Le norme sulla tutela per gli archivi digitali Mariella Guercio Università di Roma Sapienza – Digilab dicembre 2012 la tutela del patrimonio archivistico • Tutti i provvedimenti normativi dello Stato unitario dedicati agli archivi hanno sottolineato il principio che “l’archivio pubblico è tutelato dal momento della sua formazione, per garantirne la conservazione permanente in condizioni di accessibilità e di integrità della documentazione”(Pastura). • Gli archivi sono strumento strategico per la gestione dell’azione pubblica e quindi componente non irrilevante delle riforme della pubblica amministrazione negli ultimi 15 anni • Le normative per le politiche pubbliche e l’innovazione hanno quindi inevitabilmente investito la formazione, la gestione e la conservazione del patrimonio archivistico lo “scompiglio” negli archivi • “Ciò ha comportato una dislocazione diversa delle risorse, umane e strumentali, e un sostanziale mutamento nelle prassi amministrative e nell’organizzazione della documentazione prodotta dall’apparato pubblico, cioè un vero scompiglio degli archivi. E il processo non è finito” (Pastura) le norme principali sulla formazione e conservazione di documenti informatici - 1 Dpr 28 dicembre 2000, n. 445: testo unico sulla documentazione amministrativa Dpcm 31 ottobre 2000: regole tecniche sulla gestione informatica documenti dei Dpr 11 febbraio 2005, n. 68: posta elettronica certificata Codice dell’amministrazione digitale dlgs 82/2005 e dlgs 159/2006 e successive modifiche fino al dlgs 235/2010 Dpcm 6 maggio 2009: regole tecniche in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica assegnata ai cittadini Dpcm 30 marzo 2009: regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici , in vigore dal 3 dicembre 2009 Legge 18 giugno 2009, n. 69: disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché per il processo civile le norme principali sulla formazione e conservazione di documenti informatici - 2 Dpcm 22 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. 16 novembre 2011): Comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni ai sensi dell’art. 5 bis del CAD Regole tecniche ai sensi dell’art. 71 del CAD • regole sulla formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e di gestione del fascicolo informatico • regole tecniche sul sistema di conservazione ai sensi degli articoli 44 e 44 bis del CAD • regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, • Allegati: glossario, specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione, metadati, linee guida per l’accreditamento e la certificazione, definizione dei formati da utilizzare, identificazione degli standard rilevanti la reazione positiva degli archivisti • Rinnovato e innegabile impegno degli archivisti e dell’amministrazione archivistica per gli archivi correnti di qualunque natura – la normativa sulla gestione informatica dei documenti (dpr 445/2000 e regole tecniche) – il lavoro dei tavoli tecnici per lo sviluppo di titolari e di manuali di gestione coerenti, sistematici – la capacità di creare alleanze e di non abbassare la guardia – la predisposizione di un comitato per gli standard sui documenti e sugli archivi presso l’UNI con capacità di iniziativa anche sul fronte dei documenti digitali – un quadro normativo integrato e coerente sui processi di smaterializzazione e conservazione le criticità • la mancata riforma delle scuole d’archivio • un sistema di tutela debole per la mancanza di risorse, di archivisti (giovani) nelle istituzioni preposte al controllo ma anche per la loro frammentazione e dispersione sul territorio: • gli archivi digitali non sono più garantiti dal modello consolidato basato sul policentrismo della conservazione • si richiedono sistemi e servizi di conservazione specializzati, certificati, federati e governati/verificati grazie alla presenza di un forte coordinamento tecnico Esiste un modello di tutela sostenibile per la protezione contestuale dei grandi archivi ibridi del Novecento e delle nuove fonti digitali? che cosa si intende per tenuta e conservazione di archivi digitali • La funzione in grado di assicurare che gli utenti del presente e del futuro possano: – identificare, ricercare, trattare, interpretare, utilizzare documenti digitali in un ambiente caratterizzato dalla modifica costante della tecnologia e in condizioni che assicurino la presunzione di autenticità dei documenti medesimi • Si caratterizza più decisamente rispetto al passato in termini di gestione del rischio (grazie a normative e standard in grado di sostenere i processi di conservazione): in quanto governo ragionevole del rischio la conservazione trasforma l’incertezza di futuro delle memorie digitali in un problema meno drammatico di gestione di probabilità • Richiede un continuo aggiornamento delle policy, delle attrezzature, degli standard di rappresentazione sin dalla fase di formazione degli archivi • La tutela degli archivi digitali si configura quindi come una funzione diffusa, precoce e condivisa di cura del digitale (digital curation) che cosa implica la tutela di archivi digitali • un quadro normativo aggiornato e flessibile, coerente con il modello di tutela • un sistema qualificato di gestione dei documenti (record management) • attività precoce di tenuta e conservazione dei documenti e delle loro caratteristiche significative con attenzione per – la completezza, coerenza e accuratezza degli elementi intrinseci ed estrinseci del documento e delle relazioni di contesto – l’adozione di corrette e precoci politiche per gestire il trasferimento di custodia e la selezione – la documentazione nel tempo dei processi e delle attività di gestione e tenuta in tutte le fasi di vita – la definizione e gestione di architetture sostenibili le soluzioni proposte dalla normativa esistente e in fieri: la formazione e la tenuta • Il quadro normativo sviluppato negli anni (e rafforzato dal CAD 2010 e dalle regole tecniche) prevede che gli obblighi di gestione e conservazione dei documenti digitali siano soddisfatti qualora i processi vengano effettuati all’interno di un sistema informatico (di gestione e di conservazione) che abbia caratteristiche tali da garantire – una formazione corretta dei documenti e degli archivi basata su sistemi diffusi di registrazione dei documenti e dei loro criteri di aggregazione (ruolo crescente della registrazione informatica di protocollo e di repertoriazione, sistemi di classificazione e fascicolazione) – la conservazione dei documenti digitali di lunga durata insieme ai metadati che ne definiscono il vincolo archivistico in condizioni di sicurezza e di accessibilità le soluzioni proposte dalla normativa esistente e in fieri : la formazione e la tenuta (in dettaglio) -1 dpr 445/2000, art. 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema) 1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile. 2. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili (riproduzione su nuovi supporti con cadenza almeno quinquennale). 4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. le soluzioni proposte dalla normativa esistente e in fieri : la formazione e la tenuta (in dettaglio) - 2 dpr 445/2000, art. 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali) 1. 2. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione In particolare il sistema di conservazione deve garantire: • la conservazione, integrata ai documenti, delle relazioni di contesto e dei metadati predisposti nelle fasi di gestione e di archiviazione; • la conservazione degli strumenti di ricerca, degli indici e dei repertori formati e utilizzati nei sistemi di gestione dei documenti; • la documentazione del sistema di sicurezza e delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del sistema documentario; • il tracciamento delle operazioni di gestione e di conservazione dei documenti. le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 1 dpr 445/2000, art. 67 e 69 (Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito e storico) – Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione, rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente e conservando un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite (art. 67) – I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali. le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 2 dpr 445/2000, art. 68 (Disposizioni sulla conservazione degli archivi) – Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni. – Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 3 Codice dei beni culturali (dlgs 42/2004), art. 30: • Obbligo di mantenere l’archivio nella sua integrità e organicità Codice dell’amministrazione digitale, artt. 43 e 44 • Obbligo di assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’AOO, l’integrità, la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari, il rispetto delle misure di sicurezza le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 4 CAD, art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 (in base alla delibera Cnipa 11/2004 fino all’approvazione delle nuove regole tecniche). le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 5 La delibera Cnipa 11/2004 intende risolvere con una sola procedura più ordini di problemi legati alla persistenza nel tempo dei documenti firmati digitalmente: – la validità dei documenti firmati e la loro verificabilità nel tempo mediante una catena di marcature temporali (il certificato di firma scade e può essere anche revocato o sospeso: contiene, infatti, il termine iniziale e quello finale del periodo di validità e l’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico scaduto equivale a mancata sottoscrizione) – l’integrità del documento garantita dall’utilizzo di una firma digitale mediante la gestione precoce di regole di conservazione affidate a figure responsabili di a rischio di scadenza e di verificabilità dato che i documenti firmati digitalmente presentano problemi di data. • Si basa sul principio che è necessario gestire la scadenza, revoca o sospensione dei certificati di firma ricorrendo a una catena di date certe (marcature temporali assicurate dalla firma del certificatore qualificato) apposte ai documenti (non necessariamente singoli) prima della scadenza delle firme originali o di garanzia le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 6 Dopo la scadenza del certificato (fino al 2009 il certificato era conservato obbligatoriamente solo per 10 anni) o in caso di revoca la firma non può più essere verificata se priva di marcature temporali – la delibera 11/2004 prevede l’uso della marcatura temporale mediante la generazione, da parte di una terza parte fidata (il certificatore qualificato) di una firma digitale del documento cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa: un file marcato temporalmente ha estensione m7m e contiene il documento validato temporalmente e la marca temporale che viene conservata per 20 anni dal certificatore, mentre non è necessario che il certificato del firmatario sia conservato – è comunque necessario disporre del certificato del certificatore che garantiva la firma originaria e verificare che fosse valido al tempo della firma (del certificato) E’ quindi necessario operare la verifica il prima possibile e registrare il fatto che la verifica sia stata effettuata nel sistema di protocollo le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 7 Delibera Cnipa 11/2004 art. 3 (conservazione sostitutiva di documenti informatici) e art.4 (conservazione sostitutiva di documenti analogici) La conservazione ‘sostitutiva’ consiste nell’apposizione sull’insieme dei documenti informatici o sull’evidenza informatica (le impronte dei documenti accumulati in un unico volume/lotto) del riferimento temporale e della firma digitale del responsabile della conservazione Si attesta in tal modo il corretto svolgimento del processo di ‘riproduzione sostitutiva’ e si consente con una sola firma dotata di marca temporale di stabilire data certa a interi nuclei di documenti (mediante la firma delle impronte) Sono tuttavia mancate indicazioni operative e le procedure specifiche sono state lasciate alle decisioni del mercato e dei fornitori le soluzioni proposte dalla normativa esistente o in fieri: la conservazione (in dettaglio) - 8 Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore fino all’eventuale scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: – a. i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati (allegato 5); – b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’ aggregazione documentale. 2. Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento dell’intero ciclo di gestione dell’oggetto conservato nell’ambito del processo di conservazione. 3. Il sistema di conservazione garantisce l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico la protezione dei documenti digitali non è delegabile agli strumenti tecnologici • Firme digitali e sigilli informatici sono strumenti cruciali per la validità giuridica dei documenti per un breve arco temporale: – sono finalizzati ad assicurare o a rafforzare le garanzie di intangibilità e persistenza delle risorse conservate e i mezzi per la verifica, – assicurano livelli adeguati di affidabilità in quanto identificano la provenienza dei documenti, – sono utilizzabili nella gestione dei processi conservativi in quanto consentono di verificare l’integrità delle risorse nelle fasi di trasferimento o di copiatura (ma non nei processi di migrazione che modificano i bit originari), ma – non sono oggetto di conservazione (almeno nel caso della conservazione a lungo termine e in tutti i casi in cui i formati originari non possano essere mantenuti nel tempo) e – non sono sufficienti a garantire la persistenza delle memorie digitali: • gli istituti di conservazione in Nord America non accettano in versamento documenti cifrati o firmati digitalmente una corretta gestione dei documenti garantisce la persistenza della validità giuridica dei documenti Da un documento di Adobe: • “internalizzazione del processo di autenticazione” mediante la registrazione dei processi di verifica e controlli di validità, revoca e indicatori di data e ora: i metadati sono conservati insieme ai documenti nel sistema di gestione dei documenti (es. il tribunale che accetta documenti legali, moduli e prove “non può contare sul fatto che i certificati siano validi di per sé o sul fatto che una …CA continui ad esistere … Il risultato dei controlli viene documentato e memorizzato nei db e può essere referenziato nel sistema di gestione dei contenuti che ospita i documenti … Il documento può essere considerato valido per un periodo indefinito, coincidente con l’esistenza dei sistemi di archiviazione” le condizioni di sostenibilità per la memoria digitale - 1 • La tenuta e conservazione di archivi digitali è assicurata da un sistema di gestione dei documenti affidabile integrato da un sistema di conservazione in grado di interagire (almeno al momento del passaggio di custodia dalla fase attiva a quella di deposito) con il sistema di formazione nel trattamento della integrità dei documenti e al fine della loro identificazione univoca e certa – La “smaterializzazione” finalizzata alla conservazione implica quindi il controllo sul processo di formazione dei documenti e degli archivi, ma anche il governo (e il controllo da parte di terzi fidati) dell’intero sistema di gestione, tenuta e conservazione dei documenti in tutte le loro fasi le condizioni di sostenibilità per la memoria digitale - 2 E’ necessario disporre di • un buon sistema di gestione dei documenti (strumenti archivistici, manuali di gestione, applicativi di qualità) • linee direttive interne ai soggetti produttori che definiscano un modello di smaterializzazione sostenibile, stabiliscano priorità e criteri di gestione (ad esempio sui tempi e modi per accumulare/aggregare documenti e versarli) • responsabilità certe (interne ed esterne al soggetto produttore) e personale qualificato e motivato i problemi aperti - 1 • riconoscimento della validità giuridica a lungo termine del documento digitale verifica della provenienza nel tempo (oltre i termini di conservazione delle informazioni che consentono la verifica delle firme elettroniche qualificate), verifica e gestione nel tempo del riferimento temporale del documento marcatura temporale, segnatura di protocollo, posta certificata, affidamento di lotti/volumi o singoli documenti ai processi di conservazione ‘a norma’, mantenimento nel tempo delle informazioni sui sistemi di validazione relativi alla provenienza e ai riferimenti temporali i problemi aperti - 2 • tempistica nella smaterializzazione dei documenti e nella conservazione: – al momento della formazione del documento? – quando si chiude la pratica e il relativo fascicolo? – di quanto anticipare il versamento in archivio di deposito dei documenti digitali? – a chi affidare gli archivi di deposito e storici? mantenimento nei processi di conservazione del contesto originario (con quale granularità delle informazioni? con quali perdite? chi conserva e come il sistema di gestione dei documenti?) chi gestisce e con quali misure la certificazione dei processi di conservazione e l’accreditamento dei sistemi di conservazione? i problemi aperti - 3 • con quali strumenti si gestisce il coordinamento previsto dal CAD tra le diverse responsabilità per la gestione documentale interne ed esterne al soggetto produttore (ad esempio tra il responsabile del sistema di gestione dei documenti e il responsabile della conservazione o tra il responsabile interno della conservazione e il responsabile del deposito affidatario)? qualche risposta: le potenzialità del nuovo CAD per una tutela diffusa Le innovazioni positive includono: • il riconoscimento della necessità di discipline particolari (da approvare con decreto ad hoc del Presidente del Consiglio dei ministri) per la conservazione sostitutiva di particolari tipologie di documenti (garanzie di controllo nel processo di formazione); • l’ancoraggio al protocollo informatico delle caselle di posta certificata (garanzie di controllo nel processo di formazione); • la norma che stabilisce uno stretto collegamento tra le responsabilità in materia documentaria tra il responsabile del servizio di protocollo e archivio e il responsabile della conservazione (garanzie di continuità nella catena delle responsabilità) qualche risposta: riconoscere la rilevanza e qualificare la gestione dei documenti e le attività di registrazione Il legislatore (CAD) ha riconosciuto la rilevanza del ciclo di gestione dei documenti e delle relazioni d’archivio ovvero del ruolo del protocollo e in generale del sistema di gestione documentale: • art. 40 - bis (Protocollo informatico): 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica (articoli 47, comma 3, 54 comma 2-ter e 57 bis c. 1) – comunicazione di documenti tra amministrazioni tramite caselle di posta elettronica o in cooperazione applicativa; comunicazioni che pervengono alla casella di posta certificata e comunicazioni con i dipendenti tramite posta elettronica (art. 47 commi 1 e 3), – comunicazioni pervenute nella casella di posta certificata resa pubblica ai cittadini (art. 54 comma 2-ter) e – le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (art. 65) • La ricezione delle impronte delle fatture da parte dell’Agenzia delle entrate è attestata da un numero di protocollo qualche risposta: circoscrivere e dettagliare le responsabilità • La responsabilità per la funzione documentaria e conservativa ha bisogno di specifiche indicazioni sulle forme e sui limiti del suo esercizio – la delega di responsabilità deve essere assicurata mediante un atto formale di designazione (regole tecniche) – le procedure specifiche di conservazione (ottenute ad esempio mediante la stesura e approvazione congiunta di un manuale di conservazione) non devono ridursi alle sole procedure di sicurezza, ma devono collegare la conservazione alla gestione • il manuale di gestione (da rivedere e riscrivere) e il piano di conservazione devono essere integrati (regole tecniche) • si deve prestare sempre più attenzione alle informazioni che si gestiscono nella fase attiva (nel protocollo, nei repertori, nel sistema di gestione documentale), tra cui le specifiche modalità di organizzazione/fascicolazione dei documenti, il tracciamento dei flussi e la gestione dei fascicoli ibridi qualche risposta: i compiti e i ruoli del responsabile della conservazione – – Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario delegato formalmente designato. Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile del servizio per la gestione dei documenti informatici, della gestione dei flussi documentali e degli archivi qualche risposta: la certezza delle responsabilità • distinzione tra le fasi di gestione e quelle di conservazione (regole tecniche, art. 5) • la conservazione può essere svolta sia internamente al soggetto produttore che affidandola anche parzialmente ad altri soggetti pubblici o privati in grado di offrire adeguate garanzie organizzative e tecnologiche. • si prevede che le pubbliche amministrazioni – qualora affidino il servizio all’esterno – debbano necessariamente fare riferimento a conservatori accreditati pubblici o privati. • Si definiscono i ruoli del processo di conservazione: produttore (che nelle pubbliche amministrazioni corrisponde al responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico), utente e responsabile della conservazione (art. 6 comma 1). • le modalità operative di trasferimento dei pacchetti di versamento sono descritte nel manuale di conservazione e si definiscono accordi formali tra i diversi attori del processo (art. 6 comma 3) i nodi tecnici per la tutela degli archivi - 1 • le modalità operative funzionali per la creazione di aggregazioni archivistiche (i ‘volumi’ della passata regolamentazione): – – – – – tempistica, contenuti, criteri di formazione, elementi di indicizzazione, criteri di normalizzazione descrittiva, modalità di consultazione, disallineamento degli archivi ibridi e selezione (che si fa del cartaceo? come si seleziona in caso di volumi formati in ordine cronologico di registrazione di protocollo) • la valutazione dei processi adottati in applicazione della precedente/ancora attuale e inadueguata normativa tecnica (delib. Cnipa 11/2004) e delle distorsioni prodotte dalla conservazione anticipata i nodi tecnici per la tutela degli archivi - 2 • La conservazione ‘a norma’ o ‘anticipata’ si è limitata a considerare entità documentarie isolate, accorpate, spesso casualmente, in volumi e lotti: la tenuta tombale di bitstream blindati da marche temporale e firme digitali (necessariamente condizionata dai problemi dell’obsolescenza e da esigenze legali) le tappe intermedie della digitalizzazione degli archivi - 1 1. Archivio cartaceo con copie digitali e strumenti di reperimento e indicizzazione digitali – solo alcuni documenti (di frequente accesso o ampia distribuzione) sono digitalizzati; – soluzioni efficienti per il recupero dei documenti e criteri di economicità per la gestione e l’organizzazione fisica degli archivi (limitazione degli accessi diretti); – l’integrità dei fascicoli è assicurata e si accrescono le garanzie di integrità; – in presenza di originali facilmente recuperabili in casi particolari, non è giustificabile la conservazione a norma – la digitalizzazione integrale non è vantaggiosa in ragione della consultazione limitata dei documenti (costi elevati di autenticazione e di conservazione) tranne nel caso di grandi serie di documenti di formato e caratteristiche omogenee le tappe intermedie della digitalizzazione degli archivi - 2 2. Archivio ibrido: è costituito da documenti analogici originali oggetto di digitalizzazione e da documenti informatici nativi – è la soluzione da adottare (anche se non necessariamente in modo integrale) nella lunga fase di transizione in corso: non è infatti realistico ipotizzare la totale assenza di documenti cartacei; – l’archivio è strutturato su due livelli (archivio fisico e informatico) e costituisce il passaggio graduale nella direzione di sistemi digitali integrali; – l’archivio informatico è a diretto accesso degli utenti (fascicoli informatici che comprendono i documenti informatici e i metadati dei documenti analogici) – la maggiore criticità riguarda l’organizzazione dell’archivio cartaceo e l’ipotesi di una sedimentazione che non implichi necessariamente la formazione di fascicoli come quelli tradizionali (ad esempio articolazioni semplificate che consentano di distinguere unità archivistiche ad esempio in relazione ai tempi di conservazione): necessità di garantire la coerenza e l’accuratezza dell’archivio – i fascicoli cartacei sono rilevanti a fini probatori, ma anche per ragioni di consultazione le tappe intermedie della digitalizzazione degli archivi - 3 3. Archivio informatico: è costituito da documenti digitali nativi – è l’obiettivo finale dei processi di smaterializzazione previsti dal legislatore – la difficoltà di distinguere tra originali e copie consente di sviluppare sistemi più flessibili (ad esempio classificazione multipla) – procedure complesse per assicurare la conservazione (obsolescenza e fragilità dei sistemi) – necessità di adottare standard precoci e di sviluppare modelli condivisi di depositi digitali accreditati il piano di fascicolazione e di formazione delle aggregazioni documentarie • Strumento di organizzazione dell’archivio finalizzato a integrare il piano di classificazione e il piano di conservazione e a gestire archivi ibridi • Guida alla sedimentazione dei documenti, alla definizione e gestione delle tipologie di documenti - Esempio: il caso del sistema documentario dei Comuni (http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/comu ni/linee%20guida%20per%20fascicoli%20e%20serie.htm)