Lombardia/254/2015/GEST REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa Presidente dott. Gianluca Braghò Primo referendario dott.ssa Laura De Rentiis Primo referendario dott. Andrea Luberti Referendario dott. Paolo Bertozzi Referendario dott. Cristian Pettinari Referendario dott. Giovanni Guida Referendario dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario (relatore) nell'adunanza del 16 giugno 2015 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, che modifica il testo unico; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003; Visto l’art. 2, comma 2 octies, del D.L. 29/12/2010 n. 225 convertito, con modificazioni, nella Legge 26/02/2011 n. 10; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 4/2014 del 28 maggio 2014; Visto il Rendiconto 2013 del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia; Visto il rilievo istruttorio del 05 febbraio 2015 (prot. CC. n. 1205); Visti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione con nota del 6 marzo 2015, pervenuta in data 13 marzo 2015 (prot. C.C. n. 2502); 1 Vista la relazione in data 21 aprile 2015 con la quale il Magistrato istruttore ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione di controllo dell’esame del Rendiconto 2013 e per l’assunzione di ogni conseguente decisione; Vista la relazione in data 21 aprile 2015 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto al Presidente il deferimento alla Sezione dell’esame del Rendiconto 2013 del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia; Vista l’ordinanza n. 111 del 19 maggio 2015 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha convocato per il giorno 16 giugno 2015 la predetta Sezione per l’esame in sede collegiale della questione proposta; Vista la nota n. 6104 del 21 maggio 2015, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Milano; Udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro; Intervenuti, in rappresentanza del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, dott.ssa Diana Bracco, il dr. Fabrizio Grillo, in qualità di Dirigente delegato alla gestione della contabilità speciale del Commissario, e il dr. Renato Carli, delegato a presenziare all’adunanza al fine di assistere e supportare il dr. Fabrizio Grillo sulle questioni oggetto di trattazione, e, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale di Milano, il signor Tommaso Lucia; Con l’assistenza della dott.ssa Alba Costanza, in qualità di Segretaria di udienza. RITENUTO IN FATTO 1. In seguito alla richiesta del Magistrato Istruttore in data 28 novembre 2014 (prot. nr. 17534) veniva presentato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2013, capitolo 7695, contabilità speciale n. 5729, intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia Expo 2015, munito del visto di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano (prot. Ragioneria n. 87762 del 27 maggio 2014). 2. Con rilievo istruttorio al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia del 5 febbraio 2015, prot. nr. 1205, il Magistrato Istruttore chiedeva di notiziare in merito a: i motivi del mancato espletamento di una procedura selettiva prodromica alla stipulazione dei contratti relativi alle spese di cui al rendiconto in oggetto; l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, relative ai contratti di cui al rendiconto in oggetto e se l'Amministrazione abbia previsto di effettuarne un controllo a campione in forza del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 4, comma 14 bis d.l. 70/2011; 2 specificare se le seguenti spese di viaggio costituiscono attuazione del contratto di agenzia per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro stipulato in data 20.02.2013 e, in caso negativo, di motivarne le ragioni: Ordinativo n. 4 del 03/07/2013 per un totale di € 408,98 Ordinativo n. 6 del 30/08/2013 per un totale di € 324,94 Ordinativo n. 12 del 04/12/2013 per un totale di € 520,08 la sussistenza di un documento scritto che attesti la stipulazione dei contratti (approvazione preventivo, scambio di proposta ed accettazione o altre modalità di stipulazione per iscritto o in forma telematica): o Eliorapid srl (676.39+522.12= 1.198,51) o Fondazione Brescia Musei (1.830+2.277,83= 4.107,83) o Paolo Verri € 781,35 o Centro Distribuzione pavimenti € 1.331; i motivi che hanno condotto l’Amministrazione a qualificare il contratto, stipulato in data 18.01.2013 per i locali del 29^ piano del Palazzo Pirelli di Via F. Filzi 22 - Milano, in termini di comodato oneroso, specificando quali sono le voci di costo. precisare se il contratto di cui al precedente alinea è stato registrato ai sensi del d.p.r. n. 131/1986 (art. 1 della Tabella allegata). 3. Con nota prot. nr. 2502 del 13 marzo 2015 perveniva la risposta del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia alla nota istruttoria. Con essa si rappresenta innanzitutto che il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia è "organo del Governo, e in quanto tale, sono stati applicati i DPCM 9 dicembre 2002 e 22 novembre 2010, che contengono la disciplina relativa all'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lett. c) del DPCM da ultimo citato, si è ritenuto possibile escludere la richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non abbia superato i 20.000 (ventimila/00) euro". Pertanto, ad avviso del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, "alla luce della normativa sopra citata, e considerata la modesta entità degli affidamenti in esame, gli stessi sono stati effettuati tramite la procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.L.gs. n. 163/2006, secondo cui è consentito procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00). Pertanto, poiché l'importo delle spese di cui al rendiconto in oggetto è notevolmente inferiore alla cifra riportata nella più stringente delle due previsioni sopra richiamate (eccezion fatta per il contratto di comodato oneroso stipulato con Regione Lombardia, per il quale valgono le specificazioni che seguono), si è ritenuto di non espletare alcuna procedura di gara per gli affidamenti in questione, nel rispetto della normativa applicabile". 3 Il Commissario, pur non ritenendosi tenuto, "ha comunque inteso affidare le attività di cui al rendiconto in oggetto a soggetti già selezionati tramite procedure di gara effettuate da altri soggetti pubblici, dove ciò fosse possibile (cfr., in particolare, gli ordinativi nn. 4, 6 e 12 del 2013, relativi a Carlson Wagonlit Travel s.r.l.). Le altre spese in merito alle quali si chiede chiarimenti riguardano rimborsi viaggi di soggetti che, nel periodo interessato, hanno prestato, gratuitamente, la propria attività in favore del Commissario (cfr. ordinativi nn. 5, 9 e 15 del 2013 relativi a Paolo Verri e Francesca Bertoglio). Con riferimento alle dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia deduce che "l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. La norma citata prevede controlli a campione e dunque, non impone controlli su tutti i singoli affidamenti, esonerando l'amministrazione dall'effettuare verifiche nei casi in cui non sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (cfr., sul punto, la sentenza TAR Lazio - Roma, Sez. II-ter, 24 marzo 2006, n. 2110, ove si afferma che, considerata la ratio di semplificazione dell'istituto in esame, ''l'operatività della norma [citata] è circoscritta ai casi in cui l'amministrazione (...) abbia un qualche fondato dubbio in merito alla veridicità di quanto dichiarato dal privato "). Alla luce di quanto sopra, si è proceduto come segue: si è richiesto a tutti i contraenti di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; considerato il ridotto numero di affidamenti e l'individuazione di contraenti istituzionali (i.e. Fondazione Brescia Musei: la Fondazione – ente costituito e partecipato dal Comune di Brescia che intrattiene rapporti con le istituzioni culturali nazionali e internazionali - ha presentato la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, rilasciata in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e il documento di regolarità contributiva DURC), di contraenti selezionati da Expo 2015 S.p.A. per cui la veridicità della dichiarazione dei requisiti è stata verificata direttamente dalla medesima società committente (Carlson Wagonlit Travel s.r.l. di Roma è un fornitore qualificato già convenzionato dalla Consip S.p.A. e prescelto dalla stazione appaltante Expo 2015 S.p.A. per le proprie attività attraverso apposita procedura selettiva; per tale motivo, è stata presa in considerazione la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e il DURC rilasciati da Carlson Wagonlit Travel S.r.l. ad Expo 2015 S.p.A., ancora in corso di validità) e di contraenti già noti al Commissario o a Regione Lombardia e selezionati proprio per 4 la loro verificata affidabilità (i soggetti Studio Brughiera di Milano, Eliorapid s.r.l., Centro Distribuzione Pavimenti di Sante Aramini, CosMilano S.r.l. di Milano e Studio De Stefano Lorenzi hanno presentato al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata in conformità agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché il DURC), non sono state effettuate ulteriori verifiche a campione". In merito, poi, alle spese sostenute nei confronti di Eliorapid s.r.l., Fondazione Brescia Musei, Paolo Verri e Centro Distribuzione Pavimenti di Sante Aramini, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia riferisce che "l'affidamento diretto alla suindicata società, ampiamente sotto le soglie di cui si è detto e disposto in condizioni di urgenza, data la scarsa possibilità di programmare le esigenze di comunicazione di cui si discute, è stato preceduto da uno scambio di comunicazioni commerciali, dal rilascio da parte dell'operatore dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché da apposita Determina a Contrarre". Il Commissario ha altresì stipulato in data 7 febbraio 2013 un accordo di collaborazione con Fondazione Brescia Musei, nel quale si stabilisce che "le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporti, telefonia, etc.) ed ogni altra spesa viva che i dipendenti della Fondazione dovessero sostenere per la partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica, sono a carico del Commissario (cfr. art. 7 del contratto); le spese di trasferta di Paolo Verri, incaricato gratuitamente di svolgere attività di assistenza al Commissario per la redazione del programma degli eventi, di cui all'ordinativo di pagamento n. 5 del rendiconto in oggetto, sono dettagliate e giustificate da allegati biglietti ferroviari, acquistati dal collaboratore, residente a Torino, per recarsi a Milano ad espletare le attività ad esso affidate dal Commissario” . Con riferimento all'impresa Centro Distribuzione Pavimenti di Sante Aramini, essa "è risultata, dagli approfondimenti svolti dai rappresentanti di Padiglione Italia, il fornitore abituale di Regione Lombardia per le attività di cui al contratto in oggetto; l'operatore è stato dunque contattato dal Commissario per ottenere un preventivo; l'importo di detto preventivo, corrispondente ad euro 1.100,00 (millecento/00), è stato ritenuto congruo dal Commissario, che ha determinato, in data 11 luglio 2013, di affidare al medesimo operatore il servizio in economia (all. 3)". Infine, con riferimento alla qualificazione del contratto stipulato in data 18 gennaio 2013 con Regione Lombardia in termini di comodato oneroso, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia deduce che il nomen iuris del contratto suddetto è stato modificato dal Commissario su richiesta del dirigente Struttura e Servizi Interni Unità Organizzativa Patrimonio e Acquisti di Regione Lombardia. Quanto all'applicabilità del D.P.R. n. 131/1986, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia segnala che l'art. 10, comma 3 dell'Accordo tra la Repubblica 5 Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 e ratificato dalla L. 14 gennaio 2013 n. 3, stabilisce che: "Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi agli acquisti e servizi necessari ai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini, istituzionali non commerciali sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali". Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, "tale esenzione è tuttavia circoscritta al pagamento delle imposte e non si estende all'obbligo di registrazione, previsto per legge"; pertanto, la registrazione della scrittura privata in oggetto, potrà essere effettuata, ai soli fini della certificazione della data ex art. 18 del D.P.R. n. 131/1986, in caso d'uso, come previsto dall'art. 10 del medesimo contratto. In ogni caso, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia comunica che, analogamente a quanto predisposto per gli altri contratti di concessione degli spazi a società ed enti del Sistema regionale, il suindicato contratto è stato registrato da Regione Lombardia presso il Repertorio regionale dei Contratti e delle Convenzioni in data 31 gennaio 2013, come risulta da documento allegato in calce (all. n. 5). 4. A seguito di istruttoria il Magistrato Istruttore presentava una relazione contenente rilievi in ordine alla legittimità dell’atto. In particolare, il Magistrato Istruttore osservava quanto segue. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 la dott.ssa Diana Bracco è stata nominata Commissario Generale di sezione per il Padiglione Italia ai sensi dell'art. 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, fino al 31 dicembre 2016. Con il medesimo decreto sono state intestate al Commissario Generale di sezione per il Padiglione Italia le seguenti funzioni: “a) rappresenta il Governo Italiano in quanto Partecipante Ufficiale all'Expo di Milano 2015 ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Per «Padiglione Italia» si intende l'area espositiva italiana, ovvero tutti gli spazi espositivi all'interno del sito, tra cui l'edificio definito «Palazzo Italia» e il «Cardo»; b) è responsabile degli adempimenti previsti in capo ai Commissari Generali di Sezione dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, citata in premessa; c) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario Generale dell'Expo sui contenuti della presenza italiana all'Esposizione; d) vigila affinché i diritti e gli obblighi degli espositori siano rispettati; e) è responsabile del coordinamento della gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza dell'intero sistema Italia, anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento della presenza di altri enti pubblici italiani, nonché di istituzioni, 6 enti o associazioni private. La responsabilità del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia riguarda, in particolare, la presenza degli espositori e le attività commerciali che si svolgeranno all'interno dell'area espositiva italiana e gli aspetti contenutistici dell'area espositiva, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del BIE". Con D.P.C.M. 9 ottobre 2012 al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia è stata altresì attribuita una funzione di coordinamento per la realizzazione e la gestione del Padiglione Italia che vengono affidate alla Expo 2015 Spa. A tal fine: "a) elabora il concept e formula gli indirizzi e le linee guida riguardanti i contenuti della progettazione, l'edificazione delle opere e la gestione del Padiglione anche con riferimento ai relativi bandi di gara, verificandone in fase attuativa la coerenza nei tempi e nelle modalità di attuazione; b) riceve informativa preventiva sui bandi di gara e sui criteri di aggiudicazione delle gare di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, la cui aggiudicazione è approvata dalla Expo 2015 Spa, nella sua qualità di stazione appaltante; c) d'intesa con la Expo 2015 Spa predispone il piano industriale ed il budget relativo agli impegni economici riguardanti l'attuazione delle attività previste dalle lettere precedenti, di cui si tiene conto nel piano industriale della società, in coerenza con l'allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008". Il D.P.C.M. 3 agosto 2012 non disciplina le modalità di azione del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, limitandosi a demandare ad un successivo provvedimento la definizione della struttura di supporto "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" (art. 2, comma 3). In attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 3 agosto 2012 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2012. Tale ultimo decreto ha dotato il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, con sede a Milano, di una segreteria composta da personale dipendente da enti, anche privati o società, ed amministrazioni interessati, che svolgono tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'organizzazione puntuale della struttura è demandata ad un successivo provvedimento del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, che potrà anche stipulare a tal fine convenzioni con le singole amministrazioni. L'art. 2 del D.P.C.M. 9 ottobre 2012 ha altresì previsto che il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia si avvalga dei servizi della Expo 2015 Spa, nonché di altre società o di altri entri privati o pubblici "senza aggravio per la finanza pubblica". Infine il comma 3 del suddetto art. 2 prevede che "su apposita contabilità Speciale intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia affluiscono le risorse destinate al suo funzionamento entro i limiti dello stretto necessario. Per le attività di coordinamento, indirizzo e verifica si avvale di risorse umane messe a disposizione dalla Expo 2015 Spa". 7 Ne deriva che l'operatività del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia è assicurata, da un lato, dalla presenza di una struttura di supporto composta in modo da assicurare che non vi siano "maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e, dall'altro lato, dalla possibilità di avvalersi dei servizi della Expo 2015 Spa, nonché di altre società o di altri entri privati o pubblici "senza aggravio per la finanza pubblica". Per le restanti spese il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia può fare affidamento sulle risorse che affluiscono sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata e che devono essere destinate al suo funzionamento "entro i limiti dello stretto necessario". Con tale ultima disposizione viene declinato in senso oltremodo pregnante il principio di buon andamento ed economicità che caratterizza l'azione pubblica, imponendo di affrontare spese solo nei limiti dello stretto necessario. La stretta necessità deve intendersi non solo nel senso che non possono essere affrontate spese negli ambiti presidiati dalla struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.C.M, 3 agosto 2012 e dai servizi resi da Expo 2015 Spa, nonché da altre società o altri entri privati o pubblici, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 9 ottobre 2012, ma anche nel senso che l'accollo di ulteriori spese deve oltrepassare il vaglio della stretta necessità e non solo dell'utilità/necessità rispetto al perseguimento della finalità a cui è preposto il Commissario Generale. Con riferimento al criterio che il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia deve rispettare al fine di assumere le proprie determinazioni in ordine alle spese da affrontare si richiama, da ultimo, il D.P.C.M. 6 maggio 2013 che, all’art. 7, comma 1, stabilisce che “I finanziamenti pubblici statali previsti dall' articolo 14, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , possono essere assegnati e utilizzati per il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 e per il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della Società EXPO 2015 p.a. o dei soggetti attuatori degli interventi che la stessa Società o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il Commissario Unico, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e successive modificazioni e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto”. I criteri illustrati costituiscono parametro utile per la scelta relativa all'an e al quantum della spesa, laddove invece le modalità operative di effettuazione della spesa (quali la scelta del contraente e la forma negoziale) sono soggette alla normativa attualmente vigente in materia. 8 Considerato quanto sopra si osserva, in termini generali, che l’art. 2, comma 2 octies, inserito, in sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 dispone che “I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all’ articolo 5, comma 5bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . I rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L’art. 5, comma 5 bis della legge n. 225/1992 dispone che “Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza”. Lo schema di rendiconto previsto dal richiamato comma 5 bis è stato approvato con d.m. 27 marzo 2009. Con riferimento, in generale, alla modalità di rendicontazione, si rileva che il rendiconto in esame non è conforme a quanto previsto dal d. m. 27 marzo 2009, dal momento che non è stato utilizzato, ai fini della rendicontazione, lo schema di cui all'allegato 1, del quale costituiscono parte integrante l'allegato 1 bis con l'analisi delle spese e il prospetto della situazione dei crediti e dei debiti, di cui all'allegato 2. In relazione alle singole voci di spesa si osserva quanto segue, premettendo sin da subito che le spese di cui al rendiconto in esame non sono, in via generale, di ammontare elevato, salvo che per l’ordinativo n. 8. In merito alla mancata espletazione di una procedura di gara, l’art. 125 d.lgs. n. 163/2006 consente, a determinate condizioni, l’affidamento diretto per importi di ammontare inferiore ai 40.000 euro. Al riguardo si osserva innanzitutto che tale 9 possibilità si configura in termini di facoltà e non di obbligo. L'Amministrazione, laddove ritenga di avvalersene, è tenuta a motivare la propria scelta, soggiacendo, in termini generali, al principio di trasparenza e al correlato obbligo di motivazione sancito dalla legge n. 241/1990. In secondo luogo si rileva come l'art. 121 del d. lgs. n. 163/2006, in apertura del Titolo II, relativo ai contratti sotto soglia comunitaria, preveda, in termini generali, l'applicazione dei principi contenuti nell'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, fra i quali i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Con specifico riferimento ai contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice “l'affidamento dei contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”. (art. 27 cod. appalti) Per i contratti non disciplinati dal d. lgs. n. 163/2006, quali i contratti attivi, si applica invece il regio decreto n. 2440 del 1923 e il relativo regolamento di attuazione (n. 827/1924), oltre alle regole generali che presiedono l’attività amministrativa, contenute nell’art. 1 della legge generale sul procedimento (n. 241/1990). Inoltre, il richiamo contenuto nell’art. 2 - “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni” – comporta quanto meno il rispetto dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, quali i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. In relazione alle modalità operative di scelta del contraente si richiama la normativa cogente in materia di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico. Segnatamente, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”. Il comma successivo dell’art. 1 della medesima legge dispone, con riferimento al mercato elettronico della pubblica amministrazione, che “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 10 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. I commi 455 e 456 del medesimo articolo, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 163/2006, disciplinano l’istituto delle centrali di committenza. L’art. 1 d.l. n. 95/2012 stabilisce le conseguenze della mancata ottemperanza alle prescrizioni in tema di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico, prevedendo che “1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica 11 diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”. Le Amministrazioni dello Stato devono pertanto ottemperare alla normativa in materia di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico. Le limitate ipotesi in cui si ammette il mancato ricorso a tali istituti devono trovare adeguata rappresentazione nella determina a contrarre. In merito alla mancata previsione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, si rileva che l'art. 125, comma 12, d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che "l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente". Ne deriva che l'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata – che peraltro non esime, di per sé, dall’acquisizione del C.I.G. (la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC espressamente dispone “l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata”) - di scelta del contraente, che non 12 consente tuttavia all'Amministrazione di derogare alle disposizioni volte ad assicurare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge in capo al soggetto affidatario. In altre parole, il criterio dell'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata, individuata dal codice appalti, per scegliere il contraente al ricorrere di determinati presupposti ma, una volta individuato il medesimo, a quest'ultimo è richiesta la medesima connotazione in termini di requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria che viene richiesta ai soggetti che stipulano contratti con la pubblica amministrazione a seguito dell'espletamento della prodromica procedura ad evidenza pubblica. Ciò in quanto, nel caso dell'affidamento diretto, non viene meno l'esigenza di tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa nel senso di evitare che la P.A. entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale. In materia di gare d'appalto, l'aggiudicazione definitiva segue alla verifica dell'effettivo possesso, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria, verifica che condiziona l'efficacia e il cui carattere di atto dovuto è confermato dal suo verificarsi ope legis (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti) per l'infruttuoso spirare del lasso temporale legislativamente cristallizzato (in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 5238/2014). Ne deriva che requisiti prescritti dalla normativa vigente per la contrattazione con le pubbliche amministrazioni debbono essere verificati nei termini di legge. Fra essi si richiamano i requisiti di ordine generale, ivi compresa la regolarità contributiva, e, ove richiesti, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria. In vista della stipulazione del contratto deve altresì essere presentata, da parte del contraente privato, la dichiarazione attestante l’impegno a rispettare i vincoli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010 e, ove prescritta, la documentazione antimafia. Con specifico riferimento al DURC l'art. 4, comma 14 bis, del d.l. n. 70/2011, poi convertito nella legge n. 106/2011, stabilisce che "Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". In relazione alla necessità di rispettare la forma scritta per la stipulazione dei contratti che comportano una spesa per il contraente pubblico, si richiama quanto sopra illustrato in merito al fatto che l'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata, individuata dal codice appalti, per scegliere il contraente al ricorrere di 13 determinati presupposti ma, una volta individuato il medesimo, l'Amministrazione è tenuta a procedere alle prescritte cautele al fine di stipulare il contratto. Fra esse assume rilevanza il rispetto della forma pubblica, nei termini indicati, a seconda della tipologia di contratto stipulato, dall'art. 11 d. lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923. Ciò in quanto la forma scritta imposta ai contratti pubblici, che la giurisprudenza ha tradizionalmente interpretato in modo rigoroso – al contrario di quanto affermato con riferimento alla forma ad substantiam prevista dall'art. 1350 cod. civ. -, è, da un lato, funzionale ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, strumentale ai canoni della contabilità pubblica, a cui soggiace la contabilità speciale in esame, sotto il profilo del ciclo della spesa. Al riguardo si rileva che i documenti giustificativi delle spese di viaggio di cui agli ordinativi n. 4, n. 6 e n. 12 consistono essenzialmente nella determina con la quale il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia approva la spesa fino ad un massimo di 39.000, IVA esclusa, per i viaggi effettuati da collaboratori e ospiti, affidando l’incarico alla Carlson Wagonlit S.r.l. – “fornitore qualificato già convenzionato con la CONSIP S.p.A. e prescelto dalla stazione appaltante EXPO 2015 S.p.A. per le proprie attività e per la sua qualità del servizio, attraverso apposita procedura a cui hanno partecipato le 4 società accreditate dalla CONSIP S.p.A.” - e prevedendo che la spesa possa essere ripartita in più quote. A tale determina si accompagna copia del contratto stipulato fra la Carlson Wagonlit S.r.l. e la società EXPO 2015 S.p.A., con i documenti annessi. A ciascun ordinativo, n. 4, n. 6 e n. 12, è altresì allegata copia della rispettiva fattura intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, recante in originale una firma per approvazione. Gli ordinativi n. 9 e n. 15 attengono a spese effettuate nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato in data 7 febbraio 2013 con Fondazione Brescia Musei, nel quale si stabilisce che "le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporti, telefonia, etc.) ed ogni altra spesa viva che i dipendenti della Fondazione dovessero sostenere per la partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica sono a carico del Commissario” (art. 7). In particolare l’ordinativo n. 9 si riferisce alle spese affrontate dalla risorsa della Fondazione assegnata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia mentre l’ordinativo n. 15 attiene ad una fattura della Fondazione Brescia Musei recante “Attività di ricerca ed individuazione di soggetti e controparti del territorio bresciano per il fundraising ed il piano di marketing territoriale ai fini del Progetto del Padiglione Italia all’Expo Milano 2015. Costituzione di un data base relativo alle attività di cui sopra. Attività di supporto logistico ed assistenza per il coordinamento degli eventi istituzionali ai fini del Progetto del Padiglione Italia all’Expo Milano 2015 di marzo (firma del protocollo Commissario Pad. It., Comune di Brescia e AIB) e settembre 2013 (convention ambasciatori)”. 14 Segnatamente, la fattura di cui all’ordinativo n. 15 si riferisce a spese difficilmente qualificabili in termini di “spesa viva che i dipendenti della Fondazione dovessero sostenere per la partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica sono a carico del Commissario”, attenendo piuttosto ad attività resa dalla Fondazione nell’ambito dell’accordo di collaborazione fra Fondazione Brescia Musei e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia Expo 2015. In particolare, l’art. 3 dell’accordo definisce gli obblighi reciproci dei due enti, prevedendo l’impegno di entrambi a “ - sviluppare azioni di ricaduta positive per il Comune dí Brescia e per le finalità connesse allo Statuto della Fondazione Brescia Musei di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico della città di Brescia, per il periodo di avvicinamento ad EXPO 2015 e nello svolgimento dello stesso, individuato come l'evento più rilevante a livello mondiale per la promozione del territorio; - sviluppare un piano di programmazione strategica nelle relazioni istituzionali a supporto della Segreteria Tecnica del Commissario Generale di Sezione Padiglione Italia, al fine di un efficace coinvolgimento di enti territoriali ed associazioni in EXPO 2015; - supportare la progettazione e realizzazione di eventi connessi al piano di promozione dell'Evento sia nel periodo di avvicinamento sia durante lo svolgimento di EXPO 2015; - supportare l'attività di fundraising e di sviluppo di un piano marketing per il perseguimento degli obiettivi evidenziati nel DPCM del 9 ottobre 2012”. Al riguardo si rileva che l’accordo prevede obblighi di entrambi gli enti e individua quale criterio di regolazione degli interessi quello della reciprocità dei medesimi, relegando l’eventuale esborso di denaro alla sola ipotesi delle spese di cui al richiamato art. 7 dell’accordo di collaborazione. Con riferimento all’ordinativo n. 5 si rileva che la spesa ivi affrontata consiste nel rimborso reso ad un assistente del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia che presta la propria opera a titolo gratuito nelle more della stipula del relativo contratto di collaborazione. Infine, si rilevano casi nei quali i documenti relativi alla spesa affrontata consistono, oltre che nella determina a contrarre, nella copia di una fattura intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, firmata in originale per approvazione. Tra di essi ve ne sono alcuni che recano quale data della firma per approvazione apposta sulla fattura una data successiva a quella di emissione dell’ordinativo di contabilità speciale (ordinativi n. 1/2013, che, peraltro, presenta quale documento giustificato una nota di debito, n. 2/2013, n. 10/2013, n. 11/2013). In merito al contratto di "comodato oneroso" stipulato con Regione Lombardia in data 22 gennaio 2013, in sede istruttoria questo Ufficio rilevava che la qualificazione in termini di comodato oneroso non risulta coerente con la disposizione contenuta nella determina a contrarre, in forza della quale "il canone forfettario d'affitto annuale è stabilito in [ ...]", che farebbe propendere per la qualificazione in termini di contratto di locazione, anziché di comodato. Segnatamente, dal contratto scritto si evince che gli 15 oneri e le spese sostenute per il "comodato oneroso" da parte del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ammontano ad euro 100.000 annui per l'intero piano, mentre in 37.000 euro sono stati quantificati costi per la prima fase transitoria del rapporto contrattuale. Al fine di qualificare il contratto, soccorrono le regole dettate dall’art. 1362 e ss. del codice civile. In particolare soccorre nell’individuazione della reale volontà delle parti la documentazione allegata alla risposta istruttoria (copia cartacea di e-mail), dalla quale si evince che il costo annuale del canone di concessione, prospettato in fase di trattative per l'uso dell'intero piano 29 di Palazzo Pirelli, ammontava ad euro 285.600 annui. Dalla medesima corrispondenza si rileva l’intenzione di non prevedere la corresponsione del canone di locazione. Nello stesso tempo vengono quantificate le spese dovute annualmente dal Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia in termini di euro 91.382,22 per l'intero piano. Tale somma si avvicina per difetto all'importo di 100.000 euro, dovuto annualmente dal Commissario Generale in base al contratto in esame. Nella suddetta corrispondenza è altresì ricompresa una tabella analitica dei costi relativi all'uso del 29^ piano di Palazzo Pirelli, il cui totale ammonta appunto ad euro 91.382,22, che si riporta di seguito: VOCI DI SPESA UNITÀ DI UTILIZZATA Illuminazione, forza motrice/riscaldamento/condizioname nto (energia elettrica) 2 PROPOSTE DI CALCOLO 1) misuratore di energia dedicato per illuminazione forza motrice oppure 2) unico calcolo spesa totale sul POD elettrico diviso i mq totali degli uffici Mq Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Acqua Tarsu (Nava: paghiamo 115.718) Hard facility (impianti) Pulizia e igiene ambientale Portierato Reception (commessi al piano) Vigilanza armata MISURA Costo unitario annuale note 21,44 al mq 0,64 3,81 24,27 20,84 1,32 40.000 204.808,80 al mq. al mq. al mq. al mq. al mq. costo di commesso 1 guardia Costo da addebitare ANNUO calcolato su mq 650 (piano intero) 13.938,46 1 415,25 2474.23 15.775,91 13.543,97 855,26 40.000 4.379,14 La sopra riportata suddivisione analitica delle spese annualmente a carico del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ricomprende, oltre a “illuminazione”, “forza motrice/riscaldamento/condizionamento (energia elettrica)”, “acqua”, “Tarsu”, “hard facility (impianti)”, voci quali "pulizia e igiene ambientale", "portierato", "reception" e "vigilanza armata". Tali ultime voci non trovano corrispondenza nell'oggetto del contratto, così come descritto nell'atto scritto allegato al rendiconto 2013, che riguarda (nei termini individuati nel contratto) l'uso dell'intero 16 29^ piano di Palazzo Pirelli, di due posti auto, nonché di arredi ed attrezzature, mentre spese di vigilanza, movimentazione e pulizie potranno essere addebitate, sempre in base al contratto, solo nel caso di attivazione di particolari eventi, indicati nel medesimo. Al riguardo si rileva, con riferimento alla qualificazione del negozio stipulato con Regione Lombardia per il 29^ piano di Palazzo Pirelli, che il contratto di comodato è disciplinato dal codice civile in termini di gratuità. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non venga meno per effetto dell'apposizione di un modus a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di un corrispettivo del godimento della res (C. 3087/2010; C. 485/2003; C. 3021/2001; C. 4976/1997; C. 1132/1987). Segnatamente si afferma che l'esistenza di un modesto contributo pecuniario non esclude il carattere di essenziale gratuità del comodato, a meno che il vantaggio fornito al comodante si ponga come corrispettivo del godimento della cosa e assuma natura di controprestazione (C. 9694/1994). Il modus, infatti, annulla il carattere di gratuità del comodato solo se in posizione di corrispettivo del godimento con natura di controprestazione (C. 9718/1990). Al fine di qualificare il contratto, identificandone la causa concreta, occorre quindi mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti. Nel caso di specie, la reale intenzione delle parti può essere indagata anche sulla base della corrispondenza allegata alla risposta istruttoria, laddove si evince che le somme annualmente corrisposte dal Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia alla Regione Lombardia esorbitano dalle spese afferenti al contratto di comodato stipulato il 22 gennaio 2013 laddove comprendono le voci "pulizia e igiene ambientale", "portierato", "reception" e "vigilanza armata". L'effettiva prestazione dei servizi di "pulizia e igiene ambientale", "portierato", "reception" e "vigilanza armata" da parte della Regione Lombardia non trova titolo nel contratto in esame, con la conseguenza che l'obbligo della forma scritta è stato adempiuto solo in parte. Il provvedimento amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto risulta privo della determinazione circa la “stretta necessità” di acquisire i suddetti servizi e mancante della relativa motivazione, che avrebbe dovuto considerare il reale impatto, anche economico, dei medesimi sulla concreta causa del negozio a fronte dell’asserita esigenza di dotarsi di un immobile. Si rileva inoltre che la corresponsione di tali ulteriori prestazioni risulta determinante ai fini dell’individuazione della tipologia contrattuale a cui appartiene il negozio, posto che quest'ultimo avrebbe ad oggetto una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di beni immobili e mobili e la fornitura di servizi, con una preponderanza di questi ultimi in termini economici, con le conseguenze che ne derivano in termini di 17 disciplina afferente all'obbligo di effettuare procedure ad evidenza pubblica. L'Allegato II A del d. lgs. n. 163/2006 contempla espressamente i "servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari", con la conseguenza dell’assoggettamento alla disciplina del cod. appalti in forza dell’art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006. Per i servizi di cui all’Allegato II B si applicano comunque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 27, i “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”. Né il caso di specie può essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, ritenuta dalla giurisprudenza comunitaria una delle ipotesi, insieme all’affidamento a società in house, nelle quali è consentito alle amministrazioni di non svolgere procedure ad evidenza pubblica (Corte di Giustizia nella sentenza del 20 giugno 2013 in C 352/12). Segnatamente gli accordi di cui all’art. 15 rappresentano una delle possibili forme di cooperazione tra enti pubblici, comunque imperniata sul carattere “comune” delle attività il cui svolgimento viene con essa disciplinato. In base all’interpretazione della Corte di Giustizia, il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra pubbliche amministrazioni non può che essere quella di regolare le rispettive attività funzionali. Sul punto il Consiglio di Stato ha ulteriormente rappresentato come le direttive sugli appalti impongono, in via generale, alle pubbliche amministrazioni il rispetto della concorrenza laddove debbano affidare attività economicamente contendibili e, conseguentemente, in negativo, escludono l’operatività della regolamentazione proconcorrenziale quando non vi siano rischi di distorsioni del mercato interno. Ne consegue che “gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato” (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3849/2013). Segnatamente, qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08, e presti servizi ex All. II A e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi. Il requisito dell’interesse pubblico “comune” può considerarsi soddisfatto allorché vi sia una sinergica convergenza su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione. Nel caso di specie difetta tale convergenza di interesse pubblico perché il contratto in contestazione è inquadrabile nel paradigma generale previsto dall’art. 1321 cod. civ., essendo caratterizzato dalla patrimonialità del rapporto giuridico con esso costituito e della riconducibilità dello stesso a diffusi schemi contrattuali praticati nella prassi. 18 D’altro canto, le prestazioni dedotte nel contratto sono meramente strumentali rispetto ai compiti demandati dall’ordinamento al Padiglione Italia e sono contendibili sul mercato. Il contratto in esame non contiene, pertanto, una disciplina di attività comuni agli enti, ma compone un contrasto di interessi patrimoniali tra il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, che necessita di un immobile, e la Regione Lombardia, che è interessata a condividere i costi di Palazzo Pirelli. La logica è quella dello scambio economico, desumibile dalla previsione di un corrispettivo, calcolato secondo il criterio del costo. Ne consegue che lo strumento impiegato è estraneo alla logica del coordinamento di convergenti attività di interesse pubblico di più enti pubblici, non potendo quindi rientrare nella fattispecie di cui all’art. 15 legge n. 241/1990. Infine, questo Ufficio rileva che non risulta - anche dal carteggio allegato in sede di risposta al rilievo istruttorio - che l'atto sia stato registrato ai sensi del d.p.r. n. 131/1986, avendo evidenza solamente dell'iscrizione dello stesso nel Repertorio regionale dei Contratti e delle Convenzioni, iscrizione che attiene alla modalità di catalogazione della Regione Lombardia circa i contratti stipulati ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923. Segnatamente, in forza della circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 dell'Accordo con il BIE, gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali espositivi e non commerciali sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale. Tale esenzione è tuttavia circoscritta al pagamento delle imposte e non si estende all'obbligo di registrazione, previsto per legge. Sono, ad esempio, soggetti all’obbligo di registrazione, la compravendita di beni immobili, la costituzione o il trasferimento di un diritto di superficie o d’uso, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, le locazioni e gli affitti di beni immobili. La registrazione va richiesta dal Commissariato Generale di Sezione o di chi ne ha la rappresentanza: - in genere nel termine di 20 giorni dalla data dell’atto, se perfezionato in Italia; - nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto, per quest’ultimo è nella forma di atto pubblico e di scrittura privata autenticata registrati con modalità telematiche, nonché per i contratti di locazione e affitto di beni immobili; - nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, se quest’ultimo ha ad oggetto beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato ed è perfezionato all’estero”. Al riguardo si rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004, “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. 19 5. Alla luce di quanto sopra il Magistrato Istruttore trasmetteva gli atti al Consigliere Delegato per il seguito di competenza e per il deferimento alla Sezione di Controllo dell'esame e di ogni conseguente decisione in oggetto. 6. Il Consigliere Delegato, con nota 46752738 del 21 aprile 2015, condivideva i dubbi prospettati dal Magistrato Istruttore e aggiungeva che “L’adozione della forma contrattuale del c.d. “comodato oneroso” per l’utilizzo di un piano del Palazzo sede della Regione Lombardia, non trova riscontro, quanto a scelta del tipo negoziale, con la concreta funzione economica voluta dalle amministrazioni sottoscrittrici, essendo l’accordo qualificabile, invero, quale contratto misto di locazione di uffici ed appalto di servizi, in cui l’entità economica delle prestazioni rese supera l’esborso finanziario per il mero utilizzo della porzione immobiliare messa a disposizione presso la sede regionale. Inoltre, a seguito dell’istruttoria documentale espletata, difetta ogni valutazione sulla convenienza economica della scelta adottata con riferimento a detta tipologia contrattuale che non appare, allo stato, idonea ad assicurare l’ottemperanza alla clausola limitativa delle spese previste per il funzionamento della struttura ai sensi dell’art. 2 del d.p.c.m. 9 ottobre 2012 (c.d. avvalimento, senza oneri o aggravi per la finanza pubblica, o con formula complementare, con “spese per stretta necessità"). Da ultimo, si osserva che la procedura di scelta del contraente e l’allocazione della struttura commissariale, non danno contezza di eventuali ulteriori opzioni alternative, attraverso le quali l’interesse al contenimento dei costi di funzionamento nell’ambito dello stretto necessario poteva essere adeguatamente perseguito. Ciò premesso, si chiede il deferimento alla Sezione per la pronuncia sulla legittimità del provvedimento in oggetto”. 7. Il Presidente della Sezione fissava apposita adunanza per il giorno 16 giugno 2015 con ordinanza n. 111 del 19 maggio 2015. 8. Con nota n. 7050 del 10/06/2015 il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia presentava una memoria contenente le deduzioni relative ai rilievi formulati. Segnatamente, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ha comunicato di avere provveduto a trasferire i contenuti del rendiconto già trasmesso in un nuovo documento, allegato in calce alla presente nota, utilizzando il modello di cui al D.M. 27 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In via generale il Commissario rappresenta come abbia richiesto l'attribuzione sulla propria contabilità speciale, di € 340.000,00 con due successive istanze rivolte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datate, rispettivamente, 21 novembre 2012 e 11 febbraio 2013 (all. 3). Tali fondi — “evidentemente considerati dal Ministero appropriati e congrui per il funzionamento dell'organo commissariale” — sono stati accreditati, al termine dell'istruttoria ministeriale, in data 9 maggio 2013 e 28 giugno 2013 e sono stati utilizzati per una parte inferiore alla metà, pari a € 133.640,00, 20 oggetto dell'odierna analisi, cosicché il bilancio di esercizio per il 2013 dell'organo commissariale si è chiuso con un attivo di € 206.360,00. Quanto alla Segreteria Tecnica si rileva che, nell'anno 2013 il Commissario ha espletato le attività di propria competenza con il supporto di soli 9 (nove) collaboratori, che hanno acconsentito a svolgere gratuitamente la propria attività. Per 5 (cinque) di questi, il Commissario ha fatto ricorso alla possibilità fornita dall'art. 2 del DPCM 9 ottobre 2012 di avvalersi di servizi resi da Expo 2015 S.p.A. o da altri enti pubblici o privati senza aggravio per la finanza pubblica e, in particolare, da Regione Lombardia (per le sig.re Beatrice Tagliatesta, Clara Tommasino, Maria Beatrice Volonté), Expo 2015 S.p.A. (ing. Cesare Vaciago), Fondazione Milano per Expo 2015 (dott.ssa Rossella Vodret). Sempre in termini generali il Commissario ha illustrato come l’attività di networking e promozione del Padiglione Italia abbia portato a ottenere sponsorizzazioni attive del mondo imprenditoriale per un importo complessivo, a vantaggio di Expo 2015, di oltre sette milioni di euro, “i cui risultati in termini di risparmio della spesa pubblica sono evidenti, in quanto attraverso tali sponsorizzazioni (tecniche e finanziarie) da parte di imprese private si è potuto evitare di corrispondere, a valere sulla spesa pubblica, la remunerazione per diverse attività di cui oggi il Padiglione Italia beneficia gratuitamente”. Con riferimento alle contestazioni specifiche il Commissario rileva che la determina relativa agli affidamenti diretti riguarda: una chiavetta USB per la firma digitale (ordinativo n. 1), per un importo di € 70.00; la fornitura di n. 80 opuscoli esplicativi del progetto del Padiglione Italia e del programma di partecipazione dell’Italia a Expo Milano 2015 (ordinativi nn. 2 e 3), per un importo di € 1.198,51; un intervento di sistemazione della pavimentazione di un locale degli uffici commissariali (ordinativo n. 10), per un importo di € 1.331,00, contiene la motivazione circa la mancata consultazione di altri operatori economici, in termini di urgenza (cfr., in particolare, la determina 30 marzo 2013, riguardante l'affidamento sopracitato sub i) e di insussistenza di altri soggetti idonei a svolgere le prestazioni oggetto di affidamento con celerità e affidabilità, in ragione del pregresso rapporto con il Commissario o con Regione Lombardia (cfr. determina 16 aprile 2013, riguardante l'affidamento sopracitato sub ii e la determina 11 luglio 2013, riguardante l'affidamento sopracitato sub iii). Con riferimento al ricorso al mercato elettronico e alla convenzione Consip, il Commissario afferma che esso non costituisce un obbligo per il Commissario, ma una mera facoltà, in ragione del carattere derogatorio, straordinario e temporaneo del 21 Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia non consente di inquadrare lo stesso stabilmente fra le "amministrazioni statali centrali e periferiche" di cui all'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006. Si aggiunge che il ricorso a tale procedura è reso facoltativo per Expo 2015 S.p.A. dall'articolo 46-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, che prevede quanto segue: "Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza, la società Expo 2015 s.p.a. può avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della società Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Il Commissario ne desume che, se il ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e alla disciplina Consip è previsto quale facoltà per la Società Expo 2015 S.p.A. — che, in quanto ente organizzatore dell'evento, ha diretta disponibilità dei fondi pubblici di cui all'art. 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 — a fortiori, lo stesso deve dirsi per il Commissario Generale di Sezione, che ha solo la disponibilità di un fondo di modesta entità destinato alle mere spese di funzionamento. Sulla necessità di acquisire i CIG, il Commissario precisa di essersi avvalso dell'agenzia Carlson Wagonlit Travel s.r.l. (ordinativi nn. 4, 6) in quanto già operatore di Expo 2015 S.p.A., selezionato mediante l'esperimento di una gara pubblica, per la quale è stato acquisito un apposito CIG (481334953F). Nessun altro obbligo di acquisizione dei CIG si imponeva, poi, con riferimento alle altre spese di cui al Rendiconto in oggetto. Invero, ai sensi della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 citata dallo stesso Magistrato Istruttore, sono escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG le spese relative al fondo economale, inteso come "le spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente, (...) che ciascun ente disciplina in via generale con un provvedimento intento". Il Commissario si è dotato del Regolamento riguardante il fondo economale in data 15 marzo 2013 (all 6), prevedendo che "ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni (...) i fondi di volta in volta assegnati all'istituendo Fondo economale, potranno essere utilizzati per le spese previste nell'elenco riportato di seguito", previa autorizzazione ed emissione da parte del Commissario di relativa Determina a Contrarre, salvo casi di documentata urgenza. L'elenco del Regolamento comprende, fra l'altro, spese per "interventi di manutenzione anche urgenti su locali e impianti; - piccoli strumenti elettronici; - materiali o servizi di fotocopiatura rilegatura, fascicolatura di atti e documenti; - materiali o semiti inerenti all'allestimento o partecipazioni a convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre manifestazioni varie". 22 Il Commissario ritiene, pertanto, esclusi dall'obbligo di acquisizione del CIG, sulla base del sopracitato Regolamento, i pagamenti effettuati nei confronti di Studio Brughera s.r.l. (ordinativo n. 1), Eliorapid s.r.l. (ordinativi n. 2, 3) e Centro Distribuzione Pavimenti di Sante Aramini (ordinativo n. 10). I pagamenti relativi a tali contratti sono stati, in ogni caso, effettuati tramite bonifico bancario e, dunque, sono tracciabili in piena trasparenza. Per quanto riguarda gli ulteriori ordinativi di cui al Rendiconto, Il Commissario effettua le seguenti considerazioni: - le spese effettuate in favore di De Stefano Lorenzi Notai Associati, relativamente all'attività di vidimazione del libro degli atti ufficiali del Commissario (ordinativo n. 11) e di CosMilano s.r.l. per la pratica di registrazione e pagamento tributi relativi al contratto di comodato gratuito per il locale di via dei Serviti 23, Roma (ordinativo n. 13) rientrano fra i "servizi legali", esclusi dall'obbligo di acquisizione CIG, come confermato dall'ANAC nella deliberazione n. 4/2011 sopracitata; - le spese di cui agli ordinativi n. 14 e 16, relative a rimborsi di trasferte effettuate da un membro della Segreteria Tecnica del Commissario — il dott. Daneo — attengono a un accordo professionale instaurato con decreto commissariale n. 3/2013 (cfr. all. 4), sulla base del DPCM 9 ottobre 2012, escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto si tratta di rimborsi e non di acquisti; - le spese di cui agli ordinativi n. 5 e 9 si riferiscono a rimborsi di trasferte effettuate da collaboratori del Commissario, individuati con apposite convenzioni con gli enti istituzionali ai sensi del DPCM 9 ottobre 2012 (Fondazione Brescia Musei ed Expo 2015 S.p.A.) (cfr. di seguito, par. V, sub d), escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto si tratta di rimborsi e non di acquisti; - le spese di cui all'ordinativo n. 15 si riferiscono all'organizzazione di due eventi istituzionali, sulla base della Convenzione stipulata fra il Commissario e Fondazione Brescia Musei (cfr. di seguito, par. V sub c), escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto si tratta di rimborsi e non di acquisti; - le spese vive relative al contratto stipulato con Regione Lombardia (ordinativo n. 8) sono escluse dal perimetro di applicazione della tracciabilità in quanto inerenti a un accordo fra amministrazioni avente ad oggetto la disponibilità del 29° piano della sede istituzionale di Regione Lombardia in Via Filzi n. 22, non suscettibile di essere messo in gara, per le considerazioni svolte idra, par. V, sub e). Sulla necessità di effettuare i controlli sui requisiti dei contraenti, il Commissario ribadisce la necessità di interpretare l’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 coerentemente 23 con la ratio di semplificazione e celerità ad essa sottesa, che esclude l'esperimento dei controlli a campione ogniqualvolta non sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (cfr., in proposito, TAR Lazio — Roma, sez. II-ter, 24 marzo 2006, n. 2110). Si aggiunge altresì che il Commissario non aveva ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, in quanto gli affidatati dei contratti in oggetto sono: - soggetti istituzionali (cfr. Regione Lombardia e Fondazione Brescia Musei, ordinativi nn. 7, 8, 9, 15); - soggetti già selezionati da altre amministrazioni (cfr. Carlson Wagonlit Travel s.r.l., Centro Distribuzione Pavimenti dì Sante Aramini s.r.l., ordinativi nn. 4, 6, 10, 12); - soggetti noti al Commissario, i cui requisiti di moralità e professionalità erano già stati verificati in precedenza (cfr. Studio Brughera di Milano, Eliorapid s.r.l., Cos Milano s.r.l. e Studio De Stefano Lorenzi, ordinativi nn. 1, 2, 3, 11, 13). Con riferimento alla forma del contratto con Carlson Wagonlit Travel s.r.l., il Commissario afferma l'assenza della necessità della stipula di un nuovo contratto, posta la vigenza del contratto stipulato fra Carlson Wagonlit Travel s.r.l. e la società Expo 2015 S.p.A. Segnatamente, in considerazione dell'esperimento da parte di Expo 2015 S.p.A. di una procedura di gara pubblica per selezionare Carlson Wagonlit Travel s.r.l., il Commissario ha concluso con il medesimo operatore un accordo mediante scambio di proposta e accettazione, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, fruendo delle medesime condizioni economiche accordate alla società Expo 2015 S.p.A.. Quindi, il contratto intercorrente tra Expo 2015 S.p.A. e l'operatore contiene le condizioni contrattuali valide anche con riferimento al Commissario, sulla base della richiamata corrispondenza. In proposito, occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa ammette la suindicata forma contrattuale, affermando che "Nei contratti stipulati con soggetti pubblici è richiesta la forma scritta a pena di nullità, la quale tuttavia non implica la contestualità dei consensi, potendo la volontà dei contraenti risultare anche da documenti distinti (...), purché concludenti, secondo il modello dello scambio di proposta con accettazione conforme, ex art. 1326 c.c." (T.A.R. Firenze, sez. III, 14 maggio 2010, n. 1466; cfr., in senso conforme, T.A.R. Pescara, sez. I, 25 maggio 2011, n. 327). Sempre in relazione alla forma scritta del contratto, il Commissario deduce, in relazione alle spese effettuate nei confronti della Fondazione Brescia Musei di cui all’ordinativo n. 15, oltre all’esiguità dell’importo, che la prima parte (della causale della fattura) fa riferimento all'oggetto dell'accordo con la Fondazione (attività di ricerca e sviluppo del fundraising e del network nel territorio bresciano, esperita dalla Fondazione gratuitamente) mentre la seconda parte si riferisce specificamente alle spese sostenute per l'organizzazione di due eventi istituzionali, l'incontro tenutosi per 24 la firma del Protocollo da parte del Commissario e la convention degli ambasciatori italiani all'estero tenutasi il 28 settembre 2013, per presentare il progetto di Padiglione Italia ai rappresentanti dei paesi stranieri. Con riferimento all'ordinativo n. 5 — di importo pari complessivamente a € 781,35 (euro settecentottantuno/35) — il Commissario chiarisce che, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, "I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società EXPO 2015 S.p.A., senza possibilità di delega". Ai sensi della norma citata, il contratto fra il dott. Paolo Verri e la società Expo 2015 S.p.A., stipulato in data 13 marzo 2013, è stato approvato dalla società sei mesi dopo, e precisamente in data 20 settembre 2013. Nel frattempo, il dott. Paolo Verri ha prestato gratuitamente la propria attività al Commissario, ai sensi del citato art. 2, collima 3 del DPCM 9 ottobre 2012, in qualità di "assistente nella materia dei contenuti espositivi e dell'organizzazione degli eventi relativi al progetto del Padiglione Italia" (cfr. determina a contrarre del 5 dicembre 2012). Il Commissario ha pertanto provveduto al rimborso delle spese vive costituite dagli oneri di viaggio dallo stesso sostenuti per prestare la attività nell'interesse dello stesso Commissario, e comunque non oltre il 30 aprile 2013 (data in cui si ipotizzava giungesse a termine la procedura di approvazione del contratto da parte del CdA della società Expo Milano 2015). Sulla qualificazione del contratto stipulato con Regione Lombardia l'individuazione del Palazzo Pirelli come sede degli uffici del Commissario che rappresenta l'Italia all'Esposizione Universale è stata determinata, da un lato, dalle caratteristiche simboliche e di rappresentanza del Palazzo Pirelli e, dall'altro lato, dal ruolo istituzionale svolto da Regione Lombardia (che ha sede nell'edificio in questione) nell'organizzazione dell'Evento, in quanto originario membro del Comitato di candidatura della Città di Milano a Expo 2015 e, nella persona del suo Presidente, Commissario Generale del Governo nei confronti del BIE e degli Stati esteri per le obbligazioni internazionali fino al 2013, nonché presidente del Tavolo istituzionale per il governo complessivo per gli interventi regionali e sovraregionali e socio della società Expo 2015 S.p.A. (cfr., altresì, il par. II della presente memoria). Le caratteristiche del grattacielo, unitamente al pregio storico-artistico e alla collocazione geografica in posizione centrale nella pianta urbana, perfettamente idoneo e organizzato per la ricezione, in sicurezza, dei rappresentanti degli Stati esteri, per essere già stato adibito a tale funzione rendono evidente la ragionevolezza dell'individuazione della sede degli uffici del Commissario. Oltretutto la collaborazione tra Regione Lombardia e il Commissario, entrambi responsabili dell'organizzazione dell'Evento, ha consentito l'economicità dell'operazione, proprio evitando un contratto di locazione, che avrebbe comportato un canone per detto spazio, quantificato in euro 285.600,00 annui (come 25 dichiarato da Regione Lombardia), e ricorrendo, invece, ad un contratto di comodato, strumento che (anche in forma atipica) si attaglia perfettamente al caso di specie perché, prevedendo la consegna di un immobile affinché l'altra parte se ne serva per un tempo e per un uso determinato assumendone solo le spese necessarie per servirsene, ha consentito al Commissario di non pagare un canone, ma solo la quota delle spese corrispondenti alla parte dell'edificio preso in consegna, forfettariamente predeterminata. Tale accordo sinergico, in sintonia con quanto previsto dal DPCM per i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'evento Expo Milano 2015, giustifica, in ragione di tale comunanza di scopo e di interesse pubblico, la concessione in uso dei locali da parte della Regione Lombardia senza ricorrere alle regole del mercato. Non si tratta, infatti, di "attività economicamente contendibile" ma di un partenariato pubblico-pubblico. La Regione, d'altronde, non ha mai avuto la volontà di dare in locazione a terzi alcuni locali siti nella sua sede di rappresentanza a fini di profitto economico, né tanto meno allo scopo di condividere i costi del Palazzo. Con riferimento agli ordinativi n. 1, 2, 10 e 11, il Commissario ha firmato l'approvazione della relativa fattura successivamente all'emissione degli stessi. Ciò è dovuto all'adozione di una modalità operativa resasi necessaria in considerazione del carattere difficilmente pianificabile dell'attività del Commissario, responsabile dello svolgimento di diverse e rilevanti attività istituzionali che ne richiedevano la presenza in diverse parti del territorio nazionale ed estero. In nessun caso, comunque, gli ordinativi di pagamento sono stati trasmessi alla Sezione di Milano della Banca d'Italia — Tesoreria dello Stato prima dell'apposizione della firma per approvazione sulla relativa fattura, cosicché la procedura seguita deve considerarsi legittima, nonché ragionevole ed efficiente, in considerazione del carattere contingente delle attività svolte dal Commissario. CONSIDERATO IN DIRITTO La questione all’esame della Sezione concerne la regolarità del rendiconto 2013 presentato dal Commissario Generale per il Padiglione Italia. 1. Il primo rilievo attiene alla non conformità del rendiconto a quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2009, dal momento che il Rendiconto 2013 all’esame della Sezione non è stato redatto in aderenza allo schema di cui all'allegato 1, del quale costituiscono parte integrante l'allegato 1 bis con l'analisi delle spese e il prospetto della situazione dei crediti e dei debiti, di cui all'allegato 2. In merito il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ha comunicato di avere provveduto a trasferire i contenuti del rendiconto già trasmesso in un nuovo documento, allegato in calce alla presente nota, utilizzando il modello di cui al D.M. 27 marzo 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 26 Al riguardo, pur prendendo atto dell’avvenuto invio di un nuovo rendiconto con la nota 7082 del 10 giugno 2015, redatto utilizzando il modello di cui al d.m. 27 marzo 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, si osserva che detto documento è stato inoltrato alla Corte privo del visto della Ragioneria territoriale che, per contro, era stato apposto, ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, al rendiconto oggetto di deferimento. Per tale ragione il presente esame della Sezione verte comunque su tale ultimo provvedimento. La non conformità del rendiconto in esame al d.m. 27 marzo 2009, così come richiamato dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2 octies, inserito, in sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dell’art. 5, comma 5 bis della legge n. 225/1992, rende il medesimo complessivamente non regolare. Nondimeno la Sezione ritiene, anche con finalità conformativa della successiva attività del Commissario, di approfondire i rilievi relativi alle singole voci di spesa. 2. Il secondo rilievo attiene alla mancata espletazione di una procedura di gara. 2.1 In particolare, il Magistrato Istruttore ha rilevato che l’art. 125 d.lgs. n. 163/2006 consente, a determinate condizioni, l’affidamento diretto di lavori , servizi e forniture per importi di ammontare inferiore ai 40.000 euro. Tale possibilità si configura in termini di facoltà e non di obbligo. L'Amministrazione, laddove ritenga di avvalersene, è tenuta a motivare la propria scelta, soggiacendo, in termini generali, al principio di trasparenza e al correlato obbligo di motivazione sancito dalla legge n. 241/1990. In secondo luogo si è rilevato come l'art. 121 del d. lgs. n. 163/2006, in apertura del Titolo II, relativo ai contratti sotto soglia comunitaria, preveda, in termini generali, l'applicazione dei principi contenuti nell'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, fra i quali i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Con specifico riferimento ai contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice “l'affidamento dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”. (art. 27 cod. appalti) Per i contratti non disciplinati dal d. lgs. n. 163/2006, quali i contratti attivi, si applica invece il regio decreto n. 2440 del 1923 e il relativo regolamento di attuazione (n. 827/1924), oltre alle regole generali che presiedono l’attività amministrativa, contenute nell’art. 1 della legge generale sul procedimento (n. 241/1990). Inoltre, il richiamo contenuto nell’art. 2 – “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in 27 materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni” – comporta quanto meno il rispetto dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, quali i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. 2.2 Con riferimento a quanto sopra il Commissario ha dedotto che gli affidamenti diretti riguardano: - una chiavetta USB per la firma digitale (ordinativo n. 1), per un importo di € 70.00; - la fornitura di n. 80 opuscoli esplicativi del progetto del Padiglione Italia e del programma di partecipazione dell’Italia a Expo Milano 2015 (ordinativi nn. 2 e 3), per un importo di € 1.198,51; - intervento di sistemazione della pavimentazione di un locale degli uffici commissariali (ordinativo n. 10), per un importo di € 1.331,00, contiene la motivazione circa la mancata consultazione di altri operatori economici, in termini di urgenza (cfr., in particolare, la determina 30 marzo 2013, riguardante l'affidamento sopracitato sub i) e di insussistenza di altri soggetti idonei a svolgere le prestazioni oggetto di affidamento con celerità e affidabilità, in ragione del pregresso rapporto con il Commissario o con Regione Lombardia (cfr. determina 16 aprile 2013, riguardante l'affidamento sopracitato sub ii e la determina 11 luglio 2013, riguardante l'affidamento sopracitato sub iii). 2.3 La Sezione rileva che si aggiunge alle richiamate ipotesi di affidamento diretto l’affidamento dell’incarico alla Carlson Wagonlit S.r.l. (ordinativi n. 4, n. 6 e n. 12) per una spesa massima di 39.000,00 euro, IVA esclusa, per i viaggi effettuati da collaboratori e ospiti. Gli affidamenti diretti di cui sopra (ordinativi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 10 e n. 12) sono accompagnati da apposita determina a contrarre che reca, nelle premesse, la giustificazione dell’affidamento medesimo. Nella specie, la determina di cui all’ordinativo n. 1 rappresenta la necessità di acquisire un dispositivo elettronico per la firma digitale in “tempi molto contenuti”, oltre alla congruità della spesa da affrontare. La determina di cui agli ordinativi n. 2 e n. 3 rappresenta come l’importo sia di entità modesta e giustifichi il ricorso all’acquisizione in economia e come il fornitore sia molto qualificato e sia già conosciuto dal Commissario. La determina di cui agli ordinativi n. 4, n. 6 e n. 12 rappresenta come Carlson Wagonlit S.r.l. sia un “fornitore qualificato già convenzionato con la CONSIP S.p.A. e prescelto dalla stazione appaltante EXPO 2015 S.p.A. per le proprie attività e per la sua qualità del servizio, attraverso apposita procedura a cui hanno partecipato le 4 28 società accreditate dalla CONSIP S.p.A.”, come le tariffe, ritenute congrue, applicate siano quelle previste a favore di Expo 2015 S.p.A. La determina di cui all’ordinativo n. 10 rappresenta la necessità di svolgere lavori di riparazione del pavimento e come sia stata contatta la ditta affidataria in quanto fornitore abituale della Giunta regionale lombarda. Peraltro la Sezione osserva, in funzione precipuamente conformativa, che l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 deve avvenire nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori economici. Tali principi devono, peraltro, essere declinati in funzione del principio di proporzionalità che informa tutta l’attività amministrativa. Si richiama altresì la necessità di rappresentare adeguatamente il percorso motivazionale delle singole scelte di affidamento, anche diretto. 3. Il terzo rilievo attiene al mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico. 3.1 Nella Relazione del Magistrato Istruttore si è richiamata la normativa cogente in materia di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico. Segnatamente, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”. Il comma successivo dell’art. 1 della medesima legge dispone, con riferimento al mercato elettronico della pubblica amministrazione, che “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. I commi 455 e 456 del medesimo articolo, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 163/2006, disciplinano l’istituto delle centrali di committenza. L’art. 1 d.l. n. 95/2012 stabilisce le conseguenze della mancata ottemperanza alle prescrizioni in tema di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico, prevedendo che “1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 29 della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette 30 modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”. Le Amministrazioni dello Stato devono pertanto ottemperare alla normativa in materia di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico. Le limitate ipotesi in cui si ammette il mancato ricorso a tali istituti devono trovare adeguata rappresentazione nella determina a contrarre. 3.2 Con riferimento al ricorso al mercato elettronico e alla convenzione Consip, il Commissario afferma che esso non costituisce un obbligo per il Commissario, ma una mera facoltà, in ragione del carattere derogatorio, straordinario e temporaneo del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia che non consente di inquadrare lo stesso stabilmente fra le "amministrazioni statali centrali e periferiche" di cui all'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006. Si aggiunge che il ricorso a tale procedura è reso facoltativo per Expo 2015 S.p.A. dall'articolo 46-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, che prevede quanto segue: "Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza, la società Expo 2015 s.p.a. può avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della società Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Il commissario ne desume che, se il ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e alla disciplina Consip è previsto quale facoltà per la Società Expo 2015 S.p.A. — che, in quanto ente organizzatore dell'evento, ha diretta disponibilità dei fondi pubblici di cui all'art. 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 — a fortiori lo stesso deve dirsi per il Commissario Generale di Sezione, che ha solo la disponibilità di un fondo di modesta entità destinato alle mere spese di funzionamento. 3.3 Al riguardo, e segnatamente con riferimento agli ordinativi nn. 1, 2, 3, 4, 6, 10 e 12, la Sezione osserva, con finalità conformativa della successiva attività, che il 31 Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, in quanto rappresentante del Governo Italiano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, è organo governativo e, quindi – in mancanza di apposita disposizione derogatoria -, amministrazione statale tenuta, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 “ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”. Allo stesso modo, ai sensi del comma successivo dell’art. 1 della medesima legge, le amministrazioni statali “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario”. I commi 455 e 456 del medesimo articolo, in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 33 del d. lgs. n. 163/2006, disciplinano l’istituto delle centrali di committenza. La lata previsione del citato comma 450 legge n. 296/2006 e del nuovo art. 33, comma 3 bis, consente di poter ricorrere alla procedura ex art. 125 del d. lgs. n. 163/2006 al di fuori di tali mercati solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati. In tal caso l’ente, nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione che non lo rendono equipollente ai beni e servizi presenti sui mercati elettronici (in termini Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 23 aprile 2013 n. 165). La mancata ottemperanza alle prescrizioni in tema di convenzioni Consip e ricorso al mercato elettronico comporta le conseguenze in punto di nullità e responsabilità disciplinare e amministrativa di cui all’art. 1 d.l. n. 95/2012. Con specifico riferimento alle amministrazioni statali l’ultimo periodo del comma 1, art. 1, del d.l. n. 95/2012 introduce una specifica “prova di resistenza”, atteso che “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.” In effetti, per le Amministrazioni dello Stato detto beneficio compensa la circostanza che la disciplina degli obblighi di approvvigionamento sia estremamente stringente (in termini Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 23 aprile 2013 n. 165). Il terzo comma dell’art. 1 citato stabilisce altresì che “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. Infine, ai sensi del successivo comma 7, le 32 amministrazioni statali, relativamente alle categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 7 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e determina la nullità del contratto. Pertanto, per le amministrazioni statali la possibilità di ricorrere alla procedura ex art. 125 cod. contr. al di fuori dei mercati in esame residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati o di superamento della sopracitata “prova di resistenza” (che deve essere accompagnata da adeguata motivazione). Né è argomento che depone in senso contrario la circostanza che il legislatore sia intervenuto con apposita disposizione (art. 46 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) al fine di facoltizzare Expo 2015 S.p.A. ad avvalersi della struttura organizzativa di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione. Tale previsione si spiega, piuttosto, in ragione della veste societaria che caratterizza Expo 2015, connotato che ha reso necessario un apposito intervento facoltizzante del legislatore al fine di consentire alla società di avvalersi della struttura organizzativa di Consip S.p.A. ai sensi del citato art. 46 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 4. Il quarto rilievo attiene alla mancanza di controlli in merito alla sussistenza dei requisiti. 4.1 Il Magistrato Istruttore ha osservato che l'art. 125, comma 12, d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che "l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico33 finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente". Ne deriva che l'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata – che peraltro non esime, di per sé, dall’acquisizione del C.I.G. (la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC espressamente dispone “l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata”) - di scelta del contraente, che non consente tuttavia all'Amministrazione di derogare alle disposizioni volte ad assicurare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge in capo al soggetto affidatario. In altre parole, il criterio dell'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata, individuata dal codice appalti, per scegliere il contraente al ricorrere di determinati presupposti ma, una volta individuato il medesimo, a quest'ultimo è richiesta la medesima connotazione in termini di requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che viene richiesta ai soggetti che stipulano contratti con la pubblica amministrazione a seguito dell'espletamento della prodromica procedura ad evidenza pubblica. Ciò in quanto, nel caso dell'affidamento diretto, non viene meno l'esigenza di tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa nel senso di evitare che la P.A. entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale. In materia di gare d'appalto, l'aggiudicazione definitiva segue alla verifica dell'effettivo possesso, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria, verifica che condiziona l'efficacia e il cui carattere di atto dovuto è confermato dal suo verificarsi ope legis (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti) per l'infruttuoso spirare del lasso temporale legislativamente cristallizzato (in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 5238/2014). Ne deriva che i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la contrattazione con le pubbliche amministrazioni debbono essere verificati nei termini di legge. Fra essi si richiamano i requisiti di ordine generale, ivi compresa la regolarità contributiva, e, ove richiesti, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria. In vista della stipulazione del contratto deve altresì essere presentata, da parte del contraente privato, la dichiarazione attestante l’impegno a rispettare i vincoli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010 e, ove prescritta, la documentazione antimafia. Con specifico riferimento al DURC l'art. 4, comma 14 bis, del d.l. n. 70/2011, poi convertito nella legge n. 106/2011, stabilisce che "Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici 34 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell' articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". 4.2 Sulla necessità di acquisire i CIG, il Commissario precisa di essersi avvalso dell'agenzia Carlson Wagonlit Travel s.r.l. (ordinativi nn. 4 e 6) in quanto già operatore di Expo 2015 S.p.A., selezionato mediante l'esperimento di una gara pubblica, per la quale è stato acquisito un apposito CIG (481334953F). Nessun altro obbligo di acquisizione dei CIG si imponeva, poi, con riferimento alle altre spese di cui al Rendiconto in oggetto. Invero, ai sensi della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 citata dallo stesso Magistrato Istruttore, sono escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG le spese relative al fondo economale, inteso come "le spesi minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente, (...) che ciascun ente disciplina in via generale con un provvedimento interno". Il Commissario si è dotato di un siffatto Regolamento in data 15 marzo 2013, prevedendo che "ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni (...) i fondi di volta in volta assegnati all'istituendo Fondo economale, potranno essere utilizzati per le spese previste nell'elenco riportato di seguito", previa autorizzazione ed emissione da parte del Commissario di relativa Determina a Contrarre, salvo casi di documentata urgenza. L'elenco del Regolamento comprende, fra l'altro, spese per "interventi di manutenzione anche urgenti su locali e impianti; - piccoli strumenti elettronici; - materiali o servizi di fotocopiatura rilegatura, fascicolatura di atti e documenti; - materiali o semiti inerenti all'allestimento o partecipazioni a convegni, congressi, seminari, riunioni, mostre ed altre manifestazioni varie". Il Commissario ritiene, pertanto, esclusi dall'obbligo di acquisizione del CIG, sulla base del sopracitato Regolamento, i pagamenti effettuati nei confronti di Studio Brughera s.r.l. (ordinativo n. 1), Eliorapid s.r.l. (ordinativi n. 2, 3) e Centro Distribuzione Pavimenti di Sante Aramini (ordinativo n. 10). I pagamenti relativi a tali contratti sono stati, in ogni caso, effettuati tramite bonifico bancario e, dunque, sono tracciabili in piena trasparenza. Per quanto riguarda gli ulteriori ordinativi di cui al Rendiconto, il Commissario illustra le seguenti considerazioni: - le spese effettuate in favore di De Stefano Lorenzi Notai Associati, relativamente all'attività di vidimazione del libro degli atti ufficiali del Commissario (ordinativo n. 11) e di CosMilano s.r.l. per la pratica di registrazione e pagamento tributi relativi al contratto di comodato gratuito per il locale di via dei Serviti 23, Roma (ordinativo n. 13) rientrano fra i "servizi legali", esclusi dall'obbligo di acquisizione CIG, come confermato dall'ANAC nella deliberazione n. 4/2011 sopracitata; 35 - le spese di cui agli ordinativi n. 14 e 16, relative a rimborsi di trasferte effettuate da un membro della Segreteria Tecnica del Commissario — il dott. Daneo — attengono a un accordo professionale instaurato con decreto commissariale n. 3/2013 (cfr. all. 4), sulla base del DPCM 9 ottobre 2012, escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto si tratta di rimborsi e non di acquisti; - le spese di cui agli ordinativi n. 5 e 9 si riferiscono a rimborsi di trasferte effettuate da collaboratori del Commissario, individuati con apposite convenzioni con gli enti istituzionali ai sensi del DPCM 9 ottobre 2012 (Fondazione Brescia Musei ed Expo 2015 S.p.A.) (cfr. di seguito, par. V, sub d), escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto si tratta di rimborsi e non di acquisti; - le spese di cui all'ordinativo n. 15 si riferiscono all'organizzazione di due eventi istituzionali, sulla base della Convenzione stipulata fra il Commissario e Fondazione Brescia Musei (cfr. di seguito, par. V sub c), escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG in quanto si tratta di rimborsi e non di acquisti; - le spese vive relative al contratto stipulato con Regione Lombardia (ordinativo n. 8) sono escluse dal perimetro di applicazione della tracciabilità in quanto inerenti a un accordo fra amministrazioni avente ad oggetto la disponibilità del 29° piano della sede istituzionale di Regione Lombardia in Via Filzi n. 22, non suscettibile di essere messo in gara, per le considerazioni svolte idra, par. V, sub e). Sulla necessità di effettuare i controlli sui requisiti dei contraenti, il Commissario ribadisce la necessità di interpretare l’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 coerentemente con la ratio di semplificazione e celerità ad essa sottesa, che esclude l'esperimento dei controlli a campione ogniqualvolta non sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (cfr., in proposito, TAR Lazio — Roma, sez. II-ter, 24 marzo 2006, n. 2110). Si aggiunge altresì che il Commissario non aveva ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, in quanto gli affidatati dei contratti in oggetto sono: - soggetti istituzionali (cfr. Regione Lombardia e Fondazione Brescia Musei, ordinativi nn. 7, 8, 9, 15); - soggetti già selezionati da altre amministrazioni (cfr. Carlson Wagonlit Travel s.r.l., Centro Distribuzione Pavimenti dì Sante Aramini s.r.l., ordinativi nn. 6, 10, 12); - soggetti noti al Commissario, i cui requisiti di moralità e professionalità erano già stati verificati in precedenza (cfr. Studio Brughera di Milano, Eliorapid s.r.l., Cos Milano s.r.l. e Studio De Stefano Lorenzi, ordinativi nn. 1, 2, 3, 11, 13). 36 4.3 Al riguardo, e segnatamente con riferimento agli ordinativi nn. 1, 2, 3, 4, 6, 10 e 12, la Sezione osserva, con finalità conformativa, che il comma 12 dell’art. 125 prevede espressamente che “l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”. In mancanza di prescrizioni relative alle altre tipologie di requisiti, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e per la stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 38 del cod. appalti devono, pertanto, essere posseduti anche laddove non sia espletata una procedura ad evidenza pubblica disciplinata dal d. lgs. n. 163/2006. Del resto l’art. 38 costituisce un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza di avere un soggetto contraente con l'Amministrazione che sia affidabile sotto il profilo morale. Il Consiglio di Stato ha recentemente precisato, confermando il principio, che esso attiene al profilo sostanziale, alla necessità cioè che il soggetto possieda effettivamente i requisiti, ma non anche al profilo dichiarativo e formale (Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 462), non potendosi quindi esigere il rigore formale e i vincoli procedurali imposti dall’art. 38. Resta comunque la necessità che i soggetti affidatari possiedano i requisiti morali e che tali requisiti vadano quindi esaminati, anche verificando le relative dichiarazioni sostitutive presentate, secondo quanto prevede in via generale il d. lgs n. 163/2006 e tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 4, comma 14 bis, del d.l. n. 70/2011 in relazione al DURC. Tale principio deve essere tuttavia declinato dall’Amministrazione in funzione del principio di proporzionalità che informa l’attività amministrativa, non risultando quindi indifferente l’importo del contratto stipulando in relazione all’attività preparatoria al perfezionamento del medesimo. 4.4 Con specifico riferimento al codice identificativo di gara (CIG), la Sezione osserva che l'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata di scelta del contraente che non esime, di per sé, dall’acquisizione del CIG (la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC espressamente dispone “l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata”). Tale considerazione è da riferirsi, in particolare, agli ordinativi riguardanti spese che rientrano nell’ambito di applicazione del d. lgs. n. 163/2010 quali gli ordinativi n. 1, n. 2, n. 3, n. 6, n. 10. Invero, la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 stabilisce, al punto 6.3, una modalità semplificata di acquisizione del codice CIG per i contratti affidati ai sensi dell’art. 125 cod. appalti. Invero, con riferimento agli ordinativi n. 6, n. 10 e n. 12, si richiama l’obbligo di acquisizione del CIG ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, peraltro 37 esplicitato, da parte dell’attuale ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, in forza della quale “sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all’art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo” (punto 3.13). In relazione alle spese di cui agli ordinativi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 10 – che il Commissario considera esenti dall’obbligo di dotarsi di CIG in quanto la citata Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ne consente il pagamento in contanti – la Sezione rileva che il Commissario, pur avendo approvato il regolamento di funzionamento del Fondo economale in data 15 marzo 2013, ha provveduto all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie ricorrendo al Tesoriere. L’art. 3 della legge n. 136/2010 prevede, in termini generali, l’obbligo di riportare il CIG negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione. Le norme sulla tracciabilità non prevedono ipotesi di esclusione dai relativi obblighi legate alla non effettuazione di una gara o al modico valore della medesima (in termini anche la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, punto 3.4). In altre parole non rileva né l’importo del contratto, né la procedura di affidamento utilizzata. Benché la citata Determinazione n. 4 consenta il pagamento in contanti delle spese effettuate dai cassieri mediante l’utilizzo del fondo economale (punto 8) ed impregiudicata ogni valutazione in ordine alla medesima, tale circostanza non ricorre, per i motivi sopra esposti, nel caso di specie. 5. Il quinto rilievo attiene alla forma dei contratti. 5.1 In sede istruttoria è stato osservato che l'affidamento diretto costituisce una modalità semplificata, individuata dal codice appalti, per scegliere il contraente al ricorrere di determinati presupposti ma, una volta individuato il medesimo, l'Amministrazione è tenuta a procedere alle prescritte cautele al fine di stipulare il contratto. Fra esse assume rilevanza il rispetto della forma pubblica, nei termini indicati, a seconda della tipologia di contratto stipulato, dall'art. 11 d. lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923. Ciò in quanto la forma scritta imposta ai contratti pubblici, che la giurisprudenza ha tradizionalmente interpretato in modo rigoroso – al contrario di quanto affermato con riferimento alla forma ad substantiam prevista dall'art. 1350 cod. civ. -, è, da un lato, funzionale ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, strumentale ai canoni della contabilità pubblica, a cui soggiace la contabilità speciale in esame, sotto il profilo del ciclo della spesa. Al riguardo si rileva che i documenti giustificativi delle spese di viaggio di cui agli ordinativi n. 4, n. 6 e n. 12 consistono essenzialmente nella determina con la quale il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia approva la spesa fino ad un massimo di 39.000, IVA esclusa, per i viaggi effettuati da collaboratori e ospiti, affidando l’incarico alla Carlson Wagonlit S.r.l. – “fornitore qualificato già convenzionato con la CONSIP S.p.A. e prescelto dalla 38 stazione appaltante EXPO 2015 S.p.A. per le proprie attività e per la sua qualità del servizio, attraverso apposita procedura a cui hanno partecipato le 4 società accreditate dalla CONSIP S.p.A.” - e prevedendo che la spesa possa essere ripartita in più quote. A tale determina si accompagna copia del contratto stipulato fra la Carlson Wagonlit S.r.l. e la società EXPO 2015 S.p.A., con i documenti annessi. A ciascun ordinativo, n. 4, n. 6 e n. 12, è altresì allegata copia della rispettiva fattura intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, recante in originale una firma per approvazione. Gli ordinativi n. 9 e n. 15 attengono a spese effettuate nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato in data 7 febbraio 2013 con Fondazione Brescia Musei, nel quale si stabilisce che "le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporti, telefonia, etc.) ed ogni altra spesa viva che i dipendenti della Fondazione dovessero sostenere per la partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica sono a carico del Commissario” (art. 7). In particolare l’ordinativo n. 9 si riferisce alle spese affrontate dalla risorsa della Fondazione assegnata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia mentre l’ordinativo n. 15 attiene ad una fattura della Fondazione Brescia Musei recante “Attività di ricerca ed individuazione di soggetti e controparti del territorio bresciano per il fundraising ed il piano di marketing territoriale ai fini del Progetto del Padiglione Italia all’Expo Milano 2015. Costituzione di un data base relativo alle attività di cui sopra. Attività di supporto logistico ed assistenza per il coordinamento degli eventi istituzionali ai fini del Progetto del Padiglione Italia all’Expo Milano 2015 di marzo (firma del protocollo Commissario Pad. It., Comune di Brescia e AIB) e settembre 2013 (convention ambasciatori)”. Segnatamente, la fattura di cui all’ordinativo n. 15 si riferisce a spese difficilmente qualificabili in termini di “spesa viva che i dipendenti della Fondazione dovessero sostenere per la partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica sono a carico del Commissario”, attenendo piuttosto ad attività resa dalla Fondazione nell’ambito dell’accordo di collaborazione fra Fondazione Brescia Musei e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia Expo 2015. In particolare, l’art. 3 dell’accordo definisce gli obblighi reciproci dei due enti, prevedendo l’impegno di entrambi a “ - sviluppare azioni di ricaduta positive per il Comune di Brescia e per le finalità connesse allo Statuto della Fondazione Brescia Musei di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico della città di Brescia, per il periodo di avvicinamento ad EXPO 2015 e nello svolgimento dello stesso, individuato come l'evento più rilevante a livello mondiale per la promozione del territorio; - sviluppare un piano di programmazione strategica nelle relazioni istituzionali a supporto della Segreteria Tecnica del Commissario Generale di Sezione Padiglione Italia, al fine di un efficace coinvolgimento di enti territoriali ed associazioni In EXPO 2015; - supportare la progettazione e realizzazione di eventi connessi al piano di promozione dell'Evento sia nel periodo di avvicinamento sia durante lo 39 svolgimento di EXPO 2015; - supportare l'attività di fundraising e di sviluppo di un piano marketing per il perseguimento degli obiettivi evidenziati nel DPCM del 9 ottobre 2012”. Al riguardo si rileva che l’accordo prevede obblighi di entrambi gli enti e individua quale criterio di regolazione degli interessi quello della reciprocità dei medesimi, relegando l’eventuale esborso di denaro alla sola ipotesi delle spese di cui al richiamato art. 7 dell’accordo di collaborazione. Con riferimento all’ordinativo n. 5 si rileva che la spesa ivi affrontata consiste nel rimborso reso ad un assistente del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia che presta la propria opera a titolo gratuito nelle more della stipula del relativo contratto di collaborazione. Infine, si rilevano casi nei quali i documenti relativi alla spesa affrontata consistono, oltre che nella determina a contrarre, nella copia di una fattura intestata al Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, firmata in originale per approvazione. Tra di essi ve ne sono alcuni che recano quale data della firma per approvazione apposta sulla fattura una data successiva a quella di emissione dell’ordinativo di contabilità speciale (ordinativi n. 1/2013, che, peraltro, presenta quale documento giustificato una nota di debito, n. 2/2013, n. 10/2013, n. 11/2013). 5.2 Con riferimento al contratto con Carlson Wagonlit Travel s.r.l., il Commissario afferma l'assenza della necessità della stipula di un nuovo contratto, attesa la vigenza del contratto stipulato fra Carlson Wagonlit Travel s.r.l. e Expo 2015 S.p.A. Segnatamente, in considerazione dell'esperimento da parte di Expo 2015 S.p.A. di una procedura di gara pubblica per selezionare Carlson Wagonlit Travel s.r.l., il Commissario avrebbe concluso con il medesimo operatore un accordo mediante scambio di proposta e accettazione, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, fruendo delle medesime condizioni economiche accordate alla società Expo 2015 S.p.A.. Quindi, il contratto intercorrente tra Expo 2015 S.p.A. e l'operatore contiene le condizioni contrattuali valide anche con riferimento al Commissario, sulla base della richiamata corrispondenza. In proposito, occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa ammette la suindicata forma contrattuale, affermando che "Nei contratti stipulati con soggetti pubblici è richiesta la forma scritta a pena di nullità, la quale tuttavia non implica la contestualità dei consensi, potendo la volontà dei contraenti risultare anche da documenti distinti (...), purché concludenti, secondo il modello dello scambio di proposta con accettazione conforme, ex art. 1326 c.c." (T.A.R. Firenze, sez. III, 14 maggio 2010, n. 1466; cfr., in senso conforme, T.A.R. Pescara, sez. I, 25 maggio 2011, n. 327). Sulle spese effettuate nei confronti della Fondazione Brescia Musei, di cui all’ordinativo n. 15, il Commissario deduce, oltre all’esiguità dell’importo, che la prima parte (della causale della fattura) fa riferimento all'oggetto dell'accordo con la Fondazione (attività di ricerca e sviluppo del fundraising e del network nel territorio bresciano, esperita 40 dalla Fondazione gratuitamente) mentre la seconda parte si riferisce specificamente alle spese sostenute per l'organizzazione di due eventi istituzionali, l'incontro tenutosi per la firma del Protocollo da parte del Commissario e la convention degli ambasciatori italiani all'estero tenutasi il 28 settembre 2013, per presentare il progetto di Padiglione Italia ai rappresentanti dei paesi stranieri. Con riferimento all'ordinativo n. 5 — di importo pari complessivamente a € 781,35 (euro settecentottantuno/35) — si chiarisce che, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, "I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società EXPO 2015 S.p.A., senza possibilità di delega". Ai sensi della norma citata, il contratto fra il dott. Paolo Verri e la società Expo 2015 S.p.A., stipulato in data 13 marzo 2013, è stato approvato dalla società sei mesi dopo, e precisamente in data 20 settembre 2013. Nel frattempo, il dott. Paolo Verri ha prestato gratuitamente la propria attività al Commissario, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del DPCM 9 ottobre 2012, in qualità di "assistente nella materia dei contenuti espositivi e dell'organizzazione degli eventi relativi al progetto del Padiglione Italia". Il Commissario ha pertanto provveduto al rimborso delle spese vive costituite dagli oneri di viaggio dallo stesso sostenuti per prestare la attività nell'interesse dello stesso Commissario, e comunque non oltre il 30 aprile 2013 (data in cui si ipotizzava giungesse a termine la procedura di approvazione del contratto da parte del CdA della società Expo Milano 2015). 5.3 In relazione agli ordinativi n. 4, n. 6 e n. 12 la Sezione osserva che essi non trovano titolo in un contratto scritto fra il Commissario e Carlson Wagonlit Travel s.r.l. Agli atti sono infatti presenti, quali documenti giustificativi della spesa, la determina a contrarre del Commissario, il contratto stipulato da Carlson Wagonlit Travel s.r.l. non con il medesimo Commissario ma con Expo 2015 S.p.A. e le fatture recanti una firma per approvazione, oltre che alcune e-mail scambiate con esponenti di Expo 2015 Spa. La Sezione non ritiene che tale documentazione costituisca un titolo idoneo a giustificare la spesa. Invero, la determina a contrarre svolge la funzione di manifestare la volontà del Commissario in ordine alla stipulazione del contratto ma non riveste alcun carattere vincolante nei confronti del fornitore, dovendo essere seguita appunto dalla stipulazione del contratto. Il contratto allegato è stato stipulato fra Carlson Wagonlit Travel s.r.l. ed Expo 2015 S.p.A. Esso non può pertanto essere posto a fondamento delle spese affrontate dal Commissario, atteso che, ai sensi dell’art. 1372 c.c., il contratto ha forza di legge fra le parti. Le fatture recanti le firme per approvazione non sono atte a individuare il regolamento contrattuale vincolante per le parti, regolamento che avrebbe consentito di verificare la corretta imputazione della spesa, in particolare in relazione a prestazione 41 caratterizzate da una certa complessità. Le e-mail, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla vincolatività delle medesime, non sono intercorse fra le parti dell’asserito contratto. Con riferimento all’ordinativo n. 15 si rileva che la spesa affrontata non trova titolo nell’accordo di collaborazione stipulato in data 7 febbraio 2013 con Fondazione Brescia Musei. Invero, la convenzione prevede il pagamento, da parte del Commissario, delle sole spese "di trasferta (vitto, alloggio, trasporti, telefonia, etc.) ed ogni altra spesa viva che i dipendenti della Fondazione dovessero sostenere per la partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica” a fronte della reciprocità degli obblighi derivanti dall’accordo. La fattura di cui all’ordinativo n. 15 reca, invece, il riferimento all’attività di ricerca e sviluppo del fundraising e del network nel territorio bresciano, che pur costituendo oggetto dell’accordo di collaborazione, non viene prevista come attività da remunerare. Lo stesso è a dirsi per l’altra voce di spesa di cui all’ordinativo n. 15, relativa ad attività di supporto logistico ed assistenza per il coordinamento di due eventi istituzionali, l'incontro tenutosi per la firma del Protocollo da parte del Commissario e la convention degli ambasciatori italiani all'estero tenutasi il 28 settembre 2013, per presentare il progetto di Padiglione Italia ai rappresentanti dei paesi stranieri. Al riguardo la spiegazione fornita dal Commissario, cioè la riconducibilità di tale esborso alle spese sostenute per l'organizzazione dei due eventi istituzionali, non è idonea a ricomprendere le medesime fra le spese di trasferta o comunque le spese vive affrontate dai dipendenti della Fondazione in occasione della partecipazione ai lavori della Segreteria Tecnica. Con riferimento all’ordinativo n. 5 la Sezione prende atto che lo stesso afferisce al rimborso delle spese sostenute da un assistente del Commissario Generale di sezione per il Padiglione Italia che presta la propria opera a titolo gratuito nelle more della stipulazione del relativo contratto. 5.4 Con riferimento agli ordinativi n. 1, n. 2, n. 10 e n. 11 la Sezione prende atto, anche in considerazione dei principi di proporzionalità ed economicità, di quanto affermato dal Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia in merito al fatto che il Commissario medesimo abbia firmato l'approvazione della relativa fattura successivamente all'emissione degli stessi. Segnatamente “Ciò è dovuto all'adozione di una modalità operativa resasi necessaria in considerazione del carattere difficilmente pianificabile dell'attività del Commissario, responsabile dello svolgimento di diverse e rilevanti attività istituzionali che ne richiedevano la presenza in diverse parti del territorio nazionale ed estero. In nessun caso, comunque, gli ordinativi di pagamento sono stati trasmessi alla Sezione di Milano della Banca d'Italia — Tesoreria dello Stato prima dell'apposizione della firma per approvazione sulla relativa fattura, cosicché la procedura seguita deve considerarsi legittima, nonché ragionevole ed efficiente, in considerazione del carattere contingente delle attività svolte dal Commissario.” 42 6. Il sesto rilievo attiene al contratto di comodato oneroso. 6.1 Al riguardo il Magistrato Istruttore, in sede di Relazione di deferimento, rilevava che la qualificazione in termini di comodato oneroso del contratto stipulato con Regione Lombardia in data 22 gennaio 2013 non risulta coerente con la disposizione contenuta nella determina a contrarre, in forza della quale "il canone forfettario d'affitto annuale è stabilito in [ ...]", che farebbe propendere per la qualificazione in termini di contratto di locazione, anziché di comodato. Segnatamente, dal contratto scritto si evince che gli oneri e le spese sostenute per il "comodato oneroso" da parte del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ammontano ad euro 100.000 annui per l'intero piano, mentre in 37.000 euro sono stati quantificati costi per la prima fase transitoria del rapporto contrattuale. Al fine di qualificare il contratto, soccorrono le regole dettate dall’art. 1362 e ss. del codice civile. In particolare soccorre nell’individuazione della reale volontà delle parti la documentazione allegata alla risposta istruttoria (copia cartacea di e-mail), dalla quale si evince che il costo annuale del canone di concessione, prospettato in fase di trattative per l'uso dell'intero piano 29 di Palazzo Pirelli, ammontava ad euro 285.600 annui. Dalla medesima corrispondenza si rileva l’intenzione di non prevedere la corresponsione del canone di locazione. Nello stesso tempo vengono quantificate le spese dovute annualmente dal Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia in termini di euro 91.382,22 per l'intero piano. Tale somma si avvicina per difetto all'importo di 100.000 euro, dovuto annualmente dal Commissario Generale in base al contratto in esame. Nella suddetta corrispondenza è altresì ricompresa una tabella analitica dei costi relativi all'uso del 29^ piano di Palazzo Pirelli, il cui totale ammonta appunto ad euro 91.382,22, che si riporta di seguito: VOCI DI SPESA UNITÀ DI MISURA UTILIZZATA Costo unitario annuale note Illuminazione, forza motrice/riscaldamento/condiz ionamento (energia elettrica) 2 PROPOSTE DI CALCOLO 1) misuratore di energia dedicato per illuminazione forza motrice oppure 2) unico calcolo spesa totale sul POD elettrico diviso i mq totali degli uffici 21,44 al mq 43 Costo da addebitar e ANNUO calcolato su mq 650 (piano intero) 13.938,46 Acqua Tarsu (Nava: paghiamo 115.718) Hard facility (impianti) Pulizia e igiene ambientale Portierato Reception (commessi al piano) Vigilanza armata Mq Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. Mq. 0,64 3,81 24,27 20,84 1,32 40.000 204.808,8 0 al mq. al mq. al mq. al mq. al mq. costo di 1 comme sso 1 guardia 415,25 2474.23 15.775,91 13.543,97 855,26 40.000 4.379,14 La sopra riportata suddivisione analitica delle spese annualmente a carico del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ricomprende, oltre a “illuminazione”, “forza motrice/riscaldamento/condizionamento (energia elettrica)”, “acqua”, “Tarsu”, “hard facility (impianti)”, voci quali "pulizia e igiene ambientale", "portierato", "reception" e "vigilanza armata". Tali ultime voci non trovano corrispondenza nell'oggetto del contratto, così come descritto nell'atto scritto allegato al rendiconto 2013, che riguarda (nei termini individuati nel contratto) l'uso dell'intero 29^ piano di Palazzo Pirelli, di due posti auto, nonché di arredi ed attrezzature, mentre spese di vigilanza, movimentazione e pulizie potranno essere addebitate, sempre in base al contratto, solo nel caso di attivazione di particolari eventi, indicati nel medesimo. Al riguardo si rileva, con riferimento alla qualificazione del negozio stipulato con Regione Lombardia per il 29^ piano di Palazzo Pirelli, che il contratto di comodato è disciplinato dal codice civile in termini di gratuità. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non venga meno per effetto dell'apposizione di un modus a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di un corrispettivo del godimento della res (C. 3087/2010; C. 485/2003; C. 3021/2001; C. 4976/1997; C. 1132/1987; A. Palermo 29.7.1988). Segnatamente si afferma che l'esistenza di un modesto contributo pecuniario non esclude il carattere di essenziale gratuità del comodato, a meno che il vantaggio fornito al comodante si ponga come corrispettivo del godimento della cosa e assuma natura di controprestazione (C. 9694/1994). Il modus, infatti, annulla il carattere di gratuità del comodato solo se in posizione di corrispettivo del godimento con natura di controprestazione (C. 9718/1990). Al fine di qualificare il contratto, identificandone la causa concreta, occorre quindi mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti. Nel caso di specie, la reale intenzione delle parti può essere indagata anche sulla base della corrispondenza allegata alla risposta istruttoria, laddove si evince che le somme annualmente corrisposte dal Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia alla Regione Lombardia esorbitano dalle spese afferenti al contratto di comodato 44 stipulato il 22 gennaio 2013 laddove comprendono le voci "pulizia e igiene ambientale", "portierato", "reception" e "vigilanza armata". L'effettiva prestazione dei servizi di "pulizia e igiene ambientale", "portierato", "reception" e "vigilanza armata" da parte della Regione Lombardia non trova titolo nel contratto in esame, con la conseguenza che l'obbligo della forma scritta è stato adempiuto solo in parte. Il provvedimento amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto risulta privo della determinazione circa la “stretta necessità” di acquisire i suddetti servizi e mancante della relativa motivazione, che avrebbe dovuto considerare il reale impatto, anche economico, dei medesimi sulla concreta causa del negozio a fronte dell’asserita esigenza di dotarsi di un immobile. Si rileva inoltre che la corresponsione di tali ulteriori prestazioni risulta determinante ai fini dell’individuazione della tipologia contrattuale a cui appartiene il negozio, posto che quest'ultimo avrebbe ad oggetto una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di beni immobili e mobili e la fornitura di servizi, con una preponderanza di questi ultimi in termini economici, con le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina afferente all'obbligo di effettuare procedure ad evidenza pubblica. L'Allegato II A del d. lgs. n. 163/2006 contempla espressamente i "servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari", con la conseguenza dell’assoggettamento alla disciplina del cod. appalti in forza dell’art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006. Per i servizi di cui all’Allegato II B si applicano comunque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 27, i “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”. 6.2 Il Consigliere delegato aggiungeva altresì che la procedura di scelta del contraente e l’allocazione della struttura commissariale, non danno contezza di eventuali ulteriori opzioni alternative, attraverso le quali l’interesse al contenimento dei costi di funzionamento nell’ambito dello stretto necessario poteva essere adeguatamente perseguito. 6.3 Il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia ha in merito affermato che l'individuazione del Palazzo Pirelli come sede degli uffici del Commissario che rappresenta l'Italia all'Esposizione Universale è stata determinata, da un lato, dalle caratteristiche simboliche e di rappresentanza del Palazzo Pirelli e, dall'altro lato, dal ruolo istituzionale svolto da Regione Lombardia (che ha sede nell'edificio in questione) nell'organizzazione dell'Evento, in quanto originario membro del Comitato di candidatura della Città di Milano a Expo 2015 e, nella persona del suo Presidente, Commissario Generale del Governo nei confronti del BIE e degli Stati esteri per le obbligazioni internazionali fino al 2013, nonché presidente del Tavolo istituzionale per il governo complessivo per gli interventi regionali e sovraregionali e socio della società Expo 2015 S.p.A. Le caratteristiche del grattacielo, unitamente al pregio storico45 artistico e alla collocazione geografica in posizione centrale nella pianta urbana, perfettamente idoneo e organizzato per la ricezione, in sicurezza, dei rappresentanti degli Stati esteri, per essere già stato adibito a tale funzione rendono evidente la ragionevolezza dell'individuazione della sede degli uffici del Commissario. Oltretutto la collaborazione tra Regione Lombardia e il Commissario, entrambi responsabili dell'organizzazione dell'Evento, ha consentito l'economicità dell'operazione, proprio evitando un contratto di locazione, che avrebbe comportato un canone per detto spazio, quantificato in euro 285.600,00 annui (come dichiarato da Regione Lombardia), e ricorrendo, invece, ad un contratto di comodato, strumento che (anche in forma atipica) si attaglia perfettamente al caso di specie perché, prevedendo la consegna di un immobile affinché l'altra parte se ne serva per un tempo e per un uso determinato assumendone solo le spese necessarie per servirsene, ha consentito al Commissario di non pagare un canone, ma solo la quota delle spese corrispondenti alla parte dell'edificio preso in consegna, forfettariamente predeterminata. Tale accordo sinergico, in sintonia con quanto previsto dal DPCM per i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'evento Expo Milano 2015, giustifica, in ragione di tale comunanza di scopo e di interesse pubblico, la concessione in uso dei locali da parte della Regione Lombardia senza ricorrere alle regole del mercato. Non si tratta, infatti, di "attività economicamente contendibile" ma di un partenariato pubblico-pubblico. La Regione, d'altronde, non ha mai avuto la volontà di dare in locazione a terzi alcuni locali siti nella sua sede di rappresentanza a fini di profitto economico, né tanto meno allo scopo di condividere i costi del Palazzo. 6.4 In merito alla qualificazione del comodato ed alle conseguenze dalla medesima derivanti in punto di individuazione della procedura prodromica alla stipulazione del medesimo risulta determinante, ad avviso della Sezione, quanto affermato dal Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia nella memoria 10 giugno 2015 (prot. n. 7050), in merito al fatto che l'individuazione di Palazzo Pirelli come sede degli uffici del Commissario che rappresenta l'Italia all'Esposizione Universale è stata determinata, da un lato, dalle caratteristiche simboliche e di rappresentanza del Palazzo e, dall'altro lato, dal ruolo istituzionale svolto da Regione Lombardia (che ha sede nell'edificio in questione) nell'organizzazione dell'Evento, oltre che dal pregio storico-artistico e dalla collocazione geografica in posizione centrale nella pianta urbana. Il Commissario ha altresì aggiunto che la propria collaborazione con la Regione Lombardia, cioè con un altro soggetto coinvolto nell'organizzazione dell'Evento, ha assicurato l'economicità dell'operazione, evitando di stipulare un contratto di locazione, che avrebbe comportato un canone per detto spazio, quantificato in euro 285.600,00 annui. La Regione, secondo l’interpretazione del Commissario, non ha mai avuto la volontà di dare in locazione a terzi alcuni locali siti 46 nella sua sede di rappresentanza a fini di profitto economico, né tanto meno allo scopo di condividere i costi del Palazzo. Al riguardo la Sezione rileva che la scelta di Palazzo Pirelli risulta ancorata, in base a quanto affermato dal Commissario nella memoria difensiva, alla specificità e alla rappresentatività dell’immobile nella realtà milanese, anche in relazione alle sinergie esistenti con Regione Lombardia, che lo rendono unico. Tale circostanza – che avrebbe dovuto essere adeguatamente evidenziata in sede di motivazione della spesa di cui all’ordinativo n. 8 - è idonea, anche in considerazione della funzione del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia di rappresentanza del Governo italiano, a superare la criticità in ordine alle modalità di scelta dell’immobile e alla qualificazione del contratto. L’unicità di Palazzo Pirelli rende, almeno nella prospettazione fornita dal Commissario – che non può essere vagliata in questa sede con riferimento ai profili inerenti al merito della scelta amministrativa -, inattuali le problematiche inerenti alle modalità con le quali è stato individuato l’immobile da utilizzare in punto di assicurazione della massima concorrenza possibile nel mercato di riferimento. Peraltro, l’esigenza, evidenziata dal Commissario, di dotarsi di una struttura di rappresentanza sita in Palazzo Pirelli porta con sé anche la disponibilità del Commissario alla refusione delle spese inerenti a tale immobile. In altre parole, è da ascrivere all’intenzione originaria di dotarsi di quel particolare edificio – anche la volontà e la giustificazione di affrontare le spese ad esso inerenti. In tale contesto, pertanto, non paiono sussistere elementi tali da superare la qualificazione del contratto, operata dalle parti, in termini di comodato oneroso, attesa appunto la motivazione addotta dal Commissario nella memoria difensiva del 10 giugno 2015 per la scelta di quel particolare edificio. 7. Il settimo rilievo attiene alla mancata registrazione del contratto di comodato oneroso. 7.1 In sede di Relazione di deferimento il magistrato istruttore osservava che non risulta - anche dal carteggio allegato in sede di risposta al rilievo istruttorio - che l'atto sia stato registrato ai sensi del d.p.r. n. 131/1986, avendo evidenza solamente dell'iscrizione dello stesso nel Repertorio regionale dei Contratti e delle Convenzioni, iscrizione che attiene alla modalità di catalogazione della Regione Lombardia circa i contratti stipulati ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 2440/1923. Segnatamente, in forza della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 7 agosto 2014, "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 dell'Accordo con il BIE, gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali espositivi e non commerciali sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale. Tale esenzione è tuttavia circoscritta al pagamento delle imposte e non si estende all'obbligo di registrazione, previsto per legge. 47 Sono, ad esempio, soggetti all’obbligo di registrazione, la compravendita di beni immobili, la costituzione o il trasferimento di un diritto di superficie o d’uso, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, le locazioni e gli affitti di beni immobili. La registrazione va richiesta dal Commissariato Generale di Sezione o di chi ne ha la rappresentanza: - in genere nel termine di 20 giorni dalla data dell’atto, se perfezionato in Italia; - nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto, per quest’ultimo è nella forma di atto pubblico e di scrittura privata autenticata registrati con modalità telematiche, nonché per i contratti di locazione e affitto di beni immobili; - nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, se quest’ultimo ha ad oggetto beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato ed è perfezionato all’estero”. Al riguardo si rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004, “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. 7.2 Sul punto il Commissario non ha svolto argomentazioni nella memoria presentata il 10 giugno 2015. 7.3 La Sezione rileva che, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 131/1986, sono soggetti a registrazione gli atti indicati nella tariffa se formati per iscritto nel territorio dello Stato. Al riguardo si richiama il sopra illustrato obbligo della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati da amministrazioni pubbliche. In particolare, sono soggetti a registrazione a termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda (art. 2). I contratti di comodato di beni immobili sono ricompresi nella parte prima della tariffa, essendo espressamente citati al punto 4 dell’art. 5 della medesima parte prima, e sono pertanto soggetti a registrazione a termine fisso. Con specifico riferimento agli atti posti in essere da pubbliche amministrazioni, l’art. 1 della tabella le esonera dall’obbligo di richiedere la registrazione per tutti gli atti dalle stesse compiuti “diversi da quelli relativi alla gestione del proprio patrimonio”. Ne deriva che il contratto di comodato oneroso stipulato per iscritto da Regione Lombardia e Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia è soggetto a obbligo di registrazione a termine fisso. Né vale in senso contrario la circolare n. 26/E del 7 agosto 2014. Invero quest’ultima contiene una previsione di esonero dei commissari generali di Sezione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale. “Tale esenzione è tuttavia circoscritta al pagamento delle imposte e non si estende all'obbligo di registrazione, previsto per legge”. La Sezione rileva altresì che la mancata registrazione dell’atto comporta la nullità del medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 (“I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità 48 immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”). PQM La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia: - dichiara non regolare il rendiconto 2013 presentato dal Commissario Generale per il Padiglione Italia; - dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Commissario Generale per il Padiglione Italia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Milano. Così deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 16 giugno 2015. Il Magistrato istruttore Il Presidente Dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Dott.ssa Simonetta Rosa Depositata in Segreteria il 23/07/2015 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Daniela Parisini 49