Laboratorio accreditato SINAL n. 0051 SERVIZI PER INDUSTRIA AGRICOLTURA AMBIENTE INFORMATIVA SUI PRODOTTI COSMETICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2006 DR. N. LORENZETTO EDITORIALE................................................................................................................................................... 3 LEGISLAZIONE .............................................................................................................................................. 5 2.1 Regolamento 1877/2006: sottoprodotti di origine animale .......................................................................5 2.2 Direttiva 2006/81/CE: inquinanti gassosi...................................................................................................5 2.3 Direttiva 2006/102/CE: etichettatura sostanze pericolose ........................................................................5 2.4 Direttiva 2006/122/CE: perfluoroottano sulfonati ....................................................................................5 2.5 Direttiva 2006/114/CE: pubblicità ingannevole e comparativa................................................................5 2.6 Regolamento 1907/2006: REACh ...............................................................................................................5 2.7 Direttiva 2006/121/CE: REACh..................................................................................................................6 2.8 Decreto 16 novembre 2006: Farmacopea europea ....................................................................................6 2.9 Approvazione definitiva del Regolamento REACh...................................................................................6 3 DALL’UNIONE EUROPEA – A CURA DI DR.SSA TIZIANA REA & DR. ANDREA BOSCOLO ............................. 7 3.1 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sul Triclosan - 10 ottobre 2006 .......................................................................................................................................................................7 3.2 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sul 4-methylbenzylidene camphor - 10 ottobre 2006 ......................................................................................................................................7 3.3 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sui Parabeni - 10 ottobre 2006 .......................................................................................................................................................................8 3.4 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sul Toluene - 10 ottobre 2006 .......................................................................................................................................................................8 4 SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA PER I PRODOTTI NON FOOD (RAPEX) ................................................................. 9 5 COSMETOVIGILANZA ................................................................................................................................ 10 5.1 Ultimi provvedimenti adottati dall’agenzia spagnola dei farmaci e dei prodotti sanitari ...................10 5.2 Allergia da contatto causata dal cocoanfoacetato di sodio presente in uno struccante per occhi .......11 5.3 Dermatite da contatto causata dall’acido α-lipoico contenuto in una crema antirughe ......................12 6 DAI PAESI EXTRAEUROPEI ...................................................................................................................... 13 6.1 La Health Canada propone una nuova procedura di revisione della Hot List .....................................13 6.2 Le autorità di Hong Kong intendono rafforzare i controlli sui prodotti cosmetici nel mercato. ........13 7 MATERIE PRIME ......................................................................................................................................... 14 7.1 Consultazione pubblica sulla possibilità di stampare un’avvertenza sui prodotti di igiene orale contenenti fluoruri .................................................................................................................................................14 7.2 L’Acido ialuronico .....................................................................................................................................15 8 COMMENTI DALLE ASSOCIAZIONI ........................................................................................................ 16 8.1 Decolla un "debole" REACh ....................................................................................................................16 8.2 Registrazione al REACh delle sostanze utilizzate nell’industrie di fragranze e cosmetici. .................18 8.3 I consumatori vogliono etichettature comprensibili e intensificare le ricerche sui prodotti delle nanotecnologie........................................................................................................................................................19 9 IMPORT-EXPORT......................................................................................................................................... 20 9.1 I Cosmetici dell’EU avranno pieno e libero accesso al mercato svizzero. .............................................20 10 TEST ALTERNATIVI .................................................................................................................................... 20 10.1 La sperimentazione sugli animali serve davvero?...................................................................................20 11 CURIOSITA’ .................................................................................................................................................. 22 11.1 Bellezza, anti-rughe? Quelle cari non sono più efficaci ..........................................................................22 12 PUBBLICITA’ INGANNEVOLE .................................................................................................................. 23 12.1 Pronuncia n. 135/2006 del 6/10/2006 – cerotto anticellulite....................................................................23 13 VALUTAZIONI TECNICO-PRESTAZIONALE - A CURA DI DR.SSA CHIARA CHIARATTI – VALENTINA NARDO 24 13.1 Tecnologie patch-non-patch: i cerotti o “patch” transdermici sono ormai una realtà non solo nel campo farmaceutico, ma anche in quello cosmetico .....................................................................................24 13.2 Effetto idratante di formulazioni cosmetiche valutato mediante tecniche di bioingegneria cutanea ....................................................................................................................................................................26 1 2 2 1 EDITORIALE Una strategia comunemente usata per valutare le performance di un prodotto cosmetico risulta essere il confronto analitico tra due o più formulazioni che vantano claim simili. Pur dovendo adattare di volta in volta i protocolli utilizzati alla composizione del cosmetico e quindi ai loro diversi componenti nonché alle esigenze di marketing per la presentazione finale del prodotto, l’esito finale sarà un dato analitico strumentale (spettrofotometrico, sensoriale, ponderale etc) espresso numericamente. Può accadere che i risultati ottenuti siano talmente diversi da non richiedere nessuna ulteriore valutazione poiché dimostrano in modo incontrovertibile che le differenze nelle performance dei prodotti sono eclatanti. Questo però accade piuttosto raramente, anche perché nella maggior parte dei casi vengono paragonati prodotti che si collocano in fasce di mercato analoghe. Come interpretare quindi le differenze rilevate tra i risultati, qualora siano associate ad un’effettiva differenza strumentale, che possa essere apprezzata anche dal consumatore, e non siano invece frutto della naturale variabilità del metodo o di casualità? In questi casi il giudizio definitivo può essere affidato all’analisi statistica dei dati. Attraverso la comparazione statistica dei risultati ottenuti si può capire se tra le performance dei prodotti testati esistono o meno delle differenze significative. La formalizzazione statistica degli studi prestazionali consiste innanzitutto nella formulazione di un’ipotesi da verificare sulla base dei dati raccolti. In particolare si formulerà un’ipotesi, detta ipotesi nulla, secondo la quale si assume l’assenza di differenza tra due o più prodotti ed un’ipotesi alternativa che definisce ciò che ci si aspetta sia vero se l’ipotesi nulla è falsa. Raccolti i dati si determinerà quale delle due ipotesi sia più plausibile tenendo conto che generalmente si vorrebbe rifiutare l’ipotesi nulla in favore dell’ipotesi alternativa. In tale contesto si definisce il p-value o α come probabilità che esprime se sia più ammissibile che i dati osservati provengano dall’ipotesi nulla o da quella alternativa. Ad esempio, si supponga di voler valutare statisticamente l’effettiva compatibilità di prodotti cosmetici sulla cute umana rispetto ad un controllo negativo (acqua). Dopo avere eseguito lo studio sui prodotti mediante misurazione del parametro TEWL (Trans Epidermal Water Loss), i risultati ottenuti verranno raccolti e confrontati con i valori ottenuti in corrispondenza del controllo negativo. In altre parole, si vuole capire se gli effetti causati dai cosmetici sono uguali (ipotesi nulla) o diversi (ipotesi alternativa) da quelli provocati dall’acqua. Dopo aver effettuato le valutazioni quantitative, si calcolino le medie complessive delle misurazioni dei prodotti cosmetici e si supponga che queste siano diverse. A questo punto, si vuole capire se la differenza è effettivamente dovuta ad un diverso effetto dei prodotti cosmetici rispetto al controllo negativo (in tal caso l’ipotesi nulla sarebbe falsa e i campioni analizzati avrebbero media diversa) o se, invece, la differenza è dovuta soltanto al caso ed i prodotti cosmetici hanno lo stesso effetto dell’acqua (in questo caso l’ipotesi nulla sarebbe vera e i campioni analizzati avrebbero media uguale). Il primo approccio possibile è quello di confrontare le medie complessive, ma la differenza tra le due medie, da sola non è abbastanza per convincerci che esistono delle differenze significative. Purtroppo, non c’è alcun modo per raggiungere una certezza a tal proposito, si può soltanto dare una risposta in termini statistico-probabilistici, cercando di rispondere alla seguente domanda: “se l’ipotesi nulla fosse vera, ossia se i prodotti cosmetici testati hanno uguali effetti dell’acqua, quale sarà la probabilità di osservare una differenza tra le medie uguale o maggiore di quella che abbiamo rilevato dal confronto con le medie complessive?” La risposta a questa domanda viene data proprio dall’interpretazione statistica attraverso l’applicazione di test inferenziali (in questo caso di un test non parametrico: test di Wilcoxon) e la determinazione del rispettivo pvalue. Il p-value o α è il valore soglia (convenzionalmente fissato pari al 5%) che determina se un risultato è 3 statisticamente significativo o non statisticamente significativo ad un livello di significatività del 95%. Perciò valori di α inferiori al 5% denotano una differenza tra le medie statisticamente significativa invece valori di α superiori una differenza non statisticamente significativa. Questa distinzione seppure arbitraria è inevitabile in quanto il concetto di significatività statistica è volto proprio ad ottenere una risposta univoca da ogni esperimento senza alcuna eccezione. Inoltre, la resa di un’analisi statistica e quindi la valutazione della significatività del risultato dell’esempio precedente, dipende da vari fattori: prima di tutto la numerosità campionaria (es, numero di volontari: minino 25), precisione e accuratezza nell’esecuzione delle misurazioni e quindi nell’ottenimento dei risultati, schema di testing (il test può essere eseguito in cieco, doppio cieco, ecc), numero di riferimenti ovvero, presenza di un placebo o di un benchmark di mercato, ed infine numero di controlli positivi, controlli negativi e non trattati. La comparazione statistica dei risultati risulta quindi uno strumento indispensabile per dare un significato oggettivo a un test di tipo prestazionale. 4 2 2.1 LEGISLAZIONE Regolamento 1877/2006: sottoprodotti di origine animale Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L360 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici. 2.2 Direttiva 2006/81/CE: inquinanti gassosi Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L362 è stata pubblicata la Direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006 che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania. 2.3 Direttiva 2006/102/CE: etichettatura sostanze pericolose Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L363 è stata pubblicata la Direttiva 2006/102/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania. 2.4 Direttiva 2006/122/CE: perfluoroottano sulfonati Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L372/32 è stata pubblicata la Direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati). 2.5 Direttiva 2006/114/CE: pubblicità ingannevole e comparativa Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L376/21 è stata pubblicata la Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa 2.6 Regolamento 1907/2006: REACh Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 5 2.7 Direttiva 2006/121/CE: REACh Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche. 2.8 Decreto 16 novembre 2006: Farmacopea europea Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 284 è stato pubblicato il Decreto 16 novembre 2006: entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 5.6 della Farmacopea europea. 2.9 Approvazione definitiva del Regolamento REACh Il Parlamento europeo si è riunito in seduta plenaria a Strasburgo dall’11 al 14 dicembre. Tra i punti affrontati ed adottati quello di maggiore interesse per la nostra industria è stata l’approvazione, in via definitiva, del Regolamento REACh (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) con 529 voti a favore, 98 contrari e 24 astensioni. Il regolamento, che entrerà in vigore il 1 giugno 2007, prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che avrà sede a Helsinki. Inoltre, per tutte le sostanze soggette a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno per dichiarante deve essere fornita una relazione sulla sicurezza chimica. Il regolamento ha introdotto il principio "una sostanza, una registrazione" (OSOR), prevedendo la possibilità che un solo dichiarante, che assumerà il ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti, effettui la trasmissione all’Agenzia delle informazioni necessarie alla registrazione. Le sostanze considerate più pericolose sono soggette alla procedura di autorizzazione, e nello specifico: - per le sostanze per le quali è possibile stabilire una soglia di sicurezza, l’autorizzazione viene rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente dovuto all'uso di una determinata sostanza a motivo delle sue proprietà è adeguatamente controllato e documentato dalla relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del comitato per la valutazione dei rischi; - per le sostanze per le quali non è possibile stabilire una soglia di sicurezza è possibile ottenere un'autorizzazione «solo se risulta che i vantaggi socio-economici prevalgono sui rischi» che il suo uso comporta e «se non esistono sostanze o tecnologie alternative». Viene anche precisato che l’autorizzazione può essere fornita solo dopo aver preso in considerazione il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte, i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socio-economiche di un rifiuto di autorizzazione (comprovati dal richiedente o da altre parti interessate), l'analisi delle alternative proposte dal richiedente o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente e degli eventuali contributi trasmessi da terzi, le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l'ambiente. Le autorizzazioni, che avranno una validità da determinare caso per caso, saranno oggetto di una revisione di durata limitata. Il regolamento prevede inoltre una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il compromesso contempla anche una clausola relativa all'obbligo di informare il pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei 6 prodotti. La catena di distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre, dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei prodotti chimici. Il regolamento, infine, istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha lo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti. UNIPRO 3 3.1 DALL’UNIONE EUROPEA – A CURA DI DR.SSA TIZIANA REA & DR. ANDREA BOSCOLO Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sul Triclosan - 10 ottobre 2006 Il triclosan (CAS 3380-34-5) è regolamentato dalla direttiva Cosmetici (76/768/CE), allegato VI, parte 1, con il numero 25 della lista dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici. In particolare, il triclosan può essere presente nel prodotto finito fino ad una concentrazione massima dello 0,3%. Inoltre, questo conservante è contrassegnato dal simbolo (+), ciò significa che può essere aggiunto anche in concentrazioni diverse da quelle descritte nell’allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto. Il triclosan viene usato nei prodotti per l’igiene orale per controllare la formazione della placca dentale e nei prodotti destinati all’applicazione epicutanea. In anni recenti si è tentato di capire se l’uso di triclosan e altri biocidi possa dar luogo all’insorgenza di resistenza incrociata da parte dei batteri. All’SCCP è stato richiesto di valutare: • se l’utilizzo continuato di triclosan come conservante nei prodotti cosmetici sia da considerarsi sicuro, considerando i risultati degli studi relativi alla comparsa di resistenza e di resistenza incrociata da parte di certi microrganismi. • se l’attuale limite di concentrazione di 0,3% sia da considerarsi sicuro, o se sia il caso di adottare ulteriori restrizioni. Alla luce delle informazioni ricavate dagli studi relativi a questa sostanza, l’SCCP ha espresso le seguenti opinioni: • attualmente non c’è evidenza della comparsa di resistenza clinica e di resistenza incrociata derivante dall’utilizzo del triclosan nei prodotti cosmetici • dovranno essere intrapresi ulteriori studi per stimare con maggior certezza la sicurezza d’uso del triclosan da un punto di vista tossicologico. L’urgenza di questi approfondimenti è certamente giustificata dal fatto che è stata accertata la presenza di triclosan nel latte umano di alcune popolazioni europee. 3.2 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sul 4methylbenzylidene camphor - 10 ottobre 2006 Basandosi sulle conoscenze disponibili, il 12 giugno 2001 l’SCCNFP adottò l’opinione che i filtri UV organici impiegati nei prodotti solari non avessero alcun effetto estrogeno in grado di sortire effetti nocivi per la salute umana. Nel 2001 la Commissione Europea ricevette una richiesta dalle autorità danesi affinché 7 venisse effettuata una valutazione riguardante i seguenti filtri UV utilizzati nei prodotti solari e altri cosmetici destinati ai bambini: 4-methylbenzylidene camphor, octyl methoxycinnamate e oxybenzone. Le autorità danesi erano particolarmente interessate al calcolo del margine di sicurezza per i filtri UV sopra riportati nel caso di utilizzo da parte dei bambini e sollecitarono quindi una stima del rischio per l’utilizzo generale di tali filtri UV nei prodotti solari destinati ai bambini. Il 25 maggio 2004 un’opinione dell’SCCNFP stabilì che “a causa del margine di sicurezza molto basso che si può ricavare dai dati attualmente disponibili, devono essere eseguiti con urgenza ulteriori studi a riguardo” . Sulla base di questi ulteriori approfondimenti, all’SCCP è stato richiesto di valutare: • il rischio per i consumatori dovuto alla presenza del 4-methylbenzylidene camphor (CAS 36861-479) nei prodotti solari • l’eventuale necessità di applicare ulteriori restrizioni al suo impiego nei prodotti cosmetici. Alla luce delle informazioni ricavate dagli studi relativi a questa sostanza, l’SCCP ha espresso l’opinione che al momento attuale non possa essere stabilito con certezza se l’utilizzo del 4-methylbenzylidene camphor alla concentrazione massima del 4% nei prodotti solari sia da considerarsi sicuro. 3.3 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sui Parabeni 10 ottobre 2006 Il 10 gennaio 2005 l’SCCP adottò l’opinione 0873/05 che riportava le seguenti conclusioni sui parabeni: “sono necessarie ulteriori informazioni per poter formulare un giudizio finale sulla massima concentrazione consentita di propyl, isopropyl, butyl e isobutyl parabeni. Più in dettaglio, sono richiesti i seguenti dati entro la fine del marzo 2005: 1) una descrizione completa degli studi disponibili sull’assorbimento percutaneo in vitro; 2) un dossier completo sulla tossicità riproduttiva e legata allo sviluppo dei parabeni, con particolare riferimento al sistema riproduttivo maschile. All’SCCP è stato richiesto di valutare se sia da considerarsi sicuro l’utilizzo continuato di propyl, isopropyl, butyl e isobutyl parabeni in una concentrazione fino allo 0,4% p/p, se considerati singolarmente, o 0,8% quando utilizzati come miscela nei prodotti cosmetici. Gli ulteriori studi eseguiti su queste sostanze si sono dimostrati troppo carenti per poter essere considerati scientificamente validi; pertanto, le conclusioni contenute nell’opinione 0873/05 sopra citata sono rimaste invariate. 3.4 Opinione dell’SCCP (Scientific Commitee on Consumer products) sul Toluene 10 ottobre 2006 Il toluene (CAS 108-88-3) è una sostanza classificata come appartenente alla categoria 3: tossica per la riproduzione. Non è né regolamentato negli allegati della direttiva cosmetici, né è stato sottoposto prima a valutazione da parte del SCCNFP/SCCP. E’ stato comunque valutato dal Comitato Scientifico di Tossicologia, Ecotossicologia e Ambiente (SCTEE) nella sua opinione del 12 giugno 2001. L’utilizzo del toluene ad una concentrazione superiore allo 0,1% è stato proibito nelle colle e nelle vernici spray. La Commissione Europea ha ricevuto una proposta da parte del Colipa riguardante l’utilizzo del toluene come solvente in certi prodotti per le unghie. All’SCCP è stato richiesto di valutare: • se, considerando i dati disponibili, l’utilizzo del toluene nei prodotti cosmetici è da ritenersi sicuro per tutti i gruppi di consumatori, indipendentemente dalla loro età• se sono da raccomandare ulteriori restrizioni riguardo la presenza del toluene nei prodotti cosmetici o in relazione alla diversa età dei consumatori, con particolare riferimento ai bambini. Alla luce delle informazioni ricavate dagli studi relativi a questa sostanza, l’SCCP ha espresso l’opinione che l’esposizione occasionale dei consumatori al toluene presente nei cosmetici per unghie, laddove l’esposizione 8 oscilli tra 1 e 4 ppm, sia da considerarsi sicura. Sebbene le informazioni relative agli effetti sui bambini siano ancora limitate, e a causa dei bassi e occasionali livelli di esposizione, l’SSCP è dell’opinione che la presenza di toluene come solvente nei cosmetici per le unghie non metta a rischio la salute dei consumatori, indipendentemente dalla loro età. Questa conclusione è basata sulla valutazione dell’esposizione condotta sia sugli effetti di una inalazione acuta sia sulla tossicità riproduttiva. 4 SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA PER I PRODOTTI NON FOOD (RAPEX) - Gel per la pelle Aloe. La notifica è avvenuta in Norvegia, il prodotto è originario dalla Danimarca. Il prodotto presenta rischi microbiologici in quanto si è rilevata presenza di Carica batterica aerobica (4,3x105 cfu/g e 3,2x106 cfu/g) e di Pseudomonas aeruginosa. Il distributore ha volontariamente ritirato il prodotto dal mercato. - Smalto unghie. La notifica è avvenuta in Olanda, il prodotto è originario dal Regno Unito. Questo prodotto presenta rischi per i consumatori in quanto contiene dibutilftalato al 7,1%. Gli effetti tossici di questo composto sono noti ed è vietato dalla Direttiva cosmetici. Particolarmente vulnerabili risultano essere i bambini. Il prodotto è stato volontariamente ritirato dal mercato. - Gel e crema sbiancanti per la pelle. La notifica è avvenuta in Olanda, il prodotto è originario dalla Francia. Questi prodotti presentano rischi per i consumatori in quanto contengono idrochinone alle concentrazione di 8% nel gel e 3,8% nella crema, in contrasto con quanto disposto dalla direttiva cosmetici. Il prodotto è stato volontariamente ritirato dal mercato. - Smalto lucidante per le unghie. La notifica è avvenuta in Olanda, il prodotto è originario dalla Cina. Questo prodotto presenta rischi per i consumatori in quanto è stata rilevata presenza di dibutilftalato alle concentrazioni di 4,0% e 5,4%. Gli effetti tossici di questo composto sono noti. Particolarmente vulnerabili risultano essere i bambini. Il prodotto è stato volontariamente ritirato dal mercato. - Kit per il make-up. La notifica è avvenuta in Olanda, il prodotto è originario dalla Cina. Questo prodotto presenta rischi per i consumatori in quanto contiene dibutilftalato al 6,8%. Gli effetti tossici di questo composto sono noti ed è vietato dalla Direttiva cosmetici. Particolarmente vulnerabili risultano essere i bambini. Il prodotto è stato volontariamente ritirato dal mercato. - Creme bimbo a base di aloe e camomilla, a base di calendula, a base di pantenolo e vitamina E. La notifica è avvenuta in Estonia, i prodotti sono originari dalla Russia. Tutti e tre i prodotti hanno presenza di Pseudomonas aeruginosa. Inoltre i prodotti “a base di aloe e camomilla” e “a base di pantenolo e vitamina E” contengono carica batterica aerobica mesofila a 6500 ufc/g. Il prodotto “a base di aloe e camomilla” invece contiene carica batterica a livelli di 3 ufc/g. Questo è in contrasto con quanti disposto dalle linee guida europee. Le autorità hanno ordinato il ritiro dal mercato di questi prodotti. - Maschera per gli occhi. La notifica è avvenuta in Grecia, il prodotto è greco. E stata rilevata presenza di carica batterica aerobica a livelli di 5,8x104 ufc/g – 5x106 ufc/g, con contrasto con quanto disposto dalle linee 9 guida europee. Le autorità ne hanno ordinato il ritiro dal mercato. - Crema per il viso. La notifica è avventa in Germania, non è nota l’origine del prodotto. Questo prodotto pone seri rischi per la salute in quanto contiene mercurio alle concentrazioni di 7100 mg/kg (crema gialla) 6600 mg/kg (crema bianca). Le autorità ne hanno ordinato la messa la bando. - Smalto per le unghie. La notifica è avventa in Olanda, il prodotto è originario dagli USA. Questo prodotto presenta rischi per i consumatori in quanto contiene dibutilftalato al 19,8%. Gli effetti tossici di questo composto sono noti ed è vietato dalla Direttiva cosmetici. Particolarmente vulnerabili risultano essere i bambini. Le autorità ne hanno vietato la vendita, il prodotto è stato volontariamente ritirato dal mercato. - Nutriente per unghie. La notifica è avvenuta a Cipro, il prodotto è originario dagli USA. Questo prodotto presenta rischi per i consumatori in quanto contiene presenza di dibutilftalato. Gli effetti tossici di questo composto sono noti ed è vietato dalla Direttiva cosmetici. Particolarmente vulnerabili risultano essere i bambini. Le autorità ne hanno vietato la vendita, e ordinato il ritiro dal mercato. - Crema-gel notte. La notifica è avvenuta in Estonia, il prodotto è originario dell’Ucraina. Il prodotto pone seri rischi per la salute in quanto è stata rilevata presenza di Candida albicans. Le autorità ne hanno ordinato il ritiro dal mercato. - Incenso liquido. La notifica è avvenuta in Estonia, il prodotto è originario dagli USA. Questo prodotto pone rischi chimici perché contiene il 95% isobutyl nitrate, classificato come cancerogeno (categoria 2) e quindi vietato dalla Direttiva 76/769/CEE. Le autorità ne hanno ordinato il ritiro dal mercato. 5 5.1 COSMETOVIGILANZA Ultimi provvedimenti adottati dall’agenzia spagnola dei farmaci e dei prodotti sanitari Il 20 settembre 2006, l’Agenzia Spagnola dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari (Agenzia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios) ha stabilito come misura preventiva, la sospensione della commercializzazione ed il ritiro dal mercato del prodotto cosmetico “ +BO Emulsiòn Hidratante pH 5 “, prodotto e commercializzato dalla Telic nell’anno 2006. Il provvedimento è stato adottato in quanto, in vari lotti del prodotto cosmetico, fabbricati e commercializzati dalla suddetta ditta, è stata riscontrata la presenza del microrganismo patogeno Burkholderia Cepacea. La contaminazione da parte di questo microrganismo rappresenta un rischio per la salute, in quanto è stata associata all’insorgenza di infezioni nosocomiali in pazienti ospedalizzati. Il 2 ottobre 2006 l’Agenzia Spagnola ha emanato una nota informativa riguardante una serie di misure preventive adottate al fine di evitare la comparsa di effetti avversi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico destinato all’igiene intima e alla pulizia per pelli sensibili “Saforelle soluciòn limpiadora suave”. In particolare, il provvedimento prevede la sospensione della commercializzazione della confezione da 5 ml del prodotto commercializzato dalla Masterfarm; il ritiro dal mercato e la sospensione della distribuzione gratuita alle gestanti, nei centri sanitari e nei centri per la preparazione al parto di Madrid e Barcellona, della 10 confezione per neonati “Estuche Chiquitin” in cui era incluso il prodotto. Il provvedimento è stato adottato in conformità all’articolo 4 del Regio Decreto 1599/1997 del 17 ottobre, che regola i prodotti cosmetici, modificato dai Decreti 2131/2004 del 29 ottobre e 209/2005 del 29 febbraio, che stabilisce che i prodotti cosmetici non devono pregiudicare la salute umana quando applicati razionalmente. Infatti, l’applicazione del prodotto ai neonati aveva provocato l’insorgenza di una caratteristica sintomatologia, che in alcuni casi aveva richiesto il ricovero nell’unità di Vigilanza Intensiva negli Ospedali di Madrid. Nello stesso mese l’Agenzia Spagnola ha emanato una nuova nota informativa inerente alla sospensione della commercializzazione e al ritiro dal mercato del prodotto cosmetico “Dersoris, Crema regeneradora de Plantas” commercializzata dalla Biomiskal. Il prodotto era stato precedentemente sottoposto (vedi sito) a misure preventive, in quanto l’analisi di alcuni campioni aveva rilevato la presenza di glucocorticoidi, ingredienti proibiti nei prodotti cosmetici. L’aggiornamento della nota informativa (2 ottobre) riporta che sono le misure adottate sono state definitivamente approvate, quali la sospensione della commercializzazione e il ritiro dal mercato del suddetto prodotto. Cosmetovigilanza 5.2 Allergia da contatto causata dal cocoanfoacetato di sodio presente in uno struccante per occhi Gli anfoacetati sono composti chimici appartenenti alla categoria dei surfattanti anfoterici. Sono spesso miscelati con altri agenti surfattanti , in quanto considerati dei blandi irritanti. Diverse evidenze sperimentali suggeriscono che siano quindi prodotti sicuri, in quanto non sono neppure sensibilizzanti sino ad una concentrazione del 28,1% (in acqua) (1,2). Per tali motivi, sono ampiamente utilizzati per la preparazione di prodotti cosmetici, soprattutto per quelli destinati alla pulizia della pelle e dei capelli, come balsami per i capelli e nelle tinture in concentrazioni comprese tra 0,1% e 50%, nonché per l’igiene delle pelli sensibili dei bambini. Inoltre trovano applicazione in campo farmaceutico per la formulazione di prodotti destinati al trattamento del glaucoma e delle emorroidi, nei disinfettanti per lenti a contatto, nei materiali per bendaggio (3,5) ed infine, per usi domestici ed industriali, come nei detersivi e nelle vernici. Recentemente è apparso su Contact Dermatitis (Cont Derm 2006:55:302-304) il caso di una dermatite allergica da contatto causata dal cocoanfoacetato di sodio, un anfoacetato appartenente alla classe delle alchilammidi, che si ottiene dalla reazione di condensazione tra acidi grassi e aminoetil etanolamine. Il caso riguarda una donna di 45 anni che all’età di 15 anni sviluppò una forma eritematosa di eczema alla mano, associato a lesioni desquamanti sul lato palmare e dorsale delle dita. I risultati dei patch test, eseguiti, nel 1986, cioè dopo circa dieci anni, rivelarono una reazione positiva al nichel, per cui fu proposta anche la diagnosi di dermatite atopica, irritante, limitata alla mano. Nonostante l’applicazione di diverse creme a base di corticosteroidi e di prodotti emollienti e l’uso di guanti protettivi (di cotone o gomma) per eseguire i lavori domestici, la dermatite non mostrò alcun segno di miglioramento. Pertanto, nel 1991, la paziente fu sottoposta a patch test con serie standard, diversi corticosteroidi, frammenti dei guanti indossati e tutti i prodotti cosmetici utilizzati. I risultati di tali test evidenziarono una positività al metil(cloro)isotiazolinone (MCI/MI). Poichè la donna manifestò prurito ed eritema al contatto con alcune verdure, furono condotti ulteriori test con pomodoro, paprica e cipolla, i quali risultarono negativi. Fu riconfermata la diagnosi di una dermatite atopica, irritante, per cui fu suggerita una maggiore attenzione nel proteggere le mani da sostanze irritanti e l’applicazione di una crema corticosteroidea al betametasone valerato, il che determinò un considerevole miglioramento della dermatite. Comunque, la donna continuò a soffrire di forme intermittenti di dermatite alla mano e nel 1999 fu sottoposta ad ulteriori patch test che mostrarono reazione positiva a numerosi allergeni da contatto, quali conservanti, metilcloroisotiazolinone 11 (precedentemente saggiato), metildibromo glutaronitrile (MDBGN), bromonitropropandiolo, miscela di fragranze, diidrossiacetone (un agente autoabbronzante) e additivi delle gomme quali thiuram mix e mercaptobenzotiazolo, sostanze presenti nei guanti di gomma. Non fu confermata, invece, la positività al nickel. Fu raccomandato alla paziente di evitare il contatto con tali allergeni. Nel 2005, ella sviluppò un eczema al viso, in seguito all’ applicazione di uno struccante per occhi alla Camomilla “The Body Shop, Littlehampton, UK”, che non conteneva nessuno degli allergeni precedentemente saggiati. Pertanto, la donna fu sottoposta al ROAT (Repeated Open Application Test) che confermò tutti i risultati precedenti (eccetto che per il nichel e il MCI/MI) e l’allergia da contatto allo struccante per occhi. Quindi, la paziente fu sottoposta a test con i singoli ingredienti dello struccante (gentilmente forniti dal produttore). I risultati evidenziarono una forte reazione positiva al cocoanfoacetato di sodio 2%, che si manifestò con ispessimenti, papule e alcune vescicole nella piega del gomito. La sospensione dell’applicazione del prodotto in questione e il trattamento con creme a base di corticosteroidi ed emollienti locali determinarono una completa remissione della dermatite al viso. Comunque, ella continuò a soffrire di forme intermittenti di dermatite alla mano. Nonostante la molteplicità degli impieghi, solo raramente sono stati riportati casi di sensibilizzazione da contatto agli anfoacetati (1,5). Dal caso menzionato si deduce che esiste una correlazione tra le dermatiti indotte dagli anfoacetati e una precedente storia personale di dermatite atopica e/o irritante, poiché in tali pazienti, determinate sostanze chimiche penetrano più facilmente la cute e conseguentemente possono dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione da contatto, anche a quelle sostanze considerate normalmente sicure. Inoltre, le probabilità di insorgenza di allergie da contatto aumentano con l’età, il che è attribuibile ad un incremento dell’esposizione agli allergeni, e ciò può condurre allo sviluppo di sensibilizzazioni multiple, proprio come in questo caso. Cosmetovigilanza 5.3 Dermatite da contatto causata dall’acido α-lipoico contenuto in una crema antirughe È stato riportato che l’acido α-lipoico (AL), anche chiamato acido 1,2-ditiolano-3-pentanoico e acido tioctico, ha effetti protettivi nei tessuti sottoposti a stress ossidativi e, recentemente, è stato dimostrato che l’AL migliora il foto-invecchiamento della pelle. Negli USA questa sostanza sembra riscuotere sempre più successo per i suoi effetti terapeutici, sia per uso sistemico che come prodotto anti-età. In Svezia dal 2002 l’AL è presente come ingrediente in alcune creme antirughe. Tuttavia sono state riportate reazioni allergiche cutanee, dopo somministrazione sistemica di tale sostanza, ed inoltre, in uno studio sugli effetti dell’AL sul foto-invecchiamento, è stata osservata, durante la prima settimana di trattamento, in alcuni pazienti, una irritazione transiente locale. Sono stati anche segnalati 15 casi di sospette reazioni avverse a creme antirughe contenenti l’AL al Dipartimento della Sezione sui Cosmetici dell’Agenzia Svedese dei Prodotti Medici (MPA) che è l’Ente preposto alla raccolta e valutazione delle reazioni avverse. Recentemente sono apparsi su Contact dermatitis (2006; 55:56-57) i primi 3 casi di allergia da contatto all’AL. Il primo caso riguarda una donna di 64 anni che manifestava una grave dermatite sulle palpebre, sul busto e sulle braccia. Furono sospettati di causare tali problemi due prodotti per la cura della pelle. La dermatite scomparve dopo sospensione dell’uso di tali prodotti ed un trattamento topico con steroidi. Dopo due mesi furono effettuati i test epicutanei con i due prodotti in questione, con una serie standard e con una vasta gamma di ingredienti presenti nei cosmetici. Oltre ad una positività al nichel, che non può spiegare la grave dermatite manifestatasi, tutti i test erano negativi. Tre mesi dopo la paziente manifestò, dopo sei ore dall’applicazione di una crema antirughe contenente l’AL, un eritema infiltrato su tutta la faccia ed il collo. La donna in tale occasione spiegò che aveva usato tale prodotto anche poche settimane prima del primo episodio di dermatite. Un patch test con tale crema provocò, due mesi dopo, un infiltrato ed una reazione vescicolare. Il produttore 12 gentilmente fornì tutti gli ingredienti (AL al 5%) ed ulteriori test con tali sostanze,nelle loro rispettive concentrazioni, diedero reazioni positive. L’AL dava reazioni positive fino alla concentrazione di 0,025%. Inoltre è stato testato l’AL alle concentrazioni di 5, 2,5 e 0,5% su 10 volontari sani senza provocare allergie o reazioni allergiche. Il secondo caso riguarda, invece, una donna di 54 anni che presentava da 2 settimane una grave dermatite alla faccia ed al collo, che richiese una terapia interna ed esterna con corticosteroidi. La paziente manifestò una forte reazione positiva ai test epicutanei eseguiti con una crema antirughe contenente l’AL. Ulteriori test con i componenti della crema antirughe diedero una reazione positiva solo con l’ AL al 5%. Reazioni positive si ebbero fino alla diluizione del 0,025%. L’ultimo caso interessa una donna di 59 anni con una storia di allergia al nichel, che iniziò ad usare quotidianamente una crema antirughe contenente l’AL. Dopo 6 settimane si sviluppò sul viso, sul collo e sulle mani una eruzione eczematosa. In seguito a tale evento la paziente fu visitata in un reparto di emergenza dove fu trattata con corticosteroidi orali e con una crema a base di idrocortisone. Con tale terapia si ebbero dei miglioramenti, tuttavia la donna continuò ad assumere quotidianamente la crema antirughe per un altro mese fino a quando fu visitata da un dermatologo e gli fu raccomandato di interrompere l’uso della crema. Sei settimane dopo quando fu guarita, furono effettuati dei patch test con una serie standard, la crema antirughe ed alcuni ingredienti. Si ottennero dei risultati positivi con il nichel, la crema antirughe e con l’AL (5, 1 e 0,5%). Cosmetovigilanza 6 6.1 DAI PAESI EXTRAEUROPEI La Health Canada propone una nuova procedura di revisione della Hot List La divisione cosmetica della Health Canada propone una nuova procedura di revisione revisione degli ingredienti cosmetici presenti nella hot list. Fino ad ora tale lista conta più di 450 ingredienti il cui uso è proibito o sottoposto a restrizioni. Sotto la procedura attuale la lista é aggiornata una o due volte all’anno da un comitato scientifico all’interno della Health Canada: il gruppo si riunisce a scadenze regolari per rivedere e discutere gli ingredienti di che ridestano maggiori preoccupazioni. Tuttavia questa procedura non offre ai consumatori l’opportunità di fornire alcun commento o di condivisione dei dati prima che la lista venga completata e pubblicata. E’ stata quindi proposta una nuova procedura che darebbe consentire ai consumatori un periodo di 60 giorni per proporre modifiche alle revisioni ultimate della hot list. Secondo la Health Canada la nuova proposta offrirebbe maggiore trasparenza per i consumatori e darebbe ai produttori l’occasione di poter fornire informazioni all’Health Canada per supportare le valutazioni sulla sicurezza di un ingrediente. Beauty on Line 6.2 Le autorità di Hong Kong intendono rafforzare i controlli sui prodotti cosmetici nel mercato. L’eccessivo interesse dei media e dei consumatori sulla presunta contaminazione di metalli pesanti su un prodotto in Cina si è rivelato alla fine una semplice speculazione. Le autorità della salute pubblica sia di Hong Kong che del continente cinese hanno dichiarato che le tracce di cromo e neodimio trovate nel prodotto 13 incriminato erano troppo insignificanti per costituire un qualsiasi pericolo per la salute dei consumatori. La ditta produttrice del trattamento cosmetico in questione ha annunciato che la vendita del prodotto in Cina sarebbe stata ripristinata ma è molto probabile che la fiducia dei consumatori nel prodotto sia ormai compromessa. All’interno di questo contesto un membro del consiglio legislativo di Hong Kong, Mr. HFL Wahming, ha contestato al governo la sicurezza dei cosmetici disponibili sul mercato. In una risposta scritta, il segretario dello sviluppo economico e del lavoro di Hong Kong, Mr. Stephen Ip, confermava visti i risultati delle ricerche e su consiglio del Dipartimento della salute, che tali prodotti incriminati non ponevano alcun rischio sulla salute nelle normali condizioni d’uso e che nessuna evidenza suggeriva che ci fosse stata una violazione dei requisiti sulla pubblica sicurezza. Mr. Ip ha inoltre ricordato che il C&ED (Customs and Excise Department) che è responsabile dell’applicazione dell’ordinanza regolamentare, ha ritirato dei campioni di cosmetici dal mercato per eseguire test volti ad assicurarsi che i cosmetici disponibili sul mercato di Hong Kong siano conformi ai requisiti sulla salute pubblica. “ Tra gennaio 2004 e settembre 2006, il C&ED ha condotto 781 controlli a tappeto e portato a termine 39 inchieste che coinvolgevano prodotti cosmetici e prodotti di igiene personale. Questi controlli hanno escluso qualsiasi rischio per i consumatori nell’utilizzo nei prodotti.” dichiarava Mr. IP. Inoltre per rafforzare la fiducia dei consumatori riguardo ai prodotti disponibili sul mercato, Mr. IP annunciava che il C&ED è disposto a condurre ulteriori controlli sui rivenditori al dettaglio di prodotti cosmetici per assicurare che i prodotti forniti siano ragionevolmente sicuri. Il C&ED continuerà inoltre a distribuire opuscoli per promuovere la sicurezza dei prodotti alle fiere del settore e a scadenza regolare condurrà seminari sulla sicurezza dei prodotti per i fornitori e per le organizzazioni di categoria. In conclusione ha voluto specificare Mr. Ip “si sperimenteranno con il Consiglio dei Consumatori nuove strade per accrescere la pubblica consapevolezza delle questioni sulla sicurezza riguardo ai prodotti cosmetici”. Beauty-on-line 7 7.1 MATERIE PRIME Consultazione pubblica sulla possibilità di stampare un’avvertenza sui prodotti di igiene orale contenenti fluoruri La commissione sta considerando la proposta di introdurre una notifica sull’etichetta dei prodotti di igiene orale mirata a proteggere la salute dei bambini sotto i sei anni d’età. La commissione propone una modifica alla Direttiva Cosmetici per introdurre la seguente avvertenza da riportare obbligatoriamente in etichetta su tutti i prodotti di igiene orale contenenti Fluoro ad una concentrazione tra 1000-1500 ppm: “Bambini di 6 anni o più piccoli: usare una quantità minima di prodotto per lavare nella maniera corretta i denti in modo da minimizzare la quantità di dentifricio ingerita. Se si fa uso in aggiunta di prodotti contenenti fluoro consultare il dentista.” Questo avviso verrebbe incluso nella colonna F ( condizioni di uso e avvertenza che devono essere stampata sull’etichetta) coi numeri di riferimento da 26 a 43, 47 e 56 nell’allegato 3 parte 1 della Direttiva Cosmetici. I componenti al floride vengono correntemente sottoposti alle restrizioni e condizioni 14 indicati nell’allegato 3 parte 1 della Direttiva cosmetici. In giugno 2003, l’SCCNFP aveva concluso con l’opinione SCCNFP/0653/03 che: “se l’unica fonte di esposizione al fluoro è la pasta dentifricia con un contenuto di fluoro tra i 1000-1500 F ppm, usato secondo le istruzioni, il rischio che i bambini sotto i sei anni d’età sviluppino fluorosi è pressoché minimo. E’ raccomandabile che i bambino sotto i 6 anni usino una quantità minima di pasta dentrificia (della misura di un pisello) per il lavaggio dei denti sotto supervisione. Il 20 settembre 2005, l’SCCP confermava nella sua opinione SCCP/0882/05 che la concentrazione massima permessa di floride al 0.15% (1500F ppm) non poneva nessun rischio sulla salute se utilizzato da bambini sotto i 6 anni, secondo le prove scientifiche a disposizione. A conclusione dell’opinione viene nuovamente sottolineato che “se l’unica fonte di esposizione al fluoruri è la pasta dentifricia contenente fluoro tra i 1000-1500 F ppm usato secondo le istruzioni, il rischio che i bambini sotto i sei anni d’età sviluppino fluorosi è pressoché minimo”. Preso atto di quanto detto sopra, la CE ha proposto una voce appropriata nei rispettivi numeri di referenza elencati nell’allegato 3 parte 1 della Direttiva Cosmetici con lo scopo di minimizzare l’eventualità di sviluppare fluorosi dall’abuso cronico di dentifricio nei bambini. Concludendo, in riferimento a quanto sopra, la Commissione invita le parti interessate incluse le autorità degli Stati membri, le industrie, i produttori coinvolti e le associazioni dei consumatori a sottoscrivere i loro commenti e informazioni sul possibile impatto delle misure esposte. European Commission 7.2 L’Acido ialuronico L’acido ialuronico è un polimero carboidrato naturale lineare, appartenente alla classe dei glicosaminoglicani non solforati. In cosmesi si usa il suo sale sodico. Estratto per la prima volta (Meyer 1934) dall’umore vitreo degli occhi di gatto, è abbondante nella matrice extracellulare, specialmente nel tessuto connettivo, nei fluidi sinoviali e nelle giunzioni articolari. È un biopolimero composto da acetilglucosamina, acido glucuronico e ripetute unità disaccaridiche. Il peso molecolare totale è attorno a 4M Da. L’acido ialuronico mantiene l’idratazione ed è un agente filmogeno, è dotato anche di proprietà reologiche e viscoelastiche. Grazie alla sua struttura voluminosa, come una spugna, è in grado di trattenere una grande quantità d’acqua (oltre 1000 volte il suo peso). L’alta viscosità della soluzione di acido ialuronico dovuta all’elevato peso della molecola, fornisce anche un significativo effetto lubrificante ed elasticizzate nei fluidi sinoviali. Di recente è stato ipotizzata per l’acido ialuronico anche un’attività antiossidante (blocca i radicali liberi), che contribuirebbe alla protezione della cute da danni indotti da radiazioni UV. L’acido ialuronico contribuisce fattivamente alla rigenerazione dei tessuti. SODIO IALURONATO OTTENUTO PER BIOSINTESI In risposta alla sempre più scarsa domanda di derivati biologici di origine animale, l’industria ricorre alla messa a punto di processi biotecnologici che consentano di ottenere principi attivi con la stessa funzione dei derivati animali e ritenuti maggiormente accettabili per quanto concerne il rispetto ambientale e la sicurezza di impiego. Di recente è stata sviluppata una tecnica di fermentazione microbica ai fini di produrre acido ialuronico. Il primo processo di fermentazione per la produzione di questo acido risale al 1989, per fermentazione dello Streptococcus zooepidermicus. Il prodotto ottenuto per tale via rappresentò il primo esempio di acido ialuronico biotecnologico rappresentato sul mercato. Una società leader mondiale nel campo delle fermentazioni ha sviluppato un metodo per la produzione di sale sodico all’acido ialuronico per fermentazione con Bacillus subtilis, un ceppo non patogeno. Il processo non prevede impiego di solventi. Si ottiene un prodotto sotto forma di sale perfettamente solubile e pertanto di facile utilizzazione in campo dermocosmetico ed altrettanto facile per essere incorporato in microsfere o nanosfere per preparati a rilascio controllato. Questo nuovo bioderivato induce una significativa ritenzione di acqua. Inoltre, grazie al suo potere filmogeno è in grado di diminuire la perdita di acqua per traspirazione epidermica (TEWL), sia a 15 breve, sia a lungo termine. Test clinici hanno confermato che preparati cosmetici contenenti questo bioderivato inducono apprezzabili miglioramenti dell’aspetto esteriore della cute, riducendo le rughe ed aumentando l’elasticità. DERIVATI DI ORIGINE MARINA Ricercatori giapponesi hanno scoperto che la frazione idrofobica della testa e della coda di certi pesci (come l’acciuga: Engraulis japonicus) è in grado di inibire l’attività delle DNA-polimerasi, enzimi che catalizzano sia la duplicazione del DNA, sia i processi di riparazione. Per quanto il peptide collagene estratto dalle scaglie di pesci non influenzi direttamente l’attività dell’enzima, la sua presenza stimola l’attività inibente della frazione idrofobica estratta dai pesci su DNA-polimerasi replicanti, quali le DNA-polimerasi-α. La frazione idrofobica estratta dai pesci sopprime la crescita di cellule umane cancerogene (HL-60) e si è potuto osservare che l’effetto inibente di una miscela estratta da pescepeptide collagene è assai più marcato di quello espresso dalla sola frazione di estratto marino. Si ritiene che questo effetto inibente le DNA-polimerasi sia dovuto ad una attività antinfiammatoria espressa da una frazione dell’estratto, precisamente tetra-decanol-forbolacetato. Quest’attività antinfiammatoria della frazione marina è stata confermata con test clinici. La frazione idrofobica di estratto da pesce è pertanto da considerarsi di potenziale utilizzo in preparati cosmetici a funzione antinfiammatoria cutanea. Dalle sostanze mucose della ghiandola nidamentale di Omnastrephis squid è stata isolata una glicoproteina (mucina marina) tramite solubilizzazione della sostanza basemucosa con idrato sodico e successiva separazione della sostanza base mucosa con idrato sodico e successiva separazione della mucina con alcol e cloruro di sodio. Questa mucina risulta contenere oltre l’80% di zuccheri (tetrasaccaridi e due monosaccaridi mutilati) ed il 16% di sostanza proteica, nella quale sono stati identificati vari amminoacidi (tra cui treonina, prolina e isoleucina). La mucina isolata contiene anche il 4% di esteri solfati. Disciolta in acqua, la mucina marina forma una soluzione viscosa, trasparente. Si ha ragione di ritenere che questo derivato di origine marina possa trovare impiego in campo cosmetico e dermofarmaceutico nella realizzazione di preparati per diminuire la perdita transcutanea di acqua, di idratanti e di protettivi cutanei. Paolo Poggi - Cosmetic Technology n° 6 8 8.1 COMMENTI DALLE ASSOCIAZIONI Decolla un "debole" REACh E' stato approvato oggi in via definitiva il nuovo Regolamento Europeo sulle sostanze chimiche, ma sono troppe le scappatoie per l'industria. Ora si apre la fase dell'implementazione anche in Italia Il Parlamento Europeo ha licenziato il REACh, il nuovo Regolamento europeo sulle sostanze chimiche, ma decisamente debole secondo il parere delle associazioni WWF, Legambiente, Greenpeace, Amici della Terra, Comitato per la Bellezza, Ambiente e Lavoro, Altroconsumo, A.m.i.c.a., Green Cross Italia, IRES, Movimento difesa del cittadino, AIDII, Medicina Democratica, Medici per l'Ambiente, che esprimono la loro generale insoddisfazione. Le associazioni ambientaliste e dei consumatori, dei medici e dei lavoratori e quelle per la promozione della salute evidenziano che in Italia permane una sottovalutazione, sia politica sia industriale, sull'importanza dei nuovi adempimenti previsti dal REACH e, quindi, annunciano che si batteranno per ottenere 16 una piena attuazione della riforma, affinché il nostro Paese recuperi i ritardi accumulati ed attivi tutte le iniziative necessarie, compresa l’istituzione di un apposito Organismo nazionale che sappia dialogare con l'Agenzia europea e garantire informazione agli utenti, assistenza alle imprese e vigilanza e controllo. Il Regolamento, destinato a sostituire la legislazione europea nata più di 40 anni fa, avvia l’Europa verso un nuovo approccio alla regolamentazione delle sostanze chimiche. In Europa non sarà più consentita la circolazione di sostanze (prodotte o importate in quantità superiori a 10 tonnellate/anno per produttore) non registrate e prive di documentazione sui relativi rischi per salute e ambiente e sulle relative misure di prevenzione necessarie per evitarli. Si introduce un dispositivo di sostituzione per alcune categorie di sostanze chimiche pericolose (PBT [persistenti, bioaccumulative e tossiche] e CMR [cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione]) con alternative più sicure, ove disponibili, ma - anche in questo caso - la loro sostituzione non è automaticamente obbligatoria. Le informazioni di sicurezza riguarderanno l’intero ciclo di vita della sostanza, che parte dalla produzione e attraversa l’utilizzo professionale, il consumo e termina con lo smaltimento. Gli utilizzatori professionali potranno richiedere e ottenere informazioni sulla presenza di sostanze chimiche pericolose nei prodotti. Anche i consumatori avranno accesso (su richiesta) a un certo numero di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli di loro utilizzo, ma limitatamente alla presenza di sostanze molto problematiche. REACH, nel testo approvato dal Parlamento, consentirà ancora l’impiego di molte sostanze chimiche che possono causare gravi danni alla salute, come il cancro, malformazioni congenite e patologie del sistema riproduttivo, nonché danni al sistema endocrino. Il criterio che consentirà alle industrie chimiche di ottenere l’autorizzazione di continuare a vendere le sostanze CMR e interferenti endocrini è il cosiddetto “adeguato controllo”: la sua applicazione richiede che sia dimostrato per tutti coloro che producono o utilizzano la sostanza che l’esposizione rimanga al di sotto del valore soglia di sicurezza. Ma la comunità scientifica ha sempre sostenuto che non esiste un livello di esposizione privo di conseguenze per le sostanze pericolose e, visto che sono ancora sconosciuti gli effetti delle miscele di sostanze sulle delicate funzioni ormonali e sullo sviluppo dei bambini sin dai primi stadi di vita, le associazioni di medici, di consumatori e le imprese più innovative d’Europa considerano l’obbligo di sostituzione in REACH la sola misura in grado di tutelare la salute e l’ambiente dalle sostanze chimiche pericolose. Le scappatoie e le norme di auto-regolamentazione dei produttori introdotte nel REACH lo rendono estremamente vulnerabile a successive interpretazioni strumentali: per esempio, non sarà garantito che le informazioni di terzi in merito alla disponibilità di alternative più sicure vengano prese in considerazione dalle industrie. Il 60% delle sostanze chimiche, che rientrano nel campo di applicazione di REACH, in quanto prodotte o importate in quantità inferiori a 10 tonnellate l’anno, potranno comunque circolare prive di dati di sicurezza significativi. Per i decisori politici europei si apre una partita decisiva: dovranno vegliare la nuova Agenzia europea delle sostanze chimiche, a Helsinki, affinché possa operare in modo corretto e garantire una piena applicazione del REACH. In Italia si apre la partita dell’attuazione del regolamento, e le associazioni si impegnano sin d’ora affinché le autorità competenti siano equipaggiate e organizzate: - per effettuare una valutazione seria e rigorosa delle documentazioni di registrazione - per assistere l’industria nella prospettiva dell’innovazione - per tutelare le lavoratrici e i lavoratori, i consumatori e l’ambiente con controlli rigorosi e seri. WWF Italia 17 8.2 Registrazione al REACh delle sostanze utilizzate nell’industrie di fragranze e cosmetici. La relazione è presentata dalle seguenti associazioni di categoria relative all’industria delle fragranze: AISE, COLIPA, IFRA, l’EFFA e uno dei suoi membri, EFEO, IFEAT, UNITIS, e EUROPAM. Tutte insieme rappresentano l’intera catena di fornitura fino agli utilizzatori di ingredienti naturali impiegati nelle fragranze, prodotti cosmetici, detergenti, prodotti per il mantenimento e la pulizia. L’industria delle fragranze nella sua più grande definizione è composta di qualche largo gruppo a livello globale e centinaia se non migliaia di SMEs le cui attività è sia quelle di produrre fragranze sia di produrre sostanze a base di fragranze incluse i complessi naturali di sostanze (NCS). L’industria di ingredienti cosmetici producono anche numerosi estratti botanici che sono appunto complessi naturali di sostanze. I produttori e gli importatori di NCS con pochissime eccezioni degli utilizzatori finali, (non i coltivatori ma i produttori) sono SME come le compagnie innovative di estrazione, le cooperative di distillazione, piccoli estrattori individuali, brokers rivenditori, compagnie di import-export, etc. Gli NCS, sono sostanze di derivazione botanica ottenute sottoponendo parti specifiche di una pianta ad un trattamento fisico come l’estrazione, la distillazione, la spremitura, il frazionamento, la purificazione, la concentrazione o la fermentazione. La loro composizione varia secondo il genere , la specie, le condizioni di crescita e il trattamento utilizzato. NCS costituisce una specifica sottofamiglia di UVCB (sostanze di composizione variabile o sconosciuta, complessi di prodotti per interazione o materiali biologici) e includono fondamentalmente oli essenziali ed estratti ottenuti da varie tecniche di separazione. Il Recital 31 del Council Common Position del 12 giugno 2006 considera che il RIPs si rivolgerà alla specificità di “sostanze che esistono in natura” come i NCS, in particolare in relazione alla loro registrazione nel REACh. Inoltre nel Recital 31 del Council Common Position viene riconosciuta la variabilità del NCS e viene specificata che sotto certe condizioni e combinazioni gli NCS sono ammessi in vista della registrazione. Di sicuro come dimostrato dal programma SPORT (Strategic Partership on REACh Testing) la registrazione di complessi si sostanze naturali solleva delle questioni critiche che sono rimaste insolute fino ad ora. Una guida specifica per l’identificazione e caratterizzazione dei NCS é al momento presa in considerazione dal Progetto di Implementazione del REACH (RIP 3.10 ). Sebbene importante, questo non risolve sufficientemente tutti i problemi specifici che la variabilità e complessità di queste sostanze pongono per la loro registrazione nel REACH. In questo contesto: • • • Come previsto dal Council nel Recital 31 del Common Position, una guida specifica è richiesta per l’implementazione dei requisiti della registrazione al REACH dei complessi di sostanze naturali. Questa guida provvedendo a una dettagliata e scientificamente provata metodologia per i complessi di sostanze naturali completando il Recital 41 dell’European Council Common Position, potrebbe essere inclusa nel Progetto di Implementazione del REACH ed eventualmente quindi prendere la forma di un nuovo “RIP 3.10.2 ” con il fine di assicurare un approccio coerente per la registrazione di un gruppo specifico di sostanze: se la costituzione di un RIP specifico non verrà mantenuta potranno essere prese in considerazione altre forme di guida tecnica. Il documento indicativo dovrebbe permettere sia la classificazione che la valutazione dei rischi dei complessi di sostanze naturali basate su una combinazione di approcci che includono; - informazioni dai test su NCS 18 • 8.3 - informazioni raccolte dalla storia dell’uso dei NCS - letture incrociate da NCS simili -valutazione dei dati dei costituenti dei NCS presenti alla massima concentrazione (all’interno di un gruppo omogeneo dal punto di vista della classificazione e profilo dei rischi) l’AISE, COLIPA, IFRA, l’EFFA, EFEO, l’ IFEAT, l’UNITIS, e l’EUROPAM sono pronti a collaborare insieme per lo sviluppo di questa linea-guida . Linee guida per la classificazione e valutazione del rischio dei complessi di sostanze naturali sono già in fase di sviluppo a cura di 8 associazioni . L’iniziativa di AISE, COLIPA, IFRA, l’EFFA, EFEO, IFEAT, UNITIS, EUROPAM è aperta alla partecipazione di azionisti interessati a contribuire a una metodologia di registrazione dei NCS dettagliata e scientificamente documentata. I consumatori vogliono etichettature comprensibili e intensificare le ricerche sui prodotti delle nanotecnologie I consumatori che hanno partecipato alla conferenza sulle nanotecnologie dal 18-20 novembre a Berlino richiedono un’etichettatura più comprensibile e maggiore chiarezza, così come maggiori approfondimenti sui potenziali rischi prima che le nanotecnologie vengano impiegate in misura maggiore nei prodotti a uso comune. La conferenza dei consumatori sulle nanotecnologie è stata promossa dal BfR (Federal Institute for Risk Assessment). Prima di allestire questa conferenza l’agenzia tedesca scelse 16 persone di diversa età e occupazione da un gruppo di 6000 individui selezionati sulla base di un criterio socio demografico in modo da formare un panel rappresentativo di consumatori. Questo gruppo si impegnò a visionare ampliamente questioni relative a nano materiali e nanotecnologie durante un periodo preparatorio di 2 settimane. In una udienza pubblica gli esperti chiamati a intervenire hanno risposto alle domande del gruppo di consumatori sull’utilizzo delle nanotecnologie su alimenti, cosmetici e tessili. Le richieste formulate per votazione sono state presentate ai rappresentanti del Bundestag (parlamento tedesco), al governo federale tedesco, alle associazioni e al Governing Body del BfR, il 20 novembre 2006. “Con la conferenza dei consumatori sulle nanotecnologie, siamo la prima agenzia pubblica in Germania a mettere alla prova questo rischioso strumento comunicativo”, si esprimeva così Il presidente del BfR, Dr. Andreas Hansel nel suo discorso a conclusione della conferenza. “La nostra esperienza mostra che un evento di questa portata è ideale per suscitare il coinvolgimento dei consumatori sul dibattito scientifico della valutazione delle nuove tecnologie.” Quando è stato il momento di esprimere un giudizio, i consumatori hanno preso delle posizioni molto differenti sui rischi potenziali e vantaggi delle nanotecnologie basandosi sulla conoscenza delle ultime ricerche e sui livelli di precauzione attuali. I consumatori sono stati particolarmente critici sull’utilizzo dei nanomateriali sugli alimenti. Hanno avuto la sensazione che i vantaggi assicurati derivati dall’uso delle nonotecnologie come il cambiamento delle proprietà del flusso del Ketchup o delle proprietà di sgocciolamento dei prodotti non fossero essenziali considerati i rischi potenziali. Per quanto riguarda l’uso delle nanotecnologie nei cosmetici e nel tessile i consumatori hanno avuto l’impressione che i già prevedibili vantaggi hanno chiaramente superato i rischi potenziali. Beauty on Line 19 9 9.1 IMPORT-EXPORT I Cosmetici dell’EU avranno pieno e libero accesso al mercato svizzero. Mentre le norme che regolano i prodotti cosmetici nell’Unione europea e in Svizzera differiscono ancora parzialmente, le discrepanze legali non dovrebbero essere causa di restrizioni nell’accesso al mercato per i cosmetici prodotti nell’Unione europea. Il Consiglio Federale Svizzero, ha recentemente annunciato che avrebbe modificato la Federal Law on Technical Barriers to Trade, in maniera tale da applicare nel territorio svizzero il principio dell’Unione Europea di libera circolazione delle merci e in particolare le sue interpretazioni del caso di “Cassis de Dijon” da parte della Corte di Giustizia dell’EU. Secondo il principio del “Cassis de Dijon” in assenza di una regolamentazione armonizzata all’interno del mercato singolo europeo, i prodotti importati da uno stato membro conformi alla sua normativa, possono liberamente essere piazzati nel mercato di ogni altro stato membro. Solo misure di interesse pubblico (principalmente correlati alla salute pubblica) possono limitare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato singolo europeo. Il consiglio federale svizzero intende applicare questo principio a prodotti alimentari,cosmetici e tessili importati dall’EEA (European Economic Area) con lo scopo di aumentare la concorrenza nel mercato svizzero dove i prezzi dei beni dei consumatori sono sostanzialmente più alti di ogni altro stato europeo. Una conseguenza potrebbe essere che i prodotti importati dall’EEA non necessiterebbero più di essere riettichettati per conformarsi alla normativa svizzera. Come controparte, la Svizzera negozierebbe un accordo simile dall’EU per alcune delle sue esportazioni strategiche principalmente alimenti per l’uomo e prodotti agricoli. Beauty-on-line 10 TEST ALTERNATIVI 10.1 La sperimentazione sugli animali serve davvero? Da decenni gli animalisti si dibattono: non torturate gli animali in laboratorio per testare nuovi farmaci, è inutile. Da decenni gli scienziati rispondono: lasciateci lavorare, solo così possiamo mettere a punto nuovi farmaci e salvare vite umane. Ora il British Medical Journal pubblica una ricerca che analizza in concreto quanto la sperimentazione sugli animali è stata efficace nel trovare nuove cure per gli esseri umani Tra i due litiganti, il terzo tenta di comprendere quanto sia fondato il dissidio. È questo, infatti, l'obiettivo di un articolo di sei pagine pubblicato dal British Medical Journal, nel quale un gruppo interdisciplinare di ricercatori, sparsi tra Gran Bretagna e Argentina, chiarisce in termini scientificamente rigorosi l'utilità e l'affidabilità della sperimentazione dei farmaci sugli animali, andando oltre la sterile polemica che da anni 20 contrappone i difensori dei diritti delle cavie da laboratorio alla maggior parte degli scienziati, convinti che senza questo tipo di test lo sviluppo dei farmaci sarebbe molto problematico. VERIFICARE L'ATTENDIBILITÀ DEI TEST SUGLI ANIMALI Il metodo seguito dal team di ricercatori, essenzialmente una meta-analisi condotta su dati resi già disponibili da altre pubblicazioni e archivi scientifici, prevedeva che, relativamente a sei categorie di farmaci, fossero messi sistematicamente a confronto i casi in cui questi ultimi avevano prodotto un effetto (tanto positivo quanto negativo) nella sperimentazione clinica su esseri umani, con i corrispondenti test effettuati in precedenza sugli animali, al fine di cogliere la corrispondenza o la divergenza dell'effetto terapeutico riconducibile alle stesse sostanze nei due diversi ambiti, e di conseguenza l'attendibilità effettiva dei test condotti sulle cavie in vista della somministrazione dei farmaci all'uomo. ANALIZZARE I RISULTATI DI VARIE SPERIMENTAZIONI Gli studiosi hanno dunque analizzato i risultati della sperimentazione clinica dei corticosteroidi nel trattamento del trauma cranico, degli antifibrinolitici in quello delle emorragie, dei trombolitici e del tirilazad nella terapia dell'ictus ischemico acuto, dei corticosteroidi prenatali nella prevenzione della sindrome da stress respiratorio del neonato, e dei bifosfonati nella cura dell'osteoporosi. E hanno scoperto che in ben tre casi su sei la somministrazione dello stesso farmaco agli animali e all'uomo ha avuto un esito dissimile. E ANCHE QUANDO L'ANALOGIA C'È, NON È DETTO CHE DIPENDA DALLO STUDIO SUGLI ANIMALI Anche nel caso dei trombolitici con attivatore tissutale del plasminogeno (farmaci che avviano la dissoluzione del trombo, il coagulo patologico di sangue all'origine del disturbo), invece efficaci per la cura dell'ictus ischemico acuto tanto nell'uomo quanto nell'animale, i ricercatori sottolineano che "gli studi animali erano in ogni caso di qualità scadente, con evidente distorsione di pubblicazione", ovvero la tendenza a presentare solo i dati che possono confermare una certa conclusione e a occultare quelli in grado di metterla in discussione. La scarsa accuratezza degli studi sembra affliggere inoltre i test sui corticosteroidi prenatali, che attenuano la sindrome da distress respiratorio del neonato, sia umano che animale, "benché i dati siano scarsi e non abbiamo trovato prova della loro corrispondenza per la mortalità", lamentano gli studiosi. IN DUBBIO LA SCIENTIFICITÀ DEGLI ESPERIMENTI Inutile, infine, sperare di sentirci in tutto e per tutto simili agli animali almeno quando si tratta di curare l'osteoporosi con i bifosfonati, farmaci che incrementano la nostra e la loro densità ossea: la concordanza dell'effetto terapeutico non è stata suggerita dai 16 esperimenti sugli animali (due condotti su babbuini e 14 su ratti), dei quali è stata messa in dubbio la scientificità: "Tutti gli esperimenti erano stati compiuti su animali ovariectomizzati", cioè correndo il rischio che i risultati ottenuti fossero validi solo per questa ristretta categoria. Concludono dunque gli autori dell'articolo: "Sarebbe inappropriato fare affermazioni generali sull'utilità della sperimentazione animale in base solamente a sei oggetti d'indagine. Gli studi su animali sono spesso condotti per scoprire meccanismi biologici e non possiamo esprimerci sul valore della ricerca in questi settori, né fornire valutazioni precise della concordanza". CORCONDANZE QUASI "FORTUITE", VISTE LE TROPPE IMPRECISIONI Resta tuttavia il fatto che la loro analisi suggerisce che, perfino quando la sperimentazione sull'uomo conferma gli effetti che un farmaco ha precedentemente prodotto sulle cavie da laboratorio, la concordanza sembra quasi fortuita, viste le imprecisioni riscontrate nella sperimentazione animale, che ne possono pregiudicare la predittività. Altri ricercatori mettono in dubbio che i risultati di questa ricerca siano così allarmanti e in grado di portare acqua al mulino degli animalisti come pare a prima vista. Robert Lechler, immunologo presso il King's College di Londra, citato da Jim Giles su Nature, sostiene che chi conduce le sperimentazioni cliniche sull'uomo è ben consapevole dei limiti dei corrispondenti modelli animali, e un confronto immediato tra le due sfere impedisce di cogliere all'opera questo "filtro intelligente" che le separa. 21 LO STUDIO NON VUOLE ESSERE UNA POLEMICA CONTRO LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI Ma Peter Sandercock, neurologo dell'università di Edimburgo tra gli autori dello studio, ribatte che questo ultimo dimostra che bisogna fare di più soprattutto su questo fronte, perché se un filtro del genere fosse realmente applicato, i modelli animali del trauma cranico sarebbe stati ripetuti in modo più accurato prima che cominciassero gli studi sull'uomo. "Questa non è una polemica contro la sperimentazione animale", conclude Sandercock, "ma dobbiamo essere coscienti che ci sono distorsioni nei modelli animali". Le due priorità sono la maggiore accuratezza della sperimentazione animale e la consapevolezza delle distorsioni di pubblicazione, ovvero la pericolosa fretta di giungere a presentare nuovi, "miracolosi" farmaci da parte di scienziati e aziende farmaceutiche, ignorando quanto in laboratorio può smorzare i loro entusiasmi. Panorama, Roberto Verrastro 11 CURIOSITA’ 11.1 Bellezza, anti-rughe? Quelle cari non sono più efficaci Spendere una fortuna per una crema anti-rughe non serve. I prodotti costosi non sono più efficaci delle marche vendute al supermercato: lo sostiene una ricerca pubblicata sulla rivista Usa 'Consumer Reports', che ha eletto miglior anti-aging una crema da non più di 19 dollari, con buona pace delle donne convinte che i prodotti più cari facciano miracoli e disposte a investire buona parte dello stipendio in profumeria. L'indagine ha passato in rassegna le linee di anti-età più vendute, con un prezzo che variava da 19 a 355 dollari. Ogni crema è stata testata da una ventina di donne fra i 17 e i 30 anni e i risultati sono stati analizzati da un laboratorio europeo specializzato in test sui cosmetici. Dopo 12 settimane, segni d'espressione e rughe erano appena attenuati: anche i prodotti dai risultati migliori avevano ridotto la profondità delle rughe di meno del 10%, un cambiamento quasi invisibile a occhio nudo. Ma soprattutto gli effetti sulla pelle erano pressoché gli stessi indipendentemente dal prezzo della crema. Il consiglio è di guardare alle sostanze utilizzate per realizzare il cosmetico, piuttosto che alla confezione e al costo, che non è garanzia di una maggiore efficacia. Negli Stati Uniti si spende oltre un miliardo di dollari l'anno in anti-rughe. Adnkronos - Yahoo 22 12 PUBBLICITA’ INGANNEVOLE 12.1 Pronuncia n. 135/2006 del 6/10/2006 – cerotto anticellulite Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di … in relazione al messaggio pubblicitario "Cellulite: combattila con un'arma invisibile", relativo al prodotto "XXX", rilevato su …, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 - Pubblicità ingannevole - e 23 - Prodotti cosmetici e per l'igiene personale - del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. L'inserzionista, infatti, non ha ottemperato alla richiesta del Comitato di Controllo, ai sensi degli artt. 6 e 32 CAP, di fornire dimostrazione della veridicità delle affermazioni relative all'efficacia del cerotto trasparente "XXX". I consulenti del Comitato hanno rilevato, infatti, l'assenza nel materiale prodotto di evidenze idonee a supportare le promesse pubblicitarie ("riduce gli inestetismi della cellulite già in sette giorni, svolgendo un effetto liporiducente e drenante non-stop per 24 ore"). In particolare, i test clinici risultano effettuati su un campione di 20 soggetti dai 18 ai 70 anni, dunque un range troppo ampio per poter produrre evidenze statisticamente significative. Inoltre, l'azione di riduzione degli inestetismi della cellulite "già in sette giorni", non solo non risulta provata, ma anzi contraddetta dallo studio svolto. Allo stesso modo dai test non risulta alcunché circa l'efficacia "liporiducente e drenante non-stop per 24 ore", vantata nel messaggio. La valenza decettiva del messaggio deve essere considerata anche in relazione ai destinatari dello stesso, particolarmente sensibili a messaggi che promettono il facile ottenimento di risultati fortemente ambìti. La … nell'atto di opposizione ha eccepito quanto segue: 1) la società ha deciso di prestare acquiescenza all'ingiunzione, nella parte in cui essa riguarda le parole "già in sette giorni", presenti nel messaggio oggetto di contestazione, in quanto i risultati visibili in sette giorni non sono ancora statisticamente significativi; 2) il prodotto "XXX" si presenta sotto forma di cerotto transdermico, tecnologia che permette la realizzazione di sistemi di cessione/dosaggio in grado di controllare la cinetica di rilascio degli ingredienti contenuti e di modularne quantità e velocità; 3) gli ingredienti contenuti nel prodotto sono ingredienti cosmetici, in grado di stimolare il metabolismo locale, realizzando pertanto un sistema di rilascio controllato e, come dimostrano alcuni test, la cessione delle sostanze attraverso la pelle avviene in modo lineare e continuo nelle 24 ore, circostanza che dimostra quanto affermato nell'annuncio e cioè che l'azione del prodotto si svolge "non-stop per 24 ore"; 4) il prodotto svolge effettivamente un'azione liporiducente e drenante, così come si rileva dai risultati ottenuti in termini di riduzione della circonferenza delle cosce e della circonferenza dei glutei; 5) uno studio dell'Università di Pavia mostra che i parametri presi in considerazione dal test migliorano in modo statisticamente significativo dopo 30 giorni di trattamento e che il prodotto "coadiuva la riduzione delle adiposità localizzate". Il Giurì ritiene che il messaggio possa andare esente da censure, posto che le promesse non risultano esorbitanti. Che l'effetto drenante e liporiducente si compia in 24 ore o in dieci giorni non importa, ma è sufficiente che esso si compia in 30 giorni; il numero di 20 soggetti è esiguo, ma i test medici abitualmente vengono condotti in questo modo; la riduzione di 1 cm o di 1 e 1/2 cm non è irrilevante dal punto di vista estetico. Infine l'annuncio insiste soprattutto sull'invisibilità del trattamento. Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame non è in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. 23 13 VALUTAZIONI TECNICO-PRESTAZIONALE - A CURA DI DR.SSA CHIARA CHIARATTI – VALENTINA NARDO 13.1 Tecnologie patch-non-patch: i cerotti o “patch” transdermici sono ormai una realtà non solo nel campo farmaceutico, ma anche in quello cosmetico Esistono sul mercato cosmetico italiano cerotti per la rimozione di punti neri, cerotti anticellulite, rassodanti, dimagranti e antirughe. I vantaggi dei cerotti rispetto alle formulazioni semisolide tradizionali sono numerosi: è possibile delimitare precisamente l’area di applicazione, che è governata dall’area del cerotto; si può controllare con precisione il tempo di contatto della formulazione con la superficie cutanea, evitando anche rimozioni accidentali prodotte dal contatto con gli abiti. Infine, anche la quantità di formulazione (e quindi di attivo) applicata è predefinita costante. STRUTTURA DEI CEROTTI I primi cerotti transdermici utilizzati, introdotti sul mercato molte decine di anni fa, erano i cosiddetti plasters, formati da uno spesso strato di un idrogel adesivo contenente l’attivo. Ora i patch hanno tipicamente una struttura multilaminare, cioè sono composti da diversi strati di materiale, sovrapposti gli uni agli altri. Pur presentando delle differenze strutturali, gli elementi essenziali, presenti in tutti i tipi di cerotto sono uno strato di supporto o backing, un deposito di sostanza attiva, un adesivo e un strato protettivo o relase liner da rimuovere prima dell’applicazione. Il backing è sempre impermeabile alle sostanze attive contenute e spesso anche all’acqua: può avere le stesse dimensioni della preparazione o avere superficie maggiore. In quest’ultimo caso, la parte più esterna è ricoperta da uno strato d’adesivo che assicura l’adesione del cerotto alla pelle. La superficie di rilascio adesiva è protetta da uno strato protettivo (liner) che è rimosso prima dell’applicazione del patch sulla pelle. I cerotti in questo momento in commercio possono essere classificati in base al loro design in due tipi: cerotto tipo matrice e cerotti a reservoir. Nei sistemi a reservoir, l’attivo è presente sotto forma di soluzione, gel o matrice polimerica solida, separato dalla pelle da una membrana di natura polimerica che ha il compito di modulare il rilascio di attivo. La membrana è a sua volta rivestita da uno strato adesivo che garantisce il contatto con la pelle. Questo tipo di sistema offre il grande vantaggio di flessibilità nella formulazione e di controllo del rilascio anche se, da un punto di vista produttivo sono più difficili e costosi da realizzare. I sistemi a matrice rappresentano una versione semplificata dei sistemi a reservoir. In questo caso, il reservoir di attivo non è incapsulato in un compartimento separato, ma è direttamente dissolto o disperso in una matrice polimerica che è rivestita dall’adesivo. Non essendo una membrana, il controllo del rilascio è governato dalla permeabilità della pelle. Pur essendo più semplici da realizzare, hanno una limitata flessibilità formulativa rispetto ai sistemi a reservoir. Infine, i sistemi drug-inadhesive sono caratterizzati da una nuova semplificazione formulativa, poiché l’attivo è incluso direttamente nello strato di adesivo. Questi sistemi risultano particolarmente graditi, poiché sono sottili, flessibili e molto confortevoli. Altre formulazioni, appartenenti esclusivamente al mondo cosmetico, sono cerotti più specializzati, come ad esempio gli strips da utilizzare per la rimozione dei punti neri. Si tratta di cerotti a matrice, che sono applicati sulla pelle inumidita e lasciati agire per circa 15 minuti prima della rimozione a strappo. Infine, esistono formulazioni, che sono state definite pseudo-patch, costituite da garze imbevute di soluzioni contenenti le sostanze attive, da lasciare in posizione per un certo periodo di tempo. Tali formulazioni sono in genere prive di potere adesivo. 24 LA TECNOLOGIA PATCH-NON-PATCH® Nell’ottica di semplificare la formulazione e di migliorare l’aspetto estetico del cerotto, senza penalizzazioni sul piano delle performances, è stato recentemente proposto un nuovo design di cerotto transdermico, denominato Patch-non-Patch®. Rispetto ai cerotti transdermici tradizionali, il Patch-non-Patch® ha una struttura monolaminare che include le funzioni di backing, reservoir e adesivo in un unico strato. Si tratta quindi di un film polimerico, la cui caratteristica principale è di non essere adesivo allo stato secco, ma di diventarlo solo dopo applicazione su pelle bagnata. Tale peculiarità è legata alla presenza nel film di una piccola percentuale di adesivo, insufficiente a rendere adesivo il sistema adesivo di per sé, ma capace di rigenerare l’adesività se messo a contatto con una piccola quantità di acqua. L’applicazione di questo cerotto è particolare: il sito di applicazione deve essere preventivamente inumidito, in modo da ripristinare l’adesività del film quando viene adagiato sulla superficie cutanea; dopo pochi secondi di leggera pressione, il liner è rimosso e il film rimane adeso alla superficie cutanea. Per la sua preparazione, una miscela costituita da una soluzione di un polimero filmogeno, un adesivo, un plasticizzante e una soluzione di farmaco, è spalmata su un liner e successivamente seccata in stufa a circolazione d’aria. Tutti i componenti sono sciolti o dispersi in acqua, con notevoli vantaggi sia da un punto di vista produttivo, che per quel che concerne l’eliminazione dei solventi organici, sia applicativo, con riduzione dei problemi di sensibilizzazione ed allergia spesso associati all’uso prolungato dei patch. Il film che ne risulta è sottile, trasparente, si adatta perfettamente alle pieghe della pelle, può essere facilmente rimosso con o senza acqua e può essere usato come reservoir per applicazioni ionoforetiche. ESEMPI APPLICATIVI: CEROTTO CONTENENTE CAFFEINA Sono stati inizialmente preparati due Patch-non-Patch® con composizione identica ma contenenti caffeina a due diverse concentrazioni, in modo da studiare l’effetto della concentrazione sull’assorbimento cutaneo. I film erano preparati a partire da un adesivo acrilico a base acquosa (Plastoid® E35H), una soluzione acquosa di un filmogeno (polivinil alcol) e da un plastificante (sorbitolo). Alla miscela è stata aggiunta una opportuna quantità di caffeina in modo da ottenere, dopo la fase d’essicamento, due film a concentrazione di 1 e 5%p/p. i sistemi testati sono stati applicati in vitro su pelle di animale e l’assorbimento transdermico è stato misurato e paragonato ai risultati ottenuti applicando sulla pelle una soluzione satura di caffeina (concentrazione 18/mg/ml). Il film all’1% genera, nelle prime 6 ore, un profilo simile alla soluzione satura, anche se sia la quantità totale applicata che la sua concentrazione sono inferiori alla soluzione satura. Quando poi la concentrazione della caffeina nel film è aumentata (5%) anche le quantità permeate di conseguenza, raggiungendo 80 µg/cm2 dopo 6 ore. Il profilo ottenuto in questo caso è inoltre caratterizzato da un iniziale “burst effect” che, al contrario di quanto avviene con la maggior parte dei sistemi transdermici in commercio, permette una veloce permeazione iniziale dell’attivo. Il film Patch-non-Patch® al 5% è quindi stato paragonato, in termini di permeazione di caffeina, ad alcune formulazioni commerciali. In particolare, come riferimento sono state individuate due diverse formulazioni: un gel idroalcolico con un contenuto percentuale di caffeina simile ai film preparati ed una garza impregnata (Medicell Patch) il cui contenuto di caffeina per cm2 era paragonabile al Patch-nonPatch® .Paragonato al gel (applicato alla dose di 20 mg/cm2) la performance del Patch-non-Patch® è notevolmente superiore. Nel caso del gel, infatti, l’etanolo contenuto per solubilizzare la caffeina evapora rapidamente, causando la precipitazione di caffeina sulla superficie cutanea e impedendone l’ulteriore assorbimento. La performance del Patch-non-Patch® è risultata notevolmente superiore anche paragonata alla garza Medicell®, che genera profili transdermici piuttosto bassi. Un’altra interessante considerazione riguarda la percentuale di caffeina permeata rispetto alla quantità applicata. Il Patch-non-Patch® è in grado di far permeare il 25% della quantità di caffeina applicata sulla cute dopo 6 ore, valore 10 volte superiore a quello ottenuto con le due formulazioni di riferimento, e comunque particolarmente elevato per un cerotto transdermico. 25 CONCLUSIONI Dai risultati ottenuti emerge che la tecnologia Patch-non-Patch® ha le potenzialità per essere applicata con successo al mondo cosmetico. Il film che si ottiene dopo applicazione cutanea è flessibile, trasparente e si adatta perfettamente alle irregolarità della superficie cutanea, risultando praticamente invisibile. Dal punto di vista più propriamente funzionale, il Patch-non-Patch® si è dimostrato più efficiente nella liberazione della caffeina inclusa rispetto ai prodotti commerciali ed anche rispetto ad una soluzione acquosa satura dell’attivo. Inoltre, l’aggiunta di altri eccipienti può consentire la modulazione del rilascio di attivo, migliorando così la versatilità del prodotto. S. Vicoli, P. Santi - Kosmetica n°8 13.2 Effetto idratante di formulazioni cosmetiche valutato mediante tecniche di bioingegneria cutanea La ricca composizione polisaccaridica degli estratti di Aloe vera (Aloe Barbadensis Miller), utilizzata spesso nelle formulazioni cosmetiche, può conferire al prodotto proprietà idratanti. Scopo dello studio è stato di valutare l’effetto delle formulazioni cosmetiche a diversa concentrazione di estratto liofilizzato di Aloe vera, sul parametro idratazione cutanea dopo una singola applicazione e dopo 1 e 2 settimane di trattamento, attraverso tecniche di bio-ingegneria cutanea. Metodi: formulazioni stabili contenenti il 5% (A/A) trilaureth4phosphate (fosfato di trilaurato) come miscela di base, sono state aggiunte di estratto liofilizzato di Aloe vera allo 0.10%, 0.25% e 0.50% (A/A) e applicate sulla superficie volare dell’avambraccio di 20 soggetti di sesso femminile. Le condizioni cutanee relative al contenuto d’acqua dello strato corneo e alla perdita d’acqua transcutanea (Trans Epidermal Water Loss TEWL), sono state analizzate attraverso l’uso di due strumenti (Corneometer CM 825 e Tewameter TM 210), prima e dopo la singola applicazione e 1 e 2 settimane di trattamento con applicazione giornaliera. Risultati: dopo una singola applicazione solo le formulazioni contenenti lo 0.25% e lo 0.50% (A/A) di estratto di Aloe vera hanno determinato un aumento del contenuto di acqua dello strato corneo,mentre dopo 2 settimane di trattamento tutte le formulazioni contenenti l’estratto (0.10%, 0.25%, 0.50%)hanno avuto lo stesso effetto, in comparazione con il veicolo. La TEWL non si è modificata dopo la singola applicazione e dopo 1 e 2 settimane di trattamento, in confronto con il veicolo. Conclusioni: i risultati ottenuti indicano che l’estratto liofilizzato di Aloe vera è un ingrediente naturale in grado di migliorare l’idratazione della pelle, probabilmente attraverso un meccanismo di tipo umettante. Pertanto può essere utilizzato un formulazioni cosmetiche idratanti e anche come complemento nel trattamento della pelle secca. Kosmetica n° 9 26 I relatori Dr. Nicola Lorenzetto Valentina Nardo Dr.ssa Nadia Piva dr. Tiziano Conte 27