D.Lgs. 231/2001 - RESPONSABILITÀ DI IMPRESA:
APPLICABILITÀ AI LABORATORI DI ANALISI
Integrazione 231 e SGS
M.G.Marchesiello – Bologna 5 giugno 2014
L. 3.08.2007 n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185.
9. Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: inserito
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro)
[poi modificato dall’art. 300 del D.Lgs 81/2008]
D.Lgs 81/2008 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs 8 giugno 2001,
n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei
sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto
dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica
del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al BS OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le
parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie
imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente
articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai
sensi dell’articolo 11.
Prime considerazioni
L’adozione del MOG è una scelta aziendale, non un obbligo ex D.Lgs 81/08
Per le parti corrispondenti un’ Azienda/ Laboratorio certificato ai sensi
della BS OHSAS 18001:2007 ha già un pezzo consistente del MOG
Per le “PMI”, per le quali può essere onerosa la certificazione, sono state
emanate con DM le procedure semplificate ( rif.to DM 13.02.2014)
L’adozione del MOG nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attività finanziabili (rif.to bandi INAIL)
I riferimenti
In sostanza un’Azienda / Laboratorio certificato BS OHSAS 18001:2007
deve implementare con
9 Sistema sanzionatorio
9 Organismo di Vigilanza - OdV
(ex art.6 co1 D.Lgs 231/01)
PMI
I riferimenti
D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure semplificate per l'adozione dei
modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
G.U.n. 45 del 24 febbraio 2014
Precisazione
Decreto Ministero delle attività produttive 18-4-2005 Adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente
definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni €.
2. Nell’ ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni €.
3. Nell‘ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni €.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e
due devono sussistere.
(...) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato,
iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il
vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria
D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di
organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
(...) fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello
di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative
semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace
attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall’art.
25 septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
la semplificazione riguarda alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità
applicative per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della salute e sicurezza di cui all’art 30 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. nelle
piccole e medie imprese, idoneo ad avere efficacia esimente ai sensi del d.lgs.
231/2001, s.m.
D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di
organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
(...) si ritiene che, la realizzazione di un MOG, anche secondo le modalità
semplificate riportate in questo documento, rappresenti un impegno, in
particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con una
struttura organizzativa semplice. Pertanto, le aziende di dimensioni e/o
complessità ridotte debbono valutare l’opportunità di implementare un MOG
aziendale. Un MOG efficacemente attuato migliora la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro ma l’adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria,
deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità
ed esigenze gestionali ed organizzative.
D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di
organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
Il D.M., in sostanza, propone una modulistica “alternativa” che copre i requisiti
dell’ art. 30/18001
Politica Obiettivi e Piano di miglioramento,
Rispetto Standard di legge,
VdR e misure Protettive/Preventive,
Attività gestionali (es. Gestione delle Emergenze)
Gestione Appalti
Riunioni Periodiche e Consultazione
Informazione e Formazione
Vigilanza / Verifiche
Registrazione attività
Audit
Riesame
Sistema Disciplinare
La responsabilità in capo all’ente sorge a seguito della
commissione di alcuni reati da parte dei suoi amministratori,
dirigenti e dipendenti se fatti nell’interesse o a vantaggio
dell’ente stesso.
I reati sono quelli di:
– omicidio colposo,
– lesioni colpose gravi o gravissime,
occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall’ente a causa
dell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la salute sui posti di lavoro,
Interesse o vantaggio dell’ente
)vantaggi organizzativi (subappalti non gestiti, orari di
lavoro o ritmi produttivi eccessivi);
)risparmio sulle misure tecniche di prevenzione (ad es.
sostituzione di una sostanza pericolosa con un’altra,
adeguamento macchinari obsoleti);
)risparmio sulle misure tecniche di protezione (dispositivi
di protezione collettivi - ad. es. parapetti, impalcature,
aspirazioni e ricambi d’aria; dispositivi di protezione
individuali, quali scarpe, guanti, caschi ecc.);
Interesse o vantaggio dell’ente
)risparmio sui costi di informazione (ad es. opuscoli,
libretti), formazione (ad es. corsi in aula, corsi in reparto)
e addestramento (ad es. affiancamento sul posto di
lavoro, sorveglianza ecc.);
)risparmio sui costi di manutenzione dei luoghi di lavoro o
delle attrezzature di lavoro;
)risparmio su consulenze specialistiche;
)assenti o insufficienti investimenti per aggiornare le
misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione.
Le sentenze ci sono già,
quanto meno i Magistrati hanno già iniziato a chiedere
accertamenti in merito a
esistenza del modello organizzativo
sua efficacia
non si tratta “solo” della propria attività, ma spesso è la
catena di appalto e subappalto ad essere presa in
considerazione:
es. Sentenza del Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta del
6.10.2009, la condanna ha riguardato
Committente – Appaltatore -Subappaltatore
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Presentazione a cura di M.G. Marchesiello