Il nuovo CCNL del comparto
Regioni-Autonomie Locali
quadriennio 2002-2005
CGIL- FP
1
ART 1 : Campo di applicazione
Il CCNL si applica tutto il personale dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato.
Riguardo i precedenti contratti presenta la novità
della previsione della garanzia di continuità del
trattamento contrattuale al personale delle IPAB e
degli enti che sono soggetti a processi di mobilità in
conseguenza a provvedimenti di soppressione,
scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i
processi di privatizzazione, che abbiano riguardato
gli stessi (vedi successivo art.3)
2
ART 3 : conferma sistema relazioni sindacali
•
•
•
Con questo articolo viene confermato il precedente
sistema delle relazioni sindacali , estendendolo:
1. alle associazioni ed unioni di più comuni
territorialmente contigui tra loro;
2. per tutelare il personale nei processi di
trasformazione ed esternalizzazione.
In quest’ultimo caso questa norma consente di
applicare la disciplina contrattuale delle AA.LL al
personale interessato fino alla definizione della
nuova area negoziale.
La relativa decisione è adottata previo confronto con le OO.SS
3
ART 4: tempi e procedure per la stipula dei
contratti integrativi decentrati
•Si conferma la durata quadriennale dei contratti
integrativi da svolgere in una unica sessione negoziale;
• la modalità di utilizzo delle risorse da determinarsi in
sede di contrattazione decentrata integrativa con
cadenza annuale
4
ART 5: contrattazione integrativa territoriale

Riguarda enti territorialmente contigui, con un
numero di dipendenti non superiore a 30.
 Occorre un preventivo protocollo d’intesa tra Enti ed
OO.SS
 Tali protocolli definiscono le delegazioni di parte
pubblica e sindacale, il riconoscimento della
rappresentanze delle RSU di ciascun ente, le
procedure per la sottoscrizione degli accordi, gli
adattamenti per consentire alle rappresentanze
sindacali la fruizione delle tutele e dei permessi.
 Per le Camere di commercio contigue non vale il
limite dei 30 dipendenti
5
ART 6 :La concertazione






sostituisce l’art 8 del CCNL 1.4.99
la concertazione deve essere attivata entro 10 giorni dalla
informazione mediante richiesta; in caso di urgenza entro 5
giorni; decorsi tali gli enti agiscono in piena autonomia.
Per le materie oggetto di concertazione non è ammesso un
diverso modello di relazione sindacale
Gli Enti hanno l’obbligo di designare la propria rappresentanza
nella concertazione
La concertazione deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio
Vengono esclusi dall’obbligo della concertazione i carichi di
lavoro
6
ART 6 :La concertazione

1.
2.
3.
4.
5.
(segue)
Le materie demandate alla concertazione sono quelle
previste dall’art.16 del CCNL 31.3.1999 e quelle riguardanti:
Articolazione dell’orario di servizio
Calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili
nido
Criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di
trasferimento di attività o di disposizioni legislative
comportanti trasferimenti di funzioni e di personale
( vedi art 3 comma 2)
Andamento dei processi occupazionali
Criteri generali per la mobilità interna
7
ART 6: la concertazione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
(segue)
ART 16 del CCNL 31.3.1999; materie oggetto di
concertazione ( con integrazioni CCNL 14.9.2000):
Svolgimento selezioni per passaggi di qualifica
Valutazione necessità P.O. e relativa graduazione delle
funzioni; criteri conferimento incarichi PO e loro valutazione
periodica
Criteri di valutazione delle prestazioni e dei risultati del
personale
Individuazione nuovi profili professionali
Individuazione risorse aggiuntive per finanziare la la
progressione economica nelle categorie.
Aggiornamento e modificazione dei fondi per la progressione
e per la posizione di risultato
8
ART 6: la concertazione
(segue)
Individuazione fabbisogni personale per i rapporti
di lavoro flessibile
8.
criteri per il conferimento di mansioni superiori
9.
Numero di dipendenti coordinati dagli specialisti di
vigilanza della categoria D.
Per il personale delle scuole :
1.
Riduzione orario attività didattica /integrativa
2.
Modalità attuative del calendario scolastico
3.
Individuazione ulteriori attività rispetto il calendario
scolastico
7.
9
Art 7 : relazioni sindacali delle unioni dei comuni



Le unioni dei comuni sono un soggetto istituzionale
Autonomo
Sono destinatari di tutte le disposizioni contrattuali, ivi
comprese quelle sulle relazioni sindacali
Sino alla elezione delle RSU la delegazione
sindacale per la contrattazione decentrata è
composta dalle organizzazioni territoriali firmatarie
del CCNL e dai delegati delle RSU degli Enti che
partecipano alla Unione
10
ART 8 : comitato paritetico sul mobbing






Il contratto riconosce la necessità di intervenire contro il
diffondersi del fenomeno del mobbing con riferimento alla
circolare del Parlamento Europeo del 2001
In ogni ente è costituita una commissione paritetica che dura in
carica 4 anni.
Gli enti contigui territorialmente , con meno di 30 dipendenti,
possono individuare una commissione comune.
La commissione ha compiti propositivi e di conoscenza sul
fenomeno del mobbing
Non ha funzioni giudicanti e non decide sulle denunce
Eventuali comportamenti sanzionabili devono essere ricondotti
alle regole del procedimento disciplinare
11
ART 9: interpretazione autentica dei contratti
collettivi



L’interpretazione autentica spetta solo alle parti che
hanno sottoscritto il CCNL o decentrato;
L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del
Comitato di Settore.
Per la richiesta d’interpretazione autentica non basta
il solo dubbio interpretativo, è necessaria una
condizione per la quale il problema interpretativo ed
applicativo abbiano una rilevanza generale , e non
per il singolo ente
12
ART 10: alte professionalità





Questo articolo modifica la preesistente disciplina delle
posizioni organizzative cui all’art 8 del CCNL 31.3.99
vengono valorizzate e specificate le posizioni e gli
incarichi riferiti alle lettere b) e c) del citato art.8
Tali incarichi sono conferibili in tutti gli enti, anche in quelli
privi di dirigenza
Per la lettera b) specialisti portatori di competenze più
elevate ed innovative con preparazione culturale correlata
a titoli accademici (lauree specialistiche, master , dottorati
di ricerca) ed eventuale iscrizione ad albi.
Per la lettera c) assunzioni di particolari responsabilità
nella ricerca, nella analisi e nella valutazione propositiva
di problemi complessi e rilevanti per il programma di
governo dell’ente.
13
ART 10: alte professionalità

1.
2.
3.
(segue)
Gli Enti adottano atti di diritto comune per
disciplinare le alte professionalità nel rispetto del
sistema di relazioni sindacali vigente al fine di:
Determinare criteri e condizioni per l’individuazione
delle responsabilità cui al comma 2 dell’art.10.
Individuare criteri per la quantificazione dei valori
della retribuzione di posizione e risultato
Criteri per la valutazione dei risultati e degli
obiettivi nell’ambito del vigente sistema di controllo
interno
14
ART 10: alte professionalità



(segue)
Gl’importi della retribuzione di posizione relativi a tali
incarichi sono compresi tra un minimo di 5.164,56€
ed un massimo di 16.000€.
La posizione di risultato può variare da un minimo
dal 10% ad un massimo del 30% in più della
retribuzione di posizione in godimento
Il finanziamento dell’art.10 è dato dall’incremento pari
al 0,2% delle risorse decentrate calcolate al 1.1.2003
secondo quanto previsto dall’art. .32 comma 7 del
presente CCNL .
15
ART 11: posizioni organizzative a tempo parziale


Ad integrazione dell’art. 4 del CCNL 14.9.2000 , nei
comuni privi di dirigenza, e sulla base di specifiche
esigenze organizzative verificate in sede di
concertazione, possono essere conferite le posizioni
organizzative a dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale non inferiore al 50% del tempo pieno,
anche in via temporanea.
Il relativo trattamento economico, compresa la
retribuzione di posizione, deve essere riproporzionato
rispetto al tempo pieno.
16
ART 12: Commissione paritetica sul sistema di
classificazione

1.
2.
3.
4.
Entro trenta giorni dalla sigla definitiva del contratto è
nominata una Commissione Paritetica che ha il compito
d’intervenire per :
adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti
assegnati agli Enti dai processi di riforma istituzionale
Rivisitare la collocazione dei profili sulla base delle indicazioni
di legge per l’istituzione di nuovi profili professionali e dei titoli
di studio richiesti per l’accesso all’impiego.
Dare attuazione ai contenuti dell’art.24 del CCNL 5.10.2001
Perfezionare la clausola delle selezioni verticali tra le
categorie e chiarire i punti di accesso intermedi sulle
posizioni D3 e B3
17
ART. 13: gestione delle risorse umane



Le unioni dei comuni, gestiscono il rapporto di lavoro del proprio
personale assunto, anche per mobilità, a tempo indeterminato o
determinato; a tempo pieno o parziale sulla base delle
disposizioni del CCNL e nel rispetto del vigente sistema di
relazioni sindacali.
Gli atti di gestione del personale temporaneamente assegnato
sono adottati dall’ente titolare per tutti gli istituti giuridici ed
economici ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e
verticali previa acquisizione degli elementi di conoscenza da
parte dell’unione .
Per gli aspetti attinenti il salario accessorio si applica al
personale temporaneamente assegnato la stessa disciplina del
personale dipendente dell’Unione
18
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue)



Le unioni determinano l’entità delle proprie risorse secondo la
disciplina contrattuale vigente per la determinazione dello
straordinario e delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività cui agli artt. 14 e 15 del CCNL
1.4.99, nonché degli art. 31 e 32 del presente CCNL
Tali risorse finanziarie sono determinate in sede di prima
applicazione, relativamente al personale assunto direttamente,
anche in mobilità, sulla base dei valori medi pro-capite vigenti
presso gli enti costituenti l’unione, per la quota di risorse aventi
carattere di stabilità e continuità ( punto a) comma 4).
L’ammontare degli stanziamenti ed i loro utilizzo è deciso sulla base
di quanto disposto dal vigente sistema di relazioni sindacali
19
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue)

Relativamente al personale temporaneamente
messo a disposizione dagli enti aderenti , mediante
trasferimento delle risorse relative al solo
finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio
da parte degli enti in rapporto alla classificazione dei
lavoratori interessati ed alla durata temporale della
stessa assegnazione ; l’entità delle risorse viene
periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni
conseguenti ai successivi rinnovi contrattuali (punto
b) del comma 4).
20
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue)

1.
2.
La contrattazione decentrata può destinare parte delle
risorse del fondo per incentivare il personale assegnato
temporaneamente con:
un compenso massimo di 25€ mensili,variabile in base
alla categoria di appartenenza ed alle mansioni affidate,
strettamente correlato alla prestazione lavorativa
L’erogazione di un compenso per particolari
responsabilità (ex art 17,comma 2, lettera f CCNL 1.4.99)
nel valore massimo di 2000 € con possibilità di cumulo
con quella analoga già riconosciuta dall’ente di
appartenenza.
21
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue)




Le unioni dei comuni applicano la disciplina degli artt. 8, 9, 10,
11 del CCNL 31. 3. 99
possono pertanto individuare posizioni organizzative che, nel
caso di unioni prive di dirigenza , coincidono con gli apicali; le
posizioni di alta professionalità ove ne ricorrano le condizioni.
La retribuzione di posizione è correlata alla natura dell’incarico
ed alla durata della prestazione (se temporanea o parziale)
Il valore economico si può cumulare con quello già acquisito per
analogo incarico nell’ente di provenienza, valore che deve
essere riproporzionato con riferimento alla ridotta prestazione di
lavoro
22
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue)




Il valore complessivo della retribuzione di posizione che si può
percepire varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di €
16.000
La retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un
massimo del 30% in più della complessiva retribuzione di
posizione attribuita
I valori sono utili anche per il solo incarico nell’unione conferito
al personale utilizzato a tempo parziale ; il compenso deve
essere rapportato alla durata della prestazione lavorativa
d’obbligo
Per il finanziamento delle eventuali PO in unioni prive di
dirigenza trova applicazione la disciplina dell’art 11 del CCNL
31.3.99
23
ART.14 : personale utilizzato a tempo parziale e
servizi in convenzione
vedi dichiarazione congiunta n.10




Gli enti utilizzano il personale messo a disposizione da altri
enti del comparto per periodi determinati e per una parte
del tempo di lavoro ( giornaliero, settimanale..)
Occorre il consenso del lavoratore e dell’ente di
appartenenza
La convenzione tra gli enti chiarisce il tempo di lavoro in
assegnazione, la ripartizione degli oneri, ogni altro
elemento utile.
L’utilizzo parziale dello stesso lavoratore da parte dei due
enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo
parziale, restando unica la prestazione d’obbligo.
24
ART.14 : personale utilizzato a tempo parziale e
servizi in convenzione (segue)



Il rapporto di lavoro, in tutte le sue parti applicative, sono di
competenza dell’ente di provenienza che rimane titolare del
rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi da
parte dell’ente utilizzatore .
La contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può prevedere
forme d’incentivazione economica per il personale assegnato a
tempo parziale secondo la disciplina generale dell’art.17 del
CCNL 1.4.99, utilizzando le risorse disponibili secondo il
successivo art.31
Per la gestione del salario accessorio e delle prestazioni
straordinarie i relativi atti sono emessi dall’ente utilizzatore
25
ART.14 : personale utilizzato a tempo parziale e
servizi in convenzione (segue)



I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere incaricati
di P.O. nell’ente di utilizzazione o nei servizi in convenzione ;
l’importo annuo varia complessivamente da un minimo di
5.164,56 € ad un max di 16.000.€ per la retribuzione di
posizione e di un min del 10% ad un max del 30% in più della
retribuzione in godimento.
L’importo è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si
cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso
titolo nell’ente di appartenenza che, a sua volta, subisce un
corrispondente riproporzionamento.
L’ente utilizzatore, con propri fondi, corrisponde la personale
utilizzato a tempo parziale il rimborso delle spese di trasferta
(comma 6)
vedi dichiarazione congiunta n 11
26
ART.15 : Posizioni organizzative apicali

In tutti gli Enti del Comparto privi di dirigenza il
personale cui siano stati affidati gli incarichi di
responsabilità delle strutture apicali dell’ente è anche
titolare di posizione organizzativa disciplinata dall’art
8 e seguenti (ART.11) del CCNL 31.3.1999
vedi dichiarazione congiunta n 12
27
PREMESSA POLITICA


Con questa premessa si riconosce la rilevanza e la specificità
del ruolo della polizia locale in un contesto di modifica del titolo
V della costituzione e delle modifiche della legislazione corrente
in materia di polizia locale.
In particolare si sottolinea l’esigenza di modelli organizzativi che
sanciscano l’autonomia funzionale del corpo; la diretta
dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del
servizio dal sindaco; la necessità di continui processi formativi e
sviluppo professionale che consentano una migliore
valorizzazione di questa figura ; la definizione delle
problematiche legate alla copertura assicurativa dei vigili urbani
28
ART 16: indennità del personale dell’area della
vigilanza


A decorrere dall’ 1.1.2003 è incrementata di 25 € al mese ( x
12 mesi) l’indennità del personale dell’area di vigilanza cui
all’art 37 comma 1 lettera b – primo periodo del CCNL
13.5.96, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali
che esercita le funzioni cui all’art 5 della legge 65/86 per un
importo complessivo annuo di €1.110,84 lordi
Anche per il personale dell’area della vigilanza che non
svolge le funzioni cui all’art 5 della citata legge 65 è
aumentata l’indennità cui all’art 37 comma 1 lettera b)
secondo periodo di 25 € per dodici mesi per un importo
complessivo di € 780,30 annui lordi
29
ART 17: prestazioni assistenziali e previdenziali


Con questo articolo si disciplina l’utilizzo dei proventi
delle sanzioni emesse in violazione delle norme del
codice della strada ai sensi dell’art. 208 dello stesso
codice, finalizzando queste risorse a prestazioni
assistenziali e previdenziali destinate al solo
personale della polizia locale.
La gestione di queste risorse è affidata ad organismi
formati dai rappresentanti dei dipendenti così come
previsto dal richiamato art 11 della legge 300
30
ART 18: permessi per l’espletamento di funzioni di
pubblico ministero

Il personale della polizia locale cui sono state affidate
funzioni di pubblico ministero presso il tribunale
ordinario per delega della Procura della Repubblica
ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il
tempo necessario all’espletamento dell’incarico
affidato
31
ART 19: partecipazione comandati e distaccati alle
progressioni orizzontali e verticali
vedi dichiarazione congiunta n 13




Il lavoratore, anche se distaccato o comandato, ha diritto a
partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali e
verticali effettuate nell’ente di appartenenza .
Per realizzare tale diritto l’ente di appartenenza chiede a quello
utilizzatore le informazioni e le valutazioni ritenute necessarie
dalla propria disciplina.
Gli oneri del trattamento fondamentale ed accessorio, del
personale distaccato o comandato, sono a carico dell’ente
utilizzatore che, sulla base di specifici accordi di collaborazione
possono essere direttamente o periodicamente rimborsati
all’ente titolare
Per gli istituti del salario accessorio trova invece applicazione la
disciplina vigente dell’ente utilizzatore
32
ART 20: assenze per l’esercizio di funzioni di
giudice onorario o di vice procuratore onorario



Il dipendente autorizzato a svolgere le funzioni di
giudice onorario o di vice-procuratore onorario (non
per motivi di ufficio come nel caso del precedente
art.18) ha diritto di assentarsi dal lavoro per espletare
il suo incarico.
L’assenza non è retribuita e non è utile ai fini
dell’anzianità di servizio e per gli altri istituti
contrattuali.
Il periodo di assenza non concorre al cumulo delle
aspettative cui all’art.14 del CCNL 14.9.2000
33
ART 21: cause di cessazione del rapporto di lavoro

La norma stabilisce che la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene quando si raggiunge non solo il limite
massimo dell’età ma anche di servizio quando tale
ultima ipotesi sia espressamente prevista come
obbligatoria dalle fonti legislative e regolamentari
applicate presso l’ente
34
ARTICOLI dal 22 al 28


Questi articoli riscrivono le disposizioni disciplinari in
base alla necessità di aggiornare l’insieme dei
doveri, degli obblighi, delle tutele dei lavoratori
tenendo conto delle novità introdotte dal nuovo
codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni adottato, ai sensi dell’art.
54 del dlgs 165/2000, con decreto dal ministro della
Funzione Pubblica il 10.4.2001.
l’art 1 di tale decreto rimanda ai CCNL il compito di
recepire dette indicazioni
35
ART 29: stipendio tabellare
vedi dichiarazione congiunta 15 e 16



Gli stipendi tabellari prevedono due aumenti economici mensili,
con decorrenza 1.1.2002 e 1.1.2003, con il conglobamento da
quest’ultima data della indennità integrativa speciale.
Le maggiori somme di iis percepite dal personale della
categoria B e D vengono conservate come assegno ad
personam non riassorbibile. Tali importi entrano a fare parte del
trattamento economico previsto all’art.52, comma 2, lettera b)
del CCNL 14.9.2000.
Viene confermata la retribuzione individuale di anzianità (Ria)
e gli assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile.
36
ART 29: stipendio tabellare
(segue)
vedi dichiarazione coingiunta n 14

Gli aumenti stipendiali attribuiti al personale in servizio
collocato nelle diverse posizioni economiche delle
categorie sono a carico dei bilanci degli enti.

I maggiori incrementi stipendiali spettanti al personale
contribuiscono ad implementare il valore della parte del
fondo relativo alla “ progressione economica”

Ciò significa che in caso di cessazione dal servizio o di
progressione verticale si possono recuperare alle risorse
decentrate stabili tutti gli importi della progressione
economica
37
ART 30: effetti dei nuovi stipendi



Gli effetti dei nuovi stipendi si estendono al personale
collocato a riposo nel biennio 2002-2003 e , con le stesse
decorrenze, ai fini della determinazione della pensione
Per il trattamento di fine servizio e dell’indennità di
preavviso si considerano solo gl’incrementi maturati alla
data della cessazione dal servizio.
Sono anche utili, con effetto gennaio 2002 e 2003, per
rivalutare la base di calcolo dei compensi per tutte le
prestazioni svolte nel periodo che prendono a riferimento
lo stipendio ( turni, staordinario, compenso orario
notturno, …)
38
ART 30: effetti dei nuovi stipendi


(segue)
Gl’incrementi previsti devono essere corrisposti con
le medesime decorrenze anche al personale che
ha prestato servizio nel biennio 2002-2003 con
rapporto di lavoro flessibile disciplinato dal CCNL
14.9.2000
Il conglobamento sullo stipendio tabellare della i.i.s
cui all’art.29 comma 3 del presente CCNL non
modifica le modalità di determinazione della base di
calcolo in atto per il trattamento pensionistico
39
ART 31: disciplina delle risorse decentrate

1.
2.
Dall’anno 2004 le risorse destinate alla produttività
ed allo sviluppo professionale del personale (art 15
CCNL 1.4.99) devono essere calcolate secondo la
nuova disciplina che individua due tipologie di
risorse:
Quelle stabili aventi carattere di stabilità, certezza
e continuità
Quelle variabili con caratteristica di eventualità e
variabilità
40
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue)

1.
2.
Al comma 2, per risorse stabili s’intendono quelle
calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alle
seguenti disposizioni:
CCNL 1.4.99: art 14, comma 4; art 15 comma 1,
lettere a) b) c) f) g) h) i) j) l), comma 5 ( anche per
quanto attiene l’incremento delle dotazioni
organiche )
CCNL 5.10.2001: art 4, commi 1 e 2
A ciò si aggiungono gl’incrementi previsti dall’ art 32, comma 1
(0,62%), comma 2 (0,50%) a decorrere dal 2003
41
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue)

1.
2.
3.
Nel comma 3 le risorse stabili sono integrate
annualmente con importi aventi caratteristica di
variabilità conseguenti alla applicazione della
seguente disciplina contrattuale :
CCNL 1.4.99 : art 15, comma 1 lettere d) e) k) m)
n), comma 2 e comma 4 (relativi all’incremento del’
1,2%), comma 5 per gli effetti correlati al
miglioramento ed all’incremento dei servizi
CCNL 14.9.2000 art 54
CCNL 5.10. 2001 art.4 commi 3 e 4
42
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue)
vedi anche le dichiarazioni congiunte 18 e 19

Si conferma la disciplina dell’art 17 del CCNL
1.4.99 (le somme non utilizzate del fondo sono
portate in aumento delle risorse dell’anno
successivo)
Per i problemi interpretativi che possono sorgere in fase di
prima applicazione del presente articolo è importante tenere
presente la Dichiarazione congiunta n.17:
“ qualora prima della sottoscrizione del presente CCNL siano
stati sottoscritti contratti integrativi che definiscono criteri e
condizioni per applicare l’art.5 del CCNL 5.10.2001 questi
devono essere onorati dando conseguenza piena
applicazione degli accordi stipulati “
43
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue)

1.
2.
3.
4.
5.
E’ necessario tenere presente che per la costituzione del fondo,
il pro-quota delle risorse che sono considerate stabili è così
determinato :
Le somme destinate a corrispondere gl’incrementi per le
progressioni economiche e che, fino al 31.12.2003 “avrebbero”
dovuto costituire il relativo fondo previsto dall’art 17 del
CCNL 1.4.99
Le somme destinate al pagamento delle posizioni organizzative
negli enti con dirigenza
Le risorse utilizzate per la prima riclassificazione di alcune
categorie di lavoratori ( ad es. area della vigilanza)
Le somme utilizzate per corrispondere l’incremento delle
indennità per il personale educativo scolastico e degli asili
nido
Le somme utilizzate per completare il finanziamento della
indennità di comparto.
44
ART 32: incrementi delle risorse decentrate
vedi dichiarazioni congiunte 20 e 21




Le risorse previste dall’art 31 sono incrementate per tutti gli
enti, dal 2003, per un importo pari allo 0,62% del monte salari
2001, esclusa la quota della dirigenza
Sempre dal 2003 gli enti (Regioni, Enti Locali, Camere di
Commercio) incrementano le risorse decentrate stabili di un
ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari del 2001 se
nei limiti del rapporto spesa personale ed entrate correnti
stabilito nell’articolo 32.
Gli altri enti del comparto possono disporre un incremento fino
al 50% ove sia accertata la necessaria capacità di spesa
Gli Enti in possesso dei requisiti prescritti per lo 0.50% possono
incrementare le risorse decentrate di un ulteriore 0,20%o per
finanziare gli incarichi delle alte professionalità (vedi dichiarazione
CGIL-CISL-UIL)
45
ART 32: incrementi delle risorse decentrate (segue)



Gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari
non possono disporre degli incrementi delle risorse
dello 0.50% e dello 0,20%.
Con effetto dalla data di sottoscrizione del CCNL
viene disapplicata la disciplina dell’art 5 del CCNL
5.10.2001 (parametri virtuosi)
E’ confermata l’indennità di 64,56€ al personale per il
personale assunto o classificato nella categoria A, B
che si trovano nelle condizioni di cui all’art.4 comma
3 del CCNL 16.7 96.
46
FONDO INCENTIVAZIONE
risorse stabili quelle storiche riferite alla applicazione delle
(calcolate al 2003) apposite lettere artt 14/15 del CCNL 1.4.99
ed art.4 CCNL 5.10.2001
0,62% a carico del CCNL sul monte salari
2001
0,50% a carico Enti nel rispetto del rapporto
costo personale / entrate sul monte salari
2001
0,20% come sopra per finanziare le alte
professionalità
risorse variabili sono quelle cui artt 15 CCNL 4.99; art 54
CCNL 9.2000;art.4 CCNL 5.10.2001; vanno
discusse ogni anno
47
ART 33: Istituzione della indennità di comparto




Questa nuova voce retributiva risponde alla esigenza di
perequazione ed omogeneizzazione con gli altri comparti
pubblici
Decorre dal 1.1.2002 e spetta a tutto il personale in servizio, ivi
compresi i lavoratori assunti con i contratti di lavoro flessibile
disciplinati dal CCNL
Ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ; è
corrisposta per 12 mensilità; può essere ridotta o sospesa per
gli stessi casi previsti per la riduzione dello stipendio tabellare.
Le quote d’indennità vengono recuperate al fondo in caso di
cessazione dal servizio del personale interessato
48
ART 33: Istituzione della indennità di comparto
(segue)




L’indennità di comparto non è utile ai fini del
trattamento di fine servizio
Non è utile ai fini del calcolo del TFR
Poiché non vengono modificate le attuali modalità di
calcolo della pensione le somme riferite alla indennità
di comparto continuano ad essere ricomprese in
quota B.
Pertanto, per la sua natura, deve essere ricompresa
nella nozione di retribuzione di cui alla lettera d)
dell’art 52 del CCNL 14.9.2000 (salario di fatto)
49
INDENNITA’ DI COMPARTO TABELLA D
CATEGORIA
Quota
1.1.2002
Quota
1.1.2003
Quota
31.12.2003
Tolale
31.12.2003
D
4,95
7,95
39,00
51,90
C
4,34
7,01
34,45
45,80
B
3,73
6,00
29,58
39,31
A
3,09
4,93
24,38
32,40
50
ART 34: Finanziamento delle progressioni
orizzontali



Si conferma che gli oneri delle progressioni
orizzontali sono a carico delle risorse decentrate
stabili; queste vengono ridotte dei relativi importi
dalla data della decorrenza delle stesse.
Gli oneri sono calcolati su base annua e sono
comprensivi della 13 mensilità.
Dal momento della cessazione dal servizio o a
seguito di progressione verticale gl’importi fruiti per la
progressione economica sono recuperati alla
disponibilità delle risorse decentrate stabili
51
ART 34: Finanziamento delle progressioni
orizzontali
(segue)

Con questo articolo viene disapplicata la disciplina
dell’art 16, comma 2 del CCNL 1.4.99 ; tale norma
stabiliva per le progressioni economiche che il costo
medio ponderato del personale collocato in ciascun
percorso economico di sviluppo non poteva
superare il valore medio del percorso.
 Ora, con il nuovo CCNL, l’unico limite per le
progressioni economiche è la disponibilità delle
risorse del fondo ( vedi dichiarazione congiunta n 22)
52
ART 35:integrazione delle posizioni economiche


Con decorrenza 31.12.2003 si istituisce per ogni
categoria una nuova posizione economica finale
denominata A5 – B7 – C5 – D6
I criteri da utilizzare per le selezioni alle posizioni di
sviluppo indicate sono quelli cui all’art 5 del CCNL
31.3.99 , in particolare le lettera a) per il passaggio
ad A5; lettera d) per le posizioni B7 - C5 - D6
53
ART 36: modifiche all’art. 17 del CCNL 1.4.99


Il compenso per l’esercizio dei compiti che comportano le
specifiche responsabilità cui all’art 17, comma 2 lettera f)
del CCNL 99 può essere determinato in sede di decentrata
entro i nuovi valori lordi compresi tra 1000€ e 2000€.
Dopo la lettera f) del comma 2 è aggiunta una nuova lettera
i) che attribuisce il compenso massimo di 300€ annui lordi
a responsabilità relative a: archivista informatico; addetti
agli URP: formatori professionali;funzioni di ufficiale
giudiziario dei messi notificatori; personale della protezione
civile; ufficiali di stato civile ed anagrafe, ed ufficiale
elettorale; responsabile dei tributi stabiliti dalle leggi
54
ART 37: compensi per la produttività


Sostituisce l’art 18 del CCNL 1.4.99; ribadendo che
la produttività è legata all’effettivo incremento qualiquantitativo dei servizi da intendersi entrambi come
risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto il risultato
atteso dalla normale prestazione lavorativa.
I compensi per la produttività sono corrisposti a
conclusione di periodici momenti di verifica e di
valutazione,sia sulla base delle prestazioni e dei
risultati che degli obietti conseguiti.
55
ART 37: compensi per la produttività



(segue)
La produttività non può essere attribuita sulla base di
automatismi comunque denominati
La valutazione delle prestazioni viene effettuata sulla base del
sistema permanente di valutazione i cui criteri vanno ridiscussi
con il sindacato, in sede di nuovo contratto decentrato, secondo
le modalità previste dal sistema di relazioni sindacali vigente
Per le Camere di Commercio eventuali ulteriori risorse
conseguenti alla applicazione dell’art.15, lettera n) e comma
5 sono destinate a compensare il risultato e la prestazione
previa valutazione dell’incidenza economica di tali costi
sulle iniziative di ampliamento e miglioramento dei servizi
56
ART 38 : personale distaccato alle associazioni
degli enti

Per il personale distaccato presso gli organismi
nazionali e regionali delle autonomie locali i relativi
oneri riferiti al trattamento fisso e ricorrente cui all’art
52, punto 2-lettera c) del CCNL 1.4.99 , ivi compresa
la tredicesima mensilità e l’indennità di comparto,
sono a carico dell’ente di appartenenza
57
ART 39: dipendenti in distacco sindacale


La tutela del trattamento economico viene
completata mediante la conservazione sia della 13
mensilità che della nuova indennità di comparto
La contrattazione decentrata dovrà considerare
anche il personale in distacco sindacale sia per la
produttività che per quanto riguarda le progressioni
orizzontali
58
ART 40: straordinario per calamità naturali

le risorse assegnate agli enti per fare fronte alle
emergenze naturali per remunerare le prestazioni
straordinarie del personale possono essere
assegnate, per le medesime finalità anche ai titolari
di posizioni organizzative .
59
ART 41: indennità di rischio

L’indennità di rischio di cui all’art 37 del CCNL
14.9.2000 di 20,65 € mensili è rideterminata in 30 €
mensili con decorrenza 31.12.2003 ed è a carico
delle disponibilità del fondo .
60
ART 42: benefici economici per gli invalidi per
servizio


Qualora il riconoscimento formale dell’invalidità
intervenga dopo il collocamento a riposo il soggetto
interessato, o i suoi eredi, può presentare la richiesta
del beneficio economico entro 60 giorni successivi
al riconoscimento
Il trattamento economico viene calcolato prendendo
a riferimento la retribuzione spettante l’ultimo mese
di servizio
61
ART 43: tredicesima mensilità


In caso di cessazione dal servizio per un periodo
inferiore all’anno la tredicesima si calcola in ragione
di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato,
nel caso delle frazioni di mese in ragione di un
trecentossentacinquesimo per ogni giorno di servizio
prestato nel mese.
Il valore dell’importo spettante è calcolato in
riferimento al trattamento del mese contiguo al
periodo lavorato
62
ART 45: conferma discipline precedenti


Vengono confermate tutte le discipline dei precedenti
contratti ove non disapplicate .
Sono confermate in particolare le disposizioni
relative all’orario ed alle sue articolazioni, le
disposizioni in materia di lavoro flessibile del CCNL
14.9.2000
63
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni

In questa parte del CCNL si recepisce la legislazione
corrente attinente i comportamenti che devono
essere osservati dai pubblici dipendenti
nell’espletamento della loro attività, così come
stabilito dall’art.54 del dlgs 165/2001, coerentemente
a tutti gli altri CCNL del pubblico impiego.
64
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