WWF ITALIA
REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
IL 15 MARZO 2008
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PREMESSA E PRINCIPI FONDAMENTALI
E' costituita l’ Associazione senza scopo di lucro “WWF Italia” denominata anche Associazione per il World Wide Fund for Nature (oppure Fondo
Mondiale per la Natura). Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 460/97 il WWF Italia utilizzerà la locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico
unitamente all’acronimo ONG o alla locuzione “Organizzazione non governativa” ai sensi del decreto Ministero Affari Esteri 2005/337/000950/5 del
9.2.2005.
Il WWF Italia è un’ associazione indipendente, aconfessionale, apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue esclusivamente il fine di utilità
sociale mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.
In armonia con la Missione del WWF Internazionale le finalità del WWF Italia sono la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela
dell'ambiente tramite:
La conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
La promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
La lotta all'inquinamento, allo spreco ed all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
La formazione culturale e scientifica;
L’adozione di metodi partecipativi sui temi sopraccitati.
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TITOLO PRIMO
GLI
ORGANI ISTITUZIONALI
NAZIONALI
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Art . 1 GLI ORGANI ISTITUZIONALI E TERRITORIALI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Così come stabilito all’articolo 8 dello Statuto del WWF Italia gli Organi nazionali dell'Associazione sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
l'Assemblea nazionale
il Consiglio Nazionale
il Comitato Esecutivo
il Presidente e i Vice Presidenti
il Collegio dei Revisori dei Conti
il Collegio dei Probiviri
la Commissione Elettorale
la Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale
2. Sono Organi territoriali dell’Associazione
Il Consiglio di Sezione regionale
il Presidente di Sezione regionale
3 - Convocazioni riunioni in forma multimediale
a) Quando necessario tutti gli Organi istituzionali possono effettuare riunioni in forma multimediale per cui valgono, per ciascun Organo, le norme di
convocazione e gestione delle riunioni di cui al presente regolamento
b) Non possono essere convocate con strumenti multimediali le riunioni nelle quali vengono decise le liste da presentare ai Soci per il rinnovo del
Consiglio Nazionale o del Consiglio di Sezione regionale o per le quali i due terzi dei componenti l’Organo interessato chiedono che venga fatta in
presenza.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 2 Composizione e durata
1. Il Consiglio Nazionale è composto da diciotto Consiglieri Soci del WWF Italia, e le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei
componenti in carica.
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2. Dodici consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale ad referendum tra due liste composte di almeno 12 candidati ciascuna. Le due liste sono
proposte rispettivamente dal Consiglio Nazionale uscente e dalla Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale che provvedono a designare i
candidati secondo le disposizioni previste nel regolamento elettorale. I restanti sei vengono nominati dai 12 consiglieri già eletti dall'Assemblea ad
referendum, sentito il WWF Internazionale.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni.
4. Un Consigliere non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.
Art 3. Decadenza
1. Il Consigliere che intende recedere dall'incarico di Consigliere Nazionale o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve
comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente Nazionale. Il recesso e le dimissioni hanno effetto al momento dell'accettazione da parte del
Consiglio Nazionale, comunicata tramite il Presidente.
2. Un Consigliere Nazionale decade e viene sostituito, nella prima seduta successiva automaticamente, dal primo dei candidati non eletti della propria
lista di pertinenza o nominato dal Consiglio Nazionale sentito il WWF Internazionale quando non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.
3. Un Consigliere Nazionale decade altresì e viene sostituito, nella prima seduta utile automaticamente, dal primo dei candidati non eletti della propria
lista di pertinenza o nel caso di Consigliere nominato, attraverso la ripetizione della procedura di nomina, dal Consiglio Nazionale sentito il WWF
Internazionale quando:
a) mette in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e della reputazione dell'Associazione o del Consiglio stesso o degli Organi statutari;
b) non ottempera, entro il termine massimo di 60 giorni, alle decisioni e/o prescrizioni del Collegio dei Probiviri.
4. Nei casi di cui ai punti a) e b) la decadenza viene rilevata dal Collegio dei Revisori, ratificata nella prima seduta di Consiglio Nazionale con delibera
immediatamente efficace e comunicata all’interessato.
5. Qualora non siano più possibili subentri a seguito di dimissioni o decadenza il Consiglio rimane in carica con un numero ridotto di componenti purché
ci sia la presenza in carica di almeno i 2/3 dei Consiglieri Nazionali. In caso contrario si provvede a nuove elezioni per l’intero Consiglio.
6. In caso di decadenza o scadenza del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica anche se non ha completato il mandato.
Art. 4 – Funzioni
1. Il Consiglio Nazionale è responsabile della gestione, dell'amministrazione e della reputazione del WWF Italia, ne stabilisce la missione, la politica, il
programma ed il posizionamento. In particolare:
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a) Elegge annualmente al proprio interno i componenti non di diritto del Comitato Esecutivo;
b) Elegge il Presidente e i Vice Presidenti del WWF Italia;
c) Può costituire commissioni speciali consultive, ne nomina il coordinatore ed i componenti anche tra i non soci;
d) Costituisce il Comitato Scientifico, ne nomina il coordinatore ed i componenti anche tra i non soci;
e) Nomina il Direttore Generale e può revocarne la nomina a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti;
f) Esamina e recepisce le mozioni dell’assemblea dei Soci;
g) Predispone il programma di attività, anche sentendo il comitato scientifico, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della
missione, e ne indica le fonti di finanziamento;
h) Determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
i) Sovrintende i rapporti con il WWF Internazionale, con altre organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato;
j) Elabora e aggiorna la missione del WWF Italia in accordo con la missione internazionale;
k) Ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità nonché improrogabilità dal Comitato Esecutivo, nella
prima riunione successiva;
l) Controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
m) Delibera in merito alla proposta di destinazione degli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, che potranno anche essere attribuiti alla
“Fondazione World Wide Fund For Nature”, costituita dalla stessa Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro
delle persone giuridiche della prefettura di Roma al n. 425/2006;
n) Approva annualmente la relazione presentata dal Comitato Esecutivo sull'attività del Comitato stesso e sull'andamento dell'associazione;
o) Controlla anche attraverso il Comitato Esecutivo l'efficienza e la correttezza dell'operato del Direttore Generale per quanto riguarda l'applicazione
del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione del WWF Italia;
p) Istituisce le Sezioni regionali del WWF Italia;
q) Predispone le regole relative al mandato che sarà sottoscritto dai componenti dei Consigli regionali all’atto del loro insediamento e che dovrà
segnare le linee guida della loro attività, in conformità con il programma stabilito, con la missione e le finalità dell’Associazione;
r) In caso di mancato o cattivo funzionamento ha facoltà di sciogliere il Consiglio di Sezione regionale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti
adottando i provvedimenti idonei per garantire il presidio territoriale e le attività di programma;
s) In caso di inadempienza il Consiglio nazionale può surrogare le funzioni del Consiglio di sezione regionale;
t) Autorizza su proposta del Consiglio di Sezione regionale e d’intesa con lo stesso la costituzione delle Strutture territoriali locali e ne regola l’attività.
Può delegare tali funzioni al Comitato Esecutivo;
u) Approva i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
v) Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
w) Stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di soci e rispettive quote;
x) Destina le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive; dispone che tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, possano
venire acquisite per gli scopi dell’associazione anche a mezzo della “Fondazione World Wide Fund For Nature”, costituita dalla stessa Associazione
per il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche delle prefettura di Roma al n. 425/2006. L’accettazione
delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità
stesse, adempimento di cui l’Associazione si renderà garante;
y) Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società od enti;
z) Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali.
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2. Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a
rappresentare il WWF Italia nelle occasioni e nelle sedi opportune.
3. Il Consiglio Nazionale inoltre:
a) ratifica gli intervenuti conflitti di interesse e/o incompatibilità e la conseguente decadenza in capo ai componenti degli Organi statutari nazionali e degli
organi territoriali elettivi secondo le modalità previste dallo Statuto del WWF Italia e dal presente regolamento;
b) può chiedere, in caso di controversie che coinvolgano singoli componenti del Consiglio per attività svolte durante l’espletamento delle loro funzioni, al
Comitato Esecutivo che l’Associazione provveda all’eventuale assistenza legale.
c) Nomina i soci onorari e delibera su eventuali altre onorificenze.
Art. 5 - Elezioni
1. Tutti i soci maggiorenni possono candidarsi ed essere eletti nel Consiglio Nazionale fatto salvo quanto previsto all’art. 9 dello Statuto del WWF Italia.
2. La procedura di rinnovo del Consiglio in carica viene avviata dal Presidente della Commissione Elettorale almeno 8 (otto) mesi prima della naturale
scadenza del Consiglio in carica secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto.
3. La Commissione elettorale specifica i tempi e le scadenze con cui deve essere espletata la procedura di rinnovo del Consiglio Nazionale.
4. La Commissione elettorale invia un’apposita comunicazione sull’avvio della procedura di rinnovo ai Consiglieri nazionali, ai Consiglieri di Sezione
regionale, alla Conferenza dei Presidenti, al Collegio dei Probi Viri, al Collegio dei Revisori dei Conti, alle Strutture Territoriali locali a mezzo lettera
raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data ultima prevista per l’inoltro delle candidature chiedendone adeguata diffusione.
5. La Commissione elettorale provvederà inoltre – attraverso la Direzione generale – a diffondere la comunicazione ai Soci anche attraverso i disponibili
strumenti informatici e di comunicazione interna.
Art. 6 - Presentazione e controllo delle candidature
1. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Consigliere nazionale dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale all’atto della
presentazione della candidatura. La Commissione elettorale effettuerà i necessari controlli. La Direzione Generale istituisce un protocollo delle
candidature.
2. La candidatura deve pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione Elettorale presso la sede del WWF Italia entro e non
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oltre la scadenza indicata dalla Commissione elettorale stessa.
3. La candidatura dovrà riportare le generalità del candidato, il numero di tessera, la scelta della lista per cui il socio intende candidarsi secondo quanto
previsto dall’art 14 dello Statuto del WWF Italia e l’impegno, in caso di elezione, a conformarsi a quanto previsto dallo Statuto dell’associazione e dai
suoi regolamenti attuativi. Il Socio può candidarsi per una sola lista.
4. Il Candidato dovrà altresì attestare l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9 dello Statuto sotto la sua personale responsabilità. La
Commissione elettorale è titolata ad effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione anche presso terzi.
5. Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum esteso di massimo due cartelle (60 battute per 30 righe compresi spazi e segni di interpunzione)
e un curriculum breve di massimo 60 battute per 9 righe compresi spazi e segni di interpunzione. I curricula estesi potranno riportare in allegato eventuali
elenchi di pubblicazioni. I curricula dovranno riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati e alla divulgazione dei dati personali e qualora i curricula
non rispettassero quanto previsto dal presente regolamento saranno corretti ad insindacabile giudizio della Commissione Elettorale.
6. La Commissione elettorale è altresì titolata ad effettuare verifiche sulla veridicità dei curricula anche prendendo informazioni presso terzi.
7. La Commissione elettorale entro i 30 giorni successivi alla scadenza per l’invio delle candidature effettua la verifica delle candidature pervenute
determinando le eventuali incompatibilità ed inammissibilità. L’esito della verifica verrà comunicato ai singoli candidati, al Consiglio nazionale, alla
Conferenza dei Presidenti, al Collegio dei Probi Viri, al Collegio dei Revisori dei Conti con la trasmissione di un verbale riportante gli esiti dell’istruttoria,
le motivazioni delle eventuali esclusioni, con allegati i curricula estesi dei candidati e l’indicazione della lista per cui si sono proposti. Ai Candidati l’esito
sarà comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Commissione Elettorale sull’esito del vaglio delle candidature il Candidato escluso
può far pervenire ricorso ai Probi Viri a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I Probi Viri si pronunceranno entro e non oltre i 30 giorni successivi
al ricevimento del ricorso.
Art. 7 - Formazione delle liste di candidati
1. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione sugli esiti della verifica delle candidature da parte della Commissione Elettorale, il Consiglio Nazionale
e la Conferenza dei Presidenti formano le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio Nazionale da sottoporre al voto dei Soci secondo quanto previsto
dallo Statuto e nel rispetto delle eventuali delibere dei Probi Viri.
2. La lista che il Consiglio Nazionale sottoporrà alla Commissione Elettorale è composta da almeno 12 candidati. Per la designazione dei candidati per la
formazione della lista si procede con una votazione a scrutinio segreto nella quale ciascun avente diritto deve assegnare 8 voti. Vengono quindi inseriti
nella lista i candidati che ricevono più voti; in caso di parità si procede immediatamente ad un voto di ballottaggio. Il Consiglio Nazionale comunica la
lista formata alla Commissione elettorale e alla Conferenza dei Presidenti, al Collegio dei Probi Viri, al Collegio dei Revisori dei Conti e convoca
l’assemblea ad referendum identificando luogo e data per lo svolgimento dello scrutinio delle schede di votazione.
Il numero dei candidati da sottoporre ai soci, se maggiore di 12 per lista viene fissato preventivamente dal Consiglio nazionale congiuntamente alla
Conferenza dei Presidenti, in base al numero delle candidature dichiarate ammissibili dalla Commissione Elettorale.
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3. La lista che la Conferenza dei Presidenti sottoporrà alla Commissione Elettorale è composta da almeno 12 candidati. Per la designazione dei
candidati per la formazione della lista si procede con una votazione a scrutinio segreto nella quale ciascun avente diritto deve assegnare 8 voti. Vengono
quindi inseriti nella lista i candidati che ricevono più voti; in caso di parità si procede immediatamente ad un voto di ballottaggio. La Conferenza dei
Presidenti comunica la lista formata alla Commissione elettorale, al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probi Viri, al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il numero dei candidati da sottoporre ai soci, se maggiore di 12 per lista viene fissato preventivamente dal Consiglio nazionale congiuntamente alla
Conferenza dei Presidenti, in base al numero delle candidature dichiarate ammissibili dalla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale comunica a tutti i candidati l’esito della selezione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di rinuncia di
un candidato successivamente alla formazione della lista verrà inserito il primo dei candidati con maggior numero di voti. Qualora una delle liste non
venga formata verrà presentata ai Soci l’unica lista validamente formata che dovrà comprendere almeno 18 candidati selezionati con le stesse modalità
previste dal presente regolamento.
Art. 8 - Convocazione dell’assemblea ad referendum e modalità di invio delle schede voto ai soci.
1. La convocazione dell’assemblea ad referendum, l’invio delle schede di votazione e la loro raccolta e registrazione vengono effettuate secondo
quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto tenendo conto della tempistica individuata dalla Commissione Elettorale per le procedure di propria competenza.
2. Le schede saranno inviate a tutti i Soci maggiorenni che risultino in regola con il versamento della quota sociale nelle banche dati dell’associazione al
momento della predisposizione della spedizione. Le schede per la votazione potranno essere allegate a pubblicazioni dell’associazione inviate ai Soci e
dovranno riportare almeno il nominativo e l’indirizzo del Socio ai fini della verifica del diritto al voto da parte del Socio. La parte della scheda relativa a tali
informazioni sarà tagliata prima di procedere allo scrutinio.
3. I Soci che non avessero ricevuto la scheda di votazione o che la avessero smarrita possono farne richiesta alla Direzione Generale nei 20 giorni
antecedenti l’assemblea ad referendum in seconda convocazione. I Soci potranno ritirare la scheda di votazione anche presso la Sezione regionale di
riferimento o durante l’assemblea. Presso la Sezione regionale – conformandosi alle procedure della Commissione Elettorale – è istituito un registro
delle schede duplicato consegnate in cui saranno riportate le generalità dei Soci che le hanno ritirate.
4. La Commissione elettorale garantisce il controllo sulla spedizione e sulla procedura per il ritiro e controllo delle schede duplicato stabilendo una
idonea procedura volta a garantire che non venga fatto indebito utilizzo delle schede duplicato non consegnate.
5. La scheda riporterà le liste dei candidati in ordine alfabetico precisando sulla stessa che sono in ordine alfabetico. Con la scheda di votazione saranno
inviati ai Soci aventi diritto al voto i curricula brevi dei candidati predisposti come previsto dal presente regolamento, l’indicazione delle date della prima e
seconda convocazione entro le quali i Soci sono chiamati a pronunciarsi nonché le date, il luogo e l’ora dello scrutinio.
Sulla scheda non devono essere previsti spazi per eventuali nominativi sostitutivi.
6. Può essere votato un massimo di quattro candidati per ogni lista. In caso di votazione di un numero di candidati superiore la scheda verrà annullata.
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7. Non è ammessa propaganda per i candidati con mezzi, strumenti e banche dati dell’Associazione.
8. In assenza del timbro postale saranno considerate valide le schede pervenute entro le ore 13:00 del quindicesimo giorno successivo alla data fissata
per lo svolgimento dell’assemblea ad referendum in seconda convocazione. Per le schede recapitate direttamente dai votanti durante l’Assemblea, il
termine è fissato entro il termine di chiusura dell’assemblea ad referendum in seconda convocazione.
Art. 9 - Scrutinio
1. Lo scrutinio pubblico delle schede di votazione, sarà effettuato secondo le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto in una data che deve cadere
dopo 15 giorni dalla data fissata per lo svolgimento dell’assemblea ad referendum in seconda convocazione e comunque entro 30 giorni da tale data.
2. La scheda sarà annullata a giudizio insindacabile degli scrutatori e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qualora la stessa risulti bianca,
manomessa o illeggibile o porti scritte o segni che non abbiano riferimento alle votazioni oppure quando riporti un numero di preferenze superiore a
quelle ammesse; l'esame e l'eventuale annullamento delle schede dubbie o bianche va operato mano a mano che le stesse vengono aperte.
3. Durante lo scrutinio delle schede si provvederà a redigere un verbale che verrà firmato dal Presidente del WWF Italia e dal Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti e dagli Scrutatori. Il verbale deve riportare tutte le notizie sullo svolgimento delle operazioni ed i risultati dello scrutinio con la
graduatoria degli eletti e dei non eletti e i rispettivi voti ottenuti
4. Le schede di votazione sono conservate a cura della Direzione Generale in plico chiuso e sigillato per tutta la durata in carica del Consiglio che risulta
eletto.
5. Entro i 30 giorni successivi alla chiusura dello scrutinio delle schede di votazione la Commissione elettorale effettua il riconteggio delle schede,
ratifica o rettifica con apposito verbale i risultati delle procedure di rinnovo del Consiglio Nazionale, proclama la nomina dei Consiglieri dandone
comunicazione agli interessati.
Art. 10 - Prima riunione del Consiglio nazionale
1. La Commissione elettorale convoca contestualmente la prima riunione del Consiglio Nazionale finalizzata alla nomina dei 6 componenti sentito il
WWF Internazionale di cui all’art. 14 dello Statuto del WWF Italia.
2. La prima riunione del Consiglio Nazionale con i 12 componenti eletti dall’Assemblea ad referendum è convocata dalla Commissione Elettorale e
presieduta dal Consigliere Anziano per età. La riunione è valida con almeno 10 presenti. Qualora venisse a mancare il numero legale di almeno 10
presenti il Consigliere Anziano convocherà entro i 30 giorni successivi una nuova riunione che delibererà con qualsiasi numero di partecipanti alla
seduta.
3. I 12 Consiglieri eletti dall’assemblea ad referendum scelgono sei nomi per la carica di Consigliere nazionale secondo quanto previsto dall’art. 14 dello
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Statuto dichiarando la motivazione in base a cui la scelta viene effettuata. Il Consigliere Anziano provvede quindi all’invio dei nominativi alla
Commissione elettorale per il necessario controllo secondo quanto previsto agli art. 9 e 18 dello Statuto del WWF Italia. Sulla base del riscontro
effettuato dalla Commissione elettorale provvede quindi a richiedere ai nominati l’accettazione della carica e, previa accettazione degli interessati,
provvede all’invio ai competenti uffici del WWF Internazionale della lista delle nomine.
4. Nel caso in cui sia necessario provvedere alla sostituzione di uno dei predetti Consiglieri per le ragioni previste dallo Statuto e dal presente
regolamento si procede al rinnovo della procedura di nomina di cui sopra.
5. In caso di mancato parere sulle nomine da parte del WWF Internazionale entro i 15 giorni successivi alla comunicazione le stesse si riterranno
operative.
6. Il Consigliere Anziano convoca una seduta del Consiglio nazionale che deve essere fissata non prima di 16 giorni e non oltre 30 giorni dalla
Comunicazione effettuata al WWF internazionale.
Nella seduta si insediano i 6 Consiglieri nominati e si provvede alla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, del Comitato Esecutivo.
7. Il Consiglio Nazionale uscente e i suoi organi statutari restano in vigore per l’ordinaria amministrazione fino al perfezionamento dell’insediamento del
Consiglio neo eletto.
Art. 11 - Funzionamento del Consiglio Nazionale
1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente ordinariamente mediante posta elettronica con ricevuta di ritorno; al Consigliere che ne facesse
richiesta la convocazione verrà inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione conterrà la sede e l’ordine del giorno della
riunione e sarà inviata almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione unitamente alla eventuale documentazione illustrativa degli argomenti
all’ordine del giorno. La convocazione è anche inviata ai Revisori dei Conti e ai Presidenti delle Sezioni regionali.
2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno sette Consiglieri.
3. L’ordine del giorno è predisposto dal Comitato Esecutivo. I Consiglieri nazionali e la Conferenza dei Presidenti possono chiedere l’inserimento di
specifici argomenti facendo pervenire richiesta scritta al Comitato Esecutivo. In apertura di seduta il Consiglio potrà decidere sull’inserimento di nuovi
argomenti di cui sia dimostrato l’assoluto carattere di urgenza o sulla modifica dell’ordine della trattazione dei punti all’ordine del giorno. I punti non
discussi verranno affrontati per primi nel Consiglio successivo.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente da lui delegato o da quello anziano. Esse sono
valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.
5. La verbalizzazione delle riunione è garantita dalla Direzione Generale. La bozza di verbale viene trasmessa ai Consiglieri entro i quindici giorni
successivi la riunione e quindi sottoposta al primo Consiglio successivo per la sua approvazione o eventuale modifica. Il verbale così approvato viene
inviato ai Consiglieri Nazionali, ai Revisori dei Conti e, salvo esclusione delle parti esplicitamente indicate dal Consiglio Nazionale come non divulgabili,
ai Presidenti di Sezione regionale.
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6. Quando la discussione verta su persone, e in tutti i casi in cui il Consiglio lo ritenga necessario o opportuno, le riunioni devono tenersi a porte chiuse.
7. Alle sedute del Consiglio Nazionale presenziano, senza facoltà di voto, il Direttore Generale e i Revisori dei Conti. Possono inoltre presenziare, senza
facoltà di voto, i Presidenti di Sezione regionale. Il Comitato Esecutivo qualora lo ritenga necessario per la natura degli argomenti in discussione può
chiedere al Direttore Generale la presenza di funzionari dell’associazione.
8. Nell’ultima seduta annuale il Consiglio Nazionale forma il calendario delle riunioni dell’anno successivo. Questo può essere variato solo a richiesta
della maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale delibererà sulla data e sulla sede delle riunioni sostitutive.
9. Le richieste di audizione in Consiglio Nazionale devono essere presentate al Comitato Esecutivo per l’iscrizione all’ordine del giorno della prima
riunione utile del Consiglio Nazionale.
Art. 12 - Le delibere del Consiglio nazionale
1. Entro i 15 giorni successivi alla riunione, previa approvazione del Presidente del testo di sintesi, la Direzione Generale provvederà ad inviare ai
Consigli di Sezione regionale una sintesi delle delibere approvate dal Consiglio Nazionale.
2. Le Delibere del Consiglio Nazionale sono da considerarsi immediatamente esecutive.
3. Le delibere, che hanno carattere collegiale, verificata la sussistenza del numero legale, vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia
diversamente stabilito nello Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Tutti coloro che partecipano o assistono alle sedute sono tenuti ai doveri della riservatezza, dell'osservanza delle decisioni, nonché della correttezza e
della probità nei comportamenti o nei rapporti interpersonali dentro e fuori delle riunioni.
Art. 13 – Carica di Consigliere nazionale
1. La carica di Consigliere Nazionale è gratuita. E’ possibile il rimborso delle spese vive documentate sostenute dai Consiglieri Nazionali per
l’espletamento delle loro funzioni sulla base dei criteri fissati dal Comitato Esecutivo.
2. Ai Consiglieri che ne facessero richiesta alla Direzione Generale verranno messi a disposizione - nei limiti delle risorse messe in bilancio e delle
disponibilità dell’Associazione - strumenti e attrezzature strettamente indispensabili per l’esercizio dell’incarico. La Direzione Generale emanerà di
concerto con il Presidente dell’Associazione una procedura per l’utilizzo e la riconsegna degli strumenti e delle attrezzature.
Art. 14 - Attività politica e rappresentanza dei Consiglieri nazionali
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1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto del WWF Italia, i componenti del Consiglio Nazionale che svolgono attività politica o militano
in partiti, organizzazioni politiche, sindacali o associazioni di categoria, purché senza incarichi o responsabilità, devono operare in modo che il nome e
l’immagine dell’associazione non siano coinvolti o danneggiati.
2. Nei periodi di svolgimento di campagne elettorali politiche o amministrative i Consiglieri nazionali che intendano candidarsi devono darne immediata
comunicazione al Presidente dell’Associazione e comunque decadono automaticamente dalla carica al momento della formalizzazione della
candidatura.
3. Il Consiglio Nazionale può conferire mandato a rappresentare l’Associazione a singoli Consiglieri su specifici argomenti, temi e istanze fissando i
termini e la durata della rappresentanza.
4. La rappresentanza dell'Associazione in organismi o commissioni, in ambito nazionale, esterni all'Associazione, è stabilita dal Comitato Esecutivo.
5. La rappresentanza in eventi pubblici di rilievo nazionale è stabilita dal Presidente con il supporto della Direzione Generale.
6. La nomina di un Consigliere nazionale a Commissario per una sezione regionale non va a costituire cumulo di cariche.
Art. 15 Comitato Scientifico, Commissioni, Reti tematiche
1. Il Consiglio Nazionale può nominare Commissioni Consiliari per l'approfondimento di materie o argomenti, fissando un termine per relazionare sui
lavori.
2. Nelle Commissioni Consiliari, quando ritenuto utile, possono essere altresì nominati componenti del Comitato Scientifico, attivisti, componenti degli
Organi territoriali, esperti anche esterni all’associazione.
Tali Commissioni nominano al loro interno un relatore al fine di coordinare al meglio i lavori se la nomina non viene effettuata dal Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Nazionale costituisce il Comitato Scientifico e ne nomina i componenti. Il Comitato Scientifico è costituito da esperti e studiosi di varia
provenienza disciplinare. Il Comitato Scientifico ha il ruolo di fornire al Consiglio Nazionale e al Direttore Generale un’ampia ed aggiornata informazione
scientifica e il supporto sui temi di interesse del WWF Italia.
4. Sui temi e sulle attività istituzionali dell’associazione il Consiglio Nazionale favorisce e sostiene la nascita di reti tra gli attivisti al fine di favorire lo
scambio di esperienze e competenze e migliorare la capacità di intervento dell’Associazione. I componenti di tali reti devono essere accreditati dai
Consigli di Sezione regionale.
Art. 16 - Diritto/Dovere all’ informazione e documentazione
1. I Consiglieri Nazionali hanno il dovere di conoscere
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a)
b)
lo statuto ed i regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione ed il funzionamento dei suoi organi statutari;
le posizioni e le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale
I Consiglieri Nazionali hanno il diritto di conoscere e ricevere a cura della Direzione Generale
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
le pubblicazioni, i comunicati stampa e le principali prese di posizione emessi o adottati di volta in volta dall'Associazione;
le delibere del Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalle sue riunioni;
le missive o gli esposti indirizzati al Consiglio Nazionale;
rapporti sullo stato di avanzamento del programma del WWF Italia;
rapporti sulle situazioni ed i problemi legati alle Strutture territoriali che possano avere importanti riflessi sull'immagine dell'Associazione;
il programma, la data ed il luogo di incontri, riunioni ed eventi che possono avere un interesse generale per l'Associazione (seminari, corsi
di formazione, ecc.);
le pubblicazioni, gli opuscoli ed i periodici comunque editi dal WWF Italia e dalle Strutture Territoriali o dai Soggetti Professionali che
collaborano con l’Associazione;
IL COMITATO ESECUTIVO
Art. 17 Composizione e funzioni
1. Il Comitato esecutivo, che dura in carica un anno, è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio
Nazionale.
2. E' presieduto e convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente delegato o anagraficamente più anziano.
3. Il Comitato Esecutivo opera secondo le direttive del Consiglio Nazionale e nel rispetto delle norme statutarie.
a) Esercita il controllo e la supervisione nell'esecuzione del programma, delle attività e degli obiettivi istituzionali dell'Associazione, in conformità
con le previsioni di bilancio;
b) Adotta le direttive del Consiglio Nazionale e ne segue l'attuazione;
c) Controlla che l'amministrazione del WWF Italia sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti
finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata e rispetti il principio di equilibrio delle risorse finanziarie;
d) Controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato del Direttore Generale per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità
degli atti e la buona amministrazione del WWF Italia;
e) Controlla l’operato dei Consigli delle Sezioni regionali del WWF Italia e dei Comitati locali per quanto riguarda l’aderenza alle finalità statutarie,
alla missione e applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione;
f) Elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
g) Accetta le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive; tali liberalità, sia di natura mobiliare che immobiliare, potranno venire
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acquisite per gli scopi dell’Associazione anche a mezzo della “Fondazione World Wide Fund for Nature”, costituita dalla stessa Associazione per
il raggiungimento dei propri scopi statutari ed iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 425/2006 attenendosi
alle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale. L’accettazione delle liberalità da parte della Fondazione comporterà per la stessa il rispetto di
tutte le condizioni ed oneri posti dai donatori o dai testatori alle liberalità stesse, adempimento di cui l’associazione si renderà garante;
h) Predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale;
i) Adotta i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
j) Risponde al Consiglio Nazionale per l'esecuzione delle deleghe operative ricevute. Presenta una relazione annuale sul proprio operato,
sull'attività di controllo e supervisione svolta, proponendo al Consiglio Nazionale l'adozione di eventuali misure ritenute opportune.
Per il miglior svolgimento del proprio mandato può dotarsi di apposite commissioni consultive di cui nomina i membri e ne regola l'operato.
Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività.
In caso di assoluta urgenza, necessità ed improrogabilità sostituisce il Consiglio Nazionale salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione
successiva.
Nelle delibere di spesa non può derogare le previsioni di bilancio.
Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali.
Il Comitato Esecutivo per l'attuazione delle funzioni ad esso riservate, può nominare procuratori ad negotia e ad litem.
Art. 18 - Funzionamento del Comitato esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente – anche con strumenti multimediali – una volta al mese.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente da lui indicato. Alle riunioni partecipano, senza
diritto di voto, il Direttore Generale e i Revisori dei Conti nonché i Consiglieri Nazionali. Possono inoltre partecipare, su richiesta dei componenti, altre
persone la cui presenza venga ritenuta utile alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
3. Il Comitato può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza.In caso di
parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente facente funzioni. Il Comitato esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei
suoi componenti stabilendo i limiti della delega.
Art. 19 - Convocazione delle riunioni del Comitato esecutivo
1. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente o dal Vicepresidente indicato dal Presidente - ordinariamente mediante posta elettronica con
ricevuta di ritorno o altro mezzo richiesto dai Consiglieri. E' convocato altresì quando lo richiedano almeno 3 dei suoi membri con l’indicazione degli
argomenti da trattare.
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2. La convocazione conterrà la sede e l’ordine del giorno della riunione e sarà inviata almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione unitamente
alla eventuale documentazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione è anche inviata ai Revisori dei Conti e ai Consiglieri
Nazionali.
3. Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega.
Art 20 - Verbali e delibere del Comitato esecutivo
1. La verbalizzazione delle riunioni è garantita dalla Direzione Generale. La bozza di verbale viene trasmessa ai Consiglieri del Comitato Esecutivo
entro i quindici giorni successivi la riunione per la sua approvazione o eventuale modifica.
2. Il verbale così approvato viene inviato ai Consiglieri Nazionali. Il verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale fa parte del registro dei
verbali.
3. Entro i 15 giorni successivi all’approvazione del verbale il Presidente provvederà ad inviare ai Consigli di Sezione regionale una relazione sintetica sui
lavori del Comitato Esecutivo.
4. Le Delibere del Comitato Esecutivo, che hanno carattere collegiale, sono da considerarsi immediatamente esecutive.
5. Quando la discussione verta su persone, e in tutti i casi in cui il Comitato lo ritenga necessario o opportuno, le riunioni devono tenersi a porte chiuse.
6. Tutti coloro che partecipano o assistono alle sedute sono tenuti ai doveri della riservatezza, dell'osservanza delle decisioni, nonché della correttezza e
della probità nei comportamenti o nei rapporti interpersonali dentro e fuori delle riunioni.
IL PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI
Art 21 – Legale rappresentanza e durata della carica
1. Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il Presidente e i due Vice Presidenti che sono pure Presidente e Vice Presidente del WWF Italia.
2. La legale rappresentanza del WWF Italia spetta di diritto al Presidente ed a ciascuno dei due Vice Presidenti disgiuntamente tra loro.
3. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni.
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Art. 22 – Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti
1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Nazionale e ne comunica i rispettivi
ordini del giorno formati sentendo gli organi competenti.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di sezione regionale almeno due volte l’anno per la definizione del programma e l’aggiornamento
sullo stato di avanzamento.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti svolgono tutte le funzioni delegate dal Consiglio Nazionale. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i
suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente anagraficamente più anziano o dal Vice Presidente delegato.
4. Il Presidente e i Vice Presidenti decadono automaticamente ogni volta decada il Consiglio anche se non hanno completato il mandato
5. Il Consiglio Nazionale può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell’Associazione.
6. In caso di manifesta volontà di firma di atti, corrispondenza o documenti da parte dei Vice Presidenti, il Presidente dovrà essere previamente e
immediatamente informato.
7. La Direzione Generale istituisce uno specifico protocollo per gli atti della Presidenza.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23 – Costituzione e durata della carica
1. Secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto del WWF Italia il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti,
scelti su indicazione del Consiglio Nazionale tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
2. I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni e sono rinnovabili per altri due mandati.
Art. 24 funzioni e compiti dei Revisori dei conti
1. Il Collegio svolge liberamente verso ciascun Organo dell’Associazione, nazionale e territoriale, autonomi compiti di controllo, istruttori, propositivi,
consultivi sul rispetto dello Statuto, di tutti i regolamenti vigenti in Associazione, sull’amministrazione, sulla gestione dei rischi, sul sistema informativo.
2. Provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile sui Sindaci e sui soggetti incaricati del controllo contabile delle
società commerciali.
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3. Il collegio dei Revisori dei Conti in accordo con quanto previsto all’art. 21 dello Statuto del WWF Italia:
a) provvede alle verifiche trimestrali, o più frequenti se necessario, in materia di corretta tenuta dei libri contabili. In tali occasioni il Collegio provvede
anche alla verifica dei versamenti contributivi e dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Al termine di ogni verifica il Collegio redige apposito verbale, in seguito
trascritto nel registro dei Revisori. Tale registro è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale per presa visione e rimane a disposizione dei
Consiglieri Nazionali.
b) Annualmente, in concomitanza con la chiusura contabile dell’esercizio finanziario, il Collegio provvede alle dovute verifiche delle voci che
compongono il bilancio consuntivo, ne valuta la corretta rappresentazione, ne chiede eventuali modifiche e/o integrazioni, valida, con la relazione
annuale la presentazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Nazionale all’Assemblea Nazionale dell’Associazione.
c) Sulla base dei compiti assegnati al Collegio Sindacale dalla riforma del diritto societario (con particolare riferimento agli articoli 2403 e ss. c.c.), per
relazione applicabili agli organi di controllo dell’Associazione, il Collegio dei Revisori valuta periodicamente le procedure interne all’organizzazione per
verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e il suo corretto funzionamento in relazione alle normative vigenti
e allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione.
d) Il Presidente del Consiglio dei Revisori è responsabile, con il Presidente di WWF Italia e con il Presidente della Commissione Elettorale, dell’apertura
dell’ urna e dello spoglio delle schede relative all’elezione del Consiglio Nazionale.
e) Il Collegio nella sua funzione consultiva verifica la congruità rispetto allo Statuto delle delibere e degli atti degli Organi Statutari e degli Organi
Territoriali.
f) Il Collegio dei Revisori sulla base del Titolo IV art. 9 (Incompatibilità e Conflitto di Interessi) dello Statuto associativo verifica, in assoluta autonomia,
che i componenti sia degli Organi Statutari Nazionali che di quelli Territoriali, non abbiano incompatibilità rispetto a quanto indicato in Statuto o che non
presentino conflitti di interesse con i fini associativi.
g) Al Collegio dei Revisori devono pervenire, da parte dei componenti eletti negli Organi Statutari nazionali o in quelli Territoriali, le tempestive
comunicazioni, in forma scritta a mezzo raccomandata, circa sopravvenute incompatibilità o conflitti di interesse.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il Collegio dei Revisori comunica al Consiglio Nazionale gli esiti dell’istruttoria chiedendo l’inserimento
nell’ordine del giorno, che dovrà riportare esplicito richiamo all’argomento, della prima riunione utile del Consiglio Nazionale. Per gli Organi Territoriali gli
esiti delle istruttorie vengono comunicati sia al Consiglio Nazionale che al Consiglio di Sezione regionale.
h) Qualora la segnalazione non sia stata effettuata dal diretto interessato è fatto obbligo al Collegio dei Revisori di audizione dell’interessato ai fini della
predisposizione della relazione sugli esiti.
i) All’atto dell’insediamento i componenti degli Organi Statutari Nazionali e Territoriali danno autorizzazione alla verifica della propria posizione in merito
alle incompatibilità e ai conflitti di interesse.
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l) Semestralmente, anche sulla base di apposita istruttoria predisposta dalla Direzione Generale, il Collegio verifica, in assenza di comunicazioni da
parte dei membri eletti, che situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse non siano sopravvenute per uno o più membri degli Organi Statutari
Nazionali e degli Organi Territoriali. Il Collegio dei Revisori riporta con apposita relazione il proprio parere in merito ad ogni motivo di decadenza dalle
cariche elettive nella prima seduta utile di Consiglio Nazionale per le dovute ratifiche.
m) In caso di urgenza e di rischio per l’immagine e il buon nome dell’Associazione il Comitato Esecutivo delibera la sospensione/decadenza con
successiva ratifica del Consiglio Nazionale.
4. Il mancato svolgimento dei compiti sarà considerato inadempimento dei patti.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 25 – Composizione, nomina ed insediamento
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo
giuridico.
2. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. I Membri vengono scelti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
4. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
5. Per l’insediamento del Collegio, il Presidente dell’Associazione provvede alla prima convocazione accertandosi in quella occasione della disponibilità
degli eletti a ricoprire l’incarico e ad intervenire.
6. I componenti del Collegio prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.
7. Qualora il Collegio non svolga i propri compiti nel rispetto dei tempi indicati dal presente regolamento per 2 casi, il Consiglio Nazionale convoca
un’assemblea straordinaria che eventualmente pronuncerà la decadenza del Collegio e provvederà a nuove nomine.
Art. 26 - Compiti del Collegio dei probiviri
1. Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli Organi istituzionali, decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci
interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro 90 giorni. I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione e
decadenza dalla carica associativa. Il provvedimento di esclusione dall'Associazione viene proposto all'Assemblea Nazionale, che decide su di esso.
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2. Il Collegio decide inoltre:
a) in ordine al ricorso promosso dal socio avverso le decisioni della Commissione Elettorale di cui all’art. 19 dello Statuto del WWF Italia
b) in ordine al ricorso presentato dal Consigliere di cui all’art. 9 comma 12 dello Statuto del WWF Italia avverso le decisioni dei Revisori dei Conti
c) in ordine al ricorso presentato dalla Guardia volontaria avverso il provvedimento di sospensione e avverso il provvedimento di revoca.
Art. 27 Funzionamento e riunioni del Collegio dei probiviri
1. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente, ovvero quando sia richiesto dal Presidente dell’Associazione.
2. Le convocazioni ordinarie devono pervenire per posta elettronica con ricevuta di ritorno a tutti i componenti il Collegio, tramite la Direzione Generale
dell’Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In accordo con i componenti il Collegio la convocazione potrà essere
effettuata con altro mezzo. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, nonché il luogo e l’ora della convocazione.
3. I due membri supplenti sono invitati alle riunioni, cui assistono senza diritto di voto, ma con facoltà consultive;
4. Essi debbono invece essere convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di dimissioni o decadenza dalla carica. Tra i supplenti subentra il più
anziano di età oppure quello con competenze professionali in campo giuridico nel caso venga a mancare tra i membri effettivi una figura con tali
competenze. L’Assemblea nazionale provvederà alla nomina del sostituto del membro supplente che è subentrato o che, nell’eventualità, si è dimesso.
5. Nel caso di impossibilità a partecipare alla riunione di uno dei componenti effettivi partecipa in sostituzione il componente supplente più anziano di età
oppure quello con competenze professionali in campo giuridico nel caso sia assente il componente con tali competenze.
6. Il membro effettivo che risulti assente per tre volte consecutive decade dalla carica.
7. Le riunioni non sono pubbliche ed i membri del Collegio sono tenuti a mettere in atto tutti i comportamenti necessari a garantire la necessaria
riservatezza in merito ai dati e alle notizie raccolte, anche in osservanza delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali. Su disposizione del
Presidente del Collegio alle riunioni possono essere convocati componenti dello Staff o componenti di Organi istituzionali, al fine di fornire notizie e
chiarimenti o supporto tecnico relativamente ai casi in esame. Il Collegio può altresì chiedere chiarimenti per iscritto ai predetti soggetti.
8. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di tre membri, mentre per la validità delle eventuali sedute istruttorie è sufficiente la partecipazione
di due membri compresi i supplenti.
9. Il Presidente nomina un segretario che provvederà alla redazione del verbale della riunione e cura che venga sottoscritto e approvato.
art. 28 – Istruttoria dei casi
1. Per ciascuno dei singoli casi deferiti, il Collegio accerta che gli stessi siano stati inviati debitamente circostanziati nei fatti e luoghi e sufficientemente
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documentati.
2. Il Presidente del Collegio, accertata l’ammissibilità formale della richiesta, provvede alla designazione di un relatore per l’effettuazione dell’istruttoria;
in difetto propone l’archiviazione al Collegio. Del provvedimento di archiviazione dà comunicazione a tutti gli interessati e al Consiglio Nazionale. In caso
di urgenza il Collegio può incaricare in qualità di relatori anche i componenti supplenti.
3. Il relatore ha il compito di raccogliere la documentazione specifica, curare la necessaria istruttoria e redigere la relazione, sia che si tratti di rinvio agli
Organi istituzionali competenti o di provvedimento disciplinare.
4. Nell’ambito della propria attività istruttoria il Collegio può disporre, direttamente ed autonomamente, audizioni dei Soci e/o rappresentanti degli Organi
che hanno investito il Collegio del caso, o può richiedere un’eventuale integrazione documentale e/o acquisizione di chiarimenti, anche alle Sezioni
regionali e/o strutture territoriali locali, nonché convocare i Soci o altre persone informate sulle questioni da esaminare con la massima discrezionalità ed
autorità, ovvero chiedere per iscritto chiarimenti agli stessi soci informati. I criteri di esame dei singoli casi vengono stabiliti in modo autonomo ed
insindacabile dal Collegio.
5. Qualora il Collegio sia chiamato a pronunziarsi su questioni disciplinari debbono essere convocati per essere sentiti il Socio o i Soci interessati.
Art. 29 – Decisioni e tempi
1. I provvedimenti disciplinari devono essere emessi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento. Sono fatti salvi i termini piu’ brevi
dettati da specifiche disposizioni del presente regolamento che sono da considerare non prorogabili.
2. Nel rispetto della tutela dei dati personali e della riservatezza delle istruttorie del collegio a ciascun caso viene attribuito un numero di protocollo con la
data di ricevimento dell’istanza
3. In ordine ai ricorsi promossi avverso le decisioni della Commissione Elettorale, il Collegio dei Probi Viri si esprimerà entro i 30 giorni successivi al
ricevimento dell’istanza da parte del candidato. Le decisioni del Collegio sono immediatamente comunicate alla Commissione Elettorale, al Consiglio
Nazionale e alla Conferenza dei Presidenti e al Presidente della Sezione regionale interessata quando si tratti di candidature di competenza di tale
organo.
4. Tutti i provvedimenti sono emessi per iscritto e devono essere motivati; devono essere comunicati ai Soci interessati e trasmessi al Presidente ed al
Direttore Generale dell’Associazione, nonché al Presidente della Sezione regionale eventualmente interessato.
5. Le decisioni sono valide con il voto unanime dei partecipanti alla riunione.
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Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari che il Collegio può adottare direttamente sono i seguenti: ammonimento, censura, sospensione dalla qualifica di Socio.
2. In casi di particolare gravità e dannosi per l’Associazione, il Collegio può proporre il provvedimento di esclusione dall’Associazione del Socio, ed in
questo caso il Collegio trasmette il proprio parere al Consiglio Nazionale affinché preveda un apposito punto all’ordine del giorno della prima
convocazione utile dell’Assemblea Nazionale, cui spetta la decisione finale.
3. L’ammonimento viene adottato nei confronti di Soci che abbiano commesso lievi mancanze nell’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti
dell’Associazione, od abbiano contravvenuto a direttive degli Organi istituzionali legittimamente emanate, senza che ciò abbia leso il prestigio della
stessa ovvero arrecato danno patrimoniali o di immagine al WWF.
4. La censura viene adottata nei confronti di Soci che abbiano commesso gravi mancanze nell’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti
dell’Associazione, od abbiano contravvenuto deliberatamente a direttive degli Organi istituzionali legittimamente emanate, o abbiano tenuto
comportamenti contrari all’etica del WWF ed ai principi ispiratori dell’Associazione; viene adottata inoltre nel caso in cui le discussioni interne
all’Associazione siano scadute ad atti ingiuriosi o abbiano coinvolto Organi istituzionali e parti dell’Associazione estranei alla questione di cui si discute,
od anche nel caso in cui le discussioni interne al WWF siano state deliberatamente portate all’attenzione dei mezzi di comunicazione.
a) Il provvedimento di censura comporta la decadenza dalle eventuali cariche interne dell’Associazione.
5. L’esclusione dall’Associazione viene proposta all’Assemblea nazionale dal Collegio in tutti i casi in cui le violazioni delle norme di convivenza interne
all’Associazione sopra richiamate abbiano assunto caratteristiche di particolare gravità e quando il Socio abbia arrecato pregiudizio all’immagine
dell’Associazione o l’abbia danneggiata con i suoi comportamenti. L’esclusione può essere proposta solo successivamente al provvedimento di Censura.
a) Contestualmente alla proposta di esclusione, qualora sia necessario ai fini della tutela dell’associazione, il Collegio puo deliberare la sospensione
dalla qualifica di socio.
6. La sospensione dalla qualifica di socio ha una durata massima di sei mesi entro i quali l’Assemblea Nazionale dovrà pronunciarsi.
7. Il Collegio ha la più ampia autonomia nell’applicazione delle sanzioni con l’obbligo di motivazione e di comunicazione agli interessati di norma
mediante raccomandata. Deve inoltre dare comunicazione al Consiglio Nazionale dei risultati del procedimento.
8. L’operato del Collegio è insindacabile.
Art. 31 Custodia degli atti e supporto organizzativo.
1. Gli originali e tutte le copie, anche informatiche, delle decisioni e dei documenti inerenti le attività del Collegio dei Probi Viri sono custoditi presso la
sede nazionale dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione garantisce l’osservanza delle normative sulla tutela della riservatezza dei dati
personali. Le istruttorie sono atti interni, riservati, del Collegio. Possono essere messe a disposizione delle parti interessate dal procedimento.
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2. Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio si avvale del supporto organizzativo dello Staff del WWF Italia su disposizione del Direttore Generale
dell’Associazione e della Segreteria della Presidenza.
LA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 32 - Composizione e nomina
1. La Commissione Elettorale, prevista all’art. 18 e 19 dello Statuto del WWF Italia, è composta da 5 membri più 5 supplenti
2. I componenti non possono ricoprire alcun altro incarico, ruolo o funzione all'interno dell'Associazione, sia a livello centrale che periferico.
3. Chi ha ricoperto la carica di membro della Commissione non può essere candidato al Consiglio Nazionale od al Consiglio di Sezione regionale nei tre
anni successivi alla scadenza del suo mandato.
4. I componenti della Commissione Elettorale e i loro supplenti sono nominati in questo modo:
a) due componenti effettivi e due supplenti dall'Assemblea dei soci
b) gli altri tre componenti effettivi e tre supplenti rispettivamente due dal Consiglio Nazionale, due dalla Conferenza dei Presidenti di Sezione regionale e
due dal Collegio dei Revisori.
5. I membri della Commissione durano in carica tre anni.
6. Il componente della Commissione Elettorale può svolgere contestualmente il compito di Garante previsto per le elezioni dei Consigli di Sezione
regionale.
Art. 33 – Dimissioni, decadenza e rinuncia
1. In caso di dimissioni o decadenza di un componente effettivo subentra il componente supplente nominato dallo stesso organo. Qualora non fosse
possibile procedere al subentro si provvederà ad una nuova nomina da parte dell’Organo che ha nominato il componente da sostituire. Per i componenti
nominati dall’assemblea viene convocato per primo il supplente più anziano per età.
2. In caso di rinuncia o decadenza di un componente supplente si provvederà ad una nuova nomina da parte dell’Organo che ha nominato il
componente da sostituire.
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Art. 34 – Funzioni della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale, secondo quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto del WWF Italia:
a) esamina e determina preventivamente la compatibilità e l'ammissibilità delle candidature al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Regionali sulla base
delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti attuativi.
b) Effettua il riconteggio delle schede elettorali successivamente allo scrutinio operato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea.
c) Ratifica i risultati delle procedure di rinnovo per la formazione del Consiglio Nazionale e dei Consigli di Sezione Regionale e ne proclama la nomina,
redige il verbale e comunica agli interessati l’esito della votazione.
d) Dirime le controversie elettorali.
2. La Commissione elettorale inoltre:
a) al fine di determinare preventivamente la compatibilità e l'ammissibilità delle candidature al Consiglio Nazionale ed ai Consigli di Sezione regionale è
titolata ad effettuare verifiche sulla veridicità dei curricula anche prendendo informazioni presso terzi nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei
dati personali.
b) avvia le procedure elettorali per il Consiglio Nazionale e i Consigli di Sezione regionale e provvede al loro espletamento secondo le modalità previste
dal regolamento attuativo dello Statuto del WWF Italia.
3. I componenti della Commissione, in quanto Organo istituzionale dell’Associazione, prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.
4. Nell’ambito della propria attività istruttoria la Commissione, direttamente ed autonomamente, può disporre audizioni di candidati, di Soci, di
componenti degli Organi istituzionali, di componenti dello staff e può richiedere un’eventuale integrazione documentale e/o acquisizione di chiarimenti
anche in forma scritta.
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Art. 35 - Insediamento e convocazione della Commissione elettorale
1. Per l’insediamento della Commissione il Presidente dell’Associazione provvede alla prima convocazione accertandosi della disponibilità dei nominati a
ricoprire l’incarico e ad intervenire.
2. In occasione della riunione di insediamento e con modalità autonomamente definite i componenti della Commissione eleggono al proprio interno un
Presidente.
3. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente, ovvero quando sia richiesto dal Presidente dell’Associazione. La convocazione è
effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata sia ai componenti effettivi che ai componenti supplenti almeno 15 giorni
prima della data prevista per la riunione. In caso di impossibilità a partecipare di un componente effettivo partecipa in sostituzione il componente
supplente nominato dallo stesso Organo. Per i componenti nominati dall’assemblea viene convocato per primo il supplente più anziano per età.
4. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, nonché il luogo e l’ora della convocazione.
5. I componenti supplenti sono invitati alle riunioni, cui assistono senza diritto di voto ma con facoltà consultive.
6. Per la validita’ delle riunioni e’ richiesta la presenza di cinque componenti.
7. Le riunioni non sono pubbliche ed i componenti della Commissione sono tenuti a mettere in atto tutti i comportamenti utili a garantire la necessaria
riservatezza in merito ai dati e alle notizie raccolte, consegnando originali e copie, anche informatiche, di tutti i materiali raccolti in istruttoria per la
custodia a cura del presidente dell’associazione e mantenendo il segreto verso i terzi su tutto quanto appreso nell’esecuzione del loro ufficio, anche in
osservanza delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali.
Art. 36 – Delibere, verbali e decisioni
1. Per la redazione del verbale delle riunioni il Presidente si avvale del supporto della Direzione Generale e cura che il verbale venga approvato e
sottoscritto da tutti i componenti.
2. Le delibere adottate dalla Commissione elettorale devono essere motivate.
3. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale possono essere impugnate dai candidati avanti al Collegio dei Probiviri entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno della reiezione della loro candidatura. Il collegio dei Probiviri emana il proprio
provvedimento entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell’atto di impugnazione che puo’ essere depositato presso la sede legale
dell’associazione oppure ivi ricevuto con raccomandata munita di ricevuta di ritorno. L’atto di impugnazione deve essere indirizzato al collegio dei
probiviri in persona del Presidente.
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Art. 37 - Custodia degli atti e supporto organizzativo.
1. Gli originali e tutte le copie, anche informatiche, delle decisioni e dei documenti inerenti le attività della Commissione sono custoditi presso la sede
nazionale dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione garantisce l’osservanza delle normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Il
presidente potrà consegnare detti dati esclusivamente al Collegio dei Probi Viri in persona anche di un suo solo componente in caso di impugnazione
delle decisioni assunte dalla Commissione Elettorale nonché al candidato diretto interessato o al suo incaricato.
2. Per l’assolvimento dei propri compiti la Commissione si avvale del supporto organizzativo dello Staff del WWF Italia su disposizione della Direzione
Generale.
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE REGIONALE
Art. 38 Composizione e partecipazione
1. Secondo quanto disposto dall’art. 20 Capo VI dello Statuto del WWF Italia, la Conferenza dei Presidenti è l’organo composto dai Presidenti delle
Sezioni Regionali. Ha un ruolo consultivo obbligatorio sulla definizione del programma e forma la lista dei candidati al Consiglio Nazionale in
rappresentanza della componente territoriale secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
2. In assenza del Presidente di Sezione regionale partecipa in sostituzione il Vicepresidente delegato ad hoc o anagraficamente più anziano che si
conformerà alle modalità di partecipazione previste per il Presidente di Sezione regionale secondo quanto disposto dall’art. 27 dello Statuto del WWF
Italia.
3. Il Consiglio di Sezione regionale può delegare, in casi particolari, la partecipazione ad un altro Consigliere che si conformerà alle modalità di
partecipazione previste per il Presidente di Sezione regionale secondo quanto disposto dall’art. 27 dello Statuto del WWF Italia.
4. Il Presidente di Sezione regionale può essere sostituito esclusivamente dal Vicepresidente delegato ad hoc per quelle riunioni in cui sia all’ordine del
giorno la formazione della lista dei candidati per l’elezione del Consiglio Nazionale.
5. Il Presidente dell’Associazione partecipa di diritto, senza facoltà di voto, ai lavori nelle convocazioni di sua competenza secondo quanto previsto
dall’art. 20 dello statuto del WWF Italia.
6. Partecipa su invito, senza facoltà di voto, nelle altre convocazioni.
7. Ai lavori partecipa inoltre di diritto il Direttore Generale senza facoltà di voto.
8. Possono intervenire, senza diritto di voto e su invito dei componenti di diritto, i Commissari per le Sezioni regionali eventualmente nominati dal
Consiglio Nazionale. La partecipazione di volontari e dipendenti del WWF Italia, su invito dei componenti di diritto, è finalizzata al supporto tecnico ed
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organizzativo nonché all'arricchimento del dibattito sui temi di maggiore rilevanza per l'Associazione.
9. La Conferenza dei Presidenti di Sezione regionale indica al proprio interno un Coordinatore che ha le funzioni di istruire i lavori, predisporre l’ ordine
del giorno delle riunioni, supportare il Presidente del WWF Italia nelle convocazioni di sua competenza.
Art. 39 - Funzionamento e convocazione
1. Il Presidente del WWF Italia convoca la prima riunione di insediamento della Conferenza dei Presidenti
2. La Conferenza dei Presidenti è convocata almeno due volte l’anno dal Presidente del WWF Italia per la definizione del programma e l’aggiornamento
sullo stato di avanzamento del programma.
3. La Conferenza si riunisce inoltre su proposta di un terzo dei componenti.
4. La convocazione viene inviata ai componenti almeno 20 giorni prima della data di riunione ordinariamente a mezzo posta elettronica con ricevuta di
ritorno.
5. Per la formazione delle liste dei candidati al Consiglio Nazionale la convocazione è richiesta dalla Commissione Elettorale entro i tempi fissati dalla
stessa per lo svolgimento delle procedure di rinnovo del Consiglio Nazionale.
6. I due terzi dei componenti della Conferenza dei Presidenti possono chiedere la convocazione dell’Assemblea nazionale.
Art. 40 - Riunioni e decisioni della Conferenza dei Presidenti
1. La riunione della Conferenza dei Presidenti è valida con la presenza della metà più uno dei Presidenti in carica o dei Consiglieri di Sezione regionale
delegati alla partecipazione.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. I lavori della Conferenza dei Presidenti si svolgono sulla base di un ordine dei giorno predisposto dal Coordinatore anche sulla base di specifiche
richieste dei Presidenti di Sezione regionale.
4. L’ordine del giorno sarà predisposto di concerto con il Presidente del WWF Italia per le convocazioni di sua competenza.
5. I lavori sono presieduti dal Presidente dell'Associazione per le convocazioni di sua competenza.
6. La Direzione Generale assicura il supporto organizzativo e tecnico per lo svolgimento dei lavori e per la convocazione delle riunioni.
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7. La Conferenza dei Presidenti adotta mozioni da presentare al Consiglio Nazionale.
8. La Conferenza dei Presidenti può inoltre formulare raccomandazioni ai diversi Organi dell'Associazione anche per il migliore raggiungimento dei fini
sociali ed il potenziamento della sinergia fra la struttura periferica e quella centrale dell'Associazione.
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Titolo II
GLI ORGANI TERRITORIALI
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IL CONSIGLIO DI SEZIONE REGIONALE
Art. 1 Composizione, elezione e carica
1. Le Sezioni Regionali sono rette da un Consiglio formato da un numero dispari di Consiglieri, Soci del WWF Italia, variabile da un minimo di cinque a
un massimo di sette, stabilito dal Consiglio Nazionale a seconda delle dimensioni della Sezione regionale.
2. I Consiglieri sono eletti con votazione ad referendum dai Soci maggiorenni del territorio regionale di competenza della Sezione Regionale, purché in
regola con il versamento delle quote sociali, tra una rosa di candidati designati da componenti del Consiglio uscente e dalle strutture territoriali locali,
secondo quanto disposto dal presente regolamento e in ottemperanza con quanto stabilito all’Art. 9 dello Statuto del WWF Italia.
3. Il Consiglio rimane in carica tre anni.
4. Un Consigliere di Sezione Regionale non può rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
5. Una volta eletti, i Consiglieri di Sezione Regionale all’atto del loro insediamento dovranno sottoscrivere personalmente l’accordo relativo al mandato
conferito dal Consiglio Nazionale, in cui saranno fissate le regole e le linee guida della loro attività e che sarà predisposto contestualmente all’avvio della
procedura di elezione.
6. La carica di Consigliere di Sezione regionale è gratuita. E’ possibile il rimborso delle spese vive documentate sostenute dai Consiglieri per
l’espletamento delle loro funzioni.
Art. 2 dimissioni o decadenza
1. Il Consigliere che non assista per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio è considerato automaticamente decaduto dalla carica
2. La decadenza viene pronunciata dal Presidente di Sezione Regionale sentito il Consiglio di Sezione Regionale.
3. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio subentrano i primi candidati utili nell’ultima votazione. Qualora, esaurita la
possibilità di subentro, i consiglieri rimasti siano meno di 4 è necessario convocare nuove elezioni.
Art. 3 Funzioni
1. Il Consiglio della Sezione Regionale:
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a. Elegge tra i propri membri il Presidente di Sezione Regionale e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti le cui nomine dovranno essere
ratificate dal Consiglio Nazionale; i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. Presidente e Vice Presidenti durano in carica 3 anni;
b. È responsabile della conduzione della Sezione Regionale nei confronti del Consiglio Nazionale;
c. Attua il programma di attività sul territorio elaborando un programma regionale che tenga anche conto delle specificità regionali e locali, secondo gli
indirizzi formulati dal Consiglio nazionale;
d. È responsabile dei rapporti con le istituzioni, le forze politiche e le realtà sociali, i mezzi di informazione della Regione secondo il mandato ricevuto
dal Consiglio Nazionale;
e. Promuove ed attiva il volontariato secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale;
f. Indirizza e coordina l’attività delle Strutture Territoriali Locali eventualmente costituite e controlla la conformità del loro operato con le direttive
formulate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio di Sezione regionale;
g. Provvede alle nomine in commissioni, consulte, ecc. di livello regionale e locale secondo le direttive impartite dal Consiglio Nazionale e secondo
quanto previsto all’art. 9 dello Statuto dandone comunicazione al WWF Italia;
Il Consiglio di Sezione regionale inoltre:
h.
i.
Stabilisce l’impiego della quota di finanziamento per attività istituzionale che è a sua disposizione.
Può chiedere, in caso di controversie che coinvolgano singoli componenti del consiglio per attività svolte durante l’espletamento delle loro funzioni, al
Comitato Esecutivo che l’Associazione provveda all’eventuale assistenza legale.
2. Il Consiglio Nazionale provvede a fornire le Sezioni Regionali degli strumenti e delle risorse necessari per lo svolgimento delle loro attività.
3. Il Consiglio di Sezione regionale inoltre indirizza e coordina l’attività di tutte le Strutture territoriali locali e favorisce il coordinamento – sulla base degli
indirizzi del Consiglio Nazionale – di tutti i soggetti che operano sul territorio in accordo con il WWF Italia anche indicando al proprio interno un referente.
Art. 4 - Elezioni
1. Tutti i soci maggiorenni possono candidarsi ed essere eletti nel Consiglio di Sezione regionale fatto salvo quanto previsto all’art. 9 dello Statuto del
WWF Italia.
2. La procedura di rinnovo del Consiglio in carica viene avviata dal Presidente della Commissione Elettorale almeno 8 (otto) mesi prima della naturale
scadenza del Consiglio in carica.
3. La Commissione Elettorale specifica i tempi e le scadenze con cui deve essere espletata la procedura di rinnovo dei Consigli di Sezione regionale.
4. La Commissione Elettorale invia un’ apposita comunicazione sull’avvio della procedura di rinnovo ai Consiglieri nazionali, ai Consiglieri di Sezione
regionale, al Collegio dei Probi Viri, ai Revisori dei Conti, alle Strutture territoriali della regione interessata a mezzo lettera raccomandata almeno 60
giorni prima dalla data ultima prevista per l’inoltro delle candidature chiedendone adeguata diffusione.
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5. La Commissione Elettorale provvederà inoltre – attraverso la Direzione generale – a diffondere la comunicazione ai Soci anche attraverso i disponibili
strumenti informatici e di comunicazione interna.
6. La Commissione Elettorale comunica a tutti i candidati l’esito della selezione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 5 – Presentazione e controllo delle candidature
1. I Soci che intendono candidarsi alla carica di Consigliere di Sezione regionale dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale all’atto
della presentazione della candidatura. La Commissione elettorale effettuerà i necessari controlli.
2. La candidatura deve pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione Elettorale presso la sede del WWF Italia entro e non
oltre la scadenza indicata dalla Commissione elettorale stessa. La Direzione Generale istituisce un protocollo delle candidature.
3. La candidatura dovrà riportare le generalità del candidato, il numero di tessera, la Sezione regionale per cui il socio intende candidarsi secondo
quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto del WWF Italia e l’impegno, in caso di elezione, a conformarsi a quanto previsto dallo Statuto dell’associazione,
dai suoi regolamenti attuativi, dal mandato per i Consigli di sezione regionale di cui all’art. 25 dello Statuto del WWF Italia.
4. Il Candidato dovrà altresì attestare l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9 dello Statuto sotto la sua personale responsabilità. La
Commissione elettorale è titolata ad effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione anche presso terzi.
5. Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum esteso di massimo due cartelle (60 battute per 30 righe compresi spazi e segni di interpunzione)
e un curriculum breve di massimo 60 battute per 9 righe compresi spazi e segni di interpunzione. Il curriculum esteso potrà riportare in allegato
eventuali elenchi di pubblicazioni. Il curriculum dovrà riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati e divulgazione dei dati personali.
6. Qualora i curricula non rispettassero quanto previsto dal presente regolamento saranno vagliati a insindacabile giudizio della Commissione Elettorale.
7. La Commissione Elettorale è altresì titolata ad effettuare verifiche sulla veridicità dei curricula anche prendendo informazioni presso terzi.
8. La Commissione elettorale entro i 30 giorni successivi alla scadenza per l’invio delle candidature effettua il vaglio delle stesse determinando le
eventuali incompatibilità ed inammissibilità.
9. L’esito della verifica verrà comunicato ai singoli candidati, al Consiglio Nazionale, al Consiglio di Sezione regionale uscente, al Collegio dei Probi Viri,
al Collegio dei Revisori dei Conti e alle strutture territoriali locali, con la trasmissione di un verbale riportante gli esiti dell’istruttoria, le motivazioni delle
eventuali esclusioni, con allegati i curricula estesi dei candidati e l’indicazione della Sezione regionale per cui si sono candidati. Ai Candidati l’esito sarà
comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Commissione Elettorale dell’esito del vaglio delle candidature, il Candidato
escluso può far pervenire ricorso ai Probi Viri a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I Probi Viri si pronunceranno entro e non oltre i 30 giorni
successivi al ricevimento del ricorso.
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Art. 6 – Riunione straordinaria del Consiglio regionale
1. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione sugli esiti della verifica delle candidature da parte della Commissione Elettorale, il Presidente della
Sezione regionale convoca una riunione straordinaria del Consiglio regionale uscente allargata ai Presidenti delle strutture territoriali locali presenti sul
territorio regionale che in questa occasione hanno diritto di voto.
2. La riunione deve:
a) Definire il numero di candidati che comporrà la lista da sottoporre ai soci che devono essere non meno del doppio e non più del triplo dei consiglieri
da eleggere. Per casi particolari il Consiglio Nazionale può autorizzare la formazione della lista con un numero minore di candidati.
b) Formare la lista dei candidati da consegnare alla Commissione elettorale con le relative preferenze ricevute.
c) Indicare le modalità di raccolta delle schede (presso un notaio o casella postale) e il termine ultimo per la consegna/invio postale delle schede
compilate da parte dei soci.
d) nominare tra i Soci non candidati tre scrutatori per assistere il Garante di cui al comma successivo nella raccolta e nello spoglio delle schede;
e) Indicare una terna di soci maggiorenni e non candidati per la stessa tornata elettorale del Consiglio, iscritti al WWF da almeno un anno, tra cui la
Commissione elettorale nomina un Garante per le procedure di rinnovo del Consiglio di Sezione regionale.
f) Fissare il luogo e la data di scrutinio delle schede che deve cadere dopo 15 giorni dal termine ultimo per la consegna/invio delle schede e comunque
entro 30 giorni da tale data.
3. Per la designazione dei candidati per i consigli composti da 5 membri per la formazione della lista si procede con una votazione a scrutinio segreto
nella quale ciascun avente diritto deve assegnare un numero di voti:
a) pari a 6 se il numero di candidati che comporranno la lista è 10;
b) pari a 8 se il numero di candidati che comporranno la lista è superiore a 10
4. Per la designazione dei candidati per i consigli composti da 7 membri per la formazione della lista si procede con una votazione a scrutinio segreto
nella quale ciascun avente diritto deve assegnare un numero di voti
a) pari a 8 se il numero di candidati che comporranno la lista è 14;
b) pari a 11 se il numero di candidati che comporranno la lista è superiore a 14
5. in caso di parità si procede immediatamente ad un voto di ballottaggio.
6. Il Presidente di Sezione regionale comunica la lista formata alla Commissione elettorale, al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probi Viri, alle strutture
territoriali locali e al Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di rinuncia di un candidato successivamente alla formazione della lista verrà inserito il candidato con il maggior numero di voti .
33
Art. 7 – Le schede elettorali
1. La scheda riporterà le liste dei candidati in ordine alfabetico precisando sulla stessa che sono in ordine alfabetico. Con la scheda di votazione saranno
inviati ai Soci aventi diritto al voto i curricula brevi dei candidati predisposti come previsto dal presente regolamento, l’indicazione della scadenza entro la
quale i Soci sono chiamati a pronunciarsi nonché le date, il luogo e l’ora dello scrutinio.
2. Le schede saranno inviate almeno 45 giorni prima del giorno fissato come termine ultimo per la raccolta delle schede a tutti i Soci che risultino in
regola con il versamento della quota sociale nelle banche dati dell’associazione al momento della predisposizione della spedizione. Le schede per la
votazione potranno essere allegate a pubblicazioni dell’associazione inviate ai Soci e dovranno riportare almeno il nominativo e l’indirizzo del Socio ai fini
della verifica del diritto al voto da parte del Socio. La parte della scheda relativa a tali informazioni sarà tagliata prima di procedere allo scrutinio.
3. I Soci in regola con il versamento della quota che non avessero ricevuto la scheda di votazione o che la avessero smarrita possono farne richiesta,
entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza per l’invio delle schede, al Garante che provvederà a farla recapitare al Socio. In ogni caso, dopo tale
termine, i soci aventi diritto potranno ritirare la scheda di votazione presso la Sezione regionale di riferimento fino all’ultimo giorno utile per l’invio previa
autorizzazione del Garante. Presso la Sezione regionale – conformandosi alle procedure della Commissione Elettorale – è istituito un registro delle
schede duplicato consegnate in cui saranno riportate le generalità dei Soci che le hanno ritirate.
4. La Commissione elettorale stabilirà la procedura di tenuta e consegna dei duplicati delle schede elettorali da parte del Garante anche avvalendosi
dello staff presente presso le Sezioni regionali. La consegna del duplicato sarà specificatamente registrata.
5. Sulla scheda non devono essere previsti spazi per eventuali nominativi sostitutivi.
6. In assenza di timbro postale sono valide per la votazione le schede pervenute entro i 14 giorni successivi del giorno fissato come termine ultimo per
la raccolta delle schede.
7. Le schede saranno prelevate dal Garante il giorno dello scrutinio.
8. Tutti i Soci possono assistere allo spoglio delle schede.
9. La scheda sarà annullata a giudizio insindacabile dei tre Soci scrutinatori qualora la stessa risulti manomessa o illeggibile o porti scritte o segni che
non abbiano riferimento alle votazioni oppure quando riporti un numero di preferenze superiore a quelle ammesse; l’esame e l’eventuale annullamento
delle schede dubbie o bianche va operato mano a mano che le stesse vengono aperte.
10. Non è ammessa propaganda per i candidati con i mezzi, gli strumenti e le banche dati dell’Associazione.
11. Le schede di votazione vanno conservate a cura del WWF Italia in plico chiuso e sigillato per tutta la durata in carica del Consiglio che risulta eletto.
12. Possono essere votati da parte dei Soci un numero di candidati pari al massimo del numero dei Consiglieri da eleggere.
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Art. 8 – Scrutinio e prima convocazione
1. Durante lo scrutinio delle schede si provvederà a redigere un verbale che verrà firmato dal Presidente della Sezione regionale, dagli Scrutatori e dal
Garante. Il verbale deve riportare tutte le notizie sullo svolgimento delle operazioni ed i risultati dello scrutinio con la graduatoria degli eletti e dei non
eletti e i rispettivi voti ottenuti.
2. Entro i 30 giorni successivi alla chiusura dello scrutinio delle schede di votazione la Commissione elettorale ratifica i risultati delle procedure di
rinnovo del Consiglio di Sezione regionale e proclama la nomina dei Consiglieri dandone comunicazione agli interessati e al Garante, al Consiglio
nazionale, alle strutture territoriali locali, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Garante convoca la prima riunione del Consiglio di Sezione regionale finalizzata alla nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i chiedendo la
sottoscrizione dei regolamenti dell’associazione e del mandato per i Consigli di Sezione regionale.
4. La prima riunione del Consiglio di Sezione regionale è presieduta dal Consigliere anziano per età. La riunione è valida con almeno la metà più uno
dei Consiglieri eletti.
5. Il Consigliere Anziano provvede a richiedere agli eletti l’accettazione della carica. I candidati contestualmente all’accettazione sottoscrivono il mandato
per il Consiglio predisposto dal Consiglio Nazionale.
Art. 9 – Funzionamento del Consiglio di sezione regionale
1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni volta che lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente ordinariamente mediante posta elettronica con ricevuta di ritorno o con altro mezzo su richiesta
del singolo consigliere.
4. La convocazione conterrà la sede e l’ordine del giorno della riunione e sarà inviata almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione unitamente
alla eventuale documentazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione è anche inviata alla Direzione Generale e ai Revisori
dei Conti.
5. In apertura di seduta il Consiglio potrà decidere sull’inserimento di nuovi argomenti di cui sia dimostrato l’assoluto carattere di urgenza o sulla modifica
della trattazione dei punti all’ordine del giorno. I punti non discussi verranno affrontati per primi nel Consiglio successivo.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente da lui indicato o da quello anagraficamente più
anziano.
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Art. 10 – Verbalizzazione e delibere
1. La verbalizzazione della riunione è garantita dal Presidente avvalendosi dello staff della Sezione regionale. La bozza di verbale entro i quindici giorni
successivi la riunione viene trasmessa ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti attraverso la Direzione Generale, viene quindi sottoposto al primo Consiglio
successivo per la sua approvazione o eventuale modifica. Il verbale così approvato viene inviato ai Revisori dei Conti e al Comitato Esecutivo per
tramite della Direzione Generale.
2. Entro i 15 giorni successivi alla riunione il Presidente della Sezione regionale provvederà ad inviare una informativa alle Strutture territoriali locali sui
lavori del Consiglio e le delibere di indirizzo.
3. Le delibere, che hanno carattere collegiale, verificata la sussistenza del numero legale, vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia
diversamente stabilito nello statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Le Delibere del Consiglio di Sezione regionale sono da considerarsi immediatamente esecutive.
Art. 11 – Sedute del Consiglio di Sezione regionale
1. Alle sedute del Consiglio di Sezione regionale sono invitati ad assistere i Presidenti delle Strutture Territoriali locali, possono essere invitati a
partecipare, senza diritto di voto, gli attivisti e le persone la cui presenza si ritenga necessaria per la natura degli argomenti in discussione.
Quando la discussione verta su persone, e in tutti i casi in cui il Consiglio lo ritenga necessario o opportuno, le riunioni devono tenersi a porte chiuse.
2. Tutti coloro che partecipano o assistono alle sedute sono tenuti ai doveri della riservatezza, dell’osservanza delle decisioni, nonché della correttezza e
della probità nei comportamenti o nei rapporti interpersonali dentro e fuori delle riunioni.
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Art. 12 - Decadenza Consigli e surroga da Parte del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale può pronunciare la decadenza di un Consiglio Regionale nei seguenti casi:
a) quando esso non si riunisca almeno quattro volte all’anno;
b) quando, entro due mesi dall’insediamento del Consiglio o dalle dimissioni del Presidente, non sia in grado di individuare un nuovo Presidente;
c) quando la maggioranza dei consiglieri è dimissionaria;
d) quando, a seguito di decadenza di uno o più consiglieri, non vi siano sufficienti candidati non eletti per assicurare il subentro e la funzionalità del
Consiglio come previsto.
2. Il Consiglio Nazionale può inoltre pronunciare la decadenza del Consiglio Regionale quando abbia compiuto attività, assunto iniziative o preso
posizioni contrarie o incompatibili con i fini e gli scopi dell’Associazione o in contraddizione e/o manifesto contrasto con posizioni già assunte dal WWF
Italia sugli stessi argomenti;
3. Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte il Presidente del WWF Italia con atto scritto che specifica i problemi evidenziati, richiede al Consiglio
regionale chiarimenti e documentazione anche prevedendo un’ audizione del Presidente della Sezione regionale; stabilita quindi una strategia di
intervento il Comitato Esecutivo invita il Consiglio regionale ad adempiere per risolvere i problemi e sanare le situazioni oggetto di contestazione entro
un tempo assegnato.
4. Se i problemi persistono, la decadenza del Consiglio regionale di cui sopra va eventualmente pronunciata dal Consiglio Nazionale che provvederà ad
individuare le idonee soluzioni organizzative anche – se ritenuto opportuno – nominando un Commissario.
5. Il Commissario svolge tutte le funzioni previste dal presente regolamento per il Consiglio regionale e per il Presidente, ed esercita eventuali ulteriori
poteri straordinari affidatigli dal Consiglio Nazionale, assume le iniziative necessarie per riportare la Sezione regionale in condizioni di normalità e,
quindi, convocare nuove elezioni entro la scadenza stabilita dal Consiglio Nazionale. Il Commissario partecipa su invito senza diritto di voto alla
Conferenza dei Presidenti.
Art. 13 – Attività politica
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto del WWF Italia, i componenti del Consiglio di Sezione regionale che svolgono attività politica o
militano in partiti, organizzazioni politiche, sindacali o associazioni di categoria, purchè senza incarichi o responsabilità, devono operare in modo che il
nome e l’immagine dell’Associazione non siano coinvolti o danneggiati.
2. Nei periodi di svolgimento di campagne elettorali politiche o amministrative i Consiglieri di Sezione regionale che intendano candidarsi devono darne
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immediata comunicazione al Presidente dell’Associazione e comunque decadono automaticamente dalla carica al momento della formalizzazione della
candidatura.
IL PRESIDENTE DI SEZIONE REGIONALE
Art. 14 – Elezione e rappresentanza
1. Il Presidente di Sezione regionale viene eletto alla prima seduta dal Consiglio Regionale, al suo interno, con maggioranza assoluta dei componenti.
2. Presidente e Vicepresidenti rimangono in carica tre anni. Il Presidente e i Vicepresidenti decadono con il Consiglio che li ha eletti anche se non hanno
completato il mandato.
3. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
a) Rappresenta la Sezione Regionale, convoca e presiede il Consiglio di Sezione Regionale, è responsabile dei rapporti con gli Organi Associativi
Nazionali;
b) E’ componente della Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale;
c) Rappresenta, ed impegna con le decisioni adottate, la Sezione Regionale nella Conferenza dei Presidenti di Sezione Regionale
d) In caso di decadenza del Consiglio di Sezione regionale esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sino all’entrata in vigore dei
provvedimenti deliberati dal Consiglio Nazionale
e) In caso di urgenza e necessità e improrogabilità può assumere le competenze del Consiglio Regionale, salvo ratifica successiva.
Art. 15 – Decadenza dalla carica
Il Presidente decade dalla carica nei seguenti casi:
a) se viene sfiduciato dal Consiglio Regionale, con mozione apposita e voto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale;
b) se risulta assente per tre volte nel corso dell’anno dalle riunioni della Conferenza dei Presidenti in mancanza di una delega del Consiglio Regionale
ad altro consigliere fatto salvo quanto previsto per le riunioni della Conferenza dei Presidenti indette per la formazione della lista per le elezioni del
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Consiglio Nazionale.
c) in tutti i casi di decadenza prevista per i Consiglieri di Sezione regionale.
2. In caso di decadenza del Presidente, nella prima riunione utile, il Consiglio regionale dovrà eleggere un nuovo Presidente.
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Titolo III
LE STRUTTURE TERRITORIALI
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LE STRUTTURE TERRITORIALI
Art. 1 – Suddivisione territoriale
1. Come previsto all’articolo 2 dello Statuto l'Associazione si articola in Sezioni regionali, organismi locali e comunque nelle forme più idonee al presidio
territoriale ed al raggiungimento degli scopi associativi.
2. Come previsto dall’ Art. 24 dello Statuto del WWF Italia, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sul territorio nazionale il Consiglio Nazionale
istituisce Sezioni Regionali che assicurino il presidio territoriale per l’attuazione della missione associativa con compiti di sviluppo, promozione e
coordinamento delle attività associative e di rapporto in sede di relazioni istituzionali a livello locale nonché il presidio attivo di tutela ambientale locale. Il
Consiglio Nazionale garantisce alle Sezioni regionali le risorse e i mezzi ritenuti necessari.
3. Il Consiglio Nazionale autorizza, su proposta del Consiglio della Sezione regionale, la costituzione di Comitati locali a livello territoriale, per il
raggiungimento delle finalità associative in genere, per garantire il presidio di difesa del territorio o di specifici obiettivi.
4. Le strutture territoriali sono le Sezioni regionali e le strutture territoriali locali come successivamente definite nel presente regolamento
DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI REGIONALI
Art. 2 Compiti dell’Associazione
1. L’associazione deve garantire alle proprie sezioni regionali:
a) L’utilizzo della denominazione e del logo dell’associazione nei limiti delle regole e degli indirizzi del WWF Internazionale e del presente regolamento
b) L’elaborazione di posizionamenti strategici, linee guida ed indirizzi per tutti i temi di maggior rilevanza per il WWF
c) Il coordinamento delle attività in relazione al programma nazionale e regionale dell’associazione
d) Il supporto tecnico e strategico e la consulenza tecnica e legale sui problemi di maggiore rilevanza per il territorio al fine di garantire alle strutture
territoriali la possibilità di esercitare il presidio del territorio nel modo più efficace
e) La formazione sui temi del programma, sui temi istituzionali dell’associazione, sulla gestione anche attraverso la produzione di idonea manualistica
f) Un costante aggiornamento e comunicazione interna
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g) L’organizzazione di incontri di condivisione ed occasioni di discussione e confronto
h) Il coordinamento sugli eventi nazionali e regionali
i) Il supporto agli Organi istituzionali territoriali per il migliore esercizio del loro mandato e ruolo
l) Risorse adeguate per lo svolgimento delle attivita’ che rientrano nella programma del WWF
m) Il supporto e la consulenza per la gestione del Servizio Civile Nazionale e delle altre forme di impiego di risorse umane a titolo gratuito per la
realizzazione di progetti territoriali (es. tirocinio)
n) Il supporto per la promozione e coordinamento del volontariato
o) La disponibilità di materiali promozionali e informativi per il pubblico
p) La copertura assicurativa sugli infortuni per gli attivisti
q) Ogni possibile intervento per il rispetto delle regole dell’Associazione e la risoluzione delle controversie nei tempi strettamente necessari
r) La valorizzazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna, delle attività delle Sezioni regionali e delle Strutture territoriali locali.
s) Il supporto per il controllo e il monitoraggio dell’attività delle Strutture territoriali locali.
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Art. 3 - Compiti delle Sezioni Regionali
1. Le Sezioni regionali devono garantire all’Associazione:
a) Il rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell’associazione
b) Il rispetto delle posizioni strategiche, delle linee guida, degli indirizzi dati dal Consiglio Nazionale
c) Il rispetto e la tutela dell’immagine e del buon nome del WWF
d) Il presidio territoriale attraverso ogni azione utile a contrastare le minacce all’ambiente e al territorio
e) La gestione della relazione istituzionale a livello regionale e locale
f) La realizzazione del programma (nazionale/regionale) dell’associazione
g) L’educazione e l’informazione diffusa verso i cittadini
h) La ricerca e la coltivazione delle relazione con i mezzi di comunicazione
i) La partecipazione all’allargamento della base sociale del WWF Italia
l) La partecipazione alle eventuali raccolte fondi promosse dall’associazione a livello nazionale
m) La promozione della partecipazione dei cittadini
n) La promozione di alleanze sul territorio per la realizzazione degli obiettivi del programma
o) La promozione e facilitazione della partecipazione dei Soci del WWF nelle strutture territoriali
p) La partecipazione agli eventi nazionali e regionali
q) Il coordinamento delle Strutture territoriali locali sul territorio nonché della vigilanza ambientale secondo quanto previsto dal presente regolamento
r) La partecipazione agli incontri nazionali e regionali
s) La promozione e coinvolgimento del volontariato
t) L’informazione e comunicazione interna sia all’interno della Sezione regionale che verso il WWF Nazionale e le Strutture territoriali locali
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u) La promozione della partecipazione dei soci del WWF Italia
FINANZIAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI
Art. 4 – Strumenti e risorse per lo svolgimento delle attività
1. Come previsto dall’art. 24 dello statuto il Consiglio Nazionale provvede a fornire alle Sezioni regionali gli strumenti e le risorse necessarie per lo
svolgimento delle loro attività.
2. A tal fine, la Direzione Generale predispone annualmente una proposta per l’assegnazione del finanziamento alle Sezioni regionali nell’ambito della
proposta di budget nazionale basato su due criteri:
a) funzionamento della struttura di base (sedi) delle Sezioni regionali: a garanzia della presenza dell’Associazione a livello regionale, viene stanziato un
budget di spesa di massima definito “Finanziamento di Base (Sede)” con il quale viene assicurata la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura
delle spese per la gestione delle sedi regionali (spese telefoniche, energia elettrica-acqua-gas, affitti, spese condominiali, assicurazione sedi, nettezza
urbana, spese di pulizia ecc.) e alle spese per l’ordinaria amministrazione (attrezzature tecniche ed elettroniche, cancelleria,manutenzioni, materiali di
consumo, postali e valori bollati ecc.).
aa) L’importo viene determinato sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. Questa quota di finanziamento viene gestita direttamente dall’Ufficio
Amministrativo del WWF Italia con il supporto dello staff di Sezione Regionale che ne cura la rendicontazione, attenendosi scrupolosamente a quanto
previsto dal manuale di contabilità. Per la definizione dello stanziamento sarà anche sentito preventivamente il Consiglio di Sezione regionale per
eventuali necessità legate al programma di attività.
b) gestione delle attività Istituzionali a livello regionale: attraverso lo stanziamento di un budget di spesa definito “Finanziamento per Attività Istituzionali”,
vengono assicurate le risorse necessarie per l’attività degli Organi istituzionali della Sezione Regionale (organizzazione di riunioni, convocazioni ecc.) e
per l’attuazione del programma regionale, che può essere realizzato direttamente o attraverso le Strutture Territoriali Locali.
L’importo viene determinato in misura dell’impegno previsto sulle aree di programma comune, rilevanza, complessità e problematicità territoriale,
capacità gestionale e di autofinanziamento.
bb) La quota di Finanziamento per attività Istituzionale è a disposizione del Consiglio Regionale che ne stabilisce l’impiego con delibera di consiglio,
attribuendola alle singole attività o progetti rientranti nel proprio programma regionale. La delibera di Consiglio con la ripartizione dei fondi e le relative
schede progetto deve essere inoltrata all’ufficio Amministrativo del WWF Italia. L’eventuale rendicontazione economica delle attività è sempre a cura
dello staff di Sezione Regionale il quale deve attenersi alle disposizioni dalle procedure emanate dal WWF Italia.
3. Per la definizione della proposta di stanziamento sarà sentito preventivamente il Consiglio di Sezione regionale per eventuali necessità legate alla
gestione o al programma di attività
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Art. 5 - Bilancio di Previsione delle sezioni regionali
1. Ogni anno la Direzione Generale informa i Consigli Regionali sulla proposta di finanziamento spettante per attività istituzionali in tempo utile per la
redazione del bilancio preventivo (di norma entro il mese di ottobre); sarà cura del Consiglio Regionale sviluppare il dettaglio delle attività da finanziare
con l’importo comunicato, gestite direttamente e/o affidate alle Strutture Territoriali Locali. Tale dettaglio deve essere comunicato alla Direzione Generale
entro il mese successivo (di norma a novembre). Eventuali variazioni delle quote comunicate, derivanti da tagli di spesa, dovranno essere applicate
entro il mese di gennaio successivo.
2. Il suddetto piano di finanziamento è parte integrante del budget del WWF Italia.
3. La Direzione Generale emana le procedure amministrative per le Sezioni regionali.
LE STRUTTURE TERRITORIALI LOCALI
Art. 6 – Le strutture territoriali locali e i Comitati
1. Si intendono strutture territoriali locali i comitati, anche temporanei, di cui all’art. 24 e 28 dello Statuto, legalmente costituiti e con cui il WWF Italia ha
sottoscritto l’accordo di cui all’art., 28 dello Statuto del WWF Italia e i cui soci e aderenti siano iscritti al WWF Italia.
2. Possono altresì essere costituite e riconosciute come strutture territoriali locali le associazioni legalmente costituite e con cui il WWF Italia ha
sottoscritto l’accordo di cui all’art., 28 dello Statuto del WWF Italia e i cui soci e aderenti siano iscritti al WWF Italia.
3. Le strutture territoriali locali rappresentano il WWF sul territorio di propria competenza con le modalità previste dall’accordo di cui all’art 28 dello
Statuto del WWF Italia e devono essere garanti, nel territorio di competenza, del buon nome e dell’immagine del WWF.
Art. 7 Autonomia delle strutture territoriali locali
1. Le strutture territoriali locali sono enti giuridicamente autonomi che operano in autonomia giuridica, amministrativa, gestionale, patrimoniale e
contabile. Sono strutturate secondo una propria disciplina organizzativa autonoma ed hanno un proprio organo assembleare con potere decisionale sulla
nomina dei membri dell’organo direttivo, sulla gestione e sullo scioglimento dell’ente.
2. Sono direttamente responsabili per le azioni contrarie alle normative vigenti e per la violazione dei termini dell’accordo sottoscritto con il WWF Italia.
3. Gestiscono le attività operando in piena autonomia giuridica, organizzativa, gestionale, finanziaria, economica, patrimoniale e contabile sulla base
dell’accordo con il WWF Italia e degli indirizzi, linee guida e posizionamenti che Consiglio Nazionale e Consiglio di Sezione regionale devono
obbligatoriamente emanare.
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Art. 8 - Denominazione e scopo delle strutture territoriali locali
1. Assumono di norma la denominazione di “WWF … territorio di competenza” (Es. WWF Castelli romani)
2. Il Consiglio di Sezione regionale potrà anche promuovere la costituzione di strutture locali con scopo esclusivo
3. Il Consiglio di Sezione regionale è responsabile del coordinamento sul territorio regionale di competenza e si impegna affinché le strutture territoriali
locali nascano e si attivino nel modo più funzionale ad un efficace presidio del territorio regionale.
Art. 9 - Costituzione delle strutture territoriali locali
1. Almeno 3 soci maggiorenni possono chiedere di formare una struttura territoriale locale al Consiglio di Sezione regionale
2. Il Consiglio di Sezione regionale chiede al Consiglio Nazionale di stipulare l’accordo con una struttura territoriale locale inviando un richiesta che
contenga:
a) territorio di competenza della struttura territoriale locale prevedendo la possibilità di una sua variazione
b) gli ambiti di attività se la struttura territoriale è costituita per scopi specifici
c) denominazione della struttura territoriale
d) bozza dello statuto della costituenda struttura territoriale locale
e) ogni altra informazione e richiesta utile ai fini della sottoscrizione dell’accordo
3. Il Consiglio Nazionale, o il Comitato Esecutivo qualora delegato a questa funzione, approverà la sottoscrizione dell’accordo valutando in particolare la
coerenza dello Statuto della struttura territoriale locale con i principi del WWF Italia in particolare per quanto attiene alle incompatibilità che dovranno
prevedere che non possa candidarsi né essere eletto negli organi statutari della struttura territoriale locali in quanto incompatibile, il Socio della struttura
territoriale locale che:
a) Ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e
locali, elettivi e non;
b) Sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
c) Ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o
enti collegati o controllati dal WWF Italia, dalla predetta Fondazione o dalla struttura territoriale locale;
d) Intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dal WWF Italia, dalla Struttura territoriale locale o da altre società, enti, strutture professionali
che collaborano con il WWF Italia o con la struttura territoriale locale a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF Italia, o che sono collegate
o controllate dal WWF Italia esclusi gli eventuali Revisori dei Conti previsti dallo Statuto della struttura territoriale locale.
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e) Svolga attività in conflitto di interessi con le finalità associative della Struttura territoriale locale
Art. 10 - Accordo
1. Successivamente alla costituzione della struttura territoriale locale, il Presidente del WWF Italia, previa delibera favorevole del Consiglio Nazionale,
sottoscrive l’accordo di cui all’ Art. 28 dello Statuto del WWF Italia.
2. L’accordo dovrà contenere inderogabilmente
a) le regole e condizioni per l’uso e concessione del marchio e della denominazione WWF
b)l’attività minima attesa dal WWF
c)le regole per l’esercizio della rappresentanza del WWF
d)le modalità e gli obblighi di comunicazione verso il WWF Italia
e)il territorio nel cui ambito la struttura territoriale locale può operare e la possibilità di modificare l’ambito territoriale di competenza per migliorare
l’efficienza e l’efficacia del presidio territoriale svolto dal WWF
f)le modalità di risoluzione, recesso e soluzione delle controversie interne
g)l’esclusione della possibilità di costituzione autonoma di raggruppamenti formali (entità terze) tra le strutture territoriali locali
h)l’esclusione della possibilità di ricevere lasciti e legati testamentari
i)l’obbligo a seguire le linee guida e gli indirizzi dati dal WWF Italia
l)le eventuali attività che la struttura territoriale locale si impegna a non realizzare
3. L’accordo inoltre stabilirà
a)gli ambiti e le attività su cui è richiesto in particolare l’impegno della struttura territoriale locale
b) l’eventuale modalità di gestione di beni se concessi in uso dall’associazione
c)altri eventuali specifici punti relativi alla singola realtà territoriale concordati con la nascente struttura territoriale locale
d)modalità e strumenti di supporto messi a disposizione dal WWF Italia
4. Il testo di riferimento dell’accordo viene approvato dal Consiglio Nazionale sentita la Conferenza dei Presidenti.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Struttura territoriale locale predispone una relazione sulle attività inviandola al Consiglio di Sezione regionale e alla
Direzione Generale. La Direzione Generale inoltre predispone un idoneo sistema di monitoraggio delle attività sul territorio anche al fine della loro
valorizzazione.
6. Il Consiglio Regionale predispone entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato delle strutture territoriali locali, inviandone copia alla
Direzione Generale e al Consiglio Nazionale.
7. Tale relazione deve esaminare l’attività svolta da ogni struttura territoriale e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento
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dell’accordo.
Art. 11 – Regolamento dei conflitti e risoluzione dell’accordo
1. Le strutture territoriali locali che violano i termini dell’accordo e le normative vigenti perderanno la possibilità di uso del marchio e della denominazione
WWF e l’accordo sarà risolto.
2. La struttura territoriale locale in caso di inadempienza del proprio mandato sarà richiamata al rispetto dei termini dell’accordo; qualora non risponda
nei tempi previsti dall’atto di richiamo si provvederà alla risoluzione dell’accordo.
3. Il provvedimento di rescissione del contratto viene deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta e/o sentito il Consiglio di Sezione regionale.
Art. 12 - Finanziamento delle attività gestite dalle Strutture Territoriali Locali
1. Fermo restando la piena autonomia giuridica, gestionale, patrimoniale, contabile delle strutture territoriali locali, da cui deriva un diretto assolvimento
degli obblighi tributari e fiscali in carico alle medesime, il Consiglio della Sezione regionale può decidere di affidare loro l’esecuzione di progetti e/o
attività rientranti nel programma regionale. In tale ipotesi, sulla base della disponibilità di spesa assegnate dal Consiglio Nazionale attraverso
l’attribuzione del “Finanziamento per Attività Istituzionali” e delle previsioni di bilancio, il Consiglio Regionale stabilisce la copertura finanziaria delle
attività che saranno gestite dalle Strutture Territoriali Locali, fatte salve eventuali variazioni e integrazioni approvate dal Consiglio Nazionale nel corso
dell’anno.
2. La Struttura Territoriale Locale cui viene affidata l’attività e/o il progetto, alla sua conclusione, è tenuta a presentare al Consiglio Regionale una
relazione descrittiva ed economica. La relazione deve contenere le modalità di esecuzione, i soggetti coinvolti, gli obiettivi raggiunti, le risorse impiegate
e ogni altro elemento utile affinché il Consiglio regionale possa effettuare le dovute valutazione su quanto realizzato.
3. Le spese riportate nel rendiconto economico dovranno essere comprovate da documentazione fiscalmente valida che, su richiesta della Sezione
Regionale, potrà essere visionata in qualsiasi momento; l’assenza di idonei documenti fiscalmente validi potrà comportare la revoca del finanziamento
con conseguente restituzione delle eventuali somme già percepite.
Art. 13 - Ulteriori finanziamenti alle attività delle Strutture Territoriali Locali
1. La Struttura Territoriale Locale potrà in ogni caso ricercare, sotto la propria autonomia giuridica, gestionale e fiscale, ulteriori finanziamenti da terzi nel
rispetto delle disposizioni e limitazioni previste dal proprio statuto e dall’accordo sottoscritto con il WWF Italia.
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GLI ATTIVISTI
Art. 14 – impegno volontario cardine dell’Associazione
1. L’ impegno volontario è uno dei valori fondanti del WWF e un cardine per l’azione dell’Associazione sul territorio.
2. L’impegno volontario è basato sulla persona che in forma singola o attraverso le Strutture territoriali dell’associazione contribuisce alla realizzazione
della missione e del programma dell’Associazione ed alla diffusione dei suoi valori e contenuti.
3. L’attivista WWF è il cittadino che liberamente decide di attivarsi a sostegno della missione dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità e competenze in maniera gratuita. Gli attivisti operano all’interno del WWF con piena consapevolezza, responsabilità e
accettazione dei valori, degli obiettivi, delle regole, dei programmi e degli indirizzi dell’Associazione.
4. L’impegno degli attivisti, secondo le competenze e le disponibilità della persona, è esercitato nell’ambito delle attività e degli strumenti di cui agli
articoli 4 e 5 dello Statuto del WWF Italia.
5. Il WWF opera verso i propri attivisti nel rispetto della persona curandone i bisogni formativi, di crescita culturale e civile, riconoscendone l’impegno e
garantendo l’accesso alle informazioni.
REFERENTI TEMATICI
Art. 15 – Referenti tematici
Il Consiglio di Sezione regionale può autorizzare singoli Soci ad operare in ambiti definiti garantendo, in accordo con le strutture territoriali locali, il
coordinamento. Tali Soci possono anche rappresentare l’associazione presso le istituzioni nei casi in cui vengano espressamente autorizzati dal
Consiglio di Sezione regionale.
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Titolo IV
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
E
STRUMENTI
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ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI E METODI DI AZIONE
Art. 1 - Posizionamento e linee guida per le attività istituzionali
1. Gli Organi nazionali e territoriali, gli Attivisti dell’associazione, le Sezioni regionali e le Strutture territoriali locali in forza dell’accordo sottoscritto con il
WWF Italia si conformeranno nella propria azione alle finalità, attività istituzionali e strumenti così come indicati dagli articoli 4, 5, 6 dello Statuto del
WWF Italia.
2. Tutti si devono conformare ai posizionamenti, linee guida, indirizzi, emanati dal Consiglio Nazionale e pertanto dalla Direzione generale.
COORDINAMENTO DELL’AZIONE SUL TERRITORIO
Art. 2 Intervento e coordinamento
1. Il Comitato Esecutivo, adottando tutti gli strumenti e decisioni utili e nel rispetto delle funzioni attribuite al Consiglio di Sezione regionale, stabilisce le
modalità di intervento e coordinamento per l’azione sul territorio di tutti i soggetti che agiscono in rappresentanza dell’Associazione o attraverso accordi e
contratti.
2. In particolare favorisce la migliore sinergia tra Strutture territoriali, WWF Ricerche e Progetti, WWF Oasi e gli altri soggetti che collaborano a diverso
titolo con l’Associazione anche operando tramite le opportune deleghe alla Direzione Generale.
OASI WWF
Art. 3 Gestione e tutela delle Oasi WWF
Premessa
1. Gli obiettivi prioritari che il WWF intende perseguire attraverso la tutela e gestione aree naturali identificate come Oasi WWF sono:
a) conservare campioni rappresentativi di ecosistemi particolarmente rari o minacciati, aree di eccezionale valore naturalistico ed habitat di specie in
pericolo di estinzione;
b) sensibilizzare ed educare alla salvaguardia ed al rispetto della natura;
c) sviluppare adeguate ricerche scientifiche in generale e in particolare per la conservazione anche in rapporto allo studio di tecniche di utilizzazione
razionale delle risorse naturali;
d) sviluppare metodologie e tecniche di gestione adeguate agli obiettivi di tutela che possano inoltre costituire un valido esempio per la protezione delle
aree gestite da altri soggetti;
e) sperimentare, laddove possibile e tenendo conto delle priorità di conservazione, modelli di sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;
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f) utilizzare il sistema di oasi per realizzare progetti di conservazione ad ampio respiro e più alta efficacia (a scala nazionale e/o internazionale) e a
costituire corridoi ecologici fra aree protette promuovendo contemporaneamente azioni coordinate in numerose aree protette;
g) utilizzare le Oasi come catalizzatori di attività di conservazione su area vasta, soprattutto in funzione degli obiettivi ecoregionali;
h) utilizzare le Oasi come catalizzatori del volontariato e luoghi di formazione e fidelizzazione dell’associazione.
2. A completamento di questi obiettivi vanno aggiunti e ribaditi altri aspetti rilevanti:
a) le Oasi incarnano la stessa immagine del WWF in Italia. Sono quindi fondamentali per l’identità e storia dell’ associazione.
b) l’azione del WWF è riconosciuta anche per il sistema Oasi: è quindi importante che anche nelle aree dove il WWF, per diverse ragioni, non sia più
coinvolto, rimanga una testimonianza storica della sua presenza
c) alcune Oasi si identificano e ricoprono oggettivamente un ruolo importante per la conservazione di alcune specie o habitat.
3. Il Consiglio Nazionale dovrà esplicitamente autorizzare il riconoscimento di nuove aree come Oasi – anche sulla base di richieste delle Strutture
territoriali – sulla base di una istruttoria predisposta dalla Direzione Generale e sentita la Sezione regionale competente per territorio.
4. Le aree dovranno essere gestite da soggetti competenti e in accordo con le linee guida del WWF Italia.
5. La gestione delle aree – se in capo a Strutture territoriali locali - avviene in completa autonomia finanziaria, economica e gestionale acquisendo
direttamente la titolarità degli eventuali accordi con le proprietà e gli enti pubblici.
6. Il WWF Italia emana indirizzi per la gestione anche avvalendosi di strutture e soggetti professionali esterni all’associazione.
7. Il WWF Italia ha la possibilità di sottoscrivere accordi con strutture terze che gestiscono aree di rilevante interesse anche concedendo l’uso del
marchio.
VIGILANZA AMBIENTALE
Art. 4 – Finalità ed obiettivi
1. Il WWF Italia promuove e coordina su tutto il territorio nazionale un servizio di vigilanza ambientale attraverso “Guardie particolari Giurate Volontarie”,
nominate ai sensi dell'art.133 e segg. del R.D. 18/06/31 n. 773 (“Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S”), dell’art. 163, comma 3, lett.
a) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 (”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli enti locali ”), ed operanti con ordine di
servizio approvato ai sensi della Legge 19.03.36 n.508 (“Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), e sulla base delle relative normative
nazionali e/o regionali.
Il WWF Italia promuove e coordina altresì su tutto il territorio nazionale attività di vigilanza ambientale sulla base di altre normative nazionali e/o regionali
in materia.
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2. Ogni Guardia agisce in conformità alle leggi vigenti, allo Statuto del WWF Italia e secondo le direttive di cui al presente regolamento. Il Consiglio
Nazionale è garante e interprete del presente regolamento.
3. Il servizio delle Guardie Volontarie rientra tra gli strumenti dell’associazione di cui all’art. 6 dello Statuto del WWF Italia.
4. Il coordinamento dei Gruppi e dei Nuclei viene operato nell’ambito delle rispettive Sezioni regionali secondo le direttive organizzative della Direzione
Generale del WWF Italia che si dota di una funzione operativa nazionale di coordinamento, dello specifico regolamento di nomina e servizio nell’ambito
della tutela della fauna e dell’ambiente, delle finalità statutarie del WWF Italia e della programmazione strategica dell’associazione con le seguenti
finalità e i seguenti obiettivi:
a)promuovere l’informazione ed il rispetto della legislazione ambientale vigente;
b)concorrere alla prevenzione ed all’accertamento degli illeciti ambientali amministrativi e penali, nei limiti e secondo le rispettive attribuzioni;
c)offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare, talaltro, in attività di tutela dell’ambiente e antincendio;
d)collaborare allo sviluppo ed alla realizzazione delle attività programmate dall’associazione a livello nazionale, regionale e locale.
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Art. 5 – Organizzazione e coordinamento
1. Il servizio di vigilanza ambientale volontaria del WWF Italia fa riferimento dal punto di vista organizzativo alla Direzione Generale del WWF Italia con
le modalità previste dall’art.1.
2. Gli incarichi operativi e di coordinamento sul territorio delle Guardie Volontarie impegnate nel servizio di vigilanza ambientale sono:
a) Coordinatore di Gruppo per l’ambito regionale
b) Coordinatore di Nucleo per l’ambito provinciale
3. Possono inoltre essere previsti, dove necessario, il Coordinatore di zona per l’ambito locale (sub-provinciale)
4. La direzione Generale del WWF Italia, avvalendosi della funzione nazionale operativa di coordinamento e in accordo con i Consigli di Sezione
regionale, può individuare Coordinatori di area per zone omogenee anche comprendenti regioni limitrofe.
5. La circoscrizione territoriale di competenza della Guardia Volontaria è la provincia di appartenenza così come previsto dalle normative vigenti.
Il Coordinatore di Gruppo regionale può richiedere alla Direzione Generale, attraverso la funzione nazionale di coordinamento, la nomina di proprie
guardie giurate in altri nuclei provinciali della sua regione. La Guardia Volontaria esercita il proprio diritto al voto, secondo quanto previsto dal presente
regolamento, ordinariamente nel nucleo della provincia di appartenenza. Può esercitare il proprio diritto al voto in nucleo diverso da quello della provincia
di appartenenza (per la quale allora rinuncia al voto), dandone comunicazione motivata al Coordinatore di Gruppo regionale e al Consiglio di sezione
regionale e previa approvazione del competente Coordinatore di nucleo provinciale.
6. La Direzione generale, attraverso la funzione di coordinamento nazionale, per l’organizzazione di campi antibracconaggio nazionali o per altre
comprovate ragioni inerenti operazioni di vigilanza ambientale e/o emergenze a livello nazionale può richiedere, con l’assenso del Coordinatore di
gruppo regionale competente per territorio, la nomina o l’estensione temporanea o definitiva del decreto per una o più province alle autorità
competenti.
7. Nel coordinamento delle attività viene favorita e promossa la collaborazione con le Strutture territoriali locali e la collaborazione tra i diversi nuclei sia
nell’ambito della stessa regione che per azioni e progetti di livello nazionale previsti dal programma del WWF Italia.
8. Il coordinamento della rete nazionale delle Guardie Volontarie del WWF Italia è svolto anche dai Coordinatori regionali di concerto con la funzione
nazionale di coordinamento. La convocazione degli incontri di coordinamento della rete nazionale delle Guardie Volontarie del WWF Italia è in capo alla
funzione nazionale di coordinamento. Gli incontri possono essere altresì convocati su richiesta di almeno quattro Coordinatori regionali. Gli incontri si
possono svolgere anche con strumenti multimediali. Il coordinamento della rete nazionale delle Guardie Volontarie del WWF Italia è finalizzato al
miglioramento del servizio di vigilanza del WWF Italia e alla sua efficacia anche attraverso l’elaborazione di proposte - anche in ambito legislativo – e
programmi di lavoro da sottoporre al WWF Italia. Il coordinamento della rete nazionale delle Guardie Volontarie del WWF Italia può avvalersi della
collaborazione dei Coordinatori, di singole guardie e di persone esterne all’Associazione che abbiano una specifica preparazione.
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Art. 6 - Nuclei e Gruppi
1. I Nuclei e i Gruppi di Guardie Volontarie fanno riferimento alla Strutture territoriali locali secondo le indicazioni del Consiglio di Sezione regionale.
2. Il Consiglio della Sezione Regionale, sentiti il Coordinatore di Gruppo e i Coordinatori dei Nuclei, stabilisce le forme di supporto logistico ed
economico ai Nuclei, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e considerando anche l’eventuale disponibilità di sedi delle Strutture territoriali locali
o di altre sedi nella disponibilità del WWF Italia.
3. Requisito indispensabile per l'esistenza di un Nucleo è la disponibilità a prestare servizio di almeno due Guardie Volontarie.
4. Il Coordinatore di Gruppo, per l’organizzazione di operazioni antibracconaggio o di vigilanza ambientale e antincendio di rilevanza regionale,
predispone uno specifico progetto da sottoporre al Consiglio di Sezione regionale.
Art. 7 – Procedura di nomina
1. Possono chiedere la nomina a Guardia Volontaria WWF, tramite i Coordinatori, i Soci maggiorenni non in possesso di licenza di caccia e collaboratori
attivi dell’Associazione da almeno un anno. Tale condizione è attestata da una relazione sottoscritta dal Presidente della Sezione Regionale previo
parere del Coordinatore di Gruppo, di Nucleo e della Struttura territoriale locale interessata.
2. In via eccezionale, in deroga al precedente comma, può essere richiesta al Presidente Nazionale la nomina, previo parere positivo del Presidente
della Sezione Regionale, qualora si tratti di Socio regolarmente iscritto con provata esperienza o di particolare affidabilità e fiducia.
3. L’ aspirante Guardia deve risultare idonea secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. In ogni caso l’Associazione si riserva di avere propri percorsi di formazione e criteri di valutazione.
5. Il Socio aspirante Guardia è tenuto inoltre a presentare, per la valutazione, certificato di carichi penali pendenti e casellario giudiziale.
6. La richiesta di nomina, completa della relazione di cui al comma 1 e documentata con l’attestato di idoneità se previsto dalla normativa vigente, viene
trasmessa ai competenti uffici del WWF Italia che predispone la domanda sottoscritta dal Presidente dell’Associazione per la presentazione alle Autorità
competenti alla nomina.
7. Le nuove Guardie Volontarie non potranno iniziare il proprio servizio prima che il Coordinatore di Nucleo abbia dettato le direttive operative e abbia
consegnato la documentazione necessaria al servizio e trasmesso al WWF Italia quanto segue:
a)copia del decreto di nomina;
b)la richiesta di iscrizione alle polizze assicurative nazionali obbligatorie;
c)n.2 foto tessera;
d)sottoscrizione per accettazione del presente regolamento e di eventuali regolamenti integrativi;
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Art. 8 – Nomina dei coordinatori e informazione sulle attività
1. I Coordinatori devono essere scelti facendo riferimento a criteri di preparazione tecnico - giuridica, qualità personali e possibilità operative concrete
tra le Guardie WWF in servizio o tra Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria Soci attivisti nell’Associazione; i Coordinatori devono essere confermati o
sostituiti ogni tre anni.
.
2. I Consigli delle Sezioni regionali nominano il Coordinatore di Gruppo su proposta dei Coordinatori di Nucleo i quali sono nominati su proposta della
maggioranza delle Guardie Volontarie dei rispettivi nuclei.
3. Qualora il Consiglio della Sezione Regionale respinga in forma motivata la proposta avanzata per la nomina dei Coordinatori, le Guardie Volontarie in
servizio devono presentare un nuovo nominativo; allo stesso modo il Consiglio della Sezione Regionale può, con provvedimento motivato, revocare la
nomina di un Coordinatore prima della scadenza del mandato, sostituendolo con la medesima procedura.
4. Al fine di garantire la massima continuità e presenza i Coordinatori di Area, Gruppo, Nucleo e Zona possono nominare un proprio vice Coordinatore,
dandone comunicazione al Consiglio della Sezione Regionale oltre che ai competenti uffici del WWF Italia. I Vice Coordinatori sono direttamente
responsabili verso i Coordinatori che li hanno nominati.
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Art. 9 - Compiti del coordinatore di gruppo
1. Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento i compiti principali del Coordinatore di gruppo e di area sono:
a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all’interno della Sezione Regionale, anche con la partecipazione alle riunioni interne
all’Associazione a livello regionale;
b) controllare che sia rispettato il presente Regolamento;
c) aggiornare tempestivamente i Nuclei sulle novità e modifiche normative o procedurali in materia ambientale;
d) organizzare almeno una volta l'anno un incontro di aggiornamento per il Gruppo, inviandone preventiva comunicazione e successivo verbale
riassuntivo al Consiglio di Sezione regionale e alla Direzione Generale;
e) organizzare i corsi di preparazione per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dai singoli Nuclei;
f) collaborare e informare direttamente i competenti uffici del WWF Italia sull’organizzazione del Gruppo, sulle novità legislative regionali e comunque
su qualsiasi argomento possa risultare utile diffondere alle strutture territoriali del WWF;
g) operare affinché i Coordinatori di Nucleo si relazionino con le Strutture territoriali locali;
h) tenere informato il Consiglio della Sezione regionale sull’attività dei Nuclei, su richiesta dello stesso Consiglio, o comunque quando lo si ritenga
opportuno;
i) tenere, esclusivamente per la propria attività e in accordo con il Presidente del Consiglio della Sezione Regionale, i rapporti con i diversi enti pubblici,
le istituzioni a livello regionale e la stampa;
l) supportare i Coordinatori di Nucleo per la soluzione dei problemi che si verifichino nell’attività e nelle procedure di nomina delle Guardie.
m) predisporre una relazione annuale sull’attività e sull’operato del servizio di vigilanza evidenziando le problematiche e le questioni disciplinari
eventualmente insorte;
n) partecipare, se richiesto, alle riunioni del Consiglio di Sezione regionale;
o) supportare l’azione istituzionale della Sezione regionale sui temi di competenza.
2. Il Coordinatore di Gruppo effettua le comunicazioni e definisce le modalità di collaborazione con il Presidente della Sezione Regionale o persona da
lui delegata nell’ambito del Consiglio di Sezione regionale, cui fa riferimento anche per individuare e concordare le forme migliori per contribuire al
programma regionale di attività.
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Art. 10 – Compiti del coordinatore di nucleo
1. Oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento i compiti principali del Coordinatore di Nucleo sono:
a) operare per il raggiungimento della massima sinergia con il programma della Sezione regionale anche all’interno della Struttura territoriale locale di
riferimento;
b) riferire tempestivamente al Coordinatore di Gruppo ed al Presidente della sezione regionale, o Consigliere dallo stesso delegato, i problemi e le
emergenze di rilevante interesse ambientale;
c) impartire disposizioni operative sul servizio alle Guardie;
d) organizzare i servizi sul territorio attraverso programmi mensili, tenuto conto della disponibilità delle Guardie volontarie e della eventuale presenza di
Oasi dell’Associazione;
e) curare la documentazione e l'archivio verbali, garantendo l’osservanza delle norme disciplinate dalle leggi sulla privacy;
f) tenere relativamente al proprio settore , i rapporti con la Sezione regionale di riferimento;
g) convocare presso la sede operativa periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento, inviandone verbale riassuntivo al Coordinatore di Gruppo;
h) inviare la relazione entro il 31 marzo riferita all’attività svolta dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno al Coordinatore di Gruppo, tenendo conto dei
dati richiesti, completa della rassegna stampa e di altro materiale significativo;
i) verificare la correttezza dei verbali e della documentazione prodotta dalle Guardie in servizio;
m) seguire personalmente le procedure di nomina delle nuove Guardie e informare tempestivamente il Coordinatore di Gruppo di eventuali problemi;
l) vigilare circa il corretto comportamento delle guardie durante lo svolgimento delle attività e i servizi di vigilanza;
m) informare il Coordinatore di Gruppo del comportamento pubblico della Guardia anche fuori del servizio.
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Art. 11 – Funzioni e compiti delle Guardie Volontarie
1. Nell'espletamento delle sue funzioni la Guardia Volontaria WWF ha l’obbligo di osservanza degli obblighi e dei doveri derivanti dalla qualifica di
Pubblico Ufficiale, oltre a quanto stabilito dal proprio ordine di servizio e dal presente Regolamento, con il compito di:
a) assicurare annualmente indicativamente 24 servizi operativi, distribuiti nel corso dell’anno e diversificati per materia, sulla base delle disposizioni del
Coordinatore di Nucleo;
b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
c) compilare ad ogni servizio svolto, in modo chiaro e dettagliato, il rapporto di servizio, che formerà archivio dell'attività svolta;
d) partecipare alle riunioni organizzative e di aggiornamento;
e) consegnare tramite il Coordinatore di Nucleo i verbali redatti, ed eventualmente il materiale sequestrato alle Autorità competenti nel rispetto delle
norme vigenti;
f) Preoccuparsi personalmente o con la collaborazione del Coordinatore di Nucleo della raccolta di informazioni, indizi e prove in modo chiaro, dettagliato
e completo su fatti rilevati o accertati, eseguendo l’istruttoria secondo le norme vigenti;
g) svolgere servizio solo dopo l’approvazione dell’ordine di servizio da parte del questore e se autorizzata dal coordinatore di nucleo;
h) operare in stretto raccordo con il Coordinatore di Nucleo e la Struttura territoriale locale di riferimento per i rapporti da tenersi, esclusivamente in
riferimento all’attività di vigilanza, con la stampa e le Autorità locali.
2. Qualora la Guardia WWF riscontri problemi o contrasti interni riguardanti l'attività, deve segnalarlo per iscritto al proprio Coordinatore di Nucleo, o
rispettivamente ai referenti di cui al precedente art. 2.
3. La Guardia è tenuta a partecipare ai seminari di aggiornamento che periodicamente organizzerà il coordinamento nazionale e/o regionale del WWF
Italia. La guardia dovrà comunicare per iscritto la propria motivata impossibilità a partecipare al coordinatore di nucleo. La mancata ed ingiustificata
partecipazione comporterà la sospensione dal servizio.
4. La Guardia WWF non può esercitare le funzioni di vigilanza in altre associazioni.
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Art. 12 - Disposizioni generali sul servizio di vigilanza
1. Le Guardie Volontarie WWF operano in ogni caso disarmate ed è fatto divieto di utilizzo di manette.
Per i servizi che richiedano per loro particolari caratteristiche e problematicità una vigilanza armata la sicurezza deve essere garantita dal supporto degli
Organi di Pubblica Sicurezza con i quali le Guardie dovranno preventivamente coordinarsi.
2. Alle nuove Guardie non è consentito il servizio singolarmente nei primi due anni di attività.
3. il servizio si svolge di norma indossando la divisa approvata dall'organo competente per territorio o l'abbigliamento civile uniformato adottato dal WWF
Italia compatibilmente con le normative vigenti, qualificandosi, esibendo il tesserino personale e il distintivo approvato dagli enti preposti.
4. Previa autorizzazione della Direzione Generale, possono essere utilizzati solo distintivi forniti dalle Amministrazioni pubbliche con le quali si svolge
servizio convenzionato e che ne abbiano fatto specifica richiesta scritta.
5. Se opportuno per le esigenze operative, il servizio di vigilanza può essere svolto con un abbigliamento civile personale, indossando prima e durante
l’intervento la pettorina adottata dal WWF Italia e comunque qualificandosi come previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Il servizio in coordinamento con altre Associazioni o Enti sarà preventivamente valutato dai Coordinatori di Gruppo e Nucleo tenendo conto delle
capacità, della serietà e preparazione degli Agenti e Guardie coinvolte.
7. La partecipazione alle spese relative alla gestione dell'attività di vigilanza ambientale è stabilita dal Consiglio della Sezione Regionale.
8. La sottoscrizione di accordi, intese, convenzioni con Enti pubblici e Privati per il il servizio di vigilanza è autorizzata, di concerto e/o su proposta del
Consiglio di Sezione regionale dalla Direzione Generale del WWF Italia che emana le necessarie procedure gestionali amministrative.
9. La gestione del servizio di vigilanza è regolamentata dalle apposite procedure emanate dalla Direzione Generale del WWF Italia che provvederà
attraverso la funzione nazionale di coordinamento anche ad emanare le necessarie disposizioni per i moduli verbali.
10. L'Associazione fornisce a proprie spese il distintivo, il tesserino, il portatessera, le pettorine i timbri e i moduli unificati per la stesura dei verbali; tale
materiale in caso di dimissioni, sospensione o revoca, deve essere restituito immediatamente al Coordinatore di Nucleo.
11. L'utilizzo di modulistica diversa da quella adottata dal WWF non è consentita, salvo che sia esplicitamente stabilito da leggi e regolamenti e
comunque dopo verifica ed autorizzazione da parte della Direzione Generale del WWF Italia attraverso la funzione nazionale di coordinamento.
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Art. 13 - Rinnovo del decreto di nomina
1. La procedura per il rinnovo del decreto di nomina della Guardia WWF è la seguente:
a) il Coordinatore di Nucleo, sentito il parere dei responsabili delle Strutture territoriali locali di riferimento, entro il 31 Agosto di ogni anno invia al
Coordinatore di Gruppo l’aggiornamento dei dati anagrafici delle Guardie in servizio che chiedono il rinnovo del decreto per l’anno successivo allegando
una relazione di servizio che attesti per le stesse lo svolgimento del numero di servizi minimo concordati nella programmazione delle attività e la
ricevuta del versamento della quota sociale.
b) Il Coordinatore di Gruppo entro il 30 novembre di ogni anno invia ai competenti uffici del WWF Italia e al Consiglio di Sezione regionale l’elenco
aggiornato delle Guardie in servizio per le quali predispone la domanda di rinnovo; analogamente invia l’elenco aggiornato con le relative motivazioni
dei nominativi delle Guardie che intendono abbandonare il servizio o che sono in corso di nomina.
c) Il Coordinatore di Gruppo può richiedere che l’invio delle domande di rinnovo avvenga direttamente presso la sede del Coordinatore di Nucleo;
d) La richiesta di invio della domanda di rinnovo al Coordinatore di Gruppo deve avvenire entro 90 gg. prima della scadenza del decreto, fatto salvo per
le situazioni che necessitano tempi più lunghi.
2. La procedura si applica a tutte le Guardie in servizio per le quali non sia stato adottato un provvedimento di sospensione o revoca del decreto di cui
all’ art. 11.
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Art. 14 - Provvedimenti disciplinari e responsabilità
1. Il Consiglio della Sezione regionale, anche su esposto delle Strutture territoriali locali di riferimento, può richiedere al Presidente del WWF Italia, di
propria iniziativa o su richiesta motivata dei Coordinatori di Gruppo o Nucleo, ed esperito apposito atto istruttorio, la sospensione e/o la revoca
dall’incarico della Guardia Volontaria.
2. Detto provvedimento di sospensione interinale decadrà nel caso in cui la sospensione non venga confermata entro mesi 6 (sei) o nel caso in cui
venga assunta nel medesimo termine la revoca dell’incarico da Guardia Volontaria del WWF da parte del Presidente Nazionale.
3. Nei confronti dei provvedimenti di sospensione o di revoca, di cui ai commi precedenti, la Guardia Volontaria può ricorrere ai Probi Viri secondo le
modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il provvedimento di revoca dell’incarico è’ immediatamente comunicato all’Ente che ne ha approvata la nomina e al Questore territorialmente
competente.
5. Alla comunicazione del provvedimento di sospensione dall’incarico di Guardia particolare giurata del WWF, la Guardia interessata deve riconsegnare
immediatamente al Coordinatore di Nucleo il tesserino di riconoscimento, il distintivo dell’associazione e le mostrine e i moduli forniti per la stesura dei
verbali ed eventuale dotazione fornita oltre a quanto altro previsto dall’art. 8 comma 10.
Art. 15 - Cause di revoca o sospensione dall’incarico
1. Ferma la qualità di socio WWF, costituiscono in particolare motivi di sospensione o revoca dall’incarico di Guardia Volontaria WWF:
a) l’operare in contrasto con i principi statutari dell'Associazione, con le direttive organizzative della Direzione Generale del WWF Italia, dei
Coordinatori di Gruppo e Nucleo, con il Programma nazionale e regionale dell’associazione, con gli indirizzi del Consiglio di Sezione regionale di
riferimento oltre che il mancato rispetto dei regolamenti.
b) svolgere il servizio con divise, mostrine, distintivi e tesserini non autorizzati;
c) un comportamento scorretto e/o illegale riscontrato durante il servizio;
d) non svolgere i previsti servizi annuali di vigilanza sul territorio e/o non partecipare agli incontri di aggiornamento salvo che per motivi o assenze
giustificati
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Art. 16 – Responsabilità
1.L'appartenenza al servizio di vigilanza ambientale WWF non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono espletate a titolo
gratuito.
2. Qualora la Guardia WWF risulti coinvolta in contenziosi giudiziari in relazione allo svolgimento della propria attività di vigilanza, avendo comunque
agito in buona fede e con correttezza comportamentale, previo parere dell’ufficio legale del WWF Italia, viene attivata la procedura di denuncia di sinistro
e la procedura di invocazione della copertura delle spese legali sulla scorta di quanto contenuto nei contratti di assicurazione per la responsabilità verso
terzi e/o per la protezione legale.
3. Il WWF Italia non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio, qualora da parte della Guardia WWF vi sia stata
negligenza o inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e negli eventuali regolamenti integrativi, oppure un comportamento in
contrasto con i principi statutari dell'Associazione, con le direttive della Direzione Generale del WWF, dei Coordinatori di Gruppo, Nucleo e Zona, con gli
indirizzi del Consiglio di Sezione regionale di riferimento
4. Nei limiti delle risorse dell’Associazione sarà previsto nell’ambito del budget nazionale uno stanziamento per la copertura degli eventuali interventi
legali a tutela delle Guardie volontarie
Art. 17 – Formazione ed aggiornamento
1. Oltre all’attività di formazione prevista dalla normativa vigente e organizzata anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche dai coordinatori
di area gruppo e di nucleo nell’ambito delle attività delle strutture territoriali locali, la Direzione Generale predispone annualmente un programma di
formazione ed aggiornamento, nell’ambito delle proprie strutture, per le Guardie Volontarie; l’aggiornamento è organizzato anche nell’ambito di seminari
nazionali delle Guardie Volontarie WWF.
Art. 18 - Assicurazione contro gli infortuni per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale
1. Il WWF Italia garantisce alle proprie Guardie Volontarie le necessarie coperture assicurative.
2. Le Guardie WWF non potranno operare senza essere coperte da un contratto di assicurazione per gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi, la
tutela legale.
Art. 19 Utilizzo della frequenza radio nazionale
1. Il WWF Italia dispone di una frequenza radio nazionale che è utilizzata nell’attività di vigilanza ambientale, nei limiti e secondo le norme previste dalla
convenzione stipulata con il competente Ministero.
2. Il coordinamento della gestione, nel rispetto della convenzione con il Ministero competente, è curato dalla Direzione Generale attraverso la
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funzionale nazionale operativa di coordinamento.
3. Fatto salvo particolari casi non è consentito nell’ambito di attività del WWF Italia l’uso di apparati ricetrasmittenti soggetti a concessione diversi da
quelli autorizzati dall’associazione.
4. Il materiale ricetrasmittente di proprietà dell’Associazione o di soci attivisti, che utilizzi la frequenza radio in concessione, dovrà essere affidato
nominativamente con atto predisposto dalla Direzione Generale e sottoscritto dal Coordinatore di Nucleo che ne garantisca il corretto uso e la custodia
senza riserve o eccezioni.
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Norme transitorie
Regolamenti integrativi
Fermo restando i principi base del presente Regolamento Nazionale, le Sezioni Regionali possono emanare regolamenti integrativi, previo parere
vincolante di conformità del Comitato Esecutivo.
Norma transitoria
Con l'approvazione del presente regolamento attuativo dello Statuto del WWF Italia decade qualsiasi precedente regolamento anche integrativo.
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WWF ITALIA REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO