23.4.2003
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 95/1
II
(Atti preparatori)
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
397a SESSIONE PLENARIA DEL 26 E 27 FEBBRAIO 2003
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni “Strategia della politica dei consumatori 2002-2006”»
(COM(2002) 208 def.)
(2003/C 95/01)
La Commissione, in data 7 maggio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla
comunicazione di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Davison, in data 29 gennaio
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 26 febbraio 2003, nel corso della 397a sessione
plenaria, con 84 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il seguente parere.
1.
Introduzione
1.1.
La Commissione stabilisce per la politica dei consumatori tre priorità riguardanti essenzialmente le questioni delle
pratiche commerciali trattate nel Libro verde sulla tutela dei
consumatori e sulla sicurezza dei servizi; vale a dire:
—
un elevato livello comune di protezione dei consumatori;
—
un’applicazione efficace delle norme, in particolare mediante la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri
ed il miglioramento dei meccanismi di ricorso;
—
il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori
nelle politiche dell’UE, attraverso il riesame dei meccanismi di partecipazione, l’educazione e lo sviluppo delle
competenze.
1.2.
Il Comitato approva gli obiettivi prioritari fissati dalla
Commissione in quanto rappresentano un tentativo ambizioso
di estendere le attuali politiche, riconoscendo l’importanza per
i consumatori della piena realizzazione del mercato interno.
L’elenco indicativo allegato alla proposta della Commissione
contiene più di 80 azioni diverse. La strategia viene presentata
in un momento in cui le aspettative dei consumatori stanno
cambiando e il numero di cittadini dell’UE sta per salire a
470 milioni. La strategia, che fa seguito al Libro verde sulla
tutela dei consumatori ( 1), tiene conto di una situazione in
rapido mutamento e sempre più complessa, caratterizzata
dall’impatto della società dell’informazione, dall’introduzione
dell’euro e da un nuovo atteggiamento dei consumatori nei
confronti del rischio e di un consumo etico e sostenibile.
1.2.1.
In considerazione della decisione presa dal Consiglio
europeo di Siviglia di trasferire le questioni concernenti i
consumatori dal consiglio Mercato interno, consumatori e
turismo ad un nuovo consiglio, Occupazione politica sociale,
salute e consumatori, il Comitato chiede al Consiglio di
garantire che gli interessi dei consumatori nel mercato unico
continuino a rimanere al centro delle discussioni.
1.2.2.
Il Comitato è per un livello massimo di armonizzazione, ma ritiene anche che il grado di protezione dei
consumatori debba essere il più elevato possibile. Qualsiasi
riduzione del livello di protezione dei consumatori sarebbe
particolarmentegrave nel momento in cui l’UE si prepara
all’ingresso dei nuovi Stati membri.
(1 ) GU C 125 del 27.5.2002.
C 95/2
1.3.
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In particolare:
1.3.1.
il Comitato approva l’impegno della Commissione
volto ad ampliare e sviluppare la tutela dei consumatori, che
ha effetti positivi soprattutto per coloro che hanno meno
possibilità di difendersi in un mondo sempre più complesso e
tecnologico. È altresì d’accordo sul fatto che parallelamente
siano necessarie adeguate azioni d’informazione (1) nel quadro
di un’evoluzione positiva in cui si registra una crescente
convergenza e rappresentanza comune degli interessi dei
consumatori e dei cittadini.
1.3.2.
Il Comitato inoltre concorda sull’importanza di riconoscere che è impossibile sviluppare le politiche dei consumatori in modo isolato e che è essenziale integrare sistematicamente gli interessi dei consumatori in tutte le altre politiche
comunitarie pertinenti, in conformità del dettato dell’articolo 153 del trattato di Amsterdam. Il Comitato ritiene pertanto
che l’integrazione della protezione dei consumatori in altri
settori d’intervento comunitario dovrebbe costituire una quarta
priorità, con dignità pari alle altre tre priorità sopra menzionate.
1.3.3.
Il Comitato accoglie favorevolmente la revisione del
trattato di Nizza, che rafforza il ruolo dei rappresentanti dei
consumatori, e menziona esplicitamente questi ultimi fra i
membri del Comitato. Un tale riconoscimento e il conseguente
sostegno a politiche efficaci, comprensibili e pertinenti permetteranno di avvicinare maggiormente l’UE ai suoi cittadini.
1.3.4.
Il Comitato richiama l’attenzione sul basso livello di
risorse destinato alle iniziative della Comunità relative ai
consumatori e ai progetti delle loro associazioni, in netto
contrasto con quanto avviene per altre politiche comunitarie,
e invita le autorità di bilancio a aumentare i fondi e il personale
destinati a questo settore di attività.
2.
Le modalità della nuova strategia
2.1.
La Commissione sottolinea la necessità di valutare
l’impatto della strategia e di informare i consumatori. Come
corollario, il Comitato ritiene che si dovrebbe valutare anche
l’impatto sulle imprese delle politiche dei consumatori.
2.2.
Il Comitato ha già espresso la sua preoccupazione per
la mancanza, a livello europeo, di statistiche comparate
coerenti in diversi settori. Alcune statistiche, in particolare
quelle relative ai reclami e agli incidenti causati dai prodotti,
rivestono una particolare importanza per i consumatori. Il
Comitato è del parere che le indagini condotte dall’Ehlass
(European Home and Leisure Accidents Surveillance System,
ovvero Sistema europeo di sorveglianza degli incidenti nell’ambiente domestico e nel tempo libero) e le relative statistiche da
esso fornite dovrebbero essere sviluppate ed utilizzate da tutti
gli Stati membri e dai paesi candidati.
( 1) Il Comitato formulerà tra breve un parere d’iniziativa sull’educazione dei consumatori.
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2.3.
Il Comitato si dichiara inoltre assolutamente favorevole
all’informazione dei consumatori e alla loro educazione su
questioni europee ad opera delle organizzazioni in esso
rappresentate. La Commissione può al tempo stesso rafforzare
il movimento dei consumatori e assicurare che le informazioni
siano fornite in una forma che tenga conto delle loro esigenze
e attese consentendo ad associazioni dei consumatori idonee
di divulgare i dati attraverso tutti i canali a larga diffusione di
cui dispongono. Questo servirà a integrare le informazioni
fornite dalle imprese. La tutela e l’educazione dei consumatori
sono strettamente legate tra loro, e l’educazione è vista sempre
più come parte di un processo di apprendimento permanente.
2.4.
Il Comitato sottolinea l’importanza di un programma
continuo di ricerca e sviluppo comprendente anche un’attività
di ricerca di base per le decisioni di politica dei consumatori.
In tale contesto, bisogna tener conto delle ricerche condotte in
questo campo dalle imprese, dai sindacati e dalle organizzazioni dei consumatori, in quanto è essenziale disporre di informazioni europee affidabili.
2.4.1.
La Commissione potrebbe attuare questo programma
di ricerca e sviluppo mediante la costituzione di una rete di
organismi accademici di ricerca sulle politiche dei consumatori
con l’obiettivo di creare una banca dati sui danni subiti dai
consumatori.
2.4.2.
Le organizzazioni dei consumatori ed «altri enti
giuridici» potrebbero avvalersi delle nuove disposizioni contenute nel sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, che
consentono loro di chiedere finanziamenti a titolo di sei settori
chiave, uno dei quali è la sicurezza.
2.4.3.
La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di
creare un Istituto europeo di ricerca sulle questioni relative ai
consumatori, sull’esempio di quello che si è fatto per l’ambiente
con l’Agenzia europea per l’ambiente. Il Comitato vedrebbe
altresì con favore la creazione di centri studi a livello regionale
e nazionale che la Commissione potrebbe assistere con diversi
mezzi non finanziari.
3. Temi principali affrontati nel documento della Commissione e oggetto delle osservazioni del Comitato
3.1. L’euro
3.1.1.
La Commissione dovrebbe trarre insegnamento dalla
diversità delle esperienze dei consumatori relative all’introduzione dell’euro nei vari Stati membri per rivolgere raccomandazioni ai nuovi paesi che entrino a far parte della zona dell’euro.
Dovrebbe altresì verificare i costi dei bonifici transfrontalieri.
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3.2.
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Sicurezza
3.2.1.
Il Comitato nota con soddisfazione che numerosi
aspetti della sicurezza sono trattati nel programma modulato
della Commissione, il quale fornisce un elenco indicativo di
azioni da svolgere nel quadro di tutti e tre gli obiettivi.
3.2.2.
Anche il Comitato ha sempre attribuito, nei suoi
pareri (1), una grande importanza alle proposte relative alla
sicurezza, vuoi indiretta (per esempio gli imballaggi che non
presentano pericoli per i bambini) vuoi diretta, ad esempio la
sicurezza dei giocattoli o la sicurezza generale dei prodotti,
svolgendo un ruolo decisivo nel promuovere la revisione della
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP).
3.2.2.1.
Tenendo presente l’importanza della DSGP, attualmente in fase di attuazione sia negli Stati membri sia nei paesi
in via d’adesione come parte del recepimento dell’acquis
comunitario, il Comitato chiede alla Commissione di riconoscere che il maggior numero di decessi e di lesioni causa di
gravi invalidità nell’UE sono legati a incidenti domestici e a
quelli che si verificano nel tempo libero. Il numero delle
vittime di questo tipo di incidenti è quattordici volte più
elevato del numero dei morti sul lavoro e quasi doppio rispetto
al numero delle vittime di incidenti stradali. La sicurezza dei
prodotti deve costituire pertanto un obiettivo prioritario e va
prestata particolare attenzione alla situazione nei paesi in via
d’adesione, in cui il numero di incidenti è ancora più alto che
negli attuali Stati membri.
3.2.2.2.
Il Comitato chiede alla Commissione di rafforzare
il sistema Ehlass, fondamentale per la rilevazione di dati
statistici, menzionato brevemente per la prima volta solo
nell’allegato relativo al terzo obiettivo. Un sistema così completo e coordinato per la rilevazione di dati sugli infortuni
dev’essere la struttura portante della politica di sicurezza dei
consumatori.
3.2.2.3.
Il Comitato sollecita inoltre la Commissione ad
elaborare un programma di sostegno a campagne attentamente
mirate per promuovere la sensibilizzazione della pubblica
opinione sulla sicurezza dei consumatori. Alcune ricerche
indicano che oltre l’80 % degli incidenti ( 2) potrebbe essere
evitato. Si avverte inoltre sempre più la necessità di educare i
cittadini alla gestione e alla valutazione dei rischi.
3.2.3.
Il Comitato approva le azioni proposte in materia di
standardizzazione e di sicurezza dei servizi che (salvo poche
eccezioni, ad esempio gli impianti) non rientrano nella DSGP
modificata. Il Comitato attende, per formulare le sue osservazioni, la comunicazione della Commissione sulla sicurezza dei
servizi, siano essi generali o settoriali.
( 1) GU C 51 del 23.2.2000; GU C 117 del 26.4.2000; GU C 367 del
20.12.2000; GU C 125 del 27.5.2002.
( 2) Associazione per la sicurezza dei consumatori europei (ECOSA).
C 95/3
3.3. Pratiche commerciali
3.3.1.
Nel suo parere in merito al Libro verde sulla tutela
dei consumatori (3), il Comitato ha accolto favorevolmente il
nuovo approccio della Commissione che prevede una normativa di carattere generale integrata da una serie di codici, pur
invitando la Commissione a chiarire ulteriormente la proposta.
Accoglie pertanto con favore l’annuncio della presentazione di
una comunicazione di follow-up al Libro verde in quanto
ciò costituisce un’opportunità in termini di semplificazione
normativa e di protezione dei consumatori. Il Comitato è
d’accordo sulla necessità di evitare una normativa eccessivamente particolareggiata, contraria agli interessi sia dei consumatori sia delle imprese, e di cercare una serie di alternative
pratiche, ad esempio la coregolamentazione. Sottolinea inoltre
l’esigenza di fissare progressivamente il livello massimo possibile di armonizzazione delle norme di protezione dei consumatori attraverso gli strumenti più appropriati, siano essi direttive
quadro o raccomandazioni di migliori pratiche. Tale metodo
può aiutare a superare il problema costituito per i consumatori
dall’applicazione del principio del mutuo riconoscimento e del
paese d’origine. Il Comitato è quindi in attesa di potersi
pronunciare su una proposta di direttiva quadro della Commissione, la cui elaborazione viene raccomandata nel Libro verde
sulla tutela dei consumatori. Tale direttiva quadro offrirà un
riferimento giuridico semplice e coadiuvato da codici di buone
pratiche.
3.3.2.
Il Comitato ribadisce l’importanza di integrare sistematicamente le politiche dei consumatori nella legislazione
comunitaria e chiede che la direzione generale di volta in
volta specificamente interessata (Trasporti, Energia, Ambiente,
Concorrenza) sia la responsabile di tale integrazione e che
vengano resi noti gli effetti di tali politiche sui consumatori e
sull’attività delle imprese. Sottolinea inoltre la necessità di
definire procedure chiare di consultazione o di designazione
dei consumatori all’interno di comitati o gruppi di lavoro e di
stabilire metodi di finanziamento per sostenerli.
3.3.3.
Il Comitato raccomanda, in tale contesto, di rivedere
e modificare una serie di direttive, comprese quelle sulle
vendite a distanza, sul godimento a tempo parziale degli
immobili, sui viaggi tutto compreso, sull’indicazione dei prezzi
e sulle garanzie dei beni di consumo.
3.4. Contratti stipulati con i consumatori
3.4.1.
Il Comitato è d’accordo sulla necessità di una revisione ed una chiarificazione del diritto contrattuale esistente allo
scopo di eliminare le incoerenze e sottolinea l’importanza di
un periodo di riflessione armonizzato a livello europeo al fine
di promuovere il commercio transfrontaliero e la trasparenza.
Tale armonizzazione dovrebbe avvenire al livello di protezione
più elevato possibile per consentire ai consumatori di stabilire
relazioni commerciali con altri paesi.
(3 ) GU C 125 del 27.5.2002.
C 95/4
3.5.
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Servizi finanziari
3.5.1.
Lo sfruttamento da parte dei consumatori del potenziale collegato al commercio transfrontaliero è appena agli
inizi. È necessario un contesto sicuro e trasparente. Il nuovo
quadro giuridico dovrebbe favorire la protezione supplementare garantita ai consumatori da alcune società emittenti di carte
di credito in caso di acquisti da cui sorgano controversie,
assicurare la sicurezza delle carte bancarie e di credito on-line
(ad esempio attraverso un uso più efficace dei codici PIN e delle
firme elettroniche) e includere nel suo campo di applicazione i
conti on-line aperti dai minori con il denaro ricevuto per le
loro piccole spese.
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3.7.2.1.
L’integrazione dei trasporti è sempre più importante e il Comitato chiede che le misure di protezione dei
consumatori proposte per il settore del trasporto aereo vengano estese ad altri modi di trasporto. Accoglie favorevolmente
sia le proposte concernenti il rimborso dei passeggeri per
cancellazione dei voli o per negato imbarco (overbooking) sia
quelle che garantiscono una maggiore attenzione nei confronti
dei passeggeri disabili (2).
3.7.3.
Il Comitato apprezzerebbe una raccomandazione sui
diritti dei consumatori nei servizi d’interesse generale, in attesa
della pubblicazione di una proposta di direttiva.
3.8. L’Organizzazione mondiale del commercio
3.6.
Commercio elettronico
3.6.1.
È necessario applicare quanto prima la direttiva sul
commercio elettronico. Pur approvando l’accordo concluso tra
le parti direttamente interessate (stakeholders) sull’istituzione
di un marchio di affidabilità europeo, il Comitato chiede un
rafforzamento della protezione dei minori, dato l’uso intenso
che questi ultimi fanno di Internet, anche per i loro acquisti.
Se si vuole accrescere la fiducia nel commercio elettronico è
necessario che i consumatori abbiano rapido accesso alla
giustizia (1). La cooperazione delle organizzazioni imprenditoriali e dei consumatori riguardo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie on-line va salutata con favore. Naturalmente deve rimanere aperta la possibilità di adire i tribunali.
3.7.
3.8.1.
Il Comitato desidera sottolineare l’importanza che
assumono gli aspetti sociali, ambientali, quelli riguardanti la
salute e i consumatori nell’agenda commerciale. L’OMC deve
avvalersi delle competenze specifiche degli esperti non commerciali per le questioni collegate al commercio, come l’ambiente e la stessa protezione dei consumatori (1). Esistono
organismi internazionali attivi nel campo del lavoro, della
sanità e dell’ambiente, ma manca un organismo che si occupi
di protezione dei consumatori.
Il Comitato osserva che questa è l’unica parte della comunicazione in cui la Commissione tratta di questioni globali come il
commercio, l’etichettatura e la standardizzazione. In considerazione del fatto che i consumatori non agiscono in un contesto
esclusivamente europeo, raccomanda alla Commissione di
impegnarsi maggiormente sulle questioni di rilievo mondiale.
Servizi d’interesse generale
3.7.1.
Il Comitato insiste sul principio della rappresentanza
dei consumatori e sulla necessità di considerare le esigenze
specifiche dei consumatori a basso reddito e di quelli dei paesi
in via di adesione che vivono un periodo di profonde
trasformazioni nel momento in cui le privatizzazioni determinano variazioni nei prezzi e nella natura dei servizi. Gli Stati
membri possono imparare reciprocamente dalle rispettive
migliori pratiche in tema di mantenimento dell’accesso ai
servizi essenziali per i consumatori a basso reddito, come per
esempio l’elettricità. Uno studio in questo campo risulterebbe
molto utile.
3.7.2.
Il Comitato ribadisce come sia importante che diverse
DG tengano conto di questo aspetto, considerando che la
questione riguarda tutta una serie di servizi pubblici, quali
l’energia, le telecomunicazioni e i trasporti.
( 1) Cfr., per esempio, le direttive OCSE per la tutela dei consumatori
nel contesto del commercio elettronico.
3.9. Applicazione
Anche i regolamenti e le direttive elaborati con la massima
cura risultano di scarsa utilità se non sono recepiti e applicati
con successo. Si invita la Commissione a dare seguito all’impegno assunto e attribuire priorità all’applicazione effettiva della
normativa esistente e alla cooperazione tra le autorità preposte
a vigilare su tale applicazione; ciò dovrebbe costituire il primo
passo verso l’innalzamento dell’attuale livello di protezione
transfrontaliera dei consumatori. Il Comitato, che ha affrontato
adeguatamente questo aspetto nel suo parere in merito al Libro
verde sulla tutela dei consumatori, mette in risalto le fasi
essenziali di una corretta applicazione:
3.9.1.
l’importanza di sviluppare sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati basati su attività di ricerca (es. sicurezza
dei servizi o Ehlass);
(2 ) GU C 155 del 29.5.2001.
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3.9.2.
la necessità di sviluppare il «Sistema di scambio
rapido di informazioni» (RAPEX), in modo che le autorità
competenti nominate dagli Stati membri possano scambiarsi
velocemente le informazioni e lanciare allarmi urgenti con
rapidità;
3.9.3.
l’affidarsi a sistemi nazionali di applicazione ben
strutturati, diretti da autorità competenti, dotate di una buona
formazione e appartenenti ad una sola organizzazione amministrativa (e non a più organizzazioni). Il Comitato teme che i
paesi in via d’adesione possano aver recepito la normativa
senza disporre ancora degli strumenti necessari per applicarla
e prende atto con interesse del sostegno attivo fornito spontaneamente da alcuni Stati membri. Gli aspetti concernenti
l’applicazione vengono affrontati più in dettaglio nel parere del
Comitato in merito al Libro verde sulla tutela dei consumatori;
3.9.4.
un rapido accesso alla giustizia per i singoli consumatori. L’accesso dovrebbe essere veloce e semplice, ma i meccanismi di ricorso nelle controversie transfrontaliere non sono né
l’uno né l’altro. Il Comitato accoglie quindi con favore gli sforzi
della Commissione attraverso l’EEJ-NET e l’ADR.
3.10.
Consultazione delle associazioni dei consumatori
3.10.1.
È importante che le associazioni dei consumatori
siano consultate su tutte le questioni che interessano la loro
categoria e non solo sulla politica dei consumatori in quanto
tale. La Commissione giustamente fa osservare che questo ha
un impatto a livello di risorse. Le persone che dedicano il loro
tempo ai comitati consultivi hanno diritto ad un rapido
rimborso spese. Le associazioni dei consumatori che li sponsorizzano devono essere in grado di fornire un sostegno sul
piano politico, della ricerca e amministrativa. Si potrebbe a
tale proposito sviluppare un sistema per la raccolta di fondi
aggiuntivi, dando alle imprese la possibilità di fare delle
donazioni ad una fondazione incaricata di finanziare le attività
dei consumatori.
3.10.2.
Da parte sua, il Comitato appoggia il lavoro dei
suoi membri che fanno parte delle categorie «consumatori» e
«ambiente». Il Comitato consulta regolarmente le associazioni
dei consumatori sulle questioni che li riguardano in modo
specifico, ad esempio l’OMC, e ha voluto conoscere la loro
posizione in merito alla Convenzione sul futuro dell’Europa.
3.10.3.
Il Comitato vorrebbe che vi fosse maggiore sostegno
per il rafforzamento del ruolo del comitato consultivo dei
consumatori e auspica una migliore organizzazione di altri
organi consultivi, affinché possano operare più efficacemente
nell’interesse degli stessi consumatori. È necessario prevedere
disposizioni concernenti la rappresentanza di membri dei paesi
in via d’adesione.
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3.11. Informazione ed educazione dei consumatori
Il Comitato accetta che finora l’informazione e l’educazione
siano state in larga misura di competenza dei singoli Stati
membri. Nondimeno, andrebbe incoraggiata la messa a disposizione di informazioni per i consumatori a livello UE, per
esempio attraverso la definizione di progetti, e la dimensione
europea dovrebbe essere debitamente riconosciuta ( 1). Il Comitato sostiene l’idea di un sito web comune per le organizzazioni
dei consumatori il quale fornisca informazioni e funga da
portale per i loro siti rispettivi.
3.11.1.
Il Comitato riconosce l’importanza dell’informazione che, in una società tecnologica, si può ottenere a partire da
un numero sempre più ampio di strumenti. Questo comporta
vantaggi evidenti, ma presenta anche rischi nuovi e sconosciuti.
Pur prendendo atto del ruolo delle associazioni dei consumatori come fonte affidabile di informazione, soprattutto per un
pubblico «popolare», il Comitato valuta positivamente anche il
contributo delle imprese e lo sviluppo di comunicazioni «di
facile utilizzazione» (es. istruzioni per l’uso, opuscoli disponibili
nei punti vendita, avvertenze e norme di sicurezza). Il Comitato
ha invitato le imprese e le organizzazioni dei consumatori a
fornire tali informazioni anche via computer ad esempio per
quanto riguarda la sicurezza dei minori on-line. Vi sono
margini per una cooperazione di questo tipo relativa al
miglioramento dell’informazione destinata ai consumatori. In
considerazione delle barriere linguistiche al commercio esistenti nell’UE, il Comitato accoglie con favore l’interesse che la
Commissione porta attualmente alle questioni dell’etichettatura.
3.11.2.
Il Comitato giudica le considerazioni della Commissione sull’educazione dei consumatori di portata piuttosto
limitata e ritiene quindi necessario un loro approfondimento.
L’educazione dei consumatori andrebbe integrata negli esistenti
programmi dell’UE nel settore dell’istruzione, per esempio il
tema della sicurezza su internet andrebbe inserito nel programma e-learning. Nel testo questi limiti si rivelano in due modi:
esso fa esclusivamente riferimento alla conoscenza e insiste
unicamente sui diritti.
3.11.2.1.
Per quanto riguarda la conoscenza, essa, aumentando e sviluppandosi nel corso della vita, ha indubbiamente
la sua importanza, ma questo vale per tutte le competenze
necessarie per la vita in generale, come la capacità di operare
una scelta oculata e di prendere decisioni. Nel secondo caso, è
vero che i diritti, e quindi la loro perfetta conoscenza e
applicazione, sono essenziali, ma è fondamentale anche
mostrare un sempre maggiore senso di responsabilità, inclusa
la responsabilità verso temi cruciali quali l’ambiente e lo
sviluppo sostenibile. A tale proposito i programmi d’informazione della DG Ambiente e della DG Sviluppo sono i benvenuti.
Il Comitato ha in particolare sostenuto i progetti volontari
dell’UE riguardanti l’ecolabel e l’etichettatura relativa al commercio equo diretti a incoraggiare un consumo responsabile.
(1 ) Il Comitato formulerà tra breve un parere d’iniziativa sull’educazione dei consumatori.
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3.11.3.
Il Comitato accoglie favorevolmente il contributo
della Commissione alla formazione degli operatori che lavorano per la tutela dei consumatori, riconoscendo che, seppure la
formazione non è l’educazione, essa costituisce lo strumento
pratico per conseguirla.
4.
Conclusioni
Il Comitato approva la comunicazione della Commissione
sulla strategia della politica dei consumatori 2002-2006.
23.4.2003
Il CESE è d’accordo nel perseguire il massimo livello di
armonizzazione, ma considera che il grado di protezione dei
consumatori debba essere il più elevato possibile e che
sia necessaria una rapida applicazione della direttiva sul
commercio elettronico per contribuire alla protezione dei
consumatori on-line. Il Comitato si dichiara inoltre favorevole
ad una più energica applicazione della normativa esistente e
ad una più stretta cooperazione tra le autorità preposte a
verificare il rispetto di tale normativa. Esso si esprime infine in
favore dell’integrazione delle politiche dei consumatori in altre
politiche collegate, tra cui quella dell’istruzione.
Bruxelles, 26 febbraio 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe»
(COM(2002) 494 def. — 2002/0217 (COD))
(2003/C 95/02)
Il Consiglio, in data 14 ottobre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del trattato
che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla
proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia,
ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Le Noail in data 29 gennaio
2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere il 26 febbraio 2003, nel corso
della 397 a sessione plenaria, con 106 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.
1.
Introduzione
1.1.
La lotta contro il traffico di droga organizzato costituisce una priorità per tutti gli Stati membri. In parecchi di essi
sono in atto sforzi per migliorare i sistemi di banche dati e le
tecniche di criminologia e si registra un impiego di risorse
supplementari. Allo stesso tempo, si va sviluppando anche la
cooperazione internazionale che coinvolge organizzazioni
quali l’Interpol e l’Organizzazione mondiale delle dogane.
1.2.
La produzione e il traffico di droga nell’Unione europea
restano le attività principali delle associazioni criminali (Europol, 2001/OEDT, 2002), le quali approfittano al massimo delle
opportunità offerte dalla globalizzazione dell’economia di
mercato, e dell’utilizzo delle tecnologie moderne.
1.3.
La lotta contro la diversione di sostanze chimiche e di
precursori sottoposti a controllo fa parte integrante della
cooperazione internazionale rafforzata. I controlli già in atto
permettono di ritenere che 1 500 tonnellate di anidride acetica,
su una produzione mondiale annuale di 2,5 milioni di
tonnellate, siano dirottate verso la fabbricazione di eroina.
Circa il 20 % della produzione mondiale di anidride acetica
proviene dall’UE.
1.3.1.
Un sistema contro la diversione di anidride acetica,
inteso a identificare l’origine delle sostanze chimiche, ha
permesso di intercettare undici spedizioni di tale sostanza, per
un totale di circa 230 tonnellate, che avrebbero potuto essere
utilizzate per la produzione di un quantitativo di eroina
compreso tra le 55 e le 230 tonnellate.
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