IL CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE
IN AREE A RISCHIO
DI INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE
Attività di ricerca svolta dal Politecnico di Torino
a supporto dell’elaborazione e per la sperimentazione dell’applicazione
del D.M. 9 maggio 2001 n°151
Politecnico di Torino
Ministero dei Lavori Pubblici
Agata Spaziante
Dipartimento Interateneo Territorio
Rosario Manzo
Andrea Carpignano
Dipartimento di Energetica
Giulio Pignatta
controllo
dell’urbanizzazione
nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
IngegnereIl per
l’Ambiente
ed il Territorio
Di. Co. Ter.
1
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n°151 del 9 maggio 2001
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA IN MATERIA
DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
PER LE ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI
A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Questa presentazione si articola in tre sezioni:
1. Introduzione alla normativa Seveso e genesi del decreto
2. Descrizione del decreto ed analisi dei criteri guida di
applicazione contenuti nell’Allegato Tecnico
3. Applicazione della nuova normativa
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
2
NORMATIVA SEVESO
•
•
•
•
Per normativa Seveso si intende una specifica normativa emanata in ambito
comunitario per regolare la gestione della sicurezza relativa ad alcune attività
industriali che possono, per loro natura, costituire una rilevante fonte di
pericolo sia per gli operatori impiegati che per la popolazione ed il territorio
circostante
Questa normativa prende avvio con l’emanazione della Direttiva
CEE/82/501, denominata Seveso con riferimento alla cittadina italiana in cui
il 10 giugno 1976 si verificò il catastrofico rilascio di una grande quantità di
diossina nell’ambiente
La normativa si è ora evoluta con l’emanazione della Direttiva Comunitaria
96/82/CE relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, denominata Seveso II.
Questa Direttiva è stata recepita nella legislazione italiana con il D.lgs. n°334
del 17 agosto 1999
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
3
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SEVESO
•
LA NORMATIVA SEVESO SI APPLICA
agli stabilimenti
in cui determinate sostanze pericolose
sono presenti in quantità superiori a certe soglie
•
INCIDENTE RILEVANTE E’
un evento (emissione, incendio o esplosione di grande entità)
dovuto a sviluppi incontrollati dell’attività di uno stabilimento
soggetto alla normativa Seveso
che dia luogo ad un pericolo grave per la salute umana o per l’ambiente
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
4
DIRETTIVA SEVESO II
•
La Direttiva Seveso II:
 fornisce gli elenchi delle sostante e delle quantità che rendono uno stabilimento soggetto
alla normativa Seveso
 sancisce le peculiari responsabilità del gestore di uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante
 ne regola gli adempimenti, indicando il contenuto dei documenti da presentare e definendo
le competenze e le procedure
 stabilisce gli organi competenti per l’applicazione della normativa
•
•
Essa riprende le esigenze di sicurezza alla base della prima Direttiva Seveso
e vi affianca numerose innovazioni
Una delle maggiori innovazioni è la presenza di disposizioni relative al
controllo del territorio nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante e la richiesta di realizzarne l’integrazione con gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica preesistenti
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
5
CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE
•
•
•
•
•
L’articolo 14 del D.lgs. 334/99 prevede che, nei pressi degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, venga svolta un’attività di controllo
dell’urbanizzazione, tramite:
la definizione di requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale,
che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti
e zone residenziali, nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di
limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di
mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali
per:
a)
insediamenti di stabilimenti nuovi;
b)
modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c)
nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad
esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali,
qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio
o le conseguenze di un incidente rilevante
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
6
APPROVAZIONE DEL DM 151
•
•
Il D.lgs. 334/99 demandava la definizione di tali requisiti minimi ad un
apposito decreto ministeriale
A tale scopo è stato emanato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
n°151 del 9 maggio 2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia
di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
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GRUPPO TECNICO DI LAVORO
•
•
•
L’elaborazione del Decreto è avvenuta all’interno di un Gruppo Tecnico
istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato
Regioni su richiesta del Dipartimento Coordinamento Territorio del
Ministero dei Lavori Pubblici
Alla formazione del Gruppo Tecnico hanno partecipato:
Ministero dei Lavori Pubblici
Ministero dell‘Ambiente
Ministero dell‘Interno
Ministero dell‘Industria, Commercio e Artigianato
Regione Piemonte
Regione Basilicata
Regione Lazio
Regione Lombardia
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
8
VERIFICA PRELIMINARE DI APPLICAZIONE
•
•
•
A supporto dell’elaborazione del Decreto il Ministero dei Lavori
Pubblici, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha svolto delle
attività di sperimentazione e ricerca per la definizione di criteri guida
per la pianificazione territoriale nei pressi degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante
Con questa iniziativa si è inteso sperimentare un orientamento innovativo e
cooperativo, ovvero la verifica preliminare dei problemi di applicabilità di
un decreto attraverso una approfondita attività tecnico-scientifica in
collaborazione con il mondo accademico, da sottoporre al successivo
confronto con tutti i soggetti coinvolti (altri Ministeri, Regioni, associazioni
di categoria, Sindacati, ecc.)
Tale attività di ricerca è stata integrata dai risultati di una tesi dal titolo:
Il controllo dell'urbanizzazione nei pressi di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante Autore: Giulio Pignatta - Relatori: Prof.ssa Agata
Spaziante e Prof. Andrea Carpignano)
Parte I
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
9
OBIETTIVI DEL DM 151 DEL 9/5/2001
•
•
•
•
Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°151 del 9 maggio 2001
 si pone come obiettivo la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti
 attraverso la definizione di requisiti minimi di sicurezza
 da rispettare nella pianificazione del territorio circostante gli stabilimenti Seveso
In concreto in Decreto indica le DISTANZE MINIME DI SICUREZZA
tra i vari tipi di stabilimento Seveso ed i vari elementi territoriali
Il Decreto si applica a:
 l’insediamento di nuovi stabilimenti
 l’apporto di modifiche agli stabilimenti esistenti che comportino un aggravio del
rischio di incidente rilevante
 l’insediamento di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno a stabilimenti
esistenti
Il Decreto stabilisce che i requisiti minimi di sicurezza vengano recepiti:
 nella pianificazione in ambito locale (art. 3)
 nella pianificazione di area vasta (art. 4)
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
10
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
•
Le Amministrazioni Comunali devono:
 verificare la presenza sul loro territorio di aree soggette al decreto (in
base all’esistenza di Stabilimenti Seveso)
 integrare gli strumenti urbanistici in vigore con uno specifico Elaborato
Tecnico che illustri, secondo le modalità illustrate nel Decreto,
l’ubicazione degli stabilimenti Seveso e le aree interessate dagli scenari
incidentali
 aggiornare gli strumenti urbanistici in modo da ottenere in tali aree il
rispetto dei requisiti minimi di sicurezza
 trasmettere agli altri enti locali territoriali interessati dagli scenari
incidentali le informazioni raccolte affinché possano a loro volta attivare
le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
•
Le Amministrazioni Provinciali devono:
 integrare i propri strumenti di pianificazione territoriale con le
informazioni relative alle aree soggette al decreto in base alle
informazioni fornite dai comuni
 disciplinare attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento la relazione
degli stabilimento esistenti o proposti con gli elementi territoriali ed
ambientali vulnerabili
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
12
CONTENUTO DELL’ALLEGATO TECNICO
•
•
•
L’Allegato Tecnico al D.M. n°151 del 9 maggio 2001 contiene una serie
di CRITERI GUIDA per l’applicazione, ovvero una proposta di criteri
di sicurezza per la pianificazione del territorio attorno agli stabilimenti
Seveso
In base alla legislazione italiana la pianificazione del territorio è una
materia di competenza regionale ma, nell’attesa del recepimento del
decreto nelle legislazioni regionali, le indicazioni contenute nell’Allegato
costituiscono un valido riferimento per l’attività di pianificazione degli Enti
Locali territoriali
Inoltre occorre considerare che il rispetto dei criteri forniti nell’Allegato
rappresenta un requisito minimo di sicurezza, per cui le singole legislazioni
regionali potranno discostarsi da essi solamente con l’adozione di criteri più
restrittivi
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
13
STRUTTURA DELL’ALLEGATO TECNICO
•
•
L’approccio proposto dall’Allegato Tecnico alla pianificazione del territorio
si struttura in tre fasi:
 classificazione del territorio in base alla vulnerabilità
 definizione del rischio associato ad un determinato stabilimento
 determinazione del massimo livello di rischio compatibile con l’esistenza
di elementi territoriali appartenenti ad una determinata classe
A sua volta la definizione del rischio associato si articola in:
 definizione degli scenari incidentali più gravi attendibili per un
determinato stabilimento
 stima della probabilità di accadimento degli incidenti (classificazione
degli stabilimenti in base al livello intrinseco di sicurezza)
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
14
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
•
•
L’Allegato contiene una classificazione (Tabella 1) del territorio in base alla
sua vulnerabilità in caso di incidente rilevante.
 Il parametro scelto per la classificazione degli insediamenti estesi è
l’indice fondiario di edificazione, reale o previsto dallo strumento
urbanistico.
 Altri specifici elementi vulnerabili di natura puntuale sono elencati
singolarmente all’interno delle singole categorie di vulnerabilità
La Tabella 1 nasce da un lavoro di verifica e aggiornamento di quella
analoga contenuta nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 maggio
1996, recante Criteri di analisi e valutazione dei Rapporti di Sicurezza
relativi a depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
15
CATEGORIE TERRITORIALI - 1
Categoria A
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5
m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili,
scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc.
(oltre 500 persone presenti).
Categoria B
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5
e 1,5 m3/m2.
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili,
scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc.
(fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari, per servizi, uffici, scuole
superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico
spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di
luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
16
CATEGORIE TERRITORIALI - 2
Categoria C
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5
e 1 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi,
strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico
spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di
luogo all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).
Categoria D
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e
0,5 m3/m2.
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri
eventi periodici, cimiteri, ecc..
Categoria E
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5
m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
Categoria F
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria
presenza di gruppi di persone.
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
17
DEFINIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO
•
•
•
La determinazione del livello di rischio associato ad uno stabilimento si basa
su un approccio che tiene conto:
 delle conseguenze degli incidenti rilevanti
 della loro probabilità di accadimento
La stima delle conseguenze previste in caso di incidente è ricondotta, in linea
con la normativa vigente:
 alla determinazione di distanze di danno
 tramite la scelta di scenari incidentali di riferimento standard
 e di livelli di soglia per i fenomeni fisici ad essi associati (irraggiamento
termico istantaneo o continuo, onda d'urto, dispersione)
La probabilità di accadimento dei vari incidenti viene calcolata durante le
analisi di sicurezza che devono essere obbligatoriamente effettuate sugli
impianti in base alla normativa Seveso
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
18
DISTANZE DI DANNO
•
•
•
Per distanze di danno si intendono le distanze dal punto in cui si ipotizza
il verificarsi dell’incidente di riferimento entro le quali il parametro
associato rimane al di sopra della soglia corrispondente
Nell’Allegato al Decreto (tabella 2):
 si elencano le tipologie generali di fenomeni, cui si possono ricondurre tutti gli
incidenti possibili
 si individua il parametro fisico caratteristico di ogni tipologia
 si stabiliscono i valori di soglia per il parametro in corrispondenza dei quali si
attende un cambiamento qualitativo del danno
Il decreto stabilisce 5 valori di soglia corrispondenti ad altrettante distanze di
danno
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
19
VALORI DI SOGLIA
Elevata
letalità
Inizio
letalità
Lesioni
irreversibili
Lesioni
reversibili
Effetti
domino
Incendio
(radiazione termica
stazionaria)
12,5
kW/m2
7 kW/m2
5 kW/m2
3 kW/m2
12,5
kW/m2
BLEVE/Fireball
(Radiazione
termica variabile)
raggio
fireball
350
KJ/m2
200 kJ/m2
125 kJ/m2
200-800 m
0,03 bar
0,3 bar
Flash fire
(radiazione termica
istantane)
LFL
UVE
(sovrapressione di
picco)
0,3 bar
Rilascio tossico
(dose assorbita)
Parte II
LC50
(30’,hmn)
½ LFL
0,14 bar
0,07 bar
IDLH
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
20
CRITERIO DI COMPATIBILITA’ TERRITORIALE - 1
•
Il decreto stabilisce la compatibilità tra stabilimenti ed insediamenti
precisando:
1. PER LE AREE COMPRESE ALL’INTERNO DI OGNUNA DELLE
DISTANZE DI DANNO DEFINITE
2. IN BASE ALLA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
DELL’INCIDENTE DI RIFERIMENTO
3. QUALI CATEGORIE TERRITORIALI RISULTANO COMPATIBILI
CON LO STABILIMENTO IN ESAME
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
21
CRITERIO DI COMPATIBILITA’ TERRITORIALE - 2
•
•
•
•
Vengono fornite due tabelle:
la Tabella 3a contiene i criteri da utilizzare per la predisposizione e per
la modifica degli strumenti urbanistici
la Tabella 3b contiene i criteri – più rigidi – da utilizzare per il rilascio di
concessioni o autorizzazioni in mancanza della variante urbanistica
In assenza di variante urbanistica, il rilascio di concessioni e autorizzazioni è
subordinato al parere favorevole dell’Autorità Competente (definita dall’art.
21 del D.lgs. 334/99)
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
22
CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI
Classe di
probabilità
degli eventi
Elevata letalità
< 10-6
(D) EF
(C) DEF
(B) CDEF
(A) BCDEF
10-4 – 10-6
(E) F
(D) EF
(C) DEF
(B) CDEF
10-3 – 10-4
F
(E) F
(D) EF
(C) DEF
> 10-3
F
F
(E) F
(D) EF
Categorie di effetti
Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
Le categorie tra parentesi compaiono solo nella Tabella 3a, quindi
non sono da utilizzarsi per il rilascio di concessioni o autorizzazioni
edilizie in assenza di variante urbanistica
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
23
COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
Amministrazioni comunali:
devono effettuare la classificazione delle aree soggette al decreto in base
alla Tabella 1
L’Amministrazione Pubblica utilizza direttamente le informazioni fornite nel caso
degli stabilimenti meno pericolosi (soggetti agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99), mentre
si basa sul parere dell’Autorità Competente nel caso dei di quelli maggiormente
pericolosi (soggetti all’art. 8 del D.lgs. 334/99)
Gestori degli stabilimenti:
devono determinare la probabilità di accadimento degli incidenti di
riferimento ed il calcolo delle distanze di danno in base ai valori di soglia
forniti dal Decreto
Si tratta di informazioni già fornite all’Amministrazione Pubblica in ottemperanza
agli obblighi di legge per la redazione dei Piani di Emergenza
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
24
CONSIDERAZIONI SULLE DISTANZE DI DANNO - 1
•
La definizione delle distanze di danno non è un operazione semplice ed
univoca:
 i risultati variano a seconda che si utilizzino metodi semplificati o analitici di
calcolo, ed in questo secondo caso in base agli scenari incidentali considerati ed
ai modelli matematici utilizzati
•
Una variabile importante sono le misure di sicurezza adottate nei singoli
stabilimenti per ridurre le conseguenze di un eventuale incidente:
 per questo motivo, con il migliorare delle tecnologie a disposizione e degli
interventi dei gestori degli stabilimenti orientati a ridurre le probabilità di
incidente, si assiste in generale ad una riduzione dei cerchi di danno ipotizzati
•
I risultati più accurati si ottengono con studi analitici impegnativi e costosi,
condotti tenendo conto delle peculiarità dei singoli impianti
 per questo motivo si è scelto di fare riferimento alle informazioni fornite dai
gestori e di assegnare all’Amministrazione Pubblica un ruolo di consulenza e
controllo
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
25
CONSIDERAZIONI SULLE DISTANZE DI DANNO - 2
•
•
•
Un esempio analizzato in fase di elaborazione del decreto è rappresentato dai
depositi di gas GPL esistenti nel Comune di Volpiano (TO)
Il confronto tra le aree di danno ipotizzate nell’ultima decade per uno
dei depositi in riferimento ad uno stesso valore di soglia (corrispondente
ad una situazione di elevata letalità in caso di incidente) evidenzia una
generale tendenza alla riduzione della loro ampiezza
Questo grazie al miglioramento delle tecnologie e della modellistica a
disposizione, nonché dell’evoluzione della normativa, che hanno inciso sulla
scelta degli incidenti di riferimento, sulla loro probabilità di accadimento e
sul modo con cui essa viene stimata
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
26
CONSIDERAZIONI SULLE DISTANZE DI DANNO - 3
Parte II
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
27
APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
•
•
Nell’applicazione della nuova normativa si delineano tre fattispecie principali:
Richiesta di insediamento di stabilimenti nuovi e modifiche di stabilimenti
esistenti costituenti aggravante per il livello di rischio:
 l’azione di controllo dell’urbanizzazione è attivata da una richiesta del gestore
 il rispetto dei requisiti minimi deve essere garantito
•
Incompatibilità ai sensi della nuova normativa legate a realtà preesistenti:
 l’autorità pubblica valuta di sua iniziativa le condizioni di rischio esistenti e
prevedibili
 il rispetto dei requisiti minimi non sempre è possibile
•
Richiesta di concessione per nuovi insediamenti o infrastrutture nei dintorni di
stabilimenti esistenti:
 l’autorità pubblica valuta di sua iniziativa le condizioni di rischio esistenti e
prevedibili
 il rispetto dei requisiti minimi deve essere garantito
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
28
NUOVI STABILIMENTI
•
•
•
•
Il controllo della compatibilità con il territorio avviene nell’ambito del
procedimento autorizzativo coordinato dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive
Le prescrizioni di limitazione all’edificazione o all’uso di determinate aree
vanno recepite nello strumento urbanistico in un apposito Elaborato Tecnico
Nel caso di incompatibilità del progetto con le previsioni dello strumento
urbanistico è possibile, in taluni casi, attivare una Procedura Speciale di
Variante
La maggior parte degli stabilimenti soggetti al D.lgs. 334/99 devono essere
sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
29
STABILIMENTI ESISTENTI
•
•
•
•
L’esistenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante comporta
l’imposizione di distanze di rispetto:
i suoli interessati non perdono i diritti edificatori preesistenti, ma tali diritti
non possono essere esercitati entro le distanze di sicurezza
Nella pratica risulta spesso indispensabile per garantire i diritti reali della
popolazione sanare le situazioni di incompatibilità
A tale scopo l’Amministrazione comunale può promuovere, anche su
proposta del gestore, un Programma Integrato di Intervento che preveda,
ad esempio:
 permute di diritti edificatori e misure compensative
 una variante allo strumento urbanistico
 l’imposizione di limitazioni all’esercizio dell’impianto
 la realizzazione di specifiche opere di protezione
 in casi estremi, la modifica o rilocalizzazione degli insediamenti esistenti
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
30
INSEDIAMENTI ATTORNO STABILIMENTI ESISTENTI
•
•
Durante il periodo transitorio, la necessità di ottenere il parere positivo
dell’Autorità Competente per le concessioni edilizie e le altre autorizzazioni
nelle aree soggette al Decreto garantisce il rispetto dei requisiti minimi di
sicurezza
Successivamente, in seguito all’adozione delle varianti allo strumento
urbanistico necessario al rispetto della nuova normativa, non sarà più
necessario ricorrere ad una procedura differenziata
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
31
SPERIMENTAZIONE SU SCENARI IPOTETICI - 1
•
•
•
Durante l’elaborazione del Decreto, attraverso la collaborazione con il
Politecnico di Torino, lo schema di valutazione è stato applicato ad una
casistica completa di scenari incidentali ipotetici
Tali applicazioni sono descritte nell’ambito della Tesi: Il controllo
dell'urbanizzazione nei pressi di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Gli esempi sono stati ottenuti ipotizzando la localizzazione di stabilimenti
fittizi su un territorio reale ed analizzando le prevedibili conseguenze della
nuova normativa
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
32
SPERIMENTAZIONE SU SCENARI IPOTETICI - 2
La carta
illustra
l’ipotetica
localizzazion
e di un
deposito di
bombole di
acetilene.
I cerchi
individuano
le aree di
danno
associate ad
un eventuale
incidente
catastrofico
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
33
SPERIMENTAZIONE SU SCENARI IPOTETICI - 3
•
•
•
•
Lo stabilimento non è ritenuto in prima istanza compatibile con il territorio,
tuttavia lo potrebbe diventare con un incremento del livello di sicurezza, che
farebbe aumentare le categorie territoriali compatibili con le zone di danno
Interventi tali da portare all’esclusione degli scenari incidentali peggiori
permetterebbero invece di ridurre l’ampiezza delle zone di danno,
eliminando il problema di incompatibilità
In alternativa la situazione di incompatibilità potrebbe venire risolta con
l’acquisizione da parte della proprietà dello stabilimento dei lotti compresi
nella prima area di danno e con la compensazione economica dei i
proprietari dei lotti compresi nella seconda area di danno per la riduzione
dell’indice di edificabilità
Infine l’Amministrazione Pubblica potrebbe autorizzare l’insediamento dello
stabilimento prevedendo lo spostamento dei diritti edificatori lesi in altre
parti del territorio comunale, salvaguardando i diritti dei proprietari
Parte III
Il controllo dell’urbanizzazione nei pressi degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
34
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