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Consiglio Regionale
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- 06121
N. 2180
DA SOTTOPORSI
ALL'ASSEMBLEA
AI FINI DEL SOLO ESAME
ex art. 27 della legge regionale 11/1/2000, n. 3 "Istituzione
del Comitato
Regionale per le Comunicazioni"
"Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)
sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulla attività svolta
nell'anno 2003"
Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 27.9.2004
Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 27,9.2004
Cesaroni
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Consiglio Regionale
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELL'UMBRIA
(CO.RE.COM.)
RELAZIONE ANNUALE
AL CONSIGLIO REGIONALE.
ANNO 2003
Palazzo
Calderini, Piazza Italia, 4
- 06121
http://www.corecom.umbria,it.
PERUGIA
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- Tel. 075.576.3260.
[email protected]
Fax 075.576.3393
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- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Indice
Premessa
1.
1.1
1.2
Il sistema radiotelevisivo in Umbria
li servizio pubblico della RAI
L'emittenza locale
2.
2.1
2.2
L'emittenza radiotelevisiva locale l'intervento pubblico
Legge regionale 3 /2000
Legge 448/1998, legge 388/2001, D.M 21 settembre 1999 n. 378, D.M 31 gennaio 2003,
Norme per la concessione di prowidenze alle emittenti televisive locali titolari di
concessione
3.
Gestione del Registro Regionale delle imprese della comunicazione
(R.R.I.C.)
4.
Piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora numerica
(PNAF-DAB) e per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAFDVB-T)
5.
Codice delle comunicazioni elettroniche
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.7
6.8
Attività, iniziative e progetti realizzati dal CO.RE.COM. nell'anno 2003
Programmi dell'accesso
Attività di monitoraggio
TVe minori
Magia e cartomanzia in TV
"A microfoni aperti"
Referendum 2003
Programmi di comunicazione politica
L'analisi dell 'informazione della Rai Regionale
Conclusioni
Concorso regionale di produzione radiotelevisiva "COMUNICARE L 'UMBRIA"
Attività di stages
7
Attuazione della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazione
Vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo
localeJermo restando il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità
Istruzione ed applicazione dell 'art.l O,commi 3 e 4, della legge 223/90, in materia di
esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locai.
7.1
7.2
-
Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 06121 PERUGIA.
Tel. 075.576.3260
http://www.corecom.umbria.it-e-mall:[email protected]
- Fax 075.576.3393
radiotelevisiva
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CO.RE.COM.
-
UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
7.3
7.4
7.5
Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale
Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e
utenti in ambito locale
Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con
riferimento al mercato dell 'editoria quotidiana in ambito regionale
8.
Rendiconto finanziario anno 2003
9.
Allegati: legislazione essenziale in materia radiotelevisiva
Palazzo Calderini.Piazza
Italia.
4
- 06121
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PERUGIA
e-mail:
- Tel.
075.576.3260
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Consiglio Regionale
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- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
PREMESSA
La legge regionale 3/2000 che, tra l'altro, istituisce il Comitato Regionale per le Comunicazioni in
attuazione dell'art. I, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, definisce la data di
presentazione della relazione sullo stato della comunicazione regionale da trasmettere al Consiglio
Regionale ed all' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Il breve ritardo nella presentazione
della relazione è dovuto principalmente alla fase di discussione in seno al Comitato delle materie
delegate dall'Autorità e la cui attivazione, a partire dal 10 marzo 2004, hanno richiesto un notevole
impegno di tempo.
La presente relazione si riferisce all'anno 2003 ed al relativo consuntivo delle spese, definito con
l'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, competente per la materia.
L'anno 2003 deve essere considerato un anno di transizione sia perché si è molto dibattuto sugli
aspetti più delicati del trasferimento delle deleghe, la definizione del testo della convenzione e le
risorse finanziarie disponibili, sia perché ci si è trovati nella necessità di fronteggiare una profonda
modificazione della struttura di supporto al Comitato. Ciò nonostante l'attività è stata portata avanti
e gli obiettivi che questo Comitato si era dato al momento di approvare il programma di attività
dell'anno 2003 sono stati tutti raggiunti.
Altri motivi che ci fanno ritenere l'anno 2003 un anno di transizione sono stati l'interminabile
discussione intorno alla legge di riassetto del sistema delle comunicazioni, la cosiddetta legge
Gasparri, e la legge di modifica della par condicio per quanto attiene l'emittenza locale ed il
conseguente codice di autoregolamentazione.
In questa relazione ci occuperemo della comunicazione radiotelevisiva in quanto, come già
richiamato il trasferimento delle deleghe è avvenuto soltanto a partire dal 10 marzo 2004.
La relazione conterrà un capitolo sull'attività del CO.RE.COM. nel quale vengono illustrate tutte le
iniziative alle quali, direttamente o indirettamente, siamo stati chiamati a partecipare.
L'anno che si è appena concluso ha visto concretizzarsi lo Statuto della Conferenza dei Comitati
Regionali e delle Province Autonome per la Comunicazione al quale hanno aderito sia i
CO.RE.COM. che i CO.RE.RAT.. E' stato questo un risultato molto importante che ha messo
ordine ad una situazione che si trascinava da troppo tempo e che rappresentava ormai un ostacolo
alle iniziative unitarie dei Comitati. La presidenza della Conferenza, in questa prima fase è stata
attribuita alla Regione Puglia, la nostra Regione entra a far parte dell'Ufficio di Presidenza
assumendo l'incarico della Vice-Presidenza.
La relazione viene integrata da materiali documentari relativi alla legislazione nazionale e regionale
in materia di comunicazione. Viene anche fornito l'elenco dell'emittenza radiotelevisiva locale
nonché la descrizione della rete di trasmettitori operanti in Umbria, con l'indicazione della
postazione e delle zone interessate dal servizio.
Concludendo questa breve premessa occorre ribadire alcune considerazioni di carattere generale sul
sistema radiotelevisivo regionale, che non si disco stano molto da quanto già detto in riferimento
all'anno 2002. Il numero di emittenti è rimasto invariato, 15 televisioni e 25 radio, e si rivela ancora
una volta elevato rispetto al bacino di utenza ed economico dell'Umbria. Questo fatto determina
risorse pubblicitarie limitate, in considerazione anche del fatto che in Umbria attingono anche
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UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
numerose emittenti televisive e radiofoniche extra regionali il cui segnale copre, in tutto o in parte,
il nostro territorio regionale.
Qualitativamente e quantitativamente possiamo affermare che l'offerta radiotelevisiva è molto
fragile, anche se in crescita, riguardo in particolare l'informazione. Permane un forte ricorso alle
televendite ed ai programmi di cartomanzia, fenomeno diffuso un po' in tutta Italia e non solo fra
l'emittenza locale, ed è ancora troppo .carente la programmazione autoprodotta. Ci si augura che con
l'introduzione del digitale possano essere colmate alcune carenze ed avviati alcuni processi di
riqualificazione. La programmazione erotica è praticamente inesistente. Il sondaggio che
vedrebbero i minori umbri passare 4 ore e 30 minuti davanti al televisore potrebbe destare qualche
preoccupazione. Il Comitato ha recentemente pubblicato proprio un lavoro di ricerca su TV e
minori e da quanto emerge non dovrebbero sussistere motivi di preoccupazione. E' comunque un
fenomeno da monitorare anche in vista della delega sulle TV e i minori che l'Autorità ha trasferito,
in questi giorni, ai Comitati.
L'intervento pubblico, ancorché molto limitato in particolare quello regionale, ha continuato a
riguardare sia l'innovazione tecnologica, sia l'attività ordinaria.
Il premio di produzione radiotelevisiva "Comunicare l'Umbria" è giunto alla quinta edizione.
Anche quest'anno sono state premiate le migliori autoproduzioni radiofoniche e televisive regionali.
In questa edizione del premio c'è stata la conferma delle scuole e la sperimentazione di un nuovo
prodotto legato allo spot in TV e nelle radio; entrambe sono state di grande interesse.
Ogni due anni, secondo il bando, partecipa al premio la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di
Perugia. Quest'anno ha partecipato con un lavoro sul nuovo sistema di comunicazione, realizzato
dal Consiglio Regionale, Senso(a),lternato. Il lavoro prodotto è stato molto apprezzato tant'è che
sarà presentato, opportunamente ritoccato nella durata, in occasione del concorso nazionale premio
Formez "I cento progetti al servizio dei cittadini".
Quanto esposto in questa breve premessa rappresenta soltanto l'introduzione agli argomenti che
trovano riscontro, in modo puntuale, nelle pagine seguenti.
In conclusione possiamo affermare, con soddisfazione, che la relazione rispecchia perfettamente
tutte le attività svolte durante l'anno 2003 e, cosa decisamente più importante, ha raggiunto tutti gli
obiettivi prefissati dal Comitato al momento di approvare il programma di attività dell'anno appena
.
concluso.
Palazzo
Calderini,
Piazza
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-06121
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CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
1.
IL SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
IN UMBRIA
Il sistema radiotelevisivo regionale è caratterizzato dalla presenza del servizio pubblico della
RAI con la sua sede regionale e di numerose emittenti private locali.
1.1
Il servizio pubblico della RAI
La concessionaria pubblica illumina completamente con il proprio segnale, l'intero territorio
regionale. Tuttavia in occasione della programmazione regionale, alcune zone del Trasimeno
comprese tra i Comuni di Paciano, parte dei Comuni di Panicale, Magione e Piegaro, nonché
limitate zone del temano quali Marmore e zone adiacenti, rimangono parzialmente irradiate.
La programmazione quotidiana radiotelevisiva della Rai regionale è imperniata
sull'informazione locale e prevede tre edizioni del TG3 in onda alle ore 14,00 - 19,35 - 22,45 e due
edizioni del Giornale radio dell'Umbria in onda alle ore 07,20 e alle ore 12,10.
Nel corso del 2003 la redazione giornalistica della Sede regionale per l'Umbria ha fornito
diversi contributi a tutte le testate nazionali radiofoniche e televisive e ha collaborato, con
collegamenti sulla rete nazionale, alla rubrica del TG3 nazionale "Italie" fornendo significativi
contributi riguardanti specifiche e caratteristiche realtà locali.
1.2
L'emittenza locale
L'elenco che segue riassume l'emittenza privata locale e nazionale, nonché la descrizione della rete
di trasmettitori operanti in Umbria, con l'indicazione della postazione e delle zone interessate dal
servIZIO.
Elellco radio private della provillcia di Perugia
Commerciali:
1. Radio Tiferno l
Via Plinio il Giovane, IO - 06012 Città di Castello
2. Radio Sole/Tam Tam Network
Piazza P.Pasolini,
-
(Soc.Umbria
IO -06074 Ellera (PG)
3. Radio Astra/Latte Miele
Media)
-
(Soc.Umbria Media)
Piazza P.Pasolini, 10 - 06074 Ellera (PG)
4. Radio Delta S.a.s.
Via Moranti, Il - 06019 Umbertide (PG)
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4.06121 PERUGIA- Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
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Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
5. Radio Tadino
Via Biancospino - 06023 Gualdo Tadino
6. Radio Gubbio
Corso Garibaldi, 26 - 06024 Gubbio
7. Radio Tiber Sound
Via Giovanni Boccaccio Celalba, 27 - 06016 San Giustino
8. Radio Onda Libera
Via Moranti, Il - 06019 Umbertide
9. Radio Suby
Loc.Colle dei Bensi - 06080 Viole d'Assisi
10. Radio Subasio
Loc. Colle dei Bensi -06080 Viole d'Assisi
Comunitarie:
1. Radio Aut Medio Tevere
Via del Seminario, 15
- 06059 Todi
2.Umbria Radio
Piazza N novembre, 16 - 06123 Perugia
3. Radio Luce
Via Pizzoni, 20 06132
- San Sisto - Perugia
4. Radio Gente Umbra
P.zza Faloci Pulignani, 3 - 06034 Foligno
5. Radio Comunità Cristiana
Via della Repubblica, 1/a - 06019 Umbertide
Elellco radio private della provincia di Temi
Commerciali:
1. Radio Antenna Musica
Via Rapisardi, 2 - 05100 Temi
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 . Fax 075.576.3393
http://www.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected]
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
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Radio Galileo
Corso Tacito, 25 - 05100 Temi
3. Radio Gamma Stereo
Via delle Terre Amolfe, 46/G
- Centro
Commerciale
"Città Verde" - 05100 Temi
4. Radio Stranamore
Corso Tacito, 25 - 05100 Temi
5. Radio Incontro
Via S.Giuseppe, 25 - 05100 Temi
Comunitarie:
1. R.T.U. Aquesio
Corso Cavour, 157 - 05018 Orvieto
2. Radio Umbria Viva
Località Raganella
- 05020
Fomole di Amelia
3. Radio Krishna Centrale
Via C.Battisti, 155 - 05100 Temi
4. Radio T.N.A.
Largo de' Banderari, l - 05100 Temi
Elellco televisiolli private della provillcia di Perugia
Commerciali:
1. R.T.E. 24 H
Via Pievaiola, Km. 5.800 - 06132 Perugia
2.T.E.F.
Strada Lacugnano-San Sisto- 06080 Perugia
3. Umbria Tv
Via Monteneri, 37 -06129 Perugia
PalazzoCaJderini,
Piazza Italia, 4
- 06121
PERUGIA
- Tel. 075.576.3260
- Fax 075.576.3393
http.llwww.corecom.umbria.it
- e-mai!:[email protected]
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Consiglio Regionale
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
4. Gualdo Tv 23
Via Vai Sorda - 06023 Gualdo Tadino (pG)
S. Tele Gubbio
Corso Garibaldi, 26 - 06024 Gubbio
6. Tevere Tv
Via A.Grandi, 1/A - 06012 Città di Castello (pG)
Elenco televisioni private della provincia di Temi
Commerciali:
1. RTV 38 - Umbria)
Via Marco Claudio, 10 - 05100 Temi
2. Nuova TeleTerni
Strada di Recentino, 41, - 05100 Temi
3. Tele Galileo
Corso Tacito, 25 - 05100 Temi
Comunitarie:
1. RTU Aquesio
Corso Cavour, 157 - 05018 Orvieto
2. Tele Umbria Viva
Via Barbarasa, 8 - 5100 Temi
Emittenti locali con sede legaleluori Regione e sede operativa in Umbria:
Televisioni:
- Tele Perugia di Tele Ambiente, Tele Orvieto 39 - Rete Sole - Rete Oro.
Palazzo
Calderini,
Piazza
Italia. 4
-06121
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- Tel.
075.576.3260
- Fax 075.576.3393
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Emittenti locali con sede legale fuori Regione, che trasmettono anche in Umbria:
Televisioni:
Tele Idea - TeleStudio
Lazio - Tele Roma 56.
- Tele Regione - Tele Maremma - Tele Etruria - Tele
Lupa - TVA 40 - Tele
Radio:
Radio Blu - Radio FOnTIula- Radio Valtiberina - Radio Orte - Radio Italia 5.
Emittenti nazionali con impianti in Umbria, che trasmettono ill Umbria:
Televisioni:
Canale 5 - Italia Uno - Rete 4 - La 7 - MTV 2 - Tele Più Bianco
Campione - Rete Mia - Tele Market - Italia 7.
- Tele Più Nero - Rete A - Tele
Radio:
Radio Italia NT - Radio Montecarlo - Radio DJ - Radio Maria - Radio Capital - Radio Kiss Kiss Radio 24 - Italia Radio - Radio Radicale - Rete 105 - Radio Veronica - Radio Cuore - Radio Italia
Solo Musica Italiana - Radio Milano Internazionale - RTL 120,5 MHz- Radio Dimensione Suono Radio Donna.
La rete dei trasmettitori in Umbria
Di seguito vengono indicate le principali postazioni e le zone irradiate:
Postazione
Provo
Zona interessata dal servizio
Bastiola Sant' Anna
Gualdo Tadino
Gubbio
Monte Amato
Monte Guadamelo
Monte Malbe e Lacugnana
Monte Martano
PG
PG
PG
PG
TR
PG
PG
Monte Peglia
TR
Umbertide, Montone, Trestina, Badia
Gualdo Tadino
Gubbio
Città di Castello, Umbertide
Amelia, Guadamelo, Otricoli
Perugia
Todi e vallata del Tevere, Foligno,
Spoleto
Province di Perugia e Temi
Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA. Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
http;/lwww.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected]
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Monte Pozzoni
Monte Subasio
Rocca Ripesena
Sellano
Miranda
PG
PG
TR
PG
TR
Cascia, Norcia
Perugia e vallata di Assisi e Spoleto
Orvieto
Sellano e relative vallate
Temi, Narni
L'emittenza privata locale umbra è diffusa in modo alquanto uniforme sul territorio
regionale e risponde a due tipologie: l'emittenza commerciale e l'emittenza comunitaria.
Quest'ultima, definita come tale dalla legge c.d. Marnrnì (L. 223/90), è caratterizzata da una
propria identità e costituisce una grande occasione di ricomposizione culturale e di identità sociale
nel territorio, nonché un fondamentale contributo al valore costituzionale del pluralismo
nell'informazione e nella comunicazione.
Le emittenti comunitarie, per il loro carattere tradizionalmente militante, essendo
espressione di una comunità, si rapportano positivamente con le altre realtà (locali, nazionali ed
anche internazionali) idealmente vicine per le tematiche affrontate (oltre ad esserne spesso diretta
espressione) interagiscono con le realtà culturali più interessanti della società civile, con un'offerta
al pubblico quanto mai vivace, spesso sperimentale ed antagonista, talvolta catalizzatrice di
trasformazioni già in atto sul territorio.
Nella provincia di Perugia hanno sede legale ed operativa 15 emittenti radiofoniche di cui 10
commerciali e 5 comunitarie, mentre quelle della provincia di Temi sono 9, di cui 5 commerciali e
quattro comunitarie.
Le emittenti televisive che hanno sede legale ed operativa nella provincia di Perugia sono
complessivamente 6, tutte commerciali; nella provincia di Temi, invece, delle 5 presenti, 3 sono
commerciali, 2 comunitarie.
Quattro emittenti televisive locali trasmettono sul nostro territorio ed hanno la propria sede
operativa in Umbria, mentre la sede legale è fuori regione.
Il territorio regionale viene altresì irradiato, a zone, da ben 9 emittenti televisive private
locali e da 5 emittenti radiofoniche private locali, con sede legale ed operativa fuori regione.
Altrettanto numerose risultano le emittenti nazionali private che trasmettono grazie ad
impianti propri, situati in Umbria: 12 emittenti televisive e 19 emittenti radiofoniche.
Complessivamente, il sistema, come accennato in premessa e come approfondito più avanti,
appare sovradimensionato rispetto sia al bacino di utenza, sia soprattutto alle potenzialità degli
introiti pubblicitari, drenati oltretutto da emittenti extra regionali il cui segnale copre, in parte o in
tutto, l'Umbria. La stessa qualità dei segnali non sempre è buona, tale da "scoraggiare" l'utenza. Al
riguardo, c'è da segnalare che molte emittenti hanno fatto investimenti per l'innovazione
tecnologica il che, nel medio termine, porterà a un miglioramento della ricezione dei segnali e,
soprattutto, potrà avere effetti positivi sulla entità delle emissioni elettromagnetiche nei pochi casi,
laddove si è verificato che le stesse superano i limiti consentiti.
Palazzo
Calderini,
Piazza
lIalia, 4 - 06121 PERUGIA - TeL 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
2.
L'EMITTENZA RADIOTELEVISIV A LOCALE E L'INTERVENTO PUBBLICO
Il CO.RE.COM. è stato impegnato in molteplici attività, tutte riguardanti il sistema radiotelevisivo
presente nel territorio regionale, ivi comprese le trasmissioni regionali della concessionaria del
servizio pubblico.
Nell'ambito di tali attività particolare rilievo e delicatezza ha assunto, anche nel 2003, la gestione
delle varie e sostanziose risorse finanziarie destinate alle emittenti locali.
Le normative di riferimento concernenti le risorse di cui sopra sono:
1)- LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ".
Tale Legge, meglio nota come "par condicio" dà la facoltà alle emittenti radiofoniche e televisive
locali di rendersi disponibili per la trasmissione di messaggi politici auto gestiti (MAG) nelle
occasioni in cui si svolgono consultazioni elettorali o referendarie.
Tali messaggi vengono trasmessi sia in forma gratuita per i soggetti politici in competizione (ma
per le emittenti lo Stato, con D.M. in data 6 maggio 2003 ha stabilito un rimborso pari a € 7,50 se
radiofoniche e € 22,50 se televisive), che a pagamento diretto da parte dei soggetti politici
committenti.
Le risorse rese disponibili per l'Umbria nell'anno 2003, con il sopra citato decreto, sono state
determinate in complessivi € 76.881,91 di cui € 25.627,30 per le emittenti radiofoniche e €
51.254,61 per le emittenti televisive.
L'intera fase gestionale di tali risorse è stata espletata, anche nel 2003, dal CO.RE.COM. nei
termini sinteticamente sotto riportati:
diffusione del Decreto Ministeriale 6 maggio 2003 con informative concernenti le modalità
dell'offerta di disponibilità delle emittenti locali a trasmettere MAG in occasione delle elezioni
amministrative del 25 maggio 2003 e del Referendum del 15.6.2003.
raccolta delle disponibilità e verifica dei contenitori per MAG da inserire nei palinsesti di ogni
singola emittente;
determinazioni delle somme da stanziare (e da sottoporre all'approvazione dell' Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni) per i rimborsi dovuti alle emittenti per la trasmissione di
messaggi autogestiti gratuiti richiesti dai soggetti politici e referendari in competizione;
elaborazione dei piani di programmazione dei MAG per ogni singola emittente disponibile ed
effettuazione dei sorteggi previsti dalle disposizioni dell' Autorità per la collocazione dei MAG
nei contenitori messi a disposizione;
raccolta delle attestazioni congiunte dei messaggi gratuiti trasmessi da ogni singola emittente a
favore di ogni soggetto politico e referendario;
controllo della conformità delle richieste di liquidazione dei MAG con i piani di
programmazione assegnati ad ogni singola emittente dal CO.RE.COM.;
relazioni istruttorie da sottoporre al Comitato per l'adozione degli atti di liquidazione dei
rimborsi che, materialmente, vengono erogati dalla Giunta Regionale con apposite
determinazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della Legge 28/2000.
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Regionale
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Nell'anno 2003 in Umbria si sono svolte le elezioni per il rinnovo di n. 2 Consigli comunali e la
campagna referendaria sull'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e sulle servitù coattive
di elettrodotto.
Le emittenti che hanno offerto la disponibilità a trasmettere MAG sono state n. 12 di cui n. 6
televisive e n. 6 radiofoniche.
Gli stanziamenti proposti dal CO.RE.COM. ed approvati dall' Autorità per dette campagne elettorale
e referendaria sono stati:
Elezioni amministrative del 25.5.2003- Comuni di Passignano sul Trasimeno e Monte S.Maria
Tiberina:
-per emittenti radiofoniche € 2.050, 19 (MAG 273);
-per emittenti televisive € 4.100, 36 (MAG 182):
Referendum del 15.06.2003:
-per emittenti radiofoniche € 15.888,93 (MAG 2.118)
-per emittenti televisive € 31.777,85 (MAG 1.142)
Le richieste di rimborso per i MAG trasmessi nel 2002 da n. 7 emittenti sono state liquidate.
Restano, ad oggi, da liquidare due emittenti televisiva e n. 3 emittenti radiofoniche che non hanno
ancora prodotto le attestazioni congiunte previste dalla Legge 28/2000.
2.1
Legge regionale 312000
Con la Legge 3/2000 la Regione dell'Umbria, oltre all'istituzione del CO.RE.COM., ha dettato
anche norme in materia di comunicazione e di emittenza locale. In particolare con l'articolo 13 della
citata legge sono state previste misure di sostegno per l'innovazione tecnologica delle emittenti
radiofoniche e televisive iscritte al Registro regionale delle imprese della comunicazione
radiotelevisiva istituito dal CO.RE.COM. dell'Umbria.
Nell'anno 2003 dette misure di sostegno, nella forma di contributi in conto capitale, sono state pari
a € 152.314,60 e destinate, con apposito Bando pubblicato sul BURU n. 41 del 01.10.2003, al
sostegno di investimenti diretti ad apparecchiature nel settore della bassa frequenza e relative alla
fase di produzione e messa in onda con l'ammodemamento dei mezzi di ripresa, di regia e di
montaggio, avuto particolare riguardo al passaggio alla piattaforma digitale onde potenziare la
qualità tecnologica e favorire il miglioramento del prodotto.
L'esame istruttorio delle richieste di ammissione avanzate dalle emittenti e la formazione delle
graduatorie sono affidati, ai sensi della citata Legge, ad una Commissione composta da n. 3
rappresentanti di Sviluppumbria SpA e due rappresentanti del CO.RE.COM. designati dal
Presidente del Comitato.
Alla scadenza prevista dal Bando risultavano presentate n. 9 (nove) domande di ammissione a
beneficiare delle misure di sostegno di cui trattasi di cui n. 5 emittenti televisive e n. 4 radiofoniche.
L'attività della commissione si è conclusa con la determinazione dei contributi da erogare alle
emittenti aventi titolo e trasmessa al Consiglio della Sviluppumbria per gli adempimenti di
competenza.
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
2.2
Legge 448/1998, legge 388/2001, D.M. 21 settembre 1999 n. 378, D.M. 31 gennaio 2003,
Norme per la concessione di provvidenze alle emittenti televisive locali titolari di
concessione.
Particolarmente impegnativa è stata per il CO.RE.COM., anche nell'anno 2003, l'attività di
gestione delle norme sopra indicate sia per le diverse problematiche interpretati ve, emerse anche a
livello nazionale fin dall'anno 2001 e mai chiarite dal Ministero delle comunicazioni, circa i
punteggi da attribuire al personale giornalistico, sia per la delicatezza dei compiti affidati dal
Ministero stesso al CO.RE.COM., compiti che riguardano praticamente l'intera fase organizzativa
ed istruttoria di ogni singola domanda pervenuta da emittenti televisive locali, fmo alla redazione
della graduatoria da inviare al Ministero il quale provvederà alla materiale erogazione delle
provvidenze alle emittenti risultanti ammesse con la graduatoria sopra citata.
Va tuttavia precisato che le metodologie procedimentali seguite dal CO.RE.COM. dell'Umbria, sia
per l'istruttoria delle domande, sia per l'assegnazione dei punteggi e per la redazione della
graduatoria delle emittenti ritenute ammissibili ,sono state sostanzialmente condivise anche in sede
di coordinamento nazionale dei CO.RE.COM./CO.RE.RAT..
Nel 2003 le disponibilità finanziarie previste dalle norme sopra indicate e la cui attribuzione è stata
gestita dal CO.RE.COM. dell'Umbria sono state pari a € 917.770,38;
Detta somma verrà liquidata dal Ministero delle comunicazioni, secondo le modalità e le
proporzioni stabilite dal DM 378/99, alle 13 emittenti inserite nella graduatoria approvata dal
CO.RE.COM. dell'Umbria con delibera n. 22 del 21 luglio 2003 e trasmessa al suddetto Ministero
in data 31.07.2003 in piena armonia con i tempi previsti dal citato D.M. 378/99. A titolo
informativo si fa presente che 1/5 dello stanziamento verrà suddiviso tra tutte le 13 emittenti in
graduatoria mentre i 4/5 verranno attribuiti alle prime quattro (30% dei graduati arrotondato
all'unità superiore) sulla base delle rispettive medie dei fatturati realizzati nel triennio 2000/2002).
3.
GESTIONE
DEL REGISTRO
REGIONALE
DELLE
COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIV A (R.R.I.C.).
IMPRESE
DELLA
Nel 2003 si è continuato a stabilizzare l'attività gestionale del Registro regionale delle imprese della
comunicazione radiotelevisiva promuovendo continuamente anche la possibilità di una interazione
per via telematica tra il CO.RE.COM. e le imprese iscritte.
Infatti, osservando ovviamente le necessarie misure di riservatezza, ad ogni singola impresa è stato
assegnato un codice tramite il quale essa può accedere per via telematica al proprio fascicolo e
quindi apportare in tempo reale ogni variazione che dovesse verificarsi nel corso della propria
attività.
Ancora oggi il CO.RE.COM. dell'Umbria è l'unico in Italia ad aver istituito il Registro in parola.
L'iscrizione ai RRIC costituisce oltretutto il requisito essenziale per poter accedere alle misure di
sostegno previste dall'articolo 13 della Legge regionale n. 3/2000. L'istituzione del Registro
regionale, oltretutto, ha reso possibile anche una effettiva comparazione con la modulistica prevista
dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la istituzione del Registro nazionale degli
operatori della comunicazione (R.O.C.).
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Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Allo stato il RRI.C., come risulta dal BURU n. 42 del 08 ottobre 2003, consta di n. 26 Imprese
iscritte nell'elenco delle emittenti radiofoniche e televisive; di n. 9 iscritti nell'elenco delle imprese
della produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi e di n. 2 iscritti nell'elenco delle
imprese concessionarie di pubblicità locale.
Il totale delle imprese iscritte al R.R.I. C. è pertanto pari a n. 37.
Dati relativi alla media dei capitali sociali, agli assetti societari ed alla natura giuridica delle imprese
iscritte al RRI.C. sono stati già inseriti nella precedente relazione inviata al Consiglio in data
04.12.2002, pro!. n. 923.
Non essendo si modificate situazioni significative si confermano i dati precedenti. Tali elementi
comunque potranno essere oggetti di ulteriore verifica ed aggiornamento nel corso dell'attività 2004
anche nella considerazione dell'attività di collaborazione gestionale che, presumibilmente, verrà
richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente al Registro nazionale
(R.O.C.).
4.
PIANI NAZIONALI
RADIODIFFUSIONE
RADIODIFFUSIONE
(PNAF-DVB- T).
DI ASSEGNAZIONE
DELLE FREQUENZE
PER LA
SONORA
NUMERICA
(PNAF-DAB)
E PER LA
TELEVISIVA
TERRESTRE
IN TECNICA
DIGITALE
Dopo essere stato impegnato nella delicata attività di formulare alla Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 16 della Legge regionale n. 3/2000, il parere sul Piano nazionale di assegnazione
delle fiequenze per la radiodiffusione sonora numerica (pNAF-DAB) che ha reso necessario
analizzare compiutamente, anche con la consulenza tecnica attivata con l'Ing. Antonello
Giovannelli, quali effetti potevano prodursi in termini di contributi all'inquinamento ambientale su
ciascuno dei siti per la ubicazione degli impianti proposti per l'Umbria dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, lavoro che ha comportato anche tutta una serie di incontri con l' ARPA e di
sopralluoghi sul posto, il CO.RE.COM. si è occupato anche del PIANO NAZIONALE DI
ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
DIGITALE (pNAF- DVB-T).
Nel corso dell'ultimo trimestre del 2002 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva infatti
inviato alla Giunta regionale, per il parere di competenza, uno schema di piano dei siti regionali per
la ubicazione ?egli impianti per la radiodiffusione televisiva digitale (pNAF-DVB-T).
Ai sensi della Legge regionale n. 312000, articolo 16, il CO.RE.COM. ha pertanto dovuto attivarsi
per la predisposizione del predetto parere avvalendosi anche in detta occasione della professionalità
dell'Ing. Antonello Giovannelli.
Anche nel caso di specie si sono resi necessari una serie di incontri con il Vice Presidente della
Giunta regionale, con tecnici e dirigenti dell' ARPA e del servizio regionale parchi.
Contestualmente sono state effettuati numerosi sopralluoghi e rilevazioni sui siti proposti
dall' Autorità.
Detta attività ha consentito di redigere una organica relazione sulle caratteristiche di ogni singolo
sito che, regolarmente deliberata dal CO.RE.COM. con proprio atto n. 42 del 4.12.2002,è stata
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CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
trasmessa alla Giunta regionale allo scopo di consentirle la formulazione del proprio parere da
trasmettere all'Autorità medesima.
Il Piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è
stato quindi approvato dall' Autorità con delibera 399/03/CONS.
In data 07.10.2003, nella prospettiva della imminente sperimentazione del digitale televisivo, il
CO.RE.COM. ha proposto al Direttore generale dell' ARPA di avviare una fase di confronto volta
ad impostare azioni di verifica dei siti di emissione del PNAF- DVB-T, nonché il posizionamento
nel territorio regionale degli impianti TLC onde realizzare un aggiornato strumento di riferimento
tecnologico, urbanistico ed ambientale.
A detta proposta I' ARPA non ha, ad oggi, fornito alcuna risposta.
5
CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
Con Decreto legislativo I agosto 2003 è stato emanato il suddetto Codice delle comunicazioni
elettroniche che raccoglie, tra l'altro, disposizioni in materia di:
. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per
la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
. attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
. servizi radioelettrici.
Si è quindi resa necessaria l'attivazione di una lunga fase di studio volto ad individuare le possibili
implicazioni riferibili alla attività del CO.RE.COM. anche nella considerazione delle funzioni
delegate e delegabili da parte dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6
6.1
ATTIVITA',
INIZIATIVE
NELL'ANNO 2003
E PROGETTI
REALIZZATI
DAL
CO.RE.COM.
Programmi dell 'accesso
In occasione del riavvio della programmazione dell'accesso radiotelevisivo, sono pervenute
27 domande.
Di queste, 22 sono state presentate dal primo gruppo degli aventi diritto previsto nel
Regolamento disciplinante le trasmissioni dell'accesso (gruppi di rilevante interesse sociale, in
particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo,
artistico, turistico, etc.).
Nello specifico, le associazioni facenti domanda sono state: Fondazione "La città del sole";
Centro sociale anziani "L'incontro"; "A.GE." - Associazione Genitori; Arci nuova associazione Comitato regionale umbro, "Arcisolidarietà ora d'aria", WWF; CESVOL, Associazione "L'altra
Umbria"; Associazione "Noi e Voi"; IACA; Unione Italiana Ciechi, Alcolisti Anonimi, A.U.C.C.,
Associazione "Pro casa", Associazione "Tutti i colori del mondo", Progetto formativo per
l'integrazione e l'emancipazione dei soggetti svantaggiati, Avis, Associazione "Madre Speranza";
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- UMBRIA
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Auser regionale Umbria, Polisportiva Polizia Perugia - Gruppo Protezione Civile, Associazione
Umbra di volontariato per l'informazione ed il soccorso elettrico, Associazione "Gesù Bambino pronto soccorso infanzia".
Cinque domande sono pervenute da enti e associazioni politiche e culturali: Presidenza del
Consiglio regionale dell'Umbria; Associazione "Amici dell'osservatorio Pro civitate cristiana";
Comitato internazionale 8 marzo; Associazione culturale "11 sottomarino giallo"; Associazione
culturale "Sintonia".
Infine, I domanda è pervenuta dalla Federazione Provinciale di AN di Temi, soggetto
appartenente al 9° gruppo (partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio Regionale e/o
nei Consigli Provinciali e Comunali).
Considerando che il numero effettivo dei soggetti ammontava a 26 (in quanto l'Avis era interessata
solamente agli spazi dell'accesso radiofonico, non attivato) in accordo con la sede regionale Rai,
che ha messo a disposizione un contenitore settimanale di 30 minuti, per una disponibilità
trimestrale televisiva n. 6 ore, suddivisa in 12 trasmissioni settimanali, in onda il martedì dalle ore
8,30 alle ore 9,00, si è predisposto un piano di trasmissione dei suddetti programmi.
Considerata la rilevanza dell'argomento proposto, si è deciso di riservare le prime 3 trasmissioni
dell'accesso al Consiglio regionale dell'Umbria - Commissione Statuto e di stabilire l'ordine di
messa in onda dei restanti soggetti, tramite sorteggio.
Si ritiene che gli interventi di sensibilizzazione e responsabilizzazione svolti dal Comitato e
dalla Direzione della Rai regionale, nei confronti dei soggetti richiedenti siano stati determinanti al
fine della buona riuscita della programmazione.
Palazzo
-
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08-04-2003
15-04-2003
22-04-2003
29-04-2003
06-05-2003
13-05-2003
20-05-2003
DELL' ACCESSO: 10 PALINSESTO TRIMESTRALE
Dur
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20 Presidenza Consiglio Regionale dell'Umbria
2003
Titolo del programma
"I nodi principali del nuovo Statuto regionale"
10
Associazione "Madre Speranza"
"Disabilità ed integrazione sociale"
20
Presidenza Consiglio Regionale dell'Umbria
"l nodi principali del nuovo Statuto regionale"
10
"Arcisolidarietà Ofa d'aria"
"Ora d'aria - Liberi di esprimersi"
20
Presidenza Consiglio Regionale dell'Umbria
"[ nodi principali del nuovo Statuto regionale"
10
Associazione umbra di volontariato per l'informazione
ed il soccorso elettrico
"Energia sicura"
10
Auser regionale Umbria
"Il valore di un volontariato organizzato"
10
A.U.C.c.
10
CESVOL - Centro servizi volontariato
"L'importanza dell'assistenza domiciliare per il
Daziente oncolo~ico"
"AI servizio della solidarietà"
10
Associazione "Pro casa"
"Vecchi? No! Ricchi!!"
IO
Fondazione "La città del sole"
"Turismo per tutti"
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Polisportiva
civile
10
10
per
Progetto
l'integrazione
formati va
l'emancipazione dei soggetti svantaggiati
Alcolisti Anonimi
10
Centro sociale anziani "L'incontro"
"Estemporanea di pittura" e "Concerto per la
scuola comunale di musica"
10
"A.GE," - Associazione Genitori
"Essere genitori efficaci"
WWF
"Salvaguarda il tuo mondo ... se ne conosci un
10
10
Polizia Perugia
-
Gruppo protezione "Solidarietà tra i popoli"
e "Formazione per l'integrazione e l'emancipazione
dei s022etti svantaggiati"
"Insieme per non morire"
altro diccelo!"
IACA - lntemational association for christian action
Palazzo
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"Un modo particolare di fare volontariato"
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
27-05-2003
03-06-2003
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Associazione
"Noi e Vai"
"Mastri cartai"
10
Associazione
"Tuni i colori del mondo"
"Camminare alloro fianco"
IO
Arei nuova associazione - Comitato regionale umbro
"Attivarci per i bambini di tutto il mondo"
10
Associazione
"Gesù bambino
infanzia"
Unione Italiana Ciechi
l'Crescere è un diritto, aiutiamoli
10
-
Pronto
soccorso
a crescere"
"La vista nel mondo della comunicazione"
Associazione "L'Altra Umbria"
"Assistenza
agli
anziani coinvolgendo
tutte
le
10
generazioni"
10-06-2003
17-06-2003
10
Associazione culturale "Il sottomarino giallo"
10
Associazione culturale "Sintonia"
dell 'associazionismo"
"Dedichiamoci al benessere"
10
Comitato internazionale 8 marzo
"Lune di primavera"
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Associazione "Amici dell'osservatorio
cristiana"
Federazione Provinciale di AN di Temi
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" "Sottosopra" il cantiere dell'arte, della musica e
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"Un osservatorio che non scruta le stelle"
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6.2
Attività di monitoraggio
L'attività di monitoraggio svolta dal Gruppo d'Ascolto nei periodi I febbraio/15 aprile, I
maggio/15 luglio e I ottobre/31 dicembre 2003 si è articolata su quattro diverse aree tematiche:
1) verifica del rispetto delle norme a tutela dei minori;
2) ricerca sul fenomeno della magia-cartomanzia sulle emittenti locali;
3) verifica del rispetto delle norme sulla par condicio durante la campagna elettorale
amministrativa del mese di maggio referendaria del mese di giugno.
4) verifica dell'effettiva messa in onda della trasmissione "A microfoni aperti" per quelle
emittenti della regione che hanno sottoscritto la convenzione con il Consiglio Regionale
dell'Umbria.
TVe minori
In base al nuovo codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato nel 2002, nonché
alle norme precedenti (Legge comunitaria 2002-Artt. 51 e 52; DPCM 28 settembre 1999, istitutiva
del Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra minori e tv; il precedente Codice di
autoregolamentazione nei rapporti tra minori e Tv approvato il 26 novembre 1997; Legge Manuni,
art. 15, comma 10, legge 6 agosto 1990 n. 223) è stato elaborato un progetto di monitoraggio delle
emittenti locali umbre mirato alla verifica del rispetto della tutela dei minori.
La struttura a disposizione, sia tecnica sia professionale, e il tempo concesso, pari a 8 mesi, hanno
portato ad elaborare un piano che prevede il monitoraggio di una emittente per un mese.
Relativamente alle emittenti non registrabili in sede, considerata la complessità a richiedere
le registrazioni di un mese di programmazione, si è deciso di procedere all'analisi settimanale.
Il monitoraggio ha previsto un controllo di carattere generale riferito alla partecipazione dei minori
alle trasmissioni televisive e un'analisi delle fasce orarie oggetto di tre diversi livelli di protezione:
7:00 - 22:30
primo livello: PROTEZIONE GENERALE;
7:00-16:00 e 19:00-22:30
secondo livello:PROTEZIONE RAFFORZATA;
16:00-19:00
terzo livello: PROTEZIONE SPECIFICA.
L'attività di monitoraggio ha avuto come oggetto gli ambiti individuati attraverso l'esame
della normativa e dell'ultimo codice di autoregolamentazione.
Tale attività di monitoraggio si è conclusa con la realizzazione della pubblicazione "Le Tv
locali e i Minori - Indagine conoscitiva sul/ 'emittenza televisiva umbra ", presentata il giorno 21
luglio 2003 presso il Centro di formazione professionale G.O. Bufalini a Città di Castello.
6.3
6.4
Magia e cartomanzia in TV
Il gruppo d'ascolto ha effettuato un'indagine qualitativa dei programmi di televendite,
cartomanzia e previsioni del lotto inseriti nei palinsesti delle emittenti private della regione.
I risultati di tale attività di ricerca verranno presentati nella pubblicazione "La magia come
fenomeno televisivo nel quadro del/'emittenza umbra", la cui presentazione è imminente.
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6.5
"A microfoni aperti"
Il controllo è avvenuto in modo costante e continuativo sulle emittenti di cui si riceve il
segnale in sede, vale a dire: Umbria Tv, R.T.E., TEF, Nuova Teleterni.
Per le emittenti televisive che non possono essere registrate direttamente dalla sede del.
CO.RE.COM., si è reso necessario fare richiesta delle registrazioni alle emittenti medesime.
In questo caso il monitoraggio è stato fatto, necessariamente, "a campione".
Tali emittenti sono: Tevere TV, Teleradio Gubbio, Tele Galileo, Editoriale Umbria Viva,
R.T.U. Aquesio.
6.6
Referendum 2003
Il Gruppo d'Ascolto in occasione della consultazione referendaria del 15 giugno 2003 ha effettuato
attività di monitoraggio delle emittente private umbre per la verifica del rispetto del piano di
trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti.
Tale monitoraggio si è svolto da domenica I giugno a venerdì 13 giugno, con l'aggiunta del
monitoraggio dei giorni di silenzio elettorale, sabato 14 e domenica 15 giugno.
Il numero delle emittenti televisive e radiofoniche coinvolte nella trasmissione di messaggi
in occasione della campagna elettorale è pari a 6 emittenti televisive e 6 emittenti radiofoniche.
Il Gruppo d'ascolto ha effettuato due tipi di monitoraggio su quelle emittenti che hanno
messo a disposizione spazi per MAG (messaggi autogestiti gratuiti) e MAP (messaggi autogestiti a
pagamento):
a) controllo quotidiano per fasce orarie;
b) controllo a campione.
Il controllo quotidiano diretto è stato effettuato sulle emittenti il cui segnale viene ricevuto
presso la sede del CO.RE.COM.; il controllo a campione ha invece riguardato alcune delle emittenti
non captate, i cui materiali sono stati prelevati, in base ad un piano prestabilito dal CO.RE.COM.
presso le emittenti stesse, dalla Guardia di Finanza.
Quindi, oltre al consueto monitoraggio delle tre edizioni giornaliere del Tg3 regionale, il
lavoro del gruppo di ascolto è consistito nel controllo delle seguenti emittenti televisive: T.E.F.,
RTE 24H,Tele Aquesio, Nuova Teleterni, Tele Galileo, Tele Gubbio e di 6 emittenti radiofoniche:
Radio Galileo, Radio Incontro, Radio Incontro AUT MedioTevere, Radio Gubbio, Radio Delta,
Radio Onda Libera.
Il Gruppo d'Ascolto ha, innanzi tutto, individuato per ogni emittente le fasce orarie entro le quali
viene trasmesso il tele-radiogiornale e i "contenitori" dei MAG e degli eventuali MAP.
Da questo quadro preliminare si è fatto discendere il piano di registrazione.
Il monitoraggio, nei 13 giorni effettivi di campagna elettorale, ha riguardato i seguenti tempi di
registrazione al giorno:
RTE 24h: l ora e 40 minuti
.
Palazzo
Calderini,
Piazza
Italia. 4
- 06121
PERUGIA
- Tel.
075.576.3260
- Fax
http://www.corecom.umbria.it- e-mail: [email protected]
075.576.3393
.
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
. TEF: l ora e 45 minuti
. Nuova Teletemi: 40 minuti
. Rai regionale: l ora e 45 min.
Per le registrazioni delle emittenti radio-televisive il cui prelievo è stato commissionato alla Guardia
di Finanza (Tele Galileo, Tele Aquesio, Tele Gubbio, Radio Galileo, Radio Incontro AUT medio
Tevere e Radio Incontro) è stato progettato un visionamento relativo alle 24 ore di programmazioni
di giorni 6 totali, scelti a campione sulle due settimane effettive di campagna referendaria.
6.6.1 Programmi di comunicazione politica
Per quanto riguarda la comunicazione politica va segnalata l'attività svolta dall'emittente
Tevere Tv la quale ha effettuato due trasmissioni, dal titolo "L'ora della politica".
Nello specifico si è trattato di tavole rotonde sui due quesiti referendari.
Anche l'emittente televisiva TEF ha mandato in onda programmi di comunicazione politica.
Un primo programma dal titolo "Nauti/us" ha previsto in tre puntate la presenza di diversi soggetti
referendari coinvolti nella discussione sul referendum.
Per l'emittente TEF è stato previsto anche il monitoraggio delle trasmissioni di comunicazione
politica, per le quali tale emittente ha dato regolare comunicazione preventiva al CO.RE.COM.
Le trasmissioni di cui sopra sono andate in onda nei giorni:
- venerdì 30 maggio/mercoledì 4 giugno/mercoledì 11 giugno negli orari 19:12 - 19:37/20:12 20:37/22:42 - 23:07
- venerdì 30 maggio/venerdì 6 giugno/venerdì 13 giugno nell'orario 21:00 - 22:00 e in replica nei
giorni domenica l giugno/domenica 6 giugno nell'orario 13:00 -14:00.
6.6.2 L'analisi dell 'informazione della Rai Regionale
All'informazione della Rai regionale è stata, come di consueto, dedicata un'analisi del contenuto
delle notizie, finalizzata alla misurazione dei tempi dedicati agli attori politici e agli attori
istituzionali nell'informazione politica, istituzionale ed elettorale.
In estrema sintesi, è possibile affermare che il tema referendario non ha ricoperto particolare
importanza nell'economia generale del Tg Rai regionale, e, in linea di massima, le notizie
riguardanti questo tema sono legate ad eventi-notizia di cronaca.
6.6.3
Conclusioni
Come accade, ormai di consueto, le forze politiche, pur avendo fatto richiesta alle emittenti
radiotelevisive di spazi per i MAG, non hanno poi, in molti casi, provveduto tempestivamente
all'invio del relativo supporto magnetico.
Questo ha contribuito ad iniziali difficoltà organizzative per le stesse emittenti.
Palazzo
Calderini.
Piazza
Italia,
4
-06121
PERUGIA - Tel. 075.576.3260
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- Fax 075.576.3393
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Nonostante alcune imprecisioni e piccole infrazioni di scarso rilievo commesse da alcune emittenti,
è possibile sostenere una sostanziale positività nell'andamento della campagna elettorale.
Comunque, quasi tutte le emittenti si dimostrano restie ad impegnarsi nella comunicazione politica,
con rappresentanti delle varie liste in competizione, ospiti in trasmissioni pensate ad hoc per la
campagna elettorale.
Probabilmente, esperienze passate hanno dimostrato una complessità nella gestione di questi
appuntamenti informativi che, le non sempre adeguate strutture redazionali e tecniche delle
emittenti locali, difficilmente riescono a gestire.
Nei casi in cui tale sforzo organizzativo è stato compiuto si rileva una sostanziale equità di
trattamento nell'offerta di possibilità di parola a tutte le posizioni inerenti il referendum.
Per quanto riguarda i messaggi auto gestiti a pagamento, in definitiva si può sostenere che sono
davvero poche le forze politiche che si avvalgono di questa opportunità, come hanno dimostrato
anche le passate esperienze di monitoraggio.
6.7
Concorso regionale di produzione radio televisiva "COMUNICARE L 'UMBRIA"
Il Comitato regionale per le Comunicazioni ha indetto per l'anno 2003 la quinta edizione del
concorso regionale di produzione radiotelevisiva "COMUNICARE L 'UMBRIA ", in collaborazione
con il Consiglio regionale dell'Umbria e la Giunta regionale dell'Umbria, che ha istituito anche per
questa edizione un premio speciale.
I temi assegnati alle diverse sezioni del concorso sono stati i seguenti:
Sezione l) - Produzioni di emittenti televisive locali umbre: "Un programma di satira su un
tema libero riguardante l'attualità, la cronaca locale, lo sport, la politica o
... ...quant'altro";
hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati:
RTU Aquesio: "Fuori di tempo"
RTE 24h: "Un calcio al pallone"
Tele Radio Umbria Viva: "Un thè alle cinque"
Tele Gubbio: "Frammenti di archivio"
Sezione 2)
- (sperimentale)
- Produzioni
di emittenti televisive locali umbre:
riguardante l'utilizzo del tempo libero: tempo libero o
"Uno spot
tempoperso? ";
hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati:
RTU Aquesio: "Datti da fare.. .non farti acciaccare"
RTE 24h: "E' tempo di.."
Sezione 3) - Produzioni di emittenti radiofoniche locali umbre: " Uno spot riguardante l'utilizzo
del tempo libero: tempo libero o tempo perso? "
hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati:
Radio TNA: "Umbria Amica"
-
-
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3260
Fax 075.576.3393
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Consiglio Regionale
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- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Radio Incontro: "Tempo libero o... tempo perso"
Radio Aut MT: "Fugit irreparabile tempus"
Gamma Radio Stereo: "Tempo libero.. o tempo perso?"
Radio Gubbio s.r.!.: "W la banda"
Sezione 4) - Servizi e produzioni della Sede regionale per l'Umbria
TG3: "Gli umbri e il loro tempo libero";
Sono stati presentati n. 7 servizi.
della RAI - Redazione
Sezione 5) - Programmi prodotti dalla Scuola di giornalismo radiotelevisivo: il tema assegnato
ha riguardato la comunicazione istituzionale, vista quale momento di apertura al cittadino, da parte
della pubblica amministrazione, come previsto dalla legge 150/2000.
Per questa sezione è stato richiesto un programma televisivo della durata 12/15 minuti,
mirato alla diffusione e alla promozione del sistema interattivo "SENSO@LTERNATO" prodotto
dal Consiglio regionale dell'Umbria.
Sezione 6)
- Scuole
umbre:
"Gli studenti umbri raccontano
nel sito della scuola come vivono il
loro tempo libero ".
E' stato richiesto un programma che illustrasse se e come i media e le nuove tecnologie abbiano
modificato i modi tradizionali di trascorrere il tempo libero, da parte dei ragazzi.
Partecipanti:
1st. Tecnico Statale Industriale e per Geometri "Leonardo Da Vinci" - Foligno
Liceo Classico Statale "Annibale Mariotti":
1st. Compr. St. Sigillo - Se. EI. e M. "Efrem Bartoletti"
1st. Tec. Comm. e per il Turismo "F. Scalpellini"
1st. Tec. Per Attività Soc.li "Giordano Bruno"
1st. Compr. di Scuola Statale Materna Elementare e Media di Otricoli e Calvi dell'Umbria
Scuola Media Statale "Cocchi-Aosta".
Il premio speciale istituito dalla Giunta regionale per programmi di comunicazione sociale è
stato dedicato al tema:"VOGLIA DI ESSERE UGUALI E DIVERSI: LA VITA OLTRE
L'INTEGRAZIONE".
Hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati:
Sezione radio:
Radio TNA: "Tutto il cielo dentro"
Radio Incontro: "Voglia di essere uguali e diversi: la vita oltre l'integrazione".
Sezione tv:
Nuova Teleterni: "Piccola Pietra"
Servizi della sede regionale per l'Umbria della Rai
serviZI.
Palazzo
Calderini.
- REDAZIONE
TG3: sono stati presentati n. 4
Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA. Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
http://www.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected]
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Scuola
di giornalismo radiotelevisivo:
N. I programma radiofonico: "LA VITA OLTRE L'INTEGRAZIONE"
N. l programma televisivo: "UGUALI DIVERSI"
Il concorso si è concluso con una cerimonia di premiazione che si è svolta ad Amelia, presso
il Teatro Sociale, il20 dicembre 2003 presentata da Paola Sensini, giornalista Rai.
Si riportano di seguito i primi classificati delle vari sezioni,
Premio Speciale della Giunta regionale per la migliore produzione radiofonica dedicata alla
comunicazione sociale a RADIO TNA.
Premio Speciale della Giunta regionale per la migliore produzione televisiva dedicata alla
comunicazione sociale a NUOVA TELETERNI.
Concorso "COMUNICARE L 'UMBRIA ":
Programmi presentati dalle scuole umbre: primo premIO alla scuola "I.T.C."F.
SCARPELLINI" DI FOLIGNO.
Programmi radiofonici: pnme classificate ex equo: RADIO AUT MEDIO TEVERE e
RADIO TNA.
Sezione sperimentale Tv locali:
primo premio all'emittente R.T.U. AQUESIO.
Sezione Tv locali prime classificate ex equo TELEUMBRlA VIVA e R.T.E 24H.
6.8
Attività di stages
Dal 2001 il Comitato ha stipulato una convenzione con l'Università degli Studi di Perugia e
l'Università Italiana per Stranieri di Perugina per l'istituzione di periodi di stage presso il
CO.RE.COM. per giovani studenti e laureati, al fine di sviluppare e concretizzare la qualificazione e
la crescita professionale di giovani risorse che potranno inserirsi nel sistema regionale della
comuOlcazlOne.
La convenzione prevede che all'inizio di ogni anno accademico il CO.RE.COM. pubblichi
un bando contenente i criteri e le procedure di selezione dei candidati, nonché la data di scadenza
per la consegna delle relative domande di ammissione.
Ogni stage, della durata di tre mesi, prevede lo svolgimento di un programma, di seguito
riportato, che contempla una parte teorica mirata ad approfondire le tematiche inerenti alla
comunicazione, e una parte operativa attraverso Io svolgimento di determinate attività quali la
rassegna stampa giornaliera, il monitoraggio delle emittenti televisive locali, la partecipazione alle
attività e iniziative dell'Ufficio.
Dettaglio del programma:
Nonnativa regionale sulla comunicazione: istituzione del CO.RE.COM. e sue funzioni;
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: nonnativa di riferimento e attività;
Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi: funzioni e attività;
Palazzo
Calderini,
Piazza
Italia,
4
-
06121
PERUGIA
http://www.corecom.umbria.it
- Tel. 075.576.3260
- e-mail: [email protected]
- Fax 075.576.3393
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Comunicazione politica: Legge n. 28/2000 (par condicio) e regolamenti emanati dall'Autorità
nei periodi elettorali;
Esercitazioni di monitoraggio sul rispetto della par condicio da effettuare su trasmissioni di
messaggi politici auto gestiti e programmi di comunicazione politica registrati nel corso della
campagna elettorale;
Principali caratteristiche del sistema radiotelevisivo regionale: Rai regionale ed emittenza
privata;
Analisi dei palinsesti delle varie emittenti, analisi delle tipologie e dei contenuti dei programmi,
tecniche di monitoraggio;
Analisi dell'informazione Rai - TG3: monitoraggio dei notiziari, classificazione delle notizie,
input dati ed elaborazione;
Introduzione alla normativa nazionale riguardante il sistema radiotelevisivo;
Monitoraggio su 24 ore di una emittente, per una settimana: classificazione ed analisi dei
programmi, analisi dell'informazione e della programmazione pubblicitaria, input dati ed
elaborazione.
La Commissione nominata per adempiere a quanto previsto dal bando si è riunita in data 10
dicembre 2002 per esaminare le domande pervenute e formulare la proposta. di graduatoria degli
aspiranti indicati di seguito.
I! Bando per la selezione di n. 8 tirocinanti, per Io svolgimento di un periodo di formazione
teorico - pratica presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione
Umbria è stato pubblicato sul B.U.R. in data 26 novembre 2002. Ulteriori informazioni sul bando
sono state fornite attraverso le segreterie dei corsi di laurea nonché attraverso il sito del
CO.RE.COM..
Di seguito si riporta la sintesi delle domande pervenute:
Università
Laureati in
Laureati in
Studenti in
Studenti in
degli studi di Perugia
Scienze della comunicazione: nessuna domanda presentata.
Scienze politiche: n. 6 domande.
Scienze della comunicazione: n. 28 domande.
Scienze politiche: n. l domanda.
Università per Stranieri di Perugia:
Laureati in Comunicazione internazionale: nessuna domanda pervenuta.
Diplomati in tecnica pubblicitaria: n. l domanda.
Studenti in:
Diploma universitario in tecnica pubblicitaria: n. 2 domande.
Corso di laurea in tecnica pubblicitaria: nessuna domanda.
Comunicazione internazionale: n. 2 domande.
In totale sono pervenute n. 40 domande.
Palazzo
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Piazza
Italia, 4
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06121
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PERUGIA - Tel. 075.576.3260.
- e-mail: [email protected]
Fax 075.576.3393
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- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
7
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI
DELLE FUNZIONI
Mentre vengono scritte queste brevi note, l'attività delegata dall' Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni è già avviata a partire dal I o marzo scorso.
Più volte nelle relazioni finali dell'attività del Comitato ci siamo occupati delle deleghe e di tutto il
lavoro che Comitati, Consigli e Giunte regionali, Autorità hanno svolto affinché si arrivasse a dare
senso compiuto anche alla legge 249/1997.
L'anno 2003 è stato utilizzato per sottoscrivere l'accordo quadro, per fare la ricognizione delle
strutture dei Comitati e per mettere a punto una Convenzione condivisa dai soggetti interessati al
trasferimento delle deleghe.
In questa occasione ci preme mettere in risalto le materie che sono state oggetto di convenzione fra
CO.RE.COM. Umbria, Consiglio regionale dell'Umbria, Giunta Regionale dell'Umbria ed Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Le materie delegate, oggetto di convenzionamento, sono cinque e la fase sperimentale della durata
di 6 (sei) mesi è partita il IO marzo 2004. Conosciamo già l'entità delle risorse rese disponibili
dall' Autorità per la nostra Regione che ammontano a complessivi € 23.729,16. A queste prime
deleghe dovrebbero seguime altre dopo la fase sperimentale.
Di seguito si riporta, per ciascuna materia, il dettaglio relativo al tipo di attività richiesta, ai
riferimenti legislativi e regolamentari.
Si tratta naturalmente di un primo approccio di inquadramento delle funzioni, al quale seguirà il
necessario approfondimento.
7.1 Vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo
locale, fermo restando il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall 'Autorità.
Trattasi di funzione tipicamente di vigilanza e istruttoria su segnalazioni o procedimenti d'ufficio in
relazione ai parametri individuati dalle leggi e regolamenti vigenti.
L'attività consiste:
.
Studio e formazione sulla legislazionenazionale ed europea in materia;
.
.
.
Rapporti con istituzioni e associazioni che si occupano della tutela dei minori;
Valutazioni giuridico amministrative in ordine alle segnalazioni;
Istruttoria amministrativa;
. Deliberazione del Comitato;
. Trasmissione atti all'Autorità;
Fonti normative principali: .
L. n.47 dell'8.2.1948
L. n.223, art.30, comma 2, del 6.8.1990
Codice di autoregolamentazione Tv e minori
7.2 Istruzione ed applicazione dell 'art.1O,commi 3 e 4, della legge 223/90, in materia di
esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale.
Le funzioni attengono alla vigilanza, istruttoria e decisioni nel settore radiotelevisivo locale.
Il procedimento e l'attività riguardano:
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4
-
06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
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Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
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COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
.
Studio e formazione sulla legislazione;
. Valutazione giuridico-amministrativa delle segnalazioni;
. Attività istruttoria che consiste in contestazione, audizione delle parti, deliberazione
provvedimenti del CO.RE.COM., notifica, segnalazione all'Autorità;
. Verifica ed attuazione dei provvedimenti;
Fonti normative:
L. n.223, art. IO, commi 3 e 4, del 6.8.1990
L. n.47 de1I'8.2.1948
7.3 Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione
e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.
Funzione di vigilanza ed istruttoria su segnalazione. La materia ha bisogno di essere approfondita
e regolamentata con l'Autorità.
Attività:
.
Studio e formazione;
.
Valutazione giuridico-amministrativa delle denunce;
.
Istruttoria amministrativa;
.
Decisioni del CO.RE.COM.;
.
Trasmissione degli atti all' Autorità;
Fonti normative:
Delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002
Delibera n. 237/03/CSP dell' I I novembre 2003
7.4 Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e
utenti in ambito locale.
Funzioni istruttorie ed attività di conciliazione della prima fase della controversia.
Attività:
.
Studio e formazione sulla legislazione;
.
Organizzazione di un servizio di informazione sull'attività di conciliazione;
Valutazione giuridico-amministrativa delle richieste di conciliazione;
.
Istruttorie amministrative;
.
Trasmissione atti all' Autorità;
Fonti normative:
L. n.249, art. l, comma 11 del 31 luglio 1997
Delibera n.182/02/CONS
7.5 Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con
riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.
Le funzioni attengono all'applicazione del dispositivo antitrust in ambito regionale nel mercato
dell'editoria quotidiana (L. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni). Si ipotizzano
interventi d'ufficio.
Attività:
.
.
.
Studio e formazione sulla legislazione;
Valutazione giuridico-amministrativa delle segnalazioni;
Palazzo
Calderini. Piazza Italia,
4
- 06121
PERUGIA
http://www.corecom.umbria.it.
- Tel. 075.576.3260
e-mai!: [email protected]
- Fax 075.576.3393
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
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.
Attività istruttoria;
Deliberazioni
del CO.RE.COM.;
.
Trasmissione atti all' Autorità;
Fonti normative:
L.n.249 art.2 del 31 luglio 1997
L. n.416, artt.49, 50, 51, 52, 53, del 5.8.1981
Reg. Ce. n. 2367/90
Delibera 846/00/CONS
Delibera 365/00/CONS
Delibera 315/00/CONS
Delibera 26/99/CONS
Il tavolo tecnico prima ed il tavolo politico (Autorità, Consigli e Giunte regionali, Comitati)
successivamente hanno ritenuto, in questa prima fase, non delegabili ai Comitati quelle materie
che riguardano specificatamente le telecomunicazioni, in particolare:
. Vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di
telecomunicazioni;
. Vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da
operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
. Vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di
distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con
riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali
indirizzi stabiliti dall' Autorità.
Successivamente, con apposito atto aggiuntivo alla convenzione già sottoscritta, ove siano
disponibili le necessarie risorse finanziarie e previo riscontro dell'adeguatezza della struttura,
l'Autorità delegherà al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori
di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.
8
RENDICONTO
FINANZIARIO ANNO 2003
Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2003, non avendo ancora ricevuto nessuna delega da
parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tiene conto soltanto dei fondi resi
disponibili dal bilancio del Consiglio regionale. Lo stanziamento che il Consiglio regionale ha
assegnato al CO.RE.COM. è pari a €. 244.300,00.
Il CO.RE.COM. è riuscito comunque a far fronte a tutte le necessità per le sue funzioni
"regionali", "di organo territoriale dell'Autorità" nonché di quelle di volta in volta affidategli dal
Ministero delle Comunicazioni o da istituzioni regionali.
Le attività di monitoraggio sono state svolte attraverso l'incarico ad un gruppo di esperti
laureati.
Palazzo
Calderini,
-
Piazza Italia. 4 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
http://www.corecom.umbria.it- e-mail: [email protected]
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Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Le attività proprie del CO.RE.COM., tenuta registro delle imprese, iniziative per la
comunicazione, contributi alle emittenti locali per il tramite della Sviluppumbria, assistenza e
supporto alle emittenti, parere sul piano regionale della comunicazione sono state tutte portate a
compimento.
Le attività di supporto al Ministero delle Comunicazioni, tra le quali di particolare
importanza la graduatoria per le provvidenze alle televisioni locali, tutte definite nei termini di
legge e senza controversie.
Anche nel 2003 sono state attivate importanti iniziative in materia di comunicazione
radiotelevisiva, tra le quali la realizzazione di un opuscolo dal titolo "La Società digitale: guida alla
nuova terminologia", nonché la pubblicazione di un lavoro svolto dal gruppo di esperti laureati
addetti al monitoraggio
su "Le TV locali e i minori
-
Indagine conoscitiva
sull'emittenza
televisiva
in Umbria".
Anche nell'anno 2003 si è svolta la V edizione del concorso radiotelevisivo "Comunicare
l'Umbria" che ha interessato le emittenti televisive e radiotelevisive locali, nonché le scuole medie
e superiori e la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo.
Gli stanziamenti previsti nel programma di attività del CO.RE.COM. per l'anno 2003
approvati dal Consiglio regionale il 17 marzo 2003 hanno trovato sostanzialmente giusta
corrispondenza con la gestione quotidiana dei sottocapitoli del bilancio.
La somma disponibile che si è verificata alla fine dell'esercizio, pari a € 8.490,65=,
comprensiva dei residui e delle economie, è dovuta principalmente al mancato svolgimento
dell'annuale Forum nazionale dell'informazione che si è tenuto sempre a Gubbio ed alla scelta
effettuata di non proseguire sulla strada delle ricerche su problemi della comunicazione e
dell 'informazione con relative iniziative editoriali connesse.
Si è viceversa puntato sul potenziamento del monitoraggio anche in periodi non elettorali.
Nel prospetto che segue sono riportate le esatte risultanze del rendiconto redatto in accordo
con il competente Ufficio ragioneria del Consiglio regionale.
In definitiva si ritiene che la gestione delle risorse disponibili sia stata complessivamente
corretta e che gli obiettivi posti con l'approvazione del programma annuale siano stati, anche se con
piccole economie, tutti raggiunti.
Palazzo Calderini.Piazza
Italia. 4
- 06121
http://www.corecom.umbria.it
PERUGIA - Tel. 075.576.3260
- e-mai!: [email protected]
- Fax 075.576.3393
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9
ALLEGATI: LEGISLAZIONE
ESSENZIALE IN MATERIA RADIOTELEVISIV A
l)
Legge 6 agosto 1990. n. 233 (1) "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(lIa)"
2)
Legge 31 luglio 1997. n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
3)
Delibera n. 52/99 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per
.
le Comunicazioni"
4)
Delibera n. 53/99 "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di
competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati
Regionali per le Comunicazioni"
5)
Legge regionale II gennaio 2000. n. 3 "Norme in materia di comunicazione e di remittenza
radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.)"
6)
Deliberazione del Consiglio Regionale 25 settembre 2000. n. 18 "Regolamento per il
funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le
comunicazioni (CO.RE.COM.)"
7)
Legge 7 giugno 2000. n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni"
8)
Legge 22 febbraio 2000. n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"
9)
Deliberazione 24 ottobre 2000. n. 17 "Nuovo regolamento per i programmi dell'accesso
radiotelevisivo"
IO)
Deliberazione 22 agosto 2000. n. 9 "Approvazione del regolamento per la istituzione del
Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.) di cui
all' art. 12 della L.R. n. 3/2000
11)
"Codice di autoregolamentazione Tv e minori"
12)
Accordo-Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti
dell' Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome per l'esercizio delle
funzioni delegate in tema di comunicazione
13)
Legge 6 novembre 2003. n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
,
,
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
C/LI
L. 6 agosto
1990, n. 223 (1).
Disciplina del sistema radio televisivo
pubblico e privatO (lIa).
Art!.
TlTOLO I - Diffusione di programmi
radio-
fonici e televisivi
TITOLO!!
.
Norme per la radiodiffusione:
Capo II . Norme
privata
2.lj
generali.
per la Tadiodiffusione
16.24
Capo lI! - Norme ver la concessionaria
del servizio pubbltco .
TITOLQ
PAC.
C/LI
l ~5
I
I
III'.
Diffusione
TITOLO IV
- Sanzioni
TITOLO V
Nonne
,ia
25.28
29
cavo
30.31
sionari~
pubblica
cui all'articolo
che televisiva
»,
i titolari di concessione di
16 per radiodiffusione
sia sonora
ed in ambito sia nazionale che lo.
cale sono .globalmente definiti concessionari pri.
vati ); q:liaiora negli stessi titoli ci si rife~isca
({
ad una specifica cate2'ona dei titolari di cooconcession'e ài cui all'articolo 16, l'espressione
cession'ari privati»
è compierata
con il riferi.
mento alla radiodiffusione
sonora o televisiva e
all'ambito nazionale o locale.
4. N~i titoli lI, IV e V della presente legge le
trasmissioni})
e « programmi
n riespressioni
portate senza specificazioni si intendono riferite
a trasmissioni
o programmi
sia radiofonki
che
televisivI.
~(
({
transitorie
3241
e finali
Allegato
2. Servizio pubblico e radiodiffusione.
- 1. La
radiodiffusione
di programmi
radiofonici
e televisivi 2:effenuata dalla società concessionaria
del
servizio pubblico radiote!evisivo.
Può inoltre es.
sere affidata mediante concessione, ai sensi deI1a
presente legge, ai soggetti di c'..li all'arricolo
16,
nonché mediante autorizzazione secondo le moda.
3. P'ianiiicazione delle radioirequenze. - l. La
pianificazione
d~lle radiofrequenze
è effe~tuara
mediante
il piano nazionale Ci ri-canizione
ed
il Diano nazionale di assegnazione
secondo le
moaalità di C"'-.llal presente ànicoio.
2. n: piano nazionale di ripartizione
indica le
bande: di frequenze urilizzabili dai vari se~vizi di
telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle poste e delle te!ecomunicazioni, sentiti i Ministeri òel]'inte:-no, de!la di.
fesa, dei trasyorti e della marina mercantiie, gli
altri Ministeri eventualmente
interessati, le con.
cessionarie
dei servizi di telecomunicazioni
ad
uso pubblico interessate,
nonché i1 Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni ~ dell'autOmazione,
predispone, nel nS'Peno
delle çonvezioni e dei regolamenti internazionali
in materia di trasmissioni
radioelettriche,
il piano nazionale di ripanizione
de!1e raòiofrequenze.
4. Il piano cosi predispostO viene trasmesso
ai Ministeri de!l'interno, de!la difesa. dei traspor.
ti e della marina mercanrile ed all'ufficio del Ministro: per il coordinamentO
della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, pos.
sono proporre motivare modifiche alle parti del
piano che riguardino
i settori di propria com.
Detenza.
.
,
S. Il piano di ripartizione
è approvato con decreto del Presidente della Repubblic;l, su proposta del Ministro de!le poste e delle telecomuni-
(l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ..gosto 1990. n. 185. S.O.
àj attu..zjone,
vedi il D.P.R. 27
(l/a) Per il regolamemo
marzo 1992, n: 255, riportato
al n. C/LVI. L'..rt. \, L. 31
iug1io 1997, o. 249. riportar:!. ..l n. CJL'XXI!, ha ?-brogato
tUne le disposizioni conc:me:Hi
I.. tenuta e !'organlzzazlone
del Registro nazion::dc: cie!la St3mpa e del Registro nazionale
delle imprese radioteievisive,
ivi comprese quelle conte:1ute
ne: presente
orovvedime:uo.
(2) Riportata
al n. C/XXI.
(2/a) 'Riportato
a1b voce TRENTINO-ALTOACICE..
(3) Il D.P.R. 28 luglio 1995. n. 315 (Gau. Uff. 29 luglio
1995. h. 176), in esito al referendum
indetto con D.P.R.
5 aprile 1995 (Ga<:z. Uff. Il aprile 1995, n. 85), ha abrogato
il pre~ente
caroma 2 limitatamente
aHe parole ..a totale
TITOLO I
Diffusione di programmi radiofonici
e televisivi
l. PrinC£pt generali. - 1. La diffusione di programmi radiofonici
o televisivi, realizzata
con
qualsiasi mezzo tec:J.ico, ha carattere
di preminente interesse generale.
2. Il pluralismo,
l'obiettività,
la completezza
e
l'imparzialità
dell'informazione,
l'aDenura alle di.
verse opinioni, tenòe:1Ze pOlitiche: sociali, culturali e re!igiose, nel rispetto delle libertà e dei
diritti garantiti dalla Costituzione,
rappresentano
i principi fondamentaii
del sistema radioteleviC~ sivo che si realizza con il concorso di S02:2:e!!1
V pubblici e privati ai sensi de!la prese:1te legge.
TITOLO Il
Nonne
per
la radiodiffusione
Capo I . Disposi:ioni
1161
generali
~J'j
'1 -,;yt1
,l-t
lità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge
'
14 aprile 197j. n. 103 (2), e successive moditi. (~ CI
cazioni.'
2. Il servizi.9 pubblico radiotelevisivo
è affida.
tc? mediante -concessione ad una società per azionI a totale panecipazione
pubblica. La concessione impprta di diritto l'attribuzione
alla concessionaria
della qualifica di società di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo
2461 del codice
civile. Ai fini dell'osservanza
dell'articolo
10 del
decreto del Presidente
della Repubblica
10 novembr" 1973. n. 691 (2/a). nella provincia di Bol.
zano nveste carattere
di interesse nazionale il
serviziò pubblico radiotelevisivo
in ambita oro.
vinciale e locale (3).
3. Nei titoli Il. IV e V della presente legge la
concessocietà, di cui al comma 2 è definita
CI
Capo -r . Disposizioni
c'
12v90
L20CB
ottobre
1997
PAG,
l2CCI!
176
c
e/LI
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
:
L. 6 agosto 1990, n. 223
12V90
cazioni, previa deliberazione
del Consiglio
dei
ministri,
6. Il piano di ripartizione
è aggiornato,
con
le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni
cinque anni ed ogni qual volta il Ministero
delle
poste e delle telecomunicazioni
ne ravvisi la necessità.
7. Il piano nazionale di assegnazione
delle radio frequenze per la radiodiffusione,
d'ora in avanti denominato piano di assegnazione,
e redattO nel rispetto delle indicazioni
contenute
ne!
piano nazionale
di ripartizione
delle;' radiofre.
Querlze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione
possibilmente comune degli impianti ed i parametri
radioelettrici,
degli stessi, nonché la freque!1za
assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata
in modo da consentire la ricezione senza d.isturbi in dette aree del maggior numero possibile
:.J; programmi
di radiodiffusione
sonora e te!e.
..>iva. Tale determinazione
dovrà conside:-are la
possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti
r:'j
telecomunicazione
e degli impianti
dI radio~iffusione
delle ,concessionarie
dei servizi di tele.
comunicazioni'
ad uso pubblico disponibili
pe:collegamentj trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assegnazione
suddivide
il te;ri~
rorio nazionale in bacini di utenza, i auali risujtano dall'aggregazione
di una pluralità
di aree
di se:-vizio e ven!::!Ono dete:-minati te:1er.ldo con to
della entità nume:ica
deUa popolazione
servita.
della distribuzione
della popolazione
residente
e
delle condizioni geografkhe,
urbanistiche,
socioeconomiche e culturali della lona.
9. I bacini di utenza Der la radiodiffusione
televisiva devono conse!1r'ire la coesistenz.2. de!
maggior numero possibile di impianti
ed una
adeguata piuralità di eminenti e re!Ì. Essi coin~
cidono, di regola, con il territorio
de!le singoie
regioni: possono altresi comprendere
piu regioni.
pani di esse o pani di regioni dive'se
purché
contigue, ove ciò si renda necessario in re:azione
ai parametri indicati al comma 8.
10. I bacini di utenza per la radiodiffusione
nora devono consentire la coesistenza dei maggIOr numero di emittenti
e re;:i specificamenre
de~;;ità
"~lle ~o.ne..con maggiore
Ca11aloghe
a quelle delle province
'...~
baClnl
Ql utenza
hanno
di po)?olazi9ne:
Gl regola
crmenSlOnl
o delle aree metropoìitane;
essi possono comprendere
piu pro.
vince, pani di esse o oarti di province diverse
purché contigue ove ciò si renda necessario
in
relazione alle caratteristiche
sociali, e;:niche e
culturali della zona ed ai reddito medio .Dro capite degli abitanti.
11. Il piano di assegnazione,
assicurate
alla
concessionaria
Dubblica le freauenze
necessarie
al conseguimento
degli obienivi" del servizio pubblico radiotelevisivo.
individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior
numero di programmi
nazionali e locali in ciascun bacino di ute:1za. Potranno essere orevisti
anche impianti che operano su parti limitare dei
panecioazione
pubblica». L'abrogazione
ha effetto a decoro
rere da1 giorno successivo..
qudlo della pubb!jc:1zione
del
oreseme
decreto '-nella Gazzetta Ufficiale.
.
(3/a) La Corte,. costituzionale,
con sentenZ:l 17.24 gennaio
1991. n. 21 (Gazz, Uff. 30 ge:maio 1991. n. 5 Se:-ie sj:leciale),
h::Ldichiarato
!'il1eginimità dell'art. 3, quattordicesimo
com,
ma, nella parte in cui non prevede J'intes... nei sensi espres-
bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle
frequenze: ai titolari di concessione nazionale o
locale SORO quelli stabiliti dall'articolo
16. Per
esercizio :in ambito nazionale si intende quello
effettuato
con -rete che assicuri la diffusione in
almeno il 60 per cento del territorio nazionale.
Per esercizio in ambito locale si intende quello
che garantisce la diffusione in almeno il 70 per
cento d.el: te:-ritorio del relativo bacino di utenza
o della plarte assegnata di deno bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il
territorio
di bacini di utenza limitrofi limitatamen te ad una porzione non superiore al 30 per
cento de!i terrirorio di questi ultimi.
12. Il piano di asse~:mazione riserva alla radiodiffusione
te]evisiva -in ambito locale, in ogni
bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi
.
ricevibili senza disturbi:
13. Il piano di assegnazione riserva comunque
alla radiodiffusione
sonora in ambito locale in
ogni baci.Do'di utenza, l'emissione contempora'nea
di alrnen'o il 70 per cenro dei programmi ricevibili se!1za disturbi.
14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei com.
mi dal 7 all' 11, il Minisrero delle poste e delle
telecomunicazioni,
sentire la concessionaria
cubblica e le associazioni
a caraItere nazionale' dei
titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione
con l'indicazione
del numero e àelle caratteristiche
dei bacini d'utenza, e la sottopone al pare:-e delle Regioni e
deile province autonome di Trento e Bolzano (3/a).
lS. L;: Re2ioni e le Province autonome, ndl'esprirne:-~ li -parere .sulJo schema di piano di assegnazione. possono proporre
ipotesi diverse di i
bacini, in relazione aDe proprie caratteristiche'
naturali, socio-economiche
e culturali. Esse pos- i
sono, altresi. d'intesa tra loro, pro'DoITe bacini'.
di utenz a comprendenti
tenitori confinanti. De- '
corsi sessanra giorni dalla ricezione dello schema
di piano:. se:1za- che sia pervenuto il parere, esso ;
si inrende reso in senso favorevole.
16. Il Ministro delle Doste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige
un nuovo schema di pia..Tlo di asse2nazione che
è sottoposto
al parere del Consigìio superiore
tecnico celle poste, delle telecomunicazioni
e del!'automazione.
Decorsi sessanta giorni dal ricevime~ro dell'arto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il Diano di assegnazione
è approvatO con
decreto, ae! Presidente deUa Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. previa deliberazione
del Consiglio dei
ministri.
18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni
cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato, il piano di ripartizione
delle frequenze
ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni :ne ravvisi la necessità,
19. Le Regioni, anche a statutO speciale, nonché
le province autonome
di Tre!1tO e di Bolzano
adeguano
i piani territoriali
di coordinamento
I
.
~
si in mo'tivazione. fr:J. lo SUltO e le Province autonome di
Bolz:mo :e di Tre!1to relativamente
alla !oc:J.!iuazione degli
impianti' di cui al settimo comma dello stesso art, 3~
-
1162
ottobre
1997
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi
alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste
dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le
province autonome di Trento. e di Bolzano non
provvedano entro sessanta &i0111idall'approvazione del piano, il Presidente cel Consiglio dei ministri. su proposta del Ministro delle poste e àelle
telecomunicazioni,
nomina commissari
ad acta
per l'adeguamento
ovvero per l'adozione
degli
specifici piani teITitoriali di coordinamento.
I comuni adeauano gli strumenti urbanistici
ai piani
territorian
di coordinamento
entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento.
Qualora i
comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei Diani territoriali
di coordinamento costituiscono. adozione di variante deali strumenti urbanistici e non necessitano
di au~r1zzazione
regionale Dreventiva (3/b).
20. Il Ministro delle .poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti
connessi all'attuazione del piano di assegnazione
e trasmette
annualmente
una relazione ai Presidenti
delle Camere.
21. Le misure ne::essarie per eliminare ternDestivamente le interferenze elettromagnetiche,
anche attraver'so la soppressione e la modificazione
di impianti. purché non modifichino
l'equilibrio
delle strutture
del piano di assegnazione,
sono
adottate, ne! risiJetto degli accordi intemazionali
in vigore, dal MInistero aelle poste e delle tetecomunIcazioni che ne da comunicazione
nella relazione annuale di cui al comma 20.
r
\-
C";;
;;
1. Il rilascio
della)
4. Norme
urbanistiche.
concessione
di cui all'articolo
16 o della concespubblico
eauivale
a dichiarasione 1?er servizio
zione ai pubblica
utilità, indifferibilità
ed urgenza Der le opere connesse
e dà titolo per richiedere atle autorità
com:oetenti
le necessarie
concessioni ed autorizzazioni
per la installazione
degli
impianti
nelle località
indicate dal piano di assegnazione
e, conseguentemente,
nei piani territoriali di coordiname:1to.
2. I comuni,
ricevuta
la domanda
di cr:mcessione edilizia dai concessionari
privati
o dalla concessionaria
pubblica,
provvedono
ad acquisire
o,
se del caso, ad occupare
d'urgenza
e ad espropriare.
ai sensi della le~ge 22 ottobre
1971. n.
865 (4), ~ sucs~ssive mo~iticazioni. l'.area indi.ca-
ta dal plano al assegnazlOne
e dal plano territo-
VOCE
290
LEGGE
PAC.
CILI
In
c
le rivalutato
di cui agli articoli
22 e seguenti
àel àecreto
àel Presiàente
àella Repubblica
29
senembre
1973, n. 597 (6). La àomanda
si intenàe
accolta qualora
il comune non deliberi entro novanta giornLdalla
ricezione.
La concessione
del
diritto
di superficie
ha durata
pari al periodo
di tempo nel quale il soggetto resta titolare
della
concessione
per radiodiffusione
sonora o televisiva ovvero delle concessioni
per i servizi di telecomunicazione.
La delibera
di concessione
del diritto di superficie
è accompagnata
da una convenzione
tra il comune
ed il concessionario,
da
stipularsi
per atto
pubblico,
che è trascritto
presso il competente
ufficio dei registri
immobiliari, La convenzione
prevede un canone di concessione
secondo
parametri
che saranno
definiti
nel regolamento
di cui all'articolo
36, nonché
il cornsDettivo
delle opere di urbanizzazione,
i
termini
ai inizio e ultimazione
dei lavori connessi agli edifici
ed agli impianti.
le sanzioni
in
caso di inosservanza
degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei~ casi di estinzione
della concessione
per
la radiodiffusione
sonora o televisiva
di cui al
comma
21 dell'articolo
16 o della concessione
per servizio pubblico,
il comune revoca il diritto
di superficie,
che è concesso,
previa domanda.
al concessionario
privato
o alla concessionaria
pubblica
eventualmente
subentranti.
Per la domanda
valgono
le norme
di cui al comma
2.
4. Il soggetto
al quale è stato revocato
il dirittO di superficie
è te:1uto, a richiesta
del soggeno
subentrante,
a rimuovere
i propri impianti
ovvero a venderli
allo stesso soggetto
sube:1trante.
In entrambi
i casi il sogge!to subentrante
liquida
al soggetto
al quale è statO revocato
il diritto
di superficie
una somma
determinata
tenendo
conto delle spese sostenute
per l'installazione
de.
~li impianti
e dell'ammortamento
verificatosi
fino alla data di revoca del diritto
di superficie.
nonché delle eventuali
spese di rimozione,
secondo modalità
che saranno
definite dal regolame:1to di cui all'articolo
36.
5, Le norme
di cui al presente
articolo
non
si
aDPlicano
alle
aree
su
cui
insistono
gli
irnoian.
ti ae.i privati
di cui all'articolo
32 nelle more
'
della pronuncia
sulla domanda
di concessione,
nonché
per il periodo
di tempo in cui gli stessi
soggetti
restano
titolari
della concessione,
a meno che tali soggetti
non ne richiedano
l'aoplicazione. Le norme di cui al presente
anicolo
non
si applicano
altresi
alle aree su cui insistono
gli impianti
della concessione
pubblica,
in funzione àlla data di entrata
in vi!Zòre della prese!"lte
legge, fino alla estinzione
della concessione,
a
meno che la stessa concessionaria
non ne richieda l'applicazione.
)
6, Le norme di cui al presente
articolo
si apDEcano
anche
alle
autorizzazioni
concesse
ai
senf
si degli ani coli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (6Ia) (7).
\
I
riale di cooràinamento
per l'installazione
degli
impianti,
anche se già di proprietà
degli stessi
richiedenti.
che viene a far pane deJ patrimonio
indisponibile
dei comuni:
provvedono
altresì
a
rilasciare
la concessione
edilizia. anche nelle more della procedura
di esproprio.
ed a concedere
contestualmente
ai richiedenti
il dirino di superficie sulle aree acquisite
o espropriate
per 1'installazione
degli impianti.
L'indennità
in caso di
esproprio
è determinata
a norma
dell'articolo
13, terzo comma,
deUa legge 15 gennaio
1885, \
(5),
sostituendo
in.og.ni
casp
ai
.fini.
~oa-)
n. 289~
cervat! dell'ultimo
decennio,
Il redcno
domlnlC3-!
5. Coilegamenci di telecomz.mica::.ione. - 1. La
concessione di cui all'articolo
16 ovvero la con-
(31b) L.:&Cone costitUzionak
con semenZ:l 17-24 ge:1n::lio
1991. n. 21 {G:lzz. Uff. 30 gennaio 1991. n. 5. Serie specialel,
ha dichi::lrato l'illeginimiÙl
àell'an. 3. diciannovesimo
com.
ma, ndla carte in cui non prevede un congI""u.o CTc:lvviso,
nei sensi isur.essi in motivazione, :llle Provinc~ di Bolzano
e di Tre:1to 'i.rl orèine "di'esercizio dei poteri sosi.iIUtivi ivi
(5) Ripor.ata
alla voce ESPROl'R1AZIONI PER ?UBBLJC.'"li'TJLIT;..
(éj Riport::lLO :lE.:! voc~ REDQITI DELLEPERSONE FISICHE E CELLE
PERSONE CIURIDICH£ (IM'POS7E SUI).
(6/<1! Riuort:lt<1
al n. C'XXI.
i7) Vedi. anche.
['an. 3. D.L. ?i agosto
1993. o. 323, ripor.
3, comm::l 21, L. 3 ì \ue:lio
nonché
l'an.
,::ltO ::11r'!. C/LXIV
-
prevIsti.
(4) Riportata
1163
'
1997. n. 249, ripoTuta
al !\. ClLXXII.
"di:!. voce CASE ?OPOL'l.RI ED ECONOMICHE,
ottobre
1997
.
PAG.
LEGGE
178
CILI
C
VOCE
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
290
L. 6 agosto
1990. n. 223
cessione per servizio pubblico costituiscono
titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coorire l'area da servire, utilizzabili unicamente
nei limiti previsti dalle con..
cessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni
concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (7/a).
6. Garanle per la radiodiffusione
e l'ediroria.
.
.
- 1. E istituito il Garante per
la radiodiffusione
e l'editoria
(7/b).
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta
formulata
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
d'intesa tra loro, tra
coloro che abbiano ricopeno la carica di !!iudice
della Corte costituzionale
ovvero che ricoorano
o abbiano ricoperto
la carica di presidente
di
sezione della Corte di cassazione o equiparati,
'.:-:a i orofessori
universitari
ordinari neile disci.
non'.ine giuridiche, aziendali od economiche,
cornpete:lza
nel
tra eS erti di riconosciuta
(:rché
-'~ttore
àe /ìle comunicazioni
di massa
(7fb).
3. Il Garante'
dura in carica
un QuinQuennio
pe, tutta la-durata
e non può 'essere confermato:
cielI 'incarico
non può ese:-citare,
a pena di decadenza.
alcuna
attività
Droressionaie,
né essere
amministratore
di enti Dubblici o privati ne ricoprire cariche
elettive,
ne avere iilte:-essi
diretti
o indiretti
in imprese
ope:-anti
ne! settore
(7fb)
(7/c).
4. All'ano ciell'acce~tazione
della nomina
il Garante, se dipendente
dello Stato, è collocato
fuori
ruolo; se Drofessore
universitario.
è collocato
in
aspettativa
(7/b).
5. Al Garante
cornpe~e una ,e::-ibuzione
Dar!
a quella spettante
ai 'giudici àe!b. Corte costituzionale
(7ìb).
6. Alle dipendenze
del Garante
è DOStO un ufflcio composto
di dipendenti
dello statO e di altre
amministrazioni
pubbliche,
collocati
ruori ruolo
nella forme previste
dai rispe~:j\'i
ordinamenti.
il cui serv-izio presso l'ufficio del Garam:e è: eQuiparato
ad ognI effetto di legge a c:uello preStatO
- ~lle nsuettive
arn..ministTazlOn:
ci :J~ovenienza
il cui' contin!!ente
è dete~i..3.tc.
S~ DrODosta
Ael
Garante
meaesimo,
con èe~,~:Q ce! Presidendel Consiglio
dei ministri.
cii ~once:-;:o con
il Ministro
del tesoro.
Tale cec:-elo
è emanato
entro e non oltre novanta
zior:"::! è.::i:a Dubblicazione della
presente
legge :1::::::: Ga:z.e:ta
Uf.
ficiale.
7. Le spese di funzionamentO
~~:!':.lfficio
del
Garante
seno Doste a carico di :....: :or:èo stanziato a tale scopo nel bilancio de!io 5.::;:0 e isc:-itto
ad apposito'
caDitolo
èello 5,::to di :Jrevisione
del MInistero
dEd tesoro. Il re::.:.:c::>..:o della Q:estione
finanziaria
è: soggeno
::'1 cor.:r-oìlo
de11a
Corte dei conti (7/b).
8. Le norme
concernenti
l'orz2.:1i::':lzione
e iJ
funzionamento
dell'ufficio
del G.:l:-3.nte, nonché
quelle direae
a disciplinare
la ges:ione
delle spese, anche in deroga alle disPosizioni
sulla conta~
bilità gene~ale
dello Stato.. sono aPDrQvate
con
àecreto
àel Presidente
della Repubblic:l
da ema.
'-
.
L?
(ifa) RiDortata
aJ n. C'XXI.
(7/b) pÙ l'abrçg:uione
deUe disposi2.ioni
presente
comrn:l:: vedi !'art.
rlDon.:::na al n. C/LXXII.
'(ite) Camma casi modificato
1164
conU~r1ute nel
1. L '31 !uglio 1997, n. 249.
narsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del ConsigJio dei ministri, di concerto con
il IVlinistro del -tesoro e su parere
conforme del
.
Garante stesso (7/b).
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delica"
tezza dei Iproblemi lo richiedano, il Garante può
avvalersi ~dell'opera
di consulenti
o di società
di consulenti.
10. Il Garante,
al fine dell'esple:amento
dei
compiti assegnati gli dalla presente legge, prov.
vede:
a) a tenere il registro nazionale delle ìmprese radiotelevisive
di cui all'articolo
12 della presente leg~e e il registro nazionale della stampa
di cui all'articolo
Il della legge 5 agosto 1981,
n. 416 ($), e successive modificazioni:
b) ad esaminare
i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari
privati. dei titolari
di autorizzazione
di cui all'artlcolo 38 della legge
14 aDri1e 1,.975, n, 103, e delJa concessionaria
vubblica.. nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuziope
di programmi
o concessionarie
ài
Dubblici!à;
-
c) a compiere
l'attività
istT1.lttoria ed ispeniva nec~ssaria
per lo svolgimento
delJe funzioni
di cui al prese:lte
comma. avvalendosi
anche dei
competetlti
organi dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.
nonché dei servizi
di controllo
e vigilanza
dell'Amminisuazione
finanziaria
dello Stato 'ed altresì
esercitando,
con
riferime::1to
alle imprese
di cui all'articolo
12
deila présente
legge:i poteri previsti
dall'articolo
9, terzo:e
quarto
comma,
della legge 5 agosto
1981, n.,416
(8), e' successive
moditicazioni
ed
integrazioni.
per il Garante
dell'attuazione
della
leoae
::0<;- sull'editoria'
cl) a svolge~e l:attività
e ad adottare
i prov-veàime:1ti
orevisti
dall' articolo
31:
e) a ,vigilare sulla rilevazione
e pubblicazione
degli indici di ascolto delle emittenti
e reti radiofoniche
:e televisive
pubbliche
e private
anche
avvalend,osi
di organismi
specializzati.
Il. Sono trasferite
al Garante
le funzioni
già
attribuite
dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, e
successive
moàificazioni
ed integrazioni,
al Garante dell'attuazione
della legge s-ull'editoria.
Sono abrogati
i commi terzo e Quarto dell'articolo
S delJa -legge
5 agosto
19SI; n. 416 (8),
12. 11 Garante
si avvale dell'ufficio
del Garante
dell'attulazione
della le O"ge sull'c:ditoria
fino ail'entrata
in funzione
de fi'ufficio di cui al comma
ò. Il decetO
del Presidente
della ReDubblica
di
cui al comma
8 determina
la data
decorrere
dalla Quale è soppresso
l'ufficio
del Garante dell'attuaZione
deila 'legge sull'editoria
e dalla quale
sono abrogati
i commi Quinto, sesto, settimo
e
ottavo
qelParticolo
8 della legge 5 agosto
1981,
n. 41ò(7/b)
(S).
13. Il jGarante
prediS"Done annualmente
una relazione sull'attività
svoìta e sullo statO di appli~
cazione 'della
presente
legge, c~e è trasmess~
al Parlamento,
a cura del Presiaente
del ConSlglio dei ministri,
entro
il 31 marzo
dell'anno
successivo
a quello
cui si riferisce
(7fb).
a
t 992.
:1.
,-lOBo
ricort;:HO
(8) Ripqrtata
àlla
E PER LA ICid!.TA.
voce
aJ n. CfUX.
E:-:TE NAZIONALE PER !.A CE!..LULOSA
daJJ'an.. 4-bis, D.L 19 onobre
ottobre
1997
,.
>-
.'
".
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
7. Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. - 1. Ogni consiglio regionale
elegge. con
voto limitato almeno a due terzi dei membri
da eleggere e da scegliersi fra espeni di comunicazione radiotelevisiva.
un comitato
regionale
per i servizi radiotelevisivi.
Il comitato regionale
è organo di consulenza della regione in materia
radiotelevisiva,
in particolare
per quanto riguarda i compiti assegnati al1e Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì ronnula
proposte
al consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica in merito a programmazioni
re.
o-ionali che possano essere trasmesse
sia in amalle
5ito nazionale che recyiOnale; regola l'accesso
e
trasmissioni
regiona i programmate
dalla
concessionaria
pubblica.
2. La concessione
di cui all'articolo
2, comma
2. prevede
forme di collaborazione
con le realtà
culturali
e informative
delle regioni
e fissa i
criteri
in base ai auali "Cossono essere
sti"Culate
convenzioni
tra le -sedi periferiche
della conc~ssionaria
pubblica.
le Règioni
e i concessionari
privati
in ambito
locale. Il comitato
regionale
per servizi
radiotelevisivi
definisce
i contenuti
di tali collaborazioni
e convenzioni
e ne coordina
l'attuazione
"Cer conto della Regione.
3., t_e RegIoni
disciplinano
il -funzioname:1to
dei comitati
regionali
per i servizi raciiotelevisivi.
4. Le province
autonome
di Trenta
e di Balza-
no
provvedono
alla
costituzione
di
comitati
pro-
vinciali per i servizi radiotelevisivi,
in conformità alle aisDosizioni
del presente
articolo.
5. Il Minfstro
delle poste e delle telecomunic3zioni e il Garante
possono
avvalersi
dei comitati
regionali
e dei comitati
provinciali
di Trento
e
di Bolzano per lo svolgimento
delle loro funzioni.
6. E. abrogato
l'articolo
5, L. 14 aprile!
975,
n. 103 (8/a).
8. Disposizioni
sulla pubblicità.
1. La pubblicità radiofonica
e televisiva
non deve offendere la dignità
della persona.
non deve evocare
discriminazioni
di razza, sesso e nazionalità..
non
deve offendere
convinzioni
relisriose
ed ideali.
non deve indurre
a comportamè:ni
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza
e l'ambiente,
non
deve arrecare
pregiudizio
morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento
nei programmi
- -
Cc
di cartoni animati.
2. La pubblicità
televisiva
e raciiofonica
deve
essere riconoscibile
come tale ed essere àistinta
dal resto dei programmi
con mezzi onici o acustici di evidente
percezione.
l-bis. E. fatto divieto al1a concessionaria
pubblica e ai concessionari
privati per la raàiod'iffusione sonora
e televisiva
di trasmettere
sigle e
messaggi
pubblicitari
con potenza
sonora
su'Ceriore a ~ùella
ordinaria
dei programmi
(8/b).
3. In relazione
a QuantO previsto
dalla diretti.va del Consiglio
de!le Comunità.
europee
del 3.
ottobre
1989 (89/552/CEE)
['inserimemo
di messaggi pubblicitari
durante
la trasmissione
di opere teatrali.
cinematografiche,
liriche
e musicali
è consentito
negli intervalli
abitualmente
effettuati nelle sale teatrali
e cinematografiche.
Per
(SIa) Riport:n<J. al :1. crXXl.
(S/b) Comm::l agi;iunto àall'ar\.
12. L. 26 ottoore
1995.
n. 44i, r1Donata alla voce SANT'Ti.PUBBL!C.".Yeài. anci1c:. le
altre disposizioni
àe! citato an. !2.
(SIc) Y.eài. anche. l'an. 2. D.L. 19 ottobre!
992. n. 408.
riponato
al n. ClLlX.
(9) Comma casI sostituito dall'a.n. 1. comm:l IS. D.L. 23
1241
VOCE
"LEGGE
PAC.
CILI
179
290
C
le opere di durata programmata
superiore a quarantacinque
minuti è consentita
una ulteriore
interruzione
per ogni atto o tempo. E consentita
una ulteriore interruzione
se la durata programmata dell'-opera supera di almeno venti minuti
à~e o più atti o tempi di quarantacinque
minuti
CIascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita
commissione, composta da non oltre cinque membri e da
lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore
artistico, nonché le trasmissioni a carattere edu.
cativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
s. E vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibiii unicamente con ricetta medica. Il Ministro del.
le poste e delle telecomunicazioni
emana con
proprio decreto norme sull'inserimento
dei messaggi pubblicitari
in attuazione degli articoli 13,
15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunit" .~uropee del 3 ottobre 1989 (89/5S2/CEE).
di messaggi.,pubblicitari
da
6. "La trasmissione
-pane della concessionaria
pubblica non può eccedere
il 4 per cento dell'orario
settimanale
di
programmaziope
e.cl il 12 per cento di ogni ora;
un' eventuale
ecceaenza.
comunaue
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora.
deve' essere recuperata
nell'ora
antecedente
o successiva
.
(8/c).
7. La trasmissione
di messaggi
pubblicitari
televisivi
da pane
dei concessionari
privati
per
la radiodiffusione
televisiva
in ambito nazionale
non può eccede!"e il 15 per cento dell'orario
giornaliero
di programmazione
ed il 18 pe!" cento
di ogni ora; una eventuale
eccedenza,
comunaue
non -superiore
al l -oer cento nel corso di un'o-ra,
deve essere
recuperata
nell'ora
antecedente
o
successiva.
Un ideruico limite è fissato per i concessionari
privati autorizzati.
ai sensi dfdl'articolo 21, a trasmettere
in contemuoranea
su almeno
dodici bacini di ute:J.za. con riferimento
al tempo
di Drogrammazione
in contemporanea.
8.- La- trasmissione
di messaggi
pubblicitari
ra.
dioronici
da parte dei concessionari
privati
non
può eccedere
per ogni ora di programmazione,
rispettivamente.
il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale,
il 20 per cento
per la radiodiffusione
sonora
in ambito
locale,
il 5 per cento per la radiodiffusione
sonora
nazionale
o locale
da 'Cane di concessionaria
a
carattere
comunitario:
Un'eventuale
eccedenza
di
messaggi
pubblicitari.
comunque
non superiore
al 2 uer cento nel corso di un'ora.
deve essere
recuperata
nell'ora
antecedente
o in quella successiva
(9).
9. La trasmissione
di messaggi
pubblicitari
televisivi da pane
dei concessionari
privati
per
la radiodiffusione
televisiva
in ambito locale non
Due eccedere
il 20 -oe!" cento di ogni ora di programmazione
e il -15 Der cento '-'di osmi ora e
ai ogni giorno di programmazione.
Un";"eventuale
eccedenza,
comunque
non superiore
al 2 per cen.
to nel corso di un'ora,
deve essere
reCU'Derata
nell'ora
antecedente
o
successiva
(9/a).
onoore
1996. n. 545. riportotO al n. ClLXXI.
(9(a'j Comma casi modi"ficato d:ll1'ar:.. 3. D.L. 19 ottobre
1992. n. 408. riportatO al n. CiUX.
febbraio
199;
PAG.
180
LEGGE
VOCE
CILI
290
C
RADIODrFFUSIONE
L. 6 agosto
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione
quoti.
diana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari priva ti per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale è Dortato al 20 per cento
se comprende forme di Du'bblicità come le offerte
fatte direttamente
al pUbblico ai fini della vendita, dell'acquisto
o del noleggio di prodotti oppure
della fornitura di servizi. fermi restando i limiti
di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offene di cui al resente comma- Per i medesimi
r
concessionari
i tempo di rrasmissione
d~dicato
a tali rorme di offerte
non deve comunque
superare un'ora
e 12 minuti
al giorno (9/b)9-rer. Per quanto
riguarda
i concessionari
per
la radiodiffusione
televisiva
in ambito
locale, il
tempo massimo
di trasmissione
quotidiana
dedicato alla pubblicità,
qualora
siano comprese
le
altre forme di Dubblicità
di cui al comma
9-bis,
come le offertè
fatte direttamente
al pubblico,
è portato
al 35 per cento, fermo restanao
il lim~._;
tf.- . affollamento
orario
e ~iornaliero
per gli
9 (9/0).
51'- . di cui al comma
~-auateT. Ai concessionari
Drivati oer la radio£--.~sione
televisiva
in amblto
locale gli indici
dI cui al comma
9';..rer si applicano
a partire
dal
31 dicembre'
1993 (9/b).
10. La pubblicità
locale è riservata
ai concessionari
orivati
ver la radiodiffusione
in ambito
locale:
pertantò
i concessionari
privati
per la
radiodiffusione
sonora e televisiva
in ambito
nazionale e la concessionaria
oubblica
devono trasmettere
messa~gi
pubblicÙari
contemporaneamente, e con l'iaentico
contenuto,
su tutti i bacini serviti.
I concessionari
privati
che abbiano
ottenuto
la autorizzazione
di cui all'articolo
21.
cossono
trasmettere,
oltre alla Dubblicità
nazionale;, pubblicità
locale diversificata
per ciascUJ.""1a
zona oggetto della autorizzazione,
interrompendo
temporaneamente
!'interconnessione.
i i. Sono nulle e si hanno ve:- non aoooste le clausole dei contratti
di pubbl(cità
che Ìmpongono
ai
concessionari
privati di trasmettere
programmi
diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente
legge per sponsorizzazione
si intende
ogni contributo
di un'impresa
.
in attività. tep' l~lica o Drivata. non impegnata
o dI produzione
ài. opere
ié
-ve o rààioEoniche
audiovisive
o radiofoniche,
al finanziamento
di
PlJ~rammi,
allo scopo di promuovere
il suo nome, il suo marchio,
la sua immagine,
le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi
sponsorizzati
devono
rispondere ai seguenti
criteri:
a) il contenuto
e la programmazione
di una
trasmissione
sponsorizzata
non possono innessun
caso essere influenzati
dallo sponsor
in maniera
tale da ledere la responsabilità
e l'autonomia
editoriale dei concessionari
privati o della concessionaria pubblica
nei confronti
delle trasmissioni;
b) devono
essere
chiaramente
riconoscibili
come programmi
sponsorizzati
e indicare
il nome o il lago tipo dello sponsor
all'inizio
o alla
.
fine del programma:
b-bi.s) non devono
stimolare
all'acquisto
o
al noleggio
dei prodotti
o servizi dello sponsor
(9/b) Camma agoiuntO daU'an. 3, D.L 19 ottobre
1992.
n. 408, riportato ai n. CIUX. Il comma 9-{er e SULtO, suc:::~ssivamente,
così sostituito
d:lJ!'art. 9. D.L 27 agosto 1993,
n. 323. riconato
aL n. ClLXIV.
(9/c) Lctiera aggiuma
d:::dI':lr1. 3, D-L 19 ottobre
1992.
n. 408, riport:lto
al n. C/LIX.
1242
E TELEVISIONE
1990, n, 223
'
o di un terzo, specialmente
facendo
riferimenti
specifici
di çarattere
promozionale
a detti prodotti
o servizi
(9/c).
14. I programmi
non possono essere sponsorizzati da persone fisi"che o giuridiche
la cui attività
principale
consista
nella fabbricazione
o vendita
di sigarette
o di altri prodotti
del tabacco,
nella
fabbricazione
o vendIta
di superalcolici,
nella
fabbricazione
o vendita di medicinali
ovvero nella prestazione
di cure mediche
disponibili
unicamente
con ricetta
medica.
1j. [I programmi
sponsorizzati
sono considerati messaggi
pubblicitari
nella misura minima del
2 per cento della durata dei programmi
stessi da
comprendersi
nel limite di affollamento
giornaliero] (9/d). Il Garante,
entro centottanta
giorni dalla
data di entra1ta in vigore della presente
legge. propone al Minis;:ro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede,
entro novanta giorni, con decreto, una piJJ. dettagliata
regolamentazione
in materia di sponsorizzazioni,
sia per la concessionaria
pubblica
sia per i concessionari
privati (9/e).
16. Entro;if. 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio
dei ministri,
su proposta
del
Nlinistro
delle Doste e delle telecomunicazioni,
di
concerto
con if Ministro
delle partecipazioni
statali e sentiti il Garante ed il Consiglio aei ministri,
stabilisce
il limite massimo degli introiti pubblicitari Quale fonte accessoria
di proventi
che la concessionaria
pubblica
potrà conseguire
nell'anno
successivo.
Tale limite viene fissato apDlicando,
a
quello stabilito
pe:- l'anno precedente.
la variazione oercentuale
urevista oe: il eettito Dubblicitario
racliotelevisivo
.per l'anno in èorso. Òve il gettito
pubblicitario
previsto
si discosti da auello effettivo, il limite massimo
degli introiti pubblicitari
per
l'anno successivo
terrà conto dell'aumento
o della
diminuzione
ver-iricatisi.
17. Le disposizioni
di cui ai commi
6 e 16
del presente
articolo
e la normativa
di cui alla
iegge 14 aorile
1975, n. 103 (91b), anicolo
lj.
hanno validità
fino al 31 dicembre
1992. In tempo utile il Garante
propone,
nella relazione
annuale di cui al comma 13 dell'articolo
6, in relazione alle nuove dimensioni
comunitarie
e all'andamento
del mercatO pubblicitario,
le necessarie
.ed 0pDortune
modificàzioni
alla suddetta
norma.
tiva. Il Governo provv'ede alle conseguenti
iniziative les!:islative.
18. Carticolo
21. L. 14 aprile 1975, n. 103 (9/f).
e abrogato:
9. Destinazione
della Dubbiiciui
dello Stato e
degli enli pubblici.
Messaggi
di uriliui sociale.
1. Le amministrazioni
statali, gli enti pubblici
territoriali,
gli altri enti pubblici,
compresi
quelli economici,
questi
ultimi
limitatamente
alla
Dubblicità
diffusa
sul territorio
nazionale,
sono
~~uti
a destinare
alla pubblicità
su emiiwJ!..ti
televIsive
locali.. ooeranti
nei territori
dei PaesL
radiodelj;ui1rone'
é.uropèa:, nonché .su emittenti
f6i1iChe.. nazionali
e locali operanti
nei territOri
dei medesimi
Paesi almeno il 1 j per cento delle
-
somme
stanziate
i~
bilancio.
per
le
campagne
pubblicitarie
e di promozione
delle proprie
.vlla-:--GIi---e~'ti pubblici
territOriali.
gli altri
attienti
(9/d) Pe:-iodo sopprt:sso dalJ'an. 3. D_L 19 ouobre t 992.
n. 408, ripor.ato
al n. ClLIX.
(9/e) Comma così modific;:uo daU'an. 3. D.L. 19 ottobre
1992. n. 408, riponato
al n. C/LIX.
(9/0 Riportata
al n. C!XXI.
I
febbraio
199i
,
VOCE
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
pubblici
a rilevanza
regionale
quelli econornici,
sono tenuti
~.!..e
alla pubblicità
e locale, compresi
a destinare,
relati.
non diffu~a_j:IL.~.b.~~~._.:
nazlonale;--almeno
11 L:J percentO
celle somme
stanzIate
In DllanclO, per te .E_~_l!1.PagD.~_p~,?hIìcita.
proprie
attlvità; - 'SU
~ài-prom"Oz.iol1e--de-ne
emiuenti--telev-isivee .radiofoniche"'locali
oceranti
nei territori
,dei Paesi dell'Unione.
européa
(9/g).
"-2:-"u PresIdenza del ConsIglIo cel mInIstn d.e.
termina
j
messaggi
di utilità
sociale
ovvero
;
di
interesse
delle Amministrazioni
dello Stato che
la concessionaria
pubblica
è obbligata
a trasmettere. Alla trasmissione
dei messaggi
di interesse
pubblico
previsti
dal presente
camma sono riservati tempi non eccedenti
il 2 per cento di ogni
ora di programmazione
e l' 1 per cento dell'orario
settimanale
di programmazione
di ciascuna
rete.
10. Telegiornali
e giornali
radio - Rettifica
Comunicati
di organi ouòòlic:. - 1. Ai telegiornali e ai giornali
raaio si applicano
le no-rme
sulla registrazione
dei giornali e periodici
conte.
::lute
negli
articoli
5
e
6,
L.
8
febbraio
1948,
.
n. 47 (10); i direttori
cie~ telegiornali
e dei giorna/' ", li radio sono, a questo fine, considerati
direnori
rest:lonsabili.
,
2~ Ch\unque
si rite:1ga leso nei suoi interessi
morali
'o materiali
da trasmissioni
contrarie
a
verità,
ha dirino
di chiedere
al conc~ssionario
privato o alla concessionaria
pL:bblica ovvero alle persone
da loro delegate
al controllo
della
trasmissione
che sia trasmessa
a:::mosita rettifica,
'Purché Questa ultima non abbia' conte:1uto
che
possa
dar luogo a responsabilità
penali.
3. La reuifica
è effettuata
entro
quarantono
ore dalla ricezione
della relativa
richiesta.
in fa.
scia oraria e con il rilievo corrispondenti
a queili
della trasmissione
che ha dato ori!:dne alla lesione degli interessi.
Trascorso
de~to -te::-mine senza
che la renifica
sia stata effe:tuata.
l'interessato
può trasmettere
la richiesta
al Garante,
che
provvede
ai sensi cid c:)mma
-":,
.
4. Fana salva la compete:n2.
dell'autorità
giudiziaria
ordinaria
a tutela dei di:-itti sog~ettivi,
nel caso in cui il concessionario
D.'ivato o la con4
cessionaria pubblica rite:1gano c:;e!lon ricorrono
le condizioni
per la trasmissione
deHa rettifica,
sottopongono
entro il giorno suc:~ssivo
alla richiesta
la Questione
al Garante
che si Dronuncia
nel te:-rnine. di ~inque .gior::~: Se ii Ga~a~~e ritiene
- :: fondata la richles"La di re~tlnca, cues~ u~tlma. 'Ore"
ceduta
dall'indicazione
della ::!",'or:uncia del 'Garante stesso, deve e~sere .~:'as.-:1~ssa ~.nt:'o l~ v~ntiQuattro
ore successive
alla :::-:):-'.'...:.:1C:3:TI.ea.eSlma.
.
5. Il Governo,
le .-\mminis::-:::.::cn~
àe~lo Stato,
le Regioni
e gli enti pubi:>::c
:e:-:-itoriaii,
per
soddisfare
gravi ed ecce:ior.;)j:
~sjgenze
di 'Oubblica necessità,
nell'ambito
:::~~:-essato
cia dette
esigenze.
possono
chieàere
;::,.:ccn.:essionari
pri4
vari o alla concessionaria
::ubb;ica
ia trasmissio4
ne gratuita
di brevi cOffiunic:lu.
De~,i comunicati
devono
essere
trasmessi
imr:1e:::iat3mente.
6. Sono fatte salve le àisDosi=:oni
di cui ail'articoio 22, primo coroma, ce:b
legge
14 aprile
]975, n. 103 (11).
~>
C
(9/g) Comma cos'I sostituitO prim::l da!I'::lr:. 1i .bis, D.L. 27
agosto 1993, n. 323, riporlato :Il o. C'LXIV e poi àaU'ar1.
J. comma IO, D.L. 23 anoore
1996. n. 545, riportato
al
n. CiLXXl.
'
(10) Riponata
alla voc~ STAMP....
(11) Riportat;:! ;:11 n. C/XXI.
(1110) L'ori. l. L 31 lugJio 1997. n. 249. riportJ.t.:l aJ n.
1165
290
LEGGo
PAG.
CILI
181
C
Il. Azioni positive per la pari opporru.nità. l, La concessionaria
pubblica e i concessionari
privati per la radiodiftusione
sonora o televisiva
in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere
azioni positive volte ad eliminare condizioni di
disparità
tra ì' due sessi in sede di assunzioni,
organizzazione
e distribuzione
del lavoro, nonché
di assegnazione
di posti di responsabilità.
2. I concessionari
di cui al comma 1 sono te.
nuti. ogni due anni. a redigere un rappono sulla
situazione
del personale
maschile e Femminile
in relazione allo stato delle assunzioni, della for.
rnazione, della promozione
professionale.
dei li.
velli e della remunerazione
effettiva da trasmet.
tere alla Commissione
nazionale per la parita
e le oari opportunità
tra uomo e donna, di cui
alla 1egge 22 giugno 1990, n. 164.
12. Registro
nazionale
delle imprese radiolelevisive. - 1. E istituito
il registro
nazionale
delle'
imprese
radiotelevisive
la cui tenuta
è affidata
al 'Garante..
2. Sooo:' soggetti
all'obbligo
dell'iscrizione
nel
registro
1a concessionaria
pubblica,
i concessionari 'Orivati. le imprese
autorizzate
ai sensi de2li
articoli
38 e 43 cella legge 14 aprile
1975, -n.
103 (11), nonché
le imprese
di produzione
o di
distrjbuzione
di programmi
o concessionarie
di
pubblicità
da trasmettere
mediante
gli impiant.i
radioronici
e televisivi.
3. .Le modalita
pe!"' !'iscrizione
nel registro,
nonché le disposizioni
Der il suo funzionamento.
sono stabilite- nel regofamentO
.orevistO dall'ani.
colo 36.
j
contratti
stipulati
tra la conces.
4. Sono nulli
sionaria
pubblica.
i concessionari
"Drivati e le
tmprese
di nazionalità
italiana
di 'Oroduzione,
di
dis'triouzione
dei programmi
o concessionarie
di
Dubblicità
ouando' una delle 'Oarti contraenti
non
sia iscritta'
nel registro
nazionale.
5. Nei casi in cui-è costituita
in forma di socie4
ta per azioni o in accomandita
per azioni o a
responsabilità
limitata,
la società soggetta all'obbligo di cui al coroma
2 è tenuta
a chiedere
l'iscrizione
nel registro
nazionale
delle imprese
radiotelevisive
deC propri
soci, ivi comprese
società, dei soci delle società alle quali sono inte.
state le azioni o quote della società che esercita
l'impresa,
nonché
dei soci delle società che comunaue
la controllano
direttame:ne
o indirettamente, con l'indicazione
del numero
delle azioni
o dell'entità
delle quote da essi possedute.
L'ob4
bligo di iscrizione
si apolica
ai soci costituiti
fisiche
qualora
possiedano
almeno
da persone
il :2 per cento delle azioni o quote della società
che esercita
j'imcresa
raàiotelevisiva,
delle socie.
tà alle auali sono intestate
azioni o Quote della
societa che ese:-cita l'impresa
ovvero àella socie.
-
tà
che
comunque
la
controllano
direttamente
o
indirettamente,
6. Alle imprese
di produzione
o di distribuzione di programmi
o concessionarie
di pubblicità
radiof<?nic~
da trasmettere
mediante
~Ji impianti
e televisivi
privatj
si applIcano
le norme dI CUI
al comma
2 del1'anicolo
17 (111a).
C/LXXII, ha abrogato
tutte le àisposizjo~i
conc~rne:"J.ti 13
tenuta e !'org::mizzazione del Reg:ist~O nazionale .della ~t~pa e del R~gistro nazionale deile ,Imprese r;:!dlO~elev1slve,
ivi comprese
quelle contenute
ne! presente
:lrtJcalo,
ottobre
1997
PAG.
LEGGE
182
C/LI
C
VOCE
290
,
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
13. Trasferimenri
di proprietà
delle imprese ra.
dio televisive
e relative comunicazioni.
- l. Deve
essere data comunicazione
scritta
al Garante
ai
fini dell'iscrizione
nel registro
di cui all'articolo
12 di ogni tr,:-sf~ri~er1to.a qu.als~a~i, titolo. delle
imprese
costItuIte
m forma md1V1QUale ovvero
di azioni o quote di società so~gette
all'obbligo
dell'iscrizione
di cui all'articolO
12, comma
2,
che interessino
oiù de! 10 per cento del capitale
sociale e quando
suc:essivi
trasferimenti
di qua.
te inferiori
allO
oe:- cento abbiano
SUDerato
tale limite; tale Jimite e ridono
a] 2 :DeI"' cento
Der le società
pc:::- azioni quotate
in' borsa.
La
comunicazione
deve essere data con atto notificato ai sensi di legg~ da entrambe
le parti inte.
ressate
entro
dieci giorni
da! trasfenmento.
2. Nella comunic:JzJone
devono essere indicati
l'oageÙo de! tr:3.ste:-i:ne:1tO, il nome o la ragione
o denominazione
sociale de!l'ave~lte
causa, nonché)l
titolo e ie ~~:mCizioni in base ai quali il
trasrerimento
e e~:re!:i....:
i....:
ce: DreSente a!Licoio si ap. 3. Le disDosizioni
licano in oe:n1 C:lSO ai ti-asre:-irnenti
Del'" effetto
dei quali un -sine:ojo soggetto o più soggetti colle.:.gati ai sens~. cie~!.:li:j~?ìo
2.359 del ~odice. civile
'.venaano
a Q!s"WOr7e Cl una Quota al capitale
o
di proorietà
sc'Oe:-iore
allO
pe:- cento.
4. Lè disDosi;::on:
ce! :>resente articolo
si applicano altres;
ai ::-:lsre:-:mento
di azioni o quote
delle società
i::tes~:l:a:-ie
di azioni
o quote
di
società sogge:::e ail"ooDiigo cie!l'isc:-izione
di cui
all'articolo
12. ':::H;1r:la 2.
5. L'efficacia
ce: ::-asre:-imenti
di cui al presente articolo,
anc:,e ::-.:;. le parti, è subordinata
alla iscrizione
:-::e::-ez!st:-o di cui all'articolo
12.
6. Le Dersone ::si:::1e e ìe società che controlla.
no una 50cie::2. sogge::a
all'obbiigo
di iscrizione
di cui all'articoLo
1:. :Or::lma 2. anche attraverso
-intestazioni
fici....:
i....::e
celle azioni o delle quote
per interposta
?e;sClr:2:. nonché att:-ave!"so
socie.
tà direttame;1te
o inc::-e:tamente
controllate
o
colleaate,
àevor.o ':3.:7le :ornunicazione
scriti:a alla so~ietà com::-oiiata
e::i al Garante
entro dieci
O'iorni
l'ac:;;!
, , o dai :1e~wzio che determina
. . . dal fatto
aUlSlZl0ne
del
cont.,ollo. " .
7. Deve
esse:-e
d::l!a altresì
comunicazione
<>critta, nei te~ini
di .:ui al comma
1. àeali
'~:cordi, parasoc:ali
o Ci. si~dacatO.
d~. v<;no. &~
I soci ai socie:::. ODe:-.:;.ntl nel senon
ClsclDlInatl
r.::ialla
presente
jegg~: nonch~. di ogni. modIfic~zio'-..ne intervenuta
neg!1 ac.:ordl o DaItl "Wreaettl. Le
comunicazioni
ce...:-ono :::ssere effeti:u;Ùe da pane
di coloro che s::::>uiano l'accorào
o DarteciDano
.
C
alla istituzione
èei sindacatO.
-
14. Bilanc:
ce: concessionari.
- [1. I concessionari privati e :.:1.:onc~ssionaria
pubblica
devono presentare
ai Gar:lDte, entro il ..31 luglio di
oani anno,
i :,,'oori
oiianci
redattI
secondo
il
~oòello
apDro~'ato con decretO del Ministro
delJe
poste e delle te:ecornunicazioni,
di concerto
con
il Ministro
dei tesoro.
da emanarsi
entro
tre
mesi dalla data di ent:-ata in vie:ore della .cresente legge, seni LO il Garante.
2. AI bilancio
devono essere allegati i dati relativi ai programmi
trasmessi,
con ]'indicazione
deU'imprésa
di produzione
o di distribuzione
da
cui sono stati acouistati,
ovvero. se autoDrodour,
con l'indicazione
.delle somme destinate
.alla realizzazione
di programmi
originali;
sono altresi
allegati
i dati -relativi alla pUbblicità
tr,asme~sa,
con l'indicazjone
delle imprese
conceSSIOnane
e
dei relati:vi Droventi.
alle sponsorizzazioni,
nonche un elenco in cui siano nominativamente
indicati i finanziatori,
i sottoscrittori
ovvero i datori
a Qualsiasi
titolo di somme o altri corrispettivi
a favore Idei concessionari
di cui al com~a
l;
3, La c.oncessionaria
pubblica,
i concessl\:~n~n
privati
p'er radiodiffusione
sonora
o ~elevl~J'~a
in ambito
nazionale.
nonche
i concesslonan
m
ambito locale che realizzino
ricavi annui sUDeriori a 10 miliardi
di lire devono
far certificare
il bilancib
a società
aventi i requisiti
di cui all'articolo'
8 del decreto
del PresIdente
della ReDubblica
31 marzo
1975. n. 136 (12). all'uopo
autorizzate
dalla Commissione
nazionale
Der le
società e la borsa. Tale obblis!O àecorre
dan'eser.
cizio succeSsivo
a quello in cui. rispettivamente,
hanno ot1:"€:nuto la concessione
o hanno superato
il ricavo
annuo
SODra indicato.
4. Nel caso di falsità
nei bilanci
si aPDUca
la sanzione
di cui all'articolo
2621 del codice
civile] (Il/a).
I
15. Divieto di posizioni
dominanti
nell'ambito
dei mezzi di comunicazione
di massa e obblighi
dei conce.s.sionan.
- 1. Al fine di evitare posizioni dominanti
nell'ambito
dei mezzi di comunicazione di 'massa è fatto divieto di essere titolare:
a) di! una concessione
Der radiodiffusione
televisiva
'in ambito
nazionale,
Qualora
si abbia
il controllo
di imDrese
editrici. di quotidiani
la
cui tiratura
annua- abbia SUDerato nell'anno
solare precedente
il 16 per ce:1to della tiratura
com.
plessiva
:dei giorn.ali
quotidiani
in Italia;
.,.
b) di più di una concessione
per radiodufu~
sione televisiva
in ambito
nazionale.
qualora
SI
abbia il controllo
di imDrese editrici
di Quotidiani la cui tiratura
super(l'8
per cento ~ella tiratura comolessiva
dei giornali
in ItalJa;
c) ai' più di due concessioni
per radioàiffu~
sione televisiva
in ambito
nazionale,
qualora
Si
abbia il controllo
di imprese
editrici di quotidiani la cui tiratura
com'Olessiva
sia inferiore
a
Quella
prevista
àalla
lene:-a
b).
~
2. Gli: atti
di cessione,
i contratti
di affino
o affidamento
in o-estione di imprese
ooer2..J."1ti
nel settore
àelle co~unicazioni
di .massa. non che
il trasferimento
tra vivi di azioni. partecipazioni
o Quote di società oDeranti
nel medesimo
settore
sono nulli ove, per 'loro effett<?, uno stes~o so£!:.
e:etto, anche attraverso
soggettl controllan
o col.
fegati realizzi
più del 20 per cento d~l1e .ris,?rs.~
complessive
del settore
d.elle comunlcazlOOl
Ql
massa opiù del 25 per centO delle predette
risorse nel caso in cui il medesimo
soggetto consegua
entrate
nel settore
della comunicazione
di massa
per almeno
due terzi dei propri
introiti
comclessivi.
.
3. Ai fini dell'applicazione
del comma
2, per
risorse
complessive
del settore
della comunicazione dil massa
si inte!1dono
i ricavi derivanti
(12) RiDonaw
:::dla voc~ POSTE. TELEc;:r:...FI E TElEFONL
(12101)Abrogato
àa!l"ar:. I comma
-l6, D.L
23 ottobre
1996. n. 345. ripor:ato
ai ~. C/LXXI.
1166
,
":;-.
-.
ottobre
1997
-
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
vendita di quotidiani
e periodici. da vendite
o utilizzazione
di prodotti
audiovisivi,
da abbona.
menti a giornali.
periodici
o emittenti
radiote!evisive, da pubblicità,
da canone e altri contributi
pubblici
a carattere
continuativo.
4. Le concessioni
in ambito
nazionale
riguar.
danti sia la radiodiffusione
televisiva
che sonora,
rilasciate
complessivamente
ad un medesimo
soggetto.
a soggetti
controllati
da o collegati
a
soggetti
i quali a loro volta controllino
altri tito.
lari di concessioni,
non possono
superare
il 25
per c~nto del numero
di reti naziqnali
previste
dal piano di assegnazione
e comunque
il numero
di tre (l2/b).
5. Ai fini dell'applicazione
del presente
articolo, alla titolarità
della concessione
è equiparato
il controllo
o colle2amento,
ai sensi dell'articolo
37 della presente
legge, con società
titolari
di
concessione,
ovvero, per le persone
fisiche o giuridiche
non societarie,
la titolarità
di azioni o
di QUote nelle misure indicate
dall'articolo
2359
del.codice
civile o l'esistenza
dei vincoli contrattuali ivi previsti;
inoltre
ogni autorizzazione
ad
esercitare
impianti
ripetitori
di programmi
ra.
diofonici
o televisivi
esteri
di cui a:zli articoli
38 e s~guenti
della legge 14 aprile
1975, n. 103
(13), e'successive
modiricazioni.
equivale
a titolarità di una concessione
Der la radiodiffusione
sonora
o televisiva
in ambito
nazionale.
6. [Le imprese
concessionarie
di pubblicità,
di
produzione
o di distribuzione
di programmi,
che
operano
nel settore
radiotelevisivo,
devono
pre.
sentare
al Garante,
entro
il 31 luglio
di ogni
anno. i propri bilanci, corredati
da un documento da cui risultino
analiticamente
gli elementi
contabili
relativi
ai contratti
stipulati
con i concessionari
Cr1vati. con la concessionaria
pubblica
e con i titolari
di autorizzazione
ai sensi dell'arti~
colo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (13).
Tale docume11to
è com'Dilato sulla base di modelli, approvati
con le rno'dalità previste
dal comma
1 dell'articolo
14, e deve contenere
l'indicazione
dei soggetti
con i auali
sono stati
stipulati
i
contratti.
le eventuali
clausole
di esclusiva,
gli
eventuali
minimi
garantiti
pattuiti,
i pagame:lli
eseguiti
in favore di ogni soggetto
ed ogni altro
elemento
ritenuto
necessario
ai fini dell'acce~a.
.
mento
dell'osservanza
delle
disposizioni
della
presente
leggej (13Ja).
7. Qualora
i concessionari
privati,
la concessionaria pubblica
o i titolari
di autorizzazione
ai
sensi àeH'articolo
38 della legge 14 aprile
1975,
n. 103 (13), si trovino
in situazioni
di controllo
o di collegamento
nei confronti
d.i imprese
concessionarie
di pubblicità.
queste ultime non possono raccogliere
pubblicità
per più di tre reti
televisive
nazionali.
o due reti nazionali
e tre
reti locali o una rete nazionale
e sei locali ivi
comprese
quelle
di cui sono titolari
i soggeni
controllanti
o collegati;
eventuali
ulteriori
con.
tratti
stipulati
dalle imprese
concessionarie
di
Dubblicità
di cui al presente
comma
devono ave.
re per oggetto pubblicità
da diffondere
con mez.
zi diversi
da quello
radiofonico
e televisivo
e
comunque
in misura non superiore
al 2 per cendalla
I~~~
.
'--
G
(12/b) Con st:~tenzn 3.] dicemore
1994. o. 420 (Cazz. Uff.
14 dicembre 1994, o. 31 . Se:-ie speci.o.le) la Cone costituziooale ha dichiarato
!'iUegittimit3
costitUzionale
det1'ar:. 15.
qu.o.rtO com ma. ne:lI;;!.parte relativa alla radiodiffusiooe
te!e.
visiva.
(l3) Riponal:J. al o. C/XXI.
(13ln) Comma abrogato dall'~n. 1. comma 46. D.L, 23 otto.
VOCE
LECCE
PAG.
290
C/LI
183
C
to degli investimenti
pubblicitari
complessivi
dell'~nno precedente.
Le stesse disposizioni
si
apphcano alle società concessionarie
di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari
di concessione
per- la radiodiffusione
sonora e
televisiva o che siano ad esse colleaate. I contratti stipulati in difformità
dalle noorme di cui al
presente comma sono nulli.
8. I concessionari
orivati e la concessionaria
pubblica sono tenutI all'osservanza
delle legai
e delle convenzioni
internazionali
in materia di
telecomunicazioni
e di utilizzazione
delle opere
.
dell'ingegno,
9.
E vietata
o di carattere
la trasmissione
di messagai ~
cifrati
sublimale.
10. E vietata la trasmissione
di programmi
che
possano
nuocere
allo sviluppo psichico
o morale
dei minori, che contengano
scene di violenza aratuita.o .p~rnografiche,
che ~nduc~no ad atteggiamentI dI Intol1eranza
basatl su differenze
di razza. sesso, religione
o nazionalità.
11. Efibmunaue
vietata la trasmissione
di film
ai qu.a-li sia stato
negato
il nulla osta per la
proiezione
o la rappresentazione
in pubblIco
oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione
del divieto di cui aJ
comma
Il del presente
articolo
si aoplicano
le
sanzioni
previste
dal!'ardcoio
15 delIa le£ge 21
aprile 1962, n. 161 (14), intende11cosi
per èhiusura del locale
la disattivazione
dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici
non possono
essere
trasmessi
ne integralmente
ne parzialmente
prima
delle ore 22,30 e dopo
le ore 7.
14. I concessionari.
privati e la concessionaria
pubblica
non possono
trasmettere
opere cinematografiche
salvo accordo
contrario
tra gli aventi
dirino e il concessionario,
pri.ma che sia trascorso un termine
ài due anni ciall'inizio
della programmazione
di tale opera nelle sale cinematografiche
in uno ae2li S.tati aDPartenenti
alla comunità
economica-europea;'
nel caso di opere
cinematografiche
coprodotte
dal concessionario,
tale termine
è ridotto
ad un anno.
15. I concessionari
privati e la concessionaria
pubblica
sono tenuti
trasmettere
il medesimo
programma
su tutto
il territorio
per il quale
è rilasciata
la concessione.
Il re~olarnento
di cui
all'articolo
36 e la concessione
di cui all'articolo
2, comma 2, determinano
i casi in cui è ammessa
àeroga
a tale obbligo.
16. Le disposizionC
di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano
a decorrere
dal 10 gennaio
1993 limitatamente
alle opere ultimate
per le
quali i concessionari
hanno
acouisito
i diritti
alla utilizzazione
antecedentemen"re
al 30 giugno
1990.
a
Capo Il - Norme
per la radiodiffusione
privata.
16. Concessione per l'installaz.ione e Z'eserci:.io
di impianti di radiodiffusione
sonora. e televisiva
privata. - 1. La radiodiffusione
sonora o televisiva da parte cii soggetti diversi dalla concessionabre 1996. n. 545. riportalo
al :1. CLXXl.
(14) Riport3l.o. alla' voc~ CINE TOGRAF1A.
':..
1245
febbraio
199i
PAC.
184
C
LEGGE
VOCE
CILI
290
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
ria pubbHca e subordinata
al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione
dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per .l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti
e reti
ai sensi dell'articolo
3. La concessione
non è
trasferibile
salvo quanto disposto dal comma 5
dell'articolo
17, ha la durata di sei anni ed e
rinnovabile. Nell'atto di concessione
sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono
abilitati a trasmettere,
la potenza. }'ubicazione
e l'area da servire da parte dei suddetti impianti.
nanche gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo
36.
3. La concessione
per radiodiffusione
sonora
è rilasciata- per radiodiffusione
a carattere
commerciale o a carattere comunitario
sia nazionale
che locale.
4. La radiodiffusione
sonora a carattere
com... .,rciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi
..
-.
; .8.-e-.-9
...5.
La r~diodiffusione
sonora a carattere
comur...:ario
è caratte.rizzata
dall'assenza
dello scopo
\i:i lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosèiute
e non riconosciute
che siano
espressione
di particolari
istanze culturali,
etniche, politiche
e religiose,
nonché società. cooperative costituite
ai sensi dell'articolo
2511 del codice civile, che abbiano
per oggetto sociale la realizzazione
di un servizio
di radiodiffusione
sonora a carattere
culturale,
etnico, politico e religioso, e che prevedano
nello statuto
le clausole
di
cui alle lettere
a), b) e c) àell'articolo
26 àel
decreto
legislativo
del Capo provvisorio
del10
Stato 14 dicembre
1947, numero
1577 (15), ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302. La relativa
concessione
è rilasciata
senza
obbligo di cauzione,
sia in ambito nazionale
che
j quali si obblighino
locale, ai soggetti
predeni
a trasmettere
programmi
originali
autoprodotti
che hanno riferimento
alle istanze
indicate
per
almeno
il 50 per centO (15/a) dell'orario
cii trasmissione
giornaliero
compreso
tra le ore 7 e
l~ ore 21. N-on sono considerate
proO'rammi
origi1i autoprodoni
le trasmissioni
di Srani musica-
,.
intervallate
da
messaggi
ç
ommenti
del conduttore
, ~;, così come indicato
.
il'articolo 36.
pubblicitari
da brevi
della stessa trasmissionel regolamento
di cui
-
6. Non è consentita
la trasformazione
della
concessione
Der la radiodiffusione
sonora
a carat1ere comunitario
in concessione
per radiodiffusione
sonora
a carattere
commerciale.
7. La concessione
pe~ la radiodiffusione
sonora a carattere
commerciale
in ambito
nazionale
nonché per la radiodiffusione
televisiva
in ambito nazionale
DUO essere rilasciata
esclusivamente
a società. di capitali
o cooperative,
costituite
in
Italia o in altri Stati aPDartenenti
alla Comunità.
economica
europea.
co~ capitale
sociale non inferiore
a 3 miliardi
di lire se ha per ogO'etto
la radiodiffusione
televisiva
ovvero a 500 mfÌioni
di lire se ha per oggeno la radiodiffusione
sonora.
(15)
Riportato
alla
voce
COOPERAZJONE
co~cessione per la radiodiffusione
~/"'f\Lain ambito
locale può essere rilasciata
sivamente
(1.
a) persone
ftsiche,
in possesso
della cittadinanza itali~a
o eH uno degli altri Stati appartenenti alla Gomuni tà economica
europea,
che prestino cauzipne
per un importo
non inferiore
a
lire 300 milioni secondo
le modalità
stabilite
dal
regolamento
di cui all'articolo
36;
b) enti:di cui all'articolo
12 del codice civile,
riconosciuti
dallo Stato italiano
o da altri Stati
appanenen'ti
alla Comunità
economica
europea,
che prestirio
cauzione
non inferiore
a lire 300
milioni secondo
le modalità
stabilite
dal regolamento
di cui all'articolo
36;
c) socibtà costituite
in Italia o in altri Stati
appartenenti
alla Comunità.
economica
europea.
ad esclusione
delle società. semplici.
con capitale
non inferiore
a lire 300 milioni.
9. La concessione
per la radiodiffusione
sonora in ambi~o ~ocale a carattere
commerciale
può
essere rila$ç..ii3.ta esclusivamente
ai sog&etti di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli 'obblighi
di cauzione
sono per essi ridotti
ad un terzo.
10. Le società richiedenti
la concessione
devono possed~re
all'atto
della domanda
i requisiti
di cui all'.articolo
17, commi
1 e 2.
11. La concessione
non PUQ esser-e rilasciata
a società
che non abbiano
per oggetto
sociale
l'esercizio
di attività.
radio televisiva,
editoriale
o comunque
attinente
all'informazione
ed allo
spettacolo.!
12. La concessione
non può essere
rilasciata
ad enti pubblici,
anche economici.
a società
a
prevalente
partecipazione
pubblica
e ad aziende
ed istituti
di credito.
13. La concessione
non può, altresì essere iilasciata a coloro che abbiano
riportato
condanne
a pena detentiva
per delitti
non colposi
o che
siano sottoposti
alle misure di prevenzione
previste dalla ,égge 27 dicembre
1"956, D. 1423. (16),
e successive
modificazioni
e integrazioni,
o alle
misure
di' sicurezza
previste
dagli articoli
199
e seguenti
del codice penale. La concessione
non
può essere
altresì
rilasciata
a coloro
ai quali
ne sia stata revocata
altra, ottenuta
anche per
ambito
locale diverso.
14. Ai fini dell'applicazione
dei divieti previsti
al comma 13 nei confronti
delle società. di capitali, si ha riguardo
alle persone
degli amminisiratori. Per le altre società si ha riguarào
alle persone degli amministratori
e dei soci.
15. Alle: concessioni
previste
dalla
presente
legge si atmlicano
le disposizioni
di cui agli articolI 10, l{J-ois, 10-Ier, fO-qUQler e 10-quinquies
della leg(7e 31 maggio 1965, n. 575 (16 ., e succes.
sive mo&ficazioni,
nonché
dell'artico
o 24 della
legge 131settembre
1982, n. 646 (16).
16. Le concessioni
sono rilasciate
alla radiodiffusione
a carattere
comunitario
fino al 25 pe!"
cento del totale delle concessioni
assegnabil(
in
ogni ambito o bacino sulla base delle Frequenze
dlsponibili.
1'7. Il r'Uascio della concessione
avviene
sulla
base di criteri oggettivi
che tengano conto della
/
E COOPERATIVE.
(t5/a) Per la variazjon~
delJa percentuale
vedi. anche.
l'an. l. comma 17: D.L. 2.3 anaore
1996. n. 545. ripon::Ho
ai n. C/LXXI.
.
(16) Riportata
alJa voct= SICUREZ2..>,
PUBBLJCA.
1246
!".
televiesclu-
febbraio
1997
,
'-"
VOCE
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
290
L 6 agosto 1990, n. 223
c
potenzialità
economica.
della qualità
della programmazione
prevista
e: dei progetti
radioelettri.
ci e tecnologici.
P~r i richiedenti
che abbiano
già effettuato
trasmissioni
radiotelevisive
si tie.
ne anche conto della presenza
sul mercato.
delle
ore di trasmissione
effettuate.
della qualità
dei
programmi.
del1e quote percentuali
di spettacoli
e servizi informativi
autoprodotti.
con particolare riguardo
per i sogcreni ammessi
ai benefici
di cui all'anicoio
Il deila legge 25 febbraio
1987,
n. 67 (17). del pe:sonale
dipendente
con panicolare riguardo
a quello con contratto,
giornalistico
e degli indici di ascolto rilevati. In 'sede di rinnovo si tiene altresi c:mto delle even. luali sanzioni
comminate
ai sensi della presente
legge. Con re.
golamento
di cui all'articolo
36, sono stabiliti
re modalita
ed o!2:!1i
- a1::ro elemento utile per il
rilascio
e De:- il ...innovo della concessione.
18. E. comunaue
:-ecuisito
essenziale
per il rilascio delle conc~sslOrii
in ambito
locale l'impegno dei richied.e:H~ a destinare
almeno
il 20 per
se~tlm2.nale
all'in-cento della v!'"o2rammazione
formazione.
2i C~! almeno il 50 :::er cento all'infonnazione
iocale. :lotizie e servizi, e a programiocale di caratte. mi comuncue iez3:i alla realta
re non com!:1e:-:::ale (17ia).
19., La conC:::SSione in ambito
nazionale
è rilasciata
con :iec:-~~o del Ministro
delle Doste e
delle telecoITll'::llC:lzioni,
sentito
il Consiglio
dei
ministri.
1-2 c:mc:::ssione
in ambito
locale è riia.
sciata
con o:::c:-::::o cel Minist:-o
deile poste
e
delle teleccmu:llc::1.zioni.
20. L'ano ::1[; c:.:.! viene rilasctat2.
la concessione a soage~:: non :itolar:
di impjan~i
già in funzione alTa dal3. é: ::::1t.ala in vigore della presente
legge stabiìis.:~
ur. :e:-:nine, non superiore
a ceno
tottanta
szior:1i. e:-.:ro cui àeve avere
inizio la
regolare
~ras::ussione
ai programmi.
21. La c::mC:::SSlone ?revista
ne! presente
Capo
si estingue:
a) pe:- s'::J.de~::~ del termine
di durata,
ove
non ve:1sz:J. ~:..:1o\'at2.:
b) pè:- :-:nu~c:a
del concessionario:
c) De!' :71orte o sooravvenuta
incaDacità
le23sia una
le del titoia!'"e 0, :'le: caso in cui titolare
persona
szit.:.:-:dic3.. ouando Ques:a
si estin2:ua;
-
d) pe:- dic:uarazÌone
o-
di "fallimento.
22. La pe!'éita dei requisiti
oggettivi
o sog~ettivi previsti caìl3 ?resente
legge comporta
la aecadenza della (;~r:cessione.
23. Ai fini de:ia concessione
Der la radiodiffusione sonor:J. in 2!7loito locale non si applica
la
condizione
de! limite minimo
di caDitale
sociale
di cui alla le:te:-::. c; del comma
8' del presente
articolo.
17. DisLJosi.::.:on.: suile soc:e!à rirolari di conces.
sione e sui :rasierimenri.
- l. La maggioranza
delle azioni o èe!ie Quote deile società concessionarie private
cos~iniite
in forma ài società
per
azioni, in ac:::omandita
per azioni o a responsabilità limitata,
e comunaue
un numero
di azioni
o quote che consenta
il controJlo
delle società
stesse o il ioro coilegamentO.
non può appartene.
re O in qualunque
modo essere intestata
a perso-
!.ECGE
PAC.
CILI
185
C
ne fisiche, giuridiche,
società. con O senza personalità
giuridica,
di cittadinanZa
o nazionalità
estera, né a società
fiduciarie.
Lo stesso divieto
vale per le azioni o quote delle società che direttamente
o iridirettamente
controllino
le società
concessionarie
private.
I divieti di cui ai prece.
denti periodi
relativamente
alle societa
estere
non si applicano
nei confronti
di societa costituite in Stati appanenenti
alla Comunità. economica
europea
o in Stati che pratichino
nei confronti
dell'Italia
un trattamento
di reciprocità.
I titolari
di quote di partecipazione
a società concessionarie private non aventi personalità
giuridica
devono possedere
la cittadinanza
o la nazionalità
ita.
liana o di uno degli Stati appartenenti
alla Comunità
economica
europea.
2. Qualora
i concessionari
privati
siano costituiti in forma di società per azioni. in accoman.
dita per azioni
o a responsabilità
limitata,
la
mag~ioranza
delle azioni a ven ti diri tto di voto
e delle quote devono essere intestate
a persone
fisiche
P'
a società. in nome collettivo
o in acca-
manc;iiia semplice
ovvero a società
per azioni,
in accomandita
per azioni o a responsabilità.
limitata
purché
siano comunque
individuabili
le
persone
fisiche
che detengono
o controllano
le
azioni
aventi
diritto
di voto.
3. Ai fini dell'applicazione
del comma 2 le società con azioni Quotate in borsa che esercitino
le imprese
soggette
all'obbligo
dell'iscrizione
ài
cui all'anicolo
12, comma 2, o che siano intesta.
tarie di azioni aventi diritto
di voto o di ouote
delle societa che esercitano
le imprese
anziàette,
sono equiparate
alle per-sone
fisiche.
4. Il trasferimento
a qualunque
titolo di azioni
o quote di società
concessionarie
private
a soggetti diversi
da quelli previsti
dall'articolo
16
o dall'articolo
12, comma
2, e nullo. E parimenti
nullo il trasferimento
a qualunque
titolo di azio.
ni o quote di società concessionarie
private nelle
ipotesi
in cui l'assetto
della proprietà
che ne
derivi risulti contrario
al disDosto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento:
a qualsiasi
titolo, di
azioni o quote di società concessionarie
private
che interessino
più del 10 per cento del caDi tale sociale o più del 2 per cento se trattasi
ai società
quotate in borsa, o di trasferimento
per effetto del
quale un singolo soggetto o più soggetti collegati
ai sensi dell'anicolo
2359 del codice civile vengano
a disporre
di una quota di capitale o di proprietà
supe:-iore allO per cento del capitale della società
concessionaria
privata,
la stessa società è tenuta
ad inoltrare
domanda
di conferma
della concessio~
ne, con la stessa scadenza
di quella originale,
cui
il Ministro
assente,
sentito
il Garante.
Nel caso di
trasferimento
di imDrese Lndividuali il titolare delle quali era in possèsso di concessione
ai sensi del
presente
articolo,
il titolare
subentrante
è tenuto
ad inoltrare
domanda
di conferma
della conc:::ssione con la stessa scaàenza
di quella originaria,
cui
il Ministro
assente,
sentito il Garante.
~}Norrn:e sugli
impianli
e. le radiofrequ.er..:e
1. Il MInistro delle poste
telecomunicazioni
potrà, in considerazio-
~ncessionari.
e àelle
-
(17) Ripon:.:H:l
::dl:l \'oc::: E:-ITE :-IAZIONA1.E l'f.R L.'" CELLUlOSA
E PER LA C.~RTA.
(li!::>.) Comma
co:;i SO$t!tuÌtO òall'::1rt.
t. comma
21. D.L.
23 ottobre
1996. n. 545, riportato
::11 n. C/LXXI.
124i
febbraio
199i
'PAC.
l£GGE
VOCE
186
CILI
290
C
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
,
ne del1e fjnalità di cui ai commi 9 e 10 dell'arti. colo 3 o in relazione alle esigenze di carattere
urbanistico,
ambientale
o sanitario, promuovere
intese tra i concessionari
privati per l'installazione e l'esercizio
di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva, nonché per la costituzione
di consorzi al fine dell'esecuzione
e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero
al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti
serventi uno stesso bacino di
utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei
concessionari
privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute. prescri.
ve le necessarie
modifiche, fissando altresÌ un
tennine, non superiore a sei mesi, entro il quale
devono ess"ere à,pportate.
3, Si applicano ai conc~ssionari
privati le nar.
me concernenti la protezione delle raàiacomunicazioni relative all'assistenza
e alla sicurezza del
'o di cui alla legge 8 aprile 1983. n. 110 (18),
~_~idisposizioni sono estese, in quanto applicabi.
r,.. alle bande di freque:1Za assegna te ai servizi
\..:.) polizia ed agli altri se~izi pubblici essenziali.
4. In caso di.' pubblica eme:-genza e per un
periodo di ,tempo non superiore alla durata della
stessa, il Presidente
del Consiglio dei ministri.
su proposta dei Ministri della dIfesa. dell'interno
e delle poste e delle telecomunicazioni.
può di.
sporre che le radiofreaue!1ze assegnate ai concessionari privati siano temDoraneame:1te
utilizzate
dai competenti organi deDo Stato che ne abbiano
necessità.
19. Numero
massimo
di concessioni
consentite
per la radiodiffu.sione
sonora e televisiva
privara.
Der la radiodiffusione
televi- 1. Le concessioni
siva in ambito iocale- rilasciate
al medesimo
soggetto non possono
essere
in numero
superiore
a una all'interno
di ogni bac:r.o
di utenza
e a
tre con riferimento
a òacini
di ute:1za diversi;
in tali bacini, che possono
esse;=-e contigui.
purché nel loro insieme
compre:ldano
una Dopoiazione non superiore
a 10' milioni
ài abitanti.
è
consentita anche la programmazione
unificata si.
. all'intero
arco della giornata.
Entro tale limi.
_. di popolazione
il numero
dei oacini
contigui
r\}.ò essere esteso fino a qU3t!:"O:leD'area me:-i\:.:.k>nale.
2. Le concessioni
per la radiodiffusione
sonora
in ambito locale rihisciate
al medesimo
soggetto
non possono
essere
in nume::-o supe:-:ore
a una
all'interno
di ciascun
bacino èi L.::e:l::::' e a sette
complessivamente
anche
pe:- b~c:;:j
.:ontigui,
purché nel loro insieme comprenc;mo
una popolazione non sUDeriore
a 10 milioi&l ci abitanti:
e consentita la "Drogrammazione
a:1c~e unificata
sino all'intero
arco della giorn3.!'::'.
3. Chi ha ottenuto
la concessione
':)e;- .::ldioàifj può ottenere
fusione televisiva
di cui al comma
]a concessione
per radiodiffusione
sònora in ambito locale a condizione
che per io stesso bacino
di utenza il numero
delle domande
De:- ii settore
radiofonico
non sia superiore
al numero
di fre(18) Riportata
1248
alb
voce
i
-
quenze da assegnare. Alla stessa condizione chi
fu già ottenuto una concessione per radiodiffu.
sione locale ne può ottenere una seconda nel
medesimo ambito territoriale.
4. Non si' può-essere
contemporaneamente
titolari di concessioni
o autorizzazioni
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato
il controllai o col]egarnento, ai sensi de!1'articolo
37 della presente
legge, con società titolari di
concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche nori societarie,
la titolarità
di azioni o
di quote nelle misure indicate dall'anicolo
2359
del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.
I
.
20. Obbl~ghi concernenti
la programmaz.ione
dei concessionari.
- 1. I concessionari
privati
per la radiodiffusione
sonora e televisiva
in ambito locale ~~no tenuti a trasmettere
programmi
per non rne:no di otto or? O"inT'T1ali~e
per non
meno di sessantaquattro
ore settimanali.
Su que.
st'ultimo
limite si calcola la percentuale
di pro.
grammi
infonnativi
locali prevista
dal comma
18 dell'articolo
16.
2. I concessionari
privati per ]a radiodiffusione
sonora e teìevisiva
in ambito nazionale
sono tenuti a trasmettere
per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno d.l novanta ore ::.t:U~Hl"ana-rr:-3, Non si considerano
programmi
le trasmissioni meramente
ripetitive
o consistenti
in immagini fisse.
4. I concessionari
privati devono tenere un re.
gistro. confonne
al modello approvato
con decreto del Ministro
delle pOSi:e e delle telecomunicazioni e bollato
e vidimato
in conformità
alle disDosizioni dell'articolo
2215 del codice civile, cui
d'evano es~ere annotati
settimanalmente
i dati
relativi ai programmi
trasmessi.
nonché la loro
provenienza
o la specificazione
della loro autoproduzione.
5. I concessionari
privati
sono altresì
tenuti
a conservare
la registrazione
dei programmi
per
i tre mesi successivi
alla data di trasmissione
dei programmi
stessi.
6. I soggetti
titolari
di concessione
per la radiodiffusione
sonora o televisiva
in ambito nazio.
naIe sono tenuti a trasmettere,
quotidianamente,
telegiornali
o giornali
radio.
21. Autpriz:;:azione
per la trasmissione
ài programmi
in, coniemporanea.
- 1. La trasmissione
di programmi
in contemporanea
da parte di conc:::ssionari
privati
per la radiodiffusione
sonora
o televisiva
in ambito locale, che operano
in bacini di utenza diversi, è subordinata
ad autorizzazione rilasciata
con decreto
del Ministro
delle
poste e delle telecomunicazioni,
sulla base di
preventive
intese tra i concessionari
privati che
la richiedano.
L'autorizzazione
è rilasciata
ai singoli concessionari
privati ovvero ai consorzi
da
essi costituiti
secondo le forme previste
dal regolamento
di cui all'articolo
36.
N..w1C;AZ10NE"'-ERE."'.
febbraio
1997
'/'
J.p
J.:
l'.~
ef""
te>
'
ço I
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
2. L'autorizzazione
abilita a trasmettere
in
contemporanea
per una durata giornaliera
non
eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni
infonnative
per eventi eccezionali e non Dreveciibili secondo !e forme previste da! regolamento
di cui aH'articolo
36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del pre.
sente anicolo
sono considerate
emittenti
esercenti reti locali.
(."-
c
delle conces22. Canoni e Ul.5se. - 1. I titolari
sioni per radiodiffusione
a carattere.
commerciale e delle autorizzazioni
previste'
dal presente
CaDO sono tenuti
al pagamento
di un canone
annuo
nelle misure
seguenti:
a) per le concessioni
per radiodiffusione
sonora
in ambito
locale: lire cinaue
milioni:
b) per le concessioni
:per raòÌodiffusione
televisiva in ambito locale: lIre ve:1ti milioni (18/a);
c) per le concessioni
per radiodiffusione
sonora in ambito nazionale: lire cinaue milioni cer
oe:ni bacino
di utenza sonora previsto
dal piàno
d! assee:nazione
fino ad un massimo
di lire cento
milionI;
cl) per le concessioni
per radiodiffusione
televisiva
in. ambito
nazionale:
lire ve:lti milioni
per ogni bacino di utenza televisiva
previsto
dal
piano
di assegnazione
(18/a);
e) per le autorizzazioni
di cui all'articolo
21
concernenti
la trasmissione
di croe:rammi
televisivi: lire cincue
milioni De: ciàscuno
dei bacini
di utenza
se.rvitì (18/a);.
di cui all'articolo
21
T') per le autorizzazioni
concernenti
la trasmissione
di programmi
radio.
fonici: un milione di lire per ciascuno
dei bacini
di utenza
serviti.
2. I concessionari
privati cer la radiodiffusione sonora a caranere.
comunÌtario
sono obbligati
al vagamentO
dei canoni
di cui al comma -1 e
cielIe tasse
di cui al comma
6 nella misura
ciel
25 per cento.
3: L'ammontare
dei canoni previsti dal comma
1 è aggiornatO
ogni tre anni con decreto
del
Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
di concerto
con il Ministro
del resoro, in relazione alla variazione
del tasso di inflazione
verificatasi nel triennio'
Dreceaente.
4. I canoni
di conc~ssione
di cui al comma
l sono versati.
entro il 31 2:e:maio di ciascun
anno, a favore dell'Amminisi:razione
delle poste
e delle telecomunicazioni
con imoutazione
ad apdi. previsione
dèlpositO
capitolo
dello stato
l'entrata.
o l'autOrizzazione
ven.
5- Ove la concessione
gano rilasciate
nel corso dell'anno
il canone dovutO è determinatO
in proporzione
àei mesi dell'anno per i quali vale la concessione
o l'autorizzazione.
Il canone non è dovuto
per le aUloriz(l8/a) Il D.M. IS febbraio 1994 (Gazz. Uff. 11 aprile 1994.
n. 91) ha disposto t'aumento
dei c:monj nella misura del
16.9% a decorr-e,e cai 10 agOSiO 1993. Successivame:ne
1'J.rt. 2. D.M. 7 maggio 1997 (Cazz. Uff. 23 se:te;norec 1997,
n. 222) hJ. aume:1tJ.to i ç:moni. a decorrere
dai l agos;:o
1996. del 13,5%.
(19) Riponato
:1I1a voc~ CONCESSiONICOVERNATIVE(TASSE
SULLE).
(20) Aggiunge !:l !e:I~;.I. c.bis} al comma ::: del!'art.
65.
D.P.R. 22 dicembre
!986, n. 917.
(21) Riportata
alJa voc~ E:"ITENAZ!Of'lALEPER L-\ CEUUl.OSA
E. l'ER
L...
CARTA-
(21/a) Commu cosi sostituitO dall'arto I, D.l. 2i aeosto
]993. n. 323. ripor::uo
:li n. ClLX!V. V~di. anc:,e,l'an.
~5, comma 4, L. 23 dic::nore
1998, n. ~48. rìpor;:ata a]b
1067
VOCE
290
LECCE
PAG.
CILI
187
c
zazioni di cui all'artico]o 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere
non
reit~rativo.
6. Dopo la voce n. 127 delJa tariffa annessa
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (19), e successive
modificazioni.
sono aggiunte !e voci riportate
nelJa tabelJa alJegata.
7. I canoni di concessione riguardano
l'esercizio di emittenti o reti comprendenti
gli impiatlti
di diffusione e ài collegamento.
23.
-
l.
Misure
di soslegno
della
.
...
...'
radiodiffusione.
(20).
2. Le Regioni. con proprio
provvedimento,
possono disporre
agevolazioni
a favore dei concessionari
privati
per la radiodiffusione
sonora
a
carattere
comLU1itario in ambito locale, in particolare con riferimento
alla copertura
dei' costi
di installazione
e gestione
àegli impianti.
3. :-\i concessionari
per la radiodiffusione
televisiva in ambito
locale, ovvero ai soggetti
autorizzati ce: la radiodiffusione
televisiva
locale di
cui all~rticolo
32, che abbiano
regisuato
la testa:::a televisiva
presso
il competente
tribunale
e che trasmettano
quotidianamente,
nelle ore
comprese
tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi
iniormativi
autOproàotti
su avvenimenti
politici,
relisdosi, economici,
sociali, sino.
culturali,
S1 aoplicano
i benefici
di cui
dacali
al comma
l àell'articolò.
Il della L 25 febbraio
1987. n. 67 (21), così come modificato
dall'articoio 7 della L. 7 a2:osto 1990. n. 250, nonché aueili
ài c':.lì a~di articoli
28, 29 e 30 àella L. 5 agosto
1981, n.-416 (21), e successive
moàificazioni
eà
integrazioni
(2lia).
24. ReIi della concessionaria
vu.oblica e con.
Irolio di imprese coneessionarie di puòolicilà. 1. Con l'ano di concessione
di cui all'articolo
:5 àella legge 14 aorile 1975. n. 103 (22), possono
essere assentite alla concessionaria
puÌJbl1ca tre
reti televisive e tre reti radiofoniche
oltre, ove
richiesto àai Presidenti del Senato della Repub.
blica e àella Camera dei deputati. una rete raciiotonica riservata
esclusivamente
a trasmissioni
àeciicate ai lavori parlamentari
(221a).
2. Le imorese concessionarie
di oubblicità che
si trovino in situazioni ài controllo. o collegamentO con la concessionaria
Dubbiica oossono- raccogliere Dubblicità anche -cer tre reù radiofoniche
della concessionaria
stèssa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7
dell'articolo
15, il controllo dl imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva
o comunaue
abbiano .accolto nell'anno vreceàe:lte oltre il 50 per cento del fatturato puoblici.
tario di una emittente
radiofonica
o televisiva
nazionale si consiàera,
agli effeni delle norme
voce
,A~'IIIMINlSTR..AZIO/'lE OEL P.'\.TRIMOf'110
DE!.LO STATO.
E. CONT,"B1Lrr.~
GENE.RALE
(22) Riportata
al n. CJXXl.
(221a) l'ar..
1. L. D àic:mcre
1996. n. 666 (Gaz:.. Uff.
30 ciic~more 1996. o. 304), in mate:-ia di !rasmissione
radiofonica delle sedute parlame~ltari,
ha casi disposro:
..Art.
1. 1. Le somme. dovute per effe!to della convenzione
tra
il ~'1inis;:ero delle posre e celle tele::omunicJ.Zioni e la Centro
dì produzione
S.D.a. apcrovata
con decre!o ministe:-iaie
il
21 'novembre 1994 ~d avente ad oggetto il servizio di tra.
smissione radioronica de!le sedute Dariame:Hari. non utiiiz.
late e:Hro il 3] dicembre
1996, sortO mantenute
nel contO
dei residui del capitolo 1099 delJo statO di previsione
del
Ministero delle poste e delle telecomunicJ.zioni
per essere
utilizzate
ne!l'e:sercizio
successivo...
febbraio
1999
PAG.
LEGGE
188
CILI
VOCE
C
della
della
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
290
presente legge, equivalente
alla titolarità
concessione
di cui all'articolo
16.
I
parte dello stesso
propria
residenza
..,:
sog~etto
nei
o airnora.
luoghi
adibiti
a
-
28. Consiglio
qon.sultÌ'Vo degli utenti.
l. .E
istituito
presso l"Ufficio del Giirante un Consig-110
consultivo
degli utenti composto
àa membri
no.
minati dal Garante
tra le associazioni
rappresen~
25. Consialio
di amministrazione
della concestative delle categorie
di utenti
radiotelevisiv1
e
di ammin~;.
sionaria
puCbiica.
- [l. Il Consiglio
tra esperti. scelti in base alle competenze
in ma.
strazione
della concessionaria
pubblica
è nomite!""1a di difesa
degli interessi
degli utenti.
nato dalla Cornrnissione
parlamentarI::
per J'inài2. Il Garante
è tenuto
ad emanare
un regoiarizzo aeneraìe
e la vÙ:Ùlanza dei ~ervizi radiotelemento che1detti
i criteri attraverso
cui proceaere
visivi Qsubito dope la ~costituzione
di questa
<:1.11'1- alla nomina
dei rappresentanti
di cui al comma
niz!o della le:rislat~ra.
l fissando
il numero
dei consiglieri
e le norine
2. 11 Consie:llo di amministrazione
dura in caridi funzionamento
(24).
ca per l'intera
durata
della legislatura.
3. Il comma 2 dell'articolo
6 dei D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (:3), conver:l';o,
con modificaziaTITOLO III
l1i, àalla L. 4 febbraio
1985, n. 10, è abrogato] (23/a).
Diffusione
via cavo
CaDO
. lI! - Norme
per la concessionaria
:.io pubblico
del servi.
26. Riserva a favore di opeie comunitarie e nQ':".';"mali.- [1. A decorrere dalla àatz. di rilascio
"'la concessione
la concessionaria
pubblica e i
encessionari pri~ati nazionali deyorio rjSe ;vare.
(Y
relaziÒDe alla direttiva
del
munità
etiropee. del 3 :ottobre
alle opere 'e,uropee. sul tOtale
ogni anno àBa trasmissione
di
COIl'si!:dialàelle
Cc.
19189 (81/552.1CEE),
d~ ter;:1po dedIcato
fpm 'nematografi.
,
ci, le se'ZUent,i per-cenruali:
a) nen
triennio;
h) non
meno
del ,40 per le
'.
me~o
successivi.
del '51
'.:
to per
/
pt;r
cento
I
.rrv~
il primo
per
gli anni
2. La percentua:l,e
per~.'" priw..6 pi~nnio.. q.uaìo.
ra no~ P?ssa .~sser;,e ~~L:1?~!a-.:£.€r msufflclenz~
quanntatlva Ql pr0'9-uf-~ne. e!-lrope:'l. n~n dovra
comuncue
essere
i~lOre'
a-"aueila
:Llsultante
nell'anno
precedent~,
entrata in 'vigore della pre~
.
sente
legge.
,I.
.3. Alle oper~ 9' or~~~~i-taliana
de;,e esse.-e
nservato
non m/ o de~Q
per cento ael tempo
di trasmissione
ffeuivarrre!1te destinato alle oDeD.
re europeee peI"een.tuale,
per quanto 'ri.
5!:uarda i fH {cin
un minimo
di un
ato~af1
Quinto deve éssere\
rthuit
da O'Dere
.
.prodone
~
"
-
negli
ulti
il ciHqu~
ah.ni.
-
4. Son9""~ns~(.lera.t~
fitrn c.ìnert?,atografi~i
quelli
)ooscil..Ji tah èiaglhorganl
com:petent1
lD mate.
if;l ~i "c1nématog.ràfia di ciascuno "'-$tato àeiIa Co.
~lta
économIca "t(uropea.
5.;P
i programmi...aella
conces.sionaria
pu~~
blica i lingua tedesca,. francese,
slovena
e ladl~
na' l riserva
di cui al comma
1 comprende
alt're
produzioni.
acauisizioni
e lavoraziòni
del~
ìa Svizzera,
de!l'AustrIa
e della Jugoslavia)
(23/b).
~
27. Norme sul canone di abbonamenco.
1.
A decorrere
dallo
gennaio dell'anno
successivo
a auello di entrata
in vigore della Dresente
leg5!:e
~ soppresso
il canone di-abbonameI1to
suppletlvo
dovuto dai detentori
di aDParecchi
atti o adatta~
bili alla ricezione
di trasnÙssioni
televisive
a co.
lori previsto
dall'articolo
15, quarto comma,
della legge 14 aDrile
1975, n. 103 (23/c).
2. Ì1 pagamènto
àel canone
di a.bbonaI?ento
alla televisione
consente
la detenzIone
dI uno
o più apparecchi
televisivi
ad uso privato
da
(23) Riportato
al. n. CJXXXIX.
(23/a) Abrogato ciall'~rL 5, L. 25 giugno 1993. n. 206, ripor.
tat::1
al n. OLXIlI.
(23/b) Articolo abrogato
ciall'art.
12:!. riportata
al n. CJLXXXII.
1068
2. L 30 aprile
1998, n.
29. Deleg9';'1. Il Governo è delegato
ad ema.
nare, entro:' sei mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente
legge, sentite le competent~
Commissioni
pariame:nari,
uno o più aec~et!
aventi va19re di legg~ ordinaria
per modificare
le disposizioni
contenute
nel titolo Il della legge
14 aprile
1975, n. 103 (23/c), conce:-nenti
gli im.
Dianti di diffusione
sonora
e televisiva
via cavo
con l'osservanza
dei se2:uenti
criteri
direttivi:
a) la 'distribuzione
ai programmi
sonori
e
televisivi
via cavo mono o pluricanale
è suborài~
nD.ta ad autorizzazione
rilasciata
dal Ministe:-o
delle poste
e delle telecomunicazioni;
b) la .durata
dell'autorizzazione,
ì requisiti
Der onenerla
e gli obbli2:hi dei. sog2:etti autorizza.
ti sono fissati te-nendo cento di quèlli previsti per
le concessioni
disciplinate
dalla presente
legge;
c) i richiede:1ti
l'autorizzazione
devono
servirsi dei ìnezzi di telecomunicazione
dei gestori
del se~izio
pubblico;
nel caso in cui non vi sia
disponibilità
dei mezzi pubblici
l'installazione
e
l'ese:-cizio
delle reti e degli impianti
sono oggeno
di aDDosÌ!e
concessioni;
d)- allo scopo di evitare interferenze
e àuplij rapporti
con
cazioni devono essere disciplinati
i 2:es1.;ori di reti e servizi di telecomunicazione,
no-nche le modalità
ài distribuzione
dei program.
mi agli utenti;
ef il titolare
dell'autorizzazio~e
sarà tenut~
al oa2:amento
di un canone
e dI una taSsa al
con'cessione
C10vernativa
il cui ammontare
è àa
àeterminare
in correlazione
a quelli stabiliti
per
1e analoghe
concessioni
rilasciate
per la radiodif.
fusione.
2. Le autorizzZ1zioni
di cui al Dresente articolo
sono equiparate
alle concessioni
ai se:1si e per
!ZIi effetti' di cui agli articoli
15 e 19 della presen.
te legge.
-
TITOLO
IV
Sanzioni
30. DisDosizioni penai!. - 1. Nel caso di tra.
smission~' radiofoniche
o televisive che abbiano
(23fc) Ripon:lta
al n. C/XXI.
.
(14) [J regolamento
approvatO iJ 12 settemore
1990 (Gazz.
Uff. 18 senembre
1990, n. 218) è riportato alla voce E:-m
:-.'AZIONALE
PER
LA CEU.UlOSA
E PER
LA CARTA-
febbraio
1999
..
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
carattere di oscenità il concessionario
privato o
la concessionaria
pubblica ovvero la persona da
è l'uloro dele" ata al controllo della trasmissione
nito
con
l'articolo
,L..:"
ie
2ene
previste
dal primo
comma
.
528 del codice penale.
cel-
2. Si applicano
alle trasmissioni
le disposizioni
di cui agli articoli
14 e 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (25).
3. Salva la responsabilità
di cui ai commi 1 e
2 e fuori dei casi di concorso,
i soggetti
di cui
al comma 1 che per colpa omettano di esercitare
sul contenuto
delle trasmissioni
il controllo
necessario .ad impedire
la commissione
dei reati di
cui ai commi l e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso
un reato, con la pena
stabilita
De!' tale reatO diminuita
in misura
non
eccedente
un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione
commessi
attraverso
trasmissioni
consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato,
si applicano
ai SOg.
Retti di cui al comma l le sanzioni previste dal.
13 della
legge 8 febbraio
1948, n. 47
, l'articolo
(25).
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo
si applicano
le disposizioni
di cui
all'articolo
21 della legge 8 febbraio
1948, nume.
ro 47 (;26). Per i reati ai cui al comma 4 il foro
competente
è detenninato
dal luogo di residenza
della persona
offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite
dall'articolo 5-bis del àecreto-legge
8 aprile 1974, n. 95. convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, e successive
moaificazioni,
il titolare
di concessione
di cui all'articolo
16 o di concessione per servizio pubblico
ovvero la persona
dagli stessi delegata
che violi le disposizioni
di cui
aszìi articoli
12. 13, 14, 17 e di cui al comma
2
d€dl'articolo
37 della presente
legge. Le stesse pene si a-eDlicano agli amministratori
della società
titolare' ai concessione
ai sensi dell'articolo
16 o
di concessione
per se!"VÌzio pubblico
o che comunque
la controllano
direnamente
o indirena.
mente, che non trasmettano
al Garante
l'elenco
dei propri
soci.
(26).
7.
31. Sanzioni
amministrarive
Garar7.!e e del Mirzisrro delle
di comve!erzza
dei
DOSle e delle leleco-
(..~..:. municaz£oni.
vanza delle
- 1. Il Garante: in caso di inosserdis'Oosizioni di cui agli articoli 8,
escluso il comma 10,9, 20, 21 e 26~ disDone i necessari accertamenti
e contesta gli addebiti agli
interessati, assegnando un termine non superiore
a quindici giorni per le giustificazioni
(26/a).
2. Trascorso tale tennine o ouando le 2iustifi.
cazioni risultino inaàeguate il Garante diffida gli
interessati a cessare dalcomportamento illeginimo entro un tennine non suueriore
a auindici
.
giorni a tal fine assegnato.
.
3. Ove il comportamento
illegittimo
persista oitre il termine
indicato
al comma
2, ovvero nei
casi di mancata.
incompleta
o tardiva
osservanza
dell'obbligo
di rettifica- di cui ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo
10. ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'anicolo
8, comma
10,
VOCE
290
LEGGE
PAG.
CILI
189
C
da 8 a 15 dell'articolo
15, il
e di cui ai, commi
Garante
delibera
l'irrogazione
della sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi,
la sospensione
dell'efficacia
della concessione
o
dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci
giorni. Le stesse sanzioni si applicano
qualora
la
rettifica
sia effettuata
a seguito del procedimento
di cui al coroma 4 dell'articolo
10, salvo diversa
detenninazione
del Garante
ove ricorrano
giusti.
ficati motivi (26ia).
4. Per le sanzioni
amministrative
conseguenti
alla violazione
deile norme richiamate
nel comma
1, si applicano,
in quanto non diversamente
previ.
sto, le norme
contenute
nel capo 1. sezioni I e
II, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (27).
5. Nei casi di recidiva
nelle stesse violazioni
entro l'arco
di trecento sessanta cinque
giorni il
Garame
dispone
la sospensione
dell'efficacia
della concessione
e dell'autorizzazione
per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi
propone
.la revoca della concessione
o dell'auto.
rizzazione.
6. Qualora
il titolare
di una o più concessioni
per la radiodiffusione
televisiva
in ambito nazionale venga a trovarsi
nelle condizioni
vreviste dal
comma
dell'anicolo
15 per fatti diversi dall'au.
mento delle tiqnure
o abbia superato
i limiti di
cui al comma 2 dell'articolo
15, per fatti diversi
dall'aumento
del fanurato
dei propri mezzi. nonché i limiti di cui al comma 4. dell'articolo
15,
il Garante
invita il titolare medesimo
a promuovere e a compiere
gli aui necessari
per ottempe.
rare ai divieti entro un termine
contestualmente
assegnato
non
superiore
a trecentosessanta
giorni.
7. Nel caso di inosservanza
dell'invito
il N1inistro delle poste e delle telecomunicazioni
revoca
la concessione
su -erODosta del Garante.
8. Il Ministro
àeI1e poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza
delle disposizioni
di cui agli articoli
10, comma 5, e 18, ovvero delle
vrescrizioni
contenute
nel re201amento
di cui all'articolo
36 e nell'ano
di concessione
o autorizzazione. disDone i necessari
accertamenti
e contesta gli addebiti
agli interessati.
assegnando
un
termine
non superiore
a quindici
giorni per le
giustificazioni.
9. Trascorso
tale termine,
il Ministro
diffida
gli interessati
a cessare dal comportamento
illegittimo, entro un termine non superiore
a quindi.
ci giorni a tal fine asse2nato.
lÒ. Ove il componamerlto
illegittimo
persista,
il Ministro
delibera
l'irrogazione
della sanzione
amministrativa
del pagamento
di una somma da
un minimo di 3 ad un massimo
di lire 100 milioni
nonché, nei casi più gravi. la sospensione
dell'efficacia della concessione
o dell'autorizzazione
per
.
un periodo
fino a trenta
giorni.
11. Per le sanzioni
amministrative
conseguenti
alla violazione
delle norme richiamate
nel comma
8, si applicano,
in Quanto non diversamente
previstO,
le -norme contenute nel capo 1. sezioni I e
II. della legge 24 novembre
1981, n. 689 (27).
12. Per i casi di recidiva
il Ministro
dispone.
r
(25) Riportata
alla voç~ STAMPA.
(26) Sostituisce
l'an.
195. D.P.R. 29 mano
19i3, n. 150.
rioon.ao
aUa .voce: POSTE. TELECR.'\F! E TEl!:FONI.
'(26/a) Comma
così modificato
àall'ar:.
S. D.L. 27 agosto
1993. o. 323";' riportato
a! O. C/LXIV.
(27) Riponata
alla voce ORC[NAMENTO C:UDIZIARIO.
116i
ottobre
1997
PAG.
LEGGE
190
CILI
c
VOCE
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
290
L. 6 agosto
1990, n. 223
nei casi più gravi, la sospensione
dell'efficacia
della concessione o dell'autorizzazione
per un pe~
riodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della
concessione o autorizzazione.
13. 11 Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione
nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale
consegue il divieto di rilascio della concessione
o dell'autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, fonnulata
ai sensi dei commi
.
5 e 7.
'
14. Ove la condanna penale o la perdita dei reauisiti soggettivi riguardino il rappresentante
legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se
il rappresentante
stesso non venga sostituito en.
tro sessanta giorni dal verificarsi
dell'evento15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di
,:ui all'articolo
12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni
telegrafiche
(<.'.Garante
e telefoniche
segnalano
senza ritardo
al
ed al Ministero
delle poste e delle teleco- municazioni
le. violazioni
alle dis"Oosizioni
richia.
.
mate dal. presente
articolo.
17. Le'somme
versate a titolo di sanzioni
ammi.
nisuative
per le violazioni
previste
dal presente
articolo spenano
esclusivamente
allo Stato (27/a).
TITOLO
Norme
transitorie
V
C
27/a) Per la riàuzjone. in via transitoria,
ad un decimo
de le sanzioni orevÌste dal Qresen[e art. 31. vedi l'ano 3.
L 31 luglio 1997, n. 249, 'rÌooft:J.ta al n. CJLXXII.
(271b) Vedi. anche. "art. l. D.L 19 ottobre
1992. n. 407.
riportato al n. CJLVIII. Per la proroga del termine
di cui
al c:omma t, vedi ]'::m.- 2. D.L. 27 agosto 1993. n. 323.
ll68
I
servizi di! navigazione aerea e di assistenza al volo
e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì
ammessi; interventi, autorizzati dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni
con le procedure
di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non
modifichino
i parametri
radioelenrici
degli im.
pianti.
:
3. I pr~vati di cui al comma 1 sono autorizzati
a prosegilire nell'esercizio
degli impianti alla ulteriore condizione
che rendano entro sessanta
giorni da:lla data di entrata in vigore della presen.
te legge çomunicazione
contenente i dati e gli ele.
menti previsti
dall'anicolo
4, comma l, del
decreto-l~gge 6 dicembre 1984, n. 807 (28/a), convertito c9n modificazioni,
dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previ.
ste dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
13 dicembre 1984, pubblicato
nella Gazzena Ufficiale n. 346 del 18 dicembre
1984.
!
4- È vietata la detenzione da parte dei privati
di cui al: presente articolo di freauenze non indi.
spensabifVper l'illuminazione
delf'area di servizio
e del bacino.
5. L'i~osservanza
delle disposizioni
di cui al
presente;
articolo ovvero la radiodiffusione
di
trasmissioni
consistenti in immagini o segnali sonori fissi o riuetitivi, comporta la disattivazione
degli impiantl da pane dél iv1inistro delle poste
e aelle telecomunicazioni.
6- Le disposizioni
di cui ai precedenti commi
si aDplicano anche agli esercenti di impi.anti
di
.
riDerizione
di segnalC esteri (29).
.
I
e finali
32. Autorizzazione
alla prosecuzione
nell'eser.ci:..io. 1. I privati,
che' alla data di entrata
in vigore della 1Jresente
legge eserciscono
impianti per la radìodiffusione
sonora
o televisiva
in ambito nazionale
o locale e i connessi
collegamenti di telecomunicazione,
sono autorizzat:C
a
proseguire
nell'esercizio
degli impianti
stessi,
a
condizione
che abbi3.J.jo inoltrato
domanda
per
il rilascio
della concessione
di cui all'articolo
16 entro sessanta
giorni dalla data di entrata
.. in vigore
della presente
legge e fino al rilascio
.ella concessione
stessa ovvero fino alla reiezio:i1e della domanda
e comunque
non' oltre sette. "-}~entotrenta
giorni dalla data "di entrata
in vigore
della presente
legge (27fb).
2. Nel tempo che intercorre
tra la data di en.
trata in vigore della presente
lecge e il rilascio
della concessione
stessa ovvero fino alla reiezione della domanda
ovvero ancora la scadenza
de:
settecento trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presen~te legge non è ammessa
modificazione defla funzionalità
tecnico-operativa
degli
impianti
di cui al comma l, ad eccezione
di interventi derivanti
da provvedimenti
di organi giurisdizionali
o del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
con le procedure
di cui alla legge
8 aprile 1983, n. 110 (28). finalizzati
al coordinamento e alla compatibilità
elettromagnetica
con
impianti
radioelettrici
ed in particolare
con im.
pianti dei servizi pubblici nazionali
ed esteri, dei
\
I
33. Nçnne
per i soggerri auronzzari.
- 1. Le
norme di cui agli articoli
10; Il; ai commi l, 2,
3, 4. 6 e;7 dell'artiColo
13, anche se non finalizzate all'iscrizione
nel resdstro
nazionale
delle imprese radio televisive;
all'articolo
14; ai commi 6
da 8 a: 15 dell'articolo
15; al comma 3 dell'articolo 20 bonché le connesse
disposizioni
sanzionaai contorie di cui agli articoli 30 e 3 [ riferentisi
cessiona1ri
privati
per la radiodiffusione
sonora
e televis1iva in ambito
rispettivamente
nazionale
e locale,:si
applicano
ai 'soggetti di cui all'articolo
32 i auali eserciscano
rispettivamente,
alla data
di entrata
in vigore della presente
legge, reti nazionali ovvero emittenti
e reti locali, così come
definite ìai sensi del comma
Il dell'articolo
3 e
del corni-na 3 ciell' articolo
21.
2. Le :nonne di cui agli articoli
8 (fatto salvo
quanto
disposto
da] comma
16 dell'articolo
15);
9: ai cdmmi
7 e 15 dell'articolo
15; ai commi
1. 2. 4,1 5 e 6 dell'articolo
20; all'articolo
26,
nonché le connesse
disposizioni
sanzionatorie
di
cui all'articolo
31, hanno
efficacia
a decorrere
dal trecentosessantacinquesimo
giorno dalla data
di entrata
in vigore
della presente
legge; per
i concessionari
privati esercenti
anività di raaiodiffusione
sonora
in ambito
nazionale
e locale
hanno efficacia
a decorrere
dal settecentOtrentesimo giorno dalla data di entrata
in vi.gore della
presente
legge: a [2.1 fine le norme
riferentisi
ai conc~ssionari
privati
per la ra.diodiff~sione
sonora
e televisiva rispett1vamente
m ambno na.
zionale :e locale si aDplicano
ai soggetti
di cui
.
!.
e
riponato
la! n. C/LXIV,
(23) Riport::na alla voce NAVIGAZIONEAERE-".
(28/a) Riponato
aJ n. C.'XXXIX.
(29) Vedi, anche. il D.L. 27 agostO 1993. n. 323. riportato
a1 O. C/LXIV.
I
ottobre
1997
..
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L. 6 agosto
c
all'articolo 32 i quali eserciscano
rispettivamen.
te. alla data di entrata in vigore della presente
legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali. casi come definite ai sensi del comma Il
dell'articolo
3 e del comina 3 dell'articolo
21.
Fino al 31 dicembre 1992 (29/a), la percentuale
di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo
15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori
contratti
di cui al medesimo periodo possono
riguardare
anche emittenti
te)evisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge le disposizioni di cui all'ar~icolo 15, comma
1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinqueslmo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque
non oltre il
settecentotrentesimo
giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli
impianti vengono disattivali
qualora il titolare
della concessione non abbia ottemperato
alle di.
sposizioni medesime.
4. I soggetti i quali. alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già consegui.
to una posizione vietata ai sensi del comma 2
dell'arti~olo
15, sono obbligati ad adempiere al
disposto di detto comma entre il termine massimo.-di settecentotrenta
giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione
degU
impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'aDDorto di reti televisive, la dismissione forzata di" società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora Io scorpore
e la vendita forzata di attività esercite da società
controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comrna.
34. Disposizioni
transitorie.
- 1. Il primo piano di assegnazione
viene definito
suJla base del
piano
nazionale
di ripartizione
delle
radiofrequenze vigente alla data di entrata
in vigore delresente
legge. Gli imoianti
censiti
ai sensi
la
del 'articolo
4 del decreto-iegge
6 dicembre
1984,
n. 807 (29/b), convenito,
con modificazioni.
dalla
legge 4 febbraio
1985, n. la, costituiscono
elementi
per la definizione
del piano
stesso
che
è redatto
entro centottanta
giorni dalla data di
entrata
in vigore deHa presente
legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
sentita l'apposita
commissione
nominata
dal Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni,
che può
avvalersi
della collaborazione
di enti, società ed
esperti
scelti con }e modalità
ed alle condizioni
previste
dall'articolo
380 del testo unico a Erorovato con decreto del Presidente
della Repubbìica
10 gennaio
1957, n. 3 (30).
2. Fino a quando non sarà emanato
il decreto
del Presidente
de lIa Repubblica
di a crovazione
del piano nazionale
di npartizione
de re radiofrequenze di cui all'articolo
3, la ripartizione
delle
radiofrequenze
stesse è regolata
dal decreto
del
Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
31 gennaio
1983, pubblicato
nel supplemento
ordinario
aJla Gazzetta
Ufficiale
n. 47 del 17 febbraio
1983, e successive
modificazioni
ed integrazioni.
r
c:
\,
(29/a) Termine prorogato al IO onobre
D-L. 19 ottobre
1992, n. 408, riportato
(29/b) Riportato
ai n. c/XXXIX.
(30\ Riportato
aHa voce
(30Ia) 'Vedi. ancbe.
l'art.
riportato
al [1. C/LVII.
855
1994 dall'art.
al n. C/LIX.
1990, n. 223
VOCE.
290
LECCE.
PAG.
C/LI
191
C
3: In sede di prima aPl'licazione
della presente
legge costituisce.
a :p,arnà di condizioni,
titolo
preferenziale
per il nlascio
della concessione
di
cui all'articolo
16 l'esercizio
di impianti
per la
radiodiffusione
sonora e televisiva
ai sensi dell'articolo
32 qualora
gli esercenti
abbiano
fallo
domanda
e rispettino
le condizioni
di cui allo
stesso articolo j2 e ferma restando
l'applicazione
dei criteri di cui al com ma 17 dell'articolo
16.
Il suddetto
titolo preferenziale
comporta
che i
trasferimenti
di cui al comma
l dell'articolo
13
determinano
la decadenza
della concessione
se
effettuati
entro quattro
anni dal rilascio
della
concessione
stessa
qualora
]a vendita
di azioni
o di quote determini
il passaggio
del controllo
delle società.
4. In sede di prima applicazione
della presente
legge, in deroga
a quanto
previsto
dal com ma
l dell'articolo
19, possono essere
assentite
due
concessioni
per radiodiffusione
sonora o televisiva ad un medesimo
soggetlo per un solo bacino
di uJoeÌ1za qualora
nello stesso .bacino esercisca
e abbia esercito continuativamente,
a partire dalla data di entrata
in vigore della legge 4 febbraio
1985, n. 10. impianti
per i quali è stata inoltrata
nei termini
la comunicazione
di cui aH'articolo
4 del decreto-legge
6 dicembre
1984, n. 807 (29/b),
convertito,
con modificazioni,
dalla predetta
legge n. 10 del 1985, e purché rispetti
le condizioni
di cui all'articolo
32 della presente
legge.
5. Le concessioni
previste nella presente
Jegge
possono essere rilasciate
solo dopo l'approvazione deJ piano di assegnazione.
6. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione
della presente legge, è tenuto a rilasciare
le concessioni
di
cui al presente
articolo non oltre novanta giorni
dalla data di emanazione
del regolamento
di cui
all'articolo
36 (3D/a).
7. In sede di prima applicazione
della presente
legge i Presidenti
del Senato della Repubblica
e aelJa Camera
dei deputati
nominano
per un
triennio il Garante dell'attuazione
della }egge sull'editoria
in carica alla data di entrata
in vigore
della uresente
legge Garante per la radiodiffusione e ['editoria.
E esclusa la facoltà di conferma
di cui al comma
3 dell'articolo
6 (30/a).
35. Emis.sione radiolelevi.siva
da Campione d'Iintese a disciplinare
talia. - 1. Le disposizioni
l'emissione
radio televisiva
proveniente
da Campione d'Italia
sono adottate
dai Ministro
delle
poste e delle telecomunicazioni
d'intesa
con il
Ministro
degli affari
esteri, in conformità
aIJe
norme
di cui alla presente
legge.
36. Regolamento
di attuazione.
- }. Il regolamento di attuazione
è emanato
entro novanta
giorni daJJ'approvazione
de! piano di assegnazione con decreto
del Presidente
della Repubblica
su proposta
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa
deliberazione
del Consiglio dei ministri,
sentiti
il Consiglio
superiore
tecnico delle poste, deJle telecomunicazioni
e de!l'automazione
e il Garante, nonché le competenti
4.
IMPIECATT C1V111 DEllO STATO.
I. D.L. 19 ottobre
1992, n. 407.
febbraIo
1993
'AG.
LEGCE:
VOCE
92
CILI
290
C
I
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
,
i
,
mmissioni
parlamentari,
che esprimono
iJ pa.
del"e entro qumdici giorni dalla trasmissione
schema di regolamento.
Cori 10 stesso procedi:nlO sono adottate
le successive
modificazioni
l regolamen
to.
~7. Norme .sulle sGeierà . Società
conl roliate e
legge
::ielà collegate. - L Ai fini della presente
stituiscono controllo e colJegamento
la sussicome tali nelJ'arti:nza dei ra porti configurati
lo 2359 de codice civile, ancorché
tali rapporti
,no realizzati
congiuntamente
con altri soggetti
Lmite società
direttamente o indirettamente
I1trollate o tramite intestazione
fiduciaria
o melnte accordi
parasociali.
Si ritiene
esistente,
Ivo prova contraria,
l'influenza
dominante
pre.
;ta dal primo comma dell'articolo
2359 del codicivile quando
ricorrano
rapporti
di carattere
lanziario o organizzativo
che consentano
anche
.
r
a sola delle se~uenti attivita:
/1) (a comunIcazione
degli
utili
o
delle
~e.
il
-,,)
coordinamento
della gestione
;<:::i radiotelevisiva
con quella di altre
rini del perseguimento
di uno scopo
3.i fini di limitaré
la concorrenza
tra le
~sse;
to in lire 6.90Q milioni per l'anno
1990, in lire
5.100 milioni p~r l'anno
1991 e in lire 6.300 mi~
lioni a decorre~e
dall'anno
1992, si provvede
me.
diant~ u~ilizzo pi u'na c?rrisponden~e
quota delle
maggIOri entra.te
prevIste
dall'artIcolo
22.
2. Il Ministr6
del tesoro è autorizzato
ad apportare,
con propri
decreti,
le occorrenti
variazioni di bilandio.
I,
,,
,
I
,
!i
ALLECATO (33)
(articolo
22)
I
.,
dell'im.
imprese
comune
imprese
.
c) una distribuzione
degli utili o delle perdidiversa,
quantO ai soggetti
o alla misura,
da
.ella che sarebbe
avvenuta
in assenza
dei rap,rti
.
stessi:
d) attribuzione
di poteri
maggiori
rispetto
::}uelli derivanti
dal nume:-o delle azioni o delle
IO[e possedute;
e} l'attribuzione
a soggetti
diver-si da QueHi
5ittimati
in base all'assetto
proprietario
di pori nella sedta degli amministratori
e dei dirin1:i di imprese
radiotelevisive,
nonché
dei dittori delle testate
trasmesse.
2. Ai fini della presente
jegge le società
in
)me collettivo
e in accomandi'ra
semDiice
debmo in ogni caso essere costituite
soltanto
da
:rsone
fisiche38.
reri~_t.o
Equ.iparaz.ione
per la ripe!i-:..ione
-
dei canali
1. Ai fini dena applicazione
àe!le norme
presente legge, ai concessionari
privati in
n~zional~500.0 eQ~ipara~j
~ ~I~ojari di
L?lZZaZlone
: ~i"4 aprile
al senSI deIl artlCOIO.
1975. n. 103 (31).
.:8 ae!la
leg-
39. Al1uaz.iorr.e
di direttiva.
- l. Con i;::. Dresenlegge è data attuazione
alla dir~~:i\"a
-:i~! Conglio del!e Comunità
europee
del .3 onoore
1989
9/552/CEE).
40. Disposizioni
transitorie
Q fa.,Jore dèf/a ra.
odiffusione
sonora.
- l. Fino al 3; dice:11ore
190 restano in vigore le agevola::joni
:;':io:::provvi:nze previste,
per la radiodiffusione
50nor:l, dal
Jmma l dell'articolo
Il de!la Jegge ~5 feoor3io
187, n. 67 (32).
41.
mte
Copertura
finanziaria.
daJl'attuazione
deHa
(31) Riportata
al o. CJXXI.
(32)
alla
Riponata
PER LA CARTA.
(33) L>aJlegaw
O all:1 !;)bdla
:)QnalO
6
alla
voce
l. AI1'onere
de~-ìpresente
legge. valuta-
E:"ITE N"ZIONAlE
~!OR L.~ CHLULQS,I,
-..che si amene,
aggiÙ01e
i no. ! :3. 1::9 e
allegata ;)1 D.P.R- 16 ollobre 1912. 11. 041.
voce: CONCESS10NI GOVI:;RN"'TJVE (T.\SSE SULLE).
febbraio
1993
.,--..
..:--
-
I
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---or
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II
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::'.4_".0
"'-"'~-
."~""""
.:'?~
,
Supple1Tll!nto
'ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 1~7 del 31 luglio 1997 - Serie generale
Spedizion~ in abboruzmenta p03tale (50%)
. Roma
GAZZETTA
i
:
l".I,U~
.'UFFICIALE-
i
DELLA REPUBBLICA. ITALIANA
.
PARTE
DIREZIONE
PRIMA
E OEDAZ!ONE
AMMINISTRAZJONE
PRESSO
.
Roma
IL MINISTERO
PRESSO L'iSTlTUTO
?OllGRARCO
01 GRAZJA
E IECA
- Gioverlì,' 31
E GIUST1ZJA
amo
STATO
i
SI PUBBlICA TUTTI
I GiORNI NON FESTIVI
luglio 1997
,
- UFFiCiO
PUBBlICAZJONE
- lIBRERIA
OEU,O STATO
,
,I
/
LEG;;i
- PIAm
E DEmTl
.
-
- 'IA ARENULA iO 00100 ROMA
G- '/EROI IO - amo ROMA - CBTRAUNO mBl
-
t/o'
/
,
I
,
N- 154/L
LEGGE
31 luglio 1997, Il, 249.
Istituzione dell' Autorità. per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui: sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoJ i
I
II
,I
I
I
I
!
'.::-~'.
.--.....
~
. ..
.
...
.
':-:;;r.:
31-7-1997
Supplon.nro
ordinario alla GAZZETTA umOALE
s.ri.
g<n<rai<
- ~1;:'~;2
"",.,.'
SOMMARIO--
LEGGE 311u!!lio 199/, n. 249. - IsrZruzione dEll'AulOrirà per le garanzie nelle comunicazioni e n'Ormesui sisremi delle re!ecomwzicazioni e radiorelevìsivo
,
Pago
5
.,
Lavori pr~?ar:ltùr.
»
T.1
A vve:-te::rza
»
T
.1
/
/
-J-
l
.'t
\.
, .
..
"31..7..1997
SupplDnCUO' ~TdiruJrio
:"r.
illa
GAZZEITA.TJFFiOALE
..
Serie generaie . Il. 177
LE<J:GI, DECRETI E ORDINANZE' PRESIDENZIALI
LEGGE 31 lugliO' 1997, n. 249.
Istituzioae dell'Autorità per ,le g:ir:u:we nelle comunic:uioni e norme sui sistemi deHe telecomunic:Uioni
.
-
e
r:ldiote1evisivo.
La Camera dei depurati ed il Se::tato de:la R~?ubblic:l
hanno approvatO:
/
IL PRESIDENTE
DELL".
REPUBBLICA
PROM1..il.GA
!a seg'l.!e:H~ legge:
e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituitO dal presideme
{Autorità per le garanzie
dell' Autorità e da quattro commissari. Il
nelle comunic=ioni)
consiglio è costituito dal presidente e da
1. È istiruita l'AUtorità per le garanzie turti i commissari. Il Senato della Repubblinelle comunicazioni, di seguito denominata ca e la Camera dei deputati eleggono quat«AUtorità», la quale opera in piena aUtono- tro commissari ciascuno, i quali vengono
mia e con indipende:u:a di giudizio e di nominati con decrem del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun devalutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui putato esprime il voto indicando due nomial decreto-legge l' dic~mbre 1993, n. 487, nativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione
convertito, con modificazioni, dalla lego-e
_o
29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle per i servizi e i prodotti. In c::ISOdi morre.
poste e delle telecomunicazioni assume la di dimissioni o di impedimento di un comdenominazione di «Ministero delle comuni- missario, la Camera competente procede
cazioni».
all'elezione di un nuovo commissario che
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, resra in carica fino alla scadenza ordinaria
la commissione per le infrastrutture e le re- del mandatO dei componenti l'Autorità. Al
ti, la commissione per i servizj e i prodotti commissario che subentri quando mancano
An.
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p~es~ quelle' da. aSsegnare alle strutture di
protezione civile' 'ai sensi dell' artiè:Olo Il
deIla'legged~l1a
legge 24 febbraio 1992, n.225, inpar~
tre:annii alla-.predetta:>cà<ieJ1Z:LOf. dinaria non-si' appli~ il diVieto di conferma'
. meno.di:
di ciii:-aII'articolo.2,'-comma'S,
'L4 novembre' 1995, n.481. Il presidente
dell' Autorità è 'nominato con decreto dei
Presidente della Repubblica' su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro ,delle comunicazioni: La
designazione del nommativo' del presidente,
dell'Autorità è previamente sottoposta al'
parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della 'legge
14 novembre 1995, n. 481.
4. 'La Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei semzi radiotelevisivi verifica il rispetto delle
norme previste dagli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla Jegge25
!riugnd 1993, n.206, e dall'articolo l del,
de~eto-lel!ae 23 ottobre 1996, n.545, con"
vertito, c;; modificazioni, daJla legge 23
dicembre 1996, n.650,
5. Ai componenti dell'Autorità si apolicano le disp~sizioni di cui all' articolo' 2,
co=i
8 9 10 e U' della lel!"e
_c, 14 novembre
1995"
~~481.
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:
'
,
6. L~ competenie
dell' Autorità sono così
.
individuate: , >"., /
'
,
fruibilità
del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli
.operatori di comunicazione al quale si de-
,
'
e le re~ esercita le seguenti funzioni:au~;ri=ione
- 1Lesprime
parere al Ministero
delle
comunicazioni" siillo schema del' piano na-
zionale di,ripartizione delle frequenze da
,
()
vono iscrivere in virtù della presente legge i
a) la commIssIone per le mrrasrrutture
soaaetti destinatari di coilcGssioneovvero di
.'
,
ticobre per quanto riguarda le organizza~oni di volontariato e il Corpo nazionale
dd soccorso alpino, e li approva, cop esc!usione delle bande attribuite in uso esclusivo
'al Ministero della difesa che pr(Jvv€de-"alle
,relative assegnazioni. Per quanto concerne
.le bande in compartecipazione' con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al
previo coordinamento con il medesimo;
3) defInisce, fermo restando quanto
previsto dal!' articolo 15 della legge 31 di~
cembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza
delle c?muni~oni
e. promuove l'interve~to degli organI del MinIStero delle comUnIcazio~ p~J: l'eliminazione delle interferem:e
elettromagnetiche, anche attraverso la modlfIcazionè di impianti, semprechè conformi
al!' equilibrio dei piani di assegnazione;
,4)
sentito il parere del Ministero
aelle comunicazioni e nel risperto della normati:,a com~~itari~, de~er;n.ina gli srandllrd
per l decodlIlcaton m mODOda favonre, la
approvare' con ,decreto del ,Ministro delle
comunicazioni; ,sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6
agosto 1990, n. ?'71, indicando le frequenze
destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale
del socCorso alpino;
,
2) elabora, avvalendosi' anche degli.
organi del Iy!inistero delle comunicazioni e
sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di
emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i
piani di assegnazione delle frequenze, com.
,
,
o' delle ammiOi-
.
strazioni competenti, le imprese concessio- "\
.narie di p'ubblicità da trasmettere mediante .-'
impianti radiofonici o televisivi o da diffonc
dere su giornali quotidiani o periodici; le
imprese di produzione e dismòuzione dei
programmi' radiofonicj e televisivi, nonchè
imprese editrici' di giornali quotidiani, di
. leperiodici
o riviste e le agenzie di stampa di
carattere nazionale, nonchè le imprese for,. nitrici di servizi telematici e di te!ecomunicazioni ivi compn:sa l'editoria elettronica e
digitale; nel registro sono altresì censite le
' infrastrutture di diffusione operanti nel ter.
ritOrio nazionale, L'Autorità adotta apposito
regolamento per l' organizzazione e latenuta del registro e per la detinizione dei C1:Ìte.
ri di individuazione dei soggetti tenuti
,
I
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in base alla-vigente normati-
va da parte 'dell' Autorità
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registe-i di c:1i al presente
numero
esistenti
presso !'urnc:o di:! Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previstO dal nume.
ro 5);
7) de5nisce crireri obiettivi e trasDarenti. anÒe con riferimento alle tariffe
.
massime, per l' inrerconnessione- 'e.' per l'ac-
.
cesso alle ir.f=tnmure di telecomunicazione sec::mcic crireri di non discriminazione;
8) regola le re!azioni tra gestori e
uri.lizzarori delle. infrastrutture. di tele-comu~
nicazioni e verifica che i ge-s~<?ridi infrastrutture di telecomunicazioni garantisc:mo i
diritti di inrerconnessione e di a=sso alle
infrastrutture ai soggetti che ge-stiscono reti
ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli
operatori del settore per evitare la proliferizione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
~) sentite
.
le parti interessate, dirime
le controversie' in tema di interconnessione
e accesso alle infrastrurture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica
della controversia;
la) riceve periodi=ente
un' informativa dai gestori del servizio pubblico di
telecomunicazioni sui casi di interruzione
del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione.
I
Gli utenti interessati. possono proporre ricorso all:Autorità' avverso le interruzioni.
del servizio, nei casi previsti da un apposito
regolamenro definito dalla stessa' Autorità;
Il) individua, in conformità alla
normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto
nell'articolo 5, cornma 5, l'ambito oggettivo
e soggettivo degli evenruali obblighi di .servizio universale e le modalità\di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne
propone le eventuali mcdi£icazioni;
12) promuove l' interconnessione dei
sisre;ni nazionali di telecomunicazione
con
.
quelli ai altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richieSta, i criteri di
defmizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi"di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e.tempestività;
.
14) inrerviene nelle controversie tra
l'ente gesrore del servizio di teleCDmunicazioni e gli" utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili cen la salute umana e verifica
che tali tetti, anche per effetto congiunto di
più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto ditali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze
o le concessioni all' installazione di apparati
con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambienre, d'inresa con il Ministero
della sanità e cen il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istiruto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta
gio.mi i tetti di cui al presenre numero,
tenendo cento anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i
prodor!i:
-7-
i
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St!ril gent!rtiJe":: n. 177' '~j::
.
I
all'iscrizione diversi da.quelli ~à. iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della
presente
legge;
.'
.
.
6) dalla data di entrata in vigore de!
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imurese radiQ[elevisive contenute nella
.legge 5 agos;o 1981. n.416, e successive
modific:J.Zioni,e nella legge 6 agosto 1990,
n. 223, nonÒè nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubbiica 27
aprile 198:. n. 268, al decreto del Presidente della Re;JUbblica 15 febbraio 1983, n. 49,
e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n.255. Gli atti relativi ai
~
.
l) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di aurorizz:!Zione in base alla vigente normativa
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.
2) emana direttive concernenti i li-
.
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.
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-'
3) v1gilil sulle modalità di disrribuzione dei servizi e dei prodotti,. inclusa la
pubblicità in quaiunq~: forma diffuSa, fatte
salve le competenze atrribuite dalla legge a
diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione eu-
ropea,. per la disciplina delle relazioni. tra
gestori ~ reti fisse. e mobili eoperatori che
svolgono ..attiVità di rivendita di servizi di
telecomunicaZioni;
4) assicura il rispetto dei .periodi
minilni" che debbono trascorrere per l' utilizzazione delle opere audiovisive da pane dei
diversi servizi a partire. dalla. data diedizio.
ne di ciascuna opera, in osservanza.. della
no=ativa . Vigente,; tenuto conto anche di
.
eventuali divers~=rdi
tra produttori;
.
5) in materia di pubblicità sotto
qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione' organi=ta. tra il
fornitoTe del prodotto o seIvizioo i(gestore
di rete è l'utente, che col:npòrti acquisizione
di infonÌ1azioni dall'utent~ nonchè l'utilizzazione delle informazioni: rèlativeagli
utenti;.
.
..
o,-'.::'.h.
8) v~rifica il ~etto
..
6) verifica il rispetto nel settore radioteleVisivo delle norme in materia di tutela. dei mmori
anche tenendo conto dei codi. .
ci.. di. autoregolamentazione relaiivi al rapporto tri. televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio teleVisiVi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute
nell'ambito deI settore delle comunicazioni
'di m"<5":
.
-8-
~":":.:''''
"
~:'-"":'
nel settore ra~
delle norme. in'materia.: di di-
ritto:
di rettifica;.
,
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..
. .'
.
9) garançisce l'appliCazione delle disposizioni Vigenti sulla. propaganda, sulla
. pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme- in matéria di
equità di. trattamento e di parità di ~~sso
.nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
inforinazioni e di propaganda elettorale ed
emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle coIImnicazioni lo schema della convenzione
annèssà alla concessione del servizio pub"
blico .radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate 'Ira' conceSsionaria del serviziopub.
177
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'''''':'''-'':':'''=-:::'~''~'::'-~-=--=''".
"diotelevisivO'
,
'..
velli generali' di qualità dei servizi e per
l'adoZione; da parte di ciaScun gestore, di
una carta del servizio recante l'indicazione
disrandard . Il1inimi per ogni. compano
di
.
attiVità;.
I
. n.
S.ri. t'n.,,".
UF.FTOALE
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.12Iòmuovendo l'inlegrazione. delle. tecnolo~
..'ipe;'è' delrofferta di. servizi di te!ec.omùnica~
-';::~iioni;.'.'.
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.. '., ':,;,
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. .-.,
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.- -=,r~~~.~;;;
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blico e' "mmiT1i~trazioni pubbliche. La Com-
missione parlamentare per l'indirizzo generale e la Vigilanza -dei-servizi. radiotelevisivi
esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul
contratto di servizio ~n la conc::ssionaria
del servizio pubblico; inoltre, Vigila in ordine ali' attuazione delle finalità del predetto
.
..
.
seryizio pubblico;
11) cura le rilevazioni. degli indici
:di ascelto edi diffusione dei diversi mezzi
..di
comunicazicrne; Vigila sulla corrette=
delle indagini sugli indici di ascolto e. di
. diffusiòne
dei diversi
mezzi di comunica- , ",
.
.zione. rilevati da altri soggetti, effettuando
verifiche. sùlla congruità delle metOdologie
e risconrri su!la:veridicltà"dei dati
.I1tili77"te
pubblicati,. nonchè sui'moÌ1itòraggi delle
trasmissioni.
:
televisive
e. suIl'Opérato ..delle
imprese. che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodOlogie con.sapevolmente errate ovvero tramite '1a consapevole urlli77"7Ìone di' dati falSi è punita
ai sensi dell'.articolo 476, primo comma, del
codice penale; laddove la rilevazione degli
indici di ascolto non risponda a criteri. universa.listici del campionamemo rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, i' Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
._.<..;.~
".'-"-_h,
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"31-7-1997
...
"Supplone1iit,-
ordinario aila. GAZZEITA
12) véri:fica .che la p\lbblicazjone e
la diffusione dei sondaggi sui. inezzi di co-.
municazione di massa siano effettuate ri-.
spettando i criteri contenuti nell' apposito
regolamento che essa stessa provvede ad
.
emanare;
13) effettua il monitoraggio delle
trasmissioni radiotelevisive; . I
14) applica .le sanzÌOni previste
dall' articolo 31 della legge 6 agostO 1990,
n.223;
15) favorisc:: l'integrazione
delle
tecnologie e deli' offerta di servizi di comunicazioni;
,c) il consiglio:
1). segnala al Governo l'opportunità
, di'
>
...
1"1;":'..
Ìnterventi, anche legislativi, in relazione
alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno eè internazionale,
del settore delle comuni=:ioni;
2) garantisc:: l'applicazione
delle
norme legislative sull' acc::sso ai mezzi e alle infrastrutture di comuni=:ione, anche attrav,erso la. predisposizione di specifici re.
.
golamenti; .
.3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica. e di. sviluppo nél settore delle comunicazioni e dei
servizi multimediali, anche avvalendosi.
dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in
«Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione», ai sensi
dell'articolo 12, comma l, lettera b), del
decreto-legge l' dic::mbre 1993, n.487,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al
comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi
11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'articolo l, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modifi=:ioni,
dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalità per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per. la detenninazione dei
relarivi contributi, nonchè il regolamento
-9-
'UFF'icrALE
Serie
gènerUle .- n. 171'
sui criteri e sulle modalità, di rilascio' delle
conceSsioni e delle autorizzazioni in materia
radioteJevisiva. e per la determinazione. dei
relativi' canoni e còntributi;.
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle
con=ioni
e delle autorizzazioni. in.materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti
approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi
alle attività ed alla proprietà dei soggetti
autorizzati o conc~sionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con
regolamento;
/: 8) a=rta la effettiva sussistenz<! di
posizioni dominanti nel settore radiate levisivo e comunque' vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le compe. tenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funZioni in
precedenza assegnate al Garante ai sensi del
co=a 1 deli'arocolo 20 della legge 10 ot.tobre 1990, n. 287, che è abrogaro;
10) accerta la mancata osservanza,da parte della società con=ionaria
del
servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale: e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli l. e 4-della legge 14 aprile 1975,
n. 103, e richiede alla conc::ssionaria stessa
l'attivazione dei procedimenti disciplinari
previsti dai. =cr:atti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal
. rice.vimento della relativa documentazione,
parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall' Autorità garante
della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
10 ottobre 1990, n.287; decorso tale rennine i provvedimenti sono adottati anche in
mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una
31-7-1997
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SupP}D1WI1O,ordinario alla QÀZZE1TA
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"'."-'
.._- ,.
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.. .".
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relazione sull'attività' svolta dall' Autorità e
sui:,programmhii lavoro; la, rel'azione' contiene;:fia l'altro, dati e rendiconti" relativi: ai
settori di compete~
in particolare per'
quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai C?ÌPitali,alla diffu-,
sione' potenziale ed effettiva; agli ascolti e
.alle' letture rilevate;,' a!la pluralità deIle- opinioni presenti neI sistema informativo, alle.
partecipazioniincrociaie
t:i-a
S-m gcrmIi~ -, n. 177
UFFICIALE
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o.. '-.-.-..-.
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,don l'evidenziazione degli' elementi di cui
. aFpresente COmIna., "
"~' 9: ~,[;'i\utorità,:: entro novanta. giorni dal
primo insediamento, adotta un regolamento
concernente l'organizzazione e' il funzionainento, i bilanci, i rendiconti e 'la gestione
delle spese" anche in deroga alle disposizioni, sulla contabilità. generale delld Stato,
nonchè il trattamento giuridico ed economi,
radio, ielevisio-, . <:0 del., personale' 'addetto, sulla base della
ne; stampa quotidiana, stampa' periodica' e
altri mezzi di comunicazione a livello na','
zionale e comunitario; .
. 13) autorizza i trasferimenti di proprietà deilesocietà che esercitano l'attiVità
racliotelevisiva
previsti dalla legge; ...'
. . .
14) esercita tutte' le altre funzioni e
poteri 'previsti nella legge 14novèmere
1995'n.A81, nonchè tutte le altre funzioni
dell' Autorità nOlr espressamente attribuite
alla commissione per' le infrastrutture e le
reri'e alla co=issi6nè'" per i servizi e- 'i
.
prodotti."
disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di
svolgimento, dei concorsi e le' procedure per
l'immissione nel ruolo del personale assun'to' con contratto a tempo determinato ai
se~i del comma,18. L'Autorità provved~ .,:;J
.
,all ~utonoma gestione delle spese per il
prop~?: \t=:ionamento nei ~ti
d~l. fondo
stanZ1ato. a' tale scopo neI bilanC10 dello
,Stato ed iscritto in 'apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa' del Ministero
del tesoro.. L'Autorità adòtta 'regolamenti
,sulle modalità operative e comporta.mentali
..
del personale, dei dirigenti e dei componen'.
'.
7. Le. compete=
indicate al co=a.
6 ti della Autorità 'attraverso l'emanazione di
- possono essere ridismòuite con il regola- :un documento denominato Codice' etico
mento di org:on?;;one
dell' Autorità di cui dell'Autorità per le garanzie nelle, comunial comma 9, /,~...
.
cazioni. Tutte le delibere- ed i; regòlamenti
8. La separazione. contabile. e ammini- ,di cui al. presente comma sono adottati
strativa, cui sono tenute le imprese operanti dall' Autorità con il voto favorevole della
nel settore' destinatarie di concessioni o' au- maggioranza' assoluta dei suoi componenti
torizzaZioni, deve consentire l'evidenziazio10. Qualunque soggetto, portatore di inte.
,ne dei"corrispettivi per l'accesso e l'inter.
ressi' pubblici o privati, nonchè i 'pOrtatori '-i
connessione alle infrastrutture di telecomu- di interessi diffusi costituiti, 'in asSociazioni.J
nicazione, l' evidenziazion~ degli oneri re!a~' o comitati, cui possa, derivare un pregiudirivi al servizio universale' e quella dell'atti-zio
dal provvedimento, hanno facoltà,di.de.'
vità di' installazione- e gestione delle infra- nunziare violazioni di norme di competenza
strutture separata da quella di fornitura, del dell' Autorità e di intervenire nei procediservizio e la verifica dell'insussistenza di menti.
sussidi incrociati e di pratiche discriminatol I. L' Autorità disciplina con propri provrie. La separazione contabile deve essere at. vedimenti lè modalità per' la soluzione non
tuata nel termine previsto dal regolamento
giurisdizionale delle controversie che posdi cui all'articolo 1, comma 2, 'del decie. sono insorgere' fra utenti o Categorie di
to-!egge 23 .òt!obre1996, n; 545, convertitO, utenti ed un soggetto autorizzato o destinacori modifièazioni, dalla legge 23 dicembre tario di licenze oppure tra soggetti autoriz1996, n. 650. Le imprese operanti nel setto-, zati o destinatari di licenze tra loro. Per le
re delle telecomunicazioni pubblicano entro predette controversie, individuate con provdue mesi dall'approvazione del bilancio un vedimenti dell'Autorità, non può proporsi
documento riassuntivo dei dati di bilancio" ricorso in sede giurisdizionale fmo a che
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SuppleinOiiO.icIiiitiTlo
alla GAZZETIA
UFFICIALE
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--n()~~ia. stato esperito uu,.téniativo obbliga-.
torio di:coriciliazione da ultimare entro tenta' giorni dalla. proposizione dell'istanza
all' Autorità... A tal fine, i termini per agire
in sede giurisdizionale. sono sospesi fino alla- scadenza del temline per la conclusione
del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti d~ll' Autorità definiscono le.procedure-relative in criteri-minimi
adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure
non giurisdizionali a tutela dei consumatori
Bolzano adotta un reg()lamento per definire
le materie 'di sua competenza che possono
essere delegate ai comitati regionali per le
comunicazioni. Nell' esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consuJenza- di soggetti o' organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all' Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell' interno
per gli aspetti di comune interesse.
14- Il reclutamento del personale- di ruolo
I
e . degli utenti. r criteri individuati dall' Au- dei comitati regionali per le comunicazioni (
torità nella definizione delle predette proce- avviene prioritariamente mediante le proce.o
dure costituiscono principi per la definizio- . dure/di-mobilità
previste dall'articolo 4, i
ne delle controversie che le parti concordi- comÌna 2, del decreto-legge 12 maggio: \
nn di deferire ad. àrbitri.
1995, n. 163, convertito, con modifjcazioni, i
,:-,, ' 13. L'Autorità si avvale degli oreanidel
dalla legge 11 luglio 1995, TI- 273, per il l!
'Ministero delle comunicazioni-e degli orga- personale in ruolo del Ministero delle poste'
rii de(Ministero dell' interno per la sicurez. e delle telecomunicazioni che, alla data di
za ela regolarità dei servizi di telecomuni- en!rata in vigore della presente legge-, risuJti
cazioni" nonchè degli organi e -delle istituC applicato. al relativo ispettorato territoriale.
zioni di cui può attualmente avvalersi, se- Analoga priorità è riconosciuta al personale
condo le IÌOIme vigenti, il Garante per- la in posizione' ~ comando dall'Ente poste
radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo
italiane presso gli stessi ispettorati teDitole esigenze di dccentramento sul territorio
riali, nei limiti della dotazione. organica del
al fine - di assicurare le necessarie --funzioni Ministero, stabilita dal decreta-legge 23 otdi' governoi. di garanzia e di contr()llo in te- tobre 1996, n. 540, i cui. effi:tti-sono stati
ma di comùnicazione, sono funzionalmente
fatti salvi dalla legge 23 dicèmbr~ 1996,
orgam dell!Autorità. i comitati reiionali per n:-650.
.
15, Con decretO del Ministro dell'mterle comunicaZioni, che possono istituirsi con
leggi:regionaJi -entro sei mesi dall' insedia- no, di cOncerto con il-Ministro delle comumento, ai qUali sono' altresì attribuite le nicazioni- e- con il Ministro del tesoro, sono
--==:>
competenZeariuilmente svolte dai comitati determinati le strUtture; il pe-rsonale ed i
i
regionali radioteleViS1vi. L'Autorità, -d'inte- mezzi di cui si avvale il. servizio-di polizia
sa con -la ConfereiIza pemlanente per i rap- delle telecomunicazioni, nei limiti delle doporti !ra lo stato, le regioni e le province tazioni orgaIriche del personale dei"Ministeautonome di Trento e di Bolzano, individua ro deli' interno e degli stanzianìenti iscritti
gli indirizzi generali relativi ai requisiti ri- nello stato di previsione dello stesso Minichiesti ai componenti, ai criteri di incompa- stero, rubrica sicurezza pubblica. Con detibilità degli stessi, ai modi organizzativi e creto del Ministro delle finanze. di concerto
di finanziamento dei comitati. Entro il ter- con il Ministro dell'interno, con il Ministro
mine di cui al secondo periodo e in caso di delle comunicazioni e con il Ministro del
inadempienza le- funzioni dei comitati re- tesoro, sono determinati le strUtture, il pergionali per le comunicazioni sono .assicurate sonale e i mezzi della Guardia di finanza
dai comitati regionali radiotelevisivi ope- per i compiti d'istituto nello specifico settoranti.-L'Autorità d'intesa con la Conferenza re della radiodiffusione e dell' editoria.
permanente per i rapporti tra lo Stato, le re16. L'Autorità collabora anche mediante
gioni e le province autonome di Trento e di scambi ed informazioni. con le Autorità e le
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amministtmoni competenti degli Stati este- nell'ambito del personale, dipendente .dal
.ri: arfine di àgevolare')e:rispettive ,fun~ MiIiistèiodelle comunic:aziciitf"
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dei Garante per' 1£ ~riiliodiffuSiOnee
17, È istituito il ruolo organico del. perso- i' editoria purchè in possessO delle. cempenale ,dipendente dell' Autorità nel, limite' di tenze e dei requisiti, di 'professionalità ed
duecentosessanta unità. Alla definitiva de. esperienza richiesti per l' espletameilto delle
termiT1~7Ìone. della. pianta organica' si proce-
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21: All'Autorità si applicano Ie'di~poside, co~ ~e:::eto del Presidente d~l. Consiglio,
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,zioni di cui all'articolo 2 della.clegge 14 nos~ ~roposta del, ~tro.~:lle"
comumcazlODJ dI. co~c:rto con il ;~tro
vembre I995, n. 481",non derogate dalle didel te~oro e con il .MlIllStro per la, .~~esposizioni
della' presente legge. 'Le disposipubblica, su parere conforme dell Autemta., "zioni del comma 9 limitatamente alla deroin base alla ~evazi?ne. dei carichi dUavo- ga alle norme su!!; contabilità generale delro, anche memante 11ncorso alle procedUre Io "Stàto', nonchèdeicomriU
16 e 19 'del
di mobilità ,previste dalla ~orma~va' vi~ente .presente articolo si applicanO"anche 'alle'al- ..
con ,glist3Il':lamen~ or- 'tre Autorità istituite dalla leggi: 14 novein- 'C)
e, co~p::no~e~te
dinan di bilanCle. preV1sn per 11 funziona- bre 1995 n. 481 senza oneri a èarlco 'dello'
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18: L'Autorità, in aggi.unta al pers~nale. ' 22' Còn effetto dalla.. data di entrata in
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denn con contratto a. tempo de termmato,. di
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dal comma 9, del presente articolo,
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30, della legge l~ novembre 1995, n. 481.
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19. L'Autorità. può avvalersi, per motiva~
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altre a.II11l1iniStr3otti pubbliche o di enti delle nOrm~ di cm al C01DIl1I.
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo prese~te ~colo sono abrogati,l.COmmI 7 e
19~,
nelle forme previste dai rispettivi' ordina. 8 dell artlcolo 6 dell.a le~e 6 ~o'
menti,~ovvero, in aspettativa: ai sensi dell'ar- n. 223. ~ abrogata al~l ,o,~ norma mtirolo 13 del decreta, del Presidente della compatloile con .le disposiziom ,della preRepubblica, il luglio 1980, n.382, e sue- sent,e le&.;:., Dalla data ~lsuo~i~~en-)
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su~en,tra.
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~ent:I.
c::ssive modificazioni,. in numero non. superiore, complessivamente, a' trenta unità. e ~~tlV1
e ~~~onali~' ~ nella..tìtolaTlU
del
rapp'ortl
attlV1e P3SS1V1:facentlcapo
per non',oltre il 20' per =to delle qualifiche dirigenziali,' lasciando non coperto un al Garante per la radiodiffusione e l' edi.'
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corrispondente numero di posti di, ruolo. Al toria.,
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Entro
novanta
giorni
dalla
data
di
personale di cui'al presente eo=a
è corrisposta l'indemrità prevista, cian'ar!icolo 411 entrata in vigore della, presente legge, su
del decreto !!el'Presidente della Repubblica
proposta del Ministro delle comunicazioni,
10 luglio 1991, n.231...',
sono emanati uno o più rCgelamenti,.ai, sen20. In sede di prima attuazione della pre-' si dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
sente legge..'[,Aucorità può provvedere al re- agosto 1988, n. 400, per individuare. le
dutamento del personale. di ruolo, nella mi- competenze trasferite, coordinare le funziosura massima del 50 per cento dei posti dio, ni dell'AUtorità con quelle delle pubbliche
sponibili nella pianta organica, mediante amministrazioni interessate dal trasferimenapposita selezione proporzionalmente alle to di competenze, riorganizzare o sopprime-,
funzioni ed alle competenze trasferitel re gli uffici di dette amministrazioni e rive,
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Suppl.muiio
ordinario alla GAZZE1TA UFFTCIALE
dcre.le relative piante organiche. A decorre-
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S<rie
ien~ià1e
-=- n. lT7
giudice pronuncia specificamente sulle spese. del pr~o
cautelare; Le parti interessate hanno. facoltà di proporre appello contro
la sentenza pronunciaia dal tribunale- =inistrativo regionale del Lazio subito dopo la
pubblicazione del dispositivo, con riserva
dei motivi, che dovranno essere proposti
entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in. caso di, appello 'immediato si applica l'articolo 33 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034. .
28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli Utenti, composto da
espe;ri ~esignati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti
dei servizi. di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone' particolarmente qualificao25. Fino. all' entrata in funzione dell' Au- te in campo giuridico, sociologico, psicolotorità il Ministero. delle comunicazioni svol- gicc, pedàgogico, educativo e' mass-mediage le. funzioni attribuite all' Autorità dalla le, che si sono distinte nella affe=azione
presente legge, salvo quelle attribuite al Ga- dei diritti e della dignità della persona '0
rame per-la radiodiffusione e l'editOria, an- delle particolari esige= di tutela dei minoche ai fini. di quanto previsto dall' articolo ri. Il Consiglio nazionale degli utenti espril-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, me pareri e' fo=ula proposte all' Autorità,
IL332, c6nvertito, = modificazioni, dalla al Parlamento e al Governo e a tutti gli orlegge 30 luglio 1994, n. 474.
ganismi pubblici e privati, che hanno com.
26. I riC:Jrsi avverso i provvedimenti petenza in materia audiovisiva o svolgono
dell' Autorità rientrano nella giurisdizione attività in questi settori su tutte .Ie questioni
esclusiva del giudice ammIDistrativo. La concernenti la salvaguardia dei diritti e le
competenza di. primo grado è attribuita in legittime esige= dei cittadini, quali soggetti attivi dd processo comunicativo, provia esclusiva ed inderogabile al tribunale
.
muovendo altresì iniziative di cenfronto e
"mmini<trativo regionale del Lazio.
n. Il tribunale "mministrativo regionale di dibattito su detti temi. Con proprio regodel Lazio, chiamato a. pronunciarsi sulla do- lamento l'Autorità detta i criteri per la desimanda di sospensione di provvedimenti gnazione, l' org"ni77'~one e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e
dell'Autorità, può definire i=ediatamente
il giudizio nel' merito, con motivazione in fissa il numero dei suoi componenti, il quaforma abbreviata. Le medesime disposizioni le non deve essere superiore a undici. I pasi applicano davanti al Consiglio di Stato in reri e le proposte che attengono alla tutela
1,
caso di domanda di sospensione della sen- dei diritti di cui all'articolo l, ce=a
tenza appellata. Tutti i. te=ini processuali della legae
_o 31 dicembre 1996, n.675, sono
sono ridotti della metà ed il dispositivo del- trasmessi al Gar<,nte per la protezione dei
la sentenza è pubblicatO. entro sette giorni dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni
dalla data dell'udienza con deposito in cance!leria. Nel caso di concessione del prov- richieste dall' Autorità espongono dati ccnvedimento cautelare, l'udienza di discussio- tahili o fatti concernenti l'esercizio della
ne del merito della causa deve essere cele- propria attività non rispondenti al vero,
brala entro sessanta giorni. Con la sentenza sono puniti con le pene previste dall'ar- .
che definisce il giudizio amministrativo il ticolo 2621 del codice civile.
re. dalla:.dati. di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uf~
fici soppressi o..riorganizzati, indicate nei
regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istiruito un Forum permanente per
le comunicazioni. composto' oltre che da
rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza' e da
operatOri del settore. Il Forum per le comu- .
nicazioni ha C:Jmpitidi studio e di proposta
nel settore della multimedialità e. delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finan.
oziari aggiuntivi per lo Stato.
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SlIppl<nwuo ordinario alla GAZZETI'A UffiCIALE
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30. I saggetti che. nen provvedana,. nd
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2. Gli atti 'giuric!ici, le:aperaziani' di con-
. teIriiini; .e-éon: le madalità- prescritti;, alla' co-. ~nttaziane e'le: intese che contrastano, con i
'''~mUi1ica2:rane:der decumenti; dei dati e: delle' 'diVieti di cui, 'al' presente articola, sana
nati2ie.
'richiestidall'Autarità
'sana
puniti.
cClI:la SaDzIane' .mmini..trativa pecuniaria.
da lire un miliane' a lire 'duecenta miliani
irragata dalla stessa Aut~rità.
.
31. I saggetti ch~ nan ottemperano, agli
erdini e alle diffide dell' Autarità, impartiti.
ai sensi della presente legge,', sona' ptini,tf
con la sanziane amministrativa pe~aria
da lire venti milioni a lire cinquecentoririlieni: sé l'inattemper<illza riguarda: provvedimenii adattati in ordine alla vialaziane
delle ,narme
sulle posiziani daminanti"si
.
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app li,ca a CIasCun
sagge
eressa t o una
, tt a' m t,,'
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Sa.DZ1aneamIIllllIS
tra
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va.
pe=a.na
nan m-,
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ferian: "a! 2 per cento, e nan 'suneriare a! 5
per ~nta'del fattunito réalizzat~ dalla stessa , soggetta neIl' u!tImo' eser=a c hi uso, an.
d lla conteten~rmente, alla ~otifi'
. =o~~
e.
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n1,ùli.
nsultatI
delle analiSI
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con
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effettuate.
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prapna
rega lamenta,
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nel confrantI
a reuerata,
del titala.redi lic::nza O-.autarizzaziane e
conc::ssiane anche la sespensiane dell'attività, Per un periodo non superiare ai sei
mesi.,- avvero, la revoca.
An.2.
di posi,,;ofli dnminanti)
"
-14-
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. dis ' lina '
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I pravve dim entI, ' di' CUI a! comma 7, i relativi procedimenti e le madalità
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"T'
Ia.re de bb ano,
di
comUnIcazlane.
'.1J. pa.rtlco
essere assicurati la natifica, dell'apertura
dell' istruttaria ai seggetti interessati, la pasS1Cilità di qUesti di presentare proprie deduziani in ,egni stadio, dell'istruttoria., il patere
'dell' Autorità di richiedere ai soggetti interessan"e. a terzi che ne siano, in passesse di
fernire' infarmaziani e di esibire decumenti
utili. all'istruttoria stessa. L'Autorità è lenu,ta a rispett:ire. gli obblighi di, riservat=
'inerenti alla tutela..delle: persone a delle im- ,-,~
prese: su notizie, infarmazioni e dati in cono-O
farmità alla narmativa in materia. di tutela
delle persene e di altri soggetti riSpetto a!
,
, trattamento, di datipersoriali
6. Ad. una stesse soggette' a a seggetti
contrellati da a collegati a. soggetti i quali a
lara vaI ta controllino, altri titalari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente narmativa, nan possano' essere rilasciate concessioni nè autarizzaziani che
consentano di irradia.repiù del 20 per cento,
rispettivamente delle reti televisive e radiafeniche a.na.iagiche e dei programmi televisivi a radiofanici numerici., in ambita nazianale; trasmessi su frequenze terrestri,
sulla base' del piana delle frequenze. Al fine
Ill,
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?Iesente co=a
seno, 1Ire~ate da? A~to~~.,
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-,2. Nel casI ~e~
co.=
~
- l, ~e la vlal~<;.!!e e
pa.rtlcol~e graV!~
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L Nei settari delle comunicazieni sonare
e ,televisive, anche nelle forme' evalutive,
realizzate con qualsiasi mezza teènice, della
multimedialità, dell'edi[aria anche elettrenica e delle connesse fonti di finanziamento"
è vietata.qùa.lsiasi alto o cempartamenta
avente per oggetto o per effetto, la cestituziene a il mantenimento di una pasiziane
daminante da parte di une stesse seggette
anche attraverso soggetti controllati e collegati.
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stazIOne Le SanZlam .mmtm"tIatlve
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~ae~~ti cazlasa,
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'3. I saggetti che aperana nei settari di
cui a! ca=a
1 sane abbligati a cOmunicaIl; all' Autarità e all' Autarità garant& della
conco~e~
.e. del mer~eJe
~tés~ "e le
. e~anI
di co~cen~enedi. c:u s~ne
partl al. fine dell eser=e
delle' nspetttve
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.V!gila. ~ az:~~nta e
s~l1 e:,"alUZlane del mercati relatIV!.al. ~ttan
dl'CUI.al comma 1, rendendo' pubbliCI con
appasit~ relaziani .~uali' al,.Parlamenta i
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31-1-1997
Supplm..1!to
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ordinario alla GAZZFITA
UFFICTALE
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te le emittenti in ambito nazionale e locale,
dell'ev.en~ale insufficienza di-ùeque=
di-
sponibili..in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei, canali
irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico .e televisivo di emittenti estere in
favore delle minoranze linguistiche riconosciUte e per: emittenti locali che trasmettono,
nelle lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati" nei commi 1 e 8,
ferma. restando la nullità di cui ai comma 2,
adom ,i' provvedimenti necessari per eliminaré o impedire il formarsi delle posizioni
di cui al comma 1 o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza,
apre un' istrUttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale
incerviens: affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di arti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei
pianti;
camIni 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e
b) parametri radioele:trici stabiliti in ordina la rimozione degli
efferii~'Ove l' Au-disDorre'
'misure che
mo!io ,uniforme secondo srandard interna- torità ritenga di dover
'zionalmente riconosciuti, tenendo conto di incidano s;;Ua strUttura d~ll'impiesa impoun adeguato periodo transitorio per adegua- nendo dismissiom di aziende o di rami di
azienda, è tenuta a determinare nel provvere la situazione attuale;
c)' segnali ricevibili senza disrurbi; , dimento stesso un congruo "termine entro il
d) riserve di frequenZa per la diffusio- quale provvedere alla disIniSsione; tale terne' del segnale radiofonico e televisivo con, .mine non può essere comunque superiore a
tecnoiogia digitale ed uso integrato del sa- dodici mesi. In ogni caso le disposizioni retellite, 'tIel cavo e dei ponti radio su fre- lative ai limiti di concentrazione di cui al
que= terrestri per i collegamenti tra gli . presente arricolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo dene concessioni e
impianti di radiodiffusione;
c) riserva in favore dell'eminenza tele- delle autorizzazioni.
8. Nell' esercizio dei propri poteri l' Autovisiva in ambito locale di un terzo dei carità
applica i seguenti crireri:
nali irradiabili per ogni bacino di utenza;
ulteriori risorse possono essere assegnate
a) i sog<Jertidestinatari
di concessioni
_o
all'emitt=a
locale successivamente alla televisive in ambito nazionale anche per il
pianificazione. l bacini, televisivi sono di servizio pubblico, di autori=ioni
per tranorma coincidemi con il territorio della re- smissioni codificate in ambito nazionale,
gione, quelli radiofonici con il territorio ovvero di entrambi i prowedimenci possono
raccogliere proventi per una quota non sudella provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compa- periore al 30 per cento delle risorse del settibilità tecniche, in tennini di copertura del tore televisivo in ambito nazionale riferito
territorio e comunque bilanciamento, su tut- alle trasmissioni via etere terrestre e codifi,
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Serie generale "..' n. 177'
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di consenfue l'avvio dei mercati nel rispetto
dei. principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente 'ai programmi, televisivi
o radiofonici nllIIlerici l'Autorità può stabilire un penodo transitorio nel quale non
vengono applicati i limiti previsti .nel presente comma. L'Autorità può stabilire per
l'emittenza radiofonica in ambito nazionale
una percentuale maggiore 'al 20 per cento
nel rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze,' redatto per
l'ubicaZione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tUtelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province au\onome di Trento e di Balzano, l'Autorità
, fissa il nllIIlero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell' evoluzione tecnologica e
delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) lo~li77"7\one comune degli im-
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31-7-1997
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serVifi<i/ :pubìi~¥.'I~g~i#el1.0::~'dei
diritti.
' d) i soggetti Che comunque' -detengono
deI1.'Erario;non~~ ~~~'p'~_~liçità nazionale
partecipazioni in imprese operanti nei settoe locale, (i;Cspettànze per televendite e da ri della radiotelevisione e dell'editoria di
sponsorizZazioni;" proventi' d,a' convenzioni
giornali quotidiani e, periodici possono racCon soggetti: pubblici; ricavi' da offerta tele- dogliere, sommando i ricavi dei due.se;tori,
visiva a pagàmentp~31 netto delle spettanze
~roventi non superiori al 20 per ctnto, del
delle agenzie cti intermectiazione. Il calcolo~ totale nazionale delle risorse derivanti da
per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti ~a 'pubblicità, spettanze per televenctite, sponofferta televisiva a pagamento è corisiderato so\¥zazioni, proventi da convenzioni con
nella misura del 50 per' cento per un perio- .soggetti pubblici, finanziamento 'del. servizio
do di tre' aIIlli a condizione che tale offerta pubçlico, ricavi da, offerta televisiva a paga. sia effettuàta
esclusivamente su cavo o 'da mento,' vendite e abbonamenti di quotictiani
,satellite; la, quota cti cui' al primo periodo e periodici, dal mercato dell' ectitoria elettrodella presente lettera non: può essere supe- nica destinata
ro~sumo de~e famiglie; è
riore al 25 per c..'"Dtoqualora il. fatturato lor7 fatta salva la dlScIDlma sulle UIlDrese ectitn-" ::~
do complessivo dei soggetti autorizzari per ci di,gior:nali' quoiidiani o peri~dici' cti cui
trasmissioiù televisive:.'a.,pagamento
sia' alla legge' 5 agosto 1981, n. 416, e-successiuguale o superiore al 20 per cento del fattu- ve modificazioni. È fatto salvo il rispetto
rato globale dels.ettore televisivo Dazio- dei limiti per singolo settore previsti dalla
.
presente legge;
.
,
naIe'
.
.
,
.
e) le concessionarie di pubblicità posb) i soggetti desrinatari cti Concessioni
radiofoniche in ambito nazioziaJ.e possono sono raccogliere nei settori ractiofonico ovraccoglie're. le ri~rSeeèonOmiche
calcolate vero televisivo risorse economiche non oltre
sui proventi. a.:riv;}intFd:i'y~~blicità
e da le quote previste nelle-Iettere a), b), c) ed).
sponso=0J];:Pez:,l1na
q~ ta . non superio- L'impresa concessionaria di pubblicità, conre al 30 per,,=nto del totale' delle risorse trollata da o collegata ad un soggetto destidel settore radiofonico:'Ai--fiIii: dello' svilup- natario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anpo del settore nella iaSè':hiiiiale" l'Autorità
può ~bjlire,:ma,'~~-W~:~g:.5>ita delle ri- che per altri soggetti desrinatari di concessorse econOInlche'mag'glore;di,quella preV1- sione in ambito locale, 'nei limiti previsti
sta nellii'.pr~~é'j~~'~~~::::
'.'
' dal primo periodo della presente lettera ed a "'\,J
condizione che detta impresa concessionaria,
c) j'sogg~itl;deStinjitar.:f:;ili~autorizzazioci. per .èmitteritnereVisive:"\tiacavo
ovvero raccolga in esclusiva la pubblicità per il
,,,,_,,,,"'>,<
.
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u"-",",,
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,"
VIa. satellite:. possono. :f<lCC?gliere proventi soggetto concessionario o autorizzato che la
non superiori al 30 'per.cento..del totale del- ,controlla o è ad essa collegato.
le risorse ..riferito ,3J. settore','dèlle emittenti
9. Qualora anche uno solo dei limiti
televisivenazjonali,Via ~è:i~~'e delle emit-quantitativi
indicati nelle lettere a). b) e c)
tenti via satellite. Al fine di 'Consentire l'av- del comma 8. sia stato raggiunto mectiante
vio dei mercat1;nel rispetto dei principi del 'intese o concentrazioni, l'Autorità provvepluralismo edellacoricon-enza,
l'Autorità
de; nel rispetto del principio del contradditdetermina un periodolr3.nsitorio nel qu:lle itorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti
non vengorio applicati i limiti previsti nella che esercitano l'attività radiotelevisiva supresente lettera.,NelCà.so:di programmi of- 'perano, al momento dell'entrata in vigore
fero in modo coorctiriàio,i limiti di cui alla della presente legge, i limiti cti cui al compresente lettérasi"~ppÙcajjo con riferimento
ma 8, mediante lo sviluppo spontaneo
alle singole 'emitt~nù" idevisive via cavo dell'impresa che non determini una posizio-
~
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,
,
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-16-
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31-7-1997
Suppimre1lJo
alla GAZZETTA UFFìCIALE
ordinario
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.
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"'.
Serie generoJe - n. 177
..
"n
ne dominante nè elimini o riduca. il plurali- rità, la trasmissione .simultanea su altri mez.
smo e la. concorrenza, l'Autorità, con atto ':ci trasmissivi.
..
.
motivato e informatone il Parlamento, non
14. Ai fini della definizione di posizione
provvede ai sensi del comma 7. Ai fini del- dominante, t. soggetti. che raccolgono publa verifica, da compiere prima della data di blicità per una quota superiore' al 50 per
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni
cento del fatturato di una emittente, e i proe delle autorizzazioni, l'Autorità invita i duttori e' i distributori di produzioni audiosoggetti interessaù a dimostrare, entro i. ter- visive che su base annua fomiscono'prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per
mini prefissati; mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione do- una percentuale superiore al 35 per cento
minante vietata perchè la quota raggiunta è del tempo di diffusione giornaliero o al 35
inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero per cento .della fascia di maggiore ascolto,
perchè, pur essendo stati superati i limiti di così come definita daIl'Autorità,sono equiparati ad un soggetto destinatario di concescui al comma 8 nel mercato di riferimento,
individuati .tenendo conto, tra l'altro, sione o autorizzazione. Nel tempo di diffudell' esistenza o meno di vincoli. tecnici, sio~-1ion vengono conteggiate le interrueconomici o giuridici all'ingresso nel mer- zioiii pubblicitarie e le ieIevendite.
15. Ai fini' della applicazione del comma
c:ìto di ,riferimento, della possibilità di ac8,
alla concessionaria di pubblicità che rac,Cessa ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della coglie una quota superiore al 50 per cento
struttura degli stessi, non si configura una dei proventi derivanti da pubblicità, spensoposizione dominante vietata. Compete in rizzazioni e spettanze da televendite di ciaogni caso all' Autorità effenuare ogni alITO scun soggetto desrinatario. di concessioni
opportuno accertameruo al fine di verificare ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero.' ammontare dei proventi ad
l'esatta situazione in essere.
10. I limiti di cui al co=a
8 non si ap- esso deriva1Ìti da pubblicità, sponsori=zioplicano ai soggetti desrinatari: di una con. ni e scettanze da televendite.
16. 'Ai fini della individuazione delle pocessione .televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autOrizzazione per sizioni dominanti vietate dalla presente !e'gge si considerano anche..le partecipazioni al
offerta televisiva a pagamentO via cavo o
via satellite, in entrambi i casi per l'iITadia- capitale acquisite o comunque possedute
per il tra:inite di società anche indirettamenzione di un solo progra=a
nazionale.
te controllate, di società fiàuciarie o per in11. il superamento dei limiti quanritativi
terposta persona; Si considerano acq1Ùsite le
relativi aIl'acquisizione di risorse economi- partecipazioni che yengono ad appartenere
che indicati nel comma S deve essere veri- ad un soggetto divc:rso da quello cui apparficato nell'ambito di un c~:mg:ruoperiodo di tenevano prec..'"dentemente anche in CODSetempo, in ogni caso non superiore ai dodici . guenza o in connessione ad ciperazioni di.
mesI.
fusione, scissione, scorporo, trasferimento
12. L'Autorità, in oC:::lSione della relazio- d'azienda o simili che interessino tali sogne' al Parlamento sulle caraneristiche dei getti. Allorchè tra i diversi soci esistano acmercati di riferimento, deve pronunciarsi cordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
espressamente sulla adeguate=
dei limiti al!' esercizio concertato del voto, o comunindicati ne! presente anicolo.
que alla gestione della società,. diversi dalla
13. Al fine di favorire la progressiva af- mera consultazione tra soci, ciascuno dei
fermazione delle nuove tecnologie trasmis- soci è considerato, ai fini della presente
sive, ai destinai ari di concessioni radiotele- legge, come titolare della somma di azioni
visive in chiaro su frequenze terrestri è o quOte detenute dai soci contraenti o da
consenùta, previa autorizzazione dell' Auto- essi controUate.
-17
-
.
.
...
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":-:".~'
.
31.7.1997".
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Sùpplém.nta'-"orriinario alla 'GAZZE:I'TA
.
.
..
UFFICIALE
S.ri. g<n~ra/. . il. 177
I
17. Ai fmi della presentei.~gge: il c(nitrol- 'diante accordi di tipo associativa anche con
la suSsiste,. anche con riferimento a soggetti, operatori di' coriiimicazione .desriIiataridi
diversi dalle società, nei casi. previsti. Concessione, autori=zione,
licenza a codall'articolo 2359, commi. prima ,e seconda, munque iscritti nel registra di cui all'articoI
del codi~ civile.,
lo 1, comma 6,. lettera a), numera 5), della
18. li controllo SI,consIdera. esIstente nel- presente legge; La piattaforma è aperti! alla
la forma
dell'influenza dominante, salva, urili77"?1one di chi ne faccia richiesta in
,'.
prova
contraria,
allorchè ~corra
una ,delle" .base
a titolo
idonea,
secondo
principi
di
,- .
'.
seguenti situazioni:
trasparenza, di. concorrenza e di non discria) esistenza di un soggetta che, da so- minazione. L'AUtorità vigila sulla costitu"
lo a in base alla conc~:uz:ione con altri..so- ' zione e sulla gestione della piattaforma, gaci, abbia la possibilità di esercitare la mag- ranfendo, mediante l'adozione: di snecifici
gioranzadeivoti
dell'assemblea ordinaria a provvedimenti, anche ai sensi dei.co~
31
di nominare o revocare la maggioranza de- e 32 dell'articola 'l, l'osservanza' dei
.
'
.
.
-ili amministrar . ari' ' .
b) sussistenza di rapporei, anche trii soci, di 'carattere finanziario e orgarrizzativo' o
economica idonei a conseguire uno dei' seguenti effetti:
principi
di. trasparenza,
di concorrenza
e di
nondis<;riminazione tra i soggetti pubblici e "
privati.; ,nonchè tra i soggetti partecipanti
all' aa:ordo di cui al presente comma e soggetti teIZÌ che intendano distribuire proprie
trasmissioni mediante la stessa piattaforma.
1) la. trasmissione degli utili e delle
20. Ai, fini del]' applicazione degli articoli
perdire;
4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
2) il coordinamento della gestione
deli' articolo 7 del, decreto-legge 27 agosto
dell'impresa conquelia di altre imprese ai
1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
fini del persegÙimento,
di uno scopo co- ,
.
dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, per tramune" ,
. l-.
./.'
3) 1)ttI:ib\cione di poreri maggiori smissioni quotidiane si intendono "quelle efrispecro a quelli derivanti dalle'azioni o dal- ' fettuate nel limite orario previsto dalle suddette dispostcioni, con fiequenza non infele quore possedute;
riore a cinque giorni alla settimana. o, in al- :I-).i'attribuzione a soggetti diversi da
quelli legittimati in base all'assetto proprie- ternativa, a cento venti giorni al semestre.
tario di p'oteri nella scelta degli amministratori e dei ,dirigenti delle imprese;
AI!. 3..
c) l'assoggettamento a direzione comu(Norme sulI'emitteltZ1l radio televisiva)
ne, che puÒ risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi
1. È consentita ai soggetti legittimamenre
"mmiT1istrativi o 'per altri significativi e
..'
operanti alla data di entrata in vigore della
qualificati
elementi.
presen.te legge la prose=ione
dell'eserci19. fu deroga, alle disposizioni del pre' zio della radiodiffusione sonora e te!evi~iva
sente articolo, salvo quanro previsto dal in chiara in ambito nazionale e locale fino
al. rilascio delie. nuove concessioni ovvero
co=a
8, lettera c), la. società concessiona,
ria del servizio pubblico radiotelevisivo e la fino alla reiezione della domanda ,e .comunsocierà concessionaria del servizio pubblico que non oltre. il 30 aprile 1998.
di telecomunicazioni, tra loro congiunra2.. L'Autorità approva il piano nazionale
mente, possono partecipare ad una piatta- di assegnazione delle fiequenze di cui
forma unica per trasmissioni digitali da sa" all' articolo 2, comma 6, entra e non oltre il
tellite e via cavo e per trasmissioni codifi- 31 gennaio 1998. Sulla base del piano na.
care in forma analogica su reti terrestri, me- zionale di assegnazione delle frequenze soi
-18-
;
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31-1-1997
Supp/onDIlD ordinorio alla GAZZE'ITA
,
no rilasciat~; entro e non oltre il 30 aprile
1998, le nuove' concessioni radiotelevisive
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a) per, le emittenti. radiotelevisive na.." ''''''':~.",'
Zlonali: '.
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l) una misura adeguata: '~i' capitale
.
.
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privitte.Tali 'eoncessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere, rilasciate, e la previsione di norme che consentano la
nel rispetto delle condizioni defuiite in un massima-' trasparenza societaria anche con
regolamento. adottato dall' Autorità tenendo riferimento ai co=i, 16 e 17 dell'articolo
conto anche dei principi di cui al co=a
3, 2;
2) una distinzione, fra i soggetti ria società per azioni, in accomapdita' per
azioni, a responsabilità limitata e cooperati- chiedenti, delle emittenti che, in base al
ve, Le società di cui al, presente co=a
de. progetto editoriale presentato, garantiscano
vono essere di nazionalità italiana ovvero di una, proposta di produzioni destmate a diuno Stato appartenente all'Unione europea. versificare l'offerta. in relazione alle condiil controllo delle società da parte di soggetti zioni di mercato, Una quota rilevante eli au.'
di cittadinanza o nazionalità di Stati non toproduzione e di produzione itaJia.na ed
appartenenti aI1'Ullione europea è consenti- euroP,ea,. una consistente progr~mm"7Ìone
to a condizione che detti Stati pratichino rise.';ata' all' informazione, un adeguato nu.
nei confronti dell'Italia un trattamento di mero di addetti, pialli di investimento coor.
effettiva, reciprocità~ fatte salve le disposi- dinati con il progetto editoriale;
,
b) per le emittenti radiotelevisive locali
zioÌ1iderivanti da accordi internazionali. Gli
"mmini~tra[ori delle società richiedenti la e la radiodiffuSione sonora nazionale, i se.
conc:ssione non devono aver riportato con. guenti eriteri direttivi:
danna' irrevocabile a pena detentiva per del) la semplificazione delle condiziolitto nou colposo superiore a sei mesi e non
ni,
dei
'requisiti
soggettivi e delle procedure
devono essere stati sottoposri a misura di
di rilascio, delle concessioni;
sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, li2) la distinzione' delle emittenti ramitatame:lte alla raeliodiffusione sonora, è
diotelevisive locali in emittenti aventi scopi
autorizzata ad una deroga per le scadenze esclusivamente commerciali ed emittenti
rrevisre al comma 1 ,e per quelle previste con, obblighi di informazione in base' a 'eriper la predisposizione del piano nazion'31e . teri che verranno stabiliti dall' Autorità. La
di assegnazione e del conseguente rilascio possibilità di accedere a provvideDze ed indelle concessioni, qualora la complessità
centivi, anche già previsti da precedepti didel piano radiofonico impedisca la sua ste- sposizioni di legge, è riservata in via eschisura nei tempi indicati. TI piano dovrà co- sÌva alle emittenti con obblighi di informamunque essere elaborato entro il 31 dicem- zione ed alle emittenti di cui all'articolo 16,
bre 1998 e il rilascio delle relative conces- co=a
5, della legge 6 agosto 1990,
siolli dovrà avvenire entro e. non oltre il 30 n.223;
.
aprile 1999. In caso di deroga è consentila
3) la previsione di norme atte a fala prosecuzione dell' esercizio, della radio- vorire la messa in comune di strutture di
diffusione sonora di cui al comma l, fino al produzione e di trasmissione, gli investirilascio delle nuove concessioni ovvero fino menti tecnici e produttivi, le compravendile
alla reiezione della domanda e comunque di aziende imoianti o rarn.i di aziende, le
dismissioni e ie fusioni nonchè la costitu.
non oltre il 30 aprile 1999.
zione di consorzi di servizi e l'ingresso del.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al le emittenti radiotelevisive locali nel merc:!'
.
comma' 2, emanato dopo aver sentito le as- to dei servizi di telecomunicazioni;
4)
la
possibilità
per
le
emittenti
rasociazioni a carattere nazionale dei titolari
diotelevisive locali di trasmettere programdi emittenti o reti private, prevede:
-19-
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"iuppJ~'nlIJ onfÙl;;rlo:.aJ!a'GAZZETD\UFFTcrALE _.
\::~.!;-~..r~. .
",cc-Siin;,.'g<n.TiiJi': n. 177'
I
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.
mi i~6rmativi differenziati per non oltre un,
quinto delle ore di. trasmissione giornaliera
in relazione' ille .diverse aree territoriali
comprese. nel bacino. di utenza;
.
5) la previsione ,cii norme specifich~
in materia di pubplicità, spcnsorizzazioni e
televendile;
,
.6) in attesa che il ,Governo emani.
uno o più regolamenti nei confronti,. de'gli
esercenti la radiodiffusione sonora' e televi-I
siva. in ambitO locale, le sanzioni previst~
daIl'arricolo 31 della legge 6 agosto. 1990;
n. 223, sono ridotte ad~un decimo;, . .
.7) ~el sistema radiotelevisivo' nazionac
le, assttmono parricolare valore le emittenti
loèali che decidono di. dedicare almeno. 11
70' p~r cento della programmazione. monoternatica quotidiana a temi di chiara utilità
sociale, quali salme, sanità e servizi sociali,
e classificabili come vere e proprie emittenti di serviZio. Le emittenti locali a programmazione manate matica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche
nella divisione "della parte di pubblicità
pubblica. riservatfalle emittenti locali ed alle radio locali/Dnazionati, ai sensi di quantO previsto dalcomma l dell' arricolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. .,.,-:;,. come sostituito dall'arricolo ll-bis del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323; convertito, con mod.i:ficazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993,
n.422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma
10, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emÙtenti locali che assumono le caratteristiche. e
l'impegno previsto dal primo periodo harn:lo
diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduZioni tariffarie previsti dall' articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall' arricolo
7 del decreto-legge 27 agosto 1993,' n. 3i3,
convertito,'~on
modificazioni, dalla legge
.
27 ottobre' 1993, n. 422. Ad inlegrazione
delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della
propria programmazione ad un tema di
chiara utilità sociale, la misura dei rimborsj
e delle riduzioni viene stabilita sia per le
:-."
.'
. o. '.:.
... ~'."
.
.,
..
agenzie di info,rmazione, .;sii!..:per le speSe
. elettriche,. telefoniche e di. telecomunicazioni, compreso l'uSo del satellite, "nella misura
prevista dalla norme vigenti.
.
4. Nell'ambito
del riassetto del piano
na.
/
zionale . di assegnazione delle frequenze, le
stesse, in via prioritaria,' sono assegnate ai
soggetti titolari della concessione comunitariL
....
5. Le concessioni' relative alle emittenti
radio televisive in ambito nazionale devono
consentire l'irradiazione dei programmi secòndo i criteri tecnici. stabilit( nell'artlcolo
2, comma 6, e comunque l'irradiazione del.
segnale'
in un'area
gèografica
che'compren-
da ilitIeno 1'80 pe, cento del territorio e
turti ',i"capoluoghi di provincia. Le concessioni. relative alle emittenti radiofoniche in
ambito nazionale devono cOnsentire l'irradiazione del segnale in un' area geografica
che comprenda almeno il 60 per cento del
territorio e turti i Capoluoghi di provincia. Il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo aei programmi ÌITadiabili. all'emittenza. televisiva
locale e, di norma, il 70. per Cento' dei prci~ammi irTadiabili all' emittenza radiofonica
in ambito locale. Nel piano nazionale di as'segnazione delle frequenze è prevista una
.
riserva di frequenze:'
.
.
a) per le emittenti radiotelevisive locali
e radiofoniche nazioriali' che diffondono
produzioni CÙlturali, etniche e religiose e
che si impegnano a non trasmettere più. del
5 per cento di pubblicità per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti
può essere rilasciata. se le stesse sono costituite da associazioni. riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperativè prive
.
di scopo di lucro;
. b) per ['introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale
così come previsto dal!' articolo 2, comma
6, lettera d). L'esercizio della radiodiffuSione sonora e televisiva digitale è, concesso
alla concessionaria del servizio pubblico e
ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modu-
' .
20-
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.:.
.
.
31-7-1997'.
SupplemUllD ardinaria alla.GAZZElU'.'.UFFICIALE.
. - ,. .-. oh.. ~. -
-. - -.
".----
. .9; Le; disposizioni
lazianc: di. frequenza,: che a. tal. fine' passano.
cOstituire consorii fra. laro a con altri con,
a:ssianari:.per la 'gestfane dei relativi im-
pianti
"
'.
. ~....
~:":--
.'
6. Gli .esercenti la. radiadiffusiane televi-
ra=lta .di risorse economiche di. cui alla
presente. legge.' si applic:lnQ. dal JO aprile
1998. Entro la .stessa. data,. la: concessionaria.
del. servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all' Autorità lln piano per
una ristrutturazione
che consenta, pur
nell'ambito.dell'unitarietà. deL servizio. pubblico, di trasfarmare una delle sUe reti televisive' in una emittente che nan può avvalersi .di risarse pubblicitarie. Nel piana pre. sentata all' Autarità si prevedano. appasite
saluziani per le regiani Valle d'Aosra,. Friu-
siva in ambita nazianale che superino. i limiti previsti dall' arricola 2, comma 6,: passano. proseguire in. via transitaria; successivamente alla datade! 30.aprile 1998, l'esercizio. delle reti eccedenti gli stessi limiti,
ne! rispetta degli. abblighi stabiliti per le
emitteriti nazianali televisive destinatarie di
.
.
còncessiane. a condiziane che le trasmissio- li-Venezia Giulia e per le province autanani siano. effettuate contemporaneamente su me di Trenta e di Balzano d'intesa, rispettifrequenze' terrestri e via satellite o. via cavo . vam.é;1te;.con. le regiani e con le pravince. a
e, successivamente al termine di cui al tutèla' delle minoranie linguistiche e in. una
co=a
7, esclusivamente via cavo o via lagica di cooperaziane transfrontaJiera.
Al1:einittente di cui al secondaperiada nan
, .satellite.
7. L'Autorità.. in relaziane all'effettivo e si' applicano i limiti previsti. dal1'arricola 2,
congruo sviluppo dell'utenza dei programmi commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piana
radiotelevisivi via satellite e via cavo, indi- di ristrutturaziorie, sentira)a Commissiane
parlamentare per l'indiri2zo generale' e la
ca il t=ine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica
il termine. entro cui deve essere istituita
devono essere trasmessi esclusivamente via
l'.emittente di' cui al presentecomma.. contesatellite o via cavo. ..
.
stuaImente alI' indicazione del termine di
8, . . AlI' entrata in vigore della presente
cui al comma 7.
legge 1'.AutOrità dispone la cessazione
.
10: La diffusione ràdiotelevisiva via sadell'usa delle frequenze che a parere della tellite originata dal territorio. nazianale,
stessa,. non sono indispensabili ai soggetti compresa quella informa codificata, è sog~
esercenti l'attività radiotelevisiva per l'ilIu- getta ad autarizzazione rilasciata. dall' Autamin~.,;one den'area di servizio e del baci- rità ovvero, fino alla sua costituziane, dal
no. L'Autorità assegna, anche in via provvi- Ministero. delle comunicazioni, sulla base di
.
soria, tali. frequenze- ai destinatari. di conces- un apposita regolamento.
sioni o autOrizzazioni radiatelevisive in am- . 11. Nessun saggetto può essere destinatabito nazionale e locale che hanno un grado rio di più di una concessiane televisiva su
di copertUra della popalaziane inferiare al frequenze terrestri in ambita: 'nazianale per
90 per c...
-no di quella residente nel temto- . . la trasmissiane di pragrammi in farma corio cui si' riferisce la concessione o l'auto- dificata. I soggetti legittimamente esercenti
rizzazione. Sono èsc!use dall' assegnaziane,
alla data di entrata in vigore della presente
che comunque è attuata nel. rispetto dei cri- legge più reti televisive in ambito nazianale
teri stabiliti dalla Corte costituzionale con in farma codific:lta devono, ai fini di quanla sentenza 7 dicembre 1994, n.420; le ta previsto dal comma 2 dd presente artiemittenti che trasmettono in forma codifica- cola, dal 31 dicembre 1997, trasferire via
ta.Le disposizioni di cui al presente com- cavo o via satellite le trasmissioni irradiate
ma sono attuate fino all'entrata in funzione da una delle loro reti. Ciascun operatare
del!' Autorità dal Ministero delle comunic:l- può proseguire l"esercizio. di due reti fina al
30 aprile 1998. A partire dalla data indicata
zioni.
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riguardai1ti. Llimiti alla
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nel: preceden~ ~~rio~o' l.a ret!:.' ~c:~dent~
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!.!:.gqfJ:Iii.en:co-~s~Tinstalla.
pUÒ' essere esercItata m VIa transltona, alle ZIOnç 'degll.app.aratì;.di,~cezione_.delle tra-
stesse condizioni e nei:'tennini ...previsti dai
commi.6 e 1..L'Autorità àdotta wnipposito
srilissioni radioteieviS"ive'satellitan. nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia
regolamento'che disciplina .le trasmissi0I¥
degli aspetti paesaggistici.
in' codice su frequc::nzeterrestri e tiene conto;. nell' indic3zione del termine di cui a,1
corrima 7; della. partiColare natUra di tale ti-.
po. di ...ti-asmissioni. L'Autorità. ovver(),' ffu6
al' inoménto del funzionamento ,ddi' Autorità. stèSsa:,il Ministero delle comunicazioni,
,14. Gli interVenti per la realizzazione di
niIovi impianti..'(}-per.la riqualificizione di
quelli esistenti, :concernenti la distribuzione
.
.
'all' interno degli edifici.e delle abitazioni di
segnali provenienti da reti via cavo o via
satellite, sono soggetti ad IVA nella misura
.
in via provvisoria, prima: Ciell'approvazione
di:!" piano' nazionale' di assegnazione delle
del A per cento. Analoga misura si applica
agli abbonamenti alla diffusione radiotelevi-
siva con a=sso
frequenze, assegni le frequenze libere, an-
condizionato effettuata in
.
che' aségtiito del tiasferimenio su cavo o su' forma digitale a mezzo di reti via cavo o':,.)
satellite delle reti di cui al presentec;òinma,
,?a :at~llite.' :nonchè ai. relativi decodificato-.
..
ai eori-c=ionari o autorizzati in ambito na- n di,' utennc..
15:'
All'
articolo
l,
co=a
2,
della.
legge
zionaJ.e e locà!e che si trovano nelle CoiÙii-
zioiri
previste dal
co=a'
14 novembre 1995, n.481, sono soppresse
8. ETItroiCtermi-
ne di novanta giorni. il. Ministero delle co~ le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini
l'esercizio del credimunicazioni"adotta,sUlla base delle norme del presente co=a
.
C:interiute.nella presente legge e nel reggIa- to,».'
,.
~
~6. Dopo l ar:tlcol? .4-' ?ell~legge 14
mento previsto "dall'articolo l, comma 2,
aprile 1975,n,._~g?,. e msemo il seguente:
del decreto-leggè',.23. ottobre 1996, n.545,
cònyertito,:):on .fu.b(ijficazioni~ dalla. legge
«Art. 43-bis.'L:L:installazione.e l'eserci-
23 dicembre.1~;
-.
n. 650, un regolamento. zio di impianti
per la disCipETIadei servizi radiotelevÌsli.n
via cavo. Sono abrogate le norme dell' amcOlo 11, commi l e 2, del decreto-Iegge.27
ag()sro-~993,.n.323, convertito, Con modificazioni,. d:ina legge 27oitobre 1993-, n: 422,
in contrasto .con. la presente legge. .
. . 12- Restano salvi gli effetti prodottisi in
virtù della p'revigente diSCiQlina, in particolare. per ciòcheatiieneaipràcedimenti,
san-.
zionatori in corso, alle viol"azioni contestate
e..alle sanziOl!iapplicate.
:L pre'Y.:e,~!&,?,~~utç,~one
delle coI11~ci~~~;.
~
del
Ministero
il: quale' assegna le fre-
.q~e~__di ~~?!!~~to
dei suddetti imPIantI. ~p. r1-~i:4.~~e:}i~ve allegare. alla do~anda ,.i1'~p!?ge~o-:te~ico
dell'~pianto.
L autanz:zazJ?~~ e rilasCIata esclUSIVamente
aico~uni,'~D1,~~~in~ntane.o ad altri enti
10c::I1 °C?ns?=
~-:nu locali, .edha ~.tenslon,e tem~0n.ale- .~~
alla CIrCOscrlZ1o~e
~ell ente z:c!iie~~nte-tenendo c~nto, luttaV1a,
ella parncolarita delle zone di montagna».
13.A partire-dall' gennaio 1998 gli immobili, composti da più uÌritàabitative di
nuova costruzione o quelli soggetti a risrruttUraZÌone generale, per la. ricezione delle trasmis~j~ni radiot~levisive satellitari si.
avvalgon? di norma di. ~ntenne c?llettlVe e
posso~o ms~are o uri!=e
re~ ,vIa cavo
per dIStribUIre nelle smgole unIta le. trasmissioni riceVl1temediante antenne collettive. ~tro .centortantagiomi dalla da~a. di
entrata In VIgore de!la presente legge I co~
privati,. destinati
esclusivamen.U;. alla riCezione. e. trasmissione
via etere siq1ultanea ed integrale dei. programmi. ddle Concessionarie televisive in
ambitoHp.azf~iiilIe e.lo<:a1e,sono assoggettati
..
,
e ripetitori
17. Le imprese di radi~nOril\
e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti. in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di 'avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità.
'
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31-1-1991,
SuppiDnmtD
.
,
.,
oniiIuuio ali.. GAZZEITA. UF.FrCTALE:,
,'.',-,,,,...,,,
--,..
'. -.~-". .--,...' -....' .-'-.'.
,18. Sono consentite le- acquisiZioni, da
.
'guente:"
1996, n, 650.,
s0-
«45. In sede di prima applicazione i sog-
getti' di cni ai c:Ommi 28, 30 e31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui
ai suddetti commi entro, il '31 ottobre
1997».
24. il canone di concessione per il servizio, di radiodiffusione sonora digitale terrestre' non è dovuto dagli interessati per un
periodo. di dieci anni.
, '
20. l' canoni di concessione relativi
all'e:nittenza rad10televisiva privata in ambito locale sono . dovuti dal . momento del n'.
cevimento del provvedimento di conceSsione da parte dell'interessato- Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno li
canone è doVUtoin proporzione ai mesi' fu-
tercorrenti con la fine dell' anno stesso:
-',
--
,-." . .-..
'.,
,
nora e televisiva di cui all' articolo l del decreto-legge 23 ottobre '1996, n.545, convertito, con modificazioni', dalla legge- 23 dicembre ,1996, n.650, costituite in società
cooperative a: responsabilità limitata.
19. Fino al rilascio delle. nuove concesSIOni per la radiodiffusiorte" sonora sono
consentiti il trasferimento e la cessione di
Impianti o rami di azienda tra concessionari
iadiofonici nazionali o tra questi e gli autori=ti di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le
modalità di cui all' articolo l, coi:nnia 13,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
~nvèrtito, con modificazioni, dalla
, legge,
.23 dic..--me
'"
cembre 1996, n. 650, è sostituito dal se-
parte 'di società. di capitali~dLcOncessiona.."
rie svolgenti attività diradiòdifficiione:
S'M g<nerale ..
'
21. 'A.. decorrere dalla data di. entrati' in
vigore della presente legge, i t::raSferimenti
di azioni o di quote di società concessionarie private sono cOnsentiti ,a. condizione che
l'assetto prOprietario che, ne derivi sia confOIme a qrian'to stabilito nel comma 2 del.
presente articolo.
.'
22. Le norme di cui all' articolo 4 della
legge 6 agosto 1990, n. 223; si applicano, a
condizione che le imprese radiotelevisive ne
chiedano l'applicazione, anche in ,assenza
dei piani di assegnazione delle freque=
radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ovesono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radio televisive.
23. Il comma 45 dell' articolo l del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 23 di-
-23-
AI!. 4,
. (Reti' e servizi di telecomunicazioni)
1. L'installazione non in esclusiva. delle'
reti di telecomunicazione. YÌa cavo o. che
utilizzano frequenZe terrestri è subordinata,
con decorrenza dalla data. di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenzà da parte dell' AUtorità. A .decorrere
dalla stessa. data l'esercizio delle 'reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di
telecomuniéazioni sono. subordinati, al rilascio di lice=
e autorizzazioni da parte
dell' Autorità. L'installazione di, stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata
ai sensi delle, procedure previste nel decreto
legislativo 11 febbraio '1997, n. 55, è. sogaetta ad aurorizzazione rilasciata dal1'AutO,
'"
rità.
'
.
2. Le lice= e lè autorizzazioni di cui al
comma l sono rilasciate sulla base delle diswsizioni Contenute nel regolamento di cui
all'articolo l, comma.2, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modific:lZioni, dalla legge 23 dicembre. 1996,
n.650.
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è
subordinata al rilascio di concessione per
l'uso del suolo pubblico ,da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio
tra i diversi soggetti richiedenti. In tali con,cessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine' l'Autorità
177
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in.}.i--.d~!;u~'1.:~i.:sensi.del
!!f!igntecomma.
nea ge~erale.le modalità ed i!.i.mi~
~ sogèoi1.Ctl.i.getta::a:,<:0~!Io1l6
.possonà. essere. previsti gli stessL obblighi,
revisione scelta tri~p'~e:...diuna
quante. risultano
società
iscritte
di
.
la cui validità si estende. anche.
aue eonces- ~'apposito
albo istituito
presso e:-1aborsa
la Comsiorii precedentemente. rilasciate,. su ric.hie- missione:
nazionale
per le società
sta de( comWfi interessati. L'installazione.
(CONSOB)
ai sensi deL decreto -dei Presidelle reti aorsaJi, così come definite
.
iD, Un
dente. della Repubblica 31 mano 1975,.
apposito regolamento emanato
<!all:Auto: n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturità, è soggetta esclusivam~nte .al. iilascio'dirato
determinato dall'Autorità, alla quale
licenza. da p~~ della: stessa; Autorità. I
compete
anche di definire i criteri per la se.provvedunenu di CUI al presente co=a,
parazione contabile dell'attività entro sei
nonc.hè le concessi?ni di radiodi~on.e
'l!1esi
dalla data di entrata in vigore della
preVIste ne~ plano di ~se~one
.~7tIt~l1- presente legge.
.
s~ono. ~I~:u=one
di pubbbca. ~tilltà, ID5. Gli impianti oggetto.di concessione radifferibIlità e ~genza delle relatlve.opere.
didtelevisivapossono essere utilizzati anche':'.;
az:e~a~~lte e~trano a far parte del;pa- pe(la distnòuzione di servizi di telecomu- .
trIJDOIllOmdispomòile del comune. Per I acquìsizione dei pareri, autorizzazioni e nulla nicaZioni. In tal caso i destinatari. di concessiorii in ambito l~cale sono tenuti alla
ostà ~re~ti, u:. materia. ambie.ntale"
e~
separazione contabile dell' attività iàdiotelee S3J11tanae !Ildetta, al. senSl dell am~olo.
1~ ~ella'legg~ 7 a~os:o 1990, n. 241; e suc: visiva da quella svolta nel settore' delle tele.
cesslVe modifi=om,
una conferenza. di comunicazioni, me:ltre
.
. i destinatarl
.
di con..
.
..
.
. sensl . e . ar- ceSSIOIIl
..seI'VJZ1;Alle reti. re
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184. e 214 de.l' testo umco
!Il. matena.
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a cosntuIre SOC1etaseparate per la gestione
.
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. .. .
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e gli .'unplantJ. Le dISposlZ1om.
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P?st e,' .. aIlC(]p0sta e. di te l ?comUIlJ~o"
d I CUI ai .prehanno effiCacia a decorrere
Il!, approvat~ndecreto
qel Presldente serite CO=a
.
. ..
della ReuubbUca
29 mano 1973, n.156, si 'cfull'
.
. a d e~ento
.
de.gli un
.
Plan tl.' al plano
.
nazJOIT
e
(Il
assegnaZIOne
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ap? li can~~.,e
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d.eII? S t ess t'es t o .
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UIlJco.reliiUve alles~~ tazI om Ie ? d e a adeguarnento che -comunq~edeve avvenire
ll
gali
..
.
. .
propneta:e
al. diri' tt o d lS~.q..
gIorm
apDrovazlOne
- .
tu' So n O co-. entro centottanta
"
. dall.'
mlifique fatte. salve. le competenze in matl:- del pJaJlO
'..
s:es~o..
..
......
da paesistica e. urbanistica delle. regioIii 'a . 6.
SOC1eta tltolan
.
d~
seI'VlZl
di pubbli,
!-::,
statuto speciale e delle province. autonome. ca., u~ta che
h~~
r"""7'7'to,..P~
le
pro4. Le società che installano o esercitàIÌo. pne.:esIgenze, reti di telecomum=one, so-
~
. '"
-"
'
-
le reti: di:.telecomunicazionie gli. operatori
.
no te~ute a co~tituiresocietà
Io
~ep~ nel per
svolgunento di qualunque. attlVlta
setto-
che Su tali. reti forniscono. servizi di teleCo-
municazioni sono obbligati, ne! ternline
previsto dal regolamento -di cni all'aniC:Jlo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n.545, convertito, con- modificaziqni,
dalla legge 23 dicembre 1996,. n. 650, a.'tenere separata contabilità delle attività riguardanti.'rispettivamente l'installazione e
l'esercizio delle reti nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società
titolari di licenze di telecomunicazioni sono
. altresÌ- obbligàte a tenere separata contabilitàde!le attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La comabijità
.
re delle telecomunicazioni..La società concess~on~a .del servizio pubbliCo di tel~comurucazlom non può assumere. parteC1pa~
zioni dirette o indirette, attraverso società
controllate o controllanti, ovvero collegate,
nelle società titolari di servizi di pubbjj~
utilità che harmo realizzato le predette re!J,
nè acquisire diritti reali o di obbligazione
sulle stesse reti.
,
7. L'Autorità conferma alle società
concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti
concessioni con annesse convenzioni. L'in-
f-- 24 -
31-7-1997
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SuppkmDrJD ordf1rttrio
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alla GAZZEITA UFFTCIALE
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stallaZione delle infrastrutture :a. larga banda
Art. 5',
da partedellà: società concessionaria. del
. servizio pubblicu. di telecomunicazioni è
(I!lterconnessione,
accesso
soggetta alla' concessione 'di cui al coIIÌma
-. e servizio universale)
3.Tinstallazione,
l'esercizio e lafomitura
della rete. nonchè la fornitura dei servizi di
L I soggetti destinatari di licenze o autotelecomunicazioni da pane deUe società di rizzazione per la installazione delle reti ovcui ai. commi 5 e 6 sono subordinati
al rua- vero per la fomirura di servizi di telecomu,
'.
scio dei provvedimenti di cui, ai commi 1,.2 .nicazioni, nonchè i soggetti titolari di autoe 3 del presente anicolo, nonchè al rispetto rizzazione per l'esercizio di reti regolano i
dei principi di obiettività, trasparenza e non rapporti di intercormessione e di accesso
disc:iminazione.
sulla base di negozi azione nel rispetto. delle'
8. Sulle reti di telecomunicazioni posso- regole emanate dall' Autorità e dei seguenti
no essere offerti tutti i servizi di telecomu- principi:
nicazioni. Fmo al' l' gennaio 1998 la con:a~..promozione di un mercatO compericessionaria del servizio pubblico di telecotiva~
delle reti e dei servizi;
.
municazioni cunserv'a l'esc1usività per l'of.
b) garanzia dell' intercormessione tra le
ferta di, telefoDia vocale, fatta salva comUIl- .
reri e i servizi sui mercati locali, nazionali e
.que 'la possibilità di sperimemazione da dell'Unione europea;
pane dei sOggetti che ne abbiano fatto ri.
c) garanzia di comunicazione tra i terchiesta' all' Autorità, ottenendone autorizzaminali degli utenti, ove compatibili, di non
zione. Fino' alla stessa data le società destidiscriminazione e di proporzionalità di obnatarie di cuncessioni in esclusiva per te!eblighi e di diritti tra gli operatOri
ed i
.
comunicazioni non possono realizzare profornitOri.
duzioni radiotelevisive. La concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni
2. La re:nunerazione degli obblighi del
non può essere destinatarla direttamente o . servizio UIliversale è disciplinata in base ai
indirettamente di concessioni radiotelevisive
principi di cui al regolamento di attUazione
su frequenze terrestri in chiaro nè fornire di C'.ll al decreto-legge 23 ottobre 1996,
programmi o servizi nè raccogliere pubbli- . n. 545, convertito, cun modificazioni, dalla
.
cità per i concessionari radio televisivi na- le2<7e23
dicembre
1996,
n.
650.
_e
zionali e locali su freque=e terrestri in
3. I soe:getti autorizzati all'offerra di ser.
chiaro.
vizi di telecomuni=ioni
ai sensi dell' ani9. L'offer.a del servizio di telefonia vo- colo 4 hanno diritto di accesso alle reti. .
cale è soggetta. dal l' gennaio 1998 a regi- L'accesso può essere limitato dall'. Autorità
me di pre=. La cuncessionaria del servi- per ragioni di:
zio pubblicu di telC"...0municazioni, per un
a) sicurezza di !unzioname:Jto della
periodo non superiore a due anni dalla data rete;
di entrata In vigore della presente legge; è
b) ;nante:1lmento
dell'integrità
della
soggetta per il servizio di telefonia vocale a rete;
regime tariffario. Le tariffe sono determinac) interoperabilità dei servizi, qualora
te ai sensi de!l'aniculo 2, comma 18, della ricOtTano comprovati motivi di interesse gelegge 14 Ilovembre 1995, n.481, con nerale di natura non economica.
l'obiettivo del ribilanciamemo tariffario e
4. Se riCOITonoragioni di protezione dei
dell'orientame:lto ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi pratic:!ti e dati anche personali, riservatezza delle inadotta i provvedimenti necessari ad assicu- formazioni trasmesse o registrate e tutela
della sfera privata l'accesso può essere lirare cundizionl di effettiva concotTenza.
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"Supplem"iiùo'.o"rriiirtinoalla" GAZZETTA-umcrALE
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s;'ri.''g<n;'iCiJe
- n: 177
,.~
mitato dal Garante. per la protezione dei da- 52090.000.000
in ragIone d'anno, si provti. personali, di intesa con .1'Autorità. .
vede:.:
5. Gli obblighi di fornitura dei servizio,
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000
universale, ivi inclusi quelli concernenti la mediante utilizzo delle risorse finanziarie
cura di interessi pubblici nazionali, con spe- già destinate al funzionamento del1;Ufficio
cifico riguardo ai. servizi di pubblica sicu- del Garante per la radiodiffusione -e' i' editorezza, di soccorso pubbliet>, di difesa. nazio- na;
nale,. di protezione. civile, pi giustizia,. .di'.
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con
istruzione e di Governo, e le. prof:edu.re di i le modalità di cui aJl'anicolo 2, COmma 38,
scelta da pane dell' Autorità dei soggetti te- . lettera b), e commi successivi, della legge
nuti al loro adempimento sono fissati se-, 14 novembre 1995, n.481.
condo i criteri stabiliti dall'Unione euro. ?' Secondo le stesse modalità può essere
pea.
.'.
6. I,.e' .disposizioni di cui al!' anicolo 4
della.. presente legge e al presente articolo, ,
.
possono essere moditic:ite su proposta del
MiniStro delle comunicazioni, secondo 'le
procedure' dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agostO 1988, n.400, sentite l'Autorità e le comperemi Commissioni parlamentari.
istitUito, ove necessario e con criteri di parame trazione
deli '.attività, un cornspettivo per i servizi
resi' ,ctall'Autorità in base a disposizioni di
legge, 'ivi compresa. la.. tenuta del registro
degli 'operatori.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decre:i, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
."'.n. 6.
/~(Cpp-eriura
(EnTrata in vigore).
finanzil1.r'..a)
L All' onere derivante dall'applicazione
dell~ -'preseme legge, valutato in lire
L La presente legge entra in vigore il
giorno succ~sivo a quello della sua pubblicazione ne!la Gazzetta Ufficiale.
La prese:]te 'egge. :mmita del ~gillo dello Stato, sani inserita ne!la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Re:Jubbiic.a italiana. E fatto obbligo,. a chiunaue s'Detti
ài osservarla e di farla osservare
.
. come
legge àel.!o St:lto.
Data a Ron:a. adCi 31 luglio 1997
SC.À.LFARO
PRODI, Presideltle
del CultsigLio dei l\1infstTi
MACCANICQ, /vfini...ITO dei/e poste e delle lelecomunic:z=ioni
Visto.
il GUDT~~~ilJj:
F:..:cx
-26
-
.-
che .tengano COnto dei cos(....
..
31-7-1997
SuppkmmtD
orriinDrio alla GAZZETTA
Serie ge1tDJ:zk.
UFF!CIAU
LAVORI PREPARATORI
~
~
~Ilcz
(atto':
:\~-
1021):
.
Pr=:ma1o d:ù MWstrn dc!Ie poste e delle tc1=munic=ioni
(MACCANlCO)i119 luglio 1996.
).
(Lavori pubblicl. in sede refcre:lte. i123 luglio 1996~ con pan:ri delle: commissioni t", 2-, 3-, 4., ?, 6" e loa.
11'" a1l&8" ~om:
"~;""'ft
dalb.1I" -'..;""e il Z6 settembre 1995: 2, 8,9,23, 29 otlob", 1996; b. 19 nove:nb", 1996' 23 g<::I.Coio1997' Il , 13 19 20 2S
1m; 8, 15. 16.29 apriie 1997. e 7 maggio 1997.
"
26
==
'I:--n.1I'" in aula ù.20 c"21 m.aggio 1997 e approvato il 22 maggio 199i,
-
C=u:ro,u;
. , , .
d.pumd (atte ti. 3755):
A.ssegnata a1Ic ccmmissiom riunite vn (CI:Ùh1r.:1) c: IX (Tr:1Sporti), in sede
refere:ae.
ii 23 maggio
.
II!, IV,V, VI. VIII. X. XI. XII e xrv.
;:~ m~rodallecommissioniriunite VII c:IX il 5. 18.14, l6 giugno1997;\. 8 lugiio !':I9ì.
"
Esaminato
in aula il9 e 15 luglio 1991 e approv:J.to.
con modific::l...Z:ioru. ii 16 luglio 1997.
Sem:toddla
1997. con pareri
delle COII1I2W::rioci
I.n.
RepuiJoli"" (atte n. 1021IB):
IO, r.
in sede r::::'c:,e':l[c. ii 1llugiio
1997, c:m ;Jarc:i Je:!c= commissioni
Assegnato a.1la 8. c::Jmmissione (Lavori pubbiici),
c 13. c: ddla giunta ~
gli alTari delle Comunità.
europe:: e <ieHa. commissiom:
pe;,.!equestioni
n:gionali.
A..s:sq;n.ato nuovamC1te
in sede de!.ibc:::tnte,
Esaminato
t997
dalla
311a. S'" commissione.
il 23 lugiio
S" ~ot1e
}..,
5", 6", i\
11., 12."
il 21 !ugliS"[99i.
: :J.ppTova.tO il 29 tuglio
t997.
.-\ Y'V'D.'TENZA:
~ ~ot1Ì di ur~
si ome::te la pucbiic:lZionc d.cilc :la t: a.ila. pre:o.t: !c:ggc:.ai sC::1sidd':.:.rt. ~. I.:omm:l 3. dc:! ~golame:lto di 1:Se:~onc:
de!tcto u:nic:odcilc disposizioni sulli1 promulgazionc deile lc:ggi.:mila c:nanazi-onede: Je::::::: J~: :':":::;1de~tc:
della Repubblic e sulle pubbiiozioni uificiaIi della Re;lubblic:::1italiana. 3.;rprovato con D.P.R. 14 mano 1986. >1.2:7,
In mpplc:ne:::uo ordinario alla Gaz=~!tc. IJffic:nie . serie' gO::".e:":lle dei 25 agosto 199i, si ~roc:dt:=à J.il:l ripubbiic:J.Zi01lC dei LCtO dtlJa. ;m:.
sote legge. ccneda.to delle pubblic:J.Zioni c.otiziali ?rev1Ste ~H';ut. 10. comma. 3. lÌe! testo, unico :J.pprovato con D.P.R. 28 dic:::nbrc 1985,
-
n. 1092. nona
di note siDtccic::ca margine di c:a..sc-.mcomma o gruppi di ~mmì. :stamp:1t: in
sommario ilc:::ntc::mto W:gii stessi. ai se::si deilo stl:SSOart. 10. comma 3-.;Ù'. aggiunto dail':u:.
~OUQ
c::.r.1r:t=:>..suco.
ce inci.ividuino in :nodo
li. c~mma :9. della legge 15 maggio 199'7,:l.. 117.
!r7G0237
FRANCESCO
DOMENIca
\,
CO~l:.SAL'lI.
direttori!
(96514/0) Roma
ALfONSQ
- IstitUto
?òiigr.uìc:o
-:: Z':-;:::J. Jdll}
5[:110 . S.
NOc:TA.
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redattore
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Delibera n' 52/99
Individuàzione degli indirizzi
generali relativi aiComitati;
Regionali per le Comunicazioni
I
i
I
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//
c
L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consigiio del 28 apriie 1999;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autohta pe' le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomuniCazioni e
radiote!evisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 13. che prevede l'istituzione
dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali ~e!l'Autorità:
,
VISTO, altresi, che il medesimo articolo 1, com ma 13, prevede l'indlviduazione da
parte dell'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io
Stato, le regioni e !e province autonome dì Trenta e di 80lzano, di 1ndirizzigenerali
relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibiiità degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le C:Omunicazioni;
VISTA la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1~99, nella quale
è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati: indirizzi
generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per
i rapporti tra [o Stato, le regioni e le province autonome di Trento e, dì Balzano:
,
c
TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnica del 24 febbraio 1~99, nel corso
del quale i rappresentanti dene regioni hanno avanzato richieste di, modifica al
testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorita;
i
VISTOil testo de!la proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del;26 febbraio
1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte !e richieste avanzate dai
rappresentanti delle regioni in sede tecnica:
!
VISTA ['intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa
nella seduta del18 marzo
1999dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e 1e
province autonome di Trenta e di Balzano:
VISTA la comunicazione de! 22 marzo 1999 con la quale la Confe'renza
permanente per i rapporti tra Io Stato e le Regioni e le province a~tonome di
Trenta e di Balzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressà nena seduta
del18 marzo 1999(RepertorioAtti n. 632);
:
UDITA la relazione del Commissario dotto Alfredo Meocci, relatore ai sensi
dell'Articolo 32, comma 1, del regoJamento concernente l'organizz,azione ed il
funzionameoto
i
Delibera
.
dell'Autorità:
.;
Articolo 1
http://www.agcom.itiprovvID52
_99 ,hnn
09/09/99
Pagina W
2 di 3
A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti.
.
sono j
seguenti:
1) la composizione
di cinque membri;
ordinaria,
2) essi siano in possesso
compreso
dei necessari
il Presidente,
requisiti
sia di norma,
,
di competenza
ed
esperienza ne! settore della comunicazione nei suoi aspetti.
culturali, giuridici,economicie tecnologici;
3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal siste1ma
politico istituzionale che da! sistefTIa degli interessi di settore;
4) il procedimento di nomina veda coinvolto il Consiglio regi6nale,
con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella defin"izione
delle procedure di elezioni non escludendo
che. in analogia con
quanto awiene per l'Autorità, il Presidente sia nominato
j
direttamente dall'Esecutivo regionale, sentita la Commissione
consiliare competente;
5) la du~ata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieiQ-~"éÙ.
.' .
rie!eggibiiità:
CJ
,
6) per essi siano previste le seguenti
' ai soio ;:Jeriooo del mandato:
incompatibilità,
limitatamente
.
a} P-::>Iitiche:membro del Parlamento europeo e
~az:onaie, de! Governo, dei Consigli o delle Giunte
re~lona!i. provinciali e comunali; Sindaco; membro ::: ,1omma governativa, parlamentare, de: Consigli o,
:elle Giunte regionali, provinciali e comunali. alla
:)resJOenza o direzione di enti pubblici economici e
:"'.on: de!entore di incarichi elettivi o di
~appresentanza in partiti politici.
::,)::.conomico-professionali:
e
amministratore o
:icenaente di imprese pubbliche o private operanti
ne! settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni:
:;efla pubblicità, dell'editoria anche multimediale,
:;ella rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
:ella orogrammazione,a livello sia nazionale sia
~ocale: dipendente regionale; titolare di rapporti di
::Jllaborazione o consulenza attivi con i soggetti
sccra indicati. I soci risparmiatori de!le sodeta
::mmerc:ali (e delle soc:eta cooperative) non
versano in situazione di inc:)mpatibilita;
7) tra ie cause di decadenza
dall'incarico, sia espressame'lte
assenza
non giustificata
ai lavori del
Comitatc, tale da comportare una mancanza grave agli impegni
assunti al momento dell'accettazione
delia nomina.
La c:Jnlestazione della causa di incompatibilita e l'adozioné del
relativo prowedimento
di decadenza
dovrebbero essere attribuite
alla competenza del Presidente del Consiglio regionale, ne!
riSDetto del princioio del contraddittorio
oon l'interessato.
Dovrebbe
~
inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa
l'applicabilita delle disposizioni
in tema di decadenza
anche al
Presidente del Comitato;
prevISta una prolungata
8) in caso di dimissioni, sia attribuita al Presidente del Consiglio
regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli
adempimenti necessari per !a sostituzione dei componenti I
dimissionari nonché ad informare !'Autorita delle dimissioni e delle
rel~iive sostituzioni. Il Presidente del Consiglio regionale ne
do"vrebbe essere investito tramite il Presidente del Comitato,
competente a riceverle;
9) al Presidente
e ai Componenti
hrtp:1Iwww.agcom.itlprovvlD
52_99 .han
del Comitato
sia
attribuita una
09/09199
Pagina W
3 di 3
indennità
di funzione;
10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni,
al
Presidente del Comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa
prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere
esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi
determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato.
Agli altri componenti del Comitato sia riconosciuta l'assenza
giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per
partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del mandato,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi
sono i seguenti
e di finanziamento,
1) i Comitati,
nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un
che, tra le altre norme organizzative, disciplini
anche le modalità di consultazione
dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni
e dell'informazione;
regolamento interno
2) entro il15 settembre di ogni anno i Comitati presentino, al
Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da
essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con
!'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo
di ogni anno i Comitati predispongano una relazion"e, sia agli
c:
,\
organi regionali sia all'Autorita,sul sistema delle comunicazjoni in
ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e
tali documenti siano resi pubblici a cura del Consiglio regionale
stesso;
3) al finanziamento dei Comitati prowedano in parte le Regioni,
per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e
in parte l'Autorità, per l'esercizio deJ1e funzioni delegate. Per quanto
riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale,
sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge
iegionale;
4) i Comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di
effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede
regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorita.
c
Articolo 2
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e ne! Bollettino
ufficiale dell'Autorità.
Napoli, 28 aprile 1999
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Alfredo Meocci
Enzo Cheli
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http://www.agcom.itlprovvID52_99.htm
09/09199
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Introduziol!: allAutorità
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f Narmati1lo di ri,fnimmto ~
Itt:ivitn d(ll:A.utorita
~
Delibera 53/99
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Delibera
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alla
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(Articolo unico)
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-
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Approvazione
del regola'mento relativo
definizione delle materie di competenza
dell'Autorità per le Gara\,zie nelle
Comunicazioni
delegabili , ai Comitati
Regionali per le Comuni!=azioni
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Nuvira
-
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,
A.Lle.gi'J!LA (Regolamento)
Articolo 1 . Funzioni proprie
, e funzioni
deiegate
Articolo 2 - Modalità di conferimento della
delega
:
- Modalità di esercizio
/>,rticolo 4 - Poteri sostitutivi
Articoio 5 - Funzioni delegabiii
"'r:tic;Q!Q..~
della delega
L'AUTORITÀ
NELLA sua "unicne del Consiglio del 28 aprile 1999;
,
i
VISTA la lecae 3', luolio 199ì. n, 2.09 recante "Istituzione d~II'Autorità per le garanzie nelle
.
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e' radiotelevisivo", ed in particolare
l'articolo 1, G:)mma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei
comitati ~eçiona!iper le comunicazioni;
,
(.J
,
VISTO, altresi. c~e il medesimo articolo
dell'Autorità. d'intesa con la Conferenza
province autonome di Trento e Balzano,
propria competenza che possono essere
1, comma 13, prevede l'adozione da parte
permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le
di un regolamento per la definizione delle materie di
delegate ai comitàti regionali per le comunicazioni.
CONSIDEP-ATO che i Comitati regionali per le comunicazioni,
al fine di assicurare
le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in \ema di comunicazione loro
demandate dall'artlcolo 1. comma 13. della leoae 311uollo 199ì n. 249, in quanto
funzionalmeme organi dell'Autorità per le garanzie nelle cOrPunicazioni, possono essere
titolaridi funzioni proprie e di funzioni delegate;
!
,
VISTAla propriadecisione, assunta nella riunionedel2 febbraio 1999, nella quale è stato
approvato io sc~ema del sopracitato regolamento trasmesSo con nota del 4 febbraio 1999
alla Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le re'gioni e le province autonome di
Trenta eiji Balzano;
\
iI
TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnico del 24 fe~braio 1999, nel corso del quale i
rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto
regolamento, accolte dal rappresentante dell'Autorità;
,
:
,
I,
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'//wwwcomune,naDali.it/agcamlpravvID5
3 99,hrni1
05/08/99
2 di 5
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-
,
VISTO il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio
1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti
delle regioni in sede tecnica;
VISTA l'intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le proVince autonome di Trento
:
e.di Bolzano;
VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i
rapporti tra Io Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso
"atto relativo all'intesa espressa nell~ seduta del18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 633);
VISTA la propria delibera n. 52/99 "Individuazione degli indirip:i generali relativi ai Comitati
regionali per le comunicazioni" di pari data;
UDITA la relazione del Commissario dot!. Alfredo Meocci relàtore ai sensi dell'articolo 32.
comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
.-/
o
Delibera.
Articolo
'
unico
1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il
seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono
essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato
delibera e ne costituisce parte integrante
A alla presente
e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale dell'Autorità.
o
Napoli, 28 aprile 1999
IL COMMISSARIO
Alfredo Meocci
Allegato A
alla delibera
RELATORE
n. 53/99 del 28 aprile
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
1999
REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
DELLE MATERIE DI COMPETENZA
DELL'AUTORITÀ
~ER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
(Ai sensi,dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249)
i'
I Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'articolo .1,
com ma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le
http://www.comune.napoli.itlagcomlprovvfD53
_99 .htrn
05/08/99
3 di 5
Pagina W
.'
garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.
Art. 1
Funzioni proprie e funzioni delegate
I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale,
regionale e delle province autonome.
I Comitati esercitano, altresi, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro
delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell'art. 1 ,comma 13. della legge 31 luglio 1997, n.
249 secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 2
Modalità di conferimento della delega
c
Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di
apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le
risorse assegnate per provvedere alloro esercizio.
.'
Art. 3
Modalità
di esercizio
della delega
1. Le funzioni delegate sono esercitate dai Comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero
territorio nazionale dei compiti (di govemo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni)
ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.
2. Nell'esercizio della delega, i Comitati possono avvalersi di tutti 91i organi periferici
dell'amministrazione
statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.
c
Art. 4
Poteri sostitutivi
In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni
delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle dire)!ive generali stabilite dall'Autorità, da
cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n.
249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione
dell'addebito al Comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di
un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1.
Art. 5
Funzioni
delegabili
1) Sono delegabili ai Comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di
controllo'di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la
responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.
2) In particolare sono delegabili:
httD://www.comune.napoli.itlagcom/provv/D53_99.htm
05/08/99
4 di 5
Pagina W
a) funzioni consultive, in materia di:
adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui ,all'art. 1, comma
6, let!. a) n. 5;
~
definizione dei criteri relativi alle tariffe massimé per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, let1-a) n. 7;
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità
dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una
Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di
cui all'art. 1 comma 6, let!. b) n. 2;
adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all'art. 1 comma 6, let!. b) n. 12;
predisposizione dello schema di convenzione arì~essa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivQ di cui all'art. 1
comma 6, lett. b) n. 10;
c
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in ma,teria
di:
,
tenuta del registro degli operatori
1, com ma 6, lett. a) n. 5;
di comunicazione,
di cui all'art.
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, let!.
a) n. 8;
c
rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili
di cui all'art. 1, comma 6, let!. a) n. 15;
con la salute umana,
conformità alle prescrizioni di legge dei serviii e dei prodotti che
sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1,
com ma 6, lett. b) n. 1;
verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6,
.
let!. b) n. 3;
\
rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all'art. 1, comma 6, let!. b) n. 4;
httn.//www.comune.naDoli.it/agcom/DrovvID53
99.htrn
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5 di 5
Pagina W
rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela
dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b) n. 7;
rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere
urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da
parte dell'Autoritè che ne è informata tempestivamente);
rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti,
di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di;
~
~
//
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a)
n.10.
"
o
(
http://www.comune.napoli.it/agcomlprovv/D53_99.htm
05/08/99
" .
.~"'-.'-.oe
.
..
Supplemento ordinario n. 1 al <CBollettino Ufficiale» - serie generale
- n. 3 del 19 gennaio
2000
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - FiI. di Perugia
.
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLE T,TINO ,UFFICIALE
DELLA
REGIONE DE~L'UMBRIA
PARTIPRIMAe
- 19 gennaio
PERUGIA
SECONDA
DIREZIONE REDAZJONE E AMMINISTRAZJONEPRESSO
Prezzo L 1.500
(JVA compresa.)
2000
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
-P E R U G I A
PARTE PRlMA
I
Sezione
LEGGI
LEGGE REGIONALE
Norme in materia
locale
e istituzione
(CO.RE.COM.).
E REGOLAMENTI
11 gennaio
di
2000, n, 3.
comunicazione
del
Comitato
e di emittenza
regionale
.
per
....
radiotelevisiva
le comunicazioni
.
!
.
, .
Su.pplemento
ordÙUlrio r1. I al .Bollettino
- serie gencai£.
Ufficiale.
-
3 del 19 gentUlio 2000
r1.
3
SOMMARIO
PARTE
PRIMA
Sezione I
'LEGGI E REGOLAMENTI
LEGGE REGIONALE
Il gennaio 2000, n. 3.
Norme in materia di comunicazione
e di emittenza radio televisiva locale e istituzione
del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.C'OM.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pago
5
D
3
»
TITOLO I
NORME GENERALI
:- Art.
l. (Finalità)...
/..
.
.
""
.
TITOLO II
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
-
An.
-
Art. 3. (Form£, stl7!-menti e prodotti)
»
3
3
Art.
»
3
-
Art.
»
6
-
Art. 6. (Bollertino Ufficiale)
»
6
-
Art.
D
6
-
Art. 8. (Portavoce)
Art. 9. (Comunicati di pubblica utilità)
»
6
»
6
D
6
»
6
»
6
»
»
6
7
»
7
»
7
»
7
»
7
»
7
D
7
D
8
D
8
D
8
2. (Obiertivi)
' ~. (StTUlture)
3. (Ufficio relazioni con il pubblico
7. (Promozione
- URP)
dell'immagine)
- Art. 10. (Pubblicità)
-
Art. 11. (Programmi radiotelevisivi
EMITTENTI
d'iniziativa regionale.)
TITOLO III
RADIOTELEVISIVE
-
Art. 12. .(Registro regionale delle imprese dell£ comunica:z.ioni)
-
Art.
-
Art. 14. (FoT17'2£associative
-
Art. 15. (QualificaZione
-
13. (Sostegno
per !'innovazione
-
per i servizi
e formazione
. . . . . . . . .
radio televisivi)
delle. radiofrequenze)
TITOLO IV
E FUNZIONAMENTO
Art.
20.
-
Art.
21. (Dimissiori)
(Assenze
dei membri
..
..
del CO.RE.COM.)
.,
..
- Art. 22. (Funzioni dd Presidente) ..
..
,
..
.'
..
...
- Art. 23. (Regolamento) . . . . .
- Art. 24.
- Art. 25.
(Indennità
(Fu.nzioni)
di fu.nzione
e rimborsi)
.
DEL CO.RE.COM.
Art. 17. (Istituzione del CO.RE.COM.)
Art. 18. (Composizione e dura.ra)
Art. 19. (Cause di incompatibilità)
..
-
.
.........
professionale)
Art. 16. (Parere sul piano d'assegnazione
ISTITUZIONE
-
tecnologica)
.
...
1
D
D
8
8
..
"
4
.
Supplcnento
ordinario n. 1 al .Bollettino Ufficiale.
-serie generale -n.3 del 19 gtmnD.io2000
SOMMARIO
-
An. 26. (Struttura) . . . . .
. . . . . . . . , . ,; .... .........
. ,
Art. 27. (Programmazione delle
. . , . , ,
attività.)
'
. , . , , , . . .
- An. 28. (Formedi consultazione) . . .
- An. 29. (Finanziamento e gestione economica
, , . . ,
, , , . .
transitoria)
- Art. 30, (Norma
.
'
Pago
8
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10
'
e finanziaria)
,
. .
'
'
'
TITOLO V
NORME FINALI
,
- Art. 31- (Norma finanziaria) , , . , ' , . , , , , . , . , , ' . .
- An. 32, (Abrogazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
LAVORI
,
,
PREPARATORI,
'
NOTE.
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,
Supplemmlo ordinario n. 1 al -Bollettino Ufficiale> - saie generale - n. 3 d:cl19 gennaio 2000
.
PARTE
b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia sin,goli che associati, anche attraverso affissioni;
c) la promozione dell'irrunagine della Regione in'.
Italia e all'estero, attraverso vari mezzi individuati in
PRIMA
Sezione I
,:relazione
LEGGI
E REGOLAMENTI
I
LEGGE REGIONALE Il gennaio 2000, n. 3.
Norme in materia di comunicazione
e di emittenza
radiote.levisiva
locale e istituzione
del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO~RE.COM.).
Il Consiglio regionale
ha approvato.
Il Commiss"-"-io del Governo ha apposto
5
il visto.
alle diverse esigenze di promozione..
~
2. t'attività d'informazione e comunicazione è, in "'
particolare, finalizzata a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni nonnative, al fine di facilirarne l'applicazione;
b) illustrare l'organi=ione,
['attività ed il funzionamento della Regione;
c) favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini
all'informazione
dell'Ente ed ai suoi servizi;
d)
promuovere
conoscenze allargate e approfon,
dite di temi di rilevante interesse pubblico e SOCiale;"
e) promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e
d'iniziative
e
! nel mondo attraverso la valorizzazione
mediante
una coordinata
campagna
con ogni possibi-
-
DELLA GIUNTA REGIONALE
il. PRESm=!\;u
..
.
1
le mezzo pubblicitario.
/3. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regio- ~,
nale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regiOnale,
secondo le rispenive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare
tempestivamente
la più ampia diffusione delle notizie.
attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche;
delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'in:...1/
,
PROMULGA
la seguente iegge:
TITOLO I
NORME GENERALI
fonnazione locale che operano in Umbria.
Art. 1.
(Fino1Ùà)
1. Con la ~rese:1te legge la Regione Umbria, in at~
tuazione de£li ar:icoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale- e con riferimento alla legislazione
nazio.
~
naie vigente :0 IT'.ate:ia:
a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività .proprie e degli organismi da
essa funzionaJmente oà organicamente dipendenti,
per garantire un qualificato rapporto infonnativo e di
partecipazione
r:ra cittadini
e istituzioni;
.
b) favorOsce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo infonnativo, la qualificazione e vaìorizzazione deUe imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione,
nonché la formazione delle diverse figure professionali;
c) is:ituisce iì Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato CD.RE.COM., ai sensi
dell'art. l, co"mma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
TITOLO TI
COMUN1CAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 2.
(Obimivi)
l. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela
della riservatezza dei dati personali ed in conformità
ai comportamenti richiesti dalle cane deontologiche,
sono considerate attività d'infonnazione
e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in ltalia e all'estero, volte a conseguire:
a) l'informazione
ai mezzi di comunicazione,
quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione,
l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;
:,;....;-
4. Per le finaljtà del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive
competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni
anno le Jinee programmatiche di comunicazione integrata, reéanti l'indicazione degli obienivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gl i aspetti di sua comDetenza, il
CO.RE.COM.
Art. 3.
(Forme, strumEnti e prodotti)
1- Le attività d'informazione e di comunicazione
sono attuate con ogni mezzo di trasmission'e idoneo
ad assicurare la necessaria diffusiòne di messaggi,
anche attraverso
la strumentazione
editoriale,
le
stnltture infonnatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimedjali. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzaziòne di manifestazioni e
la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e
congressi.
Art. 4.
(SITUI/ure)
l. Le attività di inronnazione e di comunicazione si
: realizzano attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
e dei provvedimenti attuativi della stessa.
2. Presso la Presidenza della Giunta regiona}e e
presso la Presidenza del Consiglio regionale operano
gli Uffici stampa, costituiti ai sensi dell'art. 8 della
legge regionale 22 aprile 1997, n: 15 e composti da
personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni
pubbliche,
assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto
nazionale di lavoro giornalistico.
3. I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la
parte relativa alle attività di informazione, sono coor-
6
.
SupplDnt:nlO ordinano n. 1 al .Bollettino
dinati da un giornalista, che assume la qualifica di
capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della
Giunta regionale
e dalla Presidenza del Consiglio re.
gionale.
4. I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere. altri incarichi professionali se non fonnalmente . autorizzati
dall'Amministrazione.
. . .
.
:
,,:.;.
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.Art. 5. .'..
:"rf!fficiQ
'~i
.:
'''1.
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,"
L L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge
attività di comunicazione
pubblica, di comunicazione interna e conCOITe ad assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa.
Art. 6.
(Bol1£ttino UffICiale)
1. Là Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il Bol1£trino Ufficiale che pubblica
le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della
Giunta regionale.e gli altri atti della. Regione e degli
enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la
pubblicazi'one ai fini della conòscibilità legale degli
stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in.. conformità alle
norme che ne regolano l'attività..
1. L'attività
.
.
.
Art. 11.
{Programmi radioreL..,;;sivi d'iiiiii1ztivaregionale)
L La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza, sulla base delle linee programmatiche
di cui all'art. 2,
comma 4, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita
convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali
iscritte nei registro di cui all'arL 12, che producono e
diffondono programmi e servizi giornalistici anche di
carattere locale, individuate secondo modalità e.eriterLdefiniti con propria deliberazione, sentito il parere
del CO.RE.COM.
2. La Regione.può stipulare con il servizio pubblico
radiotelevisi~o,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni pe!"'la.realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale
previsti nel piano di cui all'art. 2, comma 4, semito il
parere del CO.RE.COM.
Art. 7..
. .
aeD.'ìmmagine)
di promozione
dell'.immagine
si attua
.
.
attrave!"so:
.
a) gli strumenti di comuniCaZione di massa a livello regionale., nazionale e internazionale;
b) le attività editoriali della Regione;
c) il coordinamento delle azioni di promozione e
pubblicità istituzionale delIaRegione,
svolte in base
alle linee programmatiche
di comunicazione
integrata di cui al comma 4 dell' art. 2-
2000
2. Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la
Giunta regionale determina, ai sensi del conuna 10
dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito con I~gge 23 dic~mbre 1996, n. 650, la percentual~ spettante alle emittenti locali operanti nei
territori. ,dei Paesi dell'Unione Europea, nonché alle
emittenti radiotelevisive
nazionali e locali operanti
nei territori
medesimi,
sentito
il parere
del
CO.RE.COM.
..
con il,..'.pubòlic~ . - URP) .
'.
(PronwziDne
-serie generale- n. 3 de119 g=io
Ufficiale>
EMrITENiI
TITOLO III
RADlOTELEVISIVE
"
. . ..
.
L Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la. durata del.sti6.incarico,
di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne all'Amministrazione. anche ai fini dei" rapporti con gli organi d'informazione.
.
2. Il portavoce, per ujtt.a la durata dell'incarico,
non può esercitare altra attività professionale, anche
nei settori del giornalismo e della stampa o delle pub..
bliche relazioni.
. ..
3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in
ogni caso, non può essere superiore a quello di capo
redattore.
.,
di programmi radio-
televisivi;
.
c) le. concessionarie
di pubblicità locale3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati
da
apposito
regolamento
che
il
CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni dalla
sua costituzione.
4. L'iscrizione al registro regionale è condizione
necessaria per l'accesso alle provvidenze di cui ai!a
presente legge.
5. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato annualmente
nel Bolleltino Ufficiale della Regione.
Art. 13.
(Sosregno.p'er l.'innovazione (~cnologica)
.
.
.Art.. 9..
. .
(ComU1iicat(di
jJubbliettutilità)
L La Regione:può
chiedere ai'concessionari
e alla concessionaria
pubblica
la trasmissione
municati
di pubblica utilità, ai sensi dell'art.
ma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
l. t:. istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanci ne! settore della comunicazione radiotelevisiva.
2. Allo stesso sonp' i~crjtte:
a) le emittenti ~~~"di~foniche
e televisjve con sede
..
'
leaa1e in Umbria. ..
.
= b) le imprese ' di,produzione
. Art: 8,
(Portav<J,ci)
Art. 12.
(Registro regionale delle imprese d£ll£ comunicazioni)
privati
di co10 com-
ArI. 10.
(Pubblicità)
1. La Regione individua annualmente una somma,
per. campagne pubblicitarie
e di promozione
delle
proprie attività,
L La Regione, anche avvalenrlosi delle società a
partecipazione regionale, favorisce gli investln:entl
delle emittenti radiotelevisive
singole o associate,
iscritte al registro regionale di cui all'art. 12, finalizzati all'acquisizione
e all'ammodernamento
delle
strutture e dei mezzi per la produzione e la diffusione
ne! settore radiotelevisivo, mediante:
a) sostegno. per operazioni di locazione finanziaria destinate all'.aequisizione di strumenti per la produzione e diffusione;
SupplEmmto ordintJ.riDn. 1 al -Bollettino Ufficiale.
b) contributi in 'conto interessi per la contrazione di mutui per investimenti diretti all'acquisizione
e
all'ammodernamento
di mezzi e strutture di produzione;
c) contributi in conto capitale, per l'adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione.
2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al
comma l, sentito il parere del CO.RE.COM.:
a) definisce le modalità e i criteri per l'ammissibilità e l'erogazione dei contributi;
b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di
programmi e relativi piani di spesa;'
c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la
misura dell'abbattimento
dei tassi di interesse di cui
al comma l, lettera b).
X
Art. 14.
(Forme associa1ive per i smJizi radiote1Evisivi)
l. Nell'ambito delle linee programmati che di cui
all'art. 2, comma 4, la Giunta regionale promuove la
costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al registro di cui all'art. 12, per la gestione comune di una o
più fasi dell'attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la
creazione di servizj comuni. La costituzione di forme
associative avviene nella misura del cinquanta per
cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive.
2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al
comma l, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
Art. 15. 1\.
(Qualificazione e fo~one
professwnale)
l. La Regione, d'intesa con l'ordine regionale dei
giornalisti e l'associazione della stampa umbra, può
prevedere nell'ambito della programmazione
regionale in materia di formazione professionale' la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento riservati agli opel-atori dell'informazione,
e
coro i di qualificazione riservati agli operatori della
comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal
CO.RE.COM.
,
'
Art. 16.
(Parere sul piano d'assegrzl1Zwne
deI1e radiDf"'..qu£nze)
l. La Giunta regionale,
sentito
il CO.RE.COM.,
esprime il parere sul piano di assegnazione
delle radio frequenze
per la radiodiffusione,
ai sensi dell'art.
3, comnù 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e
successive
modificazioni
e ne dà comunicazione
al
Consiglio.
TITOLo IV
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
CO.RE.COM.
DEL
. serie generale.
n. 3 del 19 gmnaiD 2000
7
Art. 18.
(Composizione e durata)
I l. Il CO.RE.COM. è composto da quattro membri
più il Presidente scelti fra soggetti in possesso di doc~mentati requisiti di competenza ed esperienza nel
settore -della comunicazione,
in almeno uno dei suoi,
aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico.
, 2. Il Presidente del CO.RE.COM. 'è eletto dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta
regionale. I quattro membri sono altresl eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a due; ai sensi
della legge regionale'll
marzo 1995, n. 11 e'successive modificazioni
ed integrazioni.
I membri del
CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato
all'Autorità.
3. ! membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Al rinnovo del
CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale,21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni
ed/integrazioni,
entro quarantacinque
giorni dalla
'scadenza dei membri in carica; qualora tale termine
rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.
Art. 19.
(Cause di incompatibilità)
l. La carica di componente
e di Dresidente
del
.
CO.RE.COM.
è incompàtibile con:
,
a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di
Ministro, di Consigliere e, Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Pr~sidente della
Provincia nonché con la carica di Presidente o diret.
tore di enti pubblici economici e non, di nomina.governativa, parlamentare,
dei Consigli o delle Giunte
regionali, provinciali e comunali;
b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e dei movi.
menti politici;
c) quella di amministratore
o dipendente, di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni,
della Dubblicità,
dell'editoria, anche multimediale,
della rilevazione
dell'ascolto e del monitoraggio, dell", prograrrunazione a livello sia nazionale che locale.
2. Sono altresi
incompatibili i dipendenti regionali
'ovvero i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla letto c) del comma l.
3. L'incompatibilità, anche ne! caso in cui essa sia
,socravvenuta, è contestata all'interessato dal Presi.
de;'te del Consiglio regionale con il contestuale invito
,a far cessare la causa di incompatibilità
o a formula,re osservazioni "entro sette.giorni dalla comunicazione della contestazione.
, 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
:termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga
sussistente
la causa di incompatibilità,
propone al
Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di
Idecadenza dandone comunicazione all'interessato.
,
'
Art. li.
(Istituzione del CO.RE. COM.)
Art. 20.
(Assenze dei "",mbri del CO.RE.COM.)
l. È istituito il CO.RE.COM., organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
di
seguito denominata Autorità, ai sensi dell'art. l, comma 13, della legge 31 luglio 199i, n. 249. Il Comitato
è altres1 organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.
l. In caso di assenza non giustificata alle riunioni
del CO.RE.COM. viene operata una trattenuta del due
per cento sull'indennità.
2. L'assenza non giustificata a tre riun.ioni consecu,tive del CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di
decadenza dalla carica.
:
Supplemento ordinario n. J al eBoliettino Ufficiale.
'8
3, È considerata giustificata l'assenza documentata
per motivi di salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente autorizzata.
4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l'assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.
5. La decadenza di cui ai commi 2 e4 è pronunciata dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 21. .
(Dimissioni)
l. Le.dimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono
presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche
di 'uno solo dei membri, si applica il comma 6
dell'ano 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. Il
come modificata
dalla legge regionale 21 ma..TZO
1997,
n. 8,
aggiunto
dall'an.
2 della legge regionale
30
giugno 1999, n. 18.
Art. 22.
(Funzioni del Presidenìe)
l. Il Presidente: a), ha li rappresentanza
legale del Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del
giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e
le eventuali deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti con gli Organi regionali e con
l'Autorità.
2. li Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso.di sua assenza o impedimento.
-serie gene:rah. n. 3 del. 19 gt:1lTU1io2000
no e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel
luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni
giornata di seduta o per altre riunioni espressamente
autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di
viaggio nella misura prevista dall'an. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni.
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti alloro
mandato e diverse dalla partecipazione alle sedutedel CO.RE.COM., si -recano fuori regione in località
diverse.da quelle di residenza,.è dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i dirigenti regionali.
ArI. 25.
(Funzioni)
l. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché
le funzioni espressamente
delegate dall'Autorità, ai
sens~dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997,
n. i49, con le modalità stabilite dall'apposito regola.
mento.
2. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione
di interesse regionale.
3. li CO.RE.COM. può svolgere attività di stuàio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base
di apposite convenzioni.
Ar~ 26.
(SCTUttum)
Art. 23.
(Regolamento)
l. Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua
costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, che contiene, tra
l'altro, disposizioni per la convo=ione
e lo svolgimento delle sedute, nonché un «codice etico» di com~
portamento
dei componenti,
dei dipendenti
e dei
consulenti, in cui sono disciplinate
le modalità di
consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati,
operanti nei settori delle comunicazioni
e dell'informazione.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bol1£ttino Ufficiale della Regione.
.
Art. 24.
(Indenni1à di funzione
e rimbor:>i)
l. Al Presidente del CO.RE.COM. è imribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al sessanta per
cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti
del CO.RE.COM. è attribuita
un'indennità,
per dodici mensilità, pari al venti per
cento dell'indennità mensile lorda spettante
al consigliere regionale.
3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un
mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a panire dal secondo mese, e fino al sesto mese di
supplenza, il doppio della sua indennità di funzione.
L'indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del venti per cento e dell'ottanta per
cento per i restanti cinque mesi.
4, Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedo-
l. Il CO.RE.COM., per-l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita SU'11ttura.costituita ai sensi
dell'an. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15,
che può anche avvalersi di personale assegnato dal
Ministero delle comuni=ioni
in base all'ano l, comma 14 della legge 31 luglio 1997, Il. 249 e àa personale di ruolo degli enti locali. L'organico della struttura
.
è definito sentita l'Autorità.
2. Nell'esplicazione
delle
sue
funzioni,
il
CO.RE.COM. può avvalersi anche di soggetti pubblici
e privati di riconosciùta indipendenza e competenza.
Art. 27.
(ProgramnuJZione ddle attr,iià)- l. Entro
il 15 settembre
di ogni anno il
CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale, per
l'approvazione,
ed all'Autorità, per la parte relativ,,"
alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con !'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM.
presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una rela.
zione sul sistema delle comunicazioni
in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività -svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa -artcne della gestione
della propria dotazione finanziaria; sia per la parte
relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa
alle funzioni delegate.
3. La Regione 'rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema
delle comuniCaZioni in ambito regionale. e sull'attivi.
tà svolta nell'anno precedente dal CO,RE.COM.
SupplDn=lo
ordinario n. 1 al .Bollettino
cap. 9710. del medesimo
I. Il CO.RE.COM. attua idonee fonne di consultazione sulle materie di sua competenza con la sede rE>'
gionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni degli uténti, con la Commissione regionale per le pari opportunità,
con l'Ordine
dei giornalisti, con l'Associazione stampa umbra, con
gli organi dell'Amministrazione
scolastica, con..!e Organizzazioni sindacali dei lavoratori del compano
delle comunicazioni e con gli altri.eventuali
soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni.
.'
2. La Regione e i1 CO.RE.COM. organizzano confE>'
renze regionali sulla informazione e sulla comunicazione.
,
Art. 29.
e g~tiDne e£o1tOmi.ca e frna.n:z.iari.a)
l. Per l'esercizio
delle funzioni
proprie,
conferite
dalla legislazione
statale e regionale,
il CO.RE.COM.
dispone della dota2ione
finanziaria
aaesso
assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consi-
zione
e contabi1ità.
9
bilancio.
,
-
4. "L.a Giunta
regionale
a norma della legge regionaledi contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
5. Per gli anni 20.0.1 e successivi l'onere sarà annualmente detenni nato con legge di bilancio ai sensi
dell'an.5 della legge regionaJe 3 maggio 1978, n. 23.
6. Agli oneri di cui aJl'an. 24 si fa fronte con gli
stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del
Consiglio regionale per gli anni 20.0.0.e successivi.
Art. 32.
(Abrogazione)
l, Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991,
n. l'a e 16 giugno 1998, n. 20.,
La presente legge regionale sarà pubblicata nel BolZettino Ufficiale della Regione.
È. f..tto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farlaéosservare come legge della Regione dell'Umbria.
Data a Perugia, addl Il gennaio 20.0.0..
glio regionale.
2. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente
do,in
bilancio,
i1
razione
finanziaria
iscritta"
CO.RE.COM. ha autonomia gestionale e operativa,
secondo le norme regionali in rna.,teriadi amministra'
19 grnnaio 2000
sponibilità che sarà' prevista nel fondo globale del
Art. 28.
(Forme di cansul1aziOn£)
(Finan:z.iarne:nto
-serie ge:ru::rale-n. 3 dd
Ufficiale.
'
BRACALENTE
,'.
"
3. Il CO.RE.COM. si avvale di mezzi e strutture
adeguati. messi a disposizione dal Consiglio regiona.
le.
LAVORl PREPARATORl
Art. 30..
"
(Normtl transitorit;.)
1. In sede di prima applica:iJoné
della presente
ge gli organi regionali
competenti
provvedono
elezione del CO.RE.COM.
sua entrata in vigore.
2.
Nelle
more
entto'n-enta
.
.
giorni
legalla
dalla
.'
della
prima
elezio;"e
del
CO.RE.COM. e fino all'effettivo insediamento
degli
organi, le funzioni sono esercitat"e dal Comitato regionale radiotelevisivo, di cui -illa
. ..', legge regionale /29
aprile 1991, n. la.
'
TITOLO V"
NORME FINALI
Art. 31.
'
(Normtl frnanziaria)
.
.
"",
I. Per le finalità di cui all'an:.l'"èautorizzata,
per
l'anno 20.0.0., la spesa di lire 10.0..0.0.0..0.0.0.con iscrizione, in tennini
di competenza
e di. cassa, al cap. di
nuova istituzione
n. 175 denominaro:«Spese,per
!'informazione
e la comunicazione.
'"a".J:11ezzDstampa,
agenzie di informazione,
emittenZa:r'adiofonica
e tE>'
Disegno
:-
di ]egge:
di inizjatjva della Giunta regionaJe su proposta del Presi-
dente Bracalente, deUberazjone 1'1.1371 deJ 29 settembre 1999,
a~o consiliare n. 1833 (V1legjsJatura).
- Assegnato per il parere alla I commissione consiliare per~
manente cAffari istjtuzionali ~ Programmazione - Bilancio - Finanze e patrimorUo - Organj:zzazjone e personaJe - Entj ]oc:alh,
il 20 onobre 1999.
- Effettuata sull'ano una audizione che . si è svolta il 4 novembre 1999.
'- Testo licenziato dalla I commissione consiliare permanente 1125 novembre 1999, con parere e relazioni, illUStrate oralmente, d.a1presidente Pacioni, per 1a maggioranza. e da] consi~iere Modena, per la minoranza (ano n. 183~rDjS).
ed approvato d.aJ ConsigJio regionale, con
- Esaminato
e~endamenti,
nella seduta del 1.3 dicembre 1999, deliberazione .
1'1.749.
- Legge vistata dal Commissario deJ Governo il 7 gennaio
2000.
.
levisiva locale, nazionale ed int~inà2iç>nale',
2. Per le finalità di cui all'art. L3:è:autorizzata,
altresl, per l'anno 20.0.0.,la spesa'di,liz:e..40.0..00.0..0.0.0.con
iscrizione, in tennini di competenza.e
di cassa, al
cap. di nuova istituzione n. 652,o.:~\i:dl, rubr. 2, ctg.
3) denominato: «Spese per il sosteg)lO degli investimenti delle imprese radiotelevisi'(é ..,singole
o associa.
te».
.'
. .: J
3. AI finanziamento dell'onere ,cG.mplessivo di lire
50.0..0.00.0.0.0.
per l'anno 200.0.si fa fronte con pari di-
:
AVVE.RTENZA
- D testo deUalegge viene pubblicato con ]'a.gg;unta delle note redane dalla Segreteria generaJe della Presidenu
della. Giunta regionale (Servizio Segreteria ddla Giunta), ai sensi de1J'art. 4, commi 1, 3 e 4 della. legge regionale 18 dicembre
'1987, n. 54, al solo scopo dJ facilitare la lenura delle disposizionj eli legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano jn'variati il vaJore e l'cffjcacia degli atti legislativi qui trascritti.
-saie
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale>
10
privato> (pubblicata nel S.O. aD. G.U. n. 185 del 9 agosto 1990),
è il seguente.:
NOTE
.
IO. Te1<gioma1J
Note all'art. 1, comma unico:
- Il testo degli artt. 13, camma 3 e 14 dello Statuto regionale
approvato con legge 23 gennaio 1992. n. 44 (pubb1Jcata nel S.O.
alla G.U. n. 26 del I. febbraJo 1992 e nel B.U.R. n. 8 del 21 feÌ>braio 1992). è il seguente:
c13.0mis.sis.
3. La regione assicura la più ampia informazione degli utenti
sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici anche
a.i cni del controllo della. loro efficienza.. Omi.ssis.
14..- 1. La. Regione riconosce nel dirino alla informazjone il
presuppOSto. fondamentale della partèCipazione ed un aspetto
essenzjale. dei diritti del cittadino.
2. AssiCUT3.1apiù ampia informazione sugli atti. sui programmi e sulle iniziative cti propria competenza, nonché suJ funzionamento di propri organi ed uffici.
3. La.legge regola la pubblicità ed il diritto di acce.sso agJi atti
della Regione~.
- Il testo dell'art. 1. comma 13. della legge 311ugHo 1997,n.
249, recante cIstituzione
dell'Autorità per Je garanzie nelle Ctr
munk:azioni
e norme sui sistemi delle \elecomunica.zjoni
e radiotelevisivo~#(pubblicata
nel S.O. alla G.U. n. 177 del 31 ]uglio
1997). è il seguente:
e
l. - Autorità per ~ garanzie ~
cDmumcazicni.
- Om.i.ssis.
13. L'AutOrità si avvale degli organi del.Ministero
deUe comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per Ja sicurezza e la rego]arità dei servizi ~i telecomunicazioni
nonché degli
OTgW e delle istituzioni di cui può attualmente
avvalersi, secondo le norme vigenti. il Garante per la radiodiffusjone
e l'editOna. IUconoscendo
Je esigenze di decentr:amento
sul territorio
al fine di a.ssic:urare le necessarie funzio:rii di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione,
sono funzjonaJmente orga.nj deH'Autorità i comitati. regionali per le comunjcazioni, che possono istituini
con leggi:regionalj
entro sei mesi
dall'insediamento.
ai quali sono alttesi' attribuite le competenze
attualmente
svolte dai comitati .regionalhradiote1evisivi.
L'Autorità., d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra]o
Stato. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua gH indirizzi generali relativi. ai requisiti richiesti a,j
componenti,
ai aiteri di incompatibilità.
degli stessi, ai mo<li organizzativi e di finanziamento
dei comitati. Entro il termine <li
cui al secondo pmodO e in caso di inadempienza
le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni
sono assicurate dai comitati regionali radiote1evisivi operanti. L'Autorità d'intesa con
la Conferenza. permanente
per i rapporti tra 10 Stato, le regioni
e]e pt'"ovince 'autonome di Trenta. e'di Balzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza
che possono
essere. delegate
ai. comitati regio'riali'. per le comunicazjonj.
NelI'espHcazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta
indipendenza
e
competenza..
Le comunicazioni
dirette all'Autorità sono esenti
àa bollo. L'Autorità si coordina. con i preposti organi dei .Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse. 0m:issU:..
Nera all'ano 4, commi
generale- n. J dtl19 genru:io 2000
1 e 2:
TI testo deD'arL 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n, 15,
recante eNorme sull'organizzazione
degli uffici della Regjone e
sulla dirigenza regionale:., (pubblicata
nel B.U.R. n. 21 del 28
aprile 1997), è il seguente:
.8. - Uffid. dirigmzia/i ncn cornpr<sindk direzioni rcgia>u2/i
-
. giorn4Ij
rodio
. &ttifico
2. Gli uffici di cui aJ comma 1 sono equiparati
ai servizi e
sono centri di 5pezB.. I relativi dirigenti responsabili
gestiscono
autonomamente
speci6ci capitoH del bilancio regionale:.,
Nora. al1'art. 9, CCmm4 unico:
U te3to dell'art. 10. comma 5, della ]egge 6 agosto 1990, n.
223.; .recante eDbdpUna del sistema rad1otelevisivo pubblico e
di orga-
Nora alI'aTt. IO, comma 2:.
li testo dell'art. 1. comma 10, dd dea-eto legge 23 ottobre
1996. n. 545, recante cDisposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività ramotdevisiva e delle telecomunicazioni:. (pubblicato 'nella G,U. n. 249 de.J23 onobre 1996), convertito in legge,
con modi5cazioni. dalla legge 23 dicemlm: 1996, n. 650 (in G.U,
n. 300 del 23 dicembre 1996), è il seguente:
c l.
Disposizimti urgmli per l'esD'dzi.odd1'attivilàTadiDI~-
va e lÙlle tdt:comunictujoni, inlaventi per il riord:i:no d.eIJ.a RAI
.s.p.a., ne1.satore ddJ.'edircri.ae dd1DspdtD.colo. peT l'eminen:a te.
~va
e sonora in ambilo locale noncht pa le.trasmissioni.. tele.Visive in f0rm4 c.odi{ica.ta...- Omissis.
. 10. D comma
1 dell'arricolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.
223, come modificato dall'articolo lI-bis del dec:reto-legge 27
agosto 1993, D. 323, convertito. con modificazjoni, dalla.. legge
27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
e l.
Le amministrazioni statali, gli enti pubblici teni1:oriaJi,gli
altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi u]timi limitatamente
ana pubblicità diffusa su] tenitorio na%ionale, sono
tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali
operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.. nonch~ su
emittenti radiofoniche
nazionali e locali operanti nei tenitori
dei medesimi paesi, aJmeno il 15 per cento delle somme StanZiate in bilan~o per le campagne pubblicitarie
e dj promozione
delle propne attività. G1i enti pubblici tcrrltOriali, gli altri enti.
pubblici a ruevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a. destinare, relativamente alla pubblicità non cUffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme
stanziate in bilancio, per le campagne pubbHcitarie e di promozjone delle proprie a.ttività. su emittenti televisive e rad,jofoniche locali operanti nei . tenitori dei Paesi dell'Unione europea-o
Omissis:.,
Nota all'aTto Il, COmm4 2:
D testo dell'an.. 7, comma 2. della legge 6 agosto 1990, n. 223
(si veda la nota al]'arL 9, comma unico), è il seguente:
e7. Comilal1
~ii
~
i servizj
radiDte1evi..sivi.
-
Omissis.
2: La concessione .di cW all'articolo i, ~mma 2,. prevede forme di coJlaborazione
con le reaJtà culturali e informative
del1e
regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate
convenzioni tra le sedi periferiche della. concessionaria
pubbli.
ca. le Regioni e i concessionari
privati in ambito locaJe- IJ comitato regionaJe per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di.
tali collaborazioni
e.convenzioni
e ne coordina l'attuazione
per
conto della Regione. ~,
Nora all'aTto 16, ccmma. unico:
1] testo dell'art.. 3, comnU 14e 15,della legge 6 agosto 1990, n.
223 (si veda la nota all'art. 9, comma unico), è il seguente:
~
1. Per favorire il necessario supporto organizzativo
e gestionale
ad organismi regionali dotati di autonorrua
funziona1e ai sensi
delle norme istitutive, iJ Consiglio regjonale, l'Ufficio eli presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispenive competenze, possono istituire, al di fuori delle direzioni regionali,
uffici dirigenziali.
Comuni<:4ti
ni pubblici.
Omissi.s.
5. Il Governo. le Amminls1razjonl dclJo Stato. le Regioni e gli
enti pubblici tcnitoriaU, per soddisfare gravi ed eccezionaH esi.
genze dtpubb1ica necessità.. nell'ambito intereSSatO da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati.
Detti comunicati devono essere trasmessi
immediatamente.
.
Omis.ro:..
<3. Pianifica.z;m..
~
radiofrcqucnu..
- Qmissis.
14. Nel rispetto degli obiettivi jndicatJ nej commi da.17 all'll,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le assoMA.,.;om,a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, redige. lo schema di piano di
assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'ute.nza, e la sottopone al parere delle Regioni e
delle province autonome. di Trento e di Balzano.
15. Le Regioni e le Province autonome, ndI'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione.. possono propolTe ipotesi d1vene di bacini, In relazione aDe proprie caratte.rlstiche
naturali, socio-economiche e culturali, Esse possono. ahre:sl,
d'Intesa tra loro, proporn badnJ di utmI%:&
comprendenti terri.
tori confinanti. Decorsi .sessanta giorni daDa ricezione del]o
-serie genu~ -n. 3 del 19 g=io
Supplemmto ordiruzriDn. 1 al -Bollettino Ufficiale>
schema di piano. senza che sia pervenùto il parere, esso si jnten~
de reso in senso favorevole..-Omis.ri.slO.
NOIa all'art. 17. comma unico:
Per il :esto'dell'art.. l. com ma 13~deJ]a legge:; llugJl0 1997, n.
249, si vedano le note all'art. 1. com ma: unico.
Noro all'an. 18, cammi 2 e 3:
legge regionale 21 mano 1,995~ n'.)l", recante cDisciplina
delJe nomine ci] competenza regionale e delJa proroga degli or.
gani amministrativj)
(pubbHeata nel B.U.R- n. 16 del 29 marzo
1995), è stata modificata
ed integrata con leggi regionali 21
marzo 1997. n. 8 (in B.U.R. n. 15 del 26 marzo] 997) e 30 'gjugno
1999, n, 18.(ìn B.U.R n. 38 del 7IugJio,1999).
~
Nota alI'an. 21, comma
~gntJzi~- Omis.
.",
.
.
6. Nelle. ipotesi di nomine o designazioni .effettuate con la procedura del vOto Hmitato ai sensi del cc)mma 5, la decadenza, Je
ctimissioni o il decesso anche di uno solo . dei comvonenti
com.
.
in materia
di
no1'11.i11.e"e
.ro.'
porta 1a rieiezione dell'intero organo~::
Nota. all'aTto 24, comma
4:
'
.. .-
il testo delJ'art. 2 della legge regionaJe 26, febbraio 1981, n. 9
recante .Rimborso
deUe spese di perrn:anenza nella sede regionale e di missione aj consiglieri"regionaJh
(pubblicata.
nd
B.U.R. n. Il del 27 febbraio 1981), è:~I,.se'guente:
.2. Ri.mbor50 sp~ relo.tive. ai trasporrL -:Ai consiglieri regionali è corrisposto
aJtresl per le ma:ggiov.i;'spese- relative ai tra.
sporti tra la.loro residenza e la sede 'regiQ~e;
un rimborso pazi
a un quinto del costo di un ]itro d.i:ben2ina super vigente nel
tempo per ogni chilometro di percotTenz.a.:per presenze a riu11ioni degli organismi previsti àallo:Statuto..e:dal.regolamento
intero
no del consjglio regionale. noncné -dél:comitato
di gestione di
.
cui al]'art. 2 legge-regionale
del 15 gennaib.-1973, n. 8.
li rimborso dj cui al precedente commi
cOTISigHeri che usufruiscono
di aut~v~~~
non è corrisposto
d,i ,servizio-
ai
Agii effetti della presente legge la resIdenza del consigliere
che risieda fuori de! territorio regionaJe si intende sempre ac.
qwsita in un comune della regione...
Nota all'aTl. 25, comma
1:
::,-~ .',,! .
Per il testo dell'3rt. l, com ma. 13, délfa-]egg~'31
249, si ved.aI1o Je note all'art.
1. commz-Unico'.'
Note. all'ano
26. comnu:z
11
N~ta all'art. 30, comma
2.
La Jf:gge'regionaJe 29 'aprue 1991. n. IO, recante .Norme per
il funzionamento
del Comitato regionale per i servizi radioteJevisivi., è pubblicata
nel B.U.R. n. 22 deU'8 maggio 1991.
2:
il testo deU'art. 2, comma 6. deIJa legge regionale 21 marzo
1995, n. Il (si veda la nota alI'an. 18. '~.ommi 2 e 3), è il seguen.
.
te:
c2. Competenze
2000
,
creto-]egge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con moc::Uficazioni, dalla legge Il luglio 1995, n. 273. per i1personale in ruolo del
Ministero delle poste e delle telecomunh::woni che, :illa data di
entrnt:l in vjgore della presente Jegge, risulti applicato al relativo
ispenorato territoriale. Analoga priorità è riconosciu~ cl person~e in posizjone,dl coma.ndo drùI'Ente poSte italiane presso gli
st~
ispe~~r:lti territoriali. nei limiti della dotazione orglU1i~
del Ministero, stabilita. dal decreto-.Jegge 23 ottobre 1996, n. 540.
i cui effetti sono stati fatti saJvi daI]a 1egge 23 dicembre 1996, n.
6Sp.Omi.s.si.s...
iuglio 1997, n.
.
Nota all'art. 31, commi
'D testo dell'art. 5 deUa legge regionale 3 maggio 1978. n. 23.
recante .Norme di contabilità
reg:ionaJe in attuazione
de]]a legge 19 maggio 1976. n. 335. (pubblicata
ne! B.U.R. n. 19 dd 10
maggio 1978), è il seguente:
.S...uggi re.giOTUllidi spe.sa. - Le leggi regionali che prevedo-.
n6 ri'uove o maggiori spese ne indicano l'ammontare
e la coper.
tUra con riferimento
aJ bilancio p1uriennale.
Le leggi. regionali che ,precedono attività o interventi a carattere continuativo
o ricOITente determinano
di norma solo gli
obiettivi da raggiungere
e le procedure
da seguire. rinviando
alla legge di bilancio la determinazione
dell'entità delJa re!at1va
spesa..
,
In taJ caso può essere dato corso a]Je procedure
e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali
comunque
sorga l'obbligo dell'AmministI4Zione
di assumere
impegni a norma del successivo art. 40.
Le leggi regionali che .dispongono
spese dj carattere piurien.
nale indicano ,di nonna l'ammontare
complessivo
nonché la
quota eventua1mente a carico del bilancio annuaJe in corso o già
presentato al Consiglio rinviando,ai successivi bilanci annuali ]a
determinazione
dei]e quote di spesa. destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La.
per i
quali
spesa.
quantifjcazjone
annuaJe della spesa può essere previsu
casi in cui le leggi disciplinano
interventi o servizi per i
1a continuità. e la regolarità
dell'erogazione
delJa stessa
ne! tempo assume urt interesse preminente.
Le leggi che prevedono opere od interventi la. cui ese~uzione
si protragga per più esercizi, possono autorizzare
la stipulazione di contratti o comunque ]'assunzione di obbligazioni
da par.
te della Regione nej limiti dell'intera somma in esse indicata.
fenno restando che formano impegno sugli sra.nZiamenti di cia-
scun bilancio, ai sensi del successivo
corrispondenti
.so del relativo
J:
- Per il testo dell'art. 8 dcl1a legge region~~ 22 a.priJe 1997, n.
15, si veda. la nota alI'art. 14, commi l ,é):.: " '
-1] testo-dell'art.
1. comma 14. del1a--lemi~'31 luglio 1997. n.
249 (si vedano le note all'art- 1. comma.unico),
è jJ seguente:
.1'. Autorità per le. garanzie neJk comunicazioni.
- O~..s.
14. Il reclutamento
del personaJe di ruolo dei comitati regionaH per le comunicazioni
avviene prioritariam'ente
mediante le
procedure di mobilità preyjste dall'artic~lp. 4~-comma 2, del de-
4 e 5:
alle obbligazionj
esercizio..
Note. all'arr. 32, comma
art. 4.0.. soltanto
che vengono
-
2-
La legge regionale
nel coro
unico:
- Per la legge regionaJe 29 apriJe 1991. n.
aU'art.. 30, comma
le somme
a scadere
16 giugno
10, si veda la nota
1998, n. 20, recante
.Modifi-
che alla legge regionale 29 apri1e 1991. n. IO: Norme per il funz.ionamento del Comjtato regionaJe per i servizi raclioteJevisivh,
è pubblicata. nel B.U.R. n. 41 dei 24 giugno
1998.
,'0-_'.
. ..
'.,1.1.
,
,"
..'.'~..
,
..
.1
,,,'
Ayv~ GIUSEPP!! Pausa.
Direttore
respon5abilr.
,.
. Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'! l marzo 1995 -n.4/95 - Stampa Grafica Veneta S.r.l. -Trebaseleghe
(PD)
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale.. - serie generale
- n. 55 del 18 ottobre 2000
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 . Fil. di Perugia
REPUBBLICA
ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA
PARTI PRIMA e SECONDA
PERUGIA
.
18 ottobre
Prezzo L J.500
(IV A cornpn'$(1)
2000
-
DIREZIONEREDAZIONE E AMMINISTRAZIONEPRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTAREGIONALE P E R U G I A
PARTE
PRIMA
Sezione
ATTI DELLA
II
REGIONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
25 settembre 2000, il. 18.
Regolamento
per il funzionamento
e l'organizzazione
e Codice
etico del Comitato regionale
per le comunicazioni
(CO.RE.COM.).
2
Supplemento ordinario n. 1 al .Bollettino
Ufficiale>'- serie generale - n. 55 del18 ottobre 2000
SOMMARIO
PARTE PRIMA
Sezione II
ATTI DEllA REGIONE
/
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
25 settembre 2000, n.. 18.
Regolamento.
mitato
regionale
REGIONALE
per il funzionamentoe l'organizzazione
per le comunicazioni
(CO.RE.COM.).
e Codice eticodel Co-
TITOLO I
IL CO.RE.COM.
SEZIONE I
FINALITÀ E FUNZIONI
(Finalità) . . . . .
.. .. . ... ... . .. .. . .
(Funzioni proprie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Funzioni delegate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Funzioni del Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . .
An. l.
An.2.
An.3.
An.4.
.
.
.
.
..
..
. .
. .
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Pago
"
"
"
4
4
5
5
SEZIONE II
DIMISSIONI
(Dimissioni!
An. 5.
An.6.
.. .. . .
.
...
E INCOMPATIBILITÀ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Segnalazione cause di incompatibilità) . . . . . . . . . . . . . .
CONVOCAZIONE
An.7.
An.8.
An.9.
An. la.
An. 11.
An. 12.
TITOLO II
E SVOLGIMENTO
ORGANIZZAZIONE
5
5
DELLE SEDUTE
(Convocazione delle riunioni e ordine del giorno) . . . .
(Riunioni del CO.RE.COM.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Svolgimento delle riunioni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Assenze) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. . .. ...
(Deliberazioni del CO.RE.COM.) . . . . . . . . . . . . . .
(Verbale delle riunioni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
"
"
TITOLO III
E PROGRAMMAZIONE
.
.
.
.
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.
.
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.
.
...
"
"
"
"
"
"
5
5
6
6
6
6
DELLE ATTIVITÀ
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
An. 13. (Struttura)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An. 14. (Dirigente responsabile)
. . . . . . . . . . . . .
An. 15. (Personale) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
"
"
6
6
6
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
An. 16. (Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio) . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ... . . . .. .. . . .. . ..
An. 17. (Responsabile del procedimento)
An. 18. (Audizioni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
"
»
7
7
7
Supplemento ordi1Ulrio n. 1 al -Bollettino
Ufficiale.
- serie generale
- n. 55 del 18 ottobre
2000
3
SOMMARIO
TITOLO V
CODICE ETICO
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
24.
25.
26.
27.
28.
(Ambito di applicazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Przncipi generali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Comportamento dei dipendenti dlirante il lavoro e doveri
di imparzialità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale) . . . . . . . . . . . . . .
(Divieto di accettare doni o altre litilità) . . . . . . . . . . . . .
(Conflitto di interessi e obbligo di astensione) . . . . . . . .
(Obbligo di riservatezza) . . . . .. ..................
(Rapporti con i mezzi di informazione) . . . . . . . . . . . . .
(Divieto di attività collaterali) . . - - . . . .
.. . . .. . . .
(Vigilanza e controllo mi rispetto delle norme etiche) . . . .
i
Pago
7
»
7
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8
8
8
8
8
8
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»
»
4
Supplemento ordinario n. 1 al .Bollettino
PARTE
seguito denominato CO.RE.COM.), è organo funzionaie dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(di seguito denominata Autorità), nonché organo di
c<?nsulenza della Regione in materia di comunicazion,. A ta! fine è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
PRIMA
Sezione II
ATTI DEU.A REGIONE
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
25 settembre 2000, n. 18.
Att.2.
(Funzioni proprie)
REGIONALE
i
l. Sono funzioni proprie, le funzioni conferite al
C,o.RE.COM. dalla normativa nazionale e regionale.
In, particolare, il CO.RE.COM.:
.!
a) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali
cfie possano essere trasmesse sia in ambito nazionale
che
, regionale;
b)
..regola l'accesso alle trasmissioni regionali
:
.
Regolamento per il funzionamento e l'organizza~
zione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la proposta di atto amministrativo
di iniziativa del Comitato
regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.), concernente:
«Regolamento
per il
funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del
Comitato
regionale
per
le
comunicazioni
(CO.RE.COM.)>>, depositata alla Presidenza del Consiglio' regionale in data 4 luglio 2000 e trasmessa per
il parere alla I commissione consiliare in data 6 lu-glio 2000;
Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa
del Comitato
regionale
per le comunicazioni
(CO.RE.COM.), concernente: «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - Integrazione della proposta originaria», depositata alla
Presidenza del Consiglio regionale in data 28 agosto
2000 e trasmessa per il parere alla I commissione consil iare in data 5 settembre 2000;
Vista la proposta di atto amministrativo
di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.), concernente:
«Regolamento
per il
funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del
Comitato
regionale
per
le
comunicazioni
(CO.RE.COM.) - Modificazioni della proposta originaria», depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 settembre 2000 e trasmessa per il parere alla l commissione consiliare in pari data;
Visto il parere e la relazione della l commissione illustrati dal relatore consigliere Melasecche;
Vista la legge regionale n. 3/2000;
Visto lo Statuto regionale.
Visto il Regolamento interno,
Con n. 25 voti favorevoli espressi all'unanimità nei
modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti,
- di approvare l'atto amministrativo concernente:
«Regolamento per il funzionamento e l'organizzazio-
etico del Comitato regionale per le comu-
nicazioni (CO.RE.COM);" composto
nel testo che segue:
programmate
.
,
di n. 28 articoli,
approvate
dalla
Giunta
,
2) sulla destinazione
delle emittenti locali;
.
3)
sulle
deliberazioni
di comunicazione integrata
e dal Consiglio regionale;
di spese pubblicitarie
della
Giunta
a favore
regionale
e
dell'Ufficio di presidenza che prevedono le modalità
ed i criteri per l'individuazione
delle emittenti locali,
iscritte nel registro regionale delle imprese delle comunicazioni,
che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, ai
fini dell'affidamento,
mediante convenzione,
della
fealizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi;
4) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di sostegno per !'innovazione tecnologica;
5) in merito al parere sul piano di assegnazione
delle radiofrequenze
per la radiodiffusione
reso ai
$ensi dell'articolo 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
I
; e) rileva il fabbisogno e le caratteristiche professionali ai fini della programmazione
regionale in ma~eria di formazione professionale concernente la realizzazione di appositi corsi di qualificazione riservati
agli operatori della comunicazione;
:
:
SEZIONEl
FtNALITÀ E FUNztoNI
Att. 1.
(Finalità)
per le comunicazioni
n prowede
al monitoraggio
qualitativo
e quanti-
tativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale, in particolare
nell'ambito delle funzioni di
monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive delegate dall'Autorità;
g) svolge attività di studio, ricerca e monitoraggio su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite conven-
TITOLO I
IL CO.RE.COM.
regionale
I) per gli aspetti di sua competenza, in merito a!le
Ilnee programmatiche
I
1. Il Comitato
dalla concessionaria pubblica;
c) definisce i contenuti delle collaborazioni con
le realtà culturali e informative delle regioni e i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della
cpncessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari
privati in ambito locale e ne coordina l'attuazione per
conto della' Regione e in particolare, esprime parere
sulle convenzioni per la realizzazione di programmi e
servizi di interesse regionale previsti nel piano contenente le linee programmatiche di comunicazione integrata;
d) esprime parere in ogni caso previsto da leggi o
regolamenti in materia di comunicazioni owero qualora richiesto dagli organi regionali, e in particolare
e,sprime parere sugli atti di seguito elencati:
.
del ibera:
ne e Codice
- serie generale - n. 55 de118 ottobre 2000
Ufficiale.:
honi. In particolare, a tal fine:
(di
:
.
1) assume iniziative atte a stimolare e sviluppare la
Supplemento ordinario n. 1 al -Bollettino Ufficiale.
formazione e la ricerca sulla comunicazione
radiotelevisiva, anche attraverso la stipula di convenzioni
con università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
2) per fornire un contributo allo sviluppo della qualificazione nel settore della comunicazione,
può stipulare apposite convenzioni con facoltà universitarie
o altre istituzioni formative, anche private, per l'effettuazione di periodi di tirocinio presso la sua struttura
da parte di laureati o studenti, senza oneri di alcun
genere;
3) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni
e sulle relative implicazioni nel
mercato;
4) può curare, direttamente o tramite istituti di ricerca specializzati, la rilevazione degli indici di ascolto delle emittenti radiofoniche e televisive regionali
pubbliche e private, con le modalità previste dall'Autorità;
5) cura la tenuta del registro regionale delle imprese delle comunicazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis del D.L. 30
gennaio 1995, n. 15, convertito in legge 29 marzo
1995, n. 78, .nello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo l, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n.
249, il CO.RE.COM. si avvale dell'Ispettorato
del Ministero delle comunicazioni territorialmente competente.
Art. 3.
(Funzioni d,lEgare)
l. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di governo,
garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema
delle comunicazioni
delegate dall'Autorità con apposita convenzione, di cui all'articolo 5 del regolamento
relativo alla definizione delle materie di competenza
dell'Autorità, allegato alla del ibera dell'Autorità garante n. 53 del 28 aprile 1999, nonché ogni altra funzione oggetto di delega.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, sottoscritte
dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e
dal Presidente del CO.RE.COM.. indicano le singole
funzioni delegate nonché le risorse umane e finanziarie assegnate per provvedere al loro esercizio.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal
CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero teITitorio nazionale dei compiti di go\-erno, di garanzia e
di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati daJla legge n. 249/1997.
4. Nell'esercizio della delega, il CO.RE.COM. può
awalersi di tutti gli organi perirèrici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Aurorità ai sensi
della normativa vigente.
Art. 4.
(Funzioni del Presidente)
I. Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
2. In casi straordinarj di necessità e di urgenza, il
Presidente può adottare i provvedimenti
di competenza del CO.RE.COM., riferendone allo stesso entro
i tre giorni successivi per la convalida.
3. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di-:sua assenza o impedimento.
-serie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000
5
SEZIONEII
DIMISSIONI
E INCOMPATIBILITÀ
Art. 5.
(Dimissioni)
l. Qualora uno O più componenti il CO.RE.COM.
intenda dimettersi presenta le proprie dimissioni, per
iscritto e motivatamente,
al Presidente del Consiglio
regionale, tramite il Presidente del CO.RE.COM.. Il
Presidente del CO.RE.COM. presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 6.
(Segnalazwne cause di incompatibilità)
l. Allorché il Presidente venga a conoscenza di
eventuali cause di incompatibilità
di uno O più dei
componenti del CO.RE.COM., ne dà immediata comunicazione aJ Presidente del Consiglio regionale.
2. Eventuali cause di incompatibilità
concernenti
la persona del Presidente possono essere segnalate al
Presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti del CO.RE.COM.
TITOLO II
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE
Art. 7.
(Convocazione delle riunwni e ordine del giorno)
l. Il CO.RE.COM. si riunisce in via ordinarfa nella
sede di Perugia. È ammessa la convocazione presso
altra sede.
2. Le riunioni del CO.RE.COM. sono convocate dal
Presidente
al quale compete
la determinazione
dell'ordine del giorno.
3. Qualora ne facciano richiesta almeno due dei
componenti del CO.RE.COM., un argomento è iscritto aJl'ordine del giorno e la riunione è convocata dal
Presidente senza indugio.
4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal CO.RE.COM., all'unanimità
dei
presenti, all'inizio di ciascuna seduta.
5. Degli argomenti oggetto della riunione viene
data comunicazione attraverso l'ordine del giorno
formulato dal Presidente. L'ordine del giorno è contenuto nell'atto di convocazione che deve pervenire ai
componenti non oltre il quinto giorno precedente
quello fissato per la riunione. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei componenti dal giorno precedente la
riunione. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può convocare il CO.RE.COM., inviando avviso contenente l'ordine del giorno almeno
24 ore prima della riunione, anche a mezzo telegramma o via fax.
(Riunwni
Art. 8.
del CO.RE.COM.)
l. Per la validità delle riunioni
del CO.RE.COM.
è
necessaria la presenza del Presidente o del sostituto
dallo stesso designato e di almeno due componenti.
2. Alle riunioni del CO.RE.COM. partecipa il Dirigente responsabile e, qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, i funzionari addetti ai settori cui
si riferiscono gli argomenti trattati nell'o.d.g.
6
Supplem~to
ordinario n. l al -Bollettino Ufficiale»
- serie generale - n. 55
del 18 ottobre 2000
Art. 9.
(Svolgimento delle riunioni)
tura costituita ai sensi dell'articolo
8 della legge re4
.
l. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque,
tutte le volte nelle quali il CO.RE.COM. debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento,
il Presidente
o un membro
del
CO.RE.COM. dallo stesso designato, sulla base delle
proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione.
formulando e illustrando le relative
conclusioni.
2. L'ufficio dirigenziale è diretto da un dirigente responsabile, è articolato in sezioni e dispone di una
struttura di segreteria.
3. ~ prevista la figura di un dirigente vicario, ai
sensi dell'articolo 30, comma l, della legge regionale
n. 15/1997.
4. Ciascuna sezione svolge ]e funzioni amministrative cOITispondenti ad uno specifico campo di intervento del CO.RE.COM., nell'ambito delle materie proprie o delegate allo stesso, dall'Autorità.
5. La segreteria, direttamente dipendente dalla direzione, assiste il CO.RE.COM. e in particolare, svolge compiti di verbalizzazione,
contabilità, bilancio,
cura i rapporti con l'Autorità e con altri organi istituzionali.
~ionale 22 aprile 1997, n. 15.
Art. 10.
(Assenze)
l. l componenti che non possono partecipare alla
riunione ne informano tempestivamente il Presidente
e debbono inviare la documentazione idonea a giustificare l'assenza ai fini dell'applicazione
di quanto
previsto dall'articolo 21 della legge regionale Il gennaio 2000, n. 3.
2. Le assenze giustificate sono quelle indicate dalla
legg~ regionale nonch~ quelle dovute ai normaJi periodj:-di-ferie.
(Ddihera:ioni
Art. 11.
del CO.RE. COM.)
del CO.RE.COM., motivate e
numerate, sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e sono immediatamente
esecutive. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
2. Il voto" sempre palese. Il CO.RE.COM. può decidere di deliberare a scrutinio segreto in casi eccezionali e moti\"ati.
,
6. Il CO.RE.COM. può avvalersi di consulenze e
collaborazioni da parte di soggetti pubblici e privati
di riconosciuta indipendenza e competenza, attivate
dall.a Regione. Le consulenze possono essere attivate
anche dal CO.RE.COM. stesso, nell'ambito della dotazione finanziaria ad esso assegnata, su proposta del
dirigente responsabile.
Art. 14.
(Dirigente responsabile)
l. Le deliberazioni
Art. 12.
IVeroaz" delle riunioni!
1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un funzionario del CO.RE.COM., designato
da] dirigente responsabile.
2. Il segretario verbalizzante cura la redazione del
processo -verbale della riunione dal quale risultano,
l'ordine dd giorno, con eventuali integrazioni, i nomi
dei presenti. ciascun argomento trattato, gli elementi
essenziali dtdl~ relazioni svolte e della discussione,
nonché le decisioni adottate.
3. I componenti possono far inserire dichiarazioni
a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.
4. I processi verbali sono trasmessi ai componenti
prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
5. I processi verbali sono sottoscritti da] Presidente
e dal segretario verbalizzante.
6. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e
conservati a cura della segreteria.
ORGANIZZAZIONE
TITOLO Il!
E PROGRAMMAZIONE
ATTNITÀ
DELLE
Art. 13.
(Struttura)
l. Secondo quanto previsto dall'articolo 26 della
legge regionale n. 3/2000, per l'esercizio delle sue funzioni, il CO.RE.COM. è assistito da un'apposita strut-
l. La direzione della struttura organizzativa preposta al funzionamento del CO.RE.COM. è attribuita al
.dirigente responsabile, individuato dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale
n.
15/1997, previa intesa con il CO.RE.COM.
2. Il dirigente responsabile preposto alla direzione,
ai sensi dell'articolo
8 della legge. regionale
n.
15/1997, risponde esclusivamente a] CO.RE.COM. e
al suo Presidente.
3. Il dirigente responsabile,
nell'ambito della distinzione delle responsabilità
di cui al D.Lgs. n. 29
del3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
a) partecipa alle riunioni del CO.RE.COM.;
b) cura l'attuazione
delle deliberazioni
del
CO.RE.COM. e determina i relativi impegni di spesa;
c) provvede alla direzione delle unità organizzative, alla gestione e alla organizzazione delle risorse
:umane, strumentaJi e di controllo assegnate;
d) cura la gestione dell'apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo
29, commi l e 2 della legge regionale n. 3/2000;
e) provvede a richiedere al Consiglio regionale i
mezzi e le strutture adeguate per il funzionamento
della struttura, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale n. 312000;
stipula contratti di consulenza e di collaborazione sulla base degli indirizzi e programmi annua];
del CO.RE.COM., secondo la normativa regionale.
n
Art. 15.
(Personale)
L La dotazione organica della struttura operativa
del CO.RE.COM. è determinata dalla Regione secon;do quanto previsto dalla legge regionale n. 15/1997,
d'intesa con l'Autorità, ai sensi dell'articolo l, letl. B),
n. 4 della deliberazione dell'Autorità n. 52 del 28 apri'Ie 1999, contenente «Individuazione degli indirizzi
,generali relativi ai Comitati regional:i~ per le comuni-
Supplemento ordinario n. 1 al -Bollettino Ufficiale»
cazioni», su proposta del dirigente responsabile e su
conforme deliberazione del CO.RE.COM.
2. Nell'ambito della dotazione organica può essere
assegnato o trasferito al CO.RE.COM.:
a) personale di ruolo della Regione;
b) personale di ruolo del Ministero delle comunicazioni in base all'articolo l, comma 14 della legge n.
249/1997 ;
c) personale di ruolo degli enti locali.
mOLO IV
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
Art. 16.
(Principi di trasparenza, di partecipazione
contraddittorio)
e del
l.
Nell'esercizio
delle
proprie
attività,
il
CO.RE.COM. si ispira ai principi della trasparenza
della partecipazione
e del contraddittorio
stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e dalla
legge regionaJe 5 settembre 1994, n. 31.
2. In ,conformità con quanto previsto dall'articolo
28 della legge regionaJe n. 3/2000, aJlo scopo di garantire la partecipazione
aJla propria attività, il
CO.RE.COM. attiva forme di consultazione con i soggetti pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e della informazione
sugli atti fondamentali. In particolare, la partecipazione sarà attuata
sul programma di attività annuale, sulle relazioni
consuntive e su ogni altro argomento di interesse generale. Consultazioni settoriali potranno essere svolte su specifiche problematiche.
La data di convocazione dei soggetti interessati e i contenuti degli incontri, saranno comunicati con adeguato anticipo
con annunci sul proprio sito web o con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o con specifiche circolari. Potranno anche essere previsti pareri scritti sulle materie in discussione, nel quaJ caso
saranno fissati i tempi per la loro trasmissione.
Art. 17.
(R£sponsabile del procedimento)
l. Assumono la responsabilità
dei procedimenti
delle sezioni cui sono preposti i responsabili di sezione.
2. Il responsabile del procedimento
provvede agli
adempimenti necessari per Io svolgimento dell'attività istruttoria, in conformità agli indirizzi dettati dal
dirigente responsabile.
Art. 18.
(Audizioni!
l. Il responsabile del procedimento
può proporre
l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti.
TITOLO V
CODICE ETICO
-n. 55 del 18 ottobre 2000
- serie generale
7
2. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice aJl'atto dell'assunzione
in
servizio, in qualsiasi veste, presso il CO.RE.COM., ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
3. I consulenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le norme del Codice etico ed il relativo impegno
dovrà essere inserito nel contratto di consulenza.
Art. 20.
(Principi generali)
l. I componenti e i dipendenri debbono tenere un
comportamento
ispirato a lealtà, imparziaJità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CO.RE.COM. è rivolta alla
soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.
(Comportamento
/
.
Art. 21.
dei dipendenti durante il lavoro e
doveri di imparzialità)
l. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con
solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento
del dipendente è volto a stabilire rapporti
di fiducia e collaborazione
tra il
CO.RE.COM. e i soggetti interessati, a quaJunque titolo, all'attività da esso svolta. A taJ fine il dipendente
manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le risposte, cooperando con
riservatezza con quanti sono interessati al. lavoro degli uffici.
3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione
per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionaJe, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.
4. I componenti e i dipendenti operano con imparzialità senza indulgere a trattamenti di favore. Assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza
e respingono indebite pressioni. Non determinano,
né conCOITono a determinare, situazioni di privilegio
e non ne fruiscono.
5. Nello svolgimento dei loro compiti, in particolare i dipendenti:
a) non assumono impegni, né fanno promesse
owero danno rassicurazioni in ordine a questioni che
rientrino nella competenza del CO.RE.COM.;
b) non promuovono incontri informati con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini
dell'attività d'ufficio, né vi partecipano, se a ciò non
espressamente autorizzati dal dirigente responsabile,
in particolare, non panecipano ad incontri informati
aventi ad oggetto prowedimenti non ancora deliberati dal CO.RE.COM. o non comunicati formalmente
alle parti;
c) mantengono un comportamento imparzial~ in
occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in
occasione di promozioni o trasferimenti.
Art. 19.
(Ambito di applicazione)
Art. 22.
(Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei
rapporti privati e nella vita sociale)
l. Le disposizioni del presente Titolo, operano nei
confronti dei dipendenti del CO.RE.COM., dei suoi
consulenti e collaboratori, nonché, in quanto applicabili, nei confronol'Òei componenti del CO.RE.COM.
l. I componenti e i dipendenti, nei rapporti privati,
evitano ogni abuso della propria posizione con Io scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.
Supplemento
8
ordinario
n. 1 al «Bollettino
Ufficiale»-
2. I dipendenti evitano di assumere incarichi di
rappresentanza
in associazioni, circoli od aJtri organismi di qualsiasi natura, nonché di intrattenere rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati, operanti
nei settori delle comunicazioni e deJ]'informazione,
quaJora da ciò possano derivare obblighi o vincoli tali
da poter compromettere i'esercizio delle funzioni del
CO.RE.COM.
Art. 23.
(DiviEto di accettare doni o altre utili1à)
l. Ai componenti e ai dipendenti è fatto divieto di
accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per .
aJtri, donativi o aJtre utilità da soggetti in' quaJsiasi
modo interessati dall'attività del CO.RE.COM., ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
2. Il soggetto che indipendentemente
dalla sua volontà, riceve doni o aJtre utilità di non modico valore,
comunica tempestivamente e per iscritto la circostan.
za aJ dirigente responsabile,
provvedendo,
nel contempo, aJla restituzione
di essi per il tranUte del
CO.RE.COM.
.
Art. 24.
.
(Conflitto di interessi e obbligo di astensione)
l.
r componenti
e i dipendenti
Art. 25.
(Obbligo di riservatezza)
Art. 27.
(Divieto di attività collalerali)
; 1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere
aftività che impediscano o riducano l'adempimento
dei compiti di ufficio o che co~trast [no con esso.
2. La pubblicazione
di opere, saggi e articoli di
staI)'lpa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte dei dipendente in tale qualità,
su materie 'di competenza dell'Autorità, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile.
l. Eventuali violazioni aJle norme etiche. commesse daJ personale dipendente del CO.RE.COM., saranno esaminate dal dirigente responsabile del servizio
aJ quale competerà l'accertamento
della violazione
stessa e, ove del caso, l'attivazione dei consegueati
provvedimenti previsti dal Contratto nazionale di lavoro per il comparto Regioni Enti locali.
2. Eventuali violazioni alle norme etiche commesse
daJ Presidente e/o dai membri del CO.RE.COM., nonché dal dirigente responsabile del servizio, verranno
segnalate da uno o più membri del CO.RE.COM.,
nonché da chiunque ne abbia interesse, aH'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale.
l. I rapporti con i me~zi di informazione
Consigliere segretario
Marco Fasolo
Art. 26.
(Rapporti con i mezzi di informazione)
Avv.
Art. 28.
(v'igilanza e controllo sul rispetto delle norme etichE)
.
l. I componenti e i dipendenti sono tenuti al rispetto di ogni obbligo di riservatezza inerente aJla quaJità
rivestita. Nell'ambito delle funzioni delegate daJl'Autorità aJ CO.RE.COM., i componenti ed i dipendenti
sono tenuti aJ rigoroso rispetto del segreto d'ufficio,
nei casi previsti daJl'art. 8, commi l e 2, del Codice
etico dell'Autorità.
presso il Tribunale
nuti dal Presidente. Possono esserne incarieati anche
i componenti o il dirigente.
2. L'orientamento
dei CO.RE.COM. sulle materie di
competenza è espresso, di norma, mediante comunicati ufficiali.
3. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubbJica concernente la sua attività lavorativa,
nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al
prestigio e all'immagine del CO.RE.COM. ed evita di
intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di
sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione
di notizie concernenti
i lavori del
CO.RE.COM.
rispettivamente
nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, Qve versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I componenti hanno l'obbligo di astenersi in
ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
Registrazione
serie genl!!a1.e - 11.55 de118 ottobre 2000
marzo
Presidente
Il Vice presidentI!.
VA1\[NIO
sono te--
GIUSEPPE PELUSO - D.irettore
di Perugia dell'Il
.
BROZZI
responsabile
1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Veneta S.r.1. - Trebaseleghe
(PD)
Pagina W
I di 5
....-.
Leqqe
7 qiuqno
2000
n. 150
"Disciplina
delle attivi:tà di iriformazione
delle pubbliche
amm.inis:trazioni"
{pubblicata in gazzetta ufficiale
n. 136 del 13 giugno 2000)
.
,
C~.PO
I.
.
~RINCI?I
e di comunicazione
GENERF.~I
1.
P'.rt.
(Finalità ed ambico di applicazione)
i
.
.
l. Le dispcs..:..:.:.cr:i
delle. ;J;:-esènte
legge, in attuazi10ne dei principi che regolano la
traspare,-=2 e :'e:::.cacia dell'azione
amministrativa,
discipline.no le attività
di
informa:':'2~e e ci çom~nicazi~ne
delle pubbliche
a~ministrazioni.
2. Ai fi~i =e::.=. ;resente
leçge sono pubblic~e
ammipistrazioni
quelle indicate
all'arti;:::':":
:., :'OlL.ma 2, del
dec::-eto
legislativo
3 :febbraio 1993, n. 29.
3. É fa::..:.
36:".:a la disci;:l:.~a
vigente
rela;:iva
all'a
pubblicità legale od obbliga-.:o:::-ia
degli a::.~ ;u=b~:.ç:..
4. Nel r:.s;e:.:: ~e.:...:..e nc~e Jigenti in ~ema di seg~eto ci Stato, di segreto d'ufficio,
di tute:a =e::a r:.servatezza ~ei dati personali
e in conformità
ai comportamenti
richies:~
=.:.::~::~=:e deoLtcloç~che,
sono conside;a~e
a1:tivl1:à di informazione
e di
ccmunic.:.:'::~~ :s~:.~~z~o~ale çue~le poste in esse::-e.in Italia o all'estero
dai soggetti
e vol;:e a. ccnseçui:::e:
di c~i a':" ::::-1:".2.
.2
è) l'i~:~~.~=:=~e a~ ~ezz~ di comunic~zione
str~e~:: ~=:e~c::c:';
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'la
:::::-:-:"::-.::2.::...::..e
es-:e.::::a
:-;:"..:.. ;':".cèali;:è.
at.traver.s:
c=:-:":':':".::.:.=~.:::'.e
r~volta
ai
di massa, attraverso stampa; audiovisivi
.
o.'11e
,
citt.aèi:1i,
ed orçanizz.ativa;
::::e=.lizzat.a
nell'ambii:o
c811ettivi1:à
e ad
altri
e!:!.-::':'
::eC::-.:.ica.
i:".ter::a
,di
c)
la
5.
2)
Le a:.:.:.. .:::.~
:~ i:::o::::r.a.zier:.e
e di comunicazione
s'one,
in pa::-:icolare,finalizzate
i':~-..:..=:=:::.::::-= .: :a'~.c::::ire
la c:::r:cscenza
delle dispos'izioni nor:native, al fine di
facili:a:::::'.-:-
::=~oscenze
dJ. ?~~~-..:.=~-=r-=
5:c~a_e;
~UDD~lC:
-=
e.mmi.:lis:::::2.::
nel
a:
e approfondite
~u
temi
di
rilevant.e
interesse.
i~te=~i di semplificazione delle prccéèure e di modernizzazione
:'.c~c~éla conoscenza èell'avvio e d~l pe:::corsodei procedime!1ti
:'
':'::-:!laç~,"e
ciel~e
a:m.:.--nini,
st:::::-az.ioninonché
::::-.:'2::::e:-,ca c::>ncsce!"!.za
e visibilità
:r,cnç:::,
-=
alla::::;ate
e il loro fUilzionamerlto;
promuovendone
la C:::Jnoscenzai
.::;
pr~rr"':'::-':-=::::-2
nazic:".e.:
erlte.
;::::::2.ss:.
favc::::i::::~
degli 2.;;a::::a::
f)
ciascun
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bJ ill~~:=~::::-=
:2 a::ivitè. èe~le istituzioni
c)
:avc::::.:..=~
:'~ccesso ai servizi
pubblici,
~)
e
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ad
quelle.
e'Te:-.:.<:~
dell'
Italia,
in
Europa.
e
d'import.anza locale, regionale,
:~:.==~a=lQn~~e.
,
e.:.:: .7::':' :.~i~for:na.zicnee di cGffiunicazioneistituzicnale è.i cui alla presente
legçe ~ç~ sc~= S8ççet:e ai limi~i i~posti in macer~a di p~bblicità, spcnsorizzazioni e
6.
Le
offer:e ~~
~~~t::c:::.
..::!"rt.
(.:ornH~ ,
=~ i~fo~azione
-. ~e a:::~~:~
esp~ica~c,
c::::::=
c~e per ~ez=o
sc..:-ume.'1ti
2.
e pk-odotti)
e di comunicaz.ione
de~le ~ubbliche
ammi~istrazicni
si
di programmi
prev:s~:
per" la comunicazione
ist.i~uziona~e
~~~rn~~~~;~~~~a~;2.~f~~~~~O~~~r~~~~~~n~~z~~~~~;C~~à~~;~f;;~~~~~~~i~niaop:~~~~~~azione
a
rassegne s?eç~a~istlche,
fiere e congressi.
2. Le a.:,;::,';i:è.
di i~for:aazione e di cc.municazione sono at.t'.late
con ogni mezzo di
trasmiss:.=:'.e
:=cnec ad assic~rare la necessaria èiffusione di messaggi, anche actraverso
la 5tr~~e~:.a.=:.one g::::a:ico-ed~tcriale, le stru~ture ;informatiche,
le funzioni
di
sport.ello, le ::::eti civiche, le iniziative di comunicazione integra~a e i.~istemi
,
::ele!na::'::~
::,:'..:.ltimediali.
3. Con uno:: o:u recolamenti, èa comunicare alle. ?tesidenza del Consiglio dei ministri e
e.11a Co~~=-en~a uni~içat~ di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997,
~::;;l~::~:~~~~~~~~~n:~~i~~~~~~~~~n~u~~~~~~;~~~o~l~~
~~~~~~~~~:~:it: ~~~~~i~~g:n;~lt~
:nate:!::"la.
,
A:::t:. 3.
i
(i'1essaçgi
di utilità Isociale
e di pubblico inte;esse)
hrto:IIWVlW .aer. ir/altrep3Wnormativa/legge
! 00500.~tm
14/07/2000
Pagina W
2 di5
l. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale
ovvero di pubblico
interesse,
che la concessionaria
del servizio pubblico
radiotelevisivo
pu6 trasmettere
a titolo gratuito.
Alla trasmissione
di messaggi
di
pubblico interesse previsti
dal presente
comma sono riservati
tempi non eccedenti
il due
per cento di ogni ora di programmazione
e l'uno per cento dell'orario
settimanale
di
programmazione
di ciascuna
rete. Le emittenti
private,--radiofoniche
e televisive,
hanno
facoltà, ove autorizzate,
di utilizzare
tali messaggi
per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni
per la radiodiffusione
sonora e televisiva
é prevista
la riserva di
tempi non ecceèenti
l'uno per cento dell'orario
settimanale
di programmazione
per le
stesse finalità e con le modalità di cui al comma l.
3. Fatto salvo quanto stabilito
dalla presente
l~gge e dalle disposizioni
relative
alla
comunicazione
istituzionale
non pubblicitaria,
le concessionarie
radiotelevisive
e le
società autorizzate
posseno, .per fina~ità di esclusivo
interesse
sociale,
trasmettere
messaggi
di utilità sociale.
4.
I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nei computo degli indici di affol lamento
giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presen~e
ar~icolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo, comunque, occupare piu di
quattro mi~uti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi
possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione con~enen~i messaggi di utilità sociale non pu6 essere superiore al
cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indica~o dalla concessionaria.
/
.'\rt..
4..
(Formazione
professionale)
l. ,Le amministrazionipubblic:-.e
individuano, nell'ambi to delle proprie dotazioni
organiche, il personale da adibire alle attività. di informazione e di comunicazione
progr~~ano
la formazione, secondo modelli formativi inèividuat.i dal regol~ùent.c di
all'art.icolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica
~~inist.razione, secondo le disposizioni del dec=eto legislative 30 luglio 1999, n.
dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con
Darticolare riferimento ai cersi di laurea in scienze della comunicazione e materie
~ssimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pucbliche
private con finalità formative che adott.ano modelli di cui al cemma l.
e
cui
287,
e
'
.'\rt..
5.
(Regolalnenr.o)
l. Con regolamento da ~~anare, ai sensi dell'articolo 17, co~~a 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive
modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione
dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni
per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e
disciplina altresi gli interventi formativi e di aggiorn~~ento per il personale c~e già
svolge attività di informazione e di comunicazione.
,
.Z!..rt.
6.
(Str:1tti.1re)
l. In conformità alla disciplina dettata dal pr~sente Capo e, cve compatibili, in
conformità alle norme degli articoli Il e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive
moèificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di
comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso
analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della
pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciasc~na a~~inistrazicne definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici
e del oersonale e nei limiti delle risorse disDonibili, le strutture e i servizi
finali;zati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento,
confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di infcrmazione al personale che già le svolge.1l.rt. 7.
( Portavoce)
l. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica pu6 essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione
ai
fini dei rapporti di carattere politico-istituzionalecon gli organi di informazione. Il
http://www.aer.irJaltrepaglnormauvalleggel00500.htm
14/07/2000
Pagina W
3 di5
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non pu6, per tutta la durata del relativo
incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa.
e delle relazioni putbliche.
2. Al 90r~avoce é attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti
delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione
per le medesime finalità.
]l.rt.
8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
l. L'attività
dell'ufficio
per le relazioni
con il pubblico é indirizzata
ai cittadini
singoli e associati.
2. Le pubbliche
a~~inistrazioni,
entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore c.ella
9resente
legge, provvedono,
nell'esercizio
della ~ropria potes~à regolamentare,
alla
ridefinizione
dei compiti e àlla riorganizzazione
degli uffici per le relazioni
con il
pubblico
secondo i seguenti
criteri:
a) garantire
l'esercizio
dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione
di
cui alla legge I agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
b) agevolare
l'utilizzazione
dei servizi offerti ai cittadini,
anche attraverso
l'illustrazione
delle disposizioni
norrnative e a~~inistrative,
e l'informazione
su~le
strutture
e sui com~iti delle amminis~razicni
medesime;
c) promuovere
l'adozione
di sistemi di inte=c~nnessione
telema:ica
e coordinare
le =e~i
civiche;
.'
d) atcuare, mediaTIte l'ascolto dei cittadi~i e la/~omunicazione interna, i processi di
verifica della qualità dei servizi e di çradimento degli stessi da 9arte degli utenti;
e) garantire la reci~roca informazione fra l'ufficio per le relazioni cen il pubblico e
le altre'strut:ure operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni
co~'il pubblico delle varie amministrazioni.
3. 'Negli uffici per le relazioni ccn il pubblico l'individuazione e la regolamentazione
dei profili 9rofessionali sono affidate alla contrattazione colle~tiva.
]l.r: . ,.
(Uffici stampa)
l. Le amministrazioni pubblic~e di cui all'articolo l, c~rnma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, possono detarsi, anche in ferma associata, di un ufficio stampa,
la cui actività é in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici st~~pa sono costi:~i:i da personale iscritto all'albo nazionale dei
giornalisti. Tale dotazione di personale é costituita da dipecdenti delle
amministrazioni oubbliche, anche in oosizione di comando o fuori ruolo, c da oersonale
estraneo al:a DUbblica a~minist=azio~e in posses~o cei titoli ~~dividuati dalregolamento di"c~i all'articolo 5, utilizzato co~ le modalità di cui all'articolo 7,
comma 6, de~ decreto legislativo 3 febbraio 1993, ~. 29, e suc=essive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna ~~mi~istrazione ?er le medesime
finalità.
3. L'uffi=io S~~Da é diretto da un coordinatore, che assume la Qualifica di caDO
ufficio StamDa, ii Quale, sulla base delle direttive irnDartite d~ll'organo di v~rtice
dell'~~~i~isçrazion~, cura i collegamenti con çli organi di informazione, assic~randc il
massimo grado èi tras~arenza, chiarezza e te~pestività delle c~rnunicazioni da for~ire
nelle materie di interesse dell'~~inistrazione.
4. I cocr~inatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta
la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo,
del aiornalisrno, della stamDa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono
esse~=e Dreviste dalla cont~attazione collettiva di cui al COITIDa5.
5. Negli" uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali
sono affida~e alla contrattazione collettiva nell'aùbito di una speciale area di
contrattazione, con l'intervento delle organi=zazioni rappresentative della ca~egoria
dei aiornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
_~.rt.
(Disposizione
10.
finale)
l" Le disDosizioni del oresente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'arti~olc 117 della"Costituzione e si applicano, altresi, alle regioni a statuto
sDeciale e alle province au~onome di Trento e di Solzano nei limiti e nel rispet~o degli
s~atuti e delle ~elative norme di attuazione.
CAPO II.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI ?SR LE
.~M!NISTRAZIONI DELLO STATO
hnpJ/www.aer.itlaluepaglnormativallegge
l 00500.han
1410712000
Pagina W
4 di 5
Ar'=..
,
11.
(Programmi di comunicazione)
l. In conformi~à
a quanto previsto
dal Capo I della presente
legge e dall'articolo
12
del decreto legisla~ivo
3 febbraio
1993, n. 29, é successive
modificazioni,
nonché dalle
direttive
impartite
dal Presidente
dei Consiglio
dei ministri,
le ar.~inistrazioni
statali elaborano
annualmente
il programma
delle: iniziative
di comunicazione
che
intendono
realizzare
nell'anno
successivo,
comprènsivo
dei progetti
di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni
metodolcgic~e
del Dioartimento
Der l'informazione
e
l'editoria
della Presidenza
del Consiglio
dei ministri.
Il progr~mma
é trasmesso
entro
il mese di novembre di ogni ~nno allo stesso Dipartimento.
Iniziative
di comunicazione
non previste dal programma
pòssono
essere promosse
e realizzate
soltanto per particolari
e contingenti
esigenze
sopravvenute
nel corso dell'anno
e seno tempestivamente
comunicate
al Dipartimento
per l'informazione
e l'editoria.
2. Per l'attuazione
dei prcgrammi
di comunicazione
il Dipartimento
per l'informazione
e
l'edi:oria
prov~ede
in particolare
a:
a) svolgere funzioni di ce~tro di orientamento
e consulenza
per le amministrazioni
statali ai fini della messa a punto dei programmi
e delle procedure.
Il Dipartimento
pu6
anc~e fornire i suppor~i
organizzativi
alle a~~ihistrazioni
che ne facciano richiesta;
b) sviluppare
adeguate
attività
di conoscenza
dei ~~oblemi della comunicazione
pubblica
(.
presse le amministrazioni;
c)
'.
stipulare, con i concessionari di spazi pubbl~citari,
accordi quadro nei quali sono
definiti i criteri di massima delle inserzioni raèiofoniche,
nonché le relative tariffe.
televisive ~ sulla stampa,
I
(Piano
P..rt.
12
di comunicazione)
-. Sulla
base dei progra~mi presentati dalle a~.inistrazioni statali, il Dipartimento
per l'i~formazione e l'edi~oria predispone annualmente il piano di comunicazi~ne,
integrativo del piane di cui all'articolo 12 de\ decretG legisla~i..ro3 febbraio 1993,
29, e successive modificazioni, che é approvato 'dal Presidente del Consiglio è.ei
..
.
".
m:':l.lstr:..
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle a~~inistrazioni.Ciascuna
a~~inistrazione realizza il piano per le par~i di specifica competenza anche avvalendosi
della col~aberazione del Dipartimento per l'infor.mazicne e l'editoria. Sntro il 31
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al
Presidente del Consiglio dei ministri ~na relazione su q~anto previsto ca~ presente
cemma.
.:I..rt.-.).
l'
{Progetti
a ca.racte.re
ci comunicazione
pubblicitaria)
l. Le a~ainist~azioni dello Stato sono tenute ac inviare al D~partimento per
l'informazione e l'editoria, ai fi~i della fc~ulazione di un preventivo parere, i
proçetti di c~municazione a carattere pubblicitario che prevedono la ciffusione dei
,
messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti di c~i al co~~a l devono, in particolare, c~ntene=e indicazioni circa
l'obiettivodella comunicazione, la cope=tura finanziaria, il contenuto dei. messaggi, i
destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere
speci=icata la strategia di diffusione con previsione delle mcdalita e dei mezzi
ritenuti pij idonei al raggi~ngimento della massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di c~municazione a carattere, pubblicitario, le amministrazioni dello
Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari,
anche delle testate italiane all'estero.
.~rt.
{Finanziamento
14.
dei
progetti)
l. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle
~~inistrazioni dello Stato, integrativi del pi~no di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive moèificazioni, ritenuti di par~icolare
utilità sociale o di interesse pubblico, é finapziata nei limiti delle risorse
disponibili in bilancio per il centro d.iresponsabilità n. 17 "Informazione ed eè.itoria"
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi
http://www.aer.itlaltrepag.normativa/legge I00500.hun
14/07/2000
Pagina
5 di 5
W
ridotta in misura
legge 25 febbraio
corrispondente
198i, n. 67.
l'autorizzazione
di spesa
ài cui all'articolo
5 della
Art. 15.
(Procedure di gara)
l. Per la realizzazione delle iniziative èi comunicazione istituzionale a carattere
pubblicitario la scelta èei soggetti professionali esterni é effettuata, anche in deroga
ai limiti previsti dall 'articolo 6 del reçio
decreto 18 novembre
1923, n. 2440, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini,
con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro quaranracinque giorni dalla data di en~rata in vigore àella
presen~e legge, sono s~abili~i i cri~eri per la individuazione dei soggetti
professionali da invitare alle procedure di selezione, nonc~é per la determinazione
delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene cento anche dei criteri
stabiliti in materia èal:'Autcrità per le garanzie nelle comunicazioni.
P'.:::..
16.
(.~rogazio(Ji)
6;, e
7 e 3, della legge 25 febbraio 1987, D.
Sono abrogati l'a::ti~o:o 5, co~mi 6, n. 223, e .,successivemodificazioni.
l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990,
-.
..
"
14/0712000
10.
/1'''''''''11
itl':\hre:naI?JnarmativaJleggel00500.htm
'\.,
GAZZETI'A
22-2-2000
UFFICIALE
DEUJ\
REPU1IBUCA
ITAl..IANA
St:Tit! gu,eraJe
. 11. 43
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE
i2 febbraio
2000, n. 28.
Disposizioni uer la parità di ~
e per la comUDJcazione
ai me:z:zi di iD!ormarioÌle dorante le campagne elettorali e refere.wie
'Politica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
/. / ,-
la seguente legge:
zialità ed equità l'accesso all'informazione
e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica
ra.diotelevìsiva ai fini della pn:seme legge
la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioI'i p0litiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi.
Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
A_'1. 1.
(Finalità
e ambitO di applicazione)
1. La presente legge promuove e discipiina, al fine di gar1!Drire la parità di trattamento e l'imparzialità
rispetto a t:mi i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e di5ciplina
altresì, allo stesso fine, l'accesso ai m=i di
informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni
politiche, regionali e amministrative
e per
3. È assicurata parità di condizioni nell' esposizione di opinioni e posizioni politiche
nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contrad.
.
ogninftuMwn
dittorio di programmi politici, nei cOIù.-Tonti.
nelle interviste e in ogni altra trasmissione
nella quale assuma carattere rilevante 1'espoArt. 2.
sizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunica(Comunicazione politica radiotelevisiva)
zione politica radiotelevisiva è obbligatoria
1. Le eminenti radiotelevisive devono as- ' per le conceSsionarie radiofoniche nazionali
.
Slcurare a tutU l soggetti politici con impare per le concessionarie televisive nazionali
I
-5-
2
22-2.2000
GAZZETTA
UFP1c:IA1.E DELU
con obbligo di informazione cbe trasInenono
in chiaro. La partecipazione
ai programmi
medesimi.
-
è in ogni caso gntuita.
5. La -Commissione parlamentare per l'~diri= generale e la vigilanza dei servizi ladiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e 1'Autorità pc: le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciasc~na
nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista
dal presente
-
articolo.
An.3.
(Messaggi politici autogesriri)
,
//
l. Le emittenti radiofonicbe e televisive
che offrono spazi di comunicazione politica
gratUita ai sensi dell'articolo
2, comma 3,
possono trasmettere messaggi politici autogestiti, grat'.liti o a pagamento, di seguito denominati <<messaggi».
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa pec le emittenti private e obbligatoria
per la concessionaria pubblica, che provvede
a mettere a disposiz\one dei richiedenri le
strutture tec:ùche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizionc di un progc=ma
o di un'opinione p0litica e hanno una durata compresa tra uno e
.
tre minuti per je eminenti televisive c da
trenta a novanta s~ondi per le cmittenti radiofonicne. a scelta del richiedente. I messaggi non possano interrompere altri progra.'T.nU, hanno ;or;'autonoma collocazione
nelia progra=azione
c sono trasmessi in
appositi canre::itor:, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all' AUtorità-, con
almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono
computati nel calco1o dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla Jcgge.
4. Per ciascana emittente radiofonica e lelevisiva nazionale gli spazi per i messaggi
-6-
3
RJ:PU]IBUCA
lTAlJANA
Serie goaerali
. ;tI....
non possono superare il 25 per cento della.
effettiva. dura.ta totale dei programmi di c0municazione politica traSmessi ai sensi dell'articolo 2, comma. 3, dalla medesima eroittente o sulla medesima rete nell'ambito della
~!CSsaset!imana e nelle stesse fasce orarie.
Possono essere previsti fino a un massimo
di due contenitori per ogni giornata di programII1azione.
S, Le emittenti radiofoniche e televisive
locali che intendono trasmet:ere messaggi
politici autogcstiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti
di cui all' articolo 2 per un tempo pari a
quello dei messaggi effettivamente diffusi
neli' ambito di contenitori, che possono essere- al massimo in numero di quattro. Nes.
sun soggetto politico può diffondere più di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in
condizioni di parità di trattamento ai soggetti
politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'arricolo l, cornrna 2.
L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante soneggio. Gli
spazi spettanti a un soggetto politico e non
utilizuti non possono essere offcni ad o.ltro
soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un
messaggio nel medesimo contenitore. Ogni
messaggio reca la denominazione <<messaggio autogestito gratUito» o «messaggio autOgestito a.pagamento» e l'indicazione del soggetto cOnllIUttente.
I
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autoge.
stiti gratuiti. Le emittenti locali praticano
uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna
nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, ne!
corso di ogni periodo mensile, degli spazi
I per i messaggi auto gestiti di cui ai commi
22.2.2000
GAZZETTA
UFFlC1ALE
DEU..A RJ!PUBBUCA
precedenti e adottano le eventuali ulteriori
disposizioni necessarie per 1'applicazione
della disciplinf'. prevista dal presente articolo.
Sm~ grn~ral( . Il. 43
lottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo
uguale tra, i due candidati ammessi;
, d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura ugwile fra i favorevoli e i
conttari al quesito referendario.
Art. 4.
3. Dalla data di presentazione delle candi-
l.
(Comunicazione polirica radiotelevi.siva
darore per le elezÌoni àì cuì all'articolo
e messaggi radiotelevinvi au10gestiti in
campagn<l elettorale)
,
comma 2, le emittenti radiofomche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi
autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. secondo le
modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
.
a ) gl l SPazi Per i messag!!i
.. sono ripartiti
tra i divasi soggetti politici, a parità di con'diZioni. 'anche con riferimento alle fasce ora-
,
1. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, pre..
e
s::J.tazJone m. co~u:a.ddi'.!tono. di candidati
.
di programrm pohtJc~. rntervJ.Stee ogru aJtI:a
fo~a ch~.consex:ta il ~~nto
, ,
lTAUANA
tra l: ~Sl-
1.1O~\I
politiche e.1 candidatI ,m co~pet1Z1on~.
2. La .ColIUIl1sslOne e. l Autontà" pre:la
ccnsultaz1o~e tra loro, e C1a5cuna ne:l ~b1to
dell~ propx:a cox:opetenza: reg~l.~o il npart~
degu SI?aIl.u.: 1 soggettI pOlitlCl secondo 1
seguentl <=tten:
a) per il tempo intercorrente tra la data
ne di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo
autogestito, sono trasmessi gratUitamente e
devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un progTaI11II1ao di
un'opinione politica, e comunque comp1""...sa,
a =Ita del richiedente, tra uno e tre minuti
j per le emittenti televisive e tra trenta e no'
di con,"ocazione .dei comizi ele~orali e I~ vanta secondi per.Ie emittenti ~diofoniche;
data di presentaz10ne delle candidature, gli \i
spazi sono ripartiti tra i soggetti politici pre-
senti nelle assemblee da rinnovare. nonchè
Ira quelli in esse non rappresentati purchè
presenti nel Parlamento europeo o in uno
dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo. intercorrente tra la data
di presentazione delle candidature e la data
di chiusura della campagna elettorale, gli
spazi sono ripartiti secondo il principio della
pari opportUnità tra le coalizioni e tra le liste
in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentarivi di minoranze linguistiche riconosciute.
tenendo conto del sistema elettorale da applicare e d.elJ'ambito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la
prima e la seconda votazione nel caso di bal-
c) i messaggi non possono !Dterrompere
\ altri
programmi,
nè essere interTotti. hanno
un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contemtori, prevedendo fino a un massimo di quattre contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel
calcoio dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
fJ nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca 1'indicazione
«messaggio autogestito» e !'indicazione del
soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi auto gestiti
di cui al comma 3 è obbligatoria per la con-
-7-
4
22-2-2000
GAZlZITA
UFFICIALE DELlA REPUIlIlUCA ITAl.lA.NA
cessionaria pubblica, che provvede a mettere
a disposizione dei richiedenti le strutturc 'tecniche neçessarie per la realizzazione dei ,predetti messaggi.
5. Alle eminenti radiofoniche e televisive
locali che accettano di trasmettere messaggi
auto gestiti a titolo gratuito, nei tennii:ù e
con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella
misura definita entro il 31 gennaio di ogni
anno con decreto del Ministro delle coIilunicazioni di conceno con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progT"mm.7'ione
economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede,)di
prima attuazione il rimborso" per ciascUn
messaggio autogestito è determinaIO per le
emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per
le emittenti televisive in lire 40.000, inqipcndentemente dalla durata del messaggio. La
somma annualmente stanziata è ripartita tra
le regioni e le province autonome ài Trento
e di Balzano in proporzione al numero dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna r.::gione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giomi successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente Utilizzati e
congiuntamente anestati dalla emittente e dal
soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per
!' attività istruttoria e la gestione degli spazi
offerti dalle emittenti, del comitato regionale
per le comunicazioni o, ove tale organo non
sia ancora costiruito, del comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi. Nella regione
Tremino-Alto Adige il rimborso è erogato
dalle Province autonome, che si avvaloono ,
"
per l'atlività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma
13 dell'articolo l della legge 31 luglio 1997,
n.249,
6, Per le emittenti di cui al comma 5 i
contenitori di cui al comma 3, lettera c),
sono previsti fino a un massimo" di sei per
~ Il.
ogni giornata di prograIllInazione. Ciascun'
soggetto politicO può disporre al massimo
di un messaggio sul1a stessa eminente in ciascuna giornata di prograIDmazjone. L'Auto-rità regola il ripano degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fase:: omie
di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggelli
politici richiedenti in relazione alle risorse
disponibili in ciascuna regione, avvalendosi
dei competenti" comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti,
dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
7. Le emittenti radiofoniche e televisive
10~ che ac::ettano di trasmettere messaggi
autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei
comIni 5 e 6, nei termini e con le modalità
di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per
ciascuna giornata di programmazione, alle
condizioni stabilite dal comma 7 dell' anicolo
3 e secondo le modali tà di cui alle lettere da
b) "àg) del cornrna 3 del presente anicolo. TI
tempo complessivamente destinato alla diffu. sione dei messaggi auto gestiti a pagamento
deve essere, di norma, pari, neil' ambito della
medesima settimana, a quello destinato alla
diffusione dei messaggi autogestiti a titolo
gratUito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive
nazionali e locali comunicano all' Autorità,
entro il quinto giorno successivo alla data
di cui al cornrna l, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento
delle operazioni elettorali, ogni su=ssiva
modificazione deve essere comunicata alla
medesima Autorità con almeno cinque giorni
di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino alla chiusura della
campagna elettorale, la trasmissione sui
mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica,
comunqU!~denominati, è ammessa =Iusiva-
-8-
5
Serie g~Ruu(e
22-2-2000
,
GAZZETTA UffiCIALE
DELLA REPtJBBUCA J'I'AllANA
Serie ge11uaie - n. 43
mente secondo la disciplina del presente arti. mera dei deputati e del SenatO della Repubblica» sono sostituite d81le seguenti: «Dalla
colo.
10. Per le c;msultazioni refcrendarie la di- data di convocazione dei comizi per le elesciplina relativa alla diffusione della comuni- zioni della Camera dei depUtati e del Senato
cazione politica e dei messaggi auto gestiti di 'della. Repubblica e fino alla chiusura delle
cui ai commi precedenti si applica dalla data operazioni di voto".
di indizione dd referendum.
11. La Commissione e l' Autori~ previa
Art. 6.
consultazione tra loro, e ciascuna nell' ambito
della propria competenza" stabiliscono l'am(Imprese radiofoniche di partiri politici)
bito territoriale di diffusione di cui ai commi
prec::denti anche tenuto conto della rilevanza
1. Le disposizioni degli articoli da l a 5
della consultazione sul territorio nazionale.
non si applicano alle imprese di radioàiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali Unorese è coArt. 5.
/II'iimque'vietata la cessione, a tit~io sia one(Programmi d'informazione nei mezzi
roso sia gratuito, di spazi per messaggi autoradiorelevisivi)
gestiti.
1. La Co=issione
e 1'Autorità, previa
consultazione tra loro e ciascuna nel1'ambito
della propria competenza, definiscono, non
.
oltre il quinto giorno successi vo all'indizione
dei comizi eleuorali, i criteri specifici ai
quali, fino alla chiusura delle operazioni di
voto, debbono conformarsi la concessionaria
pubblica e le eminenti radiotelevisive privaIe
nei programmi di informazione. al fme di garnntire la parità di trattamento, l' obiettivi~
la completezza e ~'jmpa.--zia1itàdell'informaZlone.
2. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla 'C:llusura delle operazioni
di voto in qualunqu= trasnùssione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioru di voto o manifcS>.arele
proprie prefere:tZc Ci voto.
3. I reg:is1ied i :ondmtori sono altresì t=nuti ad un comport?-mento corretto ed imparziale nella ges:ione del programma, così da
non esercitare, anchc i:1 forma surrettizia. in.
fiuenza sulle liberc scelte degli elenori,
4. Al comma 5 del!'ar..icolo l della legge
10 dicembre 1993, n, 515, le parole: <<Adecorrere dal trentesimo giorno precedente la
data delle votazioni per 1'elezione della Ca-
'
Art. 7.
(Messaggi politici eletxorali su quotidiani
e periodici)
L Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino a tUtto il penultimo giorno
prima della data delle elezior..i, gli editori
di quotidiani e periodici. qualora intendano
diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici
elettorali, devono dame tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai
candidati e alle forze politiche 1'accesso ai
relativi spazi in condizioni di parità fra
loro. La comunicazione deve esser:: effettuata secondo le modalità e con i contenuti
stabiliti àa!1'Autorità.
,
2. Sono ammesse soltanto le seguenti
forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde,
conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presenta-
zione dei programmi delle liste, dei gruppi di
candidati e dei candidati;
c) pubbJicazioni di confronto
candiàati.
I
-9-
6
tra più
G~A
22-2-2000
UFFICIALI! DEll.A REPUBBUCA ITALIANA
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 ~ 2
non: si applicano agli organi ufficiali di
stari1pa dei partiti e dei movimenti politici
e alie si"ampe elettorali di liste, gruPPI di
gr:/1..~a&
. rt
h) data in cui è stato realizzato il sono'
daggio.
candidati e candidati. Non si applicano. al- ttesì, agli altri quotidiani e periodici al di
fuori del periodo di cui al comma 1.
Serit:
Art. 9.
(Disciplina della co1tl1l11icazione istituzionale
e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla c!ùusura delle operazioni
di voto è fatto divieto a tutte le amministra(Sondaggi politici ed elettorali)
zioni pubblicbe di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
1. Nei quindici giorni pr~edenti
la data
forma Ì111personaleed indispens~bili p~r l'.efdclle votazioni è vietato rendere pubbliCi o,
ficace assolvimento delle propne funz.ioru.
comunque, diffonè:re i risultati di sonda~
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e
dernoscopici sul!' esito delle elezioni c. sùgli
privare, su indicazione delle istituzioni comoricntamenti politici e di voto dcgli elettori,
petenti, informano i cittadini delle modalità
anche se tali . sondaggi sono stati effettuati
di voto e degli orari di apertura e di chiusura
in un periodo precedente a quello del diVieto.
d:i scggi elettorali.
2. L'Autorità determina i criteri obqligatori in conformità dei quali devono eSsere
realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
Art. IO.
3. I risultati dei sondaggi re' ];,.,.,ti al di
(ProvvedimeTl1i e sanzioni)
fuori del periodo di cui al comma l possono
essere
sol~to se accom.pagnati dalle
1. Le violazioni delle disposizioni di cui
seguentl mdicaz1om, .delle ~ualI è. responsaalla presente legge, noncbè di quelle emanate
bile il soggetto che ha rl'-,,1,.77.:o 1.1SO!l~gio, e se contestua!mente resi dispombili, dalla. Commissione e dall'Autorità sono per.
se-..ondo le
-~. IDw...: segmte-..d ' uffi cio da auest'ultima
.
nella loro mte gra11' tà e con l e ID=esI=
. .
..
,-ç
"..
spOSlZ10Il1
e
d I Presente arricolo. Ciascun
caz:OIll, su apposIto SitO .uuormanco, lsntWto, di
..
..sogg_no
po
° co interessato
lin
Può, comunq ue,
e tenuto a CUI1id e l D lpar-ùmento per l ' inf or.
,...
.
mazlOn: e l ~a1!?~a presso l a .nD-.." 1d enza. d Ci. denuncIare tali violaziori entro dieci o2iorni
.
dal fatto. La denuncia è comunicata., anche
ConsIglio ael Inlnlsrn:
.i'.
a m=o te IeJar.
a) soggetto che ba realizzato il sondaga) all' Autorità;
glO~
b) all'eminente
privata o all'editore
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per
campione;
le comunicazioni ovvero, ove il predetto ord) metodo di raccolta àelle informagano non sia ancora costituito, al comitato
zioni e di elaborazione dei dati;
regionale per i servizi radiote!evisivi;
e) numero delle persone interpellate e
d) al gruppo della Guardia di finanza
universo di riferimento;
nella cui competenza territoriale rientra il dof) domande rivolte;
micilio deli' eminente ode!!' editore. li preg) percentuale delle persone che banno detto gruppo della Guardia di finanza provrisposto a ciascuna doma.'Jda;.
vede al ritiro delle registrazioni interessate
An.8.
~!
-10-
7
GAZZETTA
11-2.2000
UFFlClAU!
DELLA REl'UBBUCA
dalla comunicazione dell' Autorità o dalla denuncia~entro le successive dodici ore,
Serk
ITAUANA
getU!raJ~
. u. 4.3
g~tti politici che siano stati din:ttamente dan-
.
neggiati dalla violazione,
6. In caso di violazione dell' ar.icolo 7,
2, L'Autérità. avvalendosi anche ~l com- 1'Autorità ordina all' editore interessato la
petente comitato regionale per le comunica- messa a disposizione di spazi di pubblicità
zioni ovvero, ove il predetto organo non sia elettorale compensativa in favore dei soggetti
ancora costitUito, del comitato regionale per politici cbe ne siano stati illegittimamente
i servizi radiotelevisivi, noncbè del compe- esclusi.
te:!te ispettorato territoriale del Ministero
7, In caso di violazione dell'artirolo 8,
ae!!e comunicazioni e. della Guardia di fi- 1'AUtorità ordina all'emittente o all'editore
nanza, procede ad una istrUttoria sommaria interessato di dichiarare tale circostanza sul
e, contestati i fatti, ancbe a mezzo telcfax, mezzo di comunicazione che ha diffuso il
sentiti gli interessati ed acquisite eventuali sonda agio con il medesimo rilievo, per fascia
controdedcrioni, da trasmeU= entro venti- oraria:' collocazione e caratteristiche ::ditoqua:tro ore dalla contestazione. provvede. riati, con cui i sondaggi stessi sono stati pubsenza indugio, e comunque entro le qu=bliciz2.ati,
tatto ore su=ssive
all:ac~ertamento ,della,;," 8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4,
\-iolazione o alla denU,!lCla,m ~ga
al ter- 5,6 e 7, l'Autorità ordina:
,
,
.
mini e alle modalità procedimcntali previste'
la pubbli~onc::
a) ~a trasmissione
dalla legge 24 novembre
1981,
n,
689.
,
anche npetuta a seconca della gra\l1tà.. Cl
..'\110laZJone
d eg 1l' ...~cc l I -, 4 ,
~,
In caso Cl
l
d eIIa \110a"
'
mcssagg1
recanti.' 1"m d ICaZJone
.,
'
::oorru .:. e 2 e ,.6,.l ' A uton ' tà ordin a. all e em.J.t.
Zlone commessa;
.
..
.,.
"
di
tenti raClote l eVlSlve l a trasmlSSlOne
pro,,,
b) ove
necessano,
la trasIIllSSlone o la
. ..
.'
,
.
l
~
,.,
~
1
gra...""1IT';Cl comurncazJ.one
po I~Ca con preva-
pub~licaz:one, .anche npen:ta ~ s=naa ' dell,a
graVl"" di rettifiche , alle QUali è dato un n.
...
~"-'
'~"'l,j41e
l
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s:a."10 s:a:1 am:ttamente
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salto non infenore per fascia
_ orana, colloca.
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VIO l Ulom.
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"
'
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,
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-. In caso di VlOlazJ.one ~"
~g li artlco l l 3, e rncaz:one
da rettificare.
"
'
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" a, / l ' A uto n' tà O r din a all e...
'" ...ornrruda ~
9, L'Autorità può, inoltre, adottare anche
mittente interessata, oltre all'immediata sospe::sione delle trasmissioni programmate in ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di
violazione deUa pr-...se
legge:
ripristinare 1'equilibrio nell' accesso alla coaj la messa a. disposizione di spazi, a ti- municazione politica.
IO. I provvedimenti de!!' Autorità di cui al
l:Jic gratUito o a pagamento, per la trasmispresente
articolo possono es~re impugnati
sione di messaggi politici auto gestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittima- dinanzi al Tribunale amministrativo regiorneme esdusi, in modo da ripristinare 1'equi- nale (TAR) del Lazio entro trenta giorni
dalla comunicazione
dei provvedimenti
librio tra le rorze politiche;
stessi.
In
caso
di
inerzia
dell' Autorità, entro
bj se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e lo stesso teDIÙne i soggero interessati posquelJi destinati alla comunicazione politica sono chiedere al TAR del Lazio, anche in
sede cautelare. la condanna dell' Autorità
gratUita,
stessa a provvedere entro tre giorni dalla proS, In caso di violazione dell'articolo 5, Dunzia. In caso di richiesta cautelare, i sog]' Autorità ordina ali' emittente interessata la getti interessati possono trasmettere o depositrasmissione di servizi di infonnazione elet- tare memorie entro cinque giorni dalla noti:orale con prevalente partecipazione dei sog- l fica. TI TAR del Lazio. Ì-'1dipendentemente
le:!te pa."te:::ipazione dei soggetti politici che
-
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GAZZETTA
22-2-2000
UFF1C1Al.!! DEUJ.
REPUBBUCA
dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si
pronlinzia- sulla domanda di sospensione
neUa prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di clIi al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo
giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di.
Stato.
lTAUAI<A
Serie gen~rt2l~
~
:1.
An.12.
(Coperrura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione
della presente legge, valutati in lire 20 milÙlrdi a decorrere dall' anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell' ambito dell'unità
previsionale di base di pane corrente «Fondo
An.ll.
speciale:. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pre>(Obblighi di comunicazion~)
grammazione economica per l'anno 2000.
parzialmente utilizzando per gli anni 2000
1. Entro trenta giorni dalla consultazione e 2002 l'accantonamento relativo al me&.
elettorale per l'elezione della Camera dei ~.
simo MiDistero e per l'anno 2001 l'accantoputati e del Senato della Repubblica ed an: namento relativo al Ministero delle fm=.
2. il Ministro del tesoro, del bilancio e
che nel caso di elezioni suppletive, i ti\Dlari
.
della
programmazione economica è autoriz.di emittenti radiotelevisive, nazionali e lozato
ad
apportare, con propri de=ti, le occali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché cocrenti variazioni di bilancio.
al Collegio regionale di garanzia elettorale di
cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre
Art. 13.
1993, n. 515, i se..-vizi di comunicazione po(Abrogazione di nonne)
litica ed i messaggi politici effettuati ai sensi
dei precedenti articoli,. i nominativi di coloro
L Gli articoli l. commi 2. 3 e 4, 2, 5, 6 e
che vi hanno partecipato, gli spazi concèssi a 8 della legge 10 dic::mbre 1993. n. 515, sono
titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti abrogati.
reaH:mti ed i nominativi è:j soggetti che
An.14.
hanno provveduto ai relativi pagamenti.
(Emrara in vigore)
2. In caso di.inosservanza degli obblighi
stabiliti dal comma l, si applica la sanzione
1. La presente Jegge entra in vigore il
amministrativa pecuniaria da lire dieci mi- giorno successi va a quello della sua pubblilioni a lire cento milioni.
cazione nella G=erra Ufficiale.
La pr~ent= legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
nonnativi della Repubblica
come legge dello Stato.
ufficiale degli atu
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di oss::rvarla e di faria osservar:
Data a Roma, addì 22 febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del C!)nsigli!) dei Minutri
Visto,
il Guarda:sigil/i:
DLUBRRTO
-12
9
-
GA2ZEITA UfFICIALE DELLA REl'UB1IUCA lTAUANA
12-2.2000
S~rk
gen~7'aJe
-
\.
.
dj 5nanziamento dei comitati. EntrO il tormine di cui .1 seco.. .
periodo e in caso dj inandempien... le funzjonj dei comiuù reIPOIla.
per le comunicazioni sono assicurate dai comiClti regionali raa.iot.cle~
visivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Ccufutnze permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di TreQ[o
e di Bolzno adotIJI tlIl regolamento ~ definire le materie di sua
compe~
che ~SSOIlo essere delegate ai comitati regionali per ie
comunicazioni. Nell'csplicazione delle funzjom l'Autoriri può richiedere1aconsw= di aoggetti o organismi di ricollosciuta indipe:1'
dem:a e rompeu:uza. Le comumca%10IUdirette all'Automa SOtlO
esenti da bollo. L'Autorità si coordina COlli preposù organi dei Ministeri della difesa e dcll'intcmo per gli aspe.:ti eli c:omur.e iDtcr:.ssc».
LAVORJPREP~TORl
S<nalOdella Rtp>d,b/ica(atlo n. 4197):
Presentato dal Presideoto del Consiglio dei Ministri (D'AI.£w.)
il2J agosto 1999.
Assegnato alla l- commissione {Affari rostjntzjonali), 8-in e sede
parrd'erc.nte, 1'8settembn 1999, con pareri deDe commissioni 2"
lamentare pc: le questioni regionali.
EsaJI:jnato dalla l' ccmmi>siooe il 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e
30 seaembre 1999; 5,6 e 7 otlobre 1999.
Esaminato in aula il 12. 13, 14, 19 e 20 ottobr~ 1999 e approvato
il 21 onoOre 1999.
UnIca tki deputati (auo n. 6483):
As,.'u:gnatoalla l commiss:one (A.ffa...;costiruzionali)., in &cdc refe:::nc. il 25 oLLubtc!999, wu pc.J:cridcUc GOmm:ssionili, V, VII e pllr.
Jame:ltarc per le questioni rcgjonaii.
Esaminato daUa l commissione il 10, 16,24 e 30 :lovc:t:J.brc1999;
l., 2. 9, 10. 14, :5 < 16 di=bre
1999: 19,24 e 25 gennaio 2000.
Relazione scritta annunciata ù 25 geDI1sio2000 (ano n. 6483/A:-clatorc
011. M.As:1A).
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 ge.nna.io2000; 10 e 2 febbraio
2000 c approvato. con modif1C3.z:ioni.II 3 febbraio 2000.
'5<11010 <i</la .Repubblica
(atto
NOIQ all'ar1. ~:
-
Q) abb~o
registrato
..11competente
tncunale;
daUa 1- cOIr.missione 1'~, 9 e LOfebbraio 2000.
Il testo ciGlle !:lote qui pubblicato è stato redatto dal1'a:mninistra~
rio.~ compet~te ?~ materia. ai sensi deU'a..'1..IO, comm:a 3. del testo
u.ruco ddle dispOSl1J.otli sulla p.roculgaziooe
de.Ile leggi sull'cm.a.n.ariooe dei dcc:e:i del Pres.icicD.te d& Repuhblica e sulle ~ubblicaz:ioc.i
ufficiali della Repubblica italiana.. .apDrovatO con D.P.R.: 28 dic:::mbre
1985, n.. 1092. al solo !iD.: di facliu:è la.lettt1ra delle disposizioni di
legge alle quali e ope..~to il :1.av1o. Resuno invaria.ti ~ valor: e l'effica.~
cia degli atti ICg!siativi qui tr.lSC:itti.
miJ:ia.nW>.
Nota all'an. 10:
-
I
penale.
I NOIa
I
I
:3, della iegge 31 luglio 1997,!l. 249
. - " 1Jtest~ ?cll'af1:- f. coc.ma
{1S.t1t~OIl~
dei! Auto.n!a ?CJ:"le ~a=~<:lZ:ienelle comunicazionJ e aor:ne
SUI SJstc:m delle tc.icoomUUlC2Z10IlJ : :'3diotclevisivo), è .il scguote:
~d3. L'Autorita ~ avv4Ùe degli organi deJ Mmmero delle tdccomuoicaziom e degli organi del Ministe1'o dell'intemo DC':'la sicurc:zza
teiccomUJJjcazioni nODcbè degli orgam e
c la r~gt?la~tà ~:. seryu:i
d~Ue 1~U:uzt0n1 di C:lI Pu.o attualmente avvalersi. secondo le norme
vlgentl, il Garant: per la ::-adiodiffusione e l'editoria. Riconosc:::.ndo
le esigenze di d=.ntrament.o
sul ter:-itorio al finc di assicurare le
D~e
.fiJD:.Donidj Goyc...-n. di garanzia e ~DtIollo in t.cma di
~omuWC3.1Jonc:, sono fUIWon.aJ.meIlt~ org:mi dell'Autorità i comitati
~
r~~oo.ali pe:,le ~~~~o::;i,
cile possono istitdrsi con leggi regio.
nali entro seJ mCSldall'l,DSCOJ.smento,a.i Quali 30no altresi attribuite
l~ ~~peten;:. at~1mentC svolte dai comitati n:gioc.ali ruiiotdevi.
~.Vl.L Automa, d :-n~a con \a ,Conferem:a pC!D?anmte per i nlppor:i
di Trenta
La legge 24 novembre 198 t, !l. 689. :-=a
modificlle al sist~
I
4:
autonome
traSmessa pr~
b) u:asmettano auotidiauameDle propri program:ci irJonna ,
tivi su avvcuimc:nti poli'tici, religiosi. ecoDOmiC. :sociali. sindacali
lcn=ari per non =CDOdel 30 ~ cQto delle ore di t.."'aSmissioncrom
prese \r.t le O!t i t le O!t 1Q;
c) non siano editori o controllioo, dire:tamente o indirett3
mentc, organi di inforn:.aziOD.e di c~ al comma. 6 del1'3r- 9;
viene ~.sposto a cura del Se.."'Viziodd1.Editoria della P":es;
denza del Consiglio, ai sensi d=.lla iegge 5 agosto 1981, n. 416, per :
auinqueamo 1986-1990un concibuto annuo fisso pari a170 per c:nt>
della media dei costi multanti dai biland degli ultimi d11ecserci:i:
I avendo rifc:me:1to per la prima appi.i:3Zio.ne agii csc:cizi 19&5I 1986, inclusi gli ammortamenti. e comunque non supe..""iOfta d1:
AV'V"-"-1L"!1!SZA:
re$1,o~ e]c: provmc:
la testata giorualistica
I
NOTE
~ra .)0. Stato,.I:
1993, n. 515 (Disci.
- L'm. 11, com:a:a 2, della legge 2.Sfebbraio 1987, c.. 6ì (PJn.
novo della l~ S agoSto 1981,Il. 416, recante disc:plina de!le.:mpresf
editrici e provv:idaze per l'editori!!.),è il s.eguente:
«2. Alle imprt$C r:adiofoIricl1e~e risultino es.s~"eorga.ci di par.
titi politici rappresentati m almeno un ramo del Pa.rlama:uo. le qu.a1i
Il. 4197/B);
Esaminato in awa il 15, 16 : 17 febbraio 2000 e approvato il
l8 fcbb:2..io 2000.
NUla all'art.
S. deil. legge 10 di=bre
NOlll all'arL 6.-
~
Asscgnato alla I commissione (Affari costituzionsln, iD s~de
re.!tI'::nte, il4 febbraio 2000, con pareri dd.le commissioni 2~, 5&,8- c
parlame:nare pc: le questioni ;:oegionalL
Esaminato
L'3rt. 1, =ma
pw delle campagne elettorali pc: 1'&zione ana Cace:a dti deputati
e aJ Senato deJla Repubblica), è il seguente;
«5. A decorrere da.! trentesimo giorno orc:cedente la data delle
votazio.o..iper l'e!czione deUIlCamera dei de-eutati e del Senato dcliG
Rt-}?tmblica.nelle m.sm!ss.ioci inIormbi.i~ l~l,;UutluciDili4lla respo'Osabilità dj una S1'Ccifica testata giornalisticaregistrata neimodi previsti dal 00=
i deil'.rt. 10 deUa le!:$e 6 agosto 1990, n. 221, lApres.cnz.adi candidati, esponenti ài ~roti : movimenti politici, mcmbr.
del Governo, deile gitlllto e collSIgli regiooali e de~j enti locali deve
essere limitata esclU3ivamentc alla esigenza di amc-.ttat: la comple.
..tczz:a e l'im.parzialità dd!'1nf'Or:naziOIlC.Tale p."":SCIlZa
e vietata ~
.. tutte le altre ttasmiss:ioni».
e di Bolzano,
mdl":id~.. ~I U?-~~ ge.uc~~ ;c;1ativi.ai re~~ti richiesti ai compo.aentl. 31~lte.~ di mcompaohlhta degli steSSI,a.:.modi organiz:::ltivi e
I
a/l'an.
11:
1993, '" 515 (Disciplina c!c!i
- L'ar"" 13deUa legge 10di=bre
campagne dettonti pc: l'clezione alla c.~m::'2 dei de?u.t.a.ri e al $c:nat.
della Repubbliea1 è il s<gU<Ilt<:
«Art. 13 (CiJ/legio regionaie di garar.::iD e1eftDraIej. - L ?-re3$.
la corte di appello o, in mancar.za. presso il t"ibunale del capoluog
di ciascuna regione è istitUito il collegio regiooaie di garanzia elet1C
:ale composto, rispettiv&.ment~ daj oresioeo.te deD~ com ài a~
o del tnèunale, çhe 10 presiede. e da a1t:i 3ei membri Dominati dà! pre:
sidcule per un periodo di ouattro ann: :'ionovabile una sola voitl
I componenti sono nominati. pc:' la metà. ':....
-a i magist.-atJ ordinar::
pe:- La restante metà tra ccloro cile siano isc:..~t"".ida a.1mCOO dieci ~
all'albo dei dottori commercialistl o t:a i professori UDiv~"'Sitari c
ruolo iD materie ;iuridicb.e. am.minist:'3Dve o cconomiclle. Oltre :;
componenti efi'ctt1V:..il presidote
non:ina qua.ruo componenti s~
plenti, di cui due tra : magjsuati e gli altIi due tra le categorie di c.
al periodo precedente.
2. Non possODO cssert. nominati componCIlti o suppiclti del cc:
legio i parlamentari nazionali ed europei. i consig.iie:i rCJionali.. pr;:
viDciali c comunali nonché i compo.nC:lridelle r.:~ettivc glu.n~ colar
-13-
10
n'.."
G=.um~D=:==~=_::,".\
che siaDO st.ti candidati
alle cariche p1"cdctt< nei cin9W: anci p1"C«-
-
==
1. Non
oI~.il
q,uinto giorno ru=ssivc all'Indi:zione dei ccm:m:ic1ettora1i.F l'ci~
dei dcpumti e del Sc=to ddIa R<pubbti<:a, la
ZJOD<ddla ==
COmaUsnone parlamcnIarc per l'indizi= gc>erak e la viplama' dei
=vizi radiotdevixivi detU alla c:>ncC>Sionaria del oemzio pubbJii;o
le ~
=rie
garamin:, in c:ondizòoDidi pariIà in loro,
.
iconei >pazidi ~
ndraml:itodel>='izio pubbli<:o
radioto-, :
lcvisivo, .nonché 1'.acc::s60 a IJÙi ip8%i alle liste c:d.ai gruppi di ""~~dati
a uvcUo rcgicnal:, c ai partiti o ai ~
~ci
di ~
a .
le \
ft'\1.mne
livello :DaZ1omtk. La ('
'+;.'''''Tf'n'ttl mol%:re ~
I
~
I'
o i p:-ogrammi_?i mfor.nui"""
detto~o
pubbiic::o n.dioleicvmvo
ocl I
periodo detto~
in modo cile nano au::ic::3te a.laClttl
-parità
j di tratta- I
partiti ed. i
m'-llto, la compet.c:mJi c l'imparzialiù
rispetto
",m;che eJetioraJj ,ed i
:aIe della ~ouna
ad
l
. ':
c i:
movimenti presenti ncUa.ampa.gns. dcttoraie.
1.. Gli editori di quotidiani e pOodi~ i dtoiari di ('~'"'I1i
di autoriz::z:a:zioDiradioteievisive
in ambito D..II.2iona1c
o loc::a.lc nom:hé
j
rutti coloro ~ csercuno in qua1imquc ambiu> attività di dilliia:icme i
:-adiotclc:vmn i quaji .Inte:tda.no diffondere o t:umet:tc:c a qualsiasi
titolo propaganda dcttoraJc nei ttenta giorni pn:c::::.d.c:mla data de1k I
votazion%
-pe: 1'ele2ione
cie1la Ca:nC'J!.
Repubblica. devono dame tempattva
~t~ o neU'amOito della pr~OIlC
tir~ a.~~ti,.
a.lle ~e,
dei deputati
c cid
Sc::o.a.to
d.cih
c:::nmmicaz:ODC sulle tc:Jtatc
-radiotelcvis.iva., per o:msen-
i
i!
~ gru.PfI~di :andi!!ati .a livello 1oc:ùe non-
cc al pa.rnn o aJ m~n
poiitlO. a livcll.o n.a=oD3l~ rac::::::s&oa-g:ii l
spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. l.2
comunicazion: dcv~ ~
c..'Ictt'".l3.tasecondo le modalità. c QJn i CODtQuti srabiliti daI Ganntc pc:: la ::4diodiffusionc e l'editoria. I titolari
di conces.s1onl e di au(ori:z:z:azioci radiotclcv1siye in ambi10 I1a2ianale
o Jocùc nocche rutti cOloro che cscrc:itano in ou.ahmque ambito attio.
vità di diffmicue radiotclev1siva. .sono tc:1uti
ga..""3Ilti.""e la parici. di
t:attaD)c:l.(O
anche nc:iprograID.I:l.ic servizi ài :nfoIIIl3Zio~ dcti.cr.1k..
3. Il Ga..""3I1tcpc:r la !3dioèiffu3Jone c 1'editoria dc:fini.sc= k n:golc:
alle quajj i soggeru d] C".zal c:Jmm.2. 2 debbouo.atto:::s.i
"CC'assic'J!'31"C
J'~trua7.io~edc.!~cipio
di pariti ne.llc cat1c:r..: moc:ia.1It.àdi l.1tilizz:8ZJow: dcgll Jpa.2:.di propaganda. uand:tC le regole a.tte ad uslC".1raI"C:il
conaclO conseguimento ~gli obiettivi di cui all'ultimo periodo del
c.::mmu! 2. n Ganr:te dc~
altresì. avuto riguardo a:iprc:zzibtr.::n.
rc:mot:: p~ticati ~..la. ~onc:
~gii .spazi pubbliCtari. i cri1a:i di
dctenmnazJODC ed llimiU dd1e ta..-ific pc:r l'acccsao agli spazi di pr0paganda c:ic:tora.lc.
i se:'Viz:i r.ldiotdevi3.ivi c::iplctaD.o te:
4" l comitati ~gioaali pc:"
funzioni loro dc:D.a.ndate. dal G~~t.e
pe: la radiodiffusione e l"c:titor'.a ai =si deIJ'an. 7 della Jegge 6 agoSto 1990, n. 223, e vcrifi= il
:ispetto d.dk disposizioni ciemtc pc:::' le tr.ls'I:I1iss:ioni radiotdcvisive
per i'indirizw
generale e la vigidalla CcmnriJcio,ne ~rian=taI'e
lanza dc~ servm r.;cnowevmvt nancitC dal Gannce .ai ~
dei
commi l e 3 del ~tc
articolo.
5. A dc::orI'1:e dal trent.:simo gio:no pre=dentc
la data delle
votazio~ per l'elezioae ~lJ..a ~c::'a
~i dcput.ati e del Senato ddla
Ri:ptJbb1i~ .ce.UetraSDl1.SS10D.:!
mtorm.a.tlve r..conducibili alla resPODS3.bilità di una .lipe::ific:l testata giornalistiCa r-cgist:ratB nci modi pm;su dal c:c~..1
~c:ll'~. 10 ~fL legge 6 agosto 1990, Il. 223.,"l.a p~
senza di C3.Ddiaau. csponc:atl di partiti e mOv:D::lcti politici. mcmb:i
dei Gova-»o, d.c:llcgiunte c C:ms1gli !'Cgionali e d.egli enti locali deve !
-14~
11
ì
. ...
\
:,
nonchéal co!Iegioregionaledj,
00G0066
g
1993, n. 515 (Di>ci-GJi artiecli l e dclla legge 10 dj=bro
plina delle e:mipagne eJeuorali per j'da:lone alla Cam= dei deputati
-
""L
elettorali cfkttuati di cm
all'~.1. a ritoJo
1.Domma~
di coloro,che
con~l
gratUIto
o i tarifIa Y1
r
ç:anc:::patO. gli spazi
fermo icsta~
auanto cfsposto da.D.'an. l, gli int:criri re:alizz.::
nomin.ativi dei so6ggati c:hchamlo provveduto ai rdativi pagu
Nota all'an. 13:
di tnfonnaz~).
,
\
g (ObbIig/li di _icaziDn<) l. Entto trt
«Art.
~
dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e ~
titolari dj con=xioni e di .ulorizzazioni per !'=rcizio di:Ik '
di ciliIwcicne radiot:e1cYiJ.iVjl devono comumcarc
PTc:sjdt:n
pnnzja aie1m<>rale
i
ddl'Amminimazionefinamiariaddlo Stato.
«A..""t. 1 (.A.ca::;ro Di me:=i
,\
,
.applttive, !imÌt3tamc:ntealla "'glO,", o aUeregio"; inu:~-
4, f componcntl del colle-gionon appart.cD.c:ttlalla magisttAt11r8
h:1.anociirittc..pc: ciasc-..ma&edutac-.Ilp:'Cldano pane. a.ll.aCCITC:$pon.
siODedi unz indennità di pt'a.cnz:a il cui ammonurc è definito con
do=eto adottato dal Miuis"...ro di g;ra~ c giustizia, di coDCC10con il
Ministro del ttbQrc, entro un mese dalla data di ctrata:in vigore dd.la
.'
pn:scnte lcggo.
e al Sc=w ddla :&.pubblica). 00"" i ..,guco.t::
-
&:ll'infor:nl12Jone. TaLe prcsu..
~ODl;
. -~.
.
tutte 1e altre
5-bl:. La disCplina del pre::sc::ntc articcio si apc1ica
tc:zza e l'Impar.z:i~
dc:1u. coloro cbe ricoprono incarichi cmettiV1 C:csec:uavi n:i,PJU1:itia
qualsiui liv~o. nODcilé:coloro c:h.cabbiano nc.opcrto taJj 1"DC2richi
nO cinque anni prc:c:.cd.cnti
funzioni il c:olIegiosi aYV2ledel
3, Pc: -1'«p1cWn.:n1O ddle
"'"
ddla corte di appello o del
P=on.le :, ",,.,.uro pro'" la ==Ileria
uibnnale- il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi
incluso quello del Garantc per la radi.odiffusione e l'edi1o~ t.mti: le
notizieutiliF. gli.==ti
da IVOI~,
P<::l'efl'ertuazione degli
aco:rumcnt1 il collegio .i avval.e B..D:bcdei servizi di controllo e vigi-
i=
"
Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 14 febbraio 2001
Spedizione in abbonamento
Art. 2, camma
postale
.
- Fil di Perug;a
20/c, legge 662196
REPUBBLICA ITALIANA
B O L L E .TT.
IN O
UF F
IC I A L E
DELLA
REGIONE
DELL'UMBRIA
e"/;
PARTI PRIMA e.SECONDA
<-'
Pre::zo L
PERUGIA - 14 febbraio 2001
DlfiEZlONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONEPRESSO
(IVA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
PARTE PRIMA
Sezione
COMITATO
TI
REGIONALE PER LE COMUNìCAZION1
(CO.RE.COM.)
DELIBERAZIONE 24 ottobre 2000, n. 17.
Nuovo regolamento per iprogranuni dell'accesso
radiotelevisivo.
2.000
compresa)
- P E R UG IA
2
Suppkmenlo ordinario n. 3 al .BoIletrino Ufficiale> - seTiegenerale
-n. 7 del 14 febbraio
2001
SOMMARIO
PARTE
PRIMA
Sezione
COMITATO
DElJBERAZIONE
TI
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)
24 ottobre 2000, n. 17,
Nuovo regolamento
per i p'rogrammi
dell' accesso
.'/
racliotelevisivo
Pago
3
ALLEGATI:
'.
-
REGOLA.c'-'lENTOPER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO
-
Schema di domanda
:
-
Note per la compilazione
de!la domanda
»
4
)I
6
~
''''''''''''''''''''''''''
11
Supplnnmto
ordinario n. 3 al .Bollettino
Ufficiale.
-sero. genJ!Tak - n. 7 del 14 febbraiD 2001
P ARTI:
3
PRIMA
Sezione II
COMITATO
DELIBERAZIONE
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)
24 ottobre 2000, n. 17.
Nuovo regolamento per i programmi dell'accesso radiotelevisivo.
IL COMITATO
Premesso che in Umbria è vigent~ attualmente un regolamento per l'accesso alle
trasmissioni regionali della cali~sionaria
del sernzio pubblico radio televisivo.
da parte dei soggetti di cui alfart. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
Ravvisata l'opportunità, anche in considerazione delle modificazioni apportate
dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge n. 103/75, di procedere alla adozione
di un nuovo regolamento che preveda possibilità di accesso alle trasmissioni sia
radiofoniche che televisive programmate dalla concessionaria del servizio pubblico;
Considerato che in conseguenza sia altresì necessario adeguare lo schema di
domanda che gli interessati dovranno presentare al CO.RE.COM.
Vista la pr0l'0sta di regolamento, le note esplicative e lo schema di domanda
predisposti dalla Sezione gestione della comunicazione di concerto con il Dirigente
responsabile, che si allegano al presente verbale per fame parte integrante quale
allegato
({A»;
.
Ritenuto di condividere i contenuti' degli elaborati di cui sopra ritenendoli
conformi alle vigenti disposizioni in materia;
Vista la legge 14 aprile 19i 5 n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223;
Con voti unanimi,
delibera:
- Di approvare, in sostituzione di Quello attualmente vìgente, l'unito regola.
mento volto a discipHnare }'accesso racfiofonico e televisivo, da pane dei soggetti
individuati all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle trasmissioni regionali
programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Di approvare altreslle note esplicative e la moduiistica per la presentazjone
al CO.RE.COM. delle richieste di accesso, che vengono allegate al suddetto
regolamento;
-
Di dare
mandato
al Dirigente
responsabile
dell'Ufficio
per
la esecuz;one
de~i adempi menti conseguenti concernenti, in particolare. la pubblicazione nel
Bolletlino Ufficiak dena Regione degli elaborati sopra citati e la loro diffusione sul
territorio nelle forme che ve!Tanno ritenute più opportune, avendo riguardo
soprattutto ai soggetti aventi titolo ad essere ammessi alle trasmissioni regionali
deH'accesso programmate dalla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo.
Il Presidente
ENiUco VIOLA
4
Suppremenro ordinario n. 3 al cBoUettino Ufficiale.. - serie generale - n. 7 del/4 febbraio 2001
REGOLA.c\1ENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO
E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI
REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 1.
(Oggetto)
l. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dell'articolo 7, comma l della legge 6 agosto 1990,
n. 223 e della le2:!!e regionale Il gennaio 2000, n. 3,
l'accesso alle tras~Tssio~i radiotelevisive regionaH della
concessionaria del servizio pubblico ramo televisivo è
disciplinato dalle disposizioni che seguono.
Art. 2.
(Richiesre di accesso)
1. I soggetti di cui all'arricolo 6 della legge n. l03i75,
che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Umbria dalla sede regionale della co;'cessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presenrame richiesta al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
2. La rishiesta, da compilarsi in maniera distinta per
quanto concerne l'accesso alla radio e l'accesso alla
televisione, redatta sulla base dello schema allegato al
presente regolamento, deve contenere:
a) !'indicazione del soggetto richiede:1te ai se!lsi del
l comma dell' articolo 6 della legge n. 103/75 e la sottoscrizione, autocer::ific3ta dalla fotocopia di un documento di riconoscimento v-alido, del suo legale rappresentante;
b) la designazione della persona responsabile, agli
effetti civili e penali, del programma dell'accesso da
ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da
pane del1a medesima con sottoscrizione autocertificata
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
valido. Il responsabile di cui alla lettera b) può coincidere
con il soggetto di cui alla letter-a a);
c) la specificazione sociale o culturale o politica e la
consistenza organizzativa del soggetto richiedente, in
relazione al contenuto del programma proposto;
d) l'indicazione. ai sensi del terzo comma de!1'art.6
del1a legge 103/75, di ogni elemento utile a comprovare
la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e infonTlativo del programma de!l'accesso proposto;
e) l'indicazione delle iniziative eventualmente
assunte in ordine al conte!1uto della propost:!. di programma;
f) il contenuto, in sintesi, del programm:!. dell'accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione.
Q
Art. 3.
(Esame delle richieste di accesso)
1. Le richieste di accesso, redatte come indic:1to al
precedente
art. 2, dovranno pervenire al CO.RE.COM.
entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese
precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la
domanda.
2: Le domande di accesso pervenute entro i termini al
CO.RE.CONl. sono inserite con nurner.:azione progressiva nel protocollo generale e nell'apposito
registro pubblico dell'accesso,
previo riscontro della regolarità delle
dom<1nde stesse.
3. ,Ai fini delle deliberazioni previste al successivo
articolo 5 il Presidente del CO.RE.COM.. o un suo delegato, di concerto con l'Ufficio, procede alJ'istruttoria
delle singole domande
pervenute,
riferendo
al
CO.RE.COM. con relazione motivata, sulle proposte. li
CO.RE.COM. procede all'esame, ai sensi dell'art. 6 della
legge 103/75, delle richieste di accesso, sulla base della
relazionecneverràdistribuita
ai membri del CO.RE.COM.
unit:lmente alla convoc.J.zione della riunione.
4. Per ogni richiesta di accesso viene messo ai vod il
testò deUa decisione con la rel:1tiva motivazione.
Art. 4.
(Ricorsi)
L Awerso le deliberazioni
del CO.RE.COM sulle domande di accesso 2: ammesso ricorso, al CO.RE.COM
medesimo, er.tro dieci giorni d;).l ricevimento
del1a comunicazione
rela(Ìva alla deliberazione
oggetto del ricorso.
2.. I.p-corsi dovranno essere indirizzati
al Presidente
del CO;RE. COM. La discussione del ricorso, da svolgersi
sulla
base
di una istruttoria curata dal Presidente stesso
'oda un componente
del CO.RE.COM. da lui delegato, di
concerto
con l'Ufficio, deve avere luogo entro venti
giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.
3. Il ricorso deve contenere
!'indicazione
dei motivi
specifici su cui si fonda.
4. I ricorsi non sospendono
l'esecuzione
dei piani di
programmazione
trimesrrale
ai quali si riferiscono.
5. Le decisioni del CO.RE.COM.
suHe richieste
di
accesso e sui ricorsi vengono comunicate
agli interessati a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di
ritorno.
Art. 5.
(Piano lrimeslrale delle lrasmissioni)
l. li CO.RE.COM. delibera i piani trimestrali
delle
trasmissioni
radiofonicne
e televisive, ripartendo,
tra i
soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo
com ma 4, il tempo effettivamente
reso d~sponibile, per
ci~cun tipo di accesso, dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il piano trimestrale
delle trasmissioni
dell'accesso
ve,,;' pubb];calo nel sito Internel del CO.RE.COM. de!l'Umbria \VV..rw.corecom.umbria.it/.
3. Ciascuna delle trasmissioni
consiste in un programma deUa durat;). minima non inferiore a tre minuti.
riferito ad una sola richiesta di accesso.
4. L'attribuzione
dei tempi assegn:.ui avverr3. in esito
alla formazione
di una graduatcria,
tr:1 le domande
rirenute ammissibili.
ortenuta dall'applicazione
dei segu!=nti criteri:
a) apparrenenZ::l dei richiedente
ad uno dei seguenti
gruppi elencati, in ordine di importanza:
l) gruppi di rilevante inter-esse sociaJe, in particobre
quelli operanti nei senori educ:1tivo, assisrenzi;:de, am.
bientale,
professionale,
ricreativo,
sportivo,
artistico, turistico, etc.;
2) autonomie locali e loro organizzazioni
associative;
~)
enti
ed associazioni
politiche
e culturali;
4) associazioni
nazionali del movimento
giuridicameme
riconosciute;
5) gruppi etnici e linguistici;
?) confessioni
religiose
- loro
artico/azioni
cooper.l!ivo
regionali;
-
Supplemento urdinario n. 3 al -Bollettino Ufficiale. - serie generale n. 7 de/14 febbraio 2001
-
7) sindacati nazionali loro articolazioni regionali;
8) movimenti politici;
9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento,
nel
Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunalI;
b) rilevanza sociale e culturale dene tematiche da
affrontare nel programma e attualità dell'argomento
proposto;
c) precedenza alle organizzazioni che non hanno
ancora benenci:Jto delle trasmissioni del1'accesso o che
abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota.
5. In caso di parità di posizione nella graduator:ia si
procederà per sorteggio. U CO,RE.COM. si riserva la
facoltà di verificare l'appartenenza dkhiarata dal sogp Damenti P revisti dai precedenti
aetto ad uno dei r.:lgO'ru
:=;
_c
.
punti 2) e 3).
6. In allegato ai piani trimestraH
sono indicate
le
domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
7. La deliberazione
ciel CO.RE.COM.,
di approvazione dei piani trimesrr3.li. è trasmessa,
per l'esecuzione,
alla concessionaria
del se:vizio pubblico radiote!evisivo,
sede regionale
pe:- l'Umbria
e, per conoscenza,
alla
Sottocommissione
parìamentare
per l'accesso.
.m.6.
(Regis;rc::.:one dei programmi}
1. La re21su-az.:one dei
so potrà esse!""e effettuata
con mezzi propri estemi
pubblico radiote:e\-isi\'o
~tuita
~,
P er soààist;).re
concessionaria.
programmi
ammessi all'accesintegralmente
o parzialmente
alla concessionaria
del servizio
o con la collaborazione
tecnica
-
esigenze minime di base, della
5
3. In caso di registrazione da effettuarsi Con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria,
quest'ultima provvederà a prendere gli opportuni accordi
operativi con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.
4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse
tematiche~ e che si svolgano sotto forma di intervista, il
CO.RE.C-DM si riserva la facoltà. sentiti i soggetti interessati, di proporne l'accorpamento
e lo svolgimento,
mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a
ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo
che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione
singola.
Art. 7.
(Esecuzione del piano tri711.estrale}
l. Il CO.RE.COM. vigila sul rispetto degli impegni
derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché
dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell' articolo 6 della legge I03ns.
2. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo ,nei' piani trimestrali
possono presentare
al
CO...RE-.COM.esposti o osservazioni circa l'attuazione
de!""piano o le eventuali difficoltà insorte nell'esercizio
dell'accesso.
Art. 8.
(Entrala in vigore)
1. li presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubbHcazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell'U mbria.
2. Di esso sarà assicurata adeguata diffusione attraverso gli strumenti infonnativi ritenuti più idonei dal
CO.RE.COM.
2. TIsoggeno che ha registratO ilprogramma in proprio dovrà consegnar! o alla conc~sionaria
entro e non
oltre sette giorni lavol":lrivi primadella data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza presc:irta ca.ila legge. In caso di mancata consegna
del programma entro tale termine, la concessionaria
può disparTe la soppressione della trasmissione, dandone immediata. comunicazione al CO.RE.COM. per le
decisioni conseguenti.
Art. 9.
(Nonna transitoria)
1. Fino all' entrata in vigore del presente regolamento
avranno efficacia le vigenti norme regolamentari per
l'accesso alle trasmissioni radiofoniche regionali deUa
concessionaria pubblica del servizio pubblico radiote!evisivo.
Suppu.merito ordinario n. 3 al .Bollettino Ufficiale>
6
-serie genero[" - n. 7 tkl
14 febbraio 2001
SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONlCO E TELEVISIVO.
ALLE TRASMISSIONI REGIONALI
DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
.
.'
PUBBLICO,
.
-
D
D
DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RÀDIOFONICHE
DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE
(Barr:are solo la voce che interessa)
AI COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.) dell'Umbria
Piazza Italia, 4 - Palazzo Calderini
06121 Perugia
//
,.."
,
,
(denominazione per esteso e sigla dclf'organiZZ32:ionerichiedente)
,\
fa=te
[J
,.,
,......
patte di uno dei seguenti gruppi previsti daJl'articolo 6 della legge 103/1975:
gruppi di rilevante interesse sociaJe. in particolare quelli operanti nei settori educ3tivo, assistenziale, professionale,
ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.
o
autonomie loca.Iie loro organizzazioni associative
I:J enti e associazioni politiche e culturali
a
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute
I:J gruppi etnici e linguistici
- loro articolazioni regionali
D
confessioni religiose
D
sindacati nazionali
o
movimenti politici
o
partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale eJo nei Consigli Provinciali e Comunali
(specificare)
0
0
- loro articolazioni
0
con sede in
0
.n..."""""
recapito telefonico
nat
0
...
via
rapp=entato
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da
(nominaOvo dcllcgaJe
.Jl
e residente in
regionali
rappn::scnmnte)
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""""""",""""""""""""""""""""""
....
Suppkmmto
ord£lUU'Ìo n. 3 al -Bollettino
Ufficiale.
-serie generak -n. 7
7
del 14 febbraio 2001
;. .
via """"""".;""""".""':""""'"''''''''''''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';.''''''''O";,,,
cap :.:
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n. te!.
~nn
...
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................
.
...
.........
,.................................
nella sua qualità di
CHIEDE
dell'apposito
ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. e D
CO.RE.COM.dell'Umbria, di usufi'uiredell'accesso alla programmazioneradiofonica
televisiva D
Regolamento del
..
Dati saUa coasisteaza orgalÙZZ3tiva.
11richiedente comunica le seguenti informazioni:
DaIadi costituzione
l.
:
2. Figuragiuridica.
...,
.....................................................................
(associazione di (ano. persona giuridia,
3.
Principali organi statutari
4.
L'attività del richiedente
. si Svolge in ambito
Regionale
....
n..n...n n..n.nn.""'"''''''''''''
ox.)
...........................
(assembh:s
dei soci. giunta esecutiva, segretario.
presidente.
ecc.)
D
D
D
Provinciale
Comunale
Altro.......................................
.............................................
.............................................
(SpecifiaR:
C3. quanicrc.
fabbriche.
scuola.
=.)
5.
Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organiz:zativa nel
territcrio nazionale
(es; sedi regionali, provinciali. comunali. intercomunali, zone sindacali, di~i., serioni. ciy,:oli. ecc)
................................................................................................................................................
Eventuali attività editoriali
(indicare titoli e periodicità di riviste. collane di libri, pubblicazioni interne)
,....
6.
Eventuali attività di formazione e di informazione
(corsi, seminari, convegni, ecc.)
................................................................................................................................................
Supplemento ordinario n. 3 al -Bollettino Ufficiale» . serie generolt! - n. 7 del 14 febbraio 2001
8
7.
Eventuali centri di studio, ricerca, documentazion~
ecc.
""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.,
,...............
Eventuali altre attività
8.
,
,-,.......
""""""""""'"""""""""'"'''''''''''''''.','''''''''''''''''''''''''
Programma
propo.to
(
9.
~
Titolo del progr.ID1ma
(Anche
se provvisorio)
,
,
,
,
,
,..,-,
"""""""'"''''''''''''''
10. Contenuto in sIntesi
j
,
,.........................................
'"''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""'"''''''''''''''''''''''''
................................................................................................................................................
""''''''''''''''''''''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''
Il.
.
.
.
.
,...
AI contenuto del progr.ID1ma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente:
... ... ...
sotto il profilo sociale
sotto
lì profilo
politico.
...
......................
""""
...
sotto iJ prefiio c:.llrurale
"""""""""""'"
... ...
... ,,,:,,,
,
'
"""."'"
sotto ii profilo deJla consistenza organizzativa ..
:....
,
:
12. Eventuali altri elementi sui contenuto del programma
""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"''''''''''''''''''''''''
,...............................................................................................................................
13. Eventua1i iniziative de! richiedente,
,
in atto o in progetto, relativeall'argomento che si wole
trnttare
"""""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''.......................
14. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:
o
il pubblico in generale
o
particolari c:rtegorie di pubblico
(indicarc:quaJi)
"""""""""""""""""""""""""'"''''
t 5. La richiesta di ~esso
si collega a fatti specifici o manifestaZioni previste?
'.........................
,....
Supplemento ordinario n. 3 al cBollettino Ufficia1e~ - se.n'egenerale - Pt.7 del 14 febbràio 2001
no
D
si
D
9
.
:....................
quali
:
periodo previsto
............................
17. Il programma prevede in linea di massima:
D
dibattito
(numero previsto di pasDnc
...)
D
D
D
D
interviste
inchieste, documenttlri
intervento di una so la persona
altre
fanne espressive
/
(specifian: quali
.h h. h
h...
h..h
.h.h
h.
h. h. h. h. h. h. h. h
h..h
h. h..h.h"'.h...
h
... h
h..h.h
h'.h
h. h.
h. h..h,,,
...)
Se ci sono dibattiti, interviste e richieste, precisare se si prevede di fare esprimere:
t:J
solo persone interne aJl'organi=zione
t:J
anche persone esterne all' organiz;zaz;one
(quali h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""''''.hh''''''''''''''''
richiedente
richiedente
h.h
h
h
h
h
h..h...h
l'inna delleg,de rappresentante dell'organizzazione richiedente. *
.......................................................
-
(* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido [L 127/97 ari. 3D
h.h..h.h
h..)
Supplemento ordinan'o n. 3 ai «Bollettino Ufficiale:- - serie generak - n. i del'J4 febbraio 2001
10
DICHIARAZIONE DI ACCETI AZIONE DELLA RESPONSABILIT A'
DEL PROGRAMMA DELL' ACCESSO RlCIDESTO DA:
0
u
'.."'...'
, '."'.."..'.""..."""....................................
Ai sensi dell'articolo l, comma 2, lettera b), del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo l'organizzazione
richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e pe~ali del programma di accesso da ammettere aUa
trasmissione, i1/1aSig.
>,......
"
nat
,
il.......................................................
a
residente in
""
,
,
................................................................................
via
cap
..............................................
che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità.
IVlasottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificabili come dati sensibili e dichiara
altresì di àver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo qualora fossero
'
individuabiIi in base alla documentazione prodotta.
Finna, per 3C""ttazione, del responsabile
del programma proposto
*
.......................................................
(* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido [L. 127/97 - art. 3])
Supplemento orrIinario n. 3 al -Bollettino Ufficiale.
- seriegenerale - n. 7
del 14 febòraio 2001
11
.NOTE
PER LA COMPn.AzIONE DELLA DOMANDA
PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO
ALLE TRASMISSIONI REGIONALI
DEL SERVIZIO PUBBUCO
Ai sensi dell'articolo l del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, la richiesta di accesso deve essere indirizzata
.
CO.RE.COM. dell'Umbria e deve contenere:
al
a) !'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
e la sottoscrizione del suo legale rappr~entante
accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3;
b) la designazione della p.e~ona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere
alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione effettuata con le modalità di cui al
punio a) (la persona indicata al punto b) può .coincidere con quella indicata al punto a);
c) la specific.:1zione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al
contenuto del programma proposto;
d) l'indicazione. ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della.Ji>gge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile
a comprovare la riievanza dell'interesse sociale, culturale e infonnativo del programma di accesso proposto;
e) l'indicazione deUe in.jziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
1) il contenuto in sintesi. delprogramma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle
modalità di reaUzuzione.
TIrichiedente
de'le, inoltre, allegare i seguenti documenti:
I) copia dello statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;
2) copia del ve:--oaleda cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione. o elementi
di documentazione a.ssimilabili;
.
3) dichiarazione àellegale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e
le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
4) elenco e doc:ImentaZione delle attività svolte dall'Ente. Istituto o Associazione, negli ultimi 24 mesi. in relazione
al contenuto
àe! progr:1mma
.
proposto.
NOTA: I docume:1ti cii cui aj punti 1.2,4, qualora non fossero intervenute variazioni.
successive ric:,ieste di ac::esso.
saranno ritenmi validi anche per eventuali
.
Avv. GIUSEPPE PELUSO - Direttore responsabile
Registrazione
presso il TribunaJe
di Perugia dell'Il
marzo 1995
- n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia
Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 49 del 13 settembre 2000
Spedizione
in abbonamento
postaJe
Art. 2, comrria 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia
REPUBBLICA
ITALIANA
B O L L ET T INOU
F F I C lA L E
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA
PARTI PRIMA e SECONDA
PERUGIA
- 13 settembre
Preuo L. 7.000
(IV A compresa)
2000
-
DIREZIONEREDAZIONE E AMMINISTRAZIONEPRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE P E R U G I A
PARTE
PRIMA
Sezione
II
CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE
22 agosto 2000, n. 9.
Approvazione
del regolamento
per la istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione
radiotelevisiva
(R.R.I.C.)
di cui all'art. 12 della L.R. n. 3/2000.
2
Supplemento ordinario n. 2 al -Bollettino Ufficiale. - serie generale.-. n.. ~9 de113 .settembre 2000
SOMMARIO
PARTE
PRIMA
Sezione
II
CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE
.
22 agosto 2000,. n. 9.
Approvazione
dd regolamento
per la istituzione
delRegistroregionale
delle
imprese
della
comunicazione radiotelevisiva
(R.R.I.C.) di cui all'art. 12 della L.R. D. 3/2000 . . . . . . . . . . . . .
Pago
3
»
3
»
»
4
7
ALLEGATI:
- Regolamento per la istituzione del registro regionale delle imprese della comunicazione
radiotelevisiva (R.R.I.C.) . . . . . . . . . . .
Allegato «A»: Disciplinare per l'iscrizione, la comunicazione di
variazioni e la cancellazione dal Registro regionale delle imprese della comunicazione
radiotelevisiva (R.R.I.C.) e per i rapporti con il CO.RE.COM.
dell'Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . - . .
- Modulistica - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
!
Supplemento ordirw.rio n.2 .a1...Bollettino Ufficiale>
PARTE
PRIMA.
o. .
Sezione II
CO.RE.COM..
.. ..
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE
22 agosto 2000, n. 9.
Approvazione
dd regolamento
per la istituzione
dd Registro regionale
delle imprese
della comm1Ìcanone radiotdevisiva
(R.R.I.C.) di cui
12 della
.. all'art.
L.R. n.312000.
IL COMITATO
In attuazione dell'art. 12 della L.R. Il gennaio
2000, n. 3, concernente Norme in materia di comunicazione edi emittenza radio televisiva local£ e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.) che prevede l'istituzione del Registro
regionale delle imprese della comunicazione
radiotelevisiva (R.R.I.C.);
con voti unanimi
.
delibera:
di approvare l'allegato regolamento per la istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.);
Di dare mandato al Dirigente responsabile dell'uffido per la esecuzione dei provvedimenti conseguenti, concernenti
in particolare
la pubblicazione
sul
BUR, la diffusione in tutte le forme ritenute idonee e
gli adempi menti previsti dalla legge 675/96.
.
Il presidente
ENRICO
VIOLA
REGOLAMENTO
REGISTRO REGIONALE
DELLE IMPRESE DELLA COMUNICAZIONE
RADIOTELEVISIVA (RRI.C.)
Art. 1.
(Istituzione del Registro del12 imprese)
l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale Il gennaio 2000, n. 3 ed in armonia con
quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
con propria deliberazione
n. 53/99,
adottata ai sensi della legge 249/1997, e nel rispetto
delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996,
n. 675, è istituito presso il Comitato regionale umbro
per le comunicazioni
(CO.RE.COM.), il Registro regionale delle imprese della comunicazione.
2. Esso è articolaIO nei seguenti elenchi di iscrizione:
a) Emittenti radiofoniche e televisive aventi sede
legale in Umbria;
-serie general£ - n. 49 del 13 settembre 2000
3
b) Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi operanti in Umbria;
c) Concessionarie di pubblicità locale operanti in
Umbria.
3. La domanda di iscrizione al Registro può essere
redatta sia in forma cartacea che telematica, in conformità con quanto previsto nel disciplinare allegato
sub A), dal titolare o dal legale rappresentante
del
soggetto richiedente .util izzando la modulistica infortnatica
o cartacea
all'uopo
predisposta
dal
CO.RE.COM.
4. In caso di domanda redatta su supporto cartaceo,
la stessa dovrà essere conforme alle vigenti di.
sposizioni sul bollo ed inviata al CO.RE.COM. esclusivamente
ritorno.
attraverso
raccomandata
con ricevuta. di
Art. 2.
(Termini per l'iscrizione)
l. Nella fase di prima attivazione del Registro regionale, articolato come descritto al comma due del
precedente art. l, la domanda d'iscrizione delle imprese operanti nel settore della comunicazione
radiotelevisiva, deve essere presentata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
del presente regolamento nel Bollettino Uffici.a1e della
Regione dell'Umbria.
2. Dall'anno 200 l le domande di iscrizione al Registro potranno essere presentate entro e non oltre il 31
ottobre.
3. La modulistica, debitamente compilata, in forma
telematica o cartacea, in ogni sua parte, può comunque essere trasmessa al CO.RE.COM. èntro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda stessa.
Art. 3.
(Requisiti
per l'iscriziDne).
.
l. Hanno titolo all'iscrizione negli elenchi del Registro:
a) Emittenti radiofoniche e televisive abilitate ad
operare in base alla vigente normativa, che abbiano
sede legale in Umbria;
b) Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi che hanno rapporti di lavoro
con emittenti e soggetti pubblici umbri;
c) Imprese concessionarie
di pubblicità locale
che hanno rapporti di lavoro con emittenti umbre.
2. Il CO.RE.COM. può richiedere in ogni momento,
ove lo ritenga necessario, la relativa documentazione
e promuovere gli opportuni accertamenti
relativi al
possesso dei requisiti necessari per mantenere riscrizione al Registro.
Art. 4.
(Pubblit:aziDne)
l. Il CO.RE.COM., verificati i requisiti di cui al precedente art. 3, prowede alla compilazione degli elenchi e alla loro pubblicazione annuale nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'Umbria. Gli elenchi verranno altresl pubblicati ed aggiornati sul sito Internet del CO.RE.COM.
Art. 5.
(Aggiornamento del Registro)
1. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare le
eventuali variazioni intervenute nei termini previsti
i
r
4
Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale.,- serie generale '~~; ,49..dd 13 settembre 2000
all'art. 8 dell'allegato disciplinare.
Il 'registro, nelle'
sue componenti,
sarà aggiornato
dal CO.RE.COM..
sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato disciplinare.
Discip~:~~I;;;'~one, la coJDl1Dicazione di
Art. 6.
(Cance1lazioni dal Registro)
variazioni e la cancellazione
dal Registro
,regioIiale'delle:'iinprese,
della connmicazione
radioteIemivà'(R;RJ.c;)
e per i rapporti con il
Allegato A
".'"i'.:,,-,":
,
'.',
l. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento comporta la cancellazione
d'uffi.
cio dal Registro.
2. Ogni impresa è libera di richiedere la 'cancella:,
zichie .conj~ .conseguente "decadenza dall'accèsso ai'
relativi' benefièi:' Per progetti in' 'èorso dicompleta-"
mento;, ma' non completati, per cui sia stato assegnato un' beneficio, la richiesta di cancellazione
opera',
solo al termine dell'esecuzione
del progetto.
C:0.RE.COM.dell'Umbria
",.,.'
.
'CAPO
'
l. L'iscrizione al Registro costituisce requisito essenziale per poter concorrere alla attribuzione
delle
prowidenze previste all'arI. 13 della legge regionale
n. 312000 nonché ad altri eventuali interventi disposti
dell'Umbria.
",
'.. .
,(cestionè
,
".
'
Art. l. .
'
delregisiTo)
'.
..
.
d'uso.
'
I dati del registro, anche ai sensi della legge 675196,
relativi ad un iscriito sono a disposizione dell'iscri!to
stesso che può chiedere:
,
,
/'. l'iscfiziciné"cibè"là~creaZione
.
nel Regisiro
'
2.. Ai sensi dell'art. Il della' citata legge regionale n.
'
3/2000 !'iscrizione al Registro è altresì condizione essenziale per l'eventuale affidamento 'da parte della
Regione, mediante apposita convenzione,
della rea.
lizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi.
.
la consultazione
'
della
.'
'
sua posizion'e
,.,
dei dati presenti
.
". la loro variazione
la cancellazione dal Registro.
Art. 8.
(Pubblicità istituzionale)
Art. 2.
(Periodo transitorio)
l. L'iscrizione al registro è condizione essenziale
per accedere all'affidamento
di campagne di pubblicità istituzionale e di promozione, previste all'art. IO
della legge regionale n. 3/2000.
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per
imprese che non siano in grado di collegarsi via internet al sito del CO.RE.COM.
In questo periodo è ammessa:
la presentazione
della domanda di iscrizione su
carta secondo il modello allegato al Disciplinare;
la presentazione deUa documentazione secondo
la moduJistica su carta che verrà inviata a chi ne fa richiesta.
Per le imprese che hanno indicato nella domanda
di utilizzare la carta è inoltre ammesso:
!'invio di corrispondenza
e Fax
la richiesta di una risposta su carta.
.
Art. 9.
(Forme assocÌiltive)
.
l. La costituzione, nei termini e per gli obiettivi di
cui all'art. 14 della legge regionale n. 3/2000, di forme
associative tra le emittenti radiofoniche e tra le emittenti televisive iscritte al registro, costituisce, per il
singolo associato, titolo preferenziale
per l'accesso
alle provvidenze previste dalla sopra citata legge regionale.
..
Art. IO.
(Disponibili1à dei dati)
l. Ai sensi delle leggi 241/90 e 675/96 tutti i dati e
le comunicazioni
intercorse con ogni soggetto iscritto sono a disposizione del soggetto medesimo nel relativo fascicolo elettronico accessibile nel sito Internet del CO.RE.COM. L'accesso è controllato da un
certificato di firma elettronica o altra sicurezza equi.
valente.
Art. Il.
(Disposizioni transi1ori£)
l. Le domande e la modulistica su supporto cartaceo verranno accettate fino alla scadenza del periodo
transitorio determinato in 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'Umbria.
2. Dopo la scadenza di detto termine le domande e
i relativi modellj dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica.
.
GENERALI'
''Il Regisiro..iegional" delle imprese della comunicazione vieTI.e-ge:5triò per via tèl'e~tica.
Ogni impresa
può chieçleré il PIN di aCcesso compilando il modulo
presente
nel sito del CO.RE.COM.
(www-corecom.umbria.it) dove sono presenti tutte le istruzioni
Art. 7.
(Accesso alle provvidenze)
dalla Regione
I
DISPOSIZIONI
,
"
,
",.
Art. 3.
(Rapporti tra il CO.RE.COM. e re imprese)
I rapporti tra il CO.RE.COM. e le imprese anche
non relative al registro sono scambiati, salvo il periodo transitorio, tramite modulistica elettronica per
atti normati o tramite posta elettronica negli altri
casi. Tutti i dati e le comunicazioni interne sono a disposizione dell'iscritto nel suo fascicolo elettronico
mantenuto presso il CO.RE.COM.
Art. 4.
(Informativa)
,
Tutte le imprese iscritte al registro sono tenute alla
comunicazione di una informativa.
. L'informativa deve essere trasmessa al CO.RE.COM.
secondo le scadenze indicate per !'iscrizione al registro
o entro 30 giorni dalla presentazIone
del bilancio
dell'anno solare precedente ed entro il 31 marzo per
l'anno solare precedente per le Imprese che non abbia-
, no obbligo
di presentazione
dI bilancIo.
,
Supplemento ordinario n.2 al -Bollettino UfficiaJe.
Art. S.
(Mod£lli e quadri dell'informativa comune a tutte le
imprese operanti nel settore dene comunicazioni
radiotelevisive)
.
I modelli e quadri sono descritti n.ell'allegato del disciplinare e contengono !'indicazione .di quelli necessari a seconda della tipologia di impresa. In particolare deve essere presentata la documentazione
distinta per ogni emittente, per ogni impresa di pubblicità
e per ogni impresa di produzione e distribuzione
ra.
diotelevisiva suono e video.
- serie generale-
n. 49 dell3 settembre 2000
30 giorni dalla presentazione della domanda
sere presentata l'informativa richiesta.
5
deve es-
Art. 8.
(Variazioni!
La compilazione dei modelli è guidata se effettuata
per via telematica e contiene le istruzioni se richiesta
su carta. Ogni modello è firmato tramite il PIN, se
inoltrato per via telematica, o con firma autografa se
. ...
inoltrato su supporto cartaceo.
Le variazioni relative agli assetti proprietari e alle
catene partecipative, secondo la modulistica allegata,
vanno segnalate entro 10 giorni dal patto o negozio
che determina la variazione. I modelli contabili (O,
Q, QJ, R2, R, S) vanno inviati ogni anno entro 30
giorni dalla presentazione
del bilancio O entro il 31
marzo per l'anno solare precedente, per le imprese
che non sono soggette alla presentazione del bilancio.
Per gli altri modelli e quadri ogni variazion~ deve
essere comunicata entro 30 giorni dal suo divenire in
essere. In particolare per le caratteristiche
tecniche
del sito trasmissivo, le variazioni e nuovO siti devono
essere comunicati 60 giorni prima dell'approvazione
della pratica relativa alla costituzione del sito.
Art. 7.
(Iscrizione)
Art. 9.
(Modifiche dei modelli}
L'iscrizione al registro avviene neJ termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR
del regolamento istitutivo del Registro, presentando
la domanda di iscrizione presente sul sito web del
eO.RE.eOM. e compilando il modello A. La presentazione su carta avviene utilizzando la domanda e il
modello A allegato al Disciplinare. Entro il termine di
Per venire incontro a mutate esigenze del Registro
ogni modifica dei modelli o del disciplinare
verrà
inoltrata per posta elettronica a tutte Je imprese e il
relativo
dettaglio
sarà proposto
sul sito del
eO.RE.COM. Ogni variazione del disciplinare o della
modulistica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 6.
(Compilazirme dei modelli!
Te$to
~,.
.
..\
Pagina 1 di .
LEGGE 6 novembre 2003, n.313
per
Disposizioni
,.
progr~azione
l. attuazione
del
principio
del pluralismo
nella
delle emittenti radiofoniche e televisive locali~
G.U. rr1.2b8
~:
La Camera
approvato;
dei
deputati
il
ed
IL PRESIDENTE
Senato
della Repubblica
hanno
dJ
DELLA REPUBBLICA
/
-<8/-11 2fXJ~
Promulga
la seguente
legge:
Art.
l.
l. Prima dell'articolo l della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserita la seguente rubrica:
IICapo
DISPOSIZIONI
INFORMAZIONE
GENERALI
DURANTE
2. Dopo l'articolo
11
inserito il seguente Capo:.
DISPOSIZIONI
I
IN TEMA DI PARITA'
DI ACCESSO AI MEZZI DI
LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA
COMUNICAZIONE POLITICA".
della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
"Capo II
PARTICOLARI
PER LE EMITTENTI
LOCALI
Art. Il-bis.
- (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni
del
presente Capo
si applicano
alle emittenti
radiofoniche
'e televi,:;;ive
locali.
2. Le disposizioni
del presente
Capo non si applicano alla
programmazione
regionale o comunque locale della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e dei sogget~i privati titolari di
concessione
o di autoriz~azione
o comunque aventi altro titolo di
legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Art. ll-ter.
(Definizioni)
- 1. Ai fini del presente Capo si
intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva locale Il, ogni. soggetto
destinatario
di autorizzazione. o concessione
o comunque di altro
titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale;
b) per rlprogramma di informazione", il telegiornale, il giornale
radio e comunque il notiziario
o altro programma
di contenuto
informativo,
a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi delltattualita' e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in
cui
assuma
carattere
rilevante
l'esposizione
di opinioni
e
valutazioni,
politiche
manifestate
attraverso
tipologie
di
programmazione
che comunque
consentano un confronto dialettica tra
piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.
Art. ll-quater.
(Tutela del pluralismo).
- l. Le emittenti
radiofoniche
e televisive
locali
devono
garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamentQ, l 'obietti vita' , l 'imparzialita t
e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel
rispetto
della libertat di informazione,
sia di programmi
di
comunicazione politica.
2.
Al
fine
di
garantire
la
paritat
di trattamento
e
l'imparzialitat
a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni
jalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
:apo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento
jel numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o
jelltascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al
~inistro
delle
comunicazioni
uno
sch~ma
di
codice
di
=utoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della
~ederazione nazionale
della
stampa italiana, delltOrdine nazionale
jei giornalisti,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
3tato, le regioni e le province autonome di ,Trenta e di Balzano e
1ttp:llwww.gazzettaufficiaJe.iUguri/attocompleto?dataGazzetta=2003-11-18&redazione=003G03368...
19/11/200::
. .,
;-"..4
"~"':I
Te~o
Pagina
:
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Decorso
tale termine senza che le organizzazioni
abbiano
provveduto
a
presentare
uno
schema
di codice di
..autoregolamentazione,
il
Ministro
delle comunicazioni
propone
comunque uno schema di codice sul quale devono essere acqui$iti i
'.~pareri
della Federazione nazionale della stampa italianaJ dell 'Ordine
nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trenta e di
Balzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
;
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo
1';;:1
.
deve
comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione
t
dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo
una effettiva parital di condizioni tra i soggetti competitori, anche
con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle
emittenti
radiofoniche
e
televisive
locali che accettano
di
trasmettere
messaggi
politici
autogestiti
a titolo gratuito
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alI articolo 4, commi
3 e S. Il codice di autoregolamentazione
disciplina le condizioni
economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento,
.,
stabilendo criteri di determinazione
dei prezzi da parte di ogni
emittente che tengano conto della
normativa
in materia di spese
elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di
.'
comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.
''',;!
.
4. La Federazione
nazionale
della
stampa italiana,
l'Ordine
nazionale dei giornalisti,. la Conferenza permanente per i rapporti
-1
tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trenta e di
Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta giorni dalla ricezione
dello schema di cui al comma 2. Lo
schema,
con
i
relativi
pareri,
e' immediatamente. trasmesso
alI 'Autorital , che delibera entro il termine di quindici giorni dalla
sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
S. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al.
comma 2 sottoscrivono
il codice
di autoregolamentazione, che e'
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato
.',
,
.:..
dallIAutorita'.
Decorso tale termine senza che le organizzazioni di
cui al comma 2 abbiano provveduto
a sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione,
il Ministro delle comunicazioni emana comunque
,!
con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di
autoregolamentazione
acquista
efficacia
nei confronti di tutte le
emittenti radiofoniche
e televisive
locali il giorno successivo a
quello di pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del
Ministro' delle comunicazioni.
.1
'.;j
I
I
,
:,'~
I
Art.
11-quinquies.
(Vigilanza e
poteri
dell'Autorita)
-
l.
LIAutorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente
Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui
all'articolo ll-quater, nonche
delle disposizioni regolamentari e
attuative emanate dall 'Autorita , medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di
soggetti politici interessati
ovvero del Consiglio nazionale degli
utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione
del presente Capo o del codice
di autaregolamentazione
d~ cui
all'articolo ll-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative
di cui al comma l, l'Autori ta t adotta nei confronti dell" emi ttente
ogni provvedimento,
anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli
effetti di tali comportamenti
e puo' ordinare,
se del caso, la
~rogrammazione
di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non
sia
possibile
ordinare
trasmissioni
a carattere compensativo,
l'Autorita'
puoI
disporre
la
sospensione
delle trasmissioni
jell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorita' verifica
il rispetto
dei propri provvedimenti
~dottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in
:aso di inottemperanza,
irroga nei confronti dell'emittente
la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4', I provvedimenti
dell' Autori ta I di cui al presente articolo
~ossono
essere
impugnati
dinanzi
agli
organi di giustizia
~mministrativa
in
sede
di giurisdizione
esclusiva,
ai sensi
jell'articolo
2J-bis della
legge 6 dicembre
1971, n. 1034. La
,
.,
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31iK.
19/11
,,
.. .
Testo
'-";;=.1
competenza
di primo grado
el attribuita
in via esclusiva
inderogabile
al tribunale
amministrativo
regionale del Lazio,
sede in Roma.
. ~
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I
Art.
l.
...
(9.~"'.'io,
.:']
,
... .. .,i
Pagina
.'
ll-sexies. -
L'Autorita'
(Norme regolamentari e attuative delllAutorita)
adegua
le
proprie
disposizioni
regolamentari
e
attuative alle disposizioni del presente Ca~o.
Art. 11-septies..
(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I
Der le emittenti
locali)
- 1. A decorrere dal giorno successivo a
~ello
di pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale del decreto del
Ministro
delle comunicazioni
di cui al comma 5 dell'articolo
ll-quater,
cessano di applicarsi
alle emittenti
radiofoniche
e
televisive
locali le disposizioni
di cui al Capo I della presente
legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e S, e 8".
3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserita la seguente rubrica:
"Capo
DISPOSIZIONI
I
I,
..i
ed
con
III
FINALI".
:...1
"!
Art.
I
'-C"."
Ij;;<:~';;
':..,..1
. ..j
1
J,:;.1
II
l,
nella
Con
effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione
Gazzetta Ufficiale
dé~ decreto
del Ministro
delle comunicazioni
di cui al comma 5 dell'àrticolo
ll-quater
della legge 22 febbraio
2000,
n.
28,
introdotto
dall'articolo
l della presente legge, alla
medesima
legge
n.
28
del 2000
sono
apportate
le seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
l dell'articolo
3
sono soppresse le parole: "o a
Il;
pagamento
b) il comma 5 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 6 dell'articolo
3 sono soppresse le parole:
!
,
.j
"x>1
2.
denominazione
"messaggio
autogestito
gratuitoIl
o
autogestito
a pagamento"
enj
d) al comma 7 dell'articolo
,
3 el soppresso il secondo periodo;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
f) al comma 8 dell'articolo
4 sono soppresse
le parole:
locali
ti;
g) alli alinea del comma 4 dell' articolo. 10 I le parole:
sono sostituite dalle seguenti: Il 3 e 411;
.1
h)
alla lettera a) del
parole:
"o a pagamento".
.,
"la
"messaggio
comma
4 dell'articolo
10 sono
"e
"da 3 a 7 n
soppresse
le
i
...:1
'.,
Art.
3.
l. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni
di
.:;?~rU
:ci::-::i
::.:...!
cui
al
comma
5 dell'articolo ll-quater della legge 22
Art.
..
...
:.:-\7'.:.1
febbraio
2000, TI, 28, introdotto dall'articolo l della presente legge, cessano
di applicarsi
alle emittenti
radiofoniche
e televisive locali le
disposizioni
di cui all'articolo l, comma S, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n.
28 del 2000.
l, La presente
legge
della sua pubblicazione
entra
nella
4.
in vigore il giorno successivo
Gazzetta Uffi'ciale.
Data a Roma, addi' 6 novembre
a quello
2003
CIAMPI
hrtp:llwww.gazzertaufficiale.itlgurilartocompleto?dataGazzetta=2003-11-18&redazione=003G03368...
19/1]
o
Pagina 4 di 4
'
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro àelle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli,
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3007),
Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri).
Assegnato
alla I commissione (Affari costituzionali) I
in sede referente,
il 2S luglio 2002, con pareri delle
commissioni II, V, VII, IX e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 20,
26, 27, 28 novembre 2002; il 3, 5, 11, 17, 18, 19 dicembre
2002; il 14, 16, 30 gennaio 2003.
Relazione
scritta
presentata il 4 febbraio 2003 (atto
n. 30Q7-A relatore on. Donato).
Esaminato
in aula il 17 febbraio 2003 ed approvato il
19 febbraio 2003.
Senato della Repubblica
(atto n. 2021),
.
riunite
l"
(Affari
costituzionali)
e S" (Lavori pubblici, comunicazioni), in
sede referente,
il 2S febbraio
2003, con pareri delle
commissioni
2", 5" e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
.
Esaminato dalle commissioni l- e 8-I in sede referente.,
il 5, 12, 26 marzo 2003; il 2, 10 aprile 2003.
Relazione
scritta
presentata 118 maggio 2003 (atto n.
2021-A relatore seno Grillo).
Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2003.
Assegnato
9.11.2003
alle
commissioni
Istituto Poligrafic.o e Zec.c.adello Stato,
08:46:59 -
~~ehii:Jai""
~,~~:.~
//www.gazzettauffic.iale.itlguri/attocompleto?dataGa2zetta=2003-11-18&reda2ione=003G03368...
19/11/2003
,
~
~
MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
,S?~~~~~f2~J~Ff,~,~,'~~~~T.T"'~9P,~4~)SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
Codice di autoreqolamentazione
Tv e minori
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti
alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive)
considerano:
a) che l'utenza televisiva
anche da minori;
è costituita
- specie
in alcu ne fasce orarie -
b) che il bisogno del minore é'Jd uno sviluppo. regolare e compiuto èun
diritto
riconosciuto
dall'ordinamento
giuridico
nazionale
e
internazionale:
basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna
la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere
l'infanzia e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell'ONU del 1989 divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare
per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita
autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà,
eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze
arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza,
.
danno, abuso mentale, sfruttamento;
c) che la funzione educativa,
che compete innanzitutto
alla famiglia, deve
essere agevolata
dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere
.
.
progressivamente
la vita e ad affrontarne i problemi;
.
d)che
il minore
è un cittadino
soggetto
di diritti;
egli ha perciò diritto ad
essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua
integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano
.
educativo;
e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino - utente e quelli di libertà di
informazione
e di impresa, quando questi siano contrapposti
a qUelli del
bambino, si applica il principio di cui all'art.3 della ConVenzione ONU
secondo
cui "j maggiori
interessi
del bambino/a
devono costituire
oggetto di primaria considerazione",
Tutto ciò premesso, le Aziende televisive ritengono opportuno non solo
impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei
minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione
che
~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(S9~~~~~!2~)~~:,:,~:~~~~T.IS,p,~,~)SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
Codice di autore2:oblmentazione Tv c minori
possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e
comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della
Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta
affinché il bambinola sia protetto Òa informazioni e materiali dannosi al
suo benessere (art.17).
Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale
dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più
debole (O -14 anni).
I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di
riferimento unico in materia di autoregolamentazione
Tv e minori - fatte
salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando
specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti
Codici in nella medesima materia.
PRINCIPI GENERALI
Le Aziende televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti sui
minori e in particolare
delle disposizioni
contenute
nell'art.8
c.l e
dell'art.15 comma 10 della legge 223/90, si impegnano a:
a) migliorare
minori;
ed elevare
la qualità delle trasmissioni
televisive
destinate
ai
.
b) aiutare
gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto
ed
appropriato
delle trasmissioni
televisive, tenendo conto delle esigenze
del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il
pericolo di una dipendenza
dalla televisione e di imitazione dei modelli
televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi;
c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori ad una corretta
ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto .. di esperti
.
di settore;
d) assegnare
preparato
alle trasmissioni
e di alta qualità;
per
minori
personale
appositamente
e) sensibilizzare
in maniera
specifica
il pubblico
ai problemi
della
disabiiità,
del disadattamento
sociale, del disagio
psichico in età
evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in
queste condizioni;
2
~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
SISTEMA
S?,~~~~~!2~~93~7,~.~:~~~~::r",~,P,~!;;}
RADIOTELEVISIVO
f) sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali'
coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle
forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva;
g) diffondere presso tutti i propri operatori
Codice di autoregolamentazione.
ii contenuto
del presente
PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO
1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI
1.1.
1.2.
ALLE TRASMISSIONI
TELEVISIVE
Le Aziende televisive. si impegnano
ad assicUrare
che la
partecipazione dei minori alie trasmissioni televisive avvenga sempre
con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare
la
loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti
scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a
quella dei loro familiari.
In particolare,
le Aziende
trasmissioni
di intrattenimento
a)
televisive
si impegnano,
che di informazione,
a:
sia
nelle
non trasmettere
immagini di minori autori, testimoni o vittime di
reati e in ogni caso a garantirne
l'assoluto
anonimato,
anche
secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 675/96 nonché
dai Codice di deontologia
relativo
al trattamento
dei dati
personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;
b) non utilizzare
propagandistici
minori con gravi patologie
o disabili per scopi
o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto
con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;
.
.
c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio,
che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidiò, che
siano strumentalizzati
dalla criminalità adulta, che siano inseriti
in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o
genitori pentiti) ed in ogni caso a garantirne
l'assoluto
anonimato;
d) non far partecipare
minori a trasmissioni
in cui si dibatte se sia
opportuno il loro affidamento
ad un genitore o ad un altro, se sia
3
~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVO
,S?,~~~~~!2!.'!!;,r..~~~~,'~~~~T.IS,P,~,~)SISTEMA
Codice di autore2:olamentazione Tv c minori
giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione,
condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
se la
e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.
2._LA TELEVISIONEPER TUTTI (7.Q!) - 22.3ill
2.1.
La programmazione
dalle 7.00 alle 22.30 - pur nella primaria
considerazione
degli interessi del minore - deve considerare
le
esigenze dei telespettatori
di tutte le fasce di età, nel rispetto dei
e. di impresa,
diritti dell'utente
adulto, della libertà di informazione
nonché del fondamentale
ruolo educativo della famiglia nei confronti
del minore.
2.2.
Tuttavia, nella consapevolezza
della particolare attenzione
da
riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione
giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria
dalle ore.19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur
numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di
un adulto, le Aziende televisive si impegnano a:
a) dare esauriente
e preventiva informazione - nell'attività di
informazione sulla propria programmazione .effettuata, oltre che
sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo,
Internet - relativamente
ai programmi dedicati ai minori e
sull'intera
programmazione,
segnalando
in
particolare
i
programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli
invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché
a rispettare
in modo più rigoroso possibile gli orari della
programmazione;
b) adottare
sistemi
di segnalazione
dei programmi
di chiara
evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza
della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori
all'inizio di ciascun
blocco di trasmissione,
con particolare
riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;
c) nel caso di Aziende televisive nazionali che gestiscono più di una
rete con programmazione a carattere generalista, garantire ogni
giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad
una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne
adeguata informazione.
4
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
COMMISSIONE PER L'ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO
(ar\. 2 comma 4 D.L. 27 lI~ostn 1993 n. )2) Cl)nYCni10il}L 27 onobn: 1993 n,422)
Codice di :1utorc!!:olarncntazione
Tv c minori
Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva
di particolare tutela del"
minore, le Aziende televisive si impegnano
a conformarsi
alle seguenti
specifiche
limitazioni."
2.3. Programmi
"
di informazione
Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di
informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di
sesso che non siano effettivamente
necessarie alla comprensione
delle notizie.
Le Aziende televisive
si impegnano
a non diffondere
nelle
trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a)
sequenze
particolarmente
crude o
comunque, possano creare turbamento
spettatore minore;
b)
notizie che possano
minori.
nuocere alla integrità
brutali o scene che,
o forme imitative nello
psichica
o morale
dei
Qualora, per casi di straordinario" valore sociale o informativo,
la
trasmissione
di notizie, immagini e parole particolarmente
forti e
impressionanti
si renda effettivamente
necessaria,
il giornalista
televisivo
avviserà
gli spettatori
che le notizie, le immagini e le
parole che verranno trasmesse
non sono adatte ai minori.
Nel caso in cui l'informazione
giornalistica riguardi episodi in cui sono
coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano
al pieno rispetto
e all'attuazione
delle norme indicate in questo Codice e nella Carta
dei doveri del giornalista
per la parte relativa ai "Minori e soggetti
deboli".
Le Aziende televisive,
con particolare
riferimento
ai programmi
di
informazione
in diretta,
si impegnano
ad attivare
specifici e
qualificati corsi di formazione
per sensibilizzare
non solo i giornalisti,
ma anche i tecnici dell'informazione
televisiva (fotografi, montatori,
etc.) alla problematica
"tv e minori".
Le Aziende televisive
si
impegnano
ad ispirare la propria linea editoriale,
per i programmi di
informazione,
a quanto sopra indicato.
J"
~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
IS?!.'!~~~~!S:.:r~9J~7,~m~~~~~~:lS9P,~4~}SISTEMA RADIOTELEVISIVO
Codice di autorc!!olamentazionc Tv e minori
2.4. Film, fiction
e spettacoli
vari
Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si
impegnano
a darsi
strumenti
propri di valutazione
circa
l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e
spettacoli di intrattenimento
vario, a tutela del benessere morale,
fisico e psichico dei minori.
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione
avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente
destinati ad
un pubblico adulto le Aziende televisive si impegnano ad annunciare,
con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori
più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento
verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione
andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni
di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con
grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le
Aziende televisive si impegnano ad adottare.
2.5. Trasmissioni
di intrattenimE!nto
Le Aziende televisive
si impegnano
a non trasmettere
quegli
spettacoli
che per impostazione
b per modelli proposti possano
nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare
ad evitare quelle
trasmissioni:
a) che usino in modo strumentale
i conflitti
familiari
spettacolo
creando turbamento
nei minori, preoccupati
stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;
come
per la
b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità
nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.
3. La televisione
Der minorW6.00
- 19.00)
3.1.
Le Aziende televisive si impegnano
a dedicare nei propri palinsesti
una fascia "protetta"
di programmazione,
tra le ore 16.00 e le ore
19.00,
idonea
ai minori con un controllo
particolare
sia sulla
programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.
3.2.
In particolare,
le Aziende televisive nazionali che gestiscono
più di
una rete con programmazione
a carattere generalista,
si impegnano a
6
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
~
(S.9,~~~~~!S:.:r~J~~~'~~~~~~T.l,S,p,~},;)
SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
Codice di autor"c!!olamcntazionc Tv c minori
ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno
una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione
specificata mente destinata ai rlJinori che tenga conto delle indicazioni
del presente Codice in materia di programmazione per minori.
3.3. Produzione
di programmi
Le Aziende televisive che realizzano
impegnano a produrre trasmissioni:
a) che siano di buona
qualità e di piacevole
programmi
per
minori
si
intrattenimento;
b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di
realizzare
esperienze
reali e proprie o di aumentare
la propria
autonomia,
nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il
rispetto della dignità della persona;
c)
che accrescano
le capacità
critiche dei minori in modo che
sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di
vista qualitativo
che quantitativo,
anche tenendo
conto degli
attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;
d) che favoriscano
la partecipazione
loro punti di vista, dando spazio
loro e per loro nelle città.
minori con i loro problemi, con i
a quello che si sta facendo con
Le Aziende televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione
e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una
corretta educazione linguistica dei minori.
3.4. Programmi
di informazione
.
.
destinati ai minori
Le Aziende televisive nazionali che gestiscono
di più di una rete con
programmazione
a caratteregeneralista
si impegnano
a ricercare le
soluzioni per favorire la produzione
di programmi
di informazione
destinati ai minori, possibilmente
curati dalle testate giornalistiche
in
collaborazione
con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori.
Le Aziende televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente
alla stampa quotidiana,
periodica ed anche specializzata,
nonché alle
pubblicazioni
specificatamente
dedicate ai minori, la trasmissione
di
tali programmi
e a rispettarne.
gli orari, fatte
salve esigenze
eccezionali del palinsesto.
7
~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
SISTEMA
IS?~!~~~~!2~~9~~~,~:~,~~~"!:I,S9!?~4~)
RADIOTELEVISIVO
Codice di autore!!olamentazione Tv e minori
4. LA PUBBLICITÀ
4.1.
Le Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della
pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi,
e a non
trasmettere
pu bblicità e auto promozioni che possano
ledere
l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano
costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi
dedicando
particolare
attenzione
alla fascia protetta.
Volendo
garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha
minore capacità di giudizio e di discernimento
nei confronti dei
messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle
norme a tutela dei minori come esplicitate
nel Codice di
autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria,
le Aziende televisive
-
si impegnano
-
ad accogliere
ove
dia garanzie di maggiore tutela
e a rispettare tale disciplina, da
considerarsi parte integrante del presente Codice.
In particolare, le Aziende televisive firmatarie
seguenti indicazioni.
4.2. I livello: protezione
generale
La protezione
programmazione.
si impegnano
generale
si applica in tutte
I messaggi pubblicitari:
a rispettare
le fasce
a) non debbono presentare
minori come protagonisti
atteggiamenti
pericolosi
(situazioni
di violenza,
autoaggressività,
ecc.);
orarie
le
di
impegnati in
aggressività;
b) non debbono rappresentare
i minori intenti al consumo
di tabacco
o di sostanze
stupefacenti,
né presentare
negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool o, al contrario,
positivo l'assunzione
di alcolici o superalcolici;
di alcool,
in modo
iiimodo
...
.
c) non debbono esortare
i minori direttamente
o tramite altre
persone
ad effettuare
l'acquisto,
abusando
della loro. naturalecredulità ed inesperienza;
d)
non debbono indurre in errore, in particolare, i bambini:
sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
sul grado di conoscenza
e di abilità necessario
per utilizzare il
giocattolo;
s
,~
~
MlNISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
S?,~2;f~~~!S!'!~,,~~~,~~~~~~T.l~,p,~4~)SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
Codice
sulla descrizione
degli accessori
di autorc!!olamentazione Tv e minori
inclusi o non inclusi nella
.
confezione;
sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo
funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.
4.3. II livello:
protezione
rafforzata
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in
cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma
supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7,00 alle
ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse
pubblicità direttamente
rivolte ai minori, che contengano situazioni
che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale
dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato
possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure
mancato assolvi mento dei loro compiti da parte dei .genitori;
situazioni
che violino norme. di comportamento
socialmente
accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di
genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che
sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli
insegnanti;
situazioni di ambiguità tra il bene e il male che
disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere;
situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti;
situazioni
di
trasgressione;
situazioni
che
ripropongano
.
discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).
4.4. !Il livello:
protezione
specifica
La
protezione
specifica
si applica
nelle
fasce
orarie
di
programmazione
in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico
in età minore non sia supportato
dalla presenza di un adulto (fascia
oraria di programmazione
dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno
dei
programmi
direttamente
.
rivolti ai minori).
I messaggi
pubblicitari,
le promozioni
e ogni altra forma
di
comunicazione
commerciale
pubblicitaria
rivolta ai minori dovranno
essere preceduti,
seguiti e caratterizzati
da elementi di discontinuità
ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione,
anche dai bambini
che non sanno ancora leggere e da minori disabili.
In questa
fascia oraria si dovrà evitare
')
la pubblicità
in favore di:
~
~
MlNISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVO
,S9~~~~~!2:::r~9J~~L~:~~~~T.I.~,P,~4~)SISTEMA
Codice di autore~oiamentazionc
a)
b)
c)
Tv e minori
bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei
programmi direttamente
rivolti ai minori e nelle interruzioni
pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;
servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento
così come definiti dalle leggi vigenti;
profilattici e contraccettivi
(con esclusione delle campagne
sociali) .
PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE
E ATTUAZIONE
5. DIFFUSIONE DEl CODICE
5.1.
Le Aziende televisive
si.impegnano
a dare ampia diffusione. al
presente
Codice di autodisciplina
attraverso
il mezzo televisivo
dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare,
nei primi sei mesi
di attuazione del presente Codice, le Aziende televisive firmatarie si
impegnano a trasmettere
con cadenza settimanale,
su ciascuna delle
reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti
dei minori e delle famiglie e . i riferimenti per trasmettere
eventuali
segnalazioni.
5.2.
Le Aziende televisive firmatarie del presente Codice si impegnano
inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite
programmazione
di spot sulle proprie reti, una campagna di
sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con
particolare riferimento alla fruizione famigliare congiunta. Fermo
restando l'obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette
campagne
saranno
realizzate
da
ciascuna
emittente
compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea
editoriale.
5.3.
Il Comitato
di applicazione
campagne di sensibilizzazione
del Codice può promuovere
sul tema Tv e minori.
infine
6. l'ATTUAZIONE E Il CONTROllO
6.1.
Il Comitato
di applicazione
L'attuazione
del presente
applicazione
del Codice di
comitato
è costituito
da
Decreto dal Ministro delle
Codice è affidata
ad un "Comitato
di
autoregolamentazione
Tv e minori", Tale
quindici membri
ordinari,
nominati con
Comunicazioni
d'intesa
con l'Autorità di
10
ff.f~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVO
IS9~~~~~!S,~~,,~~~,~~~~~~:l,~,p'~<~)SISTEMA
Codice di autorc!!olamentazione Tv e minori
Garanzia per le Camunicaziani, in rappresentanza,
in parti uguali,
rispettivamente
delle emittenti televisive firmatarie del presente
Cadice - su segnalaziane delle stesse e delle associaziani di categaria
- delle istituziani - tra cui' un rappresentante
dell'Autarità, un
rappresentante
del Cao.rdinamento.nazianale
dei Co.recam e il
Presidente
della Cammissione
per il riassetto.
del sistema
radiatelevisiva
- e degli utenti - questi ultimi su indicaziane del
Cansiglia nazio.nale degli Utenti pressa l'Auto.rità per le garanzie delle
Camunicaziani. Il Presidente è naminata nel medesima Decreta tra i
rappresentanti
delle Istituziani quale esperta
ricanasciuta
della
materia. Can i medesimi criteri e madalità sana no.minati anche
quindici membri supplenti. I membri naminati durano. in carica tre
anni e decadana qualo.ra no.n partecipino. a tre sedute cansecutive del
Co.mitata o. ad almeno. la metà delle sedute nel carsa di un anno.
salare.
6.2. Competenze e poteri del Comitato
Il Camitata, d'ufficio. o. su denuncia dei saggetti interessati, verifica,
can le madalità stabilite nel Regalamenta di seguita indicata, le
vialaziani del presente Cadice. Qualara accerti l'effettiva vialaziane
del Cadice, adatta una risaluziane mo.tivata e determina, tenuta
canta della gravità dell'illecita,' del campartamenta
pregresso.
dell'emittente,
dell'ambito. di diffusiane del pragramma
e della
dimensio.ne dell'impresa, le madalità can le quali ne debba essere
data natizia. Il Camitata può inaltre:
a) ingiungere all'emittente,
qualara ne sussistano. le candiziani, di
madificare a saspendere
il pragramma a i pragrammi indicando.
tempi e le madalità di attuaziane;
b) ingiungere all'emittente
di adeguare
prescriziani
del Cadice indicando.
attuaziane.
il pro.pria campartamenta
alle
i tempi
e le madalità
di
Le delibere sana adattate
dal Camitata can la presenza di ai meno.
due terzi dei campanenti
e il vata della maggiaranza
degli aventi
diritta al vata (atta). Le decisiani del Camitata sana definitive.
6.3. Rapporti con )' Autorità
per le Garanzie
nelle
comunicazioni
Tutte
le delibere
adattate
dai Camitata
vengano.
trasmesse
all'Autarità per le Garanzie nelle camunicaziani.
Qualara il Camitata
accerti la sussistenza
di una violazione delle regale del presente
11
i
la
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
COMMISSIONE PER L'ASSEITO DEL SISTEMA R.A,DIOTELEVISIVO
(ut. 2 ccmm3 4 D.L. 27 II:0SIO 1993 n.)2)
cOI1venilo in L. 21 ottobre. 1993 n.422)
Codice di autore~olamentazione
Tv c minori
Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente,
inoltra una denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di
legge,
violate,
le modalità
dell'illecito,
la descrizione
del
comportamento
- anche successivo - tenuto dall'emittente,
gli
accertamenti
istruttori esperiti ed ogni altro utile elemento. Tale
denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità per
le Garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa
attribuiti ai sensi della legge 223/90, art.15, comma 10 e della legge
249/97, art.1, com ma 6, lett. b), punto 6; con riferimento alla
emanazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione al
punto 14 e ai commi 31 e 32 della stessa legge 249/97. (NOTA)
Il Comitato provvede
inoltre a formulare all'Autorità
i pareri che
l'Autorità medesima
ritiene di dovere acquisire nell'esercizio
delle
proprie funzioni.
(NOTA) Il combinato disposto dell'attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori
consente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
in caso di programmi
che
possano
nuocere
allo sviluppo
psichico
o morale
dei minori o che contengano
scene di violenza
gratuita
o pornografiche,
di irrogare
direttamente
sanzioni
(I.
223/90 - art. 15, com ma 10 e art. 31, comma 3) pari al Daaamento
di una somma da
5. 000 a 20.000 euro nonché,
in caso di mancata
ottemperanza
ad ordini e diffide
dell'Autorità
in materia
di tutela dei minori, anche tenendo
conto dei Codici di
autoregolamentazione,
(legge 249/97 - art. 1, com ma 6, lett. b), puntò 6 e 14 e com mi
31 e 32), di irrogare
sanzioni
pari al Daaamento
di una somma
da 10.000
a
250.000
euro con, in caso di ara ve e reiterata
violazione, . la sosDensione
o la
revoca
6.4.
della licenza
o dell'autorizzazione.
Regolamento difunzionamento del Comitato
Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta
comune accordo
un Regolamento
di funzionamento
nel quale
disciplinano:
di
si
a) I requisiti minimi e i termini per l'ammissibilità
delle segnalazioni di
violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che
abbia interesse;
12
.~
~
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZ10NI
SISTEMA
S9E:;!n.~~~!S.~;;'3~~~o~:,~~~~;ZS9P,~!;)
RADIOTELEVISIVO
Codice di autorc!!olarncntazione Tv e minori
b) le modalità per l'archiviazione delle segnai azioni prive dei requisiti
minimi o comunque manifestamente infondate;
c) l'organizzazione
interna
del Comitato
che può prevedere
l'istituzione di relatori o di sezioni istruttorie ognuna delle quali
rappresentative
delle diverse componenti;
d) le modalità di istruttoria ordinaria ed i termini per la decisione del
Comitato, dando notizia dell'esito all'interessato;
e) le modalità di istruttoria d'urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed
i termini per la decisione del Comitato;
f) le modalità
per assicurare
il contraddittorio
all'emittente
interessata
e, qualora ritenuto opportuno,
al segnalante
nelle
diverse fasi dell'istruttoria e del dibattimento;
g) le modalità di collaborazione con l'Autorità per le Garanzie delle
.
Comunicazioni d'intesa con la stessa Autorità;
.
h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati;
i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e
della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.
Il Comitato
procede
ad aggiornare
od integrare
il Regolamento
nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice
medesimo.
AI Codice possono inoltre aderire, . anche successivamente,
ulteriori
soggetti.
6.5. Associazione
Le emittenti
firmatarie
del presente
Codice si impegnano,
entro i
trenta
giorni successivi
all'approvazione
del presente
Codice, a
costituire
tra esse un'Associazione
con Io scopo di garantire
il
funzionamento
sul piano operativo
e finanziario
del Comitato
di
applicazione,
compatibilmente
alle disponibilità
di ciascun soggetto,
ricercando altresì forme di finanziamento
e sostegno
anche. da parte
d i enti
. . .
istituzionali.
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APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO-QUADRO
TRA
L'AUTORlT A' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
.E
LA CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
E
LA CONFERENZA
DEI PRESIDENTI
DELL' ASSEMBLEA,
DEI CONSIGLI
REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
.'
L'Autorità
per le garaI1Z1e nelle comunicazioni,
la Conferenza
dei Presidenti
delle
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell' Assemblea, dei
Consigli regionali e delle Province autonome;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"),
e in particolare l'articolo
l, comma 13,
che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o
"Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul
territorio;
VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante
gli indirizzi generali relativi ai Comitati ~egionali per le comunicazioni;
.'
I
VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante iì regolamento per la
.
definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali perle comunicazioni, e in
particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai
Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;
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VISTE le leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comUnicazioni;
PREMESSO
che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto AutoritàGiunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse
all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe da:ll'Autorità agli stessi
Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull 'intero territorio nazionale;
che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com.
costituiti sufficiente
svolgimento
Congiunto,
degli
esteso
per l'avvio del processo
approfondimenti
necessari,
alla partecipazione
anche
di delega, ha stabilito, per Io
di attivare
Un Tavolo
del Coordinamento
Tecnico
nazionale
dei
Co.re.com./Co.re.rat.;
)'
che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori
in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una Relazione tecnica, che
reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il
contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle
materie
delegabili
all'esercizio
e la valutazione
e quantificazione
delle
risorse
necessarie
delle deleghe;
che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro
svolto dal Tavolo Tecnico
riportati
nella
Rèlazione
dell'Accordo-Quadro
Congiunto,
conclusiva,
al momento
ne ha approvato
rinviando
tuttavia
del reperimento
delle
i risultati raggiunti,
la formaIizzazione
nsorse
finanziarie
necessane;
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che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni
dell' Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine del!' attivazione
del processo di conferimento de!1e deleghe;
che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li D317/03/R1vJ
e D3 l 8/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti de!1e Regioni e delle
Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 206l!A4Media,
e il
Presidente della Conferenza dei Presidenti dell' Assemblea, dei Consigli regionali e
delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 401RN/2003 hanno
individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro
e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000,
disponibili nel bilancio 2003 dell' Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di.
residui del precedente esercizio per 10 svolgimento delle funzioni delegate, di dare
..
avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega
di funzioni relativamente ad ~?une materie, quale base comune minima del sistema
di garanzie articolato a livello.regionale;
tutto ciò visto e premesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza.
dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto
segue:
1. Si
approva
l'Accordo-Quadro,
nell'individuare
aUegato
sub
"A"
al presente
atto,. che
i principi generali concernenti j' esercizio deUe funzioni delegate
in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra
l'Autorità e gli Organi competenti come individuati daUe leggi regionali, ai fini
dell'elaborazione
coordinamento
delle specifiche
fattispecie ne! rispetto del necessario
sull' intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di
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garanzia e di controllo,
delle rispettive
competenze
istituzionali
e delle
specifiche esigenze locali.
2. In considerazione
delle rIsorse finanzialie,
allo stato' complessivamente
disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di
funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e),
f),g) ed h) dell'Accordo-Quadro,
al fine di costituire una base comune minima
del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le
Regioni delle predette risorse fmanzialie, effettuata secondo quanto 'previsto
all'articolo 2, comma 2, dell' Accordo-Quadro' è definita nella Tabella, allegato
sub "B" del presente atto.
Roma, 2S giugno 2003
/
per
l'Autorità
per
per le garanzie
nelle comunicazioni
per
la Conferenza dei Presidenti
la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
dell'Assemblea,
autonome
regionali
dei Consigli
e delle Province
autonome
(pro.
Silvio Traversa)
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4~
ALLEGATO "A"
ACCORDO-QUADRO
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. CoStituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle
funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel
rispetto dei principi e dei criteri diJ:ettivi Stabiliti .
dall'Autorità.'
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la
disciplina degli Strumenti e delle modalità ~attUazione
di interventi nei settori di interesse comune, ferme
reStando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, cori
riferimento ad;illl arco temporale triennale, la
predisposizione di programmi di attività con
riferimento alle funzioni delegate, da comunicare
all'Autorità.
Art. 2
Il quadro finanziario
della convenzione
1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare
all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di
trasferimento di tali stanziamenti. Lo Stanziarnento ha
ad oggetto le attività relative
all'esercizio delle
.
deleghe.
2. All'esito della quamificazione degli stanziamenti da
destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la
ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà
effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa
comune a tUtte le Regioni ed il restO secondo i
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seguenti parametri di riferimento: popolazione,
superficie, numero
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radiofonichè attive aventi sede sul territorio (vedere
Tabella esemplificativa
allegata
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Criteri, tempi e modi per il conferimento delle
deleghe di cui alle singole convenzioni
1. Prima della stipula della convenzione le parti
procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni
effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi
richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti
funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e
controllo, istruttorie. In particolare, possono essere
delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:
a. Diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutt-6.re locali di telecomunicazioni,
relativamente all'attività di vigilanza.
b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi
e dei prodotti forniti da operatori destinatari di
titolo abilitativi in ambitO locale, relativamente
all'attività di vigilanza.
..
e.
dei
c. Modalità di distribuzione dei servizi
prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque
forma diffusa, con riferimento al settore
editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle
funzioni
di vigilanza e all'avvio dei
procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto
degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo
con riferimento alle funzioni di vigilanza e
salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti
.
dall'AutOrità.
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e. Esercizio del dirino di renJica, con riferimento
al senore radiotelevisivo
locale, limitatamente
a
funzioni istrunorie ed all'applicazione
dell'art.
10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990.
f. Vigilanza
sul rispeno dei criteri fissati nel
regolamento
relativo
alla pubblicazione
e
diffusione
dei sondaggi
sui mezzi
di
comunicazione
di massa diffusi . in ambitO
.
locale.
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h. In materia
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vigilanza
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antitrust,
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Controversie
tra ente gestore del servizio
di
telecomunicazioni
e utenti, con riferimento
alla
fase relativa
al tentativo
di conciliazione.
3. J;ntro
120 giorni dall'entrata
in vigore dell'accordoquadro
l'Autorità,
al fine del conferimentO
della
delega, definisce' gli studi di Eattibilità
per la tenUta del
Registro
degli operatori di comunicazione- e le
modalità del
radiotelevisive.
monitoraggio
delle trasmissioni
I
4. L'Autorità,
anche sulla base degli scherni di
convenzione
predisposti, stabilisce, con apposita
delibera, i principi, i criteri direttivi, le concrete
modalità
necessarie
al fine di' assicurare: il
coordinamento
sull'intero territOrio nazionale dei
compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema
ad essa affidati dalla legislazione'
d~ comunicazioni,
vIgente.
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II
Art.
Durata,
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e integrazione
della convenzione
1.
La convenzione costituisce strumento ordinario per
l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione
del rapporto di delegazione e ha durata triennale.
2.
La conve=ione si intende tacitamente rinnovata alla
scadenza, salva motivata determinazione di una delle.
parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo
giorno precedente fa scadenza della convenzione
stessa.
3.
Le parti. contraenti si impegnano ad ogni opportuno
aggiornamento della convenzione, anche in relazione
alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e
ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7,
provvedendo alla conseguente ridefinizione delle
relative risorse.
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aggiornamento
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Art. 5
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Principio
di leale collaborazione
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1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della
rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio
delle fu=ioni delegate s'impegnano ad un 'anuazione
della convenzione fondata su uno spiritO di leale
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1
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collaborazione.
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In tale prospeniva, le parti SI lffipegnano ad
effenuare
la ricognizione
delle procedure
amministrative in coerenza con i principi della
semplificazione e dell'e.fficacia degli interventi.
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Le convenzioni possono prevedere l'isrimzione
specifiche commissioni pariteriche, al fine
approfondire
gli evemuali
problemi
coordinamemo amminisrrativo e per proporre
relarive soluzioni,
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Art. 6
Poteri sostitutivi
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1. In caso di accertato inadempimento degli impegni
assumi dall'amminisrrazione delegara nell'ambito
della convenzione, l'Autorità assegna un congmo
termine per adempiere, decorso inutilmeme il quale
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può assumere le determinazioni necessarie al fine di .
esercitare i poteri -sosritutivi,
2,
Ove, in relazione alla gravità e alla durata
dell'inadempimento, non sia urilmente esercitabile il
potere sosritutivo, l'Autorità può disporre la revoca
della delega d~Ue relarive funzioni,
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Art. 7
Relazione
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annuale
1. L'amminisrrazione
delegata trasmette all'Aurorità,
con cadenza annuale e sulla base del programma di
attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione
sull'anivirà svolra e sUlla realizzazione degli obienivi
connessi all'esercizio delle funzioni delegate.
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ATTO N. 2180 - Leggi regionali