Allegato "C" Al Repertorio n. 974 Raccolta n. 679 STATUTO U.N.I.A.L.P.C.E. UNIONE ITALIANA AUTONOMA LIBERI PROFESSIONISTI COMPARTO ECONOMIA ART. 1 – COSTITUZIONE È costituita una associazione sindacale nazionale denominata: “UN.I.A.L.P.C.E. Unione Professionisti Italiana Comparto Economia” Autonoma Liberi rappresentativa delle categorie professionali economiche. L’associazione è apartitica ed apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. La sede legale è Per deliberazione istituite, in Roma della modificate al viale Guglielmo Marconi n. 57. Giunta o Esecutiva soppresse possono sedi essere secondarie, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'Estero. trasferire La Giunta l'indirizzo Esecutiva della ha sede pure legale facoltà della di società purché nell'ambito del territorio nazionale. ART. 2 – AFFILIAZIONE Al formale riconoscimento dell’Associazione Nazionale da parte dell’UN.IA.L.P. denominazione UN.I.A.L.P.C.E. del vincolo dell’ufficio può essere e l’uso di di adesione Presidenza utilizzata del logo la sarà consentito fino alla permanenza del Vincolo di adesione con l’UN.I.A.L.P. revocarlo Nazionale, che con provvedimento motivato può in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno sessanta giorni prima della decadenza dell’evento, ed in presenza di gravi inadempimenti e/o circostanze la detta revoca avrà efficacia contestualmente alla notifica del provvedimento. L’ UN.I.A.L.P.C.E settore di nell’ambito categoria è di tenuta a competenza promuovere del ed proprio utilizzare tutte le attività, i servizi, gli enti, le convenzioni per esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti dall’UN.IA.L.P. Nazionale pena la revoca del vincolo di Adesione e l’eventuale risarcimento dei danni subiti e subenti dall’UN.I.A.L.P. Nazionale e/o dagli enti promossi e/o costituiti e/o aderenti alla stessa. Eventuali essere specifiche e espressamente deroghe e a tali formalmente principi potranno autorizzate dalla Presidenza Nazionale dell’UN.I.A.L.P. ART. 3 – SOCI Possono essere soci tutti i soggetti, singoli e associati che esercitano l’attività dei a carattere Dottori continuativo Commercialisti Contabili, dei Consulenti del lavoro, soggetti svolgono che professioni economiche, e attività professionale degli Esperti Tributari, ed altri inerenti alle libere iscritti e non, in uno degli albi professionali nel territorio della Repubblica Italiana, o in uno dei registri dei praticanti, nonché che esercitano la professione anche in uno stato dell’Unione Europea. Gli Associati si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione. Sono soci Onorari coloro che per meriti particolari vengono insigniti di tale carica dal Consiglio Nazionale. Sono soci Ordinari tutte le persone fisiche e i soggetti giuridici che posseggono i seguenti requisiti: - Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea; - Cittadinanza di altri stati ma domiciliati stabilmente in Italia da almeno 1 anni; - Pratica dell’attività di dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro, tributario e delle libere professioni economiche in modo professionale e continuativo nonché di praticante ; - Godimento dei diritti Civili e non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio. Il diritto di voto viene esercitato esclusivamente dagli Associati persone Fisiche. Gli Associati devono osservare lo statuto, il regolamento di attuazione e il codice deontologico professionale. I soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa, perseguire il personale aggiornamento professionale e autorizzare l’Associazione al trattamento dei propri dati personali. Con il rilascio della tessera annuale emanata dall’ufficio di Presidenza Nazionale il richiedente ad ogni effetto acquisterà la qualifica di socio che sarà intrasmissibile. Il Socio è tenuto al versamento di una quota annuale che sarà determinata dagli organi sociali e dai regolamenti nazionali dell’ UN.I.A.L.P.C.E, non potrà essere restituita e né rivalutabile. ART. 4 – SCOPI L’Associazione persegue i seguenti scopi: - Riunire e carattere dottore del difendere tutti continuativo e commercialista lavoro, economiche ed dei che professionale esperto tributario, e coloro l’attività contabile, delle praticanti esercitano libere curando economici, morali, assistenziali e a di consulente professioni gli interessi previdenziali di tutti gli iscritti alla federazione nei confronti di tutti gli enti pubblici e privati; - Difendere l’identità, indipendenza e autonomia e della funzione costituzionale della professione; - La rappresentanza anche Sindacale per il riconoscimento di parte sociale con la stipula di contratti collettivi con i dipendenti degli studi professionali; - Promuovere e organizzare, in collaborazione con il Consiglio Nazionale e gli continua di aggiornamento e approfondimento delle competenze la Dottori professionale e Contabili, dei e conoscenze Esperti Locali Commercialisti delle degli Ordini formazione tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale, volta ad assicurare e a garantire la professionalità e la competenza tecnica degli iscritti all’Albo Commercialisti e degli dei Dottori Esperti Contabili e iniziative finalizzate alla all’associazione. - Promuovere e formazione dei giuridico organizzare - e laureati aziendali, in sia discipline per curarne economico il - tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di professione, sia abilitazione infine per per lo svolgimento agevolarne della l’inserimento nell’attività professionale e lavorativa in genere; - Perseguire il rispetto dell’etica professionale e deontologica tra gli Associati; - Promuovere l’affiancamento alle attività delle istituzioni ed associazioni sviluppo di territoriali sinergie per verso l’assetto l’attuazione e e lo l’ammodernamento dell’attività degli associati; - Promuovere l’assistenza, morale e tecnica verso i giovani iscritti nel registro dei praticanti, in particolare nei loro rapporti con gli studi professionali presso i quali svolgono il tirocinio; - Promuovere curare e patrocinare, anche in collaborazione con Università, Fondazioni, istituti, Centri associazioni, enti Studi collaborazioni giuridici studio e di e privati, fiscali scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, di pubblici, ed riunioni, tirocini formativi, corsi aggiornamento, provvedendo direttamente alla pubblicazione anche attraverso strumenti informatici, di bollettini, dispense, testi congressuali e monografie. - Rappresentare in giudizio gli iscritti ai relativi Albi al fine di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed interessi economici; - Collaborare con enti locali. Per il perseguimento di tutti gli scopi, ferma restando compiere immobiliare l’assenza qualsiasi ivi di finalità attività incluse le la federazione, di economica, partecipazioni lucro, potrà mobiliare ed societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l’assistenza agli associati. ART. 5 – DURATA La durata dell’associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre dell’anno 2100 e si intende tacitamente prorogata fino all’eventuale scioglimento. ART. 6 – ESCLUSIONE DEI SOCI L’esclusione è deliberata dall’organo direttivo nei confronti del socio che: a) Sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio; b) Per gravi contrarie inadempienze all’interesse agli organi sociali dell’Associazione o o attività inosservanze al regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali; costituiscono altresì motivo di azione disciplinare la condotta contrastante con i principi di onestà, lealtà, decoro, utilizzo di ogni singola qualifica per scopi estranei all’Associazione c) Per partecipazione ad altre associazioni costituite con finalità o scopi contrastanti; d) Per perdita dei requisiti per l’ammissione; e) Gli associati contribuzione esclusi con per non in oltre delibera del regola un con esercizio Consiglio le sono quote di dichiarati direttivo, previa diffida all’adempimento da soddisfarsi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida medesima. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso. ART. 7 – RECESSO DEI SOCI Ciascun socio può recedere volontariamente dandone comunicazione all’Associazione con lettera raccomandata a.r. che dovrà novembre pervenire dell’anno entro in e corso, non oltre senza la data possibilità di del 30 rivalsa sul patrimonio della stessa. Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3. ART. 8 – ORGANI Gli organi dell’Associazione sono costituiti in tre livelli: Nazionale, attività Regionale e associative Sezioni devono Territoriali essere munite e tutte della le relativa copertura finanziaria e approvate dal competente organo. Sono organi nazionali: a) L’Assemblea del Consiglio Nazionale; b) La Giunta Esecutiva Nazionale; c) Il Presidente Nazionale; d) Il collegio dei probiviri; e) Il collegio dei revisori dei conti; f) Il comitato Scientifico. ART. 9 – ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE L’Assemblea Nazionale è costituita composta da dai tutti i componenti il consiglio Presidenti delle sezioni della sezione territoriali aventi diritto al voto. Il diritto di voto spetta al Presidente territoriale e può essere esercitato anche mediante delega scritta ad altro socio avere più di due deleghe. avente diritto, nessun socio può Il diritto di voto spetta anche ai soci fondatori, ai Consiglieri nazionali della giunta esecutiva , al Presidente e al Vice Presidente Nazionale. L’elettorato attivo e passivo dell’assemblea dei componenti del consiglio nazionale è esercitato dalle sezioni in regola con il pagamento delle quote associative, e con la comunicazione dell’elenco degli iscritti alla sezione. È facoltà all’Assemblea del Presidente, rappresentanti invitare di pubbliche a presenziare amministrazioni, di enti pubblici, di organizzazioni sindacali e personalità della vita sociale ed economica del paese. ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno e in via straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario e/o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del consiglio direttivo nazionale. L’Assemblea è convocata dalla Giunta Esecutiva, all’uopo incaricata dal Presidente, mediante avviso che deve essere affisso almeno l’adunanza, in venti modo giorni prima visibile di nella quello fissato per sede nazionale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione Nazionale in area riservata almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza nonché la data della seconda convocazione. ART. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Il sistema di voto è stabilito dall’Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti. Le deliberazioni vincolano tutti anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni essere riportate adottate nel dall’assemblea registro dei generale verbali devono firmati dal Presidente, dal segretario e due scrutatori. ART. 12 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA Sono di competenza a) dell’Assemblea: L’esame dei problemi di carattere generale interessanti gli Associati; b) L’elezione del Presidente; c) La nomina, su proposta del Presidente, dei nominativi e del numero dei componenti della Giunta Esecutiva; d) La nomina del collegio dei Revisori contabili; e) La nomina del collegio dei Probiviri; f) L’approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, del bilancio consuntivo e preventivo annuale; g) La modifica dello statuto secondo la modalità del nomina dei successivo art. 15; h) Lo scioglimento liquidatori da dell’Associazione farsi secondo le e la modalità di cui al successivo art. 30; i) Approva, su proposta della giunta regolamento di attuazione dello statuto esecutiva, e le il eventuali modifiche. ART. 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale in carica, in mancanza l’Assemblea eleggerà un proprio Presidente. All’inizio della riunione con l’approvazione dell’Assemblea, il Presidente designa fra i soci presenti, due scrutatori ed un segretario per redigere il verbale. ART. 14 – GIUNTA ESECUTIVA La giunta è composta: a) Dal Presidente eletto dall’Assemblea; b) Da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente. I componenti della giunta non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente. Un terzo dei componenti della Giunta Esecutiva possono essere individuati dal Presidente anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità nell’Associazione. Il numero dei membri della Giunta Esecutiva così come determinato resta in carica per cinque anni. Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla Giunta Esecutiva durante il quinquennio della sua costituzione verranno integrate per cooptazione della stessa su proposta del Presidente. La Giunta si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ed è convocata dal Presidente di propria iniziativa o, quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno fatta dal dei suoi componenti. La convocazione della Giunta viene Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della giorno e giorno. data l’ora In fissata, della caso convocazione “Ad di con riunione urgenza Horas”, l’indicazione ed il si sempre relativo potrà con del luogo, ordine procedere l’utilizzo con del la di posta partecipazione alle elettronica o altri mezzi equivalenti. Non sono ammesse deleghe per la riunioni. La Giunta quando è validamente siano componenti. presenti Trascorsa costituita almeno un’ora da i in prima due terzi quella convocazione dei fissata per suoi la riunione, è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano senza diritto di voto il direttore dell’associazione ed i revisori dei conti effettivi. ART. 15 – COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA La Giunta Esecutiva è l’organo di governo dell’Associazione. Ha il compito operative di attuare dell’assemblea le nel direttive pieno strategiche rispetto delle e norme statutarie. Per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) Convoca l’assemblea ai sensi dell’art. 10 del vigente statuto; b) Nomina tra i propri componenti fino ad un massimo di quattro vicepresidenti; c) Predispone il bilancio annuale da sottoporre eventuali modifiche all’approvazione dell’assemblea; d) Predispone aggiornamenti ed dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e) Predispone statuto e il le regolamento interno eventuali di attuazione modifiche da dello sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; f) Delibera l’organico ed il trattamento economico del personale, nonché eventuali compensi vari per cariche e rappresentanze; g) Procede alla nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso Enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in genere; h) Delibera sull’eventuale affidamento di procedure dei contributi generali e/o speciali; i) Determina la forma e la misura associativi; j) Delibera sull’eventuale trasferimento della sede, nonché sull’ampliamento e sulle modificazioni della sede stessa; k) Delibera sulla partecipazione dell’Associazione ad enti, società, associazioni, consorzi ed altri organismi collettivi; l) Delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci; m) Delibera sull’acquisto e sull’alienazione di mobili ed immobili nella titolarità dell’Associazione; n) Delibera i fondi per l’istruzione di borse di studio, premi e sussidi; o) Delibera l’istituzione pubblicazione di notiziari, o la soppressione periodici, giornali, della libri, opuscoli, etc.; p) Accetta donazioni, lasciti contributi dello stato, della regione, e da altri enti pubblici, di associazioni ed organismi vari nel rispetto delle norme vigenti; q) Delibera su ogni altro organi dell’Associazione. oggetto sottopostogli dagli In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva della medesima. ART. 16 – DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA I consiglieri della Giunta Esecutiva indicati dal Presidente eletto possono in qualunque momento essere dallo stesso rimossi dall’incarico ove assumano atteggiamenti non in linea con l’indirizzo programmatico esposto dal Presidente. Nel caso in cui uno dei componenti della Giunta Esecutiva non partecipi ad alcuna riunione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dall’incarico. Il nuovo membro è nominato per cooptazione della Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso. La comunicazione di dimissioni deve essere inviata al Presidente dell’UN.I.A.L.P.C.E. in qualsiasi forma scritta. ART. 17 – IL PRESIDENTE Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea del Consiglio Nazionale. Propone all’Assemblea la nomina e la determinazione del numero dei componenti della Giunta Esecutiva. Il Presidente convoca e presiede le riunioni degli organi statutari ed ha la firma degli atti ufficiali dell’Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell’Associazione ed è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche compiere, a di fronte titolo ai terzi puramente ed in giudizio; esemplificativo e può non limitativo, i seguenti atti: a) Stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso; b) Nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado; c) Compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali. Il Presidente può conferire ai vicepresidenti ed ai membri di giunta deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza in rapporto anche alla struttura organizzativa associativa. Il Presidente può conferire incarichi per il compimento di singoli atti persone di nell’ambito sua fiducia, dell’ordinaria anche esterne amministrazione a all’associazione, all’uopo nominate e può, inoltre, conferire apposita delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa. Può chiamare Esecutiva, a senza partecipare diritto all’associazione, in alle di riunione voto, possesso di persone della anche competenze Giunta estranee tecniche in Presidente è relazione agli argomenti da discutere. In caso di sua assenza o impedimento, il sostituito da un vicepresidente da lui designato. In caso di dimissioni, la comunicazione dovrà essere inviata a ciascun componente della Giunta Esecutiva. Con la cessazione Vicepresidente legale da della lui dell’Associazione carica designato con del assume l’obbligo Presidente, la di il rappresentanza convocare entro quattro mesi l’Assemblea perché proceda alla nuova elezione. Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore. Il Presidente, anche senza previa delibera da parte della Giunta ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia di partecipazione in nome e per conto dell’Associazione alla costituzione di Consorzi altri ed Enti, Fondazioni, organismi Società, collettivi, Associazioni, sottoscrivendo i relativi atti costitutivi, e/o sottoscrivendo o acquisendo le relative quote, azioni o partecipazioni. ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri, di cui tre effettivi più due supplenti, eletti dall’Assemblea tra persone anche non socie, la quale ne designa anche il Presidente. Il collegio dei probiviri ha il compito di: a) Giudicare in forma inappellabile ogni controversia interna all’Associazione, tra i soci e l’Associazione e tra i soci stessi; b) Esprimere pareri su richiesta degli organi statutari. ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI Il collegio dei Revisori dei conti membri di cui tre effettivi più è composto da cinque due supplenti, nominati dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente. ART. 20 – COMPENSI PER CARICHE Per l’esercizio riceverà un Esecutiva; delle compenso avrà proprie stabilito diritto altresì funzioni, il annualmente al Presidente dalla rimborso delle Giunta spese documentate. ART. 21 – DURATA DELLE CARICHE Tutte le cariche sociali, hanno durata di un quinquennio e sono riconfermabili senza alcun limite temporale. ART. 22 – PATRIMONIO Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: a) Dai contributi annuali dei soci; b) Da contributi da parte di Enti ed istituzioni; c) Da erogazioni e da lasciti costituiti in favore dell’Associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatti all’Associazione da terzi a qualsiasi titolo; d) Da beni patrimoniali eventualmente acquisiti; e) Dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva; f) Dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; g) Dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi. L’Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 23 – BILANCIO ANNUALE L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci corredati dalla relazione dei revisori dei conti sull’andamento sottoposti della gestione all’approvazione sociale devono dell’Assemblea entro essere il 30 giugno di ogni anno. ART. 24 – COMITATO SCIENTIFICO Il comitato scientifico approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell’Associazione. Cura la indiretto, essere formazione degli definendo organizzati i e associati programmi armonizzati dei su in modo corsi tutto diretto che il dovranno territorio nazionale sia per i contenuti che per la loro durata. Regolamenta l’assegnazione dei crediti formativi. o Il comitato scientifico è formato da un direttore che con parere vincolante Segretario e i della Giunta coordinatori Esecutiva tematici a cui nomina si un potranno aggiungere altri componenti dei centri studi territoriali e personalità esterne. ART. 25 – ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI ( SEZIONI) Formano l’ territoriali UN.I.A.L.P.C.E denominate le singole “sezioni” associazioni organizzate in strutture Provinciali e Zonali. Le Associazioni Territoriali Aderenti hanno compiti di rappresentanza politica e sindacale nell’ambito della propria provincia o circoscrizione. Nell’ambito Aderenti di ogni possono regione le costituire Associazioni un Territoriali coordinamento regionale composto da delegati in numero uguale per ognuno di essi, assumendo così compiti di rappresentanza politico-sindacale nell’ambito della stessa regione. I delegati del coordinamento regionale eleggono nel proprio seno un Presidente, un vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere. L’Associazione territoriali non ove Circoscrizionale Regionale ove riconosce esista aderente, esistente nuove un’aggregazione mentre quale organizzazioni Provinciale riconosce organismo e l’organismo territoriale aderente. - La sezione si compone da almeno 20 iscritti e la domanda di costituzione va sottoscritta da almeno tre soci. - IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE Il Presidente e la giunta esecutiva della stessa durano in carica quattro anni dalla data dell’assemblea dei Soci della Sezione. Il Presidente rappresenta la Sezione, partecipa di diritto all’assemblea del Consiglio Nazionale, è responsabile dei rapporti tra la Sezione e la Giunta Esecutiva Nazionale, è responsabile del versamento alla Tesoreria Nazionale delle quote dovute per ciascun iscritto, nonché della contestuale comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Sezione. - L’ASSEMBLEA DEI SOCI L’assemblea può essere Ordinaria e/o Straordinaria ed è convocata dal Presidente della Sezione, và indetta almeno una volta Consuntivo l’anno e per l’approvazione Preventivo, mentre alla del bilancio scadenza del Quadriennio all’ordine del Giorno và inserita l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva. L’assemblea stesse Straordinaria modalità dei soci dell’assemblea eventuali modifiche e ragioni particolari convocata Ordinaria integrazioni che è dello dovranno per con approvare Statuto essere le e per indicate all’ordine del giorno. Risultano associative valide che ed approvate conseguono la tutte maggioranza le delibere semplice dei presenti alle Assemblee. - Il segretario dell’Assemblee provvede della alla Sezione redazione nonché dei dei Verbali Verbali delle riunioni della Giunta esecutiva. - Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità somme della incassate sezione, oltre rilascia alle quote le di quietanze adesione per dei le soci, redige i bilanci preventivi e consuntivi e custodisce i registri contabili. - La giunta Esecutiva con delibera a maggioranza, nomina il collegio dei revisori dei conti, il collegio di tre dei Probiviri e il Comitato Scientifico. - Il collegio dei Revisori si compone membri i quali eleggono tra loro il Presidente ed ha il compito di verificare la regolarità della contabilità, dura in carica quattro anni e comunque fino all’insediamento dei nuovi Revisori. - Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri i quali eleggono tra loro il Presidente ed ha il compito di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia nell’ambito della sezione che possa insorgere tra i Soci, dura in carica quattro anni e comunque fino all’insediamento dei nuovi Probiviri. - Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo, e può essere composto oltre che da avvocati, anche da professori universitari, magistrati ed esperti in altre discipline; tra i suoi membri viene eletto un Presidente e si riunisce almeno due volte l’anno. Il Comitato è l’organo di indirizzo e coordinamento di tutte le attività di ricerca e di studio con un proprio parere non vincolante sulla destinazione dei fondi destinati alla ricerca, redige i regolamenti e i bandi di concorso per l’eventuale organizzazione e concessione di Borse di studio finanziate dall’Associazione Nazionale. - Le Sezioni, sociali nel in piena rispetto autonomia del perseguono presente gli scopi e degli Statuto indirizzi deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale. - Il mancato versamento delle quote da parte della sezione all’Associazione Nazionale, preclude al Presidente della Sezione il diritto al voto e alla investitura di cariche elettive Nazionali versamento delle nell’Associazione; quote annuali dovute il mancato dalla Sezione all’Associazione Nazionale comporta inoltre la sospensione del Presidente e della Giunta Esecutiva della Sezione dalle rispettive cariche. - Il mancato rispetto del presente Statuto e degli indirizzi deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ove configurino tra la un Sezione comportare su grave, reiterato e Giunta la proposta del ed insanabile Esecutiva Collegio contrasto Nazionale Nazionale può dei Probiviri la perdita della qualità di soci dell’UNIONE per gli iscritti alla medesima sezione . La sospensione della Sezione stessa e l’inibizione all’uso del nome, del logo e/o di ogni altro segno o simbolo di identificazione dell’Associazione. ART. 26 – AUTONOMIE DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI Le Associazioni Territoriali Aderenti devono perseguire gli obiettivi politici UN.I.A.L.P.C.E pur di categoria conservando, in determinati sede locale, dall’ la loro piena autonomia politica, organizzativa ed economica. Le Associazioni Territoriali Aderenti devono essere regolamentate da norme che si armonizzino con il presente statuto e comunque non in contrasto con esso. ART. 27 – MODIFICHE Le modifiche da apportarsi al presente statuto, devono essere autorizzate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, e sono deliberate dall’Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 13 del presente statuto. Lo statuto dell’Associazione sarà di volta in volta adeguato dall’Assemblea alle eventuali modificazioni che dovessero verificarsi nell’assetto statutario dell’ UN.I.A.L.P.C.E. ART. 28 – SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In tal caso l’Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione all’ UN.I.A.L.P.C.E provvedendo alla eventuale nomina di uno o più liquidatori. ART. 29 – AUTONOMIA L’Associazione, nel rispetto dello spirito di solidarietà e mutualità tra UN.I.A.L.P.C.E tutte le associazioni gode di piena territoriali autonomia dell’ patrimoniale, amministrativa e funzionale, ed esplicherà le sue funzioni nell’ambito dei principi e dei compiti attribuitile dal presente statuto e nel pieno rispetto degli atti deliberati dagli Organi Esecutivi. Delle eventuali risponderà patrimonio la in obbligazioni medesima solido dalla stessa associazione con le persone con che contratte il hanno proprio contratto obbligazioni in nome e per conto della medesima. ART. 30 – COMMISSARIAMENTO Nel caso si verifichino nelle strutture del sistema associativo territoriale comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme del proprio statuto e del regolamento, e comunque, in ogni caso in cui tali atti, comportamenti od omissioni sistema siano lesivi nazionale, scioglimento degli la al prestigio Giunta organi ed Esecutiva collegiali all’immagine può e disporre nominare del lo un commissario. Il commissario all’uopo nominato provvederà a comunicare ai responsabili delle strutture commissariate la sospensione o decadenza degli incarichi. La Giunta Esecutiva commissariale e stabilisce specifica i la durata poteri del della gestione commissario. Può altresì nominare un commissario ad acta quando situazioni di particolare gravità lo rendano opportuno. Il commissario relaziona mensilmente la Giunta Esecutiva con rapporto scritto sull’attività svolta ed avanza proposte mirate alla regolarizzazione della situazione. ART. 31 – NORMA PERMANENTE Nel caso si verifichino nell’Associazione comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme del presente statuto, del regolamento di attuazione nonché delle deliberazioni degli organi caso nazionali in cui dell’ tali UN.I.A.L.P.C.E atti, comportamenti e comunque, e/o in omissioni ogni siano lesivi al prestigio dell’UN.I.A.L.P.C.E la Giunta Esecutiva Nazionale, all’uopo convocata, provvederà alla nomina di un commissario. Tale procedura sarà applicata anche nei casi in cui la condotta dei singoli organi preposti alla direzione ed alla guida dell’Associazione, sfoci in situazioni di incompatibilità tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto originario. L’Associazione Nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull’amministrazione e gestione delle associazioni territoriali. FTO. ATTANASIO CARLA FTO. D'ALFONSO GIUSEPPE FTO. CARECCI MARCELLA FTO. CONTE GIORDANO FTO. DE VITIS DARIO FTO. CAPUTO MASSIMILIANO FTO. GRECO MARIANTONIETTA FTO. LANZILOTTI ANGELO FTO. MILELLA ANTONIO FTO. MELCHIORRI ROSSELLA FTO. PERRONE MARIA CONCETTA FTO. TRULLO VITTORIO FTO. ZONNO ANNA RITA FTO. TONDO FILIPPO FTO. PEDONE ANTONIO FTO. VIGILANTE SAVINO FTO. MONTINARO LUCIANO FTO. CARICATO CRISTIAN FTO. TONDO GIUSEPPE FTO. VINCENZO PAPI NOTAIO