CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 3 ottobre 2008 (07.10) (OR. en) 13323/08 ADD 1 Fascicolo interistituzionale: 2008/0088 (CNS) LIMITE AGRI 287 AGRIORG 89 ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A" del: Comitato speciale Agricoltura in data: 22 settembre 2008 al: Consiglio n. doc. prec.: 10905/08 + ADD 1 + ADD 2 n. prop. Com: 9173/08 - COM(2008) 247 definitivo Oggetto: Adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO Dichiarazione della Commissione L'interpretazione data dalla Corte nella sua sentenza relativamente alla causa C-45/05 ha, in linea di principio valore retroattivo e l'emendamento attualmente proposto all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sarà applicato soltanto a decorrere dal 1º gennaio. Sorge pertanto la questione di come trattare le richieste di pagamento di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per i bovini, qualora - ad un determinato stadio della vita di questi ultimi - non siano state rigorosamente rispettate le scadenze di trasmissione delle notifiche alle banche dati. 13323/08 ADD 1 sir/ANS/md DG B I LIMITE 1 IT In merito a tale questione la DG AGRI ha chiesto un parere al Servizio giuridico della Commissione, che ha preso posizione come segue: – – Per quanto riguarda le richieste presentate fino al 7 luglio 2007 (data di pubblicazione della sentenza), il Servizio giuridico respinge l'idea che si siano potute porre difficoltà di alcuna sorta nell'interpretazione dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma ritiene che i capi di bestiame le cui notifiche sono state trasmesse tardivamente possano essere considerati ammissibili tenuto conto: – delle legittime aspettative da parte degli Stati membri, suscitate dalla lettera della DG AGRI, del 16 novembre 1999, ai Paesi Bassi, inoltrata anche agli altri Stati membri; – dell'obbligo della Commissione di collaborare in buona fede con gli Stati membri. Per quanto riguarda le richieste presentate tra il 7 luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, il Servizio giuridico respinge la possibilità di una giustificazione generale in virtù della quale la Commissione potrebbe consentire agli Stati membri di accordare pagamenti indiscriminatamente sulla stessa base della casistica precedente. D'altra parte, il Servizio giuridico ritiene che un'analisi caso per caso delle specifiche circostanze relative ad un particolare Stato membro potrebbe indurre quest'ultimo ad accordare pagamenti laddove l'applicazione della sentenza della Corte a questo periodo di parecchi mesi avrebbe conseguenze sproporzionate e/o portare ad un trattamento diverso di situazioni tra esse affini. Ad opinione della DG AGRI, siffatte conseguenze potrebbero essere valutate, specialmente, in riferimento: – alla differenza di trattamento che si creerebbe tra agricoltori a seconda che le richieste siano state presentate anteriormente o successivamente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte; – alla necessità di modificare norme, manuali di procedura ed opuscoli informativi a livello nazionale; – all'entità degli adeguamenti a livello informatico necessari a ricostruire tutti i movimenti notificati tardivamente durante la vita dei capi di bestiame ed informare gli agricoltori interessati; – all'onere amministrativo supplementare che comporta la verifica delle giustificazioni addotte dagli agricoltori in merito alle precedenti notifiche tardive. 13323/08 ADD 1 sir/ANS/md DG B I LIMITE 2 IT Si invitano pertanto gli Stati membri a valutare la loro specifica situazione prima di erogare aiuti accoppiati per bovini in maniera da assicurare che le relative fattispecie siano compatibili con gli indirizzi del Servizio giuridico della Commissione. Detta valutazione dovrebbe rimanere accessibile alla consultazione dei revisori dei conti durante le verifiche svolte nell'ambito della loro ordinaria attività. ____________________ 13323/08 ADD 1 sir/ANS/md DG B I LIMITE 3 IT