Il nuovo Ape
Guida all’attestato
di prestazione energetica
di GIANFRANCO DI RAGO
Nuovo Ape al via. Dallo scorso 1° ottobre proprietari di casa e operatori del settore devono
confrontarsi con le numerose novità introdotte dai
due decreti del ministero dello sviluppo economico
del 26 giugno 2015 (emanati di concerto con i ministeri dell’ambiente, delle infrastrutture e della
semplificazione e pubblicati sulla G.U. n. 162 del 15
luglio 2015, ai quali occorre aggiungere quello sugli
schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, già entrato
in vigore lo scorso 16 luglio). Il nuovo attestato di
prestazione energetica è destinato a diventare unico
sull’intero territorio nazionale, con una metodologia
di calcolo omogenea, e ha portato a dieci le classi
energetiche. Per gli annunci di vendita e locazione
di immobili è poi disponibile un format unico che
evidenzia in maniera semplificata le prestazioni
energetiche dell’edificio. Ma vediamo di illustrare
più nel dettaglio le numerose novità, anche alla luce degli approfondimenti contenuti in un recente
studio dello scorso 18 settembre 2015 del Consiglio
nazionale del notariato.
Gli attestati già rilasciati prima dell’1 ottobre 2015 continuano a mantenere la propria
validità
Gli attestati di prestazione energetica redatti prima dell’1 ottobre 2015, purché a loro tempo
compilati conformemente alle regole e ai modelli in
vigore, manterranno comunque la propria validità
fino alla naturale scadenza di dieci anni.
Quanto sopra, però, a condizione che dopo il rilascio dell’attestato non siano avvenute trasformazioni
dell’immobile (ristrutturazioni o riqualificazioni tali da modificarne la classe energetica) e che siano
state rispettate le prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell’edificio, in particolare per gli impianti termici,
comprese le eventuali necessità di adeguamento,
previste dalle normative vigenti (a tale proposito si
ricorda come il dlgs n. 192/2005 prescriva che i libretti di impianto debbano essere allegati all’Ape,
in originale o in copia). In caso contrario occorrerà,
infatti, provvedere a ottenere il rilascio di un nuovo
attestato, redatto secondo le regole vigenti a partire dall’1 ottobre 2015, salvo che l’immobile si trovi
in una delle regioni per le quali l’applicazione della
nuova disciplina slitterà di due anni (si veda quanto si dirà più avanti).
Quindi, ferme le eccezioni di cui sopra, per quanto riguarda per esempio i contratti di vendita e di
locazione degli immobili, il proprietario potrà tranquillamente continuare ad avvalersi dell’Ape già
in suo possesso. Quanto sopra è stato confermato anche dal Consiglio nazionale del notariato nel
predetto studio dello scorso 18 settembre 2015, riallacciandosi alla specifica disposizione di cui all’art.
10 del medesimo dm del 26 giugno 2015. La stessa, infatti, dispone espressamente che resta ferma,
ove non sia sopraggiunta la scadenza prevista, la
validità, per ogni effetto di legge, degli attestati di
certificazione energetica redatti ai sensi delle linee
12 Ottobre 2015
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
guida di cui al precedente decreto del ministro dello
sviluppo economico del 26 giugno 2009. Ma, sempre
secondo il Notariato, alla stessa conclusione si perviene anche in base al principio ricavabile dall’art.
6, comma 10, del dlgs n. 192/2005, norma che fa salvi gli attestati di certificazione energetica rilasciati
prima del 6 giugno 2013 in conformità alla direttiva n. 2002/91/Ce e in corso di validità.
Applicazione sul territorio ancora a macchia di leopardo
Le nuove regole sull’Ape si applicano immediatamente già dallo scorso 1° ottobre soltanto in quelle
regioni e province autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni in materia di
certificazione energetica o che, pur avendo già legiferato, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni
della precedente direttiva 2002/91/Ce e non si siano
ancora conformate alla direttiva 2010/31/Ue.
Si tratta della maggior parte delle regioni italiane. L’art. 17 del dlgs n. 192/2005 aveva, infatti,
introdotto una c.d. clausola di cedevolezza (in ragione del riconoscimento dell’ambito di intervento
della legislazione regionale di cui all’art. 117 della
Costituzione) che aveva previsto la possibilità per
le regioni che avessero già legiferato in materia di
prestazione energetica degli edifici di continuare a
seguire la propria disciplina, in luogo di quella nazionale, regolata appunto dal dlgs n. 192/2005.
Sono state però ben poche le amministrazioni regionali, per così dire virtuose, che hanno provveduto
ad adottare proprie normative interne consone al
dettato della direttiva 2010/31/Ue. Queste ultime
avranno quindi più tempo per adeguare la propria
disciplina interna alle nuove linee guida ministeriali, ove naturalmente necessario, potendo operare
in tal senso fino all’1 ottobre 2017. Sulla base delle
indicazioni fornite da Confedilizia a ItaliaOggi, soltanto Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,
Emilia-Romagna e le Province autonome di Trento
e Bolzano rientrano in questa categoria.
LE REGIONI NELLE QUALI LA NUOVA
APE DEBUTTERÀ DALL’1/10/2017
Liguria
Lombardia
Piemonte
Emilia-Romagna
Valle d’Aosta
Province autonome di
Trento e Bolzano
Scopo e funzioni dell’Ape
Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili è sostanzialmente volto a
favorire un’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il
confronto tra immobili da parte dell’utente finale. A tale scopo i decreti interministeriali mettono
a disposizione degli operatori del settore delle procedure e dei metodi di calcolo standardizzati per la
determinazione della prestazione energetica degli
immobili sul territorio nazionale. In tal modo sarà possibile ottenere più risultati: una maggiore
2
omogeneità applicativa, una più efficace e corretta
informazione dei cittadini, anche ai fini del raffronto dei risultati, una maggiore efficacia dell’azione di
monitoraggio e controllo e una più ampia e libera
circolazione dell’offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti.
Per raggiungere questi obiettivi l’Ape deve costituire uno strumento di chiara e immediata
comprensione per la valutazione, in relazione alla
prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione.
Essa, infatti, tramite l’attribuzione agli immobili di specifiche classi prestazionali e di specifiche
raccomandazioni per la riqualificazione energetica, costituisce uno strumento di orientamento del
mercato verso edifici a migliore qualità energetica.
Un attestato correttamente compilato consente, infatti, agli utenti finali di valutare e comparare le
prestazioni dell’edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un
corretto rapporto tra i costi di investimento e i benefici che ne derivano.
Ai decreti interministeriali dello scorso 26 giugno 2015 sono state quindi allegate le linee guida
aggiornate per la certificazione energetica degli
edifici. Queste definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle
unità immobiliari, comprendente i criteri generali,
le metodologie per il calcolo, la classificazione degli
edifici, le procedure amministrative e i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della
regolarità tecnica e amministrativa.
Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili di cui alle linee guida è volto,
come detto, a favorirne un’applicazione omogenea
su tutto il territorio nazionale, che consenta più facilmente la valutazione e il confronto tra immobili
da parte dell’utente finale.
Le definizioni degli interventi di carattere
edilizio e di riqualificazione energetica
Il decreto del 26 giugno 2015 definisce la prestazione energetica degli edifici come il valore
determinato sulla base della quantità di energia
necessaria annualmente per soddisfare le esigenze
legate a un uso standard dell’immobile e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale
in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua
calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per
l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Si stabilisce anche che è consentito tener conto,
a particolari condizioni, dell’energia derivante da
fonti rinnovabili.
Il decreto in questione ritorna poi sulle definizioni degli interventi sugli edifici di carattere edilizio e
di riqualificazione energetica, dettando al riguardo
una disciplina più completa e analitica. Per edificio
di nuova costruzione si intende quello il cui titolo
abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore
del regolamento medesimo (quindi dopo l’1 ottobre
2015). Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione,
qualunque sia il titolo abilitativo necessario, nonché
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
quelli risultanti dall’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la
nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o, comunque,
superiore a 500 mc.
Si definisce, invece, ristrutturazione importante
l’intervento che interessi gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che
delimitano un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza
sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a
temperatura controllata dall’ambiente esterno e da
ambienti non climatizzati, quali le pareti verticali,
i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture. Detti interventi diventano ristrutturazioni
importanti di primo livello quando, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al
50% della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione
dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
Per interventi di riqualificazione energetica si
intendono infine quelli non riconducibili ai casi precedenti e che presentano comunque un impatto sulla
prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi
coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale
al 25% della superficie disperdente lorda complessiva e/o consistono nella nuova installazione, nella
ristrutturazione di un impianto termico asservito
all’edificio o in altri interventi parziali, ivi compresa
la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti
di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento
e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Risultano però esclusi
dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione
energetica gli interventi di ripristino dell’involucro
edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista
termico (si pensi, per esempio, alla tinteggiatura),
o di rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, nonché
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
di mancato rispetto di queste disposizioni, infatti,
l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tale scopo, all’attestazione
devono essere allegati i libretti di impianto in originale, in formato cartaceo o elettronico.
Con riguardo alla classificazione degli immobili
in funzione della prestazione energetica, nelle linee guida allegate al decreto interministeriale sono
state introdotte diverse novità rispetto alla preesistente normativa.
La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica
globale non rinnovabile dell’edificio per mezzo del
confronto con una scala di classi prefissate, ognuna
delle quali rappresenta un intervallo di prestazione
energetica definito. La classe energetica è contrassegnata da un indicatore alfabetico, in cui la lettera
G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice
di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe
con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Un indicatore numerico, affiancato
alla lettera A, identificherà quindi i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire
da 1 (rappresentante del più basso livello di prestazione energetica della classe A). Un apposito
spazio, se barrato, indicherà inoltre che si tratta di
un edificio a energia quasi zero (ossia di un edificio
di nuova costruzione o già esistente ma ad alta efficienza energetica).
La scala di classificazione della prestazione
energetica degli immobili
Il nuovo attestato di prestazione energetica
La nuova Ape, che mantiene la sua validità massima decennale, presenta una metodologia di calcolo
omogenea e porta a dieci le classi energetiche (la classe A, come si può vedere dalla scala di classificazione
tratta dalle linee guida allegate al decreto del 26 giugno 2015, viene, infatti, spacchettata in quattro, di cui
la A4 rappresenterà quella più efficiente).
La validità temporale massima, come detto in
precedenza, resta comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. Nel caso
3
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L’Ape può essere redatto per l’intero edificio o per la
singola unità immobiliare. Nel caso di edifici esistenti, nei quali coesistano porzioni di immobile adibite
a usi diversi (per esempio residenziale e altri usi),
qualora non sia tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio deve
essere valutato e classificato in base alla destinazione
d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per
gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e
assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni adibite
a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico, sempre che le residue porzioni siano escluse
dall’obbligo di attestazione. L’attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.
Una delle novità più importanti è che per la prima
volta viene indicato un contenuto minimo che l’attestato deve possedere a pena di invalidità (si veda la
relativa tabella). D’ora in poi sarà quindi particolarmente importante verificare a fondo le informazioni
riportate nell’Ape, perché in caso contrario il proprietario dell’immobile rischia di incappare nelle pesanti
sanzioni previste dall’art. 15 del dlgs n. 192/2005 (si
veda più avanti). Vengono inoltre banditi gli attestati,
per così dire, per corrispondenza, nel senso che d’ora
in poi sarà obbligatorio che il soggetto incaricato di redigere l’Ape abbia effettuato almeno un sopralluogo
presso l’edificio o l’unità immobiliare interessata.
IL CONTENUTO
MINIMO OBBLIGATORIO DELL’APE
Prestazione energetica globale, sia in termini
di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi
indici
Classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
Qualità energetica del fabbricato ai fini del
contenimento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento, attraverso
gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio
Valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge
Emissioni di anidride carbonica
Energia esportata
Raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente
convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica
Ogni Ape riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e
l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche
4
Nell’appendice B delle linee guida allegate al decreto interministeriale del 26 giugno 2015 viene anche
riportato il format dell’Ape.
Nella prima pagina del documento deve quindi esservi una sezione con i dati generali dell’attestato e
dell’immobile in esame, comprendenti, tra l’altro, la
destinazione d’uso, i riferimenti catastali, le motivazioni per cui lo stesso è redatto e i servizi energetici
presenti nell’edificio. Sempre nella prima pagina vi è
una sezione dedicata alla classificazione dell’immobile
oggetto di attestazione, espressa per mezzo dell’indice
di prestazione energetica globale, e una sezione dedicata alla prestazione energetica, invernale ed estiva,
del fabbricato. Quest’ultima è evidenziata tramite un
indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario
per il soddisfacimento del comfort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti
presenti. Tale indice è fornito in forma qualitativa per
dare un’indicazione di come l’edificio, d’estate e d’inverno, isoli termicamente gli ambienti interni rispetto
all’ambiente esterno.
Nella prima pagina, infine, vi è una sezione dedicata al raffronto con i valori di riferimento vigenti a
norma di legge. Ciò tramite l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato
dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la
media degli indici di prestazione degli edifici esistenti
simili. Per edificio simile si intende un fabbricato con
la stessa geometria e contraddistinto dalla stessa tipologia d’uso e costruttiva, zona climatica, dimensioni
ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.
Nella seconda pagina vi è quindi una sezione che
riporta l’indice di prestazione energetica globale rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile oggetto di
attestazione. Tali indici informano sulla percentuale
di energia rinnovabile utilizzata dall’immobile rispetto
al totale. Sono riportati inoltre gli indici di prestazione
energetica di tutti gli impianti presenti nel fabbricato
oggetto dell’Ape. La sezione riporta anche una stima
del quantitativo di energia consumata annualmente
dall’immobile secondo un uso standard, suddivisa per
tipologia di vettore energetico. La seconda pagina indica infine gli interventi raccomandati e la stima dei
risultati conseguibili con il singolo intervento o con
la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una
valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio oggetto dell’attestato di prestazione
energetica.
La terza pagina riporta gli indici di prestazione
energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale, come risultati dal calcolo eseguito. Essa riporta inoltre
la quantità di energia prodotta in loco ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. La stessa riporta,
suddivise in due sezioni, relative rispettivamente al
fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio
alla base del calcolo.
La quarta pagina riporta infine gli elementi identificativi del soggetto certificatore, ivi inclusa la tipologia
di soggetto (tecnico abilitato, ente o organismo pubblico o società), la dichiarazione di indipendenza e i
riferimenti per la reperibilità. Essa contiene inoltre
i dati sui sopralluoghi obbligatori e sull’eventuale software utilizzato per la redazione dell’attestato,
nonché informazioni sulle opportunità, anche in ter-
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
mini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate
all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di
riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti. Nella quinta pagina sono infine
riportate informazioni per facilitare la lettura dell’attestato e note utili alla sua compilazione.
Il Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica
Il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 ha
quindi previsto l’istituzione del c.d. Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (Siape),
una banca dati a carattere nazionale per la raccolta
dei dati relativi agli Ape, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni.
In particolare è stato previsto che sia l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile), sentite le regioni,
entro 90 giorni a partire dallo scorso 1 ottobre, a occuparsi di provvedere alla sua istituzione e gestione.
A tale scopo le regioni e le province autonome, entro il
31 marzo di ogni anno, dovranno alimentare il Siape
con i dati relativi all’ultimo trascorso, arricchendone
in tal modo periodicamente il numero di informazioni. Le medesime regioni e province autonome, nonché
i comuni, potranno quindi accedere per via telematica
alle informazioni in tal modo raccolte nella banca dati
relativamente alla zona geografica di competenza e,
per quanto riguarda il restante territorio nazionale,
ai dati in forma aggregata. Anche i semplici cittadini
potranno accedere ai dati presenti nel Siape, ma soltanto in forma aggregata.
Sono state poi previste anche attività di informazione e di diffusione dei dati relativi alla prestazione
energetica degli edifici. È stato infatti disposto che
l’Enea, entro 30 giorni a partire dallo scorso 1° ottobre, predisponga una guida alla lettura dell’Ape, un
opuscolo informativo su di essa, i relativi contenuti e
gli adempimenti connessi, favorendone la diffusione
tra i cittadini. La stessa Enea, entro 180 giorni dallo
scorso 1° ottobre, dovrà poi creare sul proprio sito istituzionale, in forma accessibile al pubblico, una sezione
dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente l’accesso al Siape, informazioni sugli interventi
per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi,
un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali, nonché le statistiche annuali sugli Ape emessi e
sui controlli effettuati.
Le tipologie di immobili non soggetti all’obbligo dell’Ape
Per quanto riguarda gli immobili esclusi dall’obbligo
di attestazione, le nuove linee guida, oltre a richiamare i casi già previsti dalla normativa vigente (si veda
la relativa tabella), prevedono ulteriori ipotesi che,
come sottolineato dal Notariato nel menzionato studio del 18 settembre 2015, non trovano riscontro nel
dlgs n. 192/2005, ma l’esclusione delle quali si ricava
dai principi che regolano il sistema dell’attestazione
di prestazione energetica.
Si tratta degli edifici industriali e artigianali utilizzati per attività che non ne prevedano il riscaldamento
o la climatizzazione, dei ruderi, purché tale stato ven-
ga espressamente dichiarato nell’atto notarile, dei
fabbricati in costruzione per i quali non si disponga
dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita - purché anche in tale caso il relativo stato
venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (si
tratta degli immobili venduti nello stato di scheletro strutturale, cioè privi di tutte le pareti verticali
esterne o di elementi dell’involucro edilizio e degli immobili venduti al rustico, cioè privi delle rifiniture e
degli impianti tecnologici) - nonché dei manufatti comunque non riconducibili alla definizione di edificio di
cui al menzionato dlgs n. 192/2005 (per esempio una
piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie ecc.).
GLI IMMOBILI SOTTRATTI ALL’APE
Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 3, comma
3, lett. d), dlgs n. 192/2005)
Edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili (art. 3, comma 3, lett. b), dlgs
n. 192/2005), ovvero quando il loro utilizzo
e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
Edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione (art. 3, comma 3, lett. c), dlgs n. 192/2005)
Edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’art. 3 del dpr n.
412/93, il cui utilizzo standard non prevede
l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici,
quali box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, (art. 3, comma
3, lett. e), dlgs n. 192/2005). L’attestato di
prestazione energetica è però richiesto con
riguardo alle porzioni eventualmente adibite a
uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini
della valutazione di efficienza energetica (art.
3, comma 3-ter, dlgs n. 192/2005)
Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose (art. 3, comma 3, lett. f),
dlgs n. 192/2005)
Ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
Fabbricati in costruzione per i quali non si
disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al
momento della compravendita, purché tale
stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile (in particolare si fa riferimento
agli immobili venduti nello stato di scheletro
strutturale, cioè privi di tutte le pareti verticali
esterne o di elementi dell’involucro edilizio, e
agli immobili venduti al rustico, cioè privi delle
rifiniture e degli impianti tecnologici
5
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Manufatti, comunque non riconducibili alla
definizione di edificio dettata dall’art. 2, lett.
a), del dlgs n. 192/2005 (manufatti cioè non
qualificabili come «sistemi costituiti dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno») (per esempio
una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie ecc.)
Le differenze tra attestato di qualificazione
energetica e attestato di prestazione energetica
L’attestato di qualificazione energetica degli edifici
si differenzia dall’Ape (Attestato di prestazione energetica) sia in relazione alla tipologia di soggetti che
sono chiamati a redigerlo sia per l’assenza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio
oggetto di esame. L’attestato di qualificazione energetica deve infatti essere predisposto da un tecnico
abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio
e la classe di efficienza energetica dell’immobile viene
solamente proposta (e non anche formalmente attribuita) dal tecnico che redige il documento.
Anche le nuove linee guida allegate al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, al pari di quelle
previgenti, sottolineano le differenze tra attestato di
qualificazione energetica e attestato di prestazioni
energetica e il carattere complementare del primo rispetto al secondo, nel senso che il soggetto certificatore
può, nel redigere un attestato di prestazione energetica, tenere conto dei dati ricavabili dall’attestato di
qualificazione energetica che sia stato eventualmente predisposto in precedenza. Anzi, il certificatore sarà
tenuto a utilizzare e valorizzare l’eventuale attestato
di qualificazione energetica messogli a disposizione
dal richiedente.
La procedura di attestazione della prestazione energetica
L’attestazione della prestazione energetica dell’edificio deve essere richiesta dal titolare del titolo
abilitativo a costruire o, comunque, dal proprietario dell’immobile interessato. Quest’ultimo deve però
rivolgersi necessariamente a uno dei soggetti certificatori abilitati ai sensi del dpr n. 75/2013. L’Ape,
come detto, può essere redatto per l’intero edificio o
per la singola unità immobiliare, a seconda delle specifiche esigenze.
Il soggetto certificatore in tal modo individuato per
la redazione dell’Ape deve in primo luogo effettuare
un rilievo (obbligatorio) sul posto al fine di ispezionare l’immobile e procedere alla determinazione del
relativo indice di prestazione energetica e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica finalizzata
all’individuazione degli interventi di riqualificazione
energetica economicamente convenienti. A questo scopo il soggetto certificatore deve reperire i dati relativi
all’immobile e pertinenti alle condizioni climatiche
della località e dell’utenza, all’uso energetico dell’im-
6
mobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e
degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, dell’attestato di qualificazione energetica.
Occorre poi procedere all’individuazione del
modello di calcolo e alla determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi
energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base
agli indici di prestazione energetica totale e parziali. Il soggetto certificatore può quindi procedere
all’individuazione delle opportunità di intervento
per il miglioramento della prestazione energetica
dell’immobile in relazione alle soluzioni tecniche
proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi
di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle. Infine, dopo avere operato la classificazione
dell’edificio in funzione degli indici di prestazione
energetica e il suo confronto con i limiti di legge e
le potenzialità di miglioramento in relazione agli
interventi di riqualificazione individuati, il soggetto certificatore procede al rilascio dell’attestato nei
confronti del proprietario dell’immobile.
In relazione alle diverse condizioni nelle quali si
realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore è tenuto
a chiarire al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per
accedere al servizio in termini di qualità e di costo,
al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. L’informativa al richiedente, secondo quanto
previsto dalle linee guida allegate al decreto interministeriale del 26 giugno 2015, deve specificare:
• il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei
requisiti di abilitazione alla attestazione della
prestazione energetica previsti dalla legge;
• le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione
energetica e il rilascio del relativo attestato, e la
relativa scelta effettuata;
• l’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo;
• le eventuali prestazioni supplementari per
l’erogazione del servizio, quali, per esempio, l’esecuzione di prove sul posto;
• le condizioni di erogazione del servizio, compreso
eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso
le quali comunicare al soggetto certificatore il
nominativo del direttore dei lavori, garantire
l’informazione delle diverse fasi di realizzazione
dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.
Il soggetto che ha richiesto l’Ape, una volta
ricevuta tale informativa, provvede quindi a sottoscriverla per presa visione.
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni
importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei
lavori e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici
e relativi impianti termici, documenti che il proprietario dell’edificio è tenuto a depositare presso
l’amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori
complessivi o degli specifici interventi proposti
o alla richiesta di permesso di costruire. In ogni
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
caso il soggetto certificatore deve rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal
dpr n. 75/2013.
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di attestazione
della prestazione offerto dal soggetto certificatore
deve comprendere in ogni caso almeno i seguenti
elementi: la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai dati progettuali
(anche ove eventualmente contenuti nell’attestato
di qualificazione energetica), i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, nonché
una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più
appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve
essere previsto che il direttore dei lavori segnali al
soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, ove rilevanti per
le prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di
consentire i previsti controlli in corso d’opera. Il
soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per l’esecuzione delle attività di
rilievo, diagnosi, verifica o controllo, può procedere
alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere,
avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Nel caso di immobili esistenti, invece, il servizio
di attestazione della prestazione si intende comprensivo delle attività di raccolta dei dati di base
necessari alla determinazione della prestazione
energetica e, comunque, della verifica di completezza e congruità dei dati eventualmente messi a
disposizione dal proprietario. Al fine di ottimizzare
la procedura, quest’ultimo può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di
prestazione energetica sulla base di un attestato
di qualificazione energetica relativo all’edificio o
all’unità immobiliare oggetto di attestazione della
prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici e impianti
eseguiti successivamente e tenendo conto delle risultanze di una diagnosi energetica effettuata da
tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi
di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è però tenuto a utilizzare
e valorizzare i documenti sopra indicati (e i dati in
essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica della
loro completezza e congruità. L’attestato di qualificazione e la diagnosi energetica, in considerazione
delle competenze e delle responsabilità assunte
dai firmatari dei predetti documenti, sono quindi
strumenti che favoriscono e semplificano l’attività
del soggetto certificatore e riducono l’onere a carico
del richiedente. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari, è
fatto obbligo agli amministratori condominiali degli stabili nei quali si trovano le unità immobiliari
oggetto di esame di fornire piena collaborazione ai
condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio
in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
Entro i 15 giorni successivi alla trasmissione, in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
della copia del certificato alla regione o provincia
autonoma competente per territorio, il soggetto
certificatore deve quindi procedere alla consegna
dell’Ape al richiedente. La sottoscrizione con firma
digitale dell’attestato, come si dirà, ha valenza di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
IL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA
DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Possesso, da parte del soggetto certificatore,
dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge
Opzioni relative alla procedura da rispettare
per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, nonché la
relativa scelta effettuata
Obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo
Eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio
Condizioni di erogazione del servizio, compreso
eventualmente l’elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore
il nominativo del direttore dei lavori, garantire
l’informazione delle diverse fasi di realizzazione
dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere
LA PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Esecuzione di un rilievo in loco e, se del caso,
di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica
dell’immobile e all’eventuale redazione di una
diagnosi energetica, per l’individuazione degli
interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi,
ove disponibile dell’attestato di qualificazione
energetica;
b) l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo
indicati, relativamente a tutti gli usi energetici
pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento
per il miglioramento della prestazione energetica
in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai
rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli
investimenti necessari a realizzarle
7
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Classificazione dell’edificio in funzione degli
indici di prestazione energetica e suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di
riqualificazione individuati
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica
Le novità per gli agenti immobiliari
Annunci immobiliari con il bollino verde. D’ora
in poi gli agenti immobiliari dovranno utilizzare
uno specifico format per evidenziare le condizioni
energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare offerta sul mercato. Gli operatori del settore saranno
quindi in linea di massima facilitati dalla maggiore
omogeneità territoriale degli adempimenti richiesti dalla nuova normativa.
Il format per gli annunci immobiliari
Per quanto riguarda gli annunci di vendita e locazione, il decreto interministeriale del 26 giugno
2015 stabilisce infatti che quelli effettuati tramite
tutti i mezzi di comunicazione commerciali debbano
riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale
dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A
tal fine occorrerà utilizzare, con l’esclusione degli
8
annunci via internet e a mezzo stampa, lo specifico format approvato col il medesimo regolamento
(appendice C alle linee guida allegate al predetto decreto), nel quale dovranno essere indicati la
classificazione dell’immobile oggetto di attestazione (con indicazione se si tratta eventualmente di
«edificio a energia quasi zero»), l’indice della prestazione energetica rinnovabile e le valutazioni in
ordine alla prestazione energetica, invernale ed
estiva, del medesimo.
Si tratta di un modello molto semplice e intuitivo, anche grazie all’utilizzo di specifici emoticon
destinati a un pubblico non tecnico, che riporta le
nuove dieci classi energetiche e indica quella specifica in cui ricade l’immobile, con il riferimento
preciso del valore rilevato dal soggetto certificatore nell’Ape che sarà stata visionata dall’agente
immobiliare.
Le novità per i soggetti certificatori
Adempimenti invertiti per la consegna e la registrazione dell’Ape da parte del soggetto certificatore
il quale, a differenza del passato, deve obbligatoriamente effettuare almeno un sopralluogo presso
l’immobile oggetto di attestazione. Viene inoltre
confermato che la sottoscrizione con firma digitale dell’Ape ha valenza di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Le vecchie linee guida prevedevano che nei 15
giorni successivi alla consegna dell’Ape al richiedente, il certificatore ne dovesse trasmettere copia
alla regione o alla provincia autonoma competente
per territorio. Come detto, è stato quindi invertito
l’ordine degli adempimenti, perché l’Ape deve ora
essere in primo luogo trasmesso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla pubblica
amministrazione e poi, entro i successi 15 giorni,
il certificatore è tenuto a consegnarne copia al richiedente. Pertanto, come rilevato dal Consiglio
nazionale del notariato nel menzionato studio del
18 settembre 2015, se sino al 30 settembre 2015
si potevano ancora utilizzare e allegare agli atti
notarili Ape non ancora trasmessi alla p.a., dall’1
ottobre l’attestazione può essere allegata soltanto
se preventivamente trasmessa alla regione o alla
provincia autonoma territorialmente competente,
producendo al notaio la relativa ricevuta.
Come anticipato, le linee guida allegate al decreto
del 26 giugno 2015 prevedono che la sottoscrizione
con firma digitale dell’Ape abbia valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza che
vi sia la necessità di osservare altre formalità. Nel
menzionato studio del Notariato del 19 settembre 2015 viene quindi evidenziato che nel format
dell’Ape (riportato nell’appendice B allegata alle linee guida), alla fine della quarta pagina, nello
spazio riservato alla sottoscrizione del tecnico è riportata la seguente dicitura «il presente attestato
è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del
dpr 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1, del dlgs
192/2005, così come modificato dall’articolo 12 del
dl 63/2013».
A sua volta il decreto di approvazione delle linee
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
guida prevede che nel caso in cui l’Ape sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su
catasti o registri telematici appositamente creati
dalle pubbliche amministrazioni non sia necessaria
la marcatura temporale ai fini del riconoscimento
del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla
legge. L’Ape firmato digitalmente resta tra l’altro
valido a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto
certificatore alla firma digitale.
QUADRO DI SINTESI PRESCRIZIONI, REQUISITI E VERIFICHE
IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
TIPOLOGIA
DI INTERVENTO
Edifici nuovi
DESCRIZIONE LIVELLI
DI INTERVENTO
PRESCRIZIONI / VERIFICHE
DI LEGGE
Edifici di nuova costruzione o
demoliti e ricostruiti
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di
cui ai capitoli 2 e 3 (All. 1)
Ampliamenti volumetrici di un
edificio esistente se collegati
a impianto tecnico esistente
Ampliamenti di edifici
esistenti
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati
o cambio di destinazione d’uso
(es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a
impianto tecnico esistente
Rispetto, per la parte ampliata e per il
volume recuperato:
- di tutti i requisiti pertinenti di cui al
capitolo 2 (All. 1);
- delle prescrizioni di cui al paragrafo
3.2, capoversi 4 e 7 (All. 1);
- dei requisiti relativi al coefficiente
globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui al paragrafo
3.3, lettera b), punto i (All. 1);
- dei requisiti relativi al parametro
Asol, est/A sup, utile, di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto ii (All. 1)
Ampliamenti volumetrici di un
edificio esistente se dotati di
nuovi impianti tecnici
Rispetto, per la parte ampliata o il
recuperato, di tutti i requisiti
Recupero volumi esistenti pre- volume
di cui ai capitoli 2 e 3 (All.
cedentemente non climatizzati pertinenti
1)
(come
se
si trattasse di un edificio
o cambio di destinazione d’uso nuovo)
(es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi
impianti tecnici
Ristrutturazione importante di primo
livello
Intervento che interessa gli
elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro
edilizio delimitanti un volume
a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da
ambienti non climatizzati, Rispetto di tutti i requisiti pertinenti
con un incidenza superiore di cui ai capitoli 2 e 3 (All. 1), limitataal 50% della superficie di- mente ai servizi coinvolti (impianto/i)
sperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta
il rifacimento dell’impianto
termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o
estiva asservito all’intero
edificio
9
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ristrutturazione importante di secondo
livello
Intervento che interessa gli
elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro
edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata
dall’ambiente esterno e da
ambienti non climatizzati, con
un incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio
e può interessare l’impianto
termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti
di cui ai capitoli 2, 4 e 5 (All. 1) e in
particolare:
- dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B delle
porzioni e delle quote di elementi e
componenti l’involucro dell’edificio
interessati dai lavori di riqualificazione energetica;
- dei requisiti minimi per gli impianti
oggetto di intervento, se applicabile;
- del requisito relativo al coefficiente
globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui all’Appendice
A, determinato per l’intera parete,
comprensiva di tutti i componenti, su
cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio,
la verifica del coefficiente globale di
scambio termico per trasmissione
(H’T) si effettua per l’intera porzione
di copertura;
b) se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico
per trasmissione (H’T) si effettua per
l’intera porzione di parete verticale
esposta a nord
Riqualificazione energetica
(ovvero interventi non
riconducibili ai casi di
cui al paragrafo 1.4.1)
Intervento che interessi:
- coperture piane o a falde ,
opache e trasparenti (isolamento/impermeabilizzazione),
compresa la sostituzione di
infissi in esse integrate;
- pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la
sostituzione di infissi in esse
integrate
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti
di cui ai capitoli 2 e 5 (All. 1) e in
particolare dei valori di trasmittanza
termica limite di cui all’Appendice B
per le parti dell’involucro dell’edificio
interessate all’intervento
Ristrutturazione dell’impianto/i
riscaldamento, di raffrescaNota: indicazioni esempli- di
mento
e produzione dell’acqua
ficative e non esaustive calda sanitaria
o installazione
delle casistiche possibili di nuovo/i impianto/i
per i predetti servizi
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 (All. 1) e
in particolare dell’efficienza media
stagionale dell’impianto o degli
impianti ristrutturati o installati di
cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3
(All. 1)
Sostituzione del solo generatore di calore e installazione
di generatori di calore e/o altri
impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti
di cui ai capitoli 2 e 5 (All. 1) e in
particolare dell’efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e
5.3 (All. 1)
Fonte: Allegato 1 al decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
10
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Le sanzioni
L’apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore per garantire il rispetto delle varie disposizioni
in materia di attestato di prestazione energetica è
contenuto nell’art. 15 del dlgs n. 192/2005, disposizione interamente rivista con il successivo decreto
legge n. 63/2013, convertito con alcune modifiche
dalla legge n. 90/2013.
Come detto, non solo l’attestato di prestazione
energetica, ma anche il rapporto di controllo tecnico
sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la relazione tecnica, l’asseverazione
di conformità e l’eventuale attestato di qualificazione energetica sono resi dal soggetto certificatore in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(art. 47 dpr n. 445/2000). Le autorità competenti
preposte alla ricezione dei documenti di cui sopra
sono quindi chiamate ad applicare una serie di sanzioni amministrative al ricorrere delle circostanze
delle quali si dirà a breve. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’art. 76 del medesimo
dpr n. 445/2000, si applicano le sanzioni previste
dalla medesima disposizione in materia di falsità documentali per quanto riguarda il rilascio di
dichiarazioni mendaci, la redazione di atti falsi e
l’utilizzo degli stessi, così come l’esibizione di documenti il cui contenuto non è più rispondente alla
realtà (condotta che equivale alla produzione di un
atto falso).
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l’attuale art. 15 del dlgs n. 192/2005 prevede
quindi che il professionista qualificato che rilasci
una relazione tecnica compilata senza il rispetto
degli schemi e delle modalità stabilite nel medesimo decreto legislativo e nella successiva normativa
di dettaglio, così come un attestato di prestazione
energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie ivi previste, sia passibile dei
una sanzione pecuniaria non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la
regione o la provincia autonoma, chiamata ad applicare la sanzione secondo le rispettive competenze,
è quindi tenuta a darne comunicazione ai relativi
ordini o collegi professionali di appartenenza del
professionista incaricato per l’adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti. Il direttore dei
lavori che, prima del rilascio del certificato di agibilità, ometta di presentare al comune l’asseverazione
di conformità delle opere e l’attestato di qualifica-
zione energetica è invece punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a mille euro e non superiore a 6 mila euro. Anche in questo
caso il comune che applica la sanzione deve darne
comunicazione all’ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione, è
poi punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a
3 mila euro.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione, che non provveda a redigere e sottoscrivere
il relativo rapporto di controllo tecnico, è invece punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a mille euro e non superiore a 6 mila
euro. L’ente locale, o la regione o la provincia autonoma competenti in materia di controlli, che applica
la sanzione amministrativa, comunica contestualmente il fatto alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici di
nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 3 mila euro e non superiore
a 18 mila euro. In caso di violazione dell’obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica
gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è invece punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a 3 mila
euro e non superiore a 18 mila euro. Qualora detta violazione avvenga in occasione della stipula di
un nuovo contratto di locazione, il proprietario è
invece punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici dell’edificio nel relativo
annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 3 mila euro.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SOGGETTO
ILLECITO
Rilascio di una relazione tecnica compilata senza il rispetto
degli schemi e delle modalità
dalla legge, così come
Professionista incaricato stabilite
di un attestato di prestazione
energetica senza il rispetto dei
criteri e delle metodologie previste dalla legge
SANZIONE
Sanzione pecuniaria non inferiore a 700
euro e non superiore a 4.200 euro.
L’ente locale e la regione o la provincia
autonoma sono tenuti a darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza del professionista incaricato per l’adozione dei
provvedimenti disciplinari conseguenti
11
IL NUOVO APE - GUIDA ALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Il direttore dei lavori che, prima del rilascio del certificato
di agibilità, ometta di presenProfessionista incaricato tare al comune l’asseverazione di conformità delle opere
e l’attestato di qualificazione
energetica
Proprietario, conduttore,
amministratore condominiale (per gli impianti
comuni), tecnico terzo
responsabile
Costruttore, proprietario
Proprietario
Conduttore
Proprietario, agente immobiliare
12
Sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a mille euro e non superiore a
6 mila euro.
Il comune che applica la sanzione deve
darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti
Mancata esecuzione delle ope- Sanzione amministrativa pecuniaria
razioni di controllo e manuten- non inferiore a 500 euro e non supezione degli impianti di climatiz- riore a 3 mila euro
zazione
Sanzione amministrativa pecuniaria
inferiore a mille euro e non supeL’operatore incaricato del con- non
a 6 mila euro.
trollo e della manutenzione de- riore
L’ente
locale, o la regione o la provingli impianti di climatizzazione, cia autonoma
in materia
che non provveda a redigere e di controlli, checompetenti
applicano
la sanziosottoscrivere il relativo rappor- ne amministrativa, comunicano
conto di controllo tecnico
testualmente il fatto alla Camera di
commercio di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti
Violazione dell’obbligo di dotare
di un attestato di prestazione Sanzione amministrativa pecuniaria
energetica gli edifici di nuova non inferiore a 3 mila euro e non sucostruzione e quelli sottoposti periore a 18 mila euro
a ristrutturazioni importanti
Violazione dell’obbligo di dotare Sanzione amministrativa pecuniaria
di un attestato di prestazione non inferiore a 3 mila euro e non suenergetica gli edifici o le unità periore a 18 mila euro
immobiliari nel caso di vendita
Violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di presta- Sanzione amministrativa pecuniaria
zione energetica gli edifici o le non inferiore a 300 euro e non supeunità immobiliari nel caso di riore a 1.800 euro
locazione
Violazione dell’obbligo di riporta- Il responsabile dell’annuncio è punito
re i parametri energetici dell’edi- con una sanzione amministrativa peficio nel relativo annuncio di of- cuniaria non inferiore a 500 euro e
ferta di vendita o locazione
non superiore a 3 mila euro
Scarica

Guida all`attestato di prestazione energetica