti equivalenti e destinati essenzialmente al trattamento
delle acque reflue domestiche.
96
La regione vallona del Belgio, la Danimarca, la Francia, il Portogallo, la Svezia e il
Regno Unito non prevedono esenzioni.
La regione fiamminga del Belgio, l'Italia, il Portogallo e la Spagna non hanno risposto
al quesito.
In Finlandia sono previste esenzioni per gli impianti di trattamento delle acque reflue
con capacità inferiore a 5 000 a.e. La misura si applica a circa 450 impianti.
In Germania sono previste esenzioni per gli impianti di trattamento delle acque reflue
con capacità inferiore a 1 000 a.e. Non sono fornite informazioni sul numero di tali
impianti.
In Irlanda è prevista un'esenzione generale per gli impianti di capacità inferiore a 5 000
abitanti equivalenti.
4.
CONCLUSIONI
La direttiva 86/278/CEE è stata recepita in tutti gli Stati membri in maniera generalmente
corretta, benché sia necessario un maggiore impegno per garantire una rapida ed efficace
trasmissione di dati esaurienti alla Commissione. In alcuni Stati membri la
frammentazione della competenza a livello amministrativo non aiuta a tracciare un
quadro coerente della quantità e della qualità dei fanghi prodotti ed impiegati
nell'agricoltura. Le informazioni quantitative sull'attuazione della direttiva vengono
inviate con notevole ritardo che raggiunge in certi casi un anno o più.
Secondo i dati trasmessi alla Commissione e presentati nelle tabelle 4 e 5, e prendendo in
considerazione soltanto quegli Stati membri per i quali è stata fornita una serie continua
di dati tra il 1995 e il 2000, la produzione annua di fanghi è rimasta costantemente
intorno a 4,3 milioni di tonnellate di materia secca.
La figura 5 indica una lieve flessione dell'impiego dei fanghi nell'agricoltura dell'Unione
europea, con una diminuzione dal 43% del 1995 al 37% del 2000. Esistono differenze
notevoli tra i diversi Stati membri; in alcuni di essi la flessione è piuttosto netta e sembra
che tale tendenza debba continuare anche oltre il 2000. La Commissione ritiene che il
declino dell'uso dei fanghi in agricoltura a favore dell'incenerimento sia contrario
all'ordine di priorità per la gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la qualità (cfr. tabella 6), le concentrazioni medie di metalli pesanti
nei fanghi usati in agricoltura nell'Unione europea sono ben inferiori ai valori limite
previsti dall'allegato IB della direttiva. Benché esistano ancora disparità tra i diversi Stati
membri (tra l'altro a causa dei differenti metodi di analisi usati nei vari Stati), la tendenza
generale va nel senso di una lenta ma costante diminuzione delle concentrazioni.
La Commissione nota che in media nell'Unione europea una tonnellata di fanghi (materia
secca) contiene tra i 30 e i 40 kg di azoto e tra i 20 e i 30 kg di fosforo. Tale fattore
rappresenta già in sé un valore economico di circa 30 euro per tonnellata di materia secca
di fanghi usati in agricoltura.
97
La Commissione ritiene che le conclusioni della precedente relazione di sintesi133 restino
valide. In particolare, per quanto concerne i fanghi di depurazione, si ritiene che la loro
utilizzazione come fertilizzanti su terreni agricoli sia la migliore alternativa ambientale, a
condizione che non comporti effetti nocivi per l'ambiente, gli animali e le persone. La
direttiva 86/278/CEE è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sull'ambiente. Non vengono segnalati casi di
contaminazione delle persone, degli animali o delle piante dovuta all'uso dei fanghi in
agricoltura conformemente alla direttiva. Pur non essendo possibile escludere
completamente la presenza di rischi nelle attività umane, sembra che la direttiva abbia
contribuito efficacemente a evitare la diffusione dell'inquinamento dovuto
all'utilizzazione dei fanghi.
La Commissione ritiene che lo spandimento dei fanghi sui terreni, se monitorato e
adeguatamente regolamentato, vada incoraggiato e sostenuto. Occorre tuttavia rendere
più rigorose le regole, quando ciò sia necessario, in particolare tenendo conto degli effetti
di lungo periodo sulla qualità dei suoli.
A questo scopo, e per rafforzare la fiducia dei consumatori nella utilità del reimpiego dei
fanghi sui terreni agricoli, la Commissione ha annunciato, nella comunicazione “Verso
una strategia tematica per la protezione del suolo”134, che intende intraprendere un
riesame approfondito delle disposizioni della direttiva, che saranno valutate alla luce
della ricerca scientifica svolta dopo l'adozione della direttiva stessa. Obiettivo del
riesame sarà garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. È necessario
rassicurare l'opinione pubblica convincendola che la riutilizzazione dei fanghi in
agricoltura, se condotta secondo le regole delle buone pratiche e nel rispetto della
direttiva, non presenta rischi gravi per la salute umana e l'ambiente. Inoltre la
Commissione terrà conto della necessità di criteri chiari e trasparenti per le analisi di
controllo effettuate sui fanghi utilizzati in agricoltura, in modo da evitare che sostanze
inquinanti vengano diffuse nell'ambiente o riciclate su colture destinate al consumo
umano. Si terrà conto inoltre anche della definizione di fanghi di depurazione in modo da
adottare un'interpretazione coerente in tutti i settori della normativa. È probabile che la
Commissione presenterà una proposta di revisione della direttiva 86/278/CEE del
Consiglio entro la fine del 2003.
133
134
COM(1999) 752 def.
COM(2002) 179 def. del 26 aprile 2002.
98
Allegato III
99
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Tabella 1: Valori limite relativi alla concentrazione di metalli pesanti nel suolo (mg/kg di materia secca)
135
136
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Rame (Cu)
Mercurio (Hg)
Nickel (Ni)
Piombo (Pb)
Zinco (Zn)
86/278/CEE
6<pH<7
1–3
50 – 140
1 – 1,5
30 – 75
50 – 300
150 – 300
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Rame (Cu)
Mercurio (Hg)
Nickel (Ni)
Piombo (Pb)
Zinco (Zn)
86/278/CEE
6<pH<7
1–3
50 – 140
1 - 1,5
30 – 75
50 – 300
150 – 300
A
0,5 –2
50 – 100
40 – 100
0,2 – 1,5
30 – 70
50 –100
100 - 300
IRL
1
50
1
30
50
150
B
Fiandre
0,9
46
49
1,3
18
56
170
As 22
L
1-3
100 - 200
50 - 140
1 - 1,5
30 - 75
50 - 300
150 - 300
Vallonia
2
100
50
1
50
100
200
D
DK
1,5
100
60
1
50
100
200
0,5
30
40
0,5
15
40
100
NL135
0,8
100
36
0,3
35
85
140
pH<5.5
1
50
50
1
30
50
150
P
5.5<pH<7
3
200
100
1,5
75
300
300
E
EL
pH<7 pH>7
1
3
1–3
100 150
50 210
50 – 140
1
1,5
1 – 1,5
30 112
30 – 75
50 300
50 – 300
150 450 150 – 300
S
pH>7
4
300
200
2
110
450
450
0,4
60
40
0,3
30
40
100136
F
FIN
I
2
150
100
1
50
100
300
0,5
200
100
0,2
60
60
150
1,5
1µM Cr(VI)
100
1
75
100
300
Regno Unito
5<pH<5.5 5.5<pH<6 6=pH=7
3
3
3
80
100
135
1
1
1
50
60
75
300
300
300
200
250
300
pH>7
3
200
1
110
300
450
Per illustrare come sono effettuati i calcoli si prenda l'esempio dei Paesi Bassi: sono basati sul 10% di materia organica = H e 25% di lutum = L. I valori limite nel suolo sono determinati
usando una formula in cui L = % lutum e H = % materia organica. Nel calcolo H non è mai più elevato del 15%. I valori sono calcolati con le seguenti formule: Cd {0,4+0,007(L+3H)
mg/kg di materia secca, Cu {15+0,6(L+3H)} mg/kg di materia secca, Ni {10+L mg/kg di materia secca, Pb {50+L+H} mg/kg di materia secca, Zn {50+1,5(2L+H)} mg/kg di materia secca,
Hg {0,2+0,0017(2L+H)} mg/kg di materia secca, Cr {50+2L mg/kg di materia secca.
In alcuni suoli della Svezia la concentrazione di zinco nelle terre arabili può raggiungere i 150 mg/kg di materia secca (Jämtland, Stoccolma, Sëdermanland, Uppsala, Västernorrland e
Västmanland).
100
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Tabella 2: Valori limite relativi alla concentrazione di metalli pesanti nei fanghi (mg/kg di materia secca)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
86/278/CEE
Allegato 1 B
20 – 40
-
A
0,7 – 10
50 – 500
B
D
Fiandre
6
250
Vallonia
10
500
10
900
DK
E
0,8
100
pH>7
20
1 000
pH<7
40
1 500
1 000
16
300
750
2 500
1 750
25
400
1 200
4 000
EL
F
20 – 40
Cr(III) 500
Cr(VI) 10
1 000 – 1 750
16 – 25
300 – 400
750 – 1 200
2 500 – 4 000
20
1 000
1 000
10
200
800
3 000
1000 – 1750
Rame (Cu)
16 – 25
Mercurio (Hg)
300 – 400
Nickel (Ni)
750 – 1200
Piombo (Pb)
2500 – 4000
Zinco (Zn)
70 – 500
0,4 – 10
25 – 100
45 – 500
200 – 2 000
375
5
50
300
900
As 150
600
10
100
500
2 000
800
8
200
900
2 500
1 000
0,8
30
120
4 000
86/278/CEE
Allegato 1 B
20 – 40
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
1000 – 1750
Rame (Cu)
16 – 25
Mercurio (Hg)
300 – 400
Nickel (Ni)
750 – 1200
Piombo (Pb)
2500 – 4000
Zinco (Zn)
FIN
I
IRL
L
NL
P
S
Regno Unito
3
300
600
2
100
150
1 500
20
1 000
10
300
750
2 500
20
1 000
16
300
750
2 500
20 – 40
1 000 – 1 750
1 000 – 1 750
16 – 25
300 – 400
750 – 1 200
2 500 – 4 000
1,25
75
75
0,75
30
100
300
20
1 000
1 000
16
300
750
2 500
2
100
600
2,5
50
100
800
-
101
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Tabella 3: Carico medio annuo massimo di metalli pesanti per i terreni agricoli (g/ha/anno)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Rame (Cu)
Mercurio (Hg)
Nickel (Ni)
Piombo (Pb)
Zinco (Zn)
86/278/CEE
Allegato 1 C
150
12 000
100
3 000
15 000
30 000
86/278/CEE
Allegato 1 C
150
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
12000
Rame (Cu)
100
Mercurio (Hg)
3000
Nickel (Ni)
15000
Piombo (Pb)
30000
Zinco (Zn)
137
A
6 – 10
350 – 1 250
1 000 – 1 800
6 – 25
200 – 300
300 – 1 250
3 600 – 5 000
B
Fiandre
12
500
750
10
100
600
1 800
As 300
Vallonia
-
D
DK
E
EL
-
-
150
3 000
12 000
100
3 000
15 000
30 000
150
5
12 000
100
3 000
15 000
30 000
F
5<pH<6 6<pH<7
15
30
1 200 1 500
1 200 1 500
12
15
300
300
900
1 500
3 000 4 500
FIN
I
IRL
L
NL
P
S137
Regno Unito
3
300
600
2
100
150
1 500
-
-
120
4 500
5 250
75
1 200
3 600
12 000
2,5
150
150
1,5
60
200
600
150
4 500
12 000
100
3 000
15 000
30 000
1,75
100
600
2,5
50
100
800
150
7 500
100
3 000
15 000
15 000
Il limite per il rame può essere superato se il suolo presenta una carenza di tale elemento. Nuovi limiti del carico dal 2002 (g/ha/anno): Cd: 0,75, Cr: 40, Cu: 300, Hg: 1,5, Ni: 25, Pb: 25,
Zn: 600.
102
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Tabella 4: Produzione totale di fanghi e quantità utilizzata in agricoltura nel periodo di riferimento 1995-1997138
Stati membri
A
B
D
DK
Austria
Regione vallona
Regione fiamminga
Germania
Danimarca
E
EL
F
FIN
I
IRL
L
NL
P
Spagna
Grecia
Francia
Finlandia
Italia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi (*)
Portogallo
S
Svezia
138
Fanghi prodotti (tonnellate
di materia secca)
1995
1996
1997
390 000
14 311
73 325
2 248 647
166 584
51 624
750 000
141 000
15 200
65 230
2 215 820
161 717
16 594
69 850
2 227 609
151 159
130 000
685 669
58 993
820 000
136 000
Fanghi utilizzati in agricoltura (tonnellate di
materia secca)
1995
%
1996
%
1997
%
45 000
10 687
9 750
940 932
109 369
494 000
47 000
12%
75%
13%
42%
67%
66%
33%
12 230
17 860
920 721
104 095
49 000
47 242
81%
27%
42%
64%
38%
38 290
220
145 855
(stima)
230 000
(stima)
242
177 100
(stima)
230 000
(stima)
209
214 200
(stima)
230 000
(stima)
30
44 000
(stima)
67 800
14%
30%
29%
36
53 130
(stima)
90 000
(stima)
15%
30%
39%
14 772
23 363
909 547
94 250
89%
33%
41%
62%
314 329
46%
544 000
53 000
52 546
4 174
66%
39%
27
64 260
(stima)
13%
30%
Superficie ricoperta (ettari)
1995
1996
1997
10 492
10 497
11 127
1 625
2 680
3 900
28 261 ha/
3 anni
27 393 ha/
3 anni
23 743 ha/
3 anni
7 446
11 707
11%
16 000
ha/ anno
21 000
ha/anno
(0,6%
dell'area
coltivata
totale)
(0,8%
dell'area
coltivata
totale)
La presente tabella, benché relativa al precedente periodo di riferimento 1995-1997, viene qui introdotta come complemento di informazione per il lettore. La tabella
corrispondente della precedente relazione di sintesi (COM(1999) 752) è stata integrata con dati trasmessi dagli Stati membri con un ritardo eccessivo per consentirne
l'inserimento in quella relazione.
103
Regno Unito
Regno Unito
1 120 000 1 120 000 1 195 000
548 061
49%
570 798
51%
645 798
(stima)
(stima)
(stima)
(*) Fanghi prodotti da impianti di trattamento privati. Dal 1995 i fanghi degli impianti urbani non sono più utilizzati in agricoltura.
54%
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Tabella 5: Produzione totale di fanghi e quantità utilizzata in agricoltura nel periodo di riferimento 1998-2000
Stati membri
A
Fanghi prodotti
(tonnellate di materia secca)
1998
1999
2000
1998
Fanghi utilizzati in agricoltura
(tonnellate di materia secca)
%
1999
%
2000
%
D
DK
Austria
Vallonia
Fiandre139
Germania
Danimarca
399 188
15 836
63 919
2 228 029
153 780
406 696
17 967
76 699
2 263 843
155 621
401 867
18 228
80 708
2 297 460
-
43 518
13 042
16 006
842 497
96 200
11%
82%
25%
38%
62%
38 698
9 504
5 410
861 631
95 500
10%
53%
7%
38%
61%
40 455
10 733
0
858 801
-
10%
59%
0
37%
E
EL
F
Spagna
Grecia
Francia
716 145
59 320
858 000
784 882
60 135
855 000
853 482
66 335
-
353 986
0
554 000
49%
413 738
0
552 000
53%
53%
65%
454 251
0
-
FIN
I
IRL
L
NL
P
Finlandia
Italia140
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi141
Portogallo
23 000
164 698
8 734
5 600
36
66 547
14%
23%
23%
80%
15%
18%
19 000
217 805
14 109
45
37 176
12%
28%
40%
56 000
25%
1 045 150
502 200
48%
35 000
(stima)
584 233
16%
Regno Unito
56 000
(stima)
554 924
25%
Regno Unito
160 000
779 220
35 039
238 680
(stima)
220 000
(stima)
1 066 176
14%
27%
14%
Svezia142
160 000
728 280
38 551
7 000
242
374 147
(stima)
221 000
(stima)
1 105 918
23 000
194 811
5 238
34
41 413
S
158 000
717 776
37 595
220
121 138
(stima)
221 000
B
139
140
141
142
65%
15%
34%
50%
16%
55%
Superficie ricoperta
(ettari)
1998
1999
2000
-
-
-
23 649 ha/
3 anni
-22 920 ha/
3 anni
-
176 000
(stima)
12 977
-
176 000
(stima)
5 167
1 870
15 711
-
-
-
-
13 000
(stima)
-
13 000
(stima)
-
8 000
(stima)
-
Dal 1° dicembre 1999 non sono più utilizzati in agricoltura fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane perché non è stato possibile rispettare i
requisiti del VLAREA.
Dati non completi per tutte le regioni.
I fanghi urbani non sono più utilizzati in agricoltura dal 1995. I valori qui riportati si riferiscono perciò solamente ai fanghi di depurazione prodotti da impianti privati.
I dati sulle superfici coperte sono basati sull'ipotesi che ogni sei anni siano sparse 4,3 tonnellate per ettaro, cioè circa 120 kg P/ha ogni sei anni.
104
Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione
Tabella 6: Concentrazione media di metalli pesanti presenti nei fanghi (mg/kg di materia secca)
86/278
/CEE
A
B
D
Fiandre
1998
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Rame (Cu)
Mercurio (Hg)
Nickel (Ni)
Piombo (Pb)
Zinco (Zn)
Azoto (N)
20 – 40 1,1-6,4
-
34-240
1000 – 114-244
1750
16 – 25 0,8-1,3
DK
E
Vallonia
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
1999
1998
1,3
2000
(stima)
1,3
0,65-5,4
0,71-3,4
2,4
3,2
3,8
1,7
1,7
1,7
1,4
53-60
39-67
82
76
77
79
94
86
49
133-190
139-218
359
315
310
186
194
190
0,7-1,2
0,6-1,3
1,3
1,4
1,6
1,8
1,9
49
46
45
35
34
187
204
177
121
1228
1236
1174
1065
1999
2000
47
41
289
294
302
242
1,2
1
0,9
0,9
30
27
28
28
126
137
63
61
60
953
1009
835
820
826
1998
1999
2000
1,35
1,39
-
6,5
2,1
2,5
25,2
24,6
-
238
135
146
220
-
277
303
300
0,99
0,91
-
1,2
1,4
2,1
20,2
20,5
-
59
49
46
49,8
47,2
-
212
117
104
686
650
-
883
959
897
300 –
21-43
21-54
19-42
400
750 –
32-78
45-54
46-56
1200
2500 – 539-920 622-778 597-961
4000
19-45900 17-58200 18-46100
38 000
35 000
35 000
32 887
34 719
33 460
37 500
36 000
38 200
44 600
42 800
-
36 882
42 978
45 463
23-47000 23-49300 22-52300
39 000
42 000
46 000
29 445
23 210
22 978
20 400
23 100
25 300
29 500
28 800
-
36 993
39 921
45 612
Fosforo (P)
86/278
/CEE
EL
F
20 – 40
-
-
-
-
-
2,9
2,8
2,5
1,6
2,6
0,8
1,9
1,7
2
Cromo (Cr)
-
-
-
-
-
-
44
52
50
104
83
72
104
165
165
-
49
63
57
Rame (Cu)
1000 –
1750
16 – 25
-
-
-
-
-
297
273
145
225
254
293
247
310
333
195
262
300
317
-
-
-
-
-
1,9
0,7
0,7
0,5
1,4
1,4
0,98
0,05
0,6
1,0
5
1,9
1,5
-
-
-
-
-
27
21
28
24
54
37
54
39
33
18
31
51
42
-
-
-
-
-
85
17
11
23
96
95
87
61
106
108
131
129
114
Piombo (Pb)
143
300 –
400
750 –
1200
2000
1998
1999
1998
(stima)
0,9
1999
(stima)
0,9
2000
(stima)
0,9
1998
1999
Media ponderata calcolata in base ai dati forniti da diverse regioni.
105
2000
1998
L
Cadmio (Cd)
Nickel (Ni)
1999
IRL
2000
(stima)
1,9
Mercurio (Hg)
1998
I143
FIN
1999
2000
1998
1999
2000
Zinco (Zn)
2500 –
4000
-
-
-
-
-
677
473
286
442
749
798
741
517
568
418
1 736
1 668
1 632
Azoto (N)
-
-
-
-
-
40 000
25 000
17 000
27 000
52 800
53 400
50 500
27 558
27 558
27 976
25 260
22 500
23 200
Fosforo (P)
-
-
-
-
-
25 800
15 000
11 000
19 000
20 400
20 500
19 800
10 386
10 386
5 415
52 260
50 314
56 200
86/278/CEE
NL
P
S
Regno Unito
1998
1999
2000
1998
1999
2000
1998
Cadmio (Cd)
20 – 40
0,37
0,54
0,40
2,5
2,9
3,4
1,1
1999
(stima)
1
2000
1998
1999
2000
0,9
2,5
2,6
2,1
Cromo (Cr)
-
21
18
20
55
99
110
25
25
24
106
111
113
Rame (Cu)
1000 – 1750
31
32
32
454
397
512
471
432
393
440
445
457
Mercurio (Hg)
16 – 25
0,18
0,17
0,18
2
4,6
5,2
1,1
1
0,8
2
2
1,7
Nickel (Ni)
300 – 400
11
9
9
30
39
46
16
16
16
50
48
52
Piombo (Pb)
750 – 1200
11
18
14
98
83
105
34
33
31
202
204
195
Zinco (Zn)
2500 – 4000
148
139
131
1 440
1 280
1 670
517
486
455
777
815
790
Azoto (N)
14 000
16 000
14 000
36 300
33 040
35 400
39 300
40 350
41 400
37 108
39 554
41 052
Fosforo (P)
10 000
9 000
10 000
31 123
27 900
28 440
27 900
27 050
26 200
25 955
26 267
27 374
106
Produzione totale di fanghi
negli Stati membri nel 1999
2.500.000
D
2.000.000
to 1.500.000
nn
ell
ate
UK
1.000.000
F
E
500.000
I
A
P
B
S
FIN
DK
EL
IRL
0
L
Figura 1 Produzione di fanghi nel 1999
Percentuale di produzione di fanghi
negli Stati membri nel 1999
A
6%
UK
15%
B
1%
S
3%
P
5%
NL
0%
D
31%
L
0%
IRL
1%
I
10%
FIN
2%
F
12%
EL
1%
E
11%
DK
2%
Figura 2 Percentuale di produzione di fanghi per Stato membro nel 1999
107
NL
Fanghi usati in agricoltura
dagli Stati membri nel 1999
1.000.000
900.000
D
800.000
700.000
to
nn
ell
ate
600.000
UK
F
500.000
E
400.000
300.000
200.000
I
DK
100.000
A
P
B
FIN
EL
0
IRL
L
S
NL
Figura 3 Fanghi utilizzati in agricoltura nel 1999
Percentuale di fanghi usati in agricoltura dagli Stati membri
nel 1999
90%
L
80%
70%
F
DK
60%
E
UK
50%
D
40%
30%
I
20%
10%
0%
B
FIN
S
IRL
NL
P
A
EL
Figura 4 Percentuale di fanghi utilizzati in agricoltura per Stato membro nel 1999
108
Percentuale di fanghi usati in agricoltura nel
periodo 1995-2000
60%
50%
40%
B
D
FIN
UK
UE
30%
20%
10%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Figura 5 Percentuale di fanghi utilizzati in agricoltura da alcuni Stati membri nel periodo 1995-2000
109
DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO
1.
INTRODUZIONE
La direttiva 94/62/CE144 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (direttiva sugli imballaggi) persegue due obiettivi principali: tutelare l'ambiente e
garantire il funzionamento del mercato interno. Per questo la direttiva istituisce misure
destinate, in via prioritaria, ad impedire la generazione di rifiuti di imballaggio e, come
principi fondamentali aggiuntivi, misure tese al riutilizzo o al riciclaggio degli imballaggi e ad
altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio per ridurre, dunque, lo smaltimento finale di
tali rifiuti.
Si tratta in particolare di misure riguardanti:
– la prevenzione: misure nazionali e promozione delle norme (articolo 4);
– il riutilizzo: provvedimenti nazionali (articolo 5);
– gli obiettivi di recupero e riciclaggio da conseguire entro il 30 giugno 2001 (articolo 6):
– recupero: tra 50 e 65%,
– riciclaggio: tra 25 e 45% (15% per materiale),
– la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo sono autorizzati a conseguire tali obiettivi entro il 31
dicembre 2005 (in questi casi, entro il 30 giugno 2001 deve essere recuperato il 25% dei
rifiuti);
– l'istituzione di sistemi di restituzione, raccolta e recupero da parte degli Stati membri in
base ad alcuni criteri (articolo 7);
– l'istituzione di una marcatura nell'ambito di una direttiva futura (non ancora adottata145) e
l'adozione di un sistema di identificazione mediante la procedura di comitato (decisione
97/129/CE146) (articolo 8);
– i requisiti essenziali, che consentano la libera circolazione degli imballaggi nel mercato
interno, e l'incentivo alla normazione da parte della Commissione (articoli 9, 10 e 18147);
– la definizione di valori limite per i metalli pesanti contenuti negli imballaggi (articolo
11148)
144
145
146
147
GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.
La Commissione ha presentato una proposta al riguardo nel 1996; il Parlamento ha esaminato il testo in
prima lettura ma il Consiglio non ha ancora adottato la posizione comune.
GU L 50 del 20.2.1997, pagg. 28-31.
I riferimenti alle norme EN 13428:2000 ed EN 13432:2000 sono stati pubblicati nella decisione
2001/524/CE della Commissione, GU L 190, pagg. 21-23.
110
– l'adozione di sistemi d'informazione e formati per la presentazione dei dati attraverso la
procedura di comitato (decisione 97/138/CE149), (articolo 12);
– l'informazione degli utilizzatori (articolo 13);
– gli strumenti economici: misure nazionali (articolo 15);
– gli obblighi riguardanti la comunicazione delle informazioni e le relazioni (articolo 17).
La presente relazione si basa sulle risposte al questionario adottato ai sensi della decisione
97/622/CE della Commissione150 del 27 maggio 1997. Sono state inoltre utilizzate le relazioni
pervenute alla Commissione ai sensi della decisione 97/138/CE per i dati relativi agli
imballaggi immessi in commercio, riutilizzati, recuperati e riciclati. Ove opportuno, viene
fatto riferimento agli studi disponibili.
2.
RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE
2.1.
Diritto nazionale
Tutti gli Stati membri hanno inviato alla Commissione le informazioni riguardanti le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative introdotte per conformarsi alla
direttiva sugli imballaggi.
Nel 2002 la Commissione ha inviato un parere motivato all'Austria per non aver adeguato la
propria legislazione riguardo alla definizione di "riciclaggio organico" e all'Irlanda per non
aver attuato tutta la normativa necessaria per conseguire gli obiettivi minimi in materia di
recupero che devono essere realizzati entro il 2005.
2.2.
Programmi che vanno oltre gli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere
a) e b)
L'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) fissa una scala di valori entro i quali gli Stati membri
devono fissare i propri obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio da raggiungere entro
giugno 2001. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6 gli Stati membri possono varare
programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) se
dispongono di adeguate capacità di riciclaggio e recupero e purché queste misure non
provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si
conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione
conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse
sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di
discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
I seguenti paesi hanno comunicato il varo di tali programmi:
148
149
150
Sono state approvate deroghe per le casse e i pallet di plastica (decisione 1999/177/CE, GU L 56 del
4.3.1999, pagg. 47-48) e per gli imballaggi in vetro (decisione 2001/171/CE, GU L 62 del 2.3.2001, pagg.
20-21). Le decisioni si applicano per alcuni limiti o a determinate condizioni.
GU L 52 del 22.2.1997, pagg. 22-30.
GU L 256 del 19.9.1997, pagg. 13-19.
111
Austria: confermati dalla decisione 1999/42/CE del 22 dicembre 1998151;
Belgio: confermati dalla decisione 1999/652/CE del 15 settembre 1999152. Per il 1998 si
applicano le seguenti percentuali: 45% per il riciclaggio e 70% per il recupero; per il 1999 gli
obiettivi sono del 50% per il riciclaggio e dell'80% per il recupero;
Paesi Bassi: confermati dalla decisione 1999/823/CE del 22 novembre 1999153.
Anche la Danimarca e la Svezia hanno notificato di aver disposto altri programmi; in
entrambi i casi si è tuttavia ritenuto che i programmi che andavano oltre gli obiettivi fissati
non erano provvedimenti adottati dagli Stati membri in questione, ma dall'industria per
conformarsi alla direttiva. In questo senso i programmi non rientrano nel campo di
applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6.
Va inoltre sottolineato che la direttiva non esclude che, nella realtà, si raggiungano tassi di
recupero e riciclaggio più elevati (ad esempio grazie ad una maggiore partecipazione dei
consumatori) anche se non sono la conseguenza diretta dei programmi nazionali istituiti dalle
autorità pubbliche.
2.3.
Procedimenti di infrazione
Attualmente sono in corso procedimenti di infrazione nei confronti di otto Stati membri. Oltre
all'azione intrapresa contro l'Austria e l'Irlanda e illustrata al paragrafo 2.1, vengono
segnalati anche i casi descritti di seguito. Per la Germania è stata adita la Corte di giustizia
europea riguardo agli effetti che la percentuale fissa del 72% per i contenitori di bevande
riutilizzabili ha sulla libera circolazione delle acque minerali. La Finlandia ha ricevuto un
parere motivato per non aver garantito, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo
comma della direttiva, che le tariffe imposte per accedere al sistema di gestione degli
imballaggi non siano discriminatorie, che il sistema sia aperto a tutti gli operatori e non
rappresenti un ostacolo agli scambi o alla concorrenza. In questi due casi si intende garantire
che i sistemi nazionali istituiti rispettino le disposizioni della direttiva a tutela del mercato
interno e non vengono invece messi in discussione sotto il profilo ambientale. Per i Paesi
Bassi è stata adita la Corte di giustizia in quanto la normativa nazionale non contempla
formalmente l'istituzione dei sistemi in questione. Nel 2002 la Corte di giustizia ha decretato
che la Francia, l'Italia e il Regno Unito non avevano provveduto a inserire un capitolo
specifico sui rifiuti di imballaggio in tutti i piani di gestione dei rifiuti che avevano istituito ai
sensi dell'articolo 14 della direttiva.
3.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
3.1.
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
L'articolo 4 della direttiva sugli imballaggi stabilisce che gli Stati membri provvedano a che,
oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate
conformemente all'articolo 9 della direttiva, siano applicate altre misure di prevenzione. Esse
possono consistere in programmi nazionali o in azioni analoghe.
151
152
153
GU L 14 del 19.1.1999, pagg. 24-29.
GU L 257 del 2.10.1999, pagg. 20-23.
GU L 321 del 14.12.1999, pagg. 19-23.
112
La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per prevenire la formazione di rifiuti
di imballaggio, come illustrato in dettaglio nelle pagine successive.
In Austria le associazioni nel campo dei rifiuti e i sistemi di raccolta e recupero forniscono
informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e i vantaggi dei sistemi che impiegano imballaggi
riutilizzabili.
In Belgio, l'articolo 11, paragrafo 2 della legge in materia di norme sui prodotti punta a
promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili sulla base del principio
dell'equilibrio stabile del rapporto tra imballaggio e prodotto imballato. È in corso di
preparazione una decisione di attuazione. Chiunque immetta sul mercato belga prodotti con
oltre 10 tonnellate di imballaggi è tenuto a stilare un piano di prevenzione a scadenze
triennali.
In Danimarca è stata approvata un'imposta sugli imballaggi in funzione del materiale,
dell'impatto ambientale prodotto e del peso dell'imballaggio, che dovrebbe avere un effetto di
prevenzione sulla quantità di rifiuti di imballaggio in circolazione. La Danimarca dispone
inoltre di un programma di sovvenzioni, ad esempio per tecnologie e prodotti più puliti.
L'Agenzia di protezione dell'ambiente danese sta infine preparando una strategia per la
prevenzione dei rifiuti.
In Finlandia, la decisione n. 962/1997 fissa obiettivi quantitativi per i rifiuti di imballaggio:
l'obiettivo minimo, da conseguire entro il 30 giugno 2001, è una riduzione del 6% nel
rapporto tra i rifiuti di imballaggio e i prodotti imballati che vengono consumati ogni anno in
Finlandia (di cui è essenzialmente responsabile il produttore degli imballaggi). Gli strumenti
più importanti di prevenzione sono un riutilizzo massiccio e sistemi di cauzione-restituzione. I
fabbricanti, infine, ricorrono sempre di più a pallet, carrelli e casse di plastica riutilizzabili.
In Francia le tariffe applicate dai sistemi di riciclaggio si basano sulle unità e sul peso degli
imballaggi e rappresentano un incentivo a evitare la formazione di rifiuti di imballaggio; esse
comprendono inoltre criteri riguardo alla riciclabilità. Gli accordi stipulati con i sistemi di
riciclaggio prevedono anche che questi ultimi preparino cataloghi sulla prevenzione e manuali
di buone prassi per l'industria e i consumatori.
In Germania sono stati fissati criteri per l'attribuzione del marchio ecologico "Blau Engel"
(angelo blu) alle apparecchiature per la produzione di acqua gassata.
In Grecia, la EOEDSAP (l'Organizzazione nazionale per la gestione alternativa degli
imballaggi e di altri prodotti), istituita dall'articolo 5 della legge 2939/2001, sviluppa
programmi che ruotano, in particolare, attorno al principio di prevenzione.
In Irlanda la responsabilità del produttore e soprattutto le spese di adesione al sistema di
conformità per gli imballaggi incentivano i produttori a ridurre al minimo gli imballaggi. Il
sistema di conformità Repack fornisce ai propri membri consulenze sulle buone prassi per
prevenire/ridurre al minimo gli imballaggi e i loro rifiuti. Varie campagne di sensibilizzazione
(cfr. anche capitolo sulle campagne d'informazione) promuovono la prevenzione dei rifiuti
nell'ambito dei propri programmi. Infine, il concetto di prevenzione dei rifiuti è messo in
evidenza anche nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
In Italia, oltre ad incentivare al massimo il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, il sistema di
recupero degli imballaggi istituito dal decreto legislativo n. 22/97 istituisce un programma
113
generale di prevenzione, nel cui ambito vengono svolti studi e iniziative con i produttori e gli
utilizzatori degli imballaggi riguardo ai metodi di produzione dei prodotti e degli imballaggi,
alla logistica e ad altri fattori, al fine di ridurre i quantitativi di materie prime utilizzati e
ridurre i rifiuti di imballaggio.
Nei Paesi Bassi le misure di prevenzione rientrano nel secondo accordo sugli imballaggi. Le
imprese devono adottare un approccio sistematico per migliorare gli imballaggi dal punto di
vista ambientale. Le imprese con più di quattro dipendenti e che immettono in commercio nei
Paesi Bassi oltre 50 tonnellate di imballaggi di carta/cartone, vetro, metallo o plastica devono
riferire all'autorità competente sulle misure di prevenzione messe in atto.
In Portogallo sono state varate diverse iniziative di sensibilizzazione per vari gruppi di
destinatari. L'attenzione al riutilizzo, che ha ispirato l'ordinanza ministeriale 29-B/98, è un
elemento che contribuisce anche alla prevenzione degli imballaggi. Per citare un altro
esempio in proposito, in alcuni supermercati ci sono state iniziative per promuovere l'impiego
di sacchetti della spesa riutilizzabili.
In Spagna l'articolo 5, lettera c) della legge 11/1997 stabilisce che la quantità totale di rifiuti
di imballaggio prodotti deve essere ridotta di almeno il 10% in peso. Ai sensi della settima
disposizione aggiuntiva alla legge 10/1998, chi immette sul mercato prodotti imballati che
generano rifiuti superiori a una determinata soglia fissata dal governo, deve preparare piani di
prevenzione per ridurre al minimo e prevenire alla fonte la produzione di rifiuti di imballaggio
e i loro eventuali effetti negativi. Il programma nazionale sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio prevede una serie di investimenti per un ammontare complessivo di 350 milioni
di euro nel periodo 2000-2002.
Nel Regno Unito, infine, vengono forniti incentivi finanziari per ridurre il tonnellaggio di
rifiuti prodotti e, di conseguenza, i costi.
3.2.
Misure che incentivano i sistemi di riutilizzo
L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli
imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il
trattato.
Gran parte degli Stati membri ha predisposto misure per incentivare i sistemi di riutilizzo. Le
informazioni illustrate di seguito sono ricavate dalle risposte al questionario di cui alla
decisione 97/622/CE della Commissione. Altri dati sono contenuti in uno studio sul riutilizzo
consultabile
al
seguente
sito
web:
http://europa.eu.int/comm/environment/rifiuti/studies/packaging/reuse.htm.
L'Austria ha adottato misure per semplificare le procedure amministrative riguardo alla
registrazione e alla notifica della regolamentazione applicabile.
In Belgio gli imballaggi riutilizzabili non sono soggetti ad eco-tasse; ai sensi della
legislazione belga essi non sono nemmeno soggetti all'obbligo di ritiro e, dunque, al
versamento di corrispettivi ai sistemi di riciclaggio. I piani di prevenzione degli imballaggi
devono anche incentivare la sostituzione di imballaggi usa e getta con imballaggi
riutilizzabili.
114
In Danimarca è in vigore un sistema nel quale la birra e le bevande gassate possono essere
vendute solo in contenitori riutilizzabili approvati154. Le bottiglie di vino e alcolici vengono
raccolte a livello comunale, dal settore del catering e del commercio al dettaglio. Le bottiglie
raccolte che risultano intatte vengono pulite e rivendute per essere riempite nuovamente; in
caso di esportazione viene garantito un rimborso fiscale. Anche gli imballaggi da trasporto
vengono riutilizzati in buona percentuale.
La Finlandia incentiva il riutilizzo degli imballaggi con sistemi di imposte e cauzionerestituzione. Agli imballaggi usa e getta viene applicata una tassa di 0,67euro155 per litro
(0,17euro per restituzione-cauzione degli imballaggi che rientrano nel sistema di cauzionerimborso); non vengono invece applicati oneri sugli imballaggi riutilizzabili. Nell'ambito dei
sistemi di cauzione-rimborso vengono applicate cauzioni variabili da 0,08 a 0,42euro per le
bottiglie riutilizzabili in vetro e PET. Infine, la Finlandia si è fissata un obiettivo congiunto,
per il recupero e il riciclaggio, pari all'82% entro il 2001.
In Germania è stata istituita una cauzione obbligatoria per gli imballaggi di bevande usa e
getta. Tale cauzione non si applica se il produttore partecipa ad un sistema di raccolta e
recupero dopo l'utilizzo da parte del consumatore, a condizione che le bevande vendute in
imballaggi riutilizzabili rappresentino almeno il 72% delle bevande vendute in Germania156.
In Grecia i programmi alternativi di gestione degli imballaggi puntano anche a prevedere
misure a favore degli imballaggi riutilizzabili, se non comportano rischi per l'ambiente e
risultano valide e fattibili sotto il profilo tecnico ed economico.
In Irlanda le campagne di sensibilizzazione citate nel capitolo dedicato alle campagne
d'informazione comprendono provvedimenti a favore del riutilizzo. Gli imballaggi destinati al
riutilizzo non sono compresi nei calcoli per determinare i quantitativi di imballaggi immessi
sul mercato e per verificare se un produttore possa essere considerato come produttore
importante di rifiuti e debba dunque rispettare obblighi più onerosi nell'ambito delle sue
responsabilità in quanto produttore.
In Italia il programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio individua anche le misure necessarie per aumentare la percentuale dei rifiuti di
imballaggio da destinare al riutilizzo, ivi comprese le modalità per migliorare le caratteristiche
di tali imballaggi per far sì che possano resistere ad un maggior numero di spostamenti.
Nei Paesi Bassi la birra, le bevande non alcoliche e l'acqua possono essere immesse in
commercio in contenitori usa e getta solo se questi non danneggiano i sistemi di riutilizzo, a
meno che non si riesca a dimostrare che i contenitori usa e getta comportano un impatto
ambientale analogo o inferiore ai sistemi riutilizzabili.
Il Portogallo ha fissato obiettivi di riutilizzo per il periodo 1997-1999 per le bevande non
alcoliche, la birra, l'acqua minerale naturale, l'acqua di sorgente e altre acque in bottiglia e per
il vino da tavola (cfr. ordinanza ministeriale 29-B/98 del 15 gennaio 1998). Tutti i distributori
che vendono alcune bevande in imballaggi non riutilizzabili devono vendere le stesse
categorie di prodotti anche in contenitori riutilizzabili. Alcuni tipi di bevande venduti negli
154
155
156
Le norme danesi citate in questo paragrafo sono state oggetto di un procedimento d'infrazione nel periodo
di riferimento. Nel frattempo, le misure in questione sono state modificate e il procedimento ritirato.
Le cifre sono convertite dal marco finlandese (per il periodo di riferimento).
Questa quota del 72% è stato il motivo dell'avvio di un procedimento di infrazione.
115
alberghi, nei ristoranti e in strutture analoghe devono essere confezionati in imballaggi
riutilizzabili, a meno che non vengano istituiti sistemi specifici per la raccolta differenziata e
il riciclaggio degli imballaggi non riutilizzabili.
In Spagna le imprese devono formulare piani per la prevenzione degli imballaggi, che devono
obbligatoriamente incentivare il riutilizzo. Il programma nazionale sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio definisce una serie di obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi, indicando le
modalità per conseguire tali risultati.
La Svezia ha fissato obiettivi di riutilizzo per il vetro e il PET nella legislazione nazionale e
incentiva i sistemi di cauzione-restituzione per i contenitori di bevande.
Le imprese del Regno Unito possono escludere i quantitativi (in peso) degli imballaggi
riutilizzati dal computo corrispondente all'obbligo di tonnellaggio e possono ripartire i costi
connessi all'obbligo del primo trasporto su quattro anni.
3.3.
Misure per l'istituzione di sistemi di restituzione
Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che
siano introdotti sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di
imballaggio e sistemi di reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei
rifiuti di imballaggio raccolti. Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori
economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche.
Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie e devono
essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in
conformità con il trattato.
In gran parte dei paesi sono stati creati sistemi di responsabilità del produttore, che deve
ritirare i rifiuti di imballaggio, organizzare i propri sistemi di ritiro o partecipare a sistemi di
restituzione per la restituzione, la raccolta, il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio. Nelle risposte ai questionari gli Stati membri hanno fornito elementi specifici su
tali sistemi, che vengono sintetizzati di seguito. Gli unici paesi in cui sono applicati sistemi
diversi da quelli che prevedono la responsabilità del produttore sono i Paesi Bassi e la
Danimarca, dove la restituzione dei rifiuti di imballaggio viene organizzata a livello di
comuni o in base ad accordi con l'industria.
Informazioni più dettagliate sui sistemi nazionali si ritrovano nel documento della
Commissione europea del 2001 European Packaging Waste Management Systems, che è
disponibile
sul
seguente
sito
web:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/packaging/epwms.htm.
In Belgio i sistemi di restituzione devono essere autorizzati per cinque anni e spetta a loro
conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio per conto dei loro membri. Attualmente
esistono due sistemi di questo tipo: FOST Plus per gli imballaggi domestici e VAL-I-PAC per
quelli industriali. Nel caso degli imballaggi riutilizzabili viene applicata una cauzione e c'è
l'obbligo di apporre un simbolo che indichi che l'imballaggio è riutilizzabile e soggetto ad un
sistema di cauzione.
In Danimarca esistono sistemi comunali per la restituzione degli imballaggi; ad essi si
aggiungono sistemi specifici per il riutilizzo dei contenitori di birra e bevande non alcoliche.
116
In Finlandia157 finora sono state costituite otto organizzazioni che sorvegliano la raccolta e il
recupero dei rifiuti di imballaggio; si tratta di organizzazioni che si occupano principalmente
di materiali specifici, che a loro volta hanno costituito un'organizzazione congiunta
denominata PYR Oy, intesa a coordinare le operazioni e a garantire che vengano realizzati gli
obiettivi concordati.
In Francia, Eco-Emballages e Adelphe sono le due organizzazioni autorizzate a gestire gli
imballaggi domestici. Sono state inoltre costituite varie organizzazioni professionali incaricate
di ritirare i rifiuti di imballaggio industriali.
In Germania esiste un sistema di questo tipo per gli imballaggi industriali, il DSD AG; per il
settore all'ingrosso e l'industria e per la raccolta e il recupero degli imballaggi per il trasporto
esistono alcune imprese sparse nel paese che sono specializzate nella raccolta e nel recupero
di tipi di imballaggi specifici. Ad esse si aggiunge una moltitudine di altre imprese per la
gestione dei rifiuti che si occupano delle operazioni di restituzione e recupero per conto di
terzi.
In Grecia i sistemi di restituzione devono essere approvati dall'EOEDSAP158. Per ottenere
l'autorizzazione, valida per sei anni, i richiedenti devono presentare una documentazione
sull'infrastruttura tecnica e finanziaria necessaria.
In Irlanda, i piani regionali di gestione dei rifiuti preparati dalle autorità locali contengono
provvedimenti per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili. Alla fine del
2000 a Dublino è stata introdotta la raccolta differenziata dei rifiuti domestici ed erano in
corso preparativi in altre zone urbane; a livello nazionale esistevano oltre 1 000 punti di
raccolta e 38 discariche per i rifiuti domestici (i cosiddetti civic amenity sites). Per i rifiuti
degli imballaggi commerciali e domestici esiste un regime approvato di conformità, il Repak:
grazie agli introiti ricavati dall'iscrizione al sistema, il recupero degli imballaggi è passato da
93 000 tonnellate nel 1998 a 146 000 tonnellate nel 2000.
In Italia esistono sei consorzi settoriali - per la carta, la plastica, il legno, il vetro, l'acciaio e
l'alluminio - che cooperano nell'ambito del CO.NA.I., il consorzio nazionale. Tutti questi
consorzi sono retti da statuti approvati da decreti congiunti dei ministeri dell'Ambiente e
dell'Industria. Il CO.NA.I. organizza un sistema integrato di restituzione in collaborazione con
le amministrazioni pubbliche. A tal fine nel 1999 è stato sottoscritto un accordo quadro con
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); i sei consorzi settoriali preparano i loro
contributi al programma annuale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio, che individua, tra l'altro, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di
recupero e riciclaggio fissati e determina obiettivi specifici per materiale ogni cinque anni.
Nei Paesi Bassi i comuni svolgono un ruolo decisivo nella raccolta dei rifiuti di imballaggio;
a tale proposito è stato concluso un accordo con i comparti industriali interessati, che fissa
alcuni obblighi per l'industria159.
In Lussemburgo è stato autorizzato un unico sistema - VALORLUX - come sistema di
restituzione collettivo per i rifiuti di imballaggi urbani.
157
158
159
È in corso un procedimento d'infrazione riguardante la possibilità di partecipare ad alcuni sistemi di
restituzione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sugli imballaggi.
L'organizzazione nazionale per la gestione alternativa degli imballaggi e di altri prodotti.
Il sistema è oggetto di un procedimento di infrazione.
117
In Portogallo, la Sociedade Ponto Verde (SPV) è stata autorizzata a gestire il sistema di
restituzione per i rifiuti urbani di imballaggio; nel 2000 l'autorizzazione è stata estesa anche ai
rifiuti non urbani. All'interno dell'SPV, la VERDORECA si occupa della restituzione di
imballaggi non riutilizzabili provenienti dagli alberghi, dai ristoranti e da altri organismi di
catering. Oltre al ritiro dei prodotti medicinali scaduti, la SIGREM è stata autorizzata anche a
ritirare gli imballaggi di questi prodotti.
In Spagna, i sistemi per la restituzione dei rifiuti urbani di imballaggio sono disciplinati dal
capitolo IV della legge 11/1997, che prevede, in particolare, disposizioni in materia di i)
sistemi di cauzione, restituzione e raccolta e ii) il sistema integrato di gestione. La prima
disposizione aggiuntiva alla legge 11/1997 definisce gli obblighi applicabili ai rifiuti di
imballaggio commerciali e industriali.
In Svezia sono state create imprese per il vetro, la plastica, la carte e il cartone, il cartone
ondulato, il metallo, i barattoli di alluminio e le bottiglie in PET. Il REPA-Registret gestisce le
tariffe, mentre il Förpackningsinsamlingen si occupa dei sistemi di raccolta. Tutte le imprese
trattano gli imballaggi domestici e industriali in tutta la Svezia tramite la raccolta a domicilio,
nei palazzi, nei centri di recupero comunali e presso i punti di raccolta regionali.
Nel Regno Unito esistono vari sistemi di raccolta, ad esempio delle autorità locali, sistemi di
conformità degli imballaggi, imprese di raccolta dei rifiuti e altro. Per il recupero e il
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio è stato creato un sistema che prevede la responsabilità del
produttore, nel cui ambito l'80% delle parti interessate si conforma attraverso regimi di
conformità degli imballaggi, che si assumono l'obbligo giuridico di realizzare gli obiettivi di
recupero e riciclaggio; alcune imprese adempiono a tale obbligo da sole, attraverso imprese di
gestione dei rifiuti consolidate e sistemi esistenti.
3.4.
Promozione dell'impiego di materiali riciclati
L'articolo 6, paragrafo 2 stabilisce che, per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli
Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di
imballaggio riciclati.
Nella maggior parte dei paesi esistono misure di questo genere, come illustrato di seguito.
In Belgio i dirigenti responsabili dell'imballaggio sono invitati a utilizzare materiali riciclati
nell'ambito dei piani di prevenzione.
In Danimarca, la tassa sull'ambiente e sugli imballaggi calcolata in base al peso e applicata
ad alcuni prodotti particolari, consente una riduzione fiscale del 40% in caso di utilizzo di
plastica e carta riciclate.
In Francia, l'ADEME, l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e il sistema di
restituzione Eco-Emballages finanziano programmi di ricerca e sviluppo destinati a sviluppare
applicazioni per l'utilizzo di materiali secondari. Eco-Emballages pubblica un catalogo di
prodotti ottenuti da materiali riciclati destinato agli acquirenti pubblici.
In Germania, produttori e distributori sono responsabili dei prodotti e nella fabbricazione dei
prodotti devono dare la precedenza all'utilizzo di rifiuti recuperabili o materiali secondari. Gli
acquirenti pubblici devono verificare in che misura sia possibile utilizzare i prodotti ottenuti
118
da materiali riciclati nell'ambito degli appalti pubblici. Il sistema di assegnazione del marchio
ecologico "Blau Engel" attribuisce particolare importanza all'utilizzo dei materiali riciclati.
In Irlanda il Market Development Group, composto da vari rappresentanti del governo e da
soggetti privati, deve preparare un programma di sviluppo del mercato, che si basa, tra l'altro,
su un rapporto intitolato A Strategy for Developing Recycling Markets in Ireland,
commissionato nel 2000 e ultimato nel 2002.
In Italia, il "Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio" preparato dal CO.NA.I. contiene provvedimenti intesi ad incrementare la
percentuale dei rifiuti di imballaggio da riciclare. Le amministrazioni pubbliche hanno il
compito di incentivare l'utilizzo di materiali riciclati ottenuti dai rifiuti di imballaggio.
Nei Paesi Bassi il contratto sugli imballaggi contiene disposizioni in merito a questo punto.
In Portogallo sono in corso progetti finanziati dalla Comunità che riguardano l'uso dei
materiali riciclati (Plano Operacional do Ambiente e PEDIP).
Nel Regno Unito, i programmi di conformità degli imballaggi devono prevedere politiche per
aumentare gradualmente l'impiego di rifiuti di imballaggio riciclati nella fabbricazione di
imballaggi o di prodotti. Le amministrazioni locali varano campagne a favore dei prodotti
riciclati (“Buy Recycled”), mentre la campagna del governo “Are You Doing Your Bit”
incentiva i consumatori ad acquistare prodotti riciclati.
3.5.
Campagne d'informazione
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di
cui all'articolo 6, ai paragrafi 1 (obiettivi di recupero e riciclaggio) e 2 (utilizzo di materiali
riciclati) che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in
generale e agli operatori economici. L'articolo 13 dispone che gli Stati membri prendono le
opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i
consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa i sistemi di restituzione, di raccolta e
di recupero disponibili; il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato e i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli
imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
Tutti gli Stati membri hanno pubblicato le misure e gli obiettivi in materia di recupero e
riciclaggio. Gran parte dei paesi ha riferito di varie misure di informazione e comunicazione.
In Austria gli obiettivi del regolamento sugli imballaggi sono stati pubblicati nell'ambito del
piano federale di gestione dei rifiuti. I sistemi di raccolta e di recupero hanno l'obbligo di
organizzare campagne di sensibilizzazione del pubblico; i consulenti in materia di rifiuti e le
pubblicazioni delle amministrazioni locali forniscono informazioni a livello locale.
In Belgio, la Commission interrégionale de l’Emballage (CIE) organizza eventi di
informazione sia per i professionisti che per il pubblico interessato e partecipa a mostre
ambientali. Ha inoltre pubblicato il cosiddetto "opuscolo verde" (Brochure verte) che fornisce
informazioni ai responsabili degli imballaggi. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://www.ivcie.be. Il sistema di restituzione FOST Plus e VAL-I-PAC sono stati invitati a
distribuire materiale informativo per il pubblico in generale e per le imprese.
119
È stata organizzata una campagna d'informazione per i consumatori. Grazie alla
collaborazione con la Federazione belga delle imprese di distribuzione (FEDIS), sono stati
affissi manifesti nei centri commerciali per informare sulla partecipazione ai sistemi di
riciclaggio, per incentivare la partecipazione alla raccolta differenziata, spiegare il simbolo
"Punto verde" e la tassa annua di autorizzazione versata al sistema di restituzione. L'obbligo
di informazione dei dettaglianti è riportato anche in un opuscolo pubblicato dalla CIE.
In Danimarca sono stati organizzati varie riunioni ed eventi sulla direttiva sugli imballaggi e
gli obblighi che ne conseguono. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente danese ha
preparato una guida destinata alle amministrazioni comunali responsabili dei rifiuti per fornire
informazioni e consulenza sul riutilizzo degli imballaggi per il trasporto in plastica e
carta/cartone.
In Finlandia gli obiettivi per il riutilizzo sono stati pubblicati in un opuscolo
(Pakkausjätehuolto uudistuu) sulle modifiche alla gestione dei rifiuti di imballaggio,
distribuito ai centri ambientali regionali, alle autorità locali, alle imprese di gestione dei rifiuti
e a migliaia di spedizionieri e importatori, oltre che alle mostre e su Internet. Sono inoltre
disponibili vari bollettini. A ciò si aggiungono anche diverse pubblicazioni, pubblicità
televisive e radiofoniche e pagine Internet pubblicate dal PYR, l'organizzazione nazionale che
riunisce i sistemi di restituzione. Il PYR e i sistemi di restituzione sono inoltre impegnati in
vari eventi, come mostre, conferenze, corsi di formazione, campagne telefoniche per le
imprese e altro. Anche altri organismi si occupano di attività d'informazione, come
l'Associazione per la tecnologia e la ricerca nel campo degli imballaggi e l'Associazione delle
autorità locali e regionali finlandesi, alcune singole autorità locali e associazioni dell'industria
e del commercio.
Le autorità locali e le imprese che si occupano della gestione dei rifiuti hanno dato
informazioni ai consumatori, ad esempio tramite opuscoli o informazioni specifiche sulla
raccolta di rifiuti di metallo di dimensioni ridotte. Il PYR e le organizzazioni dei produttori
hanno condotto campagne televisive, organizzato spot radiofonici, articoli sui giornali,
opuscoli, depliant e manifesti, linee telefoniche di assistenza, educazione ambientale nelle
scuole e nei gruppi di scout, pagine Internet, ecc.
In Francia i dati sugli imballaggi sono inviati ai membri della Commissione consultiva sugli
imballaggi domestici e a vari altri soggetti. L'Agenzia nazionale per l'ambiente (ADEME) è
responsabile di varie pubblicazioni, che hanno un'ampia diffusione e vengono presentate alle
esposizioni; i dati sono inoltre disponibili sul sito web dell'ADEME. Le informazioni sulla
raccolta differenziata degli imballaggi sono, in genere, fornite più direttamente a livello
locale. I sistemi autorizzati di gestione degli imballaggi hanno aumentato i finanziamenti per
le campagne di informazione organizzate dai comuni, passando da 11 milioni di euro nel 1998
a 23 milioni di euro nel 2001; queste cifre rappresentano il 9% di tutti i finanziamenti versati
ai comuni. Tra le varie azioni organizzate figurano i cosiddetti "ambasciatori della raccolta
differenziata": si tratta di un programma a favore dell'occupazione giovanile e i partecipanti
contattano i cittadini per spiegare cos'è la raccolta differenziata e instaurare un contatto
diretto. A queste attività di carattere locale si affiancano le campagne d'informazione
nazionali organizzate dal ministero dell'Ambiente in collaborazione con l'ADEME e con i
sistemi autorizzati di gestione degli imballaggi, che comprendono pubblicità sui mezzi radiotelevisivi, annunci pubblicitari a mezzo stampa, siti Internet, opuscoli, giochi per bambini,
"vacanze ecologiche", ecc. I cittadini ricevono infine informazioni nel contesto del "Rapporto
annuale sul prezzo e sulla qualità del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti" che
ciascuna autorità locale predispone.
120
In Germania gli obiettivi in materia di riutilizzo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
tedesca (Bundesgesetzblatt) e vengono pubblicizzati attraverso varie campagne di
sensibilizzazione a livello federale, regionale e locale e dall'industria. L'operatore di un
sistema di gestione dei rifiuti duplice e le autorità locali devono coordinarsi fra loro per
quanto concerne l'informazione del pubblico. Le informazioni sulla restituzione di imballaggi
raggruppati di cui al §5 dell'ordinanza sugli imballaggi vengono indicate in avvisi affissi nei
negozi, mentre le disposizioni per la restituzione degli imballaggi per il trasporto sono rese
pubbliche dalla concorrenza sul mercato. I risultati conseguiti dall'organizzazione nazionale di
categoria per il ritiro degli imballaggi domestici - la DSD AG - vengono pubblicati ogni anno.
In Grecia è stata varata una campagna informativa diretta ai produttori e alle organizzazioni
professionali, mentre è in progetto una campagna per il pubblico più vasto.
In Irlanda, i cittadini sono stati informati degli obiettivi fissati dalle normative sugli
imballaggi dagli interventi dei ministri, dalle dichiarazioni politiche e dai comunicati stampa,
nel corso di seminari e attraverso varie azioni pubblicitarie pubbliche. Le imprese che
rientrano nel campo di applicazione delle normative in questione sono state informate dei loro
obblighi per iscritto e personalmente da membri delle autorità locali e dal personale della
Repack. Il ministero dell'Ambiente e le amministrazioni locali gestiscono un programma di
sensibilizzazione intitolato “The Environment – it’s easy to make a difference” (Ambiente: è
facile fare la differenza), destinato ai consumatori e finalizzato a incentivare la prevenzione
dei rifiuti e a ridurli al minimo e a favorire il riutilizzo e il riciclaggio, lo sviluppo, la
produzione e il consumo sostenibili. Il ministero dell'Ambiente ha inoltre pubblicato una serie
di opuscoli e depliant che forniscono ampie informazioni sul recupero dei rifiuti e informano i
cittadini delle varie azioni che si possono adottare; le stesse informazioni sono consultabili
anche sul sito web dell'ENFO, l'ufficio per l'informazione ambientale dello stesso ministero.
Tutte le amministrazioni locali hanno organizzato campagne di sensibilizzazione sui sistemi
di restituzione, raccolta e recupero attraverso opuscoli distribuiti alle famiglie e alle imprese,
annunci pubblicitari sulla stampa e sulla radio locali e sui loro siti web. Tutte le autorità locali
hanno nominato inoltre funzionari per la sensibilizzazione/l'educazione ambientale per
promuovere la riduzione al minimo, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti, privilegiando
particolarmente il contatto personale con tutte le parti interessate ad esempio nell'ambito di
seminari, giornate "porte aperte", campagne nei supermercati e altro.
In Italia il CO.NA.I e i consorzi dei singoli settori hanno avviato varie campagne di
informazione per i consumatori e gli utilizzatori degli imballaggi. Informazioni precise sulle
campagne d'informazione si trovano in un capitolo specifico del programma generale di
prevenzione.
In Lussemburgo è in corso di preparazione una campagna d'informazione.
Nell'autorizzazione concessa alla VALORLUX è previsto l'obbligo di informare
adeguatamente i consumatori.
Nei Paesi Bassi il secondo contratto sugli imballaggi stabilisce disposizioni in merito.
In Portogallo, l'Istituto per i rifiuti (INR), la regione autonoma di Madeira (ARM), la
Sociedade Ponto Verde (SPV) e il sistema integrato per i prodotti medicinali scaduti e i
relativi imballaggi (SIGREM) sono ricorsi a vari strumenti di sensibilizzazione, tra i quali un
comitato per monitorare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (CAGERE);
gruppi ad hoc, conferenze; seminari ed eventi; piani strategici; pubblicità radiofoniche e varie
iniziative a mezzo stampa, via radio e televisione; una linea telefonica d'informazione; la
121
distribuzione di materiale informativo; una mostra itinerante a carattere didattico per le scuole
ed eventi pubblici e incontri di sensibilizzazione nelle scuole, nei supermercati e altro;
informazione delle imprese e siti web. L'organizzazione VERDORECA ha infine fatto opera
d'informazione presso hotel, ristoranti, ecc.
In Spagna, le misure e gli obiettivi sono contenuti nell'articolo 5 della legge 11/1997.
Campagne d'informazione sono state organizzate sia dal governo centrale, regionale e locale
che dai sistemi di gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sotto forma
di varie comunicazioni ed iniziative di formazione e sensibilizzazione. Tutte queste attività
erano destinate al pubblico in generale e a settori specifici della società (consumatori e
utilizzatori, scolari, imprese interessate, dipendenti pubblici). Sono stati utilizzati vari mezzi
di comunicazione, tra cui stampa, radio, televisione, cinema, video, posta, pubblicità
all'esterno, mostre, esposizioni commerciali, seminari e altro; tra i materiali prodotti figurano
unità didattiche e altri materiali educativi, opuscoli, depliant, fotografie, adesivi, distintivi,
ecc.
In Svezia le amministrazioni pubbliche hanno pubblicato rapporti, pubblicazioni su Internet,
opuscoli e depliant informativi. Anche gli operatori dei sistemi di restituzione hanno preparato
informazioni analoghe dirette al pubblico in generale e all'industria interessata.
Nel Regno Unito sia in Gran Bretagna che in Irlanda del Nord sono state emanate normative
oltre che linee guida non vincolanti (The User’s Guide); anche l'Agenzia per l'ambiente e le
agenzie della Scozia e dell'Irlanda del Nord pubblicano orientamenti, che sono disponibili
anche sui siti web governativi. Tra le campagne di informazione ne spiccano due, “The
Forward Look for Planning Purposes” e quella del governo “Are You Doing Your Bit”
destinate ai cittadini e agli operatori economici. I sistemi di conformità devono disporre di
strategie in materia di informazione agli utilizzatori/consumatori degli imballaggi. Le imprese
che vendono imballaggi sono tenute a informare i consumatori. Sono infine disponibili varie
pubblicazioni per informare gli utilizzatori degli imballaggi.
3.6.
Norme nazionali sui requisiti essenziali e i livelli di concentrazione dei metalli
pesanti
Ai sensi dell'articolo 9, possono essere immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi
a tutti i requisiti essenziali dell'allegato II della direttiva. A tal fine, le norme armonizzate
conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali. In assenza di norme
armonizzate, anche le norme nazionali possono conferire presunzione di conformità.
L'articolo 11 definisce i livelli di concentrazione di quattro metalli pesanti presenti negli
imballaggi.
A livello comunitario la decisione 2001/524/CE160 della Commissione contiene i riferimenti
alle norme EN 13428:2000 ed EN 13432:2000, a significare che queste due norme sono
considerate norme armonizzate. La norma EN 13428:2000 conferisce presunzione di
conformità soltanto ai primi due trattini del punto 1 dei requisiti essenziali (prevenzione
quantitativa, progettazione e riduzione al minimo dell'impatto ambientale), ma non al terzo
(prevenzione delle sostanze pericolose). La norma EN 13432:2000 riguarda le caratteristiche
di biodegradabilità e la possibilità di compostaggio degli imballaggi. Non sono stati invece
pubblicati i riferimenti alle norme in materia di riutilizzo, recupero di energia e riciclaggio dei
160
GU L 190, pagg. 21-23
122
materiali e dunque le norme in questo campo non conferiscono presunzione di conformità ai
rispettivi requisiti essenziali. Il CEN ha ottenuto un secondo mandato per modificare tali
norme al fine di adottarle come norme armonizzate.
Solo pochi paesi hanno adottato norme nazionali; la maggior parte degli Stati membri ha
dichiarato di voler attendere che vengano adottate norme armonizzate. La Germania,
l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito hanno comunicato che esistono norme nazionali nel
settore indicato nella domanda, mentre la Finlandia ha adottato le norme EN 13427,
EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431 ed EN 13432 come norme nazionali in materia
di requisiti essenziali per gli imballaggi. Non c'è alcuna norma nazionale sulle concentrazioni
dei metalli pesanti, aspetto che si ritiene trattato dal rapporto del CEN CR 13695-1.
3.7.
Capitolo specifico sui piani di gestione dei rifiuti
In base all'articolo 14, gli Stati membri devono includere nei piani di gestione dei rifiuti che
devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo
specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Tutti gli Stati membri hanno risposto che i loro piani di gestione dei rifiuti prevedono tali
capitoli o che hanno adottato le necessarie misure legislative per garantire che tali capitoli
figurino nei piani di gestione regionali. Nel 2002 la Corte di giustizia ha stabilito che
Francia, Italia e Regno Unito non avevano inserito un capitolo specifico riguardante i rifiuti
di imballaggio in tutti i loro piani di gestione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 14 della
direttiva.
3.8.
Strumenti economici
L'articolo 15 stabilisce che, in assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri
possono adottare tali misure, conformemente ai principi che informano la politica delle
Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga».
Come già indicato nel capitolo riguardante i sistemi di restituzione, gran parte degli Stati
membri ha adottato un sistema di responsabilità del produttore. Le misure supplementari o gli
aspetti specifici di tali sistemi sono illustrati sinteticamente di seguito.
In Belgio viene applicato un sistema di eco-tasse; i produttori di imballaggi usa e getta sono
esonerati da tale tassa se vengono realizzati gli obiettivi di riciclaggio.
In Danimarca è in vigore un'imposta sugli imballaggi in funzione del materiale, dell'impatto
ambientale e del peso dell'imballaggio; viene applicata un'imposta sugli imballaggi non
restituibili e sui sacchetti della spesa; per la birra e le bevande non alcoliche si applica una
cauzione obbligatoria.
La Finlandia ricorre alle imposte e ai sistemi di cauzione-restituzione per incentivare il
riutilizzo degli imballaggi; per gli imballaggi usa e getta si applica un'imposta di 0,67 euro161
per litro (contro gli 0,17 euro applicati agli imballaggi che rientrano in un sistema di
riciclaggio con cauzione-rimborso). Non ci sono imposte per gli imballaggi riutilizzabili; per
161
Poiché il periodo di riferimento è il 1998-2000, gli importi sono convertiti dai marchi finlandesi.
123
le bottiglie in vetro e in PET riutilizzabili si versa una cauzione variabile tra 0,08 e 0,42 euro
nell'ambito dei programmi di cauzione-rimborso.
In Francia si applica un'aliquota IVA ridotta (del 5% invece del 19,6%) alla raccolta
differenziata, alla selezione e al trattamento dei rifiuti nell'ambito dei contratti con i sistemi di
restituzione autorizzati.
In Grecia esistono alcuni strumenti finanziari per gli investimenti nel recupero e nel
riciclaggio dei rifiuti.
In Spagna è stato istituito un programma nazionale di investimenti pari a 350 milioni di euro
per il periodo 2000-2002; a ciò si aggiungono i numerosi investimenti in programma a livello
regionale e locale.
Il Regno Unito applica un sistema di certificati scambiabili, le Packaging recovery notes
(PRN), che serve a dimostrare la conformità agli obblighi di recupero/riciclaggio.
4.
QUANTITÀ DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E TASSI DI RECUPERO E
RICICLAGGIO
4.1.
Introduzione
In base all'articolo 12 della direttiva sugli imballaggi gli Stati membri devono istituire una
base dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e devono inoltre fornire alla
Commissione i dati disponibili ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione, del
3 febbraio 1997162, che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
L'Articolo 3 della decisione 97/138/CE della Commissione stabilisce che gli Stati membri
presentino alla Commissione i dati a partire da quelli relativi al 1997 e comprendenti tutto
l'anno di calendario, e li inviino alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si
riferiscono. Ai sensi dell'articolo 7 della decisione i dati servono a verificare la realizzazione
degli obiettivi fissati nella direttiva 94/62/CE, oltre che a fini informativi e come base per la
futura adozione di decisioni.
Tutti gli Stati membri hanno inviato i dati relativi al periodo 1997-1999, ad esclusione del
Portogallo per il quale non si hanno informazioni per il 1997. Al momento della stesura della
presente relazione era pervenuta solo una parte dei dati relativi al 2000, che non vengono
pertanto presi in considerazione in questa sede.
L'articolo 7 della decisione 97/138/CE stabilisce che i dati sul riutilizzo degli imballaggi e
sugli imballaggi composti da materiali diversi da vetro, carta e cartone, metallo e plastica
devono essere forniti soltanto su base volontaria. Soltanto Germania, Belgio, Italia,
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Francia e Austria hanno inviato i dati del 1999 sugli
imballaggi in legno, mentre la Danimarca, la Germania e il Regno Unito sono gli unici ad
aver fornito alla Commissione i dati sul riutilizzo nel formato (non obbligatorio) istituito dalla
decisione 97/138/CE. Vista la difficoltà di analizzare i dati incompleti sugli imballaggi in
162
GU L 052 del 22.2.1997, pag. 22.
124
legno e sul riutilizzo degli imballaggi in generale, questi dati non vengono esaminati in questa
relazione.
4.2.
Generazione di rifiuti di imballaggio
Nel 1997 il volume complessivo di imballaggi prodotti nell'Unione europea era pari a circa
60 milioni di tonnellate, cifra che è aumentata nei due anni successivi fino a raggiungere circa
63,5 milioni di tonnellate nel 1999 (cfr. tabella 1). La figura 1 mostra la ripartizione del
volume complessivo dei rifiuti di imballaggio per materiale. Tale ripartizione rimane
relativamente costante dal 1997 al 1999, attestandosi sulle seguenti percentuali calcolate in
base al peso (dati 1999): 24,2% per il vetro, 15,9% per la plastica, 40,5% per carta e cartone,
7,0% per i metalli e 12,1% per il legno. Gli altri materiali rappresentano meno dell'1% del
totale.
La figura 2 indica le percentuali di rifiuti di imballaggio prodotte nell'Unione europea dai
singoli Stati membri: i principali produttori di rifiuti in termini di tonnellate generate nel 1999
sono la Germania (15 milioni di tonnellate), seguita dalla Francia (12 milioni di tonnellate),
dall'Italia (11 milioni), dal Regno Unito (9 milioni) e dalla Spagna (6 milioni).
Per comparare le cifre relative a ciascuno Stato membro occorre procedere a una
standardizzazione; il fattore di standardizzazione prescelto nel passato a questo scopo era la
popolazione, ma è possibile usare anche il PIL163. Il PIL di uno Stato membro dipende
necessariamente dalla popolazione, ma indica anche l'attività economica creata dalla
popolazione in questione. Per questo motivo è un fattore più adeguato di standardizzazione
rispetto alla semplice popolazione. Nella relazione vengono utilizzati i due metodi.
Il volume di rifiuti di imballaggio prodotti da ciascuno Stato membro, sia in termini di kg pro
capite che di unità di PIL, figura nella tabella 2 e nella figura 3.
4.2.1.
Rifiuti di imballaggio pro capite negli Stati membri
In media nell'Unione europea i rifiuti di imballaggio prodotti sono passati da 161 kg/pro
capite nel 1997 a 169 kg/pro capite nel 1999.
Grecia, Finlandia, Svezia e Portogallo sono gli Stati membri che registrano la minor
produzione pro capite di rifiuti di imballaggio, con meno di 130 kg pro capite nel 1997, 1998
e 1999. Tuttavia, dalle tendenze registrate in Grecia e in Portogallo si deduce che in futuro
verranno prodotti quantitativi molto superiori di rifiuti di questo tipo.
Gli Stati membri con la maggiore produzione di rifiuti di imballaggio pro capite sono invece
la Francia, l'Italia, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Germania e i Paesi Bassi. Ciascuno di essi ha
prodotto oltre 160 kg pro capite nel 1997, nel 1998 e nel 1999 e dalle tendenze rilevabili in
tutti questi paesi si può dedurre che queste cifre aumenteranno ancora in futuro.
163
I dati sulla popolazione e sul prodotto interno lordo (PIL) sono trattati da Eurostat Yearbook 2001. Gli
attuali tassi di cambio non rispecchiano esattamente il livello dei prezzi nazionali; per questo motivo il
PIL è stato convertito in una valuta artificiosa chiamata PPS (unità di potere d'acquisto nell'UE) che si
basa sui prezzi relativi e serve a consentire una corretta comparazione del volume di beni e servizi
prodotti dai singoli paesi.
125
Gli unici Stati membri che hanno fatto registrare un calo nella produzione di rifiuti di
imballaggio pro capite nel periodo 1997-1999 sono i Paesi Bassi, la Danimarca, l'Austria e il
Regno Unito.
4.2.2.
Rifiuti di imballaggio prodotti per unità di PIL negli Stati membri
Nell'Unione europea i rifiuti di imballaggio mediamente prodotti per unità di PIL sono calati,
passando dagli 8 200 kg del 1997 agli 8 000 kg del 1999.
Gli Stati membri che hanno generato meno rifiuti di imballaggio per unità di PIL sono stati la
Finlandia, la Svezia, il Lussemburgo e la Grecia, che si sono attestati su meno di 6 000 kg per
1 000 PPS di PIL nel 1997, 1998 e 1999.
Gli Stati che invece hanno prodotto più rifiuti per unità di PIL sono la Francia, la Spagna,
l'Italia, l'Irlanda, la Germania e il Regno Unito, che singolarmente hanno superato i 7000 kg
per 1000 PPS nel 1997, 1998 e 1999.
Tra il 1997 e il 1999 gran parte degli Stati membri ha ridotto la quantità di rifiuti di
imballaggio prodotti per unità di PIL, ad eccezione di Portogallo, Italia e Grecia.
4.3.
Riciclaggio e recupero complessivi
L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE fissa i seguenti obiettivi per il riciclaggio e
il recupero di tutti i rifiuti di imballaggio per il 2001: 50-65% per il recupero e 25-45% per il
riciclaggio. Per ciascun materiale di imballaggio deve inoltre essere raggiunto un obiettivo
minimo di riciclaggio pari al 15%.
L'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 94/62/CE consente a Grecia, Irlanda e Portogallo di
posticipare il raggiungimento di tali obiettivi al 2005, ma questi paesi devono comunque
recuperare almeno il 25% dei rifiuti di imballaggio nel 2001.
Nella tabella 3 e nelle figure 4-6 sono indicati i risultati ottenuti dagli Stati membri nel 1997,
1998 e 1999 in termini di recupero e riciclaggio totali di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti
sul loro territorio. Nelle cifre sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati a fini di
riciclaggio/recupero, mentre sono esclusi gli imballaggi importati.
4.3.1.
Attuali risultati rispetto ai requisiti minimi fissati per il 2001
Tutti gli Stati membri dell'UE-12, senza Grecia, Irlanda e Portogallo, hanno riciclato più del
25% dei rifiuti nel 1999 e tutti gli Stati membri, fuorché la Spagna, l'Italia e il Regno Unito,
hanno superato il 50% per le operazioni di recupero nello stesso anno. Il Portogallo e la
Grecia hanno recuperato più del 25% dei rifiuti nel 1999, mentre l'Irlanda rimane al di sotto di
questa soglia.
4.3.2.
Prestazioni superiori ai requisiti minimi
Nel 1998 o nel 1999 alcuni Stati membri - Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi,
Austria, Finlandia e Svezia - hanno superato il requisito minimo di riciclaggio che, per il
126
2001, era fissato al 45%. Nello stesso anno tutti, eccetto la Finlandia, hanno anche superato il
requisito massimo del 65% di recupero fissato per il 2001164.
4.4.
Riciclaggio per singolo materiale
La tabella 4 e la figura 7 propongono i risultati conseguiti dagli Stati membri nel 1997, 1998 e
1999 per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro, carta, metallo e
plastica.
Come già indicato in precedenza, l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE stabilisce
che, nel 2001, per ciascuno di questi materiali si raggiunga almeno la percentuale del 15% per
il riciclaggio. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 della medesima direttiva, Grecia, Irlanda e
Portogallo possono posticipare la realizzazione di questo obiettivo al 2005.
4.4.1.
Riciclaggio degli imballaggi in vetro
Mediamente in tutta l'Unione europea165, il quantitativo totale di imballaggi di vetro riciclati è
passato da 7,4 milioni di tonnellate (pari a circa il 50% di tutti i rifiuti di vetro) del 1997 a 8,5
milioni di tonnellate (pari al 55% del totale) nel 1999. In tutti gli Stati membri è stata superata
la soglia del 15% per il riciclaggio del vetro nel 1997, 1998 e 1999.
4.4.2.
Riciclaggio degli imballaggi di carta
Nell'Unione europea il riciclaggio complessivo degli imballaggi in carta/cartone è aumentato,
passando da 13,9 milioni di tonnellate (pari a circa il 60% dei rifiuti di carta prodotti) nel
1997 a 15,9 milioni di tonnellate (circa il 62% dei rifiuti in carta) nel 1999. Nel 1997, 1998 e
1999 tutti gli Stati membri hanno superato la soglia del 15% fissata per gli imballaggi di
carta/cartone, ad eccezione dell'Irlanda166 nel 1999.
4.4.3.
Riciclaggio degli imballaggi in metallo
In media nell'Unione europea il riciclaggio complessivo degli imballaggi di metallo è passato
da 1,9 milioni di tonnellate (pari a circa il 44% dei rifiuti di metallo prodotti) del 1997 a 2,1
milioni di tonnellate nel 1999 (ossia quasi il 47% dei rifiuti di metallo totali). Gran parte degli
Stati membri dell'UE-12 (cioè senza Grecia, Irlanda e Portogallo) ha superato la soglia del
15% di riciclaggio nel 1997, 1998 e 1999; le uniche eccezioni sono rappresentate dall'Italia
per tutti i tre anni, dal Lussemburgo per il 1998 e dalla Finlandia nel 1997. Dei tre paesi nei
quali l'obiettivo del 15% si applica solo a partire dal 2005, l'Irlanda ha superato la soglia nel
1999, la Grecia ha raggiunto l'11% nel 1998 e nel 1999 (rispetto al 13% del 1997), mentre il
Portogallo ha riciclato solo l'1% dei rifiuti di metallo nel 1998 o 1999.
164
165
166
L'Austria, il Belgio e i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 6 della direttiva 94/62/CE, le misure nazionali destinate a fissare obiettivi più elevati rispetto a
quelli della direttiva. La Commissione ha confermato tali misure nelle decisioni 1999/42/CE,
1999/652/CE e 1999/823/CE, rispettivamente.
L'analisi non comprende alcun aumento del riciclaggio in Portogallo per la mancanza di dati relativi al
1997.
Per l'Irlanda l'obiettivo del 15% vale solo dal 2005.
127
4.4.4.
Riciclaggio degli imballaggi di plastica
Nell'Unione europea i rifiuti di imballaggio in plastica riciclati sono passati da 1,6 milioni di
tonnellate del 1997 (pari a circa il 17% dei rifiuti di plastica prodotti) a 2,1 milioni di
tonnellate nel 1999 (circa il 21% dei rifiuti di plastica totali). Solo il Belgio, la Germania,
l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e la Svezia hanno superato la soglia del 15%
per il riciclaggio della plastica nel 1999.
4.5.
Conclusioni
I risultati illustrati in questo capitolo dimostrano che la direttiva 94/62/CE ha favorito un
maggior recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Inoltre, anche se i rifiuti di
imballaggio prodotti continuano ad aumentare (in tonnellate) in quasi tutti gli Stati membri,
nell'UE nel suo complesso, e in molti singoli Stati, si è assistito ad una scissione del binomio
crescita economica e aumento dei rifiuti di imballaggio tra il 1997 e il 1999. La direttiva
doveva essere attuata nel 1996: è pertanto ragionevole supporre che buona parte dell'aumento
delle attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio registrato nel periodo 19971999 sia la conseguenza diretta dell'applicazione della direttiva.
Il risparmio ambientale derivante da un tasso superiore di recupero e riciclaggio si può
stimare approssimativamente in 200 milioni di euro, anche se non è possibile indicare con
esattezza la percentuale attribuibile all'attuazione della direttiva 94/62/CE. Questi calcoli
figurano nella tabella 5. Per ora non è possibile procedere ad una valutazione più completa
degli effetti della direttiva, perché ciò richiederebbe un ulteriore lavoro di analisi.
Infine, dai risultati di uno studio sui costi-benefici sui possibili obiettivi167 si deduce che sia
possibile e utile aumentare sensibilmente gli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nella
proposta di revisione della direttiva sugli imballaggi168.
167
168
RDC/Pira 2001, Evaluation of costs e benefits for the achievement of reuse e recycling obiettivi for the
different packaging materials in the frame of the Packaging e Packaging Waste Direttiva 94/62/CE,
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/packaging/public_discussion.pdf
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2001) 729 def., GU C 103E del 30.4.2002, pag. 17.
128
Allegato IV
129
Stati membri
1997
1998
1999
1 356 100
1 426 360
1 477 830
906 792
837 927
846 061
13 712 900
14 090 200
14 626 800
710 800
794 800
855 500
E
5 834 671
6 318 358
6 239 979
F
11 070 000
11 641 000
11 999 000
602 197
682 688
704 038
I
9 529 000
10 846 000
11 122 000
L
76 508
77 496
78 511
NL
2 745 000
2 525 000
2 593 000
A
1 269 000
1 115 000
1 130 000
P
838 878169
1 025 025
1 211 172
FIN
418 300
424 100
442 600
S
923 400
955 200
972 000
Regno Unito
10 003 325
10 244 000
9 200 244
UE 15
59 996 871
63 003 154
63 498 735
B
DK
D
EL
IRL
Tabella 1. Rifiuti di imballaggio prodotti (tonnellate di imballaggi)
169
Estrapolazione dei dati del 1998 e 1999. Non sono disponibili dati per il 1997 perché la legislazione
portoghese ha preso effetto solo successivamente.
130
1997 Ripartizione degli imballaggi
LEGNO ALTRI
11% 1%
METALLI
7%
CARTA E
CARTONE
VETRO
25%
PLASTICA
16%
40%
Figura 1: Ripartizione degli imballaggi nell'UE nel 1997.
UK
70.000.000
S
FIN
60.000.000
P
A
50.000.000
NL
L
40.000.000
I
IRL
30.000.000
F
20.000.000
E
EL
10.000.000
D
DK
0
1997
1998
1999
Rifiuti di imballaggio prodotti (tonnellate)
Figura 2: Quantitativi totali di rifiuti di imballaggio prodotti
131
B
Rifiuti di imballaggio prodotti
(kg pro capite)
Rifiuti di imballaggio
prodotti
(kg per 1 000 PPS del PIL)
Stato membro
1997
1998
1999
1997
1998
1999
B
133
140
145
6 193
6 211
6 166
DK
172
158
159
7 399
6 578
6 354
D
167
172
178
7 973
7 879
7 845
EL
68
76
81
5 311
5 671
5 727
E
148
161
158
9 609
9 850
9 142
F
189
198
203
9 627
9 672
9 484
IRL
165
185
188
8 183
8 432
7 788
I
166
188
193
8 382
9 221
9 121
L
183
183
183
5 364
5 082
4 648
NL
176
161
165
8 065
7 067
6 882
A
157
138
140
7 264
6 114
5 950
P
84
103
121
5 869
6 777
7 548
FIN
82
82
86
4 223
4 000
3 996
S
104
108
110
5 293
5 254
5 076
Regno Unito
170
173
155
8 580
8 383
7 167
UE 15
161
168
169
8 248
8 286
7 963
Le caselle ombreggiate indicano che sono state utilizzate stime basate sulle tendenze se lo Stato membro non ha
fornito i dati di cui alla decisione 97/138/CE.
Tabella 2: Rifiuti di imballaggio prodotti pro capite e per unità di PIL
132
UE15
UK
S
FIN
P
A
NL
L
I
IRL
F
E
EL
D
DK
B
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Rifiuti di imballaggio prodotti (kg pro capite)
1999
1998
Figura 3: Rifiuti di imballaggio prodotti pro capite
133
1997
180
200
220
Tabella 3: Recupero e riciclaggio complessivi
Recupero totale (%)
Stati membri
Riciclaggio totale (%)
1997
1998
1999
1997
1998
1999
B
62
73
71
62
64
59
DK
84
89
92
40
50
53
D
83
81
80
81
80
79
EL
37
35
34
37
35
34
E
37
37
42
34
34
38
F
55
56
57
40
42
42
IRL
15
15
17
15
15
17
I
32
34
37
30
32
34
L
51
65
55
51
65
40
NL
78
84
85
55
62
64
A
66
70
72
61
65
66
35
35
35
35
P
FIN
54
55
60
42
45
50
S
65
82
73
58
75
65
Regno Unito
27
33
41
24
28
35
UE 15
53
54
56
46
47
50
134
Tasso di recupero e riciclaggio degli imballaggi - 1999
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
% Recupero
% Obiettivi recupero
Figura 4: Tassi di recupero e riciclaggio degli imballaggi nel 1999
135
UE 15
Irlanda
Grecia
Portogallo
Italia
UK
Spagna
Francia
Lussemburgo
% Riciclaggio
% Obiettivi riciclaggio
Finlandia
Belgio
Austria
Svezia
Germania
Paesi Bassi
0%
Danimarca
10%
Figura 5: Recupero totale
UE15
UK
S
FIN
P
A
NL
L
I
IRL
F
E
EL
D
DK
B
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100
%
70%
80%
90%
100%
Recupero totale (%)
1999
1998
1997
Figura 6: Riciclaggio totale
UE15
UK
S
FIN
P
A
NL
L
I
IRL
F
E
EL
D
DK
B
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Riciclaggio totale (%)
1999
1998
136
1997
Tabella 4: Riciclaggio per materiale
Riciclaggio vetro (%)
Riciclaggio carta (%)
Stati membri
1997
1998
1999
1997
1998
1999
B
70
66
75
78
83
70
DK
61
75
85
47
58
59
D
84
85
85
88
88
87
EL
25
21
19
67
66
67
E
37
37
38
52
52
54
F
42
45
50
59
61
59
IRL
34
32
32
17
15
14
I
33
37
40
36
37
39
L
71
80
76
45
49
35
NL
75
85
80
65
70
71
A
77
80
77
75
84
88
42
44
48
52
P
FIN
50
63
78
57
57
61
S
76
84
84
66
84
72
Regno Unito
19
23
30
41
47
49
UE 15
50
52
55
60
61
62
137
Riciclaggio metalli (%)
Riciclaggio plastica (%)
1997
1998
1999
1997
1998
1999
B
70
66
72
25
26
24
DK
16
40
35
6
7
11
D
82
83
82
61
59
59
EL
13
11
11
3
4
3
E
23
22
24
7
9
14
F
49
45
45
6
8
9
IRL
5
4
25
2
3
4
I
5
5
11
10
11
16
L
22
11
42
6
9
26
NL
67
80
78
12
14
18
A
34
38
38
20
27
25
4
4
Stati membri
1
P
FIN
8
15
19
10
10
13
S
45
77
50
14
25
20
Regno Unito
24
23
38
6
7
13
UE 15
44
43
47
17
18
21
138
UE 15
UE 15
UK
UK
S
S
FIN
FIN
P
P
A
A
NL
NL
L
L
I
I
IRL
IRL
F
F
E
E
EL
EL
D
D
DK
DK
B
B
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
0%
VETRO - Riciclaggio (%)
1999
1998
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
PLASTICA - Riciclaggio totale (%)
1997
1999
1998
1997
Figura 7: Riciclaggio per materiale
UE 15
UE 15
UK
UK
S
S
FIN
FIN
P
P
A
A
NL
NL
L
L
I
I
IRL
IRL
F
F
E
E
EL
EL
D
D
DK
DK
B
B
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
1998
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
CARTA - Riciclaggio totale (%)
METALLI - Riciclaggio totale (%)
1999
0%
1997
1999
139
1998
1997
100%
Tabella 5: Calcolo dei costi esterni evitati grazie all'aumento del tasso di riciclaggio dal
1997 al 1999
170
171
Materiale da
imballaggio
Aumento riciclaggio
dal 1997 al 1999170
Costi esterni
risparmiati171
(euro per
tonnellata)
Costi esterni
totali evitati
Vetro
0,9 milioni di
tonnellate
80
74 milioni di euro
Carta
1,7 milioni di
tonnellate
15
25 milioni di euro
Metallo
0,2 milioni di
tonnellate
20
3 milioni di euro
Plastica
0,5 milioni di
tonnellate
200
97 milioni di euro
Totale
199 milioni di
euro
Aumento del tasso di riciclaggio registrato in tutti gli Stati membri dell'UE tra il 1997 e il 1999, ad
eccezione del P, per il quale non sono disponibili dati per il 1997.
Tabella 8 della comunicazione COM(2001) 729 def.
140
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
La presente relazione ha lo scopo di informare il Consiglio, il Parlamento europeo, gli
Stati membri e il pubblico interessato sui progressi conseguiti nell'ambito dell'attuazione
delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE.
Le cinque direttive per le quali sono state elaborate le relazioni in base alla direttiva
91/692/CEE riguardante la comunicazione delle informazioni (relazioni) differiscono tra
loro sia per contenuto che per struttura. Mentre le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE
stabiliscono disposizioni generali e fondamentali relative a tutti i tipi di rifiuti e ai rifiuti
pericolosi, le direttive 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE disciplinano flussi di rifiuti
specifici, in particolare gli oli usati, i fanghi di depurazione e i rifiuti di imballaggio, e
prevedono requisiti diversi proprio a causa della diversità dei tipi di rifiuti e dei problemi
di gestione che ne derivano.
Nel resto del capitolo vengono illustrati gli aspetti principali connessi all'attuazione delle
direttive nel periodo di riferimento (1998-2000) e le prospettive per il futuro.
1.1.
Definizione di rifiuti
La definizione di "rifiuti" e dei termini connessi alla loro gestione, come il recupero e lo
smaltimento, sono elementi fondamentali per attuare la politica europea di gestione dei
rifiuti, oltre che per il funzionamento del mercato interno in questo settore. Ai sensi
dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, la Commissione ha provveduto ad
istituire un catalogo europeo dei rifiuti (CER) consolidato, che figura ora nella decisione
2000/532/CE della Commissione172, modificata dalla decisione 2001/573/CE173 del
Consiglio.
Dalla precedente relazione relativa al periodo 1995-1997, la Commissione rileva che
alcuni Stati membri (Austria, Italia, Lussemburgo e Regno Unito) continuano a non aver
recepito correttamente la definizione di "rifiuto" nel diritto nazionale. Per quanto
riguarda la definizione di "rifiuti pericolosi", in particolare, la situazione è migliorata
dall'ultima relazione, ma vi sono ancora alcuni Stati membri che non hanno provveduto a
recepire per intero tutti gli elementi della definizione.
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 91/689/CEE, gli Stati
membri possono notificare qualsiasi altro rifiuto che possieda una delle caratteristiche
"pericolose" di cui all'allegato III della direttiva. La Commissione ha ricevuto notifiche
dalla maggior parte degli Stati membri e le ha esaminate nell'ambito dell'adeguamento
dell'elenco europeo dei rifiuti e dell'istituzione del già citato catalogo europeo dei rifiuti
consolidato.
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, i rifiuti pericolosi di origine domestica non rientrano
nella direttiva 91/689/CEE. Rispetto al precedente periodo di riferimento (1995-1997)
sono aumentati i paesi che hanno istituito sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti
domestici pericolosi.
172
173
GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.
141
Gli oli usati vengono classificati come rifiuti pericolosi nei capitoli 12 e 13 dell'elenco
dei rifiuti pericolosi. La terminologia adottata nella direttiva 75/439/CEE sugli oli usati
(tra cui i termini "eliminazione", "trattamento", "rigenerazione" e "combustione") si
discosta da quella delle direttive quadro e della strategia comunitaria per la gestione dei
rifiuti. In questo contesto, l'espressione "eliminazione degli oli usati" comprende
qualsiasi trattamento (trattamento, distruzione, immagazzinamento e deposito), mentre
per "smaltimento dei rifiuti" si intendono le operazioni di cui all'allegato II A, quali
l'incenerimento senza recupero di energia o la messa in discarica.
Nella direttiva 86/278/CEE, per "utilizzazione" dei fanghi di depurazione si intende "lo
spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel
suolo". Secondo questa definizione e le disposizioni contemplate dalla direttiva
86/278/CEE, l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura va considerata come
un'operazione di recupero conforme alla definizione di cui all'allegato II B della direttiva
75/442/CEE (R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura).
1.2.
Priorità dei principi
La priorità attribuita ai principi (gerarchia) - prevenzione, riciclo, recupero di energia,
smaltimento sicuro - è descritta negli articoli 3 e 4 della direttiva 75/442/CEE ed è stata
successivamente confermata nella strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del
1996. Questa stessa impostazione è contenuta anche nella direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, le domande 2 e
4 chiedevano di indicare le misure adottate per favorire la prevenzione e il recupero e i
particolari sulla produzione e il trattamento dei rifiuti. Dalle informazioni trasmesse dagli
Stati membri non risulta chiaro se nel periodo 1998-2000 si sia riusciti a prevenire la
produzione dei rifiuti nell'Unione europea e soprattutto in che misura. In base ai dati sulla
generazione dei rifiuti, sembra che siano aumentati i rifiuti domestici pro capite rispetto
al periodo precedente, mentre le cifre relative ai rifiuti pericolosi sono stabili.
Le operazioni di riciclo sono effettuate con più o meno successo nei vari Stati membri. Il
tasso medio di riciclaggio dei rifiuti domestici per i quindici Stati membri è del 26% (con
un minimo dell'8% e un massimo del 63%); il tasso medio di riciclaggio per i rifiuti
pericolosi è analogo, cioè circa il 27%, con un minimo del 5% e un massimo del 77%.
Queste cifre mostrano che, in generale, il riciclaggio tende ad aumentare, anche se in
alcuni Stati membri le percentuali sono ancora modeste. Inoltre, dai dati disponibili sugli
imballaggi si registra un aumento del recupero e del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
Visto che non risulta chiara la distinzione operata dagli Stati membri tra incenerimento
con e senza recupero di energia, queste due operazioni devono essere considerate nel loro
insieme. Per i rifiuti domestici, il tasso medio era del 23%, con punte in Danimarca e
Lussemburgo del 58% e del 56% rispettivamente. Anche tenendo conto del recupero di
energia, l'incenerimento rimane sempre, in base alla gerarchia dei principi già citata, una
soluzione meno valida rispetto ad altri trattamenti dei rifiuti da preferire, come il
riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.
Pur registrando una flessione, la messa in discarica continua ad essere una soluzione a
cui un buon numero di Stati membri continua a ricorrere pesantemente per smaltire i
rifiuti domestici (la media si attesta attorno al 45%). Il tasso medio di messa in discarica
142
dei rifiuti pericolosi è inferiore (22%), ma un altro 27% è destinato ad "altri trattamenti".
Quasi tutti gli Stati membri hanno dichiarato di aver raggiunto un grado elevato di
autosufficienza in termini di smaltimento dei rifiuti (99% circa), dato che
sostanzialmente ribadisce la posizione registrata nel precedente periodo di riferimento
(1995-1997).
Riguardo agli oli usati, la raccolta differenziata è un presupposto essenziale perché essi
vengano gestiti validamente. Le risposte fornite dagli Stati membri al questionario e studi
indipendenti commissionati dalla Commissione174 hanno evidenziato l'aumento del tasso
medio di raccolta rispetto al periodo precedente, anche se c'è ancora uno spazio di
miglioramento, visto che il 20% degli oli usati viene ancora smaltito in discariche
abusive o incenerito illegalmente, con gravi danni per l'ambiente. Alcuni Stati membri in
particolare hanno migliorato sensibilmente il tasso di raccolta differenziata, grazie alla
creazione di sistemi più efficienti.
La gerarchia dei principi definiti per la gestione degli oli usati, vale a dire rigenerazione,
combustione e distruzione innocua o deposito controllato, non trova sufficiente
attuazione. Per quanto riguarda il recupero, l'impiego degli oli usati come combustibili
rimane la soluzione principale per la loro gestione; la rigenerazione è invece scarsa in
tutta l'UE.
In questo contesto la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di
12 Stati membri (cfr. tabella sotto) per non aver dato applicazione pratica all'articolo 3
della direttiva, cioè per non aver privilegiato la rigenerazione. Nell'ambito di tali
procedimenti si è anche fatto presente agli Stati membri che alcuni di essi non avevano
formalmente recepito l'articolo 3 nel diritto nazionale. Per alcuni Stati membri infine, il
procedimento d'infrazione riguardava anche una presunta violazione degli articoli 2, 4 e
5, che trova conferma in un basso tasso di raccolta differenziata.
Le principali difficoltà che hanno impedito agli Stati membri di privilegiare la
rigenerazione sono ancora di natura economica. La Commissione deve esaminare ogni
singolo caso per verificare se le difficoltà addotte sono veramente tali; a tal fine si affida
essenzialmente ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee nei confronti di Germania (causa C102-97) per la mancata priorità accordata alla
rigenerazione degli oli usati.
Oltre all'attuazione della direttiva 75/439/CEE, modificata, un altro elemento
fondamentale per la gestione degli oli usati nell'UE è la normativa fiscale in vigore. Sulla
base della direttiva 92/81/CEE175 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise
sugli oli minerali, la decisione 97/425/CEE176 del Consiglio autorizza gli Stati membri ad
applicare, e a continuare a farlo, esenzioni dalle accise per alcuni oli minerali destinati a
fini specifici177. In questo contesto, undici Stati membri chiedono deroghe alle accise per
174
175
176
177
Critical review of existing studies e Life-Cycle Analysis on the regeneration and incineration of
waste oils, relazione finale, dicembre 2001.
GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.
GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.
La decisione in questione è stata successivamente abrogata. La decisione più recente riguardante
l'elenco delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE è la decisione
2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle
esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84 del 23.3.2001,
pag. 23).
143
gli oli usati impiegati come combustibili. La Commissione ritiene che tali deroghe non
siano compatibili con l'applicazione dell'articolo 3 e con il principio della priorità della
rigenerazione degli oli usati, in quanto esse incentivano di fatto l'impiego di tali oli come
combustibili.
Riguardo ai fanghi di depurazione, la Commissione ritiene che le conclusioni presentate
nella precedente relazione di sintesi relativa al 1995-1997 siano ancora valide. In
particolare, ritiene che utilizzare i fanghi di depurazione come fertilizzanti in agricoltura
sia la migliore soluzione ambientale, purché tale prassi non rappresenti una minaccia per
l'ambiente, per la salute umana e degli animali. Apparentemente le disposizioni della
direttiva 86/278/CEE si sono rivelate alquanto efficaci per prevenire la diffusione
dell'inquinamento dovuto all'impiego dei fanghi.
Dalle cifre a disposizione si registra un lieve calo nell'utilizzo dei fanghi in agricoltura
all'interno dell'UE: dal 43% circa del 1995 si passa al 37% del 2000. Le cifre variano
sensibilmente da uno Stato membro all'altro e in alcuni di essi il calo è stato drastico. La
Commissione ritiene che il minor utilizzo dei fanghi in agricoltura a favore
dell'incenerimento è contrario al concetto di gerarchia dei vari trattamenti dei rifiuti.
A parere della Commissione, occorre incentivare e sostenere lo spandimento dei fanghi
controllato e ben regolamentato, rafforzando al contempo le norme in materia, se
necessario, specialmente alla luce degli effetti a lungo termine sulla qualità del suolo.
1.3.
Piani di gestione dei rifiuti
I piani di gestione dei rifiuti rappresentano un punto fondamentale della politica
comunitaria in materia di rifiuti: senza un'adeguata pianificazione, infatti, gli Stati
membri non sono in grado di calcolare e gestire i rifiuti che vengono prodotti nel loro
territorio. Oltre alla direttiva 75/442/CEE, anche l'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE
relativa ai rifiuti pericolosi e l'articolo 14 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio prevedono piani di gestione specifici per questi tipi di rifiuti.
Nel periodo 1997-2000 la Commissione ha avviato procedimenti nei confronti di vari
Stati membri che non avevano provveduto ad istituire piani di gestione dei rifiuti. Alla
fine di tale periodo la maggioranza degli Stati membri aveva preparato tali piani, ma
persistono problemi con la Francia, il Regno Unito e l'Italia.
Con l'obiettivo di migliorare la pianificazione della gestione dei rifiuti negli Stati membri
la Commissione ha disposto l'elaborazione di linee guida per le autorità competenti
nazionali o regionali, che dovrebbero essere pubblicate nel primo trimestre del 2003.
1.4.
Statistiche sui rifiuti
Come era già stato sottolineato nella relazione della Commissione del 1995-1997, per
poter garantire la comparabilità e la possibilità di valutare i dati, gli Stati membri devono
adottare una strategia comune in merito alla definizione di "rifiuti", agli elenchi dei rifiuti
e alla terminologia sulla gestione dei rifiuti. Purtroppo finora ciò non è avvenuto e
vengono pertanto rilevati i seguenti problemi:
– le espressioni "rifiuti domestici" (cioè dei nuclei domestici) e rifiuti urbani (raccolti
dalle amministrazioni comunali) sono spesso utilizzati come sinonimi; tuttavia, i
144
rifiuti urbani possono comprendere, oltre ai rifiuti domestici, anche rifiuti simili di
origine commerciale, industriale e istituzionale;
– i dati relativi all'incenerimento inteso come operazione di smaltimento e
all'incenerimento con recupero di energia devono essere considerati insieme, perché
non è chiaro come gli Stati membri abbiano distinto queste operazioni;
– l'espressione "altro trattamento" rappresenta una parte consistente dei trattamenti
effettuati, ma la definizione varia da uno Stato membro all'altro;
– gli Stati membri adottano sistemi diversi per calcolare la quantità di oli usati prodotti,
che varia tra il 33% e il 66% degli oli immessi sul mercato;
– mancano informazioni in particolare riguardo alla voce "altri rifiuti", cioè tutti i rifiuti
non domestici o pericolosi e che rappresentano la parte più consistente dei rifiuti
prodotti; per questo motivo non è possibile dare un quadro preciso della loro
composizione e del trattamento a cui sono sottoposti all'interno dell'UE.
Un importante passo avanti per migliorare la qualità dei dati in materia di rifiuti è
rappresentato dall'adozione, nel novembre 2002, del regolamento (CE) n. 2150/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio178 relativo alle statistiche sui rifiuti. Questo nuovo
strumento intende istituire una disciplina comunitaria in materia di statistiche, con
definizioni e classificazioni comuni, e dovrebbe consentire di monitorare meglio la
prevenzione dei rifiuti e di creare una relazione tra generazione dei rifiuti e utilizzo delle
risorse. In base alle nuove disposizioni, i dati statistici devono essere rilevati a partire dal
2004 e successivamente ogni due anni.
1.5.
Registri
Un elemento di importanza fondamentale ai fini delle statistiche sui rifiuti sono i registri
sui rifiuti e sulla loro gestione.
Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE, gli stabilimenti e le imprese che
effettuano operazioni di recupero e smaltimento devono tenere un registro sui rifiuti e la
gestione dei rifiuti. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva
91/689/CEE anche i produttori di rifiuti pericolosi e gli stabilimenti che effettuano il
trasporto di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di conservare tali registri. La direttiva,
all'articolo 2, paragrafo 1, prescrive inoltre che in ogni luogo in cui siano depositati
(messi in discarica) i rifiuti pericolosi, siano tenuti registri specifici.
Gran parte degli Stati membri sembra aver ottemperato agli obblighi relativi alla
conservazione dei registri previsti dalle disposizioni indicate. Alcuni di essi dichiarano di
aver introdotto obblighi nei confronti dei produttori oltre a quelli imposti ai produttori di
rifiuti pericolosi. L'esperienza acquisita dagli Stati membri rispetto agli obblighi di
registrazione è però ancora un settore poco approfondito.
Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 75/439/CEE sugli oli usati, gli Stati membri
possono determinare un quantitativo minimo (comunque non superiore a 500 litri), oltre
il quale gli stabilimenti che producono, raccolgono e/o trasportano oli usati sono
178
GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.
145
obbligati alla conservazione dei registri. I limiti fissati variano da 0 litri (che significa che
qualsiasi quantità deve essere registrata) a 500 litri (valore massimo consentito dalla
direttiva).
Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 86/278/CEE, gli Stati membri devono provvedere
ad aggiornare i registri sulla produzione e utilizzazione dei fanghi di depurazione, sulle
caratteristiche dei fanghi, sui destinatari e sui luoghi di utilizzazione. Come già riportato
nella relazione del 1995-1997, alcuni Stati membri non comunicano i dati sulla
produzione dei fanghi né i quantitativi utilizzati in agricoltura, mentre altri forniscono
solo dati approssimativi.
1.6.
Controllo della gestione dei rifiuti
Gli Stati membri devono istituire o designare autorità competenti incaricate di
controllare le operazioni di gestione dei rifiuti. La tabella 1 contenuta nell'allegato alla
direttiva 75/442/CEE fornisce un quadro generale delle competenze delle autorità
nazionali, mentre le tabelle 2, 3.1 e 4.2 dell'allegato alla direttiva 75/439/CEE illustrano
le responsabilità nel settore degli oli usati. Le competenze variano notevolmente tra gli
Stati membri, a causa delle differenze di carattere generale presenti nelle varie strutture
amministrative.
Ai sensi degli articoli 9, 10 e 12 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, gli stabilimenti e le
imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento devono ottenere
l'autorizzazione dell'autorità competente. Gli stabilimenti che provvedono alla raccolta e
al trasporto dei rifiuti devono essere iscritti presso le competenti autorità. L'articolo 11
stabilisce le condizioni per essere dispensati dall'autorizzazione, che vengono
ulteriormente sancite dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti
pericolosi. Come già accaduto con la relazione di attuazione precedente, relativamente
pochi Stati membri hanno usufruito della possibilità di concedere deroghe ai requisiti di
autorizzazione nel periodo 1998-2000 e gli Stati che lo hanno fatto non hanno indicato i
motivi della scelta né i vantaggi ricavati.
Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE le imprese che eliminano gli oli usati
(cioè che trattano, distruggono, immagazzinano o depositano gli oli usati) devono
ottenere un'autorizzazione. Come già indicato nella relazione 1995-1997, tutti gli Stati
membri tenuti a inviare la relazione, esclusa la Danimarca, hanno istituito un sistema di
autorizzazione per gli impianti di trattamento degli oli usati.
L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE prescrive l'esecuzione di adeguati controlli
periodici nelle imprese che gestiscono i rifiuti (comprese le operazioni di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento). L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE
estende i controlli ai produttori di rifiuti pericolosi. L'articolo 13 della direttiva
75/439/CEE istituisce controlli soltanto per le imprese che smaltiscono oli usati. Quindi
le disposizioni generali delle direttive quadro sono applicabili oltre che ai produttori di
oli usati anche alle imprese che li raccolgono e trasportano. Il questionario riguardava
solo le ispezioni dei produttori di rifiuti pericolosi. Dalle informazioni pervenute si ricava
che, apparentemente, gli Stati membri non riescono ad effettuare controlli periodici di
tutti i soggetti che producono rifiuti e le amministrazioni nazionali si dedicano pertanto ai
casi più importanti.
146
1.7.
Procedimenti di infrazione
La seguente tabella illustra brevemente i procedimenti di infrazione avviati o che la
Commissione ha intenzione di avviare ai sensi dell'articolo 226 o dell'articolo 228 del
trattato riguardo all'applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE,
86/278/CEE e 94/62/CE.
147
Austria
75/442/CEE
Incorretto recepimento
della direttiva
Discarica illegale di
rifiuti o altro tipo di
gestione non corretta
dei rifiuti
Piani di gestione dei
rifiuti insufficienti
Altri casi di attuazione
non corretta
91/689/CEE
Incorretto recepimento
Casi di incorretta
attuazione
75/439/CEE
Incorretto recepimento
Casi di incorretta
attuazione
86/278/CEE
Incorretto recepimento
Casi di incorretta
attuazione
94/62/CE
Incorretto recepimento
Casi di incorretta
attuazione
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Corte
CM
PM
PM
Corte
Corte
Corte
Corte
PM
Italia
Lussemburgo
PM
Corte (3
cause)
PM
Corte (7
cause)
CM (art.
228179)
Paesi
Bassi
PM
Corte
PM
Svezia
Regno
Unito
Corte
PM (2
cause)
Corte (4
cause)
PM
Corte
Corte
Corte (2
cause)
CM
PM
PM
PM
Spagna
Corte
Corte
PM
Portogallo
PM
Corte
Corte (2
cause)
Corte
Corte
Corte
Corte
Corte
Corte
PM
PM
PM
Corte
Corte
Corte
PM
CM
Corte
Tabella: Procedimenti di infrazione – situazione al dicembre 2002
CM = Lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 228 del trattato, PM = Parere motivato, Corte = Causa per cui è stata o verrà adita la Corte di giustizia delle Comunità europee
179
In particolare, questo procedimento riguarda il recepimento incorretto dell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto dalla decisione 94/3/CEE e ora consolidato dalla decisione
2000/532/CE della Commissione, modificata.
148
1.8.
Prospettive
Nonostante i risultati positivi registrati, i progressi realizzati per l'attuazione della
legislazione comunitaria sui rifiuti non possono ancora considerarsi soddisfacenti. Il
numero di procedimenti di infrazione rispecchia in maniera eloquente la situazione
attuale; in particolare occorre intervenire in maniera decisa per attuare completamente le
direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE e 94/62/CE, puntando in
particolare a rispettare il principio della gerarchia nella gestione dei rifiuti.
In quest'ambito vale la pena di sottolineare due recenti e importanti sviluppi riguardanti
l'armonizzazione delle definizioni e degli elenchi dei rifiuti e la creazione di banche dati
affidabili sui rifiuti: l'adozione del catalogo europeo dei rifiuti (CER) in forma
consolidata e l'adozione del nuovo regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.
Le iniziative legislative, previste e recenti, nel settore della gestione dei rifiuti, in
particolare dei rifiuti di imballaggio180, dei veicoli fuori uso181 e dei rifiuti elettrici ed
elettronici182, dovrebbero inoltre contribuire a migliorare le prestazioni a livello di
prevenzione, recupero e riciclaggio. La Commissione sta vagliando le misure atte a
migliorare il riutilizzo dei fanghi di depurazione e a riconquistare la fiducia del pubblico
in questo contesto. Infine, anche le attività di ricerca dell'UE in questo campo trovano
sostegno nell'ambito del Sesto programma quadro, tra le priorità orientate alla politica.
Infine l'attuale sistema di comunicazione delle informazioni (relazioni) sulla legislazione
nel settore dei rifiuti si basa sulla direttiva 91/692/CEE. In base al sesto programma di
azione comunitario in materia di ambiente183, che evidenzia la necessità di creare una
migliore base di conoscenze per la politica ambientale, la Commissione prevede di
istituire un sistema più coerente ed efficace per garantire una comunicazione di dati e
informazioni ambientali di qualità elevata e comparabili.
180
181
182
183
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2001)729 def.
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso,
GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, GU L 337 del 13.2.2002, pag. 24.
GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
149