23.4.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 95/1 II (Atti preparatori) COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 397a SESSIONE PLENARIA DEL 26 E 27 FEBBRAIO 2003 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Strategia della politica dei consumatori 2002-2006”» (COM(2002) 208 def.) (2003/C 95/01) La Commissione, in data 7 maggio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione di cui sopra. La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Davison, in data 29 gennaio 2003. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 26 febbraio 2003, nel corso della 397a sessione plenaria, con 84 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La Commissione stabilisce per la politica dei consumatori tre priorità riguardanti essenzialmente le questioni delle pratiche commerciali trattate nel Libro verde sulla tutela dei consumatori e sulla sicurezza dei servizi; vale a dire: — un elevato livello comune di protezione dei consumatori; — un’applicazione efficace delle norme, in particolare mediante la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri ed il miglioramento dei meccanismi di ricorso; — il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell’UE, attraverso il riesame dei meccanismi di partecipazione, l’educazione e lo sviluppo delle competenze. 1.2. Il Comitato approva gli obiettivi prioritari fissati dalla Commissione in quanto rappresentano un tentativo ambizioso di estendere le attuali politiche, riconoscendo l’importanza per i consumatori della piena realizzazione del mercato interno. L’elenco indicativo allegato alla proposta della Commissione contiene più di 80 azioni diverse. La strategia viene presentata in un momento in cui le aspettative dei consumatori stanno cambiando e il numero di cittadini dell’UE sta per salire a 470 milioni. La strategia, che fa seguito al Libro verde sulla tutela dei consumatori ( 1), tiene conto di una situazione in rapido mutamento e sempre più complessa, caratterizzata dall’impatto della società dell’informazione, dall’introduzione dell’euro e da un nuovo atteggiamento dei consumatori nei confronti del rischio e di un consumo etico e sostenibile. 1.2.1. In considerazione della decisione presa dal Consiglio europeo di Siviglia di trasferire le questioni concernenti i consumatori dal consiglio Mercato interno, consumatori e turismo ad un nuovo consiglio, Occupazione politica sociale, salute e consumatori, il Comitato chiede al Consiglio di garantire che gli interessi dei consumatori nel mercato unico continuino a rimanere al centro delle discussioni. 1.2.2. Il Comitato è per un livello massimo di armonizzazione, ma ritiene anche che il grado di protezione dei consumatori debba essere il più elevato possibile. Qualsiasi riduzione del livello di protezione dei consumatori sarebbe particolarmentegrave nel momento in cui l’UE si prepara all’ingresso dei nuovi Stati membri. (1 ) GU C 125 del 27.5.2002. C 95/2 1.3. IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea In particolare: 1.3.1. il Comitato approva l’impegno della Commissione volto ad ampliare e sviluppare la tutela dei consumatori, che ha effetti positivi soprattutto per coloro che hanno meno possibilità di difendersi in un mondo sempre più complesso e tecnologico. È altresì d’accordo sul fatto che parallelamente siano necessarie adeguate azioni d’informazione (1) nel quadro di un’evoluzione positiva in cui si registra una crescente convergenza e rappresentanza comune degli interessi dei consumatori e dei cittadini. 1.3.2. Il Comitato inoltre concorda sull’importanza di riconoscere che è impossibile sviluppare le politiche dei consumatori in modo isolato e che è essenziale integrare sistematicamente gli interessi dei consumatori in tutte le altre politiche comunitarie pertinenti, in conformità del dettato dell’articolo 153 del trattato di Amsterdam. Il Comitato ritiene pertanto che l’integrazione della protezione dei consumatori in altri settori d’intervento comunitario dovrebbe costituire una quarta priorità, con dignità pari alle altre tre priorità sopra menzionate. 1.3.3. Il Comitato accoglie favorevolmente la revisione del trattato di Nizza, che rafforza il ruolo dei rappresentanti dei consumatori, e menziona esplicitamente questi ultimi fra i membri del Comitato. Un tale riconoscimento e il conseguente sostegno a politiche efficaci, comprensibili e pertinenti permetteranno di avvicinare maggiormente l’UE ai suoi cittadini. 1.3.4. Il Comitato richiama l’attenzione sul basso livello di risorse destinato alle iniziative della Comunità relative ai consumatori e ai progetti delle loro associazioni, in netto contrasto con quanto avviene per altre politiche comunitarie, e invita le autorità di bilancio a aumentare i fondi e il personale destinati a questo settore di attività. 2. Le modalità della nuova strategia 2.1. La Commissione sottolinea la necessità di valutare l’impatto della strategia e di informare i consumatori. Come corollario, il Comitato ritiene che si dovrebbe valutare anche l’impatto sulle imprese delle politiche dei consumatori. 2.2. Il Comitato ha già espresso la sua preoccupazione per la mancanza, a livello europeo, di statistiche comparate coerenti in diversi settori. Alcune statistiche, in particolare quelle relative ai reclami e agli incidenti causati dai prodotti, rivestono una particolare importanza per i consumatori. Il Comitato è del parere che le indagini condotte dall’Ehlass (European Home and Leisure Accidents Surveillance System, ovvero Sistema europeo di sorveglianza degli incidenti nell’ambiente domestico e nel tempo libero) e le relative statistiche da esso fornite dovrebbero essere sviluppate ed utilizzate da tutti gli Stati membri e dai paesi candidati. ( 1) Il Comitato formulerà tra breve un parere d’iniziativa sull’educazione dei consumatori. 23.4.2003 2.3. Il Comitato si dichiara inoltre assolutamente favorevole all’informazione dei consumatori e alla loro educazione su questioni europee ad opera delle organizzazioni in esso rappresentate. La Commissione può al tempo stesso rafforzare il movimento dei consumatori e assicurare che le informazioni siano fornite in una forma che tenga conto delle loro esigenze e attese consentendo ad associazioni dei consumatori idonee di divulgare i dati attraverso tutti i canali a larga diffusione di cui dispongono. Questo servirà a integrare le informazioni fornite dalle imprese. La tutela e l’educazione dei consumatori sono strettamente legate tra loro, e l’educazione è vista sempre più come parte di un processo di apprendimento permanente. 2.4. Il Comitato sottolinea l’importanza di un programma continuo di ricerca e sviluppo comprendente anche un’attività di ricerca di base per le decisioni di politica dei consumatori. In tale contesto, bisogna tener conto delle ricerche condotte in questo campo dalle imprese, dai sindacati e dalle organizzazioni dei consumatori, in quanto è essenziale disporre di informazioni europee affidabili. 2.4.1. La Commissione potrebbe attuare questo programma di ricerca e sviluppo mediante la costituzione di una rete di organismi accademici di ricerca sulle politiche dei consumatori con l’obiettivo di creare una banca dati sui danni subiti dai consumatori. 2.4.2. Le organizzazioni dei consumatori ed «altri enti giuridici» potrebbero avvalersi delle nuove disposizioni contenute nel sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, che consentono loro di chiedere finanziamenti a titolo di sei settori chiave, uno dei quali è la sicurezza. 2.4.3. La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di creare un Istituto europeo di ricerca sulle questioni relative ai consumatori, sull’esempio di quello che si è fatto per l’ambiente con l’Agenzia europea per l’ambiente. Il Comitato vedrebbe altresì con favore la creazione di centri studi a livello regionale e nazionale che la Commissione potrebbe assistere con diversi mezzi non finanziari. 3. Temi principali affrontati nel documento della Commissione e oggetto delle osservazioni del Comitato 3.1. L’euro 3.1.1. La Commissione dovrebbe trarre insegnamento dalla diversità delle esperienze dei consumatori relative all’introduzione dell’euro nei vari Stati membri per rivolgere raccomandazioni ai nuovi paesi che entrino a far parte della zona dell’euro. Dovrebbe altresì verificare i costi dei bonifici transfrontalieri. 23.4.2003 3.2. IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Sicurezza 3.2.1. Il Comitato nota con soddisfazione che numerosi aspetti della sicurezza sono trattati nel programma modulato della Commissione, il quale fornisce un elenco indicativo di azioni da svolgere nel quadro di tutti e tre gli obiettivi. 3.2.2. Anche il Comitato ha sempre attribuito, nei suoi pareri (1), una grande importanza alle proposte relative alla sicurezza, vuoi indiretta (per esempio gli imballaggi che non presentano pericoli per i bambini) vuoi diretta, ad esempio la sicurezza dei giocattoli o la sicurezza generale dei prodotti, svolgendo un ruolo decisivo nel promuovere la revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP). 3.2.2.1. Tenendo presente l’importanza della DSGP, attualmente in fase di attuazione sia negli Stati membri sia nei paesi in via d’adesione come parte del recepimento dell’acquis comunitario, il Comitato chiede alla Commissione di riconoscere che il maggior numero di decessi e di lesioni causa di gravi invalidità nell’UE sono legati a incidenti domestici e a quelli che si verificano nel tempo libero. Il numero delle vittime di questo tipo di incidenti è quattordici volte più elevato del numero dei morti sul lavoro e quasi doppio rispetto al numero delle vittime di incidenti stradali. La sicurezza dei prodotti deve costituire pertanto un obiettivo prioritario e va prestata particolare attenzione alla situazione nei paesi in via d’adesione, in cui il numero di incidenti è ancora più alto che negli attuali Stati membri. 3.2.2.2. Il Comitato chiede alla Commissione di rafforzare il sistema Ehlass, fondamentale per la rilevazione di dati statistici, menzionato brevemente per la prima volta solo nell’allegato relativo al terzo obiettivo. Un sistema così completo e coordinato per la rilevazione di dati sugli infortuni dev’essere la struttura portante della politica di sicurezza dei consumatori. 3.2.2.3. Il Comitato sollecita inoltre la Commissione ad elaborare un programma di sostegno a campagne attentamente mirate per promuovere la sensibilizzazione della pubblica opinione sulla sicurezza dei consumatori. Alcune ricerche indicano che oltre l’80 % degli incidenti ( 2) potrebbe essere evitato. Si avverte inoltre sempre più la necessità di educare i cittadini alla gestione e alla valutazione dei rischi. 3.2.3. Il Comitato approva le azioni proposte in materia di standardizzazione e di sicurezza dei servizi che (salvo poche eccezioni, ad esempio gli impianti) non rientrano nella DSGP modificata. Il Comitato attende, per formulare le sue osservazioni, la comunicazione della Commissione sulla sicurezza dei servizi, siano essi generali o settoriali. ( 1) GU C 51 del 23.2.2000; GU C 117 del 26.4.2000; GU C 367 del 20.12.2000; GU C 125 del 27.5.2002. ( 2) Associazione per la sicurezza dei consumatori europei (ECOSA). C 95/3 3.3. Pratiche commerciali 3.3.1. Nel suo parere in merito al Libro verde sulla tutela dei consumatori (3), il Comitato ha accolto favorevolmente il nuovo approccio della Commissione che prevede una normativa di carattere generale integrata da una serie di codici, pur invitando la Commissione a chiarire ulteriormente la proposta. Accoglie pertanto con favore l’annuncio della presentazione di una comunicazione di follow-up al Libro verde in quanto ciò costituisce un’opportunità in termini di semplificazione normativa e di protezione dei consumatori. Il Comitato è d’accordo sulla necessità di evitare una normativa eccessivamente particolareggiata, contraria agli interessi sia dei consumatori sia delle imprese, e di cercare una serie di alternative pratiche, ad esempio la coregolamentazione. Sottolinea inoltre l’esigenza di fissare progressivamente il livello massimo possibile di armonizzazione delle norme di protezione dei consumatori attraverso gli strumenti più appropriati, siano essi direttive quadro o raccomandazioni di migliori pratiche. Tale metodo può aiutare a superare il problema costituito per i consumatori dall’applicazione del principio del mutuo riconoscimento e del paese d’origine. Il Comitato è quindi in attesa di potersi pronunciare su una proposta di direttiva quadro della Commissione, la cui elaborazione viene raccomandata nel Libro verde sulla tutela dei consumatori. Tale direttiva quadro offrirà un riferimento giuridico semplice e coadiuvato da codici di buone pratiche. 3.3.2. Il Comitato ribadisce l’importanza di integrare sistematicamente le politiche dei consumatori nella legislazione comunitaria e chiede che la direzione generale di volta in volta specificamente interessata (Trasporti, Energia, Ambiente, Concorrenza) sia la responsabile di tale integrazione e che vengano resi noti gli effetti di tali politiche sui consumatori e sull’attività delle imprese. Sottolinea inoltre la necessità di definire procedure chiare di consultazione o di designazione dei consumatori all’interno di comitati o gruppi di lavoro e di stabilire metodi di finanziamento per sostenerli. 3.3.3. Il Comitato raccomanda, in tale contesto, di rivedere e modificare una serie di direttive, comprese quelle sulle vendite a distanza, sul godimento a tempo parziale degli immobili, sui viaggi tutto compreso, sull’indicazione dei prezzi e sulle garanzie dei beni di consumo. 3.4. Contratti stipulati con i consumatori 3.4.1. Il Comitato è d’accordo sulla necessità di una revisione ed una chiarificazione del diritto contrattuale esistente allo scopo di eliminare le incoerenze e sottolinea l’importanza di un periodo di riflessione armonizzato a livello europeo al fine di promuovere il commercio transfrontaliero e la trasparenza. Tale armonizzazione dovrebbe avvenire al livello di protezione più elevato possibile per consentire ai consumatori di stabilire relazioni commerciali con altri paesi. (3 ) GU C 125 del 27.5.2002. C 95/4 3.5. IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Servizi finanziari 3.5.1. Lo sfruttamento da parte dei consumatori del potenziale collegato al commercio transfrontaliero è appena agli inizi. È necessario un contesto sicuro e trasparente. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe favorire la protezione supplementare garantita ai consumatori da alcune società emittenti di carte di credito in caso di acquisti da cui sorgano controversie, assicurare la sicurezza delle carte bancarie e di credito on-line (ad esempio attraverso un uso più efficace dei codici PIN e delle firme elettroniche) e includere nel suo campo di applicazione i conti on-line aperti dai minori con il denaro ricevuto per le loro piccole spese. 23.4.2003 3.7.2.1. L’integrazione dei trasporti è sempre più importante e il Comitato chiede che le misure di protezione dei consumatori proposte per il settore del trasporto aereo vengano estese ad altri modi di trasporto. Accoglie favorevolmente sia le proposte concernenti il rimborso dei passeggeri per cancellazione dei voli o per negato imbarco (overbooking) sia quelle che garantiscono una maggiore attenzione nei confronti dei passeggeri disabili (2). 3.7.3. Il Comitato apprezzerebbe una raccomandazione sui diritti dei consumatori nei servizi d’interesse generale, in attesa della pubblicazione di una proposta di direttiva. 3.8. L’Organizzazione mondiale del commercio 3.6. Commercio elettronico 3.6.1. È necessario applicare quanto prima la direttiva sul commercio elettronico. Pur approvando l’accordo concluso tra le parti direttamente interessate (stakeholders) sull’istituzione di un marchio di affidabilità europeo, il Comitato chiede un rafforzamento della protezione dei minori, dato l’uso intenso che questi ultimi fanno di Internet, anche per i loro acquisti. Se si vuole accrescere la fiducia nel commercio elettronico è necessario che i consumatori abbiano rapido accesso alla giustizia (1). La cooperazione delle organizzazioni imprenditoriali e dei consumatori riguardo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie on-line va salutata con favore. Naturalmente deve rimanere aperta la possibilità di adire i tribunali. 3.7. 3.8.1. Il Comitato desidera sottolineare l’importanza che assumono gli aspetti sociali, ambientali, quelli riguardanti la salute e i consumatori nell’agenda commerciale. L’OMC deve avvalersi delle competenze specifiche degli esperti non commerciali per le questioni collegate al commercio, come l’ambiente e la stessa protezione dei consumatori (1). Esistono organismi internazionali attivi nel campo del lavoro, della sanità e dell’ambiente, ma manca un organismo che si occupi di protezione dei consumatori. Il Comitato osserva che questa è l’unica parte della comunicazione in cui la Commissione tratta di questioni globali come il commercio, l’etichettatura e la standardizzazione. In considerazione del fatto che i consumatori non agiscono in un contesto esclusivamente europeo, raccomanda alla Commissione di impegnarsi maggiormente sulle questioni di rilievo mondiale. Servizi d’interesse generale 3.7.1. Il Comitato insiste sul principio della rappresentanza dei consumatori e sulla necessità di considerare le esigenze specifiche dei consumatori a basso reddito e di quelli dei paesi in via di adesione che vivono un periodo di profonde trasformazioni nel momento in cui le privatizzazioni determinano variazioni nei prezzi e nella natura dei servizi. Gli Stati membri possono imparare reciprocamente dalle rispettive migliori pratiche in tema di mantenimento dell’accesso ai servizi essenziali per i consumatori a basso reddito, come per esempio l’elettricità. Uno studio in questo campo risulterebbe molto utile. 3.7.2. Il Comitato ribadisce come sia importante che diverse DG tengano conto di questo aspetto, considerando che la questione riguarda tutta una serie di servizi pubblici, quali l’energia, le telecomunicazioni e i trasporti. ( 1) Cfr., per esempio, le direttive OCSE per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico. 3.9. Applicazione Anche i regolamenti e le direttive elaborati con la massima cura risultano di scarsa utilità se non sono recepiti e applicati con successo. Si invita la Commissione a dare seguito all’impegno assunto e attribuire priorità all’applicazione effettiva della normativa esistente e alla cooperazione tra le autorità preposte a vigilare su tale applicazione; ciò dovrebbe costituire il primo passo verso l’innalzamento dell’attuale livello di protezione transfrontaliera dei consumatori. Il Comitato, che ha affrontato adeguatamente questo aspetto nel suo parere in merito al Libro verde sulla tutela dei consumatori, mette in risalto le fasi essenziali di una corretta applicazione: 3.9.1. l’importanza di sviluppare sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati basati su attività di ricerca (es. sicurezza dei servizi o Ehlass); (2 ) GU C 155 del 29.5.2001. 23.4.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.9.2. la necessità di sviluppare il «Sistema di scambio rapido di informazioni» (RAPEX), in modo che le autorità competenti nominate dagli Stati membri possano scambiarsi velocemente le informazioni e lanciare allarmi urgenti con rapidità; 3.9.3. l’affidarsi a sistemi nazionali di applicazione ben strutturati, diretti da autorità competenti, dotate di una buona formazione e appartenenti ad una sola organizzazione amministrativa (e non a più organizzazioni). Il Comitato teme che i paesi in via d’adesione possano aver recepito la normativa senza disporre ancora degli strumenti necessari per applicarla e prende atto con interesse del sostegno attivo fornito spontaneamente da alcuni Stati membri. Gli aspetti concernenti l’applicazione vengono affrontati più in dettaglio nel parere del Comitato in merito al Libro verde sulla tutela dei consumatori; 3.9.4. un rapido accesso alla giustizia per i singoli consumatori. L’accesso dovrebbe essere veloce e semplice, ma i meccanismi di ricorso nelle controversie transfrontaliere non sono né l’uno né l’altro. Il Comitato accoglie quindi con favore gli sforzi della Commissione attraverso l’EEJ-NET e l’ADR. 3.10. Consultazione delle associazioni dei consumatori 3.10.1. È importante che le associazioni dei consumatori siano consultate su tutte le questioni che interessano la loro categoria e non solo sulla politica dei consumatori in quanto tale. La Commissione giustamente fa osservare che questo ha un impatto a livello di risorse. Le persone che dedicano il loro tempo ai comitati consultivi hanno diritto ad un rapido rimborso spese. Le associazioni dei consumatori che li sponsorizzano devono essere in grado di fornire un sostegno sul piano politico, della ricerca e amministrativa. Si potrebbe a tale proposito sviluppare un sistema per la raccolta di fondi aggiuntivi, dando alle imprese la possibilità di fare delle donazioni ad una fondazione incaricata di finanziare le attività dei consumatori. 3.10.2. Da parte sua, il Comitato appoggia il lavoro dei suoi membri che fanno parte delle categorie «consumatori» e «ambiente». Il Comitato consulta regolarmente le associazioni dei consumatori sulle questioni che li riguardano in modo specifico, ad esempio l’OMC, e ha voluto conoscere la loro posizione in merito alla Convenzione sul futuro dell’Europa. 3.10.3. Il Comitato vorrebbe che vi fosse maggiore sostegno per il rafforzamento del ruolo del comitato consultivo dei consumatori e auspica una migliore organizzazione di altri organi consultivi, affinché possano operare più efficacemente nell’interesse degli stessi consumatori. È necessario prevedere disposizioni concernenti la rappresentanza di membri dei paesi in via d’adesione. C 95/5 3.11. Informazione ed educazione dei consumatori Il Comitato accetta che finora l’informazione e l’educazione siano state in larga misura di competenza dei singoli Stati membri. Nondimeno, andrebbe incoraggiata la messa a disposizione di informazioni per i consumatori a livello UE, per esempio attraverso la definizione di progetti, e la dimensione europea dovrebbe essere debitamente riconosciuta ( 1). Il Comitato sostiene l’idea di un sito web comune per le organizzazioni dei consumatori il quale fornisca informazioni e funga da portale per i loro siti rispettivi. 3.11.1. Il Comitato riconosce l’importanza dell’informazione che, in una società tecnologica, si può ottenere a partire da un numero sempre più ampio di strumenti. Questo comporta vantaggi evidenti, ma presenta anche rischi nuovi e sconosciuti. Pur prendendo atto del ruolo delle associazioni dei consumatori come fonte affidabile di informazione, soprattutto per un pubblico «popolare», il Comitato valuta positivamente anche il contributo delle imprese e lo sviluppo di comunicazioni «di facile utilizzazione» (es. istruzioni per l’uso, opuscoli disponibili nei punti vendita, avvertenze e norme di sicurezza). Il Comitato ha invitato le imprese e le organizzazioni dei consumatori a fornire tali informazioni anche via computer ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei minori on-line. Vi sono margini per una cooperazione di questo tipo relativa al miglioramento dell’informazione destinata ai consumatori. In considerazione delle barriere linguistiche al commercio esistenti nell’UE, il Comitato accoglie con favore l’interesse che la Commissione porta attualmente alle questioni dell’etichettatura. 3.11.2. Il Comitato giudica le considerazioni della Commissione sull’educazione dei consumatori di portata piuttosto limitata e ritiene quindi necessario un loro approfondimento. L’educazione dei consumatori andrebbe integrata negli esistenti programmi dell’UE nel settore dell’istruzione, per esempio il tema della sicurezza su internet andrebbe inserito nel programma e-learning. Nel testo questi limiti si rivelano in due modi: esso fa esclusivamente riferimento alla conoscenza e insiste unicamente sui diritti. 3.11.2.1. Per quanto riguarda la conoscenza, essa, aumentando e sviluppandosi nel corso della vita, ha indubbiamente la sua importanza, ma questo vale per tutte le competenze necessarie per la vita in generale, come la capacità di operare una scelta oculata e di prendere decisioni. Nel secondo caso, è vero che i diritti, e quindi la loro perfetta conoscenza e applicazione, sono essenziali, ma è fondamentale anche mostrare un sempre maggiore senso di responsabilità, inclusa la responsabilità verso temi cruciali quali l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. A tale proposito i programmi d’informazione della DG Ambiente e della DG Sviluppo sono i benvenuti. Il Comitato ha in particolare sostenuto i progetti volontari dell’UE riguardanti l’ecolabel e l’etichettatura relativa al commercio equo diretti a incoraggiare un consumo responsabile. (1 ) Il Comitato formulerà tra breve un parere d’iniziativa sull’educazione dei consumatori. C 95/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.11.3. Il Comitato accoglie favorevolmente il contributo della Commissione alla formazione degli operatori che lavorano per la tutela dei consumatori, riconoscendo che, seppure la formazione non è l’educazione, essa costituisce lo strumento pratico per conseguirla. 4. Conclusioni Il Comitato approva la comunicazione della Commissione sulla strategia della politica dei consumatori 2002-2006. 23.4.2003 Il CESE è d’accordo nel perseguire il massimo livello di armonizzazione, ma considera che il grado di protezione dei consumatori debba essere il più elevato possibile e che sia necessaria una rapida applicazione della direttiva sul commercio elettronico per contribuire alla protezione dei consumatori on-line. Il Comitato si dichiara inoltre favorevole ad una più energica applicazione della normativa esistente e ad una più stretta cooperazione tra le autorità preposte a verificare il rispetto di tale normativa. Esso si esprime infine in favore dell’integrazione delle politiche dei consumatori in altre politiche collegate, tra cui quella dell’istruzione. Bruxelles, 26 febbraio 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger BRIESCH Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe» (COM(2002) 494 def. — 2002/0217 (COD)) (2003/C 95/02) Il Consiglio, in data 14 ottobre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Le Noail in data 29 gennaio 2003. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere il 26 febbraio 2003, nel corso della 397 a sessione plenaria, con 106 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni. 1. Introduzione 1.1. La lotta contro il traffico di droga organizzato costituisce una priorità per tutti gli Stati membri. In parecchi di essi sono in atto sforzi per migliorare i sistemi di banche dati e le tecniche di criminologia e si registra un impiego di risorse supplementari. Allo stesso tempo, si va sviluppando anche la cooperazione internazionale che coinvolge organizzazioni quali l’Interpol e l’Organizzazione mondiale delle dogane. 1.2. La produzione e il traffico di droga nell’Unione europea restano le attività principali delle associazioni criminali (Europol, 2001/OEDT, 2002), le quali approfittano al massimo delle opportunità offerte dalla globalizzazione dell’economia di mercato, e dell’utilizzo delle tecnologie moderne. 1.3. La lotta contro la diversione di sostanze chimiche e di precursori sottoposti a controllo fa parte integrante della cooperazione internazionale rafforzata. I controlli già in atto permettono di ritenere che 1 500 tonnellate di anidride acetica, su una produzione mondiale annuale di 2,5 milioni di tonnellate, siano dirottate verso la fabbricazione di eroina. Circa il 20 % della produzione mondiale di anidride acetica proviene dall’UE. 1.3.1. Un sistema contro la diversione di anidride acetica, inteso a identificare l’origine delle sostanze chimiche, ha permesso di intercettare undici spedizioni di tale sostanza, per un totale di circa 230 tonnellate, che avrebbero potuto essere utilizzate per la produzione di un quantitativo di eroina compreso tra le 55 e le 230 tonnellate.