titu oR eg io na e? nl e zio o am sci no nsi gli lCo ’Is Co pa Im mo ria ial ad re oga pa eci art ep re © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario Conosciamo l’Istituzione Consiglio Regionale? Impariamo a dialogare e partecipare Il Consiglio Regionale incontra gli studenti degli Istituti scolastici superiori: una visita per conoscere e vivere l’Istituzione Introduzione Abbiamo pensato di consegnarvi questo opuscolo informativo sull’Ente Regione confidando che possa rappresentare una traccia-stimolo per l’approfondimento di quanto vissuto nel vostro incontro con l’Istituzione. Ripercorriamo, infatti, il percorso degli argomenti discussi insieme durante la vostra visita. Un piccolo e sintetico strumento per ricordare un’esperienza che speriamo sia risultata interessante. Il Consiglio Regionale apre il Palazzo al mondo dei giovani per accogliervi, vuole raccontarsi nei suoi luoghi di lavoro, farvi vivere la sua attività e, soprattutto, parla- re con voi per offrire un contributo alla vostra formazione di cittadini ed elettori. L’Istituzione vuole superare la sensazione di disinteresse che troppo spesso si avverte nelle vostre parole: è come se ignoraste che parliamo del luogo dell’esercizio della democrazia, della cittadinanza e della politica. Incontrarvi significa fare conoscenza, spiegarvi parole e compiti sicuramente non semplici e poco noti, ma determinanti per la vita della nostra comunità. Voi giovani, a breve sarete protagonisti della vita sociale e politica e quindi anche di questa Istituzione che cresce con la partecipazione attiva di tutti i cittadini: impegnatevi sin da oggi a sentirla più vicina ed amica per contribuire domani a renderla migliore. A presto © Consiglio Regionale della Basilicata 2 Sommario La Repubblica Italiana e la Costituzione 4 L’Ente Regione 5 Lo Statuto 6 Il Consiglio regionale 7 I Consiglieri regionali 8 Il Presidente del Consiglio 8 L’Ufficio di Presidenza 9 I Gruppi Consiliari 9 Le Commissioni consiliari 10 La Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento 10 L’attività del Consiglio 11 Il Procedimento legislativo regionale 11 L’attività amministrativa e politica 13 La partecipazione legislativa 14 Gli Organi Consultivi e di Partecipazione 14 La struttura Amministrativa 15 Domande e risposte 16 Risposte gruppo 1 - 2 17 Risposte gruppo 3 - 4 18 Link utili 19 © Consiglio Regionale della Basilicata 3 La Repubblica Italiana e la Costituzione I compiti di gestione del bene pubblico vengano affidati alle strutture più vicine al cittadino, individuate dalla stessa Carta, negli enti territoriali. E questo il principio del decentramento e della sussidiarietà: i territori e le comunità hanno proprie caratteristiche che solo un’Istituzione a diretto contatto con i cittadini può tutelare con norme specifiche. Nel rispetto dell’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana, agli Enti Regione, Provincia, Città metropolitane e Comune TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI N ella Repubblica democratica italiana esistono diverse Istituzioni con competenze territoriali e ruoli diversi, ma tutte svolgono compiti necessari per il benessere e lo sviluppo della comunità. Livello sovranazionale è la Comunità europea, sancita nel Trattato di Maastricht del 1992, a cui oggi aderiscono 27 Stati. La Costituzione Italiana è la legge fondamentale dello Stato. Per la prima volta, dopo cinquant’anni, la Costituzione italiana del 1947 è stata modificata in profondità con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione aprono un nuovo scenario su quella che si usa chiamare la forma di Stato italiana. Lo Stato, la Repubblica italiana, è l’insieme di comunità stanziato sul territorio e organizzato secondo l’ ordinamento giuridico costituzionale. Elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità. Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione è stato riformulato con l’attribuzione di una maggiore rilevanza alle autonomie locali. © Consiglio Regionale della Basilicata Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. viene trasferita, quindi, la quasi totalità dei compiti amministrativi. L’ente Comune, il più vicino alla comunità, è un ente con proprie funzioni, interessi, poteri ed amministrazione riferite al suo territorio. Le Città metropolitane rappresentano un altro elemento di novità, sono enti necessari, con proprie funzioni ma non presenti in tutte le Regioni. La Provincia è un ente a base territoriale – più comuni limitrofi – con propria amministrazione e rappresentanza. Sommario 4 L’Ente Regione L ’Ente Regione rappresenta il tassello essenziale per attuare il più alto grado di decentramento. E’ l’ente territoriale più importante dotato di autonomia statutaria, legislativa e regolamentare, amministrativa e finanziaria. L’istituzione delle Regioni è un processo iniziato nel 1970 ed ancora non completato: la Costituzione individua oggi 20 Regioni italiane, di cui 15 a Statuto ordinario, tra cui la Basilicata, e 5 ad Auto- sono organi della Regione: • il Consiglio Regionale, che tratteremo in seguito diffusamente ; • il Presidente della Regione e del- la Giunta che rappresenta la Regione, presiede e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti. È eletto a suffragio universale e diretto; nomina e revoca i componenti della Giunta; • la Giunta Regionale, l’organo ese- cutivo dell’Ente Regione, che presiede all’attuazione delle deliberazioni e delle leggi del Consiglio. Ad essa spetta promuovere le iniziative necessarie al funzionamento ed allo sviluppo della Regione (stesura di piani e programmi, amministrazione del patrimonio), nomia speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna). La legge costituzionale n. 3 del 2001 riscrive il Titolo V della Costituzione ampliando i margini di manovra dei legislatori regionali, titolari, dopo la riforma, non solo di potestà legislativa concorrente ma, per tutto ciò che non è enumerato nell’articolo 117 novellato, di potestà legislativa a carattere residuale e, dunque, generale. Ai sensi dell’art.121 della Costituzione © Consiglio Regionale della Basilicata Avviciniamoci all’Ente Regione Basilicata. Lo stemma della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde azzurre in campo argento che simboleggiano i quattro fiumi della regione: il Basento, il Sinni, il Bradano e l’Agri. Il gonfalone è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l’iscrizione centrata in oro: “Regione Basilicata”. Il gonfalone si completa con il nastro tricolore - verde, bianco e rosso - frangiato d’oro annodato al di sotto del puntale. Sommario 5 Lo Statuto L a diversità di problemi ed esigenze da affrontare richiede che ciascun Ente Regione abbia una propria organizzazione e proprie regole, scritte in un documento che si chiama Statuto. Cosa è lo Statuto? Lo Statuto, atto legislativo fondamentale, è la massima espressione dell’autonomia regionale: è la Carta Costituzionale regionale che ogni Regione, nel rispetto dell’unitarietà dello Stato italiano e quindi in armonia con la Costituzione italiana. approva. E’ il documento che ogni singola Regione deve approvare per regolamentare principi, organizzazione e relazioni istituzionali tra organi e funzioni. Le grandi innovazioni introdotte dalle Leggi Costituzionali n. 1-1999 e n.3-2001 hanno imposto alle Regioni la riscrittura di questo documento fondamentale. In Basilicata è ancora vigente lo Statuto approvato con Legge 22 maggio 1971, n. 350, il cui preambolo è: Nello spirito unitario del Risorgimento nella fedeltà ai valori democratici della Resistenza e della Costituzione repubblicana: quale affermazione di libertà e di autonomia, garanzia di partecipazione civile e base di progresso sociale, il primo Consiglio regionale di Basilicata, interprete delle tensioni morali e delle aspirazioni di sviluppo globale del popolo lucano, si dà il presente statuto. La I Commissione è impegnata nella riscrittura partecipata e condivisa di questo atto fondamentale: Parliamo del nuovo Statuto © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 6 Il Consiglio regionale I l Consiglio Regionale, anche Assemblea regionale, è l’organo rappresentativo della comunità regionale. In Basilicata, nella X Legislatura, è composto da 20 consiglieri eletti, con sistema misto proporzionale e maggioritario, dai cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Regione al momento del voto ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Basilicata. Al Consiglio compete: • il potere legislativo, approvazione delle leggi (art.117 Costituzione); • determinare l’indirizzo politico-amministrativo della Regione; • esercitare funzioni di controllo, indagine ed inchiesta sull’attività amministrativa della Giunta. © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 7 I Consiglieri regionali L a legislatura regionale ha la durata di cinque anni, salvo elezioni anticipate. I Consiglieri regionali rappresentano l’intera comunità regionale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Ogni consigliere può esercitare il potere di iniziativa per tutti gli atti consiliari, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. E, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio. Possono candidarsi come Consigliere regionale, in una lista o partito politico, tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età. Il Presidente del Consiglio I l Consiglio Regionale può essere, quindi, considerato un Parlamento regionale. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero Consiglio in quanto eletto dai consiglieri regionali tra i componenti l’Assemblea. Ha il delicato compito di tutelare i diritti di tutti i consiglieri e forze politiche presenti in Regione, una vera figura di garanzia. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Regionale, presiede l’Assemblea come oratore ufficiale ed assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. Decide sulla ricevibilità dei testi ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal regolamento e dallo Statuto. © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 8 L’Ufficio di Presidenza I l Consiglio, durante la prima seduta consiliare e quale primo atto, elegge fra i consiglieri l’Ufficio di Presidenza che e’ composto da: Presidente del Consiglio; due Vicepresidenti e due Consiglieri Segretari. I componenti l’Ufficio di Presidenza, appartenenti anche alle forze di minoranza, restano in carica un anno e sono rieleggibili. All’Ufficio di Presidenza spettano numerose decisioni rilevanti per il funzionamento del Consiglio, quali ad esempio, i provvedimenti relativi al personale del Consiglio, la promozione delle attività e l’amministrazione dei fondi relativi al bilancio autonomo del Consiglio. I Gruppi Consiliari I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, formati da uno o più consiglieri: entro 5 giorni dalla prima seduta del Consiglio devono dichiarare al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire. Ai gruppi consiliari così costituiti vengono garantiti gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Ogni capogruppo, eletto dai componenti il gruppo, fa parte della Conferenza dei Capigruppo, organismo competente per l’organizzazione dei lavori del Consiglio. I gruppi consiliari si dividono in gruppi di maggioranza e di minoranza: gli schieramenti sono decisi dal numero dei voti avuti nelle elezioni, che appoggiano o meno l’indirizzo politico del Governo. © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 9 Le Commissioni consiliari L e Commissioni sono organi interni, gruppi di lavoro ristretti costituiti con la presenza e con diritto di voto di almeno un rappresentante di ogni gruppo consiliare. Le Commissioni si dividono in Permanenti e Speciali; all’inizio di ogni Legislatura il Consiglio Regionale costituisce le Commissioni permanenti nel numero e per le materie fissate dal regolamento. Le Commissioni esercitano funzioni in sede referente, consultiva, conoscitiva e di controllo. Possono, quindi, chiedere ed ottenere l’esibizione di atti e documenti, convocare il personale dell’amministrazione regionale e procedere alla consultazione di Enti locali, sindacati, associazioni e singoli cittadini. Il compito principale è di concorrere al procedimento di formazione delle leggi regionali con l’esame preliminare delle proposte di legge loro assegnate, per competenza nella materia, dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio ha la facoltà di istituire Commissioni Speciali, con finalità di studio e di elaborazione di proposte, su materie di particolare rilevanza e puo’ deliberare, a maggioranza assoluta e su richiesta motivata, l’istituzione di Commissioni di Inchiesta su specifici argomenti, determinandone l’oggetto, i tempi e il numero dei componenti. La Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento gli organi interni al Consiglio regionale Fra gli organi interni al Consiglio regionale e composti da rappresentanti dei vari Gruppi consiliari, troviamo: la Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento. © Consiglio Regionale della Basilicata La Giunta delle Elezioni e la Giunta per il Regolamento L a Giunta delle Elezioni riferisce all’Assemblea sui titoli di ammissione dei consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute. La Giunta per il Regolamento propone le modificazioni e le integrazioni al Regolamento interno . Eccoci arrivati nell’Aula consiliare, la sede in cui si riuniscono i consiglieri regionali per le sedute dell’Assemblea. Caratteristica è la forma ad emiciclo, tipica delle funzioni assembleari per il posizionamento dei gruppi della maggioranza e della minoranza, così facilmente individuabili. Ogni consigliere ha a disposizione, sul proprio scranno, gli strumenti per intervenire ed esprimere il proprio voto. In alto è il posto del Presidente del Consiglio che presiede l’Assemblea, ai suoi lati troviamo i posti dei componenti l’Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio. Sotto la Presidenza del Consiglio è la postazione del Governo Regionale, la Giunta: al centro è il posto del Presidente della Giunta, ai due lati il posto degli assessori. Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico, al quale è riservata una parte della sala. Sommario 10 L’attività del Consiglio L ’attività del Consiglio Regionale è nella discussione ed approvazione di atti: parliamo delle leggi regionali, di atti amministrativi e di atti ispettivi. Iniziamo dalla funzione legislativa, cioè l’approvazione delle leggi regionali, che rappresenta indubbiamente il potere più incisivo del Consiglio. “L’esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere delegato”. La legge regionale è un insieme di norme che disciplinano gli aspetti fondamentali della vita della comunità. Contiene norme generali, nei limiti posti dalla Costituzione italiana e nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, da applicare sul territorio di riferimento. Il Procedimento legislativo regionale L ’attuale Statuto regionale della Basilicata dedica al procedimento legislativo il suo Titolo III (artt. 39-46): è articolato in 4 fasi: 1. 2. 3. 4. Iniziativa legislativa Istruttoria Approvazione Fase integrativa dell’efficacia (promulgazione e pubblicazione). I niziativa e Presentazione: Il momento formale dell’avvio del procedimento è la presentazione della “proposta di legge” o del “disegno di legge”, se di provenienza della Giunta Regionale, al Consiglio mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli ed accompagnata da relazione. Sono soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa (art. 40 Statuto): A. B. C. ciascun Consigliere Regionale; D. E. ciascun Consiglio Provinciale; F. le organizzazioni sindacali con- la Giunta Regionale; i Consigli Comunali in numero non inferiore a cinque; gli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila; © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 11 federali regionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi a mezzo di proposta di legge sottoscritta da almeno duemila elettori. I progetti di legge presentati all’Ufficio di Presidenza, vengono assegnati per l’esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia. A ssegnazione-Istruttoria: Il procedimento previsto nello Statuto regionale della Basilicata è quello ordinario, con le Commissioni solo in sede referente che svolgono una funzione istruttoria e concludono i propri lavori con un parere. Le Commissioni consiliari istruiscono, quindi valutano, discutono e se necessario modificano, il testo della proposta di legge. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire osservazioni o proposte sui progetti di legge mentre se ne discute in Commissione, sede deputata anche ad audire i soggetti interessati: sono queste le significative forme di apertura verso l’esterno, una dimensione di partecipazione della comunità regionale al procedimento legislativo. Il testo di legge, licenziato dalla Commissione, viene così trasmesso al Consiglio Regionale, con il relativo parere, per essere inserito nell’ordine del giorno, cioè nella lista degli argomenti che l’Assemblea dovrà discutere. D iscussione-Approvazione: in Consiglio il progetto di legge è discusso in modo approfondito e votato articolo per articolo e con votazione finale su tutto il testo. Il Consiglio vota per alzata di mano, a meno che non sia richiesta la votazione per appello nominale. Sono approvate le deliberazioni che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai © Consiglio Regionale della Basilicata Consiglieri presenti, ad eccezione dei casi nei quali è prevista una maggioranza diversa. Il risultato della votazione sul provvedimento legislativo è proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva” oppure “Il Consiglio non approva”. L a fase integrativa dell’efficacia (Promulgazione e Pubblicazione): Dopo l’approvazione dell’Assemblea le leggi vengono trasmesse, entro un preciso termine, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta Regionale per la successiva promulgazione e pubblicazione, passaggi che rendono efficace il provvedimento legislativo. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale. Il testo di legge è preceduto dalla formula: “Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”. Sempre al testo segue, invece, la formula: “La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata” (art. 44 Statuto). Eliminato il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali con il nuovo testo dell’art. 127 della Costituzione (introdotto dall’art. 8 della Legge Costituzionale n. 3-2001), l’unico mezzo per rilevare, da parte del Governo centrale, un eccesso di competenza regionale resta l’impugnativa avanti la Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Lo stesso può fare anche un’altra Regione qualora ritenga che il provvedimento legislativo leda la propria sfera di competenza. Sommario 12 L’attività amministrativa e politica L’attività amministrativa er far conoscere l’attività politico-amministrativa dell’Ente Regione, invece, partiamo dalla definizione di atto amministrativo come “atto giuridico emanato da un organo della pubblica amministrazione” e così arriviamo ai vari tipi di atti: a) i provvedimenti che riguardano casi e situazioni specifiche (licenze, concessioni, autorizzazioni), b) gli atti con funzioni accessorie e strumentali (pareri, proposte, deliberazioni preliminari), c) gli atti che attestano pubblicamente fatti o circostanze aventi rilevanza giuridica (certificati, verbali, attestazioni ecc.) e d) gli atti di controllo (visti, approvazioni). I piani e i programmi sono atti amministrativi di carattere generale. P L’attività politica l Consiglio esercita anche un’azione di controllo ed indirizzo dell’operato della Giunta utilizzando gli atti ispettivi, in particolare: Interrogazione: domanda scritta che uno o più Consiglieri regionali rivolge al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare. Mozione: documento proposto da uno o più Consiglieri per promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. Ordine del giorno: termine di origine parlamentare, è il documento che uno o più Consiglieri propongono al Consiglio in concomitanza con la trattazione di specifici argomenti. È strumento analogo a quello della mozione. I © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 13 La partecipazione legislativa Due strumenti per i cittadini ’Iniziativa popolare: il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità nelle forme stabilite dallo Statuto e regolamento [art. 64 Statuto vigente]. I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono sottoporre all’esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze. Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni. Referendum popolare: è indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: – ottomila elettori della Regione; – due Consigli provinciali; – dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori; – le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori [art. 68 Statuto vigente]. L © Consiglio Regionale della Basilicata Gli Organi Consultivi e di Partecipazione Completiamo il quadro informativo sulle attività, conoscendo gli Organi Consultivi e di partecipazione, cioè gli strumenti individuati per creare momenti di consultazione e partecipazione. Parliamo di: – Difensore Civico “Il Difensore civico ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritenuti irregolari, compiuti da Uffici dell’Amministrazione regionale. Segnala, altresì, ai competenti organi, disfunzioni e ritardi nell’azione della Pubblica Amministrazione”. – Commissione Regionale Pari Opportunità Organismo, eletto dal Consiglio Regionale all’inizio di ogni Legislatura, finalizzato ad assicurare la piena attuazione del disposto dell’art.3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. – Garante dei minori Organismo con finalità tese a rafforzare le azioni a favore dei minori. Ha compiti di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti per creare una nuova cultura di rispetto Sommario 14 verso l’infanzia. – Associazione ex Consiglieri e Parlamentari della Basilicata “La Regione riconosce l’Associazione tra gli ex consiglieri per garantire continuità con chi ha operato nelle Istituzioni”. Costituita dai Consiglieri delle passate Legislature è una garanzia di continuità con chi ha operato nell’ interesse delle popolazioni locali. – Commissione Regionale dei lucani all’estero Simbolo dell’attenzione costante a chi è dovuto emigrare e ha dovuto lasciare la sua terra, è finalizzata ad attuare quanto enunciato dagli articoli 5 e 8 della Costituzione italiana. – Co.re.com – Comitato Regionale per le Comunicazioni Organismo con funzioni di consulenza e supporto per la Regione nel campo delle comunicazioni e organo funzionale dell’Autority per le garanzie nelle comunicazioni. La struttura Amministrativa P rima di salutarci però come non fare un breve cenno alla struttura amministrativa? E già perché per far funzionare questo grande Ente esistono personale ed uffici che preparano, affiancano e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti. Importante è anche ricordare fra gli strumenti informativi e di partecipazione, la presenza del Sito, www.consiglio.basilicata.it/consiglionew un canale scelto dall’Istituzione per farsi conoscere dalla comunità e garantire una completa informazione in tempo reale sull’attività di tutti gli organismi consiliari. Auspichiamo che dopo questa visita si intensifichi sempre di più il vostro dialogo con l’istituzione. Soprattutto, confidiamo nella vostra preziosa collaborazione: mantenete il contatto con noi, navigate nelle pagine internet del Consiglio, approfondite la conoscenza dell’ Istituzione e scriveteci per farci conoscere le vostre esigenze e osservazioni. A presto © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 15 Domande e risposte DOMANDE gruppo 1) DOMANDE gruppo 3) 1. Cosa significa democrazia? 1. Cosa fa il Presidente del Consiglio regionale? 2. Cosa s’intende per Partecipazione? 3. Che cos’è la Costituzione Italiana? 4. Che cos’è lo Statuto? 5. Cosa vuol dire Autonomia? 6. Come è divisa la Repubblica Italiana? 2. Cosa è la Giunta Regionale? 3. In democrazia chi governa? La maggioranza o la minoranza? 4. Che cosa sono le Commissioni? 7. Quante sono le regioni italiane? 5. Cosa sono le Commissioni consiliari permanenti? 8. Da quali Organi è composta la Regione? 6. Di che cosa si occupano le Commissioni? DOMANDE gruppo 2) DOMANDE gruppo 4) 1. Cosa fa il Consiglio Regionale? 1. Cosa sono le leggi? 2. Cosa sono le elezioni? 2. Che cos’è una legge regionale? 3. Quanti anni bisogna avere per essere elettori del Consiglio Regionale? 3. Quali sono i passaggi dell’iter legislativo? 4. Come si chiamano i rappresentanti eletti dal popolo al Consiglio Regionale? 4. Cosa è il Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale? 5. Quanti sono i Consiglieri regionali in Basilicata? 5. Cosa sono gli organi consultivi e di partecipazione? 6. Che cos’è un Gruppo Consiliare? 6. Cosa è il sito www.Consiglio.basilicata.it? © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 16 Risposte gruppo 1 - 2 RISPOSTE gruppo 1) RISPOSTE gruppo 2) 1. Demos- popolo, kratos- governo-letteralmente governo del popolo: è la forma di Governo a cui partecipano in maniera diretta o indiretta tutti i cittadini. 1. E’ l’organo legislativo della Regione, eletto per cinque anni dai cittadini residenti nella Regione, discute ed approva le leggi regionali. 2. Prendere parte a qualcosa - In democrazia si partecipa attraverso le elezioni ma anche in generale interessandosi della vita delle comunità cui si appartiene. 3. E’ la legge fondamentale dello Stato, la norma giuridica con valore preminente su tutte le altre norme. 4. E’ la Carta Fondamentale della Regione contenente le norme relative alla propria organizzazione. 2. La designazione da parte del popolo attraverso il voto dei propri rappresentanti 3. E’ necessario aver compiuto 18 anni 4. Consiglieri regionali 5. 18 6. E’ l’aggregazione dei consiglieri regionali sulla base della loro appartenenza politica 5. L’Autonomia è la capacità degli enti di dettare delle regole generali vincolanti per il territorio di riferimento. 6. Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni. 7. Sono 20 di cui 5 ad autonomia speciale. 8. Il Consiglio Regionale; Il Presidente della Giunta Regionale; La Giunta Regionale. © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 17 Risposte gruppo 3 - 4 RISPOSTE gruppo 3) RISPOSTE gruppo 4) 1. Rappresenta il Consiglio regionale, convoca e dirige imparzialmente i lavori in Aula secondo le modalità previste dal Regolamento interno. E’ eletto dal Consiglio regionale nella prima seduta di insediamento e i suoi compiti sono stabiliti nello Statuto. 1. Complesso di regole che disciplinano specifici settori della vita dei cittadini 2. E’ una legge specifica dalla Regione nell’esercizio della potestà legislativa riconosciutale dalla Costituzione 2. È l’organo esecutivo, di governo della Regione 3. Iniziativa - Assegnazione-istruttoria - Discussione-approvazione - Promulgazione-pubblicazione Consiglieri regionali 3. E’ la maggioranza, costituita dall’insieme dei gruppi politici che sostengono l’azione del presidente della Regione e della Giunta 4. È la struttura amministrativa, personale ed uffici che preparano, affiancano e sostengono il lavoro dei nostri rappresentanti eletti. 4. Sono organi interni del Consiglio regionale, composti dai Consiglieri indicati dai gruppi di appartenenza. 5. Sono gli organismi individuati dalla Regione per collaborare a disciplinare settori particolari della vita della comunità 5. Gruppi di lavoro dei consiglieri 6. Hanno il compito di preparare e di esaminare i disegni di legge e i progetti di legge e di esprimere pareri ognuna nelle materie di propria competenza © Consiglio Regionale della Basilicata 6. La vetrina informativa delle attività del Consiglio Sommario 18 Link utili Regione Basilicata Consiglio Regionale della Basilicata Statuto della regione Basilicata Costituzione Italiana © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario 19 Consiglio Regionale della Basilicata Struttura Coordinamento della Informazione e della Comunicazione Via Vincenzo Verrastro, 6 - Potenza www.consiglio.basilicata.it na e? zio Reg io io pa Im nsi lCo ’Is Co no tgl itu sci am o Progetto grafico e realizzazione nl e A cura di Rossana Nardozza Responsabile “AP Cominicazione istituzionale“ Telefono 0971.447068 - 7080 [email protected] mo ria re oga ial ad pa eci art ep re © Consiglio Regionale della Basilicata Sommario