Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezioni 22_32: Altri tipi di rischi e Misure di Prevenzione Lezione 22. Rischio chimico: Definizioni e concetti base (Rischio Chimico; Le persone esposte al rischio chimico in ambito sanitario; Considerazioni Tossicologiche; Le modalità di azione e gli effetti tossicologici; Vie di penetrazione nell‟organismo; I criteri di valutazione della tossictà di una sostanza; La classificazione delle sostanze pericolose) Lezione 23. Rischio chimico: Riferimenti normativi (Definizioni; Valutazione dei rischi; Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi; Misure specifiche di protezione e di prevenzione; Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; Sorveglianza sanitaria; Cartelle sanitarie e di rischio) Lezione 24. Misure di prevenzione e controllo dei rischi chimici (I dispositivi di protezione individuale; alcune regole di buon comportamento) Lezione 25. Movimentazione manuale dei carichi (Le lesioni causate dalla movimentazione manuale ; Valutazione dei rischi; Buone prassi e linee guida; Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi; Nozioni su equilibrio e stabilità, Nozioni sui movimenti “essenziali”) Lezione 26: I rifiuti sanitari: Definizioni e concetti base (La normativa sui rifiuti; Classificazione dei rifiuti; Classificazione dei rifiuti sanitari; Definizioni e Concetti base) Lezione 27: La Gestione dei rifiuti sanitari (I rischi associati ai rifiuti sanitari: rischio chimico, rischio infettivo, rischio meccanico; il processo di Gestione dei rifiuti; classificazione e attribuzione del codice CER) Lezione 28: Raccolta, trasporto smaltimento e sterilizzazione (raccolta, confezionamento e movimentazione interna dei rifiuti ; Trasporto e smaltimento; La normativa sulla sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo) Lezione 29: Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi di origine chimica (Rifiuti pericolosi a rischio chimico; Esempio di protocollo per lo Smaltimento dei Rifiuti Pericolosi di origine Chimica) Lezione 30: Acque reflue provenienti da attività sanitarie (Classificazione degli scarichi; normativa di riferimento e obblighi e autorizzazioni; Casi specifici: reflui dei laboratori di analisi, centri trasfusionali, anatomie patologiche) Lezione 31: Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento (Classificazione; Farmaci scaduti o inutilizzabili; Medicinali citotossici e citostatici; Modalità operative per la gestione dei rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.1 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 32: Cenni ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza (I Sistemi di Gestione per la sicurezza (SGS); La normativa e le linee guida di riferimento; La norma OHSAS 8001; Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza) Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.2 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 22. Rischio chimico: Definizioni e concetti base Rischio Chimico Il RISCHIO CHIMICO è definito come la probabilità di subire un danno più o meno grave conseguente all‟esposizione ad uno o più agenti chimici PERICOLOSI. Le persone esposte al rischio chimico in ambito sanitario La tipologia del lavoro sanitario, comporta per alcune professionalità (medici, chimici, biologi, farmacisti, infermieri, tecnici di laboratorio, addetti disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) un‟esposizione a sostanze chimiche peculiari dell‟attività di diagnosi e cura. Medici, infermieri, ausiliari - Sale Operatorie (esposizione a gas anestetici, disinfettanti e detergenti). - Reparti clinici e chirurgici di degenza, rianimazione, day-hospital, poliambulatori (esposizione a farmaci inclusi i farmaci chemioterapici antiblastici -sia durante la preparazione, sia durante la somministrazione - ). - Ambulatori odontoiatrici (esposizione a sostanze chimiche) Medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ausiliari - Laboratori di anatomia patologica e di analisi chimico-cliniche (esposizione a solventi e reagenti a seconda della specificità di appartenenza). Medici legali, tecnici, ausiliari - Sala settoria, obitorio (esposizione a formaldeide). Ausiliari e, occasionalmente, altro personale infermieristico - Raccolta e stoccaggio rifiuti tossici (esposizione a sostante chimiche). - Raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti sanitari (esposizione a sostanze chimiche). Medici, infermieri, tecnici - In tutte le attività comportanti l‟utilizzo di guanti o altri materiali in lattice di gomma. Infermieri, tecnici, ausiliari - Servizi, reparti, poliambulatori in genere - esposizione a sostanze chimiche varie (detergenti, disinfettanti, derattizzanti) per: - La sanificazione degli ambienti - La disinfezione degli ambienti e dello strumentario - La sterilizzazione chimica dello strumentario - L‟asepsi della cute - La disinfestazione e derattizzazione degli ambienti Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.3 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Considerazioni Tossicologiche Il rischio derivante dall‟utilizzo di sostanze chimiche dipende dalla modalità di esposizione e dalla tossicità delle sostanze stesse. Diventa, quindi, necessaria una definizione dei termini: • Tossicità: La tossicità è data dalla capacità di un agente chimico di produrre un effetto negativo sull‟organismo. • Rischio: Per rischio si intende la probabilità di osservare un effetto negativo sull‟organismo e dipende dalla tossicità intrinseca della sostanza, dalle modalità di utilizzo e dalla durata dell‟esposizione. La pericolosità di una sostanza o di un preparato può inoltre aumentare in funzione di: • Caratteristiche individuali del soggetto (sesso, età, condizioni di ipersuscettibilità ereditarie o acquisite, ecc.) • Caratteristiche esterne (ambientali) • Contemporanea esposizione ad altre sostanze chimiche La tossicità di una sostanza può essere espressa con diversi indici, a seconda delle modalità di penetrazione nell‟organismo: • nel caso di penetrazione per ingestione o contatto cutaneo, viene utilizzata la DL50 (Dose Letale 50%) che, per definizione, esprime la dose che somministrata una sola volta provoca la morte del 50% degli animali di laboratorio, in un periodo di osservazione di 2 settimane. La tossicità si esprime in mg di sostanza per Kg di peso corporeo. • nel caso di sostanze che penetrano nell‟organismo per inalazione è misurata dall‟indice CL50 (concentrazione letale 50%) espresso in mg/m3 e riferito ad una esposizione di 4 ore. Anche in questo caso si valuta la concentrazione in grado di determinare la morte del 50% degli animali di laboratorio esposti. I valori DL50 e CL50 sono utilizzati per le valutazioni tossicologiche relative alla classificazione delle sostanze e, insieme ad altre considerazioni, anche per la individuazione dei valori limite soglia. Le modalità di azione e gli effetti tossicologici Gli effetti negativi conseguenti all‟esposizione ad una sostanza tossica si possono osservare sia in sede di contatto con il tossico (azione locale) sia a livello generale (azione sistemica): • Azione locale : La sostanza tossica agisce unicamente nella sede di contatto ed esplica la sua azione in base alle proprietà chimicho - fisiche. • Azione sistemica: L‟effetto della sostanza tossica agisce anche lontano dal punto di penetrazione dell‟organismo, e può interessare più organi o apparati (fegato, reni, cuore, ecc.). Inoltre le forme di intossicazione si possono distinguere in acute e croniche: • Effetto acuto, che si verifica immediatamente in seguito all‟incidente e che solitamente è di grave entità. • Effetto cronico, che risulta invece da una esposizione prolungata o ripetuta nel tempo, anche di anni. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.4 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Vie di penetrazione nell’organismo Durante l‟attività lavorativa, le sostanze chimiche possono penetrare nell‟organismo soprattutto attraverso: • La cute • Le vie respiratorie • Per via oculare • Più raramente per ingestione • Per via parenterale (muscolare, sottocutanea, intradermica, endovenosa) Via di penetrazione cutanea L‟assorbimento delle sostanze chimiche attraverso la pelle è condizionato da: • La concentrazione della sostanza • Le proprietà chimico-fisiche della sostanza (stato fisico, lipofilia, polarità) • Lo stato di integrità della cute (abrasioni e ferite facilitano la penetrazione delle sostanze nell‟organismo) L‟assorbimento per via cutanea provoca raramente delle intossicazioni acute, bensì agisce come meccanismo di lento accumulo. Più frequentemente, il principale effetto del contatto fra sostanze chimiche e pelle è di tipo locale (dermatiti irritative e/o allergiche). In caso la pelle venga a contatto con acidi o basi, anche in soluzione, si possono avere ustioni e ulcerazioni. Via di penetrazione polmonare L‟inalazione costituisce la principale via di assorbimento di sostanze chimiche. Attraverso gli atti respiratori, le sostanze – in forma di gas, vapori, nebbie o polveri – raggiungono le regioni polmonari di scambio (gli alveoli, con una superficie superiore ai 50 m2 ), dove possono depositarsi e superare il filtro della membrana alveolo capillare raggiungendo il circolo ematico. Va sottolineato che una sostanza pericolosa non è necessariamente irritante: la sua inalazione è in questo caso inavvertita. Via di penetrazione orale L‟ingestione di sostanze chimiche è generalmente dovuta ad una scarsa igiene o ad eventi di tipo accidentale. Fumare o mangiare in ambienti di lavoro contaminati o dopo aver manipolato sostanze chimiche senza idonei dispositivi di protezione individuale e in assenza di un‟accurata igiene personale può favorire l‟assorbimento per via orale di sostanze chimiche. Il primo organo bersaglio delle sostanze tossiche è il fegato. L‟assorbimento delle sostanze ingerite da parte dell‟organismo avviene principalmente nell‟intestino. Via di penetrazione oculare Gli occhi sono particolarmente esposti alle sostanze pericolose: le patologie collegate variano dalle lievi e transitorie irritazioni, a danni permanenti ed irreversibili. La gravità del danno dipende da : - Caratteristiche chimico-fisiche della sostanza; - Livello di esposizione; - Tempestività delle misure di pronto soccorso. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.5 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Particolare attenzione va posta nella manipolazione di sostanze quali acidi, alcali – molto pericolosi se a concentrazione elevata - e solventi, soprattutto quando presentano un alto grado di volatilità. Via di penetrazione parenterale (muscolare, sottocutanea, intradermica, endovenosa) Questo tipo di penetrazione è tipico della sperimentazione e della valutazione dei criteri di tossicità delle sostanze. Per l‟obiettivo informativo di questo opuscolo ha scarsa rilevanza, fatta eccezione per il contatto accidentale farmaci chemioterapici antiblastici durante la loro preparazione o la loro somministrazione. I criteri di valutazione della tossictà di una sostanza Prima di introdurre, in un reparto, servizio o laboratorio, l‟uso di un nuovo prodotto chimico è necessario conoscerne le caratteristiche, al fine di identificare le procedure di sicurezza più appropriate. Le sostanze chimiche sono classificate secondo criteri che tengono conto delle seguenti proprietà: • Fisico-chimiche • Tossicologiche • Ecotossicologiche (danno ambientale) Pertanto la prima norma preventiva per evitare danni da esposizione a sostanze chimiche si basa proprio sulla conoscenza delle sostanze chimiche secondo i criteri sopra elencati. La classificazione delle sostanze pericolose Le sostanze pericolose sono state classificate dalla CEE (Comunità Europea), che ne ha normato l‟uso, l‟etichettatura e l‟imballaggio, con apposite direttive. Le direttive comunitarie sono state, nel tempo, recepite dalla legislazione italiana, e sono stati formulati elenchi periodicamente aggiornati delle sostanze pericolose. In questi elenchi ogni sostanza viene identificata in funzione di: • Dati sulle sostanze pericolose • Numero di classificazione CEE • Numero CAS (Chemical Abstract Service) • Indicazione di rischio (simbolo) • Frasi di rischio (frasi R) • Consigli di prudenza (frasi S) • Note cui si deve fare riferimento nella redazione delle etichette e della scheda di sicurezza Frasi di rischio (R) Le frasi di rischio descrivono in forma sintetica i rischi potenziali associati all‟impiego della sostanza. Consigli di prudenza (S) I consigli di prudenza descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.6 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Le caratteristiche di pericolo delle sostanze o dei preparati da prendere in considerazione per l‟analisi del rischio sono quelle riportate nei DD.LLgs. 52/97 e 65/03 : ESPLOSIVE COMBURENTI INFIAMMABILI TOSSICHE NOCIVE CORROSIVE IRRITANTI SENSIBILIZZANTI Anche se l‟analisi del rischio chimico deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche delle sostanze e dei preparati, la valutazione del rischio chimico riguarda essenzialmente l‟analisi dell‟esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi dal punto di vista tossicologico, considerando esclusivamente i casi di possibile inalazione e/o di assorbimento cutaneo, dal momento che è estremamente bassa la probabilità di ingestione. Attenzione deve essere posta al termine “esposizione” che definisce che il lavoratore venga in qualche modo in contatto con l‟agente chimico, e che pertanto tale agente sia “disponibile” nell‟ambiente di lavoro. Le strutture ospedaliere che presentano un potenziale rischio chimico sono essenzialmente: Sale Operatorie – gas anestetici Radiologie – soluzioni di sviluppo e fissaggio Anatomie patologiche, laboratori istologici, laboratori citologici e sale autoptiche – soluzioni di formaldeide, alcoli, paraffine, etc. Ambulatori di endoscopia – disinfettanti (aldeidi), acido peracetico, glutaraldeide, etc. Laboratori analisi chimico clinica – solventi organici per cromatografia, etc. Laboratori di ricerca – preparati chimici e solventi organici, etc. Reparti oncologici – preparazione antiblastici Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.7 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 23. Rischio chimico: Riferimenti normativi Il D.Lgs. 81/2008 (e successivi aggiornamenti ) al Titolo IX “Sostanze Pericolose” – Capo I – Protezione da agenti chimici individua le norme di tutela del Rischio Chimico. Il D.Lgs. 81/2008 Modifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva 98/24/CE del 7.4.98 Struttura del Titolo IX “Sostanze Pericolose” – Capo I – Art. 222: Definizioni Art. 223: Valutazione dei rischi Art. 224: Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 225: Misure specifiche di protezione e di prevenzione; Art. 226:Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; Art. 229:Sorveglianza sanitaria; Art. 230:Cartelle sanitarie e di rischio Agenti chimici L‟Art. 222 del D.Lgs. 81/2008 definisce gli agenti chimici: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.8 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Il titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Non si applica: • Agli agenti chimici per i quali occorrono provvedimenti di protezione radiologica (DLgs 230/95) • Alle attività con esposizione ad amianto (capo III stesso titolo) • Ad alcune condizioni di trasporto per le quali vigono disposizioni specifiche Rientrano nel campo di applicazione titolo IX capo 1 DLgs 81/08 tutti i processi lavorativi che sviluppano sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori Si riportano le parti salienti degli articoli da 223 a 230 del D.Lgs. 81/08 rimandando al documento D:Lgs. 81/08 allegato per approfondimenti. Art. 223 D.Lgs. 81/08. Valutazione dei rischi Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.9 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 (misure generali di tutela), i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.10 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di emergenza che dovrà contenere: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.11 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37 (informazione e formazione dei lavoratori) , il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. Art. 228. Divieti Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5 del presente articolo: attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.12 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Art. 229. Sorveglianza sanitaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica). Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art 25 (Obblighi del medico competente). Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.13 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 24. Rischio chimico: Prevenzione e protezione I dispositivi di protezione individuale Le barriere protettive o dispositivi di protezione individuale (DPI) riducono il rischio di esposizione degli operatori sanitari a materiali potenzialmente infetti ed a sostanze chimiche. Esempi di DPI sono guanti, camici specifici, maschere, semimaschere e occhiali protettivi (o schermi facciali). I guanti sono un‟efficace barriera per la prevenzione delle infezioni trasmesse attraverso il contatto cutaneo. Tuttavia essi non possono prevenire le lesioni dovute agli aghi o agli strumenti taglienti. Anche i guanti deputati a proteggere la pelle dalla aggressione di prodotti chimici, talvolta, offrono una barriera insufficiente. I guanti medicali, solitamente, proteggono le mani contro uno o più rischi (es. biologico e chimico) e, in tali casi, sulle confezioni dei guanti stessi sono riportati i simboli dei “rischi biologici” e dei “rischi chimici”: Attenzione! : Nell’offrire una protezione dagli agenti patogeni, il guanto stesso può diventare però veicolo di infezione. Un guanto contaminato con liquidi anche solo potenzialmente infetti ha svolto il suo compito, proteggendo la pelle dell‟operatore, ma va cambiato ed eliminato subito. L‟operatore sanitario non deve proteggere solo sé stesso, ma anche i pazienti che segue. È quindi opportuno cambiare i guanti (e anche il camice monouso, la mascherina chirurgica,ecc.) passando da un paziente ad un altro per evitare di trasmettere delle infezioni. Come sempre la frequenza di questi cambi dipenderà dal tipo di paziente/utente, dalle operazioni svolte, dal grado di contaminazione raggiunto. Il guanto contaminato va sempre eliminato nel contenitore dei rifiuti speciali. Le mascherine chirurgiche che sono medical devices (dispositivi medici), gli occhiali di protezione, le mascherine oculari e le visiere in generale, proteggono rispettivamente naso e bocca, occhi e l‟intero viso dalla contaminazione con materiale biologico e da spruzzi di sostanze chimiche. Occhiali, mascherine oculari e visiere devono: • Possedere un campo visivo ampio • Essere robusti e resistenti agli urti • Essere privi di sporgenze, irregolarità che possano causare danno o disagio agli utilizzatori o causare irritazioni cutanee. I materiali devono essere fisiologicamente inerti, di bassa conducibilità termica, atossici ed inodori. Tutti questi mezzi di protezione degli occhi e del volto dovrebbero avere: • Un peso minimo • La parte ottica - esente da bolle e con un‟ottima trasparenza ottica – perfettamente alloggiata nella sua sede. • Una buona rifinitura estetica • Una resistenza alla combustione e alla corrosione delle parti metalliche • Una resistenza alla disinfezione Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.14 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Gli occhiali sono consegnati ai lavoratori e come tali da utilizzare solo da una persona. Se esiste la necessità che più persone utilizzino lo stesso dispositivo di protezione individuale (es. per le visiere) questo deve essere pulito e disinfettato. Le lenti rigate o rovinate devono essere sostituite perché compromettono la visione (favorendo quindi l‟evento infortunistico) e la loro resistenza meccanica. Alcune regole di buon comportamento Comuni a tutti i Servizi e Laboratori • Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro, fra un paziente e un altro, fra attività diverse. • Indossare sempre il camice e/o la divisa e, ove previsto, i dispositivi di protezione individuali (DPI): guanti, occhiali, maschere, ecc. • Disporre di spazi in cui depositare gli indumenti protettivi in dotazione separatamente dagli abiti civili. • Disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari ed antisettici per la pelle. • Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di sicurezza, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza ed attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento. • Considerare ogni paziente e ogni liquido biologico come “potenzialmente infetto” e quindi adottare le adeguate misure di protezione. • Acquisire quante più informazioni possibili prima di utilizzare qualsiasi tipo di agente biologico. • I recipienti dei prodotti devono essere etichettati correttamente in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di tempo. • Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori, nei reparti, nei centri radiodiagnostici; è vietato scaricarli in fogna e nei cassonetti. • Ogni lavoratore deve essere informato sulle procedure da seguire in caso di infortunio. Per i servizi di sterilizzazione • L‟ossido di etilene, la formaldeide e glutaraldeide vanno usati in locali di sterilizzazione dedicati ed esclusivi (dotati di buona ventilazione e adeguati ricambi d‟aria) e possibilmente a ciclo chiuso, in autoclavi con aspirazione, e con uso di armadi di degasazione dopo il trattamento. Uso rigoroso dei DPI. • Per l‟impiego dell‟Ossido di etilene rispettare le indicazioni della Circolare ministeriale Ministero della sanità 22-06-1983, n° 56. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.15 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Per i laboratori (chimico-clinici, anatomia patologica, farmacia) • È necessario tenere costantemente pulito ed in ordine il laboratorio. • Nei laboratori è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande. • Utilizzare solo le propipette e mai pipettare a bocca. • Leggere il manuale delle istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio; non utilizzare apparecchiature elettriche non a norma e tenerle il più lontano possibile da fonti di umidità e/o vapori di solventi infiammabili. • Utilizzare sempre le cappe di aspirazione per la manipolazione di sostanze chimiche considerate potenzialmente pericolose. • Utilizzare le cappe di sicurezza biologica per la manipolazione di agenti biologici pericolosi. • Conservare in laboratorio solo quantitativi minimi di sostanze infiammabili; usare solo frigoriferi antideflagranti. • Custodire gli agenti pericolosi sotto chiave e con relativa registrazione, in particolare quelli cancerogeni (R45 - R49), radioattivi e biologici (gruppo 3 e 4). • Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto di lavoro sia pulito ed in ordine e che tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti. • Se necessario per la tipologia di sostanze utilizzate, il locale deve disporre di un adeguato sistema di estrazione e reimmissione dell‟aria al fine di ridurre l‟accumulo di sostanze pericolose. • Laddove siano utilizzati agenti biologici deve essere presente il segnale di rischio biologico ed altri segnali di avvertimento appropriati. • A seconda che nell‟ambiente di lavoro siano utilizzati agenti biologici appartenenti al 2°, 3° o 4° gruppo, dovranno essere osservate le specifiche misure di contenimento del rischio, come evidenziato nel D. Lgs. 81/08 e successive modifiche. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.16 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 25. Movimentazione manuale dei carichi Le lesioni causate dalla movimentazione manuale Lesioni Distorsioni Lesioni delle articolazioni (ginocchio, gomito) Tagli, contusioni e fratture Affaticamento cardiaco Le lesioni tipiche della colonna vertebrale: o Lesioni del tessuto molle : allungamento o strappo dei legamenti, dei tendini o dei muscoli o Lesioni discali : ernia del disco. Il nucleo polposo (ovvero la parte morbida del disco) a seguito di uno sforzo, sovraccarico o invecchiamento dei tessuti, scivola via attraverso la parte fibrosa del disco. Rischio di compressione di una radice nervosa o del midollo spinale. Conseguenze DOLORE! Nella schiena, diffusione frequente in direzione delle natiche (sciatica), della parte posteriore della coscia e del polpaccio se l‟ernia è di tipo lombare (ma lo stesso fenomeno può verificarsi a livello cervicale) Limitazione dei movimenti del rachide Contrazione dei muscoli spinali, che provoca la rigidità della schiena Modifica riflessa della postura a seguito di dolore e contrazione Formicolio o torpore frequente negli arti inferiori Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.17 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lombaggine Termine generico utilizzato per indicare un dolore diffuso o di forte intensità nella regione lombare Dolore che può essere acuto o cronico Frequente nei giovani adulti dopo uno sforzo fisico, ma anche ad una certa età senza alcuna causa fisica in particolare La causa risulta talvolta difficile da individuare ma può avere svariate origini: ernia, osteoporosi, deformazione della colonna vertebrale (scoliosi...). Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi in ambito lavorativo conseguenti alla movimentazione manuale dei degenti, deve tenere conto di una serie di variabili. Possiamo raggruppare le variabili da considerare in tre grandi classi: - operatori - degenti - struttura, intesa come dotazione di attrezzature nonché come ambiente di lavoro Operatori Si dovrà innanzitutto conoscere la dotazione organica del reparto da analizzare, intesa non come dotazione completa, ma come entità numerica del personale esposto al rischio nei singoli turni lavorativi e complessivamente nella giornata lavorativa. Andrà verificata l‟attività di formazione del personale, se e con quali modalità è stata erogata. Degenti Altro dato fondamentale si evince dall‟analisi della tipologia di degenti presenti suddividendoli in categorie: - degenti autosufficienti - non autosufficienti • degenti parzialmente collaboranti • totalmente non collaboranti La valutazione non può essere effettuata sulla singolarità di una giornata, ma occorrerà analizzare i dati, possibilmente annuali, per avere una media giornaliera delle diverse classi di degenti Andrà valutata la loro degenza media. Sempre in riferimento ai degenti non autosufficienti, andranno individuate le patologie prevalenti presenti. Tale valutazione ci servirà nella richiesta di attrezzature idonee a seconda delle diverse patologie. Infine andrà effettuata una attenta catalogazione di quali operazioni di trasferimento manuale vengono eseguite a supporto dei degenti. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.18 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Struttura Si dovranno valutare le attrezzature a disposizione quali: - carrozzine, comode, letti e barelle - sollevatori, ausili minori, ausili per l‟igiene del degente carrozzine, comode, letti e barelle DEVONO essere considerati “strumenti di lavoro”, occorre valutare: • la presenza di braccioli estraibili • la capacità frenante • l‟ingombro delle schienale • la larghezza di massimo ingombro • altezza dal suolo • spazio sottostante • possibilità di regolazione in altezza • presenza di ruote • capacità frenante • articolazione del piano Ausili Maggiori (sollevatori) - Ausili minori occorre valutare la loro presenza ed il loro utilizzo, se non sono utilizzati bisognerà capirne le motivazioni, inoltre se presente il sollevatore valutare: • tipo di imbracatura • taglie disponibili • reale capacità di eliminazione delle operazioni manuali Buone prassi e linee guida Le attività a rischio per la colonna, in particolare nel tratto dorso-lombare, per il personale sanitario sono costituite prevalentemente dal sollevamento, dal trasferimento del paziente e da tutte le operazioni sussidiarie (traino, spinta e movimentazione di materiale). La movimentazione manuale non è eliminabile: il paziente ha peso variabile, a volte è difficile da raggiungere o da afferrare, spesso è distante dal tronco dell‟operatore. E‟ importante, quindi, adottare strategie utili a prevenire o comunque a ridurre i danni da sovraccarico dell‟apparato muscolo-scheletrico. E‟ indicato quindi utilizzare in maniera corretta i dispositivi per l‟immobilizzazione ed il trasporto in dotazione, applicando le corrette strategie posturali che fanno riferimento ai presupposti anatomo-funzionali e biomeccanico-ergonomici di cui abbiamo parlato in precedenza. Rischi legati alla movimentazione dei pazienti Ci sono diversi fattori che rendono rischiose le attività di movimentazione dei pazienti e aumentano, quindi, il rischio di traumi. Tali fattori di rischio sono associati a diversi aspetti insiti nella movimentazione dei pazienti: Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.19 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Rischi associati alla mansione: o Forza: entità dello sforzo fisico richiesto per svolgere la mansione (ad esempio sollevamento di pesi consistenti, trascinamento e spinta) o per mantenere il controllo di apparecchi e strumenti o Ripetizione: eseguire lo stesso movimento o serie di movimenti di continuo o frequentemente durante la giornata di lavoro o Posizioni scomode: assumere posizioni che mettono il corpo sotto sforzo, ad es. chinarsi su di un letto, inginocchiarsi o sollevare con il busto in torsione Rischi associati al paziente: i pazienti non possono essere sollevati come dei carichi; quindi le "regole" per il sollevamento sicuro non sono sempre valide o I pazienti non possono essere mantenuti vicini al corpo o I pazienti non hanno maniglie o Non è possibile prevedere quello che succederà durante la movimentazione di un paziente o I pazienti sono voluminosi Rischi associati all'ambiente: o Rischio di scivolare, inciampare e cadere o Superfici di lavoro irregolari o Limiti di spazio (stanze piccole, tanti apparecchi) Altri rischi: o Nessuna assistenza disponibile o Attrezzature inadeguate o Calzature e indumenti non adatti o Carenza di conoscenze o addestramento Alcuni consigli: Assumere una posizione adatta prima di muovere , girare, spostare una persona o un oggetto; Richiedere l‟assistenza di colleghi nel caso si valuti l‟impegno eccessivo per un solo operatore. Definire chiaramente ciò che si deve fare prima di cominciare il movimento, fondamentale quando si tratta di girare, sollevare, spostare far alzare o coricare un malato. Agire sempre nel modo più coordinato e continuo possibile, utilizzando i muscoli delle gambe, e non quelli della schiena, per sollevare e spostare carichi mantenendo la schiena dritta e busto eretto. Quando possibile tirare, spingere e far rotolare anziché sollevarli. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.20 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi - Nozioni su equilibrio e stabilità Prima di prelevare un carico, accertarsi che la posizione in cui ci si trova garantisca la massima stabilità. Da evitare! Corretto! Prima di prelevare un carico, accertarsi che la posizione in cui ci si trova garantisca la massima stabilità. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.21 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Da evitare! Corretto! Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.22 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Se la posizione in cui ci si trova non garantisce la massima stabilità, il prelievo del carico risulta difficoltoso. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.23 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Trovare il giusto equilibrio Prepararsi per evitare qualsiasi sollecitazione del corpo, in particolare della schiena. Da evitare Corretto Avvicinando il più possibile il centro di gravità del carico a quello della persona assicura un migliore equilibrio ed una protezione da eventuali sollecitazioni della schiena Infatti è soprattutto la schiena ad essere sottoposta alle sollecitazioni del carico Tenere la schiena diritta. Utilizzare i muscoli delle gambe, che garantiscono una maggiore forza per sollevare i carichi Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.24 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi - Nozioni sui movimenti “essenziali” Sollevamento di carichi Provare ad assumere questa posizione laddove possibile. Braccia ben distese e capo ben diritto Una volta prelevato il carico, si possono utilizzare le gambe per sorreggere il peso, anche per coprire una breve distanza. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.25 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Lez. 22 -32 Pag.26 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Sollevamento e posa dei carichi Applicare gli stessi principi sopra descritti per posare il carico Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.27 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Posare il carico basandosi su questi principi. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.28 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Come posare un carico su una superficie rialzata Prestare attenzione alla rotazione del corpo Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.29 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Come prelevare un carico da una superficie rialzata Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.30 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Utilizzare le ginocchia per agevolare la posa del carico su una superficie Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.31 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Come prelevare e posare una scatola di cartone fragile utilizzando le gambe Spostamento di un carico Secondo i principi esposti in precedenza, è consigliabile spingere il carrello Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.32 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Trainando il carrello, non si vedono gli eventuali ostacoli presenti Difficoltà... Le difficoltà riscontrate nell'applicazione di questi principi sono legate ai seguenti aspetti: Il tipo di carico o Se il carico è troppo ingombrante, è meglio farlo sollevare da due persone assicurandosi che i movimenti degli operai siano sincronizzati o Carichi senza alcun appiglio (maniglie, sostegni, ecc.) o Carichi sbilanciati o ... L'ambiente (ad esempio un carico da prelevare da un bancale o da sotto uno scaffale…) La persona che si occupa della movimentazione di un carico o Flessibilità o Ampiezza dei movimenti… Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.33 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 26. I rifiuti sanitari: Definizioni e concetti base La normativa sui rifiuti Il D.P.R. 15-7-2003 n. 254, è il regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari. Nella normativa sono identificate le strutture sanitarie e i soggetti interessate dalla stessa, ovvero tutte le strutture sanitarie (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici) e tutti gli operatori sanitari pubblici e privati, ovvero medici di base, pediatri di libera scelta, odontoiatri, liberi professionisti, ecc. ecc., in quanto produttori di rifiuti speciali. Va chiarito che il suddetto Decreto, indirizzato unicamente alle Strutture Sanitarie, impartisce direttive anche in relazione ai rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Ricadono pertanto in questa categoria anche i rifiuti quali materiale monouso in genere contaminato da liquidi o materiale biologico in genere, rifiuti taglienti, animali da esperimento e rifiuti di stabulazione, rifiuti farmaceutici e loro contenitori, prodotti nelle Strutture universitarie in cui si effettua attività di ricerca. Il Testo Unico Ambientale emanato con D.Lgs 152/2006 recante “norme in materia ambientale” nel nuovo testo unico ambientale si riconferma (art. 227 comma b) la validità del DPR 254/03 per quanto riguarda i rifiuti sanitari). La formazione in materia di gestione dei rifiuti è considerata dal DPR 254/03 un elemento importante per la riduzione della pericolosità dei rifiuti sanitari infatti le struttura sanitarie sono tenute ad incentivare l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo (art.1 com. 3) Al fine di effettuare una classificazione dei rifiuti è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che è la norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004. Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi). Classificazione dei rifiuti Sono definiti rifiuti urbani: (Art. 184 DLgs 3 aprile 2006 n. 152) a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.34 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto medesimo; c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d. d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Vengono classificati come rifiuti speciali: a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c. i rifiuti da lavorazioni industriali; d. i rifiuti da lavorazioni artigianali; e. i rifiuti da attività commerciali; f. i rifiuti da attività di servizio; g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k. il combustibile derivato dai rifiuti; l. i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. I rifiuti sono, inoltre, catalogati attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con cui è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento. Classificazione dei rifiuti sanitari Secondo la nuova normativa i rifiuti sanitari vengono classificati in: (art. 1 comma 5 DPR 254/03 ) a) b) c) d) e) f) Rifiuti sanitari non pericolosi; Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento; Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; g) Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l‟esclusione degli assorbenti igienici. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.35 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Definizioni e Concetti base Il DPR 254/03 fornisce all‟art. 2 ulteriori definizioni per singola tipologia di rifiuto: Rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; Esemplificando ulteriormente l‟allegato I, sono rifiuti sanitari: tutti materiali monouso usati per diagnosi, terapia e per protezione personale; materiali per medicazione, assorbenti igienici, pannolini, pannoloni; denti, piccole parti anatomiche non riconoscibili, organi e parti anatomiche non riconoscibili, rifiuti di gabinetti dentistici; rifiuti di ristorazione, spazzatura. Rifiuti taglienti, , contenitori vuoti di farmaci. L‟allegato II contiene la lista dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Sono ad esempio rifiuti sanitari non pericolosi i taglienti inutilizzati come gli aghi, le siringhe e le lame. rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002; I rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo a titolo esemplificativo sono: medicinali citotossici e citostatici, sostanze chimiche di scarto pericolose, rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici, soluzioni fissative, di sviluppo e attivanti a base acquosa, lampade fluorescenti, batterie al piombo, al nichel cadmio, contenenti mercurio. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.36 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002: 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 2b) siano contaminati da: 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita' tale da renderlo visibile; 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; 2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico; 3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che: 3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali; 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi; rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani: 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per qualita' e per quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 4) la spazzatura; 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa; Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.37 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari: 1a) farmaci scaduti o inutilizzabili; 1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi; 2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope; rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici; Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.38 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 27: La Gestione dei rifiuti sanitari I rischi associati ai rifiuti sanitari I rischi associati ai rifiuti sanitari sono essenzialmente di tre tipi: Rischio Infettivo (rischio biologico): Legato alla presenza di rifiuti microbiologici, sangue e derivati, rifiuti dei laboratori di istologia patologica , oggetti taglienti, carcasse di animali, parti anatomiche. L‟elenco dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è individuato dal DPR 254/03 è definito dall‟art. 2. Rischio Chimico: Legato alla presenza di solventi , reagenti di laboratorio, liquidi di sviluppo e fissaggio, farmaci, disinfettanti Rischio Meccanico: Legato alla movimentazione dei rifiuti Di seguito alcune considerazioni sui rifiuti pericolosi a rischio infettivo tratte dalle “Linee guida per la gestione di rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell‟Emilia Romagna” emessa dalla Regione Emilia Romagna nel 2009. In altre parole i rifiuti pericolosi a rischio infettivo sono: 1. tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cui all‟Allegato XI del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni; 2. i rifiuti che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto dei pazienti isolati; Inoltre, rifiuti pericolosi a rischio infettivo, i rifiuti che sono contaminati da: a) sangue o altri liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile; b) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico o amniotico; c) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti. In pratica il legislatore ha posto due criteri fondamentali di classificazione del rifiuto: l‟origine (se proviene da ambienti di isolamenti infettivo) e la contaminazione (se è venuto a contatto con sangue o altri liquidi biologici). Nel primo caso si considera che il rifiuto prodotto all‟interno di un ambiente di isolamento presenti un maggior rischio di trasmettere infezioni e di conseguenza sia più tutelante smaltirlo nell‟apposito contenitore: nel caso (1) anche la spazzatura e il materiale che non è venuto a contatto con il paziente deve essere trattato come rifiuto potenzialmente a rischio infettivo, in quanto sono contemplate patologie molto gravi (es. febbri emorragiche); nel caso (2), pur trovandosi il paziente all‟interno di un ambiente di isolamento infettivo, l'operatore sanitario deve gestire come rifiuto a Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.39 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 rischio infettivo solo il materiale che è venuto a contatto con qualsiasi liquido biologico del paziente, ma non, ad esempio, la spazzatura oppure la fleboclisi vuota. In genere, all‟interno di un reparto di malattie infettive si applica il caso più cautelativo (1), per non introdurre modalità di gestione eccessivamente complesse, che prevedano comportamenti distinti tra una stanza di degenza e l‟altra. Il secondo criterio fa invece riferimento alla presenza di contaminazione: in questo caso il paziente e l‟operatore non si trovano in un ambiente di isolamento infettivo, come accade nella maggior parte dell‟attività svolta nelle strutture sanitarie. Il materiale che si origina da tale attività deve essere considerato un rifiuto a rischio infettivo solamente se è contaminato: a. da sangue visibile, b. da alcuni liquidi biologici, ma in questo caso non è necessario che sia presente sangue visibile (liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico o amniotico); ciò significa che se l‟operatore sanitario ha effettuato una prestazione che può comportare la contaminazione di alcuni materiali con uno di questi liquidi (es. lo speculum utilizzato dal ginecologo, oppure la carta del lettino dove vengono effettuate le visite ginecologiche) deve smaltire tali materiali nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo, c. da feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; ciò significa che il pannolone oppure il pannolino pediatrico, come pure le sacche delle urine, sono considerati rifiuti a rischio infettivo solo se è presente sangue visibile (stesso caso del punto “a”) oppure se il paziente ha in atto una patologia a trasmissione orofecale (es. salmonellosi); la normativa afferma che tale patologia deve essere ravvisata clinicamente dal medico: in pratica deve almeno essere sospetta. Come ricordano le Linee Guida della Emilia Romagna sui rifiuti sanitari , occorre fare attenzione a non cadere nelle seguenti considerazioni errate: “il materiale utilizzato in campo sanitario è sempre a rischio infettivo” Spesso si sente associare la natura del materiale alla sua presunta infettività ma è la presenza o meno di contaminazione che fa la differenza! Ad esempio, un manuale di laboratorio sul quale è stata rovesciata una provetta di sangue diventa automaticamente un rifiuto a rischio infettivo. Un presidio (es. speculum) che ha perso la sterilità perché caduto di mano all‟operatore e quindi non più utilizzabile, non è entrato a contatto liquidi biologici del paziente ed è un rifiuto non pericoloso (eventualmente assimilabile all‟urbano). “ogni paziente è da considerarsi potenzialmente a rischio (VERO) e quindi qualsiasi materiale con cui entra a contatto è un rifiuto a rischio infettivo (FALSO)” Anche in questo caso, per quanto riguarda il rifiuto, dipende dal tipo di contatto! Ad esempio la carta del lettino sul quale è stata effettuata una ecografia oppure un elettrocardiogramma non è certamente un rifiuto che sia a rischio di trasmettere infezioni. Per quanto riguarda il contatto tra paziente ed operatore rimane sempre valido il principio di applicazione delle precauzioni standard. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.40 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Il processo di Gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti può essere vista come un processo suddiviso in fasi: 1. 2. 3. 4. 5. classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice CER; Raccolta e confezionamento nel luogo di produzione del rifiuto; movimentazione interna e conferimento al deposito temporaneo; registrazioni e adempimenti amministrativi; Trasporto e smaltimento finale. Approfondiamo le fasi appena descritte: Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice CER Per la classificazione dei rifiuti bisogna tenere conto, come abbiamo visto, di quanto indicato nel Decreto 152/2006 (Art. 184) e nel DPR 254/2003 (art. 2) La normativa vigente considera i rifiuti prodotti dalle attività sanitarie, come rifiuti speciali, come pure quelli prodotti da altre utenze non domestiche (es. ristorante, industria, supermercato): in questi casi il produttore assolve ai propri obblighi conferendo tali rifiuti a soggetti terzi autorizzati alla loro gestione (ditte di trasporto, impianti di smaltimento/recupero). Una parte dei rifiuti speciali non pericolosi è assimilata ai rifiuti urbani, per caratteristiche qualiquantitative e assenza di pericolosità (es. vetro, carta, frazione umida, plastica): tali rifiuti "speciali assimilati", secondo quanto previsto dal Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani, possono essere raccolti e avviati a smaltimento/recupero come rifiuti urbani e quindi, ad esempio, conferiti nei contenitori stradali utilizzati anche dai cittadini. oppure in container messi a disposizione delle strutture sanitarie a tale scopo. Ogni tipologia di rifiuto viene definita specificatamente mediante un codice a sei cifre raggruppate a due a due, ed elencate nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER): la prima coppia di cifre rappresenta i venti capitoli che identificano le fonti da cui originano i rifiuti (ad es. 18 – Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate); la seconda coppia di cifre rappresenta i sottocapitoli in cui si articola ciascun capitolo (ad es. 18.01 - Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani); la terza coppia di cifre individua i singoli tipi di rifiuti provenienti da una fonte specifica (ad es. 18.01.09 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08). E‟ utile ricordare che i rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco (es. CER 180103*: rifiuti che devono essere raccolti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni). I criteri per l‟assegnazione del codice CER sono indicati nell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.41 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Scheda di suddivisione dei rifiuti sanitari Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.42 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 28: Raccolta, trasporto, smaltimento e sterilizzazione Raccolta, confezionamento e movimentazione interna dei rifiuti In questa fase è opportuno che gli operatori siano adeguatamente formati attraverso procedure o istruzioni operative formalizzate e sia dotato di necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il conferimento di un rifiuto all‟interno del contenitore non idoneo può comportare una serie di conseguenze che possono avere implicazioni, nei casi più gravi, sulla salute dell‟uomo (es. ago nel sacco nero, rischio di infortunio per gli operatori) e sull‟ambiente (es. introduzione di termometri contenenti mercurio nei rifiuti a rischio infettivo destinati all'incenerimento, e conseguente presenza del mercurio nei fumi, oppure smaltimento di tubi al neon nel vetro o di pile nei rifiuti urbani con conseguente dispersione di metalli pesanti nell'ambiente). Si ricorda che sono vietati (D.Lgs. 152/2006, artt. 187 e 192): • la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi: ad esempio questa situazione si verifica quando un rifiuto a rischio infettivo viene erroneamente inserito nel contenitore per rifiuti urbani indifferenziati; • l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti: ad esempio questa situazione si verifica quando nella struttura sanitaria non è stata opportunamente attrezzata un'area di deposito temporaneo e i contenitori dei rifiuti giacciono accumulati in aree non idonee o accessibili a persone non autorizzate; • l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee: ad esempio questa situazione può verificarsi a seguito di una perdita di rifiuti liquidi da una cisterna interrata adibita alla loro raccolta. Oltre al rispetto delle disposizioni sopra richiamate, nella fase di produzione e raccolta dei rifiuti è essenziale: • evitare il mescolamento di sostanze o preparati aventi natura chimica diversa (es. aldeidi e peracidi) e/o classificazione di pericolo diversa (es. tossici e comburenti), per evitare reazioni chimiche incontrollate; • non aggiungere sostanze in un recipiente di cui non si possa risalire al contenuto, così come lasciare o mantenere in uso contenitori non contrassegnati; • segnalare ai referenti (es. coordinatori) ogni problema connesso alle operazioni di conferimento e allontanamento dei rifiuti, tali da poter creare pericolo per la sicurezza delle persone e dell‟ambiente. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.43 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Allo scopo di consentire una corretta separazione e gestione dei rifiuti prodotti, la struttura deve mettere a disposizione degli operatori sanitari diversi contenitori etichettati (imballaggi) atti a raccogliere le corrispondenti tipologie di rifiuto. Gli imballaggi, almeno quelli contenenti rifiuti pericolosi, dovrebbero riportare i dati di identificazione, comprendenti CER, descrizione, ed eventuale specificazione aggiuntiva (es. CER 180109 “farmaci scaduti”), reparto che ha prodotto il rifiuto. Una volta riempito il contenitore e chiuso in maniera definitiva, è necessario aggiungere la data di chiusura e posizionare il contenitore nel deposito individuato all‟interno del reparto. Il personale addetto alla movimentazione dei rifiuti deve essere informato dei rischi associati alla movimentazione del rifiuto e fornito di idonei DPI, ai sensi della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. È opportuno che gli operatori addetti alla movimentazione interna siano autorizzati a ritirare unicamente contenitori correttamente chiusi ed etichettati: nel caso in cui gli imballaggi presentino delle anomalie (es. chiusura non corretta, perdita di liquido, mancanza dell‟etichetta con il nome del reparto) è opportuno segnalare il fatto al referente del reparto produttore. Il raggruppamento dei rifiuti all‟interno di un‟area attrezzata prima del trasporto all'impianto di destinazione finale costituisce il deposito temporaneo, non soggetto ad autorizzazione se rispetta le condizioni di cui all‟art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, di seguito riportate: “m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;" Nel DPR 254/2003 sono stati stabiliti limiti specifici al deposito temporaneo di alcune tipologie di rifiuti sanitari che prevalgono su quelli generali stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e che quindi bisogna prendere in considerazione: Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.44 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, oltre ai requisiti di garanzia di adeguati livelli di igiene e sicurezza, l'art. 8 del DPR 254/2003 stabilisce requisiti per i contenitori e limiti temporali: doppio contenitore (imballaggio esterno rigido) e durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore; il limite di 5 giorni è portato a 30 giorni per le sedi in cui sono presenti quantitativi inferiori a 200 litri; Non sono previsti limiti quantitativi. Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo sterilizzati, l'art. 9 del DPR 254/2003 stabilisce che siano utilizzati imballaggi di colore distinto rispetto agli altri rifiuti e prevede che i requisiti del deposito temporaneo siano i medesimi applicati ai rifiuti speciali non pericolosi. Tutti i contenitori di qualunque forma o tipo atti a contenere rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo solidi e liquidi devono presentare le seguenti caratteristiche (art. 8, DPR 254/03): • il contenitore a diretto contatto con il rifiuto deve essere costituito da un imballaggio a perdere (monouso), anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. In genere si utilizza un sacco di plastica che viene inserito nel contenitore esterno di cui al punto successivo; • il contenitore esterno deve essere resistente agli urti e alle sollecitazioni durante la movimentazione e il trasporto e deve essere realizzato in un colore idoneo a distinguerlo dagli imballaggi utilizzati per gli altri rifiuti; questo contenitore può essere monouso oppure riutilizzabile, previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, e deve recare la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. Il contenitore, inoltre, deve essere idoneo al trasporto di merci pericolose su strada e riportare la marcatura attestante l'omologazione ADR. Il DPR 254/2003 non contiene disposizioni specifiche per il deposito temporaneo delle altre tipologie di rifiuti, per le quali si applica il D.Lgs. 125/2006 o le norme di settore (D.Lgs. 230/1995 per i radioattivi e DPR 309/1990 per gli stupefacenti). Il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione che non rispetta i requisiti del deposito temporaneo costituisce un‟operazione di smaltimento classificata dal Decreto 152/2006 come “deposito preliminare” (Allegato B alla Parte Quarta, operazione D15) oppure un‟operazione di recupero (Allegato C alla Parte Quarta, operazione R13 “messa in riserva”) ed è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dalle norme regionali. Tale raggruppamento, se non autorizzato, rappresenta una situazione giuridicamente equiparabile all‟attività di gestione non autorizzata di rifiuti e come tale è sanzionata penalmente dall‟art. 256 del D.Lgs. 152/2006. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.45 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Trasporto e smaltimento Il trasporto dei rifiuti, per definizione, inizia quando il rifiuto viene allontanato dalla struttura sanitaria in cui è prodotto. Per i rifiuti da assistenza domiciliare, da emergenza-urgenza extraospedaliera e da ambulatori decentrati, si considera luogo di produzione la struttura sanitaria di riferimento e il conferimento dei rifiuti a tale struttura non è soggetto agli obblighi di registrazione di cui al D.Lgs. 152/2006 ed è esentato dall'ADR. La struttura sanitaria (che è il produttore del rifiuto) affida i rifiuti a un trasportatore autorizzato: è compito del produttore verificare che tale soggetto sia in possesso dei requisiti previsti, cioè sia iscritto all‟Albo e sia autorizzato al trasporto dei rifiuti identificati dai codici CER appropriati. Infatti, i soggetti che trasportano rifiuti devono essere iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 212. L'iscrizione a tale Albo, per i rifiuti specificati, è condizione necessaria e sufficiente per lo svolgimento dell‟attività di trasporto di rifiuti ed ha 5 anni di validità. Gli impianti presso i quali sono effettuate operazioni di recupero e smaltimento devono essere autorizzati dalla Provincia; l'autorizzazione è valida per 10 anni, salvo modifica delle prescrizioni da parte della Provincia dopo almeno 5 anni. Nel caso di impianti gestiti da terzi, oltre all'autorizzazione dell'impianto, è necessaria l'iscrizione del gestore all'apposito albo, valida per 5 anni. Il produttore dei rifiuti (cioè la struttura sanitaria) ha il compito di verificare il possesso di tali iscrizioni e dell'autorizzazione. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, se non presentano altri fattori di rischio, possono essere sterilizzati al fine di semplificare le modalità di smaltimento degli stessi (vedere gli articoli successivi). Per quanto riguarda la sterilizzazione, l‟art. 7 precisa che: gli impianti devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni; l‟autorizzazione non è però necessaria per impianti situati all‟interno del perimetro della struttura sanitaria che trattino esclusivamente rifiuti originati nella struttura sanitaria stessa o in strutture sanitarie decentrate ma collegate alla struttura stessa; l‟attivazione degli impianti deve essere preventivamente comunicata alla provincia; la responsabilità dell‟attivazione degli impianti e dell‟efficacia del processo di sterilizzazione ricade sul direttore o responsabile sanitario e sul gestore degli impianti; gli impianti devono periodicamente essere sottoposti a convalida e a verifica dell‟efficacia del processo di sterilizzazione, secondo modalità stabilite dall‟allegato III del decreto. presso l‟impianto di sterilizzazione deve essere tenuto apposito registro sul quale riportare numero e data dei cicli di sterilizzazione e la quantità e tipologia di rifiuti sottoposti giornalmente al processo. In relazione alle modalità di sterilizzazione, questa deve essere effettuata „secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l‟essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso degi rifiuti stessi‟ (art. 2, comma 1, lettera m del D.P.R. 254/2003). Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.46 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Va inoltre rilevato che buona parte degli obblighi previsti da questo articolo è priva di sanzione in caso di inosservanza. Infatti, mentre l‟inosservanza dell‟obbligo di autorizzazione e di tenuta del registro carico e scarico è sanzionata dagli articoli 51 e 52 del D. Lgs. 22/1997, ciò non avviene per gli altri obblighi, salvo che non vengano inseriti come prescrizioni nell‟autorizzazione alla sterilizzazione (cfr. comma 4 dell‟art. 51 del D. Lgs. 22/1997). Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.47 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 29. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi di origine chimica RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO Sono quei rifiuti sanitari il cui rischio prevalente è quello chimico e sono costituiti da: 1. bagni esausti di fissaggio e di sviluppo di Radiologia 2. liquidi di scarto di Laboratorio Analisi, Servizio Immunotrasfusionale e Anatomia Patologica 3. liquidi di scarto dalle UU.OO. (quali glutaraldeide,ecc.) Il deposito temporaneo avviene: in taniche rigide, contrassegnate dalla lettera R, contenute o meno negli appositi armadietti in acciaio o in vasche di raccolta esterne agli edifici. Vengono periodicamente ritirati da operatori di Ditte specializzate secondo i termini di Legge L'elenco qui riportato rappresenta la maggior parte delle tipologie di rifiuto prodotte in ambiente ospedaliero: Cannule, drenaggi, sonde (rettali, gastriche, ecc.), sondini (naso-gastrici, per ossigeno terapia, per broncoaspirazione, ecc.), set di infusione; raccordi, sonde, cateteri vescicali, venosi, arteriosi, per drenaggi pleurici, per prelievo citologico, ecc; sacche da emotrasfusione, da raccolta di liquidi biologici con i relativi contenuti; sacche da raccolta urine il cui contenuto va sempre eliminato tranne di quelle di pazienti con patologie infettive e diffusive; campioni di sangue, feci e urine; sonde rettali, gastriche, sondini naso-gastrici, per ossigenoterapia, per broncoaspirazione, ecc.; circuiti per circolazione extracorporea, presidi per stomia, filtri per dialisi; aspiratori a perdere e relativi contenuti, deflussori; fiale e/o flaconcini dopo utilizzo del farmaco, contenitori vuoti di farmaci; provette dopo analisi ematochimica, piastre, terreni di colture e altri presidi utilizzati in laboratorio; stiks per esami del sangue, di urine, di feci; elettrodi, abbassalingua, tamponi, set di infusione; bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test, bastoncini oculari non sterili, oftalmici di Tnt; speculum auricolare, vaginale monouso; cotone, garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, ecc; cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale; assorbenti igienici e/o pediatrici, pannoloni, gessi o bendaggi; indumenti protettivi monouso: guanti, mascherine, camici, copricapo, lenzuola a perdere, traverse monouso; denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili; ogni altro genere di rifiuto proveniente dall‟assistenza al malato. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.48 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Vediamo un esempio di Protocollo per lo Smaltimento dei Rifiuti Pericolosi di origine Chimica estratto dal Manuale di Sicurezza nei Laboratori di Ricerca dell'Università di Padova a cura di: Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Padova, Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera, Centro Interdipartimentale Servizi (C.I.S.) "A. Vallisneri". Norme generali 1. La gestione dei rifiuti è attualmente normata in tutte le sue tappe, raccolta, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento, dal Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Testo unico della normativa ambientale (quarta parte) e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 N° 4 (correttivo) che impongono una serie di procedure per l'eliminazione dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Sta per entrare in vigore il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) un sistema elettronico che consente la tracciabilità dell'intera filiera dei rifiuti speciali; nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. 2. Nessun rifiuto chimico può essere eliminato attraverso le fognature, i rifiuti solidi urbani, i rifiuti assimilabili agli ospedalieri o immesso in diversa forma nell'ambiente. Si ricorda inoltre che negli scarichi possono avvenire pericolose miscelazioni tra sostanze chimiche eliminate da diversi laboratori. 3. Assicurarsi di conoscere tutte le caratteristiche e le compatibilità delle sostanze chimiche utilizzate in modo da prevedere il tipo di rifiuto che sarà prodotto e le modalità di raccolta del medesimo. 4. Usare adeguate misure di protezione, individuali e collettive (camici, guanti, mascherine, occhiali), in tutte le fasi della manipolazione del rifiuto, ad es. . 5. Tenere separati i composti alogenati da quelli non alogenati (sono considerati rifiuti alogenati quelli che contengono una concentrazione di alogeni superiore allo 0.5%). 6. I contenitori per i rifiuti devono sempre riportare indicato molto chiaramente il contenuto. A tale proposito si fa presente che sono disponibili presso il C.I.S. etichette a norma di legge. E` vietato aggiungere sostanze in un recipiente di cui non si possa risalire al contenuto, così come lasciare o mantenere in uso contenitori non contrassegnati. 7. I rifiuti tossico-nocivi non devono essere tenuti nel laboratorio più del necessario, per ragioni di sicurezza. La quantità dei rifiuti infiammabili tenuti in laboratorio deve essere comunque molto limitata. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.49 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Raccolta in Laboratorio 1. Scegliere i contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto: per le miscele acquose di solventi organici, per i solventi organici e le altre sostanze liquide devono essere utilizzati contenitori a norma, marcati CE, forniti dall‟Ufficio Sicurezza. Sono disponibili taniche di capacità da 5, 10 e 20 litri . Le taniche hanno un segno in corrispondenza del massimo riempimento; non saranno accettate taniche riempite fino all'orlo o mancanti del tappo di sicurezza interno. Le taniche possono essere riempite anche con materiale solido contaminato (guanti ed altri oggetti non taglienti e/o pungenti) purché non vengano mai mescolati materiali solidi e liquidi nella stessa tanica; non sono ammesse bottiglie di plastica o altri contenitori già utilizzati a scopo alimentare, nonché contenitori che non seguano le norme suddette; i materiali solidi e i materiali liquidi devono sempre essere raccolti separatamente; per i materiali solidi vengono invece forniti bidoni gialli o neri con sacchetto di plastica resistente in cui porre i rifiuti; gli aghi e gli altri materiali taglienti e pungenti vanno messi in appositi contenitori di plastica rigida (“halibox” forniti anch‟essi dall‟Ufficio Sicurezza) prima di essere posti nei bidoni gialli o neri. Modalità di confezionamento e conferimento dei rifiuti chimici 1. All'esterno di ogni bidone devono essere presenti due etichette, una bianca riportante il codice C.E.R., il laboratorio di provenienza, la data di chiusura e la composizione del rifiuto, l'altra presentante una "R" nera in campo giallo. Le etichette, fornite dall‟Ufficio Sicurezza, devono essere poste sul contenitore prima del suo utilizzo. 2. Riunire il più possibile le sostanze da eliminare rispettando le compatibilità e la tipologia C.E.R. allo scopo di ridurre al massimo il numero di contenitori all'interno del laboratorio. 3. È importante, prima di miscelare sostanze, verificarne la compatibilità. 4. I contenitori contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla movimentazione dei carichi (massimo 15 kg ). 5. I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici, non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario. Il sacco va chiuso accuratamente con laccio, reggetta o nastro adesivo e il contenitore di plastica deve essere chiuso ermeticamente. 6. I materiali di reagentario obsoleto, sia solidi che liquidi, vanno eliminati nei loro contenitori originali; devono essere accompagnati da una scheda ad hoc e suddivisi in categorie. 7. Si consiglia di tenere i contenitori di rifiuti liquidi in una vasca di raccolta di volume non inferiore alla capacità massima del contenitore e di dotare il laboratorio di materiali assorbenti da utilizzare in caso di spandimenti. 8. La scheda che accompagna i contenitori deve essere completa in tutte le sue parti indicando l‟effettivo responsabile del laboratorio e firmata dal responsabile del laboratorio, da un tecnico o da altro personale strutturato. L‟apposizione in calce della firma costituisce una assunzione di responsabilità relativamente al contenuto del rifiuto. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.50 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Trasporto al deposito temporaneo 1. Il trasporto di rifiuti chimici deve essere fatto con precauzione, usando misure di sicurezza. I rifiuti liquidi devono essere movimentati utilizzando i carrelli a norma, dotati di coperchio, in dotazione a ogni semipiano, accertandosi prima di porre i contenitori nel carrello che esso sia adeguatamente pulito. 2. Il trasporto deve essere effettuato solo da personale autorizzato. 3. Utilizzare sempre, per ogni manipolazione, misure di protezione individuali e collettive. 4. Controllare che i contenitori siano sempre ben chiusi e non siano sporchi. Uso dei guanti 1. È fatto assoluto divieto di uscire dai laboratori indossando guanti protettivi. È quindi opportuno che i guanti usati durante le operazioni di smaltimento dei rifiuti siano nuovi e vengano indossati solo al momento delle operazioni di pesatura e stoccaggio in deposito e devono essere rimossi non appena l'operazione di smaltimento si sia conclusa. Utilizzare guanti contaminati toccando porte o altre superfici comuni è un gesto di incuria e mancato rispetto per la salute propria e delle altre persone che frequentano lo stesso ambiente. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.51 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 30: Acque reflue provenienti da attività sanitarie Classificazione degli scarichi I prodotti di scarto di una struttura sanitaria possono essere considerati: • rifiuti, nel caso in cui il prodotto da smaltire sia un solido, un fango, oppure un liquido contenuto in un recipiente (ad esempio il liquido proveniente da un‟apparecchiatura e raccolto in una tanica) o assorbito su un solido (ad esempio disinfettante versato in seguito a un incidente e raccolto con abbia o altro materiale assorbente); • scarichi idrici, nel caso in cui i reflui che escono dalle apparecchiature siano convogliati direttamente nel condotto di scarico. Il collegamento deve essere stabile e permanente e lo scarico deve essere autorizzato. Dal punto di vista formale uno scarico è definito dall‟art. 74 del DLgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Uno scarico è: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Quindi, ad esempio, se si raccolgono delle acque di scarto in una cisterna, queste devono essere classificate e smaltite come rifiuti e, in mancanza di una specifica autorizzazione, non possono essere scaricate in un corpo recettore neanche se rispettano i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte terza. L‟art 74 del D-Lgs 152/2006 distingue le acque reflue in: domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Le acque reflue industriali si dividono a loro volta in: acque reflue contenenti sostanze pericolose: sono quelle provenienti dagli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l‟utilizzazione delle sostanze di Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.52 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 cui alle tabelle 3/A e 5 dell‟Allegato 5 alla Parte terza del presente Decreto e [gli stabilimenti] nei cui scarichi [sia] accertata la presenza di tali sostanze.42 acque reflue assimilate: sono acque industriali che provengono da attività non comprese al punto precedente e aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (quindi ogni regione può porre dei limiti e modalità di autorizzazione che possono essere diverse da Regione a Regione). Appartengono a questa tipologia ad esempio gli scarichi provenienti dalle cucine o mense, nonché dagli uffici amministrativi delle strutture sanitarie; non assimilate: si individuano per esclusione dalle precedenti. Sono, ad esempio, le acque provenienti da una struttura sanitaria nelle quali sono prevalentemente convogliati gli scarichi di apparecchiature per analisi Nel caso quindi delle strutture sanitarie le acque reflue sono di norma di tipo industriale non contenenti sostanze pericolose, in quanto queste sostanze sono gestite come rifiuti liquidi e non come scarichi. Una possibile eccezione potrebbe essere rappresentata dagli scarichi degli ambulatori odontoiatrici, che possono contenere mercurio proveniente da amalgama; si stima infatti che nella preparazione delle capsule dentarie circa il 20% del materiale di partenza finisca negli scarichi dei riuniti sotto forma di frammenti residui di amalgama aspirati dalla bocca del paziente. Questi frammenti, che senza dispositivi speciali non è possibile trattenere, potrebbero defluire assieme alle acque di scarico e contaminare l‟ambiente. Per evitare l‟inquinamento delle acque reflue, si possono installare dispositivi che trattengono questi residui di amalgama: il fango trattenuto dai filtri usati in queste attrezzature e i filtri stessi non più utilizzabili devono essere raccolti separatamente e costituiscono un rifiuto speciale pericoloso. I predetti separatori di amalgama, se realizzati e gestiti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 11143 “Attrezzature dentali. Separatori di amalgama”, consentono di ridurre la percentuale di mercurio negli scarichi in misura superiore al 90%; Per alcuni scarichi, il DLgs 152/2006 non prevede il rilascio di un‟autorizzazione specifica: “gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato [e approvati dall‟Autorità d‟ambito competente]”. Per gli altri scarichi occorre invece munirsi di autorizzazione prima di attivare lo scarico stesso; tale obbligo scatta anche quando si intende modificare le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, ad esempio perché si decide di convogliare in fogna il refluo proveniente da un‟apparecchiatura anziché gestirlo come rifiuto. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia oppure all'Autorità d'ambito (nei casi in cui tali Autorità non siano operative dal Comune) se lo scarico e' in pubblica fognatura. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.53 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Le sostanze contenute nelle acque reflue devono quindi rispettare determinati limiti di concentrazione, misurati nel punto in cui lo scarico proveniente dalla struttura sanitaria si immette nel corpo ricettore (fogna, lago, corso d‟acqua, ecc.). Di norma in molte strutture sanitarie non ci sono impianti di scarico separati in funzione della natura dell'attività che origina i reflui (es. degenza, laboratorio analisi, sala operatoria, cucina), quindi gli scarichi provenienti da apparecchiature si possono mescolare ad altri di tipo domestico e subire una naturale diluizione e degradazione prima del punto di campionamento. A tale proposito è doveroso ricordare che il mescolamento degli scarichi dei servizi igienici e delle apparecchiature è consentito, ma il D.Lgs. 152/2006 vieta espressamente le seguenti pratiche: lo "scarico indiretto": è vietato scaricare in fogna un rifiuto liquido raccolto in taniche o serbatoi; (Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura. Art. 107, c. 3, DLgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.) lo scarico di acque pulite al solo scopo di diluire le sostanze inquinanti contenute in altri reflui: è vietato “aprire i rubinetti” nel momento in cui l‟apparecchiatura scarica il refluo in fogna. (I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Art. 101, c. 5, DLgs 152/2006.) Casi specifici: reflui dei laboratori di analisi, centri trasfusionali, anatomie patologiche In questi casi specifici, è utile ricordare quanto indicato dalle Linee guida per la gestione di rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie emesse dalla Regione Emilia Romagna nel 2009. Bisogna gestire i reflui di analisi riducendo al minimo la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, senza arrecare danni all'ambiente ma anche in maniera da diminuire i costi di smaltimento e gestione, secondo le seguenti priorità: devono essere immessi in pubblica fognatura tutti i reflui compatibili con lo scarico, ossia quelli in cui le sostanze contenute si degradano spontaneamente, a seguito del mescolamento con gli altri scarichi, oppure vengono efficacemente degradate dagli impianti di depurazione a servizio della rete fognaria; per gli scarichi compatibili con l'immissione in rete fognaria, ma che non rispettano uno o più parametri stabiliti dal gestore (es. tensioattivi), occorre valutare con il gestore, in primo luogo, se lo scarico può essere autorizzato in deroga a tali limiti e, in seconda battuta, la fattibilità tecnico-economica di un impianto di trattamento che permetta il rispetto dei requisiti stabiliti dal gestore; i reflui per i quali non è possibile procedere come illustrato ai punti precedenti devono essere gestiti come rifiuti. Occorre effettuare un'analisi di fattibilità tecnico-economica di un Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.54 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 impianto di collettamento delle apparecchiature che consenta di riunire tutti i reflui chimicamente compatibili e convogliare il liquido in serbatoi centralizzati; solo i reflui che non possono essere riuniti e convogliati devono essere raccolti in taniche separate: in questo modo si riduce al minimo il rischio per gli operatori dovuto alla permanenza a bordo macchina di taniche contenenti rifiuti e si può evitare la successiva manipolazione e movimentazione delle taniche all'interno della struttura. Le considerazioni sopra riportate sono motivate dalla natura dei reflui: ad esempio, le apparecchiature per analisi chimico-cliniche producono reflui il cui carico organico è modesto e in cui l'inquinante è costituito in gran parte da sostanze organiche biodegradabili, abbattute efficacemente dai depuratori per scarichi urbani. Classificare erroneamente tali reflui come rifiuti pericolosi a rischio infettivo (perché contengono liquidi biologici) implica la necessità di destinare all'incenerimento liquidi la cui componente principale è acqua, con costi ambientali evidenti e benefici discutibili. Invece, la maggior parte dei reflui provenienti dai laboratori di ematologia, coagulazione, analisi urine, immuchimica e biochimica che non possono essere scaricati, si possono classificare come rifiuti speciali non pericolosi, CER 18.01.07 e possono essere trattati in impianti diversi dagli inceneritori. Sono, invece, rifiuti pericolosi, CER 18.01.06*, buona parte dei liquidi provenienti da microbiologia e micobatteriologia (coloranti, in genere classificati tossici) e da anatomia patologica (mix di alcoli infiammabili, coloranti tossici, formalina, xileni). Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.55 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 31: Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento Classificazione Appartengono a questa tipologia le seguenti categorie di rifiuti sanitari (art. 2 DPR 254/2003): farmaci scaduti o inutilizzabili (CER 18.01.09); medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario e materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi (CER 18.01.08*); organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento (CER 18.01.03* oppure 18.02.02*) ; sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope (CER 18.01.09). Tutti i rifiuti sopra elencati devono essere avviati a smaltimento in apposti impianti di Incenerimento (Art. 14 DPR 254/2003) Si ricorda che le parti anatomiche riconoscibili (- art. 3 DPR 254/2003-gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) non sono considerati rifiuti, ma sono gestite come salme; in caso di amputazione, sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata. Farmaci scaduti o inutilizzabili Si tratta di rifiuti classificati non pericolosi e comprendono i medicinali scaduti o non più utilizzabili, esclusi quelli citotossici e citostatici e le sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali rifiuti, in confezione integra oppure già aperta, devono essere raccolti separatamente dall‟Unità .Operativa all‟interno di un apposito contenitore etichettato (nome del reparto e descrizione del rifiuto). È auspicabile che la procedura interna preveda la separazione dei blister del farmaco dalla confezione in cartoncino e dal foglietto illustrativo, per avviare questi ultimi a raccolta differenziata della carta. I farmaci confezionati in imballaggi fragili (es. sciroppi, fiale) devono essere smaltiti ancora imballati nel cartoncino per evitarne la rottura e la dispersione. I presidi medici chirurgici liquidi, come gli antisettici per la cute, possono essere classificati come farmaci scaduti CER 18.01.09 oppure come sostanze chimiche non pericolose di scarto CER 18.01.07, in funzione dell'organizzazione aziendale e dei costi di smaltimento. Le strutture sanitarie devono adottare iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati tra le altre corse l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi (art. 1 comma 3 del DPR 254/2003) Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.56 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Medicinali citotossici e citostatici È stato dimostrato scientificamente che i farmaci chemioterapici antiblastici possono essere cancerogeni. L'esposizione può avvenire per inalazione o per assorbimento attraverso la cute e le mucose, quando si verifica un contatto diretto con i farmaci o indiretto con superfici e indumenti da lavoro contaminati. Un‟esposizione professionale può verificarsi anche durante le operazioni di smaltimento: per questo motivo, i soggetti coinvolti devono mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo il rischio per gli operatori e i pazienti. Per proteggere la salute dei lavoratori che manipolano i chemioterapici antiblastici sono state redatte apposite linee guida (approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il Provvedimento 5 agosto 1999, “Documento linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario”) in cui sono contenute indicazioni per la prevenzione negli ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria sugli operatori. Modalità operative per la gestione dei rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento Le misure indicate sono: organizzative: le attività in cui sono impiegati i farmaci antiblastici devono essere centralizzate, per ridurre i rischi e aumentare l'efficacia dei controlli; impiantistiche: deve essere presente una cappa aspirante con circolazione di aria verso l‟esterno munita di filtri a carboni attivi, sotto la quale preparare i farmaci da somministrare ai malati; protettive: durante la manipolazione i lavoratori devono indossare dispositivi di protezione individuali monouso (guanti, camici, maschere, cuffie e occhiali). I rifiuti che appartengono a questa categoria derivano dal processo di preparazione della terapia (es. contenitori contaminati da residui di farmaci antiblastici) e dalla somministrazione del farmaco al paziente (es. garze e indumenti contaminati), quindi possono essere contaminati solo dai medicinali antiblastici e presentare solo un "rischio chimico", oppure essere contaminati anche da liquidi biologici del paziente: il produttore (Azienda sanitaria) valuta il rischio prevalente ai fini della classificazione del rifiuto e dell'attribuzione del codice CER. Nel caso in cui si ritenga che il rischio prevalente è quello chimico non è necessario l'utilizzo del doppio imballaggio (sacco interno e contenitore rigido esterno), con il vantaggio di ridurre, al momento della chiusura, l'esposizione dell'operatore legata alla volatilità di alcuni farmaci antiblastici; in caso di doppio contenitore, infatti, l'operatore deve prima chiudere il sacco e poi applicare il coperchio, quindi aumenta il tempo di esposizione ed il rischio di "soffiare fuori dal sacco" le sostanze volatili. In tale ottica si forniscono alcune indicazioni operative, utili anche a ridurre al minimo il rischio di esposizione dei pazienti e dei visitatori Per la raccolta di questa tipologia di rifiuto, l‟Azienda sanitaria deve mettere a disposizione degli operatori contenitori rigidi dotati di coperchio di dimensioni idonee per consentirne il riempimento e la chiusura in tempi brevi. Ad esempio, per una struttura di medie dimensioni, è indicata una volumetria di 35/40 litri: è opportuno, infatti, che questi contenitori siano chiusi a fine turno di lavoro o almeno al termine della giornata. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.57 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Il personale sanitario deve: introdurre, indossando gli idonei D.P.I., tutti i residui derivanti dalle operazioni di preparazione e somministrazione dei medicinali antiblastici (mezzi protettivi individuali monouso, telini assorbenti monouso, bacinelle, garze, cotone, fiale, flaconi, fleboclisi, siringhe, deflussori, raccordi, ecc) negli appositi contenitori rigidi dotati di coperchio; per quanto possibile tenere il materiale da smaltire sotto cappa fino al momento dell'eliminazione, operazione da svolgersi il più possibile sotto aspirazione (es. inserimento dei rifiuti –esclusi i taglienti- in un sacco da chiudere sotto cappa e da introdurre successivamente nell'apposito contenitore rigido); per quanto possibile tenere appoggiato il coperchio sul contenitore durante il suo utilizzo e rimuoverlo solo immediatamente prima di operare sul paziente, allo scopo di minimizzare la dispersione di sostanze volatili nell‟ambiente; riempire il contenitore senza superare i ¾ della capacità (per evitare che le operazioni di chiusura e trasporto comportino rischi per gli operatori), chiuderlo applicando il coperchio a tenuta, scrivere data e nome del reparto; smaltire le siringhe con l'ago innestato utilizzando gli appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica non reversibile per rifiuti taglienti e pungenti; conferire nei contenitori per rifiuti citotossici anche le sacche di urina (chiuse e non svuotate) e i pannoloni che possono contenere il farmaco chemioterapico; lavare ripiani, pavimenti e superfici che possono essere contaminate dal farmaco con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5 % in acqua e smaltire il materiale nel contenitore per antiblastici Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) deve valutare se vi sono casi in cui l'esposizione dell'operatore può essere ridotta inattivando i rifiuti contenenti farmaci chemioterapici volatili con una soluzione di ipoclorito di sodio165 al 5%. Per quanto riguarda la gestione dei medicinali chemioterapici scaduti, l'Azienda sanitaria deve individuarne il percorso, tenendo presente i seguenti aspetti le quantità in gioco sono molto inferiori a quelle degli altri farmaci; la preparazione di questi medicinali è generalmente centralizzata nelle strutture in cui avviene la somministrazione; negli stessi locali in cui avviene la preparazione sono disponibili i contenitori idonei alla raccolta dei rifiuti contaminati da tali sostanze; il farmaco, per essere movimentato in sicurezza, deve essere mantenuto nell'imballaggio idoneo al trasporto; i medicinali antiblastici sono classificati come rifiuti pericolosi CER 18.01.08*, pertanto la produzione deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti; la normativa non prevede codifiche e percorsi separati per i medicinali chemioterapici scaduti e per i materiali contaminati dagli stessi. Per questi motivi, si suggerisce di utilizzare uno stesso contenitore presso l'Unità Operativa che effettua la preparazione in cui inserire sia i rifiuti CER 18.01.08* prodotti durante la somministrazione, sia i medicinali chemioterapici scaduti, mantenendo però un sistema di monitoraggio dello scaduto a carico della Farmacia: questa soluzione garantisce adeguati livelli di sicurezza ed economicità/efficacia. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.58 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Lezione 32: I Sistemi di Gestione per la Sicurezza Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici. Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri. Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT): tale riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri. Inoltre l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001). In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza. Le linee Guida UNI-INAIL hanno validità generale. La loro applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell'impresa (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione, ecc.) che intende adottarle Finalità del sistema di gestione della sicurezza SGSL UNI INAIL Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro codificato nel documento “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”: integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi; definisce le modalità per individuare, all‟interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti; è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l‟impresa/organizzazione si è data in un‟efficace prospettiva costi/benefici. Tale sistema, infatti, si propone di: ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.); Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.59 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 aumentare l‟efficienza e le prestazioni dell‟impresa; contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; migliorare l‟immagine interna ed esterna dell‟impresa/organizzazione. Struttura delle Linee Guida UNI INAIL Premessa A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E. Struttura e organizzazione del sistema E.1 Sistema di gestione E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità E.3 Coinvolgimento del personale E.4 Formazione, addestramento, consapevolezza E.5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione E.6 Documentazione E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa F. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema F.1 Monitoraggio interno della sicurezza F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del monitoraggio F.4 Riesame del sistema Fasi progettuali per la realizzazione e manutenzione del sistema Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si articola nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, inserite in un processo ciclico: Pianificazione stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili; identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori (con particolare attenzione i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.; identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali). Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.60 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Attuazione fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica; elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse; stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi; sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Monitoraggio attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni; avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio; Riesame del sistema valutare periodicamente l‟efficacia e l‟efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l‟adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell‟impegno al miglioramento continuo. Il sistema descritto nelle Linee Guida UNI-INAIL ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell‟impresa/organizzazione (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell‟organizzazione, ecc.) che intende adottarlo. Cenni alla norma internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) La sigla OHSAS è l‟acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001:1999 ( conforme ai principi indicati nella specifica BS 8800, la Guida ai Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori edita nel 1996 dal British Standards Institution), aggiornata dal 1° luglio 2007 da BSI (BS OHSAS 18001:2007), è lo standard internazionale sulla base del quale può essere rilasciata una certificazione di conformità. Tale standard è compatibile con ISO 9001 ed ISO 14001. La certificazione OHSAS verifica l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire adeguato controllo riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. L'attenzione si sposta sulla gestione e riduzione progressiva dei rischi quindi sulla salute piuttosto che sulla sicurezza. Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.61 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla Norma 14001 Il nuovo Testo unico sulla Sicurezza ha ulteriormente ribadito l'importanza della certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001:2007, poiché potrà costituire una rilevante parte del modello organizzativo necessario alla presunzione di conformità al Dlgs 231/01, per quanto riguarda i reati presupposto inerenti la sicurezza sul lavoro (art. 25 septies). La OHSAS 18001 si applica a ciascuna organizzazione che desideri: stabilire un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza per eliminare o minimizzare i rischi associati alle proprie attività implementare, mantenere attivo e migliorare il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza assicurare la conformità alla Politica di Salute e Sicurezza stabilita dimostrare tale conformità ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione da parte di un ente terzo fare un‟autodichiarazione di conformità Figura1: M odello del sistema di gestione DELLA SI CUREZZA E SALUTE SUL LAVO RO per il presente standard O HSAS Nota: La norma (standard) OHSAS si basa sulla metodologia nota come PDCA Plan-Do- CheckAct (Pianificare, attuare, verificare, agire).La metodologia PDCA può essere brevemente descrive nel modo seguente: Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.62 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Plan: stabilire gli obiettivi e i processi per fornire risultati conformi alla politica della sicurezza e salute sul lavoro dell'organizzazione; Do: attuare i processi; Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica della sicurezza e salute sul lavoro, agli obiettivi, alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni, e registrarne i risultati; Act: intraprendere azioni per migliorare continuamente le prestazioni del Sistema di Gestione della sicurezza e salute sul lavoro Molte organizzazioni gestiscono le proprie operazioni attraverso l'applicazione di un sistema di processi e delle loro interazioni, al quale si può far riferimento come “l'approccio per processi”. La ISO 9001 promuove l'utilizzo dell'approccio per processi. Poiché la metodologia PDCA può essere applicata a tutti i processi, le due metodologie possono essere considerate compatibili ITER DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA PRINCIPALI FASI / ATTIVITÀ PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI BS OHSAS 18001:2007 L‟organizzazione effettua un‟analisi dello stato iniziale “Analisi dei Rischi”, organizza il SGS integrandolo con gli eventuali Sistemi di Gestione esistenti e predispone la documentazione e le attività necessarie, in particolare: Politica per la salute e Sicurezza sul lavoro: con l‟impegno dell‟Alta Direzione aziendale a prevenire gli infortuni e a fornire le risorse adeguate Analisi dei rischi e pianificazione degli obiettivi di miglioramento: effettuare una valutazione del rischio connesso alle attività dell‟Organizzazione, pianificare e perseguire obiettivi specifici di miglioramento Formazione e consapevolezza: pianificare ed effettuare la formazione in base alle competenze, responsabilità e ai rischi specifici al personale Partecipazione, consultazione e comunicazione: coinvolgere il personale in tutte le fasi del Sistema di Gestione, gestire i flussi informativi, coinvolgendo dipendenti, appaltatori e visitatori Controllo operativo e risposta alle emergenze: identificare e pianificare le operazioni e le attività connesse agli aspetti di sicurezza Misura e controllo delle prestazioni: monitorare l‟andamento delle prestazioni del Sistema con opportuni indicatori Analisi degli incidenti e quasi – incidenti: valutare le cause degli infortuni e quasi – incidenti, adottando azioni correttive e preventive Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.63 Codice Corso: ECM9 Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI DIAGNOSTICI Lez. 22 -32 Audit interni: effettuare periodicamente verifiche ispettive (audit) interne sia a livello direzionale, sia a livello operativo con personale qualificato per verificare la conformità e l‟applicazione del SGS Riesame da parte della Direzione: svolgere ad intervalli prestabiliti dei riesami da parte dell‟Alta Direzione Aziendale a fronte degli obiettivi stabiliti e della Politica aziendale, per assicurarsi della continua adeguatezza ed efficacia del SGS, evidenziando eventuali necessità di miglioramento al fine di minimizzare il rischio e migliorare le prestazioni in termini di sicurezza. PRESENTAZIONE DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ALL’ENTE ACCREDITATO o DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ALL‟ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO con presentazione del Manuale di Gestione della Sicurezza o integrato o PRE AUDIT DI CERTIFICAZIONE (Stage 1) con l‟obiettivo di raccogliere elementi utili al fine di pianificare i successivi audit o AUDIT DI CERTIFICAZIONE (Stage 2) condotto sulla base delle risultanze del pre-audit di certificazione o ANALISI DELLE RISULTANZE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE Centro Studi Helios srl. www.centrostudihelios.it e-mail: [email protected] Pag.64