ASSOCIAZIONI, CONTRATTO, FORMAZIONE, PREVIDENZA, SANITÁ, SERVIZI
DIRIGENTE • 3|2007 31
MANAGERITALIA
Assistenza fiscale
RIPARTE
IL SERVIZIO 50&PIÙ CAAF
Rinnovato l’accordo tra Manageritalia e 50&Più Caaf
anche per il 2007. Dal 10 aprile in avanti sarà nuovamente
disponibile in tutte le Associazioni territoriali il servizio
di assistenza e consulenza fiscale per la presentazione
del 730 e altri numerosi servizi
Cosa prevede l’accordo
䡵 assistenza alla compilazione delle dichiarazioni
dei redditi 2006;
䡵 raccolta, controllo e conservazione delle dichiarazioni;
䡵 raccolta delle schede conformi ai fini della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
䡵 elaborazione e trasmissione in via telematica all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni
dei redditi;
䡵 consegna di copia delle dichiarazioni a ciascun
contribuente;
䡵 comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato
finale delle dichiarazioni, ai fini del conguaglio a
credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto;
䡵 calcolo e compilazione bollettini Ici;
䡵 predisposizione e stampa dichiarazione Ici;
䡵 visure catastali e ipocatastali per immobili o terreni di proprietà del dichiarante;
䡵 dichiarazioni di successione;
䡵 domande di voltura al Catasto edilizio urbano e
al Catasto dei terreni.
Il tutto alle medesime condizioni e tariffe di favore applicate nel 2006.
Prospetto delle tariffe applicate
agli associati Manageritalia
Servizi per la dichiarazione dei redditi
Presentazione modelli correttamente precompilati
gratuita
Assistenza alla compilazione 730/2007 redditi 2006-singolo
€ 30 Iva inclusa
Assistenza alla compilazione 730/2007 redditi 2006-congiunto
€ 60 Iva inclusa
Correzione per visto conformità del 730 singolo precompilato errato
€ 20 Iva inclusa
Correzione per visto conformità del 730 congiunto precompilato errato
€ 40 Iva inclusa
Altri servizi
32 DIRIGENTE • 3|2007
Calcolo singolo bollettino Ici
€ 10 Iva inclusa
Dichiarazione Ici
€ 30 Iva inclusa
Dichiarazioni di successione
€ 250 Iva inclusa
Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)
(domande successive nell’ambito della stessa operazione)
€ 100 Iva inclusa
€ 70 Iva inclusa
Visure catastali e ipocatastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5)
€ 15 + Iva
Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5
nell’ambito della stessa provincia e per lo stesso dichiarante
€ 5 + Iva
INFORMAZIONI UTILI
SUL SERVIZIO 50&PIÙ CAAF
Inizio del servizio
Dal 10 aprile 2007.
Modalità di erogazione
Prenotare un incontro con un esperto 50&Più Caaf presso una delle 15 Associazioni territoriali Manageritalia oppure presso uno degli 800 uffici Caf
in tutta Italia (alle stesse condizioni di vantaggio).
Alcuni dei principali documenti richiesti al
momento dell’incontro:
䡵
䡵
䡵
䡵
䡵
䡵
copia del Modello 730 o del Modello Unico dello scorso anno;
modello Cud 2007 o 2006 per i redditi del 2006;
certificazioni dei redditi di lavoro autonomo occasionale;
bollettini dei contributi per addetti ai servizi domestici;
fatture e scontrini di spese mediche e di assistenza specifica;
documentazione comprovante il pagamento dell’assegno al coniuge separato o divorziato e copia della sentenza;
䡵 ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali;
䡵 certificazione di spese sostenute per adozioni internazionali;
䡵 ricevuta dei compensi agli addetti all’assistenza della persona nonché
certificato medico attestante la condizione di non autosufficienza.
Come richiedere il servizio
Il servizio partirà dal 10 aprile. Per usufruirne sarà necessario contattare le Associazioni territoriali
Manageritalia e fissare un appuntamento in sede con
un esperto 50&Più Caaf.
Sarà anche possibile richiedere un incontro direttamente presso le sedi provinciali e zonali del Caf (800
uffici in tutta Italia) alle stesse condizioni di favore.
Ulteriori indicazioni circa tutti i servizi erogati da
50&Più Caaf sono presenti nella brochure informativa allegata a questo numero della rivista e sul sito
www.manageritalia.it, mentre le quindici Associazioni territoriali sono a completa disposizione per ulteriori approfondimenti e per fissare un appuntamento in sede.
Per la detrazione delle spese di recupero edilizio:
䡵 copia della ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara;
䡵 copia dei bonifici bancari e delle fatture (per lavori condominiali è sufficiente un’attestazione dell’amministratore);
䡵 per la detrazione degli interessi su mutui per l’acquisto dell’abitazione
principale: atto di acquisto di mutuo, certificazione degli interessi pagati
alla banca e altra documentazione relativa a oneri accessori (notarili, di
perizia tecnica, tributari eccetera).
Inoltre, 50&PIÙ CAAF offre servizi per…
䡵 ICI – modelli F24 e predisposizione della dichiarazione dell’imposta comunale sugli immobili.
䡵 ISE – servizio gratuito di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, emissione della certificazione, calcolo dell’Ise (indicatore situazione
economica) e immissione delle informazioni nella banca dati dell’Inps.
䡵 770 – servizio gratuito (per le aziende convenzionate) di intermediazione telematica per le aziende che devono trasmettere la dichiarazione dei
sostituti d’imposta.
䡵 RED – servizio gratuito di compilazione, insieme al pensionato, dell’apposito modello reddituale (RED) e di trasmissione della dichiarazione all’Inps senza ulteriori incombenze.
IMPORTANTE
Gli associati dovranno presentare la propria Card Manageritalia. I consulenti Caaf verificheranno, attraverso la lettura del codice a barre, l’esattezza dei dati e
potranno così tenere traccia delle consulenze erogate. Anche i familiari potranno presentarsi con la Card
䊱
dell’iscritto ed essere quindi “riconosciuti”.
Per ulteriori informazioni consultare il pieghevole allegato
a questo numero di Dirigente, visitare i siti
www.manageritalia.it o www.caaf50epiu.it,
o prendere contatto
con la propria Associazione territoriale.
DIRIGENTE • 3|2007 33
MANAGERITALIA
Importante accordo-ponte
su Dpn e Tfr in attesa del
prossimo rinnovo contrattuale
Manageritalia ha stipulato con Confcommercio e
Confetra due accordi-ponte, validi fino al rinnovo
dei rispettivi contratti, che si articolano in due punti di grande importanza.
Il primo relativo alla figura dei dirigenti di prima nomina (Dpn), introdotta dagli accordi di rinnovo del
2004, il secondo legato alla nuove regole, derivanti dalla legge finanziaria per il 2007, sul conferimento del Tfr alla previdenza complementare.
DPN
Sull’onda dell’esito favorevole dell’iniziativa che ha
portato oltre 2.000 iscrizioni dall’ottobre del 2004,
le parti concordano di prorogare le agevolazioni contributive per la nomina e/o l’assunzione di Dpn da
parte delle aziende.
Queste ultime, in attesa del rinnovo dei ccnl, e comunque non oltre il 31 luglio 2007, potranno vedere confermate le nomine di Dpn pervenute ai Fondi
dal 1° gennaio di quest’anno in avanti.
TFR
A seguito dell’emanazione delle norme contenute
nella legge finanziaria del 2007, relative nello specifico al conferimento del Tfr a fondi di previdenza
complementare a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, gli articoli 25 rispettivamente del TU 27
maggio 2004, per quanto riguarda i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, e del TU del 6
aprile 2005 per i dirigenti dei trasporti, vengono opportunamente modificati. Tutto ciò a completamento di quanto stabilito con la stipula dell’accordo del
20 dicembre 2006 per la variazione dello statuto e
del regolamento del Fondo Mario Negri che, come è
noto, ha introdotto la possibilità anche per i dirigenti del nostro settore di conferire il Tfr maturando al
proprio fondo di previdenza complementare contrattuale.
È possibile scaricare i testi degli accordi
dal sito
www.manageritalia.it
FASDAC
Richieste di rimborso in forma “indiretta”
RICORDATI
LA MARCA DA BOLLO!
La normativa del Fasdac prescrive che i documenti di spesa allegati alle richieste di rimborso
siano “fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge”.
Ciò vuol dire, tra l’altro, che le fatture devono
obbligatoriamente riportare la marca da
bollo (o punzone) di € 1,81, come previsto
dalla legge (dpr 642/72).
Ricordiamo che la marca da bollo da € 1,81 va
applicata sulle fatture non assoggettate a Iva
34 DIRIGENTE • 3|2007
(sostanzialmente quindi tutte le fatture a carattere medico) di importo superiore a € 77,47.
In caso di mancanza della marca da bollo è prevista, oltre al pagamento del bollo stesso, una
sanzione amministrativa dal 100% (€ 1,81) al
500% (€ 9,05) del tributo dovuto.
Nell’ambito dell’istruttoria delle richieste di rimborso, le Associazioni territoriali Manageritalia
porranno particolare attenzione alla documentazione di spesa e la trasmetteranno al Fasdac
soltanto se fiscalmente in regola.
Card Manageritalia 2007
Un segno tangibile
di appartenenza alla Federazione
La Card, inviata agli inizi di febbraio a tutti gli associati, è il segno tangibile di appartenenza a Manageritalia. Ma non solo, è lo strumento indispensabile per poter fruire delle Prestazioni di assistenza
Manageritalia, programma valido in ogni parte del
mondo riservato a tutti gli associati e ai loro familiari, e delle Convenzioni commerciali, turistiche e
alberghiere, con oltre mille esercizi convenzionati e
con sconti che arrivano anche fino al 50%.
L’opuscolo delle Convenzioni 2007 è stato inviato
in allegato al numero scorso della rivista. Comunque sul sito Manageritalia, grazie a un motore di ricerca (sezione: SERVIZI – Convenzioni commerciali) per categoria e provincia, è possibile individuare
la convenzione desiderata in modo veloce e con
grande facilità.
Infine, utilizzando il codice Id e la password personale che hai ricevuto insieme alla Card, è possibile
accedere ai servizi dell’area riservata di My Manageritalia proposti nelle aree utilità, commerciale, professionale e sanità.
IMPORTANTE
Con gli stessi Id e password della Card
Manageritalia puoi accedere anche
alle aree riservate di:
䡵 Assidir, intermediario assicurativo
di Manageritalia (www.assidir.it);
䡵 Fondo di previdenza integrativa
Mario Negri (www.fondonegri.it).
Da quest’anno, una novità!
La nuova Card Manageritalia 2007 riporta, oltre al
codice Mit, anche il codice fiscale e il numero di
matricola Fasdac per i soli dirigenti iscritti al Fondo
di assistenza sanitaria Fasdac.
Sul retro della Card compare un codice a barre che
potrà essere utile per migliorare la fruizione di alcu䊱
ni servizi e attività associative.
Entra nell’area riservata
My Manageritalia
e scopri i servizi e le offerte
esclusive che la Federazione
ha studiato per te
Area utilità
Permette di verificare e aggiornare i dati personali e cambiare la
password di accesso a My Manageritalia.
Area commerciale
Conserva
con cura i codici personali.
Raccoglie esclusive agevolazioni commerciali grazie a partnership
con aziende di prestigio.
In caso dovessi smarrirli, puoi comunque richiederli inviando un’email a
[email protected]
o telefonando al servizio customer
care 0227798825.
Offre qualificati servizi utili alla propria attività professionale che consentono di approcciare il mondo del lavoro manageriale.
Area professionale
Area sanità
Tramite un apposito motore di ricerca, è possibile consultare e individuare con facilità le strutture e i medici convenzionati col Fasdac.
DIRIGENTE • 3|2007 35
MANAGERITALIA
SOLIDARIETÀ
Assegnato
il Premio Marco Biagi
Promuove attività
di formazione
per persone e categorie
svantaggiate
Il Resto del Carlino ha istituito un premio alla memoria di Marco
Biagi riservato ad associazioni senza fine di lucro che hanno tra i loro
scopi e attività la formazione di persone e categorie svantaggiate.
Manageritalia ha deciso di dare un contributo
La direzione del Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia, ha istituito il “Premio
Marco Biagi - Il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale”. I riconoscimenti dell’edizione 2007 sono stati assegnati il 19 marzo, in coincidenza con il quinto anniversario dell’assassinio del professor Marco Biagi.
Il premio è riservato ad associazioni senza fine di lucro (onlus) che hanno tra i loro scopi e attività principali l’assistenza e la formazione di persone e categorie svantaggiate, con particolare attenzione alla formazione e all’avviamento al lavoro, che operano nella provincia di Bologna.
Quattro associazioni che si sono distinte nel campo sociale hanno ricevuto l’importante riconoscimento. I premi in denaro, assegnati all’unanimità dalla giuria presieduta dal direttore del Resto del
Carlino, Giancarlo Mazzuca, e composta da Paola Monari, prorettore all’Università di Bologna, da
Luigi Montuschi, ordinario di diritto del lavoro, maestro e amico di Marco Biagi, e da monsignor
Stefano Ottani, oltre che dal vicedirettore del Resto del Carlino, Pierluigi Masini, con funzioni di segretario, sono andati a:
䡵 Casa Santa Chiara, opera rivolta a persone con handicap medi e gravi che punta al reinserimento nelle realtà lavorative - Primo premio (15mila euro);
䡵 Fondazione Gualandi, ente privato fondato a Bologna nel 1850 a favore delle persone sorde Secondo premio (9mila euro);
䡵 Onlus Caronte, la cui attività punta su percorsi lavorativi e scolastici diretti a persone emarginate,
tossicodipendenti, mamme sole - Terzo premio (4mila euro);
䡵 Associazione genitori e amici persone down, associazione che aiuta 150 ragazzi in percorsi
scolastici e professionali cercando così di garantire un’autonomia a persone diversamente abili Premio speciale (2mila euro).
Gli altri 40mila euro raccolti sono stati accantonati per le prossime edizioni dei riconoscimenti istituiti dal Resto del Carlino.
Manageritalia ha appoggiato l’iniziativa proposta per onorare la memoria di Marco Biagi, con una
donazione di 1.000 euro. Apprezziamo e vogliamo sostenere tutti quei progetti che riconoscono la
formazione come un parametro fondamentale nell’economia della conoscenza. Il tema della modernizzazione del mercato del lavoro, caro a Marco Biagi, è l’obiettivo su cui lavora tra l’altro anche la nostra Organizzazione.
36 DIRIGENTE • 3|2007
MANAGERITALIA QUADRI
Dimissioni e indennità
ordinaria di disoccupazione
Mariella Colavito
La risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che per licenziamento può aver luogo per dimissioni, ossia su
iniziativa del lavoratore. Sebbene la legge non dica
nulla a riguardo, quasi tutti i contratti collettivi richiedono per le dimissioni la forma scritta. E, senza dubbio, l’atto scritto è l’unico mezzo idoneo a dare certezza alla volontà del lavoratore e a determinare la decorrenza dei termini di preavviso.
Ci sono dei termini di preavviso da rispettare.
Per la generalità dei contratti collettivi tali termini coincidono con quelli stabiliti per il licenziamento, con
alcune eccezioni. I contratti1 dei trasporti e delle
agenzie marittime prevedono per il licenziamento
termini di 2 mesi e 15 giorni per i quadri che non
hanno superato i 5 anni di servizio, 3 mesi e 15 giorni con anzianità compresa tra i 5 e i 10, 4 mesi e 15
giorni con oltre 10 anni di servizio. Questi termini, in
caso di dimissioni, vanno ridotti della metà. Analogamente, i quadri dei magazzini generali devono dare un preavviso di dimissioni di durata pari alla metà
di quello del licenziamento e oscillante tra un minimo di 1 mese e mezzo (per anzianità aziendale sino
a 5 anni) e un massimo di 2 mesi e mezzo, se hanno
oltre 10 anni di servizio.
Il preavviso di dimissioni può essere svolto in servizio, lasciando così intatti per tutta la sua durata i diritti e gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa,
oppure può essere corrisposta l’indennità sostitutiva.
A fronte delle dimissioni, il datore di lavoro, su richiesta
del lavoratore, potrà rinunciare al preavviso, senza pagamento della relativa indennità, interrompendo così
con effetto immediato il rapporto lavorativo. Qualora
invece sia l’imprenditore, di sua iniziativa, ad esonerare
il prestatore, dovrà corrispondergli l’indennità sostitutiva. Il dipendente che si dimetta senza rispettare i termini di preavviso sarà tenuto a risarcire il danno subito
dal datore di lavoro: quest’ultimo, infatti, potrà trattenergli dalle spettanze nette di fine rapporto l’importo
lordo delle retribuzioni dei mesi non lavorati. Un’eccezione a quanto detto è contenuta nei contratti collettivi dei dipendenti di aziende del settore trasporti e magazzini generali2: il datore di lavoro ha facoltà di troncare il preavviso, sia all’inizio che durante lo svolgimento, senza corrispondere alcuna indennità sostitutiva.
In caso di dimissioni al quadro non spetterà l’indennità
ordinaria di disoccupazione. L’indennità, erogata dall’Inps, spetta al lavoratore che abbia maturato almeno
2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 52 settimane di contribuzione nel biennio
precedente l’inizio dello stato di disoccupazione. La durata è di 7 mesi (10 mesi per i soggetti con età pari o
superiore ai 50 anni). L’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media dei 3 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. L’importo, però,
non può superare in ogni caso dei massimali fissati annualmente. Perché l’Inps proceda all’erogazione, è necessario che lo stato di disoccupazione sia
involontario, pertanto la cessazione del rapporto
per dimissioni non dà diritto all’indennità, eccetto
che per le dimissioni presentate dalla lavoratrice
madre nel primo anno di età del bambino.
Con le dimissioni in tronco per giusta causa, ex art.
2119 del codice civile, il quadro, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, ha la possibilità di interrompere il rapporto immediatamente, senza
alcun obbligo di preavviso. Il prestatore potrà agire in
giudizio per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso. Proprio in tema di dimissioni in tronco e indennità
di disoccupazione è intervenuta la Corte costituzionale,3 riconoscendo il diritto all’indennità in questione anche al lavoratore dimissionario per giusta causa.
L’Inps4 ha provveduto a individuare alcune ipotesi di giusta causa di dimissioni, ex art. 2119 del codice civile:
䡵 mancato pagamento della retribuzione;
䡵 molestie sessuali sul luogo di lavoro;
䡵 modifiche peggiorative delle mansioni;
䡵 “mobbing”, ossia il crollo dell’equilibrio psico-fisico
del lavoratore a seguito di comportamenti vessatori
da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
䡵 notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento di proprietà dell’azienda;
䡵 trasferimento del lavoratore da una sede all’altra,
senza che sussistano comprovate ragioni tecniche
organizzative produttive;
䡵 comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Relativamente alla presentazione della domanda, è
ovvio che il lavoratore dovrà allegare una documentazione da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio, impegnandosi in un secondo momento a comunicare l’esito della controversia.
Nel caso in cui l’esito del contenzioso dovesse escludere l’esistenza della giusta causa di dimissioni, l’Inps
䊱
procederà al recupero di quanto pagato.
1
2
3
4
Art. 40, ccnl 13/6/2000,
dipendenti aziende trasporti; art. 56, ccnl
20/7/2000, dipendenti
magazzini generali; art.
40 ccnl 1/4/2004 dipendenti agenzie marittime.
Art. 40, ccnl 13/6/2000,
dipendenti aziende trasporti; art. 40, ccnl
1/4/2004, dipendenti
agenzie marittime.
Corte costituzionale
269/2002.
Circolare 163 del 20 ottobre 2003.
DIRIGENTE • 3|2007 41
CONOSCERE IL CONTRATTO
Le dimissioni per giusta causa
Si possono verificare a causa di un comportamento grave del
datore di lavoro e non richiedono un preavviso
Maria Laura Rebora
Abbiamo già scritto che le dimissioni sono la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore
dirigente. Le dimissioni possono essere determinate
da “giusta causa”. La giusta causa è un concetto che
trova il proprio fondamento nella legge1.
La nozione giuridica di giusta causa è generica: si
tratta di un motivo (o di più motivi), la cui gravità e
rilevanza è addebitabile all’altro soggetto del rapporto di lavoro, tale da non consentirne il proseguimento neppure un giorno di più.
Il comportamento del datore di lavoro, dunque, nell’ipotesi di dimissioni, è tale da far venire meno l’elemento fiduciario che sottende ad ogni rapporto di
lavoro, ma che è ancora più importante e forte in
quello dirigenziale.
Il rapporto di lavoro viene dunque risolto - troncato - con effetto immediato: le dimissioni per giusta causa sono denominate anche “dimissioni in
tronco”.
Ciò significa che se il dirigente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato può risolverlo
senza dover rispettare la scadenza del termine.
Se invece - è l’ipotesi più frequente - ha stipulato un
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di giusta causa può risolvere il rapporto di lavoro senza dare il preavviso. Anzi, l’art. 2119 del codice civile dispone che il dimissionario ha diritto di
vedersi riconosciuta e pagata l’indennità sostitutiva
del preavviso, nella misura prevista per il caso di licenziamento.
Si potrebbe dire che il datore di lavoro, con l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, è tenuto per legge a risarcire il dirigente, che è
stato costretto ad andarsene per un fatto addebitabile al datore di lavoro stesso.
Ma quali possono essere i casi più frequenti che
danno titolo al dirigente di dimettersi in tronco?
Alcuni sono previsti dal contratto collettivo: per
esempio, l’art. 16 (trasferimento), l’art. 20 (trasferimento di proprietà dell’azienda) e l’art. 24 (mutamento di posizione) del ccnl 27 maggio 2004 per i
dirigenti del terziario, consentono al dirigente di risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa, verificandosi determinate situazioni.
Così se il trasferimento del dirigente, da una sede a
un’altra, non avviene per “comprovate ragioni”, ma
42 DIRIGENTE • 3|2007
è strumentale ad altri fini (per costringere il dirigente ad andarsene o ad accettare un incarico diverso e
dequalificante), il dirigente interessato può dimettersi per giusta causa.
Oppure ancora, se al dirigente viene affidata una
nuova mansione, per esempio a seguito di ristrutturazione o di cambio di proprietà, ma di fatto, nella
sostanza, ciò comporta una dequalificazione, un
“detrimento professionale”, egli potrà rassegnare le
dimissioni per giusta causa.
Di solito, se il dirigente è costretto a fare una
scelta così grave e definitiva, i rapporti tra le parti si sono deteriorati irrimediabilmente.
È difficile perciò che il datore di lavoro ammetta la
giusta causa e il dirigente è costretto a inoltrare ricorso all’autorità giudiziaria per vedere riconosciute
le proprie ragioni.
Da diversi anni, però, i dirigenti del terziario, dei trasporti e degli alberghi2 possono, in alternativa, proporre ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato,
di cui al contratto stesso.
L’art. 34 del ccnl per i dirigenti del terziario e le altre
norme corrispondenti, hanno ripreso il disposto dell’art. 2119 del codice civile, migliorandolo sotto due
aspetti:
1) la possibilità di fare ricorso al collegio arbitrale, anziché al tribunale, consente di fruire di una procedura molto snella e veloce;
2) il dirigente, sussistendo la giusta causa di dimissioni,
avrà diritto a ottenere, oltre all’indennità sostitutiva
del preavviso, anche un’indennità supplementare
pari a 1/3 dell’indennità del preavviso stesso.
Poiché, in ogni caso, l’onere di provare la sussistenza della giusta causa, che deve essere già specificata nella lettera di dimissioni, ricade sul dirigente, è
opportuno che l’interessato, prima di compiere questo passo, si consulti con la propria Associazione ter䊱
ritoriale o con un legale di fiducia.
1
2
Art. 2119 codice civile.
Art. 34 ccnl 27/5/04 dirigenti terziario;
art. 35 ccnl 6/4/05 dirigenti trasporti;
art. 37 ccnl 24/6/04 dirigenti alberghi Federalberghi;
art. 33 ccnl 18/10/99 dirigenti alberghi Aica.
FONDO MARIO NEGRI
Per i contributi versati al Fondo,
un regime fiscale favorevole
Per i fondi di previdenza complementare che, come
il nostro Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al
regime transitorio di deroga1, si applica il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei
contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al
periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri2.
Per i contributi versati al Fondo Mario Negri, quindi,
non si applica il limite di deducibilità previsto per la
generalità dei fondi pensione (corrispondente a un
importo massimo di € 5.164,57 annui).
Quando si utilizza il termine “interamente deducibile”, a proposito della contribuzione destinata al Fondo Mario Negri, si intende che tale contribuzione non concorre, nella sua interezza, alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
cioè non è soggetta a imposizione fiscale.
Di conseguenza, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, diminuisce l’imponibile fiscale dell’importo corrispondente alla trattenuta a carico del
dirigente e non lo incrementa - neppure in parte con riferimento al contributo versato a carico dell’azienda. Il datore di lavoro deve inoltre compilare correttamente e debitamente il modello Cud.
Per quanto riguarda il modello Cud 2007 (vedi facsimile a lato ), i dati da inserire con riferimento ai contributi versati al Fondo Mario Negri sono i seguenti:
䡵 nella parte “A - dati generali”, al punto 8, indicare il codice 2;
䡵 nella parte “B - dati fiscali”, al punto 28, “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi
di cui ai punti 1 e 2”, inserire la somma totale dei
contributi versati dal dirigente e dall’azienda.
Se invece viene indicato un importo al punto 29, Contributi previdenza complementare non esclusi dei redditi di cui ai punti 1 e 2, è segno che l’azienda ha erroneamente applicato il massimale di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione e assoggettato a tassazione la differenza (circa € 2.300) tra il suddetto limite e i contributi versati al Fondo.
Se l’errore viene rilevato in tempo (cioè prima della
consegna del Cud, facendo esaminare i fogli paga
mensili) lo si può segnalare al datore di lavoro che
può fare le correzioni in sede di conguaglio definitivo, entro il 29 febbraio dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce.
Se invece ci si accorge della svista dopo questa data,
si può recuperare la differenza a credito in sede di di-
chiarazione dei redditi tramite la presentazione del
modello unico, oppure comunicare al Fondo Mario
Negri, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello a cui la contribuzione si riferisce, la quota di
contributo eventualmente non dedotta, in modo che
se ne possa tenere conto in sede di tassazione della
prestazione pensionistica3.
Per quanto riguarda, infine, i prosecutori volontari,
se non si informa il Caf o il professionista abilitato
della particolare natura della contribuzione versata
al Fondo Mario Negri è molto probabile - anzi praticamente certo - che venga effettuata una deduzione parziale. Tuttavia, se il contribuente si accorge di
non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione può sempre rivolgendosi a un Caf o a
un professionista abilitato e presentare entro il 31 ottobre un modello “730 integrativo”, ma solo se l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito. Anche per il prosecutore volontario è possibile scegliere una delle due soluzioni alternative (modello Unico o invio al Fondo Mario Negri della dichiarazione contributi non dedotti) come abbiamo visto per
la contribuzione versata per il dirigente in servizio. 䊱
1
2
3
Art. 18, commi 8-bis e
seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e dall’art. 15,
comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Art. 3, commi 119 e
120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Finanziaria 2004), e
dall’art. 20, comma 7,
del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252
(Riforma della previdenza complementare).
Art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47.
DIRIGENTE • 3|2007 43
ASSIDIR
Novità per la RC auto
L’INDENNIZZO DIRETTO
Da febbraio è possibile essere risarciti
dalla propria compagnia assicuratrice se non si è
responsabili o lo si è in parte
A cura di Assidir
Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo codice delle assicurazioni approvato con il decreto legislativo 209/2005.
Alla base di questa novità normativa c’era l’esigenza
di riordinare il settore assicurativo. Tra le principali
novità della riforma, la nuova procedura per il risarcimento dei danni subiti in caso di incidenti stradali,
ovvero l’indennizzo diretto.
La nuova normativa sull’indennizzo diretto è entrata in
vigore il 1° febbraio 2007 e prevede sostanzialmente
la possibilità di essere risarciti, in caso di sinistro dove
l’assicurato danneggiato non sia responsabile o lo sia
solo in parte, dalla propria compagnia assicuratrice.
Questo cambiamento intende contenere i costi delle liquidazioni, accorciare i tempi di risarcimento e, si spera, ridurre le tariffe per gli assicurati. Il nuovo metodo
riguarderà i sinistri considerati “più semplici”, ma che
si stima siano il 90% del totale degli incidenti stradali.
Infatti dovranno ricorrere alcune condizioni specifiche affinché sia attuabile l’indennizzo diretto:
䡵 il coinvolgimento di soli due veicoli a motore;
䡵 entrambi i veicoli devono essere identificati e immatricolati in Italia, a San Marino o nel Vaticano;
䡵 entrambi i veicoli devono essere regolarmente assicurati con compagnie che aderiscono al sistema
di risarcimento diretto e il cui elenco è consultabile sul sito www.cid-ania.it.
Questo sistema di rimborso diretto si applica anche nel
caso in cui ci siano dei feriti lievi, ossia che le lesioni riportate rilevino un’invalidità permanente fino a 9 punti percentuali, secondo quanto stabilito dalla tabella
inserita nel decreto del ministero della Salute del 3 luglio 2003. Si segue invece la via ordinaria in caso di:
䡵 incidente avvenuto all’estero;
䡵 quando sono coinvolti più di due veicoli;
䡵 in un incidente in cui è coinvolto un ciclomotore
non munito della nuova targa (secondo il nuovo
sistema di targatura previsto dal dpr 6 marzo
2006, n. 153);
䡵 quando si verifichino danni gravi alle persone.
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Il risarcimento (diretto) consiste nel pagamento
dei danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli
eventuali danni connessi con il suo utilizzo (ad esempio, il fermo tecnico o il traino ecc.), i danni alla persona come già anticipato di lieve entità e i danni subiti dalle cose di proprietà dei soggetti trasportati.
Il documento da utilizzare è il Cid, o meglio cono-
sciuto con il nome di “modulo blu” di constatazione amichevole.
Nella compilazione del modulo, per potere ottenere il rimborso diretto occorrerà essere estremamente precisi, indicando nel dettaglio le generalità degli assicurati coinvolti (compreso il codice fiscale
dell’avente diritto al risarcimento) insieme a tutti i
dati dei veicoli coinvolti (le targhe, i nomi delle compagnie di assicurazione), la descrizione delle modalità dell’incidente, la data, le generalità di eventuali testimoni e le indicazioni relative all’intervento delle forze dell’ordine.
Fondamentale è la firma dei due conducenti per accorciare i tempi di rimborso, altrimenti il modulo
può anche essere firmato solo da uno dei due o da
nessuno in caso di disaccordo sulla responsabilità
del sinistro. In quest’ultimo caso i tempi saranno un
po’ più lunghi per la necessità di accertare la colpa
e la ragione.
È necessario inoltre specificare anche la propria disponibilità in merito al luogo, ai giorni e agli orari
in cui il veicolo danneggiato può essere visionato
dal perito.
In caso di lesioni, saranno indispensabili anche dati
relativi all’attività e al reddito del danneggiato, l’età,
l’entità delle lesioni subite, l’eventuale dichiarazione
del beneficio di prestazioni da parte di istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie e tutti i
referti medici.
Se si ritiene di avere ragione, anche solo in parte, oltre al “modulo blu” occorre allegare anche una richiesta formale di risarcimento e presentare il tutto
alla propria compagnia di assicurazione mediante
uno dei seguenti strumenti: raccomandata AR, consegna a mano (anche al proprio intermediario assicurativo), telegramma, fax e via email se previsto dal
contratto.
I tempi previsti per il risarcimento sono 60 giorni per
i danni al veicolo e alle cose in assenza della doppia
firma del “modulo blu”, che possono diminuire a 30
se, come detto precedentemente, la constatazione
amichevole è firmata da entrambi i conducenti.
Se ci sono danni alle persone i tempi diventano 90
giorni. Naturalmente la compagnia provvederà ad
effettuare un’offerta di risarcimento che può anche
non essere soddisfacente.
In quest’ultimo caso sarà sempre possibile far valere
i propri diritti esercitando un’azione legale nei confronti della propria impresa di assicurazione, tenendo presente che il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in 2 anni, oppure ricorrere alla procedura di
conciliazione. In alternativa il danneggiato può proporre azione legale nei confronti della compagnia del
responsabile del sinistro.
Nel caso invece in cui il risarcimento offerto sia soddisfacente, dopo la comunicazione della somma offerta la compagnia del danneggiato deve procedere
䊱
al pagamento entro i 15 giorni successivi.
CONVENZIONE
ANTONIO PASTORE
Il rendimento realizzato per la polizza di Capitale differito nell’anno 2006 è stato pari al 4,18% netto.
Si tratta di una performance molto interessante, all’interno del panorama dei contratti di questa natura che prevedono, ricordiamo, il consolidamento
del capitale maturato e un rendimento minimo garantito.
Il dato sarà comunicato con l’estratto conto aggiornato al 31/12/2006 che Assidir invierà a tutti gli assicurati e sarà a disposizione nell’area riservata del sito www.assidir.it.
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