La Costituzione ha 60 anni di Domenico Rosati I 1. Un testo da riscattare. La Costitu zione d ella Rep u bblica ha com p iu to sessant anni senza p articolari festeggiam enti. A d ire il vero neanche le p reced enti ricorrenze - orm ai ne ricord o d ieci avevano dato luogo a memorabili celebrazioni. Sobrietà repubblicana o italica trascuratezza? Il dato di un recente sondaggio agevola la risposta: più della metà dei cittadini non ha mai preso in mano il testo d ella Carta e, d i qu elli che l hanno fatto, solo u n d ieci per cento ne ricorda qualche concetto. Ci si p u ò consolare, a volerlo, ram m entand o che neanche i libri sacri, com e la Bibbia, sono granché frequentati nella penisola. Ma non è sommando due fatti negativi che se ne ottiene uno positivo. In ogni caso, tornand o al tem a, c è qu anto basta p er constatare che non c è clim a, non d ico calore, attorno alla Costitu zione. N on a livello d i istitu zioni e d i d ottrina, m a d i op inione p u bblica. Ci si regola, tutto sommato, come se quel testo fosse materia da esperti, da giudici della Corte, con il loro lessico d a tecnologi d el d iritto, tanto lontano d alla sem p licità d el m od o d i com u nicare d ella gente comune. Per cui ci si rimette alla interpretazione degli addetti ai lavori. Il fenom eno - bisogna am m etterlo - rigu ard a anche il m ond o cattolico, che p u re avrebbe p iù d i u n m otivo p er coltivare interesse ed attaccam ento p er qu el d ocu m ento fond am entale. E non tanto p er la m em oria d el tem p o che fu e d el ru olo svolto d ai tanti cred enti che concorsero alla su a red azione, qu anto p er la verifica d ell attu alità d ei valori che esso contiene e rip rop one com e ancoraggi della convivenza civile. L incongru enza p iù rilevante consiste p oi nel fatto che, p u r essend o così scarso il livello d i conoscenza della Costituzione, cresce il numero di quelli che vorrebbero vederla cambiata. Con una nota d istintiva risp etto al p assato. Fino agli anni N ovanta p areva esistere u n consenso tacito nel concentrare le op erazioni d i m u tam ento solo su lla second a p arte d el com p lesso norm ativo (il regolam ento d el cond om inio ) m entre si p roclam ava d i consentire su lla p rim a. Com e fece Gianfranco Fini qu and o trasferì il vecchio MSI d all area antagonista all arco costitu zionale. ciò che venne salu tato com e u n grand e giorno p er l idem sentire de repubblica anche nel nostro paese. Oggi viceversa si fa strad a l id ea che varrebbe la p ena d i su p erare il m u ro p sicologico d ell intangibilità d ei p rincip i fond am entali e d ei d iritti e d overi d ei cittad ini . E si d iscu te d i com e intervenire su tali tem i, a com inciare d all Art. 1 che,fond and o la Rep u bblica su l lavoro, stabilisce u n nesso non solo orientativo tra il lavoro e la cittad inanza d em ocratica, p er cu i non c è p ienezza d i cittad inanza se qu el fond am ento viene m eno. Un vincolo che u n p ad re costitu ente com e Giu sep p e Lazzati volle m arcare con forza negli u ltim i tem p i d ella su a vita p rom ovend o u na riflessione rigorosa che m etteva il lavoro e la su a d ignità al centro d ell azione p olitica. 2. Tra lavoro e mercato. La propensione alla modifica si manifesta, per lo più, in ambienti di centrod estra e m u ove d alla non nu ova d enu ncia d el com p rom esso tra le forze p olitiche che animarono la ripresa democratica del dopoguerra: la Dc di De Gasperi, il Pci di Togliatti, il Psiup di N enni e Saragat, il Pri d i Pacciard i e La Malfa, il Pli d i Croce e d i Einau d i, il Partito d Azione d i Parri e Calam and rei. Un intesa che avrebbe im p osto alla Rep u bblica u n im p ronta d ecisam ente sovietica (com e ha p iù volte asserito Silvio Berlu sconi), nel senso d i u na lim itazione d ei d iritti individuali a vantaggio del ruolo dello Stato come dominus della società e del destino delle persone1. 1 Va prendendo consistenza anche un coagulo di opposizione cattolica , nel quale oltre alla critica per la devianza filomarxista si denunciano l assenza di Dio ed il relativismo etico ad essa connesso. In alcune di queste tendenze non si nasconde una nostalgia per lo statuto albertino, il quale come è noto, proclamava la religione cattolica come religione di stato, un concetto non più utilizzabile dopo il Concilio. Si tratta di atteggiamenti nei quali il rifiuto della modernità peccaminosa rivela tratti regressivi propri della opposizione cattolica alla rivoluzione liberale . Sicchè non meraviglia che essi considerino i costituenti cattolici poco meno che traditori della fede. 1 Una sistem azione m eno som m aria d el d isegno riform ista è stata tentata u ltim am ente d al p eriod ico d ella fond azione Liberal d i Ferd inand o Ad ornato, che si qu alifica com e l incontro liberale tra laici e cattolici . La sintesi d el d iscorso è che si p arla d a d ecenni d i riform are la Costitu zione m a la p rim a p arte, qu ella d ei valori, è consid erata u n totem intoccabile ; p er cu i è arrivato il momento di superarlo, a com inciare d all art. 1 . Su qu ali linee? Mentre d a u n lato si recep iscono le istanze cattoliche p er la d ifesa d ella p ersona fin d al concep im ento e p er la libera scelta in libera scu ola , d all altro si ad otta la d ottrina teocon su l ricorso alla gu erra p er afferm are la libertà e si enfatizza l esigenza d i sintonizzare la Costitu zione con i valori d ell Unione Eu rop ea e con i trattati internazionali sottoscritti d al nostro p aese , con ciò intend end o la su p rem azia d el m ercato e la flessibilità m assim a d ella p restazione d op era 2. In u n am bito p iù strettam ente cattolico si registrano p osizioni non u nivoche. Tre esem p i aiu tano a cap ire qu el che su cced e. N ella Settim ana Sociale d i Bologna (2004) d ed icata alla d em ocrazia, la Costitu zione fu d ifesa ad oltranza d alle relazioni Casavola e Pizzetti. N el Convegno ecclesiale d i Verona (2006) u n am bito intero fu bensì d ed icato alla cittad inanza senza tu ttavia m ai sp ecificare che p er l Italia era qu esta Costitu zione a fissarne i requ isiti ed il p erim etro. N ell u ltim a Settim ana Sociale (Pisa 2007) alcu ne voci hanno p osto il tem a d ella revisione, altre ne hanno contrastato l esigenza. In p articolare la carenza d a colm are rigu ard erebbe l im p resa e il m ercato, d u e concetti non p resenti, com e d izione, nel testo d el 1948. E tu ttavia, com e si è osservato a Pisa, il p rincip io d ella libertà d ell iniziativa p rivata è in esso esp licitam ente afferm ato e, in ogni caso, l esistenza d i lim iti d i bene com u ne al d isp iegarsi d ella stessa iniziativa non ha im p ed ito all Italia d i farsi p rom otrice e p arte attiva d ell Unione eu rop ea. Che qu est u ltim a p onga u n enfasi m aggiore su lla d inam ica m ercantile e che ciò p ossa d eterm inare contrasti e tensioni è evid ente; m a è p rop rio l Unione eu rop ea che, afferm and o il criterio d ella su ssid iarietà, evita d i p ersegu ire u n allineam ento pedissequo delle posizioni dei singoli stati. 3. Un dibattito da attivare. Va segnalato com u nqu e che a Pisa è stato u sato (Pezzotta) u n argom ento d i ind u bbia efficacia d issu asiva p er le tentazioni revisioniste d i m atrice cattolica: se si tocca la p rim a p arte d ella Costitu zione, chi p u ò garantire che resti im m u ne l art. 29, qu ello che riconosce i d iritti d ella fam iglia com e società natu rale fond ata su l m atrim onio ? Alla lu ce d i qu el che p reced e, u n d ibattito intracattolico su l p atrim onio costitu zionale d el 1948 d iventa necessario p rop rio nel m om ento in cu i ci si inoltra su lle vie d i u n nu ovo u m anesim o che voglia essere all altezza d elle sfid e d ella società ind ivid u alista e globalizzata d el p resente. L esercizio d ovrebbe consentire d i valu tare se e qu anto la Costitu zione agevoli o contrasti u na com p iu ta ed aggiornata com p rensione d egli argom enti che si vogliono affrontare: d alle qu estioni d ella biop olitica in cu i si p olarizzano i tem i antrop ologici, al recu p ero d el ru olo sociale d elle religioni al fine d el su p eram ento d i u na laicità intesa com e vecchia , alla esaltazione d ella società civile organizzata p er il p assaggio (invero p roblem atico) d alla d em ocrazia rap p resentativa alla d em ocrazia d eliberativa , all assu nzione d i u n ru olo istitu zionale d el non profit ed alla configu razione d ella su ssid iarietà non com e u na tecnica d i governo m a com e u n p rincip io d i ord ine sociale (Zam agni). Se ci si accosta senza pregiudizio ai capitoli indicati, si può misurare, al di là delle differenze d i lingu aggio e d i am bientazione, qu anto i p ad ri costitu enti siano stati lu ngim iranti e qu anta cap acità d i sintesi abbiano d im ostrato nel costru ire u na p iattaform a d i servizio d ella Rep u bblica che, al netto d i ogni inad em p ienza e d i ogni om issione, è ancora cap ace d i d escrivere u n orizzonte 2 La fragilità di queste posizioni è dimostrata dagli atteggiamenti assunti dopo la crisi finanziaria e produttiva dell autunno 2002, che ha fatto ritornare in auge le dottrine keynesiane dell intervento pubblico in economia, che erano state culturalmente bandite con l avvento del neoliberismo della signora Tatcher e del presidente Reagan, divenute a loro volta linee considerate infallibili dello sviluppo economico globalizzato. 2 d i svilu p p o u m ano e civile p er l intero p aese. E qu anto ci p rop orrem o d i sostenere in u n p rossim o articolo. Ma p er farlo è ind isp ensabile recu p erare p ienam ente, anche nell area cattolica, qu ello spirito d ei p ad ri fond atori che consentì, in tem p i oggettivam ente m eno facili d el p resente, d i concorrere con altre d ifferenze a costru ire la casa com u ne d i tu tti gli italiani. Volend o offrire u na p rovocazione al d ibattito si p u ò afferm are che si trattò d i u n fenom eno d i conversione conversione alla d em ocrazia - che investì le forze p rotagoniste d el p rocesso costitu ente. Socialisti, com u nisti e cattolici non venivano d a trad izioni d em ocratiche. Per i p rim i la d em ocrazia era u n esp ressione borghese d a sop p iantare o d a su p erare con l avvento d el socialism o, p er noi cattolici era stata a lu ngo l esp ressione d i u n errore d ella m od ernità, p iù volte cond annato. Ma tu tti op erarono nella convinzione che al d i fu ori d ella d em ocrazia, con tu tti i su oi lim iti ed imperfezioni, non vi sarebbe stato un futuro per il paese. La chiesa cattolica m anifestò essa stessa fid u cia nel m etod o d em ocratico e negli u om ini che vi si ap p licarono. E consentì p ersino che d entro al m ond o cattolico u na sp ecifica organizzazione, le Acli che si costitu irono allora, si d esse u n ord inam ento interam ente d em ocratico p u r m antenend o u n legam e vitale con la Chiesa.3 E in qu esto clim a generale che gli u om ini che fecero l im p resa si m ossero con qu ella fed eltà nella libertà che d istingu e l atteggiamento del laico cristiano. Giu sep p e Dossetti, se ne scritto negli u ltim i tem p i, fu u n clericale d islocato nella Costitu ente o u n p olitico cristiano che accred itò nella su a chiesa la valid ità d el m etod o d em ocratico? E Ald o Moro, che concord ò con Lelio Basso l art. 3 second a p arte (qu ello che affid a alla Rep u bblica il com p ito d i rim u overe gli ostacoli d i carattere econom ico e sociale lim itativi d ella libertà e d ell u gu aglianza d ei cittad ini) era u n socialista infiltrato nell area cattolica o u n cred ente non tim oroso d ell incontro con gli altri qu and o la cosa era bu ona e giu sta? Rip rend ere confid enza con i p rotagonisti, m ettere a fu oco le scelte essenziali d ella Costitu ente, com m isu rarle alle sfid e d ell ep oca p resente, farne oggetto d i u na assid u a azione ed u cativa, u na sorta d i catechism o costitu zionale com e am o chiam arlo: sarebbe il m inim o ind isp ensabile p er riap p rop riarci, anche com e cattolici, d ella Costitu zione d ella nostra Rep u bblica e p er non m and arla alla m alora nel vortice d ei cam biam enti stru m entali. Con u n avvertenza: che le m od ifiche agli asp etti istitu zionali ed ord inam entali (la p arte second a) hanno senso solo se non contraddicono ed anzi concorrono ad attuare meglio la prima parte. II 1. Aggiramenti e ritardi. N ell im m ed iato d op ogu erra u scì un libro di Giancarlo Vigorelli dal titolo p rovocatorio: L italiano è socialista e non lo sa . Parafrasand olo si d irebbe che i cristiani in Italia hanno u na Costitu zione cristiana m a non se ne accorgono. Com e è p ossibile? Per svolgere il tem a d el rap p orto tra la Costitu zione e il m ond o cattolico (stru ttu re, cu ltu ra, p olitica) è bene p artire d all inizio, cioè d all ind om ani d ell entrata in vigore d ella Carta. Per la m ia esp erienza diretta, quella che ho vissuto nelle Acli, sento di affermare che quel testo non costituì per molti anni u n riferim ento p rioritario. Ciò vale alm eno in term ini esp liciti p oiché, p er altro verso, l ap p ello alla d ifesa d ella libertà m inacciata d al com u nism o (il grand e allarm e d i allora) aveva certam ente nei principi della Carta il proprio ancoraggio etico e politico. 3 In questa ottica è da considerare anche il momento della nascita della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro (LCGIL), derivata nel 1948 dalla corrente sindacale cristiana espressa dalle Acli, ma configurata non già come un sindacato cristiano come sarebbe stato lecito attendersi, ma come un sindacato neutro , cioè non confessionale, come sarà poi anche la Cisl. In quell occasione il Papa Pio XII lasciò che la decisione fosse presa dai rappresentanti dei lavoratori democraticamente eletti . Va notato che la deconfessionalizzazione dei sindacati cristiani in Europa è avvenuta soltanto dopo il Concilio. 3 Il fatto è che d ella Costitu zione e d ella su a integrale e rap id a attu azione si erano fatti (giu stam ente d al loro p u nto d i vista) p alad ini p rop rio i p artiti d ell op p osizione, i com u nisti e i socialisti; i qu ali a loro volta paventavano una prevaricazione della maggioranza ed avevano scelto (non va d im enticati) u na p artecip azione d em ocratica che com u nqu e esclu d eva il ricorso alla violenza rivolu zionaria. E fu p robabilm ente qu esto u tilizzo a p iene m ani d ella Costitu zione d a p arte d egli op p ositori u no d ei m otivi che ind u ssero m olte anim e cattoliche ad u n app roccio p ru d ente con i su oi contenu ti, m entre altri trovarono nella circostanza u na sorta d i alibi: realizzare la Costituzione non avrebbe per caso fatto il giuoco degli avversari? Sta d i fatto che l app licazione d i alcu ni p u nti im p ortanti d ella carta su bì ritard i significativi; e se p er la nascita d ella Corte Costitu zionale si trattò solo d i anni, p er l ord inam ento regionale la d ilazione si m isu rò in d ecenni. Le circostanze p olitiche su ggerirono p oi, a volte, d i p referire strad e d iverse d a qu elle p rescritte p er affrontare (o non affrontare) alcu ne qu estioni cru ciali. Si p ensi alla m ancata ap p rovazione d ella legge d i attu azione d ell art. 39 (la registrazione d ei sind acati com e cond izione d ella loro rap p resentanza u nitaria e qu ind i d ella valid ità erga omnes dei contratti di lavoro): un vero e proprio rovesciamento di fronte nel mondo cattolico che passò dal sostegno al p rogetto d i u n p rop rio m inistro-sind acalista (Ru binacci) al via libera alla visione contrattualistica di stampo americano imposta dopo la rottura della Cgil nel 1948 da Giulio Pastore, il qu ale aveva bisogno d i esp and ere la neonata Cisl e qu ind i rifiu tava la certificazione (e tem eva la cristallizzazione) dei rapporti di forza tra i lavoratori allora a vantaggio della Cgil. Altro esem p io significativo è l equ ip arazione d ella d u rata d ei d u e ram i d el p arlam ento, a segu ito d el fallim ento d ella legge m aggioritaria d el 1953. Sem brò allora u na sem p lificazione; in realtà fu u n colp o d i p iccone alla fu nzione d ella d ifferenziazione d elle scad enze istitu zionali fissata d ai p ad ri fond atori. I tem p i erano, p ochi lo ricord ano, d i cinqu e anni p er la Cam era, d i sei p er il Senato, d i sette p er il Presid ente d ella Rep u bblica e d i nove p er la Corte Costitu zionale. Se ap pena ci si riflette, si nota che u n p arlam ento che si rinnova a cad enze d ifferenziate è altra cosa d i u n p arlam ento ciclicam ente soggetto allo sciogliete le righe che azzera la rap p resentanza e il processo legislativo. Se a ciò si aggiu nge la m ancata regolam entazione d ella vita d em ocratica d ei p artiti (art.49) si ottengono le coord inate essenziali d el form arsi d ei qu ella costitu zione m ateriale d i cu i p arlano i p olitologi, che Pietro Scop p ola chiam ò la rep u bblica d ei p artiti , e che è oggetto ancor oggi d i ricerche e dispute di ardua decifrazione. 2. Sviamenti e disaffezioni. Du e ricord i p iù sp ecifici legati alla m ia d iretta. esp erienza. Circolava negli anni Cinqu anta u n op u scolo p er attivisti d ei Com itati Civici (l aggregazione p rom ossa d a Lu igi Ged d a p er costru ire u n argine cattolico al com u nism o) che conteneva d u e allegati: il testo d ella Costitu zione d el 48 e il testo d el Concord ato d el 29. Era u n m od o d i legare la lealtà rep u bblicana d ei cattolici al fatto che essa avesse fatto p rop rie le clau sole d ei Patti Lateranensi? Un altra fonte d i allora - le d isp ense d ei corsi d i form azione d elle Acli, che avevano u n forte im p ianto sistem atico - conteneva m olti cap itoli su lle d ottrine p olitiche e su lla loro storia, oltrechè su ll insegnam ento sociale d ella chiesa, m entre assai sobri erano i richiam i alla Costitu zione ed ai suoi valori. Ciò non toglie, ovviam ente, che a qu egli id eali ci si agganciasse p er anim are, com e si fece a Milano p rop rio negli anni Cinqu anta, la grand e inchiesta su lle cond izioni d ei lavoratori nelle aziend e, che p oi p assò in p arlam ento e d ette lu ogo ad u na serie d i elaborazioni il cu i u ltim o prodotto fu nel 1970 lo Statuto dei lavoratori. In linea generale, d el resto, la su p rem azia d ella p olitica p oteva aggirare le norm e costitu zionali, non certo affossarle. Fatti p ositivi si inscrivono in qu esta orbita: com e l esp rop rio d el latifond o e la d istribu zione d elle terre, la nazionalizzazione d ell energia elettrica, l intervento 4 pubblico in econom ia e la relativa (tentata) p rogram m azione 4. E, p er u n altro verso, i p ilastri d ella rep u bblica non hanno (finora) ced u to né agli attacchi d el terrorism o né ai com p lotti d ei p oteri occulti né alle ricorrenti ondate della corruzione e del malcostume. Una rip resa m eno ep isod ica d ell interesse p er la Costitu zione si è avu ta in concom itanza con le stagioni p iù m ovim entate d el qu ad ro p olitico: il p assaggio al centro-sinistra d egli anni Sessanta e l ap p roccio alla solid arietà nazionale. Il lessico si arricchì d i form u le com e p atto costitu zionale e arco costitu zionale (inclu sivo d i tu tti i p artiti che avevano concorso alla red azione d ella carta) p er d elim itare il p erim etro d i abilitazione al governo, con u n am p liam ento significativo risp etto alla preced ente area d em ocratica che esclu d eva i socialisti e i com u nisti. E infine i riflettori si accesero al m assim o in occasione d elle varie bicam erali incaricate d i m u tare l ord inam ento d ello stato e del governo della repubblica, nonché di migliorare le regole del giuoco. Un p ezzo d ella scena è p erò rim asto in om bra: qu ello che fissa la connessione tra la p arte enu nciativa d ei p rincip i e la p arte ord inam entale d ella Costitu zione, p onend o qu est u ltim a a servizio d ella p rim a, cioè d ell attu azione d i fini in essa enunciati. E qui bisogna segnalare che anche nella ricerca d i area cattolica (se si fa eccezione d ella lezione d i Dossetti e Lazzati ed anche d i Scalfaro) si è insistito più su lle m od ifiche d elle form e che su lla rivend icazione d ella sostanza. E questa non è l u ltim a d elle ragioni che hanno d eterm inato qu el certo scostam ento affettivo che p orta alcu ni a non riconoscersi p iù nel vecchio tracciato e ad im m ettersi in u n non p recisato nu ovo percorso5. 3. Le radici cristiane . Viceversa, se si gu ard asse al fond o d elle cose, non sarebbe d ifficile riconoscere che la Costitu zione d ella Rep u bblica italiana p u r non avend o la p retesa d i essere cattolica (tale l ha u n p o enfaticam ente d efinita m ons. Loris Cap ovilla) è senza d u bbio sp alancata su i valori d el Magistero d ella chiesa. Potrebbe risu ltare interessante, al rigu ard o, tentare u n confronto tra i contenu ti d egli articoli p rincip ali e gli insegnam enti sociali d ella Chiesa. Così p er il fond am ento lavorista (art 1) non si p u ò d im enticare che la d ignità irrip etibile d ell u om o che lavora in qu anto p ersona, cioè u n soggetto che d ecid e d i se stesso è scritta a chiare lettere d alla Rerum novarum in qua, con il corollario del diritto-dovere di lavorare (art 4) che trova riscontro nella Laborem exercens. Così è p u re p er la garanzia d ei d iritti inviolabili d ell u om o (art 2) che p u ò correlarsi all afferm azione p er cu i ogni p ersona è soggetto d i d iritti e d i d overi che sono u niversali, inviolabili, inalienabili . (Pacem in terris); ed altrettanto si p u ò constatare p er il p rincip io d i p ari d ignità sociale e d i u gu aglianza (art.3) a riscontro con il d ettato d ella stessa enciclica che d enu ncia com e contrario al d isegno d i Dio ogni genere d i d iscrim inazione e sancisce l obbligo d ei p oteri pubblici di prendersi cura d ella cond izione d elle m em bra p iù d eboli d el corp o sociale . Qu anto ai p aragrafi su stato e chiesa e libertà religiosa (art. 7 e 8) i riscontri p iù ap p rop riati sono d esu m ibili d al Concilio, p er il qu ale la chiesa non p one la su a speranza nei p rivilegi offertile d alla società civile (Gaudium et spes) e si chied e all au torità civile d i tu telare la libertà religiosa d i tu tti i cittad ini (Dignitatis humanae). E che d ire d ella forza con cu i l articolo 11 d ichiara il rip u d io d ella gu erra a confronto con la cond anna d ella gu erra totale com e d elitto contro Dio e contro la stessa u m anità contenuta nella Gaudium et spes? Di qu est articolo and rebbe rivend icata con forza u na p aternità che altri non p ossono vantare. Mentre tu tte le correnti e le id eologie d el N ovecento consid eravano la gu erra com e u n evenienza natu rale o ad d irittu ra d esid erabile d ella storia, fu Lu igi Stu rzo nel su o saggio La com u nità internazionale e il d iritto d i gu erra a reclam are la m essa al 4 Colpisce il fatto che nel corso della recente crisi economico-finanziaria il governo, per motivare le azioni di sostegno del sistema bancario, abbia fatto ricorso al dettato dell art. 47 della Costituzione che incoraggia e tutela il risparmio come un bene pubblico. 5 La questione fu posta già in occasione di un convegno dell Istituto Paolo VI di Cagliari, nel quale, trattandosi di riforme della seconda parte della carta, si sostenne che queste sarebbero state accettabili solo se funzionali all attuazione dei principi della prima. Ad esempio un federalismo che rompesse l indivisibilità dello stato o determinasse disparità tra i cittadini non sarebeb compatibile con la Costituzione. In tal senso doveva esser letto il referendum confermativo che respinse l ipotesi di devolution prodotta dal centrodestra. 5 band o d el ricorso alle arm i d a p arte d ei singoli stati ed il conferim ento d i ogni au torità al rigu ard o ad u n au torità sovranazionale. Particolarmente significative sono infine m a l elenco sarebbe ben p iù lu ngo le assonanze tra le d u e fonti, qu ella costitu zionale e qu ella ecclesiale, a p rop osito dei rapporti economico-sociali, d ove il d iritto d i p rop rietà e d i iniziativa econom ica p rivata è afferm ato senza reticenze, m a si p reved ono lim iti connessi a d u e concetti d i chiara m atrice cristiana: la d estinazione u niversale d ei beni e il carattere non assolu to e intoccabile d ella p rop rietà. Enu nciati già p resenti nel m agistero pre-conciliare, d i cu i d isp onevano i p ad ri costitu enti, e nettam ente ribad iti d a tu tto l insegnam ento su ccessivo, anche se oggi si m anifesta u na tend enza revisionista che evita tu ttavia d i confrontarsi con i testi autentici e consolidati. Qu anto s è visto sin qu i au torizza a ritenere che se ci si ad d entra senza p regiu d izi nella m iniera costitu zionale vi si trovano non rep erti archeologici m a risorse p reziose. Mentre ci interroghiam o, sgom enti, su i m od i p er p ad roneggiare gli effetti anarchici d i u na globalizzazione sregolata che rischia di bloccare il processo di incivilimento umano; mentre ci rassegniamo a vedere non risolto il problema del lavoro in un sistema che premia quanti mirano solo a ridurre al minimo il su o costo nel p rocesso p rod u ttivo; m entre la logica d i gu erra è tornata ad essere consid erata una d elle variabili che la p olitica p u ò ad ottare nel governo d ei p op oli: m entre tu tto qu esto accad e non riu sciam o ad ap p rezzare qu anto le p arole scritte sessant anni or nono costitu iscano u n richiam o decisamente attuale e impegnativo. Ultim am ente è stata lod ata d al Presid ente N ap olitano l iniziativa d i p ortare nelle scu ole u n qu ad erno d ella Costitu zione p rom osso d ai Giovani Ed itori. Anche nell am bito d ella cittad inanza cristiana sarebbe bello che il d esid erio, d el resto fisiologico, d i u scire d al novecento venisse corroborato, oltre che d alla Parola e d al Magistero, anche d a u na riflessione m eno occasionale su l testo che ci costitu isce com e sovrani pro quota d i qu esta rep u bblica. Tenerlo nello zaino p er il tragitto, e, soprattutto, abituarsi a consultarlo.6 III 1.Tra regole e politica. Onorevoli colleghi, al fine d i garantire che il governo, u na volta ottenu ta l investitu ra p arlam entare, non sia esp osto ad eccessivi sband am enti, m agari d erivanti d ai m u tam enti d u m ore d i u na p arte d ella su a m aggioranza, p rop ongo d i inserire nella Costitu zione il seguente emendamento: le Camere non possono essere sciolte se non dopo due anni d alle elezioni . N on è u na citazione letterale m a coglie il senso d i u n intervento d i u n costitu ente d i rango com e l on. Tom aso Perassi. L intenzione che lo anim ava era d i trad u rre in norm a l ind irizzo d i u n ord ine d el giorno già cod ificato in sed e d i Com m issione p rep aratoria. La qu ale, ritenu to che né il tip o d el governo p resid enziale né qu ello d el governo d irettoriale risp ond erebbero alle cond izioni d ella società italiana si era p ronu nciata p er l'ad ozione d el sistem a p arlam entare, d a d iscip linarsi, tu ttavia, con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare degenerazioni d el p arlam entarism o». Venne p u re esam inata u n id ea d ell on. Terracini volta a lim itare il p otere d i scioglim ento d el Presid ente d ella Rep u bblica, nel senso d i stabilire che, nel corso d el su o m and ato, non potesse avvalersi di tale potere più di due volte. Entram be le ip otesi vennero resp inte e qu ind i il loro contenu to non figu ra nel testo d ella Costitu zione. Ma non è inu tile occu p arsene oggi, qu antom eno p er rend ersi conto d el fatto che il tem a d ella stabilità (d ei governi m a anche d el p arlam ento) ebbe u no svolgim ento non casu ale nel cantiere che compose le regole di funzionamento della Repubblica. Se p oi non ci si ferm a alla su p erficie si p u ò trovare anche il m otivo p er cu i non venne ritenu to ind isp ensabile ind icare qu ei d ivieti e fissare qu elle, scad enze rim ettend o tu tto al d eterm inism o d ei rap p orti p olitici. Qu antom eno su u n lato d ell ord inam ento, qu ello d el 6 Ultimamente nel decreto Gelmini è stato riproposto il tema della educazione civica che però non assume dignità di insegnamento curricolare e non include in modo espresso la Costituzione. 6 Parlam ento, u na garanzia form ale d i stabilità venne assicu rata, o si ritenne d i assicu rarla, d ecid end o che i d u e ram i d el Parlam ento Cam era e Senato avessero u na d u rata d iversa, cinqu e anni la p rim a e sei la second a. Tanto si legge nell art. 60 d el testo che and ò in vigore il 1 gennaio 1948: La Cam era d ei d ep u tati è eletta p er cinqu e anni, il Senato d ella rep u bblica p er sei . Solo su ccessivam ente e p er ragioni p olitiche si arrivò p rim a allo scioglim ento contem p oraneo e p oi alla equiparazione dei tempi. Ciò p orta ad am m ettere che il bicam eralism o p erfetto , d enu nciato com e fonte d i lu ngaggini e d i confu sione nella p rod u zione d elle leggi, non era nella m ente d ei fond atori d ella Repubblica. La diversa durata dei due rami del Parlamento comportava, per fare un esempio, che la scad enza d i u na cam era non com p ortasse la d ecad enza d ei d isegni d i legge in corso d i esam e, ciò che invece avviene d a qu and o si ap p lica il criterio d ello stop sim u ltaneo. Facend o cad ere alm eno u na p arte d ei rim brotti d ei soggetti colp iti d all effetto ghigliottina su i lavori in corso, sp ecie qu elli di maggior significato economico e sociale. Sem p re riand and o alle fonti si scop re che la p reoccu p azione d ella stabilità era inclu sa nella p rop osta, anch essa non accolta, che p reved eva u na p arziale rinnovabilità, a scad enza fissa, d el Senato, a som iglianza d i qu anto accad e d a sem p re negli Stati Uniti. L argom ento fu qu esto: se d iam o alle d u e Cam ere lo stesso p eriod o d i d u rata, noi avrem o u n p eriod o d i vacanza com p leta d i tu tti gli organi costitu zionali (Corbino). Prevalsero viceversa anche qu i le ragioni d ell equ ilibrio p olitico e si sostenne che non ci sarebbe stata vacanza costitu zionale p erché le Cam ere, ancorché sciolte, continuano a funzionare finchè non subentrano le nuove: il che è corretto in chiave di diritto - la così d etta p rorogatitio - m a non con la logica d ei fatti p erché a p arlam ento sciolto ed a cam p agna elettorale scatenata nessu no si sente m otivato a correre fino alla fine qu esta staffetta legislativa. 2. La questione di fiducia . Ma l equ ip arazione d ell esistenza in vita d elle d u e cam ere non ebbe, qu and o fu attu ata, le consegu enze d i u n sem p lice ritocco. In realtà con qu ell intervento si alterò la grad azione d elle scad enze istitu zionali: cinqu e anni la Cam era, sei il Senato, sette il Presid ente d ella Rep u bblica, nove la Corte Costitu zionale. N on era un im p ianto astratto: voleva d ire, in bu ona sostanza, che il Parlam ento (con u na d elle cam ere) sarebbe sem p re stato in carica d i fronte agli altri p oteri d ello stato; per cu i l u nificazione d ella d u rata com p ortò, se si gu ard a bene, u na rottu ra d ella continu ità d el Parlam ento e ciò ha conferito, oggettivam ente, p iù p otere al Governo (o m eglio ai p artiti) ed agli altri soggetti non esp osti all incertezza d el m and ato. Chi abbia voglia d i scavare nella m iniera d ei lavori p rep aratori si im batte, oltre che in qu elli richiam ati, in altri m otivi che convalid ano qu anto ha afferm ato il Presid ente N ap olitano in occasione d el sessantennio d ella carta e cioè che m olti gu ai che si im p u tano alla Costitu zione sono in realtà da addebitare alle forze politiche. E vero, ad esem p io, che (art.94) Il Governo d eve avere la fid u cia d elle d u e Cam ere e che ciascu na Cam era accord a o revoca la fid u cia m ed iante m ozione m otivata e votata p er ap p ello nom inale ; e che d u nqu e u n governo in carica p u ò essere sfid u ciato in corso d op era. Ma è anche vero che nell im p ianto originario l esercizio d i tale facoltà era circond ato d a qu alche cau tela, com e ad esem p io qu ella che p reved eva d i affid are l investitu ra e il rovesciam ento d el governo non già ai d u e ram i d el Parlam ento m a ad u na Assem blea N azionale che li com p rend esse entram bi; u n ip otesi che non superò lo stato embrionale. Tu ttavia si p u ò notare che il canovaccio su cu i lavorarono i costitu enti intend eva intestare al Parlam ento (e p ersino ai singoli p arlam entari) la facoltà d i sfid u ciare il governo. Ad essi si conferiva la p rerogativa d i p ortare la critica all esecu tivo fino alla soglia d ella rottu ra. N on si contem p lava infatti, alm eno in m od o esp licito, l eventu alità che u n governo in carica, e qu ind i nel p ieno god im ento d ella fid u cia già ottenu ta, si facesse esso stesso p rom otore - com e si è verificato in u na p rassi orm ai consolid ata - d i u na nu ova richiesta fid u ciaria, m agari su u n singolo provvedimento, ad un Parlam ento che non l aveva m ai negata. In realtà, la Costitu zione si era p rem u nita d a u n sim ile eccesso qu and o aveva stabilito che il voto contrario d i u na o d entram be le Cam ere su u na p rop osta d el Governo non im p orta l obbligo 7 d i d im issioni . Voleva d ire, in u n lessico accessibile, che u n governo che si ved e bocciata u na p rop osta d elle d u e l u na: o la ritira o la cam bia in m od o d a avere il consenso 7. Al contrario, p onend o la qu estione d i fid u cia (u na d izione che non si trova nei testi) il governo d ice al Parlamento: o cambi la mia legge o cambi governo. Si può comprendere che tutti i governi abbiano fatto ricorso a tale espediente per tamponare le em orragie d elle m aggioranze, m a si d eve am m ettere che tale tend enza ha contribu ito, anche p rim a d ell avvento d el bip olarism o elettorale, a blind are gli schieram enti ed a lim itare lo sp azio d el com p rom esso p arlam entare che resta u na elle grand i risorse d ella d em ocrazia. In econom ia, a p rop osito d i inflazione, si d ice che la m oneta cattiva scaccia qu ella bu ona ; si p u ò trasferire anche in p olitica: la fid u cia cattiva scaccia qu ella bu ona . 3. Il Presidente e il Governo. Un u ltim a nota su l regolam ento d i cond om inio e su com e è stato ap p licato rigu ard a il Presid ente d ella Rep u bblica il qu ale, tra le tante fu nzioni che svolge, au torizza la p resentazione alle Cam ere d ei d isegni d i legge d i iniziativa d el Governo (art.87). Potere effettivo o p iù u n d overe che u n d iritto (Meu ccio Ru ini) nel senso d i trasm ettere alle cam ere la volontà p olitica d el governo? Di fatto non si hanno notizie d i clam orosi e p u bblici d inieghi d i au torizzazione d a p arte d el Qu irinale nei confronti d i p rop oste d ei governi che si sono succeduti. In genere si concord a nel ritenere che u n rifiu to d i au torizzazione non avrebbe effetti pratici p erché il governo p otrebbe aggirare l ostacolo facend o ricorso ad u n iniziativa d ei su oi p arlam entari. N é si hanno notizie d i p resid enti che abbiano d ato a tale p rerogativa il contenu to d i u n effettiva p otestà, avend o i p iù p referito esercitarlo nella form a d ella m oral suasion , m agari facend o p resente al governo che u n p rovved im ento non cond iviso sarebbe stato rinviato alle Cam ere.. E accad u to con le leggi su lla televisione nel rap p orto alqu anto teso tra il Presid ente Ciam p i e il governo Berlu sconi. Ma c è chi, com e l on. Zam berletti, testim onia che il Presid ente Pertini gli negò esp ressam ente l au torizzazione a p resentare u na legge concernente u n d isastro am bientale sem p licem ente sp iegand o che non era d accord o su lla solu zione p refigu rata. Il fatto che d ella d isp osizione d ell art. 87 non si sia fatto u n u so p u bblico e frequ ente non toglie che, a cercare bene, nella Costitu zione d el 48 si trova p ersino qu alche traccia d i p resid enzialism o. N on nel senso p rop rio, ad esem p io, d ella Francia, d ove il Presid ente d ella rep u bblica è anche cap o d ell Esecu tivo, m a in u na form a che non p u ò essere rid otta a resid u o d i u n orp ello m onarchico, d el genere il re regna m a non governa . D altra p arte, p oiché in qu alche m od o gli inqu ilini d el Qu irinale hanno sem p re vissu to u n rap p orto d ialettico con i governi che essi stessi nom inano, p otrebbe essere conveniente d are u na consistenza m eglio d efinita al significato d ella au torizzazione che resta p u r sem p re u na norm a costitu zionale d a inqu ad rare nel sistem a d ei poteri della Repubblica. L esp lorazione d el som m erso d ella Costitu zione non term ina natu ralm ente qu i. L elenco d elle norm e non attu ate e d elle p ratiche che le hanno oscu rate è lu ngo e p er certi asp etti non confortante. Tu ttavia anche d ai p ochi casi introd otti si p u ò avere conferm a d ella ricchezza d elle risorse che la carta d el 48 offre non solo al legislatore m a anche a chi vi sia accosti, d a cittad ino, con umiltà e spirito critico. Forse se tale op erazione cu ltu rale e p olitica fosse stata svolta in m od o p iù ap p rofond ito e con maggiore convinzione, si sarebbero potuti risparmiare alcuni dei passaggi più faticosi della vita p u bblica d egli u ltim i lu stri. E si sarebbe evitato d i segu ire rotte tanto avventu rose qu anto im p robabili com e qu elle che hanno affid ato alle leggi elettorali il com p ito d i colm are lacu ne che sono d a ascrivere ad u n d eficit d i coerenza costitu zionale (e d i etica p u bblica) p iu ttosto che a carenze di architettura. 7 E quanto avviene di norma in molte esperienze democratiche. Un caso di scuola è quello dei provvedimenti anticrisi del governo Bush, bocciati dalla camera dei rappresentanti ed approvati in un secondo momento dopo l introduzione delle modifiche richieste dai parlamentari. 8 IV 1.La Costituzione è già nel futuro. Traslocare nel XXI secolo senza la Carta d el 48 è com e affrontare il d eserto senza bu ssola. Sbarazzarsi d ell im p alcatu ra id eologica otto-novecentesca , com e reclam a Galli Della Loggia o m igrare d al N ovecento com e, con p iù sensata intenzione, p rop ongono le Acli al loro p rossim o congresso? Voglia d i novità com p rensibile d ato che la situ azione non esp one bilanci florid i. E tu ttavia non è irragionevole and are a ved ere che cosa si lascia a terra e che cosa si carica nel bagaglio d el trasloco. Se si d im entica la bu ssola si corre il rischio d i sm arrirsi nel d eserto o d i u scire d alla p orta d i d ietro. Di qu i la d om and a: d ella bu ssolacostitu zione che ne facciam o?La im barchiam o o la lasciam o nel m u seo d ell archeologia p olitica? Obbligatoriam ente, a qu esto p u nto, gli accenti com m em orativi ced ono alle sfid e d ell attu alità. C è d a rincorrere, ad esem p io, il tu rbocap italism o che ha sp osato la m ond ializzazione d ell econom ia con le risorse d egli im p u lsi telem atici d el tem p o reale . C è d a inventare un governo ragionevole delle tecnoscienze nel loro impatto sulla vita umana e sulla stessa natu ra. C è d a cercare u na m od alità ad egu ata p er p revenire lo scontro tra id entità cu ltu rali e religiose che si fanno violente quando diventano esclusive, come ha dimostrato Amartya Sen. Risp etto a tali m inacce che cosa offre u na Carta che non pu ò non essere im bevu ta d i u m ori novecenteschi ? L ap ologia a qu esto p u nto non basta p iù . Si d eve ind agare se essa contenga ancora alcu ni p aram etri cred ibili d i bene com u ne ap p licabili alle form e nu ove in cu i si m anifestano i p roblem i u m ani d i sem p re, che traslocano anch essi (e senza screm atu re) d a u n secolo all altro. Sono le qu estioni d ella p ace e d ella vita, d el lavoro, d ella solid arietà, d el controllo d em ocratico, della cultura e della comunicazione in rapporto al destino delle persone e dei popoli. 2. N on uccidere, oggi e domani. Ora, se si accetta la sem p lificazione, le p robabilità d i d elineare u na figu ra d i bene com u ne ad atta al terzo m illennio è p u r sem p re connessa alla cap acità d i corrisp ond ere, in p ositivo, alle enu nciazioni negative d i qu ei tre com and am enti - non u ccid ere, non ru bare, non m entire - che p ossono essere consid erati i fond am enti u niversali d ella civiltà umana. Posto in qu esti term ini, l interrogativo si articola in sottotitoli assai intriganti. Fare p olitica senza u ccid ere significa oggi, in ogni am bito e ad ogni livello, d alle relazioni interp ersonali alla d im ensione internazionale, accred itare il rifiu to d ella violenza su ogni essere u m ano. La Costituzione italiana è esplicita sul punto quando ripudia il ricorso alla guerra nella regolazione dei conflitti internazionali; m a contiene orientam enti d i valore che instau rano, anche, con riferim ento alle qu estioni d ella così d etta biop olitica, u n p regiu d izio negativo verso solu zioni egoistiche e sem p lificatrici in tali am biti. N e fa fed e la giu risp ru d enza d ella Corte costitu zionale, sem p re assai p ru d ente anche qu and o ha d ovu to com p iere, com e nel caso d ell interru zione d ella gravid anza, u n d elicato bilanciam ento tra i d iritti d ella gestante e qu elli d el nascitu ro. Tale p resu p p osto costitu zionale ha consentito,ad esem p io, che, p rop rio p er iniziativa u n gru p p o d i cred enti, la stessa legge 194 esclu d esse il ricorso all aborto com e m ezzo d i controllo d elle nascite (u na d ell attu ale istanza d i m oratoria ) e stabilisse u na linea d i p revenzione tanto giu stam ente valorizzata oggi quanto trascurata nei decenni trascorsi anche in area cattolica. C è p oi nella Carta fond am entale il d isegno d i u na com u nità internazionale che assu m a il controllo d ell u so d ella forza in nom e d ella legge com u ne e ne p revenga l u so p rivato d a p arte d elle singole nazioni o d i gru p p i violenti al loro interno: vi si legge qu ella interd izione d el d iritto d i gu erra che già figu rava in antichi m anu ali d i d iritto p u bblico ecclesiastico.8 N e segu e che è insop p ortabile la m ortificazione d el ru olo d elle N azioni Unite ad op era d ell u nica p otenza im p eriale rim asta su l cam p o e che occorre cercare nu ovi assetti che assicu rino p arità nella rap p resentanza e nel voto a tu tti i p op oli. Volend o essere consegu enti, si p otrebbe trovare u na base costitu zionale alla richiesta che nessu no in Eu rop a p artecip i a non im p orta qu ale iniziativa 8 Nel manuale di diritto pubblico ecclesiastico di mons. Alfredo Ottaviani, (poi cardinale) si leggeva, nel 1942: bellum omnino interdicendum. 9 m ilitare se non p revia d eliberazione form ale d ell Onu ad ottata second o le norm e finora inattu ale del suo statuto. Di p iù : fare p olitica senza u ccid ere significa agire p er sconfiggere la m iseria e la fam e nel m ond o realizzand o u no svilu p p o che d istribu isca le risorse second o giu stizia e senza alterare gli equ ilibri d ell ecosistem a. La Carta, nelle su e enu nciazioni su l fine sociale d ell attività econom ica (anch esse d i netta im p ronta cattolica) offre u n criterio che consente d i d istingu ere tra chi vu ole u n controllo p olitico su ll econom ia d el p ianeta (il governo m ond iale ) volto a tu telare le p osizioni più deboli, e chi pensa di lasciare che il tempo, la selezione darwiniana e gli accordi di convenienza tra i p otentati d i fatto (la cosid d etta governance) d eterm inino au tom aticam ente gli equ ilibri p ossibili. Dentro qu esto contesto si collocano natu ralm ente anche le esigenze d i u na verifica etico-sociale delle applicazioni tecnologiche della ricerca scientifica in modo che esse agevolino effettivamente la promozione umana e non il suo regresso. 3.N on rubare e non mentire. Un chiaro sostegno trova nella Costitu zione l id ea d i u n far p olitica senza ru bare, con tu tte le im p licazioni ind ivid u ali e sociali. Il richiam o non concerne soltanto la rap ina d i risorse altru i: rigu ard a anche qu el che si fa o si om ette nell azione d i costru zione d ell ed ificio sociale, nella d istribu zione d ella ricchezza, nel p relievo (e nell evasione) fiscale, nell accu m u lazione sp ecu lativa e nell insensibilità verso le situ azioni d i iniqu ità o d i debolezza. La linea d i d em arcazione p assa d ecisam ente tra qu elli che, p iù o m eno ap ertamente, confid ano nella giu stizia oggettiva d ei m eccanism i natu rali d ell econom ia e qu elli che intend ono instau rare, m antenere o rip ristinare, in qu alche m od o, u n controllo u m anizzante d ella p olitica su lle grand i scelte econom iche a scala nazionale, eu rop ea e m ond iale. Con u n corollario obbligato: che il p otere non venga u sato p er far sold i o p er favorire p osizioni d om inanti e qu ind i i conflitti d interessi siano p revenu ti e non consid erati solo qu and o abbiano già p rod otto effetti d istorsivi. Un fare p olitica senza m entire non è scritto nei testi, anche se c è in Costitu zione u n enfasi su lla libertà d i esp ressione (l art. 21) la cu i p ortata si estend e all intero cam p o d ella com u nicazione, ind icand o la via d ella correttezza, d ell onestà e d ella trasparenza. Parla d u nqu e anche alla società attu ale con ricad u te su i tem i d ell inform azione e d el controllo, attraverso i m ed ia, su lla cu ltu ra e su i costu m i ad ogni livello ed in ogni am bito. E con u n rinvio obbligato alla qu estione d ella u niform ità delle fonti, con tanti rubinetti che erogano tutti, più o meno, la stessa acqua; ciò che chiama in causa la p rop rietà e il controllo su l p otere com u nicativo che si costitu isce su l p resu p p osto d i u na crescente p assività d ell u tente risp etto alla p ervasività d ei m essaggi trasm essi d alle m acchine . E qu esto il cam p o p er cercare m isu re d i salvagu ard ia p er l incolu m ità cu ltu rale ed etica d elle p ersone sia nell am bito d ei consu m i e d ei costu m i che in qu ello p olitico. C è sp azio cioè p er d ar vita a sequ enze d i ed u cazione al d iscernim ento, all u tilizzo d el senso critico, alla p ratica d el d u bbio su tu tto ciò che viene p resentato com e ind iscu tibile anche qu and o è d ecisam ente op inabile. Se non si pu ò evitare che vengano som m inistrate bu gie ci si p u ò alm eno attrezzare a scop rirle: la necessità d i contrastare le m anip olazioni si fa p ressante non solo, ad esem p io, nell am bito d ella bioetica m a anche nel cam p o d ella p rod u zione e d ella vend ita d ei contenu ti m ed iatici. C è infatti il p ericolo che la p ratica d ei m essaggi sem p lificati ed il loro carattere u niform e e p ervasivo introd u cano nel senso com u ne la certezza che un nu ovo Qu alcu no (il m ercato, il d ivo, il lead er carism atico d i tu rno, o il Grand e fratello, qu ello vero?) risolva ogni p roblem a. N on sarebbe u n m estiere d a cristiani - p erché lo chied e la Costitu zione e p erché u no solo è il Signore - immettere nel secolo u na consap evole azione d i contrasto verso tu tte le id olatrie e i relativi cu lti d ella personalità? 4.Per una sintesi sociale. La lista d ei bagagli d a traslocare è, com e è ovvio, assai lu nga. Ma alm eno p er qu attro d i essi occorre sp end ere u na p arola: il lavoro, la solid arietà, il controllo democratico, la coscienza sociale. Quanto al lavoro, occorre ridefinire in modo organico e per un congruo periodo di tempo gli am biti ed i livelli d i u n nu ovo sistem a d i sicu rezza sociale, m od u lato su lle esigenze d i u na società 10 che non sarà p iù qu ella d el p ieno im p iego m a p otrebbe - dovrebbe - d iventare qu ella d ella p iena attività . N on si p u ò stabilire a p riori se la p rotezione costerà p iù o m eno d i qu ella attu ale, m a è ind isp ensabile che la m aggiore m obilità interna d ella stru ttu ra sociale com p orti lu oghi e m om enti d i com p ensazione che è interesse d ella società sostenere p er il su o stesso fisiologico svilu p p o. Altrettanto giu sto è che le econom ie realizzate con la ristru ttu razione d ei settori p rod u ttivi non vadano tutte al profitto ma entrino nel circuito di una redistribuzione allargata alla famiglia, oltre il lavoro. Avventu rarsi nell esp lorazione d i qu esti sentieri è interesse d i tu tti i p rotagonisti: le p arti sociali storiche e i nuovi soggetti in cerca di legittimazione. Per la solidarietà si tratta di conciliarne il significato generale di azione per la liberazione dal bisogno, scritto in Costitu zione, con l esercizio d ell au tonom a iniziativa d elle form azioni sociali in chiave d i su ssid iaretà: se qu esta si im m etta in qu el d isegno ovvero voglia favorire l irru zione d el m ercato, e/ o d el p rofitto, negli am biti p rop ri d el servizio che è fu nzione p u bblica anche qu ando non sono le istitu zioni p u bbliche a gestirlo. Il tem a è d elicato anche p er gli interessi che coinvolge, ma non per questo va lasciato fuori dalla ricerca. Qu ella d el controllo d em ocratico è la zona m eno frequ entata d ella p rassi p olitica. Retaggio storico e convenienze attu ali d anno vita alla catena d ella d eresp onsabilizzazione, nel senso d el costitu irsi d i tante zone franche, grand i o p iccole, nelle qu ali ciascu n p otere è arbitro d i se stesso e chied e d i essere d istu rbato il m eno p ossibile, tantom eno d i essere chiam ato a rend er conto oltre l obbligo d elle scad enze form ali. In p articolare è carente la d im ensione p op olare d el controllo. Pu ò testim oniarlo chi ha esercitato u n m and ato elettivo senza m ai essere interp ellato p er riferire agli elettori su l p rop rio op erato, a com inciare d al m od o in cu i avesse im p iegato l ind ennità che p ercep ita p er l assolvim ento d el m and ato. E vero che i vu oti d el controllo p olitico vengono grad u alm ente occu p ati d alle varie esp ressioni d ei m ovim enti d ei consu m atori o d a sp ecifiche associazioni d i scop o , ciascu no p er il p rop rio settore, op p u re d a ip otesi d i d em ocrazia d eliberativa che ricalcano, nelle virtù e nei vizi, i costu m i d i villaggio d ell esp erienza anglosassone. Ma né la società d egli u tenti né la d em ocrazia d i villaggio sono esenti d al rischio d i u na d isp ersione d i interessi e d i attese che d istoglie d al p ensare globale . Sicché la sintesi resta affidata ai gruppi di comando mentre al cittadino comune rimane il bricolage d ell agire locale. Se qu el che p reced e ha u n fond am ento p lau sibile, se cioè non è ind ifferente inoltrarsi nel secolo d a soli o in com p agnia d ella Costitu zione, ne d eriva la necessità d i alim entare u na coscienza sociale che attu alizzi il sistem a d elle libertà, p ersonali e com u nitarie, com p rese qu elle d al bisogno e d alla pau ra, che sono a fond am ento attu ale e non resid u ale d ei m od erni regim i d em ocratici. Du e ne sono i p resu p p osti. Uno, valid o p er tu tti, è insito com e s è cercato d i argom entare, nella stru ttu ra d ella Carta, d ove le libertà sociali sono strettam ente connesse con le libertà civili. L altro, d i m atrice p rop riam ente cristiana, consiste nel fatto che, se si p rend e su l serio Gesù Cristo, ne risu lta im p ed ita u na cond iscend enza verso u no status quo m arcato d a discriminazioni e ingiustizie che generano povertà, disuguaglianza ed esclusione. Si tratta quindi di stabilire se d a cristiani, p u r nel risp etto d i tu tte le op zioni p ratiche com p atibili, ci si p ossa rassegnare all inelu ttabilità d i leggi esterne o non sentirsi interp ellati, e qu asi assillati, d all esigenza d i occu p arsene, d i d arsi d a fare, d i non fregarsene, ché tanto il m ond o è fatto così. Forse d a qu i si p u ò ricavare anche u na p lau sibile rassicu razione p er qu anti p aventano che, nel confuso rimescolarsi delle carte in cam p o p olitico, l isp irazione cristiana d iventi sostanzialm ente irrilevante. Ecco: se non ci si ferm a alle icone d elle agenzie p artitiche e si guard a alle rad ici p rofond e d ell etica p u bblica, si p u ò con ragione afferm are che non ci sarà irrilevanza finché questa Costitu zione sp ingerà i cittad ini non ad annu llarsi nell ord ine esistente m a ad op erare p er u na società in cu i sia assicu rato second o giu stizia lo svilu p p o integrale d i ogni u om o, d i tu tto l u om o, d i tutti gli uomini. 11 This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.