Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
PROT. N. 1527/S.E.
lì, 3 maggio 2012
Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari comunali dei Comuni di:
ALTAVILLA IRPINA – ATRIPALDA – BAIANO – CAPRIGLIA IRPINA – CHIANCHE - FLUMERI –
MONTEMARANO – PIETRADEFUSI – PRATA DI PRINCIPATO ULTRA – PRATOLA SERRA –
SANTO STEFANO DEL SOLE – SIRIGNANO – SOLOFRA
e, p.c.
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali di:
ARIANO IRPINO – AVELLINO – BENEVENTO
Elezioni amministrative di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 –
Comunicazione dati e recapito plichi.OGGETTO:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A partire da sabato 5 maggio 2012 questa Prefettura dovrà comunicare al
Ministero dell’Interno i dati relativi allo svolgimento delle elezioni in oggetto e, cioè,
notizie sulla costituzione, insediamento e ricostituzione dei seggi elettorali,
periodiche notizie sul numero dei votanti e sugli scrutini, voti di preferenza, voti non
validi, schede bianche, ecc.. Con l’occasione si informa che, per conciliare le
esigenze di carattere tecnico con la necessità di poter fornire percentuali più
significative e tempestive alla conoscenza dei mass-media, la rilevazione della
percentuali dei votanti di domenica 6 maggio 2012 dovrà avvenire entro le ore 12,
entro le ore 19 ed alle ore 22, quest’ultima alla chiusura del primo giorno di
votazione, mentre quella di lunedì 7 maggio 2012 alle ore 15, alla chiusura, cioè,
delle operazioni di votazione.
Detto lavoro potrà essere tempestivamente ed efficacemente svolto soltanto se
le notizie necessarie confluiranno con rapidità e precisione all’Ufficio Elettorale della
Prefettura.
E’ perciò indispensabile che le strutture comunali siano opportunamente
organizzate in modo da realizzare un puntuale servizio di rilevazione dei dati suddetti
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presso le varie sezioni elettorali comunali e la immediata trasmissione dei dati stessi a
questa Prefettura nel tassativo rispetto delle forme e degli orari predeterminati
dall’Ufficio Elettorale Provinciale e puntualmente illustrati nel corso della riunione
tenutasi in data odierna presso questo Ufficio Elettorale Provinciale.
Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al C.E.D. di questa Prefettura
(contattabile, per qualsiasi problematica gestionale, ai numeri 0825-798431 e
0825-798317) esclusivamente per via telematica.
Solo nel caso in cui dovessero verificarsi problemi tecnici, anche se
temporanei, nella trasmissione telematica, i modelli di cui all’allegato opuscolo
dovranno essere inviati, nell’assoluto rispetto degli orari ivi riportati, tramite
fax ad uno dei seguenti numeri telefonici: 0825-26207, 0825-22931, 0825-22919).
Esse dovranno sempre riferirsi ai dati definitivi relativi alle singole sezioni
tranne, ovviamente, quelli relativi alle periodiche rilevazioni dei votanti. In tutte le
comunicazioni a carattere numerico i dati dovranno essere sempre comprensivi di
quelli contenuti nelle precedenti trasmissioni.
Si raccomanda di osservare scrupolosamente gli orari indicati, tenendo presente
che un ritardo, anche minimo, potrà compromettere le comunicazioni che questa
Prefettura è tenuta, a propria volta, ad inoltrare al Ministero dell’Interno in orari
prestabiliti.
Si prega di disporre che la compilazione e trasmissione telematica dei dati
venga eseguita con scrupolosa attenzione, controllando, in particolare, la
corrispondenza dei dati medesimi. In caso di discordanza si dovrà rilevare l’errore
e procedere alla correzione dei messaggi da inoltrare.
Le SS.LL. vorranno, quindi, insieme ai segretari comunali ed ai responsabili
degli uffici elettorali, provvedere affinché le presenti istruzioni siano osservate con
assoluta puntualità, e, allo scopo di prevenire qualsiasi inconveniente connesso alle
operazioni in oggetto, le SS.LL. vorranno richiamare, anche mediante consegna di
fotocopia della presente, la particolare attenzione dei presidenti di seggio su quanto
segue oltre che, ovviamente, sulla puntuale applicazione degli adempimenti previsti
dalla pubblicazione n. 14 (serie elezioni comunali, provinciali e regionali) contenente
le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”:
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- preliminarmente, in considerazione della necessità di garantire, in ogni caso, il
rispetto del diritto, sancito dall’art. 48, comma 2, della Costituzione, alla
segretezza del voto, si prega di voler richiamare la particolare attenzione dei sigg.
Presidenti di seggio sul contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge 1 aprile 2008,
n. 49, recante “misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione
del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”. In particolare, il presidente
di seggio, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della
tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a depositare i
telefoni cellulari ed altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare
immagini di cui al momento è in possesso. Le apparecchiature depositate
dall’elettore, prese in consegna dal presidente di seggio unitamente al
documento di identificazione ed alla tessera elettorale, saranno restituite
dopo l’espressione del voto. Come specificato anche nell’apposito avviso che
dovrà essere affisso all’interno di ogni sezione elettorale chiunque violi tale
divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie, stabilite, nel medesimo decreto legge
n. 49/2008, nell’arresto da tre a sei mesi e nell’ammenda da 300 a 1000 euro;
- le operazioni di autenticazione delle schede, consistenti nella loro firma e
timbratura, avverranno nel pomeriggio di sabato 5 maggio 2012. Al riguardo
è opportuno rammentare che a tutte le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione
esistono i cosiddetti “seggi volanti” (ospedali e case di cura con meno di 100
posti letto ovvero le dimore degli elettori aventi diritto al voto domiciliare) o
seggi speciali (ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di
detenzione e di custodia preventiva) sarà consegnato un bollo di sezione in
più per ogni seggio “volante” o speciale di pertinenza. Tali bolli, a cura del
Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei
seggi “madre” che provvederanno a consegnarli, ancora nel plico sigillato, ai
presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle
operazioni di votazione, unitamente all’altro materiale; in caso, invece, di seggi
“volanti”, il presidente, ovviamente, custodirà personalmente il bollo destinato
alle operazioni di tale ufficio distaccato. Deve rappresentarsi che la dotazione dei
suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto
dell’articolo 2, comma 3, del DPR 8 settembre 2000, n. 299, che prevede
l’apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante,
all’interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto. Pertanto i
suddetti bolli NON devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura
delle schede né per alcun altro adempimento del seggio “madre”, essendo, si
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ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei
seggi speciali e “volanti”. Si soggiunge, tra l’altro, che la piena omogenizzazione
del sistema di attestazione dell’esercizio dell’elettorato attivo tra tutte le tipologie
di sezioni è tesa a tutelare la riservatezza dell’elettore che vota in stato di
detenzione o all’interno di strutture sanitarie ovvero al proprio domicilio;
- Al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle
liste presso i seggi elettorali, i presidenti di seggio procederanno ad attento
esame della regolarità delle designazioni medesime, ai sensi della disposizione
contenuta nell’articolo 16, secondo comma, della legge 21.3.1990, n. 53, (per le
elezioni comunali,com’è noto, i rappresentanti di lista devono essere elettori del
Comune in cui si vota) disponendo, nel caso in cui non ricorrano le condizioni ivi
indicate, la NON ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni
elettorali. In particolare si sottolinea come dette designazioni (autenticate da uno
dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive
modificazioni) possono essere effettuate anche presso il seggio, purchè prima che
abbiano inizio le operazioni di voto, solo dai delegati di lista;
- Le operazioni di votazione avranno luogo domenica 6 maggio 2012, dalle ore 8
sino alle ore 22 e lunedì 7 maggio 2012 dalle ore 7 alle ore 15.
- Le operazioni di scrutinio avranno, invece, inizio alle ore 15 di lunedì 7
maggio 2012 subito dopo la chiusura della votazione e l’effettuazione delle
operazioni di cui all’articolo 53 del T.U. 16.5.1960, n. 570, e dovranno essere
svolte e portate a compimento senza interruzione.
In merito alla validità dell’espressione del voto, si ritiene di richiamare
l’attenzione sul disposto dell’articolo 64 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, secondo il
quale “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta
se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”. In base al principio del favor
voti, infatti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può
ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà
dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità del voto, esso non sia
riconoscibile. Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la
presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta
interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni
caso d’inosservanza delle regole sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi
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segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano
idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità.
Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del
voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.
Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome
del candidato che non ne impediscano l’agevole identificazione non sono
suscettibili di invalidare il voto.
Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un
determinato simbolo, le incertezze grafiche nell’individuazione dei candidati
prescelti, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a
ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne
che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata
al riconoscimento dell’autore.
Il principio espresso dall’articoli 64 del D.P.R. n. 570/1960, infatti,
risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo
elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte
anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla
lettera le istruzioni per le espressioni del voto.
Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono
esclusivamente quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni
tipografici o di altro genere.
- Non è ammesso il voto disgiunto e, pertanto, non è consentito votare per un
candidato a Sindaco e, contemporaneamente, per un candidato al consiglio
comunale non collegato al Sindaco prescelto;
L’ELETTORE, PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI CODESTI COMUNI
(TUTTI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI) CON LA
MATITA COPIATIVA, POTRÀ, QUINDI, ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO:
- TRACCIANDO UN SOLO SEGNO DI VOTO SUL NOMINATIVO DI UN
CANDIDATO
ALLA
CARICA
DI
SINDACO;
- TRACCIANDO UN SOLO SEGNO DI VOTO SUL CONTRASSEGNO DI UNA
DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE;
- TRACCIANDO UN SEGNO DI VOTO SIA SUL CONTRASSEGNO
PRESCELTO CHE SUL NOMINATIVO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
SINDACO COLLEGATO ALLA LISTA VOTATA.
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IN TUTTI I PREDETTI CASI, IL VOTO SI INTENDERÀ ATTRIBUITO SIA IN
FAVORE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SIA IN FAVORE
DELLA
LISTA
AD
ESSO
COLLEGATA.
L’ELETTORE POTRÀ ALTRESÌ MANIFESTARE UN SOLO VOTO DI
PREFERENZA PER UN CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
COMUNALE, SCRIVENDO SULLA SCHEDA, NELL’APPOSITA RIGA
STAMPATA SOTTO LA LISTA PRESCELTA, IL COGNOME OVVERO IL
NOME E IL COGNOME DEL CANDIDATO PREFERITO .
- con riferimento alla trasmissione dei plichi contenenti le liste di votazione, le
schede avanzate nonchè i registri maschili e femminili utilizzati per
l’annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante, si rammenta che
detti plichi dovranno essere consegnati, immediatamente dopo la chiusura della
votazione e prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, ai tribunali, secondo
le relative competenze territoriali, con le modalità indicate nella circolare n.
1517/SE del 23.4.2012, che qui si intende integralmente richiamata. A tal
proposito, si pregano vivamente le SS.LL. di dare puntuale attuazione alle
direttive impartite con la citata circolare e di vigilare affinchè la raccolta, l’inoltro
e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli
appositi moduli di consegna, per evitare l’eventuale lacerazione degli stessi e la
conseguente dispersione degli atti in essi contenuti. Si rammenta, infine, che, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dell’articolo 1, lettera f),
del D.L. 21.5.1994, n. 300, convertito nella legge 16.7.1994, n. 453, il recapito
dei plichi stessi deve essere eseguito esclusivamente a cura del Comune,
tramite proprio personale.
- in ordine al riconoscimento del riposo compensativo, secondo il disposto
dell’art. 119 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, ai componenti degli uffici
elettorali di sezione ed ai rappresentanti delle liste, i sigg. presidenti di seggio
rilasceranno, su conforme richiesta degli interessati, apposita dichiarazione
attestante i giorni durante i quali i lavoratori hanno espletato le funzioni presso i
seggi; ciò al fine di evitare incertezze o contestazioni da parte dei datori di lavoro.
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Si rappresenta l’assoluta necessità che, al termine della trasmissione
dell’ultima comunicazione (e, precisamente, la comunicazione n. 8) i responsabili
degli uffici elettorali e del CED di codesti Comuni informino telefonicamente il
CED di questa Prefettura (che risponde ai numeri 0825-798431 e 0825-798317)
circa la conclusione delle operazioni di invio dei dati elettorali al fine di
verificarne l’esito positivo.
In ogni caso, le SS.LL. ed i responsabili del servizio elettorale potranno chiamare
l’Ufficio Elettorale Provinciale ai numeri 0825/798429 – 0825/798430, mentre per
eventuali problematiche gestionali e tecniche relative alla trasmissione informatica
dei dati si potrà contattare direttamente il personale di analisi e programmazione del
C.E.D. di questa Prefettura ai già citati numeri telefonici 0825/798431 e
0825/798317.
Nell’invitare, infine, i sigg. Presidenti degli uffici elettorali di sezione ad
agevolare al massimo i funzionari e gli addetti di codesti Comuni incaricati della
raccolta dei dati presso i seggi, si confida nel consueto spirito di collaborazione delle
SS.LL., e, pertanto, si rivolge, fin d’ora, il più sentito ringraziamento.
IL PREFETTO
- Guidato -
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