CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 3 ottobre 2008 (07.10)
(OR. en)
13323/08
ADD 1
Fascicolo interistituzionale:
2008/0088 (CNS)
LIMITE
AGRI 287
AGRIORG 89
ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"
del:
Comitato speciale Agricoltura
in data:
22 settembre 2008
al:
Consiglio
n. doc. prec.:
10905/08 + ADD 1 + ADD 2
n. prop. Com:
9173/08 - COM(2008) 247 definitivo
Oggetto:
Adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori
DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO
Dichiarazione della Commissione
L'interpretazione data dalla Corte nella sua sentenza relativamente alla causa C-45/05 ha, in linea di
principio valore retroattivo e l'emendamento attualmente proposto all'articolo 138 del regolamento
(CE) n. 1782/2003 sarà applicato soltanto a decorrere dal 1º gennaio.
Sorge pertanto la questione di come trattare le richieste di pagamento di cui all'articolo 68 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 per i bovini, qualora - ad un determinato stadio della vita di questi
ultimi - non siano state rigorosamente rispettate le scadenze di trasmissione delle notifiche alle
banche dati.
13323/08 ADD 1
sir/ANS/md
DG B I
LIMITE
1
IT
In merito a tale questione la DG AGRI ha chiesto un parere al Servizio giuridico della
Commissione, che ha preso posizione come segue:
–
–
Per quanto riguarda le richieste presentate fino al 7 luglio 2007 (data di pubblicazione della
sentenza), il Servizio giuridico respinge l'idea che si siano potute porre difficoltà di alcuna
sorta nell'interpretazione dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma ritiene che i
capi di bestiame le cui notifiche sono state trasmesse tardivamente possano essere considerati
ammissibili tenuto conto:
–
delle legittime aspettative da parte degli Stati membri, suscitate dalla lettera della DG
AGRI, del 16 novembre 1999, ai Paesi Bassi, inoltrata anche agli altri Stati membri;
–
dell'obbligo della Commissione di collaborare in buona fede con gli Stati membri.
Per quanto riguarda le richieste presentate tra il 7 luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, il
Servizio giuridico respinge la possibilità di una giustificazione generale in virtù della quale
la Commissione potrebbe consentire agli Stati membri di accordare pagamenti
indiscriminatamente sulla stessa base della casistica precedente.
D'altra parte, il Servizio giuridico ritiene che un'analisi caso per caso delle specifiche
circostanze relative ad un particolare Stato membro potrebbe indurre quest'ultimo ad
accordare pagamenti laddove l'applicazione della sentenza della Corte a questo periodo
di parecchi mesi avrebbe conseguenze sproporzionate e/o portare ad un trattamento
diverso di situazioni tra esse affini.
Ad opinione della DG AGRI, siffatte conseguenze potrebbero essere valutate, specialmente,
in riferimento:
–
alla differenza di trattamento che si creerebbe tra agricoltori a seconda che le richieste
siano state presentate anteriormente o successivamente alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte;
–
alla necessità di modificare norme, manuali di procedura ed opuscoli informativi a
livello nazionale;
–
all'entità degli adeguamenti a livello informatico necessari a ricostruire tutti i movimenti
notificati tardivamente durante la vita dei capi di bestiame ed informare gli agricoltori
interessati;
–
all'onere amministrativo supplementare che comporta la verifica delle giustificazioni
addotte dagli agricoltori in merito alle precedenti notifiche tardive.
13323/08 ADD 1
sir/ANS/md
DG B I
LIMITE
2
IT
Si invitano pertanto gli Stati membri a valutare la loro specifica situazione prima di erogare aiuti
accoppiati per bovini in maniera da assicurare che le relative fattispecie siano compatibili con gli
indirizzi del Servizio giuridico della Commissione.
Detta valutazione dovrebbe rimanere accessibile alla consultazione dei revisori dei conti durante le
verifiche svolte nell'ambito della loro ordinaria attività.
____________________
13323/08 ADD 1
sir/ANS/md
DG B I
LIMITE
3
IT
Scarica

LIMITE IT