Lavorare in un altro paese dell'UE
o
Protezione dei dati personali
•
Introduzione
•
IV. Avete smesso di esercitare la vostra attività professionale
•
I. Siete alla ricerca di un’occupazione
•
V. Come far riconoscere i vostri diritti ed avvalersene
o
Accesso al mercato del lavoro
o
Riconoscimento dei diplomi
o
Ricerca in quanto «disoccupato»
o
Protezione dei dati personali
•
II. Lavoratori dipendenti
o
Diritto di soggiorno
o
Riconoscimento dei diplomi
o
Condizioni di lavoro
o
Diritti sindacali
o
Sicurezza sociale
o
Vantaggi sociali
o
Imposte e tasse
o
Familiari
o
Lavoratori distaccati in un altro paese dell’Unione
o
Frontalieri
o
Protezione dei dati personali
•
III. Lavoratori autonomi
o
Diritto di stabilimento
o
Libera prestazione di servizi
o
Diritto di soggiorno
o
Riconoscimento dei diplomi
o
Sicurezza sociale
o
Vantaggi sociali
o
Imposte e tasse
Introduzione
Questa guida affronta una serie di temi corrispondenti alle diverse situazioni
occupazionali.
Né la Commissione europea, né alcuna persona che agisca per suo conto, è
responsabile dell’uso che dovesse essere fatto delle informazioni che seguono.
In quanto cittadino di un paese dell'Unione europea, avete il diritto di andare a
lavorare come lavoratore salariato o indipendente, di cercare un impiego o di
andare in pensione in qualsiasi paese dell'Unione. Il trattamento nel paese
straniero dovrà essere uguale a quello del cittadino ivi residente. Alcuni dei
diritti che vi sono conferiti dal vostro statuto di cittadino comunitario sono
estesi al vostro coniuge e ai membri della vostra famiglia.
NB: Nella presente guida i termini «paese», «Stato» o «Stato membro» sono
utilizzati indifferentemente per designare gli Stati membri dell’Unione, che
sono: la Germania, l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la
Francia, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo,
il Regno Unito e la Svezia. Gli altri paesi o Stati sono chiamati «paesi terzi».
Tuttavia sappiate che nel quadro dello spazio economico europeo la quasi
totalità dei diritti richiamati in questa guida possono essere invocati anche in
Norvegia, in Islanda e in Liechtenstein e sono applicabili ai cittadini di questi
paesi terzi quando costoro risiedono in un altro Stato membro dell’Unione.
I. Siete alla ricerca di un’occupazione
Accesso al mercato del lavoro
Non c’è alcuna condizione preventiva diversa da quella imposta ai cittadini
dello Stato membro nel quale ricercate un lavoro. Inoltre beneficiate della
stessa preferenza in materia di accesso all’occupazione. Avete il diritto di
presentare domanda per tutte le offerte di posti di lavoro nei paesi dell’Unione.
Tuttavia alcuni posti della funzione pubblica, in quanto implicano una
partecipazione all’esercizio del potere pubblico il cui oggetto è la salvaguardia
degli interessi generali dello Stato (forze armate, polizia, giustizia,
amministrazione fiscale, diplomazia ecc.), possono essere riservati a cittadini
nazionali.
Sono quindi accessibili a tutti i cittadini comunitari gli impieghi del settore
privato nonché una gran parte dei posti di lavoro che rientrano in settori come
la sanità, l’istruzione, i servizi pubblici industriali e commerciali come il gas e
l’elettricità, le poste e le telecomunicazioni, la televisione e la radio, i trasporti
pubblici — comprese le compagnie aeree e marittime — nonché gli organismi
di ricerca a fini civili ecc. Per ulteriori informazioni cfr. scheda «L’accesso al
mercato del lavoro».
Inizio pagina
Riconoscimento dei diplomi
Il principio di base dell’Unione europea è semplice: se siete qualificati per
esercitare una professione nel vostro paese di origine potete esercitarla in
qualsiasi altro paese dell’Unione.
o
o rientrate in una categoria professionale in cui le qualifiche
hanno costituito oggetto di un coordinamento a livello
dell’Unione (medico, infermiere responsabile dell’assistenza
generale, dentista, ostetrico, farmacista, veterinario o
architetto) e allora beneficiate in linea di massima di un
riconoscimento automatico che vi permette di lavorare in
qualsiasi Stato membro,
o
oppure per le altre professioni regolamentate (ad esempio
avvocato, ingegnere, psicologo ecc.) vi sarà necessario
ottenere un riconoscimento del vostro diploma rivolgendo una
domanda alle autorità competenti del paese in cui intendete
lavorare. Queste hanno quattro mesi per rispondervi. In caso
di differenza importante nella durata o nel contenuto della
formazione queste autorità possono chiedervi sia
un’esperienza professionale che completi la vostra
formazione, sia proporvi di seguire un tirocinio di
adattamento, sia sottoporvi ad un test attitudinale. Soltanto
una di queste tre misure complementari potrà tuttavia esservi
imposta.
Le applicazioni di questo principio possono rivelarsi più delicate. In effetti
alcune attività, dipendenti o autonome, possono essere esercitate solamente
dai titolari di diplomi, titoli, certificati o qualifiche particolari definiti dal paese
ospitante. Sono quelle che vengono denominate professioni regolamentate.
Esistono a volte differenze importanti da un paese all’altro tra i diplomi e i
sistemi di formazione e può rivelarsi difficile far riconoscere la propria
formazione al suo giusto valore!
Naturalmente la presa in considerazione delle vostre qualifiche reali e
dell’insieme delle vostre esperienze professionali può facilitare il
riconoscimento dei vostri diplomi.
È per questo motivo che l’Unione europea ha istituito meccanismi di
riconoscimento che vi permettono di far valere il vostro diploma in un altro
Stato membro. Questo sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
riguarda la maggior parte delle professioni regolamentate.
Ricerca in quanto «disoccupato»
Possono presentarsi due casi:
1.
la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui intendete
lavorare. In tal caso il riconoscimento del diploma non è necessario e
nessuno ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica
può essere invocato per impedirvi di andare a lavorare in tale paese;
2.
la vostra professione è regolamentata. Anche in questo caso ci sono
due possibilità:
Per ulteriori informazioni, cfr. scheda «Riconoscimento dei diplomi».
Se siete disoccupato avete il diritto di risiedere in un altro Stato membro per
cercarvi un lavoro entro un «termine sufficiente» a tale ricerca. In mancanza
di disposizioni comunitarie che fissino tale termine, gli Stati membri adottano
generalmente un periodo di sei mesi, benché alcuni applichino ancora un
termine di tre mesi. Per assicurarvene vi raccomandiamo di informarvi presso
l’autorità degli Stati membri nei quali intende ricercare un’occupazione.
Tuttavia potete prorogare il vostro soggiorno al di là del termine previsto se
siete in grado di provare che continuate seriamente a cercare un’occupazione
e che avete una possibilità reale di essere assunto (ad esempio al termine di
test o di colloqui che dovete ancora avere). Potete iscrivervi in agenzie di
collocamento a vostra scelta. Nessuna condizione di residenza potrà esservi
opposta e queste agenzie vi forniranno lo stesso aiuto che danno ai cittadini
nazionali alla ricerca di un lavoro.
Sappiate inoltre che potete continuare a percepire, durante 3 mesi al
massimo, le indennità di disoccupazione che eventualmente già ricevete. A tal
fine occorre soddisfare alcune condizioni: ad esempio, se ricevete delle
indennità di disoccupazione in Francia potete continuare a beneficiarne pur
cercando un lavoro in un altro Stato membro. A tal fine occorre essere iscritti
all’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) da almeno quattro settimane. Su
domanda l’ANPE vi trasmetterà un formulario E 303 che dovete compilare e
presentare ai servizi di collocamento del paese in cui cercate lavoro. Occorre
però fare attenzione. Prima della fine dei tre mesi d’iscrizione se non avete
ancora trovato lavoro e intendete salvaguardare i vostri diritti all’indennità di
disoccupazione occorrerà rientrare in Francia ed iscrivervi presso i servizi
dell’occupazione.
Peraltro chiunque sia alla ricerca di un’occupazione (nonché coloro che hanno
trovato lavoro in un altro Stato membro diverso dal proprio paese d’origine)
può far ricorso ai servizi della rete EURES. Istituita in collaborazione con la
Commissione europea e con le amministrazioni nazionali dell’occupazione,
questa rete è costituita da 450 «euroconsulenti» suddivisi nell’insieme dello
Spazio economico europeo. Formati ai compiti d’informazione, di consulenza e
di collocamento, gli euroconsulenti possono essere contattati presso le agenzie
di collocamento.
Infine, se avete trovato un’occupazione come lavoratore dipendente in un
paese dell’Unione europea potete lasciare il vostro paese senza dover
sottostare a particolari formalità. Vi basta essere in possesso di una carta
d’identità o di un passaporto validi. Questo diritto può essere limitato
solamente per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute
pubblica. Per ulteriori informazioni cfr. scheda «Come trovare un posto di
lavoro».
Protezione dei dati personali
Informazioni personali possono a volte esservi chieste da un’amministrazione,
da un datore di lavoro, o nel quadro di alcuni test. La maggior parte degli Stati
membri hanno adottato disposizioni relative alla protezione del diritto alla vita
privata, ma l’estensione e le modalità di questa tutela variano da uno Stato
all’altro.
L’Unione europea doveva assicurare la libera circolazione dei dati personali
tutelando al tempo stesso gli individui contro ogni violazione della loro vita
privata. È per questo motivo che è stata recentemente adottata una
legislazione comune, destinata a garantire l’esistenza di certi diritti
nell’insieme dell’Unione europea. Queste garanzie riguardano in particolare il
diritto di essere informato, il diritto di contestare e in alcuni casi il diritto di
esprimere un accordo in via preliminare all’utilizzazione dei dati personali.
Per maggiori informazioni cfr. «Protezione dei dati nell’Unione europea»
Per conoscere in forma dettagliata le disposizioni comunitarie o nazionali si
possono consultare le autorità responsabili della tutela dei dati personali del
vostro paese.
II. Lavoratori dipendenti
Diritto di soggiorno
Lavorare in un altro paese dell’Unione dà ai cittadini il diritto di risiedervi. Per i
soggiorni di durata superiore ai tre mesi, questo diritto viene comprovato con
il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro. Per
ottenere informazioni consultare la guida: «Risiedere in un altro paese
dell’Unione europea» e la scheda «Diritto di soggiorno».
Riconoscimento dei diplomi
Cfr. rubrica «Riconoscimento dei diplomi » della parte «Siete alla ricerca di
un’occupazione».
Condizioni di lavoro
Ai lavoratori provenienti da altri Stati dell’Unione si applicano le stesse
condizioni di lavoro vigenti per i cittadini dello Stato membro ospitante. Questo
vale per la retribuzione, le norme relative al licenziamento, la reintegrazione
sul posto di lavoro, le misure di protezione della salute e la sicurezza sul posto
di lavoro o, qualora siate disoccupati, la possibilità di ritrovare un impiego. Alla
pari dei cittadini nazionali, i lavoratori provenienti da un altro Stato membro
godono del principio delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di
accesso al lavoro, retribuzione, formazione, promozione professionale,
condizioni di lavoro e sicurezza sociale.
Diritti sindacali
Avete il diritto di affiliarvi all’organismo sindacale di vostra scelta e di
esercitare i vostri diritti sindacali alle stesse condizioni previste per i lavoratori
dipendenti nazionali. Potete quindi non soltanto votare, ma anche presentarvi
come candidati. In caso di elezione avrete gli stessi diritti dei rappresentanti
sindacali che sono cittadini del paese ospitante.
Sicurezza sociale
La normativa comunitaria prevede solamente un coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e non la loro armonizzazione. Lo scopo è quello di assicurare
il vostro collegamento ad un solo regime di protezione sociale e di preservare i
vostri diritti, segnatamente in materia pensionistica, indipendentemente dallo
Stato membro in cui si decide di andare a lavorare.
In linea di massima siete assicurati nel paese in cui lavorate ed in alcuni casi
anche la vostra famiglia ha diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale
dei cittadini del paese ospitante. Sono le prestazioni di malattia e di maternità
(cure sanitarie e indennità), le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di
reversibilità, d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di decesso e di
disoccupazione, nonché le prestazioni familiari. In contropartita siete
sottoposti agli stessi contributi dei cittadini nazionali.
L’assistenza sociale, le pensioni complementari non di legge e le pensioni non
sono coperte dalla regolamentazione comunitaria.
regime sociale di sicurezza sociale applicabile ai funzionari e al personale
assimilato.
Inoltre, se siete titolari di una pensione di vecchiaia, di invalidità o di
reversibilità, avete diritto di riscuoterla indipendentemente dal paese
dell’Unione in cui scegliete di stabilirvi.
Se avete bisogno d’informazioni che tengano conto della particolarità della
vostra situazione individuale o familiare, dovete rivolgervi al vostro centro di
sicurezza sociale. Inoltre, due opuscoli pubblicati dalla Commissione precisano
le regole comunitarie di coordinamento in materia di sicurezza sociale. Per
ulteriori dettagli cfr. scheda «Sicurezza sociale».
Vantaggi sociali
Non appena avete cominciato a lavorare nel paese ospitante, sia voi che la
vostra famiglia beneficiate degli stessi vantaggi sociali dei cittadini nazionali.
Non potete essere scartati per motivi di nazionalità, di residenza o per
qualsiasi altro motivo discriminatorio. Ad esempio, potete beneficiare di mutui
senza interesse o di un reddito mensile minimo, se questi vantaggi sono
previsti per i cittadini nazionali. Avete anche gli stessi diritti di quest’ultimi in
materia di alloggio (come l’accesso agli alloggi sociali).
I vantaggi sociali sono stabiliti da ogni Stato membro e variano quindi a
seconda degli Stati. Occorre informarsi presso le autorità del paese ospitante
per conoscere i vantaggi sociali che vi sono accordati. Per ulteriori dettagli cfr.
scheda «Vantaggi sociali».
Esistono regole specifiche per alcune categorie di persone, ad esempio:
•
•
se siete un lavoratore frontaliero (ossia se lavorate in un paese
dell’Unione diverso da quello in cui risiedete e nel quale rientrate
almeno una volta alla settimana), si applicano regole speciali per le
cure sanitarie e le indennità di disoccupazione;
se siete temporaneamente distaccati in un altro paese membro al fine
di svolgervi il vostro lavoro, potete, a determinate condizioni e
durante un periodo determinato, restare assicurato nello Stato
membro al quale siete normalmente collegato.
È importante sapere che per determinare le condizioni di concessione di una
prestazione i periodi assicurativi o lavorativi effettuati in un altro paese sono
presi in considerazione. Esistono regole speciali per periodi trascorsi sotto un
Imposte e tasse
È sicuramente importante per voi sapere se, lavorando in un altro Stato
membro e trasferendovi la vostra residenza, diventate anche residenti fiscali.
La definizione di «residenza fiscale» varia da uno Stato membro all’altro. Le
leggi da esaminare per determinare dove si trova la vostra «residenza fiscale »
sono sia quelle del paese in cui trasferite la vostra residenza che quelle del
vostro paese di origine.
Gli Stati membri hanno stipulato tra loro convenzioni fiscali destinate in
particolare ad evitare la doppia imposizione dei redditi. Queste convenzioni
permettono anche di determinare dove si trova la residenza fiscale di una
persona quando le legislazioni del paese ospitante e del paese di origine
porterebbero a considerare la persona in questione come residenti in entrambi
i paesi.
In quanto «residente fiscale» in un paese dell’Unione, dovete normalmente
dichiararvi la totalità dei vostri redditi. Potete anche essere sottoposti ad altre
tasse, come tasse di successione o imposte patrimoniali.
Se esercitando un lavoro dipendente in un altro Stato membro mantenete la
vostra «residenza fiscale» nel vostro Stato membro di origine, le retribuzioni e
i salari sono generalmente imponibili nel paese in cui si svolge effettivamente
l’attività lavorativa. Occorre tuttavia tener conto delle particolarità di alcune
convenzioni fiscali stipulate tra gli Stati membri, come quelle che prevedono
l’applicazione di regole specifiche per l’imposizione delle persone che abitano
nella zona di frontiera di uno Stato e lavorano nella zona di frontiera dell’altro
Stato. Le retribuzioni della funzione pubblica sono, in linea di massima, tassate
nel paese per il quale si lavora.
Non c’è armonizzazione a livello comunitario delle regole riguardanti le tasse
sul reddito né su altre forme d’imposizione come il diritto di successione. Per
questo motivo le modalità di applicazione di queste norme fiscali,
segnatamente i tassi d’imposizione, possono variare notevolmente da un
paese all’altro.
In modo generale le regolamentazioni nazionali devono rispettare il principio
comunitario fondamentale della non discriminazione nei confronti dei cittadini
degli altri Stati dell’Unione che si trovano nella stessa situazione di quelli
nazionali. La libera circolazione implica anche che non soltanto per
l’imposizione sul reddito, ma anche per la concessione di vantaggi fiscali i
lavoratori che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui la quasi
totalità del loro reddito è imponibile non possono essere trattati in quest’ultimo
Stato in modo meno favorevole di coloro che vi risiedono. L’applicazione
completa di questo principio ha costituito oggetto di varie sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee.
Per sapere in quale paese il vostro salario e i vostri redditi sono imponibili e a
quale tasso, potete prendere contatto con le autorità fiscali dei paesi in
questione. È utile rivolgervi a consulenti competenti o alle autorità fiscali, non
soltanto del paese della vostra futura residenza, ma anche del paese di
partenza; questi potranno ugualmente informarvi su alcune formalità che a
volta bisogna adempiere. Sarà così possibile tener conto delle particolarità
della vostra situazione professionale, individuale o familiare. (Cfr. scheda
«Imposte e tasse»).
Familiari
I membri della vostra famiglia, indipendentemente dalla loro nazionalità,
hanno il diritto di accompagnarvi o di raggiungervi nel paese in cui lavorate.
Questo diritto è valido non soltanto per il vostro coniuge e i vostri figli di meno
di 21 anni o a carico, ma si estende anche ai vostri ascendenti e a quelli del
vostro coniuge se sono a vostro carico. Per ciò che riguarda gli altri membri
della vostra famiglia, il paese ospitante è tenuto a favorirne l’ammissione. I
membri della vostra famiglia che vi accompagnano ricevono una carta o un
documento di soggiorno della stessa durata di validità del vostro.
Qualora lo desiderino, il vostro coniuge e i vostri figli possono lavorare senza
alcun ostacolo nel paese ospitante. Essi possono anche accedere all’istruzione
generale e professionale che vi è impartita. I vostri figli possono anche
beneficiare di borse di studio alle stesse condizioni di cittadini nazionali. Per
ulteriori dettagli cfr. scheda «Elementi del sistema educativo nazionale».
Per i membri della vostra famiglia cittadini di paesi che non fanno parte
dell’Unione europea lo Stato ospitante potrà richiedere un visto d’entrata.
Quest’ultimo sarà concesso gratuitamente con tutte le facilità possibili da parte
delle autorità consolari competenti.
Lavoratori distaccati in un altro paese dell’Unione
Se siete nella situazione di un lavoratore distaccato, ossia di un lavoratore
dipendente che durante un periodo determinato svolge il proprio lavoro, su
richiesta del datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui
lavora abitualmente, disponete di diritti specifici. Se il vostro distacco è
superiore a un mese, il datore di lavoro che vi manda in un altro Stato
membro, deve informarvi per iscritto e prima della partenza delle condizioni di
lavoro e di retribuzione previste durante il distacco.
In linea generale resterete affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato di
origine (cfr. sopra). In compenso la vostra situazione fiscale è determinata
dalla durata e dalle modalità del vostro distacco. Le convenzioni fiscali
stipulate fra gli Stati membri prevedono generalmente che la retribuzione di
una persona distaccata possa continuare a certe condizioni ben precise ad
essere soggetta alle imposte del paese di residenza. Una delle condizioni è che
il soggiorno o i soggiorni della persona distaccata nell’altro Stato membro non
superino i 183 giorni nel corso di un periodo totale di 12 mesi consecutivi.
Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati
membri interessati. (Cfr. scheda «Imposte e tasse»).
Frontalieri
Se siete un lavoratore frontaliero (ossia lavorate in un paese dell’Unione
diverso da quello in cui risiedente o nel quale rientrate almeno una volta a
settimana), avete gli stessi diritti dei cittadini del paese in cui lavorate. Ciò
vale in particolare per l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e i
vantaggi sociali.
Occorre tuttavia sapere che in base alle convenzioni fiscali stipulate tra i paesi
in questione, la vostra retribuzione può essere imposta in uno dei due o in
entrambi i paesi. In quest’ultimo caso le tasse pagate in un paese devono
essere prese in considerazione per determinare la quota da versare nell’altro.
Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Lavoratori frontalieri».
Libera prestazione di servizi
Potete scegliere di effettuare delle prestazioni di servizi senza stabilirvi in
modo permanente. In questo caso se siete in regola con le norme di esercizio
della vostra professione nel paese d’origine potete offrire i vostri servizi in tutti
i paesi dell’Unione. Potete anche spostarvi per assistere i clienti in altri paesi
dell’Unione; avete anche la possibilità di fornire i vostri servizi partendo dal
vostro paese di residenza senza spostarvi (ad esempio, fornendo consulenze o
realizzando uno studio, trasmettendoli poi per fax, posta o telefono).
Sia chi si stabilisce in modo permanente, sia chi presta servizi in maniera
temporanea, beneficia — per analogia — sia per il permesso di soggiorno che
per l’assistenza sociale delle stesse prerogative previste per i lavoratori
dipendenti.
Protezione dei dati personali
Diritto di soggiorno
Cfr. stessa rubrica nella parte «Alla ricerca di un’occupazione».
III. Lavoratori autonomi
Avete il diritto di esercitare un’attività autonoma (ossia non dipendente) in un
altro paese in modo permanente o temporaneo.
Diritto di stabilimento
Se scegliete di stabilirvi in modo permanente per esercitare un’attività di
carattere industriale, commerciale, artigianale o liberale potete agire in due
modi:
•
sia trasferendo o creando nel paese ospitante il vostro principale
centro d’interessi professionali, personali o aziendali;
•
oppure stabilendovi una struttura professionale fissa, secondaria
rispetto al vostro centro di attività.
In entrambi i casi siete sottoposti, per esercitare la vostra attività, alle stesse
condizioni dei cittadini nazionali.
Esercitare un’attività indipendente in un altro paese dell’Unione vi dà, come ai
lavoratori dipendenti, il diritto di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore
ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di
soggiorno di cittadino di uno Stato membro. Per ulteriori dettagli cfr. guida
«Risiedere in un altro paese dell’Unione europea» e scheda «Diritto di
soggiorno».
Riconoscimento dei diplomi
Gli stessi principi sono applicabili in materia di riconoscimento dei diplomi per
l’esercizio di una professione in quanto autonomo e in quanto lavoratore
dipendente. (Cfr. sopra rubrica: «Riconoscimento dei diplomi», parte «Siete
alla ricerca di un’occupazione»).
Se esercitate alcune professioni indipendenti (come parrucchiere, operatore
edile, assicuratore, commerciante), è possibile che il paese in cui intendete
lavorare esiga una qualifica particolare. In tal caso vi sarà sufficiente provare
che avete esercitato il vostro mestiere in quanto autonomo durante un numero
di anni determinato a livello dell’Unione (nella maggior parte dei casi tra i 5 e i
6 anni).
Se invece la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui
desiderate lavorare il riconoscimento dei diplomi non è necessario. Nessun
ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica può essere invocato
per impedirvi di andare a lavorare in tale paese.
Sicurezza sociale
•
se raggiungete l’età del pensionamento o del prepensionamento
occorre aver occupato nel paese ospitante un posto di lavoro durante
gli ultimi 12 mesi al minimo (o esservi disoccupato involontario) e
aver risieduto in modo continuo durante oltre tre anni nel pese
ospitante. Alcune categorie di lavoratori autonomi non hanno il diritto
a una pensione di vecchiaia. In alcuni Stati membri si considera allora
che l’età della pensione è di 65 anni;
•
se siete stati vittima durante la vostra vita professionale di
un’incapacità permanente di lavoro. In tal caso beneficiate del diritto
di risiedere lì dove avete esercitato un’attività professionale e se avete
risieduto in questo paese durante almeno due anni prima di essere
vittima di tale incapacità. Tuttavia se questa incapacità vi dà diritto,
interamente o parzialmente, ad una rendita a carico di un’istituzione
di questo paese, potete continuare a risiedere in tale paese anche se
vi avete lavorato per una sola settimana.
A seconda che decidiate di stabilirvi professionalmente e di risiedere in un
altro Stato membro o di prestare i vostri servizi a partire dal vostro Stato
membro di origine, gli stessi principi sono applicabili per analogia ai lavoratori
autonomi così come ai lavoratori dipendenti. (Cfr. sopra rubrica: «Sicurezza
sociale», parte II «Lavoratori dipendenti» e scheda corrispondente).
Vantaggi sociali
Gli stessi principi sono applicabili per i lavoratori autonomi e per i lavoratori
dipendenti. (Cfr. rubrica «Vantaggi sociali», parte «Lavoratori dipendenti» e
schede corrispondenti).
Imposte e tasse
I redditi derivanti da un’attività industriale e commerciale o da una professione
liberale sono in genere imponibili nello Stato della vostra residenza fiscale (cfr.
il sottocapitolo «Imposte e tasse» per le attività dipendenti).
Tuttavia, se le vostre attività sono esercitate tramite uno stabilimento
permanente (attività industriale e commerciale) o su una base fissa
(professioni liberali) in un altro Stato membro, i vostri redditi sono imponibili
in tale Stato.
Si consiglia di rivolgersi ai servizi tributari degli Stati membri interessati. Per
ulteriori dettagli cfr. scheda «Imposte e tasse».
Protezione dei dati personali
Disponete di due anni per esercitare il vostro diritto di rimanere. Questo diritto
vi permette di beneficiare della stessa parità di trattamento di quando
esercitavate la vostra attività (in materia di alloggio, assistenza sociale,
istruzione dei figli ecc.).
Questo diritto di restare sul territorio si estende anche ai familiari che
risiedono nel paese ospitante. Tale diritto permane anche in caso di decesso
del lavoratore, a condizione che:
•
il lavoratore abbia lavorato e risieduto da più di due anni nel paese;
•
che il decesso sia dovuto ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia
professionale;
•
che il coniuge del lavoratore sia cittadino dello Stato ospitante di cui
ha perso la nazionalità a seguito del matrimonio.
Cfr. stessa rubrica alla parte «Alla ricerca di un’occupazione».
IV. Avete smesso di esercitare la vostra attività
professionale
Dopo aver lavorato in un paese dell’ Unione potete continuare a soggiornarvi:
è il diritto di dimora. A tal fine bisogna soddisfare alcune condizioni:
V. Come far riconoscere i vostri diritti ed avvalersene
Se in quanto lavoratore dipendente avete una controversia con il vostro datore
di lavoro avete varie possibilità per difendervi. Tutti gli Stati membri
dispongono di giurisdizioni speciali per trattare questo tipo di problemi. Potete
inoltre chiedere aiuto o consiglio ad associazioni o a sindacati. Se ritenete che
le amministrazioni nazionali, regionali o locali abbiano mal interpretato o male
applicato i vostri diritti, potete presentare un reclamo. Parimenti, se ritenete
che siete stati vittima (voi o un vostro familiare) di una discriminazione, non
siete certo sprovvisti di mezzi d’azione.
Anzitutto vi consigliamo di rivolgervi all’amministrazione interessata. Qualora
essa persista a non volervi dare soddisfazione, avete il diritto di far ricorso ad
altre possibilità.
È tuttavia nel vostro interesse privilegiare le iniziative sul piano nazionale. Il
ventaglio delle vie di ricorso è più ampio e permette, se del caso, di essere
indennizzati. I giudici nazionali hanno peraltro tutta la competenza necessaria
per far applicare le disposizioni che derivano dal diritto comunitario, scartando,
se del caso, l’applicazione delle disposizioni o delle misure contrarie a
quest’ultimo.
Sappiate inoltre che disponete anche della possibilità di far valere i vostri diritti
a livello europeo. Potete ad esempio trasmettere un reclamo alla Commissione
europea (cfr. scheda «Indirizzi utili»). Se il fondamento del vostro reclamo è
riconosciuto, la Commissione può allora prendere contatto con lo Stato
membro interessato. Essa solleciterà delle spiegazioni per richiedere a questo
Stato che ponga termine al mancato rispetto del diritto comunitario. Qualora
non ottenga soddisfazione, la Commissione potrà avviare una procedura
d’infrazione contro il paese in questione. Questa procedura può sfociare in un
ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
In quanto cittadino dell’Unione avete anche il diritto di presentare una
petizione al Parlamento europeo (cfr. scheda «Indirizzi utili») e di rivolgervi ad
un parlamentare europeo che potrà eventualmente presentare
un’interrogazione alla Commissione o al Consiglio dei ministri. Le risposte e le
interrogazioni vengono rese pubbliche.
Potete infine rivolgervi al mediatore europeo (cfr. scheda «Indirizzi utili»), ma
soltanto qualora il vostro reclamo riguardi casi di cattiva amministrazione (ad
esempio, irregolarità o omissioni amministrative) proprie esclusivamente delle
istituzioni comunitarie (Parlamento, Consiglio o Commissione) o degli
organismi decentrati della Comunità (come ad esempio la Fondazione europea
per la formazione professionale). Il mediatore europeo non è tuttavia
competente nel caso di reclami riguardanti le attività di amministrazioni
nazionali o locali.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002
© Comunità europee, 2002
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
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Lavorare in un altro paese dell`UE