IL BILANCIO DI ESERCIZIO:
NOVITÀ, CRITICITÀ E SOLUZIONI
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2013
1.
Gestione contabile del fondo
svalutazione crediti
Novità in tema di perdite su
crediti
«Mini Crediti»
Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013)
2.
Rivalutazioni dei beni d’impresa
Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013)
3.
Svalutazioni per perdite durevoli
di valore
Novità OIC 9 in bozza
4.
Correzioni di errori contabili
Circolare 31/E/2013 AE
Novità OIC 29 in bozza
5.
Bilancio consolidato
Obblighi di redazione – Cause
di esclusione – Novità OIC 17
6.
Leasing finanziario 2014
Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013)
7.
Novità bilancio
Nuovi OIC in bozza
LE PERDITE SU CREDITI ALLA
LUCE DELLA LEGGE 147/2013 E
LA GESTIONE CONTABILE DEL
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RELATIVO AI «MINI CREDITI»
PAG.02
PERDITE SU CREDITI, FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI E LEGGE 147/2013
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI

Requisiti per la rilevazione contabile

Valore di iscrizione in bilancio

Il fondo svalutazione crediti: accantonamento

Il fondo svalutazione crediti: utilizzo
2. PROBLEMATICHE FISCALI

Novità della legge 147/2013 (legge stabilità 2014)

Il trattamento contabile – art. 101 c. 5 del TUIR
PAG.02
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
REQUISITI PER LA RILEVAZIONE CONTABILE
I ricavi devono essere rilevati contabilmente al verificarsi di
due contestuali condizioni:
Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato
completato
Lo scambio è già avvenuto, deve cioè essersi già verificato
lo scambio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o
di consegna dei beni mobili
PAG.03
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANICO
Presumibile valore di realizzo
Valore nominale
Fondo
svalutazione crediti
Deve essere rettificato per tenere conto di:
•perdite per inesigibilità
•resi e rettifiche di fatturazione
•sconti ed abbuoni
•interessi non maturati
•altre cause di non realizzo
PAG.03
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO
Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per
inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono
inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio
Nel rispetto del principio
di competenza, occorre
considerare
Perdite per situazioni di inesigibilità
già manifestatesi
Perdite per altre inesigibilità non
ancora manifestatesi ma temute o
latenti
Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a
terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso
PAG.04
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO
Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando
diverse metodologie
Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per
ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi
Stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori
perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di
bilancio
Valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti
rispetto a quelli degli esercizi precedenti
Esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese
PAG.04
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Metodo sintetico
DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Crediti verso clienti
Crediti al legale:
- falliti
- crediti inesigibili
………..
Crediti scaduti < 30 gg
Crediti scaduti > 30 gg
Crediti scaduti > 120 gg
% di svalutazione
100,00%
100,00%
Importi
130.000,00
78.000,00
5,00%
150.000,00
8,00%
39.000,00
15,00%
60.000,00
Totale Fondo svalutazione
Svalutazione
130.000,00
78.000,00
7.500,00
3.120,00
9.000,00
227.620,00
PAG.05
1. VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO
Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di
future perdite sui crediti
Si possono verificare due casistiche
Fondo capiente
Fondo NON capiente
Utilizzo diretto del fondo
Utilizzo diretto del fondo
+
Perdita su crediti
PAG.05
2. PROBLEMATICHE FISCALI
Crediti verso
clienti
Disciplina fiscale
Fonte normativa
1. Base di calcolo della
svalutazione deducibile
(Accantonamento)
Art. 106 TUIR
2. Deducibilità delle perdite
(utilizzo del fondo)
Art. 101, c. 5
TUIR
Modificato dalla
legge di stabilità 2014
PAG.06
2. PROBLEMATICHE FISCALI
Art. 101 co. 5
TUIR
Le perdite (…) su crediti
sono deducibili se
risultano da elementi certi e
precisi
in ogni caso, se il debitore
è assoggettato a procedure
concorsuali
PAG.06
2. PROBLEMATICHE FISCALI
NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di
dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del
TUIR), in tutti i casi di
“cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI CONTABILI”
Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di
carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal
bilancio
Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del
DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un
atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n. 26/E/2013)
PAG.07
2. PROBLEMATICHE FISCALI
NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
RICHIAMO  OIC 15: Cancellazione dei crediti
Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile
dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta
definitiva
Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio:
▪ Transazione (art. 1965 C.C.)
▪ Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.)
▪ Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss)
▪ Chiusura della procedura fallimentare
▪ Cessione credito
PAG.07
2. PROBLEMATICHE FISCALI
NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Trasferimento di tutti i RISCHI
I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono
OPPURE
La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i
rischi inerenti il credito.
PAG.08
2. PROBLEMATICHE FISCALI
NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
OIC 15 IN BOZZA: CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Trasferimento di tutti i RISCHI
SI





NO
 mandato all’incasso, compreso factoring
forfaiting
comprendente solo mandato all’incasso
datio in solutum
e ricevute bancarie
conferimento del credito
 cambiali girate all’incasso
vendita del credito, compreso factoring  pegno di crediti
con cessione pro-soluto con
 cessione a scopo di garanzia
trasferimento sostanziale di tutti i rischi  sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni
del credito
pro-soluto che non trasferiscono
cartolarizzazione con trasferimento
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il
sostanziale di tutti i rischi del credito
credito
PAG.08
2. PROBLEMATICHE FISCALI
NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014
OIC 15: CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Credito cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di
cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi
Differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al
momento della cessione (dopo aver utilizzato il fondo) è
rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del
conto economico.
PAG.09
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege
Credito di modesta entità e
decorso di un periodo di sei
mesi dalla scadenza di
pagamento del credito stesso
€ 5.000 per le
imprese di più
rilevante
dimensione
Non superiore a
€ 2.500 per le
altre imprese
Quando il diritto alla
riscossione del
credito è prescritto
Svalutazione
«civilistica» =
Perdita «fiscale»
PAG.09
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o
prescrizione, esigibili  NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI
2. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti
3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o
prescrizione, non esigibili.
TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE
PAG.10
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
2. Crediti prescritti o
rinuncia
«Perdita» su crediti
SI deducibilità
PAG.10
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza
prescrizione o rinuncia, non esigibili
Svalutazione in Conto
Economico
Deducibile
NO PERDITA
PAG.11
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
CASI POSSIBILI
1. Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero
2. Fondo svalutazione crediti pregresso esistente
3. Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi
PAG.11
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
CASO 1 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio
presenta un saldo pari a zero
Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente
situazione con riferimento ai crediti:
 Crediti scaduti da oltre sei mesi
 credito A:
2.000 (non esigibile, rinuncia)
 credito B:
1.500 (esigibile)
 credito C:
2.400 (non esigibile)
 credito D:
23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
 Crediti prescritti:
10.000
PAG.12
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
DEDUCIBILE
Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia)
Perdita su crediti
a
Clienti
2.000
SI
Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile)
Svalutazione crediti
a Fondo svalutazione
crediti
2.400
SI
Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito D)
Svalutazione crediti
a Fondo
crediti
svalutazione
23.100
SI, ENTRO
LIMITI
10.000
SI
Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti
Perdita su crediti
a Clienti
PAG.12
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
CASO 2 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio
presenta un saldo pari a 30.000 di cui 27.000 tassato
Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente
situazione con riferimento ai crediti:
 Crediti scaduti da oltre sei mesi:
• credito A:
2.000 (non esigibile)
• credito B:
1.500 (esigibile)
• credito C:
23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
• credito D:
2.400 (non esigibile)
 Crediti prescritti:
10.000
PAG.13
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti
Fondo svalutazione crediti a
Clienti
10.000
Variazione in diminuzione di € 7.000
(€ 10.000 – € 3.000 di fondo dedotto)
Fondo pregresso 20.000 (30.000-10.000)
Fondo necessario 27.500
Acc.to annuo
7.500
Adeguamento del fondo svalutazione crediti
Svalutazione crediti
a Fondo svalutazione
crediti
Di cui:
€ 4.400 interamente deducibile  (2.400+2.000)
€ 3.100 deducibile entro i limiti (art. 106 co. 1)
7.500
PAG.13
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
CASO 3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti
Fasi operative
1.l’iscrizione all’anno 1  (primo anno di determinazione del
fondo svalutazione crediti)
2.utilizzo del fondo svalutazione crediti all’anno 2
3.ri-adeguamento del fondo svalutazione crediti a fine anno 2
NON SI CONSIDERANO LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA FISCALITA’ ANTICIPATA
PAG.14
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Anno 1
Crediti clienti
Crediti non scaduti ed esigibili > 2.500
scaduti
scaduti
scaduti
scaduti
procedure
VN crediti (esclusi < 2500)
Crediti < 2500 non esigibili
Totale valore nominale crediti (A)
Fondo esistente (B)
Svalutazione anno (A-B)
Fondo svalutazione fiscale (ex art. 106)
Fondo Fiscale (0.50% DI 5.000)
Svalutazione crediti
30 gg
60 gg
90 gg
120 gg
0,50%
Euro % svalutazione
4.495
100
5%
70
7%
120
8%
150
10%
65
100%
5.000
Totale (escluso < 2500)
50
100%
5.050 Totale fondo
Svalutazione
0
5
4,9
9,6
15
65
99,5
50
149,5
0
149,5
25 Calcolato solo su 5.000 Euro
0,50%
25
a Fondo svalutazione crediti
149,5
PAG.14
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Stratificazione Fondo Svalutazione crediti
Fondo svalutazione totale
149,5
Fondo svalutazione dedotto (art. 106)
25,0
Fondo svalutazione tassato
74,5
Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5)
50,0
99,5
Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi
PAG.15
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Anno 2
Utilizzi nell'anno 2
Crediti non incassabili con elementi certi e precisi di cui
crediti > 2500
crediti < 2500
Fondo sval. crediti
Fondo sval. crediti
Fondo svalutazione
dedotto
25
25
120
90 contro 99,5
30 ----> già andati a perdita fiscale per 50
a Crediti
a Crediti
90
30
Fondo svalutazione
tassato
65
74,5
Fisc. rilevante per la parte non dedotta
Fisc. NO rilevante già dedotto  perdita
Fondo svalutazione
art. 101 co 5
30
50
120
Fiscalmente  Variazione in diminuzione di 65 (90 - 25)
Fondo sval. Crediti
149,5
120
29,5
PAG.15
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Fondo svalutazione totale
29,5
Fondo svalutazione dedotto
–
Fondo svalutazione tassato
9,5
Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5)
20
PAG.16
2. PROBLEMATICHE FISCALI
Anno 2 (Chiusura)
Crediti clienti
Crediti non scaduti ed esigibili > 2.500
scaduti
scaduti
scaduti
scaduti
procedure
30 gg
60 gg
90 gg
120 gg
VN crediti (esclusi < 2500) non esigibili (20 residui + 80 nuovi)
Fondo esistente
Svalutazione anno (A-B)
Fondo fiscale 0,50% di 6000
30
Scrittura contabile:
a
Svalutazione
Fondo svalutazione
dedotto
30
Fondo svalutazione
tassato
9,5
95,71
105,21
Euro % svalutazione
5.624
40
5%
105
7%
37
8%
79
10%
115
100%
6.000
Totale (escluso < 2500)
100
100%
6.100 Totale fondo
Fondo sval.
Svalutazione
0
2
7,35
2,96
7,9
115
135,21
100
235,21
29,5
205,71
205,71
Fondo svalutazione
art. 101 co 5
20
80
100
205,71
PAG.16
2. PROBLEMATICHE FISCALI
IL TRATTAMENTO CONTABILE – ART. 101 CO. 5
Fondo svalutazione totale
235,21
Fondo svalutazione dedotto
30
Fondo svalutazione tassato
105,21
Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5)
100
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI
D’IMPRESA ALLA LUCE DELLA
LEGGE 147/2013
LA RIVALUTAZIONE PREVISTA DALLA L. 147/13
1. Caratteristiche specifiche
2. Ambito soggettivo
3. Ambito oggettivo
4. Valore massimo della rivalutazione
5. Il saldo attivo da rivalutazione
6. Rilevanza fiscale della rivalutazione
7. Rivalutazione e fiscalità differita
8. Metodologie contabili per la rivalutazione
PAG.17
1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE
«…Possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le
partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2012». L. 147/13, par. 140
BILANCIO IN CUI EFFETTUARE
LA RIVALUTAZIONE
BENI D’IMPRESA E
PARTECIPAZIONI
 BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO IN
CORSO AL 31/12/2012
 TERMINE
DI
APPROVAZIONE
SUCCESSIVO ALL’1/1/2014
QUALI?
PAG.17
2. AMBITO SOGGETTIVO
L. 147/13, art. 1 par. 140







S.P.A
S.A.P.A
S.R.L
Società cooperativa
Società di mutua assicurazione
Società europee (Reg CE n.2157/2001)
Società cooperative europee
residenti (Reg CE n. 1435/2003)
 Enti pubblici e privati diversi dalle
società
 Trust residenti con oggetto esclusivo
(o principale) l’esercizio di attività
commerciale
L. 147/13, art. 1 par. 106  L. 342/2000





Imprese individuali
S.N.C
S.A.S. ed Equiparate
Enti non commerciali
Altri soggetti non residenti con
stabile organizzazione in Italia
 Soggetti in contabilità semplificata
 prospetto bollato e vidimato con
evidenziazione dei prezzi di costo e
della rivalutazione compiuta
(confermata da Circ. 11/E/2009)
NO IAS ADOPTER
PAG.18
3. AMBITO OGGETTIVO
BENI RIVALUTABILI











Diritti di brevetto industriale
Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Diritti di concessione
Licenze
Marchi
Know-how
Diritti simili anche se completamente
ammortizzate. Devono essere ancora tutelati
Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche
se completamente ammortizzate
Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili
Partecipazioni immobilizzate in società contr.te
Partecipazioni immobilizzate in società collegate
BENI NON RIVALUTABILI




Avviamento
Costi pluriennali
Beni merce
Partecipazioni
immobilizzate non di
controllo
 Partecipazioni controllate e
collegate non immobilizzate
 Beni monetari (denaro,
crediti, ecc.)
PAG.18
3. AMBITO OGGETTIVO
BENI RIVALUTABILI
 Beni di costo unitario non superiore
a 516,46 €
 Beni in leasing riscattati entro il
31/12/2012 (ex. coincidente con l’anno
BENI NON RIVALUTABILI
 Beni in leasing riscattati nel 2013
(ex coincidente con l’anno solare)
 Beni in leasing concessi in
locazione finanziaria
solare)
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea (L 147/13 art. 1 pag. 141)
La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e nella nota
integrativa (L 147/13 art. 1 pag. 141)
PAG.19
4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
OIC 24
IL LIMITE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E’ IL VALORE
RECUPERABILE
Valore d’uso
Valore attuale dei flussi di cassa
attesi nel futuro derivanti o attribuibili
alla
continuazione
dell'utilizzo
dell'immobilizzazione
Maggiore tra
Presumibile prezzo
netto di vendita
Determinato oggettivamente
PAG.19
4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Valore corrente
Mercati regolamentati
Valore interno
Capacità produttiva, Possibilità di utilizzazione
L. 342/00  Circ. 18/E/06
Valore economico del bene
Valore d’uso  Attualizzazione dei flussi di cassa attesi
dall’utilizzo e dal successivo smobilizzo
Versione attuale
Stima dei flussi di cassa positivi e negativi
Scelta di un tasso di attualizzazione
OIC 16
Versione in bozza
IMMOBILI
Valore recuperabile Maggiore tra valore d’uso e Valore
recuperabile tramite l’alienazione (se oggettivamente
determinabile e concreta possibilità di alienazione)
VALORE DI MERCATO
PAG.20
4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE DI CONTROLLO E DI COLLEGAMENTO
QUOTATE
NON QUOTATE
(CIRC. 207/E/00)
VALORE DI QUOTAZIONE
PROPORZIONE DEL VALORE EFFETTIVO
DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’
PARTECIPATA
NO (D.M. 14/91)
SI (D.M. 14/91)
PATRIMONIO NETTO
CONTABILE
PATRIMONIO NETTO
EFFETTIVO
PAG.20
4. VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE
NON SONO RICHIESTI SPECIFICI ELEMENTI PROBATIVI
NEL CASO DI RIVALUTAZIONE IN SITUAZIONI DI MODESTA CONSISTENZA
PATRIMONIALE
RICORSO A PERIZIA O ALTRO SUPPORTO CON VALENZA PROBATIVA
Amministratori e
Collegio sindacale
Inventario
 Indicazione dei criteri utilizzati per la rivalutazione
 Attestazione del non superamento del limite massimo
Indicazione del prezzo di costo con le eventuali precedenti
rivalutazioni (L. 242/00 art. 11, co. 3 e 4  L. 147/13, art. 1 co. 146
PAG.21
5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE
La rivalutazione delle attività genera una RISERVA
Trattamento CIVILISTICO
Capitale sociale
Riserva di rivalutazione ex. L.147/13
Utilizzo consentito
Riduzione C.S.
Copertura perdite
Iscrizione delibera
distribuzione R.I.
90 gg di attesa
Reintegro o riduzione in
misura corrispondente, pena
la non distribuzione di utili
PAG.21
5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE
Trattamento FISCALE
Affrancamento fiscale
NO Affrancamento fiscale
Imposta sostitutiva del 10%
Riserva in sospensione di imposta
Iscrizione di imposte differite alla data
della rivalutazione
Andamento storico distribuzione di dividendi
Composizione del Patrimonio netto
Non iscrizione (possibile) se vi sono
scarse probabilità di distribuzione
(Bozza OIC 25, par. 67)
PAG.22
5. IL SALDO ATTIVO DA RIVALUTAZIONE
Scritture contabili
Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione
Riserva di rivalutazione ex
L. 147/2013
a
Debiti tributari
NO Affrancamento fiscale del saldo attivo da rivalutazione
…
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6. RILEVANZA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE
«Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a
decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento
per i beni non ammortizzabili». L. 147/13, par. 143
RILEVANZA UNICAMENTE
CIVILISTICA ???
Riserva di rivalutazione ex
L. 147/2013
a
RILEVANZA CIVILISTICA E
FISCALE
Debiti tributari
…
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7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA
RIVALUTAZIONE
Rilevata nel bilancio chiuso al 31/12/2013
Valore contabile dell’elemento
patrimoniale rivalutato
≠
Riconosciuta fiscalmente dal 1/1/2016
Valore fiscale dell’elemento
patrimoniale rivalutato
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi  fine ammortamento fiscale
Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE
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7. RIVALUTAZIONE E FISCALITÀ DIFFERITA
Iscrizione di IMPOSTE ANTICIPATE
RAGIONEVOLE CERTEZZA DEL RECUPERO
SE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO RESIDUO ECCEDE I 5 ANNI, VI è
INCERTEZZA NELLA STIMA
NO ISCRIZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE
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8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
OIC 16
Rimando alla legge speciale
L. 147/2013
Non stabilisce i criteri e le metodologie
D.M. 162/01
METODOLOGIE CONTABILI
a. Rivalutazione del cespite e del relativo fondo di ammortamento
b. Rivalutazione del solo costo storico del bene
c. Riduzione del fondo ammortamento
OIC 16  LA RIVALUTAZIONE NON MODIFICA LA VITA UTILE RESIDUA
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8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
a. Rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo
di ammortamento
Si rivaluta sia il valore originario del bene che il connesso fondo.
Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del
valore netto.
La rilevazione contabile risulta la seguente:
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8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
b. Rivalutazione solo del costo storico del cespite
L’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del
cespite.
La rilevazione contabile risulta la seguente:
Immobili
a
Riserva di rivalutazione ex
L. 147/2013
…
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8. METODOLOGIE CONTABILI PER LA RIVALUTAZIONE
b. Riduzione del fondo di ammortamento
L’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza
modificare il costo del cespite.
La rilevazione contabile risulta la seguente:
Fondo ammortamento
a
Riserva di rivalutazione ex
L. 147/2013
…
COMPETENZA ECONOMICA:
TRATTAMENTO CONTABILE
DELLA CORREZIONE DI ERRORI
E DEI CAMBIAMENTI DI STIMA
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
1. Nozione di errore contabile
2. Trattamento contabile della correzione di errori
3. Rilevanza fiscale della correzione di errori (cenni)
4. Riconoscimento fiscale e implicazioni contabili
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1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
Applicazione impropria di un Principio contabile nonostante la disponibilità
delle informazioni necessarie per un corretto trattamento
La correzione deve avvenire
Nell’immediato, non appena individuato
Nel contempo
Sono disponibili le informazioni
per la corretta applicazione
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1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
Errore contabile
Diverso da
Cambiamento di Principi contabili
Criteri di valutazione, metodi di
valutazione, classificazione ed
esposizione in bilancio, principi che
regolano l’individuazione delle
operazioni
Cambiamenti di stime contabili
Rimanenze
Iniziali
Rimanenze
Finali
LIFO
100
150
FIFO
130
175
Applicazione retroattiva
Variazione rimanenze
(rimanenze iniziali)
a Proventi straordinari (E20)
30
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1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
Errore contabile
Diverso da
Cambiamento di Principi contabili
Cambiamenti di stime contabili
Es: Riduzione di un fondo rischi
in quanto eccedente
Metodi per la determinazione dei
valori di attività, passività, costi e
ricavi
Fondo rischi ……
a Sopravvenienza attiva (A5)
….
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1. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE
La correzione di Errori contabili comporta
Effetti contabili
Effetti fiscali
OIC 29 – versione attuale
OIC 29 – versione in bozza
(Circolare 31/E/2013 –
Agenzia entrate)
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2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE
DI ERRORI
Regola Generale
Rettifica della voce patrimoniale
Componenti straordinari nel C.E.
Attività (o riduzione passività)
a
Componenti positivi di
reddito
Componenti negativi di reddito
a
Passività (o riduzione di
attività)
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2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE
DI ERRORI
Eccezione (bozza OIC 29,§50)
Fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul C.E.
Rettifica della voce patrimoniale
Posta di patrimonio netto
Attività (o riduzione passività)
a
Riserve
Riserve
a
Passività (o riduzione di
attività)
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3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI
ERRORI (CENNI)
Circolare 31/E/2013 – Agenzia delle Entrate
La componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale
Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di
reddito
Deroga al rispetto formale del principio di «…le spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza…» (art. 109, co.4
TUIR)
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3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI
ERRORI (CENNI)
Circolare 31/E/2013 – Agenzia delle entrate
 Riconoscimento dei componenti negativi di reddito (CNR)
 Assoggettamento a tassazione dei componenti positivi di reddito (CPR)
 Riconoscimento dei CNR e Assoggettamento a tassazione dei CPR
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4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI
CONTABILI
Presentazione dichiarazione integrativa
Riconoscimento fiscale del CNR
Credito tributario connesso al riconoscimento fiscale
Crediti tributari
a
Sopravvenienza attiva non
imponibile
…..
PAG.30
4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI
CONTABILI
Caso operativo
Alfa corregge nel 2013 due errori riferiti all’annualità 2012 (1):
1. Errore di iscrizione di un fondo per rischi ed oneri di 200
Fondo rischi ed oneri
a
Componenti di reddito riferiti ad
esercizi precedenti (non imponibili)
200
2. Fattura di vendita per 150 rilevata erroneamente due volte
Componenti di reddito riferiti ad
esercizi precedenti
a
Crediti verso clienti
(1) Nell’esempio non si considerano le problematiche IVA
150
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4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
Caso operativo
Dal conto economico alla rideterminazione delle basi imponibili
Anni di imposta
Risultato ante area straordinaria (HP)
2012
2013
400
300
Correzione fondi rischi e oneri (non modifica imponibile 2012)
+ 200
Correzione fattura di vendita (modifica imponibile 2012)
- 150
Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile)
41,25
Risultato ante imposte
400
+ 391,25
400
+ 391,25
- 150
- 41,25
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Risultato ante imposte
Variazioni in diminuzione
Variazione in aumento (fattura di vendita)
+150
Variazione in diminuzione (fondo rischi)
- 200
Reddito imponibile
250
300
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4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
Caso operativo
3. Iscrizione del credito tributario a fronte del riconoscimento della deducibilità
nell’esercizio di competenza del costo
Crediti tributari
S.P. attivo C.II.4.bis) Crediti tributari
a
Sopravvenienza attiva
C.E. E.20. Proventi straordinari
41,25
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4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI
Caso operativo
4. Rilevazione contabile delle imposte sul reddito
Imposte correnti
a
Debiti tributari
….
Debiti tributari
a
Crediti tributari
41,25
IL LEASING NEL BILANCIO 2014
(CENNI)
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1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING
BENI MOBILI - Esempio
Aliquota fiscale
8,33%
Ammortamento economico/tecnico
corrispondente all’aliquota fiscale
12 esercizi
Situazioni possibili
1. Contratti stipulati fino al 28/4/2012
Deduzione canoni solo se durata del contratto ≥ 2/3 periodo di ammortamento
 nell’esempio: 8 esercizi
2. Contratti stipulati dal 29/4/2012 al 31/12/2013 (D.L. 16/2012)
Deduzione canoni in 8 esercizi indipendentemtne dalla durata del contratto
3. Contratti stipulati dal 1/1/2014 (L. 147/2013, art. 1 co. 162)
Deduzione canoni in 6 esercizi
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1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING
BENI IMMOBILI - Esempio
Aliquota fiscale
3%
Ammortamento economico/tecnico
corrispondente all’aliquota fiscale
33,3 esercizi
Situazioni possibili
1. Contratti stipulati nel 2012 e fino al 31/12/2013
Deduzione canoni in 18 esercizi
2. Contratti stipulati dal 1/1/2014
Deduzione canoni in 12 esercizi
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1. DEDUZIONE FISCALE DEI CANONI DI LEASING
Aspetti contabili
1. Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale
Nessuna conseguenza fiscale
2. Contratto di durata SUPERIORE al periodo di deducibilità fiscale
Canoni deducibili in applicazione del principio di competenza civilistico
NO VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
3. Contratto di durata INFERIORE al periodo di deducibilità fiscale
Canone iscritto nel bilancio > Canoe deducibile
VARIAZIONE IN AUMENTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI
ISCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE
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2. PROBLEMATICHE FISCALI - Ordine dei Dottori Commercialisti di