Autorizzazioni, Licenze e Abilitazioni INTRODUZIONE 02 COMMERCIO ALL’INGROSSO 03 ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE 06 ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO 09 IMPRESE DI PULIZIA Iscrizione fascia classificazione volume d’affari 12 13 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 15 MOLINI 18 CEMENTI 20 1 INTRODUZIONE Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono denunciare l’inizio, la modifica e la cessazione dell’attività esercitata. L’esercizio di alcune attività può essere: • soggetto ad autorizzazioni, licenze, denunce di inizio attività presentate ad altri enti, • subordinato all’iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri, • soggetto ad adempimenti particolari. In queste pagine sono riportate le attività soggette a particolari adempimenti, per le altre attività è possibile consultare il sito internet della Camera di Commercio www.rm.camcom.it 2 COMMERCIO ALL’INGROSSO aver ottenuto la riabilitazione): • non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo editale; • non aver riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; • non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli Articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, prevista da leggi speciali; • non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423, o nei cui confronti sia Per iniziare l’attività di commercio all’ingrosso è necessaria la presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese: • per le società: la domanda deve essere inviata telematicamente o presentata su supporto informatico; • per le ditte individuali: il modello (I1 per l’iscrizione,I2 per la variazione e UL per apertura di unità locale) unitamente al modello per la dichiarazione dei requisiti morali e professionali, può essere presentato o per via telematica o in formato cartaceo presso gli sportelli delle sedi operative. L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e, nel caso di commercio di prodotti alimentari, anche di requisiti professionali. Requisiti Morali (commercio prodotti alimentari e non alimentari) Il titolare di impresa individuale, i legali rappresentanti delle società, i soci delle società di persone e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nonché i preposti all’esercizio dell’attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali previsti dall’art.. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 (salvo 3 all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; • aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso le imprese esercenti l’attività nel settore alimentare: 1. quale dipendente qualificato addetto alla vendita oall’amministrazione, regolarmente iscritto all’I.N.P.S; 2. quale collaboratore familiare (coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore), regolarmente iscritto all’I.N.P.S. stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n.575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa, la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. • Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art.10 della legge 31/5/1965 n.575” (antimafia) Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali deve essere compilato apposito modello predisposto dalla CCIAA di Roma da parte: • del titolare per l’impresa individuale, • degli accomandatari per le S.A.S., • di tutti i soci per le S.N.C., • di tutti i componenti il consiglio per le Società di capitali, • dei rappresentanti in Italia per le Società estere, • del preposto per il commercio nel settore alimentare. Requisiti professionali (solo commercio prodotti alimentari) Nel caso di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti morali occorre dichiarare il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: • aver frequentato con esito positivo il seguente corso professionale per il commercio relativo al settore alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione oppure dalle province autonome di Trento e di Bolzano; • essere stato iscritto nel R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio) per il commercio nel settore alimentare; • aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, la vendita Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Le istanze relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico 4 gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. NORMATIVA Decreto Legislativo 114/98 Decreto Legge 223/06 convertito con modificazioni nella legge 248/06. RIFERIMENTI Per le ditte individuali: Area IV Servizi all’utenza Ufficio Sportello Multifunzionale Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Roma Via Capitan Bavastro 116 Civitavecchia L.go Cavour 6 Velletri Via F. Turati n.7 c/o Centro Culturale Amministrativo Guidonia Via Tiburtina Km 20 Orari dal lunedi al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15 (le casse chiudono alle 14.45) Telefono 800.800.077 Email [email protected] Per le società: Area IV Servizi all’utenza Ufficio Sportello Multifunzionale Telefono 800.800.077 Email [email protected] 5 ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE Requisiti del Responsabile Tecnico L’attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali. I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa. Tutte le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, sono tenute a presentare una denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o all’Albo Artigiani, nel caso di impresa artigiana). La denuncia di inizio attività di autoriparazione deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia in cui è ubicata l’officina. Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccanica b) carrozzeria c) elettrauto d) gommista Requisiti morali (richiesti al titolare dell’impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società) • Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia • non aver riportato condanne per i reati relativi alle attività disciplinate dall’Art.1 comma 2 della L.122/92. Requisiti personali • Idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione certificata dall’autorità sanitaria locale o da medico militare (da allegare in originale all’atto d’iscrizione) • essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia. 6 o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno. (*data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.387). Nel caso in cui il titolare/legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali deve nominare una persona da inserire nell’impresa con uno dei seguenti rapporti di immedesimazione: • Dipendente • Socio lavoratore • Amministratore/legale rappresentante • Socio di snc, accomandatario • Parente (fino al terzo grado) o affine (fino al secondo grado) per le sole imprese familiari • Associato in partecipazione (scrittura privata registrata). Il responsabile tecnico non può essere un consulente o professionista esterno. Non si può ricoprire la carica di Responsabile Tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa. Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati) • aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnicoprofessionale attinente all’attività) • aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnicopratico di qualificazione, seguito da almeno 1 anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività • essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad 1 anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il DPR n.387 del 18.4.94). Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali i soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data del 15 dicembre 1994*, dimostrino di avere svolto professionalmente l’attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari o soci di imprese del settore, regolarmente iscritte all’Albo artigiani Tempi di verifica dei requisiti Non appena presentata la denuncia le imprese possono iniziare l’attività. La Camera di Commercio effettua comunque l’iscrizione in via provvisoria al Registro Imprese, dell’impresa o dell’attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In questa fase la visura dell’impresa individuale o della società riporterà la dicitura “requisiti in fase di accertamento”. Successivamente, nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l’eliminazione 7 della dicitura “in fase di accertamento” dalla posizione anagrafico-certificativa dell’impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento. Nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate, l’ufficio redige e notifica all’impresa un formale provvedimento di rifiuto o non accoglimento, totale o parziale. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia d’inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall’impresa entro tale termine, la dicitura “requisiti in fase di accertamento” dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagraficocertificativa dell’impresa. informazioni dettagliate, in merito, si rimanda all’opuscolo specifico di questa Guida “Albo Imprese Artigiane” o all’apposita sezione del sito: www.rm.camcom.it NORMATIVA Legge 122/92 RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Certificazioni Indirizzi Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri P.zza Giovanni Falcone 2 Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 (chiusura cassa ore 14.45). Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30 Telefono 800.800.077 Fax 06 52082233 Email [email protected] Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Le istanze relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se l’attività è artigiana le istanze vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa (per Roma presso l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per 8 ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO Devono presentare la denuncia di attività di facchinaggio: • Le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono una o più attività tra quelle sopra specificate • i consorzi con attività esterna (ex Art.2612 c.c.), i quali devono indicare, al momento della denuncia dell’attività, una o più imprese del consorzio affidatarie dei servizi ed in possesso dei requisiti di legge • gli enti che esercitano tali attività, e non svolgono quella commerciale in via prevalente (presentano denuncia al Repertorio Economico Amministrativo). I facchini non imprenditori (DPR 342 del 18/04/94) non sono soggetti all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Le imprese che hanno sede in uno stato dell’Unione Europea e che intendano svolgere l’attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza. Le attività di facchinaggio, nonché tutte le attività complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, sono soggette all’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani tenuti dalla Camera di Commercio. Rientrano in tale attività: 1) Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri), facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’Art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili ed attività preliminari e complementari. Requisiti Le attività di facchinaggio possono essere esercitate solo da imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo imprese artigiane, che sono in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economicofinanziaria. 9 • Capacità economico-finanziaria • Una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell’esercizio successivo al primo di attività. • Inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone e degli amministratori per le società di capitali e le cooperative. • Iscrizione INPS e INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari ed i prestatori d’opera. • • • Onorabilità Sono tenuti ai requisiti di onorabilità: • il titolare dell’impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa • tutti i soci delle Snc • i soci accomandatari per le Sas e Sapa • tutti gli amministratori/legali rappresentanti per ogni tipo di società, comprese le Cooperative. • • • I requisiti di onorabilità sono: • Assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti • penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n.1423, 31/05/1965 n.575 e 13/09/1982 n.646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge del 3/4/01 n.142 assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960 n.1369. Fasce di classificazione Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo. Le imprese di nuova costituzione o con 10 un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale. Le fasce vengono così suddivise: a) inferiore a 2,5 milioni di euro b) da 2,5 a 10 milioni di euro c) superiore a 10 milioni di euro. L’impresa, limitatamente all’attività di facchinaggio, fornisce l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con l’indicazione dei compensi ricevuti. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se l’attività è artigiana le istanze vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa (per Roma presso l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per informazioni dettagliate, in merito, si rimanda all’opuscolo specifico di questa Guida “Albo Imprese Artigiane” o all’apposita sezione del sito: www.rm.camcom.it NORMATIVA Decreto Interministeriale n.221/2003 del 4 settembre 2003 Tempi di verifica dei requisiti Non appena presentata la denuncia di inizio attività, la Camera di Commercio procede ad iscrivere in via provvisoria al Registro Imprese o al REA, l’impresa o l’attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In tale fase la visura dell’impresa riporterà la dicitura “requisiti in fase di accertamento”. La dicitura verrà eliminata qualora l’Ufficio accerti il possesso dei requisiti. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni. RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Certificazioni Indirizzi Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri P.zza Giovanni Falcone 2 Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 (chiusura cassa ore 14.45). Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30 Telefono 800.800.077 Fax 06 52082233 Email [email protected] Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Le istanze relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su 11 IMPRESE DI PULIZIA Requisiti Requisiti morali (richiesti al titolare dell’impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società) • Non essere stati condannati per i reati elencati nell’Art.2 della L.n.82/1994 • non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Requisiti economico-finanziari (richiesti all’impresa) • Regolare iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti gli addetti dell’impresa • esistenza di almeno un conto corrente bancario • assenza di protesti. Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono soggette ad una denuncia di inizio attività che deve essere presentata al Registro Imprese tenuto dalla CCIAA o presso l’Albo Artigiani (in caso di imprese artigiane). Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economicofinanziari e tecnico-organizzativi. I requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa. Per l’esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non è necessario nominare il responsabile tecnico (il D.L.31/01/2007 n.7, convertito in legge n.40 del 02/04/2007 stabilisce che l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’Art.2 comma 3 del D.M. 07/07/1997 n.274). Lo svolgimento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione rimane invece subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 7/7/97 n.274. Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è inoltre necessario iscrivere l’impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dall’Art.3 D.M. 274/97. Requisiti tecnico-organizzativi (richiesti al responsabile tecnico esclusivamente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione). È sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati: • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività • diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente all’attività • attestato di qualifica professionale attinente all’attività che si intende svolgere • assolvimento dell’obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno tre anni (disinfestazione, derattizzazione 12 visura dell’impresa individuale o della società riporterà la dicitura “requisiti in fase di accertamento”. Di conseguenza viene modificata la procedura di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi su indicate. e sanificazione) in un’azienda del settore (come titolare/ amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato). Immedesimazione Nel caso in cui il titolare/legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali deve nominare una persona da inserire nell’impresa con uno dei seguenti rapporti di immedesimazione: • Dipendente • Socio lavoratore • Amministratore/legale rappresentante • Socio di snc, accomandatario • Parente (fino al terzo grado) o affine (fino al secondo grado) per le sole imprese familiari • Associato in partecipazione (scrittura privata, registrata). Attenzione: il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o professionista esterno. In base alle circolari ministeriali finora emanate non appare possibile ammettere la nomina di un responsabile tecnico per più di un rapporto d’immedesimazione. 1) Nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l’eliminazione della dicitura “in fase di accertamento” dalla posizione anagrafico-certificativa dell’impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento. 2) L’Ufficio redige e notifica all’impresa un formale provvedimento di rifiuto o non accoglimento, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate. 3) Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto o non accoglimento notificato e ricevuto dall’impresa entro tale termine, la dicitura “requisiti in fase di accertamento” dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagraficocertificativa dell’impresa. Tempi di verifica dei requisiti Non appena presentata la DIA le imprese possono iniziare l’attività. La Camera di Commercio deve comunque effettuare l’iscrizione in via provvisoria al Registro Imprese o al REA, dell’impresa o dell’attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, anche se l’istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la Iscrizione fascia classificazione volume d’affari È necessario presentare una domanda di iscrizione al Registro imprese (per 13 le imprese non artigiane) o all’Albo imprese artigiane (per le imprese artigiane) presso la Camera di Commercio. L’iscrizione può essere chiesta dalle imprese che operano da almeno due anni. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e i relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Le istanze relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se l’attività è artigiana le istanze vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa (per Roma presso l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per informazioni dettagliate, in merito, si rimanda all’opuscolo specifico di questa Guida “Albo Imprese Artigiane” o all’apposita sezione del sito: www.rm.camcom.it Velletri P.zza Giovanni Falcone 2 Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 (chiusura cassa ore 14.45). Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30 Telefono 800.800.077 Fax 06 52082233 Email [email protected] NORMATIVA D.M. 274/97 RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Certificazioni Indirizzi Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 14 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI L’attività di installazione, di ampliamento, di trasformazione e di manutenzione degli impianti individuati dal D.M.37/08 (impianti nei settori elettrici, elettronici, riscaldamento e climatizzazione, idraulici, trasporto di gas, ascensori e montacarichi, antincendio), dovrà seguire la procedura prevista dall’Art.19 L.241/90, limitatamente alle abilitazioni richieste. Tale attività può essere esercitata in edifici per uso civile e industriale. La denuncia di inizio attività di installatori impianti deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia in cui è ubicata la sede dove viene svolta l’attività. • • • Requisiti L’attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono requisiti morali e professionali. I requisiti morali e professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall’impresa. Requisiti morali: • Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati): • laurea in materia tecnica specifica (ingegneria, architettura, fisica) • diploma di scuola secondaria superiore (perito industriale ITI, • maturità tecnica nautica, tecnico delle industrie IPSIA, tecnico dei sistemi IPSIA) seguito da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi, un anno per gli impianti idraulici, in un’azienda del settore (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente a tempo pieno o part-time anche assunto con contratto di formazione lavoro) titolo o attestato di formazione professionale assieme ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi in un’azienda del settore, due per gli impianti idraulici, (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente a tempo pieno o part-time anche assunto con contratto di formazione lavoro) periodo di lavoro di almeno tre anni in un’impresa del settore in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato. Immedesimazione Può essere nominato Responsabile Tecnico: • il titolare di un’impresa individuale • un legale rappresentante di una società • un socio di Snc anche non amministratore 15 conformità dei lavori eseguiti alla regola d’arte, sulla base dello schema stabilito dal Ministero delle Attività Produttive, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante e dal Responsabile Tecnico. Copia della dichiarazione deve essere depositata, dall’imprenditore, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione alla Camera di Commercio della Provincia dove è situata la sede legale dell’impresa. Le violazioni alle prescrizioni fissate dalla legge sono soggette a sanzione amministrativa. • • • • un dipendente dell’impresa un collaboratore familiare un associato in partecipazione un socio accomandante prestatore d’opera. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o professionista esterno. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 D.M.37/08 svolge tale funzione per una sola impresa. Le imprese che nominano responsabile tecnico chi già ha svolto questa funzione, devono indicare nella denuncia di attività il nome dell’impresa abilitata presso cui la funzione di responsabile è stata rivestita. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Le istanze relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento, che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se l’attività è artigiana le istanze vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa (per Roma presso l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per informazioni dettagliate, in merito, si rimanda all’opuscolo specifico di questa Guida “Albo Imprese Artigiane” o all’apposita sezione del sito: Tempi di verifica dei requisiti Trascorsi almeno 30 gg. dalla data di presentazione della Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), se non ci sono motivi di sospensione, può essere inoltrata la comunicazione di inizio attività (C.I.A.). Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività. Nel caso in cui l’impresa non sia in possesso dei requisiti richiesti, l’ufficio redige e notifica all’impresa un formale provvedimento di rifiuto o non accoglimento, totale o parziale. Dichiarazione di conformità Una volta effettuati i lavori, l’impresa deve consegnare tempestivamente al committente una dichiarazione di 16 www.rm.camcom.it NORMATIVA L. 46/90 - D.M. 37/2008 RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Certificazioni Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri P.zza Giovanni Falcone 2 Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 (chiusura cassa ore 14.45). Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30 Telefono 800.800.077 Fax 06 52082233 Email [email protected] 17 MOLINI L’attivazione, il trasferimento o la trasformazione di un molino per cereali sono pratiche soggette a richiesta di licenza alla Camera di Commercio. L’esercizio dell’attività molitoria senza licenza o con licenza divenuta inefficace, a seguito di modifiche nella titolarità, nelle strutture,negli impianti e nel ciclo produttivo, comporta una specifica sanzione amministrativa e la chiusura forzata dell’esercizio. licenza non potranno continuare l’attività di macinazione; l’eventuale attività irregolare sarà assoggettata a sanzione amministrativa e a decreto di chiusura. Cessazione dell’attività Il titolare di un molino che cessi l’attività deve restituire la licenza alla Camera di Commercio, accompagnata dalla denuncia di cessazione e dalla fotocopia del documento di identità (l’invio può anche essere effettuato per posta). La domanda di licenza deve tener conto della seguente classificazione dei molini: Le indicazioni sulla documentazione da presentare e informazioni sui relativi costi per nuovo impianto, trasferimento e trasformazione di impianto, trasferimento e trasformazione della titolarità, rinnovo della licenza sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it. Molini ad alta macinazione Sono i molini a cilindri automatici e semiautomatici, dotati di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavaggio del grano nonché di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione. NORMATIVA Le norme che regolano questa materia sono: Legge 7.11.1949 n.857; il D.M. 15.7.1985; il D.Lgs 31.3.1998 n.112. Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000 Molini a bassa macinazione Sono i molini a palmenti e a cilindri che, pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di sezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione. RIFERIMENTI Area VI Attività abilitative ed Ispettivo/ Sanzionatorie Ufficio Segreterie Commissioni Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 17 Rinnovo della licenza La licenza di macinazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. Coloro che non rinnovano la 18 Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 Call Center 800.800.077 Fax 06 52082462 Email [email protected] Sito www.rm.camcom.it 19 CEMENTI I cementi di cui all’art.1, lettere a) e c) della L.26.5.1965 n.595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, sono controllati e certificati dall’Istituto centrale per l’industrializzazione e la tecnologia edilizia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR - ICITE). Per i cementi di importazione la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da organismi abilitati da uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA). I cementi di produzione estera, trasportati via mare, dovranno essere soggetti, prima della loro immissione nella rete distributiva, al controllo della permanenza dei requisiti di accettazione di cui al D.M. 3.6.1968 e successive modifiche e integrazioni. Le società produttrici nazionali o importatrici hanno l’obbligo di depositare presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, copia dell’attestato di conformità rilasciato dal CNR - ICITE, la quale ne curerà la trasmissione al Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) - Ispettorato tecnico (D.M. 12/7/99 n.314). La Camera di Commercio competente a ricevere il deposito dell’attestato è quella presso la quale risulta iscritta l’unità locale produttrice del cemento oppure, nel caso di importatore, quella presso la quale è iscritta la sede principale o la sede legale dell’Impresa. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. RIFERIMENTI Area VI Attività abilitative ed Ispettivo/ Sanzionatorie Ufficio Segreterie Commissioni Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 Call Center 800.800.077 Fax 06 52082462 Email [email protected] 20 La pubblicazione è stata realizzata grazie al coordinamento editoriale dell’Azienda Speciale ASSET Camera uff. Comunicazione, in collaborazione con l’Area III - Attività Promozionali della Camera di Commercio di Roma e del personale delle aree dirigenziali e delle Aziende Speciali dell’Istituzionale Camerale. 24