Civitanova Marche, 20 maggio 2015
La nuova classificazione dei rifiuti:
risvolti amministrativi e sanzionatori
a cura dell’Avv. Leonardo Filippucci
Via Velluti, 19 – 62100 Macerata
Tel. 0733.281317, fax 0733.233576, mail [email protected]
Art. 7 D.Lgs. 22/1997
Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi. […]
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli
allegati G, H ed I.
Allegato D al D.Lgs. 22/1997
Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei
cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da
considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga
soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva
75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva
91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva
91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato
membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della
direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla
Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco
conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
Allegato G al D.Lgs. 22/1997
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti [*]
(i rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)
Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di
distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di
insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate
[*] Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
Allegato G-2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato
I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorgarniche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30
e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti
elencati nell'allegato H.
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I.
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche
elencate nell'allegato I.
Allegato H al D.Lgs. 22/1997
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G-2 quando tali
rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento
C11 …
C12 … ecc. ecc.
Allegato I al D.Lgs. 22/1997
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del
dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione
esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare
una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità
limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne
la frequenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie
nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite
non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
Note all’allegato I
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo»,
«corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e
parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione
modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e
«mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari
figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D)
della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della
Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui
all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella
versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive
direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE.
Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali
competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.
Il 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la Decisione
della Commissione 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE
(che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce
un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del
Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
pericolosi), successivamente modificata dalla
Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001.
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e
all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
Introduzione
1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in
particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della
direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia
un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla
definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un
rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al
codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre
99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli
diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione
delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni
di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto,
occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice
99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto
3.1.
4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi
della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni
della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.
Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della
direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo
allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ≥
20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥ 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2)
classificata come R60 o R61 in concentrazione ≥ 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata
come R62 o R63 in concentrazione ≥ 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥
0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≥ 1%;
5. Ai fini del presente allegato per «sostanza pericolosa» si intende
qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della
direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per «metallo pesante» si
intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI),
rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche
quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come
pericolose.
6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in
quanto «diverso» da quello pericoloso («voce a specchio»), esso è
classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate
concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al
rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10
e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in
considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello
comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di
pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando
i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto
identificato da una «voce a specchio» e la conseguente attribuzione del
codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
[…] 11. Per la numerazione delle voci contenute
nell'elenco sono state applicate le seguenti regole:
per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i
numeri specificati nella decisione 94/3/CE della
Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno
subìto modifiche sono stati cancellati e rimangono
inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione
del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è
stato attribuito un codice non ancora utilizzato
nella decisione della Commissione 94/3/CE, né
nella decisione della Commissione 2000/532/CE.
Una prima disposizione tesa a garantire l’applicazione della
Decisione 2000/532/CE era l’art. 1, comma 15 della Legge
443/2001 (c.d. Legge obiettivo) che stabiliva:
15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui
classificazione è stata modificata con la decisione della
Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 [di
modifica della Decisione 2000/532/CE] inoltrano richiesta all'ente
competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge [11.01.2002], presentando domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai
sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i
nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di
gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino
all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non
sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attività già in essere.
Successivamente, al fine di dare uniforme e corretta applicazione
alla Decisione 2000/532/CE il Ministero dell’ambiente ha adottato
la Direttiva 09.04.2002, fornendo agli operatori le seguenti
indicazioni:
Premessa.
La seguente direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la
corretta e piena applicazione del regolamento (CE) n. 2557/2001
sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti.
Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua
produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il
trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo
elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532
modificata da ultimo con decisione 2001/573. Ciò in vista di una
eventuale movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al
regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla
normativa vigente in materia di rifiuti in diversi punti.
1. Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai
decreti ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000.
A. L'allegato A alla presente direttiva contiene la decisione 2000/532/CE, della Commissione modificata da
ultimo con decisione 2001/573 e, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivo dell'allegato D del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei
rifiuti di cui all'allegato A della presente direttiva.
B. Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'allegato A alla presente direttiva sono classificati pericolosi - anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti
contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e
comunitaria vigenti.
C. La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa.
Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con
asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A alla presente direttiva.
D. L'allegato II del decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'allegato E del decreto ministeriale 1° aprile
1998, n. 145, l'allegato E del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 risultano soppressi.
E. Conseguentemente, nel decreto ministeriale n. 141 del 1998 all'articolo 1, comma 2, il rinvio agli Allegati I e
II relativi rispettivamente all'elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo sistema
di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal regolamento 2557/2001,
deve intendersi riferito all'allegato A della presente direttiva.
F. Analogamente nel decreto ministeriale n. 145 del 1998, allegato C, punto V, lettera a), terzo trattino, le
parole «individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto,» perdono significato considerando il nuovo
sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento
2557/2001.
G. Anche nel decreto ministeriale n. 148 del 1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera b) quarto trattino, le
parole «individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto» perdono significato considerando il nuovo
sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento
2557/2001.
H. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, le parole «tra i
rifiuti» devono intendersi «tra i rifiuti pericolosi». Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n.
219, per quanto riguarda la codificazione riportata, hanno perso significato. Una guida per l'individuazione dei
nuovi codici applicabili è riportata negli allegati D ed E alla presente direttiva.
2. Registri, formulari e MUD.
A. Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno
utilizzare i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva. Ai fini della
compilazione del Modello Unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva,
dovranno essere inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30
aprile 2003, relativa ai dati riferiti al 2002.
B. Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito la classificazione di
pericolosità, gli operatori interessati hanno dato applicazione al disposto
di cui all'art. 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001, n. 443.
C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a) sono individuati da
parte dei soggetti interessati nell'allegato B «Schema di trasposizione»
della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione
non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in
relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati
possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in
parola previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente,
da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai
Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Attività
produttive nonché all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, anche ai fini
dell'eventuale revisione dell'allegato B.
3. Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
A. Gli operatori interessati utilizzano lo schema di
trasposizione di cui all'allegato B per l'individuazione dei
codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate al punto
1, in attesa che le Autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di recupero e di
smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, ovvero alle iscrizioni di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
provvedano, in occasione della prima richiesta utile di
rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle
autorizzazioni o nelle iscrizioni,
B. Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto
1, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si
applica l'articolo 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001,
n. 443.
4. D.M. 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31
e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»:
A. I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie dei rifiuti di cui
agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del decreto ministeriale 5
febbraio 1998, si conformano alla Decisione CE di cui al punto 1 secondo
quanto indicato nell'allegato C alla presente direttiva. Le tipologie e le
caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola
rimangono immodificate.
B. Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c), le
comunicazioni relative ad attività di recupero in corso mantengono la
propria validità ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi
dell'articolo 33 comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Materiali da costruzione contenenti amianto.
A. Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei
rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al
codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16
luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione
2001/573/CE.
Proseguendo nell’evoluzione normativa, va dato
conto del D.Lgs. 152/06 (c.d. Codice dell’ambiente),
successivamente modificato dal D.Lgs. 205/2010 di
recepimento della Direttiva Rifiuti 2008/98/CE.
Se il Codice dell’ambiente lascia sostanzialmente
immutato il quadro previgente, il D.Lgs. 205/2010:
- modifica l’art. 184 del D.Lgs. 152/06 (relativo alla
classificazione dei rifiuti);
- abroga gli allegati G e H alla Parte quarta;
- sostituisce l’allegato I (corrispondente all’allegato
III alla Direttiva Rifiuti).
Gli originari commi 4 e 5 dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06 (la cui formulazione ricalcava quella
dell’art. 7 del decreto Ronchi) vengono così modificati dal D.Lgs. 205/2010:
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte
quarta del presente decreto.
5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei
valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto
concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o
di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla
presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare
l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere
ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione
delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di
tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi
prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il
recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in
conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.
Allegato I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,
o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione
infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in
altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne
l’incidenza;
H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti» [se disponibili metodi di prova]: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione
di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una
delle caratteristiche sopra elencate.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto
tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico
per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i
criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della
direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31
maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva
67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.
L’art. 3, comma 6, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 28, stabilisce:
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni
(ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione
una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a
H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4
del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14,
di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento
alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico
decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 M6 e M7"».
L’art. 13, comma 5, lett. b-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha stabilito
che all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 è premessa la seguente disposizione:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni
contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le
proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o
non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le
proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti,
ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i
composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione»
In ordine all’applicabilità delle modifiche introdotte
dalla Legge n. 116/2014, il comma 5-bis dell’art. 13,
D.L. n. 91/2014 recita:
“5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del
comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”, vale a dire il
17.02.2015.
A livello comunitario, due sono le novità.
La prima è il Regolamento della Commissione 18
dicembre 2014, n. 1357/2014, che sostituisce
l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive.
Tale Regolamento sostituisce l’allegato III alla
Direttiva
Rifiuti
e
quindi
sostituisce
automaticamente l’allegato I alla Parte quarta del
D.Lgs. 152/06.
La seconda novità a livello comunitario è la Decisione della
Commissione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE, che
modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
In particolare, la Decisione 2014/955/UE abroga gli artt. 2 e
3 della Decisione 2000/532/CE e ne sostituisce l’allegato A,
contenente il CER.
Le modifiche introdotte al CER si limitano all’introduzione
di 3 nuovi codici:
- 01.03.10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di
allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di
cui alla voce 01 03 07
- 16.03.07* mercurio metallico
- 19.03.08* mercurio parzialmente stabilizzato
Tanto la Decisione n. 2014/955/UE quanto il
Regolamento n. 1357/2014 si applicano a decorrere
dal 1° giugno 2015.
Pertanto, dal 1° giugno 2015 saranno applicabili nuove
modalità di classificazione dei rifiuti, che:
a. pongono rilevanti problematiche di natura tecnica;
b. pongono altresì problematiche di natura
amministrativa, in quanto incidono sugli
adempimenti dei vari attori della filiera della
gestione del rifiuto (produttore iniziale,
trasportatore, gestore/nuovo produttore).
Cerchiamo dunque di ricordare gli oneri e le
responsabilità di questi soggetti e di vedere in quali
sanzioni possono incorrere in caso di omessa o errata
applicazione della nuova normativa in tema di
classificazione.
Produttore iniziale
Ex art. 183, lett. f) D.Lgs. 152/06 per «produttore
di rifiuti» si intende: il soggetto la cui attività
produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di
miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti
rifiuti (nuovo produttore).
L’onere di classificare e codificare il rifiuto compete al produttore
iniziale (o al primo detentore in caso di rifiuto abbandonato).
Ciò è stato espressamente previsto dal punto 1 della premessa
all’allegato D, inserita dalla Legge 116/14. Tuttavia – e ciò ci esonera
per il momento dal porci la domanda se tale premessa sarà ancora
vigente anche a seguito dell’entrata in vigore del Decisione
2014/955/UE – il principio secondo cui la classificazione compete al
produttore iniziale era comunque implicito nel D.Lgs. 152/06 e
specificamente negli artt. 188 e ss. relativi agli oneri del produttore in
tema di tracciabilità.
Se il produttore deve registrare il rifiuto e conferirlo a soggetto
autorizzato al trasporto e al trattamento, egli non può non averlo
classificato.
Per cui appare pleonastico quanto stabilito dal punto 7 della premessa
introdotta dalla Legge 116/2014 (“La classificazione in ogni caso
avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”).
Rispetto al produttore si possono ipotizzare le
seguenti situazioni critiche:
1. omessa classificazione del rifiuto;
2. errata o infedele classificazione del rifiuto;
3. mancato rispetto delle condizioni del deposito
temporaneo o dell’eventuale autorizzazione allo
stoccaggio;
4. violazione del divieto di miscelazione.
Nel caso in cui il produttore del rifiuto ometta di
codificarlo e classificarlo, egli incorrerà giocoforza
nella sanzione per omessa annotazione nel registro
di carico e scarico o per omessa registrazione nel
Sistri (il termine è di 10 giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto).
Nel primo caso, a norma dell’art. 258 D.Lgs. 152/06
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
- da € 2.600 a € 15.500 in caso di rifiuti non
pericolosi (da € 1.040 a € 6.200 se l’impresa a
meno di 15 dipendenti);
- da € 15.500 a € 93.000 in caso di rifiuti pericolosi
(da € 2.070 a € 12.400 se l’impresa a meno di 15
dipendenti), nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione da un mese ad un
anno dalla carica rivestita dal trasgressore.
Nel secondo caso , si applicherà dal 31.12.2015 l’art. 260-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 152/06:
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,
secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera
fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico
di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. Nel caso di imprese che occupino un
numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.040 a € 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale
e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere
in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la
tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad
euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile
ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un
numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo
precedente sono ridotte rispettivamente da € 2.070 a € 12.400 per i rifiuti pericolosi. Le modalità di
calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate
pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento
In caso di errata, inesatta o infedele classificazione del rifiuto:
-per il registro di carico e scarico si applica la stessa sanzione
prevista per l’omessa annotazione e salva l’applicazione della
attenuante per il caso di ricostruibilità dei dati inesatti;
-per il Sistri si applica l’art. 260-bis, commi 4 e 6:
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. [reclusione fino a
2 anni] a colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire
ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Regime del deposito: deposito temporaneo o
stoccaggio?
Ex art. 183, lett. bb) D.Lgs. 152/06, per «deposito temporaneo» si intende: il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi
compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)
850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle
norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore
dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i
30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non può avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti
e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo
economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
Se non rispetta queste condizioni, il produttore deve
essere autorizzato allo stoccaggio (R13 o D15).
Il produttore che non rispetta le condizioni del
deposito temporaneo e non è autorizzato al
trattamento incorre nel reato di gestione non
autorizzata di rifiuti ex art. 256, comma 1 (o art. 29quattuordecies, comma 1), o nel reato di deposito
incontrollato ex art. 256, comma 2 (o di discarica non
autorizzata ex art. 256, comma 3), a seconda delle
modalità concrete del deposito.
Rispetto ai reati di cui all’art. 256, commi 1 e 3 è
configurabile una responsabilità ai sensi del D.Lgs.
231/01.
Il produttore che è autorizzato al trattamento
(stoccaggio) e non ne rispetta le prescrizioni
commette il reato di cui all’art. 256, comma 4 (o di
cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3); se tratta
di rifiuti per i quali non ha l’autorizzazione, è
configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1 (o
quello di cui all’art. 29-quattuordecies, commi 3 o
4).
Che sorte avranno al 1° giugno 2015 i rifiuti che il
produttore tiene in deposito temporaneo e che,
per effetto delle nuove disposizioni comunitarie,
rischiano di cambiare la propria classificazione?
Ad oggi non esiste una disposizione transitoria.
Rispetto al trasportatore, occorre chiedersi quali
siano le conseguenze nel caso in cui venga
trasportato un rifiuto erroneamente classificato.
Art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/06
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica
la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel
caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena
si applica anche a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto.
Art. 260-bis D.Lgs. 152/06
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario
sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che
identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del
codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica
anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti
contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea
della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito
con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice
penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
L’effettuazione di attività di trasporto non
autorizzata mediante apposita iscrizione all’Albo
Gestori Ambientale è sanzionata penalmente
dall’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/06.
Inoltre, per i reati in materia di trasporto:
a) l’art. 259, comma 2 stabilisce: “Alla sentenza di
condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i reati
relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al
trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258,
comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca
del mezzo di trasporto”;
b) sono previste sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Circolare 18 giugno 2003, n. 3934/ALBO/Pres. emanata dall’Albo
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, che
di seguito di trascrive:
“Formulario di identificazione rifiuto - Autotrasportatore Responsabilità del trasportatore di rifiuti”.
Sono pervenute al Comitato Nazionale richieste di chiarimenti in
ordine all'esatta individuazione della responsabilità del
trasportatore di rifiuti; in particolare si chiede se la "controfirma"
apposta dal trasportatore, sovente un semplice conducente della
ditta di trasporto, in calce al formulario di identificazione possa
essere di per sé considerata come piena assunzione di
responsabilità per la regolarità di tutto quanto indicato nel
formulario medesimo, sia in ordine alle modalità del trasporto sia
in ordine alla rispondenza al vero della descrizione dei rifiuti.
Detta responsabilità viene spesso considerata identica a quella del
produttore/detentore del rifiuto.
In proposito, il Comitato Nazionale, considerato che l'art. 15, comma 2,
del D.Lgs. n. 22 del 1997 stabilisce che il formulario di identificazione dei
rifiuti è "compilato, datato e firmato" dal detentore del rifiuto, mentre è
solo "controfirmato" dal trasportatore, ritiene che i due diversi termini
utilizzati dal legislatore, firma per il detentore e "controfirma" per il
trasportatore, siano già indicativi della diversa natura delle responsabilità
che fanno capo ai due soggetti. Pertanto, posto che la responsabilità del
detentore del rifiuto, compilatore e sottoscrittore del formulario, non
può che essere piena e totale per quanto il medesimo ha indicato e
dichiarato, la responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il
formulario, che nulla indica e dichiara e che non firma ma "controfirma",
può logicamente ritenersi diversa dalla prima, quindi non piena e non
totale.
La portata della "controfirma" del trasportatore è stata inoltre chiarita
con circolare dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, circ. 4 agosto
1998, n. GAB/DEC/812/98, dove si è detto, al punto q), che per "firma del
trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che
effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità". È chiaro,
dunque, che la responsabilità collegata a detta sottoscrizione, apposta
dalla persona fisica che prende in carico i rifiuti e che pertanto può
essere sfornita di qualunque ulteriore potere di impegnare l'impresa, può
essere solo la responsabilità generale in materia di trasporto di cose.
Quanto sopra varrebbe ad escludere che la "controfirma"
del trasportatore sia elemento idoneo a costituire di per sé
una assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo
per quanto indicato e dichiarato nel formulario di
identificazione del rifiuto da un soggetto diverso
(detentore).
Né sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore
debba accertarsi della reale natura del rifiuto
sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico.
Tuttavia, il Comitato Nazionale ritiene di sottolineare che la
limitata valenza della "controfirma" del trasportatore,
come sopra indicata, non può comportare un facile
discarico di responsabilità dove vi sia evidenza "ictu oculi"
e senza necessità di analisi di eventuali difformità tra
l'apparenza del carico e la descrizione fattane nel
formulario o dove le modalità di trasporto ivi indicate
appaiano manifestamente non rispondenti alla normativa.
Per altro verso il Comitato nazionale ritiene di
rammentare che la normativa vigente prevede che
l'attività di trasporto sia effettuata da trasportatori
professionali particolarmente qualificati anche al fine
di evitare, limitare e correggere eventuali abusi ed
errori dei quali possa aversi evidenza durante l'iter del
trasporto.
Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di
irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che
potrebbero consigliare un maggiore approfondimento
sulla reale natura del carico o sulle modalità di
trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base
delle capacità del semplice conducente, ma sulla base
della preparazione del Responsabile Tecnico
dell'impresa di trasporto cui il conducente deve riferire
ogni difformità rispetto al programma ricevuto”.
Rispetto al titolare dell’autorizzazione al
trattamento (gestore), occorre porsi le seguenti
domande:
1. quali verifiche deve fare il gestore sui rifiuti in
ingresso?
2. come devono essere gestiti i rifiuti presenti in
impianto che possono cambiare classificazione
dopo il 1° giugno?
3. deve essere adeguata (ed eventualmente con
quale disciplina transitoria) l’autorizzazione in
possesso della ditta?
Civitanova Marche, 20 maggio 2015
La nuova classificazione dei rifiuti:
risvolti amministrativi e sanzionatori
a cura dell’Avv. Leonardo Filippucci
Via Velluti, 19 – 62100 Macerata
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