MUNICIPIO DI REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
30 Novembre 1993
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TITOLO I: Occupazione e nettezza del suolo pubblico
Articolo 1
ART. 1
Le strade, le piazze, i portici e tutti i luoghi aperti al pubblico devono essere tenuti
costantemente puliti:
A tale effetto è proibito, sia di giorno che di notte:
a. gettare o deporre in qualsiasi area pubblica rottami, immondizie, spazzature,
avanzi di frutta o erbaggi;
b. spandervi acqua pura o impura od ogni altra materia liquida o solida;
c. soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
d. distribuire manifesti, opuscoli o foglietti che possano costituire danno alla
nettezza del suolo pubblico o disturbo alla circolazione;
e. lordare marciapiedi o qualunque area pubblica della Città, i monumenti, i
manufatti pubblici e i muri delle case con manifesti grandi o piccoli, réclame,
scritti o figure di qualsiasi specie, e questo anche in tempo di elezioni;
f. spazzolare o battere qualunque oggetto dalle finestre prospicienti spazi aperti al
pubblico.
g) lasciare sul suolo gli escrementi dei propri cani (esclusi i cani guida) ;
h) alimentare animali domestici o randagi, senza curarsi che il cibo somministrato
venga completamente consumato.
(art. così modificato con deliberazione consiliare n. 9739/93 del 15/4/1994)
*Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 2
ART. 2
E’ vietato versare nelle fontane o nei lavatoi pubblici, o nelle vasche dei giardini
pubblici, materie liquide immonde o qualsiasi altro genere di materie.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 3
ART. 3
Le immondizie e i rifiuti domestici verranno raccolti in apposite cassette e
consegnate direttamente agli spazzini al momento del loro passaggio quotidiano
che viene preannunciato mediante suono di cornetta. I cittadini che intendessero
far provvedere al ritiro delle immondezze poste all’interno delle abitazioni,
devono farne richiesta all’Autorità Municipale dietro versamento di una quota da
fissarsi caso per caso. I privati che intendessero recarsi in giro con carretti per
raccogliere le immondizie delle case dei cittadini, devono ottenere la licenza dalla
Autorità Comunale.
Articolo 4
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E’ proibito esporre alla vista del pubblico dalle finestre e dalle terrazze che
prospettano le vie e le piazze i panni, gli abiti le biancherie, materassi e simili.
Nelle apposite località destinate dall’Autorità Comunale e solamente in esse, sarà
permesso sciorinare, distendere o prosciugare biancheria, panni, tele, cenci.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
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Articolo 5
ART. 5
E’ vietato:
a. esporre fuori dai negozi falci, ferri taglienti e oggetti pericolosi di qualsiasi
forma e materia, che possano comunque recare danno ai passanti;
b. infiggere uncini e chicci nei muri fiancheggianti il suolo pubblico ad un’altezza
inferiore a metri 2,50;
c. esporre carni e derrate alimentari fuori dello spaccio e nelle aperture di
ingresso dei negozi, se non sia osservato il disposto degli Articoli n° 265 e n°
231 dei Regolamento Locale di Igiene.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 6
ART. 6
I fanali e i gobbi all’esterno delle botteghe o delle porte di ingresso devono essere
collocati in modo da non recare incomodo o danno ai pedoni o ai veicoli, e le
tende a riparo del sole devono essere ben assicurate, decenti, ed alte da terra nelle
parti fisse almeno metri 2,20.
Articolo 7
ART. 7
Nessuna occupazione stabile di suolo pubblico è permessa senza l’autorizzazione
del Consiglio Comunale. Per le temporanee occupazioni occorre sempre una
licenza speciale della Giunta.
Articolo 8
ART. 8
Nella costruzione o restauro delle fabbriche contigue al suolo pubblico, il
proprietario e chi esegue la costruzione o il restauro, devono tenere il suolo stesso
sgombro da materiali e netto dalla polvere derivante dai lavori, e innaffiato
quando si renda necessario.
Articolo 9
ART. 9
Le occupazioni temporanee del suolo pubblico con baracche, assiti, depositi di
materiali o scavi, devono essere indicate di notte ai passeggeri con limi chiusi da
cristalli verdi se l’ingombro della via è parziale, da cristalli rossi se sia
interamente impedito il transito.
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Articolo 10
ART. 10
E’ vietato:
a. ingombrare in qualunque modo i marciapiedi;
b. lasciare fermi sul suolo pubblico automobili, motocicli, carri, carretti, merci od
altro, tranne che - per quanto riguarda le automobili - nelle località indicate da
apposite targhe di tipo internazionale per il permesso di sosta.
Articolo 11
ART. 11
Il carico e lo scarico di qualunque oggetto devono essere fatti di regola nei cortili
delle case e nei magazzini e sottoportici; se è necessario eseguirli sul suolo
pubblico, l’occupazione di questa deve essere ristretta al tempo assolutamente
indispensabile. Però durante questa occupazione deve essere lasciato libero il
passaggio ai pedoni e ai veicoli. Se durante le predette operazioni il suolo
pubblico è stato lordato o guastato, il proprietario o chi esegue lo scarico od il
carico, deve pulire o riparare il suolo immediatamente. In caso contrario vi
provvederà l’ufficio a carico loro, senza pregiudizio perle penalità incorse per la
contravvenzione.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 11 bis
ART. 11 bis
Le operazioni di carico e scarico delle merci a mezzo di autocarri (autotreni) o di
altri veicoli ingombranti sono vietate dalle ore 8 alle ore 20 nei mesi dall’Ottobre
a tutto Marzo, e dalle ore 7 alle ore 21 nei mesi dall’Aprile a tutto settembre nelle
vie e piazze qui sotto indicate:
Via Emilia S. Pietro - Via dell’Abbadessa - Via Roma - P.zza della Posta Vecchia
- Via S. Domenico - Via dell’Ospedale - Via Don Andreoli - Via Giuddelli - Via
delle Beccherie - Via S. Prospero - P.zza S. Prospero - Vicolo Casalecchi - Vicolo
Corbelli - Stradone del Vescovado - Via del Torrazzo - Via due Gobbi - Via
Squadroni - P.zza Vittorio Emanuele - Via Toschi - Via della Croce Bianca - Via
Farini - Via S. Pietro Martire - Via Palazzolo - Via Aschieri - Via S. Giuseppe P.zza Cesare Battisti - Via Carducci - Via del Monte - Via Emilia S. Stefano P.zza Cavour - P.zza della Vittoria - Via Guido da Castello - Via Panciroli - Via
Migliorati - Via Monzermone - Via S. Croce - P.zza Gioberti - Via Mazzini - C.so
Cairoli.
Articolo 12
ART. 12
Sul suolo pubblico è vietato strigliare o ferrare animali, lavare carrozze,
automobili o altri veicoli e qualsiasi altro oggetto, spaccare legna, tostare caffè,
vagliare granaglie, accendere fuochi o esporre fornelli accesi, battere lana o
tappeti o stuoie.
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* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 13
ART. 13
Devono gli stallieri collocare i veicoli e le bestie nell’interno degli stallaggi. I
cavalli e gli altri animali non possono essere tenuti fermi, legati o a mano, sulle
porte delle stalle, rimesse o botteghe di maniscalco aperte verso il suolo pubblico,
nè lungo i muri o in qualsiasi altra località fronteggiante il suolo pubblico; e se
siano legati nelle stalle rimesse o botteghe devono avere la testa rivolta verso il
suolo pubblico.
Articolo 14
ART. 14
Sono obbligati a munirsi di licenza Municipale (che potrà essere rilasciata ove
nulla osti dietro semplice domanda verbale) i cantanti, i suonatori e gli arrotini
ambulanti. L’Autorità Municipale, nel concedere detta licenza, potrà restringerne
l’uso ad alcune località tenendo conto del decoro della Città, e del comodo e della
sicurezza personale dei cittadini. Avvi obbligo di munirsi di licenza anche per i
carrettieri che esercitano pubblico noleggio, per i facchini che lavorano sui
mercati cittadini e per i portatori ambulanti di cartelli di réclame.
I venditori ambulanti di merce dovranno essere in possesso della licenza stabilita
dal R.D. Legge 5 Febbraio 1934, n° 327. Tale licenza dovrà essere tenuta
costantemente esposta sul banco, sul tavolo, sulla cassetta od altro mezzo usato
per l’esposizione e vendita della merce. I venditori ambulanti che per il trasporto
proprio e della merce fanno uso della bicicletta, potranno essere esonerati
dall’obbligo della esposizione continua della licenza, ma dovranno in ogni caso
portarla sempre con sé per esibirla a qualunque richiesta degli agenti.
I rivenditori ambulanti che usufruiscono di area comunale non possono occupare
più di un posteggio a norma di R.D. Legge 5 Febbraio 1934 surricordato ed ogni
posteggio non potrà superare le dimensioni di metri due di profondità per nove di
lunghezza. Il Comune si riserva la facoltà di fissare la zona in cui potranno
effettuarsi posteggi massimi intendendosi tali posteggi da metri 5 (cinque) a metri
9 (nove) di lunghezza..
TITOLO II: Insegne, Cartelli ed altro
Articolo 15
ART. 15
Le scritte pubbliche in insegne, cartelli, ditte, etc. sono soggette a preventiva
approvazione dell’Ufficio di Polizia Municipale e dovranno essere scritte in
corretta lingua italiana; sono però consentite le insegne in lingua straniera
conformemente alle disposizioni contenute nell’apposito regolamento comunale.
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TITOLO III: Transito sul suolo pubblico
Articolo 16
ART. 16
E’ vietato:
a. transitare sui marciapiedi con qualunque veicolo;
b. trascinare qualsiasi oggetto per le vie e per le piazze, o far rotolare botti.
cerchi, ruote od altro;
c. spingere a mano dalla parte posteriore qualunque rotabile, ad eccezione delle
carrozzelle che servono al trasporto dei bimbi e degli ammalati;
d. attaccare cavalli od altri animali alla parte posteriore dei veicoli.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 17
ART. 17
E’ proibito il trasporto a spalle, da parte di una sola persona, di scale a pioli, aste
di ferro od altri simili corpi rigidi che possono recare danno alle persone; il
trasporto non può mai essere effettuato percorrendo marciapiedi. Occorrendo
adoperare sul suolo pubblico scale di qualunque foggia, si dovrà riportare il
permesso dell’Autorità Municipale e scale dovranno essere assicurate alla base.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 18
ART. 18
E’ vietato percorrere le vie della Città con birocci cariche di materiali che non
siano destinati a lavori all’interno della Città stessa. In tal caso i conducenti
dovranno essere muniti di speciale licenza, da ritirarsi di volta in volta dagli
Agenti municipali, la quale verrà rilasciata dell’Ufficio Comunale di Polizia a
richiesta degli imprenditori di lavori. Le guardie daziarie avranno specialmente
l’incarico di provvedere al riguardo.
Articolo 19
ART. 19
E’ proibita la circolazione in Città dei carichi di larghezza maggiore a metri 2,50.
Per tutti i cariche voluminosi o di oggetti lunghi devono evitarsi le strade che non
permettano il passaggio contemporaneo di altro veicolo.
Articolo 20
ART. 20
Per il trasporto dei carichi superanti i Ql. 25 (venticinque) è necessaria la licenza
dell’Autorità Comunale che potrà prescrivere l’uso di speciali mezzi di trasporto
nelle vie per le quali deve effettuarsi il transito. I conduttori di grossi cariche
devono guidarli al passo, a piedi e tenendo per le briglie o per la cavezza gli
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animali da tiro. Se i veicoli sono trainati da animali bovini i conduttori devono
tenersi alla testa degli animali medesimi.
Articolo 21
ART. 21
Il traino sia a mano che a mezzo di animali, non può essere costituito da più di sue
veicoli ed in quest’ultimo caso deve andare al passo, i veicoli ordinari, e specie i
carri da trasporto, non possono fermarsi, nè procedere in fila continua; quando
sono più di tre la fila deve essere interrotta con uno spazio sufficiente per il
passaggio di altri veicoli.
Articolo 22
ART. 22
Salvo le speciali disposizioni per gli autoveicoli, ogni veicolo che di notte
percorra le vie o le piazze pubbliche deve essere munito di fanale acceso chiuso
da cristalli, tele o ramate e messe in posizione visibile.
Articolo 23
ART. 23
Nell’interno della Città e nei sobborghi, tutti i veicoli devono tenersi sulla parte
destra e solo per oltrepassare altri veicoli dovranno spostarsi a sinistra.
Articolo 24
ART. 24
Nell’interno della Città ogni veicolo deve avere il suo conduttore. Nessuno può
affidare bestie da sella, da tiro o da soma, sciolte od attaccate ai veicoli, a persone
incapaci per età, per difetto di mente, per ubriachezza o per motivi consimili, e
tanto meno può abbandonare momentaneamente senza custodia sorta di animali
sul suolo pubblico.
Articolo 25
ART. 25
E’ proibito spingere sul suolo pubblico cavalli o altre bestie da tiro a corsa rapida:
e nei crocicchi come anche nelle svolte la corsa deve essere sempre rallentata.
Articolo 26
ART. 26
E’ vietato introdursi con vetture, carri, carriole a mano e con qualunque veicolo,
condurre bestie da tiro, da soma e da sella nei viali riservati al passaggio delle
persone. Altrettanto si prescrive per i viali della circonvallazione esterna della
Città, per i viali delle Stazioni Ferroviarie e in genere per i viali tutti del suburbio.
E’ parimenti vietato il transito con carriole, animali e passeggeri sui passaggi
laterali ai viali di circonvallazione riservati ai ciclisti.
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Articolo 27
I bovini in genere possono circolare sul suolo pubblico se convenientemente
assicurati con fune robusta fissata alle corna e tenuta da idoneo conducente. Per i
tori è fatto obbligo della mordecchia o dell’anello nasale.
ART. 27
Articolo 28
ART. 28
Le mandrie di bovini, equini, suini, ovini che attraversano la Città devono essere
condotte per vie remote o per la circonvallazione e guidate da persone anziane e
non debbono occupare più della metà della strada nè soffermarsi sulle aree
pubbliche. Così i cavalli, od altri animali, quando con veicolo o senza si fermino,
debbono collocarsi da occupare solo metà della strada.
Articolo 29
I carri o i veicoli che si usano per il trasporto di materie sciolte di ogni specie,
devono essere muniti di ripari atti ad impedire lo spandimento.
ART. 29
Articolo 30
Il trasporto delle materie liquide o solide da espurgo delle fogne o degli acquai,
deve effettuarsi con il servizio in uso per i pozzi neri, con il divieto di spargerle o
depositarle fuori dei luoghi a ciò destinati.
ART. 30
Articolo 31
Il trasporto delle polveri piriche deve essere fatto con le debite cautele per evitare
disgrazie; e se eseguite da imprese private deve essere preannunziato alla Autorità
Municipale per la opportuna vigilanza.
ART. 31
Articolo 32
ART. 32
Può essere concessa dietro licenza della Giunta, la vendita di commestibili o di
altre merci con carrette trainate a mano o condotte da animali. I conduttori dei
veicoli sopraddetti e così pure i venditori ambulanti non potranno fermarsi in
alcun luogo oltre il tempo necessario per le minute vendite, nè mai sostare sui
marciapiedi o nei luoghi di straordinario concorso, nè sui crocicchi o sulle svolte
delle vie più ristrette e frequentate. Resta agli stesse vietato il transito per le vie e
per le piazze che saranno caso per caso indicate sulla licenza.
TITOLO IV: ORDINE PUBBLICO
Articolo 33
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ART. 37
ART. 33
E’ vietato:
a.sdraiarsi sulle strade;
b.sulle aree aperte al pubblico giocare al pallone, alla palla, alle bocce, alla
trottola, all’aquilone e simili;
c.smuovere o comunque guastare il selciato del suolo pubblico;
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 34
ART. 38
ART. 34
E’ vietato:
a.eseguire lavorazione o battitura di pietre sul suolo pubblico senza opportuno
decente riparo contro le schegge;
b.battere il metallo od altre materie sul suolo pubblico;
c.fare qualsiasi operazione nelle botteghe, nelle abitazioni e nei cortili che porti
polvere sul suolo pubblico;
A tale effetto le fucine dei fabbri ferrai e dei maniscalchi, i laboratori di
tagliapietra e simili, devono essere collocati e riparati in modo da impedire che le
scintille dei metalli e le schegge delle pietre possano spingersi sul suolo pubblico.
ART. 39
Articolo 35
ART. 35
40
E’ vietato:
a.salire sulle inferriate dei piani terreni, arrampicarsi sui monumenti, sulle piante,
sui fanali e sui fulcri per l’illuminazione, sulle cancellate ed altri manufatti;
b.nelle vie, nelle piazze e spazi pubblici far esplodere fucili, pistole, mortaretti,
petardi e simili, come anche lanciare pietre, frutta, palle di neve e qualunque
oggetto che possa riuscire di pregiudizio alle persone e alle proprietà;
c.fare gli sdruccioli o lo skattinaggio sul suolo pubblico;
d.schioccare le frusta;
e.a chi non è addetto allo speciale servizio del gas, accendere o spegnere i fanali.
ART. 41
*Sanzione: Commi a. - b. da € 25,00 a € 500,00
Articolo 36
ART. 36
42
Nel caso di nevicate, il Comune provvederà direttamente a far sgomberare i
marciapiedi o lo stillicidio o le cunette fronteggianti le case, con diritto di farsi
rimborsare le spese dai proprietari delle case stesse in base a reparti che saranno
di volta in volta approvati dalla Giunta Municipale e messi in riscossione con
ruolo unico a fine stagione. Così dicasi per i geli pericolosi che si dovessero
formare sui marciapiedi o sugli stillicidi.
Articolo 37
Art 36
10
E’ rigorosamente proibito gettare neve dentro i condotti sotterranei per mezzo di
bocche che siano nei cortili interni delle case, se l’Autorità Municipale non ne
concede speciale permesso.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 38
Non si potrà scaricare la neve dai tetti e gettarla sulla strada senza il permesso
dell’Ufficio Polizia, e senza che siano stati posti sulla strada segnali ben visibili di
tale operazione.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 39
I poggioli e i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima
della spazzatura delle vie o piazze sottostanti, in modo da non recare molesta ai
passanti.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 40
E’ vietato a chiunque servirsi delle fontane pubbliche per abbeverare animali, per
fare bucato o compiervi alter operazioni.
Articolo 41
Non può usarsi l’acqua dell’acquedotto fornita al pubblico dalle fontane collocate
nei diversi quartieri della città che per i soli usi strettamente domestici. E’ vietato
perciò trasportarla con tini, barili ed altri grandi recipienti, come anche valersene
per la lavatura di vasi vinari o per simili usi.
Articolo 42
E’ vietato tenere esposti sulle terrazze, poggioli, finestre, nelle nicchie ed alte
parti esterne delle case, edifici e muri prospicienti luoghi aperti al pubblico,
insegne, casse, vasi ed altri oggetti, quando non siano tenuti o assicurati in modo
da renderne impossibile lo spostamento o la caduta.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 43
L’innaffiamento del suolo davanti alle case ad ai negozi è permesso purché si
effettui con acqua netta e con debito riguardo ai passanti. L’innaffiamento dei
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fiori collocati sui balconi delle finestre e delle terrazze prospicienti il suolo
pubblico è permesso solo dalle ore 24 (ventiquattro) all’alzata del sole.
ART. 43
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 44
Dovranno essere da tutti prontamente osservati gli ordini e le istruzioni che per
circostanze di straordinario concorso di popolo, di corsi, di fiere, di feste, di
pubblici spettacoli od altro venissero date sul suolo dalle Guardie Municipali o
degli Agenti della Pubblica Sicurezza, anche senza previa pubblicazione di avvisi
speciali.
ART. 44
Articolo 45
I conduttori di bestiame o veicoli debbono obbedire ad ogni intimazione di
fermata e trattenersi il tempo opportuno per le occorrenti verifiche da parte degli
Agenti Municipali o Statali.
ART. 45
Articolo 46
Può essere proibito tenere animali domestici quando risulti che rechino incomodo
o molestie al vicinato. E’ parimenti vietato rincorrere o molestare in qualsiasi
modo i colombi liberi per la Città.
ART. 46
Art. 47
Articolo 47
Nei parchi e nei giardini pubblici o comunque in tutte le zone destinate al verde
pubblico è vietato :
a. cogliere erbe e fiori, salire sulle piante o in qualunque modo danneggiarle ;
b. calpestare le aiuole e danneggiare il manto erboso ;
c. danneggiare o sporcare impianti, arredi e giochi ;
d. fare giochi o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle
piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano
recare disturbo a chi frequenta i luoghi su indicati ;
e. un uso improprio o scorretto delle panchine ;
f. bivaccare ;
g. condurre o lasciare al pascolo animali ;
h. ammassare, anche temporaneamente, oggetti o materiali di qualsiasi natura ;
i. gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi modo ;
j. transitare e sostare con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi
strettamente di servizio ; le biciclette potranno transitare e sostare solo sui
sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni ;
k. soddisfare a bisogni corporali fuori dai luoghi a ciò destinati ;
l. a cura dei proprietari i cani devono portare, se non condotti al guinzaglio,
idonea museruola ed essere tenuti lontani dalle zone gioco dei bimbi. I
proprietari dei cani devono inoltre provvedere alla raccolta degli escrementi
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lasciati sul suolo pubblico dai loro animali, salvo che sia stata utilizzata, ovbe
esista la zona WC animali.
* Sanzione da € 25,00 a € 500,00
Articolo 47 bis
I mercati si terranno esclusivamente nei luoghi indicati dalla Giunta Municipale,
la quale stabilirà, secondo convenienza e consuetudine, quali generi e merci
potranno essere venduti negli spazi pubblici destinati a mercato. La Giunta stessa
stabilirà inoltre gli orari degli indicati mercati.
Articolo 48
ART. 47 bis
E’ vietato ai venditori ambulanti bandire le loro vendite con grida smodate o
sconvenienti.
Articolo 49
ART. 48
Nessun spettacolo o gara potrà essere tenuto sul suolo pubblico senza il consenso
della Autorità Municipale. I palchi costruiti sul suolo pubblico o privato in
occasione di feste, giochi o spettacoli non possono essere aperti al pubblico se
prima l’Autorità Municipale non ne abbia verificata la solidità.
Articolo 50
ART. 49
E’ proibita l’introduzione e la circolazione nel Comune di fiere o di altri animali
nocivi o pericolosi se non siano rinchiusi in apposite gabbie.
ART. 50
Articolo 51
E’ proibita ogni pratica per provare o domare cavalli sciolti o attaccati a veicoli
sul suolo pubblico della Città e nel suburbio, salvo concessione da parte della
Giunta in occasione di fiere e mercati.
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Articolo 52
ART. 51
Le spese occorrenti per la concessione di ogni licenza sono a carico del
concessionario.
Articolo 53
Si considerano come non accordate le licenze dell’Autorità Municipale quando
venga violata anche una sola della condizioni con le quali vennero concesse
ART. 52
Articolo 54
ART. 53
ART. 54
L’esercizio dei mestieri rumorosi è permesso con il seguente orario :
a. nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio dalle ore 8 (otto) alle ore
19 (diciannove) ;
b. nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre dalle ore 7 (sette) alle ore 20
(venti) ;
c. nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto dalle ore 6 (sei) alle ore 21
(ventuno).
Articolo 54 bis
E’ vietato l’esercizio di qualsiasi mestiere rumoroso in località adiacenti agli
ospedali, alle scuole e agli edifici pubblici. Gli esercenti mestieri rumorosi
dovranno, oltre che osservare scrupolosamente l’orario indicato, adottare anche
tutti quei provvedimenti che meglio si prestino ad attutire i rumori prodotti dal
loro lavoro.
Articolo 54 ter
ART. 54 bis
ART. 54 ter
L’uso di apparecchi radiofonici o simili di proprietà privata, dalle ore 23 (ventitré)
alle ore 8 (otto) dovrà essere regolato in modo da non lasciar percepire rumori o
suoni all’esterno. L’uso stesso dovrà inoltre, previ accertamenti e per ordine
dell’Autorità Comunale, essere temporaneamente sospeso quando la sospensione
si imponga per malattie o disgrazie di persone abitanti nello stesso fabbricato o in
fabbricati attigui a quello ove si trovino gli apparecchi sonori.
Articolo 54 quater
Nei centri abitati dei Comuni i motori degli autoveicoli, ed in modo particolare
dei motocicli e delle biciclette a motore, dovranno essere manovrati mantenendo
in piena efficienza gli apparecchi silenziatori di cui gli autoveicoli stessi debbono
essere forniti. Tale prescrizione sarà rigorosamente osservata sia durante la
marcia, sia in occasione di prove dei motori nelle rimesse e nelle officine. E’
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proibito ai conducenti di autoveicoli di servirsi delle segnalazioni acustiche se non
per necessità inerenti alla circolazione sulle aree pubbliche.
ART. 54
quater
Art. 54 quinquies
1. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi
dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta, fissata in
modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere
contattati nei casi emergenza.
2. La sanzione da comminarsi all’amministratore inadempiente con le
modalità di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 va da € 25,00 a € 500,00
Articolo 55
ART. 54
quinquies
Le licenze date dall’Autorità Municipale si intendono sempre concesse senza
pregiudizio di terzi e sono revocabili ad ogni istante da parte delle stessa Autorità
Municipale.
TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI
ART. 55
Articolo 56
La constatazione di contravvenzione è fatta dalle guardie municipali e dagli altri
Agenti della Forza Pubblica.
Articolo 57
ART. 56
Se il contravventore colto in flagrante sia ignoto agli Agenti o, conosciuto, non
trovi modo di dare sufficiente scarico o garanzia di sé medesimo, può essere
accompagnato all’Ufficio di Polizia Municipale per l’identificazione e per le
eventuali altre pratiche
Articolo 58
ART. 57
Qualora non si ottemperi da chi di ragione agli obblighi imposti dal presente
regolamento, l’Autorità Municipale, salvo casi di urgenza in cui sia applicabile
l’Articolo n° 153 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 n° 148,
prescrive mediante diffida all’interessato un congruo termine. La diffida viene
intimata all’interessato nel luogo dell’ordinario domicilio apparente nei registri
anagrafici ; ed in caso di irreperibilità si affigge alla porta del luogo e all’Albo
Municipale.
ART. 58
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Articolo 59
Qualora entro il termine fissato non si ottemperi alla diffida, l’Autorità
Municipale può provvedere senz’altro di ufficio a carico dell’interessato, senza
pregiudizio dell’azione penale in cui questi fosse incorso.
Articolo 60
Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si farà luogo a
procedimento ai sensi della vigente Legge Comunale senza pregiudizio della
maggiore sanzione penale che fosse comminata dalle Leggi dello Stato.
ART. 59
Articolo 61
Il presente regolamento andrà in vigore quindici giorni dopo la sua regolare
pubblicazione.
ART. 60
Articolo 62
Coll’entrata in vigore del presente restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, gli
avvisi, i manifesti in quelle parti che contengono disposizioni contrarie.
ART. 61
Articolo 63
Le disposizioni del presente regolamento sono da osservarsi anche nei sobborghi,
in quanto siano applicabili.
ART. 62
ART. 63
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polizia locale - Comune di Reggio Emilia