Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo PROT. N. 1527/S.E. lì, 3 maggio 2012 Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari comunali dei Comuni di: ALTAVILLA IRPINA – ATRIPALDA – BAIANO – CAPRIGLIA IRPINA – CHIANCHE - FLUMERI – MONTEMARANO – PIETRADEFUSI – PRATA DI PRINCIPATO ULTRA – PRATOLA SERRA – SANTO STEFANO DEL SOLE – SIRIGNANO – SOLOFRA e, p.c. Ai sigg. Presidenti dei Tribunali di: ARIANO IRPINO – AVELLINO – BENEVENTO Elezioni amministrative di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 – Comunicazione dati e recapito plichi.OGGETTO: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A partire da sabato 5 maggio 2012 questa Prefettura dovrà comunicare al Ministero dell’Interno i dati relativi allo svolgimento delle elezioni in oggetto e, cioè, notizie sulla costituzione, insediamento e ricostituzione dei seggi elettorali, periodiche notizie sul numero dei votanti e sugli scrutini, voti di preferenza, voti non validi, schede bianche, ecc.. Con l’occasione si informa che, per conciliare le esigenze di carattere tecnico con la necessità di poter fornire percentuali più significative e tempestive alla conoscenza dei mass-media, la rilevazione della percentuali dei votanti di domenica 6 maggio 2012 dovrà avvenire entro le ore 12, entro le ore 19 ed alle ore 22, quest’ultima alla chiusura del primo giorno di votazione, mentre quella di lunedì 7 maggio 2012 alle ore 15, alla chiusura, cioè, delle operazioni di votazione. Detto lavoro potrà essere tempestivamente ed efficacemente svolto soltanto se le notizie necessarie confluiranno con rapidità e precisione all’Ufficio Elettorale della Prefettura. E’ perciò indispensabile che le strutture comunali siano opportunamente organizzate in modo da realizzare un puntuale servizio di rilevazione dei dati suddetti Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo presso le varie sezioni elettorali comunali e la immediata trasmissione dei dati stessi a questa Prefettura nel tassativo rispetto delle forme e degli orari predeterminati dall’Ufficio Elettorale Provinciale e puntualmente illustrati nel corso della riunione tenutasi in data odierna presso questo Ufficio Elettorale Provinciale. Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al C.E.D. di questa Prefettura (contattabile, per qualsiasi problematica gestionale, ai numeri 0825-798431 e 0825-798317) esclusivamente per via telematica. Solo nel caso in cui dovessero verificarsi problemi tecnici, anche se temporanei, nella trasmissione telematica, i modelli di cui all’allegato opuscolo dovranno essere inviati, nell’assoluto rispetto degli orari ivi riportati, tramite fax ad uno dei seguenti numeri telefonici: 0825-26207, 0825-22931, 0825-22919). Esse dovranno sempre riferirsi ai dati definitivi relativi alle singole sezioni tranne, ovviamente, quelli relativi alle periodiche rilevazioni dei votanti. In tutte le comunicazioni a carattere numerico i dati dovranno essere sempre comprensivi di quelli contenuti nelle precedenti trasmissioni. Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli orari indicati, tenendo presente che un ritardo, anche minimo, potrà compromettere le comunicazioni che questa Prefettura è tenuta, a propria volta, ad inoltrare al Ministero dell’Interno in orari prestabiliti. Si prega di disporre che la compilazione e trasmissione telematica dei dati venga eseguita con scrupolosa attenzione, controllando, in particolare, la corrispondenza dei dati medesimi. In caso di discordanza si dovrà rilevare l’errore e procedere alla correzione dei messaggi da inoltrare. Le SS.LL. vorranno, quindi, insieme ai segretari comunali ed ai responsabili degli uffici elettorali, provvedere affinché le presenti istruzioni siano osservate con assoluta puntualità, e, allo scopo di prevenire qualsiasi inconveniente connesso alle operazioni in oggetto, le SS.LL. vorranno richiamare, anche mediante consegna di fotocopia della presente, la particolare attenzione dei presidenti di seggio su quanto segue oltre che, ovviamente, sulla puntuale applicazione degli adempimenti previsti dalla pubblicazione n. 14 (serie elezioni comunali, provinciali e regionali) contenente le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”: Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo - preliminarmente, in considerazione della necessità di garantire, in ogni caso, il rispetto del diritto, sancito dall’art. 48, comma 2, della Costituzione, alla segretezza del voto, si prega di voler richiamare la particolare attenzione dei sigg. Presidenti di seggio sul contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, recante “misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”. In particolare, il presidente di seggio, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare i telefoni cellulari ed altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini di cui al momento è in possesso. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente di seggio unitamente al documento di identificazione ed alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto. Come specificato anche nell’apposito avviso che dovrà essere affisso all’interno di ogni sezione elettorale chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie, stabilite, nel medesimo decreto legge n. 49/2008, nell’arresto da tre a sei mesi e nell’ammenda da 300 a 1000 euro; - le operazioni di autenticazione delle schede, consistenti nella loro firma e timbratura, avverranno nel pomeriggio di sabato 5 maggio 2012. Al riguardo è opportuno rammentare che a tutte le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono i cosiddetti “seggi volanti” (ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto ovvero le dimore degli elettori aventi diritto al voto domiciliare) o seggi speciali (ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) sarà consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio “volante” o speciale di pertinenza. Tali bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi “madre” che provvederanno a consegnarli, ancora nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, unitamente all’altro materiale; in caso, invece, di seggi “volanti”, il presidente, ovviamente, custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato. Deve rappresentarsi che la dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell’articolo 2, comma 3, del DPR 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l’apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all’interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto. Pertanto i suddetti bolli NON devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede né per alcun altro adempimento del seggio “madre”, essendo, si Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e “volanti”. Si soggiunge, tra l’altro, che la piena omogenizzazione del sistema di attestazione dell’esercizio dell’elettorato attivo tra tutte le tipologie di sezioni è tesa a tutelare la riservatezza dell’elettore che vota in stato di detenzione o all’interno di strutture sanitarie ovvero al proprio domicilio; - Al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi elettorali, i presidenti di seggio procederanno ad attento esame della regolarità delle designazioni medesime, ai sensi della disposizione contenuta nell’articolo 16, secondo comma, della legge 21.3.1990, n. 53, (per le elezioni comunali,com’è noto, i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune in cui si vota) disponendo, nel caso in cui non ricorrano le condizioni ivi indicate, la NON ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni elettorali. In particolare si sottolinea come dette designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni) possono essere effettuate anche presso il seggio, purchè prima che abbiano inizio le operazioni di voto, solo dai delegati di lista; - Le operazioni di votazione avranno luogo domenica 6 maggio 2012, dalle ore 8 sino alle ore 22 e lunedì 7 maggio 2012 dalle ore 7 alle ore 15. - Le operazioni di scrutinio avranno, invece, inizio alle ore 15 di lunedì 7 maggio 2012 subito dopo la chiusura della votazione e l’effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 53 del T.U. 16.5.1960, n. 570, e dovranno essere svolte e portate a compimento senza interruzione. In merito alla validità dell’espressione del voto, si ritiene di richiamare l’attenzione sul disposto dell’articolo 64 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”. In base al principio del favor voti, infatti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità del voto, esso non sia riconoscibile. Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso d’inosservanza delle regole sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione. Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l’agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto. Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell’individuazione dei candidati prescelti, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore. Il principio espresso dall’articoli 64 del D.P.R. n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto. Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. - Non è ammesso il voto disgiunto e, pertanto, non è consentito votare per un candidato a Sindaco e, contemporaneamente, per un candidato al consiglio comunale non collegato al Sindaco prescelto; L’ELETTORE, PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI CODESTI COMUNI (TUTTI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI) CON LA MATITA COPIATIVA, POTRÀ, QUINDI, ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO: - TRACCIANDO UN SOLO SEGNO DI VOTO SUL NOMINATIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; - TRACCIANDO UN SOLO SEGNO DI VOTO SUL CONTRASSEGNO DI UNA DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE; - TRACCIANDO UN SEGNO DI VOTO SIA SUL CONTRASSEGNO PRESCELTO CHE SUL NOMINATIVO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO COLLEGATO ALLA LISTA VOTATA. Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo IN TUTTI I PREDETTI CASI, IL VOTO SI INTENDERÀ ATTRIBUITO SIA IN FAVORE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SIA IN FAVORE DELLA LISTA AD ESSO COLLEGATA. L’ELETTORE POTRÀ ALTRESÌ MANIFESTARE UN SOLO VOTO DI PREFERENZA PER UN CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, SCRIVENDO SULLA SCHEDA, NELL’APPOSITA RIGA STAMPATA SOTTO LA LISTA PRESCELTA, IL COGNOME OVVERO IL NOME E IL COGNOME DEL CANDIDATO PREFERITO . - con riferimento alla trasmissione dei plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate nonchè i registri maschili e femminili utilizzati per l’annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante, si rammenta che detti plichi dovranno essere consegnati, immediatamente dopo la chiusura della votazione e prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, ai tribunali, secondo le relative competenze territoriali, con le modalità indicate nella circolare n. 1517/SE del 23.4.2012, che qui si intende integralmente richiamata. A tal proposito, si pregano vivamente le SS.LL. di dare puntuale attuazione alle direttive impartite con la citata circolare e di vigilare affinchè la raccolta, l’inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, per evitare l’eventuale lacerazione degli stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dell’articolo 1, lettera f), del D.L. 21.5.1994, n. 300, convertito nella legge 16.7.1994, n. 453, il recapito dei plichi stessi deve essere eseguito esclusivamente a cura del Comune, tramite proprio personale. - in ordine al riconoscimento del riposo compensativo, secondo il disposto dell’art. 119 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, ai componenti degli uffici elettorali di sezione ed ai rappresentanti delle liste, i sigg. presidenti di seggio rilasceranno, su conforme richiesta degli interessati, apposita dichiarazione attestante i giorni durante i quali i lavoratori hanno espletato le funzioni presso i seggi; ciò al fine di evitare incertezze o contestazioni da parte dei datori di lavoro. Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo Si rappresenta l’assoluta necessità che, al termine della trasmissione dell’ultima comunicazione (e, precisamente, la comunicazione n. 8) i responsabili degli uffici elettorali e del CED di codesti Comuni informino telefonicamente il CED di questa Prefettura (che risponde ai numeri 0825-798431 e 0825-798317) circa la conclusione delle operazioni di invio dei dati elettorali al fine di verificarne l’esito positivo. In ogni caso, le SS.LL. ed i responsabili del servizio elettorale potranno chiamare l’Ufficio Elettorale Provinciale ai numeri 0825/798429 – 0825/798430, mentre per eventuali problematiche gestionali e tecniche relative alla trasmissione informatica dei dati si potrà contattare direttamente il personale di analisi e programmazione del C.E.D. di questa Prefettura ai già citati numeri telefonici 0825/798431 e 0825/798317. Nell’invitare, infine, i sigg. Presidenti degli uffici elettorali di sezione ad agevolare al massimo i funzionari e gli addetti di codesti Comuni incaricati della raccolta dei dati presso i seggi, si confida nel consueto spirito di collaborazione delle SS.LL., e, pertanto, si rivolge, fin d’ora, il più sentito ringraziamento. IL PREFETTO - Guidato -