2009 Provincia Autonoma di Trento a cura della Consigliera di Parità persecutori come difendersi dagli atti ANTI-STALKING: VADEMECUM Giunta della Provincia Autonoma di Trento Trento, 2009 Foto di Lucio Tonina, e-mail: [email protected] Comitato Pari Opportunità presso Consiglio dell’Ordine Avvocati diTrento Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza Si ringrazia per la collaborazione: Docente di diritto del lavoro Università di Trento Stefania Scarponi avvocato, Presidente Comitato Pari Opportunità Foro di Trento Elisabetta Peterlongo avvocato, componente Comitato Pari Opportunità Foro di Trento Annelise Filz Capo di Gabinetto Assessorato alla Solidarietà internazionale e alla convivenza Gianfranco Conte Docente di diritto penale Università di Trento Sergio Bonini Psichiatra e criminologo di Trento Fabio Bonadiman Magistrato del Tribunale di Trento Fabio Biasi Vice-Consigliera di Parità Provincia Autonoma Trento Gabriella di Paolo Consigliera di Parità Provincia Autonoma Trento Eleonora Stenico Realizzazione a cura di: -3- Gli “atti persecutori” (stalking) sono comportamenti indesiderati, molesti e persistenti, con i quali una persona (lo stalker) ne perseguita un’altra (la vittima) cercando ripetutamente dei contatti, invadendo pesantemente la sua vita privata e provocando, con atteggiamenti aggressivi o falsamente benevoli, disagio, ansia e paura. Si tratta di condotte che non devono essere sottovalutate, perchè spesso costituiscono l’anticamera di episodi gravi di violenza. Al proposito, una recente ricerca dell’Osservatorio Nazionale sullo Stalking evidenzia che negli ultimi 8 anni il 20% degli italiani (la maggioranza dei quali donne) sono stati vittime di atti persecutori. Anche l’ “Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne” condotta nel 2007 in Italia dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, 2007) ha rilevato che gli atti persecutori colpiscono ogni anno oltre 2 milioni di donne e si riferiscono ad episodi messi in atto principalmente da expartner: mariti/mogli, conviventi, fidanzati/e (seppur possano essere commessi anche da conoscenti, colleghi, o estranei). Allo scopo di combattere con decisione questo fenomeno, che nell’ultimo decennio è emerso in tutta la sua gravità e complessità, il nostro Paese si è dotato, lo scorso 23 aprile 2009, Presentazione -4- Un sentito ringraziamento va al Gruppo di della legge n. 38, che punisce come reato gli “atti persecutori” (stalking, dall’inglese to stalk, fare la posta, inseguire, cacciare). Accanto alle norme penalistiche, esistono peraltro anche misure di tipo civilistico, quali ad esempio ingiunzioni o ordini di protezione, che vietano allo stalker di avvicinarsi alla vittima, oltre che forme di protezione specifiche per gli atti persecutori posti in essere nel rapporto di lavoro; salva, in ogni caso, la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. Proprio al fine di consentire alle vittime di reagire, appare imprescindibile la diffusa conoscenza del fenomeno e della normativa di riferimento, degli strumenti di tutela e dei soggetti e servizi a cui rivolgersi sul territorio per ottenere aiuto. Per questo motivo la Consigliera di Parità, in collaborazione con l’Assessorato alla Solidarietà internazionale ed alla Convivenza e grazie all’importante contributo di un Gruppo di Lavoro costituito da esperti e operatori del settore, ha ritenuto utile realizzare il presente opuscolo di carattere informativo, nella convinzione che disporre di uno strumento che agevoli nella comprensione ed identificazione del fenomeno e che suggerisca cosa fare, ora e come, possa aiutare ciascuno a difendere la propria persona ed a restare padrone della propria vita! -5- Lia Giovanazzi Beltrami Assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Eleonora Stenico Consigliera di Parità Lavoro: avv. Gabriella di Paolo, dott. Fabio Biasi, dott. Fabio Bonadiman, prof. Sergio Bonini, Gianfranco Conte, avv. Annelise Filz, avv. Elisabetta Peterlongo, prof.ssa Stefania Scarponi. -6- Il termine stalking deriva dal verbo inglese “to stalk”: inseguire, fare la posta, cacciare in appostamento Nell’agire del molestatore si possono riconoscere diversi moventi: il desiderio di ristabilire una precedente relazione terminata; la ricerca di una gratificazione sessuale, anche violenta; il tentativo ossessivo di instaurare una relazione e/o un contatto anche con persone pubblicamente note; il desiderio di vendetta. Con gli atti persecutori lo stalker limita la libertà personale della vittima imponendole contatti e comunicazioni non volute, ne viola la privacy e la porta all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo. Lo stalking è un insieme di comportamenti indesiderati, molesti e persistenti con i quali una persona (stalker) ne perseguita un’altra (vittima) cercando ripetutamente dei contatti indesiderati, commettendo pesanti intrusioni nella sua vita privata, e provocando, con atteggiamenti aggressivi o falsamente benevoli, disagio, ansia o paura. Stalking, che cos’è? -7- 4. precedente rapporto/relazione con la vittima: lo stalker solitamente (ma non sempre!) è un soggetto che è stato coinvolto in precedenti relazioni sentimentali/amorose con la sua vittima, ossia in rapporti di tipo affettivo, il cui andamento, spesso intenso e problematico, è divenuto poi motivo di astio e di vendetta una volta finito; un esito che può innescare, in chi viene lasciato, 3. forte pressione psicologica: lo stalker agisce sottoponendo la sua vittima ad una forte pressione psicologica, generando in lei una persistente preoccupazione, stato d’ansia e di allerta 2. ripetitività delle condotte moleste: lo stalker pone in essere una serie di comportamenti ripetuti nel tempo, indesiderati ed intrusivi nella vita della sua vittima; 1. insistenza: lo stalker molesta con insistenza la sua vittima, costringendola finanche a modificare le sue abitudini quotidiane; Quali sono gli elementi caratterizzanti lo stalking? -8- Anzi, in genere aumenta in una continua escalation! Non credere mai che lo stalking finisca da sé. delle reazioni vittimistiche o minacciose, pur di recuperare, irrazionalmente, quanto “perduto”. Lo stalker può altresì essere un collega di lavoro o un superiore gerarchico, oppure un utente nei confronti del proprio “operatore di help-profession” (si pensi, ad es., al terapeuta, al medico, all’assistente sociale, all’avvocato, etc.). Anche in tali rapporti il coinvolgimento emotivo può deformarsi ed essere asservito a dinamiche perverse o patologiche. -9- Gli studi sulla materia hanno distinto gli stalkers in 5 tipologie: Con alta probabilità lo stalker ha una storia di vita molto problematica, caratterizzata di sovente da una famiglia originaria violenta, o da taluno dei familiari affetto da disturbi mentali, o da devianze comportamentali, o ancora facente abuso di droghe. Questo molestatore assillante realizza condotte moleste e/o violente, progressivamente sempre più gravi con un aumento del rischio per la vittima in caso di abuso di sostanze stupefacenti o alcooliche, ovvero se presenta un disturbo della personalità o se vi è stata in precedenza una relazione intima con la vittima. In particolare, quest’ultima condizione favorisce le minacce e porta a gesti aggressivi e pericolosi a causa della sua familiarità con la quotidianità della vittima e per la condivisione di reazioni emotive più intense. Pur nella relatività dei dati, lo stalker è prevalentemente un uomo che perseguita una donna con la quale solitamente ha avuto una relazione affettiva. Ha un’età media intorno ai 36 anni; nella maggior parte dei casi è single (o separato o divorziato); ha un buon livello di scolarità (seppur di solito inferiore a quello della vittima) e spesso è disoccupato. Chi è lo stalker? - 10 - • il “respinto”: persona rifiutata, che attua comportamenti persecutori a causa del rifiuto subito, ed ha due obiettivi: da un lato, stabilire o ristabilire la relazione con la vittima, dall’altro vendicarsi per l’abbandono subito; diventa un vero e proprio persecutore. Rientra in questa tipologia l’80% dei casi di stalking. • il “corteggiatore incompetente”: soggetto con forti difficoltà relazionali, che, con l’intenzione di corteggiare una persona, finisce per essere invadente, fastidioso, ossessivo ed opprimente; • il “bisognoso d’affetto”: soggetto motivato dalla ricerca di amicizia, affetto o amore, agisce con insistenza nel tentativo di instaurare una relazione affettiva con la vittima, soprattutto nell’ambito di rapporti professionali particolarmente stretti, quali pazientepsicoterapeuta o cliente-avvocato (help profession); • il “risentito”: ex partner rancoroso, che desidera vendicarsi per essere stato lasciato per motivi da lui ritenuti ingiusti; - 11 - Se ritieni di essere vittima di stalking, non aspettare, reagisci! • il “predatore”: è il tipo di stalker più temibile e pericoloso; ha una mente profondamente sconvolta e presenta gravi disturbi nella sfera sessuale. Ambisce ad esercitare il suo potere fisico sulla vittima con lo scopo di avere rapporti sessuali, e trova eccitazione nel pianificare la caccia alla preda, preparando lucidamente l’agguato, assoggettando la vittima ad un persistente stato di paura. - 12 - • le fa recapitare oggetti indesiderati, cibo avariato, animali senza vita; • le fa trovare propri bigliettini, scritte, lettere, o perfino graffiti e murales, a casa, nelle giacca o nel cappotto, sul parabrezza dell’auto, sul posto di lavoro o nei luoghi da lei abitualmente frequentati; • la molesta via internet (Cyberstalking); • la tempesta di sms, mms, e-mail, fax, di giorno e di notte; • le lascia continui messaggi sulla segreteria telefonica; • le telefona in continuazione, anche di notte, spesso senza parlare; • la segue per strada, la spia, la sorveglia, le scatta fotografie di nascosto; • attende la sua vittima sotto casa, o nei luoghi che la vittima frequenta abitualmente o sul posto di lavoro, cercando di avvicinarla insistentemente ed in ogni modo; Egli solitamente: Come e dove agisce lo stalker? - 13 - Non sottovalutare le condotte dello stalker. Ne potrebbe derivare un serio pericolo per la tua vita! • compie atti di danneggiamento e vandalismo sulle sue cose (automobile, cassetta della posta, giardino, cancello, porta di casa, ecc.). • la minaccia e la intimidisce insistentemente, oppure minaccia o intimidisce persone a lei vicine (colleghi, familiari, amici, figli, genitori); - 14 - A questo si aggiungono via via disturbi psicologici, derivati dalla incapacità di sfuggire, di affrontare o di risolvere il problema; ruminazioni ossessive ed impotenti su come comportarsi e cosa fare; alterazioni nella personalità con inibizione, labilità e ritiro sociale; costanti sentimenti di colpa con autoaccusa e senso di corresponsabilità che possono sfociare, talvolta, nella ricerca e desiderio di autoaggressività punitiva, e persino nella perdita della libertà affettiva con collusioni perverse con l’aggressore. La persecuzione di un molestatore assillante influisce negativamente sulla qualità della vita della vittima, costringendola il più delle volte a cambiare abitudini e frequentazioni, compromettendone relazioni sentimentali, familiari e sociali. Talvolta spinge la vittima a cambiare persino la residenza o il lavoro, e quasi sempre il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica; ad evitare consapevolmente luoghi od occasioni dove potrebbe incontrare lo stalker; a ricorrere a misure di autoprotezione personale e ad installare sistemi di sicurezza domestica; ad affrontare esborsi economici per cure psicologiche, azioni legali, riparazione danni. Cosa provoca lo stalking nella vittima? - 15 - il 10% delle vittime ammette di essere arrivata a pensare di porre fine alla propria VITA! il 35% delle vittime manifesta problemi di tipo psicopatologico a distanza di un anno dalla fine dello stalking Non esitare a riconoscere o ad affrontare il disagio dello stalking: è a rischio la tua persona! Nel trascorrere del tempo i diversi sintomi - di ansia, tristezza, impotenza, insonnia, paura - si strutturano in forme decisamente più gravi generando attacchi di panico, disturbo post traumatico da stress, grave depressione, disturbi da somatizzazione o condotte di abuso da sostanze. - 16 - 5. attivi una serie di accorgimenti con i quali rispondere drasticamente alla ricerca di contatto da parte dello stalker, fra i quali la modifica, almeno parziale, delle 4. annoti e conservi possibili elementi di prova (contatti, minacce scritte, numeri di telefono, sms, registrazioni telefoniche, oppure biglietti, lettere, mail e regali indesiderati); 3. in presenza di azioni insistenti, non desiderate e minacciose, esprima apertamente e chiaramente il proprio dissenso e mantenga con il molestatore un atteggiamento emotivamente freddo, formale e distaccato; 2. mantenga la riservatezza dei propri dati (indirizzo, cellulare, mail, carte e servizi, frequentazioni, lavoro...) in ragione del livello di confidenza che vuole dare alla relazione intrapresa; 1. cerchi di conoscere realmente la persona depositaria dei propri sentimenti amorosi; Per evitare di divenire “vittima” dello stalker è bene che ogni persona: Il decalogo anti-stalking: Come ci si difende dallo stalking? - 17 - Rifiuta ogni tipo di contatto con lo stalker! 10. in caso di pericolo si metta a gridare “al fuoco” e non “aiuto”, e, comunque, si rivolga sempre, tempestivamente, alle Forze dell’Ordine, evitando di precipitarsi a casa propria o di amici, perchè lo stalker potrebbe “fare la posta”. 9. informi delle condotte moleste familiari, amici, colleghi, ed anche i condomini, invitandoli a non dare alcuna informazione sul proprio conto, segnalando con una fotografia il sospetto e chiedendo di chiamare la Polizia in caso di rumori inusuali in casa; 8. intervenga sulla sicurezza domestica con soluzioni e sistemi di allarme su porte, finestre e altri accessi; 7. si doti di una rubrica con alcuni numeri di telefono da chiamare in caso di urgenza, e di un telefono cellulare con funzione di chiamate rapide o vocali; 6. si muova in auto con attenzione, parcheggiando in luoghi illuminati, non viaggiando da sola, annotando la targa dei veicoli che la insospettiscono; abitudini di vita, alternando orari, luoghi e tragitti; la protezione costante dei propri dati personali; - 18 - Non farti giustizia da te. Non risolveresti nulla ed aumenteresti il rischio di violenza! Lo stalking richiede atteggiamenti ed iniziative ferme e consapevoli da parte delle Istituzioni competenti. E’ opportuno rimettere alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti/ servizi competenti sul territorio la valutazione dei rischi in essere per la vittima. E’ necessario che tali soggetti istituzionali collaborino per mobilitare un progetto di supporto psicologico e pratico nei confronti della vittima. E’ poco utile che la vittima si attivi in iniziative di riconciliazione o di distacco dal molestatore assillante; e non è il caso che il clan della vittima organizzi misure correttive o punitive. Al di là della solidarietà e dell’istinto di protezione verso la vittima, che induce a forme di aiuto, di comprensione e sostegno psicologico da parte di familiari ed amici, è indispensabile che la persecuzione dello stalker non rimanga taciuta e “privata”, dentro le mura domestiche. Come si aiuta la vittima? - 19 - Perché vi sia il delitto di stalking, occorre poi che il comportamento minaccioso o molesto provochi nella vittima uno di questi tre possibili eventi: o la causazione di un perdurante I concetti di minaccia e di molestia non vengono ulteriormente specificati dall’art. 612-bis, e questo aspetto può essere valutato positivamente dal punto di vista della tutela della vittima: come sappiamo infatti, molteplici e imprevedibili sono le forme attraverso le quali può esprimersi la “fantasia” dello stalker; l’ampia formula legislativa consente allora di punire qualsiasi comportamento minaccioso o molesto purchè, come detto, si tratti di condotta sufficientemente «reiterata». L’art. 612-bis non menziona invece la condotta «violenta»: in tale ipotesi potrà peraltro applicarsi il delitto di violenza privata previsto dall’art. 610 del codice penale. Si punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con condotte reiterate – andrà provata dunque una qualche abitualità nella condotta – minaccia o molesta un’altra persona. Di recente, con legge n. 38 del 2009, il Parlamento italiano ha introdotto nel codice penale il delitto di stalking (art. 612-bis, «atti persecutori»). Il delitto di «atti persecutori»: Cosa prevede la legge? - 20 - L’art. 612-bis prevede infine una serie di circostanze che aggravano la pena: quando il delitto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la vittima; quando il delitto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità; quando il delitto è commesso con armi o da persona «travisata» (cioè, che ha camuffato il proprio aspetto in modo da renderne più difficile il riconoscimento); quando il delitto è stato commesso da soggetto precedentemente ammonito dal questore. stato di ansia o di paura; o la causazione di un fondato timore per l’incolumità propria ovvero di un prossimo congiunto, ovvero di persona affettivamente vicina; o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Va evidenziata la «o»: è sufficiente che si manifesti l’uno o l’altro dei tre eventi ipotizzati, da intendere quindi come eventi alternativi e non da provare cumulativamente: anche questo aspetto aumenta le possibilità di protezione penale della vittima. se il reato è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se il reato è commesso da persona previamente ammonita dal Questore. • • - 21 - la condotta persecutoria è stata posta in essere nei confroti di un minorenne o di una persona disabile, di cui all’art. 3 della legge. n. 104/1992; • Per ottenere l’avvio di un procedimento penale a carico dello stalker, la vittima deve proporre querela entro il termine stabilito dalla legge, ossia entro il termine di 6 mesi, decorrente dai fatti-reato. Si ricordi, però, che ai sensi dell’art. 612-bis il reato diventa procedibile d’ufficio se: Prima di proporre la querela, la vittima può tentare di fare desistere il molestatore assillante rivolgendosi al Questore. A richiesta della persona offesa, e dopo aver assunte le necessarie informazioni, il Questore può infatti emettere un provvedimento di ammonimento. Una cosa importante da ricordare nel valutare se rivolgersi o no al Questore: dopo l’ammonimento, se il molestatore non pone fine alla sua condotta, il reato diviene procedibile d’ufficio. Questo significa che il processo penale potrà svolgersi anche se non è stata proposta querela da parte della vittima. Rimedi in ambito penale - 22 - Al momento della querela-denuncia o anche successivamente, può rivelarsi opportuno che la vittima chieda al Pubblico Ministero di disporre accertamenti medico-legali sul proprio stato di salute e sulle cause di eventuali patologie, mediante consultenza tecnica o incidente probatorio. Tali accertamenti sono infatti utili non solo per la prova del reato, ma Indipendentemente dall’arresto, in pendenza del procedimento penale il Pubblico Ministero procedente può chiedere al Giudice la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa e/o dell’obbligo di mantenimento di una certa distanza dalla vittima e/o dai suoi congiunti (art. 282-ter c.p.p). Nei casi più gravi le misure cautelari possono consistere anche nella custodia in carcere o negli arresti domiciliari. Anzitutto, se lo stalker viene colto in “flagranza” (ossia viene sorpreso mentre sta commettendo atti persecutori), le Forze dell’Ordine possono procedere al suo arresto. Si tratta di arresto facoltativo in flagranza di reato. In seguito alla querela o alla denuncia, il caso viene gestito dalla Procura della Repubblica (Pubblico Ministero) territorialmente competente, in collaborazione con la Polizia Giudiziaria. Tali Autorità possono adottare varie misure a protezione della vittima. - 23 - A questi si aggiungono i danni non patrimoniali quali il danno biologico e il danno esistenziale, nonchè il danno morale e tutti quei danni configurabili nelle ripercussioni che la vittima subisce nel suo vivere comune, nel fatto di sentirsi limitata nella sua libertà a relazionarsi con il mondo, nella tranquillità perduta, nel timore del I danni risarcibili riguardano i danni materiali, quali ad esempio le spese per le cure mediche, per farmaci, per perdita lavoro o conseguenti a danneggiamenti di cose (es. graffi all’automobile, porte scassinate, oggetti rotti ecc.). A fronte di una condotta persecutoria la vittima può chiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti, attraverso l’applicazione dell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale. Il nostro ordinamento prevede, infatti, che ogni comportamento illecito, e lo stalking lo è, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno ingiusto che ne è conseguito. Rimedi in ambito civile anche per consentire al Pubblico Ministero di adottare le iniziative processuali ritenute più idonee ed efficaci. - 24 - Infine, se lo stalking è commesso sui figli minori o sul genitore in presenza dei figli minori, le conseguenze possono arrivare a comportare la decadenza dalla potestà del genitore-stalker sui figli, in considerazione del fatto che la sua condotta denota che egli non ha alcuna cura delle ripercussioni che essa può avere sui figli stessi. E’ addirittura possibile richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della vittima, se legalmente sposata, anche nel caso in cui non sia ancora avviata una causa di separazione. Nel caso in cui lo stalking si consumi in ambito familiare (matrimoniale o di convivenza) la vittima può utilizzare anche lo strumento civilistico degli “ordini di protezione” (art. 342 bis e ter c.c.): in particolare far allontanare il coniuge/compagno persecutante. peggio. Spesso, infatti, i comportamenti che caratterizzano lo stalking creano nella vittima stati di ansia, depressione e perdita del sonno: si tratta di conseguenze che degenerano in una vera e propria patologia, che, attraverso una perizia medico legale, potrà essere accertata, provata e risarcita in giudizio. - 25 - In entrambe le ipotesi descritte resta ferma la possibilità per la vittima di ricorrere ai rimedi in ambito penale o civile, e, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni. Occorre anche verificare se si tratti di un diverso fenomeno definito mobbing, che può essere attuato da parte dei colleghi o dei superiori, tendente ad indurre la vittima a lasciare il posto di lavoro. Anche in questo caso è opportuno rivolgersi ai rappresentanti sindacali, al comitato anti-mobbing (se è stato costituito), o alla Consigliera di parità. Nel caso in cui il comportamento persecutorio avvenga sul posto di lavoro e durante le ore di lavoro (da parte di colleghi o superiori), se ve ne siano le prove, come la presenza di testimoni, oppure prove documentali come biglietti o sms, si potrà fare una segnalazione ai superiori gerarchici, ai rappresentanti sindacali o alla Consigliera di Parità, chiedendo di essere tutelati. La legge prevede infatti la possibilità di applicare sanzioni disciplinari nei confronti di chi lede la dignità e la tranquillità psicologica dei colleghi di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire anche con misure organizzative, come il trasferimento del persecutore. Rimedi in ambito lavorativo PROCURA DELLA REPUBBLICA per depositare la querela e chiedere l’adozione dei provvedimenti di sua competenza • - 26 - POLIZIA DI STATO E/O ARMA DEI CARABINIERI per chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine mentre è in corso lo stalking e/o proporre querela • QUESTURA DI TRENTO per chiedere l’Ammonimento da parte del Questore • Nel fine settimana 327.46.60.907 Dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 19.00 • NUMERO NAZIONALE ANTISTALKING per avere gratuitamente informazioni e assistenza, giuridica e psicologica A chi ci si può rivolgere? CONSULTORI FAMILIARI per chiedere sostegno socio-sanitario SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI per chiedere un intervento socioassistenziale CONSIGLIERA DI PARITÀ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO per chiedere informazioni e tutela (gratuita) in relazione allo stalking realizzato nel contesto lavorativo, da parte di colleghi o del datore di lavoro • • • - 27 - Consigliera di Parità Via Jacopo Aconcio 5, 38121 Trento tel. 0461/493217 – fax: 0461/493157 [email protected] CENTRI ANTIVIOLENZA per essere aiutate ad uscire consapevolmente dalla violenza e chiedere supporto nella presa di contatto con i servizi socio-sanitari • Stampa: Centro duplicazioni della Provincia autonoma di Trento