Autorizzazioni, Licenze e Abilitazioni
INTRODUZIONE
02
COMMERCIO ALL’INGROSSO
03
ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE
06
ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
09
IMPRESE DI PULIZIA
Iscrizione fascia classificazione volume d’affari
12
13
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
15
MOLINI
18
CEMENTI
20
1
INTRODUZIONE
Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA) devono denunciare l’inizio, la modifica e la cessazione dell’attività
esercitata.
L’esercizio di alcune attività può essere:
• soggetto ad autorizzazioni, licenze, denunce di inizio attività presentate ad altri
enti,
• subordinato all’iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri,
• soggetto ad adempimenti particolari.
In queste pagine sono riportate le attività soggette a particolari adempimenti, per
le altre attività è possibile consultare il sito internet della Camera di Commercio
www.rm.camcom.it
2
COMMERCIO ALL’INGROSSO
aver ottenuto la riabilitazione):
• non aver riportato una condanna,
con sentenza passata in giudicato,
per delitto non colposo per il quale
è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al
minimo editale;
• non aver riportato una condanna
a pena detentiva accertata, con
sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti di cui al titolo II e
VII del libro II del codice penale,
ovvero di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto,
insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione,
rapina;
• non aver riportato due o più
condanne a pena detentiva o a
pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio
dell’attività,
accertate
con
sentenza passata in giudicato,
per uno dei delitti previsti dagli
Articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice
penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio
degli alimenti, prevista da leggi
speciali;
• non essere sottoposti ad una
delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956
n.1423, o nei cui confronti sia
Per iniziare l’attività di commercio
all’ingrosso
è
necessaria
la
presentazione della domanda di
iscrizione nel Registro delle Imprese:
• per le società: la domanda deve
essere inviata telematicamente
o
presentata
su
supporto
informatico;
• per le ditte individuali: il modello
(I1 per l’iscrizione,I2 per la
variazione e UL per apertura
di unità locale) unitamente al
modello per la dichiarazione dei
requisiti morali e professionali,
può essere presentato o per via
telematica o in formato cartaceo
presso gli sportelli delle sedi
operative.
L’attività di commercio all’ingrosso di
prodotti alimentari e non alimentari
può essere esercitata solo dalle imprese
che possiedono determinati requisiti
morali e, nel caso di commercio di
prodotti alimentari, anche di requisiti
professionali.
Requisiti Morali (commercio prodotti
alimentari e non alimentari)
Il titolare di impresa individuale, i
legali rappresentanti delle società,
i soci delle società di persone e i
soci accomandatari delle società
in accomandita semplice, nonché
i preposti all’esercizio dell’attività
devono essere in possesso dei seguenti
requisiti morali previsti dall’art.. 5,
commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 (salvo
3
all’ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari;
• aver prestato la propria opera,
per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, presso le imprese
esercenti l’attività nel settore
alimentare:
1.
quale dipendente qualificato
addetto
alla
vendita
oall’amministrazione, regolarmente
iscritto all’I.N.P.S;
2. quale
collaboratore
familiare
(coniuge o parente o affine, entro
il terzo grado dell’imprenditore),
regolarmente iscritto all’I.N.P.S.
stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio
1965 n.575, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell’attività
commerciale permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno
in cui la pena è stata scontata o si sia
in altro modo estinta, ovvero, qualora
sia stata concessa, la sospensione
condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
•
Che non sussistono nei propri
confronti “cause di divieto, di
decadenza o di sospensione
di cui all’Art.10 della legge
31/5/1965 n.575” (antimafia)
Per la dichiarazione sul possesso dei
requisiti morali e professionali deve
essere compilato apposito modello
predisposto dalla CCIAA di Roma da
parte:
• del
titolare
per
l’impresa
individuale,
• degli accomandatari per le S.A.S.,
• di tutti i soci per le S.N.C.,
• di tutti i componenti il consiglio
per le Società di capitali,
• dei rappresentanti in Italia per le
Società estere,
• del preposto per il commercio nel
settore alimentare.
Requisiti professionali (solo commercio
prodotti alimentari)
Nel caso di commercio all’ingrosso
di prodotti alimentari oltre alla
dichiarazione del possesso dei requisiti
morali occorre dichiarare il possesso di
uno dei seguenti requisiti professionali:
• aver frequentato con esito positivo
il seguente corso professionale per
il commercio relativo al settore
alimentare, istituito o riconosciuto
dalla Regione oppure dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;
• essere stato iscritto nel R.E.C.
(Registro Esercenti il Commercio)
per il commercio nel settore
alimentare;
• aver esercitato in proprio, per
almeno due anni nell’ultimo
quinquennio,
la
vendita
Le indicazioni sulla documentazione da
presentare, la modulistica e informazioni
sui relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso
gli sportelli camerali. Le istanze
relative alle società devono essere
presentate per via telematica. Per la
presentazione su supporto informatico
4
gli Uffici ricevono esclusivamente su
appuntamento che può essere fissato
telefonicamente contattando il numero
06 52082255 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 114/98
Decreto Legge 223/06 convertito con
modificazioni nella legge 248/06.
RIFERIMENTI
Per le ditte individuali:
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Sportello Multifunzionale
Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19
Roma Via Capitan Bavastro 116
Civitavecchia L.go Cavour 6
Velletri Via F. Turati n.7
c/o Centro Culturale Amministrativo
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Orari dal lunedi al venerdì
dalle ore 8,45 alle ore 12,30
e dalle ore 13,30 alle ore 15
(le casse chiudono alle 14.45)
Telefono 800.800.077
Email
[email protected]
Per le società:
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Sportello Multifunzionale
Telefono 800.800.077
Email
[email protected]
5
ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
Requisiti del Responsabile Tecnico
L’attività può essere esercitata solo dalle
imprese che possiedono determinati
requisiti morali e professionali.
I requisiti professionali devono essere
posseduti da un responsabile tecnico
appositamente nominato dall’impresa.
Tutte le imprese che intendono svolgere
attività di manutenzione e di riparazione
dei veicoli e dei complessi di veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori,
macchine agricole, rimorchi e carrelli,
adibiti al trasporto su strada di persone
e di cose, sono tenute a presentare
una denuncia di inizio attività presso
il Registro delle Imprese tenuto dalla
CCIAA (o all’Albo Artigiani, nel caso di
impresa artigiana).
La denuncia di inizio attività di
autoriparazione deve essere presentata
al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio della Provincia in cui è
ubicata l’officina.
Rientrano nell’attività di autoriparazione
tutti gli interventi di sostituzione,
modificazione e ripristino di qualsiasi
componente, anche particolare, dei
veicoli e dei complessi di veicoli a
motore, nonché l’installazione, sugli
stessi veicoli e complessi di veicoli a
motore, di impianti e componenti fissi.
Non
rientrano
nell’attività
di
autoriparazione le attività di lavaggio,
rifornimento di carburante, sostituzione
del filtro dell’aria, del filtro dell’olio
lubrificante e di altri liquidi lubrificanti
o di raffreddamento.
L’attività di autoriparazione si distingue
nelle attività di:
a) meccanica
b) carrozzeria
c) elettrauto
d) gommista
Requisiti morali
(richiesti al titolare dell’impresa
individuale, ai soci o agli amministratori
per le società)
• Non essere sottoposti a misure di
prevenzione antimafia
• non aver riportato condanne
per i reati relativi alle attività
disciplinate dall’Art.1 comma 2
della L.122/92.
Requisiti personali
• Idoneità
fisica
all’esercizio
dell’attività di autoriparazione
certificata dall’autorità sanitaria
locale o da medico militare (da
allegare in originale all’atto
d’iscrizione)
• essere cittadino italiano o di
altro Stato membro dell’Unione
Europea oppure essere in possesso
del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, dipendente o per
motivi di famiglia.
6
o nel Registro delle ditte, per una
durata non inferiore ad un anno. (*data
di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n.387).
Nel caso in cui il titolare/legale
rappresentante non sia in possesso dei
requisiti professionali deve nominare
una persona da inserire nell’impresa
con uno dei seguenti rapporti di
immedesimazione:
• Dipendente
• Socio lavoratore
• Amministratore/legale rappresentante
• Socio di snc, accomandatario
• Parente (fino al terzo grado) o
affine (fino al secondo grado) per
le sole imprese familiari
• Associato
in
partecipazione
(scrittura privata registrata).
Il responsabile tecnico non può
essere un consulente o professionista
esterno. Non si può ricoprire la carica
di Responsabile Tecnico presso altre
officine di autoriparazione, anche se
della stessa impresa.
Requisiti professionali
(è sufficiente possedere uno solo dei
requisiti elencati)
• aver
esercitato
l’attività
di
autoriparazione alle dipendenze
di imprese operanti nel settore
negli ultimi 5 anni come operaio
qualificato per almeno 3 anni
(è sufficiente 1 anno se si è in
possesso di titolo di studio tecnicoprofessionale attinente all’attività)
• aver frequentato con esito positivo
un corso regionale tecnicopratico di qualificazione, seguito
da almeno 1 anno di esercizio
dell’attività di autoriparazione
come operaio qualificato alle
dipendenze di imprese operanti
nel settore nell’arco degli ultimi 5
anni
• aver conseguito un diploma di
istruzione secondaria di secondo
grado o un diploma di laurea
in materia tecnica attinente
all’attività
• essere stati titolari o soci di
imprese di autoriparazione per un
periodo non inferiore ad 1 anno
prima del 14.12.1994 (data in cui
è entrato in vigore il DPR n.387
del 18.4.94).
Hanno
diritto
ad
ottenere
il
riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali i soggetti che, ancorché
non più iscritti come titolari o soci di
imprese di autoriparazione alla data
del 15 dicembre 1994*, dimostrino di
avere svolto professionalmente l’attività
nel corso di periodi pregressi in qualità
di titolari o soci di imprese del settore,
regolarmente iscritte all’Albo artigiani
Tempi di verifica dei requisiti
Non appena presentata la denuncia le
imprese possono iniziare l’attività.
La Camera di Commercio effettua
comunque l’iscrizione in via provvisoria
al Registro Imprese, dell’impresa o
dell’attività, entro 10 giorni dalla data
di presentazione dell’istanza. In questa
fase la visura dell’impresa individuale
o della società riporterà la dicitura
“requisiti in fase di accertamento”.
Successivamente, nel caso in cui
si accerti il possesso dei requisiti
tecnico-professionali,
l’eliminazione
7
della dicitura “in fase di accertamento”
dalla posizione anagrafico-certificativa
dell’impresa sostituisce a tutti gli
effetti il formale provvedimento di
riconoscimento.
Nel caso in cui non si riscontri il possesso
dei requisiti richiesti dalle leggi
interessate, l’ufficio redige e notifica
all’impresa un formale provvedimento
di rifiuto o non accoglimento, totale o
parziale.
Il procedimento di verifica del possesso
dei requisiti tecnico-professionali deve
comunque concludersi entro 60 giorni
dalla presentazione della denuncia
d’inizio attività. In mancanza di formale
provvedimento di rifiuto notificato
e ricevuto dall’impresa entro tale
termine, la dicitura “requisiti in fase di
accertamento” dovrà comunque essere
cancellata dalla posizione anagraficocertificativa dell’impresa.
informazioni dettagliate, in merito,
si rimanda all’opuscolo specifico di
questa Guida “Albo Imprese Artigiane”
o all’apposita sezione del sito:
www.rm.camcom.it
NORMATIVA
Legge 122/92
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Certificazioni
Indirizzi
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri P.zza Giovanni Falcone 2
Orari dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
(chiusura cassa ore 14.45).
Nelle giornate prefestive gli sportelli
sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30
Telefono 800.800.077
Fax 06 52082233
Email [email protected]
Le indicazioni sulla documentazione da
presentare, la modulistica e informazioni
sui relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso
gli sportelli camerali. Le istanze
relative alle società devono essere
presentate per via telematica. Per la
presentazione su supporto informatico
gli Uffici ricevono esclusivamente su
appuntamento che può essere fissato
telefonicamente contattando il numero
06 52082255 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se
l’attività è artigiana le istanze vanno
presentate presso il Comune in cui ha
sede l’impresa (per Roma presso l’VIII
Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per
8
ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO
Devono presentare la denuncia di
attività di facchinaggio:
• Le imprese che, in forma
individuale o societaria, svolgono
una o più attività tra quelle sopra
specificate
• i consorzi con attività esterna (ex
Art.2612 c.c.), i quali devono
indicare, al momento della
denuncia dell’attività, una o più
imprese del consorzio affidatarie
dei servizi ed in possesso dei
requisiti di legge
• gli enti che esercitano tali attività,
e non svolgono quella commerciale
in via prevalente (presentano
denuncia al Repertorio Economico
Amministrativo).
I facchini non imprenditori (DPR
342 del 18/04/94) non sono soggetti
all’iscrizione
nel
Registro
delle
Imprese. Le imprese che hanno sede
in uno stato dell’Unione Europea e che
intendano svolgere l’attività in Italia
devono essere in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa dello stato di
provenienza.
Le attività di facchinaggio, nonché
tutte le attività complementari alla
movimentazione delle merci e dei
prodotti, sono soggette all’iscrizione
nel Registro delle Imprese o all’Albo
Artigiani tenuti dalla Camera di
Commercio.
Rientrano in tale attività:
1) Portabagagli, facchini e pesatori
dei mercati agro-alimentari, facchini
degli scali ferroviari (compresa la presa
e consegna dei carri), facchini doganali,
facchini generici, accompagnatori
di bestiame ed attività preliminari e
complementari; facchinaggio svolto
nelle aree portuali da cooperative
derivanti dalla trasformazione delle
compagnie e gruppi portuali in base
all’Art.21 della legge 28 gennaio 1994,
n.84, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2) Insacco,
pesatura,
legatura,
accatastamento e disaccatastamento,
pressatura, imballaggio, gestione del
ciclo logistico (magazzini ovvero ordini
in arrivo e partenza), pulizia magazzini
e piazzali, depositi colli e bagagli, presa
e consegna, recapiti in loco, selezione
e cernita con o senza incestamento,
insaccamento od imballaggio di
prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione,
scuoiatura, toelettatura e macellazione,
abbattimento di piante destinate
alla trasformazione in cellulosa o
carta e simili ed attività preliminari e
complementari.
Requisiti
Le attività di facchinaggio possono
essere esercitate solo da imprese
iscritte nel Registro delle Imprese o
nell’Albo imprese artigiane, che sono
in possesso di determinati requisiti di
onorabilità e di capacità economicofinanziaria.
9
•
Capacità economico-finanziaria
• Una
comprovata
affidabilità
attestata da un istituto bancario.
Le imprese di nuova costituzione
forniscono prova del requisito alla
fine dell’esercizio successivo al
primo di attività.
• Inesistenza di protesti a carico del
titolare per le imprese individuali,
dei soci per le società di persone e
degli amministratori per le società
di capitali e le cooperative.
• Iscrizione INPS e INAIL di tutti
gli addetti, compreso il titolare, i
familiari ed i prestatori d’opera.
•
•
•
Onorabilità
Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
• il titolare dell’impresa individuale
e l’institore o il direttore che
questi abbia preposto all’esercizio
dell’impresa
• tutti i soci delle Snc
• i soci accomandatari per le Sas e Sapa
• tutti
gli
amministratori/legali
rappresentanti per ogni tipo di
società, comprese le Cooperative.
•
•
•
I requisiti di onorabilità sono:
• Assenza di pronuncia di sentenza
penale definitiva di condanna, o
mancata pendenza di procedimenti
• penali nei quali sia già stata
pronunciata sentenza di condanna
per reati non colposi a pena
detentiva superiore a tre anni, salvo
non sia intervenuta riabilitazione
• assenza
di
pronuncia
di
condanna a pena detentiva con
sentenza passata in giudicato per
ricettazione,
riciclaggio,
insolvenza
e/o
bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia
intervenuta riabilitazione
mancata comminazione di pena
accessoria relativa all’interdizione
all’esercizio di una professione
o di un’arte o dell’interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese
mancata applicazione di misure di
sicurezza o prevenzione ai sensi
delle leggi 27/12/1956 n.1423,
31/05/1965 n.575 e 13/09/1982
n.646 e successive modificazioni
o procedimenti penali in corso per
reati di stampo mafioso
assenza di contravvenzioni per
violazioni di norme in materia di lavoro,
di previdenza e di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali,
non
conciliabili
in
via
amministrativa e, in particolare per
le società cooperative, violazioni
della legge del 3/4/01 n.142
assenza di pronuncia di condanna
penale per violazione della legge
23 ottobre 1960 n.1369.
Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio vengono
classificate in base al volume di affari,
al netto dell’IVA, realizzato in media
nell’ultimo triennio nello specifico
ambito di attività. Le imprese attive
da non meno di due anni, accedono
alle fasce di classificazione sulla base
della media del volume di affari di tale
periodo.
Le imprese di nuova costituzione o con
10
un periodo di attività inferiore ai due
anni di attività vengono inserite nella
fascia iniziale.
Le fasce vengono così suddivise:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro
b) da 2,5 a 10 milioni di euro
c) superiore a 10 milioni di euro.
L’impresa, limitatamente all’attività di
facchinaggio, fornisce l’elenco dei servizi
eseguiti nel periodo di riferimento, con
l’indicazione dei compensi ricevuti.
La variazione negativa della fascia di
classificazione di appartenenza deve
essere comunicata entro 30 giorni dal
verificarsi dell’evento; in ogni altro caso
la comunicazione rimane facoltativa.
appuntamento che può essere fissato
telefonicamente contattando il numero
06 52082255 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Se l’attività è artigiana le istanze vanno
presentate presso il Comune in cui ha
sede l’impresa (per Roma presso l’VIII
Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per
informazioni dettagliate, in merito,
si rimanda all’opuscolo specifico di
questa Guida “Albo Imprese Artigiane”
o all’apposita sezione del sito:
www.rm.camcom.it
NORMATIVA
Decreto Interministeriale n.221/2003
del 4 settembre 2003
Tempi di verifica dei requisiti
Non appena presentata la denuncia di
inizio attività, la Camera di Commercio
procede ad iscrivere in via provvisoria
al Registro Imprese o al REA, l’impresa
o l’attività, entro 10 giorni dalla data
di presentazione dell’istanza. In tale
fase la visura dell’impresa riporterà
la dicitura “requisiti in fase di
accertamento”.
La dicitura verrà eliminata qualora l’Ufficio
accerti il possesso dei requisiti. Il procedimento
deve concludersi entro 60 giorni.
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Certificazioni
Indirizzi
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri P.zza Giovanni Falcone 2
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
(chiusura cassa ore 14.45).
Nelle giornate prefestive gli sportelli
sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30
Telefono
800.800.077
Fax
06 52082233
Email [email protected]
Le indicazioni sulla documentazione da
presentare, la modulistica e informazioni
sui relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso
gli sportelli camerali. Le istanze
relative alle società devono essere
presentate per via telematica. Per la
presentazione su supporto informatico
gli Uffici ricevono esclusivamente su
11
IMPRESE DI PULIZIA
Requisiti
Requisiti morali (richiesti al titolare
dell’impresa individuale, ai soci o agli
amministratori per le società)
• Non essere stati condannati per
i reati elencati nell’Art.2 della
L.n.82/1994
• non essere sottoposti a misure di
prevenzione antimafia. Requisiti
economico-finanziari
(richiesti
all’impresa)
• Regolare
iscrizione
all’INPS
e all’INAIL di tutti gli addetti
dell’impresa
• esistenza di almeno un conto
corrente bancario
• assenza di protesti.
Le attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione,
derattizzazione
e
sanificazione sono soggette ad una
denuncia di inizio attività che deve
essere presentata al Registro Imprese
tenuto dalla CCIAA o presso l’Albo
Artigiani (in caso di imprese artigiane).
Le attività possono essere esercitate
solo dalle imprese che possiedono
determinati requisiti morali, economicofinanziari e tecnico-organizzativi.
I requisiti tecnico-organizzativi devono
essere posseduti da un responsabile
tecnico
appositamente
nominato
dall’impresa.
Per l’esercizio dell’attività di pulizia
e disinfezione non è necessario
nominare il responsabile tecnico (il
D.L.31/01/2007 n.7, convertito in
legge n.40 del 02/04/2007 stabilisce
che l’esercizio delle attività di pulizia
e disinfezione non è subordinato al
possesso dei requisiti previsti dall’Art.2
comma 3 del D.M. 07/07/1997 n.274).
Lo svolgimento delle attività di
derattizzazione,
disinfestazione
e
sanificazione rimane invece subordinato
al possesso di tutti i requisiti previsti
dal D.M. 7/7/97 n.274.
Per poter partecipare agli appalti
pubblici regolati dalla normativa
comunitaria è inoltre necessario
iscrivere l’impresa in una delle fasce
di classificazione per volume di affari
previste dall’Art.3 D.M. 274/97.
Requisiti tecnico-organizzativi (richiesti
al responsabile tecnico esclusivamente
per le attività di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione).
È sufficiente possedere uno solo dei
requisiti elencati:
• diploma universitario o laurea in
materia tecnica utile ai fini dello
svolgimento dell’attività
• diploma di scuola secondaria
superiore conseguito in una
materia attinente all’attività
• attestato di qualifica professionale
attinente all’attività che si intende
svolgere
• assolvimento dell’obbligo scolastico assieme ad un periodo di
lavoro di almeno tre anni
(disinfestazione, derattizzazione
12
visura dell’impresa individuale o della
società riporterà la dicitura “requisiti in
fase di accertamento”. Di conseguenza
viene modificata la procedura di
riconoscimento del possesso dei
requisiti tecnico-professionali richiesti
dalle leggi su indicate.
e sanificazione) in un’azienda
del
settore
(come
titolare/
amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare,
dipendente qualificato).
Immedesimazione
Nel caso in cui il titolare/legale
rappresentante non sia in possesso dei
requisiti professionali deve nominare
una persona da inserire nell’impresa
con uno dei seguenti rapporti di
immedesimazione:
• Dipendente
• Socio lavoratore
• Amministratore/legale rappresentante
• Socio di snc, accomandatario
• Parente (fino al terzo grado) o
affine (fino al secondo grado) per
le sole imprese familiari
• Associato
in
partecipazione
(scrittura privata, registrata).
Attenzione: il preposto alla gestione
tecnica non può essere un consulente
o professionista esterno.
In base alle circolari ministeriali
finora emanate non appare possibile
ammettere
la
nomina
di
un
responsabile tecnico per più di un
rapporto d’immedesimazione.
1) Nel caso in cui si accerti il possesso
dei requisiti tecnico-professionali,
l’eliminazione della dicitura “in fase
di accertamento” dalla posizione
anagrafico-certificativa
dell’impresa
sostituisce a tutti gli effetti il formale
provvedimento di riconoscimento.
2) L’Ufficio
redige
e
notifica
all’impresa un formale provvedimento
di rifiuto o non accoglimento, totale
o parziale, solo nel caso in cui non
si riscontri il possesso dei requisiti
richiesti dalle leggi interessate.
3) Il
procedimento
di
verifica
del possesso dei requisiti tecnico
professionali
deve
comunque
concludersi entro 60 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio
attività. In mancanza di formale
provvedimento di rifiuto o non
accoglimento notificato e ricevuto
dall’impresa entro tale termine,
la dicitura “requisiti in fase di
accertamento” dovrà comunque essere
cancellata dalla posizione anagraficocertificativa dell’impresa.
Tempi di verifica dei requisiti
Non appena presentata la DIA le imprese
possono iniziare l’attività. La Camera di
Commercio deve comunque effettuare
l’iscrizione in via provvisoria al Registro
Imprese o al REA, dell’impresa o
dell’attività, entro 10 giorni dalla data
di presentazione dell’istanza, anche se
l’istruttoria di verifica dei requisiti non
è stata completata. In questa fase la
Iscrizione fascia classificazione
volume d’affari
È necessario presentare una domanda
di iscrizione al Registro imprese (per
13
le imprese non artigiane) o all’Albo
imprese artigiane (per le imprese
artigiane) presso la Camera di
Commercio.
L’iscrizione può essere chiesta dalle
imprese che operano da almeno due anni.
Le indicazioni sulla documentazione
da presentare, la modulistica e i
relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso
gli sportelli camerali. Le istanze
relative alle società devono essere
presentate per via telematica. Per la
presentazione su supporto informatico
gli Uffici ricevono esclusivamente su
appuntamento che può essere fissato
telefonicamente contattando il numero
06 52082255 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se
l’attività è artigiana le istanze vanno
presentate presso il Comune in cui ha
sede l’impresa (per Roma presso l’VIII
Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per
informazioni dettagliate, in merito,
si rimanda all’opuscolo specifico di
questa Guida “Albo Imprese Artigiane”
o all’apposita sezione del sito:
www.rm.camcom.it
Velletri P.zza Giovanni Falcone 2
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
(chiusura cassa ore 14.45).
Nelle giornate prefestive gli sportelli
sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30
Telefono
800.800.077
Fax 06 52082233
Email
[email protected]
NORMATIVA
D.M. 274/97
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Certificazioni
Indirizzi
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
14
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI L’attività
di
installazione,
di
ampliamento, di trasformazione e di
manutenzione degli impianti individuati
dal D.M.37/08 (impianti nei settori
elettrici, elettronici, riscaldamento e
climatizzazione, idraulici, trasporto
di gas, ascensori e montacarichi,
antincendio), dovrà seguire la procedura
prevista
dall’Art.19
L.241/90,
limitatamente alle abilitazioni richieste.
Tale attività può essere esercitata in
edifici per uso civile e industriale.
La denuncia di inizio attività di
installatori impianti deve essere
presentata al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio della
Provincia in cui è ubicata la sede dove
viene svolta l’attività.
•
•
•
Requisiti
L’attività può essere esercitata solo
dalle imprese che possiedono requisiti
morali e professionali.
I requisiti morali e professionali devono
essere posseduti da un responsabile
tecnico
appositamente
nominato
dall’impresa.
Requisiti morali:
• Non essere sottoposti a misure di
prevenzione antimafia.
Requisiti professionali (è sufficiente
possedere uno solo dei requisiti
elencati):
• laurea in materia tecnica specifica
(ingegneria, architettura, fisica)
• diploma di scuola secondaria
superiore (perito industriale ITI,
•
maturità tecnica nautica, tecnico
delle industrie IPSIA, tecnico
dei sistemi IPSIA) seguito da un
periodo di lavoro di almeno due
anni continuativi,
un anno per gli impianti idraulici,
in un’azienda del settore (come
titolare/amministratore,
socio
partecipante,
collaboratore
familiare, dipendente a tempo
pieno o part-time anche assunto
con contratto di formazione lavoro)
titolo o attestato di formazione
professionale assieme ad un
periodo di lavoro di almeno quattro
anni
continuativi
in
un’azienda
del
settore,
due
per
gli
impianti
idraulici,
(come
titolare/amministratore,
socio
partecipante,
collaboratore
familiare, dipendente a tempo
pieno o part-time anche assunto
con contratto di formazione lavoro)
periodo di lavoro di almeno tre
anni in un’impresa del settore in
qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato.
Immedesimazione
Può essere nominato Responsabile
Tecnico:
• il titolare di un’impresa individuale
• un legale rappresentante di una
società
• un socio di Snc anche non
amministratore
15
conformità dei lavori eseguiti alla regola
d’arte, sulla base dello schema stabilito
dal Ministero delle Attività Produttive,
sottoscritta
dal
titolare,
legale
rappresentante e dal Responsabile
Tecnico. Copia della dichiarazione deve
essere depositata, dall’imprenditore,
entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori presso lo sportello unico
per l’edilizia del comune ove ha sede
l’impianto.
Lo sportello unico inoltra copia
della dichiarazione alla Camera di
Commercio della Provincia dove è
situata la sede legale dell’impresa.
Le violazioni alle prescrizioni fissate
dalla legge sono soggette a sanzione
amministrativa.
•
•
•
•
un dipendente dell’impresa
un collaboratore familiare
un associato in partecipazione
un socio accomandante prestatore
d’opera.
Il preposto alla gestione tecnica non può
essere un consulente o professionista
esterno.
Il responsabile tecnico di cui al comma
1 D.M.37/08 svolge tale funzione per
una sola impresa. Le imprese che
nominano responsabile tecnico chi
già ha svolto questa funzione, devono
indicare nella denuncia di attività il
nome dell’impresa abilitata presso
cui la funzione di responsabile è stata
rivestita.
Le indicazioni sulla documentazione da
presentare, la modulistica e informazioni
sui relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso
gli sportelli camerali. Le istanze
relative alle società devono essere
presentate per via telematica. Per la
presentazione su supporto informatico
gli Uffici ricevono esclusivamente su
appuntamento, che può essere fissato
telefonicamente contattando il numero
06 52082255 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Se
l’attività è artigiana le istanze vanno
presentate presso il Comune in cui ha
sede l’impresa (per Roma presso l’VIII
Dipartimento in Via dei Cerchi, 6), per
informazioni dettagliate, in merito,
si rimanda all’opuscolo specifico di
questa Guida “Albo Imprese Artigiane”
o all’apposita sezione del sito:
Tempi di verifica dei requisiti
Trascorsi almeno 30 gg. dalla data di
presentazione della Dichiarazione di
inizio attività (D.I.A.), se non ci sono
motivi di sospensione, può essere
inoltrata la comunicazione di inizio
attività (C.I.A.).
Il procedimento di verifica del possesso
dei requisiti tecnico-professionali deve
comunque concludersi entro 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di
inizio attività. Nel caso in cui l’impresa
non sia in possesso dei requisiti
richiesti, l’ufficio redige e notifica
all’impresa un formale provvedimento
di rifiuto o non accoglimento, totale o
parziale.
Dichiarazione di conformità
Una volta effettuati i lavori, l’impresa
deve consegnare tempestivamente
al committente una dichiarazione di
16
www.rm.camcom.it
NORMATIVA
L. 46/90 - D.M. 37/2008
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Certificazioni
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri P.zza Giovanni Falcone 2
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
(chiusura cassa ore 14.45).
Nelle giornate prefestive gli sportelli
sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30
Telefono 800.800.077
Fax
06 52082233
Email
[email protected]
17
MOLINI
L’attivazione, il trasferimento o la
trasformazione di un molino per cereali
sono pratiche soggette a richiesta di
licenza alla Camera di Commercio.
L’esercizio
dell’attività
molitoria
senza licenza o con licenza divenuta
inefficace, a seguito di modifiche nella
titolarità, nelle strutture,negli impianti
e nel ciclo produttivo, comporta una
specifica sanzione amministrativa e la
chiusura forzata dell’esercizio.
licenza non potranno continuare l’attività
di macinazione; l’eventuale attività
irregolare sarà assoggettata a sanzione
amministrativa e a decreto di chiusura.
Cessazione dell’attività
Il titolare di un molino che cessi
l’attività deve restituire la licenza alla
Camera di Commercio, accompagnata
dalla denuncia di cessazione e dalla
fotocopia del documento di identità
(l’invio può anche essere effettuato per
posta).
La domanda di licenza deve tener
conto della seguente classificazione
dei molini:
Le indicazioni sulla documentazione da
presentare e informazioni sui relativi
costi per nuovo impianto, trasferimento
e
trasformazione
di
impianto,
trasferimento e trasformazione della
titolarità, rinnovo della licenza sono
disponibili sul sito internet della Camera
di Commercio: www.rm.camcom.it.
Molini ad alta macinazione
Sono i molini a cilindri automatici e
semiautomatici, dotati di apparecchi
completi di prepulitura, pulitura e
lavaggio del grano nonché di macchinari
idonei a selezionare gradualmente
e progressivamente i prodotti e
sottoprodotti della macinazione.
NORMATIVA
Le norme che regolano questa materia
sono: Legge 7.11.1949 n.857; il D.M.
15.7.1985; il D.Lgs 31.3.1998 n.112.
Le dichiarazioni devono essere rese ai
sensi del DPR n.445 del 28/12/2000
Molini a bassa macinazione
Sono i molini a palmenti e a cilindri che,
pur essendo dotati di idonei apparecchi
di pulitura, non si trovano nella
condizione di sezionare gradualmente
e progressivamente i prodotti della
macinazione.
RIFERIMENTI
Area VI Attività abilitative ed Ispettivo/
Sanzionatorie
Ufficio Segreterie Commissioni
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 17
Rinnovo della licenza
La licenza di macinazione deve essere
rinnovata entro il 31 gennaio di ogni
anno. Coloro che non rinnovano la
18
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Call Center 800.800.077
Fax 06 52082462
Email [email protected]
Sito www.rm.camcom.it
19
CEMENTI
I cementi di cui all’art.1, lettere a) e
c) della L.26.5.1965 n.595, utilizzati
per confezionare il conglomerato
cementizio
normale,
armato
e
precompresso, sono controllati e
certificati dall’Istituto centrale per
l’industrializzazione e la tecnologia
edilizia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR - ICITE).
Per i cementi di importazione la
procedura di controllo e di certificazione
potrà essere svolta nei luoghi di
produzione da organismi abilitati da
uno degli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo
(EFTA). I cementi di produzione estera,
trasportati via mare, dovranno essere
soggetti, prima della loro immissione
nella rete distributiva, al controllo della
permanenza dei requisiti di accettazione
di cui al D.M. 3.6.1968 e successive
modifiche e integrazioni. Le società
produttrici nazionali o importatrici
hanno l’obbligo di depositare presso
la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, competente
per territorio, copia dell’attestato di
conformità rilasciato dal CNR - ICITE,
la quale ne curerà la trasmissione al
Ministero delle Attività Produttive (già
Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato) - Ispettorato tecnico
(D.M. 12/7/99 n.314).
La Camera di Commercio competente
a ricevere il deposito dell’attestato è
quella presso la quale risulta iscritta
l’unità locale produttrice del cemento
oppure, nel caso di importatore, quella
presso la quale è iscritta la sede
principale o la sede legale dell’Impresa.
Le indicazioni sulla documentazione
da presentare, la modulistica e
informazioni sui relativi costi sono
disponibili sul sito internet della Camera
di Commercio: www.rm.camcom.it;
oppure presso gli sportelli camerali.
RIFERIMENTI
Area VI Attività abilitative ed Ispettivo/
Sanzionatorie
Ufficio Segreterie Commissioni
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Call Center
800.800.077
Fax
06 52082462
Email
[email protected]
20
La pubblicazione è stata realizzata grazie al coordinamento editoriale dell’Azienda Speciale ASSET Camera
uff. Comunicazione, in collaborazione con l’Area III - Attività Promozionali della Camera di Commercio di
Roma e del personale delle aree dirigenziali e delle Aziende Speciali dell’Istituzionale Camerale.
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