COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 48
del 20 DICEMBRE 2012
OGGETTO: Ordine del Giorno per la modifica della Legge Regionale 22 maggio 1999 n. 16
“Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.=
L’anno duemiladodici e questo giorno venti del mese di dicembre, alle ore 16,00 nel civico palazzo,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Ceccarelli Carluccio nella sua qualità di Sindaco.
All’appello risultano presenti n° 8 (otto) consiglieri comunali ed assenti n° 5 (cinque) consiglieri,
come segue:
CONSIGLIERI
Presenti
CECCARELLI Carluccio
P
PETRUCCI Maurizio
P
CARGIOLI Simone
Assenti
A
REGGIANNINI Raffaele
P
SICHI Ezio
P
BACCI Marina
A
CECCARELLI Marzia
A
VALENTINI Luigi
P
AMOROSO Antonia
P
NESTI Graziano
P
DANTI Maura
P
GIANI Franco
A
LAURI Marina
A
Assiste il Segretario comunale Dott. Claudio Sbragia
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza degli Assessori esterni Pieracci e Pistolozzi nonché il numero legale degli
intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designa scrutatori i Signori:
Amoroso, Danti e Sichi, passa alla discussione del punto posto all’ordine del giorno di cui
all’oggetto adottando quanto segue:
Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITI i seguenti interventi:
- omissis –
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1999 n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei”;
CONSIDERATO che le problematiche legate alla raccolta dei funghi epigei spontanei si presentano
ogni anno e che quindi la normativa in materia necessita di un adeguamento alle reali esigenze,
soprattutto per tutelare il territorio e l’economia della Montagna Pistoiese, da sempre legata alla
raccolta di tutti i frutti del sottobosco;
VISTA la proposta di Ordine del Giorno presentata congiuntamente dai Gruppi Consiliari
“Democratici e Progressisti” e “Insieme oltre le parole”;
DOPO votazione avente il seguente esito:
voti favorevoli n°
8 (otto)
astenuti
n°
0 (nessuno)
voti contrari
n°
0 (nessuno)
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato testo dell’Ordine del Giorno relativo alla proposta di modifica della
Legge Regionale 22 maggio 1999 n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”;
DI INOLTRARE la presente deliberazione di Consiglio, alla Regione Toscana, alla Provincia di
Pistoia, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti i comuni della Montagna Pistoiese;
La seduta è sciolta alle ore 18,15
Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012
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Preso atto che la raccolta dei funghi epigei spontanei è attività che non solo appassiona tantissimi
cittadini, ma che contribuisce anche allo sviluppo di economia e turismo naturale dei territori in cui
tali carpofori sono presenti;
rilevato che in alcuni periodi dell’anno tale attività comporta una vera e propria “aggressione” dei
boschi a danno delle risorse naturali, del turismo e degli operatori economici della raccolta;
rilevato che la Regione Toscana ha disciplinato raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei con
la legge 16/1999 e s.m.i.;
rilevato altresì che tale disciplina appare incompleta, soprattutto laddove:
- non prevede l'obbligatorietà per province e comunità montane, per i territori di rispettiva
competenza, di stabilire giorni di divieto di raccolta per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema, disponendo invece tale potere soltanto come facoltativo disincentivandone
l'attuazione;
- fissa l'ammontare del corrispettivo da pagare per i rilasci delle autorizzazioni alla raccolta da
parte degli interessati in misura non sufficiente per sovvenzionare interventi significativi
indirizzati alla salvaguardia del territorio;
- non prevede la possibilità di richiedere autorizzazioni giornaliere alla raccolta anche per i
residenti in Toscana;
- non prevede la possibilità di acquistare le autorizzazioni giornaliere di raccolta anche durante
l'orario di chiusura degli uffici postali, canale di maggior impiego per il pagamento essenziale
al rilascio delle medesime;
- non prevede il potere di fissare un numero chiuso di tali autorizzazioni giornaliere in funzione
di una migliore salvaguardia dell'ecosistema;
- non prevede l'incentivazione di corsi di formazione che permettano una maggiore
sensibilizzazione dei raccoglitori autorizzati non solo per tutelare la loro salute ma anche per
renderli più responsabili nei confronti dell'ambiente;
- non prevede l'incentivazione della presenza di guardie ambientali volontarie, anche tramite
rimborsi spesa, che possa rendere effettivo un incremento di tali importanti figure visto la
vastità del territorio da tutelare.
Tutto ciò premesso
Il Comune di Cutigliano chiede al Presidente della Regione Toscana, all’Assessore regionale
competente e al Consiglio Regionale, nonché alla Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale
ed ai Comuni della montagna pistoiese di lavorare congiuntamente per
A. organizzare corsi idonei a formare nuove guardie ambientali volontarie al fine di
implementare il servizio di tutela ambientale e di controllo dell'attività di raccolta dei
carpofori funginei.
B. introdurre le seguenti modifiche alla L.R. 16/1999 e s.m.i.:
I. ARTICOLO 8:
All'articolo 8, comma 2:
· gli importi di euro tredici e di euro venticinque sono rispettivamente sostituiti con gli
importi di euro ottanta e euro cento;
· si aggiunge la lettera c) con il seguente contenuto:
“la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta.”
Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012
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All'articolo 8, comma 3 si aggiungono in coda le seguenti parole:
“e per i possessori dell'attestato di cui all'articolo 17, comma 2 bis.”
All'articolo 8, comma 4, lettera b):
· si eliminano le seguenti parole “di raccolta”
· si aggiungono in coda le seguenti parole “con il rispetto dei giorni di fermo previsti ai
sensi dell'articolo 14, comma 2 bis”.
All' articolo 8 si aggiunge il seguente comma 4 bis:
· Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, lettere a) e b) del
presente articolo hanno valenza all'interno dei confini amministrativi o del comune o
dell'unione dei comuni dai quali tali autorizzazioni sono rilasciate ai sensi del comma 6
del presente articolo.
All'articolo 8, comma 6:
· dopo la parola “comuni” si aggiungono le seguenti parole “o le unioni dei comuni”;
· le parole “possono attivare ulteriori” vengono sostituite con “attivano le”;
· le parole “da parte dei cittadini non residenti in Toscana” vengono sostituite con le
seguenti “degli importi per le autorizzazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma
4, lettere a) e b)”;
· si eliminano le parole “degli importi di cui al comma 4.”
All'articolo 8, comma 6, lettera b):
· dopo la parola ”Regione” si aggiungono le seguenti parole “della quota spettante”.
All'articolo 8, comma 6, lettera c):
· si elimina la parola “eventuale”;
· la parola “massima” viene sostituita con “minima”;
· il valore 25 per cento viene sostituito con 75 per cento;
· le parole “per l'attivazione ed il funzionamento del servizio” vengono sostituite con le
seguenti “da destinarsi interamente ad investimenti sul territorio per l'attivazione ed il
funzionamento del servizio, per incentivare la presenza di guardie volontarie, per corsi
di formazione e informazione riguardo la raccolta, la commercializzazione e la tutela
delle specie fungine e del loro habitat”.
II. ARTICOLO 14:
All'articolo 14, il comma 2 bis è sostituito come segue:
“Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, devono prevedere il divieto
di raccolta per almeno due giorni a settimana anche per armonizzarsi con le realtà territoriali
extraregionali confinanti. Tale limite vale anche per i residenti delle aree soggette a blocco.”
III. ARTICOLO 17:
All'articolo 17, comma 2 bis:
· le parole “possono organizzare” sono sostituite con le parole “organizzano”;
· dopo la parola “corsi” si aggiunge la parola “annuali”;
· dopo la parola “frequenza” si aggiungono le seguenti parole “con validità
quinquennale”.
IV. ARTICOLO 26:
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All'articolo 26, comma 1, si aggiunge la lettera c) con il seguente contenuto:
“Dalla ripartizione dei proventi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esclusi, in quota
minima del 75 per cento, gli introiti derivanti dalle autorizzazioni previste al comma 2, lettera
c) e al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 8.”
V. ARTICOLO 27:
All'articolo 27 si inserisce il seguente comma:
“Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge le province convocano apposite conferenze
con i comuni e le comunità montane per individuare aree omogenee di raccolta entro i cui limiti
valgono le autorizzazioni giornaliere di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 4, lettere a) e
b) e per fissare un numero massimo delle stesse autorizzazioni giornaliere per ogni zona individuata.
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ARTICOLI COME SONO
Articolo 8 come è:
1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei è costituita dalla ricevuta di
versamento degli importi di cui al presente
articolo su apposito conto corrente
intestato alla Regione Toscana ovvero, nel
caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di
versamento
rilasciata
dai
soggetti
individuati nella convenzione medesima. Le
ricevute devono riportare la causale
“Raccolta funghi” e le generalità del
raccoglitore.
ARTICOLI COME DOVRANNO
DIVENTARE
Articolo 8 come diventa:
1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei è costituita dalla ricevuta di versamento
degli importi di cui al presente articolo su
apposito conto corrente intestato alla Regione
Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6,
dalla ricevuta di versamento rilasciata dai
soggetti individuati nella convenzione
medesima. Le ricevute devono riportare la
causale “Raccolta funghi” e le generalità del
raccoglitore.
2. I residenti in Toscana, per essere
autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta
nei sei mesi decorrenti dalla data del
versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta
nei dodici mesi decorrenti dalla data del
versamento.
2. 2. I residenti in Toscana, per essere
autorizzati, POSSONO pagare:
a) la somma di euro 80,00 per la raccolta
nei sei mesi decorrenti dalla data del
versamento;
b) la somma di euro 100,00 per la raccolta
nei dodici mesi decorrenti dalla data del
versamento.
C) LA SOMMA DI EURO 15,00 PER UN
GIORNO DI RACCOLTA.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono
ridotti del 50 per cento per i residenti nei
territori montani di cui alla l. 991/1952.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti
del 50 per cento per i residenti nei territori
montani di cui alla l. 991/1952 E PER I
POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 17, COMMA 2 BIS.”
4. I non residenti in Toscana, per
conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei
funghi epigei, sono tenuti a pagare,
specificando nella causale anche il periodo
di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un
giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette
giorni solari consecutivi di raccolta.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire
l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei,
sono tenuti a pagare, specificando nella
causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di
raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni
solari consecutivi CON IL RISPETTO DEI
GIORNI DI FERMO PREVISTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2 BIS.
4 bis. le autorizzazioni di cui al comma 2,
lettera c) e al comma 4, lettere a) e b) del
presente articolo hanno valenza all'interno dei
confini amministrativi o del comune o
dell'unione dei comuni, dai quali tali
autorizzazioni sono rilasciate ai sensi del
comma 6 del presente articolo.
Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012
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5. Per i minori che hanno compiuto i
quattordici anni il versamento è effettuato
dall'esercente la potestà genitoriale e
contiene, nella causale, l'indicazione delle
generalità del minore stesso. Gli importi
sono ridotti del 50 per cento per i minori in
possesso dell'attestato di frequenza ai corsi
di cui all'articolo 17. L'attestato deve
essere esibito, unitariamente alla ricevuta
del versamento, al personale preposto alla
vigilanza ai sensi dell' articolo 23.
5. Per i minori che hanno compiuto quattordici
anni il versamento è effettuato dall'esercente la
potestà genitoriale e contiene, nella causale,
l'indicazione delle generalità del minore stesso.
Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i
minori in possesso dell'attestato di frequenza
ai corsi di cui all'articolo 17. L'attestato deve
essere esibito, unitariamente alla ricevuta del
versamento, al personale preposto alla
vigilanza ai sensi dell' articolo 23.
6. I comuni possono, sulla base di apposite
convenzioni con la Giunta regionale,
attivare ulteriori modalità di versamento,
da parte dei cittadini non residenti in
Toscana, degli importi di cui al comma 4.
Le convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli
importi;
b) modalità del trasferimento alla
Regione delle somme introitate;
c) eventuale quota, nella misura
massima
del 25 per cento delle somme introitate,
riconosciuta al comune per l'attivazione ed
il funzionamento del servizio.
6. I comuni o le unioni dei comuni, sulla base
di apposite convenzioni con la Giunta
regionale, ATTIVANO LE modalità di
versamento DEGLI IMPORTI
PER LE
AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 2,
LETTERA C) E AL COMMA 4, LETTERE
A) E B). Le convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli
importi;
b) modalità del trasferimento alla Regione
DELLA QUOTA SPETTANTE delle somme
introitate;
c) quota, nella misura MINIMA del 75 per
cento delle somme introitate, riconosciuta al
comune DA DESTINARSI INTERAMENTE
AD INVESTIMENTI SUL TERRITORIO
PER
L'ATTIVAZIONE
ED
IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, PER
INCENTIVARE
LA PRESENZA DI
GUARDIE VOLONTARIE, PER CORSI DI
FORMAZIONE
E
INFORMAZIONE
RIGUARDO
LA
RACCOLTA,
LA
COMMERCIALIZZAZIONE E LA TUTELA
DELLE SPECIE FUNGINE E DEL LORO
HABITAT.
Articolo 14 come è:
1. 1. Per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema, anche a causa di eventi
climatici eccezionali, la Giunta regionale
può vietare, con provvedimento motivato,
la raccolta di funghi epigei spontanei in
aree circoscritte e per periodi definiti e
continui, sentito il parere delle province o
delle comunità montane interessate.
Articolo 14 come diventa:
1.
1. Per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema, anche a causa di eventi
climatici eccezionali, la Giunta regionale può
vietare, con provvedimento motivato, la
raccolta di funghi epigei spontanei in aree
circoscritte e per periodi definiti e continui,
sentito il parere
delle province o delle
comunità montane interessate.
2. Con le stesse modalità la Giunta
regionale può inoltre disporre il divieto di
raccolta per specie definite, rare o a rischio
di estinzione
2 bis. Le province e le comunità montane,
per i territori di rispettiva competenza,
possono prevedere, previo parere della
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale
può inoltre disporre il divieto di raccolta per
specie definite, rare o a rischio di estinzione.
2 BIS. LE PROVINCE E LE COMUNITA'
MONTANE, PER I TERRITORI DI
RISPETTIVA COMPETENZA, DEVONO
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competente struttura della Giunta
regionale,per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema o per armonizzare lo
svolgimento di attività diverse in aree
boscate, giorni di divieto di raccolta, nel
limite massimo di due giorni per
settimana, fatti salvi i residenti delle aree
soggette a contingentamento.
PREVEDERE IL DIVIETO DI RACCOLTA
PER ALMENO DUE GIORNI A
SETIMANA ANCHE PER
ARMONIZZARSI CON LE REALTA'
TERRITORIALI EXTRAREGIONALI
CONFINANTI. TALE LIMITE VALE
ANCHE PER I RESIDENTI NELLE AREE
SOGGETTE A BLOCCO.
Articolo 17 come è:
1. La Regione, le province, le comunità
montane, i comuni, gli enti di gestione dei
parchi e gli Ispettorati micologici di cui
all'articolo19, con la collaborazione delle
associazioni micologiche, cooperano al fine
di garantire la massima informazione ai
cittadini sulla
normativa e sulla
regolamentazione
della
raccolta
e
commercializzazione dei funghi epigei,
sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni
anche attraverso inserzioni sulla stampa
locale nazionale, annunci radiotelevisivi,
manifesti e opuscoli.
Articolo 17 come diventa:
1. La Regione, le province, le comunità
montane, i comuni, gli enti di gestione dei
parchi e gli Ispettorati micologici di cui
all'articolo19, con la collaborazione delle
associazioni micologiche, cooperano al fine di
garantire la massima informazione ai cittadini
sulla normativa e sulla regolamentazione della
raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei, sulle sedi di rilascio delle
autorizzazioni anche attraverso inserzioni
sulla stampa locale nazionale, annunci
radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove
l'informazione dei raccoglitori anche
attraverso pubblicazioni riguardanti gli
aspetti normativi, igienico-tossicologici e la
tutela dell'ambiente in rapporto allo
sviluppo dei funghi epigei
2.
La
Regione
Toscana
promuove
l'informazione
dei raccoglitori anche
attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti
normativi, igienico-tossicologici e la tutela
dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei
funghi epigei.
2 bis. Le province, le comunità montane ed
i comuni, con la collaborazione degli
Ispettorati micologici e delle associazioni
micologiche, possono organizzare corsi di
informazione
ed
educazione
dei
raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato
un attestato di frequenza.
2 bis. Le province, le comunità montane ed i
comuni, con la collaborazione degli Ispettorati
micologici e delle associazioni micologiche,
ORGANIZZANO corsi ANNUALI di
informazione ed educazione dei raccoglitori.
Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di
frequenza
CON
VALIDITA'
QUINQUENNALE
Articolo 26 come diventa:
1. I proventi derivanti annualmente dai
versamenti di cui all'articolo 8 sono ripartiti
nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell'importo
complessivo rimane a disposizione della
Regione;
b) il restante 90 per cento viene ripartito
dalla Regione nella misura dell'80 per cento
alle comunità montane e del 20 per cento alle
province. La ripartizione viene effettuata per il
25 per cento sulla base della superficie
territoriale e per il restante 75 per cento sulla
base della superficie boscata;
c)DALLA
RIPARTIZIONE
DEL
PROVENTI DI CUI ALLE PRECEDENTI
Articolo 26 come è:
1. I proventi derivanti annualmente dai
versamenti di cui all'articolo 8 sono ripartiti
nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell'importo
complessivo rimane a disposizione della
Regione;
b) il restante 90 per cento viene ripartito
dalla Regione nella misura dell'80 per cento
alle comunità montane e del 20 per cento
alle province. La ripartizione viene
effettuata per il 25 per cento sulla base
della superficie territoriale e per il restante
75 per cento sulla base della superficie
boscata.
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Pag. n°8
LETTERE A) E B) SONO ESCLUSI, IN
QUOTA MINIMA DEL 75 PER CENTO,
GLI INTROITI DERIVANTI DALLE
AUTORIZZAZIONI
PREVISTE
AL
COMMA 2, LETTERA C E AL COMMA 4,
LETTERE A) E B) DELL'ARTICOLO 8.
2. Gli importi assegnati alle province ed
alle comunità montane sono impiegati per
finanziare interventi di miglioramento
dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza
ed ogni altra attività connessa con
l'attuazione della presente legge, secondo
le
previsioni
degli
strumenti
di
programmazione regionale in materia
forestale.
2.Gli importi assegnati alle province ed alle
comunità montane sono impiegati per
finanziare
interventi di miglioramento
dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed
ogni altra attività connessa con l'attuazione
della presente legge, secondo le previsioni
degli strumenti di programmazione regionale
in materia forestale.
Articolo 27 come è:
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge i direttori generali delle
aziende USL istituiscono gli Ispettorati
micologici.
2. Entro 24 mesi dall'entra in vigore della
presente legge tutti gli esercenti devono
essere in possesso della autorizzazione
prevista all'articolo 21.
3. Gli enti di gestione del parchi, delle
riserve naturali e delle aree protette di
interesse locale di cui alla l.r. 49/1995
adeguano i propri regolamenti alle norme
della presente legge entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della stessa; nel caso
in cui tali regolamenti non siano stati
adottati e fino alla loro entrata in vigore la
raccolta dei funghi epigei spontanei è
disciplinata dalla presente legge.
4. I regolamenti e le ordinanze adottate da
province, comunità montane e comuni al
fine di regolamentare la raccolta dei funghi
epigei spontanei cessano di avere efficacia
al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi
epigei spontanei rilasciate, ai sensi della l.r.
82/1982, dalle comunità montane, dalle
province e dai comuni entro la data di
entrata in vigore della presente legge,
mantengono la loro validità e sono
equiparate, a tutti gli effetti, a quelle
corrispondenti previste dalla presente
legge; dette autorizzazioni decadono, a
tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, i titolari di
Articolo 27 come diventa:
1. ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN
VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LE
PROVINCE CONVOCANO APPOSITE
CONFERENZE CON I COMUNI E LE
COMUNITA'
MONTANE
PER
INDIVIDUARE AREE OMOGENEE DI
RACCOLTA ENTRO I CUI LIMITI
VALGONO
LE
AUTORIZZAZIONI
GIORNALIERE DI CUI ALL'ARTICOLO 8,
COMMA 2, LETTERA C) E COMMA 4,
LETTERE A) E B) E PER FISSARE UN
NUMERO MASSIMO DELLE STESSE
AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE PER
OGNI ZONA INDIVIDUATA.
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concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5
della
l.r.
64/1976
e
successive
modificazioni,
possono
richiedere
l'autorizzazione alla costituzione di aree di
raccolta riservata ai fini economici o di
raccolta a pagamento anche in deroga alle
percentuali stabilite all'articolo 15.
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Il presente verbale, previa lettura ed ai sensi dell’art.25 c.5 dello Statuto comunale, è come appresso approvato e
sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ceccarelli Carluccio
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Claudio Sbragia
_______________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune
(www.comune.cutigliano.pt.it) dal ____________________ e vi rimarrà fino al ____________________ , per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000
L’UFFICIO DI SEGRETERIA
_______________________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Cutigliano ___________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA
________________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art.134 comma 3 D.Lgs.267/2000
[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000
Cutigliano, ___________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA
_______________________________________________________________________________________________
Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
[X]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[X]
- Servizio Affari Generali
- Servizio Affari Generali per la pubblicazione on-line
- Servizi Tecnici
- Servizio Finanze e Bilancio
- Servizio Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Capigruppo consiliari
- RR.SS.UU.
- Altri: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Corpo Forestale dello Stato Comuni della Montagna Pistoiese
Cutigliano, ___________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA
Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012
Pag. n°11
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