Véronique Piva c/o Assimedia SA Locarno Tutore aziendale: Fabrizio Garbani Nerini Villa Erica Scuola di Lingue e Commercio Locarno Docente assistente: Suor Gerda Germann Anno scolastico 2011-2012 SOMMARIO PRIMA PARTE: ASSIMEDIA SA…………….……………………………………………4 1. INTRODUZIONE ...................................................................................................... 4 2. LA REALTÀ ASSICURATIVA IN SVIZZERA ............................................................ 4 2.1. Cosa significa assicurazione?..................................................................... 4 2.2. La tutela delle compagnie assicurative ....................................................... 5 2.3. Divisione in rami assicurativi ....................................................................... 5 2.3.1. Assicurazioni persone ................................................................... 5 2.3.2. Assicurazioni cose ........................................................................ 6 2.3.3. Assicurazioni patrimoniali.............................................................. 6 3. I CANALI DI VENDITA DELLE ASSICURAZIONI..................................................... 6 3.1. Il ruolo del broker ........................................................................................ 7 4. LA STORIA .............................................................................................................. 8 4.1. Evento giubileo ........................................................................................... 9 4.2. Progetti futuri .............................................................................................. 9 5. ETICA E VALORI ..................................................................................................... 9 6. SERVIZI E ATTIVITÀ ............................................................................................. 10 6.1. Assistenza offerta ..................................................................................... 11 6.1.1. Assistenza continua .................................................................... 11 6.1.2. Assistenza in caso di sinistro ...................................................... 11 6.2. Corsi di formazione................................................................................... 11 7. METODO DI LAVORO ........................................................................................... 12 7.1. Analisi preliminari e risk managment ........................................................ 12 7.2. Situazione attuale ..................................................................................... 12 7.3. Situazione ideale ...................................................................................... 12 7.4. Realizzazione ........................................................................................... 12 7.5. Mandato ................................................................................................... 12 8. I COLLABORATORI ............................................................................................... 13 9. STRUMENTI DI LAVORO ...................................................................................... 16 10. LE COMPAGNIE ASSICURATIVE ......................................................................... 18 10.1. Il rapporto con le compagnie..................................................................... 18 10.1.1. Courtage ..................................................................................... 19 11. LA CLIENTELA ...................................................................................................... 19 11.1. Il rapporto con il cliente ............................................................................. 19 11.1.1. ll mandato ................................................................................... 20 11.1.2. La scheda sul dovere di informazione del broker ........................ 20 11.1.3. Verifica dati ................................................................................. 20 11.1.3.1. Il registro di commercio ................................................ 21 11.1.4. Il segreto professionale ............................................................... 21 2 SECONDA PARTE: ABC DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI…………..………..…22 12. SCELTA DEL TEMA .............................................................................................. 22 13. PRIMO PILASTRO: PREVENZIONE STATALE ..................................................... 22 13.1. AVS/AI...................................................................................................... 23 13.1.1. Chi esercita? ............................................................................... 23 13.1.2. Chi è assicurato? ........................................................................ 23 13.1.3. Quanto e chi paga?..................................................................... 24 13.1.4. Le prestazioni ............................................................................. 25 13.1.4.1. Prestazioni AVS ........................................................... 25 13.1.4.2. Prestazioni AI ............................................................... 28 13.2. IPG ........................................................................................................... 29 13.2.1. Chi esercita? ............................................................................... 29 13.2.2. Chi è assicurato? ........................................................................ 29 13.2.3. Quanto e chi paga?..................................................................... 29 13.2.4. Le prestazioni ............................................................................. 29 14. SECONDO PILASTRO: PREVENZIONE AZIENDALE........................................... 32 14.1. LPP .......................................................................................................... 32 14.1.1. Chi esercita? ............................................................................... 32 14.1.2. Chi è assicurato? ........................................................................ 33 14.1.3. Quanto e chi paga?..................................................................... 33 14.1.4. Le prestazioni ............................................................................. 34 14.2. LAINF ....................................................................................................... 37 14.2.1. Chi esercita? ............................................................................... 38 14.2.2. Chi è assicurato? ........................................................................ 38 14.2.3. Quanto e chi paga?..................................................................... 38 14.2.4. Le prestazioni ............................................................................. 39 14.3. Confronto fra LAINF E LPP ...................................................................... 40 14.4. Complementari ......................................................................................... 40 14.4.1. Chi esercita? ............................................................................... 40 14.4.2. Chi è assicurato? ........................................................................ 41 14.4.3. Quanto e chi paga?..................................................................... 41 14.4.4. Le prestazioni ............................................................................. 41 14.5. La malattia collettiva perdita di salario ...................................................... 42 14.5.1. Chi esercita? ............................................................................... 42 14.5.2. Chi è assicurato? ........................................................................ 42 14.5.3. Quanto e chi paga?..................................................................... 43 14.5.4. Le prestazioni ............................................................................. 43 15. COORDINAMENTO TRA IL PRIMO E IL SECONDO PILASTRO .......................... 45 TERZA PARTE: CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI…………………..………..…48 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA………….…………………………………..…………50 ALLEGATI………….…………………………………..………………………………..…52 3 Prima parte: Assimedia SA 1. Introduzione In questa parte descriverò di che cosa si occupa Assimedia, dopo aver citato il principio delle assicurazioni in Svizzera e i rami assicurativi, delineerò con precisione i singoli ruoli dei dipendenti e il metodo di lavoro dell’azienda. Per la stesura di questa prima parte ho preso spunto dal sito internet di Assimedia e dalle precisazioni dei colleghi oltre alle mie conoscenze personali in ambito assicurativo apprese a scuola. 2. La realtà assicurativa in Svizzera Grafico 1: Premi di assicurazione pro capite in Svizzera La spesa dei cittadini svizzeri per le assicurazioni è molto elevata. Statisticamente nell’anno 2010 la Svizzera si collocava al primo posto. Come si evince dal grafico “Premi di assicurazione pro capite” (titolo originale: “Versicherungsprämien pro Kopf”), il cittadino svizzero spendeva mediamente $ 6'634.— in assicurazioni che equivale a un importo pari a CHF. 6241.55. 2.1. Cosa significa assicurazione? “L’assicurazione è un contratto in base al quale un assicuratore, dopo aver percepito anticipatamente un premio, garantisce all’assicurato il risarcimento di un danno, nel caso esso si verifichi”1 1 Citazione del termine “Assicurazione” dal Dizionario “I Garzantini”, pagina 97 4 Questo significa che più persone si uniscono sotto la copertura di un’assicurazione allo scopo di tutelarsi da costi elevati che potrebbero essere causati dal verificarsi di eventi particolari. Le parti coinvolte nell’ambito assicurativo sono l’assicuratore e l’assicurato. Essi si uniscono con un contratto chiamato polizza. A completamento dello stesso vengono trasmesse dalla compagnia assicurativa le condizioni generali conosciute come CGA, una sorta di regolamento aggiunto al contratto. Gli assicurati sono legati tra di loro con il principio della solidarietà: essi s’impegnano a versare regolarmente dei premi, mentre l’assicuratore garantisce la copertura dei costi in caso di un eventuale sinistro. Se l’assicurato non subirà il danno, non gli sarà restituita la somma dei premi pagati bensì, a dipendenza della compagnia assicurativa e del prodotto, potrà beneficiare di una partecipazione alle eccedenze o una riduzione percentuale dei premi da pagare l’anno successivo. 2.2. La tutela delle compagnie assicurative Se da una parte l’assicurato vuole beneficiare di una sicurezza finanziaria, dall’altra anche l’assicuratore deve potersi tutelare dai “cattivi clienti”. La compagnia assicurativa trova il suo guadagno lordo dalla differenza fra i premi incassati e la somma della copertura in caso di un eventuale sinistro. Per ottenere il ricavo netto si deduce da questo importo l’ammontare dei costi amministrativi. Allo scopo di tutelarsi da eventuali “perdite” le compagnie assicurative hanno sviluppato alcune misure di prevenzione. a) Rescissione del contratto: si conosce il caso in cui, dopo un sinistro che ha comportato alla compagnia dei costi troppo elevati o dopo che la compagnia ha riscontrato un abuso da parte del contraente, viene inviata all’assicurato la disdetta del contratto. Dopo la liquidazione di un sinistro sia la compagnia così come il cliente sono autorizzati dalla legge a rescindere al contratto. b) Risanamento del contratto: è un’altra misura di prevenzione tramite la quale, dopo il verificarsi di un sinistro, la compagnia assicurativa può decidere di aumentare al cliente la franchigia oppure il premio. Si ricorda, ad esempio, nel ramo veicoli il Bonus/Malus, dove il conducente che subisce un sinistro verrà rimborsato per il danno, ma in seguito pagherà un premio più elevato. Rispettivamente una persona che ha sempre pagato i premi e non ha mai causato un danno pagherà un premio minore. c) Rivalsa/regresso: è la situazione in cui una persona che causa un danno volontariamente o per colpa grave riceverà solo parzialmente il rimborso oppure dovrà restituire parte dei soldi ricevuti alla compagnia. 2.3. Divisione in rami assicurativi Ho pensato di suddividere le assicurazioni in base ai tre criteri imparati a scuola: assicurazioni persone, cose e patrimoniali. 2.3.1. Assicurazioni persone Assicura di provvedere alla parte finanziaria in caso l’assicurato si trovi in una situazione particolare o subisca un’offesa. Sono assicurate le persone per costi di riabilitazione e contro la malattia e/o la perdita di guadagno. Cito ad esempio le assicurazioni sociali obbligatorie a livello federale: l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), l’assicurazione invalidità (AI), le indennità perdita di guadagno (IPG), le prestazioni complementari all’assicurazione per vec- 5 chiaia, superstiti e invalidità (PC), la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (PP), l’assicurazione contro gli infortuni (AINF), l’assicurazione malattia (LAMal), l’assicurazione militare (AM) e infine l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) – la cui ultima riforma è entrata in vigore il 1. aprile 2011. 2.3.2. Assicurazioni cose Assicura di provvedere alla sostituzione dell’oggetto che ha subito il danneggiamento. Cito ad esempio l’assicurazione economia domestica, l’assicurazione per una mostra d’arte, l’assicurazione casco per l’automobile, l’assicurazione stabili, l’assicurazione incendio e l’assicurazione trasporti. 2.3.3. Assicurazioni patrimoniali Protegge il patrimonio dell’assicurato, ad esempio, se una persona teme che potrebbe danneggiare qualcosa le cui spese di riparazione o sostituzione sarebbero troppo elevate da sostenere, può stipulare un’assicurazione responsabilità civile che pagherà per danni causati a terzi. Si conoscono due diversi tipi di responsabilità: a) la responsabilità per colpa propria: cito come esempio la RC professionale che normalmente stipula un libero professionista (un dottore, un dentista, un architetto) per danni che potrebbe causare nell’esercizio della sua attività. b) la responsabilità per colpa di terzi: in quest’ambito segnalo la RC privata e la RC impresa che si stipulano per tutelare una famiglia rispettivamente un datore di lavoro da danni causati da un figlio troppo vivace o da un dipendente troppo distratto. 3. I canali di vendita delle assicurazioni Grafico 2: Canali di vendita delle assicurazioni: consulenti intoccabili 6 A chi si rivolge il cittadino per contrarre un’assicurazione? Come dimostrato dal grafico “Canali di distribuzione: consulenti intoccabili” (titolo originale: Vertriebskaenale: Berater unangefochten), la maggior parte dei cittadini stipula direttamente i contratti con le assicurazioni; prende quindi personalmente contatto con diverse compagnie e valuta chi offre la copertura più interessante. I cittadini che non fanno capo direttamente all’assicurazione si avvalgono della collaborazione di un broker assicurativo. A livello svizzero, sebbene i privati si rivolgano all’intermediario assicurativo molto meno che in altre nazioni, questa professione dimostra in futuro un ampio potenziale di crescita. Momentaneamente la sua posizione è in crescita e questo anche grazie alle aziende, enti pubblici e liberi professionisti che si rivolgono sempre più spesso della consulenza di un broker. Le prospettive per l’attività di broker sono anche nei prossimi anni più che positive: la crescita continuerà anche in futuro. 3.1. Il ruolo del broker Insurance broker è un termine che deriva dall’inglese e letteralmente significa intermediario assicurativo. Il suo compito è la mediazione fra un cliente e una compagnia assicurativa. L’intermediario assicurativo lavora in modo indipendente dalla compagnia assicurativa, significa che esso è imparziale nella scelta e non preferisce una compagnia dall’altra. Questa indipendenza è vantaggiosa poiché, non essendo vincolato a nessuna compagnia, il cliente può beneficiare della copertura più adatta. Inoltre, grazie a un intenso scambio di informazioni con il cliente, esso è sicuro che il broker è sempre aggiornato sulla sua situazione attuale. La definizione d’intermediario assicurativo a livello svizzero è anche regolata all’articolo 40 della LSA (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori), aggiornata per l’ultima volta il 1. gennaio 2006. Da quel momento l’attività d’intermediario assicurativo è controllata dall’UFAP (Ufficio Federale delle Assicurazioni Private). “Definizione di intermediario (art. 40 LSA) Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.”2 Lo scopo del broker è di soddisfare appieno i bisogni dei clienti. Appartiene alla categoria terziaria e offre un valore aggiunto immateriale: un‘attenta consulenza. Dopo aver analizzato la situazione del cliente, il broker deve elaborare una soluzione in base alle necessità e alle richieste di quest’ultimo. Inizia così la fase di contrattazione con le compagnie assicurative: il broker paragona diverse offerte di compagnie assicurative e sottopone le possibilità al cliente. Non si deve però pensare che il broker proponga sempre le soluzioni più a buon mercato, infatti è importante analizzare il rapporto qualità-prezzo. Non sempre l’offerta più economica è anche la più vantaggiosa per il cliente. Durante la stesura del contratto il broker deve mostrare al cliente eventuali incongruenze o mancanze. Una volta che il cliente ha trovato la sua soluzione ottimale, il broker verifica che il contratto corrisponda con la proposta. Il broker affianca il cliente durante la stesura del contratto e può gestire anche la parte amministrativa. 2 Citazione, Art. 40, Definizione di intermediario - Legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione 7 4. La storia L’azienda presso la quale svolgo il mio stage professionale rientra nella categoria dei broker assicurativi. È una società indipendente fondata nel 1986. Dispone della libertà necessaria a concludere esclusivamente nell’interesse del cliente contratti assicurativi. Fornisce quindi al cliente un servizio di valore aggiunto molto alto. Quando nel 1986 Renzo Botta fonda Assimedia SA, la società è una delle prime in campo assicurativo. All’epoca conta tre dipendenti. Con il trascorrere degli anni, grazie a un elevato numero di rapporti lavorativi con associazioni professionali e a un’accresciuta intesa con molte compagnie di assicurazioni, riesce a ottenere il riconoscimento di broker per il suolo svizzero ed estero. Nel 1988 inizia un rapporto di collaborazione con Assicurazioni del corpo medico. A Berna con la Vsä (Versicherung Schweizer Ärztinnen) e a San Gallo con la CMMS (Cassa Malattia dei Medici Svizzeri, fondata nell’anno 1898 a Olten). Le assicurazioni del corpo medico pagano solo alla categoria medica svizzera (dentisti, veterinari, pediatri, geriatri, medici in generale) le prestazioni di un prodotto assicurativo ad esempio le indennità giornaliere, assicurazioni vita. Nel corso dell’anno 1995 avviene lo spostamento della sede presso gli attuali uffici in Via della Posta a Locarno. In seguito, nel 1999 Assimedia SA riceve l’autorizzazione dalla Commissione Federale delle Banche per il collocamento in fondi di investimento. Altro momento significativo il 2002 quando avviene la fusione fra Assimedia e Assisessanta, fondata precedentemente dai fratelli Enrico Junior e Sebastiano Pelloni. Il prefisso ASSI sta per assicurazioni e SESSANTA perché i fratelli Pelloni sono nati negli anni sessanta. Assimedia continua la sua espansione, divenendo il primo membro della SIBA (Swiss Insurance Brokers Association) sul suolo ticinese. La SIBA è l’associazione svizzera d’intermediari d’assicurazione che stabilisce le norme etiche per un rapporto trasparente con il cliente, stabilisce inoltre il codice di condotta del broker ad esempio il dovere di informazione al quale esso è vincolato nei confronti del cliente (vedi capitolo 11.1.2 La scheda sul dovere di informazione del broker). Questa struttura all’avanguardia permette una ripartizione dell’attività del personale in settori principali: veicoli a motore e natanti, LPP, sinistri. Ne trae beneficio la clientela che può contare su un broker assicurativo ancora più specializzato ed attento alle sue necessità. Il numero di collaboratori di Assimedia sale a dodici. Assimedia diviene poi nel 2003 membro della IGB2B (Insurance Broker Business to Business) fondata nel gennaio dello stesso anno. L’azienda, con sede a Zurigo, ha come scopo l’agevolazione per la trasmissione dati in formato elettronico fra intermediari, compagnie assicurative e produttori di programmi per computer. Assimedia conta ora tredici collaboratori. Nel corso del 2005 estende il numero degli uffici, per permettere un aumento del numero dei collaboratori nel frattempo passato a sedici. Avviene inoltre la collaborazione con le assicurazioni del corpo medico SSO (Società Svizzera Odontoiatri) fondata il 7 marzo 1886 – di cui ricorre quest’anno il 125esimo anno di fondazione. Con il 20esimo anno di operato Assimedia riesce a conseguire l’iscrizione al registro di intermediari assicurativi FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority). È registrata sotto il numero 10282 (cfr. Allegato 1). Diviene inoltre membro della CCIATI (Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del cantone Ticino), fondata nel 1917. 8 Nel 2007 Assimedia si unisce a IAC (Insurance Advantage Consulting, la cui attività si svolge comunque in modo autonomo presso la sede di Chiasso. Gli anni passano e nel 2009 si contano venti collaboratori (la maggior parte di essi impiegati a tempo parziale). Inoltre un collaboratore ha la responsabilità specifica di occuparsi del ramo infortuni e malattia per i clienti privati. Quest’anno Assimedia compie i primi 25 anni di attività. 4.1. Evento giubileo Il festeggiamento per il 25esimo anno di attività si è svolto il 2 settembre 2011 presso la Cantina St. Giorgio a Losone. In questa occasione i collaboratori, la clientela e le compagnie con cui Assimedia collabora hanno avuto l’occasione di festeggiare, degustando qualche specialità di vini prodotti nell’Azienda Agricola Avvenire di Enrico Pelloni Junior. Sono felice di aggiungere che l’evento ha riscontrato l’interesse di molte persone, in quanto il numero effettivo dei partecipanti era di gran lunga maggiore alle attese. 4.2. Progetti futuri Assimedia aspira ad essere mediatore fra più possibili compagnie e clienti. Spera che in futuro sia i clienti privati così come quelli commerciali prenderanno contatto con lei prima di rivolgersi alle compagnie. Stabilire la futura posizione di Assimedia nel mercato assicurativo rimane tuttavia complesso, in quanto l’azienda dovrà fare i conti con la concorrenza che è sempre più agguerrita. Si sta valutando l’ipotesi di assumere un secondo consulente esterno il cui compito principale sarà dunque l’acquisizione di nuovi clienti. 5. Etica e valori L’etica, ovvero l’insieme dei valori fondamentali e dei doveri legati alla professione di Assimedia si possono così riassumere: Indipendenza Il broker deve essere autonomo rispetto alle altre compagnie assicurative a livello economico e giuridico. Per questo motivo la percentuale di commissioni delle compagnie (cfr. Allegato 2) è abbastanza omogenea; in ogni caso il broker non deve consigliare al cliente una compagnia solo perché il suo guadagno potrebbe essere maggiore. Innovazione e iniziativa In base alla situazione attuale del mercato il broker deve offrire al cliente soluzioni innovative, Assimedia offre ad esempio il servizio di collocamento fondi. Lealtà e integrità Il broker deve mettere in primis gli interessi del cliente, offrendogli una consulenza leale e rendendogli noto quali sono i suoi doveri e quali i suoi diritti. Professionalità e accuratezza Il broker comunica informazioni al cliente nell’ambito di sua competenza o in generale con la massima serietà. 9 Responsabilità e fairness Infine, ma non da ultimo il broker deve garantire verso il cliente, la compagnia assicurativa e le autorità, correttezza nello svolgimento della sua attività. 6. Servizi e attività Ho trascritto dal sito le principali attività svolte da Assimedia. “Consulenza assicurativa 1. Check up aziendale ed elaborazione di un concetto assicurativo ottimale 2. Ricerca e sviluppo di progetti assicurativi 3. Analisi del portafoglio assicurativo 4. Gestione dei rischi e prevenzione dei sinistri 5. Perizie 6. Analisi dei bisogni previdenziali 7. Rappresentanza nei sinistri 8. Corsi di formazione Brokeraggio ed intermediazione 1. Gestione globale di portafogli assicurativi. Assimedia propone coperture e gestisce i rischi esclusivamente con compagnie svizzere ed estere altamente qualificate 2. Ampia assistenza amministrativa al cliente 3. Assistenza sinistri Il Mandato Per permettere ad Assimedia di svolgere il proprio ruolo di broker ed intermediario, il cliente sottoscrive un mandato in cui autorizza Assimedia a rappresentare i suoi interessi presso le compagnie d'assicurazione, sia per eventuali nuove coperture, sia per le polizze assicurative già esistenti. Generalmente presso le direzioni delle compagnie d'assicurazione esistono dei servizi specifici che si occupano della clientela dei broker, indipendenti dai servizi di vendita tradizionali.”3 Preciso che nell’ambito “Consulenza assicurativa” Assimedia richiede al cliente un onorario stabilito normalmente in funzione dell’impegno orario: vale a dire che in base alle ore impiegate per l’elaborazione della pratica si stabilisce un prezzo forfettario. Per il campo di azione “Brokeraggio ed intermediazione”, a dipendenza del portafoglio del cliente, viene stabilito se esso deve pagare una quota di partecipazione oppure se l’importo della commissione che il broker riceve è sufficiente per onorare il lavoro svolto. Infine, per quanto concerne la posizione “Mandato” (cfr. Allegato 3) preciso che, anche se il cliente ha firmato l’accordo di collaborazione, Assimedia non ha diritto di firmare un nuovo contratto assicurativo e neppure di inviare di propria iniziativa la disdetta alla compagnia senza avere prima conferito con il cliente. 3 Citazione, www.assimedia.ch, Servizi ed attività 10 6.1. Assistenza offerta Dopo che il cliente ha firmato il mandato di intermediazione Assimedia garantisce al cliente una completa assistenza, che può essere suddivisa in due generi: assistenza continua ed assistenza in caso di danno. 6.1.1. Assistenza continua Con assistenza continua s’intende: - la verifica delle note di premio e di ogni altra documentazione (il cliente ha la certezza che i documenti che riceverà sono stati controllati precedentemente dall’azienda); - il monitoraggio della situazione personale del cliente (ad esempio in caso di un incremento del valore di un oggetto); - l’analisi delle nuove proposte offerte dal mercato (in caso di una nuova assicurazione, nuove prestazioni); - il controllo delle scadenze - la raccolta di informazioni sullo stato di solidità delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i contratti; - l’invio al cliente di prospetti ed eventuali manuali; - la cooperazione con specialisti esterni. A questo punto mi permetto precisare un argomento nell’ambito del “Monitoraggio della situazione personale del cliente” perché l’ho trattato a scuola. Si tratta di un aspetto molto delicato che è meglio non sottovalutare. La perizia (o meglio chiamata valutazione o stima) serve al cliente per capire quale è il valore effettivo dell’oggetto che intende assicurare. Ad esempio al momento dell’acquisto di una nuova casa, prima della stipulazione del contratto assicurativo, il cliente deve essere informato sull’effettivo valore dello stabile. Se un cliente conclude una polizza assicurativa per l’importo di CHF. 250'000.— ma il valore effettivo dell’oggetto ammonta a CHF. 500'000.—, egli è situato in una situazione pericolosa. Esso pagherà un minor premio, ma in caso di un eventuale sinistro la compagnia coprirà solo il minor valore assicurato. Questo vale in ogni caso anche per cambiamenti nelle assicurazioni di economia domestica per privati oppure per le commercio delle aziende. 6.1.2. Assistenza in caso di sinistro Si tratta di una sorta di supporto al verificarsi di un sinistro fino alla chiusura del caso: il broker deve garantire al cliente un’assistenza nelle contrattazioni con le compagnie e occuparsi della parte burocratica. In caso di sinistro, Assimedia garantisce al cliente di rappresentarlo e di negoziare con le compagnie. Il cliente può avvalersi del personale di Assimedia per sottoscrivere una dichiarazione di sinistro e per raggruppare le prove necessarie (es. allegando la fattura per ottenere il rimborso di un danno). 6.2. Corsi di formazione Il personale di Assimedia è anche a disposizione per tenere dei seminari, chiarendo i concetti fondamentali del settore assicurativo. I corsi sono stati tenuti a dipendenti dei nostri clienti, studenti in ambito assicurativo, soci di associazioni (ad esempio l’associazione ticinese degli editori o dell’industria grafica). Inoltre; uno dei corsi è anche stato tenuto presso la Prigione La Stampa: dal profilo umano il mio tutore aziendale ha tratto da questo corso un profondo arricchimento. 11 7. Metodo di lavoro La procedura di lavoro di Assimedia si può suddividere in cinque fasi. 7.1. Analisi preliminari e risk managment L’obiettivo di questa prima fase è quello di individuare il tipo di copertura assicurativa ottimale. Per fare ciò Assimedia deve analizzare i possibili rischi in cui il cliente privato o commerciale potrebbe incorrere. In questa prima fase l’azienda valuta i rischi e l’influsso che gli stessi potrebbero avere per il cliente, inoltre deve già essere in grado di consigliare al cliente quale potrebbe essere la copertura assicurativa più efficace. 7.2. Situazione attuale L’obiettivo di questa seconda fase è quello di confrontare la copertura assicurativa di cui il cliente dispone con il risultato dell’analisi fatta nella prima fase. Allo scopo di riferire al cliente se dispone o meno di una protezione all’avanguardia Assimedia esamina la situazione attuale del cliente con quella che potrebbe entrare in vigore. Validi supporti di aiuto sono i vecchi contratti stipulati dal cliente ove si può verificare se la copertura assicurativa è sufficiente oppure se occorre apportare alcune modifiche. 7.3. Situazione ideale L’obiettivo della terza fase consiste nel proporre al cliente un’offerta concreta. In base alle informazioni ottenute in precedenza Assimedia elabora una situazione ideale che garantisce al cliente di avere la necessaria copertura assicurativa per i rischi in cui potrebbe incorrere. Assimedia propone quindi al cliente eventuali modifiche e/o aggiunte a polizze già esistenti, valutando con molta accuratezza il rapporto fra prestazioni-premi rispetto allo stato attuale del cliente. 7.4. Realizzazione Si tratta della fase di concretizzazione dell’offerta e meglio in questa fase l’azienda prende contatto con le compagnie e si fa recapitare proposte diverse, le confronta alfine di trovare quella che faccia al caso del cliente. Chiede modifiche in contratti già stipulati oppure media per concludere nuovi contratti. In brevi termini: con la firma del contratto il progetto passa da teorico a pratico. 7.5. Mandato Assimedia punta a restare il riferimento per il cliente così da poterlo rappresentare anche nel protrarsi del tempo. Nella fase conclusiva del metodo, ma non del rapporto con il cliente, l’azienda gestisce il portafoglio assicurativo del cliente: in base alle sue esigenze possono essere attuate diverse opzioni. Ad esempio c’è la possibilità che l’azienda figuri quale destinatario postale (opzione “broker trattenere tutto”). 12 8. I collaboratori Partners Renzo Botta Enrico Pelloni Jr. Sebastiano Pelloni 10494* 10283* 10491* Mandatari Morena Fasano Grimaldi Fabrizio Garbani Nerini 10497* 10498* Giuseppe Gidari Paolo Pallaro 10493* 10496* Collaboratori Barbara Bondietti Chiara Lombardini Maria Calogero Cassa Pensione Sinistri persone Sinistri cose 13 Luca Ballinari Denise Solimano Katiuscia Fasano Clientela commerciale e flotte VM, natanti e amministrazione Clientela privata e opere d'arte Simona Pelloni Veronica Pawlaczec Christine Bondietti Lo Schiavo Contabilità Contabilità Infortuni e Malattia Michela Piffero Claudia Coduri Véronique Piva Amministrazione e LPP Infortuni e malattia Amministrazione Come si vede dall’organigramma sotto il nome di alcuni collaboratori figura un numero; ciò significa che sono autorizzati a fare da mandatari (cfr. Allegato 4). L’attività di mandatario è regolata in base agli articoli 42, 43 e 44 della Legge Federale sulle Assicurazioni. “Art. 42 Registro 1 La FINMA tiene un registro degli intermediari assicurativi (registro). Il registro è pubblico. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.”4 2 “Art. 43 Iscrizione a registro 1 Gli intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un’impresa di assicurazione devono farsi iscrivere nel registro. 4 Citazione, Art. 42, Registro - http://www.admin.ch/ch/i/rs/961_01/a42.html 14 2 Gli altri intermediari assicurativi hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro.”5 “Art. 44 Condizioni per l’iscrizione a registro 1 Nel registro è iscritto soltanto chi: a. dimostra di avere qualifiche professionali sufficienti o, se si tratta di una persona giuridica, dimostra di disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di tali qualifiche; e b. ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o ha fornito garanzie finanziarie equivalenti. 2 Il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali necessarie e fissa l’ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici.”6 Renzo, Enrico Junior e Sebastiano sono i proprietari di Assimedia. Agiscono anche da mandatari. Questo ruolo è assunto anche da Fabrizio, Giuseppe, Morena e Paolo. Morena ha molti contatti con le società immobiliari perché si occupa delle assicurazioni stabili (ad esempio i condomini), tra l’altro si occupa della gestione del personale. Per il ruolo coperto da Paolo la definizione esatta è “servizio esterno”, ovvero Paolo ha come compito principale di ricercare i potenziali clienti. A differenza degli altri collaboratori che sono stipendiati con un salario fisso, Paolo viene remunerato principalmente in base all’apporto di clienti acquisiti. Per facilitare l’acquisizione alla clientela, Paolo è presente in ufficio unicamente il martedì. Barbara, che ha frequentato il corso triennale a Villa Erica, lavora al 50% nell’ambito del secondo pilastro. Christine, attualmente assente per maternità, in generale si occupa di infortuni e malattia. Chiara e Maria si occupano dei sinistri: Chiara è responsabile per i sinistri legati alle persone, gli infortuni e la malattia, mentre Maria per i sinistri di cose, responsabilità civile, veicoli a motore e trasporto. Maria ricopre il ruolo di “informatica dell’ufficio”: internamente è su di lei che si può contare per problemi in questo campo, lei poi si avvale della consulenza di due informatici esterni. Luca è nel campo dei veicoli a motore per la clientela commerciale e dal momento della partenza di Andy, assistente in formazione che ha recentemente dato le dimissioni, si è occupato temporaneamente pure dei veicoli a motore per i privati. Questo ramo di competenza è passato ora a Denise che si è aggiunta a noi in ottobre. Michela si occupa sia dell’amministrazione così come della LPP in collaborazione con Barbara. Katiuscia si occupa dei clienti privati e delle collezioni artistiche. Simona e Veronica sono responsabili della parte contabile della nostra azienda. Claudia è un’assistente in formazione. Durante la settimana lavora per Assimedia, recandosi mezza giornata al centro di Studi Bancari a Vezia. Il suo obiettivo è quello di diventare specialista in assicurazioni. Io mi occupo al 100% dell’amministrazione. I miei compiti consistono principalmente nell’inviare le note di premio ai clienti, rispondere al telefono, accogliere i clienti allo sportello, stampare le provvigioni mensili di Assimedia e di Insurance Advantage Consulting tramite le piattaforme informatiche, registrare le proposte in 3GP e inviarle alle compagnie, registrare l’emissione dei contratti in 3GP, rispondere alle lettere di candidatura, inviare le verifiche dati ai privati e registrare le risposte dei clienti nel sistema informatico, prendere appuntamenti per tutti i collaboratori riportandoli nell’agenda elettronica, sbrigare la corrispondenza in 5 6 Citazione, Art. 43, Iscrizione a registro - http://www.admin.ch/ch/i/rs/961_01/a43.html Citazione, Art. 44, Condizioni per l’iscrizione a registro, http://www.admin.ch/ch/i/rs/961_01/a44.html 15 modo autonomo o sotto dettatura, registrare nuovi clienti, smistare la posta, comunicare alle compagnie i cambi di indirizzo. Ovviamente questo elenco non è esaustivo. Mi sono avvalsa dell’organigramma di Assimedia per descrivere il ruolo dei singoli collaboratori all’interno dell’azienda. È importante segnalare che ogni collaboratore (esclusi i gestori) si occupa di uno specifico settore. Questo premette che ognuno abbia una vasta conoscenza in generale, ma anche una minuziosa istruzione nel settore specifico di sua competenza. La filiale Insurance Advantage Consulting conta oggi due collaboratori Piergiorgio Gerosa Alice Gerosa 11997* Amministrazione 22211* 9. Strumenti di lavoro Su consiglio del mio tutore aziendale ho allestito questo capitolo per spiegare i software fondamentali usati nelle procedure di lavoro. Cito in seguito alcuni programmi che spiegherò dettagliatamente: 3GP, DocuWare, Outlook, Word, Excel, Infoweb, Live View e IGB2B. 3GP è un programma esclusivo di Assimedia. Il nome dipende dai “creatori”: la famiglia Pelloni (Enrico Junior, Enrico Senior e Sebastiano) con l’aiuto tecnico di tre informatici (Gamboni, Guerra e Garcia). Il 3GP è uno dei programmi maggiormente adoperati nello svolgimento dell’attività, poiché contiene tutte le informazioni importanti in merito alle compagnie assicurative, ai clienti e ai contratti che l’azienda ha in gestione oltre al loro stato nel caso in cui si sia verificato un sinistro. Il programma è suddiviso in quattro schermate, ovvero “Gestione compagnie”,”Gestione clienti”, “Mandati e Contratti” e “Sinistri” (cfr. Allegato 5). La sessione “Gestione compagnie” contiene le informazioni riguardanti un’assicurazione, il suo recapito postale, il suo indirizzo web ed e-mail, le informazioni sui suoi responsabili con i relativi numeri di telefono. La sessione “Gestione clienti” è comprende i dati personali del cliente: nella sezione “indirizzo” figura il recapito postale, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail; sotto le “osservazioni” sono registrati tutti i mutamenti importanti come la data della conclusione dell’accordo di collaborazione o il trasferimento di domicilio; sotto l’indicazione “conti” sono riportate le coordinate bancarie, alfine di non dover sollecitare inutilmente il cliente qualora la compagnia dovesse procedere a un rimborso; la sezione “responsabili” viene utilizzata quasi esclusivamente quando si collabora con una persona giuridica per disporre della persona di riferimento all’interno della società. 16 La sessione “Mandati e Contratti” contiene le informazioni relative alle polizze stipulate dal cliente: numero di polizza, stipulante, assicurato, gestore, durata del contratto, data di emissione del contratto, ammontare del premio e commissione di Assimedia. L’ultima sessione denominata “Sinistri” non viene usata per lo svolgimento dei lavori amministrativi ma è un valido supporto per Maria e Chiara, quando registrano l’apertura di un sinistro e la liquidazione di caso. Tramite il 3GP si può inoltre stampare le lettere standard per la trasmissione di una cedola, l’invio di una polizza e ulteriori comunicazioni. Un altro software utilizzato quotidianamente è il DocuWare ovvero l’archivio digitale – il cui scopo principale è di limitare l’archivio cartaceo. L’archivio digitale è molto utile poiché è possibile visualizzare in modo rapido i documenti inviati a un cliente o a una compagnia. Infatti, se un cliente telefona per chiedere informazioni inerenti un documento trasmessogli, accendendo all’archivio digitale è possibile dare una risposta immediata. Outlook è il programma di posta elettronica utilizzato per l’invio e la recezione delle e-mail nonché per la gestione dell’agenda. Le principali sezioni a cui si fa capo sono: la posta elettronica, il calendario e le attività: Con la posta elettronica si richiedono offerte e informazioni generiche ai responsabili di una compagnia, oppure si comunicano cambiamenti d’indirizzo. La posta elettronica è usata molto sovente nelle comunicazioni interne. Con l’ausilio del calendario si verifica la disponibilità dei colleghi in ufficio per agevolare l’organizzazione degli appuntamenti. Infine, la sezione attività serve soprattutto ad annotare le operazioni da svolgere entro un determinato termine. Il foglio di calcolo Excel viene utilizzato per redigere delle tabelle o calcolare delle commissioni. Grazie alle mie conoscenze scolastiche nell’utilizzo delle formule eseguo molti calcoli direttamente al computer. Word viene spesso adoperato per redigere lettere personalizzate o documenti vari. Inoltre Vi è la possibilità di aprire tramite Word alcuni modelli del programma 3GP per adattarli. Infoweb è il programma di timbratura che calcola l’ammontare delle ore giornaliere di lavoro. Ogni dipendente accede all’Infoweb immettendo le proprie sigle e una password: si timbrano le entrate e le uscite così come la pausa che non rientra nell’orario lavorativo. Questo programma calcola alla fine del mese le ore lavorative: ogni dipendente può così stabilire se deve recuperare delle ore, di quanti giorni liberi per vacanza può ancora beneficiare e organizzare così i suoi impegni. Live View è una telecamera che permette di identificare chi è la persona che suona il campanello. È un valido supporto del personale addetto all’amministrazione specialmente dopo l’orario normale di lavoro. 17 Un ulteriore programma utilizzato è l’IGB2B (o più precisamente il Brokergate IGB2B for Insurers), una sorta di piattaforma informatica che permette di accedere al portale delle compagnie assicurative per scaricare le commissioni e stampare nuove polizze assicurative. A questo programma si accede con un numero di utente e una password personale. In azienda non tutti i collaboratori dispongono di un accesso a questa piattaforma. Infatti, le informazione a cui si accede sono strettamente confidenziali. 10. Le compagnie assicurative Assimedia collabora con ben trenta partner diversi fra i quali si contano: - assicurazioni aziendali; assicurazioni di responsabilità civile d’impresa e del prodotto; assicurazioni per i crediti e rischi all’esportazione; assicurazioni per i trasporti; assicurazioni collettive per i dipendenti e quadri dirigenti; assicurazioni per l’amministrazione degli Organi Societari D&O; assicurazioni per le mostre d’arte, collezioni e strumenti musicali; assicurazioni per i rischi aerei; assicurazioni vita, rischio e previdenza; cauzioni; prodotti finanziari assicurativi; infine, le assicurazioni di massa (veicoli a motore, rami cose, protezione giuridica, ecc.). Immagine 1: Partner - assicurazioni 10.1. Il rapporto con le compagnie Il broker e l’assicuratore sono uniti da una stretta collaborazione. Il broker deve poter garantire all’assicuratore di svolgere il proprio compito con cura e minuziosa attenzione, 18 l’assicuratore s’impegna verso l’intermediario promettendogli il necessario supporto amministrativo. Affinché il broker e l’assicuratore siano tutelati reciprocamente in diritti e obblighi concludono un accordo scritto/verbale di collaborazione. Il lavoro svolto dal broker è proficuo per l’assicuratore, poiché l’intermediario si occupa della parte amministrativa e la compagnia assicurativa risparmia su costi di gestione e personale, altrimenti dovrebbe formare specialisti di assicurazioni e consulenti. 10.1.1. Courtage Una volta concluso il contratto tra il cliente e la compagnia assicurativa, la stessa paga al broker una commissione, detta anche “courtage” in francese, tra il 2%-15% del premio pagato dal cliente. 11. La clientela “Per Assimedia SA è fondamentale una stretta collaborazione con il proprio cliente. Solo in questo modo è possibile effettuare un’analisi ed un costante monitoraggio dei rischi e permettere l’ottimizzazione delle garanzie, in relazione alla situazione soggettiva del cliente.”7 La clientela di Assimedia è suddivisa in due gruppi: clienti privati e clienti commerciali. Tra i clienti commerciali si menzionano: - enti pubblici; - associazioni professionali; - associazioni non professionali; - imprese industriali; - piccole e medie imprese; - società di servizi; - liberi professionisti; - studi medici; - cliniche. 11.1. Il rapporto con il cliente Affinché il broker possa gestire il portafoglio del cliente, esso deve firmare un mandato che acconsenta al broker di svolgere le trattative per suo conto. Le compagnie assicurative si impegnano a fornire al broker le informazioni necessarie. Il mandato è quindi l’autorizzazione che firma il cliente, affinché Assimedia possa agire nel suo interesse (= rappresentarlo presso le compagnie assicurative) per la stipulazione di nuove proposte e per la gestione di quelle già esistenti. Con il mandato l’azienda diventa il punto di appoggio del cliente, che non avrà più alcun contatto diretto con la compagnia assicurativa. Il broker, per contro, garantirà al cliente tutto il supporto in caso di necessità. A tutela dei danni in cui il broker potrebbe incorrere nel disbrigo della propria attività viene stipulata un’assicurazione responsabilità civile. 7 Citazione, www.assimedia.ch, Insurance Broker dal 1986 19 11.1.1. ll mandato Con la firma del mandato il cliente accorda ad Assimedia la gestione del suo portafoglio assicurativo. Il mandato che viene trasmesso al cliente per la firma è composto da tre parti: il primo aspetto è la conferma di autorizzazione del mandato, il secondo sono le condizioni generali del mandato e il terzo è l’autorizzazione del registro della FINMA del consulente dell’azienda. Quest’ultima è una nuova disposizione entrata di recente in vigore. 11.1.2. La scheda sul dovere di informazione del broker Per ogni proposta che Assimedia riceve il cliente deve firmare la scheda sul dovere di informazione del broker, conosciuta da Assimedia come “scheda dovere” (cfr. Allegato 6) nella quale vengono indicati il nome del cliente, la compagnia con la quale viene stipulato il contratto, il genere e il ramo del contratto, il numero della polizza, la data dell’inizio dell’assicurazione e il nome del consulente che tratta la pratica in questione all’interno dell’azienda. Questo permette la personalizzazione della scheda per ogni proposta. La “scheda dovere” serve all’intermediario assicurativo come tutela nel caso in cui in futuro il cliente dichiari di non essere stato informato su possibili conseguenze. I punti elencati nella “scheda dovere” sono conformi all’art. della 45 LSA. Cito di seguito l’articolo corrispondente. “Obbligo d'informare (art. 45 LSA) Conformemente alla nuova legge, inoltre, tutti gli intermediari sono soggetti agli obblighi d'informare di cui all'art. 45 LSA. Secondo detta disposizione, in occasione del primo contatto, gli intermediari devono fornire almeno le informazioni seguenti: la loro identità e il loro indirizzo se provengono da una sola o da più imprese di assicurazioni i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazioni la persona che può essere resa responsabile in caso di evento dannoso, e come avviene il trattamento dei dati personali Soddisfacendo questi requisiti, l'operato dell'intermediario diventerà più trasparente e verificabile per il consumatore. La violazione dell'obbligo d'informare da parte dell'intermediario comporta una multa.”8 11.1.3. Verifica dati Alfine di disporre di dati aggiornati inerenti il recapito del cliente privato o del cliente commerciale, il praticante di Assimedia invia periodicamente la “verifica dati”. Per le persone giuridiche, per le quali i cambiamenti, le aggiunte o le modifiche sono più frequenti, la “verifica dati ditta” (cfr. Allegato 7) viene spedita almeno una volta l’anno. Le persone fisiche ricevono invece la “verifica dati” (cfr. Allegato 8) ogni due o tre anni. Dopo aver ricevuto le segnalazioni, lo stagista apporta le modifiche nel programma 3GP. Da qualche anno si fa una scansione del modulo risposta onde aggiornare l’incarto elettronico. 8 Citazione, Art. 45, Obbligo di informare - Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione 20 11.1.3.1 Il registro di commercio Di particolare aiuto per essere a conoscenza sull’esattezza dei dati dell’azienda e sulle modifiche che avvengono all’interno delle società, è il registro di commercio (cfr. Allegato 9). Il registro di commercio è un registro pubblico, ciò significa che ognuno può consultarlo liberamente. Il registro, suddiviso in due parti ossia il libro giornale (dove sono indicate cronologicamente le iscrizioni) e il registro principale (www.hrati.ch), contiene dati importanti sulle persone giuridiche, ad esempio: ragione sociale, scopo, sede, capitale dell’azienda, data di iscrizione al registro di commercio, pubblicazioni nel foglio ufficiale. Il foglio ufficiale viene pubblicato due volte a settimana dal Cantone e serve all’azienda per apprendere le modifiche come ad esempio il cambiamento dell’ubicazione di un’azienda o l’aumento del capitale sociale; è consultabile online all’indirizzo www.ti.ch/fu. 11.1.4. Il segreto professionale Il broker deve anche garantire al cliente di mantenere il segreto professionale, poiché avendo instaurato con il cliente una relazione di fiducia esso verrà a conoscenza di informazioni molto personali su quest’ultimo. 21 Seconda parte: ABC delle assicurazioni sociali 12. Scelta del tema Nella seconda parte, che richiede la creazione di un progetto pratico, ho deciso di elaborare l’ABC delle assicurazioni sociali. Immagine 2: ABC L’idea è di creare un opuscolo per i dipendenti di piccole o medie imprese alfine di spiegare quali sono i contributi che vengono dedotti dallo stipendio e perché. Le deduzioni salariali sono un argomento abbastanza complesso e per un’accurata comprensione richiedono un buon approfondimento. La proposta di sviluppare questo tema è venuta inizialmente da Fabrizio e Michela. Fabrizio mi ha spiegato che molto spesso i clienti di Assimedia prendono contatto con l’azienda poiché, essendo quest’ultima attiva in ambito assicurativo, vorrebbero capire un po’ meglio cosa gli viene dedotto dallo stipendio. Ci sono molte leggi che regolano i contributi sociali, ma queste non sono di facile ausilio per chi ha difficoltà con la lingua italiana o non ha una formazione commerciale. L’opuscolo che intendo creare deve avere un linguaggio facile che permetta al destinatario di capire veramente e non solo di leggere per poi avere gli stessi dubbi e incertezze di prima. Nelle grandi aziende è presente molto spesso un ufficio del personale a completa disposizione per chiarire qualsiasi dubbio del dipendente, mentre nelle piccole e medie imprese a volte non è nemmeno presente la sezione risorse umane e il datore di lavoro dispone di un concetto generale in materia ma non riesce a spiegare con precisione al proprio collaboratore gli oneri sociali. Il sistema previdenziale svizzero si basa sui tre pilastri. Nel mio elaborato spiegherò il primo pilastro (ovvero la previdenza statale) e il secondo pilastro (ovvero la previdenza aziendale). Non mi soffermerò sul terzo pilastro, poiché di competenza personale del singolo cittadino. Ritenuto che intendo dedicarmi alle prestazioni sociali a carico dei dipendenti, non tratterrò l’argomento degli assegni (per figli, di formazione, integrativo, di prima infanzia nonché le spese di collocamento dei figli) perché sono dei contributi che vengono aggiunti allo stipendio. 13. Primo pilastro: prevenzione statale Il primo pilastro è composto da: - AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti); - AI (assicurazione invalidità); - IPG (indennità perdita di guadagno) L’obiettivo di questo primo pilastro è la copertura delle esigenze minime vitali del cittadino che a seguito del pensionamento, di un infortunio, di una malattia o di un’invalidità non può più percepire un introito da un’attività lavorativa. 22 13.1. AVS/AI I contenuti dell’AVS sottostanno alla legge LAVS (Legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti), risalente al 20 dicembre 1946 e in vigore dal 1. gennaio 1948, mentre quelli dell’AI sono sottoposti alla legge LAI (Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità) in vigore dal 1. gennaio 1960. 13.1.1. Chi esercita? Poiché queste assicurazioni sottostanno al monopolio statale (sono degli enti di diritto pubblico), l’assicurato non ha libertà di scelta. Il punto di riferimento è la cassa di compensazione che percepisce le “entrate”, quindi incassa i contributi salariali pagati dai dipendenti e dai datori di lavoro e provvede alle “uscite”, quindi è responsabile di pagare le rendite ai beneficiari. Le casse di compensazione si suddividono a livello cantonale, la cassa di compensazione del Cantone Ticino ha sede a Bellinzona. I membri di un’associazione professionale possono istituire una propria cassa di compensazione, ad esempio le aziende attive nel ramo della ristorazione, ovvero i membri di Gastrosuisse, pagano i contributi alla propria cassa di compensazione Gastrosocial. La cassa di compensazione riscuote i contributi trimestralmente nel caso in cui la somma salariale sia minore di CHF. 200’000.— (fanno stato i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre). In queste scadenze trimestrali sono versati gli acconti che verranno poi, a dipendenza dell’esito finale, calcolati correttamente. Le rate degli acconti dell’anno successivo sono calcolate sulla chiusura dell’anno precedente. Il datore di lavoro deve comunque informare la cassa di compensazione qualora avvenga un mutamento del 10% ca. nel calcolo dei salari. Se invece la somma salariale è maggiore di CHF. 200'000.—, i contributi saranno riscossi mensilmente. Il pagamento deve pervenire alla cassa di compensazione al più tardi il decimo giorno dopo la fine del mese, rispettivamente del trimestre. Al più tardi nel mese di gennaio il datore di lavoro invia una notifica alla cassa di compensazione sui salari effettivamente pagati durante l’anno precedente denominato conteggio dei salari (cfr. Allegato 10), l’autorità esamina il conteggio, richiedendo il pagamento della differenza oppure rimborsando l’importo pagato in eccedenza sulla base degli acconti denominato conteggio di chiusura (cfr. Allegato 11). 13.1.2. Chi è assicurato? Le persone che svolgono un’attività lavorativa in Svizzera a partire dal 1. gennaio dell’anno in cui compiono i 18 anni sono tenute a versare i contributi AVS/AI. Per ragazzi che a quel momento sono ancora in formazione scolastica, tuttavia, l’obbligo comincia il 1. gennaio nel quale hanno raggiunto il 20esimo anno di età. Da quel momento, anche se ancora agli studi, sono tenuti a un versamento minimo annuo pari a CHF. 475.—. L’obbligo di corrispondere il versamento minimo vale per tutte le persone che non esercitano un’attività lavorativa salvo se il loro coniuge o partner registrato con il versamento dei suoi contributi raggiunge il doppio del versamento minimo CHF. 950.—. L’obbligo di pagare i contributi termina con il raggiungimento dell’età di pensionamento (65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne) oppure con la decisione di smettere l’attività lavorativa beneficiando della possibilità di un prepensionamento (per le donne al più presto a 62 anni, per gli uomini al più presto a 63 anni). 23 Qualora una persona decida di continuare con l’attività lavorativa anche dopo l’età ordinaria di pensionamento dovrà continuare a versare dei contributi sulla parte del salario percepito mensilmente che eccede i CHF. 1’400.—, una sorta di franchigia esente dagli oneri sociali. Se invece una persona decide di andare in pensionamento anticipato (chiamato anche prepensionamento) la rendita che percepirà sarà diminuita di conseguenza. In questa mia ricerca non toccherò l’argomento dei cittadini svizzeri che per la Confederazione lavorano all’estero (ad esempio chi lavora per le ambasciate), di quelle che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera (ad esempio impiegati di grandi aziende che operano presso filiali all’estero) e dei cittadini svizzeri residenti all’estero più in generale. 13.1.3. Quanto e chi paga? I contributi dell’AVS e dell’AI vengono calcolati in base al reddito quindi quanto più alto è il salario quanto maggiori saranno i contributi dell’AVS e dell’AI. Per quanto concerne i contributi ci si basa sul principio della solidarietà: non c’è un salario massimo, dopo il quale l’assicurato viene esonerato dall’obbligo di contribuzione, ma per il calcolo delle rendite è prevista una rendita massima. Come già accennato nella prima parte di questo lavoro scritto, questo principio è denominato principio della solidarietà. I contributi che la generazione giovane (attiva professionalmente) paga, finanziano la rendita della generazione anziana (non più attiva professionalmente). Oltre a questo, per garantire il versamento delle rendite c’è un fondo di compensazione che costituisce una riserva qualora la somma di versamenti dell’AVS ai beneficiari sia più alta dei contributi pagati dai contribuenti. Questo patrimonio genera a sua volta un reddito usato per finanziare le prestazioni. I contributi vengono suddivisi tra il datore di lavoro e il dipendente, mentre se un lavoratore è indipendente dovrà sostenere interamente i costi che saranno calcolati con una percentuale ridotta. L’indipendente è colui che lavora in proprio sostenendo personalmente i costi derivati dai rischi economici. Nello schema che segue indico le percentuali valide dal 1. gennaio 2011: Assicurazione AVS AI IPG Dipendente Salariato 4.2% 0.7% 0.25% 5.15% Indipendente Datore di lavoro 4.2% 0.7% 0.25% 5.15% 7.8% 1.4% 0.3% 9.5% Anche il reddito non versato in denaro ma corrisposto in natura è parte integrante dello stipendio. L’importo mensile considerato per vitto e alloggio ammonta a CHF. 33.— al giorno rispettivamente CHF. 990.— al mese. Il versamento dei contributi non è obbligatorio qualora una persona percepisca un reddito minore di CHF. 2’300.— l’anno esercitando un’attività accessoria che non sia in un’economia domestica privata (ad esempio donna delle pulizie) oppure come operatore culturale (sotto la definizione operatore culturale si capisce: produttore di danza o teatro, d’orchestra, di supporti audio o audiovisivi, emittente radiofonico, emittente televisivo). 24 13.1.4. Le prestazioni Ho pensato di suddividere le prestazioni in base all’assicurazione. Indicherò alcuni casi, ma il calcolo delle rendite rimane una procedura di esclusiva competenza delle casse di compensazione. Le prestazioni dell’AVS e dell’AI sono le seguenti. Prestazioni AVS Rendite di vecchiaia Si percepisce una rendita di vecchiaia, a decorrere dal primo giorno del mese seguente nel quale si è raggiunta l’età del pensionamento fino alla fine del mese in cui sopraggiunge il decesso dell’avente diritto alla rendita. Per calcolare la rendita di vecchiaia si considerano i seguenti fattori, ovvero: - anni di contribuzione; - reddito del beneficiario; - accrediti per i compiti educativi (per il beneficiario con figli); il loro obiettivo è quello di non discriminare chi si è occupato dei figli nel calcolo delle rendite. Immagine 3: Nonni - accrediti per compiti assistenziali (qualora il beneficiario presti assistenza a discendenti, ascendenti oppure a un fratello, ha il diritto di richiedere accredito per compiti assistenziali) Gli anni di contribuzione determinano su che scala sarà calcolata la rendita di vecchiaia AVS. Il numero della scala corrisponde agli anni di contribuzione. Solo se il beneficiario non ha lacune contributive (ha quindi pagato ininterrottamente i contributi dal 20esimo anno di età), avrà diritto alla rendita completa. Per il calcolo della rendita completa viene applicata la scala 44 (cfr. Allegato 12), la cui rendita minima ammonta a CHF. 1’160.— e massima a CHF. 2’320.— mensili. Preciso quindi che l’ammontare della rendita massima non supera il doppio dell’ammontare della rendita minima. Per calcolare le rendite di altre scale, ad esempio la scala 43, verranno applicate delle riduzioni rispetto alla scala 44 (ad esempio una persona che è andata all’estero per imparare le lingue e durante 5 anni non ha versato alcun contributo); nell’esempio citato fra parentesi la riduzione sarà pari a 5/44. Una volta definitiva la scala, per decidere l’ammontare della rendita viene tenuto conto del salario medio determinante. Per conoscere l’esatto importo ci si avvale degli importi registrati nel CI (Conto Individuale), una sorta di conteggio che registra tutti i redditi percepiti e il tempo di contribuzione. È possibile richiederne l’estratto all’istituto delle assicurazioni sociali. Questa misura permette al dipendente di verificare la corretta osservanza degli oneri sociali da parte del datore di lavoro. Qualora, invece, il pagamento dei contributi del beneficiario presenti delle lacune gli verrà versata una rendita parziale a cui verrà applicata una riduzione del 2,3% per ogni anno mancante. 25 In caso di rendita per persone coniugate si sentirà parlare spesso di tetto massimo. Si tratta di una procedura che determina il totale delle rendite singole dei coniugi, che però può ammontare al massimo al 150% della rendita singola massima. Rendite completive per figli Sono versate al beneficiario di una rendita di vecchiaia che ha ancora a carico un figlio di età inferiore ai 18 anni (25 anni se ancora in formazione) che alla sua morte beneficerebbe di una rendita superstite. Rendite per supersiti Le rendite per i superstiti comprendono quelle per gli orfani e la vedovanza. È importante segnalare che per la vedovanza si fa una distinzione fra rendite per vedovi e rendite per vedove. Negli esempi che seguono indico i casi e le condizioni per stabilire se una persona ha diritto o meno alla rendita. Esempio rendita orfano Robert, apprendista imbianchino, rimane orfano il 1 gennaio 2011, all’età di diciassette anni. Decisione: Robert avrà diritto alla rendita superstite a partire dal 1 febbraio 2011, fino al termine dell’apprendistato (18 anni) – se non prosegue gli studi. “L'AVS versa una rendita per orfani ai figli cui sono deceduti il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori, gli orfani hanno diritto a due rendite (una per ciascun genitore). Il diritto alla rendita per orfani si estingue con il compimento dei 18 anni o al termine della formazione ma, in ogni caso, al compimento dei 25 anni.”9 Esempio rendita per vedovi Il 2 gennaio 2011 avviene il decesso di Susanna Bianchi, ex moglie di Pietro. I figli in comune della coppia sono Luca (22 anni), Massimo (20 anni) e Carla (19 anni). Dopo il divorzio Pietro si è risposato con Marta, la quale ha un figlio, Carletto di tre anni. Decisione: Pietro non avrà diritto della rendita per vedovi, poiché i figli avuti dal primo matrimonio sono già maggiorenni. “Fino al momento in cui i figli in comune sono minorenni. Gli uomini sposati o divorziati, la cui moglie o ex moglie è deceduta, ricevono una rendita per vedovi fino a quando hanno figli al di sotto dei 18 anni. Appena quando il figlio più giovane compie il 18° anno d'età, il diritto alla rendita per vedovi si estingue.”10 Esempio rendita per vedove Anna Rossi rimane vedova del marito Angelo all’età di 30 anni. La coppia aveva un figlio di 2 anni. Decisione: La signora avrà diritto alla rendita vedovile, perché soddisfa il criterio di valutazione per la prima condizione. 9 10 Citazione, http://www.ahvbaumeister.ch/Rendita-per-orfani.235+B6Jkw9Mw.0.html Citazione , http://www.ahv-iv.info/ahv/00162/00188/index.html?lang=it 26 “Le donne sposate il cui marito è deceduto hanno diritto a una rendita per vedove, se al momento della morte del coniuge: - hanno uno o più figli oppure; hanno almeno 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Se si sono sposate più volte gli anni di matrimonio vengono sommati.“11 Esempio rendite per vedove divorziate Nell’anno 2011 Grazia Verdi rimane vedova all’età di 70 anni dell’ex marito Andrea, il loro matrimonio é avvenuto nel 1960 e è stato sciolto nel 1990. Decisione: La signora avrà diritto alla rendita vedovile, poiché soddisfa il criterio di valutazione per la seconda condizione. “Le donne divorziate, il cui ex marito è deceduto, hanno diritto a una rendita per vedove: se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni oppure al momento del divorzio avevano più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni o - se il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni, dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni. - Le donne divorziate che non soddisfano nessuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita per vedove fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane.”12 Vi sono ancora ulteriori coperture erogate dalla AVS in casi eccezionali. Si tratta degli assegni per grandi invalidi e dei mezzi ausiliari. Assegno per grandi invalidi Sono aventi diritto all’assegno per grandi invalidi le persone che soddisfano tali criteri: - Beneficiano di una rendita di vecchiaia oppure di prestazioni complementari; - Mostrano grande invalidità; - Hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera; - Sono dipendenti da terzi in modo elevato e tale condizione dura da almeno un anno senza cessazione. “Grande invalidità È considerato grande invalido chi deve ricorrere all'aiuto regolare ed importante di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita quotidiana (alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.), necessita cure permanenti o sorveglianza personale.”13 Il diritto all’assegno é dunque in funzione al grado d’invalidità, come visto sopra è considerato grande invalido chi ha difficoltà nello svolgere operazioni basilari. 11 12 13 Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00162/00187/index.html?lang=it Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00162/00187/index.html?lang=it Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00163/00191/index.html?lang=it 27 Mezzi ausiliari per beneficiari di rendite di vecchiaia La cassa di compensazione versa ¾ del costo per l’acquisto di mezzi ausiliari, come ad esempio sedie a rotelle, apparecchi acustici, mezzi di agevolazione per l’indipendenza dell’anziano. Per poterne beneficiare l’anziano deve fare richiesta alla Cassa di Compensazione, utilizzando il modulo ufficiale ritirabile presso le Agenzie Comunali AVS. Per il pagamento di un mezzo ausiliario è meglio informarsi tempestivamente per sapere se esso figura nella lista dei mezzi che vengono pagati. Il beneficiario deve avere il domicilio in Svizzera. Prestazioni AI L’assicurazione invalidità si prefigge come scopo iniziale di far tornare l’invalido a esercitare una professione. Per questo motivo l’assicurazione invalidità offre e finanzia all’invalido una consulenza presso l’orientamento professionale per una sua riqualifica. Queste misure di recupero precedono il pagamento della rendita. Se le procedure di reintegrazione non sono fattibili o lo sono solo parzialmente l’AI verserà all’invalido una rendita. In molti casi, può sussistere un’invalidità parziale, ciò significa che l’invalido esercita una professione a tempo parziale e sul reddito percepito da questa attività paga gli oneri dell’AVS, AI e IPG. Esempio Un cuoco stellato perde l’olfatto a seguito di un incidente. Tramite dei provvedimenti professionali si può far sì che segua un corso d’informatica per ottenere un posto di lavoro in un ufficio. La sua “invalidità” gli causa infatti una limitazione solo in un campo ristretto. Immagine 4: Sedia a rotelle Per calcolare l’ammontare di una rendita bisogna considerare gli oneri sociali versati. Il grado d’invalidità determina in che proporzione l’invalido ha diritto alla rendita. L’AI distingue fra l’incapacità di guadagno e l’incapacità lavorativa. Tipo Durata Spiegazione Procedura Incapacità di guadagno Lungo termine Impedimento a esercitare un’attività lavorativa (quindi renumerativa) esame AI Incapacità lavorativa Corto termine Impedimento a lavorare per problemi di salute. esame medico I gradi di invalidità sotto indicati sono esclusivamente in caso d’incapacità di guadagno. Grado di invalidità almeno 40% almeno 50% almeno 60% almeno 70% Percentuale di diritto alla rendita 25% 50% 75% 100% Esempio Il muratore Massimo ha dei forti problemi muscolari e inoltra la domanda d’invalidità presso un ufficio dell’AI. L’ufficio dell’AI fa il seguente calcolo: Massimo potrebbe guadagnare CHF. 60'000.— senza danni alla salute, tuttavia considerando il danno di salute e le procedure per evitarlo il reddito di Massimo non può superare i CHF. 30'000.—. 28 L’AI calcola la differenza fra il reddito che Massimo potrebbe percepire con e senza limitazioni di salute, in questo caso CHF. 30'000.—. Questo importo ammonta al 50% del reddito iniziale. In base alla tabella sopra allestita Massimo avrà quindi diritto alla metà della rendita AI. Calcolo del grado di invalidità: Differenza fra il reddito con/senza limitazioni di salute x 100 Reddito senza limitazioni di salute Il diritto alla rendita comincia sei mesi dopo che l’invalido ha fatto domanda all’AI a condizione che esso sia stato invalido per la durata di un anno almeno al 40%, al più presto in ogni caso 12 mesi dopo l’evento. Il diritto a una rendita AI cessa se l’invalido non presenta più i criteri per beneficiari della rendita oppure con l’inizio del pagamento di una rendita di vecchiaia. Analogamente all’AVS, l’AI finanzia gli assegni grandi invalidi e i mezzi ausiliari (cfr. Paragrafo 13.1.4.1, Prestazioni AVS) Le prestazioni complementari sono conosciute con l’abbreviazione PC sono un’aggiunta per il pensionato che con la rendita di vecchiaia oppure per l’invalido che con una rendita AI oppure con un’indennità giornaliera non riescono a coprire il fabbisogno minimo per avere una condizione di vita dignitosa. Si può fare una prima valutazione grazie al sito di Pro Senectute, consultabile all’indirizzo http://www.pro-senectute.ch/eld. 13.2. IPG IPG è l’abbreviazione di indennità perdita di guadagno, i suoi aspetti sono contenuti nella LIPG (Legge sull’indennità perdita di guadagno) del 25 settembre 1952 - entrata in vigore il 1 gennaio 1953. L’indennità perdita di guadagno si prefigge come scopo di restituire parzialmente il guadagno che viene a mancare a seguito della prestazione di servizio civile, militare o di protezione civile oppure alle donne che esercitano un’attività lavorativa durante il congedo di maternità. 13.2.1. Chi esercita? I contributi per l’IPG, così come per l’AVS e per l’AI sono versati alla cassa di compensazione competente. 13.2.2. Chi è assicurato? Sono soggetti all’obbligo di contribuzione dell’IPG le stesse persone soggette alle due assicurazioni del primo pilastro trattate in precedenza (cfr. Paragrafo 12.1.2) 13.2.3. Quanto e chi paga? Anche per il contributo dell’IPG vengono applicate le stesse disposizioni relative al primo pilastro; il contributo viene ripartito fra il datore di lavoro e il dipendente. Per il dipendente il contributo totale ammonta allo 0.5% del salario lordo, quindi 0.25% a suo carico e 0.25% a spese del suo datore di lavoro. Per l’indipendente, invece, la percentuale è ridotta poiché esso dovrà supportarne interamente il costo e dedurre 0.3% dallo stipendio lordo. 13.2.4. Le prestazioni L’IPG distingue due tipi di prestazioni: 29 - L’indennità in caso di perdita di guadagno - L’indennità in caso di maternità (dal 1 luglio 2005) Si beneficia di un’indennità in caso di perdita di guadagno in caso dell’assolvimento del servizio militare, del servizio civile, del servizio di protezione civile o nella Croce Rossa. Ha inoltre diritto all’IPG chi partecipa a un corso per Gioventù e Sport a livello federale o cantonale oppure a un corso monitori per giovani tiratori. Le IPG si compongono nel seguente modo: - Indennità di base; Assegni per figli; Assegni per le spese di custodia; Assegni per l’azienda (per l’indipendente) Elenco gli importi validi per un lavoratore dipendente nell’anno 2011. Composizione d’indennità Indennità di base Servizi di avanzamento Reclute Assegno per figlio Percentuale d’indennizzo 80% del salario 80% del salario Contributo giornaliero da 62.— a 196.— da 110.— a 196.— 62.— 20.— Per le persone che svolgono un’attività lavorativa, l’indennità totale non può essere maggiore dello stipendio e in ogni caso l’importo massimo ammonta a CHF. 245.— al giorno. Per poter beneficiare dell’assegno per figli occorre formulare richiesta utilizzando i fogli complementari (da richiedere al datore di lavoro), mentre per l’assegno delle spese di custodia bisogna allegare i documenti giustificativi inerenti i costi supplementari che la persona deve sostenere per figli minori di 16 anni. Normalmente il datore di lavoro sottopone il modulo “IPG-Richiesta” all’interessato, quest’ultimo lo compila e lo riconsegna al datore di lavoro, che dopo avere dichiarato lo stipendio del dipendente, lo inoltra alla cassa di compensazione AVS. Il versamento può avvenire tramite il datore di lavoro o direttamente al dipendente. Se la persona presta servizio per la durata di un mese il versamento sarà effettuato a fine mese, mentre se la durata del servizio è più lunga il versamento sarà effettuato inizialmente dopo dieci giorni e in seguito mensilmente. L’indennità in caso di maternità viene versata a una donna che, nei 9 mesi prima della nascita del bambino per almeno cinque mesi, ha esercitato un’attività lavorativa (nella funzione di dipendente o indipendente oppure lavora presso l’azienda del marito e viene retribuita con un salario in contanti). Non indicherò i parametri se una donna è inabile al lavoro o disoccupata perché il mio opuscolo è destinato a persone attive professionalmente come dipendente. Immagine 5: Then and now 30 Il diritto all’indennità nasce quando la madre dà alla luce il bambino e cessa a 98 giorni dal suo inizio. Nel caso la madre sia stata ricoverata in ospedale per una durata maggiore di tre settimane, la donna può chiedere un prolungamento del termine. Tuttavia la donna non avrà più diritto di usufruire della rendita con la ripresa dell’attività lavorativa, anche solo parziale. L’indennità ammonta all’80% dello stipendio percepito prima del congedo di maternità. L’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera e non può superare i CHF. 196.— lordi al giorno. Per quanto riguarda la procedura del versamento c’è libertà di scelta, ovvero la cassa di compensazione può versare l’IPG direttamente alla dipendente oppure al datore di lavoro che continua a anticipare lo stipendio alla dipendente. Calcolo dell’IPG: Salario prima della nascita del bambino x 80 100 x 30 È importante precisare che dall’IPG sono dedotti gli oneri sociali, quindi anche questi importi figureranno come “reddito” e saranno perciò indicati nei singoli CI (Conto Individuale). Per poter beneficiare dell’IPG la donna deve inviare il modulo ufficiale alla cassa di compensazione,normalmente il datore di lavoro provvede all’invio del formulario. A scelta del datore di lavoro c’è la possibilità di estendere le prestazioni dell’IPG tramite la stipulazione di un’assicurazione privata aziendale nel campo perdita di guadagno malattia – esempio estendere a 16 il numero delle settimane del congedo maternità oppure versare la differenza fra il salario effettivo e l’80% dell’IPG. Fino a sei anni fa infatti l’IPG non garantiva la copertura in caso di maternità e non esisteva neppure una legge a tal proposito. A questo punto, prima di passare al capitolo successivo, con il tutore aziendale si è ritenuto di condensare in poche righe i motivi che m’inducono a riportare determinati aspetti nell’opuscolo. Per cui anche nelle prossime pagine a conclusione di ogni capitolo evidenzierò in un riquadro rosso alcuni aspetti. Mi è sembrato opportuno suddividere il primo pilastro in due capitoli: al punto 13.1 l’AVS e l’AI, al punto 13.2 l’IPG. Mi sono basata sulle seguenti costatazioni; in primo luogo per l’AVS e per l’AI viene applicata la stessa scala e il versamento della rendita è determinato da un importo in franchi, mentre per l’IPG la rendita è calcolata da una percentuale. In secondo luogo per la differenza nel calcolo delle rendite: l’AVS e l’AI sommano i contributi di tutti gli anni di contribuzione, mentre l’IPG applica una percentuale sull’ultimo salario. Infine ricordo che l’IPG garantisce la copertura per una prestazione a corto termine e ha un’applicazione piuttosto limitata, per contro nell’AVS (parzialmente nell’AI) il coinvolgimento del lavoratore avviene in modo “attivo” con il versamento dei contributi e in ruolo “passivo” con il raggiungimento dell’età di pensionamento con il beneficio della rendita. È interessante segnalare che circa 4 milioni di persone sono tenute all’obbligo contributivo e che ogni anno circa 32'000 uomini e 35'000 donne raggiungono l’età ordinaria di pensionamento. Per questi motivi nell’opuscolo desidero spiegare l’importanza di questi due capitoli. Mi soffermerò sul concetto della pariteticità dei contributi, il cui finanziamento avviene metà a carico del dipendente e metà a carico del datore di lavoro. Evidenzierò altresì la possibilità data al lavoratore di verificare in ogni momento l’avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro e la correttezza degli importi versati. 31 In particolare per quanto riguarda l’AI nell’allestimento dell’opuscolo non dovrò tralasciare di spiegare le condizioni necessarie per l’ottenimento di una rendita, poiché l’autorità competente rifiuta la concessione di rendite in misura poco superiore al 40%, quindi è necessario informare il dipendente sulle condizioni indispensabili affinché la sua richiesta di una rendita AI sia accettata. Rispetto alla ricerca, anche per ovvi motivi di spazio, nell’opuscolo non riporterò citazioni ed esempi, ma mi avvarrò di alcune tabelle particolarmente significative per una più efficace e immediata comprensione. 14. Secondo pilastro: prevenzione aziendale La previdenza aziendale è anche denominata secondo pilastro nel modello di prevenzione rischi a livello svizzero: infatti, unito con la previdenza statale, aiuta il dipendente a prevenire il mancato guadagno in seguito alla vecchiaia, a danni alla salute e nella previdenza per i superstiti. Sotto il termine di previdenza aziendale si comprendono le assicurazioni per le quali il datore di lavoro funge da punto di riferimento, è infatti responsabile per la stipulazione dei contratti assicurativi. 14.1. LPP LPP è l’abbreviazione per Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – meglio conosciuta come cassa pensione. La LPP risale al 25 giugno 1982 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1985. La cassa pensione avrebbe come obiettivo, assieme assicurazioni del primo pilastro, di garantire che a seguito dei tre rischi (vecchiaia, invalidità o morte) l’assicurato o i suoi familiari continuino a mantenere lo stesso tenore di vita precedente l’evento. In realtà il primo e il secondo pilastro riescono a coprire solo un 60%/70% ca. del reddito precedente. Soprattutto con il piano minimo legale, l’obiettivo rimane irrealizzabile. A differenza dall’AVS è una forma di risparmio privata: i contributi pagati saranno riversati secondo le rendite: questo processo si chiama sistema di capitalizzazione. Importante precisare è che la LPP dà le disposizioni relative al piano di previdenza minimo, è permessa quindi un’aggiunta dal datore di lavoro. 14.1.1. Chi esercita? Per stipulare il contratto per la previdenza professionale (cfr. Allegato 13) è responsabile il datore di lavoro. Gli istituti che gestiscono la previdenza professionale sono creati sotto la forma giuridica di fondazione. Se ne conoscono tre tipi: - fondazione collettiva, dove una compagnia assicurativa (es. AXA, Basilese) amministra il denaro e garantisce le prestazioni; - fondazione autonoma, gestisce il denaro e si occupa delle prestazioni. La fondazione autonoma può venire creata ad esempio da una categoria professionale (es. i medici) e da grandi aziende pubbliche o private (ad es. Comune di Locarno, UBS SA) - istituto collettore (organo di diritto pubblico) – sfavorevole sia per il datore di lavoro poiché i costi per la gestione amministrativa sono più alti, sia per il dipendente poiché assicura solo il minimo previsto dalla legge. 32 14.1.2. Chi è assicurato? Sono obbligatoriamente assicurati i dipendenti che raggiungono la soglia di entrata in cassa pensione che ammonta a un salario di CHF. 20'880.—. È assicurato il salario fino ad un importo massimo di CHF. 83'520.—. I salariati sono assicurati dal 25esimo anno per la vecchiaia mentre dal 18esimo anno contro i rischi di decesso e invalidità. 14.1.3. Quanto e chi paga? Normalmente i contributi sono suddivisi in egual misura fra il datore di lavoro e il salariato, sono però possibili situazioni più favorevoli per il dipendente. Per calcolare i contributi della LPP si deduce dal salario AVS assicurato (limitato al triplo della rendita massima AVS quindi nel 2011 CHF. 83'520.—), l’importo di CHF 24'360.— corrisponde alla deduzione di coordinamento. Questo importo equivale all’87,5% della rendita massima dell’AVS, ottenendo così il salario coordinato che ammonta a un massimo di CHF. 59'160.— . A dipendenza del piano previdenziale c’è anche la possibilità di andare oltre il minimo legale o abolire questa deduzione di coordinamento oppure non delimitare l’importo del salario massimo. Ulteriori offerte di ampliamento dipendono dalle disponibilità delle compagnie assicurative. Chiaramente dato che il datore di lavoro deve sostenere metà del costo, non sarà disposto ad un aumento illimitato. Con ciò intendo che molto spesso i datori di lavoro aumentano la percentuale di contributi all’1%-2% ma non saranno disponibili ad estendere la percentuale fino ad esempio il 10%. I contributi comprendono premi di risparmio, premi di rischio, le spese amministrative, il fondo di garanzia. I premi di risparmio andranno a comporre il capitale di vecchiaia. Il premio per le prestazioni di risparmio previsto dipende dall’età del salariato. Cito di seguito le percentuali previste dalla legge per il minimo legale. Anni del dipendente Aliquota calcolata dal salario coordinato 25-34 35-44 45-54 55-64, 55-65 7% 10% 15% 18% Le prestazioni di rischio non sono soggette ad una percentuale fissa dello stipendio ma dipendono dalle compagnie assicurative. Le compagnie assicurative valutano in modo soggettivo – considerano ad esempio il settore di attività, il numero delle persone invalide. Le spese amministrative servono a finanziare le provvigioni del broker o del consulente così come il lavoro della compagnia per la sua attività. Come già menzionato sia per il calcolo del premio di rischio così come per i costi amministrativi vige la concorrenza fra le compagnie, è quindi bene raccogliere diverse offerte da vari assicuratori e farsi consigliare da un broker (ricordo che è una figura neutra e non fa favoritismi). Altra posizione che figura nella deduzione dei contributi per la Cassa Pensione sono i costi per il fondo di garanzia nazionale, ovvero una minima percentuale ammontante allo 0.07% che costituisce una risorsa a tutela dei diritti delle persone che si sono affilate ad una cassa pensione “sbagliata” (ad esempio se una cassa pensione fallisce, le rendite delle persone affiliate saranno garantite da questo fondo). 33 Il premio di risparmio andrà a corrispondere all’avere di vecchiaia mentre il premio di rischio, le spese amministrative e il costo delle spese amministrative è pagato a fondo perso. Ovvero questi costi possono essere concettualmente paragonati al premio pagato annualmente, ad esempio per l’assicurazione degli stabili (se non si verificherà nessun evento, non si beneficerà delle prestazioni e non si verrà nemmeno rimborsati). 14.1.4. Le prestazioni Le prestazioni della Cassa Pensione si possono suddividere in gruppi specifici: - le prestazioni di vecchiaia - le prestazioni di rischio (prestazioni ai superstiti e prestazioni invalidità). Tutte queste prestazioni saranno calcolate in base all’avere di vecchiaia, che corrisponde a: - Accrediti di vecchiaia: somma dei contributi pagati dall’assicurato. - Capitale di libero passaggio: ovvero “il gruzzoletto” che il salariato accumula con il pagamento dei contributi alla cassa pensione. Con il cambio del posto di lavoro deve trasferire questo risparmio alla nuova fondazione di previdenza del futuro datore di lavoro. - Le indennità di divorzio ricevute: la LPP stabilisce che in caso di divorzio i contributi pagati alla cassa pensione dal giorno del matrimonio fino al giorno di divorzio vengono divisi a metà. Questi soldi possono venir trasferiti su un conto di libero passaggio e utilizzati solo a determinate condizioni. - Interessi: sono determinati annualmente dal Consiglio Federale e ammontano attualmente al 2%. Questo è un ambito in cui gli enti di previdenza sono molto in concorrenza in quanto un’assicurazione che a fine anno ha dei bilanci positivi può concedere un tasso di interesse nettamente superiore rispetto a chi ha avuto difficoltà nel corso dell’anno con la gestione dei conti. - Riscatto delle quote: è la possibilità di effettuare un “acquisto”, provvedendo a effettuare un versamento per attualizzare l’avere di vecchiaia. Questo presenta un grande vantaggio fiscale poiché l’importo di questo “acquisto” è deducibile fiscalmente. Esempio: All’età di 55 anni Pierre riceve un aumento di stipendio quale gratifica per le sue capacità e la sua lealtà. Ora guadagna CHF. 70'000.— (CHF. 20'000.— in più rispetto al salario precedente). La Cassa Pensione gli offre la possibilità di versare un importo pari al contributo che avrebbe versato se avesse sempre percepito il salario attuale. Situazione reale Pierre, 25-34 anni Pierre, 35-54 anni Pierre, 45-54 anni Pierre, 55-65 anni -> 7% -> 10% -> 15% -> 18% di di di di CHF. 50'000.— CHF. 50'000.— CHF. 50'000.— CHF. 70'000.— 34 Situazione acquistabile Pierre, 25-34 anni Pierre, 35-44 anni Pierre, 45-54 anni Pierre, 55-65 anni -> 7% -> 10% -> 15% -> 18% di di di di CHF. 70'000.— CHF. 70'000.— CHF. 70'000.— CHF. 70'000.— La compagnia offrirà a Pierre la possibilità di acquistare la differenza tramite il principio di riscatto delle quote: “acquistando” gli anni di contribuzione mancanti sulla differenza dello stipendio. Periodicamente le compagnie valutano le situazioni dei clienti e prendono contatto con gli interessati (cfr. Allegato 14). Prestazioni di vecchiaia Le rendita di vecchiaia possono essere versate quando l’assicurato raggiunge l’età di pensionamento. Sommando al contributo di risparmio gli interessi si ottiene il capitale di vecchiaia che moltiplicato per l’aliquota di conversione della cassa pensione dovrebbe essere il capitale disponibile all’età del pensionamento. L’aliquota di conversione ammonta al 6,8% e serve a trasformare il capitale sotto forma di rendita. Qualora il pensionato abbia obblighi di mantenimento verso un figlio (minorenne oppure al massimo di 25 anni in formazione) ha diritto di beneficiare di una rendita supplementare pari al 20% della rendita di vecchiaia. A dipendenza del regolamento, l’assicurato può scegliere liberamente se al raggiungimento dell’età della pensione vuole ricevere il capitale di vecchiaia sottoforma di rendite periodiche oppure sotto la forma di versamento unico. Contrariamente a quanto si pensa, la legge dispone che l’assicurato al raggiungimento del pensionamento benefici di una rendita: l’opzione "capitale" non è dunque un obbligo legale. La scelta delle rendite può essere più conveniente nel caso in cui l’assicurato viva a lungo dopo la pensione poiché il diritto alla rendita si estingue con la morte del beneficiario, mentre la scelta del prelievo unico del capitale può essere vantaggiosa, soprattutto per gli eredi, poiché dopo il decesso del beneficiare, erediteranno quel che resta dell’importo prelevato. Prestazioni di rischio per invalidità Per calcolare la rendita di invalidità della Cassa Pensione viene calcolata una percentuale (denominata aliquota di conversione LPP) sul capitale di vecchiaia senza interessi. Spesso questo calcolo (così come quello per le prestazioni dei superstiti) viene semplificato e viene applicata una percentuale del salario. Se l’assicurato è invalido parzialmente il calcolo della rendita si basa sulle tabelle dell’AI. La PP può essere sommata all’AI, ma in ogni caso non deve essere superiore al 90% del salario precedente. Prestazioni di rischio superstiti La LPP provvede affinché a seguito della morte della persona che provvedeva al mantenimento della famiglia quest’ultima non venga a trovarsi in difficoltà. La rendita per il coniuge superstite dipende dal momento del decesso: se la morte è avvenuta prima del pensionamento, il coniuge superstite ha diritto al 60% della rendita di invalidità mentre se la morte è avvenuta dopo il pensionamento, il coniuge superstite ha diritto al 60% della rendita di vecchiaia. La rendita per i figli orfani ammonta al 20% della rendita d’invalidità. Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se deve occuparsi del mantenimento dei figli oppure se ha compiuto i 45 anni e il matrimonio dura da almeno 5 anni – per il coniuge divorziato valgono le stesse disposizioni del vedovo. Importante aggiungere che la Cassa Pensione non distingue i vedovi dalle vedove ma li tratta in egual misura. Solo in determinati casi, quindi, se il ve- 35 dovo non ha figli oppure non ha ancora compiuto il 45esimo anno di età, le rendite vedovili vengono limitate al versamento di un unico importo pari a tre rendite. Come accennerò nel capitolo "Coordinamento tra il primo e il secondo pilastro" (cfr. Paragrafo 15) se la rendita superasse la percentuale prevista dalla legge la PP ridurrebbe il versamento. Uso anticipato dell’avere di cassa pensione Il capitale di vecchiaia può essere usato anticipatamente a determinate condizioni. Cito di seguito l’articolo di legge nella sua completezza. “Art. 30c Prelievo anticipato 1 Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo. 2 Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo. 3 L’assicurato può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio. 4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione di tal genere. 5 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice.1 6 Allorché i coniugi divorziano prima dell’insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è ripartito conformemente agli articoli 122 e 123 del Codice civile2, all’articolo 280 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20083 e all’articolo 22 LFLP4.5 7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità 36 per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.”14 Anche per la cassa pensione ho accluso a titolo di esempio un contratto standard. Ovviamente ogni datore di lavoro deve poi fare firmare dai suoi rappresentanti e dai rappresentanti dei suoi collaboratori un regolamento. Per le decisione della previdenza professionale vige la disposizione di rappresentanti partiteci, ovvero i collaboratori e il datore di lavoro devono essere rappresentanti dallo stesso numero di persone. Ad esempio, una ditta piccola potrebbe avere come rappresentante del datore di lavoro il titolare e come rappresentanti dei dipendenti un collaboratore (che rappresenta gli interessi comuni di tutti i suoi colleghi). Personalmente ritengo che la cassa pensione è dal punto di vista di un dipendente l’argomento più complesso; Michela infatti ripete sempre che "la LPP è un argomento tutto a sé” e dopo aver fatto le mie riflessioni concordo pienamente. La cassa pensione è anche l’assicurazione sociale dove il salariato ha una maggiore responsabilità, in quanto con il cambio del posto di lavoro deve occuparsi personalmente del processo del libero passaggio. La LPP è un argomento molto importante che non tralascerò nel mio opuscolo poiché il dipendente deve conoscere bene i suoi doveri: come accennato è “il protagonista” e non solo una semplice “comparsa”, in termini pratici significa che il salariato non deve limitarsi a sorvegliare il corretto procedere del datore di lavoro ma deve agire per conto proprio. Sicuramente aggiungerò nel mio opuscolo il tema del riscatto delle quote: questo aspetto genera molta pubblicità da parte delle compagnie assicurative. Altro concetto a cui non intendo rinunciare nell’allestimento del mio opuscolo sono le condizioni per il prelievo anticipato del capitale che ho già accennato nella ricerca perché lo ritenevo un punto di vista abbastanza interessante non solo per i dipendenti ma anche per una sorta di “Knowledge generale”. Inoltre, preciserò i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni di prelevamento capitale: i punti favorevoli e i punti sfavorevoli della rendita rispettivamente del capitale. Tramite la consultazione dei miei documenti ho notato che molto spesso comparivano dei termini abbastanza complicati come “libero passaggio” che l’autore del testo riteneva già acquisiti dal lettore, in questi casi ho dovuto sporgere la testa dalla parte opposta della scrivania ricorrendo al sapere di Michela, che ringrazio qui anticipatamente. 14.2. LAINF LAINF è l’abbreviazione per Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni che risale al 20 marzo del 1981, entrata in vigore il 1 gennaio 1984. la LAINF garantisce delle prestazioni in caso di infortunio professionale (IP) o infortunio non professionale (INP) oppure in caso l’assicurato soffra a causa di una malattia professionale. 14 Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/831_40/a30c.html 37 14.2.1. Chi esercita? A seconda del settore aziendale ci si può assicurare tramite diversi enti: - La SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) – abbreviazione che anche nella lingua italiana sostituisce l’inutilizzato termine INSAI (Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione Contro gli Infortuni). La SUVA è un ente di diritto pubblico che obbliga ad assicurarsi presso di lei determinate categorie professionali (normalmente aziende attive nel settore primario/secondario – ad esempio nel campo dell’agricoltura o dell’industria) ad assicurare i rischi che derivano da infortuni professionali e non professionali (cfr. Allegato 15). L’accettazione della SUVA è limitata alle categorie che ne sono obbligate. Immagine 6: Infortunio - Per le categorie che, invece, non hanno l’obbligo di assicurarsi presso la SUVA, la copertura per la LAINF può essere stipulata tramite compagnie di assicurazione private, cito come esempio Allianz, Axa, Basilese, Zurigo(cfr. Allegato 16). Le prestazioni offerte dall’assicurazione LAINF di base sono uguali per tutti – la concorrenza spazia in altri settori. L’ammontare dei premi viene calcolato a seconda di quanto indicato nel contratto oppure, come già specificato per l’AVS sulla base dell’anno precedente (una sorta di preventivo) e verso la fine dell’anno viene aggiornato alla situazione reale tramite la dichiarazione dei salari (cfr. Allegato 17). Dopo la ricezione di questo formulario la compagnia assicurativa richiederà la differenza oppure verserà al cliente l’importo pagato in eccedenza – questo importo verrà indicato nel conteggio di premio (cfr. Allegato 18). 14.2.2. Chi è assicurato? Per gli infortuni e le malattie professionali sono assicurati obbligatoriamente i lavoratori dipendenti, mentre per gli infortuni non professionali (ovvero l’infortunio che non avviene né sul posto di lavoro né durante il tragitto lavoro-casa) sono assicurati solamente i dipendenti che esercitano un’attività lavorativa per un minimo di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro. I dipendenti che lavorano meno di otto ore devono assicurarsi per gli infortuni non professionali presso la loro cassa malati. Facoltativamente gli indipendenti possono fare domanda all’assicuratore, dove hanno assicurato i propri collaboratori. 14.2.3. Quanto e chi paga? Il datore di lavoro deve assumere il costo dei premi per gli infortuni e le malattie professionali, mentre gli infortuni non professionali possono essere addebitati al dipendente. I premi della LAINF sono calcolati in percentuale della massa salariale e variano a seconda della categoria di rischio (attività professionale). I contributi vengono calcolati su un salario massimo di CHF. 126'000.— annuo. Importante è aggiungere che la SUVA, contrariamente alle compagnie assicurative private, applica il sistema del Bonus-Malus; determina l’ammontare del premio in base alla categoria, ma a seconda dell’influsso positivo dei sinistri dell’azienda ridurrà questa percentuale. 38 14.2.4. Le prestazioni La durata dell’assicurazione comincia il giorno in cui l’assicurato si reca per la prima volta al lavoro e cessa 30 giorni dopo che esso percepisce almeno la metà del salario. L’assicurato può richiedere di venire assicurato per altri 180 giorni per gli infortuni non professionali. L’annuncio di infortunio alle compagnie viene fatto dal datore di lavoro. (cfr. Allegato 19). Prestazioni sanitarie - Cure mediche in Svizzera; - Cure mediche all’estero (per un massimo del doppio del costo di una cura prestata in Svizzera); - Cure a domicilio (qualora l’assistente abbia l’autorizzazione a curare malati a domicilio); - Mezzi ausiliari (ad esempio protesi e aiuti vari) Rimborsi di spese - Danni materiali qualora il danneggiamento sia imputabile all’infortunio; - Spese di viaggio; - Spese di trasporto; - Spese di salvataggio; - Spese di trasporto della salma fino al luogo della sepoltura; - Spese di sepoltura Indennità giornaliera A partire dal terzo giorno in cui è avvenuto il sinistro verrà versata un’indennità giornaliera, ammontante a un massimo dell’80% del salario assicurato. Indennità per menomazione dell’integrità Una sorta di risarcimento, nella forma di un versamento unico in contanti, per una limitazione fisica e/o mentale che avviene a seguito dell’infortunio. Assegno per grandi invalidi Questa prestazione è già stata descritta nel capitolo Prestazioni AVS (cfr. Paragrafo 13.1.4.1). Rendite LAINF per invalidità Nel caso in cui una persona a seguito di un infortunio diventi invalida ha diritto a una rendita invalidità per un minimo di 10% (si nota che la percentuale è più bassa rispetto alle tabelle AI).. Questa rendita, sommata alla rendita invalidità della AI potrà ammontare al massimo al 90% del salario percepito prima dell'evento. Rendite per superstiti Nel caso in cui una persona con figli decede a seguito di un infortunio, la LAINF verserà una rendita agli stessi e al coniuge superstite. Per il coniuge superstite Per gli orfani di un genitore Per gli orfani di entrambi i genitori Per più superstiti Per il coniuge divorziato 40% del salario assicurato 15% del salario assicurato 25% del salario assicurato massimo 70% del salario assicurato 20% Riduzione delle prestazioni o rifiuto delle prestazione Le prestazioni sopraindicate possono essere ridotte o addirittura rifiutate, nel caso in cui; - l’infortunio è causato intenzionalmente dalla persona assicurata; 39 - l’infortunio avviene per negligenza grave della persona assicurata; - il danno avviene solo parzialmente a seguito dell’infortunio. Ritengo che l’assicurazione LAINF sia molto importante da indicare nell’opuscolo che allestirò, non solo perché tutti i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i loro dipendenti contro gli infortuni professionali (in determinati casi anche non professionali) e le malattie professionali, ma è fondamentale anche per me capire bene di che cosa si tratta perché rientra nel campo di azione di Assimedia. Infatti, da quando mi occupo dello smistamento della posta, ho notato che Assimedia richiede molto spesso delle proposte a compagnie assicurative per aiutare i nostri clienti a stipulare l’assicurazione infortuni. Esaminando questi documenti ho anche constatato che la maggior parte delle aziende, in aggiunta a quest’ultima, stipula l’assicurazione complementare LAINF (che spiegherò più precisamente nel prossimo capitolo di questa ricerca) e l’assicurazione malattia collettiva perdita di salario. Come per i punti precedenti allego un esempio di contratto di assicurazione LAINF. Nell’opuscolo mi soffermerò sul concetto di infortunio e malattia, poiché come ho studiato a scuola questi due fattori possono presentare le stesse cause, ma le prestazioni sono differenti. Capire questo concetto è anche fondamentale per il singolo cittadino per gli affari privati. Inoltre, dedicherò uno spazio al prolungamento della LAINF dopo la fine del rapporto di lavoro per gli infortuni non professionali che non ho indicato in questa ricerca alfine di evitare ripetizioni ma che è un aspetto molto interessante per i salariati perché è una soluzione vantaggiosa. 14.3. Confronto fra LAINF E LPP La differenza sostanziale fra la LAINF e la LPP è che la LPP prescrive solo il piano di previdenza per il minimo legale (vale a dire le disposizioni al di sotto delle quali non si può scendere), mentre la LAINF stabilisce esattamente quali prestazioni sono da assicurare. Per miglior arricchimento del tema elenco altre differenze che si possono definire “marginali” – ovvero la LAINF provvede a fronteggiare le cause economiche del rischio infortunio mentre la LPP fronteggia i rischi di vecchiaia e di invalidità e di decesso a seguito di una malattia. Infatti normalmente in caso di infortunio la LAINF riesce a coprire sufficientemente senza che la LPP debba subentrare. Inoltre la LAINF obbliga alcune categorie ad assoggettarsi presso la SUVA, un concetto che si potrebbe definire vincolo di monopolio, mentre la LPP è meno rigida sotto questo aspetto, il datore di lavoro può assicurarsi dove preferisce all’unica condizione che l’istituto di previdenza sia riconosciuto dalla Confederazione. 14.4. Complementari Gli aspetti dell’assicurazione complementare LAINF sono regolati nella Legge sul Contratto di Assicurazione (LCA). L’assicurazione complementare LAINF non è obbligatoria ma come ho constatato tramite la consultazione di diversi dossier in azienda, frequentemente i clienti stipulano un’assicurazione complementare LAINF (cfr. Allegato 20), in quanto quest’ultima riesce a colmare le diverse lacune della LAINF. Le assicurazioni complementari offrono una protezione maggiore, complementare appunto, alla LAINF. 14.4.1. Chi esercita? L’assicurazione complementare LAINF può essere stipulata con un’assicurazione privata (Helsana, ÖKK, Basilese) anche dalle aziende che sono tenute all’obbligo di assicurarsi presso la SUVA, poiché la SUVA non offre questo tipo di assicurazione. 40 14.4.2. Chi è assicurato? Come abbiamo visto l’assicurazione complementare LAINF può essere stipulata facoltativamente, questo significa che un dipendente è assicurato solo se il proprio datore di lavoro stipula un’assicurazione complementare LAINF. L’indipendente può anche esso assicurarsi presso la complementare LAINF solo qualora sia già assicurato alla LAINF di base. Un’azienda deve assicurare tutti i dipendenti oppure limitarsi a determinate categorie. Non è però possibile fare distinzioni soggettive. Esempio: La ditta Rossi può stipulare un’assicurazione complementare LAINF solo per i membri della direzione (distinzione gerarchica). In ogni caso non può stipulare un’assicurazione complementare LAINF escludendo il direttor Galli, facendo dipendere l’esclusione dal fatto che egli è entrato a fare parte della direzione solo da pochi mesi (distinzione soggettiva). 14.4.3. Quanto e chi paga? La ripartizione dei premi della complementare LAINF è normalmente stabilita nel regolamento aziendale. Il datore di lavoro può anche decidere di addebitare l’intero premio a carico del dipendente poiché quest’ultima copertura è unicamente nel suo interesse. 14.4.4. Le prestazioni Le assicurazioni complementari LAINF possono essere combinate a dipendenza delle esigenze dello stipulante. Elenco di seguito le più comuni: - Ricovero ospedaliero nel reparto privato; - Copertura senza limiti per ricovero ospedaliero all’estero (o addirittura in tutto il mondo); - Prestazioni sul salario eccedente i CHF. 126'000.—; - Pagamento dell’indennità dal primo giorno senza termine di attesa; - Versamento del 100% del salario dal terzo giorno; - Rendite di invalidità per il salario che supera i CHF. 126'000.—; - Rendite ai superstiti per il salario che supera i CHF. 126'000.—; - Partecipazione alle spese per il ricovero ospedaliero; - Prestazioni in capitale in caso di decesso; - Prestazioni in capitale in caso di invalidità; - Copertura della spesa in caso di riduzione per negligenza grave; - Cure con medicina alternativa; - Spese di trasporto all’estero; - Per colpa grave: questo è un esempio di prestazione per unico beneficio del dipendente. Se esso causa un infortunio per colpa grave e la LAINF non paga l’intera prestazione, la complementare LAINF pagherà la differenza. L’intera prestazione ammonta al massimo all’80%. Dato che le prestazioni della complementare LAINF variano a seconda di quanto pattuito nella polizza ho deciso che nel mio opuscolo le accennerò solo brevemente. Metterò tuttavia, un accento importante sul fatto che queste assicurazioni sono stipulate maggiormente nell’interesse del dipendente e quindi quest’ultimo può essere tenuto a sopportare personalmente l’intero costo. In questa ricerca ho deciso di fare anche per questa assicurazione un’indicazione completa seguendo lo schema usato per tutte le altre assicurazioni, poiché come accennato la maggioranza delle persone opta per questa soluzione. Si tratta di una polizza della Helsana – una compagnia diversa rispetto alla polizza che ho allegato per la pura LAINF così da evitare favoritismi nei confronti di una compagnia. 41 14.5. La malattia collettiva perdita di salario È un’assicurazione aziendale a titolo facoltativo, salvo disposizioni differenti secondo CCL Contratto Collettivo di Lavoro (cfr. Allegato 21) . Se non è a carattere obbligatorio l’azienda deve valutare se col verificarsi di un evento (malattia di un dipendente), è in grado di supportare interamente il costo di mantenimento del salario ai sensi dell’ art. 324a del Codice delle Obbligazioni, oppure vuole scaricarlo su terzi (assicurazioni). Quest’assicurazione non è però da confondere con la cassa malati, che è obbligatoria per tutte le persone con domicilio in Svizzera. Nella ricerca non tratterrò la cassa malati poiché sottosta alle competenze di ogni cittadino e non rientra nell’ambito aziendale. 14.5.1. Chi esercita? In primo luogo il datore di lavoro verifica se secondo il CCL il suo ramo aziendale è obbligato a stipulare un’assicurazione di malattia collettiva perdita di salario (cfr. Allegato 22). Immagine 7: Influenza stagionale Il CCL è un accordo fra i rappresentanti dei datori di lavoro e i sindacati (rappresentanti dei dipendenti) che contiene le stesse disposizioni per un tipo di categoria professionale (calcolo delle deduzioni salariali, ripartizione dei costi). Non è presente per ogni tipo di impresa, infatti le professioni in ambito terziario spesso non sono vincolate a un CCL. Dopo avere verificato il vincolo il datore di lavoro agisce di conseguenza. Se la stipulazione del contratto è facoltativa può scegliere se assicurarsi secondo: a) la LaMal (Legge federale sull’assicurazione malattia): presso una cassa malati autorizzata dalla Confederazione. b) la LCA (Legge sul contratto d’assicurazione): presso un’assicurazione privata. Se si valutano entrambe le opzioni, nella maggior parte dei casi si sceglierà di stipulare un’assicurazione secondo la LCA poiché è più favorevole e lascia maggior spazio di manovra. Le assicurazioni hanno però attuato una misura di “prevenzione”. Infatti, anche le aziende che sarebbero vincolate a un CCL possono assicurarsi secondo la LCA. La compagnia assicurativa, in caso di sinistro, pagherà la differenza nel caso l’impresa sarebbe la LaMal. A tutela di salvaguardare questo diritto dell’assicurato, la compagnia emetterà una dichiarazione di conformità (cfr. Allegato 23) dove indicherà di adempiere a quest’obbligo. 14.5.2. Chi è assicurato? Sono assicurati i dipendenti per i quali i datori di lavoro hanno stipulato facoltativamente oppure obbligatoriamente l’assicurazione. Le assicurazioni collettive hanno la particolarità che gli assicurati sono un ben determinato gruppo di persone (collettività). In questo caso l’assicurato corrisponde al personale dell’azienda. 42 Se l’azienda non è vincolata a stipulare l’assicurazione secondo il CCL, bisogna verificare le prescrizioni nei seguenti documenti: a) b) Regolamento aziendale oppure accordo standard di collaborazione Contratto individuale di lavoro 14.5.3. Quanto e chi paga? I fattori importanti per determinare l’ammontare del premio sono: - durata del (TA) termine di attesa: più lungo è questo periodo, minore sarà il premio. Questo periodo spazia tra 0 e 60 giorni. - percentuale dell’indennità giornaliera (dal 80% al 90% del salario assicurato); - situazione dell’impresa (dimensione dell’azienda, settore di attività, influsso dei sinistri). Se non ci sono prescrizioni più favorevoli nel CCL, l’azienda può valutare come suddividere il premio. Normalmente il premio può essere suddiviso fra il datore di lavoro e il dipendente, tuttavia non c’è alcuna prescrizione: il premio potrebbe essere attributo interamente al dipendente. È importante essere a conoscenza che l’azienda deve garantire un procedimento paritetico nei confronti dei dipendenti: la decisione presa verrà applicata sui conteggi salariali di tutti i dipendenti. 14.5.4. Le prestazioni La prestazione di quest’assicurazione è quella di garantire la sostituzione del salario perso a seguito dell’incapacità di guadagno dovuta alla malattia. Normalmente prima che subentri l’assicurazione vi è un termine di attesa nel quale il datore di lavoro deve continuare a versare lo stipendio al dipendente. Allo scadere di questo periodo subentra l’assicurazione che verserà l’indennità giornaliera. Se l’ammontare dell’indennità giornaliera non è indicata nel CCL, questa percentuale viene concordata tra l’assicurazione e il datore di lavoro. Per potere beneficiare delle prestazioni l’ammalato deve presentare un’incapacità lavorativa di almeno la metà (LaMal) oppure del 25% (LCA). La prestazione si estingue con la ripresa a lavorare da parte dell’assicurato oppure quando subentra una rendita AI. In ogni caso il periodo in cui viene versata l’indennità è limitato a 720 giorni. La differenza fondamentale tra la LCA e la LaMal è che le prestazioni secondo la LCA vengono versate per un periodo di tempo massimo (non differenzia se l’indennità è parziale o totale). La LaMal, invece, versa l’intera indennità equivalente al 100% per due anni (se quindi la persona è inabile parzialmente le indennità della LaMal verranno prolungate). Ritengo importante segnalare che in complemento all’indennità perdita di guadagno a seguito della malattia, si può stipulare che l’assicurazione versi una prestazione per aumentare la prestazione dell’IPG statale in caso di maternità. Si può ad esempio assicurare l’indennità per un periodo di 16 settimane (quindi la cassa di compensazione pagherà il salario alla donna assente in maternità per 14 settimane e l’assicurazione privata per ulteriori due settimane) oppure aumentare la percentuale di indennità del 10% (80% a carico della cassa di compensazione e 10% a carico dell’assicurazione privata). Questa percentuale di premio può essere addebitata solo al personale femminile. 43 Nel caso in cui l’azienda decida di non stipulare l’assicurazione malattia collettiva perdita di salario per determinare il periodo nel quale il datore di lavoro è obbligato a versare il salario ci si basa sull’articolo 324a del CO (Codice delle Obbligazioni). “Art. 324a - 2. Impedimento del lavoratore a. Norma 1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. 2 Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari. 3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.1 4 Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.15” Questo articolo specifica che il datore di lavoro nel periodo del primo anno di lavoro deve pagare il salario al dipendente per almeno 3 settimane e in seguito a un “tempo adeguatamente lungo”. Per spiegare questo concetto si usufruisce della Scala Bernese (cfr. Allegato 24) che da delle prescrizioni più complete e regola la durata del pagamento del salario in caso in cui il rapporto di lavoro sia di una durata superiore a un anno. Anche le aziende attive nel cantone Ticino adoperano la Scala Bernese. Attualmente in Svizzera non è ancora stata emanata una legge per fronteggiare il rischio di perdita di guadagno dovuto alla malattia dei dipendenti. Questa è senz’altro una grande lacuna nel ben strutturato sistema dei tre pilastri. Quando Fabrizio mi ha spiegato che questa assicurazione era facoltativa sono rimasta perplessa perché pensavo che è un rischio abbastanza importante e frequente specialmente nelle grandi aziende dove il rischio che un dipendente sia assente per malattia è maggiore. Intendo dedicare anche nell’opuscolo una parte a questa assicurazione includendo le informazioni per prolungare l’assicurazione e restare assicurato individualmente dopo la fine del rapporto di lavoro. Nell’ambito del lavoratore dipendente questi punti sono molto interessanti. Inoltre questi ultimi devono personalmente agire e non solo limitarsi a controllare la correttezza del datore di lavoro. Nell’opuscolo indicherò inoltre con fermezza che l’ammalato è tenuto a presentarsi alla visita medica organizzata dall’assicurazioni altrimenti le prestazioni potrebbero essere ridotte o addirittura rifiutate (cfr. Allegato 25 e Allegato 26). 15 Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/220/a324a.html 44 Concludo, dicendo che quest’assicurazione è una grande fonte di concorrenza per le assicurazioni, infatti molto spesso questa assicurazione viene stipulata dalle aziende anche se non è obbligatoria, poiché il costo derivante da questo rischio potrebbe essere per il datore di lavoro troppo oneroso da sopportare. 15. Coordinamento tra il primo e il secondo pilastro Concludo questa parte facendo riferimento alla LIPG, ovvero la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 – che contiene i principi generali (come per esempio il diritto di precedenza fra le assicurazioni) e le definizioni dei concetti di base, regola il coordinamento delle prestazioni delle assicurazioni sociali e si sofferma su questioni delicate come per esempio il sovra indennizzo. Come visto in precedenza la legge ha provveduto affinché le prestazioni che l’assicurato riceve non siano di un importo maggiore del salario percepito prima del verificarsi dell’evento. Inoltre ha adottato i provvedimenti necessari per evitare discussioni tra le assicurazioni sociali nello stabilire la priorità nell’assunzione dei costi. A dipendenza del caso viene applicato un ordine differente. Le disposizioni in merito si evincono dalla LIPG, capitolo 5, Regole di Coordinamento, alla sezione 1, Coordinamento delle prestazioni. Cito di seguito l’art 63 della stessa che regola il principio generale. “Art. 63 In generale 1 Le regole di coordinamento della presente sezione si applicano alle prestazioni delle singole assicurazioni sociali. 2 L’assicurazione per la vecchiaia e per superstiti e l’assicurazione per l’invalidità sono considerate come un’unica assicurazione sociale. 3 Il coordinamento delle prestazioni all’interno di un’assicurazione sociale è retto dalla singola legge interessata.”16 Come sopra menzionato ogni evento è soggetto a un diverso ordine di prestazioni – elenco in seguito i casi più comuni. Per le cure mediche,riferimenti più particolareggiati all’art. 64, è responsabile una sola assicurazione sociale, se la prestazione enumerata soddisfa le condizioni fa stato il seguente ordine: - AM (assicurazione militare) - AINF - AI - Lamal (assicurazione contro le malattie) Per gli assegni grandi invalidi e mezzi ausiliari AM/AINF AI/AVS Lamal (per i mezzi ausiliari) 16 Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a63.html 45 “Art. 66 Rendite e assegni per grandi invalidi Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovra indennizzo”17 Per le rendite e le indennità in capitale Come risulta dagli articoli sopracitati, ad eccezione dei casi di sovra indennizzo, le rendite e le indennità in capitale si possono combinare. Questo significa che un’indennità può essere versata prima dall’assicurazione AVS/AI e poi dall’assicurazione LAINF. Ad esempio se una donna rimane vedova, poiché il marito è morto a seguito di un infortunio, essa potrà ricevere una rendita dall’AVS e una rendita dalla AINF. Per il versamento delle rendite e delle indennità in capitale fa stato il seguente ordine. - AVS/AI - AM/AINF - PP “Art. 68 Indennità giornaliere e rendite Salvo sovra indennizzo, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali.”18 I principi relativi al sovra indennizzo sono regolati nell’art. 69 della LIPG che indica che le prestazioni di stessa natura non possono superare l’importo del guadagno percepito prima dell’evento. Non vengono ridotte le prestazione dell’AVS e dell’AI, gli assegni per i grandi invalidi e le rendite per menomazione dell’integrità. “Art. 69 Sovraindennizzo 1 Il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso. 2 Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti. 3 Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita.”19 In questa sezione è anche contenuta la disposizione della Prestazione anticipata (indicata nell’articolo 70) dove viene indicato che se in alcuni casi non si comprende da quale as- 17 18 19 Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a66.html Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a68.html Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a69.html 46 sicurazione sociale deve essere assunta l’indennità l’assicurato ha diritto di riscuotere una prestazione anticipata. Successivamente le singole assicurazioni si regoleranno fra loro. Mi permetto di concludere questa seconda parte del mio elaborato facendo un’ultima riflessione personale: il sistema di previdenza a livello svizzero è un concetto molto ricco a livello di contenuti, infatti potrebbe essere trattato da diverse angolazioni. In questa parte della ricerca ho deciso di trattare gli aspetti più comuni; non limitandomi alle deduzioni salariali, ma includendo alcuni argomenti che toccano anche la sfera del datore di lavoro. Cosa che chiaramente tralascerò nell’opuscolo che è dedicato principalmente al dipendente. Ricordo infine che Il costo delle deduzioni salariali per i datori di lavoro prende il nome di costi del personale. 47 Terza parte: conclusioni e ringraziamenti Mentre pensavo a come stendere la terza parte mi ha sorpreso una domanda “Come concludere un elaborato al quale si è dedicata l’attività svolta un anno intero?”Sicuramente spiegando che cosa mi ha spinta a svolgere quest’anno di pratica professionale e quindi a elaborare questa ricerca. Fin dalle scuole medie mi sono interessata alle lingue straniere, perciò ho colto l’unica occasione di imparare le lingue senza lasciare il Ticino e mi sono iscritta al corso triennale a Villa Erica. Lo scorso giugno 2011 ho concluso il mio percorso formativo scolastico con l’ottenimento del diploma di commercio, il Certificato Svizzero di Informatica per Utente II (SIZ), il First Certificate in English of Cambridge (FCE) e il Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB). Villa Erica offre due tipi di curriculum: curriculum diploma e maturità professionale commerciale. Da quando ero piccola avevo ben chiari i miei obiettivi: dopo una prima scuola superiore mi sarei iscritta presso il DFA (Dipartimento Formazione e Apprendimento) della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) per realizzare il mio sogno e diventare maestra della scuola infanzia. Dato che per l’accesso alla formazione di insegnante, è richiesta la maturità, ho quindi deciso di frequentare il curriculum maturità. Questo percorso formativo (rispetto a quello di diploma) comporta la frequenza di due ore di matematica la settimana durante il secondo e il terzo corso di studi a Villa Erica oltre un periodo di pratica professionale della durata di almeno trentanove settimane in un’azienda di commercio, che io sto svolgendo presso Assimedia. Durante questo periodo di pratica professionale, ho elaborato questa ricerca. Al fine di perfezionare la sua stesura sono stata affiancata da due persone responsabili: da parte della scuola la docente assistente e da parte dell’azienda il tutore aziendale. All’interno dell’azienda il mio responsabile è Fabrizio Garbani Nerini, che ha già avuto il compito di seguire gli stagisti assunti dall’azienda prima di me. Da parte della scuola, invece, mi ha affiancata Sr. Gerda, perché ha la responsabilità di tenere i contatti con le assicurazioni per la casa di Villa Erica. Per tenere traccia dei miei sviluppi ho pure redatto un diario giornaliero nel corso dei primi due mesi di attività lavorativa dopo, per gli otto mesi successivi, ho aggiornato il diario mensilmente. Adesso, posso concludere dicendo come mi sento dopo la mia prima esperienza nel campo lavorativo. Da parte mia mi sento arricchita, ho potuto ampliare il mio bagaglio di conoscenze formative e professionali. A livello formativo ho potuto mettere in pratica le nozioni scolastiche: il famoso “sapere” è diventato “saper fare”. Ho saputo seguire i miei obiettivi con puntualità e precisione, questo anche grazie al Piano di Lavoro Particolareggiato, elaborato all’inizio della pratica professionale (cfr. Allegato 27). Mi sono resa conto però che nel mondo del lavoro è richiesta la perfezione. Penso ad esempio che se a scuola per un errore ti deducono mezzo punto dalla nota, al lavoro è molto importante che qualsiasi compito sia svolto in modo “eccellente” altrimenti possono sorgere problemi non solo a te ma anche al tuo team di lavoro. Ovviamente si sa che un margine di errore è sempre presente. A livello professionale ho avuto l’occasione di inserirmi nell’ambiente di un’azienda e conoscere le principali attività dell’impiegato di commercio. Ho anche imparato che l’organizzazione, l’ordine e la precisione sono la base per qualsiasi attività si svolge. Durante quest’anno sono “maturata” molto diventando con il passare del tempo più indipendente, se penso all’inizio dello stage che facevo fatica a capire con chi collegare un cliente che chiamava al telefono ora sono soddisfatta che il più delle volte riesco ad aiutare già autonomamente il cliente. 48 Inoltre grazie alla creazione del mio progetto, l’ABC delle assicurazioni sociali, sono a conoscenze di quali contributi sono dedotti dallo stipendio dei lavoratori e sul motivo. Questo mi sarà utile in futuro quando ricevendo la busta paga noterò le deduzioni. Non posso concludere senza ringraziare le persone che hanno contribuito attivamente al successo della mia prima esperienza nel mondo del lavoro. Innanzitutto vorrei ringraziare Sr. Gerda e Sr Sandra, e in particolare Fabrizio per avermi aiutata nella stesura della ricerca e nella realizzazione del mio progetto fornendomi consigli utili su come migliorarlo. Ringrazio Michela, che mi ha affiancata dalla parte “pratica” del mio stage, insegnandomi periodicamente lavori nuovi e regalandomi i suoi “preziosi” consigli per affinare la tecnica nello svolgimento dei lavori. Infine, ringrazio il mio mitico team di lavoro perché mi hanno subito accolto con empatia e affetto facendomi sentire da subito un membro del gruppo. Non sono una persona estroversa e all’inizio l’idea di inserirmi in un gruppo di lavoro mi spaventava un pochino. Oggi capisco però che per trovarsi a proprio agio in azienda è importante intrattenere un buon rapporto con tutti e io sono contenta di essere riuscita a trovarmi da subito benissimo con tutti. Perciò cari colleghi grazie a tutti per la calorosa accoglienza! Vorrei anche dire un sincero grazie alla mia mamma non solo per il suo sostegno ma anche perché con la sua critica lettura mi ha permesso di perfezionare il mio elaborato. Permettetemi quindi di ringraziare in modo speciale tutta la mia famiglia per l’instancabile sostegno di ogni giorno: mi sostengono nei momenti di sconforto e gioiscono insieme a me nei momenti felici. Immagine 8: Grazie 49 Bibliografia e sitografia Citazioni 1. Citazione del termine “Assicurazione” dal Dizionario “I Garzantini”, pagina 97 2. Citazione, Art. 40, Definizione di intermediario - Legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione 3. Citazione, www.assimedia.ch, Servizi ed attività 4. Citazione, Art. 42, Registro - http://www.admin.ch/ch/i/rs/961_01/a42.html 5. Citazione, Art. 43, Iscrizione a registro - http://www.admin.ch/ch/i/rs/961_01/a43.html 6. Citazione, Art. 44, Condizioni per l’iscrizione a registro, http://www.admin.ch/ch/i/rs/961_01/a44.html 7. Citazione, www.assimedia.ch, Insurance Broker dal 1986 8. Citazione, Art 45, Obbligo di informare - Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione 9. Citazione, http://www.ahvbaumeister.ch/Rendita-per-orfani.235+B6Jkw9Mw.0.html 10. Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00162/00188/index.html?lang=it 11. Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00162/00187/index.html?lang=it 12. Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00162/00187/index.html?lang=it 13. Citazione, http://www.ahv-iv.info/ahv/00163/00191/index.html?lang=it 14. Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/831_40/a30c.html 15. Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/220/a324a.html 16. Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a63.html 17. Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a66.html 18. Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a68.html 19. Citazione, http://www.admin.ch/ch/i/rs/830_1/a69.html Sitografia www.assimedia.ch www.avs-ai.ch www.bsv.admin.ch www.cciati.ch www.concordia.ch www.finma.ch www.groupemutuel.ch www.iasticino.ch www.nationalesuisse.ch www.oekk.ch www.vaudoise.ch www.visana.ch www.siba.ch www.sso.ch www.svv.ch www.ti.ch www.zefix.ch Leggi LSA: Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione LCA: Legge federale sul contratto di assicurazione LIPG: Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Sussidi cartacei Appunti Michela sulla LPP Polizza LAINF Axa Winterthur Polizza Complementare LAINF Axa Wintertuhr Polizza Assicurazione LAINF Visana Polizza Complementare LAINF Helsana Presentazioni istituzionali Assimedia Opuscolo Basilese – Guida all’assicurazione sociale per i datori di lavoro edizione 2010 Opuscoli Indennità Perdita di Guadagno 6.01, 6.02 (scaricato da www.iasticino.ch) Opuscolo Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF 6.05 (www.iasticino.ch) 50 Opuscolo Contributi paritetici dell’AVS, AI e IPG 2.01 CAPAUL, LANDOLT, LANGENEGGER, Die Betriebswirtschaft, Verlag Fuchs, Triebwerk, Luzern, 2008/09 Grafico 1: Premi di assicurazione pro capite in Svizzera ........................................................ 4 Fonte: http://www.svv.ch/de/zahlen-und-fakten/versicherungspraemien-pro-kopf, 31.08.2011 Grafico 2: Canali di vendita delle assicurazioni: consulenti intoccabili .................................... 6 Fonte: http://www.svv.ch/de/zahlen-und-fakten/meinungsumfragen/privatassekuranz/vertriebskanaeleberater-unangefochten, 31.08.2011 Immagine 1: Partner – assicurazioni………………………………………………………………18 Fonte: http://www.assimedia.ch/it/partners.aspx, 31.08.2011 Immagine 2: ABC................................................................................................................. 22 Fonte: http://www.suederbergschule.de, 28.01.2012 Immagine 3: Nonni ............................................................................................................... 25 Fonte: http://paneculturaefantasia.blogspot.com/2011/10/auguri-tutti-i-nonni-ditalia.html, 28.01.2012 Immagine 4: Sedia a rotelle ................................................................................................. 28 Fonte: http://www.shutterstock.com, 28.01.2012 Immagine 5: Then and now.................................................................................................. 30 Fonte: www.annegeddes.com, 29.01.2012 Immagine 6: Infortunio ......................................................................................................... 38 Fonte: www.consulenteassicurativo.net, 29.01.2012 Immagine 7: Influenza stagionale ........................................................................................ 42 Fonte: http://www.informarexresistere.fr, 29.01.2012 Immagine 8: Grazie ............................................................................................................. 49 Fonte: http://cucinafaciledivale.blogspot.com, 29.01.2012 Immagine 9: Allegati ............................................................................................................ 52 Fonte: http://www.api-colf.it/news, 29.01.2012 Immagine sulla copertina L’immagine apparsa sulla copertina è stata presa dalla Homepage del sito aziendale, www.assimedia.ch. Ulteriori immagini ulteriori immagini apparse nella ricerca sono state apportate con un Print screen dei relativi programmi. Persone di riferimento all’interno dell’azienda Fabrizio Garbani Nerini, mandatario, Assimedia SA, Via della Posta 16, Locarno Michela Piffero, impiegata amministrativa, Assimedia SA, Via della Posta 16, Locarno 51 Allegati Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 12 Allegato 13 Allegato 14 Allegato 15 Allegato 16 Allegato 17 Allegato 18 Allegato 19 Allegato 20 Allegato 21 Allegato 22 Allegato 23 Allegato 24 Allegato 25 Allegato 26 Allegato 27 Allegato 28 Estratto del registro degli intermediari assicurativi per Assimedia Tabella delle commissioni delle compagnie assicurative Mandato Autorizzazione a fare da intermediario assicurativo dei colleghi Print screen schermate 3GP Scheda relativa al dovere di informazione del broker Verifica dati ditta Verifica dati privato Estratto dal registro di commercio Conteggio di salari Conteggio di chiusura Scala 44 Contratto LPP, Basilese Lettera in merito all’acquisto di anni assicurativi, Swiss Life Assicurazione LAINF, SUVA Assicurazione LAINF, Visana Dichiarazione salariale, Axa Winterthur Conteggio definitivo del premio, Axa Winterthur Conteggio delle prestazioni per infortunio Assicurazione complementare LAINF, Helsana Contratto collettivo di lavoro Assicurazione malattia collettiva perdita di salario, Basilese Dichiarazione di conformità CCL, Axa Winterthur Scala Bernese Lettera di richiesta di presentazione al’esame medico, Allianz Suisse SA Richiamo per la mancata presentazione all’esame medico, Allianz Suisse SA Piano di lavoro particolareggiato Dichiarazione finale di correttezza L’ABC delle assicurazioni sociali viene accluso alla ricerca come allegato separato (cfr. brochure omonima). Immagine 9: Allegati 52