Diritto Fallimentare 2010 Lezione del 10 marzo 2010 Lezione su… Crisi dell'impresa e insolvenza: liquidazione, cessione o ristrutturazione? Le procedure e i soggetti: imprenditori commerciali “fallibili”; gli enti pubblici e le imprese speciali (l.c.a.); "piccoli imprenditori" e altri soggetti sottratti al fallimento e al concordato preventivo (art. 1 l. fall.); gli imprenditori costituiti in forma non individuale (società, associazioni, fondazioni); il debitore civile “sovraindebitato"; le grandi e grandissime imprese insolventi. Norme: artt. 1, 2, 3, 4, 147, 194-215 l.f.; artt. 7-22 ddl. 307 (da scaricare dal sito); artt. 27, d.lgs. 270/99; art. 1 d.l. 347/03. Assegnamenti: Stanghellini, 117-177 e 337-371; http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy_in_the_United_Sta tes Crisi e insolvenza 5. Stato d'insolvenza. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 160. Presupposti per l'ammissione alla procedura (concordato preventivo). L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo … Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. Insolvenza e procedure (pre-2006) Impresa in difficoltà temporanea o insolvente Amministrazio ne controllata Salvataggio Procedura successiva alla proposta Concordato preventivo Liquidazione Procedura successiva alla proposta Amministrazione straordinaria Salvataggio o liquidazione Procedura immediata, eventuale concordato Fallimento Liquidazione Procedura immediata, eventuale concordato Liquidazione coatta amministrativa Liquidazione Procedura immediata Crisi, insolvenza e… procedure (post-2006) Impresa in crisi o insolvente Concordati stragiudiziali Salvataggio Senza procedura o solo omologazione Concordato preventivo Salvataggio o liquidazione Procedura successiva alla proposta Amministrazione straordinaria Salvataggio o liquidazione Procedura immediata, eventuale concordato Fallimento Liquidazione Procedura immediata, eventuale concordato Liquidazione coatta amministrativa Liquidazione Procedura immediata Bankruptcy in the United States Procedura federale (Title 11 of the United States Code o Bankruptcy Code) con competenza di corti federali. Chapter 7, Liquidation Chapter 11, Reorganization Bankruptcy in the United States Voluntary filing vs. Involuntary filing Bankruptcy estate; Automatic stay; Debtor’s discharge (in a Chapter 7 case only an individual debtor can receive a discharge). Bankruptcy in the United States Company Bankruptcy Date Total Assets Pre-Bankruptcy Lehman Brothers Holdings, Inc. 9/15/2008 $639,000,000,000 (approximate) Washington Mutual[45] 9/26/2008 $307,000,000,000 Worldcom, Inc. 7/21/2002 $103,914,000,000 Enron Corp. Conseco, Inc. 12/02/2001 12/18/2002 $63,392,000,000 $61,392,000,000 Texaco, Inc. 04/12/1987 $35,892,000,000 Financial Corp. of America 09/09/1988 $33,864,000,000 Refco Inc. 10/17/2005 $33,333,172,000 Global Crossing Ltd. 1/28/2002 $30,185,000,000 Pacific Gas and Electric Co. 04/06/2001 $29,770,000,000 UAL Corp. 12/09/2002 $25,197,000,000 Delta Air Lines, Inc. 9/14/2005 $21,801,000,000 Adelphia Communications 6/25/2002 $21,499,000,000 MCorp 3/31/1989 $20,228,000,000 Mirant Corporation 7/14/2003 $19,415,000,000 Delphi Corporation First Executive Corp. 10/08/2005 5/13/1991 $16,593,000,000 $15,193,000,000 Soggetti I. Imprenditori e non imprenditori. II. Persone fisiche e persone “giuridiche” (cioè, più esattamente, soggetti aventi soggettività giuridica diversi dalle persone fisiche). Art. 1 l.fall. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale. Soggetti I. NON SONO IMPRENDITORI CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE: L’imprenditore AGRICOLO: per l’oggetto dell’attività esercitata quest’imprenditore non è soggetto alla disciplina del diritto fallimentare tanto se persona fisica quanto se persona “giuridica”; I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI: di norma persone fisiche, ma anche società (per esempio la società tra avvocati), questi soggetti sono considerati nel nostro ordinamento non imprenditori. Ne segue che non possono essere neppure imprenditori commerciali. Eccezione costituiva in passato la categoria degli AGENTI DI CAMBIO, soggetti al fallimento sebbene dalla legge definiti professionisti; categoria oggi ad esaurimento e comunque non più soggetta alla disciplina oggetto del diritto fallimentare (abrogato l’art. 4 l. fall.); Le PERSONE FISICHE che non esercitano attività d’impresa (lavoratori autonomi e dipendenti). In passato potevano fallire i CONTRIBUENTI per debito d’imposta, ma si doveva sempre trattare di imprenditori. Le PERSONE “GIURIDICHE” che non esercitano attività commerciale. innanzi tutto, ASSOCIAZIONI (riconosciute e non) e FONDAZIONI aventi scopo ideale che non perseguono, neppure in concreto, attraverso attività economiche; inoltre, le SOCIETA’ SEMPLICI, lo STATO e GLI ENTI PUBBLICI che non esercitano attività commerciale. Soggetti II. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma non sono oggetto della disciplina di diritto fallimentare: I PICCOLI IMPRENDITORI che non esercitano attività agricola (COLTIVATORI DIRETTI, che coniugano all’attività estranea all’area di rilevanza delle procedure concorsuali, il fattore dimensionale). Gli ENTI PUBBLICI esercenti attività commerciale a mezzo di imprese organo e gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI (2201). Soggetti III. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma soggetti a disciplina particolare (esclusiva o non esclusiva) con riguardo alla crisi d’impresa (LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA): Le IMPRESE SOCIALI (ENTI COLLETTIVI di cui al libro I o V, cioè anche società); Alcune IMPRESE OPERANTI IN SETTORI ECONOMICI PARTICOLARI (Imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria); Le SOCIETA’ COOPERATIVE (quando soggette a l.c.a., secondo il criterio della prevenzione) Soggetti IV. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI A TUTTI GLI EFFETTI TUTTI GLI ALTRI. Sono agli stessi applicabili le procedure a portata generale: FALLIMENTO; CONCORDATO PREVENTIVO. a condizione che … Soggetti Art. 1, comma 2°, l.fall. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti : a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Soggetti Nel 2007 il legislatore è intervenuto per: – – – – abolire la figura del piccolo imprenditore in ambito fallimentare (non c’è più integrazione con la nozione del c.c. che vale solo per scritture e iscrizione reg. impr.) modificare il requisito CAPITALE, con quello, più chiaro di ATTIVO PATRIMONIALE; vincolare tanto il requisito dell’attivo patrimoniale, quanto quello dei ricavi, non alla media degli ultimi tre anni, ma su base annua; aggiungere un terzo requisito: escludere dal fallimento e dal concordato preventivo chi ha un VOLUME DI INDEBITAMENTO inferiore a 500.000 €. Ricordate: si tratta di un requisito oggettivo, non di una condizione obiettiva di non procedibilità che invece ricorre al termine dell’istruttoria prefallimentare quando un imprenditore commerciale ha debiti scaduti e non pagati inferiori a 30.000 €: in questo caso, nonostante sia tecnicamente insolvente, non viene dichiarato FALLITO. Procedure speciali Quando un imprenditore commerciale ha un rilevante numero di dipendenti, un rilevante squilibrio economico e patrimoniale (debiti molto ingenti), allo stesso si applica, in luogo del fallimento, la procedura della AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI. Amministrazione straordinaria L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è una procedura concorsuale, disciplinata dal D. Lgs. 270/99. Essa ha una finalità conservativa del patrimonio dell'impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), che hanno invece finalità liquidativa. La stessa mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro. la procedura può essere applicata alle imprese, anche individuali, soggette a fallimento. A.S. requisito oggettivo Presupposto oggettivo ordinario: le imprese commerciali devono essere in stato di insolvenza; devono avere un numero di dipendenti non inferiore a 200; devono avere un indebitamento complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. A.S. fasi e finalità Fase preliminare o giudiziale Verifica tramite il commissario giudiziale le "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico". Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa tramite: la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"), oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"). Apertura alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero; pronuncia il fallimento. A.S. fasi e finalità Fase principale o amministrativa Il Ministero delle Attività Produttive nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e un comitato di sorveglianza. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'impresa e deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento: un programma di cessione dei beni aziendali oppure un programma di ristrutturazione A.S. chiusura La procedura si chiude: Risanamento o cessione secondo il programma; Concordato; Liquidazione (analogo al fallimento). A.S. speciale (Parmalat) A.S. speciale (Parmalat) Il crack Parmalat è stato il più grande scandalo di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio in Europa. Fu scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni novanta. Il buco si aggirava sui quattordici miliardi di euro, al momento della scoperta se ne stimavano la metà. Il “fallimento” della Parmalat è costato l'azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori che avevano investito in obbligazioni hanno ricevuto solo un parziale risarcimento. Grazie al cosiddetto decreto Marzano "salva-imprese", Parmalat fu salvata dal fallimento e la sua direzione fu affidata all'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi, che ha risanato parzialmente i conti (pur dovendo ancora rispondere completamente alle richieste di risarcimento dei vecchi risparmiatori). A.S. speciale (Parmalat) Legge 18 febbraio 2004, n. 39, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro. A.S. speciale (Volare) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro. A.S. speciale (Alitalia) DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008 , n. 134: art. 2 «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.» Fallimento del debitore non imprenditore artt. 7-22 ddl. 307 (sen. Centaro) Per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. Patrimonio netto negativo (sovraindebitamento) Attivo (ASSETS) Passivo (LIABILITIES) B Immobilizzazioni 400 A Patrimonio netto -300 (CS 1000, R 0, Utili/perdite 1300) B Fondi per rischi ed oneri 0 C Attivo Circolante 300 C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 100 D Ratei e risconti 0 D Debiti 900 A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 E Ratei e risconti 0 TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO 700 700=1000 + 100 + 900 + (1300) Fallimento del debitore non imprenditore Presupposto soggettivo: 1)Non è soggetto alle procedure; 2)Ha un reddito; 3)Non ha fatto ricorso nei 3 anni Presupposto oggettivo: È sovraindebitato o insolvente Fallimento del debitore non imprenditore Procedura: accordo di ristrutturazione simile a quello di cui all’art. 183-bis l.fall., ma con udienza come il concordato preventivo; Approvazione: maggioranza del 60% dei creditori e 75% crediti, ma silenzio assenso; Effetti: impedisce le azioni esecutive individuali.