CREDITO GUIDA ANTIRAPINA PER LE AZIENDE DI CREDITO A CURA dell’Ufficio Organizzazione Ugl Credito In Collaborazione con l’Ufficio per le Politiche sulla Sicurezza dell’UGL Introduzione È difficile riuscire a sintetizzare in pochissime pagine quella che dovrebbe essere una guida antirapina, secondo le disposizioni della legge 626/94, ma dopo aver visto l’opuscolo redatto dall’ABI per i lavoratori del settore abbiamo comunque deciso di provarci. Cominciamo col dire che qui daremo solo alcune, delle innumerevoli, indicazioni che un datore di lavoro dovrebbe seguire per tutelare un suo dipendente. Molti di più dovrebbero essere i punti esaminati, ma noi ne indicheremo solo alcuni, importanti, per dare una prima idea di ciò che andrebbe fatto veramente. Altri aspetti, che qui non prenderemo in esame per ragioni di spazio, verranno fatti presenti alle singole aziende attraverso altre azioni che definiremo a breve. Ora ci preme partire dai punti cardine di una vera cultura della prevenzione. Partiamo da un dato che l’ABI giudica "positivo": nel 2004, rispetto al 2003, sono aumentate le rapine in italia ma è diminuita la quantità di denaro rubato, quindi, secondo l’ABI, un miglioramento c’è stato….. Ovviamente non è così, a meno che per miglioramento non si intendano le tasche dei banchieri e non le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In realtà il dato è altamente allarmante e lo sarà ancora di più il prossimo anno quando si trarranno le somme delle rapine avvenute nel 2005. Ogni volta che aumenta il numero di rapine nelle banche aumentano in maniera esponenziale i rischi per i lavoratori. La differente lettura di un dato del genere deriva da un approccio diverso che noi adottiamo rispetto alle parti datoriali. Il principio base da cui si deve partire è la rigorosità sulla metodologia della valutazione del rischio che dovrebbe avere un approccio analitico in merito alla salvaguardia dei dipendenti e dei fruitori, non altro. Per meglio capire questo concetto può essere utile ricorrere, nostro malgrado, all’inglese. In inglese, infatti, esistono due termini molto simili Security e Safety per indicare la sicurezza: il primo è la sicurezza intesa in senso lato e generale, la seconda è quella che si intende come sicurezza per la salvaguardia del lavoratore. Partendo da ciò è evidente come noi ci riferiamo a quest’ultima mentre le banche alla prima. Di seguito esporUgl Credito 1 remo in cinque punti quelle che sono le regole basilari da osservare da parte delle aziende per una corretta guida antirapina. Regole semplici, da elaborare e sviluppare ulteriormente in collaborazione non solo con le forze dell’ordine ma anche con le OO.SS, e, soprattutto, regole da seguire per ridurre il rischio rapina e non per “collaborare” con i rapinatori come, invece, si evincerebbe dall’opuscolo ABI. In particolare, i primi tre punti che di seguito indicheremo fanno espresso riferimento all’art.4, commi 1 e 2 della legge 626/94, sono fondamentali per un’organica disciplina della materia. E’ bene ricordare che le normative, cui anche l’ABI fa riferimento, in moltissimi istituti di credito sono datate o assenti del tutto e, inoltre, non sono omogenee. In tal senso una cosa che sicuramente andrebbe fatta è emanare una normativa in materia omogenea per tutte le banche. Ma l’opuscolo dell’ABI tutto questo, come molto altro, non lo prende neanche lontanamente in considerazione. E, a voler essere sinceri, è davvero imbarazzante averlo tra le mani, leggerlo, esaminarlo. Andrebbe bene come allegato a Topolino, con quelle vignette ai limiti dell’improbabile, quelle indicazioni che vengono date al povero lavoratore che dovrebbe essere, secondo quanto si vede e si legge, una sorta di Fantozzi di cinematografica memoria. Andrebbe bene per la tutela del denaro anche se poi non si capisce perché un bancario dovrebbe mettere a repentaglio la propria vita e quella altrui sapendo che le banche sono assicurate contro le rapine. Andrebbe bene per molti utilizzi questo opuscolo dell’ABI, ma nessuno di questi si può ricondurre come guida contro le rapine. Non ne facciamo una colpa all’ABI direttamente, ma a quel gruppo di scienziati che ha contribuito alla nascita di questo “fumetto”, il Gruppo di studio tecnico per la sicurezza, che, almeno, ha avuto il buongusto di citarsi a caratteri piccoli piccoli alla fine dell’opuscolo. Ora, finiti gli scherzi o gli imprevisti della calura estiva che talvolta certi scherzi li fa, ci auguriamo di vedere dar vita, per davvero, ad una rivoluzione culturale e ad una politica d’intervento nuova sulla sicurezza contro le rapine, che abbia come tema centrale la tutela dei lavoratori (molti dei quali troppo spesso si sono trovati di fronte ad una rivoltella, ad un taglierino o ad una siringa) e non del denaro. 2 Ugl Credito Pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 SETTEMBRE 2001 - Causa C-49/00 “Inadempimento di uno Stato - incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE – Sicurezza a salute dei lavoratori” Commissione della Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra N. Yerrel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica Italiana, rappresentata dal sig. U. Lenza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio Omissis 1 - Non avendo prescritto che il datore debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul lavoro; –avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all’impresa sono sufficiente, e –non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 2 - La Repubblica Italiana è condannata alle spese LA CORTE (Quinta Sezione) Ugl Credito 3 1 Individuazione dei rischi L’elemento che accomuna tutte le situazioni in cui avvengono le rapine in banca è il vantaggio che hanno i malviventi, spesso disperati o drogati, dal momento che manca una elaborazione degli elementi che caratterizzano le rapine stesse. Beninteso che non giova al collega sapere se le rapine statisticamente avvengono all’ora di pranzo o nel mese di maggio, o se le performance dei ladri vanno dai tre minuti alla mezzora per i più in forma (tutte “preziose” informazioni fornite nell’opuscolo dell’ABI): ciò che aiuterebbe sapere è quali sono gli elementi che facilitano il rapinatore, come un’evidente carenza nei sistemi di sicurezza. Quello che servirebbe è un sistema di prevenzione chiaro, dettagliato e efficiente. Non basta, ad esempio, avere i “bussolotti” se poi questi non funzionano per scarsa manutenzione. Occorre che le aziende si adoperino affinché vengano individuati i fattori di rischio che determinano le rapine nelle più svariate tipologie. 4 Ugl Credito 2 Valutazione dei rischi Per prevenire le rapine non si deve caricare il lavoratore di responsabilità che non gli competono. I colleghi che spesso subiscono le rapine sono persone che a dir poco devono Stare attenti a non cadere vittime di raggiri o errori nella gestione dei soldi Essere gentili, disponibili e professionali con la clientele della banca Vendere prodotti per i quali spesso non viene loro data una adeguata conoscenza Osservare la normativa bancaria (assegni, trasparenza, deleghe, etc) A tutto questo, secondo l’ABI, bisognerebbe aggiungere L’osservanza scrupolosa della normativa aziendale (che di fatto non esiste o non viene resa nota ai lavoratori) Le verifiche periodiche sugli apparati utilizzati (come fossero anche dei tecnici) Le verifiche sull’identità delle persone. Ugl Credito 5 Chiaramente ciò che si richiede va al di là delle competenze per le quali si è assunti. In realtà una attenta valutazione dei rischi, che dovrebbe seguire solo dopo l’elaborazione di cui al punto 1, presupporrebbe che le aziende, in base alla distribuzione della propria rete, cominciassero a studiare la mappa delle zone dove sono collocate le agenzie maggiormente a rischio. Se, ad esempio, una banca ha lo sportello interno al Ministero della Difesa è evidentemente meno a rischio di uno sportello di periferia. Se, ancora, si hanno maggiormente rapine con i taglierini, sarebbe il caso di ripristinare le casse come erano prima della moda dello “sportello aperto”, con il divisorio tra il pubblico ed il cassiere o tarare diversamente il metal detector. È forse opportuno, per ciò che concerne i punti 1 e 2 della presente guida, ricordare alle aziende di credito quanto previsto dalla 626/94 all’articolo interessato della individuazione e della valutazione dei rischi: ART. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate; c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b). Possiamo quindi affermare, senza ombra di dubbio, che la Valutazione del rischio è un dovere “indelegabile” del datore di lavoro. 6 Ugl Credito 3 Programma di miglioramento Sul programma di miglioramento alcune fondamentali indicazioni si possono già dare sulla base delle esperienze negative maturate in tanti anni di rapine avvenute. Il miglior deterrente era, è e sarà sempre la presenza della guardia giurata che, però, non va collocata fuori l’agenzia a fare da bersaglio, bensì all’interno di specifici “gabbiotti” antiproiettile da dentro i quali possa svolgere adeguatamente i propri compiti (dal controllare chi entra qualora i bussolotti dovessero suonare al chiamare le forze dell’ordine in caso di tentata rapina); Come detto anche in precedenza, possedere le tecnologie spesso non basta, bisogna che queste vengano adeguatamente utilizzate e manutenute periodicamente, esattamente come un qualunque mezzo meccanico. Quindi, ad esempio, occorre sì prevedere la presenza di rilevatori di metallo e quant’altro, ma anche un periodico controllo effettuato dai tecnici preposti; È fondamentale, per sgombrare il campo da equivoci di sorta, che vengano delineati inequivocabilmente i compiti di ognuno prevedendoli su un apposito mansionario poiché oggi non esiste nessuna regola scritta. Sempre per fare un esempio, non è scritto da nessuna parte che un cassiere, come spesso avviene, nell’ipotesi in cui il bussolotto non permette l’ingresso ad una persona, si assuma la responsabilità di azionare manualmente la porta, o che, nel caso in cui debba entrare un diversamente abile attraverso la porta antipanico debba intervenire Ugl Credito 7 correndo (e facendo correre anche ai clienti) il rischio di favorire un malvivente. Come esistono (almeno dovrebbero) i cosiddetti piani di emergenza per gli incendi, il primo soccorso e le telefonate di allarme, anche per le rapine, rientranti nelle situazioni straordinarie che un datore di lavoro deve preventivare in base alla 626/94, dovrebbero esistere dei piani di emergenza di cui tutto il personale deve essere informato – e per i quali dovrebbe essere formato come vedremo di seguito. Per comprendere fino in fondo il rapporto tra i programmi di miglioramento e la loro attuazione, è il caso di ricordare quanto segue: dal 1991 si rilevano in continuazione sentenze che stabiliscono che il lavoratore deve essere protetto comunque, privilegiando la protezione oggettiva nella radicata convinzione che la sicurezza deve essere garantita innanzitutto con l’adozione di una serie di congegni e di dispositivi tecnici rivolti a preservare la salute e l’incolumità. Questo indipendentemente dalla collaborazione del lavoratore e perfino contro la sua stessa volontà. Inoltre, le stesse sentenze affermano che il luogo di lavoro e lo strumento di lavoro devono essere assolutamente sicuri e che non si possono svolgere attività lavorative in condizioni anche minime di pericolo. Dal 1991 si comincia ad ammettere un limite di “concreta attuabilità” o “fattibilità tecnologica”. La Cassazione ha stabilito in diverse situazioni che il datore di lavoro possa occupare lavoratori anche in condizioni di pericolo “….perché non eliminabile”, purchè i rischi siano ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite ed in base al progresso della tecnica. Rimane importante come punto fermo che se il limite alla concreta attuabilità di un intervento è dato dalla sua fattibilità tecnologica, l’intervento stesso non potrà trovare ostacoli nel suo “costo economico”. “Un intervento di sicurezza tecnologicamente possibile dovrà essere attuato a qualsiasi costo economico”. III Sezione Penale di Cassazione 29 marzo 1995 n.3437 8 Ugl Credito 4 Elaborazione di una procedura aziendale (ossia di agenzia) Dando seguito alla valutazione del rischio ed ai piani di emergenza ne conseguirebbe che ogni azienda dovrebbe elaborare una propria procedura. Tale procedura aziendale, sulla scorta dell’analisi che andrebbe fatta di ogni singola rete bancaria, dovrebbe dare luogo ad una serie di procedure differenziate nei dettagli in base alle esigenze che emergono in ogni singola agenzia. Ciò al fine di garantire una reale analisi dei rischi che differiscono, chiaramente, a seconda di una serie di variabili che vanno calcolate ( territorio/quartiere in relazione ai fenomeni storicamente valutati di criminalità e mole/tipo di attività in rapporto alla gestione dei valori). È corretto, quindi, partire da una procedura aziendale, individuare delle procedure di agenzia e regolare il tutto mediante una normativa uniforme “garantita” dall’ABI per tutte le banche a lei associate. Tutto questo, ad oggi, è stato largamente disatteso. Nell’ottica delle procedure aziendali vanno tenute da conto le misure di prevenzione che devono essere adeguate ad ogni singola realtà, in base alle varie esigenze. È bene ricordare, in materia di misure di prevenzione, che la 626/94 parla non chiaramente ma inequivocabilmente: “il costo delle misure di prevenzione non può essere un impedimento”. Ugl Credito 9 5 Informazione e formazione del personale Altra nota dolente delle banche è la formazione! È noto infatti come la formazione, relativamente alla sicurezza, sia quantomeno trascurata. Annualmente ogni azienda dovrebbe svolgere un corso di formazione su tutto quel che concerne la sicurezza e, specialmente, sul rischio rapine. Inoltre, a seguire, dovrebbe esserci un’adeguata campagna di informazione sull’argomento. Ma la formazione e l’informazione hanno senso non certo incentrandole sulla spiegazione degli allarmi di sicurezza ma solo sullo studio, l’approfondimento e l’aggiornamento della normativa della quale dopo, e solo dopo, bisogna avere una scrupolosa osservanza. Ma chi conosce la normativa aziendale? Pochissimi. Anche perché in molte banche è datata o del tutto assente. L’ABI dovrebbe farsi dunque carico di crearne una uniforme per tutte le sue associate, discutendone periodicamente l’adeguamento con le Organizzazioni Sindacali. Per chiedere, come fa l’ABI, la scrupolosa osservanza della normativa si presupporrebbe: l’esistenza della normativa; la diffusione, e quindi l’informazione, su di essa. Da ciò deriverebbe: la formazione (cosa fare, quando farlo, come farlo e chi lo deve fare); la verifica ed il controllo periodico sull’applicazione della normativa. 10 Ugl Credito Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (1) RAPINE ‘04 ABRUZZO CHIETI L’AQUILA PESCARA TERAMO BASILICATA MATERA POTENZA CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO CALARBIA VIBO VALENTIA CAMPANIA AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO EMILIA ROMAGNA BOLOGNA FERRARA FORLÌ - CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI RAPINE ‘03 VARIAZIONE 52 15 4 26 7 67 14 7 28 18 -15 1 -3 -2 -11 7 0 7 2 0 2 5 0 5 55 4 25 0 19 7 52 5 14 0 27 6 3 -1 11 0 -8 1 136 7 5 37 68 19 77 3 2 17 43 12 59 4 3 20 25 7 337 160 14 18 46 11 13 33 23 19 266 97 7 22 35 26 12 28 17 22 71 63 7 -4 11 -15 1 5 6 -3 Ugl Credito 11 Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (2) RAPINE ‘04 FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE LAZIO FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO LIGURIA GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LOMBARDIA BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO PAVIA SONDRIO VARESE MARCHE ANCONA ASCOLI PICENO MACERATA PESARO E URBINO 12 Ugl Credito RAPINE ‘03 VARIAZIONE 32 0 12 5 15 32 4 11 2 15 0 -4 1 3 0 271 8 20 8 232 3 180 7 13 1 151 8 91 1 7 7 81 -5 56 26 10 10 10 37 19 3 6 9 19 7 7 4 1 588 61 131 26 18 9 15 11 258 22 1 36 551 48 98 18 21 15 11 21 265 23 1 30 37 13 33 8 -3 -6 4 -10 -7 -1 0 6 64 28 3 16 17 60 22 9 15 14 4 6 -6 1 3 Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (3) RAPINE ‘04 RAPINE ‘03 VARIAZIONE 4 4 0 4 4 0 0 0 0 233 11 10 5 17 9 176 0 5 219 17 6 1 16 13 155 1 10 14 -6 4 4 1 -4 21 -1 -5 PUGLIA 179 101 19 20 30 9 157 70 11 19 48 9 22 31 8 1 -18 0 SARDEGNA 28 10 12 2 4 15 4 5 4 2 13 6 7 -2 2 212 13 15 59 6 26 51 4 12 26 234 17 3 86 7 27 39 8 29 18 -22 -4 12 -27 -1 -1 12 -4 -17 8 MOLISE CAMPOBASSO ISERNIA PIEMONTE ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VERBANO - CUSIO - OSSOLA VERCELLI BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI SICILIA AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI Ugl Credito 13 Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia (4) RAPINE ‘04 RAPINE ‘03 VARIAZIONE 127 5 55 8 10 6 12 8 1 14 8 115 2 46 3 13 15 1 12 8 10 5 12 3 9 5 -3 -9 11 -4 -7 4 3 9 4 5 22 3 19 -13 1 -14 UMBRIA 33 26 7 45 31 14 -12 -5 -7 VALLE D’AOSTA 0 0 5 5 -5 -5 VENETO 260 0 55 4 40 55 59 47 287 0 81 9 50 46 51 50 -27 0 -26 -5 -10 9 8 -3 TOTALE ITALIA 2.683 2.427 +256 TOSCANA AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA MASSA CARRARA PISA PISTOIA PRATO SIENA TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO TRENTO PERUGIA TERNI AOSTA BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA Fonte: OSSIF, l’Osservatorio dell’Abi sulla sicurezza fisica 14 Ugl Credito INDICE Introduzione……………………………................................. pag. 1 Pronunciamento della Corte di giustizia delle Comunità europee pag. 3 Individuazione dei rischi…………………………………........ pag. 4 Valutazione dei rischi …………………………………............ pag. 5 Programma di miglioramento ………………………...........… pag. 7 Elaborazione di una procedura aziendale (ossia di agenzia) pag. 9 Informazione e formazione del personale ……………...……. pag. 10 Le rapine 2003 e 2004 provincia per provincia ……......…… pag. 11 Ugl Credito 15 16 Ugl Credito