Lavorare in un altro paese dell'UE o Protezione dei dati personali • Introduzione • IV. Avete smesso di esercitare la vostra attività professionale • I. Siete alla ricerca di un’occupazione • V. Come far riconoscere i vostri diritti ed avvalersene o Accesso al mercato del lavoro o Riconoscimento dei diplomi o Ricerca in quanto «disoccupato» o Protezione dei dati personali • II. Lavoratori dipendenti o Diritto di soggiorno o Riconoscimento dei diplomi o Condizioni di lavoro o Diritti sindacali o Sicurezza sociale o Vantaggi sociali o Imposte e tasse o Familiari o Lavoratori distaccati in un altro paese dell’Unione o Frontalieri o Protezione dei dati personali • III. Lavoratori autonomi o Diritto di stabilimento o Libera prestazione di servizi o Diritto di soggiorno o Riconoscimento dei diplomi o Sicurezza sociale o Vantaggi sociali o Imposte e tasse Introduzione Questa guida affronta una serie di temi corrispondenti alle diverse situazioni occupazionali. Né la Commissione europea, né alcuna persona che agisca per suo conto, è responsabile dell’uso che dovesse essere fatto delle informazioni che seguono. In quanto cittadino di un paese dell'Unione europea, avete il diritto di andare a lavorare come lavoratore salariato o indipendente, di cercare un impiego o di andare in pensione in qualsiasi paese dell'Unione. Il trattamento nel paese straniero dovrà essere uguale a quello del cittadino ivi residente. Alcuni dei diritti che vi sono conferiti dal vostro statuto di cittadino comunitario sono estesi al vostro coniuge e ai membri della vostra famiglia. NB: Nella presente guida i termini «paese», «Stato» o «Stato membro» sono utilizzati indifferentemente per designare gli Stati membri dell’Unione, che sono: la Germania, l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Svezia. Gli altri paesi o Stati sono chiamati «paesi terzi». Tuttavia sappiate che nel quadro dello spazio economico europeo la quasi totalità dei diritti richiamati in questa guida possono essere invocati anche in Norvegia, in Islanda e in Liechtenstein e sono applicabili ai cittadini di questi paesi terzi quando costoro risiedono in un altro Stato membro dell’Unione. I. Siete alla ricerca di un’occupazione Accesso al mercato del lavoro Non c’è alcuna condizione preventiva diversa da quella imposta ai cittadini dello Stato membro nel quale ricercate un lavoro. Inoltre beneficiate della stessa preferenza in materia di accesso all’occupazione. Avete il diritto di presentare domanda per tutte le offerte di posti di lavoro nei paesi dell’Unione. Tuttavia alcuni posti della funzione pubblica, in quanto implicano una partecipazione all’esercizio del potere pubblico il cui oggetto è la salvaguardia degli interessi generali dello Stato (forze armate, polizia, giustizia, amministrazione fiscale, diplomazia ecc.), possono essere riservati a cittadini nazionali. Sono quindi accessibili a tutti i cittadini comunitari gli impieghi del settore privato nonché una gran parte dei posti di lavoro che rientrano in settori come la sanità, l’istruzione, i servizi pubblici industriali e commerciali come il gas e l’elettricità, le poste e le telecomunicazioni, la televisione e la radio, i trasporti pubblici — comprese le compagnie aeree e marittime — nonché gli organismi di ricerca a fini civili ecc. Per ulteriori informazioni cfr. scheda «L’accesso al mercato del lavoro». Inizio pagina Riconoscimento dei diplomi Il principio di base dell’Unione europea è semplice: se siete qualificati per esercitare una professione nel vostro paese di origine potete esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione. o o rientrate in una categoria professionale in cui le qualifiche hanno costituito oggetto di un coordinamento a livello dell’Unione (medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, ostetrico, farmacista, veterinario o architetto) e allora beneficiate in linea di massima di un riconoscimento automatico che vi permette di lavorare in qualsiasi Stato membro, o oppure per le altre professioni regolamentate (ad esempio avvocato, ingegnere, psicologo ecc.) vi sarà necessario ottenere un riconoscimento del vostro diploma rivolgendo una domanda alle autorità competenti del paese in cui intendete lavorare. Queste hanno quattro mesi per rispondervi. In caso di differenza importante nella durata o nel contenuto della formazione queste autorità possono chiedervi sia un’esperienza professionale che completi la vostra formazione, sia proporvi di seguire un tirocinio di adattamento, sia sottoporvi ad un test attitudinale. Soltanto una di queste tre misure complementari potrà tuttavia esservi imposta. Le applicazioni di questo principio possono rivelarsi più delicate. In effetti alcune attività, dipendenti o autonome, possono essere esercitate solamente dai titolari di diplomi, titoli, certificati o qualifiche particolari definiti dal paese ospitante. Sono quelle che vengono denominate professioni regolamentate. Esistono a volte differenze importanti da un paese all’altro tra i diplomi e i sistemi di formazione e può rivelarsi difficile far riconoscere la propria formazione al suo giusto valore! Naturalmente la presa in considerazione delle vostre qualifiche reali e dell’insieme delle vostre esperienze professionali può facilitare il riconoscimento dei vostri diplomi. È per questo motivo che l’Unione europea ha istituito meccanismi di riconoscimento che vi permettono di far valere il vostro diploma in un altro Stato membro. Questo sistema generale di riconoscimento delle qualifiche riguarda la maggior parte delle professioni regolamentate. Ricerca in quanto «disoccupato» Possono presentarsi due casi: 1. la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui intendete lavorare. In tal caso il riconoscimento del diploma non è necessario e nessuno ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica può essere invocato per impedirvi di andare a lavorare in tale paese; 2. la vostra professione è regolamentata. Anche in questo caso ci sono due possibilità: Per ulteriori informazioni, cfr. scheda «Riconoscimento dei diplomi». Se siete disoccupato avete il diritto di risiedere in un altro Stato membro per cercarvi un lavoro entro un «termine sufficiente» a tale ricerca. In mancanza di disposizioni comunitarie che fissino tale termine, gli Stati membri adottano generalmente un periodo di sei mesi, benché alcuni applichino ancora un termine di tre mesi. Per assicurarvene vi raccomandiamo di informarvi presso l’autorità degli Stati membri nei quali intende ricercare un’occupazione. Tuttavia potete prorogare il vostro soggiorno al di là del termine previsto se siete in grado di provare che continuate seriamente a cercare un’occupazione e che avete una possibilità reale di essere assunto (ad esempio al termine di test o di colloqui che dovete ancora avere). Potete iscrivervi in agenzie di collocamento a vostra scelta. Nessuna condizione di residenza potrà esservi opposta e queste agenzie vi forniranno lo stesso aiuto che danno ai cittadini nazionali alla ricerca di un lavoro. Sappiate inoltre che potete continuare a percepire, durante 3 mesi al massimo, le indennità di disoccupazione che eventualmente già ricevete. A tal fine occorre soddisfare alcune condizioni: ad esempio, se ricevete delle indennità di disoccupazione in Francia potete continuare a beneficiarne pur cercando un lavoro in un altro Stato membro. A tal fine occorre essere iscritti all’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) da almeno quattro settimane. Su domanda l’ANPE vi trasmetterà un formulario E 303 che dovete compilare e presentare ai servizi di collocamento del paese in cui cercate lavoro. Occorre però fare attenzione. Prima della fine dei tre mesi d’iscrizione se non avete ancora trovato lavoro e intendete salvaguardare i vostri diritti all’indennità di disoccupazione occorrerà rientrare in Francia ed iscrivervi presso i servizi dell’occupazione. Peraltro chiunque sia alla ricerca di un’occupazione (nonché coloro che hanno trovato lavoro in un altro Stato membro diverso dal proprio paese d’origine) può far ricorso ai servizi della rete EURES. Istituita in collaborazione con la Commissione europea e con le amministrazioni nazionali dell’occupazione, questa rete è costituita da 450 «euroconsulenti» suddivisi nell’insieme dello Spazio economico europeo. Formati ai compiti d’informazione, di consulenza e di collocamento, gli euroconsulenti possono essere contattati presso le agenzie di collocamento. Infine, se avete trovato un’occupazione come lavoratore dipendente in un paese dell’Unione europea potete lasciare il vostro paese senza dover sottostare a particolari formalità. Vi basta essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. Questo diritto può essere limitato solamente per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Per ulteriori informazioni cfr. scheda «Come trovare un posto di lavoro». Protezione dei dati personali Informazioni personali possono a volte esservi chieste da un’amministrazione, da un datore di lavoro, o nel quadro di alcuni test. La maggior parte degli Stati membri hanno adottato disposizioni relative alla protezione del diritto alla vita privata, ma l’estensione e le modalità di questa tutela variano da uno Stato all’altro. L’Unione europea doveva assicurare la libera circolazione dei dati personali tutelando al tempo stesso gli individui contro ogni violazione della loro vita privata. È per questo motivo che è stata recentemente adottata una legislazione comune, destinata a garantire l’esistenza di certi diritti nell’insieme dell’Unione europea. Queste garanzie riguardano in particolare il diritto di essere informato, il diritto di contestare e in alcuni casi il diritto di esprimere un accordo in via preliminare all’utilizzazione dei dati personali. Per maggiori informazioni cfr. «Protezione dei dati nell’Unione europea» Per conoscere in forma dettagliata le disposizioni comunitarie o nazionali si possono consultare le autorità responsabili della tutela dei dati personali del vostro paese. II. Lavoratori dipendenti Diritto di soggiorno Lavorare in un altro paese dell’Unione dà ai cittadini il diritto di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi, questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro. Per ottenere informazioni consultare la guida: «Risiedere in un altro paese dell’Unione europea» e la scheda «Diritto di soggiorno». Riconoscimento dei diplomi Cfr. rubrica «Riconoscimento dei diplomi » della parte «Siete alla ricerca di un’occupazione». Condizioni di lavoro Ai lavoratori provenienti da altri Stati dell’Unione si applicano le stesse condizioni di lavoro vigenti per i cittadini dello Stato membro ospitante. Questo vale per la retribuzione, le norme relative al licenziamento, la reintegrazione sul posto di lavoro, le misure di protezione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro o, qualora siate disoccupati, la possibilità di ritrovare un impiego. Alla pari dei cittadini nazionali, i lavoratori provenienti da un altro Stato membro godono del principio delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di accesso al lavoro, retribuzione, formazione, promozione professionale, condizioni di lavoro e sicurezza sociale. Diritti sindacali Avete il diritto di affiliarvi all’organismo sindacale di vostra scelta e di esercitare i vostri diritti sindacali alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti nazionali. Potete quindi non soltanto votare, ma anche presentarvi come candidati. In caso di elezione avrete gli stessi diritti dei rappresentanti sindacali che sono cittadini del paese ospitante. Sicurezza sociale La normativa comunitaria prevede solamente un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e non la loro armonizzazione. Lo scopo è quello di assicurare il vostro collegamento ad un solo regime di protezione sociale e di preservare i vostri diritti, segnatamente in materia pensionistica, indipendentemente dallo Stato membro in cui si decide di andare a lavorare. In linea di massima siete assicurati nel paese in cui lavorate ed in alcuni casi anche la vostra famiglia ha diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini del paese ospitante. Sono le prestazioni di malattia e di maternità (cure sanitarie e indennità), le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità, d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di decesso e di disoccupazione, nonché le prestazioni familiari. In contropartita siete sottoposti agli stessi contributi dei cittadini nazionali. L’assistenza sociale, le pensioni complementari non di legge e le pensioni non sono coperte dalla regolamentazione comunitaria. regime sociale di sicurezza sociale applicabile ai funzionari e al personale assimilato. Inoltre, se siete titolari di una pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità, avete diritto di riscuoterla indipendentemente dal paese dell’Unione in cui scegliete di stabilirvi. Se avete bisogno d’informazioni che tengano conto della particolarità della vostra situazione individuale o familiare, dovete rivolgervi al vostro centro di sicurezza sociale. Inoltre, due opuscoli pubblicati dalla Commissione precisano le regole comunitarie di coordinamento in materia di sicurezza sociale. Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Sicurezza sociale». Vantaggi sociali Non appena avete cominciato a lavorare nel paese ospitante, sia voi che la vostra famiglia beneficiate degli stessi vantaggi sociali dei cittadini nazionali. Non potete essere scartati per motivi di nazionalità, di residenza o per qualsiasi altro motivo discriminatorio. Ad esempio, potete beneficiare di mutui senza interesse o di un reddito mensile minimo, se questi vantaggi sono previsti per i cittadini nazionali. Avete anche gli stessi diritti di quest’ultimi in materia di alloggio (come l’accesso agli alloggi sociali). I vantaggi sociali sono stabiliti da ogni Stato membro e variano quindi a seconda degli Stati. Occorre informarsi presso le autorità del paese ospitante per conoscere i vantaggi sociali che vi sono accordati. Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Vantaggi sociali». Esistono regole specifiche per alcune categorie di persone, ad esempio: • • se siete un lavoratore frontaliero (ossia se lavorate in un paese dell’Unione diverso da quello in cui risiedete e nel quale rientrate almeno una volta alla settimana), si applicano regole speciali per le cure sanitarie e le indennità di disoccupazione; se siete temporaneamente distaccati in un altro paese membro al fine di svolgervi il vostro lavoro, potete, a determinate condizioni e durante un periodo determinato, restare assicurato nello Stato membro al quale siete normalmente collegato. È importante sapere che per determinare le condizioni di concessione di una prestazione i periodi assicurativi o lavorativi effettuati in un altro paese sono presi in considerazione. Esistono regole speciali per periodi trascorsi sotto un Imposte e tasse È sicuramente importante per voi sapere se, lavorando in un altro Stato membro e trasferendovi la vostra residenza, diventate anche residenti fiscali. La definizione di «residenza fiscale» varia da uno Stato membro all’altro. Le leggi da esaminare per determinare dove si trova la vostra «residenza fiscale » sono sia quelle del paese in cui trasferite la vostra residenza che quelle del vostro paese di origine. Gli Stati membri hanno stipulato tra loro convenzioni fiscali destinate in particolare ad evitare la doppia imposizione dei redditi. Queste convenzioni permettono anche di determinare dove si trova la residenza fiscale di una persona quando le legislazioni del paese ospitante e del paese di origine porterebbero a considerare la persona in questione come residenti in entrambi i paesi. In quanto «residente fiscale» in un paese dell’Unione, dovete normalmente dichiararvi la totalità dei vostri redditi. Potete anche essere sottoposti ad altre tasse, come tasse di successione o imposte patrimoniali. Se esercitando un lavoro dipendente in un altro Stato membro mantenete la vostra «residenza fiscale» nel vostro Stato membro di origine, le retribuzioni e i salari sono generalmente imponibili nel paese in cui si svolge effettivamente l’attività lavorativa. Occorre tuttavia tener conto delle particolarità di alcune convenzioni fiscali stipulate tra gli Stati membri, come quelle che prevedono l’applicazione di regole specifiche per l’imposizione delle persone che abitano nella zona di frontiera di uno Stato e lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato. Le retribuzioni della funzione pubblica sono, in linea di massima, tassate nel paese per il quale si lavora. Non c’è armonizzazione a livello comunitario delle regole riguardanti le tasse sul reddito né su altre forme d’imposizione come il diritto di successione. Per questo motivo le modalità di applicazione di queste norme fiscali, segnatamente i tassi d’imposizione, possono variare notevolmente da un paese all’altro. In modo generale le regolamentazioni nazionali devono rispettare il principio comunitario fondamentale della non discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati dell’Unione che si trovano nella stessa situazione di quelli nazionali. La libera circolazione implica anche che non soltanto per l’imposizione sul reddito, ma anche per la concessione di vantaggi fiscali i lavoratori che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui la quasi totalità del loro reddito è imponibile non possono essere trattati in quest’ultimo Stato in modo meno favorevole di coloro che vi risiedono. L’applicazione completa di questo principio ha costituito oggetto di varie sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Per sapere in quale paese il vostro salario e i vostri redditi sono imponibili e a quale tasso, potete prendere contatto con le autorità fiscali dei paesi in questione. È utile rivolgervi a consulenti competenti o alle autorità fiscali, non soltanto del paese della vostra futura residenza, ma anche del paese di partenza; questi potranno ugualmente informarvi su alcune formalità che a volta bisogna adempiere. Sarà così possibile tener conto delle particolarità della vostra situazione professionale, individuale o familiare. (Cfr. scheda «Imposte e tasse»). Familiari I membri della vostra famiglia, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di accompagnarvi o di raggiungervi nel paese in cui lavorate. Questo diritto è valido non soltanto per il vostro coniuge e i vostri figli di meno di 21 anni o a carico, ma si estende anche ai vostri ascendenti e a quelli del vostro coniuge se sono a vostro carico. Per ciò che riguarda gli altri membri della vostra famiglia, il paese ospitante è tenuto a favorirne l’ammissione. I membri della vostra famiglia che vi accompagnano ricevono una carta o un documento di soggiorno della stessa durata di validità del vostro. Qualora lo desiderino, il vostro coniuge e i vostri figli possono lavorare senza alcun ostacolo nel paese ospitante. Essi possono anche accedere all’istruzione generale e professionale che vi è impartita. I vostri figli possono anche beneficiare di borse di studio alle stesse condizioni di cittadini nazionali. Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Elementi del sistema educativo nazionale». Per i membri della vostra famiglia cittadini di paesi che non fanno parte dell’Unione europea lo Stato ospitante potrà richiedere un visto d’entrata. Quest’ultimo sarà concesso gratuitamente con tutte le facilità possibili da parte delle autorità consolari competenti. Lavoratori distaccati in un altro paese dell’Unione Se siete nella situazione di un lavoratore distaccato, ossia di un lavoratore dipendente che durante un periodo determinato svolge il proprio lavoro, su richiesta del datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente, disponete di diritti specifici. Se il vostro distacco è superiore a un mese, il datore di lavoro che vi manda in un altro Stato membro, deve informarvi per iscritto e prima della partenza delle condizioni di lavoro e di retribuzione previste durante il distacco. In linea generale resterete affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato di origine (cfr. sopra). In compenso la vostra situazione fiscale è determinata dalla durata e dalle modalità del vostro distacco. Le convenzioni fiscali stipulate fra gli Stati membri prevedono generalmente che la retribuzione di una persona distaccata possa continuare a certe condizioni ben precise ad essere soggetta alle imposte del paese di residenza. Una delle condizioni è che il soggiorno o i soggiorni della persona distaccata nell’altro Stato membro non superino i 183 giorni nel corso di un periodo totale di 12 mesi consecutivi. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati membri interessati. (Cfr. scheda «Imposte e tasse»). Frontalieri Se siete un lavoratore frontaliero (ossia lavorate in un paese dell’Unione diverso da quello in cui risiedente o nel quale rientrate almeno una volta a settimana), avete gli stessi diritti dei cittadini del paese in cui lavorate. Ciò vale in particolare per l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e i vantaggi sociali. Occorre tuttavia sapere che in base alle convenzioni fiscali stipulate tra i paesi in questione, la vostra retribuzione può essere imposta in uno dei due o in entrambi i paesi. In quest’ultimo caso le tasse pagate in un paese devono essere prese in considerazione per determinare la quota da versare nell’altro. Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Lavoratori frontalieri». Libera prestazione di servizi Potete scegliere di effettuare delle prestazioni di servizi senza stabilirvi in modo permanente. In questo caso se siete in regola con le norme di esercizio della vostra professione nel paese d’origine potete offrire i vostri servizi in tutti i paesi dell’Unione. Potete anche spostarvi per assistere i clienti in altri paesi dell’Unione; avete anche la possibilità di fornire i vostri servizi partendo dal vostro paese di residenza senza spostarvi (ad esempio, fornendo consulenze o realizzando uno studio, trasmettendoli poi per fax, posta o telefono). Sia chi si stabilisce in modo permanente, sia chi presta servizi in maniera temporanea, beneficia — per analogia — sia per il permesso di soggiorno che per l’assistenza sociale delle stesse prerogative previste per i lavoratori dipendenti. Protezione dei dati personali Diritto di soggiorno Cfr. stessa rubrica nella parte «Alla ricerca di un’occupazione». III. Lavoratori autonomi Avete il diritto di esercitare un’attività autonoma (ossia non dipendente) in un altro paese in modo permanente o temporaneo. Diritto di stabilimento Se scegliete di stabilirvi in modo permanente per esercitare un’attività di carattere industriale, commerciale, artigianale o liberale potete agire in due modi: • sia trasferendo o creando nel paese ospitante il vostro principale centro d’interessi professionali, personali o aziendali; • oppure stabilendovi una struttura professionale fissa, secondaria rispetto al vostro centro di attività. In entrambi i casi siete sottoposti, per esercitare la vostra attività, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Esercitare un’attività indipendente in un altro paese dell’Unione vi dà, come ai lavoratori dipendenti, il diritto di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro. Per ulteriori dettagli cfr. guida «Risiedere in un altro paese dell’Unione europea» e scheda «Diritto di soggiorno». Riconoscimento dei diplomi Gli stessi principi sono applicabili in materia di riconoscimento dei diplomi per l’esercizio di una professione in quanto autonomo e in quanto lavoratore dipendente. (Cfr. sopra rubrica: «Riconoscimento dei diplomi», parte «Siete alla ricerca di un’occupazione»). Se esercitate alcune professioni indipendenti (come parrucchiere, operatore edile, assicuratore, commerciante), è possibile che il paese in cui intendete lavorare esiga una qualifica particolare. In tal caso vi sarà sufficiente provare che avete esercitato il vostro mestiere in quanto autonomo durante un numero di anni determinato a livello dell’Unione (nella maggior parte dei casi tra i 5 e i 6 anni). Se invece la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui desiderate lavorare il riconoscimento dei diplomi non è necessario. Nessun ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica può essere invocato per impedirvi di andare a lavorare in tale paese. Sicurezza sociale • se raggiungete l’età del pensionamento o del prepensionamento occorre aver occupato nel paese ospitante un posto di lavoro durante gli ultimi 12 mesi al minimo (o esservi disoccupato involontario) e aver risieduto in modo continuo durante oltre tre anni nel pese ospitante. Alcune categorie di lavoratori autonomi non hanno il diritto a una pensione di vecchiaia. In alcuni Stati membri si considera allora che l’età della pensione è di 65 anni; • se siete stati vittima durante la vostra vita professionale di un’incapacità permanente di lavoro. In tal caso beneficiate del diritto di risiedere lì dove avete esercitato un’attività professionale e se avete risieduto in questo paese durante almeno due anni prima di essere vittima di tale incapacità. Tuttavia se questa incapacità vi dà diritto, interamente o parzialmente, ad una rendita a carico di un’istituzione di questo paese, potete continuare a risiedere in tale paese anche se vi avete lavorato per una sola settimana. A seconda che decidiate di stabilirvi professionalmente e di risiedere in un altro Stato membro o di prestare i vostri servizi a partire dal vostro Stato membro di origine, gli stessi principi sono applicabili per analogia ai lavoratori autonomi così come ai lavoratori dipendenti. (Cfr. sopra rubrica: «Sicurezza sociale», parte II «Lavoratori dipendenti» e scheda corrispondente). Vantaggi sociali Gli stessi principi sono applicabili per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti. (Cfr. rubrica «Vantaggi sociali», parte «Lavoratori dipendenti» e schede corrispondenti). Imposte e tasse I redditi derivanti da un’attività industriale e commerciale o da una professione liberale sono in genere imponibili nello Stato della vostra residenza fiscale (cfr. il sottocapitolo «Imposte e tasse» per le attività dipendenti). Tuttavia, se le vostre attività sono esercitate tramite uno stabilimento permanente (attività industriale e commerciale) o su una base fissa (professioni liberali) in un altro Stato membro, i vostri redditi sono imponibili in tale Stato. Si consiglia di rivolgersi ai servizi tributari degli Stati membri interessati. Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Imposte e tasse». Protezione dei dati personali Disponete di due anni per esercitare il vostro diritto di rimanere. Questo diritto vi permette di beneficiare della stessa parità di trattamento di quando esercitavate la vostra attività (in materia di alloggio, assistenza sociale, istruzione dei figli ecc.). Questo diritto di restare sul territorio si estende anche ai familiari che risiedono nel paese ospitante. Tale diritto permane anche in caso di decesso del lavoratore, a condizione che: • il lavoratore abbia lavorato e risieduto da più di due anni nel paese; • che il decesso sia dovuto ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; • che il coniuge del lavoratore sia cittadino dello Stato ospitante di cui ha perso la nazionalità a seguito del matrimonio. Cfr. stessa rubrica alla parte «Alla ricerca di un’occupazione». IV. Avete smesso di esercitare la vostra attività professionale Dopo aver lavorato in un paese dell’ Unione potete continuare a soggiornarvi: è il diritto di dimora. A tal fine bisogna soddisfare alcune condizioni: V. Come far riconoscere i vostri diritti ed avvalersene Se in quanto lavoratore dipendente avete una controversia con il vostro datore di lavoro avete varie possibilità per difendervi. Tutti gli Stati membri dispongono di giurisdizioni speciali per trattare questo tipo di problemi. Potete inoltre chiedere aiuto o consiglio ad associazioni o a sindacati. Se ritenete che le amministrazioni nazionali, regionali o locali abbiano mal interpretato o male applicato i vostri diritti, potete presentare un reclamo. Parimenti, se ritenete che siete stati vittima (voi o un vostro familiare) di una discriminazione, non siete certo sprovvisti di mezzi d’azione. Anzitutto vi consigliamo di rivolgervi all’amministrazione interessata. Qualora essa persista a non volervi dare soddisfazione, avete il diritto di far ricorso ad altre possibilità. È tuttavia nel vostro interesse privilegiare le iniziative sul piano nazionale. Il ventaglio delle vie di ricorso è più ampio e permette, se del caso, di essere indennizzati. I giudici nazionali hanno peraltro tutta la competenza necessaria per far applicare le disposizioni che derivano dal diritto comunitario, scartando, se del caso, l’applicazione delle disposizioni o delle misure contrarie a quest’ultimo. Sappiate inoltre che disponete anche della possibilità di far valere i vostri diritti a livello europeo. Potete ad esempio trasmettere un reclamo alla Commissione europea (cfr. scheda «Indirizzi utili»). Se il fondamento del vostro reclamo è riconosciuto, la Commissione può allora prendere contatto con lo Stato membro interessato. Essa solleciterà delle spiegazioni per richiedere a questo Stato che ponga termine al mancato rispetto del diritto comunitario. Qualora non ottenga soddisfazione, la Commissione potrà avviare una procedura d’infrazione contro il paese in questione. Questa procedura può sfociare in un ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. In quanto cittadino dell’Unione avete anche il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo (cfr. scheda «Indirizzi utili») e di rivolgervi ad un parlamentare europeo che potrà eventualmente presentare un’interrogazione alla Commissione o al Consiglio dei ministri. Le risposte e le interrogazioni vengono rese pubbliche. Potete infine rivolgervi al mediatore europeo (cfr. scheda «Indirizzi utili»), ma soltanto qualora il vostro reclamo riguardi casi di cattiva amministrazione (ad esempio, irregolarità o omissioni amministrative) proprie esclusivamente delle istituzioni comunitarie (Parlamento, Consiglio o Commissione) o degli organismi decentrati della Comunità (come ad esempio la Fondazione europea per la formazione professionale). Il mediatore europeo non è tuttavia competente nel caso di reclami riguardanti le attività di amministrazioni nazionali o locali. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002 © Comunità europee, 2002 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.