Pedagogia e didattica “speciale” Il contesto storicoculturale del processo di integrazione Cominciamo con i concetti-chiave Distinzione terminologica introdotta dall’OMS nel 1981: Minorazione menomazione o danno Disabilità Handicap o 2 Definizione dei termini Minorazione: qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche, a carattere permanente o transitorio Disabilità: riduzione parziale o totale della capacità di svolgere un’attività nei tempi e nei modi considerati normali Handicap: condizione di svantaggio risultante da un danno o una disabilità, che limita o impedisce lo svolgimento di un ruolo normale in rapporto all’età, al sesso, ai fattori sociali e culturali. 3 Chiariamo il termine handicap non significa malattia ma la ripercussione che i danni provocati da un evento morboso hanno sulla vita di un individuo in relazione al suo contesto sociale; serie di conseguenze sociali e ambientali che hanno per origine le menomazioni o disabilità di un individuo di fronte alle esigenze o alle attese dell’ambiente; il termine ha quindi doppia connotazione, biologica e sociale. 4 Istruzione e handicap fino agli anni ‘60 scuole speciali, quasi tutte annesse ad istituti speciali residenziali; sulla logica didattica prevale quella sanitaria e di recupero riabilitativo, giacché oggetto primario di attenzione era lo stato di minorazione e disabilità più che la situazione di handicap e di emarginazione a questo conseguente. 5 Legge 1859/1962 Istituzione della scuola media statale Art. 12 Istituzione di classi differenziali per alunni disadattati scolastici. Formazione di una Commissione per procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi: due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto di pedagogia. Numero massimo di alunni = 15 Possibilità di formulare calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento. 6 Legge 18 marzo 1968 n. 444 La legge, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali. 7 Le novità della Legge 118/1971 Prevede, per i "mutilati ed invalidi civili", corsi di istruzione per l'espletamento o completamento della scuola dell'obbligo presso i centri di riabilitazione, scuole per la formazione di assistenti educatori e assistenti sociali specializzati e particolari misure per l'addestramento professionale (artt. 4, 5 e 23) 8 La I tappa dell’inserimento Art. 28, comma d: L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali 9 I provvedimenti della legge per la frequenza scolastica Ai mutilati e invalidi civili non autosufficienti che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa; b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche; c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi. 10 Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero- art. 29 Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale. Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati. 11 I compiti dell’insegnante (art. 29) L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto. Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria. 12 Le novità della Legge 360/76 Viene riconosciuto agli allievi minorati della vista il diritto di frequentare le scuole pubbliche; si evita così di allontanare i ragazzi dalle famiglie per essere accolti negli Istituti per ciechi, che tra l’altro vivevano la crisi del ‘68, con conseguente svuotamento progressivo delle scuole speciali dagli stessi gestite. 13 La II tappa dell’inserimento C.M. 8 agosto 1975, n. 227 In uniformità ai criteri seguiti dal legislatore con riguardo ai mutilati ed invalidi civili, si ritiene di proporre l'adozione di misure e modalità organizzative utili e applicabili per facilitare, per quanto possibile, un sempre più ampio inserimento di alunni handicappati nelle scuole aperte a tutti gli allievi. Si precisa che le scuole dovranno essere progressivamente messe in grado di accogliere anche i discenti che, nell'età dell'obbligo scolastico, presentino particolari difficoltà di apprendimento e di adattamento. 14 L’organizzazione proposta Individuazione, in ogni Provincia, di uno o due gruppi di scuole Costituzione di gruppi formati da una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media individuate secondo i seguenti parametri: 1. un minimo di tre sezioni per la scuola materna, un minimo di dieci classi per la scuola elementare, un minimo di nove classi per la scuola media; 2. Presenza di aule per lo svolgimento di attività speciali, di palestra o salone, di locale per il servizio medico e di sufficiente spazio all'aperto. 15 Reperimento degli allievi Inserimento nelle scuole individuate di allievi aventi disturbi o difetti fisici, psichici o sensoriali, che non frequentino la scuola normale per vari handicap oppure che siano inseriti in scuole speciali o in classi sperimentali (ex differenziali), o siano ricoverati in istituti funzionanti altrove. Nessuna distinzione di minorazioni purché l'immissione sia possibile e positiva per i soggetti. “Non sono neppure da escludersi alcuni minorati della vista e dell'udito sempre che abbiano acquisito un grado di capacità strumentale e di comunicazione attiva e passiva con gli altri, tale da consentire loro di fruire in modo pieno dell'attività educativa” 16 Servizi Presenza nelle scuole di ogni gruppo di una o più èquipes per il reperimento degli allievi, per l'esame dei casi e per l'assistenza psico-sociopedagogica. Possibilità di una organizzazione “flessibile” in termini di orario giornaliero e settimanale degli allievi e in termini di raggruppamento dei discenti in classi "aperte" o per livelli di apprendimento secondo formulate dai docenti 17 La III tappa dell’inserimento: la Legge 517/1977 Art. 2 - Scuola elementare e media La scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio sociopsicopedagogico e forme particolari di sostegno, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale. 18 Oltre l’inserimento… emerge la logica dell’integrazione, le cui condizioni sono costituite da : programmazione didattica, affidata agli organi della scuola; programmazione organizzativa, risultante del coordinamento e delle competenze e dei servizi forniti dalla scuola, dagli enti locali e alle autorità sanitarie, sulla base di un progetto comune approvato a livello di distretto scolastico. 19 C.M. 258/1983: indicazioni sugli obiettivi raggiunti a) prestazioni di insegnanti specializzati, assegnati alle scuole con un rapporto, di regola, di un insegnante ogni 4 alunni portatori di handicap; b) specifica formazione in servizio dei docenti; c) precisazione del limite massimo di alunni per sezione o classe ove sia inserito un alunno portatore di handicap e del limite numerico di alunni portatori di handicap che possono essere iscritti in ciascuna classe; d) programmazione educativa e didattica prevista dagli artt. 2 e 7 della Legge 517/1977; 20 Obiettivi raggiunti e) possibile prestazione di servizio di altri insegnanti, in possesso di specifici requisiti; f) utilizzazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle scuole, di fondi devoluti all'acquisto ed al rinnovo di sussidi e materiali didattici; g) coinvolgimento degli organi collegiali, anche nei rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti che operano in favore di alunni portatori di handicap; h) prestazioni del Gruppo di lavoro operante a livello provinciale (C.M. n. 227/1975), integrato anche con rappresentanti dell'Associazione degli handicappati e/o dei genitori degli alunni handicappati; i) prestazioni di competenza nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico 21 Nuove indicazioni: il contributo degli Enti Locali emanazione di leggi regionali o stanziamento di fondi; fornitura e adeguamento di edifici scolastici e arredi; assegnazione alle scuole di personale ausiliario; assegnazione di personale assistente per i soggetti non autonomi; prestazione di servizi (trasporto, mensa, assistenza, libri, sussidi e materiali necessari per l'attuazione della programmazione); organizzazione e gestione (diretta o a convenzione) di Centri ricreativi, attività pratiche, socio-educative, e Corsi per la formazione e l'addestramento professionali. 22 E la scuola superiore? Sentenza Costituzionale 1987 Corte 215 del segna il consolidamento della legittimazione giuridica dell’integrazione e completa la sua generalizzazione alle scuole di ogni ordine e grado. 23 Principi portanti della sentenza in età evolutiva nessuna persona può essere considerata irrecuperabile; l’integrazione scolastica, se correttamente realizzata, costituisce un forte fattore di recupero; l’integrazione deve realizzarsi su due versanti, apprendimento e socializzazione; non può quindi vietarsi l’iscrizione e frequenza ad ogni tipo di scuola ad alunni in situazione di handicap anche grave; capacità e merito di alunni in situazione di handicap, specie intellettivo, non vanno misurati secondo parametri standard ma occorre tener conto delle loro capacità e peculiarità individuali. 24 C.M. 22 settembre 1988, n. 262 “Va considerato che la sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale non solo ha determinato la necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli organi competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni handicappati nelle predette scuole. L'applicazione di tale sentenza in attesa di specifici interventi del legislatore, esige un'integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione sistematica e quella analogica”. 25 Le disposizioni della circolare Utilizzazione di insegnanti di sostegno Possibilità di far svolgere, almeno nell'arco del primo biennio, agli alunni con handicap psichico, programmi diversificati rispetto a quelli dei compagni, concordati nell'ambito del Consiglio di classe. Rilascio al termine del biennio, qualora l’alunno con handicap psichico non abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi previsti, di un attestato di frequenza privo di effetti legali ma utilizzabile per l'accesso alla formazione professionale. 26 La tappa fondamentale dell’integrazione: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Dedica 6 articoli all’integrazione scolastica (artt. 12-16, art. 43) fissando una serie di principi: 1. è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione negli asili nido, nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, nell’università; 2. si precisa la finalità dell’integrazione = crescita della personalità dell’alunno in situazione di handicap e dei suoi compagni sotto il profilo degli apprendimenti, della comunicazione, della socializzazione, degli scambi relazionali. 27 Programmazione del processo (già delineata nella C.M. 258/1983) individuazione dell’alunno in situazione di handicap ad opera di uno specialista della ASL (diagnosi clinica); segue una diagnosi funzionale, che descrive le capacità e potenzialità dell’alunno; dopo un periodo di osservazione viene steso, a livello interprofessionale e con la partecipazione della famiglia, il Profilo dinamico funzionale, che individua più correttamente le potenzialità dell’alunno; 28 Programmazione del processo sulla base di questi documenti viene steso il Piano educativo individualizzato, redatto anch’esso a livello interprofessionale e con la famiglia; esso non è il percorso didattico, ma il progetto globale di vita scolastica ed extrascolastica dell’alunno per un tempo determinat/o, dal momento che alla sua redazione partecipano anche gli operatori sociosanitari; costituisce la sintesi del percorso didattico, di quello riabilitativo e di quello sociale. 29 Legge 53/2003 (Riforma Moratti) Personalizzazione dei percorsi formativi Una particolare attenzione viene dedicata alle differenze, che costituiscono la specifica ricchezza dell’individuo, la sua assoluta singolarità, e che possono consentirgli di agire da protagonista sul piano culturale, sociale, economico. 30 La logica del “positivo” La scuola non può intraprendere la strada – tipica delle culture e delle appartenenze chiuse - di ridurre la molteplicità ad un’unità omogenea, il complesso al semplice, ma ha il compito di accettare la complessità, di prendere atto delle differenze, di tematizzarle e trasformarle in una risorsa, per il singolo e per tutti. Ciò richiede di non definire nessuna persona per sottrazione – non ha, non sa, non sa fare, non può fare questo e quello – e di assumere la “logica del positivo”, perché è dal positivo che si inaugura l’educazione come sviluppo dell’unità e dell’integralità di se stessi. 31 Gli allievi diversabili: mutamento di prospettiva Fino alla fine degli anni Sessanta, nelle scuole speciali, oggetto primario di attenzione era lo stato di minorazione della persona, tanto che sulla logica didattica prevaleva quella sanitaria e di recupero riabilitativo; nel percorso che muove dalla legge 517/77 e arriva fino alla legge quadro 104/92 la prospettiva si sposta verso l’handicap, con conseguente centratura della scuola sullo sviluppo e l’integrazione; nella riforma Moratti cambia la prospettiva: non si tratta di integrare nessuno in un’astratta normalità. Ognuno è a modo suo un divers-abile, e in tutti i casi bisogna sollecitare un progetto di vita globale per la persona che c’è, nella consapevolezza che essa è in divenire e possiede comunque “risorse originali, sorprendenti e creative”. 32