FEDERCHIMICA CONFINDUSTRIA LE NUOVE REGOLE SUL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE Seminario ASSICC - Federchimica Milano, 17 marzo 2005 Renato Mari ADR 2005 Novità principali Gli emendamenti ADR 2005 sono raccolti in circa 150 pagine e impattano su tutte le Parti del suddetto Regolamento. Punti topici sono: Parte 1: introduzione di nuove prescrizioni concernenti la “security” al fine di prevenire un uso improprio di materie pericolose per atti terroristici; revisione delle disposizioni per il rinnovo del certificato del “Consulente per la sicurezza dei trasporti”. Parte 2: revisione delle disposizioni per la classificazione degli aerosol infiammabili, delle sostanze corrosive per i metalli, delle sostanze infettanti, delle sostanze inquinanti per l’ambiente acquatico. Parte 3: modificazioni varie relative alle istruzioni concernenti il trasporto in colli e in cisterna per merci pericolose già listate in Tabella A; 90 nuove rubriche ONU; molte nuove rubriche per differenziare sostanze chimiche trasportate allo stato solido, liquido o in soluzione. Parte 4: revisione delle disposizioni per testare la compatibilità chimica di imballaggi e GIR di plastica; revisione delle disposizioni per gas refrigerati, sostanze infettanti (inclusi i campioni di diagnostica), batterie usate. Parte 5: nuove prescrizioni per i pannelli arancione; revisione delle prescrizioni della documentazione per il trasporto multimodale; Parte 6: revisione delle prescrizioni per i recipienti criogenici; i generatori aerosol; verifiche di prova e approvazione dei recipienti per gas; imballaggio di materiale radioattivo; emendamenti vari di prescrizioni relative alle cisterne e ai CGEM; nuove disposizioni relative ai “contenitori per la rinfusa”. Parte 7: revisione delle disposizioni per il trasporto di merci pericolose relative alla rinfusa. Parte 8: nuove disposizioni per il corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo del certificato di formazione professionale del conducente (CFP). Parte 9: revisione totale completa di tutti i capitoli che contemplano procedure migliorate per l’approvazione di tipo dei veicoli e nuove prescrizioni per i riscaldatori di combustione. PARTE 4 4.1.1.19 Verifica della compatibilità chimica di imballaggi di plastica di polietilene ad alto peso molecolare e medio peso molecolare, compresi i GIR, mediante assimilazione delle sostanze di riempimento ai liquidi standard Introduzione di una nuova sottosezione 4.1.1.19 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la verifica della compatibilità chimica delle materie trasportate con gli imballaggi in plastica (GIR compresi), utilizzando a tale scopo liquidi standard ai quali assimilare le materie trasportate. Questa sottosezione, e in particolare la tabella di seguito citata, sostituiscono il paragrafo (e la tabella) 6.2.6.2 dell’ADR 2003. Nella tabella 4.1.1.19.6 è riportata la lista di rubriche (identificate in ordine di n° ONU, e caratterizzate dalla denominazione ufficiale di trasporto, descrizione, classe, codice di classificazione e gruppo di imballaggio) per ognuna delle quali viene indicato il liquido standard al quale ogni materia può essere assimilata ai fini della prova di compatibilità. Per le materie presenti nella lista della tabella 4.1.1.19.6, nominalmente menzionate e per le quali sia indicato un liquido standard, la compatibilità chimica è verificata provando il prototipo di un imballaggio con il liquido indicato; altrimenti si deve seguire la procedura indicata nel paragrafo 4.1.1.19.5 applicando la “regola delle rubriche collettive” ove indicata in colonna 5 della tabella 4.1.1.19.6 “Lista delle materie assimilate”. Qualora infine la materia non sia presente nella lista di cui sopra, è necessario procedere alle prove di compatibilità indicate nel capitolo 6.5 (6.1.5.2.5 o 6.1.5.2.7 per gli imballaggi; 6.5.4.3.3 o 6.5.4.3.6 per i GIR). La compatibilità chimica della sostanza di riempimento si intende verificata se un liquido standard o una miscela di liquidi standard è ad essa assimilata nella colonna 5 della tabella 4.1.1.19.6 “Lista delle materie assimilabili” e se il prototipo è approvato per questo o questi liquidi standard. Fig. 4.1.1.19.1: Schema per l’assimilazione delle sostanze di riempimento ai liquidi standard Classificazione della sostanza in accordo alla Parte 2 per determinare il numero UN e il gruppo di imballaggio Il numero UN e il gruppo di imballaggio sono inclusi nella lista di assimilazione? No Sono richiesti ulteriori test (v. 4.1.1.19.1) Si La sostanza o il gruppo di sostanze sono menzionati per nome nella lista di assimilazione? Si La lista di assimilazione indica il liquido standard o la combinazione di liquidi standard? No Continuare con "Regole per le rubriche collettive" No Si La compatibilità chimica può essere considerata verificata, se il prototipo di imballaggio/GIR è stato testato con liquido(i) standard indicato(i); può essere considerata valida anche per le soluzioni acquose 4.1.1.19.6: LISTA DI ASSIMILAZIONE UN No. Proper shipping name or technical name Description 3.1.2 3.1.2 (1) (2a) (2b) Class Classifi- Packing 2.2 cation Code group Standard liquid 2.2 2.1.1.3 (3a) (3b) (4) (5) 1090 Acetone 3 F1 II 1093 Acrylonitrile, stabilized 3 FT1 I Mixture of hydrocarbons Remark: applicable only, if it is proved that the permeability of the substance out of the package intended for carriage has an acceptable level n-Butyl acetate/ n-butyl acetate-saturated wetting solution n-Butyl acetate/ n-butyl acetate-saturated wetting solution n-Butyl acetate/ n-butyl acetate-saturated wetting solution Mixture of hydrocarbons and wetting solution n-Butyl acetate/ n-butyl acetate-saturated wetting solution Acetic acid 1104 Amyl acetates pure isomers and isomeric mixture 3 F1 III 1105 Pentanols pure isomers and isomeric mixture 3 F1 II/III 1106 Amylamines pure isomers and isomeric mixture 3 FC II/III 1109 Amyl formates pure isomers and isomeric mixture 3 F1 III 1120 Butanols pure isomers and isomeric mixture pure isomers and isomeric mixture 3 F1 II/III 3 F1 II/III 1125 n-Butylamine 3 FC II 1128 n-Butyl formate 3 F1 II 3 3 F1 F1 II I/II/III 1123 Butyl acetates 1129 Butyraldehyde 1133 Adhesives containing flammable liquid n-Butyl acetate/ n-butyl acetate-saturated wetting solution Mixture of hydrocarbons and wetting solution n-Butyl acetate/ n-butyl acetate-saturated wetting solution Mixture of hydrocarbons Rule for collective entries La colonna 5 indica il liquido standard o la combinazione di liquidi standard ai quali la sostanza può essere assimilata. MISURE TRANSITORIE 1.6.1.7 Le approvazioni dei prototipi di fusti, taniche e imballaggi compositi di polietilene a massa molecolare elevata o media, rilasciate prima del 1° luglio 2005, secondo le disposizioni del 6.1.5.2.6 applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma che non soddisfano le disposizioni del 4.1.1.19, continuano ad essere valide fino al 31 dicembre 2009. Tutti gli imballaggi costruiti e marcati sulla base di queste approvazioni potranno ancora essere usati fino al termine della loro durata di utilizzazione determinata al 4.1.1.15. 4.1.6.14 - NUOVI RIFERIMENTI A STANDARD ISO ED EN PER RECIPIENTI A PRESSIONE Norme ISO 11114-1: 1997 Paragrafo ADR applicabile Oggetto 4.1.6.2 Compatibilità materiali bombola e valvola con il gas 4.1.6.4 Procedure per il cambio di gas ISO 11114-2: 2000 ISO 11621: 1997 EN 1795: 1997 ISO 11279:1999 (Annesso B) EN 849: 1996/A2: (Annesso A) 2001 4.1.6.8 (Protezione valvole) EN 13152: 2001 EN 13153: 2001 ISO 11117: 1998 EN 962: 1996/A2: 2000 4.1.6.8 (b) e (c) Specifiche e tipo di prove per bombole di gas Prove e specifiche di valvole per bombole per GPL a chiusura automatica Prove e specifiche di valvole per bombole per GPL a chiusura manuale Cappellotto valvole e protezione valvole per bombole gas industriale e medicale - Progettazione, costruzione, prove 4.1.4 – NUOVE ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO Istruzione di imballaggio P200: è stato aggiunto un nuovo paragrafo 7 e modificato l’esistente paragrafo 10 (ora 11) per indicare le condizioni e le norme di riferimento per il riempimento delle bombole di gas. In particolare: (7): Il riempimento dei recipienti può essere effettuato soltanto dai centri appositamente attrezzati, con procedure appropriate e personale qualificato. Le procedure devono includere i controlli: - della conformità alla regolamentazione dei recipienti e degli accessori; - della loro compatibilità con il prodotto da trasportare; - della assenza sicurezza; di danni che potrebbero pregiudicarne la - del rispetto del grado o della pressione di riempimento, in quanto applicabile; - delle marcature e identificazioni prescritte. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI RECIPIENTI A PRESSIONE (Istruzione di Imballaggio P200) 4.1.6.4 I recipienti a pressione che hanno precedentemente contenuto una materia corrosiva di Classe 8 o una materia di un’altra classe con rischio sussidiario di corrosività non possono essere utilizzati per il trasporto di materie della Classe 2 (gas) se non hanno subito il controllo e le prove previste al 6.2.1.5 (caratteristiche meccaniche, spessore minimo delle pareti, stato esterno e interno dei recipienti, ispezione filettatura del bocchello, pressione idraulica, controllo delle marcature, ecc.). 4.1.6.5 Dopo il riempimento del recipiente a pressione o del recipiente criogenico, lo speditore deve verificare la tenuta delle chiusure e dell’equipaggiamento. 4.1.6.9 I recipienti a pressione non ricaricabili non devono essere utilizzati per i gas tossici aventi una CL50 inferiore o uguale a 200 ml/m3. Istruzioni di imballaggio P620: si applica ai numeri ONU 2814 e 2900 (materie infettanti di Categoria A). Oltre a una revisione di carattere essenzialmente editoriale, è stato introdotto l’obbligo di un imballaggio esterno rigido. Istruzione di imballaggio P650: si applica al numero ONU 3373 (materie infettanti di Categoria B). Ha subito una revisione più significativa. In primo luogo viene richiesto che i colli siano marcati, su un fondo di colore contrastante, con il seguente marchio: UN 3373 Si ricorda che nell’edizione 2003 era richiesto, invece del marchio, l’apposizione della seguente frase: “CAMPIONE DI DIAGNOSTICA” Sono state inoltre apportate le seguenti modifiche: - è stato eliminato il limite di 500 ml e 500 g per i recipienti primari - è esplicitamente richiesto che gli imballaggi secondari siano a tenuta - sono stati aggiunti i necessari requisiti per i campioni trasportati refrigerati o congelati (con ghiaccio, ghiaccio secco e azoto liquido) - è stato aggiunto un obbligo per i fabbricanti e i distributori di questi imballaggi di fornire chiare indicazioni allo speditore (che può anche essere un paziente) per il loro riempimento e chiusura - è infine richiesto che, in casi di perdita di materie infettanti nel veicolo o nel contenitore, si proceda ad una pulizia e, se necessario, disinfezione o decontaminazione, controllando altresì le altre merci eventualmente presenti. Istruzione di imballaggio P903b: contiene i requisiti semplificati per il trasporto di batterie al litio usate. 4.3.5 - TRASPORTO IN CISTERNE - Aggiunte nuove disposizioni speciali: TP 32, TP 33, TP 34, TU 37, TU 38 (riservato) e TU 39. N.B.Di particolare importanza l’aggiunta di TU 37 al numero UN 3373 (Materie infettanti di Categoria B) che precisa le tipologie di materie infettanti che possono essere trasportate in cisterna; a tale numero UN vengono inoltre assegnate le altre disposizioni speciali per cisterne che, nell’edizione 2003, caratterizzavano le altre materie infettanti del Gruppo di rischio 2, identificate con i numeri UN 2814 e 2900. - Modificate le disposizioni speciali TP 3, TP5, TP 13. PARTE 5 MARCATURA E PANNELLATURA 5.1.2.1(a): Sovraimballaggi: devono essere marcati anche con le parole “SOVRAIMBALLAGGI”. 5.2.2.2.2: Etichetta Orientamento Colli: le frecce possono essere anche di colore rosso, oltre che nere. 5.3.2.2.1: Pannello arancione veicoli: i pannelli devono avere altezza di 30 cm (anziché non meno di 30 cm) e bordo perimetrale nero di 15 mm di spessore anziché 15 mm di spessore massimo). Il pannello arancio può essere separato da una linea nera orizzontale di 15 mm di spessore attraversante la segnalazione a mezz’altezza. Sono ammesse tolleranze ± 10% relativamente alle dimensioni di cui sopra. N.B.: I pannelli arancio conformi alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2004 possono continuare ad essere utilizzati (v. Disposizioni transitorie 1.6.1.8). 5.4.1 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER CONTENITORI VUOTI NON PULITI Il richiamo alla “quantità totale” non si applica ai sistemi di contenimento vuoti e non bonificati. 5.4.1.1.1.c Documento di trasporto soggette a etichettatura per sostanze non Per le sostanze e articoli per i quali nessun modello di etichetta è riportato in colonna 5 della Tabella A (UN 2211, UN 3314, UN 3359, UN 3373) occorre fare riferimento nel documento di trasporto alla loro classe. P.es.: UN 2211, POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI, 9, III 5.4.1.1.6 - DOCUMENTO DI TRASPORTO PER CONTENITORI VUOTI NON PULITI Come per i contenitori pieni il riferimento è all’etichetta/e di pericolo e non più alla classe ADR. P.es.: imballaggio vuoto non pulito che aveva contenuto alcool allilico: ADR 2003 ADR 2005 IMBALLAGGIO VUOTO, 6.1 IMBALLAGGIO VUOTO 6.1 (3) P.es.: veicolo-cisterna vuoto non bonificato che aveva contenuto alcool allilico: ADR 2003 VEICOLO-CISTERNA VUOTO, 6.1, ULTIMO CARICO: UN 1098 ALCOOL ALLILICO ADR 2005 VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMO CARICO: UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1 (3) 5.4.1.1.7 – Documento di trasporto ADR per spedizioni comportanti un percorso marittimo o aereo Sostituire il riferimento 1.1.4.2 (ADR 2003) con 1.1.4.2.1 (ADR 2005) nella dicitura integrativa sul documento di trasporto: “Trasporto secondo 1.1.4.2.1” 5.4.1.2.2.b –Documento di trasporto ADR per recipienti a pressione ricaricabili scaduti di controllo inviati al centro prove ispettive o all’eliminazione Sostituire il riferimento 4.1.6.5 (ADR 2003) con 4.1.6.10 (ADR 2005) nella dicitura integrativa sul documento di trasporto: “Trasporto secondo 4.1.6.10” Documento di trasporto per le sostanze infettanti di Classe 6.2 Obbligo dell’indicazione del nome e numero di telefono di una persona responsabile. 5.3.2.3.1 – Numeri di identificazione del pericolo (Kemler) - Per le materie della Classe 1 deve essere utilizzato come numero di identificazione del pericolo il codice di classificazione composto dal numero della divisione e dalla lettera del gruppo di compatibilità: 1.5 D per il trasporto di esplosivo da mina di tipo B (UN 0331) e di tipo E (UN 0332) in cisterne mobili. - Eliminati i seguenti numeri di identificazione del pericolo: 72; 723; 73; 74; 75; 76 DISPOSIZIONE SPECIALE SP 640 (5.4.1.1.16) Le caratteristiche fisiche e tecniche menzionate in colonna 2 della Tabella A del capitolo 3.2 sono intese a stabilire condizioni diverse di trasporto per materie aventi lo stesso numero UN e appartenenti allo stesso Gruppo di Imballaggio. Per identificare queste condizioni di trasporto, ai particolari richiesti nel documento di trasporto deve essere aggiunto: “Disposizione speciale 640 X” dove X è la lettera in carattere maiuscolo che segue il riferimento alla Disposizione Speciale 640 in colonna 6 della Tabella A, nel Capitolo 3.2. Le disposizioni speciali da “640 A” a “640 O” dipendono dalle proprietà della materia richiamate nella rubrica di colonna 2 della Tabella A del Capitolo 3.2, come di seguito descritto: 640 A: per sostanze di G.I. I, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 175 kPa; 640 B: per sostanze di G.I. I, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 110 kPa, ma non superiore a 175 kPa; 640 C: per sostanze di G.I. II, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 110 kPa, ma non superiore a 175 kPa; 640 D: per sostanze di G.I. II, con tensione di vapore a 50 °C non superiore a 110 kPa; 640 E: per sostanze di G.I. III, diverse da quelle menzionate sotto 640 F, 640 G, 640 M; 640 F: per sostanze di G.I. III, viscose, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23 °C, con tensione di vapore a 50 °C maggiore a 175 kPa; 640 G: per sostanze di G.I. III, viscose, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23 °C, con tensione di vapore a 50 °C maggiore di 110 kPa, ma non superiore a 175 kPa; 640 H: per sostanze di G.I. III, viscose, aventi punto di infiammabilità inferiore a 23 °C, con tensione di vapore a 50 °C maggiore a 110 kPa; 640 I: per UN 1790, Acido Fluoridrico, rubrica “con più dell’85% di acido fluoridrico”; 640 J: per UN 1790, Acido Fluoridrico, rubrica “con più dell’60%, ma non più dell’85% di acido fluoridrico”; 640 K: per UN 1202, Carburante Diesel o Gasolio o Olio da Riscaldamento Leggero, rubrica “ con punto di infiammabilità non superiore a 61 °C”; 640 L: per UN 1202, Carburante Diesel, conforme alla norma EN 590:1993, o Gasolio o Olio da Riscaldamento Leggero, rubrica “ con punto di infiammabilità definito dalla norma EN 590:1993”; 640 M: per UN 1202, Carburante Diesel o Gasolio o Olio da Riscaldamento Leggero, rubrica “con punto di infiammabilità compreso tra 61 °C e 100 °C”; 640 N: per UN 2015, Perossido di Idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata, rubrica “con più del 70% di perossido di idrogeno”; 640 O: per UN 2015, Perossido di Idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata, rubrica “con più del 60% di perossido di idrogeno e non più del 70% di perossido di idrogeno”. 5.4.1.1.16 - DISPOSIZIONE SPECIALE 640 X Il riferimento alla “Disposizione speciale 640 X” sul documento di trasporto interviene ove vi siano le condizioni di cui al Capitolo 3.3 che ne limita ora l’applicazione solo al trasporto in cisterne ADR. ESENZIONI DALL’OBBLIGO DELL’ APPROVAZIONE SPECIALE SP 640 X SUL DDT ADR 2003 ADR 2005 A condizione che le caratteristiche fisiche e tecniche di cui alla colonna 2 della Tabella A non implichino un differente numero di identificazione del pericolo (Kemler) nella colonna 20 della Tabella A: - merci imballate secondo l’istruzione di imballaggio P001; - materie e preparati del n. UN 2015 (perossido di idrogeno in soluzione >60% di H2O2) imballati secondo l’istruzione di imballaggio P501; - trasporto in cisterne portatili; - trasporto in un tipo risponde, per sostanze gruppo di imballaggio numero UN, almeno restrittivi. di di di ai cisterna che uno specifico uno specifico requisiti più trasporto in un tipo risponde, per sostanze gruppo di imballaggio numero UN, almeno restrittivi. di di di ai cisterna che uno specifico uno specifico requisiti più UN NOME Classe Gruppo Imballaggio Codice Cisterna Descrizione cisterna 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, n.a.s (tensione di vapore a 50 °C > 175 kPa) 3 I L4BN Cisterna per liquidi (L), costruita per una pressione di calcolo di 4 bar (4), con aperture di riempimento o svuotamento in basso con 3 chiusure (B), senza dispositivo di aerazione e non chiusa ermeticamente (N) 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, n.a.s (tensione di vapore a 50 °C > 110 kPa ma ≤ 175 kPa) 3 I L1.5BN Cisterna per liquidi (L), costruita per una pressione di calcolo di 1.5 bar (1.5), con aperture di riempimento o svuotamento in basso con 3 chiusure (B), senza dispositivo di aerazione e non chiusa ermeticamente (N) 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, n.a.s (tensione di vapore a 50 °C ≤ 110 kPa) 3 I L1.5BN Cisterna per liquidi (L), costruita per una pressione di calcolo di 1.5 bar (1.5), con aperture di riempimento o svuotamento in basso con 3 chiusure (B), senza dispositivo di aerazione e non chiusa ermeticamente (N) Codice cisterna: Parte 2: Pressione di calcolo G 1.5 2.65 4 Parte 3: Aperture A B C D Parte 4: Pressione di calcolo V F N H 10 15 21 bar PARTE 6 6.1 e 6.2 - RIFERIMENTI A NUOVI STANDARD ISO ED EN PER COSTRUZIONE E PROVA DI RECIPIENTI A PRESSIONE Tra essi: - ISO 11919:1995 per quanto riguarda gli acciai da utilizzare nella costruzione dei fusti metallici - EN 13292:2002 “Specifiche di costruzione per bombole riempibili senza giunture di acciaio al carbonio e manganese fino a 0,5 litri di capacità per gas compressi, liquefatti e disciolti e fino a 1 litro di capacità per l’anidride carbonica”. 6.2 RECIPIENTI CRIOGENICI CHIUSI Aggiunti due nuovi paragrafi 6.2.1.1.5.3 e 6.2.1.1.5.4 unitamente a nuove disposizioni (da 6.2.1.3.3.1 a 6.2.1.3.3.5.4) afferenti ai dispositivi di chiusura. 6.2.1.1.5.3: I recipienti criogenici chiusi per il trasporto di gas liquefatti refrigerati aventi p.ebollizione < -182 °C, a pressione atmosferica, non devono essere costruiti con materiali suscettibili di reagire in modo pericoloso con l’ossigeno o atmosfere arricchite di ossigeno quando questi materiali sono situati in parti dell’isolamento termico ove esista un rischio di contatto con l’ossigeno o con un liquido arricchito di ossigeno. 6.2.1.1.5.4: I recipienti criogenici chiusi devono essere progettati e fabbricati con appropriati attacchi per il sollevamento e lo stivaggio. 6.2.4.3 - AEROSOL La prova di tenuta in bagno di acqua calda che prima era contenuta nell’istruzione di imballaggio P204 è stata riportata nella nuova sottosezione 6.2.4.3 “Prova di tenuta”. 6.2.5.7 - ISPEZIONE PERIODICA RECIPIENTI A PRESSIONE Approvazione di un sistema di ispezione periodica da parte dell’Autorità competente o di un Organismo autorizzato ad operare sulla base di un sistema di qualità accreditato. L’Organismo per esercitare attività di ispezione periodica deve essere in possesso di Certificato di Approvazione rilasciato dall’Autorità competente. PROVE DEI GIR Inseriti due nuovi paragrafi (6.5.4.3.5 e 6.5.4.3.6) relativamente a prove di compatibilità chimica dei GIR di plastica rigida di polietilene ad alto peso molecolare. EQUIPAGGIAMENTI CISTERNE 6.8.2.2.10 Le cisterne ermeticamente chiuse devono essere equipaggiate con valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura. La disposizione del disco di rottura e della valvola di sicurezza deve soddisfare l’Autorità competente. Tra il disco di rottura e la valvola di sicurezza deve essere installato un manometro o un altro appropriato indicatore per rilevare rottura, perforazione o perdita del disco che potrebbero pregiudicare l’efficienza della valvola di sicurezza. 6.8.2.6 - RIFERIMENTI A NUOVI STANDARD COSTRUZIONE E PROVA DI CISTERNE EN PER Tra essi: EN 14025:2003 (applicabile a tutte le cisterne) “Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Cisterne a pressione metalliche - Progettazione e Costruzione”. EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE DA IMPATTI POSTERIORI DEI VEICOLI BATTERIA E CGEM 6.8.3.2.18 Equipaggiamento di servizio e strutturale deve essere disposto o progettato per prevenire danni che potrebbero comportare rilascio del contenuto del recipiente a pressione durante le normali condizioni di movimentazione e trasporto. I dispositivi di riempimento e svuotamento (compresi flange o tappi filettati) e tutti i coperchi di protezione devono garantire contro ogni apertura intempestiva. 6.8.3.2.19 Tubi collettori, organi di svuotamento (raccordi di tubazioni, organi di chiusura) e otturatori devono essere protetti o sistemati contro i rischi di strappo di forze esterne o essere progettati per resistere al fine di evitare perdite in caso di avaria. CONTROLLI E PROVE CISTERNE CLASSE 2 6.8.3.4.3 (Prova iniziale di pressione idraulica prima della sistemazione dell’isolamento termico): quando il serbatoio, i suoi accessori, le sue tubazioni e i suoi equipaggiamenti sono stati sottoposti alla prova separatamente, la cisterna deve essere sottoposta ad una prova di tenuta dopo l’assemblaggio. 6.8.3.4.9 Le prove di tenuta delle cisterne destinate al trasporto di gas devono essere eseguite ad una pressione non inferiore a: 20% della pressione di prova per i gas compressi, liquefatti o disciolti 90% della pressione massima di servizio per i gas liquefatti refrigerati 6.10 CISTERNE PER RIFIUTI SOTTO VUOTO - Esame di verifica interna in aggiunta alle altre prove - Prescrizione per le valvole di sicurezza (6.10.3.9; 6.10.4) CONTENITORI PER LA RINFUSA (Bulk Containers) Sistemi di contenimento (comprensivi di fodera o rivestimento) per il trasporto di sostanze solide a diretto contatto con il sistema di contenimento. Sono esclusi: - Imballaggi - Grandi recipienti alla rinfusa (GIR) - Grandi imballaggi - Cisterne I contenitori per rinfusa sono: - di caratteristiche permanenti e sufficientemente robusti per essere idonei ad un uso ripetuto; - progettati appositamente per facilitare il trasporto di merci mediante una o più modalità di trasporto senza ricarichi intermedi; - equipaggiati con dispositivi per permetterne una facile movimentazione; - di capacità non inferiore a 1 m3. Esempi di contenitori per la rinfusa sono: container, contenitori per rinfusa offshore, benne, silo per rinfusa, casse mobili, contenitori tramoggia, contenitori a ruota, compartimenti di carico dei veicoli. N.B. Il contenitore per rinfusa offshore è specificamente progettato per uso ripetuto per il trasporto verso, da e tra strutture costiere. Un contenitore per rinfusa offshore è progettato e costruito in accordo alle linee guida per l’approvazione di contenitori offshore manipolati in mare aperto come specificato dall’IMO nel suo documento MSC/Circ. 860. 6.11 - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ISPEZIONE PROVA DEI CONTENITORI PER RINFUSA E I contenitori per rinfusa possono essere: - “chiusi” (anche se dotati di aperture per lo scambio di vapori e gas con l’aria) per impedire, nelle normali condizioni di trasporto, il rilascio di sostanze solide costituenti il carico, così come la penetrazione di pioggia e spruzzi d’acqua. - “tendonati”: Contenitore aperto in alto, con fondo rigido, protetto ai lati e alle estremità con coperture non rigide. Codici di identificazione: BK1 (contenitore per rinfusa tendonato) BK2 (contenitore per rinfusa chiuso) Progettazione e costruzione: conformità alla norma ISO 1496-4:1991 relativa ai contenitori Ispezione e prova: conformità alla Convenzione Internazionale CSC Ispezione periodica ad intervalli regolari non maggiori di 30 mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi per i quali l’intervallo tra data di costruzione e prima ispezione non può superare i cinque anni. Marcatura: conformità alla Convenzione Internazionale CSC. Targa di approvazione (dimensioni non inferiori a 200 mm x 100 mm) in grado di resistere al fuoco per almeno 15 minuti rimanendo leggibile e resistente agli effetti corrosivi dell’ambiente sia marino che terrestre. Indicazioni da riportare sulla targa: - sigla I (per l’Italia) preceduta e seguita da un asterisco e quindi dalla sigla dell’Ente tecnico che ha proceduto all’approvazione, seguito da un asterisco finale; - data di costruzione (mese e anno) - numero di identificazione o codice e numero di serie assegnati dal proprietario; - massa lorda massima: kg e lb; - carico ammissibile di impilaggio (con accelerazione di 1,8 g): kg e lb; - carico utilizzato per la prova di rigidità: kg e lb. Sulla targa devono essere impresse le parole “Approvazione CSC ai fini della sicurezza”, in caratteri di almeno 8 mm di altezza; tutte le altre lettere e cifre devono avere almeno 5 mm di altezza. CONVENZIONE CSC: RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI - L. 3 febbraio 1979, n.67 “Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione (s.o. G.U. n.61 del 2 marzo 1979). - D.P.R. 4 giugno 1997, n.448 “Regolamento recante norme di attuazione della Legge 3 febbraio 1979, n.67, relativa all’adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione (G.U. n.301 del 29 dicembre 1997). 6.11.4 - CONTENITORI PER RINFUSA NON CONFORMI ALLA CSC Integrare il documento di trasporto con la seguente dicitura: “Contenitore per il trasporto alla rinfusa BKx approvato dalla Autorità competente di …………” (v. 5.4.1.1.17) PARTE 7 CONDIZIONI DI TRASPORTO, CARICO, SCARICO e MOVIMENTAZIONE 7.2.4: - eliminato il Codice V1 per tutte le sostanze di Classe 9. V1: “I colli devono essere caricati in veicoli chiusi o scoperti tendonati o in contenitori chiusi o tendonati”. - eliminato il Codice V7 per tutti i gas. V7: “Se i colli sono caricati in veicoli o in contenitori chiusi, questi veicoli o contenitori chiusi devono avere un’adeguata ventilazione. 7.5.11:- aggiunta nuove disposizioni speciali: CV34, CV35, CV36. N.B.: Con riferimento alla CV36, applicabile a tutti i gas, per i colli che dovrebbero essere caricati preferibilmente su veicoli aperti o ventilati, se caricati su veicoli chiusi o in contenitori, le porte dei veicoli o del contenitore devono essere marcate con l’avvertenza, in caratteri non inferiori a 25 mm di altezza: “ATTENZIONE NESSUNA VENTILAZIONE APRIRE CON CAUTELA” Il testo sarà redatto in una lingua giudicata appropriata dal mittente. 7.3 TRASPORTO ALLA RINFUSA IN CONTENITORI Ampliamento dei requisiti contenuti nella sottosezione 7.3.1 e 7.3.2 per il trasporto delle merci alla rinfusa che, fatte salve determinate condizioni di cui alle disposizioni speciali identificate con il Codice VV, non sarebbe ammesso con veicoli o contenitori. I nuovi requisiti prevedono fra l’altro che: - i contenitori o i cassoni siano stagni alle polveri; - le materie caricate non reagiscano pericolosamente con i materiali dell’unità di trasporto e dell’equipaggiamento di servizio; - prima del carico si proceda ad una ispezione visiva per accertare l’assenza di difettosità significative; - siano applicate sostanze. limitazioni specifiche per alcune Classi di PARTE 8 DOCUMENTI A BORDO DELL’UNITA’ DI TRASPORTO 8.1.2.1: Fotografia per ciascun membro dell’equipaggio. 8.2.1 / 8.2.2 CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL CONDUCENTE - Estensione dell’obbligo del CFP ai conducenti di tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, anche di quelli aventi massa autorizzata inferiore a 3,5 t. N.B.: L’esclusione da questo obbligo permane soltanto per i trasporti in quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6) e in quantità limitate per unità di collo (3.4). L’obbligo del CFP per i conducenti di veicoli con massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t diventa vincolante dal 1° gennaio 2007. Il periodo transitorio non si applica naturalmente ai conducenti operanti su veicoli che trasportano esplosivi e radioattivi, per i quali già vigeva l’obbligo del CFP a prescindere dalla massa massima autorizzata del mezzo (v. Disposizione transitoria 1.6.1.9). - Relativamente al corso-base, nel ciclo di formazione per il conseguimento del CFP, è stato inserito un nuovo argomento relativo alle “istruzioni sul comportamento nelle gallerie” (prevenzione e sicurezza, misure da prendere in caso di incendio o in altre situazioni di emergenza). - Prolungamento da almeno 1 giorno a almeno 2 giorni della durata del corso di aggiornamento per il rinnovo del CFP. PARTE 9 COSTRUZIONE E APPROVAZIONE DEI VEICOLI I Capitoli 9.1, 9.2 e 9.3 sono stati completamente sostituiti: ADR 2003 ADR 2005 Capitolo 9.1: Capitolo 9.1: “Prescrizioni generali relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli” “Scopo, Definizioni e l’approvazione dei veicoli” Capitolo 9.2: Capitolo 9.2: “Prescrizioni relative veicoli-base” alla costruzione dei “Prescrizioni veicoli” relative alla Prescrizioni costruzione per dei Capitolo 9.3: Capitolo 9.3: “Prescrizioni supplementari concernenti i veicoli completi o completati EXII o EXIII” “Prescrizioni supplementari concernenti i veicoli completi o completati EXII o EXIII” 9.1.2 APPROVAZIONE DEL VEICOLO Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante, i veicoli “completi” o “completati”, sottoposti ad approvazione per certificarne la conformità alle disposizioni tecniche dei Capitoli da 9.2 a 9.7 dell’ADR, possono essere oggetto di “omologazione per tipo” da parte dell’Autorità competente. Le pertinenti disposizioni tecniche devono essere considerate soddisfatte ove l’Autorità competente rilasci il “certificato di approvazione” per veicolo trasportante merci pericolose (barrato rosa). Questa “omologazione per tipo” deve essere accettata dalle altre Parti contraenti. Durante la visita per l’approvazione ADR di un “veicolo completato”, la conformità deve essere verificata soltanto per le parti aggiunte o modificate nel processo di completamento per soddisfare le disposizioni di costruzione del Capitolo 9.2. NUOVE DEFINIZIONI DI TIPI DI VEICOLO - Veicolo completo: ogni veicolo completamente terminato (p.es. furgone, autocarro, trattore, rimorchio, costruito in una sola fase); - Veicolo completato: ogni veicolo risultante da un procedimento di fasi multiple completamente terminato (p.es. telaio o telaio cabina dotato di una carrozzeria); - Veicolo omologato per tipo: ogni veicolo che è stato omologato conformemente al Regolamento ECE n. 150 o alla Direttiva 98/91/CE. RIFERIMENTI NORMATIVI CE - Direttiva 2004/110/CE della Commissione “Adeguamento per la sesta volta al progresso tecnico della direttiva 96/49/CE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia” (G.U.UE Serie L, n.365 del 10.12.2004). - Direttiva 2004/111/CE della Commissione “Adeguamento per la quinta volta al progresso tecnico della Direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada” (G.U.UE Serie L, n.365 del 10.12.2004). - Direttiva 2004/112/CE della Commissione “Adeguamento per la sesta volta al progresso tecnico della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di misure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose” (G.U.UE Serie L, n.367 del 13.12.2004). Le direttive 2004/110/CE e 2004/111/CE entrate in vigore il 30 dicembre 2004, relative al recepimento delle edizioni 2005 del RID e dell’ADR, impegnano gli Stati membri a conformare ad esse la propria legislazione entro il 1° luglio 2005 per darne applicazione anche in regime nazionale. La direttiva 2004/112/CE, entrata in vigore il 3 gennaio 2005 e che gli Stati membri dovranno recepire entro il 14 dicembre 2005, impone l’uso, in sede di controllo, di documenti uniformi per l’identificazione del carico (Allegato I), modula la gravità delle infrazioni sulla base di categorie di rischio (Allegato II) e, in relazione a tali categorie, modifica il formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni (Allegato III). N.B.: la direttiva 2004/112/CE adegua la direttiva 95/50/CE, modificata con direttiva 2001/26/CE. Le direttive 95/50/CE e 2001/26/CE sono state recepite dall’ Italia rispettivamente con D.M. 3 marzo 1997 e D.M. 21 dicembre 2001. LISTA DI CONTROLLO (Direttiva 2004/112/CE) 1. Luogo di controllo 2. Data 3. Ora 4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione 5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio 6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo 7. Conducente/Assistente del conducente 8. Mittente, indirizzo, luogo di carico 9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico 10. Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto 11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato Sì No 12. Modalità di trasporto alla rinfusa imballaggio cisterna Documenti di bordo 13. Documento di trasporto controllato infrazione constatata non applicabile 14. Istruzioni scritte controllato infrazione constatata non applicabile 15. Accordo bilaterale/multilaterale/ autorizzazione nazionale controllato infrazione constatata non applicabile 16. Certificato di omologazione dei veicoli controllato infrazione constatata non applicabile 17. Certificato di formazione del conducente controllato infrazione constatata non applicabile 18. Merce autorizzata per il trasporto controllato infrazione constatata non applicabile 19. Veicoli autorizzati per le merci trasportate controllato infrazione constatata non applicabile 20. Disposizioni relative alle modalità di trasporto (alla rinfusa, imballaggio, cisterna) controllato infrazione constatata non applicabile Operazione di trasporto 21. Divieto di carico misto controllato infrazione constatata non applicabile 22. Carico, fissaggio del carico e manipolazione controllato infrazione constatata non applicabile 23. Fuga di materie o danneggiamento dei colli controllato infrazione constatata non applicabile 24. Marcatura di imballaggio ONU/marcatura della cisterna (ADR 6) controllato infrazione constatata non applicabile 25. Marcatura dell’imballaggio (ad es. n. ONU) ed etichettatura (ADR 5.2) controllato infrazione constatata non applicabile 26. Segnalazione (ADR 5.3.1) controllato infrazione constatata non applicabile controllato infrazione constatata non applicabile sul veicolo/cisterna 27. Marcatura del veicolo/unità di trasporto (targa arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3) Equipaggiamento di bordo 28. Attrezzatura di tipo generico nell’ADR sicurezza di specificata controllato infrazione constatata non applicabile 29. Attrezzatura relativa alle merci trasportate controllato infrazione constatata non applicabile 30. Altre attrezzature specificate nelle istruzioni scritte controllato infrazione constatata non applicabile 31. Estintori controllato infrazione constatata non applicabile 39. Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni constatate Categoria I Categoria II 40. Osservazioni 41. Autorità che ha effettuato il controllo Categoria III INFRAZIONI (Direttiva 2004/112/CE) Graduazione delle infrazioni sulla base di 3 categorie di rischio. Categoria di rischio I: Infrazioni comportanti rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente. Adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo. Esempio di infrazioni: - Trasporto sostanze vietate - Perdita di materie pericolose - Utilizzo di imballaggi non autorizzati - Conducente privo di certificato di formazione professionale valido - Non osservanza del divieto di fumare - Mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi - Trasporto con un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione Categoria di rischio II: Infrazioni comportanti rischio di lesioni personali o danni all’ambiente. Richiesta di adozione dei correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso. Esempio di infrazioni: - Mancanza delle attrezzature previste nell’ADR (sezione 8.1.5) o nelle istruzioni scritte - Mancanza di istruzioni scritte o istruzioni scritte non pertinenti con le merci trasportate - Marcatura, etichettatura, pannellatura non corrette - Contenitori (imballaggi, GIR, grandi imballaggi) non omologati o scaduti di collaudo - Cisterne o contenitori-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente - Veicolo sprovvisto degli estintori funzionanti prescritti (un estintore è considerato funzionante anche se mancante del sigillo e/o della data di scadenza, non però quando p.es. il manometro è a zero). Categoria di rischio III: Infrazioni comportanti rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente. Adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada, bensì in seguito nella sede dell’impresa. Esempio di infrazioni: - Dimensioni non conformi delle etichette, lettere, cifre o simboli - Assenza del CFP a bordo del veicolo, ma con evidenza che il conducente ne è in possesso - Assenza nella documentazione di bordo di informazioni diverse da quelle finalizzate ad accertare infrazioni della Categoria di rischio I REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVAMENTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (Art. 168 e Art. 12bis del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 con modificazioni e integrazioni di cui alla L. 1.8.2003, n.214 e al D.Lgs. 15.1.2002, n.9) VIOLAZIONI Sovraccarico (art. 168, comma 7) SANZIONI Contravvenzione: Raddoppiate le sanzioni amministrative dell’art. 167, comma 2; il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio. Patente a punti: Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazione delle condizioni riportate nella stessa (art. 168, comma 8 e 8bis) 4 punti di decurtazione Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 1626,45 a € 6506,85 Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) Patente a punti: 10 punti di decurtazione VIOLAZIONI Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura ed etichettatura, sosta, carico e scarico, trasporto in comune delle merci (art. 168, comma 9) SANZIONI Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 343,35 a € 1376,55 Sanzione amministrativa accessoria: Sospensione patente e circolazione da 2 a 6 mesi carta di Patente a punti: 10 punti di decurtazione Inosservanza prescrizioni condizioni di Contravvenzione: trasporto: equipaggiamento e protezione Sanzione amministrativa da € 343,35 a conducenti, documenti di trasporto, € 1376,55 istruzioni scritte di sicurezza Patente a punti: (art. 168, comma 9bis) 2 punti di decurtazione Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e 9bis (art. 168, comma 9ter) Contravvenzione: Sanzione amministrativa da € 137,55 a € 550,20 N.B. – Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui ai comuni sopraindicati, si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (art. 168, comma 10) CODICE CIVILE RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI OPERATORI RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ART. 2050 C.C.: RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE • Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura di mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova ad avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. ART. 2050 C.C.: RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE La presunzione di responsabilità è a carico dell’esercente l’attività pericolosa che ha l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il non aver commesso nessuna violazione delle norme di legge non è sufficiente ad esentare l’esercente della responsabilità contemplata dall’art. 2050. E’ comunque indispensabile accertare l’esistenza di un nesso causale tra attività pericolosa ed evento dannoso. CODICE CIVILE MITTENTE - VETTORE RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ART. 1683 C.C.: INDICAZIONI E DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE FORNITI AL VETTORE ... omissis ... • Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.