Diritto Fallimentare 2010
Lezione del 10 marzo 2010
Lezione su…
Crisi dell'impresa e insolvenza: liquidazione, cessione o
ristrutturazione? Le procedure e i soggetti: imprenditori
commerciali “fallibili”; gli enti pubblici e le imprese speciali
(l.c.a.); "piccoli imprenditori" e altri soggetti sottratti al
fallimento e al concordato preventivo (art. 1 l. fall.); gli
imprenditori costituiti in forma non individuale (società,
associazioni, fondazioni); il debitore civile
“sovraindebitato"; le grandi e grandissime imprese
insolventi.
Norme: artt. 1, 2, 3, 4, 147, 194-215 l.f.; artt. 7-22 ddl. 307
(da scaricare dal sito); artt. 27, d.lgs. 270/99; art. 1 d.l.
347/03.
Assegnamenti: Stanghellini, 117-177 e 337-371;
http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy_in_the_United_Sta
tes
Crisi e insolvenza
5. Stato d'insolvenza.
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato
fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni.
160. Presupposti per l'ammissione alla procedura
(concordato preventivo).
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo …
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche
lo stato di insolvenza.
Insolvenza e procedure (pre-2006)
Impresa in
difficoltà
temporanea o
insolvente

Amministrazio
ne controllata
Salvataggio
Procedura
successiva alla
proposta
 Concordato
preventivo
Liquidazione
Procedura
successiva alla
proposta
 Amministrazione
straordinaria
Salvataggio o
liquidazione
Procedura
immediata,
eventuale
concordato
 Fallimento
Liquidazione
Procedura
immediata,
eventuale
concordato
 Liquidazione
coatta
amministrativa
Liquidazione
Procedura
immediata
Crisi, insolvenza e… procedure (post-2006)
Impresa in
crisi o
insolvente
 Concordati
stragiudiziali
Salvataggio
Senza procedura
o solo
omologazione
 Concordato
preventivo
Salvataggio o
liquidazione
Procedura
successiva alla
proposta
 Amministrazione
straordinaria
Salvataggio o
liquidazione
Procedura
immediata,
eventuale
concordato
 Fallimento
Liquidazione
Procedura
immediata,
eventuale
concordato
 Liquidazione
coatta
amministrativa
Liquidazione
Procedura
immediata
Bankruptcy in the United States
Procedura federale (Title 11 of the
United States Code o Bankruptcy
Code) con competenza di corti
federali.
 Chapter 7, Liquidation
 Chapter 11, Reorganization
Bankruptcy in the United States
Voluntary filing vs. Involuntary filing
 Bankruptcy estate;
 Automatic stay;
 Debtor’s discharge (in a Chapter 7
case only an individual debtor can
receive a discharge).
Bankruptcy in the United States
Company
Bankruptcy Date
Total Assets Pre-Bankruptcy
Lehman Brothers Holdings, Inc.
9/15/2008
$639,000,000,000 (approximate)
Washington Mutual[45]
9/26/2008
$307,000,000,000
Worldcom, Inc.
7/21/2002
$103,914,000,000
Enron Corp.
Conseco, Inc.
12/02/2001
12/18/2002
$63,392,000,000
$61,392,000,000
Texaco, Inc.
04/12/1987
$35,892,000,000
Financial Corp. of America
09/09/1988
$33,864,000,000
Refco Inc.
10/17/2005
$33,333,172,000
Global Crossing Ltd.
1/28/2002
$30,185,000,000
Pacific Gas and Electric Co.
04/06/2001
$29,770,000,000
UAL Corp.
12/09/2002
$25,197,000,000
Delta Air Lines, Inc.
9/14/2005
$21,801,000,000
Adelphia Communications
6/25/2002
$21,499,000,000
MCorp
3/31/1989
$20,228,000,000
Mirant Corporation
7/14/2003
$19,415,000,000
Delphi Corporation
First Executive Corp.
10/08/2005
5/13/1991
$16,593,000,000
$15,193,000,000
Soggetti
I. Imprenditori e non imprenditori.
II. Persone fisiche e persone “giuridiche”
(cioè, più esattamente, soggetti aventi
soggettività giuridica diversi dalle persone
fisiche).
Art. 1 l.fall.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento
e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività
commerciale.
Soggetti
I. NON SONO IMPRENDITORI CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE:

L’imprenditore AGRICOLO: per l’oggetto dell’attività esercitata quest’imprenditore
non è soggetto alla disciplina del diritto fallimentare tanto se persona fisica quanto
se persona “giuridica”;

I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI: di norma persone fisiche, ma anche società
(per esempio la società tra avvocati), questi soggetti sono considerati nel nostro
ordinamento non imprenditori. Ne segue che non possono essere neppure
imprenditori commerciali. Eccezione costituiva in passato la categoria degli
AGENTI DI CAMBIO, soggetti al fallimento sebbene dalla legge definiti
professionisti; categoria oggi ad esaurimento e comunque non più soggetta alla
disciplina oggetto del diritto fallimentare (abrogato l’art. 4 l. fall.);

Le PERSONE FISICHE che non esercitano attività d’impresa (lavoratori autonomi e
dipendenti). In passato potevano fallire i CONTRIBUENTI per debito d’imposta, ma
si doveva sempre trattare di imprenditori.

Le PERSONE “GIURIDICHE” che non esercitano attività commerciale.

innanzi tutto, ASSOCIAZIONI (riconosciute e non) e FONDAZIONI aventi scopo
ideale che non perseguono, neppure in concreto, attraverso attività economiche;

inoltre, le SOCIETA’ SEMPLICI, lo STATO e GLI ENTI PUBBLICI che non esercitano
attività commerciale.
Soggetti
II. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma
non sono oggetto della disciplina di
diritto fallimentare:
 I PICCOLI IMPRENDITORI che non
esercitano attività agricola
(COLTIVATORI DIRETTI, che coniugano
all’attività estranea all’area di rilevanza
delle procedure concorsuali, il fattore
dimensionale).
 Gli ENTI PUBBLICI esercenti attività
commerciale a mezzo di imprese organo
e gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI (2201).
Soggetti
III. SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI, ma
soggetti a disciplina particolare (esclusiva o non
esclusiva) con riguardo alla crisi d’impresa
(LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA):
 Le IMPRESE SOCIALI (ENTI COLLETTIVI di cui
al libro I o V, cioè anche società);
 Alcune IMPRESE OPERANTI IN SETTORI
ECONOMICI PARTICOLARI (Imprese bancarie,
assicurative, di intermediazione finanziaria);
 Le SOCIETA’ COOPERATIVE (quando soggette a
l.c.a., secondo il criterio della prevenzione)
Soggetti
IV. SONO IMPRENDITORI
COMMERCIALI A TUTTI GLI EFFETTI
TUTTI GLI ALTRI. Sono agli stessi
applicabili le procedure a portata
generale:
 FALLIMENTO;
 CONCORDATO PREVENTIVO.
a condizione che …
Soggetti
Art. 1, comma 2°, l.fall.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti :
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad
euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
Soggetti
Nel 2007 il legislatore è intervenuto per:
–
–
–
–
abolire la figura del piccolo imprenditore in ambito
fallimentare (non c’è più integrazione con la nozione del c.c.
che vale solo per scritture e iscrizione reg. impr.)
modificare il requisito CAPITALE, con quello, più chiaro di
ATTIVO PATRIMONIALE;
vincolare tanto il requisito dell’attivo patrimoniale, quanto
quello dei ricavi, non alla media degli ultimi tre anni, ma su
base annua;
aggiungere un terzo requisito: escludere dal fallimento e dal
concordato preventivo chi ha un VOLUME DI
INDEBITAMENTO inferiore a 500.000 €.
Ricordate: si tratta di un requisito oggettivo, non di una
condizione obiettiva di non procedibilità che invece ricorre
al termine dell’istruttoria prefallimentare quando un
imprenditore commerciale ha debiti scaduti e non pagati
inferiori a 30.000 €: in questo caso, nonostante sia
tecnicamente insolvente, non viene dichiarato FALLITO.
Procedure speciali
Quando un imprenditore commerciale
ha un rilevante numero di
dipendenti, un rilevante squilibrio
economico e patrimoniale (debiti
molto ingenti), allo stesso si applica,
in luogo del fallimento, la procedura
della AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA DELLE GRANDI
IMPRESE INSOLVENTI.
Amministrazione straordinaria
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza è una procedura concorsuale,
disciplinata dal D. Lgs. 270/99. Essa ha una finalità
conservativa del patrimonio dell'impresa, al contrario delle
altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa), che hanno invece finalità
liquidativa.
La stessa mira al recupero e al risanamento delle grandi
imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare
la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un
gran numero di posti di lavoro.
la procedura può essere applicata alle imprese, anche
individuali, soggette a fallimento.
A.S. requisito oggettivo
Presupposto oggettivo ordinario: le imprese
commerciali
 devono essere in stato di insolvenza;
 devono avere un numero di dipendenti
non inferiore a 200;
 devono avere un indebitamento
complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del
totale dell'attivo dello stato patrimoniale
che dei ricavi provenienti dalle vendite e
dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
A.S. fasi e finalità
Fase preliminare o giudiziale
Verifica tramite il commissario giudiziale le "concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico".
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa
tramite:
 la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di
durata non superiore ad un anno ("programma di
cessione dei complessi aziendali"),
 oppure tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni
("programma di ristrutturazione").
 Apertura alla procedura di amministrazione straordinaria
ovvero;
 pronuncia il fallimento.
A.S. fasi e finalità
Fase principale o amministrativa
Il Ministero delle Attività Produttive
nomina con decreto uno o tre commissari
straordinari e un comitato di
sorveglianza.
Il commissario straordinario ha la gestione
dell'impresa e l'amministrazione dei beni
dell'impresa e deve scegliere una delle
seguenti strategie di risanamento:
 un programma di cessione dei beni
aziendali oppure
 un programma di ristrutturazione
A.S. chiusura
La procedura si chiude:
Risanamento o cessione secondo il
programma;
Concordato;
Liquidazione (analogo al fallimento).
A.S. speciale (Parmalat)
A.S. speciale (Parmalat)
Il crack Parmalat è stato il più grande scandalo di
bancarotta fraudolenta e aggiotaggio in Europa. Fu
scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante
successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà
finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi
degli anni novanta.
Il buco si aggirava sui quattordici miliardi di euro, al
momento della scoperta se ne stimavano la metà. Il
“fallimento” della Parmalat è costato l'azzeramento del
patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i
risparmiatori che avevano investito in obbligazioni hanno
ricevuto solo un parziale risarcimento.
Grazie al cosiddetto decreto Marzano "salva-imprese",
Parmalat fu salvata dal fallimento e la sua direzione fu
affidata all'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi,
che ha risanato parzialmente i conti (pur dovendo ancora
rispondere completamente alle richieste di risarcimento
dei vecchi risparmiatori).
A.S. speciale (Parmalat)
Legge 18 febbraio 2004, n. 39, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, recante misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di
insolvenza che intendono avvalersi della procedura di
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo
27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 di seguito denominato: "decreto legislativo n.
270" purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a
mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un
ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di
euro.
A.S. speciale (Volare)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle imprese soggette alle disposizioni sul
fallimento in stato di insolvenza che intendono
avvalersi della procedura di ristrutturazione
economica e finanziaria di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 270" purché abbiano,
congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi
al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie
rilasciate, per un ammontare complessivo non
inferiore a trecento milioni di euro.
A.S. speciale (Alitalia)
DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008 , n. 134: art.
2 «Per le società operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali, l'ammissione immediata
alla procedura di amministrazione straordinaria,
la nomina del commissario straordinario e la
determinazione del relativo compenso, ivi incluse
le altre condizioni dell'incarico anche in deroga
alla vigente normativa in materia, sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro dello sviluppo economico,
con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in
conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto.
Tale decreto può prescrivere il compimento di atti
necessari al conseguimento delle finalità della
procedura.»
Fallimento del debitore non
imprenditore
artt. 7-22 ddl. 307 (sen. Centaro)
Per “sovraindebitamento” si intende
una situazione di perdurante
squilibrio economico tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio
disponibile per farvi fronte.
Patrimonio netto negativo
(sovraindebitamento)
Attivo (ASSETS)
Passivo (LIABILITIES)
B Immobilizzazioni 400
A Patrimonio netto -300
(CS 1000, R 0, Utili/perdite 1300)
B Fondi per rischi ed oneri 0
C Attivo Circolante 300
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 100
D Ratei e risconti 0
D Debiti 900
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
E Ratei e risconti 0
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO
700
700=1000 + 100 + 900 + (1300)
Fallimento del debitore non
imprenditore
Presupposto soggettivo:
1)Non è soggetto alle procedure;
2)Ha un reddito;
3)Non ha fatto ricorso nei 3 anni
Presupposto oggettivo:
È sovraindebitato o insolvente
Fallimento del debitore non
imprenditore
Procedura: accordo di
ristrutturazione simile a quello di cui
all’art. 183-bis l.fall., ma con udienza
come il concordato preventivo;
Approvazione: maggioranza del 60%
dei creditori e 75% crediti, ma
silenzio assenso;
Effetti: impedisce le azioni esecutive
individuali.
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Diritto Fallimentare 2009