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re
© Consiglio Regionale della Basilicata
Sommario
Conosciamo l’Istituzione Consiglio
Regionale?
Impariamo a dialogare e partecipare
Il Consiglio Regionale incontra gli studenti degli Istituti scolastici superiori:
una visita per conoscere e
vivere l’Istituzione
Introduzione
Abbiamo pensato di consegnarvi questo
opuscolo informativo sull’Ente Regione
confidando che possa rappresentare una
traccia-stimolo per l’approfondimento di
quanto vissuto nel vostro incontro con
l’Istituzione.
Ripercorriamo, infatti, il percorso degli argomenti discussi insieme durante la vostra visita.
Un piccolo e sintetico strumento per ricordare un’esperienza che speriamo sia
risultata interessante.
Il Consiglio Regionale apre il Palazzo al
mondo dei giovani per accogliervi, vuole
raccontarsi nei suoi luoghi di lavoro, farvi
vivere la sua attività e, soprattutto, parla-
re con voi per offrire un contributo alla
vostra formazione di cittadini ed elettori.
L’Istituzione vuole superare la sensazione di disinteresse che troppo spesso si
avverte nelle vostre parole: è come se
ignoraste che parliamo del luogo dell’esercizio della democrazia, della cittadinanza e della politica.
Incontrarvi significa fare conoscenza,
spiegarvi parole e compiti sicuramente
non semplici e poco noti, ma determinanti per la vita della nostra comunità.
Voi giovani, a breve sarete protagonisti
della vita sociale e politica e quindi anche di questa Istituzione che cresce con
la partecipazione attiva di tutti i cittadini:
impegnatevi sin da oggi a sentirla più vicina ed amica per contribuire domani a
renderla migliore.
A presto
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2
Sommario
La Repubblica Italiana e la Costituzione
4
L’Ente Regione
5
Lo Statuto
6
Il Consiglio regionale 7
I Consiglieri regionali
8
Il Presidente del Consiglio
8
L’Ufficio di Presidenza
9
I Gruppi Consiliari
9
Le Commissioni consiliari
10
La Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento
10
L’attività del Consiglio
11
Il Procedimento legislativo regionale
11
L’attività amministrativa e politica
13
La partecipazione legislativa
14
Gli Organi Consultivi e di Partecipazione
14
La struttura Amministrativa
15
Domande e risposte
16
Risposte gruppo 1 - 2
17
Risposte gruppo 3 - 4
18
Link utili
19
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3
La Repubblica Italiana e la Costituzione
I compiti di gestione del bene pubblico
vengano affidati alle strutture più vicine al cittadino, individuate dalla stessa
Carta, negli enti territoriali. E questo il
principio del decentramento e della sussidiarietà: i territori e le comunità hanno
proprie caratteristiche che solo un’Istituzione a diretto contatto con i cittadini
può tutelare con norme specifiche.
Nel rispetto dell’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana, agli Enti Regione,
Provincia, Città metropolitane e Comune
TITOLO V LE REGIONI, LE
PROVINCE, I COMUNI
N
ella Repubblica democratica italiana
esistono diverse Istituzioni con competenze territoriali e ruoli diversi, ma tutte svolgono compiti necessari per il benessere e lo sviluppo della comunità.
Livello sovranazionale è la Comunità europea, sancita nel Trattato di Maastricht
del 1992, a cui oggi aderiscono 27 Stati.
La Costituzione Italiana è la legge fondamentale dello Stato. Per la prima volta,
dopo cinquant’anni, la Costituzione italiana del 1947 è stata modificata in profondità con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Le modifiche del Titolo V della
parte seconda della Costituzione aprono
un nuovo scenario su quella che si usa
chiamare la forma di Stato italiana.
Lo Stato, la Repubblica italiana, è l’insieme di comunità stanziato sul territorio e
organizzato secondo l’ ordinamento giuridico costituzionale. Elementi costitutivi
dello Stato sono il popolo, il territorio e la
sovranità.
Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione è stato riformulato con l’attribuzione di una maggiore rilevanza alle autonomie locali.
© Consiglio Regionale della Basilicata
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
viene trasferita, quindi, la quasi totalità
dei compiti amministrativi.
L’ente Comune, il più vicino alla comunità, è un ente con proprie funzioni, interessi, poteri ed amministrazione riferite
al suo territorio. Le Città metropolitane
rappresentano un altro elemento di novità, sono enti necessari, con proprie funzioni ma non presenti in tutte le Regioni.
La Provincia è un ente a base territoriale
– più comuni limitrofi – con propria amministrazione e rappresentanza.
Sommario
4
L’Ente Regione
L
’Ente Regione rappresenta il tassello
essenziale per attuare il più alto grado
di decentramento. E’ l’ente territoriale più
importante dotato di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare, amministrativa e finanziaria.
L’istituzione delle Regioni è un processo
iniziato nel 1970 ed ancora non completato: la Costituzione individua oggi 20
Regioni italiane, di cui 15 a Statuto ordinario, tra cui la Basilicata, e 5 ad Auto-
sono organi della Regione:
• il Consiglio Regionale, che tratteremo in seguito diffusamente ;
• il Presidente della Regione e del-
la Giunta che rappresenta la Regione, presiede e dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
È eletto a suffragio universale e diretto; nomina e revoca i componenti della Giunta;
• la Giunta Regionale, l’organo ese-
cutivo dell’Ente Regione, che presiede all’attuazione delle deliberazioni
e delle leggi del Consiglio. Ad essa
spetta promuovere le iniziative necessarie al funzionamento ed allo
sviluppo della Regione (stesura di
piani e programmi, amministrazione del patrimonio),
nomia speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia e
Sardegna). La legge costituzionale n. 3 del
2001 riscrive il Titolo V della Costituzione
ampliando i margini di manovra dei legislatori regionali, titolari, dopo la riforma,
non solo di potestà legislativa concorrente ma, per tutto ciò che non è enumerato
nell’articolo 117 novellato, di potestà legislativa a carattere residuale e, dunque,
generale.
Ai sensi dell’art.121 della Costituzione
© Consiglio Regionale della Basilicata
Avviciniamoci all’Ente Regione Basilicata.
Lo stemma della Regione Basilicata è
costituito da una fascia di quattro onde
azzurre in campo argento che simboleggiano i quattro fiumi della regione:
il Basento, il Sinni, il Bradano e l’Agri. Il
gonfalone è di colore azzurro mare, reca
al centro lo stemma ed in alto l’iscrizione centrata in oro: “Regione Basilicata”.
Il gonfalone si completa con il nastro tricolore - verde, bianco e rosso - frangiato
d’oro annodato al di sotto del puntale.
Sommario
5
Lo Statuto
L
a diversità di problemi ed esigenze da
affrontare richiede che ciascun Ente
Regione abbia una propria organizzazione e proprie regole, scritte in un documento che si chiama Statuto.
Cosa è lo Statuto?
Lo Statuto, atto legislativo fondamentale,
è la massima espressione dell’autonomia regionale: è la Carta Costituzionale
regionale che ogni Regione, nel rispetto
dell’unitarietà dello Stato italiano e quindi in armonia con la Costituzione italiana.
approva. E’ il documento che ogni singola
Regione deve approvare per regolamentare principi, organizzazione e relazioni
istituzionali tra organi e funzioni.
Le grandi innovazioni introdotte dalle
Leggi Costituzionali n. 1-1999 e n.3-2001
hanno imposto alle Regioni la riscrittura di questo documento fondamentale.
In Basilicata è ancora vigente lo Statuto
approvato con Legge 22 maggio 1971, n.
350, il cui preambolo è: Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori
democratici della Resistenza e della Costituzione repubblicana: quale affermazione di
libertà e di autonomia, garanzia di partecipazione civile e base di progresso sociale, il
primo Consiglio regionale di Basilicata, interprete delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del popolo lucano,
si dà il presente statuto. La I Commissione
è impegnata nella riscrittura partecipata
e condivisa di questo atto fondamentale:
Parliamo del nuovo Statuto
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Sommario
6
Il Consiglio regionale
I
l Consiglio Regionale, anche Assemblea regionale, è l’organo rappresentativo della comunità
regionale. In Basilicata, nella X Legislatura, è composto da 20 consiglieri eletti, con sistema
misto proporzionale e maggioritario, dai cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Regione al momento del voto ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Basilicata.
Al Consiglio compete:
• il potere legislativo, approvazione delle leggi (art.117 Costituzione);
• determinare l’indirizzo politico-amministrativo della Regione;
• esercitare funzioni di controllo, indagine ed inchiesta sull’attività amministrativa della Giunta.
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Sommario
7
I Consiglieri regionali
L
a legislatura regionale ha la durata di
cinque anni, salvo elezioni anticipate.
I Consiglieri regionali rappresentano l’intera comunità regionale ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a
rispondere per le opinioni espresse e i
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Ogni consigliere può esercitare il potere di iniziativa per tutti gli atti consiliari,
presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni. E, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della
Regione, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti e può prendere conoscenza di
tutti gli atti di ufficio.
Possono candidarsi come Consigliere regionale, in una lista o partito politico, tutti
i cittadini italiani che abbiano compiuto la
maggiore età.
Il Presidente
del Consiglio
I
l Consiglio Regionale può essere, quindi,
considerato un Parlamento regionale.
Il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero Consiglio in quanto eletto dai
consiglieri regionali tra i componenti l’Assemblea. Ha il delicato compito di tutelare i diritti di tutti i consiglieri e forze politiche presenti in Regione, una vera figura
di garanzia.
Il Presidente del Consiglio convoca il
Consiglio Regionale, presiede l’Assemblea come oratore ufficiale ed assicura il
buon andamento dei suoi lavori facendo
osservare il regolamento. Decide sulla ricevibilità dei testi ed esercita tutte le altre
attribuzioni affidategli dal regolamento e
dallo Statuto.
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Sommario
8
L’Ufficio di Presidenza
I
l Consiglio, durante la prima seduta consiliare e quale primo atto, elegge fra i consiglieri l’Ufficio di Presidenza che e’ composto da: Presidente del Consiglio; due Vicepresidenti e due Consiglieri Segretari. I componenti l’Ufficio di Presidenza, appartenenti
anche alle forze di minoranza, restano in carica un anno e sono rieleggibili. All’Ufficio di
Presidenza spettano numerose decisioni rilevanti per il funzionamento del Consiglio,
quali ad esempio, i provvedimenti relativi al personale del Consiglio, la promozione
delle attività e l’amministrazione dei fondi relativi al bilancio autonomo del Consiglio.
I Gruppi Consiliari
I
consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, formati da uno o più consiglieri:
entro 5 giorni dalla prima seduta del Consiglio devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire. Ai gruppi consiliari così costituiti vengono garantiti gli strumenti e i mezzi necessari per lo
svolgimento delle loro funzioni. Ogni capogruppo, eletto dai componenti
il gruppo, fa parte della Conferenza dei Capigruppo, organismo competente per l’organizzazione dei lavori del Consiglio. I gruppi consiliari si dividono in gruppi di maggioranza e di minoranza: gli schieramenti sono decisi dal numero dei voti avuti nelle elezioni,
che appoggiano o meno l’indirizzo politico del Governo.
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Sommario
9
Le Commissioni
consiliari
L
e Commissioni sono organi interni,
gruppi di lavoro ristretti costituiti con
la presenza e con diritto di voto di almeno
un rappresentante di ogni gruppo consiliare. Le Commissioni si dividono in Permanenti e Speciali; all’inizio di ogni Legislatura il Consiglio Regionale costituisce
le Commissioni permanenti nel numero
e per le materie fissate dal regolamento.
Le Commissioni esercitano funzioni in
sede referente, consultiva, conoscitiva e
di controllo. Possono, quindi, chiedere ed
ottenere l’esibizione di atti e documenti,
convocare il personale dell’amministrazione regionale e procedere alla consultazione di Enti locali, sindacati, associazioni
e singoli cittadini. Il compito principale è
di concorrere al procedimento di formazione delle leggi regionali con l’esame
preliminare delle proposte di legge loro
assegnate, per competenza nella materia, dal Presidente del Consiglio.
Il Consiglio ha la facoltà di istituire Commissioni Speciali, con finalità di studio e
di elaborazione di proposte, su materie
di particolare rilevanza e puo’ deliberare, a maggioranza assoluta e su richiesta
motivata, l’istituzione di Commissioni di
Inchiesta su specifici argomenti, determinandone l’oggetto, i tempi e il numero
dei componenti.
La Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento gli organi
interni al Consiglio regionale
Fra gli organi interni al Consiglio regionale e composti da rappresentanti dei vari Gruppi consiliari, troviamo: la Giunta delle Elezioni e la
Giunta per il Regolamento.
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La Giunta delle
Elezioni e la Giunta
per il Regolamento
L
a Giunta delle Elezioni riferisce all’Assemblea sui titoli di ammissione dei
consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, anche sopravvenute.
La Giunta per il Regolamento propone le
modificazioni e le integrazioni al Regolamento interno
.
Eccoci arrivati nell’Aula consiliare, la sede
in cui si riuniscono i consiglieri regionali
per le sedute dell’Assemblea. Caratteristica è la forma ad emiciclo, tipica delle
funzioni assembleari per il posizionamento dei gruppi della maggioranza e
della minoranza, così facilmente individuabili. Ogni consigliere ha a disposizione, sul proprio scranno, gli strumenti per
intervenire ed esprimere il proprio voto.
In alto è il posto del Presidente del Consiglio che presiede l’Assemblea, ai suoi
lati troviamo i posti dei componenti l’Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio.
Sotto la Presidenza del Consiglio è la
postazione del Governo Regionale, la
Giunta: al centro è il posto del Presidente della Giunta, ai due lati il posto degli
assessori.
Le sedute del Consiglio sono aperte al
pubblico, al quale è riservata una parte
della sala.
Sommario
10
L’attività del Consiglio
L
’attività del Consiglio Regionale è nella discussione ed approvazione di atti:
parliamo delle leggi regionali, di atti amministrativi e di atti ispettivi. Iniziamo
dalla funzione legislativa, cioè l’approvazione delle leggi regionali, che rappresenta indubbiamente il potere più incisivo
del Consiglio. “L’esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere
delegato”. La legge regionale è un insieme
di norme che disciplinano gli aspetti fondamentali della vita della comunità. Contiene norme generali, nei limiti posti dalla
Costituzione italiana e nel rispetto degli
obblighi comunitari e internazionali, da
applicare sul territorio di riferimento.
Il Procedimento
legislativo regionale
L
’attuale Statuto regionale della Basilicata dedica al procedimento legislativo il suo Titolo III (artt. 39-46): è articolato in 4 fasi:
1.
2.
3.
4.
Iniziativa legislativa
Istruttoria
Approvazione
Fase integrativa dell’efficacia
(promulgazione e pubblicazione).
I
niziativa e Presentazione: Il momento formale dell’avvio del procedimento è la presentazione della
“proposta di legge” o del “disegno di
legge”, se di provenienza della Giunta Regionale, al Consiglio mediante
la presentazione di una proposta di
legge redatta in articoli ed accompagnata da relazione.
Sono soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa (art. 40 Statuto):
A.
B.
C.
ciascun Consigliere Regionale;
D.
E.
ciascun Consiglio Provinciale;
F.
le organizzazioni sindacali con-
la Giunta Regionale;
i Consigli Comunali in numero
non inferiore a cinque;
gli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
© Consiglio Regionale della Basilicata
Sommario
11
federali regionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi a mezzo di proposta di legge sottoscritta da almeno
duemila elettori.
I progetti di legge presentati all’Ufficio di
Presidenza, vengono assegnati per l’esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.
A
ssegnazione-Istruttoria: Il procedimento previsto nello Statuto regionale della Basilicata è quello ordinario, con le Commissioni solo in sede
referente che svolgono una funzione
istruttoria e concludono i propri lavori
con un parere. Le Commissioni consiliari istruiscono, quindi valutano, discutono e se necessario modificano,
il testo della proposta di legge. Ogni
cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire osservazioni o proposte sui progetti di legge mentre se
ne discute in Commissione, sede deputata anche ad audire i soggetti interessati: sono queste le significative
forme di apertura verso l’esterno, una
dimensione di partecipazione della
comunità regionale al procedimento
legislativo. Il testo di legge, licenziato dalla Commissione, viene così trasmesso al Consiglio Regionale, con
il relativo parere, per essere inserito
nell’ordine del giorno, cioè nella lista
degli argomenti che l’Assemblea dovrà discutere.
D
iscussione-Approvazione:
in
Consiglio il progetto di legge è
discusso in modo approfondito e votato articolo per articolo e con votazione finale su tutto il testo. Il Consiglio vota per alzata di mano, a meno
che non sia richiesta la votazione per
appello nominale. Sono approvate
le deliberazioni che abbiano raccolto
la maggioranza dei voti espressi dai
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Consiglieri presenti, ad eccezione dei casi nei quali è prevista una
maggioranza diversa. Il risultato della votazione sul provvedimento legislativo è proclamato dal Presidente
con la formula “il Consiglio approva”
oppure “Il Consiglio non approva”.
L
a fase integrativa dell’efficacia
(Promulgazione e Pubblicazione):
Dopo l’approvazione dell’Assemblea
le leggi vengono trasmesse, entro un
preciso termine, dal Presidente del
Consiglio al Presidente della Giunta
Regionale per la successiva promulgazione e pubblicazione, passaggi
che rendono efficace il provvedimento legislativo. La legge è promulgata
dal Presidente della Giunta Regionale. Il testo di legge è preceduto dalla
formula: “Il Consiglio Regionale ha
approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”. Sempre al
testo segue, invece, la formula: “La
presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata”
(art. 44 Statuto). Eliminato il controllo preventivo del Governo sulle leggi
regionali con il nuovo testo dell’art.
127 della Costituzione (introdotto
dall’art. 8 della Legge Costituzionale
n. 3-2001), l’unico mezzo per rilevare, da parte del Governo centrale,
un eccesso di competenza regionale
resta l’impugnativa avanti la Corte
Costituzionale entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione. Lo stesso può
fare anche un’altra Regione qualora
ritenga che il provvedimento legislativo leda la propria sfera di competenza.
Sommario
12
L’attività amministrativa
e politica
L’attività amministrativa
er far conoscere l’attività politico-amministrativa dell’Ente Regione, invece, partiamo dalla definizione di atto amministrativo come “atto giuridico
emanato da un organo della pubblica amministrazione” e così arriviamo ai vari
tipi di atti: a) i provvedimenti che riguardano casi e situazioni specifiche (licenze,
concessioni, autorizzazioni), b) gli atti con funzioni accessorie e strumentali (pareri, proposte, deliberazioni preliminari), c) gli atti che attestano pubblicamente
fatti o circostanze aventi rilevanza giuridica (certificati, verbali, attestazioni ecc.) e
d) gli atti di controllo (visti, approvazioni).
I piani e i programmi sono atti amministrativi di carattere generale.
P
L’attività politica
l Consiglio esercita anche un’azione di controllo ed indirizzo dell’operato della Giunta
utilizzando gli atti ispettivi, in particolare:
Interrogazione: domanda scritta che uno o più Consiglieri regionali rivolge al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per
sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare.
Mozione: documento proposto da uno o più Consiglieri per promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
Ordine del giorno: termine di origine parlamentare, è il documento che uno o più Consiglieri propongono al Consiglio in concomitanza con la trattazione di specifici argomenti.
È strumento analogo a quello della mozione.
I
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Sommario
13
La partecipazione
legislativa
Due strumenti per i cittadini
’Iniziativa popolare: il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di
interesse generale della Regione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti
o esporre comuni necessità nelle forme
stabilite dallo Statuto e regolamento [art.
64 Statuto vigente]. I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali
possono sottoporre all’esame del Consiglio
regionale voti che chiedano provvedimenti
o prospettino esigenze. Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni.
Referendum popolare: è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale,
quando lo richiedano almeno:
– ottomila elettori della Regione;
– due Consigli provinciali;
– dieci Consigli comunali che abbiano
iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;
– le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti
ed autonomi, con richiesta sottoscritta da
almeno ottomila elettori [art. 68 Statuto vigente].
L
© Consiglio Regionale della Basilicata
Gli Organi Consultivi
e di Partecipazione
Completiamo il quadro informativo
sulle attività, conoscendo gli Organi Consultivi e di partecipazione, cioè gli strumenti individuati per creare momenti di
consultazione e partecipazione.
Parliamo di:
– Difensore Civico
“Il Difensore civico ha il compito di
tutelare i cittadini in riferimento a
provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritenuti irregolari, compiuti da
Uffici dell’Amministrazione regionale.
Segnala, altresì, ai competenti organi,
disfunzioni e ritardi nell’azione della
Pubblica Amministrazione”.
– Commissione Regionale Pari Opportunità
Organismo, eletto dal Consiglio Regionale all’inizio di ogni Legislatura,
finalizzato ad assicurare la piena attuazione del disposto dell’art.3 della
Costituzione “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
– Garante dei minori
Organismo con finalità tese a rafforzare le azioni a favore dei minori.
Ha compiti di promozione dei diritti
dei bambini e degli adolescenti per
creare una nuova cultura di rispetto
Sommario
14
verso l’infanzia.
– Associazione ex Consiglieri e Parlamentari della Basilicata
“La Regione riconosce l’Associazione
tra gli ex consiglieri per garantire continuità con chi ha operato nelle Istituzioni”. Costituita dai Consiglieri delle
passate Legislature è una garanzia di
continuità con chi ha operato nell’ interesse delle popolazioni locali.
– Commissione Regionale dei lucani
all’estero
Simbolo dell’attenzione costante a
chi è dovuto emigrare e ha dovuto
lasciare la sua terra, è finalizzata ad
attuare quanto enunciato dagli articoli 5 e 8 della Costituzione italiana.
– Co.re.com – Comitato Regionale
per le Comunicazioni
Organismo con funzioni di consulenza e supporto per la Regione nel
campo delle comunicazioni e organo
funzionale dell’Autority per le garanzie nelle comunicazioni.
La struttura
Amministrativa
P
rima di salutarci però come non fare
un breve cenno alla struttura amministrativa? E già perché per far funzionare
questo grande Ente esistono personale
ed uffici che preparano, affiancano e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti.
Importante è anche ricordare fra gli strumenti informativi e di partecipazione,
la presenza del Sito, www.consiglio.basilicata.it/consiglionew un canale scelto
dall’Istituzione per farsi conoscere dalla
comunità e garantire una completa informazione in tempo reale sull’attività di
tutti gli organismi consiliari.
Auspichiamo che dopo questa visita si intensifichi sempre di più il vostro dialogo
con l’istituzione.
Soprattutto, confidiamo nella vostra
preziosa collaborazione: mantenete il
contatto con noi, navigate nelle pagine
internet del Consiglio, approfondite la
conoscenza dell’ Istituzione e scriveteci
per farci conoscere le vostre esigenze e
osservazioni.
A presto
© Consiglio Regionale della Basilicata
Sommario
15
Domande e
risposte
DOMANDE gruppo 1)
DOMANDE gruppo 3)
1. Cosa significa democrazia?
1. Cosa fa il Presidente del Consiglio
regionale?
2. Cosa s’intende per Partecipazione?
3. Che cos’è la Costituzione Italiana?
4. Che cos’è lo Statuto?
5. Cosa vuol dire Autonomia?
6. Come è divisa la Repubblica Italiana?
2. Cosa è la Giunta Regionale?
3. In democrazia chi governa?
La maggioranza o la minoranza?
4. Che cosa sono le Commissioni?
7. Quante sono le regioni italiane?
5. Cosa sono le Commissioni consiliari
permanenti?
8. Da quali Organi è composta la Regione?
6. Di che cosa si occupano le Commissioni?
DOMANDE gruppo 2)
DOMANDE gruppo 4)
1. Cosa fa il Consiglio Regionale?
1. Cosa sono le leggi?
2. Cosa sono le elezioni?
2. Che cos’è una legge regionale?
3. Quanti anni bisogna avere per essere elettori del Consiglio Regionale?
3. Quali sono i passaggi dell’iter legislativo?
4. Come si chiamano i rappresentanti
eletti dal popolo al Consiglio Regionale?
4. Cosa è il Dipartimento Segreteria
Generale del Consiglio Regionale?
5. Quanti sono i Consiglieri regionali in
Basilicata?
5. Cosa sono gli organi consultivi e di
partecipazione?
6. Che cos’è un Gruppo Consiliare?
6. Cosa è il sito www.Consiglio.basilicata.it?
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16
Risposte
gruppo 1 - 2
RISPOSTE gruppo 1)
RISPOSTE gruppo 2)
1. Demos- popolo, kratos- governo-letteralmente governo del popolo: è la
forma di Governo a cui partecipano in
maniera diretta o indiretta tutti i cittadini.
1. E’ l’organo legislativo della Regione,
eletto per cinque anni dai cittadini residenti nella Regione, discute ed approva
le leggi regionali.
2. Prendere parte a qualcosa - In
democrazia si partecipa attraverso le
elezioni ma anche in generale interessandosi della vita delle comunità cui si
appartiene.
3. E’ la legge fondamentale dello Stato,
la norma giuridica con valore preminente su tutte le altre norme.
4. E’ la Carta Fondamentale della Regione contenente le norme relative alla
propria organizzazione.
2. La designazione da parte del popolo
attraverso il voto dei propri rappresentanti
3. E’ necessario aver compiuto 18 anni
4. Consiglieri regionali
5. 18
6. E’ l’aggregazione dei consiglieri regionali sulla base della loro appartenenza politica
5. L’Autonomia è la capacità degli enti
di dettare delle regole generali vincolanti
per il territorio di riferimento.
6. Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni.
7. Sono 20 di cui 5 ad autonomia speciale.
8. Il Consiglio Regionale; Il Presidente
della Giunta Regionale; La Giunta Regionale.
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17
Risposte
gruppo 3 - 4
RISPOSTE gruppo 3)
RISPOSTE gruppo 4)
1. Rappresenta il Consiglio regionale,
convoca e dirige imparzialmente i lavori
in Aula secondo le modalità previste dal
Regolamento interno. E’ eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta di insediamento e i suoi compiti sono stabiliti
nello Statuto.
1. Complesso di regole che disciplinano specifici settori della vita dei cittadini
2. E’ una legge specifica dalla Regione
nell’esercizio della potestà legislativa
riconosciutale dalla Costituzione
2. È l’organo esecutivo, di governo della Regione
3. Iniziativa - Assegnazione-istruttoria
- Discussione-approvazione - Promulgazione-pubblicazione Consiglieri regionali
3. E’ la maggioranza, costituita dall’insieme dei gruppi politici che sostengono
l’azione del presidente della Regione e
della Giunta
4. È la struttura amministrativa, personale ed uffici che preparano, affiancano
e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti.
4. Sono organi interni del Consiglio regionale, composti dai Consiglieri indicati
dai gruppi di appartenenza.
5. Sono gli organismi individuati dalla
Regione per collaborare a disciplinare
settori particolari della vita della comunità
5. Gruppi di lavoro dei consiglieri
6. Hanno il compito di preparare e di
esaminare i disegni di legge e i progetti
di legge e di esprimere pareri ognuna
nelle materie di propria competenza
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6. La vetrina informativa delle attività
del Consiglio
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18
Link utili
Regione Basilicata
Consiglio Regionale della Basilicata
Statuto della regione Basilicata
Costituzione Italiana
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Rossana Nardozza
Responsabile “AP Cominicazione istituzionale“
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