Proprietà Intellettuale e Industriale
il Marchio d’Impresa
Giovanni Savarino
– Funzionario Direttivo della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta
Convegno “Web economy. Il web a supporto dei processi
di internazionalizzazione” - Riesi, 25 ottobre 2014
La Proprietà Intellettuale
Tutte le opere dell'ingegno di carattere
creativo costituiscono la
Proprietà Intellettuale
La Proprietà Intellettuale
Strumenti protezione:
Diritto d’Autore
 Diritto Proprietà Industriale

Diritto d’Autore
Disposizioni sul diritto d'autore
Sono protette ai sensi della Legge 22
aprile 1941, n. 633 e s.m.i. le opere
dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono a:





Letteratura
Musica
Arti figurative
Architettura
Teatro e cinematografia
qualunque ne sia il modo
o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399.
Proprietà Industriale
Diritti di proprietà industriale
Ai fini del DECRETO LEGISLATIVO 10
febbraio 2005, n.30 e s.m.i. - Codice della
proprietà industriale - l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni
distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilita', topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
Proprietà Industriale
Marchi
Altri Segni distintivi
Marchio Registrato
-
-
Individuale
Collettivo
-
Ditta
Ragione o
denominazione sociale
Insegna
Nome a dominio
Proprietà Industriale – Marchio

Il marchio d'impresa è un segno
distintivo che serve a
contraddistinguere i prodotti o
servizi che un'impresa produce o
mette in commercio.

Nel linguaggio comune, possiamo
affermare che il MARCHIO non è
altro che la “MARCA” dei prodotti
e/o servizi di un’impresa, a volte
contraddistinto da “ ® “ oppure
“™“.

Validità di Registrazione: 10 anni
rinnovabili
Proprietà Industriale – Marchio
Possono costituire marchi
d'impresa i segni suscettibili di
essere rappresentati graficamente,
in particolare le parole, compresi i
nomi di persona, i disegni, le
lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso,
o le combinazioni o le tonalità
cromatiche, purché siano atti a
distinguere i prodotti o i servizi di
una impresa da quelli di altre
imprese.
Proprietà Industriale – Marchio
Un esempio di Marchio
Proprietà Industriale – Marchio
Ritratti di persone, nomi e segni notori
I ritratti di persone non possono
essere registrati come marchi senza il
consenso delle medesime e, dopo la
loro morte, senza il consenso del
coniuge e dei figli; in loro mancanza
o dopo la loro morte, dei genitori e
degli altri ascendenti, e, in mancanza
o dopo la morte anche di questi
ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
Proprietà Industriale – Marchio
Ritratti di persone, nomi e segni notori
I nomi di persona diversi da quelli
di chi chiede la registrazione
possono essere registrati come
marchi, purchè il loro uso non sia tale
da ledere la fama, il credito o il decoro
di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia la facoltà di subordinare la
registrazione al consenso. In ogni
caso, la registrazione non impedirà a
chi abbia diritto al nome di farne uso
nella ditta da lui prescelta.
Proprietà Industriale – Marchio
Ritratti di persone, nomi e segni notori
Se notori, possono essere registrati o
usati come marchio solo dall'avente
diritto, o con il consenso di questi, o
dei soggetti indicati per i ritratti i nomi
di persona, i segni usati in campo
artistico, letterario, scientifico,
politico o sportivo, le denominazioni
e sigle di manifestazioni e quelli di
enti ed associazioni non aventi
finalità economiche, nonchè gli
emblemi caratteristici di questi.
Proprietà Industriale – Marchio
Marchi di forma
Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa
i segni costituiti esclusivamente dalla
forma imposta dalla natura stessa
del prodotto, dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato
tecnico, o dalla forma che dà un
valore sostanziale al prodotto.
Proprietà Industriale – Marchio
Stemmi
Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei
casi e alle condizioni menzionati
nelle convenzioni stesse, nonchè i
segni contenenti simboli, emblemi e
stemmi che rivestano un interesse
pubblico non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio
d'impresa, a meno che l'autorità
competente non ne abbia autorizzato
la registrazione.
Proprietà Industriale – Marchio
Marchio collettivo
 I soggetti che svolgono la funzione di
garantire l'origine, la natura o la
qualità' di determinati prodotti o
servizi, possono ottenere la
registrazione per appositi marchi
come marchi collettivi ed hanno la
facoltà di concedere l'uso dei
marchi stessi a produttori o
commercianti.
Proprietà Industriale – Marchio
Marchio collettivo
 I regolamenti concernenti l'uso dei
marchi collettivi, i controlli e le
relative sanzioni devono essere
allegati alla domanda di
registrazione; le modificazioni
regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi per essere
incluse tra i documenti allegati alla
domanda.
Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio
Non possono essere registrati come marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della
domanda:
 siano identici o simili ad un segno già noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza tra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio


Si considera altresì noto il marchio che sia
notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorietà acquisita
nello Stato attraverso la promozione del marchio.
L'uso precedente del segno, quando non importi
notorietà di esso, o importi notorietà puramente
locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha
diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai
fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale,
nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente
o del suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione.
Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio
Non sono registrabili come marchio i segni

Che siano identici o simili a un segno già noto
come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio usato nell'attività
economica, o altro segno distintivo adottato da
altri, se a causa della identità o somiglianza fra i
segni e dell'identità o affinità fra l'attività
d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
Proprietà Industriale – Marchio
Requisito di Novità del Marchio
Non sono registrabili come marchio i segni

Che siano identici o simili ad un marchio già da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello
Stato, in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra
i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra
i due segni.
Proprietà Industriale – Marchio
Capacità distintiva del Marchio
Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in
particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di
uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti
del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni
generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che
in commercio possono servire a designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione
del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio.
Proprietà Industriale – Marchio
Liceità del Marchio e diritti di terzi
Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buoncostume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di
un altrui diritto di autore, di proprietà industriale
o altro diritto esclusivo di terzi.
Proprietà Industriale – Marchio
Effetti della Registrazione del Marchio
I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione.
 Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla
data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data
di scadenza della registrazione precedente.
 La registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa
ed ai prodotti o servizi affini.
 La registrazione dura dieci anni a partire dalla
data di deposito della domanda, salvo il caso di
rinuncia del titolare.
Proprietà Industriale – Marchio
Marchio – Unitarietà dei segni distintivi
E' vietato adottare come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio (di un
sito usato nell'attività economica o altro segno
distintivo) un segno uguale o simile all'altrui
marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra
l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato,
possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
Proprietà Industriale – Marchio
Uso del Marchio
A pena di decadenza il marchio deve formare
oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è
stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere
sospeso per un periodo ininterrotto di cinque
anni, salvo che il mancato uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
Proprietà Industriale – Marchio
Classificazione di Nizza (15 giugno 1957 e ss.ii.)



Per la registrazione dei marchi si fa riferimento alla
Classificazione di Nizza
La classificazione di Nizza è un sistema
internazionale adottato ai fini della classificazione
dei prodotti e servizi. Consiste in 45 classi.
In base alla classificazione di Nizza, i prodotti
rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle
classi da 35 a 45.
Proprietà Industriale – Marchio
La validità territoriale del Marchio d’Impresa:
Marchio Nazionale
- Marchio Comunitario (Unione Europea)
- Marchio Internazionale (Paesi aderenti
-
all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid del 14 aprile
1891 e ss.ii.)
Proprietà Industriale – Marchio
Diritto di priorità - decorrenza:
-
Marchio Nazionale
Dalla data di deposito della domanda
-
Marchio Comunitario
Dalla data di deposito della domanda
-
Marchio Internazionale
Dalla data di deposito di una precedente domanda Nazionale o
Comunitaria
Proprietà Industriale – Marchio
Come fare e quanto costa:
-
Marchio Nazionale
•
Deposito della domanda indirizzata all’UIBM (Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi, con sede in Roma), pratica
telematica su portale dedicato, oppure pratica cartacea
tramite una Camera di Commercio
Tassa decennale = € 101,00 per una classe di prodotti o
servizi + € 34,00 per ogni classe aggiunta + Diritti di
Segreteria e Marca da Bollo
•
Proprietà Industriale – Marchio
Come fare e quanto costa:
-
Marchio Comunitario (28 Paesi)
Deposito della domanda indirizzata all’UAMI (Ufficio
Armonizzazione Mercato Interno, con sede in Alicante,
Spagna), on-line su portale oppure su modulo cartaceo
• Tassa decennale – deposito on-line = € 900,00 per tre
classi di prodotti o servizi + € 150,00 per ogni classe
aggiunta
• Tassa decennale – deposito cartaceo = € 1.050,00 per
tre classi di prodotti o servizi + € 150,00 per ogni classe
aggiunta
•
Proprietà Industriale – Marchio
Come fare e quanto costa:
-
Marchio Internazionale (92 Paesi)
•
Deposito della domanda indirizzata all’OMPI (Organizzazione
Mondiale Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra, Svizzera), su
modulo cartaceo tramite una Camera di Commercio
Tasse
•





se la riproduzione del marchio non è a colori
CHF 653
se la riproduzione del marchio è a colori
CHF 903
per ogni classe in più oltre la terza
CHF 100
Domande internazionali per i Paesi aderenti all’Accordo di Madrid:
per ciascun Paese designato
CHF 100
Domande internazionali per i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid:
per ciascun Paese designato è dovuta una tassa individuale variabile
Proprietà Industriale - Marchio
AGEVOLAZIONI PER LA REGISTRAZIONE
DEI MARCHI ALL’ESTERO
Il Bando MARCHI+
(soggetto gestore UNIONCAMERE)
Proprietà Industriale - Marchio
LE MISURE DEL BANDO
Le agevolazioni del Bando mirano a supportare le imprese di
micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi
all’estero. Le misure agevolative riguardano:
Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi
comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del
mercato interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi
internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici.
Proprietà Industriale - Marchio

Il Bando è aperto dal 4 settembre 2012
ed è attualmente in vigore, con una
buona disponibilità di risorse.

Le agevolazioni sono pari all’80% delle
spese ammissibili sostenute con un tetto
massimo per ciascuna domanda di
marchio di € 4.000 per Misura A e €
6.000 per la Misura B con un tetto
massimo per impresa di € 15.000.
Proprietà Industriale - Marchio
L’OGGETTO DELLE MISURE DI AGEVOLAZIONE
↘
Tasse di deposito e di registrazione della domanda di marchio a
livello UAMI e/o OMPI
e, per incidere in maniera positiva sulla qualità del marchio:
↘
Spese sostenute per l’acquisizione di servizi specialistici:

ricerche di anteriorità (per verificare se il marchio scelto, o un
marchio simile, non sia già stato registrato da un’altra impresa
per prodotti identici o simili)

progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e
progettazione elemento grafico)

assistenza per l’acquisizione di marchi (da estendere all’estero)

assistenza per la concessione in licenza di marchi (estesi
all’estero)
Proprietà Industriale – Marchio
MISURA A - AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA
REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO UAMI
Entità dell’agevolazione:
Per tale misura si prevede un rimborso dell’80% delle spese
ammissibili sostenute con un tetto massimo di € 4.000 per ciascuna
domanda di marchio depositata presso l’UAMI, nel rispetto dei limiti
previsti per ciascuna voce di spesa (All.1 Bando) e considerando un
tetto massimo per impresa di € 15.000.
Per accedere alla Misura è obbligatorio aver effettuato il deposito della domanda
di registrazione e avere assolto il pagamento delle tasse (a partire dalla data del 7
maggio 2012)
Proprietà Industriale - Marchio
MISURA B - AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA
REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO
OMPI ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI
Entità dell’agevolazione:
Per tale misura si prevede un rimborso dell’80% delle spese
ammissibili sostenute con un tetto massimo di:
€ 4.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI
che designi un solo Paese
€ 5.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso OMPI
che designi due o più Paesi
nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna voce di spesa (All.1 Bando) e
considerando un tetto massimo per impresa di € 15.000.
Per accedere alla Misura è obbligatorio aver effettuato il deposito della domanda di
registrazione e avere assolto il pagamento delle tasse (a partire dalla data del 7 maggio
2012)
Proprietà Industriale - Marchio
Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Russia e/o Cina
l’agevolazione è pari al 90% delle spese ammissibili sostenute.
In tal caso, l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:
€ 5.000,00 per ciascuna domanda di registrazione di marchio
depositata presso OMPI che designi la Cina o la Russia;
€ 6.000,00 per ciascuna domanda di registrazione di marchio
depositata presso OMPI che designi Russia o Cina e uno o più
Paesi.
L’agevolazione può essere concessa fino al raggiungimento
del valore massimo di € 15.000,00 per impresa.
Proprietà Industriale - Marchio
MISURE A
E
B

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni
previste per le Misure A e B (qualora nella misura B non si indichi
l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei
valori massimi indicati per voce di spesa, per marchio e per impresa.

In relazione alla Misura B, per uno stesso marchio è possibile
effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal
caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di
€ 5.000,00.

Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi Russia
e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in
precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno
cumulabili fino all’importo massimo di € 6.000,00.
Proprietà Industriale - Marchio
Per tutte le informazioni sul Bando e le relative
modalità di partecipazione visitate il sito internet
https://www.progetto-tpi.it/P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm
Proprietà Industriale
– Giovanni Savarino - Recapiti
I miei recapiti:
Giovanni Savarino
 Telefono: 0934530623 - 0934530641
 Fax: 0934530641

E-mail : [email protected]
Proprietà Industriale
– Giovanni Savarino
Grazie per la
cortese
attenzione.
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