COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia Piazza Umberto I°,1 - 51024 CUTIGLIANO (PT) C.F. e P. IVA 00328670476 Tel. 0573/68881 - Fax 0573/68386 www.comune.cutigliano.pt.it - [email protected] – PEC: [email protected] DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 20 DICEMBRE 2012 OGGETTO: Ordine del Giorno per la modifica della Legge Regionale 22 maggio 1999 n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.= L’anno duemiladodici e questo giorno venti del mese di dicembre, alle ore 16,00 nel civico palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Ceccarelli Carluccio nella sua qualità di Sindaco. All’appello risultano presenti n° 8 (otto) consiglieri comunali ed assenti n° 5 (cinque) consiglieri, come segue: CONSIGLIERI Presenti CECCARELLI Carluccio P PETRUCCI Maurizio P CARGIOLI Simone Assenti A REGGIANNINI Raffaele P SICHI Ezio P BACCI Marina A CECCARELLI Marzia A VALENTINI Luigi P AMOROSO Antonia P NESTI Graziano P DANTI Maura P GIANI Franco A LAURI Marina A Assiste il Segretario comunale Dott. Claudio Sbragia IL PRESIDENTE Constatata la presenza degli Assessori esterni Pieracci e Pistolozzi nonché il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designa scrutatori i Signori: Amoroso, Danti e Sichi, passa alla discussione del punto posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto adottando quanto segue: Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°1 IL CONSIGLIO COMUNALE SENTITI i seguenti interventi: - omissis – VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1999 n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”; CONSIDERATO che le problematiche legate alla raccolta dei funghi epigei spontanei si presentano ogni anno e che quindi la normativa in materia necessita di un adeguamento alle reali esigenze, soprattutto per tutelare il territorio e l’economia della Montagna Pistoiese, da sempre legata alla raccolta di tutti i frutti del sottobosco; VISTA la proposta di Ordine del Giorno presentata congiuntamente dai Gruppi Consiliari “Democratici e Progressisti” e “Insieme oltre le parole”; DOPO votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n° 8 (otto) astenuti n° 0 (nessuno) voti contrari n° 0 (nessuno) DELIBERA DI APPROVARE l’allegato testo dell’Ordine del Giorno relativo alla proposta di modifica della Legge Regionale 22 maggio 1999 n. 16 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”; DI INOLTRARE la presente deliberazione di Consiglio, alla Regione Toscana, alla Provincia di Pistoia, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti i comuni della Montagna Pistoiese; La seduta è sciolta alle ore 18,15 Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°2 Preso atto che la raccolta dei funghi epigei spontanei è attività che non solo appassiona tantissimi cittadini, ma che contribuisce anche allo sviluppo di economia e turismo naturale dei territori in cui tali carpofori sono presenti; rilevato che in alcuni periodi dell’anno tale attività comporta una vera e propria “aggressione” dei boschi a danno delle risorse naturali, del turismo e degli operatori economici della raccolta; rilevato che la Regione Toscana ha disciplinato raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei con la legge 16/1999 e s.m.i.; rilevato altresì che tale disciplina appare incompleta, soprattutto laddove: - non prevede l'obbligatorietà per province e comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, di stabilire giorni di divieto di raccolta per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disponendo invece tale potere soltanto come facoltativo disincentivandone l'attuazione; - fissa l'ammontare del corrispettivo da pagare per i rilasci delle autorizzazioni alla raccolta da parte degli interessati in misura non sufficiente per sovvenzionare interventi significativi indirizzati alla salvaguardia del territorio; - non prevede la possibilità di richiedere autorizzazioni giornaliere alla raccolta anche per i residenti in Toscana; - non prevede la possibilità di acquistare le autorizzazioni giornaliere di raccolta anche durante l'orario di chiusura degli uffici postali, canale di maggior impiego per il pagamento essenziale al rilascio delle medesime; - non prevede il potere di fissare un numero chiuso di tali autorizzazioni giornaliere in funzione di una migliore salvaguardia dell'ecosistema; - non prevede l'incentivazione di corsi di formazione che permettano una maggiore sensibilizzazione dei raccoglitori autorizzati non solo per tutelare la loro salute ma anche per renderli più responsabili nei confronti dell'ambiente; - non prevede l'incentivazione della presenza di guardie ambientali volontarie, anche tramite rimborsi spesa, che possa rendere effettivo un incremento di tali importanti figure visto la vastità del territorio da tutelare. Tutto ciò premesso Il Comune di Cutigliano chiede al Presidente della Regione Toscana, all’Assessore regionale competente e al Consiglio Regionale, nonché alla Presidente della Provincia, al Consiglio Provinciale ed ai Comuni della montagna pistoiese di lavorare congiuntamente per A. organizzare corsi idonei a formare nuove guardie ambientali volontarie al fine di implementare il servizio di tutela ambientale e di controllo dell'attività di raccolta dei carpofori funginei. B. introdurre le seguenti modifiche alla L.R. 16/1999 e s.m.i.: I. ARTICOLO 8: All'articolo 8, comma 2: · gli importi di euro tredici e di euro venticinque sono rispettivamente sostituiti con gli importi di euro ottanta e euro cento; · si aggiunge la lettera c) con il seguente contenuto: “la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta.” Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°3 All'articolo 8, comma 3 si aggiungono in coda le seguenti parole: “e per i possessori dell'attestato di cui all'articolo 17, comma 2 bis.” All'articolo 8, comma 4, lettera b): · si eliminano le seguenti parole “di raccolta” · si aggiungono in coda le seguenti parole “con il rispetto dei giorni di fermo previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis”. All' articolo 8 si aggiunge il seguente comma 4 bis: · Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo hanno valenza all'interno dei confini amministrativi o del comune o dell'unione dei comuni dai quali tali autorizzazioni sono rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo. All'articolo 8, comma 6: · dopo la parola “comuni” si aggiungono le seguenti parole “o le unioni dei comuni”; · le parole “possono attivare ulteriori” vengono sostituite con “attivano le”; · le parole “da parte dei cittadini non residenti in Toscana” vengono sostituite con le seguenti “degli importi per le autorizzazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, lettere a) e b)”; · si eliminano le parole “degli importi di cui al comma 4.” All'articolo 8, comma 6, lettera b): · dopo la parola ”Regione” si aggiungono le seguenti parole “della quota spettante”. All'articolo 8, comma 6, lettera c): · si elimina la parola “eventuale”; · la parola “massima” viene sostituita con “minima”; · il valore 25 per cento viene sostituito con 75 per cento; · le parole “per l'attivazione ed il funzionamento del servizio” vengono sostituite con le seguenti “da destinarsi interamente ad investimenti sul territorio per l'attivazione ed il funzionamento del servizio, per incentivare la presenza di guardie volontarie, per corsi di formazione e informazione riguardo la raccolta, la commercializzazione e la tutela delle specie fungine e del loro habitat”. II. ARTICOLO 14: All'articolo 14, il comma 2 bis è sostituito come segue: “Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, devono prevedere il divieto di raccolta per almeno due giorni a settimana anche per armonizzarsi con le realtà territoriali extraregionali confinanti. Tale limite vale anche per i residenti delle aree soggette a blocco.” III. ARTICOLO 17: All'articolo 17, comma 2 bis: · le parole “possono organizzare” sono sostituite con le parole “organizzano”; · dopo la parola “corsi” si aggiunge la parola “annuali”; · dopo la parola “frequenza” si aggiungono le seguenti parole “con validità quinquennale”. IV. ARTICOLO 26: Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°4 All'articolo 26, comma 1, si aggiunge la lettera c) con il seguente contenuto: “Dalla ripartizione dei proventi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esclusi, in quota minima del 75 per cento, gli introiti derivanti dalle autorizzazioni previste al comma 2, lettera c) e al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 8.” V. ARTICOLO 27: All'articolo 27 si inserisce il seguente comma: “Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge le province convocano apposite conferenze con i comuni e le comunità montane per individuare aree omogenee di raccolta entro i cui limiti valgono le autorizzazioni giornaliere di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 4, lettere a) e b) e per fissare un numero massimo delle stesse autorizzazioni giornaliere per ogni zona individuata. Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°5 ARTICOLI COME SONO Articolo 8 come è: 1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore. ARTICOLI COME DOVRANNO DIVENTARE Articolo 8 come diventa: 1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore. 2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare: a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento; b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento. 2. 2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, POSSONO pagare: a) la somma di euro 80,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento; b) la somma di euro 100,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento. C) LA SOMMA DI EURO 15,00 PER UN GIORNO DI RACCOLTA. 3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952. 3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952 E PER I POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 2 BIS.” 4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento: a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta; b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta. 4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento: a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta; b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi CON IL RISPETTO DEI GIORNI DI FERMO PREVISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2 BIS. 4 bis. le autorizzazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo hanno valenza all'interno dei confini amministrativi o del comune o dell'unione dei comuni, dai quali tali autorizzazioni sono rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo. Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°6 5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17. L'attestato deve essere esibito, unitariamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell' articolo 23. 5. Per i minori che hanno compiuto quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17. L'attestato deve essere esibito, unitariamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell' articolo 23. 6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono: a) tempi e modalità per il pagamento degli importi; b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate; c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l'attivazione ed il funzionamento del servizio. 6. I comuni o le unioni dei comuni, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, ATTIVANO LE modalità di versamento DEGLI IMPORTI PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 2, LETTERA C) E AL COMMA 4, LETTERE A) E B). Le convenzioni definiscono: a) tempi e modalità per il pagamento degli importi; b) modalità del trasferimento alla Regione DELLA QUOTA SPETTANTE delle somme introitate; c) quota, nella misura MINIMA del 75 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune DA DESTINARSI INTERAMENTE AD INVESTIMENTI SUL TERRITORIO PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, PER INCENTIVARE LA PRESENZA DI GUARDIE VOLONTARIE, PER CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIGUARDO LA RACCOLTA, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA TUTELA DELLE SPECIE FUNGINE E DEL LORO HABITAT. Articolo 14 come è: 1. 1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate. Articolo 14 come diventa: 1. 1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate. 2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione 2 bis. Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della 2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione. 2 BIS. LE PROVINCE E LE COMUNITA' MONTANE, PER I TERRITORI DI RISPETTIVA COMPETENZA, DEVONO Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°7 competente struttura della Giunta regionale,per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette a contingentamento. PREVEDERE IL DIVIETO DI RACCOLTA PER ALMENO DUE GIORNI A SETIMANA ANCHE PER ARMONIZZARSI CON LE REALTA' TERRITORIALI EXTRAREGIONALI CONFINANTI. TALE LIMITE VALE ANCHE PER I RESIDENTI NELLE AREE SOGGETTE A BLOCCO. Articolo 17 come è: 1. La Regione, le province, le comunità montane, i comuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all'articolo19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli. Articolo 17 come diventa: 1. La Regione, le province, le comunità montane, i comuni, gli enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all'articolo19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli. 2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei 2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei. 2 bis. Le province, le comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. 2 bis. Le province, le comunità montane ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, ORGANIZZANO corsi ANNUALI di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza CON VALIDITA' QUINQUENNALE Articolo 26 come diventa: 1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente: a) il 10 per cento dell'importo complessivo rimane a disposizione della Regione; b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell'80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata; c)DALLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTI DI CUI ALLE PRECEDENTI Articolo 26 come è: 1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente: a) il 10 per cento dell'importo complessivo rimane a disposizione della Regione; b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell'80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata. Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°8 LETTERE A) E B) SONO ESCLUSI, IN QUOTA MINIMA DEL 75 PER CENTO, GLI INTROITI DERIVANTI DALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE AL COMMA 2, LETTERA C E AL COMMA 4, LETTERE A) E B) DELL'ARTICOLO 8. 2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale. 2.Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale. Articolo 27 come è: 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici. 2. Entro 24 mesi dall'entra in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'articolo 21. 3. Gli enti di gestione del parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla l.r. 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge. 4. I regolamenti e le ordinanze adottate da province, comunità montane e comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della l.r. 82/1982, dalle comunità montane, dalle province e dai comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di Articolo 27 come diventa: 1. ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LE PROVINCE CONVOCANO APPOSITE CONFERENZE CON I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE PER INDIVIDUARE AREE OMOGENEE DI RACCOLTA ENTRO I CUI LIMITI VALGONO LE AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2, LETTERA C) E COMMA 4, LETTERE A) E B) E PER FISSARE UN NUMERO MASSIMO DELLE STESSE AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE PER OGNI ZONA INDIVIDUATA. Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°9 concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ai fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all'articolo 15. Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°10 Il presente verbale, previa lettura ed ai sensi dell’art.25 c.5 dello Statuto comunale, è come appresso approvato e sottoscritto: IL SINDACO F.to Ceccarelli Carluccio IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. Claudio Sbragia _______________________________________________________________________________________________ PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune (www.comune.cutigliano.pt.it) dal ____________________ e vi rimarrà fino al ____________________ , per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000 L’UFFICIO DI SEGRETERIA _______________________________________________________________________________________________ Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Cutigliano ___________ L’UFFICIO DI SEGRETERIA ________________________________________________________________________________________________ ESECUTIVITA’ [X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art.134 comma 3 D.Lgs.267/2000 [ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000 Cutigliano, ___________ L’UFFICIO DI SEGRETERIA _______________________________________________________________________________________________ Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a: [X] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [X] - Servizio Affari Generali - Servizio Affari Generali per la pubblicazione on-line - Servizi Tecnici - Servizio Finanze e Bilancio - Servizio Polizia Municipale - Segretario Generale - Capigruppo consiliari - RR.SS.UU. - Altri: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Corpo Forestale dello Stato Comuni della Montagna Pistoiese Cutigliano, ___________ L’UFFICIO DI SEGRETERIA Deliberazione C.C. n 48 del 20 dicembre 2012 Pag. n°11