Pedagogia e didattica
“speciale”
Il contesto storicoculturale del processo di
integrazione
Cominciamo con
i concetti-chiave
Distinzione terminologica
introdotta dall’OMS nel
1981:
 Minorazione
menomazione o danno
 Disabilità
 Handicap
o
2
Definizione dei termini

Minorazione: qualsiasi perdita o
anomalia a carico di strutture o
funzioni
psicologiche,
fisiologiche o anatomiche, a
carattere
permanente
o
transitorio
 Disabilità: riduzione parziale o
totale della capacità di svolgere
un’attività nei tempi e nei modi
considerati normali
 Handicap:
condizione
di
svantaggio risultante da un
danno o una disabilità, che limita
o impedisce lo svolgimento di un
ruolo normale in rapporto all’età,
al sesso, ai fattori sociali e
culturali.
3
Chiariamo il termine
handicap

non significa malattia ma la
ripercussione che i danni
provocati da un evento morboso
hanno sulla vita di un individuo
in relazione al suo contesto
sociale;
 serie di conseguenze sociali e
ambientali che hanno per origine
le menomazioni o disabilità di un
individuo di fronte alle esigenze
o alle attese dell’ambiente;
 il termine ha quindi doppia
connotazione,
biologica
e
sociale.
4
Istruzione e handicap
fino agli anni ‘60
scuole speciali, quasi tutte
annesse ad istituti speciali
residenziali;
 sulla logica didattica prevale
quella
sanitaria
e
di
recupero
riabilitativo,
giacché oggetto primario di
attenzione era lo stato di
minorazione e disabilità più
che
la
situazione
di
handicap e di emarginazione
a questo conseguente.

5
Legge 1859/1962 Istituzione della scuola
media statale
Art. 12
 Istituzione di classi differenziali
per alunni disadattati scolastici.
 Formazione
di
una
Commissione per procedere al
giudizio per il passaggio degli
alunni a tali classi: due medici, di
cui almeno uno competente in
neuropsichiatria, in psicologia o
materie affini, e un esperto di
pedagogia.
 Numero massimo di alunni = 15
 Possibilità
di
formulare
calendario speciale, appositi
programmi
e
orari
d'insegnamento.
6
Legge 18 marzo 1968
n. 444
La legge, relativa alla scuola
materna statale, istituisce
sezioni o, per i casi più
gravi, scuole speciali per i
bambini da tre a cinque anni
affetti
da
disturbi
dell'intelligenza
o
del
comportamento
o
da
menomazioni
fisiche
o
sensoriali.
7
Le novità della Legge
118/1971
Prevede, per i "mutilati ed
invalidi civili", corsi di
istruzione per l'espletamento
o
completamento
della
scuola dell'obbligo presso i
centri di riabilitazione, scuole
per
la
formazione
di
assistenti
educatori
e
assistenti
sociali
specializzati e particolari
misure per l'addestramento
professionale (artt. 4, 5 e 23)
8
La I tappa
dell’inserimento
Art. 28, comma d:
L'istruzione dell'obbligo deve
avvenire nelle classi normali
della scuola pubblica, salvi i
casi in cui i soggetti siano
affetti da gravi deficienze
intellettive
o
da
menomazioni fisiche di tale
gravità da impedire o
rendere molto difficoltoso
l'apprendimento
o
l'inserimento nelle predette
classi normali
9
I provvedimenti della
legge
per la frequenza
scolastica
Ai mutilati e invalidi civili non
autosufficienti che frequentino
la scuola dell’obbligo o i corsi di
addestramento professionale
finanziati dallo Stato vengono
assicurati:
a) il
trasporto gratuito dalla
propria abitazione alla sede
della scuola o del corso e
viceversa;
b) l'accesso alla scuola mediante
adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione
delle barriere architettoniche;
c) l'assistenza durante gli orari
scolastici degli invalidi più
gravi.
10
Organizzazione scolastica
nei centri di degenza e di
recupero- art. 29
Esclusivamente quando sia
accertata l'impossibilità di far
frequentare ai minorati la scuola
pubblica dell'obbligo, il Ministro
per la pubblica istruzione per la
scuola media, o il provveditore
agli
studi,
per
l'istruzione
elementare, d'intesa con gli enti
ospedalieri e la direzione dei
centri
di
recupero
e
di
riabilitazione, pubblici e privati,
provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi
normali quali sezioni staccate
della scuola statale. Le sezioni
staccate
dei
centri
di
riabilitazione
per
i
minori
possono essere aperte anche
agli alunni non minorati.
11
I compiti
dell’insegnante
(art. 29)
L'insegnante dovrà attuare
lo
svolgimento
dei
programmi
normali
e
l'aggiornamento degli allievi
sul programma scolastico
non svolto.
 Per gli adulti saranno istituiti
corsi di scuola popolare per
l'eliminazione di ogni caso di
analfabetismo primario e di
ritorno, nonché per il
compimento della istruzione
obbligatoria.

12
Le novità della Legge
360/76
Viene riconosciuto agli allievi
minorati della vista il diritto di
frequentare
le
scuole
pubbliche;
 si evita così di allontanare i
ragazzi dalle famiglie per
essere accolti negli Istituti
per ciechi, che tra l’altro
vivevano la crisi del ‘68, con
conseguente svuotamento
progressivo delle scuole
speciali dagli stessi gestite.

13
La II tappa
dell’inserimento
C.M. 8 agosto 1975, n.
227

In uniformità ai criteri seguiti dal
legislatore con riguardo ai
mutilati ed invalidi civili, si ritiene
di proporre l'adozione di misure
e modalità organizzative utili e
applicabili per facilitare, per
quanto possibile, un sempre più
ampio inserimento di alunni
handicappati nelle scuole aperte
a tutti gli allievi.
 Si
precisa che le scuole
dovranno
essere
progressivamente messe in
grado di accogliere anche i
discenti che, nell'età dell'obbligo
scolastico, presentino particolari
difficoltà di apprendimento e di
adattamento.
14
L’organizzazione
proposta

Individuazione,
in
ogni
Provincia, di uno o due gruppi
di scuole
 Costituzione di gruppi formati
da una scuola materna, una
scuola elementare e una
scuola
media
individuate
secondo i seguenti parametri:
1. un minimo di tre sezioni per la
scuola materna, un minimo di
dieci classi per la scuola
elementare, un minimo di nove
classi per la scuola media;
2. Presenza
di aule per lo
svolgimento di attività speciali,
di palestra o salone, di locale
per il servizio medico e di
sufficiente spazio all'aperto.
15
Reperimento degli
allievi


Inserimento nelle scuole individuate di
allievi aventi disturbi o difetti fisici,
psichici o sensoriali, che non
frequentino la scuola normale per vari
handicap oppure che siano inseriti in
scuole speciali o in classi sperimentali
(ex differenziali), o siano ricoverati in
istituti funzionanti altrove.
Nessuna distinzione di minorazioni
purché l'immissione sia possibile e
positiva per i soggetti. “Non sono
neppure da escludersi alcuni minorati
della vista e dell'udito sempre che
abbiano acquisito un grado di
capacità
strumentale
e
di
comunicazione attiva e passiva con
gli altri, tale da consentire loro di fruire
in modo pieno dell'attività educativa”
16
Servizi

Presenza nelle scuole di ogni
gruppo di una o più èquipes per
il reperimento degli allievi, per
l'esame
dei
casi
e
per
l'assistenza
psico-sociopedagogica.
 Possibilità di una organizzazione
“flessibile” in termini di orario
giornaliero e settimanale degli
allievi
e
in
termini
di
raggruppamento dei discenti in
classi "aperte" o per livelli di
apprendimento
secondo
formulate dai docenti
17
La III tappa
dell’inserimento:
la Legge 517/1977
Art. 2 - Scuola elementare e
media
 La
scuola attua forme di
integrazione a favore degli
alunni portatori di handicap con
la prestazione di insegnanti
specializzati.
 Devono inoltre essere assicurati
la
necessaria
integrazione
specialistica, il servizio sociopsicopedagogico
e
forme
particolari di sostegno, nei limiti
delle relative disponibilità di
bilancio e sulla base del
programma predisposto dal
Consiglio
scolastico
distrettuale.
18
Oltre l’inserimento…
emerge
la
logica
dell’integrazione,
le
cui
condizioni sono costituite da :
 programmazione
didattica,
affidata agli organi della scuola;
 programmazione organizzativa,
risultante del coordinamento e
delle competenze e dei servizi
forniti dalla scuola, dagli enti
locali e alle autorità sanitarie,
sulla base di un progetto
comune approvato a livello di
distretto scolastico.
19
C.M. 258/1983:
indicazioni sugli
obiettivi raggiunti
a) prestazioni di insegnanti specializzati,
assegnati alle scuole con un rapporto,
di regola, di un insegnante ogni 4
alunni portatori di handicap;
b) specifica formazione in servizio dei
docenti;
c) precisazione del limite massimo di
alunni per sezione o classe ove sia
inserito un alunno portatore di
handicap e del limite numerico di
alunni portatori di handicap che
possono essere iscritti in ciascuna
classe;
d) programmazione educativa e didattica
prevista dagli artt. 2 e 7 della Legge
517/1977;
20
Obiettivi raggiunti
e) possibile prestazione di servizio di
altri insegnanti, in possesso di
specifici requisiti;
f)
utilizzazione,
nell'ambito
delle
disponibilità di bilancio delle scuole, di
fondi devoluti all'acquisto ed al
rinnovo di sussidi e materiali didattici;
g) coinvolgimento degli organi collegiali,
anche nei rapporti di collaborazione
con Associazioni ed Enti che operano
in favore di alunni portatori di
handicap;
h) prestazioni del Gruppo di lavoro
operante a livello provinciale (C.M. n.
227/1975), integrato anche con
rappresentanti dell'Associazione degli
handicappati e/o dei genitori degli
alunni handicappati;
i) prestazioni di competenza nell'ambito
del servizio socio-psico-pedagogico
21
Nuove indicazioni: il
contributo degli Enti
Locali

emanazione di leggi regionali o
stanziamento di fondi;
 fornitura e adeguamento di edifici
scolastici e arredi;
 assegnazione alle scuole di personale
ausiliario;
 assegnazione di personale assistente
per i soggetti non autonomi;
 prestazione
di servizi (trasporto,
mensa, assistenza, libri, sussidi e
materiali necessari per l'attuazione
della programmazione);
 organizzazione e gestione (diretta o a
 convenzione)
di Centri ricreativi,
attività pratiche, socio-educative, e
Corsi
per
la
formazione
e
l'addestramento professionali.
22
E la scuola superiore?
Sentenza
Costituzionale
1987
Corte
215 del
segna il consolidamento
della legittimazione giuridica
dell’integrazione e completa
la sua generalizzazione alle
scuole di ogni ordine e
grado.
23
Principi portanti della
sentenza





in età evolutiva nessuna persona può
essere considerata irrecuperabile;
l’integrazione
scolastica,
se
correttamente realizzata, costituisce
un forte fattore di recupero;
l’integrazione deve realizzarsi su due
versanti,
apprendimento
e
socializzazione;
non può quindi vietarsi l’iscrizione e
frequenza ad ogni tipo di scuola ad
alunni in situazione di handicap anche
grave;
capacità e merito di alunni in
situazione
di handicap,
specie
intellettivo, non vanno misurati
secondo parametri standard ma
occorre tener conto delle loro capacità
e peculiarità individuali.
24
C.M. 22 settembre
1988, n. 262
“Va considerato che la sentenza n.
215/87 della Corte Costituzionale non
solo ha determinato la necessità di
una
integrazione
legislativa
in
relazione all'inserimento degli alunni
con handicap nella scuola secondaria
di secondo grado, ma ha anche
contestualmente sancito l'obbligo per
gli organi competenti di predisporre le
condizioni per rendere effettiva
l'integrazione
degli
alunni
handicappati
nelle
predette
scuole. L'applicazione
di
tale
sentenza in attesa di specifici
interventi del legislatore, esige
un'integrazione
sul
piano
interpretativo delle disposizioni vigenti
mediante l'interpretazione sistematica
e quella analogica”.
25
Le disposizioni della
circolare

Utilizzazione di insegnanti di
sostegno
 Possibilità
di far svolgere,
almeno nell'arco del primo
biennio, agli alunni con handicap
psichico, programmi diversificati
rispetto a quelli dei compagni,
concordati
nell'ambito
del
Consiglio di classe.
 Rilascio al termine del biennio,
qualora l’alunno con handicap
psichico non abbia raggiunto un
livello di preparazione conforme
agli obiettivi previsti, di un
attestato di frequenza privo di
effetti legali ma utilizzabile per
l'accesso
alla
formazione
professionale.
26
La tappa fondamentale
dell’integrazione: Legge 5
febbraio 1992, n. 104
Dedica 6 articoli all’integrazione
scolastica (artt. 12-16, art. 43)
fissando una serie di principi:
1. è garantito il diritto all’educazione
e all’istruzione negli asili nido,
nelle classi comuni delle scuole di
ogni
ordine
e
grado,
nell’università;
2. si
precisa
la
finalità
dell’integrazione = crescita della
personalità
dell’alunno
in
situazione di handicap e dei suoi
compagni sotto il profilo degli
apprendimenti,
della
comunicazione,
della
socializzazione, degli scambi
relazionali.
27
Programmazione del
processo
(già delineata nella C.M.
258/1983)
individuazione dell’alunno in
situazione di handicap ad opera
di uno specialista della ASL
(diagnosi clinica);
 segue una diagnosi funzionale,
che descrive le capacità e
potenzialità dell’alunno;
 dopo un periodo di osservazione
viene
steso,
a
livello
interprofessionale e con la
partecipazione della famiglia, il
Profilo dinamico funzionale, che
individua più correttamente le
potenzialità dell’alunno;

28
Programmazione del
processo

sulla base di questi documenti
viene steso il Piano educativo
individualizzato,
redatto
anch’esso
a
livello
interprofessionale e con la
famiglia;
 esso non è il percorso didattico,
ma il progetto globale di vita
scolastica ed extrascolastica
dell’alunno per un tempo
determinat/o, dal momento che
alla sua redazione partecipano
anche gli operatori sociosanitari;
 costituisce
la
sintesi
del
percorso didattico, di quello
riabilitativo e di quello sociale.
29
Legge 53/2003
(Riforma Moratti)
Personalizzazione dei percorsi
formativi
 Una
particolare attenzione
viene dedicata alle differenze,
che costituiscono la specifica
ricchezza dell’individuo, la sua
assoluta singolarità, e che
possono consentirgli di agire da
protagonista
sul
piano
culturale, sociale, economico.

30
La logica del
“positivo”

La scuola non può intraprendere la
strada – tipica delle culture e delle
appartenenze chiuse - di ridurre la
molteplicità ad un’unità omogenea,
il complesso al semplice, ma ha il
compito di accettare la complessità,
di prendere atto delle differenze, di
tematizzarle e trasformarle in una
risorsa, per il singolo e per tutti.
 Ciò richiede di non definire nessuna
persona per sottrazione – non ha,
non sa, non sa fare, non può fare
questo e quello – e di assumere la
“logica del positivo”, perché è dal
positivo
che
si
inaugura
l’educazione
come
sviluppo
dell’unità e dell’integralità di se
stessi.
31
Gli allievi diversabili:
mutamento di prospettiva



Fino alla fine degli anni Sessanta, nelle
scuole speciali, oggetto primario di
attenzione era lo stato di minorazione
della persona, tanto che sulla logica
didattica prevaleva quella sanitaria e di
recupero riabilitativo;
nel percorso che muove dalla legge
517/77 e arriva fino alla legge quadro
104/92 la prospettiva si sposta verso
l’handicap, con conseguente centratura
della
scuola
sullo
sviluppo
e
l’integrazione;
nella riforma Moratti cambia la
prospettiva: non si tratta di integrare
nessuno in un’astratta normalità. Ognuno
è a modo suo un divers-abile, e in tutti i
casi bisogna sollecitare un progetto di vita
globale per la persona che c’è, nella
consapevolezza che essa è in divenire e
possiede comunque “risorse originali,
sorprendenti e creative”.
32
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