AGRICOLTORI
Manuale Operativo
Rel. 4.30
Indice
GUIDA DI RIFERIMENTO ...............................................................................................................................................................3
INTRODUZIONE....................................................................................................................................................................................3
SOGGETTI IVA IN AGRICOLTURA.....................................................................................................................................................3
Cessioni di prodotti agricoli di tab.A/1 (art.34, comma 1)....................................................................................................4
Cessioni normali........................................................................................................................................................................4
Conferimenti (cessioni) di soci a cooperative ......................................................................................................................7
Produttori agricoli e cooperative (art.34, comma 2)..............................................................................................................9
Liquidazioni periodiche – Prorata di detrazione..................................................................................................................9
Imprese miste (art.34, comma 5) ............................................................................................................................................. 13
Acquisti intracomunitari (art.38, comma 5, d.l.331/93)...................................................................................................... 16
Cessioni intracomunitarie......................................................................................................................................................... 17
Recupero dell’Iva teorica (art.34, comma 9) ......................................................................................................................17
Cessioni di bovini e suini.......................................................................................................................................................... 18
Rettifica alla detrazione (art.19-bis2, comma 3).................................................................................................................. 19
Rettifica delle detrazioni conseguenti al mutamento di regime ......................................................................................19
Operazioni relative ad attività agricole connesse................................................................................................................ 20
Manuale Operativo – AGRICOLTORI
Indice
Business Unit: SOFTWARE FISCALE
Pagina 2
Agricoltori
Guida di Riferimento
Flusso Operativo
Introduzione
Il presente opuscolo si pone l’obiettivo di sintetizzare dal punto di vista della normativa Iva (art. 34, D.P.R.633/72), le
operazioni agricole più importanti, e di proporne la soluzione operativa.
Si pone, dunque, a metà strada tra una trattazione Iva ed un manuale operativo.
La normativa evidenziata nel documento è quella in vigore al 10/04/2004, data di revisione del documento (originale
del 20/11/1998). Si segnala peraltro che in fase di revisione si è deciso di mantenere in lire, anzichè convertire in euro,
tutti quegli esempio estrapolati dalla C.M.328/E del 24/12/1997 per i quali gli importi in euro avrebbero reso
difficoltoso un confronto diretto con la Circolare stessa.
Soggetti IVA in agricoltura
Possiamo classificare, ai fini Iva, i soggetti che operano in agricoltura nel seguente modo:
• soggetti esonerati: sono quelli che nell’anno precedente hanno raggiunto un volume d’affari non superiore a
2.582,28€ o 5 milioni di lire, ovvero 7.746,85€ o 15 milioni di lire per chi esercita l’attività in particolari comuni
montani (esonero totale dagli adempimenti, salvo la conservazione fatture e autofatture);
• soggetti in regime speciale: sono quelli che nell’anno precedente hanno raggiunto un volume d’affari superiore
a 2.582,28€ o 5 milioni di lire (ovvero 7.746,85€ o 15 milioni di lire), determinano l’Iva sulla base delle percentuali
di compensazione (dal 2005 gli imprenditori agricoli di cui al comma 2, lettera a) che supereranno i 20.658,28€ o
40 milioni di lire non potranno più rientrare nel regime speciale);
• soggetti in regime semplificato: sono quelli che nell’anno precedente hanno raggiunto un volume d’affari
superiore a 2.582,28€ o 5 milioni di lire (ovvero 7.746,85€ o 15 milioni di lire) e fino a 20.658,28€ o 40 milioni di
lire, purchè composto da almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli o ittici di Tabella A parte 1 (determinano l’Iva
in modo analogo ai soggetti in regime speciale, ma non eseguono le liquidazioni, né versano l’acconto di
dicembre);
• soggetti in regime normale: sono quelli che hanno optato per il regime ordinario ovvero, dal 2005, coloro che
avranno superato i 20.658,28€ o 40 milioni di lire di volume d’affari nell’esercizio precedente; tali soggetti non
rientrano nella disciplina Iva degli agricoltori di cui all’art.34.
Configurazione dell’anagrafica
+------------------------------------------------------------------------------+
¦INFORMAZIONI CONTABILI AZIENDA
¦
¦Tipo corrispettivi
: Non gestiti
¦
¦Tipo chiusura periodica : Mensile
Contabilita` presso terzi: N
¦
¦Registro per chiusura
: 3
¦
¦Modello Iva da stampare : Ter
Liquidaz. IVA periodica : S
¦
¦Liquidazione 4 trimestre: N
¦
¦Credito anno precedente :
0+ Periodo riporto credito : 1
¦
¦Incremento occupazionale: N
¦
¦Agenzie di Viaggio
: N
Contribuente minimo
: N
¦
¦Autotrasportatori
: N
Associazioni sindacali
: N
¦
¦Agriturismo
: N
Esercenti auto pubbliche : N
¦
¦Piccole imprese
: N
Credito audiovisivi
: N
¦
¦Credito di costo Anno/p :
0+
¦
¦Credito di costo per./p :
0+
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Manuale Operativo – AGRICOLTORI
Guida di Riferimento
Business Unit: SOFTWARE FISCALE
Pagina 3
I test da valorizzare sono quelli in grassetto:
• soggetti esonerati: non hanno contabilità Iva
• soggetti in regime speciale: TER / Liquid. S
• soggetti in regime semplificato: TER / Liquid. N
• soggetti non regime speciale: Normale / Liquid. N
Cessioni di prodotti agricoli di tab.A/1 (art.34, comma 1)
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori
agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e` forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione,
all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti,
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione
per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo (in regime di esonero).
In pratica la norma spiega che il calcolo dell’Iva può seguire due strade:
♦
cessioni normali: a debito aliquota ordinaria, a credito aliquota ridotta (di compensazione)
♦
cessioni a cooperative o cessioni effettuate da soggetti esonerati: a debito e a credito aliquota ridotta (di
compensazione)
I conferimenti a cooperative (formate da aggregazioni di agricoltori e di altri soci) consistono in cessioni in cui il
corrispettivo non è concordato; solo dopo la vendita dei prodotti conferiti, la cooperativa potrà determinare il prezzo (di
solito il momento coincide con l’approvazione del bilancio della cooperativa stessa) e dunque pagare ai soci un
corrispettivo relativo ai loro conferimenti.
A tal fine la normativa Iva prevede il differimento dell’effettuazione, che viene a coincidere con il pagamento del
prezzo al produttore agricolo socio da parte della cooperativa (sempre che non vi sia stata una fatturazione anticipata
oppure il pagamento di un acconto oppure ancora il socio non abbia optato per il regime normale uscendo dal regime
speciale).
Solo dal momento di effettuazione decorrerà l’esigibilità e ci saranno i connessi obblighi di versamento (v/ C.M.328/E
del 24/12/1997, par. 6.6.4).
Cessioni normali
Ipotizziamo il caso di una cessione di un prodotto agricolo di tab.A/1 con aliquota ordinaria 20% e di compensazione
4% (nell’esempio si è usato il codice “CAN” della canapa greggia, macerata, stigliata): con un imponibile di
10.000,00€, l’Iva a debito sarà di 2.000,00€, quella a credito di 400,00€ e si verserà la differenza di 1.600,00€.
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Pagina 4
Esempio di registrazione
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Cd.Azienda: agrise Agricolo semplificato
¦ Esercizio IVA: 04
¦
+-------------------------------------------------------¦ Competenza
: 04
¦
¦
¦Acq¦Fat¦
¦
¦
¦Ces¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Cd. Causale :
205 CESSIONI AGRICOLE TAB. A/1. Dt.Operaz.: 13/02/04
¦
¦Cd. Registro : 01 Registro delle fatture art.23
¦
¦Cd. CliFor
: cli001
Partita Iva: 56989109870 Cd.Fiscale:
¦
¦Denominazione: Cliente xxxxxxxx
¦
¦Indirizzo
: Via, 55 - 28856 RE (VB)
¦
¦Dt. Documento: 13/02/04 Protocollo :
3/
Nr. Docum.: 0000003
¦
¦Annotazioni :
Tot.Docum.:
12.000,00+¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caus Cod. % Ord.
Imponibile
Imposta %Com Bdr Conto Descrizione¦
¦205
CAN
20 %
10.000,00+
2.000,00+
4
901001 VENDITE IT¦
¦205
0+
0+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ TOTALI FATTURA :
10.000,00+
2.000,00+
12.000,00+¦
+------------------------------------------------------------------------------+
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Pagina 5
Esempio di liquidazione
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) ***
agrise - Agricolo semplificato
via sede legale, 44
28856 RE (VB)
P.I.: 00303030303
L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .
PERIODO IMPOSTA
: FEBBRAIO 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALIQUOTA
SEZIONE VENDITE TAB. A/1
SEZIONE SCORPORO TAB. A/1
ORDIN. COMP.
IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 %
4 %
10.000,00
2.000,00
400,00
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
10.000,00
2.000,00
400,00
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
0
0
0
0
0
0
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0 )
2.000,00
I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1
0,00
I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI
0,00
---------------------2.000,00
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0 )
400,00
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1
0,00
I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE
0 AL 0,00 %
0,00
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
0,00
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
0,00
---------------------I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
400,00
T O T A L E
I . V . A . D E B I T O
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1.600,00
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Pagina 6
Conferimenti (cessioni) di soci a cooperative
Il conferimento di socio a cooperativa viene effettuato con aliquota di compensazione sia a debito che a credito, come
riporta il comma 1, dell’art.34.
Nell’esempio una cessione con aliquota di compensazione del 20%.
Esempio di registrazione
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Cd.Azienda: agrise Agricolo semplificato
¦ Esercizio IVA: 04
¦
+-------------------------------------------------------¦ Competenza
: 04
¦
¦
¦Acq¦Fat¦
¦
¦
¦Ces¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Cd. Causale :
206 CONFERIMENTI A COOP. DA SOCI Dt.Operaz.: 13/03/04
¦
¦Cd. Registro : 01 Registro delle fatture art.23
¦
¦Cd. CliFor
: cli001
Partita Iva: 56989109870 Cd.Fiscale:
¦
¦Denominazione: Cliente Abituale
¦
¦Indirizzo
: via,55 - 28856 RE (VB)
¦
¦Dt. Documento: 13/03/04 Protocollo :
4/
Nr. Docum.: 0000004
¦
¦Annotazioni :
Tot.Docum.:
6.000,00+¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caus Codice I.V.A.
Imponibile
Imposta %Det Bdr Conto Descrizione¦
¦206
20
20 %
5.000,00+
1.000,00+
901001 VENDITE IT¦
¦206
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ TOTALI FATTURA :
5.000,00+
1.000,00+
6.000,00+¦
+------------------------------------------------------------------------------+
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Pagina 7
Esempio di liquidazione
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) ***
agrise - Agricolo semplificato
via sede legale, 44
28856 RE (VB)
P.I.: 00303030303
L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .
PERIODO IMPOSTA : MARZO 1998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALIQUOTA
SEZIONE VENDITE TAB. A/1
SEZIONE SCORPORO TAB. A/1
ORDIN. COMP.
IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 % 20 %
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
0
0
0
0
0
0
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
1.000,00 )
1.000,00
I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1
0
I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI
0
---------------------1.000,00
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
1.000,00 )
1.000,00
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1
0
I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE
0 AL 0,00 %
0
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
0
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
0
---------------------I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
1.000.000
T O T A L E I . V . A . C R E D I T O
0
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Pagina 8
Produttori agricoli e cooperative (art.34, comma 2)
Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di
pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei,
nonchè di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in
applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti
stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente
che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa
manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei
cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti
conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai
predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime
speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni
imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da
parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e
l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e imp ortazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresì , nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti
effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta
assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che
non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite
previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di
cui al presente articolo.
La norma precisa chi sono i produttori agricoli:
a)
l’imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attività connesse;
b) gli organismi pubblici di intervento (E.I.M.A.) che operano in agricoltura;
c)
le cooperative di soci agricoltori o non, e tutte le forme di aggregazione delle stesse cooperative (consorzi,
associazioni, unioni)
La parte più interessante è però quella in cui vengono trattati i conferimenti dei soci, agricoltori e non, alle cooperative;
in questo caso la cooperativa dovrà calcolare un particolare pro-rata di detrazione sulla parte di operazioni imponibili
effettuate. Di seguito riportiamo un estratto della Circolare 328/E del 24/12/1997 che esemplifica il trattamento.
Liquidazioni periodiche – Prorata di detrazione
Come già precisato la compresenza nella compagine sociale di una pluralità di soci, di cui alcuni produttori agricoli cui
si rende applicabile il nuovo regime speciale agricolo ed altri non in possesso delle condizioni richieste per poterne
fruire, influenza l'applicazione del regime speciale di detrazione da parte delle cooperative, enti ed altri organismi
associativi di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 ed impone a tali soggetti di effettuare, in sede di liquidazione
periodica e di dichiarazione annuale, particolari calcoli proporzionali, cosiddetti "prorata" di detrazione, al fine di
determinare l'esatto importo dell'imposta detraibile nel periodo.
Il citato comma 2, lett.c), prevede al riguardo che i costi dei predetti soggetti siano distinti nei gruppi sottoindicati, a
seconda che concernano conferimenti da parte di soci "agevolabili" (1), conferimenti di soci "non agevolabili" (2)
unitamente ad acquisti e importazioni di altri prodotti agricoli presso terzi (3) ovvero acquisti ed importazioni di altri
beni e servizi non agricoli (4).
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Tale adempimento deve essere posto in essere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del regime speciale di
detrazione, con la particolarità che, non assumendo rilevanza nel periodo transitorio per la generalità dei soci il volume
d'affari conseguito, la ripartizione tra il primo e il secondo gruppo, per quanto riguarda i soci o partecipanti, sarà in
funzione esclusivamente della qualità di produttore agricolo posseduta o meno dal socio per i beni conferiti; infatti i
conferimenti di beni da parte di soggetti “non produttori” debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli
acquisti di prodotti agricoli presso terzi.
Distinzione dei costi ai fini della detrazione applicabile:
1 - Costi con detrazione forfetizzata relativi ai conferimenti di soci agevolabili
La detrazione compete in relazione ai conferimenti effettuati da parte dei soci, associati o partecipanti "agevolabili", che
possono, cioè, applicare il regime speciale agricolo, ancorche` di fatto siano in regime normale per opzione .
L'imposta detraibile forfettariamente è determinata quindi applicando alle operazioni imponibili effettuate
dall'organismo associativo la percentuale ottenuta dal seguente rapporto:
CONFERIMENTI DI SOCI AGEVOLABILI (1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOT. CONFERIMENTI, ACQUISTI (1+2) E IMPOR.DI PRODOTTI AGR. E ITTICI DA TERZI (3)
=%
Determinata così la parte di operazioni imponibili corrispondente ai conferimenti "agevolabili", si applicherà a tale
importo la percentuale di compensazione corrispondente al prodotto ceduto dall'organismo associativo e si otterrà la
detrazione spettante relativa ai conferimenti effettuati dai soci "agevolabili".
Qualora la cooperativa, consorzio od ente effettui cessioni di piu` prodotti agricoli, per le quali sono stabilite differenti
percentuali di compensazione, si rende necessario determinare dapprima la misura di incidenza delle diverse percentuali
di compensazione relative ai prodotti ceduti sulle vendite effettuate e, successivamente, ripartire la detrazione forfetaria
come sopra determinata sulla base di tale misura
2 - Costi con detrazione analitica relativi ai conferimenti di soci "non agevolabili"ed agli acquisti di prodotti
agricoli e ittici da terzi
La detrazione compete per l'intero importo dell'imposta assolta sui conferimenti effettuati dai soci che non possono
applicare il regime speciale agricolo e sugli acquisti effettuati presso soggetti non associati ne` partecipanti.
3 - Restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività( es. spese generali)
La detrazione in tal caso compete in proporzione ai conferimenti ricevuti da soggetti "non agevolabili" ed agli acquisti e
importazioni effettuati presso terzi. L'imposta detraibile è determinata applicando all'imposta assolta sui predetti
acquisti e importazioni la percentuale ottenuta dal seguente rapporto (e corrispondente al complemento a 100 della
percentuale dei costi del gruppo 1)
CONFERIMENTI DI SOCI NON AGEVOLABILI (2) + ACQUISTI
E IMPOR.DI PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI DA TERZI (3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOT.CONFERIMENTI (1+2) + ACQUISTI E IMPOR..DI PRODOTTI
AGRICOLI E ITTICI DA TERZI (3)
Si riporta a chiarimento il seguente esempio (l’esempio viene mantenuto in lire in quanto tratto direttamente dalla
C.M.328/1997).
Si consideri una cooperativa che effettua cessioni di vino nel corso dell'anno 1998 (mese/trimestre) per complessive
Lire 150.000.000 di imponibile e di Lire 30.000.000 di IVA (20%).
A fronte di tali incassi, abbia ricevuto conferimenti imputabili allo stesso periodo per i seguenti importi:
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Pagina 10
1- Conferimenti di uva da soci produttori in regime speciale
di detrazione (perc.comp.) (1a)
Conferimenti di uva da soci produttori in regime normale
per opzione (aliq.ord.) (1b)
2- Conferimenti di uva da soci non produttori (aliq.ord) (2)
e acquisti da terzi (aliq.ord.) (3)
3- Spese generali (aliq.ord.) (4)
Imponibile Aliquota
60.000.000
4%
Imposta
2.400.000
25.000.000
10%
2.500.000
8.000.000
6.000.000
6.000.000
10%
10%
20%
800.000
600.000
1.200.000
Liquidazione dell'imposta relativa al periodo in esame
- IVA relativa alle operazioni imponibili 30.000.000
MENO
- IVA detraibile:
1 -Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili
60.000.000 + 25.000.000 (1a + 1b)
------------------------------------------------------------------ =86%
60.000.000+25.000.000+8.000.000+6.000.000 (1a + 1b + 2 + 3)
86 % di 150.000.000 = 129.000.000
129.000.000 x 9%(perc.comp.vino) = 11.610.000 (detr.forfetaria) - 11.610.000
2 - Detrazione sui conferimenti di soci non agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli da terzi:
(800.000 + 600.000) = - 1.400.000
3 - Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali)
14.000.000 (complemento a 100 della percentuale dell'86%)
---------------------------------------------------------------------------------------- = 14%
99.000.000 ( 60.000.000 + 25.000.000 + 8.000.000 + 6.000.000 )
14% di 1.200.000 (IVA su spese generali) = 168.000 (detr.forfetaria) - 168.000
IVA relativa alle operazioni imponibili
Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili
Detrazione sui conferimenti di soci non agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli da terzi
Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali)
IVA dovuta nel periodo
30.000.000
- 11.610.000
- 1.400.000
- 168.000
16.822.000
Naturalmente i pro-rata di detrazione relativi alle fasce di acquisti sopra indicati, possono variare nel corso dell'anno in
relazione al periodo in cui avvengono i conferimenti da parte dei soci; si rende pertanto necessario ricalcolare i prorata
di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare in sede di dichiarazione annuale ed effettuare in tale occasione i
relativi conguagli.
In merito a quali conferimenti occorre comprendere nelle liquidazioni di un determinato anno, si precisa che necessita
tener conto delle regole applicabili al produttore agricolo conferente nel periodo in cui e` sorta l'obbligazione tributaria
(momento impositivo - aliquote applicabili - fatturazione) secondo lo schema riportato al paragrafo 6.7.5.
In particolare , se al socio conferente si applica il regime speciale, occorrerà tener conto di tutti quei conferimenti per i
quali nel periodo di riferimento è stato pagato il prezzo al produttore agricolo ovvero per i quali è stata emessa fattura;
se invece il socio è in regime normale ,è al momento della consegna o spedizione dei prodotti che occorre fare
riferimento ovvero al momento di fissazione del prezzo, qualora al suddetto momento di effettuazione dell'operazione il
prezzo non sia ancora determinato.
Si precisa inoltre che per tutti quei periodi ( mesi o trimestri ) in cui si verificano soltanto operazioni di vendita da parte
dell'ente o organismo associativo, la detrazione forfetizzata non subisce limitazioni, fermo restando ovviamente
l'obbligo di effettuare il conguaglio annuale mediante l'applicazione dei sistemi proporzionali in precedenza descritti,
sulla base del complesso delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno.(n.d.r.: confronta anche i casi previsti dalla
Circolare 154/E del 19/06/1998)
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Esempio di registrazione
Riproponiamo l’esempio della Circolare:
meno
meno
meno
IVA relativa alle operazioni imponibili (su 150.000.000)
86 % di 150.000.000 = 129.000.000 x 9% (perc.comp.vino)
30.000.000
1.400.000
Detrazione sui conferimenti di soci non ……… (800.000 + 600.000)
Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali) 14% complemento a
100 della percentuale dell'86% di 1.200.000 (IVA su spese generali) =
168.000
11.610.000
168.000
---------------16.822.000
IVA dovuta nel periodo
Le registrazioni saranno le seguenti:
Caus
200
181
Cod
20
9
I.V.A.
Imponibile
150.000.000
129.000.000.
Imposta
30.000.000
11.610.000.
Bdr -Conto
Descrizione
N - 901001 VENDITE
N - 801001 ACQUISTO
181
181
181
NI
10
10
44.000.000
8.000.000
6.000.000
800.000.
600.000
N - 801001 ACQUISTO
N - 801001 ACQUISTO
N - 801001 ACQUISTO
181
100
20
20
840.000
5.160.000
168.000
1.032.000
N - 801001 ACQUISTO
N - 801001 ACQUISTO
N.B . Nella seconda registrazione, il secondo rigo rettifica contabilmente i conferimenti ricevuti (acquisti), che sono
stati di 85.000.000 (cioè 60.000.000 + 25.000.000); l’Iva da detrarre forfetariamente si determina però sul prezzo di
cessione (150.000.000) ridotto della percentuale di detrazione (86%, pari a 129.000.000); di conseguenza per ottenere
85.000.000 occorrerà sottrarre a 129.000.000 l’importo di 44.000.000.
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Esempio di liquidazione
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) ***
agrise - Agricolo semplificato
via sede legale, 44
28856 RE (VB)
P.I.: 00303030303
L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .
PERIODO IMPOSTA
: APRILE 1998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----9 %
129.000.000
11.610.000
10 %
14.000.000
1.400.000
20 %
150.000.000
30.000.000
0
0
6.000.000
1.200.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
150.000.000
30.000.000
0
0
149.000.000
14.210.000
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0 )
0
I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1
30.000.000
I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI
0
---------------------30.000.000
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1
I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE
0 AL 100,00 %
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
T O T A L E
I. V. A.
D E B I T O
0 )
0
13.178.000
0
0
0
---------------------13.178.000
16.822.000
Imprese miste (art.34, comma 5)
Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate
nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di
dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di
beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano
oggetto delle operazioni stesse.
La Circolare 328/E del 24/12/1997 precisa che si possono avere situazioni con:
•
sistematiche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli; nel qual caso è obbligatoria la
separazione delle attività a norma dell’art.36;
•
occasionali operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli; in questo caso si potrebbero verificare
due possibilità:
1. si dovrà detrarre analiticamente dall’imposta riscossa quella relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non
ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione di quei beni e
servizi che formano oggetto delle operazioni stesse;
2. in caso di cessioni di prodotti agricoli ottenuti in parte dalla produzione dell'imprenditore agricolo e in parte da
acquisti effettuati presso altri imprenditori agricoli o terzi per migliorare qualitativamente e quantitativamente i
beni di propria produzione (es. acquisti da terzi di uve o vini da taglio), ai fini della determinazione dell'imposta
dovuta per tali operazioni, distintamente calcolata in sede di liquidazione periodica, e` consentito computare in
detrazione, l'imposta relativa ai citati acquisti di prodotti agricoli presso terzi risultante dalle relative fatture
d'acquisto; la detrazione forfetaria invece sarà consentita nella misura proporzionale in cui i prodotti agricoli, che
saranno poi oggetto di cessione, siano provenienti dalla propria produzione agricola, per gli acquisti di beni (non
agricoli) necessari all’esercizio dell’attività (spese generali, ad esempio le spese di imbottigliamento).
Il punto 2 necessita di un esempio tratto dalla suddetta Circolare 328/E.
Un’impresa agricola mista che produce vino utilizzando vino da taglio acquistato presso terzi nella misura del 10% del
vino complessivamente ottenuto quale produzione vinicola.
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Totale produzione 10.000 litri di vino, di cui il 10% (1.000 litri) proveniente da vino acquistato da terzi al prezzo di lire
2.500 il litro, ed il resto ottenuto con vino di propria produzione.
Prezzo di vendita del vino L. 3.500 + IVA (20%)
Totale da fatture emesse
e corrispettivi riscossi ...................L. 35.000.000 + IVA L. 7.000.000 (A)
Totale da fatture di acquisto:
vino L. 2.500x1.000=2.500.000+IVA 20% L. 2.500.000 + IVA L. 500.000 (B)
Spese di imbottigliamento L. 5.000.000 + IVA L. 1.000.000 (C)
Liquidazione mese/trimestre 1998 - Annotazione distinta per operazioni diverse da quelle agricole
+
-
=
IVA relativa alle operazioni imponibili
IVA detraibile relativa ad acquisti presso terzi utilizzati nella produzione agricola
IVA detraibile relativa alle spese di imbottigliamento del vino acquistato da terzi
10 % di 1.000.000 (C)
IVA detraibile forfetariamente (regime speciale di detrazione)
90%x35.000.000 = 31.500.000 (E)
31.500.000x9%(perc.di compensazione vino)= 2
IVA dovuta
7.000.000 (A)
500.000 (B)
100.000 (D)
2.835.000
3.565.000
Esempio di registrazione
Innanzitutto occorre precisare che la causale 182 non deve essere più utilizzata, in quanto si riferisce alla vecchia
normativa Iva delle imprese miste, ora non più in vigore.
Occorre:
• generare un codice Iva con classificazione fiscale zero e aliquote a zero (consigliato codice Iva “-”);
• generare un prodotto agricolo con codice Iva ordinario del bene (es.20%) e con il codice Iva di compensazione di
cui sopra (con aliquote a zero); nell’esempio che segue è stato generato il prodotto agricolo LA2.
Il calcolo della percentuale di detrazione forfetaria è naturalmente a carico dell’utente.
Caus
Cod
LAN
LA2
% Ord
20
20
Imponibile
31.500.000
3.500.000
Imposta
6.300.000
700.000
% Com
Caus
Cod
20
% Ord
20
Imponibile
2.500.000
Imposta
500.000
% Detr.
Bdr - Conto Descrizione
100
N - 801001 ACQUISTO
Caus
Cod
20
20
% Ord
20
20
Imponibile
500.000
4.500.000
Imposta
100.000
900.000
% Detr.
Bdr - Conto Descrizione
100
N - 801001 ACQUISTO
100
S - 801001 ACQUISTO
205
205
181
181
100
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Bdr - Conto Descrizione
901001 VENDITE
901001 VENDITE
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Esempio di liquidazione
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) ***
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28856 RE (VB)
P.I.: 00303030303
L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .
PERIODO IMPOSTA
: MAGGIO 1998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALIQUOTA
SEZIONE VENDITE TAB. A/1
SEZIONE SCORPORO TAB. A/1
ORDIN. COMP.
IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA IMPONIBILE IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 %
3.500.000
700.000
0
0
0
0
20 %
9 %
31.500.000
6.300.000
2.835.000
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
35.000.000
7.000.000
2.835.000
0
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 %
7.500.000
1.500.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
0
0
0
0
7.500.000
1.500.000
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0 )
7.000.000
I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1
0
I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI
0
---------------------7.000.000
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1
I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE
0 AL 0,00 %
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
T O T A L E
I. V. A.
D E B I T O
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0 )
2.835.000
600.000
0
0
0
---------------------3.435.000
3.565.000
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Pagina 15
Acquisti intracomunitari (art.38, comma 5, d.l.331/93)
Non costituiscono acquisti intracomunitari:
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati
nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e` totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo
34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare
complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite
non e` superato. L'ammo ntare complessivo degli acquisti e` assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto
degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
Dunque siamo in presenza di due casi per gli agricoltori in regime speciale più il caso degli agricoltori esonerati:
• acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori in regime speciale che nell’esercizio precedente (e in
corso) non hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; in tal caso non si tratta di veri e propri acquisti
intracomunitari, ma di normali acquisti in cui vi è l’Iva da assolvere nel paese di origine (in pratica si pagano al
fornitore Ue imponibile ed Iva; questi provvederà a versare l’Iva nel suo Paese);
• acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori in regime speciale che nell’esercizio precedente (e in
corso) hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; in tal caso le fatture di acquisto vanno integrate
applicando le aliquote ordinarie e registrate nei registri vendite ed acquisti, senza però poter detrarre l’imposta
(v/ C.M.13, del 23/02/94, paragr.13.1, lettera b));
• acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori esonerati che nell’esercizio precedente (e in corso)
hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; ad oggi sembra trattarsi di un caso puramente teorico,
essendo il limite di volume d’affari di soli 5 (o 15) milioni; in ogni caso tali soggetti, oltre a particolari
adempimenti in merito alla conservazione della documentazione e alle comunicazioni all’Ufficio Iva, devono
versare l’Iva nei termini previsti per la dichiarazione Iva annuale.
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Esempio di liquidazione
È sufficiente utilizzare il prefisso 40 con la normale causale di acquisto (es.40100 o 40104); di seguito viene esposta la
liquidazione relativa ad un acquisto di £.5.000.000 con Iva 20%.
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) ***
agrise - Agricolo semplificato
via sede legale, 44
28856 RE (VB)
P.I.: 00303030303
L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .
PERIODO IMPOSTA
: GIUGNO 1998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
0
0
0
0
0
0
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0 )
0
I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1
0
I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI
1.000.000
---------------------1.000.000
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1
I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE
0 AL 0,00 %
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
T O T A L E I . V . A . D E B I T O
0 )
0
0
0
0
0
---------------------0
1.000.000
Cessioni intracomunitarie
Possiamo schematizzare la disciplina delle cessioni intracomunitarie in questo modo:
• fino al 13/03/1997: erano assoggettate ad Iva con percentuale di compensazione (v/ C.M..13 del 23/02/1994,
paragrafo 13.2)
• dal 14/02/1997, poiché è stato modificato l’art.51, D.L.331/93, abbiamo due casi:
1. normalmente tali cessioni sono non imponibili, art.41, comma 1, D.L.331/93
2. se effettuate nei confronti di soggetti di cui all’art.38, comma 5, D.L.331/93 (si tratta di cessioni ad agricoltori
che nell’anno precedente hanno avuto acquisti intracomunitari non superiori a 16 milioni), sono imponibili in
Italia (in realtà non si tratta neppure di operazioni intracomunitarie)
N.D.R.: data la complessità di interpretazione delle suddette norme e i contrastanti commenti, quella sopra illustrata è
la nostra interpretazione, suscettibile però di eventuali integrazioni in caso di chiarimenti ministeriali.
Recupero dell’Iva teorica (art.34, comma 9)
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo
comma, 38-quater e 72, nonchè le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un
importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe
operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
Gli agricoltori che effettuano relativamente ai prodotti agricoli di Tab.A:
• cessioni intracomunitarie;
• esportazioni;
• cessioni non imponibili con lettera d’intento,
recuperano l’Iva teorica a credito applicando l’aliquota di compensazione; il recupero di questa Iva sembra essere
possibile già in liquidazione e comunque in Iva annuale, mediante la compilazione dell’apposito rigo E6.
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Occorre quindi:
• generare un codice Iva con classificazione fiscale 20 ed aliquota pari all’aliquota di compensazione del prodotto
agricolo;
• creare un prodotto agricolo con codice Iva ordinario il codice di cui sopra, e codice Iva di compensazione un
qualsiasi altro codice, in quanto ininfluente nel conteggio (consigliato codice Iva “-”, di cui al paragrafo delle
imprese miste).
Esempio di liquidazione
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23) ***
agrise - Agricolo semplificato
via sede legale, 44
28856 RE (VB)
P.I.: 00303030303
L I Q U I D A Z I O N E P E R I O D I C A I . V . A .
PERIODO IMPOSTA
: GENNAIO 1998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
0
0
0
0
0
0
R I E P I L O G O L I Q U I D A Z I O N E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0 )
0
I.V.A. SU CESSIONI NON TAB. A1
0
I.V.A. DA VERSARE SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI
0
---------------------0
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI NON TAB. A1
I.V.A. SU OPERAZIONI PROMISCUE
0 AL 0,00 %
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IVA TEORICA
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
T O T A L E I . V . A . C R E D I T O
0 )
0
0
0
400.000
0
---------------------400.000
400.000
Cessioni di bovini e suini
La normativa sulle cessioni di bovini e suini non è più in vigore dal 01/01/1998; essa è stata sostituita dalla più generale
disciplina della rettifica alla detrazione prevista dall’art.19-bis2, comma 3 (vedi apposito paragrafo).
Per allineare la vecchia disciplina alla nuova, la C.M.154/E del 19/06/1998 ha previsto la possibilità di utilizzare il
credito del rigo VG21 della dichiarazione Iva /98 già nelle liquidazioni Iva periodiche del 1998.
Circolare 19 giugno 1998 Numero 154/E Parte 1 (estratto)
Si fa presente in premessa che la compilazione della Sezione 5 del quadro VG della dichiarazione IVA relativa all'anno
1997 concerne il ricalcolo della detrazione d'imposta per gli acquisti e le importazioni di animali vivi della specie
bovina, compreso il genere bufalo, e suina, effettuati nel corso dell'anno 1997, da eseguire ai sensi del penultimo
comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente prima del 1 gennaio 1998. Si ricorda che tale detrazione
deve ritenersi spettante agli allevatori che avevano in precedenza optato per l'applicazione dell'imposta nei modi
normali, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi effettuate nell'anno. Al
riguardo si precisa che l'eventuale eccedenza detraibile risultante al codice VG 21, riportata all'anno 1998, puo` essere
interamente computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche di tale anno, senza alcuna limitazione atteso che la
disposizione sopra richiamata non e` stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto
con decorrenza 1.1.1998
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 313 del 1997. Cio` a seguito della nuova disposizione recata dall'art. 19-bis 2,
comma 3, concernente la rettifica della detrazione da operare nell'ipotesi di mutamento nel regime di detrazione
dell'imposta.
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Pagina 18
Rettifica alla detrazione (art.19-bis2, comma 3)
I passaggi da regime speciale a regime ordinario, e viceversa, comportano la necessità di rettificare le detrazioni già
effettuate nei periodi precedenti; immaginiamo il caso di un soggetto in regime ordinario che abbia acquistato prodotti
agricoli detraendo l’imposta; nel passaggio a regime speciale, la cessione di tali prodotti determinerebbe una seconda
detrazione con l’aliquota di compensazione. Nel caso opposto l’agricoltore perderebbe ogni detrazione.
Per correggere tali distorsioni, l’art.19-bis2, comma 3 prevede alcuni correttivi.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o
nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita
limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se
non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
In particolare, il paragrafo 6.9 della C.M.328/E del 24/12/1997, risolve la problematica per gli agricoltori.
Rettifica delle detrazioni conseguenti al mutamento di regime
Le diverse ipotesi di mutamento di regime sopra descritte, possono comportare un diverso obbligo di calcolo della
detrazione d'imposta rispetto a quella già operata. In tal caso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19-bis2 è necessario
eseguire la rettifica della detrazione dell'imposta gia` operata limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o
utilizzati. In particolare, ciò si verifica nelle ipotesi specifiche di passaggio dal regime ordinario a quello speciale e
viceversa.
Nel primo caso, il soggetto che operava in regime ordinario, all'atto dell'acquisto dei beni e servizi ha effettuato la
detrazione prevista dall'articolo 19, con recupero di tutta l'imposta addebitatagli in fattura, prima dell'effettiva cessione
degli stessi. Passato al regime speciale, all'atto della cessione dei prodotti agricoli giacenti e rimasti invenduti nel
regime precedente, a tale contribuente compete un'ulteriore detrazione d'imposta in misura forfetaria, secondo quanto
stabilito dal nuovo regime speciale disciplinato dall'articolo 34. Pertanto, per evitare tale illegittima doppia detrazione,
l'articolo 19-bis2 stabilisce che su questi beni giacenti al momento del passaggio di regime - da inventariare per natura,
qualita` e quantita` nei modi e termini previsti nell'apposito paragrafo del capitolo della detrazione - dovra` essere
determinato l'ammontare dell'imposta precedentemente recuperata nel regime ordinario sulla base delle percentuali di
compensazione vigenti al momento della rettifica; tale importo dovra` essere conteggiato a debito in un'unica soluzione
nella prima liquidazione periodica utile (cioè, per le rettifiche da operare nell'anno 1998, quella scadente dopo il termine
di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1997) e confermato in via definitiva in sede di dichiarazione
annuale. Ovviamente, nell'ipotesi di
acquisti effettuati senza pagamento dell'IVA (per esempio acquisti in sospensione d'imposta, di cui all'articolo 8,
secondo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 ecc.), giacenti al momento del passaggio di regime - da indicarsi
distintamente nei registri IVA - dovrà essere effettuata la rettifica nel passaggio al regime speciale, in quanto, l'IVA
deve considerarsi per tali operazioni come pagata e detratta.
Nel secondo caso (passaggio dal regime speciale al regime ordinario) il soggetto che operava in regime speciale
verrebbe a perdere la detrazione forfettaria sui prodotti agricoli che saranno oggetto di cessione nell'anno in cui operera`
in regime normale. Pertanto, sui beni giacenti al momento del passaggio dal regime speciale a quello ordinario, da
inventariare nei modi previsti nell'apposito paragrafo, del capitolo riguardante la detrazione, il contribuente dovra`
determinare l'ammontare dell'imposta incorporata in detti prodotti agricoli finiti e in quelli in corso di lavorazione (es.
prodotti della silvicoltura, prodotti della zootecnica, compresi gli animali nati in azienda, ecc.) applicando al valore
normale dei prodotti stessi le percentuali di compensazione vigenti al momento della rettifica. Per quanto riguarda
invece le materie prime (es. mangimi, concimi, fertilizzanti ecc.) la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata
sulla base delle fatture di acquisto dei singoli beni con recupero dell'imposta applicata.
L'ammontare della rettifica cosi` determinata rappresenta in tale caso un credito d'imposta da utilizzare, come sopra
precisato, nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui all'art. 23 (fatture).
Anche tale rettifica deve essere confermata in sede di redazione della dichiarazione annuale da presentare per l'anno cui
si riferisce la rettifica stessa.
Si precisa altresì che la rettifica in tutte le ipotesi sopra individuate, concerne anche i beni immateriali ammortizzabili
ed i frutti pendenti valorizzati alla data del passaggio di regime.
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Esempio di registrazione
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 24.12.97 ha stabilito che il credito/debito derivante dal
cambiamento di regime da soggetto agricolo a normale e viceversa deve essere annotato sul registro delle fatture ed
utilizzato già dalla prima liquidazione periodica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale.
Per considerare tali importi è stata prevista una nuova procedura, Credito mutamento agricolo, presente nel menu Iva
periodica/Estremi liquidazioni che consente di indicare l’eventuale debito/credito di imposta derivato da tale passaggio.
Tale importo deve essere inserito in corrispondenza del periodo di effettivo utilizzo; in fase di liquidazione Iva
periodica tale import verrà indicato separatamente dagli altri nella parte riservata al riepilogo.
L’annotazione sui registri Iva deve essere effettuata manualmente a cura dell’utente utilizzando le causali 118 Acquisti
fuori campo Iva o 216 Cessioni non Iva con codice Iva NI.
Operazioni relative ad attività agricole connesse
La Legge Finanziaria 350/2003 ha introdotto con l'art.2, comma 7, il nuovo art.34-bis del D.P.R.633/72.
La nuova norma prevede la possibilità di effettuare “Cessioni relative ad attività agricole connesse” per le quali l’Iva è
determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di
detrazione forfetaria.
Causali Contabili
Per gestire la problematica sono state predisposte le due nuove causali :
• 208 “Cessioni Agr.connesse A.34-bis” con Raggruppamento Iva 34 “Cessioni Agr.connesse A.34-bis”;
• 310 “Corrisp. Agr.connesse A.34-bis” con Raggruppamento Iva 35 “Corrisp. Agr.connesse A.34-bis”.
Tabella prodotti agricoli
Nella tabella dei prodotti agricoli sono stati predisposti i tre seguenti codici:
• C20 “Attività agricole connesse 20% art.34-b DPR633/72” con codice Iva ordinario 20% e codice Iva
compensativo 10%;
• C10 “Attività agricole connesse 10% art.34-b DPR633/72” con codice Iva ordinario 10% e codice Iva
compensativo 5%;
• C4 “Attività agricole connesse 4% art.34-b DPR633/72” con codice Iva ordinario 4% e codice Iva
compensativo 2%.
Codici Iva
Nella tabella dei Codici Iva è stato rilasciato il nuovo Codice Iva 5 (aliquota 5%), Iva compensativa del codice C10.
Chiusura Iva
In fase di chiusura Iva, le cessioni relative ad attività agricole connesse (Art. 34-bis) vanno a confluire nel dettaglio
assieme alle altre cessioni di tabella A/1.
Nel riepilogo invece sono stati appositamente creati i due righi :
• “I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis)”
• “I.V.A. IN DETRAZIONE FORFETARIA SU ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis)”
per distinguere tale Iva ordinaria e compensabile, dall’Iva sulle cessioni di tabella A/1.
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Esempio di liquidazione
Stampa simulazione chiusura I.V.A.
**** REGISTRO I.V.A. DELLE FATTURE (ART.23)
***
agr
- Agricoltore in ordinaria trimestrale
via europa, 22
10015 IVREA (TO)
P.I.: 32323232333
L I Q U I D A Z I O N E
P E R I O D I C A
I . V . A .
PERIODO IMPOSTA
: 1^ TRIMESTRE 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALIQUOTA
SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
TAB.A/1 E ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (A.34-bis)
TAB.A/1 E ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (A.34-bis)
ORDIN.
COMP.
IMPONIBILE
IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA
IMPONIBILE
IVA ORDINARIA IVA COMPENSATIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 %
10 %
1.000,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
1.000,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZIONE VENDITE
SEZIONE SCORPORO
SEZIONE ACQUISTI
ALIQUOTA
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
IMPONIBILE
I.V.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R I E P I L O G O
L I Q U I D A Z I O N E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1
(DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0,00 )
0,00
I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis)
200,00
I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ DIVERSE DALLE PRECEDENTI
0,00
-------------------200,00
COMPENSAZIONE I.V.A. SU CESSIONI TAB. A1 (DI CUI IVA SU CONFERIMENTI
0,00 )
0,00
I.V.A. IN DETRAZIONE FORFETARIA SU ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis)
100,00
I.V.A. SU ACQUISTI SPECIFICI RELATIVI AD ATTIVITA’ NON AGRICOLE
0,00
I.V.A. DETRAIBILE SU PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IVA TEORICA
0,00
CREDITO PERIODO PRECEDENTE
0,00
-------------------I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE
100,00
T O T A L E
I. V. A.
D E B I T O
100,00
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