Matteo Barbero
Le novità in materia di bilancio
e Patto di stabilità interno
(Relazione aggiornata alla L. 64/2013)
Termine per l’approvazione del bilancio
30 giugno 2013
30 settembre 2013
Se approvato dopo il 1 settembre, la deliberazione
consiliare sugli equilibri diviene facoltativa
Aliquote e tariffe
Art. 1 legge n. 296/2006
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. “
Art. 193 Tuel, dopo art. 1, comma 444, legge. n. 228/2012
“… Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2 (30 settembre).”
Aliquote Imu
Art. 13, comma 13-bis, D.L.. n. 201/2011 sostituito da art. 10, comma 4,
D.L. 8 aprile 2013, n. 35
• Dal 2013, le delibere per aliquote Imu, nonché i regolamenti
dell’imposta, devono essere inviati esclusivamente per via telematica al
portale per il federalismo fiscale, ed acquisiscono efficacia con la
pubblicazione sul sito del Mef.
• Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati
sul sito entro il 16 maggio, dopo che il Comune ha effettuato l’invio
entro il 9 maggio. In difetto, il contribuente paga il 50% dell’Imu
calcolata in base ad aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
• Il versamento della 2^ rata a saldo è eseguito sulla base degli atti
pubblicati sul sito entro il 16 novembre, dopo che il Comune ha
effettuato l’invio entro il 9 novembre. In difetto il contribuente paga il
saldo dell’Imu calcolata in base ad aliquote e detrazioni pubblicate entro
il 16 maggio, o, in assenza, quelle dell’anno precedente.
Aliquote Imu
Art. 13, comma 13-bis, D.L.. n. 201/2011 dopo le modifiche inserite
dalla L. 64/2013 (quindi disciplina vigente)
• Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l'invio al Mef entro il 21 ottobre dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Aliquote Imu
La circolare n. 2/DF/2013 ha chiarito che:
• si può pagare l’acconto applicando le aliquote pubblicate entro il 16
maggio fino all’entrata in vigore della L. 64/2013;
• a partire da quella data l’acconto dovrà essere calcolato con le aliquote
2012 (anche se inferiori);
• in generale, la somma da pagare è pari al 50% dell’Imu dovuta per il
2012, ma possono esservi delle eccezioni se vi sono stati cambiamenti
relativi a presupposto e base imponibile;
• eventuali errori possono essere valutati alla luce dell’art. 10, comma 3,
della L. 212/2000.
Imu
Il D.L. 54/2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto relativamente a:
• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da altri enti di edilizia
residenziale pubblica;
• terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.
• La sospensione opera nelle more di una complessiva riforma della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del Tares, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione
della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della
determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa
agli immobili utilizzati per attività produttive.
• In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013,
continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della
prima rata è fissato al 16 settembre 2013.
Imu
La perdita di gettito è compensata mediante incremento mite massimo di ricorso
all'anticipazione di tesoreria di un importo pari al 50%:
• del gettito relativo all'anno 2012 dell’Imu ad aliquota di base o maggiorata se
deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni
principali e relative pertinenze;
• del gettito relativo all'anno 2012 dell‘Imu, comprensivo delle variazioni
deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli altri
immobili.
• Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero
dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero
dell'interno, da adottare entro l’11 giugno.
Imu
• La L. 228/2012 ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato di cui
all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011. Pertanto, dal 2013, tutto il gettito di
tale imposta è di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista dalla
successiva lett. f)) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento. Secondo il Mef, spetta allo Stato anche il gettito dei rurali accatastati in
D, anche se le relativa aliquota è 0,2%, che i comuni NON possono più
abbassare a 0,1%.
• Sugli altri immobili di categoria D, inoltre, in base a quanto previsto dalla lett.
g), i comuni possono aumentare l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali (ma non
più prevedere riduzioni). In tal caso, il maggior gettito è di spettanza comunale.
Anche in tal caso, i Comuni NON possono, invece, ridurre l'aliquota base.
• Tuttavia, l’acconto può essere pagato con le aliquote 2012, anche se inferiori
(circolare n. 2/DF/2013)
• In base all’art. 10, comma 2-ter, del D.L. 35/2013, la riserva di gettito a
favore dello Stato non si applica sugli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul
rispettivo territorio.
Imu
• E' disponibile sul Portale del Federalismo fiscale la distribuzione
comunale contenente l’esito della verifica art. 9, comma 6-bis,
D.L. n. 174/2012 e art. 1, comma 383, Legge 228/2012.
• Con la L. 64/2013 è stata prevista la restituzione del gettito
dell’Imu 2012 relativo agli immobili di proprietà comunale. I
comuni riceveranno un contributo complessivo di 330 milioni di
euro per l’anno 2013 e di 270 milioni di euro per l’anno 2014. Tale
contributo sarà ripartito con decreto del Ministero dell’interno,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L.
64/2013,, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel
proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze. Tali entrate, tuttavia,
dovranno essere escluse dal saldo relativo al Patto.
Perequazione
• La L. 228/2012 ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio (Fsr)
di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2011.
• Al suo posto, al fine di garantire comunque una distribuzione
territorialmente equa delle risorse (e quindi per finalità perequative), è
stata prevista l’istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato
con una quota dell'Imu di spettanza dei comuni ed integrato da risorse di
provenienza statale.
• Il funzionamento operativo del fondo è rimesso ad un Dpcm che avrebbe
dovuto essere emanato, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, entro il prossimo 30 aprile per l'anno 2013 ed entro
il prossimo 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato
accordo, il provvedimento è comunque emanato entro i 15 giorni
successivi.
Il nuovo fondo
• Il Dpcm dovrà definire la consistenza, nonché i criteri di formazione e di
riparto, del fondo, quantificando la quota di Imu comunale da versare..
• Il riparto dovrà tenere conto (nel 2013 solo dei parametri in grassetto):
•
1) del maggiore o minore gettito derivante dalle modifiche apportate
alla disciplina dell’Imu;
•
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
•
3) della dimensione demografica e territoriale;
•
4) della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota base di spettanza
comunale;
•
5) della diversa incidenza delle risorse di cui ai soppressi fondo
sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali sulle risorse
complessive per l'anno 2012;
•
6) delle riduzioni di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012;
•
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia che dovrebbe
operare a livello di singolo ente.
Stima del nuovo fondo
1) In primo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante
dall’azzeramento del Fsr, al netto dei tagli previsti dall’art. 16,
comma 6, del D.L. 95/2012 (pari, complessivamente, a 2.250
milioni di euro).
• Il riparto di questi ultimi avverrà in proporzione (stimabile
all’incirca al 11%) alla media delle spese sostenute per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal
SIOPE, con una clausola di salvaguardia per cui il taglio
per abitante non può essere superiore al 250% della media
pro-capite per classe demografica.
• Non appare, quindi, corretto effettuare proiezioni a partire dai
tagli 2012, che sono stati ripartiti applicando una diversa
metodologia.
• La media dei pagamenti Siope 2010-2012 è pari ad euro
24.868.486.428,00.
Stima del nuovo fondo
2) In secondo luogo, occorre calcolare la minore entrata derivante
dall’attribuzione allo Stato del gettito Imu relativo agli
immobili accatastati in categorie D, considerando l’aliquota
base (0,2 per cento per quelli rurali, 0,76 per cento per gli altri).
3) Occorre poi calcolare il gettito Imu che nel 2012 era di
pertinenza dello Stato e che da quest’anno passa ai comuni. Si
tratta del 50 per cento del gettito calcolato ad aliquota base
sugli immobili non adibiti ad abitazione principale diversi da
quelli accatastati in categoria D. Rispetto a questi ultimi,
occorre considerare a parte i fabbricati rurali strumentali
accatastati in D10, il cui gettito nel 2012 è andato interamente
ai comuni, mentre nel 2013 andrà interamente allo Stato.
4) Infine, si procede alla somma algebrica degli importi di cui ai
precedenti punti (1), 2) e 3). I primi due addendi vanno assunti
col segno -, il terzo col segno +.
Stima del nuovo fondo
In pratica: - (1) – (2) + (3).
• Se il risultato è negativo, il comune dovrebbe risultare
beneficiario del fsc per l’importo indicato. Se, viceversa, il
risultato è positivo, il comune dovrà contribuire ad alimentare il
fsc con una quota del gettito Imu. Nel secondo caso, pare
opportuno prevedere a bilancio una voce di spesa ad hoc.
• L’importo delle spettanze non deve essere più ridotto per
compensare il maggior gettito della maggiorazione Tares sui
servizi indivisibili, che l’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L.
35/2013 ha devoluto direttamente allo Stato
Stima del nuovo fondo
… se negativo :
-
Quota “taglio” Spending
Review 2013
Accesso al
Fondo solidarietà 2013
-
0,38% fabbricati D
2012 aliquota base
… se positivo :
+
0.38% altri immobili
non D 2012
Rimborso al
Fondo solidarietà 2013
FSR 2012,
(senza taglio 500 mln da S.R.)
=
=
Equilibrio parte corrente
• La L. 228/2012 ha abrogato le disposizioni che consentivano di
utilizzare il plusvalore delle alienazioni patrimoniali per finanziare le
spese correnti aventi carattere non permanente e per rimborsare la quota
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
• I proventi da alienazioni patrimoniali possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in
assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito,
ovvero, in sede di equilibri, alla riduzione degli squilibri di parte capitale
(e non più quelli di parte corrente).
• La L. 64/2013 ha prorogato al 2014 l’art. 2, comma 8, della L.
244/2007, che consente di utilizzare le entrate da rilascio di permessi
di costruire (oneri di urbanizzazione) per finanziare le spese
correnti, nella misura del 50%, e, per un ulteriore 25%, per coprire
le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio.
Le misure per
lo sblocco dei debiti
• Il D.L. 35/2013 prevede due ordini di interventi:
1) una deroga al Patto 2013;
2) misure per incrementare la liquidità per gli enti
con difficoltà di cassa.
• Si tratta di interventi una tantum, che quindi non
modificano la disciplina a regime.
Deroga al Patto
•
•
Vale 5 miliardi di euro a valere sull’annualità 2013.
Riguarda le seguenti tipologie di pagamenti di
parte capitale:
1) quelli relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012;
2) quelli per i quali alla medesima data (31 dicembre
2012) sia stata almeno emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento;
3) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i
requisiti per il riconoscimento entro la
medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
Tuel.
Debiti certi, liquidi ed esigibili
•
•
•
•
Un debito certo è certo se non controverso nella
sua esistenza (ad esempio per contestazioni,
controversie giudiziali ecc.).
Un debito è liquido quando il suo ammontare
risulta precisamente determinato o facilmente
determinabile.
Un debito è esigibile quando non è sottoposto a
condizioni o termini.
Le tre condizioni devono essere verificate al 31
dicembre 2012
Durc e Equitalia
•
•
•
L’esigibilità di un debito non viene meno in caso di
Durc negativo (vedi circolare Mef n. 35/2012) o di
emersione di pendenze a seguito delle verifiche ex
art. 48-bis.
Tali fattori, tuttavia, vanno riverificati e considerati
al momento del pagamento effettivo.
Il Durc si considera regolare se era tale al
momento della maturazione del debito.
A che punto siamo
•
•
•
•
•
•
•
Accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali del 9
maggio.
Primo riparto relativo al 90% della disponibilità totale (4,5
miliardi): le richieste relative ai debiti non estinti sono state
interamente accolte, quelle sui pagamenti già effettuati sono state
accolte al 62%.
Secondo riparto entro il 15 luglio relativo al 10% della
disponibilità totale (0,5 miliardi), oltre agli eventuali resti del
primo riparto.
Richieste entro il 5 luglio (sul sito RGS è già presente il relativo
modulo per le richieste ulteriori o per le rinunce, anche parziali.
Possibilità, entro tale data, di rimodulare le richieste presentate
entro il 30 aprile, sia in aumento che in riduzione.
Priorità agli enti che non hanno partecipato al primo riparto in
relazione ai debiti non estinti all’8 aprile.
Gli spazi finanziari che si liberano sono utilizzati esclusivamente
per il pagamento di spese in conto capitale.
Sanzione
•
È prevista una sanzione pecuniaria pari a due mensilità
di stipendio a carico dei responsabili che, senza
giustificato motivo, omettano di:
1) richiedere gli spazi finanziari;
2) pagare in misura inferiore al 90% degli spazi finanziari
concessi
• La sanzione è irrogata dalla sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei Conti su segnalazione dei
revisori.
• Il relativo importo è acquisito al bilancio dell’ente
interessato.
Misure per la liquidità
1) Aumento del tetto per le anticipazioni di
tesoreria.
2) Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti con
le seguenti caratteristiche.
3) Sblocco pagamenti regionali.
Aumento del tetto per le
anticipazioni di tesoreria
•
•
•
•
Esso sale da 3/12 a 5/12 delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente sui primi tre titoli di entrata
del bilancio.
La deroga vale solo per il 2013, entro il 30 settembre.
Ciò significa che, entro tale data, l’anticipazione dovrà
tornare entro i 3/12.
È stata eliminata la norma che vincolava per una
quota pari alla maggiore anticipazione le entrate da
Imu.
Anticipazioni dalla Cassa
Depositi e Prestiti
•
•
•
•
A tal fine sono disponibili risorse complessive per 2
miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
È previsto un doppio riparto:
una prima tranche, pari al 90% (1,8 miliardi) entro il
15 maggio, a fronte di richieste da presentare entro
entro il 30 aprile;
con la seconda tranche avrebbe dovuto essere
distribuito, entro il 31 ottobre, il restante 10% (0,2
miliardi), ma le risorse sono state destinate a
rimborsare
ai
comuni
l’Imu
2012
da
“autopagamento”. Pertanto, verranno ripartite solo
le eventuali quote inoptate.
Anticipazioni dalla Cassa
Depositi e Prestiti
•
•
•
Possono presentare richiesta tutti gli enti locali di cui
all’art. 2, comma 1, del Tuel, anche se non soggetti al
Patto.
Le richieste sono presentate, in deroga agli artt. 42, 203
e 204 del Tuel, mediante apposita modulistica
sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario e trasmessa
mediante pec o telefax, ovvero consegnata a mano (fa
fede la data di ricevimento).
A seguito dell’accoglimento della richiesta, occorre
sottoscrivere un contratto-tipo, senza formalità notarili.
Anticipazioni dalla Cassa
Depositi e Prestiti






La caratteristiche del prestito sono:
rimborso con piano di ammortamento a rate annuali
costanti, comprensive di capitale ed interessi, da
corrispondere a partire dall’annualità successiva a quella
dell’erogazione;
durata massima di 30 anni;
tasso di interesse pari al rendimento del Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni (3,302% per il 2013);
possibilità di rimborso anticipato a partire dalla scadenza
del 31 maggio 2015;
sulle modalità di contabilizzazione si veda la
deliberazione della Corte conti, Sezione autonomie, n.
14/2013.
Anticipazioni dalla Cassa
Depositi e Prestiti
•




Gli enti beneficiari vanno incontro ai seguenti vincoli:
devono procedere all’immediata estinzione dei debiti;
devono alla Cassa trasmettere una certificazione analitica
entro 45 (30) giorni dall’erogazione dell’anticipazione;
devono portare il fondo svalutazione crediti al 50% per i 5
anni successivi a quello in cui l’anticipazione è stata
concessa (ferma restando la possibilità di escludere dalla
base do calcolo quelli per i quali sia stata analiticamente
certificata la perdurante sussistenza delle ragioni del
credito e l'elevato tasso di riscuotibilità);
dopo l’estinzione dei debiti, le eventuali somme
inutilizzate devono essere destinate all’estinzione
anticipata dell’anticipazione.
Sblocco dei pagamenti regionali
•
•
•
•
•
I commi 7 ed 8 dell’art. 1 escludono dal Patto della regione i
pagamenti di parte corrente destinati a liquidare i corrispondenti
residui attivi degli enti locali. I corrispondenti spazi finanziari
liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di parte
capitale degli enti locali.
L’art. 2 del D.L. 35/2013 ha previsto la concessione alle regioni di
anticipazioni di liquidità per consentire il pagamento di debiti al 31
dicembre 2012, di cui almeno 2/3 a favore degli enti locali (perché
in presenza di residui passivi contro residui attivi).
Per il Piemonte la misura vale 1,2 miliardi di euro nel biennio.
Intorno alla fine di giugno dovrebbe essere pagato tutto il liquidato
al 31 dicembre 2012 (parte corrente più conto capitale), compresi i
residui passivi perenti.
Il piano dei pagamenti dovrà essere concertato con Anci e Upi
regionali.
Obblighi
•
•
•
Entro il 30 giugno: comunicazione (anche mediante posta
elettronica certificata) l’importo e la data di pagamento.
Entro il 5 luglio: pubblicazione sul sito internet
dell’elenco completo, per ordine cronologico, dei debiti
per i quali è stata fatta la comunicazione di cui sopra.
Dal 1 giugno al 15 settembre inserimento sulla piattaforma
telematica per la certificazione dei crediti dei debiti ancora
non estinti. Tale inserimento equivale a certificazione dei
crediti che si intende rilasciata senza indicazione della data
di pagamento, salvo che nei limiti degli spazi finanziari
derivanti dalle esclusioni dai vincoli del Patto.
Il Patto di stabilità interno
Fino al 2012
Regioni
Province
Comuni con più
di 5.000
abitanti
Dal 2013
Dal 2014
Regioni
Oltre a quelli
Province
già in
Comuni con più di
precedenza
1.000 abitanti
citati,
Aziende speciali e
Unioni di
istituzioni (tranne
comuni
quelle che
“speciali”
gestiscono servizi
socio-assistenziali ed
educativi, culturali e
farmacie
Il Patto per i comuni
Principali riferimenti normativi
• Art. 1, commi, 87 e seguenti, della L.
220/2010
• Artt. 30-32 della L. 183/2011, come
modificata dalla L. 228/2012
• Circolare della Rgs n. 5/2013
Il calcolo degli obiettivi
Art. 32, comma 4, della L. 183/2011
• I comuni devono conseguire annualmente un
saldo finanziario in termini di competenza mista
non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla
riduzione dei trasferimenti di cui all’art. 14,
comma 3, del D.L. 78/2010
Il calcolo degli obiettivi
Art. 32, comma 2, della L. 183/2011
• I comuni applicano, alla media della spesa corrente
registrata negli anni 2007-2009 (impegni), così come
desunta dai certificati
di
conto consuntivo, le
seguenti percentuali massime:
• per le province 19,8%;
• per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
15,8%;
• per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, 13% per l’anno 2013 e 15,8% dal 2014.
Gli enti virtuosi
Art. 20, comma 2, del D.L. 98/2011
• Ha previsto l’individuazione di 4 “classi” di
virtuosità in cui collocare regioni ed enti locali.
• I primi della classe vedranno azzerato il rispettivo
concorso alla manovra ed i tagli previsti dalla
manovra estiva 2010.
• La L. 183/2011 ha ridotto a 2 le classi e a 4 (da 9) i
parametri per i comuni applicabili nel 2012.
Parametri di virtuosità
1)
2)
3)
4)
Rispetto del Patto 2010.
Capacità di riscossione, espressa dal rapporto fra entrate
correnti (Tit. I + Tit. III) riscosse in conto competenza e in
conto residui ed entrate correnti (Tit. I + Tit. III) accertate più i
residui al 1/1/2009 riferiti ad anni precedenti (ponderazione
0,25).
Autonomia finanziaria, misurata dal rapporto fra entrate proprie
(Tit.I + Tit. III) accertate ed entrate correnti (Tit. I + Tit. II +
Tit. III) accertate (ponderazione 0,25).
Equilibrio di parte corrente, valutato in base al rapporto fra
entrate correnti (Tit. I + Tit. II + Tit. III) accertate e spese
correnti (Tit. I + Tit. III) impegnate, al netto del rimborso
anticipato dei prestiti e delle anticipazioni di cassa
(ponderazione 0,5).
Al fine di tenere conto della realtà socio-economica, tutti i parametri
saranno corretti con altri due indicatori: il valore delle rendite
catastali ed il numero di occupati
Gli enti virtuosi
Art. 32, comma 5, della L. 183/2011
• Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del D.L. 98/2011 risultano collocati
nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo
strutturale realizzando un saldo finanziario espresso
in termini di competenza mista (…) pari a zero.
L’impatto dei tagli
• L’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010 ha previsto
tagli complessivi per 1.500 milioni di euro per
l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012 a carico dei comuni con
più di 5.000 abitanti.
• Nuovi tagli sono previsti dal D.L. 201/2011 e dal
D.L. 95/2012, ma non possono essere sottratti
agli obiettivi del Patto.
Quindi…
Obiettivo di Patto
=
Media degli impegni di spesa corrente 2007-2009
X
Coefficiente %
–
Taglio (solo per i comuni > 5000)
È sempre un numero positivo = avanzo)!
Le voci escluse
• Entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla
concessione di crediti.
• Risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto
capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ovvero legate ai
c.d. grandi eventi. I comuni che beneficiano dell'esclusione a presentare, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse, ripartite nella
parte corrente e nella parte in conto capitale.
• Risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e relative
spese di parte corrente e in conto capitale sostenute. L'esclusione non opera per
le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali o regionali.
• Risorse trasferite dall'ISTAT e relative spese per la progettazione e
l'esecuzione dei censimenti.
• Deroghe ad comunem (L’Aquila, Parma).
• Spese per i beni oggetto del c.d. federalismo demaniale.
• Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto
ministeriale (solo per il 2013-2014).
• Spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in
relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio
dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio
finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi.
Le voci escluse
• Problemi possono porsi in caso di “disallineamento” temporale
fra entrate e spese escluse.
• Alcuni esempi (pratici):
• un ente ha anticipato negli anni scorsi spese per calamità naturali
e deve ricevere il rimborso. L’entrata 2013 vale ai fini Patto? No,
se le spese erano da escludere, si nel caso contrario;
• un ente ha ricevuto un contributo negli anni passati per calamità
naturali e nel 2013 deve completare l’intervento. La spesa 2013
si può escludere? Si, se è finanziata con risorse statali, no negli
altri casi;
• un ente ha ricevuto negli anni passati dalla Regione contributi a
valere sul Fesr e nel 2013 deve completare l’intervento. La spesa
2013 si può escludere? Si, limitatamente alla quota Ue (39,57%);
• un ente deve ricevere dalla Regione contributi a valere sul Fesr
per interventi già realizzati. L’entrata 2013 vale ai fini Patto? No,
limitatamente alla quota Ue (39,57%).
Adempimenti a carico dei comuni
• Prospetto allegato al bilancio di previsione.
• Monitoraggio periodico
• Certificazione dei risultati
Prospetto da allegare al bilancio
• Il bilancio di previsione deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni
dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni
di crediti, sia garantito, anche su base pluriennale, il
rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.
• A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio
di
previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del Patto.
Monitoraggio
• I comuni trasmettono semestralmente
al
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il Patto
nel
sito
web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti
le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero.
• Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo. La mancata
trasmissione
del
prospetto
dimostrativo
degli
obiettivi
programmatici
entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto
decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al
Patto.
Certificazione
• Ciascuno comune è tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo
finanziario in termini di competenza mista conseguito,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione economicofinanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti
dal decreto del Mef di cui sopra.
• La mancata trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto,
con sanzioni attenuate nel caso in cui esso sia comunque stato
rispettato.
Adempimenti a carico dei comuni
Prospetto dimostrativo
Insieme al bilancio di
previsione
Monitoraggio
Semestrale, di solito con
scadenze ottobre e
febbraio dell’anno
successivo
Certificazione
Entro il 31 marzo
dell’anno successivo
Sanzioni
• Taglio delle spettanze (fondo di solidarietà comunale) in misura pari
allo sforamento. In capo di incapienza obbligo di versare la differenza
al bilancio dello Stato.
• La sanzione di cui sopra non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati
ai finanziamenti UE rispetto alla media della corrispondente spesa del
triennio precedente).
• Tetto agli impegni di spesa corrente (che non possono superare
l’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio).
• Divieto di indebitamento.
• Blocco totale delle assunzioni.
• Riduzione delle indennità degli amministratori (-30% rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010).
Sanzioni
• I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali
che si configurano elusivi delle regole del Patto sono nulli.
• Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
accertino che il rispetto del Patto è stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta imputazione delle
entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre
forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di
dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di
commissione dell'elusione e al
responsabile del servizio
economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre
mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali.
Incentivi
• È consentita, nell’anno successivo, la riduzione
degli obiettivi commisurata agli effetti finanziari
delle sanzioni sul fondo sperimentale di
riequilibrio o sul fondo perequativo.
Il Patto regionale
• La L. 228/2012 ha riproposto anche per il 2013 il Patto regionale
verticale incentivato, già introdotto per il 2012 dall’art. 16 del
decreto-legge 95/2012.
• Per il Piemonte, dopo le modifiche apportare dalla Conferenza
Stato-regioni del 7 febbraio 2013, la misura vale complessivamente
54.890.399 euro milioni di euro in termini di incentivo in conto
riduzione del debito, che in termini di Patto diventano 65.868.479
euro (49.401.359 euro a favore dei comuni e 16.467.120 euro a
favore delle province).
• Il riparto è stato definito il 28 maggio in proporzione ai residui
passivi abbattuti delle quote assegnate dal D.L. 35/2013.
Il Patto regionale
• Un secondo riparto sarà definito entro il 30 giugno se verrà
confermata la dotazione finanziaria aggiuntiva prevista dalla
L. 64/2013, che per il Piemonte vale circa 38 milioni
aggiuntivi, di cui 29 circa a favore dei comuni e 9 a favore
delle province.
• Una quota pari al 50% della quota riservata ai comuni
(comprensiva della prima tranche) dovrà essere riservata a
quelli fra 1.000 e 5.000 abitanti.
• Gli spazi finanziari acquisiti (a differenza di quelli concessi
dal D.L. 35/2013) comportano una riduzione dell’obiettivo e
possono essere destinati anche a pagamenti di competenza.
• Sono confermate le scadenze per il Patto regionale verticale
non incentivato e per quello regionale orizzontale, mentre per
il 2013 non si applica quello orizzontale nazionale.
Il Patto regionale
• Gli enti che non hanno presentato richiesta possono farlo entro il
10 giugno 2013 con le modalità già comunicate (PEC)
• Entro lo stesso termine del 10 giugno 2013, gli enti beneficiari
del primo riparto possono comunicare di non necessitare di
ulteriori quote ovvero l’entità degli spazi finanziari che intendono
restituire. A tal fine, è sufficiente una nota a firma del
responsabile del servizio finanziario con l’indicazione della
fattispecie che ricorre (cioè l’ente scrivente non necessità di
ulteriori quote, ovvero intende restituire spazi finanziari pari a),
da inviare all’indirizzo [email protected].
L’aiuto regionale
Patto regionale orizzontale
Patto regionale verticale
Compensazioni interne al
comparto degli Enti locali di
ciascuna Regione
Compensazioni fra ciascuna
Regione e gli Enti locali del
proprio territorio
Entro il 30 ottobre sulla base di
linee-guida statali e di criteri
definiti di concerto fra Regione
ed Enti locali
Entro il 30 ottobre sulla base di
criteri definiti di concerto fra
Regione ed Enti locali
Patto e gestione associata
delle funzioni
• Le unioni “classiche” (art. 32 Tuel) NON
sono soggette al Patto.
• Le convenzioni, non essendo soggetti
giuridici, NON sono soggette.
• All’interno di ciascuna forma associativa
possiamo avere comuni soggetti (> 1000
abitanti) e comuni non soggetti (< 1000
abitanti)
Le conseguenze del Patto
• I flussi fra i Comuni soggetti e le forme associative sono
“intercettati” dal Patto al momento dell’impegno per
quanto concerne le spese correnti e del pagamento per
quelle in conto capitale.
• In caso di convenzione, se il Comune capofila è
soggetto, il Patto condiziona anche i flussi verso
l’esterno (ciò non accade per le unioni “classiche”, le
quali, come detto, non sono soggette).
• Il capofila, nel determinare il proprio obiettivo, non può
considerare unicamente la propria quota di spesa relativa
alla gestione dei servizi associati, ma deve farsi carico
anche delle quote di spesa riferita agli altri comuni
(Corte dei conti Emilia-Romagna, parere n. 26/2012).
I vantaggi delle
unioni “classiche”
• Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,
dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (art.
32, comma 7, del Tuel).
• Più in generale, l’accentramento delle risorse (proprie o
trasferite) in capo alle Unioni, senza passaggio dai binaci
dei
Comuni
associati,
consente
di
eludere
(LEGITTIMAMENTE) il Patto.
• Alle unioni si applica la disciplina sulle spese di personale
prevista per gli enti non soggetti al Patto (Corte dei conti
Toscana, parere n. 7/2012).
• Le unioni hanno meno vincoli sul ricorso
all’indebitamento (si veda però Corte dei conti Piemonte,
parere n. 114/2011)
Le spese di personale
• Dal 1° gennaio 2013 anche i comuni fra 1.001 e 5.000 abitanti
sono soggetti regime in materia di spese di personale vigente per
gli enti sottoposti al Patto.
• In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui
all’articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008 con riferimento alle
assunzioni a tempo indeterminato (rapporto massimo spese di
personale/spese correnti 50%, turn-over al 40% della sepsa dei
cessati nell’anno precedente e non più “per teste”) e quelli di cui
all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 in relazione al
contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali (il
benchmark è l’anno precedente e non più il 2008).
• Il Mef ha chiarito che possono essere i concorsi avviati lo scorso
anno, purché la pubblicazione del calendario delle prove d’esame
sia avvenuta entro il 31 dicembre 2012 ed il reclutamento delle
nuove risorse umane si concluda entro il corrente anno. In tal caso,
non vale il limite del turn-over al 40% ma quello “per teste”.
fermo restando l’obbligo di riduzione del comma 557.
Le spese di personale
• Per le assunzioni a tempo determinato, la stipula di
convenzioni e per i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa vale il limite è quello del 50% della spesa
sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (deroghe per il
personale addetto alle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando
che la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009);
• idem per i contratti di formazione-lavoro, gli altri
rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il
lavoro accessorio (anche qui il limite è pari al 50% della
corrispondente spesa sostenuta nel 2009).
Tares: base imponibile
• La L. 228/2012 ha introdotto importati modifiche all’art. 14 del D.L.
201/2011. Ulteriori novità sono state introdotte dal D.L. 35/2013.
• Il primo correttivo riguarda il disposto del comma 9 della disposizione da
ultimo citata, che definisce la base imponibile delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
(categorie A-B-C). Mentre in precedenza il riferimento era alla superficie
catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998 e
forfetariamente considerata nella misura dell’80 per cento, ora si prevede
che, in sede di prima applicazione del tributo, si consideri la superficie
calpestabile già nota ai comuni in quanto dichiarata o accertata ai fini della
Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Resta ferma la possibilità, per i comuni, di
utilizzare l’80 per cento della superficie catastale ai fini dell’attività di
accertamento e di controllo. Per le altre unità immobiliari (gruppi catastali
D-E-F) la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile,
come già previsto dalla disciplina originaria.
Tares: pagamento
• Per il 2013, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di Tarsu, Tia1 o Tia2.
Analogamente, per le nuove occupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013,
l'importo delle rate in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative
a Tarsu, Tia1 o Tia2 applicate da ciascun comune nell'anno precedente.
• Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti
i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della
TARSU o della Tia1 o della Tia2, ovvero indicare le altre modalità di
pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo
precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta,
a titolo di Tares, per l’anno 2013.
• La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal
comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
• I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Tares: la maggiorazione
• Va versata allo Stato insieme all’ultima rata del tributo
• I comuni non possono più portarla a 0,40 euro al mq
• Lo Stato restituisce il miliardo tagliato
Grazie per l’attenzione!!
Matteo Barbero
011-4322605
334-6009171
[email protected]
Scarica

Barbero_incontroamm_giu