~i~l*l~ ~~~~~~~ ~1'~'f~V~ ~1~i~l~ llim~m~m~ ~g~.~g~ ~V&y~y~ REGIONE DELL'UMBRIA Consiglio Regionale ~Ii~ Palazzo Piazza ATTO ATTO Italia. 2 - 06121 N. 2180 DA SOTTOPORSI ALL'ASSEMBLEA AI FINI DEL SOLO ESAME ex art. 27 della legge regionale 11/1/2000, n. 3 "Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni" "Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulla attività svolta nell'anno 2003" Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno, Monitoraggio e Sviluppo Processi il 27.9.2004 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 27,9.2004 Cesaroni PERUGIA REGIONI . DELL'UMJIUA .sd"k"ird/",,~ nd"& W~. Consiglio Regionale "'4I!II> CD.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELL'UMBRIA (CO.RE.COM.) RELAZIONE ANNUALE AL CONSIGLIO REGIONALE. ANNO 2003 Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 http://www.corecom.umbria,it. PERUGIA e-mai!: - Tel. 075.576.3260. [email protected] Fax 075.576.3393 :9'ww"",,, . ~IUU~ II!U! $.IUU~ IliU! ~'UU' REGIONI DEL.L'U~I:BIII" Ntd"",à /le;" tG :9'anvwe ne& @""mlvuC=M'li Consiglio Regionale '"'4iiil> CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Indice Premessa 1. 1.1 1.2 Il sistema radiotelevisivo in Umbria li servizio pubblico della RAI L'emittenza locale 2. 2.1 2.2 L'emittenza radiotelevisiva locale l'intervento pubblico Legge regionale 3 /2000 Legge 448/1998, legge 388/2001, D.M 21 settembre 1999 n. 378, D.M 31 gennaio 2003, Norme per la concessione di prowidenze alle emittenti televisive locali titolari di concessione 3. Gestione del Registro Regionale delle imprese della comunicazione (R.R.I.C.) 4. Piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora numerica (PNAF-DAB) e per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAFDVB-T) 5. Codice delle comunicazioni elettroniche 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.7 6.8 Attività, iniziative e progetti realizzati dal CO.RE.COM. nell'anno 2003 Programmi dell'accesso Attività di monitoraggio TVe minori Magia e cartomanzia in TV "A microfoni aperti" Referendum 2003 Programmi di comunicazione politica L'analisi dell 'informazione della Rai Regionale Conclusioni Concorso regionale di produzione radiotelevisiva "COMUNICARE L 'UMBRIA" Attività di stages 7 Attuazione della convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione Vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo localeJermo restando il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità Istruzione ed applicazione dell 'art.l O,commi 3 e 4, della legge 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locai. 7.1 7.2 - Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 06121 PERUGIA. Tel. 075.576.3260 http://www.corecom.umbria.it-e-mall:[email protected] - Fax 075.576.3393 radiotelevisiva . .w'~/,<,,~ g'<Vtl/"'"" ~'6"~. CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 7.3 7.4 7.5 Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell 'editoria quotidiana in ambito regionale 8. Rendiconto finanziario anno 2003 9. Allegati: legislazione essenziale in materia radiotelevisiva Palazzo Calderini.Piazza Italia. 4 - 06121 http://www.corecom.umbria.it. PERUGIA e-mail: - Tel. 075.576.3260 [email protected] - Fax 075.576.3393 . ~IUU~ iUillli i@UUr iUiI! ~,,~ ~ REGIONI DELL'UMiIlIA .%'Ndd/U'~ :9'ww""", ne& 'i?~iom. Consiglio Regionale "'.<J~ CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PREMESSA La legge regionale 3/2000 che, tra l'altro, istituisce il Comitato Regionale per le Comunicazioni in attuazione dell'art. I, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, definisce la data di presentazione della relazione sullo stato della comunicazione regionale da trasmettere al Consiglio Regionale ed all' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Il breve ritardo nella presentazione della relazione è dovuto principalmente alla fase di discussione in seno al Comitato delle materie delegate dall'Autorità e la cui attivazione, a partire dal 10 marzo 2004, hanno richiesto un notevole impegno di tempo. La presente relazione si riferisce all'anno 2003 ed al relativo consuntivo delle spese, definito con l'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, competente per la materia. L'anno 2003 deve essere considerato un anno di transizione sia perché si è molto dibattuto sugli aspetti più delicati del trasferimento delle deleghe, la definizione del testo della convenzione e le risorse finanziarie disponibili, sia perché ci si è trovati nella necessità di fronteggiare una profonda modificazione della struttura di supporto al Comitato. Ciò nonostante l'attività è stata portata avanti e gli obiettivi che questo Comitato si era dato al momento di approvare il programma di attività dell'anno 2003 sono stati tutti raggiunti. Altri motivi che ci fanno ritenere l'anno 2003 un anno di transizione sono stati l'interminabile discussione intorno alla legge di riassetto del sistema delle comunicazioni, la cosiddetta legge Gasparri, e la legge di modifica della par condicio per quanto attiene l'emittenza locale ed il conseguente codice di autoregolamentazione. In questa relazione ci occuperemo della comunicazione radiotelevisiva in quanto, come già richiamato il trasferimento delle deleghe è avvenuto soltanto a partire dal 10 marzo 2004. La relazione conterrà un capitolo sull'attività del CO.RE.COM. nel quale vengono illustrate tutte le iniziative alle quali, direttamente o indirettamente, siamo stati chiamati a partecipare. L'anno che si è appena concluso ha visto concretizzarsi lo Statuto della Conferenza dei Comitati Regionali e delle Province Autonome per la Comunicazione al quale hanno aderito sia i CO.RE.COM. che i CO.RE.RAT.. E' stato questo un risultato molto importante che ha messo ordine ad una situazione che si trascinava da troppo tempo e che rappresentava ormai un ostacolo alle iniziative unitarie dei Comitati. La presidenza della Conferenza, in questa prima fase è stata attribuita alla Regione Puglia, la nostra Regione entra a far parte dell'Ufficio di Presidenza assumendo l'incarico della Vice-Presidenza. La relazione viene integrata da materiali documentari relativi alla legislazione nazionale e regionale in materia di comunicazione. Viene anche fornito l'elenco dell'emittenza radiotelevisiva locale nonché la descrizione della rete di trasmettitori operanti in Umbria, con l'indicazione della postazione e delle zone interessate dal servizio. Concludendo questa breve premessa occorre ribadire alcune considerazioni di carattere generale sul sistema radiotelevisivo regionale, che non si disco stano molto da quanto già detto in riferimento all'anno 2002. Il numero di emittenti è rimasto invariato, 15 televisioni e 25 radio, e si rivela ancora una volta elevato rispetto al bacino di utenza ed economico dell'Umbria. Questo fatto determina risorse pubblicitarie limitate, in considerazione anche del fatto che in Umbria attingono anche Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4.06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it- e-mai!: [email protected] REGIOr.. -.: " DELL'U:oIJRIA Nuton'tàJ'W"& ?~ nd'& 'ì&'~' Consiglio Regionale "'4!ìiI> CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI numerose emittenti televisive e radiofoniche extra regionali il cui segnale copre, in tutto o in parte, il nostro territorio regionale. Qualitativamente e quantitativamente possiamo affermare che l'offerta radiotelevisiva è molto fragile, anche se in crescita, riguardo in particolare l'informazione. Permane un forte ricorso alle televendite ed ai programmi di cartomanzia, fenomeno diffuso un po' in tutta Italia e non solo fra l'emittenza locale, ed è ancora troppo .carente la programmazione autoprodotta. Ci si augura che con l'introduzione del digitale possano essere colmate alcune carenze ed avviati alcuni processi di riqualificazione. La programmazione erotica è praticamente inesistente. Il sondaggio che vedrebbero i minori umbri passare 4 ore e 30 minuti davanti al televisore potrebbe destare qualche preoccupazione. Il Comitato ha recentemente pubblicato proprio un lavoro di ricerca su TV e minori e da quanto emerge non dovrebbero sussistere motivi di preoccupazione. E' comunque un fenomeno da monitorare anche in vista della delega sulle TV e i minori che l'Autorità ha trasferito, in questi giorni, ai Comitati. L'intervento pubblico, ancorché molto limitato in particolare quello regionale, ha continuato a riguardare sia l'innovazione tecnologica, sia l'attività ordinaria. Il premio di produzione radiotelevisiva "Comunicare l'Umbria" è giunto alla quinta edizione. Anche quest'anno sono state premiate le migliori autoproduzioni radiofoniche e televisive regionali. In questa edizione del premio c'è stata la conferma delle scuole e la sperimentazione di un nuovo prodotto legato allo spot in TV e nelle radio; entrambe sono state di grande interesse. Ogni due anni, secondo il bando, partecipa al premio la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Quest'anno ha partecipato con un lavoro sul nuovo sistema di comunicazione, realizzato dal Consiglio Regionale, Senso(a),lternato. Il lavoro prodotto è stato molto apprezzato tant'è che sarà presentato, opportunamente ritoccato nella durata, in occasione del concorso nazionale premio Formez "I cento progetti al servizio dei cittadini". Quanto esposto in questa breve premessa rappresenta soltanto l'introduzione agli argomenti che trovano riscontro, in modo puntuale, nelle pagine seguenti. In conclusione possiamo affermare, con soddisfazione, che la relazione rispecchia perfettamente tutte le attività svolte durante l'anno 2003 e, cosa decisamente più importante, ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati dal Comitato al momento di approvare il programma di attività dell'anno appena . concluso. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 -06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected] . .s>i'td<v<Ui J'lV n&~~' & :9'""""""",, - UMBRIA CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 1. IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO IN UMBRIA Il sistema radiotelevisivo regionale è caratterizzato dalla presenza del servizio pubblico della RAI con la sua sede regionale e di numerose emittenti private locali. 1.1 Il servizio pubblico della RAI La concessionaria pubblica illumina completamente con il proprio segnale, l'intero territorio regionale. Tuttavia in occasione della programmazione regionale, alcune zone del Trasimeno comprese tra i Comuni di Paciano, parte dei Comuni di Panicale, Magione e Piegaro, nonché limitate zone del temano quali Marmore e zone adiacenti, rimangono parzialmente irradiate. La programmazione quotidiana radiotelevisiva della Rai regionale è imperniata sull'informazione locale e prevede tre edizioni del TG3 in onda alle ore 14,00 - 19,35 - 22,45 e due edizioni del Giornale radio dell'Umbria in onda alle ore 07,20 e alle ore 12,10. Nel corso del 2003 la redazione giornalistica della Sede regionale per l'Umbria ha fornito diversi contributi a tutte le testate nazionali radiofoniche e televisive e ha collaborato, con collegamenti sulla rete nazionale, alla rubrica del TG3 nazionale "Italie" fornendo significativi contributi riguardanti specifiche e caratteristiche realtà locali. 1.2 L'emittenza locale L'elenco che segue riassume l'emittenza privata locale e nazionale, nonché la descrizione della rete di trasmettitori operanti in Umbria, con l'indicazione della postazione e delle zone interessate dal servIZIO. Elellco radio private della provillcia di Perugia Commerciali: 1. Radio Tiferno l Via Plinio il Giovane, IO - 06012 Città di Castello 2. Radio Sole/Tam Tam Network Piazza P.Pasolini, - (Soc.Umbria IO -06074 Ellera (PG) 3. Radio Astra/Latte Miele Media) - (Soc.Umbria Media) Piazza P.Pasolini, 10 - 06074 Ellera (PG) 4. Radio Delta S.a.s. Via Moranti, Il - 06019 Umbertide (PG) Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4.06121 PERUGIA- Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mai!:[email protected] REG-ION! DELL'U~BRJA . $tduntdfU'& Consiglio Regionale ~ "'~iiJ" CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 5. Radio Tadino Via Biancospino - 06023 Gualdo Tadino 6. Radio Gubbio Corso Garibaldi, 26 - 06024 Gubbio 7. Radio Tiber Sound Via Giovanni Boccaccio Celalba, 27 - 06016 San Giustino 8. Radio Onda Libera Via Moranti, Il - 06019 Umbertide 9. Radio Suby Loc.Colle dei Bensi - 06080 Viole d'Assisi 10. Radio Subasio Loc. Colle dei Bensi -06080 Viole d'Assisi Comunitarie: 1. Radio Aut Medio Tevere Via del Seminario, 15 - 06059 Todi 2.Umbria Radio Piazza N novembre, 16 - 06123 Perugia 3. Radio Luce Via Pizzoni, 20 06132 - San Sisto - Perugia 4. Radio Gente Umbra P.zza Faloci Pulignani, 3 - 06034 Foligno 5. Radio Comunità Cristiana Via della Repubblica, 1/a - 06019 Umbertide Elellco radio private della provincia di Temi Commerciali: 1. Radio Antenna Musica Via Rapisardi, 2 - 05100 Temi Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 . Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected] W~AAu' g'<yw..,;, REGIO:oiI fa DELL'UMIIJA S1'ukV'ità P';; ConsigflO Regionale ,,<!#< CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 2. :9'""",,,,";, ne& $i?~. Radio Galileo Corso Tacito, 25 - 05100 Temi 3. Radio Gamma Stereo Via delle Terre Amolfe, 46/G - Centro Commerciale "Città Verde" - 05100 Temi 4. Radio Stranamore Corso Tacito, 25 - 05100 Temi 5. Radio Incontro Via S.Giuseppe, 25 - 05100 Temi Comunitarie: 1. R.T.U. Aquesio Corso Cavour, 157 - 05018 Orvieto 2. Radio Umbria Viva Località Raganella - 05020 Fomole di Amelia 3. Radio Krishna Centrale Via C.Battisti, 155 - 05100 Temi 4. Radio T.N.A. Largo de' Banderari, l - 05100 Temi Elellco televisiolli private della provillcia di Perugia Commerciali: 1. R.T.E. 24 H Via Pievaiola, Km. 5.800 - 06132 Perugia 2.T.E.F. Strada Lacugnano-San Sisto- 06080 Perugia 3. Umbria Tv Via Monteneri, 37 -06129 Perugia PalazzoCaJderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http.llwww.corecom.umbria.it - e-mai!:[email protected] REGIONE . DELL'U~IIIRIA ~td,nu-& :9'"""",,,;, nd& '??MuvucruiMi Consiglio Regionale "'4JJII> CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 4. Gualdo Tv 23 Via Vai Sorda - 06023 Gualdo Tadino (pG) S. Tele Gubbio Corso Garibaldi, 26 - 06024 Gubbio 6. Tevere Tv Via A.Grandi, 1/A - 06012 Città di Castello (pG) Elenco televisioni private della provincia di Temi Commerciali: 1. RTV 38 - Umbria) Via Marco Claudio, 10 - 05100 Temi 2. Nuova TeleTerni Strada di Recentino, 41, - 05100 Temi 3. Tele Galileo Corso Tacito, 25 - 05100 Temi Comunitarie: 1. RTU Aquesio Corso Cavour, 157 - 05018 Orvieto 2. Tele Umbria Viva Via Barbarasa, 8 - 5100 Temi Emittenti locali con sede legaleluori Regione e sede operativa in Umbria: Televisioni: - Tele Perugia di Tele Ambiente, Tele Orvieto 39 - Rete Sole - Rete Oro. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 -06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mai!:[email protected] . RtGIONIOELL'UMJIlIA . S4'"Iodtd /'V Consiglio Regionale "'.;j%> ~ CO.RE.COM. ~ g;'<VrV1.U& 'Y'ewuvu,,,.,,,o..i - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Emittenti locali con sede legale fuori Regione, che trasmettono anche in Umbria: Televisioni: Tele Idea - TeleStudio Lazio - Tele Roma 56. - Tele Regione - Tele Maremma - Tele Etruria - Tele Lupa - TVA 40 - Tele Radio: Radio Blu - Radio FOnTIula- Radio Valtiberina - Radio Orte - Radio Italia 5. Emittenti nazionali con impianti in Umbria, che trasmettono ill Umbria: Televisioni: Canale 5 - Italia Uno - Rete 4 - La 7 - MTV 2 - Tele Più Bianco Campione - Rete Mia - Tele Market - Italia 7. - Tele Più Nero - Rete A - Tele Radio: Radio Italia NT - Radio Montecarlo - Radio DJ - Radio Maria - Radio Capital - Radio Kiss Kiss Radio 24 - Italia Radio - Radio Radicale - Rete 105 - Radio Veronica - Radio Cuore - Radio Italia Solo Musica Italiana - Radio Milano Internazionale - RTL 120,5 MHz- Radio Dimensione Suono Radio Donna. La rete dei trasmettitori in Umbria Di seguito vengono indicate le principali postazioni e le zone irradiate: Postazione Provo Zona interessata dal servizio Bastiola Sant' Anna Gualdo Tadino Gubbio Monte Amato Monte Guadamelo Monte Malbe e Lacugnana Monte Martano PG PG PG PG TR PG PG Monte Peglia TR Umbertide, Montone, Trestina, Badia Gualdo Tadino Gubbio Città di Castello, Umbertide Amelia, Guadamelo, Otricoli Perugia Todi e vallata del Tevere, Foligno, Spoleto Province di Perugia e Temi Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA. Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http;/lwww.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected] RtGIO~1 DELL'UMJJUA . .NtdN>M.;zo& Consiglio Regionale "'<:i;)!> ~W~. CO.RE.COM. :9'artUMU, - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Monte Pozzoni Monte Subasio Rocca Ripesena Sellano Miranda PG PG TR PG TR Cascia, Norcia Perugia e vallata di Assisi e Spoleto Orvieto Sellano e relative vallate Temi, Narni L'emittenza privata locale umbra è diffusa in modo alquanto uniforme sul territorio regionale e risponde a due tipologie: l'emittenza commerciale e l'emittenza comunitaria. Quest'ultima, definita come tale dalla legge c.d. Marnrnì (L. 223/90), è caratterizzata da una propria identità e costituisce una grande occasione di ricomposizione culturale e di identità sociale nel territorio, nonché un fondamentale contributo al valore costituzionale del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione. Le emittenti comunitarie, per il loro carattere tradizionalmente militante, essendo espressione di una comunità, si rapportano positivamente con le altre realtà (locali, nazionali ed anche internazionali) idealmente vicine per le tematiche affrontate (oltre ad esserne spesso diretta espressione) interagiscono con le realtà culturali più interessanti della società civile, con un'offerta al pubblico quanto mai vivace, spesso sperimentale ed antagonista, talvolta catalizzatrice di trasformazioni già in atto sul territorio. Nella provincia di Perugia hanno sede legale ed operativa 15 emittenti radiofoniche di cui 10 commerciali e 5 comunitarie, mentre quelle della provincia di Temi sono 9, di cui 5 commerciali e quattro comunitarie. Le emittenti televisive che hanno sede legale ed operativa nella provincia di Perugia sono complessivamente 6, tutte commerciali; nella provincia di Temi, invece, delle 5 presenti, 3 sono commerciali, 2 comunitarie. Quattro emittenti televisive locali trasmettono sul nostro territorio ed hanno la propria sede operativa in Umbria, mentre la sede legale è fuori regione. Il territorio regionale viene altresì irradiato, a zone, da ben 9 emittenti televisive private locali e da 5 emittenti radiofoniche private locali, con sede legale ed operativa fuori regione. Altrettanto numerose risultano le emittenti nazionali private che trasmettono grazie ad impianti propri, situati in Umbria: 12 emittenti televisive e 19 emittenti radiofoniche. Complessivamente, il sistema, come accennato in premessa e come approfondito più avanti, appare sovradimensionato rispetto sia al bacino di utenza, sia soprattutto alle potenzialità degli introiti pubblicitari, drenati oltretutto da emittenti extra regionali il cui segnale copre, in parte o in tutto, l'Umbria. La stessa qualità dei segnali non sempre è buona, tale da "scoraggiare" l'utenza. Al riguardo, c'è da segnalare che molte emittenti hanno fatto investimenti per l'innovazione tecnologica il che, nel medio termine, porterà a un miglioramento della ricezione dei segnali e, soprattutto, potrà avere effetti positivi sulla entità delle emissioni elettromagnetiche nei pochi casi, laddove si è verificato che le stesse superano i limiti consentiti. Palazzo Calderini, Piazza lIalia, 4 - 06121 PERUGIA - TeL 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria-it- e-mail: [email protected] RtGIONI . DELL'UMUIA .wukV'ità;"Q'& ne& ~~""'''' Consiglio Regionale ~~ CO.RE.COM. g'""",..Ù - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 2. L'EMITTENZA RADIOTELEVISIV A LOCALE E L'INTERVENTO PUBBLICO Il CO.RE.COM. è stato impegnato in molteplici attività, tutte riguardanti il sistema radiotelevisivo presente nel territorio regionale, ivi comprese le trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico. Nell'ambito di tali attività particolare rilievo e delicatezza ha assunto, anche nel 2003, la gestione delle varie e sostanziose risorse finanziarie destinate alle emittenti locali. Le normative di riferimento concernenti le risorse di cui sopra sono: 1)- LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ". Tale Legge, meglio nota come "par condicio" dà la facoltà alle emittenti radiofoniche e televisive locali di rendersi disponibili per la trasmissione di messaggi politici auto gestiti (MAG) nelle occasioni in cui si svolgono consultazioni elettorali o referendarie. Tali messaggi vengono trasmessi sia in forma gratuita per i soggetti politici in competizione (ma per le emittenti lo Stato, con D.M. in data 6 maggio 2003 ha stabilito un rimborso pari a € 7,50 se radiofoniche e € 22,50 se televisive), che a pagamento diretto da parte dei soggetti politici committenti. Le risorse rese disponibili per l'Umbria nell'anno 2003, con il sopra citato decreto, sono state determinate in complessivi € 76.881,91 di cui € 25.627,30 per le emittenti radiofoniche e € 51.254,61 per le emittenti televisive. L'intera fase gestionale di tali risorse è stata espletata, anche nel 2003, dal CO.RE.COM. nei termini sinteticamente sotto riportati: diffusione del Decreto Ministeriale 6 maggio 2003 con informative concernenti le modalità dell'offerta di disponibilità delle emittenti locali a trasmettere MAG in occasione delle elezioni amministrative del 25 maggio 2003 e del Referendum del 15.6.2003. raccolta delle disponibilità e verifica dei contenitori per MAG da inserire nei palinsesti di ogni singola emittente; determinazioni delle somme da stanziare (e da sottoporre all'approvazione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per i rimborsi dovuti alle emittenti per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti richiesti dai soggetti politici e referendari in competizione; elaborazione dei piani di programmazione dei MAG per ogni singola emittente disponibile ed effettuazione dei sorteggi previsti dalle disposizioni dell' Autorità per la collocazione dei MAG nei contenitori messi a disposizione; raccolta delle attestazioni congiunte dei messaggi gratuiti trasmessi da ogni singola emittente a favore di ogni soggetto politico e referendario; controllo della conformità delle richieste di liquidazione dei MAG con i piani di programmazione assegnati ad ogni singola emittente dal CO.RE.COM.; relazioni istruttorie da sottoporre al Comitato per l'adozione degli atti di liquidazione dei rimborsi che, materialmente, vengono erogati dalla Giunta Regionale con apposite determinazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della Legge 28/2000. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4.06121 http://www.corecom.umbria.it PERUGIA - Tel. 075.576.3260. - e-mail;[email protected] Fax 075.576.3393 REGIONI DELL'U'»IIUA Consiglio . .wutudtd/='& Regionale "'41,." nd'& CO.RE.COM. :9'<Vt1/...e 'iif""uuu;.z"';""i - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nell'anno 2003 in Umbria si sono svolte le elezioni per il rinnovo di n. 2 Consigli comunali e la campagna referendaria sull'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e sulle servitù coattive di elettrodotto. Le emittenti che hanno offerto la disponibilità a trasmettere MAG sono state n. 12 di cui n. 6 televisive e n. 6 radiofoniche. Gli stanziamenti proposti dal CO.RE.COM. ed approvati dall' Autorità per dette campagne elettorale e referendaria sono stati: Elezioni amministrative del 25.5.2003- Comuni di Passignano sul Trasimeno e Monte S.Maria Tiberina: -per emittenti radiofoniche € 2.050, 19 (MAG 273); -per emittenti televisive € 4.100, 36 (MAG 182): Referendum del 15.06.2003: -per emittenti radiofoniche € 15.888,93 (MAG 2.118) -per emittenti televisive € 31.777,85 (MAG 1.142) Le richieste di rimborso per i MAG trasmessi nel 2002 da n. 7 emittenti sono state liquidate. Restano, ad oggi, da liquidare due emittenti televisiva e n. 3 emittenti radiofoniche che non hanno ancora prodotto le attestazioni congiunte previste dalla Legge 28/2000. 2.1 Legge regionale 312000 Con la Legge 3/2000 la Regione dell'Umbria, oltre all'istituzione del CO.RE.COM., ha dettato anche norme in materia di comunicazione e di emittenza locale. In particolare con l'articolo 13 della citata legge sono state previste misure di sostegno per l'innovazione tecnologica delle emittenti radiofoniche e televisive iscritte al Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva istituito dal CO.RE.COM. dell'Umbria. Nell'anno 2003 dette misure di sostegno, nella forma di contributi in conto capitale, sono state pari a € 152.314,60 e destinate, con apposito Bando pubblicato sul BURU n. 41 del 01.10.2003, al sostegno di investimenti diretti ad apparecchiature nel settore della bassa frequenza e relative alla fase di produzione e messa in onda con l'ammodemamento dei mezzi di ripresa, di regia e di montaggio, avuto particolare riguardo al passaggio alla piattaforma digitale onde potenziare la qualità tecnologica e favorire il miglioramento del prodotto. L'esame istruttorio delle richieste di ammissione avanzate dalle emittenti e la formazione delle graduatorie sono affidati, ai sensi della citata Legge, ad una Commissione composta da n. 3 rappresentanti di Sviluppumbria SpA e due rappresentanti del CO.RE.COM. designati dal Presidente del Comitato. Alla scadenza prevista dal Bando risultavano presentate n. 9 (nove) domande di ammissione a beneficiare delle misure di sostegno di cui trattasi di cui n. 5 emittenti televisive e n. 4 radiofoniche. L'attività della commissione si è conclusa con la determinazione dei contributi da erogare alle emittenti aventi titolo e trasmessa al Consiglio della Sviluppumbria per gli adempimenti di competenza. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 -06121 http://www.corecom.umbria.it PERUGIA. - e-mai!: Tel. 075.576.3260 [email protected] - Fax 075.576.3393 RtGIONE DELL'UMORlA " Put"dtd;<er4 Consiglio Regionale nd!J "'41#» CO.RE.COM. :9'<YWM'" 'P~AAu' - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 2.2 Legge 448/1998, legge 388/2001, D.M. 21 settembre 1999 n. 378, D.M. 31 gennaio 2003, Norme per la concessione di provvidenze alle emittenti televisive locali titolari di concessione. Particolarmente impegnativa è stata per il CO.RE.COM., anche nell'anno 2003, l'attività di gestione delle norme sopra indicate sia per le diverse problematiche interpretati ve, emerse anche a livello nazionale fin dall'anno 2001 e mai chiarite dal Ministero delle comunicazioni, circa i punteggi da attribuire al personale giornalistico, sia per la delicatezza dei compiti affidati dal Ministero stesso al CO.RE.COM., compiti che riguardano praticamente l'intera fase organizzativa ed istruttoria di ogni singola domanda pervenuta da emittenti televisive locali, fmo alla redazione della graduatoria da inviare al Ministero il quale provvederà alla materiale erogazione delle provvidenze alle emittenti risultanti ammesse con la graduatoria sopra citata. Va tuttavia precisato che le metodologie procedimentali seguite dal CO.RE.COM. dell'Umbria, sia per l'istruttoria delle domande, sia per l'assegnazione dei punteggi e per la redazione della graduatoria delle emittenti ritenute ammissibili ,sono state sostanzialmente condivise anche in sede di coordinamento nazionale dei CO.RE.COM./CO.RE.RAT.. Nel 2003 le disponibilità finanziarie previste dalle norme sopra indicate e la cui attribuzione è stata gestita dal CO.RE.COM. dell'Umbria sono state pari a € 917.770,38; Detta somma verrà liquidata dal Ministero delle comunicazioni, secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal DM 378/99, alle 13 emittenti inserite nella graduatoria approvata dal CO.RE.COM. dell'Umbria con delibera n. 22 del 21 luglio 2003 e trasmessa al suddetto Ministero in data 31.07.2003 in piena armonia con i tempi previsti dal citato D.M. 378/99. A titolo informativo si fa presente che 1/5 dello stanziamento verrà suddiviso tra tutte le 13 emittenti in graduatoria mentre i 4/5 verranno attribuiti alle prime quattro (30% dei graduati arrotondato all'unità superiore) sulla base delle rispettive medie dei fatturati realizzati nel triennio 2000/2002). 3. GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIV A (R.R.I.C.). IMPRESE DELLA Nel 2003 si è continuato a stabilizzare l'attività gestionale del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva promuovendo continuamente anche la possibilità di una interazione per via telematica tra il CO.RE.COM. e le imprese iscritte. Infatti, osservando ovviamente le necessarie misure di riservatezza, ad ogni singola impresa è stato assegnato un codice tramite il quale essa può accedere per via telematica al proprio fascicolo e quindi apportare in tempo reale ogni variazione che dovesse verificarsi nel corso della propria attività. Ancora oggi il CO.RE.COM. dell'Umbria è l'unico in Italia ad aver istituito il Registro in parola. L'iscrizione ai RRIC costituisce oltretutto il requisito essenziale per poter accedere alle misure di sostegno previste dall'articolo 13 della Legge regionale n. 3/2000. L'istituzione del Registro regionale, oltretutto, ha reso possibile anche una effettiva comparazione con la modulistica prevista dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la istituzione del Registro nazionale degli operatori della comunicazione (R.O.C.). Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260. ~ httpJIwww".corecom.umbria.it - e-mai!: [email protected] Fax 075.576.3393 REGIONI . D[LL'U~IBllIA J/i'akvitd ~ Consiglio Regionale ",,&\6"~' "'4!i!I> CO.RE.COM. '* g'<Yt1/""'" - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Allo stato il RRI.C., come risulta dal BURU n. 42 del 08 ottobre 2003, consta di n. 26 Imprese iscritte nell'elenco delle emittenti radiofoniche e televisive; di n. 9 iscritti nell'elenco delle imprese della produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi e di n. 2 iscritti nell'elenco delle imprese concessionarie di pubblicità locale. Il totale delle imprese iscritte al R.R.I. C. è pertanto pari a n. 37. Dati relativi alla media dei capitali sociali, agli assetti societari ed alla natura giuridica delle imprese iscritte al RRI.C. sono stati già inseriti nella precedente relazione inviata al Consiglio in data 04.12.2002, pro!. n. 923. Non essendo si modificate situazioni significative si confermano i dati precedenti. Tali elementi comunque potranno essere oggetti di ulteriore verifica ed aggiornamento nel corso dell'attività 2004 anche nella considerazione dell'attività di collaborazione gestionale che, presumibilmente, verrà richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente al Registro nazionale (R.O.C.). 4. PIANI NAZIONALI RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE (PNAF-DVB- T). DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA SONORA NUMERICA (PNAF-DAB) E PER LA TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE Dopo essere stato impegnato nella delicata attività di formulare alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale n. 3/2000, il parere sul Piano nazionale di assegnazione delle fiequenze per la radiodiffusione sonora numerica (pNAF-DAB) che ha reso necessario analizzare compiutamente, anche con la consulenza tecnica attivata con l'Ing. Antonello Giovannelli, quali effetti potevano prodursi in termini di contributi all'inquinamento ambientale su ciascuno dei siti per la ubicazione degli impianti proposti per l'Umbria dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lavoro che ha comportato anche tutta una serie di incontri con l' ARPA e di sopralluoghi sul posto, il CO.RE.COM. si è occupato anche del PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DIGITALE (pNAF- DVB-T). Nel corso dell'ultimo trimestre del 2002 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva infatti inviato alla Giunta regionale, per il parere di competenza, uno schema di piano dei siti regionali per la ubicazione ?egli impianti per la radiodiffusione televisiva digitale (pNAF-DVB-T). Ai sensi della Legge regionale n. 312000, articolo 16, il CO.RE.COM. ha pertanto dovuto attivarsi per la predisposizione del predetto parere avvalendosi anche in detta occasione della professionalità dell'Ing. Antonello Giovannelli. Anche nel caso di specie si sono resi necessari una serie di incontri con il Vice Presidente della Giunta regionale, con tecnici e dirigenti dell' ARPA e del servizio regionale parchi. Contestualmente sono state effettuati numerosi sopralluoghi e rilevazioni sui siti proposti dall' Autorità. Detta attività ha consentito di redigere una organica relazione sulle caratteristiche di ogni singolo sito che, regolarmente deliberata dal CO.RE.COM. con proprio atto n. 42 del 4.12.2002,è stata - Palazzo Calderini, Piazza Itali~, 4 06121 PERUGJA - Tel. 075.576.3260. Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it- e-mai!: [email protected] . n~nn JIUt@UUIW olUt- Uj;'REGIOI'IIOEU"UM ,M,kdtà,=-& " Consiglio Regionale "'$iII> :?ww-e ne&~~,,,,,,i - UMBRIA CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI trasmessa alla Giunta regionale allo scopo di consentirle la formulazione del proprio parere da trasmettere all'Autorità medesima. Il Piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è stato quindi approvato dall' Autorità con delibera 399/03/CONS. In data 07.10.2003, nella prospettiva della imminente sperimentazione del digitale televisivo, il CO.RE.COM. ha proposto al Direttore generale dell' ARPA di avviare una fase di confronto volta ad impostare azioni di verifica dei siti di emissione del PNAF- DVB-T, nonché il posizionamento nel territorio regionale degli impianti TLC onde realizzare un aggiornato strumento di riferimento tecnologico, urbanistico ed ambientale. A detta proposta I' ARPA non ha, ad oggi, fornito alcuna risposta. 5 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE Con Decreto legislativo I agosto 2003 è stato emanato il suddetto Codice delle comunicazioni elettroniche che raccoglie, tra l'altro, disposizioni in materia di: . reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; . attività di comunicazione elettronica ad uso privato; . servizi radioelettrici. Si è quindi resa necessaria l'attivazione di una lunga fase di studio volto ad individuare le possibili implicazioni riferibili alla attività del CO.RE.COM. anche nella considerazione delle funzioni delegate e delegabili da parte dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6 6.1 ATTIVITA', INIZIATIVE NELL'ANNO 2003 E PROGETTI REALIZZATI DAL CO.RE.COM. Programmi dell 'accesso In occasione del riavvio della programmazione dell'accesso radiotelevisivo, sono pervenute 27 domande. Di queste, 22 sono state presentate dal primo gruppo degli aventi diritto previsto nel Regolamento disciplinante le trasmissioni dell'accesso (gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.). Nello specifico, le associazioni facenti domanda sono state: Fondazione "La città del sole"; Centro sociale anziani "L'incontro"; "A.GE." - Associazione Genitori; Arci nuova associazione Comitato regionale umbro, "Arcisolidarietà ora d'aria", WWF; CESVOL, Associazione "L'altra Umbria"; Associazione "Noi e Voi"; IACA; Unione Italiana Ciechi, Alcolisti Anonimi, A.U.C.C., Associazione "Pro casa", Associazione "Tutti i colori del mondo", Progetto formativo per l'integrazione e l'emancipazione dei soggetti svantaggiati, Avis, Associazione "Madre Speranza"; Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://ww\y.corecom.umbria.it - e-mail:[email protected] . H?IU# !U!.! !IHU! ~I!I!I~ :::I,n-l~ RtGIONI ' DtLL'UMJJ.1A s1'uU>n"tà~& Consiglio Regionale "'4.10> :9'anv..,;, "e& @"~""'., CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Auser regionale Umbria, Polisportiva Polizia Perugia - Gruppo Protezione Civile, Associazione Umbra di volontariato per l'informazione ed il soccorso elettrico, Associazione "Gesù Bambino pronto soccorso infanzia". Cinque domande sono pervenute da enti e associazioni politiche e culturali: Presidenza del Consiglio regionale dell'Umbria; Associazione "Amici dell'osservatorio Pro civitate cristiana"; Comitato internazionale 8 marzo; Associazione culturale "11 sottomarino giallo"; Associazione culturale "Sintonia". Infine, I domanda è pervenuta dalla Federazione Provinciale di AN di Temi, soggetto appartenente al 9° gruppo (partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio Regionale e/o nei Consigli Provinciali e Comunali). Considerando che il numero effettivo dei soggetti ammontava a 26 (in quanto l'Avis era interessata solamente agli spazi dell'accesso radiofonico, non attivato) in accordo con la sede regionale Rai, che ha messo a disposizione un contenitore settimanale di 30 minuti, per una disponibilità trimestrale televisiva n. 6 ore, suddivisa in 12 trasmissioni settimanali, in onda il martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,00, si è predisposto un piano di trasmissione dei suddetti programmi. Considerata la rilevanza dell'argomento proposto, si è deciso di riservare le prime 3 trasmissioni dell'accesso al Consiglio regionale dell'Umbria - Commissione Statuto e di stabilire l'ordine di messa in onda dei restanti soggetti, tramite sorteggio. Si ritiene che gli interventi di sensibilizzazione e responsabilizzazione svolti dal Comitato e dalla Direzione della Rai regionale, nei confronti dei soggetti richiedenti siano stati determinanti al fine della buona riuscita della programmazione. Palazzo - Calderini. Piazza Italia, 4 06121 PERUGIA- Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it- e-mail: [email protected] REGIONE DELL'UMBRIA . .54'utudtà/U"~ Consiglio Regionale "'4!~ net% :9'anu",,,,, '?f~io"t" - UMBRIA CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PROGRAMMI 08-04-2003 15-04-2003 22-04-2003 29-04-2003 06-05-2003 13-05-2003 20-05-2003 DELL' ACCESSO: 10 PALINSESTO TRIMESTRALE Dur ata Soggetto (in nOn uti) 20 Presidenza Consiglio Regionale dell'Umbria 2003 Titolo del programma "I nodi principali del nuovo Statuto regionale" 10 Associazione "Madre Speranza" "Disabilità ed integrazione sociale" 20 Presidenza Consiglio Regionale dell'Umbria "l nodi principali del nuovo Statuto regionale" 10 "Arcisolidarietà Ofa d'aria" "Ora d'aria - Liberi di esprimersi" 20 Presidenza Consiglio Regionale dell'Umbria "[ nodi principali del nuovo Statuto regionale" 10 Associazione umbra di volontariato per l'informazione ed il soccorso elettrico "Energia sicura" 10 Auser regionale Umbria "Il valore di un volontariato organizzato" 10 A.U.C.c. 10 CESVOL - Centro servizi volontariato "L'importanza dell'assistenza domiciliare per il Daziente oncolo~ico" "AI servizio della solidarietà" 10 Associazione "Pro casa" "Vecchi? No! Ricchi!!" IO Fondazione "La città del sole" "Turismo per tutti" IO Polisportiva civile 10 10 per Progetto l'integrazione formati va l'emancipazione dei soggetti svantaggiati Alcolisti Anonimi 10 Centro sociale anziani "L'incontro" "Estemporanea di pittura" e "Concerto per la scuola comunale di musica" 10 "A.GE," - Associazione Genitori "Essere genitori efficaci" WWF "Salvaguarda il tuo mondo ... se ne conosci un 10 10 Polizia Perugia - Gruppo protezione "Solidarietà tra i popoli" e "Formazione per l'integrazione e l'emancipazione dei s022etti svantaggiati" "Insieme per non morire" altro diccelo!" IACA - lntemational association for christian action Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA "Un modo particolare di fare volontariato" - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it.e-mail:[email protected] Il . REGIONE DELL'U~IBIIIA Nuton'td;ZV& :9'am/M'" n& 'Y'QHuvu;'..,,,,,< Consiglio Regionale &4~ CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 27-05-2003 03-06-2003 10 Associazione "Noi e Vai" "Mastri cartai" 10 Associazione "Tuni i colori del mondo" "Camminare alloro fianco" IO Arei nuova associazione - Comitato regionale umbro "Attivarci per i bambini di tutto il mondo" 10 Associazione "Gesù bambino infanzia" Unione Italiana Ciechi l'Crescere è un diritto, aiutiamoli 10 - Pronto soccorso a crescere" "La vista nel mondo della comunicazione" Associazione "L'Altra Umbria" "Assistenza agli anziani coinvolgendo tutte le 10 generazioni" 10-06-2003 17-06-2003 10 Associazione culturale "Il sottomarino giallo" 10 Associazione culturale "Sintonia" dell 'associazionismo" "Dedichiamoci al benessere" 10 Comitato internazionale 8 marzo "Lune di primavera" 10 Associazione "Amici dell'osservatorio cristiana" Federazione Provinciale di AN di Temi 10 Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 http://wW'N.corecom.umbria.it. " "Sottosopra" il cantiere dell'arte, della musica e Pro civitate "Un osservatorio che non scruta le stelle" "Difendere l'ambiente - difendere il futuro" PERUGIA e-mail: - Tel. 075.576.3260. corecom@crumbria-it Fax 075.576.3393 RtG10r;1 DELL'UMBRIA J¥tdNttà Consiglio Regionale ~ "'<i~ CO.RE.COM. . fU' & :9'anv..,;, '6'~,;,.u' - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 6.2 Attività di monitoraggio L'attività di monitoraggio svolta dal Gruppo d'Ascolto nei periodi I febbraio/15 aprile, I maggio/15 luglio e I ottobre/31 dicembre 2003 si è articolata su quattro diverse aree tematiche: 1) verifica del rispetto delle norme a tutela dei minori; 2) ricerca sul fenomeno della magia-cartomanzia sulle emittenti locali; 3) verifica del rispetto delle norme sulla par condicio durante la campagna elettorale amministrativa del mese di maggio referendaria del mese di giugno. 4) verifica dell'effettiva messa in onda della trasmissione "A microfoni aperti" per quelle emittenti della regione che hanno sottoscritto la convenzione con il Consiglio Regionale dell'Umbria. TVe minori In base al nuovo codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", approvato nel 2002, nonché alle norme precedenti (Legge comunitaria 2002-Artt. 51 e 52; DPCM 28 settembre 1999, istitutiva del Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra minori e tv; il precedente Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra minori e Tv approvato il 26 novembre 1997; Legge Manuni, art. 15, comma 10, legge 6 agosto 1990 n. 223) è stato elaborato un progetto di monitoraggio delle emittenti locali umbre mirato alla verifica del rispetto della tutela dei minori. La struttura a disposizione, sia tecnica sia professionale, e il tempo concesso, pari a 8 mesi, hanno portato ad elaborare un piano che prevede il monitoraggio di una emittente per un mese. Relativamente alle emittenti non registrabili in sede, considerata la complessità a richiedere le registrazioni di un mese di programmazione, si è deciso di procedere all'analisi settimanale. Il monitoraggio ha previsto un controllo di carattere generale riferito alla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive e un'analisi delle fasce orarie oggetto di tre diversi livelli di protezione: 7:00 - 22:30 primo livello: PROTEZIONE GENERALE; 7:00-16:00 e 19:00-22:30 secondo livello:PROTEZIONE RAFFORZATA; 16:00-19:00 terzo livello: PROTEZIONE SPECIFICA. L'attività di monitoraggio ha avuto come oggetto gli ambiti individuati attraverso l'esame della normativa e dell'ultimo codice di autoregolamentazione. Tale attività di monitoraggio si è conclusa con la realizzazione della pubblicazione "Le Tv locali e i Minori - Indagine conoscitiva sul/ 'emittenza televisiva umbra ", presentata il giorno 21 luglio 2003 presso il Centro di formazione professionale G.O. Bufalini a Città di Castello. 6.3 6.4 Magia e cartomanzia in TV Il gruppo d'ascolto ha effettuato un'indagine qualitativa dei programmi di televendite, cartomanzia e previsioni del lotto inseriti nei palinsesti delle emittenti private della regione. I risultati di tale attività di ricerca verranno presentati nella pubblicazione "La magia come fenomeno televisivo nel quadro del/'emittenza umbra", la cui presentazione è imminente. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 -06121 PERUGIA http://w.Nw.corecom.umbria.it - e-mail: - TeL 075.576.3260 corecom@crumbria-it - Fax 075.576.3393 REGIONE . DELl.'UMDIUA .s¥'dNdd,M"d :?~ ~ '3'~",,'i Consiglio Regionale "'",wl" - UMBRIA CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 6.5 "A microfoni aperti" Il controllo è avvenuto in modo costante e continuativo sulle emittenti di cui si riceve il segnale in sede, vale a dire: Umbria Tv, R.T.E., TEF, Nuova Teleterni. Per le emittenti televisive che non possono essere registrate direttamente dalla sede del. CO.RE.COM., si è reso necessario fare richiesta delle registrazioni alle emittenti medesime. In questo caso il monitoraggio è stato fatto, necessariamente, "a campione". Tali emittenti sono: Tevere TV, Teleradio Gubbio, Tele Galileo, Editoriale Umbria Viva, R.T.U. Aquesio. 6.6 Referendum 2003 Il Gruppo d'Ascolto in occasione della consultazione referendaria del 15 giugno 2003 ha effettuato attività di monitoraggio delle emittente private umbre per la verifica del rispetto del piano di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti. Tale monitoraggio si è svolto da domenica I giugno a venerdì 13 giugno, con l'aggiunta del monitoraggio dei giorni di silenzio elettorale, sabato 14 e domenica 15 giugno. Il numero delle emittenti televisive e radiofoniche coinvolte nella trasmissione di messaggi in occasione della campagna elettorale è pari a 6 emittenti televisive e 6 emittenti radiofoniche. Il Gruppo d'ascolto ha effettuato due tipi di monitoraggio su quelle emittenti che hanno messo a disposizione spazi per MAG (messaggi autogestiti gratuiti) e MAP (messaggi autogestiti a pagamento): a) controllo quotidiano per fasce orarie; b) controllo a campione. Il controllo quotidiano diretto è stato effettuato sulle emittenti il cui segnale viene ricevuto presso la sede del CO.RE.COM.; il controllo a campione ha invece riguardato alcune delle emittenti non captate, i cui materiali sono stati prelevati, in base ad un piano prestabilito dal CO.RE.COM. presso le emittenti stesse, dalla Guardia di Finanza. Quindi, oltre al consueto monitoraggio delle tre edizioni giornaliere del Tg3 regionale, il lavoro del gruppo di ascolto è consistito nel controllo delle seguenti emittenti televisive: T.E.F., RTE 24H,Tele Aquesio, Nuova Teleterni, Tele Galileo, Tele Gubbio e di 6 emittenti radiofoniche: Radio Galileo, Radio Incontro, Radio Incontro AUT MedioTevere, Radio Gubbio, Radio Delta, Radio Onda Libera. Il Gruppo d'Ascolto ha, innanzi tutto, individuato per ogni emittente le fasce orarie entro le quali viene trasmesso il tele-radiogiornale e i "contenitori" dei MAG e degli eventuali MAP. Da questo quadro preliminare si è fatto discendere il piano di registrazione. Il monitoraggio, nei 13 giorni effettivi di campagna elettorale, ha riguardato i seguenti tempi di registrazione al giorno: RTE 24h: l ora e 40 minuti . Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax http://www.corecom.umbria.it- e-mail: [email protected] 075.576.3393 . .9i'tdNitd;zv~ :9'anund'& w~. CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI . TEF: l ora e 45 minuti . Nuova Teletemi: 40 minuti . Rai regionale: l ora e 45 min. Per le registrazioni delle emittenti radio-televisive il cui prelievo è stato commissionato alla Guardia di Finanza (Tele Galileo, Tele Aquesio, Tele Gubbio, Radio Galileo, Radio Incontro AUT medio Tevere e Radio Incontro) è stato progettato un visionamento relativo alle 24 ore di programmazioni di giorni 6 totali, scelti a campione sulle due settimane effettive di campagna referendaria. 6.6.1 Programmi di comunicazione politica Per quanto riguarda la comunicazione politica va segnalata l'attività svolta dall'emittente Tevere Tv la quale ha effettuato due trasmissioni, dal titolo "L'ora della politica". Nello specifico si è trattato di tavole rotonde sui due quesiti referendari. Anche l'emittente televisiva TEF ha mandato in onda programmi di comunicazione politica. Un primo programma dal titolo "Nauti/us" ha previsto in tre puntate la presenza di diversi soggetti referendari coinvolti nella discussione sul referendum. Per l'emittente TEF è stato previsto anche il monitoraggio delle trasmissioni di comunicazione politica, per le quali tale emittente ha dato regolare comunicazione preventiva al CO.RE.COM. Le trasmissioni di cui sopra sono andate in onda nei giorni: - venerdì 30 maggio/mercoledì 4 giugno/mercoledì 11 giugno negli orari 19:12 - 19:37/20:12 20:37/22:42 - 23:07 - venerdì 30 maggio/venerdì 6 giugno/venerdì 13 giugno nell'orario 21:00 - 22:00 e in replica nei giorni domenica l giugno/domenica 6 giugno nell'orario 13:00 -14:00. 6.6.2 L'analisi dell 'informazione della Rai Regionale All'informazione della Rai regionale è stata, come di consueto, dedicata un'analisi del contenuto delle notizie, finalizzata alla misurazione dei tempi dedicati agli attori politici e agli attori istituzionali nell'informazione politica, istituzionale ed elettorale. In estrema sintesi, è possibile affermare che il tema referendario non ha ricoperto particolare importanza nell'economia generale del Tg Rai regionale, e, in linea di massima, le notizie riguardanti questo tema sono legate ad eventi-notizia di cronaca. 6.6.3 Conclusioni Come accade, ormai di consueto, le forze politiche, pur avendo fatto richiesta alle emittenti radiotelevisive di spazi per i MAG, non hanno poi, in molti casi, provveduto tempestivamente all'invio del relativo supporto magnetico. Questo ha contribuito ad iniziali difficoltà organizzative per le stesse emittenti. Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 -06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 http://www.corecom.umbria.it - e-mai!: [email protected] - Fax 075.576.3393 REGIONI DELL'UIIIBRIA .Mdontà Consiglio Regionale ~~.. fa f'U' & :9''''''''i.W ne&\6"~' - UMBRIA CD.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Nonostante alcune imprecisioni e piccole infrazioni di scarso rilievo commesse da alcune emittenti, è possibile sostenere una sostanziale positività nell'andamento della campagna elettorale. Comunque, quasi tutte le emittenti si dimostrano restie ad impegnarsi nella comunicazione politica, con rappresentanti delle varie liste in competizione, ospiti in trasmissioni pensate ad hoc per la campagna elettorale. Probabilmente, esperienze passate hanno dimostrato una complessità nella gestione di questi appuntamenti informativi che, le non sempre adeguate strutture redazionali e tecniche delle emittenti locali, difficilmente riescono a gestire. Nei casi in cui tale sforzo organizzativo è stato compiuto si rileva una sostanziale equità di trattamento nell'offerta di possibilità di parola a tutte le posizioni inerenti il referendum. Per quanto riguarda i messaggi auto gestiti a pagamento, in definitiva si può sostenere che sono davvero poche le forze politiche che si avvalgono di questa opportunità, come hanno dimostrato anche le passate esperienze di monitoraggio. 6.7 Concorso regionale di produzione radio televisiva "COMUNICARE L 'UMBRIA" Il Comitato regionale per le Comunicazioni ha indetto per l'anno 2003 la quinta edizione del concorso regionale di produzione radiotelevisiva "COMUNICARE L 'UMBRIA ", in collaborazione con il Consiglio regionale dell'Umbria e la Giunta regionale dell'Umbria, che ha istituito anche per questa edizione un premio speciale. I temi assegnati alle diverse sezioni del concorso sono stati i seguenti: Sezione l) - Produzioni di emittenti televisive locali umbre: "Un programma di satira su un tema libero riguardante l'attualità, la cronaca locale, lo sport, la politica o ... ...quant'altro"; hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati: RTU Aquesio: "Fuori di tempo" RTE 24h: "Un calcio al pallone" Tele Radio Umbria Viva: "Un thè alle cinque" Tele Gubbio: "Frammenti di archivio" Sezione 2) - (sperimentale) - Produzioni di emittenti televisive locali umbre: riguardante l'utilizzo del tempo libero: tempo libero o "Uno spot tempoperso? "; hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati: RTU Aquesio: "Datti da fare.. .non farti acciaccare" RTE 24h: "E' tempo di.." Sezione 3) - Produzioni di emittenti radiofoniche locali umbre: " Uno spot riguardante l'utilizzo del tempo libero: tempo libero o tempo perso? " hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati: Radio TNA: "Umbria Amica" - - Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3260 Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it. e-mai!: [email protected] fa , REGIONE DELL'UMBIUA ~"tàflU'& :9'""",..,;, ne&1! W~Uvu' Consiglio Regionale "'ilJi1>'> CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Radio Incontro: "Tempo libero o... tempo perso" Radio Aut MT: "Fugit irreparabile tempus" Gamma Radio Stereo: "Tempo libero.. o tempo perso?" Radio Gubbio s.r.!.: "W la banda" Sezione 4) - Servizi e produzioni della Sede regionale per l'Umbria TG3: "Gli umbri e il loro tempo libero"; Sono stati presentati n. 7 servizi. della RAI - Redazione Sezione 5) - Programmi prodotti dalla Scuola di giornalismo radiotelevisivo: il tema assegnato ha riguardato la comunicazione istituzionale, vista quale momento di apertura al cittadino, da parte della pubblica amministrazione, come previsto dalla legge 150/2000. Per questa sezione è stato richiesto un programma televisivo della durata 12/15 minuti, mirato alla diffusione e alla promozione del sistema interattivo "SENSO@LTERNATO" prodotto dal Consiglio regionale dell'Umbria. Sezione 6) - Scuole umbre: "Gli studenti umbri raccontano nel sito della scuola come vivono il loro tempo libero ". E' stato richiesto un programma che illustrasse se e come i media e le nuove tecnologie abbiano modificato i modi tradizionali di trascorrere il tempo libero, da parte dei ragazzi. Partecipanti: 1st. Tecnico Statale Industriale e per Geometri "Leonardo Da Vinci" - Foligno Liceo Classico Statale "Annibale Mariotti": 1st. Compr. St. Sigillo - Se. EI. e M. "Efrem Bartoletti" 1st. Tec. Comm. e per il Turismo "F. Scalpellini" 1st. Tec. Per Attività Soc.li "Giordano Bruno" 1st. Compr. di Scuola Statale Materna Elementare e Media di Otricoli e Calvi dell'Umbria Scuola Media Statale "Cocchi-Aosta". Il premio speciale istituito dalla Giunta regionale per programmi di comunicazione sociale è stato dedicato al tema:"VOGLIA DI ESSERE UGUALI E DIVERSI: LA VITA OLTRE L'INTEGRAZIONE". Hanno partecipato le seguenti emittenti con i programmi indicati: Sezione radio: Radio TNA: "Tutto il cielo dentro" Radio Incontro: "Voglia di essere uguali e diversi: la vita oltre l'integrazione". Sezione tv: Nuova Teleterni: "Piccola Pietra" Servizi della sede regionale per l'Umbria della Rai serviZI. Palazzo Calderini. - REDAZIONE TG3: sono stati presentati n. 4 Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA. Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it - e-mail: [email protected] ~Inu# . IU!.' 11%1(1" ~I;I~I" 0"J.n'~ R[Glo~1t DELL'UMJll.IA sluhntà/,"& Consiglio Regionale ""-<ij/> :9'anuM';' nd& 'Y'~,,',,"i CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Scuola di giornalismo radiotelevisivo: N. I programma radiofonico: "LA VITA OLTRE L'INTEGRAZIONE" N. l programma televisivo: "UGUALI DIVERSI" Il concorso si è concluso con una cerimonia di premiazione che si è svolta ad Amelia, presso il Teatro Sociale, il20 dicembre 2003 presentata da Paola Sensini, giornalista Rai. Si riportano di seguito i primi classificati delle vari sezioni, Premio Speciale della Giunta regionale per la migliore produzione radiofonica dedicata alla comunicazione sociale a RADIO TNA. Premio Speciale della Giunta regionale per la migliore produzione televisiva dedicata alla comunicazione sociale a NUOVA TELETERNI. Concorso "COMUNICARE L 'UMBRIA ": Programmi presentati dalle scuole umbre: primo premIO alla scuola "I.T.C."F. SCARPELLINI" DI FOLIGNO. Programmi radiofonici: pnme classificate ex equo: RADIO AUT MEDIO TEVERE e RADIO TNA. Sezione sperimentale Tv locali: primo premio all'emittente R.T.U. AQUESIO. Sezione Tv locali prime classificate ex equo TELEUMBRlA VIVA e R.T.E 24H. 6.8 Attività di stages Dal 2001 il Comitato ha stipulato una convenzione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università Italiana per Stranieri di Perugina per l'istituzione di periodi di stage presso il CO.RE.COM. per giovani studenti e laureati, al fine di sviluppare e concretizzare la qualificazione e la crescita professionale di giovani risorse che potranno inserirsi nel sistema regionale della comuOlcazlOne. La convenzione prevede che all'inizio di ogni anno accademico il CO.RE.COM. pubblichi un bando contenente i criteri e le procedure di selezione dei candidati, nonché la data di scadenza per la consegna delle relative domande di ammissione. Ogni stage, della durata di tre mesi, prevede lo svolgimento di un programma, di seguito riportato, che contempla una parte teorica mirata ad approfondire le tematiche inerenti alla comunicazione, e una parte operativa attraverso Io svolgimento di determinate attività quali la rassegna stampa giornaliera, il monitoraggio delle emittenti televisive locali, la partecipazione alle attività e iniziative dell'Ufficio. Dettaglio del programma: Nonnativa regionale sulla comunicazione: istituzione del CO.RE.COM. e sue funzioni; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: nonnativa di riferimento e attività; Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi: funzioni e attività; Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA http://www.corecom.umbria.it - Tel. 075.576.3260 - e-mail: [email protected] - Fax 075.576.3393 RtGIONIt . PEI.L'U!'UIRIA Consiglio J!f«<t"",à;U' Regionale #<1~ ~ :9'am/I.<'~ ~~~"",,' CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Comunicazione politica: Legge n. 28/2000 (par condicio) e regolamenti emanati dall'Autorità nei periodi elettorali; Esercitazioni di monitoraggio sul rispetto della par condicio da effettuare su trasmissioni di messaggi politici auto gestiti e programmi di comunicazione politica registrati nel corso della campagna elettorale; Principali caratteristiche del sistema radiotelevisivo regionale: Rai regionale ed emittenza privata; Analisi dei palinsesti delle varie emittenti, analisi delle tipologie e dei contenuti dei programmi, tecniche di monitoraggio; Analisi dell'informazione Rai - TG3: monitoraggio dei notiziari, classificazione delle notizie, input dati ed elaborazione; Introduzione alla normativa nazionale riguardante il sistema radiotelevisivo; Monitoraggio su 24 ore di una emittente, per una settimana: classificazione ed analisi dei programmi, analisi dell'informazione e della programmazione pubblicitaria, input dati ed elaborazione. La Commissione nominata per adempiere a quanto previsto dal bando si è riunita in data 10 dicembre 2002 per esaminare le domande pervenute e formulare la proposta. di graduatoria degli aspiranti indicati di seguito. I! Bando per la selezione di n. 8 tirocinanti, per Io svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Umbria è stato pubblicato sul B.U.R. in data 26 novembre 2002. Ulteriori informazioni sul bando sono state fornite attraverso le segreterie dei corsi di laurea nonché attraverso il sito del CO.RE.COM.. Di seguito si riporta la sintesi delle domande pervenute: Università Laureati in Laureati in Studenti in Studenti in degli studi di Perugia Scienze della comunicazione: nessuna domanda presentata. Scienze politiche: n. 6 domande. Scienze della comunicazione: n. 28 domande. Scienze politiche: n. l domanda. Università per Stranieri di Perugia: Laureati in Comunicazione internazionale: nessuna domanda pervenuta. Diplomati in tecnica pubblicitaria: n. l domanda. Studenti in: Diploma universitario in tecnica pubblicitaria: n. 2 domande. Corso di laurea in tecnica pubblicitaria: nessuna domanda. Comunicazione internazionale: n. 2 domande. In totale sono pervenute n. 40 domande. Palazzo CaJderini, Piazza Italia, 4 ~ 06121 http://www.corecom.umbria.it PERUGIA - Tel. 075.576.3260. - e-mail: [email protected] Fax 075.576.3393 REGIONI . . DELL.UMnIA .J#tdon"Cd jM' Consiglio Regionale '~.qiil> &. ~tUWtA:U:. nd% W~. CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 7 ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI DELLE FUNZIONI Mentre vengono scritte queste brevi note, l'attività delegata dall' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è già avviata a partire dal I o marzo scorso. Più volte nelle relazioni finali dell'attività del Comitato ci siamo occupati delle deleghe e di tutto il lavoro che Comitati, Consigli e Giunte regionali, Autorità hanno svolto affinché si arrivasse a dare senso compiuto anche alla legge 249/1997. L'anno 2003 è stato utilizzato per sottoscrivere l'accordo quadro, per fare la ricognizione delle strutture dei Comitati e per mettere a punto una Convenzione condivisa dai soggetti interessati al trasferimento delle deleghe. In questa occasione ci preme mettere in risalto le materie che sono state oggetto di convenzione fra CO.RE.COM. Umbria, Consiglio regionale dell'Umbria, Giunta Regionale dell'Umbria ed Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le materie delegate, oggetto di convenzionamento, sono cinque e la fase sperimentale della durata di 6 (sei) mesi è partita il IO marzo 2004. Conosciamo già l'entità delle risorse rese disponibili dall' Autorità per la nostra Regione che ammontano a complessivi € 23.729,16. A queste prime deleghe dovrebbero seguime altre dopo la fase sperimentale. Di seguito si riporta, per ciascuna materia, il dettaglio relativo al tipo di attività richiesta, ai riferimenti legislativi e regolamentari. Si tratta naturalmente di un primo approccio di inquadramento delle funzioni, al quale seguirà il necessario approfondimento. 7.1 Vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo restando il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall 'Autorità. Trattasi di funzione tipicamente di vigilanza e istruttoria su segnalazioni o procedimenti d'ufficio in relazione ai parametri individuati dalle leggi e regolamenti vigenti. L'attività consiste: . Studio e formazione sulla legislazionenazionale ed europea in materia; . . . Rapporti con istituzioni e associazioni che si occupano della tutela dei minori; Valutazioni giuridico amministrative in ordine alle segnalazioni; Istruttoria amministrativa; . Deliberazione del Comitato; . Trasmissione atti all'Autorità; Fonti normative principali: . L. n.47 dell'8.2.1948 L. n.223, art.30, comma 2, del 6.8.1990 Codice di autoregolamentazione Tv e minori 7.2 Istruzione ed applicazione dell 'art.1O,commi 3 e 4, della legge 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale. Le funzioni attengono alla vigilanza, istruttoria e decisioni nel settore radiotelevisivo locale. Il procedimento e l'attività riguardano: Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://ww.v.corecom.umbria.it.e-mai!:[email protected] REGIONE . DELL'UMBJUA .w'u/odtd;=,"; ~ @"~. Consiglio Regionale '#'.$.~ CO.RE.COM. :9'"""",,,;, - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI . Studio e formazione sulla legislazione; . Valutazione giuridico-amministrativa delle segnalazioni; . Attività istruttoria che consiste in contestazione, audizione delle parti, deliberazione provvedimenti del CO.RE.COM., notifica, segnalazione all'Autorità; . Verifica ed attuazione dei provvedimenti; Fonti normative: L. n.223, art. IO, commi 3 e 4, del 6.8.1990 L. n.47 de1I'8.2.1948 7.3 Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Funzione di vigilanza ed istruttoria su segnalazione. La materia ha bisogno di essere approfondita e regolamentata con l'Autorità. Attività: . Studio e formazione; . Valutazione giuridico-amministrativa delle denunce; . Istruttoria amministrativa; . Decisioni del CO.RE.COM.; . Trasmissione degli atti all' Autorità; Fonti normative: Delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 Delibera n. 237/03/CSP dell' I I novembre 2003 7.4 Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale. Funzioni istruttorie ed attività di conciliazione della prima fase della controversia. Attività: . Studio e formazione sulla legislazione; . Organizzazione di un servizio di informazione sull'attività di conciliazione; Valutazione giuridico-amministrativa delle richieste di conciliazione; . Istruttorie amministrative; . Trasmissione atti all' Autorità; Fonti normative: L. n.249, art. l, comma 11 del 31 luglio 1997 Delibera n.182/02/CONS 7.5 Vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale. Le funzioni attengono all'applicazione del dispositivo antitrust in ambito regionale nel mercato dell'editoria quotidiana (L. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni). Si ipotizzano interventi d'ufficio. Attività: . . . Studio e formazione sulla legislazione; Valutazione giuridico-amministrativa delle segnalazioni; Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA http://www.corecom.umbria.it. - Tel. 075.576.3260 e-mai!: [email protected] - Fax 075.576.3393 ~IUU~ n~ljl~ ~nnn U11in , '.l~ ' REGIONI DEU'UMJR.IA fa Consiglio Regionale "41~~ J>lukn'td,=- ~ ;9'""."..." ~@'~. CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI . . Attività istruttoria; Deliberazioni del CO.RE.COM.; . Trasmissione atti all' Autorità; Fonti normative: L.n.249 art.2 del 31 luglio 1997 L. n.416, artt.49, 50, 51, 52, 53, del 5.8.1981 Reg. Ce. n. 2367/90 Delibera 846/00/CONS Delibera 365/00/CONS Delibera 315/00/CONS Delibera 26/99/CONS Il tavolo tecnico prima ed il tavolo politico (Autorità, Consigli e Giunte regionali, Comitati) successivamente hanno ritenuto, in questa prima fase, non delegabili ai Comitati quelle materie che riguardano specificatamente le telecomunicazioni, in particolare: . Vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni; . Vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale; . Vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall' Autorità. Successivamente, con apposito atto aggiuntivo alla convenzione già sottoscritta, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie e previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delegherà al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale. 8 RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2003 Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2003, non avendo ancora ricevuto nessuna delega da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tiene conto soltanto dei fondi resi disponibili dal bilancio del Consiglio regionale. Lo stanziamento che il Consiglio regionale ha assegnato al CO.RE.COM. è pari a €. 244.300,00. Il CO.RE.COM. è riuscito comunque a far fronte a tutte le necessità per le sue funzioni "regionali", "di organo territoriale dell'Autorità" nonché di quelle di volta in volta affidategli dal Ministero delle Comunicazioni o da istituzioni regionali. Le attività di monitoraggio sono state svolte attraverso l'incarico ad un gruppo di esperti laureati. Palazzo Calderini, - Piazza Italia. 4 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.corecom.umbria.it- e-mail: [email protected] . REGIONIOELL'UMBIU'" .9i'uw"tà /'V ~ :9'anvuue nd& '?5~itmi Consiglio Regionale "'",JII" CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Le attività proprie del CO.RE.COM., tenuta registro delle imprese, iniziative per la comunicazione, contributi alle emittenti locali per il tramite della Sviluppumbria, assistenza e supporto alle emittenti, parere sul piano regionale della comunicazione sono state tutte portate a compimento. Le attività di supporto al Ministero delle Comunicazioni, tra le quali di particolare importanza la graduatoria per le provvidenze alle televisioni locali, tutte definite nei termini di legge e senza controversie. Anche nel 2003 sono state attivate importanti iniziative in materia di comunicazione radiotelevisiva, tra le quali la realizzazione di un opuscolo dal titolo "La Società digitale: guida alla nuova terminologia", nonché la pubblicazione di un lavoro svolto dal gruppo di esperti laureati addetti al monitoraggio su "Le TV locali e i minori - Indagine conoscitiva sull'emittenza televisiva in Umbria". Anche nell'anno 2003 si è svolta la V edizione del concorso radiotelevisivo "Comunicare l'Umbria" che ha interessato le emittenti televisive e radiotelevisive locali, nonché le scuole medie e superiori e la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo. Gli stanziamenti previsti nel programma di attività del CO.RE.COM. per l'anno 2003 approvati dal Consiglio regionale il 17 marzo 2003 hanno trovato sostanzialmente giusta corrispondenza con la gestione quotidiana dei sottocapitoli del bilancio. La somma disponibile che si è verificata alla fine dell'esercizio, pari a € 8.490,65=, comprensiva dei residui e delle economie, è dovuta principalmente al mancato svolgimento dell'annuale Forum nazionale dell'informazione che si è tenuto sempre a Gubbio ed alla scelta effettuata di non proseguire sulla strada delle ricerche su problemi della comunicazione e dell 'informazione con relative iniziative editoriali connesse. Si è viceversa puntato sul potenziamento del monitoraggio anche in periodi non elettorali. Nel prospetto che segue sono riportate le esatte risultanze del rendiconto redatto in accordo con il competente Ufficio ragioneria del Consiglio regionale. In definitiva si ritiene che la gestione delle risorse disponibili sia stata complessivamente corretta e che gli obiettivi posti con l'approvazione del programma annuale siano stati, anche se con piccole economie, tutti raggiunti. Palazzo Calderini.Piazza Italia. 4 - 06121 http://www.corecom.umbria.it PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - e-mai!: [email protected] - Fax 075.576.3393 o... Z '" :;'" ...,., " N::; "'" " ,.; ...- "N ZN ...Z "" ""'" ""'" '" ~ " ,.; ""! M " '" "" '" '" '" ,.; "":;f "" '" ,.; '" '" ,.; '" ~" '" N "" N '" "" '" "".,; "" '" "! "" '" .., ";; "'" ".,; "" "" '" "'"" N N ".., .... "" .,; ",- ,.: o ... -'" ",Q:; -o : ~~. ~1~ I "'z "'o '"u ,.,,,, "'''' ...... ...,., 00 ...... 1 "1;;.'< ~ ,.: '" :;: d ~ N "' " N "' ::; I " .. ,,; N ~ ,,; ~ "... ~ .. ",.: ::: M N "M '" - <:>"'", <:>"'", =~= ~~~ . .'" ;",00 NN J1 ",,,, ~ M i= ... z... M '" M ~ <z -o ~N ~<5 ~~ ~8 .~ :; ,., '" ... ... o... z ".. '" "" ~ ..., ,., '" ... ~~ o~ Ua ~ "rf .. ;: ..'"N .,; "! N " N '" ~ ,,; ~ N -- ~ .., ... .. ~ " .., N ",.: N '" ,.; ..; '" '" '" :2 " ~. "" '" ;; ,.; " d" " .. N i ou ",,,, . N ",g ...N ,.,- ~ ~ ..'" '" ,,; N "" '"... "... ~ '" N '" "" " .., ,.; " "" '" "'" N "" ..'" N ,,; ~~ .. N '" ..'" ,.; " ~E O~ UU ":J N a '6 "<:! ~ - N -'N e\'ilo=-E ... '" .. '" '" e 'Z :S 'c 'c t! .c. . .' =O~ .". . ....: . :.-~.;i.:. .". . .-.. .. ....~-. ." . .~g E'~ ~ 8'E .~ ." '6 ;; Q o U Z c .: c. e .c :E .. &> .: &> e :;" l'"c " .~ " .."" :!3 .c c .""; > ... e :; :~ ~:; .~ ." '6 E .!! 't;S .g ff:; c - ~'s .. ".. . . .. ~ .." "." .. .s .".. ~. ~.e~ " " . > ". " . .. ln & .- . ... ... .c .c .: '6 l'c .~ .. ~ " ".c e .~ o: ~ ;; .: l' e .: .!< c" U or .c ~ ~:O~ N 5 8 U -z a :; ..! 'N U 'N .; &> .c" :c or &> " ]; ~ c. " '" C. .c c.~ 1;: or ... " c. '" ~ É" ;" 1:: 'c 41 &> ~ Q,I,£ -..;: c:.a.~;-z ~..! Y Q,I :5 ~ ;;; " "E = ~ () o ~ ~ :::;.go ~""..o._c=c.EN:S ; if:E Iii oCol .:: =.~e~-'-8C= eli e.-t: Q,I ~Q,I g.I, Q,I '1:1 Q,I..! Io. I:: 'ii'- == = ::! =~to=~o"C"CI= ~.;;) .: I. N 1'11 ~ 'N"" ~ f~~ f :;:13'~ '5= ~"':S(l;'>'5.8=~~ :C.!!~=:cit!!E~= fg~~.!!<;;e~~~ c. g (I; o::! oa 1'11 'i:';;j"ii.- .:: ~~,!2"ii&g~.=~g :ci ~ ~6 (I;'="C.!H~'~ l. l. o ~ ""':: "è '&lE: "'N!::OtIC.,g~C,,~ .E ,!2 4I!!""~~~CII~'= ~~:SB.51$.5~"~ (,j ~ 0'= t (,j'i'''~.S: 'c Z=~O (,j CII (I; ... CII"CIN ~ ='i:"C 'i: "C E ,- CIICII cu "5 ~ CII.: ,.:-CII::"CI;gZtOlg.!: g'> ':S"S'N (I; =-~~i: CII c.o'r:\ ("I " .:~ ~< ~<~à.!! e ~ o<!o ~ "' '" "'''''' ,..::'r--o\' <:>,,<:> r--oo ;~t:~c~:;'~f';;; Q,I'-.';;; (; c,';:Q,I '1'$ -;c.":-< "CI ~"'CI 0:.1 "" = .:::.$2.:! Q,I'O g,~'='c~ - CII'i: .g~:~"E~~.g0t)= '" ,., ... ... o N~.n -N'" N N I "''''''' ... i o u '" '" ... ,., . o":.; 0 <=>u QQzr.iJ:z: <"''-' :.;a:", -"," ,.,"":.; «-: ......... 000 ......... ~ ~ n e e o u ~ 8 ~! .~ a. a.E c. ~ <l"(ij o .. ~ N c (Lj co ~ ,S';: Of) Q,I = ~'c~oEi~4I'~ -.:: !:Il E '" 8 ::; ~ N ~.::: --== <ci u2 ~@ " a. .~~. "1:1'.,; C o"ii r.. ~ e ::> '" w """"< «f"''''0 OO~ "''''r ~1i o \'Il.::" Q,I --;= ,g .2 G;j'~'N"'CIQ,I if Q,I:E \'Il Io.>~'~= ._~CO '''; .;: c~'Co ~ 5 c 0,1 !:3" =.COI"ii . c~ o<.;~~ ~ ~'<o; ~e - c -~ "'n ('j "''''... .." ~:; ~ .:C ~'i: "'CI'c .- l: ~ ~ ~ =~ ~ c = ; .- ",0:.;ui:! ~-Z N~O ...""Z:.;... "'-", 11:1 Le >-, u -=; Q,I.- o~ Q,I ""x ~ O"'f- ~.€=6 :;'.:::3 . Q,I"CI 'C . = '" .;or <...<. z", ...:';Q ..! ~ " ';j 8 .. ;; ~ \'Il Q,I(c./} "'" ori o z","" <~;!a .. .. 'il ..- c. ~ ... ~ ~ ~ N .c "i: .. . ,,; "" ~ .g .~ ." .," '" "" '" d" " N ;; ;; .> "" '" N " .,; .. ~'" .. ." . iO "" '" N ".,; 1"'jO:: g~~ N",,,, ON... Zz< ~ ... ... ,., <ci N N ~ ;;; a. 9 ALLEGATI: LEGISLAZIONE ESSENZIALE IN MATERIA RADIOTELEVISIV A l) Legge 6 agosto 1990. n. 233 (1) "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (lIa)" 2) Legge 31 luglio 1997. n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" 3) Delibera n. 52/99 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per . le Comunicazioni" 4) Delibera n. 53/99 "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni" 5) Legge regionale II gennaio 2000. n. 3 "Norme in materia di comunicazione e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)" 6) Deliberazione del Consiglio Regionale 25 settembre 2000. n. 18 "Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)" 7) Legge 7 giugno 2000. n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" 8) Legge 22 febbraio 2000. n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" 9) Deliberazione 24 ottobre 2000. n. 17 "Nuovo regolamento per i programmi dell'accesso radiotelevisivo" IO) Deliberazione 22 agosto 2000. n. 9 "Approvazione del regolamento per la istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.) di cui all' art. 12 della L.R. n. 3/2000 11) "Codice di autoregolamentazione Tv e minori" 12) Accordo-Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell' Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione 13) Legge 6 novembre 2003. n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali , , RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 C/LI L. 6 agosto 1990, n. 223 (1). Disciplina del sistema radio televisivo pubblico e privatO (lIa). Art!. TlTOLO I - Diffusione di programmi radio- fonici e televisivi TITOLO!! . Norme per la radiodiffusione: Capo II . Norme privata 2.lj generali. per la Tadiodiffusione 16.24 Capo lI! - Norme ver la concessionaria del servizio pubbltco . TITOLQ PAC. C/LI l ~5 I I III'. Diffusione TITOLO IV - Sanzioni TITOLO V Nonne ,ia 25.28 29 cavo 30.31 sionari~ pubblica cui all'articolo che televisiva », i titolari di concessione di 16 per radiodiffusione sia sonora ed in ambito sia nazionale che lo. cale sono .globalmente definiti concessionari pri. vati ); q:liaiora negli stessi titoli ci si rife~isca ({ ad una specifica cate2'ona dei titolari di cooconcession'e ài cui all'articolo 16, l'espressione cession'ari privati» è compierata con il riferi. mento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale. 4. N~i titoli lI, IV e V della presente legge le trasmissioni}) e « programmi n riespressioni portate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonki che televisivI. ~( ({ transitorie 3241 e finali Allegato 2. Servizio pubblico e radiodiffusione. - 1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi 2:effenuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiote!evisivo. Può inoltre es. sere affidata mediante concessione, ai sensi deI1a presente legge, ai soggetti di c'..li all'arricolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le moda. 3. P'ianiiicazione delle radioirequenze. - l. La pianificazione d~lle radiofrequenze è effe~tuara mediante il piano nazionale Ci ri-canizione ed il Diano nazionale di assegnazione secondo le moaalità di C"'-.llal presente ànicoio. 2. n: piano nazionale di ripartizione indica le bande: di frequenze urilizzabili dai vari se~vizi di telecomunicazioni. 3. Il Ministero delle poste e delle te!ecomunicazioni, sentiti i Ministeri òel]'inte:-no, de!la di. fesa, dei trasyorti e della marina mercantiie, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le con. cessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, nonché i1 Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni ~ dell'autOmazione, predispone, nel nS'Peno delle çonvezioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripanizione de!1e raòiofrequenze. 4. Il piano cosi predispostO viene trasmesso ai Ministeri de!l'interno, de!la difesa. dei traspor. ti e della marina mercanrile ed all'ufficio del Ministro: per il coordinamentO della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, pos. sono proporre motivare modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria com. Detenza. . , S. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblic;l, su proposta del Ministro de!le poste e delle telecomuni- (l) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ..gosto 1990. n. 185. S.O. àj attu..zjone, vedi il D.P.R. 27 (l/a) Per il regolamemo marzo 1992, n: 255, riportato al n. C/LVI. L'..rt. \, L. 31 iug1io 1997, o. 249. riportar:!. ..l n. CJL'XXI!, ha ?-brogato tUne le disposizioni conc:me:Hi I.. tenuta e !'organlzzazlone del Registro nazion::dc: cie!la St3mpa e del Registro nazionale delle imprese radioteievisive, ivi comprese quelle conte:1ute ne: presente orovvedime:uo. (2) Riportata al n. C/XXI. (2/a) 'Riportato a1b voce TRENTINO-ALTOACICE.. (3) Il D.P.R. 28 luglio 1995. n. 315 (Gau. Uff. 29 luglio 1995. h. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Ga<:z. Uff. Il aprile 1995, n. 85), ha abrogato il pre~ente caroma 2 limitatamente aHe parole ..a totale TITOLO I Diffusione di programmi radiofonici e televisivi l. PrinC£pt generali. - 1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tec:J.ico, ha carattere di preminente interesse generale. 2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'aDenura alle di. verse opinioni, tenòe:1Ze pOlitiche: sociali, culturali e re!igiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i principi fondamentaii del sistema radioteleviC~ sivo che si realizza con il concorso di S02:2:e!!1 V pubblici e privati ai sensi de!la prese:1te legge. TITOLO Il Nonne per la radiodiffusione Capo I . Disposi:ioni 1161 generali ~J'j '1 -,;yt1 ,l-t lità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge ' 14 aprile 197j. n. 103 (2), e successive moditi. (~ CI cazioni.' 2. Il servizi.9 pubblico radiotelevisivo è affida. tc? mediante -concessione ad una società per azionI a totale panecipazione pubblica. La concessione impprta di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembr" 1973. n. 691 (2/a). nella provincia di Bol. zano nveste carattere di interesse nazionale il serviziò pubblico radiotelevisivo in ambita oro. vinciale e locale (3). 3. Nei titoli Il. IV e V della presente legge la concessocietà, di cui al comma 2 è definita CI Capo -r . Disposizioni c' 12v90 L20CB ottobre 1997 PAG, l2CCI! 176 c e/LI RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE : L. 6 agosto 1990, n. 223 12V90 cazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qual volta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità. 7. Il piano nazionale di assegnazione delle radio frequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e redattO nel rispetto delle indicazioni contenute ne! piano nazionale di ripartizione delle;' radiofre. Querlze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici, degli stessi, nonché la freque!1za assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza d.isturbi in dette aree del maggior numero possibile :.J; programmi di radiodiffusione sonora e te!e. ..>iva. Tale determinazione dovrà conside:-are la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti r:'j telecomunicazione e degli impianti dI radio~iffusione delle ,concessionarie dei servizi di tele. comunicazioni' ad uso pubblico disponibili pe:collegamentj trasmissivi televisivi. 8. Il piano di assegnazione suddivide il te;ri~ rorio nazionale in bacini di utenza, i auali risujtano dall'aggregazione di una pluralità di aree di se:-vizio e ven!::!Ono dete:-minati te:1er.ldo con to della entità nume:ica deUa popolazione servita. della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografkhe, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della lona. 9. I bacini di utenza Der la radiodiffusione televisiva devono conse!1r'ire la coesistenz.2. de! maggior numero possibile di impianti ed una adeguata piuralità di eminenti e re!Ì. Essi coin~ cidono, di regola, con il territorio de!le singoie regioni: possono altresi comprendere piu regioni. pani di esse o pani di regioni dive'se purché contigue, ove ciò si renda necessario in re:azione ai parametri indicati al comma 8. 10. I bacini di utenza per la radiodiffusione nora devono consentire la coesistenza dei maggIOr numero di emittenti e re;:i specificamenre de~;;ità "~lle ~o.ne..con maggiore Ca11aloghe a quelle delle province '...~ baClnl Ql utenza hanno di po)?olazi9ne: Gl regola crmenSlOnl o delle aree metropoìitane; essi possono comprendere piu pro. vince, pani di esse o oarti di province diverse purché contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, e;:niche e culturali della zona ed ai reddito medio .Dro capite degli abitanti. 11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria Dubblica le freauenze necessarie al conseguimento degli obienivi" del servizio pubblico radiotelevisivo. individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di ute:1za. Potranno essere orevisti anche impianti che operano su parti limitare dei panecioazione pubblica». L'abrogazione ha effetto a decoro rere da1 giorno successivo.. qudlo della pubb!jc:1zione del oreseme decreto '-nella Gazzetta Ufficiale. . (3/a) La Corte,. costituzionale, con sentenZ:l 17.24 gennaio 1991. n. 21 (Gazz, Uff. 30 ge:maio 1991. n. 5 Se:-ie sj:leciale), h::Ldichiarato !'il1eginimità dell'art. 3, quattordicesimo com, ma, nella parte in cui non prevede J'intes... nei sensi espres- bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze: ai titolari di concessione nazionale o locale SORO quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio :in ambito nazionale si intende quello effettuato con -rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento d.el: te:-ritorio del relativo bacino di utenza o della plarte assegnata di deno bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamen te ad una porzione non superiore al 30 per cento de!i terrirorio di questi ultimi. 12. Il piano di asse~:mazione riserva alla radiodiffusione te]evisiva -in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi . ricevibili senza disturbi: 13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale in ogni baci.Do'di utenza, l'emissione contempora'nea di alrnen'o il 70 per cenro dei programmi ricevibili se!1za disturbi. 14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei com. mi dal 7 all' 11, il Minisrero delle poste e delle telecomunicazioni, sentire la concessionaria cubblica e le associazioni a caraItere nazionale' dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e àelle caratteristiche dei bacini d'utenza, e la sottopone al pare:-e delle Regioni e deile province autonome di Trento e Bolzano (3/a). lS. L;: Re2ioni e le Province autonome, ndl'esprirne:-~ li -parere .sulJo schema di piano di assegnazione. possono proporre ipotesi diverse di i bacini, in relazione aDe proprie caratteristiche' naturali, socio-economiche e culturali. Esse pos- i sono, altresi. d'intesa tra loro, pro'DoITe bacini'. di utenz a comprendenti tenitori confinanti. De- ' corsi sessanra giorni dalla ricezione dello schema di piano:. se:1za- che sia pervenuto il parere, esso ; si inrende reso in senso favorevole. 16. Il Ministro delle Doste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di pia..Tlo di asse2nazione che è sottoposto al parere del Consigìio superiore tecnico celle poste, delle telecomunicazioni e del!'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevime~ro dell'arto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. 17. Il Diano di assegnazione è approvatO con decreto, ae! Presidente deUa Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato, il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni :ne ravvisi la necessità, 19. Le Regioni, anche a statutO speciale, nonché le province autonome di Tre!1tO e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento I . ~ si in mo'tivazione. fr:J. lo SUltO e le Province autonome di Bolz:mo :e di Tre!1to relativamente alla !oc:J.!iuazione degli impianti' di cui al settimo comma dello stesso art, 3~ - 1162 ottobre 1997 RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento. e di Bolzano non provvedano entro sessanta &i0111idall'approvazione del piano, il Presidente cel Consiglio dei ministri. su proposta del Ministro delle poste e àelle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani teITitoriali di coordinamento. I comuni adeauano gli strumenti urbanistici ai piani territorian di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei Diani territoriali di coordinamento costituiscono. adozione di variante deali strumenti urbanistici e non necessitano di au~r1zzazione regionale Dreventiva (3/b). 20. Il Ministro delle .poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere. 21. Le misure ne::essarie per eliminare ternDestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraver'so la soppressione e la modificazione di impianti. purché non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, ne! risiJetto degli accordi intemazionali in vigore, dal MInistero aelle poste e delle tetecomunIcazioni che ne da comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20. r \- C";; ;; 1. Il rilascio della) 4. Norme urbanistiche. concessione di cui all'articolo 16 o della concespubblico eauivale a dichiarasione 1?er servizio zione ai pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza Der le opere connesse e dà titolo per richiedere atle autorità com:oetenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordiname:1to. 2. I comuni, ricevuta la domanda di cr:mcessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare. ai sensi della le~ge 22 ottobre 1971. n. 865 (4), ~ sucs~ssive mo~iticazioni. l'.area indi.ca- ta dal plano al assegnazlOne e dal plano territo- VOCE 290 LEGGE PAC. CILI In c le rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti àel àecreto àel Presiàente àella Repubblica 29 senembre 1973, n. 597 (6). La àomanda si intenàe accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giornLdalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari, La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché il cornsDettivo delle opere di urbanizzazione, i termini ai inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3. Nei~ casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda. al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il soggetto al quale è stato revocato il dirittO di superficie è te:1uto, a richiesta del soggeno subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto sube:1trante. In entrambi i casi il sogge!to subentrante liquida al soggetto al quale è statO revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione de. ~li impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie. nonché delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal regolame:1to di cui all'articolo 36. 5, Le norme di cui al presente articolo non si aDPlicano alle aree su cui insistono gli irnoian. ti ae.i privati di cui all'articolo 32 nelle more ' della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'aoplicazione. Le norme di cui al presente anicolo non si applicano altresi alle aree su cui insistono gli impianti della concessione pubblica, in funzione àlla data di entrata in vi!Zòre della prese!"lte legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione. ) 6, Le norme di cui al presente articolo si apDEcano anche alle autorizzazioni concesse ai senf si degli ani coli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (6Ia) (7). \ I riale di cooràinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti. che viene a far pane deJ patrimonio indisponibile dei comuni: provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia. anche nelle more della procedura di esproprio. ed a concedere contestualmente ai richiedenti il dirino di superficie sulle aree acquisite o espropriate per 1'installazione degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, deUa legge 15 gennaio 1885, \ (5), sostituendo in.og.ni casp ai .fini. ~oa-) n. 289~ cervat! dell'ultimo decennio, Il redcno domlnlC3-! 5. Coilegamenci di telecomz.mica::.ione. - 1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la con- (31b) L.:&Cone costitUzionak con semenZ:l 17-24 ge:1n::lio 1991. n. 21 {G:lzz. Uff. 30 gennaio 1991. n. 5. Serie specialel, ha dichi::lrato l'illeginimiÙl àell'an. 3. diciannovesimo com. ma, ndla carte in cui non prevede un congI""u.o CTc:lvviso, nei sensi isur.essi in motivazione, :llle Provinc~ di Bolzano e di Tre:1to 'i.rl orèine "di'esercizio dei poteri sosi.iIUtivi ivi (5) Ripor.ata alla voce ESPROl'R1AZIONI PER ?UBBLJC.'"li'TJLIT;.. (éj Riport::lLO :lE.:! voc~ REDQITI DELLEPERSONE FISICHE E CELLE PERSONE CIURIDICH£ (IM'POS7E SUI). (6/<1! Riuort:lt<1 al n. C'XXI. i7) Vedi. anche. ['an. 3. D.L. ?i agosto 1993. o. 323, ripor. 3, comm::l 21, L. 3 ì \ue:lio nonché l'an. ,::ltO ::11r'!. C/LXIV - prevIsti. (4) Riportata 1163 ' 1997. n. 249, ripoTuta al !\. ClLXXII. "di:!. voce CASE ?OPOL'l.RI ED ECONOMICHE, ottobre 1997 . PAG. LEGGE 178 CILI C VOCE RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE 290 L. 6 agosto 1990. n. 223 cessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coorire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle con.. cessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (7/a). 6. Garanle per la radiodiffusione e l'ediroria. . . - 1. E istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria (7/b). 2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricopeno la carica di !!iudice della Corte costituzionale ovvero che ricoorano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, '.:-:a i orofessori universitari ordinari neile disci. non'.ine giuridiche, aziendali od economiche, cornpete:lza nel tra eS erti di riconosciuta (:rché -'~ttore àe /ìle comunicazioni di massa (7fb). 3. Il Garante' dura in carica un QuinQuennio pe, tutta la-durata e non può 'essere confermato: cielI 'incarico non può ese:-citare, a pena di decadenza. alcuna attività Droressionaie, né essere amministratore di enti Dubblici o privati ne ricoprire cariche elettive, ne avere iilte:-essi diretti o indiretti in imprese ope:-anti ne! settore (7fb) (7/c). 4. All'ano ciell'acce~tazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se Drofessore universitario. è collocato in aspettativa (7/b). 5. Al Garante cornpe~e una ,e::-ibuzione Dar! a quella spettante ai 'giudici àe!b. Corte costituzionale (7ìb). 6. Alle dipendenze del Garante è DOStO un ufflcio composto di dipendenti dello statO e di altre amministrazioni pubbliche, collocati ruori ruolo nella forme previste dai rispe~:j\'i ordinamenti. il cui serv-izio presso l'ufficio del Garam:e è: eQuiparato ad ognI effetto di legge a c:uello preStatO - ~lle nsuettive arn..ministTazlOn: ci :J~ovenienza il cui' contin!!ente è dete~i..3.tc. S~ DrODosta Ael Garante meaesimo, con èe~,~:Q ce! Presidendel Consiglio dei ministri. cii ~once:-;:o con il Ministro del tesoro. Tale cec:-elo è emanato entro e non oltre novanta zior:"::! è.::i:a Dubblicazione della presente legge :1::::::: Ga:z.e:ta Uf. ficiale. 7. Le spese di funzionamentO ~~:!':.lfficio del Garante seno Doste a carico di :....: :or:èo stanziato a tale scopo nel bilancio de!io 5.::;:0 e isc:-itto ad apposito' caDitolo èello 5,::to di :Jrevisione del MInistero dEd tesoro. Il re::.:.:c::>..:o della Q:estione finanziaria è: soggeno ::'1 cor.:r-oìlo de11a Corte dei conti (7/b). 8. Le norme concernenti l'orz2.:1i::':lzione e iJ funzionamento dell'ufficio del G.:l:-3.nte, nonché quelle direae a disciplinare la ges:ione delle spese, anche in deroga alle disPosizioni sulla conta~ bilità gene~ale dello Stato.. sono aPDrQvate con àecreto àel Presidente della Repubblic:l da ema. '- . L? (ifa) RiDortata aJ n. C'XXI. (7/b) pÙ l'abrçg:uione deUe disposi2.ioni presente comrn:l:: vedi !'art. rlDon.:::na al n. C/LXXII. '(ite) Camma casi modificato 1164 conU~r1ute nel 1. L '31 !uglio 1997, n. 249. narsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del ConsigJio dei ministri, di concerto con il IVlinistro del -tesoro e su parere conforme del . Garante stesso (7/b). 9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delica" tezza dei Iproblemi lo richiedano, il Garante può avvalersi ~dell'opera di consulenti o di società di consulenti. 10. Il Garante, al fine dell'esple:amento dei compiti assegnati gli dalla presente legge, prov. vede: a) a tenere il registro nazionale delle ìmprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente leg~e e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo Il della legge 5 agosto 1981, n. 416 ($), e successive modificazioni: b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati. dei titolari di autorizzazione di cui all'artlcolo 38 della legge 14 aDri1e 1,.975, n, 103, e delJa concessionaria vubblica.. nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuziope di programmi o concessionarie ài Dubblici!à; - c) a compiere l'attività istT1.lttoria ed ispeniva nec~ssaria per lo svolgimento delJe funzioni di cui al prese:lte comma. avvalendosi anche dei competetlti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amminisuazione finanziaria dello Stato 'ed altresì esercitando, con riferime::1to alle imprese di cui all'articolo 12 deila présente legge:i poteri previsti dall'articolo 9, terzo:e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n.,416 (8), e' successive moditicazioni ed integrazioni. per il Garante dell'attuazione della leoae ::0<;- sull'editoria' cl) a svolge~e l:attività e ad adottare i prov-veàime:1ti orevisti dall' articolo 31: e) a ,vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche :e televisive pubbliche e private anche avvalend,osi di organismi specializzati. Il. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive moàificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge s-ull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e Quarto dell'articolo S delJa -legge 5 agosto 19SI; n. 416 (8), 12. 11 Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attulazione della le O"ge sull'c:ditoria fino ail'entrata in funzione de fi'ufficio di cui al comma ò. Il decetO del Presidente della ReDubblica di cui al comma 8 determina la data decorrere dalla Quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuaZione deila 'legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi Quinto, sesto, settimo e ottavo qelParticolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 41ò(7/b) (S). 13. Il jGarante prediS"Done annualmente una relazione sull'attività svoìta e sullo statO di appli~ cazione 'della presente legge, c~e è trasmess~ al Parlamento, a cura del Presiaente del ConSlglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce (7fb). a t 992. :1. ,-lOBo ricort;:HO (8) Ripqrtata àlla E PER LA ICid!.TA. voce aJ n. CfUX. E:-:TE NAZIONALE PER !.A CE!..LULOSA daJJ'an.. 4-bis, D.L 19 onobre ottobre 1997 ,. >- .' ". RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 7. Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. - 1. Ogni consiglio regionale elegge. con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra espeni di comunicazione radiotelevisiva. un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati al1e Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì ronnula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni re. o-ionali che possano essere trasmesse sia in amalle 5ito nazionale che recyiOnale; regola l'accesso e trasmissioni regiona i programmate dalla concessionaria pubblica. 2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2. prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai auali "Cossono essere sti"Culate convenzioni tra le -sedi periferiche della conc~ssionaria pubblica. le Règioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione "Cer conto della Regione. 3., t_e RegIoni disciplinano il -funzioname:1to dei comitati regionali per i servizi raciiotelevisivi. 4. Le province autonome di Trenta e di Balza- no provvedono alla costituzione di comitati pro- vinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle aisDosizioni del presente articolo. 5. Il Minfstro delle poste e delle telecomunic3zioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni. 6. E. abrogato l'articolo 5, L. 14 aprile! 975, n. 103 (8/a). 8. Disposizioni sulla pubblicità. 1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona. non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità.. non deve offendere convinzioni relisriose ed ideali. non deve indurre a comportamè:ni pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi - - Cc di cartoni animati. 2. La pubblicità televisiva e raciiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere àistinta dal resto dei programmi con mezzi onici o acustici di evidente percezione. l-bis. E. fatto divieto al1a concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la raàiod'iffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora su'Ceriore a ~ùella ordinaria dei programmi (8/b). 3. In relazione a QuantO previsto dalla diretti.va del Consiglio de!le Comunità. europee del 3. ottobre 1989 (89/552/CEE) ['inserimemo di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali. cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per (SIa) Riport:n<J. al :1. crXXl. (S/b) Comm::l agi;iunto àall'ar\. 12. L. 26 ottoore 1995. n. 44i, r1Donata alla voce SANT'Ti.PUBBL!C.".Yeài. anci1c:. le altre disposizioni àe! citato an. !2. (SIc) Y.eài. anche. l'an. 2. D.L. 19 ottobre! 992. n. 408. riponato al n. ClLlX. (9) Comma casI sostituito dall'a.n. 1. comm:l IS. D.L. 23 1241 VOCE "LEGGE PAC. CILI 179 290 C le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'-opera supera di almeno venti minuti à~e o più atti o tempi di quarantacinque minuti CIascuno. 4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere edu. cativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. s. E vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibiii unicamente con ricetta medica. Il Ministro del. le poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunit" .~uropee del 3 ottobre 1989 (89/5S2/CEE). di messaggi.,pubblicitari da 6. "La trasmissione -pane della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmaziope e.cl il 12 per cento di ogni ora; un' eventuale ecceaenza. comunaue non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora. deve' essere recuperata nell'ora antecedente o successiva . (8/c). 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da pane dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccede!"e il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 pe!" cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunaue non -superiore al l -oer cento nel corso di un'o-ra, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un ideruico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati. ai sensi dfdl'articolo 21, a trasmettere in contemuoranea su almeno dodici bacini di ute:J.za. con riferimento al tempo di Drogrammazione in contemporanea. 8.- La- trasmissione di messaggi pubblicitari ra. dioronici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente. il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da 'Cane di concessionaria a carattere comunitario: Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari. comunque non superiore al 2 uer cento nel corso di un'ora. deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva (9). 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da pane dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non Due eccedere il 20 -oe!" cento di ogni ora di programmazione e il -15 Der cento '-'di osmi ora e ai ogni giorno di programmazione. Un";"eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cen. to nel corso di un'ora, deve essere reCU'Derata nell'ora antecedente o successiva (9/a). onoore 1996. n. 545. riportotO al n. ClLXXI. (9(a'j Comma casi modi"ficato d:ll1'ar:.. 3. D.L. 19 ottobre 1992. n. 408. riportatO al n. CiUX. febbraio 199; PAG. 180 LEGGE VOCE CILI 290 C RADIODrFFUSIONE L. 6 agosto 9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quoti. diana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari priva ti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è Dortato al 20 per cento se comprende forme di Du'bblicità come le offerte fatte direttamente al pUbblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi. fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offene di cui al resente comma- Per i medesimi r concessionari i tempo di rrasmissione d~dicato a tali rorme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno (9/b)9-rer. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di Dubblicità di cui al comma 9-bis, come le offertè fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restanao il lim~._; tf.- . affollamento orario e ~iornaliero per gli 9 (9/0). 51'- . di cui al comma ~-auateT. Ai concessionari Drivati oer la radio£--.~sione televisiva in amblto locale gli indici dI cui al comma 9';..rer si applicano a partire dal 31 dicembre' 1993 (9/b). 10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari orivati ver la radiodiffusione in ambito locale: pertantò i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria oubblica devono trasmettere messa~gi pubblicÙari contemporaneamente, e con l'iaentico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21. cossono trasmettere, oltre alla Dubblicità nazionale;, pubblicità locale diversificata per ciascUJ.""1a zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente !'interconnessione. i i. Sono nulle e si hanno ve:- non aoooste le clausole dei contratti di pubbl(cità che Ìmpongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa . in attività. tep' l~lica o Drivata. non impegnata o dI produzione ài. opere ié -ve o rààioEoniche audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di PlJ~rammi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti. 13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono innessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il lago tipo dello sponsor all'inizio o alla . fine del programma: b-bi.s) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor (9/b) Camma agoiuntO daU'an. 3, D.L 19 ottobre 1992. n. 408, riportato ai n. CIUX. Il comma 9-{er e SULtO, suc:::~ssivamente, così sostituito d:lJ!'art. 9. D.L 27 agosto 1993, n. 323. riconato aL n. ClLXIV. (9/c) Lctiera aggiuma d:::dI':lr1. 3, D-L 19 ottobre 1992. n. 408, riport:lto al n. C/LIX. 1242 E TELEVISIONE 1990, n, 223 ' o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di çarattere promozionale a detti prodotti o servizi (9/c). 14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisi"che o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendIta di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. 1j. [I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero] (9/d). Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entra1ta in vigore della presente legge. propone al Minis;:ro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piJJ. dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (9/e). 16. Entro;if. 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Nlinistro delle Doste e delle telecomunicazioni, di concerto con if Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio aei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari Quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato apDlicando, a quello stabilito pe:- l'anno precedente. la variazione oercentuale urevista oe: il eettito Dubblicitario racliotelevisivo .per l'anno in èorso. Òve il gettito pubblicitario previsto si discosti da auello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione ver-iricatisi. 17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla iegge 14 aorile 1975, n. 103 (91b), anicolo lj. hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercatO pubblicitario, le necessarie .ed 0pDortune modificàzioni alla suddetta norma. tiva. Il Governo provv'ede alle conseguenti iniziative les!:islative. 18. Carticolo 21. L. 14 aprile 1975, n. 103 (9/f). e abrogato: 9. Destinazione della Dubbiiciui dello Stato e degli enli pubblici. Messaggi di uriliui sociale. 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla Dubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono ~~uti a destinare alla pubblicità su emiiwJ!..ti televIsive locali.. ooeranti nei territori dei PaesL radiodelj;ui1rone' é.uropèa:, nonché .su emittenti f6i1iChe.. nazionali e locali operanti nei territOri dei medesimi Paesi almeno il 1 j per cento delle - somme stanziate i~ bilancio. per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie .vlla-:--GIi---e~'ti pubblici territOriali. gli altri attienti (9/d) Pe:-iodo sopprt:sso dalJ'an. 3. D_L 19 ouobre t 992. n. 408, ripor.ato al n. ClLIX. (9/e) Comma così modific;:uo daU'an. 3. D.L. 19 ottobre 1992. n. 408, riponato al n. C/LIX. (9/0 Riportata al n. C!XXI. I febbraio 199i , VOCE RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 pubblici a rilevanza regionale quelli econornici, sono tenuti ~.!..e alla pubblicità e locale, compresi a destinare, relati. non diffu~a_j:IL.~.b.~~~._.: nazlonale;--almeno 11 L:J percentO celle somme stanzIate In DllanclO, per te .E_~_l!1.PagD.~_p~,?hIìcita. proprie attlvità; - 'SU ~ài-prom"Oz.iol1e--de-ne emiuenti--telev-isivee .radiofoniche"'locali oceranti nei territori ,dei Paesi dell'Unione. européa (9/g). "-2:-"u PresIdenza del ConsIglIo cel mInIstn d.e. termina j messaggi di utilità sociale ovvero ; di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente camma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l' 1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. 10. Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi ouòòlic:. - 1. Ai telegiornali e ai giornali raaio si applicano le no-rme sulla registrazione dei giornali e periodici conte. ::lute negli articoli 5 e 6, L. 8 febbraio 1948, . n. 47 (10); i direttori cie~ telegiornali e dei giorna/' ", li radio sono, a questo fine, considerati direnori rest:lonsabili. , 2~ Ch\unque si rite:1ga leso nei suoi interessi morali 'o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha dirino di chiedere al conc~ssionario privato o alla concessionaria pL:bblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa a:::mosita rettifica, 'Purché Questa ultima non abbia' conte:1uto che possa dar luogo a responsabilità penali. 3. La reuifica è effettuata entro quarantono ore dalla ricezione della relativa richiesta. in fa. scia oraria e con il rilievo corrispondenti a queili della trasmissione che ha dato ori!:dne alla lesione degli interessi. Trascorso de~to -te::-mine senza che la renifica sia stata effe:tuata. l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi cid c:)mma -":, . 4. Fana salva la compete:n2. dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei di:-itti sog~ettivi, nel caso in cui il concessionario D.'ivato o la con4 cessionaria pubblica rite:1gano c:;e!lon ricorrono le condizioni per la trasmissione deHa rettifica, sottopongono entro il giorno suc:~ssivo alla richiesta la Questione al Garante che si Dronuncia nel te:-rnine. di ~inque .gior::~: Se ii Ga~a~~e ritiene - :: fondata la richles"La di re~tlnca, cues~ u~tlma. 'Ore" ceduta dall'indicazione della ::!",'or:uncia del 'Garante stesso, deve e~sere .~:'as.-:1~ssa ~.nt:'o l~ v~ntiQuattro ore successive alla :::-:):-'.'...:.:1C:3:TI.ea.eSlma. . 5. Il Governo, le .-\mminis::-:::.::cn~ àe~lo Stato, le Regioni e gli enti pubi:>::c :e:-:-itoriaii, per soddisfare gravi ed ecce:ior.;)j: ~sjgenze di 'Oubblica necessità, nell'ambito :::~~:-essato cia dette esigenze. possono chieàere ;::,.:ccn.:essionari pri4 vari o alla concessionaria ::ubb;ica ia trasmissio4 ne gratuita di brevi cOffiunic:lu. De~,i comunicati devono essere trasmessi imr:1e:::iat3mente. 6. Sono fatte salve le àisDosi=:oni di cui ail'articoio 22, primo coroma, ce:b legge 14 aprile ]975, n. 103 (11). ~> C (9/g) Comma cos'I sostituitO prim::l da!I'::lr:. 1i .bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riporlato :Il o. C'LXIV e poi àaU'ar1. J. comma IO, D.L. 23 anoore 1996. n. 545, riportato al n. CiLXXl. ' (10) Riponata alla voc~ STAMP.... (11) Riportat;:! ;:11 n. C/XXI. (1110) L'ori. l. L 31 lugJio 1997. n. 249. riportJ.t.:l aJ n. 1165 290 LEGGo PAG. CILI 181 C Il. Azioni positive per la pari opporru.nità. l, La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiftusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra ì' due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità. 2. I concessionari di cui al comma 1 sono te. nuti. ogni due anni. a redigere un rappono sulla situazione del personale maschile e Femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della for. rnazione, della promozione professionale. dei li. velli e della remunerazione effettiva da trasmet. tere alla Commissione nazionale per la parita e le oari opportunità tra uomo e donna, di cui alla 1egge 22 giugno 1990, n. 164. 12. Registro nazionale delle imprese radiolelevisive. - 1. E istituito il registro nazionale delle' imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al 'Garante.. 2. Sooo:' soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro 1a concessionaria pubblica, i concessionari 'Orivati. le imprese autorizzate ai sensi de2li articoli 38 e 43 cella legge 14 aprile 1975, -n. 103 (11), nonché le imprese di produzione o di distrjbuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impiant.i radioronici e televisivi. 3. .Le modalita pe!"' !'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni Der il suo funzionamento. sono stabilite- nel regofamentO .orevistO dall'ani. colo 36. j contratti stipulati tra la conces. 4. Sono nulli sionaria pubblica. i concessionari "Drivati e le tmprese di nazionalità italiana di 'Oroduzione, di dis'triouzione dei programmi o concessionarie di Dubblicità ouando' una delle 'Oarti contraenti non sia iscritta' nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui-è costituita in forma di socie4 ta per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al coroma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive deC propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono inte. state le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunaue la controllano direttame:ne o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'ob4 bligo di iscrizione si apolica ai soci costituiti fisiche qualora possiedano almeno da persone il :2 per cento delle azioni o quote della società che esercita j'imcresa raàiotelevisiva, delle socie. tà alle auali sono intestate azioni o Quote della societa che ese:-cita l'impresa ovvero àella socie. - tà che comunque la controllano direttamente o indirettamente, 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità radiof<?nic~ da trasmettere mediante ~Ji impianti e televisivi privatj si applIcano le norme dI CUI al comma 2 del1'anicolo 17 (111a). C/LXXII, ha abrogato tutte le àisposizjo~i conc~rne:"J.ti 13 tenuta e !'org::mizzazione del Reg:ist~O nazionale .della ~t~pa e del R~gistro nazionale deile ,Imprese r;:!dlO~elev1slve, ivi comprese quelle contenute ne! presente :lrtJcalo, ottobre 1997 PAG. LEGGE 182 C/LI C VOCE 290 , RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 13. Trasferimenri di proprietà delle imprese ra. dio televisive e relative comunicazioni. - l. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni tr,:-sf~ri~er1to.a qu.als~a~i, titolo. delle imprese costItuIte m forma md1V1QUale ovvero di azioni o quote di società so~gette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolO 12, comma 2, che interessino oiù de! 10 per cento del capitale sociale e quando suc:essivi trasferimenti di qua. te inferiori allO oe:- cento abbiano SUDerato tale limite; tale Jimite e ridono a] 2 :DeI"' cento Der le società pc:::- azioni quotate in' borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legg~ da entrambe le parti inte. ressate entro dieci giorni da! trasfenmento. 2. Nella comunic:JzJone devono essere indicati l'oageÙo de! tr:3.ste:-i:ne:1tO, il nome o la ragione o denominazione sociale de!l'ave~lte causa, nonché)l titolo e ie ~~:mCizioni in base ai quali il trasrerimento e e~:re!:i....: i....: ce: DreSente a!Licoio si ap. 3. Le disDosizioni licano in oe:n1 C:lSO ai ti-asre:-irnenti Del'" effetto dei quali un -sine:ojo soggetto o più soggetti colle.:.gati ai sens~. cie~!.:li:j~?ìo 2.359 del ~odice. civile '.venaano a Q!s"WOr7e Cl una Quota al capitale o di proorietà sc'Oe:-iore allO pe:- cento. 4. Lè disDosi;::on: ce! :>resente articolo si applicano altres; ai ::-:lsre:-:mento di azioni o quote delle società i::tes~:l:a:-ie di azioni o quote di società sogge:::e ail"ooDiigo cie!l'isc:-izione di cui all'articolo 12. ':::H;1r:la 2. 5. L'efficacia ce: ::-asre:-imenti di cui al presente articolo, anc:,e ::-.:;. le parti, è subordinata alla iscrizione :-::e::-ez!st:-o di cui all'articolo 12. 6. Le Dersone ::si:::1e e ìe società che controlla. no una 50cie::2. sogge::a all'obbiigo di iscrizione di cui all'articoLo 1:. :Or::lma 2. anche attraverso -intestazioni fici....: i....::e celle azioni o delle quote per interposta ?e;sClr:2:. nonché att:-ave!"so socie. tà direttame;1te o inc::-e:tamente controllate o colleaate, àevor.o ':3.:7le :ornunicazione scriti:a alla so~ietà com::-oiiata e::i al Garante entro dieci O'iorni l'ac:;;! , , o dai :1e~wzio che determina . . . dal fatto aUlSlZl0ne del cont.,ollo. " . 7. Deve esse:-e d::l!a altresì comunicazione <>critta, nei te~ini di .:ui al comma 1. àeali '~:cordi, parasoc:ali o Ci. si~dacatO. d~. v<;no. &~ I soci ai socie:::. ODe:-.:;.ntl nel senon ClsclDlInatl r.::ialla presente jegg~: nonch~. di ogni. modIfic~zio'-..ne intervenuta neg!1 ac.:ordl o DaItl "Wreaettl. Le comunicazioni ce...:-ono :::ssere effeti:u;Ùe da pane di coloro che s::::>uiano l'accorào o DarteciDano . C alla istituzione èei sindacatO. - 14. Bilanc: ce: concessionari. - [1. I concessionari privati e :.:1.:onc~ssionaria pubblica devono presentare ai Gar:lDte, entro il ..31 luglio di oani anno, i :,,'oori oiianci redattI secondo il ~oòello apDro~'ato con decretO del Ministro delJe poste e delle te:ecornunicazioni, di concerto con il Ministro dei tesoro. da emanarsi entro tre mesi dalla data di ent:-ata in vie:ore della .cresente legge, seni LO il Garante. 2. AI bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con ]'indicazione deU'imprésa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acouistati, ovvero. se autoDrodour, con l'indicazione .delle somme destinate .alla realizzazione di programmi originali; sono altresi allegati i dati -relativi alla pUbblicità tr,asme~sa, con l'indicazjone delle imprese conceSSIOnane e dei relati:vi Droventi. alle sponsorizzazioni, nonche un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a Qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore Idei concessionari di cui al com~a l; 3, La c.oncessionaria pubblica, i concessl\:~n~n privati p'er radiodiffusione sonora o ~elevl~J'~a in ambito nazionale. nonche i concesslonan m ambito locale che realizzino ricavi annui sUDeriori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancib a società aventi i requisiti di cui all'articolo' 8 del decreto del PresIdente della ReDubblica 31 marzo 1975. n. 136 (12). all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale Der le società e la borsa. Tale obblis!O àecorre dan'eser. cizio succeSsivo a quello in cui. rispettivamente, hanno ot1:"€:nuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo SODra indicato. 4. Nel caso di falsità nei bilanci si aPDUca la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile] (Il/a). I 15. Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei conce.s.sionan. - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di 'massa è fatto divieto di essere titolare: a) di! una concessione Der radiodiffusione televisiva 'in ambito nazionale, Qualora si abbia il controllo di imDrese editrici. di quotidiani la cui tiratura annua- abbia SUDerato nell'anno solare precedente il 16 per ce:1to della tiratura com. plessiva :dei giorn.ali quotidiani in Italia; .,. b) di più di una concessione per radiodufu~ sione televisiva in ambito nazionale. qualora SI abbia il controllo di imDrese editrici di Quotidiani la cui tiratura super(l'8 per cento ~ella tiratura comolessiva dei giornali in ItalJa; c) ai' più di due concessioni per radioàiffu~ sione televisiva in ambito nazionale, qualora Si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura com'Olessiva sia inferiore a Quella prevista àalla lene:-a b). ~ 2. Gli: atti di cessione, i contratti di affino o affidamento in o-estione di imprese ooer2..J."1ti nel settore àelle co~unicazioni di .massa. non che il trasferimento tra vivi di azioni. partecipazioni o Quote di società oDeranti nel medesimo settore sono nulli ove, per 'loro effett<?, uno stes~o so£!:. e:etto, anche attraverso soggettl controllan o col. fegati realizzi più del 20 per cento d~l1e .ris,?rs.~ complessive del settore d.elle comunlcazlOOl Ql massa opiù del 25 per centO delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti comclessivi. . 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione dil massa si inte!1dono i ricavi derivanti (12) RiDonaw :::dla voc~ POSTE. TELEc;:r:...FI E TElEFONL (12101)Abrogato àa!l"ar:. I comma -l6, D.L 23 ottobre 1996. n. 345. ripor:ato ai ~. C/LXXI. 1166 , ":;-. -. ottobre 1997 - RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 vendita di quotidiani e periodici. da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbona. menti a giornali. periodici o emittenti radiote!evisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguar. danti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto. a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri tito. lari di concessioni, non possono superare il 25 per c~nto del numero di reti naziqnali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre (l2/b). 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o colle2amento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di QUote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del.codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi ra. diofonici o televisivi esteri di cui a:zli articoli 38 e s~guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 (13), e'successive modiricazioni. equivale a titolarità di una concessione Der la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. [Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono pre. sentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno. i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari Cr1vati. con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'arti~ colo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (13). Tale docume11to è com'Dilato sulla base di modelli, approvati con le rno'dalità previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i auali sono stati stipulati i contratti. le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagame:lli eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'acce~a. . mento dell'osservanza delle disposizioni della presente leggej (13Ja). 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi àeH'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (13), si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti d.i imprese concessionarie di pubblicità. queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali. o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggeni controllanti o collegati; eventuali ulteriori con. tratti stipulati dalle imprese concessionarie di Dubblicità di cui al presente comma devono ave. re per oggetto pubblicità da diffondere con mez. zi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cendalla I~~~ . '-- G (12/b) Con st:~tenzn 3.] dicemore 1994. o. 420 (Cazz. Uff. 14 dicembre 1994, o. 31 . Se:-ie speci.o.le) la Cone costituziooale ha dichiarato !'iUegittimit3 costitUzionale det1'ar:. 15. qu.o.rtO com ma. ne:lI;;!.parte relativa alla radiodiffusiooe te!e. visiva. (l3) Riponal:J. al o. C/XXI. (13ln) Comma abrogato dall'~n. 1. comma 46. D.L, 23 otto. VOCE LECCE PAG. 290 C/LI 183 C to degli investimenti pubblicitari complessivi dell'~nno precedente. Le stesse disposizioni si apphcano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per- la radiodiffusione sonora e televisiva o che siano ad esse colleaate. I contratti stipulati in difformità dalle noorme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari orivati e la concessionaria pubblica sono tenutI all'osservanza delle legai e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere . dell'ingegno, 9. E vietata o di carattere la trasmissione di messagai ~ cifrati sublimale. 10. E vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza aratuita.o .p~rnografiche, che ~nduc~no ad atteggiamentI dI Intol1eranza basatl su differenze di razza. sesso, religione o nazionalità. 11. Efibmunaue vietata la trasmissione di film ai qu.a-li sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblIco oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui aJ comma Il del presente articolo si aoplicano le sanzioni previste dal!'ardcoio 15 delIa le£ge 21 aprile 1962, n. 161 (14), intende11cosi per èhiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne integralmente ne parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari. privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi dirino e il concessionario, pri.ma che sia trascorso un termine ài due anni ciall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno ae2li S.tati aDPartenenti alla comunità economica-europea;' nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il re~olarnento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa àeroga a tale obbligo. 16. Le disposizionC di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acouisito i diritti alla utilizzazione antecedentemen"re al 30 giugno 1990. a Capo Il - Norme per la radiodiffusione privata. 16. Concessione per l'installaz.ione e Z'eserci:.io di impianti di radiodiffusione sonora. e televisiva privata. - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte cii soggetti diversi dalla concessionabre 1996. n. 545. riportalo al :1. CLXXl. (14) Riport3l.o. alla' voc~ CINE TOGRAF1A. ':.. 1245 febbraio 199i PAC. 184 C LEGGE VOCE CILI 290 RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 ria pubbHca e subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione può essere rilasciata per .l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed e rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza. }'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti. nanche gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata- per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere com... .,rciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi .. -. ; .8.-e-.-9 ...5. La r~diodiffusione sonora a carattere comur...:ario è caratte.rizzata dall'assenza dello scopo \i:i lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosèiute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società. cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) àell'articolo 26 àel decreto legislativo del Capo provvisorio del10 Stato 14 dicembre 1947, numero 1577 (15), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che j quali si obblighino locale, ai soggetti predeni a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per centO (15/a) dell'orario cii trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e l~ ore 21. N-on sono considerate proO'rammi origi1i autoprodoni le trasmissioni di Srani musica- ,. intervallate da messaggi ç ommenti del conduttore , ~;, così come indicato . il'articolo 36. pubblicitari da brevi della stessa trasmissionel regolamento di cui - 6. Non è consentita la trasformazione della concessione Der la radiodiffusione sonora a carat1ere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La concessione pe~ la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale DUO essere rilasciata esclusivamente a società. di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati aPDartenenti alla Comunità. economica europea. co~ capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per ogO'etto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 mfÌioni di lire se ha per oggeno la radiodiffusione sonora. (15) Riportato alla voce COOPERAZJONE co~cessione per la radiodiffusione ~/"'f\Lain ambito locale può essere rilasciata sivamente (1. a) persone ftsiche, in possesso della cittadinanza itali~a o eH uno degli altri Stati appartenenti alla Gomuni tà economica europea, che prestino cauzipne per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36; b) enti:di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appanenen'ti alla Comunità economica europea, che prestirio cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36; c) socibtà costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità. economica europea. ad esclusione delle società. semplici. con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambi~o ~ocale a carattere commerciale può essere rila$ç..ii3.ta esclusivamente ai sog&etti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli 'obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 10. Le società richiedenti la concessione devono possed~re all'atto della domanda i requisiti di cui all'.articolo 17, commi 1 e 2. 11. La concessione non PUQ esser-e rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività. radio televisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.! 12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici. a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non può, altresì essere iilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla ,égge 27 dicembre 1"956, D. 1423. (16), e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di' sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società. di capitali, si ha riguardo alle persone degli amminisiratori. Per le altre società si ha riguarào alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle: concessioni previste dalla presente legge si atmlicano le disposizioni di cui agli articolI 10, l{J-ois, 10-Ier, fO-qUQler e 10-quinquies della leg(7e 31 maggio 1965, n. 575 (16 ., e succes. sive mo&ficazioni, nonché dell'artico o 24 della legge 131settembre 1982, n. 646 (16). 16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 pe!" cento del totale delle concessioni assegnabil( in ogni ambito o bacino sulla base delle Frequenze dlsponibili. 1'7. Il r'Uascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della / E COOPERATIVE. (t5/a) Per la variazjon~ delJa percentuale vedi. anche. l'an. l. comma 17: D.L. 2.3 anaore 1996. n. 545. ripon::Ho ai n. C/LXXI. . (16) Riportata alJa voct= SICUREZ2..>, PUBBLJCA. 1246 !". televiesclu- febbraio 1997 , '-" VOCE RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE 290 L 6 agosto 1990, n. 223 c potenzialità economica. della qualità della programmazione prevista e: dei progetti radioelettri. ci e tecnologici. P~r i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tie. ne anche conto della presenza sul mercato. delle ore di trasmissione effettuate. della qualità dei programmi. del1e quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti. con particolare riguardo per i sogcreni ammessi ai benefici di cui all'anicoio Il deila legge 25 febbraio 1987, n. 67 (17). del pe:sonale dipendente con panicolare riguardo a quello con contratto, giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In 'sede di rinnovo si tiene altresi c:mto delle even. luali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con re. golamento di cui all'articolo 36, sono stabiliti re modalita ed o!2:!1i - a1::ro elemento utile per il rilascio e De:- il ...innovo della concessione. 18. E. comunaue :-ecuisito essenziale per il rilascio delle conc~sslOrii in ambito locale l'impegno dei richied.e:H~ a destinare almeno il 20 per se~tlm2.nale all'in-cento della v!'"o2rammazione formazione. 2i C~! almeno il 50 :::er cento all'infonnazione iocale. :lotizie e servizi, e a programiocale di caratte. mi comuncue iez3:i alla realta re non com!:1e:-:::ale (17ia). 19., La conC:::SSione in ambito nazionale è rilasciata con :iec:-~~o del Ministro delle Doste e delle telecoITll'::llC:lzioni, sentito il Consiglio dei ministri. 1-2 c:mc:::ssione in ambito locale è riia. sciata con o:::c:-::::o cel Minist:-o deile poste e delle teleccmu:llc::1.zioni. 20. L'ano ::1[; c:.:.! viene rilasctat2. la concessione a soage~:: non :itolar: di impjan~i già in funzione alTa dal3. é: ::::1t.ala in vigore della presente legge stabiìis.:~ ur. :e:-:nine, non superiore a ceno tottanta szior:1i. e:-.:ro cui àeve avere inizio la regolare ~ras::ussione ai programmi. 21. La c::mC:::SSlone ?revista ne! presente Capo si estingue: a) pe:- s'::J.de~::~ del termine di durata, ove non ve:1sz:J. ~:..:1o\'at2.: b) pè:- :-:nu~c:a del concessionario: c) De!' :71orte o sooravvenuta incaDacità le23sia una le del titoia!'"e 0, :'le: caso in cui titolare persona szit.:.:-:dic3.. ouando Ques:a si estin2:ua; - d) pe:- dic:uarazÌone o- di "fallimento. 22. La pe!'éita dei requisiti oggettivi o sog~ettivi previsti caìl3 ?resente legge comporta la aecadenza della (;~r:cessione. 23. Ai fini de:ia concessione Der la radiodiffusione sonor:J. in 2!7loito locale non si applica la condizione de! limite minimo di caDitale sociale di cui alla le:te:-::. c; del comma 8' del presente articolo. 17. DisLJosi.::.:on.: suile soc:e!à rirolari di conces. sione e sui :rasierimenri. - l. La maggioranza delle azioni o èe!ie Quote deile società concessionarie private cos~iniite in forma ài società per azioni, in ac:::omandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunaue un numero di azioni o quote che consenta il controJlo delle società stesse o il ioro coilegamentO. non può appartene. re O in qualunque modo essere intestata a perso- !.ECGE PAC. CILI 185 C ne fisiche, giuridiche, società. con O senza personalità giuridica, di cittadinanZa o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o iridirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai prece. denti periodi relativamente alle societa estere non si applicano nei confronti di societa costituite in Stati appanenenti alla Comunità. economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità ita. liana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea. 2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni. in accoman. dita per azioni o a responsabilità limitata, la mag~ioranza delle azioni a ven ti diri tto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche P' a società. in nome collettivo o in acca- manc;iiia semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità. limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni Quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione ài cui all'anicolo 12, comma 2, o che siano intesta. tarie di azioni aventi diritto di voto o di ouote delle societa che esercitano le imprese anziàette, sono equiparate alle per-sone fisiche. 4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, e nullo. E parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azio. ni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disDosto del comma 2. 5. Nei casi di trasferimento: a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del caDi tale sociale o più del 2 per cento se trattasi ai società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'anicolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà supe:-iore allO per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessio~ ne, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imDrese Lndividuali il titolare delle quali era in possèsso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della conc:::ssione con la stessa scaàenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante. ~}Norrn:e sugli impianli e. le radiofrequ.er..:e 1. Il MInistro delle poste telecomunicazioni potrà, in considerazio- ~ncessionari. e àelle - (17) Ripon:.:H:l ::dl:l \'oc::: E:-ITE :-IAZIONA1.E l'f.R L.'" CELLUlOSA E PER LA C.~RTA. (li!::>.) Comma co:;i SO$t!tuÌtO òall'::1rt. t. comma 21. D.L. 23 ottobre 1996. n. 545, riportato ::11 n. C/LXXI. 124i febbraio 199i 'PAC. l£GGE VOCE 186 CILI 290 C RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 , ne del1e fjnalità di cui ai commi 9 e 10 dell'arti. colo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. 2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute. prescri. ve le necessarie modifiche, fissando altresÌ un tennine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono ess"ere à,pportate. 3, Si applicano ai conc~ssionari privati le nar. me concernenti la protezione delle raàiacomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del 'o di cui alla legge 8 aprile 1983. n. 110 (18), ~_~idisposizioni sono estese, in quanto applicabi. r,.. alle bande di freque:1Za assegna te ai servizi \..:.) polizia ed agli altri se~izi pubblici essenziali. 4. In caso di.' pubblica eme:-genza e per un periodo di ,tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri. su proposta dei Ministri della dIfesa. dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni. può di. sporre che le radiofreaue!1ze assegnate ai concessionari privati siano temDoraneame:1te utilizzate dai competenti organi deDo Stato che ne abbiano necessità. 19. Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffu.sione sonora e televisiva privara. Der la radiodiffusione televi- 1. Le concessioni siva in ambito iocale- rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bac:r.o di utenza e a tre con riferimento a òacini di ute:1za diversi; in tali bacini, che possono esse;=-e contigui. purché nel loro insieme compre:ldano una Dopoiazione non superiore a 10' milioni ài abitanti. è consentita anche la programmazione unificata si. . all'intero arco della giornata. Entro tale limi. _. di popolazione il numero dei oacini contigui r\}.ò essere esteso fino a qU3t!:"O:leD'area me:-i\:.:.k>nale. 2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rihisciate al medesimo soggetto non possono essere in nume::-o supe:-:ore a una all'interno di ciascun bacino èi L.::e:l::::' e a sette complessivamente anche pe:- b~c:;:j .:ontigui, purché nel loro insieme comprenc;mo una popolazione non sUDeriore a 10 milioi&l ci abitanti: e consentita la "Drogrammazione a:1c~e unificata sino all'intero arco della giorn3.!'::'. 3. Chi ha ottenuto la concessione ':)e;- .::ldioàifj può ottenere fusione televisiva di cui al comma ]a concessione per radiodiffusione sònora in ambito locale a condizione che per io stesso bacino di utenza il numero delle domande De:- ii settore radiofonico non sia superiore al numero di fre(18) Riportata 1248 alb voce i - quenze da assegnare. Alla stessa condizione chi fu già ottenuto una concessione per radiodiffu. sione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 4. Non si' può-essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllai o col]egarnento, ai sensi de!1'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche nori societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'anicolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti. I . 20. Obbl~ghi concernenti la programmaz.ione dei concessionari. - 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale ~~no tenuti a trasmettere programmi per non rne:no di otto or? O"inT'T1ali~e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su que. st'ultimo limite si calcola la percentuale di pro. grammi infonnativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. 2. I concessionari privati per ]a radiodiffusione sonora e teìevisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno d.l novanta ore ::.t:U~Hl"ana-rr:-3, Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 4. I concessionari privati devono tenere un re. gistro. confonne al modello approvato con decreto del Ministro delle pOSi:e e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disDosizioni dell'articolo 2215 del codice civile, cui d'evano es~ere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi. nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. 5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazio. naIe sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio. 21. Autpriz:;:azione per la trasmissione ài programmi in, coniemporanea. - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di conc:::ssionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. N..w1C;AZ10NE"'-ERE."'. febbraio 1997 '/' J.p J.: l'.~ ef"" te> ' ço I RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni infonnative per eventi eccezionali e non Dreveciibili secondo !e forme previste da! regolamento di cui aH'articolo 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del pre. sente anicolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. (."- c delle conces22. Canoni e Ul.5se. - 1. I titolari sioni per radiodiffusione a carattere. commerciale e delle autorizzazioni previste' dal presente CaDO sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinaue milioni: b) per le concessioni :per raòÌodiffusione televisiva in ambito locale: lIre ve:1ti milioni (18/a); c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinaue milioni cer oe:ni bacino di utenza sonora previsto dal piàno d! assee:nazione fino ad un massimo di lire cento milionI; cl) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in. ambito nazionale: lire ve:lti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione (18/a); e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di croe:rammi televisivi: lire cincue milioni De: ciàscuno dei bacini di utenza se.rvitì (18/a);. di cui all'articolo 21 T') per le autorizzazioni concernenti la trasmissione di programmi radio. fonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti. 2. I concessionari privati cer la radiodiffusione sonora a caranere. comunÌtario sono obbligati al vagamentO dei canoni di cui al comma -1 e cielIe tasse di cui al comma 6 nella misura ciel 25 per cento. 3: L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornatO ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. di concerto con il Ministro del resoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio' Dreceaente. 4. I canoni di conc~ssione di cui al comma l sono versati. entro il 31 2:e:maio di ciascun anno, a favore dell'Amminisi:razione delle poste e delle telecomunicazioni con imoutazione ad apdi. previsione dèlpositO capitolo dello stato l'entrata. o l'autOrizzazione ven. 5- Ove la concessione gano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovutO è determinatO in proporzione àei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le aUloriz(l8/a) Il D.M. IS febbraio 1994 (Gazz. Uff. 11 aprile 1994. n. 91) ha disposto t'aumento dei c:monj nella misura del 16.9% a decorr-e,e cai 10 agOSiO 1993. Successivame:ne 1'J.rt. 2. D.M. 7 maggio 1997 (Cazz. Uff. 23 se:te;norec 1997, n. 222) hJ. aume:1tJ.to i ç:moni. a decorrere dai l agos;:o 1996. del 13,5%. (19) Riponato :1I1a voc~ CONCESSiONICOVERNATIVE(TASSE SULLE). (20) Aggiunge !:l !e:I~;.I. c.bis} al comma ::: del!'art. 65. D.P.R. 22 dicembre !986, n. 917. (21) Riportata alJa voc~ E:"ITENAZ!Of'lALEPER L-\ CEUUl.OSA E. l'ER L... CARTA- (21/a) Commu cosi sostituitO dall'arto I, D.l. 2i aeosto ]993. n. 323. ripor::uo :li n. ClLX!V. V~di. anc:,e,l'an. ~5, comma 4, L. 23 dic::nore 1998, n. ~48. rìpor;:ata a]b 1067 VOCE 290 LECCE PAG. CILI 187 c zazioni di cui all'artico]o 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reit~rativo. 6. Dopo la voce n. 127 delJa tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (19), e successive modificazioni. sono aggiunte !e voci riportate nelJa tabelJa alJegata. 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impiatlti di diffusione e ài collegamento. 23. - l. Misure di soslegno della . ... ...' radiodiffusione. (20). 2. Le Regioni. con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comLU1itario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei' costi di installazione e gestione àegli impianti. 3. :-\i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati ce: la radiodiffusione televisiva locale di cui all~rticolo 32, che abbiano regisuato la testa:::a televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi iniormativi autOproàotti su avvenimenti politici, relisdosi, economici, sociali, sino. culturali, S1 aoplicano i benefici di cui dacali al comma l àell'articolò. Il della L 25 febbraio 1987. n. 67 (21), così come modificato dall'articoio 7 della L. 7 a2:osto 1990. n. 250, nonché aueili ài c':.lì a~di articoli 28, 29 e 30 àella L. 5 agosto 1981, n.-416 (21), e successive moàificazioni eà integrazioni (2lia). 24. ReIi della concessionaria vu.oblica e con. Irolio di imprese coneessionarie di puòolicilà. 1. Con l'ano di concessione di cui all'articolo :5 àella legge 14 aorile 1975. n. 103 (22), possono essere assentite alla concessionaria puÌJbl1ca tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto àai Presidenti del Senato della Repub. blica e àella Camera dei deputati. una rete raciiotonica riservata esclusivamente a trasmissioni àeciicate ai lavori parlamentari (221a). 2. Le imorese concessionarie di oubblicità che si trovino in situazioni ài controllo. o collegamentO con la concessionaria Dubbiica oossono- raccogliere Dubblicità anche -cer tre reù radiofoniche della concessionaria stèssa. 3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo dl imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano in esclusiva o comunaue abbiano .accolto nell'anno vreceàe:lte oltre il 50 per cento del fatturato puoblici. tario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si consiàera, agli effeni delle norme voce ,A~'IIIMINlSTR..AZIO/'lE OEL P.'\.TRIMOf'110 DE!.LO STATO. E. CONT,"B1Lrr.~ GENE.RALE (22) Riportata al n. CJXXl. (221a) l'ar.. 1. L. D àic:mcre 1996. n. 666 (Gaz:.. Uff. 30 ciic~more 1996. o. 304), in mate:-ia di !rasmissione radiofonica delle sedute parlame~ltari, ha casi disposro: ..Art. 1. 1. Le somme. dovute per effe!to della convenzione tra il ~'1inis;:ero delle posre e celle tele::omunicJ.Zioni e la Centro dì produzione S.D.a. apcrovata con decre!o ministe:-iaie il 21 'novembre 1994 ~d avente ad oggetto il servizio di tra. smissione radioronica de!le sedute Dariame:Hari. non utiiiz. late e:Hro il 3] dicembre 1996, sortO mantenute nel contO dei residui del capitolo 1099 delJo statO di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicJ.zioni per essere utilizzate ne!l'e:sercizio successivo... febbraio 1999 PAG. LEGGE 188 CILI VOCE C della della RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 290 presente legge, equivalente alla titolarità concessione di cui all'articolo 16. I parte dello stesso propria residenza ..,: sog~etto nei o airnora. luoghi adibiti a - 28. Consiglio qon.sultÌ'Vo degli utenti. l. .E istituito presso l"Ufficio del Giirante un Consig-110 consultivo degli utenti composto àa membri no. minati dal Garante tra le associazioni rappresen~ 25. Consialio di amministrazione della concestative delle categorie di utenti radiotelevisiv1 e di ammin~;. sionaria puCbiica. - [l. Il Consiglio tra esperti. scelti in base alle competenze in ma. strazione della concessionaria pubblica è nomite!""1a di difesa degli interessi degli utenti. nato dalla Cornrnissione parlamentarI:: per J'inài2. Il Garante è tenuto ad emanare un regoiarizzo aeneraìe e la vÙ:Ùlanza dei ~ervizi radiotelemento che1detti i criteri attraverso cui proceaere visivi Qsubito dope la ~costituzione di questa <:1.11'1- alla nomina dei rappresentanti di cui al comma niz!o della le:rislat~ra. l fissando il numero dei consiglieri e le norine 2. 11 Consie:llo di amministrazione dura in caridi funzionamento (24). ca per l'intera durata della legislatura. 3. Il comma 2 dell'articolo 6 dei D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (:3), conver:l';o, con modificaziaTITOLO III l1i, àalla L. 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato] (23/a). Diffusione via cavo CaDO . lI! - Norme per la concessionaria :.io pubblico del servi. 26. Riserva a favore di opeie comunitarie e nQ':".';"mali.- [1. A decorrere dalla àatz. di rilascio "'la concessione la concessionaria pubblica e i encessionari pri~ati nazionali deyorio rjSe ;vare. (Y relaziÒDe alla direttiva del munità etiropee. del 3 :ottobre alle opere 'e,uropee. sul tOtale ogni anno àBa trasmissione di COIl'si!:dialàelle Cc. 19189 (81/552.1CEE), d~ ter;:1po dedIcato fpm 'nematografi. , ci, le se'ZUent,i per-cenruali: a) nen triennio; h) non meno del ,40 per le '. me~o successivi. del '51 '.: to per / pt;r cento I .rrv~ il primo per gli anni 2. La percentua:l,e per~.'" priw..6 pi~nnio.. q.uaìo. ra no~ P?ssa .~sser;,e ~~L:1?~!a-.:£.€r msufflclenz~ quanntatlva Ql pr0'9-uf-~ne. e!-lrope:'l. n~n dovra comuncue essere i~lOre' a-"aueila :Llsultante nell'anno precedent~, entrata in 'vigore della pre~ . sente legge. ,I. .3. Alle oper~ 9' or~~~~i-taliana de;,e esse.-e nservato non m/ o de~Q per cento ael tempo di trasmissione ffeuivarrre!1te destinato alle oDeD. re europeee peI"een.tuale, per quanto 'ri. 5!:uarda i fH {cin un minimo di un ato~af1 Quinto deve éssere\ rthuit da O'Dere . .prodone ~ " - negli ulti il ciHqu~ ah.ni. - 4. Son9""~ns~(.lera.t~ fitrn c.ìnert?,atografi~i quelli )ooscil..Ji tah èiaglhorganl com:petent1 lD mate. if;l ~i "c1nématog.ràfia di ciascuno "'-$tato àeiIa Co. ~lta économIca "t(uropea. 5.;P i programmi...aella conces.sionaria pu~~ blica i lingua tedesca,. francese, slovena e ladl~ na' l riserva di cui al comma 1 comprende alt're produzioni. acauisizioni e lavoraziòni del~ ìa Svizzera, de!l'AustrIa e della Jugoslavia) (23/b). ~ 27. Norme sul canone di abbonamenco. 1. A decorrere dallo gennaio dell'anno successivo a auello di entrata in vigore della Dresente leg5!:e ~ soppresso il canone di-abbonameI1to suppletlvo dovuto dai detentori di aDParecchi atti o adatta~ bili alla ricezione di trasnÙssioni televisive a co. lori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aDrile 1975, n. 103 (23/c). 2. Ì1 pagamènto àel canone di a.bbonaI?ento alla televisione consente la detenzIone dI uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da (23) Riportato al. n. CJXXXIX. (23/a) Abrogato ciall'~rL 5, L. 25 giugno 1993. n. 206, ripor. tat::1 al n. OLXIlI. (23/b) Articolo abrogato ciall'art. 12:!. riportata al n. CJLXXXII. 1068 2. L 30 aprile 1998, n. 29. Deleg9';'1. Il Governo è delegato ad ema. nare, entro:' sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competent~ Commissioni pariame:nari, uno o più aec~et! aventi va19re di legg~ ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo Il della legge 14 aprile 1975, n. 103 (23/c), conce:-nenti gli im. Dianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l'osservanza dei se2:uenti criteri direttivi: a) la 'distribuzione ai programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è suborài~ nD.ta ad autorizzazione rilasciata dal Ministe:-o delle poste e delle telecomunicazioni; b) la .durata dell'autorizzazione, ì requisiti Der onenerla e gli obbli2:hi dei. sog2:etti autorizza. ti sono fissati te-nendo cento di quèlli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge; c) i richiede:1ti l'autorizzazione devono servirsi dei ìnezzi di telecomunicazione dei gestori del se~izio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'ese:-cizio delle reti e degli impianti sono oggeno di aDDosÌ!e concessioni; d)- allo scopo di evitare interferenze e àuplij rapporti con cazioni devono essere disciplinati i 2:es1.;ori di reti e servizi di telecomunicazione, no-nche le modalità ài distribuzione dei program. mi agli utenti; ef il titolare dell'autorizzazio~e sarà tenut~ al oa2:amento di un canone e dI una taSsa al con'cessione C10vernativa il cui ammontare è àa àeterminare in correlazione a quelli stabiliti per 1e analoghe concessioni rilasciate per la radiodif. fusione. 2. Le autorizzZ1zioni di cui al Dresente articolo sono equiparate alle concessioni ai se:1si e per !ZIi effetti' di cui agli articoli 15 e 19 della presen. te legge. - TITOLO IV Sanzioni 30. DisDosizioni penai!. - 1. Nel caso di tra. smission~' radiofoniche o televisive che abbiano (23fc) Ripon:lta al n. C/XXI. . (14) [J regolamento approvatO iJ 12 settemore 1990 (Gazz. Uff. 18 senembre 1990, n. 218) è riportato alla voce E:-m :-.'AZIONALE PER LA CEU.UlOSA E PER LA CARTA- febbraio 1999 .. RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da è l'uloro dele" ata al controllo della trasmissione nito con l'articolo ,L..:" ie 2ene previste dal primo comma . 528 del codice penale. cel- 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (25). 3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario .ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi l e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita De!' tale reatO diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai SOg. Retti di cui al comma l le sanzioni previste dal. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , l'articolo (25). 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, nume. ro 47 (;26). Per i reati ai cui al comma 4 il foro competente è detenninato dal luogo di residenza della persona offesa. 6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del àecreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive moaificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui aszìi articoli 12. 13, 14, 17 e di cui al comma 2 d€dl'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si a-eDlicano agli amministratori della società titolare' ai concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per se!"VÌzio pubblico o che comunque la controllano direnamente o indirena. mente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. (26). 7. 31. Sanzioni amministrarive Garar7.!e e del Mirzisrro delle di comve!erzza dei DOSle e delle leleco- (..~..:. municaz£oni. vanza delle - 1. Il Garante: in caso di inosserdis'Oosizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10,9, 20, 21 e 26~ disDone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni (26/a). 2. Trascorso tale tennine o ouando le 2iustifi. cazioni risultino inaàeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dalcomportamento illeginimo entro un tennine non suueriore a auindici . giorni a tal fine assegnato. . 3. Ove il comportamento illegittimo persista oitre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata. incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica- di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10. ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'anicolo 8, comma 10, VOCE 290 LEGGE PAG. CILI 189 C da 8 a 15 dell'articolo 15, il e di cui ai, commi Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al coroma 4 dell'articolo 10, salvo diversa detenninazione del Garante ove ricorrano giusti. ficati motivi (26ia). 4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione deile norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previ. sto, le norme contenute nel capo 1. sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (27). 5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecento sessanta cinque giorni il Garame dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone .la revoca della concessione o dell'auto. rizzazione. 6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni vreviste dal comma dell'anicolo 15 per fatti diversi dall'au. mento delle tiqnure o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fanurato dei propri mezzi. nonché i limiti di cui al comma 4. dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli aui necessari per ottempe. rare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 7. Nel caso di inosservanza dell'invito il N1inistro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su -erODosta del Garante. 8. Il Ministro àeI1e poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle vrescrizioni contenute nel re201amento di cui all'articolo 36 e nell'ano di concessione o autorizzazione. disDone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati. assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindi. ci giorni a tal fine asse2nato. lÒ. Ove il componamerlto illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi. la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per . un periodo fino a trenta giorni. 11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in Quanto non diversamente previstO, le -norme contenute nel capo 1. sezioni I e II. della legge 24 novembre 1981, n. 689 (27). 12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone. r (25) Riportata alla voç~ STAMPA. (26) Sostituisce l'an. 195. D.P.R. 29 mano 19i3, n. 150. rioon.ao aUa .voce: POSTE. TELECR.'\F! E TEl!:FONI. '(26/a) Comma così modificato àall'ar:. S. D.L. 27 agosto 1993. o. 323";' riportato a! O. C/LXIV. (27) Riponata alla voce ORC[NAMENTO C:UDIZIARIO. 116i ottobre 1997 PAG. LEGGE 190 CILI c VOCE RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE 290 L. 6 agosto 1990, n. 223 nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un pe~ riodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. 13. 11 Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; c) di proposta del Garante, fonnulata ai sensi dei commi . 5 e 7. ' 14. Ove la condanna penale o la perdita dei reauisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito en. tro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di ,:ui all'articolo 12. 16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche (<.'.Garante e telefoniche segnalano senza ritardo al ed al Ministero delle poste e delle teleco- municazioni le. violazioni alle dis"Oosizioni richia. . mate dal. presente articolo. 17. Le'somme versate a titolo di sanzioni ammi. nisuative per le violazioni previste dal presente articolo spenano esclusivamente allo Stato (27/a). TITOLO Norme transitorie V C 27/a) Per la riàuzjone. in via transitoria, ad un decimo de le sanzioni orevÌste dal Qresen[e art. 31. vedi l'ano 3. L 31 luglio 1997, n. 249, 'rÌooft:J.ta al n. CJLXXII. (271b) Vedi. anche. "art. l. D.L 19 ottobre 1992. n. 407. riportato al n. CJLVIII. Per la proroga del termine di cui al c:omma t, vedi ]'::m.- 2. D.L. 27 agosto 1993. n. 323. ll68 I servizi di! navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi; interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelenrici degli im. pianti. : 3. I pr~vati di cui al comma 1 sono autorizzati a prosegilire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni da:lla data di entrata in vigore della presen. te legge çomunicazione contenente i dati e gli ele. menti previsti dall'anicolo 4, comma l, del decreto-l~gge 6 dicembre 1984, n. 807 (28/a), convertito c9n modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previ. ste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzena Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. ! 4- È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al: presente articolo di freauenze non indi. spensabifVper l'illuminazione delf'area di servizio e del bacino. 5. L'i~osservanza delle disposizioni di cui al presente; articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o riuetitivi, comporta la disattivazione degli impiantl da pane dél iv1inistro delle poste e aelle telecomunicazioni. 6- Le disposizioni di cui ai precedenti commi si aDplicano anche agli esercenti di impi.anti di . riDerizione di segnalC esteri (29). . I e finali 32. Autorizzazione alla prosecuzione nell'eser.ci:..io. 1. I privati, che' alla data di entrata in vigore della 1Jresente legge eserciscono impianti per la radìodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzat:C a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbi3.J.jo inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata .. in vigore della presente legge e fino al rilascio .ella concessione stessa ovvero fino alla reiezio:i1e della domanda e comunque non' oltre sette. "-}~entotrenta giorni dalla data "di entrata in vigore della presente legge (27fb). 2. Nel tempo che intercorre tra la data di en. trata in vigore della presente lecge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza de: settecento trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presen~te legge non è ammessa modificazione defla funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma l, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 (28). finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con im. pianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei \ I 33. Nçnne per i soggerri auronzzari. - 1. Le norme di cui agli articoli 10; Il; ai commi l, 2, 3, 4. 6 e;7 dell'artiColo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel resdstro nazionale delle imprese radio televisive; all'articolo 14; ai commi 6 da 8 a: 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 bonché le connesse disposizioni sanzionaai contorie di cui agli articoli 30 e 3 [ riferentisi cessiona1ri privati per la radiodiffusione sonora e televis1iva in ambito rispettivamente nazionale e locale,:si applicano ai 'soggetti di cui all'articolo 32 i auali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ìai sensi del comma Il dell'articolo 3 e del corni-na 3 ciell' articolo 21. 2. Le :nonne di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto da] comma 16 dell'articolo 15); 9: ai cdmmi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1. 2. 4,1 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 26, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti anività di raaiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentOtrentesimo giorno dalla data di entrata in vi.gore della presente legge: a [2.1 fine le norme riferentisi ai conc~ssionari privati per la ra.diodiff~sione sonora e televisiva rispett1vamente m ambno na. zionale :e locale si aDplicano ai soggetti di cui . !. e riponato la! n. C/LXIV, (23) Riport::na alla voce NAVIGAZIONEAERE-". (28/a) Riponato aJ n. C.'XXXIX. (29) Vedi, anche. il D.L. 27 agostO 1993. n. 323. riportato a1 O. C/LXIV. I ottobre 1997 .. RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto c all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamen. te. alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali. casi come definite ai sensi del comma Il dell'articolo 3 e del comina 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 (29/a), la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti te)evisive locali. 3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'ar~icolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinqueslmo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivali qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle di. sposizioni medesime. 4. I soggetti i quali. alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già consegui. to una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'arti~olo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entre il termine massimo.-di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degU impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'aDDorto di reti televisive, la dismissione forzata di" società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora Io scorpore e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comrna. 34. Disposizioni transitorie. - 1. Il primo piano di assegnazione viene definito suJla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore delresente legge. Gli imoianti censiti ai sensi la del 'articolo 4 del decreto-iegge 6 dicembre 1984, n. 807 (29/b), convenito, con modificazioni. dalla legge 4 febbraio 1985, n. la, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore deHa presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con }e modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico a Erorovato con decreto del Presidente della Repubbìica 10 gennaio 1957, n. 3 (30). 2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente de lIa Repubblica di a crovazione del piano nazionale di npartizione de re radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario aJla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni. r c: \, (29/a) Termine prorogato al IO onobre D-L. 19 ottobre 1992, n. 408, riportato (29/b) Riportato ai n. c/XXXIX. (30\ Riportato aHa voce (30Ia) 'Vedi. ancbe. l'art. riportato al [1. C/LVII. 855 1994 dall'art. al n. C/LIX. 1990, n. 223 VOCE. 290 LECCE. PAG. C/LI 191 C 3: In sede di prima aPl'licazione della presente legge costituisce. a :p,arnà di condizioni, titolo preferenziale per il nlascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fallo domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo j2 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al com ma 17 dell'articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma l dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora ]a vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal com ma l dell'articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetlo per un solo bacino di uJoeÌ1za qualora nello stesso .bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10. impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui aH'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (29/b), convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge. 5. Le concessioni previste nella presente Jegge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione deJ piano di assegnazione. 6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36 (3D/a). 7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e aelJa Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della }egge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della uresente legge Garante per la radiodiffusione e ['editoria. E esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6 (30/a). 35. Emis.sione radiolelevi.siva da Campione d'Iintese a disciplinare talia. - 1. Le disposizioni l'emissione radio televisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dai Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformità aIJe norme di cui alla presente legge. 36. Regolamento di attuazione. - }. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni daJJ'approvazione de! piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, deJle telecomunicazioni e de!l'automazione e il Garante, nonché le competenti 4. IMPIECATT C1V111 DEllO STATO. I. D.L. 19 ottobre 1992, n. 407. febbraIo 1993 'AG. LEGCE: VOCE 92 CILI 290 C I RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 , i , mmissioni parlamentari, che esprimono iJ pa. del"e entro qumdici giorni dalla trasmissione schema di regolamento. Cori 10 stesso procedi:nlO sono adottate le successive modificazioni l regolamen to. ~7. Norme .sulle sGeierà . Società conl roliate e legge ::ielà collegate. - L Ai fini della presente stituiscono controllo e colJegamento la sussicome tali nelJ'arti:nza dei ra porti configurati lo 2359 de codice civile, ancorché tali rapporti ,no realizzati congiuntamente con altri soggetti Lmite società direttamente o indirettamente I1trollate o tramite intestazione fiduciaria o melnte accordi parasociali. Si ritiene esistente, Ivo prova contraria, l'influenza dominante pre. ;ta dal primo comma dell'articolo 2359 del codicivile quando ricorrano rapporti di carattere lanziario o organizzativo che consentano anche . r a sola delle se~uenti attivita: /1) (a comunIcazione degli utili o delle ~e. il -,,) coordinamento della gestione ;<:::i radiotelevisiva con quella di altre rini del perseguimento di uno scopo 3.i fini di limitaré la concorrenza tra le ~sse; to in lire 6.90Q milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni p~r l'anno 1991 e in lire 6.300 mi~ lioni a decorre~e dall'anno 1992, si provvede me. diant~ u~ilizzo pi u'na c?rrisponden~e quota delle maggIOri entra.te prevIste dall'artIcolo 22. 2. Il Ministr6 del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilandio. I, ,, , I , !i ALLECATO (33) (articolo 22) I ., dell'im. imprese comune imprese . c) una distribuzione degli utili o delle perdidiversa, quantO ai soggetti o alla misura, da .ella che sarebbe avvenuta in assenza dei rap,rti . stessi: d) attribuzione di poteri maggiori rispetto ::}uelli derivanti dal nume:-o delle azioni o delle IO[e possedute; e} l'attribuzione a soggetti diver-si da QueHi 5ittimati in base all'assetto proprietario di pori nella sedta degli amministratori e dei dirin1:i di imprese radiotelevisive, nonché dei dittori delle testate trasmesse. 2. Ai fini della presente jegge le società in )me collettivo e in accomandi'ra semDiice debmo in ogni caso essere costituite soltanto da :rsone fisiche38. reri~_t.o Equ.iparaz.ione per la ripe!i-:..ione - dei canali 1. Ai fini dena applicazione àe!le norme presente legge, ai concessionari privati in n~zional~500.0 eQ~ipara~j ~ ~I~ojari di L?lZZaZlone : ~i"4 aprile al senSI deIl artlCOIO. 1975. n. 103 (31). .:8 ae!la leg- 39. Al1uaz.iorr.e di direttiva. - l. Con i;::. Dresenlegge è data attuazione alla dir~~:i\"a -:i~! Conglio del!e Comunità europee del .3 onoore 1989 9/552/CEE). 40. Disposizioni transitorie Q fa.,Jore dèf/a ra. odiffusione sonora. - l. Fino al 3; dice:11ore 190 restano in vigore le agevola::joni :;':io:::provvi:nze previste, per la radiodiffusione 50nor:l, dal Jmma l dell'articolo Il de!la Jegge ~5 feoor3io 187, n. 67 (32). 41. mte Copertura finanziaria. daJl'attuazione deHa (31) Riportata al o. CJXXI. (32) alla Riponata PER LA CARTA. (33) L>aJlegaw O all:1 !;)bdla :)QnalO 6 alla voce l. AI1'onere de~-ìpresente legge. valuta- E:"ITE N"ZIONAlE ~!OR L.~ CHLULQS,I, -..che si amene, aggiÙ01e i no. ! :3. 1::9 e allegata ;)1 D.P.R- 16 ollobre 1912. 11. 041. voce: CONCESS10NI GOVI:;RN"'TJVE (T.\SSE SULLE). febbraio 1993 .,--.. ..:-- - I . ___'0 ---or 'n. II .0' ::'.4_".0 "'-"'~- ."~"""" .:'?~ , Supple1Tll!nto 'ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 1~7 del 31 luglio 1997 - Serie generale Spedizion~ in abboruzmenta p03tale (50%) . Roma GAZZETTA i : l".I,U~ .'UFFICIALE- i DELLA REPUBBLICA. ITALIANA . PARTE DIREZIONE PRIMA E OEDAZ!ONE AMMINISTRAZJONE PRESSO . Roma IL MINISTERO PRESSO L'iSTlTUTO ?OllGRARCO 01 GRAZJA E IECA - Gioverlì,' 31 E GIUST1ZJA amo STATO i SI PUBBlICA TUTTI I GiORNI NON FESTIVI luglio 1997 , - UFFiCiO PUBBlICAZJONE - lIBRERIA OEU,O STATO , ,I / LEG;;i - PIAm E DEmTl . - - 'IA ARENULA iO 00100 ROMA G- '/EROI IO - amo ROMA - CBTRAUNO mBl - t/o' / , I , N- 154/L LEGGE 31 luglio 1997, Il, 249. Istituzione dell' Autorità. per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui: sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoJ i I II ,I I I I ! '.::-~'. .--..... ~ . .. . ... . ':-:;;r.: 31-7-1997 Supplon.nro ordinario alla GAZZETTA umOALE s.ri. g<n<rai< - ~1;:'~;2 "",.,.' SOMMARIO-- LEGGE 311u!!lio 199/, n. 249. - IsrZruzione dEll'AulOrirà per le garanzie nelle comunicazioni e n'Ormesui sisremi delle re!ecomwzicazioni e radiorelevìsivo , Pago 5 ., Lavori pr~?ar:ltùr. » T.1 A vve:-te::rza » T .1 / / -J- l .'t \. , . .. "31..7..1997 SupplDnCUO' ~TdiruJrio :"r. illa GAZZEITA.TJFFiOALE .. Serie generaie . Il. 177 LE<J:GI, DECRETI E ORDINANZE' PRESIDENZIALI LEGGE 31 lugliO' 1997, n. 249. Istituzioae dell'Autorità per ,le g:ir:u:we nelle comunic:uioni e norme sui sistemi deHe telecomunic:Uioni . - e r:ldiote1evisivo. La Camera dei depurati ed il Se::tato de:la R~?ubblic:l hanno approvatO: / IL PRESIDENTE DELL". REPUBBLICA PROM1..il.GA !a seg'l.!e:H~ legge: e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituitO dal presideme {Autorità per le garanzie dell' Autorità e da quattro commissari. Il nelle comunic=ioni) consiglio è costituito dal presidente e da 1. È istiruita l'AUtorità per le garanzie turti i commissari. Il Senato della Repubblinelle comunicazioni, di seguito denominata ca e la Camera dei deputati eleggono quat«AUtorità», la quale opera in piena aUtono- tro commissari ciascuno, i quali vengono mia e con indipende:u:a di giudizio e di nominati con decrem del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun devalutazione. 2. Ferme restando le attribuzioni di cui putato esprime il voto indicando due nomial decreto-legge l' dic~mbre 1993, n. 487, nativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione convertito, con modificazioni, dalla lego-e _o 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle per i servizi e i prodotti. In c::ISOdi morre. poste e delle telecomunicazioni assume la di dimissioni o di impedimento di un comdenominazione di «Ministero delle comuni- missario, la Camera competente procede cazioni». all'elezione di un nuovo commissario che 3. Sono organi dell'Autorità il presidente, resra in carica fino alla scadenza ordinaria la commissione per le infrastrutture e le re- del mandatO dei componenti l'Autorità. Al ti, la commissione per i servizj e i prodotti commissario che subentri quando mancano An. 1. . -5- .. , ..~~ .'''-.:;- _.,.'".. ;.- "~~;;~'~.~ . '. .,'."" '.:::" SupP/mwrlD oniinario alla 31-7-1997 .," ., -~-". . ":'...- .', -._,. ., . .J. .. '-n,~-'-~.-:--.~'-~'.' ! :~I~-''''' .: QA;U"-llA.UrnOAI.E -., ,H' '..-.... -.-..,..-..'"'-..-...,.. " " . '-.::-~ .. ..., _'..n... - '''''. " $ori. gon.rrzi. .. n. 177 " ,:.;---"'-""...= ':.. p~es~ quelle' da. aSsegnare alle strutture di protezione civile' 'ai sensi dell' artiè:Olo Il deIla'legged~l1a legge 24 febbraio 1992, n.225, inpar~ tre:annii alla-.predetta:>cà<ieJ1Z:LOf. dinaria non-si' appli~ il diVieto di conferma' . meno.di: di ciii:-aII'articolo.2,'-comma'S, 'L4 novembre' 1995, n.481. Il presidente dell' Autorità è 'nominato con decreto dei Presidente della Repubblica' su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro ,delle comunicazioni: La designazione del nommativo' del presidente, dell'Autorità è previamente sottoposta al' parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della 'legge 14 novembre 1995, n. 481. 4. 'La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei semzi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla Jegge25 !riugnd 1993, n.206, e dall'articolo l del, de~eto-lel!ae 23 ottobre 1996, n.545, con" vertito, c;; modificazioni, daJla legge 23 dicembre 1996, n.650, 5. Ai componenti dell'Autorità si apolicano le disp~sizioni di cui all' articolo' 2, co=i 8 9 10 e U' della lel!"e _c, 14 novembre 1995" ~~481. ': : ' , 6. L~ competenie dell' Autorità sono così . individuate: , >"., / ' , fruibilità del servizio; 5) cura la tenuta del registro degli .operatori di comunicazione al quale si de- , ' e le re~ esercita le seguenti funzioni:au~;ri=ione - 1Lesprime parere al Ministero delle comunicazioni" siillo schema del' piano na- zionale di,ripartizione delle frequenze da , () vono iscrivere in virtù della presente legge i a) la commIssIone per le mrrasrrutture soaaetti destinatari di coilcGssioneovvero di .' , ticobre per quanto riguarda le organizza~oni di volontariato e il Corpo nazionale dd soccorso alpino, e li approva, cop esc!usione delle bande attribuite in uso esclusivo 'al Ministero della difesa che pr(Jvv€de-"alle ,relative assegnazioni. Per quanto concerne .le bande in compartecipazione' con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo; 3) defInisce, fermo restando quanto previsto dal!' articolo 15 della legge 31 di~ cembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle c?muni~oni e. promuove l'interve~to degli organI del MinIStero delle comUnIcazio~ p~J: l'eliminazione delle interferem:e elettromagnetiche, anche attraverso la modlfIcazionè di impianti, semprechè conformi al!' equilibrio dei piani di assegnazione; ,4) sentito il parere del Ministero aelle comunicazioni e nel risperto della normati:,a com~~itari~, de~er;n.ina gli srandllrd per l decodlIlcaton m mODOda favonre, la approvare' con ,decreto del ,Ministro delle comunicazioni; ,sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. ?'71, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del socCorso alpino; , 2) elabora, avvalendosi' anche degli. organi del Iy!inistero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, com. , , o' delle ammiOi- . strazioni competenti, le imprese concessio- "\ .narie di p'ubblicità da trasmettere mediante .-' impianti radiofonici o televisivi o da diffonc dere su giornali quotidiani o periodici; le imprese di produzione e dismòuzione dei programmi' radiofonicj e televisivi, nonchè imprese editrici' di giornali quotidiani, di . leperiodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese for,. nitrici di servizi telematici e di te!ecomunicazioni ivi compn:sa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le ' infrastrutture di diffusione operanti nel ter. ritOrio nazionale, L'Autorità adotta apposito regolamento per l' organizzazione e latenuta del registro e per la detinizione dei C1:Ìte. ri di individuazione dei soggetti tenuti , I -6- in base alla-vigente normati- va da parte 'dell' Autorità .. . ..-.... .----.,. .>"J. . ':.- ," "'?'...a."- ~'. ~~ ---....-.._. <'i. 31-7-1997 . . .~. . '~ -: ..,' --~'~-Siipp{07teriio "-' . -.~.. '- -..',' ordj};;;~ioalla GAZZETl"AUrnC!ALE" , registe-i di c:1i al presente numero esistenti presso !'urnc:o di:! Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previstO dal nume. ro 5); 7) de5nisce crireri obiettivi e trasDarenti. anÒe con riferimento alle tariffe . massime, per l' inrerconnessione- 'e.' per l'ac- . cesso alle ir.f=tnmure di telecomunicazione sec::mcic crireri di non discriminazione; 8) regola le re!azioni tra gestori e uri.lizzarori delle. infrastrutture. di tele-comu~ nicazioni e verifica che i ge-s~<?ridi infrastrutture di telecomunicazioni garantisc:mo i diritti di inrerconnessione e di a=sso alle infrastrutture ai soggetti che ge-stiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferizione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; ~) sentite . le parti interessate, dirime le controversie' in tema di interconnessione e accesso alle infrastrurture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia; la) riceve periodi=ente un' informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. I Gli utenti interessati. possono proporre ricorso all:Autorità' avverso le interruzioni. del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamenro definito dalla stessa' Autorità; Il) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, cornma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli evenruali obblighi di .servizio universale e le modalità\di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali mcdi£icazioni; 12) promuove l' interconnessione dei sisre;ni nazionali di telecomunicazione con . quelli ai altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richieSta, i criteri di defmizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi"di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e.tempestività; . 14) inrerviene nelle controversie tra l'ente gesrore del servizio di teleCDmunicazioni e gli" utenti privati; 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili cen la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto ditali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all' installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambienre, d'inresa con il Ministero della sanità e cen il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istiruto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta gio.mi i tetti di cui al presenre numero, tenendo cento anche delle norme comunitarie; b) la commissione per i servizi e i prodor!i: -7- i "'~~~' St!ril gent!rtiJe":: n. 177' '~j:: . I all'iscrizione diversi da.quelli ~à. iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; .' . . 6) dalla data di entrata in vigore de! regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imurese radiQ[elevisive contenute nella .legge 5 agos;o 1981. n.416, e successive modific:J.Zioni,e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonÒè nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubbiica 27 aprile 198:. n. 268, al decreto del Presidente della Re;JUbblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.255. Gli atti relativi ai ~ . l) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di aurorizz:!Zione in base alla vigente normativa . . ,-."""..;. ~ ..::.:.~~...~ ..:,,:~~:~:. 31-1-1997" '0 ;.., . SuppkmUllD .niinari. ...1'.;:\.01 . ,~~7. , . ,., ,. _.. ..- -. -'. _.~ .. alla. GAZZErrA ,.i'. ... ;':.:-.:- .~ . .' .' .'--:T .:":.'... . "';..,.:' ..::: :ii"~\'J . 2) emana direttive concernenti i li- . '... . ." -' 3) v1gilil sulle modalità di disrribuzione dei servizi e dei prodotti,. inclusa la pubblicità in quaiunq~: forma diffuSa, fatte salve le competenze atrribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione eu- ropea,. per la disciplina delle relazioni. tra gestori ~ reti fisse. e mobili eoperatori che svolgono ..attiVità di rivendita di servizi di telecomunicaZioni; 4) assicura il rispetto dei .periodi minilni" che debbono trascorrere per l' utilizzazione delle opere audiovisive da pane dei diversi servizi a partire. dalla. data diedizio. ne di ciascuna opera, in osservanza.. della no=ativa . Vigente,; tenuto conto anche di . eventuali divers~=rdi tra produttori; . 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione' organi=ta. tra il fornitoTe del prodotto o seIvizioo i(gestore di rete è l'utente, che col:npòrti acquisizione di infonÌ1azioni dall'utent~ nonchè l'utilizzazione delle informazioni: rèlativeagli utenti;. . .. o,-'.::'.h. 8) v~rifica il ~etto .. 6) verifica il rispetto nel settore radioteleVisivo delle norme in materia di tutela. dei mmori anche tenendo conto dei codi. . ci.. di. autoregolamentazione relaiivi al rapporto tri. televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio teleVisiVi; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito deI settore delle comunicazioni 'di m"<5": . -8- ~":":.:'''' " ~:'-"":' nel settore ra~ delle norme. in'materia.: di di- ritto: di rettifica;. , .: .. . .' . 9) garançisce l'appliCazione delle disposizioni Vigenti sulla. propaganda, sulla . pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme- in matéria di equità di. trattamento e di parità di ~~sso .nelle pubblicazioni e nella trasmissione di inforinazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al Ministero delle coIImnicazioni lo schema della convenzione annèssà alla concessione del servizio pub" blico .radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate 'Ira' conceSsionaria del serviziopub. 177 .. '''''':'''-'':':'''=-:::'~''~'::'-~-=--=''". "diotelevisivO' , '.. velli generali' di qualità dei servizi e per l'adoZione; da parte di ciaScun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione disrandard . Il1inimi per ogni. compano di . attiVità;. I . n. S.ri. t'n.,,". UF.FTOALE ,;1.'" - - .12Iòmuovendo l'inlegrazione. delle. tecnolo~ ..'ipe;'è' delrofferta di. servizi di te!ec.omùnica~ -';::~iioni;.'.'. ,-. ... . .. '., ':,;, ,.,_.,.,-',.." . .-., .:' .- -=,r~~~.~;;; .'" . :') .~ blico e' "mmiT1i~trazioni pubbliche. La Com- missione parlamentare per l'indirizzo generale e la Vigilanza -dei-servizi. radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio ~n la conc::ssionaria del servizio pubblico; inoltre, Vigila in ordine ali' attuazione delle finalità del predetto . .. . seryizio pubblico; 11) cura le rilevazioni. degli indici :di ascelto edi diffusione dei diversi mezzi ..di comunicazicrne; Vigila sulla corrette= delle indagini sugli indici di ascolto e. di . diffusiòne dei diversi mezzi di comunica- , ", . .zione. rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche. sùlla congruità delle metOdologie e risconrri su!la:veridicltà"dei dati .I1tili77"te pubblicati,. nonchè sui'moÌ1itòraggi delle trasmissioni. : televisive e. suIl'Opérato ..delle imprese. che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodOlogie con.sapevolmente errate ovvero tramite '1a consapevole urlli77"7Ìone di' dati falSi è punita ai sensi dell'.articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri. universa.listici del campionamemo rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, i' Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; ._.<..;.~ ".'-"-_h, :';:'t! "31-7-1997 ... "Supplone1iit,- ordinario aila. GAZZEITA 12) véri:fica .che la p\lbblicazjone e la diffusione dei sondaggi sui. inezzi di co-. municazione di massa siano effettuate ri-. spettando i criteri contenuti nell' apposito regolamento che essa stessa provvede ad . emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive; . I 14) applica .le sanzÌOni previste dall' articolo 31 della legge 6 agostO 1990, n.223; 15) favorisc:: l'integrazione delle tecnologie e deli' offerta di servizi di comunicazioni; ,c) il consiglio: 1). segnala al Governo l'opportunità , di' > ... 1"1;":'.. Ìnterventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno eè internazionale, del settore delle comuni=:ioni; 2) garantisc:: l'applicazione delle norme legislative sull' acc::sso ai mezzi e alle infrastrutture di comuni=:ione, anche attrav,erso la. predisposizione di specifici re. . golamenti; . .3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica. e di. sviluppo nél settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi. dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma l, lettera b), del decreto-legge l' dic::mbre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modifi=:ioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per. la detenninazione dei relarivi contributi, nonchè il regolamento -9- 'UFF'icrALE Serie gènerUle .- n. 171' sui criteri e sulle modalità, di rilascio' delle conceSsioni e delle autorizzazioni in materia radioteJevisiva. e per la determinazione. dei relativi' canoni e còntributi;. 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle con=ioni e delle autorizzazioni. in.materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o conc~sionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento; /: 8) a=rta la effettiva sussistenz<! di posizioni dominanti nel settore radiate levisivo e comunque' vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le compe. tenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funZioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del co=a 1 deli'arocolo 20 della legge 10 ot.tobre 1990, n. 287, che è abrogaro; 10) accerta la mancata osservanza,da parte della società con=ionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale: e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli l. e 4-della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla conc::ssionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai. =cr:atti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal . rice.vimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n.287; decorso tale rennine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una 31-7-1997 , SupP}D1WI1O,ordinario alla QÀZZE1TA , ,h ," "'."-' .._- ,. .. , ,"' .. .". , relazione sull'attività' svolta dall' Autorità e sui:,programmhii lavoro; la, rel'azione' contiene;:fia l'altro, dati e rendiconti" relativi: ai settori di compete~ in particolare per' quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai C?ÌPitali,alla diffu-, sione' potenziale ed effettiva; agli ascolti e .alle' letture rilevate;,' a!la pluralità deIle- opinioni presenti neI sistema informativo, alle. partecipazioniincrociaie t:i-a S-m gcrmIi~ -, n. 177 UFFICIALE ,.. . "- o.. '-.-.-..-. . , ,don l'evidenziazione degli' elementi di cui . aFpresente COmIna., " "~' 9: ~,[;'i\utorità,:: entro novanta. giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e' il funzionainento, i bilanci, i rendiconti e 'la gestione delle spese" anche in deroga alle disposizioni, sulla contabilità. generale delld Stato, nonchè il trattamento giuridico ed economi, radio, ielevisio-, . <:0 del., personale' 'addetto, sulla base della ne; stampa quotidiana, stampa' periodica' e altri mezzi di comunicazione a livello na',' zionale e comunitario; . . 13) autorizza i trasferimenti di proprietà deilesocietà che esercitano l'attiVità racliotelevisiva previsti dalla legge; ...' . . . 14) esercita tutte' le altre funzioni e poteri 'previsti nella legge 14novèmere 1995'n.A81, nonchè tutte le altre funzioni dell' Autorità nOlr espressamente attribuite alla commissione per' le infrastrutture e le reri'e alla co=issi6nè'" per i servizi e- 'i . prodotti." disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento, dei concorsi e le' procedure per l'immissione nel ruolo del personale assun'to' con contratto a tempo determinato ai se~i del comma,18. L'Autorità provved~ .,:;J . ,all ~utonoma gestione delle spese per il prop~?: \t=:ionamento nei ~ti d~l. fondo stanZ1ato. a' tale scopo neI bilanC10 dello ,Stato ed iscritto in 'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa' del Ministero del tesoro.. L'Autorità adòtta 'regolamenti ,sulle modalità operative e comporta.mentali .. del personale, dei dirigenti e dei componen'. '. 7. Le. compete= indicate al co=a. 6 ti della Autorità 'attraverso l'emanazione di - possono essere ridismòuite con il regola- :un documento denominato Codice' etico mento di org:on?;;one dell' Autorità di cui dell'Autorità per le garanzie nelle, comunial comma 9, /,~... . cazioni. Tutte le delibere- ed i; regòlamenti 8. La separazione. contabile. e ammini- ,di cui al. presente comma sono adottati strativa, cui sono tenute le imprese operanti dall' Autorità con il voto favorevole della nel settore' destinatarie di concessioni o' au- maggioranza' assoluta dei suoi componenti torizzaZioni, deve consentire l'evidenziazio10. Qualunque soggetto, portatore di inte. ,ne dei"corrispettivi per l'accesso e l'inter. ressi' pubblici o privati, nonchè i 'pOrtatori '-i connessione alle infrastrutture di telecomu- di interessi diffusi costituiti, 'in asSociazioni.J nicazione, l' evidenziazion~ degli oneri re!a~' o comitati, cui possa, derivare un pregiudirivi al servizio universale' e quella dell'atti-zio dal provvedimento, hanno facoltà,di.de.' vità di' installazione- e gestione delle infra- nunziare violazioni di norme di competenza strutture separata da quella di fornitura, del dell' Autorità e di intervenire nei procediservizio e la verifica dell'insussistenza di menti. sussidi incrociati e di pratiche discriminatol I. L' Autorità disciplina con propri provrie. La separazione contabile deve essere at. vedimenti lè modalità per' la soluzione non tuata nel termine previsto dal regolamento giurisdizionale delle controversie che posdi cui all'articolo 1, comma 2, 'del decie. sono insorgere' fra utenti o Categorie di to-!egge 23 .òt!obre1996, n; 545, convertitO, utenti ed un soggetto autorizzato o destinacori modifièazioni, dalla legge 23 dicembre tario di licenze oppure tra soggetti autoriz1996, n. 650. Le imprese operanti nel setto-, zati o destinatari di licenze tra loro. Per le re delle telecomunicazioni pubblicano entro predette controversie, individuate con provdue mesi dall'approvazione del bilancio un vedimenti dell'Autorità, non può proporsi documento riassuntivo dei dati di bilancio" ricorso in sede giurisdizionale fmo a che ' -10! . ------. - . '''_.''o~':o .:'\~~'~; ::Ft~~~,: ..-~_. ~J ..- 0"'- 31-;'1997-' . . ., --O. SuppleinOiiO.icIiiitiTlo alla GAZZETIA UFFICIALE .. S~n't: generale ~ n. 177 - ,'..' ~. --n()~~ia. stato esperito uu,.téniativo obbliga-. torio di:coriciliazione da ultimare entro tenta' giorni dalla. proposizione dell'istanza all' Autorità... A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale. sono sospesi fino alla- scadenza del temline per la conclusione del procedimento di conciliazione. 12. I provvedimenti d~ll' Autorità definiscono le.procedure-relative in criteri-minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori Bolzano adotta un reg()lamento per definire le materie 'di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell' esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consuJenza- di soggetti o' organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all' Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell' interno per gli aspetti di comune interesse. 14- Il reclutamento del personale- di ruolo I e . degli utenti. r criteri individuati dall' Au- dei comitati regionali per le comunicazioni ( torità nella definizione delle predette proce- avviene prioritariamente mediante le proce.o dure costituiscono principi per la definizio- . dure/di-mobilità previste dall'articolo 4, i ne delle controversie che le parti concordi- comÌna 2, del decreto-legge 12 maggio: \ nn di deferire ad. àrbitri. 1995, n. 163, convertito, con modifjcazioni, i ,:-,, ' 13. L'Autorità si avvale degli oreanidel dalla legge 11 luglio 1995, TI- 273, per il l! 'Ministero delle comunicazioni-e degli orga- personale in ruolo del Ministero delle poste' rii de(Ministero dell' interno per la sicurez. e delle telecomunicazioni che, alla data di za ela regolarità dei servizi di telecomuni- en!rata in vigore della presente legge-, risuJti cazioni" nonchè degli organi e -delle istituC applicato. al relativo ispettorato territoriale. zioni di cui può attualmente avvalersi, se- Analoga priorità è riconosciuta al personale condo le IÌOIme vigenti, il Garante per- la in posizione' ~ comando dall'Ente poste radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo italiane presso gli stessi ispettorati teDitole esigenze di dccentramento sul territorio riali, nei limiti della dotazione. organica del al fine - di assicurare le necessarie --funzioni Ministero, stabilita dal decreta-legge 23 otdi' governoi. di garanzia e di contr()llo in te- tobre 1996, n. 540, i cui. effi:tti-sono stati ma di comùnicazione, sono funzionalmente fatti salvi dalla legge 23 dicèmbr~ 1996, orgam dell!Autorità. i comitati reiionali per n:-650. . 15, Con decretO del Ministro dell'mterle comunicaZioni, che possono istituirsi con leggi:regionaJi -entro sei mesi dall' insedia- no, di cOncerto con il-Ministro delle comumento, ai qUali sono' altresì attribuite le nicazioni- e- con il Ministro del tesoro, sono --==:> competenZeariuilmente svolte dai comitati determinati le strUtture; il pe-rsonale ed i i regionali radioteleViS1vi. L'Autorità, -d'inte- mezzi di cui si avvale il. servizio-di polizia sa con -la ConfereiIza pemlanente per i rap- delle telecomunicazioni, nei limiti delle doporti !ra lo stato, le regioni e le province tazioni orgaIriche del personale dei"Ministeautonome di Trento e di Bolzano, individua ro deli' interno e degli stanzianìenti iscritti gli indirizzi generali relativi ai requisiti ri- nello stato di previsione dello stesso Minichiesti ai componenti, ai criteri di incompa- stero, rubrica sicurezza pubblica. Con detibilità degli stessi, ai modi organizzativi e creto del Ministro delle finanze. di concerto di finanziamento dei comitati. Entro il ter- con il Ministro dell'interno, con il Ministro mine di cui al secondo periodo e in caso di delle comunicazioni e con il Ministro del inadempienza le- funzioni dei comitati re- tesoro, sono determinati le strUtture, il pergionali per le comunicazioni sono .assicurate sonale e i mezzi della Guardia di finanza dai comitati regionali radiotelevisivi ope- per i compiti d'istituto nello specifico settoranti.-L'Autorità d'intesa con la Conferenza re della radiodiffusione e dell' editoria. permanente per i rapporti tra lo Stato, le re16. L'Autorità collabora anche mediante gioni e le province autonome di Trento e di scambi ed informazioni. con le Autorità e le I l I i -11- :~-- 31.7-!997 -_o ... - -, -' , Suppii!nu!7f1tJ oraÙUlrioalla GAZZEITA 'O :--:':'..~. . ~ UmOALE Suie generale' ' , - ~.:~.":1s~:, -'_:_':~~~ . ...,., n. 17/ ' --"":':",' ,"-'"'''' amministtmoni competenti degli Stati este- nell'ambito del personale, dipendente .dal .ri: arfine di àgevolare')e:rispettive ,fun~ MiIiistèiodelle comunic:aziciitf" 'c.:daIl'Uffi..:.. :, zioni,: '" ,'cio. dei Garante per' 1£ ~riiliodiffuSiOnee 17, È istituito il ruolo organico del. perso- i' editoria purchè in possessO delle. cempenale ,dipendente dell' Autorità nel, limite' di tenze e dei requisiti, di 'professionalità ed duecentosessanta unità. Alla definitiva de. esperienza richiesti per l' espletameilto delle termiT1~7Ìone. della. pianta organica' si proce- ~ingole , funzioni.' '. / ' . " 21: All'Autorità si applicano Ie'di~poside, co~ ~e:::eto del Presidente d~l. Consiglio, del ~s~ ,zioni di cui all'articolo 2 della.clegge 14 nos~ ~roposta del, ~tro.~:lle" comumcazlODJ dI. co~c:rto con il ;~tro vembre I995, n. 481",non derogate dalle didel te~oro e con il .MlIllStro per la, .~~esposizioni della' presente legge. 'Le disposipubblica, su parere conforme dell Autemta., "zioni del comma 9 limitatamente alla deroin base alla ~evazi?ne. dei carichi dUavo- ga alle norme su!!; contabilità generale delro, anche memante 11ncorso alle procedUre Io "Stàto', nonchèdeicomriU 16 e 19 'del di mobilità ,previste dalla ~orma~va' vi~ente .presente articolo si applicanO"anche 'alle'al- .. con ,glist3Il':lamen~ or- 'tre Autorità istituite dalla leggi: 14 novein- 'C) e, co~p::no~e~te dinan di bilanCle. preV1sn per 11 funziona- bre 1995 n. 481 senza oneri a èarlco 'dello' , , mento' de Il ' A utorrtà. " Stato."" ,'"" ' 18: L'Autorità, in aggi.unta al pers~nale. ' 22' Còn effetto dalla.. data di entrata in . di ~olo, può assumere direttam e~e dipe ~- vigore del regolamento, di org:'1T1i7'7:i7Ìone denn con contratto a. tempo de termmato,. di . . prev1Sto dal comma 9, del presente articolo, "~ pn ' tto ' D "--- O dall e,~, norme di diri to m . , . . sono a brogatl " I COmml' 1 2,3 4512 e 1-' ," ", numero non supenore a. ,sessanta umta., con , dell "articolo 6 della legge 6 agosto 1990, ' ' io 2" comma dall artlCO le mUU41!U --,-".. preV1Ste n. 223 h' il se~n do dell" 30, della legge l~ novembre 1995, n. 481. co l'o 8 ~o~ e ~egge ag?sto n.. . 19. L'Autorità. può avvalersi, per motiva~ .' Co~ effetto ~a ~~di en~m V1gore te esigenze,. difiipendenti dello Stato o di ~le 1~, del altre a.II11l1iniStr3otti pubbliche o di enti delle nOrm~ di cm al C01DIl1I. pubblici collocati in posizione di fuori ruolo prese~te ~colo sono abrogati,l.COmmI 7 e 19~, nelle forme previste dai rispettivi' ordina. 8 dell artlcolo 6 dell.a le~e 6 ~o' menti,~ovvero, in aspettativa: ai sensi dell'ar- n. 223. ~ abrogata al~l ,o,~ norma mtirolo 13 del decreta, del Presidente della compatloile con .le disposiziom ,della preRepubblica, il luglio 1980, n.382, e sue- sent,e le&.;:., Dalla data ~lsuo~i~~en-) amto, I .Aut~n~ su~en,tra. ~e1 ~ent:I. c::ssive modificazioni,. in numero non. superiore, complessivamente, a' trenta unità. e ~~tlV1 e ~~~onali~' ~ nella..tìtolaTlU del rapp'ortl attlV1e P3SS1V1:facentlcapo per non',oltre il 20' per =to delle qualifiche dirigenziali,' lasciando non coperto un al Garante per la radiodiffusione e l' edi.' ' corrispondente numero di posti di, ruolo. Al toria., " ' " ,23. Entro novanta giorni dalla data di personale di cui'al presente eo=a è corrisposta l'indemrità prevista, cian'ar!icolo 411 entrata in vigore della, presente legge, su del decreto !!el'Presidente della Repubblica proposta del Ministro delle comunicazioni, 10 luglio 1991, n.231...', sono emanati uno o più rCgelamenti,.ai, sen20. In sede di prima attuazione della pre-' si dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 sente legge..'[,Aucorità può provvedere al re- agosto 1988, n. 400, per individuare. le dutamento del personale. di ruolo, nella mi- competenze trasferite, coordinare le funziosura massima del 50 per cento dei posti dio, ni dell'AUtorità con quelle delle pubbliche sponibili nella pianta organica, mediante amministrazioni interessate dal trasferimenapposita selezione proporzionalmente alle to di competenze, riorganizzare o sopprime-, funzioni ed alle competenze trasferitel re gli uffici di dette amministrazioni e rive, "' , , , == , " '. ' " ~ ' ' ' ' ' ' ' -12- =:-:1 ~- ff .'''' ,':: 31-7'1997 -,.).'. .. ',-.~":".=;":"..". . , Suppl.muiio ordinario alla GAZZE1TA UFFTCIALE dcre.le relative piante organiche. A decorre- -:~~~=~ . S<rie ien~ià1e -=- n. lT7 giudice pronuncia specificamente sulle spese. del pr~o cautelare; Le parti interessate hanno. facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciaia dal tribunale- =inistrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in. caso di, appello 'immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. . 28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli Utenti, composto da espe;ri ~esignati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi. di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone' particolarmente qualificao25. Fino. all' entrata in funzione dell' Au- te in campo giuridico, sociologico, psicolotorità il Ministero. delle comunicazioni svol- gicc, pedàgogico, educativo e' mass-mediage le. funzioni attribuite all' Autorità dalla le, che si sono distinte nella affe=azione presente legge, salvo quelle attribuite al Ga- dei diritti e della dignità della persona '0 rame per-la radiodiffusione e l'editOria, an- delle particolari esige= di tutela dei minoche ai fini. di quanto previsto dall' articolo ri. Il Consiglio nazionale degli utenti espril-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, me pareri e' fo=ula proposte all' Autorità, IL332, c6nvertito, = modificazioni, dalla al Parlamento e al Governo e a tutti gli orlegge 30 luglio 1994, n. 474. ganismi pubblici e privati, che hanno com. 26. I riC:Jrsi avverso i provvedimenti petenza in materia audiovisiva o svolgono dell' Autorità rientrano nella giurisdizione attività in questi settori su tutte .Ie questioni esclusiva del giudice ammIDistrativo. La concernenti la salvaguardia dei diritti e le competenza di. primo grado è attribuita in legittime esige= dei cittadini, quali soggetti attivi dd processo comunicativo, provia esclusiva ed inderogabile al tribunale . muovendo altresì iniziative di cenfronto e "mmini<trativo regionale del Lazio. n. Il tribunale "mministrativo regionale di dibattito su detti temi. Con proprio regodel Lazio, chiamato a. pronunciarsi sulla do- lamento l'Autorità detta i criteri per la desimanda di sospensione di provvedimenti gnazione, l' org"ni77'~one e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e dell'Autorità, può definire i=ediatamente il giudizio nel' merito, con motivazione in fissa il numero dei suoi componenti, il quaforma abbreviata. Le medesime disposizioni le non deve essere superiore a undici. I pasi applicano davanti al Consiglio di Stato in reri e le proposte che attengono alla tutela 1, caso di domanda di sospensione della sen- dei diritti di cui all'articolo l, ce=a tenza appellata. Tutti i. te=ini processuali della legae _o 31 dicembre 1996, n.675, sono sono ridotti della metà ed il dispositivo del- trasmessi al Gar<,nte per la protezione dei la sentenza è pubblicatO. entro sette giorni dati personali. 29. I soggetti che nelle comunicazioni dalla data dell'udienza con deposito in cance!leria. Nel caso di concessione del prov- richieste dall' Autorità espongono dati ccnvedimento cautelare, l'udienza di discussio- tahili o fatti concernenti l'esercizio della ne del merito della causa deve essere cele- propria attività non rispondenti al vero, brala entro sessanta giorni. Con la sentenza sono puniti con le pene previste dall'ar- . che definisce il giudizio amministrativo il ticolo 2621 del codice civile. re. dalla:.dati. di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uf~ fici soppressi o..riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi. 24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istiruito un Forum permanente per le comunicazioni. composto' oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza' e da operatOri del settore. Il Forum per le comu- . nicazioni ha C:Jmpitidi studio e di proposta nel settore della multimedialità e. delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finan. oziari aggiuntivi per lo Stato. - 13- . '''.~~':' . . -.--.-. .. '__"_h . ,. " SlIppl<nwuo ordinario alla GAZZETI'A UffiCIALE 31-7-1997' . ..,. ..- -~..~ , ," ~...,. . ..h.'-.- - . ..,.' ----...-. """.1: ... ., --..".".'-.. S.m gencaJl!- n. ',; ...~... -.. --'-" . .-'--' ,..-.. .. " 30. I saggetti che. nen provvedana,. nd , 17:7 . . 2. Gli atti 'giuric!ici, le:aperaziani' di con- . teIriiini; .e-éon: le madalità- prescritti;, alla' co-. ~nttaziane e'le: intese che contrastano, con i '''~mUi1ica2:rane:der decumenti; dei dati e: delle' 'diVieti di cui, 'al' presente articola, sana nati2ie. 'richiestidall'Autarità 'sana puniti. cClI:la SaDzIane' .mmini..trativa pecuniaria. da lire un miliane' a lire 'duecenta miliani irragata dalla stessa Aut~rità. . 31. I saggetti ch~ nan ottemperano, agli erdini e alle diffide dell' Autarità, impartiti. ai sensi della presente legge,', sona' ptini,tf con la sanziane amministrativa pe~aria da lire venti milioni a lire cinquecentoririlieni: sé l'inattemper<illza riguarda: provvedimenii adattati in ordine alla vialaziane delle ,narme sulle posiziani daminanti"si . . .. app li,ca a CIasCun sagge eressa t o una , tt a' m t,,' , , , Sa.DZ1aneamIIllllIS tra tI va. pe=a.na nan m-, " ferian: "a! 2 per cento, e nan 'suneriare a! 5 per ~nta'del fattunito réalizzat~ dalla stessa , soggetta neIl' u!tImo' eser=a c hi uso, an. d lla conteten~rmente, alla ~otifi' . =o~~ e. , n1,ùli. nsultatI delle analiSI . :.. 5 L Autanti con . " . , effettuate. , prapna rega lamenta, . ' ~ ' ' ' nel confrantI a reuerata, del titala.redi lic::nza O-.autarizzaziane e conc::ssiane anche la sespensiane dell'attività, Per un periodo non superiare ai sei mesi.,- avvero, la revoca. An.2. di posi,,;ofli dnminanti) " -14- - . dis ' lina ' Clp I pravve dim entI, ' di' CUI a! comma 7, i relativi procedimenti e le madalità '. "T' Ia.re de bb ano, di comUnIcazlane. '.1J. pa.rtlco essere assicurati la natifica, dell'apertura dell' istruttaria ai seggetti interessati, la pasS1Cilità di qUesti di presentare proprie deduziani in ,egni stadio, dell'istruttoria., il patere 'dell' Autorità di richiedere ai soggetti interessan"e. a terzi che ne siano, in passesse di fernire' infarmaziani e di esibire decumenti utili. all'istruttoria stessa. L'Autorità è lenu,ta a rispett:ire. gli obblighi di, riservat= 'inerenti alla tutela..delle: persone a delle im- ,-,~ prese: su notizie, infarmazioni e dati in cono-O farmità alla narmativa in materia. di tutela delle persene e di altri soggetti riSpetto a! , , trattamento, di datipersoriali 6. Ad. una stesse soggette' a a seggetti contrellati da a collegati a. soggetti i quali a lara vaI ta controllino, altri titalari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente narmativa, nan possano' essere rilasciate concessioni nè autarizzaziani che consentano di irradia.repiù del 20 per cento, rispettivamente delle reti televisive e radiafeniche a.na.iagiche e dei programmi televisivi a radiofanici numerici., in ambita nazianale; trasmessi su frequenze terrestri, sulla base' del piana delle frequenze. Al fine Ill, pecu',' '. " ma.ne prev:ste ?Iesente co=a seno, 1Ire~ate da? A~to~~., , ?_9, --,O. -,2. Nel casI ~e~ co.= ~ - l, ~e la vlal~<;.!!e e pa.rtlcol~e graV!~ -' L Nei settari delle comunicazieni sonare e ,televisive, anche nelle forme' evalutive, realizzate con qualsiasi mezza teènice, della multimedialità, dell'edi[aria anche elettrenica e delle connesse fonti di finanziamento" è vietata.qùa.lsiasi alto o cempartamenta avente per oggetto o per effetto, la cestituziene a il mantenimento di una pasiziane daminante da parte di une stesse seggette anche attraverso soggetti controllati e collegati. .', ": ) .~ stazIOne Le SanZlam .mmtm"tIatlve (Divieto . . d 'l'I:\e nspetta de'"I di' pa.rt;Clpaa.attato' ~~n ane 'e traspa.r Aenza di 'CUI, a l ~ae~~ti cazlasa, t 19 90 n. 2 ...,1 e SU=SSIVe ma , ' . . '3. I saggetti che aperana nei settari di cui a! ca=a 1 sane abbligati a cOmunicaIl; all' Autarità e all' Autarità garant& della conco~e~ .e. del mer~eJe ~tés~ "e le . e~anI di co~cen~enedi. c:u s~ne partl al. fine dell eser=e delle' nspetttve . .. . compete,nze_'.. '. . ; ,4; LA~tenta .V!gila. ~ az:~~nta e s~l1 e:,"alUZlane del mercati relatIV!.al. ~ttan dl'CUI.al comma 1, rendendo' pubbliCI con appasit~ relaziani .~uali' al,.Parlamenta i '., ~ ~ p~9---=sre dispasta , '. " . .:~ . ,..,,-;. .-I-_"'=' ...~~ .. . . '. .. ~', '. 31-1-1997 Supplm..1!to '. .,"". ordinario alla GAZZFITA UFFICTALE . te le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'ev.en~ale insufficienza di-ùeque= di- sponibili..in alcune aree di servizio; g) riserve per la diffusione dei, canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico .e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciUte e per: emittenti locali che trasmettono, nelle lingue delle stesse minoranze. 7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati" nei commi 1 e 8, ferma. restando la nullità di cui ai comma 2, adom ,i' provvedimenti necessari per eliminaré o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un' istrUttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale incerviens: affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di arti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei pianti; camIni 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e b) parametri radioele:trici stabiliti in ordina la rimozione degli efferii~'Ove l' Au-disDorre' 'misure che mo!io ,uniforme secondo srandard interna- torità ritenga di dover 'zionalmente riconosciuti, tenendo conto di incidano s;;Ua strUttura d~ll'impiesa impoun adeguato periodo transitorio per adegua- nendo dismissiom di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvere la situazione attuale; c)' segnali ricevibili senza disrurbi; , dimento stesso un congruo "termine entro il d) riserve di frequenZa per la diffusio- quale provvedere alla disIniSsione; tale terne' del segnale radiofonico e televisivo con, .mine non può essere comunque superiore a tecnoiogia digitale ed uso integrato del sa- dodici mesi. In ogni caso le disposizioni retellite, 'tIel cavo e dei ponti radio su fre- lative ai limiti di concentrazione di cui al que= terrestri per i collegamenti tra gli . presente arricolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo dene concessioni e impianti di radiodiffusione; c) riserva in favore dell'eminenza tele- delle autorizzazioni. 8. Nell' esercizio dei propri poteri l' Autovisiva in ambito locale di un terzo dei carità applica i seguenti crireri: nali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate a) i sog<Jertidestinatari di concessioni _o all'emitt=a locale successivamente alla televisive in ambito nazionale anche per il pianificazione. l bacini, televisivi sono di servizio pubblico, di autori=ioni per tranorma coincidemi con il territorio della re- smissioni codificate in ambito nazionale, gione, quelli radiofonici con il territorio ovvero di entrambi i prowedimenci possono raccogliere proventi per una quota non sudella provincia; f) equivalenza, nei limiti delle compa- periore al 30 per cento delle risorse del settibilità tecniche, in tennini di copertura del tore televisivo in ambito nazionale riferito territorio e comunque bilanciamento, su tut- alle trasmissioni via etere terrestre e codifi, -15 - . ,,: ,. . .:~~~~ . ,,~'.;f. Serie generale "..' n. 177' .' di consenfue l'avvio dei mercati nel rispetto dei. principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente 'ai programmi, televisivi o radiofonici nllIIlerici l'Autorità può stabilire un penodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti .nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore 'al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,' redatto per l'ubicaZione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tUtelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province au\onome di Trento e di Balzano, l'Autorità , fissa il nllIIlero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell' evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri: a) lo~li77"7\one comune degli im- ..~.1."'- ,\t~~:-. . . '--'-'----.. ""-':f~:~:¥.~-"7:"'- , . . .: -.~~'~;~;~~~~~'~' :f.t::.::~~.:~..: .: ' 31-7-1997 " Silpp/mI.nla'arrJinaria alla GA,ZZEt'TA -.. H__' .'. . . ~~:-:...;: -:. -.. -.. ..- '-"...- UFFICIALE :.J'...~"". . . S.ri. genuak - n. 177 .' , ,,""-'., , . cate..~p'.)"pv.e~ti,,9;i-~~ ~!;;,r;;i~~te peri9do . oVvero via satellite che compongono l'of- .'<~' del f~Ita; '. . sono.' lluellf'denvantI, da:.ffuaIlZlamento . . . .. serVifi<i/ :pubìi~¥.'I~g~i#el1.0::~'dei diritti. ' d) i soggetti Che comunque' -detengono deI1.'Erario;non~~ ~~~'p'~_~liçità nazionale partecipazioni in imprese operanti nei settoe locale, (i;Cspettànze per televendite e da ri della radiotelevisione e dell'editoria di sponsorizZazioni;" proventi' d,a' convenzioni giornali quotidiani e, periodici possono racCon soggetti: pubblici; ricavi' da offerta tele- dogliere, sommando i ricavi dei due.se;tori, visiva a pagàmentp~31 netto delle spettanze ~roventi non superiori al 20 per ctnto, del delle agenzie cti intermectiazione. Il calcolo~ totale nazionale delle risorse derivanti da per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti ~a 'pubblicità, spettanze per televenctite, sponofferta televisiva a pagamento è corisiderato so\¥zazioni, proventi da convenzioni con nella misura del 50 per' cento per un perio- .soggetti pubblici, finanziamento 'del. servizio do di tre' aIIlli a condizione che tale offerta pubçlico, ricavi da, offerta televisiva a paga. sia effettuàta esclusivamente su cavo o 'da mento,' vendite e abbonamenti di quotictiani ,satellite; la, quota cti cui' al primo periodo e periodici, dal mercato dell' ectitoria elettrodella presente lettera non: può essere supe- nica destinata ro~sumo de~e famiglie; è riore al 25 per c..'"Dtoqualora il. fatturato lor7 fatta salva la dlScIDlma sulle UIlDrese ectitn-" ::~ do complessivo dei soggetti autorizzari per ci di,gior:nali' quoiidiani o peri~dici' cti cui trasmissioiù televisive:.'a.,pagamento sia' alla legge' 5 agosto 1981, n. 416, e-successiuguale o superiore al 20 per cento del fattu- ve modificazioni. È fatto salvo il rispetto rato globale dels.ettore televisivo Dazio- dei limiti per singolo settore previsti dalla . presente legge; . , naIe' . . , . e) le concessionarie di pubblicità posb) i soggetti desrinatari cti Concessioni radiofoniche in ambito nazioziaJ.e possono sono raccogliere nei settori ractiofonico ovraccoglie're. le ri~rSeeèonOmiche calcolate vero televisivo risorse economiche non oltre sui proventi. a.:riv;}intFd:i'y~~blicità e da le quote previste nelle-Iettere a), b), c) ed). sponso=0J];:Pez:,l1na q~ ta . non superio- L'impresa concessionaria di pubblicità, conre al 30 per,,=nto del totale' delle risorse trollata da o collegata ad un soggetto destidel settore radiofonico:'Ai--fiIii: dello' svilup- natario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anpo del settore nella iaSè':hiiiiale" l'Autorità può ~bjlire,:ma,'~~-W~:~g:.5>ita delle ri- che per altri soggetti desrinatari di concessorse econOInlche'mag'glore;di,quella preV1- sione in ambito locale, 'nei limiti previsti sta nellii'.pr~~é'j~~'~~~:::: '.' ' dal primo periodo della presente lettera ed a "'\,J condizione che detta impresa concessionaria, c) j'sogg~itl;deStinjitar.:f:;ili~autorizzazioci. per .èmitteritnereVisive:"\tiacavo ovvero raccolga in esclusiva la pubblicità per il ,,,,_,,,,"'>,< . '. u"-",",, .i" ," VIa. satellite:. possono. :f<lCC?gliere proventi soggetto concessionario o autorizzato che la non superiori al 30 'per.cento..del totale del- ,controlla o è ad essa collegato. le risorse ..riferito ,3J. settore','dèlle emittenti 9. Qualora anche uno solo dei limiti televisivenazjonali,Via ~è:i~~'e delle emit-quantitativi indicati nelle lettere a). b) e c) tenti via satellite. Al fine di 'Consentire l'av- del comma 8. sia stato raggiunto mectiante vio dei mercat1;nel rispetto dei principi del 'intese o concentrazioni, l'Autorità provvepluralismo edellacoricon-enza, l'Autorità de; nel rispetto del principio del contradditdetermina un periodolr3.nsitorio nel qu:lle itorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti non vengorio applicati i limiti previsti nella che esercitano l'attività radiotelevisiva supresente lettera.,NelCà.so:di programmi of- 'perano, al momento dell'entrata in vigore fero in modo coorctiriàio,i limiti di cui alla della presente legge, i limiti cti cui al compresente lettérasi"~ppÙcajjo con riferimento ma 8, mediante lo sviluppo spontaneo alle singole 'emitt~nù" idevisive via cavo dell'impresa che non determini una posizio- ~ .. ' , , ' -16- ." :".:.."..:::~. ~~~;{: 31-7-1997 Suppimre1lJo alla GAZZETTA UFFìCIALE ordinario .". ., . ., -,"-.. "'. Serie generoJe - n. 177 .. "n ne dominante nè elimini o riduca. il plurali- rità, la trasmissione .simultanea su altri mez. smo e la. concorrenza, l'Autorità, con atto ':ci trasmissivi. .. . motivato e informatone il Parlamento, non 14. Ai fini della definizione di posizione provvede ai sensi del comma 7. Ai fini del- dominante, t. soggetti. che raccolgono publa verifica, da compiere prima della data di blicità per una quota superiore' al 50 per rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni cento del fatturato di una emittente, e i proe delle autorizzazioni, l'Autorità invita i duttori e' i distributori di produzioni audiosoggetti interessaù a dimostrare, entro i. ter- visive che su base annua fomiscono'prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per mini prefissati; mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione do- una percentuale superiore al 35 per cento minante vietata perchè la quota raggiunta è del tempo di diffusione giornaliero o al 35 inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero per cento .della fascia di maggiore ascolto, perchè, pur essendo stati superati i limiti di così come definita daIl'Autorità,sono equiparati ad un soggetto destinatario di concescui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati .tenendo conto, tra l'altro, sione o autorizzazione. Nel tempo di diffudell' esistenza o meno di vincoli. tecnici, sio~-1ion vengono conteggiate le interrueconomici o giuridici all'ingresso nel mer- zioiii pubblicitarie e le ieIevendite. 15. Ai fini' della applicazione del comma c:ìto di ,riferimento, della possibilità di ac8, alla concessionaria di pubblicità che rac,Cessa ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della coglie una quota superiore al 50 per cento struttura degli stessi, non si configura una dei proventi derivanti da pubblicità, spensoposizione dominante vietata. Compete in rizzazioni e spettanze da televendite di ciaogni caso all' Autorità effenuare ogni alITO scun soggetto desrinatario. di concessioni opportuno accertameruo al fine di verificare ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero.' ammontare dei proventi ad l'esatta situazione in essere. 10. I limiti di cui al co=a 8 non si ap- esso deriva1Ìti da pubblicità, sponsori=zioplicano ai soggetti desrinatari: di una con. ni e scettanze da televendite. 16. 'Ai fini della individuazione delle pocessione .televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autOrizzazione per sizioni dominanti vietate dalla presente !e'gge si considerano anche..le partecipazioni al offerta televisiva a pagamentO via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'iITadia- capitale acquisite o comunque possedute per il tra:inite di società anche indirettamenzione di un solo progra=a nazionale. te controllate, di società fiàuciarie o per in11. il superamento dei limiti quanritativi terposta persona; Si considerano acq1Ùsite le relativi aIl'acquisizione di risorse economi- partecipazioni che yengono ad appartenere che indicati nel comma S deve essere veri- ad un soggetto divc:rso da quello cui apparficato nell'ambito di un c~:mg:ruoperiodo di tenevano prec..'"dentemente anche in CODSetempo, in ogni caso non superiore ai dodici . guenza o in connessione ad ciperazioni di. mesI. fusione, scissione, scorporo, trasferimento 12. L'Autorità, in oC:::lSione della relazio- d'azienda o simili che interessino tali sogne' al Parlamento sulle caraneristiche dei getti. Allorchè tra i diversi soci esistano acmercati di riferimento, deve pronunciarsi cordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine espressamente sulla adeguate= dei limiti al!' esercizio concertato del voto, o comunindicati ne! presente anicolo. que alla gestione della società,. diversi dalla 13. Al fine di favorire la progressiva af- mera consultazione tra soci, ciascuno dei fermazione delle nuove tecnologie trasmis- soci è considerato, ai fini della presente sive, ai destinai ari di concessioni radiotele- legge, come titolare della somma di azioni visive in chiaro su frequenze terrestri è o quOte detenute dai soci contraenti o da consenùta, previa autorizzazione dell' Auto- essi controUate. -17 - . . ... ':".T-::-':':::.::' :.; ":-:".~' . 31.7.1997". 'u ..' Sùpplém.nta'-"orriinario alla 'GAZZE:I'TA . . .. UFFICIALE S.ri. g<n~ra/. . il. 177 I 17. Ai fmi della presentei.~gge: il c(nitrol- 'diante accordi di tipo associativa anche con la suSsiste,. anche con riferimento a soggetti, operatori di' coriiimicazione .desriIiataridi diversi dalle società, nei casi. previsti. Concessione, autori=zione, licenza a codall'articolo 2359, commi. prima ,e seconda, munque iscritti nel registra di cui all'articoI del codi~ civile., lo 1, comma 6,. lettera a), numera 5), della 18. li controllo SI,consIdera. esIstente nel- presente legge; La piattaforma è aperti! alla la forma dell'influenza dominante, salva, urili77"?1one di chi ne faccia richiesta in ,'. prova contraria, allorchè ~corra una ,delle" .base a titolo idonea, secondo principi di ,- . '. seguenti situazioni: trasparenza, di. concorrenza e di non discria) esistenza di un soggetta che, da so- minazione. L'AUtorità vigila sulla costitu" lo a in base alla conc~:uz:ione con altri..so- ' zione e sulla gestione della piattaforma, gaci, abbia la possibilità di esercitare la mag- ranfendo, mediante l'adozione: di snecifici gioranzadeivoti dell'assemblea ordinaria a provvedimenti, anche ai sensi dei.co~ 31 di nominare o revocare la maggioranza de- e 32 dell'articola 'l, l'osservanza' dei . ' . . -ili amministrar . ari' ' . b) sussistenza di rapporei, anche trii soci, di 'carattere finanziario e orgarrizzativo' o economica idonei a conseguire uno dei' seguenti effetti: principi di. trasparenza, di concorrenza e di nondis<;riminazione tra i soggetti pubblici e " privati.; ,nonchè tra i soggetti partecipanti all' aa:ordo di cui al presente comma e soggetti teIZÌ che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma. 1) la. trasmissione degli utili e delle 20. Ai, fini del]' applicazione degli articoli perdire; 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e 2) il coordinamento della gestione deli' articolo 7 del, decreto-legge 27 agosto dell'impresa conquelia di altre imprese ai 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, fini del persegÙimento, di uno scopo co- , . dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per tramune" , . l-. ./.' 3) 1)ttI:ib\cione di poreri maggiori smissioni quotidiane si intendono "quelle efrispecro a quelli derivanti dalle'azioni o dal- ' fettuate nel limite orario previsto dalle suddette dispostcioni, con fiequenza non infele quore possedute; riore a cinque giorni alla settimana. o, in al- :I-).i'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprie- ternativa, a cento venti giorni al semestre. tario di p'oteri nella scelta degli amministratori e dei ,dirigenti delle imprese; AI!. 3.. c) l'assoggettamento a direzione comu(Norme sulI'emitteltZ1l radio televisiva) ne, che puÒ risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi 1. È consentita ai soggetti legittimamenre "mmiT1istrativi o 'per altri significativi e ..' operanti alla data di entrata in vigore della qualificati elementi. presen.te legge la prose=ione dell'eserci19. fu deroga, alle disposizioni del pre' zio della radiodiffusione sonora e te!evi~iva sente articolo, salvo quanro previsto dal in chiara in ambito nazionale e locale fino al. rilascio delie. nuove concessioni ovvero co=a 8, lettera c), la. società concessiona, ria del servizio pubblico radiotelevisivo e la fino alla reiezione della domanda ,e .comunsocierà concessionaria del servizio pubblico que non oltre. il 30 aprile 1998. di telecomunicazioni, tra loro congiunra2.. L'Autorità approva il piano nazionale mente, possono partecipare ad una piatta- di assegnazione delle fiequenze di cui forma unica per trasmissioni digitali da sa" all' articolo 2, comma 6, entra e non oltre il tellite e via cavo e per trasmissioni codifi- 31 gennaio 1998. Sulla base del piano na. care in forma analogica su reti terrestri, me- zionale di assegnazione delle frequenze soi -18- ; ",'. 31-1-1997 Supp/onDIlD ordinorio alla GAZZE'ITA , no rilasciat~; entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove' concessioni radiotelevisive ... ~"" .:.~~. . UmOALE,' . ~ .., .-- .. ':,~":',::~~:: ,..--.-. :,-:'. .;';:i":'.:'." --:::-.~.. . -- .~.~-:' a) per, le emittenti. radiotelevisive na.." ''''''':~.",' Zlonali: '. . ' l) una misura adeguata: '~i' capitale . . ~, '., .... privitte.Tali 'eoncessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere, rilasciate, e la previsione di norme che consentano la nel rispetto delle condizioni defuiite in un massima-' trasparenza societaria anche con regolamento. adottato dall' Autorità tenendo riferimento ai co=i, 16 e 17 dell'articolo conto anche dei principi di cui al co=a 3, 2; 2) una distinzione, fra i soggetti ria società per azioni, in accomapdita' per azioni, a responsabilità limitata e cooperati- chiedenti, delle emittenti che, in base al ve, Le società di cui al, presente co=a de. progetto editoriale presentato, garantiscano vono essere di nazionalità italiana ovvero di una, proposta di produzioni destmate a diuno Stato appartenente all'Unione europea. versificare l'offerta. in relazione alle condiil controllo delle società da parte di soggetti zioni di mercato, Una quota rilevante eli au.' di cittadinanza o nazionalità di Stati non toproduzione e di produzione itaJia.na ed appartenenti aI1'Ullione europea è consenti- euroP,ea,. una consistente progr~mm"7Ìone to a condizione che detti Stati pratichino rise.';ata' all' informazione, un adeguato nu. nei confronti dell'Italia un trattamento di mero di addetti, pialli di investimento coor. effettiva, reciprocità~ fatte salve le disposi- dinati con il progetto editoriale; , b) per le emittenti radiotelevisive locali zioÌ1iderivanti da accordi internazionali. Gli "mmini~tra[ori delle società richiedenti la e la radiodiffuSione sonora nazionale, i se. conc:ssione non devono aver riportato con. guenti eriteri direttivi: danna' irrevocabile a pena detentiva per del) la semplificazione delle condiziolitto nou colposo superiore a sei mesi e non ni, dei 'requisiti soggettivi e delle procedure devono essere stati sottoposri a misura di di rilascio, delle concessioni; sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, li2) la distinzione' delle emittenti ramitatame:lte alla raeliodiffusione sonora, è diotelevisive locali in emittenti aventi scopi autorizzata ad una deroga per le scadenze esclusivamente commerciali ed emittenti rrevisre al comma 1 ,e per quelle previste con, obblighi di informazione in base' a 'eriper la predisposizione del piano nazion'31e . teri che verranno stabiliti dall' Autorità. La di assegnazione e del conseguente rilascio possibilità di accedere a provvideDze ed indelle concessioni, qualora la complessità centivi, anche già previsti da precedepti didel piano radiofonico impedisca la sua ste- sposizioni di legge, è riservata in via eschisura nei tempi indicati. TI piano dovrà co- sÌva alle emittenti con obblighi di informamunque essere elaborato entro il 31 dicem- zione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, bre 1998 e il rilascio delle relative conces- co=a 5, della legge 6 agosto 1990, siolli dovrà avvenire entro e. non oltre il 30 n.223; . aprile 1999. In caso di deroga è consentila 3) la previsione di norme atte a fala prosecuzione dell' esercizio, della radio- vorire la messa in comune di strutture di diffusione sonora di cui al comma l, fino al produzione e di trasmissione, gli investirilascio delle nuove concessioni ovvero fino menti tecnici e produttivi, le compravendile alla reiezione della domanda e comunque di aziende imoianti o rarn.i di aziende, le dismissioni e ie fusioni nonchè la costitu. non oltre il 30 aprile 1999. zione di consorzi di servizi e l'ingresso del. 3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al le emittenti radiotelevisive locali nel merc:!' . comma' 2, emanato dopo aver sentito le as- to dei servizi di telecomunicazioni; 4) la possibilità per le emittenti rasociazioni a carattere nazionale dei titolari diotelevisive locali di trasmettere programdi emittenti o reti private, prevede: -19- --.,..' :.:"'.~_._..... ..,.,w~ ,..;'";, , ".-".-' '. -"",-.. .' ,- 31-1-1991' '; ~ '. ... - . .' ~",. .. o., '-.' "iuppJ~'nlIJ onfÙl;;rlo:.aJ!a'GAZZETD\UFFTcrALE _. \::~.!;-~..r~. . ",cc-Siin;,.'g<n.TiiJi': n. 177' I -.'..' . mi i~6rmativi differenziati per non oltre un, quinto delle ore di. trasmissione giornaliera in relazione' ille .diverse aree territoriali comprese. nel bacino. di utenza; . 5) la previsione ,cii norme specifich~ in materia di pubplicità, spcnsorizzazioni e televendile; , .6) in attesa che il ,Governo emani. uno o più regolamenti nei confronti,. de'gli esercenti la radiodiffusione sonora' e televi-I siva. in ambitO locale, le sanzioni previst~ daIl'arricolo 31 della legge 6 agosto. 1990; n. 223, sono ridotte ad~un decimo;, . . .7) ~el sistema radiotelevisivo' nazionac le, assttmono parricolare valore le emittenti loèali che decidono di. dedicare almeno. 11 70' p~r cento della programmazione. monoternatica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salme, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di serviZio. Le emittenti locali a programmazione manate matica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione "della parte di pubblicità pubblica. riservatfalle emittenti locali ed alle radio locali/Dnazionati, ai sensi di quantO previsto dalcomma l dell' arricolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. .,.,-:;,. come sostituito dall'arricolo ll-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323; convertito, con mod.i:ficazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993, n.422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emÙtenti locali che assumono le caratteristiche. e l'impegno previsto dal primo periodo harn:lo diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduZioni tariffarie previsti dall' articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall' arricolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,' n. 3i3, convertito,'~on modificazioni, dalla legge . 27 ottobre' 1993, n. 422. Ad inlegrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsj e delle riduzioni viene stabilita sia per le :-." .' . o. '.:. ... ~'." . ., .. agenzie di info,rmazione, .;sii!..:per le speSe . elettriche,. telefoniche e di. telecomunicazioni, compreso l'uSo del satellite, "nella misura prevista dalla norme vigenti. . 4. Nell'ambito del riassetto del piano na. / zionale . di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria,' sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitariL .... 5. Le concessioni' relative alle emittenti radio televisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secòndo i criteri tecnici. stabilit( nell'artlcolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del. segnale' in un'area gèografica che'compren- da ilitIeno 1'80 pe, cento del territorio e turti ',i"capoluoghi di provincia. Le concessioni. relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono cOnsentire l'irradiazione del segnale in un' area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e turti i Capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo aei programmi ÌITadiabili. all'emittenza. televisiva locale e, di norma, il 70. per Cento' dei prci~ammi irTadiabili all' emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di as'segnazione delle frequenze è prevista una . riserva di frequenze:' . . a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazioriali' che diffondono produzioni CÙlturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più. del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata. se le stesse sono costituite da associazioni. riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperativè prive . di scopo di lucro; . b) per ['introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dal!' articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffuSione sonora e televisiva digitale è, concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modu- ' . 20- ~ I .:. . . 31-7-1997'. SupplemUllD ardinaria alla.GAZZElU'.'.UFFICIALE. . - ,. .-. oh.. ~. - -. - -. ".---- . .9; Le; disposizioni lazianc: di. frequenza,: che a. tal. fine' passano. cOstituire consorii fra. laro a con altri con, a:ssianari:.per la 'gestfane dei relativi im- pianti " '. . ~.... ~:":-- .' 6. Gli .esercenti la. radiadiffusiane televi- ra=lta .di risorse economiche di. cui alla presente. legge.' si applic:lnQ. dal JO aprile 1998. Entro la .stessa. data,. la: concessionaria. del. servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all' Autorità lln piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito.dell'unitarietà. deL servizio. pubblico, di trasfarmare una delle sUe reti televisive' in una emittente che nan può avvalersi .di risarse pubblicitarie. Nel piana pre. sentata all' Autarità si prevedano. appasite saluziani per le regiani Valle d'Aosra,. Friu- siva in ambita nazianale che superino. i limiti previsti dall' arricola 2, comma 6,: passano. proseguire in. via transitaria; successivamente alla datade! 30.aprile 1998, l'esercizio. delle reti eccedenti gli stessi limiti, ne! rispetta degli. abblighi stabiliti per le emitteriti nazianali televisive destinatarie di . . còncessiane. a condiziane che le trasmissio- li-Venezia Giulia e per le province autanani siano. effettuate contemporaneamente su me di Trenta e di Balzano d'intesa, rispettifrequenze' terrestri e via satellite o. via cavo . vam.é;1te;.con. le regiani e con le pravince. a e, successivamente al termine di cui al tutèla' delle minoranie linguistiche e in. una co=a 7, esclusivamente via cavo o via lagica di cooperaziane transfrontaJiera. Al1:einittente di cui al secondaperiada nan , .satellite. 7. L'Autorità.. in relaziane all'effettivo e si' applicano i limiti previsti. dal1'arricola 2, congruo sviluppo dell'utenza dei programmi commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piana radiotelevisivi via satellite e via cavo, indi- di ristrutturaziorie, sentira)a Commissiane parlamentare per l'indiri2zo generale' e la ca il t=ine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine. entro cui deve essere istituita devono essere trasmessi esclusivamente via l'.emittente di' cui al presentecomma.. contesatellite o via cavo. .. . stuaImente alI' indicazione del termine di 8, . . AlI' entrata in vigore della presente cui al comma 7. legge 1'.AutOrità dispone la cessazione . 10: La diffusione ràdiotelevisiva via sadell'usa delle frequenze che a parere della tellite originata dal territorio. nazianale, stessa,. non sono indispensabili ai soggetti compresa quella informa codificata, è sog~ esercenti l'attività radiotelevisiva per l'ilIu- getta ad autarizzazione rilasciata. dall' Autamin~.,;one den'area di servizio e del baci- rità ovvero, fino alla sua costituziane, dal no. L'Autorità assegna, anche in via provvi- Ministero. delle comunicazioni, sulla base di . soria, tali. frequenze- ai destinatari. di conces- un apposita regolamento. sioni o autOrizzazioni radiatelevisive in am- . 11. Nessun saggetto può essere destinatabito nazionale e locale che hanno un grado rio di più di una concessiane televisiva su di copertUra della popalaziane inferiare al frequenze terrestri in ambita: 'nazianale per 90 per c... -no di quella residente nel temto- . . la trasmissiane di pragrammi in farma corio cui si' riferisce la concessione o l'auto- dificata. I soggetti legittimamente esercenti rizzazione. Sono èsc!use dall' assegnaziane, alla data di entrata in vigore della presente che comunque è attuata nel. rispetto dei cri- legge più reti televisive in ambito nazianale teri stabiliti dalla Corte costituzionale con in farma codific:lta devono, ai fini di quanla sentenza 7 dicembre 1994, n.420; le ta previsto dal comma 2 dd presente artiemittenti che trasmettono in forma codifica- cola, dal 31 dicembre 1997, trasferire via ta.Le disposizioni di cui al presente com- cavo o via satellite le trasmissioni irradiate ma sono attuate fino all'entrata in funzione da una delle loro reti. Ciascun operatare del!' Autorità dal Ministero delle comunic:l- può proseguire l"esercizio. di due reti fina al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata zioni. -21~ :~~:~~};. riguardai1ti. Llimiti alla ". . . . . ..~ -'-' -. '._~=':- ',~ 11 "'0 " 31-7-1997" .'... ~ " .. 'SuppID1lorrir:r ,'.c. ';I:;,~'; ,;.:.":'~'1"" ~.~''':.<'I't'-' ,~",:,!? . , :: ,- : :0:; ,;. ,...:.., ~n!:!n;~~9':"~' ': , ,,:<, ,i~.~L ,-.., .' ="-S<rre-giiri1ak- orriiiràno -.lIa QA'ZZEITKumcrA= , .o~ :, -~" ~-""'.:J':':'" .,, l\. 177 ;.;,.: nel: preceden~ ~~rio~o' l.a ret!:.' ~c:~dent~ . !.!:.gqfJ:Iii.en:co-~s~Tinstalla. pUÒ' essere esercItata m VIa transltona, alle ZIOnç 'degll.app.aratì;.di,~cezione_.delle tra- stesse condizioni e nei:'tennini ...previsti dai commi.6 e 1..L'Autorità àdotta wnipposito srilissioni radioteieviS"ive'satellitan. nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia regolamento'che disciplina .le trasmissi0I¥ degli aspetti paesaggistici. in' codice su frequc::nzeterrestri e tiene conto;. nell' indic3zione del termine di cui a,1 corrima 7; della. partiColare natUra di tale ti-. po. di ...ti-asmissioni. L'Autorità. ovver(),' ffu6 al' inoménto del funzionamento ,ddi' Autorità. stèSsa:,il Ministero delle comunicazioni, ,14. Gli interVenti per la realizzazione di niIovi impianti..'(}-per.la riqualificizione di quelli esistenti, :concernenti la distribuzione . . 'all' interno degli edifici.e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura . in via provvisoria, prima: Ciell'approvazione di:!" piano' nazionale' di assegnazione delle del A per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevi- siva con a=sso frequenze, assegni le frequenze libere, an- condizionato effettuata in . che' aségtiito del tiasferimenio su cavo o su' forma digitale a mezzo di reti via cavo o':,.) satellite delle reti di cui al presentec;òinma, ,?a :at~llite.' :nonchè ai. relativi decodificato-. .. ai eori-c=ionari o autorizzati in ambito na- n di,' utennc.. 15:' All' articolo l, co=a 2, della. legge zionaJ.e e locà!e che si trovano nelle CoiÙii- zioiri previste dal co=a' 14 novembre 1995, n.481, sono soppresse 8. ETItroiCtermi- ne di novanta giorni. il. Ministero delle co~ le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini l'esercizio del credimunicazioni"adotta,sUlla base delle norme del presente co=a . C:interiute.nella presente legge e nel reggIa- to,».' ,. ~ ~6. Dopo l ar:tlcol? .4-' ?ell~legge 14 mento previsto "dall'articolo l, comma 2, aprile 1975,n,._~g?,. e msemo il seguente: del decreto-leggè',.23. ottobre 1996, n.545, cònyertito,:):on .fu.b(ijficazioni~ dalla. legge «Art. 43-bis.'L:L:installazione.e l'eserci- 23 dicembre.1~; -. n. 650, un regolamento. zio di impianti per la disCipETIadei servizi radiotelevÌsli.n via cavo. Sono abrogate le norme dell' amcOlo 11, commi l e 2, del decreto-Iegge.27 ag()sro-~993,.n.323, convertito, Con modificazioni,. d:ina legge 27oitobre 1993-, n: 422, in contrasto .con. la presente legge. . . . 12- Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della p'revigente diSCiQlina, in particolare. per ciòcheatiieneaipràcedimenti, san-. zionatori in corso, alle viol"azioni contestate e..alle sanziOl!iapplicate. :L pre'Y.:e,~!&,?,~~utç,~one delle coI11~ci~~~;. ~ del Ministero il: quale' assegna le fre- .q~e~__di ~~?!!~~to dei suddetti imPIantI. ~p. r1-~i:4.~~e:}i~ve allegare. alla do~anda ,.i1'~p!?ge~o-:te~ico dell'~pianto. L autanz:zazJ?~~ e rilasCIata esclUSIVamente aico~uni,'~D1,~~~in~ntane.o ad altri enti 10c::I1 °C?ns?= ~-:nu locali, .edha ~.tenslon,e tem~0n.ale- .~~ alla CIrCOscrlZ1o~e ~ell ente z:c!iie~~nte-tenendo c~nto, luttaV1a, ella parncolarita delle zone di montagna». 13.A partire-dall' gennaio 1998 gli immobili, composti da più uÌritàabitative di nuova costruzione o quelli soggetti a risrruttUraZÌone generale, per la. ricezione delle trasmis~j~ni radiot~levisive satellitari si. avvalgon? di norma di. ~ntenne c?llettlVe e posso~o ms~are o uri!=e re~ ,vIa cavo per dIStribUIre nelle smgole unIta le. trasmissioni riceVl1temediante antenne collettive. ~tro .centortantagiomi dalla da~a. di entrata In VIgore de!la presente legge I co~ privati,. destinati esclusivamen.U;. alla riCezione. e. trasmissione via etere siq1ultanea ed integrale dei. programmi. ddle Concessionarie televisive in ambitoHp.azf~iiilIe e.lo<:a1e,sono assoggettati .. , e ripetitori 17. Le imprese di radi~nOril\ e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti. in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di 'avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità. ' 22 À 9Yth~~ -/("\ ~\ '\ ~WoL . ~ - Cc 111 &I .e,...;.... ~ () '-t L. H2./~ ...../ \ ."''':~ . ..',. !~. 31-1-1991, SuppiDnmtD . , ., oniiIuuio ali.. GAZZEITA. UF.FrCTALE:, ,'.',-,,,,...,,, --,.. '. -.~-". .--,...' -....' .-'-.'. ,18. Sono consentite le- acquisiZioni, da . 'guente:" 1996, n, 650., s0- «45. In sede di prima applicazione i sog- getti' di cni ai c:Ommi 28, 30 e31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro, il '31 ottobre 1997». 24. il canone di concessione per il servizio, di radiodiffusione sonora digitale terrestre' non è dovuto dagli interessati per un periodo. di dieci anni. , ' 20. l' canoni di concessione relativi all'e:nittenza rad10televisiva privata in ambito locale sono . dovuti dal . momento del n'. cevimento del provvedimento di conceSsione da parte dell'interessato- Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno li canone è doVUtoin proporzione ai mesi' fu- tercorrenti con la fine dell' anno stesso: -', -- ,-." . .-.. '., , nora e televisiva di cui all' articolo l del decreto-legge 23 ottobre '1996, n.545, convertito, con modificazioni', dalla legge- 23 dicembre ,1996, n.650, costituite in società cooperative a: responsabilità limitata. 19. Fino al rilascio delle. nuove concesSIOni per la radiodiffusiorte" sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di Impianti o rami di azienda tra concessionari iadiofonici nazionali o tra questi e gli autori=ti di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all' articolo l, coi:nnia 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, ~nvèrtito, con modificazioni, dalla , legge, .23 dic..--me '" cembre 1996, n. 650, è sostituito dal se- parte 'di società. di capitali~dLcOncessiona.." rie svolgenti attività diradiòdifficiione: S'M g<nerale .. ' 21. 'A.. decorrere dalla data di. entrati' in vigore della presente legge, i t::raSferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono cOnsentiti ,a. condizione che l'assetto prOprietario che, ne derivi sia confOIme a qrian'to stabilito nel comma 2 del. presente articolo. .' 22. Le norme di cui all' articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223; si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in ,assenza dei piani di assegnazione delle freque= radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ovesono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radio televisive. 23. Il comma 45 dell' articolo l del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 23 di- -23- AI!. 4, . (Reti' e servizi di telecomunicazioni) 1. L'installazione non in esclusiva. delle' reti di telecomunicazione. YÌa cavo o. che utilizzano frequenZe terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data. di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenzà da parte dell' AUtorità. A .decorrere dalla stessa. data l'esercizio delle 'reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomuniéazioni sono. subordinati, al rilascio di lice= e autorizzazioni da parte dell' Autorità. L'installazione di, stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle, procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio '1997, n. 55, è. sogaetta ad aurorizzazione rilasciata dal1'AutO, '" rità. ' . 2. Le lice= e lè autorizzazioni di cui al comma l sono rilasciate sulla base delle diswsizioni Contenute nel regolamento di cui all'articolo l, comma.2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modific:lZioni, dalla legge 23 dicembre. 1996, n.650. 3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico ,da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali con,cessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine' l'Autorità 177 . ... : , ',-, '..-.--.-.-.---.-....... ---- ... ,_",,-"'_"',~.:.: ... . '.........-...-....-.. .'.~~;';':::': .,... . :,,",;:.~ .'.'3J;.i-199T .:;?:~t.+..~:.:._:':" :_.:'\'::::J.~;'; A~::i."'.::: .. ... . '--...-. .'. .;; --o :."'.'" .'=""s;ipPJiiiiiijjq.'o/ifbtaM9a1Ia. ..:.. .' ,:;. ""'" '::~;~,i".;:."''''I''(.. , .GAZZETIjI,'.UFF!CTAtE:"-:- ", . "~ :"::;'--'~"~" !:Z.C . :~. '...'::';' '=' ':, ":""'.. iUii.'g."irriI.::'n. I , ":.::;:~.:;;:;--.: ':,;. :1 emana "un regolamento che, disciplin~ in.}.i--.d~!;u~'1.:~i.:sensi.del !!f!igntecomma. nea ge~erale.le modalità ed i!.i.mi~ ~ sogèoi1.Ctl.i.getta::a:,<:0~!Io1l6 .possonà. essere. previsti gli stessL obblighi, revisione scelta tri~p'~e:...diuna quante. risultano società iscritte di . la cui validità si estende. anche. aue eonces- ~'apposito albo istituito presso e:-1aborsa la Comsiorii precedentemente. rilasciate,. su ric.hie- missione: nazionale per le società sta de( comWfi interessati. L'installazione. (CONSOB) ai sensi deL decreto -dei Presidelle reti aorsaJi, così come definite . iD, Un dente. della Repubblica 31 mano 1975,. apposito regolamento emanato <!all:Auto: n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturità, è soggetta esclusivam~nte .al. iilascio'dirato determinato dall'Autorità, alla quale licenza. da p~~ della: stessa; Autorità. I compete anche di definire i criteri per la se.provvedunenu di CUI al presente co=a, parazione contabile dell'attività entro sei nonc.hè le concessi?ni di radiodi~on.e 'l!1esi dalla data di entrata in vigore della preVIste ne~ plano di ~se~one .~7tIt~l1- presente legge. . s~ono. ~I~:u=one di pubbbca. ~tilltà, ID5. Gli impianti oggetto.di concessione radifferibIlità e ~genza delle relatlve.opere. didtelevisivapossono essere utilizzati anche':'.; az:e~a~~lte e~trano a far parte del;pa- pe(la distnòuzione di servizi di telecomu- . trIJDOIllOmdispomòile del comune. Per I acquìsizione dei pareri, autorizzazioni e nulla nicaZioni. In tal caso i destinatari. di concessiorii in ambito l~cale sono tenuti alla ostà ~re~ti, u:. materia. ambie.ntale" e~ separazione contabile dell' attività iàdiotelee S3J11tanae !Ildetta, al. senSl dell am~olo. 1~ ~ella'legg~ 7 a~os:o 1990, n. 241; e suc: visiva da quella svolta nel settore' delle tele. cesslVe modifi=om, una conferenza. di comunicazioni, me:ltre . . i destinatarl . di con.. . .. . . sensl . e . ar- ceSSIOIIl ..seI'VJZ1;Alle reti. re IZZate al ... per emJttenu nazJOn sono tenun . ali d gli . . .., . al '. .. tlcoli 184. e 214 de.l' testo umco !Il. matena. '. a cosntuIre SOC1etaseparate per la gestione . .. . . '., .. . . .. . d e gli .'unplantJ. Le dISposlZ1om. al di b P?st e,' .. aIlC(]p0sta e. di te l ?comUIlJ~o" d I CUI ai .prehanno effiCacia a decorrere Il!, approvat~ndecreto qel Presldente serite CO=a . . .. della ReuubbUca 29 mano 1973, n.156, si 'cfull' . . a d e~ento . de.gli un . Plan tl.' al plano . nazJOIT e (Il assegnaZIOne e e equenze, l dispo " ap? li can~~.,e al d.eII? S t ess t'es t o . d ll fr UIlJco.reliiUve alles~~ tazI om Ie ? d e a adeguarnento che -comunq~edeve avvenire ll gali .. . . . propneta:e al. diri' tt o d lS~.q.. gIorm apDrovazlOne - . tu' So n O co-. entro centottanta " . dall.' mlifique fatte. salve. le competenze in matl:- del pJaJlO '.. s:es~o.. .. ...... da paesistica e. urbanistica delle. regioIii 'a . 6. SOC1eta tltolan . d~ seI'VlZl di pubbli, !-::, statuto speciale e delle province. autonome. ca., u~ta che h~~ r"""7'7'to,..P~ le pro4. Le società che installano o esercitàIÌo. pne.:esIgenze, reti di telecomum=one, so- ~ . '" -" ' - le reti: di:.telecomunicazionie gli. operatori . no te~ute a co~tituiresocietà Io ~ep~ nel per svolgunento di qualunque. attlVlta setto- che Su tali. reti forniscono. servizi di teleCo- municazioni sono obbligati, ne! ternline previsto dal regolamento -di cni all'aniC:Jlo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con- modificaziqni, dalla legge 23 dicembre 1996,. n. 650, a.'tenere separata contabilità delle attività riguardanti.'rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono . altresÌ- obbligàte a tenere separata contabilitàde!le attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La comabijità . re delle telecomunicazioni..La società concess~on~a .del servizio pubbliCo di tel~comurucazlom non può assumere. parteC1pa~ zioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubbjj~ utilità che harmo realizzato le predette re!J, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti. , 7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'in- f-- 24 - 31-7-1997 ,--" ".--' .. .' SuppkmDrJD ordf1rttrio .. .' . ".0 alla GAZZEITA UFFTCIALE . " .~~. ~ . .~~. iTr::.'~~uo:.~.. .. '~' .-":""""::"~~.-:-.. .'\~~ ..:'..'[:, stallaZione delle infrastrutture :a. larga banda Art. 5', da partedellà: società concessionaria. del . servizio pubblicu. di telecomunicazioni è (I!lterconnessione, accesso soggetta alla' concessione 'di cui al coIIÌma -. e servizio universale) 3.Tinstallazione, l'esercizio e lafomitura della rete. nonchè la fornitura dei servizi di L I soggetti destinatari di licenze o autotelecomunicazioni da pane deUe società di rizzazione per la installazione delle reti ovcui ai. commi 5 e 6 sono subordinati al rua- vero per la fomirura di servizi di telecomu, '. scio dei provvedimenti di cui, ai commi 1,.2 .nicazioni, nonchè i soggetti titolari di autoe 3 del presente anicolo, nonchè al rispetto rizzazione per l'esercizio di reti regolano i dei principi di obiettività, trasparenza e non rapporti di intercormessione e di accesso disc:iminazione. sulla base di negozi azione nel rispetto. delle' 8. Sulle reti di telecomunicazioni posso- regole emanate dall' Autorità e dei seguenti no essere offerti tutti i servizi di telecomu- principi: nicazioni. Fmo al' l' gennaio 1998 la con:a~..promozione di un mercatO compericessionaria del servizio pubblico di telecotiva~ delle reti e dei servizi; . municazioni cunserv'a l'esc1usività per l'of. b) garanzia dell' intercormessione tra le ferta di, telefoDia vocale, fatta salva comUIl- . reri e i servizi sui mercati locali, nazionali e .que 'la possibilità di sperimemazione da dell'Unione europea; pane dei sOggetti che ne abbiano fatto ri. c) garanzia di comunicazione tra i terchiesta' all' Autorità, ottenendone autorizzaminali degli utenti, ove compatibili, di non zione. Fino' alla stessa data le società destidiscriminazione e di proporzionalità di obnatarie di cuncessioni in esclusiva per te!eblighi e di diritti tra gli operatOri ed i . comunicazioni non possono realizzare profornitOri. duzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni 2. La re:nunerazione degli obblighi del non può essere destinatarla direttamente o . servizio UIliversale è disciplinata in base ai indirettamente di concessioni radiotelevisive principi di cui al regolamento di attUazione su frequenze terrestri in chiaro nè fornire di C'.ll al decreto-legge 23 ottobre 1996, programmi o servizi nè raccogliere pubbli- . n. 545, convertito, cun modificazioni, dalla . cità per i concessionari radio televisivi na- le2<7e23 dicembre 1996, n. 650. _e zionali e locali su freque=e terrestri in 3. I soe:getti autorizzati all'offerra di ser. chiaro. vizi di telecomuni=ioni ai sensi dell' ani9. L'offer.a del servizio di telefonia vo- colo 4 hanno diritto di accesso alle reti. . cale è soggetta. dal l' gennaio 1998 a regi- L'accesso può essere limitato dall'. Autorità me di pre=. La cuncessionaria del servi- per ragioni di: zio pubblicu di telC"...0municazioni, per un a) sicurezza di !unzioname:Jto della periodo non superiore a due anni dalla data rete; di entrata In vigore della presente legge; è b) ;nante:1lmento dell'integrità della soggetta per il servizio di telefonia vocale a rete; regime tariffario. Le tariffe sono determinac) interoperabilità dei servizi, qualora te ai sensi de!l'aniculo 2, comma 18, della ricOtTano comprovati motivi di interesse gelegge 14 Ilovembre 1995, n.481, con nerale di natura non economica. l'obiettivo del ribilanciamemo tariffario e 4. Se riCOITonoragioni di protezione dei dell'orientame:lto ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi pratic:!ti e dati anche personali, riservatezza delle inadotta i provvedimenti necessari ad assicu- formazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere lirare cundizionl di effettiva concotTenza. '. - - S4!rie gf!nf!raJe . '... .,~-' - 25- . ~i '.\" :~:;r,'~::;'. . . ..'0- ;. '.~'." ~.. ~',.. ':. ,. . . . . .. :.0°.;"'" 3I-7;199i""c-. ". .. --"-~ . -_.-~ _.... ..i7.-:j:.i ,:"'J-~:., .. ~ ..:.:.. . :,,~..~o ";tt;.;-~ "Supplem"iiùo'.o"rriiirtinoalla" GAZZETTA-umcrALE : ." .. . s;'ri.''g<n;'iCiJe - n: 177 ,.~ mitato dal Garante. per la protezione dei da- 52090.000.000 in ragIone d'anno, si provti. personali, di intesa con .1'Autorità. . vede:.: 5. Gli obblighi di fornitura dei servizio, a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 universale, ivi inclusi quelli concernenti la mediante utilizzo delle risorse finanziarie cura di interessi pubblici nazionali, con spe- già destinate al funzionamento del1;Ufficio cifico riguardo ai. servizi di pubblica sicu- del Garante per la radiodiffusione -e' i' editorezza, di soccorso pubbliet>, di difesa. nazio- na; nale,. di protezione. civile, pi giustizia,. .di'. b) quanto ad annue lire 20 miliardi con istruzione e di Governo, e le. prof:edu.re di i le modalità di cui aJl'anicolo 2, COmma 38, scelta da pane dell' Autorità dei soggetti te- . lettera b), e commi successivi, della legge nuti al loro adempimento sono fissati se-, 14 novembre 1995, n.481. condo i criteri stabiliti dall'Unione euro. ?' Secondo le stesse modalità può essere pea. .'. 6. I,.e' .disposizioni di cui al!' anicolo 4 della.. presente legge e al presente articolo, , . possono essere moditic:ite su proposta del MiniStro delle comunicazioni, secondo 'le procedure' dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agostO 1988, n.400, sentite l'Autorità e le comperemi Commissioni parlamentari. istitUito, ove necessario e con criteri di parame trazione deli '.attività, un cornspettivo per i servizi resi' ,ctall'Autorità in base a disposizioni di legge, 'ivi compresa. la.. tenuta del registro degli 'operatori. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decre:i, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7. ."'.n. 6. /~(Cpp-eriura (EnTrata in vigore). finanzil1.r'..a) L All' onere derivante dall'applicazione dell~ -'preseme legge, valutato in lire L La presente legge entra in vigore il giorno succ~sivo a quello della sua pubblicazione ne!la Gazzetta Ufficiale. La prese:]te 'egge. :mmita del ~gillo dello Stato, sani inserita ne!la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Re:Jubbiic.a italiana. E fatto obbligo,. a chiunaue s'Detti ài osservarla e di farla osservare . . come legge àel.!o St:lto. Data a Ron:a. adCi 31 luglio 1997 SC.À.LFARO PRODI, Presideltle del CultsigLio dei l\1infstTi MACCANICQ, /vfini...ITO dei/e poste e delle lelecomunic:z=ioni Visto. il GUDT~~~ilJj: F:..:cx -26 - .- che .tengano COnto dei cos(.... .. 31-7-1997 SuppkmmtD orriinDrio alla GAZZETTA Serie ge1tDJ:zk. UFF!CIAU LAVORI PREPARATORI ~ ~ ~Ilcz (atto': :\~- 1021): . Pr=:ma1o d:ù MWstrn dc!Ie poste e delle tc1=munic=ioni (MACCANlCO)i119 luglio 1996. ). (Lavori pubblicl. in sede refcre:lte. i123 luglio 1996~ con pan:ri delle: commissioni t", 2-, 3-, 4., ?, 6" e loa. 11'" a1l&8" ~om: "~;""'ft dalb.1I" -'..;""e il Z6 settembre 1995: 2, 8,9,23, 29 otlob", 1996; b. 19 nove:nb", 1996' 23 g<::I.Coio1997' Il , 13 19 20 2S 1m; 8, 15. 16.29 apriie 1997. e 7 maggio 1997. " 26 == 'I:--n.1I'" in aula ù.20 c"21 m.aggio 1997 e approvato il 22 maggio 199i, - C=u:ro,u; . , , . d.pumd (atte ti. 3755): A.ssegnata a1Ic ccmmissiom riunite vn (CI:Ùh1r.:1) c: IX (Tr:1Sporti), in sede refere:ae. ii 23 maggio . II!, IV,V, VI. VIII. X. XI. XII e xrv. ;:~ m~rodallecommissioniriunite VII c:IX il 5. 18.14, l6 giugno1997;\. 8 lugiio !':I9ì. " Esaminato in aula il9 e 15 luglio 1991 e approv:J.to. con modific::l...Z:ioru. ii 16 luglio 1997. Sem:toddla 1997. con pareri delle COII1I2W::rioci I.n. RepuiJoli"" (atte n. 1021IB): IO, r. in sede r::::'c:,e':l[c. ii 1llugiio 1997, c:m ;Jarc:i Je:!c= commissioni Assegnato a.1la 8. c::Jmmissione (Lavori pubbiici), c 13. c: ddla giunta ~ gli alTari delle Comunità. europe:: e <ieHa. commissiom: pe;,.!equestioni n:gionali. A..s:sq;n.ato nuovamC1te in sede de!.ibc:::tnte, Esaminato t997 dalla 311a. S'" commissione. il 23 lugiio S" ~ot1e }.., 5", 6", i\ 11., 12." il 21 !ugliS"[99i. : :J.ppTova.tO il 29 tuglio t997. .-\ Y'V'D.'TENZA: ~ ~ot1Ì di ur~ si ome::te la pucbiic:lZionc d.cilc :la t: a.ila. pre:o.t: !c:ggc:.ai sC::1sidd':.:.rt. ~. I.:omm:l 3. dc:! ~golame:lto di 1:Se:~onc: de!tcto u:nic:odcilc disposizioni sulli1 promulgazionc deile lc:ggi.:mila c:nanazi-onede: Je::::::: J~: :':":::;1de~tc: della Repubblic e sulle pubbiiozioni uificiaIi della Re;lubblic:::1italiana. 3.;rprovato con D.P.R. 14 mano 1986. >1.2:7, In mpplc:ne:::uo ordinario alla Gaz=~!tc. IJffic:nie . serie' gO::".e:":lle dei 25 agosto 199i, si ~roc:dt:=à J.il:l ripubbiic:J.Zi01lC dei LCtO dtlJa. ;m:. sote legge. ccneda.to delle pubblic:J.Zioni c.otiziali ?rev1Ste ~H';ut. 10. comma. 3. lÌe! testo, unico :J.pprovato con D.P.R. 28 dic:::nbrc 1985, - n. 1092. nona di note siDtccic::ca margine di c:a..sc-.mcomma o gruppi di ~mmì. :stamp:1t: in sommario ilc:::ntc::mto W:gii stessi. ai se::si deilo stl:SSOart. 10. comma 3-.;Ù'. aggiunto dail':u:. ~OUQ c::.r.1r:t=:>..suco. ce inci.ividuino in :nodo li. c~mma :9. della legge 15 maggio 199'7,:l.. 117. !r7G0237 FRANCESCO DOMENIca \, CO~l:.SAL'lI. direttori! (96514/0) Roma ALfONSQ - IstitUto ?òiigr.uìc:o -:: Z':-;:::J. Jdll} 5[:110 . S. NOc:TA. ANDRl..Ù..n. redattore '~ rl!aarrorl! l di 3 . Pagina W [IIY~/"<d~.L~ Hom~ Pagt ~ ~/n~aJJ'Autl1rilQ~ ¥N=A/!h'Ùi1 , (c:f~ro ~~ materiale di rifirimam> = dLU:AutlJril:1 ~ NwltJ!= Unksl ~ FAQ&.Maili Delibera n' 52/99 Individuàzione degli indirizzi generali relativi aiComitati; Regionali per le Comunicazioni I i I ~~ %') // c L'AUTORITÀ NELLA sua riunione di Consigiio del 28 apriie 1999; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autohta pe' le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomuniCazioni e radiote!evisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 13. che prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali ~e!l'Autorità: , VISTO, altresi, che il medesimo articolo 1, com ma 13, prevede l'indlviduazione da parte dell'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e !e province autonome dì Trenta e di 80lzano, di 1ndirizzigenerali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibiiità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le C:Omunicazioni; VISTA la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1~99, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati: indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per i rapporti tra [o Stato, le regioni e le province autonome di Trento e, dì Balzano: , c TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnica del 24 febbraio 1~99, nel corso del quale i rappresentanti dene regioni hanno avanzato richieste di, modifica al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorita; i VISTOil testo de!la proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del;26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte !e richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica: ! VISTA ['intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del18 marzo 1999dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e 1e province autonome di Trenta e di Balzano: VISTA la comunicazione de! 22 marzo 1999 con la quale la Confe'renza permanente per i rapporti tra Io Stato e le Regioni e le province a~tonome di Trenta e di Balzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressà nena seduta del18 marzo 1999(RepertorioAtti n. 632); : UDITA la relazione del Commissario dotto Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'Articolo 32, comma 1, del regoJamento concernente l'organizz,azione ed il funzionameoto i Delibera . dell'Autorità: .; Articolo 1 http://www.agcom.itiprovvID52 _99 ,hnn 09/09/99 Pagina W 2 di 3 A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti. . sono j seguenti: 1) la composizione di cinque membri; ordinaria, 2) essi siano in possesso compreso dei necessari il Presidente, requisiti sia di norma, , di competenza ed esperienza ne! settore della comunicazione nei suoi aspetti. culturali, giuridici,economicie tecnologici; 3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal siste1ma politico istituzionale che da! sistefTIa degli interessi di settore; 4) il procedimento di nomina veda coinvolto il Consiglio regi6nale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella defin"izione delle procedure di elezioni non escludendo che. in analogia con quanto awiene per l'Autorità, il Presidente sia nominato j direttamente dall'Esecutivo regionale, sentita la Commissione consiliare competente; 5) la du~ata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieiQ-~"éÙ. .' . rie!eggibiiità: CJ , 6) per essi siano previste le seguenti ' ai soio ;:Jeriooo del mandato: incompatibilità, limitatamente . a} P-::>Iitiche:membro del Parlamento europeo e ~az:onaie, de! Governo, dei Consigli o delle Giunte re~lona!i. provinciali e comunali; Sindaco; membro ::: ,1omma governativa, parlamentare, de: Consigli o, :elle Giunte regionali, provinciali e comunali. alla :)resJOenza o direzione di enti pubblici economici e :"'.on: de!entore di incarichi elettivi o di ~appresentanza in partiti politici. ::,)::.conomico-professionali: e amministratore o :icenaente di imprese pubbliche o private operanti ne! settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni: :;efla pubblicità, dell'editoria anche multimediale, :;ella rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio :ella orogrammazione,a livello sia nazionale sia ~ocale: dipendente regionale; titolare di rapporti di ::Jllaborazione o consulenza attivi con i soggetti sccra indicati. I soci risparmiatori de!le sodeta ::mmerc:ali (e delle soc:eta cooperative) non versano in situazione di inc:)mpatibilita; 7) tra ie cause di decadenza dall'incarico, sia espressame'lte assenza non giustificata ai lavori del Comitatc, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione delia nomina. La c:Jnlestazione della causa di incompatibilita e l'adozioné del relativo prowedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del Presidente del Consiglio regionale, ne! riSDetto del princioio del contraddittorio oon l'interessato. Dovrebbe ~ inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilita delle disposizioni in tema di decadenza anche al Presidente del Comitato; prevISta una prolungata 8) in caso di dimissioni, sia attribuita al Presidente del Consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per !a sostituzione dei componenti I dimissionari nonché ad informare !'Autorita delle dimissioni e delle rel~iive sostituzioni. Il Presidente del Consiglio regionale ne do"vrebbe essere investito tramite il Presidente del Comitato, competente a riceverle; 9) al Presidente e ai Componenti hrtp:1Iwww.agcom.itlprovvlD 52_99 .han del Comitato sia attribuita una 09/09199 Pagina W 3 di 3 indennità di funzione; 10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del Comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato. Agli altri componenti del Comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge. B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi sono i seguenti e di finanziamento, 1) i Comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione; regolamento interno 2) entro il15 settembre di ogni anno i Comitati presentino, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con !'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i Comitati predispongano una relazion"e, sia agli c: ,\ organi regionali sia all'Autorita,sul sistema delle comunicazjoni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del Consiglio regionale stesso; 3) al finanziamento dei Comitati prowedano in parte le Regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio deJ1e funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge iegionale; 4) i Comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorita. c Articolo 2 1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e ne! Bollettino ufficiale dell'Autorità. Napoli, 28 aprile 1999 IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE Alfredo Meocci Enzo Cheli i' http://www.agcom.itlprovvID52_99.htm 09/09199 ,'. . .' l di 5 Pagina W '. - Hom~ Pagr Introduziol!: allAutorità 'ff - (~~ro ~ ~ materiale ~~~ f Narmati1lo di ri,fnimmto ~ Itt:ivitn d(ll:A.utorita ~ Delibera 53/99 !.-iQ &MajJ~ = = --- c -- - - ~ i-- Delibera --- alla I1,/ (Articolo unico) l' 'I - --- ! Approvazione del regola'mento relativo definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Gara\,zie nelle Comunicazioni delegabili , ai Comitati Regionali per le Comuni!=azioni ~ = Link>~ = Nuvira - ,, , A.Lle.gi'J!LA (Regolamento) Articolo 1 . Funzioni proprie , e funzioni deiegate Articolo 2 - Modalità di conferimento della delega : - Modalità di esercizio />,rticolo 4 - Poteri sostitutivi Articoio 5 - Funzioni delegabiii "'r:tic;Q!Q..~ della delega L'AUTORITÀ NELLA sua "unicne del Consiglio del 28 aprile 1999; , i VISTA la lecae 3', luolio 199ì. n, 2.09 recante "Istituzione d~II'Autorità per le garanzie nelle . comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e' radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, G:)mma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati ~eçiona!iper le comunicazioni; , (.J , VISTO, altresi. c~e il medesimo articolo dell'Autorità. d'intesa con la Conferenza province autonome di Trento e Balzano, propria competenza che possono essere 1, comma 13, prevede l'adozione da parte permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le di un regolamento per la definizione delle materie di delegate ai comitàti regionali per le comunicazioni. CONSIDEP-ATO che i Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in \ema di comunicazione loro demandate dall'artlcolo 1. comma 13. della leoae 311uollo 199ì n. 249, in quanto funzionalmeme organi dell'Autorità per le garanzie nelle cOrPunicazioni, possono essere titolaridi funzioni proprie e di funzioni delegate; ! , VISTAla propriadecisione, assunta nella riunionedel2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato io sc~ema del sopracitato regolamento trasmesSo con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le re'gioni e le province autonome di Trenta eiji Balzano; \ iI TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnico del 24 fe~braio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell'Autorità; , : , I, , I nt1n '//wwwcomune,naDali.it/agcamlpravvID5 3 99,hrni1 05/08/99 2 di 5 Pagina W - , VISTO il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica; VISTA l'intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le proVince autonome di Trento : e.di Bolzano; VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso "atto relativo all'intesa espressa nell~ seduta del18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 633); VISTA la propria delibera n. 52/99 "Individuazione degli indirip:i generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni" di pari data; UDITA la relazione del Commissario dot!. Alfredo Meocci relàtore ai sensi dell'articolo 32. comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; .-/ o Delibera. Articolo ' unico 1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. 2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato delibera e ne costituisce parte integrante A alla presente e sostanziale. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità. o Napoli, 28 aprile 1999 IL COMMISSARIO Alfredo Meocci Allegato A alla delibera RELATORE n. 53/99 del 28 aprile IL PRESIDENTE Enzo Cheli 1999 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ ~ER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (Ai sensi,dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249) i' I Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'articolo .1, com ma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le http://www.comune.napoli.itlagcomlprovvfD53 _99 .htrn 05/08/99 3 di 5 Pagina W .' garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate. Art. 1 Funzioni proprie e funzioni delegate I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome. I Comitati esercitano, altresi, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell'art. 1 ,comma 13. della legge 31 luglio 1997, n. 249 secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Art. 2 Modalità di conferimento della delega c Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere alloro esercizio. .' Art. 3 Modalità di esercizio della delega 1. Le funzioni delegate sono esercitate dai Comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti (di govemo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997. 2. Nell'esercizio della delega, i Comitati possono avvalersi di tutti 91i organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente. c Art. 4 Poteri sostitutivi In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle dire)!ive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al Comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1. Art. 5 Funzioni delegabili 1) Sono delegabili ai Comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo'di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997. 2) In particolare sono delegabili: httD://www.comune.napoli.itlagcom/provv/D53_99.htm 05/08/99 4 di 5 Pagina W a) funzioni consultive, in materia di: adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui ,all'art. 1, comma 6, let!. a) n. 5; ~ definizione dei criteri relativi alle tariffe massimé per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, let1-a) n. 7; emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1 comma 6, let!. b) n. 2; adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1 comma 6, let!. b) n. 12; predisposizione dello schema di convenzione arì~essa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivQ di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 10; c b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in ma,teria di: , tenuta del registro degli operatori 1, com ma 6, lett. a) n. 5; di comunicazione, di cui all'art. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13; c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3; rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, let!. a) n. 8; c rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili di cui all'art. 1, comma 6, let!. a) n. 15; con la salute umana, conformità alle prescrizioni di legge dei serviii e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, com ma 6, lett. b) n. 1; verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali; modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, . let!. b) n. 3; \ rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, let!. b) n. 4; httn.//www.comune.naDoli.it/agcom/DrovvID53 99.htrn 05/08/99 5 di 5 Pagina W rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6; rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7; rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autoritè che ne è informata tempestivamente); rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12; rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2; d) funzioni istruttorie, in materia di; ~ ~ // controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n.10. " o ( http://www.comune.napoli.it/agcomlprovv/D53_99.htm 05/08/99 " . .~"'-.'-.oe . .. Supplemento ordinario n. 1 al <CBollettino Ufficiale» - serie generale - n. 3 del 19 gennaio 2000 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - FiI. di Perugia . REPUBBLICA ITALIANA BOLLE T,TINO ,UFFICIALE DELLA REGIONE DE~L'UMBRIA PARTIPRIMAe - 19 gennaio PERUGIA SECONDA DIREZIONE REDAZJONE E AMMINISTRAZJONEPRESSO Prezzo L 1.500 (JVA compresa.) 2000 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE -P E R U G I A PARTE PRlMA I Sezione LEGGI LEGGE REGIONALE Norme in materia locale e istituzione (CO.RE.COM.). E REGOLAMENTI 11 gennaio di 2000, n, 3. comunicazione del Comitato e di emittenza regionale . per .... radiotelevisiva le comunicazioni . ! . , . Su.pplemento ordÙUlrio r1. I al .Bollettino - serie gencai£. Ufficiale. - 3 del 19 gentUlio 2000 r1. 3 SOMMARIO PARTE PRIMA Sezione I 'LEGGI E REGOLAMENTI LEGGE REGIONALE Il gennaio 2000, n. 3. Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.C'OM.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 5 D 3 » TITOLO I NORME GENERALI :- Art. l. (Finalità)... /.. . . "" . TITOLO II COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - An. - Art. 3. (Form£, stl7!-menti e prodotti) » 3 3 Art. » 3 - Art. » 6 - Art. 6. (Bollertino Ufficiale) » 6 - Art. D 6 - Art. 8. (Portavoce) Art. 9. (Comunicati di pubblica utilità) » 6 » 6 D 6 » 6 » 6 » » 6 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 D 7 D 8 D 8 D 8 2. (Obiertivi) ' ~. (StTUlture) 3. (Ufficio relazioni con il pubblico 7. (Promozione - URP) dell'immagine) - Art. 10. (Pubblicità) - Art. 11. (Programmi radiotelevisivi EMITTENTI d'iniziativa regionale.) TITOLO III RADIOTELEVISIVE - Art. 12. .(Registro regionale delle imprese dell£ comunica:z.ioni) - Art. - Art. 14. (FoT17'2£associative - Art. 15. (QualificaZione - 13. (Sostegno per !'innovazione - per i servizi e formazione . . . . . . . . . radio televisivi) delle. radiofrequenze) TITOLO IV E FUNZIONAMENTO Art. 20. - Art. 21. (Dimissiori) (Assenze dei membri .. .. del CO.RE.COM.) ., .. - Art. 22. (Funzioni dd Presidente) .. .. , .. .' .. ... - Art. 23. (Regolamento) . . . . . - Art. 24. - Art. 25. (Indennità (Fu.nzioni) di fu.nzione e rimborsi) . DEL CO.RE.COM. Art. 17. (Istituzione del CO.RE.COM.) Art. 18. (Composizione e dura.ra) Art. 19. (Cause di incompatibilità) .. - . ......... professionale) Art. 16. (Parere sul piano d'assegnazione ISTITUZIONE - tecnologica) . ... 1 D D 8 8 .. " 4 . Supplcnento ordinario n. 1 al .Bollettino Ufficiale. -serie generale -n.3 del 19 gtmnD.io2000 SOMMARIO - An. 26. (Struttura) . . . . . . . . . . . . . , . ,; .... ......... . , Art. 27. (Programmazione delle . . , . , , attività.) ' . , . , , , . . . - An. 28. (Formedi consultazione) . . . - An. 29. (Finanziamento e gestione economica , , . . , , , , . . transitoria) - Art. 30, (Norma . ' Pago 8 , . . , . , , , . . » 8 , . , , , , , , . » 9 . . '. » 9 , , , , , , . . » 9 » 9 » 9 , » 9 . » 10 ' e finanziaria) , . . ' ' ' TITOLO V NORME FINALI , - Art. 31- (Norma finanziaria) , , . , ' , . , , , , . , . , , ' . . - An. 32, (Abrogazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - LAVORI , , PREPARATORI, ' NOTE. , , , , , , . , , , , , ' . ' , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , . ' ' , ' , . , , , , , , , ' , . . , , ' ' " . , , . . . . , . , Supplemmlo ordinario n. 1 al -Bollettino Ufficiale> - saie generale - n. 3 d:cl19 gennaio 2000 . PARTE b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia sin,goli che associati, anche attraverso affissioni; c) la promozione dell'irrunagine della Regione in'. Italia e all'estero, attraverso vari mezzi individuati in PRIMA Sezione I ,:relazione LEGGI E REGOLAMENTI I LEGGE REGIONALE Il gennaio 2000, n. 3. Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiote.levisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO~RE.COM.). Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commiss"-"-io del Governo ha apposto 5 il visto. alle diverse esigenze di promozione.. ~ 2. t'attività d'informazione e comunicazione è, in "' particolare, finalizzata a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni nonnative, al fine di facilirarne l'applicazione; b) illustrare l'organi=ione, ['attività ed il funzionamento della Regione; c) favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi; d) promuovere conoscenze allargate e approfon, dite di temi di rilevante interesse pubblico e SOCiale;" e) promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e d'iniziative e ! nel mondo attraverso la valorizzazione mediante una coordinata campagna con ogni possibi- - DELLA GIUNTA REGIONALE il. PRESm=!\;u .. . 1 le mezzo pubblicitario. /3. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regio- ~, nale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regiOnale, secondo le rispenive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie. attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche; delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'in:...1/ , PROMULGA la seguente iegge: TITOLO I NORME GENERALI fonnazione locale che operano in Umbria. Art. 1. (Fino1Ùà) 1. Con la ~rese:1te legge la Regione Umbria, in at~ tuazione de£li ar:icoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale- e con riferimento alla legislazione nazio. ~ naie vigente :0 IT'.ate:ia: a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività .proprie e degli organismi da essa funzionaJmente oà organicamente dipendenti, per garantire un qualificato rapporto infonnativo e di partecipazione r:ra cittadini e istituzioni; . b) favorOsce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo infonnativo, la qualificazione e vaìorizzazione deUe imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché la formazione delle diverse figure professionali; c) is:ituisce iì Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato CD.RE.COM., ai sensi dell'art. l, co"mma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. TITOLO TI COMUN1CAZIONE ISTITUZIONALE Art. 2. (Obimivi) l. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle cane deontologiche, sono considerate attività d'infonnazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in ltalia e all'estero, volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale; :,;....;- 4. Per le finaljtà del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni anno le Jinee programmatiche di comunicazione integrata, reéanti l'indicazione degli obienivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gl i aspetti di sua comDetenza, il CO.RE.COM. Art. 3. (Forme, strumEnti e prodotti) 1- Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmission'e idoneo ad assicurare la necessaria diffusiòne di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le stnltture infonnatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimedjali. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzaziòne di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. Art. 4. (SITUI/ure) l. Le attività di inronnazione e di comunicazione si : realizzano attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dei provvedimenti attuativi della stessa. 2. Presso la Presidenza della Giunta regiona}e e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, costituiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n: 15 e composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. 3. I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa alle attività di informazione, sono coor- 6 . SupplDnt:nlO ordinano n. 1 al .Bollettino dinati da un giornalista, che assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dalla Presidenza del Consiglio re. gionale. 4. I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere. altri incarichi professionali se non fonnalmente . autorizzati dall'Amministrazione. . . . . : ,,:.;. '. .Art. 5. .'.. :"rf!fficiQ '~i .: '''1. "'H'- ," L L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di comunicazione pubblica, di comunicazione interna e conCOITe ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Art. 6. (Bol1£ttino UffICiale) 1. Là Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il Bol1£trino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della Giunta regionale.e gli altri atti della. Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la pubblicazi'one ai fini della conòscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in.. conformità alle norme che ne regolano l'attività.. 1. L'attività . . . Art. 11. {Programmi radioreL..,;;sivi d'iiiiii1ztivaregionale) L La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nei registro di cui all'arL 12, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e.eriterLdefiniti con propria deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM. 2. La Regione.può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisi~o, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni pe!"'la.realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano di cui all'art. 2, comma 4, semito il parere del CO.RE.COM. Art. 7.. . . aeD.'ìmmagine) di promozione dell'.immagine si attua . . attrave!"so: . a) gli strumenti di comuniCaZione di massa a livello regionale., nazionale e internazionale; b) le attività editoriali della Regione; c) il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale delIaRegione, svolte in base alle linee programmatiche di comunicazione integrata di cui al comma 4 dell' art. 2- 2000 2. Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale determina, ai sensi del conuna 10 dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con I~gge 23 dic~mbre 1996, n. 650, la percentual~ spettante alle emittenti locali operanti nei territori. ,dei Paesi dell'Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere del CO.RE.COM. .. con il,..'.pubòlic~ . - URP) . '. (PronwziDne -serie generale- n. 3 de119 g=io Ufficiale> EMrITENiI TITOLO III RADlOTELEVISIVE " . . .. . L Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la. durata del.sti6.incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne all'Amministrazione. anche ai fini dei" rapporti con gli organi d'informazione. . 2. Il portavoce, per ujtt.a la durata dell'incarico, non può esercitare altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o delle pub.. bliche relazioni. . .. 3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello di capo redattore. ., di programmi radio- televisivi; . c) le. concessionarie di pubblicità locale3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento che il CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni dalla sua costituzione. 4. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze di cui ai!a presente legge. 5. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato annualmente nel Bolleltino Ufficiale della Regione. Art. 13. (Sosregno.p'er l.'innovazione (~cnologica) . . .Art.. 9.. . . (ComU1iicat(di jJubbliettutilità) L La Regione:può chiedere ai'concessionari e alla concessionaria pubblica la trasmissione municati di pubblica utilità, ai sensi dell'art. ma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. l. t:. istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanci ne! settore della comunicazione radiotelevisiva. 2. Allo stesso sonp' i~crjtte: a) le emittenti ~~~"di~foniche e televisjve con sede .. ' leaa1e in Umbria. .. . = b) le imprese ' di,produzione . Art: 8, (Portav<J,ci) Art. 12. (Registro regionale delle imprese d£ll£ comunicazioni) privati di co10 com- ArI. 10. (Pubblicità) 1. La Regione individua annualmente una somma, per. campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, L La Regione, anche avvalenrlosi delle società a partecipazione regionale, favorisce gli investln:entl delle emittenti radiotelevisive singole o associate, iscritte al registro regionale di cui all'art. 12, finalizzati all'acquisizione e all'ammodernamento delle strutture e dei mezzi per la produzione e la diffusione ne! settore radiotelevisivo, mediante: a) sostegno. per operazioni di locazione finanziaria destinate all'.aequisizione di strumenti per la produzione e diffusione; SupplEmmto ordintJ.riDn. 1 al -Bollettino Ufficiale. b) contributi in 'conto interessi per la contrazione di mutui per investimenti diretti all'acquisizione e all'ammodernamento di mezzi e strutture di produzione; c) contributi in conto capitale, per l'adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione. 2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma l, sentito il parere del CO.RE.COM.: a) definisce le modalità e i criteri per l'ammissibilità e l'erogazione dei contributi; b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e relativi piani di spesa;' c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dell'abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma l, lettera b). X Art. 14. (Forme associa1ive per i smJizi radiote1Evisivi) l. Nell'ambito delle linee programmati che di cui all'art. 2, comma 4, la Giunta regionale promuove la costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al registro di cui all'art. 12, per la gestione comune di una o più fasi dell'attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizj comuni. La costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive. 2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma l, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge. Art. 15. 1\. (Qualificazione e fo~one professwnale) l. La Regione, d'intesa con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione della stampa umbra, può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale' la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento riservati agli opel-atori dell'informazione, e coro i di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal CO.RE.COM. , ' Art. 16. (Parere sul piano d'assegrzl1Zwne deI1e radiDf"'..qu£nze) l. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radio frequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'art. 3, comnù 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e ne dà comunicazione al Consiglio. TITOLo IV ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CO.RE.COM. DEL . serie generale. n. 3 del 19 gmnaiD 2000 7 Art. 18. (Composizione e durata) I l. Il CO.RE.COM. è composto da quattro membri più il Presidente scelti fra soggetti in possesso di doc~mentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore -della comunicazione, in almeno uno dei suoi, aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico. , 2. Il Presidente del CO.RE.COM. 'è eletto dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale. I quattro membri sono altresl eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; ai sensi della legge regionale'll marzo 1995, n. 11 e'successive modificazioni ed integrazioni. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità. 3. ! membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale,21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed/integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla 'scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi. Art. 19. (Cause di incompatibilità) l. La carica di componente e di Dresidente del . CO.RE.COM. è incompàtibile con: , a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di Consigliere e, Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Pr~sidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o diret. tore di enti pubblici economici e non, di nomina.governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e dei movi. menti politici; c) quella di amministratore o dipendente, di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della Dubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, dell", prograrrunazione a livello sia nazionale che locale. 2. Sono altresi incompatibili i dipendenti regionali 'ovvero i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla letto c) del comma l. 3. L'incompatibilità, anche ne! caso in cui essa sia ,socravvenuta, è contestata all'interessato dal Presi. de;'te del Consiglio regionale con il contestuale invito ,a far cessare la causa di incompatibilità o a formula,re osservazioni "entro sette.giorni dalla comunicazione della contestazione. , 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del :termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di Idecadenza dandone comunicazione all'interessato. , ' Art. li. (Istituzione del CO.RE. COM.) Art. 20. (Assenze dei "",mbri del CO.RE.COM.) l. È istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi dell'art. l, comma 13, della legge 31 luglio 199i, n. 249. Il Comitato è altres1 organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni. l. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM. viene operata una trattenuta del due per cento sull'indennità. 2. L'assenza non giustificata a tre riun.ioni consecu,tive del CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica. : Supplemento ordinario n. J al eBoliettino Ufficiale. '8 3, È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente autorizzata. 4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l'assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi. 5. La decadenza di cui ai commi 2 e4 è pronunciata dal Presidente del Consiglio regionale. Art. 21. . (Dimissioni) l. Le.dimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale. 2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di 'uno solo dei membri, si applica il comma 6 dell'ano 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. Il come modificata dalla legge regionale 21 ma..TZO 1997, n. 8, aggiunto dall'an. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 18. Art. 22. (Funzioni del Presidenìe) l. Il Presidente: a), ha li rappresentanza legale del Comitato; b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate; c) cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità. 2. li Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso.di sua assenza o impedimento. -serie gene:rah. n. 3 del. 19 gt:1lTU1io2000 no e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'an. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni. 5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti alloro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedutedel CO.RE.COM., si -recano fuori regione in località diverse.da quelle di residenza,.è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali. ArI. 25. (Funzioni) l. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sens~dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. i49, con le modalità stabilite dall'apposito regola. mento. 2. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale. 3. li CO.RE.COM. può svolgere attività di stuàio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni. Ar~ 26. (SCTUttum) Art. 23. (Regolamento) l. Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, che contiene, tra l'altro, disposizioni per la convo=ione e lo svolgimento delle sedute, nonché un «codice etico» di com~ portamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono disciplinate le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione. 2. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bol1£ttino Ufficiale della Regione. . Art. 24. (Indenni1à di funzione e rimbor:>i) l. Al Presidente del CO.RE.COM. è imribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale. 2. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale. 3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a panire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. L'indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del venti per cento e dell'ottanta per cento per i restanti cinque mesi. 4, Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedo- l. Il CO.RE.COM., per-l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita SU'11ttura.costituita ai sensi dell'an. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, che può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comuni=ioni in base all'ano l, comma 14 della legge 31 luglio 1997, Il. 249 e àa personale di ruolo degli enti locali. L'organico della struttura . è definito sentita l'Autorità. 2. Nell'esplicazione delle sue funzioni, il CO.RE.COM. può avvalersi anche di soggetti pubblici e privati di riconosciùta indipendenza e competenza. Art. 27. (ProgramnuJZione ddle attr,iià)- l. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativ,," alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con !'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una rela. zione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività -svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa -artcne della gestione della propria dotazione finanziaria; sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. 3. La Regione 'rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comuniCaZioni in ambito regionale. e sull'attivi. tà svolta nell'anno precedente dal CO,RE.COM. SupplDn=lo ordinario n. 1 al .Bollettino cap. 9710. del medesimo I. Il CO.RE.COM. attua idonee fonne di consultazione sulle materie di sua competenza con la sede rE>' gionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni degli uténti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa umbra, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con..!e Organizzazioni sindacali dei lavoratori del compano delle comunicazioni e con gli altri.eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni. .' 2. La Regione e i1 CO.RE.COM. organizzano confE>' renze regionali sulla informazione e sulla comunicazione. , Art. 29. e g~tiDne e£o1tOmi.ca e frna.n:z.iari.a) l. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM. dispone della dota2ione finanziaria aaesso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consi- zione e contabi1ità. 9 bilancio. , - 4. "L.a Giunta regionale a norma della legge regionaledi contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. 5. Per gli anni 20.0.1 e successivi l'onere sarà annualmente detenni nato con legge di bilancio ai sensi dell'an.5 della legge regionaJe 3 maggio 1978, n. 23. 6. Agli oneri di cui aJl'an. 24 si fa fronte con gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli anni 20.0.0.e successivi. Art. 32. (Abrogazione) l, Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991, n. l'a e 16 giugno 1998, n. 20., La presente legge regionale sarà pubblicata nel BolZettino Ufficiale della Regione. È. f..tto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaéosservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addl Il gennaio 20.0.0.. glio regionale. 2. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente do,in bilancio, i1 razione finanziaria iscritta" CO.RE.COM. ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme regionali in rna.,teriadi amministra' 19 grnnaio 2000 sponibilità che sarà' prevista nel fondo globale del Art. 28. (Forme di cansul1aziOn£) (Finan:z.iarne:nto -serie ge:ru::rale-n. 3 dd Ufficiale. ' BRACALENTE ,'. " 3. Il CO.RE.COM. si avvale di mezzi e strutture adeguati. messi a disposizione dal Consiglio regiona. le. LAVORl PREPARATORl Art. 30.. " (Normtl transitorit;.) 1. In sede di prima applica:iJoné della presente ge gli organi regionali competenti provvedono elezione del CO.RE.COM. sua entrata in vigore. 2. Nelle more entto'n-enta . . giorni legalla dalla .' della prima elezio;"e del CO.RE.COM. e fino all'effettivo insediamento degli organi, le funzioni sono esercitat"e dal Comitato regionale radiotelevisivo, di cui -illa . ..', legge regionale /29 aprile 1991, n. la. ' TITOLO V" NORME FINALI Art. 31. ' (Normtl frnanziaria) . . "", I. Per le finalità di cui all'an:.l'"èautorizzata, per l'anno 20.0.0., la spesa di lire 10.0..0.0.0..0.0.0.con iscrizione, in tennini di competenza e di. cassa, al cap. di nuova istituzione n. 175 denominaro:«Spese,per !'informazione e la comunicazione. '"a".J:11ezzDstampa, agenzie di informazione, emittenZa:r'adiofonica e tE>' Disegno :- di ]egge: di inizjatjva della Giunta regionaJe su proposta del Presi- dente Bracalente, deUberazjone 1'1.1371 deJ 29 settembre 1999, a~o consiliare n. 1833 (V1legjsJatura). - Assegnato per il parere alla I commissione consiliare per~ manente cAffari istjtuzionali ~ Programmazione - Bilancio - Finanze e patrimorUo - Organj:zzazjone e personaJe - Entj ]oc:alh, il 20 onobre 1999. - Effettuata sull'ano una audizione che . si è svolta il 4 novembre 1999. '- Testo licenziato dalla I commissione consiliare permanente 1125 novembre 1999, con parere e relazioni, illUStrate oralmente, d.a1presidente Pacioni, per 1a maggioranza. e da] consi~iere Modena, per la minoranza (ano n. 183~rDjS). ed approvato d.aJ ConsigJio regionale, con - Esaminato e~endamenti, nella seduta del 1.3 dicembre 1999, deliberazione . 1'1.749. - Legge vistata dal Commissario deJ Governo il 7 gennaio 2000. . levisiva locale, nazionale ed int~inà2iç>nale', 2. Per le finalità di cui all'art. L3:è:autorizzata, altresl, per l'anno 20.0.0.,la spesa'di,liz:e..40.0..00.0..0.0.0.con iscrizione, in tennini di competenza.e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 652,o.:~\i:dl, rubr. 2, ctg. 3) denominato: «Spese per il sosteg)lO degli investimenti delle imprese radiotelevisi'(é ..,singole o associa. te». .' . .: J 3. AI finanziamento dell'onere ,cG.mplessivo di lire 50.0..0.00.0.0.0. per l'anno 200.0.si fa fronte con pari di- : AVVE.RTENZA - D testo deUalegge viene pubblicato con ]'a.gg;unta delle note redane dalla Segreteria generaJe della Presidenu della. Giunta regionale (Servizio Segreteria ddla Giunta), ai sensi de1J'art. 4, commi 1, 3 e 4 della. legge regionale 18 dicembre '1987, n. 54, al solo scopo dJ facilitare la lenura delle disposizionj eli legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano jn'variati il vaJore e l'cffjcacia degli atti legislativi qui trascritti. -saie Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale> 10 privato> (pubblicata nel S.O. aD. G.U. n. 185 del 9 agosto 1990), è il seguente.: NOTE . IO. Te1<gioma1J Note all'art. 1, comma unico: - Il testo degli artt. 13, camma 3 e 14 dello Statuto regionale approvato con legge 23 gennaio 1992. n. 44 (pubb1Jcata nel S.O. alla G.U. n. 26 del I. febbraJo 1992 e nel B.U.R. n. 8 del 21 feÌ>braio 1992). è il seguente: c13.0mis.sis. 3. La regione assicura la più ampia informazione degli utenti sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici anche a.i cni del controllo della. loro efficienza.. Omi.ssis. 14..- 1. La. Regione riconosce nel dirino alla informazjone il presuppOSto. fondamentale della partèCipazione ed un aspetto essenzjale. dei diritti del cittadino. 2. AssiCUT3.1apiù ampia informazione sugli atti. sui programmi e sulle iniziative cti propria competenza, nonché suJ funzionamento di propri organi ed uffici. 3. La.legge regola la pubblicità ed il diritto di acce.sso agJi atti della Regione~. - Il testo dell'art. 1. comma 13. della legge 311ugHo 1997,n. 249, recante cIstituzione dell'Autorità per Je garanzie nelle Ctr munk:azioni e norme sui sistemi delle \elecomunica.zjoni e radiotelevisivo~#(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 177 del 31 ]uglio 1997). è il seguente: e l. - Autorità per ~ garanzie ~ cDmumcazicni. - Om.i.ssis. 13. L'AutOrità si avvale degli organi del.Ministero deUe comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per Ja sicurezza e la rego]arità dei servizi ~i telecomunicazioni nonché degli OTgW e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti. il Garante per la radiodiffusjone e l'editOna. IUconoscendo Je esigenze di decentr:amento sul territorio al fine di a.ssic:urare le necessarie funzio:rii di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzjonaJmente orga.nj deH'Autorità i comitati. regionali per le comunjcazioni, che possono istituini con leggi:regionalj entro sei mesi dall'insediamento. ai quali sono alttesi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati .regionalhradiote1evisivi. L'Autorità., d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra]o Stato. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gH indirizzi generali relativi. ai requisiti richiesti a,j componenti, ai aiteri di incompatibilità. degli stessi, ai mo<li organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine <li cui al secondo pmodO e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiote1evisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza. permanente per i rapporti tra 10 Stato, le regioni e]e pt'"ovince 'autonome di Trenta. e'di Balzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere. delegate ai. comitati regio'riali'. per le comunicazjonj. NelI'espHcazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti àa bollo. L'Autorità si coordina. con i preposti organi dei .Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse. 0m:issU:.. Nera all'ano 4, commi generale- n. J dtl19 genru:io 2000 1 e 2: TI testo deD'arL 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n, 15, recante eNorme sull'organizzazione degli uffici della Regjone e sulla dirigenza regionale:., (pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 28 aprile 1997), è il seguente: .8. - Uffid. dirigmzia/i ncn cornpr<sindk direzioni rcgia>u2/i - . giorn4Ij rodio . &ttifico 2. Gli uffici di cui aJ comma 1 sono equiparati ai servizi e sono centri di 5pezB.. I relativi dirigenti responsabili gestiscono autonomamente speci6ci capitoH del bilancio regionale:., Nora. al1'art. 9, CCmm4 unico: U te3to dell'art. 10. comma 5, della ]egge 6 agosto 1990, n. 223.; .recante eDbdpUna del sistema rad1otelevisivo pubblico e di orga- Nora alI'aTt. IO, comma 2:. li testo dell'art. 1. comma 10, dd dea-eto legge 23 ottobre 1996. n. 545, recante cDisposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività ramotdevisiva e delle telecomunicazioni:. (pubblicato 'nella G,U. n. 249 de.J23 onobre 1996), convertito in legge, con modi5cazioni. dalla legge 23 dicemlm: 1996, n. 650 (in G.U, n. 300 del 23 dicembre 1996), è il seguente: c l. Disposizimti urgmli per l'esD'dzi.odd1'attivilàTadiDI~- va e lÙlle tdt:comunictujoni, inlaventi per il riord:i:no d.eIJ.a RAI .s.p.a., ne1.satore ddJ.'edircri.ae dd1DspdtD.colo. peT l'eminen:a te. ~va e sonora in ambilo locale noncht pa le.trasmissioni.. tele.Visive in f0rm4 c.odi{ica.ta...- Omissis. . 10. D comma 1 dell'arricolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo lI-bis del dec:reto-legge 27 agosto 1993, D. 323, convertito. con modificazjoni, dalla.. legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente: e l. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici teni1:oriaJi,gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi u]timi limitatamente ana pubblicità diffusa su] tenitorio na%ionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.. nonch~ su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei tenitori dei medesimi paesi, aJmeno il 15 per cento delle somme StanZiate in bilan~o per le campagne pubblicitarie e dj promozione delle propne attività. G1i enti pubblici tcrrltOriali, gli altri enti. pubblici a ruevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a. destinare, relativamente alla pubblicità non cUffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubbHcitarie e di promozjone delle proprie a.ttività. su emittenti televisive e rad,jofoniche locali operanti nei . tenitori dei Paesi dell'Unione europea-o Omissis:., Nota all'aTto Il, COmm4 2: D testo dell'an.. 7, comma 2. della legge 6 agosto 1990, n. 223 (si veda la nota al]'arL 9, comma unico), è il seguente: e7. Comilal1 ~ii ~ i servizj radiDte1evi..sivi. - Omissis. 2: La concessione .di cW all'articolo i, ~mma 2,. prevede forme di coJlaborazione con le reaJtà culturali e informative del1e regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della. concessionaria pubbli. ca. le Regioni e i concessionari privati in ambito locaJe- IJ comitato regionaJe per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di. tali collaborazioni e.convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione. ~, Nora all'aTto 16, ccmma. unico: 1] testo dell'art.. 3, comnU 14e 15,della legge 6 agosto 1990, n. 223 (si veda la nota all'art. 9, comma unico), è il seguente: ~ 1. Per favorire il necessario supporto organizzativo e gestionale ad organismi regionali dotati di autonorrua funziona1e ai sensi delle norme istitutive, iJ Consiglio regjonale, l'Ufficio eli presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispenive competenze, possono istituire, al di fuori delle direzioni regionali, uffici dirigenziali. Comuni<:4ti ni pubblici. Omissi.s. 5. Il Governo. le Amminls1razjonl dclJo Stato. le Regioni e gli enti pubblici tcnitoriaU, per soddisfare gravi ed eccezionaH esi. genze dtpubb1ica necessità.. nell'ambito intereSSatO da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. . Omis.ro:.. <3. Pianifica.z;m.. ~ radiofrcqucnu.. - Qmissis. 14. Nel rispetto degli obiettivi jndicatJ nej commi da.17 all'll, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le assoMA.,.;om,a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige. lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'ute.nza, e la sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome. di Trento e di Balzano. 15. Le Regioni e le Province autonome, ndI'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione.. possono propolTe ipotesi d1vene di bacini, In relazione aDe proprie caratte.rlstiche naturali, socio-economiche e culturali, Esse possono. ahre:sl, d'Intesa tra loro, proporn badnJ di utmI%:& comprendenti terri. tori confinanti. Decorsi .sessanta giorni daDa ricezione del]o -serie genu~ -n. 3 del 19 g=io Supplemmto ordiruzriDn. 1 al -Bollettino Ufficiale> schema di piano. senza che sia pervenùto il parere, esso si jnten~ de reso in senso favorevole..-Omis.ri.slO. NOIa all'art. 17. comma unico: Per il :esto'dell'art.. l. com ma 13~deJ]a legge:; llugJl0 1997, n. 249, si vedano le note all'art. 1. com ma: unico. Noro all'an. 18, cammi 2 e 3: legge regionale 21 mano 1,995~ n'.)l", recante cDisciplina delJe nomine ci] competenza regionale e delJa proroga degli or. gani amministrativj) (pubbHeata nel B.U.R- n. 16 del 29 marzo 1995), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 21 marzo 1997. n. 8 (in B.U.R. n. 15 del 26 marzo] 997) e 30 'gjugno 1999, n, 18.(ìn B.U.R n. 38 del 7IugJio,1999). ~ Nota alI'an. 21, comma ~gntJzi~- Omis. .", . . 6. Nelle. ipotesi di nomine o designazioni .effettuate con la procedura del vOto Hmitato ai sensi del cc)mma 5, la decadenza, Je ctimissioni o il decesso anche di uno solo . dei comvonenti com. . in materia di no1'11.i11.e"e .ro.' porta 1a rieiezione dell'intero organo~:: Nota. all'aTto 24, comma 4: ' .. .- il testo delJ'art. 2 della legge regionaJe 26, febbraio 1981, n. 9 recante .Rimborso deUe spese di perrn:anenza nella sede regionale e di missione aj consiglieri"regionaJh (pubblicata. nd B.U.R. n. Il del 27 febbraio 1981), è:~I,.se'guente: .2. Ri.mbor50 sp~ relo.tive. ai trasporrL -:Ai consiglieri regionali è corrisposto aJtresl per le ma:ggiov.i;'spese- relative ai tra. sporti tra la.loro residenza e la sede 'regiQ~e; un rimborso pazi a un quinto del costo di un ]itro d.i:ben2ina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percotTenz.a.:per presenze a riu11ioni degli organismi previsti àallo:Statuto..e:dal.regolamento intero no del consjglio regionale. noncné -dél:comitato di gestione di . cui al]'art. 2 legge-regionale del 15 gennaib.-1973, n. 8. li rimborso dj cui al precedente commi cOTISigHeri che usufruiscono di aut~v~~~ non è corrisposto d,i ,servizio- ai Agii effetti della presente legge la resIdenza del consigliere che risieda fuori de! territorio regionaJe si intende sempre ac. qwsita in un comune della regione... Nota all'aTl. 25, comma 1: ::,-~ .',,! . Per il testo dell'3rt. l, com ma. 13, délfa-]egg~'31 249, si ved.aI1o Je note all'art. 1. commz-Unico'.' Note. all'ano 26. comnu:z 11 N~ta all'art. 30, comma 2. La Jf:gge'regionaJe 29 'aprue 1991. n. IO, recante .Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radioteJevisivi., è pubblicata nel B.U.R. n. 22 deU'8 maggio 1991. 2: il testo deU'art. 2, comma 6. deIJa legge regionale 21 marzo 1995, n. Il (si veda la nota alI'an. 18. '~.ommi 2 e 3), è il seguen. . te: c2. Competenze 2000 , creto-]egge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con moc::Uficazioni, dalla legge Il luglio 1995, n. 273. per i1personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunh::woni che, :illa data di entrnt:l in vjgore della presente Jegge, risulti applicato al relativo ispenorato territoriale. Analoga priorità è riconosciu~ cl person~e in posizjone,dl coma.ndo drùI'Ente poSte italiane presso gli st~ ispe~~r:lti territoriali. nei limiti della dotazione orglU1i~ del Ministero, stabilita. dal decreto-.Jegge 23 ottobre 1996, n. 540. i cui effetti sono stati fatti saJvi daI]a 1egge 23 dicembre 1996, n. 6Sp.Omi.s.si.s... iuglio 1997, n. . Nota all'art. 31, commi 'D testo dell'art. 5 deUa legge regionale 3 maggio 1978. n. 23. recante .Norme di contabilità reg:ionaJe in attuazione de]]a legge 19 maggio 1976. n. 335. (pubblicata ne! B.U.R. n. 19 dd 10 maggio 1978), è il seguente: .S...uggi re.giOTUllidi spe.sa. - Le leggi regionali che prevedo-. n6 ri'uove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la coper. tUra con riferimento aJ bilancio p1uriennale. Le leggi. regionali che ,precedono attività o interventi a carattere continuativo o ricOITente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire. rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità delJa re!at1va spesa.. , In taJ caso può essere dato corso a]Je procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'AmministI4Zione di assumere impegni a norma del successivo art. 40. Le leggi regionali che .dispongono spese dj carattere piurien. nale indicano ,di nonna l'ammontare complessivo nonché la quota eventua1mente a carico del bilancio annuaJe in corso o già presentato al Consiglio rinviando,ai successivi bilanci annuali ]a determinazione dei]e quote di spesa. destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. La. per i quali spesa. quantifjcazjone annuaJe della spesa può essere previsu casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i 1a continuità. e la regolarità dell'erogazione delJa stessa ne! tempo assume urt interesse preminente. Le leggi che prevedono opere od interventi la. cui ese~uzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque ]'assunzione di obbligazioni da par. te della Regione nej limiti dell'intera somma in esse indicata. fenno restando che formano impegno sugli sra.nZiamenti di cia- scun bilancio, ai sensi del successivo corrispondenti .so del relativo J: - Per il testo dell'art. 8 dcl1a legge region~~ 22 a.priJe 1997, n. 15, si veda. la nota alI'art. 14, commi l ,é):.: " ' -1] testo-dell'art. 1. comma 14. del1a--lemi~'31 luglio 1997. n. 249 (si vedano le note all'art- 1. comma.unico), è jJ seguente: .1'. Autorità per le. garanzie neJk comunicazioni. - O~..s. 14. Il reclutamento del personaJe di ruolo dei comitati regionaH per le comunicazioni avviene prioritariam'ente mediante le procedure di mobilità preyjste dall'artic~lp. 4~-comma 2, del de- 4 e 5: alle obbligazionj esercizio.. Note. all'arr. 32, comma art. 4.0.. soltanto che vengono - 2- La legge regionale nel coro unico: - Per la legge regionaJe 29 apriJe 1991. n. aU'art.. 30, comma le somme a scadere 16 giugno 10, si veda la nota 1998, n. 20, recante .Modifi- che alla legge regionale 29 apri1e 1991. n. IO: Norme per il funz.ionamento del Comjtato regionaJe per i servizi raclioteJevisivh, è pubblicata. nel B.U.R. n. 41 dei 24 giugno 1998. ,'0-_'. . .. '.,1.1. , ," ..'.'~.. , .. .1 ,,,' Ayv~ GIUSEPP!! Pausa. Direttore respon5abilr. ,. . Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'! l marzo 1995 -n.4/95 - Stampa Grafica Veneta S.r.l. -Trebaseleghe (PD) Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale.. - serie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 . Fil. di Perugia REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA PARTI PRIMA e SECONDA PERUGIA . 18 ottobre Prezzo L J.500 (IV A cornpn'$(1) 2000 - DIREZIONEREDAZIONE E AMMINISTRAZIONEPRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTAREGIONALE P E R U G I A PARTE PRIMA Sezione ATTI DELLA II REGIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2000, il. 18. Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). 2 Supplemento ordinario n. 1 al .Bollettino Ufficiale>'- serie generale - n. 55 del18 ottobre 2000 SOMMARIO PARTE PRIMA Sezione II ATTI DEllA REGIONE / DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 25 settembre 2000, n.. 18. Regolamento. mitato regionale REGIONALE per il funzionamentoe l'organizzazione per le comunicazioni (CO.RE.COM.). e Codice eticodel Co- TITOLO I IL CO.RE.COM. SEZIONE I FINALITÀ E FUNZIONI (Finalità) . . . . . .. .. . ... ... . .. .. . . (Funzioni proprie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Funzioni delegate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Funzioni del Presidente) . . . . . . . . . . . . . . . . . An. l. An.2. An.3. An.4. . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . Pago " " " 4 4 5 5 SEZIONE II DIMISSIONI (Dimissioni! An. 5. An.6. .. .. . . . ... E INCOMPATIBILITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Segnalazione cause di incompatibilità) . . . . . . . . . . . . . . CONVOCAZIONE An.7. An.8. An.9. An. la. An. 11. An. 12. TITOLO II E SVOLGIMENTO ORGANIZZAZIONE 5 5 DELLE SEDUTE (Convocazione delle riunioni e ordine del giorno) . . . . (Riunioni del CO.RE.COM.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Svolgimento delle riunioni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Assenze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ... (Deliberazioni del CO.RE.COM.) . . . . . . . . . . . . . . (Verbale delle riunioni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " TITOLO III E PROGRAMMAZIONE . . . . . . . . . . . . ... " " " " " " 5 5 6 6 6 6 DELLE ATTIVITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An. 13. (Struttura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An. 14. (Dirigente responsabile) . . . . . . . . . . . . . An. 15. (Personale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " " 6 6 6 TITOLO IV SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI An. 16. (Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio) . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . .. . .. An. 17. (Responsabile del procedimento) An. 18. (Audizioni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " » 7 7 7 Supplemento ordi1Ulrio n. 1 al -Bollettino Ufficiale. - serie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000 3 SOMMARIO TITOLO V CODICE ETICO Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. Art. Art. Art. Art. 24. 25. 26. 27. 28. (Ambito di applicazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Przncipi generali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Comportamento dei dipendenti dlirante il lavoro e doveri di imparzialità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale) . . . . . . . . . . . . . . (Divieto di accettare doni o altre litilità) . . . . . . . . . . . . . (Conflitto di interessi e obbligo di astensione) . . . . . . . . (Obbligo di riservatezza) . . . . .. .................. (Rapporti con i mezzi di informazione) . . . . . . . . . . . . . (Divieto di attività collaterali) . . - - . . . . .. . . .. . . . (Vigilanza e controllo mi rispetto delle norme etiche) . . . . i Pago 7 » 7 » 7 » 7 8 8 8 8 8 8 » » » » » » 4 Supplemento ordinario n. 1 al .Bollettino PARTE seguito denominato CO.RE.COM.), è organo funzionaie dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità), nonché organo di c<?nsulenza della Regione in materia di comunicazion,. A ta! fine è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate. PRIMA Sezione II ATTI DEU.A REGIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 25 settembre 2000, n. 18. Att.2. (Funzioni proprie) REGIONALE i l. Sono funzioni proprie, le funzioni conferite al C,o.RE.COM. dalla normativa nazionale e regionale. In, particolare, il CO.RE.COM.: .! a) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali cfie possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che , regionale; b) ..regola l'accesso alle trasmissioni regionali : . Regolamento per il funzionamento e l'organizza~ zione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), concernente: «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)>>, depositata alla Presidenza del Consiglio' regionale in data 4 luglio 2000 e trasmessa per il parere alla I commissione consiliare in data 6 lu-glio 2000; Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), concernente: «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - Integrazione della proposta originaria», depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28 agosto 2000 e trasmessa per il parere alla I commissione consil iare in data 5 settembre 2000; Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), concernente: «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - Modificazioni della proposta originaria», depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 settembre 2000 e trasmessa per il parere alla l commissione consiliare in pari data; Visto il parere e la relazione della l commissione illustrati dal relatore consigliere Melasecche; Vista la legge regionale n. 3/2000; Visto lo Statuto regionale. Visto il Regolamento interno, Con n. 25 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti, - di approvare l'atto amministrativo concernente: «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazio- etico del Comitato regionale per le comu- nicazioni (CO.RE.COM);" composto nel testo che segue: programmate . , di n. 28 articoli, approvate dalla Giunta , 2) sulla destinazione delle emittenti locali; . 3) sulle deliberazioni di comunicazione integrata e dal Consiglio regionale; di spese pubblicitarie della Giunta a favore regionale e dell'Ufficio di presidenza che prevedono le modalità ed i criteri per l'individuazione delle emittenti locali, iscritte nel registro regionale delle imprese delle comunicazioni, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, ai fini dell'affidamento, mediante convenzione, della fealizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi; 4) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di sostegno per !'innovazione tecnologica; 5) in merito al parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione reso ai $ensi dell'articolo 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223; I ; e) rileva il fabbisogno e le caratteristiche professionali ai fini della programmazione regionale in ma~eria di formazione professionale concernente la realizzazione di appositi corsi di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione; : : SEZIONEl FtNALITÀ E FUNztoNI Att. 1. (Finalità) per le comunicazioni n prowede al monitoraggio qualitativo e quanti- tativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale, in particolare nell'ambito delle funzioni di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive delegate dall'Autorità; g) svolge attività di studio, ricerca e monitoraggio su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite conven- TITOLO I IL CO.RE.COM. regionale I) per gli aspetti di sua competenza, in merito a!le Ilnee programmatiche I 1. Il Comitato dalla concessionaria pubblica; c) definisce i contenuti delle collaborazioni con le realtà culturali e informative delle regioni e i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della cpncessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l'attuazione per conto della' Regione e in particolare, esprime parere sulle convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano contenente le linee programmatiche di comunicazione integrata; d) esprime parere in ogni caso previsto da leggi o regolamenti in materia di comunicazioni owero qualora richiesto dagli organi regionali, e in particolare e,sprime parere sugli atti di seguito elencati: . del ibera: ne e Codice - serie generale - n. 55 de118 ottobre 2000 Ufficiale.: honi. In particolare, a tal fine: (di : . 1) assume iniziative atte a stimolare e sviluppare la Supplemento ordinario n. 1 al -Bollettino Ufficiale. formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti; 2) per fornire un contributo allo sviluppo della qualificazione nel settore della comunicazione, può stipulare apposite convenzioni con facoltà universitarie o altre istituzioni formative, anche private, per l'effettuazione di periodi di tirocinio presso la sua struttura da parte di laureati o studenti, senza oneri di alcun genere; 3) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato; 4) può curare, direttamente o tramite istituti di ricerca specializzati, la rilevazione degli indici di ascolto delle emittenti radiofoniche e televisive regionali pubbliche e private, con le modalità previste dall'Autorità; 5) cura la tenuta del registro regionale delle imprese delle comunicazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis del D.L. 30 gennaio 1995, n. 15, convertito in legge 29 marzo 1995, n. 78, .nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo l, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il CO.RE.COM. si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni territorialmente competente. Art. 3. (Funzioni d,lEgare) l. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di governo, garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità con apposita convenzione, di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità, allegato alla del ibera dell'Autorità garante n. 53 del 28 aprile 1999, nonché ogni altra funzione oggetto di delega. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del CO.RE.COM.. indicano le singole funzioni delegate nonché le risorse umane e finanziarie assegnate per provvedere al loro esercizio. 3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero teITitorio nazionale dei compiti di go\-erno, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati daJla legge n. 249/1997. 4. Nell'esercizio della delega, il CO.RE.COM. può awalersi di tutti gli organi perirèrici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Aurorità ai sensi della normativa vigente. Art. 4. (Funzioni del Presidente) I. Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento. 2. In casi straordinarj di necessità e di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del CO.RE.COM., riferendone allo stesso entro i tre giorni successivi per la convalida. 3. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di-:sua assenza o impedimento. -serie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000 5 SEZIONEII DIMISSIONI E INCOMPATIBILITÀ Art. 5. (Dimissioni) l. Qualora uno O più componenti il CO.RE.COM. intenda dimettersi presenta le proprie dimissioni, per iscritto e motivatamente, al Presidente del Consiglio regionale, tramite il Presidente del CO.RE.COM.. Il Presidente del CO.RE.COM. presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio regionale. Art. 6. (Segnalazwne cause di incompatibilità) l. Allorché il Presidente venga a conoscenza di eventuali cause di incompatibilità di uno O più dei componenti del CO.RE.COM., ne dà immediata comunicazione aJ Presidente del Consiglio regionale. 2. Eventuali cause di incompatibilità concernenti la persona del Presidente possono essere segnalate al Presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti del CO.RE.COM. TITOLO II CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE Art. 7. (Convocazione delle riunwni e ordine del giorno) l. Il CO.RE.COM. si riunisce in via ordinarfa nella sede di Perugia. È ammessa la convocazione presso altra sede. 2. Le riunioni del CO.RE.COM. sono convocate dal Presidente al quale compete la determinazione dell'ordine del giorno. 3. Qualora ne facciano richiesta almeno due dei componenti del CO.RE.COM., un argomento è iscritto aJl'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio. 4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal CO.RE.COM., all'unanimità dei presenti, all'inizio di ciascuna seduta. 5. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente. L'ordine del giorno è contenuto nell'atto di convocazione che deve pervenire ai componenti non oltre il quinto giorno precedente quello fissato per la riunione. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei componenti dal giorno precedente la riunione. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può convocare il CO.RE.COM., inviando avviso contenente l'ordine del giorno almeno 24 ore prima della riunione, anche a mezzo telegramma o via fax. (Riunwni Art. 8. del CO.RE.COM.) l. Per la validità delle riunioni del CO.RE.COM. è necessaria la presenza del Presidente o del sostituto dallo stesso designato e di almeno due componenti. 2. Alle riunioni del CO.RE.COM. partecipa il Dirigente responsabile e, qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, i funzionari addetti ai settori cui si riferiscono gli argomenti trattati nell'o.d.g. 6 Supplem~to ordinario n. l al -Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000 Art. 9. (Svolgimento delle riunioni) tura costituita ai sensi dell'articolo 8 della legge re4 . l. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali il CO.RE.COM. debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il Presidente o un membro del CO.RE.COM. dallo stesso designato, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione. formulando e illustrando le relative conclusioni. 2. L'ufficio dirigenziale è diretto da un dirigente responsabile, è articolato in sezioni e dispone di una struttura di segreteria. 3. ~ prevista la figura di un dirigente vicario, ai sensi dell'articolo 30, comma l, della legge regionale n. 15/1997. 4. Ciascuna sezione svolge ]e funzioni amministrative cOITispondenti ad uno specifico campo di intervento del CO.RE.COM., nell'ambito delle materie proprie o delegate allo stesso, dall'Autorità. 5. La segreteria, direttamente dipendente dalla direzione, assiste il CO.RE.COM. e in particolare, svolge compiti di verbalizzazione, contabilità, bilancio, cura i rapporti con l'Autorità e con altri organi istituzionali. ~ionale 22 aprile 1997, n. 15. Art. 10. (Assenze) l. l componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente e debbono inviare la documentazione idonea a giustificare l'assenza ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale Il gennaio 2000, n. 3. 2. Le assenze giustificate sono quelle indicate dalla legg~ regionale nonch~ quelle dovute ai normaJi periodj:-di-ferie. (Ddihera:ioni Art. 11. del CO.RE. COM.) del CO.RE.COM., motivate e numerate, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 2. Il voto" sempre palese. Il CO.RE.COM. può decidere di deliberare a scrutinio segreto in casi eccezionali e moti\"ati. , 6. Il CO.RE.COM. può avvalersi di consulenze e collaborazioni da parte di soggetti pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza, attivate dall.a Regione. Le consulenze possono essere attivate anche dal CO.RE.COM. stesso, nell'ambito della dotazione finanziaria ad esso assegnata, su proposta del dirigente responsabile. Art. 14. (Dirigente responsabile) l. Le deliberazioni Art. 12. IVeroaz" delle riunioni! 1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un funzionario del CO.RE.COM., designato da] dirigente responsabile. 2. Il segretario verbalizzante cura la redazione del processo -verbale della riunione dal quale risultano, l'ordine dd giorno, con eventuali integrazioni, i nomi dei presenti. ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali dtdl~ relazioni svolte e della discussione, nonché le decisioni adottate. 3. I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante. 4. I processi verbali sono trasmessi ai componenti prima della riunione nel corso della quale sono approvati. 5. I processi verbali sono sottoscritti da] Presidente e dal segretario verbalizzante. 6. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura della segreteria. ORGANIZZAZIONE TITOLO Il! E PROGRAMMAZIONE ATTNITÀ DELLE Art. 13. (Struttura) l. Secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 3/2000, per l'esercizio delle sue funzioni, il CO.RE.COM. è assistito da un'apposita strut- l. La direzione della struttura organizzativa preposta al funzionamento del CO.RE.COM. è attribuita al .dirigente responsabile, individuato dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15/1997, previa intesa con il CO.RE.COM. 2. Il dirigente responsabile preposto alla direzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge. regionale n. 15/1997, risponde esclusivamente a] CO.RE.COM. e al suo Presidente. 3. Il dirigente responsabile, nell'ambito della distinzione delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 29 del3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare: a) partecipa alle riunioni del CO.RE.COM.; b) cura l'attuazione delle deliberazioni del CO.RE.COM. e determina i relativi impegni di spesa; c) provvede alla direzione delle unità organizzative, alla gestione e alla organizzazione delle risorse :umane, strumentaJi e di controllo assegnate; d) cura la gestione dell'apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 29, commi l e 2 della legge regionale n. 3/2000; e) provvede a richiedere al Consiglio regionale i mezzi e le strutture adeguate per il funzionamento della struttura, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale n. 312000; stipula contratti di consulenza e di collaborazione sulla base degli indirizzi e programmi annua]; del CO.RE.COM., secondo la normativa regionale. n Art. 15. (Personale) L La dotazione organica della struttura operativa del CO.RE.COM. è determinata dalla Regione secon;do quanto previsto dalla legge regionale n. 15/1997, d'intesa con l'Autorità, ai sensi dell'articolo l, letl. B), n. 4 della deliberazione dell'Autorità n. 52 del 28 apri'Ie 1999, contenente «Individuazione degli indirizzi ,generali relativi ai Comitati regional:i~ per le comuni- Supplemento ordinario n. 1 al -Bollettino Ufficiale» cazioni», su proposta del dirigente responsabile e su conforme deliberazione del CO.RE.COM. 2. Nell'ambito della dotazione organica può essere assegnato o trasferito al CO.RE.COM.: a) personale di ruolo della Regione; b) personale di ruolo del Ministero delle comunicazioni in base all'articolo l, comma 14 della legge n. 249/1997 ; c) personale di ruolo degli enti locali. mOLO IV SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI Art. 16. (Principi di trasparenza, di partecipazione contraddittorio) e del l. Nell'esercizio delle proprie attività, il CO.RE.COM. si ispira ai principi della trasparenza della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e dalla legge regionaJe 5 settembre 1994, n. 31. 2. In ,conformità con quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionaJe n. 3/2000, aJlo scopo di garantire la partecipazione aJla propria attività, il CO.RE.COM. attiva forme di consultazione con i soggetti pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e della informazione sugli atti fondamentali. In particolare, la partecipazione sarà attuata sul programma di attività annuale, sulle relazioni consuntive e su ogni altro argomento di interesse generale. Consultazioni settoriali potranno essere svolte su specifiche problematiche. La data di convocazione dei soggetti interessati e i contenuti degli incontri, saranno comunicati con adeguato anticipo con annunci sul proprio sito web o con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o con specifiche circolari. Potranno anche essere previsti pareri scritti sulle materie in discussione, nel quaJ caso saranno fissati i tempi per la loro trasmissione. Art. 17. (R£sponsabile del procedimento) l. Assumono la responsabilità dei procedimenti delle sezioni cui sono preposti i responsabili di sezione. 2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per Io svolgimento dell'attività istruttoria, in conformità agli indirizzi dettati dal dirigente responsabile. Art. 18. (Audizioni! l. Il responsabile del procedimento può proporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti. TITOLO V CODICE ETICO -n. 55 del 18 ottobre 2000 - serie generale 7 2. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice aJl'atto dell'assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso il CO.RE.COM., ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. 3. I consulenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le norme del Codice etico ed il relativo impegno dovrà essere inserito nel contratto di consulenza. Art. 20. (Principi generali) l. I componenti e i dipendenri debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparziaJità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CO.RE.COM. è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni. (Comportamento / . Art. 21. dei dipendenti durante il lavoro e doveri di imparzialità) l. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli. 2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CO.RE.COM. e i soggetti interessati, a quaJunque titolo, all'attività da esso svolta. A taJ fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le risposte, cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al. lavoro degli uffici. 3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionaJe, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi. 4. I componenti e i dipendenti operano con imparzialità senza indulgere a trattamenti di favore. Assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né conCOITono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono. 5. Nello svolgimento dei loro compiti, in particolare i dipendenti: a) non assumono impegni, né fanno promesse owero danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CO.RE.COM.; b) non promuovono incontri informati con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, né vi partecipano, se a ciò non espressamente autorizzati dal dirigente responsabile, in particolare, non panecipano ad incontri informati aventi ad oggetto prowedimenti non ancora deliberati dal CO.RE.COM. o non comunicati formalmente alle parti; c) mantengono un comportamento imparzial~ in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni o trasferimenti. Art. 19. (Ambito di applicazione) Art. 22. (Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale) l. Le disposizioni del presente Titolo, operano nei confronti dei dipendenti del CO.RE.COM., dei suoi consulenti e collaboratori, nonché, in quanto applicabili, nei confronol'Òei componenti del CO.RE.COM. l. I componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con Io scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri. Supplemento 8 ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale»- 2. I dipendenti evitano di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od aJtri organismi di qualsiasi natura, nonché di intrattenere rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e deJ]'informazione, quaJora da ciò possano derivare obblighi o vincoli tali da poter compromettere i'esercizio delle funzioni del CO.RE.COM. Art. 23. (DiviEto di accettare doni o altre utili1à) l. Ai componenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per . aJtri, donativi o aJtre utilità da soggetti in' quaJsiasi modo interessati dall'attività del CO.RE.COM., ad eccezione dei regali d'uso di modico valore. 2. Il soggetto che indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o aJtre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostan. za aJ dirigente responsabile, provvedendo, nel contempo, aJla restituzione di essi per il tranUte del CO.RE.COM. . Art. 24. . (Conflitto di interessi e obbligo di astensione) l. r componenti e i dipendenti Art. 25. (Obbligo di riservatezza) Art. 27. (Divieto di attività collalerali) ; 1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere aftività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che co~trast [no con esso. 2. La pubblicazione di opere, saggi e articoli di staI)'lpa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte dei dipendente in tale qualità, su materie 'di competenza dell'Autorità, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile. l. Eventuali violazioni aJle norme etiche. commesse daJ personale dipendente del CO.RE.COM., saranno esaminate dal dirigente responsabile del servizio aJ quale competerà l'accertamento della violazione stessa e, ove del caso, l'attivazione dei consegueati provvedimenti previsti dal Contratto nazionale di lavoro per il comparto Regioni Enti locali. 2. Eventuali violazioni alle norme etiche commesse daJ Presidente e/o dai membri del CO.RE.COM., nonché dal dirigente responsabile del servizio, verranno segnalate da uno o più membri del CO.RE.COM., nonché da chiunque ne abbia interesse, aH'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. l. I rapporti con i me~zi di informazione Consigliere segretario Marco Fasolo Art. 26. (Rapporti con i mezzi di informazione) Avv. Art. 28. (v'igilanza e controllo sul rispetto delle norme etichE) . l. I componenti e i dipendenti sono tenuti al rispetto di ogni obbligo di riservatezza inerente aJla quaJità rivestita. Nell'ambito delle funzioni delegate daJl'Autorità aJ CO.RE.COM., i componenti ed i dipendenti sono tenuti aJ rigoroso rispetto del segreto d'ufficio, nei casi previsti daJl'art. 8, commi l e 2, del Codice etico dell'Autorità. presso il Tribunale nuti dal Presidente. Possono esserne incarieati anche i componenti o il dirigente. 2. L'orientamento dei CO.RE.COM. sulle materie di competenza è espresso, di norma, mediante comunicati ufficiali. 3. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubbJica concernente la sua attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all'immagine del CO.RE.COM. ed evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CO.RE.COM. rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, Qve versino in situazioni di conflitto di interesse. 2. I componenti hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità. Registrazione serie genl!!a1.e - 11.55 de118 ottobre 2000 marzo Presidente Il Vice presidentI!. VA1\[NIO sono te-- GIUSEPPE PELUSO - D.irettore di Perugia dell'Il . BROZZI responsabile 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Veneta S.r.1. - Trebaseleghe (PD) Pagina W I di 5 ....-. Leqqe 7 qiuqno 2000 n. 150 "Disciplina delle attivi:tà di iriformazione delle pubbliche amm.inis:trazioni" {pubblicata in gazzetta ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000) . , C~.PO I. . ~RINCI?I e di comunicazione GENERF.~I 1. P'.rt. (Finalità ed ambico di applicazione) i . . l. Le dispcs..:..:.:.cr:i delle. ;J;:-esènte legge, in attuazi10ne dei principi che regolano la traspare,-=2 e :'e:::.cacia dell'azione amministrativa, discipline.no le attività di informa:':'2~e e ci çom~nicazi~ne delle pubbliche a~ministrazioni. 2. Ai fi~i =e::.=. ;resente leçge sono pubblic~e ammipistrazioni quelle indicate all'arti;:::':": :., :'OlL.ma 2, del dec::-eto legislativo 3 :febbraio 1993, n. 29. 3. É fa::..:. 36:".:a la disci;:l:.~a vigente rela;:iva all'a pubblicità legale od obbliga-.:o:::-ia degli a::.~ ;u=b~:.ç:.. 4. Nel r:.s;e:.:: ~e.:...:..e nc~e Jigenti in ~ema di seg~eto ci Stato, di segreto d'ufficio, di tute:a =e::a r:.servatezza ~ei dati personali e in conformità ai comportamenti richies:~ =.:.::~::~=:e deoLtcloç~che, sono conside;a~e a1:tivl1:à di informazione e di ccmunic.:.:'::~~ :s~:.~~z~o~ale çue~le poste in esse::-e.in Italia o all'estero dai soggetti e vol;:e a. ccnseçui:::e: di c~i a':" ::::-1:".2. .2 è) l'i~:~~.~=:=~e a~ ~ezz~ di comunic~zione str~e~:: ~=:e~c::c:'; b) 'la :::::-:-:"::-.::2.::...::..e es-:e.::::a :-;:"..:.. ;':".cèali;:è. at.traver.s: c=:-:":':':".::.:.=~.:::'.e r~volta ai di massa, attraverso stampa; audiovisivi . o.'11e , citt.aèi:1i, ed orçanizz.ativa; ::::e=.lizzat.a nell'ambii:o c811ettivi1:à e ad altri e!:!.-::':' ::eC::-.:.ica. i:".ter::a ,di c) la 5. 2) Le a:.:.:.. .:::.~ :~ i:::o::::r.a.zier:.e e di comunicazione s'one, in pa::-:icolare,finalizzate i':~-..:..=:=:::.::::-= .: :a'~.c::::ire la c:::r:cscenza delle dispos'izioni nor:native, al fine di facili:a:::::'.-:- ::=~oscenze dJ. ?~~~-..:.=~-=r-= 5:c~a_e; ~UDD~lC: -= e.mmi.:lis:::::2.:: nel a: e approfondite ~u temi di rilevant.e interesse. i~te=~i di semplificazione delle prccéèure e di modernizzazione :'.c~c~éla conoscenza èell'avvio e d~l pe:::corsodei procedime!1ti :' ':'::-:!laç~,"e ciel~e a:m.:.--nini, st:::::-az.ioninonché ::::-.:'2::::e:-,ca c::>ncsce!"!.za e visibilità :r,cnç:::, -= alla::::;ate e il loro fUilzionamerlto; promuovendone la C:::Jnoscenzai .::; pr~rr"':'::-':-=::::-2 nazic:".e.: erlte. ;::::::2.ss:. favc::::i::::~ degli 2.;;a::::a:: f) ciascun :'2.;;~:.cazior:e; bJ ill~~:=~::::-= :2 a::ivitè. èe~le istituzioni c) :avc::::.:..=~ :'~ccesso ai servizi pubblici, ~) e -== ad quelle. e'Te:-.:.<:~ dell' Italia, in Europa. e d'import.anza locale, regionale, :~:.==~a=lQn~~e. , e.:.:: .7::':' :.~i~for:na.zicnee di cGffiunicazioneistituzicnale è.i cui alla presente legçe ~ç~ sc~= S8ççet:e ai limi~i i~posti in macer~a di p~bblicità, spcnsorizzazioni e 6. Le offer:e ~~ ~~~t::c:::. ..::!"rt. (.:ornH~ , =~ i~fo~azione -. ~e a:::~~:~ esp~ica~c, c::::::= c~e per ~ez=o sc..:-ume.'1ti 2. e pk-odotti) e di comunicaz.ione de~le ~ubbliche ammi~istrazicni si di programmi prev:s~: per" la comunicazione ist.i~uziona~e ~~~rn~~~~;~~~~a~;2.~f~~~~~O~~~r~~~~~~n~~z~~~~~;C~~à~~;~f;;~~~~~~~i~niaop:~~~~~~azione a rassegne s?eç~a~istlche, fiere e congressi. 2. Le a.:,;::,';i:è. di i~for:aazione e di cc.municazione sono at.t'.late con ogni mezzo di trasmiss:.=:'.e :=cnec ad assic~rare la necessaria èiffusione di messaggi, anche actraverso la 5tr~~e~:.a.=:.one g::::a:ico-ed~tcriale, le stru~ture ;informatiche, le funzioni di sport.ello, le ::::eti civiche, le iniziative di comunicazione integra~a e i.~istemi , ::ele!na::'::~ ::,:'..:.ltimediali. 3. Con uno:: o:u recolamenti, èa comunicare alle. ?tesidenza del Consiglio dei ministri e e.11a Co~~=-en~a uni~içat~ di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, ~::;;l~::~:~~~~~~~~~n:~~i~~~~~~~~~n~u~~~~~~;~~~o~l~~ ~~~~~~~~~:~:it: ~~~~~i~~g:n;~lt~ :nate:!::"la. , A:::t:. 3. i (i'1essaçgi di utilità Isociale e di pubblico inte;esse) hrto:IIWVlW .aer. ir/altrep3Wnormativa/legge ! 00500.~tm 14/07/2000 Pagina W 2 di5 l. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo pu6 trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private,--radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva é prevista la riserva di tempi non ecceèenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma l. 3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente l~gge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate posseno, .per fina~ità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale. 4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nei computo degli indici di affol lamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presen~e ar~icolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo, comunque, occupare piu di quattro mi~uti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione con~enen~i messaggi di utilità sociale non pu6 essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indica~o dalla concessionaria. / .'\rt.. 4.. (Formazione professionale) l. ,Le amministrazionipubblic:-.e individuano, nell'ambi to delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività. di informazione e di comunicazione progr~~ano la formazione, secondo modelli formativi inèividuat.i dal regol~ùent.c di all'art.icolo 5. 2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica ~~inist.razione, secondo le disposizioni del dec=eto legislative 30 luglio 1999, n. dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con Darticolare riferimento ai cersi di laurea in scienze della comunicazione e materie ~ssimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pucbliche private con finalità formative che adott.ano modelli di cui al cemma l. e cui 287, e ' .'\rt.. 5. (Regolalnenr.o) l. Con regolamento da ~~anare, ai sensi dell'articolo 17, co~~a 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresi gli interventi formativi e di aggiorn~~ento per il personale c~e già svolge attività di informazione e di comunicazione. , .Z!..rt. 6. (Str:1tti.1re) l. In conformità alla disciplina dettata dal pr~sente Capo e, cve compatibili, in conformità alle norme degli articoli Il e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive moèificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciasc~na a~~inistrazicne definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del oersonale e nei limiti delle risorse disDonibili, le strutture e i servizi finali;zati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di infcrmazione al personale che già le svolge.1l.rt. 7. ( Portavoce) l. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica pu6 essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionalecon gli organi di informazione. Il http://www.aer.irJaltrepaglnormauvalleggel00500.htm 14/07/2000 Pagina W 3 di5 portavoce, incaricato dal medesimo organo, non pu6, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa. e delle relazioni putbliche. 2. Al 90r~avoce é attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità. ]l.rt. 8. (Ufficio per le relazioni con il pubblico) l. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico é indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche a~~inistrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore c.ella 9resente legge, provvedono, nell'esercizio della ~ropria potes~à regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e àlla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge I agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni norrnative e a~~inistrative, e l'informazione su~le strutture e sui com~iti delle amminis~razicni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di inte=c~nnessione telema:ica e coordinare le =e~i civiche; .' d) atcuare, mediaTIte l'ascolto dei cittadi~i e la/~omunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di çradimento degli stessi da 9arte degli utenti; e) garantire la reci~roca informazione fra l'ufficio per le relazioni cen il pubblico e le altre'strut:ure operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni co~'il pubblico delle varie amministrazioni. 3. 'Negli uffici per le relazioni ccn il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili 9rofessionali sono affidate alla contrattazione colle~tiva. ]l.r: . ,. (Uffici stampa) l. Le amministrazioni pubblic~e di cui all'articolo l, c~rnma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono detarsi, anche in ferma associata, di un ufficio stampa, la cui actività é in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici st~~pa sono costi:~i:i da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale é costituita da dipecdenti delle amministrazioni oubbliche, anche in oosizione di comando o fuori ruolo, c da oersonale estraneo al:a DUbblica a~minist=azio~e in posses~o cei titoli ~~dividuati dalregolamento di"c~i all'articolo 5, utilizzato co~ le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, de~ decreto legislativo 3 febbraio 1993, ~. 29, e suc=essive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna ~~mi~istrazione ?er le medesime finalità. 3. L'uffi=io S~~Da é diretto da un coordinatore, che assume la Qualifica di caDO ufficio StamDa, ii Quale, sulla base delle direttive irnDartite d~ll'organo di v~rtice dell'~~~i~isçrazion~, cura i collegamenti con çli organi di informazione, assic~randc il massimo grado èi tras~arenza, chiarezza e te~pestività delle c~rnunicazioni da for~ire nelle materie di interesse dell'~~inistrazione. 4. I cocr~inatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del aiornalisrno, della stamDa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono esse~=e Dreviste dalla cont~attazione collettiva di cui al COITIDa5. 5. Negli" uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affida~e alla contrattazione collettiva nell'aùbito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organi=zazioni rappresentative della ca~egoria dei aiornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. _~.rt. (Disposizione 10. finale) l" Le disDosizioni del oresente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'arti~olc 117 della"Costituzione e si applicano, altresi, alle regioni a statuto sDeciale e alle province au~onome di Trento e di Solzano nei limiti e nel rispet~o degli s~atuti e delle ~elative norme di attuazione. CAPO II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI ?SR LE .~M!NISTRAZIONI DELLO STATO hnpJ/www.aer.itlaluepaglnormativallegge l 00500.han 1410712000 Pagina W 4 di 5 Ar'=.. , 11. (Programmi di comunicazione) l. In conformi~à a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legisla~ivo 3 febbraio 1993, n. 29, é successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente dei Consiglio dei ministri, le ar.~inistrazioni statali elaborano annualmente il programma delle: iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprènsivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodolcgic~e del Dioartimento Der l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il progr~mma é trasmesso entro il mese di novembre di ogni ~nno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma pòssono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e seno tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei prcgrammi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'edi:oria prov~ede in particolare a: a) svolgere funzioni di ce~tro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento pu6 anc~e fornire i suppor~i organizzativi alle a~~ihistrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei ~~oblemi della comunicazione pubblica (. presse le amministrazioni; c) '. stipulare, con i concessionari di spazi pubbl~citari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni raèiofoniche, nonché le relative tariffe. televisive ~ sulla stampa, I (Piano P..rt. 12 di comunicazione) -. Sulla base dei progra~mi presentati dalle a~.inistrazioni statali, il Dipartimento per l'i~formazione e l'edi~oria predispone annualmente il piano di comunicazi~ne, integrativo del piane di cui all'articolo 12 de\ decretG legisla~i..ro3 febbraio 1993, 29, e successive modificazioni, che é approvato 'dal Presidente del Consiglio è.ei .. . ". m:':l.lstr:.. 2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle a~~inistrazioni.Ciascuna a~~inistrazione realizza il piano per le par~i di specifica competenza anche avvalendosi della col~aberazione del Dipartimento per l'infor.mazicne e l'editoria. Sntro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri ~na relazione su q~anto previsto ca~ presente cemma. .:I..rt.-.). l' {Progetti a ca.racte.re ci comunicazione pubblicitaria) l. Le a~ainist~azioni dello Stato sono tenute ac inviare al D~partimento per l'informazione e l'editoria, ai fi~i della fc~ulazione di un preventivo parere, i proçetti di c~municazione a carattere pubblicitario che prevedono la ciffusione dei , messaggi sui mezzi di comunicazione di massa. 2. I progetti di c~i al co~~a l devono, in particolare, c~ntene=e indicazioni circa l'obiettivodella comunicazione, la cope=tura finanziaria, il contenuto dei. messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere speci=icata la strategia di diffusione con previsione delle mcdalita e dei mezzi ritenuti pij idonei al raggi~ngimento della massima efficacia della comunicazione. 3. Per le campagne di c~municazione a carattere, pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero. .~rt. {Finanziamento 14. dei progetti) l. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle ~~inistrazioni dello Stato, integrativi del pi~no di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive moèificazioni, ritenuti di par~icolare utilità sociale o di interesse pubblico, é finapziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro d.iresponsabilità n. 17 "Informazione ed eè.itoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi http://www.aer.itlaltrepag.normativa/legge I00500.hun 14/07/2000 Pagina 5 di 5 W ridotta in misura legge 25 febbraio corrispondente 198i, n. 67. l'autorizzazione di spesa ài cui all'articolo 5 della Art. 15. (Procedure di gara) l. Per la realizzazione delle iniziative èi comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta èei soggetti professionali esterni é effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall 'articolo 6 del reçio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quaranracinque giorni dalla data di en~rata in vigore àella presen~e legge, sono s~abili~i i cri~eri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonc~é per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene cento anche dei criteri stabiliti in materia èal:'Autcrità per le garanzie nelle comunicazioni. P'.:::.. 16. (.~rogazio(Ji) 6;, e 7 e 3, della legge 25 febbraio 1987, D. Sono abrogati l'a::ti~o:o 5, co~mi 6, n. 223, e .,successivemodificazioni. l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, -. .. " 14/0712000 10. /1'''''''''11 itl':\hre:naI?JnarmativaJleggel00500.htm '\., GAZZETI'A 22-2-2000 UFFICIALE DEUJ\ REPU1IBUCA ITAl..IANA St:Tit! gu,eraJe . 11. 43 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE i2 febbraio 2000, n. 28. Disposizioni uer la parità di ~ e per la comUDJcazione ai me:z:zi di iD!ormarioÌle dorante le campagne elettorali e refere.wie 'Politica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA /. / ,- la seguente legge: zialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica ra.diotelevìsiva ai fini della pn:seme legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioI'i p0litiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. A_'1. 1. (Finalità e ambitO di applicazione) 1. La presente legge promuove e discipiina, al fine di gar1!Drire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a t:mi i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. 2. La presente legge promuove e di5ciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai m=i di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per 3. È assicurata parità di condizioni nell' esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contrad. . ogninftuMwn dittorio di programmi politici, nei cOIù.-Tonti. nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante 1'espoArt. 2. sizione di opinioni e valutazioni politiche. 4. L'offerta di programmi di comunica(Comunicazione politica radiotelevisiva) zione politica radiotelevisiva è obbligatoria 1. Le eminenti radiotelevisive devono as- ' per le conceSsionarie radiofoniche nazionali . Slcurare a tutU l soggetti politici con impare per le concessionarie televisive nazionali I -5- 2 22-2.2000 GAZZETTA UFP1c:IA1.E DELU con obbligo di informazione cbe trasInenono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi. - è in ogni caso gntuita. 5. La -Commissione parlamentare per l'~diri= generale e la vigilanza dei servizi ladiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e 1'Autorità pc: le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciasc~na nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente - articolo. An.3. (Messaggi politici autogesriri) , // l. Le emittenti radiofonicbe e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratUita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, grat'.liti o a pagamento, di seguito denominati <<messaggi». 2. La trasmissione di messaggi è facoltativa pec le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposiz\one dei richiedenri le strutture tec:ùche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. 3. I messaggi recano la motivata esposizionc di un progc=ma o di un'opinione p0litica e hanno una durata compresa tra uno e . tre minuti per je eminenti televisive c da trenta a novanta s~ondi per le cmittenti radiofonicne. a scelta del richiedente. I messaggi non possano interrompere altri progra.'T.nU, hanno ;or;'autonoma collocazione nelia progra=azione c sono trasmessi in appositi canre::itor:, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all' AUtorità-, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calco1o dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla Jcgge. 4. Per ciascana emittente radiofonica e lelevisiva nazionale gli spazi per i messaggi -6- 3 RJ:PU]IBUCA lTAlJANA Serie goaerali . ;tI.... non possono superare il 25 per cento della. effettiva. dura.ta totale dei programmi di c0municazione politica traSmessi ai sensi dell'articolo 2, comma. 3, dalla medesima eroittente o sulla medesima rete nell'ambito della ~!CSsaset!imana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programII1azione. S, Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmet:ere messaggi politici autogcstiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all' articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi neli' ambito di contenitori, che possono essere- al massimo in numero di quattro. Nes. sun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente. 6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'arricolo l, cornrna 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante soneggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizuti non possono essere offcni ad o.ltro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione <<messaggio autogestito gratUito» o «messaggio autOgestito a.pagamento» e l'indicazione del soggetto cOnllIUttente. I 7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autoge. stiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. 8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, ne! corso di ogni periodo mensile, degli spazi I per i messaggi auto gestiti di cui ai commi 22.2.2000 GAZZETTA UFFlC1ALE DEU..A RJ!PUBBUCA precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per 1'applicazione della disciplinf'. prevista dal presente articolo. Sm~ grn~ral( . Il. 43 lottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra, i due candidati ammessi; , d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura ugwile fra i favorevoli e i conttari al quesito referendario. Art. 4. 3. Dalla data di presentazione delle candi- l. (Comunicazione polirica radiotelevi.siva darore per le elezÌoni àì cuì all'articolo e messaggi radiotelevinvi au10gestiti in campagn<l elettorale) , comma 2, le emittenti radiofomche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri: . a ) gl l SPazi Per i messag!!i .. sono ripartiti tra i divasi soggetti politici, a parità di con'diZioni. 'anche con riferimento alle fasce ora- , 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, pre.. e s::J.tazJone m. co~u:a.ddi'.!tono. di candidati . di programrm pohtJc~. rntervJ.Stee ogru aJtI:a fo~a ch~.consex:ta il ~~nto , , lTAUANA tra l: ~Sl- 1.1O~\I politiche e.1 candidatI ,m co~pet1Z1on~. 2. La .ColIUIl1sslOne e. l Autontà" pre:la ccnsultaz1o~e tra loro, e C1a5cuna ne:l ~b1to dell~ propx:a cox:opetenza: reg~l.~o il npart~ degu SI?aIl.u.: 1 soggettI pOlitlCl secondo 1 seguentl <=tten: a) per il tempo intercorrente tra la data ne di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratUitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un progTaI11II1ao di un'opinione politica, e comunque comp1""...sa, a =Ita del richiedente, tra uno e tre minuti j per le emittenti televisive e tra trenta e no' di con,"ocazione .dei comizi ele~orali e I~ vanta secondi per.Ie emittenti ~diofoniche; data di presentaz10ne delle candidature, gli \i spazi sono ripartiti tra i soggetti politici pre- senti nelle assemblee da rinnovare. nonchè Ira quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) per il tempo. intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportUnità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentarivi di minoranze linguistiche riconosciute. tenendo conto del sistema elettorale da applicare e d.elJ'ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di bal- c) i messaggi non possono !Dterrompere \ altri programmi, nè essere interTotti. hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contemtori, prevedendo fino a un massimo di quattre contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcoio dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; fJ nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; g) ogni messaggio reca 1'indicazione «messaggio autogestito» e !'indicazione del soggetto committente. 4. La trasmissione dei messaggi auto gestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la con- -7- 4 22-2-2000 GAZlZITA UFFICIALE DELlA REPUIlIlUCA ITAl.lA.NA cessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutturc 'tecniche neçessarie per la realizzazione dei ,predetti messaggi. 5. Alle eminenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi auto gestiti a titolo gratuito, nei tennii:ù e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle coIilunicazioni di conceno con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progT"mm.7'ione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede,)di prima attuazione il rimborso" per ciascUn messaggio autogestito è determinaIO per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, inqipcndentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome ài Trento e di Balzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna r.::gione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giomi successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente Utilizzati e congiuntamente anestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per !' attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costiruito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Tremino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle Province autonome, che si avvaloono , " per l'atlività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo l della legge 31 luglio 1997, n.249, 6, Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo" di sei per ~ Il. ogni giornata di prograIllInazione. Ciascun' soggetto politicO può disporre al massimo di un messaggio sul1a stessa eminente in ciascuna giornata di prograIDmazjone. L'Auto-rità regola il ripano degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fase:: omie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggelli politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti" comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 7. Le emittenti radiofoniche e televisive 10~ che ac::ettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei comIni 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell' anicolo 3 e secondo le modali tà di cui alle lettere da b) "àg) del cornrna 3 del presente anicolo. TI tempo complessivamente destinato alla diffu. sione dei messaggi auto gestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, neil' ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratUito. 8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all' Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al cornrna l, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni su=ssiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. 9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunqU!~denominati, è ammessa =Iusiva- -8- 5 Serie g~Ruu(e 22-2-2000 , GAZZETTA UffiCIALE DELLA REPtJBBUCA J'I'AllANA Serie ge11uaie - n. 43 mente secondo la disciplina del presente arti. mera dei deputati e del SenatO della Repubblica» sono sostituite d81le seguenti: «Dalla colo. 10. Per le c;msultazioni refcrendarie la di- data di convocazione dei comizi per le elesciplina relativa alla diffusione della comuni- zioni della Camera dei depUtati e del Senato cazione politica e dei messaggi auto gestiti di 'della. Repubblica e fino alla chiusura delle cui ai commi precedenti si applica dalla data operazioni di voto". di indizione dd referendum. 11. La Commissione e l' Autori~ previa Art. 6. consultazione tra loro, e ciascuna nell' ambito della propria competenza" stabiliscono l'am(Imprese radiofoniche di partiri politici) bito territoriale di diffusione di cui ai commi prec::denti anche tenuto conto della rilevanza 1. Le disposizioni degli articoli da l a 5 della consultazione sul territorio nazionale. non si applicano alle imprese di radioàiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali Unorese è coArt. 5. /II'iimque'vietata la cessione, a tit~io sia one(Programmi d'informazione nei mezzi roso sia gratuito, di spazi per messaggi autoradiorelevisivi) gestiti. 1. La Co=issione e 1'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nel1'ambito della propria competenza, definiscono, non . oltre il quinto giorno successi vo all'indizione dei comizi eleuorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le eminenti radiotelevisive privaIe nei programmi di informazione. al fme di garnntire la parità di trattamento, l' obiettivi~ la completezza e ~'jmpa.--zia1itàdell'informaZlone. 2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla 'C:llusura delle operazioni di voto in qualunqu= trasnùssione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioru di voto o manifcS>.arele proprie prefere:tZc Ci voto. 3. I reg:is1ied i :ondmtori sono altresì t=nuti ad un comport?-mento corretto ed imparziale nella ges:ione del programma, così da non esercitare, anchc i:1 forma surrettizia. in. fiuenza sulle liberc scelte degli elenori, 4. Al comma 5 del!'ar..icolo l della legge 10 dicembre 1993, n, 515, le parole: <<Adecorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per 1'elezione della Ca- ' Art. 7. (Messaggi politici eletxorali su quotidiani e periodici) L Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tUtto il penultimo giorno prima della data delle elezior..i, gli editori di quotidiani e periodici. qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dame tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche 1'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve esser:: effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti àa!1'Autorità. , 2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presenta- zione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubbJicazioni di confronto candiàati. I -9- 6 tra più G~A 22-2-2000 UFFICIALI! DEll.A REPUBBUCA ITALIANA 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 ~ 2 non: si applicano agli organi ufficiali di stari1pa dei partiti e dei movimenti politici e alie si"ampe elettorali di liste, gruPPI di gr:/1..~a& . rt h) data in cui è stato realizzato il sono' daggio. candidati e candidati. Non si applicano. al- ttesì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1. Serit: Art. 9. (Disciplina della co1tl1l11icazione istituzionale e obblighi di informazione) 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla c!ùusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministra(Sondaggi politici ed elettorali) zioni pubblicbe di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in 1. Nei quindici giorni pr~edenti la data forma Ì111personaleed indispens~bili p~r l'.efdclle votazioni è vietato rendere pubbliCi o, ficace assolvimento delle propne funz.ioru. comunque, diffonè:re i risultati di sonda~ 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e dernoscopici sul!' esito delle elezioni c. sùgli privare, su indicazione delle istituzioni comoricntamenti politici e di voto dcgli elettori, petenti, informano i cittadini delle modalità anche se tali . sondaggi sono stati effettuati di voto e degli orari di apertura e di chiusura in un periodo precedente a quello del diVieto. d:i scggi elettorali. 2. L'Autorità determina i criteri obqligatori in conformità dei quali devono eSsere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. Art. IO. 3. I risultati dei sondaggi re' ];,.,.,ti al di (ProvvedimeTl1i e sanzioni) fuori del periodo di cui al comma l possono essere sol~to se accom.pagnati dalle 1. Le violazioni delle disposizioni di cui seguentl mdicaz1om, .delle ~ualI è. responsaalla presente legge, noncbè di quelle emanate bile il soggetto che ha rl'-,,1,.77.:o 1.1SO!l~gio, e se contestua!mente resi dispombili, dalla. Commissione e dall'Autorità sono per. se-..ondo le -~. IDw...: segmte-..d ' uffi cio da auest'ultima . nella loro mte gra11' tà e con l e ID=esI= . . .. ,-ç ".. spOSlZ10Il1 e d I Presente arricolo. Ciascun caz:OIll, su apposIto SitO .uuormanco, lsntWto, di .. ..sogg_no po ° co interessato lin Può, comunq ue, e tenuto a CUI1id e l D lpar-ùmento per l ' inf or. ,... . mazlOn: e l ~a1!?~a presso l a .nD-.." 1d enza. d Ci. denuncIare tali violaziori entro dieci o2iorni . dal fatto. La denuncia è comunicata., anche ConsIglio ael Inlnlsrn: .i'. a m=o te IeJar. a) soggetto che ba realizzato il sondaga) all' Autorità; glO~ b) all'eminente privata o all'editore b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del presso cui è avvenuta la violazione; c) al competente comitato regionale per campione; le comunicazioni ovvero, ove il predetto ord) metodo di raccolta àelle informagano non sia ancora costituito, al comitato zioni e di elaborazione dei dati; regionale per i servizi radiote!evisivi; e) numero delle persone interpellate e d) al gruppo della Guardia di finanza universo di riferimento; nella cui competenza territoriale rientra il dof) domande rivolte; micilio deli' eminente ode!!' editore. li preg) percentuale delle persone che banno detto gruppo della Guardia di finanza provrisposto a ciascuna doma.'Jda;. vede al ritiro delle registrazioni interessate An.8. ~! -10- 7 GAZZETTA 11-2.2000 UFFlClAU! DELLA REl'UBBUCA dalla comunicazione dell' Autorità o dalla denuncia~entro le successive dodici ore, Serk ITAUANA getU!raJ~ . u. 4.3 g~tti politici che siano stati din:ttamente dan- . neggiati dalla violazione, 6. In caso di violazione dell' ar.icolo 7, 2, L'Autérità. avvalendosi anche ~l com- 1'Autorità ordina all' editore interessato la petente comitato regionale per le comunica- messa a disposizione di spazi di pubblicità zioni ovvero, ove il predetto organo non sia elettorale compensativa in favore dei soggetti ancora costitUito, del comitato regionale per politici cbe ne siano stati illegittimamente i servizi radiotelevisivi, noncbè del compe- esclusi. te:!te ispettorato territoriale del Ministero 7, In caso di violazione dell'artirolo 8, ae!!e comunicazioni e. della Guardia di fi- 1'AUtorità ordina all'emittente o all'editore nanza, procede ad una istrUttoria sommaria interessato di dichiarare tale circostanza sul e, contestati i fatti, ancbe a mezzo telcfax, mezzo di comunicazione che ha diffuso il sentiti gli interessati ed acquisite eventuali sonda agio con il medesimo rilievo, per fascia controdedcrioni, da trasmeU= entro venti- oraria:' collocazione e caratteristiche ::ditoqua:tro ore dalla contestazione. provvede. riati, con cui i sondaggi stessi sono stati pubsenza indugio, e comunque entro le qu=bliciz2.ati, tatto ore su=ssive all:ac~ertamento ,della,;," 8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, \-iolazione o alla denU,!lCla,m ~ga al ter- 5,6 e 7, l'Autorità ordina: , , . mini e alle modalità procedimcntali previste' la pubbli~onc:: a) ~a trasmissione dalla legge 24 novembre 1981, n, 689. , anche npetuta a seconca della gra\l1tà.. Cl ..'\110laZJone d eg 1l' ...~cc l I -, 4 , ~, In caso Cl l d eIIa \110a" ' mcssagg1 recanti.' 1"m d ICaZJone ., ' ::oorru .:. e 2 e ,.6,.l ' A uton ' tà ordin a. all e em.J.t. Zlone commessa; . .. .,. " di tenti raClote l eVlSlve l a trasmlSSlOne pro,,, b) ove necessano, la trasIIllSSlone o la . .. .' , . l ~ ,., ~ 1 gra...""1IT';Cl comurncazJ.one po I~Ca con preva- pub~licaz:one, .anche npen:ta ~ s=naa ' dell,a graVl"" di rettifiche , alle QUali è dato un n. ... ~"-' '~"'l,j41e l ~" -" s:a."10 s:a:1 am:ttamente \'"...unegg:aU . . salto non infenore per fascia _ orana, colloca. .. VIO l Ulom. . Zlone e carattenstlc. e eClton ali , d e IIa ccmuh " ' . . , ", -. In caso di VlOlazJ.one ~" ~g li artlco l l 3, e rncaz:one da rettificare. " ' . " a, / l ' A uto n' tà O r din a all e... '" ...ornrruda ~ 9, L'Autorità può, inoltre, adottare anche mittente interessata, oltre all'immediata sospe::sione delle trasmissioni programmate in ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di violazione deUa pr-...se legge: ripristinare 1'equilibrio nell' accesso alla coaj la messa a. disposizione di spazi, a ti- municazione politica. IO. I provvedimenti de!!' Autorità di cui al l:Jic gratUito o a pagamento, per la trasmispresente articolo possono es~re impugnati sione di messaggi politici auto gestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittima- dinanzi al Tribunale amministrativo regiorneme esdusi, in modo da ripristinare 1'equi- nale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti librio tra le rorze politiche; stessi. In caso di inerzia dell' Autorità, entro bj se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e lo stesso teDIÙne i soggero interessati posquelJi destinati alla comunicazione politica sono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare. la condanna dell' Autorità gratUita, stessa a provvedere entro tre giorni dalla proS, In caso di violazione dell'articolo 5, Dunzia. In caso di richiesta cautelare, i sog]' Autorità ordina ali' emittente interessata la getti interessati possono trasmettere o depositrasmissione di servizi di infonnazione elet- tare memorie entro cinque giorni dalla noti:orale con prevalente partecipazione dei sog- l fica. TI TAR del Lazio. Ì-'1dipendentemente le:!te pa."te:::ipazione dei soggetti politici che - -11- 8 GAZZETTA 22-2-2000 UFF1C1Al.!! DEUJ. REPUBBUCA dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronlinzia- sulla domanda di sospensione neUa prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di clIi al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di. Stato. lTAUAI<A Serie gen~rt2l~ ~ :1. An.12. (Coperrura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in lire 20 milÙlrdi a decorrere dall' anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell' ambito dell'unità previsionale di base di pane corrente «Fondo An.ll. speciale:. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pre>(Obblighi di comunicazion~) grammazione economica per l'anno 2000. parzialmente utilizzando per gli anni 2000 1. Entro trenta giorni dalla consultazione e 2002 l'accantonamento relativo al me&. elettorale per l'elezione della Camera dei ~. simo MiDistero e per l'anno 2001 l'accantoputati e del Senato della Repubblica ed an: namento relativo al Ministero delle fm=. 2. il Ministro del tesoro, del bilancio e che nel caso di elezioni suppletive, i ti\Dlari . della programmazione economica è autoriz.di emittenti radiotelevisive, nazionali e lozato ad apportare, con propri de=ti, le occali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché cocrenti variazioni di bilancio. al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre Art. 13. 1993, n. 515, i se..-vizi di comunicazione po(Abrogazione di nonne) litica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli,. i nominativi di coloro L Gli articoli l. commi 2. 3 e 4, 2, 5, 6 e che vi hanno partecipato, gli spazi concèssi a 8 della legge 10 dic::mbre 1993. n. 515, sono titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti abrogati. reaH:mti ed i nominativi è:j soggetti che An.14. hanno provveduto ai relativi pagamenti. (Emrara in vigore) 2. In caso di.inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma l, si applica la sanzione 1. La presente Jegge entra in vigore il amministrativa pecuniaria da lire dieci mi- giorno successi va a quello della sua pubblilioni a lire cento milioni. cazione nella G=erra Ufficiale. La pr~ent= legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta nonnativi della Repubblica come legge dello Stato. ufficiale degli atu italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di oss::rvarla e di faria osservar: Data a Roma, addì 22 febbraio 2000 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del C!)nsigli!) dei Minutri Visto, il Guarda:sigil/i: DLUBRRTO -12 9 - GA2ZEITA UfFICIALE DELLA REl'UB1IUCA lTAUANA 12-2.2000 S~rk gen~7'aJe - \. . dj 5nanziamento dei comitati. EntrO il tormine di cui .1 seco.. . periodo e in caso dj inandempien... le funzjonj dei comiuù reIPOIla. per le comunicazioni sono assicurate dai comiClti regionali raa.iot.cle~ visivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Ccufutnze permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di TreQ[o e di Bolzno adotIJI tlIl regolamento ~ definire le materie di sua compe~ che ~SSOIlo essere delegate ai comitati regionali per ie comunicazioni. Nell'csplicazione delle funzjom l'Autoriri può richiedere1aconsw= di aoggetti o organismi di ricollosciuta indipe:1' dem:a e rompeu:uza. Le comumca%10IUdirette all'Automa SOtlO esenti da bollo. L'Autorità si coordina COlli preposù organi dei Ministeri della difesa e dcll'intcmo per gli aspe.:ti eli c:omur.e iDtcr:.ssc». LAVORJPREP~TORl S<nalOdella Rtp>d,b/ica(atlo n. 4197): Presentato dal Presideoto del Consiglio dei Ministri (D'AI.£w.) il2J agosto 1999. Assegnato alla l- commissione {Affari rostjntzjonali), 8-in e sede parrd'erc.nte, 1'8settembn 1999, con pareri deDe commissioni 2" lamentare pc: le questioni regionali. EsaJI:jnato dalla l' ccmmi>siooe il 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 seaembre 1999; 5,6 e 7 otlobre 1999. Esaminato in aula il 12. 13, 14, 19 e 20 ottobr~ 1999 e approvato il 21 onoOre 1999. UnIca tki deputati (auo n. 6483): As,.'u:gnatoalla l commiss:one (A.ffa...;costiruzionali)., in &cdc refe:::nc. il 25 oLLubtc!999, wu pc.J:cridcUc GOmm:ssionili, V, VII e pllr. Jame:ltarc per le questioni rcgjonaii. Esaminato daUa l commissione il 10, 16,24 e 30 :lovc:t:J.brc1999; l., 2. 9, 10. 14, :5 < 16 di=bre 1999: 19,24 e 25 gennaio 2000. Relazione scritta annunciata ù 25 geDI1sio2000 (ano n. 6483/A:-clatorc 011. M.As:1A). Esaminato in aula il 25, 26 e 27 ge.nna.io2000; 10 e 2 febbraio 2000 c approvato. con modif1C3.z:ioni.II 3 febbraio 2000. '5<11010 <i</la .Repubblica (atto NOIQ all'ar1. ~: - Q) abb~o registrato ..11competente tncunale; daUa 1- cOIr.missione 1'~, 9 e LOfebbraio 2000. Il testo ciGlle !:lote qui pubblicato è stato redatto dal1'a:mninistra~ rio.~ compet~te ?~ materia. ai sensi deU'a..'1..IO, comm:a 3. del testo u.ruco ddle dispOSl1J.otli sulla p.roculgaziooe de.Ile leggi sull'cm.a.n.ariooe dei dcc:e:i del Pres.icicD.te d& Repuhblica e sulle ~ubblicaz:ioc.i ufficiali della Repubblica italiana.. .apDrovatO con D.P.R.: 28 dic:::mbre 1985, n.. 1092. al solo !iD.: di facliu:è la.lettt1ra delle disposizioni di legge alle quali e ope..~to il :1.av1o. Resuno invaria.ti ~ valor: e l'effica.~ cia degli atti ICg!siativi qui tr.lSC:itti. miJ:ia.nW>. Nota all'an. 10: - I penale. I NOIa I I :3, della iegge 31 luglio 1997,!l. 249 . - " 1Jtest~ ?cll'af1:- f. coc.ma {1S.t1t~OIl~ dei! Auto.n!a ?CJ:"le ~a=~<:lZ:ienelle comunicazionJ e aor:ne SUI SJstc:m delle tc.icoomUUlC2Z10IlJ : :'3diotclevisivo), è .il scguote: ~d3. L'Autorita ~ avv4Ùe degli organi deJ Mmmero delle tdccomuoicaziom e degli organi del Ministe1'o dell'intemo DC':'la sicurc:zza teiccomUJJjcazioni nODcbè degli orgam e c la r~gt?la~tà ~:. seryu:i d~Ue 1~U:uzt0n1 di C:lI Pu.o attualmente avvalersi. secondo le norme vlgentl, il Garant: per la ::-adiodiffusione e l'editoria. Riconosc:::.ndo le esigenze di d=.ntrament.o sul ter:-itorio al finc di assicurare le D~e .fiJD:.Donidj Goyc...-n. di garanzia e ~DtIollo in t.cma di ~omuWC3.1Jonc:, sono fUIWon.aJ.meIlt~ org:mi dell'Autorità i comitati ~ r~~oo.ali pe:,le ~~~~o::;i, cile possono istitdrsi con leggi regio. nali entro seJ mCSldall'l,DSCOJ.smento,a.i Quali 30no altresi attribuite l~ ~~peten;:. at~1mentC svolte dai comitati n:gioc.ali ruiiotdevi. ~.Vl.L Automa, d :-n~a con \a ,Conferem:a pC!D?anmte per i nlppor:i di Trenta La legge 24 novembre 198 t, !l. 689. :-=a modificlle al sist~ I 4: autonome traSmessa pr~ b) u:asmettano auotidiauameDle propri program:ci irJonna , tivi su avvcuimc:nti poli'tici, religiosi. ecoDOmiC. :sociali. sindacali lcn=ari per non =CDOdel 30 ~ cQto delle ore di t.."'aSmissioncrom prese \r.t le O!t i t le O!t 1Q; c) non siano editori o controllioo, dire:tamente o indirett3 mentc, organi di inforn:.aziOD.e di c~ al comma. 6 del1'3r- 9; viene ~.sposto a cura del Se.."'Viziodd1.Editoria della P":es; denza del Consiglio, ai sensi d=.lla iegge 5 agosto 1981, n. 416, per : auinqueamo 1986-1990un concibuto annuo fisso pari a170 per c:nt> della media dei costi multanti dai biland degli ultimi d11ecserci:i: I avendo rifc:me:1to per la prima appi.i:3Zio.ne agii csc:cizi 19&5I 1986, inclusi gli ammortamenti. e comunque non supe..""iOfta d1: AV'V"-"-1L"!1!SZA: re$1,o~ e]c: provmc: la testata giorualistica I NOTE ~ra .)0. Stato,.I: 1993, n. 515 (Disci. - L'm. 11, com:a:a 2, della legge 2.Sfebbraio 1987, c.. 6ì (PJn. novo della l~ S agoSto 1981,Il. 416, recante disc:plina de!le.:mpresf editrici e provv:idaze per l'editori!!.),è il s.eguente: «2. Alle imprt$C r:adiofoIricl1e~e risultino es.s~"eorga.ci di par. titi politici rappresentati m almeno un ramo del Pa.rlama:uo. le qu.a1i Il. 4197/B); Esaminato in awa il 15, 16 : 17 febbraio 2000 e approvato il l8 fcbb:2..io 2000. NUla all'art. S. deil. legge 10 di=bre NOlll all'arL 6.- ~ Asscgnato alla I commissione (Affari costituzionsln, iD s~de re.!tI'::nte, il4 febbraio 2000, con pareri dd.le commissioni 2~, 5&,8- c parlame:nare pc: le questioni ;:oegionalL Esaminato L'3rt. 1, =ma pw delle campagne elettorali pc: 1'&zione ana Cace:a dti deputati e aJ Senato deJla Repubblica), è il seguente; «5. A decorrere da.! trentesimo giorno orc:cedente la data delle votazio.o..iper l'e!czione deUIlCamera dei de-eutati e del Senato dcliG Rt-}?tmblica.nelle m.sm!ss.ioci inIormbi.i~ l~l,;UutluciDili4lla respo'Osabilità dj una S1'Ccifica testata giornalisticaregistrata neimodi previsti dal 00= i deil'.rt. 10 deUa le!:$e 6 agosto 1990, n. 221, lApres.cnz.adi candidati, esponenti ài ~roti : movimenti politici, mcmbr. del Governo, deile gitlllto e collSIgli regiooali e de~j enti locali deve essere limitata esclU3ivamentc alla esigenza di amc-.ttat: la comple. ..tczz:a e l'im.parzialità dd!'1nf'Or:naziOIlC.Tale p."":SCIlZa e vietata ~ .. tutte le altre ttasmiss:ioni». e di Bolzano, mdl":id~.. ~I U?-~~ ge.uc~~ ;c;1ativi.ai re~~ti richiesti ai compo.aentl. 31~lte.~ di mcompaohlhta degli steSSI,a.:.modi organiz:::ltivi e I a/l'an. 11: 1993, '" 515 (Disciplina c!c!i - L'ar"" 13deUa legge 10di=bre campagne dettonti pc: l'clezione alla c.~m::'2 dei de?u.t.a.ri e al $c:nat. della Repubbliea1 è il s<gU<Ilt<: «Art. 13 (CiJ/legio regionaie di garar.::iD e1eftDraIej. - L ?-re3$. la corte di appello o, in mancar.za. presso il t"ibunale del capoluog di ciascuna regione è istitUito il collegio regiooaie di garanzia elet1C :ale composto, rispettiv&.ment~ daj oresioeo.te deD~ com ài a~ o del tnèunale, çhe 10 presiede. e da a1t:i 3ei membri Dominati dà! pre: sidcule per un periodo di ouattro ann: :'ionovabile una sola voitl I componenti sono nominati. pc:' la metà. ':.... -a i magist.-atJ ordinar:: pe:- La restante metà tra ccloro cile siano isc:..~t"".ida a.1mCOO dieci ~ all'albo dei dottori commercialistl o t:a i professori UDiv~"'Sitari c ruolo iD materie ;iuridicb.e. am.minist:'3Dve o cconomiclle. Oltre :; componenti efi'ctt1V:..il presidote non:ina qua.ruo componenti s~ plenti, di cui due tra : magjsuati e gli altIi due tra le categorie di c. al periodo precedente. 2. Non possODO cssert. nominati componCIlti o suppiclti del cc: legio i parlamentari nazionali ed europei. i consig.iie:i rCJionali.. pr;: viDciali c comunali nonché i compo.nC:lridelle r.:~ettivc glu.n~ colar -13- 10 n'.." G=.um~D=:==~=_::,".\ che siaDO st.ti candidati alle cariche p1"cdctt< nei cin9W: anci p1"C«- - == 1. Non oI~.il q,uinto giorno ru=ssivc all'Indi:zione dei ccm:m:ic1ettora1i.F l'ci~ dei dcpumti e del Sc=to ddIa R<pubbti<:a, la ZJOD<ddla == COmaUsnone parlamcnIarc per l'indizi= gc>erak e la viplama' dei =vizi radiotdevixivi detU alla c:>ncC>Sionaria del oemzio pubbJii;o le ~ =rie garamin:, in c:ondizòoDidi pariIà in loro, . iconei >pazidi ~ ndraml:itodel>='izio pubbli<:o radioto-, : lcvisivo, .nonché 1'.acc::s60 a IJÙi ip8%i alle liste c:d.ai gruppi di ""~~dati a uvcUo rcgicnal:, c ai partiti o ai ~ ~ci di ~ a . le \ ft'\1.mne livello :DaZ1omtk. La (' '+;.'''''Tf'n'ttl mol%:re ~ I ~ I' o i p:-ogrammi_?i mfor.nui""" detto~o pubbiic::o n.dioleicvmvo ocl I periodo detto~ in modo cile nano au::ic::3te a.laClttl -parità j di tratta- I partiti ed. i m'-llto, la compet.c:mJi c l'imparzialiù rispetto ",m;che eJetioraJj ,ed i :aIe della ~ouna ad l . ': c i: movimenti presenti ncUa.ampa.gns. dcttoraie. 1.. Gli editori di quotidiani e pOodi~ i dtoiari di ('~'"'I1i di autoriz::z:a:zioDiradioteievisive in ambito D..II.2iona1c o loc::a.lc nom:hé j rutti coloro ~ csercuno in qua1imquc ambiu> attività di dilliia:icme i :-adiotclc:vmn i quaji .Inte:tda.no diffondere o t:umet:tc:c a qualsiasi titolo propaganda dcttoraJc nei ttenta giorni pn:c::::.d.c:mla data de1k I votazion% -pe: 1'ele2ione cie1la Ca:nC'J!. Repubblica. devono dame tempattva ~t~ o neU'amOito della pr~OIlC tir~ a.~~ti,. a.lle ~e, dei deputati c cid Sc::o.a.to d.cih c:::nmmicaz:ODC sulle tc:Jtatc -radiotelcvis.iva., per o:msen- i i! ~ gru.PfI~di :andi!!ati .a livello 1oc:ùe non- cc al pa.rnn o aJ m~n poiitlO. a livcll.o n.a=oD3l~ rac::::::s&oa-g:ii l spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. l.2 comunicazion: dcv~ ~ c..'Ictt'".l3.tasecondo le modalità. c QJn i CODtQuti srabiliti daI Ganntc pc:: la ::4diodiffusionc e l'editoria. I titolari di conces.s1onl e di au(ori:z:z:azioci radiotclcv1siye in ambi10 I1a2ianale o Jocùc nocche rutti cOloro che cscrc:itano in ou.ahmque ambito attio. vità di diffmicue radiotclev1siva. .sono tc:1uti ga..""3Ilti.""e la parici. di t:attaD)c:l.(O anche nc:iprograID.I:l.ic servizi ài :nfoIIIl3Zio~ dcti.cr.1k.. 3. Il Ga..""3I1tcpc:r la !3dioèiffu3Jone c 1'editoria dc:fini.sc= k n:golc: alle quajj i soggeru d] C".zal c:Jmm.2. 2 debbouo.atto:::s.i "CC'assic'J!'31"C J'~trua7.io~edc.!~cipio di pariti ne.llc cat1c:r..: moc:ia.1It.àdi l.1tilizz:8ZJow: dcgll Jpa.2:.di propaganda. uand:tC le regole a.tte ad uslC".1raI"C:il conaclO conseguimento ~gli obiettivi di cui all'ultimo periodo del c.::mmu! 2. n Ganr:te dc~ altresì. avuto riguardo a:iprc:zzibtr.::n. rc:mot:: p~ticati ~..la. ~onc: ~gii .spazi pubbliCtari. i cri1a:i di dctenmnazJODC ed llimiU dd1e ta..-ific pc:r l'acccsao agli spazi di pr0paganda c:ic:tora.lc. i se:'Viz:i r.ldiotdevi3.ivi c::iplctaD.o te: 4" l comitati ~gioaali pc:" funzioni loro dc:D.a.ndate. dal G~~t.e pe: la radiodiffusione e l"c:titor'.a ai =si deIJ'an. 7 della Jegge 6 agoSto 1990, n. 223, e vcrifi= il :ispetto d.dk disposizioni ciemtc pc:::' le tr.ls'I:I1iss:ioni radiotdcvisive per i'indirizw generale e la vigidalla CcmnriJcio,ne ~rian=taI'e lanza dc~ servm r.;cnowevmvt nancitC dal Gannce .ai ~ dei commi l e 3 del ~tc articolo. 5. A dc::orI'1:e dal trent.:simo gio:no pre=dentc la data delle votazio~ per l'elezioae ~lJ..a ~c::'a ~i dcput.ati e del Senato ddla Ri:ptJbb1i~ .ce.UetraSDl1.SS10D.:! mtorm.a.tlve r..conducibili alla resPODS3.bilità di una .lipe::ific:l testata giornalistiCa r-cgist:ratB nci modi pm;su dal c:c~..1 ~c:ll'~. 10 ~fL legge 6 agosto 1990, Il. 223.,"l.a p~ senza di C3.Ddiaau. csponc:atl di partiti e mOv:D::lcti politici. mcmb:i dei Gova-»o, d.c:llcgiunte c C:ms1gli !'Cgionali e d.egli enti locali deve ! -14~ 11 ì . ... \ :, nonchéal co!Iegioregionaledj, 00G0066 g 1993, n. 515 (Di>ci-GJi artiecli l e dclla legge 10 dj=bro plina delle e:mipagne eJeuorali per j'da:lone alla Cam= dei deputati - ""L elettorali cfkttuati di cm all'~.1. a ritoJo 1.Domma~ di coloro,che con~l gratUIto o i tarifIa Y1 r ç:anc:::patO. gli spazi fermo icsta~ auanto cfsposto da.D.'an. l, gli int:criri re:alizz.:: nomin.ativi dei so6ggati c:hchamlo provveduto ai rdativi pagu Nota all'an. 13: di tnfonnaz~). , \ g (ObbIig/li di _icaziDn<) l. Entto trt «Art. ~ dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e ~ titolari dj con=xioni e di .ulorizzazioni per !'=rcizio di:Ik ' di ciliIwcicne radiot:e1cYiJ.iVjl devono comumcarc PTc:sjdt:n pnnzja aie1m<>rale i ddl'Amminimazionefinamiariaddlo Stato. «A..""t. 1 (.A.ca::;ro Di me:=i ,\ , .applttive, !imÌt3tamc:ntealla "'glO,", o aUeregio"; inu:~- 4, f componcntl del colle-gionon appart.cD.c:ttlalla magisttAt11r8 h:1.anociirittc..pc: ciasc-..ma&edutac-.Ilp:'Cldano pane. a.ll.aCCITC:$pon. siODedi unz indennità di pt'a.cnz:a il cui ammonurc è definito con do=eto adottato dal Miuis"...ro di g;ra~ c giustizia, di coDCC10con il Ministro del ttbQrc, entro un mese dalla data di ctrata:in vigore dd.la .' pn:scnte lcggo. e al Sc=w ddla :&.pubblica). 00"" i ..,guco.t:: - &:ll'infor:nl12Jone. TaLe prcsu.. ~ODl; . -~. . tutte 1e altre 5-bl:. La disCplina del pre::sc::ntc articcio si apc1ica tc:zza e l'Impar.z:i~ dc:1u. coloro cbe ricoprono incarichi cmettiV1 C:csec:uavi n:i,PJU1:itia qualsiui liv~o. nODcilé:coloro c:h.cabbiano nc.opcrto taJj 1"DC2richi nO cinque anni prc:c:.cd.cnti funzioni il c:olIegiosi aYV2ledel 3, Pc: -1'«p1cWn.:n1O ddle "'" ddla corte di appello o del P=on.le :, ",,.,.uro pro'" la ==Ileria uibnnale- il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garantc per la radi.odiffusione e l'edi1o~ t.mti: le notizieutiliF. gli.==ti da IVOI~, P<::l'efl'ertuazione degli aco:rumcnt1 il collegio .i avval.e B..D:bcdei servizi di controllo e vigi- i= " Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 14 febbraio 2001 Spedizione in abbonamento Art. 2, camma postale . - Fil di Perug;a 20/c, legge 662196 REPUBBLICA ITALIANA B O L L E .TT. IN O UF F IC I A L E DELLA REGIONE DELL'UMBRIA e"/; PARTI PRIMA e.SECONDA <-' Pre::zo L PERUGIA - 14 febbraio 2001 DlfiEZlONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONEPRESSO (IVA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE PARTE PRIMA Sezione COMITATO TI REGIONALE PER LE COMUNìCAZION1 (CO.RE.COM.) DELIBERAZIONE 24 ottobre 2000, n. 17. Nuovo regolamento per iprogranuni dell'accesso radiotelevisivo. 2.000 compresa) - P E R UG IA 2 Suppkmenlo ordinario n. 3 al .BoIletrino Ufficiale> - seTiegenerale -n. 7 del 14 febbraio 2001 SOMMARIO PARTE PRIMA Sezione COMITATO DElJBERAZIONE TI REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) 24 ottobre 2000, n. 17, Nuovo regolamento per i p'rogrammi dell' accesso .'/ racliotelevisivo Pago 3 ALLEGATI: '. - REGOLA.c'-'lENTOPER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO - Schema di domanda : - Note per la compilazione de!la domanda » 4 )I 6 ~ '''''''''''''''''''''''''' 11 Supplnnmto ordinario n. 3 al .Bollettino Ufficiale. -sero. genJ!Tak - n. 7 del 14 febbraiD 2001 P ARTI: 3 PRIMA Sezione II COMITATO DELIBERAZIONE REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) 24 ottobre 2000, n. 17. Nuovo regolamento per i programmi dell'accesso radiotelevisivo. IL COMITATO Premesso che in Umbria è vigent~ attualmente un regolamento per l'accesso alle trasmissioni regionali della cali~sionaria del sernzio pubblico radio televisivo. da parte dei soggetti di cui alfart. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, Ravvisata l'opportunità, anche in considerazione delle modificazioni apportate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge n. 103/75, di procedere alla adozione di un nuovo regolamento che preveda possibilità di accesso alle trasmissioni sia radiofoniche che televisive programmate dalla concessionaria del servizio pubblico; Considerato che in conseguenza sia altresì necessario adeguare lo schema di domanda che gli interessati dovranno presentare al CO.RE.COM. Vista la pr0l'0sta di regolamento, le note esplicative e lo schema di domanda predisposti dalla Sezione gestione della comunicazione di concerto con il Dirigente responsabile, che si allegano al presente verbale per fame parte integrante quale allegato ({A»; . Ritenuto di condividere i contenuti' degli elaborati di cui sopra ritenendoli conformi alle vigenti disposizioni in materia; Vista la legge 14 aprile 19i 5 n. 103; Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223; Con voti unanimi, delibera: - Di approvare, in sostituzione di Quello attualmente vìgente, l'unito regola. mento volto a discipHnare }'accesso racfiofonico e televisivo, da pane dei soggetti individuati all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Di approvare altreslle note esplicative e la moduiistica per la presentazjone al CO.RE.COM. delle richieste di accesso, che vengono allegate al suddetto regolamento; - Di dare mandato al Dirigente responsabile dell'Ufficio per la esecuz;one de~i adempi menti conseguenti concernenti, in particolare. la pubblicazione nel Bolletlino Ufficiak dena Regione degli elaborati sopra citati e la loro diffusione sul territorio nelle forme che ve!Tanno ritenute più opportune, avendo riguardo soprattutto ai soggetti aventi titolo ad essere ammessi alle trasmissioni regionali deH'accesso programmate dalla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo. Il Presidente ENiUco VIOLA 4 Suppremenro ordinario n. 3 al cBoUettino Ufficiale.. - serie generale - n. 7 del/4 febbraio 2001 REGOLA.c\1ENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO Art. 1. (Oggetto) l. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 7, comma l della legge 6 agosto 1990, n. 223 e della le2:!!e regionale Il gennaio 2000, n. 3, l'accesso alle tras~Tssio~i radiotelevisive regionaH della concessionaria del servizio pubblico ramo televisivo è disciplinato dalle disposizioni che seguono. Art. 2. (Richiesre di accesso) 1. I soggetti di cui all'arricolo 6 della legge n. l03i75, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Umbria dalla sede regionale della co;'cessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presenrame richiesta al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). 2. La rishiesta, da compilarsi in maniera distinta per quanto concerne l'accesso alla radio e l'accesso alla televisione, redatta sulla base dello schema allegato al presente regolamento, deve contenere: a) !'indicazione del soggetto richiede:1te ai se!lsi del l comma dell' articolo 6 della legge n. 103/75 e la sottoscrizione, autocer::ific3ta dalla fotocopia di un documento di riconoscimento v-alido, del suo legale rappresentante; b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma dell'accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da pane del1a medesima con sottoscrizione autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile di cui alla lettera b) può coincidere con il soggetto di cui alla letter-a a); c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del soggetto richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto; d) l'indicazione. ai sensi del terzo comma de!1'art.6 del1a legge 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e infonTlativo del programma de!l'accesso proposto; e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al conte!1uto della propost:!. di programma; f) il contenuto, in sintesi, del programm:!. dell'accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione. Q Art. 3. (Esame delle richieste di accesso) 1. Le richieste di accesso, redatte come indic:1to al precedente art. 2, dovranno pervenire al CO.RE.COM. entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. 2: Le domande di accesso pervenute entro i termini al CO.RE.CONl. sono inserite con nurner.:azione progressiva nel protocollo generale e nell'apposito registro pubblico dell'accesso, previo riscontro della regolarità delle dom<1nde stesse. 3. ,Ai fini delle deliberazioni previste al successivo articolo 5 il Presidente del CO.RE.COM.. o un suo delegato, di concerto con l'Ufficio, procede alJ'istruttoria delle singole domande pervenute, riferendo al CO.RE.COM. con relazione motivata, sulle proposte. li CO.RE.COM. procede all'esame, ai sensi dell'art. 6 della legge 103/75, delle richieste di accesso, sulla base della relazionecneverràdistribuita ai membri del CO.RE.COM. unit:lmente alla convoc.J.zione della riunione. 4. Per ogni richiesta di accesso viene messo ai vod il testò deUa decisione con la rel:1tiva motivazione. Art. 4. (Ricorsi) L Awerso le deliberazioni del CO.RE.COM sulle domande di accesso 2: ammesso ricorso, al CO.RE.COM medesimo, er.tro dieci giorni d;).l ricevimento del1a comunicazione rela(Ìva alla deliberazione oggetto del ricorso. 2.. I.p-corsi dovranno essere indirizzati al Presidente del CO;RE. COM. La discussione del ricorso, da svolgersi sulla base di una istruttoria curata dal Presidente stesso 'oda un componente del CO.RE.COM. da lui delegato, di concerto con l'Ufficio, deve avere luogo entro venti giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. 3. Il ricorso deve contenere !'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. 4. I ricorsi non sospendono l'esecuzione dei piani di programmazione trimesrrale ai quali si riferiscono. 5. Le decisioni del CO.RE.COM. suHe richieste di accesso e sui ricorsi vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 5. (Piano lrimeslrale delle lrasmissioni) l. li CO.RE.COM. delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofonicne e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo com ma 4, il tempo effettivamente reso d~sponibile, per ci~cun tipo di accesso, dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 2. Il piano trimestrale delle trasmissioni dell'accesso ve,,;' pubb];calo nel sito Internel del CO.RE.COM. de!l'Umbria \VV..rw.corecom.umbria.it/. 3. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma deUa durat;). minima non inferiore a tre minuti. riferito ad una sola richiesta di accesso. 4. L'attribuzione dei tempi assegn:.ui avverr3. in esito alla formazione di una graduatcria, tr:1 le domande rirenute ammissibili. ortenuta dall'applicazione dei segu!=nti criteri: a) apparrenenZ::l dei richiedente ad uno dei seguenti gruppi elencati, in ordine di importanza: l) gruppi di rilevante inter-esse sociaJe, in particobre quelli operanti nei senori educ:1tivo, assisrenzi;:de, am. bientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.; 2) autonomie locali e loro organizzazioni associative; ~) enti ed associazioni politiche e culturali; 4) associazioni nazionali del movimento giuridicameme riconosciute; 5) gruppi etnici e linguistici; ?) confessioni religiose - loro artico/azioni cooper.l!ivo regionali; - Supplemento urdinario n. 3 al -Bollettino Ufficiale. - serie generale n. 7 de/14 febbraio 2001 - 7) sindacati nazionali loro articolazioni regionali; 8) movimenti politici; 9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunalI; b) rilevanza sociale e culturale dene tematiche da affrontare nel programma e attualità dell'argomento proposto; c) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora benenci:Jto delle trasmissioni del1'accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota. 5. In caso di parità di posizione nella graduator:ia si procederà per sorteggio. U CO,RE.COM. si riserva la facoltà di verificare l'appartenenza dkhiarata dal sogp Damenti P revisti dai precedenti aetto ad uno dei r.:lgO'ru :=; _c . punti 2) e 3). 6. In allegato ai piani trimestraH sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni. 7. La deliberazione ciel CO.RE.COM., di approvazione dei piani trimesrr3.li. è trasmessa, per l'esecuzione, alla concessionaria del se:vizio pubblico radiote!evisivo, sede regionale pe:- l'Umbria e, per conoscenza, alla Sottocommissione parìamentare per l'accesso. .m.6. (Regis;rc::.:one dei programmi} 1. La re21su-az.:one dei so potrà esse!""e effettuata con mezzi propri estemi pubblico radiote:e\-isi\'o ~tuita ~, P er soààist;).re concessionaria. programmi ammessi all'accesintegralmente o parzialmente alla concessionaria del servizio o con la collaborazione tecnica - esigenze minime di base, della 5 3. In caso di registrazione da effettuarsi Con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, quest'ultima provvederà a prendere gli opportuni accordi operativi con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. 4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche~ e che si svolgano sotto forma di intervista, il CO.RE.C-DM si riserva la facoltà. sentiti i soggetti interessati, di proporne l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola. Art. 7. (Esecuzione del piano tri711.estrale} l. Il CO.RE.COM. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell' articolo 6 della legge I03ns. 2. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo ,nei' piani trimestrali possono presentare al CO...RE-.COM.esposti o osservazioni circa l'attuazione de!""piano o le eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso. Art. 8. (Entrala in vigore) 1. li presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbHcazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'U mbria. 2. Di esso sarà assicurata adeguata diffusione attraverso gli strumenti infonnativi ritenuti più idonei dal CO.RE.COM. 2. TIsoggeno che ha registratO ilprogramma in proprio dovrà consegnar! o alla conc~sionaria entro e non oltre sette giorni lavol":lrivi primadella data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza presc:irta ca.ila legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disparTe la soppressione della trasmissione, dandone immediata. comunicazione al CO.RE.COM. per le decisioni conseguenti. Art. 9. (Nonna transitoria) 1. Fino all' entrata in vigore del presente regolamento avranno efficacia le vigenti norme regolamentari per l'accesso alle trasmissioni radiofoniche regionali deUa concessionaria pubblica del servizio pubblico radiote!evisivo. Suppu.merito ordinario n. 3 al .Bollettino Ufficiale> 6 -serie genero[" - n. 7 tkl 14 febbraio 2001 SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONlCO E TELEVISIVO. ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO . .' PUBBLICO, . - D D DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RÀDIOFONICHE DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE (Barr:are solo la voce che interessa) AI COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) dell'Umbria Piazza Italia, 4 - Palazzo Calderini 06121 Perugia // ,.." , , (denominazione per esteso e sigla dclf'organiZZ32:ionerichiedente) ,\ fa=te [J ,., ,...... patte di uno dei seguenti gruppi previsti daJl'articolo 6 della legge 103/1975: gruppi di rilevante interesse sociaJe. in particolare quelli operanti nei settori educ3tivo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc. o autonomie loca.Iie loro organizzazioni associative I:J enti e associazioni politiche e culturali a associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute I:J gruppi etnici e linguistici - loro articolazioni regionali D confessioni religiose D sindacati nazionali o movimenti politici o partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale eJo nei Consigli Provinciali e Comunali (specificare) 0 0 - loro articolazioni 0 con sede in 0 .n...""""" recapito telefonico nat 0 ... via rapp=entato 0"""...0..0 0"'" o..' .., o cap , o 0 """""""""""""""""""'" """" ,... 0..0.' .... o' O"""""""""",",, ......................................................................................... :.............................................................. da (nominaOvo dcllcgaJe .Jl e residente in regionali rappn::scnmnte) il........................................................ ,.. .." """"""","""""""""""""""""""""" .... Suppkmmto ord£lUU'Ìo n. 3 al -Bollettino Ufficiale. -serie generak -n. 7 7 del 14 febbraio 2001 ;. . via """"""".;""""".""':""""'"''''''''''''''''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';.''''''''O";,,, cap :.: :n n. te!. ~nn ... o...~. ................ . ... ......... ,................................. nella sua qualità di CHIEDE dell'apposito ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. e D CO.RE.COM.dell'Umbria, di usufi'uiredell'accesso alla programmazioneradiofonica televisiva D Regolamento del .. Dati saUa coasisteaza orgalÙZZ3tiva. 11richiedente comunica le seguenti informazioni: DaIadi costituzione l. : 2. Figuragiuridica. ..., ..................................................................... (associazione di (ano. persona giuridia, 3. Principali organi statutari 4. L'attività del richiedente . si Svolge in ambito Regionale .... n..n...n n..n.nn.""'"'''''''''''' ox.) ........................... (assembh:s dei soci. giunta esecutiva, segretario. presidente. ecc.) D D D Provinciale Comunale Altro....................................... ............................................. ............................................. (SpecifiaR: C3. quanicrc. fabbriche. scuola. =.) 5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organiz:zativa nel territcrio nazionale (es; sedi regionali, provinciali. comunali. intercomunali, zone sindacali, di~i., serioni. ciy,:oli. ecc) ................................................................................................................................................ Eventuali attività editoriali (indicare titoli e periodicità di riviste. collane di libri, pubblicazioni interne) ,.... 6. Eventuali attività di formazione e di informazione (corsi, seminari, convegni, ecc.) ................................................................................................................................................ Supplemento ordinario n. 3 al -Bollettino Ufficiale» . serie generolt! - n. 7 del 14 febbraio 2001 8 7. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazion~ ecc. """"""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''., ,............... Eventuali altre attività 8. , ,-,....... """"""""""'"""""""""'"'''''''''''''''.',''''''''''''''''''''''''' Programma propo.to ( 9. ~ Titolo del progr.ID1ma (Anche se provvisorio) , , , , , ,..,-, """""""'"'''''''''''''' 10. Contenuto in sIntesi j , ,......................................... '"''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""'"'''''''''''''''''''''''' ................................................................................................................................................ ""''''''''''''''''''''''''''''''.'''''''''''''''''''''''''''' Il. . . . . ,... AI contenuto del progr.ID1ma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente: ... ... ... sotto il profilo sociale sotto lì profilo politico. ... ...................... """" ... sotto iJ prefiio c:.llrurale """""""""""'" ... ... ... ,,,:,,, , ' """."'" sotto ii profilo deJla consistenza organizzativa .. :.... , : 12. Eventuali altri elementi sui contenuto del programma """"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"'''''''''''''''''''''''' ,............................................................................................................................... 13. Eventua1i iniziative de! richiedente, , in atto o in progetto, relativeall'argomento che si wole trnttare """""""""""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''....................... 14. Il programma interessa, a giudizio del richiedente: o il pubblico in generale o particolari c:rtegorie di pubblico (indicarc:quaJi) """""""""""""""""""""""""'"'''' t 5. La richiesta di ~esso si collega a fatti specifici o manifestaZioni previste? '......................... ,.... Supplemento ordinario n. 3 al cBollettino Ufficia1e~ - se.n'egenerale - Pt.7 del 14 febbràio 2001 no D si D 9 . :.................... quali : periodo previsto ............................ 17. Il programma prevede in linea di massima: D dibattito (numero previsto di pasDnc ...) D D D D interviste inchieste, documenttlri intervento di una so la persona altre fanne espressive / (specifian: quali .h h. h h... h..h .h.h h. h. h. h. h. h. h. h. h h..h h. h..h.h"'.h... h ... h h..h.h h'.h h. h. h. h..h,,, ...) Se ci sono dibattiti, interviste e richieste, precisare se si prevede di fare esprimere: t:J solo persone interne aJl'organi=zione t:J anche persone esterne all' organiz;zaz;one (quali h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""''''.hh'''''''''''''''' richiedente richiedente h.h h h h h h..h...h l'inna delleg,de rappresentante dell'organizzazione richiedente. * ....................................................... - (* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido [L 127/97 ari. 3D h.h..h.h h..) Supplemento ordinan'o n. 3 ai «Bollettino Ufficiale:- - serie generak - n. i del'J4 febbraio 2001 10 DICHIARAZIONE DI ACCETI AZIONE DELLA RESPONSABILIT A' DEL PROGRAMMA DELL' ACCESSO RlCIDESTO DA: 0 u '.."'...' , '."'.."..'.""...""".................................... Ai sensi dell'articolo l, comma 2, lettera b), del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo l'organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e pe~ali del programma di accesso da ammettere aUa trasmissione, i1/1aSig. >,...... " nat , il....................................................... a residente in "" , , ................................................................................ via cap .............................................. che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità. IVlasottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificabili come dati sensibili e dichiara altresì di àver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo qualora fossero ' individuabiIi in base alla documentazione prodotta. Finna, per 3C""ttazione, del responsabile del programma proposto * ....................................................... (* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido [L. 127/97 - art. 3]) Supplemento orrIinario n. 3 al -Bollettino Ufficiale. - seriegenerale - n. 7 del 14 febòraio 2001 11 .NOTE PER LA COMPn.AzIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBUCO Ai sensi dell'articolo l del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, la richiesta di accesso deve essere indirizzata . CO.RE.COM. dell'Umbria e deve contenere: al a) !'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione del suo legale rappr~entante accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3; b) la designazione della p.e~ona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione effettuata con le modalità di cui al punio a) (la persona indicata al punto b) può .coincidere con quella indicata al punto a); c) la specific.:1zione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto; d) l'indicazione. ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della.Ji>gge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la riievanza dell'interesse sociale, culturale e infonnativo del programma di accesso proposto; e) l'indicazione deUe in.jziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma; 1) il contenuto in sintesi. delprogramma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di reaUzuzione. TIrichiedente de'le, inoltre, allegare i seguenti documenti: I) copia dello statuto dell'Ente, Istituto o Associazione; 2) copia del ve:--oaleda cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione. o elementi di documentazione a.ssimilabili; . 3) dichiarazione àellegale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione; 4) elenco e doc:ImentaZione delle attività svolte dall'Ente. Istituto o Associazione, negli ultimi 24 mesi. in relazione al contenuto àe! progr:1mma . proposto. NOTA: I docume:1ti cii cui aj punti 1.2,4, qualora non fossero intervenute variazioni. successive ric:,ieste di ac::esso. saranno ritenmi validi anche per eventuali . Avv. GIUSEPPE PELUSO - Direttore responsabile Registrazione presso il TribunaJe di Perugia dell'Il marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 49 del 13 settembre 2000 Spedizione in abbonamento postaJe Art. 2, comrria 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia REPUBBLICA ITALIANA B O L L ET T INOU F F I C lA L E DELLA REGIONE DELL'UMBRIA PARTI PRIMA e SECONDA PERUGIA - 13 settembre Preuo L. 7.000 (IV A compresa) 2000 - DIREZIONEREDAZIONE E AMMINISTRAZIONEPRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE P E R U G I A PARTE PRIMA Sezione II CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 22 agosto 2000, n. 9. Approvazione del regolamento per la istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.) di cui all'art. 12 della L.R. n. 3/2000. 2 Supplemento ordinario n. 2 al -Bollettino Ufficiale. - serie generale.-. n.. ~9 de113 .settembre 2000 SOMMARIO PARTE PRIMA Sezione II CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE . 22 agosto 2000,. n. 9. Approvazione dd regolamento per la istituzione delRegistroregionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.) di cui all'art. 12 della L.R. D. 3/2000 . . . . . . . . . . . . . Pago 3 » 3 » » 4 7 ALLEGATI: - Regolamento per la istituzione del registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.) . . . . . . . . . . . Allegato «A»: Disciplinare per l'iscrizione, la comunicazione di variazioni e la cancellazione dal Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.) e per i rapporti con il CO.RE.COM. dell'Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . - . . - Modulistica - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ! Supplemento ordirw.rio n.2 .a1...Bollettino Ufficiale> PARTE PRIMA. o. . Sezione II CO.RE.COM.. .. .. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 22 agosto 2000, n. 9. Approvazione dd regolamento per la istituzione dd Registro regionale delle imprese della comm1Ìcanone radiotdevisiva (R.R.I.C.) di cui 12 della .. all'art. L.R. n.312000. IL COMITATO In attuazione dell'art. 12 della L.R. Il gennaio 2000, n. 3, concernente Norme in materia di comunicazione edi emittenza radio televisiva local£ e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) che prevede l'istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.); con voti unanimi . delibera: di approvare l'allegato regolamento per la istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.); Di dare mandato al Dirigente responsabile dell'uffido per la esecuzione dei provvedimenti conseguenti, concernenti in particolare la pubblicazione sul BUR, la diffusione in tutte le forme ritenute idonee e gli adempi menti previsti dalla legge 675/96. . Il presidente ENRICO VIOLA REGOLAMENTO REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE DELLA COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIVA (RRI.C.) Art. 1. (Istituzione del Registro del12 imprese) l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale Il gennaio 2000, n. 3 ed in armonia con quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con propria deliberazione n. 53/99, adottata ai sensi della legge 249/1997, e nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, è istituito presso il Comitato regionale umbro per le comunicazioni (CO.RE.COM.), il Registro regionale delle imprese della comunicazione. 2. Esso è articolaIO nei seguenti elenchi di iscrizione: a) Emittenti radiofoniche e televisive aventi sede legale in Umbria; -serie general£ - n. 49 del 13 settembre 2000 3 b) Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi operanti in Umbria; c) Concessionarie di pubblicità locale operanti in Umbria. 3. La domanda di iscrizione al Registro può essere redatta sia in forma cartacea che telematica, in conformità con quanto previsto nel disciplinare allegato sub A), dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente .util izzando la modulistica infortnatica o cartacea all'uopo predisposta dal CO.RE.COM. 4. In caso di domanda redatta su supporto cartaceo, la stessa dovrà essere conforme alle vigenti di. sposizioni sul bollo ed inviata al CO.RE.COM. esclusivamente ritorno. attraverso raccomandata con ricevuta. di Art. 2. (Termini per l'iscrizione) l. Nella fase di prima attivazione del Registro regionale, articolato come descritto al comma due del precedente art. l, la domanda d'iscrizione delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva, deve essere presentata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Uffici.a1e della Regione dell'Umbria. 2. Dall'anno 200 l le domande di iscrizione al Registro potranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre. 3. La modulistica, debitamente compilata, in forma telematica o cartacea, in ogni sua parte, può comunque essere trasmessa al CO.RE.COM. èntro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda stessa. Art. 3. (Requisiti per l'iscriziDne). . l. Hanno titolo all'iscrizione negli elenchi del Registro: a) Emittenti radiofoniche e televisive abilitate ad operare in base alla vigente normativa, che abbiano sede legale in Umbria; b) Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi che hanno rapporti di lavoro con emittenti e soggetti pubblici umbri; c) Imprese concessionarie di pubblicità locale che hanno rapporti di lavoro con emittenti umbre. 2. Il CO.RE.COM. può richiedere in ogni momento, ove lo ritenga necessario, la relativa documentazione e promuovere gli opportuni accertamenti relativi al possesso dei requisiti necessari per mantenere riscrizione al Registro. Art. 4. (Pubblit:aziDne) l. Il CO.RE.COM., verificati i requisiti di cui al precedente art. 3, prowede alla compilazione degli elenchi e alla loro pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. Gli elenchi verranno altresl pubblicati ed aggiornati sul sito Internet del CO.RE.COM. Art. 5. (Aggiornamento del Registro) 1. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni intervenute nei termini previsti i r 4 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale.,- serie generale '~~; ,49..dd 13 settembre 2000 all'art. 8 dell'allegato disciplinare. Il 'registro, nelle' sue componenti, sarà aggiornato dal CO.RE.COM.. sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato disciplinare. Discip~:~~I;;;'~one, la coJDl1Dicazione di Art. 6. (Cance1lazioni dal Registro) variazioni e la cancellazione dal Registro ,regioIiale'delle:'iinprese, della connmicazione radioteIemivà'(R;RJ.c;) e per i rapporti con il Allegato A ".'"i'.:,,-,": , '.', l. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento comporta la cancellazione d'uffi. cio dal Registro. 2. Ogni impresa è libera di richiedere la 'cancella:, zichie .conj~ .conseguente "decadenza dall'accèsso ai' relativi' benefièi:' Per progetti in' 'èorso dicompleta-" mento;, ma' non completati, per cui sia stato assegnato un' beneficio, la richiesta di cancellazione opera', solo al termine dell'esecuzione del progetto. C:0.RE.COM.dell'Umbria ",.,.' . 'CAPO ' l. L'iscrizione al Registro costituisce requisito essenziale per poter concorrere alla attribuzione delle prowidenze previste all'arI. 13 della legge regionale n. 312000 nonché ad altri eventuali interventi disposti dell'Umbria. ", '.. . ,(cestionè , ". ' Art. l. . ' delregisiTo) '. .. . d'uso. ' I dati del registro, anche ai sensi della legge 675196, relativi ad un iscriito sono a disposizione dell'iscri!to stesso che può chiedere: , , /'. l'iscfiziciné"cibè"là~creaZione . nel Regisiro ' 2.. Ai sensi dell'art. Il della' citata legge regionale n. ' 3/2000 !'iscrizione al Registro è altresì condizione essenziale per l'eventuale affidamento 'da parte della Regione, mediante apposita convenzione, della rea. lizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi. . la consultazione ' della .' ' sua posizion'e ,., dei dati presenti . ". la loro variazione la cancellazione dal Registro. Art. 8. (Pubblicità istituzionale) Art. 2. (Periodo transitorio) l. L'iscrizione al registro è condizione essenziale per accedere all'affidamento di campagne di pubblicità istituzionale e di promozione, previste all'art. IO della legge regionale n. 3/2000. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per imprese che non siano in grado di collegarsi via internet al sito del CO.RE.COM. In questo periodo è ammessa: la presentazione della domanda di iscrizione su carta secondo il modello allegato al Disciplinare; la presentazione deUa documentazione secondo la moduJistica su carta che verrà inviata a chi ne fa richiesta. Per le imprese che hanno indicato nella domanda di utilizzare la carta è inoltre ammesso: !'invio di corrispondenza e Fax la richiesta di una risposta su carta. . Art. 9. (Forme assocÌiltive) . l. La costituzione, nei termini e per gli obiettivi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 3/2000, di forme associative tra le emittenti radiofoniche e tra le emittenti televisive iscritte al registro, costituisce, per il singolo associato, titolo preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla sopra citata legge regionale. .. Art. IO. (Disponibili1à dei dati) l. Ai sensi delle leggi 241/90 e 675/96 tutti i dati e le comunicazioni intercorse con ogni soggetto iscritto sono a disposizione del soggetto medesimo nel relativo fascicolo elettronico accessibile nel sito Internet del CO.RE.COM. L'accesso è controllato da un certificato di firma elettronica o altra sicurezza equi. valente. Art. Il. (Disposizioni transi1ori£) l. Le domande e la modulistica su supporto cartaceo verranno accettate fino alla scadenza del periodo transitorio determinato in 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria. 2. Dopo la scadenza di detto termine le domande e i relativi modellj dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica. . GENERALI' ''Il Regisiro..iegional" delle imprese della comunicazione vieTI.e-ge:5triò per via tèl'e~tica. Ogni impresa può chieçleré il PIN di aCcesso compilando il modulo presente nel sito del CO.RE.COM. (www-corecom.umbria.it) dove sono presenti tutte le istruzioni Art. 7. (Accesso alle provvidenze) dalla Regione I DISPOSIZIONI , " , ",. Art. 3. (Rapporti tra il CO.RE.COM. e re imprese) I rapporti tra il CO.RE.COM. e le imprese anche non relative al registro sono scambiati, salvo il periodo transitorio, tramite modulistica elettronica per atti normati o tramite posta elettronica negli altri casi. Tutti i dati e le comunicazioni interne sono a disposizione dell'iscritto nel suo fascicolo elettronico mantenuto presso il CO.RE.COM. Art. 4. (Informativa) , Tutte le imprese iscritte al registro sono tenute alla comunicazione di una informativa. . L'informativa deve essere trasmessa al CO.RE.COM. secondo le scadenze indicate per !'iscrizione al registro o entro 30 giorni dalla presentazIone del bilancio dell'anno solare precedente ed entro il 31 marzo per l'anno solare precedente per le Imprese che non abbia- , no obbligo di presentazione dI bilancIo. , Supplemento ordinario n.2 al -Bollettino UfficiaJe. Art. S. (Mod£lli e quadri dell'informativa comune a tutte le imprese operanti nel settore dene comunicazioni radiotelevisive) . I modelli e quadri sono descritti n.ell'allegato del disciplinare e contengono !'indicazione .di quelli necessari a seconda della tipologia di impresa. In particolare deve essere presentata la documentazione distinta per ogni emittente, per ogni impresa di pubblicità e per ogni impresa di produzione e distribuzione ra. diotelevisiva suono e video. - serie generale- n. 49 dell3 settembre 2000 30 giorni dalla presentazione della domanda sere presentata l'informativa richiesta. 5 deve es- Art. 8. (Variazioni! La compilazione dei modelli è guidata se effettuata per via telematica e contiene le istruzioni se richiesta su carta. Ogni modello è firmato tramite il PIN, se inoltrato per via telematica, o con firma autografa se . ... inoltrato su supporto cartaceo. Le variazioni relative agli assetti proprietari e alle catene partecipative, secondo la modulistica allegata, vanno segnalate entro 10 giorni dal patto o negozio che determina la variazione. I modelli contabili (O, Q, QJ, R2, R, S) vanno inviati ogni anno entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio O entro il 31 marzo per l'anno solare precedente, per le imprese che non sono soggette alla presentazione del bilancio. Per gli altri modelli e quadri ogni variazion~ deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo divenire in essere. In particolare per le caratteristiche tecniche del sito trasmissivo, le variazioni e nuovO siti devono essere comunicati 60 giorni prima dell'approvazione della pratica relativa alla costituzione del sito. Art. 7. (Iscrizione) Art. 9. (Modifiche dei modelli} L'iscrizione al registro avviene neJ termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del regolamento istitutivo del Registro, presentando la domanda di iscrizione presente sul sito web del eO.RE.eOM. e compilando il modello A. La presentazione su carta avviene utilizzando la domanda e il modello A allegato al Disciplinare. Entro il termine di Per venire incontro a mutate esigenze del Registro ogni modifica dei modelli o del disciplinare verrà inoltrata per posta elettronica a tutte Je imprese e il relativo dettaglio sarà proposto sul sito del eO.RE.COM. Ogni variazione del disciplinare o della modulistica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 6. (Compilazirme dei modelli! Te$to ~,. . ..\ Pagina 1 di . LEGGE 6 novembre 2003, n.313 per Disposizioni ,. progr~azione l. attuazione del principio del pluralismo nella delle emittenti radiofoniche e televisive locali~ G.U. rr1.2b8 ~: La Camera approvato; dei deputati il ed IL PRESIDENTE Senato della Repubblica hanno dJ DELLA REPUBBLICA / -<8/-11 2fXJ~ Promulga la seguente legge: Art. l. l. Prima dell'articolo l della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica: IICapo DISPOSIZIONI INFORMAZIONE GENERALI DURANTE 2. Dopo l'articolo 11 inserito il seguente Capo:. DISPOSIZIONI I IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA". della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' "Capo II PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI Art. Il-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche 'e televi,:;;ive locali. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei sogget~i privati titolari di concessione o di autoriz~azione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. Art. ll-ter. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente Capo si intende: a) per "emittente radiofonica e televisiva locale Il, ogni. soggetto destinatario di autorizzazione. o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale; b) per rlprogramma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi delltattualita' e della cronaca; c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni, politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettica tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni. Art. ll-quater. (Tutela del pluralismo). - l. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamentQ, l 'obietti vita' , l 'imparzialita t e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertat di informazione, sia di programmi di comunicazione politica. 2. Al fine di garantire la paritat di trattamento e l'imparzialitat a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni jalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente :apo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento jel numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o jelltascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al ~inistro delle comunicazioni uno sch~ma di codice di =utoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della ~ederazione nazionale della stampa italiana, delltOrdine nazionale jei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 3tato, le regioni e le province autonome di ,Trenta e di Balzano e 1ttp:llwww.gazzettaufficiaJe.iUguri/attocompleto?dataGazzetta=2003-11-18&redazione=003G03368... 19/11/200:: . ., ;-"..4 "~"':I Te~o Pagina : delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di ..autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acqui$iti i '.~pareri della Federazione nazionale della stampa italianaJ dell 'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Balzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. ; 3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo 1';;:1 . deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione t dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parital di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alI articolo 4, commi 3 e S. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, ., stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di .' comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati. ''',;! . 4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti,. la Conferenza permanente per i rapporti -1 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, e' immediatamente. trasmesso alI 'Autorital , che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi. S. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al. comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato .', , .:.. dallIAutorita'. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque ,! con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro' delle comunicazioni. .1 '.;j I I , :,'~ I Art. 11-quinquies. (Vigilanza e poteri dell'Autorita) - l. LIAutorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo ll-quater, nonche delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall 'Autorita , medesima. 2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autaregolamentazione d~ cui all'articolo ll-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma l, l'Autori ta t adotta nei confronti dell" emi ttente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la ~rogrammazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' puoI disporre la sospensione delle trasmissioni jell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni. 3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti ~dottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in :aso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro. 4', I provvedimenti dell' Autori ta I di cui al presente articolo ~ossono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia ~mministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi jell'articolo 2J-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La , ., :~;;., -1 ;.::.04 . ..1 "'''''' ':J ., :1ttp://www.gazzettaufficiale.itlguri/attocompleto ?dataGazzetta=2003-11-18&redazione=003G03 31iK. 19/11 ,, .. . Testo '-";;=.1 competenza di primo grado el attribuita in via esclusiva inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede in Roma. . ~ ',1 I Art. l. ... (9.~"'.'io, .:'] , ... .. .,i Pagina .' ll-sexies. - L'Autorita' (Norme regolamentari e attuative delllAutorita) adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Ca~o. Art. 11-septies.. (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I Der le emittenti locali) - 1. A decorrere dal giorno successivo a ~ello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo ll-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e S, e 8". 3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica: "Capo DISPOSIZIONI I I, ..i ed con III FINALI". :...1 "! Art. I '-C"." Ij;;<:~';; ':..,..1 . ..j 1 J,:;.1 II l, nella Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione Gazzetta Ufficiale dé~ decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'àrticolo ll-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo l della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma l dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "o a Il; pagamento b) il comma 5 dell'articolo 3 e' abrogato; c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: ! , .j "x>1 2. denominazione "messaggio autogestito gratuitoIl o autogestito a pagamento" enj d) al comma 7 dell'articolo , 3 el soppresso il secondo periodo; e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati; f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: locali ti; g) alli alinea del comma 4 dell' articolo. 10 I le parole: sono sostituite dalle seguenti: Il 3 e 411; .1 h) alla lettera a) del parole: "o a pagamento". ., "la "messaggio comma 4 dell'articolo 10 sono "e "da 3 a 7 n soppresse le i ...:1 '., Art. 3. l. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di .:;?~rU :ci::-::i ::.:...! cui al comma 5 dell'articolo ll-quater della legge 22 Art. .. ... :.:-\7'.:.1 febbraio 2000, TI, 28, introdotto dall'articolo l della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo l, comma S, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000. l, La presente legge della sua pubblicazione entra nella 4. in vigore il giorno successivo Gazzetta Uffi'ciale. Data a Roma, addi' 6 novembre a quello 2003 CIAMPI hrtp:llwww.gazzertaufficiale.itlgurilartocompleto?dataGazzetta=2003-11-18&redazione=003G03368... 19/1] o Pagina 4 di 4 ' Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro àelle comunicazioni Visto, il Guardasigilli, Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3007), Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri). Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) I in sede referente, il 2S luglio 2002, con pareri delle commissioni II, V, VII, IX e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 20, 26, 27, 28 novembre 2002; il 3, 5, 11, 17, 18, 19 dicembre 2002; il 14, 16, 30 gennaio 2003. Relazione scritta presentata il 4 febbraio 2003 (atto n. 30Q7-A relatore on. Donato). Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 ed approvato il 19 febbraio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2021), . riunite l" (Affari costituzionali) e S" (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 2S febbraio 2003, con pareri delle commissioni 2", 5" e della commissione parlamentare per le questioni regionali. . Esaminato dalle commissioni l- e 8-I in sede referente., il 5, 12, 26 marzo 2003; il 2, 10 aprile 2003. Relazione scritta presentata 118 maggio 2003 (atto n. 2021-A relatore seno Grillo). Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2003. Assegnato 9.11.2003 alle commissioni Istituto Poligrafic.o e Zec.c.adello Stato, 08:46:59 - ~~ehii:Jai"" ~,~~:.~ //www.gazzettauffic.iale.itlguri/attocompleto?dataGa2zetta=2003-11-18&reda2ione=003G03368... 19/11/2003 , ~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ,S?~~~~~f2~J~Ff,~,~,'~~~~T.T"'~9P,~4~)SISTEMA RADIOTELEVISIVO Codice di autoreqolamentazione Tv e minori PREMESSA Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive) considerano: a) che l'utenza televisiva anche da minori; è costituita - specie in alcu ne fasce orarie - b) che il bisogno del minore é'Jd uno sviluppo. regolare e compiuto èun diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell'ONU del 1989 divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, . danno, abuso mentale, sfruttamento; c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere . . progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi; . d)che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano . educativo; e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino - utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a qUelli del bambino, si applica il principio di cui all'art.3 della ConVenzione ONU secondo cui "j maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione", Tutto ciò premesso, le Aziende televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che ~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (S9~~~~~!2~)~~:,:,~:~~~~T.IS,p,~,~)SISTEMA RADIOTELEVISIVO Codice di autore2:oblmentazione Tv c minori possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il bambinola sia protetto Òa informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17). Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (O -14 anni). I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori - fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici in nella medesima materia. PRINCIPI GENERALI Le Aziende televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti sui minori e in particolare delle disposizioni contenute nell'art.8 c.l e dell'art.15 comma 10 della legge 223/90, si impegnano a: a) migliorare minori; ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai . b) aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi; c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori ad una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto .. di esperti . di settore; d) assegnare preparato alle trasmissioni e di alta qualità; per minori personale appositamente e) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabiiità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni; 2 ~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SISTEMA S?,~~~~~!2~~93~7,~.~:~~~~::r",~,P,~!;;} RADIOTELEVISIVO f) sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali' coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva; g) diffondere presso tutti i propri operatori Codice di autoregolamentazione. ii contenuto del presente PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO 1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI 1.1. 1.2. ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE Le Aziende televisive. si impegnano ad assicUrare che la partecipazione dei minori alie trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari. In particolare, le Aziende trasmissioni di intrattenimento a) televisive si impegnano, che di informazione, a: sia nelle non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 675/96 nonché dai Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; b) non utilizzare propagandistici minori con gravi patologie o disabili per scopi o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità; . . c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidiò, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) ed in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o ad un altro, se sia 3 ~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVO ,S?,~~~~~!2!.'!!;,r..~~~~,'~~~~T.IS,P,~,~)SISTEMA Codice di autore2:olamentazione Tv c minori giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa; se la e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti. 2._LA TELEVISIONEPER TUTTI (7.Q!) - 22.3ill 2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 - pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve considerare le esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei e. di impresa, diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore. 2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore.19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Aziende televisive si impegnano a: a) dare esauriente e preventiva informazione - nell'attività di informazione sulla propria programmazione .effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet - relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Aziende televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista, garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione. 4 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI COMMISSIONE PER L'ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO (ar\. 2 comma 4 D.L. 27 lI~ostn 1993 n. )2) Cl)nYCni10il}L 27 onobn: 1993 n,422) Codice di :1utorc!!:olarncntazione Tv c minori Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del" minore, le Aziende televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni." 2.3. Programmi " di informazione Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Aziende televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o comunque, possano creare turbamento spettatore minore; b) notizie che possano minori. nuocere alla integrità brutali o scene che, o forme imitative nello psichica o morale dei Qualora, per casi di straordinario" valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli". Le Aziende televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato. J" ~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IS?!.'!~~~~!S:.:r~9J~7,~m~~~~~~:lS9P,~4~}SISTEMA RADIOTELEVISIVO Codice di autorc!!olamentazionc Tv e minori 2.4. Film, fiction e spettacoli vari Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto le Aziende televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le Aziende televisive si impegnano ad adottare. 2.5. Trasmissioni di intrattenimE!nto Le Aziende televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione b per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori; come per la b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi. 3. La televisione Der minorW6.00 - 19.00) 3.1. Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi. 3.2. In particolare, le Aziende televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista, si impegnano a 6 ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ~ (S.9,~~~~~!S:.:r~J~~~'~~~~~~T.l,S,p,~},;) SISTEMA RADIOTELEVISIVO Codice di autor"c!!olamcntazionc Tv c minori ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificata mente destinata ai rlJinori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di programmazione per minori. 3.3. Produzione di programmi Le Aziende televisive che realizzano impegnano a produrre trasmissioni: a) che siano di buona qualità e di piacevole programmi per minori si intrattenimento; b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona; c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività; d) che favoriscano la partecipazione loro punti di vista, dando spazio loro e per loro nelle città. minori con i loro problemi, con i a quello che si sta facendo con Le Aziende televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori. 3.4. Programmi di informazione . . destinati ai minori Le Aziende televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a caratteregeneralista si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Aziende televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne. gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto. 7 ~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI SISTEMA IS?~!~~~~!2~~9~~~,~:~,~~~"!:I,S9!?~4~) RADIOTELEVISIVO Codice di autore!!olamentazione Tv e minori 4. LA PUBBLICITÀ 4.1. Le Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pu bblicità e auto promozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Aziende televisive - si impegnano - ad accogliere ove dia garanzie di maggiore tutela e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice. In particolare, le Aziende televisive firmatarie seguenti indicazioni. 4.2. I livello: protezione generale La protezione programmazione. si impegnano generale si applica in tutte I messaggi pubblicitari: a rispettare le fasce a) non debbono presentare minori come protagonisti atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, autoaggressività, ecc.); orarie le di impegnati in aggressività; b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool o, al contrario, positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici; di alcool, in modo iiimodo ... . c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro. naturalecredulità ed inesperienza; d) non debbono indurre in errore, in particolare, i bambini: sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo; sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo; s ,~ ~ MlNISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI S?,~2;f~~~!S!'!~,,~~~,~~~~~~T.l~,p,~4~)SISTEMA RADIOTELEVISIVO Codice sulla descrizione degli accessori di autorc!!olamentazione Tv e minori inclusi o non inclusi nella . confezione; sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari. 4.3. II livello: protezione rafforzata La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7,00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvi mento dei loro compiti da parte dei .genitori; situazioni che violino norme. di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano . discriminazioni di sesso e di razza, ecc.). 4.4. !Il livello: protezione specifica La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente . rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare ') la pubblicità in favore di: ~ ~ MlNISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVO ,S9~~~~~!2:::r~9J~~L~:~~~~T.I.~,P,~4~)SISTEMA Codice di autore~oiamentazionc a) b) c) Tv e minori bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti; profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali) . PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE 5. DIFFUSIONE DEl CODICE 5.1. Le Aziende televisive si.impegnano a dare ampia diffusione. al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Aziende televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e . i riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni. 5.2. Le Aziende televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione famigliare congiunta. Fermo restando l'obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale. 5.3. Il Comitato di applicazione campagne di sensibilizzazione del Codice può promuovere sul tema Tv e minori. infine 6. l'ATTUAZIONE E Il CONTROllO 6.1. Il Comitato di applicazione L'attuazione del presente applicazione del Codice di comitato è costituito da Decreto dal Ministro delle Codice è affidata ad un "Comitato di autoregolamentazione Tv e minori", Tale quindici membri ordinari, nominati con Comunicazioni d'intesa con l'Autorità di 10 ff.f~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVO IS9~~~~~!S,~~,,~~~,~~~~~~:l,~,p'~<~)SISTEMA Codice di autorc!!olamentazione Tv e minori Garanzia per le Camunicaziani, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Cadice - su segnalaziane delle stesse e delle associaziani di categaria - delle istituziani - tra cui' un rappresentante dell'Autarità, un rappresentante del Cao.rdinamento.nazianale dei Co.recam e il Presidente della Cammissione per il riassetto. del sistema radiatelevisiva - e degli utenti - questi ultimi su indicaziane del Cansiglia nazio.nale degli Utenti pressa l'Auto.rità per le garanzie delle Camunicaziani. Il Presidente è naminata nel medesima Decreta tra i rappresentanti delle Istituziani quale esperta ricanasciuta della materia. Can i medesimi criteri e madalità sana no.minati anche quindici membri supplenti. I membri naminati durano. in carica tre anni e decadana qualo.ra no.n partecipino. a tre sedute cansecutive del Co.mitata o. ad almeno. la metà delle sedute nel carsa di un anno. salare. 6.2. Competenze e poteri del Comitato Il Camitata, d'ufficio. o. su denuncia dei saggetti interessati, verifica, can le madalità stabilite nel Regalamenta di seguita indicata, le vialaziani del presente Cadice. Qualara accerti l'effettiva vialaziane del Cadice, adatta una risaluziane mo.tivata e determina, tenuta canta della gravità dell'illecita,' del campartamenta pregresso. dell'emittente, dell'ambito. di diffusiane del pragramma e della dimensio.ne dell'impresa, le madalità can le quali ne debba essere data natizia. Il Camitata può inaltre: a) ingiungere all'emittente, qualara ne sussistano. le candiziani, di madificare a saspendere il pragramma a i pragrammi indicando. tempi e le madalità di attuaziane; b) ingiungere all'emittente di adeguare prescriziani del Cadice indicando. attuaziane. il pro.pria campartamenta alle i tempi e le madalità di Le delibere sana adattate dal Camitata can la presenza di ai meno. due terzi dei campanenti e il vata della maggiaranza degli aventi diritta al vata (atta). Le decisiani del Camitata sana definitive. 6.3. Rapporti con )' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni Tutte le delibere adattate dai Camitata vengano. trasmesse all'Autarità per le Garanzie nelle camunicaziani. Qualara il Camitata accerti la sussistenza di una violazione delle regale del presente 11 i la MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI COMMISSIONE PER L'ASSEITO DEL SISTEMA R.A,DIOTELEVISIVO (ut. 2 ccmm3 4 D.L. 27 II:0SIO 1993 n.)2) cOI1venilo in L. 21 ottobre. 1993 n.422) Codice di autore~olamentazione Tv c minori Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall'emittente, gli accertamenti istruttori esperiti ed ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi della legge 223/90, art.15, comma 10 e della legge 249/97, art.1, com ma 6, lett. b), punto 6; con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 della stessa legge 249/97. (NOTA) Il Comitato provvede inoltre a formulare all'Autorità i pareri che l'Autorità medesima ritiene di dovere acquisire nell'esercizio delle proprie funzioni. (NOTA) Il combinato disposto dell'attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (I. 223/90 - art. 15, com ma 10 e art. 31, comma 3) pari al Daaamento di una somma da 5. 000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art. 1, com ma 6, lett. b), puntò 6 e 14 e com mi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al Daaamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di ara ve e reiterata violazione, . la sosDensione o la revoca 6.4. della licenza o dell'autorizzazione. Regolamento difunzionamento del Comitato Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale disciplinano: di si a) I requisiti minimi e i termini per l'ammissibilità delle segnalazioni di violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che abbia interesse; 12 .~ ~ MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZ10NI SISTEMA S9E:;!n.~~~!S.~;;'3~~~o~:,~~~~;ZS9P,~!;) RADIOTELEVISIVO Codice di autorc!!olarncntazione Tv e minori b) le modalità per l'archiviazione delle segnai azioni prive dei requisiti minimi o comunque manifestamente infondate; c) l'organizzazione interna del Comitato che può prevedere l'istituzione di relatori o di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative delle diverse componenti; d) le modalità di istruttoria ordinaria ed i termini per la decisione del Comitato, dando notizia dell'esito all'interessato; e) le modalità di istruttoria d'urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini per la decisione del Comitato; f) le modalità per assicurare il contraddittorio all'emittente interessata e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell'istruttoria e del dibattimento; g) le modalità di collaborazione con l'Autorità per le Garanzie delle . Comunicazioni d'intesa con la stessa Autorità; . h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati; i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti. Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo. AI Codice possono inoltre aderire, . anche successivamente, ulteriori soggetti. 6.5. Associazione Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un'Associazione con Io scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche. da parte d i enti . . . istituzionali. 13 ':' ,. Q $~~d~~~~. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO TRA L'AUTORlT A' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI .E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL' ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME .' L'Autorità per le garaI1Z1e nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell' Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo l, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o "Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio; VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati ~egionali per le comunicazioni; .' I VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante iì regolamento per la . definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali perle comunicazioni, e in particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni; ~w ~ VISTE le leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comUnicazioni; PREMESSO che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto AutoritàGiunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe da:ll'Autorità agli stessi Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull 'intero territorio nazionale; che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com. costituiti sufficiente svolgimento Congiunto, degli esteso per l'avvio del processo approfondimenti necessari, alla partecipazione anche di delega, ha stabilito, per Io di attivare Un Tavolo del Coordinamento Tecnico nazionale dei Co.re.com./Co.re.rat.; )' che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una Relazione tecnica, che reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle materie delegabili all'esercizio e la valutazione e quantificazione delle risorse necessarie delle deleghe; che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico riportati nella Rèlazione dell'Accordo-Quadro Congiunto, conclusiva, al momento ne ha approvato rinviando tuttavia del reperimento delle i risultati raggiunti, la formaIizzazione nsorse finanziarie necessane; ~~ ~ 2 .. che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni dell' Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine del!' attivazione del processo di conferimento de!1e deleghe; che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li D317/03/R1vJ e D3 l 8/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti de!1e Regioni e delle Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 206l!A4Media, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell' Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 401RN/2003 hanno individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000, disponibili nel bilancio 2003 dell' Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di. residui del precedente esercizio per 10 svolgimento delle funzioni delegate, di dare .. avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente ad ~?une materie, quale base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello.regionale; tutto ciò visto e premesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza. dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto segue: 1. Si approva l'Accordo-Quadro, nell'individuare aUegato sub "A" al presente atto,. che i principi generali concernenti j' esercizio deUe funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati daUe leggi regionali, ai fini dell'elaborazione coordinamento delle specifiche fattispecie ne! rispetto del necessario sull' intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di ¥ 3 ~ ! " ~ ,. i f j I ,I i I I I I i ,j ., ! garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali. 2. In considerazione delle rIsorse finanzialie, allo stato' complessivamente disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f),g) ed h) dell'Accordo-Quadro, al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le Regioni delle predette risorse fmanzialie, effettuata secondo quanto 'previsto all'articolo 2, comma 2, dell' Accordo-Quadro' è definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto. Roma, 2S giugno 2003 / per l'Autorità per per le garanzie nelle comunicazioni per la Conferenza dei Presidenti la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province dell'Assemblea, autonome regionali dei Consigli e delle Province autonome (pro. Silvio Traversa) ~ ~~ 4~ ALLEGATO "A" ACCORDO-QUADRO Art. 1 Oggetto della convenzione 1. CoStituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri diJ:ettivi Stabiliti . dall'Autorità.' 2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli Strumenti e delle modalità ~attUazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme reStando le rispettive sfere di competenza. 3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, cori riferimento ad;illl arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità. Art. 2 Il quadro finanziario della convenzione 1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo Stanziarnento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle . deleghe. 2. All'esito della quamificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tUtte le Regioni ed il restO secondo i ~ ~~ l 1I . ' \ I I I , I i i I ,I i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofonichè attive aventi sede sul territorio (vedere Tabella esemplificativa allegata 'f). ! Art. 3 I, I I I ! ,I i ,, iì ! i I i ! i 1 i i I i I I I , ii ! I Criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni 1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie. In particolare, possono essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie: a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutt-6.re locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza. b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambitO locale, relativamente all'attività di vigilanza. .. e. dei c. Modalità di distribuzione dei servizi prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità. d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti . dall'AutOrità. t/i2 ~ ì. .i 'J j I \ 1 , i e. Esercizio del dirino di renJica, con riferimento al senore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istrunorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990. f. Vigilanza sul rispeno dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi . in ambitO . locale. J. g. I ì j j h. In materia 1 ; j i if II ì ,i i I, , i, di disposizioni relative al divietO 9-i posizioIle dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercatO dell' editoria quOtidiana in ambitO regionale. j, ì Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione. 3. J;ntro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'accordoquadro l'Autorità, al fine del conferimentO della delega, definisce' gli studi di Eattibilità per la tenUta del Registro degli operatori di comunicazione- e le modalità del radiotelevisive. monitoraggio delle trasmissioni I 4. L'Autorità, anche sulla base degli scherni di convenzione predisposti, stabilisce, con apposita delibera, i principi, i criteri direttivi, le concrete modalità necessarie al fine di' assicurare: il coordinamento sull'intero territOrio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema ad essa affidati dalla legislazione' d~ comunicazioni, vIgente. Jf ~] 6f f ' I II Art. Durata, , e integrazione della convenzione 1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale. 2. La conve=ione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle. parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente fa scadenza della convenzione stessa. 3. Le parti. contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse. I fI aggiornamento 4 j, j r, ; l r Art. 5 I I Principio di leale collaborazione t 1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle fu=ioni delegate s'impegnano ad un 'anuazione della convenzione fondata su uno spiritO di leale . ,iI 2. , 4 I I I I 1 I, collaborazione. . In tale prospeniva, le parti SI lffipegnano ad effenuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'e.fficacia degli interventi. I ! i I I \I ! i i I I /'( 4& Jj 3: j' j Le convenzioni possono prevedere l'isrimzione specifiche commissioni pariteriche, al fine approfondire gli evemuali problemi coordinamemo amminisrrativo e per proporre relarive soluzioni, di di di le I l Art. 6 Poteri sostitutivi r 1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assumi dall'amminisrrazione delegara nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congmo termine per adempiere, decorso inutilmeme il quale l'i I ll '! J può assumere le determinazioni necessarie al fine di . esercitare i poteri -sosritutivi, 2, Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia urilmente esercitabile il potere sosritutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega d~Ue relarive funzioni, l Art. 7 Relazione f! i ! ì , ,, annuale 1. L'amminisrrazione delegata trasmette all'Aurorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'anivirà svolra e sUlla realizzazione degli obienivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate. , I !, I i I ,I I I I 'f' c#' 5 Js <O '" '" C"1 l'<ci N N N C"1 C"1 U1 C"1 IO I- U W o:: o '" N U '" :; -:!e~E o W "" O OJ " "" o ~O U1 N " '" ~~'" <D N ~~N co <O N l''" <X) N OJ CJ> C"1 <O ,, ~<X) eri N C"1 <D <O l'- " N N ~'" '"O) '" ~'" '" "'! ~'" '" ~'" "" OJ O " - "" OJ OJ l'- O) O) O O "~"" OJ N <X) ~O O N U1 O O <D l'- '"N 1'- " ~'" ~<D '" co '" N '" " O ~'" C"1 C"1 "" O " "' "' 1= Z ~W "C <ti C"1 l'- ~W ~~U I- o:: OO o "" :!:: '" '" C"1 ~O ~N <O <O.,.; "" o;: 1'<ti eri :t l'O N <X) "" C"1 O ,, <X) O c.. N ~« i=" ICf) ~Z- W CC O O) Cf) '" W c.. 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((] I~ ~N C"1 " U1<O l'- 2 Q) c: ~.c UJ o " E'" ro:O il: l1J rn rn E "S ." rn U U W LL ..J ...J ::2'::2' ~UJ ro Q) "C UJ c: rn ~ o() c: rn c: o c: .!!! l1J "S c.9 .o Z " " O o:: ,, " -Z w U1 ~" ~N O " -M 18 ~18 CJ <X) O O l'l'N <X) <X) <X) CO <X) CO l'- l'- l'- l'- l'- l'l'N N l'N l'N l'N l'N l'U1 U1 U1 U1 U1 '" ~CO <O N l'~CO N N U1 l'l'OJ N <O CO OJ OJ C"1 C"1 ~'" C"1 OJ N O N N l'- CO ~0) O) O eri eri eri N ~CON l''" <O OJ o U1 OJ '" OJ '" OJ U1 C"1 N l'- l''" '" ~N ~~~N '" O C"1 '" '" O "" U1 N W ~~~O Z W I- <X) O <O O U1 O C"1 N O ~N i=" « Cf) ~'" o:: t: :;;: w a::<C ='w w--' " ~OJ N ~~~~~. 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" CO <D ~C"1 C"1 <D "' O ''<D CO C"1 "" CO <D <D '" '" "" - C"1N <O ~C"1 <D l'~CO OJ <O <O '" N '" ~C"1 ~O) CO CO <O <O '" C"1 '" l'~N ~N C"1 OJ '" U1 C"1 '" " l'- '" '" '" "'; co eri N ~C"1 '" '" c..~ «« ~~ o 'E 0--' ZW OZ 1-« ::JI- "'> "U1 "" <O "" O) l'- '" :;;::.., --'« «--' 0::--' LLW 00 > I- U1 N O N OJ O '" ~OJ N C"1 <D ~N OJ <D <D N OJ C"1 l'OJ '" ~l'OJ C"1 "" ~N" '" '" Z ZM «O :I:~ Wo :I:z Uz W« U1 U1 CO ~N O CO C"1 N ~<O N '" CO C"1 1'- o ~" =' I1= Cf) ~" l'- o ~~<D o " o:: "" O " C"1 l'- eri C"1 ,..;" ,..; ,..;'""": "C <ti o o t: <O " " " CO O C"1 CO N'" ~<D<D OJ <D N U1 N O U1 '" '" N OJ N l'- <D "O '"CC --' CO N o "" O O .o N N '" ~'" ~" N " o CO OJ o O c: rn c: rn rn rn rn () N ,, UJ "' O rn E '" ::g o ((] o CL (J) I- =' ~N "' ~~~~~~~~~. :;;: o " ~co '" <O O W --' « ALLEGATO "B" OJ <O N O ~OJ OJ co <O C"1 C"1 '" ~N O CC O O co ''<O C"1 C"1 '" co OJ C"1 O O "' '"N N~<O<O ci <O -'" C"1 ci ci O l'l'l'N N CO " '" N <D l'- CO C"1 l'l'"C"1 N ~C"1 '" O ~CO OJ " N OJ '" N " l'- " '' . <C 'o ;g l1J w 0 --' ~Q) « c: IQ) > > <O ,..... 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