Allegato "C" Al Repertorio n. 974
Raccolta n. 679
STATUTO
U.N.I.A.L.P.C.E.
UNIONE
ITALIANA AUTONOMA LIBERI PROFESSIONISTI COMPARTO
ECONOMIA
ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita una associazione sindacale nazionale denominata:
“UN.I.A.L.P.C.E.
Unione
Professionisti
Italiana
Comparto
Economia”
Autonoma
Liberi
rappresentativa
delle
categorie professionali economiche.
L’associazione
è
apartitica
ed
apolitica,
ha
carattere
volontario e non ha scopo di lucro.
La sede legale è
Per
deliberazione
istituite,
in Roma
della
modificate
al viale Guglielmo Marconi n. 57.
Giunta
o
Esecutiva
soppresse
possono
sedi
essere
secondarie,
direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e
all'Estero.
trasferire
La
Giunta
l'indirizzo
Esecutiva
della
ha
sede
pure
legale
facoltà
della
di
società
purché nell'ambito del territorio nazionale.
ART. 2 – AFFILIAZIONE
Al
formale
riconoscimento
dell’Associazione
Nazionale
da
parte
dell’UN.IA.L.P.
denominazione
UN.I.A.L.P.C.E.
del
vincolo
dell’ufficio
può
essere
e
l’uso
di
di
adesione
Presidenza
utilizzata
del
logo
la
sarà
consentito fino alla permanenza del Vincolo di adesione con
l’UN.I.A.L.P.
revocarlo
Nazionale, che con provvedimento motivato può
in
qualsiasi
momento
dandone
preavviso
scritto
almeno sessanta giorni prima della decadenza dell’evento, ed
in presenza di gravi inadempimenti e/o circostanze la detta
revoca
avrà
efficacia
contestualmente
alla
notifica
del
provvedimento.
L’
UN.I.A.L.P.C.E
settore
di
nell’ambito
categoria
è
di
tenuta
a
competenza
promuovere
del
ed
proprio
utilizzare
tutte le attività, i servizi, gli enti, le convenzioni per
esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti
e/o sottoscritti dall’UN.IA.L.P. Nazionale
pena la revoca
del vincolo di Adesione e l’eventuale risarcimento dei danni
subiti e subenti dall’UN.I.A.L.P.
Nazionale e/o dagli enti
promossi e/o costituiti e/o aderenti alla stessa.
Eventuali
essere
specifiche
e
espressamente
deroghe
e
a
tali
formalmente
principi
potranno
autorizzate
dalla
Presidenza Nazionale dell’UN.I.A.L.P.
ART. 3 – SOCI
Possono essere soci tutti i soggetti, singoli e associati
che
esercitano
l’attività
dei
a
carattere
Dottori
continuativo
Commercialisti
Contabili, dei
Consulenti del lavoro,
soggetti
svolgono
che
professioni economiche,
e
attività
professionale
degli
Esperti
Tributari, ed altri
inerenti
alle
libere
iscritti e non, in uno degli albi
professionali nel territorio della Repubblica Italiana, o in
uno dei registri dei praticanti,
nonché che esercitano la
professione anche in uno stato dell’Unione Europea.
Gli
Associati
si
distinguono
in:
Fondatori,
Onorari
e
Ordinari.
Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’Atto
Costitutivo dell’Associazione.
Sono soci Onorari coloro che per meriti particolari vengono
insigniti di tale carica dal Consiglio Nazionale.
Sono soci Ordinari tutte le persone fisiche e i soggetti
giuridici che posseggono i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea;
- Cittadinanza di altri stati ma domiciliati stabilmente in
Italia da almeno 1 anni;
- Pratica dell’attività di dottore commercialista ed esperto
contabile,
consulente
del
lavoro,
tributario
e
delle
libere professioni economiche in modo professionale e
continuativo nonché
di praticante ;
- Godimento dei diritti Civili e non aver riportato condanne
per reati contro il patrimonio.
Il
diritto
di
voto
viene
esercitato
esclusivamente
dagli
Associati persone Fisiche.
Gli Associati devono osservare lo statuto, il regolamento di
attuazione e il codice deontologico professionale.
I soci devono essere in regola con il pagamento della quota
associativa,
perseguire
il
personale
aggiornamento
professionale
e
autorizzare
l’Associazione
al
trattamento
dei propri dati personali.
Con il rilascio della tessera annuale emanata dall’ufficio
di
Presidenza
Nazionale
il
richiedente
ad
ogni
effetto
acquisterà la qualifica di socio che sarà intrasmissibile.
Il Socio è tenuto al versamento di una quota annuale che
sarà
determinata
dagli
organi
sociali
e
dai
regolamenti
nazionali dell’ UN.I.A.L.P.C.E, non potrà essere restituita
e né rivalutabile.
ART. 4 – SCOPI
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- Riunire
e
carattere
dottore
del
difendere
tutti
continuativo
e
commercialista
lavoro,
economiche
ed
dei
che
professionale
esperto
tributario,
e
coloro
l’attività
contabile,
delle
praticanti
esercitano
libere
curando
economici, morali, assistenziali e
a
di
consulente
professioni
gli
interessi
previdenziali di tutti
gli iscritti alla federazione nei confronti di tutti gli
enti pubblici e privati;
- Difendere l’identità, indipendenza e autonomia
e della
funzione costituzionale della professione;
- La rappresentanza anche Sindacale per il riconoscimento di
parte sociale con la stipula di contratti collettivi con i
dipendenti degli studi professionali;
-
Promuovere
e
organizzare,
in
collaborazione
con
il
Consiglio
Nazionale
e
gli
continua di aggiornamento e approfondimento
delle
competenze
la
Dottori
professionale
e
Contabili,
dei
e
conoscenze
Esperti
Locali
Commercialisti
delle
degli
Ordini
formazione
tecniche
sulle
materie oggetto di esercizio dell’attività professionale,
volta ad assicurare e a garantire la professionalità e la
competenza tecnica degli iscritti all’Albo
Commercialisti
e
degli
dei Dottori
Esperti
Contabili
e
iniziative
finalizzate
alla
all’associazione.
-
Promuovere
e
formazione
dei
giuridico
organizzare
-
e
laureati
aziendali,
in
sia
discipline
per
curarne
economico
il
-
tirocinio
professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento
degli
esami
di
professione,
sia
abilitazione
infine
per
per
lo
svolgimento
agevolarne
della
l’inserimento
nell’attività professionale e lavorativa in genere;
-
Perseguire
il
rispetto
dell’etica
professionale
e
deontologica tra gli Associati;
- Promuovere l’affiancamento alle attività delle istituzioni
ed
associazioni
sviluppo
di
territoriali
sinergie
per
verso
l’assetto
l’attuazione
e
e
lo
l’ammodernamento
dell’attività degli associati;
-
Promuovere l’assistenza, morale e tecnica verso i giovani
iscritti nel registro dei praticanti, in particolare nei
loro rapporti con gli studi professionali presso i quali
svolgono il tirocinio;
- Promuovere curare e patrocinare, anche in collaborazione
con
Università,
Fondazioni,
istituti,
Centri
associazioni,
enti
Studi
collaborazioni
giuridici
studio
e
di
e
privati,
fiscali
scientifiche,
convegni, seminari, dibattiti,
di
pubblici,
ed
riunioni,
tirocini formativi, corsi
aggiornamento,
provvedendo
direttamente
alla pubblicazione anche attraverso strumenti informatici,
di bollettini, dispense, testi congressuali e monografie.
- Rappresentare in giudizio gli iscritti ai relativi Albi
al fine di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro
della
categoria
professionale
nonché
i
singoli
diritti
civili ed interessi economici;
-
Collaborare con enti locali.
Per il perseguimento di tutti gli scopi,
ferma
restando
compiere
immobiliare
l’assenza
qualsiasi
ivi
di
finalità
attività
incluse
le
la federazione,
di
economica,
partecipazioni
lucro,
potrà
mobiliare
ed
societarie,
la
costituzione o la partecipazione a società di servizi per
l’assistenza agli associati.
ART. 5 – DURATA
La
durata
dell’associazione
è
fissata
al
31
(trentuno)
dicembre dell’anno 2100 e si intende tacitamente prorogata
fino all’eventuale scioglimento.
ART. 6 – ESCLUSIONE DEI SOCI
L’esclusione
è
deliberata
dall’organo
direttivo
nei
confronti del socio che:
a)
Sia stato condannato per reati dolosi contro la persona
o il patrimonio;
b)
Per
gravi
contrarie
inadempienze
all’interesse
agli
organi
sociali
dell’Associazione
o
o
attività
inosservanze
al regolamento interno o delle deliberazioni degli organi
sociali;
costituiscono
altresì
motivo
di
azione
disciplinare la condotta contrastante con i principi di
onestà, lealtà, decoro, utilizzo di ogni singola qualifica
per scopi estranei all’Associazione
c)
Per partecipazione ad altre associazioni costituite con
finalità o scopi contrastanti;
d)
Per perdita dei requisiti per l’ammissione;
e)
Gli
associati
contribuzione
esclusi
con
per
non
in
oltre
delibera
del
regola
un
con
esercizio
Consiglio
le
sono
quote
di
dichiarati
direttivo,
previa
diffida all’adempimento da soddisfarsi entro trenta giorni
dal ricevimento della diffida medesima.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al
collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dalla
notifica dello stesso.
ART. 7 – RECESSO DEI SOCI
Ciascun
socio
può
recedere
volontariamente
dandone
comunicazione all’Associazione con lettera raccomandata a.r.
che
dovrà
novembre
pervenire
dell’anno
entro
in
e
corso,
non
oltre
senza
la
data
possibilità
di
del
30
rivalsa
sul patrimonio della stessa.
Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti
nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3.
ART. 8 – ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono costituiti in tre livelli:
Nazionale,
attività
Regionale
e
associative
Sezioni
devono
Territoriali
essere
munite
e
tutte
della
le
relativa
copertura finanziaria e approvate dal competente organo.
Sono organi nazionali:
a)
L’Assemblea del Consiglio Nazionale;
b)
La Giunta Esecutiva Nazionale;
c)
Il Presidente Nazionale;
d)
Il collegio dei probiviri;
e)
Il collegio dei revisori dei conti;
f)
Il comitato Scientifico.
ART. 9 – ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
L’Assemblea
Nazionale
è
costituita
composta
da
dai
tutti
i
componenti
il
consiglio
Presidenti
delle
sezioni
della
sezione
territoriali aventi diritto al voto.
Il
diritto
di
voto
spetta
al
Presidente
territoriale e può essere esercitato anche mediante delega
scritta
ad
altro
socio
avere più di due deleghe.
avente
diritto,
nessun
socio
può
Il
diritto
di
voto
spetta
anche
ai
soci
fondatori,
ai
Consiglieri nazionali della giunta esecutiva , al Presidente
e al Vice Presidente Nazionale.
L’elettorato attivo e passivo dell’assemblea dei componenti
del consiglio nazionale è esercitato dalle sezioni in regola
con
il
pagamento
delle
quote
associative,
e
con
la
comunicazione dell’elenco degli iscritti alla sezione.
È
facoltà
all’Assemblea
del
Presidente,
rappresentanti
invitare
di
pubbliche
a
presenziare
amministrazioni,
di enti pubblici, di organizzazioni sindacali e personalità
della vita sociale ed economica del paese.
ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea
ordinaria
si
riunisce
ogni
anno
e
in
via
straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario e/o
quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti
del consiglio direttivo nazionale.
L’Assemblea
è
convocata
dalla
Giunta
Esecutiva,
all’uopo
incaricata dal Presidente, mediante avviso che deve essere
affisso
almeno
l’adunanza,
in
venti
modo
giorni
prima
visibile
di
nella
quello
fissato
per
sede
nazionale
e
pubblicato sul sito internet dell’Associazione Nazionale in
area riservata almeno 60 giorni prima della data fissata per
la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno,
la
data,
l’ora
ed
il
luogo
dell’adunanza
nonché
la
data
della seconda convocazione.
ART. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più
uno degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Il sistema di voto è stabilito dall’Assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti o rappresentati.
Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti.
Le
deliberazioni
vincolano
tutti
anche
se
assenti
o
dissenzienti.
Le
deliberazioni
essere
riportate
adottate
nel
dall’assemblea
registro
dei
generale
verbali
devono
firmati
dal
Presidente, dal segretario e due scrutatori.
ART. 12 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Sono di competenza
a)
dell’Assemblea:
L’esame dei problemi di carattere generale interessanti
gli Associati;
b)
L’elezione del Presidente;
c)
La nomina, su proposta del Presidente, dei nominativi e
del numero dei componenti della Giunta Esecutiva;
d)
La nomina del collegio dei Revisori contabili;
e)
La nomina del collegio dei Probiviri;
f)
L’approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva, del
bilancio consuntivo e preventivo annuale;
g)
La
modifica
dello
statuto
secondo
la
modalità
del
nomina
dei
successivo art. 15;
h)
Lo
scioglimento
liquidatori
da
dell’Associazione
farsi
secondo
le
e
la
modalità
di
cui
al
successivo art. 30;
i)
Approva,
su
proposta
della
giunta
regolamento
di
attuazione
dello
statuto
esecutiva,
e
le
il
eventuali
modifiche.
ART. 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale in carica,
in
mancanza
l’Assemblea
eleggerà
un
proprio
Presidente.
All’inizio della riunione con l’approvazione dell’Assemblea,
il Presidente designa fra i soci presenti, due scrutatori ed
un segretario per redigere il verbale.
ART. 14 – GIUNTA ESECUTIVA
La giunta è composta:
a)
Dal Presidente eletto dall’Assemblea;
b)
Da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri
nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente.
I componenti della giunta non potranno mai essere in numero
pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.
Un
terzo
dei
componenti
della
Giunta
Esecutiva
possono
essere individuati dal Presidente anche tra persone che non
abbiano diretta responsabilità nell’Associazione.
Il
numero
dei
membri
della
Giunta
Esecutiva
così
come
determinato resta in carica per cinque anni.
Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla
Giunta
Esecutiva
durante
il
quinquennio
della
sua
costituzione verranno integrate per cooptazione della stessa
su proposta del Presidente.
La Giunta si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ed è
convocata dal Presidente di propria iniziativa o, quando ne
facciano
richiesta
almeno
la
metà
più
uno
fatta
dal
dei
suoi
componenti.
La
convocazione
della
Giunta
viene
Presidente
tramite lettera, fax o posta elettronica almeno sette giorni
prima
della
giorno
e
giorno.
data
l’ora
In
fissata,
della
caso
convocazione
“Ad
di
con
riunione
urgenza
Horas”,
l’indicazione
ed
il
si
sempre
relativo
potrà
con
del
luogo,
ordine
procedere
l’utilizzo
con
del
la
di
posta
partecipazione
alle
elettronica o altri mezzi equivalenti.
Non
sono
ammesse
deleghe
per
la
riunioni.
La
Giunta
quando
è
validamente
siano
componenti.
presenti
Trascorsa
costituita
almeno
un’ora
da
i
in
prima
due
terzi
quella
convocazione
dei
fissata
per
suoi
la
riunione, è validamente costituita quando siano presenti la
maggioranza dei suoi componenti.
Le
deliberazioni
della
Giunta
Esecutiva
risultano
dal
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano senza diritto
di
voto
il
direttore
dell’associazione
ed
i
revisori
dei
conti effettivi.
ART. 15 – COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è l’organo di governo dell’Associazione.
Ha
il
compito
operative
di
attuare
dell’assemblea
le
nel
direttive
pieno
strategiche
rispetto
delle
e
norme
statutarie.
Per
quanto
riguarda
il
compimento
di
atti
di
ordinaria
amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a)
Convoca
l’assemblea
ai
sensi
dell’art.
10
del
vigente
statuto;
b)
Nomina tra i propri componenti fino ad un massimo di
quattro vicepresidenti;
c)
Predispone
il
bilancio
annuale
da
sottoporre
eventuali
modifiche
all’approvazione dell’assemblea;
d)
Predispone
aggiornamenti
ed
dello
statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e)
Predispone
statuto
e
il
le
regolamento
interno
eventuali
di
attuazione
modifiche
da
dello
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
f)
Delibera
l’organico
ed
il
trattamento
economico
del
personale, nonché eventuali compensi vari per cariche e
rappresentanze;
g)
Procede alla nomina dei rappresentanti dell’Associazione
presso Enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed
organismi in genere;
h)
Delibera
sull’eventuale
affidamento
di
procedure
dei
contributi
generali e/o speciali;
i)
Determina
la
forma
e
la
misura
associativi;
j)
Delibera sull’eventuale trasferimento della sede, nonché
sull’ampliamento e sulle modificazioni della sede stessa;
k)
Delibera sulla partecipazione dell’Associazione ad enti,
società,
associazioni,
consorzi
ed
altri
organismi
collettivi;
l)
Delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
m)
Delibera sull’acquisto e sull’alienazione di mobili ed
immobili nella titolarità dell’Associazione;
n)
Delibera i fondi per l’istruzione di borse di studio,
premi e sussidi;
o)
Delibera
l’istituzione
pubblicazione
di
notiziari,
o
la
soppressione
periodici,
giornali,
della
libri,
opuscoli, etc.;
p)
Accetta donazioni, lasciti contributi dello stato, della
regione,
e
da
altri
enti
pubblici,
di
associazioni
ed
organismi vari nel rispetto delle norme vigenti;
q)
Delibera
su
ogni
altro
organi dell’Associazione.
oggetto
sottopostogli
dagli
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri
della
Giunta
Esecutiva
portando
a
ratifica
le
proprie
decisioni nella prima riunione successiva della medesima.
ART. 16 –
DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE COMPONENTI
DELLA GIUNTA
I
consiglieri
della
Giunta
Esecutiva
indicati
dal
Presidente eletto possono in qualunque momento essere dallo
stesso rimossi dall’incarico ove assumano atteggiamenti non
in
linea
con
l’indirizzo
programmatico
esposto
dal
Presidente.
Nel caso in cui uno dei componenti della Giunta Esecutiva
non partecipi ad alcuna riunione per tre volte consecutive,
senza
giustificato
motivo,
viene
dichiarato
decaduto
dall’incarico.
Il
nuovo
membro
è
nominato
per
cooptazione
della
Giunta
Esecutiva, su proposta del Presidente, e dura in carica fino
alla scadenza del mandato del Presidente stesso.
La
comunicazione
di
dimissioni
deve
essere
inviata
al
Presidente dell’UN.I.A.L.P.C.E. in qualsiasi forma scritta.
ART. 17 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea del
Consiglio Nazionale.
Propone
all’Assemblea
la
nomina
e
la
determinazione
del
numero dei componenti della Giunta Esecutiva.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni degli organi
statutari
ed
ha
la
firma
degli
atti
ufficiali
dell’Associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale
dell’Associazione ed è il rappresentante legale a tutti gli
effetti,
anche
compiere,
a
di
fronte
titolo
ai
terzi
puramente
ed
in
giudizio;
esemplificativo
e
può
non
limitativo, i seguenti atti:
a)
Stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche
ipotecaria,
aprire
conti
correnti
bancari
e
postali,
trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;
b)
Nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a
qualsiasi
autorità
giudiziaria
e
amministrativa
di
ogni
ordine e grado;
c)
Compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei
fini sociali.
Il Presidente può conferire ai vicepresidenti ed ai membri
di giunta deleghe per singole materie e per le iniziative
che richiedano particolare impegno e competenza in rapporto
anche alla struttura organizzativa associativa.
Il Presidente può conferire incarichi per il compimento di
singoli
atti
persone
di
nell’ambito
sua
fiducia,
dell’ordinaria
anche
esterne
amministrazione
a
all’associazione,
all’uopo nominate e può, inoltre, conferire apposita delega
per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto
della stessa.
Può
chiamare
Esecutiva,
a
senza
partecipare
diritto
all’associazione,
in
alle
di
riunione
voto,
possesso
di
persone
della
anche
competenze
Giunta
estranee
tecniche
in
Presidente
è
relazione agli argomenti da discutere.
In
caso
di
sua
assenza
o
impedimento,
il
sostituito da un vicepresidente da lui designato. In caso di
dimissioni, la comunicazione dovrà essere inviata a ciascun
componente della Giunta Esecutiva.
Con
la
cessazione
Vicepresidente
legale
da
della
lui
dell’Associazione
carica
designato
con
del
assume
l’obbligo
Presidente,
la
di
il
rappresentanza
convocare
entro
quattro mesi l’Assemblea perché proceda alla nuova elezione.
Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine
del residuo periodo di carica del suo predecessore.
Il Presidente, anche senza previa delibera da parte della
Giunta ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia
di partecipazione in nome e per conto dell’Associazione alla
costituzione
di
Consorzi
altri
ed
Enti,
Fondazioni,
organismi
Società,
collettivi,
Associazioni,
sottoscrivendo
i
relativi atti costitutivi, e/o sottoscrivendo o acquisendo
le relative quote, azioni o partecipazioni.
ART. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri, di
cui tre effettivi più due supplenti, eletti dall’Assemblea
tra persone anche non socie, la quale ne designa anche il
Presidente.
Il collegio dei probiviri ha il compito di:
a)
Giudicare
in
forma
inappellabile
ogni
controversia
interna all’Associazione, tra i soci e l’Associazione e
tra i soci stessi;
b)
Esprimere pareri su richiesta degli organi statutari.
ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il collegio dei Revisori dei conti
membri
di
cui
tre
effettivi
più
è composto da cinque
due
supplenti,
nominati
dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente.
ART. 20 – COMPENSI PER CARICHE
Per
l’esercizio
riceverà
un
Esecutiva;
delle
compenso
avrà
proprie
stabilito
diritto
altresì
funzioni,
il
annualmente
al
Presidente
dalla
rimborso
delle
Giunta
spese
documentate.
ART. 21 – DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali, hanno durata di un quinquennio e
sono riconfermabili senza alcun limite temporale.
ART. 22 – PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
Dai contributi annuali dei soci;
b)
Da contributi da parte di Enti ed istituzioni;
c)
Da
erogazioni
e
da
lasciti
costituiti
in
favore
dell’Associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatti
all’Associazione da terzi a qualsiasi titolo;
d)
Da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;
e)
Dai
contributi
straordinari
dei
soci
deliberati
dalla
Giunta Esecutiva;
f)
Dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
g)
Dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi.
L’Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 23 – BILANCIO ANNUALE
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude
il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci corredati dalla relazione dei revisori dei conti
sull’andamento
sottoposti
della
gestione
all’approvazione
sociale
devono
dell’Assemblea
entro
essere
il
30
giugno di ogni anno.
ART. 24 – COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico approfondisce le tematiche culturali
e
scientifiche
relative
alle
materie
di
pertinenza
dell’Associazione.
Cura
la
indiretto,
essere
formazione
degli
definendo
organizzati
i
e
associati
programmi
armonizzati
dei
su
in
modo
corsi
tutto
diretto
che
il
dovranno
territorio
nazionale sia per i contenuti che per la loro durata.
Regolamenta l’assegnazione dei crediti formativi.
o
Il comitato scientifico è formato da un direttore che con
parere
vincolante
Segretario
e
i
della
Giunta
coordinatori
Esecutiva
tematici
a
cui
nomina
si
un
potranno
aggiungere altri componenti dei centri studi territoriali e
personalità esterne.
ART. 25 – ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI ( SEZIONI)
Formano
l’
territoriali
UN.I.A.L.P.C.E
denominate
le
singole
“sezioni”
associazioni
organizzate
in
strutture
Provinciali e Zonali. Le Associazioni Territoriali Aderenti
hanno
compiti
di
rappresentanza
politica
e
sindacale
nell’ambito della propria provincia o circoscrizione.
Nell’ambito
Aderenti
di
ogni
possono
regione
le
costituire
Associazioni
un
Territoriali
coordinamento
regionale
composto da delegati in numero uguale per ognuno di essi,
assumendo così compiti di rappresentanza politico-sindacale
nell’ambito della stessa regione.
I delegati del coordinamento regionale eleggono nel proprio
seno un Presidente, un vice-presidente, un Segretario e un
Tesoriere.
L’Associazione
territoriali
non
ove
Circoscrizionale
Regionale
ove
riconosce
esista
aderente,
esistente
nuove
un’aggregazione
mentre
quale
organizzazioni
Provinciale
riconosce
organismo
e
l’organismo
territoriale
aderente.
- La sezione si compone da almeno 20 iscritti e la domanda
di costituzione va sottoscritta da almeno tre soci.
- IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Il Presidente e la giunta esecutiva della stessa durano in
carica
quattro
anni
dalla
data
dell’assemblea
dei
Soci
della Sezione.
Il Presidente rappresenta la Sezione, partecipa di diritto
all’assemblea del Consiglio Nazionale, è responsabile dei
rapporti tra la Sezione e la Giunta Esecutiva Nazionale, è
responsabile del versamento alla Tesoreria Nazionale delle
quote dovute per ciascun iscritto, nonché della contestuale
comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Sezione.
- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea
può
essere
Ordinaria
e/o
Straordinaria
ed
è
convocata dal Presidente della Sezione, và indetta almeno
una
volta
Consuntivo
l’anno
e
per
l’approvazione
Preventivo,
mentre
alla
del
bilancio
scadenza
del
Quadriennio all’ordine del Giorno và inserita l’elezione
del Presidente e della Giunta Esecutiva.
L’assemblea
stesse
Straordinaria
modalità
dei
soci
dell’assemblea
eventuali
modifiche
e
ragioni
particolari
convocata
Ordinaria
integrazioni
che
è
dello
dovranno
per
con
approvare
Statuto
essere
le
e
per
indicate
all’ordine del giorno.
Risultano
associative
valide
che
ed
approvate
conseguono
la
tutte
maggioranza
le
delibere
semplice
dei
presenti alle Assemblee.
-
Il
segretario
dell’Assemblee
provvede
della
alla
Sezione
redazione
nonché
dei
dei
Verbali
Verbali
delle
riunioni della Giunta esecutiva.
- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la
contabilità
somme
della
incassate
sezione,
oltre
rilascia
alle
quote
le
di
quietanze
adesione
per
dei
le
soci,
redige i bilanci preventivi e consuntivi e custodisce i
registri contabili.
- La giunta Esecutiva con delibera a maggioranza, nomina
il
collegio
dei
revisori
dei
conti,
il
collegio
di
tre
dei
Probiviri e il Comitato Scientifico.
-
Il
collegio
dei
Revisori
si
compone
membri
i
quali eleggono tra loro il Presidente ed ha il compito di
verificare la regolarità della contabilità, dura in carica
quattro
anni
e
comunque
fino
all’insediamento
dei
nuovi
Revisori.
- Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri i
quali eleggono tra loro il Presidente ed ha il compito di
dirimere amichevolmente qualsiasi controversia nell’ambito
della
sezione
che
possa
insorgere
tra
i
Soci,
dura
in
carica quattro anni e comunque fino all’insediamento dei
nuovi Probiviri.
-
Il
Comitato
Scientifico
è
l’organo
consultivo,
e
può
essere composto oltre che da avvocati, anche da professori
universitari, magistrati ed esperti in altre discipline;
tra i suoi membri viene eletto un Presidente e si riunisce
almeno due volte l’anno.
Il
Comitato
è
l’organo
di
indirizzo
e
coordinamento
di
tutte le attività di ricerca e di studio con un proprio
parere
non
vincolante
sulla
destinazione
dei
fondi
destinati alla ricerca, redige i regolamenti e i bandi di
concorso per l’eventuale organizzazione e concessione di
Borse di studio finanziate dall’Associazione Nazionale.
-
Le
Sezioni,
sociali
nel
in
piena
rispetto
autonomia
del
perseguono
presente
gli
scopi
e
degli
Statuto
indirizzi deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
- Il mancato versamento delle quote da parte della sezione
all’Associazione
Nazionale,
preclude
al
Presidente
della
Sezione il diritto al voto e alla investitura di cariche
elettive
Nazionali
versamento
delle
nell’Associazione;
quote
annuali
dovute
il
mancato
dalla
Sezione
all’Associazione Nazionale comporta inoltre la sospensione
del
Presidente
e
della
Giunta
Esecutiva
della
Sezione
dalle rispettive cariche.
-
Il
mancato
rispetto
del
presente
Statuto
e
degli
indirizzi deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ove
configurino
tra
la
un
Sezione
comportare
su
grave,
reiterato
e
Giunta
la
proposta
del
ed
insanabile
Esecutiva
Collegio
contrasto
Nazionale
Nazionale
può
dei
Probiviri la perdita della qualità di soci dell’UNIONE per
gli iscritti alla medesima sezione .
La sospensione della Sezione stessa e l’inibizione all’uso
del nome, del logo e/o di ogni altro segno
o simbolo di
identificazione dell’Associazione.
ART. 26 – AUTONOMIE DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI
Le Associazioni Territoriali Aderenti devono perseguire gli
obiettivi
politici
UN.I.A.L.P.C.E
pur
di
categoria
conservando,
in
determinati
sede
locale,
dall’
la
loro
piena autonomia politica, organizzativa ed economica.
Le
Associazioni
Territoriali
Aderenti
devono
essere
regolamentate da norme che si armonizzino con il presente
statuto e comunque non in contrasto con esso.
ART. 27 – MODIFICHE
Le
modifiche
da
apportarsi
al
presente
statuto,
devono
essere autorizzate dalla Giunta Esecutiva Nazionale, e sono
deliberate
dall’Assemblea
validamente
costituita
ai
sensi
dell’art. 13 del presente statuto.
Lo statuto dell’Associazione sarà di volta in volta adeguato
dall’Assemblea
alle
eventuali
modificazioni
che
dovessero
verificarsi nell’assetto statutario dell’ UN.I.A.L.P.C.E.
ART. 28 – SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento
dell’Associazione
può
essere
deliberato
dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In tal
caso l’Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione
del patrimonio e per la sua devoluzione all’ UN.I.A.L.P.C.E
provvedendo alla eventuale nomina di uno o più liquidatori.
ART. 29 – AUTONOMIA
L’Associazione, nel rispetto dello spirito di solidarietà e
mutualità
tra
UN.I.A.L.P.C.E
tutte
le
associazioni
gode
di
piena
territoriali
autonomia
dell’
patrimoniale,
amministrativa e funzionale, ed esplicherà le sue funzioni
nell’ambito
dei
principi
e
dei
compiti
attribuitile
dal
presente statuto e nel pieno rispetto degli atti deliberati
dagli Organi Esecutivi.
Delle
eventuali
risponderà
patrimonio
la
in
obbligazioni
medesima
solido
dalla
stessa
associazione
con
le
persone
con
che
contratte
il
hanno
proprio
contratto
obbligazioni in nome e per conto della medesima.
ART. 30 – COMMISSARIAMENTO
Nel
caso
si
verifichino
nelle
strutture
del
sistema
associativo territoriale comportamenti e/o omissioni tali da
violare le norme del proprio statuto e del regolamento, e
comunque, in ogni caso in cui tali atti, comportamenti od
omissioni
sistema
siano
lesivi
nazionale,
scioglimento
degli
la
al
prestigio
Giunta
organi
ed
Esecutiva
collegiali
all’immagine
può
e
disporre
nominare
del
lo
un
commissario.
Il commissario all’uopo nominato provvederà a comunicare ai
responsabili delle strutture commissariate la sospensione o
decadenza degli incarichi.
La
Giunta
Esecutiva
commissariale
e
stabilisce
specifica
i
la
durata
poteri
del
della
gestione
commissario.
Può
altresì nominare un commissario ad acta quando situazioni di
particolare gravità lo rendano opportuno.
Il commissario relaziona mensilmente la Giunta Esecutiva con
rapporto
scritto
sull’attività
svolta
ed
avanza
proposte
mirate alla regolarizzazione della situazione.
ART. 31 – NORMA PERMANENTE
Nel caso si verifichino nell’Associazione comportamenti e/o
omissioni tali da violare le norme del presente statuto, del
regolamento di attuazione nonché delle deliberazioni degli
organi
caso
nazionali
in
cui
dell’
tali
UN.I.A.L.P.C.E
atti,
comportamenti
e
comunque,
e/o
in
omissioni
ogni
siano
lesivi al prestigio dell’UN.I.A.L.P.C.E la Giunta Esecutiva
Nazionale, all’uopo convocata, provvederà alla nomina di un
commissario.
Tale
procedura
sarà
applicata
anche
nei
casi
in
cui
la
condotta dei singoli organi preposti alla direzione ed alla
guida
dell’Associazione,
sfoci
in
situazioni
di
incompatibilità tali da rendere impossibile la prosecuzione
del rapporto originario.
L’Associazione
Nazionale
ha
diritto
di
compiere
ogni
controllo e verifica sul funzionamento, sull’amministrazione
e gestione delle associazioni territoriali.
FTO. ATTANASIO CARLA
FTO. D'ALFONSO GIUSEPPE
FTO. CARECCI MARCELLA
FTO. CONTE GIORDANO
FTO. DE VITIS DARIO
FTO. CAPUTO MASSIMILIANO
FTO. GRECO MARIANTONIETTA
FTO. LANZILOTTI ANGELO
FTO. MILELLA ANTONIO
FTO. MELCHIORRI ROSSELLA
FTO. PERRONE MARIA CONCETTA
FTO. TRULLO VITTORIO
FTO. ZONNO ANNA RITA
FTO. TONDO FILIPPO
FTO. PEDONE ANTONIO
FTO. VIGILANTE SAVINO
FTO. MONTINARO LUCIANO
FTO. CARICATO CRISTIAN
FTO. TONDO GIUSEPPE
FTO. VINCENZO PAPI NOTAIO
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