ASSOCIAZIONI, CONTRATTO, FORMAZIONE, PREVIDENZA, SANITÁ, SERVIZI DIRIGENTE • 3|2007 31 MANAGERITALIA Assistenza fiscale RIPARTE IL SERVIZIO 50&PIÙ CAAF Rinnovato l’accordo tra Manageritalia e 50&Più Caaf anche per il 2007. Dal 10 aprile in avanti sarà nuovamente disponibile in tutte le Associazioni territoriali il servizio di assistenza e consulenza fiscale per la presentazione del 730 e altri numerosi servizi Cosa prevede l’accordo 䡵 assistenza alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2006; 䡵 raccolta, controllo e conservazione delle dichiarazioni; 䡵 raccolta delle schede conformi ai fini della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 䡵 elaborazione e trasmissione in via telematica all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi; 䡵 consegna di copia delle dichiarazioni a ciascun contribuente; 䡵 comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato finale delle dichiarazioni, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto; 䡵 calcolo e compilazione bollettini Ici; 䡵 predisposizione e stampa dichiarazione Ici; 䡵 visure catastali e ipocatastali per immobili o terreni di proprietà del dichiarante; 䡵 dichiarazioni di successione; 䡵 domande di voltura al Catasto edilizio urbano e al Catasto dei terreni. Il tutto alle medesime condizioni e tariffe di favore applicate nel 2006. Prospetto delle tariffe applicate agli associati Manageritalia Servizi per la dichiarazione dei redditi Presentazione modelli correttamente precompilati gratuita Assistenza alla compilazione 730/2007 redditi 2006-singolo € 30 Iva inclusa Assistenza alla compilazione 730/2007 redditi 2006-congiunto € 60 Iva inclusa Correzione per visto conformità del 730 singolo precompilato errato € 20 Iva inclusa Correzione per visto conformità del 730 congiunto precompilato errato € 40 Iva inclusa Altri servizi 32 DIRIGENTE • 3|2007 Calcolo singolo bollettino Ici € 10 Iva inclusa Dichiarazione Ici € 30 Iva inclusa Dichiarazioni di successione € 250 Iva inclusa Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima) (domande successive nell’ambito della stessa operazione) € 100 Iva inclusa € 70 Iva inclusa Visure catastali e ipocatastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5) € 15 + Iva Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell’ambito della stessa provincia e per lo stesso dichiarante € 5 + Iva INFORMAZIONI UTILI SUL SERVIZIO 50&PIÙ CAAF Inizio del servizio Dal 10 aprile 2007. Modalità di erogazione Prenotare un incontro con un esperto 50&Più Caaf presso una delle 15 Associazioni territoriali Manageritalia oppure presso uno degli 800 uffici Caf in tutta Italia (alle stesse condizioni di vantaggio). Alcuni dei principali documenti richiesti al momento dell’incontro: 䡵 䡵 䡵 䡵 䡵 䡵 copia del Modello 730 o del Modello Unico dello scorso anno; modello Cud 2007 o 2006 per i redditi del 2006; certificazioni dei redditi di lavoro autonomo occasionale; bollettini dei contributi per addetti ai servizi domestici; fatture e scontrini di spese mediche e di assistenza specifica; documentazione comprovante il pagamento dell’assegno al coniuge separato o divorziato e copia della sentenza; 䡵 ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali; 䡵 certificazione di spese sostenute per adozioni internazionali; 䡵 ricevuta dei compensi agli addetti all’assistenza della persona nonché certificato medico attestante la condizione di non autosufficienza. Come richiedere il servizio Il servizio partirà dal 10 aprile. Per usufruirne sarà necessario contattare le Associazioni territoriali Manageritalia e fissare un appuntamento in sede con un esperto 50&Più Caaf. Sarà anche possibile richiedere un incontro direttamente presso le sedi provinciali e zonali del Caf (800 uffici in tutta Italia) alle stesse condizioni di favore. Ulteriori indicazioni circa tutti i servizi erogati da 50&Più Caaf sono presenti nella brochure informativa allegata a questo numero della rivista e sul sito www.manageritalia.it, mentre le quindici Associazioni territoriali sono a completa disposizione per ulteriori approfondimenti e per fissare un appuntamento in sede. Per la detrazione delle spese di recupero edilizio: 䡵 copia della ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara; 䡵 copia dei bonifici bancari e delle fatture (per lavori condominiali è sufficiente un’attestazione dell’amministratore); 䡵 per la detrazione degli interessi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale: atto di acquisto di mutuo, certificazione degli interessi pagati alla banca e altra documentazione relativa a oneri accessori (notarili, di perizia tecnica, tributari eccetera). Inoltre, 50&PIÙ CAAF offre servizi per… 䡵 ICI – modelli F24 e predisposizione della dichiarazione dell’imposta comunale sugli immobili. 䡵 ISE – servizio gratuito di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, emissione della certificazione, calcolo dell’Ise (indicatore situazione economica) e immissione delle informazioni nella banca dati dell’Inps. 䡵 770 – servizio gratuito (per le aziende convenzionate) di intermediazione telematica per le aziende che devono trasmettere la dichiarazione dei sostituti d’imposta. 䡵 RED – servizio gratuito di compilazione, insieme al pensionato, dell’apposito modello reddituale (RED) e di trasmissione della dichiarazione all’Inps senza ulteriori incombenze. IMPORTANTE Gli associati dovranno presentare la propria Card Manageritalia. I consulenti Caaf verificheranno, attraverso la lettura del codice a barre, l’esattezza dei dati e potranno così tenere traccia delle consulenze erogate. Anche i familiari potranno presentarsi con la Card 䊱 dell’iscritto ed essere quindi “riconosciuti”. Per ulteriori informazioni consultare il pieghevole allegato a questo numero di Dirigente, visitare i siti www.manageritalia.it o www.caaf50epiu.it, o prendere contatto con la propria Associazione territoriale. DIRIGENTE • 3|2007 33 MANAGERITALIA Importante accordo-ponte su Dpn e Tfr in attesa del prossimo rinnovo contrattuale Manageritalia ha stipulato con Confcommercio e Confetra due accordi-ponte, validi fino al rinnovo dei rispettivi contratti, che si articolano in due punti di grande importanza. Il primo relativo alla figura dei dirigenti di prima nomina (Dpn), introdotta dagli accordi di rinnovo del 2004, il secondo legato alla nuove regole, derivanti dalla legge finanziaria per il 2007, sul conferimento del Tfr alla previdenza complementare. DPN Sull’onda dell’esito favorevole dell’iniziativa che ha portato oltre 2.000 iscrizioni dall’ottobre del 2004, le parti concordano di prorogare le agevolazioni contributive per la nomina e/o l’assunzione di Dpn da parte delle aziende. Queste ultime, in attesa del rinnovo dei ccnl, e comunque non oltre il 31 luglio 2007, potranno vedere confermate le nomine di Dpn pervenute ai Fondi dal 1° gennaio di quest’anno in avanti. TFR A seguito dell’emanazione delle norme contenute nella legge finanziaria del 2007, relative nello specifico al conferimento del Tfr a fondi di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, gli articoli 25 rispettivamente del TU 27 maggio 2004, per quanto riguarda i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, e del TU del 6 aprile 2005 per i dirigenti dei trasporti, vengono opportunamente modificati. Tutto ciò a completamento di quanto stabilito con la stipula dell’accordo del 20 dicembre 2006 per la variazione dello statuto e del regolamento del Fondo Mario Negri che, come è noto, ha introdotto la possibilità anche per i dirigenti del nostro settore di conferire il Tfr maturando al proprio fondo di previdenza complementare contrattuale. È possibile scaricare i testi degli accordi dal sito www.manageritalia.it FASDAC Richieste di rimborso in forma “indiretta” RICORDATI LA MARCA DA BOLLO! La normativa del Fasdac prescrive che i documenti di spesa allegati alle richieste di rimborso siano “fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge”. Ciò vuol dire, tra l’altro, che le fatture devono obbligatoriamente riportare la marca da bollo (o punzone) di € 1,81, come previsto dalla legge (dpr 642/72). Ricordiamo che la marca da bollo da € 1,81 va applicata sulle fatture non assoggettate a Iva 34 DIRIGENTE • 3|2007 (sostanzialmente quindi tutte le fatture a carattere medico) di importo superiore a € 77,47. In caso di mancanza della marca da bollo è prevista, oltre al pagamento del bollo stesso, una sanzione amministrativa dal 100% (€ 1,81) al 500% (€ 9,05) del tributo dovuto. Nell’ambito dell’istruttoria delle richieste di rimborso, le Associazioni territoriali Manageritalia porranno particolare attenzione alla documentazione di spesa e la trasmetteranno al Fasdac soltanto se fiscalmente in regola. Card Manageritalia 2007 Un segno tangibile di appartenenza alla Federazione La Card, inviata agli inizi di febbraio a tutti gli associati, è il segno tangibile di appartenenza a Manageritalia. Ma non solo, è lo strumento indispensabile per poter fruire delle Prestazioni di assistenza Manageritalia, programma valido in ogni parte del mondo riservato a tutti gli associati e ai loro familiari, e delle Convenzioni commerciali, turistiche e alberghiere, con oltre mille esercizi convenzionati e con sconti che arrivano anche fino al 50%. L’opuscolo delle Convenzioni 2007 è stato inviato in allegato al numero scorso della rivista. Comunque sul sito Manageritalia, grazie a un motore di ricerca (sezione: SERVIZI – Convenzioni commerciali) per categoria e provincia, è possibile individuare la convenzione desiderata in modo veloce e con grande facilità. Infine, utilizzando il codice Id e la password personale che hai ricevuto insieme alla Card, è possibile accedere ai servizi dell’area riservata di My Manageritalia proposti nelle aree utilità, commerciale, professionale e sanità. IMPORTANTE Con gli stessi Id e password della Card Manageritalia puoi accedere anche alle aree riservate di: 䡵 Assidir, intermediario assicurativo di Manageritalia (www.assidir.it); 䡵 Fondo di previdenza integrativa Mario Negri (www.fondonegri.it). Da quest’anno, una novità! La nuova Card Manageritalia 2007 riporta, oltre al codice Mit, anche il codice fiscale e il numero di matricola Fasdac per i soli dirigenti iscritti al Fondo di assistenza sanitaria Fasdac. Sul retro della Card compare un codice a barre che potrà essere utile per migliorare la fruizione di alcu䊱 ni servizi e attività associative. Entra nell’area riservata My Manageritalia e scopri i servizi e le offerte esclusive che la Federazione ha studiato per te Area utilità Permette di verificare e aggiornare i dati personali e cambiare la password di accesso a My Manageritalia. Area commerciale Conserva con cura i codici personali. Raccoglie esclusive agevolazioni commerciali grazie a partnership con aziende di prestigio. In caso dovessi smarrirli, puoi comunque richiederli inviando un’email a [email protected] o telefonando al servizio customer care 0227798825. Offre qualificati servizi utili alla propria attività professionale che consentono di approcciare il mondo del lavoro manageriale. Area professionale Area sanità Tramite un apposito motore di ricerca, è possibile consultare e individuare con facilità le strutture e i medici convenzionati col Fasdac. DIRIGENTE • 3|2007 35 MANAGERITALIA SOLIDARIETÀ Assegnato il Premio Marco Biagi Promuove attività di formazione per persone e categorie svantaggiate Il Resto del Carlino ha istituito un premio alla memoria di Marco Biagi riservato ad associazioni senza fine di lucro che hanno tra i loro scopi e attività la formazione di persone e categorie svantaggiate. Manageritalia ha deciso di dare un contributo La direzione del Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia, ha istituito il “Premio Marco Biagi - Il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale”. I riconoscimenti dell’edizione 2007 sono stati assegnati il 19 marzo, in coincidenza con il quinto anniversario dell’assassinio del professor Marco Biagi. Il premio è riservato ad associazioni senza fine di lucro (onlus) che hanno tra i loro scopi e attività principali l’assistenza e la formazione di persone e categorie svantaggiate, con particolare attenzione alla formazione e all’avviamento al lavoro, che operano nella provincia di Bologna. Quattro associazioni che si sono distinte nel campo sociale hanno ricevuto l’importante riconoscimento. I premi in denaro, assegnati all’unanimità dalla giuria presieduta dal direttore del Resto del Carlino, Giancarlo Mazzuca, e composta da Paola Monari, prorettore all’Università di Bologna, da Luigi Montuschi, ordinario di diritto del lavoro, maestro e amico di Marco Biagi, e da monsignor Stefano Ottani, oltre che dal vicedirettore del Resto del Carlino, Pierluigi Masini, con funzioni di segretario, sono andati a: 䡵 Casa Santa Chiara, opera rivolta a persone con handicap medi e gravi che punta al reinserimento nelle realtà lavorative - Primo premio (15mila euro); 䡵 Fondazione Gualandi, ente privato fondato a Bologna nel 1850 a favore delle persone sorde Secondo premio (9mila euro); 䡵 Onlus Caronte, la cui attività punta su percorsi lavorativi e scolastici diretti a persone emarginate, tossicodipendenti, mamme sole - Terzo premio (4mila euro); 䡵 Associazione genitori e amici persone down, associazione che aiuta 150 ragazzi in percorsi scolastici e professionali cercando così di garantire un’autonomia a persone diversamente abili Premio speciale (2mila euro). Gli altri 40mila euro raccolti sono stati accantonati per le prossime edizioni dei riconoscimenti istituiti dal Resto del Carlino. Manageritalia ha appoggiato l’iniziativa proposta per onorare la memoria di Marco Biagi, con una donazione di 1.000 euro. Apprezziamo e vogliamo sostenere tutti quei progetti che riconoscono la formazione come un parametro fondamentale nell’economia della conoscenza. Il tema della modernizzazione del mercato del lavoro, caro a Marco Biagi, è l’obiettivo su cui lavora tra l’altro anche la nostra Organizzazione. 36 DIRIGENTE • 3|2007 MANAGERITALIA QUADRI Dimissioni e indennità ordinaria di disoccupazione Mariella Colavito La risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che per licenziamento può aver luogo per dimissioni, ossia su iniziativa del lavoratore. Sebbene la legge non dica nulla a riguardo, quasi tutti i contratti collettivi richiedono per le dimissioni la forma scritta. E, senza dubbio, l’atto scritto è l’unico mezzo idoneo a dare certezza alla volontà del lavoratore e a determinare la decorrenza dei termini di preavviso. Ci sono dei termini di preavviso da rispettare. Per la generalità dei contratti collettivi tali termini coincidono con quelli stabiliti per il licenziamento, con alcune eccezioni. I contratti1 dei trasporti e delle agenzie marittime prevedono per il licenziamento termini di 2 mesi e 15 giorni per i quadri che non hanno superato i 5 anni di servizio, 3 mesi e 15 giorni con anzianità compresa tra i 5 e i 10, 4 mesi e 15 giorni con oltre 10 anni di servizio. Questi termini, in caso di dimissioni, vanno ridotti della metà. Analogamente, i quadri dei magazzini generali devono dare un preavviso di dimissioni di durata pari alla metà di quello del licenziamento e oscillante tra un minimo di 1 mese e mezzo (per anzianità aziendale sino a 5 anni) e un massimo di 2 mesi e mezzo, se hanno oltre 10 anni di servizio. Il preavviso di dimissioni può essere svolto in servizio, lasciando così intatti per tutta la sua durata i diritti e gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa, oppure può essere corrisposta l’indennità sostitutiva. A fronte delle dimissioni, il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, potrà rinunciare al preavviso, senza pagamento della relativa indennità, interrompendo così con effetto immediato il rapporto lavorativo. Qualora invece sia l’imprenditore, di sua iniziativa, ad esonerare il prestatore, dovrà corrispondergli l’indennità sostitutiva. Il dipendente che si dimetta senza rispettare i termini di preavviso sarà tenuto a risarcire il danno subito dal datore di lavoro: quest’ultimo, infatti, potrà trattenergli dalle spettanze nette di fine rapporto l’importo lordo delle retribuzioni dei mesi non lavorati. Un’eccezione a quanto detto è contenuta nei contratti collettivi dei dipendenti di aziende del settore trasporti e magazzini generali2: il datore di lavoro ha facoltà di troncare il preavviso, sia all’inizio che durante lo svolgimento, senza corrispondere alcuna indennità sostitutiva. In caso di dimissioni al quadro non spetterà l’indennità ordinaria di disoccupazione. L’indennità, erogata dall’Inps, spetta al lavoratore che abbia maturato almeno 2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio dello stato di disoccupazione. La durata è di 7 mesi (10 mesi per i soggetti con età pari o superiore ai 50 anni). L’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media dei 3 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. L’importo, però, non può superare in ogni caso dei massimali fissati annualmente. Perché l’Inps proceda all’erogazione, è necessario che lo stato di disoccupazione sia involontario, pertanto la cessazione del rapporto per dimissioni non dà diritto all’indennità, eccetto che per le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre nel primo anno di età del bambino. Con le dimissioni in tronco per giusta causa, ex art. 2119 del codice civile, il quadro, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, ha la possibilità di interrompere il rapporto immediatamente, senza alcun obbligo di preavviso. Il prestatore potrà agire in giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso. Proprio in tema di dimissioni in tronco e indennità di disoccupazione è intervenuta la Corte costituzionale,3 riconoscendo il diritto all’indennità in questione anche al lavoratore dimissionario per giusta causa. L’Inps4 ha provveduto a individuare alcune ipotesi di giusta causa di dimissioni, ex art. 2119 del codice civile: 䡵 mancato pagamento della retribuzione; 䡵 molestie sessuali sul luogo di lavoro; 䡵 modifiche peggiorative delle mansioni; 䡵 “mobbing”, ossia il crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a seguito di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi; 䡵 notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento di proprietà dell’azienda; 䡵 trasferimento del lavoratore da una sede all’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative produttive; 䡵 comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Relativamente alla presentazione della domanda, è ovvio che il lavoratore dovrà allegare una documentazione da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio, impegnandosi in un secondo momento a comunicare l’esito della controversia. Nel caso in cui l’esito del contenzioso dovesse escludere l’esistenza della giusta causa di dimissioni, l’Inps 䊱 procederà al recupero di quanto pagato. 1 2 3 4 Art. 40, ccnl 13/6/2000, dipendenti aziende trasporti; art. 56, ccnl 20/7/2000, dipendenti magazzini generali; art. 40 ccnl 1/4/2004 dipendenti agenzie marittime. Art. 40, ccnl 13/6/2000, dipendenti aziende trasporti; art. 40, ccnl 1/4/2004, dipendenti agenzie marittime. Corte costituzionale 269/2002. Circolare 163 del 20 ottobre 2003. DIRIGENTE • 3|2007 41 CONOSCERE IL CONTRATTO Le dimissioni per giusta causa Si possono verificare a causa di un comportamento grave del datore di lavoro e non richiedono un preavviso Maria Laura Rebora Abbiamo già scritto che le dimissioni sono la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore dirigente. Le dimissioni possono essere determinate da “giusta causa”. La giusta causa è un concetto che trova il proprio fondamento nella legge1. La nozione giuridica di giusta causa è generica: si tratta di un motivo (o di più motivi), la cui gravità e rilevanza è addebitabile all’altro soggetto del rapporto di lavoro, tale da non consentirne il proseguimento neppure un giorno di più. Il comportamento del datore di lavoro, dunque, nell’ipotesi di dimissioni, è tale da far venire meno l’elemento fiduciario che sottende ad ogni rapporto di lavoro, ma che è ancora più importante e forte in quello dirigenziale. Il rapporto di lavoro viene dunque risolto - troncato - con effetto immediato: le dimissioni per giusta causa sono denominate anche “dimissioni in tronco”. Ciò significa che se il dirigente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato può risolverlo senza dover rispettare la scadenza del termine. Se invece - è l’ipotesi più frequente - ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di giusta causa può risolvere il rapporto di lavoro senza dare il preavviso. Anzi, l’art. 2119 del codice civile dispone che il dimissionario ha diritto di vedersi riconosciuta e pagata l’indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista per il caso di licenziamento. Si potrebbe dire che il datore di lavoro, con l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, è tenuto per legge a risarcire il dirigente, che è stato costretto ad andarsene per un fatto addebitabile al datore di lavoro stesso. Ma quali possono essere i casi più frequenti che danno titolo al dirigente di dimettersi in tronco? Alcuni sono previsti dal contratto collettivo: per esempio, l’art. 16 (trasferimento), l’art. 20 (trasferimento di proprietà dell’azienda) e l’art. 24 (mutamento di posizione) del ccnl 27 maggio 2004 per i dirigenti del terziario, consentono al dirigente di risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa, verificandosi determinate situazioni. Così se il trasferimento del dirigente, da una sede a un’altra, non avviene per “comprovate ragioni”, ma 42 DIRIGENTE • 3|2007 è strumentale ad altri fini (per costringere il dirigente ad andarsene o ad accettare un incarico diverso e dequalificante), il dirigente interessato può dimettersi per giusta causa. Oppure ancora, se al dirigente viene affidata una nuova mansione, per esempio a seguito di ristrutturazione o di cambio di proprietà, ma di fatto, nella sostanza, ciò comporta una dequalificazione, un “detrimento professionale”, egli potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa. Di solito, se il dirigente è costretto a fare una scelta così grave e definitiva, i rapporti tra le parti si sono deteriorati irrimediabilmente. È difficile perciò che il datore di lavoro ammetta la giusta causa e il dirigente è costretto a inoltrare ricorso all’autorità giudiziaria per vedere riconosciute le proprie ragioni. Da diversi anni, però, i dirigenti del terziario, dei trasporti e degli alberghi2 possono, in alternativa, proporre ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato, di cui al contratto stesso. L’art. 34 del ccnl per i dirigenti del terziario e le altre norme corrispondenti, hanno ripreso il disposto dell’art. 2119 del codice civile, migliorandolo sotto due aspetti: 1) la possibilità di fare ricorso al collegio arbitrale, anziché al tribunale, consente di fruire di una procedura molto snella e veloce; 2) il dirigente, sussistendo la giusta causa di dimissioni, avrà diritto a ottenere, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso, anche un’indennità supplementare pari a 1/3 dell’indennità del preavviso stesso. Poiché, in ogni caso, l’onere di provare la sussistenza della giusta causa, che deve essere già specificata nella lettera di dimissioni, ricade sul dirigente, è opportuno che l’interessato, prima di compiere questo passo, si consulti con la propria Associazione ter䊱 ritoriale o con un legale di fiducia. 1 2 Art. 2119 codice civile. Art. 34 ccnl 27/5/04 dirigenti terziario; art. 35 ccnl 6/4/05 dirigenti trasporti; art. 37 ccnl 24/6/04 dirigenti alberghi Federalberghi; art. 33 ccnl 18/10/99 dirigenti alberghi Aica. FONDO MARIO NEGRI Per i contributi versati al Fondo, un regime fiscale favorevole Per i fondi di previdenza complementare che, come il nostro Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga1, si applica il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri2. Per i contributi versati al Fondo Mario Negri, quindi, non si applica il limite di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione (corrispondente a un importo massimo di € 5.164,57 annui). Quando si utilizza il termine “interamente deducibile”, a proposito della contribuzione destinata al Fondo Mario Negri, si intende che tale contribuzione non concorre, nella sua interezza, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, cioè non è soggetta a imposizione fiscale. Di conseguenza, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, diminuisce l’imponibile fiscale dell’importo corrispondente alla trattenuta a carico del dirigente e non lo incrementa - neppure in parte con riferimento al contributo versato a carico dell’azienda. Il datore di lavoro deve inoltre compilare correttamente e debitamente il modello Cud. Per quanto riguarda il modello Cud 2007 (vedi facsimile a lato ), i dati da inserire con riferimento ai contributi versati al Fondo Mario Negri sono i seguenti: 䡵 nella parte “A - dati generali”, al punto 8, indicare il codice 2; 䡵 nella parte “B - dati fiscali”, al punto 28, “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2”, inserire la somma totale dei contributi versati dal dirigente e dall’azienda. Se invece viene indicato un importo al punto 29, Contributi previdenza complementare non esclusi dei redditi di cui ai punti 1 e 2, è segno che l’azienda ha erroneamente applicato il massimale di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione e assoggettato a tassazione la differenza (circa € 2.300) tra il suddetto limite e i contributi versati al Fondo. Se l’errore viene rilevato in tempo (cioè prima della consegna del Cud, facendo esaminare i fogli paga mensili) lo si può segnalare al datore di lavoro che può fare le correzioni in sede di conguaglio definitivo, entro il 29 febbraio dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce. Se invece ci si accorge della svista dopo questa data, si può recuperare la differenza a credito in sede di di- chiarazione dei redditi tramite la presentazione del modello unico, oppure comunicare al Fondo Mario Negri, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce, la quota di contributo eventualmente non dedotta, in modo che se ne possa tenere conto in sede di tassazione della prestazione pensionistica3. Per quanto riguarda, infine, i prosecutori volontari, se non si informa il Caf o il professionista abilitato della particolare natura della contribuzione versata al Fondo Mario Negri è molto probabile - anzi praticamente certo - che venga effettuata una deduzione parziale. Tuttavia, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può sempre rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato e presentare entro il 31 ottobre un modello “730 integrativo”, ma solo se l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito. Anche per il prosecutore volontario è possibile scegliere una delle due soluzioni alternative (modello Unico o invio al Fondo Mario Negri della dichiarazione contributi non dedotti) come abbiamo visto per la contribuzione versata per il dirigente in servizio. 䊱 1 2 3 Art. 18, commi 8-bis e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dall’art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Art. 3, commi 119 e 120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), e dall’art. 20, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma della previdenza complementare). Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. DIRIGENTE • 3|2007 43 ASSIDIR Novità per la RC auto L’INDENNIZZO DIRETTO Da febbraio è possibile essere risarciti dalla propria compagnia assicuratrice se non si è responsabili o lo si è in parte A cura di Assidir Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni approvato con il decreto legislativo 209/2005. Alla base di questa novità normativa c’era l’esigenza di riordinare il settore assicurativo. Tra le principali novità della riforma, la nuova procedura per il risarcimento dei danni subiti in caso di incidenti stradali, ovvero l’indennizzo diretto. La nuova normativa sull’indennizzo diretto è entrata in vigore il 1° febbraio 2007 e prevede sostanzialmente la possibilità di essere risarciti, in caso di sinistro dove l’assicurato danneggiato non sia responsabile o lo sia solo in parte, dalla propria compagnia assicuratrice. Questo cambiamento intende contenere i costi delle liquidazioni, accorciare i tempi di risarcimento e, si spera, ridurre le tariffe per gli assicurati. Il nuovo metodo riguarderà i sinistri considerati “più semplici”, ma che si stima siano il 90% del totale degli incidenti stradali. Infatti dovranno ricorrere alcune condizioni specifiche affinché sia attuabile l’indennizzo diretto: 䡵 il coinvolgimento di soli due veicoli a motore; 䡵 entrambi i veicoli devono essere identificati e immatricolati in Italia, a San Marino o nel Vaticano; 䡵 entrambi i veicoli devono essere regolarmente assicurati con compagnie che aderiscono al sistema di risarcimento diretto e il cui elenco è consultabile sul sito www.cid-ania.it. Questo sistema di rimborso diretto si applica anche nel caso in cui ci siano dei feriti lievi, ossia che le lesioni riportate rilevino un’invalidità permanente fino a 9 punti percentuali, secondo quanto stabilito dalla tabella inserita nel decreto del ministero della Salute del 3 luglio 2003. Si segue invece la via ordinaria in caso di: 䡵 incidente avvenuto all’estero; 䡵 quando sono coinvolti più di due veicoli; 䡵 in un incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (secondo il nuovo sistema di targatura previsto dal dpr 6 marzo 2006, n. 153); 䡵 quando si verifichino danni gravi alle persone. 44 DIRIGENTE • 3|2007 Il risarcimento (diretto) consiste nel pagamento dei danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli eventuali danni connessi con il suo utilizzo (ad esempio, il fermo tecnico o il traino ecc.), i danni alla persona come già anticipato di lieve entità e i danni subiti dalle cose di proprietà dei soggetti trasportati. Il documento da utilizzare è il Cid, o meglio cono- sciuto con il nome di “modulo blu” di constatazione amichevole. Nella compilazione del modulo, per potere ottenere il rimborso diretto occorrerà essere estremamente precisi, indicando nel dettaglio le generalità degli assicurati coinvolti (compreso il codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento) insieme a tutti i dati dei veicoli coinvolti (le targhe, i nomi delle compagnie di assicurazione), la descrizione delle modalità dell’incidente, la data, le generalità di eventuali testimoni e le indicazioni relative all’intervento delle forze dell’ordine. Fondamentale è la firma dei due conducenti per accorciare i tempi di rimborso, altrimenti il modulo può anche essere firmato solo da uno dei due o da nessuno in caso di disaccordo sulla responsabilità del sinistro. In quest’ultimo caso i tempi saranno un po’ più lunghi per la necessità di accertare la colpa e la ragione. È necessario inoltre specificare anche la propria disponibilità in merito al luogo, ai giorni e agli orari in cui il veicolo danneggiato può essere visionato dal perito. In caso di lesioni, saranno indispensabili anche dati relativi all’attività e al reddito del danneggiato, l’età, l’entità delle lesioni subite, l’eventuale dichiarazione del beneficio di prestazioni da parte di istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie e tutti i referti medici. Se si ritiene di avere ragione, anche solo in parte, oltre al “modulo blu” occorre allegare anche una richiesta formale di risarcimento e presentare il tutto alla propria compagnia di assicurazione mediante uno dei seguenti strumenti: raccomandata AR, consegna a mano (anche al proprio intermediario assicurativo), telegramma, fax e via email se previsto dal contratto. I tempi previsti per il risarcimento sono 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza della doppia firma del “modulo blu”, che possono diminuire a 30 se, come detto precedentemente, la constatazione amichevole è firmata da entrambi i conducenti. Se ci sono danni alle persone i tempi diventano 90 giorni. Naturalmente la compagnia provvederà ad effettuare un’offerta di risarcimento che può anche non essere soddisfacente. In quest’ultimo caso sarà sempre possibile far valere i propri diritti esercitando un’azione legale nei confronti della propria impresa di assicurazione, tenendo presente che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni, oppure ricorrere alla procedura di conciliazione. In alternativa il danneggiato può proporre azione legale nei confronti della compagnia del responsabile del sinistro. Nel caso invece in cui il risarcimento offerto sia soddisfacente, dopo la comunicazione della somma offerta la compagnia del danneggiato deve procedere 䊱 al pagamento entro i 15 giorni successivi. CONVENZIONE ANTONIO PASTORE Il rendimento realizzato per la polizza di Capitale differito nell’anno 2006 è stato pari al 4,18% netto. Si tratta di una performance molto interessante, all’interno del panorama dei contratti di questa natura che prevedono, ricordiamo, il consolidamento del capitale maturato e un rendimento minimo garantito. Il dato sarà comunicato con l’estratto conto aggiornato al 31/12/2006 che Assidir invierà a tutti gli assicurati e sarà a disposizione nell’area riservata del sito www.assidir.it. DIRIGENTE • 3|2007 45