CREDITO
GUIDA ANTIRAPINA
PER LE
AZIENDE DI CREDITO
A CURA
dell’Ufficio Organizzazione Ugl Credito
In Collaborazione con l’Ufficio per le Politiche sulla Sicurezza dell’UGL
Introduzione
È difficile riuscire a sintetizzare in pochissime pagine quella che dovrebbe essere una guida antirapina, secondo le disposizioni della
legge 626/94, ma dopo aver visto l’opuscolo redatto dall’ABI per i
lavoratori del settore abbiamo comunque deciso di provarci.
Cominciamo col dire che qui daremo solo alcune, delle innumerevoli,
indicazioni che un datore di lavoro dovrebbe seguire per tutelare un
suo dipendente. Molti di più dovrebbero essere i punti esaminati, ma
noi ne indicheremo solo alcuni, importanti, per dare una prima idea
di ciò che andrebbe fatto veramente. Altri aspetti, che qui non prenderemo in esame per ragioni di spazio, verranno fatti presenti alle
singole aziende attraverso altre azioni che definiremo a breve. Ora
ci preme partire dai punti cardine di una vera cultura della prevenzione.
Partiamo da un dato che l’ABI giudica "positivo": nel 2004, rispetto al
2003, sono aumentate le rapine in italia ma è diminuita la quantità
di denaro rubato, quindi, secondo l’ABI, un miglioramento c’è stato….. Ovviamente non è così, a meno che per miglioramento non si intendano le tasche dei banchieri e non le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In realtà il dato è altamente allarmante e lo sarà ancora di più
il prossimo anno quando si trarranno le somme delle rapine avvenute nel 2005. Ogni volta che aumenta il numero di rapine nelle banche
aumentano in maniera esponenziale i rischi per i lavoratori. La differente lettura di un dato del genere deriva da un approccio diverso
che noi adottiamo rispetto alle parti datoriali. Il principio base da cui
si deve partire è la rigorosità sulla metodologia della valutazione del
rischio che dovrebbe avere un approccio analitico in merito alla salvaguardia dei dipendenti e dei fruitori, non altro. Per meglio capire
questo concetto può essere utile ricorrere, nostro malgrado, all’inglese. In inglese, infatti, esistono due termini molto simili Security e Safety
per indicare la sicurezza: il primo è la sicurezza intesa in senso lato e
generale, la seconda è quella che si intende come sicurezza per la
salvaguardia del lavoratore. Partendo da ciò è evidente come noi ci riferiamo a quest’ultima mentre le banche alla prima. Di seguito esporUgl Credito
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remo in cinque punti quelle che sono le regole basilari da osservare da
parte delle aziende per una corretta guida antirapina. Regole semplici, da elaborare e sviluppare ulteriormente in collaborazione non solo con le forze dell’ordine ma anche con le OO.SS, e, soprattutto, regole da seguire per ridurre il rischio rapina e non per “collaborare”
con i rapinatori come, invece, si evincerebbe dall’opuscolo ABI. In
particolare, i primi tre punti che di seguito indicheremo fanno espresso riferimento all’art.4, commi 1 e 2 della legge 626/94, sono fondamentali per un’organica disciplina della materia. E’ bene ricordare che le normative, cui anche l’ABI fa riferimento, in moltissimi istituti di credito sono datate o assenti del tutto e, inoltre, non sono omogenee. In tal senso una cosa che sicuramente andrebbe fatta è emanare
una normativa in materia omogenea per tutte le banche.
Ma l’opuscolo dell’ABI tutto questo, come molto altro, non lo prende
neanche lontanamente in considerazione. E, a voler essere sinceri, è
davvero imbarazzante averlo tra le mani, leggerlo, esaminarlo. Andrebbe bene come allegato a Topolino, con quelle vignette ai limiti
dell’improbabile, quelle indicazioni che vengono date al povero lavoratore che dovrebbe essere, secondo quanto si vede e si legge, una
sorta di Fantozzi di cinematografica memoria. Andrebbe bene per la
tutela del denaro anche se poi non si capisce perché un bancario dovrebbe mettere a repentaglio la propria vita e quella altrui sapendo
che le banche sono assicurate contro le rapine. Andrebbe bene per
molti utilizzi questo opuscolo dell’ABI, ma nessuno di questi si può ricondurre come guida contro le rapine.
Non ne facciamo una colpa all’ABI direttamente, ma a quel gruppo
di scienziati che ha contribuito alla nascita di questo “fumetto”, il
Gruppo di studio tecnico per la sicurezza, che, almeno, ha avuto il
buongusto di citarsi a caratteri piccoli piccoli alla fine dell’opuscolo.
Ora, finiti gli scherzi o gli imprevisti della calura estiva che talvolta
certi scherzi li fa, ci auguriamo di vedere dar vita, per davvero, ad una rivoluzione culturale e ad una politica d’intervento nuova sulla sicurezza contro le rapine, che abbia come tema centrale la tutela dei
lavoratori (molti dei quali troppo spesso si sono trovati di fronte ad una rivoltella, ad un taglierino o ad una siringa) e non del denaro.
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Ugl Credito
Pronunciamento della Corte di Giustizia
delle Comunità europee
15 SETTEMBRE 2001 - Causa C-49/00 “Inadempimento di uno Stato
- incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE – Sicurezza a
salute dei lavoratori”
Commissione della Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e
dalla sig.ra N. Yerrel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,
contro
Repubblica Italiana, rappresentata dal sig. U. Lenza, in qualità di agente,
assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio
Omissis
1 - Non avendo prescritto che il datore debba valutare tutti i rischi
per la salute e la sicurezza esistenti sul lavoro;
–avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno
ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le
competenze interne all’impresa sono sufficiente, e
–non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e
di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei
lavoratori
la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.
2 - La Repubblica Italiana è condannata alle spese
LA CORTE (Quinta Sezione)
Ugl Credito
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Individuazione dei rischi
L’elemento che accomuna tutte le situazioni in cui avvengono le rapine in
banca è il vantaggio che hanno i malviventi, spesso disperati o drogati, dal
momento che manca una elaborazione degli elementi che caratterizzano
le rapine stesse. Beninteso che non giova al collega sapere se le rapine statisticamente avvengono all’ora di
pranzo o nel mese
di maggio, o se le
performance
dei
ladri vanno dai tre
minuti alla mezzora per i più in forma (tutte “preziose”
informazioni
fornite nell’opuscolo dell’ABI): ciò che
aiuterebbe sapere
è quali sono gli elementi che facilitano
il rapinatore, come
un’evidente carenza nei sistemi di sicurezza.
Quello
che servirebbe è un
sistema di prevenzione chiaro, dettagliato e efficiente. Non basta, ad
esempio, avere i “bussolotti” se poi questi non funzionano per scarsa
manutenzione. Occorre che le aziende si adoperino affinché vengano
individuati i fattori di rischio che determinano le rapine nelle più svariate
tipologie.
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Ugl Credito
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Valutazione dei rischi
Per prevenire le rapine non si deve caricare il lavoratore di responsabilità
che non gli competono. I colleghi che spesso subiscono le rapine sono persone che a dir poco devono
Stare attenti a non cadere vittime di raggiri o errori nella gestione
dei soldi
Essere gentili, disponibili e professionali con la clientele della banca
Vendere prodotti per i quali spesso non viene loro data una adeguata conoscenza
Osservare la normativa bancaria (assegni, trasparenza,
deleghe, etc)
A tutto questo, secondo l’ABI, bisognerebbe aggiungere
L’osservanza scrupolosa della normativa aziendale (che di fatto
non esiste o non viene resa nota ai lavoratori)
Le verifiche periodiche sugli apparati utilizzati (come fossero anche
dei tecnici)
Le verifiche sull’identità delle persone.
Ugl Credito
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Chiaramente ciò che si richiede va al di là delle competenze per le quali si
è assunti. In realtà una attenta valutazione dei rischi, che dovrebbe seguire solo dopo l’elaborazione di cui al punto 1, presupporrebbe che le aziende, in base alla distribuzione della propria rete, cominciassero a studiare
la mappa delle zone dove sono collocate le agenzie maggiormente a rischio. Se, ad esempio, una banca ha lo sportello interno al Ministero della
Difesa è evidentemente meno a rischio di uno sportello di periferia. Se, ancora, si hanno maggiormente rapine con i taglierini, sarebbe il caso di ripristinare le casse come erano prima della moda dello “sportello aperto”,
con il divisorio tra il pubblico ed il cassiere o tarare diversamente il metal detector.
È forse opportuno, per ciò che concerne i punti 1 e 2 della presente guida,
ricordare alle aziende di credito quanto previsto dalla 626/94 all’articolo
interessato della individuazione e della valutazione dei rischi:
ART. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in
conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Possiamo quindi affermare, senza ombra di dubbio, che la Valutazione
del rischio è un dovere “indelegabile” del datore di lavoro.
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Ugl Credito
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Programma di miglioramento
Sul programma di miglioramento alcune fondamentali indicazioni si possono
già dare sulla base delle esperienze negative maturate in tanti anni di rapine
avvenute.
Il miglior deterrente era, è e sarà sempre la presenza della guardia
giurata che, però, non va collocata fuori l’agenzia a fare da bersaglio,
bensì all’interno di specifici “gabbiotti” antiproiettile da dentro i quali
possa svolgere adeguatamente i propri compiti (dal controllare chi entra
qualora i bussolotti dovessero suonare al chiamare le forze dell’ordine in
caso di tentata rapina);
Come detto anche in precedenza, possedere le tecnologie spesso non basta,
bisogna che queste vengano adeguatamente utilizzate e manutenute periodicamente, esattamente come
un qualunque mezzo meccanico. Quindi, ad esempio, occorre sì prevedere la
presenza di rilevatori di metallo e quant’altro, ma anche un periodico controllo
effettuato dai tecnici preposti;
È fondamentale, per sgombrare il campo da equivoci di sorta, che
vengano delineati inequivocabilmente i compiti di ognuno prevedendoli su un apposito mansionario poiché oggi non esiste nessuna regola
scritta. Sempre per fare un esempio, non è scritto da nessuna parte che
un cassiere, come spesso avviene, nell’ipotesi in cui il bussolotto non
permette l’ingresso ad una persona, si assuma la responsabilità di azionare manualmente la porta, o che, nel caso in cui debba entrare un
diversamente abile attraverso la porta antipanico debba intervenire
Ugl Credito
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correndo (e facendo correre anche ai clienti) il rischio di favorire un
malvivente.
Come esistono (almeno dovrebbero) i cosiddetti piani di emergenza
per gli incendi, il primo soccorso e le telefonate di allarme, anche per le
rapine, rientranti nelle situazioni straordinarie che un datore di lavoro
deve preventivare in base alla 626/94, dovrebbero esistere dei piani
di emergenza di cui tutto il personale deve essere informato – e per i
quali dovrebbe essere formato come vedremo di seguito.
Per comprendere fino in fondo il rapporto tra i programmi di miglioramento
e la loro attuazione, è il caso di ricordare quanto segue:
dal 1991 si rilevano in continuazione sentenze che stabiliscono che il lavoratore deve essere protetto comunque, privilegiando la protezione oggettiva
nella radicata convinzione che la sicurezza deve essere garantita innanzitutto con l’adozione di una serie di congegni e di dispositivi tecnici rivolti a preservare la salute e l’incolumità. Questo indipendentemente dalla collaborazione del lavoratore e perfino contro la sua stessa volontà. Inoltre, le stesse
sentenze affermano che il luogo di lavoro e lo strumento di lavoro devono essere assolutamente sicuri e che non si possono svolgere attività lavorative in
condizioni anche minime di pericolo. Dal 1991 si comincia ad ammettere un
limite di “concreta attuabilità” o “fattibilità tecnologica”. La Cassazione ha
stabilito in diverse situazioni che il datore di lavoro possa occupare lavoratori anche in condizioni di pericolo “….perché non eliminabile”, purchè i rischi siano ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite ed in base
al progresso della tecnica. Rimane importante come punto fermo che se il limite alla concreta attuabilità di un intervento è dato dalla sua fattibilità tecnologica, l’intervento stesso non potrà trovare ostacoli nel suo “costo economico”.
“Un intervento di sicurezza tecnologicamente possibile dovrà essere attuato a qualsiasi costo economico”.
III Sezione Penale di Cassazione 29 marzo 1995 n.3437
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Ugl Credito
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Elaborazione di una procedura
aziendale (ossia di agenzia)
Dando seguito alla valutazione del rischio ed ai piani di emergenza ne
conseguirebbe che ogni azienda dovrebbe elaborare una propria procedura.
Tale procedura aziendale, sulla scorta dell’analisi che andrebbe fatta
di ogni singola rete bancaria, dovrebbe dare luogo ad una serie di
procedure differenziate nei dettagli in base alle esigenze che emergono
in ogni singola agenzia.
Ciò al fine di garantire una reale analisi dei rischi che differiscono,
chiaramente, a seconda di una serie di variabili che vanno calcolate ( territorio/quartiere in relazione ai fenomeni storicamente valutati di criminalità e mole/tipo di attività in rapporto alla gestione dei valori).
È corretto, quindi, partire da una procedura aziendale, individuare
delle procedure di agenzia e regolare il tutto mediante una normativa
uniforme “garantita” dall’ABI per tutte le banche a lei associate.
Tutto questo, ad oggi, è stato largamente disatteso.
Nell’ottica delle procedure aziendali vanno tenute da conto le misure
di prevenzione che devono essere adeguate ad ogni singola realtà, in
base alle varie esigenze.
È bene ricordare, in materia di misure di prevenzione, che la 626/94
parla non chiaramente ma inequivocabilmente: “il costo delle misure
di prevenzione non può essere un impedimento”.
Ugl Credito
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5
Informazione e formazione
del personale
Altra nota dolente delle banche è la formazione! È noto infatti come la formazione, relativamente alla sicurezza, sia quantomeno trascurata.
Annualmente ogni azienda dovrebbe svolgere un corso di formazione su
tutto quel che concerne la sicurezza e, specialmente, sul rischio rapine.
Inoltre, a seguire, dovrebbe esserci un’adeguata campagna di informazione sull’argomento.
Ma la formazione e l’informazione hanno senso non certo incentrandole
sulla spiegazione degli allarmi di sicurezza ma solo sullo studio, l’approfondimento e l’aggiornamento della normativa della quale dopo, e solo
dopo, bisogna avere una scrupolosa osservanza. Ma chi conosce la normativa
aziendale?
Pochissimi. Anche perché in
molte banche è datata o del
tutto assente. L’ABI dovrebbe
farsi dunque carico di crearne una uniforme per tutte le
sue associate, discutendone
periodicamente l’adeguamento con le Organizzazioni
Sindacali.
Per chiedere, come fa l’ABI,
la scrupolosa osservanza
della normativa si presupporrebbe:
l’esistenza della normativa;
la diffusione, e quindi l’informazione, su di essa.
Da ciò deriverebbe:
la formazione (cosa fare, quando farlo, come farlo e chi lo deve fare);
la verifica ed il controllo periodico sull’applicazione della normativa.
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Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (1)
RAPINE ‘04
ABRUZZO
CHIETI
L’AQUILA
PESCARA
TERAMO
BASILICATA
MATERA
POTENZA
CALABRIA
CATANZARO
COSENZA
CROTONE
REGGIO CALARBIA
VIBO VALENTIA
CAMPANIA
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
FERRARA
FORLÌ - CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
RAPINE ‘03
VARIAZIONE
52
15
4
26
7
67
14
7
28
18
-15
1
-3
-2
-11
7
0
7
2
0
2
5
0
5
55
4
25
0
19
7
52
5
14
0
27
6
3
-1
11
0
-8
1
136
7
5
37
68
19
77
3
2
17
43
12
59
4
3
20
25
7
337
160
14
18
46
11
13
33
23
19
266
97
7
22
35
26
12
28
17
22
71
63
7
-4
11
-15
1
5
6
-3
Ugl Credito
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Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (2)
RAPINE ‘04
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
LAZIO
FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
LIGURIA
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
LOMBARDIA
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
PAVIA
SONDRIO
VARESE
MARCHE
ANCONA
ASCOLI PICENO
MACERATA
PESARO E URBINO
12 Ugl Credito
RAPINE ‘03
VARIAZIONE
32
0
12
5
15
32
4
11
2
15
0
-4
1
3
0
271
8
20
8
232
3
180
7
13
1
151
8
91
1
7
7
81
-5
56
26
10
10
10
37
19
3
6
9
19
7
7
4
1
588
61
131
26
18
9
15
11
258
22
1
36
551
48
98
18
21
15
11
21
265
23
1
30
37
13
33
8
-3
-6
4
-10
-7
-1
0
6
64
28
3
16
17
60
22
9
15
14
4
6
-6
1
3
Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (3)
RAPINE ‘04
RAPINE ‘03
VARIAZIONE
4
4
0
4
4
0
0
0
0
233
11
10
5
17
9
176
0
5
219
17
6
1
16
13
155
1
10
14
-6
4
4
1
-4
21
-1
-5
PUGLIA
179
101
19
20
30
9
157
70
11
19
48
9
22
31
8
1
-18
0
SARDEGNA
28
10
12
2
4
15
4
5
4
2
13
6
7
-2
2
212
13
15
59
6
26
51
4
12
26
234
17
3
86
7
27
39
8
29
18
-22
-4
12
-27
-1
-1
12
-4
-17
8
MOLISE
CAMPOBASSO
ISERNIA
PIEMONTE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO - CUSIO - OSSOLA
VERCELLI
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
CAGLIARI
NUORO
ORISTANO
SASSARI
SICILIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
Ugl Credito
13
Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (4)
RAPINE ‘04
RAPINE ‘03
VARIAZIONE
127
5
55
8
10
6
12
8
1
14
8
115
2
46
3
13
15
1
12
8
10
5
12
3
9
5
-3
-9
11
-4
-7
4
3
9
4
5
22
3
19
-13
1
-14
UMBRIA
33
26
7
45
31
14
-12
-5
-7
VALLE D’AOSTA
0
0
5
5
-5
-5
VENETO
260
0
55
4
40
55
59
47
287
0
81
9
50
46
51
50
-27
0
-26
-5
-10
9
8
-3
TOTALE ITALIA
2.683
2.427
+256
TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
TRENTO
PERUGIA
TERNI
AOSTA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
Fonte: OSSIF, l’Osservatorio dell’Abi sulla sicurezza fisica
14 Ugl Credito
INDICE
Introduzione…………………………….................................
pag. 1
Pronunciamento della Corte di giustizia delle Comunità europee
pag. 3
Individuazione dei rischi…………………………………........
pag. 4
Valutazione dei rischi …………………………………............
pag. 5
Programma di miglioramento ………………………...........…
pag. 7
Elaborazione di una procedura aziendale (ossia di agenzia)
pag. 9
Informazione e formazione del personale ……………...…….
pag. 10
Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia ……......……
pag. 11
Ugl Credito
15
16 Ugl Credito
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