Codice Corso:
ECM9
Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
DIAGNOSTICI
Lez. 22 -32
Lezioni 22_32: Altri tipi di rischi e Misure di Prevenzione
Lezione 22. Rischio chimico: Definizioni e concetti base
(Rischio Chimico; Le persone esposte al rischio chimico in ambito sanitario; Considerazioni
Tossicologiche; Le modalità di azione e gli effetti tossicologici; Vie di penetrazione nell‟organismo;
I criteri di valutazione della tossictà di una sostanza; La classificazione delle sostanze pericolose)
Lezione 23. Rischio chimico: Riferimenti normativi
(Definizioni; Valutazione dei rischi; Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi; Misure
specifiche di protezione e di prevenzione; Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;
Sorveglianza sanitaria; Cartelle sanitarie e di rischio)
Lezione 24. Misure di prevenzione e controllo dei rischi chimici
(I dispositivi di protezione individuale; alcune regole di buon comportamento)
Lezione 25. Movimentazione manuale dei carichi
(Le lesioni causate dalla movimentazione manuale ; Valutazione dei rischi; Buone prassi e linee
guida; Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi; Nozioni su equilibrio e stabilità,
Nozioni sui movimenti “essenziali”)
Lezione 26: I rifiuti sanitari: Definizioni e concetti base
(La normativa sui rifiuti; Classificazione dei rifiuti; Classificazione dei rifiuti sanitari; Definizioni e
Concetti base)
Lezione 27: La Gestione dei rifiuti sanitari
(I rischi associati ai rifiuti sanitari: rischio chimico, rischio infettivo, rischio meccanico; il processo
di Gestione dei rifiuti; classificazione e attribuzione del codice CER)
Lezione 28: Raccolta, trasporto smaltimento e sterilizzazione
(raccolta, confezionamento e movimentazione interna dei rifiuti ; Trasporto e smaltimento; La
normativa sulla sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo)
Lezione 29: Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi di origine chimica
(Rifiuti pericolosi a rischio chimico; Esempio di protocollo per lo Smaltimento dei Rifiuti
Pericolosi di origine Chimica)
Lezione 30: Acque reflue provenienti da attività sanitarie
(Classificazione degli scarichi; normativa di riferimento e obblighi e autorizzazioni; Casi specifici:
reflui dei laboratori di analisi, centri trasfusionali, anatomie patologiche)
Lezione 31: Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento
(Classificazione; Farmaci scaduti o inutilizzabili; Medicinali citotossici e citostatici; Modalità
operative per la gestione dei rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
DIAGNOSTICI
Lez. 22 -32
Lezione 32: Cenni ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza
(I Sistemi di Gestione per la sicurezza (SGS); La normativa e le linee guida di riferimento; La
norma OHSAS 8001; Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza)
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
DIAGNOSTICI
Lez. 22 -32
Lezione 22. Rischio chimico: Definizioni e concetti base
Rischio Chimico
Il RISCHIO CHIMICO è definito come la probabilità di subire un danno più o meno grave
conseguente all‟esposizione ad uno o più agenti chimici PERICOLOSI.
Le persone esposte al rischio chimico in ambito sanitario
La tipologia del lavoro sanitario, comporta per alcune professionalità (medici, chimici, biologi,
farmacisti, infermieri, tecnici di laboratorio, addetti disinfezione, disinfestazione, derattizzazione)
un‟esposizione a sostanze chimiche peculiari dell‟attività di diagnosi e cura.
Medici, infermieri, ausiliari
- Sale Operatorie (esposizione a gas anestetici, disinfettanti e detergenti).
- Reparti clinici e chirurgici di degenza, rianimazione, day-hospital, poliambulatori
(esposizione a farmaci inclusi i farmaci chemioterapici antiblastici -sia durante la
preparazione, sia durante la somministrazione - ).
- Ambulatori odontoiatrici (esposizione a sostanze chimiche)
Medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ausiliari
- Laboratori di anatomia patologica e di analisi chimico-cliniche (esposizione a solventi e
reagenti a seconda della specificità di appartenenza).
Medici legali, tecnici, ausiliari
- Sala settoria, obitorio (esposizione a formaldeide).
Ausiliari e, occasionalmente, altro personale infermieristico
- Raccolta e stoccaggio rifiuti tossici (esposizione a sostante chimiche).
- Raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti sanitari (esposizione a sostanze chimiche).
Medici, infermieri, tecnici
- In tutte le attività comportanti l‟utilizzo di guanti o altri materiali in lattice di gomma.
Infermieri, tecnici, ausiliari
- Servizi, reparti, poliambulatori in genere - esposizione a sostanze chimiche varie (detergenti,
disinfettanti, derattizzanti) per:
- La sanificazione degli ambienti
- La disinfezione degli ambienti e dello strumentario
- La sterilizzazione chimica dello strumentario
- L‟asepsi della cute
- La disinfestazione e derattizzazione degli ambienti
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
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Lez. 22 -32
Considerazioni Tossicologiche
Il rischio derivante dall‟utilizzo di sostanze chimiche dipende dalla modalità di esposizione e dalla
tossicità delle sostanze stesse. Diventa, quindi, necessaria una definizione dei termini:
• Tossicità: La tossicità è data dalla capacità di un agente chimico di produrre un effetto
negativo sull‟organismo.
• Rischio: Per rischio si intende la probabilità di osservare un effetto negativo sull‟organismo
e dipende dalla tossicità intrinseca della sostanza, dalle modalità di utilizzo e dalla durata
dell‟esposizione.
La pericolosità di una sostanza o di un preparato può inoltre aumentare in funzione di:
• Caratteristiche individuali del soggetto (sesso, età, condizioni di ipersuscettibilità ereditarie
o acquisite, ecc.)
• Caratteristiche esterne (ambientali)
• Contemporanea esposizione ad altre sostanze chimiche
La tossicità di una sostanza può essere espressa con diversi indici, a seconda delle modalità di
penetrazione nell‟organismo:
• nel caso di penetrazione per ingestione o contatto cutaneo, viene utilizzata la DL50 (Dose
Letale 50%) che, per definizione, esprime la dose che somministrata una sola volta provoca
la morte del 50% degli animali di laboratorio, in un periodo di osservazione di 2 settimane.
La tossicità si esprime in mg di sostanza per Kg di peso corporeo.
•
nel caso di sostanze che penetrano nell‟organismo per inalazione è misurata dall‟indice
CL50 (concentrazione letale 50%) espresso in mg/m3 e riferito ad una esposizione di 4 ore.
Anche in questo caso si valuta la concentrazione in grado di determinare la morte del 50%
degli animali di laboratorio esposti.
I valori DL50 e CL50 sono utilizzati per le valutazioni tossicologiche relative alla classificazione
delle sostanze e, insieme ad altre considerazioni, anche per la individuazione dei valori limite
soglia.
Le modalità di azione e gli effetti tossicologici
Gli effetti negativi conseguenti all‟esposizione ad una sostanza tossica si possono osservare sia in
sede di contatto con il tossico (azione locale) sia a livello generale (azione sistemica):
• Azione locale : La sostanza tossica agisce unicamente nella sede di contatto ed esplica la sua
azione in base alle proprietà chimicho - fisiche.
• Azione sistemica: L‟effetto della sostanza tossica agisce anche lontano dal punto di
penetrazione dell‟organismo, e può interessare più organi o apparati (fegato, reni, cuore,
ecc.).
Inoltre le forme di intossicazione si possono distinguere in acute e croniche:
• Effetto acuto, che si verifica immediatamente in seguito all‟incidente e che solitamente è di
grave entità.
• Effetto cronico, che risulta invece da una esposizione prolungata o ripetuta nel tempo,
anche di anni.
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Lez. 22 -32
Vie di penetrazione nell’organismo
Durante l‟attività lavorativa, le sostanze chimiche possono penetrare nell‟organismo soprattutto
attraverso:
• La cute
• Le vie respiratorie
• Per via oculare
• Più raramente per ingestione
• Per via parenterale (muscolare, sottocutanea, intradermica, endovenosa)
Via di penetrazione cutanea
L‟assorbimento delle sostanze chimiche attraverso la pelle è condizionato da:
• La concentrazione della sostanza
• Le proprietà chimico-fisiche della sostanza (stato fisico, lipofilia, polarità)
• Lo stato di integrità della cute (abrasioni e ferite facilitano la penetrazione delle sostanze
nell‟organismo)
L‟assorbimento per via cutanea provoca raramente delle intossicazioni acute, bensì agisce come
meccanismo di lento
accumulo. Più frequentemente, il principale effetto del contatto fra sostanze chimiche e pelle è di
tipo locale (dermatiti
irritative e/o allergiche). In caso la pelle venga a contatto con acidi o basi, anche in soluzione, si
possono avere ustioni e ulcerazioni.
Via di penetrazione polmonare
L‟inalazione costituisce la principale via di assorbimento di sostanze chimiche. Attraverso gli
atti respiratori, le sostanze – in forma di gas, vapori, nebbie o polveri – raggiungono le regioni
polmonari di scambio (gli alveoli, con una superficie superiore ai 50 m2 ), dove possono depositarsi
e superare il filtro della membrana alveolo capillare raggiungendo il circolo ematico.
Va sottolineato che una sostanza pericolosa non è necessariamente irritante: la sua inalazione
è in questo caso inavvertita.
Via di penetrazione orale
L‟ingestione di sostanze chimiche è generalmente dovuta ad una scarsa igiene o ad eventi
di tipo accidentale. Fumare o mangiare in ambienti di lavoro contaminati o dopo aver manipolato
sostanze chimiche senza idonei dispositivi di protezione individuale e in assenza
di un‟accurata igiene personale può favorire l‟assorbimento per via orale di sostanze chimiche.
Il primo organo bersaglio delle sostanze tossiche è il fegato. L‟assorbimento delle sostanze
ingerite da parte dell‟organismo avviene principalmente nell‟intestino.
Via di penetrazione oculare
Gli occhi sono particolarmente esposti alle sostanze pericolose: le patologie collegate variano dalle
lievi e transitorie
irritazioni, a danni permanenti ed irreversibili. La gravità del danno dipende da :
- Caratteristiche chimico-fisiche della sostanza;
- Livello di esposizione;
- Tempestività delle misure di pronto soccorso.
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
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Particolare attenzione va posta nella manipolazione di sostanze quali acidi, alcali – molto pericolosi
se a concentrazione elevata - e solventi, soprattutto quando presentano un alto grado di volatilità.
Via di penetrazione parenterale (muscolare, sottocutanea, intradermica, endovenosa)
Questo tipo di penetrazione è tipico della sperimentazione e della valutazione dei criteri di tossicità
delle sostanze. Per l‟obiettivo informativo di questo opuscolo ha scarsa rilevanza, fatta eccezione
per il contatto accidentale farmaci chemioterapici antiblastici durante la loro preparazione o la loro
somministrazione.
I criteri di valutazione della tossictà di una sostanza
Prima di introdurre, in un reparto, servizio o laboratorio, l‟uso di un nuovo prodotto chimico è
necessario conoscerne le caratteristiche, al fine di identificare le procedure di sicurezza più
appropriate.
Le sostanze chimiche sono classificate secondo criteri che tengono conto delle seguenti proprietà:
• Fisico-chimiche
• Tossicologiche
• Ecotossicologiche (danno ambientale)
Pertanto la prima norma preventiva per evitare danni da esposizione a sostanze chimiche si basa
proprio sulla conoscenza delle sostanze chimiche secondo i criteri sopra elencati.
La classificazione delle sostanze pericolose
Le sostanze pericolose sono state classificate dalla CEE (Comunità Europea), che ne ha normato
l‟uso, l‟etichettatura e l‟imballaggio, con apposite direttive. Le direttive comunitarie sono state, nel
tempo, recepite dalla legislazione italiana, e sono stati formulati elenchi periodicamente aggiornati
delle sostanze pericolose. In questi elenchi ogni sostanza viene identificata in funzione di:
• Dati sulle sostanze pericolose
• Numero di classificazione CEE
• Numero CAS (Chemical Abstract Service)
• Indicazione di rischio (simbolo)
• Frasi di rischio (frasi R)
• Consigli di prudenza (frasi S)
• Note cui si deve fare riferimento nella redazione delle etichette e della scheda di sicurezza
Frasi di rischio (R)
Le frasi di rischio descrivono in forma sintetica i rischi potenziali associati all‟impiego della
sostanza.
Consigli di prudenza (S)
I consigli di prudenza descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i
rischi.
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Le caratteristiche di pericolo delle sostanze o dei preparati da prendere in considerazione per
l‟analisi del rischio sono quelle riportate nei DD.LLgs. 52/97 e 65/03 :
 ESPLOSIVE
 COMBURENTI
 INFIAMMABILI
 TOSSICHE
 NOCIVE
 CORROSIVE
 IRRITANTI
 SENSIBILIZZANTI
Anche se l‟analisi del rischio chimico deve tenere in considerazione tutte le caratteristiche delle
sostanze e dei preparati, la valutazione del rischio chimico riguarda essenzialmente l‟analisi
dell‟esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi dal punto di vista tossicologico,
considerando esclusivamente i casi di possibile inalazione e/o di assorbimento cutaneo, dal
momento che è estremamente bassa la probabilità di ingestione.
Attenzione deve essere posta al termine “esposizione” che definisce che il lavoratore venga in
qualche modo in contatto con l‟agente chimico, e che pertanto tale agente sia “disponibile”
nell‟ambiente di lavoro.
Le strutture ospedaliere che presentano un potenziale rischio chimico sono essenzialmente:
 Sale Operatorie – gas anestetici
 Radiologie – soluzioni di sviluppo e fissaggio
 Anatomie patologiche, laboratori istologici, laboratori citologici e sale autoptiche –
soluzioni di formaldeide, alcoli, paraffine, etc.
 Ambulatori di endoscopia – disinfettanti (aldeidi), acido peracetico, glutaraldeide,
etc.
 Laboratori analisi chimico clinica – solventi organici per cromatografia, etc.
 Laboratori di ricerca – preparati chimici e solventi organici, etc.
 Reparti oncologici – preparazione antiblastici
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
DIAGNOSTICI
Lez. 22 -32
Lezione 23. Rischio chimico: Riferimenti normativi
Il D.Lgs. 81/2008 (e successivi aggiornamenti ) al Titolo IX “Sostanze Pericolose” – Capo I –
Protezione da agenti chimici individua le norme di tutela del Rischio Chimico. Il D.Lgs. 81/2008
Modifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva
98/24/CE del 7.4.98
Struttura del Titolo IX “Sostanze Pericolose” – Capo I –
Art. 222: Definizioni
Art. 223: Valutazione dei rischi
Art. 224: Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225: Misure specifiche di protezione e di prevenzione;
Art. 226:Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;
Art. 229:Sorveglianza sanitaria;
Art. 230:Cartelle sanitarie e di rischio
Agenti chimici
L‟Art. 222 del D.Lgs. 81/2008 definisce gli agenti chimici:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai
criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le
sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore
limite di esposizione professionale;
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
DIAGNOSTICI
Lez. 22 -32
Il titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Non si applica:
• Agli agenti chimici per i quali occorrono provvedimenti di protezione radiologica (DLgs
230/95)
• Alle attività con esposizione ad amianto (capo III stesso titolo)
• Ad alcune condizioni di trasporto per le quali vigono disposizioni specifiche
Rientrano nel campo di applicazione titolo IX capo 1 DLgs 81/08 tutti i processi lavorativi che
sviluppano sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori
Si riportano le parti salienti degli articoli da 223 a 230 del D.Lgs. 81/08 rimandando al documento
D:Lgs. 81/08 allegato per approfondimenti.
Art. 223 D.Lgs. 81/08. Valutazione dei rischi
Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul
mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della
quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo
elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi
dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere
incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità
di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi
con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione
dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi
che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
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Titolo Corso: VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NEI CENTRI
DIAGNOSTICI
Lez. 22 -32
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica
ne mostrino la necessità.
Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 (misure generali di tutela), i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un
agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e
che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 225, 226, 229, 230.
Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223,
provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura
dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono
meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare
il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
 progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature
e materiali adeguati;
 appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
 misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora
non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
 sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e
di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni
che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che
possono presentare un rischio per la salute.
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Lez. 22 -32
Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa
vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento
dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza
di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
 evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
 limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa
vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di
incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione
collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di
incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di
lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad
attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i
lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto
prima.
Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione
delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di
protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a
quando persiste la situazione anomala.
Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di emergenza che dovrà contenere:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal
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DIAGNOSTICI
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verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la
zona interessata.
Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37 (informazione e formazione dei lavoratori) ,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
 dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
 informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale
e altre disposizioni normative relative agli agenti;
 formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
 accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile
dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni.
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
 fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Tali informazioni possono
essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali
con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato
dalla valutazione del rischio;
 aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
Art. 228. Divieti
Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività
indicate all'allegato XL.
Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti,
purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi
ai sensi del comma 5 del presente articolo:
 attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
 attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o
di rifiuti;
 produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
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Art. 229. Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai
criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti,
tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve
fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo
42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica).
Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per
la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico
competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria istituisce ed
aggiorna la cartella sanitaria e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del comma 1 dell'art 25 (Obblighi del medico competente). Nella cartella di rischio
sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione.
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Lezione 24. Rischio chimico: Prevenzione e protezione
I dispositivi di protezione individuale
Le barriere protettive o dispositivi di protezione individuale (DPI) riducono il rischio di esposizione
degli operatori sanitari a materiali potenzialmente infetti ed a sostanze chimiche. Esempi di DPI
sono guanti, camici specifici, maschere, semimaschere e occhiali protettivi (o schermi facciali). I
guanti sono un‟efficace barriera per la prevenzione delle infezioni trasmesse attraverso il contatto
cutaneo. Tuttavia essi non possono prevenire le lesioni dovute agli aghi o agli strumenti taglienti.
Anche i guanti deputati a proteggere la pelle dalla aggressione di prodotti chimici, talvolta, offrono
una barriera insufficiente.
I guanti medicali, solitamente, proteggono le mani contro uno o più rischi (es. biologico e chimico)
e, in tali casi, sulle confezioni dei guanti stessi sono riportati i simboli dei “rischi biologici” e dei
“rischi chimici”:
Attenzione! : Nell’offrire una protezione dagli agenti patogeni, il guanto stesso può diventare
però veicolo di infezione.
Un guanto contaminato con liquidi anche solo potenzialmente infetti ha svolto il suo compito,
proteggendo la pelle dell‟operatore, ma va cambiato ed eliminato subito. L‟operatore sanitario non
deve proteggere solo sé stesso, ma anche i pazienti che segue. È quindi opportuno cambiare i guanti
(e anche il camice monouso, la mascherina chirurgica,ecc.) passando da un paziente ad un altro per
evitare di trasmettere delle infezioni. Come sempre la frequenza di questi cambi dipenderà dal tipo
di paziente/utente, dalle operazioni svolte, dal grado di contaminazione raggiunto. Il guanto
contaminato va sempre eliminato nel contenitore dei rifiuti speciali.
Le mascherine chirurgiche che sono medical devices (dispositivi medici), gli occhiali di protezione,
le mascherine oculari e le visiere in generale, proteggono rispettivamente naso e bocca, occhi e
l‟intero viso dalla contaminazione con materiale biologico e da spruzzi di sostanze chimiche.
Occhiali, mascherine oculari e visiere devono:
• Possedere un campo visivo ampio
• Essere robusti e resistenti agli urti
• Essere privi di sporgenze, irregolarità che possano causare danno o disagio agli utilizzatori o
causare irritazioni cutanee.
I materiali devono essere fisiologicamente inerti, di bassa conducibilità termica, atossici ed inodori.
Tutti questi mezzi di protezione degli occhi e del volto dovrebbero avere:
• Un peso minimo
• La parte ottica - esente da bolle e con un‟ottima trasparenza ottica – perfettamente alloggiata
nella sua sede.
• Una buona rifinitura estetica
• Una resistenza alla combustione e alla corrosione delle parti metalliche
• Una resistenza alla disinfezione
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Gli occhiali sono consegnati ai lavoratori e come tali da utilizzare solo da una persona. Se esiste la
necessità che più persone utilizzino lo stesso dispositivo di protezione individuale (es. per le visiere)
questo deve essere pulito e disinfettato. Le lenti rigate o rovinate devono essere sostituite perché
compromettono la visione (favorendo quindi l‟evento infortunistico) e la loro resistenza meccanica.
Alcune regole di buon comportamento
Comuni a tutti i Servizi e Laboratori
• Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro, fra un
paziente e un altro, fra attività diverse.
• Indossare sempre il camice e/o la divisa e, ove previsto, i dispositivi di protezione
individuali (DPI): guanti, occhiali, maschere, ecc.
• Disporre di spazi in cui depositare gli indumenti protettivi in dotazione separatamente dagli
abiti civili.
• Disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se
del caso, di lavaggi oculari ed antisettici per la pelle.
• Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue
caratteristiche attraverso le schede di sicurezza, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza
ed attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento.
• Considerare ogni paziente e ogni liquido biologico come “potenzialmente infetto” e quindi
adottare le adeguate misure di protezione.
• Acquisire quante più informazioni possibili prima di utilizzare qualsiasi tipo di agente
biologico.
• I recipienti dei prodotti devono essere etichettati correttamente in modo che sia possibile
riconoscerne il contenuto anche a distanza di tempo.
• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi,
solidi e liquidi, prodotti nei laboratori, nei reparti, nei centri radiodiagnostici; è vietato
scaricarli in fogna e nei cassonetti.
• Ogni lavoratore deve essere informato sulle procedure da seguire in caso di infortunio.
Per i servizi di sterilizzazione
• L‟ossido di etilene, la formaldeide e glutaraldeide vanno usati in locali di sterilizzazione
dedicati ed esclusivi (dotati di buona ventilazione e adeguati ricambi d‟aria) e possibilmente
a ciclo chiuso, in autoclavi con aspirazione, e con uso di armadi di degasazione dopo il
trattamento. Uso rigoroso dei DPI.
• Per l‟impiego dell‟Ossido di etilene rispettare le indicazioni della Circolare ministeriale
Ministero della sanità 22-06-1983, n° 56.
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Per i laboratori (chimico-clinici, anatomia patologica, farmacia)
• È necessario tenere costantemente pulito ed in ordine il laboratorio.
• Nei laboratori è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande.
• Utilizzare solo le propipette e mai pipettare a bocca.
• Leggere il manuale delle istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio; non
utilizzare apparecchiature elettriche non a norma e tenerle il più lontano possibile da
fonti di umidità e/o vapori di solventi infiammabili.
• Utilizzare sempre le cappe di aspirazione per la manipolazione di sostanze chimiche
considerate potenzialmente pericolose.
• Utilizzare le cappe di sicurezza biologica per la manipolazione di agenti biologici
pericolosi.
• Conservare in laboratorio solo quantitativi minimi di sostanze infiammabili; usare solo
frigoriferi antideflagranti.
• Custodire gli agenti pericolosi sotto chiave e con relativa registrazione, in particolare
quelli cancerogeni (R45 - R49), radioattivi e biologici (gruppo 3 e 4).
• Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto di lavoro sia pulito ed in
ordine e che tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti.
• Se necessario per la tipologia di sostanze utilizzate, il locale deve disporre di un
adeguato sistema di estrazione e reimmissione dell‟aria al fine di ridurre l‟accumulo di
sostanze pericolose.
• Laddove siano utilizzati agenti biologici deve essere presente il segnale di rischio
biologico ed altri segnali di avvertimento appropriati.
• A seconda che nell‟ambiente di lavoro siano utilizzati agenti biologici appartenenti al 2°,
3° o 4° gruppo, dovranno essere osservate le specifiche misure di contenimento del
rischio, come evidenziato nel D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.
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Lezione 25. Movimentazione manuale dei carichi
Le lesioni causate dalla movimentazione manuale
Lesioni

Distorsioni

Lesioni delle articolazioni (ginocchio, gomito)

Tagli, contusioni e fratture

Affaticamento cardiaco

Le lesioni tipiche della colonna vertebrale:
o Lesioni del tessuto molle : allungamento o strappo dei legamenti, dei tendini o dei
muscoli
o Lesioni discali : ernia del disco. Il nucleo polposo (ovvero la parte morbida del
disco) a seguito di uno sforzo, sovraccarico o invecchiamento dei tessuti, scivola via
attraverso la parte fibrosa del disco. Rischio di compressione di una radice nervosa o
del midollo spinale.
Conseguenze

DOLORE! Nella schiena, diffusione frequente in direzione delle
natiche (sciatica), della parte posteriore della coscia e del polpaccio se
l‟ernia è di tipo lombare (ma lo stesso fenomeno può verificarsi a livello
cervicale)

Limitazione dei movimenti del rachide

Contrazione dei muscoli spinali, che provoca la rigidità della schiena

Modifica riflessa della postura a seguito di dolore e contrazione

Formicolio o torpore frequente negli arti inferiori
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Lombaggine

Termine generico utilizzato per indicare un dolore diffuso o di forte
intensità nella regione lombare

Dolore che può essere acuto o cronico

Frequente nei giovani adulti dopo uno sforzo fisico, ma anche ad una
certa età senza alcuna causa fisica in particolare

La causa risulta talvolta difficile da individuare ma può avere svariate
origini: ernia, osteoporosi, deformazione della colonna vertebrale
(scoliosi...).
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi in ambito lavorativo conseguenti alla movimentazione manuale dei
degenti, deve tenere conto di una serie di variabili.
Possiamo raggruppare le variabili da considerare in tre grandi classi:
- operatori
- degenti
- struttura, intesa come dotazione di attrezzature nonché come ambiente di lavoro
Operatori
Si dovrà innanzitutto conoscere la dotazione organica del reparto da analizzare, intesa non come
dotazione completa, ma come entità numerica del personale esposto al rischio nei singoli turni
lavorativi e complessivamente nella giornata lavorativa.
Andrà verificata l‟attività di formazione del personale, se e con quali modalità è stata erogata.
Degenti
Altro dato fondamentale si evince dall‟analisi della tipologia di degenti presenti suddividendoli in
categorie:
- degenti autosufficienti
- non autosufficienti
• degenti parzialmente collaboranti
• totalmente non collaboranti
La valutazione non può essere effettuata sulla singolarità di una giornata, ma occorrerà analizzare i
dati, possibilmente annuali, per avere una media giornaliera delle diverse classi di degenti Andrà
valutata la loro degenza media.
Sempre in riferimento ai degenti non autosufficienti, andranno individuate le patologie prevalenti
presenti.
Tale valutazione ci servirà nella richiesta di attrezzature idonee a seconda delle diverse patologie.
Infine andrà effettuata una attenta catalogazione di quali operazioni di trasferimento manuale
vengono eseguite a supporto dei degenti.
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Struttura
Si dovranno valutare le attrezzature a disposizione quali:
- carrozzine, comode, letti e barelle
- sollevatori, ausili minori, ausili per l‟igiene del degente
carrozzine, comode, letti e barelle
DEVONO
essere considerati “strumenti di lavoro”, occorre valutare:
• la presenza di braccioli estraibili
• la capacità frenante
• l‟ingombro delle schienale
• la larghezza di massimo ingombro
• altezza dal suolo
• spazio sottostante
• possibilità di regolazione in altezza
• presenza di ruote
• capacità frenante
• articolazione del piano
Ausili Maggiori (sollevatori) - Ausili minori
occorre valutare la loro presenza ed il loro utilizzo, se non sono utilizzati bisognerà capirne le
motivazioni, inoltre se presente il sollevatore valutare:
• tipo di imbracatura
• taglie disponibili
• reale capacità di eliminazione delle operazioni manuali
Buone prassi e linee guida
Le attività a rischio per la colonna, in particolare nel tratto dorso-lombare, per il personale sanitario
sono costituite prevalentemente dal sollevamento, dal trasferimento del paziente e da tutte le
operazioni sussidiarie (traino, spinta e movimentazione di materiale).
La movimentazione manuale non è eliminabile: il paziente ha peso variabile, a volte è difficile da
raggiungere o da afferrare, spesso è distante dal tronco dell‟operatore.
E‟ importante, quindi, adottare strategie utili a prevenire o comunque a ridurre i danni da
sovraccarico dell‟apparato muscolo-scheletrico.
E‟ indicato quindi utilizzare in maniera corretta i dispositivi per l‟immobilizzazione ed il trasporto
in dotazione, applicando le corrette strategie posturali che fanno riferimento ai presupposti
anatomo-funzionali e biomeccanico-ergonomici di cui abbiamo parlato in precedenza.
Rischi legati alla movimentazione dei pazienti
Ci sono diversi fattori che rendono rischiose le attività di movimentazione dei pazienti e aumentano, quindi,
il rischio di traumi. Tali fattori di rischio sono associati a diversi aspetti insiti nella movimentazione dei
pazienti:
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Rischi associati alla mansione:
o Forza: entità dello sforzo fisico richiesto per svolgere la mansione (ad esempio sollevamento di pesi
consistenti, trascinamento e spinta) o per mantenere il controllo di apparecchi e strumenti
o Ripetizione: eseguire lo stesso movimento o serie di movimenti di continuo o frequentemente durante la
giornata di lavoro
o Posizioni scomode: assumere posizioni che mettono il corpo sotto sforzo, ad es. chinarsi su di un letto,
inginocchiarsi o sollevare con il busto in torsione
Rischi associati al paziente: i pazienti non possono essere sollevati come dei carichi; quindi le "regole" per
il sollevamento sicuro non sono sempre valide
o I pazienti non possono essere mantenuti vicini al corpo
o I pazienti non hanno maniglie
o Non è possibile prevedere quello che succederà durante la movimentazione di un paziente
o I pazienti sono voluminosi
Rischi associati all'ambiente:
o Rischio di scivolare, inciampare e cadere
o Superfici di lavoro irregolari
o Limiti di spazio (stanze piccole, tanti apparecchi)
Altri rischi:
o Nessuna assistenza disponibile
o Attrezzature inadeguate
o Calzature e indumenti non adatti
o Carenza di conoscenze o addestramento
Alcuni consigli:
 Assumere una posizione adatta prima di muovere , girare, spostare una persona o un
oggetto;
 Richiedere l‟assistenza di colleghi nel caso si valuti l‟impegno eccessivo per un solo
operatore.
 Definire chiaramente ciò che si deve fare prima di cominciare il movimento, fondamentale
quando si tratta di girare, sollevare, spostare far alzare o coricare un malato.
 Agire sempre nel modo più coordinato e continuo possibile, utilizzando i muscoli delle
gambe, e non quelli della schiena, per sollevare e spostare carichi mantenendo la schiena
dritta e busto eretto.
 Quando possibile tirare, spingere e far rotolare anziché sollevarli.
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Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi - Nozioni su equilibrio e stabilità
Prima di prelevare un carico, accertarsi che la posizione in cui ci si trova garantisca la massima
stabilità.
Da evitare!
Corretto!
Prima di prelevare un carico, accertarsi che la posizione in cui ci si trova garantisca la massima
stabilità.
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Da evitare!
Corretto!
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Se la posizione in cui ci si trova non garantisce la massima stabilità, il prelievo del carico risulta
difficoltoso.
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Trovare il giusto equilibrio
Prepararsi per evitare qualsiasi sollecitazione del corpo, in particolare della schiena.
Da evitare
Corretto
Avvicinando il più possibile il centro di gravità del carico a quello della persona assicura un
migliore equilibrio ed una protezione da eventuali sollecitazioni della schiena
Infatti è soprattutto la schiena ad essere
sottoposta alle sollecitazioni del carico
Tenere la schiena diritta. Utilizzare i muscoli
delle gambe, che garantiscono una maggiore
forza per sollevare i carichi
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Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi - Nozioni sui
movimenti “essenziali”
Sollevamento di carichi
Provare ad assumere questa posizione laddove possibile.
Braccia ben distese e capo ben diritto
Una volta prelevato il carico, si possono utilizzare le gambe per sorreggere il peso, anche per
coprire una breve distanza.
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Sollevamento e posa dei carichi
Applicare gli stessi principi sopra descritti per posare il carico
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Posare il carico basandosi su questi principi.
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Come posare un carico su una superficie rialzata
Prestare attenzione alla rotazione del corpo
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Come prelevare un carico da una superficie rialzata
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Utilizzare le ginocchia per agevolare la posa del carico su una superficie
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Come prelevare e posare una scatola di cartone fragile utilizzando le gambe
Spostamento di un carico
Secondo i principi esposti in precedenza, è
consigliabile spingere il carrello
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Trainando il carrello, non si vedono gli eventuali
ostacoli presenti
Difficoltà...
Le difficoltà riscontrate nell'applicazione di questi principi sono legate ai seguenti aspetti:

Il tipo di carico
o Se il carico è troppo ingombrante, è meglio farlo sollevare da due persone
assicurandosi che i movimenti degli operai siano sincronizzati
o Carichi senza alcun appiglio (maniglie, sostegni, ecc.)
o Carichi sbilanciati
o ...

L'ambiente (ad esempio un carico da prelevare da un bancale o da sotto uno scaffale…)

La persona che si occupa della movimentazione di un carico
o Flessibilità
o Ampiezza dei movimenti…
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Lezione 26. I rifiuti sanitari: Definizioni e concetti base
La normativa sui rifiuti
Il D.P.R. 15-7-2003 n. 254, è il regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari. Nella
normativa sono identificate le strutture sanitarie e i soggetti interessate dalla stessa, ovvero tutte le
strutture sanitarie (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici) e tutti gli operatori sanitari
pubblici e privati, ovvero medici di base, pediatri di libera scelta, odontoiatri, liberi professionisti,
ecc. ecc., in quanto produttori di rifiuti speciali.
Va chiarito che il suddetto Decreto, indirizzato unicamente alle Strutture Sanitarie, impartisce
direttive anche in relazione ai rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che
come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
Ricadono pertanto in questa categoria anche i rifiuti quali materiale monouso in genere contaminato
da liquidi o materiale biologico in genere, rifiuti taglienti, animali da esperimento e rifiuti di
stabulazione, rifiuti farmaceutici e loro contenitori, prodotti nelle Strutture universitarie in cui si
effettua attività di ricerca.
Il Testo Unico Ambientale emanato con D.Lgs 152/2006 recante “norme in materia ambientale” nel
nuovo testo unico ambientale si riconferma (art. 227 comma b) la validità del DPR 254/03 per
quanto riguarda i rifiuti sanitari).
La formazione in materia di gestione dei rifiuti è considerata dal DPR 254/03 un elemento
importante per la riduzione della pericolosità dei rifiuti sanitari infatti le struttura sanitarie sono
tenute ad incentivare l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie
sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non
infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo (art.1 com. 3)
Al fine di effettuare una classificazione dei rifiuti è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 che è la norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004.
Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184)
si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine
(distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo
tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).
Classificazione dei rifiuti
Sono definiti rifiuti urbani: (Art. 184 DLgs 3 aprile 2006 n. 152)
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
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b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
lettera g) del decreto medesimo;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Vengono classificati come rifiuti speciali:
a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo;
c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. i rifiuti da attività commerciali;
f. i rifiuti da attività di servizio;
g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k. il combustibile derivato dai rifiuti;
l. i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
I rifiuti sono, inoltre, catalogati attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con cui è
possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento.
Classificazione dei rifiuti sanitari
Secondo la nuova normativa i rifiuti sanitari vengono classificati in: (art. 1 comma 5 DPR 254/03 )
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Rifiuti sanitari non pericolosi;
Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali,
esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
g) Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano
analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l‟esclusione degli assorbenti igienici.
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Definizioni e Concetti base
Il DPR 254/03 fornisce all‟art. 2 ulteriori definizioni per singola tipologia di rifiuto:
Rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente
regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Esemplificando ulteriormente l‟allegato I, sono rifiuti sanitari: tutti materiali monouso usati per
diagnosi, terapia e per protezione personale; materiali per medicazione, assorbenti igienici,
pannolini, pannoloni; denti, piccole parti anatomiche non riconoscibili, organi e parti anatomiche
non riconoscibili, rifiuti di gabinetti dentistici; rifiuti di ristorazione, spazzatura. Rifiuti taglienti, ,
contenitori vuoti di farmaci. L‟allegato II contiene la lista dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo
rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Sono ad esempio rifiuti sanitari non pericolosi i taglienti inutilizzati come gli aghi, le siringhe e le
lame.
rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo
nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un
asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 9 aprile 2002;
I rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo a titolo esemplificativo sono: medicinali citotossici
e citostatici, sostanze chimiche di scarto pericolose, rifiuti di amalgama prodotti da interventi
odontoiatrici, soluzioni fissative, di sviluppo e attivanti a base acquosa, lampade fluorescenti,
batterie al piombo, al nichel cadmio, contenenti mercurio.
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rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci
18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di
trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo
affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano
almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi
liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita' tale da
renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in
cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale,
liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia
ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile
attraverso tali liquidi;
rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra
quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei
rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di
degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie
infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia
trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire
negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per qualita' e
per quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli
dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche
utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai
sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per
rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori
dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a
privativa;
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rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti
sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente
contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente
regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano
analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi
microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti
estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
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Lezione 27: La Gestione dei rifiuti sanitari
I rischi associati ai rifiuti sanitari
I rischi associati ai rifiuti sanitari sono essenzialmente di tre tipi:
Rischio Infettivo (rischio biologico): Legato alla presenza di rifiuti microbiologici, sangue e
derivati, rifiuti dei laboratori di istologia patologica , oggetti taglienti, carcasse di animali, parti
anatomiche. L‟elenco dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è individuato dal DPR
254/03 è definito dall‟art. 2.
Rischio Chimico: Legato alla presenza di solventi , reagenti di laboratorio, liquidi di sviluppo e
fissaggio, farmaci, disinfettanti
Rischio Meccanico: Legato alla movimentazione dei rifiuti
Di seguito alcune considerazioni sui rifiuti pericolosi a rischio infettivo tratte dalle “Linee guida per
la gestione di rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell‟Emilia Romagna” emessa
dalla Regione Emilia Romagna nel 2009.
In altre parole i rifiuti pericolosi a rischio infettivo sono:
1. tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di
trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo
affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cui all‟Allegato XI del Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni;
2. i rifiuti che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi
liquido biologico secreto o escreto dei pazienti isolati;
Inoltre, rifiuti pericolosi a rischio infettivo, i rifiuti che sono contaminati da:
a) sangue o altri liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile;
b) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, sinoviale, pleurico, peritoneale,
pericardico o amniotico;
c) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una
patologia trasmissibile attraverso tali escreti.
In pratica il legislatore ha posto due criteri fondamentali di classificazione del rifiuto:
l‟origine (se proviene da ambienti di isolamenti infettivo) e la contaminazione (se è venuto a
contatto con sangue o altri liquidi biologici).
Nel primo caso si considera che il rifiuto prodotto all‟interno di un ambiente di isolamento presenti
un maggior rischio di trasmettere infezioni e di conseguenza sia più tutelante smaltirlo nell‟apposito
contenitore: nel caso (1) anche la spazzatura e il materiale che non è venuto a contatto con il
paziente deve essere trattato come rifiuto potenzialmente a rischio infettivo, in quanto sono
contemplate patologie molto gravi (es. febbri emorragiche); nel caso (2), pur trovandosi il paziente
all‟interno di un ambiente di isolamento infettivo, l'operatore sanitario deve gestire come rifiuto a
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rischio infettivo solo il materiale che è venuto a contatto con qualsiasi liquido biologico del
paziente, ma non, ad esempio, la spazzatura oppure la fleboclisi vuota. In genere, all‟interno di un
reparto di malattie infettive si applica il caso più cautelativo (1), per non introdurre modalità di
gestione eccessivamente complesse, che prevedano comportamenti distinti tra una stanza di degenza
e l‟altra.
Il secondo criterio fa invece riferimento alla presenza di contaminazione: in questo caso il paziente
e l‟operatore non si trovano in un ambiente di isolamento infettivo, come accade nella maggior
parte dell‟attività svolta nelle strutture sanitarie. Il materiale che si origina da tale attività deve
essere considerato un rifiuto a rischio infettivo solamente se è contaminato:
a. da sangue visibile,
b. da alcuni liquidi biologici, ma in questo caso non è necessario che sia presente sangue visibile
(liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, sinoviale, pleurico, peritoneale,
pericardico o amniotico); ciò significa che se l‟operatore sanitario ha effettuato una prestazione che
può comportare la contaminazione di alcuni materiali con uno di questi liquidi (es. lo speculum
utilizzato dal ginecologo, oppure la carta del lettino dove vengono effettuate le visite ginecologiche)
deve smaltire tali materiali nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo,
c. da feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una
patologia trasmissibile attraverso tali escreti; ciò significa che il pannolone oppure il pannolino
pediatrico, come pure le sacche delle urine, sono considerati rifiuti a rischio infettivo solo se è
presente sangue visibile (stesso caso del punto “a”) oppure se il paziente ha in atto una patologia
a trasmissione orofecale (es. salmonellosi); la normativa afferma che tale patologia deve essere
ravvisata clinicamente dal medico: in pratica deve almeno essere sospetta.
Come ricordano le Linee Guida della Emilia Romagna sui rifiuti sanitari , occorre fare attenzione a non
cadere nelle seguenti considerazioni errate:
“il materiale utilizzato in campo sanitario è sempre a rischio infettivo”
Spesso si sente associare la natura del materiale alla sua presunta infettività ma è la presenza o
meno di contaminazione che fa la differenza! Ad esempio, un manuale di laboratorio sul quale è
stata rovesciata una provetta di sangue diventa automaticamente un rifiuto a rischio infettivo. Un
presidio (es. speculum) che ha perso la sterilità perché caduto di mano all‟operatore e quindi non
più utilizzabile, non è entrato a contatto liquidi biologici del paziente ed è un rifiuto non pericoloso
(eventualmente assimilabile all‟urbano).
“ogni paziente è da considerarsi potenzialmente a rischio (VERO) e quindi qualsiasi
materiale con cui entra a contatto è un rifiuto a rischio infettivo (FALSO)”
Anche in questo caso, per quanto riguarda il rifiuto, dipende dal tipo di contatto! Ad esempio la
carta del lettino sul quale è stata effettuata una ecografia oppure un elettrocardiogramma non è
certamente un rifiuto che sia a rischio di trasmettere infezioni. Per quanto riguarda il contatto tra
paziente ed operatore rimane sempre valido il principio di applicazione delle precauzioni standard.
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Il processo di Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti può essere vista come un processo suddiviso in fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice CER;
Raccolta e confezionamento nel luogo di produzione del rifiuto;
movimentazione interna e conferimento al deposito temporaneo;
registrazioni e adempimenti amministrativi;
Trasporto e smaltimento finale.
Approfondiamo le fasi appena descritte:
Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice CER
Per la classificazione dei rifiuti bisogna tenere conto, come abbiamo visto, di quanto indicato nel
Decreto 152/2006 (Art. 184) e nel DPR 254/2003 (art. 2)
La normativa vigente considera i rifiuti prodotti dalle attività sanitarie, come rifiuti speciali, come
pure quelli prodotti da altre utenze non domestiche (es. ristorante, industria, supermercato): in
questi casi il produttore assolve ai propri obblighi conferendo tali rifiuti a soggetti terzi autorizzati
alla loro gestione (ditte di trasporto, impianti di smaltimento/recupero).
Una parte dei rifiuti speciali non pericolosi è assimilata ai rifiuti urbani, per caratteristiche qualiquantitative e assenza di pericolosità (es. vetro, carta, frazione umida, plastica): tali rifiuti "speciali
assimilati", secondo quanto previsto dal Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani,
possono essere raccolti e avviati a smaltimento/recupero come rifiuti urbani e quindi, ad esempio,
conferiti nei contenitori stradali utilizzati anche dai cittadini. oppure in container messi a
disposizione delle strutture sanitarie a tale scopo.
Ogni tipologia di rifiuto viene definita specificatamente mediante un codice a sei cifre raggruppate a
due a due, ed elencate nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER):
 la prima coppia di cifre rappresenta i venti capitoli che identificano le fonti da cui originano
i rifiuti (ad es. 18 – Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate);
 la seconda coppia di cifre rappresenta i sottocapitoli in cui si articola ciascun capitolo (ad es.
18.01 - Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli esseri umani);
 la terza coppia di cifre individua i singoli tipi di rifiuti provenienti da una fonte specifica (ad
es. 18.01.09 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08).
E‟ utile ricordare che i rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco (es. CER 180103*:
rifiuti che devono essere raccolti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).
I criteri per l‟assegnazione del codice CER sono indicati nell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs.
152/2006.
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Scheda di suddivisione dei rifiuti sanitari
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Lezione 28: Raccolta, trasporto, smaltimento e sterilizzazione
Raccolta, confezionamento e movimentazione interna dei rifiuti
In questa fase è opportuno che gli operatori siano adeguatamente formati attraverso procedure o
istruzioni operative formalizzate e sia dotato di necessari Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI).
Il conferimento di un rifiuto all‟interno del contenitore non idoneo può comportare una serie di
conseguenze che possono avere implicazioni, nei casi più gravi, sulla salute dell‟uomo (es. ago nel
sacco nero, rischio di infortunio per gli operatori) e sull‟ambiente (es. introduzione di termometri
contenenti mercurio nei rifiuti a rischio infettivo destinati all'incenerimento, e conseguente presenza
del mercurio nei fumi, oppure smaltimento di tubi al neon nel vetro o di pile nei rifiuti urbani con
conseguente dispersione di metalli pesanti nell'ambiente).
Si ricorda che sono vietati (D.Lgs. 152/2006, artt. 187 e 192):
• la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi: ad esempio questa situazione si verifica
quando un rifiuto a rischio infettivo viene erroneamente inserito nel contenitore per rifiuti urbani
indifferenziati;
• l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti: ad esempio questa situazione si verifica quando
nella struttura sanitaria non è stata opportunamente attrezzata un'area di deposito temporaneo e i
contenitori dei rifiuti giacciono accumulati in aree non idonee o accessibili a persone non
autorizzate;
• l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee: ad esempio questa situazione può verificarsi a seguito di una perdita di rifiuti liquidi da
una cisterna interrata adibita alla loro raccolta.
Oltre al rispetto delle disposizioni sopra richiamate, nella fase di produzione e raccolta dei rifiuti è
essenziale:
• evitare il mescolamento di sostanze o preparati aventi natura chimica diversa (es. aldeidi e
peracidi) e/o classificazione di pericolo diversa (es. tossici e comburenti), per evitare reazioni
chimiche incontrollate;
• non aggiungere sostanze in un recipiente di cui non si possa risalire al contenuto, così come
lasciare o mantenere in uso contenitori non contrassegnati;
• segnalare ai referenti (es. coordinatori) ogni problema connesso alle operazioni di conferimento e
allontanamento dei rifiuti, tali da poter creare pericolo per la sicurezza delle persone e
dell‟ambiente.
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Allo scopo di consentire una corretta separazione e gestione dei rifiuti prodotti, la struttura deve
mettere a disposizione degli operatori sanitari diversi contenitori etichettati (imballaggi) atti a
raccogliere le corrispondenti tipologie di rifiuto. Gli imballaggi, almeno quelli contenenti rifiuti
pericolosi, dovrebbero riportare i dati di identificazione, comprendenti CER, descrizione, ed
eventuale specificazione aggiuntiva (es. CER 180109 “farmaci scaduti”), reparto che ha prodotto il
rifiuto. Una volta riempito il contenitore e chiuso in maniera definitiva, è necessario aggiungere la
data di chiusura e posizionare il contenitore nel deposito individuato all‟interno del reparto.
Il personale addetto alla movimentazione dei rifiuti deve essere informato dei rischi associati alla
movimentazione del rifiuto e fornito di idonei DPI, ai sensi della normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro. È opportuno che gli operatori addetti alla movimentazione interna siano
autorizzati a ritirare unicamente contenitori correttamente chiusi ed etichettati: nel caso in cui gli
imballaggi presentino delle anomalie (es. chiusura non corretta, perdita di liquido, mancanza
dell‟etichetta con il nome del reparto) è opportuno segnalare il fatto al referente del reparto
produttore.
Il raggruppamento dei rifiuti all‟interno di un‟area attrezzata prima del trasporto all'impianto di
destinazione finale costituisce il deposito temporaneo, non soggetto ad autorizzazione se rispetta le
condizioni di cui all‟art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, di
seguito riportate:
“m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti
non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi
l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le
modalità di gestione del deposito temporaneo;"
Nel DPR 254/2003 sono stati stabiliti limiti specifici al deposito temporaneo di alcune tipologie di
rifiuti sanitari che prevalgono su quelli generali stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e che quindi bisogna
prendere in considerazione:
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Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, oltre ai requisiti di garanzia di adeguati livelli di igiene e
sicurezza, l'art. 8 del DPR 254/2003 stabilisce requisiti per i contenitori e limiti temporali:
 doppio contenitore (imballaggio esterno rigido) e durata massima di 5 giorni dalla chiusura
del contenitore;
 il limite di 5 giorni è portato a 30 giorni per le sedi in cui sono presenti quantitativi inferiori
a 200 litri;
Non sono previsti limiti quantitativi.
Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo sterilizzati, l'art. 9 del DPR 254/2003 stabilisce che siano
utilizzati imballaggi di colore distinto rispetto agli altri rifiuti e prevede che i requisiti del deposito
temporaneo siano i medesimi applicati ai rifiuti speciali non pericolosi.
Tutti i contenitori di qualunque forma o tipo atti a contenere rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo solidi e liquidi devono presentare le seguenti caratteristiche (art. 8, DPR 254/03):
• il contenitore a diretto contatto con il rifiuto deve essere costituito da un imballaggio a perdere
(monouso), anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il
simbolo del rischio biologico. In genere si utilizza un sacco di plastica che viene inserito nel
contenitore esterno di cui al punto successivo;
• il contenitore esterno deve essere resistente agli urti e alle sollecitazioni durante la
movimentazione e il trasporto e deve essere realizzato in un colore idoneo a distinguerlo dagli
imballaggi utilizzati per gli altri rifiuti; questo contenitore può essere monouso oppure riutilizzabile,
previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, e deve recare la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo”. Il contenitore, inoltre, deve essere idoneo al trasporto di merci pericolose su
strada e riportare la marcatura attestante l'omologazione ADR.
Il DPR 254/2003 non contiene disposizioni specifiche per il deposito temporaneo delle altre
tipologie di rifiuti, per le quali si applica il D.Lgs. 125/2006 o le norme di settore (D.Lgs. 230/1995
per i radioattivi e DPR 309/1990 per gli stupefacenti).
Il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione che non rispetta i requisiti del deposito
temporaneo costituisce un‟operazione di smaltimento classificata dal Decreto 152/2006 come
“deposito preliminare” (Allegato B alla Parte Quarta, operazione D15) oppure un‟operazione di
recupero (Allegato C alla Parte Quarta, operazione R13 “messa in riserva”) ed è soggetto ad
autorizzazione secondo quanto previsto dalle norme regionali.
Tale raggruppamento, se non autorizzato, rappresenta una situazione giuridicamente equiparabile
all‟attività di gestione non autorizzata di rifiuti e come tale è sanzionata penalmente dall‟art. 256 del
D.Lgs. 152/2006.
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Trasporto e smaltimento
Il trasporto dei rifiuti, per definizione, inizia quando il rifiuto viene allontanato dalla struttura
sanitaria in cui è prodotto. Per i rifiuti da assistenza domiciliare, da emergenza-urgenza
extraospedaliera e da ambulatori decentrati, si considera luogo di produzione la struttura sanitaria di
riferimento e il conferimento dei rifiuti a tale struttura non è soggetto agli obblighi di registrazione
di cui al D.Lgs. 152/2006 ed è esentato dall'ADR.
La struttura sanitaria (che è il produttore del rifiuto) affida i rifiuti a un trasportatore autorizzato: è
compito del produttore verificare che tale soggetto sia in possesso dei requisiti previsti, cioè sia
iscritto all‟Albo e sia autorizzato al trasporto dei rifiuti identificati dai codici CER appropriati.
Infatti, i soggetti che trasportano rifiuti devono essere iscritti all'albo nazionale dei gestori
ambientali previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 212. L'iscrizione a tale Albo, per i rifiuti specificati, è
condizione necessaria e sufficiente per lo svolgimento dell‟attività di trasporto di rifiuti ed ha 5 anni
di validità.
Gli impianti presso i quali sono effettuate operazioni di recupero e smaltimento devono essere
autorizzati dalla Provincia; l'autorizzazione è valida per 10 anni, salvo modifica delle prescrizioni
da parte della Provincia dopo almeno 5 anni. Nel caso di impianti gestiti da terzi, oltre
all'autorizzazione dell'impianto, è necessaria l'iscrizione del gestore all'apposito albo, valida per 5
anni. Il produttore dei rifiuti (cioè la struttura sanitaria) ha il compito di verificare il possesso di tali
iscrizioni e dell'autorizzazione.
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, se non presentano altri fattori di rischio, possono
essere sterilizzati al fine di semplificare le modalità di smaltimento degli stessi (vedere gli articoli
successivi). Per quanto riguarda la sterilizzazione, l‟art. 7 precisa che:




gli impianti devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997 e
successive modificazioni; l‟autorizzazione non è però necessaria per impianti situati all‟interno
del perimetro della struttura sanitaria che trattino esclusivamente rifiuti originati nella struttura
sanitaria stessa o in strutture sanitarie decentrate ma collegate alla struttura stessa; l‟attivazione
degli impianti deve essere preventivamente comunicata alla provincia;
la responsabilità dell‟attivazione degli impianti e dell‟efficacia del processo di sterilizzazione
ricade sul direttore o responsabile sanitario e sul gestore degli impianti;
gli impianti devono periodicamente essere sottoposti a convalida e a verifica dell‟efficacia del
processo di sterilizzazione, secondo modalità stabilite dall‟allegato III del decreto.
presso l‟impianto di sterilizzazione deve essere tenuto apposito registro sul quale riportare
numero e data dei cicli di sterilizzazione e la quantità e tipologia di rifiuti sottoposti
giornalmente al processo.
In relazione alle modalità di sterilizzazione, questa deve essere effettuata „secondo le norme UNI
10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l‟essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della
diminuzione di volume e di peso degi rifiuti stessi‟ (art. 2, comma 1, lettera m del D.P.R.
254/2003).
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Lez. 22 -32
Va inoltre rilevato che buona parte degli obblighi previsti da questo articolo è priva di sanzione in
caso di inosservanza. Infatti, mentre l‟inosservanza dell‟obbligo di autorizzazione e di tenuta del
registro carico e scarico è sanzionata dagli articoli 51 e 52 del D. Lgs. 22/1997, ciò non avviene per
gli altri obblighi, salvo che non vengano inseriti come prescrizioni nell‟autorizzazione alla
sterilizzazione (cfr. comma 4 dell‟art. 51 del D. Lgs. 22/1997).
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Lezione 29. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi di origine chimica
RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO
Sono quei rifiuti sanitari il cui rischio prevalente è quello chimico e sono costituiti da:
1. bagni esausti di fissaggio e di sviluppo di Radiologia
2. liquidi di scarto di Laboratorio Analisi, Servizio Immunotrasfusionale e Anatomia Patologica
3. liquidi di scarto dalle UU.OO. (quali glutaraldeide,ecc.)
Il deposito temporaneo avviene: in taniche rigide, contrassegnate dalla lettera R, contenute o meno
negli appositi armadietti in acciaio o in vasche di raccolta esterne agli edifici. Vengono
periodicamente ritirati da operatori di Ditte specializzate secondo i termini di Legge
L'elenco qui riportato rappresenta la maggior parte delle tipologie di rifiuto prodotte in
ambiente ospedaliero:
 Cannule, drenaggi, sonde (rettali, gastriche, ecc.), sondini (naso-gastrici, per ossigeno
terapia, per broncoaspirazione, ecc.), set di infusione;
 raccordi, sonde, cateteri vescicali, venosi, arteriosi, per drenaggi pleurici, per prelievo
citologico, ecc;
 sacche da emotrasfusione, da raccolta di liquidi biologici con i relativi contenuti;
 sacche da raccolta urine il cui contenuto va sempre eliminato tranne di quelle di pazienti con
patologie infettive e diffusive;
 campioni di sangue, feci e urine;
 sonde rettali, gastriche, sondini naso-gastrici, per ossigenoterapia, per broncoaspirazione,
ecc.;
 circuiti per circolazione extracorporea, presidi per stomia, filtri per dialisi;
 aspiratori a perdere e relativi contenuti, deflussori;
 fiale e/o flaconcini dopo utilizzo del farmaco, contenitori vuoti di farmaci;
 provette dopo analisi ematochimica, piastre, terreni di colture e altri presidi utilizzati in
laboratorio;
 stiks per esami del sangue, di urine, di feci;
 elettrodi, abbassalingua, tamponi, set di infusione;
 bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test, bastoncini oculari non sterili, oftalmici di
Tnt; speculum auricolare, vaginale monouso;
 cotone, garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, ecc;
 cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale;
 assorbenti igienici e/o pediatrici, pannoloni, gessi o bendaggi;
 indumenti protettivi monouso: guanti, mascherine, camici, copricapo, lenzuola a perdere,
traverse monouso;
 denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili;
 ogni altro genere di rifiuto proveniente dall‟assistenza al malato.
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Vediamo un esempio di Protocollo per lo Smaltimento dei Rifiuti Pericolosi di origine Chimica
estratto dal Manuale di Sicurezza nei Laboratori di Ricerca dell'Università di Padova a cura
di: Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Padova, Servizio di Prevenzione e
Protezione dell'Azienda Ospedaliera, Centro Interdipartimentale Servizi (C.I.S.) "A.
Vallisneri".
Norme generali
1. La gestione dei rifiuti è attualmente normata in tutte le sue tappe, raccolta, deposito
temporaneo, trasporto e smaltimento, dal Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 Testo
unico della normativa ambientale (quarta parte) e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008
N° 4 (correttivo) che impongono una serie di procedure per l'eliminazione dei rifiuti
speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Sta per entrare in vigore il SISTRI (Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti) un sistema elettronico che consente la tracciabilità
dell'intera filiera dei rifiuti speciali; nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera
dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
2. Nessun rifiuto chimico può essere eliminato attraverso le fognature, i rifiuti solidi urbani, i
rifiuti assimilabili agli ospedalieri o immesso in diversa forma nell'ambiente. Si ricorda
inoltre che negli scarichi possono avvenire pericolose miscelazioni tra sostanze chimiche
eliminate da diversi laboratori.
3. Assicurarsi di conoscere tutte le caratteristiche e le compatibilità delle sostanze chimiche
utilizzate in modo da prevedere il tipo di rifiuto che sarà prodotto e le modalità di raccolta
del medesimo.
4. Usare adeguate misure di protezione, individuali e collettive (camici, guanti, mascherine,
occhiali), in tutte le fasi della manipolazione del rifiuto, ad es. .
5. Tenere separati i composti alogenati da quelli non alogenati (sono considerati rifiuti
alogenati quelli che contengono una concentrazione di alogeni superiore allo 0.5%).
6. I contenitori per i rifiuti devono sempre riportare indicato molto chiaramente il contenuto. A
tale proposito si fa presente che sono disponibili presso il C.I.S. etichette a norma di legge.
E` vietato aggiungere sostanze in un recipiente di cui non si possa risalire al contenuto, così
come lasciare o mantenere in uso contenitori non contrassegnati.
7. I rifiuti tossico-nocivi non devono essere tenuti nel laboratorio più del necessario, per
ragioni di sicurezza. La quantità dei rifiuti infiammabili tenuti in laboratorio deve essere
comunque molto limitata.
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Raccolta in Laboratorio
1. Scegliere i contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto:





per le miscele acquose di solventi organici, per i solventi organici e le altre sostanze liquide
devono essere utilizzati contenitori a norma, marcati CE, forniti dall‟Ufficio Sicurezza. Sono
disponibili taniche di capacità da 5, 10 e 20 litri . Le taniche hanno un segno in
corrispondenza del massimo riempimento; non saranno accettate taniche riempite fino
all'orlo o mancanti del tappo di sicurezza interno. Le taniche possono essere riempite anche
con materiale solido contaminato (guanti ed altri oggetti non taglienti e/o pungenti) purché
non vengano mai mescolati materiali solidi e liquidi nella stessa tanica;
non sono ammesse bottiglie di plastica o altri contenitori già utilizzati a scopo alimentare,
nonché contenitori che non seguano le norme suddette;
i materiali solidi e i materiali liquidi devono sempre essere raccolti separatamente;
per i materiali solidi vengono invece forniti bidoni gialli o neri con sacchetto di plastica
resistente in cui porre i rifiuti;
gli aghi e gli altri materiali taglienti e pungenti vanno messi in appositi contenitori di
plastica rigida (“halibox” forniti anch‟essi dall‟Ufficio Sicurezza) prima di essere posti nei
bidoni gialli o neri.
Modalità di confezionamento e conferimento dei rifiuti chimici
1. All'esterno di ogni bidone devono essere presenti due etichette, una bianca riportante il
codice C.E.R., il laboratorio di provenienza, la data di chiusura e la composizione del rifiuto,
l'altra presentante una "R" nera in campo giallo. Le etichette, fornite dall‟Ufficio Sicurezza,
devono essere poste sul contenitore prima del suo utilizzo.
2. Riunire il più possibile le sostanze da eliminare rispettando le compatibilità e la tipologia
C.E.R. allo scopo di ridurre al massimo il numero di contenitori all'interno del laboratorio.
3. È importante, prima di miscelare sostanze, verificarne la compatibilità.
4. I contenitori contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla
movimentazione dei carichi (massimo 15 kg ).
5. I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e
quadri elettrici, non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio
precario. Il sacco va chiuso accuratamente con laccio, reggetta o nastro adesivo e il
contenitore di plastica deve essere chiuso ermeticamente.
6. I materiali di reagentario obsoleto, sia solidi che liquidi, vanno eliminati nei loro contenitori
originali; devono essere accompagnati da una scheda ad hoc e suddivisi in categorie.
7. Si consiglia di tenere i contenitori di rifiuti liquidi in una vasca di raccolta di volume non
inferiore alla capacità massima del contenitore e di dotare il laboratorio di materiali
assorbenti da utilizzare in caso di spandimenti.
8. La scheda che accompagna i contenitori deve essere completa in tutte le sue parti indicando
l‟effettivo responsabile del laboratorio e firmata dal responsabile del laboratorio, da un
tecnico o da altro personale strutturato. L‟apposizione in calce della firma costituisce una
assunzione di responsabilità relativamente al contenuto del rifiuto.
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Trasporto al deposito temporaneo
1. Il trasporto di rifiuti chimici deve essere fatto con precauzione, usando misure di sicurezza. I
rifiuti liquidi devono essere movimentati utilizzando i carrelli a norma, dotati di coperchio,
in dotazione a ogni semipiano, accertandosi prima di porre i contenitori nel carrello che esso
sia adeguatamente pulito.
2. Il trasporto deve essere effettuato solo da personale autorizzato.
3. Utilizzare sempre, per ogni manipolazione, misure di protezione individuali e collettive.
4. Controllare che i contenitori siano sempre ben chiusi e non siano sporchi.
Uso dei guanti
1. È fatto assoluto divieto di uscire dai laboratori indossando guanti protettivi. È quindi
opportuno che i guanti usati durante le operazioni di smaltimento dei rifiuti siano nuovi e
vengano indossati solo al momento delle operazioni di pesatura e stoccaggio in deposito e
devono essere rimossi non appena l'operazione di smaltimento si sia conclusa. Utilizzare
guanti contaminati toccando porte o altre superfici comuni è un gesto di incuria e mancato
rispetto per la salute propria e delle altre persone che frequentano lo stesso ambiente.
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Lezione 30: Acque reflue provenienti da attività sanitarie
Classificazione degli scarichi
I prodotti di scarto di una struttura sanitaria possono essere considerati:
• rifiuti, nel caso in cui il prodotto da smaltire sia un solido, un fango, oppure un liquido contenuto
in un recipiente (ad esempio il liquido proveniente da un‟apparecchiatura e raccolto in una tanica) o
assorbito su un solido (ad esempio disinfettante versato in seguito a un incidente e raccolto con
abbia o altro materiale assorbente);
• scarichi idrici, nel caso in cui i reflui che escono dalle apparecchiature siano convogliati
direttamente nel condotto di scarico. Il collegamento deve essere stabile e permanente e lo scarico
deve essere autorizzato.
Dal punto di vista formale uno scarico è definito dall‟art. 74 del DLgs 152/2006, così come
modificato dal D.Lgs. 4/2008. Uno scarico è:
"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
Quindi, ad esempio, se si raccolgono delle acque di scarto in una cisterna, queste devono essere
classificate e smaltite come rifiuti e, in mancanza di una specifica autorizzazione, non possono
essere scaricate in un corpo recettore neanche se rispettano i limiti di concentrazione delle sostanze
inquinanti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte terza.
L‟art 74 del D-Lgs 152/2006 distingue le acque reflue in:
domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono
attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o
materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato.
Le acque reflue industriali si dividono a loro volta in:
acque reflue contenenti sostanze pericolose: sono quelle provenienti dagli stabilimenti nei quali si
svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l‟utilizzazione delle sostanze di
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Lez. 22 -32
cui alle tabelle 3/A e 5 dell‟Allegato 5 alla Parte terza del presente Decreto e [gli stabilimenti] nei
cui scarichi [sia] accertata la presenza di tali sostanze.42
acque reflue assimilate: sono acque industriali che provengono da attività non comprese al punto
precedente e aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla
normativa regionale (quindi ogni regione può porre dei limiti e modalità di autorizzazione che
possono essere diverse da Regione a Regione). Appartengono a questa tipologia ad esempio gli
scarichi provenienti dalle cucine o mense, nonché dagli uffici amministrativi delle strutture
sanitarie;
non assimilate: si individuano per esclusione dalle precedenti.
Sono, ad esempio, le acque provenienti da una struttura sanitaria nelle quali sono prevalentemente
convogliati gli scarichi di apparecchiature per analisi
Nel caso quindi delle strutture sanitarie le acque reflue sono di norma di tipo industriale non
contenenti sostanze pericolose, in quanto queste sostanze sono gestite come rifiuti liquidi e non come
scarichi.
Una possibile eccezione potrebbe essere rappresentata dagli scarichi degli ambulatori odontoiatrici, che
possono contenere mercurio proveniente da amalgama; si stima infatti che nella preparazione delle capsule
dentarie circa il 20% del materiale di partenza finisca negli scarichi dei riuniti sotto forma di frammenti
residui di amalgama aspirati dalla bocca del paziente. Questi frammenti, che senza dispositivi speciali non
è possibile trattenere, potrebbero defluire assieme alle acque di scarico e contaminare l‟ambiente. Per
evitare l‟inquinamento delle acque reflue, si possono installare dispositivi che trattengono questi residui di
amalgama: il fango trattenuto dai filtri usati in queste attrezzature e i filtri stessi non più utilizzabili devono
essere raccolti separatamente e costituiscono un rifiuto speciale pericoloso. I predetti separatori di
amalgama, se realizzati e gestiti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 11143 “Attrezzature
dentali. Separatori di amalgama”, consentono di ridurre la percentuale di mercurio negli scarichi in misura
superiore al 90%;
Per alcuni scarichi, il DLgs 152/2006 non prevede il rilascio di un‟autorizzazione specifica:
“gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché
osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato [e approvati dall‟Autorità
d‟ambito competente]”.
Per gli altri scarichi occorre invece munirsi di autorizzazione prima di attivare lo scarico stesso; tale
obbligo scatta anche quando si intende modificare le caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico, ad esempio perché si decide di convogliare in fogna il refluo proveniente da
un‟apparecchiatura anziché gestirlo come rifiuto.
Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia oppure
all'Autorità d'ambito (nei casi in cui tali Autorità non siano operative dal Comune) se lo scarico e' in
pubblica fognatura.
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Le sostanze contenute nelle acque reflue devono quindi rispettare determinati limiti di
concentrazione, misurati nel punto in cui lo scarico proveniente dalla struttura sanitaria si immette
nel corpo ricettore (fogna, lago, corso d‟acqua, ecc.).
Di norma in molte strutture sanitarie non ci sono impianti di scarico separati in funzione della
natura dell'attività che origina i reflui (es. degenza, laboratorio analisi, sala operatoria, cucina),
quindi gli scarichi provenienti da apparecchiature si possono mescolare ad altri di tipo domestico e
subire una naturale diluizione e degradazione prima del punto di campionamento.
A tale proposito è doveroso ricordare che il mescolamento degli scarichi dei servizi igienici e delle
apparecchiature è consentito, ma il D.Lgs. 152/2006 vieta espressamente le seguenti pratiche:
 lo "scarico indiretto": è vietato scaricare in fogna un rifiuto liquido raccolto in taniche o
serbatoi; (Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione
dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura. Art. 107,
c. 3, DLgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.)
 lo scarico di acque pulite al solo scopo di diluire le sostanze inquinanti contenute in altri
reflui: è vietato “aprire i rubinetti” nel momento in cui l‟apparecchiatura scarica il refluo in
fogna. (I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Art. 101, c. 5, DLgs 152/2006.)
Casi specifici: reflui dei laboratori di analisi, centri trasfusionali, anatomie patologiche
In questi casi specifici, è utile ricordare quanto indicato dalle Linee guida per la gestione di rifiuti e
degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie emesse dalla Regione Emilia Romagna nel 2009.
Bisogna gestire i reflui di analisi riducendo al minimo la quantità e la pericolosità dei rifiuti
prodotti, senza arrecare danni all'ambiente ma anche in maniera da diminuire i costi di smaltimento
e gestione, secondo le seguenti priorità:
 devono essere immessi in pubblica fognatura tutti i reflui compatibili con lo scarico, ossia
quelli in cui le sostanze contenute si degradano spontaneamente, a seguito del mescolamento
con gli altri scarichi, oppure vengono efficacemente degradate dagli impianti di depurazione
a servizio della rete fognaria;
 per gli scarichi compatibili con l'immissione in rete fognaria, ma che non rispettano uno o
più parametri stabiliti dal gestore (es. tensioattivi), occorre valutare con il gestore, in primo
luogo, se lo scarico può essere autorizzato in deroga a tali limiti e, in seconda battuta, la
fattibilità tecnico-economica di un impianto di trattamento che permetta il rispetto dei
requisiti stabiliti dal gestore;
 i reflui per i quali non è possibile procedere come illustrato ai punti precedenti devono
essere gestiti come rifiuti. Occorre effettuare un'analisi di fattibilità tecnico-economica di un
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impianto di collettamento delle apparecchiature che consenta di riunire tutti i reflui
chimicamente compatibili e convogliare il liquido in serbatoi centralizzati;
 solo i reflui che non possono essere riuniti e convogliati devono essere raccolti in taniche
separate: in questo modo si riduce al minimo il rischio per gli operatori dovuto alla
permanenza a bordo macchina di taniche contenenti rifiuti e si può evitare la successiva
manipolazione e movimentazione delle taniche all'interno della struttura.
Le considerazioni sopra riportate sono motivate dalla natura dei reflui: ad esempio, le
apparecchiature per analisi chimico-cliniche producono reflui il cui carico organico è modesto e in
cui l'inquinante è costituito in gran parte da sostanze organiche biodegradabili, abbattute
efficacemente dai depuratori per scarichi urbani. Classificare erroneamente tali reflui come rifiuti
pericolosi a rischio infettivo (perché contengono liquidi biologici) implica la necessità di destinare
all'incenerimento liquidi la cui componente principale è acqua, con costi ambientali evidenti e
benefici discutibili. Invece, la maggior parte dei reflui provenienti dai laboratori di ematologia,
coagulazione, analisi urine, immuchimica e biochimica che non possono essere scaricati, si possono
classificare come rifiuti speciali non pericolosi, CER 18.01.07 e possono essere trattati in impianti
diversi dagli inceneritori. Sono, invece, rifiuti pericolosi, CER 18.01.06*, buona parte dei liquidi
provenienti da microbiologia e micobatteriologia (coloranti, in genere classificati tossici) e da
anatomia patologica (mix di alcoli infiammabili, coloranti tossici, formalina, xileni).
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Lezione 31: Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento
Classificazione
Appartengono a questa tipologia le seguenti categorie di rifiuti sanitari (art. 2 DPR 254/2003):
 farmaci scaduti o inutilizzabili (CER 18.01.09);
 medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario e materiali visibilmente
contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi (CER 18.01.08*);
 organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento (CER
18.01.03* oppure 18.02.02*) ;
 sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope (CER 18.01.09).
Tutti i rifiuti sopra elencati devono essere avviati a smaltimento in apposti impianti di
Incenerimento (Art. 14 DPR 254/2003)
Si ricorda che le parti anatomiche riconoscibili (- art. 3 DPR 254/2003-gli arti inferiori, superiori, le
parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) non sono considerati rifiuti, ma sono
gestite come salme; in caso di amputazione, sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della
struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
Farmaci scaduti o inutilizzabili
Si tratta di rifiuti classificati non pericolosi e comprendono i medicinali scaduti o non più
utilizzabili, esclusi quelli citotossici e citostatici e le sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali rifiuti,
in confezione integra oppure già aperta, devono essere raccolti separatamente dall‟Unità .Operativa
all‟interno di un apposito contenitore etichettato (nome del reparto e descrizione del rifiuto). È
auspicabile che la procedura interna preveda la separazione dei blister del farmaco dalla confezione
in cartoncino e dal foglietto illustrativo, per avviare questi ultimi a raccolta differenziata della carta.
I farmaci confezionati in imballaggi fragili (es. sciroppi, fiale) devono essere smaltiti ancora
imballati nel cartoncino per evitarne la rottura e la dispersione. I presidi medici chirurgici liquidi,
come gli antisettici per la cute, possono essere classificati come farmaci scaduti CER 18.01.09
oppure come sostanze chimiche non pericolose di scarto CER 18.01.07, in funzione
dell'organizzazione aziendale e dei costi di smaltimento.
Le strutture sanitarie devono adottare iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e
la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da
diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati tra le altre corse
l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la
produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi (art.
1 comma 3 del DPR 254/2003)
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Medicinali citotossici e citostatici
È stato dimostrato scientificamente che i farmaci chemioterapici antiblastici possono essere
cancerogeni. L'esposizione può avvenire per inalazione o per assorbimento attraverso la cute e le
mucose, quando si verifica un contatto diretto con i farmaci o indiretto con superfici e indumenti da
lavoro contaminati. Un‟esposizione professionale può verificarsi anche durante le operazioni di
smaltimento: per questo motivo, i soggetti coinvolti devono mettere in atto tutte le precauzioni
necessarie per ridurre al minimo il rischio per gli operatori e i pazienti.
Per proteggere la salute dei lavoratori che manipolano i chemioterapici antiblastici sono state
redatte apposite linee guida (approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il Provvedimento 5 agosto 1999,
“Documento linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici
antiblastici in ambiente sanitario”) in cui sono contenute indicazioni per la prevenzione negli
ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria sugli operatori.
Modalità operative per la gestione dei rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di
smaltimento
Le misure indicate sono:
 organizzative: le attività in cui sono impiegati i farmaci antiblastici devono essere
centralizzate, per ridurre i rischi e aumentare l'efficacia dei controlli;
 impiantistiche: deve essere presente una cappa aspirante con circolazione di aria verso
l‟esterno munita di filtri a carboni attivi, sotto la quale preparare i farmaci da somministrare
ai malati;
 protettive: durante la manipolazione i lavoratori devono indossare dispositivi di protezione
individuali monouso (guanti, camici, maschere, cuffie e occhiali).
I rifiuti che appartengono a questa categoria derivano dal processo di preparazione della terapia (es.
contenitori contaminati da residui di farmaci antiblastici) e dalla somministrazione del farmaco al
paziente (es. garze e indumenti contaminati), quindi possono essere contaminati solo dai medicinali
antiblastici e presentare solo un "rischio chimico", oppure essere contaminati anche da liquidi
biologici del paziente: il produttore (Azienda sanitaria) valuta il rischio prevalente ai fini della
classificazione del rifiuto e dell'attribuzione del codice CER.
Nel caso in cui si ritenga che il rischio prevalente è quello chimico non è necessario l'utilizzo del
doppio imballaggio (sacco interno e contenitore rigido esterno), con il vantaggio di ridurre, al
momento della chiusura, l'esposizione dell'operatore legata alla volatilità di alcuni farmaci
antiblastici; in caso di doppio contenitore, infatti, l'operatore deve prima chiudere il sacco e poi
applicare il coperchio, quindi aumenta il tempo di esposizione ed il rischio di "soffiare fuori dal
sacco" le sostanze volatili. In tale ottica si forniscono alcune indicazioni operative, utili anche a
ridurre al minimo il rischio di esposizione dei pazienti e dei visitatori Per la raccolta di questa
tipologia di rifiuto, l‟Azienda sanitaria deve mettere a disposizione degli operatori contenitori rigidi
dotati di coperchio di dimensioni idonee per consentirne il riempimento e la chiusura in tempi brevi.
Ad esempio, per una struttura di medie dimensioni, è indicata una volumetria di 35/40 litri: è
opportuno, infatti, che questi contenitori siano chiusi a fine turno di lavoro o almeno al termine
della giornata.
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Lez. 22 -32
Il personale sanitario deve:
 introdurre, indossando gli idonei D.P.I., tutti i residui derivanti dalle operazioni di
preparazione e somministrazione dei medicinali antiblastici (mezzi protettivi individuali
monouso, telini assorbenti monouso, bacinelle, garze, cotone, fiale, flaconi, fleboclisi,
siringhe, deflussori, raccordi, ecc) negli appositi contenitori rigidi dotati di coperchio;
 per quanto possibile tenere il materiale da smaltire sotto cappa fino al momento
dell'eliminazione, operazione da svolgersi il più possibile sotto aspirazione (es. inserimento
dei rifiuti –esclusi i taglienti- in un sacco da chiudere sotto cappa e da introdurre
successivamente nell'apposito contenitore rigido);
 per quanto possibile tenere appoggiato il coperchio sul contenitore durante il suo utilizzo e
rimuoverlo solo immediatamente prima di operare sul paziente, allo scopo di minimizzare la
dispersione di sostanze volatili nell‟ambiente;
 riempire il contenitore senza superare i ¾ della capacità (per evitare che le operazioni di
chiusura e trasporto comportino rischi per gli operatori), chiuderlo applicando il coperchio a
tenuta, scrivere data e nome del reparto;
 smaltire le siringhe con l'ago innestato utilizzando gli appositi contenitori rigidi a chiusura
ermetica non reversibile per rifiuti taglienti e pungenti;
 conferire nei contenitori per rifiuti citotossici anche le sacche di urina (chiuse e non
svuotate) e i pannoloni che possono contenere il farmaco chemioterapico;
 lavare ripiani, pavimenti e superfici che possono essere contaminate dal farmaco con una
soluzione di ipoclorito di sodio al 5 % in acqua e smaltire il materiale nel contenitore per
antiblastici
Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) deve valutare se vi sono casi
in cui l'esposizione dell'operatore può essere ridotta inattivando i rifiuti contenenti farmaci
chemioterapici volatili con una soluzione di ipoclorito di sodio165 al 5%. Per quanto riguarda la
gestione dei medicinali chemioterapici scaduti, l'Azienda sanitaria deve individuarne il percorso,
tenendo presente i seguenti aspetti
 le quantità in gioco sono molto inferiori a quelle degli altri farmaci;
 la preparazione di questi medicinali è generalmente centralizzata nelle strutture in cui
avviene la somministrazione;
 negli stessi locali in cui avviene la preparazione sono disponibili i contenitori idonei alla
raccolta dei rifiuti contaminati da tali sostanze;
 il farmaco, per essere movimentato in sicurezza, deve essere mantenuto nell'imballaggio
idoneo al trasporto;
 i medicinali antiblastici sono classificati come rifiuti pericolosi CER 18.01.08*, pertanto la
produzione deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
 la normativa non prevede codifiche e percorsi separati per i medicinali chemioterapici
scaduti e per i materiali contaminati dagli stessi.
Per questi motivi, si suggerisce di utilizzare uno stesso contenitore presso l'Unità Operativa che
effettua la preparazione in cui inserire sia i rifiuti CER 18.01.08* prodotti durante la
somministrazione, sia i medicinali chemioterapici scaduti, mantenendo però un sistema di
monitoraggio dello scaduto a carico della Farmacia: questa soluzione garantisce adeguati livelli di
sicurezza ed economicità/efficacia.
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Lez. 22 -32
Lezione 32: I Sistemi di Gestione per la Sicurezza
Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più
idoneo rapporto tra costi e benefici.
Adottare un SGSL non è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità
della sicurezza propria e degli altri.
Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza:

indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne
conseguono
 diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle
Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT): tale riduzione, congiunta con il meccanismo
bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi
INAIL, in funzione di diversi parametri.
Inoltre l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs.
231/2001).
In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida
per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un valido aiuto per le
imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza.
Le linee Guida UNI-INAIL hanno validità generale. La loro applicazione va modulata sulle
caratteristiche complessive dell'impresa (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura
dell'organizzazione, ecc.) che intende adottarle
Finalità del sistema di gestione della sicurezza SGSL UNI INAIL
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro codificato nel documento “Linee Guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”:



integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi
di lavoro e di produzione di beni o servizi;
definisce le modalità per individuare, all‟interno della struttura organizzativa aziendale, le
responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica
aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti;
è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che
l‟impresa/organizzazione si è data in un‟efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:

ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi
quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi
cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
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


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Lez. 22 -32
aumentare l‟efficienza e le prestazioni dell‟impresa;
contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
migliorare l‟immagine interna ed esterna dell‟impresa/organizzazione.
Struttura delle Linee Guida UNI INAIL
Premessa
A.
Finalità
B. Sequenza ciclica di un SGSL
C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D. Pianificazione
E. Struttura e organizzazione del sistema
E.1
Sistema di gestione
E.2
Definizione dei compiti e delle responsabilità
E.3
Coinvolgimento del personale
E.4
Formazione, addestramento, consapevolezza
E.5
Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
E.6
Documentazione
E.7
Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa
F.
Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema
F.1
Monitoraggio interno della sicurezza
F.2
Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3
Piano del monitoraggio
F.4
Riesame del sistema
Fasi progettuali per la realizzazione e manutenzione del sistema
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si articola nelle fasi di pianificazione,
attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, inserite in un processo ciclico:
Pianificazione




stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli impegni generali per
la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori (con particolare
attenzione i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri,
le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i processi, le
attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i
preparati pericolosi, ecc.;
identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi,
dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali).
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Lez. 22 -32
Attuazione




fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali
definiti nella politica;
elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e
responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i
programmi;
sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Monitoraggio


attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema
funzioni;
avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
Riesame del sistema

valutare periodicamente l‟efficacia e l‟efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi
fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l‟adeguatezza rispetto sia
alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario,
politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell‟impegno al miglioramento
continuo.
Il sistema descritto nelle Linee Guida UNI-INAIL ha validità generale e la sua applicazione va
modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell‟impresa/organizzazione (dimensioni,
tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell‟organizzazione, ecc.) che intende adottarlo.
Cenni alla norma internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Series)
La sigla OHSAS è l‟acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica
uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.
La norma OHSAS 18001:1999 ( conforme ai principi indicati nella specifica BS 8800, la Guida ai
Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori edita nel 1996 dal British
Standards Institution), aggiornata dal 1° luglio 2007 da BSI (BS OHSAS 18001:2007), è lo
standard internazionale sulla base del quale può essere rilasciata una certificazione di conformità.
Tale standard è compatibile con ISO 9001 ed ISO 14001.
La certificazione OHSAS verifica l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un
sistema che permette di garantire adeguato controllo riguardo la Sicurezza e la Salute dei
Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.
L'attenzione si sposta sulla gestione e riduzione progressiva dei rischi quindi sulla salute piuttosto
che sulla sicurezza.
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Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo con il sistema di
gestione ambientale, ispirato alla Norma 14001
Il nuovo Testo unico sulla Sicurezza ha ulteriormente ribadito l'importanza della certificazione dei
Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001:2007, poiché potrà
costituire una rilevante parte del modello organizzativo necessario alla presunzione di conformità al
Dlgs 231/01, per quanto riguarda i reati presupposto inerenti la sicurezza sul lavoro (art. 25 septies).
La OHSAS 18001 si applica a ciascuna organizzazione che desideri:
 stabilire un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza per eliminare o minimizzare i rischi
associati alle proprie attività
 implementare, mantenere attivo e migliorare il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
 assicurare la conformità alla Politica di Salute e Sicurezza stabilita
 dimostrare tale conformità
 ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione da parte di un ente terzo
 fare un‟autodichiarazione di conformità
Figura1: M odello del sistema di gestione DELLA SI CUREZZA E SALUTE SUL LAVO RO per il presente
standard O HSAS
Nota: La norma (standard) OHSAS si basa sulla metodologia nota come PDCA Plan-Do- CheckAct (Pianificare, attuare, verificare, agire).La metodologia PDCA può essere brevemente descrive
nel modo seguente:
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 Plan: stabilire gli obiettivi e i processi per fornire risultati conformi alla politica della
sicurezza e salute sul lavoro dell'organizzazione;
 Do: attuare i processi;
 Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica della sicurezza e salute sul
lavoro, agli obiettivi, alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni, e registrarne i risultati;
 Act: intraprendere azioni per migliorare continuamente le prestazioni del Sistema di
Gestione della sicurezza e salute sul lavoro
Molte organizzazioni gestiscono le proprie operazioni attraverso l'applicazione di un sistema di
processi e delle loro interazioni, al quale si può far riferimento come “l'approccio per processi”. La
ISO 9001 promuove l'utilizzo dell'approccio per processi. Poiché la metodologia PDCA può essere
applicata a tutti i processi, le due metodologie possono essere considerate compatibili
ITER DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA
PRINCIPALI FASI / ATTIVITÀ PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI BS OHSAS
18001:2007
L‟organizzazione effettua un‟analisi dello stato iniziale “Analisi dei Rischi”, organizza il SGS
integrandolo con gli eventuali Sistemi di Gestione esistenti e predispone la documentazione e le
attività necessarie, in particolare:
Politica per la salute e Sicurezza sul lavoro: con l‟impegno dell‟Alta Direzione aziendale a
prevenire gli infortuni e a fornire le risorse adeguate
Analisi dei rischi e pianificazione degli obiettivi di miglioramento: effettuare una valutazione del
rischio connesso alle attività dell‟Organizzazione, pianificare e perseguire obiettivi specifici di
miglioramento
Formazione e consapevolezza: pianificare ed effettuare la formazione in base alle competenze,
responsabilità e ai rischi specifici al personale
Partecipazione, consultazione e comunicazione: coinvolgere il personale in tutte le fasi del
Sistema di Gestione, gestire i flussi informativi, coinvolgendo dipendenti, appaltatori e visitatori
Controllo operativo e risposta alle emergenze: identificare e pianificare le operazioni e le attività
connesse agli aspetti di sicurezza
Misura e controllo delle prestazioni: monitorare l‟andamento delle prestazioni del Sistema con
opportuni indicatori
Analisi degli incidenti e quasi – incidenti: valutare le cause degli infortuni e quasi – incidenti,
adottando azioni correttive e preventive
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Audit interni: effettuare periodicamente verifiche ispettive (audit) interne sia a livello direzionale,
sia a livello operativo con personale qualificato per verificare la conformità e l‟applicazione del
SGS
Riesame da parte della Direzione: svolgere ad intervalli prestabiliti dei riesami da parte dell‟Alta
Direzione Aziendale a fronte degli obiettivi stabiliti e della Politica aziendale, per assicurarsi della
continua adeguatezza ed efficacia del SGS, evidenziando eventuali necessità di miglioramento al
fine di minimizzare il rischio e migliorare le prestazioni in termini di sicurezza.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ALL’ENTE ACCREDITATO
o
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ALL‟ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO
con presentazione del Manuale di Gestione della Sicurezza o integrato
o
PRE AUDIT DI CERTIFICAZIONE (Stage 1) con l‟obiettivo di raccogliere elementi utili al
fine di pianificare i successivi audit
o
AUDIT DI CERTIFICAZIONE (Stage 2) condotto sulla base delle risultanze del pre-audit
di certificazione
o
ANALISI DELLE RISULTANZE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
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Altri tipi di rischi e Misure di Prevenzione Lezione 22. Rischio chimico