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UOVA VERSIONE DELLE METODOLOGIE
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GGIORNAMENTI
DI CONTROLLO
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- Studi legali
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notarili
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Attività professionali
N
(A
Finanza & Fisco
):
Metodologia di controllo
STUDI LEGALI (III EDIZIONE)
Codice attività: 74.11.1
Indice
1. PREMESSA........................................................................................................................... 2
1.1 Modalità di esercizio della professione......................................................................... 2
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO..................................................................... 4
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO..................................................................................... 6
3.1 L’accesso ........................................................................................................................ 6
3.2 Elementi da considerare ai fini del controllo ................................................................ 8
3.3 Ricerca di elementi presso Organi Giurisdizionali che conservano traccia delle
prestazioni di assistenza legale................................................................................................... 8
3.4 Controllo del volume d’affari ....................................................................................... 12
3.5 Controllo delle spese ................................................................................................... 15
3.6 Altri indizi e riscontri .................................................................................................... 15
3.7 Le indagini bancarie ..................................................................................................... 16
3.7.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti ............................... 16
3.7.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari............................ 16
CHECK LIST
Aggiornamento Settembre 2001
17
Attività degli studi legali
74.11.1
1. PREMESSA
1.1 Modalità di esercizio della professione
L’attività degli studi legali, ovvero la professione di “avvocato”, può essere esercitata sia in forma singola,
sia in forma associata.
Generalmente l’attività viene espletata in forma singola, anche se le attuali realtà evidenziano la presenza di
studi associati composti da professionisti con specializzazione differenziata nelle varie branche del diritto
(penalisti, civilisti, matrimonialisti, tributaristi e, nelle aree più industrializzate, avvocati con specializzazione in
diritto commerciale ed internazionale); in questi casi la forma associata viene scelta per fornire maggiori servizi
ai clienti e per ridurre le spese generali dello studio che, di fatto, vanno ad essere ripartite tra gli associati.
In fase evolutiva è il fenomeno delle Partnership. Importanti studi internazionali e grossi studi associati
nazionali tendono all’aggregazione di realtà professionali locali soprattutto nelle zone ove sono
particolarmente sviluppati i settori del diritto societario, finanziario, contrattuale, pubblico ed internazionale.
Queste nuove “alleanze” permettono al network una presenza territoriale molto diffusa ed ai professionisti
aderenti, che mantengono buona parte della propria autonomia, di accedere a clienti di grande spessore:
banche, società multinazionali, public utilities, etc..
Altro tipo di organizzazione dell’attività professionale è dato dagli studi integrati, composti da
professionisti esercenti attività diverse (ad esempio: avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista
o ragioniere, specialisti in marketing e comunicazione).
Con D.Lgs. del 2 febbraio 2001, n. 96 il Consiglio dei Ministri, in attuazione della Direttiva Comunitaria
98/5/CE, ha approvato l’istituzione delle “Società tra professionisti” (Stp). Nell’ambito delle norme che
regolano tale nuova tipologia societaria, strutturalmente simile alla società in nome collettivo, è stato tra
l’altro stabilito che dette società:
i
i
i
possono essere costituite con atto pubblico o scrittura privata sottoscritta dai contraenti;
hanno come oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione forense;
dovranno essere iscritte nel registro delle imprese, nell’albo degli avvocati.
Principalmente l’attività legale consiste nella rappresentanza e nella difesa del cliente e la maggiore o
minore specializzazione è sintomatica dell’indice di professionalità raggiunto dall’avvocato.
A titolo di mera esemplificazione, certamente non esaustiva, si fornisce un elenco delle aree
specialistiche:
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
civilista;
penalista;
amministrativista;
internazionalista;
tributarista;
diritto di famiglia;
diritto commerciale e societario;
infortunistica;
lavoro e previdenza;
net economy (e-commerce, information technology, Internet, ecc.).
Aggiornamento Settembre 2001
2
Attività degli studi legali
74.11.1
Per un quadro più completo dell’attività professionale, può essere utile consultare il Regio Decreto Legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36 (legge
professionale), nonché il Regio Decreto, n. 37 di pari data (norme integrative e di attuazione), la Legge 9
febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle
Comunità Europee) e da ultimo, la Legge 24 febbraio 1997, n. 27 che ha soppresso l’albo dei procuratori
legali ed introdotto nuove norme in materia di esercizio della professione forense. Tale normativa è, di
regola, reperibile in appendice ai Codici di Procedura nella parte dedicata alle Leggi Complementari.
Aggiornamento Settembre 2001
3
Attività degli studi legali
74.11.1
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO
Tra le attività preliminari da effettuarsi in ufficio, particolare importanza riveste il reperimento puntuale di
tutti i dati disponibili in archivio.
Si tratta, per lo più, di attività ricognitiva rivolta verso le fonti interne di conoscenza, affluite attraverso
l'Anagrafe Tributaria o trasmesse all'ufficio da altri soggetti o enti, che si possono rivelare utili per
l'inquadramento dell'attività oggetto di controllo.
L'elenco di tali adempimenti può essere così schematizzato:
i
acquisizione di tutte le informazioni possibili dall'archivio dell'Anagrafe Tributaria, sia in ambiente
tradizionale che web, attraverso interrogazioni sintetiche e selettive. In particolare è indispensabile
reperire dati recenti sull'ubicazione e sul numero dei locali utilizzati mediante opportune interrogazioni
delle banche dati presenti nell’archivio A.T.. Di notevole interesse sarà anche l’interrogazione e la
consultazione degli atti rilevanti ai fini dell’imposta di registro, nonché dei dati disponibili al sistema
informativo dell’IVA, riguardanti le dichiarazioni di inizio attività e delle eventuali variazioni (art. 35 del
D.P.R. n. 633/72);
i
acquisizione delle dichiarazioni, ai fini delle imposte sui redditi e dell’I.V.A., relative agli anni sottoposti al
controllo, disponibili in linea;
i
consultazione dei precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in liste selettive,
osservazione dell'andamento del reddito dichiarato quanto meno nel triennio precedente all'annualità
oggetto di controllo;
i
i
acquisizione di eventuali segnalazioni;
reperimento degli elementi di accertamento comunque in possesso dell'ufficio, acquisiti anche
occasionalmente per mezzo di fonti non istituzionali (ad es. notizie di stampa).
Andranno valutati in tutta la loro importanza gli elementi indici di capacità operativa, quali il possesso di
auto, imbarcazioni, residenze secondarie, spese che comunque denotino un elevato tenore di vita del
professionista e del suo nucleo familiare. Tali indici saranno attentamente esaminati, ancorché riferibili al
professionista per interposta persona, fisica o giuridica.
A tal fine, oltre ai doverosi controlli da effettuarsi per mezzo dell’Anagrafe Tributaria, occorrerà attingere a
fonti diversificate sul territorio (ad es. circoli, club, associazioni cui il professionista sia eventualmente
affiliato).
In questa fase sarà sufficiente l’acquisizione degli elementi utili a comporre un quadro più possibile
completo circa la redditività potenziale del professionista in termini di capacità di spesa e di consumo.
Per l’eventuale diretto utilizzo dei citati elementi di capacità contributiva vedasi quanto riportato infra
sub 3.6.
Per garantire maggiore proficuità all’attività di controllo sarà necessario, per i funzionari procedenti,
acquisire un bagaglio informativo quanto più possibile completo ed articolato.
Al fine di una migliore gestione dell’attività di verifica, taluni elementi, possono essere rilevati per una
pluralità di professionisti, piuttosto che per un professionista singolo, accentuando così il momento
programmatico complessivo dell’attività di controllo da parte dell’ufficio.
Per la determinazione degli onorari, indennità e spese spettanti al professionista occorre rifarsi alle tariffe
professionali disciplinate dal D.M. (Giustizia) del 05/10/1994, n. 585 recante l’approvazione della Delibera del
Consiglio Nazionale Forense in data 12.06.1993 (in G.U. del 21 ottobre 1994, n. 247).
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Attività degli studi legali
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Può essere utile prendere conoscenza dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento della professione.
A tal proposito si segnala la recente abolizione delle norme deontologiche che vietavano la diffusione di
informazioni sull’attività professionale e che rende di più facile reperibilità notizie prima difficilmente rilevabili.
Il nuovo Codice Deontologico Forense, infatti, all’art. 17 dispone: «è consentito all’avvocato dare
informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione può essere data
attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a
diffusione internazionale. È consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività».
La “rete” è sempre più usata dagli avvocati sia per la “promozione” della propria attività, resa possibile
grazie alla già citata modifica alle regole deontologiche, sia per comunicare con colleghi, scambiarsi
documenti, informazioni, collaborazioni ed aggiornamenti.
I siti che si occupano di tematiche specifiche sono numerosi ed in continua evoluzione; vanno da
community di professionisti (tra i quali vi è comunicazione diretta ed interattiva) ai portali dedicati ai servizi
per lo studio legale ai siti dei singoli Ordini (territoriali).
Si segnala, inoltre, che nel sito www.infoimprese.it è presente una banca dati contenente, per i soggetti
interrogati, alcune informazioni tratte dal registro imprese e l’eventuale link con cui operare la connessione.
È possibile accedere ad un motore di ricerca dei siti italiani con dominio, tramite il link di connessione
www.dominitaliani.it.
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Attività degli studi legali
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3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L’accesso
Trattandosi di un controllo presso la sede di un'attività professionale, dovranno essere osservate le
prescrizioni di cui all’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, con riferimento alla presenza in studio del
professionista o di un suo delegato.
Sotto questo profilo sarà opportuno programmare l’accesso con modalità ed in ore tali da svolgerlo in
coincidenza con la presenza del professionista nello studio.
Un accesso nelle ore pomeridiane, ad esempio, potrà sortire un esito positivo giacché, solitamente, le ore
antimeridiane sono utilizzate dall’avvocato per la partecipazione ad udienze e per il disbrigo di pratiche
presso uffici pubblici.
Si dovrà procedere alla ricerca della documentazione contabile e soprattutto extracontabile (agende,
rubriche telefoniche, corrispondenza, fascicoli, brogliacci, etc.), al fine di rilevare dati in contrasto con le
scritture contabili.
A tale scopo è utile chiedere al professionista, all’atto dell’accesso, ove sia ubicato l’archivio corrente e
quello storico, nei quali vengono conservati i fascicoli processuali, relativi a vertenze ancora in essere o già
chiuse, che formeranno oggetto di analisi.
Ove venga opposto dal contribuente il segreto professionale, dovrà essere richiesta alla Procura della
Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l'autorizzazione di cui al
comma 3 del citato art. 52.
Si evidenzia, al riguardo, che l’art. 103 del C.P.P., richiamato espressamente dal citato comma 3
dell’art. 52, preclude soltanto l’esame di quei documenti che, individuati secondo le modalità descritte
dall’art. 35 delle norme di attuazione del C.P.P., si riferiscono a rapporti strettamente inerenti al mandato
fiduciario tra il difensore ed il cliente.
È opportuno far presente alla parte ed anche all’Autorità Giudiziaria, che i verificatori sono tenuti al
segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisiti nel corso del controllo, ai sensi degli artt. 66 del
D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73, rappresentando altresì i motivi che rendono necessario il vaglio
della documentazione.
Oltre al segreto di ufficio si rammenta che i verificatori sono tenuti a trattare, custodire e controllare i dati
personali e/o sensibili mediante l’adozione di idonee e preventive cautele al fine di evitare rischi di
distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità di raccolta.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 27 della Legge del 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento di tali dati
personali è consentito all’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Si consiglia ai funzionari verificatori di limitare il controllo dello schedario dei clienti alle sole parti che
possono essere rilevanti ai fini della determinazione del tipo di prestazione resa e di non inserire, in nessuna
fase della verbalizzazione, documentazioni o informazioni che consentano l’identificazione dei clienti e delle
casistiche ad essi riconducibili, provvedendo o a codificare o a non evidenziare i nominativi dei clienti.
Si procederà, inoltre, a rilevare e/o verificare:
‹
la regolarità delle scritture contabili;
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Attività degli studi legali
‹
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i dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione dello Studio di Settore. Lo Studio
approvato con D.M. 20 marzo 2001, pubblicato nel S.O. n. 66 della G.U. del 31.03.2001, n. 76 (in
“Finanza & Fisco” n. 17/2001, pag. 2357), è utilizzabile a partire dal periodo di imposta 2000 ed ha
carattere sperimentale.
I risultati derivanti dall’applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l’azione di
accertamento ma possono, comunque, costituire uno strumento di ausilio in sede di verifica e di controllo;
‹
il numero dei dipendenti effettivi e le loro mansioni, da confrontare con quelli annotati nel libro paga e
matricola, nonché il numero dei collaboratori non dipendenti, degli associati e dei praticanti. In
particolare andrà effettuata un’attenta ricognizione delle funzioni svolte da tutti questi soggetti all'interno
dello studio. Dovrà essere, in sostanza, verificato se queste figure svolgono funzioni di mero supporto al
titolare (o ai titolari) dello studio, ovvero siano in grado (e di ciò siano state rilevate tracce significative,
ancorché informali) di fornire un servizio completo di assistenza legale;
‹
la tipologia della clientela assistita e le prestazioni effettivamente rese. Il genere della clientela
dipenderà, ovviamente, dall’indirizzo professionale seguito dall’avvocato. Fra i clienti degli
amministrativisti e dei civilisti, ad esempio, vi potranno essere molte aziende ed enti pubblici, mentre
la clientela dei matrimonialisti e penalisti sarà costituita prevalentemente da soggetti privati;
‹
il livello di automazione e dotazione di supporti informatici, con l’indicazione dell’entità degli investimenti
effettuati e dei servizi acquisiti (banche dati, contratti d’uso di software); in connessione andranno rilevati
i consumi di elettricità e telefonici.
Qualora il professionista si avvalga di sistemi informatici, si provvederà a richiedere i dati elaborati dal
programma di gestione che, per gli studi professionali, prevede un archivio clienti e, dal menù generale,
una stampa dei clienti. Saranno ovviamente acquisiti anche i dati presenti nell’hard disk dei personal
computer e nei floppy disk, eventualmente rinvenuti.
Si rammenta che nel caso in cui il contribuente non consenta l’utilizzazione degli impianti tramite
personale proprio, i funzionari che procedono all’accesso, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del D.P.R.
n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla lettura ed all’elaborazione dei supporti
magnetici (dischetti, CD ROM, ecc.) al di fuori dei locali.
Con larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni
tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni desunte dalla casella di posta elettronica del
professionista possono avere rilevanza ai fini del controllo. A questo proposito si fa presente che i
messaggi già “aperti”, come per la normale corrispondenza attinente l’attività, sono direttamente
acquisibili mentre quelli non ancora letti o per i quali è eccepito il segreto professionale sono da trattare
secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (si evidenzia che in molti programmi
di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti da un’icona raffigurante una
busta aperta mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);
i
l’esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo del
contribuente attraverso l’esame della documentazione reperita.
Quanto alle prestazioni professionali, esse possono, in linea di massima, essere ricondotte alle seguenti
tipologie:
‹
‹
assistenza e difesa avanti agli organi di giurisdizione di merito;
assistenza e difesa avanti agli organi di giurisdizione superiore;
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Attività degli studi legali
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
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attività stragiudiziale;
assistenza e rappresentanza presso gli Uffici finanziari;
proposizione di ricorsi, appelli, memorie, difese tecniche avanti alle Commissioni Tributarie;
incarichi arbitrali;
incarichi in organi societari;
incarichi di curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale;
corrispondenze con l’estero.
Allorché l’attività professionale consiste nell’assistenza ai clienti in sede di transazione del danno da
circolazione di veicoli con istituti assicurativi, all’atto dell’accesso, verranno rilevati presso lo studio i dati dei
clienti assistiti, ai fini della quantificazione dell’onorario.
Per ogni tipo di prestazioni andranno rilevate, anche in contraddittorio con la parte le modalità e la
tempistica della fatturazione, avendo riguardo a:
i
i
i
corresponsione di anticipi ed acconti;
eventuale genericità della descrizione in fattura della prestazione professionale;
possibili salti nell’emissione delle notule rispetto all’assistenza prestata nelle varie fasi processuali, che
possono essere sintomatici di corrispettivi non registrati.
3.2 Elementi da considerare ai fini del controllo
Le seguenti informazioni di carattere generale possono essere utili ad inquadrare la presumibile realtà
reddituale del professionista:
‹
età del soggetto, anno d’iscrizione all’albo, data d’inizio dell’attività. Normalmente ad una maggiore
anzianità corrisponde una maggiore redditività;
‹
‹
‹
‹
eventuale rilevamento dell’attività dai genitori o da parente stretto;
prestigio delle sedi, ubicazione ed ampiezza delle stesse;
ristrutturazioni operate di recente;
titolo di possesso dei locali adibiti a studio (proprietà ovvero locazione) anche ai fini della ricostruzione di
una redditività figurativa, su cui vedi infra 3.6;
‹
spese sostenute per assicurazioni professionali.
Allo stesso fine sarà opportuno individuare altre attività svolte dal contribuente. In particolare:
‹
insegnamento, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e corsi di specializzazione
“post-laurea”, scuole private;
‹
‹
‹
collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
carica di consigliere di amministrazione in società di capitali, banche, cooperative;
altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
3.3 Ricerca di elementi presso Organi Giurisdizionali che conservano traccia delle
prestazioni di assistenza legale
Data la pluralità degli Organi giurisdizionali interessati, la loro dislocazione decentrata sul territorio, la
frequente probabilità che la loro ubicazione sia in città diverse da quella ove ha sede l’ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate, è preferibile programmare queste indagini in una fase preliminare
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Attività degli studi legali
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all’individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica. L’elaborazione complessiva dei dati così reperiti potrà
essere di valido ausilio nell’individuazione dei professionisti da sottoporre a controllo. Per singolo avvocato si
potranno, tra l’altro, determinare:
i
i
i
i
i
i
i
il numero di clienti assistiti (con tutti i dati identificativi);
la quantità di affari (anche extragiudiziali) seguiti;
lo stato delle cause patrocinate e il numero degli interventi;
i compensi eventualmente liquidati;
le (principali) specializzazioni;
il raggio di azione (su base territoriale);
la complessità delle prestazioni.
Si suggerisce altresì di rilevare, dalla stampa locale e nazionale nonché da quella specializzata,
informazioni, anche relative a fatti di cronaca, che possono riguardare l’attività professionale degli avvocati,
al fine di costruire un bagaglio di elementi da mettere a disposizione dei verificatori.
Le ricerche saranno condotte presso i seguenti organi:
CORTE DEI CONTI
L’organo di controllo ha sede giurisdizionale nei capoluoghi di regione. Le sedi sono attive per i giudizi di
responsabilità dal 1991, mentre per i giudizi in materia pensionistica sono attive dal 1993. In precedenza
la competenza era dell’unica sede in Roma.
È attiva una procedura informatica che consente, previa interrogazione nominativa del soggetto
“difensore”, di conoscere:
i
i
i
i
i
il numero del ricorso proposto;
la data in cui è stato messo a ruolo;
la data di svolgimento dell’udienza;
il dispositivo emesso dal collegio;
l’esito del ricorso.
Naturalmente, una volta conosciuto il numero di repertorio assegnato al ricorso, è agevole risalire al
nominativo del soggetto difeso proprio attraverso lo stesso sistema informatico.
Le sentenze della Corte non liquidano parcelle alla parte vittoriosa, ma solo rimborsi delle spese
sostenute per il giudizio.
Con la stessa procedura informatica sopra citata, vengono da poco trattati i ricorsi proposti in tema di
“giudizi di responsabilità”; ove il “pregresso” di questi giudizi non sia stato archiviato nella banca dati la
ricerca del nominativo del difensore può essere effettuata sfogliando il Ruolo Generale.
L’esiguo numero degli avvocati esercenti la difesa in tale materia, dimostra che la notorietà del
professionista ha un peso rilevante nella scelta dello stesso ed ovviamente anche nella liquidazione della
successiva parcella, perciò sarà opportuno prestare la dovuta attenzione a tali controversie, ancora di più
se concluse con esito positivo per il convenuto.
Altro elemento di riscontro utile è il Registro di pubblicazione delle sentenze da cui si può rilevare:
i
i
il nominativo del soggetto chiamato in causa;
il numero generale del ruolo dal quale si rileva il nominativo del difensore.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Il T.A.R., che ha sede nei capoluoghi di regione, ha giurisdizione sui provvedimenti della P.A.
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Attività degli studi legali
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Dal 1996 i ricorsi proposti sono gestiti con un’unica procedura informatica valida per tutto il territorio
nazionale. Tale procedura, in uso anche al Consiglio di Stato, consente, mediante l’impostazione del
nominativo del difensore, di conoscere:
i
i
i
i
i
i
il nominativo del ricorrente;
il numero e l’anno del ricorso;
l’oggetto del ricorso;
il tipo di provvedimento emesso (sospensiva o sentenza di merito);
la sezione giudicante;
il numero della sentenza.
In definitiva, per ogni avvocato si può conoscere il numero complessivo dei ricorsi proposti e di quelli per i
quali è intervenuta decisione.
I dati si riferiscono ai ricorsi proposti dal 1996 e alle sentenze pronunciate nel corso dello stesso anno per
le quali sono stati ricostruiti i fascicoli con l’aggiunta anche dei ricorsi proposti anteriormente.
Per i ricorsi decisi precedentemente a tale data ogni ricerca è di tipo manuale e può essere operata solo
attraverso lo spoglio materiale degli atti.
Analoghe ricerche possono essere eseguite nel sito, curato dal Segretariato Generale Giustizia
Amministrativa: www.Giustizia-amministrativa.it. La consultazione, resa agevole dall’interfaccia web, può
essere effettuata, sia per il Consiglio di Stato che per singolo T.A.R., accedendo alla sezione informazioni
sui ricorsi ed immettendo negli specifici campi (avvocato ricorrente o avvocato resistente), della
sottosezione ricerca ricorsi, cognome e (eventualmente) nome del professionista in esame.
COMMISSIONI TRIBUTARIE
Dal 1991 il ruolo generale è tenuto utilizzando procedure informatiche, uniche per tutte le Commissioni
Tributarie.
Dette procedure di automazione delle attività delle segreterie delle Commissioni Provinciali e Regionali
consentono di ottenere informazioni in ordine ai difensori dei contribuenti che hanno proposto ricorso o
appello. La procedura d’interrogazione sul cognome del difensore fornisce l’elenco dei ricorsi o degli
appelli presenti in archivio.
È possibile reperire le seguenti informazioni:
i
i
i
numero del registro generale;
proponente;
Commissione Provinciale di provenienza (o ufficio che ha emesso l’atto per le Commissioni
Provinciali);
i
dati identificativi del difensore.
Va tenuto presente che ciascuna Commissione può fornire i dati di propria competenza e che
l’acquisizione al sistema di tutti gli elementi del fascicolo avviene solo prima della discussione, mentre
all’atto dell’iscrizione vengono acquisiti i dati generali (atto, numero delle parti, numero dei difensori, etc.)
ed i dati del primo istante.
Si ricorda che è sempre possibile chiedere al Centro Informativo i dati sopra citati con riferimento a tutti
gli organi di giurisdizione tributaria presenti sul territorio nazionale. Tale modalità potrà rivelarsi utile
anche per verificare il raggio di azione in cui il professionista esercita la propria attività.
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Attività degli studi legali
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UFFICI GIUDIZIARI
Con il D.Lgs. del 19 febbraio del 1998, n. 51 (pubblicato in G.U. del 20.03.1998, n. 66) oltre alla figura del
Giudice Unico di primo grado sono state introdotte molte innovazioni nell’assetto dell’ordinamento
giudiziario (si pensi alla soppressione delle Preture e alla conseguente trasformazione in sezioni
distaccate del Tribunale o alle nuove competenze di Tribunali e Corti d’Appello in tema di controversie di
lavoro). Tale riforma prevede sostanziali modificazioni dei riti processuali e delle attività amministrative ad
essi collegati. Il nuovo quadro che si prospetta è ben delineato nella “Circolare congiunta delle Direzioni
Generali dell’Organizzazione Giudiziaria, degli Affari Civili e degli Affari Penali” emanata in data
21/05/1999 (pubblicata in G.U. del 24.05.1999, n. 119), reperibile sul sito www.giustizia.it. In tema di
registri penali e civili il Legislatore sta introducendo norme e regolamenti in ordine alle nuove modalità di
tenuta, che sostituiscono progressivamente le disposizioni esistenti. È utile rammentare che presso le
sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione
monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza. Pertanto nelle suddette
sezioni sono presenti tutti i principali registri tenuti presso la sede centrale.
Penale
L’individuazione dei soggetti assistiti e degli altri elementi utili alla ricostruzione dei compensi
professionali può essere condotta attraverso l’esame dei seguenti registri ove è possibile rilevare il
nominativo del difensore:
i
i
i
registro delle udienze dibattimentali (ruolo delle udienze);
registro delle udienze della Camera di Consiglio;
registro delle Camere di Consiglio tenuto presso l’Ufficio del G.I.P./G.U.P., dal quale è rilevabile il
nominativo del difensore relativamente ai procedimenti camerali ed alle convalide degli arresti;
i
registro generale degli affari penali, tenuto presso i Tribunali e sue sezioni distaccate e le Corti
d’Appello, ove vengono annotati gli estremi identificativi degli imputati e il capo d’imputazione;
i
registro generale di segreteria tenuto dalle Procure presso i Tribunali e sezioni distaccate.
I registri delle udienze sono le principali fonti di informazione poiché contengono sempre il nominativo dei
professionisti e la loro funzione. Da tali registri si evince, ad esempio, se il difensore d’ufficio (patrocinio
gratuito) si trasforma in avvocato di fiducia (con parcella). L’esame dei registri va però effettuato con cura
poiché l’avvocato ivi indicato è quello presente all’udienza e spesso il professionista può intervenire o in
qualità di codifensore (andranno allora individuati gli altri componenti il collegio di difesa) o in mera
sostituzione dell’effettivo difensore.
Può essere utile esaminare, presso le più vicine case circondariali, il registro dei colloqui con i detenuti,
individuando quelli ai quali ha partecipato il professionista.
Civile
Dal 1° gennaio 2001 va a pieno regime “la nota unica di iscrizione a ruolo”. Questo modello predisposto
in diverse tipologie, sia per il primo grado che per il giudizio di appello, a seconda dell’oggetto della
controversia (per ulteriori chiarimenti si veda la circolare del 02/08/2000 n. 2 del Ministero di Grazia e
Giustizia anch’essa disponibile sul sito www.giustizia.it, contiene le notizie essenziali della causa:
oggetto, valore della controversia, parti ed avvocati che le rappresentano). Tali dati vengono trattati ed
archiviati elettronicamente in modo univoco per tutto il territorio nazionale; risulta pertanto più agevole
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Attività degli studi legali
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reperire tramite interrogazione al sistema informativo dell’Ufficio Giudiziario dati inerenti la quantità e
qualità delle cause trattate dai singoli professionisti.
Per il periodo pregresso (per l’ultimo trimestre 2000 la procedura sopra indicata è già operativa “in fase
sperimentale”) si procederà nell’esame dei preesistenti sotto indicati registri:
i
registro generale degli affari civili, tenuto sia presso i Tribunali e le sue Sezioni distaccate (ex
Preture) e le Corti d’Appello. La ricerca può essere più utilmente indirizzata, secondo la
specializzazione del professionista, presso le sezioni che si occupano in prevalenza di un tipo di
vicenda processuale (ad esempio, cause di separazione, procedure fallimentari) ove è più probabile
reperire il nome del difensore;
i
i
registro generale degli affari civili, tenuto presso le Corti d’Appello;
registro delle sezioni civili della Corte di Cassazione che trattano la materia matrimoniale.
Potrà inoltre essere visionato, presso l’Ufficio del Dirigente delle notifiche, esecuzioni e protesti, il registro
cronologico, allo scopo di estrapolare le ordinanze emesse nel corso di procedimenti di separazione e di
divorzio la cui notifica è spesso chiesta direttamente dal legale.
Ugualmente utile potrà rivelarsi lo spoglio dei verbali di conciliazione conservati presso la Cancelleria del
Tribunale.
Lavoro
‹
registro generale sezione lavoro tenuto presso la Sezione Lavoro del Tribunale (che è giudice di 1°
grado in tali controversie), sia sotto forma cartacea che meccanizzato, dal quale è rilevabile il
nominativo del difensore della parte attrice. Ante riforma il Tribunale, su tali controversie, era Giudice
dell’appello (in 1° grado la competenza era pretorile) pertanto presso i suoi uffici si troverà la gran
parte di appelli sino a maggio 1999. Presso le Corti d’Appello (attuali Giudici di 2° grado), sono
presenti solo le impugnazioni relative a sentenze emesse dopo l’avvio della riforma.
Anche in tal caso sarà utile visionare, presso l’Ufficio del Dirigente delle notifiche, esecuzioni e protesti, il
registro cronologico, dal quale è possibile enucleare i nominativi dei legali che hanno richiesto la
notificazione di atti nell’interesse dei loro assistiti.
Giudice di pace
La snellezza delle procedure utilizzate presso l’Ufficio del Giudice di pace rende poco efficace la
consultazione dei registri delle udienze ove, di norma, vengono annotati solo gli estremi della parte
costituita. Senz’altro più proficua è la consultazione delle Raccolte generali delle sentenze e dei decreti
ingiuntivi ove vengono archiviate tutte le sentenze ed i decreti emessi nei vari anni. In tali volumi è
agevole rilevare, oltre che le parti, anche i professionisti che le assistono.
Si ribadisce che è sempre opportuno, laddove non sia comunque agevole il lavoro di ricerca e spoglio per
una maggiore proficuità del controllo, che i dati presso gli uffici e gli organi giudiziari siano acquisiti nella
fase di programmazione delle verifiche per un pluralità di soggetti aventi le stesse specializzazioni
professionali. I curatori di tale fase propedeutica rileveranno se, oltre agli atti e alla documentazione
istituzionali, presso gli uffici sopra citati, siano posti in essere elenchi, archivi o elaborazioni utili alla
successiva attività di verifica acquisendoli (se possibile) o stralciandone le parti ritenute d’utilità.
3.4 Controllo del volume d’affari
Acquisiti gli elementi di riscontro si procederà all’individuazione delle:
‹
‹
prestazioni non fatturate;
prestazioni fatturate per importi incongrui, attraverso il raffronto tra gli incarichi professionali ricevuti dal
contribuente e le parcelle emesse o anche tra queste ed i fondi spesa richiesti al cliente. Tali fondi sono
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Attività degli studi legali
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commisurati al grado di importanza (anche economica) e alla complessità dell’incarico giudiziale. Gli importi
vengono fissati dai Consigli dell’Ordine ed i professionisti normalmente vi si adeguano. Parcelle, che
remunerano l’incarico professionale con importi pari o di poco superiori (se non addirittura inferiori)
all’ammontare del fondo spesa previsto, possono essere chiaro sintomo di introiti solo parzialmente fatturati.
L’individuazione degli incarichi espletati potrà avvenire, oltre che sulla base delle notizie attinte presso gli
Uffici giudiziari, anche attraverso l’esame:
‹
‹
‹
della documentazione extracontabile e dell’altra documentazione acquisita all’atto dell’accesso;
dei fascicoli relativi ai clienti;
delle schede o dell’archivio clienti, attraverso un’attenta ricognizione dei dati riportati negli schedari e/o
nei programmi informatici di gestione studio legale avendo cura, in questo secondo caso, di visionare
quei “moduli” del programma informatico quali: Clienti, Pratiche, Agenda legale, Parcelle, Prestazioni da
non parcellare (e simili), che certamente riportano dati utili alla verifica.
Nella disamina dei fascicoli relativi ai clienti e/o delle schede (cartacee o informatizzate) ad essi riferite
deve porsi particolare attenzione al numero di pratica assegnato. Una numerazione discontinua tra clienti
acquisiti nello stesso periodo d’imposta può sollevare il dubbio che i fascicoli di alcuni assistiti, specialmente
per affari extragiudiziali, non vengano portati a conoscenza dei verificatori perchè trattati separatamente ed
in modo “informale”.
In presenza di fatture attive con causali generiche, in violazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, può risultare
particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle prestazioni rese ed il controllo della congruità dei ricavi; in tali
casi occorre procedere all’individuazione delle prestazioni professionali attraverso la documentazione acquisita, le
risposte ai questionari eventualmente inviati ai clienti ed in contraddittorio con la parte.
La determinazione dei proventi, qualora non sia stato possibile conoscere l’effettivo compenso incassato,
potrà essere eseguita sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari, oppure ricorrendo
alla tariffa forense vigente, applicando per ciascuna voce la media tra il minimo ed il massimo dell’onorario
previsto o il massimo, se giustificato dal prestigio e dalla notorietà del professionista.
Si tenga conto, come già accennato, che in materia penale occorre distinguere tra difese di fiducia e
difese d’ufficio; queste ultime, che non sempre danno luogo al pagamento di onorari a favore dell’avvocato,
possono frequentemente trasformarsi in difesa di fiducia.
Per quanto riguarda le transazioni con le compagnie di assicurazioni per i danni causati dalla circolazione
degli autoveicoli, si tenga presente che il danneggiato rilascia al professionista un’ampia procura, che va
dalla transazione alla firma della quietanza di liquidazione del sinistro. Per questo, quando viene raggiunta
l’intesa, l’assegno, normalmente comprensivo dell’onorario dell’avvocato, viene a quest’ultimo rilasciato dalla
compagnia assicuratrice.
Questi compensi sono stabiliti spesso dall’avvocato in modo discrezionale e arrivano talvolta fino al 50%
dell’importo liquidato per il sinistro. Dal momento che le assicurazioni non distinguono il risarcimento
dall’onorario riconosciuto al legale, si può risalire all’effettivo compenso corrisposto al professionista soltanto
dalla differenza tra l’importo liquidato dalla compagnia e quello effettivamente incassato dal danneggiato.
In sede giudiziale, con l’avvento dei Giudici di pace, le vicende hanno assunto un contorno più chiaro.
Infatti, nelle sentenze viene distinto l’importo destinato a soddisfare il danneggiato da quello destinato al
professionista.
Aggiornamento Settembre 2001
13
Attività degli studi legali
74.11.1
Potrà essere valutata l’opportunità di inviare questionari ai clienti, ai quali saranno richiesti:
‹
‹
data e tipo di prestazioni fruite;
data e modalità del pagamento dell’onorario (assegno bancario, contanti, etc.).
Si registra sovente un alto grado di reticenza dei clienti nelle risposte al questionario ed una certa
riluttanza a “smentire” le risultanze documentali. Il questionario si rivela tuttavia efficace quando è utilizzato
nei confronti dei clienti degli avvocati matrimonialisti che più facilmente riferiscono con esattezza i termini
economici del rapporto intrattenuto con i professionisti.
Sulla base della provenienza si potranno classificare i compensi percepiti:
i
i
i
da ditte (individuali, società, enti, etc.);
da professionisti;
da privati.
Partendo dal rigo della dichiarazione che riporta le ritenute d’acconto subite, si possono calcolare i
compensi percepiti da imprese dividendo le ritenute medesime per 0,20 (per 0,19 sino al 31.12.1997).
Dalla differenza tra i compensi globali e quelli assoggettati a ritenuta (a questi vanno aggiunti gli eventuali
compensi percepiti in qualità di difensore di ufficio che possono riscontrarsi dal registro delle spese di
giustizia anticipate dall’erario in materia civile e penale “modello 12” tenuto presso il tribunale), si può
ricavare l’entità delle prestazioni effettuate nei confronti di privati e di altri professionisti.
Nell’ambito dei compensi dichiarati si potrà poi distinguere tra: quelli riferibili a prestazioni di consulenza
effettiva, quelli ritratti da incarichi rivestiti negli organi amministrativi o di controllo di società o enti e quelli
frutto di funzioni svolte per conto di pubblici uffici.
La scomposizione per aggregati omogenei può offrire utili chiavi di lettura al verificatore.
Spesso si constata, infatti, che i dati contabili sono coerenti, ma altrettanto spesso la coerenza è solo nei
saldi di fine esercizio. Se i dati vengono scomposti ed elaborati in maniera diversa, rispetto alle esigenze
della dichiarazione, possono talvolta costituire la spia di irregolarità sostanziali.
Ad esempio, potrebbe apparire sufficientemente congruo il reddito dichiarato, in relazione al volume
d’affari ed ai costi esposti in dichiarazione, da un avvocato con studio di proprietà in una zona semicentrale
di una media città, organicamente strutturato, con tre o quattro persone tra collaboratori ed impiegati, dotato
di un buon livello di automazione.
Se però, a seguito della scomposizione dei compensi, risulta che i proventi derivanti dalle funzioni (di puro
apporto intellettuale) di consigliere di amministrazione, di curatore fallimentare, da collaborazioni a giornali e
riviste, etc., costituiscono buona parte dei compensi dichiarati, sarà poco credibile che una struttura
amministrativa abbastanza complessa sia mantenuta in funzione per conseguire una percentuale non rilevante
di reddito; ad esempio inferiore a quanto ottenibile dalla semplice locazione dei locali adibiti a studio.
In tal caso, nella presunzione che una parte dei proventi propri dello studio sia stata sottratta a
tassazione, andranno attentamente osservati soprattutto i rapporti con la clientela non interessata al rilascio
della fattura (privati non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo).
Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione o
con ritardi nella percezione dell’onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato
pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati.
La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici.
Qualora il professionista sostenga il mancato pagamento dell’onorario da parte del cliente, si potrà
riscontrare presso il Consiglio dell’Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità
necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo. L’eventuale riscontro negativo potrà essere considerato,
sebbene di per sé non determinante, un elemento di prova di occultamento di compensi.
Aggiornamento Settembre 2001
14
Attività degli studi legali
74.11.1
3.5 Controllo delle spese
L’analisi delle spese dovrà improntarsi alla valutazione della loro entità in relazione alla natura dei
compensi conseguiti.
La congruità sarà, quindi, valutata in connessione ai proventi che derivano dalle prestazioni tipiche di uno
studio legale e non anche rispetto a quelli scaturenti da incarichi, docenze, collaborazioni, che non
richiedono il supporto di una struttura organizzata.
Sempre più avvocati si avvalgono, per il disbrigo delle attività di routine (deposito atti, pagamento ed
applicazione bolli e/o diritti, scritturazioni, reperimento notizie, etc.) presso i vari uffici pubblici e giudiziari, di
società di servizi e/o cooperative (costituite tra gli stessi professionisti). Nella fase propedeutica alla
programmazione delle verifiche sarà utile individuare tali società e tramite questionari o procedendo ad
accessi, rilevare le prestazioni da queste espletate nei vari esercizi per singolo studio legale.
Andranno valutati i costi variabili in funzione del volume d’affari, quali:
‹
‹
‹
‹
‹
acquisti di personal computer;
programmi di gestione informatica (gestione dello studio, banche dati, formulari, codici);
utenze telefoniche, fax, modem, etc.;
altre spese come carta, cancelleria;
spese di assicurazione per rischi professionali.
Ingiustificate incongruenze delle spese rispetto ai compensi dichiarati, possono costituire l’indizio di
omesse fatturazioni di proventi professionali.
In particolare, si tenga presente che i premi pagati per assicurazioni professionali, atteso che il relativo
costo aumenta notevolmente in funzione del capitale assicurato, vanno attentamente valutati soprattutto se
non appaiono congrui rispetto al volume d’affari conseguito nell’anno verificato ed in quello precedente.
3.6 Altri indizi e riscontri
Un’ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione
ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.
L’analisi dei prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari ed il riscontro di un ammontare degli
stessi modesto, stante la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie, potrebbe confermare
l’esistenza di compensi sottratti all’imposizione.
Un altro elemento può essere costituito dall’appartenenza a circoli sportivi e non, nonché da
manifestazioni di capacità contributiva (possesso d’auto di alta cilindrata, di imbarcazioni, acquisti di
immobili, etc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume
d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito
complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del
professionista e/o degli associati.
Occorre tenere conto, infine, che il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in modo
ricorrente) al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma:
i
dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell’attività professionale (arredi,
attrezzature, etc.);
i
i
del fitto figurativo dei locali (qualora siano di proprietà) ove il professionista svolge l’attività;
della retribuzione conseguibile da un’attività di lavoro dipendente nello stesso settore.
Aggiornamento Settembre 2001
15
Attività degli studi legali
74.11.1
3.7 Le indagini bancarie
Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale
del contribuente.
Il loro impiego deve rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora
permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza
descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio
dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri
elementi di valutazione.
Peraltro, la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità
degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo
eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via
alternativa.
3.7.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal
contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.
3.7.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere,
sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la copia dei conti
direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli
all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni
contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli
imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che
restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove
operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località
ove possiede residenze secondarie, ove hanno sede clienti importanti con i quali vengono intrattenuti
rapporti fiduciari continuativi o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere
intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
Aggiornamento Settembre 2001
16
Attività degli studi legali
74.11.1
Check List
N° processo
verbale
Codice Ufficio
Anno
Da compilare manualmente dopo l’acquisizione del Processo Verbale
Check List versione nuova
Categoria Economica - STUDI LEGALI Codice Attività:
DATI VERIFICATORI
Verificatore 1 - Nome e Cognome
Ente Verificatore
Verificatore 2 - Nome e Cognome
Cod. Ufficio I.V.A.
Cod. Ufficio II.DD.
DATI GENERALI
DATA INIZIO VERIFICA
(gg/mm/aaaa)
Cod. Fisc. Contribuente
Aggiornamento: Settembre 2001
DATA FINE VERIFICA
(gg/mm/aaaa)
Part. IVA Contribuente
17
Attività degli studi legali
74.11.1
SI: Controllo effettuato anche se con esito negativo
NO1: Controllo non effettuato per mancanza del presupposto da accertare
NO2: Controllo non effettuato perché non ritenuto proficuo
CONTROLLO
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
AT TIVITÀ P R E PA RA TORIA AL CONT ROL LO
Attraverso il sistema informativo dell'A.T.:
1
è stata effettuata un'interrogazione contabile completa?
0001
2
sono state acquisite le ultime dichiarazioni disponibili?
0007
3
è stata rilevata l'ubicazione della sede e degli altri locali utilizzati per
0003
l'esercizio dell’attività?
4
sono stati individuati gli elementi indicatori di capacità contributiva
0005
(compresi gli atti del Registro) del soggetto verificato, dei familiari
conviventi, di eventuali associati e dei loro familiari conviventi?
5
è stato rilevato il luogo di conservazione delle scritture contabili e
0002
l'eventuale soggetto depositario?
6
Si è proceduto ad accertare l'esistenza di precedenti controlli e l'inclusione
in liste di segnalazione ?
0008
7
Sono stati acquisiti tutti gli elementi d'accertamento in possesso
dell'ufficio?
0009
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
ACCESSO
Si è proceduto a:
8
effettuare la ricerca della documentazione extracontabile (agende,
0103
rubriche, fascicoli, corrispondenza, elaborati, etc.)?
9
acquisire i “floppy disk” e gli altri supporti magnetici rinvenuti?
0117
10
acquisire i dati presenti nell’hard-disk dei PC rinvenuti?
0116
11*
verificare la presenza in Internet del soggetto?
0245
12
acquisire gli eventuali fascicoli o schedari intestati ai clienti?
0104
13
richiedere una stampa dei clienti dall'archivio specifico del programma
0118
di gestione?
14
rilevare il numero, la qualifica e le mansioni dei dipendenti presenti al
0107
momento dell'accesso?
15
rilevare il numero e il tipo dei collaboratori non dipendenti, eventuali
0106
praticanti e degli associati all’attività professionale?
16
rilevare il il livello di automazione dello studio (software utilizzato,
0113
servizi di banche dati, etc.)?
Si è proceduto ad acquisire informazioni relativamente a:
17
docenze, collaborazioni a giornali e riviste specializzate, nonché ad
0119
altri incarichi ricoperti?
18
cariche di consigliere d'amministrazione, curatore fallimentare e altri
0120
incarichi ricoperti?
Aggiornamento: Settembre 2001
18
Attività degli studi legali
74.11.1
19
indirizzo professionale?
0121
20
anzianità professionale?
0122
21
eventuale rilevamento dello studio da genitori o parenti?
0126
22
iscrizione a circoli privati?
0129
23
effettuare il controllo dei dati dichiarati per gli Studi di Settore?
0257
24
controllare i documenti e le scritture contabili obbligatorie?
0200
CONTROLLO DEL VOLUME D’AFFARI
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
Si è proceduto a:
25
accertare se i dati rilevati dalla documentazione extracontabile trovano
0418
riscontro nella contabilità e nei documenti emessi?
26
effettuare la lettura dei dati contenuti nei supporti magnetici ed al loro
0408
riscontro con le scritture e la documentazione contabile?
27
accertare la tipologia della clientela assistita?
0407
28
rilevare la specializzazione professionale e la tipologia delle principali
0449
prestazioni rese?
29
riscontrare se il personale rilevato al momento dell’accesso sia
0566
regolarmente registrato nei libri previsti in materia del lavoro?
30
scomporre per aggregati omogenei i compensi dichiarati?
0475
31
verificare se dalla scomposizione sono emerse situazioni inverosimili
0477
sotto l’aspetto economico?
32*
acquisire gli elementi informativi dell’attività professionale presso gli
0454
Uffici tributari (per l’assistenza e la rappresentanza dei contribuenti)?
33
acquisire informazioni presso gli Organi giurisdizionali, sugli incarichi
0453
ricoperti (Tribunali, Corte dei Conti, T.A.R., Commissioni Tributarie,
etc.), tenuto conto della specializzazione del professionista?
34
controllare la congruità degli importi fatturati sulla scorta delle tariffe
0495
professionali e/o di quelle applicate per prestazioni similari?
35
accertare l’eventuale asserzione di gratuità dei compensi di talune
0474
prestazioni?
36*
inviare i questionari ai clienti?
0555
37
esaminare il registro dei movimenti finanziari?
0610
38
rilevare l’entità dei costi per gli acquisti di personal computer e per il
0479
software?
39
accertare l’entità delle spese telefoniche e quelle per collegamenti con
0485
banche dati?
40
rilevare le spese sostenute per assicurazioni professionali?
0441
41
rilevare le prestazioni ricevute da società di servizi e cooperative che
0492
disbrigano le attività di routine ed i relativi costi sostenuti?
42
controllare la congruità fra le spese sostenute ed i compensi dichiarati?
Aggiornamento: Settembre 2001
0490
19
Attività degli studi legali
ALTRI CONTROLLI E RISCONTRI
74.11.1
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
Si è proceduto a:
43
accertare il titolo di possesso dei locali utilizzati per l'esercizio della
0800
professione?
44
calcolare il capitale investito nello studio (arredi, attrezzature, etc.)?
0801
45
calcolare il reddito accertabile in via sintetica (al professionista ed agli
0807
associati) sulla base delle manifestazioni di capacità contributiva
individuate?
Si è proceduto a valutare il reddito ritraibile da:
46
un impiego alternativo del capitale proprio investito?
0803
47
l’affitto di locali di proprietà utilizzati per l'esercizio della professione?
0804
48
lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente nel settore?
0805
INDAGINI BANCARIE
49
(1)
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
0905
Vi sono gravi indizi di evasione ovvero indizi tali da far ritenere che quanto
accertato diverga significativamente dall’effettiva capacità contributiva del
soggetto verificato?
Si è proceduto a:
50*
richiedere al contribuente l'indicazione dei conti intrattenuti con banche
0900
e istituti finanziari?
51*
acquisire ed esaminare la copia dei conti segnalati ed esibiti dal
0901
contribuente?
52*
richiedere copia dei conti agli istituti di credito e finanziari ?
0902
53*
interessare istituti bancari operanti in località diverse da quelle di
0903
residenza?
54*
estendere le indagini bancarie ad altri soggetti?
0904
*Controllo facoltativo.
(1)
NOTA: in caso di risposta affermativa, i successivi controlli rivestiranno carattere obbligatorio.
Aggiornamento: Settembre 2001
20
Metodologia di controllo
STUDI NOTARILI (III edizione)
Codice attività: 74.11.2
Indice
1. PREMESSA ............................................................................................................................. 2
1.1 Modalità di esercizio della professione...................................................................... 2
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO ........................................................................... 5
2.1 Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet...................... 6
3. METODOLOGIA DI CONTROLLO ........................................................................................ 7
3.1 L’accesso..................................................................................................................... 7
3.2 Elementi da considerare ai fini del controllo............................................................. 9
3.3 Controllo del volume d’affari ...................................................................................... 9
3.4 Altri indizi e riscontri ................................................................................................. 14
3.5 Le indagini bancarie.................................................................................................. 14
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti........................... 14
3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari ....................... 15
CHECK LIST ........................................................................................................................... 16
Aggiornamento: Settembre 2001
Attività degli studi notarili
74.11.2
1. PREMESSA
1.1 Modalità di esercizio della professione
Il Notaio, come chiaramente espresso nell’art. 1, comma 1, della Legge del 16 febbraio 1913, n. 89
(Ordinamento del Notariato ed Archivi Notarili) è un pubblico ufficiale competente a ricevere atti tra vivi e di
ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarli in deposito, rilasciare copie, certificati ed estratti.
Il Notaio svolge quindi una funzione eminentemente documentale e certificativa, a tutela della pubblica
fede, dell’esatta rappresentazione della volontà delle parti, della certezza di tutto quanto detto ed avvenuto
in sua presenza. Nell’esercizio di questa funzione egli è pubblico ufficiale ed è soggetto, per l’importanza ed
esclusività della stessa, a condizioni ed obblighi speciali.
Si ricordano, ad esempio, gli obblighi previsti dall’art. 11, comma 1, lett. b) del T.U. 26 aprile 1986, n.
131, G.U. del 30 aprile del 1986, n. 99, recante disposizioni concernenti l’imposta di registro, di richiedere la
registrazione degli atti redatti, ricevuti o autenticati; ciò in analogia alle altre figure di pubblici ufficiali
individuati dalla norma citata, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza: ufficiali giudiziari, segretari o
delegati della pubblica amministrazione, cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, ecc..
In stretta relazione con tali obblighi “strumentali” va considerato il suo particolare status di responsabile
solidale per le imposte di registro, con esclusione di quelle complementari e suppletive, che scaturiscono
dagli atti redatti, ricevuti o autenticati (art. 57, comma 1, del predetto T.U. 131/86).
Oltre al profilo pubblicistico sopra illustrato, non minore rilevanza assume la funzione di prestatore
d’opera intellettuale, connotato tipico delle libere professioni, derivante dai compiti di interprete del diritto,
che l’art. 47 della Legge n. 89/1913 così sintetizza: “spetta al notaio soltanto d’indagare la volontà delle parti
e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto”. Le funzioni interpretative si estendono
dall’accertamento della reale volontà delle parti alla valutazione dei requisiti di validità dell’atto redigendo,
al fine di non danneggiare le parti da cui ha avuto incarico, né i terzi che dall’atto potrebbero subire danni.
Pertanto la funzione del notaio si sostanzia in quella di giurista, attento interprete della legge, profondo
conoscitore della dottrina e della giurisprudenza.
Nella sua attività si fondono quindi indissolubilmente funzioni tipicamente pubblicistiche (formazione di
atti dotati di pubblica fede, loro certificazione e conservazione) con altre prettamente libero-professionali di
consulenza privata, sia pure limitatamente agli atti che è chiamato a redigere, o, nell’ambito procuratorio
circoscritto ad alcune precise norme giuridiche, di sottoscrizione e presentazione dei ricorsi di volontaria
giurisdizione.
L’attività fondamentale degli studi notarili si concretizza in:
i
redazione di atti tra vivi, a loro volta distinti in:
x
atti pubblici, ex art. 2699 C.C. (rogiti relativi a compravendite di fabbricati, terreni, convenzioni
patrimoniali, fondi patrimoniali familiari, comunioni convenzionali fra coniugi, costituzioni di S.p.A. e
cooperative, etc.);
x
scritture private con autenticazione della firma, ex art. 2703 C.C. (procure generali o speciali;
verbali di trasformazione, scioglimento di società, aumento di capitale, trasferimento di quote di
Aggiornamento: Settembre 2001
2
Attività degli studi notarili
74.11.2
partecipazione; atti di costituzione di imprese familiari, associazioni in partecipazione; accertamento
di avveramento della condizione; verbali di inventario, constatazione, offerta reale);
i
i
i
i
formazione di atti mortis causa (testamenti segreti o pubblici, etc.);
autenticazione di firme e vidimazione di fotografie;
rilascio di copie di atti annotati in repertorio, certificati ed estratti di atti;
attività accessorie a quelle sub 1): visure presso uffici tecnici erariali, conservatorie dei registri
immobiliari, ecc.;
i
i
levata di protesti cambiari, peraltro non di esclusiva competenza dei notai;
sottoscrizione e proposizione di ricorsi di volontaria giurisdizione (ad es.: procedimenti di interdizione e
inabilitazione; disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; dichiarazione di assenza;
ecc.);
i
consulenze in materia di diritto privato (di norma non considerate dal notaio prestazioni autonome, ma
accessorie all’attività rogante e quindi generalmente non indicate distintamente in fattura);
i
i
vidimazione di libri e registri commerciali;
redazione di note di iscrizione e trascrizione, delle domande di annotazione da eseguire presso i registri
di pubblicità immobiliare o presso i pubblici registri navale e aeronautico, delle note di iscrizione nei
registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro; annotazione a margine degli atti di stato
civile; redazione di note per volture catastali, di moduli anche fiscali richiesti per la registrazione di atti,
ecc.;
i
gestione, nelle procedure delle esecuzioni immobiliari, dell’attività di vendita con incanto e conseguente
redazione della certificazione del bene da allegare alla richiesta del creditore per la vendita dello stesso
(articolo 591-bis inserito nel C.P.C. dalla Legge del 03/08/1998, n. 302);
i
i
deposito o ritiro di somme presso casse pubbliche o private;
affidamento di somme o di valori anche per l’acquisto o vendita di titoli.
Gli atti notarili si dicono conservati (o a fascicolo), quando i relativi originali restano presso il notaio e
vengono da questi affidati all’archivio notarile all’atto della cessazione della propria attività professionale e
sono, generalmente, di carattere contrattuale; si dicono non conservati (o rilasciati) quelli costituiti da
attestazioni, formalità, contrattazioni minori (quali compravendita di autoveicoli), protesti cambiari, copie di
documenti (esempio: titolo di studio, autentiche di fotografie, ecc.) i cui originali vengono consegnati alle
parti che ne abbiano diritto.
L’attività generalmente viene esercitata in forma singola; non è peraltro infrequente, nei grandi centri
urbani, la presenza di studi organizzati in forma associata.
I notai sono lavoratori autonomi; anche gli assegni loro corrisposti dalla Cassa Nazionale del Notariato
ad integrazione degli onorari professionali, vanno ricompresi tra i redditi della specie.
Si fornisce di seguito uno schema riepilogativo degli adempimenti contabili richiesti dalla categoria in
relazione ai proventi percepiti per le diverse prestazioni professionali:
Aggiornamento: Settembre 2001
3
Attività degli studi notarili
74.11.2
ADEMPIMENTI CONTABILI
CATEGORIE DI PROVENTI
ONORARI, DIRITTI E ALTRI
ONORARI IN MISURA GRADUALE
COMPENSI IN MISURA FISSA
(PER ATTI DI VALORE
+
DETERMINATO O
DETERMINABILE)
ONORARI PER PROTESTI DI
CAMBIALI E DI ASSEGNI BANCARI
FATTURAZIONE
NON OBBLIGATORIA (2)
OBBLIGATORIA
ex art. 24 (3)
ex art. 23
ex art. 19 (4)
ex art. 19 (4)
ex art. 21 D.P.R. 633/72 (1)
Registrazioni I.V.A.
D.P.R. 633/72
Registrazioni II.DD.
D.P.R. 600/73
NOTA 1:
(ovvero registri I.V.A. integrati)
(ovvero registri I.V.A. integrati)
Ai sensi del D.M. 31 ottobre 1974, per le somme ricevute in deposito (sia a titolo di corrispettivo che a
titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente), la fattura deve essere emessa, per la
parte relativa ai compensi, entro 60 gg dalla data di costituzione del deposito.
NOTA 2:
La non obbligatorietà è prevista dal D.M. 25 settembre 1981 (art. 1).
NOTA 3:
Lo stesso D.M. 25 settembre 1981, all’art. 2 stabilisce che i corrispettivi relativi alle prestazioni per le
quali non sussiste obbligo di fatturazione, devono essere annotati nel registro di cui all’art. 24 del
D.P.R. 633/72.
NOTA 4:
La R.M. 4 maggio 1983, n. 2387 ha precisato che possono effettuarsi annotazioni globali giornaliere
anche per le prestazioni notarili soggette all’obbligo di registrazione nel repertorio, a condizione che a
margine dell’importo globale giornaliero siano indicati i numeri di repertorio delle operazioni stesse.
I notai devono inoltre annotare giornalmente e distintamente in un apposito registro (bollato e tenuto
secondo le norme I.V.A.) l’ammontare delle somme ricevute in deposito. Tale registro può però essere
sostituito da quello cronologico (art. 2, D.M. 20/12/1990, n. 5444).
Si ricorda che i rimborsi delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del cliente non sono
soggette né all’I.V.A. ex art. 15 del D.P.R. 633/72, né alle imposte sul reddito.
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4
Attività degli studi notarili
74.11.2
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO
Tra le attività preliminari da effettuarsi in ufficio, particolare importanza riveste il reperimento puntuale di
tutti i dati disponibili in archivio.
Si tratta, per lo più, di attività ricognitiva rivolta verso le fonti interne di conoscenza, affluite attraverso
l'Anagrafe Tributaria o trasmesse all'ufficio da soggetti o enti che vi sono tenuti per legge, che si possono
rivelare utili per l'inquadramento dell'attività oggetto di controllo.
L'elenco di tali adempimenti può essere così schematizzato:
i
acquisizione di tutte le informazioni possibili dall'archivio dell'Anagrafe Tributaria. In particolare è
indispensabile reperire dati recenti sull'ubicazione e sul numero delle sedi di esercizio dell’attività. Si fa
presente che sovente il notaio esercita la propria attività in più sedi, specie se la località per la quale è
risultato vincitore di concorso è di scarsa importanza economica. Di notevole interesse sarà anche
l’interrogazione e la consultazione degli atti rilevanti ai fini dell’imposta di registro, nonché dei dati
riguardanti le dichiarazioni di inizio attività e delle eventuali variazioni (art. 35 del D.P.R. n. 633/72);
i
i
acquisizione dell’ultima dichiarazione disponibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’I.V.A.;
consultazione dei precedenti fiscali: controlli già effettuati a qualunque titolo, inclusione in liste selettive
di anni precedenti, osservazione dell'andamento del reddito dichiarato quanto meno nel triennio
precedente all'annualità oggetto di controllo;
i
i
acquisizione di eventuali elementi da modd. 11-bis;
reperimento degli elementi di accertamento comunque in possesso dell'ufficio, acquisiti, anche
accidentalmente, per mezzo di fonti non istituzionali (ad es. notizie di stampa).
Andranno valutati in tutta la loro importanza gli elementi indici di capacità contributiva, quali il possesso
di auto, imbarcazioni, residenze secondarie, spese che comunque denotino un elevato tenore di vita del
professionista e del suo nucleo familiare. Tali indici saranno attentamente esaminati, ancorché riferibili al
professionista per interposta persona, fisica o giuridica, allo scopo di supportare ulteriormente la
ricostruzione indiretta dei compensi.
A tal fine, oltre ai doverosi controlli da effettuarsi a mezzo dell'Anagrafe Tributaria, occorrerà attingere a
fonti diversificate sul territorio (ad es. circoli, club, associazioni cui il professionista sia eventualmente
iscritto).
Può essere utile prendere conoscenza, oltre che delle leggi che disciplinano la professione, anche delle
norme con le quali è stata determinata la tariffa degli onorari, diritti ed altre indennità spettanti ai notai.
La tariffa attualmente in vigore (frutto del coordinamento delle seguenti disposizioni: D.M. 30 dicembre
1980 e D.M. 11 febbraio 1997, n. 109 recentemente integrata dal D.M. 25 maggio 1999, n. 313) può essere
richiesta al Consiglio Notarile del distretto dove risiede il notaio.
La Legge 5 marzo 1973, n. 41 contiene, tra l’altro, le disposizioni concernenti la determinazione degli
onorari.
Si segnala inoltre il Codice di Deontologia Professionale approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato
il 24 febbraio 1994 con Deliberazione n. 1188 e pubblicato sul S.O. alla G.U. del 16 luglio 1994, n. 165.
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Attività degli studi notarili
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2.1 Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet
Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo sarà utile verificare la
sua presenza in Internet.
Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice “pagina” con poche indicazioni, al “sito”
con maggiori informazioni.
Per effettuare la ricerca è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio) e ci
si potrà avvalere dei cosiddetti “motori di ricerca”.
Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall’estensione nazionale
(.it) o estera, in caso di registrazione in altro Paese (ad esempio .com).
I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una
ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”,
ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.
La mancanza di un dominio specifico non significa, necessariamente, che il contribuente è assente dalla
rete, in quanto molte piccole aziende e moltissimi professionisti tendono a far “ospitare” le proprie pagine in
apposite aree di siti di grandi dimensioni generalmente gestiti da Internet Provider (i fornitori di accesso alla
rete) o società che specificamente curano tali servizi (ideando, costruendo e mantenendo i siti per conto
terzi).
In questo caso si potrà tentare la individuazione del soggetto mediante consultazione della banca dati
della Registration Authority del CNR di Pisa, che ha la gestione centralizzata dei domini “.it”; tale database è
consultabile dal sito www.nic.it.
La ricerca sarà effettuata con le diverse modalità consentite (consigliabile quella per nome e testo
libero): inserendo il nome/denominazione del soggetto da individuare, si potrà ottenere il nome di dominio
corrispondente.
Tra le informazioni consultabili vi sono quelle relative al soggetto che ha richiesto la registrazione del
nome di dominio, all’eventuale amministratore ed una breve descrizione dell’attività.
Si segnala, inoltre, che nel sito www.infoimprese.it è presente una banca dati contenente, per i soggetti
interrogati, alcune informazioni tratte dal registro imprese e l’eventuale link con cui operare la connessione.
È possibile accedere ad un motore di ricerca dei siti italiani con dominio, tramite il link di connessione
www.dominitaliani.it.
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Attività degli studi notarili
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3. METODOLOGIA DI CONTROLLO
3.1 L’accesso
Trattandosi di un controllo presso la sede di un'attività professionale, dovranno essere osservate le
prescrizioni di cui all’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, con riferimento alla presenza in studio del
professionista o di un suo delegato.
Sotto questo profilo sarà opportuno programmare l’accesso con modalità ed in ore tali da farlo svolgere
in coincidenza con la presenza del professionista nello studio.
Si dovrà, quindi, procedere alla ricerca della documentazione contabile e soprattutto extracontabile
(agende, rubriche telefoniche, corrispondenza, fascicoli, brogliacci, eventuali tabelle per il calcolo
semplificato delle tariffe applicabili in rapporto al valore degli atti, etc.), al fine di rilevare dati in contrasto
con le scritture contabili.
In primo luogo andranno richiesti tutti i registri obbligatori la cui tenuta è prevista dalla legislazione
fiscale e da quella speciale (D.M. 06/11/1991 in S.O. G.U. del 19.12.1991, n. 297). Fondamentali sono
quelli previsti dalla legge notarile, la cui omessa o irregolare tenuta esporrebbe il notaio a conseguenze
disciplinari.
Alcuni registri, tra cui i repertori, hanno una valenza anche fiscale loro riconosciuta dalla stessa legge.
I registri che i verificatori dovranno espressamente richiedere sono i seguenti:
i
repertorio generale degli atti tra vivi (che può essere tenuto anche con sistema meccanografico purché
sia corredato di un indice su supporto magnetico nel quale sono memorizzati, per i soli atti conservati,
cognome e nome delle parti, data, natura dell’atto, numero di raccolta);
i
i
i
repertorio speciale degli atti di ultima volontà;
repertorio speciale dei protesti cambiari;
registro delle somme e valori affidati al notaio in relazione agli atti stipulati o per effetto di
provvedimenti dell’A.G..
Ove venga opposto dal contribuente il segreto professionale, dovrà essere richiesta alla Procura della
Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l'autorizzazione di cui al
comma 3 del citato art. 52; tale autorizzazione si renderà particolarmente necessaria qualora la parte
rifiutasse di esibire il repertorio per atti tra vivi, essendo di più generale rilevanza per il riscontro delle
operazioni poste in essere dal professionista.
È opportuno far presente alla parte ed anche all’Autorità Giudiziaria, che i verificatori sono tenuti al
segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisiti nel corso del controllo, ai sensi degli artt. 66
del D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73, rappresentando altresì i motivi che rendono necessario il
vaglio della documentazione.
Oltre al segreto di ufficio si rammenta che i verificatori sono tenuti a trattare, custodire e controllare i dati
personali e/o sensibili mediante l’adozione di idonee e preventive cautele al fine di evitare rischi di
distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità di raccolta.
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Attività degli studi notarili
74.11.2
Si precisa che, ai sensi dell’art. 27 della Legge del 31 dicembre 1996, n. 675, il trattamento di tali dati
personali è consentito all’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
e, per la suddetta attività, non deve essere acquisito il consenso preventivo degli interessati.
Si consiglia ai funzionari verificatori di limitare il controllo dello schedario dei clienti alle sole parti che
possono essere rilevanti ai fini della determinazione del tipo di prestazione resa e di non inserire, in
nessuna fase della verbalizzazione, documentazioni o informazioni che consentano l’identificazione dei
clienti e delle casistiche ad essi riconducibili, provvedendo o a codificare o a non evidenziare i nominativi
dei clienti.
Si procederà, inoltre, a rilevare e/o verificare:
i
‹
la regolarità estrinseca delle scritture contabili;
i dati utilizzati e dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione dello Studio di Settore. Lo Studio
approvato con D.M. 20 marzo 2001, pubblicato nel S.O. n. 66 alla G.U. del 31.03.2001, n. 76 (in
“Finanza & Fisco” n. 17/2001, pag. 2357), è utilizzabile a partire dal periodo di imposta 2000 ed ha
carattere sperimentale. I risultati derivanti dall’applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati
direttamente per l’azione di accertamento ma possono, comunque, costituire uno strumento di ausilio in
sede di verifica e di controllo;
i
il numero dei dipendenti effettivi e le loro mansioni, da confrontare con quelli annotati nel libro paga e
matricola, nonché il numero dei collaboratori non dipendenti e dei praticanti. In particolare andrà
effettuata un’attenta ricognizione delle funzioni svolte da tali soggetti all'interno dello studio;
i
l’eventuale presenza di casseforti nelle quali potrebbe essere custodita documentazione utile alla
ricostruzione del volume d’affari;
i
i
la tipologia della clientela assistita e le prestazioni rese;
il livello di automazione e dotazione di supporti informatici, con l’indicazione dell’entità degli investimenti
effettuati e dei servizi acquisiti (banche dati, contratti d’uso di software); in connessione andranno rilevati
i consumi di elettricità e telefonici.
Qualora il professionista si avvalga di sistemi informatici, si provvederà a richiedere i dati elaborati dal
programma di gestione che, per gli studi professionali, prevede un archivio clienti e, dal menù generale,
una stampa dei clienti. Saranno ovviamente acquisiti anche i dati presenti nell’hard disk dei personal
computer e nei floppy disk, eventualmente rinvenuti.
Si rammenta che nel caso in cui il contribuente non consenta l’utilizzazione degli impianti tramite
personale proprio, i funzionari che procedono all’accesso, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del D.P.R.
n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla lettura ed all’elaborazione dei supporti
magnetici (dischetti, CD ROM, ecc.) al di fuori dei locali.
Con larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni
tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni desunte dalla casella di posta elettronica del
professionista possono avere rilevanza ai fini del controllo. A questo proposito si fa presente che i
messaggi già “aperti”, come per la normale corrispondenza attinente l’attività, sono direttamente
acquisibili mentre quelli non ancora letti o per i quali è eccepito il segreto professionale sono da trattare
secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (si evidenzia che in molti
programmi di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti da un’icona
raffigurante una busta aperta mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);
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Attività degli studi notarili
i
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controllare l’esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo
del contribuente attraverso l’esame della documentazione reperita.
3.2 Elementi da considerare ai fini del controllo
Le seguenti informazioni di carattere generale possono essere utili ad inquadrare la presumibile realtà
reddituale del professionista:
i
età del soggetto, anno d’iscrizione all’ordine. Normalmente ad una maggiore anzianità corrisponde una
maggiore redditività;
i
i
i
prestigio delle sedi, ubicazione ed ampiezza delle stesse;
ristrutturazioni operate di recente;
titolo di possesso dei locali adibiti a studio (proprietà ovvero locazione) anche ai fini della ricostruzione
di una redditività figurativa, su cui vedi infra 3.4;
i
i
spese sostenute per assicurazioni professionali;
eventuale rilevamento dell’attività da uno o da entrambi i genitori. In tal caso il contribuente potrebbe
aver conservato parte della precedente clientela.
Allo stesso fine sarà opportuno rilevare lo svolgimento di altre attività. In particolare:
i
i
i
i
insegnamento;
collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
incarichi giudiziari in qualità di perito;
membro di commissioni tributarie, di studio, di concorso, ecc..
3.3 Controllo del volume d’affari
Ai fini del controllo assumono fondamentale importanza i repertori, in quanto, su di essi devono essere
annotati, giorno per giorno, con numerazione progressiva, tutti gli atti posti in essere. Fra questi, particolare
interesse riveste il repertorio degli atti inter vivos, mentre quello mortis causa ha generalmente minore
importanza in quanto è riferito ad un limitato numero di atti che danno luogo ad onorari di modesto importo
rispetto a quelli annotati nel registro relativo agli atti tra vivi.
Le annotazioni del repertorio sono classificate in apposite colonne. Il notaio è tenuto, entro il mese
successivo a ciascun quadrimestre solare, alla presentazione del repertorio all’Ufficio del registro
competente per territorio, ai fini del relativo controllo formale.
I repertori generalmente riflettono la quasi totale attività posta in essere dai notai, poiché sfuggono ad
essi soltanto le consulenze, le copie ed altri atti di secondaria importanza; la ricostruzione del volume dei
compensi sarà primariamente operata sulla base del riscontro tra i singoli atti repertoriati e le registrazioni
contabili ad essi relative. Ogni repertorio riporta annotazioni relative a ciascuno degli atti ordinari (escluse,
cioè, le copie).
Tali annotazioni sono classificate in apposite colonne. Nel modello di repertorio di atti tra vivi
attualmente in uso (mod. 9, serie I) le colonne intestate portano le indicazioni di seguito elencate:
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Attività degli studi notarili
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Colonna 1
Numero progressivo di repertorio
Colonna 2
Numero progressivo di raccolta
Colonna 3
Numero di repertorio per gli atti di ultima volontà
Colonna 4
Data, luogo, natura dell’atto ricevuto o autenticato
Colonna 5
Cognome, nome, domicilio o residenza delle parti
Colonna 6
Indicazione sommaria delle cose costituenti l’oggetto dell’atto, relativo prezzo o
valore. Per gli atti che si riferiscono a beni immobili viene precisata l’ubicazione dei
medesimi. È indicata l’ora per gli atti ad onorario fisso ricevuti dalle ore 20 alle ore 8
Colonna 7
Nota della eseguita registrazione e della tassa pagata, o, in caso di atto a debito o
esente da tale formalità, indicazione del motivo o della legge relativa
Colonna 8
Onorario - Quota spettante al notaio per gli atti soggetti a registrazione, conservati
Colonna 9
Onorario - Quota spettante al notaio per gli atti soggetti a registrazione, rilasciati
Colonna 10
Onorario - Quota spettante al notaio per gli atti esenti da registrazione
Colonna 11
Tassa di archivio (10% onorari)
Colonna 12
Tassa R.G.T. (registro generale testamenti)
Colonna 13
Osservazioni eventuali. Numero del Campione della Cancelleria Giudiziaria per gli
atti rilasciati a debito. Codice statistico dell’atto (obbligatorio)
In relazione a ciascun atto annotato ed anche nel caso di prestazioni gratuite, nel repertorio deve essere
obbligatoriamente indicato l’onorario minimo, desunto dalla Tariffa Nazionale del Consiglio del Notariato.
L’art. 30 della Tariffa, prevede la possibilità di compensi superiori.
A tal fine, ferma restando la tariffa minima fissata dal Consiglio Nazionale del Notariato, ogni Consiglio
locale emana periodicamente delle delibere con le quali suggerisce le tariffe superiori applicabili ove ne
ricorrono i presupposti. Di norma tali tariffe sono fissate in un multiplo di tre volte la tariffa minima.
Gli onorari spettanti al notaio per gli atti da lui ricevuti o autenticati, regolati dalla Legge 5 marzo 1973,
n. 41, pubblicata sulla G.U. del 26 marzo 1973, n. 78 e dal D.M. 20 giugno 1973, sono:
a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;
b) fissi, per tutti gli altri atti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 29 della Tariffa, non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per il
rilascio di copie, estratti e certificati richiesti nell’interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di
beneficenza per uso di ufficio, tranne il caso in cui debbano servire in giudizi civili.
Per una corretta impostazione della procedura di riscontro dei proventi notarili, è necessario
preliminarmente scomporre i compensi a seconda della tipologia degli atti formati, distinguendoli tra atti
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Attività degli studi notarili
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repertoriati e non.
A tal fine si fornisce uno schema riepilogativo dei proventi riconducibili alle diverse categorie di atti.
PROVENTI
ATTI
Annotati in repertorio
ONORARI per
NON annotati in repertorio
ONORARI per
•
Atti CONSERVATI e soggetti a
REGISTRAZIONE
(compravendita,
costituzioni di diritti reali, cessioni e
affitti di azienda, cessioni di quota di
partecipazione, ecc.) (1)
•
Atti NON CONSERVATI ma soggetti a
REGISTRAZIONE (compravendita di
autoveicoli, ecc.) (1)
•
Atti NON CONSERVATI e
soggetti a REGISTRAZIONE (1)
REGOLATI
DALLA
TARIFFA
COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI
(compravendite,
divisioni,
mutui
ipotecari, assensi a cancellazioni di
ipoteche, ecc.) (2)
•
DIRITTI ACCESSORI e RIMBORSI
SPESE (permanenza fuori studio,
ecc.: artt. da 27 a 30 della Legge
5/3/73, n. 41) (3)
•
Studio pratica, ricerche, compilazione
di schemi di statuti, atti costitutivi,
ecc.
•
Attività professionale extra-notarile
(consulenza, assistenza, ritiro premi,
ecc.) (3)
NON
NON
REGOLATI
DALLA
TARIFFA
NOTA 1:
•
Gli onorari relativi a tali atti sono al netto delle quote spettanti alla Cassa del Notariato. Sarà pertanto utile
prendere visione di copie dell’estratto che mensilmente il notaio deve trasmettere all’archivio notarile da cui
risulta, tra l’altro, l’ammontare degli onorari mensili sui quali vengono liquidati le quote spettanti alla Cassa
del Notariato e al Consiglio Nazionale (attualmente fissate rispettivamente nel 25% e nell’1,30%).
NOTA 2:
Il numero di tali copie varia da tipo a tipo di atto e dipende dalle esigenze, amministrative e burocratiche che
traggono origine dall’esistenza dell’atto.
Le copie degli atti maggiormente richieste e che nel loro complesso costituiscono la parte preponderante del
lavoro di copia di uno studio notarile, sono per:
•
compravendita e divisione di beni immobili: terreni (n. 6 copie di cui alcune in bollo per la Conservatoria
dei RR.II., per l’Ufficio del Registro, ecc. e altre in carta libera per l’Ufficio del Territorio, per il cliente,
ecc.); fabbricati (n. 7 copie di cui alcune in bollo e altre in carta libera);
•
mutuo ipotecario (accensione ed estinzione: n. 4 copie di cui alcune in bollo e altre in carta libera);
•
assenso a cancellazione di ipoteca (n. 2 copie).
Ulteriori atti danno luogo a rilascio di copie in numero sensibilmente maggiore; tali, ad esempio, gli atti
riguardanti le costituzioni, trasformazioni, modificazioni di statuti, ecc., delle società (in tali casi le copie
sono generalmente 9, oltre quelle per la parte).
L’indicato numero delle copie rappresenta il minimo necessario per ogni tipo di atto considerato.
NOTA 3:
Occorre al riguardo far presente che frequentemente l’attività di consulenza trova remunerazione nella
liquidazione complessiva dell’onorario, fissato globalmente per l’atto cui la consulenza si riferisce.
Un’attenta analisi del numero di copie rilasciate, tenuto conto delle indicazioni fornite in nota 2,
confrontate con le relative spese addebitate in fattura, potrebbe far emergere eventuali addebiti di:
i
diritti di copia superiori al costo reale delle copie rilasciate;
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Attività degli studi notarili
i
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importi per imposta di bollo palesemente incongruenti con il numero di copie previste. In tali casi gli
importi sono da derubricare come rimborso e da riclassificare come vero e proprio onorario, imponibile
sia ai fini dell’I.V.A. che delle imposte sul reddito.
In relazione alle prestazioni risultanti dal repertorio si dovrà tenere conto che nello stesso viene riportata
la tariffa tabellare, generalmente inferiore agli effettivi corrispettivi conseguiti per la specifica prestazione.
I compensi percepiti si potranno anche classificare sulla base della provenienza da:
i
i
imprese (individuali, società, enti, ecc.);
privati.
Infatti, la sottrazione di compensi ad imposizione, ovvero la mancata registrazione degli incassi e la
sottofatturazione, trovano la loro forza nel fatto che tra notaio e cliente privato non esiste un reale conflitto
di interessi.
La disaggregazione potrà far emergere un incongruente rapporto tra le prestazioni rispettivamente rese
ai soggetti sopra indicati qualora risultino preponderanti quelle nei confronti delle imprese, essendo le
stesse maggiormente interessate al regolare rilascio delle fatture.
Potrà altresì riscontrarsi se a fronte di analoghe prestazioni, siano fatturati differenti importi ai privati
rispetto alle imprese.
Può accadere che il numero di prestazioni fatturate ad imprese non sia proporzionato, in termini di
tempo, con quelle fatturate ai privati nei cui confronti, come già detto, appare più sostenibile l’ipotesi di
omessa fatturazione.
Per le prestazioni soggette ad obbligo di fatturazione, nelle relative fatture, oltre ai “diritti ed onorari”
possono trovarsi “rimborsi spese” riferibili alle seguenti due tipologie:
i
rimborsi spese forfetari o spese che NON sono sostenute in nome e per conto del cliente; gli stessi sono
imponibili I.V.A.;
i
rimborsi spese sostenuti in nome e per conto del cliente; le stesse NON concorrono a formare la base
imponibile, a norma dell’art. 15, n. 3 del D.P.R. 633/72.
Mentre il primo tipo di rimborso spese concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo
perché sbilancia le corrispondenti voci di costo, i rimborsi spese sostenuti in nome e per conto del cliente
NON influenzano il volume d’affari.
In ogni caso va richiesta la documentazione giustificativa degli importi per rimborsi spese esposti in
fattura.
Tale specifico riscontro è necessario per verificare la congruità o meno delle spese riaddebitate
(“anticipazioni”) e determinare l’esatto ammontare del corrispettivo imputabile ad onorario. Ad esempio, se
la fattura riporta un corrispettivo complessivo distinto tra rimborso spese (escluse quindi sia dall’imposizione
ai fini I.V.A. che delle imposte sul reddito) ed onorari, occorrerà chiedere il dettaglio delle singole spese
sostenute in nome e per conto del cliente (imposte, tasse, diritti, bolli per copie, ecc.); qualora la
sommatoria di tali spese fosse inferiore all’importo indicato a tale titolo, la differenza costituisce ulteriore
quota di onorario recuperabile a tassazione.
Il riscontro sopra delineato potrà anche essere effettuato limitatamente ad un campione di fatture
sufficientemente rappresentative della complessiva attività dello studio.
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Attività degli studi notarili
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Nell’ambito del controllo delle somme anticipate per conto del cliente, particolare attenzione andrà rivolta
alle seguenti voci:
i
diritti; al riguardo si terrà conto che i diritti spettanti al visurista non devono essere posti a carico del
cliente in quanto spese sostenute nell’esercizio proprio dell’attività professionale;
i
bolli; al riguardo occorre tener conto delle indicazioni già fornite (vedi nota 2 al prospetto dei proventi
relativi alle varie tipologie di atti).
Qualora si riscontri in fattura la specificazione degli oneri per visura tra le spese anticipate, occorrerà
accertare che le stesse non siano state inserite anche tra i costi dell’attività.
L’individuazione delle prestazioni non fatturate o sottofatturate potrà altresì scaturire dall’esame:
i
i
della documentazione extracontabile acquisita all’atto dell’accesso;
delle schede o dell’archivio clienti attraverso un’attenta ricognizione dei dati riportati sui supporti
magnetici eventualmente rinvenuti e sull’hard-disk dei personal computer;
i
da un controllo incrociato con i dati comunicati alla Cassa per il Notariato.
Potrà essere valutata l’opportunità di richiedere informazioni specifiche ai clienti privati, anche a
campione, in relazione all’incidenza delle differenti tipologie di prestazioni sull’intero volume dell’attività.
Potranno, in particolare, essere richieste le seguenti informazioni eventualmente corredate dei relativi
documenti:
i
i
data e modalità di pagamento dell’onorario (assegni emessi, contanti, ecc.);
fatture rilasciate dal notaio.
Tale invito tenderà ad appurare l’eventuale omessa contabilizzazione di compensi (per esempio
relativamente agli atti per i quali non è obbligatorio il rilascio della fattura) ovvero la sottofatturazione delle
prestazioni.
Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione o
con ritardi nella percezione dell’onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato
pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati.
Qualora il professionista sostenga il mancato pagamento dell’onorario da parte del cliente, si potrà
riscontrare presso il Consiglio dell’Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o visto di congruità
necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo. L’eventuale riscontro negativo potrà essere considerato,
sebbene di per sé non determinante, un elemento di prova di occultamento di compensi.
Nel caso in cui in esito ai su esposti procedimenti, fossero rilevate prestazioni non fatturate o
sottofatturate, i proventi non contabilizzati saranno quantificati sulla base di quanto fatturato per prestazioni
similari; per le prestazioni regolate dalla tariffa si potrà altresì tener conto delle specifiche tariffe tabellari
come ordinariamente maggiorate dal professionista.
La logica dell’analisi dovrà altresì improntarsi ad una lettura funzionale dei componenti negativi di
reddito in connessione con la natura dei compensi.
L’analisi delle spese dovrà essere innanzitutto indirizzata alla individuazione di quelle che potrebbero
essere non inerenti all’attività professionale.
La non inerenza andrà verificata anche per gli altri elementi di costo che lasciassero presumere
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Attività degli studi notarili
74.11.2
sostenimento di spese per motivi personali o per compensi a terzi non giustificati dal tipo di prestazione
fornita (spesso indicata genericamente nei documenti contabili) o dall’organizzazione dello studio.
Relativamente ai premi pagati per assicurazioni professionali, considerato che il relativo costo aumenta
notevolmente in funzione del capitale assicurato, andrà valutato soprattutto se appaiono congrui rispetto al
volume d’affari conseguito nell’anno verificato ed in quello precedente.
3.4 Altri indizi e riscontri
Premesso che nella generalità dei casi il reddito professionale di notaio costituisce la fonte principale
delle entrate, sarà necessario procedere all’analisi dei prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari.
Qualora tali importi risultassero alquanto modesti e risultassero assenti introiti già soggetti a tassazione,
potrebbe trovare conferma l’esistenza di compensi sottratti all’imposizione.
Ulteriori elementi indiziari estranei all’attività professionale possono essere costituiti dall’appartenenza a
circoli esclusivi di carattere sportivo e non, nonché da manifestazioni di capacità contributiva (possesso
d’auto di alta cilindrata, imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare
del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del
volume d’affari si potrà procedere, sia pure ai fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del
reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del
professionista e/o degli associati.
3.5 Le indagini bancarie
Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale
del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di
persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego deve rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di
controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora
permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi determinati con la metodologia in
precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di
esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero
di altri elementi di valutazione.
Peraltro, la Legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità
degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo
eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via
alternativa.
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
Aggiornamento: Settembre 2001
14
Attività degli studi notarili
74.11.2
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal
contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.
3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono
richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la copia dei
conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli
all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni
contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli
imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che
restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove
operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella
località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere
intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
Aggiornamento: Settembre 2001
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Attività degli studi notarili
74.11.2
Check List
N° processo
verbale
Codice Ufficio
Anno
Da compilare manualmente dopo l’acquisizione del Processo Verbale
Check List versione nuova
Categoria Economica - STUDI NOTARILI Codice Attività:
DATI VERIFICATORI
Verificatore 1 - Nome e Cognome
Ente Verificatore
Verificatore 2 - Nome e Cognome
Cod. Ufficio I.V.A.
Cod. Ufficio II.DD.
DATI GENERALI
DATA INIZIO VERIFICA
(gg/mm/aaaa)
Cod. Fisc. Contribuente
Aggiornamento: Settembre 2001
DATA FINE VERIFICA
(gg/mm/aaaa)
Part. I.V.A. Contribuente
16
Attività degli studi notarili
74.11.2
SI: Controllo effettuato anche se con esito negativo
NO1: Controllo non effettuato per mancanza del presupposto da accertare
NO2: Controllo non effettuato perché non ritenuto proficuo
CONTROLLO
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
AT TIVITÀ P R E PA RA TORIA AL CONT ROL LO
Attraverso il sistema informativo dell'A.T.:
1
è stata effettuata un'interrogazione contabile completa?
0001
2
sono state acquisite le ultime dichiarazioni disponibili?
0007
3
è stato rilevato il luogo di conservazione delle scritture contabili e
0002
l'eventuale soggetto depositario?
4
è stata rilevata l'ubicazione della sede e degli altri locali utilizzati per
0003
l'esercizio dell’attività?
5
sono stati individuati gli elementi indicatori di capacità contributiva
0005
(compresi gli atti del Registro) del soggetto verificato, dei familiari
conviventi, di eventuali associati e dei loro familiari conviventi?
6
Si è proceduto ad accertare l'esistenza di precedenti controlli e l'inclusione
in liste di segnalazione?
0008
7
Sono stati acquisiti tutti gli elementi d'accertamento in possesso
dell'ufficio?
0009
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
ACCESSO
Si è proceduto a:
8
– effettuare la ricerca della documentazione extracontabile (agende,
rubriche, fascicoli, corrispondenza, elaborati, etc.)?
0103
9
– acquisire i "floppy disk" e gli altri supporti magnetici rinvenuti nello
studio?
0117
10
– acquisire i dati presenti nell'hard-disk dei PC rinvenuti?
0116
11
– richiedere una stampa dei clienti dall’archivio specifico del programma
di gestione?
0118
12*
verificare la presenza in Internet del soggetto?
0245
13
– rilevare il numero, la qualifica e le mansioni dei dipendenti presenti al
momento dell’accesso?
0107
14
–
rilevare il numero e il tipo dei collaboratori non dipendenti, eventuali
praticanti e degli associati all’attività professionale?
0106
15
–
rilevare il livello di automazione dello studio (software utilizzato, servizi
di banche dati, etc.)?
0113
16
–
individuare le eventuali casseforti presenti nello studio?
0101
17
acquisire i repertori generali e speciali, il registro delle somme e valori
0154
affidati al notaio e quello dei testamenti?
Sono state acquisite informazioni relativamente a:
18
docenze, collaborazioni a giornali e riviste specializzate, nonché ad
0119
altri incarichi ricoperti?
Aggiornamento: Settembre 2001
17
Attività degli studi notarili
74.11.2
19
anzianità professionale?
0122
20
eventuale rilevamento dello studio da genitori o parenti?
0126
21
iscrizione a circoli privati?
0129
Si è proceduto a:
22
– accertare l'esistenza di polizze di assicurazione contro i rischi
professionali?
0130
23
– effettuare il controllo dei dati dichiarati per gli Studi di Settore?
0257
24
controllare i documenti e le scritture contabili obbligatorie?
0200
CONTROLLO DEL VOLUME D’AFFARI
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
Si è proceduto a:
25
accertare se i dati rilevati dalla documentazione extracontabile trovano
0418
riscontro nella contabilità e nei documenti emessi?
26
effettuare la lettura dei dati contenuti nei supporti magnetici ed il loro
0408
riscontro con le scritture e la documentazione contabile?
27
riscontrare se il personale rilevato al momento dell’accesso sia
0566
regolarmente registrato nei libri previsti in materia del lavoro?
28
accertare la tipologia della clientela assistita?
0407
29
scomporre, per tipologia di atto, i compensi dichiarati?
0475
30
verificare se dalla scomposizione sono emerse situazioni inverosimili
0477
sotto l’aspetto economico?
31
verificare la congruenza tra i dati rilevati dagli atti repertoriati e le
0550
relative registrazioni contabili?
32
effettuare il riscontro tra il numero di copie di atti rilasciati e le relative
0614
spese addebitate in fattura?
33
accertare, anche limitatamente ad un campione, la congruità degli
0615
importi contabilizzati per le anticipazioni in nome e per conto del
cliente?
34
verificare la congruità del rapporto tra quanto fatturato ai privati ed alle
0515
imprese a fronte di analoghe prestazioni?
35
controllare la congruità degli importi fatturati sulla scorta delle tariffe
0495
applicate per prestazioni similari e/o di quelle professionali minime
adeguatamente maggiorate?
36*
inviare i questionari ai clienti?
0555
37
accertare l’eventuale asserzione di gratuità dei compensi di talune
0474
prestazioni?
38
controllare la congruità fra le spese sostenute ed i compensi dichiarati?
0490
39
rilevare
0442
40
esaminare il registro dei movimenti finanziari?
l’eventuale incongruenza fra ampiezza
professionale assicurato e volume d’affari dichiarato?
Aggiornamento: Settembre 2001
del
rischio
0610
18
Attività degli studi notarili
ALTRI CONTROLLI E RISCONTRI
74.11.2
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
Si è proceduto a:
41
accertare il titolo di possesso dei locali utilizzati per l'esercizio della
0800
professione?
42
calcolare il capitale investito nello studio (arredi, attrezzature, etc.)?
0801
43
calcolare il reddito accertabile in via sintetica (al professionista ed agli
0807
associati) sulla base delle manifestazioni di capacità contributiva
individuate?
Si è proceduto a valutare il reddito ritraibile da:
44
un impiego alternativo del capitale proprio investito?
0803
45
l’affitto di locali di proprietà utilizzati per l'esercizio della professione?
0804
46
lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente nel settore?
0805
INDAGINI BANCARIE
47
(1)
SI
NO1
NO2
Nota
Cod.
n°
0905
Vi sono gravi indizi di evasione ovvero indizi tali da far ritenere che quanto
accertato diverga significativamente dall’effettiva capacità contributiva del
soggetto verificato?
Si è proceduto a:
48*
richiedere al contribuente l'indicazione dei conti intrattenuti con banche
0900
e istituti finanziari?
49*
acquisire ed esaminare la copia dei conti segnalati ed esibiti dal
0901
contribuente?
50*
richiedere copia dei conti agli istituti di credito e finanziari?
0902
51*
interessare istituti bancari operanti in località diverse da quelle di
0903
residenza?
52*
estendere le indagini bancarie ad altri soggetti?
0904
*Controllo facoltativo.
(1)
NOTA: in caso di risposta affermativa, i successivi controlli rivestiranno carattere obbligatorio
Aggiornamento: Settembre 2001
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CIR-Agenzia delle Entrate - Circolare n. 84 E del