GENNAIO 2010
Volume 3 Busta Paga
Come Leggere
La Busta Paga al Gaslini
Istituto G. Gaslini - La Busta Paga
Carissime lavoratrici, carissimi lavoratori,
Dopo alcuni anni dalla nostra richiestissima prima pubblicazione di “conoscere la Busta Paga” siamo
riusciti ad aggiornarla e a modificarne anche la grafica, per rendere speriamo, sempre più di facile lettura
questo vademecum.
Molti sono stati in questi anni gli interventi di modifica della busta paga apportati dall’Istituto, alcuni su nostra richiesta, altri imposti dalle norme, per questo ci è sembrato importante e necessario rendere
attuali i contenuti normativi ed in particolare quelli contrattuali.
L’impostazione dell’opuscolo e rimasta fondamentalmente la stessa e le indicazioni che troverete
elencate fanno riferimento ad una busta paga suddivisa per esigenze di spazio in cinque sezioni: dati anagrafici, voci fisse , voci variabili, detrazioni e dati previdenziali, dati fiscali, i vari riquadri sono stati numerati progressivamente ( a numero o lettera corrisponde voce o riquadro), e illustrati con una breve nota.
A questa illustrazione schematica abbiamo fatto seguire una leggenda delle voci richiamate, che riporta in modo più esteso alcune definizioni e con tutte le tabelle che riportano i livelli stipendiali, i valori
delle fasce, delle indennità, dello straordinario, ecc., un’intera sezione è stata dedicata agli oneri fiscali,
previdenziali e agli assegni nucleo famigliare.
Infine un consiglio utile: controllate sempre la vostra busta paga e conservatene sempre e comunque
ogni copia. Si tratta infatti di un documento personale fondamentale non solo per l'eventuale rilievo tempestivo di errori retributivi, ma anche sotto il profilo giuridico, legale, infortunistico, di carriera, fiscale e
previdenziale.
I dati e le tabelle riportate sono aggiornati a gennaio 2009 quindi i valori stipendiali sono già comprensivi degli aumenti contrattuali del CCNL 2008—2009.
I nostri delegati sono comunque a vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione sull’argomento
La Segreteria Aziendale FP CGIL Ist. G. Gaslini
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Posizione INAIL
Dati Istituto
Dati
Anagrafici
Lavoratore
Istituto
Elementi Retributivi
Corpo Retribuzione
Detrazioni
Dati Previdenziali
Ferie
Dati Fiscali
Retribuzione Netta
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Tabella 1 : Nella figura è riportata la prima parte della busta paga, su ogni riquadro sono indicati i numeri e le lettere
che servono da riferimento per le note illustrative riportate di seguito.
Dati anagrafici dipendente—amministrazione
 1)CODICE MECCANOGRAFICO: numero personale riportato
anche sul cartellino di riconoscimento.
 2) DIPENDENTE: cognome e nome.
 3) DATA NASCITA: data nascita dipendente
 4)DATA ASSUNZIONE: primo giorno di servizio dell'ultima
data di assunzione senza interruzione.
 5) DATA CESSAZIONE: ultimo giorno di servizio.
 6) MATRICOLA: numero progressivo del registro INAIL.
 7) CODICE FISCALE: codice fiscale del dipendente.
 8) MATRICOLA INPS: non definito.
 9) ZONA
 10) GRUPPO: codice e ruolo di appartenenza:
 1- Ruolo Professionale
 2- Ruolo Tecnico
 3- Ruolo Sanitario








 4- Ruolo Amministrativo
 5- Ruolo Religioso
11) CATEGORIA: riporta il profilo professionale
12)TIPO RAPPORTO: tempo pieno - tempo part-time.
13)POSIZIONE ECONOMICA categoria e numero fascia.
14)PERCENTUALE RIDUZIONE retribuzione ridotta per la
percentuale di PT
15)G.G. LAVORATI giorni lavorati nel mese sempre rapportati a 30.
16) TIPO RAPPORTO
 tempo determinato
 tempo indeterminato
17) INTESTAZIONE: cognome nome e residenza
18) REPARTO o servizio di appartenenza.
Voci Fisse
 A) : STIPENDIO trattamento tabellare iniziale della categoria di appartenenza (vedi leggenda)
 B) : non utilizzata per il Comparto
 C) : RIA retribuzione individuale di anzianità (esiste per i
dipendenti assunti prima del 31/12/1986)
 D): INDENNITÀ di funzione di posizione
 E) : INDENNITÀ di funzione di coordinamento
 F) :INDENNITÀ di funzione di coordinamento 2° applicazione
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 G): INDENNITÀ di finzione di coordinamento parte variabile
 H): INDENNITÀ di funzione di coordinamento Parte variabile TFR
 I): VALORE COMUNE indennità di qualificazione professionale
 J): FASCIA RETRIBUTIVA
 K): INDENNITÀ professionale specifica
 L): TOTALE voci fisse
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(M )
(N) 2779,38
Tabella 2: Nella figura è riportata la seconda parte della busta con alcune delle voci e i relativi codici che possono essere presenti in questo spazio di busta paga le lettere sono riferite alle colonne.
Corpo retribuzione - Voci variabili
CODICE: indicano con un numero la procedura operativa del mero dei componenti il nucleo e all'ammontare del reddito
complessivo familiare dell'anno solare precedente,l'assegno
viene aggiornato a partire dal 1° di luglio di ogni anno ed ha
valore fino al 30 giugno dell'anno successivo, pertanto a giugno di ogni anno si deve rinnovare la richiesta.
QUANTITÀ: riporta ore o giorni a seconda della voce rife- INDENNITÀ per particolari condizioni di lavoro: indennità
notturna, indennità festiva, indennità giornaliere e indennità
rita
varie legate al reparto ed al turno di lavoro.
DATO BASE : valore singola voce a riferimento
ACC. produttività obiettivo generale: viene corrisposto
RITENUTE: sotto questa colonna sono quantificate le somme
mensilmente secondo la categoria di appartenenza.
trattenute a carico del lavoratore e suddivise per singola voORE di sciopero:la trattenuta viene calcolata come segue:
ce.
COMPETENZE:sotto questa colonna sono poste le somme spetstipendio tabellare iniziale + fascia
tanti al lavoratore, al lordo delle imposte e dei contributi, e
156
suddivise per singola voce.
INDENNITÀ GIORNALIERA: spetta al personale che opera su due CONTRIBUTO sindacato: quota associativa al sindacato pari
allo 0,80% dello stipendio base.
o tre turni giornalieri.
STRAORDINARIO la misura oraria per il compenso del lavoro PAGA giornaliera e oraria: la paga di una giornata lavorativa
straordinario si determina con la seguente formula:
è pari a 1/26 delle voci retributive fisse e continuative mensili
corrisposte per 13 mensilità la paga di un'ora lavorativa è pari
stipendio tabellare iniziale + fascia + rateo 13 mensile.
a 1/156 delle voci retributive fisse e continuative mensili cor156
risposte per 13 mensilità.
sistema informatico.
numero riferimento
DESCRIZIONE : voci variabili
INIZIO FINE : periodo preso in considerazione
ADD. Comunale e Regionale = si pagano rateizzate in 11
il valore ottenuto viene maggiorato :
 del 15% per il lavoro diurno,
 del 30% per il lavoro notturno(dalle ore 22 alle ore 6) o
festivo,
 del 50% per il lavoro notturno festivo
PRONTA DISPONIBILITÀ: il turno di 12 ore viene retribuito €
20,66 (portato a 25€ con accordo aziendale) il turno inferiore alle 12 ore ma superiore a 4 è retribuito con una maggiorazione del 10%. Le ore di servizio durante il turno di pronta
disponibilità vengono retribuite come le ore di straordinario.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: l'importo è in rapportato al nuCGIL FP Istituto G.Gaslini
mesi a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo,
(vedi dettaglio leggenda)
In caso di cessazione dal servizio le quote residuali delle addizionali relative all'anno precedente vengono trattenute interamente nel mese di cessazione, contemporaneamente viene
effettuato il calcolo delle addizionali riferite al reddito dell'anno in corso e trattenute sullo stesso cedolino
M) TOTALE voci variabili quali ritenute
N) TOTALE voci variabili quali competenze
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Tabella 3.Nella figura è riportata la terza parte della busta paga, su ogni riquadro sono indicati i numeri che servono da
riferimento per le note illustrative riportate di seguito.
Dettaglio deduzioni carichi familiari
O) : DEDUZIONI
 Coniuge qualora il reddito complessivo del dipendente è compreso fra 15.00 euro e 40.000 euro: 690 :12 = 57,50
 Figlio con meno di 3 anni a carico al 50% ; l’ammontare scaturisce dall’applicazione della seguente formula:
95.000 –25.242,60
= 0,7342 * 900 =660,78 : 12 = 55,06* 50% = 27,53
95.000
La detrazione è ripetibile nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separarti, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato
Imponibile Trattenute di legge
19) CASSA PENSIONE:
rigo uno = imponibile su cui calcolare la percentuale l'importo viene determinato mese per mese su tutte le voci pensionabili.
rigo due = importo trattenuta per il lavoratore il contributo
viene determinato moltiplicando l'imponibile per la percentuale dell'8,85% fino ad un importo lordo di € 42069,00 (per
l'anno 2009), oltre il quale viene applicata l'aliquota del
9,95%.
20/21) non utilizzate per il Comparto
22) TFR per tutti i dipendenti a tempo determinato in essere al
30/5/2000 e per tutti quelli a tempo indeterminato assunti
dopo il 31/12/2000 ed è interamente a carico Ente.
rigo uno = imponibile su cui calcolare la percentuale l'importo è determinato da tutte le voci fisse e continuative.
rigo due = importo per abbattimento della retribuzione lorda
il contributo viene determinato applicando la percentuale del
2,50% sull’80% dell’imponibile
23) TFS trattamento di fine servizio per tutti i dipendenti a
tempo indeterminato assunti prima del 31/12/2000 :
rigo uno = imponibile su cui calcolare la percentuale l'importo è determinato da tutte le voci fisse e continuative.
rigo due = importo trattenuta per il lavoratore il contributo il
contributo viene determinato applicando la percentuale del
2,50%. sull’80% dell’imponibile
24) FONDO CREDITO
rigo uno = imponibile su cui calcolare la percentuale (uguale
alla CP) l'importo viene determinato mese per mese su tutte
le voci pensionabili.
rigo due = importo trattenuta per il lavoratore il contributo
viene determinato moltiplicando l'imponibile per la percentuale dello 0,35%
25/26) non utilizzate per il Comparto.
27) INPS (per personale religioso)
rigo uno = imponibile su cui calcolare la percentuale l'importo viene determinato mese per mese su tutte le voci pensionabili
rigo due = importo trattenuta per il lavoratore il contributo
viene determinato moltiplicando l'imponibile per la percentuale del 9,19%
Conteggio ferie
residuo = differenza tra spettanti + anno precedente - riduspettanti = sono le ore di congedo ordinario per l'anno solare zioni - usufruite
in corso (per il dipendente a tempo indeterminato con più di 29)RISCHIO RADIOLOGICO:spettanti = 15 giorni di congedo orditre anni di servizio ore 201,36 per il personale tempo indeter- nario per l'anno solare in corso devono essere effettuati enminato con meno di tre anni di servizio e per il personale a tro l'anno devono essere usufruiti in una unica soluzione
tempo determinato ore 187,12 )
30) GG RFI : recuperi festività infrasettimanali spettanti = 4
anno precedente = residuo anno precedente
giorni ogni anno solare devono essere effettuati entro l'anno
riduzioni = eventuali riduzioni per periodi di aspettativa sen- se residuano al 31 dicembre vengono retribuiti l'anno succesza assegni, congedi al 30%,
sivo a € 4,39 a giorno
usufruite = ore utilizzate nell'anno di riferimento
28) FERIE:
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Tabella 4: Nella figura è riportata la quarta parte della busta paga, su ogni riquadro sono indicati i numeri che servono
da riferimento per le note illustrative riportate di seguito.
Irpef competenza
30) IMPONIBILE LORDO sommare le voci L - M + N
31) CONTRIBUTI DETRAIBILI :
Sommare le voci 18 + 22 + 23 oppure 26;
32) IMPONIBILE IRPEF al netto dei contributi pertanto 30– 31
33) DEDUZIONI carichi familiari Totale casella (O)
34) IRPEF LORDA si calcola come segue:
es. se il reddito imponibile annuo è pari ad € 50.000 l'imposta
sarà:
Fino a 15.000 x 23% =
3.450,00
35) DETRAZIONI (vedi tabelle allegate)
35) IMPOSTA NETTA imposta trattenuta nel mese.
36) IMPONIBILE tassazione separata: per quegli emolumenti
arretrati (determinati dal DPR 917/86) al netto degli oneri
previdenziali.
37) ALIQUOTA MEDIA TS: si trova sommando le retribuzioni dei
due anni precedenti, il risultato diviso 2 e su questo importo si
calcola l'imposta con gli scaglioni attuali dopodiché si trova
l'aliquota media come al punto 34).
38) IMPOSTA TS: si ottiene:
moltiplicando il punto 36 x il punto 37.
(da 15.000 a 28.000)13.000,00 x 27% = 3.510,00
Addizionale Irpef
(da 28.000 a 50.000)22.000,00 x 38% = 8.360,00
IMPONIBILE (campo non utilizzato):
Imposta lorda
15.320,00
Oppure : 50.000,00—28.000,00 x 38% = 8.360,00
il calcolo dell'imponibile viene effettuato a fine anno e le ritenute complessive che saranno trattenute da gennaio a novembre dell'anno successivo sono indicate nel cedolino di dicembre nella parte delle voci variabili con la dicitura "virtuale"
Imposta fino a 28.000,00(da tabella) = 6.960,00
15.320,00 imposta lorda
RITENUTE (campo non utilizzato, le ritenute sono inserite nella
parte delle voci variabili).
Conguaglio IRPEF fine anno — fine rapporto
40) IMPONIBILE NETTO:imponibile totale annuo al netto degli
45) CONGUAGLIO: differenza, se c'è, tra imposta da ritenere e
oneri previdenziali.
imposta ritenuta
41) IMPOSTA LORDA: si calcola applicando la tabella irpef
42) DETRAZIONI (finanziaria 2007) da detrarre dall'imposta
46)
47) PERIODO DI RETRIBUZIONE: mese di riferimento
47) LORDO: importo lordo del mese.
48) RITENUTE: somma di tutte le ritenute ( M + 31 + 35).
50) NETTO: differenza tra lordo e ritenute (37 - 38)
lorda.
43) IMPOSTA DA RITENERE: imposta lorda meno detrazioni.
44) IMPOSTA RITENUTA: somma dell'imposta trattenuta mese
per mese
Modalità di pagamento
51) MODALITÀ DI PAGAMENTO: l'indicazione può essere, a scelta
del dipendente: in contanti da ritirare presso l'agenzia CARIGE
dell'IGG o versamento sul conto corrente bancario o postale.
52) VALUTA
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Descrizione analitica delle voci presenti in busta paga
B
usta paga: La legge 5 gennaio 1955, n.4 all’art 1,
e l’art 38 del CCNL 98/01 prevedono che al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta
paga, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell’azienda, il nome e la categoria del lavoratore, il
codice fiscale, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,
l’importo dei singoli elementi che concorrono a formularla e
l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi comprese le quote sindacali) sia nell’aliquota applicata che nella
cifra corrispondente. L’azienda adotta tutte le misure idonee
ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge n.
675/1996. Il Garante per la privacy con delibera del 16/10/97
n. 2689, ha affermato che non è legittimo diffondere dati su
quelle parti della retribuzione che corrispondono a situazione
strettamente personali o familiari dei singoli lavoratori (ad esempio, l’attribuzione degli assegni nucleo familiare, le ritenute
sindacali, le cessioni dello stipendio, multe disciplinari,ecc.). La
retribuzione del dipendente pubblico e mensilizzata su 30 giorni lavorativi per ogni mese dell’anno e per tredici mensilità.
Corresponsione della retribuzione: nelle amministrazioni pubbliche il pagamento della retribuzione è effettuato il giorno 27
di ogni mese ( se sabato il giorno prima se domenica i giorno
dopo). La retribuzione va rapportata al periodo di effettivo lavoro, ad eccezione
dell’assegno per il nucleo familiare che
spetta sempre in misura intera, salvo nel caso di rapporto a
part-time di durata inferiore a 24 ore settimanali. Anche per i
rapporti a part-time, gli elementi della retribuzione vanno rapportati alle ore lavorate.
A differenza dei datori di lavoro privati ai quali l’INPS rimborsa
le retribuzioni per i dipendenti in malattia, maternità, permesso per donazione di sangue e gli assegni familiari, il datore di
lavoro pubblico deve considerare tali voci a proprio carico. Solo
nel caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, a partire dal quarto giorno dopo l’infortunio, è rimborsata la retribuzione anticipata al lavoratore.
Paga Base (A): è il valore retributivo iniziale mensile della propria categoria di appartenenza.
Paga tabellare
mensile
Cat. A :
1.368,99
Cat. B:
1.479,35
Cat. BS:
Cat. C:
1.532,82
Cat. D:
1.695,68
1.841,15
Cat. DS:
1.985,55
Dal 1.1.2004 nella paga base è inglobata la quota di Indennità integrativa speciale (ex scala mobile),l'aggiornamento è stato
effettuato con le buste di maggio 2004. La paga base mensile è comprensiva delle indennità di qualificazione professionale
e dell’indennità professionale specifica.
FASCIA RETRIBUTIVA (J): indica l’importo economico mensile spettante e relativo al numero di fasce attribuito all'operatore. (1, 2, 3, 4, 5, 6) ed è corrisposto per 13 mensilità. Come illustrato nello tabella sottostante, ogni categoria ha 5 fasce, ad
eccezione della categoria D e del livello economico Ds che ne hanno 6. La contrattazione aziendale, sulla base delle disponibilità
economiche dei fondi che scaturiscono dalla contrattazione complessiva e dai necessari rapporti di forza, stabilisce i criteri e i
tempi per acquisire le fasce (vedi Contratto Integrativo Aziendale).
I valori economici mensili delle fasce retributive sono determinati dalle tabelle stipendiali del CCNL e corrispondono alle cifre in tabella. (aggiornate al 31.12.2005)
A
B
BS
C
D
DS
base 1.234,31
1.303,60
1.392,19
1.469,17
1.601,35
1.732,55
A1
A2
A3
A4
A5
1.406,94
1.443,92
1.465,93
1.491,10
1.516,70
B1
B2
B3
B4
B5
1.521,91
1.566,21
1.594,11
1.627,29
1.661,16
Bs1
Bs2
Bs3
Bs4
Bs5
1.580,71
1.627,44
1.660,73
1.715,80
1.772,75
Eccedenza fascia retributiva - nei casi di passaggi da
categoria inferiore a categoria superiore come ad esempio: in
conseguenza di selezioni interne o per i passaggi dei profili
sanitari e dell'Assistente Sociale da C a D definiti con il contratto nazionale con decorrenza 1/9/2001 e anche nei casi
previsti in applicazione del nuovo CCNL. Tra la retribuzione
della categoria di provenienza (stipendio più fasce in cui l'operatore era posizionato), e il nuovo stipendio iniziale della categoria superiore può risultare un importo derivante dalla differenza tra la posizione economica di provenienza e la nuova
nell’iniziale della categoria superiore. Qualora questo importo
sia superiore al nuovo stipendio base l'eccedenza viene spal-
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C1
C2
C3
C4
C5
1.748,29
1.809,30
1.870,78
1.961,18
2.055,96
D1
D2
D3
D4
D5
D6
1.908,59
1.970,05
2.031,06
2.092,56
2.155,37
2.233,35
Ds1 2.063,44
Ds2 2.143,42
Ds3 .225,70
Ds4 2.293,93
Ds5 2.365,02
Ds6 2.462,52
mata sulle fasce della nuova categoria e nel caso non sia sufficiente a coprire il nuovo importo completo (stipendio più
nuove fasce), compone “l'assegno a personam” (tecnicamente
“eccedenza fascia retributiva”), che potrà essere trasformato
nella fascia economica superiore con le procedure contrattuali
aziendali. Con questo meccanismo si vuole garantire il mantenimento stipendiale già attribuito ai lavoratori che effettuano
un passaggio a categoria superiore attribuendo uno stipendio
mensile complessivamente non inferiore a quello della categoria di provenienza.
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Segue da pag. 7 leggenda busta paga
INDENNITÀ COMUNI ASSORBITE: parte comune di precedenti indennità collegate alla categoria di inquadramento (art 45 c.1 e
2 CCNL 94/98 - CCNL 99/2001 - CCNL 2002 - 2005 - tabella B colonna E ). Sono corrisposte per tredici mensilità.
Indennità di qualificazione
professionale (mensile)
Cat. A
9,5
Cat. B
40,5
Cat. BS
9,5
Cat. C
71,5
Cat. D
71,5
Cat. DS
71,5
INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA: è la parte residua delle precedenti indennità (es: art. 45 c. 1 e 2 CCNL 94/98), corrisposta ad alcune figure professionali. E' corrisposta per 12 mensilità (esclusa la tredicesima)
VALORI ANNUI LORDI DELL’ INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA
CCNL 2002 - 2005 - Tabella E - PROFILO
VALORE ANNUALE
Quota mensile
ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
operatore tecnico coordinatore
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso
infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso esperto
collaboratore professionale sanitario :
a)infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario – ostetrica
b) tecnico sanitario di radiologia medica
collaboratore professionale sanitario esperto:
a)ex operatore professionale dirigente;
b)tecnico sanitario di radiologia medica
278,89
483,40
764,36
764,36
23,44
40,29
63,70
63,70
433,82
1.239,50
36,15
103,29
433,82
1.239,50
36,15
103,29
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004/5. La colonna con le quote mensili è una nostra aggiunta a migliore lettura – i profili non citati non sono presenti in istituto.
SERVIZIO FESTIVO: A decorrere dal 1 gennaio rante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità
2002, l' indennità per lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12 giornaliera, pari a L. 8.500. (lire 8.700 dal CCNL 2001). Detta
indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del
del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi
34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di matlordi, nella misura ridotta al personale che svolge attività di tina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni
servizio in giornata festiva (00. - 24.00), con un orario pari o adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere
superiore ad almeno la metà dell'orario di turno previsto. corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere comun- effettuata, salvo per i riposi compensativi. In contrattazione
decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui
que corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiall'art. 43, comma 2 punto 2) potranno essere individuati
va (vedi casi di mattino e notte in un'unica giornata festiva). altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze
Nel caso le prestazioni festive vengano rese in lavoro straordi- dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale
nario retribuito l'indennità non spetta e il lavoratore riceve il personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente
comma.
solo compenso previsto per il lavoro straordinario festivo.
INDENNITÀ Art. 44 comma 4: dal CCNL 2001 l’indennità è
INDENNITÀ SERVIZIO NOTTURNO: A decorrere dal 1 gennaio
INDENNITÀ
2002, l' indennità per lavoro notturno di cui all'art. 44, comma
11 del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a
L. 5.300) lordi, per ogni ora di servizio tra le ore 22.00 e le ore
6.00, ed è corrisposta al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario di lavoro durante le ore notturne. Nel
caso le prestazioni lavorative notturne vengano rese in lavoro
straordinario retribuito l'indennità non spetta e il lavoratore
riceve il solo compenso previsto per il lavoro straordinario notturno e/o notturno/festivo.
INDENNITÀ GIORNALIERA Art.. 44 comma 3: quote che competono per la copertura dei turni su 24 ore nella misura di Euro
4,49 al giorno per ogni giorno di presenza in servizio. Spettano
prioritariamente agli operatori dei profili e delle qualifiche sanitarie (Infermieri - Tecnici sanitari - Riabilitazione). In contrattazione aziendale l'indennità è stata estesa a tutti gli operatori (di
ogni profilo e qualifica), che coprono turni regolari su 24 ore.
Spetta anche per copertura occasionale dei turni su 24 ore
(sostituzioni ecc) Comma 3: Al personale del ruolo sanitario
stata aumentata a € 2,07 per ogni giornata di effettiva presenza, compete a tutti i lavoratori che operano normalmente su
due distinti turni, articolati almeno sulle 12 ore ovvero che presentino un intervallo minimo di 12 ore tra l'ingresso del primo
turno (mattino), e l'uscita del secondo (pomeriggio), e purhè si
evidenzi un numero sostanziale equilibrato di turni svolti di
mattina e pomeriggio. La cosiddetta "giornata lunga" non compone nessun turno anche nel caso sia rispettato l'intervallo
delle 12 ore perché il CCNL prevede due distinti turni,
L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza
dal servizio a qualsiasi titolo salvo per i riposi compensativi.
Comma 4: Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo, (da categoria A a
categoria DS ndr), addetti agli impianti e servizi attivati in
base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due
turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero
che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete
appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, una indennità giornaliera pari a L. 3.500; € 1,80
segue a pagina 10
VI e VII livello retributivo (oggi BS - C - D DS ndr), ed ope-
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Segue da pag. 9 leggenda busta paga
INDENNITÀ TURNO UNICO art. 44 comma 5: compete agli
operatori professionali Coordinatori - caposala ed ostetriche che operano su un solo turno in quanto responsabili dell'organizzazione del reparto, nella misura lorda mensile di euro
25,82.
INDENNITÀ INFERMIERISTICA giornaliera Art. 44 comma 6
CCNL 95: quote che competono al personale infermieristico di
tutte le categorie (BS - C - D - DS), e in parte al personale dei
profili tecnico sanitari e riabilitativi, secondo lo schema seguente definito in contrattazione aziendale sulla scorta del CCNL.
Comma 6: Al personale infermieristico competono, altresì,
le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio
prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie:L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
(€.4,13)
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000;(€.5,16)
Comma 9: In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), nei
servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati
altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere
l'indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
INDENNITÀ TURNO UNICO art. 44 comma 7: compete al
personale dei profili e delle qualifiche sanitarie che opera su un
solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie nella
misura lorda mensile di euro 28,41. E’ corrisposta per 12
mensilità.
Art. 44 comma 5 CCNL 94/98 e successive integrazioni: Agli
operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su
un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione
dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di
diagnosi e cura - compete un'indennità mensile, lorda di lire
50.000,(€.25,82) non cumulabile con le indennità dei commi
3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.
Comma 7: Al personale del ruolo sanitario appartenente alle
posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno,
nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di lire 55.000, (€.28,41) non cumulabile
con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità
del comma 6.
INDENNITÀ DI COORDINAMENTO - Fissa(E): si tratta della
retribuzione normata agli art. 5 CCNL Biennio 2000/1 del
29.09.2001 e Art. 10 CCNL 2000/01– Parte fissa: è la quota di
euro 129,11 che viene corrisposta per 13 mensilità al personale
individuato per le attività di effettivo coordinamento di tutti i
profili professionali sanitari e dell'Assistente Sociale, sia di categoria D che di categoria DS. Sono compresi gli operatori professionali ex Capo Sala AFD. L'indennità prevede anche una parte
variabile (G) che può arrivare a 1.549,37 Euro annuali il cui
importo e le cui condizioni normative sono regolamentate nel
Contratto Integrativo Aziendale.
Indennità annue parte variabile come da CIA
mensile
annuale
129,11
1549,32
Reparti alta complessità
86,08
132,96
Reparti media complessità
73,78
885,36
Reparti bassa complessità
INDENNITÀ DI FUNZIONE - POSIZIONE ORGANIZZATIVA - art.
20 CCNL 98/2001 - indennità annuale variabile composta da 6
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fasce: 1° 3.098,81 euro; 2° 4.131,66 ; 3° 651164,51; 4° 6.131,71
5° 96.713,98; 6°9.296,17 euro. Può essere riconosciuta agli
operatori di categoria D e DS del ruolo amministrativo
(collaboratori amministrativi), e ai Coordinatori dei profili sanitari e dell'Assistente Sociale (cat. D e DS), che abbiano riportato
valutazione positiva. La contrattazione aziendale stabilisce i
criteri per l’attribuzione e la valutazione (regolamento). Nonostante questo u tale materia rimangono margini di discrezionalità nell'individuazione degli operatori cui riconoscere la Posizione Organizzativa.
INDENNITÀ DI RISCHIO RADIAZIONI: spettante ai tecnici sanitari di radiologia come da norme di legge dall’entrata in vigore
del contratto secondo biennio 1996-97 è denominata indennità
professionale specifica ed è corrisposta per 12 mensilità nella
misura di €.103,29, al personale diverso dai tecnici di radiologia, esposto in modo permanente al rischio radiologico,
l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella stessa misura.
INDENNITÀ DI MISSIONE: riferimenti art. 44 CCNL 98/2001 e
legislazione vigente. La missione si svolge fuori dall’Istituto anche fuori Regione e/o all'estero - e in base alla sua durata
prevede vari rimborsi spese che come tali non sono soggetti a
nessuna ritenuta fiscale o contributiva.
PRONTA DISPONIBILITÀ: importo relativo ai turni di pronta
disponibilità posti in pagamento. Tale importo è pari ad euro
20,66 per ogni 12 ore di turnazione. Maggiorata a 25 in seguito
ad accordo aziendale. Qualora il turno sia articolato in orari di
minore durata l’indennità è corrisposta proporzionalmente e
maggiorata del 10%.
L'Accordo aziendale prevede, inoltre in caso di chiamata, il pagamento del "viaggio andata e ritorno" ovvero 60 minuti di
lavoro straordinario. In caso di chiamata viene retribuito, oltre
al viaggio, il lavoro straordinario effettuato (Contratto Integrativo Aziendale 2007– 2009 ).
INDENNITÀ PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE : a decorrere
dall'1 gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché
agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali,
agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori
socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in
via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera - per ogni giorno di servizio prestato:
a. Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: €
2,58 (pari a L. 5.000) lordi;
b. Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: €
5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a
qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano
erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità
dell'art. 44 del CCNL 1/9/1995 ove spettanti. Essa compete, con
le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato
ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza
domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la
prestazione.
segue a pagina 11
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Segue da pag. 10 leggenda busta paga
PRODUTTIVITÀ : Art. 38 comma B CCNL 98/2001 – Art. 30 e
seguenti CCNL 2002/2005 – Contratto Integrativo Aziendale.
Si tratta di un fondo aziendale sul quale vengono annualmente
contrattate quote di risorse per i lavoratori. Il Fondo può essere incrementato con finanziamenti Regionali o Aziendali o da
entrambi. La corresponsione delle quote è mensile per la parte
obiettivo generale, ed è attribuita in base a punti peso che
vanno da 1,22 per la categoria (A ) a 1,58 per la categoria (Ds):
Tabella Punti peso in vigore
Categoria Punti Peso
1,22
A
1,28
B
1,32
Bs
1,45
C
1,55
D
1,58
Ds
La quota obiettivo specifico - viene distribuita annualmente in
base a specifici obiettivi attribuiti dall’amministrazione alle
varie U.O. o servizi
INCENTIVAZIONI PER PROGETTO: si tratta di quote di risorse
provenienti da altri fondi contrattuali e/o appositamente stanziati da leggi o accordi per specifici obiettivi o per particolari
categorie professionali o settori (CNR; CCV; UTI; Emergenza
Estiva; Radiologia)
ATTIVITÀ EXTRAORARIO (prestazioni aggiuntive Accordo
Aziendale 2007-2009), per sopperire a gravi carenze di organico è possibile attivare prestazioni a gettone per Infermieri e
Tecnici di radiologia. Fin dall’inizio tale materia anche se non
previsto è stata regolamentata da accordi aziendali successivamente è intervenuto il CCNL e l’accordo regionale che hanno
confermato quanto già stabilito in Istituto. La quota oraria e di
€. 26.
ARRETRATI: questa voce è generalmente utilizzata per
corrispondere gli arretrati contrattuali del CCNL (Arr.) In genere è indicata la causale (es CCNL 31 luglio 2009, che indica appunto la data di firma del vigente contratto nazionale e quindi
si riferisce agli arretrati contrattuali) insieme ai mesi e agli anni
di riferimento. Può essere utilizzata anche per recuperare somme contrattuali (Rec.), sia perché "non dovute" (errori), sia
come partita di giro di natura contabile. Esempio: si mettono in
busta sia in entrata che in uscita somme erogate in arretrato
che compongono la retribuzione complessiva annuale e che
pertanto modificano gli imponibili individuali sul quale si pagano i contributi pensionistici e fiscali. Queste voci, che in genere
creano parecchia confusione, sono in realtà operazioni del tutto ininfluenti rispetto alla retribuzione effettiva.
TREDICESIMA MENSILITÀ: viene corrisposta nel mese di Dicembre di regola nel periodo tra il 18 e il 20 Dicembre insieme
alla busta paga del mese. Si compone di: stipendio base (A), più
indennità comuni assorbite (), più fasce retributive (J), più retribuzione individuale di anzianità (C). E’ soggetta a tutte le ritenute fiscali e contributive.
MENSA: il servizio mensa è considerato elemento retributivo. Si tratta di una norma del CCNL che pone a carico del lavoratore la cifra di Euro 1,03 quale contributo" alla mensa. La
stessa norma indica nella quota di Euro 5,16 complessivi il costo a carico dell'Azienda (che in realtà è 5,16 meno 1,03 =
4,13), e quindi il valore nominale del buono pasto (5,16). Il nuovo CCNL 2008/09 introduce la possibilità di modificare la quota
pasto.
QUOTA ASSOCIATIVA SINDACALE: il contributo CGIL (a seguito di delega volontaria del lavoratore), corrisponde allo 0.80%
della retribuzione stipendiale mensile base. Indicativamente
risulta il seguente: cat. A: 8,81 - cat. B: 9,28 - cat. BS: 10,41 cat. C: 11,02 - cat. D: 12,02 - cat. DS: 13,00 - La quota tessera
associativa è versata con la tredicesima mensilità e corrisponde
ad Euro 3,77.
SCIOPERO: la trattenuta viene calcolata come segue:
stipendio tabellare iniziale + fascia
156
In base ad un accordo aziendale la ritenuta non può mai superare le 7,12 ore per singolo sciopero. Qualora la durata dello
sciopero sia inferiore la ritenuta è ovviamente inferiore. Qualora, per effetto del turno (giornata lunga o pomeriggi e/o notte),
l'orario dovuto nel giorno di sciopero sia superiore a 7,12 l'operatore partecipa allo sciopero per 7,12 ore ed è tenuto a recuperare, in altra giornata di norma entro 30 giorni, il residuo non
lavorato.
CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITI INPDAP: con questo codice
è riportata voci variabili (colonna ritenute), la quota di rimborso mensile che il lavoratore restituisce qualora abbia attivato
forme creditizie la cui consistenza raggiunge un quinto dello
stipendio (cessione del quinto – prestiti privati ecc).
PRESTITI: sotto la colonna ritenute è indicato l’importo
(rate mensili), che il lavoratore rimborsa in seguito
all’attivazione di prestazioni creditizie aperte nei confronti di
diversi Istituti pubblici e privati tra cui la Cassa di categoria INPDAP . Viene indicata la Ragione sociale (nominativo societario), dell’Istituto creditore.
FERIE : il dipendente ha diritto in ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito durante tale periodo spetta la
normale retribuzione escluse le indennità (straordinario; turno; giornata; ecc). La durata delle ferie è di 32 giorni per il personale con più di tre anni di anzianità, e di 30 giorni per il personale neo assunto. In caso di distribuzione dell’orario su cinque
giorni, i giorni di ferie sono ridotti a rispettivamente a 28 e 26. A tutti i dipendenti spettano altresì 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare come previsto dalla legge 937/77(RFI) è considerata giornata festiva quella coincidente con il santo patrono
purché ricada in giorno lavorativo. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggono per più di
tre giorni o per ricovero ospedaliero. In Istituto come riportato negli spazi (27-28) in busta paga il conteggio delle ferie è riportato in ore.
segue a pagina 12
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Segue da pag. 10 leggenda busta paga
LAVORO STRAORDINARIO: il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario hanno quindi carattere eccezionale, e devono essere preventivamente autorizzate. Il
C.I.A. determina le modalità e di applicazione dell’istituto e le risorse messe a disposizione. Il limite individuale per il ricorso al
lavoro straordinario per ciascun dipendente non può superare le 180 ore annuali, in limitati casi non più del 5% il limite massimo è 250 ore annuali. Le prestazioni di lavoro del dipendente possono essere compensate con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio entro 3 mesi dall’effettuazione.
La misura oraria per il compenso del lavoro straordinario si determina con la seguente formula:
stipendio tabellare iniziale + fascia + rateo 13 mensilità
156
= il valore ottenuto viene maggiorato :

del 15% per il lavoro diurno, del 30% per il lavoro notturno(dalle ore 22 alle ore 6) o festivo, del 50% per il lavoro notturno festivo.
156: coefficiente utilizzato per calcolare la paga oraria si ottiene da: 36 ore settimanali X 52 settimane : 12 mesi = 156
Gli assegni ad personam (passaggio a categoria superiore o altro), concorrono in quota percentuale al calcolo della paga oraria
dello straordinario.
Lavoro straordinario diurno feriale : importo spettante per lavoro straordinario effettuato in ore diurne dalle ore 6.00 alle ore 22.00) in giorni feriali. Si calcola incrementando del 15% la paga oraria lorda. Quota
oraria relativa alle retribuzioni contrattuali dal 1.1.2009
Categoria A
10,86
A
11,16
A1
11,46
A2
11,63
A3
11,83
A4
12,04
A5
Categoria B
11,49
B
11,83
B1
12,18
B2
12,41
B3
12,67
B4
12,94
B5
BS
BS
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
12,16
12,55
12,92
13,19
13,63
14,08
Categoria C
12,97
C
13,39
C1
13,88
C2
14,37
C3
15,09
C4
15,85
C5
Categoria D
14,13
D
14,67
D1
15,16
D2
15,65
D3
16,14
D4
16,64
D5
17,26
D6
DS
DS
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
15,29
15,91
16,55
17,20
17,75
18,32
19,09
Lavoro straordinario notturno o festivo : importo spettante per lavoro straordinario effettuato in ore
notturne feriali (dalle ore 22 alle ore 6) o in giorni festivi. Si calcola incrementando del 30% la paga oraria lorda. Quota oraria relativa alle retribuzioni contrattuali dal 1.1.2009
Categoria A
12,27
A
A1 12,62
A2 12,95
A3 13,15
A4 13,38
A5 13,61
Categoria B
12,99
B
B1 13,37
B2 13,77
B3 14,03
B4 14,32
B5 14,63
BS
BS
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
Categoria D
DS
15,98
D
DS
16,58
D1
DS1
17,14
D2
DS2
17,69
D3
DS3
18,25
D4
DS4
18,81
D5
DS5
19,52
D6
DS6
Tutte le domeniche e le festività infrasettimanali più il santo patrono - notturno e festivo, se coincidenti, non
mano - spetta l'unica maggiorazione come riportata.
13,75
14,18
14,61
14,91
15,40
15,92
Categoria C
14,66
C
15,14
C1
15,69
C2
16,24
C3
17,06
C4
17,92
C5
17,28
17,98
18,70
19,45
20,06
20,71
21,59
si som-
Lavoro straordinario notturno festivo : importo spettante per lavoro straordinario effettuato nelle ore
notturne dei giorni festivi (dalle ore 22 alle ore 6). Si calcola incrementando del 50% la retribuzione oraria lorda. Quota oraria relativa alle retribuzioni contrattuali fino dal 1.1.2009
Categoria A
14,16
A
14,56
A1
14,94
A2
15,17
A3
15,43
A4
15,70
A5
Categoria B
14,99
B
15,43
B1
15,89
B2
16,18
B3
16,53
B4
16,88
B5
Categoria D
DS
18,43
19,94
D
DS
19,14
20,75
D1
DS1
19,78
21,58
D2
DS2
20,41
22,44
D3
DS3
21,05
23,15
D4
DS4
21,71
23,89
D5
DS5
22,52
24,91
D6
DS6
Tutte le domeniche e le festività infrasettimanali più il patrono - notturno e festivo, se coincidenti, non si sommano spetta l'unica maggiorazione come riportata .
CGIL FP Istituto G.Gaslini
BS
BS
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
15,87
16,37
16,85
17,20
17,77
18,37
Categoria C
16,92
C
17,47
C1
18,10
C2
18,74
C3
19,68
C4
20,67
C5
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Segue da pag. 11 leggenda busta paga
Oneri fiscali
IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche ossia ogni persona che consegue reddito. È progressiva perché si applica
con aliquote crescenti. È la principale imposta diretta dell’ordinamento tributario italiano. Nel corso degli anni ha subito diverse modifiche applicative, alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2002 dal 2003 è stata ridisegnata con la riforma del 2005,
che a sua volta è stata modifica dalla legge finanziaria del 2007. Le novità al sistema di determinazione dell'Irpef , a partire dal
2007, si possono così sintetizzare:
 5 nuovi scaglioni di reddito e aliquote;
 trasformazione delle precedenti deduzioni per familiari a carico in detrazioni, variabili in funzione del reddito complessivo;
 sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito
(lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, altri redditi);
 abolizione della clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare le disposizioni vigenti in anni precedenti e i relativi
sistemi di calcolo. Solo in un caso, e precisamente per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.
Sono rimaste invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti. Per meglio comprendere il cambiamento abbiamo riportato le
tabelle a confronto 2005 e nuovo regime 2007
dal 2005 –2006
per dichiarazione 730-UNICO/2005
Scaglioni di reddito
fino a 26.000
oltre 26.000
fino a 33.500
oltre 33.500
fino a 100.000
oltre 100.000
Aliquota per scaglione
23%
(sul massimo = 5.980)
33%
(5.980 + 33% su parte oltre 26.000)
39%
(8.455 + 39% su parte oltre 33.500)
43% (*)
(34.390 + 43% su parte oltre 100.000)
(*) = 39% + 4% contributo solidarietà)
dal 2007
per dichiarazione 730-UNICO/2007
Reddito imponibile
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a
28.000 euro
oltre 28.000 e fino a
55.000 euro
oltre 55.000 e fino a
75.000 euro
oltre 75.000 euro
aliquota
Irpef (lorda)
23%
23% del reddito
3.450 + 27% sulla parte eccedente
27%
15.000 euro
6.960 + 38% sulla parte eccedente
38%
28.000 euro
17.220 + 41% sulla parte eccedente
41%
55.000 euro
25.420 + 43% sulla parte eccedente
43%
75.000 euro
LA NUOVA AREA DI ESENZIONE
Per effetto della trasformazione in detrazioni dall'imposta delle precedenti deduzioni dal reddito, l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia
"no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata:
 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di 7.500 euro), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno;
 7.500 euro (era pari a 7.000 euro), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno;
 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno;
4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era di
4.500 ovvero 3.000 euro). Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.
LE DETRAZIONI PER TIPO DI REDDITO IN VIGORE DAL 2007
Il sistema di determinazione dell'Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività dell'imposizione attraverso
la cosiddetta "no tax area", cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che riduceva il reddito imponibile.
Nel nuovo meccanismo di calcolo dell'imposta la progressività dell'imposta è garantita, oltre che dalle nuove aliquote e dai
nuovi scaglioni di reddito, anche da un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia
di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).
In pratica, queste detrazioni sostituiscono le deduzioni previste fino all'anno 2006 per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati dalle quali, però, si differenziano in quanto vanno sottratte dall'imposta lorda e non dal reddito complessivo del contribuente. Dal 1° gennaio 2007, i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico a norma dell’art. 433, cod. civ.) danno
diritto a detrazioni d’imposta nelle misure indicate nelle tabelle che seguono.
Le caratteristiche delle nuove detrazioni sono le seguenti:
– spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un Reddito Complessivo (computando anche le retribuzioni da Enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa cattolica) non superiori a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili;
– sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni
richieste;
– il valore da riconoscere è legato al Reddito Complessivo del richiedente;
– le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Le detrazioni "base" (o teoriche) che i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d'imposta 2007 sono quelle indicate nei
seguenti riquadri.
segue a pagina 14
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Segue da pag. 12 leggenda busta paga (Oneri Fiscali)
Detrazioni familiari a carico
Coniugi non legalmente ed effettivamente separati
Scaglioni di reddito
Detrazione annua (1)
Reddito Complessivo fino a € 15.000,00
€ 800,00 – 110 x RC(2) / 15.000,00(3)
Reddito Complessivo oltre € 15.000,00 e fino a € 40.000,00
€ 690,00 (4)
Reddito Complessivo oltre € 40.000,00 e fino a € 80.000,00
€ 690,00 X [(80.000,00 – RC(2) / 40.000,00](5)
€ 690,00 X [(80.000,00 – RC(2) / 40.000,00(5)
-
(1)Spetta
al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
(2)RC = Reddito Complessivo.
(3)Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690,00, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre
decimali.
(4)La detrazione è aumentata di:
€ 10,00 per RC superiore a € 29.000,00 ma non a € 29.200,00;
€ 20,00 per RC superiore a € 29.200,00 ma non a € 34.700,00;
€ 30,00 per RC superiore a € 34.700,00 ma non a € 35.000,00;
€ 20,00 per RC superiore a € 35.000,00 ma non a € 35.100,00;
€ 10,00 per RC superiore a € 35.100,00 ma non a € 35.200,00.
(5)Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali.
N.B. Il comma si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 a lordo degli anni deducibili.
Figli e altri familiari a carico (1)
Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati (1)
Figli (2)
1
2
3
4
Per ogni ulteriore figlio
Altri familiari a carico di cui all’art. 433, cod. civ.,(3) che convivono
con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti
dall’autorità giudiziaria(4)
Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili)
Detrazione annua
Minore di 3 anni
Portatore di handicap
(legge 104/92 art.3
Nucleo con
almeno 4 figli
€ 800,00
€ 1.600,00
€ 2.400,00
€ 3.200,00
€ 800,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 750,00
(1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
(2) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula:
[(€ 95.000,00 + € 15.000,00 per n. figli successivi al primo) – Reddito Complessivo] : (€ 95.000,00 + € 15.000,00 per n. figli successivi
al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1, la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1
la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della detrazione
stessa).
(3) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottati; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i
fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
(4) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€
80.000,00 – Reddito Complessivo): € 80.000,00 = coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se
tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro decimali – a € 750,00).
N.B.
(a.) La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un Reddito Complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all’affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione
è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è
assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le Parti, è tenuto a riversare all’altro genitore
affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
(b.) La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
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Segue da pag. 12 leggenda busta paga
ADDIZIONALI COMUNALE E REGIONALE = Si tratta di quote di
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE (03):
imposte fiscali stabilite da Comuni e Regioni che gli Enti Locali Anno d’imposta 2010
incassano direttamente per il finanziamento (in quota), dei  La Finanziaria 2007 ha previsto dal 2007 l’anticipo del verservizi locali compreso il Servizio sanitario pubblico, in sostitusamento di una parte dell’addizionale comunale.
zione dei mancati trasferimenti nazionali. Sono calcolate sui  L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’imposta atteredditi dell'anno precedente in quote mensili rateizzate. Si
nuto applicando alla base imponibile l’aliquota dell’anno di
pagano rateizzate in 11 mesi a decorrere dal mese di gennaio
riferimento.
dell'anno successivo.
 L’acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate,
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE (03):
inserite in busta paga a partire da marzo.( l’aliquota è dello
Anno d’imposta 2010
0,70% sull’imponibile netto complessivo.(punto 39)
La Regione Liguria, con l’articolo 1 della legge regionale n.43
IRPEF
da rimborsare: sono indicate le somme che il datore
del 14 dicembre 2007 (Burl n.21 del 19 dicembre
di
lavoro
–
a nome e per conto dello stato – rimborsa a seguito
2007), applicabile a regime, ha stabilito le seguenti aliquote,
della
dichiarazione
dei redditi (modello 730), qualora al lavoracon decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
tore spettino rimborsi fiscali (mutui, spese mediche ecc). In
2007:
genere questa operazione è effettuata con la mensilità di luglio
Reddito impo- Aliquota applicaper i redditi riferiti all’anno precede.
Come si calcola
nibile
bile
fino a 20.000
euro
0,9 per cento
da 20.000 euro 1,40 per cento
percentuale da calcolarsi
sull’intero ammontare del
reddito imponibile
percentuale da calcolarsi
sull’intero ammontare del
reddito imponibile
TASSAZIONE SEPARATA – E’ una procedura fiscale di legge che
si applica quando al lavoratore vengono erogati arretrati – corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente riferibile ad anni
precedenti per effetto di contratti collettivi di sentenze o di atti
amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti.
meccanismo correttivo:
per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,42 euro
l’imposta determinata con aliquota dell’1,40% è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza
fra 20.101,42 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini
dell’addizionale regionale
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: E’ stato istituito con l’art. 2 del
D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni in Legge
13.5.1988, n.153, e sostituisce gli assegni familiari.
E’ un assegno a sostegno delle famiglie con redditi inferiori
a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla Legge.
Rientra nella normativa del trattamento economico di famiglia,
non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale. L'importo dell'assegno è determinato sulla
base della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti dall’intero nucleo e secondo determinate tabelle che
individuano gli importi da attribuirsi nell’arco di tempo intercorrente tra l’inizio del secondo semestre di un anno e
la
fine del primo semestre dell’anno successivo (1 luglio dell’anno
in corso fino al 30 giugno dell’anno successivo).
La rivaluta-
zione è eseguita con cadenza annuale e determinata, secondo
la variazione percentuale dei prezzi al consumo, per le famiglie,
comunicata dall’ISTAT.
Con il mese di luglio di ciascun anno i dipendenti interessati
vengono invitati a presentare apposita domanda per confermare o modificare la composizione del proprio nucleo familiare e per dichiarare i redditi conseguiti dall’intero nucleo
nell’anno precedente. L’importo spettante viene inserito nella
colonna "voci variabili" della busta paga. L'intero impianto,
suddiviso per tipologie è composto da 19 complicate tabelle.
Consigliamo gli interessati di consultare le strutture del sindacato. Gli assegni familiari non hanno nulla a che vedere con le
"detrazioni" per figli o coniugi/parenti a carico che sono regolate come spiegato alla voce seguente.
Il nucleo familiare, per ottenere l’assegno, deve avere specifiche caratteristiche che variano se il richiedente è un lavoratore dipen-
dente, un titolare di pensione diretta o un titolare di pensione ai superstiti.
Per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione
Il nucleo familiare può essere composto da:
chi richiede l’assegno;
il coniuge;
i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati
da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un’età inferiore
ai 18 anni.
Sono equiparati agli affidati i minori “in accasamento” o in collocamento etero f a m i l i a re: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi
sociali e collocati in una famiglia;
i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un l a v o ro proficuo;
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età – o maggiorenni inabili – a condizione che:
• siano orfani di entrambi i genitori;
• non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Queste persone fanno parte del nucleo anche se:
(Continua a pagina 16)
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Segue da pag. 14 leggenda busta paga
non sono conviventi con il richiedente;
non sono a carico del richiedente;
non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea o di altro Stato estero con il
quale esiste apposita Convenzione).
Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.
IL CONIUGE
Il coniuge, per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente o divorziato né avere abbandonato la famiglia. Si considerano non conviventi anche i “separati in casa” cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa
abitazione.
DA RICORDARE
In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di
entrambi i coniugi affidatari. Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l’autorizzazione al trattamento di
famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.
Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di
tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione
dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente. Il reddito di riferimento per l’anno in corso è riportato nell’allegato alla guida.
I LIMITI DI REDDITO
Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I
limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo:
sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli
con soggetti inabili. A questo punto, è necessario “entrare” nella famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente. Nelle tabelle
riportate nell’allegato alla presente guida sono indicati i livelli di reddito e la misura delle prestazioni familiari valide per l’anno in corso.
IL REDDITO FAMILIARE
Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di
tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione
dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente. Il reddito di riferimento per l’anno in corso è riportato nell’allegato alla guida.
I limiti di reddito
Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I
limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo:
sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli
con soggetti inabili. A questo punto, è necessario “entrare” nella famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente. Nelle tabelle
riportate nell’allegato alla presente guida sono indicati i livelli di reddito e la misura delle prestazioni familiari valide per l’anno in corso.
LA COMPOSIZIONE DEL REDDITO
Il riconoscimento dell’assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione. L’assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita
al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare .
I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:
i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all’Irpef, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su
pensioni o retribuzioni, l’indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i
trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero o presso Enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria
italiana;
gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al m
COME SI CALCOLA
La misura dell’assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
Al lavoratore l’assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro - per:
ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di
lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.
In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore
richieste, l’assegno deve essere corrisposto per intero. Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore
ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia
stato raggiunto il minimo di ore lavorative. L’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e
cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. In caso di settimana corta,
cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Viene pagato
in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con
esclusione del sabato.
ESEMPIO
Se un nucleo familiare composto da 4 persone (richiedente, coniuge, due figli minorenni) ha un reddito di 21.000 euro l’anno, l’assegno familiare spetta soltanto se almeno 14.700 euro (il 70%) derivano da lavoro dipendente o da pensione. Se, invece, i 21.000 euro sono composti da
13.000 euro derivanti da lavoro dipendente o da pensione e da 8.000 euro derivanti da altri redditi (ad esempio da lavoro autonomo), l’assegno
non spetta perché i 13.000 euro non rappresentano il 70% del reddito complessivo del nucleo.
L’ISE E L’ISEE
L’Ise (indicatore della situazione economica) è un parametro utilizzato per determinare la situazione economica del nucleo familiare nel suo
complesso. L’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) scaturisce dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare secondo una scala di equivalenza stabilita dalla legge. Esso è utilizzato da quegli enti o istituzioni che concedono prestazioni
sociali agevolate (borse di studio, mense scolastiche ecc.) o servizi di pubblica utilità (ad esempio, la riduzione del canone telefonico).
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Segue da pag. 15 leggenda busta paga
Oneri previdenziali e assistenziali
Schema dei contributi previdenziali (pensioni)
A carico del lavoratore 8,85%
A carico del datore di lavoro 23,80%
Totale 32,36%
Schema dei contributi per la liquidazione
A carico del lavoratore 2,50%
Totale 6,10%
A carico del datore di lavoro 3,60%
Contributi per le prestazioni creditizie (Fondo credito CPDEL): 0,35% a totale carico del lavoratore.
Nota: tutte le contribuzioni poste a carico del datore di lavoro non compaiono in busta paga
RITENUTE CONTRIBUTIVE – Si tratta di versamenti (contributi), ai quali in quota parte (vedi tabella sopra), contribuisce anche il
datore di lavoro. Sono finalizzati a garantire la pensione individuale, le liquidazioni e la cassa per i crediti e i piccoli prestiti. Le
ritenute contributive poste a carico del lavoratore, vengono sottratte dal reddito ai fini della individuazione dell'imponibile sul
quale vengono calcolate le imposte (tasse).
Tutte le ritenute indirizzate a finanziare le prestazioni assistenziali quali: infortuni sul lavoro, malattia, disabilità, maternità,
sono a carico del datore di lavoro e non compaiono nella busta paga.
RITENUTA C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali): è la quota che il lavoratore versa mensilmente per la pensione. Una cifra analoga (che non compare in busta), è versata
dal datore di lavoro. Nella casella (01) è riportato l’imponibile
ovvero la somma sulla quale viene effettuata la ritenuta.
L’importo viene determinato moltiplicando l’imponibile per
8,85% fino ad un importo lordo di € 42.069,00, oltre il quale si
applica l’aliquota del 9,85%. Nel rigo 2 della casella (01) è indicata la cifra effettiva mensile che il lavoratore versa per la propria pensione. Raddoppiandola (quota in busta più quota a
carico del datore di lavoro), si ottiene un'idea delle somme che
mensilmente vengono accantonate per garantire la pensione.
Come si vede si tratta di risorse notevoli: dai 400 ai 600 Euro
mensili variabili per ogni categoria professionale versate per
13 mensilità annuali e quindi da 5.200 a 7.800 Euro. Per 35
anni di lavoro (soglia minima obbligatoria), ogni lavoratore
versa un capitale – a prezzi costanti esclusa l’inflazione e senza
calcolare gli interessi – di almeno 210.000 Euro. In cambio riceve una pensione media di 1.100 euro mensili – 15.000 euro
lordi annuali - che non è altro che l’interesse che il suo capitale
(da 210.000 a 500.000 euro circa), matura se depositato in una
qualsiasi banca. Certo la questione delle pensioni è molto più
complessa e andrebbe approfondita ma, proprio perché parliamo di diritti e di soldi dei lavoratori, riteniamo opportuno e
corretto favorire la formazione delle opinioni fornendo le informazioni tecniche di base utili allo scopo.
FONDO PREVIDENZA E CREDITO CPDEL: sullo stesso imponibile
della ritenuta pensionistica viene operata una trattenuta corrispondente allo 0,35% che serve per finanziare il Fondo che
eroga prestiti ai dipendenti (cessione del quinto, mutui casa,
piccoli prestiti, dentista, auto, matrimonio, divorzio, maternità,
nascite, studi dei figli ecc). In particolare segnaliamo, per la sua
utilità, la possibilità di ottenere (purché a tempo indeterminato), senza alcuna motivazione né formalità e in soli 30 giorni,
un anticipo fino a 8 mesi retributivi massimi restituibili in 4
anni a tasso d’interesse decisamente convenienti. Lo stesso
fondo attiva borse di studio e centri vacanze per gli orfani dei
dipendenti o, in base al reddito, per i percorsi di studio e formativi dei figli dei dipendenti.
Tutte le informazioni sono reperibili presso le sedi della CGIL,
presso l’ufficio del personale dell’Istituto G. Gaslini, presso la
sede INPDAP, di Genova in Corte Lambruschini e sul sito
INPDAP.
RITENUTA - INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) TFS (05): si tratta della ritenuta che il lavoratore versa a favore del fondo destinato ad erogare la liquidazione. Questa trattenuta è presente in busta solo per i lavoratori in servizio prima del 31.12.2000. Come abbiamo già spiegato alla agli operatori assunti dopo il 31.12.2000 versano la
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stessa cifra attraverso un altro meccanismo contributivo. Questo perché la liquidazione è soggetta ad un sistema di calcolo
differente per chi è stato assunto dopo il 31.12.2000. Nella
casella (04) rigo 1 riporta l’imponibile ovvero la cifra sulla quale si calcola la ritenuta. Il contributo viene determinato moltiplicando l’imponibile all’80% per la percentuale del 2,50%.
Fino al 31.12.2003 il versamento era calcolato sull’intero
“totale voci retributive” ma la ritenuta corrispondente era al
2%.
RITENUTA - INADEL TFR (04)- Trattamento di fine rapporto
(liquidazione): questa voce riguarda solo il personale con incarico a tempo determinato o il personale di ruolo assunto dopo
il 31/12/2000 (di prima assunzione).Si tratta dell’importo posto a carico del lavoratore e trattenuto ai fini della maturazione del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto (TFR)
all’atto della cessazione dell’attività di servizio. Il diritto matura già dopo un mese di lavoro. La cosiddetta
“Liquidazione” (TFR), spetta quindi a tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato i quali all'atto della cessazione
devono compilare i relativi moduli di richiesta presso i competenti uffici del personale. I lavoratori in servizio prima del
31.12.2000 non hanno in busta questa voce perché il contributo per la liquidazione - che in questo caso si chiama TFS
(Trattamento di fine servizio) è già compreso nelle ritenute
INADEL. Nelle due tipologie (TFR e TFS), la base di calcolo della
liquidazione è differente. La materia è complessa e merita un
trattamento a parte in relazione alle nuove norme pensionistiche (fondi pensione integrativi). Attualmente non è possibile
per nessuno fruire delle norme che consentono ai lavoratori
del privato di ottenere l'anticipo della liquidazione. La vecchia
riforma pensionistica (legge 335/95),prevedeva tale possibilità
ma i decreti attuativi non sono mai stati emessi dai vari governi che si sono succeduti fino ad oggi.
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Volume 3 Busta Paga