2009
Provincia Autonoma di Trento
a cura della
Consigliera di Parità
persecutori
come difendersi dagli atti
ANTI-STALKING:
VADEMECUM
Giunta della Provincia Autonoma di Trento
Trento, 2009
Foto di Lucio Tonina, e-mail: [email protected]
Comitato Pari Opportunità
presso Consiglio dell’Ordine Avvocati diTrento
Assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza
Si ringrazia per la collaborazione:
Docente di diritto del lavoro Università di Trento
Stefania Scarponi
avvocato, Presidente Comitato Pari Opportunità
Foro di Trento
Elisabetta Peterlongo
avvocato, componente Comitato Pari Opportunità
Foro di Trento
Annelise Filz
Capo di Gabinetto Assessorato alla Solidarietà
internazionale e alla convivenza
Gianfranco Conte
Docente di diritto penale Università di Trento
Sergio Bonini
Psichiatra e criminologo di Trento
Fabio Bonadiman
Magistrato del Tribunale di Trento
Fabio Biasi
Vice-Consigliera di Parità Provincia Autonoma
Trento
Gabriella di Paolo
Consigliera di Parità Provincia Autonoma Trento
Eleonora Stenico
Realizzazione a cura di:
-3-
Gli “atti persecutori” (stalking) sono
comportamenti indesiderati, molesti e
persistenti, con i quali una persona (lo stalker)
ne perseguita un’altra (la vittima) cercando
ripetutamente dei contatti, invadendo
pesantemente la sua vita privata e provocando,
con atteggiamenti aggressivi o falsamente
benevoli, disagio, ansia e paura.
Si tratta di condotte che non devono essere
sottovalutate, perchè spesso costituiscono
l’anticamera di episodi gravi di violenza.
Al
proposito,
una
recente
ricerca
dell’Osservatorio Nazionale sullo Stalking
evidenzia che negli ultimi 8 anni il 20% degli
italiani (la maggioranza dei quali donne)
sono stati vittime di atti persecutori. Anche
l’ “Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle
donne” condotta nel 2007 in Italia dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT, 2007) ha
rilevato che gli atti persecutori colpiscono ogni
anno oltre 2 milioni di donne e si riferiscono
ad episodi messi in atto principalmente da expartner: mariti/mogli, conviventi, fidanzati/e
(seppur possano essere commessi anche da
conoscenti, colleghi, o estranei).
Allo scopo di combattere con decisione questo
fenomeno, che nell’ultimo decennio è emerso
in tutta la sua gravità e complessità, il nostro
Paese si è dotato, lo scorso 23 aprile 2009,
Presentazione
-4-
Un sentito ringraziamento va al Gruppo di
della legge n. 38, che punisce come reato gli
“atti persecutori” (stalking, dall’inglese to
stalk, fare la posta, inseguire, cacciare).
Accanto alle norme penalistiche, esistono
peraltro anche misure di tipo civilistico, quali
ad esempio ingiunzioni o ordini di protezione,
che vietano allo stalker di avvicinarsi alla
vittima, oltre che
forme di protezione
specifiche per gli atti persecutori posti in
essere nel rapporto di lavoro; salva, in ogni
caso, la possibilità di ottenere il risarcimento
dei danni.
Proprio al fine di consentire alle vittime di
reagire, appare imprescindibile la diffusa
conoscenza del fenomeno e della normativa
di riferimento, degli strumenti di tutela e dei
soggetti e servizi a cui rivolgersi sul territorio
per ottenere aiuto.
Per questo motivo la Consigliera di Parità,
in collaborazione con l’Assessorato alla
Solidarietà internazionale ed alla Convivenza e
grazie all’importante contributo di un Gruppo
di Lavoro costituito da esperti e operatori del
settore, ha ritenuto utile realizzare il presente
opuscolo di carattere informativo, nella
convinzione che disporre di uno strumento che
agevoli nella comprensione ed identificazione
del fenomeno e che suggerisca cosa fare, ora
e come, possa aiutare ciascuno a difendere la
propria persona ed a restare padrone della
propria vita!
-5-
Lia Giovanazzi Beltrami
Assessore alla Solidarietà internazionale
e alla Convivenza
Eleonora Stenico
Consigliera di Parità
Lavoro: avv. Gabriella di Paolo, dott. Fabio
Biasi, dott. Fabio Bonadiman, prof. Sergio
Bonini, Gianfranco Conte, avv. Annelise Filz,
avv. Elisabetta Peterlongo, prof.ssa Stefania
Scarponi.
-6-
Il termine stalking deriva dal verbo inglese
“to stalk”:
inseguire, fare la posta,
cacciare in appostamento
Nell’agire del molestatore si possono
riconoscere diversi moventi: il desiderio di
ristabilire una precedente relazione terminata;
la ricerca di una gratificazione sessuale, anche
violenta; il tentativo ossessivo di instaurare
una relazione e/o un contatto anche con
persone pubblicamente note; il desiderio di
vendetta.
Con gli atti persecutori lo stalker limita la
libertà personale della vittima imponendole
contatti e comunicazioni non volute, ne viola la
privacy e la porta all’esasperazione, facendola
sentire indifesa ed in costante pericolo.
Lo stalking è un insieme di comportamenti
indesiderati, molesti e persistenti con i
quali una persona (stalker) ne perseguita
un’altra (vittima) cercando ripetutamente dei
contatti indesiderati, commettendo pesanti
intrusioni nella sua vita privata, e provocando,
con atteggiamenti aggressivi o falsamente
benevoli, disagio, ansia o paura.
Stalking, che cos’è?
-7-
4. precedente rapporto/relazione con la
vittima:
lo stalker solitamente (ma non sempre!)
è un soggetto che è stato coinvolto in
precedenti relazioni sentimentali/amorose
con la sua vittima, ossia in rapporti di tipo
affettivo, il cui andamento, spesso intenso
e problematico, è divenuto poi motivo di
astio e di vendetta una volta finito; un esito
che può innescare, in chi viene lasciato,
3. forte pressione psicologica:
lo stalker agisce sottoponendo la sua
vittima ad una forte pressione psicologica,
generando in lei una persistente
preoccupazione, stato d’ansia e di allerta
2. ripetitività delle condotte moleste:
lo stalker pone in essere una serie di
comportamenti ripetuti nel tempo,
indesiderati ed intrusivi nella vita della
sua vittima;
1. insistenza:
lo stalker molesta con insistenza la
sua vittima, costringendola finanche a
modificare le sue abitudini quotidiane;
Quali sono gli elementi caratterizzanti
lo stalking?
-8-
Anzi, in genere aumenta
in una continua escalation!
Non credere mai
che lo stalking finisca da sé.
delle reazioni vittimistiche o minacciose,
pur di recuperare, irrazionalmente, quanto
“perduto”.
Lo stalker può altresì essere un collega
di lavoro o un superiore gerarchico,
oppure un utente nei confronti del proprio
“operatore di help-profession” (si pensi, ad
es., al terapeuta, al medico, all’assistente
sociale, all’avvocato, etc.). Anche in tali
rapporti il coinvolgimento emotivo può
deformarsi ed essere asservito a dinamiche
perverse o patologiche.
-9-
Gli studi sulla materia hanno distinto gli
stalkers in 5 tipologie:
Con alta probabilità lo stalker ha una storia
di vita molto problematica, caratterizzata di
sovente da una famiglia originaria violenta,
o da taluno dei familiari affetto da disturbi
mentali, o da devianze comportamentali, o
ancora facente abuso di droghe.
Questo molestatore assillante realizza condotte
moleste e/o violente, progressivamente
sempre più gravi con un aumento del rischio
per la vittima in caso di abuso di sostanze
stupefacenti o alcooliche, ovvero se presenta
un disturbo della personalità o se vi è stata
in precedenza una relazione intima con la
vittima. In particolare, quest’ultima condizione
favorisce le minacce e porta a gesti aggressivi
e pericolosi a causa della sua familiarità con la
quotidianità della vittima e per la condivisione
di reazioni emotive più intense.
Pur nella relatività dei dati, lo stalker è
prevalentemente un uomo che perseguita una
donna con la quale solitamente ha avuto una
relazione affettiva. Ha un’età media intorno ai
36 anni; nella maggior parte dei casi è single
(o separato o divorziato); ha un buon livello
di scolarità (seppur di solito inferiore a quello
della vittima) e spesso è disoccupato.
Chi è lo stalker?
- 10 -
• il “respinto”: persona rifiutata, che
attua comportamenti persecutori a
causa del rifiuto subito, ed ha due
obiettivi: da un lato, stabilire o
ristabilire la relazione con la vittima,
dall’altro vendicarsi per l’abbandono
subito; diventa un vero e proprio
persecutore. Rientra in questa tipologia
l’80% dei casi di stalking.
• il “corteggiatore incompetente”:
soggetto con forti difficoltà relazionali,
che, con l’intenzione di corteggiare una
persona, finisce per essere invadente,
fastidioso, ossessivo ed opprimente; • il “bisognoso d’affetto”: soggetto
motivato dalla ricerca di amicizia,
affetto o amore, agisce con insistenza
nel tentativo di instaurare una relazione
affettiva con la vittima, soprattutto
nell’ambito di rapporti professionali
particolarmente stretti, quali pazientepsicoterapeuta o cliente-avvocato
(help profession); • il “risentito”: ex partner rancoroso,
che desidera vendicarsi per essere
stato lasciato per motivi da lui ritenuti
ingiusti; - 11 -
Se ritieni di essere vittima di stalking,
non aspettare, reagisci!
• il “predatore”: è il tipo di stalker più
temibile e pericoloso; ha una mente
profondamente sconvolta e presenta
gravi disturbi nella sfera sessuale.
Ambisce ad esercitare il suo potere
fisico sulla vittima con lo scopo
di avere rapporti sessuali, e trova
eccitazione nel pianificare la caccia
alla preda, preparando lucidamente
l’agguato, assoggettando la vittima
ad un persistente stato di paura.
- 12 -
• le fa recapitare oggetti indesiderati, cibo
avariato, animali senza vita;
• le fa trovare propri bigliettini, scritte,
lettere, o perfino graffiti e murales, a casa,
nelle giacca o nel cappotto, sul parabrezza
dell’auto, sul posto di lavoro o nei luoghi
da lei abitualmente frequentati;
• la molesta via internet (Cyberstalking);
• la tempesta di sms, mms, e-mail, fax, di
giorno e di notte;
• le lascia continui messaggi sulla segreteria
telefonica;
• le telefona in continuazione, anche di
notte, spesso senza parlare;
• la segue per strada, la spia, la sorveglia, le
scatta fotografie di nascosto;
• attende la sua vittima sotto casa, o nei luoghi
che la vittima frequenta abitualmente o sul
posto di lavoro, cercando di avvicinarla
insistentemente ed in ogni modo;
Egli solitamente:
Come e dove agisce lo stalker?
- 13 -
Non sottovalutare le condotte dello stalker.
Ne potrebbe derivare un serio pericolo
per la tua vita!
• compie atti di danneggiamento e
vandalismo sulle sue cose (automobile,
cassetta della posta, giardino, cancello,
porta di casa, ecc.).
• la minaccia e la intimidisce insistentemente,
oppure minaccia o intimidisce persone a
lei vicine (colleghi, familiari, amici, figli,
genitori);
- 14 -
A questo si aggiungono via via disturbi
psicologici, derivati dalla incapacità di
sfuggire, di affrontare o di risolvere il
problema; ruminazioni ossessive ed impotenti
su come comportarsi e cosa fare; alterazioni
nella personalità con inibizione, labilità e
ritiro sociale; costanti sentimenti di colpa
con autoaccusa e senso di corresponsabilità
che possono sfociare, talvolta, nella ricerca
e desiderio di autoaggressività punitiva, e
persino nella perdita della libertà affettiva con
collusioni perverse con l’aggressore.
La persecuzione di un molestatore assillante
influisce negativamente sulla qualità della
vita della vittima, costringendola il più delle
volte a cambiare abitudini e frequentazioni,
compromettendone relazioni sentimentali,
familiari e sociali. Talvolta spinge la vittima
a cambiare persino la residenza o il lavoro,
e quasi sempre il numero di telefono e
l’indirizzo di posta elettronica; ad evitare
consapevolmente luoghi od occasioni dove
potrebbe incontrare lo stalker; a ricorrere
a misure di autoprotezione personale e ad
installare sistemi di sicurezza domestica;
ad affrontare esborsi economici per cure
psicologiche, azioni legali, riparazione danni.
Cosa provoca lo stalking
nella vittima?
- 15 -
il 10% delle vittime ammette
di essere arrivata a pensare di porre fine
alla propria VITA!
il 35% delle vittime manifesta
problemi di tipo psicopatologico
a distanza di un anno
dalla fine dello stalking
Non esitare a riconoscere o ad affrontare
il disagio dello stalking:
è a rischio la tua persona!
Nel trascorrere del tempo i diversi sintomi - di
ansia, tristezza, impotenza, insonnia, paura
- si strutturano in forme decisamente più
gravi generando attacchi di panico, disturbo
post traumatico da stress, grave depressione,
disturbi da somatizzazione o condotte di
abuso da sostanze.
- 16 -
5. attivi una serie di accorgimenti con i quali
rispondere drasticamente alla ricerca
di contatto da parte dello stalker, fra i
quali la modifica, almeno parziale, delle
4. annoti e conservi possibili elementi di
prova (contatti, minacce scritte, numeri di
telefono, sms, registrazioni telefoniche,
oppure biglietti, lettere, mail e regali
indesiderati);
3. in presenza di azioni insistenti, non
desiderate e minacciose, esprima
apertamente e chiaramente il proprio
dissenso e mantenga con il molestatore
un atteggiamento emotivamente freddo,
formale e distaccato;
2. mantenga la riservatezza dei propri dati
(indirizzo, cellulare, mail, carte e servizi,
frequentazioni, lavoro...) in ragione del
livello di confidenza che vuole dare alla
relazione intrapresa;
1. cerchi di conoscere realmente la persona
depositaria dei propri sentimenti
amorosi;
Per evitare di divenire “vittima” dello stalker
è bene che ogni persona:
Il decalogo anti-stalking:
Come ci si difende dallo stalking?
- 17 -
Rifiuta ogni tipo di contatto con lo stalker!
10. in caso di pericolo si metta a gridare “al
fuoco” e non “aiuto”, e, comunque, si
rivolga sempre, tempestivamente, alle
Forze dell’Ordine, evitando di precipitarsi
a casa propria o di amici, perchè lo stalker
potrebbe “fare la posta”.
9. informi delle condotte moleste familiari,
amici, colleghi, ed anche i condomini,
invitandoli a non dare alcuna informazione
sul proprio conto, segnalando con una
fotografia il sospetto e chiedendo di
chiamare la Polizia in caso di rumori
inusuali in casa;
8. intervenga sulla sicurezza domestica con
soluzioni e sistemi di allarme su porte,
finestre e altri accessi;
7. si doti di una rubrica con alcuni numeri di
telefono da chiamare in caso di urgenza,
e di un telefono cellulare con funzione di
chiamate rapide o vocali;
6. si muova in auto con attenzione,
parcheggiando in luoghi illuminati, non
viaggiando da sola, annotando la targa dei
veicoli che la insospettiscono;
abitudini di vita, alternando orari, luoghi
e tragitti; la protezione costante dei propri
dati personali;
- 18 -
Non farti giustizia da te.
Non risolveresti nulla
ed aumenteresti il rischio di violenza!
Lo stalking richiede atteggiamenti ed
iniziative ferme e consapevoli da parte delle
Istituzioni competenti. E’ opportuno rimettere
alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti/ servizi
competenti sul territorio la valutazione dei
rischi in essere per la vittima. E’ necessario
che tali soggetti istituzionali collaborino per
mobilitare un progetto di supporto psicologico
e pratico nei confronti della vittima.
E’ poco utile che la vittima si attivi in
iniziative di riconciliazione o di distacco dal
molestatore assillante; e non è il caso che il
clan della vittima organizzi misure correttive
o punitive.
Al di là della solidarietà e dell’istinto di
protezione verso la vittima, che induce a
forme di aiuto, di comprensione e sostegno
psicologico da parte di familiari ed amici,
è indispensabile che la persecuzione dello
stalker non rimanga taciuta e “privata”,
dentro le mura domestiche.
Come si aiuta la vittima?
- 19 -
Perché vi sia il delitto di stalking, occorre poi
che il comportamento minaccioso o molesto
provochi nella vittima uno di questi tre possibili
eventi: o la causazione di un perdurante
I concetti di minaccia e di molestia non
vengono ulteriormente specificati dall’art.
612-bis, e questo aspetto può essere valutato
positivamente dal punto di vista della tutela
della vittima: come sappiamo infatti, molteplici
e imprevedibili sono le forme attraverso le
quali può esprimersi la “fantasia” dello stalker;
l’ampia formula legislativa consente allora di
punire qualsiasi comportamento minaccioso o
molesto purchè, come detto, si tratti di condotta
sufficientemente «reiterata». L’art. 612-bis
non menziona invece la condotta «violenta»:
in tale ipotesi potrà peraltro applicarsi il delitto
di violenza privata previsto dall’art. 610 del
codice penale.
Si punisce con la pena della reclusione da sei
mesi a quattro anni chi, con condotte reiterate
– andrà provata dunque una qualche abitualità
nella condotta – minaccia o molesta un’altra
persona.
Di recente, con legge n. 38 del 2009, il
Parlamento italiano ha introdotto nel codice
penale il delitto di stalking (art. 612-bis, «atti
persecutori»).
Il delitto di «atti persecutori»:
Cosa prevede la legge?
- 20 -
L’art. 612-bis prevede infine una serie di
circostanze che aggravano la pena: quando
il delitto è commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato o da persona che sia
stata legata da relazione affettiva con la
vittima; quando il delitto è commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità;
quando il delitto è commesso con armi o da
persona «travisata» (cioè, che ha camuffato
il proprio aspetto in modo da renderne più
difficile il riconoscimento); quando il delitto è
stato commesso da soggetto precedentemente
ammonito dal questore.
stato di ansia o di paura; o la causazione di
un fondato timore per l’incolumità propria
ovvero di un prossimo congiunto, ovvero
di persona affettivamente vicina; o la
costrizione ad alterare le proprie abitudini
di vita. Va evidenziata la «o»: è sufficiente
che si manifesti l’uno o l’altro dei tre eventi
ipotizzati, da intendere quindi come eventi
alternativi e non da provare cumulativamente:
anche questo aspetto aumenta le possibilità di
protezione penale della vittima.
se il reato è connesso ad altro delitto per
il quale si deve procedere d’ufficio;
se il reato è commesso da persona
previamente ammonita dal Questore.
•
•
- 21 -
la condotta persecutoria è stata posta in
essere nei confroti di un minorenne o di
una persona disabile, di cui all’art. 3 della
legge. n. 104/1992;
•
Per ottenere l’avvio di un procedimento penale
a carico dello stalker, la vittima deve proporre
querela entro il termine stabilito dalla legge,
ossia entro il termine di 6 mesi, decorrente dai
fatti-reato.
Si ricordi, però, che ai sensi dell’art. 612-bis il
reato diventa procedibile d’ufficio se:
Prima di proporre la querela, la vittima
può tentare di fare desistere il molestatore
assillante rivolgendosi al Questore. A
richiesta della persona offesa, e dopo aver
assunte le necessarie informazioni, il Questore
può infatti emettere un provvedimento di
ammonimento.
Una cosa importante da ricordare nel
valutare se rivolgersi o no al Questore:
dopo l’ammonimento, se il molestatore non
pone fine alla sua condotta, il reato diviene
procedibile d’ufficio. Questo significa che il
processo penale potrà svolgersi anche se non è
stata proposta querela da parte della vittima.
Rimedi in ambito penale
- 22 -
Al momento della querela-denuncia o anche
successivamente, può rivelarsi opportuno
che la vittima chieda al Pubblico Ministero
di disporre accertamenti medico-legali sul
proprio stato di salute e sulle cause di eventuali
patologie, mediante consultenza tecnica o
incidente probatorio. Tali accertamenti sono
infatti utili non solo per la prova del reato, ma
Indipendentemente dall’arresto, in pendenza
del procedimento penale il Pubblico Ministero
procedente può chiedere al Giudice la misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla
stessa e/o dell’obbligo di mantenimento di
una certa distanza dalla vittima e/o dai suoi
congiunti (art. 282-ter c.p.p). Nei casi più
gravi le misure cautelari possono consistere
anche nella custodia in carcere o negli
arresti domiciliari.
Anzitutto, se lo stalker viene colto in
“flagranza” (ossia viene sorpreso mentre
sta commettendo atti persecutori), le Forze
dell’Ordine possono procedere al suo arresto.
Si tratta di arresto facoltativo in flagranza
di reato.
In seguito alla querela o alla denuncia, il caso
viene gestito dalla Procura della Repubblica
(Pubblico
Ministero)
territorialmente
competente, in collaborazione con la Polizia
Giudiziaria. Tali Autorità possono adottare
varie misure a protezione della vittima.
- 23 -
A questi si aggiungono i danni non
patrimoniali quali il danno biologico e
il danno esistenziale, nonchè il danno
morale e tutti quei danni configurabili nelle
ripercussioni che la vittima subisce nel suo
vivere comune, nel fatto di sentirsi limitata
nella sua libertà a relazionarsi con il mondo,
nella tranquillità perduta, nel timore del
I danni risarcibili riguardano i danni
materiali, quali ad esempio le spese per le
cure mediche, per farmaci, per perdita lavoro
o conseguenti a danneggiamenti di cose (es.
graffi all’automobile, porte scassinate, oggetti
rotti ecc.).
A fronte di una condotta persecutoria la vittima
può chiedere il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, attraverso l’applicazione
dell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità
extracontrattuale. Il nostro ordinamento
prevede, infatti, che ogni comportamento
illecito, e lo stalking lo è, obbliga colui che lo
ha commesso a risarcire il danno ingiusto che
ne è conseguito.
Rimedi in ambito civile
anche per consentire al Pubblico Ministero di
adottare le iniziative processuali ritenute più
idonee ed efficaci.
- 24 -
Infine, se lo stalking è commesso sui figli
minori o sul genitore in presenza dei figli
minori, le conseguenze possono arrivare a
comportare la decadenza dalla potestà del
genitore-stalker sui figli, in considerazione
del fatto che la sua condotta denota che egli
non ha alcuna cura delle ripercussioni che
essa può avere sui figli stessi.
E’ addirittura possibile richiedere la
corresponsione di un assegno di mantenimento
a favore della vittima, se legalmente sposata,
anche nel caso in cui non sia ancora avviata
una causa di separazione.
Nel caso in cui lo stalking si consumi in ambito
familiare (matrimoniale o di convivenza)
la vittima può utilizzare anche lo strumento
civilistico degli “ordini di protezione” (art.
342 bis e ter c.c.): in particolare far allontanare
il coniuge/compagno persecutante.
peggio. Spesso, infatti, i comportamenti che
caratterizzano lo stalking creano nella vittima
stati di ansia, depressione e perdita del sonno:
si tratta di conseguenze che degenerano in una
vera e propria patologia, che, attraverso una
perizia medico legale, potrà essere accertata,
provata e risarcita in giudizio.
- 25 -
In entrambe le ipotesi descritte resta ferma la
possibilità per la vittima di ricorrere ai rimedi
in ambito penale o civile, e, in ogni caso, di
richiedere il risarcimento dei danni.
Occorre anche verificare se si tratti di un
diverso fenomeno definito mobbing, che
può essere attuato da parte dei colleghi o dei
superiori, tendente ad indurre la vittima a
lasciare il posto di lavoro. Anche in questo
caso è opportuno rivolgersi ai rappresentanti
sindacali, al comitato anti-mobbing (se è stato
costituito), o alla Consigliera di parità.
Nel caso in cui il comportamento persecutorio
avvenga sul posto di lavoro e durante le ore di
lavoro (da parte di colleghi o superiori), se ve ne
siano le prove, come la presenza di testimoni,
oppure prove documentali come biglietti o
sms, si potrà fare una segnalazione ai superiori
gerarchici, ai rappresentanti sindacali o alla
Consigliera di Parità, chiedendo di essere
tutelati. La legge prevede infatti la possibilità
di applicare sanzioni disciplinari nei
confronti di chi lede la dignità e la tranquillità
psicologica dei colleghi di lavoro. Il datore di
lavoro ha l’obbligo di intervenire anche con
misure organizzative, come il trasferimento
del persecutore.
Rimedi in ambito lavorativo
PROCURA DELLA REPUBBLICA
per depositare la querela e chiedere
l’adozione dei provvedimenti di sua
competenza
•
- 26 -
POLIZIA DI STATO E/O ARMA
DEI CARABINIERI
per chiedere l’intervento delle Forze
dell’Ordine mentre è in corso lo
stalking e/o proporre querela
•
QUESTURA DI TRENTO
per chiedere l’Ammonimento da parte
del Questore
•
Nel fine settimana 327.46.60.907
Dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 19.00
• NUMERO NAZIONALE
ANTISTALKING
per avere gratuitamente informazioni e assistenza, giuridica e psicologica
A chi ci si può rivolgere?
CONSULTORI FAMILIARI
per chiedere sostegno socio-sanitario
SERVIZI SOCIALI
TERRITORIALI
per chiedere un intervento socioassistenziale
CONSIGLIERA
DI
PARITÀ
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
per chiedere informazioni e tutela
(gratuita) in relazione allo stalking
realizzato nel contesto lavorativo, da
parte di colleghi o del datore di lavoro
•
•
•
- 27 -
Consigliera di Parità
Via Jacopo Aconcio 5, 38121 Trento
tel. 0461/493217 – fax: 0461/493157
[email protected]
CENTRI ANTIVIOLENZA
per essere aiutate ad uscire
consapevolmente
dalla
violenza
e chiedere supporto nella presa di
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•
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