ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Roma 102 Scala D - 47900 RIMINI
Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231
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Prot. 1161/2013
CIRCOLARE N. 05-2013
Rimini, 4 Settembre 2013
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LEGISLAZIONE
Oggetto: Vigilanza deontologica degli Ordini su comportamenti scorretti
La Federazione Ordini Farmacisti di Roma ritiene fondamentale richiamare nuovamente l’attenzione
degli Ordini sulla necessità di vigilare sullo scrupoloso rispetto da parte di tutti gli iscritti delle norme che
regolano l’esercizio della professione e delle disposizioni deontologiche. In proposito, si rammenta che la
consegna di medicinali senza ricetta medica può avvenire solo in caso di estrema necessità ed urgenza,
qualora si verifichi una delle condizioni previste dal D.M. 31.03.2008 (patologia cronica, necessità di non
interrompere il trattamento terapeutico e prosecuzione di terapia a seguito di dimissioni ospedaliere), con le
modalità da esso stabilite e comunque mai in regime SSN.
Al di fuori di tali ipotesi, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per queste condotte, nel
momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla legge.
Sussiste, inoltre, una specifica competenza disciplinare degli Ordini professionali, atteso che anche l’art. 24
del Codice Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti. Si ricorda, altresì, che, ai
sensi dell’art. 11 del Codice Deontologico, al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti
che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini. Peraltro, la consegna
a domicilio dei medicinali deve rispettare quanto sancito dall’articolo 28 del Codice Deontologico. Si
rammenta, infine, che i rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere
motivati e condizionati da interessi e vantaggi economici (art. 14, comma 1, del Codice Deontologico).
Condotte non conformi alle norme recano grave pregiudizio all’immagine della professione e, pertanto, la
Federazione invita i Presidenti degli Ordini a vigilare con attenzione sulle condotte professionali degli iscritti
all’albo.
Oggetto: Regolamento alimenti destinati ai lattanti, ai bambini, alimenti a fini medici
speciali e per il controllo del peso.
Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento UE n. 609/2013 del 12 giugno
2013, pubblicato nella GUUE n. L181/35 del 29 giugno 2013. L’Unione Europea regola la materia degli
alimenti destinati ai lattanti (formula per lattanti e formula di proseguimento, 0-12 mesi) e ai bambini nella
prima infanzia (cereali ed altri alimenti per la prima infanzia, 1-3 anni), degli alimenti a fini medici speciali e
dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Vengono abrogate le precedenti direttive, il regolamento comporterà la diretta applicazione delle
norme europee, senza bisogno di alcun recepimento, garantendo una normativa uniforme nei vari Stati
membri. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tali prodotti devono fornire informazioni per un
uso appropriato e non attribuire agli stessi proprietà preventive, curative o di trattamento di malattie umane,
né sottintendere tali proprietà. Qualora riguardino gli alimenti per lattanti e prima infanzia, inoltre, non
dovranno scoraggiare l’allattamento al seno e non dovranno contenere immagini che inducano ad idealizzare
l’uso di tali formule. La normativa si applicherà dal 20 luglio 2016 e la Commissione dovrà, entro il 20 luglio
2015, presentare al Parlamento Europeo ed al Consiglio una relazione sulla necessità di eventuali disposizioni
specifiche su composizione ed etichettatura, eventualmente corredata da una proposta legislativa.
Il regime transitorio prevede che i prodotti alimentari non conformi a tale regolamento, ma conformi alle
precedenti direttive già immessi sul mercato o etichettati alla data del 20 luglio 2016 possano continuare ad
essere commercializzati dopo tale data fino ad esaurimento delle scorte.
Oggetto: Ministero della Salute - Prevenzione e controllo dell’influenza:
stagione 2013-2014.
raccomandazioni per la
La circolare del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo dell’influenza nella stagione
2013-2014, oltre a fornire informazioni sulla sorveglianza epidemiologica e indicazioni per la prevenzione
dell'influenza durante la stagione in corso, individua le categorie di persone cui è raccomandata la
vaccinazione. Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è quello
autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre.
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Oggetto: Legge 98/2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.8.2013 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98 , di conversione
del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. Si fornisce di
seguito un’illustrazione delle disposizioni di interesse e delle relative modifiche introdotte nel corso dell’iter di
conversione parlamentare.
Art. 17 - Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Attraverso alcune modifiche apportate all’articolo 12 del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
221/2012, è stato previsto che l’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) da parte delle Regioni e
delle Province autonome avvenga entro il 30 giugno 2015. Nel corso dell’iter di conversione in Senato, è
stato approvato un emendamento, a firma del Sen. Andrea Mandelli, che ha introdotto il dossier farmaceutico
del paziente quale parte specifica del Fascicolo Sanitario Elettronico. Al fine di favorire la qualità, il
monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia per la sicurezza del
paziente, è prevista la creazione di una apposita sezione alimentata di volta in volta dalla farmacia che
effettua la dispensazione. In tal modo, sarà possibile creare un importante strumento informativo contenente
tutte le informazioni legate alle terapie del paziente che consenta di ricostruire la sua storia farmacologica. Si
tratta di un fondamentale passo verso la creazione di un modello di assistenza farmaceutica, fortemente
voluto dalla Federazione e sempre più incentrato sulla presa in carico del paziente, che il dossier
farmaceutico, renderà più facilmente concretizzabile. E’ evidente quindi l’importanza cruciale del dossier
farmaceutico per lo sviluppo ed il futuro della professione di farmacista. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e
le province autonome dovranno presentare all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la
realizzazione del FSE. L’Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni
nell'ambito dei rispettivi piani, cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE.
L’Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di:
- valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la
realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti;
- monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati.
Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di
euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Art. 42 - Soppressione certificazioni sanitarie
E’ stato soppresso l’obbligo per i farmacisti di produrre certificato medico comprovante la sana costituzione
fisica:
1) all'atto del concorso (articolo 4, comma 1, lettera e), del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 e articolo 5,
comma 2, numero 3), del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275);
2) a seguito di assenza per malattia per più di 15 giorni (articolo 31, comma 5, del R.D. 30 settembre 1938,
n. 1706).
Art. 44 – Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati
membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la
produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di
eccezionale rilevanza terapeutica
Farmaci orfani
Attraverso alcune modificazioni all’articolo 12 del d.l. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
189/2012, sono state modificate le procedure concernenti i medicinali orfani. In particolare, è stato previsto
che anche i farmaci orfani, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio, siano
automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della
rimborsabilità, della classe C, nelle more della presentazione, da parte dell’azienda interessata di una
eventuale domanda di diversa classificazione. E’ stato inoltre previsto che l'AIFA valuti, ai fini della
classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci orfani, per i quali è
stata presentata la relativa domanda di classificazione, corredata della necessaria documentazione, in via
prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della
domanda di classificazione, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti
Commissioni. In tal caso, il termine entro cui l’AIFA deve comunicare all’interessato le proprie determinazioni
è ridotto a cento giorni. In caso di mancata presentazione della domanda di classificazione ai fini della
rimborsabilità entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
orfano, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a
presentare la domanda di classificazione entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine,
viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione della
classe C, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.
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Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie
Come già anticipato, è stato previsto che per gli esercenti le professioni sanitarie (e pertanto anche per i
farmacisti) l’obbligo assicurativo si applichi a decorrere dal 15 agosto 2014.
Foglietti illustrativi
Nel corso dell’iter di conversione in Senato, è stato altresì approvato un ulteriore emendamento, a firma del
Sen. Andrea Mandelli, che, nell’ottica di una razionale gestione dei medicinali, stabilisce che, nei casi di
modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l’AIFA possa autorizzare la vendita al pubblico delle scorte,
subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello
autorizzato. Come è noto, fino ad oggi i medicinali che avevano subito modificazioni anche marginali del
foglietto illustrativo dovevano essere ritirati e riconfezionati con il nuovo documento: con la modifica
normativa appena introdotta sarà possibile evitare un procedimento macchinoso e costoso per tutta la filiera
del farmaco, generando in tal modo un risparmio di spesa e dando valenza al consiglio del farmacista al
momento dell’atto professionale della dispensazione del farmaco.
Oggetto: D.D. n. 264/SEGR. D.G./2013 per favorire il reimpiego dei lavoratori licenziati
da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013, è stato pubblicato un comunicato del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato reso noto che in data 19 aprile 2013 e' stato emesso il d.d.
n. 264/SEGR. D.G./2013, per favorire il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche
meno di 15 dipendenti. In particolare, il decreto, all’articolo 1, stabilisce che, nel limite complessivo di spesa
di 20.000.000,00 euro (ventimilioni/00) a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per
l’accesso al Fondo sociale europeo, è concesso un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso
del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione,
lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro.
Per usufruire del suddetto beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione
professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse
destinate alla formazione continua di competenza regionale. Il beneficio è quantificato:
•
•
•
in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato;
in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra
l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.
Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa istanza
all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità
definite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Inps autorizza il beneficio nei
limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione
agevolata. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza telematica, la
quale non può precedere la decorrenza dell’assunzione.
Oggetto: AIFA – Determinazione 3.7.2013. Modalità e condizioni di impiego del
medicinale PHT Eparine
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11.7.2013 è stata pubblicata la determinazione AIFA 3 luglio 2013,
relativa alle modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine. Il provvedimento sostituisce la
determinazione del 12 febbraio 2013 con cui l’Agenzia aveva disposto l’applicazione della distribuzione diretta
- PHT per tutte le indicazioni terapeutiche del medicinale.
A seguito delle ordinanze del Tar Lazio (28 marzo 2013 nn. 1419 e 1420) che hanno sospeso la
suddetta determinazione del 12 febbraio e considerato il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA, l’Agenzia ha infatti deciso di limitare l’applicazione del PHT alle seguenti indicazioni terapeutiche dei
medicinali a base di eparina: “profilassi della TVP e trattamento della TVP con continuazione della terapia
iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale
maggiore”.
3
Oggetto: Ministero della Salute – “Decalogo per un corretto uso degli integratori
alimentari”
Il Ministero della Salute ha pubblicato un Decalogo per il corretto uso degli integratori alimentari.
L’opuscolo, disponibile sul sito www.salute.gov.it nella sezione Documentazione/Opuscoli e Poster, contiene
10 utili consigli sull’impiego degli integratori, che, come evidenziato dal Ministero, deve avvenire in modo
consapevole e informato sulla loro funzione e le loro proprietà per risultare sicuro e utile sul piano fisiologico,
senza entrare in contrasto con la salvaguardia di abitudini alimentari e comportamenti corretti nell’ambito di
un sano stile di vita. Tra le fondamentali regole suggerite, si evidenzia quella di informare tempestivamente il
medico o il farmacista in caso di effetti indesiderati, portandogli possibilmente la confezione impiegata, ai fini
della segnalazione al sistema di fitovigilanza.
Oggetto: DM 17 aprile 2013 – Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è
considerato doping.
Il Ministero della Salute, con decreto 17 aprile 2013, in vigore dal 10 luglio 2013, ha approvato la
nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.
La lista è costituita dalle seguenti sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4:elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Al riguardo si evidenzia quanto segue:
- nella classe S1-agenti anabolizzanti è stata inserita la sostanza etiocolanolone;
- è stata confermata la classe S0 - SOSTANZE NON APPROVATE: qualsiasi sostanza farmacologica non
compresa in alcuna delle sezioni della Lista e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità
sanitarie governative di regolamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo
pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad
uso veterinario) è sempre proibita;
- nel programma di monitoraggio per l’anno 2013 sono state inserite le seguenti sostanze: bupropione,
caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo, sinefrina, per le quali non è previsto alcun
particolare adempimento da parte del farmacista.
Si rammenta infine che i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il
31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità
utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it .
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
- quantità di alcool etilico utilizzate;
- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità di principi attivi di cui alla
classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo,
oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo;
- quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso
topico o per uso orale.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano
l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per
sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.
Oggetto: Ministero della Salute – Rivalutazione degli apporti ammessi di melatonina negli
integratori alimentari.
Il Ministero della salute ha evidenziato la necessità di ridurre i livelli di apporto di melatonina
ammessi finora in Italia negli integratori alimentari, per una demarcazione dell’impiego della sostanza per
finalità di tipo fisiologico rispetto a quelle di tipo terapeutico, ritenendo che, a tal fine, l’apporto giornaliero di
melatonina di 1mg, utile a supportare i claims sulla salute autorizzati - ossia l’apporto quantitativo per il
quale è consentita una delle indicazioni sulla salute di cui all’elenco istituito con Regolamento (UE) 432/2012
- debba essere considerato nello stesso tempo anche l’apporto massimo ammissibile per finalità di tipo
fisiologico.
Il Ministero ha quindi invitato le aziende produttrici a conformarsi, a partire dalle prossime
produzioni, al nuovo limite di impiego, affinché l’apporto di melatonina negli integratori alimentari
rientri entro 1 mg con le quantità di assunzione giornaliera consigliate in etichetta. La
commercializzazione di integratori alimentari con l’apporto di melatonina ammesso in precedenza
è consentita non oltre il 30 settembre 2013.
4
Oggetto: Nota Ministero della salute 0021450-P-22/05/2013 – Rivalutazione degli
apporti ammessi di vitamine e minerali negli integratori alimentari – Riduzione
dell’apporto massimo di zinco.
Il Ministero della salute ha pubblicato un Nota relativa alla rivalutazione degli apporti ammessi di
vitamine e minerali negli integratori alimentari, effettuata alla luce delle nuove evidenze scientifiche e ai fini
dell’applicazione del principio del mutuo riconoscimento. In particolare, si segnala che, sulla base del parere
espresso dalla Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione (CUDN), sono stati ridefiniti i seguenti livelli
massimi di apporto giornaliero:
-
per
per
per
per
la
la
la
la
vitamina
vitamina
vitamina
vitamina
C - 1 g;
B1 - 25 mg;
B2 - 25 mg;
B12 - 25 mcg.
Inoltre, considerando che il processo di armonizzazione sui livelli di vitamine e minerali ammessi negli
integratori alimentari non appare prossimo alla conclusione date le priorità attuali della Commissione
europea, il Ministero della salute ha ritenuto di dover rivalutare l’apporto massimo di zinco alla luce dell’upper
safe level (UL) stabilito dall’EFSA per il minerale, pari a 25 mg.
Secondo il parere della CUDN, si è convenuto di ridurre l’apporto massimo giornaliero di zinco ammissibile
con gli integratori alimentari a 12,5 mg, quantità che ammonta al 50% dell’UL.
E’ stato rivalutato anche l’apporto massimo giornaliero di glutatione, che è stato portato a 250 mg.
La CUDN ha revisionato, altresì, i seguenti documenti, pubblicati sul portale del Ministero della salute
(www.sanita.gov.it):
- Linee di indirizzo sugli studi condotti per valutare la sicurezza e le proprietà dei prodotti alimentari;
- Raccomandazione sugli integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la
riduzione del peso;
- Linee guida su probiotici e prebiotici;
- Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli
integratori alimentari di cui al DM 9 luglio 2012.
Si ricorda, infine che dal 1° giugno 2013, per gli integratori alimentari e per i prodotti destinati ad una
alimentazione particolare si applica il Regolamento (UE) 1129/2011 che modifica l’allegato II del
Regolamento (CE) n. 1333/2008 istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari.
Oggetto: Nota informativa importante sull’associazione fra clopidogrel ed emofilia
acquisita, diramata dalla Sanofi e concordata con l’Agenzia Europea dei Medicinali
(EMA) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) hanno concordato una
importante nota informativa sull’associazione fra clopidogrel ed emofilia acquisita. E’ stato riportato un
limitato numero di casi di emofilia acquisita durante il trattamento con clopidogrel in individui senza
precedente storia di disturbi dell’emostasi. Le informazioni del medicinale sono state aggiornate rispetto a
questo rischio al paragrafo 4.4 (Avvertenze speciali e precauzioni di impiego) del riassunto delle
caratteristiche del prodotto.
Dato il numero molto limitato di segnalazioni di emofilia acquisita in un contesto di impiego molto ampio
(oltre 153 milioni di pazienti nel mondo), il rapporto rischio/beneficio di clopidogrel per le indicazioni
terapeutiche approvate è considerato immutato.
I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa associata a
clopidogrel, trasmettendo tempestivamente l’apposita scheda al Responsabile di farmacovigilanza della
struttura sanitaria di appartenenza che provvederà ad inserirla nella banca dati della Rete di farmacovigilanza
nazionale. Per eventuali domande o richieste di ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti
recapiti: telefono 800.536389 – sito web: www.sanofi.it – area contatti.
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NOTIZIE E.N.PA.F.
CONTRIBUTI – riaccertamento codici fiscali
Si comunica che, a seguito di una verifica con l’Agenzia delle Entrate, l’ENPAF ha riscontrato delle incongruenze fra il
codice fiscale di alcuni iscritti e i dati anagrafici degli stessi.
Atteso che il codice fiscale, che viene riportato nel frontespizio dei titoli per la riscossione del contributo previdenziale ed
assistenziale obbligatorio, costituisce un elemento necessario ai fini della deduzione fiscale dell’importo del contributo
medesimo, è stato richiesto ai soggetti interessati di inviare una fotocopia del tesserino fiscale o della tessera sanitaria, al
fine di sanare l’irregolarità.
CONTRIBUTI – riaccertamento nati nel 1962
L’ENPAF ha avviato il riaccertamento della posizione degli iscritti (quest’anno l’operazione ha riguardato i nati nel 1962),
che risultino esercenti attività professionale con altra copertura previdenziale obbligatoria e che, per questo motivo,
usufruiscono della riduzione contributiva. A questi soggetti è stata inviata la modulistica necessaria affinché dichiarino la
loro attuale posizione lavorativa. Scopo dell’operazione è quello di verificare se l’aliquota contributiva applicata è quella
corretta e se l’attività svolta è qualificabile come attività professionale del farmacista anche in vista del futuro
pensionamento. Infatti, relativamente a quest’ultimo profilo, il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, in data 10 luglio
2003, ha deliberato che l’iscritto possa dimostrare, prima del pensionamento, il possesso del requisito dell’attività
professionale attraverso una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR n. 445 / 2000), ma nel contempo ha incaricato gli
uffici di effettuare le verifiche delle posizioni professionali degli iscritti.
CONTRIBUTI – modifica regolamentare relativa ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di riduzione
ovvero del contributo di solidarietà
Con decorrenza 1° gennaio 2014 i termini di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la richiesta di
contribuzione di solidarietà sono stati modificati. Non più il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione
stessa si riferisce bensì il 30 settembre dell’anno in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni per poter godere dell’aliquota di
riduzione ovvero del contributo di solidarietà. Qualora i 6 mesi ed un giorno necessari per poter usufruire dei benefici in
parola si compiano successivamente al 30 settembre è possibile presentare la relativa domanda entro il 31 dicembre,
sempre dell’anno in cui si è nelle condizioni di poter usufruire della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. La
richiesta produce effetto dall’anno in corso alla data della domanda.
Ciò comporterà che le domande pervenute dopo il 30 settembre 2013 non verranno considerate fuori termine ma utili
per il 2014. Nel caso dei titolari di farmacia, dei soci ovvero degli iscritti comunque associati agli utili di farmacia è
necessario che tale posizione sia cessata l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione ovvero
del contributo di solidarietà.
I nuovi iscritti possono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione
all’Albo professionale. La stesura precedente stabiliva come termine il 30 settembre dell’anno in cui si richiedeva per la
prima volta la contribuzione al nuovo iscritto. Con la dicitura attuale si è inteso rendere più chiaro il termine di decadenza,
ancorandolo ad un evento perfettamente conoscibile dall’interessato (l’anno di iscrizione all’Ordine professionale).
CONTRIBUTI – contratti “precari” e domanda di riduzione
A partire dall’entrata in vigore della c.d. “riforma Biagi” (la legge n. 30/2013) le forme di lavoro, contrattuali e non, si sono
moltiplicate, il che ha determinato il sorgere di problematiche complesse sia a livello di ricostruzione teorica degli istituti
che di applicazione del Regolamento ENPAF, per lo specifico problema legato alla riduzione contributiva prevista dall’art.
21 del Regolamento stesso. In generale le diverse tipologie di rapporti vengono genericamente ricondotte al concetto di
“precariato”, intendendo riferirsi con questa espressione a situazioni diverse nelle quali il lavoratore si trova in una
condizione di minore garanzia o durata rispetto a quella del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Considerato il
moltiplicarsi delle ipotesi si è tentato, in questa sede, di riepilogarle tutte, indicando per ognuna i peculiari problemi
applicativi. Occorre evidenziare, quale premessa di carattere generale, che, per il caso di esercizio di attività professionale,
ciò che consente all’iscritto di richiedere la riduzione contributiva fino alla misura dell’85% ovvero il contributo di
solidarietà è la presenza di un obbligo di contribuzione a favore di un Ente di previdenza obbligatorio ulteriore rispetto
all’ENPAF.
Contratto di lavoro a tempo determinato.
Si tratta di una forma giuridica tradizionale che conferisce il diritto alla riduzione contributiva fino alla scadenza
del rapporto e consente di ottenerla per l’intero anno qualora la durata del contratto (o la sommatoria di più
contratti) copra la maggior parte dell’anno o del periodo di iscrizione. È importante ricordare che
successivamente al termine del contratto l’iscritto, per conservare la riduzione in atto, deve comunicare
all’ENPAF, producendo la relativa documentazione, quale sia il proprio status lavorativo (ad esempio, se il
contratto è stato prorogato o convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Nel caso in cui non vi sia
stata prosecuzione lavorativa è preferibile l’iscrizione al Centro per l’impiego che consente di conservare la
riduzione contributiva come disoccupato fino al momento in cui l’iscritto non trovi una nuova occupazione.
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Contratto di lavoro autonomo con apertura di partita IVA
Per quanto possa risultare problematica e al limite della violazione delle norme sul lavoro subordinato, la
configurazione di un simile tipo di rapporto nel caso in cui esso venga inserito nell’ambito di un’organizzazione
aziendale, tuttavia, esso comporta, ai fini ENPAF, l’applicazione della quota contributiva in misura intera ove,
nell’ambito dello stesso, si configuri lo svolgimento di attività professionale, atteso che, in questa ipotesi, non è
previsto il versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore alla Gestione Separata INPS. Nel caso
in cui non vi sia svolgimento di attività professionale, invece, l’aliquota di riduzione contributiva massima
applicabile è quella del 50%.
Contratto di lavoro a progetto / contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta (progetto o collaborazione), si tratta di una tipologia di
rapporto che, ove comporti lo svolgimento di attività professionale da parte dell’iscritto, determina l’applicazione
della contribuzione previdenziale ENPAF in misura intera, considerato che non vi è obbligo di versamento del
contributo previdenziale alla Gestione Separata INPS (tale posizione è stata confermata, da tempo, dall’INPS
medesimo, nella circolare n. 124/1996 e ulteriormente ribadita dalla norma di interpretazione autentica
contenuta nell’art. 18, c. 12 del dl n. 98/2011). Occorre considerare che in alcuni casi il rapporto può avere una
durata determinata, con la conseguenza che, ove l’iscritto, che già beneficia di una quota contributiva ridotta,
stipuli in corso d’anno un contratto del genere, non subirà il reintegro a quota intera, ove la durata dello stesso
non copra la maggior parte dell’anno.
Prestazione di lavoro occasionale
Si tratta di una ipotesi che non è configurabile rispetto all’esercizio di attività professionale da parte di un
soggetto iscritto in un Albo, incluso, dunque, il farmacista. Infatti dalla normativa vigente (art. 1 e 5 DPR n.
633/1972, art. 49. DPR n. 971/1986 e art. 61, DLGS n. 276/2003) si può dedurre che colui che esercita un’attività
libero professionale, oggetto di riserva di legge, non può rendere prestazioni occasionali ma è tenuto ad aprire
partita IVA, anche se intende svolgere una prestazione occasionale singola. L’iscrizione in albi professionali è,
dunque, indice assoluto di abitualità. La prestazione di lavoro occasionale per il farmacista può configurarsi
nell’ambito del contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio con voucher che si configura come una figura
intermedia tra il lavoro subordinato e quello autonomo. Ne è ammesso l’utilizzo entro determinati limiti
economici (5.000 euro rivalutati per anno solare, con tutti i committenti; in caso di imprenditori commerciali o
professionisti il limite è di 2.000 euro annui). Ai fini ENPAF si tratta di una tipologia di rapporto che consente di
accedere alla riduzione contributiva, in quanto il corrispettivo è obbligatoriamente assoggettato dalla legge al
versamento alla Gestione Separata. Si tratta necessariamente di rapporti a tempo determinato, per i quali si
ripropongono i medesimi aspetti illustrati rispetto al più tradizionale contratto di lavoro a tempo determinato.
Contratto di lavoro in somministrazione.
Si tratta di una figura che ai fini ENPAF non presenta problematiche particolari; la somministrazione di
manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per
utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Si tratta di un
rapporto caratterizzato dalla presenza di due contratti: un contratto di somministrazione, stipulato tra
l'utilizzatore e il somministratore; un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il
lavoratore che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Contratto di lavoro intermittente
Si tratta di una tipologia di contratto (disciplinato per la prima volta nel 2003, poi abrogato e successivamente
reintrodotto dalla legge), in base alla quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa, ove se ne presenti la necessità. Il contratto di lavoro intermittente può essere
stipulato a tempo determinato o indeterminato, implica il versamento di contribuzione previdenziale all’INPS, e
viene trattato come se si configurasse lo svolgimento di attività professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro
dipendente part – time verticale (per tale tipo di contratto la prestazione viene resa a tempo pieno ma solo per
periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno).
La soluzione per il lavoro intermittente, dunque, è nel senso che, indipendentemente dalle giornate lavorate, che
non vengono singolarmente computate, occorra tenere conto della mera durata del contratto che ove sia a
tempo determinato e superiore (anche per sommatoria) a sei mesi e un giorno (ovvero alla metà più un giorno
del periodo di iscrizione) consentirà di ottenere o conservare la riduzione contributiva. Non si pongono invece
problemi di durata nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
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Contratto di apprendistato
E’ un particolare contratto di lavoro a tempo determinato, di durata massima triennale, caratterizzato da un
contenuto formativo (l’età del lavoratore deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni); il datore di lavoro, oltre a
pagare la retribuzione all’apprendista per l’attività svolta, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione
necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o
esternamente all’azienda. Ai fini della contribuzione ENPAF la disciplina è identica a quella del contratto di lavoro
a tempo determinato.
Borse di studio
Per questa peculiare fattispecie è necessario fare una distinzione fondamentale: nel caso in cui si tratti di una
borsa che ha la finalità di sostenere l’iscritto agli studi, come accade spesso nell’ambito delle scuole di
specializzazione, la posizione contributiva dell’iscritto viene ricondotta a quella di un soggetto che non esercita
attività professionale (tale viene considerata l’attività di studio e specializzazione) per cui la riduzione massima
applicabile è quella del 50%. Tuttavia nel caso in cui il soggetto presenti la dichiarazione di disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa e quindi assuma la posizione di disoccupato temporaneo e involontario questa
viene considerata prevalente e, dunque, la riduzione contributiva applicabile è quella dell’85% o del contributo di
solidarietà. Diverso il caso in cui la borsa di studio non abbia tale finalità di sostenere l’iscritto, bensì, nell’ambito
della stessa, si configuri lo svolgimento di attività professionale. Ove per essa non sia prevista ulteriore copertura
previdenziale obbligatoria, la quota contributiva applicata è in misura intera; nel caso in cui, invece, vi sia
copertura ulteriore, l’iscritto può presentare domanda di riduzione (85% o contributo di solidarietà). In merito
alla copertura previdenziale ulteriore rispetto all’ENPAF, l’obbligatorietà per le borse di studio non è prevista da
alcuna norma generale, tuttavia, allo scopo di favorire l’iscritto, la riduzione contributiva viene riconosciuta
qualora l’autorità che riconosce la borsa si sia unilateralmente imposta la contribuzione previdenziale
obbligatoria (alla Gestione Separata INPS) attraverso una apposita previsione nel bando di assegnazione o in altra
disposizione regolamentare interna. Ovviamente per le borse di studio è normalmente prevista una data di
scadenza per cui nel caso in cui venga riconosciuta una riduzione contributiva si seguono le stesse regole previste
per il contratto di lavoro a tempo determinato.
Stage e tirocini formativi
Lo scopo dell’istituto è quello di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro. E’ esclusa la corresponsione di retribuzione e dunque
la presenza di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF. In presenza di una
simile tipologia di rapporto deve ritenersi che, ai fini ENPAF, essendo preminente la finalità specifica
dell’addestramento e dell’apprendimento, non si configuri esercizio di attività professionale. L’aliquota da
applicarsi è, dunque, quella del 50%; tuttavia in caso di concomitanza con l’iscrizione al Centro per l’Impiego, o
con lo svolgimento di attività professionale in regime di lavoro dipendente, può essere applicata la più favorevole
aliquota dell’85% o il contributo di solidarietà.
CONTRIBUTI – attività professionale in ambito cosmetico
In conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1223/2009, che ha armonizzato le disposizioni relative alla
produzione e vendita di prodotti cosmetici, contenute nella direttiva 76/768/CEE (recepita dalla legge n. 713/1986) ormai
abrogata, non si configura più attività professionale propria del farmacista nel settore dei cosmetici. Infatti non è più
prevista la figura del direttore tecnico, sostituita dalla “persona responsabile”, per la quale non è più richiesta né la
necessità della laurea in farmacia né l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo professionale. Ne consegue che ai fini sia della
possibilità di usufruire dell’aliquota di riduzione massima ovvero del contributo di solidarietà sia ai fini del requisito
dell’attività professionale per l’erogazione dei trattamenti previdenziali l’Enpaf valuterà la data di decorrenza dell’incarico:
qualora lo stesso sia stato assunto prima dell’entrata in vigore del Regolamento CE (luglio 2013) l’incarico stesso verrà
valorizzato come esercizio di attività professionale sia ai fini contributivi che ai fini previdenziali.
CONTRIBUTI - stato di disoccupazione
Si ritiene opportuno segnalare che il recente decreto – legge n. 76/2013 all’art. 7 ha ripristinato i previgenti tetti di reddito
in presenza dei quali (oltre ad un rapporto di lavoro di durata ininterrotta di sei mesi) si decade dalla condizione di
disoccupato temporaneo e involontario. I suddetti limiti di reddito erano stati aboliti dalla legge n. 92/2012. Allo stato
attuale, dunque, lo stato di disoccupato viene meno in presenza di redditi di lavoro subordinato superiori a 8.000 euro
annui e autonomo superiori a 4.800 euro annui.
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CONTRIBUTI – operazione POSEIDONE 2007 INPS
L’Inps ha provveduto ad inviare una comunicazione di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata, di cui all’art. 2, comma 26
della legge 335/1995, con decorrenza 1° gennaio 2007, ai soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e
professioni nel quadro RE del Modello Unico PF 2008, periodo di imposta 2007, in assenza di contribuzione alla suddetta
Gestione, con la quantificazione della contribuzione omessa, comprensiva delle sanzioni civili, calcolate ai sensi dell’art.
116, comma 8 lett. b) della legge n. 388/2000. Vengono esclusi i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva presso
la propria Cassa professionale; a tale proposito l’Ente ha inviato, a tutti gli iscritti che ne abbiano fatto richiesta,
l’attestazione della propria iscrizione presso questa Cassa, “risolvendo”, di conseguenza, tutte le posizioni contributive
proprie di soggetti che svolgano attività professionale, sia nel caso in cui l’attività sia per legge riservata al farmacista, sia
nel caso in cui l’attività sia comunque attratta nell’ambito di quella propria del farmacista. Secondo quanto appreso per le
vie brevi dall’Inps, rimarrebbero, allo stato, oggetto di accertamento ancora circa 800 posizioni, relative a soggetti che, a
quanto risulta dai dati presenti nella propria dichiarazione reddituale, hanno prodotto redditi non inerenti la sfera
professionale del farmacista. Per questi soggetti rimane ferma la possibilità di comprovare, presso la competente sede
Inps, sulla base di idonea documentazione (fatture/ ricevute emesse, oggetto dell’attività di lavoro autonomo prestata)
che l’attività prestata sia riconducibile a quella professionale e che di conseguenza gli stessi non siano soggetti al
versamento alla Gestione Separata Inps. Da ultimo giova rammentare che in caso di esclusivo esercizio di attività
professionale, che non comporti l’obbligo di versare ad altro Istituto previdenziale, l’iscritto è tenuto alla contribuzione
intera presso l’Enpaf.
PRESTAZIONI – contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.29 del 24 luglio 2013, ha stabilito, come di consueto, di
corrispondere un contributo una tantum a favore di quegli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro
autonomo (con apertura di partita IVA), ovvero in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a
progetto, ovvero ancora nell’ambito di una borsa di studio. Si tratta di rapporti lavorativi per i quali a causa della
mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell’Enpaf, l’iscritto è tenuto al versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera. Come di consueto, una copia del relativo regolamento, una
copia della modulistica che l’iscritto deve compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa, sono
stati trasmessi agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell’Enpaf, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il
contributo una tantum. Anche gli Ordini provinciali hanno ricevuto, unitamente all’elenco dei propri iscritti coinvolti
nell’iniziativa, una copia del regolamento e un facsimile della modulistica; l’invio ha lo scopo di consentire agli Ordini di
fornire informazioni in merito agli iscritti che ne facciano richiesta. La principale novità rispetto all’anno precedente è che
Il contributo in questione potrà essere richiesto dagli iscritti che per almeno un biennio (in precedenza si prevedeva un
triennio), dall’anno 2012 fino alla data della delibera, abbiano svolto ininterrottamente l’attività professionale di
farmacista nell’ambito di una delle suindicate figure contrattuali. È necessario che il richiedente sia in regola con il
pagamento della contribuzione obbligatoria intera del biennio 2012/2013 e non presenti nelle annualità precedenti
morosità significative (nei limiti della prescrizione quinquennale). Il criterio per la determinazione dell’importo del
contributo che viene assegnato al richiedente è costituito dal reddito pro – capite calcolato sulla base del reddito
complessivo del nucleo familiare ripartito tra i componenti del nucleo stesso. Non possono richiedere l’assegnazione del
contributo in argomento i farmacisti nel cui reddito familiare siano presenti proprietà immobiliari piene. Fanno eccezione
la casa di abitazione (utilizzo 1) con relativa pertinenza (utilizzo 5). Nella delibera è prevista la possibilità di avere oltre
all’immobile destinato a casa di abitazione anche un solo altro immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione del nucleo
familiare (utilizzo 2), a condizione che la rendita catastale di quest’ultimo, rivalutata del 5%, non sia superiore ad euro
500,00. Nel caso in cui in un nucleo familiare siano presenti due immobili adibiti ad abitazione principale, per uno di essi si
applica quest’ultimo criterio (rendita catastale rivalutata del 5% non superiore ad euro 500,00). La domanda e la
documentazione allegata alla richiesta devono essere inviate all’Enpaf, tramite raccomandata a.r., entro il 30 novembre
2013. Le domande incomplete o irregolari nella documentazione allegata, come pure quelle trasmesse oltre il termine di
decadenza o da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, non saranno esaminate. Le domande saranno esaminate
nell’ordine cronologico di invio e saranno accolte fino all’esaurimento dello stanziamento stabilito dal Consiglio di
amministrazione.
VARIE
ORARIO SEGRETERIA ORDINE
Dal 1^ Ottobre p.v., inizierà
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’:
MERCOLEDI’ MATTINA:
MERCOLEDI’ POMERIGGIO:
SABATO:
LA SEGRETERIA DELL’ORDINE RESTERA’
l’orario invernale della segreteria dell’Ordine.
dalle ore 08,30 alle ore 13,00
dalle ore 09,00 alle ore 13,00
dalle 14,30 alle 17,30
Chiuso.
CHIUSA nei seguenti giorni: 12.09, 13.09 e 16.09.2013
9
CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE REGIONE EMILIA ROMAGNA
Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna ha ritenuto opportuno porre
alla Regione Emilia Romagna - Servizio politica del farmaco il quesito sotto riportato:
"Premesso che l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti venne configurata quale requisito
richiesto per la partecipazione al concorso in oggetto (art. 2 del bando regionale ai sensi
dell’art. 11 DL 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012), a fronte di specifici
quesiti posti da nostri iscritti aventi presentato domanda di partecipazione al concorso bandito
da codesto spett. Ente, si ha cura di richiedere se, in caso di estensione dell’arco temporale
necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali a più annualità, il mantenimento
dell’iscrizione all’Albo sia da considerarsi obbligatorio."
Di seguito la relativa risposta:
"La informiamo che l'iscrizione all'Albo è un requisito obbligatorio."
FEDER.S.P. e V. (FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE)
Si riporta di seguito il comunicato pervenuto dalla D.ssa Carmen Marini Spanedda, Vice Presidente
FEDER.S.P. e V. (FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE) – sezione provinciale di
Rimini c/o Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri di Rimini
>> Con l’inizio del 2013 il prof. Renato Ponzoni ha dovuto rassegnare le dimissioni dalla carica di
Presidente della sezione FEDER.S. e V. di Rimini per motivi di salute. In qualità di Vicepresidente ho
indetto la riunione del Consiglio, durante la quale sono stata pregata di assumere la direzione della
nostra sezione fino a nuove elezioni, che dovranno svolgersi entro il mese di novembre p.v. Sarebbe
opportuno che anche un rappresentante dei pensionati Farmacisti facesse parte del Consiglio Direttivo
provinciale. Mi auguro che i Dottori farmacisti neo-pensionati possano sentire l’esigenza ed il piacere di
appartenenza alla Federazione. Il Direttivo si impegna con competenza e passione per salvaguardare i
diritti dei pensionati e superstiti.<< Carmen Maria Spanedda.
CORSI – MASTER
FOFI, FEDERFARMA, SOCIETA` ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E SIFAC., hanno concesso il loro
patrocinio per l`organizzazione di un Master universitario in Clinical Pharmacy. Il Master si svilupperà su
tre moduli nelle tre città: Milano - 5-12.10.2013, Granada - 23-29.03.2014 e Cagliari - 31.05 - 07.06.2014.
Scadenza presentazione domande: 13.09.2013. Per informazioni: http://www.masterclinicalpharmacy.it
UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI UDINE
Master di I e II Livello in "Gestione della qualità nei sistemi sanitari europei". Scadenza iscrizioni:
30.09.2013. Per informazioni: tel: 0432/559163 - [email protected] - tel 0432/559163
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Terza edizione del Master in “Alimentazione ed Educazione alla salute”. Scadenza iscrizioni: 09.12.2013
Periodo di svolgimento: 20.01.2014 – 18.12.2015. Per informazioni: Veneri Cristina Istituto Pinos:
393/7773777.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E ORDINE FARMACISTI DI TORINO
Master Universitario di II Livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”. Iscrizioni entro il 30.09.2013.
Per informazioni: www.mastertorinofarmacia.it. Tel.: 011/6706665 – e.mail: [email protected]
SCIENZA ED ARTE NELLA FORMAZIONE – BRESCIANI Dr. MARCO
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informazioni:
Tel.:
055/670627
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www.brescianiformazione.it
ORDINE DEI FARMACISTI DI PESARO E URBINO
Corso di Alta Formazione “Benessere al femminile: approccio integrato alla salute della donna”.
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01.12.2013. Crediti ECM: 32. Costo € 100,00. Per informazioni: Ordine Farmacisti di Pesaro: tel.
0721/34802.
10
BRIEFING STUDIO SRL
Corso ECM “Le cure palliative: Hospice, domicilio e residenze sanitarie”. Pisa, 27.09.2013. Crediti
ECM: 5. Per informazioni: Tel: 050/981242 – www.briefingstudio.it
GUTENBERG – SICUREZZA IN SANITA’
8^ Forum Risk Management in Sanità. Arezzo, 26 e 29.11.2013. La partecipazione è gratuita e dà diritto
a crediti ECM. Per informazioni: 0575/408673 – www.gutenbergonline.it
FARMAdays 2013
Nei giorni 4-6 ottobre 2013, si terrà a Verona il convegno esposizione Farmadays. Presso la segreteria
dell’Ordine sono disponibili alcune cartoline invito, che permettono la preregistrazione on line ed una
riduzione sul prezzo.
BANDI D’ASTA RELATIVI ALLA VENDITA DI FARMACIE COMUNALI
• Comune di Cernusco sul Naviglio (MILANO). Avviso di trattativa privata per la cessione della
farmacia comunale Data di scadenza 23 settembre 2013;
• Comune di Felino (PARMA) Bando d’asta pubblica per la cessione della titolarità delle quote di
proprietà del Comune di Felino della srl “Farmacie Comunali di Felino”. Data di scadenza 19
settembre 2013;
• Comune di Samarate (VARESE): Avviso d’asta pubblica per la cessione della titolarità della
farmacia comunale di San Macario. Data di scadenza 20 settembre 2013;
• Comune di Campobasso Avviso d’asta pubblica per la cessione della farmacia comunale n. 1.
Data di scadenza 27 settembre 2013;
• Comune di Baronissi (SALERNO) Bando di gara per l’alienazione della titolarità della farmacia
comunale. Data di scadenza 16 settembre 2013.
Il materiale informativo è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine e pubblicato sul sito:
www.ordinefarmacistirimini.it
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Enrico Maria Broccoli)
IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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