Il nuovo Ape Guida all’attestato di prestazione energetica di GIANFRANCO DI RAGO Nuovo Ape al via. Dallo scorso 1° ottobre proprietari di casa e operatori del settore devono confrontarsi con le numerose novità introdotte dai due decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (emanati di concerto con i ministeri dell’ambiente, delle infrastrutture e della semplificazione e pubblicati sulla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015, ai quali occorre aggiungere quello sugli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, già entrato in vigore lo scorso 16 luglio). Il nuovo attestato di prestazione energetica è destinato a diventare unico sull’intero territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, e ha portato a dieci le classi energetiche. Per gli annunci di vendita e locazione di immobili è poi disponibile un format unico che evidenzia in maniera semplificata le prestazioni energetiche dell’edificio. Ma vediamo di illustrare più nel dettaglio le numerose novità, anche alla luce degli approfondimenti contenuti in un recente studio dello scorso 18 settembre 2015 del Consiglio nazionale del notariato. Gli attestati già rilasciati prima dell’1 ottobre 2015 continuano a mantenere la propria validità Gli attestati di prestazione energetica redatti prima dell’1 ottobre 2015, purché a loro tempo compilati conformemente alle regole e ai modelli in vigore, manterranno comunque la propria validità fino alla naturale scadenza di dieci anni. Quanto sopra, però, a condizione che dopo il rilascio dell’attestato non siano avvenute trasformazioni dell’immobile (ristrutturazioni o riqualificazioni tali da modificarne la classe energetica) e che siano state rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti (a tale proposito si ricorda come il dlgs n. 192/2005 prescriva che i libretti di impianto debbano essere allegati all’Ape, in originale o in copia). In caso contrario occorrerà, infatti, provvedere a ottenere il rilascio di un nuovo attestato, redatto secondo le regole vigenti a partire dall’1 ottobre 2015, salvo che l’immobile si trovi in una delle regioni per le quali l’applicazione della nuova disciplina slitterà di due anni (si veda quanto si dirà più avanti). Quindi, ferme le eccezioni di cui sopra, per quanto riguarda per esempio i contratti di vendita e di locazione degli immobili, il proprietario potrà tranquillamente continuare ad avvalersi dell’Ape già in suo possesso. Quanto sopra è stato confermato anche dal Consiglio nazionale del notariato nel predetto studio dello scorso 18 settembre 2015, riallacciandosi alla specifica disposizione di cui all’art. 10 del medesimo dm del 26 giugno 2015. La stessa, infatti, dispone espressamente che resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza prevista, la validità, per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle linee 12 Ottobre 2015 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA guida di cui al precedente decreto del ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009. Ma, sempre secondo il Notariato, alla stessa conclusione si perviene anche in base al principio ricavabile dall’art. 6, comma 10, del dlgs n. 192/2005, norma che fa salvi gli attestati di certificazione energetica rilasciati prima del 6 giugno 2013 in conformità alla direttiva n. 2002/91/Ce e in corso di validità. Applicazione sul territorio ancora a macchia di leopardo Le nuove regole sull’Ape si applicano immediatamente già dallo scorso 1° ottobre soltanto in quelle regioni e province autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni in materia di certificazione energetica o che, pur avendo già legiferato, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/Ce e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/Ue. Si tratta della maggior parte delle regioni italiane. L’art. 17 del dlgs n. 192/2005 aveva, infatti, introdotto una c.d. clausola di cedevolezza (in ragione del riconoscimento dell’ambito di intervento della legislazione regionale di cui all’art. 117 della Costituzione) che aveva previsto la possibilità per le regioni che avessero già legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici di continuare a seguire la propria disciplina, in luogo di quella nazionale, regolata appunto dal dlgs n. 192/2005. Sono state però ben poche le amministrazioni regionali, per così dire virtuose, che hanno provveduto ad adottare proprie normative interne consone al dettato della direttiva 2010/31/Ue. Queste ultime avranno quindi più tempo per adeguare la propria disciplina interna alle nuove linee guida ministeriali, ove naturalmente necessario, potendo operare in tal senso fino all’1 ottobre 2017. Sulla base delle indicazioni fornite da Confedilizia a ItaliaOggi, soltanto Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano rientrano in questa categoria. LE REGIONI NELLE QUALI LA NUOVA APE DEBUTTERÀ DALL’1/10/2017 Liguria Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Valle d’Aosta Province autonome di Trento e Bolzano Scopo e funzioni dell’Ape Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili è sostanzialmente volto a favorire un’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. A tale scopo i decreti interministeriali mettono a disposizione degli operatori del settore delle procedure e dei metodi di calcolo standardizzati per la determinazione della prestazione energetica degli immobili sul territorio nazionale. In tal modo sarà possibile ottenere più risultati: una maggiore 2 omogeneità applicativa, una più efficace e corretta informazione dei cittadini, anche ai fini del raffronto dei risultati, una maggiore efficacia dell’azione di monitoraggio e controllo e una più ampia e libera circolazione dell’offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti. Per raggiungere questi obiettivi l’Ape deve costituire uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Essa, infatti, tramite l’attribuzione agli immobili di specifiche classi prestazionali e di specifiche raccomandazioni per la riqualificazione energetica, costituisce uno strumento di orientamento del mercato verso edifici a migliore qualità energetica. Un attestato correttamente compilato consente, infatti, agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni dell’edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un corretto rapporto tra i costi di investimento e i benefici che ne derivano. Ai decreti interministeriali dello scorso 26 giugno 2015 sono state quindi allegate le linee guida aggiornate per la certificazione energetica degli edifici. Queste definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative e i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa. Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle linee guida è volto, come detto, a favorirne un’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, che consenta più facilmente la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. Le definizioni degli interventi di carattere edilizio e di riqualificazione energetica Il decreto del 26 giugno 2015 definisce la prestazione energetica degli edifici come il valore determinato sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’immobile e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Si stabilisce anche che è consentito tener conto, a particolari condizioni, dell’energia derivante da fonti rinnovabili. Il decreto in questione ritorna poi sulle definizioni degli interventi sugli edifici di carattere edilizio e di riqualificazione energetica, dettando al riguardo una disciplina più completa e analitica. Per edificio di nuova costruzione si intende quello il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del regolamento medesimo (quindi dopo l’1 ottobre 2015). Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario, nonché IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA quelli risultanti dall’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o, comunque, superiore a 500 mc. Si definisce, invece, ristrutturazione importante l’intervento che interessi gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture. Detti interventi diventano ristrutturazioni importanti di primo livello quando, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. Per interventi di riqualificazione energetica si intendono infine quelli non riconducibili ai casi precedenti e che presentano comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o in altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Risultano però esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (si pensi, per esempio, alla tinteggiatura), o di rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. di mancato rispetto di queste disposizioni, infatti, l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tale scopo, all’attestazione devono essere allegati i libretti di impianto in originale, in formato cartaceo o elettronico. Con riguardo alla classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica, nelle linee guida allegate al decreto interministeriale sono state introdotte diverse novità rispetto alla preesistente normativa. La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico, in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato alla lettera A, identificherà quindi i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito spazio, se barrato, indicherà inoltre che si tratta di un edificio a energia quasi zero (ossia di un edificio di nuova costruzione o già esistente ma ad alta efficienza energetica). La scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili Il nuovo attestato di prestazione energetica La nuova Ape, che mantiene la sua validità massima decennale, presenta una metodologia di calcolo omogenea e porta a dieci le classi energetiche (la classe A, come si può vedere dalla scala di classificazione tratta dalle linee guida allegate al decreto del 26 giugno 2015, viene, infatti, spacchettata in quattro, di cui la A4 rappresenterà quella più efficiente). La validità temporale massima, come detto in precedenza, resta comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. Nel caso 3 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA L’Ape può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare. Nel caso di edifici esistenti, nei quali coesistano porzioni di immobile adibite a usi diversi (per esempio residenziale e altri usi), qualora non sia tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio deve essere valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall’obbligo di attestazione. L’attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale. Una delle novità più importanti è che per la prima volta viene indicato un contenuto minimo che l’attestato deve possedere a pena di invalidità (si veda la relativa tabella). D’ora in poi sarà quindi particolarmente importante verificare a fondo le informazioni riportate nell’Ape, perché in caso contrario il proprietario dell’immobile rischia di incappare nelle pesanti sanzioni previste dall’art. 15 del dlgs n. 192/2005 (si veda più avanti). Vengono inoltre banditi gli attestati, per così dire, per corrispondenza, nel senso che d’ora in poi sarà obbligatorio che il soggetto incaricato di redigere l’Ape abbia effettuato almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare interessata. IL CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO DELL’APE Prestazione energetica globale, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici Classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile Qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio Valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge Emissioni di anidride carbonica Energia esportata Raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica Ogni Ape riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche 4 Nell’appendice B delle linee guida allegate al decreto interministeriale del 26 giugno 2015 viene anche riportato il format dell’Ape. Nella prima pagina del documento deve quindi esservi una sezione con i dati generali dell’attestato e dell’immobile in esame, comprendenti, tra l’altro, la destinazione d’uso, i riferimenti catastali, le motivazioni per cui lo stesso è redatto e i servizi energetici presenti nell’edificio. Sempre nella prima pagina vi è una sezione dedicata alla classificazione dell’immobile oggetto di attestazione, espressa per mezzo dell’indice di prestazione energetica globale, e una sezione dedicata alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del fabbricato. Quest’ultima è evidenziata tramite un indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del comfort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice è fornito in forma qualitativa per dare un’indicazione di come l’edificio, d’estate e d’inverno, isoli termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. Nella prima pagina, infine, vi è una sezione dedicata al raffronto con i valori di riferimento vigenti a norma di legge. Ciò tramite l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili. Per edificio simile si intende un fabbricato con la stessa geometria e contraddistinto dalla stessa tipologia d’uso e costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato. Nella seconda pagina vi è quindi una sezione che riporta l’indice di prestazione energetica globale rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall’immobile rispetto al totale. Sono riportati inoltre gli indici di prestazione energetica di tutti gli impianti presenti nel fabbricato oggetto dell’Ape. La sezione riporta anche una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard, suddivisa per tipologia di vettore energetico. La seconda pagina indica infine gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio oggetto dell’attestato di prestazione energetica. La terza pagina riporta gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale, come risultati dal calcolo eseguito. Essa riporta inoltre la quantità di energia prodotta in loco ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. La stessa riporta, suddivise in due sezioni, relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo. La quarta pagina riporta infine gli elementi identificativi del soggetto certificatore, ivi inclusa la tipologia di soggetto (tecnico abilitato, ente o organismo pubblico o società), la dichiarazione di indipendenza e i riferimenti per la reperibilità. Essa contiene inoltre i dati sui sopralluoghi obbligatori e sull’eventuale software utilizzato per la redazione dell’attestato, nonché informazioni sulle opportunità, anche in ter- IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA mini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti. Nella quinta pagina sono infine riportate informazioni per facilitare la lettura dell’attestato e note utili alla sua compilazione. Il Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica Il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 ha quindi previsto l’istituzione del c.d. Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (Siape), una banca dati a carattere nazionale per la raccolta dei dati relativi agli Ape, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni. In particolare è stato previsto che sia l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), sentite le regioni, entro 90 giorni a partire dallo scorso 1 ottobre, a occuparsi di provvedere alla sua istituzione e gestione. A tale scopo le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno alimentare il Siape con i dati relativi all’ultimo trascorso, arricchendone in tal modo periodicamente il numero di informazioni. Le medesime regioni e province autonome, nonché i comuni, potranno quindi accedere per via telematica alle informazioni in tal modo raccolte nella banca dati relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, ai dati in forma aggregata. Anche i semplici cittadini potranno accedere ai dati presenti nel Siape, ma soltanto in forma aggregata. Sono state poi previste anche attività di informazione e di diffusione dei dati relativi alla prestazione energetica degli edifici. È stato infatti disposto che l’Enea, entro 30 giorni a partire dallo scorso 1° ottobre, predisponga una guida alla lettura dell’Ape, un opuscolo informativo su di essa, i relativi contenuti e gli adempimenti connessi, favorendone la diffusione tra i cittadini. La stessa Enea, entro 180 giorni dallo scorso 1° ottobre, dovrà poi creare sul proprio sito istituzionale, in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente l’accesso al Siape, informazioni sugli interventi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali, nonché le statistiche annuali sugli Ape emessi e sui controlli effettuati. Le tipologie di immobili non soggetti all’obbligo dell’Ape Per quanto riguarda gli immobili esclusi dall’obbligo di attestazione, le nuove linee guida, oltre a richiamare i casi già previsti dalla normativa vigente (si veda la relativa tabella), prevedono ulteriori ipotesi che, come sottolineato dal Notariato nel menzionato studio del 18 settembre 2015, non trovano riscontro nel dlgs n. 192/2005, ma l’esclusione delle quali si ricava dai principi che regolano il sistema dell’attestazione di prestazione energetica. Si tratta degli edifici industriali e artigianali utilizzati per attività che non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione, dei ruderi, purché tale stato ven- ga espressamente dichiarato nell’atto notarile, dei fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita - purché anche in tale caso il relativo stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (si tratta degli immobili venduti nello stato di scheletro strutturale, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio e degli immobili venduti al rustico, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici) - nonché dei manufatti comunque non riconducibili alla definizione di edificio di cui al menzionato dlgs n. 192/2005 (per esempio una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie ecc.). GLI IMMOBILI SOTTRATTI ALL’APE Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, comma 3, lett. d), dlgs n. 192/2005) Edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, comma 3, lett. b), dlgs n. 192/2005), ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione Edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, comma 3, lett. c), dlgs n. 192/2005) Edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’art. 3 del dpr n. 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, comma 3, lett. e), dlgs n. 192/2005). L’attestato di prestazione energetica è però richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, comma 3-ter, dlgs n. 192/2005) Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (art. 3, comma 3, lett. f), dlgs n. 192/2005) Ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile Fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (in particolare si fa riferimento agli immobili venduti nello stato di scheletro strutturale, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, e agli immobili venduti al rustico, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici 5 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Manufatti, comunque non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2, lett. a), del dlgs n. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come «sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno») (per esempio una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie ecc.) Le differenze tra attestato di qualificazione energetica e attestato di prestazione energetica L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia dall’Ape (Attestato di prestazione energetica) sia in relazione alla tipologia di soggetti che sono chiamati a redigerlo sia per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio oggetto di esame. L’attestato di qualificazione energetica deve infatti essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio e la classe di efficienza energetica dell’immobile viene solamente proposta (e non anche formalmente attribuita) dal tecnico che redige il documento. Anche le nuove linee guida allegate al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, al pari di quelle previgenti, sottolineano le differenze tra attestato di qualificazione energetica e attestato di prestazioni energetica e il carattere complementare del primo rispetto al secondo, nel senso che il soggetto certificatore può, nel redigere un attestato di prestazione energetica, tenere conto dei dati ricavabili dall’attestato di qualificazione energetica che sia stato eventualmente predisposto in precedenza. Anzi, il certificatore sarà tenuto a utilizzare e valorizzare l’eventuale attestato di qualificazione energetica messogli a disposizione dal richiedente. La procedura di attestazione della prestazione energetica L’attestazione della prestazione energetica dell’edificio deve essere richiesta dal titolare del titolo abilitativo a costruire o, comunque, dal proprietario dell’immobile interessato. Quest’ultimo deve però rivolgersi necessariamente a uno dei soggetti certificatori abilitati ai sensi del dpr n. 75/2013. L’Ape, come detto, può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare, a seconda delle specifiche esigenze. Il soggetto certificatore in tal modo individuato per la redazione dell’Ape deve in primo luogo effettuare un rilievo (obbligatorio) sul posto al fine di ispezionare l’immobile e procedere alla determinazione del relativo indice di prestazione energetica e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica finalizzata all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti. A questo scopo il soggetto certificatore deve reperire i dati relativi all’immobile e pertinenti alle condizioni climatiche della località e dell’utenza, all’uso energetico dell’im- 6 mobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, dell’attestato di qualificazione energetica. Occorre poi procedere all’individuazione del modello di calcolo e alla determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali. Il soggetto certificatore può quindi procedere all’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica dell’immobile in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle. Infine, dopo avere operato la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati, il soggetto certificatore procede al rilascio dell’attestato nei confronti del proprietario dell’immobile. In relazione alle diverse condizioni nelle quali si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore è tenuto a chiarire al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. L’informativa al richiedente, secondo quanto previsto dalle linee guida allegate al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, deve specificare: • il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge; • le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata; • l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo; • le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, per esempio, l’esecuzione di prove sul posto; • le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso le quali comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere. Il soggetto che ha richiesto l’Ape, una volta ricevuta tale informativa, provvede quindi a sottoscriverla per presa visione. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, documenti che il proprietario dell’edificio è tenuto a depositare presso l’amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire. In ogni IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA caso il soggetto certificatore deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal dpr n. 75/2013. Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto certificatore deve comprendere in ogni caso almeno i seguenti elementi: la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali (anche ove eventualmente contenuti nell’attestato di qualificazione energetica), i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, nonché una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, ove rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera. Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di rilievo, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali. Nel caso di immobili esistenti, invece, il servizio di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica e, comunque, della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a disposizione dal proprietario. Al fine di ottimizzare la procedura, quest’ultimo può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici e impianti eseguiti successivamente e tenendo conto delle risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. Il soggetto certificatore è però tenuto a utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (e i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica della loro completezza e congruità. L’attestato di qualificazione e la diagnosi energetica, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari dei predetti documenti, sono quindi strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari, è fatto obbligo agli amministratori condominiali degli stabili nei quali si trovano le unità immobiliari oggetto di esame di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari. Entro i 15 giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla regione o provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore deve quindi procedere alla consegna dell’Ape al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell’attestato, come si dirà, ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE Possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge Opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, nonché la relativa scelta effettuata Obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo Eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio Condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere LA PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Esecuzione di un rilievo in loco e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono: a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell’attestato di qualificazione energetica; b) l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali; c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle 7 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati Rilascio dell’attestato di prestazione energetica Le novità per gli agenti immobiliari Annunci immobiliari con il bollino verde. D’ora in poi gli agenti immobiliari dovranno utilizzare uno specifico format per evidenziare le condizioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare offerta sul mercato. Gli operatori del settore saranno quindi in linea di massima facilitati dalla maggiore omogeneità territoriale degli adempimenti richiesti dalla nuova normativa. Il format per gli annunci immobiliari Per quanto riguarda gli annunci di vendita e locazione, il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 stabilisce infatti che quelli effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine occorrerà utilizzare, con l’esclusione degli 8 annunci via internet e a mezzo stampa, lo specifico format approvato col il medesimo regolamento (appendice C alle linee guida allegate al predetto decreto), nel quale dovranno essere indicati la classificazione dell’immobile oggetto di attestazione (con indicazione se si tratta eventualmente di «edificio a energia quasi zero»), l’indice della prestazione energetica rinnovabile e le valutazioni in ordine alla prestazione energetica, invernale ed estiva, del medesimo. Si tratta di un modello molto semplice e intuitivo, anche grazie all’utilizzo di specifici emoticon destinati a un pubblico non tecnico, che riporta le nuove dieci classi energetiche e indica quella specifica in cui ricade l’immobile, con il riferimento preciso del valore rilevato dal soggetto certificatore nell’Ape che sarà stata visionata dall’agente immobiliare. Le novità per i soggetti certificatori Adempimenti invertiti per la consegna e la registrazione dell’Ape da parte del soggetto certificatore il quale, a differenza del passato, deve obbligatoriamente effettuare almeno un sopralluogo presso l’immobile oggetto di attestazione. Viene inoltre confermato che la sottoscrizione con firma digitale dell’Ape ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le vecchie linee guida prevedevano che nei 15 giorni successivi alla consegna dell’Ape al richiedente, il certificatore ne dovesse trasmettere copia alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio. Come detto, è stato quindi invertito l’ordine degli adempimenti, perché l’Ape deve ora essere in primo luogo trasmesso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla pubblica amministrazione e poi, entro i successi 15 giorni, il certificatore è tenuto a consegnarne copia al richiedente. Pertanto, come rilevato dal Consiglio nazionale del notariato nel menzionato studio del 18 settembre 2015, se sino al 30 settembre 2015 si potevano ancora utilizzare e allegare agli atti notarili Ape non ancora trasmessi alla p.a., dall’1 ottobre l’attestazione può essere allegata soltanto se preventivamente trasmessa alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, producendo al notaio la relativa ricevuta. Come anticipato, le linee guida allegate al decreto del 26 giugno 2015 prevedono che la sottoscrizione con firma digitale dell’Ape abbia valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza che vi sia la necessità di osservare altre formalità. Nel menzionato studio del Notariato del 19 settembre 2015 viene quindi evidenziato che nel format dell’Ape (riportato nell’appendice B allegata alle linee guida), alla fine della quarta pagina, nello spazio riservato alla sottoscrizione del tecnico è riportata la seguente dicitura «il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1, del dlgs 192/2005, così come modificato dall’articolo 12 del dl 63/2013». A sua volta il decreto di approvazione delle linee IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA guida prevede che nel caso in cui l’Ape sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle pubbliche amministrazioni non sia necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’Ape firmato digitalmente resta tra l’altro valido a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale. QUADRO DI SINTESI PRESCRIZIONI, REQUISITI E VERIFICHE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO Edifici nuovi DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO PRESCRIZIONI / VERIFICHE DI LEGGE Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 (All. 1) Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente Ampliamenti di edifici esistenti Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: - di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2 (All. 1); - delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 4 e 7 (All. 1); - dei requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto i (All. 1); - dei requisiti relativi al parametro Asol, est/A sup, utile, di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto ii (All. 1) Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici Rispetto, per la parte ampliata o il recuperato, di tutti i requisiti Recupero volumi esistenti pre- volume di cui ai capitoli 2 e 3 (All. cedentemente non climatizzati pertinenti 1) (come se si trattasse di un edificio o cambio di destinazione d’uso nuovo) (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici Ristrutturazione importante di primo livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, Rispetto di tutti i requisiti pertinenti con un incidenza superiore di cui ai capitoli 2 e 3 (All. 1), limitataal 50% della superficie di- mente ai servizi coinvolti (impianto/i) sperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio 9 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Ristrutturazione importante di secondo livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 (All. 1) e in particolare: - dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica; - dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; - del requisito relativo al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui all’Appendice A, determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di copertura; b) se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di parete verticale esposta a nord Riqualificazione energetica (ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1) Intervento che interessi: - coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento/impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; - pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 (All. 1) e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento Ristrutturazione dell’impianto/i riscaldamento, di raffrescaNota: indicazioni esempli- di mento e produzione dell’acqua ficative e non esaustive calda sanitaria o installazione delle casistiche possibili di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 (All. 1) e in particolare dell’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 (All. 1) Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 (All. 1) e in particolare dell’efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3 (All. 1) Fonte: Allegato 1 al decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 10 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Le sanzioni L’apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore per garantire il rispetto delle varie disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica è contenuto nell’art. 15 del dlgs n. 192/2005, disposizione interamente rivista con il successivo decreto legge n. 63/2013, convertito con alcune modifiche dalla legge n. 90/2013. Come detto, non solo l’attestato di prestazione energetica, ma anche il rapporto di controllo tecnico sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’eventuale attestato di qualificazione energetica sono resi dal soggetto certificatore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 dpr n. 445/2000). Le autorità competenti preposte alla ricezione dei documenti di cui sopra sono quindi chiamate ad applicare una serie di sanzioni amministrative al ricorrere delle circostanze delle quali si dirà a breve. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’art. 76 del medesimo dpr n. 445/2000, si applicano le sanzioni previste dalla medesima disposizione in materia di falsità documentali per quanto riguarda il rilascio di dichiarazioni mendaci, la redazione di atti falsi e l’utilizzo degli stessi, così come l’esibizione di documenti il cui contenuto non è più rispondente alla realtà (condotta che equivale alla produzione di un atto falso). Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l’attuale art. 15 del dlgs n. 192/2005 prevede quindi che il professionista qualificato che rilasci una relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel medesimo decreto legislativo e nella successiva normativa di dettaglio, così come un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie ivi previste, sia passibile dei una sanzione pecuniaria non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, chiamata ad applicare la sanzione secondo le rispettive competenze, è quindi tenuta a darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza del professionista incaricato per l’adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti. Il direttore dei lavori che, prima del rilascio del certificato di agibilità, ometta di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualifica- zione energetica è invece punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a mille euro e non superiore a 6 mila euro. Anche in questo caso il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è poi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 3 mila euro. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provveda a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo tecnico, è invece punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a mille euro e non superiore a 6 mila euro. L’ente locale, o la regione o la provincia autonoma competenti in materia di controlli, che applica la sanzione amministrativa, comunica contestualmente il fatto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18 mila euro. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è invece punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18 mila euro. Qualora detta violazione avvenga in occasione della stipula di un nuovo contratto di locazione, il proprietario è invece punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici dell’edificio nel relativo annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 3 mila euro. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SOGGETTO ILLECITO Rilascio di una relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità dalla legge, così come Professionista incaricato stabilite di un attestato di prestazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla legge SANZIONE Sanzione pecuniaria non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma sono tenuti a darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza del professionista incaricato per l’adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti 11 IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Il direttore dei lavori che, prima del rilascio del certificato di agibilità, ometta di presenProfessionista incaricato tare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica Proprietario, conduttore, amministratore condominiale (per gli impianti comuni), tecnico terzo responsabile Costruttore, proprietario Proprietario Conduttore Proprietario, agente immobiliare 12 Sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a mille euro e non superiore a 6 mila euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti Mancata esecuzione delle ope- Sanzione amministrativa pecuniaria razioni di controllo e manuten- non inferiore a 500 euro e non supezione degli impianti di climatiz- riore a 3 mila euro zazione Sanzione amministrativa pecuniaria inferiore a mille euro e non supeL’operatore incaricato del con- non a 6 mila euro. trollo e della manutenzione de- riore L’ente locale, o la regione o la provingli impianti di climatizzazione, cia autonoma in materia che non provveda a redigere e di controlli, checompetenti applicano la sanziosottoscrivere il relativo rappor- ne amministrativa, comunicano conto di controllo tecnico testualmente il fatto alla Camera di commercio di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti Violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione Sanzione amministrativa pecuniaria energetica gli edifici di nuova non inferiore a 3 mila euro e non sucostruzione e quelli sottoposti periore a 18 mila euro a ristrutturazioni importanti Violazione dell’obbligo di dotare Sanzione amministrativa pecuniaria di un attestato di prestazione non inferiore a 3 mila euro e non suenergetica gli edifici o le unità periore a 18 mila euro immobiliari nel caso di vendita Violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di presta- Sanzione amministrativa pecuniaria zione energetica gli edifici o le non inferiore a 300 euro e non supeunità immobiliari nel caso di riore a 1.800 euro locazione Violazione dell’obbligo di riporta- Il responsabile dell’annuncio è punito re i parametri energetici dell’edi- con una sanzione amministrativa peficio nel relativo annuncio di of- cuniaria non inferiore a 500 euro e ferta di vendita o locazione non superiore a 3 mila euro