CORPO VIGILI URBANI
MESSINA
REGOLAMENTO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Adottato con le deliberazioni n° 1060 del 7 ottobre 1933, n° 217 del 24
gennaio 1934, n° 752 del 30 marzo 1934, ed approvato dalla Giunta Provinciale
Amministrativa nella seduta del 26 aprile 1934 sentito il parere del Consiglio
Provinciale dell’Economia Corporativa.
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REGOLAMENTO
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NOTA
Con Delibera n° 24/C del 27/5/2002 l’Amministrazione Comunale ha
determinato le somme da pagarsi in via breve dai contravventori per le
infrazioni al Regolamento di Polizia Municipale. Tali somme sono riportate a
fianco di ciascun articolo.
Per le infrazioni agli articoli contrassegnati da (N.C.) non è ammessa la
oblazione in via breve.
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TITOLO I
OCCUPAZIONE DI SPAZIO E SUOLO PUBBLICO
ART. 1
DIVIETO OCCUPAZIONE (€. 51,64)
E’ proibita qualunque occupazione di spazio, suolo e sottosuolo
pubblico senza il permesso dell’Autorità comunale.
Per spazio e suolo pubblico ai fini del presente regolamento si intende:
a)Le piazze, le vie, i portici, i giardini Pubblici ed i letti dei
torrenti;
b)
Qualunque area o spazio di proprietà privata
sottoposta anche temporaneamente a servitù di uso pubblico;
ART. 2 (€. 51,64)
CONCESSIONI
E’ facoltà dell’Autorità comunale di permettere occupazioni di spazio e
suolo pubblico sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente
regolamento od in altri regolamenti comunali, e di quelle altre particolari che
fossero prescritte all’atto di ogni singola concessione.
ART. 3
PAGAMENTO TASSA
Qualsiasi concessione di occupazione è subordinata al pagamento di una
tassa nella misura determinata dall’Autorità comunale.
ART. 4
(abrogato con Delibera n° 196/6 del 21/1/77)
ESENZIONI
Non sono soggetti a tassa gli ingombri di suolo pubblico inerenti alla
ricostruzione, riparazione e demolizione e demolizione di fabbricati danneggiati
o distrutti dal disastro del 28 dicembre 1908 ed alla costruzione di comparti ed
isolati del P.R. per il tempo determinato dalle singole concessioni. Trascorso il
termine stabilito per tali occupazioni di suolo dovrà essere corrisposta la
relativa tassa.
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ART. 5
PUBBLICI MERCATI
Le occupazioni di suolo nei pubblici mercati sono regolate da particolari
disposizioni.
ART. 6
REVOCHE
Le concessioni di occupazioni sono precarie,e potranno essere sospese o
revocate ogni qualvolta l’Autorità comunale lo ravvisi opportuno, senza che il
concessionario ad indennità o compensi di sorta.
ART. 7 (€. 51,64)
ESPOSIZIONE DI MERCATI SUL SUOLO
E’ vietato di occupare con merci e con qualsiasi altro oggetto, anche in
minima parte, il suolo pubblico all’esterno delle botteghe, dei depositi e delle
fabbriche.
E’ però riservato all’Autorità comunale di concedere i, permesso ad
esercenti, rivenditori e negozianti, di esporre oggetti dell’industria del
commercio o dell’arte da loro esercitati, in quello spazio che sarà determinato e
nei modi che verranno prescritti, contro pagamento della rispettiva tassa.
ART. 8 (€. 51,64)
ESPOSIZIONE DI MERCI SU EDIFICI
E’ vietato senza speciale permesso del Podestà esporre merce qualsivoglia
altro oggetto sui muri, davanzali, gradinate di monumenti e di edifici pubblici e
privati
ART. 9 (€. 51,64)
TENDE SULLE PORTE E FINESTRE
E’ vietato mettere innanzi le botteghe tende con aste fisse o conficcate a
terra.
Le tende ad aste mobili dovranno essere sempre elevate almeno mt. 2 dal
suolo, e le aste, situate orizzontalmente, non devono oltrepassare la linea del
marciapiede.
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ART. 10 (€. 51,64)
LUSTRINI
I permessi per lustrini saranno limitati alla sola occupazione del suolo con
la cassetta e sedia e non potranno comprendere la vendita di giornali o di altri
oggetti.
E’ fatto obbligo ai lustrini di portare un camice oscuro sul quale è
disegnato il numero del posto. Per copricapo è prescritto il berretto di panno
nero, con visiera e con la scritta “lustrino”.
ART. 11 (€. 51,64)
BARS – CAFFE’ E RISTORANTI
La concessione di suolo per collocamento di tavoli, sedie, palchetti di
musica, fanali e piante potrà essere accordata solo quando i locali di esercizio si
aprono direttamente sul suolo occupabile.
In casi speciali i tavoli, le sedie, i fanali, i palchetti e le piante si potranno
collocare anche sulla carreggiata alle condizioni e con le modalità che saranno
stabilite nella concessione.
ART. 12 (€. 51,64)
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
L’occupazione di suolo per spettacoli o trattenimenti all’aperto dovrà
essere caso per caso concessa dall’Autorità Comunale.
Nessun palco o tribuna o elevazione qualsiasi per feste, spettacoli, giuochi,
orchestre o rappresentazioni potranno essere fatti su suolo pubblico, o su suolo
privato esposto al pubblico, senza preventiva licenza dell’Autorità Comunale,
alla quale è riservato il giudizio insindacabile in ordine alla decenza e al decoro.
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TITOLO II
DECORO E NETTEZZA
ART. 13 (€. 51,64)
ATTI PROIBITI SUL SUOLO PUBBLICO
Sul suolo pubblico è proibito:
a) Gettare, spandere, lasciar cadere o deporre rottami, ceneri, immondizie
e qualsiasi materia liquida o solida;
b) Lavare, strigliare, tosare o ferrare animali;
c) Lavare i veicoli, pulire i finimenti e gli utensili che si usano nelle stalle
e nelle rimesse;
d) Spaccare la legna, vagliare o trebbiare granaglie;
e) Compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano offendere la
decenza pubblica;
f) Soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
g) Eseguire giuochi di qualsiasi genere;
h) Disegnare o scrivere a scopo di pubblicità.
ART. 14 (€. 51,64)
DISTRIBUZIONE O GETTITO DI MANIFESTI OD ALTRO
E’ vietata nelle strade, piazze e spazi pubblici, e dei locali aperti su essi, la
distribuzione od il gettito di opuscoli, foglietti od altri oggetti.
Resta salvo al Podestà il diritto di concedere deroghe alla presente
disposizione in base al regolamento per le affissioni.
ART. 15 (€. 51,64)
SPOLVERAMENTO DI ABITI O ALTRO
E’ vietato scuotere o spolverare dai balconi, finestre ed altri luoghi
prospicienti le strade, oggetti di biancheria, abiti, tappeti etc.. Per le abitazioni
che non hanno prospetti in cortili od anditi interni lo scuotimento o
spolveramento di sui sopra sarà tollerato sino alle ore 7 del mattino.
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ART. 16 (€. 51,64)
ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA OD ALTRO AD ASCIUGARE
E’ vietato tenere distesi od appesi in luogo pubblico o fuori delle finestre e
sui terrazzi prospicienti su piazze o strade pubbliche o su luoghi comunque
aperti al pubblico, biancheria e panni per asciugarli ed aerearli.
Tale divieto non è esteso a balconi o finestre che siano prospicienti su
cortili esterni:
In questi casi gli oggetti di cui sopra devono essere sciorinati in modo:
1. Da non causare il benché minimo stillicidio;
2. da non impedire la libera circolazione dell’aria e della luce e da non
arrecare in qualsiasi altro modo incomodo o fastidio ai vicini.
ART. 17 (€. 51,64)
ADDOBBI, LUMINARIE, FIORI E PIANTE SUI BALCONI
Sui prospetti delle case non si possono collocare addobbi, festoni, lumi o
simili se non col permesso dell’Autorità Comunale.
E’ consentito addobbare balconi, finestre e terrazze con vasi di piante e di
fiori,. Salve le cautele di cui all’art. 43 e purché sia evitata la caduta di acqua
sulla pubblica via.
ART. 18 (€. 51,64)
DECORO DELLE PERSONE
E’ vietato allontanarsi dalle latrine ed orinatoi senza avere ricomposto gli
abiti completamente.
ART. 19 (N.C.)
MANOMISSIONI AL SUOLO E AI FABBRICATI
E’ proibito manomettere il suolo pubblico, di guastare o comunque
imbrattare i monumenti, i muri esterni e gli androni di accesso dei fabbricati, di
coprire, spostare, rompere o insudiciare le tabelle portanti le denominazioni
delle vie, i numeri delle case, od altre consimili indicazioni, e, in generale, di
recare in qualsiasi modo pregiudizio alla proprietà pubblica e privata o di
compiere atti ché tornino non solo di danno, ma anche di pubblico disdoro.
I contravventori saranno tenuti a riparare prontamente i danni arrecati, e ciò
senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle
comminate dalle leggi.
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ART. 20 (€. 51,64)
NETTEZZA DELLE CASE
I proprietari di case sono tenuti a mantenere pulite e in buono stato le
serrande, le tende delle porte e delle finestre, le insegne e le porte esterne.
L’Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche le
sostituzioni.
Le vetrine e le porte tinte o verniciate di fresco dovranno essere
convenientemente segnalate ……………….
Le aree scoperte entro i fabbricati od interposte ad essi come pure le strade
praticabili, anche private, e i luoghi d’uso comune a più inquilini devono essere
tenuti puliti e sgombri da ogni immondizia e da ogni materia putrescibile.
Art 21 (€. 51,64)
MANOMISSIONI NEI GIARDINI
ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI
Nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo pubblico è vietato di
manomettere le piante, di cogliere erbe fiori, di salire sugli alberi, di sfrondarli,
inciderne la corteccia o in qualunque modo danneggiarli.
E’ vietato altresì di sedersi, coricarsi nei siti erbosi e dormire sui sedili.
ART. 22 (€. 51,64)
PULIZIE DELLE FONTANE ED ACQUE PUBBLICHE
E’ proibito di occupare i lavatoi pubblici in modo da impedire l’uso cui
sono destinati, di imbrattare l’acqua delle fontane e vasche pubbliche, ed
introdurre negli scoli e nelle fogne qualsiasi materia che possa cagionare
ostruzione.
ART. 23 (€. 51,64)
FONTANE PUBBLICHE
E’ proibito recare guasti in qualsiasi modo all’acquedotto, alle fontanelle
che servono al pubblico ed agli idranti per gli incendi.
Chiunque usi dell’acqua dalle fontane pubbliche ha l’obbligo di chiudere i
rubinetti non appena abbia preso la quantità necessaria.
E’ vietato di lavare o risciacquare alle pubbliche fontane biancheria,
erbaggi, recipienti od altro, abbeverare e lavare animali.
E’ vietato bere direttamente alle fontane pubbliche appoggiando la bocca al
rubinetto.
ART. 24 (€. 51,64)
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AFFISSIONI MURALI ED ALTRO
Nei muri esterni e nelle colonne di stabili pubblici e privati, non
espressamente dal Comune assegnati, non espressamente dal Comune assegnati,
è vietato di collocare cartelli od insegne, di affiggere stampati o manoscritti.
Comunque le insegne ed i cartelli devono essere compilati in forma decorosa.
L’Autorità Comunale potrà apporre ai fabbricati anche di proprietà privata
fanali, orinatoi, quadri per la pubblicità, cartelli per la denominazione delle
strade, od altre indicazioni al pubblico, nei luoghi giudicati più convenienti od
adatti.
Art. 25 (€. 51,64)
DANNI ALLE AFFISSIONI
E’ vietato alterare, coprire, lacerare od in qualsivoglia modo distruggere gli
scritti e gli stampati affissi per ordine o per concessione dell’Autorità in genere.
ART. 26 (€. 51,64)
ACQUE PLUVIALI E TUBI
Le acque pluviali provenienti dai tetti e terrazze debbono essere condotte
con tubi verticali sino al suolo pubblico ed allacciati alla fognatura comunale.
Gli eventuali guasti dei tubi debbono essere prontamente riparati dai
proprietari.
ART. 27 (€. 51,64)
ESIBIZIONE
E’ vietato sdraiarsi comunque alla pubblica vista; mostrare nudità, piaghe o
deformità ributtanti.
ART. 28 (€. 51,64)
BAGNI
E’ vietato di bagnarsi e di circolare in costume da bagno fuori dai luoghi a
ciò destinati.
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ART. 29 (€. 51,64)
SUONATORI AMBULANTI
E’ vietato l’esercizio ed il mestiere di suonatore, cantastorie, saltimbanco
senza permesso dell’Autorità Comunale.
ART. 30 (€. 51,64)
GIUOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
Tutti i giuochi sul suolo pubblico, compresi quelli della palla, delle bocce,
delle carte, delle piastrelle, del calcio, sono vietati.
E’ proibito salire sulle ringhiere, sui monumenti, sui sostegni dei fanali e
sugli alberi delle strade.
ART. 31 (€. 51,64)
DIVIETO DI LEGARE GLI ANIMALI
E’ proibito di legare animali ai fanali, alle ringhiere, agli alberi ed a
qualsiasi sporto.
ART. 32 (€. 51,64)
FANCIULLI – CIECHI – INVALIDI
Nelle strade e piazze i fanciulli di età inferiore a sei anni, devono essere
accompagnati e custoditi.
Similmente devono essere accompagnati i ciechi e gli invalidi di qualunque
età.
ART. 33 (€. 51,64)
MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
E’ vietato di maltrattare gli animali e sottoporli a fatiche eccessive. E’ pure
vietato farne uso quando siano affetti da piaghe o difetti ributtanti, oppure non
siano in condizioni fisiche da potere prestare il lavoro ad essi impsto.
ART. 34 (€. 51,64)
VENDITA DIRETTA DEL LATTE
E’ proibita in genere la circolazione delle vacche e delle capre per la
vendita del latte nell’abitato.
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E’ però in facoltà del Potestà di stabilire con apposita ordinanza,
sempreché speciali condizioni lo consiglino, le vie nelle quali potrà permettersi
il transito e la sosta per la vendita del latte.
ART. 35 (€. 51,64)
LAVATURA DELLE MOSTRE E VETRINE
La lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei
fabbricati, non potrà essere eseguita di giorno oltre le ore nove.
ART. 36 (€. 51,64)
RECINZIONE DI TERRENI NELL’ABITATO
I proprietari di terreni confinanti col pubblico suolo entro i limiti del Piano
Regolatore, dovranno recingere i terreni stessi con muretti di mattoni, della
altezza di metri due sormontati da cordolo in cemento.
ART. 37 (€. 51,64)
TRASPORTO DI CASSE MORTUARIE
E’ vietato il trasporto delle casse mortuarie dai negozi e dai laboratori,
quando non siano convenientemente coperte in modo da essere sottratte alla
vista del pubblico.
ART. 38 (€. 51,64)
ORARIO DELLA VUOTATURA DEI POZZI NERI
La vuotatura dei pozzi dovrà essere fatta dalle ore ventidue alle ore sei nei
mesi da Novembre a Marzo e dalle ore ventiquattro alle ore cinque dall’Aprile
ad Ottobre.
ART. 39 (€. 51,64)
ANIMALI DA CORTILE
E’ proibito lasciare vagare animali da cortile su strade pubbliche od aperte
al pubblico. E’ altresì vietato occupare il suolo pubblico con gabbie per la
custodia di detti animali.
Tale divieto è esteso ai luoghi privati, ma di comune o di altrui uso.
Per i depositi a scopo di industria o di commercio di pollame o di altri
animali da cortile, valgono le speciali norme di cui all’art. 7 dell’ordinanza 20
maggio 1928 del Capo del Governo in esecuzione della legge 23 marzo 1928 n.
858 per la lotta contro le mosche.
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TITOLO III
QUIETE – SICUREZZA – INCOLUMITA’
ART. 40 (€. 51,64)
RUMORI MOLESTI ED INCOMODI
E’ vietato nelle case fare rumori molesti od incomodi al vicinato ed uso
eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle ore ventiquattro alle
sette.
ART. 41 (€. 51,64)
RIVENDITORI DI GIORNALI
E’ proibito ai rivenditori di giornali di gridare fatti e notizie di qualunque
specie: essi debbono limitarsi ad annunziare il titolo dei giornali.
La vendita dei giornali è vietata a chi non sia decentemente vestito.
ART. 42 (€. 51,64)
GRIDA E SCHIAMAZZI DI RIVEMDITORI
Salvo le maggiori sanzioni della legge penale, sono considerati atti contrari
al buon ordine ed alla pubblica quiete e però vietati, le grida, gli schiamazzi
nelle piazze e vie pubbliche, ed i canti tanto di giorno che di notte, le grida
smodate dei venditori di qualsiasi merce od oggetto.
ART. 43 (€. 51,64)
PIANTE E FIORI NEI BALCONI
I vasi di piante e di fiori sulle finestre, sui balconi e su qualsiasi altro sporto
prospiciente le vie o i cortili dovranno essere convenientemente assicurati
contro ogni pericolo di caduta.
ART. 44 (€. 51,64)
CANI ED ALTRI ANIMALI
E’ proibito tenere cani ed in genere animali, anche se domestici, che
rechino disturbo alla quiete pubblica.
E’ proibito tenere a guardia delle case cani in libertà.
E’ proibito condurre o lasciar vagare in luogo pubblico animali di qualsiasi
specie, i quali non siano tenuti da persone capaci di custodirli.
I cani vaganti senza museruola debbono essere accalappiati, salvo il
riscatto da parte del proprietario entro sei giorni.
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Per il riscatto è dovuto oltre l’ammenda, la spesa di mantenimento.
Trascorsi i sei giorni il Comune dispone liberamente dell’animale accalappiato,.
In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani debbono essere
muniti di museruola.
Nei giardini pubblici i cani oltre ad essere muniti di museruola devono
essere muniti di guinzaglio.
Nel caso in cui il territorio del Comune sarà dichiarato infetto per casi di
rabbia, i cani possono essere portati in giro solo se muniti di museruola e tenuti
al guinzaglio.
ART. 45 (€. 51,64)
DIVIETO DI INTRALCIARE LA REQUISIZIONE DI CANI
E’ vietato impedire in qualsiasi modo agli accalappiatori dei cani
l’esercizio delle loro funzioni.
ART. 46 (€. 51,64)
ANIMALI AFFETTI DA RABBIA
I proprietari o detentori di cani o di altri animali che dimostrino sintomi
sospetti di rabbia o quelli morsicati da cani rimasti sconosciuti devono farne
immediatamente denunzia all’ufficio d’igiene per i provvedimenti di cui all’art.
51 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con R.D. 10 maggio 1914
n° 533.
Qualunque animale riconosciuto affetto da rabbia sarà immediatamente
ucciso; per la carogna sarà usato quel trattamento previsto dall’art. 7 n: 6 del
regolamento sopraccitato.
La stalla o la località ove trovasi l’animale verrà disinfettata a cura
dell’Ufficio d’Igiene, e, se del caso a spese del proprietario o detentore
dell’animale arrabbiato.
ART 47
ANIMALI SOSPETTI DI RABBIA
I cani e i gatti, che, pur non presentando alcun sintomo sospetto di rabbia,
abbiano morsicato persone o animali, saranno tenuti almeno dieci giorni in
osservazione nel canile municipale, a spese del proprietario ovvero se lo crederà
opportuno l’Ufficio d’Igiene, presso il detentore, che ne sarà responsabile e
sotto la sorveglianza sanitaria municipale.
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ART. 48 (€. 51,64)
LANCIO DI SASSI OD ALTRI OGGETTI
E’ proibito lanciare sassi od altri oggetti nelle pubbliche vie.
ART. 49 (€. 51,64)
STECCATI O RIPARI PER ESECUZIONE DI OPERE
Chiunque abbia ottenuto il permesso di eseguire un lavoro qualsiasi sul
suolo pubblico, o che fronteggi il suolo pubblico, deve recingere l’area
occupata con steccato, inoltrando particolare domanda alla divisione di Polizia
Municipale e sottostando al pagamento delle eventuale tassa di occupazione.
Gli steccati, ripari o barriere, devono essere decenti, muniti agli angoli di
una lanterna a vetri rossi che possa vedersi a distanza e che dev’essere
mantenuta accesa dal tramonto al sorgere del sole.
ART. 50 (€. 51,64)
PONTI DI SERVIZIO PASSATOIE ECC.
I ponti di servizio, le passatoie e le scale serventi ai lavori debbono essere
stabiliti solidamente e tali da prevenire qualunque disgrazia e da impedire la
caduta di materiali sulla pubblica via.
E’ proibito di gettare al basso, sia dai ponti di servizio, sia dall’interno
delle fabbriche, materiali di demolizione, che devono essere tolti ed asportati
con le debite cautele ed in modo che rimangano entro il recinto dei lavori, e sia
evitato, per quanto possibile ogni molesto polverio.
ART. 51 (€. 51,64)
LAVORI DEGLI SCALPELLINI
Gli scalpellini, quando lavorano in luogo aperto al pubblico, devono
munirsi di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le scheggie
possano offendere i passanti.
ART. 52 (€. 51,64)
ATTI CONTRO LA DECENZA
Sono vietati la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque
aperti al pubblico.
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ART. 53 (€. 51,64)
ACCENZIONE DI FUOCHI
Non si può per qualsiasi motivo accendere in strada, teatri ed altri luoghi
pubblici o sui tetti, terrazze, logge, cortili e finestre delle case, fuochi di
qualunque sorta.
E’ vietato gettare fiammiferi accesi sulla pubblica via.
ART. 54 (N.C.)
FOCOLAI E COMBUSTIBILI
Coloro che per l’esercizio del proprio mestiere od altra causa debbono
valersi del fuoco o di materie incandescenti o di acidi acri o mordenti debbono
lavorare nell’interno delle proprie officine o case, in modo che le faville o i
vapori non possano propagarsi all’esterno.
Le canne ed i tubi da camino, stufe, o forni, debbono elevarsi almeno due
metri al disopra del tetto del fabbricato e non mai ad altezza inferiore di un
metro a quella dei fabbricati ai quali i camini stessi siano contigui.
Quando essi si innalzino vapori acidi o nocivi le canne ed i tubi dovranno
elevarsi ad altezza maggiore di quella dei fabbricati vicini.
Le canne e le ciminiere di forni ad uso industriale, debbono inoltre essere
provviste di cuffie di protezione contro il pulviscolo, i detriti di carbone e le
scintille.
ART. 55 (€. 51,64)
FUOCHI E LANCIO DI PALLONI
E’ proibito innalzare aerostati con fiamme ed in generale provocare
esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati e nelle loro
vicinanze.
ART 56 (€. 51,64)
ARMI DA FUOCO
E’ vietato lo sparo di fucili e di qualunque arma da fuoco entro l’abitato.
I fucili nell’abitato devono essere portati scarichi.
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ART. 57 (N.C.)
SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
La fabbricazione, il deposito, la lavorazione, il trasporto e l’uso di materiali
e sostanze (solide, liquide ed aeriformi) facilmente combustibili, infiammabili
ed esplosivi o che comunque possono produrre pericolo o danno alle persone ed
alle proprietà pubbliche e private per fatto d’incendio e di scoppio, sono
subordinati a concessione di speciale licenza dell’Autorità Municipale, la quale
stabilirà volta per volta le condizioni di sicurezza da osservarsi.
Qualsiasi innovazione all’impianto originario o ai mezzi di trasporto deve
essere denunziata agli effetti della concessione di nuova licenza.
ART. 58 (N.C.)
INCENDI E DISASTRI IN GENERE
Chiunque abbia notizia di incendi o di altri disastri si sia in luogo pubblico
e privato deve darne immediatamente comunicazione all’Autorità.
Il proprietario o conduttore dello stabile colpito è tenuto a richiedere subito
l’intervento dei Vigili del Fuoco.
In caso d’incendio o di altro disastro nessuno può rifiutare l’ingresso nel
proprio stabile agli Ufficiali ed Agenti del Comune ed ai Vigili del Fuoco, né
può rifiutarsi che essi si giovino delle acque o degli attrezzi di sua proprietà
occorrenti al bisogno.
In caso di necessità i Vigili del Fuoco hanno facoltà di forzare ed abbattere
le porte di quei locali che fossero chiusi o che non si volessero aprire, od i cui
proprietari od inquilini fossero assenti.
ART. 59 (N.C.)
PRESTAZIONE DI LAVORO
IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRI SINISTRI
In caso d’incendio o di altri sinistri, i muratori, falegnami, carpentieri,
bottai, facchini, ed in generale tutte le persone la cui opera può essere
necessaria o utile, potranno essere costretti a prestarla, salvo compenso.
In generale nessun potrà in simili casi rifiutarsi a prestare l’opera propria e
mettere a disposizione dell’Autorità, salvo risarcimento di danni, tutti i mezzi di
cui potrà disporre e che siano atti a contribuire per la pubblica incolumità.
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ART. 60 (N.C.)
REQUISIZIONE DI VETTURE
IN CASI DI INCENDIO ED ALTRI SINISTRI
Ogni vettura o automobile sia pubblica che privata, occorrendo potrà essere
requisita ed il proprietario o conduttore non potrà rifiutarsi di prestare servizio
qualora richiesto.
Il servizio prestato e gli eventuali danni saranno risarciti.
ART. 61 (N.C.)
ILLUMINAZIONE DI CASE PRIVATE IN CASI
D’INCENDIO NOTTURNO O DI ALTRI SINISTRI
Qualora l’incendio o altro sinistro accada di notte gli abitanti delle case
vicine non possono rifiutarsi di illuminare le loro finestre, porte e balconi, ove
ne siano richiesti.
ART. 62
PASSAGGIO PARCO POMPIERISTICO
Al passaggio del parco pompieristico, che sarà segnalato in modo speciale,
deve immediatamente essere lasciata sgombra la carreggiata stradale.
A tal uopo i pedoni devono restare sui marciapiedi, i tramvai fermarsi, e gli
altri veicoli di qualsiasi specie arrestarsi sui margini della strada.
ART. 63 (€. 51,64)
TARGHETTA DETENTORE CHIAVI
Per misurare in caso d’incendio o per ragione di pubblica sicurezza tutti i
commercianti ed industriali devono applicare all’esterno dei magazzini, scrittoi,
negozi ed altri locali d’affari, in posto facilmente riconoscibile una targhetta
metallica con indicazione dell’alloggio e, ove occorresse, anche il nome e
cognome del detentore delle chiavi dell’esercizio, e ciò infra il termine massimo
di un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
La targhetta dovrà essere del tipo approvato dal Comune.
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ART. 64 (N.C.)
EDIFICI CHE MINACCIANO ROVINA
Quando un edificio, muro od opera qualsiasi minacci rovina; l’Autorità
Comunale stabilisce un termine perché il proprietario faccia le opportune opere
di demolizione, riparazioni o puntellamento.
Qualora il proprietario non ottemperi all’intimazione del Comune il lavoro
sarà eseguito d’ufficio a carico dell’inadempiente.
Quando il pericolo sia imminente il Comune può senz’altro procedere
all’esecuzione d’Ufficio.
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TITOLO IV
COMMERCIO – ARTI ED INDUSTRIE
ART. 65 (N.C.)
CONDIZIONI PER GLI ESERCENTI
Chiunque voglia aprire un pubblico esercizio di commercio o di industria
deve preventivamente presentare domanda al Comune, indicando: il proprio
nome e cognome, la località dove intende aprire l’esercizio, il personale che
intende assumere.
Chiunque voglia intraprendere la fabbricazione del pane e delle paste o
tener deposito di farina deve pure indicare il luogo di fabbricazione o di
deposito e le diverse qualità di pane, di paste e di farine che intende smerciare;
deve inoltre munirsi della particolare licenza da rilasciarsi da S.E. il Prefetto ai
sensi del R.D.L. 29 Luglio 1928 n. 1843.
Gli esercenti di vendita di carne fresca debbono altresì uniformarsi alle
prescrizioni del Regolamento sulla vigilanza Sanitaria 20 Dicembre 1928 n.
1352 e 26 Settembre 1930 n. 1458.
Per la produzione e commercio di oli commestibili si osservano le norme
del R.D. 15 Ottobre 1925 n. 2033 e del R.D.L. 30 Dicembre 1929 n. 2316.
Gli esercenti rivendite di generi alimentari devono unire alla domanda di
cui al presente articolo i certificati medici attestanti la esenzione di malattie
infettive contagiose, sia per esercenti che per il personale che si intende adibire.
Tali certificazioni dovranno essere anche presentati nei casi di sostituzione
o di assunzione di personale.
ART. 66 (N.C.)
PESI E MISURE
Gli strumenti di peso e di capacità che servono alla vendita, devono essere
puliti e collocati, in modo che il compratore possa verificare la misurazione.
I pesi e le misure debbono essere muniti di bollo di verifica dell’Ufficio
metrico.
ART. 67 (N.C.)
USO DELLA CARTE NELLE VENDITE
I generi alimentari debbono essere venduti al netto perciò quando sia
possibile senza far uso di carta.
Nel pesare i vari generi alimentari, il cui prezzo di minuta vendita non
superi le L. 2,50 al kg. la carta può essere data per merce dall’esercente.
20
Per i detti generi la carta da impegnarsi deve essere in quantità strettamente
necessaria e del peso di gr. 1,50 per ogni decimo quadrato.
Il pane deve essere pesato senza carta, e se richiesta dall’acquirente, con
carta velina bianca.
Il peso della carta per avvolgere lo zucchero e dei sacchetti già in uso, non
deve superare i gr. 3 per ogni 250 grammi di merce.
Nel pesare i vari generi, il cui prezzo di minuta vendita supera L. 2,50 al
Kg., dovrà collocarsi nei due piattelli della bilancia un foglio di carta identica in
formato e qualità in guisa che la merce risulti pesata al netto della carta.
Per i detti generi, la carta deve essere ceduta gratuitamente.
Le carni devono essere pesate con carta impermeabile, igienica e leggera e
di dimensione non superiore a mezzo foglio protocollo per ogni chilogrammo.
Il pesce deve essere pesato senza carta: quella che eventualmente potrà
essere richiesta, è a carico del compratore in ragione di cent.5 al foglio.
Non si deve adoperare per avvolgere generi alimentari , carta che contenga
polveri minerali o altri elementi nocivi alla salute pubblica.
E’ rigorosamente vietato all’esercente, di staccare l’uno dall’altro i fogli
per avvolgere, col dito bagnato di saliva. E’ anche vietato l’uso di carta
stampata o manoscritta che venga a contatto diretto con la merce.
La carta da usarsi per i generi alimentari non rispondente ai requisiti
richiesti, sarà sequestrata e distrutta.
ART.68 (N.C.)
ESALAZIONI ED ALTRO
Tutti i generi che possono facilmente imbrattare, e così pure i generi che
emanino esalazioni disgustose e forti devono mantenersi nell’interno delle
botteghe, od entro i limiti assegnati, se si tratta di pubblici mercati.
ART.69 (N.C.)
VENDITA DI PICCOLE QUANTITA’ DI MERCE
I rivenditori non possono rifiutare la vendita delle merci quando anche ne
sia richiesta una piccola quantità.
21
ART.70 (N.C.)
PULIZIA DEGLI ESERCIZI
In tutti gli esercizi si devono osservare la massima nettezza e le
disposizioni di carattere igienico-sanitario che il Podestà, sentito l’Ufficiale
sanitario, potrà emanare.
Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 29
marzo 1928 n.858, e del decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro
le mosche.
Le pareti interne delle macellerie, sino all’altezza di due metri, ed il
pavimento debbono essere ricoperti di due metri, ed il pavimento debbono
essere ricoperti di materie impermeabili, facilmente lavabili e tenuti sempre
puliti e sgombri di ogni materiale di facile decomposizione.
Lo stesso dicasi per le rivendite di pesce e simili.
Gli addetti alle macellerie debbono portare un camice bianco mantenuto
pulito.
ART.71 (N.C.)
LIMITAZIONI DI ESERCIZIO
E’ in facoltà del Podestà di proibire l’apertura di esercizi in quelle località
dove egli giudichi che ali esercizi non rispondano al decoro ed alle condizioni
del luogo. Così il Podestà determinerà quali esercizi debbono ritenersi
incomodi, pericolosi od anche dannosi ai terzi; in quale località debba
proibirsene l’apertura od a quale condizione sia da concedere il permesso.
Le domande per tali esercizi dovranno essere pubblicate dal Podestà nei
termini voluti, a spese dell’interessato, assegnando un termine di giorni 15 per
gli eventuali reclami. In tutti i casi alle domande dovrà unirsi la prova del
consenso del proprietario dello stabile in cui si vuole aprire l’esercizio.
ART.72 (N.C.)
CHIUSURA DI ESERCIZI
Di ogni chiusura di esercizio o cessazione di commercio deve essere data
notizia all’Autorità Comunale, prima della chiusura.
ART.73 (N.C.)
VENDITORI AMBULANTI
Nessuno può esercitare il mestiere di venditore ambulante se non abbia
ottenuto il permesso dal Comune e sia esente da malattie infettive contagiose.
22
I panchetti, i carrettini, i fondini dei venditori ambulanti debbono essere
decenti.
ART.74 (N.C.)
DIVIETO DI VENDITA VICINO LOCALITA’ STABILITE
A tutti i venditori ambulanti è vietato di fermarsi anche momentaneamente
ad una distanza minore di cento metri dagli Ospedali, dalle scuole o Istituti
pubblici d’istruzione.
E’ vietato al venditore ambulante eseguire la vendita mediante giuochi o
lotterie.
E’ fatto divieto ai venditori ambulanti di sostare in gruppo, ovvero nelle
vicinanze di botteghe ove si vendono congeneri.
E’ di regola proibito ai venditori ambulanti circolare ove siavi molto
concorso di persone e introdursi nei pubblici giardini.
ART.75 (€. 51,64)
MESTIERI AMBULANTI ED OCCUPAZIONI DI SUOLO
L’esercizio di mestieri ambulanti che importino occupazione di suolo
pubblico è soggetto a speciale licenza del Comune.
ART.76 (€. 51,64)
DIVIETO DI SOSTA
E’ vietata ai venditori ambulanti la circolazione e la vendita nelle strade e
nelle piazze della Città che saranno determinate dal Padostà.
ART.77 (N.C.)
VISITE MEDICHE PER SPECIALI ESERCENTI
Chiunque eserciti il commercio per la vendita di generi alimentari e
bevande può essere in ogni tempo sottoposto a visita medica da parte di un
sanitario comunale onde constatare l’assenza di malattie facilmente contagiose
o trasmissibili.
In caso di accertata malattia può essere revocata la licenza.
Possono egualmente essere sottoposti a visita medica in ogni tempo i
commessi e gli addetti alla vendita di generi alimentari e bevande.
In caso di accertata malattia debbono essere allontanati immediatamente
dall’esercizio ed ove a ciò non si ottemperi, potrà essere revocata la licenza al
titolare.
ART. 78 (€. 51,64)
23
ESPOSIZIONE DI CESTE ED ALTRO
E’ proibito la esposizione di ceste, cassette, sacchi di derrate ecc. all’estero
delle botteghe. Le eventuali concessioni dovranno essere ridotte in modo che
l’occupazione di spazio non rechi danno al movimento e non disdica al decoro
della Città.
ART. 79 (€. 51,64)
MESTIERI PER CUI OCCORRE
L’AUTORIZZAZIONE
I facchini, mediatori, sensali, fattorini, commissionari, fermo restando le
facoltà che nei riguardi loro spettano alla Autorità di P.S. non possono
intraprendere lo esercizio del loro mestiere se non ne sono stati autorizzati dal
Comune.
ART. 80 (€. 51,64)
CONTEGNO DEGLI ESERCENTI
Qualsiasi esercente deve tenere contegno corretto ed educato con gli
acquirenti.
E’ proibito di tenere negli esercizi pubblici cani od altri animali.
ART. 81 (N.C.)
DIVIETO DI NASCONDERE AL PUBBLICO
LA MERCE IN VENDITA
E’ vietato ai rivenditori di tenere generi alimentari conservati nel
retrobottega o nei punti non visibili al pubblico, quando ciò è fatto allo scopo di
sottrarre i generi alla vendita o di esporne per la vendita in minima quantità.
ART. 82 (N.C.)
INDICAZIONE DI GENERI E PREZZI
NEI CAFFE’ RISTORANTI E SIMILI
Nei ristoranti, caffè e simili deve tenersi affisso in prossimità dell’ingresso
ed in maniera facilmente visibile, l’elenco delle pietanze, bevande e liquori che
vi si spacciano, con il relativo prezzo.
Per il caffè e il thè deve inoltre indicarsi se confezionati con pura materia
prima o se trattasi di miscela con surrogati o di semplici surrogati.
ART. 83 (N.C.)
VENDITA PANE
24
La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime
l’esercente, se l’acquirente, se l’acquisto lo domandi, dall’obbligo di pesare il
pane all’atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta, al prezzo
unitario stabilito per chilogrammo.
La qualità e i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una
tabella esposta in modo ben visibile nell’esercizio.
ART. 84 (N.C.)
MERCE VENDUTA IN PACCHI CHIUSI
Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi
chiusi, hanno l’obbligo di indicare in modo visibile, sopra ogni pacco, il peso
della merce che esso contiene.
ART. 85 (N.C.)
GABINETTI DI DECENZA NEGLI ESERCIZI
PUBBLICI
Tutti gli esercizi e luoghi al pubblico ritrovo debbono essere provvisti di un
gabinetto di decenza con lavabo convenientemente tenuti.
25
TITOLO V
IMPIANTI INDUSTRIALI – MESTIERI RUMOROSI
OD INCOMODI
ART. 86 (N.C.)
IMPIANTI DI MACCHINE E DI APPARECCHI
Chiunque voglia eseguire impianti di macchine o di apparecchi mossi
meccanicamente, o che siano tali da produrre notevoli rumori o vibrazioni ai
fabbricati, anche se l’impianto dovesse essere fatto in laboratori già esistenti,
dovrà conseguire preventivo permesso del Podestà, che potrà negarlo o
subordinarlo caso per caso alla osservanza di speciali norme o cautele, dirette
ad evidenziare che sia recato danno o molestia, con particolare riguardo alla
località, nonché alla prossimità di ospedali, scuole, biblioteche, edifici
monumentali ed uffici pubblici.
ART. 87 (N.C.)
CONCESSIONE DEI PERMESSI
Chiunque voglia conseguire il permesso di cui allo articolo precedente
dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi, con esatta
indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva, e con la
descrizione generale dell’impianto.
La domanda per gli impianti di potenza complessiva superiore ad 1 HP
dovrà essere corredata da una piantina schematica in scala di 1:1000
comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al
fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dai disegni, in scala
conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in
pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni
adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione, con
particolare dettagli per gli impianti di potenza superiore a 50 HP. Il Comune ha
tuttavia facoltà di richiedere che la pianta schematica del terreno intorno la
fabbricato od occupato dal richiedente sia presentata per un raggio fino a 200
metri, precisandone la scala.
Per ogni macchina dovrà essere indicato nel disegno il tipo, la potenza, e le
dimensioni di ingombro.
Eguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva
modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stato
ottenuto il permesso.
26
ART. 88 (N.C.)
REVOCABILITA’ DEI PERMESSI
La concessione del permesso di cui all’articolo precedente è fatta restando
salvi e inalterati gli eventuali diritti dei terzi.
Il permesso sarà revocato quando:
a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal
presente regolamento;
b) non siano state apportate abusivamente modificazioni nell’impianto.
ART. 89 (N.C.)
CONDIZIONI GENERALI DELL’IMPIANTO
Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatesi
nell’aria
nell’aria, o nei muri, o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti,
o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.
ART. 90 (N.C.)
SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi
inadempienti resi inadempienti dalle fondazioni, dai muri del fabbricato, e da
tutte le strutture portanti.
Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei
luoghi, l’impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione
antivibrante.
L’inserzione di sostanze antivibranti nel blocco di fondazione del
macchinario è obbligatoria per gli impianti di potenza superiore a 50 H.P.
nonché in tutti i casi in cui sia ritenuta necessaria.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate
a muri a comune o a confine con altre proprietà, o con locali abitati da altri
inquilini.
ART. 91 (N.C.)
DENUNZIA DELL’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO
Il richiedente, appena eseguito l’impianto, dovrà farne denuncia al
Comune, il quale oltre a verificare se le norme generali e particolari, prescritte
nell’atto di permesso, siano state osservate, potrà anche imporre ulteriori norme
e cautele cui il concessionario dovrà attenersi nel termine che gli sarà
assegnato.
Trascorso inutilmente questo termine il permesso sarà revocato.
27
ART. 92 (N.C.)
PROFESSIONI, INDUSTRIE, MESTIERI RUMOROSI
O INCOMODI
L’esercizio delle industrie, delle arti e dei mestieri rumorosi o incomodi è
permesso soltanto:
dalle ore 06.00 alle 21.00 – dal 1^ aprile a tutto il 30 settembre;
dalle ore 07.00 alle 20.00 dal 1^ ottobre a tutto il 31 marzo.
L’uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è consentito solo
nei limiti dell’orario sopra indicato, per regolare l’entrata e l’uscita degli operai
dal lavoro.
Nonostante l’orario sopra stabilito, il Podestà potrà sempre vietare o
subordinare a speciali cautele l’esercizio delle industrie, delle arti e dei mestieri
rumorosi o incomodi.
ART. 93
ZONA INDUSTRIALE
Per gli impianti di macchine o di apparecchi nella zona industriale o in
zone particolarmente destinate alle industrie con provvedimento del Podestà,
potrà essere derogato caso per caso alle norme contenute nel presente titolo.
28
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VILLAGGI
ART. 94
APPLICAIZONE DEL REGOLAMENTO
PER I VILLAGGI
Le disposizioni precedenti sono estese a tutto il territorio del Comune in
quanto applicabili.
ART. 95 (N.C.)
ACCENSIONE DI FUOCHI
Salvo quanto disposto da provvedimenti di altre Autorità non si può dare
fuoco all’aperto nelle campagne a distanza minore di 50 metri dall’abitato, dagli
edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno,
biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
Oltre l’osservanza delle predette disposizioni il fuoco deve essere acceso
con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni all’altrui proprietà e
con la assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
ART. 96
DIVIETO DI PASCOLO
E’ vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli,
le scarpe ed i fossi laterali alle strade.
ART. 97 (N.C.)
PASCOLO ABUSIVO
Il bestiame, sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi
comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in
custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fermo restando le
disposizioni dell’art. 713 del codice civile e fatta salva l’adozione delle misure,
di spettanza dell’Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno
patito dall’ente o dai privati.
29
ART. 98 (€. 51,64)
CUSTODIA DEL BESTIAME
Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace
ed in numero sufficiente in modo da impedire che, lo sbandamento, rechi danno
ai fondi finitimi o molestia ai passanti.
ART. 99
GREGGI E MANDRIE
I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere
segnalate a distanza con il suono di una campanella.
Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.
ART. 100 (N.C.)
MANUTENZIONI DELLE SIEPI
I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo
da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante
che si protendono oltre il ciglio stradale.
In caso di inadempienza vi provvederà l’Amministrazione a spese del
proprietario.
ART. 101 (N.C.)
DIVIETO DI ALTERARE IL CORSO
DELLE ACQUE
E’ vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle
acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e
scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d’invito alle
derivazioni ed altre simili opere le quali ancorché instabili, possono tuttavia
alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori o possono
determinare focolai di anofelismo.
30
ART. 102 (N.C.)
DERIVAIZONI ABUSIVE DI ACQUE
Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro
gli alvei, lo sradicamento e lo bruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle
sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi di acqua,
la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso
dell’acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i
passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.
ART. 103 (N.C.)
CANDOTTI SCARICATORI
Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati,
le materie putride dei condotti scaricatori.
ART. 104 (N.C.)
ABBEVERATOI
Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.
E’ vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi
specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la
pulizia ed il lavaggio di veicoli.
31
TITOLO VII
PENALITA’ E PROCEDURE
ART. 105
SANZIONI
Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento saranno punite e
trattate a norma degli articoli 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale
e Provinciale approvato con R.D: 3 marzo 1934 n. 383, salve le pene
comminate dal Codice penale e da altre leggi e regolamenti in vigore.
ART. 106
CONTESTAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
Gli agenti del Comune che accertino qualche fatto od omissione contro le
prescrizioni del presente regolamento e dei vari regolamenti comunali devono
contestare la contravvenzione alla persona responsabile del fatto o della
omissione. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la
contravvenzione sia stato o meno personalmente contestata al contravventore.
ART. 107
IDENTIFICAZIONE DEI CONTRAVVENTORI
Qualora sia sorpresa in contravvenzione una persona sconosciuta o che non
possa dare sufficienti notizie di se, gli agenti comunali hanno l’obbligo di
accompagnarla all’Ufficio comunale per essere ivi identificata.
ART. 108
OBBLIGHI DEI CONTRAVVENTORI
La contestazione di una contravvenzione, salve le sanzioni incorse, importa
l’obbligo di cessare immediatamente dall’atto abusivo, e di procedere al
ripristino delle cose, se trattasi di atti compiuti senza l’autorizzazione o la
concessione dell’Autorità od altrimenti contrarie alle disposizioni comunali,
ovvero alla esecuzione dell’opera od al compimento dell’atto che sia stato
omesso.
In ogni caso, quando non si ottemperi alla ingiunzione fatta dall’Autorità
Comunale a norma delle leggi e dei regolamenti, il Comune può ordinare la
esecuzione di Ufficio rimanendo a carico del contravventore, oltre alla pena
incorsa, le spese all’uopo sostenute.
32
ART. 109
SEQUESTRI
Tutto ciò che ha servito a commettere una contravvenzione o ne ha formato
oggetto, può essere immediatamente sequestrato.
Gli oggetti sequestrati possono essere restituiti se il contravventore versi
cauzione in denaro ritenuta dallo Ufficio comunale sufficiente a garantire il
danno o l’ammenda, ovvero se il contravventore giustifichi di essere stato
assolto dalla contravvenzione o dimostri di avere scontato la pena inflittagli o
versata l’oblazione.
Il Podestà potrà, anche subito, far vendere gli oggetti sequestrati quando
essi non possono essere conservati, ritenendo in deposito il prezzo ricavato.
Non si fa luogo alla restituzione quanto l’Autorità giudiziaria che giudica
del fatto, o della contravvenzione, abbia ordinato la confisca degli oggetti
sequestrati.
ART.110
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Il Podestà può costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzioni al
presente regolamento.
ART. 111
CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA
Qualora non ostino, per la natura speciale della contravvenzione, altre
disposizioni di legge e regolamenti, od ordinanze del Podestà, il colpevole è
ammesso a pagare all’atto della contestazione della contravvenzione nelle mani
dell’agente o del funzionario che ha accertata la contravvenzione una somma
nei limiti previamente determinati dal Podestà. L’agente rilascerà una ricevuta
della somma pagata, distaccandola da apposito bollettario a madre e figlia
vidimato dal Podestà.
Quando tale pagamento non si sarà verificato, il contravventore cui sia stata
contestata personalmente la contravvenzione, senza altro avviso od invito potrà
nel termine perentorio di giorni 10 all’Ufficio di polizia urbana per la
conciliazione amministrativa.
Trascorso tale termine il verbale di contravvenzione sarà trasmesso al
Pretore per gli atti conseguiti.
Quando la contravvenzione non sia stata contestata personalmente, il
verbale di accertamento è notificato al colpevole con l’avvertenza che egli può
presentarsi entro dieci giorni dalla notificazione innanzi al Podestà per la
conciliazione amministrativa.
33
ART. 112
FACOLTA’ DEGLI AGENTI
Gli agenti del Comune, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno libero
accesso nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti
ed in genere in qualsiasi locale pubblico o sottoposto alla vigilanza
dell’Autorità Comunale.
Essi per potersi introdurre nei cortili interni od in luoghi chiusi al fine di
contestare se le disposizioni del presente regolamento e le prescrizioni
dell’Autorità Comunale siano osservate ed accertate, ove ne sia il caso, le
relative contravvenzioni, debbono essere munite di un ordine scritto dal
Podestà.
34
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 113
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
E’ abrogato il Regolamento dell’11 luglio 1878 e tutte le disposizioni
relative alle materie contemplate nel presente regolamento.
ART. 114
ALLOGGI DI STATO
Le disposizioni del presente regolamento ed in particolar modo quelle
contenute nel titolo III, sono estese, in quanto applicabili, alle case di Stato in
gestione del Ministero dei LL.PP:, ed in specie agli spazi di isolamento e cortili
di uso comune.
Per tutte le infrazioni alle disposizioni stesse ed a quelle dei vigenti
regolamenti comunali, e per quanto si attiene al patrimonio edilizio sopra
indicato, gli agenti giurati alle dipendenze del locale Ufficio Speciale per la
Gestione Patrimoniale, sono autorizzati a contestare contravvenzioni con eguali
prerogative degli agenti comunali.
ART. 115
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la prescritta
pubblicazione all’albo pretorio da annunziarsi con pubblico manifesto.
35
Il Segretario Generale
Il R. Commissario Straordinario
A. Polizzy
G.A. Vitelli
Il Delegato Commissariale alla Polizia Municipale
Presidente della Commissione per la compilazione del Regolamento
Lodovico Tornatola Fulci
36
TITOLO I
…… …………
“
II
“
III
“
IV
“
V
“
VI
“
“
VII
VIII
INDICI DEI TITOLI
occupazione di spazio e suolo Pubblico
….
Art. 1 a 12
Decoro e nettezza
“ 13 a 29
Quiete – Sicurezza – Incolumità “ 40 a 64
Commercio - Arti e Industrie
“ 65 a 85
Impianti Industriali – Mestieri
rumorosi od Incomodi
“ 86 a 93
Disposizioni speciali per i
villaggi
“ 94 a 104
Penalità e procedure
“ 105 a 112
Disposizioni generali
“ 113 a 115
INDICE PER MATERIA
Abbeveratoi
Abrogazioni di norme precedenti
Accenzione di fuochi
Accenzioni di fuochi
Acque pluviali e tubi
Addobbi, luminarie, fiori e piante sui balconi
Affissioni murali ed altro
Alloggi di Stato
Animali da cortile
Animali sospetti di rabbia
Animali affetti da rabbia
Applicazione del regolamento peri villaggi
Armi da fuoco
Atti proibiti sul suolo pubblico
Atti contro la decenza
Bagni
Bar – caffè e ristoranti
Cani ed altri animali
Chiusura di esercizi
Concessioni
Concessione dei permessi
Conciliazione amministrativa
Condizioni per gli esercenti
Condizione generali degli impianti
Condotti scaricatori
Contegno degli esercenti
Contestazione delle contravvenzioni
37
Art.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
104
113
53
95
26
17
24
114
39
47
46
94
59
13
52
28
11
44
72
2
87
111
65
89
103
80
106
Costituzione di parte civile
“
Custodia del bestiame
“
Danni alle affissioni
“
Decoro alle persone
“
Denunzia dell’esecuzione dell’impianto
“
Derivazioni abusive di acque
“
Distribuzione o gettito di manifesti ed altro
“
Divieto di occupazione
“
Divieto di legare animali
“
Divieto d’intralciare la requisizione dei cani
“
Divieto di vendita vicino località stabilite
“
Divieto di sosta
“
Divieto di nascondere al pubblico la merce
in vendita
“
Divieto di pascolo
“
Divieto di alterare il corso delle acque
“
Edifici che minacciano rovina
“
Entrata in vigore del regolamento
“
Esenzioni
“
Esalazioni ed altro
“
Esibizione
“
Esposizione di ceste ed altro
“
Esposizione di merci su suolo
“
Esposizione di merci su edifici
“
Esposizione di biancheria od altro ad asciugare
“
Facoltà degli agenti
“
Fanciulli – ciechi – invalidi
“
Focolai e combustibili
“
Fontane pubbliche
“
Fuochi e lancio di palloni
“
Gabinetti di decenza negli esercizi pubblici
“
Giuochi sul suolo pubblico
“
Greggi e mandrie
“
Grida e schiamazzi di rivenditori
“
Identificazione dei contravventori
“
Illuminazione di case private in casi di sinistri
“
Impianti di macchine e di apparecchi
“
Incendi e disastri in genere
“
Indicazione dei generi e prezzi nei
caffè, ristoranti e simili
“
Lancio di sassi od altri oggetti
“
Lavatura delle mostre e vetrine
“
38
110
98
25
18
91
102
14
1
31
45
74
76
81
96
101
64
115
4
68
27
78
7
8
16
112
32
54
23
55
85
30
99
42
107
61
86
58
82
48
35
Lavori negli scalpellini
“
Limitazioni di esercizio
“
Lustrini
“
Maltrattamenti di animali
“
Manomissioni al suolo ed ai fabbricati
“
Manomissione nei giardini ed altri luoghi pubblici “
Manutenzione delle siepi
“
Merce venduta in pacchi chiusi
“
Mestieri ambulanti ed occupazioni di suolo
“
Mestieri per cui occorre l’autorizzazione
“
Nettezza delle case
“
Obblighi dei contravventori
“
Orario della vuotatura dei pozzi neri
“
Pagamento tasse
“
Pascolo abusivo
“
Passaggio parco pompieristico
“
Pesi e misure
“
Piante e fiori nei balconi
“
Ponti di servizio, passatoie etc
“
Prestazione di lavoro in caso d’incendio
o di altri sinistri
“
Professioni, industrie mestieri rumorosi
od incomodi
“
Pubblici mercati
“
Pulizia fontane ed acque pubbliche
“
Pulizia degli esercizi
“
Recinzione di terreni nell’abitato
“
Requisizione di vetture in casi d’incendio ed altri
sinistri
“
Revocabilità dei permessi
“
Revoche
“
Rivenditori di giornali
“
Rumori molesti ed incomodi
“
Sanzioni
“
Sequestri
“
Sistemazione dell’impianto
“
Sostanze e materiali pericolosi
“
Spettacoli e trattamenti pubblici
“
Spolveramento di abiti od altro
“
Steccati o ripari per esecuzione di opere
“
Suonatori ambulanti
“
Targhetta detentore chiavi
“
39
51
71
10
33
19
21
100
84
75
79
20
108
38
5
97
62
66
43
50
59
92
5
22
7
36
60
88
6
41
40
105
109
90
57
12
15
49
29
63
Tende sulle porte e finestre
Trasporto di casse mortuarie
Uso della carta nelle vendite
Vendita del pane
Vendita diretta del latte
Vendita di piccole quantità di merce
Venditori ambulanti
Visite mediche per speciali esercenti
Zona industriale
40
“
“
“
“
“
“
“
“
“
9
37
67
83
34
69
73
77
93
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corpo vigili urbani