Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.1 del 2012 Anno VI IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Semestrale N. 1 del 2012 - Anno VI 5° V O L U M E 5° VOLUME IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SEMINARIO CONGIUNTO FISASCAT - ANCL-SU CENTRO STUDI CISL FIRENZE 10-11 Novembre 2011 Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.1 del 2012 Anno VI 5° VOLUME IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SEMINARIO CONGIUNTO FISASCAT - ANCL-SU CENTRO STUDI CISL FIRENZE 10-11 Novembre 2011 Periodico di documentazione della FISASCAT CISL Semestrale N. 1 del 2012 - Anno VI Direttore Responsabile Pierangelo Raineri Editore, Redazione, Direzione, Amministrazione, Pubblicità Union Labor S.r.l. Via Tevere 15 00198 Roma Telefono/Fax 0685357906 www.laboratorioterziario.it [email protected] Registrazione del Tribunale di Roma n. 485/2006 del 13/12/2006 ROC 17005 Redazione: Prof. Luigi Garattoni Progetto grafico e impaginazione: Fulvia Silvestroni Foto a cura di: Giuseppe Lami, Alessandro Andriotto Stampa: Romana Editrice S.r.l. Via dell’Enopolio 37 00030 San Cesareo (Roma) Finito di stampare nel mese di marzo 2012 Pubblicazione associata all’Unione della Stampa Periodica Italiana Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 3 Sommario 1° PANEL Intervento di Marco Lai (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) 7 Intervento di Rosetta Raso (Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl) 9 Intervento di Paola Diana Onder (Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl) 17 Intervento di Massimo Magi (Presidente del Fondo Interprofessionale FondoProfessioni) 41 2° PANEL Intervento di Francesco Natalini (Consulente Ancl-Su) 63 3° PANEL Intervento di Marco Lai (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) 85 Intervento di Lorenzo Fantini (Dirigente del Ministero del Lavoro) 91 Risposte alle domande dei partecipanti 108 Intervento di Mario Scotti (Direttore Centro Studi CISL di Firenze) 123 4 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Intervento di Paola Diana Onder (Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl) 129 Intervento di Pierangelo Raineri (Segretario Generale Fisascat-Cisl) 137 IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 10 Novembre 2011 1° PANEL Intervento di MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) 8 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Buongiorno a tutti. Questo è il quarto seminario di questo ciclo di incontri sulle trasformazioni del Diritto del Lavoro che nasce da uno specifico accordo tra Fisascat nazionale e Ancl nazionale, in cui il Centro Studi Cisl di Firenze ha fatto non solo un’opera di ospitalità, ma anche di condivisione progettuale rispetto a questo percorso del cui sviluppo io sono molto contento. Abbiamo toccato diversi temi: il tema del rapporto tra contrattazione e legge, il tema delle trasformazioni legate al Collegato Lavoro, il tema relativo a conciliazione, arbitrato e certificazione, il tema della bilateralità e dell’assistenza sanitaria integrativa, mentre la tematica del seminario odierno è la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Rispetto a questo tema, che è un tema importante, ma rischia talvolta di essere un po’ dimenticato, volevo ribadire l’obiettivo di questi seminari che è quello di sviluppare una cultura condivisa, pur rispettando i diversi punti di vista, in modo che, sulle diverse tematiche del lavoro, si possa capire come il dirigente sindacale da un lato ed il consulente del lavoro dall’altro possono sviluppare delle riflessioni comuni che riescano in qualche modo ad eliminare le eventuali frizioni che possono esserci qualora non ci sia questa esperienza formativa comune. Stiamo dunque facendo un tentativo molto graduale di creare una riflessione comune nell’ottica di quel che dicono stamane quasi tutti i quotidiani e cioè che occorre lavorare tutti in vista del bene collettivo: noi abbiamo bisogno di avere un Paese coeso, di darci da fare sotto ogni profilo e nel nostro piccolo quest’iniziativa formativa – che mi pare essere la prima e l’unica di questo tipo in Italia – può contribuire a creare quella sinergia in cui tutte le forze volenterose di miglioramento, non solo per curare il proprio orticello, ma per uno sviluppo di tutto il Paese, si possono rivelare importanti. Ecco perché io credo molto in questi progetti comuni e credo molto nella possibilità di continuare a svolgerli. Detto questo, avete già nella cartella il programma odierno da cui si evince che il primo relatore a prendere la parola sarà Rosetta Raso per la Fisascat nazionale, a cui seguirà Paola Diana Onder per l’Ancl nazionale le quali avranno la possibilità di introdurre questo seminario, poi seguirà una rapida fase di socializzazione e quindi entreremo nel merito dei contenuti del tema odierno. La parola dunque a Rosetta Raso. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di ROSETTA RASO (Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl) 10 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Buongiorno a tutti. Io devo innanzitutto dire che a questo nostro ultimo seminario partecipano i colleghi della Fai, la federazione della Cisl che si occupa del settore dell’Agricoltura, il cui segretario nazionale è Fabrizio Scatà, accompagnato dall’avvocato della Fai Luigi Battista e da Paolo Frascella, segretario regionale della Puglia. Li ringraziamo per la loro partecipazione e rivolgiamo loro un benvenuto: è per noi motivo di orgoglio che ai nostri seminari partecipino colleghi di un’altra federazione, anche se bisogna dire che con la Fai c’è, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, un’ottima collaborazione, perché abbiamo fatto insieme molte iniziative – probabilmente ricordate tutti il Consiglio Generale sull’Agroalimentare e Turismo – ed in futuro ne faremo anche altre. Marco Lai diceva che questo è l’ultimo seminario formativo di quest’anno promosso congiuntamente dalla Fisascat e dalla Ancl, realizzato in collaborazione con il fondo interprofessionale FondoProfessioni, che è il fondo per la formazione continua degli studi professionali, e con la direzione scientifica del Prof. Lai. Tutti i nostri corsi di formazione, non solo questo con l’Ancl, ma anche il corso lungo, vengono sempre fatti qui al Centro Studi di Firenze. Questa volta tratteremo un tema che purtroppo è sempre attuale, quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce anche del decreto legislativo 106 del 2009. Dico purtroppo perché i dati sulle morti attribuibili ad una mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sono sotto gli occhi di tutti. È una disciplina complessa che attribuisce anche alla contrattazione, anzi soprattutto alla contrattazione, un ruolo ben preciso nel favorire un raccordo tra salute, sicurezza ed organizzazione del lavoro. Siamo convinti che su questo tema la formazione, anche promossa dal sindacato e da chi tutela i datori di lavoro, sia necessaria per favorire la corretta applicazione della normativa esistente. Il Prof. Marco Lai poi ci spiegherà nel dettaglio l’inquadramento generale ed il ruolo dei lavoratori e delle rappresentanze aziendali unitarie, io mi limiterò a fare qualche cenno sulla normativa che abbiamo recepito nei contratti nazionali e sull’obiettivo che continueremo a perseguire anche nelle trattative in corso d’opera e soprattutto sul legame di questo tema con la bilateralità. Il decreto legislativo 106 del 2009 si applica, come sapete, a tutti i settori di attività, a tutti i lavoratori subordinati ed autonomi, nonché Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 11 ai soggetti equiparati, compresi i rapporti di lavoro a progetto, le collaborazioni coordinate continuative e, se la prestazione di lavoro si svolge nei luoghi di lavoro del committente, anche ai lavoratori in appalto. Credo che l’unico settore di attività in cui non si applica sia quello del lavoro domestico, perché le case sono considerate il luogo più sicuro al mondo, poi i dati statistici invece ci dicono che nel 2008 in Italia ci sono stati quasi 800.000 incidenti domestici con un numero abbastanza elevato di morti, ecco perché con il contratto di colf e badanti, le quali operano proprio nel settore dei lavoratori domestici, abbiamo dato il via alla Cassa Colf che prevede, oltre alle prestazioni per i lavoratori, un vantaggio per i datori di lavoro – che è quello della rivalsa Inail – proprio per questo problema. Il Ministero del Lavoro è intervenuto recentemente in merito al profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la definizione del Duvri, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, elaborato dal committente e dal datore di lavoro che detta le linee guida a cui le imprese si dovranno attenere per garantire processi di lavoro sicuro. Il documento sarà anche a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha facoltà di accesso ai dati relativi ai costi ad essa imputabili. Il documento dovrà prevedere le misure di prevenzione, le procedure e le indicazioni di coloro che vi devono provvedere. La valutazione dei rischi deve essere sempre predisposta in collaborazione con il rappresentante del servizio della prevenzione e con il medico competente, dopo aver sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che avrà anche la competenza di verificare i costi sostenuti per la sicurezza. Introdotti più recentemente dalla normativa sono i temi connessi ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, alla maternità, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi ed alla tipologia di lavoro svolto. Prevenire e migliorare la sicurezza sul lavoro è un obiettivo che prescinde comunque dai fattori economici e non può essere subordinato a criteri di fattibilità economica. Il datore di lavoro deve sempre prendere tutte le misure che sono necessarie a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile. Nell’organizzazione del lavoro bisogna tener conto del rispetto dei principi ergonomici nella creazione del posto di lavoro e nella scelta delle attrezzature, al fine di evitare che il lavoro diventi monotono e ripetitivo. 12 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro La novità introdotta dal decreto 106 del 2009 è la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese basato su una specie di patente a punti che, attraverso delle penalità, escluda l’attività imprenditoriale dopo ripetute violazioni in materia di sicurezza. Il sistema consente la verifica del possesso dell’idoneità tecnico-professionale che potrà essere estesa ad altri settori di attività attraverso accordi interconfederali. È importante evidenziare il diritto dei lavoratori che, nell’impossibilità di contattare il superiore, possono intraprendere tutte le misure necessarie per evitare il pericolo senza subire alcun pregiudizio. Trova così riconoscimento il cosiddetto diritto di resistenza, sostenuto dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 1460 del Codice Civile: la Cassazione, in applicazione di tale articolo, nel 2005 ritenne illegittimo il licenziamento di un lavoratore il quale si era rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni non sicure. Nel miglioramento della sicurezza anche i lavoratori hanno degli obblighi di legge da rispettare: prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei propri colleghi. Il lavoratore dovrà ricevere dal datore di lavoro un’adeguata informazione sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione. La formazione in tal senso deve essere di 32 ore minimo, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, c’è poi tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dalla legge. Vi è poi la consultazione, la quale consiste nella richiesta obbligatoria di un parere, che purtroppo non è vincolante per il datore di lavoro, il quale è l’unico responsabile penalmente delle violazioni di legge. Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il datore di lavoro deve indire almeno una volta all’anno, o in occasione delle modifiche delle condizioni di rischio, un’apposita riunione, alla quale devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione, il medico ed il rappresentante dei lavoratori. I compiti in materia di prevenzione sono di competenza delle Asl che possono intervenire nei luoghi di lavoro nell’ambito di piani di prevenzione su disposizione della magistratura, del sindaco o di altre autorità; in particolare le Asl dovrebbero operare su specifica richiesta ed infatti operano spesso su specifica richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il decreto legislativo 106 ha introdotto delle modifiche in relazione anche al regime sanzionatorio che prevede l’arresto da quattro a Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 13 otto mesi per le violazioni più gravi, come l’omissione del Duvri per le aziende che espongono a gravi rischi i propri lavoratori. In questo caso gli ispettori possono sospendere l’attività delle imprese, ecco perché è importante conoscere bene tutti i punti del Duvri, dato che spesso non solo viene messa in discussione la sicurezza dei lavoratori, ma viene messo anche a rischio il lavoro in generale. Questa breve premessa serve anche ad evidenziare il ruolo degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Come Fisascat riteniamo giusto l’ampliamento degli ambiti di intervento degli enti bilaterali ai quali il Testo Unico ha attribuito un ruolo fondamentale nel supporto sia alle imprese che ai lavoratori per la gestione della sicurezza, della prevenzione, degli infortuni e nella vigilanza delle malattie professionali. Anche questa delicata materia dovrà essere sempre più sviluppata a tutti i livelli, perché la prevenzione nei luoghi di lavoro deve avvenire attraverso la programmazione di attività formative con la determinazione delle modalità di attuazione della formazione professionale. Insomma, gli enti bilaterali devono essere considerati non solo delle sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, ma soprattutto come strumento per lo sviluppo di atti ed azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro. In tal senso è fondamentale il ruolo dei fondi interprofessionali nel prevedere la possibilità di accesso ai piani formativi – ecco perché oggi ci sarà qui con noi il presidente di FondoProfessioni, Massimo Magi – anche individuali, i quali prevedono la formazione dei lavoratori, sia obbligatoria che aggiuntiva, su questa materia al fine di rendere concretamente efficaci le norme esistenti. Molti enti stanno, per esempio, pensando – come ha fatto e sta facendo Fondimpresa – di bandire degli avvisi monotematici proprio dedicati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi siamo fortemente convinti che il ruolo delle parti sociali debba contribuire alla corretta applicazione dei nuovi strumenti legislativi e che questa rappresenti un obiettivo raggiungibile, anche con l’indispensabile ausilio dei consulenti del lavoro che nella loro attività di consulenza, prestata presso le aziende, potranno sensibilizzarle, indirizzarle ed aiutarle. Colgo l’occasione per ringraziare l’Ancl con la quale abbiamo sviluppato in questo anno i diversi temi attinenti il mercato del lavoro, temi sui quali abbiamo riscontrato la massima condivisione, per cui siamo 14 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro felici di annunciare, come dicevamo già nell’ultima sessione congiunta che abbiamo tenuto a Roma, che i seminari formativi con l’Ancl proseguiranno anche per il prossimo anno, anzi abbiamo già le date ed anche i temi che affronteremo in quelle occasioni. Come Fisascat esprimiamo particolare soddisfazione anche perché abbiamo così dato seguito all’accordo sottoscritto con Ancl il 16 settembre 2010 proprio in questa sede con la firma da parte del segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, e la firma del presidente dell’Ancl, Francesco Longobardi. Dopodiché è stato ideato questo progetto che si è attivato e che abbiamo potuto realizzare anche attraverso l’Ufficio Studi del Ancl diretto dalla competente Dott.ssa Paola Diana Onder, alla quale ora passo la parola, non prima però di aver rivolto un ringraziamento particolare al nostro Prof. Marco Lai il quale ha diretto brillantemente tutti questi corsi che abbiamo concluso proprio con un tema – che è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro – che, secondo noi, sarà anche in futuro uno dei temi oggetto di condivisione con l’Ancl, perché insieme possiamo fare di più e possiamo veramente evitare che avvengano altre morti. Grazie. TUTELA A 360° PER GLI STUDI PROFESSIONALI Previsto dal CCNL del settore degli studi professionali E.BI.PRO. ha il compito istituzionale di operare in settori strategici quali la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il mercato del lavoro, la formazione ed il sostegno al reddito. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di PAOLA DIANA ONDER (Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl) 18 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Buongiorno a tutti, io mi presento: sono Paola Diana Onder, responsabile del Centro Studi nazionale Ancl-Su. Io mi associo ai complimenti a Marco Lai per il brillante coordinamento scientifico che ha condotto in questi quattro seminari, che sono stati organizzati congiuntamente da Ancl e Fisascat, e naturalmente ringrazio Rosetta Raso per i riconoscimenti che ha manifestato non solamente all’associazione ma anche al Centro Studi per il lavoro e l’opera che abbiamo profuso insieme. Noi abbiamo predisposto un programma per l’anno prossimo, così ci siamo garantita l’autorizzazione da parte dei nostri vertici, perché fortemente vogliamo proseguire in quest’iniziativa ed in questa sperimentazione, che ha visto i suoi albori proprio in questa sala, quando un anno fa abbiamo sottoscritto il protocollo ed abbiamo annunciato come prima iniziativa proprio l’organizzazione di questo ciclo di incontri, che vedono in aula una composizione mista di consulenti del lavoro e di sindacalisti, il cui obiettivo fondamentale è quello di favorire una dialettica, un dialogo diverso tra due mondi che solitamente si sono contrapposti, oltre ovviamente quello di analizzare le tematiche che riguardano il mercato del lavoro e che sono l’oggetto ed il motivo principale di questo confronto. Ovviamente per me questa è stata una sperimentazione del tutto nuova, ma, man mano che i corsi vanno avanti, raccogliamo le esperienze e le testimonianze, le perfezioniamo e le mettiamo a punto per quello che sarà il lavoro del prossimo anno. In particolare per quel che riguarda i consulenti del lavoro, mi sono stati rappresentati la voglia, la necessità ed il piacere di avere maggiore spazio per gli incontri ed i confronti con la controparte, perché in questo noi consulenti del lavoro abbiamo ravvisato un’esperienza veramente positiva, senza nulla togliere alle materie scientifiche che vengono trattate. L’impegno che Rosetta Raso ed io abbiamo profuso in questo frangente è stato notevole, però eravamo ottimiste, predisposte positivamente e consapevoli di intraprendere un’opera meritoria e significativa per entrambe le organizzazioni. I nostri progetti come Ancl, sicuramente ambiziosi per certi versi, sono stati sinteticamente riassunti nell’articolo che abbiamo pubblicato su Italia oggi la scorsa settimana e che è stato messo in cartella tra la documentazione. Non voglio ripetere quello che dice l’articolo che abbiamo scritto, né quello che già il Prof. Marco Lai e Roset- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 19 ta Raso hanno detto perché sarebbe pleonastico, io voglio solo aggiungere che, in questo momento in cui il nostro Paese vive una situazione politicamente assai delicata, una situazione che toccherà finanziariamente le nostre tasche perché – a quanto pare – dei poteri forti, che travalicano i nostri confini, stanno decidendo i destini di quello che noi abbiamo nel nostro portafoglio, noi non possiamo sottrarci ai nostri compiti, perché noi siamo gli attori sociali destinatari di norme che incidono pesantemente in quella che è l’economia del nostro Paese. Quindi dare una svolta ai rapporti fra noi operatori, che non scriviamo la norma, ma, applicandola la subiamo, è decisamente importante, anche se il tema che oggi è trattato – e che è stato già ampiamente illustrato da Rosetta Raso – sembra vedere la nostra categoria professionale marginalmente coinvolta, infatti non abbiamo in sala una grande presenza di consulenti del lavoro. In realtà dobbiamo aggiungere che questo è un periodo abbastanza critico per i consulenti del lavoro, perché siamo molto impegnati con le scadenze mensili, per cui non è stato facile portare in aula i colleghi che sono presenti; ma non è stato facile forse anche perché non viene posta da noi consulenti del lavoro la dovuta attenzione a queste disposizioni di legge. Invece noi non dobbiamo credere che solamente i tecnici della materia – e quindi mi riferisco ai geometri, ai periti industriali, agli ingegneri che intervengono sulle impostazioni dell’ambiente di lavoro – possono essere interessati dal Testo Unico del 2008 e dalle successive modifiche ed integrazioni. Io credo che sempre di più siamo interessati soprattutto noi, come consulenti dell’azienda a tutto tondo e non solamente per il cedolino paga, perché la mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro si riflette sempre di più su quello che è l’oggetto della nostra professione, la nostra materia quotidiana, ovvero l’instaurazione dei rapporti di lavoro e la definizione della validità e della legittimità dei contratti di lavoro che vengono instaurati. Ad esempio mi vengono in mente il contratto di lavoro intermittente, l’appalto di manodopera o la sospensione di attività per l’azienda: sono tutti casi in cui noi dobbiamo come consulenti del lavoro attenzionare e verificare che la norma venga correttamente applicata, anche per quelli che sono gli sgravi contributivi che sempre di più il legislatore collega all’applicazione di questa specifica normativa. 20 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Non vado più nello specifico perché saranno poi i relatori ad entrare nel merito, mi riservo però di vedere quale può essere nel futuro il ruolo del consulente del lavoro alla fine degli interventi, quindi alla fine della giornata di domani. Auguro a tutti voi buon lavoro e spero che da parte dei consulenti del lavoro e dei sindacalisti che non hanno partecipato agli incontri precedenti questa possa essere considerata un’esperienza positiva ed interessante, in modo da avere magari maggiore partecipazione alle iniziative che stiamo programmando per il prossimo anno. Restituisco dunque la parola al coordinatore Marco Lai. MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Ringrazio per la loro presentazione Rosetta Raso e Paola Diana Onder. Saluto il dottor Massimo Magi, presidente di FondoProfessioni, che nel frattempo ci ha raggiunto, ed invito tutti i partecipanti all’incontro odierno a presentarsi ai colleghi. (SEGUE LA PRESENTAZIONE DI TUTTI I PARTECIPANTI AL SEMINARIO) Per quanto riguarda i contenuti di questo incontro, noi partiremo da una presentazione di carattere generale sul Testo Unico del 2008 alla luce del correttivo del 2009, cercando di capire anche quali sono i limiti generali della normativa e quelle che sono le implementazioni successive, perché siamo quasi alla fine del 2011 e bisogna capire che cos’è successo in questo biennio, che cosa si sta facendo su questa materia, se è una materia che ai consulenti del lavoro non interessa, o se al contrario possono esserci degli intrecci molto importanti tra gli interessi delle due organizzazioni. Dopo questa parte di carattere generale, in cui avremo un accenno specifico ai temi delle rappresentanze e della bilateralità, ci sarà la presentazione di Massimo Magi relativa all’esperienza di FondoProfessioni rispetto a questo tema specifico. Già Rosetta Raso ci diceva che la formazione professionale può avere per oggetto questo ambito e che questo può essere il canale di accesso attraverso cui la formazione professionale continua può contribuire a sviluppare una cultura condivisa tra i diversi soggetti, ai fini di incrementare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 21 Nel pomeriggio ci sarà una sessione densa di lavori di gruppo in cui vi sarà chiesto che ruolo può svolgere il consulente del lavoro da un lato ed il dirigente sindacale dall’altro per sviluppare tra i lavoratori e le imprese la cultura della salute e della sicurezza, che fondi vi sono, come fare per impiegarli bene. Noi abbiamo deliberatamente organizzato questi corsi al Centro Studi nazionale della Cisl di Firenze, che è l’unica sede di formazione e di studio esistente in Italia dal punto di vista sindacale, cercando di portare alla vostra attenzione il meglio della cultura giuridica del nostro Paese sui vari terreni. Infatti abbiamo questo pomeriggio Francesco Natalini, che è un esperto collaboratore di Ancl, di livello nazionale, sui temi della salute e della sicurezza. Di lui sono noti numerosi contributi su diverse riviste, tra cui anche inserti e supplementi di pubblicazioni molto importanti, quindi avrete il punto di vista di ciò che interessa principalmente alle imprese sul tema della salute e della sicurezza. Invece domani mattina – perché gli ho voluto attribuire lo spazio necessario – abbiamo la presenza di Lorenzo Fantini, che un giovane ancorché importante dirigente del Ministero del Lavoro e che è colui che ha scritto materialmente il Testo Unico. Prima Diana Onder diceva che noi molte volte non ci limitiamo ad applicare le norme: se mi permettete, abbiamo un po’ la pretesa anche di contribuire a scrivere le norme, poiché si tratta di norme che devono essere attuate e che per certi versi devono essere corrette laddove non funzionano. Io lo posso testimoniare poiché ho seguito abbastanza da vicino tutto l’iter della vicenda – avete capito che questa è la mia materia, ma forse non sapete che questo è stato il mio primo amore – nel senso che abbiamo noi stessi contribuito a correggere la norma e questo lavoro può essere fatto ancora ai fini dell’implementazione della normativa. Uno degli obiettivi di questi corsi potrebbe essere anche capire, rispetto alle novità in tema di lavoro – in termini generali e non solo per quanto riguarda salute e sicurezza – quale può essere il contributo di proposte che si può dare: ovviamente servono decisioni di carattere politico, però qui siamo in fase tecnica e dobbiamo cercare di suggerire le innovazioni che riteniamo opportune. Avete dunque a disposizione i massimi esperti sia dal punto di vista delle imprese sia dal punto di vista istituzionale rispetto alla materia, quindi utilizziamoli bene. 22 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Abbiamo già detto che il lavoro di gruppo, quindi lo scambio di opinioni, sarà assicurato. Avete visto che vi è stato messo a disposizione un testo che è abbastanza corposo: si tratta di un manuale, non di un opuscolo, sul diritto alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, che è uscito dopo il correttivo del 2009 e che è utilizzato in alcune università come libro di testo: io so che è utilizzato, oltre che a Firenze, a Brescia e ad Urbino, perché costituisce un testo base sui temi della salute e della sicurezza e nella parte finale contiene anche il testo normativo. Lo dico perché questo mi serve ad introdurre l’argomento ed iniziare a parlare dei contenuti: questo libro è organizzato su cinque capitoli, il primo riporta i richiami alle norme del Codice Civile in tema di salute e di sicurezza, tema che aveva già toccato Rosetta Raso, infatti già nel Codice Civile c’è una norma importante che è bene conoscere e che è l’art. 2087, il quale riguarda la salute e la sicurezza sotto il profilo individuale. Il secondo capitolo è incentrato sul tema della salute e della sicurezza sotto il profilo collettivo, perché già l’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva la tutela di carattere collettivo. Indubbiamente però il capitolo che serve maggiormente per questo seminario è il capitolo terzo, che è un esame puntuale delle novità del Testo Unico alla luce anche del correttivo. Tuttavia da non dimenticare è anche il capitolo quarto, che riguarda la prospettiva comunitaria da cui vorrei partire – spero di dire delle cose nuove e forse anche misconosciute – perché l’Italia a fine settembre 2011 è stata messa in mora dalla Commissione Europea su una serie di materie per la non completa applicazione della normativa europea ed il governo italiano ha due mesi di tempo per rispondere, prima dell’inizio della procedura di infrazione rispetto ai rilievi che l’Unione Europea ci ha mosso. Quindi, poiché tutta questa materia è di derivazione comunitaria, si tratta di capire qual è l’applicazione che sul territorio italiano si fa di questa normativa. L’ultimo capitolo affronta il profilo partecipativo della salute e della sicurezza, che s’intreccia anche con quanto abbiamo trattato nei seminari scorsi in riferimento alla bilateralità. Una cosa che ci hanno insegnato e che io cerco di ripetere è che qualsiasi valutazione, che è necessariamente soggettiva, si deve muovere alla luce della conoscenza del testo: non si può parlare di argomenti per riassunto fatto da altri, o per quanto letto sui giornali, Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 23 si deve innanzitutto andare a leggere il testo delle norme. Non credo quindi che sia inutile aver messo in appendice non l’intero Testo Unico, che è composto di oltre 300 articoli, ma le parti che noi abbiamo estrapolato, ritenendole le più utili, in modo da avere la normativa di riferimento. Io ora mi limiterò ad un’introduzione di carattere generale, dopodiché ci sarà l’intervento di Massimo Magi e poi le questioni saranno riprese nel corso dei lavori. Dopo lungo tempo, nell’aprile del 2008, siamo arrivati con grande fatica all’emanazione di un Testo Unico in tema di salute e di sicurezza sul lavoro. Anche i termini sono importanti perché si parla non soltanto di sicurezza del lavoro, ma anche di salute del lavoro. Ed il Testo Unico definisce anche il concetto di salute del lavoro e lo definisce, sto citando l’art. 2, comma 8, così. “«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Per la prima volta in un testo di legge abbiamo una definizione di salute che richiama una definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale definisce la salute come stato di completo benessere, fisico mentale e sociale. Questa potrebbe essere in futuro, qualora i consulenti fossero più attenti e motivati in questo senso, la tematica di maggior interesse, perché, ad esempio, tutta la tematica dello stress lavoro-collegato, in cui le imprese mi pare che abbiano qualche interesse, si connette a questo nuovo-vecchio concetto, ora legislativamente previsto, di salute, che è contenuto nel Testo Unico. Fermo restando dunque che il Testo Unico è importante, ma arriva solo nel 2008 – mentre se ne parlava già dal 1978, legge di riforma sanitaria, quindi si tratta di un percorso molto lungo – occorre dire che il Testo Unico, che è poi stato corretto nell’anno successivo, si inserisce nell’ambito di un quadro normativo che fa riferimento a tre gruppi di materie che è bene richiamare schematicamente, perché non si può parlare di Testo Unico senza dire qual è il quadro normativo di riferimento. Queste norme sono quelle della Costituzione – perché financo nella Costituzione abbiamo delle norme che riguardano la salute e la sicurezza – poi c’è la norma fondamentale del Codice Civile, cioè l’art. 2087, tuttora in vigore, che è la norma principalmente applicata, ad esempio, in tema di mobbing, ed infine l’art. 9 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori del lontano 1970. Non abbiamo il tempo per affron- 24 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tare queste norme, però è bene richiamarle, per capire dove si inserisce il Testo Unico, perché queste norme continuano a valere, pur in presenza del Testo Unico, e costituiscono il punto di riferimento del Testo Unico stesso. Le norme della Costituzione da ricordare sono principalmente tre: gli articoli 32, 35 e 41. L’art. 32 ci dice che la salute nel nostro ordinamento è un diritto fondamentale dell’individuo, si badi, non del cittadino italiano, ma dell’individuo, a prescindere dalla cittadinanza, nonché un interesse della collettività, perché avere un alto numero di infortunati e di ammalati costa a tutti e non soltanto a chi è infortunato o in malattia. Quindi profilo individuale, che prescinde dalla cittadinanza, e profilo collettivo. L’art. 35 afferma la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, il che significa non solo il lavoro subordinato, ma anche il lavoro autonomo, ma anche il lavoro parasubordinato e, guarda caso, questo art. 35 non è niente altro che il riferimento costituzionale di quello Statuto dei Lavori di cui da tempo si sta parlando. L’art. 41, pur affermando il principio della libertà di iniziativa economica privata – in Italia non siamo in un regime statalista: è affermato in una norma costituzionale il principio di libertà di iniziativa economica privata – al comma 2 afferma che l’iniziativa economica privata si deve svolgere nel rispetto della dignità e della sicurezza delle persone, quindi la norma vede il rispetto della dignità e della sicurezza delle persone come condizione per l’esercizio della libertà d’impresa. Abbiamo dunque già dei paletti costituzionali molto importanti e se poi si volesse considerare un tema di grande rilievo, che è il tema del federalismo, non vi sfugga il fatto che, ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione tuttora in vigore, la materia della “ tutela e sicurezza del lavoro” è materia di legislazione concorrente, cioè materia in cui può intervenire il legislatore regionale, nell’ambito dei principi stabiliti a livello statale. Ed il Testo Unico, questo decreto legislativo 81 del 2008, non è altro che l’applicazione di norme di carattere generale su questa materia che però – come dice l’art. 1 del Testo Unico – cederanno – quindi queste norme vengono già prefigurate come cedevoli – per le parti che saranno di competenza del legislatore regionale ed infatti recita testualmente: “Le disposizioni del presente Decreto Legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 25 autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima”. Quindi su alcune materie la competenza è del legislatore regionale: penso, per esempio, alla formazione, perché anche la salute e la sicurezza devono rientrare tra gli argomenti di carattere generale che sono a fondamento della formazione dell’apprendista, affinché egli abbia quelle competenze trasversali che sono necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Dunque il quadro normativo costituzionale richiama degli interessi di non poco conto: la salute e la sicurezza non sono una nicchia appartata che riguarda solo gli ingegneri o i medici del lavoro, ma è una materia che in qualche modo riguarda tutti. L’art. 2087 del Codice Civile del lontano 1942 non è stato abrogato dal Testo Unico, quindi potremmo innanzitutto domandarci se questo sia un Testo Unico o solo un testo unificato, nel senso che non tutte le norme in tema di salute e di sicurezza sono ricomprese nel decreto legislativo 81 del 2008: ad esempio, le norme di salute e di sicurezza per i lavoratori portuali o all’interno delle navi hanno indubbiamente delle specificità che non sono ricomprese nel Testo Unico. È bene tuttavia ricordare questo art. 2087 perché, come si direbbe in linguaggio tecnico, costituisce una sorta di norma di chiusura dell’ordinamento: siccome il legislatore non può prevedere nei dettagli tutti i casi specifici, quando non c’è una regolamentazione di riferimento, si può ricorrere ai criteri contenuti nell’art. 2087, per far capire qual è il comportamento da tenere. Quindi ai criteri del 2087 si può attingere, qualora non ci sia una regolamentazione specifica. Questo è avvenuto, ad esempio, in tema di mobbing, infatti noi non abbiamo una legge nazionale sul mobbing, abbiamo eventualmente delle leggi di carattere regionale. Come direbbero Paolo Tosi ed altri autori, il mobbing è “una fattispecie in cerca di autore”, cioè il mobbing non è un fenomeno estraneo al nostro ordinamento, perché già abbiamo delle norme, tra cui l’art. 2087 del Codice Civile, che, come norma di chiusura, può dare delle indicazioni importanti. L’art. 2087 recita così: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica 26 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, quindi abbiamo tre criteri che sono la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica che devono essere utilizzati al fine di salvaguardare non soltanto l’integrità fisica – da intendere come psicofisica – ma anche la personalità morale dei lavoratori. Da qui sono derivati tutti i dibattiti tecnici su che cosa si intenda per “principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile”, tutti temi che non abbiamo tempo di affrontare, tuttavia, parlando ai dirigenti sindacali, ma parlando anche ai consulenti del lavoro, devo invitarvi a non farvi sfuggire il fatto che, sulla base dell’art. 2087 del Codice Civile, il rapporto sinallagmatico, che si ha tra il datore di lavoro ed il lavoratore nel contratto di lavoro subordinato, va corretto. Infatti che cos’è il contratto di lavoro? Il contratto di lavoro è un contratto di scambio a prestazioni corrispettive, il che significa che da un lato c’è la prestazione lavorativa e dall’altro c’è il pagamento di questa prestazione, quindi lo scambio consiste in lavoro in cambio di retribuzione. Se però considero la sussistenza dell’art. 2087 del Codice Civile, che mi impone il cosiddetto obbligo di sicurezza, quest’obbligo non è un obbligo secondario o accessorio rispetto al cuore dello scambio negoziale, ma si inserisce nell’ambito dello scambio negoziale stesso, per cui lo scambio negoziale diventa lavoro in cambio di retribuzione più sicurezza: se il datore non garantisce la sicurezza nel modo dovuto, ciò può dar luogo all’eccezione, prevista dalle regole generali del Codice Civile, di inadempimento datoriale e del rifiuto della prestazione. Questa elucubrazione teorica, che era già presente in dottrina sin dagli anni ’70, è stata riconosciuta in una sentenza della Cassazione del 2005, che è stata già citata da Rosetta Raso e che io vi voglio tradurre in termini semplici: la vicenda si era verificata a Verbania dove c’era un casellante della Società Autostrade adibito al turno notturno che aveva subito durante il turno da solo delle rapine; dopo averne subito un paio, alla terza rapina questi prende carta e penna e scrive alla Società Autostrade dicendo: “Se voi non mi mettete in condizione di lavorare in sicurezza, io non posso più continuare a venir la notte da solo a lavorare in questo casello”. Per tutta risposta la Società Autostrade licenzia il lavoratore perché si è rifiutato di prestare il proprio lavoro. La Cassazione con questa sentenza importantissima del novembre 2005 per la prima volta afferma l’illegittimità del licenziamento e la reintegra del lavoratore ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavora- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 27 tori, perché l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza del lavoratore. Tra l’altro il lavoratore si era comportato in assoluta buona fede e correttezza, perché non si era rifiutato di lavorare di punto in bianco per un motivo del tutto ingiustificato, come dimostra il fatto che il sostituto del lavoratore aveva subito a sua volta una rapina a dimostrare che il pericolo effettivamente c’era. Tutto questo per dire che anche queste norme, che appaiono sostanzialmente un po’ astratte, poi hanno un’applicazione giurisprudenziale molto importante, che può interessare sia i lavoratori che il mondo delle imprese. Ecco perché il 2087 trova riscontro nell’art. 44 del Testo Unico, che afferma il diritto del lavoratore ad allontanarsi dal proprio posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato. La terza norma di riferimento è l’art. 9 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori da cui emerge per la prima volta, accanto al profilo dell’interesse individuale, il profilo dell’interesse collettivo. L’art. 9 – di cui ci si chiede se possa essere implicitamente abrogato dal Testo Unico, cosa sulla quale sussiste ancora una disparità di vedute – riconosce il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l’applicazione della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro – di esercitare quindi un diritto di controllo – però al contempo anche il diritto di promuovere nuove regolamentazioni, quindi non solo di essere i controllori di ciò che fa il datore di lavoro, ma anche i propositori, coloro che ci mettono il proprio contributo con soluzioni anche innovative in ordine a ciò che si può cambiare, perché la salute e la sicurezza non sono soltanto una prerogativa del datore di lavoro, ma anche delle persone che lavorano e dei loro rappresentanti, per cui i contributi propositivi, al fine di individuare soluzioni innovative, possono venire anche dai lavoratori. La cosa che ha un certo rilievo è che delle rappresentanze della sicurezza si parla nell’art. 9, mentre, come ben sapete, essendo stato da poco emanato, il 28 giugno 2011, un accordo Interconfederale sulle rappresentanze sindacali, delle rappresentanze sindacali si parla nell’art. 19, ciò significa che probabilmente il legislatore del 1970 pensava a delle rappresentanze specifiche per la sicurezza che non necessariamente dovessero essere quelle sindacali e comunque con un ruolo diverso da quello sindacale, proprio perché parlava nell’art. 9 delle rappresentanze per la sicurezza e nell’art. 19 28 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle rappresentanze sindacali. Questo profilo, che interessa molto le federazioni nazionali delle categorie sindacali, del raccordo tra le figure di rappresentanza specifica per la sicurezza e le figure di rappresentanza sindacale è un tema tuttora aperto, però già in nuce si può trovare delineato nello Statuto dei Lavoratori. Dunque il Rls dev’essere un componente della RSU, oppure no? Questa diatriba del raccordo tra la figura di rappresentanza specifica per la sicurezza e le figure di rappresentanza sindacale già aveva un punto di riferimento nell’art. 9, che si distingueva dall’art. 19, poi la realtà dei fatti è stata quella che tutti voi conoscete. Io posso dirvi il mio personalissimo punto di vista: io ritengo che può essere anche pericoloso prevedere dei canali paralleli, perché, se è vero che la salute e la sicurezza costituiscono un tema trasversale, che occupa tutta l’attività di impresa, esso non può essere affidato soltanto a dei superspecialisti, a dei piccoli ingegneri che sono del tutto scoordinati rispetto a chi svolge poi attività di rappresentanza, anche perché altrimenti sarebbero facilmente assorbibili in logiche che non sono di rappresentanza dei lavoratori, ma sono di altro tipo. Ciò significa tuttavia che comunque occorre non solo una competenza specialistica, ma anche un atteggiamento mentale e comportamentale diverso per chi svolge funzioni di rappresentanza per la salute e la sicurezza rispetto al normale atteggiamento e comportamento rivendicativo proprio del rappresentante sindacale, perché le funzioni sono ben diverse: una cosa è la funzione per la sicurezza, altra cosa è la funzione sindacale. Dato il quadro di riferimento costituzionale, il quadro di riferimento del Codice Civile, il quadro di riferimento dello Statuto dei Lavoratori, passiamo a considerare i principi fondamentali del Testo Unico; dopo averli considerati passeremo ad esaminare quali sono i filoni applicativi di questi principi fondamentali, perché io credo che questo possa servire per un miglior confronto con i relatori che verranno sia oggi pomeriggio, sia domani, quando interverrà Lorenzo Fantini da cui sapremo ciò che sta facendo in questo ambito il Ministero del Lavoro. Il Testo Unico è un decreto legislativo. Come voi ben sapete, un decreto legislativo nasce sulla base di una legge delega: il 3 agosto 2007 era stata emanata una legge delega un po’ particolare, un po’ strana – se mi consentite – nel senso che era una legge a doppia Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 29 testa. Infatti la legge delega 123 del 2007 era formata da 12 articoli, in cui nell’art. 1 c’era la delega al governo per emanare entro un anno un Testo Unico attuativo della delega, nonché, nell’anno successivo, eventuali interventi correttivi, però negli articoli che andavano dal 2 al 12 già si introducevano delle norme immediatamente modificative del 626, quasi a dire che, anche se il governo non avesse utilizzato appieno il tempo per esercitare la delega, comunque alcuni mutamenti erano stati realizzati. Si tratta di cose importanti perché quel Duvri, di cui parlavo prima, era stato già introdotto dalla legge 123 del 2007 e con esso l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare il documento di valutazione e non di concedere meramente l’accesso al documento. Passano i mesi e non succede niente, ma alla fine del 2007 accade un fatto importante: alla ThyssenKrupp di Torino nel dicembre 2007 muoiono sette lavoratori proprio per le carenze in materia di sicurezza ed a questo evento tragico segue quello che avviene nel febbraio 2008 a Molfetta, dove cinque lavoratori muoiono a catena uno dietro l’altro in una cisterna che doveva essere ripulita, compreso il datore di lavoro che stava mangiando e che, chiamato in soccorso di un lavoratore che si era sentito male e di un altro che aveva avvertito gli stessi sintomi dopo che era andato ad aiutarlo, era caduto perché non era imbracato e non aveva nessuna protezione. Questi due fatti fanno sì che il governo Prodi, dimissionario nel marzo 2008, stanti i ripetuti appelli del Capo dello Stato, dia vita ad una sorta di colpo di reni ed emani in maniera abbastanza scoordinata il decreto legislativo 81 del 2008, questo famoso “Testo Unico” che nasce sulla scorta di questi eventi molto drammatici. Va detto che questi fatti non è che si siano fermati dopo il decreto, anzi sono continuati a Catania, ad Avellino, a Modena, in Toscana, eccetera: effettivamente sono calati gli infortuni mortali, tuttavia è anche calata l’occupazione, bisogna dunque vedere quanto è in percentuale il numero dei morti sul lavoro. Di certo il Testo Unico, gli interventi normativi e l’attività di sostegno hanno contribuito ed è bene che sia stato fatto così, ma il tutto va tarato e poi c’è un altro profilo che meriterebbe forse di essere approfondito ed è quello delle malattie professionali, che hanno registrato una crescita esponenziale, per cui credo che sia importante anche il riconoscimento di questi aspetti. Ed è importante anche per le imprese, perché non si tratta soltanto 30 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del problema delle sanzioni, il fatto è che in questa materia, oltre alle sanzioni, ci sono tanti incentivi che potrebbero essere ben utilizzati – e che invece non sono appieno utilizzati – e che potrebbero riguardare, ad esempio, l’attività formativa. Siamo arrivati dunque nel 2008 al Testo Unico, ma sotto un regime politico diverso, nel senso che nel maggio del 2008 abbiamo le elezioni e vince il centro-destra, però il Testo Unico viene emanato ed il centro-destra esprime la volontà di dare attuazione a tutte le norme previste dal Testo Unico. Questo elemento di scoordinamento tecnico trova una revisione importante nel 2009, perché alla fatidica data del 3 agosto 2009 viene emanato il decreto legislativo 106, correttivo del Testo Unico, che solo in alcune parti interviene in maniera importante, per esempio in tema di delega delle funzioni, che è un tema che interessa molto i datori di lavoro, o in tema dei ruoli degli organismi paritetici ai fini delle competenze di supporto alle imprese che possono svolgere gli organismi paritetici anche tramite attività di asseverazione. Quindi a questo punto abbiamo un quadro legislativo definito: Testo Unico del 2008, corretto dal decreto legislativo 106 del 2009. Cerchiamo di capire quali sono i principi ispiratori del Testo Unico, quali sono i soggetti coinvolti e poi cerchiamo di capire quali sono le applicazioni, ciò che manca è ciò che sta uscendo, perché indubbiamente abbiamo un quadro legislativo definito, ma c’è tutta un’attività ulteriore che è rimessa da un lato al ruolo della contrattazione collettiva e dall’altro lato ai decreti ministeriali attuativi. Infatti per quanto concerne tutta la partita dei Rls, dei Rlst e degli organismi paritetici, come già era avvenuto nel ’94-’95, la legge per gran parte rinvia alla contrattazione collettiva alla quale viene affidato il compito di definire prima di tutto il ruolo dei Rls e Rlst e poi quello degli organismi paritetici. Quindi siamo nel cuore di una stagione di accordi interconfederali che precisano questi aspetti. Però, oltre al ruolo della contrattazione collettiva, un compito importante per l’attuazione di quanto scritto nel Testo Unico è rimesso ai decreti ministeriali attuativi. Faccio un esempio per tutti, che però è molto importante soprattutto per il mondo delle imprese e per i lavoratori, che è la formazione delle diverse figure, cosa che può avere una relazione anche con ciò che dirà poi Magi, nel senso che la legge prevede che siano formati alla sicurezza non soltanto i lavoratori ed i loro rappresentanti, ma siano formati alla sicurezza anche i Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 31 preposti, i dirigenti, i lavoratori autonomi, i datori di lavoro autonomo in caso di esercizio diretto delle funzioni di Rspp e sta per uscire – in questo senso è già stato preso un accordo Stato-Regioni perché la materia è di competenza concorrente – un decreto attuativo rispetto a questa partita. Questa partita è molto importante non soltanto per i lavoratori e per chi gestisce la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ma anche per chi gestisce la formazione dei datori di lavoro e delle figure aziendali, che dovranno necessariamente essere formate alla sicurezza, per cui si pone il problema di chi li forma, della qualità della formazione e della certificazione della formazione che è stata fatta. Vediamo ora quali sono i principi fondamentali del Testo Unico, i punti cardine del Testo Unico. A mio avviso sono principalmente due: innanzitutto il fatto che la salute e la sicurezza non possono essere sganciate dall’organizzazione del lavoro: questo è un concetto già presente nel 626 ed è ribadito, riaffermato e sviluppato nel Testo Unico. In sostanza, non ci può essere un prima, che è il modo in cui io organizzo il lavoro, e un dopo, che è la tutela della salute e della sicurezza in modo tale che, se succede qualche cosa, io ho la cassetta del pronto soccorso che posso aprire e dunque intervenire. Sotto un profilo culturale, il messaggio che ci viene dall’Europa, dalle direttive comunitarie, è che organizzazione del lavoro e interventi in materia di salute e di sicurezza devono andare insieme e nel momento in cui si organizza il lavoro si devono valutare i rischi per la salute e per la sicurezza delle persone che lavorano nel contesto produttivo. E questo legame necessario tra organizzazione del lavoro e salute e sicurezza si esplica principalmente nell’obbligo più importante a carico del datore di lavoro, che è l’obbligo della valutazione dei rischi. Se c’è infatti un obbligo fondamentale a carico del datore di lavoro, non delegabile – perché non può essere delegato ad altri, è proprio quello della valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve valutare i rischi e ciò che emerge da questa valutazione si deve tradurre in un atto scritto, in un documento di valutazione dei rischi che deve essere fatto nel momento in cui viene organizzato il lavoro. Questo è uno dei due soli obblighi che – tra i 364 che il datore ha – non può essere delegato ad altri soggetti: l’obbligo della redazione del Dvr è un obbligo non delegabile che è in capo in via esclusiva al dato- 32 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro re di lavoro, il quale si potrà avvalere del consulente tecnico, ma non potrà esimersi dalla responsabilità sul piano penale e su quello civile. Il Duvri per l’appalto non è niente altro che una specificazione di quest’obbligo più generale di valutazione dei rischi che le imprese in qualche modo hanno. Parlando delle imprese, un tema molto collegato, che meriterebbe un approfondimento anche da un punto di vista tecnico veramente importante alla luce di quanto sta emergendo, è quello delle responsabilità non del singolo datore di lavoro, ma dell’impresa in quanto tale: è quel concetto che si chiama “responsabilità amministrativa delle imprese”, precisato e definito dal decreto legislativo numero 231 del 2001, su cui credo che poi Natalini potrà ritornare. Questa è una delle novità del Testo Unico, che era stata già introdotta dalla legge delega 123, e prevede che, in caso di reati particolarmente gravi, cioè reati per omicidio colposo, o lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme di prevenzione, scatta non solo la responsabilità penale personale del datore di lavoro o del dirigente preposto che ha commesso il fatto, ma si aggiunge a questa responsabilità penale, che è necessariamente fisica, del datore di lavoro o del dirigente preposto anche la responsabilità amministrativa, leggesi patrimoniale, dell’impresa per conto della quale ha agito quel soggetto fisico. Quindi questo tema è molto importante perché non ci sono soltanto le sanzioni penali, ci sono anche le sanzioni di carattere amministrativo ed interdittive che vengono a colpire l’impresa di per sé, qualora ci siano dei reati particolarmente gravi con violazione delle norme di sicurezza. Ed allora capire come si può in qualche modo tamponare, quali fatti costituiscono esimenti, ai fini della responsabilità, all’iniziativa dell’impresa è un tema di grande interesse per il mondo dell’impresa e la domanda che dobbiamo farci, come sindacato, è, rispetto a questo profilo della responsabilità amministrativa dell’impresa, il sindacato dov’è? La Rsa che cosa fa? Dunque sostanzialmente il primo principio è questo legame fortissimo tra organizzazione del lavoro e salute e sicurezza: la salute e la sicurezza non sono la cassetta del pronto soccorso, non è il dopo, ma gli interventi, per essere efficaci, devono essere fatti nel mentre si decide come innovare, come riorganizzare il lavoro. Il secondo principio, che ci deriva sempre dal livello comunitario, è il Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 33 profilo partecipativo, a cui mi pare che nei nostri percorsi abbiamo cercato di dare linfa. Il profilo partecipativo in tema di salute e di sicurezza significa che la salute e la sicurezza non sono solo una prerogativa ed una responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti della catena aziendale, ma sono una prerogativa ed un impegno di tutti i soggetti, che sono presenti in una determinata realtà lavorativa, e del lavoratore stesso, il quale non è soltanto destinatario di diritti, ma è anche destinatario di obblighi in tema di salute e di sicurezza. Sono degli obblighi ben precisi che sono obblighi di carattere penale, ma possono essere anche obblighi di carattere disciplinare, perché gli obblighi in tema di salute, sicurezza e prevenzione incidono anche sulle possibilità di esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. Quindi la salute e la sicurezza devono vedere il fattivo contributo di tutti i soggetti che devono contribuire ciascuno per la propria parte: non c’è da una parte il destinatario degli obblighi e dall’altra il lavoratore che è fisso, fermo, che non deve fare niente, anche lui si deve attivare, motivare, avere un comportamento diverso. Il problema è capire come si crea questo comportamento diverso, come si incentiva questa cultura della sicurezza, per cui io agisco in sicurezza non perché ho paura della sanzione, ma perché sono convinto che quello del rispetto della persona sia un comportamento giusto. Questo è il passaggio importante che deve essere preso in considerazione. Questo profilo partecipativo di tutti i soggetti consente di delineare il ruolo dei diversi soggetti che si occupano di salute e sicurezza e qui – se mi permettete – disegno uno schema che può essere visivamente utile per capire il ruolo dei diversi soggetti, cosa che mi pare preliminare per poi intervenire più nel merito dei problemi. Si potrebbe disegnare un triangolo al vertice del quale c’è quella che si chiama linea operativa: la linea operativa sono i soggetti che hanno il potere di prendere decisioni in materia di salute e sicurezza; questa linea operativa è formata principalmente da tre soggetti che sono il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti. Sarebbe molto utile, avendone il tempo, fare un approfondimento per vedere quali sono poi i ruoli di questi soggetti. Accanto a questa linea operativa poi c’è una linea consulenziale di staff, cioè la linea operativa si avvale di una linea di supporto tecnico di staff, che collochiamo nel vertice in basso a sinistra del nostro 34 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro triangolo e che è principalmente composta dall’insieme di figure tecniche che possono supportare il datore di lavoro ai fini della sicurezza. Il servizio di prevenzione e protezione è composto da un responsabile del servizio, da un coordinatore del servizio, che si chiama appunto Rspp e poi anche dagli addetti al servizio, altrimenti detti Aspp. Per poter svolgere queste funzioni si deve avere un titolo e frequentare un percorso formativo che, guarda caso, questo Centro Studi nazionale della Cisl è abilitato a fare, che ha già fatto in passato in accordo con l’Università di Firenze per tre anni consecutivi e che auspicabilmente farà anche in futuro. Accanto alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione c’è la figura del cosiddetto “medico competente”, che è anch’esso un collaboratore del datore di lavoro e che svolge un ruolo appunto da medico specializzato il quale ha principalmente i compiti di controllo sanitario sui lavoratori: oltre all’aspetto tecnico occorre infatti anche un profilo medico, per verificare se le condizioni di salute e sicurezza di cui godono i singoli lavoratori siano idonee non a quel posto di lavoro, ma a quella specifica mansione, distinguendosi per questo tra posto e mansione, nel senso che il ruolo del medico competente è quello di fare delle visite preventive, oppure periodiche, rispetto alla valutazione dell’idoneità del lavoratore proprio a quella specifica mansione. Mi pare che anche per i consulenti del lavoro, oltre che per i sindacalisti, il tema della cosiddetta “inidoneità sopravvenuta” sia un tema di grande rilievo, che trova risposta anche in una norma del Testo Unico, l’art. 42. Il Rspp non è il destinatario di azioni penali nell’ambito della sicurezza, mentre il medico competente risponde anche da un punto di vista penale, si tratta dunque di un tema molto delicato sul quale possiamo eventualmente tornare. Nell’ultimo vertice del triangolo abbiamo i lavoratori ed il concetto di lavoratore è quel concetto ampio che Rosetta Raso prima indicava. Quindi abbiamo sostanzialmente nella materia della salute e della sicurezza un’anticipazione di quello Statuto dei Lavori di cui si parlava, perché ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A del Testo Unico il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge la propria attività presso l’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Perciò, a prescindere dal fatto che sia un lavoratore subordinato, o parasubordinato, o a progetto, o quan- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 35 t’altro, il fatto di prestare la propria attività presso l’organizzazione del datore di lavoro gli conferisce questo titolo e quindi abbiamo già un concetto molto ampio di lavoratore. Dopodiché c’è la figura di rappresentante dei lavoratori, che è una figura una e trina, nel senso che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è uno di quei profili aperti – di cui si diceva – di raccordo con il rappresentante sindacale, per cui può assumere la forma di rappresentante aziendale, ovvero di Rls di azienda, nel senso che è interno all’azienda, ma, in assenza di un Rls interno – cosa che vale soprattutto per le piccole imprese, ma può valere anche per le imprese con più di 15 dipendenti – scatta la competenza del secondo livello – che è quello su cui occorre insistere maggiormente in questo momento – che è il Rlst, dove “t” sta per “territoriale”; infatti, se manca il rappresentante interno, i datori di lavoro devono versare una quota per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. L’ultima forma possibile, anche se non obbligatoria, è quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo, cioè in contesti dove c’è una pluralità di imprese è possibile prevedere una sorta di coordinamento tra tutti i Rls delle imprese che insistono in quel determinato contesto ambientale. Ultimo profilo dei soggetti di questo triangolo della sicurezza sono gli addetti alle emergenze. La normativa richiede che ci siano dei lavoratori preparati, specializzati – non so quanto la formazione professionale possa in qualche modo agire su questo – per intervenire rispetto a delle emergenze che sono riconducibili principalmente a tre aree: la prevenzione incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei lavoratori, tre aree di intervento per cui ci deve essere una formazione specifica specialistica rispetto ai lavoratori. Vedete quindi che il profilo partecipativo coinvolge tutti questi diversi soggetti: linea operativa, linea consulenziale, linea dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Tenete conto che in tema di salute e sicurezza le definizioni non corrispondono a quanto si usa normalmente in materia di Diritto del Lavoro: si dice che c’è una sorta di autonomia del contesto definitorio. Facciamo degli esempi: chi è il datore di lavoro ai fini della sicurezza? Il datore di lavoro ai fini della sicurezza non è il titolare del rapporto di lavoro, come normalmente si ha nel Diritto del Lavoro, ma è il soggetto che comunque, pur non essendo titolare del rappor- 36 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro to di lavoro, esercita un potere di decisione e di spesa in merito alla salute e alla sicurezza. Ciò significa che ci può essere un rappresentante legale, che è il titolare del rapporto di lavoro, e poi una figura che nell’ambito dell’organizzazione aziendale esercita di fatto il potere di decisione di spesa in tema di salute e sicurezza. Lo stesso vale per il dirigente, il quale non è il soggetto che è inquadrato sotto un profilo professionale come dirigente, il dirigente ai fini della salute e della sicurezza è quanto è previsto dall’art. 2, comma 1, lettera D, ovvero colui che attua le direttive del datore di lavoro esercitando un potere organizzativo di controllo a prescindere dall’inquadramento professionale in cui è inserito. Attraverso questi esempi si capisce che un primo punto da ricordare è l’autonomia del contesto definitorio, cioè le definizioni utilizzate nel contesto di salute e sicurezza non necessariamente corrispondono a quelle utilizzate normalmente quando si parla di Diritto del Lavoro. L’altro tema è quello della effettività, nel senso che il tentativo che fa il Testo Unico è quello di una maggiore formalizzazione dei diversi ruoli e questo è molto utile perché molte volte qualcuno scopriva di essere dirigente o di essere preposto alla sicurezza soltanto quando era inquisito, ora invece ciascuno dovrebbe sapere prima il ruolo che va a ricoprire in tema di salute e sicurezza e questa maggiore formalizzazione risulta tra l’altro dal fatto che nel documento di valutazione dei rischi, quell’atto fondamentale di cui ho già parlato, deve essere riportato anche l’organigramma aziendale per la sicurezza: chi è il datore di lavoro, chi è dirigente, chi è il preposto, chi è il Rls. Se andate a leggere l’art. 28, comma 2, lettera D del Testo Unico vedrete che dice che nel documento di valutazione dei rischi devono essere indicate le procedure nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono occuparsi di quelle procedure. Quindi il cosiddetto “Organigramma di sicurezza” deve risultare formalmente anche dal documento di valutazione dei rischi. State attenti però che questa maggiore formalizzazione non significa che si sia disconosciuto il principio di effettività: se io ho l’incarico formale di preposto alla sicurezza, però non esercito questo ruolo, ma magari lo esercita al posto mio qualcun altro, se succede qualcosa, comunque, rispetto agli obblighi, ci sarà una responsabilità mia perché io so di essere preposto e non esercito il ruolo, ma ci sarà anche una responsabilità di quello che lo esercita al posto mio, Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 37 che, pur non avendo l’incarico formale, di fatto svolge il ruolo di preposto ai fini della salute e della sicurezza. Anche il consulente si può sostituire al datore di lavoro, non importa: quello che conta è chi esercita di fatto il ruolo di preposto e questo lo si ricava dall’art. 299 del Testo Unico che è titolato “Esercizio di fatto”, in cui si dice che sostanzialmente la responsabilità ricade su chi svolge di fatto la funzione di datore di lavoro, di dirigente e di preposto. Credo di aver presentato nei suoi sommi capi il quadro normativo riguardante il Testo Unico che da un lato vede come principio fondamentale questo intreccio tra salute, sicurezza e organizzazione del lavoro, dall’altro questo profilo partecipativo, cercando di far intravedere anche qual è il ruolo dei diversi soggetti e quali sono i diversi soggetti di carattere operativo, di carattere dirigenziale, di rappresentanza dei lavoratori su questo tema. Infine non va tralasciato il ruolo che non soltanto in azienda, ma anche nel territorio può essere svolto dalla pariteticità o dalla bilateralità che nel campo della salute e della sicurezza ha dato origine, invece che agli enti bilaterali, agli organismi paritetici. Le due cose non sono da confondere perché stanno a significare un’azione specifica di intervento nell’ambito della salute e della sicurezza. Chiudo indicando quelle che sono, a mio avviso, le piste di intervento. Fermo restando che occorre capire come risponderà il governo italiano a questa costituzione in mora da parte dell’Unione Europea, mi pare di poter dire che gli spunti innovativi – una volta chiusa la questione dello stress lavoro-correlato, che era un obbligo che era entrato in vigore il 31/12/2010 – sostanzialmente sono riconducibili a tre aree di intervento che mi limito soltanto a citare. La prima riguarda il tema dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ed anche quello della qualificazione delle imprese. Entrerà in vigore il 23 novembre 2011 il decreto del Presidente della Repubblica numero 177 che riguarda la salute e la sicurezza negli ambienti confinati, poiché ci sono dei settori particolarmente a rischio ed uno dei settori particolarmente a rischio è costituito appunto dagli ambienti confinati, ovvero pozzi, cisterne, silos: le imprese che potranno andare a svolgere lavori in questi luoghi devono avere dei titoli professionali, devono avere, per esempio, il 30% della loro manodopera con esperienza di almeno tre anni in quei settori, devono dimostrare di aver fatto la formazione, la sorveglianza sanitaria, 38 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro insomma, possedere tutta una serie di requisiti che vanno nel senso della qualificazione delle imprese. Capite bene che questo tema è molto legato a quello della certificazione dei contratti di lavoro, di cui abbiamo parlato nel seminario precedente, perché tra i requisiti c’è il rispetto delle norme di sicurezza ed il rispetto dei contratti collettivi. Questo mi pare un primo elemento di novità interessante. La seconda area di intervento riguarda gli organismi paritetici - enti bilaterali, che talora anche il Ministero del Lavoro fa finta di non distinguere molto bene, perché è uscita la circolare, di cui parlava Rosetta Raso all’inizio, ovvero la circolare del 29 luglio 2011 numero 20 del Ministero del Lavoro, la quale sostanzialmente – siccome la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere fatta in collaborazione con gli organismi paritetici, per cui un’impresa non si può inventare la formazione per conto proprio, ma è chiamata appunto a rapportarsi con gli organismi paritetici – si pone il problema di capire chi sono questi organismi paritetici - enti bilaterali e qual è la rappresentatività di questi organismi paritetici, perché non è sufficiente dire che ci si mette d’accordo e si costituisce un organismo paritetico – ed in questo modo si collabora e quindi si può fare la formazione – c’è anche un profilo della rappresentatività di questi organismi, che deve essere letto alla luce dell’accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, il quale stabilisce delle regole rispetto proprio alla rappresentatività. Quindi questo tema della formazione dei lavoratori in raccordo con gli organismi paritetici e della rappresentatività di questi organismi paritetici, che devono essere formati dai soggetti che sono firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, è un tema di grande rilievo, perché si ha rappresentatività solamente se l’organismo paritetico è costituito dai soggetti che sono firmatari del contratto collettivo applicato. Questo fatto è ovvio fino ad un certo punto e quindi si tratta di un profilo molto importante da precisare. La terza ed ultima area di intervento che merita attenzione è quella riguardante la formazione, nel senso che dovrebbe uscire a breve il decreto specifico attuativo dell’art. 37, commi 1-5, che riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e, se volete, anche dei lavoratori autonomi, in cui c’è un profilo molto delicato, molto importante che riguarda – cosa che molte società di formazione cominciano a considerare – quanta di questa formazione – che Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 39 dovrebbe essere articolata per gli Rspp, i lavoratori, i dirigenti, i preposti che lavorano in attività a rischio elevato, a rischio medio e a rischio basso, prevedendo una quantità differenziata di ore di formazione pari rispettivamente a 16, 12 ed 8 ore – si debba fare in aula o quanta se ne possa fare anche a distanza. Vedete che gli snodi applicativi e di intreccio su questa partita sono notevoli ed il motivo per cui abbiamo deciso di inserirla in questi seminari è che non ha senso avere una nicchia specialistica: sempre più occorre fare in modo che anche chi ha una cognizione di carattere generale, non perda di vista tutti gli intrecci e tutte le connessioni che questa materia può comportare. Grazie dell’attenzione. ROSETTA RASO (Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl) Ringraziamo il Prof. Marco Lai per l’intervento con cui ci ha dato anche degli elementi di novità su cui lavorare sia come Fisascat, sia come Ancl. Mentre Marco Lai parlava, ci siamo scambiate alcune impressioni io e Massimo Magi, presidente di FondoProfessioni, riflettendo sul fatto che potremmo fare dei corsi di formazione insieme a FondoProfessioni e naturalmente anche con gli enti bilaterali. E proprio a Massimo Magi, a questo punto, passo la parola per il suo intervento. I R TE EB ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO R I EB TE N N Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472 [email protected] - [email protected] - www.ebinter.it I SOCI COME NASCE L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario ğƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂƌŝƚĞƟĐŽĐŽƐƟƚƵŝƚŽŶĞůϭϵϵϱĚĂůůĞ KƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶŝ EĂnjŝŽŶĂůŝŽŶĨĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞ&ŝůĐĂŵƐͲŐŝů͕ &ŝƐĂƐĐĂƚͲŝƐůĞ hŝůƚƵĐƐͲhŝůƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂů E> ĚĞů dĞƌnjŝĂƌŝŽ͕ ĚĞůůĂ ŝƐƚƌŝďƵnjŝŽŶĞ Ğ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝnjŝ͘ >ΖŶƚĞ ŚĂ ŶĂƚƵƌĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂnjŝŽŶĞ ŶŽŶ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĞŶŽŶƉĞƌƐĞŐƵĞĮŶĂůŝƚăĚŝůƵĐƌŽ͘ GLI SCOPI L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario ŚĂƚƌĂŝƐƵŽŝƐĐŽƉŝĚŝŝŶĐĞŶƟǀĂƌĞĞ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƐƚƵĚŝĞ ƌŝĐĞƌĐŚĞŶĞů ƐĞƩŽƌĞdĞƌnjŝĂƌŝŽ͕ ĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĨŽƌŵĂƟǀŝ͕ ĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝnjŝĂƟǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ ĚŝĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ ĐŽŶƟŶƵĂ͕ ĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ Ğ ƌŝƋƵĂůŝĮĐĂnjŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ ĐŽŶ/ƐƟƚƵƟ ŶĂnjŝŽŶĂůŝ͕ ĞƵƌŽƉĞŝ͕ŝŶƚĞƌŶĂnjŝŽŶĂůŝĞĚŝĨŽƌŶŝƌĞ ĞĂƩƵĂƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ ĮŶĂŶnjŝĂƟĚĂŝĨŽŶĚŝƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ͕ ĐŽŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůĞ ƵƌŽƉĞŽ͘>ĞĂnjŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂůůĞ ƉĂƌƟƐŽĐŝĂůŝ ǀĞŶŐŽŶŽĂǀǀŝĂƚĞĚĂůůΖŶƚĞƐŝĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐŝĂƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽĂůůΖĂƉƉŽƌƚŽ ĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĞƐƚĞƌŶĞĚŝŶƟĚŝĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞ͕ĞŶƚƌŝĚŝZŝĐĞƌĐĂ͕ĞŶƚƌŝ^ƚƵĚŝ͘ LE ATTIVITÀ ZŝĐĞƌĐŚĞ͕ &ŽƌŵĂnjŝŽŶĞͬWƌŽŐĞƫ͕ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽEĂnjŝŽŶĂůĞƐƵůƐĞƩŽƌĞ dĞƌnjŝĂƌŝŽ͕ ^ƚĂƟƐƟĐŚĞ͕ ƌĐŚŝǀŝŽĚĞůůĂĐŽŶƚƌĂƩĂnjŝŽŶĞĚĞĐĞŶƚƌĂƚĂ͘>ΖŶƚĞğƉŽƐƚŽĂůĐĞŶƚƌŽ Ěŝ ƵŶĂ ƌĞƚĞ ĐĂƉŝůůĂƌĞ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ŽůƚƌĞ ϭϬϬ ŶƟ ŝůĂƚĞƌĂůŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĐŽƐƟƚƵŝƟ ƐƵ ƚƵƩŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂnjŝŽŶĂůĞ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƋƵĞƐƟ ĂŶŶŝ ůΖĂƫǀŝƚă ŝƐƟƚƵnjŝŽŶĂůĞ Ěŝ ďŝŶƚĞƌ ğ ƐƚĂƚĂ ĐĂƌĂƩĞƌŝnjnjĂƚĂ ĚĂůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂnjŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ Ă ƉƌŽŐĞƫ ĨŽƌŵĂƟǀŝ ĮŶĂŶnjŝĂƟ ĚĂů &^͘ >ΖŶƚĞ ŝůĂƚĞƌĂůĞ EĂnjŝŽŶĂůĞ dĞƌnjŝĂƌŝŽ͕ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůůĂĐŽůůĂďŽƌĂnjŝŽŶĞ ĚŝŝƐƟƚƵƟĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ ŚĂƌĞĂůŝnjnjĂƚŽĞĐŽŶƟŶƵĂ Ă ƌĞĂůŝnjnjĂƌĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƩŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ŽďŝĞƫǀŝ ŝƐƟƚƵnjŝŽŶĂůŝ͕ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂnjŝŽŶŝƐƵƚĞŵŝĚŝĞƐƚƌĞŵĂĂƩƵĂůŝƚăĞĚŝĨŽƌƚĞǀĂůĞŶnjĂƉĞƌŝůƐŝƐƚĞŵĂ͕ŝŶ ŐƌĂĚŽĚŝǀĂůŽƌŝnjnjĂƌĞ ůĞĞƐŝŐĞŶnjĞĞ ůĞƐƉĞĐŝĮĐŝƚăĚĞůƐĞƩŽƌĞ ƚĞƌnjŝĂƌŝŽ͘^ŽŶŽƐƚĂƚĞ ĞĚŝƚĂƚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƋƵĞƐƟ ĂŶŶŝ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐŚĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƐƵƐĐŝƚĂƚŽ ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ěŝ ƚƵƩĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ ƐŽĐŝĂůŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƟǀŽ͘ ůƚƌĞ ŝŶŝnjŝĂƟǀĞ ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĞĂůŝnjnjĂƚĞ ŶĞůĨŽƌŵĂƚŽĐĚͲƌŽŵŶĞůůΖŽƫĐĂĚŝƵŶƐĞŵƉƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĨŽƌŵĂnjŝŽŶĞĂĚŝƐƚĂŶnjĂ͘ IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di MASSIMO MAGI (Presidente del Fondo Interprofessionale FondoProfessioni) 42 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Quando si parla di salute, di sicurezza, di benessere organizzativo, in generale si fa riferimento ad un contesto di progettazione avanzata di condizioni migliorative per i cittadini. Ed è in questo senso che dobbiamo trovare una prima liaison, il primo contatto che c’è tra il tema del benessere organizzativo e della salute e della sicurezza sui posti di lavoro ed il tema della formazione. Il mio intervento si compone di tre parti: una presentazione di FondoProfessioni, nel caso in cui qualcuno ancora non lo conoscesse; mi tratterrò poi di più sullo sviluppo della cultura della salute ed in particolare in relazione a quella che è la nuova offerta formativa del fondo; ed infine mi piace terminare con una prospettiva, nella quale ci stiamo inserendo come scelta del fondo ed anche delle parti sociali che hanno dato vita al fondo e che animano l’attività del fondo medesimo, ovvero la formazione di se stessi come tutela del sistema della bilateralità. Voi sapete che FondoProfessioni è il fondo paritetico per la formazione dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende ad essi collegate, i soci sono Confprofessioni, che rappresenta una federazione largamente maggioritaria di rappresentanza di secondo livello dei professionisti italiani, titolari di professioni regolamentate, e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Si rivolge essenzialmente ai dipendenti degli studi professionali – e qui metto anche gli apprendisti – di agronomi, architetti, avvocati, eccetera. Dietro FondoProfessioni c’è tutta una progettualità e come voi, molto probabilmente, avrete capito, io sono molto più interessato agli stati nascenti, cioè a ciò che c’è di nuovo, anche se viviamo in una sorta di clima di stagnazione complessiva, e mi sembra che anche le parole di Marco Lai stamattina abbiano introdotto, nella loro grande competenza, capacità di approfondimento e specificità dell’argomento, un orizzonte di innovazione, che è la cosa di cui noi abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno tutti, trasversalmente: categorie, datori di lavoro, associazioni di rappresentanza, lavoratori; oggi sembra che la vera novità stia nel cominciare ad essere portatori di idee, non di interessi e questo mi sembra che la dica lunga su come ci stiamo muovendo e su come si stiano sgranando i corpi intermedi della nostra società. Oggi noi in realtà stiamo vivendo una grossa conflittualità perché ci sono interessi che si sanno scontrando: quando si dice che la borsa ha bruciato 5 miliardi di euro, ciò vuol dire che qualcuno ha perso, Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 43 ma qualcun altro ha guadagnato. Per cui noi dovremmo provare a resettare il contesto, pensando invece che sono le idee che devono ritornare ad albergare nella nostra società, quindi immaginando un nuovo scenario definito da modalità di sviluppo e di progetto di crescita innovativa. Noi ci interessiamo dunque dei dipendenti degli studi professionali in genere ed attraverso FondoProfessioni è possibile per gli studi utilizzare lo 0,30% del monte salari in interventi formativi per i propri dipendenti, ovvero coloro che lavorano all’interno dello studio, compresi anche gli apprendisti. Come sapete, l’adesione si realizza riportando la sigla Fpro nel flusso mensile Uniemens e DM10 e questo sostanzialmente dà diritto al lavoratore di utilizzare le risorse per la propria formazione. La formazione viene realizzato dagli enti proponenti ed operativamente viene svolta dagli enti attuatori: gli enti proponenti sono coloro che in qualche modo sono i titolari di una rappresentanza di fabbisogni formativi: possono essere il singolo lavoratore, il singolo studio o l’azienda collegata, gli studi e le aziende consorziate, le associazioni di rappresentanza e l’organizzazione sindacale delle confederazioni datoriali. L’ente attuatore è invece un’altra fattispecie di organismo che rientra in questa platea dei soggetti operativi per l’erogazione della formazione, ma sono soggetti comunque specializzati nella formazione continua e accreditati presso il fondo. È possibile richiedere i finanziamenti per la formazione di FondoProfessioni a seguito della pubblicazione di un bando formativo che è correlato del suo regolamento e viene pubblicato su FondoProfessioni. Solitamente FondoProfessioni – e questo abbiamo visto essere uno dei criteri di forza della nostra attività, che è assolutamente gradito da chi lavora nel sistema – bandisce tre avvisi l’anno: uno prima dell’estate, uno durante il periodo estivo ed uno verso la fine dell’anno, due avvisi sono corsuali e seminariali, cioè valgono per le attività collettive, mentre un avviso, solitamente quello estivo, è per le attività individuali. Questa è la rapida presentazione del fondo, a me interessa ora entrare in qualche tematica specifica, che fa riferimento proprio a quel discorso di innovazione e di sviluppo di cui parlavo prima. FondoProfessioni ha sostenuto alcune attività in relazione alla sicurezza sul lavoro, sia con questo avviso – l’avviso 01-11 – ed anche con i 44 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro precedenti avvisi, soprattutto attraverso delle modalità innovative. Ad esempio, noi abbiamo attuato una serie di percorsi per i Rspp e per i datori di lavoro con attività al di sotto dei 10-15 dipendenti, quindi micro strutture, sostanzialmente lavorando insieme agli organismi di rappresentanza dei datori di lavoro. FondoProfessioni offriva un percorso di 36 ore, che rappresenta l’obbligo formativo minimo, l’associazione datoriale a sua volta sosteneva questo percorso, riconoscendo crediti formativi validi per l’obbligo formativo al datore di lavoro che aveva frequentato assieme al proprio dipendente il corso di FondoProfessioni. Da questo punto di vista, dunque, FondoProfessioni si è reso disponibile ad attività anche collegate con le associazioni datoriali per l’obbligo formativo richiesto dalle leggi. Il problema però è che a questo punto è scattato un elemento di riflessione che è quello del ruolo degli organismi bilaterali: voi sapete che nel mondo delle professioni sono tutti organismi bilaterali, ma in particolare due si interessano di formazione: FondoProfessioni, che è un ente che eroga risorse, non fa direttamente la formazione, e l’ente bilaterale propriamente detto, Ebipro. Il primo nodo ancora non risolto è che cosa fa FondoProfessioni e che cosa fa l’ente bilaterale. C’è un problema di rappresentatività, giustamente sollevato da Marco Lai, ma a me sembra che all’interno del nostro mondo questo sia un problema abbastanza chiaro: forse siamo un po’ più indietro nella riflessione sul problema delle funzioni o su qual è il ruolo che FondoProfessioni può avere e qual è invece il ruolo che l’ente bilaterale può avere all’interno di questo settore. È infatti chiaro che oggi non possiamo permetterci di avere duplicati e sovrapposizioni, anche perché le risorse, quelle poche che riusciamo ad avere all’interno di questo mondo, devono essere assolutamente finalizzate allo sviluppo del sistema. Ecco dunque perché dovremo lavorare soprattutto in sinergia operativa per sviluppare non solo un sistema di promozione della salute e della sicurezza, ma anche un sistema di promozione della cultura della salute e della sicurezza, il che significa pensare ad inserire progetti innovativi all’interno del circuito sociale, del contesto sociale. Mi permetto di dire che occorre far crescere la coscienza della salute e della sicurezza e del benessere organizzativo non solo all’interno dell’ambiente lavorativo, ma anche all’interno della società, a partire dagli ambienti di lavoro. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 45 Questo è stato uno degli elementi per cui FondoProfessioni, oltre agli altri, ha pensato di modificare la propria offerta formativa, anche per chiarire ed in qualche modo definire il suo ruolo di ente erogatore di risorse per la formazione rispetto ad altre funzioni, ad esempio quelle dell’ente bilaterale che dovrebbe, a mio avviso, avere più una funzione di facilitazione all’interno dei territori, piuttosto che di mero erogatore delle risorse per la formazione. Non abbiamo ancora chiarito i ruoli e le funzioni: io non faccio mistero di questa difficoltà per cui talvolta c’è anche un rischio di sovrapposizione tra le funzioni ed i ruoli dei due enti, perciò ripeto che è importante che definiamo chi fa che cosa. Ad ogni buon conto FondoProfessioni, sollecitato da questa problematica, ha fatto tesoro delle esperienze passate, che hanno visto il fondo impegnato in azioni “sperimentali” con alcune associazioni datoriali per, ad esempio, il rilascio dei Rspp, allorché si è fatto questo percorso dedicando una parte del fondo al datore di lavoro insieme al lavoratore dipendente e la seconda parte solo ai lavoratori dipendenti, sotto la responsabilità dell’associazione di categoria datoriale. Noi all’inizio dell’estate abbiamo comunque pensato di modificare complessivamente l’offerta formativa, di favorire la migrazione da un’offerta formativa tradizionale ad una che recepisse di più queste istanze e consentisse anche una sorta di libertà di sperimentazione di alcune iniziative, quindi sostanzialmente adattandola maggiormente alle esigenze di flessibilità, di sburocratizzazione amministrativa, di sviluppo di maggiori competenze professionali dei collaboratori di studio, rispetto ad una formazione solamente rendicontativa. Ma abbiamo optato anche per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi che erano richiesti dal comparto delle libere professioni per svincolarsi dalla morsa di una stagnazione che rischia tuttora di far affondare questo importante sistema socio-economico italiano, così come sta succedendo a tutto il nostro sistema Italia. Io qui vi riporto tre slide interessanti riprese da uno studio dell’Isfol sulla formazione delle microimprese: questi sono dati che derivano da una ricerca fatta su 1600 micro attività, in cui sono presenti anche soggetti che provengono dagli studi professionali e, come vedete, la richiesta di formazione continua, la percezione della formazione continua, da parte del versante dei datori di lavoro è una percezione che in qualche modo è stata intercettata dalla nostra analisi. Infatti 46 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro questa è una ricerca che è uscita a luglio, mentre noi avevamo già iniziato la riforma dell’offerta formativa a marzo e l’avevamo poi portata a maggio nel Cda. Tra le esigenze che questa ricerca mette in evidenza con grande chiarezza risalta essenzialmente la richiesta di formazione “innovativa”, infatti voi vedete che viene considerata come canale formativo la partecipazione a fiere e mostre industriali e commerciali. Leggiamo bene questo dato: il mondo delle professioni – o dei datori di lavoro – ha delle esigenze di aggiornamento, delle esigenze di formazione, che appartengono di più allo stile della comunità di pratiche che non a quello delle lezioni frontali. Credo che questo sia vero anche per i dipendenti: io vengo da uno studio professionale medico in cui avevo cinque dipendenti e devo dire che le lezioni frontali non soddisfano più l’esigenza soprattutto di quei soggetti che ormai hanno grande padronanza del loro lavoro: quindi è necessaria una sorta di empowerment delle competenze formative necessarie, che faccia riferimento anche a modelli formativi non tradizionali. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 47 48 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Potete vedere poi anche l’esigenza di collegare la formazione con un modello di sostenibilità per la micro azienda, per la micro impresa, per la micro attività rispetto alle sue problematiche, ma soprattutto vedete quali sono le opinioni negative sulla formazione continua: si fa riferimento ai costi, si fa riferimento alla difficoltà di accesso ai fondi pubblici per la formazione. Ecco perché la sburocratizzazione è stata senz’altro il cavallo di battaglia della gestione di questo Cda di FondoProfessioni, che ha centrato una delle esigenze forse più fortemente sentite, rilevata da questa ricerca, da parte dei datori di lavoro. Ecco allora che il disegno complessivo viene sollecitato da una scelta di sviluppo della formazione che sappia puntare più – anche attraverso modelli formativi innovativi – allo sviluppo di competenze, alla valutazione della qualità, piuttosto che ad un sistema meramente amministrativo e rendicontativo, privilegiando i modelli che sono più innovativi, ma anche più partecipati, quindi si fa più riferimento ai cosiddetti sistemi di “audit professionale”, un po’ come stiamo facendo adesso, nel senso che non c’è più solamente l’esperto che dice: “Vi dico come si fa”. Prendo a prestito le parole di un grande medico, che è anche un grande scrittore, Noah Gordon, il quale dice che oggi non esistono più gli esperti, esistono solo degli esploratori, soggetti che sono in grado di assumere su di sé la fatica del cammino, la pratica dell’innovazione, direi quasi l’etica del pellegrino dal punto di vista culturale, che hanno quindi la capacità di mettersi in strada, sapendo che il mondo delle certezze è ormai dietro le spalle e che dobbiamo costruire e cercare nuovi significati, nuovi fondamenti. Arrivo ad illustrarvi ora molto brevemente i contenuti della nostra offerta formativa, che, attraverso queste scelte di flessibilità, certo possono essere ben applicati anche alla crescita e possono anche essere degli strumenti per sviluppare la crescita della cultura di un nuovo sistema per la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro. Certamente noi non rinneghiamo quello che è stato in passato e non rinneghiamo la tradizione della formazione d’Italia, quindi rimangono ancora i modelli tradizionali, quello a bando e quello a sportello, anche se noi in qualche modo tentiamo di aggiornare ed innovare questa offerta formativa “tradizionale” in particolare con quello che è l’avviso sociale, che è un avviso che scaturisce da una ricerca che il fondo ha terminato nel giugno di quest’anno insieme alla facoltà di Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 49 Economia del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Ancona. Questa ricerca evidenzia nell’area delle professioni alcune fragilità, alcune criticità che sono state riassunte nell’acronimo “3G” dove le tre G stanno per discriminazioni di genere, di generazione e geografiche, discriminazioni che colpiscono solitamente donne e giovani che subiscono una rapido turn-over nel settore delle professioni. Quindi si tratta di un avviso sociale rivolto alle donne, ai giovani e soprattutto a chi lavora in aree penalizzate dal punto di vista organizzativo. L’offerta tradizionale comprende anche la cosiddetta offerta formativa a sportello, a catalogo e ad intervento, che sono offerte formative individualizzate per la persona, ma soprattutto quello che mi piace sottolineare e presentare come valore aggiunto per una flessibilità che può essere utilizzata in maniera vantaggiosa ai fini del raggiungimento di obiettivi formativi innovativi, è l’azione formativa aziendale, che è rivolta a consorzi, gruppi, franchisor e aziende e che sostanzialmente è basata sull’accantonamento cumulativo dei versamenti dello 0,30%, il quale serve appunto per finanziare la formazione dei dipendenti. È un po’ il tentativo di nobilitare il cosiddetto “conto formazione” il quale spesso può rappresentare una sorta di formazione “tanto al chilo”, mentre non è così nel nostro caso, perché l’obiettivo di questa azione formativa aziendale è quello di sviluppare modelli innovativi e flessibili di formazione, puntando alla qualità e puntando non tanto ad intercettare quelli che sono i bisogni formativi, quanto allo sviluppo delle competenze ed a promuovere un sistema di valutazione della qualità. Qui noi ci troviamo di fronte alla necessità di fornire una nuova immagine, un nuovo assetto della formazione continua e personalmente ritengo che il nuovo obiettivo della formazione continua sia quello che, a partire certamente dall’analisi dei bisogni formativi, si realizzi un sistema che sappia puntare decisamente a quello che chiamiamo l’empowerment delle competenze, lo sviluppo delle competenze. Il quarto capitolo dell’offerta formativa è quello della convenzione con protocolli d’intesa, a cui fa riferimento l’esperienza che vi dicevo prima; questa sperimentazione, che abbiamo fatto con le associazioni datoriali per il rilascio dei Rspp, ha avuto buoni risultati ed in qualche modo la vogliamo mettere a regime. Solitamente i protocolli di 50 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intesa sono accordi molto limitati – con organismi associativi anche non legati al contratto collettivo nazionale degli studi professionali – ma che comunque sono importanti per sviluppare elementi innovativi di crescita del settore delle professioni. Un’altra carta importante che ci stiamo giocando riguarda soprattutto i nuovi modelli di apprendistato ed abbiamo già iniziato ad applicarla – lo dicevo in un’altra occasione – al collaboratore di studio medico, in quanto il contratto collettivo nazionale degli studi prevede questo sviluppo innovativo delle figure dell’area sanitaria e l’accordo con le Regioni per l’apprendistato può rappresentare appunto una possibilità di integrare risorse, non solo per la soluzione delle criticità territoriali, facendo riferimento alle criticità messe in evidenza con l’avviso sociale, ma anche per mantenere ed aumentare le competenze di particolari figure professionali. Il fondo nel 2010 ha utilizzato oltre 8 milioni di risorse tutte destinate alla formazione, ha posto in formazione 14.000 soggetti dipendenti di studi professionali ed ha approvato 300 piani. Questa è una rendicontazione tutta relativa alla modalità tradizionale della formazione, non ho dati su quella innovativa perché partirà dal 2012 in poi. Sulle attività individuali il numero delle persone in formazione è piuttosto basso, anche se le risorse a ciò destinate sono pari a € 676.000, perché io credo che l’importanza ed il valore di questo strumento delle azioni individuali non siano stati ancora completamente capiti. L’attività individuale da una parte comporta più selezione, perché chiaramente vengono finanziati progetti di alta qualità, che accertatamente vanno verso lo sviluppo di nuove competenze formative, quindi è chiaro che interessano una sorta di fascia alta, passatemi questo termine, dei soggetti che vengono posti in formazione; ma io ritengo che sia uno strumento molto flessibile, molto personalizzabile, tra l’altro anche in grado di valorizzare il dipendente rispetto alla sua posizione in azienda, perché fa riferimento ad esigenze molto specifiche. Solitamente questo è il settore dove abbiamo più residui di risorse, che costantemente noi riversiamo sullo sviluppo di questo strumento, perché rappresenta una scelta strategica da utilizzare sul singolo lavoratore, sulla singola persona al fine di aumentare la sua occupabilità ed adattabilità. Quella che vi mostro ora è un po’ la fotografia del sistema Italia perché qui vedete le Regioni che hanno adoperato i nostri fondi: ci sono Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 51 una Lombardia ed un Veneto che hanno consumato molte risorse, mentre le Regioni del Sud e del Centro-Sud stanno un po’ al palo. Devo dire però che, andando avanti e lavorando nei territori, noi abbiamo rilevato con l’ultimo avviso bandito nel 2010 la sorpresa della Sicilia, la quale è stata una Regione che inizialmente ci ha creato dei problemi e ci ha costretto a prendere atto di questi problemi andando a vedere che cosa stava succedendo con le varie organizzazioni dei lavoratori e datoriali; ma dopo questo intervento, che non è stato un intervento facile da risolvere, in realtà la Sicilia ha dimostrato di avere in qualche modo capito l’importanza ed il valore dell’utilizzo delle risorse e rappresenta adesso una delle Regioni che si collocano sul trend del Nord circa l’utilizzo dello strumento formativo. Termino facendo riferimento alla nuova impostazione che, a mio avviso, la formazione dovrebbe avere: noi abbiamo parlato di sviluppo, abbiamo parlato di crescita, ma penso anche che oggi siamo arrivati ad un punto di tensione della corda tale che non è più possibile fare il doppio gioco, non è più possibile stare un po’ di qua e un po’ di là: o noi scegliamo di andare chiaramente verso un cammino innovativo, oppure il rischio è che il sistema non ce la faccia più a ragionare con i vecchi criteri. Ecco allora che la formazione continua riesce a saltare l’ostacolo ed a rappresentare per tutto il settore delle professioni un potente strumento di sviluppo, perché mantenere la formazione solo al livello di attività rendicontativa o di obbligo non ha più senso. Io credo che questo salto di qualità sia in qualche modo facilitato dal considerare la formazione continua come uno degli elementi, uno dei tasselli di un nuovo sistema di tutele, perché il problema che oggi abbiamo è che la carenza di crescita, di sviluppo, di innovazione inizia a far sentire il suo morso sugli aspetti del sistema delle tutele, sul welfare, sulla capacità di garantire benessere complessivo alla società; ed allora il sistema della bilateralità può dare delle risposte innovative in questo senso se va nella direzione di una nuova capacità di realizzare rapporti, relazioni ed anche sistemi di finanziamento delle tutele complessive. La formazione da questo punto di vista può rappresentare un elemento innovativo che rafforza il welfare che stiamo costruendo attraverso la bilateralità sia per il dipendente, perché ne tutela l’occupabilità, l’adattabilità, l’empowerment delle competenze, ma 52 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche per il datore di lavoro, perché ne tutela la capacità di essere competitivo su un mercato che si sta evolvendo in maniera sempre più vertiginosa. La bilateralità, che noi, attraverso gli organismi collegati al contratto, stiamo costruendo, è una bilateralità virtuosa, una bilateralità che può dare un grosso contributo, pensando che questa è una sfida anche per i sindacati, perché occorre che ci si muova tutti verso un sistema innovativo, che sia meno rivendicazionista e più progettuale. Anche questo percorso, che la Cisl e la Fisascat hanno attivato nei territori, rappresenta un primo passo verso il nuovo, rappresenta la possibilità di costruire qualche cosa insieme, ma nell’ottica di un progetto vero e proprio, tanto che con Pierangelo Raineri, Rosetta Raso ed altri amici e colleghi stavamo pensando di rendere questa esperienza più evidente ed operativa, raccogliendo l’eredità che questi seminari, realizzati in giro per l’Italia e nei territori, consegnano al nostro mondo. Si tratta quindi della possibilità di pensare ad un progetto che possa poi essere trasferito in questa ottica di empowerment delle competenze dei dipendenti. Certo è che l’impegno comune che abbiamo preso – e che speriamo ci porti lontano in questo cammino – è non solo quello di favorire la promozione del fondo – io sarei contento se tutti vivessimo la necessità di iscrivere tutti i dipendenti degli studi professionali e delle aziende ad essi collegate a FondoProfessioni, cosa per la quale i consulenti del lavoro possono collaborare molto fattivamente, se sono convinti della bontà di questa operazione – ma anche quello – che mi sembra ancor più importante – di lavorare per la diffusione di una cultura della formazione continua con le caratteristiche che ho fino ad ora indicato, per rafforzare il sistema delle tutele dei lavoratori e dei cittadini. Io vi ringrazio dell’attenzione. ROSETTA RASO (Segretario Organizzativo Fisascat-Cisl) Grazie a Massimo Magi, presidente di FondoProfessioni. Vi ricordo che nella cartella che vi è stata consegnata stamane trovate la newsletter di FondoProfessioni nella quale sono riportate tutte le iniziative, ovvero le attività di promozione, che sta facendo FondoProfessioni, le quali ovviamente sono differenti da quelle che facciamo noi sul welfare, la formazione continua, eccetera. Tra le iniziative potete nota- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 53 re che la prima indicata è la nostra, ma tra le altre attività indicate c’è anche un corso in collaborazione con l’Ancl, con la quale FondoProfessioni sta facendo lo stesso percorso che stiamo facendo noi. MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Siccome questi percorsi dovrebbero stimolare il dibattito, se da parte vostra ci sono domande, richieste di chiarimenti, questioni, che possono riguardare sia la parte che ho trattato io, sia la parte che ha trattato Massimo Magi, è questo il momento di porle. SEGUONO GLI INTERVENTI DI ALCUNI PARTECIPANTI AL SEMINARIO MASSIMO MAGI (Presidente del Fondo Interprofessionale FondoProfessioni) Se noi pensiamo che il sistema funziona dove ci sono il braccio e la mente, dove c’è chi dispone e chi eroga, pare che ci mettiamo in una condizione non favorevole per sviluppare un sistema che deve invece puntare a sviluppare nella coscienza di tutti un nuovo modo di garantire il benessere organizzativo ed a sviluppare la cultura della formazione. FondoProfessioni, benché sia un ente che eroga risorse per la formazione, non è un ente che non considera anche quale sviluppo complessivo dare al sistema, quindi, benché la responsabilità principale di FondoProfessioni sia quella di usare bene i soldi pubblici per la formazione, è chiaro che dietro c’è anche una cultura della formazione che va verso un disegno di costruzione di un sistema delle professioni che serva a far sviluppare il Paese. Questo certamente lo realizziamo se riusciamo a dare contenuti ed a articolare il rapporto base, primario, a cui facevo riferimento, ma che certamente non rappresenta tutta la definizione di quello che è un meccanismo sinergico tra fondo ed ente bilaterale. Cioè pensare che il rapporto e le relazioni in ambito di sicurezza del lavoro siano riassumibili nello slogan “il fondo paga e l’ente dispone” è una cosa che va stretta tanto a FondoProfessioni quanto all’ente bilaterale: noi dovremmo pensare di utilizzare questo elemento per sviluppare in maniera più ampia percorsi formativi che portano in qualche modo a raggiungere gli obiettivi che poi anche gli altri interventi contengono. 54 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Le regole e le norme in proposito creano effettivamente qualche confusione: da una parte ci sono gli enti bilaterali, dall’altra parte ci sono gli organismi paritari, da quell’altra ci sono i fondi interprofessionali, quindi, se non proviamo a fare una riflessione intorno a questo problema, il rischio è che poi, come sta succedendo, in realtà non ci muoviamo veramente molto nel senso di utilizzare le risorse per sviluppare questa cultura. Perciò è assolutamente necessario fare una riflessione che definisca nuovamente ruoli e funzioni, pur a partire da quello che è l’impianto generale, che non può essere considerato esaustivo di un percorso che dobbiamo ancora fare. Il problema è che in questo momento le Regioni non stanno chiamando il nostro ente bilaterale perché a livello regionale non c’è niente: se l’ente bilaterale non si appropria di queste che sono le sue funzioni e non le sviluppa in termini sinergici, c’è il rischio che tutti perdiamo l’occasione. MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Questo è soltanto l’avvio di un confronto, di un dibattito su questo tema che sarà poi sviluppato sia nel lavoro di gruppo sia nel confronto con Natalini. Ma veniamo alle questioni che sono state poste: per rispondere alla domanda se il problema della salute e della sicurezza consiste soltanto nell’adempimento di obblighi burocratici, piuttosto che nella diffusione di questa cultura della sicurezza, io, siccome oramai ho passato numerosi convegni a parlare della cultura della sicurezza, vorrei invece capire in che cosa si concretizza questa cultura della sicurezza. Fermo restando che una cultura non si costituisce in un giorno, bisogna considerare che il nostro Paese è molto articolato e non è certo assimilabile alla Finlandia: il problema è forse che la cultura della sicurezza si promuove attraverso quel profilo partecipativo di cui si diceva prima, nel senso che la norma prevede che la riunione periodica sia tenuta almeno una volta all’anno, ma la cultura partecipativa, che può poi incentivare la sicurezza, significa che, anche se la norma dice una volta all’anno, se io credo veramente che le persone possano dare delle indicazioni utili a questo proposito, io non la faccio una volta all’anno, ma la faccio ogni settimana, o ogni mese, cioè prendo anche delle indicazioni che mi vengono dalle persone. Io direi che, al di là del profilo sanzionatorio, la cultura della sicurez- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 55 za debba avere delle sedi: ciò significa che il problema non è se applichi o no la sanzione disciplinare, significa che dovrebbe essere una prassi buona quella che a fine giornata ci si ritrova 15 minuti tutti insieme – i lavoratori di un reparto insieme al capo reparto – e si parla non soltanto di come si è lavorato, ma ci si chiede anche che cosa sia successo nella giornata, come si sia evitato per un pelo che qualcuno si facesse male, cioè si riflette appunto su salute e sicurezza e questo non è tempo perso. Convincere sia le imprese che i lavoratori che fermarsi qualche minuto ogni giorno per discutere come si lavora e quali sono i problemi che il lavoro ha presentato non è tempo perso, ha già una grande valenza formativa. Però questa cultura non può essere lasciata all’improvvisazione del momento o all’applicazione della regola del momento: c’è bisogno di buone prassi. I sistemi più avanzati, anche quelli di stampo scandinavo, hanno delle procedure per cui si prevede che a fine giornata – cosa per la quale le grandi compagnie fanno delle campagne di informazione in cui parlano di responsabilità solidale – si fa il punto e si avanzano delle proposte di miglioramento, alcune delle quali saranno valutate dalla direzione aziendale, e si dà alla migliore proposta un premio, che non è un premio individuale, ma è un premio di carattere collettivo, perché la proposta può venire anche da tutti i lavoratori di un reparto. Quindi, per far sì che questa cultura della sicurezza non sia una cosa vaga, bisogna creare le condizioni e le sedi per cui si possa realizzare e tante volte basta poco, basta questo audit interno, che però implica un presupposto che è il rispetto reciproco: l’impresa deve credere che questo non è tempo perso ed i lavoratori devono credere che questo non è tempo perso. Il fatto che si prevedano nel regolamento aziendale 15 minuti a fine giornata di discussione su ciò che è andato bene, su quello che non è andato bene e sull’analisi dei mancati infortuni – questa è una cosa fondamentale – serve molto. Perciò occorre capire che da un lato ci sono le sanzioni, ma dall’altro ci possono essere anche degli incentivi e non di carattere individuale, perché altrimenti si perde la funzione sindacale, ma di carattere collettivo. Se l’impresa ha meno infortuni, pagherà dei premi assicurativi inferiori e dico una cosa che qualche sindacato ha remore a dire: occorre collegare il tema della sicurezza al tema retributivo, infatti se l’impresa non ha infortuni, questo è dovuto non soltan- 56 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro to alla bravura del management, ma anche ai comportamenti dei lavoratori, i quali hanno contribuito a far così in modo che l’impresa possa prendere dei lavori in appalto. Per quanto concerne il profilo degli infortuni in itinere, io qui ho una tabella dell’Inail che dice che gli infortuni in itinere sono in calo nel nostro Paese. Tuttavia dal 2009 al 2010 – fermo restando che gli infortuni mortali sono al di sotto dei 1000 – oltre un terzo di questi infortuni sono in itinere. Inoltre aumentano gli infortuni dovuti alla circolazione stradale, soprattutto a carico di determinati soggetti che sono autotrasportatori di merci, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, per i quali il numero degli incidenti mortali sta aumentando: in questo caso non si tratta propriamente di infortuni in itinere, ma si tratta di infortuni connessi alla specificità del tipo di lavoro che si svolge. La nostra amica di Bergamo ci chiede come si fa a capire se un lavoratore sta male per motivi legati al lavoro oppure per motivi suoi personali. Indubbiamente questo si lega ad un tema che non abbiamo il tempo di affrontare che è il tema dello stress lavoro-correlato. Tenete conto che una delle novità importanti del Testo Unico è che viene considerato ambiente di lavoro non soltanto il contesto fisico in cui si lavora, come normalmente viene inteso, ma l’organizzazione del lavoro nel suo insieme. Una delle novità importanti del Testo Unico, che forse non è ancora ben colta, è contenuta nell’art. 15, comma 1, lettere B e D, in cui si dice che l’ambiente di lavoro non è soltanto il mero contenitore in cui si esercita tutta una serie di mansioni, ma l’ambiente di lavoro per come è organizzato il quale, con i turni di lavoro, con la reperibilità, eccetera può essere esso stesso fonte di rischio. E qui c’è uno stretto legame tra, ad esempio, la tematica di salute e sicurezza e la tematica degli orari di lavoro e dei turni di lavoro, perché, al di là della tensione produttivistica che ognuno ha, il problema vero è lo stress. Dal punto di vista dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lo stress non è altro che una richiesta di prestazione professionale che non è correlata alla capacità di risposta della persona. Che cos’è che ci crea stress? È il fatto che ci chiedono tali e tante prestazioni che non si sa rispondere, che ci si sente inadeguati e si può rispondere in due modi: o con l’iper attivismo – devo consegnare delle cose entro una certa ora e perciò mi frullo come un pazzo – oppure con la risposta peggiore e mediamente più importante in Europa che è Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 57 la depressione, per cui io inebetisco perché dove lavoro ciò che io sono come persona viene completamente trascurato. Invece nell’ambiente di lavoro bisogna tener conto della diversità tra le persone: non siamo delle macchinette automatiche che danno risposte uguali ed ugualmente performanti. Già nel 1981 Ridley Scott nel suo film Blade Runner ci aveva mostrato dei replicanti, ma noi siamo persone e la diversità che intercorre tra ciascuno di noi deve essere considerata anche nel luogo di lavoro. Questa non è soltanto una riflessione filosofica: se si va a leggere l’art. 18, comma 1, lettera C, che sono gli obblighi a carico del datore di lavoro, si scopre che questi deve attribuire le mansioni ai lavoratori a seconda di quelle che sono le capacità del lavoratore. Quindi c’è una specificità del modo in cui si mettono insieme ambiente, attrezzature, persone, locali ed anche la componente relazionale, ovvero il rapporto tra capi e lavoratori. Il datore di lavoro, che beneficia del risultato della prestazione, è tenuto ad occuparsi di questi aspetti ed a tener conto degli indicatori relativi: la circolare del Ministero del Lavoro dice che ci sono degli eventi sentinella che danno prova del fatto che qualche cosa non funziona: se il lavoratore si ammala troppo spesso, se è disattento, questi sono degli eventi sentinella che denotano che la modalità con cui è organizzato il lavoro in quella realtà specifica non è ottimale. Questo significa che tutti i soggetti, lavoratori compresi, ed i loro rappresentanti devono cercare di rendere più agevole il lavoro, anche perché, se si lavora meglio, si produce di più. Dunque è possibile, a mio avviso, distinguere il benessere o il malessere legato al lavoro dal benessere o dal malessere legato alla sfera individuale, non è vero che è tutta una marmellata in cui non si può distinguere nulla: cominciamo a vedere come è organizzato il lavoro, se mai si è pensato a queste cose, se mai se ne è parlato insieme, se sono stati presi in considerazione i problemi che una persona ha; questo, per chi ha voglia di esercitare il ruolo di manager serio, è un tema di grande rilievo, perché, se si mette la persona nel posto giusto, essa rende molto di più che non se la si mette a fare attività deprimenti. I consulenti del lavoro, che si adoperano perché l’impresa produca di più, devono far capire all’impresa che deve prestare attenzione a queste cose, perché, se il lavoratore viene messo nel posto giusto, non solo ha voglia di lavorare, ma è motivato e questo produce 58 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro benessere anche per l’impresa. Non è un problema di antagonismo: far star bene le persone fa star bene l’impresa e far star bene l’impresa vuol dire far star bene il Paese: questa è la logica nell’ambito della quale, a mio avviso, bisogna muoversi. Però indubbiamente anche i lavoratori devono fare la loro parte, perché non hanno soltanto diritti, ma anche dei doveri ed è giusto che sia così, per cui è richiesto anche ai lavoratori un comportamento attivo e forse non sempre prestiamo la dovuta attenzione a questo fatto. Infatti la normativa prevede appunto degli obblighi a carico dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori autonomi, quindi quelli senza rinvio agli artt. 20 e 21. Andando più a fondo relativamente ai temi del medico e quindi dei certificati medici di idoneità o inidoneità, va detto anzitutto che il certificato medico è rilasciato da un professionista, non perché il lavoratore si sottopone a dei controlli più o meno volontariamente: c’è un obbligo specifico del medico a fare dei controlli iniziali e periodici, secondo cadenze date, ai lavoratori. Qualora un lavoratore ritenga di avere qualcosa, può farsi visitare da un medico, ma questa visita non ha niente a che fare con i controlli iniziali e periodici previsti dalla legge: egli è dunque obbligato a sottoporsi alle visite mediche quando sono richieste dal medico competente, dopodiché, se c’è un profilo di idoneità con prescrizione da parte del medico che non è adeguato alla realtà produttiva, al limite si può contestare tale idoneità in base all’art. 41, grazie al quale il datore di lavoro può ricorrere all’organo di controllo, al fine di avere una conferma parziale o totale, oppure una revoca dell’accertamento che ha fatto il medico. Dunque non è una libera scelta dei lavoratori se sottoporsi o no alle visite obbligatorie ed anche il certificato medico può essere contestato. Rispetto al tema della inidoneità a cui consegue un ricollocamento “ove possibile”, questa è una norma molto importante e la dicitura “ove possibile” significa che non c’è un diritto del lavoratore ad essere spostato ad altre mansioni. Innanzitutto il riferimento è all’art. 42 del Testo Unico il quale dice: “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 – quella che si occupa dei disabili, qualunque sia il loro grado di disabilità e le cause che l’hanno generata – attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equiva- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 59 lenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”, quindi questa è una deroga all’art. 2103 del Codice Civile, il quale stabilisce di per sé che il lavoratore non può essere demansionato, cioè affidato a mansioni inferiori a quelle precedenti, e stabilisce anche la nullità dei patti contrari. “Ove possibile” significa che non c’è un diritto, però non è così semplice poter licenziare il lavoratore inidoneo: la Cassazione con la sentenza numero 7755 del 1998, che è la sentenza fondamentale in tal senso, dice che non c’è un diritto del lavoratore ad essere spostato ad altre mansioni in caso di inidoneità sopravvenuta, però nel nostro ordinamento il licenziamento è l’ultima ratio, perciò sostanzialmente si pone a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare che non è più possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni. Fermo restando dunque che rimane la possibilità del licenziamento, prima di poter procedere al licenziamento, il datore di lavoro deve provare che quel lavoratore non può essere adibito ad altre mansioni, nemmeno quelle di livello inferiore. A questo punto si tratta soltanto di capire se nell’organigramma aziendale per questo lavoratore c’è uno spazio oppure no e qui si pone anche il problema del ruolo del dirigente sindacale o del Rls rispetto a questa partita. Per quanto poi concerne il punto del rapporto tra salute, sicurezza ed igiene, indubbiamente ciò riguarda in particolare tutto il tema dei tipi di dispositivi di protezione individuale, in cui sostanzialmente c’è una responsabilità prioritaria del Rspp, che è quella di verificare se i Dpi sono adeguati, anche per un loro costante aggiornamento. La legge non prevede – per rispondere alla domanda – una priorità all’interno di questi tre temi, altrimenti bisognerebbe che fosse data priorità alla soluzione più sicura, però c’è un obbligo specifico del datore di lavoro attraverso il proprio Rspp di verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, prevedendo anche l’aggiornamento rispetto a questi dispositivi che è richiesto dalla normativa. A proposito del problema del rapporto Rls-Rsu, se è utile che siano distinte o meno le due figure, mi pare di aver già espresso il mio punto di vista: io ho sempre detto che, per come è configurato il Rls nel nostro ordinamento, il responsabile è il rappresentante sindacale, una sorta di signore – mi si passi la metafora – che sta alla guida di un sidecar, è colui che ha il potere di intervento, da un punto di vista contrattuale, ai fini della sicurezza, mentre colui che sta nel seggiolino è il Rls; però quest’ultimo, per non essere sbalzato fuori, deve indi- 60 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro care al guidatore, cioè al rappresentante sindacale, dove stanno le buche, quindi sarebbe auspicabile che, quando si fa una vertenza, quando si vara una piattaforma, che ha delle ricadute anche sui temi della salute e della sicurezza, il Rsu sia accompagnato dal Rls, perché quest’ultimo può indicare delle problematiche che magari soltanto in un’ottica prettamente sindacale non erano considerate. Al momento la normativa non da al Rls poteri contrattuali di intervento, li dà soltanto al RSU, però l’opera di specifica consulenza del Rls può essere molto utile quando si va ad elaborare una piattaforma contrattuale, proprio perché può mettere in guardia il collega rispetto a richieste che possono avere ricadute sui temi della salute e della sicurezza. Rispetto al tema di chi risponde della salute e della sicurezza nella struttura sindacale, c’è un profilo che è legato alla responsabilità dell’edificio in toto, e quindi ci saranno dei profili di sicurezza che riguardano gli elementi comuni, poi però c’è una specificità che riguarda i piani, cioè, se c’è una totale autonomia da parte delle categorie rispetto all’uso che si fa di un determinato piano, mentre il datore di lavoro è il proprietario dell’immobile, il quale avrà il suo Rspp, rispetto a ciò che succede nei singoli piani, o nelle singole federazioni di categoria, il segretario di ciascuna potrà essere configurato come dirigente per la sicurezza, o addirittura preposto; è comunque fuori dubbio che anche lui dovrebbe collaborare insieme al datore di lavoro alla redazione di quel documento di valutazione dei rischi che è l’asse più importante per la sicurezza. Voi sapete che, ad esempio, utilizzando questo centro, l’Inas, invece di avvalersi di consulenti esterni, ha preparato qui 25 quadri i quali figurano come Rspp delle strutture sindacali e questo è il modo con cui abbiamo cercato di assolvere a questo dovere. Vi ringrazio dell’attenzione. MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Conclusi i lavori di gruppo, invito i relatori dei quattro gruppi ad esporre quanto è emerso negli incontri, dopodiché ascolteremo l’intervento di Natalini rispetto al tema odierno, con particolare riguardo all’attenzione che il mondo delle imprese attribuisce a questo tema. SEGUONO GLI INTERVENTI DEI PORTAVOCE DEI GRUPPI DI LAVORO TIENITI FOR.TE. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO LA FORMAZIONE, UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA A COSTO ZERO For.Te. eroga finanziamenti alle aziende per la formazione dei lavoratori. La formazione è lo strumento giusto per essere sempre competitivi e professionali nel mondo del lavoro. For.Te. è il Fondo Interprofessionale per la formazione continua delle imprese di tutti i settori economici. Autorizzato dal Ministero del Lavoro, è promosso da CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CGIL, CISL e UIL. La formazione finanziata da FOR.TE. è davvero gratuita, le imprese e i lavoratori non devono anticipare alcun costo! For.Te. presta la massima attenzione all’ampliamento e al miglioramento dell’offerta di servizi, al fine di rispondere in modo sempre più adeguato ai fabbisogni delle aziende aderenti e potenziali aderenti. In particolare, accanto alla tradizionale formula degli Avvisi, sono state attivate due nuove modalità di finanziamento: il Conto Individuale Aziendale e la Formazione a Catalogo per le piccole e medie imprese. A For.Te. aderiscono aziende di ogni dimensione, ogni settore economico e localizzate su tutto il territorio Nazionale. Il principale risultato dell’attività svolta viene proprio dalle adesioni, in costante aumento: più di 113.000 imprese aderenti con 1.250.000 lavoratori, 450 mln di euro stanziati, per formare oltre 900.000 lavoratori. Le imprese possono aderire in qualsiasi mese dell’anno e utilizzare da subito una delle opportunità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo per l’azienda ed il lavoratore ed è semplice; è sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM10) il codice adesione FITE. Nel caso in cui l’azienda sia aderente ad altro Fondo occorre indicare prima il codice di revoca REVO e quindi il codice di adesione FITE. Costo 0 E PARTECIPA ALL ORTUNITÀ, DIVERSE OPP ITO A ADERISCI SUB PLICE FOR.TE. È SEM NIENTE. E NON COSTA www.fondoforte.it FOR.TE. Via Nazionale 89/a - 00184 Roma • Tel. 06 468451 • [email protected] FORMAZIONE A COSTO ZERO IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 10 Novembre 2011 2° PANEL Intervento di FRANCESCO NATALINI (Consulente Ancl-Su) 64 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Dopo la paziente attesa, diamo ora la parola a Francesco Natalini, il quale ha seguito tutti i lavori di gruppo e tutte le esposizioni e quindi può utilmente rapportarsi con voi e dare risposta ai vostri dubbi. FRANCESCO NATALINI (Consulente Ancl-Su) Innanzitutto vi ringrazio ancora una volta per l’invito, che rappresenta per me un vero piacere. Io inizierei da quel ragionamento, che tra l’altro fu fatto nella scorsa sessione, quando si parlò di tutt’altro, in merito alla sinergia ed alla bontà di questa operazione, di questa commistione tra i consulenti del lavoro, soggetti normalmente pagati dalle aziende e quindi filo aziendali, ed il sindacato. Questa promiscuità mi ha fatto molto piacere: io credo che caschi a fagiolo l’incontro tra i consulenti del lavoro e la Fisascat, in quanto organizzazione di categoria che segue il Commercio, perché, al di là di alcune eccezioni, mi pare di poter sostenere che sia i consulenti del lavoro, sia la Fisascat hanno come parametro di riferimento la piccola impresa, se non addirittura la micro impresa, perché, checché se ne dica, il consulente del lavoro normalmente assiste le piccole e medie imprese, le grandi imprese le può anche assistere dal punto di vista consulenziale, ma queste non costituiscono il suo zoccolo duro, il quale invece è costituito dalle aziende che hanno meno di 15 dipendenti. La stessa Fisascat, proprio perché si occupa di Commercio, ha a che fare con il commerciante tipico, che non è un grande imprenditore, anzi ora, in tempo di crisi, questi occupa 3-5-7 persone e non di più. Quindi questo è un incontro sicuramente ottimale perché nelle microimprese il consulente del lavoro non è solamente il tecnico, l’esperto in materia giuslavoristica, è anche organizzazione di categoria, cioè nei confronti di queste imprese, che nella maggior parte dei casi non sono sindacalizzate, nel senso che non sono iscritte alle varie organizzazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, eccetera, il consulente del lavoro si trova spesso a dover svolgere la funzione di rappresentare l’impresa dal punto di vista di un’organizzazione di categoria che invece non c’è. Perciò credo che questo momento di aggregazione sia davvero sinergico, perché abbiamo preso le categorie, secondo me, giuste per individuare un percorso comune. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 65 Io ho sentito i vari interventi e devo dire che sono tutti più o meno condivisibili. Io parto da una massima di mia moglie la quale, quando deve comprarsi un vestito, cerca sempre di andare sul vestito un po’ più costoso perché dice “Chi più spende, meno spende”. Questa massima, a mio modo di vedere, vale anche per quanto concerne la sicurezza. Noi di solito diamo importanza al primo impatto, quando sentiamo l’imprenditore che dice: “Devo mettermi subito in regola, devo adeguarmi, ma non ho i soldi, siamo in tempo di crisi …”, ebbene, noi dobbiamo rispondergli: “Attenzione, se non hai i soldi, chiudi l’azienda, perché la sicurezza non può essere ignorata”. Lo dico io, che sono un aziendalista puro: “Se tu non sei in grado di svolgere una certa attività per la quale sono necessari determinati investimenti per poter garantire la sicurezza, chiudi l’azienda. Io posso anche tollerare che tu non paghi i contributi, o che fai dei giochi di prestigio sullo stipendio, ma in materia di sicurezza non è possibile che tu dia meno sicurezza: se non ce la fai ad andare avanti, si chiude, si esce dal mercato, non ci sono altre soluzioni”. Questo serve anche a non creare quello che viene definito dumping sociale: noi non possiamo avere a che fare con aziende che sfruttano questo vantaggio, appropriandosi dei risparmi su un aspetto fondamentale come quello della sicurezza. Inoltre il discorso “Chi più spende, meno spende” serve a tenere a bada l’oscillazione naturale del tasso infortunistico. Infatti questo meccanismo del tasso infortunistico – lo dico agli amici della Cisl, che sono magari meno esperti dal punto di vista tecnico – è una cosa un po’ particolare perché va a punire paradossalmente l’azienda in espansione, cioè il meccanismo è tale per cui, se io subisco un infortunio di un certo rilievo, tale da incidere sul tasso in un determinato modo, e se in quel momento ho un incremento occupazionale, perché sto espandendo la mia attività, io pago di più in maniera esponenziale, perché questo aumento di tasso si riflette su una massa salariale che in quel momento sta crescendo. Io posso dire che nella nostra attività a volte si è spietati, perché noi guardiamo il business, guardiamo il risparmio per l’azienda: a tale proposito vi posso raccontare un episodio che è accaduto anni fa in un’azienda molto grande, quotata in borsa, che io seguo e nella quale si era verificato un infortunio mortale. Ritengo ancora oggi che quell’infortunio fosse effettivamente derivante dal cosiddetto “rischio elettivo”, che è l’infortunio che viene a generarsi perché il lavoratore 66 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro se lo va a cercare per una sorta di tragica disattenzione, che è quella che ha portato quel particolare lavoratore ad essere schiacciato da due camion. Infatti egli non doveva trovarsi lì, in mezzo a due camion, su un pendio. In quel momento l’azienda era passata da 40 dipendenti a 1500 dipendenti per cui si è trovata a dover pagare, data l’incidenza di un infortunio mortale che ha portato ad incrementare il premio, all’incirca 2 milioni di euro in più. In quella situazione noi abbiamo fatto il tifo affinché il responsabile fosse condannato come corresponsabile dell’incidente, perché in questo caso noi abbiamo potuto far leva su quell’istituto che si chiama “Azione di regresso” che fa sì che, quando c’è una condanna penale del datore di lavoro per l’evento che si è venuto a verificare, l’Inail non interviene, per cui il costo dell’infortunio ricade completamente sull’azienda. Però l’Inail a quel punto non può più fare l’azione di ricarico sui tassi, perché si è soddisfatta integralmente di quello che ha speso, per cui, a fronte di una spesa che ovviamente viene identificata capitalizzando la rendita che l’Inail pagherà agli eredi di questo poveretto, si veniva a spendere circa € 500.000, che l’azienda peraltro non ha pagato perché era assicurata. Di converso l’Inail ha dovuto ricalcolare i tassi estrapolando quell’infortunio, perché quell’infortunio non ha avuto per l’ente nessun tipo di incidenza economica: questo giochetto ha portato ad un differenziale di € 1.500.000 a favore dell’azienda. Ma questo è un caso paradossale, noi invece dobbiamo ragionare nell’altra logica, cioè che, se siamo in espansione e ci capita un infortunio, dato che l’infortunio genera una responsabilità penale del datore di lavoro, il meccanismo dell’incremento di tasso non avviene, ma in compenso si deve ripagare totalmente l’Inail di ciò che ha speso e spenderà per quel lavoratore. Questa è già una prima incidenza: l’azienda virtuosa porta ad una diminuzione del tasso Inail; a questa noi possiamo aggiungere ulteriori provvidenze che la legislazione attuale offre, come l’art. 24 della Mat, come viene chiamata, ovvero la Modalità di Applicazione della Tariffa Premi, decreto del 12 dicembre 2000, che permette ogni anno di presentare un’istanza all’Inail per poter ottenere uno sconto ulteriore, graduato in ragione del numero dei dipendenti che l’azienda ha, se si dimostra di aver fatto qualche cosa per la sicurezza, ad esempio, aver posto in essere delle nuove tecnologie, ma anche aver fatto fare ai lavoratori dei corsi di formazione propedeutici ad Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 67 infondere la cultura della sicurezza. Tra l’altro le stime dicono che questo tipo di istanza, che viene fatta anno per anno, è poco praticata, quindi i fondi ci sono: si tratta di una domanda che nove volte su dieci è destinata ad avere successo, a trovare accoglimento da parte dell’Inail. Voi sapete che l’Inail funziona come una qualunque assicurazione: si entra con un tasso di tariffa che è quello bonus-malus standard, poi questo tasso può essere virtuoso, se l’azienda è virtuosa, oppure aumentato, se l’azienda subisce infortuni. Nella fase di nascita della posizione assicurativa chiaramente l’azienda non ha un retroterra storico per capire se si tratta di un’azienda virtuosa oppure no, quindi si entra con il tasso medio di tariffa, ma è possibile presentare un’istanza all’Inail, facendo leva in qualche modo sulla volontà di fare qualcosa in più per quanto concerne la sicurezza ed anticipando un atteggiamento virtuoso in questa direzione, per ottenere fin da subito uno sconto del 15% del tasso medio di tariffa, perché si dimostra di essere un’azienda che merita di essere premiata fin da subito, in modo da entrare già con una classe di rischio favorevole. Qualcuno obbietta che adottando questa misura poi si subiscono delle ispezioni, però di fatto negli ultimi tempi questo in realtà non avviene: bisogna che ciascun consulente conosca il territorio nel quale opera e sappia quali sono le modalità operative adottate dell’Inail nella propria zona. In questo periodo in realtà le cose stanno cambiando e già da tempo sta cambiando anche la mentalità dell’ispettore, infatti ogni tanto ci si ricorda che la loro non è soltanto una funzione repressiva, ma, come diceva il decreto 104 del 2004, ribadito poi anche dalla Direttiva Sacconi del 2008, la funzione dell’ispettore dovrebbe essere anche quella consulenziale di accompagnamento alla regolarità, a maggior ragione in un contesto come quello della sicurezza, nel quale obiettivamente tutti possiamo dire la nostra, ma non avremo mai le condizioni per poter dire di essere in regola. Se da me viene un cliente e mi dice che vuole essere in regola con la 626, considerato che – anche se qui parliamo del Testo Unico – è la 626 che regola la questione, io lo saluto e lo metto alla porta perché non può esserci una situazione di assoluta regolarità in quanto in questa materia i confini in realtà non sono tracciati in modo netto. A questo proposito posso citare una frase del mio amico Antonio Vallebona il quale, in un passaggio estrapolato da un suo articolo, dice 68 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la sicurezza nel nostro Paese è nelle mani dei “maestri del senno di poi”: giudici, periti, eccetera, i quali, dopo che si è verificato l’evento, sono capaci di dire che cosa si sarebbe dovuto fare per evitare l’incidente che si è verificato. Il problema è che gli imprenditori, che io conosco bene perché mi danno da vivere, vorrebbero avere dei limiti certi, magari anche dover affrontare compiti molto ardui, ma sapere con certezza di aver assolto tutti i loro doveri da questo punto di vista, invece purtroppo questo in materia di sicurezza non è possibile e ciò crea un po’ di sconforto. Nella prima versione del Testo Unico nel 2008 mi sono messo, utilizzando le funzioni di Word, a cercare in tutto il testo quante volte comparivano termini come “adeguato”, “corretto”, “necessario”, “equo”, “appropriato”: la risposta è 255 volte. Ma questi termini che cosa vogliono dire? Sono il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, mezzo pieno per il datore di lavoro, mezzo vuoto per la Asl quando viene a fare le ispezioni. È questo che sconcerta e vi posso dire che sotto il profilo giuridico questa eccessiva genericità, forse inevitabile, perché la norma non può scendere nello specifico, potrebbe avere dei risvolti favorevoli anche per chi questi risvolti favorevoli non li merita, perché l’imprenditore farabutto con un buon avvocato potrebbe anche fare leva su questa situazione che giuridicamente si chiama in Diritto Penale “indeterminatezza della fattispecie”. Il Testo Unico prevede 230 sanzioni penali – e poi vedremo che su questo concetto di sanzione penale c’è anche parecchia falsa informazione – ma in materia penale esiste un principio in base al quale la sanzione può essere comminata solamente se l’oggetto è concreto, è specifico e non si può prendere a prestito quello che è chiamato “principio dell’analogia”. Cioè in materia penale o è previsto che chi beve l’acqua frizzante, deve essere colpito da quel determinato tipo di sanzione, oppure, se non c’è un precetto così specifico, chi beve acqua frizzante non può essere sanzionato, nemmeno se la sanzione è prevista per chi beve gazzosa, perché, se si subisce una sanzione per analogia, si può fare ricorso, dato che in materia penale questo non è concesso. Quindi, pur in presenza di questa pomposità di alcune disposizioni, io mi potrei anche trovare di fronte ad un’impresa che sa di essere in torto, ma che potrebbe far leva su questo principio di natura prettamente giuridica per evitare la sanzione. Quando noi parliamo di Testo Unico in materia di sicurezza, parlia- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 69 mo di una normativa che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, appartiene a quella che viene chiamata “legislazione concorrente”, il che vuol dire che a regime sono le Regioni che hanno il diritto di stabilire le norme di sicurezza, però, in attesa che le Regioni legiferino in materia, può sostituirsi la legge dello Stato. È diverso dal caso in cui la Regione ha una competenza esclusiva, perché in questo caso la legge dello Stato non può fare nulla: se non c’è la legge regionale, lo Stato può solo dare delle indicazioni relative ai cosiddetti “livelli di tutela essenziali”, qui invece è previsto che, fintanto che le Regioni non facciano la loro legislazione regionale, la normativa può essere quella dello Stato. Ma a questo proposito va rilevato che, se noi parliamo di sanzioni penali, queste possono essere individuate esclusivamente da una legge dello Stato, mentre le sanzioni amministrative possono essere comminate anche da una legge regionale; proviamo quindi ad immaginare lo scenario futuro: avendo 20 Regioni l’Italia, avremo 20 normative diverse, per cui avremo, ad esempio, la Toscana che proibisce di bere l’acqua frizzante, la Liguria che proibisce di bere il vino, il Piemonte che proibisce di bere la birra, con una sanzione però che deve essere ovviamente unica e prevista a livello centrale, tale che possa – senza sconfinare nel concetto di analogia, che vanificherebbe l’applicazione della sanzione – in qualche modo coprire tutte le tipologie di precetto. Sulla effettiva applicabilità di questa idea io mantengo qualche dubbio e questo va sempre nella direzione di dare una mano a chi magari la mano non la merita, cioè a quegli imprenditori che non hanno fatto nulla per la sicurezza. Detto questo però, perché in questi anni la sicurezza da noi è stata vista come una sorta di fardello? Perché probabilmente nel nostro Paese la sicurezza si è incardinata su un eccesso di burocrazia già esistente, quindi tutto questo è stato visto come un di più ed in questi anni, in effetti, noi abbiamo fatto gran parte della sicurezza sui pezzi di carta: si riteneva a posto colui che più produceva in termini di peso cartaceo, ad esempio, del documento di valutazione dei rischi, al punto che poi si doveva nominare il medico competente per la movimentazione del carico del Dvr. Invece questa doveva essere percepita come l’unica vera, o comunque la prioritaria, delle cose da tenere in considerazione, perché la salute e la sicurezza vengono prima di ogni altra cosa, tralasciando 70 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro piuttosto altri fardelli inutili, come quelli relativi alla privacy, che sono provvedimenti veramente folli: considerato che in azienda tutti sanno tutto di tutti, noi siamo ancora lì a parlare del custode delle password, che sembra uno che si mette in ginocchio mentre qualcun altro con la spada gli conferisce l’investitura, come un cavaliere medievale. Perciò io ho plaudito alla modifica che c’è stata col decreto 81 nel quale l’art. 28 dice come deve essere compilato, come deve essere elaborato questo documento di valutazione dei rischi, sottolineando che deve essere improntata a semplicità, brevità e comprensibilità. Questo ormai è un must che la legge richiede: bisogna essere concreti sulla sicurezza, non fare parole a fiumi e poi non fare niente di concreto, poche cose, ma fate bene, in modo che agiscano in modo sostanziale, in modo concreto. E su questa filosofia non a caso si è inserita la recente circolare della Commissione Paritetica ex art. 6, che poi è stata traslata nella circolare ministeriale dello scorso novembre sulla valutazione del rischio nello stress lavoro-correlato. Su questa vicenda qualche anno fa io avevo visto della gente terrorizzata, la quale si chiedeva che cosa dovesse fare, che cosa fosse lo stress lavoro-correlato: il Ministero, per il tramite della Commissione, ha in qualche modo ridimensionato questa fattispecie di stress, riconducendolo ad una valutazione preliminare attraverso quelli che vengono chiamati “eventi sentinella”, oltre a quelli che vengono definiti “fattori di contesto”. Se non ci sono elementi ulteriori, mi fermo lì, è un po’ come la prima verifica che fa il medico di base: se lui dice che non occorre una visita specialistica, tutto si ferma lì, altrimenti manda il paziente a fare delle ulteriori indagini. Questo va fatto in materia di stress, perché noi alla fine dobbiamo renderci conto – e qui, secondo me, ha giocato un po’ la disinformazione – che lo stress a cui si fa riferimento nel Testo Unico, è una delle tante tipologie di stress, appartiene alla famiglia degli stress, ma non comprende altri tipi di stress. Ad esempio, il mobbing crea stress: il buon mobber ottiene il suo scopo quando riesce a stressare il lavoratore al punto tale che questo si dimette o commette qualche gesto estremo; ma il mobber è pienamente cosciente di quello che sta facendo e questo non è lo stress a cui si riferisce l’art. 81, il quale è invece quello dell’accordo del 2004, che è riconducibile a due ipotesi, la più importante delle quali riguarda il lavoratore che non ritiene di essere in grado di svolgere determinate mansioni, sia perché non si ritiene all’altezza, sia Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 71 perché la mole di lavoro che gli viene proposta è eccessiva. Immaginate un portiere di calcio: se gli tirate un pallone, lo para, se invece gliene tirate venti contemporaneamente, prima o poi il gol lo subisce. Questo tipo di stress è uno stress che il datore di lavoro normalmente non conosce, ecco perché tutto si risolve, in quei casi in cui gli eventi sentinella dimostrano che c’è qualcosa da verificare, con il dialogo, che a questo punto deve coinvolgere certamente tutti gli attori, perché se il lavoratore ha un po’ di disagio a parlare con il datore di lavoro, certamente avrà meno disagio a parlare con Rls, avrà meno disagio a parlare con il medico competente dell’azienda. A questo punto il datore di lavoro è forse ben contento di poter capire che c’era una situazione di disagio, perché la condizione di disagio, di cui lui non era in precedenza a conoscenza e di cui era forse, tutto sommato, incolpevole, gli può portare dei danni, in quanto gli effetti dello stress si riflettono in una minor produttività ed in un marcato assenteismo: ad esempio, il lavoratore, che vive male questa condizione ambientale, sarà più propenso ad andare dal medico ed a farsi prescrivere qualche giorno di malattia in più. Sono tutti meccanismi che fanno sempre capo a quella massima di cui dicevo all’inizio, ovvero “Chi più spende, meno spende”. Noi normalmente andiamo a toccare le aziende che non sono iscritte, come dicevo poc’anzi, ad organizzazioni di categoria, aziende che non sono sindacalizzate perché sono sotto il numero fatidico dei 15 dipendenti, quindi per il sindacato è un’opportunità, ma non di entrare in azienda per saccheggiarla. Io ho sempre adottato la massima, che credo sia di Confucio, la quale dice che il sindacato o lo combatti o ti allei con lui: in questi ultimi anni io credo che con il sindacato si possano fare tante belle cose, sempre nel rispetto della legalità, ed io credo che questo sia un modo per il sindacato di entrare in realtà che altrimenti gli sarebbero sottratte dalle limitazioni imposte dalla legge – perché la situazione occupazionale impedisce di costituire le classiche organizzazioni interne, le classiche rappresentanze, siano esse le Rsa, o più facilmente le Rsu – ed un’opportunità per il datore di lavoro il quale, tramite i professionisti che lo assistono, tra cui i consulenti del lavoro, può riuscire a creare questa cultura collaborativa. Tenete conto anche del fatto che molti di noi spesso rivestono il ruolo di Rspp. Il Rspp – tengo a dirlo per chi volesse cimentarsi in questa attività – è un’attività che certamente comporta delle 72 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro responsabilità, come del resto tutte le attività, ma non ha ricadute di tipo penale: il Rspp, nonostante sia una sorta di braccio destro del datore di lavoro, è un consulente del datore di lavoro, le responsabilità penali ricadono sempre e solo sul datore di lavoro. Ovviamente, se si dimostra complice di una situazione penalmente rilevante, ne subirà le conseguenze, ma in sé fare il Rspp non comporta risvolti di carattere penale. C’è però un altro aspetto che preoccupa alcuni nostri clienti piccoli, da parte dei quali spesso si verifica una certa ritrosia, perché temono che, tirandosi il sindacato in casa, ci possa essere qualche effetto negativo. Già Marco Lai vi faceva notare che i ruoli sulla carta sono diversi: un conto è il Rsu un conto è il Rls. Io credo tuttavia che questi due ruoli siano sempre più interattivi, perché, nel momento in cui si tratta di contrattare un premio per un andamento infortunistico favorevole, non vedo come si possa fare tutto ciò senza tirare in ballo il Rls, ammesso che in azienda ci sia anche il Rsu. E comunque noi dobbiamo sempre considerare, nel momento in cui i nostri clienti ci dicono che vogliono continuare ad agire come prima, che innanzitutto devono trovarsi un lavoratore disposto a fare il Rls – e non è detto che ci sia – ma poi avere un Rls costa in formazione ed in termini di permessi retribuiti, che devono essere concessi al rappresentante interno e questo è, secondo me, uno spreco di risorse, perché nella piccola impresa occorre fare questo ragionamento: se uno cuoce 10.000 polli al giorno, impara a farli e si attrezza, altrimenti, se gliene occorre uno solo, è meglio che vada a comprarselo in rosticceria e che se lo compri già pronto. Perciò io reputo – e non lo dico perché mi trovo qui alla Cisl – che nelle piccole realtà l’utilizzo del Rlst sia sicuramente un’ottima occasione per operare sinergie ed anche, se vogliamo vederla sotto il profilo del risparmio, per risparmiare sui cosiddetti costi aziendali. Ma consideriamo ora che anche l’organizzazione sindacale è datrice di lavoro: vediamo di valutare che cosa la sicurezza prevede nei riguardi dei datori di lavoro per cercare di rispettare la norma e nel contempo per tutelarli. Un aspetto da tenere in considerazione è che nelle strutture complesse, o mediamente complesse, è evidente che il datore di lavoro, soprattutto in un contesto come quello di cui stiamo parlando, non ha quasi mai le competenze tecniche: può avere quelle imprenditoriali, però, per quanto concerne la sicurezza, ci vogliono i tecnici, perciò possiamo ricorrere alla cosiddetta delega di Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 73 funzioni. La delega di funzioni serve a scaricare – lo dico in modo brutale – la responsabilità penale nei confronti di un soggetto diverso dal datore di lavoro, questo non perché si vogliano creare quelli che sono chiamati in modo elegante “parafulmini processuali” e che con un termine molto meno elegante si chiamano “teste di legno”, ma perché in realtà in alcune situazioni il datore di lavoro non può materialmente occuparsi di questi aspetti. Ad esempio, non possiamo immaginare che, se succede un infortunio alla Fiat, ne risponda Marchionne: ne risponderà l’ingegner Tal dei Tali che è responsabile del tale reparto. La delega di funzioni, prevista dall’art. 16, che non fa altro che recepire un substrato giurisprudenziale che si era venuto a creare nel corso degli anni passati, è basata su questi elementi: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. A parte l’atto scritto recante data certa, che mi sembra una cosa di una banalità sconcertante, io mi soffermerei sui punti C e D, con cui si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo previsti dalla specifica natura delle funzioni, e soprattutto si pone l’autonomia di spesa in capo al delegato: siccome il delegato rischia di suo a livello penale, non può, se c’è da fare un intervento, dire che non può spendere, perché non ne ha l’autorizzazione, in quanto l’autonomia di spesa è garantita per legge. A questo proposito qualcuno mi chiede se deve predisporre dei budget entro i quali in qualche modo imbrigliare l’opera del delegato, perché teme che possa decidere delle spese eccessive. A mio parere non ha senso una misura di questo genere: quando si vede che il delegato parte per la tangente, gli si toglie la delega. Io non lo limiterei a priori, perché, se c’è da fare un intervento, lo si fa, costi quel che costi: l’intervento va fatto, altrimenti si chiude l’azienda. Perciò legare il delegato ad un budget, superato il quale egli deve richiedere l’autorizzazione, è, secondo me, una situazione da evitare. 74 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il delegato poi non va confuso con l’amministratore delegato, il quale si prende la responsabilità in materia di sicurezza in ragione di una delega che gli ha conferito magari il Cda: quella di cui parliamo noi non è la delega a cui fa riferimento l’art. 16, questa è un’investitura diretta, perché è il datore di lavoro che dà la delega al delegato. Solo nel caso in cui il datore di lavoro decide di attribuire una parte delle proprie responsabilità – perché poi vedremo che non sono mai tutte – ad un altro soggetto titolato a farlo, abbiamo la delega di cui all’art. 16. Rilevo a questo proposito una sentenza che mi sembra interessante ed anche condivisibile: noi in questi anni abbiamo visto molte volte che, se abbiamo un soggetto a cui viene attribuita una certa funzione, ma si tratta di una funzione attribuita in realtà solo sulla carta, poi di fatto ne risponde il vero, sostanziale responsabile, che in questo caso è il datore di lavoro. Questo principio è ineludibile, però c’è una sentenza del 2009, la 44890 del 21 ottobre 2009, la quale dice una cosa che ritengo condivisibile: se il delegato secondo l’art. 16 si accorge di essere stato delegato sulla carta, di essere una “testa di legno”, o chiede che gli vengano attribuite le funzioni che gli spettano, oppure deve rimettere la delega. Se invece rimane lì in stand-by, in una situazione di attesa, perché intanto, in fondo, chi risponde è sempre il datore di lavoro, rischia molto, perché la legge prevede ora che risponda anche il falso delegato, il quale non ha avuto l’accortezza di protestare, perché di fatto non esercitava il proprio ruolo. Poi la delega può essere addirittura attribuita in subappalto, passatemi questo termine, ma attenzione però che la delega, la quale è ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, come stabilisce una sentenza della cassazione del 2005, non libera il datore di lavoro da tutte le sue responsabilità: la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, è comunque un ruolo, un compito che non può essere delegato, spetta sempre e comunque al datore di lavoro. Inoltre non si può nemmeno affidare al delegato la designazione del Rspp, ma comunque il delegato può individuare il Rspp e poi la designazione formale viene fatta dal datore di lavoro, quindi questo è un particolare che si poteva anche tralasciare. Importante è invece il comma 3: non si illudano quelli che delegano di essersi tolti tutte le responsabilità, resta sempre una sorta di competenza residuale ai sensi dell’art. 2087, che vi è stato illustrato questa mattina da Marco Lai. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 75 Abbiamo detto che la valutazione dei rischi deve essere improntata a semplicità, comprensibilità e brevità, ma come si deve intendere la valutazione dei rischi? Una cosa che sento spesso dire è una sorta di confusione che esiste tra la valutazione dei rischi ed il documento di valutazione dei rischi: la valutazione dei rischi va fatta da parte di tutte le imprese, di tutti i datori di lavoro, e non possiamo escludere neanche il datore di lavoro domestico, lo escludiamo dal Testo Unico, ma non dalla valutazione del rischio. Come si formalizza questa attività, dopo che è stata fatta la valutazione dei rischi? Occorre vedere se si è obbligati o meno a stilare il documento di valutazione dei rischi, ma non è che chi non è obbligato a stilare il documento di valutazione dei rischi, non debba fare la valutazione dei rischi: essa va fatta sempre, dal primo giorno, forse anche prima di iniziare a lavorare, anzi, normalmente prima. La valutazione dei rischi deve trovare concretamente la sua estrinsecazione in un documento chiamato Dvr, questo ce lo dice la norma, la quale fa anche dei distinguo, perché prevede il documento della valutazione dei rischi in forma ordinaria e completa per le imprese che hanno oltre 50 lavoratori. Questa è un’altra cosa da tenere in considerazione: il Testo Unico non utilizzerà ma il termine “50 dipendenti” perché sarebbe riduttivo rispetto alla sommatoria dei soggetti tutelati; infatti la legge ci dice quali soggetti vanno tutelati – esclusi i lavoratori domestici – e per i lavoratori autonomi reca due obblighi: il Dpi ed il tesserino da esibire in caso di appalto. Ma c’è un altro aspetto da tenere presente: un conto è la tutelabilità, o tutela se preferite, un conto è la computabilità: quando la legge – e lo fa più volte – individua i limiti, oltre 50 lavoratori, da 10 a 50 lavoratori, fino a 3, fino a 4, fino a 7 lavoratori, noi dobbiamo andare a vedere quali lavoratori rientrano nel concetto di lavoratore computabile o non computabile. Per esempio, un lavoratore in prova non è computabile: se io sono un’azienda che ha 49 lavoratori stabili e 3 lavoratori in prova, non sono un’azienda oltre 50 lavoratori. È chiaro che vanno tutelati tutti e 52, ci mancherebbe che quelli che sono in prova non fossero tutelati, anzi a maggior ragione proprio loro vanno tutelati, ma dal punto di vista della classificazione, visto che i lavoratori in prova – ma non solo loro – non sono computabili, io sto al di sotto dei 50, quindi posso permettermi il lusso – chiamiamolo così – di traslare la mia valutazione dei rischi su un docu- 76 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mento di valutazione dei rischi redatto in forma standardizzata 10/50. Se mi trovo al di sotto dei 10 lavoratori, e le aziende del commercio spesso e volentieri stanno in questa terza fascia, fino al giugno 2012 io ho la possibilità di utilizzare, anziché un documento di valutazione dei rischi, una semplice autodichiarazione, in cui si dica che è stata effettuata la valutazione dei rischi, che, lo ripeto, va fatta, solo che non va formalizzata attraverso questo documento. Però io direi – e lo dico ai datori di lavoro in senso lato – di cominciare a valutare l’ipotesi numero due, perché il 2012 è ormai alle porte e dal luglio 2012 in poi la modalità tre dovrebbe venire meno, salvo proroghe. Quindi le modalità effettive saranno la uno e la due: documento di valutazione dei rischi redatto in forma piena, documento di valutazione dei rischi redatto in forma standardizzata, quindi un po’ più semplificato rispetto precedente. A mio modo di vedere è anche più utile e più facile per l’azienda fare questo documento, perché vi si racchiude tutto e non serve una autodichiarazione, quindi abituiamoci ad avere a che fare con il Dvr, almeno quello in forma semplificata. Non è il caso di dirlo, ma se siete una centrale termonucleare, anche se potete avere solo un Co.Co.Co che viene lì da voi a fare un giro ogni tanto, dovete fare il documento pieno, quello ordinario. Sparirà a regime – e lo prevede il Testo Unico – il “registro infortuni” che è un retaggio il quale fa parte di quella filosofia burocratica che pervadeva il nostro quotidiano. Io posso fare sul registro degli infortuni una considerazione che dimostra quante cose ancora ci sono da fare e quelle che sono, secondo me, le situazioni che fanno a volte alterare il datore di lavoro: naturalmente lo spiego a voi sindacalisti, che siete dall’altra parte a fare il vostro lavoro e magari di queste cose sapete poco. Il registro degli infortuni è il registro più inutile di questo mondo: è un pezzo di carta sul quale io devo annotare statisticamente questi eventi e sparirà perché verrà sostituito da un registro telematico, il quale verrà tenuto virtualmente dall’Inail e nel quale io, dalla mia postazione Internet, descriverò l’infortunio del signor Tal dei Tali avvenuto in data tot e nel luogo tot, dopodiché questi dati verranno recepiti a livello virtuale in questo registro telematico. Ovviamente l’Inail conosceva comunque gli infortuni superiori ai tre giorni, perché si faceva la denuncia infortuni, non era al corrente Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 77 invece degli infortuni al di sotto dei tre giorni, ecco dunque che ora si può colmare questa lacuna con il registro telematico, però il registro telematico al momento non è ancora vigente, perché si deve aspettare un decreto interministeriale che non è ancora uscito. Abbiamo detto che il documento di valutazione dei rischi è il cuore dell’attività svolta dal datore di lavoro o da chi, in qualche modo, collabora con lui, perché al documento di valutazione dei rischi partecipano tutti gli attori: è giusto quello che si diceva prima, ovvero che nessuno qui è una comparsa. Ma immaginiamo di avere una centrale termonucleare che non ha fatto la valutazione dei rischi: se voi chiedete ad un cittadino qualunque quale dovrebbe essere la sanzione per chi, in questo caso, non ha fatto il documento di valutazione dei rischi, vi sentirete rispondere 20-30 anni di galera. In realtà poi si scopre invece che la legge prevede l’arresto da quattro a otto mesi e se il responsabile fa il bravo ed è andata bene che non si sono verificati infortuni, il giudice nella prima versione del Testo Unico poteva ammettere la conversione della sanzione in modo pecuniario con un’ammenda che andava da € 8000 a € 24.000. Adesso hanno leggermente modificato queste cifre, perché esse fanno riferimento alla cosiddetta “retribuzione di ragguaglio” di cui all’art. 135 del Codice Penale, il quale dice che si pagano € 250 per ogni giorno di arresto che si converte in denaro, per cui, se al nostro ipotetico datore di lavoro immaginiamo che diano otto mesi di sanzione, dovrà pagare € 60.000, ma magari poi gliene danno quattro ed allora bastano € 30.000. Quindi il datore di lavoro, che gestisce una centrale termonucleare e che non fa la valutazione dei rischi, anziché farsi 30 anni di carcere, come un cittadino qualunque immaginerebbe, può risolvere la questione pagando da € 30.000 a € 60.000, mentre il datore di lavoro che non registra sul registro infortuni l’infortunio, che magari ha registrato all’inizio, ma poi si è dimenticato di chiudere per dire che un lavoratore ha ripreso a lavorare, rischia una sanzione massima di € 15.460! Queste sono le anomalie che mi fanno riflettere: a volte c’è una sperequazione riguardo determinate violazioni rispetto ad altre che è veramente sorprendente. Nel Testo Unico ci sono 2-3 ipotesi sanzionatorie in cui la sanzione, come si è visto, è puramente interdittiva e si parla sempre di arresto, ma al massimo arriviamo ad otto mesi, non di più, mentre tutte le altre sanzioni penali sono sanzioni contravvenzionali con pena alter- 78 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nativa: per intenderci, o hanno la previsione della sola ammenda, oppure hanno la previsione dell’ammenda o dell’arresto, ad esempio: “… punito con l’ammenda da € 100 a € 1000, oppure con l’arresto da un mese a tre mesi?. In tutti questi casi, quando c’è la previsione di una pena pecuniaria pura, cioè solo ammenda, o, in alternativa, con una pena detentiva, cioè ammenda o arresto, io posso far ricorso ad un istituto che si chiama “prescrizione obbligatoria” il quale permette di chiudere la partita e di non avere nessun tipo di conseguenza di tipo penale, pagando dei soldi. E quanti sono questi soldi da pagare? Sono solo un quarto della sanzione massima. Quindi, secondo questo famigerato Testo Unico, che da molti viene dipinto come una specie di girone dell’inferno dove c’è una spirale al termine della quale si va in galera, in realtà in galera non ci si va mai. Dunque tutte le violazioni del Testo Unico possono essere monetizzate, in modo tale che, pagando una somma di denaro, si può chiudere la partita. Questa è una cosa da dire, perché molti pensano che, siccome il Testo Unico prevede 230 sanzioni penali, possa succedere chissà che cosa: invece sono tutte monetizzabili. Il rischio vero del datore di lavoro sta quando si verifica un fatto tale da integrare o l’omicidio colposo, quando ci scappa il morto – art. 589 del Codice Penale – ovvero quando ci scappa la lesione grave o gravissima – art. 590 del Codice Penale. È qui che io starei molto attento, perché la lesione grave nella letteratura scientifica sanitaria è quella dalla quale il lavoratore ottiene una prognosi superiore a 40 giorni: io non voglio fare qui un discorso di medici, ma non ci vuole molto ad ottenere 40 giorni di prognosi. Io vi posso rappresentare un caso concreto in cui, in una casa di riposo, una lavoratrice ha lamentato una sorta di discopatia, di dolore alla parte lombare, per aver spostato un’anziana piuttosto pesante. Non è stato possibile dimostrare che questa lavoratrice avesse la necessaria formazione, che, può sembrare una banalità, consiste nel sapere che, in questi casi, si devono piegare le ginocchia, come ben sa chiunque va in palestra e gli è stato detto che, per sollevare un peso, si devono piegare le ginocchia, altrimenti lo sforzo ricade tutto sulla schiena. E siccome questa lavoratrice ha ottenuto 60-70 giorni di prognosi, questa cosa è finita in procura: il datore di lavoro è stato condannato perché non ha fornito la necessaria formazione e quindi si è venu- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 79 to a creare un reato, che ricade nell’art. 590 del Codice Penale. Per una banalità quel datore di lavoro maledirà il giorno in cui non ha fatto la formazione, o quanto meno, ammesso che lui in realtà l’abbia fatta, non l’ha documentata, perché voi sapete che in giudizio quello che conta è la verità processuale ed il caso di Perugia è eclatante in questo senso: purtroppo riguardo a certe cose bisogna provare che cosa si è fatto, non basta affermare di averle fatte, soprattutto quando ci sono implicazioni di carattere penale. Quando parliamo di sicurezza tuttavia dobbiamo parlare dell’assunzione di responsabilità che ognuno degli attori, abbiamo detto che non sono comparse, si deve prendere, ivi compresi i lavoratori, i quali in questo contesto sono tirati in ballo dall’art. 20 del Testo Unico, il quale prevede delle sanzioni penali anche a carico del lavoratore, che in qualche modo non osserva la sicurezza e può mettere a repentaglio la sua incolumità, ovvero l’incolumità dei suoi colleghi di lavoro. L’art. 20 recita così: “I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 80 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente? La mancata osservanza di questo articolo può essere sanzionata con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da € 200 a € 600, ma anche in questo caso il lavoratore potrebbe fare ricorso all’istituto chiamato “prescrizione obbligatoria”. Tuttavia stiamo parlando di una sanzione penale a carico del lavoratore e lo dico ai consulenti del lavoro: quando c’è una violazione da parte di un lavoratore di una norma in materia di sicurezza, non bisogna essere tolleranti, c’è la doverosità dell’azione disciplinare, perché il datore di lavoro che si dimostra accondiscendente – a parte il fatto che un domani di fronte ad un giudizio quel suo atteggiamento blando potrebbe avere dei risvolti molto negativi, qualora si trattasse di decidere da che parte deve pendere l’ago della bilancia – infonde un’idea della sicurezza che non è quella che noi vogliamo. Quindi occorre il massimo rigore e tenete conto del fatto che i giudici – e lo dico ai colleghi – che normalmente sono filo-lavoratori, quando sottoponete loro il licenziamento – facciamo un esempio estremo – di un lavoratore che ha commesso violazioni in materia di sicurezza, danno una valutazione sempre più rigorosa, anche perché voi capite che, nel momento in cui c’è in ballo la responsabilità penale di un soggetto, non si può essere indulgenti. È chiaro che deve sempre essere valutata la gradualità, ma l’azione disciplinare è doverosa: se voi volete tollerare un lavoratore che vi ha mandato a quel paese, perché era in un momento critico, siete liberi di farlo, ma sulla sicurezza non bisogna fare sconti, perché questo diffonde una cultura sbagliata. Il Duvri rappresenta un altro momento di concertazione, anche se non essenzialmente tra il datore di lavoro e tutti i soggetti che compaiono, anzi, addirittura qui potrebbero essere tirati in ballo soggetti che appartengono a più imprese, perché il Duvri è una concertazione tra due imprese, tra l’impresa committente e l’impresa appaltatrice, e mira a valutare quello che è il rischio interferenziale. Nel 2006 a Campello sul Clitunno, un Paese dell’Umbria, un oleificio che produce olio di oliva, la Italiana Oli S.p.A., chiama una squadra di artigiani saldatori che vengono a fare un intervento di manutenzio- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 81 ne all’interno dello stabilimento; non si sa per quali ragioni la fiamma della saltatrice entri in contatto con dei vapori sprigionatisi all’interno dell’ambiente di lavoro, ma si crea una miscela esplosiva e muoiono cinque persone. Questo è un classico caso di omessa valutazione del rischio interferenziale, cioè un mix, una combinazione fatale tra rischio ambientale, insito nell’ambiente di lavoro, ovvero il gas, ed il rischio specifico, ovvero la fiamma. Se questi lavoratori avessero usato dei cacciavite, ancorché ci fosse stata una piccola fuga di gas, non sarebbe successo nulla, ovvero se avessero utilizzato la fiamma in un ambiente aperto, ugualmente non sarebbe successo nulla. Questa fatalità, che ha portato a mixare questi due elementi di rischio, ha creato la miscela esplosiva. Quindi distinguiamo: il Duvri, documento unico di valutazione del rischio interferenziale, lo deve predisporre il committente, ma necessita di dialogo, perché non si può sapere quali sono i rischi dell’altra azienda, si possono immaginare, ma non si possono conoscere quelli specifici: mentre io, padrone di casa, conosco i rischi del mio ambiente di lavoro, tu, partner, mi devi dire quali sono i tuoi rischi specifici, io li metto insieme ai miei e partorisco il Duvri. Se a Campello un povero malcapitato si fosse bruciato un dito col cannello, questo sarebbe stato un rischio specifico del quale rispondeva unicamente l’impresa appaltatrice, l’impresa artigiana di saldatura, il fatto invece che questo evento si sia venuto a creare per questo mix di due componenti, rischio ambientale e rischio specifico, ha fatto sì che le responsabilità, che in qualche modo avrebbero dovuto gravare su entrambi, nello specifico siano andate a gravare tutte sul committente, che era colui che doveva predisporre il Duvri. Però sul Duvri c’è stato ora un alleggerimento: non deve essere necessariamente stilato per i lavori di breve durata, sempre che non si tratti delle famose attività a rischio, come la più volte citata centrale termonucleare e così via. Il 231 è un decreto del 2001 che deroga a quel detto latino che afferma “Societas delinquere non potest”, cioè si è sempre detto e si continua a dire che la responsabilità penale è personale e ricade su una persona fisica, qui invece si vuole in qualche modo sovvertire questo principio, andando ad attribuire una sorta di responsabilità parapenale anche alla persona giuridica e di questo decreto, che abbiamo detto esiste da 10 anni, pochi di noi erano a conoscenza, perché 82 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro toccava ambiti e tematiche che ci sfioravano molto da lontano. Questo decreto enumera un catalogo di reati e se in un’azienda viene commesso uno dei reati compresi in questo catalogo, oltre a pagare l’autore della violazione, o gli autori della violazione, come è sempre avvenuto, perché la responsabilità penale è personale, paga penalmente anche l’azienda in due modi: o sborsando denaro, o con quella che potrebbe essere la galera per un’azienda, ovvero la sospensione dell’attività. Per una persona fisica la galera è privazione della libertà, per un’azienda la galera è privazione dell’attività produttiva. In questo caso la pena pecuniaria può arrivare addirittura ad € 1.549.000, cioè i 3 miliardi di lire del vecchio conio, ed abbiamo sanzioni di tipo interdittivo che possono arrivare anche fino a due anni. Ma perché ce ne occupiamo in materia di sicurezza? Perché nel 2007 in questo catalogo è stata inserita anche l’ipotesi dell’infortunio sul lavoro, da cui si genera una fattispecie di omicidio colposo, se ci scappa il morto, o le famose lesioni gravi o gravissime. In presenza di un evento come questo, oltre alle cose che noi già sappiamo, ovvero che l’Inail non interviene, per cui si deve pagare integralmente ciò che l’Inail riconosce a quel lavoratore – tranne il caso paradossale che vi ho detto prima – è sempre una perdita che noi subiamo: oltre a pagare, poco o tanto che sia dal punto di vista penale, personalmente l’autore della violazione, che si trova a subire un processo da cui esce condannato, la novità è che dal 2007 in poi l’azienda può anche pagare di suo: oltre all’azione di regresso, che è una sorta di responsabilità civile, può pagare dal punto di vista della 231 secondo queste modalità. Per evitare tutto ciò e per fare in modo che continui a pagare solo l’autore della violazione e che ci si limiti a risarcire l’Inail di quanto anticipato al lavoratore, l’azienda si deve dotare di un modello organizzativo – che il Testo Unico prevede all’art. 30 – il quale deve monitorare tutti i passaggi che si fanno, tutte le valutazioni che si fanno, le classi di rischio in cui si può intervenire per scongiurare il verificarsi di questi eventi e – ritornando al discorso partecipativo a cui facevo riferimento prima – qui vedo di nuovo una possibile sinergia, perché, oltre al modello organizzativo, l’azienda deve dotarsi di un organismo di vigilanza, che al momento non ha una sua definizione, per cui tutti possono farlo; dunque il Rls, territoriale o aziendale che sia, il Rspp, il collegio sindacale ed il consulente del lavoro potrebbero Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 83 essere tutti attori anche sotto questo aspetto, cioè come facenti parte dell’organismo di vigilanza. Altro aspetto che ritengo importante è che aumenta questo carattere di partecipazione, o, se vogliamo dirlo meglio, di bilateralità: agli enti bilaterali ed agli organismi paritetici è data la possibilità di asseverare il modello organizzativo, cioè l’ente bilaterale potrà asseverare che il modello organizzativo che quell’azienda utilizza per scongiurare l’ipotesi di infortuni, o di illeciti comunque ricadenti nell’ambito della 231, è un modello genuino a tenuta giuridica. Questo, di fronte poi anche ad un eventuale coinvolgimento giudiziario, sicuramente avrà il suo peso, perché l’asseverazione, soprattutto se posta in essere da organismi terzi, che dovrebbero assolutamente difendere la controparte, ha una sua valenza anche sotto il profilo della tenuta giuridica, quindi occorre fare attenzione a sviluppare questo concetto di asseverazione dei modelli organizzativi. Vi ringrazio dell’attenzione. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 11 Novembre 2011 3° PANEL Intervento di MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) 86 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Buongiorno a tutti. Questa mattina sarà tra di noi Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del Lavoro, che noi come parti sociali abbiamo accompagnato nella scrittura del Testo Unico e nella riscrittura del Testo Unico col correttivo del 2009. Spero che egli ci possa dare delle informazioni rispetto alle tematiche che sono di attualità riguardo a questo tema. Nel frattempo ho fatto predisporre un documento nel quale do risposta ad alcune domande poste ieri riguardo alcuni punti della normativa italiana. Tra i punti trattati vi sono la delega, l’autocertificazione per le piccole imprese, i sistemi organizzativi, tutti temi che erano stati affrontati ieri a sui quali occorrevano ulteriori precisazioni. Le conclusioni di questo seminario saranno poi tratte da Paola Diana Onder, la quale parlerà a nome del presidente di Ancl-Su Francesco Longobardi, il quale è impossibilitato ad essere presente qui oggi, mentre da parte di Fisascat concluderanno la giornata il segretario Generale Pierangelo Raineri e – insieme a Raineri – Mario Scotti, il Direttore del Centro Studi, il quale non ha potuto essere presente ieri. Due giorni fa per i tipi della Casa Editrice Giuffrè è uscito questo volume intitolato “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme, l’interpretazione e la prassi” di Lorenzo Fantini e Giacomo Giuliani, che può essere uno strumento utile in quanto, oltre al quadro generale, fornisce anche delle indicazioni operative per muoversi sul tema della salute e sicurezza. Pur nella debita sobrietà che dovrebbe caratterizzare i diversi soggetti, vorrei informare Lorenzo Fantini che questa è una iniziativa formativa abbastanza innovativa nel panorama italiano e per certi versi sperimentale, perché abbiamo messo insieme in aula, grazie anche all’impegno del Centro Studi nazionale di Ancl-Su diretto da Paola Diana Onder e della Fisascat nazionale, due soggetti che, nella vulgata comune, sono considerati contrapposti: da un lato i dirigenti sindacali e dall’altra parte i consulenti del lavoro. È il tentativo, pur nel rispetto delle posizioni reciproche, di elaborare una visione comune, per individuare soluzioni possibili in uno spirito partecipativo e per affrontare le diverse questioni che hanno a che fare con il Diritto del Lavoro. Questo è uno dei seminari monografici che fa parte di un ciclo formativo che si è articolato quest’anno su quattro incontri, mentre ne sono previsti altri quattro per il prossimo anno, sempre presso que- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 87 sto Centro Studi Cisl di Firenze. Questo confronto aperto, talvolta anche acceso, ma di rispetto reciproco è stato iniziato e spero che ciò possa servire non soltanto per il nostro specifico profilo di tutela, ma anche a migliorare in qualche modo lo stato delle relazioni sindacali e industriali del nostro Paese. Siamo consapevoli di fare una cosa innovativa che ancora non è molto ben percepita, ma che ha lo scopo di guardare al futuro in senso alto, pur nella limitatezza di ciascuno di noi. Non è dunque un corso di formazione sindacale o dei consulenti di lavoro, come lo si organizzava sino a poco tempo fa: noi stiamo cercando in queste aule di affrontare i diversi temi di Diritto del Lavoro insieme al meglio della cultura giuridica del nostro Paese, infatti uniamo sempre un profilo di chiarezza teorica, con un profilo di indirizzo applicativo. Abbiamo invitato diversi rappresentanti delle istituzioni perché ci preme molto avere il polso ed il punto di vista delle istituzioni che sono preposte a dare gli indirizzi in questo ambito, in quanto vogliamo dare una dimensione di chiarezza teorica, ma anche di orientamento interpretativo ai partecipanti ai seminari. E magari questo può servire anche come interscambio, nel senso che il confronto che abbiamo con i dirigenti del Ministero del Lavoro, che poi sono quelli che danno gli indirizzi per le circolari applicative e le risposte agli interpelli e che – almeno per quelli che conosco – sono persone molto disponibili, ci può stimolare a fare alcune riflessioni utili, mentre questi dirigenti, a loro volta, confrontandosi con la platea dei fruitori delle norme che elaborano, possono rendersi conto dei problemi e delle obiezioni che sussistono in merito ai provvedimenti da loro elaborati. A Lorenzo Fantini chiediamo di darci il senso di quelli che sono i principali snodi ai fini dell’attuazione del Testo Unico: io seguo con una certa attenzione tutti i lavori della Commissione che si occupa di queste problematiche e per noi è molto importante capire quali sono i punti non ancora attuati e quel che si sta facendo sui vari punti, come, ad esempio, il decreto sulla formazione, oppure i modelli organizzativi per la sicurezza e poi, sul versante sindacale, gli accordi interconfederali sull’Artigianato, eccetera. Partiamo dunque dall’implementazione del Testo Unico attraverso l’azione del Ministero, alla luce anche del richiamo dell’Unione Europea relativo a vari punti della nostra normativa. Da Lorenzo Fantini 88 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vorremmo sapere come si sta muovendo il governo rispetto alla risposta da dare all’Unione Europea. Ma prima di dargli la parola, mi corre l’obbligo di far luce su un punto, trattato ieri, che ha ingenerato qualche dubbio: le responsabilità del Rspp secondo quanto sta emergendo dalla giurisprudenza. Il ruolo del Rspp è un ruolo di staff, cioè di consulente del datore di lavoro. Questo ruolo di staff è emerso ancor meglio nella definizione, che l’art. 2 dà di responsabile del servizio, di coordinatore del servizio, che mette ancor più in rilievo la funzione di coordinamento piuttosto che la funzione di responsabilità che il termine responsabile potrebbe indurre. A questo proposito Francesco Natalini ieri ha detto che nel Testo Unico non vi sono sanzioni per il Rspp, ciò è vero perché il Rspp non è sanzionato nell’ambito del Testo Unico in quanto, essendo un consulente del datore di lavoro, tutto ciò che fa il Rspp ricade sul datore di lavoro. Ma questa è solo una mezza verità che non deve generare aspettative sbagliate, soprattutto in chi pratica la professione di consulente, perché dobbiamo distinguere il piano della normativa prevenzionale, che è quello del Testo Unico (“normativa prevenzionale” significa che vengono previsti degli obblighi per i diversi soggetti), dai possibili eventi di danno; cioè, se il datore di lavoro non fa il documento di valutazione dei rischi, anche se nessuno si fa male, comunque, quando arriva la Asl, egli subisce una sanzione, anche di carattere penale, perché ha violato una norma di carattere prevenzionale. Dunque tanto l’art. 9 del Testo Unico, quanto l’art. 2087 del Codice Civile, si muovono in una logica prevenzionale: in questa parte non vi sono sanzioni penali per il Rspp ed è giusto dire che nelle norme che riguardano le sanzioni, cioè gli articoli 55 e 60 del Testo Unico, non si trovano sanzioni né per il Rls né per il Rspp. Tuttavia, se da un’errata attività di consulenza, non tanto con dolo, ma per colpa grave, si verifica un evento di danno, cioè qualcuno si fa male oppure qualcuno muore e si può dimostrare che la morte o la lesione personale colposa è attribuibile ad una cattiva attività di consulenza del Rspp, ecco che il Rspp rimane comunque responsabile anche da un punto di vista penale, ai sensi degli articoli del Codice Penale che riguardano i reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo, perché entra in gioco il principio della cosiddetta “colpa professionale” previsto dal Codice Civile all’art. 2236, che riguarda i lavoratori autonomi, cioè coloro che svolgono appunto un’attività professionale. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 89 Quindi non è assolutamente vero che il Rspp sia assolutamente esente da responsabilità, anzi vi sono sentenze sempre più rilevanti in questo senso, soprattutto per il fatto che, a questo punto, il soggetto dovrebbe essere adeguatamente formato e qualora ci sia la dimostrazione che da una valutazione dei rischi inadeguata, che ha fatto il Rspp, derivi un danno o la morte di un lavoratore, si può affermare la responsabilità del Rspp anche sul piano penale per violazione del principio di colpa professionale, che deriva da imprudenza, imperizia e negligenza. Si potrebbe addirittura pensare ad una forma di responsabilità solidale tra datore di lavoro e consulente ed in quel caso il datore di lavoro deve dimostrare di non versare in “culpa in eligendo”, ovvero deve dimostrare di non aver assoldato il primo pseudo consulente che passava per la strada e che gli ha fatto una valutazione dei rischi in fotocopia, perché in quel caso non c’è soltanto la responsabilità penale del consulente Rspp, ma c’è la corresponsabilità penale del datore di lavoro, il quale nella scelta del consulente non si è affidato ai canoni di attenzione e di diligenza che sono richiesti per questa scelta. Pur in una logica di mercato, dovete dunque tener conto del fatto che i profili di responsabilità che hanno a che fare con il consulente per la sicurezza, ovvero il Rspp, sono impostati in questa ottica. Per non parlare poi dei profili di responsabilità civile e dei risarcimenti dei danni eventualmente arrecati dal consulente nei confronti del datore di lavoro. Detto questo, diamo finalmente la parola a Lorenzo Fantini. FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DELLE AZIENDE COLLEGATE IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di LORENZO FANTINI (Dirigente del Ministero del Lavoro) 92 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Grazie dell’invito e buon giorno a tutti. È molto utile sapere quali sono gli orientamenti della giurisprudenza su un argomento che Marco Lai ed io abbiamo sempre impostato nell’ottica delle direttive. Il servizio di prevenzione e protezione è un servizio ausiliario rispetto alle responsabilità del datore di lavoro: c’è un principio di relazione comunitaria il quale dice – è il n° 89391, che è la direttiva quadro in materia di salute e sicurezza – che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla presenza di un servizio; questo giustifica dunque la responsabilità del datore di lavoro, anche nel caso che, come diceva Marco Lai, è normale che la valutazione dei rischi la faccia il Rspp. Molto spesso c’è questa tendenza degli italiani a pensare che se uno è “il responsabile” per forza di cose debba essere responsabile, mentre giuridicamente non è così: è come dire che la Commissione Consultiva non ha nessun compito se non quello di consultarsi, invece non è così perché, se si va a leggere la norma, si scopre che c’è tutta una serie di attività delle commissioni consultive che hanno una valenza normativa. Tornando al Rspp, non c’è nessuna discussione che nel Testo Unico non ci sia il titolo di reato specifico sul Rspp, però la giurisprudenza più recente, come ha detto giustamente Marco Lai, prevede penalisticamente la responsabilità del Rspp per il concorso nel reato altrui. Quindi se c’è un reato commesso dal datore di lavoro, il Rspp né può rispondere a titolo di concorso nel reato: i riferimenti normativi sono gli articoli soliti, 40 e 41 del Codice Penale, 2087 per quanto concerne il Codice Civile. Per quanto riguarda l’aspetto civilistico, condivido l’opinione di Marco Lai: nei casi di responsabilità accertata del Rspp si può configurare anche una responsabilità civilistica di tipo solidale, però sono due profili che spesso vanno di pari passo, mentre sono differenti dal punto di vista normativo. L’unica cosa che io volevo aggiungere, considerato che quanto detto sinora è solo conferma di quanto aveva già detto Marco Lai, è che questa è la trattazione precisa per quanto concerne la responsabilità del Rspp, però va considerato che il Rspp può avere anche compiti di gestione. Il Rspp dovrebbe avere compiti solo strumentali di consulenza, però nelle strutture capita spesso che lo stesso soggetto che fa il Rspp abbia dei compiti di gestione: a quel punto nasce l’equivoco perché molte persone leggono le sentenze e pensano che Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 93 sia stato condannato il Rspp, il quale magari è stato condannato perché all’interno di quella struttura aveva anche il compito di dirigente o di preposto. Voi sapete, perché ne avete già parlato, che il dirigente ha gli obblighi di cui all’art. 18 ed il preposto ha gli obblighi di cui all’art. 19, ma se, come capita spesso, oltre a dare a qualcuno il compito di essere il Rspp, gli si attribuiscono anche delle funzioni di staff, allora il soggetto può essere responsabile non come consulente del datore di lavoro, ma perché, come dirigente, non ha fatto quel che doveva fare. Quindi non è vero che c’è un mare di sentenze che condannano i Rspp: se il Rspp viene condannato per una funzione che riguarda il suo ruolo di staff, si tratta di un ambito completamente differente, perché stiamo parlando di una sanzione legata alle funzioni operative e non a quelle consultive. Capita molto spesso infatti anche che il Rspp sia un preposto, perché si utilizza una persona che ha la possibilità di dire ad un gruppo di lavoratori che cosa devono fare, oppure che cosa non devono fare ed è proprio questo il compito del preposto che sovrintende e vigila sull’attività. Ricordiamoci sempre che le strutture non sono mai come vengono delineate dal legislatore, come voi sapete molto bene, ed è questa la ragione per cui io vengo sempre molto volentieri a questo tipo di incontri, come diceva Marco Lai in apertura. Da lui sono stati citati tre nomi della nostra amministrazione: Pennesi, Papa ed io, che apparteniamo ad una forma di amministrazione diversa rispetto a quella precedente. Non che quella precedente non andasse o non vada bene, ma semplicemente noi abbiamo un’apertura mentale differente, che è anche faticosa perché in ufficio abbiamo diverse cose da fare ed il mio direttore si lamenta che sono sempre in giro a tenere conferenze. Invece è fondamentale andare a vedere come poi le norme vengono applicate e soprattutto come vengono segnalate le criticità, perché, se noi non andiamo vicino a chi le norme poi le deve applicare, è difficile venire a conoscere quali siano i problemi veri: magari c’è qualcuno che già lo fa, perché ha una interlocuzione consolidata, ma io credo che l’amministrazione debba comunque andare in questa direzione, considerato che poi è anche vantaggioso professionalmente sapere come le norme vengono viste e vengono applicate perché, secondo me, questa è l’unica maniera per avere un’amministrazione moderna. 94 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Detto questo, siccome quello che ho detto sarebbe in contrasto con una interlocuzione di tipo frontale tipica, propongo di instaurare una specie di dialogo tra di noi, nel senso che io vi faccio una prima parte abbastanza descrittiva, dopodiché sulle singole considerazioni o sui singoli problemi che volete sottolineare io preferisco che ci sia una sorta di interlocuzione dinamica, in modo da andare al cuore dei problemi pratici. Ogni settimana io aggiorno una nota, che mandiamo alla Commissione di Inchiesta Infortuni al Senato, in cui cerco di fare il punto dei circa 40 provvedimenti di attuazione del Testo Unico, il quale fu fatto nel 2008. Quando fu fatto il Testo Unico, ci furono dati nove mesi per redigerlo, ma rivedere tutta la normativa degli anni ‘50, rivedere il 626 in un contesto unitario in nove mesi è una cosa molto difficile; poi cadde il governo e l’81 fu approvato a camere sciolte, dopodiché in sei mesi abbiamo fatto la delega. Questo giustifica alcune imprecisioni, che indubbiamente ci sono, ed anche una certa disomogeneità del provvedimento, perché, se andate a vedere, il titolo primo è più meditato, mentre gli altri titoli sono sostanzialmente una riproposizione dei provvedimenti degli anni ’50, a parte il titolo quarto, sul quale sono state fatte delle operazioni poco funzionali, ma quello è un problema più generale, perché è legato alla normativa comunitaria, che è già molto complessa per quanto concerne i cantieri. In quella fase, quando si trattava di definire il contesto normativo, se ci avessero dato più mesi di tempo, avremmo fatto un provvedimento sostanzialmente autosufficiente, non rinviando ai decreti, perché, quando si rinvia ai decreti, spesso si incorre in provvedimenti che hanno un iter molto lungo e molto farraginoso e questa è una delle ragioni per cui ad oggi molti di questi provvedimenti non sono stati emanati, come ho detto anche in Commissione. Tuttavia io credo che stiamo andando verso l’attuazione del Testo Unico perché intanto alcuni provvedimenti importanti sono stati presi. Quello che, secondo me, è il più importante, anche per l’impatto politico e come esempio futuro, è il provvedimento sugli ambienti confinati, che entra in vigore il 23 novembre. Questa è stata un’ottima cosa perché lo abbiamo condiviso con tutte le parti sociali ed io credo che sia giusto così, non tanto perché si tratta di un provvedimento cruciale dal punto di vista del numero delle aziende, anche se il numero delle aziende interessate è notevole, ma perché segna Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 95 l’inizio di un modello della qualificazione, che è uno dei temi importanti del Testo Unico. Quando si parla di qualificazione, generalmente si fa riferimento alla patente a punti in Edilizia, che è una cosa che la Cisl vuole da molto tempo, però è un provvedimento che diventa un po’ il paradigma di dove vorremmo andare, perché, se voi andate a leggere che cosa dice sostanzialmente questo importante provvedimento, scoprite intanto che esprime il principio di effettività della normativa antinfortunistica, cioè si parte dal principio che quando ci sono delle lavorazioni nei silos, nelle cisterne, negli ambienti cosiddetti confinati – artT. 66 e 121 del Testo Unico, allegato 4, punto 3 – nelle vasche, nelle canalizzazioni e così via, in tutti questi casi si applica questa norma che si aggiunge alle norme di legge già esistenti. Quindi è un intervento che va ad innalzare il livello degli operatori che agiscono all’interno di queste strutture, chiunque vi operi, non solo chi va in appalto. Questa una cosa che secondo me è opportuno che il provvedimento dica, perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare di non dare i lavori in appalto, per non innalzare il livello della qualificazione, ed invece la cosa non funziona così, perché il provvedimento è diviso in due parti e la prima parte si dedica proprio a chiunque, anche non utilizzando l’appalto, faccia questo tipo di lavori: chi deve fare la manutenzione di una cisterna, ma non la fa fare da una ditta esterna, deve comunque applicare il d.p.r. sulla qualificazione. All’inizio si era proposto di intervenire solo sugli appalti, ma io mi sono opposto dicendo che ciò non era possibile e che era necessario innalzare il livello della qualità del lavoro anche quando lo fa l’azienda, quantunque poi generalmente i problemi siano minori. Comunque la parte più significativa è quella che riguarda la modalità di affidamento in appalto, perché noi abbiamo scritto questo provvedimento avendo purtroppo davanti i verbali degli infortuni. È una cosa tragica leggere i verbali di questi infortuni: fa male perché sono verbali che parlano di cinque - sei morti, che spiegano nei particolari la dinamica dei fatti, però noi li dobbiamo leggere perché è da lì che poi dobbiamo trarre l’idea di come si può intervenire per evitare questo tipo di problemi dal punto di vista giuridico. Chi dice che il giurista è un teorico, mi fa ridere, perché non c’è nulla di più pratico, se lo si fa bene, del Diritto. Noi abbiamo cercato di tradurre la realtà dei fatti in una norma che andasse ad intervenire su 96 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ciò che non aveva funzionato – e che poi sono, più o meno, sempre gli stessi fattori – in queste dinamiche drammatiche che noi ci siamo trovati di fronte. E siamo intervenuti da diversi punti di vista, prevedendo una formazione ed un’informazione non generica, ma specifica sui rischi tipici degli ambienti di lavoro confinati, quindi su esalazioni, utilizzo di dispositivi di protezione individuali, specifico addestramento, previsione non solo di attrezzature adeguate, ma anche di strumenti adeguati, ad esempio, strumenti per la rivelazione dei gas – cosa che non era prevista prima – previsione che anche i lavoratori autonomi debbano avere degli obblighi formativi. Infatti in generale voi sapete che i lavoratori autonomi non hanno obblighi formativi, se non quelli specifici del settore dei cantieri. Se noi andiamo a vedere il Testo Unico, esso dice che il lavoratore autonomo è un lavoratore a cui si applicano solo gli obblighi relativi alle attrezzature di lavoro ed ai dispositivi di protezione individuale: già questo determina un innalzamento degli obblighi per i lavoratori autonomi che molto spesso operano all’interno degli ambienti confinati. Ed in più abbiamo stabilito tutta una modalità di affidamento dell’appalto legata molto alla vigilanza del soggetto committente: si prevede la presenza di un responsabile del committente che dica che cosa c’è stato in quell’ambiente in cui si andrà a lavorare, che sostanze ci sono state, un responsabile che è a conoscenza dello stato dei luoghi e che vigili costantemente sullo svolgimento delle attività stesse. E non basta, perché prima dello svolgimento delle attività – e questa è stata una cosa molto discussa con i datori di lavoro, l’unico punto su cui c’è stata divisione, ma il ministro Sacconi l’ha voluta proprio così, ovvero una norma rigida – ci dev’essere nei luoghi di lavoro una specifica attività informativa, che deve avere una durata di almeno un giorno. A questo proposito siamo stati dunque molto duri, anche se io francamente non condivido questa impostazione, perché ci sono delle ipotesi in cui lo scambio di informazioni si potrebbe limitare: la cosa fondamentale è che sia efficace. Ora comunque la norma di legge è rigida, per cui non è che possiamo eluderla. Una delle cose più importanti è poi l’attenzione per il ruolo dei preposti, che io ho sempre sottolineato essere un ruolo fondamentale. Abbiamo infatti previsto che comunque il preposto, il capo del gruppo che poi va ad operare all’interno dell’ambiente confinato, deve Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 97 essere un soggetto non solo addestrato e formato, ma che abbia anche un’esperienza professionale triennale specifica su quell’attività, cosa che è richiesta addirittura per il 30% della forza lavoro complessiva. Dunque l’impresa che deve operare in un ambiente confinato – ed anche questa è una previsione molto rigida – deve avere una forza lavoro che è dedicata a quell’attività, la quale almeno per il 30%, oltre ad essere formata, addestrata e quant’altro prevede il d.p.r., deve avere anche un’esperienza professionale specifica acquisita in quella attività, perché la persona che ha lavorato in quell’attività per molto tempo è sicuramente più in grado di capire quando ci può essere un pericolo. Quando abbiamo letto i verbali, ci siamo resi conto che c’era una situazione di assenza assoluta anche solo dell’idea che ci potesse essere un problema di quel tipo, cioè ci siamo trovati di fronte a situazioni che presupponevano veramente l’impossibilità di sapere dove ci si trovasse e che tipo di rischio ci fosse. Pensiamo alla tragedia di Molfetta: lì abbiamo un terzo livello di appalto, abbiamo un committente che è una grande impresa nazionale, Ferrovie dello Stato Logistics, abbiamo un appalto che viene svolto attraverso una società che fa questo di mestiere ed alla fine l’attività di pulizia di una cisterna viene affidata ad un’impresa che faceva questo lavoro da molto tempo, ma in generale, cioè non faceva una pulizia a strutture per le quali ci fossero dei rischi legati, per esempio, allo zolfo, che, come mi hanno spiegato i tecnici, è una sostanza letale. I lavoratori hanno affrontato questo tipo di rischio con molta leggerezza – perché praticamente sono andati con lo scopettone – si sono prodotte delle esalazioni letali e, con la dinamica della solidarietà, si è creata la strage: il primo che è andato dentro si è sentito male, l’altro, che non aveva idea di un rischio di quel tipo, un rischio che non è visibile, come una radiazione letale, ha pensato di andar dentro e di salvarlo, la cosa si è ripetuta è l’ultimo che è entrato è stato il datore di lavoro, che ha fatto la stessa fine dei suoi dipendenti. Quindi una dinamica spaventosa con una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che ha coinvolto anche l’originale committente per 1 milione e mezzo di euro di sanzione, se proprio la vogliamo mettere anche da questo punto di vista, che poi è quello meno importante, perché quello che importa è che sono morte delle persone. E si è verificata addirittura la morte del titolare dell’impre- 98 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sa, che è stato poi condannato perché la responsabilità delle persone giuridiche sopravvive alle persone fisiche, per cui ora la famiglia dovrebbe teoricamente pagare quanto stabilito dal tribunale. Noi crediamo dunque che questo sia un provvedimento molto importante: l’ho citato in apertura perché è stato pubblicato, quindi questa cosa è fatta e siamo tutti molto contenti che sia stata fatta: bisogna tenerne conto quando si ha a che fare con aziende che svolgono questo tipo di attività, quindi noi come operatori dobbiamo dire alle aziende che operano in questo ambito di rispettare correttamente queste regole e soprattutto di vagliare se la propria organizzazione del lavoro in questo momento è coerente con quello che prevede il d.p.r. Perché, se non fosse così, ad esempio per quanto concerne il 30% della forza lavoro altamente specializzata, con la formazione e l’informazione le aziende si devono adeguare, altrimenti non possono operare in ambienti confinati, in quanto tutto ciò che dovesse accadere, ricadrebbe poi sull’azienda stessa, qualsiasi tipo di piccola situazione, anche magari non apparentemente imputabile all’azienda. Infatti il giudice, quando avviene un infortunio, va a vedere se sussistevano tutti i requisiti previsti dal d.p.r. e se la risposta è negativa la sanzione scatta automaticamente. È un provvedimento rigido, quindi occorre verificare le proprie condizioni di lavoro che devono essere adeguate al d.p.r. Questa è l’ottica che noi vorremmo mandare avanti sulla qualificazione delle imprese, che però è una materia complicata, ed è un’idea che ebbe, tra gli altri, il ministro Damiano il quale sosteneva che non ci si può svegliare al mattino e decidere di essere imprenditori. Questa idea è giusta soprattutto in certi settori, come quello edile, perché anche l’imprenditore deve avere una certa conoscenza dei fattori di rischio, del rischio a cui espone i suoi lavoratori. Ed allora è stato scritto l’art. 27 che, pur modificandolo in alcune sue parti, il Ministro Sacconi ha condiviso, perché è corretta l’idea di dire che anche il titolare dell’impresa deve avere una certa qualificazione. D’altronde, per una storia che molti di voi conoscono, ci sono almeno una decina di disegni di legge sulla qualificazione delle imprese del settore edile a cui si sono ispirati gli estensori dell’avviso comune sulla patente a punti dell’Edilizia, avviso che è stato consegnato proprio nelle mie mani una quindicina di giorni fa. L’avviso comune in Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 99 Edilizia è stato sottoscritto da molte parti del settore edile, ma è stato molto contrastato dagli artigiani e dal Cna, quindi, in ultima analisi, non si tratta di un avviso comune, ma di un accordo sindacale che traccia quelle che dovrebbero essere le linee generali della cosiddetta patente a punti in Edilizia che però, ci tengo a precisarlo, fa parte della qualificazione in generale. Quando parliamo di qualificazione, individuiamo dei settori nei quali si deve operare in un sistema di tutela che opera attraverso dei livelli superiori a quelli di legge. Facciamo un esempio che deriva dal d.p.r. sulla qualificazione: il lavoratore autonomo nei settori oggetto di qualificazione viene sottoposto ad obblighi più stringenti rispetto a quelli che prevede il Testo Unico ed in quei settori il provvedimento è giustificato perché, per esempio, nel settore dell’Edilizia l’indice degli infortuni è più elevato. Lo stesso vale per gli altri settori di cui stiamo discutendo nella Commissione Consultiva, la quale ha il compito di individuare i settori e i criteri della qualificazione. Fortunatamente la Commissione Consultiva, che, ad onta del nome, ha dei compiti importanti di natura normativa e che purtroppo presiedo io – dico purtroppo perché è una fatica improba – è una Commissione che veramente funziona, come dimostra il fatto che abbiamo già fatto 29 riunioni: da quando l’abbiamo costituita ci vediamo una volta al mese ed è utilissimo vedersi, discutere, anche animatamente, per ottenere dei risultati importanti. Un nostro risultato storico sono le indicazioni sullo stress, abbiamo poi fatto documenti sull’esposizione sporadica e di debole intensità all’amianto, sulle procedure per la fornitura in sicurezza del calcestruzzo, eccetera: nel nostro sito abbiamo una sezione che raccoglie tutti i documenti della Commissione Consultiva ed entro il mese faremo uscire una quindicina di buone prassi validate dalla Commissione Consultiva. Questo fatto per me è importantissimo perché approntare delle buone prassi significa mettere a disposizione gratuitamente di tutti gli operatori delle procedure operative, che poi possono essere utilizzate in tranquillità perché sono state vagliate come efficaci: è una cosa che rappresenterà il futuro della sicurezza, perché ormai la sicurezza non ha più bisogno di altre regole. L’Unione Europea non fa più direttive perché abbiamo un mare di norme, non ce la facciamo più, tant’è che si sta pensando di rivedere le vecchie direttive, ad esempio, quella che molto probabilmente al più presto si rifarà, sarà quella sui campi elettromagnetici, su cui 100 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potete immaginare che c’è una certa divisione tra le associazioni datoriali e quelle sindacali. Questo è il futuro, ovvero dire, per esempio, ad un’azienda, che si occupa di impiantistica, che le procedure per andare a fare un impianto in sicurezza di un certo tipo sono le seguenti: passo a, passo b, passo c, eccetera: è quello che stiamo facendo per gli ambienti confinati, perché un altro elemento importante degli ambienti confinati è rinviare a buone prassi per l’esecuzione di lavori in sicurezza. Non è che prima non ci fossero le buone prassi per entrare in sicurezza in un silos, in una cisterna, però non avevano quelle caratteristiche di fruibilità che noi invece riteniamo necessarie. Infatti stanno per uscire – io ho chiesto assolutamente di accelerare i tempi, vista l’entrata in vigore del provvedimento, il quale credo che uscirà a gennaio – le prime quattro - cinque buone prassi sugli ambienti confinati, che sono state fatte da un gruppo di eccellente livello internazionale. Queste buone prassi riguarderanno un certo tipo di ambienti confinati, perché lavorare in questi ambienti comporta diverse localizzazioni e diverse criticità, per cui cominciamo a ragionare su un certo tipo di strutture: i primi mi pare che saranno i serbatoi interrati. Questo è solo l’inizio di un processo per cui ogni anno faremo uscire una serie di buone prassi, in modo da poter poi avere un catalogo di buone prassi che possano essere utilizzate fattivamente dagli operatori. Siamo d’accordo anche con le parti sociali ed è un accordo che abbiamo raggiunto in Commissione Consultiva, perché la Commissione Consultiva è come se fosse un ente a sé, non appartiene al Ministero del Lavoro ed io ci tengo molto a sottolineare questo fatto, perché si tratta di un’associazione che ha una sua rappresentanza molto qualificata, essendo composta da 40 membri, di cui 10 rappresentano l’amministrazione centrale dello Stato, 10 rappresentano le regioni, 10 rappresentano le parti datoriali e 10 rappresentano le parti sindacali. Io considero la Commissione l’espressione di un principio allo stesso tempo antico e moderno del Diritto del Lavoro: l’Organizzazione Internazionale del Lavoro funziona dagli anni ‘20 dello scorso secolo con il principio del tripartitismo, per cui si va a Ginevra e si trova questo palazzo vecchio stile, un po’ polveroso, ma entrando ci si Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 101 rende conto che questa modalità di lavoro, che è faticosa, di dover sentire sulle singole questioni tutte le parti sociali è inevitabile. Infatti la contrapposizione tra le due parti è solo ideologica, quindi meno ce n’è, meglio è, ve lo dico per esperienza perché su certe questioni tecniche l’accordo si trova: non è che ci sia il ponteggio di destra ed il ponteggio di sinistra, c’è il ponteggio che tiene ed il ponteggio che non tiene; non è che c’è l’agente chimico che fa bene e quello che fa male, c’è l’agente chimico più nocivo e l’agente chimico meno nocivo; però vi posso garantire che spesso anche sulle questioni tecniche c’è qualcuno che fa le barricate ed io devo dire che lo trovo molto negativo. Invece devo dire che nella Commissione Consultiva all’inizio c’era molta diffidenza, poi pian piano ci siamo resi conto che ci si poteva parlare anche con chiarezza, pur avendo idee differenti, per arrivare a soluzioni utili a tutti ed io di questo sono molto contento perché credo che sia un’esperienza che va avanti bene. D’altronde anche altre cose, che la Commissione non dovrebbe fare, sono state fatte in Commissione Consultiva, fintantoché non sono stati fatti altri pezzi dell’attuazione del Testo Unico. Adesso, per fortuna, il Testo Unico dal punto di vista istituzionale è completo e per il futuro noi avremo delle sedi precise per andare a fare certe attività; per esempio la cabina di regia per la vigilanza ce l’abbiamo: l’art. 5, che definisce le politiche nazionali di vigilanza e di prevenzione a livello nazionale, è presso il Ministero della Salute, l’art. 6, che sarebbe la Commissione Consultiva, è stata attuato, i comitati regionali di coordinamento funzionano, anche se a macchia di leopardo, in quanto sul territorio nazionale essi realizzano il coordinamento a livello regionale delle politiche nazionali. Infine è stata creata la Commissione Interpelli ed anche questo è un fatto importante: lo dico ai consulenti perché ora c’è la possibilità appunto di fare degli interpelli, potendo avere una risposta vincolante, anche se non inderogabile, che indirizza tutta l’attività di vigilanza delle Asl e delle Dpl ed anche questa è una cosa per noi fondamentale. Ci abbiamo messo una vita per ragioni politiche, ma finalmente ce l’abbiamo, per cui chi vuole formulare un interpello sa dove indirizzarsi. Ci manca un solo pezzo che però confidiamo di portare a casa il 17 novembre – sempre se ci sarà ancora la conferenza Stato – Regioni: io credo di sì, perché queste attività dovrebbero andare avanti lo 102 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stesso – che è il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione, il cosiddetto SINP, fondamentale per incrociare i dati e le attività di vigilanza – i dati del Ministero della Salute e quelli sulla malattie professionali – non soltanto a livello statistico, ma anche per la programmazione delle attività. Questa è una cosa che riguarda l’amministrazione e che è importantissima per noi. Questo riferimento al 17 novembre mi permette di ritornare ad un punto che è stato sollevato in precedenza: stiamo cercando di mettere dentro l’ordine del giorno del 17 novembre tutta una serie di provvedimenti sulla salute e sulla sicurezza, di cui uno è sicuramente già presente, e sono i provvedimenti in materia di formazione, soprattutto l’art. 34 che riguarda la formazione del datore di lavoro che intende svolgere in proprio i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Questo è un provvedimento importante perché, se vi ricordate, nella 626 ci fu una specie di sanatoria per cui c’è gente che non ha mai visto nulla a proposito di salute e sicurezza e che svolge formalmente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Quindi questo è un accordo che – con i tempi che sono necessari, perché è chiaro che bisogna dare il tempo di adeguarsi e ci sarà un regime transitorio di qualche mese che permetterà a tutti di mettersi in regola – innalzerà di molto il livello della formazione dei datori di lavoro e questo è fondamentale: va da sé che quel che è stato detto per la qualificazione, vale pure per la formazione dei Rspp. L’altro provvedimento è, se possibile, ancora più importante, perché è quello previsto dall’art. 37, comma 2, che riguarda la formazione dei lavoratori e che deve essere individuato sulla base di un accordo in conferenza Stato - Regioni. Con le Regioni siamo d’accordo, nonostante sia stata una fatica micidiale: era già all’ordine del giorno a luglio, dopo di che tutto è saltato al 2 agosto, perché in Italia c’è quella che io chiamo “the dark side of devolution”, ovvero i lati negativi del federalismo. In questo caso la negatività, dal punto di vista procedurale, dei passaggi rispetto alle autonomie locali si è manifestata attraverso una lettera della Provincia Autonoma di Bolzano che il giorno prima dell’approvazione in conferenza ha detto che l’accordo non le andava bene, non avendo ovviamente partecipato ai lavori tecnici ai quali era stata regolarmente invitata; quindi noi poveracci siamo stati costretti a tornare a lavorare sull’accordo che avevamo trovato con Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 103 tanta fatica e con molto tempo e che già era saltato in altri casi per ragioni politiche, perché fino a non molto tempo fa il Ministero del Lavoro era legato alle nostre posizioni, mentre poi alla fine abbiamo perso ulteriormente tempo, perciò ora speriamo che il 17 novembre si riesca ad approvare il tutto. La buona notizia è che se il provvedimento viene approvato dalla conferenza, diventerà immediatamente efficace, perché non abbiamo bisogno di fare un decreto che recepisca l’accordo in quanto è la legge stessa che lo prevede. L’accordo formazione è importante per un motivo pratico evidente, cioè perché ci dice il numero di ore di formazione, i soggetti formatori, come dovrà essere fatta la formazione, il rapporto con gli organismi paritetici, eccetera, quindi avremo finalmente una road map per fare la formazione. Oggi si sta rallentando l’attività di formazione ed io lo capisco, anche perché tutti stanno aspettando l’emanazione di questo strumento, per poter fare poi una formazione coerente con l’accordo. Il secondo punto è ancora più importante: l’accordo per la formazione dei lavoratori non riguarda soltanto i lavoratori, ma riguarda anche i dirigenti ed i preposti. Questa è una forzatura del dettato di legge perché il dato di legge prevede che solo l’accordo sui lavoratori sia fatto in conferenza Stato – Regioni, in quanto per la formazione dei dirigenti e dei preposti l’art. 7, comma 7, dice che la formazione dei dirigenti e dei preposti deve essere sufficiente ed adeguata in partenza, quindi noi non avremmo dovuto fare un accordo in conferenza per regolamentare questa formazione, invece l’abbiamo voluto fare, per quanto ci sarà scritto che la parte sui dirigenti e sui preposti non è una parte obbligatoria, perché questo non sarebbe stato possibile. Nel provvedimento c’è anche scritto che, se io mi attesto come datore di lavoro su quella formazione, si presume rispettato l’obbligo di legge, il che significa che si deve fare così, perché gli organi di vigilanza si attesteranno su quei livelli, a meno che non si riesca a dimostrare che la formazione è sufficiente ed adeguata con livelli differenti, ma non so se qualcuno è tanto bravo da riuscirci. Quindi si tratta di un percorso sicuramente preferenziale per chi svolge attività di formazione ed è importante, perché finora le criticità che noi abbiamo incontrato a proposito di dirigenti e di preposti – tutti i documenti sulla formazione di coloro che hanno dei ruoli di staff lo 104 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dicono – stanno proprio nel fatto che molte volte gli interessati non sanno neanche di avere questo ruolo di staff. Noi nell’accordo in conferenza scriviamo come si deve intendere la formazione, che poi è più o meno quello che abbiamo scritto nella circolare. Nell’accordo in conferenza si è scritto che intanto si deve cercare la collaborazione soltanto con gli organismi paritetici di riferimento, quindi, se si opera in Edilizia, non si va a cercare la collaborazione dell’ente paritetico del Commercio; allo stesso tempo però ci deve essere un altro requisito che concorre con il primo e cioè deve essere un organismo paritetico presente nel territorio di riferimento, ovvero, se io opero a Firenze, non vado a cercare la collaborazione dell’organismo paritetico di Messina. Terzo punto: l’organismo paritetico deve essere un organismo paritetico in possesso dei requisiti previsti dalla legge 81, cioè costituito nell’ambito delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Lo diciamo perché purtroppo vediamo degli organismi paritetici fittizi che nascono come funghi e sui quali noi abbiamo dei gravi timori, non tanto per la ragione che possa essere una rappresentanza non incardinata nelle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma perché fanno dei corsi fasulli, per cui ora stiamo cercando, purtroppo con la lentezza dell’amministrazione, che è un po’ come un treno, nel senso che ci mette del tempo per prendere velocità, di risolvere questo problema. Nella circolare abbiamo detto che riteniamo particolarmente importante, tra gli indici della maggiore rappresentatività, la firma del contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda, che, se vogliamo essere rigorosi, è solo uno degli indici, perché il passaggio che dobbiamo ricordare e che dobbiamo spiegare a tutti è che l’organismo paritetico non è di per sé rappresentativo, ma è costituito nell’ambito di organizzazioni sindacali: questo è il punto. Infatti a me continuano ad arrivare telefonate e commenti sulla circolare molto preoccupanti, perché vengono da presunte organizzazioni sindacali, che confondono l’organismo paritetico con l’organizzazione di riferimento: l’organismo paritetico è espressione di una organizzazione sindacale di riferimento o di diverse organizzazioni sindacali di riferimento, una di parte datoriale ed una di parte sindacale, oppure diverse di parte datoriale e diverse di parte sindacale, che l’organismo paritetico non sappia questo, mi sembra che depon- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 105 ga a favore della tesi che non è un organismo paritetico genuino e che si sia costituito perché due individui si sono messi a tavolino ed hanno deciso che, essendo di fronte ad una possibilità di business, hanno deciso di fare formazione. Se questo concetto non è chiaro, lo dobbiamo chiarire, perché a me continuano ad arrivare richieste di delucidazioni su una circolare che non è una circolare sulla formazione, è una circolare nella quale si spiega solo che cosa significa “cercare la collaborazione” e con chi cercare la collaborazione: non è vero che noi stiamo limitando la libertà di formazione, noi stiamo dicendo che il Testo Unico identifica un organismo paritetico in una certa maniera ai fini della richiesta di collaborazione: chi pone il problema di non poter fare attività di formazione, evidentemente dentro di sé sa che non la può fare, è questo il concetto, molto poco giuridico, che mi viene in mente. Sulla circolare dovremmo forse fare una integrazione per spiegarne un po’ meglio la portata, però voi capite che si tratta di una materia molto delicata, trattando del tema della rappresentatività, e comunque nel frattempo c’è stato a questo proposito anche l’accordo interconfederale. Quanto alla procedura di infrazione, ci tengo a parlarne perché in queste situazioni le amministrazioni si trovano sempre in una posizione di debolezza, non tanto perché è stata avviata la procedura di infrazione, quanto perché noi non possiamo divulgare certe cose. La procedura della Commissione Europea riguarda il contenzioso provocato da un cittadino italiano, di nome Marco Bazzoni, un Rls, il quale si dà molto da fare per segnalare quello che ritiene non funzioni nell’ambito della sicurezza. Bazzoni ha segnalato all’Unione Europea che, secondo lui, il 106, il decreto correttivo, è in contrasto con la direttiva madre 89 391 per alcuni profili. Normalmente l’Unione Europea in questi casi ringrazia il cittadino e cestina la lettera, invece in questo caso il cosiddetto “progetto pilota” è andato avanti e la Commissione ha ritenuto di mettere sotto inchiesta l’Italia. La cosa che a me dà fastidio è che chiaramente sui giornali è andata solamente la lettera in cui la commissione ha detto a Bazzoni: “Caro Bazzoni, lei ha ragione su questi punti”, mentre io non posso pubblicare sui giornali la lettera che mi comunica la procedura di infrazione, la quale è chiaramente molto diversa da come è stata descritta sui quotidiani, per cui ora io ve la sintetizzerò. 106 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sono otto i punti sollevati dall’Unione Europea, non li elencherò tutti, ma parlerò solo di alcuni: il primo gruppo è costituito da una serie di contestazioni che io considero del tutto fuori dal mondo perché l’Unione Europea ci dice che lo strumento della delega, regolamentato dall’art. 16 del Testo Unico, deresponsabilizzerebbe il datore di lavoro, che è una cosa tale che, se fosse così, io darei le dimissioni domani. Invece la salute e la sicurezza si ottengono attraverso una corretta organizzazione del lavoro, di cui la delega è parte integrante: dire una cosa del genere significa proprio destrutturare di per sé l’idea che abbiamo noi della salute e della sicurezza, che si basa su una situazione organizzata, non verticistica, fondata solo sul datore di lavoro. Quando l’ho letto, non ci potevo credere ed il brutto è che io non posso divulgarlo, mentre vorrei proprio pubblicarlo sui giornali per dimostrare di che cosa è capace l’Unione Europea. Ma l’amministrazione non può avvalersi di questi strumenti ed è costretta a lavorare dietro le quinte: infatti ora stiamo preparando una memoria difensiva che poi verrà inviata all’Unione Europea tramite i canali ufficiali. Già a partire da qui si capisce che c’è un problema, cioè che occorrerà spiegare a loro che noi abbiamo regolamentato la delega nel Testo Unico non certo per dire che il datore di lavoro si libera delle responsabilità, ma per stabilire i criteri in base ai quali è legittima la delega come strumento, la mancanza di uno solo dei quali comporta l’inefficacia del conferimento del potere e quindi la responsabilità del soggetto delegante. Tutto ciò riguarda la delega, riguarda la sub delega, riguarda l’art. 16, comma 3, con riferimento ai modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e questo, secondo me, è fondamentale, tant’è che abbiamo chiesto espressamente di andarlo a spiegare a voce e forse il 21 novembre, se troviamo i soldi per la missione – perché adesso il problema fondamentale è questo – andiamo in Commissione a spiegare le ragioni filosofiche di questa scelta. Le altre contestazioni sono più specifiche, ma, secondo me, meno preoccupanti. Ce n’è un primo gruppo che riguarda la valutazione dei rischi: la prima contestazione sulla valutazione dei rischi è che l’Italia ha previsto che la valutazione dei rischi si faccia entro 90 giorni, in caso di nuova attività, e 30 giorni in caso di mutamenti dell’organizzazione del lavoro, si prevede cioè che il documento, e non la valutazione, sia stilato entro questi limiti di tempo. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 107 Ancora una volta il funzionario che ha redatto l’obiezione dimostra di confondere il documento con la valutazione dei rischi vera e propria, però questo costituisce un problema perché non è facile spiegare a qualcuno una cosa che dovrebbe già sapere molto bene, ovvero che la valutazione dei rischi è tutto tranne che il documento in cui essa viene descritta, in cui vengono riportate le misure della valutazione dei rischi. Perciò stiamo cercando di dimostrare che la valutazione è una serie di attività che devono essere concretamente realizzate e che vanno realizzate sin dal primo momento, come recita il testo di legge, il quale afferma che la valutazione dei rischi va fatta immediatamente, mentre il documento può essere redatto entro 90 giorni. Quello che noi diciamo è che queste misure vanno poi formalizzare entro un determinato periodo di tempo: all’Unione Europea infatti io manderò un pacco di verbali dell’attività ispettiva, perché hanno scritto, tra le altre cose, che in questa maniera il giudice poi non può nemmeno comminare una sanzione, che è una cosa di una stupidaggine clamorosa, perché io voglio vedere, se si verifica un’infrazione alle norme di sicurezza entro i 90 giorni che sono stati concessi per redigere il documento di valutazione dei rischi, se non si è responsabili penalmente o se l’ispettore non commina la sanzione relativa. Tant’è che mi sono fatto mandare dei miei amici delle Asl, pacchi di sanzioni relative al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività lavorativa ed i previsti 90 giorni: non è stato facile, ma alla fine me li hanno mandati, noi li abbiamo resi anonimi e adesso li porteremo alla Commissione dell’Unione Europea. Altro profilo è la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Questa è una cosa che un famoso procuratore di Torino ci ha sempre detto che sarebbe stato un problema, perché, secondo l’Unione Europea, le indicazioni metodologiche, le quali dicono che il processo di valutazione dei rischi si svolge in un periodo non immediato, ma entro un certo arco temporale, comporterebbero un’automatica proroga delle disposizioni di valutazione dei rischi. A questo proposito ho già avuto modo di scrivere, perciò mi limito a dire che è semplicemente la previsione logica di una persona che sta sulla terra quella di dire che una procedura è, appunto, una procedura, che richiede un certo tempo, e non un imbroglio, perché altrimenti bisogna dire che è possibile fare in mezz’ora la valutazione dei rischi in una struttura di cinquecento lavoratori, mentre questo, ovviamente, non è possibile. 108 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro In realtà il problema, secondo me, è superato dal fatto che, se anche le indicazioni metodologiche avessero – cosa che non hanno – prorogato il termine per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato – che in realtà l’art. 28, comma 1, prevedeva che dovesse essere fatta nel 2008 – e se anche qualcuno avesse voluto iniziare la valutazione del rischio nel dicembre 2010, oggi siamo a novembre del 2011 e nessuno può francamente dire che la procedura non può essere finita: se poi c’è qualcuno che ancora non l’ha conclusa, deve farlo immediatamente. Quindi su questo punto io sono moderatamente preoccupato perché, se anche dovesse arrivare la sanzione, sarebbe relativa ad una cosa, a mio avviso, superata dallo stato dell’arte. Invece è più preoccupante un altro paio di notazioni, soprattutto una, la quale però non riguarda il Ministero del Lavoro, che è la proroga per l’antincendio nelle strutture alberghiere al di sotto dei 25 posti letto: a questo proposito non so che cosa dire, perché non conosco la materia. Ci hanno contestato poi la proroga per le società cooperative e l’autocertificazione, ovvero il fatto che le aziende possono autocertificare la valutazione dei rischi; ma anche qui confondono l’autocertificazione con la valutazione dei rischi ed anche in questo caso produrremo le sanzioni che sono state comminate ad aziende in regime di autocertificazione. Comunque ricordo che entro il giugno 2012 l’autocertificazione verrà abolita e tutti dovranno fare la valutazione dei rischi. Ci tenevo ad esprimere i termini reali delle contestazioni: mi dispiace di non poter divulgare la comunicazione dell’Unione Europea, ma non mi è consentito e questo poi permetterebbe ai giornali di buttarsi sulla notizia e di ricamarci a modo loro. Ringrazio dell’attenzione. MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Mi pare di aver colto nei vostri sguardi un grande desiderio di porre delle domande. Anche in questo caso raccogliamo una serie di questioni alle quali poi Lorenzo Fantini risponderà in modo complessivo. RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 109 LORENZO FANTINI (Dirigente del Ministero del Lavoro) Per quanto riguarda il rapporto tra organismo paritetico e diverse entità territoriali – è una mia opinione personale – io privilegerei sempre, se dovessi rispondere ad un quesito, il rapporto con il territorio più prossimo per un principio di sussidiarietà. Noi abbiamo favorito l’organismo paritetico perché riteniamo che esso possa svolgere un’importante funzione di collegamento con la realtà aziendale, perciò va da sé che laddove ci siano un organismo paritetico di livello regionale ed un organismo paritetico di livello provinciale, secondo me, la collaborazione va ricercata presso quello più vicino alla realtà territoriale, quindi quello provinciale, non quello regionale. È sufficiente, per rispettare l’obbligo previsto dalla norma di legge, che la richiesta di collaborazione venga fatta all’organismo paritetico del settore e quando si parla del territorio si deve fare riferimento al territorio inteso come entità più vicina, non però ad un livello inferiore a quello provinciale. Infatti la norma è stata tarata sulla territorialità provinciale, anche se poi non lo abbiamo scritto, cosa che è forse opportuno fare: prendiamo una posizione e diciamo che è opportuno rapportarsi con l’organismo paritetico provinciale, per cui ora, se dovessi scrivere una circolare, la scriverei in questo senso, in modo da chiarire i dubbi che ancora sussistono. Sulla questione del contratto collettivo nazionale di lavoro non credo che si possa scrivere in una circolare quale dei contratti collettivi potenzialmente applicabili nel settore debba essere applicato da una determinata azienda, il problema è casomai di comunicazione ed è l’organismo paritetico che deve sincerarsi di quale sia il contratto in essere per un determinato lavoratore. Il Testo Unico colloca l’obiettivo di evitare che qualcuno si possa fare imprenditore senza avere alcuna conoscenza delle norme relative a salute e sicurezza, soprattutto se ha intenzione di operare in settori particolarmente a rischio, nell’art. 27, laddove si dice che la commissione identifica i settori in cui dovrebbe operare il sistema di miglior tutela ed i criteri in base ai quali dovrebbe operare questo sistema di miglior tutela. Ora ne stiamo discutendo, direi con ferocia, all’interno della Commissione Consultiva: per esempio, in Edilizia c’è il sistema della patente a punti che dovrebbe riguardare tutte le imprese, le quali, nel momento in cui si vanno ad iscrivere alla Camera di Commercio, 110 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono avere certi requisiti, che devono essere vagliati, di formazione, di informazione e di addestramento, quindi è qualcosa che è previsto che si farà, però non so quali saranno i tempi, tuttavia si farà senz’altro, perché in merito abbiamo una posizione che potremmo definire bipartisan, dato che effettivamente nessuno si è mai opposto direttamente a questa misura, anche se poi le opposizioni sono trasversali. Infatti, siccome siamo in un momento di crisi, c’è qualcuno che viene a dire – concetto sul quale io non sono assolutamente d’accordo – che non si possono imporre nuovi oneri. Io ribadisco tuttavia che non si tratta di nuovi oneri, perché nel momento in cui qualcuno inizia un’attività, deve sapere che cosa sta per fare. Io ho detto anche ai miei amici, che rappresentano il mondo artigiano, che ci deve essere un salto di qualità, anche nelle strutture che al momento non sono organizzate e che in Italia esistono. Purtroppo, per esperienza, so che le strutture artigianali formalmente autonome, che poi in realtà non sono autonome, costituiscono un grosso problema: se la norma di legge richiede un certo tipo di cultura organizzativa ed impone degli obblighi a cui si deve ottemperare, ci si deve organizzare per soddisfarli e se non ci si riesce, si va a fare un altro lavoro. Io sono consapevole che una norma come la patente a punti è potenzialmente in grado di modificare il mercato del lavoro, ma lo fa perché va a dire quali sono i paletti che gli imprenditori devono rispettare nell’organizzazione dell’attività: nessuno impone all’imprenditore di avere 100 lavoratori, di avere una determinata forma societaria, di utilizzare il contratto A, piuttosto che il contratto B, può anche utilizzare un contratto di prestazione coordinata e continuativa, tra quelli che sono legittimi, però deve garantire certi requisiti: se è bravo a garantirli con uno strumento contrattuale di un certo tipo, va bene, se è in grado, come lavoratore autonomo, di avere dispositivi di protezione individuale che gli impediscono di morire all’interno di una struttura pericolosa, va bene, altrimenti va a fare un altro lavoro presso un’altra impresa. Questa è una cosa che nessuno dice, ma che è alla base dell’opposizione degli artigiani e degli autonomi, i quali hanno tra i loro iscritti molti operatori che andrebbero fuori mercato. Questo tuttavia è l’obiettivo al quale prima o poi occorre arrivare: chiaramente in questo momento di crisi l’opposizione di queste strutture non organizza- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 111 te ha più voce, perché si viene a dire che inevitabilmente la patente a punti costerà qualche cosa alle imprese anche in termini gestionali, per cui le imprese ci ripetono che in questo momento non è il caso di far la patente a punti e per il momento sono riuscite ad evitarla. Ma io qui in generale dico che a breve un sistema di qualificazione, pur prescindendo dalla patente a punti, opererà in settori diversi: ad esempio nel settore dei Trasporti, che è connotato da un rischio molto elevato, o in altri settori, che sono stati individuati dalla Commissione Consultiva, come la somministrazione di manodopera o la vigilanza privata, tutti settori in cui si determineranno delle regole un po’ più stringenti relativamente alla formazione ed all’informazione per quei profili che possono essere soggetti ai rischi di quegli specifici settori. Speriamo di riuscire ad attuare tutte queste misure, sulle quali abbiamo avuto una battuta di arresto, perché il Ministro Sacconi voleva chiudere la patente a punti proprio oggi, portandola in Consiglio dei Ministri, ma purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, sapete quel che è successo, per cui la misura per il momento non andrà avanti. Sulla questione degli autonomi è interessante la domanda che è stata posta: la questione dei lavoratori autonomi è una delle più importanti in generale del Testo Unico, perché in Edilizia in particolare molti sono gli autonomi, i quali però in realtà operano come imprese. Partiamo dal concetto che l’autonomo vero è quello che lavora da solo, con il proprio furgone, eccetera, diciamo che, in generale, non per quello che riguarda l’Edilizia, al lavoratore autonomo spettano in materia di salute e sicurezza soltanto gli obblighi di munirsi di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale rispettosi delle norme del Testo Unico. Nell’Edilizia c’è invece qualcosa di più, che è l’art. 94, il quale dice: “I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”, quindi ne dovremmo dedurre che c’è solamente l’obbligo di dispositivi di protezione individuali e di attrezzature di lavoro rispettosi delle norme. In realtà non è così, perché, se noi andiamo a vedere l’allegato XVII, troviamo un discorso relativo all’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi che va assolutamente considerato: non è un 112 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro obbligo che grava sul lavoratore autonomo, ma egli deve assolutamente avere certe caratteristiche professionali che vanno accertate dal committente, per cui, se io devo assumere un lavoratore autonomo che lavora a casa mia, gli devo chiedere certe cose, che correlativamente il lavoratore deve avere. L’allegato XVII dice: “ I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali ; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo (formula che significa che attualmente la formazione va fatta solamente nei casi che sono previsti dal decreto legislativo, quindi, per esempio, per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi, il Pimus, non c’è altro per il momento); e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007”. Certo dovrebbe esserci qualcosa in più e nei provvedimenti relativi alla qualificazione sicuramente c’è qualcosa in più: per esempio, se gli autonomi operano in ambienti confinati, sono tenuti anche alla sorveglianza sanitaria, lo prevede il d.p.r. che entrerà in vigore il 23 novembre e che è stato pubblicato l’altro ieri. Questo d.p.r. prevede la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 – ovviamente se si opera in ambienti confinati – ed i lavoratori si devono sottoporre alla sorveglianza sanitaria, mentre attualmente l’allegato XIV non lo prevede come obbligo. Con questa formula, che è stata tra l’altro oggetto di modifica dall’81 al 106, noi abbiamo voluto chiarire che c’è l’idoneità sanitaria solo nei casi previsti dal decreto legislativo 81, però questi casi al momento non sono ancora stati definiti, quindi è una formula aperta all’eventualità che ci siano nuovi provvedimenti che prevedono la sorveglianza sanitaria, anche se attualmente non ci sono. A proposito della collaborazione nelle attività di formazione, di cui ho già parlato, aggiungo che nell’accordo abbiamo scritto che occorre avanzare una richiesta nei confronti dell’organismo paritetico: se questa richiesta non riceve risposta entro 15 giorni, ciò comporta Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 113 che si possa procedere in autonomia all’attività di formazione. Questo perché la norma non dice che la formazione va fatta con gli organismi paritetici, ma in collaborazione: a questa affermazione noi diamo un’interpretazione tale per cui l’inerzia dell’organismo paritetico significa che si può procedere, ma diciamo anche che, se l’organismo paritetico fa le sue osservazioni, bisogna tenerne conto ai fini dell’attività di formazione. Il che significa che voi potete fare delle osservazioni generali ed anche eventualmente fare una proposta di tipo contrattuale, che però non è vincolante per il soggetto. La qualificazione del formatore è un criterio che va individuato dalla Commissione Consultiva, che, in effetti, sta elaborando un documento il quale è in fase molto avanzata e che dirà quali sono le caratteristiche che devono avere i soggetti formatori. Questa cosa è molto importante perché oggi si inventano formatori sulla sicurezza e si inventano pure organismi nazionali a ciò delegati. Invece noi individueremo dei percorsi professionali di esperienza che dovranno essere rispettati da chi vuole fare il formatore per la sicurezza. Questo ci aiuterà, però è un provvedimento che non è immediato, lo stiamo per approvare in Commissione Consultiva, dopodiché dovrà essere recepito perlomeno in un decreto oppure, secondo me, in una legge che andrà a modificare completamente il quadro di riferimento. Non è un problema per voi che già fate formazione, è un problema per quelli che si stanno improvvisando formatori, quindi, se ci sarà l’accordo, avrete qualche elemento in più di chiarezza e molti problemi saranno risolti. Tra l’altro l’accordo rinvia proprio alla qualificazione dei formatori, perché è materia che va regolata all’interno di questa questione, altro argomento su cui la Cisl è da tempo molto attenta. A proposito del Rlst devo dire che, se c’è un punto sul quale siamo in forte ritardo, è proprio questo: naturalmente abbiamo ricevuto richieste da parte sindacale, ma qui è stata fatta la scelta politica di andare su altre priorità. Il Testo Unico, rispetto alla 626, esprime con chiarezza il concetto per cui, dove non c’è il Rls, deve esserci il Rlst, però attualmente il sistema che favorisce la presenza della rappresentanza territoriale – che prevede le famose due ore a carico dell’impresa a favore di un apposito fondo presso l’Inail – è ancora tutto da venire, anche se le richieste ci sono. Io spero di poterlo affrontare quando finirà questa tempesta, perché effettivamente a questo proposito bisogna fare un decreto per la 114 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituzione del fondo presso l’Inail, dopo di che bisognerà dire in base a quali criteri le aziende pagheranno le due ore, se non hanno un Rls interno. Quindi è una materia molto delicata, che va ponderata molto attentamente, perché dire chi deve pagare, crea sempre dei problemi, soprattutto in considerazione del fatto che c’è chi dice che gli autonomi non devono essere soggetti ad un certo tipo di vincoli. Certamente l’anno prossimo questo problema sarà inserito nell’agenda delle cose da fare: è un decreto, quindi è nostra responsabilità cercare di farlo, anche se chiaramente sono notevolissimi i problemi sindacali che ci stanno dietro. La prima cosa che vorrei fare è una proposta all’Inail: creare un’anagrafe sia degli organismi paritetici che dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, che non è una proposta nuova, ma che io ritengo sia utile, anche perché, se adesso parte il SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali, come pare che accadrà, potremo avere un flusso di dati, che passa attraverso i canali informatici, condiviso da tutte le amministrazioni. Questo si può fare in tempi rapidi. Fare un’anagrafe e decidere chi inserire perché è rappresentativo – sulla base dei criteri di rappresentatività dei soggetti, che va fatta secondo i criteri generali stabiliti dal recente accordo – nonostante i tempi che ci vogliono, già è utile per poter sapere, per esempio, quali sono gli organismi paritetici che operano nelle zone dove si vanno ad attivare delle aziende: siccome questa cosa è prevista, la possiamo regolare con l’Inail. Fortunatamente i nostri rapporti con l’Inail sono costanti ed ottimi, per cui posso dire che me ne occuperò io personalmente l’anno prossimo, quando si placheranno un po’ le acque: per ora abbiamo addirittura detto ai sindacati che lo faremo, ma che non è una priorità, perché così aveva deciso il Ministro Sacconi. Noi stiamo cercando di valorizzare a poco a poco le buone prassi: da quando sono entrato al Ministero nel 2003, siamo partiti dal concetto che neppure le aziende evolute sapessero che cosa erano le buone prassi. Quest’anno invece abbiamo premiato le buone prassi a Napoli ed ho visto delle buone prassi eccellenti, anche nel settore degli appalti, che noi dobbiamo ora divulgare attraverso il nostro sito. Abbiamo deciso infatti di andare lungo questa strada: le valorizzeremo intanto divulgandole, questo significa che tutte le aziende di un certo settore potranno non solo sapere che, per esempio, un’azien- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 115 da del settore delle telecomunicazioni, che mette le antenne sui tetti, ha ideato una buona prassi per questa operazione, ma potranno anche utilizzare la prassi ideata da quell’azienda. Questo è importante anche in un’ottica di scambio, però occorrerebbe incentivare le buone pratiche anche dal punto di vista economico, cosa che può fare l’Inail. Infatti l’Inail a dicembre farà un bando, che è il seguito del famoso click day: la cosa negativa è che c’è lo stesso meccanismo, una cosa positiva è che loro dicono che non ci potranno essere gli stessi problemi, legati al blocco del sistema, che c’erano stati l’altra volta, perché hanno individuato delle soluzioni tecniche per evitarlo, mentre l’altra notizia positiva – che è ancora più buona – è che ci sono 180 milioni di euro a disposizione, che verranno destinati non solo alle buone prassi ma anche, cosa che per me è importante come le buone prassi, ai modelli di organizzazione e gestione. Oltre a ciò il grosso verrà dedicato al finanziamento delle attrezzature di lavoro, compresi i trattori: ricordiamo che l’anno scorso sono morte 281 persone a causa di un trattore, un dato impressionante. Comunque, per incentivare le buone prassi, l’unico soggetto che dispone di denaro è l’Inail: per il momento il nostro è un premio solo simbolico che consiste nel dare pubblicità ad una soluzione che per l’azienda può essere importante sotto il profilo dell’immagine; certo occorrerebbe premiare le buone prassi più seriamente, però in questo momento, più di quello che faremo con il bando Inail, sarà difficile fare. Ci sarà poi un bando sulla formazione, sulla base dei programmi formativi che sono stati oggetto di accordo tra le parti sociali: questo è un bando più piccolo, si tratta di 14 milioni di euro, ma è pur sempre qualche cosa. Anche questo bando dovrebbe uscire entro dicembre. Un altro assetto normativo che va completamente rivisto è quello che riguarda gli stupefacenti. Noi abbiamo a questo riguardo due tipi di normative: una fonte è costituita dal Testo Unico sugli Stupefacenti, poi ci sono gli accordi che hanno individuato le mansioni a rischio, in presenza delle quali è possibile, anzi è necessario, operare degli accertamenti, ed infine ci sono tutti gli altri accordi relativi alle modalità dell’accertamento. Queste norme sono in fase di rivisitazione, il problema è che sono gestite da una struttura che ha una visione dell’accertamento che il Ministero del Lavoro non condivide, infatti ora sono gestite a livello 116 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio dei Ministri ad opera dell’onorevole Giovanardi. Non intendo dire che tutto ciò non va bene, però il governo ha una visione del problema sostanzialmente legata alla prevenzione dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti, mentre noi, come Ministero del Lavoro e Ministero della Salute, riteniamo che sia importante incardinare tutto nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Quindi sussiste una forte divisione tra noi, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute da una parte, e Presidenza del Consiglio e Dipartimento per la prevenzione dell’uso degli stupefacenti dall’altra. A questo punto, considerate le vicende politiche, ho motivo di ritenere che ci sarà un problema relativo alla continuità dei lavori, comunque chi se ne occupa attualmente sta lavorando per rendere omogeneo il quadro normativo: è stata fatta una normativa di base, generale, ed ora vanno rivisti tutti gli accordi relativi alle mansioni ed alle modalità di accertamento, perché adesso non si capisce come si deve leggere l’elenco delle mansioni, anzi, nessuno si preoccupa di identificarle, tenendo conto che la mansione deve essere svolta, se non con continuità, almeno non in maniera episodica e saltuaria. Facciamo un esempio: se in una ditta ci sono 20 persone che sono abilitate a condurre il muletto, ma solo tre lo fanno costantemente, secondo me, la visita non va fatta a tutte e 30, se 27 di esse conducono il muletto una volta ogni tanto. Però questa è un’opinione mia e qualcun altro potrebbe non essere d’accordo, comunque che sia una cosa urgente lo sappiamo tutti, per cui occorre un intervento legislativo che chiarisca la logica del controllo, che non è una logica di polizia: è da un lato una logica di tutela dei terzi e dall’altro lato una logica che deve essere rispettosa delle prerogative dei lavoratori. Questa vicenda, per il momento, è più squilibrata sul lato dei terzi che sul lato delle prerogative dei lavoratori, perciò non siamo ancora arrivati ad una sintesi, però i documenti ci sono e si sta lavorando alla creazione di una normativa generale sulla tossicodipendenza e sulla alcol dipendenza; dopodiché occorrerà rivedere gli allegati per quanto riguarda le modalità di verifica, che pare siano molto farraginose e che provochino molti falsi positivi – e questo tecnicamente è un grosso problema – ma al momento, come dicevo, questa è una cosa che sfugge anche al Ministro del Lavoro. Grossi problemi ci sono anche per quanto concerne l’attività ispettiva, infatti in questi momenti, in cui vengono operati tagli ai bilanci in modo indiscriminato, questo tipo di attività ne esce fortemente limi- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 117 tata. Dovremmo dare più risorse all’attività ispettiva e quando parlo di maggiori risorse non intendo inasprire l’attività repressiva degli ispettori, ma realizzare dei corsi di formazione per farli incontrare con i consulenti, con i sindacalisti, perché, se non si fa questo, noi andiamo ad impoverire le conoscenze delle attività ispettive. Io lo farei per tutta l’attività pubblica, ma se continuiamo a tagliare dappertutto è chiaro che certe cose non potranno più essere fatte: se considerate che io sono stato per anni il più giovane dirigente del ministero, comprendete che esiste un grave problema di turn-over, visto che una persona della mia età in Francia deve essere già un direttore generale, altrimenti è un fallito. Il nostro Paese deve affrontare questo tipo di discorso in modo serio, cioè fare degli investimenti sulle professionalità, invece di continuare a tagliare. Al contrario attualmente siamo tagliando su tutto: sulla carta, sulla posta certificata, che voi avete obbligatoria e che invece noi non abbiamo, se non una ogni 100 persone; insomma, si tratta di un problema generale del Paese e questo spiega perché talvolta può accadere che si trovi in qualche ufficio statale qualche dirigente che non è competente della propria materia e che mostra i propri limiti quando si interfaccia con dei professionisti, quali voi siete, su determinati argomenti. Questo vale anche per i colleghi delle Asl, i quali però vanno difesi perché ce ne sono di ottimi, persone che fanno attività di formazione a proprie spese, perché l’amministrazione non mette a loro disposizione le risorse necessarie. Considerate che noi ora stiamo tagliando il 10% dei dirigenti, nel frattempo sono state tagliate tutte le spese per le missioni, mentre la formazione è la cosa che è stata tagliata per prima. È pur vero che questo è un momento negativo, ma prima o poi dobbiamo pensare di fare una politica che vada in una direzione opposta: in quella della professionalità. D’altra parte non voglio neanche dare un messaggio completamente negativo, nel senso che credo che qualche buona esperienza ci sia: noi come amministrazione, almeno per i nomi che abbiamo citato prima, siamo aperti all’innovazione e questo processo di avvicinamento nei confronti dei consulenti lo dimostra, infatti mi risulta che anche l’amministrazione di Pennesi si muova in questa direzione. Tutti questi incontri servono anche a questo. Ma io sono preoccupato per il Paese, perché questo è un problema che deriva da una situazione più generale: occorre mettersi in testa 118 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che dobbiamo puntare sui giovani ed investire un milione di euro per far entrare 1000 ispettori nuovi, perché quelli che sono entrati qualche anno fa non sono stati formati e si stanno formando sul campo con grande dispendio di energia. Fortunatamente sono ragazzi volenterosi, ma non è giusto agire così: si dovrebbero mettere in condizione di poter operare già da subito. Invece attualmente la prospettiva di un nuovo concorso per ispettori è molto lontana, mentre l’ultimo concorso per dirigenti al Ministero del Lavoro c’è stato quattro anni fa. Come possiamo essere competitivi se non mettiamo in condizione dei giovani di poter entrare in posti chiave dell’amministrazione? Quando Io vado alle riunioni all’estero, mi rendo conto che i miei colleghi francesi hanno trent’anni, i tedeschi hanno trent’anni: io non sto dicendo che i giovani siano meglio di coloro che hanno già un’esperienza formata, però il fatto che l’Italia abbia questa particolarità secondo me qualche cosa vuol dire, per cui ci dobbiamo porre questo problema, che deriva dalla nostra cultura, e risolverlo. E poi ci sono anche altri problemi: quando abbiamo scritto l’art. 13 del Testo Unico, dicendo che la competenza in tema di vigilanza è delle Asl e delle Dpl, è insorto il Ministero degli Interni dicendo che dovevamo scrivere specificamente che, in materia di salute e sicurezza, il Ministero degli Interni ha una competenza che non può essere toccata. Io sono preoccupato per la censura numero 8, sulla quale vi ho detto che non posso dire nulla, perché, per quanto riguarda le misure antincendio, il Ministero degli Interni non vuole assolutamente intromissioni, per cui chiaramente questa non è una competenza nostra. Noi, come operatori, sapendo di questa condizione di irregolarità, diciamo alle aziende di adoperare delle misure di tutela equivalenti, se tecnicamente sono utilizzabili; fortunatamente è possibile molto più spesso di quanto si possa credere, perché la fantasia e la bravura dei tecnici molto spesso stupiscono: io ho visto soluzioni brillanti in situazioni disperate. Noi dobbiamo sempre ricordare che, se succede qualcosa, il giudice, a parte il fatto che innanzitutto verifica che non sussiste un’autorizzazione, porrà comunque in capo a noi la responsabilità di quanto è accaduto; perciò dobbiamo poter dimostrare di aver ottemperato all’obbligo della sicurezza attraverso l’adozione di misure che permettano di dire che l’art. 2087 del Codice Civile è stato rispettato. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 119 Indipendentemente dal Testo Unico, dobbiamo ricordarci che esiste una normativa civile e penale che fa carico a ciascuno di noi della responsabilità di tutelare la salute e la sicurezza di qualcuno che entra in un ambiente di cui noi abbiamo la responsabilità. Faccio un esempio: le norme di sicurezza non si applicano ai lavoratori domestici, perché lo prevede l’Unione Europea, è vero che forse in futuro le cose cambieranno, ma ora stanno in questi termini. Queste norme non si applicano perché altrimenti tutti quanti, anche persone molto anziane, sarebbero costretti a fare la valutazione dei rischi ed a stendere il relativo documento. Però, se succede qualcosa in casa, legato al fatto, per esempio, che non è stato detto alla collaboratrice domestica che la ringhiera era in riparazione e quella è caduta di sotto e si è rotta una gamba, ne rispondiamo non per la violazione delle norme di salute e sicurezza, ma perché ci sono dei principi di Diritto Civile e di Diritto Penale che sono stati infranti. Questo ci deve portare a dire che adottare delle misure equivalenti, o perlomeno in parte corrispondenti a quelle che prevede il rilascio dell’autorizzazione, è comunque una cosa che va fatta: ovviamente poi ci vuole un tecnico che in condizioni come queste, che oggettivamente sono difficili, riesce ad inventarsi una soluzione, magari semplice e brillante, che garantisca la sicurezza. Grazie dell’attenzione. MARCO LAI (Responsabile Area Giuslavoristica Centro Studi Nazionale Cisl Firenze) Ringraziamo tantissimo Lorenzo Fantini per il modo con cui si è proposto e per le cose che ci ha riferito. Nel frattempo sono di molto aumentati i consulenti e dirigenti sindacali presenti a questo seminario e sono arrivati anche Pierangelo Raineri e Mario Scotti, per cui siamo al completo rispetto agli interventi che avevamo programmato. Siamo giunti quindi alla parte conclusiva di questo quarto seminario del 2011 incentrato sui temi della salute e sicurezza. Mi pare che i vostri occhi ed i vostri volti comunichino un grande interesse rispetto agli argomenti trattati, per cui tocca ora alla parte politico-formativa ribadire, visto che i partecipanti sono in parte nuovi, quali sono gli obiettivi che si sono perseguiti e come ci si intende muovere per l’anno futuro, ovvero che cosa ci si aspetta da questo filone di interventi, che, come si diceva stamane, abbiamo iniziato in maniera speri- 120 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mentale a partire da questo anno. Io darei dunque ora la parola a Mario Scotti, direttore del Centro Studi Cisl, per collocare questa iniziativa nell’ambito delle iniziative formative del Centro Studi stesso, poi a Paola Diana Onder per la parte di Ancl-Su ed infine a Pierangelo Raineri per le conclusioni, rispetto anche agli sviluppi futuri di questa iniziativa. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI “Rimborso fino a 1.000 euro per le spese di gravidanza” “Una copertura integrativa totale per proteggere tutta la famiglia” Negli studi professionali la salute è un valore. “Sostegno alle spese per l’assistenza pediatrica e per l’asilo dei figli” Per maggiori informazioni cadiprof garantisce prestazioni sanitarie integrative per piccoli e grandi interventi chirurgici, esami diagnostici strumentali, visite specialistiche, 800.016.635 [email protected] programmi di prevenzione, odontoiatria www.cadiprof.it e molto altro ancora. LAVORO SALUTE FAMIGLIA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI STUDI PROFESSIONALI IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di MARIO SCOTTI (Direttore Centro Studi CISL di Firenze) 124 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Intanto buongiorno a tutti: a chi non era ancora stato qui, a chi non aveva ancora frequentato i nostri seminari, do il benvenuto al Centro Studi nazionale della Cisl di Firenze. Vi rubo poco tempo, però c’è un paio di cose che vorrei sottolineare. Prima di tutto voglio rivolgere un ringraziamento fortissimo a Fisascat e ad Ancl per queste iniziative formative, che ormai non sono più un esperimento, ma sono diventate invece una prassi consolidata e degli appuntamenti periodici molto importanti. Essi stanno affrontando, tra l’altro, aspetti ed argomenti non facili, non solo dal punto di vista tecnico, ma direi anche rispetto alla situazione più generale in cui i temi che voi avete affrontato si vanno a collocare. Quindi un ringraziamento vero per l’attività che intanto si è fatta in questo anno 2011. Vedo poi con piacere che, mentre quest’anno sta finendo, per il 2012 ci sono già altri appuntamenti che sono stati fissati ed altre iniziative che sono state programmate. Io credo infatti che questa intesa, questo accordo, questa programmazione congiunta tra Fisascat ed Ancl siano un fatto importante anche per il luogo in cui questa formazione si svolge, perché – alcuni di voi sicuramente lo sanno, ma io vorrei ribadirlo – è vero che in questo Centro Studi nazionale la Cisl fa la formazione dei suoi quadri, però noi teniamo molto – perché questa è un po’ anche l’impostazione che la nostra organizzazione intende dare – a che questo Centro diventi anche un luogo di confronto e di incontro tra esperienze, situazioni e rappresentanze che sempre di più dovranno lavorare insieme e sempre di più dovranno trovare i luoghi e le modalità per riuscire a collaborare. E allora se anche noi da qui, da Firenze, da questo Centro Studi nazionale, riusciamo a dare un piccolo contributo per fare in modo che in questo Paese ci sia più dialogo, più coesione, più volontà di stare insieme, se riusciamo a muoverci in questa direzione, io credo che questo fatto sia un risultato non secondario, che possa gratificare anche noi. Ho qui al mio fianco Marco Lai, che vi ha seguito in questa esperienza e che ha assolto ad uno dei compiti che noi vorremmo riuscire a svolgere, ovvero, oltre ad essere il luogo della formazione per i dirigenti, i quadri di un’organizzazione sindacale, essere anche il luogo in cui si concretizza un’ipotesi di confronto. E questo lo dico perché immagino che, dal punto di vista delle iniziative formative, noi dovremmo, anche come Cisl, cominciare a pensare a come rimodu- Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 125 lare la formazione dei nostri quadri e dei nostri dirigenti, andando almeno in due direzioni. Innanzitutto la nostra opera deve essere pensata come iniziativa di formazione continua e quindi non come una formazione che si fa un po’ a spot, quando si ha tempo: i cambiamenti sono continui, sono veloci, per cui il dato formativo deve far parte ormai dell’esperienza normale di lavoro, questo vale sia per i sindacalisti, sia per chi opera sugli stessi temi da un altro punto di vista. Quindi questo della formazione continua credo che sia un aspetto che va sicuramente incentivato e su cui è necessario riuscire a lavorare approfonditamente. L’altra direzione è quella di una formazione congiunta: io credo che sia veramente importante cominciare a pensare come coltivare sempre di più quest’idea che le relazioni industriali e le relazioni sindacali si avviino ad essere finalmente non più solo relazioni conflittuali, ma relazioni in cui c’è il confronto ed entro il confronto si sperimentano piste di partecipazione. Se si andrà in questa direzione, allora è chiaro che anche dal punto di vista dell’approfondimento e dello studio della formazione si comincerà a pensare come si possono portare avanti iniziative in cui rappresentanze professionali, responsabilità aziendali e rappresentanze sindacali trovino l’occasione per potersi confrontare, studiando magari gli stessi articolati di legge, per scoprire in questa formazione congiunta che alla fine le differenze ci sono, perché indubbiamente rimangono sempre interessi diversi, ma che ci sono anche più identità di vedute e più piste comuni di quanto in partenza, magari rimanendo separati gli uni dagli altri, si era pensato. In questo incontro finale io ci tenevo a dirvi queste cose perché vedo una grande validità nell’esperienza che è stata avviata, che ormai è consolidata e che continuerà anche nel 2012. Il mio giudizio deriva certamente dal fatto che questa esperienza è collocata qui, presso il nostro Centro Studi, ma soprattutto dal fatto che dentro questa esperienza è contenuta l’idea intanto di svolgere in modo continuativo il progetto formativo e quindi di prevedere percorsi, moduli che non sono occasionali, ma che sono preparati, che sono organizzati, che sono pensati attraverso un lavoro comune dello staff che prepara quest’iniziativa formativa, e poi – ancora più importante – perché in questo modo noi siamo anche in grado, mettendo insieme in iniziative congiunte Ancl e Fisascat, di dare un contributo a fare in modo 126 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, per quanto concerne le relazioni sindacali, le relazioni industriali, gli elementi che attengono al mercato del lavoro, al governo dei vari temi che sono stati trattati in questi seminari, in questo Paese si affermi sempre di più la necessità di percorrere strade in cui non ci sia solo il conflitto. Certo la discussione e visioni anche diverse sono consentite ed è bene che ci siano, ma alla fine dobbiamo essere tutti impegnati a trovare le soluzioni più giuste e molte volte le soluzioni più giuste sono quelle che si trovano in comune: è per questo, quindi, che mi sembra che sia davvero importante il valore della vostra esperienza formativa, che è l’esperienza di una formazione di tipo congiunto. Infine sono contento del fatto che la frequentazione di questi seminari abbia fatto in modo che i sindacalisti ed i consulenti si siano mescolati anche fisicamente a dimostrare che la barriera che li separava è stata infranta. Grazie ancora di essere intervenuti: ora lascio la parola a Paola Diana Onder. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COS’E’ L’ENTE BILATERALE DELL’INDUSTRIA TURISTICA L’E.B.I.T., Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, costituito il 7 giugno 2000 da Federturismo Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCSUIL, è lo strumento individuato dalle Parti stipulanti il CCNL Industria Turistica per la programmazione e l’organizzazione di relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, per il monitoraggio e la rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore e per l’elaborazione di proposte in materia di formazione e qualificazione professionali. In attuazione di quanto stabilito dalle Parti sociali nel Contratto, l’E.B.I.T. ha svolto studi e ricerche apprezzate non solo nel settore, ma anche a livello accademico ed istituzionale. È il caso di “Tu r i s m o : Pro s p e t t i v e & G overnance - Pro p o s t e p e r u n o s v i l u p p o c o m p e t i t i vo del Sistema Italia”, dalla cui analisi del settore è emerso un quadro ricco di criticità: la stagionalità della domanda, la frammentazione del tessuto produttivo, l’inadeguatezza dell’organizzazione formativa, l’insufficiente attenzione della politica. Elementi, questi, che permettono di comprendere i motivi di uno sviluppo del turismo inferiore alle sue grandi potenzialità. Dallo studio è emersa anche una forte rilevanza attribuita, dalle imprese intervistate, al lavoro competente, vettore di competitività delle imprese e di occupabilità dei lavoratori. Il tema è stato approfondito nella successiva indagine “Per un lavo r o competente - La fo r m a z i o n e p ro fessionale come lev a d i s v i l u p p o d e l t u r i s m o”. In questa analisi sono state rilevate le carenze di conoscenze e di profili professionali nel settore turistico, mentre un capitolo è stato dedicato all’uso che le aziende fanno dei fondi dedicati alla formazione, in particolare del Fondo interprofessionale Fondimpresa. Nonostante le aziende riconoscano una certa importanza alla formazione continua dei propri dipendenti, ancora oggi non utilizzano adeguatamente l’opportunità di questi finanziamenti. L’E.B.I.T. ha, pertanto, avviato una serie di iniziative per incoraggiare le aziende della filiera turistica a sfruttare questa opportunità, promuovendo costantemente Piani Formativi sugli Avvisi di Fondimpresa. L’E.B.I.T. ha inoltre predisposto un servizio di assistenza, soprattutto per la fase iniziale di accesso ai finanziamenti per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, momento in cui gran parte delle aziende intervistate hanno manifestato maggiore difficoltà. Il tema della Formazione continua è molto sentito anche dai giovani lavoratori del comparto turistico-alberghiero, come è stato rilevato dall’ultimo lavoro di E.B.I.T. “Il turismo italiano e le nu ove g enerazioni, u n ’ i n d ag i n e s u l c o m p a r to alberg h i e ro ”. Lo studio, condotto in collaborazione con E.B.I.T. Veneto e la società Risposte Turismo, ha voluto mettere in luce valutazioni, problematiche e prospettive future di questo specifico segmento del mercato del lavoro, sia dal punto di vista delle aziende che da quello dei giovani. L’indagine costituisce, quindi, un importante spunto dal quale partire per una migliore impostazione delle condizioni per fare “nuova” impresa. Uno dei compiti che la contrattazione ha assegnato all’E.B.I.T. è quello di analizzare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile; a tal fine è stata istituita in seno all’Ente la Commissione per le Pari Opportunità che, utilizzando fonti statistiche e di ricerca diretta, rende conto degli andamenti dell’occupazione maschile e femminile nel settore, anche e soprattutto rispetto ai livelli di inquadramento professionale e alla tipologia di rapporti di lavoro utilizzati. L’impegno della Commissione nello svolgimento dei propri compiti ha portato alla realizzazione dell’indagine su “Le Pa r i O p p o r t u n it à n e l s e t t o r e d e l l ’ i n d u s t r i a t u r i s t i c a”, la cui Prefazione è stata scritta dalla Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra Servidori. In E.B.I.T. è stata inoltre istituita la Commissione Apprendistato, a cui le aziende possono rivolgersi per richiedere il parere di conformità per assumere apprendisti a seguito di un percorso formativo in cui il giovane, con la supervisione di un tutor aziendale qualificato, acquisisce competenze di base, trasversali e tecnico-professionali relative alla qualifica scelta. Sull’argomento, l’E.B.I.T. ha realizzato il Cd-rom “A n a l i s i d i n a m i c a e c o n t e s t o n o r m a t i vo, c o n t r a t t u a l e (1997/2007) sul contratto di Apprendistato”. L’E.B.I.T. vanta al proprio interno due importanti Osservatori: Osser v a t o r i o s u l l a L e g i s l a z i o n e t u r i s t i c a, primo Osservatorio sul tema istituito in Italia, per la consultazione di tutte le leggi sulla legislazione turistica italiana e il confronto tra tutte le tipologie di leggi turistiche di ciascuna Regione; Osservatorio sulla Contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, un importante archivio, in costante aggiornamento, contenente i contratti nazionali ed aziendali. Inoltre, tutta la Normativa in materia di sicurezza del lavoro è stata raccolta dall’E.B.I.T. In un Cd-rom su “Salute e sicurezza – Vademecum per i lavoratori e le lavo r a t r i c i d e l s e t t o r e Tu r i s m o”. In questi anni l’E.B.I.T. ha potenziato la propria rete territoriale attraverso la costituzione di Enti Bilaterali Territoriali sia in forma regionale che provinciale, il cui operato è riassunto nella pubblicazione “L e a t t i v i t à d e g l i E n t i B i l a t e r a l i”. Con l’obiettivo di offrire supporto al reddito dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche che, per crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, sono interessate da periodi di sospensione dell’attività, l’E.B.I.T. è l’Ente che può interviene attraverso l’utilizzo dei Fondi accantonati per il Sostegno al Reddito, Fondo costituito in data 1 aprile 2008. IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di PAOLA DIANA ONDER (Coordinatore del Centro Studi Nazionale Ancl) 130 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Ringrazio tutti presenti. Io vi porto i saluti di Francesco Longobardi, presidente nazionale di Ancl-Su, il quale non ha potuto essere presente oggi qui per problemi personali, comunque è presente con il cuore ed io spero di rappresentarlo adeguatamente. Ringrazio il dottor Mario Scotti, che è sempre un piacere ascoltare per la concretezza delle sue argomentazioni e, unitamente ai consulenti del lavoro che sono qui presenti, ma anche per conto di tutti coloro che dal 2005 ad oggi hanno frequentato questa struttura beneficiando di tutti servizi che questa struttura formativa mette a disposizione, voglio ringraziare, oltre a lui, il Dott. Canzano, anche se non è presente, per la professionalità e la disponibilità costante ad intervenire ed a risolvere ogni problematica che si è presentata e che noi abbiamo manifestato, affinché il soggiorno fosse non solamente piacevole per l’ambiente circostante, che sicuramente ha la sua importanza ed influisce, ma anche per tutto l’insieme della struttura formativa. Questa loro competenza ed il loro stile si riflettono su tutto lo staff di Studium che si occupa di accoglierci, ma di questo avrò modo di parlare nell’ultimo corso che terremo quest’anno a fine novembre con i nostri quadri dirigenziali per i quali facciamo formazione continua. Devo dire che con non poca difficoltà riusciamo a portarli qui, ma poi, quando arrivano qui e lavorano insieme a noi, sono sempre molto entusiasti, molto partecipativi. Ci tenevo a sottolineare questo fatto perché questo è l’ultimo seminario del ciclo che abbiamo programmato insieme al Prof. Marco Lai sulle trasformazioni del diritto del mercato del lavoro per quanto riguarda l’anno 2011. Saluto il segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, e mi ripeto a proposito di quello che ho avuto modo di dire ieri in merito alla realizzazione di questa iniziativa: è importante quello che si sta compiendo qui a Studium, è un’idea innovativa, è l’immediata concretizzazione del più volte citato protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno. È uno dei pochi esempi, a mio avviso, che ha fatto seguire con immediatezza i fatti alle parole scritte. Di ciò dobbiamo essere consapevoli noi consulenti del lavoro, ma devono esserlo anche i sindacalisti qui presenti e noi ringraziamo in particolare Pierangelo Raineri per aver visto questa opportunità, che ha voluto realizzare insieme a noi, come anche per aver compreso ed accolto con immediatezza quello che si accompagna a Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 131 questo cammino che stiamo percorrendo insieme, che è un’azione di sostegno. Mi riferisco, ma il dottor Raineri lo sa, all’intervento che Fisascat ha fatto recentemente sulla materia della liberalizzazione delle professioni che ci ha visto oggetto di interesse da parte di alcuni poteri forti di questo Paese. Non siamo assolutamente ancora fuori da questo problema, perché capiamo che la politica richiede anche dei compromessi e noi forse in questo momento non siamo molto forti. In ogni caso io voglio ringraziare personalmente ed anche a nome dell’associazione che rappresento il dottor Raineri per tutto quello che ha fatto nel suo essere forte e significativo come rappresentante di un sindacato importante che si è dato da fare per noi. Ringrazio poi Rosetta Raso, Segretario Nazionale Organizzativo della Fisascat, per la forza, la competenza e l’umanità che le sono proprie. Ho avuto il piacere di lavorare con lei sulla realizzazione concreta di questa idea ed è stata, oltre che un piacere, un’esperienza interessante, perché mi ha dato modo di sbirciare un mondo che non è il nostro. Con Rosetta Raso ed il Prof. Marco Lai abbiamo ieri messo a punto il programma per l’anno 2012: salvo errori ed omissioni, che riguardano in particolare noi consulenti del lavoro perché, come ho già detto in altre occasioni, a marzo del prossimo anno andiamo al rinnovo elettivo delle cariche nazionali di cui io faccio parte, il programma, come date e contenuti, è pressoché definito e lo vedete illustrato nella slide alle mie spalle. E adesso veniamo al contenuto della mia relazione conclusiva, cioè il ruolo del consulente del lavoro nella normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Quanto vado a dire al riguardo è emerso dai vostri interventi di ieri e dal resoconto dei lavori di gruppo, perciò questo rafforza i concetti che vado ad esplicitare. Voi avete sottolineato che il consulente del lavoro deve ritenersi quotidianamente impegnato nel sostegno della sicurezza, trasferendo questa cultura ai datori di lavoro ed ai lavoratori, poiché, aggiungo io, il consulente del lavoro con pari vigore è impegnato nella promozione e nel sostegno del lavoro regolare. Pretendere un lavoro sicuro è un tema di dignità sociale, sia da parte del singolo lavoratore che da parte del sistema delle imprese; è stato detto ieri che il costo della sicurezza è un ulteriore aggravio del costo del lavoro e di fatto è così, ma noi consulenti del lavoro sappiamo che abbiamo le competenze per far comprendere al nostro impren- 132 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ditore-cliente che l’investimento in sicurezza è una fonte di buone pratiche che può far affermare l’impresa stessa sul mercato, ma anche nella concorrenza fra le imprese. Si può affermare che l’attuale Testo Unico, decreto 81 del 2008, nell’evoluzione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro rappresenti una terza fase, attenta soprattutto all’organizzazione della sicurezza ed alla promozione nelle aziende dei sistemi di gestione della sicurezza medesima. La prima fase è degli anni ‘50, 1955-1956, allorché nel sistema della sicurezza sul lavoro vengono sostanzialmente considerate le sicurezze che riguardano gli impianti, l’attrezzatura e le macchine. La seconda fase, che può essere definita soggettiva, arriva con il decreto 626 del 1994, con il quale nel sistema della sicurezza sul lavoro viene coinvolta una pluralità di soggetti costituita di figure professionali e non. Oggi il Testo Unico vigente evidenzia – lo diceva molto bene ieri Marco Lai nel suo intervento – un miglioramento delle norme di sicurezza per quanto riguarda il settore degli appalti, un nuovo modello di elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro ed un sistema di qualificazione delle imprese. Ma tutto quello che la norma prevede – lo abbiamo detto ieri – non è sufficiente a debellare i rischi, se non si afferma la concreta cultura della sicurezza che ciascuno degli operatori deve avere, ovviamente a cominciare dal datore di lavoro fino ad arrivare a quello che non è l’ultimo e non è il soggetto meno importante, ovvero il lavoratore stesso. In questo particolare contesto assume rilievo il ruolo del consulente del lavoro: anche laddove non voglia assumersi l’onere, come dicevamo in apertura di questo seminario, delle tematiche più strettamente tecniche, egli può farsi carico di una promozione culturale della sicurezza nei luoghi di lavoro. È emerso poi da più parti, sempre nel confronto comune avvenuto ieri, che l’inasprimento delle sanzioni civili e penali non basta: anche il relatore di oggi, Lorenzo Fantini, ne ha parlato diffusamente. Riteniamo che siano necessarie – e su questo siamo tutti d’accordo –delle forme di premialità per i datori di lavoro che risultino regolari e virtuosi. Occorre insomma un sistema che distingua e che valorizzi l’impresa in regola da quella che in regola non è, anche al fine della regolarizzazione delle imprese irregolari. Le aziende in regola dovrebbero vedersi premiate con una riduzione dei costi sostenuti: Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 133 la premialità fiscale e contributiva è una strada, poiché la sicurezza sul lavoro non è un problema del singolo, ma è un serio problema sociale. Altro tema su cui l’Ancl ritiene si debba intervenire è la formazione dell’individuo in materia di sicurezza, ma partendo già dai cicli scolastici: è vero che questo argomento è stato introdotto nel programma delle scuole, ma l’intervento è ancora blando e va potenziato. Noi crediamo che la formazione scolastica in materia di sicurezza del lavoro costituisca un patrimonio per il futuro lavoratore, al pari di altre materie e cognizioni, poiché gli servirà per la sua vita lavorativa e sociale. Voi capite che per tutti noi, che di questa materia ci occupiamo, diventa più facile coltivare su un terreno che è già stato arato. Infine c’è la problematica del lavoro irregolare: dove c’è lavoro nero, noi sappiamo che non c’è sicurezza e tutela e questo va a svantaggio dei lavoratori; il lavoro sommerso, al pari della criminalità, resta lo scoglio difficile da superare sulla via della costruzione di una nuova cultura della sicurezza. Vediamo quindi quanto sia complesso il sistema del quale abbiamo trattato in queste due giornate e quanto obiettivamente sia difficile governarlo, perciò ci vuole la compartecipazione di tutti gli attori. In questo contesto si inserisce poi la regionalizzazione con i suoi aspetti positivi e negativi. Lo abbiamo visto anche con la bilateralità, per la quale francamente comincia ad evidenziarsi quella che era una nostra preoccupazione che abbiamo anticipato nel congresso di categoria che abbiamo tenuto nel 2009. Se vi ricordate, il tema centrale era allora il federalismo fiscale e del lavoro ed io sono stata uno dei consulenti coinvolti sull’argomento. Già allora abbiamo rilevato che il federalismo costituisce un adattamento al contesto locale: peculiarità e caratteristiche del territorio sono gli aspetti positivi del federalismo; invece eccessiva frammentazione ed aumento della confusione normativa, soprattutto per le aziende che hanno sedi dislocate in territori diversi, sono, a nostro avviso, gli aspetti critici che rappresentano le più grosse difficoltà. Cito, ad esempio, per noi che siamo operatori, l’apprendistato professionalizzante, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, i registri infortuni, le normative diverse, i tirocini formativi, le visite mediche preassuntive, tutte norme che hanno modalità regolatorie differenti da regione a regione e che mettono in pericolo la certezza del diritto di cui puntualmente ha argomentato ieri l’avvocato Luigi Batti- 134 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sta. La regionalizzazione, nello specifico della materia di cui stiamo disquisendo, è stata trattata anche ieri negli interventi che si sono succeduti e quindi non vado oltre. Altro tema che ha toccato il collega Natalini, la cui competenza e gradevolezza espositiva sono state ieri conclamate, è il decreto 231 del 2001. Anche su questo il consulente del lavoro assume un ruolo, a nostro avviso importante, sempre che lo voglia, nell’individuazione dei contenuti dei modelli organizzativi di gestione e di controllo dell’impresa che, ricordo, consentono l’esclusione delle responsabilità individuali previste dal decreto, ma che sono finalizzate a prevenire ed a ridurre i rischi da infortunio. Noi come associazione dei consulenti del lavoro daremo il nostro contributo in vista del necessario bilanciamento tra l’apparato sanzionatorio e la promozione di un’adeguata formazione, per l’istituzionalizzazione della formazione nelle scuole e sulla necessità di sistemi premianti per le aziende virtuose. Da tutto quanto detto emerge che il consulente del lavoro può svolgere un ruolo centrale nella definizione della cultura della sicurezza e non solo per l’applicazione della norma. Ricordo che l’art. 1 della nostra legge istitutiva, la 12 del 1979, afferma che il consulente del lavoro svolge per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Quindi, riassumendo, riteniamo di poter essere propositivi e costruttivi sul piano della formazione delle conoscenze giuslavoristiche, della prevenzione ambientale, del diritto sindacale, dell’organizzazione aziendale, delle tecniche di comunicazione e della gestione delle risorse umane. Questo riguarda specificatamente il tema di questo seminario, ma ha riguardato in maniera più ampia anche gli altri tre seminari che abbiamo tenuto sul diritto del lavoro. E qui il coordinatore scientifico, a cui vanno i meriti, è il Prof. Marco Lai. A lui va il mio personale ringraziamento e quello dell’Ancl, che qui rappresento, insieme a lui plaudo a tutti i relatori che si sono succeduti, che abbiamo scelto insieme, ma prevalentemente dietro suggerimento del Prof. Marco Lai, per cui il merito in ultima analisi è suo. Ti ringrazio, Marco, per il lavoro che hai profuso con grande competenza e rigore, conquistandoti sul campo il favore e l’apprezzamento di coloro che, partecipando, hanno avuto l’opportunità di conoscerti e di apprezzarti. Ringrazio anche gli altri due relatori di questo Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 135 seminario, il dottor Fantini ed il collega Francesco Natalini. Ringrazio nuovamente la Fisascat per aver colto questa opportunità ed in particolare il suo massimo esponente, Pierangelo Raineri, poi Rosetta Raso e tutto lo staff dei vostri collaboratori che vi hanno e ci hanno coadiuvato. A voi tutti arrivederci al prossimo anno. ISTITUTO BILATERALE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE DEI QUADRI DEL TERZIARIO corsi di formazione catalogo 2012 al centro della tua crescita professionale IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Intervento di PIERANGELO RAINERI (Segretario Generale Fisascat-Cisl) 138 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Noi arriviamo oggi alla conclusione di un primo percorso che per noi è importantissimo, perché è il compimento positivo di una sperimentazione un po’ contro natura. Quando io per la prima volta ho presentato questa iniziativa nell’Esecutivo della Fisascat nazionale, sinceramente avevo un po’ di timore, perché in quella circostanza ci siamo giocati delle carte che potevano anche non rivelarsi vincenti. Nella nostra organizzazione non si era mai fatta un’esperienza del genere, anche se il Centro Studi di Firenze è stata la patria e lo snodo di relazioni sindacali per tanti anni, soprattutto agli albori del sistema delle partecipazioni statali, allorché il Centro Studi è servito a costruirne i protocolli delle relazioni industriali. D’altra parte il sistema delle partecipazioni statali non era del tutto negativo e non era di per sé negativo neppure il management che ha espresso: io ho conosciuto in quella circostanza personaggi come il Prof. Mortillaro, che aveva a sua volta frequentato il Centro Studi della Cisl. Tuttavia in tempi più recenti esperienze di questo tipo non sono più state fatte, perché, passando attraverso gli anni ‘70 e gli anni ‘80, fino al ‘93, credo che in Italia si sia purtroppo affermata una logica più conflittuale che partecipativa del sindacato: senza nulla togliere a chi è stato protagonista di quegli anni, possiamo senz’altro dire che c’è stata un’evoluzione dell’azione sindacale che è diventata sempre più conflittuale. Solo dopo il ‘93 ci si è orientati verso un sindacato partecipativo, innanzitutto con i processi di concertazione, che fecero uscire l’Italia da una situazione che, almeno per quanto concerne gli indicatori economici, era peggio di quella odierna: sembra che oggi siamo alla vigilia della catastrofe, ma le cose allora andavano peggio. Il sindacato partecipativo ha avuto in questi anni proprio la funzione di far uscire il Paese da una situazione di grande difficoltà: negli anni intorno al ‘93 il nostro Paese era in grado di competere grazie ai processi inflattivi della moneta italiana, un processo che è stato annullato dall’avvento della moneta unica arrivata negli anni successivi. Allora io credo che ci siamo tutti resi conto che la competitività del nostro Paese non è una variabile indipendente e che della competitività fanno parte alcuni elementi importanti, come quello del costo del lavoro nel nostro Paese. Da questo fatto ci dobbiamo rendere conto ora che il mondo del lavoro dovrà nei prossimi anni sempre più essere protagonista di un’evoluzione: non dimentichiamo che per noi gli anni favorevoli sono giunti forse alla fine. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 139 Io sono stato proprio in questi giorni ad un incontro con il sindacato brasiliano per questioni legate all’evoluzione dell’azienda Carrefour, che, come voi sapete, è la più grande in Italia ed è la seconda al mondo. Da quel confronto mi sono reso conto che l’evoluzione del cosiddetto Terzo Mondo è divenuta ormai palpabile, perché il Brasile è un Paese che in pochi anni ha rivoluzionato completamente il proprio assetto istituzionale, economico, finanziario e sta diventando un Paese fortemente competitivo, fino al punto che diventa attrattivo per aziende grandi come Carrefour ed altre aziende, in testa a tutte Wal-Mart. Queste sono aziende che hanno dei numeri spaventosi nel settore del commercio: Wal-Mart ha 2 milioni di lavoratori dipendenti ed un fatturato di 400 miliardi di dollari, che è pari all’ultima manovra finanziaria che ha fatto Obama negli Stati Uniti per sistemare i problemi interni riguardanti l’occupazione ed il mercato del lavoro. Nel nostro Paese le cose vanno in modo ben diverso. Leggevo questa mattina un report, che ha fatto Gdo News, che è una rivista telematica realizzata da Il sole 24 ore, la quale tratta specificamente questioni relative alle aziende del Terziario e del settore dei Servizi in genere, il quale riporta un’intervista di Monti del 2002 nella quale egli diceva – idea che io spero conserverà nei prossimi giorni – che dalle grandi riforme, comprese quella della competitività e quella delle liberalizzazioni, ovvero tutta la partita della quale parlava poc’anzi Paola Diana Onder relativamente al vostro ambito professionale, si esce solo con dei processi partecipativi. Auguriamoci perciò che quello che era vero nel 2002 per Monti sia vero anche oggi e che questa sia la strada che egli seguirà per uscire dalla situazione attuale della nostra economia, che sta attraversando una fase di grande difficoltà. Ipotizzando che ci possa essere un’evoluzione del quadro politico, io credo comunque che, chiunque dovrà occuparsi di questa situazione, dovrà mettere al centro dell’attenzione proprio il tema del lavoro e non solamente il tema della riforma delle pensioni per fare cassa per lo Stato: c’è da augurarsi che le questioni del lavoro vengono affrontate per quello che sono e che le questioni dell’apprendistato vengano affrontate per quello che sono, cioè opportunità per la crescita dell’occupazione. A me è piaciuto molto un articolo che voi avete pubblicato su Italia Oggi a cura del Centro Studi nazionale di Ancl-Su, nel quale avete 140 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro saputo mettere al centro dell’attenzione il significato di ciò che noi stiamo facendo insieme e che vede le parti impegnate per aiutare l’occupazione. In Italia il problema più grande che esiste è quello dell’occupazione, non è quello dei licenziamenti. Io voglio ribaltare un ragionamento che è venuto avanti in questi mesi e che individua la soluzione dei problemi dell’Italia nella possibilità da parte di un’azienda in crisi di licenziare le persone, mentre in Italia è dalla legge 604 in poi che le aziende possono fare riduzioni del personale ed attivare le relative procedure. Un conto è parlare a vanvera ed un altro conto è invece affrontare i problemi: in Italia il vero problema è come si entra al lavoro, qual è la possibilità, anche in questa situazione di crisi, di offrire incentivi alle imprese, perché possano non licenziare i loro lavoratori, ma assumerne altri. Per cui credo che debba essere affrontato il discorso, che è stato riproposto più volte, relativo all’apprendistato; non bisogna vergognarsi dei propri problemi: se occorre creare dei meccanismi di salario d’ingresso, per garantire almeno lo start-up dell’occupazione, questi meccanismi vanno fatti. A tale scopo chi fa contratti si deve assumere delle responsabilità, chi fa normative di legge si deve assumere delle responsabilità e non preoccuparsi solo degli effetti dei problemi occupazionali, quanto piuttosto ricercare le cause che li generano. Noi dobbiamo cercare di ribaltare tutti insieme questa problematica e riproporre i problemi che vengono posti dai consulenti, che vivono questa esperienza in prima persona, per cercare di apportare dei correttivi tutti insieme. Se noi percorriamo questa strada, avremo altre occasioni di crescita, altrimenti assomiglieremo a quelli che non hanno mai letto un libro e vogliono insegnare agli altri. Sempre nell’articolo che citavo in precedenza, voi sottolineate alcuni aspetti che sono importanti e che sono un po’ la sintesi del significato delle cose che abbiamo fatto in questi seminari. Noi dobbiamo uscire da qui proprio per andare a spiegare all’esterno alcuni temi: per esempio a spiegare che, se si vogliono riformare le pensioni nel nostro Paese, non si possono riformare solo modificando l’età pensionabile, perché allora diventa chiaro che si vuole solamente fare cassa, pur creando così più problemi in futuro. E per futuro intendo non dopodomani, ma i prossimi 100 anni, nei quali in Italia, senza un sistema di previdenza complementare che funzioni, non si potrà sopravvivere. Ed allora quelle aziende, quei Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 141 lavoratori, che aderiscono ai sistemi di previdenza complementare, devono poter avere degli incentivi, perché si accollano un onere: non si può trattare il meccanismo della previdenza complementare come un qualsiasi investimento in una polizza assicurativa. Nella serie di azioni formative, che noi abbiamo svolto, c’è stato un seminario proprio sul welfare, in cui abbiamo messo in evidenza alcuni dati problematici. Fisascat si occupa del più grande settore occupazionale del nostro Paese che, con 33 contratti stipulati, interessa 6 milioni di persone; di questi 6 milioni di persone ben 2 già aderiscono ai sistemi di assistenza sanitaria complementare, la quale comincia ad essere una realtà importante, ma solo 180 mila o poco più aderiscono ai sistemi di previdenza complementare. Capite bene che il sistema in futuro non potrà funzionare, se consideriamo la riforma previdenziale che sta venendo avanti. Io dico sempre che si fanno le riforme con il tondino di Brescia nella testa. Con tutto il rispetto che ho per chi è proprietario e per chi lavora nelle fabbriche del tondino di Brescia, voglio ricordare che non rappresentano tutta l’Italia: l’Italia è fatta anche di settori come quello del Terziario e dell’Alimentazione, che hanno un’occupazione molto polverizzata, se è vero, come è vero, che l’85% dei lavoratori dei nostri settori è occupato in aziende che hanno meno di 10 dipendenti. Come si può dunque progettare un sistema previdenziale di nuovo tipo? Bisogna aiutarci con la contrattazione e con la conoscenza dei problemi, per cui noi abbiamo bisogno di aprire un dialogo anche con i consulenti del lavoro su questi temi, perché altrimenti tra qualche anno ci ritroveremo, su 6 milioni di persone, 5 milioni e ottocento mila poveri che non avranno una pensione sufficiente. Voi sapete meglio di noi che nel nuovo sistema previdenziale non esisteranno le pensioni minime, ma avremo un sistema che determinerà la pensione solo sulla base dei contributi versati. Questo riguarderà tutte le categorie, non solo i dipendenti, ecco perché si tratta di questioni di cui nel nostro Paese occorre parlare: non possiamo fare come la domestica che nasconde la spazzatura sotto il tappeto, dobbiamo invece affrontare queste questioni in maniera organica. Io credo che il percorso che noi abbiamo intrapreso ci aiuti a fronteggiare questi temi e ad affrontarne altri che ci riguardano anche più da vicino, come, ad esempio, il vostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per la cui stipula definitiva voi state dando un grande contributo. Quello è un contratto che è diventato importante perché 142 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda 1 milione di lavoratori dipendenti impiegati negli studi professionali: è troppo facile pensare che si possano fare delle riforme delle professioni, così come le ha studiate qualcuno, senza considerare queste cifre. Fortunatamente la vostra e la nostra voce sono state ascoltate ed hanno fatto ripensare alcune strade che inizialmente erano state ipotizzate, come la totale liberalizzazione delle figure degli studi professionali. Si tratta di una categoria importante perché ha peculiari caratteristiche di professionalità e di affidabilità: non è la stessa cosa svolgere una pratica di regolarizzazione di una persona attraverso un asettico sistema di servizi globali piuttosto che attraverso un consulente del lavoro, il quale deve mettere l’impresa in condizione di sapere che ci sono alcune regole che vanno assolutamente rispettate. Anche per quanto concerne la questione della salute e della sicurezza, la nuova legislazione conferisce un grande ruolo alle parti sociali: è una possibilità, che deve interessare anche settori come il nostro, nel quale nessuno si è mai interessato a questi problemi. Io sono andato a parlare recentemente con la direzione generale dell’Inail ed ho constatato che anche per i settori del Terziario esistono delle statistiche, però, dato che i nostri lavoratori non operano né in una miniera, né in un cantiere edile, i rischi che si corrono nei nostri settori non vengono neanche considerati, salvo poi accorgersene quando emergono alcune realtà di esternalizzazione dei servizi nelle quali si verificano degli infortuni. E questo comunque riguarda solo le realtà occupazionali della Gdo di cui parlavo prima, perché in genere noi non abbiamo a che fare con le grandi fabbriche nelle quali c’è il Rls. Certo abbiamo fatto esperienze anche egregie in alcune contrattazioni più avanzate, mi viene in mente quella di Autogrill, nella quale qualche anno fa abbiamo stabilito a tappeto la possibilità di creare dei Rls dalle caratteristiche un po’ più moderne, ma generalmente noi abbiamo ancora bisogno di creare sul territorio dei meccanismi di questo tipo che tutelino le imprese ed i lavoratori. Da questo snodo, che noi abbiamo creato insieme, dobbiamo dunque partire anche in futuro, così come abbiamo già deciso di fare con grande impegno organizzativo da parte di entrambi le organizzazioni. In questa occasione voglio veramente ringraziare tutti quelli che sono stati protagonisti di queste iniziative e che lo saranno anche Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 143 prossimamente; ringrazio perciò Simone Pesce e Cinzia Pietrosanto, dello staff formativo della Fisascat, e Rosetta Raso, la quale è stata l’animatrice di quest’iniziativa e con la quale qualche volta sono stato un po’ impietoso, perché abbiamo lavorato praticamente in tempo reale con Paola Diana Onder e Francesco Longobardi. Ovviamente ringrazio anche il responsabile del Centro Studi della Cisl, che io vedo un po’ come l’astronave Enterprise che cammina verso il futuro: infatti se tutti pensano di andare verso il futuro guardando indietro è chiaro che al futuro non arriveremo mai. Ringrazio quindi il comandante Kirk, che è Mario Scotti, e l’ufficiale scientifico Spock, che è il dottor Marco Lai, che hanno svolto con noi e per noi questo importante ruolo. Ed infine oggi devo fare una presentazione ai consulenti del lavoro, sperando che questa cosa possa far nascere nuove relazioni con l’Ancl: sono presenti i rappresentanti della Fai-Cisl, che è una grande federazione della Cisl, la quale si occupa dei settori dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, ovvero di settori importantissimi nel nostro Paese. Questa federazione ha fatto, come noi, grandi esperienze di bilateralità sul territorio e credo che anche con la Fai-Cisl si possa iniziare una fase congiunta – così come loro ci hanno chiesto di poter fare – creando delle relazioni tra la Ancl e la Fai-Cisl stessa, la quale realizza contratti per milioni di lavoratori. Questo è il buon proposito che facciamo per l’anno nuovo: ripetere l’esperienza con l’Ancl, per cui cercheremo di utilizzare quanto più possibile il Centro Studi, ma anche creare nuove occasioni di formazione come queste, che per noi sono state molto utili. Anch’io devo dirvi che è vero che all’inizio i consulenti stavano tutti da una parte ed i sindacalisti tutti dall’altra, mentre ora siamo, anche fisicamente, un po’ più amalgamati. Ed essere amalgamati significa che ognuno continua a svolgere il proprio ruolo, però ora ciascuno è a conoscenza di nuove nozioni, di quali sono le linee di tendenza del mercato del lavoro, di quanto grande sia – e questa è la cosa che ci interessa maggiormente – l’importanza di allearci, come dite voi in questo articolo, per aiutare l’occupazione. Con questo buon proponimento ci lasciamo per rivederci il prossimo anno. Grazie a tutti. Non sentirti un pesce fuor d’acqua VIENI ALL’INAS Per saperne di più visita il sito internet www.inas.it S E RV I Z I O F F E R T I Assistenza in campo pensionistico Tutela in campo infortunistico PRIVATO e PUBBLICO domande di: denuncia di: • Pensione di Invalidità e di • Infortuni sul lavoro Inabilità • Malattie professionali • Pensione di Vecchiaia ed • Cause di servizio per pubblici Anzianità dipendenti • Pensioni di reversibilità • Consulenza Medico Legale Verifica e rettifica delle posizioni contributive Prestazioni socio - assistenziali Domande di: Domande di: • Sistemazione estratti contributivi INPS ed • Invalidità civile INPDAP • Indennità di accompagnamento • Accredito maternità e servizio militare • Benefici L.104/92 • Richiesta estratti certificativi INPS • Ricongiunzioni e Riscatti contributivi Sempre al tuo servizio ………Gratuitamente per conoscere gli indirizzi e i numeri telefonici delle nostre sedi 800 24 93 07 Dai più valore alla tua pensione www.fondofonte.it SEDE OPERATIVA: Via C.Colombo 137 - 00147 Roma Per informazioni di carattere generale: Call Center 199.280.808 > [email protected] Per informazioni di carattere specifico: 06.58.30.35.58 PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE o da esso accreditate ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA “anche digitale” • • • • • • • Clisma opaco • • (PTC) • • • • • • • • • • • • • Rx esofago con mezzo di contrasto • Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto • Rx tenue e colon con mezzo di contrasto • • • • • • ACCERTAMENTI • Amniocentesi • Densitometria ossea computerizzata (MOC) • • Elettroencefalogramma • • • PET • Prelievo dei villi coriali • Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN) • • Computerizata (TAC) (anche virtuale) TERAPIE • Chemioterapia • Cobaltoterapia • Dialisi • Laserterapia a scopo co • Radioterapia SI PREGA DI VERIFICARE SUL SITO INTERNET GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLA LISTA [email protected] www.cassacolf.it Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e Federcolf a nome dei lavoratori e lavoratrici; Assindatcolf, ADLC, ADLD, Nuova Collaborazione e Domina a nome dei datori di lavoro; con la sottoscrizione del contratto nazionale, hanno inteso mettere a disposizione del settore il proprio sforzo comune per garantire e migliorare la professionalità e il servizio di collaborazione domestica, fornendo strumenti bilaterali in grado di raggiungere tali scopi. RISPAR MIAR E È PR EV ENIR E LA CAS.SA.COLF È UNO DI ESSI. Gli scopi sono quelli di fornire prestazioni assistenziali ai lavoratori e ai loro datori di lavoro per migliorare la tutela socio sanitaria. Con il presente depliant si intende fornire gli elementi sintetici sulle modalità di iscrizione e sulle prestazioni della cassa. Si invitano i lettori ad approfondire le informazioni attraverso il sito internet www.cassacolf.it e porre eventuali quesiti attraverso l’indirizzo [email protected] Ulteriori approfondimenti potranno essere forniti dalle parti sociali recandosi presso le rispettive sedi che si potranno trovare tramite i siti nazionali. Periodico di documentazione del Terziario, Turismo e Servizi della Fisascat Cisl - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Roma - Semestrale N.1 del 2012 Anno VI CONCILIAZIONE, ARBITRATO E CERTIFICAZIONE - Semestrale N. 1 del 2012 - Anno VI 4° V O L U M E 4° VOLUME CONCILIAZIONE, ARBITRATO E CERTIFICAZIONE SEMINARIO CONGIUNTO FISASCAT - ANCL-SU Sala Leonardo Romano - Roma 25-26 Ottobre 2011