Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.1 del 2012 Anno VI
IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Semestrale N. 1 del 2012 - Anno VI
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5° VOLUME
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
SEMINARIO CONGIUNTO
FISASCAT - ANCL-SU
CENTRO STUDI CISL FIRENZE
10-11 Novembre 2011
Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.1 del 2012 Anno VI
5° VOLUME
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
SEMINARIO CONGIUNTO
FISASCAT - ANCL-SU
CENTRO STUDI CISL FIRENZE
10-11 Novembre 2011
Periodico di documentazione della FISASCAT CISL
Semestrale N. 1 del 2012 - Anno VI
Direttore Responsabile
Pierangelo Raineri
Editore, Redazione, Direzione,
Amministrazione, Pubblicità
Union Labor S.r.l.
Via Tevere 15
00198 Roma
Telefono/Fax 0685357906
www.laboratorioterziario.it
[email protected]
Registrazione del Tribunale di Roma
n. 485/2006 del 13/12/2006
ROC 17005
Redazione:
Prof. Luigi Garattoni
Progetto grafico e impaginazione:
Fulvia Silvestroni
Foto a cura di:
Giuseppe Lami, Alessandro Andriotto
Stampa:
Romana Editrice S.r.l.
Via dell’Enopolio 37
00030 San Cesareo (Roma)
Finito di stampare nel mese di marzo 2012
Pubblicazione associata
all’Unione della Stampa Periodica Italiana
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3
Sommario
1° PANEL
Intervento di Marco Lai
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro
Studi Nazionale Cisl Firenze)
7
Intervento di Rosetta Raso
(Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl)
9
Intervento di Paola Diana Onder
(Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl)
17
Intervento di Massimo Magi
(Presidente del Fondo Interprofessionale
FondoProfessioni)
41
2° PANEL
Intervento di Francesco Natalini
(Consulente Ancl-Su)
63
3° PANEL
Intervento di Marco Lai
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro
Studi Nazionale Cisl Firenze)
85
Intervento di Lorenzo Fantini
(Dirigente del Ministero del Lavoro)
91
Risposte alle domande dei partecipanti
108
Intervento di Mario Scotti
(Direttore Centro Studi CISL di Firenze)
123
4
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Intervento di Paola Diana Onder
(Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl)
129
Intervento di Pierangelo Raineri
(Segretario Generale Fisascat-Cisl)
137
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
10 Novembre 2011
1° PANEL
Intervento di
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica
Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Buongiorno a tutti. Questo è il quarto seminario di questo ciclo di
incontri sulle trasformazioni del Diritto del Lavoro che nasce da uno
specifico accordo tra Fisascat nazionale e Ancl nazionale, in cui il
Centro Studi Cisl di Firenze ha fatto non solo un’opera di ospitalità,
ma anche di condivisione progettuale rispetto a questo percorso del
cui sviluppo io sono molto contento.
Abbiamo toccato diversi temi: il tema del rapporto tra contrattazione
e legge, il tema delle trasformazioni legate al Collegato Lavoro, il
tema relativo a conciliazione, arbitrato e certificazione, il tema della
bilateralità e dell’assistenza sanitaria integrativa, mentre la tematica
del seminario odierno è la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rispetto a questo tema, che è un tema importante, ma rischia talvolta di essere un po’ dimenticato, volevo ribadire l’obiettivo di questi
seminari che è quello di sviluppare una cultura condivisa, pur rispettando i diversi punti di vista, in modo che, sulle diverse tematiche del
lavoro, si possa capire come il dirigente sindacale da un lato ed il
consulente del lavoro dall’altro possono sviluppare delle riflessioni
comuni che riescano in qualche modo ad eliminare le eventuali frizioni che possono esserci qualora non ci sia questa esperienza formativa comune.
Stiamo dunque facendo un tentativo molto graduale di creare una
riflessione comune nell’ottica di quel che dicono stamane quasi tutti
i quotidiani e cioè che occorre lavorare tutti in vista del bene collettivo: noi abbiamo bisogno di avere un Paese coeso, di darci da fare
sotto ogni profilo e nel nostro piccolo quest’iniziativa formativa – che
mi pare essere la prima e l’unica di questo tipo in Italia – può contribuire a creare quella sinergia in cui tutte le forze volenterose di
miglioramento, non solo per curare il proprio orticello, ma per uno
sviluppo di tutto il Paese, si possono rivelare importanti. Ecco perché
io credo molto in questi progetti comuni e credo molto nella possibilità di continuare a svolgerli.
Detto questo, avete già nella cartella il programma odierno da cui si
evince che il primo relatore a prendere la parola sarà Rosetta Raso
per la Fisascat nazionale, a cui seguirà Paola Diana Onder per l’Ancl
nazionale le quali avranno la possibilità di introdurre questo seminario, poi seguirà una rapida fase di socializzazione e quindi entreremo nel merito dei contenuti del tema odierno. La parola dunque a
Rosetta Raso.
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
ROSETTA RASO
(Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl)
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Buongiorno a tutti. Io devo innanzitutto dire che a questo nostro ultimo seminario partecipano i colleghi della Fai, la federazione della
Cisl che si occupa del settore dell’Agricoltura, il cui segretario nazionale è Fabrizio Scatà, accompagnato dall’avvocato della Fai Luigi
Battista e da Paolo Frascella, segretario regionale della Puglia. Li
ringraziamo per la loro partecipazione e rivolgiamo loro un benvenuto: è per noi motivo di orgoglio che ai nostri seminari partecipino colleghi di un’altra federazione, anche se bisogna dire che con la Fai
c’è, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, un’ottima collaborazione, perché abbiamo fatto insieme molte iniziative – probabilmente ricordate tutti il Consiglio Generale sull’Agroalimentare e Turismo – ed in futuro ne faremo anche altre.
Marco Lai diceva che questo è l’ultimo seminario formativo di quest’anno promosso congiuntamente dalla Fisascat e dalla Ancl, realizzato in collaborazione con il fondo interprofessionale FondoProfessioni, che è il fondo per la formazione continua degli studi professionali, e con la direzione scientifica del Prof. Lai.
Tutti i nostri corsi di formazione, non solo questo con l’Ancl, ma
anche il corso lungo, vengono sempre fatti qui al Centro Studi di
Firenze.
Questa volta tratteremo un tema che purtroppo è sempre attuale,
quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce
anche del decreto legislativo 106 del 2009. Dico purtroppo perché i
dati sulle morti attribuibili ad una mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sono sotto gli occhi di tutti. È una disciplina complessa che attribuisce anche alla contrattazione, anzi soprattutto alla
contrattazione, un ruolo ben preciso nel favorire un raccordo tra
salute, sicurezza ed organizzazione del lavoro. Siamo convinti che
su questo tema la formazione, anche promossa dal sindacato e da
chi tutela i datori di lavoro, sia necessaria per favorire la corretta
applicazione della normativa esistente.
Il Prof. Marco Lai poi ci spiegherà nel dettaglio l’inquadramento
generale ed il ruolo dei lavoratori e delle rappresentanze aziendali
unitarie, io mi limiterò a fare qualche cenno sulla normativa che
abbiamo recepito nei contratti nazionali e sull’obiettivo che continueremo a perseguire anche nelle trattative in corso d’opera e soprattutto sul legame di questo tema con la bilateralità.
Il decreto legislativo 106 del 2009 si applica, come sapete, a tutti i
settori di attività, a tutti i lavoratori subordinati ed autonomi, nonché
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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ai soggetti equiparati, compresi i rapporti di lavoro a progetto, le collaborazioni coordinate continuative e, se la prestazione di lavoro si
svolge nei luoghi di lavoro del committente, anche ai lavoratori in
appalto.
Credo che l’unico settore di attività in cui non si applica sia quello del
lavoro domestico, perché le case sono considerate il luogo più sicuro al mondo, poi i dati statistici invece ci dicono che nel 2008 in Italia ci sono stati quasi 800.000 incidenti domestici con un numero
abbastanza elevato di morti, ecco perché con il contratto di colf e
badanti, le quali operano proprio nel settore dei lavoratori domestici,
abbiamo dato il via alla Cassa Colf che prevede, oltre alle prestazioni per i lavoratori, un vantaggio per i datori di lavoro – che è quello
della rivalsa Inail – proprio per questo problema.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto recentemente in merito al profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la definizione del
Duvri, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, elaborato dal committente e dal datore di lavoro che detta le linee guida
a cui le imprese si dovranno attenere per garantire processi di lavoro sicuro. Il documento sarà anche a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha facoltà di accesso ai dati
relativi ai costi ad essa imputabili.
Il documento dovrà prevedere le misure di prevenzione, le procedure e le indicazioni di coloro che vi devono provvedere. La valutazione dei rischi deve essere sempre predisposta in collaborazione con
il rappresentante del servizio della prevenzione e con il medico competente, dopo aver sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che avrà anche la competenza di verificare i costi sostenuti
per la sicurezza.
Introdotti più recentemente dalla normativa sono i temi connessi ai
rischi collegati allo stress lavoro-correlato, alla maternità, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi ed alla tipologia di lavoro svolto. Prevenire e migliorare la sicurezza sul lavoro è un
obiettivo che prescinde comunque dai fattori economici e non può
essere subordinato a criteri di fattibilità economica. Il datore di lavoro
deve sempre prendere tutte le misure che sono necessarie a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile. Nell’organizzazione del lavoro bisogna tener conto del rispetto dei principi ergonomici nella creazione del posto di lavoro e nella scelta delle attrezzature, al fine di evitare che il lavoro diventi monotono e ripetitivo.
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La novità introdotta dal decreto 106 del 2009 è la previsione di un
sistema di qualificazione delle imprese basato su una specie di
patente a punti che, attraverso delle penalità, escluda l’attività
imprenditoriale dopo ripetute violazioni in materia di sicurezza. Il
sistema consente la verifica del possesso dell’idoneità tecnico-professionale che potrà essere estesa ad altri settori di attività attraverso accordi interconfederali.
È importante evidenziare il diritto dei lavoratori che, nell’impossibilità di contattare il superiore, possono intraprendere tutte le misure
necessarie per evitare il pericolo senza subire alcun pregiudizio.
Trova così riconoscimento il cosiddetto diritto di resistenza, sostenuto dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 1460 del Codice Civile: la
Cassazione, in applicazione di tale articolo, nel 2005 ritenne illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale si era rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni non sicure.
Nel miglioramento della sicurezza anche i lavoratori hanno degli obblighi di legge da rispettare: prendersi cura della propria sicurezza e di
quella dei propri colleghi. Il lavoratore dovrà ricevere dal datore di lavoro un’adeguata informazione sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione. La formazione in tal senso deve essere di 32 ore minimo, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, c’è poi
tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dalla legge.
Vi è poi la consultazione, la quale consiste nella richiesta obbligatoria
di un parere, che purtroppo non è vincolante per il datore di lavoro, il
quale è l’unico responsabile penalmente delle violazioni di legge.
Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il datore di
lavoro deve indire almeno una volta all’anno, o in occasione delle
modifiche delle condizioni di rischio, un’apposita riunione, alla quale
devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il
responsabile del servizio di prevenzione, il medico ed il rappresentante dei lavoratori.
I compiti in materia di prevenzione sono di competenza delle Asl che
possono intervenire nei luoghi di lavoro nell’ambito di piani di prevenzione su disposizione della magistratura, del sindaco o di altre
autorità; in particolare le Asl dovrebbero operare su specifica richiesta ed infatti operano spesso su specifica richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il decreto legislativo 106 ha introdotto delle modifiche in relazione
anche al regime sanzionatorio che prevede l’arresto da quattro a
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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otto mesi per le violazioni più gravi, come l’omissione del Duvri per
le aziende che espongono a gravi rischi i propri lavoratori. In questo
caso gli ispettori possono sospendere l’attività delle imprese, ecco
perché è importante conoscere bene tutti i punti del Duvri, dato che
spesso non solo viene messa in discussione la sicurezza dei lavoratori, ma viene messo anche a rischio il lavoro in generale.
Questa breve premessa serve anche ad evidenziare il ruolo degli
enti bilaterali e dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Come Fisascat riteniamo giusto l’ampliamento degli ambiti di
intervento degli enti bilaterali ai quali il Testo Unico ha attribuito un
ruolo fondamentale nel supporto sia alle imprese che ai lavoratori
per la gestione della sicurezza, della prevenzione, degli infortuni e
nella vigilanza delle malattie professionali.
Anche questa delicata materia dovrà essere sempre più sviluppata
a tutti i livelli, perché la prevenzione nei luoghi di lavoro deve avvenire attraverso la programmazione di attività formative con la determinazione delle modalità di attuazione della formazione professionale. Insomma, gli enti bilaterali devono essere considerati non solo
delle sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, ma
soprattutto come strumento per lo sviluppo di atti ed azioni inerenti
la salute e la sicurezza sul lavoro.
In tal senso è fondamentale il ruolo dei fondi interprofessionali nel
prevedere la possibilità di accesso ai piani formativi – ecco perché
oggi ci sarà qui con noi il presidente di FondoProfessioni, Massimo
Magi – anche individuali, i quali prevedono la formazione dei lavoratori, sia obbligatoria che aggiuntiva, su questa materia al fine di rendere concretamente efficaci le norme esistenti. Molti enti stanno, per
esempio, pensando – come ha fatto e sta facendo Fondimpresa – di
bandire degli avvisi monotematici proprio dedicati alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Noi siamo fortemente convinti che il ruolo delle parti sociali debba
contribuire alla corretta applicazione dei nuovi strumenti legislativi e
che questa rappresenti un obiettivo raggiungibile, anche con l’indispensabile ausilio dei consulenti del lavoro che nella loro attività di
consulenza, prestata presso le aziende, potranno sensibilizzarle,
indirizzarle ed aiutarle.
Colgo l’occasione per ringraziare l’Ancl con la quale abbiamo sviluppato in questo anno i diversi temi attinenti il mercato del lavoro, temi
sui quali abbiamo riscontrato la massima condivisione, per cui siamo
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
felici di annunciare, come dicevamo già nell’ultima sessione congiunta che abbiamo tenuto a Roma, che i seminari formativi con
l’Ancl proseguiranno anche per il prossimo anno, anzi abbiamo già
le date ed anche i temi che affronteremo in quelle occasioni.
Come Fisascat esprimiamo particolare soddisfazione anche perché
abbiamo così dato seguito all’accordo sottoscritto con Ancl il 16 settembre 2010 proprio in questa sede con la firma da parte del segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, e la firma del presidente dell’Ancl, Francesco Longobardi.
Dopodiché è stato ideato questo progetto che si è attivato e che
abbiamo potuto realizzare anche attraverso l’Ufficio Studi del Ancl
diretto dalla competente Dott.ssa Paola Diana Onder, alla quale ora
passo la parola, non prima però di aver rivolto un ringraziamento
particolare al nostro Prof. Marco Lai il quale ha diretto brillantemente tutti questi corsi che abbiamo concluso proprio con un tema – che
è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro – che, secondo noi, sarà
anche in futuro uno dei temi oggetto di condivisione con l’Ancl, perché insieme possiamo fare di più e possiamo veramente evitare che
avvengano altre morti. Grazie.
TUTELA A 360°
PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Previsto dal CCNL del settore degli studi professionali E.BI.PRO.
ha il compito istituzionale di operare in settori strategici
quali la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
il mercato del lavoro, la formazione ed il sostegno al reddito.
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
PAOLA DIANA ONDER
(Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl)
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Buongiorno a tutti, io mi presento: sono Paola Diana Onder, responsabile del Centro Studi nazionale Ancl-Su. Io mi associo ai complimenti a Marco Lai per il brillante coordinamento scientifico che ha
condotto in questi quattro seminari, che sono stati organizzati congiuntamente da Ancl e Fisascat, e naturalmente ringrazio Rosetta
Raso per i riconoscimenti che ha manifestato non solamente all’associazione ma anche al Centro Studi per il lavoro e l’opera che
abbiamo profuso insieme.
Noi abbiamo predisposto un programma per l’anno prossimo, così ci
siamo garantita l’autorizzazione da parte dei nostri vertici, perché
fortemente vogliamo proseguire in quest’iniziativa ed in questa sperimentazione, che ha visto i suoi albori proprio in questa sala, quando un anno fa abbiamo sottoscritto il protocollo ed abbiamo annunciato come prima iniziativa proprio l’organizzazione di questo ciclo di
incontri, che vedono in aula una composizione mista di consulenti
del lavoro e di sindacalisti, il cui obiettivo fondamentale è quello di
favorire una dialettica, un dialogo diverso tra due mondi che solitamente si sono contrapposti, oltre ovviamente quello di analizzare le
tematiche che riguardano il mercato del lavoro e che sono l’oggetto
ed il motivo principale di questo confronto.
Ovviamente per me questa è stata una sperimentazione del tutto
nuova, ma, man mano che i corsi vanno avanti, raccogliamo le
esperienze e le testimonianze, le perfezioniamo e le mettiamo a
punto per quello che sarà il lavoro del prossimo anno. In particolare per quel che riguarda i consulenti del lavoro, mi sono stati rappresentati la voglia, la necessità ed il piacere di avere maggiore
spazio per gli incontri ed i confronti con la controparte, perché in
questo noi consulenti del lavoro abbiamo ravvisato un’esperienza
veramente positiva, senza nulla togliere alle materie scientifiche
che vengono trattate.
L’impegno che Rosetta Raso ed io abbiamo profuso in questo frangente è stato notevole, però eravamo ottimiste, predisposte positivamente e consapevoli di intraprendere un’opera meritoria e significativa per entrambe le organizzazioni.
I nostri progetti come Ancl, sicuramente ambiziosi per certi versi,
sono stati sinteticamente riassunti nell’articolo che abbiamo pubblicato su Italia oggi la scorsa settimana e che è stato messo in cartella tra la documentazione. Non voglio ripetere quello che dice l’articolo che abbiamo scritto, né quello che già il Prof. Marco Lai e Roset-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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ta Raso hanno detto perché sarebbe pleonastico, io voglio solo
aggiungere che, in questo momento in cui il nostro Paese vive una
situazione politicamente assai delicata, una situazione che toccherà
finanziariamente le nostre tasche perché – a quanto pare – dei poteri forti, che travalicano i nostri confini, stanno decidendo i destini di
quello che noi abbiamo nel nostro portafoglio, noi non possiamo sottrarci ai nostri compiti, perché noi siamo gli attori sociali destinatari
di norme che incidono pesantemente in quella che è l’economia del
nostro Paese.
Quindi dare una svolta ai rapporti fra noi operatori, che non scriviamo la norma, ma, applicandola la subiamo, è decisamente importante, anche se il tema che oggi è trattato – e che è stato già ampiamente illustrato da Rosetta Raso – sembra vedere la nostra categoria professionale marginalmente coinvolta, infatti non abbiamo in
sala una grande presenza di consulenti del lavoro.
In realtà dobbiamo aggiungere che questo è un periodo abbastanza
critico per i consulenti del lavoro, perché siamo molto impegnati con
le scadenze mensili, per cui non è stato facile portare in aula i colleghi che sono presenti; ma non è stato facile forse anche perché non
viene posta da noi consulenti del lavoro la dovuta attenzione a queste disposizioni di legge. Invece noi non dobbiamo credere che solamente i tecnici della materia – e quindi mi riferisco ai geometri, ai
periti industriali, agli ingegneri che intervengono sulle impostazioni
dell’ambiente di lavoro – possono essere interessati dal Testo Unico
del 2008 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Io credo che sempre di più siamo interessati soprattutto noi, come
consulenti dell’azienda a tutto tondo e non solamente per il cedolino paga, perché la mancata applicazione delle norme in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro si riflette sempre di più su quello che è l’oggetto della nostra professione, la nostra materia quotidiana, ovvero l’instaurazione dei rapporti di lavoro e la definizione
della validità e della legittimità dei contratti di lavoro che vengono
instaurati.
Ad esempio mi vengono in mente il contratto di lavoro intermittente,
l’appalto di manodopera o la sospensione di attività per l’azienda:
sono tutti casi in cui noi dobbiamo come consulenti del lavoro attenzionare e verificare che la norma venga correttamente applicata,
anche per quelli che sono gli sgravi contributivi che sempre di più il
legislatore collega all’applicazione di questa specifica normativa.
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Non vado più nello specifico perché saranno poi i relatori ad entrare
nel merito, mi riservo però di vedere quale può essere nel futuro il
ruolo del consulente del lavoro alla fine degli interventi, quindi alla
fine della giornata di domani.
Auguro a tutti voi buon lavoro e spero che da parte dei consulenti del
lavoro e dei sindacalisti che non hanno partecipato agli incontri precedenti questa possa essere considerata un’esperienza positiva ed
interessante, in modo da avere magari maggiore partecipazione alle
iniziative che stiamo programmando per il prossimo anno. Restituisco dunque la parola al coordinatore Marco Lai.
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Ringrazio per la loro presentazione Rosetta Raso e Paola Diana
Onder. Saluto il dottor Massimo Magi, presidente di FondoProfessioni, che nel frattempo ci ha raggiunto, ed invito tutti i partecipanti
all’incontro odierno a presentarsi ai colleghi.
(SEGUE LA PRESENTAZIONE DI TUTTI I PARTECIPANTI AL
SEMINARIO)
Per quanto riguarda i contenuti di questo incontro, noi partiremo da
una presentazione di carattere generale sul Testo Unico del 2008
alla luce del correttivo del 2009, cercando di capire anche quali sono
i limiti generali della normativa e quelle che sono le implementazioni successive, perché siamo quasi alla fine del 2011 e bisogna capire che cos’è successo in questo biennio, che cosa si sta facendo su
questa materia, se è una materia che ai consulenti del lavoro non
interessa, o se al contrario possono esserci degli intrecci molto
importanti tra gli interessi delle due organizzazioni.
Dopo questa parte di carattere generale, in cui avremo un accenno
specifico ai temi delle rappresentanze e della bilateralità, ci sarà la
presentazione di Massimo Magi relativa all’esperienza di FondoProfessioni rispetto a questo tema specifico. Già Rosetta Raso ci diceva che la formazione professionale può avere per oggetto questo
ambito e che questo può essere il canale di accesso attraverso cui
la formazione professionale continua può contribuire a sviluppare
una cultura condivisa tra i diversi soggetti, ai fini di incrementare la
salute e la sicurezza sui posti di lavoro.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Nel pomeriggio ci sarà una sessione densa di lavori di gruppo in cui
vi sarà chiesto che ruolo può svolgere il consulente del lavoro da un
lato ed il dirigente sindacale dall’altro per sviluppare tra i lavoratori e
le imprese la cultura della salute e della sicurezza, che fondi vi sono,
come fare per impiegarli bene.
Noi abbiamo deliberatamente organizzato questi corsi al Centro
Studi nazionale della Cisl di Firenze, che è l’unica sede di formazione e di studio esistente in Italia dal punto di vista sindacale, cercando di portare alla vostra attenzione il meglio della cultura giuridica
del nostro Paese sui vari terreni. Infatti abbiamo questo pomeriggio
Francesco Natalini, che è un esperto collaboratore di Ancl, di livello nazionale, sui temi della salute e della sicurezza. Di lui sono noti
numerosi contributi su diverse riviste, tra cui anche inserti e supplementi di pubblicazioni molto importanti, quindi avrete il punto di
vista di ciò che interessa principalmente alle imprese sul tema della
salute e della sicurezza. Invece domani mattina – perché gli ho
voluto attribuire lo spazio necessario – abbiamo la presenza di
Lorenzo Fantini, che un giovane ancorché importante dirigente del
Ministero del Lavoro e che è colui che ha scritto materialmente il
Testo Unico.
Prima Diana Onder diceva che noi molte volte non ci limitiamo ad
applicare le norme: se mi permettete, abbiamo un po’ la pretesa
anche di contribuire a scrivere le norme, poiché si tratta di norme
che devono essere attuate e che per certi versi devono essere corrette laddove non funzionano. Io lo posso testimoniare poiché ho
seguito abbastanza da vicino tutto l’iter della vicenda – avete capito
che questa è la mia materia, ma forse non sapete che questo è stato
il mio primo amore – nel senso che abbiamo noi stessi contribuito a
correggere la norma e questo lavoro può essere fatto ancora ai fini
dell’implementazione della normativa.
Uno degli obiettivi di questi corsi potrebbe essere anche capire,
rispetto alle novità in tema di lavoro – in termini generali e non solo
per quanto riguarda salute e sicurezza – quale può essere il contributo di proposte che si può dare: ovviamente servono decisioni di
carattere politico, però qui siamo in fase tecnica e dobbiamo cercare di suggerire le innovazioni che riteniamo opportune.
Avete dunque a disposizione i massimi esperti sia dal punto di vista
delle imprese sia dal punto di vista istituzionale rispetto alla materia,
quindi utilizziamoli bene.
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Abbiamo già detto che il lavoro di gruppo, quindi lo scambio di opinioni, sarà assicurato. Avete visto che vi è stato messo a disposizione un testo che è abbastanza corposo: si tratta di un manuale, non
di un opuscolo, sul diritto alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, che
è uscito dopo il correttivo del 2009 e che è utilizzato in alcune università come libro di testo: io so che è utilizzato, oltre che a Firenze,
a Brescia e ad Urbino, perché costituisce un testo base sui temi della
salute e della sicurezza e nella parte finale contiene anche il testo
normativo.
Lo dico perché questo mi serve ad introdurre l’argomento ed iniziare a parlare dei contenuti: questo libro è organizzato su cinque capitoli, il primo riporta i richiami alle norme del Codice Civile in tema di
salute e di sicurezza, tema che aveva già toccato Rosetta Raso,
infatti già nel Codice Civile c’è una norma importante che è bene
conoscere e che è l’art. 2087, il quale riguarda la salute e la sicurezza sotto il profilo individuale. Il secondo capitolo è incentrato sul
tema della salute e della sicurezza sotto il profilo collettivo, perché
già l’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva la tutela di carattere collettivo.
Indubbiamente però il capitolo che serve maggiormente per questo
seminario è il capitolo terzo, che è un esame puntuale delle novità
del Testo Unico alla luce anche del correttivo. Tuttavia da non dimenticare è anche il capitolo quarto, che riguarda la prospettiva comunitaria da cui vorrei partire – spero di dire delle cose nuove e forse
anche misconosciute – perché l’Italia a fine settembre 2011 è stata
messa in mora dalla Commissione Europea su una serie di materie
per la non completa applicazione della normativa europea ed il
governo italiano ha due mesi di tempo per rispondere, prima dell’inizio della procedura di infrazione rispetto ai rilievi che l’Unione Europea ci ha mosso. Quindi, poiché tutta questa materia è di derivazione comunitaria, si tratta di capire qual è l’applicazione che sul territorio italiano si fa di questa normativa.
L’ultimo capitolo affronta il profilo partecipativo della salute e della
sicurezza, che s’intreccia anche con quanto abbiamo trattato nei
seminari scorsi in riferimento alla bilateralità.
Una cosa che ci hanno insegnato e che io cerco di ripetere è che
qualsiasi valutazione, che è necessariamente soggettiva, si deve
muovere alla luce della conoscenza del testo: non si può parlare di
argomenti per riassunto fatto da altri, o per quanto letto sui giornali,
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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si deve innanzitutto andare a leggere il testo delle norme. Non credo
quindi che sia inutile aver messo in appendice non l’intero Testo
Unico, che è composto di oltre 300 articoli, ma le parti che noi abbiamo estrapolato, ritenendole le più utili, in modo da avere la normativa di riferimento.
Io ora mi limiterò ad un’introduzione di carattere generale, dopodiché
ci sarà l’intervento di Massimo Magi e poi le questioni saranno riprese nel corso dei lavori.
Dopo lungo tempo, nell’aprile del 2008, siamo arrivati con grande
fatica all’emanazione di un Testo Unico in tema di salute e di sicurezza sul lavoro. Anche i termini sono importanti perché si parla non
soltanto di sicurezza del lavoro, ma anche di salute del lavoro. Ed il
Testo Unico definisce anche il concetto di salute del lavoro e lo definisce, sto citando l’art. 2, comma 8, così. “«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Per la prima volta in un testo di legge
abbiamo una definizione di salute che richiama una definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale definisce la salute
come stato di completo benessere, fisico mentale e sociale.
Questa potrebbe essere in futuro, qualora i consulenti fossero più
attenti e motivati in questo senso, la tematica di maggior interesse,
perché, ad esempio, tutta la tematica dello stress lavoro-collegato, in
cui le imprese mi pare che abbiano qualche interesse, si connette a
questo nuovo-vecchio concetto, ora legislativamente previsto, di
salute, che è contenuto nel Testo Unico.
Fermo restando dunque che il Testo Unico è importante, ma arriva
solo nel 2008 – mentre se ne parlava già dal 1978, legge di riforma
sanitaria, quindi si tratta di un percorso molto lungo – occorre dire
che il Testo Unico, che è poi stato corretto nell’anno successivo, si
inserisce nell’ambito di un quadro normativo che fa riferimento a tre
gruppi di materie che è bene richiamare schematicamente, perché
non si può parlare di Testo Unico senza dire qual è il quadro normativo di riferimento.
Queste norme sono quelle della Costituzione – perché financo nella
Costituzione abbiamo delle norme che riguardano la salute e la sicurezza – poi c’è la norma fondamentale del Codice Civile, cioè l’art.
2087, tuttora in vigore, che è la norma principalmente applicata, ad
esempio, in tema di mobbing, ed infine l’art. 9 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori del lontano 1970. Non abbiamo il tempo per affron-
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
tare queste norme, però è bene richiamarle, per capire dove si inserisce il Testo Unico, perché queste norme continuano a valere, pur in
presenza del Testo Unico, e costituiscono il punto di riferimento del
Testo Unico stesso.
Le norme della Costituzione da ricordare sono principalmente tre: gli
articoli 32, 35 e 41. L’art. 32 ci dice che la salute nel nostro ordinamento è un diritto fondamentale dell’individuo, si badi, non del cittadino italiano, ma dell’individuo, a prescindere dalla cittadinanza, nonché un interesse della collettività, perché avere un alto numero di
infortunati e di ammalati costa a tutti e non soltanto a chi è infortunato o in malattia. Quindi profilo individuale, che prescinde dalla cittadinanza, e profilo collettivo.
L’art. 35 afferma la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, il che significa non solo il lavoro subordinato, ma anche il lavoro autonomo, ma anche il lavoro parasubordinato e, guarda caso,
questo art. 35 non è niente altro che il riferimento costituzionale di
quello Statuto dei Lavori di cui da tempo si sta parlando.
L’art. 41, pur affermando il principio della libertà di iniziativa economica privata – in Italia non siamo in un regime statalista: è affermato in una norma costituzionale il principio di libertà di iniziativa economica privata – al comma 2 afferma che l’iniziativa economica privata si deve svolgere nel rispetto della dignità e della sicurezza delle
persone, quindi la norma vede il rispetto della dignità e della sicurezza delle persone come condizione per l’esercizio della libertà d’impresa.
Abbiamo dunque già dei paletti costituzionali molto importanti e se
poi si volesse considerare un tema di grande rilievo, che è il tema del
federalismo, non vi sfugga il fatto che, ai sensi dell’art. 117, comma
3 della Costituzione tuttora in vigore, la materia della “ tutela e sicurezza del lavoro” è materia di legislazione concorrente, cioè materia
in cui può intervenire il legislatore regionale, nell’ambito dei principi
stabiliti a livello statale.
Ed il Testo Unico, questo decreto legislativo 81 del 2008, non è altro
che l’applicazione di norme di carattere generale su questa materia
che però – come dice l’art. 1 del Testo Unico – cederanno – quindi
queste norme vengono già prefigurate come cedevoli – per le parti
che saranno di competenza del legislatore regionale ed infatti recita
testualmente: “Le disposizioni del presente Decreto Legislativo,
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province
autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa
regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima”.
Quindi su alcune materie la competenza è del legislatore regionale:
penso, per esempio, alla formazione, perché anche la salute e la
sicurezza devono rientrare tra gli argomenti di carattere generale
che sono a fondamento della formazione dell’apprendista, affinché
egli abbia quelle competenze trasversali che sono necessarie per
entrare nel mondo del lavoro.
Dunque il quadro normativo costituzionale richiama degli interessi di
non poco conto: la salute e la sicurezza non sono una nicchia appartata che riguarda solo gli ingegneri o i medici del lavoro, ma è una
materia che in qualche modo riguarda tutti.
L’art. 2087 del Codice Civile del lontano 1942 non è stato abrogato
dal Testo Unico, quindi potremmo innanzitutto domandarci se questo
sia un Testo Unico o solo un testo unificato, nel senso che non tutte
le norme in tema di salute e di sicurezza sono ricomprese nel decreto legislativo 81 del 2008: ad esempio, le norme di salute e di sicurezza per i lavoratori portuali o all’interno delle navi hanno indubbiamente delle specificità che non sono ricomprese nel Testo Unico.
È bene tuttavia ricordare questo art. 2087 perché, come si direbbe
in linguaggio tecnico, costituisce una sorta di norma di chiusura dell’ordinamento: siccome il legislatore non può prevedere nei dettagli
tutti i casi specifici, quando non c’è una regolamentazione di riferimento, si può ricorrere ai criteri contenuti nell’art. 2087, per far capire qual è il comportamento da tenere. Quindi ai criteri del 2087 si
può attingere, qualora non ci sia una regolamentazione specifica.
Questo è avvenuto, ad esempio, in tema di mobbing, infatti noi non
abbiamo una legge nazionale sul mobbing, abbiamo eventualmente
delle leggi di carattere regionale. Come direbbero Paolo Tosi ed altri
autori, il mobbing è “una fattispecie in cerca di autore”, cioè il mobbing non è un fenomeno estraneo al nostro ordinamento, perché già
abbiamo delle norme, tra cui l’art. 2087 del Codice Civile, che, come
norma di chiusura, può dare delle indicazioni importanti.
L’art. 2087 recita così: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, quindi abbiamo tre
criteri che sono la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica
che devono essere utilizzati al fine di salvaguardare non soltanto l’integrità fisica – da intendere come psicofisica – ma anche la personalità morale dei lavoratori.
Da qui sono derivati tutti i dibattiti tecnici su che cosa si intenda per
“principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile”, tutti temi
che non abbiamo tempo di affrontare, tuttavia, parlando ai dirigenti
sindacali, ma parlando anche ai consulenti del lavoro, devo invitarvi a
non farvi sfuggire il fatto che, sulla base dell’art. 2087 del Codice Civile, il rapporto sinallagmatico, che si ha tra il datore di lavoro ed il lavoratore nel contratto di lavoro subordinato, va corretto. Infatti che cos’è
il contratto di lavoro? Il contratto di lavoro è un contratto di scambio a
prestazioni corrispettive, il che significa che da un lato c’è la prestazione lavorativa e dall’altro c’è il pagamento di questa prestazione, quindi lo scambio consiste in lavoro in cambio di retribuzione. Se però considero la sussistenza dell’art. 2087 del Codice Civile, che mi impone il
cosiddetto obbligo di sicurezza, quest’obbligo non è un obbligo secondario o accessorio rispetto al cuore dello scambio negoziale, ma si
inserisce nell’ambito dello scambio negoziale stesso, per cui lo scambio negoziale diventa lavoro in cambio di retribuzione più sicurezza: se
il datore non garantisce la sicurezza nel modo dovuto, ciò può dar
luogo all’eccezione, prevista dalle regole generali del Codice Civile, di
inadempimento datoriale e del rifiuto della prestazione.
Questa elucubrazione teorica, che era già presente in dottrina sin
dagli anni ’70, è stata riconosciuta in una sentenza della Cassazione del 2005, che è stata già citata da Rosetta Raso e che io vi voglio
tradurre in termini semplici: la vicenda si era verificata a Verbania
dove c’era un casellante della Società Autostrade adibito al turno
notturno che aveva subito durante il turno da solo delle rapine; dopo
averne subito un paio, alla terza rapina questi prende carta e penna
e scrive alla Società Autostrade dicendo: “Se voi non mi mettete in
condizione di lavorare in sicurezza, io non posso più continuare a
venir la notte da solo a lavorare in questo casello”. Per tutta risposta
la Società Autostrade licenzia il lavoratore perché si è rifiutato di prestare il proprio lavoro.
La Cassazione con questa sentenza importantissima del novembre
2005 per la prima volta afferma l’illegittimità del licenziamento e la
reintegra del lavoratore ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavora-
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tori, perché l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 del Codice
Civile impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza del lavoratore. Tra l’altro il lavoratore si era comportato in assoluta buona fede
e correttezza, perché non si era rifiutato di lavorare di punto in bianco per un motivo del tutto ingiustificato, come dimostra il fatto che il
sostituto del lavoratore aveva subito a sua volta una rapina a dimostrare che il pericolo effettivamente c’era.
Tutto questo per dire che anche queste norme, che appaiono
sostanzialmente un po’ astratte, poi hanno un’applicazione giurisprudenziale molto importante, che può interessare sia i lavoratori che il
mondo delle imprese. Ecco perché il 2087 trova riscontro nell’art. 44
del Testo Unico, che afferma il diritto del lavoratore ad allontanarsi
dal proprio posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato e
che non può essere evitato.
La terza norma di riferimento è l’art. 9 dello Statuto dei Diritti dei
Lavoratori da cui emerge per la prima volta, accanto al profilo dell’interesse individuale, il profilo dell’interesse collettivo. L’art. 9 – di cui
ci si chiede se possa essere implicitamente abrogato dal Testo
Unico, cosa sulla quale sussiste ancora una disparità di vedute –
riconosce il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di
controllare l’applicazione della normativa antinfortunistica da parte
del datore di lavoro – di esercitare quindi un diritto di controllo – però
al contempo anche il diritto di promuovere nuove regolamentazioni,
quindi non solo di essere i controllori di ciò che fa il datore di lavoro,
ma anche i propositori, coloro che ci mettono il proprio contributo
con soluzioni anche innovative in ordine a ciò che si può cambiare,
perché la salute e la sicurezza non sono soltanto una prerogativa del
datore di lavoro, ma anche delle persone che lavorano e dei loro rappresentanti, per cui i contributi propositivi, al fine di individuare soluzioni innovative, possono venire anche dai lavoratori.
La cosa che ha un certo rilievo è che delle rappresentanze della
sicurezza si parla nell’art. 9, mentre, come ben sapete, essendo
stato da poco emanato, il 28 giugno 2011, un accordo Interconfederale sulle rappresentanze sindacali, delle rappresentanze sindacali
si parla nell’art. 19, ciò significa che probabilmente il legislatore del
1970 pensava a delle rappresentanze specifiche per la sicurezza
che non necessariamente dovessero essere quelle sindacali e
comunque con un ruolo diverso da quello sindacale, proprio perché
parlava nell’art. 9 delle rappresentanze per la sicurezza e nell’art. 19
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
delle rappresentanze sindacali.
Questo profilo, che interessa molto le federazioni nazionali delle
categorie sindacali, del raccordo tra le figure di rappresentanza specifica per la sicurezza e le figure di rappresentanza sindacale è un
tema tuttora aperto, però già in nuce si può trovare delineato nello
Statuto dei Lavoratori. Dunque il Rls dev’essere un componente
della RSU, oppure no? Questa diatriba del raccordo tra la figura di
rappresentanza specifica per la sicurezza e le figure di rappresentanza sindacale già aveva un punto di riferimento nell’art. 9, che si
distingueva dall’art. 19, poi la realtà dei fatti è stata quella che tutti
voi conoscete.
Io posso dirvi il mio personalissimo punto di vista: io ritengo che può
essere anche pericoloso prevedere dei canali paralleli, perché, se è
vero che la salute e la sicurezza costituiscono un tema trasversale,
che occupa tutta l’attività di impresa, esso non può essere affidato
soltanto a dei superspecialisti, a dei piccoli ingegneri che sono del
tutto scoordinati rispetto a chi svolge poi attività di rappresentanza,
anche perché altrimenti sarebbero facilmente assorbibili in logiche
che non sono di rappresentanza dei lavoratori, ma sono di altro tipo.
Ciò significa tuttavia che comunque occorre non solo una competenza specialistica, ma anche un atteggiamento mentale e comportamentale diverso per chi svolge funzioni di rappresentanza per la
salute e la sicurezza rispetto al normale atteggiamento e comportamento rivendicativo proprio del rappresentante sindacale, perché le
funzioni sono ben diverse: una cosa è la funzione per la sicurezza,
altra cosa è la funzione sindacale.
Dato il quadro di riferimento costituzionale, il quadro di riferimento
del Codice Civile, il quadro di riferimento dello Statuto dei Lavoratori, passiamo a considerare i principi fondamentali del Testo Unico;
dopo averli considerati passeremo ad esaminare quali sono i filoni
applicativi di questi principi fondamentali, perché io credo che questo possa servire per un miglior confronto con i relatori che verranno sia oggi pomeriggio, sia domani, quando interverrà Lorenzo Fantini da cui sapremo ciò che sta facendo in questo ambito il Ministero
del Lavoro.
Il Testo Unico è un decreto legislativo. Come voi ben sapete, un
decreto legislativo nasce sulla base di una legge delega: il 3 agosto
2007 era stata emanata una legge delega un po’ particolare, un po’
strana – se mi consentite – nel senso che era una legge a doppia
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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testa. Infatti la legge delega 123 del 2007 era formata da 12 articoli,
in cui nell’art. 1 c’era la delega al governo per emanare entro un
anno un Testo Unico attuativo della delega, nonché, nell’anno successivo, eventuali interventi correttivi, però negli articoli che andavano dal 2 al 12 già si introducevano delle norme immediatamente
modificative del 626, quasi a dire che, anche se il governo non avesse utilizzato appieno il tempo per esercitare la delega, comunque
alcuni mutamenti erano stati realizzati.
Si tratta di cose importanti perché quel Duvri, di cui parlavo prima,
era stato già introdotto dalla legge 123 del 2007 e con esso l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare il documento di valutazione
e non di concedere meramente l’accesso al documento.
Passano i mesi e non succede niente, ma alla fine del 2007 accade
un fatto importante: alla ThyssenKrupp di Torino nel dicembre 2007
muoiono sette lavoratori proprio per le carenze in materia di sicurezza ed a questo evento tragico segue quello che avviene nel febbraio 2008 a Molfetta, dove cinque lavoratori muoiono a catena uno dietro l’altro in una cisterna che doveva essere ripulita, compreso il
datore di lavoro che stava mangiando e che, chiamato in soccorso di
un lavoratore che si era sentito male e di un altro che aveva avvertito gli stessi sintomi dopo che era andato ad aiutarlo, era caduto perché non era imbracato e non aveva nessuna protezione.
Questi due fatti fanno sì che il governo Prodi, dimissionario nel
marzo 2008, stanti i ripetuti appelli del Capo dello Stato, dia vita ad
una sorta di colpo di reni ed emani in maniera abbastanza scoordinata il decreto legislativo 81 del 2008, questo famoso “Testo Unico”
che nasce sulla scorta di questi eventi molto drammatici.
Va detto che questi fatti non è che si siano fermati dopo il decreto,
anzi sono continuati a Catania, ad Avellino, a Modena, in Toscana,
eccetera: effettivamente sono calati gli infortuni mortali, tuttavia è
anche calata l’occupazione, bisogna dunque vedere quanto è in percentuale il numero dei morti sul lavoro. Di certo il Testo Unico, gli
interventi normativi e l’attività di sostegno hanno contribuito ed è
bene che sia stato fatto così, ma il tutto va tarato e poi c’è un altro
profilo che meriterebbe forse di essere approfondito ed è quello delle
malattie professionali, che hanno registrato una crescita esponenziale, per cui credo che sia importante anche il riconoscimento di
questi aspetti.
Ed è importante anche per le imprese, perché non si tratta soltanto
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
del problema delle sanzioni, il fatto è che in questa materia, oltre alle
sanzioni, ci sono tanti incentivi che potrebbero essere ben utilizzati
– e che invece non sono appieno utilizzati – e che potrebbero riguardare, ad esempio, l’attività formativa.
Siamo arrivati dunque nel 2008 al Testo Unico, ma sotto un regime
politico diverso, nel senso che nel maggio del 2008 abbiamo le elezioni e vince il centro-destra, però il Testo Unico viene emanato ed il
centro-destra esprime la volontà di dare attuazione a tutte le norme
previste dal Testo Unico. Questo elemento di scoordinamento tecnico trova una revisione importante nel 2009, perché alla fatidica data
del 3 agosto 2009 viene emanato il decreto legislativo 106, correttivo del Testo Unico, che solo in alcune parti interviene in maniera
importante, per esempio in tema di delega delle funzioni, che è un
tema che interessa molto i datori di lavoro, o in tema dei ruoli degli
organismi paritetici ai fini delle competenze di supporto alle imprese
che possono svolgere gli organismi paritetici anche tramite attività di
asseverazione.
Quindi a questo punto abbiamo un quadro legislativo definito: Testo
Unico del 2008, corretto dal decreto legislativo 106 del 2009. Cerchiamo di capire quali sono i principi ispiratori del Testo Unico, quali
sono i soggetti coinvolti e poi cerchiamo di capire quali sono le applicazioni, ciò che manca è ciò che sta uscendo, perché indubbiamente abbiamo un quadro legislativo definito, ma c’è tutta un’attività ulteriore che è rimessa da un lato al ruolo della contrattazione collettiva
e dall’altro lato ai decreti ministeriali attuativi.
Infatti per quanto concerne tutta la partita dei Rls, dei Rlst e degli
organismi paritetici, come già era avvenuto nel ’94-’95, la legge per
gran parte rinvia alla contrattazione collettiva alla quale viene affidato il compito di definire prima di tutto il ruolo dei Rls e Rlst e poi quello degli organismi paritetici. Quindi siamo nel cuore di una stagione
di accordi interconfederali che precisano questi aspetti.
Però, oltre al ruolo della contrattazione collettiva, un compito importante per l’attuazione di quanto scritto nel Testo Unico è rimesso ai
decreti ministeriali attuativi. Faccio un esempio per tutti, che però è
molto importante soprattutto per il mondo delle imprese e per i lavoratori, che è la formazione delle diverse figure, cosa che può avere
una relazione anche con ciò che dirà poi Magi, nel senso che la
legge prevede che siano formati alla sicurezza non soltanto i lavoratori ed i loro rappresentanti, ma siano formati alla sicurezza anche i
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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preposti, i dirigenti, i lavoratori autonomi, i datori di lavoro autonomo
in caso di esercizio diretto delle funzioni di Rspp e sta per uscire –
in questo senso è già stato preso un accordo Stato-Regioni perché
la materia è di competenza concorrente – un decreto attuativo
rispetto a questa partita.
Questa partita è molto importante non soltanto per i lavoratori e per
chi gestisce la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
ma anche per chi gestisce la formazione dei datori di lavoro e delle
figure aziendali, che dovranno necessariamente essere formate
alla sicurezza, per cui si pone il problema di chi li forma, della qualità della formazione e della certificazione della formazione che è
stata fatta.
Vediamo ora quali sono i principi fondamentali del Testo Unico, i
punti cardine del Testo Unico. A mio avviso sono principalmente due:
innanzitutto il fatto che la salute e la sicurezza non possono essere
sganciate dall’organizzazione del lavoro: questo è un concetto già
presente nel 626 ed è ribadito, riaffermato e sviluppato nel Testo
Unico. In sostanza, non ci può essere un prima, che è il modo in cui
io organizzo il lavoro, e un dopo, che è la tutela della salute e della
sicurezza in modo tale che, se succede qualche cosa, io ho la cassetta del pronto soccorso che posso aprire e dunque intervenire.
Sotto un profilo culturale, il messaggio che ci viene dall’Europa,
dalle direttive comunitarie, è che organizzazione del lavoro e interventi in materia di salute e di sicurezza devono andare insieme e
nel momento in cui si organizza il lavoro si devono valutare i rischi
per la salute e per la sicurezza delle persone che lavorano nel contesto produttivo. E questo legame necessario tra organizzazione del
lavoro e salute e sicurezza si esplica principalmente nell’obbligo più
importante a carico del datore di lavoro, che è l’obbligo della valutazione dei rischi. Se c’è infatti un obbligo fondamentale a carico del
datore di lavoro, non delegabile – perché non può essere delegato
ad altri, è proprio quello della valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve valutare i rischi e ciò che emerge da questa valutazione si
deve tradurre in un atto scritto, in un documento di valutazione dei
rischi che deve essere fatto nel momento in cui viene organizzato il
lavoro.
Questo è uno dei due soli obblighi che – tra i 364 che il datore ha –
non può essere delegato ad altri soggetti: l’obbligo della redazione del
Dvr è un obbligo non delegabile che è in capo in via esclusiva al dato-
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
re di lavoro, il quale si potrà avvalere del consulente tecnico, ma non
potrà esimersi dalla responsabilità sul piano penale e su quello civile.
Il Duvri per l’appalto non è niente altro che una specificazione di
quest’obbligo più generale di valutazione dei rischi che le imprese in
qualche modo hanno.
Parlando delle imprese, un tema molto collegato, che meriterebbe
un approfondimento anche da un punto di vista tecnico veramente
importante alla luce di quanto sta emergendo, è quello delle responsabilità non del singolo datore di lavoro, ma dell’impresa in quanto
tale: è quel concetto che si chiama “responsabilità amministrativa
delle imprese”, precisato e definito dal decreto legislativo numero
231 del 2001, su cui credo che poi Natalini potrà ritornare.
Questa è una delle novità del Testo Unico, che era stata già introdotta dalla legge delega 123, e prevede che, in caso di reati particolarmente gravi, cioè reati per omicidio colposo, o lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme di prevenzione, scatta
non solo la responsabilità penale personale del datore di lavoro o del
dirigente preposto che ha commesso il fatto, ma si aggiunge a questa responsabilità penale, che è necessariamente fisica, del datore
di lavoro o del dirigente preposto anche la responsabilità amministrativa, leggesi patrimoniale, dell’impresa per conto della quale ha
agito quel soggetto fisico.
Quindi questo tema è molto importante perché non ci sono soltanto
le sanzioni penali, ci sono anche le sanzioni di carattere amministrativo ed interdittive che vengono a colpire l’impresa di per sé, qualora ci siano dei reati particolarmente gravi con violazione delle norme
di sicurezza.
Ed allora capire come si può in qualche modo tamponare, quali fatti
costituiscono esimenti, ai fini della responsabilità, all’iniziativa dell’impresa è un tema di grande interesse per il mondo dell’impresa e
la domanda che dobbiamo farci, come sindacato, è, rispetto a questo profilo della responsabilità amministrativa dell’impresa, il sindacato dov’è? La Rsa che cosa fa?
Dunque sostanzialmente il primo principio è questo legame fortissimo tra organizzazione del lavoro e salute e sicurezza: la salute e la
sicurezza non sono la cassetta del pronto soccorso, non è il dopo,
ma gli interventi, per essere efficaci, devono essere fatti nel mentre
si decide come innovare, come riorganizzare il lavoro.
Il secondo principio, che ci deriva sempre dal livello comunitario, è il
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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profilo partecipativo, a cui mi pare che nei nostri percorsi abbiamo
cercato di dare linfa. Il profilo partecipativo in tema di salute e di sicurezza significa che la salute e la sicurezza non sono solo una prerogativa ed una responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti della catena aziendale, ma sono una prerogativa ed un
impegno di tutti i soggetti, che sono presenti in una determinata realtà lavorativa, e del lavoratore stesso, il quale non è soltanto destinatario di diritti, ma è anche destinatario di obblighi in tema di salute e
di sicurezza.
Sono degli obblighi ben precisi che sono obblighi di carattere penale, ma possono essere anche obblighi di carattere disciplinare, perché gli obblighi in tema di salute, sicurezza e prevenzione incidono
anche sulle possibilità di esercizio del potere disciplinare del datore
di lavoro. Quindi la salute e la sicurezza devono vedere il fattivo contributo di tutti i soggetti che devono contribuire ciascuno per la propria parte: non c’è da una parte il destinatario degli obblighi e dall’altra il lavoratore che è fisso, fermo, che non deve fare niente, anche
lui si deve attivare, motivare, avere un comportamento diverso.
Il problema è capire come si crea questo comportamento diverso,
come si incentiva questa cultura della sicurezza, per cui io agisco in
sicurezza non perché ho paura della sanzione, ma perché sono convinto che quello del rispetto della persona sia un comportamento
giusto. Questo è il passaggio importante che deve essere preso in
considerazione.
Questo profilo partecipativo di tutti i soggetti consente di delineare il
ruolo dei diversi soggetti che si occupano di salute e sicurezza e qui
– se mi permettete – disegno uno schema che può essere visivamente utile per capire il ruolo dei diversi soggetti, cosa che mi pare
preliminare per poi intervenire più nel merito dei problemi.
Si potrebbe disegnare un triangolo al vertice del quale c’è quella che
si chiama linea operativa: la linea operativa sono i soggetti che
hanno il potere di prendere decisioni in materia di salute e sicurezza; questa linea operativa è formata principalmente da tre soggetti
che sono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti. Sarebbe molto
utile, avendone il tempo, fare un approfondimento per vedere quali
sono poi i ruoli di questi soggetti.
Accanto a questa linea operativa poi c’è una linea consulenziale di
staff, cioè la linea operativa si avvale di una linea di supporto tecnico di staff, che collochiamo nel vertice in basso a sinistra del nostro
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
triangolo e che è principalmente composta dall’insieme di figure tecniche che possono supportare il datore di lavoro ai fini della sicurezza. Il servizio di prevenzione e protezione è composto da un responsabile del servizio, da un coordinatore del servizio, che si chiama
appunto Rspp e poi anche dagli addetti al servizio, altrimenti detti
Aspp.
Per poter svolgere queste funzioni si deve avere un titolo e frequentare un percorso formativo che, guarda caso, questo Centro Studi
nazionale della Cisl è abilitato a fare, che ha già fatto in passato in
accordo con l’Università di Firenze per tre anni consecutivi e che
auspicabilmente farà anche in futuro.
Accanto alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione c’è la figura del cosiddetto “medico competente”, che è
anch’esso un collaboratore del datore di lavoro e che svolge un ruolo
appunto da medico specializzato il quale ha principalmente i compiti di controllo sanitario sui lavoratori: oltre all’aspetto tecnico occorre
infatti anche un profilo medico, per verificare se le condizioni di salute e sicurezza di cui godono i singoli lavoratori siano idonee non a
quel posto di lavoro, ma a quella specifica mansione, distinguendosi per questo tra posto e mansione, nel senso che il ruolo del medico competente è quello di fare delle visite preventive, oppure periodiche, rispetto alla valutazione dell’idoneità del lavoratore proprio a
quella specifica mansione.
Mi pare che anche per i consulenti del lavoro, oltre che per i sindacalisti, il tema della cosiddetta “inidoneità sopravvenuta” sia un tema
di grande rilievo, che trova risposta anche in una norma del Testo
Unico, l’art. 42. Il Rspp non è il destinatario di azioni penali nell’ambito della sicurezza, mentre il medico competente risponde anche da
un punto di vista penale, si tratta dunque di un tema molto delicato
sul quale possiamo eventualmente tornare.
Nell’ultimo vertice del triangolo abbiamo i lavoratori ed il concetto di
lavoratore è quel concetto ampio che Rosetta Raso prima indicava.
Quindi abbiamo sostanzialmente nella materia della salute e della
sicurezza un’anticipazione di quello Statuto dei Lavori di cui si parlava, perché ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A del Testo Unico il
lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge la propria attività presso l’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Perciò, a prescindere dal fatto che sia
un lavoratore subordinato, o parasubordinato, o a progetto, o quan-
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t’altro, il fatto di prestare la propria attività presso l’organizzazione
del datore di lavoro gli conferisce questo titolo e quindi abbiamo già
un concetto molto ampio di lavoratore.
Dopodiché c’è la figura di rappresentante dei lavoratori, che è una
figura una e trina, nel senso che il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è uno di quei profili aperti – di cui si diceva – di raccordo con il rappresentante sindacale, per cui può assumere la forma
di rappresentante aziendale, ovvero di Rls di azienda, nel senso che
è interno all’azienda, ma, in assenza di un Rls interno – cosa che
vale soprattutto per le piccole imprese, ma può valere anche per le
imprese con più di 15 dipendenti – scatta la competenza del secondo livello – che è quello su cui occorre insistere maggiormente in
questo momento – che è il Rlst, dove “t” sta per “territoriale”; infatti,
se manca il rappresentante interno, i datori di lavoro devono versare
una quota per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
L’ultima forma possibile, anche se non obbligatoria, è quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo, cioè in
contesti dove c’è una pluralità di imprese è possibile prevedere una
sorta di coordinamento tra tutti i Rls delle imprese che insistono in
quel determinato contesto ambientale.
Ultimo profilo dei soggetti di questo triangolo della sicurezza sono gli
addetti alle emergenze. La normativa richiede che ci siano dei lavoratori preparati, specializzati – non so quanto la formazione professionale possa in qualche modo agire su questo – per intervenire
rispetto a delle emergenze che sono riconducibili principalmente a
tre aree: la prevenzione incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei
lavoratori, tre aree di intervento per cui ci deve essere una formazione specifica specialistica rispetto ai lavoratori.
Vedete quindi che il profilo partecipativo coinvolge tutti questi diversi soggetti: linea operativa, linea consulenziale, linea dei lavoratori e
delle loro rappresentanze.
Tenete conto che in tema di salute e sicurezza le definizioni non corrispondono a quanto si usa normalmente in materia di Diritto del
Lavoro: si dice che c’è una sorta di autonomia del contesto definitorio. Facciamo degli esempi: chi è il datore di lavoro ai fini della sicurezza? Il datore di lavoro ai fini della sicurezza non è il titolare del
rapporto di lavoro, come normalmente si ha nel Diritto del Lavoro,
ma è il soggetto che comunque, pur non essendo titolare del rappor-
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
to di lavoro, esercita un potere di decisione e di spesa in merito alla
salute e alla sicurezza. Ciò significa che ci può essere un rappresentante legale, che è il titolare del rapporto di lavoro, e poi una figura
che nell’ambito dell’organizzazione aziendale esercita di fatto il potere di decisione di spesa in tema di salute e sicurezza.
Lo stesso vale per il dirigente, il quale non è il soggetto che è inquadrato sotto un profilo professionale come dirigente, il dirigente ai fini
della salute e della sicurezza è quanto è previsto dall’art. 2, comma
1, lettera D, ovvero colui che attua le direttive del datore di lavoro
esercitando un potere organizzativo di controllo a prescindere dall’inquadramento professionale in cui è inserito.
Attraverso questi esempi si capisce che un primo punto da ricordare è l’autonomia del contesto definitorio, cioè le definizioni utilizzate
nel contesto di salute e sicurezza non necessariamente corrispondono a quelle utilizzate normalmente quando si parla di Diritto del
Lavoro.
L’altro tema è quello della effettività, nel senso che il tentativo che fa
il Testo Unico è quello di una maggiore formalizzazione dei diversi
ruoli e questo è molto utile perché molte volte qualcuno scopriva di
essere dirigente o di essere preposto alla sicurezza soltanto quando era inquisito, ora invece ciascuno dovrebbe sapere prima il ruolo
che va a ricoprire in tema di salute e sicurezza e questa maggiore
formalizzazione risulta tra l’altro dal fatto che nel documento di valutazione dei rischi, quell’atto fondamentale di cui ho già parlato, deve
essere riportato anche l’organigramma aziendale per la sicurezza:
chi è il datore di lavoro, chi è dirigente, chi è il preposto, chi è il Rls.
Se andate a leggere l’art. 28, comma 2, lettera D del Testo Unico
vedrete che dice che nel documento di valutazione dei rischi devono
essere indicate le procedure nonché i ruoli dell’organizzazione
aziendale che devono occuparsi di quelle procedure. Quindi il cosiddetto “Organigramma di sicurezza” deve risultare formalmente
anche dal documento di valutazione dei rischi.
State attenti però che questa maggiore formalizzazione non significa che si sia disconosciuto il principio di effettività: se io ho l’incarico
formale di preposto alla sicurezza, però non esercito questo ruolo,
ma magari lo esercita al posto mio qualcun altro, se succede qualcosa, comunque, rispetto agli obblighi, ci sarà una responsabilità
mia perché io so di essere preposto e non esercito il ruolo, ma ci
sarà anche una responsabilità di quello che lo esercita al posto mio,
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
37
che, pur non avendo l’incarico formale, di fatto svolge il ruolo di preposto ai fini della salute e della sicurezza.
Anche il consulente si può sostituire al datore di lavoro, non importa: quello che conta è chi esercita di fatto il ruolo di preposto e questo lo si ricava dall’art. 299 del Testo Unico che è titolato “Esercizio
di fatto”, in cui si dice che sostanzialmente la responsabilità ricade
su chi svolge di fatto la funzione di datore di lavoro, di dirigente e di
preposto.
Credo di aver presentato nei suoi sommi capi il quadro normativo
riguardante il Testo Unico che da un lato vede come principio fondamentale questo intreccio tra salute, sicurezza e organizzazione del
lavoro, dall’altro questo profilo partecipativo, cercando di far intravedere anche qual è il ruolo dei diversi soggetti e quali sono i diversi
soggetti di carattere operativo, di carattere dirigenziale, di rappresentanza dei lavoratori su questo tema.
Infine non va tralasciato il ruolo che non soltanto in azienda, ma
anche nel territorio può essere svolto dalla pariteticità o dalla bilateralità che nel campo della salute e della sicurezza ha dato origine,
invece che agli enti bilaterali, agli organismi paritetici. Le due cose
non sono da confondere perché stanno a significare un’azione specifica di intervento nell’ambito della salute e della sicurezza.
Chiudo indicando quelle che sono, a mio avviso, le piste di intervento. Fermo restando che occorre capire come risponderà il governo
italiano a questa costituzione in mora da parte dell’Unione Europea,
mi pare di poter dire che gli spunti innovativi – una volta chiusa la
questione dello stress lavoro-correlato, che era un obbligo che era
entrato in vigore il 31/12/2010 – sostanzialmente sono riconducibili
a tre aree di intervento che mi limito soltanto a citare.
La prima riguarda il tema dei sistemi di gestione della sicurezza delle
imprese ed anche quello della qualificazione delle imprese. Entrerà
in vigore il 23 novembre 2011 il decreto del Presidente della Repubblica numero 177 che riguarda la salute e la sicurezza negli ambienti confinati, poiché ci sono dei settori particolarmente a rischio ed
uno dei settori particolarmente a rischio è costituito appunto dagli
ambienti confinati, ovvero pozzi, cisterne, silos: le imprese che
potranno andare a svolgere lavori in questi luoghi devono avere dei
titoli professionali, devono avere, per esempio, il 30% della loro
manodopera con esperienza di almeno tre anni in quei settori, devono dimostrare di aver fatto la formazione, la sorveglianza sanitaria,
38
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
insomma, possedere tutta una serie di requisiti che vanno nel senso
della qualificazione delle imprese.
Capite bene che questo tema è molto legato a quello della certificazione dei contratti di lavoro, di cui abbiamo parlato nel seminario precedente, perché tra i requisiti c’è il rispetto delle norme di sicurezza
ed il rispetto dei contratti collettivi. Questo mi pare un primo elemento di novità interessante.
La seconda area di intervento riguarda gli organismi paritetici - enti
bilaterali, che talora anche il Ministero del Lavoro fa finta di non
distinguere molto bene, perché è uscita la circolare, di cui parlava
Rosetta Raso all’inizio, ovvero la circolare del 29 luglio 2011 numero 20 del Ministero del Lavoro, la quale sostanzialmente – siccome
la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
fatta in collaborazione con gli organismi paritetici, per cui un’impresa non si può inventare la formazione per conto proprio, ma è chiamata appunto a rapportarsi con gli organismi paritetici – si pone il
problema di capire chi sono questi organismi paritetici - enti bilaterali e qual è la rappresentatività di questi organismi paritetici, perché
non è sufficiente dire che ci si mette d’accordo e si costituisce un
organismo paritetico – ed in questo modo si collabora e quindi si può
fare la formazione – c’è anche un profilo della rappresentatività di
questi organismi, che deve essere letto alla luce dell’accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, il quale stabilisce delle regole
rispetto proprio alla rappresentatività.
Quindi questo tema della formazione dei lavoratori in raccordo con
gli organismi paritetici e della rappresentatività di questi organismi
paritetici, che devono essere formati dai soggetti che sono firmatari
dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, è un tema di grande rilievo, perché si ha rappresentatività solamente se l’organismo
paritetico è costituito dai soggetti che sono firmatari del contratto collettivo applicato. Questo fatto è ovvio fino ad un certo punto e quindi
si tratta di un profilo molto importante da precisare.
La terza ed ultima area di intervento che merita attenzione è quella
riguardante la formazione, nel senso che dovrebbe uscire a breve il
decreto specifico attuativo dell’art. 37, commi 1-5, che riguarda la
formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e, se volete,
anche dei lavoratori autonomi, in cui c’è un profilo molto delicato,
molto importante che riguarda – cosa che molte società di formazione cominciano a considerare – quanta di questa formazione – che
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
39
dovrebbe essere articolata per gli Rspp, i lavoratori, i dirigenti, i preposti che lavorano in attività a rischio elevato, a rischio medio e a
rischio basso, prevedendo una quantità differenziata di ore di formazione pari rispettivamente a 16, 12 ed 8 ore – si debba fare in aula
o quanta se ne possa fare anche a distanza.
Vedete che gli snodi applicativi e di intreccio su questa partita sono
notevoli ed il motivo per cui abbiamo deciso di inserirla in questi
seminari è che non ha senso avere una nicchia specialistica: sempre più occorre fare in modo che anche chi ha una cognizione di
carattere generale, non perda di vista tutti gli intrecci e tutte le connessioni che questa materia può comportare. Grazie dell’attenzione.
ROSETTA RASO
(Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl)
Ringraziamo il Prof. Marco Lai per l’intervento con cui ci ha dato
anche degli elementi di novità su cui lavorare sia come Fisascat, sia
come Ancl. Mentre Marco Lai parlava, ci siamo scambiate alcune
impressioni io e Massimo Magi, presidente di FondoProfessioni,
riflettendo sul fatto che potremmo fare dei corsi di formazione insieme a FondoProfessioni e naturalmente anche con gli enti bilaterali.
E proprio a Massimo Magi, a questo punto, passo la parola per il suo
intervento.
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ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO
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Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472
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I SOCI
COME NASCE
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GLI SCOPI
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LE ATTIVITÀ
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IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
MASSIMO MAGI
(Presidente del Fondo Interprofessionale FondoProfessioni)
42
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Quando si parla di salute, di sicurezza, di benessere organizzativo,
in generale si fa riferimento ad un contesto di progettazione avanzata di condizioni migliorative per i cittadini. Ed è in questo senso che
dobbiamo trovare una prima liaison, il primo contatto che c’è tra il
tema del benessere organizzativo e della salute e della sicurezza sui
posti di lavoro ed il tema della formazione.
Il mio intervento si compone di tre parti: una presentazione di FondoProfessioni, nel caso in cui qualcuno ancora non lo conoscesse;
mi tratterrò poi di più sullo sviluppo della cultura della salute ed in
particolare in relazione a quella che è la nuova offerta formativa del
fondo; ed infine mi piace terminare con una prospettiva, nella quale
ci stiamo inserendo come scelta del fondo ed anche delle parti
sociali che hanno dato vita al fondo e che animano l’attività del fondo
medesimo, ovvero la formazione di se stessi come tutela del sistema della bilateralità.
Voi sapete che FondoProfessioni è il fondo paritetico per la formazione dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende ad essi
collegate, i soci sono Confprofessioni, che rappresenta una federazione largamente maggioritaria di rappresentanza di secondo livello
dei professionisti italiani, titolari di professioni regolamentate, e da
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Si rivolge essenzialmente ai
dipendenti degli studi professionali – e qui metto anche gli apprendisti – di agronomi, architetti, avvocati, eccetera.
Dietro FondoProfessioni c’è tutta una progettualità e come voi, molto
probabilmente, avrete capito, io sono molto più interessato agli stati
nascenti, cioè a ciò che c’è di nuovo, anche se viviamo in una sorta
di clima di stagnazione complessiva, e mi sembra che anche le parole di Marco Lai stamattina abbiano introdotto, nella loro grande competenza, capacità di approfondimento e specificità dell’argomento,
un orizzonte di innovazione, che è la cosa di cui noi abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno tutti, trasversalmente: categorie, datori di
lavoro, associazioni di rappresentanza, lavoratori; oggi sembra che
la vera novità stia nel cominciare ad essere portatori di idee, non di
interessi e questo mi sembra che la dica lunga su come ci stiamo
muovendo e su come si stiano sgranando i corpi intermedi della
nostra società.
Oggi noi in realtà stiamo vivendo una grossa conflittualità perché ci
sono interessi che si sanno scontrando: quando si dice che la borsa
ha bruciato 5 miliardi di euro, ciò vuol dire che qualcuno ha perso,
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
43
ma qualcun altro ha guadagnato. Per cui noi dovremmo provare a
resettare il contesto, pensando invece che sono le idee che devono
ritornare ad albergare nella nostra società, quindi immaginando un
nuovo scenario definito da modalità di sviluppo e di progetto di crescita innovativa.
Noi ci interessiamo dunque dei dipendenti degli studi professionali in
genere ed attraverso FondoProfessioni è possibile per gli studi utilizzare lo 0,30% del monte salari in interventi formativi per i propri
dipendenti, ovvero coloro che lavorano all’interno dello studio, compresi anche gli apprendisti.
Come sapete, l’adesione si realizza riportando la sigla Fpro nel flusso mensile Uniemens e DM10 e questo sostanzialmente dà diritto
al lavoratore di utilizzare le risorse per la propria formazione. La formazione viene realizzato dagli enti proponenti ed operativamente
viene svolta dagli enti attuatori: gli enti proponenti sono coloro che
in qualche modo sono i titolari di una rappresentanza di fabbisogni
formativi: possono essere il singolo lavoratore, il singolo studio o
l’azienda collegata, gli studi e le aziende consorziate, le associazioni di rappresentanza e l’organizzazione sindacale delle confederazioni datoriali.
L’ente attuatore è invece un’altra fattispecie di organismo che rientra
in questa platea dei soggetti operativi per l’erogazione della formazione, ma sono soggetti comunque specializzati nella formazione
continua e accreditati presso il fondo.
È possibile richiedere i finanziamenti per la formazione di FondoProfessioni a seguito della pubblicazione di un bando formativo che è
correlato del suo regolamento e viene pubblicato su FondoProfessioni. Solitamente FondoProfessioni – e questo abbiamo visto essere uno dei criteri di forza della nostra attività, che è assolutamente
gradito da chi lavora nel sistema – bandisce tre avvisi l’anno: uno
prima dell’estate, uno durante il periodo estivo ed uno verso la fine
dell’anno, due avvisi sono corsuali e seminariali, cioè valgono per le
attività collettive, mentre un avviso, solitamente quello estivo, è per
le attività individuali.
Questa è la rapida presentazione del fondo, a me interessa ora
entrare in qualche tematica specifica, che fa riferimento proprio a
quel discorso di innovazione e di sviluppo di cui parlavo prima. FondoProfessioni ha sostenuto alcune attività in relazione alla sicurezza
sul lavoro, sia con questo avviso – l’avviso 01-11 – ed anche con i
44
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
precedenti avvisi, soprattutto attraverso delle modalità innovative. Ad
esempio, noi abbiamo attuato una serie di percorsi per i Rspp e per
i datori di lavoro con attività al di sotto dei 10-15 dipendenti, quindi
micro strutture, sostanzialmente lavorando insieme agli organismi di
rappresentanza dei datori di lavoro.
FondoProfessioni offriva un percorso di 36 ore, che rappresenta l’obbligo formativo minimo, l’associazione datoriale a sua volta sosteneva questo percorso, riconoscendo crediti formativi validi per l’obbligo
formativo al datore di lavoro che aveva frequentato assieme al proprio dipendente il corso di FondoProfessioni. Da questo punto di
vista, dunque, FondoProfessioni si è reso disponibile ad attività
anche collegate con le associazioni datoriali per l’obbligo formativo
richiesto dalle leggi.
Il problema però è che a questo punto è scattato un elemento di
riflessione che è quello del ruolo degli organismi bilaterali: voi sapete che nel mondo delle professioni sono tutti organismi bilaterali, ma
in particolare due si interessano di formazione: FondoProfessioni,
che è un ente che eroga risorse, non fa direttamente la formazione,
e l’ente bilaterale propriamente detto, Ebipro.
Il primo nodo ancora non risolto è che cosa fa FondoProfessioni e
che cosa fa l’ente bilaterale. C’è un problema di rappresentatività,
giustamente sollevato da Marco Lai, ma a me sembra che all’interno del nostro mondo questo sia un problema abbastanza chiaro:
forse siamo un po’ più indietro nella riflessione sul problema delle
funzioni o su qual è il ruolo che FondoProfessioni può avere e qual
è invece il ruolo che l’ente bilaterale può avere all’interno di questo
settore. È infatti chiaro che oggi non possiamo permetterci di avere
duplicati e sovrapposizioni, anche perché le risorse, quelle poche
che riusciamo ad avere all’interno di questo mondo, devono essere
assolutamente finalizzate allo sviluppo del sistema.
Ecco dunque perché dovremo lavorare soprattutto in sinergia operativa per sviluppare non solo un sistema di promozione della salute e
della sicurezza, ma anche un sistema di promozione della cultura
della salute e della sicurezza, il che significa pensare ad inserire progetti innovativi all’interno del circuito sociale, del contesto sociale. Mi
permetto di dire che occorre far crescere la coscienza della salute e
della sicurezza e del benessere organizzativo non solo all’interno
dell’ambiente lavorativo, ma anche all’interno della società, a partire
dagli ambienti di lavoro.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Questo è stato uno degli elementi per cui FondoProfessioni, oltre
agli altri, ha pensato di modificare la propria offerta formativa, anche
per chiarire ed in qualche modo definire il suo ruolo di ente erogatore di risorse per la formazione rispetto ad altre funzioni, ad esempio
quelle dell’ente bilaterale che dovrebbe, a mio avviso, avere più una
funzione di facilitazione all’interno dei territori, piuttosto che di mero
erogatore delle risorse per la formazione.
Non abbiamo ancora chiarito i ruoli e le funzioni: io non faccio mistero di questa difficoltà per cui talvolta c’è anche un rischio di sovrapposizione tra le funzioni ed i ruoli dei due enti, perciò ripeto che è
importante che definiamo chi fa che cosa.
Ad ogni buon conto FondoProfessioni, sollecitato da questa problematica, ha fatto tesoro delle esperienze passate, che hanno visto il
fondo impegnato in azioni “sperimentali” con alcune associazioni
datoriali per, ad esempio, il rilascio dei Rspp, allorché si è fatto questo percorso dedicando una parte del fondo al datore di lavoro insieme al lavoratore dipendente e la seconda parte solo ai lavoratori
dipendenti, sotto la responsabilità dell’associazione di categoria
datoriale.
Noi all’inizio dell’estate abbiamo comunque pensato di modificare
complessivamente l’offerta formativa, di favorire la migrazione da
un’offerta formativa tradizionale ad una che recepisse di più queste
istanze e consentisse anche una sorta di libertà di sperimentazione
di alcune iniziative, quindi sostanzialmente adattandola maggiormente alle esigenze di flessibilità, di sburocratizzazione amministrativa, di sviluppo di maggiori competenze professionali dei collaboratori di studio, rispetto ad una formazione solamente rendicontativa.
Ma abbiamo optato anche per la sperimentazione dei nuovi modelli
formativi che erano richiesti dal comparto delle libere professioni per
svincolarsi dalla morsa di una stagnazione che rischia tuttora di far
affondare questo importante sistema socio-economico italiano, così
come sta succedendo a tutto il nostro sistema Italia.
Io qui vi riporto tre slide interessanti riprese da uno studio dell’Isfol
sulla formazione delle microimprese: questi sono dati che derivano
da una ricerca fatta su 1600 micro attività, in cui sono presenti anche
soggetti che provengono dagli studi professionali e, come vedete, la
richiesta di formazione continua, la percezione della formazione
continua, da parte del versante dei datori di lavoro è una percezione
che in qualche modo è stata intercettata dalla nostra analisi. Infatti
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
questa è una ricerca che è uscita a luglio, mentre noi avevamo già
iniziato la riforma dell’offerta formativa a marzo e l’avevamo poi portata a maggio nel Cda.
Tra le esigenze che questa ricerca mette in evidenza con grande
chiarezza risalta essenzialmente la richiesta di formazione “innovativa”, infatti voi vedete che viene considerata come canale formativo
la partecipazione a fiere e mostre industriali e commerciali. Leggiamo bene questo dato: il mondo delle professioni – o dei datori di
lavoro – ha delle esigenze di aggiornamento, delle esigenze di formazione, che appartengono di più allo stile della comunità di pratiche che non a quello delle lezioni frontali.
Credo che questo sia vero anche per i dipendenti: io vengo da uno
studio professionale medico in cui avevo cinque dipendenti e devo
dire che le lezioni frontali non soddisfano più l’esigenza soprattutto
di quei soggetti che ormai hanno grande padronanza del loro lavoro: quindi è necessaria una sorta di empowerment delle competenze formative necessarie, che faccia riferimento anche a modelli formativi non tradizionali.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Potete vedere poi anche l’esigenza di collegare la formazione con un
modello di sostenibilità per la micro azienda, per la micro impresa,
per la micro attività rispetto alle sue problematiche, ma soprattutto
vedete quali sono le opinioni negative sulla formazione continua: si
fa riferimento ai costi, si fa riferimento alla difficoltà di accesso ai
fondi pubblici per la formazione. Ecco perché la sburocratizzazione
è stata senz’altro il cavallo di battaglia della gestione di questo Cda
di FondoProfessioni, che ha centrato una delle esigenze forse più
fortemente sentite, rilevata da questa ricerca, da parte dei datori di
lavoro.
Ecco allora che il disegno complessivo viene sollecitato da una scelta di sviluppo della formazione che sappia puntare più – anche attraverso modelli formativi innovativi – allo sviluppo di competenze, alla
valutazione della qualità, piuttosto che ad un sistema meramente
amministrativo e rendicontativo, privilegiando i modelli che sono più
innovativi, ma anche più partecipati, quindi si fa più riferimento ai
cosiddetti sistemi di “audit professionale”, un po’ come stiamo facendo adesso, nel senso che non c’è più solamente l’esperto che dice:
“Vi dico come si fa”.
Prendo a prestito le parole di un grande medico, che è anche un
grande scrittore, Noah Gordon, il quale dice che oggi non esistono
più gli esperti, esistono solo degli esploratori, soggetti che sono in
grado di assumere su di sé la fatica del cammino, la pratica dell’innovazione, direi quasi l’etica del pellegrino dal punto di vista culturale, che hanno quindi la capacità di mettersi in strada, sapendo che il
mondo delle certezze è ormai dietro le spalle e che dobbiamo
costruire e cercare nuovi significati, nuovi fondamenti.
Arrivo ad illustrarvi ora molto brevemente i contenuti della nostra
offerta formativa, che, attraverso queste scelte di flessibilità, certo
possono essere ben applicati anche alla crescita e possono anche
essere degli strumenti per sviluppare la crescita della cultura di un
nuovo sistema per la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro.
Certamente noi non rinneghiamo quello che è stato in passato e non
rinneghiamo la tradizione della formazione d’Italia, quindi rimangono
ancora i modelli tradizionali, quello a bando e quello a sportello,
anche se noi in qualche modo tentiamo di aggiornare ed innovare
questa offerta formativa “tradizionale” in particolare con quello che è
l’avviso sociale, che è un avviso che scaturisce da una ricerca che il
fondo ha terminato nel giugno di quest’anno insieme alla facoltà di
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Economia del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Ancona.
Questa ricerca evidenzia nell’area delle professioni alcune fragilità,
alcune criticità che sono state riassunte nell’acronimo “3G” dove le
tre G stanno per discriminazioni di genere, di generazione e geografiche, discriminazioni che colpiscono solitamente donne e giovani
che subiscono una rapido turn-over nel settore delle professioni.
Quindi si tratta di un avviso sociale rivolto alle donne, ai giovani e
soprattutto a chi lavora in aree penalizzate dal punto di vista organizzativo.
L’offerta tradizionale comprende anche la cosiddetta offerta formativa a sportello, a catalogo e ad intervento, che sono offerte formative
individualizzate per la persona, ma soprattutto quello che mi piace
sottolineare e presentare come valore aggiunto per una flessibilità
che può essere utilizzata in maniera vantaggiosa ai fini del raggiungimento di obiettivi formativi innovativi, è l’azione formativa aziendale, che è rivolta a consorzi, gruppi, franchisor e aziende e che
sostanzialmente è basata sull’accantonamento cumulativo dei versamenti dello 0,30%, il quale serve appunto per finanziare la formazione dei dipendenti.
È un po’ il tentativo di nobilitare il cosiddetto “conto formazione” il
quale spesso può rappresentare una sorta di formazione “tanto al
chilo”, mentre non è così nel nostro caso, perché l’obiettivo di questa azione formativa aziendale è quello di sviluppare modelli innovativi e flessibili di formazione, puntando alla qualità e puntando non
tanto ad intercettare quelli che sono i bisogni formativi, quanto allo
sviluppo delle competenze ed a promuovere un sistema di valutazione della qualità.
Qui noi ci troviamo di fronte alla necessità di fornire una nuova
immagine, un nuovo assetto della formazione continua e personalmente ritengo che il nuovo obiettivo della formazione continua sia
quello che, a partire certamente dall’analisi dei bisogni formativi, si
realizzi un sistema che sappia puntare decisamente a quello che
chiamiamo l’empowerment delle competenze, lo sviluppo delle competenze.
Il quarto capitolo dell’offerta formativa è quello della convenzione
con protocolli d’intesa, a cui fa riferimento l’esperienza che vi dicevo
prima; questa sperimentazione, che abbiamo fatto con le associazioni datoriali per il rilascio dei Rspp, ha avuto buoni risultati ed in qualche modo la vogliamo mettere a regime. Solitamente i protocolli di
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
intesa sono accordi molto limitati – con organismi associativi anche
non legati al contratto collettivo nazionale degli studi professionali –
ma che comunque sono importanti per sviluppare elementi innovativi di crescita del settore delle professioni.
Un’altra carta importante che ci stiamo giocando riguarda soprattutto i nuovi modelli di apprendistato ed abbiamo già iniziato ad applicarla – lo dicevo in un’altra occasione – al collaboratore di studio
medico, in quanto il contratto collettivo nazionale degli studi prevede
questo sviluppo innovativo delle figure dell’area sanitaria e l’accordo
con le Regioni per l’apprendistato può rappresentare appunto una
possibilità di integrare risorse, non solo per la soluzione delle criticità territoriali, facendo riferimento alle criticità messe in evidenza con
l’avviso sociale, ma anche per mantenere ed aumentare le competenze di particolari figure professionali.
Il fondo nel 2010 ha utilizzato oltre 8 milioni di risorse tutte destinate alla formazione, ha posto in formazione 14.000 soggetti dipendenti di studi professionali ed ha approvato 300 piani. Questa è una rendicontazione tutta relativa alla modalità tradizionale della formazione, non ho dati su quella innovativa perché partirà dal 2012 in poi.
Sulle attività individuali il numero delle persone in formazione è piuttosto basso, anche se le risorse a ciò destinate sono pari a €
676.000, perché io credo che l’importanza ed il valore di questo strumento delle azioni individuali non siano stati ancora completamente
capiti. L’attività individuale da una parte comporta più selezione, perché chiaramente vengono finanziati progetti di alta qualità, che
accertatamente vanno verso lo sviluppo di nuove competenze formative, quindi è chiaro che interessano una sorta di fascia alta, passatemi questo termine, dei soggetti che vengono posti in formazione; ma io ritengo che sia uno strumento molto flessibile, molto personalizzabile, tra l’altro anche in grado di valorizzare il dipendente
rispetto alla sua posizione in azienda, perché fa riferimento ad esigenze molto specifiche.
Solitamente questo è il settore dove abbiamo più residui di risorse,
che costantemente noi riversiamo sullo sviluppo di questo strumento, perché rappresenta una scelta strategica da utilizzare sul singolo lavoratore, sulla singola persona al fine di aumentare la sua occupabilità ed adattabilità.
Quella che vi mostro ora è un po’ la fotografia del sistema Italia perché qui vedete le Regioni che hanno adoperato i nostri fondi: ci sono
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
51
una Lombardia ed un Veneto che hanno consumato molte risorse,
mentre le Regioni del Sud e del Centro-Sud stanno un po’ al palo.
Devo dire però che, andando avanti e lavorando nei territori, noi
abbiamo rilevato con l’ultimo avviso bandito nel 2010 la sorpresa
della Sicilia, la quale è stata una Regione che inizialmente ci ha
creato dei problemi e ci ha costretto a prendere atto di questi problemi andando a vedere che cosa stava succedendo con le varie
organizzazioni dei lavoratori e datoriali; ma dopo questo intervento,
che non è stato un intervento facile da risolvere, in realtà la Sicilia
ha dimostrato di avere in qualche modo capito l’importanza ed il
valore dell’utilizzo delle risorse e rappresenta adesso una delle
Regioni che si collocano sul trend del Nord circa l’utilizzo dello strumento formativo.
Termino facendo riferimento alla nuova impostazione che, a mio
avviso, la formazione dovrebbe avere: noi abbiamo parlato di sviluppo, abbiamo parlato di crescita, ma penso anche che oggi siamo
arrivati ad un punto di tensione della corda tale che non è più possibile fare il doppio gioco, non è più possibile stare un po’ di qua e un
po’ di là: o noi scegliamo di andare chiaramente verso un cammino
innovativo, oppure il rischio è che il sistema non ce la faccia più a
ragionare con i vecchi criteri. Ecco allora che la formazione continua
riesce a saltare l’ostacolo ed a rappresentare per tutto il settore delle
professioni un potente strumento di sviluppo, perché mantenere la
formazione solo al livello di attività rendicontativa o di obbligo non ha
più senso.
Io credo che questo salto di qualità sia in qualche modo facilitato dal
considerare la formazione continua come uno degli elementi, uno
dei tasselli di un nuovo sistema di tutele, perché il problema che oggi
abbiamo è che la carenza di crescita, di sviluppo, di innovazione inizia a far sentire il suo morso sugli aspetti del sistema delle tutele, sul
welfare, sulla capacità di garantire benessere complessivo alla
società; ed allora il sistema della bilateralità può dare delle risposte
innovative in questo senso se va nella direzione di una nuova capacità di realizzare rapporti, relazioni ed anche sistemi di finanziamento delle tutele complessive.
La formazione da questo punto di vista può rappresentare un elemento innovativo che rafforza il welfare che stiamo costruendo
attraverso la bilateralità sia per il dipendente, perché ne tutela l’occupabilità, l’adattabilità, l’empowerment delle competenze, ma
52
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
anche per il datore di lavoro, perché ne tutela la capacità di essere
competitivo su un mercato che si sta evolvendo in maniera sempre
più vertiginosa.
La bilateralità, che noi, attraverso gli organismi collegati al contratto,
stiamo costruendo, è una bilateralità virtuosa, una bilateralità che può
dare un grosso contributo, pensando che questa è una sfida anche
per i sindacati, perché occorre che ci si muova tutti verso un sistema
innovativo, che sia meno rivendicazionista e più progettuale.
Anche questo percorso, che la Cisl e la Fisascat hanno attivato nei
territori, rappresenta un primo passo verso il nuovo, rappresenta la
possibilità di costruire qualche cosa insieme, ma nell’ottica di un progetto vero e proprio, tanto che con Pierangelo Raineri, Rosetta Raso
ed altri amici e colleghi stavamo pensando di rendere questa esperienza più evidente ed operativa, raccogliendo l’eredità che questi
seminari, realizzati in giro per l’Italia e nei territori, consegnano al
nostro mondo.
Si tratta quindi della possibilità di pensare ad un progetto che possa
poi essere trasferito in questa ottica di empowerment delle competenze dei dipendenti. Certo è che l’impegno comune che abbiamo
preso – e che speriamo ci porti lontano in questo cammino – è non
solo quello di favorire la promozione del fondo – io sarei contento se
tutti vivessimo la necessità di iscrivere tutti i dipendenti degli studi
professionali e delle aziende ad essi collegate a FondoProfessioni,
cosa per la quale i consulenti del lavoro possono collaborare molto
fattivamente, se sono convinti della bontà di questa operazione – ma
anche quello – che mi sembra ancor più importante – di lavorare per
la diffusione di una cultura della formazione continua con le caratteristiche che ho fino ad ora indicato, per rafforzare il sistema delle
tutele dei lavoratori e dei cittadini.
Io vi ringrazio dell’attenzione.
ROSETTA RASO
(Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl)
Grazie a Massimo Magi, presidente di FondoProfessioni. Vi ricordo
che nella cartella che vi è stata consegnata stamane trovate la newsletter di FondoProfessioni nella quale sono riportate tutte le iniziative, ovvero le attività di promozione, che sta facendo FondoProfessioni, le quali ovviamente sono differenti da quelle che facciamo noi sul
welfare, la formazione continua, eccetera. Tra le iniziative potete nota-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
53
re che la prima indicata è la nostra, ma tra le altre attività indicate c’è
anche un corso in collaborazione con l’Ancl, con la quale FondoProfessioni sta facendo lo stesso percorso che stiamo facendo noi.
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Siccome questi percorsi dovrebbero stimolare il dibattito, se da parte
vostra ci sono domande, richieste di chiarimenti, questioni, che possono riguardare sia la parte che ho trattato io, sia la parte che ha
trattato Massimo Magi, è questo il momento di porle.
SEGUONO GLI INTERVENTI DI ALCUNI PARTECIPANTI AL
SEMINARIO
MASSIMO MAGI
(Presidente del Fondo Interprofessionale FondoProfessioni)
Se noi pensiamo che il sistema funziona dove ci sono il braccio e la
mente, dove c’è chi dispone e chi eroga, pare che ci mettiamo in una
condizione non favorevole per sviluppare un sistema che deve invece puntare a sviluppare nella coscienza di tutti un nuovo modo di
garantire il benessere organizzativo ed a sviluppare la cultura della
formazione. FondoProfessioni, benché sia un ente che eroga risorse
per la formazione, non è un ente che non considera anche quale sviluppo complessivo dare al sistema, quindi, benché la responsabilità
principale di FondoProfessioni sia quella di usare bene i soldi pubblici per la formazione, è chiaro che dietro c’è anche una cultura
della formazione che va verso un disegno di costruzione di un sistema delle professioni che serva a far sviluppare il Paese.
Questo certamente lo realizziamo se riusciamo a dare contenuti ed
a articolare il rapporto base, primario, a cui facevo riferimento, ma
che certamente non rappresenta tutta la definizione di quello che è
un meccanismo sinergico tra fondo ed ente bilaterale.
Cioè pensare che il rapporto e le relazioni in ambito di sicurezza del
lavoro siano riassumibili nello slogan “il fondo paga e l’ente dispone”
è una cosa che va stretta tanto a FondoProfessioni quanto all’ente
bilaterale: noi dovremmo pensare di utilizzare questo elemento per
sviluppare in maniera più ampia percorsi formativi che portano in
qualche modo a raggiungere gli obiettivi che poi anche gli altri interventi contengono.
54
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le regole e le norme in proposito creano effettivamente qualche
confusione: da una parte ci sono gli enti bilaterali, dall’altra parte ci
sono gli organismi paritari, da quell’altra ci sono i fondi interprofessionali, quindi, se non proviamo a fare una riflessione intorno a questo problema, il rischio è che poi, come sta succedendo, in realtà
non ci muoviamo veramente molto nel senso di utilizzare le risorse
per sviluppare questa cultura. Perciò è assolutamente necessario
fare una riflessione che definisca nuovamente ruoli e funzioni, pur a
partire da quello che è l’impianto generale, che non può essere considerato esaustivo di un percorso che dobbiamo ancora fare.
Il problema è che in questo momento le Regioni non stanno chiamando il nostro ente bilaterale perché a livello regionale non c’è
niente: se l’ente bilaterale non si appropria di queste che sono le sue
funzioni e non le sviluppa in termini sinergici, c’è il rischio che tutti
perdiamo l’occasione.
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Questo è soltanto l’avvio di un confronto, di un dibattito su questo
tema che sarà poi sviluppato sia nel lavoro di gruppo sia nel confronto con Natalini. Ma veniamo alle questioni che sono state poste: per
rispondere alla domanda se il problema della salute e della sicurezza consiste soltanto nell’adempimento di obblighi burocratici, piuttosto che nella diffusione di questa cultura della sicurezza, io, siccome
oramai ho passato numerosi convegni a parlare della cultura della
sicurezza, vorrei invece capire in che cosa si concretizza questa cultura della sicurezza.
Fermo restando che una cultura non si costituisce in un giorno, bisogna considerare che il nostro Paese è molto articolato e non è certo
assimilabile alla Finlandia: il problema è forse che la cultura della
sicurezza si promuove attraverso quel profilo partecipativo di cui si
diceva prima, nel senso che la norma prevede che la riunione periodica sia tenuta almeno una volta all’anno, ma la cultura partecipativa, che può poi incentivare la sicurezza, significa che, anche se la
norma dice una volta all’anno, se io credo veramente che le persone possano dare delle indicazioni utili a questo proposito, io non la
faccio una volta all’anno, ma la faccio ogni settimana, o ogni mese,
cioè prendo anche delle indicazioni che mi vengono dalle persone.
Io direi che, al di là del profilo sanzionatorio, la cultura della sicurez-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
55
za debba avere delle sedi: ciò significa che il problema non è se
applichi o no la sanzione disciplinare, significa che dovrebbe essere
una prassi buona quella che a fine giornata ci si ritrova 15 minuti tutti
insieme – i lavoratori di un reparto insieme al capo reparto – e si
parla non soltanto di come si è lavorato, ma ci si chiede anche che
cosa sia successo nella giornata, come si sia evitato per un pelo che
qualcuno si facesse male, cioè si riflette appunto su salute e sicurezza e questo non è tempo perso.
Convincere sia le imprese che i lavoratori che fermarsi qualche
minuto ogni giorno per discutere come si lavora e quali sono i problemi che il lavoro ha presentato non è tempo perso, ha già una
grande valenza formativa. Però questa cultura non può essere
lasciata all’improvvisazione del momento o all’applicazione della
regola del momento: c’è bisogno di buone prassi.
I sistemi più avanzati, anche quelli di stampo scandinavo, hanno
delle procedure per cui si prevede che a fine giornata – cosa per la
quale le grandi compagnie fanno delle campagne di informazione in
cui parlano di responsabilità solidale – si fa il punto e si avanzano
delle proposte di miglioramento, alcune delle quali saranno valutate
dalla direzione aziendale, e si dà alla migliore proposta un premio,
che non è un premio individuale, ma è un premio di carattere collettivo, perché la proposta può venire anche da tutti i lavoratori di un
reparto.
Quindi, per far sì che questa cultura della sicurezza non sia una cosa
vaga, bisogna creare le condizioni e le sedi per cui si possa realizzare e tante volte basta poco, basta questo audit interno, che però
implica un presupposto che è il rispetto reciproco: l’impresa deve
credere che questo non è tempo perso ed i lavoratori devono credere che questo non è tempo perso. Il fatto che si prevedano nel regolamento aziendale 15 minuti a fine giornata di discussione su ciò che
è andato bene, su quello che non è andato bene e sull’analisi dei
mancati infortuni – questa è una cosa fondamentale – serve molto.
Perciò occorre capire che da un lato ci sono le sanzioni, ma dall’altro ci possono essere anche degli incentivi e non di carattere individuale, perché altrimenti si perde la funzione sindacale, ma di carattere collettivo. Se l’impresa ha meno infortuni, pagherà dei premi
assicurativi inferiori e dico una cosa che qualche sindacato ha remore a dire: occorre collegare il tema della sicurezza al tema retributivo, infatti se l’impresa non ha infortuni, questo è dovuto non soltan-
56
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
to alla bravura del management, ma anche ai comportamenti dei
lavoratori, i quali hanno contribuito a far così in modo che l’impresa
possa prendere dei lavori in appalto.
Per quanto concerne il profilo degli infortuni in itinere, io qui ho una
tabella dell’Inail che dice che gli infortuni in itinere sono in calo nel
nostro Paese. Tuttavia dal 2009 al 2010 – fermo restando che gli
infortuni mortali sono al di sotto dei 1000 – oltre un terzo di questi
infortuni sono in itinere. Inoltre aumentano gli infortuni dovuti alla circolazione stradale, soprattutto a carico di determinati soggetti che
sono autotrasportatori di merci, commessi viaggiatori, addetti alla
manutenzione stradale, per i quali il numero degli incidenti mortali
sta aumentando: in questo caso non si tratta propriamente di infortuni in itinere, ma si tratta di infortuni connessi alla specificità del tipo
di lavoro che si svolge.
La nostra amica di Bergamo ci chiede come si fa a capire se un lavoratore sta male per motivi legati al lavoro oppure per motivi suoi personali. Indubbiamente questo si lega ad un tema che non abbiamo il
tempo di affrontare che è il tema dello stress lavoro-correlato. Tenete conto che una delle novità importanti del Testo Unico è che viene
considerato ambiente di lavoro non soltanto il contesto fisico in cui si
lavora, come normalmente viene inteso, ma l’organizzazione del
lavoro nel suo insieme.
Una delle novità importanti del Testo Unico, che forse non è ancora
ben colta, è contenuta nell’art. 15, comma 1, lettere B e D, in cui si
dice che l’ambiente di lavoro non è soltanto il mero contenitore in cui
si esercita tutta una serie di mansioni, ma l’ambiente di lavoro per
come è organizzato il quale, con i turni di lavoro, con la reperibilità,
eccetera può essere esso stesso fonte di rischio. E qui c’è uno stretto legame tra, ad esempio, la tematica di salute e sicurezza e la
tematica degli orari di lavoro e dei turni di lavoro, perché, al di là della
tensione produttivistica che ognuno ha, il problema vero è lo stress.
Dal punto di vista dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lo
stress non è altro che una richiesta di prestazione professionale che
non è correlata alla capacità di risposta della persona. Che cos’è che
ci crea stress? È il fatto che ci chiedono tali e tante prestazioni che
non si sa rispondere, che ci si sente inadeguati e si può rispondere
in due modi: o con l’iper attivismo – devo consegnare delle cose
entro una certa ora e perciò mi frullo come un pazzo – oppure con
la risposta peggiore e mediamente più importante in Europa che è
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
57
la depressione, per cui io inebetisco perché dove lavoro ciò che io
sono come persona viene completamente trascurato.
Invece nell’ambiente di lavoro bisogna tener conto della diversità tra
le persone: non siamo delle macchinette automatiche che danno
risposte uguali ed ugualmente performanti. Già nel 1981 Ridley
Scott nel suo film Blade Runner ci aveva mostrato dei replicanti, ma
noi siamo persone e la diversità che intercorre tra ciascuno di noi
deve essere considerata anche nel luogo di lavoro.
Questa non è soltanto una riflessione filosofica: se si va a leggere
l’art. 18, comma 1, lettera C, che sono gli obblighi a carico del datore di lavoro, si scopre che questi deve attribuire le mansioni ai lavoratori a seconda di quelle che sono le capacità del lavoratore. Quindi c’è una specificità del modo in cui si mettono insieme ambiente,
attrezzature, persone, locali ed anche la componente relazionale,
ovvero il rapporto tra capi e lavoratori.
Il datore di lavoro, che beneficia del risultato della prestazione, è
tenuto ad occuparsi di questi aspetti ed a tener conto degli indicatori relativi: la circolare del Ministero del Lavoro dice che ci sono degli
eventi sentinella che danno prova del fatto che qualche cosa non
funziona: se il lavoratore si ammala troppo spesso, se è disattento,
questi sono degli eventi sentinella che denotano che la modalità con
cui è organizzato il lavoro in quella realtà specifica non è ottimale.
Questo significa che tutti i soggetti, lavoratori compresi, ed i loro rappresentanti devono cercare di rendere più agevole il lavoro, anche
perché, se si lavora meglio, si produce di più.
Dunque è possibile, a mio avviso, distinguere il benessere o il malessere legato al lavoro dal benessere o dal malessere legato alla sfera
individuale, non è vero che è tutta una marmellata in cui non si può
distinguere nulla: cominciamo a vedere come è organizzato il lavoro,
se mai si è pensato a queste cose, se mai se ne è parlato insieme,
se sono stati presi in considerazione i problemi che una persona ha;
questo, per chi ha voglia di esercitare il ruolo di manager serio, è un
tema di grande rilievo, perché, se si mette la persona nel posto giusto, essa rende molto di più che non se la si mette a fare attività
deprimenti.
I consulenti del lavoro, che si adoperano perché l’impresa produca
di più, devono far capire all’impresa che deve prestare attenzione a
queste cose, perché, se il lavoratore viene messo nel posto giusto,
non solo ha voglia di lavorare, ma è motivato e questo produce
58
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
benessere anche per l’impresa. Non è un problema di antagonismo:
far star bene le persone fa star bene l’impresa e far star bene l’impresa vuol dire far star bene il Paese: questa è la logica nell’ambito
della quale, a mio avviso, bisogna muoversi.
Però indubbiamente anche i lavoratori devono fare la loro parte, perché non hanno soltanto diritti, ma anche dei doveri ed è giusto che
sia così, per cui è richiesto anche ai lavoratori un comportamento
attivo e forse non sempre prestiamo la dovuta attenzione a questo
fatto. Infatti la normativa prevede appunto degli obblighi a carico dei
lavoratori, ivi compresi i lavoratori autonomi, quindi quelli senza rinvio agli artt. 20 e 21.
Andando più a fondo relativamente ai temi del medico e quindi dei
certificati medici di idoneità o inidoneità, va detto anzitutto che il certificato medico è rilasciato da un professionista, non perché il lavoratore si sottopone a dei controlli più o meno volontariamente: c’è un
obbligo specifico del medico a fare dei controlli iniziali e periodici,
secondo cadenze date, ai lavoratori.
Qualora un lavoratore ritenga di avere qualcosa, può farsi visitare da
un medico, ma questa visita non ha niente a che fare con i controlli
iniziali e periodici previsti dalla legge: egli è dunque obbligato a sottoporsi alle visite mediche quando sono richieste dal medico competente, dopodiché, se c’è un profilo di idoneità con prescrizione da
parte del medico che non è adeguato alla realtà produttiva, al limite
si può contestare tale idoneità in base all’art. 41, grazie al quale il
datore di lavoro può ricorrere all’organo di controllo, al fine di avere
una conferma parziale o totale, oppure una revoca dell’accertamento che ha fatto il medico. Dunque non è una libera scelta dei lavoratori se sottoporsi o no alle visite obbligatorie ed anche il certificato
medico può essere contestato.
Rispetto al tema della inidoneità a cui consegue un ricollocamento
“ove possibile”, questa è una norma molto importante e la dicitura
“ove possibile” significa che non c’è un diritto del lavoratore ad essere spostato ad altre mansioni. Innanzitutto il riferimento è all’art. 42
del Testo Unico il quale dice: “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 – quella
che si occupa dei disabili, qualunque sia il loro grado di disabilità e le
cause che l’hanno generata – attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equiva-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
59
lenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”, quindi questa è una deroga
all’art. 2103 del Codice Civile, il quale stabilisce di per sé che il lavoratore non può essere demansionato, cioè affidato a mansioni inferiori a quelle precedenti, e stabilisce anche la nullità dei patti contrari.
“Ove possibile” significa che non c’è un diritto, però non è così semplice poter licenziare il lavoratore inidoneo: la Cassazione con la
sentenza numero 7755 del 1998, che è la sentenza fondamentale in
tal senso, dice che non c’è un diritto del lavoratore ad essere spostato ad altre mansioni in caso di inidoneità sopravvenuta, però nel
nostro ordinamento il licenziamento è l’ultima ratio, perciò sostanzialmente si pone a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare
che non è più possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni.
Fermo restando dunque che rimane la possibilità del licenziamento,
prima di poter procedere al licenziamento, il datore di lavoro deve
provare che quel lavoratore non può essere adibito ad altre mansioni, nemmeno quelle di livello inferiore. A questo punto si tratta soltanto di capire se nell’organigramma aziendale per questo lavoratore
c’è uno spazio oppure no e qui si pone anche il problema del ruolo
del dirigente sindacale o del Rls rispetto a questa partita.
Per quanto poi concerne il punto del rapporto tra salute, sicurezza
ed igiene, indubbiamente ciò riguarda in particolare tutto il tema dei
tipi di dispositivi di protezione individuale, in cui sostanzialmente c’è
una responsabilità prioritaria del Rspp, che è quella di verificare se i
Dpi sono adeguati, anche per un loro costante aggiornamento. La
legge non prevede – per rispondere alla domanda – una priorità
all’interno di questi tre temi, altrimenti bisognerebbe che fosse data
priorità alla soluzione più sicura, però c’è un obbligo specifico del
datore di lavoro attraverso il proprio Rspp di verificare l’adeguatezza
dei dispositivi di protezione individuale, prevedendo anche l’aggiornamento rispetto a questi dispositivi che è richiesto dalla normativa.
A proposito del problema del rapporto Rls-Rsu, se è utile che siano
distinte o meno le due figure, mi pare di aver già espresso il mio punto
di vista: io ho sempre detto che, per come è configurato il Rls nel
nostro ordinamento, il responsabile è il rappresentante sindacale,
una sorta di signore – mi si passi la metafora – che sta alla guida di
un sidecar, è colui che ha il potere di intervento, da un punto di vista
contrattuale, ai fini della sicurezza, mentre colui che sta nel seggiolino è il Rls; però quest’ultimo, per non essere sbalzato fuori, deve indi-
60
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
care al guidatore, cioè al rappresentante sindacale, dove stanno le
buche, quindi sarebbe auspicabile che, quando si fa una vertenza,
quando si vara una piattaforma, che ha delle ricadute anche sui temi
della salute e della sicurezza, il Rsu sia accompagnato dal Rls, perché quest’ultimo può indicare delle problematiche che magari soltanto in un’ottica prettamente sindacale non erano considerate.
Al momento la normativa non da al Rls poteri contrattuali di intervento, li dà soltanto al RSU, però l’opera di specifica consulenza del Rls
può essere molto utile quando si va ad elaborare una piattaforma
contrattuale, proprio perché può mettere in guardia il collega rispetto a richieste che possono avere ricadute sui temi della salute e della
sicurezza.
Rispetto al tema di chi risponde della salute e della sicurezza nella
struttura sindacale, c’è un profilo che è legato alla responsabilità dell’edificio in toto, e quindi ci saranno dei profili di sicurezza che riguardano gli elementi comuni, poi però c’è una specificità che riguarda i
piani, cioè, se c’è una totale autonomia da parte delle categorie
rispetto all’uso che si fa di un determinato piano, mentre il datore di
lavoro è il proprietario dell’immobile, il quale avrà il suo Rspp, rispetto a ciò che succede nei singoli piani, o nelle singole federazioni di
categoria, il segretario di ciascuna potrà essere configurato come
dirigente per la sicurezza, o addirittura preposto; è comunque fuori
dubbio che anche lui dovrebbe collaborare insieme al datore di lavoro alla redazione di quel documento di valutazione dei rischi che è
l’asse più importante per la sicurezza.
Voi sapete che, ad esempio, utilizzando questo centro, l’Inas, invece
di avvalersi di consulenti esterni, ha preparato qui 25 quadri i quali
figurano come Rspp delle strutture sindacali e questo è il modo con
cui abbiamo cercato di assolvere a questo dovere. Vi ringrazio dell’attenzione.
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Conclusi i lavori di gruppo, invito i relatori dei quattro gruppi ad
esporre quanto è emerso negli incontri, dopodiché ascolteremo l’intervento di Natalini rispetto al tema odierno, con particolare riguardo
all’attenzione che il mondo delle imprese attribuisce a questo tema.
SEGUONO GLI INTERVENTI DEI PORTAVOCE DEI GRUPPI DI
LAVORO
TIENITI
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SULLA SALUTE E
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formazione dei lavoratori. La formazione è lo
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professionali nel mondo del lavoro.
For.Te. è il Fondo Interprofessionale per la formazione continua delle imprese di tutti i settori
economici. Autorizzato dal Ministero del
Lavoro, è promosso da CONFCOMMERCIO,
CONFETRA, CGIL, CISL e UIL.
La formazione finanziata da FOR.TE. è davvero gratuita, le imprese e i lavoratori non
devono anticipare alcun costo!
For.Te.
presta
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massima
attenzione
all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta di
servizi, al fine di rispondere in modo sempre più
adeguato ai fabbisogni delle aziende aderenti e
potenziali aderenti. In particolare, accanto alla
tradizionale formula degli Avvisi, sono state
attivate due nuove modalità di finanziamento:
il Conto Individuale Aziendale e la Formazione a Catalogo per le piccole e medie imprese.
A For.Te. aderiscono aziende di ogni dimensione, ogni settore economico e localizzate su
tutto il territorio Nazionale. Il principale risultato
dell’attività svolta viene proprio dalle adesioni, in
costante aumento: più di 113.000 imprese
aderenti con 1.250.000 lavoratori, 450 mln di
euro stanziati, per formare oltre 900.000
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Le imprese possono aderire in qualsiasi mese
dell’anno e utilizzare da subito una delle opportunità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo
per l’azienda ed il lavoratore ed è semplice; è
sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex
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SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
10 Novembre 2011
2° PANEL
Intervento di
FRANCESCO NATALINI
(Consulente Ancl-Su)
64
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Dopo la paziente attesa, diamo ora la parola a Francesco Natalini, il
quale ha seguito tutti i lavori di gruppo e tutte le esposizioni e quindi può utilmente rapportarsi con voi e dare risposta ai vostri dubbi.
FRANCESCO NATALINI
(Consulente Ancl-Su)
Innanzitutto vi ringrazio ancora una volta per l’invito, che rappresenta per me un vero piacere. Io inizierei da quel ragionamento, che tra
l’altro fu fatto nella scorsa sessione, quando si parlò di tutt’altro, in
merito alla sinergia ed alla bontà di questa operazione, di questa
commistione tra i consulenti del lavoro, soggetti normalmente pagati dalle aziende e quindi filo aziendali, ed il sindacato.
Questa promiscuità mi ha fatto molto piacere: io credo che caschi a
fagiolo l’incontro tra i consulenti del lavoro e la Fisascat, in quanto
organizzazione di categoria che segue il Commercio, perché, al di là
di alcune eccezioni, mi pare di poter sostenere che sia i consulenti
del lavoro, sia la Fisascat hanno come parametro di riferimento la
piccola impresa, se non addirittura la micro impresa, perché, checché se ne dica, il consulente del lavoro normalmente assiste le piccole e medie imprese, le grandi imprese le può anche assistere dal
punto di vista consulenziale, ma queste non costituiscono il suo zoccolo duro, il quale invece è costituito dalle aziende che hanno meno
di 15 dipendenti. La stessa Fisascat, proprio perché si occupa di
Commercio, ha a che fare con il commerciante tipico, che non è un
grande imprenditore, anzi ora, in tempo di crisi, questi occupa 3-5-7
persone e non di più.
Quindi questo è un incontro sicuramente ottimale perché nelle
microimprese il consulente del lavoro non è solamente il tecnico,
l’esperto in materia giuslavoristica, è anche organizzazione di categoria, cioè nei confronti di queste imprese, che nella maggior parte dei
casi non sono sindacalizzate, nel senso che non sono iscritte alle varie
organizzazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, eccetera,
il consulente del lavoro si trova spesso a dover svolgere la funzione di
rappresentare l’impresa dal punto di vista di un’organizzazione di
categoria che invece non c’è. Perciò credo che questo momento di
aggregazione sia davvero sinergico, perché abbiamo preso le categorie, secondo me, giuste per individuare un percorso comune.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
65
Io ho sentito i vari interventi e devo dire che sono tutti più o meno
condivisibili. Io parto da una massima di mia moglie la quale, quando deve comprarsi un vestito, cerca sempre di andare sul vestito un
po’ più costoso perché dice “Chi più spende, meno spende”. Questa
massima, a mio modo di vedere, vale anche per quanto concerne la
sicurezza. Noi di solito diamo importanza al primo impatto, quando
sentiamo l’imprenditore che dice: “Devo mettermi subito in regola,
devo adeguarmi, ma non ho i soldi, siamo in tempo di crisi …”, ebbene, noi dobbiamo rispondergli: “Attenzione, se non hai i soldi, chiudi
l’azienda, perché la sicurezza non può essere ignorata”.
Lo dico io, che sono un aziendalista puro: “Se tu non sei in grado di
svolgere una certa attività per la quale sono necessari determinati
investimenti per poter garantire la sicurezza, chiudi l’azienda. Io
posso anche tollerare che tu non paghi i contributi, o che fai dei giochi di prestigio sullo stipendio, ma in materia di sicurezza non è possibile che tu dia meno sicurezza: se non ce la fai ad andare avanti,
si chiude, si esce dal mercato, non ci sono altre soluzioni”.
Questo serve anche a non creare quello che viene definito dumping
sociale: noi non possiamo avere a che fare con aziende che sfruttano questo vantaggio, appropriandosi dei risparmi su un aspetto fondamentale come quello della sicurezza.
Inoltre il discorso “Chi più spende, meno spende” serve a tenere a
bada l’oscillazione naturale del tasso infortunistico. Infatti questo
meccanismo del tasso infortunistico – lo dico agli amici della Cisl,
che sono magari meno esperti dal punto di vista tecnico – è una
cosa un po’ particolare perché va a punire paradossalmente l’azienda in espansione, cioè il meccanismo è tale per cui, se io subisco un
infortunio di un certo rilievo, tale da incidere sul tasso in un determinato modo, e se in quel momento ho un incremento occupazionale,
perché sto espandendo la mia attività, io pago di più in maniera
esponenziale, perché questo aumento di tasso si riflette su una
massa salariale che in quel momento sta crescendo.
Io posso dire che nella nostra attività a volte si è spietati, perché noi
guardiamo il business, guardiamo il risparmio per l’azienda: a tale
proposito vi posso raccontare un episodio che è accaduto anni fa in
un’azienda molto grande, quotata in borsa, che io seguo e nella
quale si era verificato un infortunio mortale. Ritengo ancora oggi che
quell’infortunio fosse effettivamente derivante dal cosiddetto “rischio
elettivo”, che è l’infortunio che viene a generarsi perché il lavoratore
66
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
se lo va a cercare per una sorta di tragica disattenzione, che è quella che ha portato quel particolare lavoratore ad essere schiacciato
da due camion. Infatti egli non doveva trovarsi lì, in mezzo a due
camion, su un pendio.
In quel momento l’azienda era passata da 40 dipendenti a 1500
dipendenti per cui si è trovata a dover pagare, data l’incidenza di un
infortunio mortale che ha portato ad incrementare il premio, all’incirca 2 milioni di euro in più. In quella situazione noi abbiamo fatto il tifo
affinché il responsabile fosse condannato come corresponsabile dell’incidente, perché in questo caso noi abbiamo potuto far leva su
quell’istituto che si chiama “Azione di regresso” che fa sì che, quando c’è una condanna penale del datore di lavoro per l’evento che si
è venuto a verificare, l’Inail non interviene, per cui il costo dell’infortunio ricade completamente sull’azienda.
Però l’Inail a quel punto non può più fare l’azione di ricarico sui tassi,
perché si è soddisfatta integralmente di quello che ha speso, per cui,
a fronte di una spesa che ovviamente viene identificata capitalizzando la rendita che l’Inail pagherà agli eredi di questo poveretto, si veniva a spendere circa € 500.000, che l’azienda peraltro non ha pagato
perché era assicurata. Di converso l’Inail ha dovuto ricalcolare i tassi
estrapolando quell’infortunio, perché quell’infortunio non ha avuto per
l’ente nessun tipo di incidenza economica: questo giochetto ha portato ad un differenziale di € 1.500.000 a favore dell’azienda.
Ma questo è un caso paradossale, noi invece dobbiamo ragionare
nell’altra logica, cioè che, se siamo in espansione e ci capita un
infortunio, dato che l’infortunio genera una responsabilità penale del
datore di lavoro, il meccanismo dell’incremento di tasso non avviene, ma in compenso si deve ripagare totalmente l’Inail di ciò che ha
speso e spenderà per quel lavoratore.
Questa è già una prima incidenza: l’azienda virtuosa porta ad una
diminuzione del tasso Inail; a questa noi possiamo aggiungere ulteriori provvidenze che la legislazione attuale offre, come l’art. 24 della
Mat, come viene chiamata, ovvero la Modalità di Applicazione della
Tariffa Premi, decreto del 12 dicembre 2000, che permette ogni anno
di presentare un’istanza all’Inail per poter ottenere uno sconto ulteriore, graduato in ragione del numero dei dipendenti che l’azienda
ha, se si dimostra di aver fatto qualche cosa per la sicurezza, ad
esempio, aver posto in essere delle nuove tecnologie, ma anche
aver fatto fare ai lavoratori dei corsi di formazione propedeutici ad
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
67
infondere la cultura della sicurezza.
Tra l’altro le stime dicono che questo tipo di istanza, che viene fatta
anno per anno, è poco praticata, quindi i fondi ci sono: si tratta di una
domanda che nove volte su dieci è destinata ad avere successo, a
trovare accoglimento da parte dell’Inail.
Voi sapete che l’Inail funziona come una qualunque assicurazione:
si entra con un tasso di tariffa che è quello bonus-malus standard,
poi questo tasso può essere virtuoso, se l’azienda è virtuosa, oppure aumentato, se l’azienda subisce infortuni. Nella fase di nascita
della posizione assicurativa chiaramente l’azienda non ha un retroterra storico per capire se si tratta di un’azienda virtuosa oppure no,
quindi si entra con il tasso medio di tariffa, ma è possibile presentare un’istanza all’Inail, facendo leva in qualche modo sulla volontà di
fare qualcosa in più per quanto concerne la sicurezza ed anticipando un atteggiamento virtuoso in questa direzione, per ottenere fin da
subito uno sconto del 15% del tasso medio di tariffa, perché si dimostra di essere un’azienda che merita di essere premiata fin da subito, in modo da entrare già con una classe di rischio favorevole.
Qualcuno obbietta che adottando questa misura poi si subiscono
delle ispezioni, però di fatto negli ultimi tempi questo in realtà non
avviene: bisogna che ciascun consulente conosca il territorio nel
quale opera e sappia quali sono le modalità operative adottate dell’Inail nella propria zona. In questo periodo in realtà le cose stanno
cambiando e già da tempo sta cambiando anche la mentalità dell’ispettore, infatti ogni tanto ci si ricorda che la loro non è soltanto
una funzione repressiva, ma, come diceva il decreto 104 del 2004,
ribadito poi anche dalla Direttiva Sacconi del 2008, la funzione dell’ispettore dovrebbe essere anche quella consulenziale di accompagnamento alla regolarità, a maggior ragione in un contesto come
quello della sicurezza, nel quale obiettivamente tutti possiamo dire
la nostra, ma non avremo mai le condizioni per poter dire di essere
in regola.
Se da me viene un cliente e mi dice che vuole essere in regola con
la 626, considerato che – anche se qui parliamo del Testo Unico – è
la 626 che regola la questione, io lo saluto e lo metto alla porta perché non può esserci una situazione di assoluta regolarità in quanto
in questa materia i confini in realtà non sono tracciati in modo netto.
A questo proposito posso citare una frase del mio amico Antonio Vallebona il quale, in un passaggio estrapolato da un suo articolo, dice
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che la sicurezza nel nostro Paese è nelle mani dei “maestri del
senno di poi”: giudici, periti, eccetera, i quali, dopo che si è verificato l’evento, sono capaci di dire che cosa si sarebbe dovuto fare per
evitare l’incidente che si è verificato. Il problema è che gli imprenditori, che io conosco bene perché mi danno da vivere, vorrebbero
avere dei limiti certi, magari anche dover affrontare compiti molto
ardui, ma sapere con certezza di aver assolto tutti i loro doveri da
questo punto di vista, invece purtroppo questo in materia di sicurezza non è possibile e ciò crea un po’ di sconforto.
Nella prima versione del Testo Unico nel 2008 mi sono messo, utilizzando le funzioni di Word, a cercare in tutto il testo quante volte comparivano termini come “adeguato”, “corretto”, “necessario”, “equo”,
“appropriato”: la risposta è 255 volte. Ma questi termini che cosa
vogliono dire? Sono il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, mezzo
pieno per il datore di lavoro, mezzo vuoto per la Asl quando viene a
fare le ispezioni. È questo che sconcerta e vi posso dire che sotto il
profilo giuridico questa eccessiva genericità, forse inevitabile, perché
la norma non può scendere nello specifico, potrebbe avere dei
risvolti favorevoli anche per chi questi risvolti favorevoli non li merita,
perché l’imprenditore farabutto con un buon avvocato potrebbe
anche fare leva su questa situazione che giuridicamente si chiama
in Diritto Penale “indeterminatezza della fattispecie”.
Il Testo Unico prevede 230 sanzioni penali – e poi vedremo che su
questo concetto di sanzione penale c’è anche parecchia falsa informazione – ma in materia penale esiste un principio in base al quale
la sanzione può essere comminata solamente se l’oggetto è concreto, è specifico e non si può prendere a prestito quello che è chiamato “principio dell’analogia”. Cioè in materia penale o è previsto che
chi beve l’acqua frizzante, deve essere colpito da quel determinato
tipo di sanzione, oppure, se non c’è un precetto così specifico, chi
beve acqua frizzante non può essere sanzionato, nemmeno se la
sanzione è prevista per chi beve gazzosa, perché, se si subisce una
sanzione per analogia, si può fare ricorso, dato che in materia penale questo non è concesso.
Quindi, pur in presenza di questa pomposità di alcune disposizioni,
io mi potrei anche trovare di fronte ad un’impresa che sa di essere
in torto, ma che potrebbe far leva su questo principio di natura prettamente giuridica per evitare la sanzione.
Quando noi parliamo di Testo Unico in materia di sicurezza, parlia-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
69
mo di una normativa che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione,
appartiene a quella che viene chiamata “legislazione concorrente”, il
che vuol dire che a regime sono le Regioni che hanno il diritto di stabilire le norme di sicurezza, però, in attesa che le Regioni legiferino
in materia, può sostituirsi la legge dello Stato. È diverso dal caso in
cui la Regione ha una competenza esclusiva, perché in questo caso
la legge dello Stato non può fare nulla: se non c’è la legge regionale, lo Stato può solo dare delle indicazioni relative ai cosiddetti “livelli di tutela essenziali”, qui invece è previsto che, fintanto che le
Regioni non facciano la loro legislazione regionale, la normativa può
essere quella dello Stato.
Ma a questo proposito va rilevato che, se noi parliamo di sanzioni
penali, queste possono essere individuate esclusivamente da una
legge dello Stato, mentre le sanzioni amministrative possono essere
comminate anche da una legge regionale; proviamo quindi ad immaginare lo scenario futuro: avendo 20 Regioni l’Italia, avremo 20 normative diverse, per cui avremo, ad esempio, la Toscana che proibisce di bere l’acqua frizzante, la Liguria che proibisce di bere il vino,
il Piemonte che proibisce di bere la birra, con una sanzione però che
deve essere ovviamente unica e prevista a livello centrale, tale che
possa – senza sconfinare nel concetto di analogia, che vanificherebbe l’applicazione della sanzione – in qualche modo coprire tutte le
tipologie di precetto.
Sulla effettiva applicabilità di questa idea io mantengo qualche dubbio e questo va sempre nella direzione di dare una mano a chi
magari la mano non la merita, cioè a quegli imprenditori che non
hanno fatto nulla per la sicurezza.
Detto questo però, perché in questi anni la sicurezza da noi è stata
vista come una sorta di fardello? Perché probabilmente nel nostro
Paese la sicurezza si è incardinata su un eccesso di burocrazia già
esistente, quindi tutto questo è stato visto come un di più ed in questi anni, in effetti, noi abbiamo fatto gran parte della sicurezza sui
pezzi di carta: si riteneva a posto colui che più produceva in termini
di peso cartaceo, ad esempio, del documento di valutazione dei
rischi, al punto che poi si doveva nominare il medico competente per
la movimentazione del carico del Dvr.
Invece questa doveva essere percepita come l’unica vera, o comunque la prioritaria, delle cose da tenere in considerazione, perché la
salute e la sicurezza vengono prima di ogni altra cosa, tralasciando
70
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
piuttosto altri fardelli inutili, come quelli relativi alla privacy, che sono
provvedimenti veramente folli: considerato che in azienda tutti sanno
tutto di tutti, noi siamo ancora lì a parlare del custode delle password,
che sembra uno che si mette in ginocchio mentre qualcun altro con
la spada gli conferisce l’investitura, come un cavaliere medievale.
Perciò io ho plaudito alla modifica che c’è stata col decreto 81 nel
quale l’art. 28 dice come deve essere compilato, come deve essere
elaborato questo documento di valutazione dei rischi, sottolineando
che deve essere improntata a semplicità, brevità e comprensibilità.
Questo ormai è un must che la legge richiede: bisogna essere concreti sulla sicurezza, non fare parole a fiumi e poi non fare niente di
concreto, poche cose, ma fate bene, in modo che agiscano in modo
sostanziale, in modo concreto.
E su questa filosofia non a caso si è inserita la recente circolare della
Commissione Paritetica ex art. 6, che poi è stata traslata nella circolare ministeriale dello scorso novembre sulla valutazione del rischio
nello stress lavoro-correlato. Su questa vicenda qualche anno fa io
avevo visto della gente terrorizzata, la quale si chiedeva che cosa
dovesse fare, che cosa fosse lo stress lavoro-correlato: il Ministero,
per il tramite della Commissione, ha in qualche modo ridimensionato questa fattispecie di stress, riconducendolo ad una valutazione
preliminare attraverso quelli che vengono chiamati “eventi sentinella”, oltre a quelli che vengono definiti “fattori di contesto”.
Se non ci sono elementi ulteriori, mi fermo lì, è un po’ come la prima
verifica che fa il medico di base: se lui dice che non occorre una visita specialistica, tutto si ferma lì, altrimenti manda il paziente a fare
delle ulteriori indagini. Questo va fatto in materia di stress, perché
noi alla fine dobbiamo renderci conto – e qui, secondo me, ha giocato un po’ la disinformazione – che lo stress a cui si fa riferimento
nel Testo Unico, è una delle tante tipologie di stress, appartiene alla
famiglia degli stress, ma non comprende altri tipi di stress.
Ad esempio, il mobbing crea stress: il buon mobber ottiene il suo
scopo quando riesce a stressare il lavoratore al punto tale che questo si dimette o commette qualche gesto estremo; ma il mobber è
pienamente cosciente di quello che sta facendo e questo non è lo
stress a cui si riferisce l’art. 81, il quale è invece quello dell’accordo
del 2004, che è riconducibile a due ipotesi, la più importante delle
quali riguarda il lavoratore che non ritiene di essere in grado di svolgere determinate mansioni, sia perché non si ritiene all’altezza, sia
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
71
perché la mole di lavoro che gli viene proposta è eccessiva.
Immaginate un portiere di calcio: se gli tirate un pallone, lo para, se
invece gliene tirate venti contemporaneamente, prima o poi il gol lo
subisce. Questo tipo di stress è uno stress che il datore di lavoro normalmente non conosce, ecco perché tutto si risolve, in quei casi in
cui gli eventi sentinella dimostrano che c’è qualcosa da verificare,
con il dialogo, che a questo punto deve coinvolgere certamente tutti
gli attori, perché se il lavoratore ha un po’ di disagio a parlare con il
datore di lavoro, certamente avrà meno disagio a parlare con Rls,
avrà meno disagio a parlare con il medico competente dell’azienda.
A questo punto il datore di lavoro è forse ben contento di poter capire che c’era una situazione di disagio, perché la condizione di disagio, di cui lui non era in precedenza a conoscenza e di cui era forse,
tutto sommato, incolpevole, gli può portare dei danni, in quanto gli
effetti dello stress si riflettono in una minor produttività ed in un marcato assenteismo: ad esempio, il lavoratore, che vive male questa
condizione ambientale, sarà più propenso ad andare dal medico ed
a farsi prescrivere qualche giorno di malattia in più. Sono tutti meccanismi che fanno sempre capo a quella massima di cui dicevo
all’inizio, ovvero “Chi più spende, meno spende”.
Noi normalmente andiamo a toccare le aziende che non sono iscritte, come dicevo poc’anzi, ad organizzazioni di categoria, aziende
che non sono sindacalizzate perché sono sotto il numero fatidico dei
15 dipendenti, quindi per il sindacato è un’opportunità, ma non di
entrare in azienda per saccheggiarla. Io ho sempre adottato la massima, che credo sia di Confucio, la quale dice che il sindacato o lo
combatti o ti allei con lui: in questi ultimi anni io credo che con il sindacato si possano fare tante belle cose, sempre nel rispetto della
legalità, ed io credo che questo sia un modo per il sindacato di entrare in realtà che altrimenti gli sarebbero sottratte dalle limitazioni
imposte dalla legge – perché la situazione occupazionale impedisce
di costituire le classiche organizzazioni interne, le classiche rappresentanze, siano esse le Rsa, o più facilmente le Rsu – ed un’opportunità per il datore di lavoro il quale, tramite i professionisti che lo
assistono, tra cui i consulenti del lavoro, può riuscire a creare questa
cultura collaborativa.
Tenete conto anche del fatto che molti di noi spesso rivestono il
ruolo di Rspp. Il Rspp – tengo a dirlo per chi volesse cimentarsi in
questa attività – è un’attività che certamente comporta delle
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
responsabilità, come del resto tutte le attività, ma non ha ricadute di
tipo penale: il Rspp, nonostante sia una sorta di braccio destro del
datore di lavoro, è un consulente del datore di lavoro, le responsabilità penali ricadono sempre e solo sul datore di lavoro. Ovviamente, se si dimostra complice di una situazione penalmente rilevante,
ne subirà le conseguenze, ma in sé fare il Rspp non comporta
risvolti di carattere penale.
C’è però un altro aspetto che preoccupa alcuni nostri clienti piccoli,
da parte dei quali spesso si verifica una certa ritrosia, perché temono che, tirandosi il sindacato in casa, ci possa essere qualche effetto negativo. Già Marco Lai vi faceva notare che i ruoli sulla carta
sono diversi: un conto è il Rsu un conto è il Rls. Io credo tuttavia che
questi due ruoli siano sempre più interattivi, perché, nel momento in
cui si tratta di contrattare un premio per un andamento infortunistico
favorevole, non vedo come si possa fare tutto ciò senza tirare in ballo
il Rls, ammesso che in azienda ci sia anche il Rsu.
E comunque noi dobbiamo sempre considerare, nel momento in cui
i nostri clienti ci dicono che vogliono continuare ad agire come prima,
che innanzitutto devono trovarsi un lavoratore disposto a fare il Rls –
e non è detto che ci sia – ma poi avere un Rls costa in formazione
ed in termini di permessi retribuiti, che devono essere concessi al
rappresentante interno e questo è, secondo me, uno spreco di risorse, perché nella piccola impresa occorre fare questo ragionamento:
se uno cuoce 10.000 polli al giorno, impara a farli e si attrezza, altrimenti, se gliene occorre uno solo, è meglio che vada a comprarselo
in rosticceria e che se lo compri già pronto. Perciò io reputo – e non
lo dico perché mi trovo qui alla Cisl – che nelle piccole realtà l’utilizzo del Rlst sia sicuramente un’ottima occasione per operare sinergie
ed anche, se vogliamo vederla sotto il profilo del risparmio, per
risparmiare sui cosiddetti costi aziendali.
Ma consideriamo ora che anche l’organizzazione sindacale è datrice di lavoro: vediamo di valutare che cosa la sicurezza prevede nei
riguardi dei datori di lavoro per cercare di rispettare la norma e nel
contempo per tutelarli. Un aspetto da tenere in considerazione è che
nelle strutture complesse, o mediamente complesse, è evidente che
il datore di lavoro, soprattutto in un contesto come quello di cui stiamo parlando, non ha quasi mai le competenze tecniche: può avere
quelle imprenditoriali, però, per quanto concerne la sicurezza, ci
vogliono i tecnici, perciò possiamo ricorrere alla cosiddetta delega di
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
73
funzioni.
La delega di funzioni serve a scaricare – lo dico in modo brutale – la
responsabilità penale nei confronti di un soggetto diverso dal datore
di lavoro, questo non perché si vogliano creare quelli che sono chiamati in modo elegante “parafulmini processuali” e che con un termine molto meno elegante si chiamano “teste di legno”, ma perché in
realtà in alcune situazioni il datore di lavoro non può materialmente
occuparsi di questi aspetti. Ad esempio, non possiamo immaginare
che, se succede un infortunio alla Fiat, ne risponda Marchionne: ne
risponderà l’ingegner Tal dei Tali che è responsabile del tale reparto.
La delega di funzioni, prevista dall’art. 16, che non fa altro che recepire un substrato giurisprudenziale che si era venuto a creare nel
corso degli anni passati, è basata su questi elementi:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
A parte l’atto scritto recante data certa, che mi sembra una cosa di
una banalità sconcertante, io mi soffermerei sui punti C e D, con cui
si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione
e controllo previsti dalla specifica natura delle funzioni, e soprattutto
si pone l’autonomia di spesa in capo al delegato: siccome il delegato rischia di suo a livello penale, non può, se c’è da fare un intervento, dire che non può spendere, perché non ne ha l’autorizzazione, in
quanto l’autonomia di spesa è garantita per legge.
A questo proposito qualcuno mi chiede se deve predisporre dei budget entro i quali in qualche modo imbrigliare l’opera del delegato,
perché teme che possa decidere delle spese eccessive. A mio parere non ha senso una misura di questo genere: quando si vede che il
delegato parte per la tangente, gli si toglie la delega. Io non lo limiterei a priori, perché, se c’è da fare un intervento, lo si fa, costi quel
che costi: l’intervento va fatto, altrimenti si chiude l’azienda. Perciò
legare il delegato ad un budget, superato il quale egli deve richiedere l’autorizzazione, è, secondo me, una situazione da evitare.
74
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il delegato poi non va confuso con l’amministratore delegato, il quale
si prende la responsabilità in materia di sicurezza in ragione di una
delega che gli ha conferito magari il Cda: quella di cui parliamo noi non
è la delega a cui fa riferimento l’art. 16, questa è un’investitura diretta,
perché è il datore di lavoro che dà la delega al delegato. Solo nel caso
in cui il datore di lavoro decide di attribuire una parte delle proprie
responsabilità – perché poi vedremo che non sono mai tutte – ad un
altro soggetto titolato a farlo, abbiamo la delega di cui all’art. 16.
Rilevo a questo proposito una sentenza che mi sembra interessante ed anche condivisibile: noi in questi anni abbiamo visto molte volte
che, se abbiamo un soggetto a cui viene attribuita una certa funzione, ma si tratta di una funzione attribuita in realtà solo sulla carta, poi
di fatto ne risponde il vero, sostanziale responsabile, che in questo
caso è il datore di lavoro. Questo principio è ineludibile, però c’è una
sentenza del 2009, la 44890 del 21 ottobre 2009, la quale dice una
cosa che ritengo condivisibile: se il delegato secondo l’art. 16 si
accorge di essere stato delegato sulla carta, di essere una “testa di
legno”, o chiede che gli vengano attribuite le funzioni che gli spettano, oppure deve rimettere la delega. Se invece rimane lì in stand-by,
in una situazione di attesa, perché intanto, in fondo, chi risponde è
sempre il datore di lavoro, rischia molto, perché la legge prevede ora
che risponda anche il falso delegato, il quale non ha avuto l’accortezza di protestare, perché di fatto non esercitava il proprio ruolo.
Poi la delega può essere addirittura attribuita in subappalto, passatemi questo termine, ma attenzione però che la delega, la quale è
ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, come
stabilisce una sentenza della cassazione del 2005, non libera il datore di lavoro da tutte le sue responsabilità: la valutazione di tutti i
rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, è comunque un ruolo, un compito che non può essere
delegato, spetta sempre e comunque al datore di lavoro. Inoltre non
si può nemmeno affidare al delegato la designazione del Rspp, ma
comunque il delegato può individuare il Rspp e poi la designazione
formale viene fatta dal datore di lavoro, quindi questo è un particolare che si poteva anche tralasciare.
Importante è invece il comma 3: non si illudano quelli che delegano
di essersi tolti tutte le responsabilità, resta sempre una sorta di competenza residuale ai sensi dell’art. 2087, che vi è stato illustrato questa mattina da Marco Lai.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
75
Abbiamo detto che la valutazione dei rischi deve essere improntata
a semplicità, comprensibilità e brevità, ma come si deve intendere la
valutazione dei rischi? Una cosa che sento spesso dire è una sorta
di confusione che esiste tra la valutazione dei rischi ed il documento di valutazione dei rischi: la valutazione dei rischi va fatta da parte
di tutte le imprese, di tutti i datori di lavoro, e non possiamo escludere neanche il datore di lavoro domestico, lo escludiamo dal Testo
Unico, ma non dalla valutazione del rischio.
Come si formalizza questa attività, dopo che è stata fatta la valutazione dei rischi? Occorre vedere se si è obbligati o meno a stilare il
documento di valutazione dei rischi, ma non è che chi non è obbligato a stilare il documento di valutazione dei rischi, non debba fare
la valutazione dei rischi: essa va fatta sempre, dal primo giorno,
forse anche prima di iniziare a lavorare, anzi, normalmente prima. La
valutazione dei rischi deve trovare concretamente la sua estrinsecazione in un documento chiamato Dvr, questo ce lo dice la norma, la
quale fa anche dei distinguo, perché prevede il documento della
valutazione dei rischi in forma ordinaria e completa per le imprese
che hanno oltre 50 lavoratori.
Questa è un’altra cosa da tenere in considerazione: il Testo Unico
non utilizzerà ma il termine “50 dipendenti” perché sarebbe riduttivo
rispetto alla sommatoria dei soggetti tutelati; infatti la legge ci dice
quali soggetti vanno tutelati – esclusi i lavoratori domestici – e per i
lavoratori autonomi reca due obblighi: il Dpi ed il tesserino da esibire in caso di appalto.
Ma c’è un altro aspetto da tenere presente: un conto è la tutelabilità,
o tutela se preferite, un conto è la computabilità: quando la legge –
e lo fa più volte – individua i limiti, oltre 50 lavoratori, da 10 a 50 lavoratori, fino a 3, fino a 4, fino a 7 lavoratori, noi dobbiamo andare a
vedere quali lavoratori rientrano nel concetto di lavoratore computabile o non computabile. Per esempio, un lavoratore in prova non è
computabile: se io sono un’azienda che ha 49 lavoratori stabili e 3
lavoratori in prova, non sono un’azienda oltre 50 lavoratori.
È chiaro che vanno tutelati tutti e 52, ci mancherebbe che quelli che
sono in prova non fossero tutelati, anzi a maggior ragione proprio
loro vanno tutelati, ma dal punto di vista della classificazione, visto
che i lavoratori in prova – ma non solo loro – non sono computabili, io sto al di sotto dei 50, quindi posso permettermi il lusso – chiamiamolo così – di traslare la mia valutazione dei rischi su un docu-
76
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
mento di valutazione dei rischi redatto in forma standardizzata
10/50.
Se mi trovo al di sotto dei 10 lavoratori, e le aziende del commercio
spesso e volentieri stanno in questa terza fascia, fino al giugno 2012
io ho la possibilità di utilizzare, anziché un documento di valutazione
dei rischi, una semplice autodichiarazione, in cui si dica che è stata
effettuata la valutazione dei rischi, che, lo ripeto, va fatta, solo che
non va formalizzata attraverso questo documento.
Però io direi – e lo dico ai datori di lavoro in senso lato – di cominciare a valutare l’ipotesi numero due, perché il 2012 è ormai alle
porte e dal luglio 2012 in poi la modalità tre dovrebbe venire meno,
salvo proroghe. Quindi le modalità effettive saranno la uno e la due:
documento di valutazione dei rischi redatto in forma piena, documento di valutazione dei rischi redatto in forma standardizzata, quindi un po’ più semplificato rispetto precedente.
A mio modo di vedere è anche più utile e più facile per l’azienda fare
questo documento, perché vi si racchiude tutto e non serve una
autodichiarazione, quindi abituiamoci ad avere a che fare con il Dvr,
almeno quello in forma semplificata.
Non è il caso di dirlo, ma se siete una centrale termonucleare, anche
se potete avere solo un Co.Co.Co che viene lì da voi a fare un giro
ogni tanto, dovete fare il documento pieno, quello ordinario.
Sparirà a regime – e lo prevede il Testo Unico – il “registro infortuni”
che è un retaggio il quale fa parte di quella filosofia burocratica che
pervadeva il nostro quotidiano. Io posso fare sul registro degli infortuni una considerazione che dimostra quante cose ancora ci sono da
fare e quelle che sono, secondo me, le situazioni che fanno a volte
alterare il datore di lavoro: naturalmente lo spiego a voi sindacalisti,
che siete dall’altra parte a fare il vostro lavoro e magari di queste
cose sapete poco.
Il registro degli infortuni è il registro più inutile di questo mondo: è un
pezzo di carta sul quale io devo annotare statisticamente questi
eventi e sparirà perché verrà sostituito da un registro telematico, il
quale verrà tenuto virtualmente dall’Inail e nel quale io, dalla mia
postazione Internet, descriverò l’infortunio del signor Tal dei Tali
avvenuto in data tot e nel luogo tot, dopodiché questi dati verranno
recepiti a livello virtuale in questo registro telematico.
Ovviamente l’Inail conosceva comunque gli infortuni superiori ai tre
giorni, perché si faceva la denuncia infortuni, non era al corrente
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
77
invece degli infortuni al di sotto dei tre giorni, ecco dunque che ora
si può colmare questa lacuna con il registro telematico, però il registro telematico al momento non è ancora vigente, perché si deve
aspettare un decreto interministeriale che non è ancora uscito.
Abbiamo detto che il documento di valutazione dei rischi è il cuore
dell’attività svolta dal datore di lavoro o da chi, in qualche modo, collabora con lui, perché al documento di valutazione dei rischi partecipano tutti gli attori: è giusto quello che si diceva prima, ovvero che
nessuno qui è una comparsa. Ma immaginiamo di avere una centrale termonucleare che non ha fatto la valutazione dei rischi: se voi
chiedete ad un cittadino qualunque quale dovrebbe essere la sanzione per chi, in questo caso, non ha fatto il documento di valutazione dei rischi, vi sentirete rispondere 20-30 anni di galera.
In realtà poi si scopre invece che la legge prevede l’arresto da quattro a otto mesi e se il responsabile fa il bravo ed è andata bene che
non si sono verificati infortuni, il giudice nella prima versione del
Testo Unico poteva ammettere la conversione della sanzione in
modo pecuniario con un’ammenda che andava da € 8000 a €
24.000. Adesso hanno leggermente modificato queste cifre, perché
esse fanno riferimento alla cosiddetta “retribuzione di ragguaglio” di
cui all’art. 135 del Codice Penale, il quale dice che si pagano € 250
per ogni giorno di arresto che si converte in denaro, per cui, se al
nostro ipotetico datore di lavoro immaginiamo che diano otto mesi di
sanzione, dovrà pagare € 60.000, ma magari poi gliene danno quattro ed allora bastano € 30.000.
Quindi il datore di lavoro, che gestisce una centrale termonucleare e
che non fa la valutazione dei rischi, anziché farsi 30 anni di carcere,
come un cittadino qualunque immaginerebbe, può risolvere la questione pagando da € 30.000 a € 60.000, mentre il datore di lavoro
che non registra sul registro infortuni l’infortunio, che magari ha registrato all’inizio, ma poi si è dimenticato di chiudere per dire che un
lavoratore ha ripreso a lavorare, rischia una sanzione massima di €
15.460! Queste sono le anomalie che mi fanno riflettere: a volte c’è
una sperequazione riguardo determinate violazioni rispetto ad altre
che è veramente sorprendente.
Nel Testo Unico ci sono 2-3 ipotesi sanzionatorie in cui la sanzione,
come si è visto, è puramente interdittiva e si parla sempre di arresto,
ma al massimo arriviamo ad otto mesi, non di più, mentre tutte le
altre sanzioni penali sono sanzioni contravvenzionali con pena alter-
78
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nativa: per intenderci, o hanno la previsione della sola ammenda,
oppure hanno la previsione dell’ammenda o dell’arresto, ad esempio: “… punito con l’ammenda da € 100 a € 1000, oppure con l’arresto da un mese a tre mesi?.
In tutti questi casi, quando c’è la previsione di una pena pecuniaria
pura, cioè solo ammenda, o, in alternativa, con una pena detentiva,
cioè ammenda o arresto, io posso far ricorso ad un istituto che si
chiama “prescrizione obbligatoria” il quale permette di chiudere la
partita e di non avere nessun tipo di conseguenza di tipo penale,
pagando dei soldi. E quanti sono questi soldi da pagare? Sono solo
un quarto della sanzione massima. Quindi, secondo questo famigerato Testo Unico, che da molti viene dipinto come una specie di girone dell’inferno dove c’è una spirale al termine della quale si va in
galera, in realtà in galera non ci si va mai.
Dunque tutte le violazioni del Testo Unico possono essere monetizzate, in modo tale che, pagando una somma di denaro, si può chiudere la partita. Questa è una cosa da dire, perché molti pensano
che, siccome il Testo Unico prevede 230 sanzioni penali, possa succedere chissà che cosa: invece sono tutte monetizzabili. Il rischio
vero del datore di lavoro sta quando si verifica un fatto tale da integrare o l’omicidio colposo, quando ci scappa il morto – art. 589 del
Codice Penale – ovvero quando ci scappa la lesione grave o gravissima – art. 590 del Codice Penale.
È qui che io starei molto attento, perché la lesione grave nella letteratura scientifica sanitaria è quella dalla quale il lavoratore ottiene
una prognosi superiore a 40 giorni: io non voglio fare qui un discorso di medici, ma non ci vuole molto ad ottenere 40 giorni di prognosi. Io vi posso rappresentare un caso concreto in cui, in una casa di
riposo, una lavoratrice ha lamentato una sorta di discopatia, di dolore alla parte lombare, per aver spostato un’anziana piuttosto pesante. Non è stato possibile dimostrare che questa lavoratrice avesse la
necessaria formazione, che, può sembrare una banalità, consiste
nel sapere che, in questi casi, si devono piegare le ginocchia, come
ben sa chiunque va in palestra e gli è stato detto che, per sollevare
un peso, si devono piegare le ginocchia, altrimenti lo sforzo ricade
tutto sulla schiena.
E siccome questa lavoratrice ha ottenuto 60-70 giorni di prognosi,
questa cosa è finita in procura: il datore di lavoro è stato condannato perché non ha fornito la necessaria formazione e quindi si è venu-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
79
to a creare un reato, che ricade nell’art. 590 del Codice Penale. Per
una banalità quel datore di lavoro maledirà il giorno in cui non ha
fatto la formazione, o quanto meno, ammesso che lui in realtà l’abbia fatta, non l’ha documentata, perché voi sapete che in giudizio
quello che conta è la verità processuale ed il caso di Perugia è eclatante in questo senso: purtroppo riguardo a certe cose bisogna provare che cosa si è fatto, non basta affermare di averle fatte, soprattutto quando ci sono implicazioni di carattere penale.
Quando parliamo di sicurezza tuttavia dobbiamo parlare dell’assunzione di responsabilità che ognuno degli attori, abbiamo detto che
non sono comparse, si deve prendere, ivi compresi i lavoratori, i
quali in questo contesto sono tirati in ballo dall’art. 20 del Testo
Unico, il quale prevede delle sanzioni penali anche a carico del lavoratore, che in qualche modo non osserva la sicurezza e può mettere a repentaglio la sua incolumità, ovvero l’incolumità dei suoi colleghi di lavoro. L’art. 20 recita così:
“I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere
c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
80
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente?
La mancata osservanza di questo articolo può essere sanzionata
con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da € 200 a € 600,
ma anche in questo caso il lavoratore potrebbe fare ricorso all’istituto chiamato “prescrizione obbligatoria”.
Tuttavia stiamo parlando di una sanzione penale a carico del lavoratore e lo dico ai consulenti del lavoro: quando c’è una violazione da
parte di un lavoratore di una norma in materia di sicurezza, non bisogna essere tolleranti, c’è la doverosità dell’azione disciplinare, perché il datore di lavoro che si dimostra accondiscendente – a parte il
fatto che un domani di fronte ad un giudizio quel suo atteggiamento
blando potrebbe avere dei risvolti molto negativi, qualora si trattasse
di decidere da che parte deve pendere l’ago della bilancia – infonde
un’idea della sicurezza che non è quella che noi vogliamo.
Quindi occorre il massimo rigore e tenete conto del fatto che i giudici
– e lo dico ai colleghi – che normalmente sono filo-lavoratori, quando
sottoponete loro il licenziamento – facciamo un esempio estremo – di
un lavoratore che ha commesso violazioni in materia di sicurezza,
danno una valutazione sempre più rigorosa, anche perché voi capite
che, nel momento in cui c’è in ballo la responsabilità penale di un soggetto, non si può essere indulgenti. È chiaro che deve sempre essere
valutata la gradualità, ma l’azione disciplinare è doverosa: se voi volete tollerare un lavoratore che vi ha mandato a quel paese, perché era
in un momento critico, siete liberi di farlo, ma sulla sicurezza non bisogna fare sconti, perché questo diffonde una cultura sbagliata.
Il Duvri rappresenta un altro momento di concertazione, anche se
non essenzialmente tra il datore di lavoro e tutti i soggetti che compaiono, anzi, addirittura qui potrebbero essere tirati in ballo soggetti
che appartengono a più imprese, perché il Duvri è una concertazione tra due imprese, tra l’impresa committente e l’impresa appaltatrice, e mira a valutare quello che è il rischio interferenziale.
Nel 2006 a Campello sul Clitunno, un Paese dell’Umbria, un oleificio
che produce olio di oliva, la Italiana Oli S.p.A., chiama una squadra
di artigiani saldatori che vengono a fare un intervento di manutenzio-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
81
ne all’interno dello stabilimento; non si sa per quali ragioni la fiamma
della saltatrice entri in contatto con dei vapori sprigionatisi all’interno
dell’ambiente di lavoro, ma si crea una miscela esplosiva e muoiono
cinque persone.
Questo è un classico caso di omessa valutazione del rischio interferenziale, cioè un mix, una combinazione fatale tra rischio ambientale, insito nell’ambiente di lavoro, ovvero il gas, ed il rischio specifico,
ovvero la fiamma. Se questi lavoratori avessero usato dei cacciavite,
ancorché ci fosse stata una piccola fuga di gas, non sarebbe successo nulla, ovvero se avessero utilizzato la fiamma in un ambiente
aperto, ugualmente non sarebbe successo nulla. Questa fatalità, che
ha portato a mixare questi due elementi di rischio, ha creato la
miscela esplosiva.
Quindi distinguiamo: il Duvri, documento unico di valutazione del
rischio interferenziale, lo deve predisporre il committente, ma necessita di dialogo, perché non si può sapere quali sono i rischi dell’altra
azienda, si possono immaginare, ma non si possono conoscere
quelli specifici: mentre io, padrone di casa, conosco i rischi del mio
ambiente di lavoro, tu, partner, mi devi dire quali sono i tuoi rischi
specifici, io li metto insieme ai miei e partorisco il Duvri.
Se a Campello un povero malcapitato si fosse bruciato un dito col
cannello, questo sarebbe stato un rischio specifico del quale rispondeva unicamente l’impresa appaltatrice, l’impresa artigiana di saldatura, il fatto invece che questo evento si sia venuto a creare per questo mix di due componenti, rischio ambientale e rischio specifico, ha
fatto sì che le responsabilità, che in qualche modo avrebbero dovuto gravare su entrambi, nello specifico siano andate a gravare tutte
sul committente, che era colui che doveva predisporre il Duvri.
Però sul Duvri c’è stato ora un alleggerimento: non deve essere
necessariamente stilato per i lavori di breve durata, sempre che non
si tratti delle famose attività a rischio, come la più volte citata centrale termonucleare e così via.
Il 231 è un decreto del 2001 che deroga a quel detto latino che afferma “Societas delinquere non potest”, cioè si è sempre detto e si continua a dire che la responsabilità penale è personale e ricade su una
persona fisica, qui invece si vuole in qualche modo sovvertire questo principio, andando ad attribuire una sorta di responsabilità parapenale anche alla persona giuridica e di questo decreto, che abbiamo detto esiste da 10 anni, pochi di noi erano a conoscenza, perché
82
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
toccava ambiti e tematiche che ci sfioravano molto da lontano.
Questo decreto enumera un catalogo di reati e se in un’azienda
viene commesso uno dei reati compresi in questo catalogo, oltre a
pagare l’autore della violazione, o gli autori della violazione, come è
sempre avvenuto, perché la responsabilità penale è personale, paga
penalmente anche l’azienda in due modi: o sborsando denaro, o con
quella che potrebbe essere la galera per un’azienda, ovvero la
sospensione dell’attività. Per una persona fisica la galera è privazione della libertà, per un’azienda la galera è privazione dell’attività produttiva.
In questo caso la pena pecuniaria può arrivare addirittura ad €
1.549.000, cioè i 3 miliardi di lire del vecchio conio, ed abbiamo sanzioni di tipo interdittivo che possono arrivare anche fino a due anni.
Ma perché ce ne occupiamo in materia di sicurezza? Perché nel
2007 in questo catalogo è stata inserita anche l’ipotesi dell’infortunio
sul lavoro, da cui si genera una fattispecie di omicidio colposo, se ci
scappa il morto, o le famose lesioni gravi o gravissime.
In presenza di un evento come questo, oltre alle cose che noi già
sappiamo, ovvero che l’Inail non interviene, per cui si deve pagare
integralmente ciò che l’Inail riconosce a quel lavoratore – tranne il
caso paradossale che vi ho detto prima – è sempre una perdita che
noi subiamo: oltre a pagare, poco o tanto che sia dal punto di vista
penale, personalmente l’autore della violazione, che si trova a subire un processo da cui esce condannato, la novità è che dal 2007 in
poi l’azienda può anche pagare di suo: oltre all’azione di regresso,
che è una sorta di responsabilità civile, può pagare dal punto di vista
della 231 secondo queste modalità.
Per evitare tutto ciò e per fare in modo che continui a pagare solo
l’autore della violazione e che ci si limiti a risarcire l’Inail di quanto
anticipato al lavoratore, l’azienda si deve dotare di un modello organizzativo – che il Testo Unico prevede all’art. 30 – il quale deve monitorare tutti i passaggi che si fanno, tutte le valutazioni che si fanno,
le classi di rischio in cui si può intervenire per scongiurare il verificarsi di questi eventi e – ritornando al discorso partecipativo a cui facevo riferimento prima – qui vedo di nuovo una possibile sinergia, perché, oltre al modello organizzativo, l’azienda deve dotarsi di un organismo di vigilanza, che al momento non ha una sua definizione, per
cui tutti possono farlo; dunque il Rls, territoriale o aziendale che sia,
il Rspp, il collegio sindacale ed il consulente del lavoro potrebbero
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
83
essere tutti attori anche sotto questo aspetto, cioè come facenti
parte dell’organismo di vigilanza.
Altro aspetto che ritengo importante è che aumenta questo carattere di partecipazione, o, se vogliamo dirlo meglio, di bilateralità: agli
enti bilaterali ed agli organismi paritetici è data la possibilità di asseverare il modello organizzativo, cioè l’ente bilaterale potrà asseverare che il modello organizzativo che quell’azienda utilizza per
scongiurare l’ipotesi di infortuni, o di illeciti comunque ricadenti nell’ambito della 231, è un modello genuino a tenuta giuridica. Questo,
di fronte poi anche ad un eventuale coinvolgimento giudiziario, sicuramente avrà il suo peso, perché l’asseverazione, soprattutto se
posta in essere da organismi terzi, che dovrebbero assolutamente
difendere la controparte, ha una sua valenza anche sotto il profilo
della tenuta giuridica, quindi occorre fare attenzione a sviluppare
questo concetto di asseverazione dei modelli organizzativi. Vi ringrazio dell’attenzione.
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
11 Novembre 2011
3° PANEL
Intervento di
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica
Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
86
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Buongiorno a tutti. Questa mattina sarà tra di noi Lorenzo Fantini,
dirigente del Ministero del Lavoro, che noi come parti sociali abbiamo accompagnato nella scrittura del Testo Unico e nella riscrittura
del Testo Unico col correttivo del 2009. Spero che egli ci possa dare
delle informazioni rispetto alle tematiche che sono di attualità riguardo a questo tema.
Nel frattempo ho fatto predisporre un documento nel quale do risposta ad alcune domande poste ieri riguardo alcuni punti della normativa italiana. Tra i punti trattati vi sono la delega, l’autocertificazione
per le piccole imprese, i sistemi organizzativi, tutti temi che erano
stati affrontati ieri a sui quali occorrevano ulteriori precisazioni.
Le conclusioni di questo seminario saranno poi tratte da Paola
Diana Onder, la quale parlerà a nome del presidente di Ancl-Su
Francesco Longobardi, il quale è impossibilitato ad essere presente qui oggi, mentre da parte di Fisascat concluderanno la giornata
il segretario Generale Pierangelo Raineri e – insieme a Raineri –
Mario Scotti, il Direttore del Centro Studi, il quale non ha potuto
essere presente ieri.
Due giorni fa per i tipi della Casa Editrice Giuffrè è uscito questo
volume intitolato “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme,
l’interpretazione e la prassi” di Lorenzo Fantini e Giacomo Giuliani,
che può essere uno strumento utile in quanto, oltre al quadro generale, fornisce anche delle indicazioni operative per muoversi sul
tema della salute e sicurezza.
Pur nella debita sobrietà che dovrebbe caratterizzare i diversi soggetti, vorrei informare Lorenzo Fantini che questa è una iniziativa formativa abbastanza innovativa nel panorama italiano e per certi versi
sperimentale, perché abbiamo messo insieme in aula, grazie anche
all’impegno del Centro Studi nazionale di Ancl-Su diretto da Paola
Diana Onder e della Fisascat nazionale, due soggetti che, nella vulgata comune, sono considerati contrapposti: da un lato i dirigenti sindacali e dall’altra parte i consulenti del lavoro. È il tentativo, pur nel
rispetto delle posizioni reciproche, di elaborare una visione comune,
per individuare soluzioni possibili in uno spirito partecipativo e per
affrontare le diverse questioni che hanno a che fare con il Diritto del
Lavoro.
Questo è uno dei seminari monografici che fa parte di un ciclo formativo che si è articolato quest’anno su quattro incontri, mentre ne
sono previsti altri quattro per il prossimo anno, sempre presso que-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
87
sto Centro Studi Cisl di Firenze. Questo confronto aperto, talvolta
anche acceso, ma di rispetto reciproco è stato iniziato e spero che
ciò possa servire non soltanto per il nostro specifico profilo di tutela,
ma anche a migliorare in qualche modo lo stato delle relazioni sindacali e industriali del nostro Paese.
Siamo consapevoli di fare una cosa innovativa che ancora non è
molto ben percepita, ma che ha lo scopo di guardare al futuro in
senso alto, pur nella limitatezza di ciascuno di noi. Non è dunque un
corso di formazione sindacale o dei consulenti di lavoro, come lo si
organizzava sino a poco tempo fa: noi stiamo cercando in queste
aule di affrontare i diversi temi di Diritto del Lavoro insieme al
meglio della cultura giuridica del nostro Paese, infatti uniamo sempre un profilo di chiarezza teorica, con un profilo di indirizzo applicativo.
Abbiamo invitato diversi rappresentanti delle istituzioni perché ci
preme molto avere il polso ed il punto di vista delle istituzioni che
sono preposte a dare gli indirizzi in questo ambito, in quanto vogliamo dare una dimensione di chiarezza teorica, ma anche di orientamento interpretativo ai partecipanti ai seminari. E magari questo
può servire anche come interscambio, nel senso che il confronto
che abbiamo con i dirigenti del Ministero del Lavoro, che poi sono
quelli che danno gli indirizzi per le circolari applicative e le risposte
agli interpelli e che – almeno per quelli che conosco – sono persone molto disponibili, ci può stimolare a fare alcune riflessioni utili,
mentre questi dirigenti, a loro volta, confrontandosi con la platea dei
fruitori delle norme che elaborano, possono rendersi conto dei problemi e delle obiezioni che sussistono in merito ai provvedimenti da
loro elaborati.
A Lorenzo Fantini chiediamo di darci il senso di quelli che sono i principali snodi ai fini dell’attuazione del Testo Unico: io seguo con una
certa attenzione tutti i lavori della Commissione che si occupa di
queste problematiche e per noi è molto importante capire quali sono
i punti non ancora attuati e quel che si sta facendo sui vari punti,
come, ad esempio, il decreto sulla formazione, oppure i modelli
organizzativi per la sicurezza e poi, sul versante sindacale, gli accordi interconfederali sull’Artigianato, eccetera.
Partiamo dunque dall’implementazione del Testo Unico attraverso
l’azione del Ministero, alla luce anche del richiamo dell’Unione Europea relativo a vari punti della nostra normativa. Da Lorenzo Fantini
88
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
vorremmo sapere come si sta muovendo il governo rispetto alla
risposta da dare all’Unione Europea.
Ma prima di dargli la parola, mi corre l’obbligo di far luce su un punto,
trattato ieri, che ha ingenerato qualche dubbio: le responsabilità del
Rspp secondo quanto sta emergendo dalla giurisprudenza.
Il ruolo del Rspp è un ruolo di staff, cioè di consulente del datore di
lavoro. Questo ruolo di staff è emerso ancor meglio nella definizione,
che l’art. 2 dà di responsabile del servizio, di coordinatore del servizio, che mette ancor più in rilievo la funzione di coordinamento piuttosto che la funzione di responsabilità che il termine responsabile
potrebbe indurre. A questo proposito Francesco Natalini ieri ha detto
che nel Testo Unico non vi sono sanzioni per il Rspp, ciò è vero perché il Rspp non è sanzionato nell’ambito del Testo Unico in quanto,
essendo un consulente del datore di lavoro, tutto ciò che fa il Rspp
ricade sul datore di lavoro.
Ma questa è solo una mezza verità che non deve generare aspettative sbagliate, soprattutto in chi pratica la professione di consulente,
perché dobbiamo distinguere il piano della normativa prevenzionale,
che è quello del Testo Unico (“normativa prevenzionale” significa che
vengono previsti degli obblighi per i diversi soggetti), dai possibili
eventi di danno; cioè, se il datore di lavoro non fa il documento di
valutazione dei rischi, anche se nessuno si fa male, comunque,
quando arriva la Asl, egli subisce una sanzione, anche di carattere
penale, perché ha violato una norma di carattere prevenzionale.
Dunque tanto l’art. 9 del Testo Unico, quanto l’art. 2087 del Codice
Civile, si muovono in una logica prevenzionale: in questa parte non vi
sono sanzioni penali per il Rspp ed è giusto dire che nelle norme che
riguardano le sanzioni, cioè gli articoli 55 e 60 del Testo Unico, non si
trovano sanzioni né per il Rls né per il Rspp. Tuttavia, se da un’errata
attività di consulenza, non tanto con dolo, ma per colpa grave, si verifica un evento di danno, cioè qualcuno si fa male oppure qualcuno
muore e si può dimostrare che la morte o la lesione personale colposa è attribuibile ad una cattiva attività di consulenza del Rspp, ecco
che il Rspp rimane comunque responsabile anche da un punto di vista
penale, ai sensi degli articoli del Codice Penale che riguardano i reati
di lesioni personali colpose e omicidio colposo, perché entra in gioco
il principio della cosiddetta “colpa professionale” previsto dal Codice
Civile all’art. 2236, che riguarda i lavoratori autonomi, cioè coloro che
svolgono appunto un’attività professionale.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
89
Quindi non è assolutamente vero che il Rspp sia assolutamente
esente da responsabilità, anzi vi sono sentenze sempre più rilevanti in questo senso, soprattutto per il fatto che, a questo punto, il soggetto dovrebbe essere adeguatamente formato e qualora ci sia la
dimostrazione che da una valutazione dei rischi inadeguata, che ha
fatto il Rspp, derivi un danno o la morte di un lavoratore, si può affermare la responsabilità del Rspp anche sul piano penale per violazione del principio di colpa professionale, che deriva da imprudenza,
imperizia e negligenza.
Si potrebbe addirittura pensare ad una forma di responsabilità solidale tra datore di lavoro e consulente ed in quel caso il datore di
lavoro deve dimostrare di non versare in “culpa in eligendo”, ovvero
deve dimostrare di non aver assoldato il primo pseudo consulente
che passava per la strada e che gli ha fatto una valutazione dei rischi
in fotocopia, perché in quel caso non c’è soltanto la responsabilità
penale del consulente Rspp, ma c’è la corresponsabilità penale del
datore di lavoro, il quale nella scelta del consulente non si è affidato
ai canoni di attenzione e di diligenza che sono richiesti per questa
scelta.
Pur in una logica di mercato, dovete dunque tener conto del fatto che
i profili di responsabilità che hanno a che fare con il consulente per
la sicurezza, ovvero il Rspp, sono impostati in questa ottica. Per non
parlare poi dei profili di responsabilità civile e dei risarcimenti dei
danni eventualmente arrecati dal consulente nei confronti del datore
di lavoro.
Detto questo, diamo finalmente la parola a Lorenzo Fantini.
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIPENDENTI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DELLE AZIENDE COLLEGATE
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
LORENZO FANTINI
(Dirigente del Ministero del Lavoro)
92
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Grazie dell’invito e buon giorno a tutti.
È molto utile sapere quali sono gli orientamenti della giurisprudenza
su un argomento che Marco Lai ed io abbiamo sempre impostato
nell’ottica delle direttive. Il servizio di prevenzione e protezione è un
servizio ausiliario rispetto alle responsabilità del datore di lavoro: c’è
un principio di relazione comunitaria il quale dice – è il n° 89391, che
è la direttiva quadro in materia di salute e sicurezza – che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla presenza di un servizio; questo giustifica dunque la responsabilità del datore di lavoro,
anche nel caso che, come diceva Marco Lai, è normale che la valutazione dei rischi la faccia il Rspp.
Molto spesso c’è questa tendenza degli italiani a pensare che se
uno è “il responsabile” per forza di cose debba essere responsabile,
mentre giuridicamente non è così: è come dire che la Commissione
Consultiva non ha nessun compito se non quello di consultarsi, invece non è così perché, se si va a leggere la norma, si scopre che c’è
tutta una serie di attività delle commissioni consultive che hanno una
valenza normativa.
Tornando al Rspp, non c’è nessuna discussione che nel Testo Unico
non ci sia il titolo di reato specifico sul Rspp, però la giurisprudenza
più recente, come ha detto giustamente Marco Lai, prevede penalisticamente la responsabilità del Rspp per il concorso nel reato altrui.
Quindi se c’è un reato commesso dal datore di lavoro, il Rspp né può
rispondere a titolo di concorso nel reato: i riferimenti normativi sono
gli articoli soliti, 40 e 41 del Codice Penale, 2087 per quanto concerne il Codice Civile.
Per quanto riguarda l’aspetto civilistico, condivido l’opinione di Marco
Lai: nei casi di responsabilità accertata del Rspp si può configurare
anche una responsabilità civilistica di tipo solidale, però sono due
profili che spesso vanno di pari passo, mentre sono differenti dal
punto di vista normativo.
L’unica cosa che io volevo aggiungere, considerato che quanto detto
sinora è solo conferma di quanto aveva già detto Marco Lai, è che
questa è la trattazione precisa per quanto concerne la responsabilità del Rspp, però va considerato che il Rspp può avere anche compiti di gestione. Il Rspp dovrebbe avere compiti solo strumentali di
consulenza, però nelle strutture capita spesso che lo stesso soggetto che fa il Rspp abbia dei compiti di gestione: a quel punto nasce
l’equivoco perché molte persone leggono le sentenze e pensano che
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
93
sia stato condannato il Rspp, il quale magari è stato condannato perché all’interno di quella struttura aveva anche il compito di dirigente
o di preposto.
Voi sapete, perché ne avete già parlato, che il dirigente ha gli obblighi di cui all’art. 18 ed il preposto ha gli obblighi di cui all’art. 19, ma
se, come capita spesso, oltre a dare a qualcuno il compito di essere il Rspp, gli si attribuiscono anche delle funzioni di staff, allora il
soggetto può essere responsabile non come consulente del datore
di lavoro, ma perché, come dirigente, non ha fatto quel che doveva
fare. Quindi non è vero che c’è un mare di sentenze che condannano i Rspp: se il Rspp viene condannato per una funzione che riguarda il suo ruolo di staff, si tratta di un ambito completamente differente, perché stiamo parlando di una sanzione legata alle funzioni operative e non a quelle consultive.
Capita molto spesso infatti anche che il Rspp sia un preposto, perché si utilizza una persona che ha la possibilità di dire ad un gruppo
di lavoratori che cosa devono fare, oppure che cosa non devono fare
ed è proprio questo il compito del preposto che sovrintende e vigila
sull’attività.
Ricordiamoci sempre che le strutture non sono mai come vengono
delineate dal legislatore, come voi sapete molto bene, ed è questa la
ragione per cui io vengo sempre molto volentieri a questo tipo di incontri, come diceva Marco Lai in apertura. Da lui sono stati citati tre nomi
della nostra amministrazione: Pennesi, Papa ed io, che apparteniamo
ad una forma di amministrazione diversa rispetto a quella precedente.
Non che quella precedente non andasse o non vada bene, ma semplicemente noi abbiamo un’apertura mentale differente, che è anche
faticosa perché in ufficio abbiamo diverse cose da fare ed il mio direttore si lamenta che sono sempre in giro a tenere conferenze.
Invece è fondamentale andare a vedere come poi le norme vengono applicate e soprattutto come vengono segnalate le criticità, perché, se noi non andiamo vicino a chi le norme poi le deve applicare,
è difficile venire a conoscere quali siano i problemi veri: magari c’è
qualcuno che già lo fa, perché ha una interlocuzione consolidata, ma
io credo che l’amministrazione debba comunque andare in questa
direzione, considerato che poi è anche vantaggioso professionalmente sapere come le norme vengono viste e vengono applicate
perché, secondo me, questa è l’unica maniera per avere un’amministrazione moderna.
94
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Detto questo, siccome quello che ho detto sarebbe in contrasto con
una interlocuzione di tipo frontale tipica, propongo di instaurare una
specie di dialogo tra di noi, nel senso che io vi faccio una prima parte
abbastanza descrittiva, dopodiché sulle singole considerazioni o sui
singoli problemi che volete sottolineare io preferisco che ci sia una
sorta di interlocuzione dinamica, in modo da andare al cuore dei problemi pratici.
Ogni settimana io aggiorno una nota, che mandiamo alla Commissione di Inchiesta Infortuni al Senato, in cui cerco di fare il punto dei
circa 40 provvedimenti di attuazione del Testo Unico, il quale fu fatto
nel 2008. Quando fu fatto il Testo Unico, ci furono dati nove mesi per
redigerlo, ma rivedere tutta la normativa degli anni ‘50, rivedere il
626 in un contesto unitario in nove mesi è una cosa molto difficile;
poi cadde il governo e l’81 fu approvato a camere sciolte, dopodiché
in sei mesi abbiamo fatto la delega.
Questo giustifica alcune imprecisioni, che indubbiamente ci sono, ed
anche una certa disomogeneità del provvedimento, perché, se
andate a vedere, il titolo primo è più meditato, mentre gli altri titoli
sono sostanzialmente una riproposizione dei provvedimenti degli
anni ’50, a parte il titolo quarto, sul quale sono state fatte delle operazioni poco funzionali, ma quello è un problema più generale, perché è legato alla normativa comunitaria, che è già molto complessa
per quanto concerne i cantieri.
In quella fase, quando si trattava di definire il contesto normativo, se
ci avessero dato più mesi di tempo, avremmo fatto un provvedimento sostanzialmente autosufficiente, non rinviando ai decreti, perché,
quando si rinvia ai decreti, spesso si incorre in provvedimenti che
hanno un iter molto lungo e molto farraginoso e questa è una delle
ragioni per cui ad oggi molti di questi provvedimenti non sono stati
emanati, come ho detto anche in Commissione.
Tuttavia io credo che stiamo andando verso l’attuazione del Testo
Unico perché intanto alcuni provvedimenti importanti sono stati
presi. Quello che, secondo me, è il più importante, anche per l’impatto politico e come esempio futuro, è il provvedimento sugli ambienti
confinati, che entra in vigore il 23 novembre. Questa è stata un’ottima cosa perché lo abbiamo condiviso con tutte le parti sociali ed io
credo che sia giusto così, non tanto perché si tratta di un provvedimento cruciale dal punto di vista del numero delle aziende, anche se
il numero delle aziende interessate è notevole, ma perché segna
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
95
l’inizio di un modello della qualificazione, che è uno dei temi importanti del Testo Unico.
Quando si parla di qualificazione, generalmente si fa riferimento alla
patente a punti in Edilizia, che è una cosa che la Cisl vuole da molto
tempo, però è un provvedimento che diventa un po’ il paradigma di
dove vorremmo andare, perché, se voi andate a leggere che cosa
dice sostanzialmente questo importante provvedimento, scoprite
intanto che esprime il principio di effettività della normativa antinfortunistica, cioè si parte dal principio che quando ci sono delle lavorazioni nei silos, nelle cisterne, negli ambienti cosiddetti confinati –
artT. 66 e 121 del Testo Unico, allegato 4, punto 3 – nelle vasche,
nelle canalizzazioni e così via, in tutti questi casi si applica questa
norma che si aggiunge alle norme di legge già esistenti.
Quindi è un intervento che va ad innalzare il livello degli operatori
che agiscono all’interno di queste strutture, chiunque vi operi, non
solo chi va in appalto. Questa una cosa che secondo me è opportuno che il provvedimento dica, perché altrimenti qualcuno potrebbe
pensare di non dare i lavori in appalto, per non innalzare il livello
della qualificazione, ed invece la cosa non funziona così, perché il
provvedimento è diviso in due parti e la prima parte si dedica proprio
a chiunque, anche non utilizzando l’appalto, faccia questo tipo di
lavori: chi deve fare la manutenzione di una cisterna, ma non la fa
fare da una ditta esterna, deve comunque applicare il d.p.r. sulla
qualificazione.
All’inizio si era proposto di intervenire solo sugli appalti, ma io mi
sono opposto dicendo che ciò non era possibile e che era necessario innalzare il livello della qualità del lavoro anche quando lo fa
l’azienda, quantunque poi generalmente i problemi siano minori.
Comunque la parte più significativa è quella che riguarda la modalità di affidamento in appalto, perché noi abbiamo scritto questo provvedimento avendo purtroppo davanti i verbali degli infortuni. È una
cosa tragica leggere i verbali di questi infortuni: fa male perché sono
verbali che parlano di cinque - sei morti, che spiegano nei particolari la dinamica dei fatti, però noi li dobbiamo leggere perché è da lì
che poi dobbiamo trarre l’idea di come si può intervenire per evitare
questo tipo di problemi dal punto di vista giuridico.
Chi dice che il giurista è un teorico, mi fa ridere, perché non c’è nulla
di più pratico, se lo si fa bene, del Diritto. Noi abbiamo cercato di tradurre la realtà dei fatti in una norma che andasse ad intervenire su
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ciò che non aveva funzionato – e che poi sono, più o meno, sempre
gli stessi fattori – in queste dinamiche drammatiche che noi ci siamo
trovati di fronte. E siamo intervenuti da diversi punti di vista, prevedendo una formazione ed un’informazione non generica, ma specifica sui rischi tipici degli ambienti di lavoro confinati, quindi su esalazioni, utilizzo di dispositivi di protezione individuali, specifico addestramento, previsione non solo di attrezzature adeguate, ma anche
di strumenti adeguati, ad esempio, strumenti per la rivelazione dei
gas – cosa che non era prevista prima – previsione che anche i lavoratori autonomi debbano avere degli obblighi formativi.
Infatti in generale voi sapete che i lavoratori autonomi non hanno
obblighi formativi, se non quelli specifici del settore dei cantieri. Se
noi andiamo a vedere il Testo Unico, esso dice che il lavoratore
autonomo è un lavoratore a cui si applicano solo gli obblighi relativi
alle attrezzature di lavoro ed ai dispositivi di protezione individuale:
già questo determina un innalzamento degli obblighi per i lavoratori autonomi che molto spesso operano all’interno degli ambienti
confinati.
Ed in più abbiamo stabilito tutta una modalità di affidamento dell’appalto legata molto alla vigilanza del soggetto committente: si prevede la presenza di un responsabile del committente che dica che
cosa c’è stato in quell’ambiente in cui si andrà a lavorare, che
sostanze ci sono state, un responsabile che è a conoscenza dello
stato dei luoghi e che vigili costantemente sullo svolgimento delle
attività stesse.
E non basta, perché prima dello svolgimento delle attività – e questa
è stata una cosa molto discussa con i datori di lavoro, l’unico punto
su cui c’è stata divisione, ma il ministro Sacconi l’ha voluta proprio
così, ovvero una norma rigida – ci dev’essere nei luoghi di lavoro
una specifica attività informativa, che deve avere una durata di almeno un giorno. A questo proposito siamo stati dunque molto duri,
anche se io francamente non condivido questa impostazione, perché ci sono delle ipotesi in cui lo scambio di informazioni si potrebbe limitare: la cosa fondamentale è che sia efficace. Ora comunque
la norma di legge è rigida, per cui non è che possiamo eluderla.
Una delle cose più importanti è poi l’attenzione per il ruolo dei preposti, che io ho sempre sottolineato essere un ruolo fondamentale.
Abbiamo infatti previsto che comunque il preposto, il capo del gruppo che poi va ad operare all’interno dell’ambiente confinato, deve
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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essere un soggetto non solo addestrato e formato, ma che abbia
anche un’esperienza professionale triennale specifica su quell’attività, cosa che è richiesta addirittura per il 30% della forza lavoro complessiva.
Dunque l’impresa che deve operare in un ambiente confinato – ed
anche questa è una previsione molto rigida – deve avere una forza
lavoro che è dedicata a quell’attività, la quale almeno per il 30%,
oltre ad essere formata, addestrata e quant’altro prevede il d.p.r.,
deve avere anche un’esperienza professionale specifica acquisita in
quella attività, perché la persona che ha lavorato in quell’attività per
molto tempo è sicuramente più in grado di capire quando ci può
essere un pericolo.
Quando abbiamo letto i verbali, ci siamo resi conto che c’era una
situazione di assenza assoluta anche solo dell’idea che ci potesse
essere un problema di quel tipo, cioè ci siamo trovati di fronte a
situazioni che presupponevano veramente l’impossibilità di sapere
dove ci si trovasse e che tipo di rischio ci fosse. Pensiamo alla tragedia di Molfetta: lì abbiamo un terzo livello di appalto, abbiamo un
committente che è una grande impresa nazionale, Ferrovie dello
Stato Logistics, abbiamo un appalto che viene svolto attraverso una
società che fa questo di mestiere ed alla fine l’attività di pulizia di una
cisterna viene affidata ad un’impresa che faceva questo lavoro da
molto tempo, ma in generale, cioè non faceva una pulizia a strutture
per le quali ci fossero dei rischi legati, per esempio, allo zolfo, che,
come mi hanno spiegato i tecnici, è una sostanza letale.
I lavoratori hanno affrontato questo tipo di rischio con molta leggerezza – perché praticamente sono andati con lo scopettone – si sono
prodotte delle esalazioni letali e, con la dinamica della solidarietà, si
è creata la strage: il primo che è andato dentro si è sentito male, l’altro, che non aveva idea di un rischio di quel tipo, un rischio che non
è visibile, come una radiazione letale, ha pensato di andar dentro e
di salvarlo, la cosa si è ripetuta è l’ultimo che è entrato è stato il datore di lavoro, che ha fatto la stessa fine dei suoi dipendenti.
Quindi una dinamica spaventosa con una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che ha coinvolto anche l’originale committente per 1 milione e mezzo di euro di sanzione, se proprio la
vogliamo mettere anche da questo punto di vista, che poi è quello
meno importante, perché quello che importa è che sono morte delle
persone. E si è verificata addirittura la morte del titolare dell’impre-
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
sa, che è stato poi condannato perché la responsabilità delle persone giuridiche sopravvive alle persone fisiche, per cui ora la famiglia
dovrebbe teoricamente pagare quanto stabilito dal tribunale.
Noi crediamo dunque che questo sia un provvedimento molto importante: l’ho citato in apertura perché è stato pubblicato, quindi questa
cosa è fatta e siamo tutti molto contenti che sia stata fatta: bisogna
tenerne conto quando si ha a che fare con aziende che svolgono
questo tipo di attività, quindi noi come operatori dobbiamo dire alle
aziende che operano in questo ambito di rispettare correttamente
queste regole e soprattutto di vagliare se la propria organizzazione
del lavoro in questo momento è coerente con quello che prevede il
d.p.r. Perché, se non fosse così, ad esempio per quanto concerne il
30% della forza lavoro altamente specializzata, con la formazione e
l’informazione le aziende si devono adeguare, altrimenti non possono operare in ambienti confinati, in quanto tutto ciò che dovesse
accadere, ricadrebbe poi sull’azienda stessa, qualsiasi tipo di piccola situazione, anche magari non apparentemente imputabile
all’azienda.
Infatti il giudice, quando avviene un infortunio, va a vedere se sussistevano tutti i requisiti previsti dal d.p.r. e se la risposta è negativa la
sanzione scatta automaticamente. È un provvedimento rigido, quindi occorre verificare le proprie condizioni di lavoro che devono essere adeguate al d.p.r.
Questa è l’ottica che noi vorremmo mandare avanti sulla qualificazione delle imprese, che però è una materia complicata, ed è
un’idea che ebbe, tra gli altri, il ministro Damiano il quale sosteneva
che non ci si può svegliare al mattino e decidere di essere imprenditori.
Questa idea è giusta soprattutto in certi settori, come quello edile,
perché anche l’imprenditore deve avere una certa conoscenza dei
fattori di rischio, del rischio a cui espone i suoi lavoratori. Ed allora è
stato scritto l’art. 27 che, pur modificandolo in alcune sue parti, il
Ministro Sacconi ha condiviso, perché è corretta l’idea di dire che
anche il titolare dell’impresa deve avere una certa qualificazione.
D’altronde, per una storia che molti di voi conoscono, ci sono almeno una decina di disegni di legge sulla qualificazione delle imprese
del settore edile a cui si sono ispirati gli estensori dell’avviso comune sulla patente a punti dell’Edilizia, avviso che è stato consegnato
proprio nelle mie mani una quindicina di giorni fa. L’avviso comune in
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Edilizia è stato sottoscritto da molte parti del settore edile, ma è stato
molto contrastato dagli artigiani e dal Cna, quindi, in ultima analisi,
non si tratta di un avviso comune, ma di un accordo sindacale che
traccia quelle che dovrebbero essere le linee generali della cosiddetta patente a punti in Edilizia che però, ci tengo a precisarlo, fa parte
della qualificazione in generale.
Quando parliamo di qualificazione, individuiamo dei settori nei quali
si deve operare in un sistema di tutela che opera attraverso dei livelli superiori a quelli di legge. Facciamo un esempio che deriva dal
d.p.r. sulla qualificazione: il lavoratore autonomo nei settori oggetto
di qualificazione viene sottoposto ad obblighi più stringenti rispetto a
quelli che prevede il Testo Unico ed in quei settori il provvedimento
è giustificato perché, per esempio, nel settore dell’Edilizia l’indice
degli infortuni è più elevato.
Lo stesso vale per gli altri settori di cui stiamo discutendo nella Commissione Consultiva, la quale ha il compito di individuare i settori e i
criteri della qualificazione. Fortunatamente la Commissione Consultiva, che, ad onta del nome, ha dei compiti importanti di natura normativa e che purtroppo presiedo io – dico purtroppo perché è una
fatica improba – è una Commissione che veramente funziona, come
dimostra il fatto che abbiamo già fatto 29 riunioni: da quando l’abbiamo costituita ci vediamo una volta al mese ed è utilissimo vedersi,
discutere, anche animatamente, per ottenere dei risultati importanti.
Un nostro risultato storico sono le indicazioni sullo stress, abbiamo
poi fatto documenti sull’esposizione sporadica e di debole intensità
all’amianto, sulle procedure per la fornitura in sicurezza del calcestruzzo, eccetera: nel nostro sito abbiamo una sezione che raccoglie
tutti i documenti della Commissione Consultiva ed entro il mese faremo uscire una quindicina di buone prassi validate dalla Commissione Consultiva. Questo fatto per me è importantissimo perché
approntare delle buone prassi significa mettere a disposizione gratuitamente di tutti gli operatori delle procedure operative, che poi
possono essere utilizzate in tranquillità perché sono state vagliate
come efficaci: è una cosa che rappresenterà il futuro della sicurezza, perché ormai la sicurezza non ha più bisogno di altre regole.
L’Unione Europea non fa più direttive perché abbiamo un mare di
norme, non ce la facciamo più, tant’è che si sta pensando di rivedere le vecchie direttive, ad esempio, quella che molto probabilmente
al più presto si rifarà, sarà quella sui campi elettromagnetici, su cui
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
potete immaginare che c’è una certa divisione tra le associazioni
datoriali e quelle sindacali.
Questo è il futuro, ovvero dire, per esempio, ad un’azienda, che si
occupa di impiantistica, che le procedure per andare a fare un
impianto in sicurezza di un certo tipo sono le seguenti: passo a,
passo b, passo c, eccetera: è quello che stiamo facendo per gli
ambienti confinati, perché un altro elemento importante degli
ambienti confinati è rinviare a buone prassi per l’esecuzione di lavori in sicurezza.
Non è che prima non ci fossero le buone prassi per entrare in sicurezza in un silos, in una cisterna, però non avevano quelle caratteristiche di fruibilità che noi invece riteniamo necessarie. Infatti stanno
per uscire – io ho chiesto assolutamente di accelerare i tempi, vista
l’entrata in vigore del provvedimento, il quale credo che uscirà a gennaio – le prime quattro - cinque buone prassi sugli ambienti confinati, che sono state fatte da un gruppo di eccellente livello internazionale.
Queste buone prassi riguarderanno un certo tipo di ambienti confinati, perché lavorare in questi ambienti comporta diverse localizzazioni e diverse criticità, per cui cominciamo a ragionare su un certo
tipo di strutture: i primi mi pare che saranno i serbatoi interrati. Questo è solo l’inizio di un processo per cui ogni anno faremo uscire una
serie di buone prassi, in modo da poter poi avere un catalogo di
buone prassi che possano essere utilizzate fattivamente dagli operatori.
Siamo d’accordo anche con le parti sociali ed è un accordo che
abbiamo raggiunto in Commissione Consultiva, perché la Commissione Consultiva è come se fosse un ente a sé, non appartiene al
Ministero del Lavoro ed io ci tengo molto a sottolineare questo fatto,
perché si tratta di un’associazione che ha una sua rappresentanza
molto qualificata, essendo composta da 40 membri, di cui 10 rappresentano l’amministrazione centrale dello Stato, 10 rappresentano le
regioni, 10 rappresentano le parti datoriali e 10 rappresentano le
parti sindacali.
Io considero la Commissione l’espressione di un principio allo stesso tempo antico e moderno del Diritto del Lavoro: l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro funziona dagli anni ‘20 dello scorso secolo con il principio del tripartitismo, per cui si va a Ginevra e si trova
questo palazzo vecchio stile, un po’ polveroso, ma entrando ci si
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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rende conto che questa modalità di lavoro, che è faticosa, di dover
sentire sulle singole questioni tutte le parti sociali è inevitabile.
Infatti la contrapposizione tra le due parti è solo ideologica, quindi
meno ce n’è, meglio è, ve lo dico per esperienza perché su certe
questioni tecniche l’accordo si trova: non è che ci sia il ponteggio di
destra ed il ponteggio di sinistra, c’è il ponteggio che tiene ed il ponteggio che non tiene; non è che c’è l’agente chimico che fa bene e
quello che fa male, c’è l’agente chimico più nocivo e l’agente chimico meno nocivo; però vi posso garantire che spesso anche sulle
questioni tecniche c’è qualcuno che fa le barricate ed io devo dire
che lo trovo molto negativo.
Invece devo dire che nella Commissione Consultiva all’inizio c’era
molta diffidenza, poi pian piano ci siamo resi conto che ci si poteva
parlare anche con chiarezza, pur avendo idee differenti, per arrivare
a soluzioni utili a tutti ed io di questo sono molto contento perché
credo che sia un’esperienza che va avanti bene.
D’altronde anche altre cose, che la Commissione non dovrebbe fare,
sono state fatte in Commissione Consultiva, fintantoché non sono
stati fatti altri pezzi dell’attuazione del Testo Unico. Adesso, per fortuna, il Testo Unico dal punto di vista istituzionale è completo e per
il futuro noi avremo delle sedi precise per andare a fare certe attività; per esempio la cabina di regia per la vigilanza ce l’abbiamo: l’art.
5, che definisce le politiche nazionali di vigilanza e di prevenzione a
livello nazionale, è presso il Ministero della Salute, l’art. 6, che sarebbe la Commissione Consultiva, è stata attuato, i comitati regionali di
coordinamento funzionano, anche se a macchia di leopardo, in
quanto sul territorio nazionale essi realizzano il coordinamento a
livello regionale delle politiche nazionali.
Infine è stata creata la Commissione Interpelli ed anche questo è un
fatto importante: lo dico ai consulenti perché ora c’è la possibilità
appunto di fare degli interpelli, potendo avere una risposta vincolante, anche se non inderogabile, che indirizza tutta l’attività di vigilanza delle Asl e delle Dpl ed anche questa è una cosa per noi fondamentale. Ci abbiamo messo una vita per ragioni politiche, ma finalmente ce l’abbiamo, per cui chi vuole formulare un interpello sa dove
indirizzarsi.
Ci manca un solo pezzo che però confidiamo di portare a casa il 17
novembre – sempre se ci sarà ancora la conferenza Stato – Regioni: io credo di sì, perché queste attività dovrebbero andare avanti lo
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
stesso – che è il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione,
il cosiddetto SINP, fondamentale per incrociare i dati e le attività di
vigilanza – i dati del Ministero della Salute e quelli sulla malattie professionali – non soltanto a livello statistico, ma anche per la programmazione delle attività. Questa è una cosa che riguarda l’amministrazione e che è importantissima per noi.
Questo riferimento al 17 novembre mi permette di ritornare ad un
punto che è stato sollevato in precedenza: stiamo cercando di mettere dentro l’ordine del giorno del 17 novembre tutta una serie di
provvedimenti sulla salute e sulla sicurezza, di cui uno è sicuramente già presente, e sono i provvedimenti in materia di formazione,
soprattutto l’art. 34 che riguarda la formazione del datore di lavoro
che intende svolgere in proprio i compiti del servizio di prevenzione
e protezione.
Questo è un provvedimento importante perché, se vi ricordate, nella
626 ci fu una specie di sanatoria per cui c’è gente che non ha mai
visto nulla a proposito di salute e sicurezza e che svolge formalmente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Quindi questo è un accordo che – con i tempi che sono necessari, perché è chiaro che bisogna dare il tempo di adeguarsi e ci sarà
un regime transitorio di qualche mese che permetterà a tutti di mettersi in regola – innalzerà di molto il livello della formazione dei datori di lavoro e questo è fondamentale: va da sé che quel che è stato
detto per la qualificazione, vale pure per la formazione dei Rspp.
L’altro provvedimento è, se possibile, ancora più importante, perché
è quello previsto dall’art. 37, comma 2, che riguarda la formazione
dei lavoratori e che deve essere individuato sulla base di un accordo in conferenza Stato - Regioni. Con le Regioni siamo d’accordo,
nonostante sia stata una fatica micidiale: era già all’ordine del giorno a luglio, dopo di che tutto è saltato al 2 agosto, perché in Italia c’è
quella che io chiamo “the dark side of devolution”, ovvero i lati negativi del federalismo.
In questo caso la negatività, dal punto di vista procedurale, dei passaggi rispetto alle autonomie locali si è manifestata attraverso una
lettera della Provincia Autonoma di Bolzano che il giorno prima dell’approvazione in conferenza ha detto che l’accordo non le andava
bene, non avendo ovviamente partecipato ai lavori tecnici ai quali
era stata regolarmente invitata; quindi noi poveracci siamo stati
costretti a tornare a lavorare sull’accordo che avevamo trovato con
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
103
tanta fatica e con molto tempo e che già era saltato in altri casi per
ragioni politiche, perché fino a non molto tempo fa il Ministero del
Lavoro era legato alle nostre posizioni, mentre poi alla fine abbiamo
perso ulteriormente tempo, perciò ora speriamo che il 17 novembre
si riesca ad approvare il tutto.
La buona notizia è che se il provvedimento viene approvato dalla
conferenza, diventerà immediatamente efficace, perché non abbiamo bisogno di fare un decreto che recepisca l’accordo in quanto è la
legge stessa che lo prevede.
L’accordo formazione è importante per un motivo pratico evidente,
cioè perché ci dice il numero di ore di formazione, i soggetti formatori, come dovrà essere fatta la formazione, il rapporto con gli organismi paritetici, eccetera, quindi avremo finalmente una road map
per fare la formazione. Oggi si sta rallentando l’attività di formazione
ed io lo capisco, anche perché tutti stanno aspettando l’emanazione
di questo strumento, per poter fare poi una formazione coerente con
l’accordo.
Il secondo punto è ancora più importante: l’accordo per la formazione dei lavoratori non riguarda soltanto i lavoratori, ma riguarda
anche i dirigenti ed i preposti. Questa è una forzatura del dettato di
legge perché il dato di legge prevede che solo l’accordo sui lavoratori sia fatto in conferenza Stato – Regioni, in quanto per la formazione dei dirigenti e dei preposti l’art. 7, comma 7, dice che la formazione dei dirigenti e dei preposti deve essere sufficiente ed adeguata in partenza, quindi noi non avremmo dovuto fare un accordo in
conferenza per regolamentare questa formazione, invece l’abbiamo
voluto fare, per quanto ci sarà scritto che la parte sui dirigenti e sui
preposti non è una parte obbligatoria, perché questo non sarebbe
stato possibile.
Nel provvedimento c’è anche scritto che, se io mi attesto come datore di lavoro su quella formazione, si presume rispettato l’obbligo di
legge, il che significa che si deve fare così, perché gli organi di vigilanza si attesteranno su quei livelli, a meno che non si riesca a dimostrare che la formazione è sufficiente ed adeguata con livelli differenti, ma non so se qualcuno è tanto bravo da riuscirci.
Quindi si tratta di un percorso sicuramente preferenziale per chi svolge attività di formazione ed è importante, perché finora le criticità
che noi abbiamo incontrato a proposito di dirigenti e di preposti – tutti
i documenti sulla formazione di coloro che hanno dei ruoli di staff lo
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
dicono – stanno proprio nel fatto che molte volte gli interessati non
sanno neanche di avere questo ruolo di staff.
Noi nell’accordo in conferenza scriviamo come si deve intendere la
formazione, che poi è più o meno quello che abbiamo scritto nella
circolare. Nell’accordo in conferenza si è scritto che intanto si deve
cercare la collaborazione soltanto con gli organismi paritetici di riferimento, quindi, se si opera in Edilizia, non si va a cercare la collaborazione dell’ente paritetico del Commercio; allo stesso tempo però
ci deve essere un altro requisito che concorre con il primo e cioè
deve essere un organismo paritetico presente nel territorio di riferimento, ovvero, se io opero a Firenze, non vado a cercare la collaborazione dell’organismo paritetico di Messina.
Terzo punto: l’organismo paritetico deve essere un organismo paritetico in possesso dei requisiti previsti dalla legge 81, cioè costituito
nell’ambito delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Lo diciamo perché purtroppo vediamo degli organismi paritetici fittizi che nascono come funghi e sui
quali noi abbiamo dei gravi timori, non tanto per la ragione che possa
essere una rappresentanza non incardinata nelle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
ma perché fanno dei corsi fasulli, per cui ora stiamo cercando, purtroppo con la lentezza dell’amministrazione, che è un po’ come un
treno, nel senso che ci mette del tempo per prendere velocità, di
risolvere questo problema.
Nella circolare abbiamo detto che riteniamo particolarmente importante, tra gli indici della maggiore rappresentatività, la firma del contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda, che, se vogliamo
essere rigorosi, è solo uno degli indici, perché il passaggio che dobbiamo ricordare e che dobbiamo spiegare a tutti è che l’organismo
paritetico non è di per sé rappresentativo, ma è costituito nell’ambito di organizzazioni sindacali: questo è il punto.
Infatti a me continuano ad arrivare telefonate e commenti sulla circolare molto preoccupanti, perché vengono da presunte organizzazioni sindacali, che confondono l’organismo paritetico con l’organizzazione di riferimento: l’organismo paritetico è espressione di una
organizzazione sindacale di riferimento o di diverse organizzazioni
sindacali di riferimento, una di parte datoriale ed una di parte sindacale, oppure diverse di parte datoriale e diverse di parte sindacale,
che l’organismo paritetico non sappia questo, mi sembra che depon-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
105
ga a favore della tesi che non è un organismo paritetico genuino e
che si sia costituito perché due individui si sono messi a tavolino ed
hanno deciso che, essendo di fronte ad una possibilità di business,
hanno deciso di fare formazione.
Se questo concetto non è chiaro, lo dobbiamo chiarire, perché a me
continuano ad arrivare richieste di delucidazioni su una circolare che
non è una circolare sulla formazione, è una circolare nella quale si
spiega solo che cosa significa “cercare la collaborazione” e con chi
cercare la collaborazione: non è vero che noi stiamo limitando la
libertà di formazione, noi stiamo dicendo che il Testo Unico identifica un organismo paritetico in una certa maniera ai fini della richiesta
di collaborazione: chi pone il problema di non poter fare attività di formazione, evidentemente dentro di sé sa che non la può fare, è questo il concetto, molto poco giuridico, che mi viene in mente.
Sulla circolare dovremmo forse fare una integrazione per spiegarne
un po’ meglio la portata, però voi capite che si tratta di una materia
molto delicata, trattando del tema della rappresentatività, e comunque nel frattempo c’è stato a questo proposito anche l’accordo interconfederale.
Quanto alla procedura di infrazione, ci tengo a parlarne perché in
queste situazioni le amministrazioni si trovano sempre in una posizione di debolezza, non tanto perché è stata avviata la procedura di
infrazione, quanto perché noi non possiamo divulgare certe cose.
La procedura della Commissione Europea riguarda il contenzioso
provocato da un cittadino italiano, di nome Marco Bazzoni, un Rls,
il quale si dà molto da fare per segnalare quello che ritiene non
funzioni nell’ambito della sicurezza. Bazzoni ha segnalato all’Unione Europea che, secondo lui, il 106, il decreto correttivo, è in contrasto con la direttiva madre 89 391 per alcuni profili. Normalmente l’Unione Europea in questi casi ringrazia il cittadino e cestina la
lettera, invece in questo caso il cosiddetto “progetto pilota” è andato avanti e la Commissione ha ritenuto di mettere sotto inchiesta
l’Italia.
La cosa che a me dà fastidio è che chiaramente sui giornali è andata solamente la lettera in cui la commissione ha detto a Bazzoni:
“Caro Bazzoni, lei ha ragione su questi punti”, mentre io non posso
pubblicare sui giornali la lettera che mi comunica la procedura di
infrazione, la quale è chiaramente molto diversa da come è stata
descritta sui quotidiani, per cui ora io ve la sintetizzerò.
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sono otto i punti sollevati dall’Unione Europea, non li elencherò tutti,
ma parlerò solo di alcuni: il primo gruppo è costituito da una serie di
contestazioni che io considero del tutto fuori dal mondo perché
l’Unione Europea ci dice che lo strumento della delega, regolamentato dall’art. 16 del Testo Unico, deresponsabilizzerebbe il datore di
lavoro, che è una cosa tale che, se fosse così, io darei le dimissioni
domani. Invece la salute e la sicurezza si ottengono attraverso una
corretta organizzazione del lavoro, di cui la delega è parte integrante: dire una cosa del genere significa proprio destrutturare di per sé
l’idea che abbiamo noi della salute e della sicurezza, che si basa su
una situazione organizzata, non verticistica, fondata solo sul datore
di lavoro.
Quando l’ho letto, non ci potevo credere ed il brutto è che io non
posso divulgarlo, mentre vorrei proprio pubblicarlo sui giornali per
dimostrare di che cosa è capace l’Unione Europea. Ma l’amministrazione non può avvalersi di questi strumenti ed è costretta a lavorare
dietro le quinte: infatti ora stiamo preparando una memoria difensiva
che poi verrà inviata all’Unione Europea tramite i canali ufficiali.
Già a partire da qui si capisce che c’è un problema, cioè che occorrerà spiegare a loro che noi abbiamo regolamentato la delega nel
Testo Unico non certo per dire che il datore di lavoro si libera delle
responsabilità, ma per stabilire i criteri in base ai quali è legittima la
delega come strumento, la mancanza di uno solo dei quali comporta l’inefficacia del conferimento del potere e quindi la responsabilità
del soggetto delegante.
Tutto ciò riguarda la delega, riguarda la sub delega, riguarda l’art.
16, comma 3, con riferimento ai modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e questo, secondo me, è fondamentale, tant’è che
abbiamo chiesto espressamente di andarlo a spiegare a voce e
forse il 21 novembre, se troviamo i soldi per la missione – perché
adesso il problema fondamentale è questo – andiamo in Commissione a spiegare le ragioni filosofiche di questa scelta.
Le altre contestazioni sono più specifiche, ma, secondo me, meno
preoccupanti. Ce n’è un primo gruppo che riguarda la valutazione
dei rischi: la prima contestazione sulla valutazione dei rischi è che
l’Italia ha previsto che la valutazione dei rischi si faccia entro 90 giorni, in caso di nuova attività, e 30 giorni in caso di mutamenti dell’organizzazione del lavoro, si prevede cioè che il documento, e non la
valutazione, sia stilato entro questi limiti di tempo.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
107
Ancora una volta il funzionario che ha redatto l’obiezione dimostra di
confondere il documento con la valutazione dei rischi vera e propria,
però questo costituisce un problema perché non è facile spiegare a
qualcuno una cosa che dovrebbe già sapere molto bene, ovvero che
la valutazione dei rischi è tutto tranne che il documento in cui essa
viene descritta, in cui vengono riportate le misure della valutazione
dei rischi. Perciò stiamo cercando di dimostrare che la valutazione è
una serie di attività che devono essere concretamente realizzate e
che vanno realizzate sin dal primo momento, come recita il testo di
legge, il quale afferma che la valutazione dei rischi va fatta immediatamente, mentre il documento può essere redatto entro 90 giorni.
Quello che noi diciamo è che queste misure vanno poi formalizzare
entro un determinato periodo di tempo: all’Unione Europea infatti io
manderò un pacco di verbali dell’attività ispettiva, perché hanno scritto, tra le altre cose, che in questa maniera il giudice poi non può nemmeno comminare una sanzione, che è una cosa di una stupidaggine
clamorosa, perché io voglio vedere, se si verifica un’infrazione alle
norme di sicurezza entro i 90 giorni che sono stati concessi per redigere il documento di valutazione dei rischi, se non si è responsabili
penalmente o se l’ispettore non commina la sanzione relativa.
Tant’è che mi sono fatto mandare dei miei amici delle Asl, pacchi di
sanzioni relative al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività lavorativa ed i previsti 90 giorni: non è stato facile, ma alla fine me li
hanno mandati, noi li abbiamo resi anonimi e adesso li porteremo
alla Commissione dell’Unione Europea.
Altro profilo è la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Questa è una cosa che un famoso procuratore di Torino ci ha sempre detto che sarebbe stato un problema, perché, secondo l’Unione
Europea, le indicazioni metodologiche, le quali dicono che il processo di valutazione dei rischi si svolge in un periodo non immediato,
ma entro un certo arco temporale, comporterebbero un’automatica
proroga delle disposizioni di valutazione dei rischi. A questo proposito ho già avuto modo di scrivere, perciò mi limito a dire che è semplicemente la previsione logica di una persona che sta sulla terra
quella di dire che una procedura è, appunto, una procedura, che
richiede un certo tempo, e non un imbroglio, perché altrimenti bisogna dire che è possibile fare in mezz’ora la valutazione dei rischi in
una struttura di cinquecento lavoratori, mentre questo, ovviamente,
non è possibile.
108
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
In realtà il problema, secondo me, è superato dal fatto che, se anche
le indicazioni metodologiche avessero – cosa che non hanno – prorogato il termine per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato – che in realtà l’art. 28, comma 1, prevedeva che dovesse
essere fatta nel 2008 – e se anche qualcuno avesse voluto iniziare
la valutazione del rischio nel dicembre 2010, oggi siamo a novembre
del 2011 e nessuno può francamente dire che la procedura non può
essere finita: se poi c’è qualcuno che ancora non l’ha conclusa, deve
farlo immediatamente.
Quindi su questo punto io sono moderatamente preoccupato perché, se anche dovesse arrivare la sanzione, sarebbe relativa ad una
cosa, a mio avviso, superata dallo stato dell’arte.
Invece è più preoccupante un altro paio di notazioni, soprattutto una,
la quale però non riguarda il Ministero del Lavoro, che è la proroga
per l’antincendio nelle strutture alberghiere al di sotto dei 25 posti
letto: a questo proposito non so che cosa dire, perché non conosco
la materia.
Ci hanno contestato poi la proroga per le società cooperative e l’autocertificazione, ovvero il fatto che le aziende possono autocertificare la valutazione dei rischi; ma anche qui confondono l’autocertificazione con la valutazione dei rischi ed anche in questo caso produrremo le sanzioni che sono state comminate ad aziende in regime di
autocertificazione. Comunque ricordo che entro il giugno 2012 l’autocertificazione verrà abolita e tutti dovranno fare la valutazione dei
rischi.
Ci tenevo ad esprimere i termini reali delle contestazioni: mi dispiace di non poter divulgare la comunicazione dell’Unione Europea, ma
non mi è consentito e questo poi permetterebbe ai giornali di buttarsi sulla notizia e di ricamarci a modo loro. Ringrazio dell’attenzione.
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Mi pare di aver colto nei vostri sguardi un grande desiderio di porre
delle domande. Anche in questo caso raccogliamo una serie di questioni alle quali poi Lorenzo Fantini risponderà in modo complessivo.
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
109
LORENZO FANTINI
(Dirigente del Ministero del Lavoro)
Per quanto riguarda il rapporto tra organismo paritetico e diverse
entità territoriali – è una mia opinione personale – io privilegerei
sempre, se dovessi rispondere ad un quesito, il rapporto con il territorio più prossimo per un principio di sussidiarietà. Noi abbiamo favorito l’organismo paritetico perché riteniamo che esso possa svolgere un’importante funzione di collegamento con la realtà aziendale,
perciò va da sé che laddove ci siano un organismo paritetico di livello regionale ed un organismo paritetico di livello provinciale, secondo me, la collaborazione va ricercata presso quello più vicino alla
realtà territoriale, quindi quello provinciale, non quello regionale.
È sufficiente, per rispettare l’obbligo previsto dalla norma di legge,
che la richiesta di collaborazione venga fatta all’organismo paritetico
del settore e quando si parla del territorio si deve fare riferimento al
territorio inteso come entità più vicina, non però ad un livello inferiore a quello provinciale. Infatti la norma è stata tarata sulla territorialità provinciale, anche se poi non lo abbiamo scritto, cosa che è forse
opportuno fare: prendiamo una posizione e diciamo che è opportuno rapportarsi con l’organismo paritetico provinciale, per cui ora, se
dovessi scrivere una circolare, la scriverei in questo senso, in modo
da chiarire i dubbi che ancora sussistono.
Sulla questione del contratto collettivo nazionale di lavoro non credo
che si possa scrivere in una circolare quale dei contratti collettivi
potenzialmente applicabili nel settore debba essere applicato da una
determinata azienda, il problema è casomai di comunicazione ed è
l’organismo paritetico che deve sincerarsi di quale sia il contratto in
essere per un determinato lavoratore.
Il Testo Unico colloca l’obiettivo di evitare che qualcuno si possa fare
imprenditore senza avere alcuna conoscenza delle norme relative a
salute e sicurezza, soprattutto se ha intenzione di operare in settori
particolarmente a rischio, nell’art. 27, laddove si dice che la commissione identifica i settori in cui dovrebbe operare il sistema di miglior
tutela ed i criteri in base ai quali dovrebbe operare questo sistema di
miglior tutela.
Ora ne stiamo discutendo, direi con ferocia, all’interno della Commissione Consultiva: per esempio, in Edilizia c’è il sistema della
patente a punti che dovrebbe riguardare tutte le imprese, le quali, nel
momento in cui si vanno ad iscrivere alla Camera di Commercio,
110
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
devono avere certi requisiti, che devono essere vagliati, di formazione, di informazione e di addestramento, quindi è qualcosa che è previsto che si farà, però non so quali saranno i tempi, tuttavia si farà
senz’altro, perché in merito abbiamo una posizione che potremmo
definire bipartisan, dato che effettivamente nessuno si è mai opposto direttamente a questa misura, anche se poi le opposizioni sono
trasversali.
Infatti, siccome siamo in un momento di crisi, c’è qualcuno che viene
a dire – concetto sul quale io non sono assolutamente d’accordo –
che non si possono imporre nuovi oneri. Io ribadisco tuttavia che non
si tratta di nuovi oneri, perché nel momento in cui qualcuno inizia
un’attività, deve sapere che cosa sta per fare. Io ho detto anche ai
miei amici, che rappresentano il mondo artigiano, che ci deve essere un salto di qualità, anche nelle strutture che al momento non sono
organizzate e che in Italia esistono.
Purtroppo, per esperienza, so che le strutture artigianali formalmente autonome, che poi in realtà non sono autonome, costituiscono un
grosso problema: se la norma di legge richiede un certo tipo di cultura organizzativa ed impone degli obblighi a cui si deve ottemperare, ci si deve organizzare per soddisfarli e se non ci si riesce, si va a
fare un altro lavoro.
Io sono consapevole che una norma come la patente a punti è
potenzialmente in grado di modificare il mercato del lavoro, ma lo fa
perché va a dire quali sono i paletti che gli imprenditori devono
rispettare nell’organizzazione dell’attività: nessuno impone all’imprenditore di avere 100 lavoratori, di avere una determinata forma
societaria, di utilizzare il contratto A, piuttosto che il contratto B, può
anche utilizzare un contratto di prestazione coordinata e continuativa, tra quelli che sono legittimi, però deve garantire certi requisiti: se
è bravo a garantirli con uno strumento contrattuale di un certo tipo,
va bene, se è in grado, come lavoratore autonomo, di avere dispositivi di protezione individuale che gli impediscono di morire all’interno
di una struttura pericolosa, va bene, altrimenti va a fare un altro lavoro presso un’altra impresa.
Questa è una cosa che nessuno dice, ma che è alla base dell’opposizione degli artigiani e degli autonomi, i quali hanno tra i loro iscritti molti operatori che andrebbero fuori mercato. Questo tuttavia è
l’obiettivo al quale prima o poi occorre arrivare: chiaramente in questo momento di crisi l’opposizione di queste strutture non organizza-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
111
te ha più voce, perché si viene a dire che inevitabilmente la patente
a punti costerà qualche cosa alle imprese anche in termini gestionali, per cui le imprese ci ripetono che in questo momento non è il caso
di far la patente a punti e per il momento sono riuscite ad evitarla.
Ma io qui in generale dico che a breve un sistema di qualificazione,
pur prescindendo dalla patente a punti, opererà in settori diversi: ad
esempio nel settore dei Trasporti, che è connotato da un rischio
molto elevato, o in altri settori, che sono stati individuati dalla Commissione Consultiva, come la somministrazione di manodopera o la
vigilanza privata, tutti settori in cui si determineranno delle regole un
po’ più stringenti relativamente alla formazione ed all’informazione
per quei profili che possono essere soggetti ai rischi di quegli specifici settori.
Speriamo di riuscire ad attuare tutte queste misure, sulle quali abbiamo avuto una battuta di arresto, perché il Ministro Sacconi voleva
chiudere la patente a punti proprio oggi, portandola in Consiglio dei
Ministri, ma purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista,
sapete quel che è successo, per cui la misura per il momento non
andrà avanti.
Sulla questione degli autonomi è interessante la domanda che è
stata posta: la questione dei lavoratori autonomi è una delle più
importanti in generale del Testo Unico, perché in Edilizia in particolare molti sono gli autonomi, i quali però in realtà operano come
imprese. Partiamo dal concetto che l’autonomo vero è quello che
lavora da solo, con il proprio furgone, eccetera, diciamo che, in generale, non per quello che riguarda l’Edilizia, al lavoratore autonomo
spettano in materia di salute e sicurezza soltanto gli obblighi di
munirsi di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale rispettosi delle norme del Testo Unico.
Nell’Edilizia c’è invece qualcosa di più, che è l’art. 94, il quale dice:
“I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri,
fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza”, quindi ne dovremmo dedurre che
c’è solamente l’obbligo di dispositivi di protezione individuali e di
attrezzature di lavoro rispettosi delle norme.
In realtà non è così, perché, se noi andiamo a vedere l’allegato XVII,
troviamo un discorso relativo all’idoneità tecnico professionale dei
lavoratori autonomi che va assolutamente considerato: non è un
112
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
obbligo che grava sul lavoratore autonomo, ma egli deve assolutamente avere certe caratteristiche professionali che vanno accertate
dal committente, per cui, se io devo assumere un lavoratore autonomo che lavora a casa mia, gli devo chiedere certe cose, che correlativamente il lavoratore deve avere.
L’allegato XVII dice: “ I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e
opere provvisionali ;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
(formula che significa che attualmente la formazione va fatta solamente nei casi che sono previsti dal decreto legislativo, quindi, per
esempio, per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi, il Pimus,
non c’è altro per il momento);
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007”.
Certo dovrebbe esserci qualcosa in più e nei provvedimenti relativi
alla qualificazione sicuramente c’è qualcosa in più: per esempio, se
gli autonomi operano in ambienti confinati, sono tenuti anche alla
sorveglianza sanitaria, lo prevede il d.p.r. che entrerà in vigore il 23
novembre e che è stato pubblicato l’altro ieri. Questo d.p.r. prevede
la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 – ovviamente se si
opera in ambienti confinati – ed i lavoratori si devono sottoporre alla
sorveglianza sanitaria, mentre attualmente l’allegato XIV non lo prevede come obbligo.
Con questa formula, che è stata tra l’altro oggetto di modifica dall’81
al 106, noi abbiamo voluto chiarire che c’è l’idoneità sanitaria solo
nei casi previsti dal decreto legislativo 81, però questi casi al
momento non sono ancora stati definiti, quindi è una formula aperta
all’eventualità che ci siano nuovi provvedimenti che prevedono la
sorveglianza sanitaria, anche se attualmente non ci sono.
A proposito della collaborazione nelle attività di formazione, di cui ho
già parlato, aggiungo che nell’accordo abbiamo scritto che occorre
avanzare una richiesta nei confronti dell’organismo paritetico: se
questa richiesta non riceve risposta entro 15 giorni, ciò comporta
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
113
che si possa procedere in autonomia all’attività di formazione. Questo perché la norma non dice che la formazione va fatta con gli organismi paritetici, ma in collaborazione: a questa affermazione noi
diamo un’interpretazione tale per cui l’inerzia dell’organismo paritetico significa che si può procedere, ma diciamo anche che, se l’organismo paritetico fa le sue osservazioni, bisogna tenerne conto ai fini
dell’attività di formazione. Il che significa che voi potete fare delle
osservazioni generali ed anche eventualmente fare una proposta di
tipo contrattuale, che però non è vincolante per il soggetto.
La qualificazione del formatore è un criterio che va individuato dalla
Commissione Consultiva, che, in effetti, sta elaborando un documento il quale è in fase molto avanzata e che dirà quali sono le
caratteristiche che devono avere i soggetti formatori. Questa cosa è
molto importante perché oggi si inventano formatori sulla sicurezza
e si inventano pure organismi nazionali a ciò delegati. Invece noi
individueremo dei percorsi professionali di esperienza che dovranno
essere rispettati da chi vuole fare il formatore per la sicurezza.
Questo ci aiuterà, però è un provvedimento che non è immediato, lo
stiamo per approvare in Commissione Consultiva, dopodiché dovrà
essere recepito perlomeno in un decreto oppure, secondo me, in
una legge che andrà a modificare completamente il quadro di riferimento. Non è un problema per voi che già fate formazione, è un problema per quelli che si stanno improvvisando formatori, quindi, se ci
sarà l’accordo, avrete qualche elemento in più di chiarezza e molti
problemi saranno risolti. Tra l’altro l’accordo rinvia proprio alla qualificazione dei formatori, perché è materia che va regolata all’interno
di questa questione, altro argomento su cui la Cisl è da tempo molto
attenta.
A proposito del Rlst devo dire che, se c’è un punto sul quale siamo
in forte ritardo, è proprio questo: naturalmente abbiamo ricevuto
richieste da parte sindacale, ma qui è stata fatta la scelta politica di
andare su altre priorità. Il Testo Unico, rispetto alla 626, esprime con
chiarezza il concetto per cui, dove non c’è il Rls, deve esserci il Rlst,
però attualmente il sistema che favorisce la presenza della rappresentanza territoriale – che prevede le famose due ore a carico dell’impresa a favore di un apposito fondo presso l’Inail – è ancora tutto
da venire, anche se le richieste ci sono.
Io spero di poterlo affrontare quando finirà questa tempesta, perché
effettivamente a questo proposito bisogna fare un decreto per la
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
costituzione del fondo presso l’Inail, dopo di che bisognerà dire in
base a quali criteri le aziende pagheranno le due ore, se non hanno
un Rls interno. Quindi è una materia molto delicata, che va ponderata molto attentamente, perché dire chi deve pagare, crea sempre dei
problemi, soprattutto in considerazione del fatto che c’è chi dice che
gli autonomi non devono essere soggetti ad un certo tipo di vincoli.
Certamente l’anno prossimo questo problema sarà inserito nell’agenda delle cose da fare: è un decreto, quindi è nostra responsabilità cercare di farlo, anche se chiaramente sono notevolissimi i problemi sindacali che ci stanno dietro.
La prima cosa che vorrei fare è una proposta all’Inail: creare un’anagrafe sia degli organismi paritetici che dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, che non è una proposta nuova, ma
che io ritengo sia utile, anche perché, se adesso parte il SINP, il
Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e
malattie professionali, come pare che accadrà, potremo avere un
flusso di dati, che passa attraverso i canali informatici, condiviso da
tutte le amministrazioni. Questo si può fare in tempi rapidi.
Fare un’anagrafe e decidere chi inserire perché è rappresentativo –
sulla base dei criteri di rappresentatività dei soggetti, che va fatta
secondo i criteri generali stabiliti dal recente accordo – nonostante
i tempi che ci vogliono, già è utile per poter sapere, per esempio,
quali sono gli organismi paritetici che operano nelle zone dove si
vanno ad attivare delle aziende: siccome questa cosa è prevista, la
possiamo regolare con l’Inail. Fortunatamente i nostri rapporti con
l’Inail sono costanti ed ottimi, per cui posso dire che me ne occuperò io personalmente l’anno prossimo, quando si placheranno un po’
le acque: per ora abbiamo addirittura detto ai sindacati che lo faremo, ma che non è una priorità, perché così aveva deciso il Ministro
Sacconi.
Noi stiamo cercando di valorizzare a poco a poco le buone prassi:
da quando sono entrato al Ministero nel 2003, siamo partiti dal concetto che neppure le aziende evolute sapessero che cosa erano le
buone prassi. Quest’anno invece abbiamo premiato le buone prassi
a Napoli ed ho visto delle buone prassi eccellenti, anche nel settore
degli appalti, che noi dobbiamo ora divulgare attraverso il nostro sito.
Abbiamo deciso infatti di andare lungo questa strada: le valorizzeremo intanto divulgandole, questo significa che tutte le aziende di un
certo settore potranno non solo sapere che, per esempio, un’azien-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
115
da del settore delle telecomunicazioni, che mette le antenne sui tetti,
ha ideato una buona prassi per questa operazione, ma potranno
anche utilizzare la prassi ideata da quell’azienda.
Questo è importante anche in un’ottica di scambio, però occorrerebbe incentivare le buone pratiche anche dal punto di vista economico,
cosa che può fare l’Inail. Infatti l’Inail a dicembre farà un bando, che
è il seguito del famoso click day: la cosa negativa è che c’è lo stesso meccanismo, una cosa positiva è che loro dicono che non ci
potranno essere gli stessi problemi, legati al blocco del sistema, che
c’erano stati l’altra volta, perché hanno individuato delle soluzioni
tecniche per evitarlo, mentre l’altra notizia positiva – che è ancora
più buona – è che ci sono 180 milioni di euro a disposizione, che verranno destinati non solo alle buone prassi ma anche, cosa che per
me è importante come le buone prassi, ai modelli di organizzazione
e gestione.
Oltre a ciò il grosso verrà dedicato al finanziamento delle attrezzature di lavoro, compresi i trattori: ricordiamo che l’anno scorso sono
morte 281 persone a causa di un trattore, un dato impressionante.
Comunque, per incentivare le buone prassi, l’unico soggetto che
dispone di denaro è l’Inail: per il momento il nostro è un premio solo
simbolico che consiste nel dare pubblicità ad una soluzione che per
l’azienda può essere importante sotto il profilo dell’immagine; certo
occorrerebbe premiare le buone prassi più seriamente, però in questo momento, più di quello che faremo con il bando Inail, sarà difficile fare.
Ci sarà poi un bando sulla formazione, sulla base dei programmi formativi che sono stati oggetto di accordo tra le parti sociali: questo è
un bando più piccolo, si tratta di 14 milioni di euro, ma è pur sempre
qualche cosa. Anche questo bando dovrebbe uscire entro dicembre.
Un altro assetto normativo che va completamente rivisto è quello
che riguarda gli stupefacenti. Noi abbiamo a questo riguardo due tipi
di normative: una fonte è costituita dal Testo Unico sugli Stupefacenti, poi ci sono gli accordi che hanno individuato le mansioni a rischio,
in presenza delle quali è possibile, anzi è necessario, operare degli
accertamenti, ed infine ci sono tutti gli altri accordi relativi alle modalità dell’accertamento.
Queste norme sono in fase di rivisitazione, il problema è che sono
gestite da una struttura che ha una visione dell’accertamento che il
Ministero del Lavoro non condivide, infatti ora sono gestite a livello
116
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
del Consiglio dei Ministri ad opera dell’onorevole Giovanardi. Non
intendo dire che tutto ciò non va bene, però il governo ha una visione del problema sostanzialmente legata alla prevenzione dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti, mentre noi, come Ministero del Lavoro e Ministero della Salute, riteniamo che sia importante incardinare
tutto nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Quindi sussiste una
forte divisione tra noi, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute
da una parte, e Presidenza del Consiglio e Dipartimento per la prevenzione dell’uso degli stupefacenti dall’altra.
A questo punto, considerate le vicende politiche, ho motivo di ritenere che ci sarà un problema relativo alla continuità dei lavori, comunque chi se ne occupa attualmente sta lavorando per rendere omogeneo il quadro normativo: è stata fatta una normativa di base, generale, ed ora vanno rivisti tutti gli accordi relativi alle mansioni ed alle
modalità di accertamento, perché adesso non si capisce come si
deve leggere l’elenco delle mansioni, anzi, nessuno si preoccupa di
identificarle, tenendo conto che la mansione deve essere svolta, se
non con continuità, almeno non in maniera episodica e saltuaria.
Facciamo un esempio: se in una ditta ci sono 20 persone che sono
abilitate a condurre il muletto, ma solo tre lo fanno costantemente,
secondo me, la visita non va fatta a tutte e 30, se 27 di esse conducono il muletto una volta ogni tanto. Però questa è un’opinione mia e
qualcun altro potrebbe non essere d’accordo, comunque che sia una
cosa urgente lo sappiamo tutti, per cui occorre un intervento legislativo che chiarisca la logica del controllo, che non è una logica di polizia: è da un lato una logica di tutela dei terzi e dall’altro lato una logica che deve essere rispettosa delle prerogative dei lavoratori.
Questa vicenda, per il momento, è più squilibrata sul lato dei terzi
che sul lato delle prerogative dei lavoratori, perciò non siamo ancora arrivati ad una sintesi, però i documenti ci sono e si sta lavorando
alla creazione di una normativa generale sulla tossicodipendenza e
sulla alcol dipendenza; dopodiché occorrerà rivedere gli allegati per
quanto riguarda le modalità di verifica, che pare siano molto farraginose e che provochino molti falsi positivi – e questo tecnicamente è
un grosso problema – ma al momento, come dicevo, questa è una
cosa che sfugge anche al Ministro del Lavoro.
Grossi problemi ci sono anche per quanto concerne l’attività ispettiva, infatti in questi momenti, in cui vengono operati tagli ai bilanci in
modo indiscriminato, questo tipo di attività ne esce fortemente limi-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
117
tata. Dovremmo dare più risorse all’attività ispettiva e quando parlo
di maggiori risorse non intendo inasprire l’attività repressiva degli
ispettori, ma realizzare dei corsi di formazione per farli incontrare
con i consulenti, con i sindacalisti, perché, se non si fa questo, noi
andiamo ad impoverire le conoscenze delle attività ispettive.
Io lo farei per tutta l’attività pubblica, ma se continuiamo a tagliare
dappertutto è chiaro che certe cose non potranno più essere fatte:
se considerate che io sono stato per anni il più giovane dirigente del
ministero, comprendete che esiste un grave problema di turn-over,
visto che una persona della mia età in Francia deve essere già un
direttore generale, altrimenti è un fallito. Il nostro Paese deve affrontare questo tipo di discorso in modo serio, cioè fare degli investimenti sulle professionalità, invece di continuare a tagliare.
Al contrario attualmente siamo tagliando su tutto: sulla carta, sulla
posta certificata, che voi avete obbligatoria e che invece noi non
abbiamo, se non una ogni 100 persone; insomma, si tratta di un problema generale del Paese e questo spiega perché talvolta può accadere che si trovi in qualche ufficio statale qualche dirigente che non
è competente della propria materia e che mostra i propri limiti quando si interfaccia con dei professionisti, quali voi siete, su determinati argomenti.
Questo vale anche per i colleghi delle Asl, i quali però vanno difesi
perché ce ne sono di ottimi, persone che fanno attività di formazione a proprie spese, perché l’amministrazione non mette a loro disposizione le risorse necessarie. Considerate che noi ora stiamo
tagliando il 10% dei dirigenti, nel frattempo sono state tagliate tutte
le spese per le missioni, mentre la formazione è la cosa che è stata
tagliata per prima. È pur vero che questo è un momento negativo,
ma prima o poi dobbiamo pensare di fare una politica che vada in
una direzione opposta: in quella della professionalità.
D’altra parte non voglio neanche dare un messaggio completamente negativo, nel senso che credo che qualche buona esperienza ci
sia: noi come amministrazione, almeno per i nomi che abbiamo citato prima, siamo aperti all’innovazione e questo processo di avvicinamento nei confronti dei consulenti lo dimostra, infatti mi risulta che
anche l’amministrazione di Pennesi si muova in questa direzione.
Tutti questi incontri servono anche a questo.
Ma io sono preoccupato per il Paese, perché questo è un problema
che deriva da una situazione più generale: occorre mettersi in testa
118
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che dobbiamo puntare sui giovani ed investire un milione di euro per
far entrare 1000 ispettori nuovi, perché quelli che sono entrati qualche anno fa non sono stati formati e si stanno formando sul campo
con grande dispendio di energia. Fortunatamente sono ragazzi
volenterosi, ma non è giusto agire così: si dovrebbero mettere in
condizione di poter operare già da subito. Invece attualmente la prospettiva di un nuovo concorso per ispettori è molto lontana, mentre
l’ultimo concorso per dirigenti al Ministero del Lavoro c’è stato quattro anni fa. Come possiamo essere competitivi se non mettiamo in
condizione dei giovani di poter entrare in posti chiave dell’amministrazione?
Quando Io vado alle riunioni all’estero, mi rendo conto che i miei colleghi francesi hanno trent’anni, i tedeschi hanno trent’anni: io non sto
dicendo che i giovani siano meglio di coloro che hanno già un’esperienza formata, però il fatto che l’Italia abbia questa particolarità
secondo me qualche cosa vuol dire, per cui ci dobbiamo porre questo problema, che deriva dalla nostra cultura, e risolverlo.
E poi ci sono anche altri problemi: quando abbiamo scritto l’art. 13
del Testo Unico, dicendo che la competenza in tema di vigilanza è
delle Asl e delle Dpl, è insorto il Ministero degli Interni dicendo che
dovevamo scrivere specificamente che, in materia di salute e sicurezza, il Ministero degli Interni ha una competenza che non può
essere toccata. Io sono preoccupato per la censura numero 8, sulla
quale vi ho detto che non posso dire nulla, perché, per quanto
riguarda le misure antincendio, il Ministero degli Interni non vuole
assolutamente intromissioni, per cui chiaramente questa non è una
competenza nostra.
Noi, come operatori, sapendo di questa condizione di irregolarità,
diciamo alle aziende di adoperare delle misure di tutela equivalenti,
se tecnicamente sono utilizzabili; fortunatamente è possibile molto
più spesso di quanto si possa credere, perché la fantasia e la bravura dei tecnici molto spesso stupiscono: io ho visto soluzioni brillanti
in situazioni disperate.
Noi dobbiamo sempre ricordare che, se succede qualcosa, il giudice,
a parte il fatto che innanzitutto verifica che non sussiste un’autorizzazione, porrà comunque in capo a noi la responsabilità di quanto è
accaduto; perciò dobbiamo poter dimostrare di aver ottemperato
all’obbligo della sicurezza attraverso l’adozione di misure che permettano di dire che l’art. 2087 del Codice Civile è stato rispettato.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Indipendentemente dal Testo Unico, dobbiamo ricordarci che esiste
una normativa civile e penale che fa carico a ciascuno di noi della
responsabilità di tutelare la salute e la sicurezza di qualcuno che
entra in un ambiente di cui noi abbiamo la responsabilità. Faccio un
esempio: le norme di sicurezza non si applicano ai lavoratori domestici, perché lo prevede l’Unione Europea, è vero che forse in futuro
le cose cambieranno, ma ora stanno in questi termini. Queste norme
non si applicano perché altrimenti tutti quanti, anche persone molto
anziane, sarebbero costretti a fare la valutazione dei rischi ed a stendere il relativo documento. Però, se succede qualcosa in casa, legato al fatto, per esempio, che non è stato detto alla collaboratrice
domestica che la ringhiera era in riparazione e quella è caduta di
sotto e si è rotta una gamba, ne rispondiamo non per la violazione
delle norme di salute e sicurezza, ma perché ci sono dei principi di
Diritto Civile e di Diritto Penale che sono stati infranti.
Questo ci deve portare a dire che adottare delle misure equivalenti,
o perlomeno in parte corrispondenti a quelle che prevede il rilascio
dell’autorizzazione, è comunque una cosa che va fatta: ovviamente
poi ci vuole un tecnico che in condizioni come queste, che oggettivamente sono difficili, riesce ad inventarsi una soluzione, magari
semplice e brillante, che garantisca la sicurezza. Grazie dell’attenzione.
MARCO LAI
(Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze)
Ringraziamo tantissimo Lorenzo Fantini per il modo con cui si è proposto e per le cose che ci ha riferito.
Nel frattempo sono di molto aumentati i consulenti e dirigenti sindacali presenti a questo seminario e sono arrivati anche Pierangelo
Raineri e Mario Scotti, per cui siamo al completo rispetto agli interventi che avevamo programmato.
Siamo giunti quindi alla parte conclusiva di questo quarto seminario
del 2011 incentrato sui temi della salute e sicurezza. Mi pare che i
vostri occhi ed i vostri volti comunichino un grande interesse rispetto agli argomenti trattati, per cui tocca ora alla parte politico-formativa ribadire, visto che i partecipanti sono in parte nuovi, quali sono gli
obiettivi che si sono perseguiti e come ci si intende muovere per l’anno futuro, ovvero che cosa ci si aspetta da questo filone di interventi, che, come si diceva stamane, abbiamo iniziato in maniera speri-
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
mentale a partire da questo anno.
Io darei dunque ora la parola a Mario Scotti, direttore del Centro
Studi Cisl, per collocare questa iniziativa nell’ambito delle iniziative
formative del Centro Studi stesso, poi a Paola Diana Onder per la
parte di Ancl-Su ed infine a Pierangelo Raineri per le conclusioni,
rispetto anche agli sviluppi futuri di questa iniziativa.
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
“Rimborso fino a
1.000 euro per le spese
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LAVORO
SALUTE
FAMIGLIA
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IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
MARIO SCOTTI
(Direttore Centro Studi CISL di Firenze)
124
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Intanto buongiorno a tutti: a chi non era ancora stato qui, a chi non
aveva ancora frequentato i nostri seminari, do il benvenuto al Centro
Studi nazionale della Cisl di Firenze.
Vi rubo poco tempo, però c’è un paio di cose che vorrei sottolineare.
Prima di tutto voglio rivolgere un ringraziamento fortissimo a Fisascat e ad Ancl per queste iniziative formative, che ormai non sono
più un esperimento, ma sono diventate invece una prassi consolidata e degli appuntamenti periodici molto importanti. Essi stanno
affrontando, tra l’altro, aspetti ed argomenti non facili, non solo dal
punto di vista tecnico, ma direi anche rispetto alla situazione più
generale in cui i temi che voi avete affrontato si vanno a collocare.
Quindi un ringraziamento vero per l’attività che intanto si è fatta in
questo anno 2011. Vedo poi con piacere che, mentre quest’anno sta
finendo, per il 2012 ci sono già altri appuntamenti che sono stati fissati ed altre iniziative che sono state programmate. Io credo infatti
che questa intesa, questo accordo, questa programmazione congiunta tra Fisascat ed Ancl siano un fatto importante anche per il
luogo in cui questa formazione si svolge, perché – alcuni di voi sicuramente lo sanno, ma io vorrei ribadirlo – è vero che in questo Centro Studi nazionale la Cisl fa la formazione dei suoi quadri, però noi
teniamo molto – perché questa è un po’ anche l’impostazione che la
nostra organizzazione intende dare – a che questo Centro diventi
anche un luogo di confronto e di incontro tra esperienze, situazioni
e rappresentanze che sempre di più dovranno lavorare insieme e
sempre di più dovranno trovare i luoghi e le modalità per riuscire a
collaborare.
E allora se anche noi da qui, da Firenze, da questo Centro Studi
nazionale, riusciamo a dare un piccolo contributo per fare in modo
che in questo Paese ci sia più dialogo, più coesione, più volontà di
stare insieme, se riusciamo a muoverci in questa direzione, io credo
che questo fatto sia un risultato non secondario, che possa gratificare anche noi.
Ho qui al mio fianco Marco Lai, che vi ha seguito in questa esperienza e che ha assolto ad uno dei compiti che noi vorremmo riuscire a
svolgere, ovvero, oltre ad essere il luogo della formazione per i dirigenti, i quadri di un’organizzazione sindacale, essere anche il luogo
in cui si concretizza un’ipotesi di confronto. E questo lo dico perché
immagino che, dal punto di vista delle iniziative formative, noi
dovremmo, anche come Cisl, cominciare a pensare a come rimodu-
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
125
lare la formazione dei nostri quadri e dei nostri dirigenti, andando
almeno in due direzioni.
Innanzitutto la nostra opera deve essere pensata come iniziativa di
formazione continua e quindi non come una formazione che si fa un
po’ a spot, quando si ha tempo: i cambiamenti sono continui, sono
veloci, per cui il dato formativo deve far parte ormai dell’esperienza
normale di lavoro, questo vale sia per i sindacalisti, sia per chi opera
sugli stessi temi da un altro punto di vista. Quindi questo della formazione continua credo che sia un aspetto che va sicuramente
incentivato e su cui è necessario riuscire a lavorare approfonditamente.
L’altra direzione è quella di una formazione congiunta: io credo che
sia veramente importante cominciare a pensare come coltivare sempre di più quest’idea che le relazioni industriali e le relazioni sindacali si avviino ad essere finalmente non più solo relazioni conflittuali, ma relazioni in cui c’è il confronto ed entro il confronto si sperimentano piste di partecipazione. Se si andrà in questa direzione, allora
è chiaro che anche dal punto di vista dell’approfondimento e dello
studio della formazione si comincerà a pensare come si possono
portare avanti iniziative in cui rappresentanze professionali, responsabilità aziendali e rappresentanze sindacali trovino l’occasione per
potersi confrontare, studiando magari gli stessi articolati di legge,
per scoprire in questa formazione congiunta che alla fine le differenze ci sono, perché indubbiamente rimangono sempre interessi diversi, ma che ci sono anche più identità di vedute e più piste comuni di
quanto in partenza, magari rimanendo separati gli uni dagli altri, si
era pensato.
In questo incontro finale io ci tenevo a dirvi queste cose perché vedo
una grande validità nell’esperienza che è stata avviata, che ormai è
consolidata e che continuerà anche nel 2012. Il mio giudizio deriva
certamente dal fatto che questa esperienza è collocata qui, presso il
nostro Centro Studi, ma soprattutto dal fatto che dentro questa esperienza è contenuta l’idea intanto di svolgere in modo continuativo il
progetto formativo e quindi di prevedere percorsi, moduli che non
sono occasionali, ma che sono preparati, che sono organizzati, che
sono pensati attraverso un lavoro comune dello staff che prepara
quest’iniziativa formativa, e poi – ancora più importante – perché in
questo modo noi siamo anche in grado, mettendo insieme in iniziative congiunte Ancl e Fisascat, di dare un contributo a fare in modo
126
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che, per quanto concerne le relazioni sindacali, le relazioni industriali, gli elementi che attengono al mercato del lavoro, al governo dei
vari temi che sono stati trattati in questi seminari, in questo Paese si
affermi sempre di più la necessità di percorrere strade in cui non ci
sia solo il conflitto.
Certo la discussione e visioni anche diverse sono consentite ed è
bene che ci siano, ma alla fine dobbiamo essere tutti impegnati a trovare le soluzioni più giuste e molte volte le soluzioni più giuste sono
quelle che si trovano in comune: è per questo, quindi, che mi sembra che sia davvero importante il valore della vostra esperienza formativa, che è l’esperienza di una formazione di tipo congiunto.
Infine sono contento del fatto che la frequentazione di questi seminari abbia fatto in modo che i sindacalisti ed i consulenti si siano
mescolati anche fisicamente a dimostrare che la barriera che li separava è stata infranta. Grazie ancora di essere intervenuti: ora lascio
la parola a Paola Diana Onder.
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
COS’E’ L’ENTE BILATERALE DELL’INDUSTRIA TURISTICA
L’E.B.I.T., Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, costituito il 7 giugno 2000 da Federturismo Confindustria, con l’adesione di
Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCSUIL, è lo strumento individuato dalle Parti stipulanti il CCNL Industria Turistica per la programmazione e l’organizzazione di
relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, per il monitoraggio e la rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore e per l’elaborazione di proposte in materia di formazione e qualificazione professionali.
In attuazione di quanto stabilito dalle Parti sociali nel Contratto, l’E.B.I.T. ha svolto studi e ricerche apprezzate non solo nel
settore, ma anche a livello accademico ed istituzionale. È il caso di “Tu r i s m o : Pro s p e t t i v e & G overnance - Pro p o s t e p e r
u n o s v i l u p p o c o m p e t i t i vo del Sistema Italia”, dalla cui analisi del settore è emerso un quadro ricco di criticità: la stagionalità della domanda, la frammentazione del tessuto produttivo, l’inadeguatezza dell’organizzazione formativa, l’insufficiente attenzione della politica. Elementi, questi, che permettono di comprendere i motivi di uno sviluppo del turismo inferiore
alle sue grandi potenzialità.
Dallo studio è emersa anche una forte rilevanza attribuita, dalle imprese intervistate, al lavoro competente, vettore di competitività delle imprese e di occupabilità dei lavoratori. Il tema è stato approfondito nella successiva indagine “Per un lavo r o competente - La fo r m a z i o n e p ro fessionale come lev a d i s v i l u p p o d e l t u r i s m o”.
In questa analisi sono state rilevate le carenze di conoscenze e di profili professionali nel settore turistico, mentre un capitolo è stato dedicato all’uso che le aziende fanno dei fondi dedicati alla formazione, in particolare del Fondo interprofessionale Fondimpresa. Nonostante le aziende riconoscano una certa importanza alla formazione continua dei propri dipendenti, ancora oggi non utilizzano adeguatamente l’opportunità di questi finanziamenti.
L’E.B.I.T. ha, pertanto, avviato una serie di iniziative per incoraggiare le aziende della filiera turistica a sfruttare questa
opportunità, promuovendo costantemente Piani Formativi sugli Avvisi di Fondimpresa. L’E.B.I.T. ha inoltre predisposto un
servizio di assistenza, soprattutto per la fase iniziale di accesso ai finanziamenti per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, momento in cui gran parte delle aziende intervistate hanno manifestato maggiore difficoltà. Il tema della Formazione continua è molto sentito anche dai giovani lavoratori del comparto turistico-alberghiero, come
è stato rilevato dall’ultimo lavoro di E.B.I.T. “Il turismo italiano e le nu ove g enerazioni, u n ’ i n d ag i n e s u l c o m p a r to alberg h i e ro ”. Lo studio, condotto in collaborazione con E.B.I.T. Veneto e la società Risposte Turismo, ha voluto mettere in luce
valutazioni, problematiche e prospettive future di questo specifico segmento del mercato del lavoro, sia dal punto di vista
delle aziende che da quello dei giovani. L’indagine costituisce, quindi, un importante spunto dal quale partire per una migliore impostazione delle condizioni per fare “nuova” impresa.
Uno dei compiti che la contrattazione ha assegnato all’E.B.I.T. è quello di analizzare l’evoluzione qualitativa e quantitativa
dell’occupazione femminile; a tal fine è stata istituita in seno all’Ente la Commissione per le Pari Opportunità che, utilizzando fonti statistiche e di ricerca diretta, rende conto degli andamenti dell’occupazione maschile e femminile nel settore,
anche e soprattutto rispetto ai livelli di inquadramento professionale e alla tipologia di rapporti di lavoro utilizzati. L’impegno
della Commissione nello svolgimento dei propri compiti ha portato alla realizzazione dell’indagine su “Le Pa r i O p p o r t u n it à n e l s e t t o r e d e l l ’ i n d u s t r i a t u r i s t i c a”, la cui Prefazione è stata scritta dalla Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra
Servidori. In E.B.I.T. è stata inoltre istituita la Commissione Apprendistato, a cui le aziende possono rivolgersi per richiedere il parere di conformità per assumere apprendisti a seguito di un percorso formativo in cui il giovane, con la supervisione di un tutor aziendale qualificato, acquisisce competenze di base, trasversali e tecnico-professionali relative alla qualifica
scelta. Sull’argomento, l’E.B.I.T. ha realizzato il Cd-rom “A n a l i s i d i n a m i c a e c o n t e s t o n o r m a t i vo, c o n t r a t t u a l e
(1997/2007) sul contratto di Apprendistato”.
L’E.B.I.T. vanta al proprio interno due importanti Osservatori:
Osser v a t o r i o s u l l a L e g i s l a z i o n e t u r i s t i c a, primo Osservatorio sul tema istituito in Italia, per la consultazione di tutte le
leggi sulla legislazione turistica italiana e il confronto tra tutte le tipologie di leggi turistiche di ciascuna Regione;
Osservatorio sulla Contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, un importante archivio, in costante aggiornamento, contenente i contratti nazionali ed aziendali.
Inoltre, tutta la Normativa in materia di sicurezza del lavoro è stata raccolta dall’E.B.I.T. In un Cd-rom su “Salute e sicurezza – Vademecum per i lavoratori e le lavo r a t r i c i d e l s e t t o r e Tu r i s m o”.
In questi anni l’E.B.I.T. ha potenziato la propria rete territoriale attraverso la costituzione di Enti Bilaterali Territoriali sia in
forma regionale che provinciale, il cui operato è riassunto nella pubblicazione “L e a t t i v i t à d e g l i E n t i B i l a t e r a l i”.
Con l’obiettivo di offrire supporto al reddito dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche che, per crisi e/o ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale, sono interessate da periodi di sospensione dell’attività, l’E.B.I.T. è l’Ente che può interviene attraverso l’utilizzo dei Fondi accantonati per il Sostegno al Reddito, Fondo costituito in data 1 aprile 2008.
IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
PAOLA DIANA ONDER
(Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl)
130
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Ringrazio tutti presenti. Io vi porto i saluti di Francesco Longobardi,
presidente nazionale di Ancl-Su, il quale non ha potuto essere presente oggi qui per problemi personali, comunque è presente con il
cuore ed io spero di rappresentarlo adeguatamente.
Ringrazio il dottor Mario Scotti, che è sempre un piacere ascoltare
per la concretezza delle sue argomentazioni e, unitamente ai consulenti del lavoro che sono qui presenti, ma anche per conto di tutti
coloro che dal 2005 ad oggi hanno frequentato questa struttura
beneficiando di tutti servizi che questa struttura formativa mette a
disposizione, voglio ringraziare, oltre a lui, il Dott. Canzano, anche se
non è presente, per la professionalità e la disponibilità costante ad
intervenire ed a risolvere ogni problematica che si è presentata e
che noi abbiamo manifestato, affinché il soggiorno fosse non solamente piacevole per l’ambiente circostante, che sicuramente ha la
sua importanza ed influisce, ma anche per tutto l’insieme della struttura formativa.
Questa loro competenza ed il loro stile si riflettono su tutto lo staff di
Studium che si occupa di accoglierci, ma di questo avrò modo di parlare nell’ultimo corso che terremo quest’anno a fine novembre con i
nostri quadri dirigenziali per i quali facciamo formazione continua.
Devo dire che con non poca difficoltà riusciamo a portarli qui, ma
poi, quando arrivano qui e lavorano insieme a noi, sono sempre
molto entusiasti, molto partecipativi.
Ci tenevo a sottolineare questo fatto perché questo è l’ultimo seminario del ciclo che abbiamo programmato insieme al Prof. Marco Lai
sulle trasformazioni del diritto del mercato del lavoro per quanto
riguarda l’anno 2011.
Saluto il segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, e mi
ripeto a proposito di quello che ho avuto modo di dire ieri in merito
alla realizzazione di questa iniziativa: è importante quello che si sta
compiendo qui a Studium, è un’idea innovativa, è l’immediata concretizzazione del più volte citato protocollo d’intesa sottoscritto lo
scorso anno. È uno dei pochi esempi, a mio avviso, che ha fatto
seguire con immediatezza i fatti alle parole scritte.
Di ciò dobbiamo essere consapevoli noi consulenti del lavoro, ma
devono esserlo anche i sindacalisti qui presenti e noi ringraziamo in
particolare Pierangelo Raineri per aver visto questa opportunità,
che ha voluto realizzare insieme a noi, come anche per aver compreso ed accolto con immediatezza quello che si accompagna a
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
131
questo cammino che stiamo percorrendo insieme, che è un’azione
di sostegno.
Mi riferisco, ma il dottor Raineri lo sa, all’intervento che Fisascat ha
fatto recentemente sulla materia della liberalizzazione delle professioni che ci ha visto oggetto di interesse da parte di alcuni poteri forti
di questo Paese. Non siamo assolutamente ancora fuori da questo
problema, perché capiamo che la politica richiede anche dei compromessi e noi forse in questo momento non siamo molto forti. In
ogni caso io voglio ringraziare personalmente ed anche a nome dell’associazione che rappresento il dottor Raineri per tutto quello che
ha fatto nel suo essere forte e significativo come rappresentante di
un sindacato importante che si è dato da fare per noi.
Ringrazio poi Rosetta Raso, Segretario Nazionale Organizzativo
della Fisascat, per la forza, la competenza e l’umanità che le sono
proprie. Ho avuto il piacere di lavorare con lei sulla realizzazione
concreta di questa idea ed è stata, oltre che un piacere, un’esperienza interessante, perché mi ha dato modo di sbirciare un mondo che
non è il nostro. Con Rosetta Raso ed il Prof. Marco Lai abbiamo ieri
messo a punto il programma per l’anno 2012: salvo errori ed omissioni, che riguardano in particolare noi consulenti del lavoro perché,
come ho già detto in altre occasioni, a marzo del prossimo anno
andiamo al rinnovo elettivo delle cariche nazionali di cui io faccio
parte, il programma, come date e contenuti, è pressoché definito e
lo vedete illustrato nella slide alle mie spalle.
E adesso veniamo al contenuto della mia relazione conclusiva, cioè
il ruolo del consulente del lavoro nella normativa sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro. Quanto vado a dire al riguardo è emerso dai
vostri interventi di ieri e dal resoconto dei lavori di gruppo, perciò
questo rafforza i concetti che vado ad esplicitare. Voi avete sottolineato che il consulente del lavoro deve ritenersi quotidianamente
impegnato nel sostegno della sicurezza, trasferendo questa cultura
ai datori di lavoro ed ai lavoratori, poiché, aggiungo io, il consulente
del lavoro con pari vigore è impegnato nella promozione e nel sostegno del lavoro regolare.
Pretendere un lavoro sicuro è un tema di dignità sociale, sia da parte
del singolo lavoratore che da parte del sistema delle imprese; è stato
detto ieri che il costo della sicurezza è un ulteriore aggravio del costo
del lavoro e di fatto è così, ma noi consulenti del lavoro sappiamo
che abbiamo le competenze per far comprendere al nostro impren-
132
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ditore-cliente che l’investimento in sicurezza è una fonte di buone
pratiche che può far affermare l’impresa stessa sul mercato, ma
anche nella concorrenza fra le imprese.
Si può affermare che l’attuale Testo Unico, decreto 81 del 2008, nell’evoluzione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro
rappresenti una terza fase, attenta soprattutto all’organizzazione
della sicurezza ed alla promozione nelle aziende dei sistemi di
gestione della sicurezza medesima. La prima fase è degli anni ‘50,
1955-1956, allorché nel sistema della sicurezza sul lavoro vengono
sostanzialmente considerate le sicurezze che riguardano gli impianti, l’attrezzatura e le macchine. La seconda fase, che può essere
definita soggettiva, arriva con il decreto 626 del 1994, con il quale
nel sistema della sicurezza sul lavoro viene coinvolta una pluralità di
soggetti costituita di figure professionali e non.
Oggi il Testo Unico vigente evidenzia – lo diceva molto bene ieri
Marco Lai nel suo intervento – un miglioramento delle norme di sicurezza per quanto riguarda il settore degli appalti, un nuovo modello
di elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di
lavoro ed un sistema di qualificazione delle imprese.
Ma tutto quello che la norma prevede – lo abbiamo detto ieri – non
è sufficiente a debellare i rischi, se non si afferma la concreta cultura della sicurezza che ciascuno degli operatori deve avere, ovviamente a cominciare dal datore di lavoro fino ad arrivare a quello che
non è l’ultimo e non è il soggetto meno importante, ovvero il lavoratore stesso.
In questo particolare contesto assume rilievo il ruolo del consulente
del lavoro: anche laddove non voglia assumersi l’onere, come dicevamo in apertura di questo seminario, delle tematiche più strettamente tecniche, egli può farsi carico di una promozione culturale
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È emerso poi da più parti, sempre nel confronto comune avvenuto
ieri, che l’inasprimento delle sanzioni civili e penali non basta: anche
il relatore di oggi, Lorenzo Fantini, ne ha parlato diffusamente. Riteniamo che siano necessarie – e su questo siamo tutti d’accordo
–delle forme di premialità per i datori di lavoro che risultino regolari
e virtuosi. Occorre insomma un sistema che distingua e che valorizzi l’impresa in regola da quella che in regola non è, anche al fine
della regolarizzazione delle imprese irregolari. Le aziende in regola
dovrebbero vedersi premiate con una riduzione dei costi sostenuti:
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
133
la premialità fiscale e contributiva è una strada, poiché la sicurezza
sul lavoro non è un problema del singolo, ma è un serio problema
sociale.
Altro tema su cui l’Ancl ritiene si debba intervenire è la formazione
dell’individuo in materia di sicurezza, ma partendo già dai cicli scolastici: è vero che questo argomento è stato introdotto nel programma delle scuole, ma l’intervento è ancora blando e va potenziato. Noi
crediamo che la formazione scolastica in materia di sicurezza del
lavoro costituisca un patrimonio per il futuro lavoratore, al pari di altre
materie e cognizioni, poiché gli servirà per la sua vita lavorativa e
sociale. Voi capite che per tutti noi, che di questa materia ci occupiamo, diventa più facile coltivare su un terreno che è già stato arato.
Infine c’è la problematica del lavoro irregolare: dove c’è lavoro nero,
noi sappiamo che non c’è sicurezza e tutela e questo va a svantaggio dei lavoratori; il lavoro sommerso, al pari della criminalità, resta
lo scoglio difficile da superare sulla via della costruzione di una
nuova cultura della sicurezza. Vediamo quindi quanto sia complesso
il sistema del quale abbiamo trattato in queste due giornate e quanto obiettivamente sia difficile governarlo, perciò ci vuole la compartecipazione di tutti gli attori.
In questo contesto si inserisce poi la regionalizzazione con i suoi
aspetti positivi e negativi. Lo abbiamo visto anche con la bilateralità,
per la quale francamente comincia ad evidenziarsi quella che era
una nostra preoccupazione che abbiamo anticipato nel congresso di
categoria che abbiamo tenuto nel 2009. Se vi ricordate, il tema centrale era allora il federalismo fiscale e del lavoro ed io sono stata uno
dei consulenti coinvolti sull’argomento. Già allora abbiamo rilevato
che il federalismo costituisce un adattamento al contesto locale:
peculiarità e caratteristiche del territorio sono gli aspetti positivi del
federalismo; invece eccessiva frammentazione ed aumento della
confusione normativa, soprattutto per le aziende che hanno sedi
dislocate in territori diversi, sono, a nostro avviso, gli aspetti critici
che rappresentano le più grosse difficoltà.
Cito, ad esempio, per noi che siamo operatori, l’apprendistato professionalizzante, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, i registri infortuni, le normative diverse, i tirocini formativi, le visite mediche preassuntive, tutte norme che hanno modalità regolatorie differenti da regione a regione e che mettono in pericolo la certezza del
diritto di cui puntualmente ha argomentato ieri l’avvocato Luigi Batti-
134
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
sta. La regionalizzazione, nello specifico della materia di cui stiamo
disquisendo, è stata trattata anche ieri negli interventi che si sono
succeduti e quindi non vado oltre.
Altro tema che ha toccato il collega Natalini, la cui competenza e
gradevolezza espositiva sono state ieri conclamate, è il decreto 231
del 2001. Anche su questo il consulente del lavoro assume un ruolo,
a nostro avviso importante, sempre che lo voglia, nell’individuazione
dei contenuti dei modelli organizzativi di gestione e di controllo dell’impresa che, ricordo, consentono l’esclusione delle responsabilità
individuali previste dal decreto, ma che sono finalizzate a prevenire
ed a ridurre i rischi da infortunio.
Noi come associazione dei consulenti del lavoro daremo il nostro
contributo in vista del necessario bilanciamento tra l’apparato sanzionatorio e la promozione di un’adeguata formazione, per l’istituzionalizzazione della formazione nelle scuole e sulla necessità di sistemi premianti per le aziende virtuose.
Da tutto quanto detto emerge che il consulente del lavoro può svolgere un ruolo centrale nella definizione della cultura della sicurezza
e non solo per l’applicazione della norma. Ricordo che l’art. 1 della
nostra legge istitutiva, la 12 del 1979, afferma che il consulente del
lavoro svolge per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Quindi,
riassumendo, riteniamo di poter essere propositivi e costruttivi sul
piano della formazione delle conoscenze giuslavoristiche, della prevenzione ambientale, del diritto sindacale, dell’organizzazione
aziendale, delle tecniche di comunicazione e della gestione delle
risorse umane.
Questo riguarda specificatamente il tema di questo seminario, ma
ha riguardato in maniera più ampia anche gli altri tre seminari che
abbiamo tenuto sul diritto del lavoro. E qui il coordinatore scientifico,
a cui vanno i meriti, è il Prof. Marco Lai. A lui va il mio personale ringraziamento e quello dell’Ancl, che qui rappresento, insieme a lui
plaudo a tutti i relatori che si sono succeduti, che abbiamo scelto
insieme, ma prevalentemente dietro suggerimento del Prof. Marco
Lai, per cui il merito in ultima analisi è suo.
Ti ringrazio, Marco, per il lavoro che hai profuso con grande competenza e rigore, conquistandoti sul campo il favore e l’apprezzamento di coloro che, partecipando, hanno avuto l’opportunità di conoscerti e di apprezzarti. Ringrazio anche gli altri due relatori di questo
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
135
seminario, il dottor Fantini ed il collega Francesco Natalini. Ringrazio
nuovamente la Fisascat per aver colto questa opportunità ed in particolare il suo massimo esponente, Pierangelo Raineri, poi Rosetta
Raso e tutto lo staff dei vostri collaboratori che vi hanno e ci hanno
coadiuvato. A voi tutti arrivederci al prossimo anno.
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IL TESTO UNICO
SULLA SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Intervento di
PIERANGELO RAINERI
(Segretario Generale Fisascat-Cisl)
138
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Noi arriviamo oggi alla conclusione di un primo percorso che per noi
è importantissimo, perché è il compimento positivo di una sperimentazione un po’ contro natura. Quando io per la prima volta ho presentato questa iniziativa nell’Esecutivo della Fisascat nazionale, sinceramente avevo un po’ di timore, perché in quella circostanza ci siamo
giocati delle carte che potevano anche non rivelarsi vincenti.
Nella nostra organizzazione non si era mai fatta un’esperienza del
genere, anche se il Centro Studi di Firenze è stata la patria e lo
snodo di relazioni sindacali per tanti anni, soprattutto agli albori del
sistema delle partecipazioni statali, allorché il Centro Studi è servito
a costruirne i protocolli delle relazioni industriali. D’altra parte il sistema delle partecipazioni statali non era del tutto negativo e non era di
per sé negativo neppure il management che ha espresso: io ho
conosciuto in quella circostanza personaggi come il Prof. Mortillaro,
che aveva a sua volta frequentato il Centro Studi della Cisl.
Tuttavia in tempi più recenti esperienze di questo tipo non sono più
state fatte, perché, passando attraverso gli anni ‘70 e gli anni ‘80, fino
al ‘93, credo che in Italia si sia purtroppo affermata una logica più
conflittuale che partecipativa del sindacato: senza nulla togliere a chi
è stato protagonista di quegli anni, possiamo senz’altro dire che c’è
stata un’evoluzione dell’azione sindacale che è diventata sempre più
conflittuale. Solo dopo il ‘93 ci si è orientati verso un sindacato partecipativo, innanzitutto con i processi di concertazione, che fecero uscire l’Italia da una situazione che, almeno per quanto concerne gli indicatori economici, era peggio di quella odierna: sembra che oggi
siamo alla vigilia della catastrofe, ma le cose allora andavano peggio.
Il sindacato partecipativo ha avuto in questi anni proprio la funzione
di far uscire il Paese da una situazione di grande difficoltà: negli anni
intorno al ‘93 il nostro Paese era in grado di competere grazie ai processi inflattivi della moneta italiana, un processo che è stato annullato dall’avvento della moneta unica arrivata negli anni successivi.
Allora io credo che ci siamo tutti resi conto che la competitività del
nostro Paese non è una variabile indipendente e che della competitività fanno parte alcuni elementi importanti, come quello del costo
del lavoro nel nostro Paese.
Da questo fatto ci dobbiamo rendere conto ora che il mondo del lavoro dovrà nei prossimi anni sempre più essere protagonista di un’evoluzione: non dimentichiamo che per noi gli anni favorevoli sono giunti forse alla fine.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
139
Io sono stato proprio in questi giorni ad un incontro con il sindacato
brasiliano per questioni legate all’evoluzione dell’azienda Carrefour,
che, come voi sapete, è la più grande in Italia ed è la seconda al
mondo. Da quel confronto mi sono reso conto che l’evoluzione del
cosiddetto Terzo Mondo è divenuta ormai palpabile, perché il Brasile è un Paese che in pochi anni ha rivoluzionato completamente il
proprio assetto istituzionale, economico, finanziario e sta diventando
un Paese fortemente competitivo, fino al punto che diventa attrattivo
per aziende grandi come Carrefour ed altre aziende, in testa a tutte
Wal-Mart.
Queste sono aziende che hanno dei numeri spaventosi nel settore
del commercio: Wal-Mart ha 2 milioni di lavoratori dipendenti ed un
fatturato di 400 miliardi di dollari, che è pari all’ultima manovra finanziaria che ha fatto Obama negli Stati Uniti per sistemare i problemi
interni riguardanti l’occupazione ed il mercato del lavoro.
Nel nostro Paese le cose vanno in modo ben diverso. Leggevo questa mattina un report, che ha fatto Gdo News, che è una rivista telematica realizzata da Il sole 24 ore, la quale tratta specificamente
questioni relative alle aziende del Terziario e del settore dei Servizi
in genere, il quale riporta un’intervista di Monti del 2002 nella quale
egli diceva – idea che io spero conserverà nei prossimi giorni – che
dalle grandi riforme, comprese quella della competitività e quella
delle liberalizzazioni, ovvero tutta la partita della quale parlava
poc’anzi Paola Diana Onder relativamente al vostro ambito professionale, si esce solo con dei processi partecipativi. Auguriamoci perciò che quello che era vero nel 2002 per Monti sia vero anche oggi
e che questa sia la strada che egli seguirà per uscire dalla situazione attuale della nostra economia, che sta attraversando una fase di
grande difficoltà.
Ipotizzando che ci possa essere un’evoluzione del quadro politico, io
credo comunque che, chiunque dovrà occuparsi di questa situazione, dovrà mettere al centro dell’attenzione proprio il tema del lavoro
e non solamente il tema della riforma delle pensioni per fare cassa
per lo Stato: c’è da augurarsi che le questioni del lavoro vengono
affrontate per quello che sono e che le questioni dell’apprendistato
vengano affrontate per quello che sono, cioè opportunità per la crescita dell’occupazione.
A me è piaciuto molto un articolo che voi avete pubblicato su Italia
Oggi a cura del Centro Studi nazionale di Ancl-Su, nel quale avete
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Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
saputo mettere al centro dell’attenzione il significato di ciò che noi
stiamo facendo insieme e che vede le parti impegnate per aiutare
l’occupazione. In Italia il problema più grande che esiste è quello dell’occupazione, non è quello dei licenziamenti.
Io voglio ribaltare un ragionamento che è venuto avanti in questi
mesi e che individua la soluzione dei problemi dell’Italia nella possibilità da parte di un’azienda in crisi di licenziare le persone, mentre
in Italia è dalla legge 604 in poi che le aziende possono fare riduzioni del personale ed attivare le relative procedure. Un conto è parlare
a vanvera ed un altro conto è invece affrontare i problemi: in Italia il
vero problema è come si entra al lavoro, qual è la possibilità, anche
in questa situazione di crisi, di offrire incentivi alle imprese, perché
possano non licenziare i loro lavoratori, ma assumerne altri.
Per cui credo che debba essere affrontato il discorso, che è stato
riproposto più volte, relativo all’apprendistato; non bisogna vergognarsi dei propri problemi: se occorre creare dei meccanismi di salario d’ingresso, per garantire almeno lo start-up dell’occupazione,
questi meccanismi vanno fatti. A tale scopo chi fa contratti si deve
assumere delle responsabilità, chi fa normative di legge si deve
assumere delle responsabilità e non preoccuparsi solo degli effetti
dei problemi occupazionali, quanto piuttosto ricercare le cause che
li generano.
Noi dobbiamo cercare di ribaltare tutti insieme questa problematica
e riproporre i problemi che vengono posti dai consulenti, che vivono
questa esperienza in prima persona, per cercare di apportare dei
correttivi tutti insieme. Se noi percorriamo questa strada, avremo
altre occasioni di crescita, altrimenti assomiglieremo a quelli che non
hanno mai letto un libro e vogliono insegnare agli altri.
Sempre nell’articolo che citavo in precedenza, voi sottolineate alcuni aspetti che sono importanti e che sono un po’ la sintesi del significato delle cose che abbiamo fatto in questi seminari. Noi dobbiamo
uscire da qui proprio per andare a spiegare all’esterno alcuni temi:
per esempio a spiegare che, se si vogliono riformare le pensioni nel
nostro Paese, non si possono riformare solo modificando l’età pensionabile, perché allora diventa chiaro che si vuole solamente fare
cassa, pur creando così più problemi in futuro.
E per futuro intendo non dopodomani, ma i prossimi 100 anni, nei
quali in Italia, senza un sistema di previdenza complementare che
funzioni, non si potrà sopravvivere. Ed allora quelle aziende, quei
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lavoratori, che aderiscono ai sistemi di previdenza complementare,
devono poter avere degli incentivi, perché si accollano un onere: non
si può trattare il meccanismo della previdenza complementare come
un qualsiasi investimento in una polizza assicurativa.
Nella serie di azioni formative, che noi abbiamo svolto, c’è stato un
seminario proprio sul welfare, in cui abbiamo messo in evidenza
alcuni dati problematici. Fisascat si occupa del più grande settore
occupazionale del nostro Paese che, con 33 contratti stipulati, interessa 6 milioni di persone; di questi 6 milioni di persone ben 2 già
aderiscono ai sistemi di assistenza sanitaria complementare, la
quale comincia ad essere una realtà importante, ma solo 180 mila o
poco più aderiscono ai sistemi di previdenza complementare. Capite bene che il sistema in futuro non potrà funzionare, se consideriamo la riforma previdenziale che sta venendo avanti.
Io dico sempre che si fanno le riforme con il tondino di Brescia nella
testa. Con tutto il rispetto che ho per chi è proprietario e per chi lavora nelle fabbriche del tondino di Brescia, voglio ricordare che non rappresentano tutta l’Italia: l’Italia è fatta anche di settori come quello del
Terziario e dell’Alimentazione, che hanno un’occupazione molto polverizzata, se è vero, come è vero, che l’85% dei lavoratori dei nostri
settori è occupato in aziende che hanno meno di 10 dipendenti.
Come si può dunque progettare un sistema previdenziale di nuovo
tipo? Bisogna aiutarci con la contrattazione e con la conoscenza dei
problemi, per cui noi abbiamo bisogno di aprire un dialogo anche
con i consulenti del lavoro su questi temi, perché altrimenti tra qualche anno ci ritroveremo, su 6 milioni di persone, 5 milioni e ottocento mila poveri che non avranno una pensione sufficiente. Voi sapete
meglio di noi che nel nuovo sistema previdenziale non esisteranno
le pensioni minime, ma avremo un sistema che determinerà la pensione solo sulla base dei contributi versati. Questo riguarderà tutte le
categorie, non solo i dipendenti, ecco perché si tratta di questioni di
cui nel nostro Paese occorre parlare: non possiamo fare come la
domestica che nasconde la spazzatura sotto il tappeto, dobbiamo
invece affrontare queste questioni in maniera organica.
Io credo che il percorso che noi abbiamo intrapreso ci aiuti a fronteggiare questi temi e ad affrontarne altri che ci riguardano anche più
da vicino, come, ad esempio, il vostro Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, per la cui stipula definitiva voi state dando un grande contributo. Quello è un contratto che è diventato importante perché
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riguarda 1 milione di lavoratori dipendenti impiegati negli studi professionali: è troppo facile pensare che si possano fare delle riforme
delle professioni, così come le ha studiate qualcuno, senza considerare queste cifre. Fortunatamente la vostra e la nostra voce sono
state ascoltate ed hanno fatto ripensare alcune strade che inizialmente erano state ipotizzate, come la totale liberalizzazione delle
figure degli studi professionali.
Si tratta di una categoria importante perché ha peculiari caratteristiche di professionalità e di affidabilità: non è la stessa cosa svolgere
una pratica di regolarizzazione di una persona attraverso un asettico sistema di servizi globali piuttosto che attraverso un consulente
del lavoro, il quale deve mettere l’impresa in condizione di sapere
che ci sono alcune regole che vanno assolutamente rispettate.
Anche per quanto concerne la questione della salute e della sicurezza, la nuova legislazione conferisce un grande ruolo alle parti sociali: è una possibilità, che deve interessare anche settori come il
nostro, nel quale nessuno si è mai interessato a questi problemi. Io
sono andato a parlare recentemente con la direzione generale dell’Inail ed ho constatato che anche per i settori del Terziario esistono
delle statistiche, però, dato che i nostri lavoratori non operano né in
una miniera, né in un cantiere edile, i rischi che si corrono nei nostri
settori non vengono neanche considerati, salvo poi accorgersene
quando emergono alcune realtà di esternalizzazione dei servizi nelle
quali si verificano degli infortuni.
E questo comunque riguarda solo le realtà occupazionali della Gdo
di cui parlavo prima, perché in genere noi non abbiamo a che fare
con le grandi fabbriche nelle quali c’è il Rls. Certo abbiamo fatto
esperienze anche egregie in alcune contrattazioni più avanzate, mi
viene in mente quella di Autogrill, nella quale qualche anno fa abbiamo stabilito a tappeto la possibilità di creare dei Rls dalle caratteristiche un po’ più moderne, ma generalmente noi abbiamo ancora
bisogno di creare sul territorio dei meccanismi di questo tipo che
tutelino le imprese ed i lavoratori.
Da questo snodo, che noi abbiamo creato insieme, dobbiamo dunque partire anche in futuro, così come abbiamo già deciso di fare
con grande impegno organizzativo da parte di entrambi le organizzazioni.
In questa occasione voglio veramente ringraziare tutti quelli che
sono stati protagonisti di queste iniziative e che lo saranno anche
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prossimamente; ringrazio perciò Simone Pesce e Cinzia Pietrosanto, dello staff formativo della Fisascat, e Rosetta Raso, la quale è
stata l’animatrice di quest’iniziativa e con la quale qualche volta sono
stato un po’ impietoso, perché abbiamo lavorato praticamente in
tempo reale con Paola Diana Onder e Francesco Longobardi.
Ovviamente ringrazio anche il responsabile del Centro Studi della
Cisl, che io vedo un po’ come l’astronave Enterprise che cammina
verso il futuro: infatti se tutti pensano di andare verso il futuro guardando indietro è chiaro che al futuro non arriveremo mai. Ringrazio
quindi il comandante Kirk, che è Mario Scotti, e l’ufficiale scientifico
Spock, che è il dottor Marco Lai, che hanno svolto con noi e per noi
questo importante ruolo.
Ed infine oggi devo fare una presentazione ai consulenti del lavoro,
sperando che questa cosa possa far nascere nuove relazioni con
l’Ancl: sono presenti i rappresentanti della Fai-Cisl, che è una grande federazione della Cisl, la quale si occupa dei settori dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, ovvero di settori importantissimi nel nostro
Paese. Questa federazione ha fatto, come noi, grandi esperienze di
bilateralità sul territorio e credo che anche con la Fai-Cisl si possa
iniziare una fase congiunta – così come loro ci hanno chiesto di
poter fare – creando delle relazioni tra la Ancl e la Fai-Cisl stessa, la
quale realizza contratti per milioni di lavoratori.
Questo è il buon proposito che facciamo per l’anno nuovo: ripetere
l’esperienza con l’Ancl, per cui cercheremo di utilizzare quanto più
possibile il Centro Studi, ma anche creare nuove occasioni di formazione come queste, che per noi sono state molto utili. Anch’io devo
dirvi che è vero che all’inizio i consulenti stavano tutti da una parte
ed i sindacalisti tutti dall’altra, mentre ora siamo, anche fisicamente,
un po’ più amalgamati. Ed essere amalgamati significa che ognuno
continua a svolgere il proprio ruolo, però ora ciascuno è a conoscenza di nuove nozioni, di quali sono le linee di tendenza del mercato
del lavoro, di quanto grande sia – e questa è la cosa che ci interessa maggiormente – l’importanza di allearci, come dite voi in questo
articolo, per aiutare l’occupazione.
Con questo buon proponimento ci lasciamo per rivederci il prossimo
anno. Grazie a tutti.
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UIL e Federcolf a nome dei lavoratori e
lavoratrici;
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con la sottoscrizione del contratto nazionale, hanno inteso mettere a disposizione
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presso le rispettive sedi che si potranno
trovare tramite i siti nazionali.
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