Calendario Venatorio 2008-2009 provincia di mantova L a Stagione Venatoria 2008/09, come da normativa in materia (L.R. 2 agosto 2004 - n. 17), aprirà la terza domenica di settembre, che quest’anno cade il giorno 21/09/2008. In vista dell’apertura della caccia, il Servizio Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova predispone ed inoltra ai cacciatori due strumenti fondamentali per l’esercizio venatorio: • il Tesserino Regionale Venatorio, sul quale andranno segnate le giornate di caccia ed i relativi carnieri; • le Integrazioni Provinciali al Calendario Venatorio Regionale, che fissano tempi e modalità dell’esercizio venatorio in provincia di Mantova. Si coglie l’opportunità della redazione del presente opuscolo per porgere un cordiale saluto ed un ringraziamento per la preziosa collaborazione a tutto il mondo della doppietta: ai cacciatori, alle loro Associazioni Venatorie, agli Ambiti Territoriali Caccia, alle Istituzioni ed agli Enti che condividono competenze con il Settore Faunistico Venatorio della Provincia, ed a quanti gravitano direttamente o indirettamente nell’indotto. In forza del D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007, possiamo già indicare i criteri per l’esercizio dell’attività venatoria nella ZPS - Zona a Protezione Speciale denominata “IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”, che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia, come sotto riportato alla specifica voce Z.P.S. Informazione, consapevolezza e regole certe costituiscono la condizione irrinunciabile per un corretta gestione dell’esercizio venatorio, in un’ottica prioritaria di salvaguardia della fauna selvatica e di un equilibrio ambientale, al quale “tutti” dobbiamo concorrere quale bene comune inalienabile. Molto è stato fatto “insieme” nella trascorsa annata venatoria, molto resta da fare, proseguendo “insieme” nel percorso intrapreso, in uno spirito di fattiva e sinergica collaborazione e nell’ottica di pervenire ad azioni e soluzioni efficaci e condivise. Dimitri Melli Assessore Caccia e Pesca Maurizio Fontanili Presidente Provincia di Mantova Stagione Venatoria 1. Giornate e orari di caccia 2. Caccia vagante La stagione venatoria, anche quest’anno, così come previsto dal Calendario Venatorio Regionale, inizierà la terza domenica di settembre, vale a dire il giorno 21 settembre 2008 e si protrarrà fino al 31 gennaio 2009. Fermo restando le date di apertura e chiusura previste ed il massimo di 3 giorni di caccia settimanali, questo tipo di esercizio venatorio avverrà con le seguenti modalità: Quest’anno nei primi 11 giorni la caccia è consentita per 3 giorni fissi la settimana: il mercoledì, il sabato e la domenica. Dal 2 ottobre 2008 la caccia è consentita per 3 giorni la settimana a scelta del titolare della licenza, con esclusione del martedì e del venerdì (il così detto “silenzio venatorio”), a partire da un’ora prima dell’alba, fino al tramonto. Dal 1° ottobre al 30 novembre 2008 la caccia da appostamento fisso è consentita per cinque giorni settimanali, con esclusione della ZPS “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”. a) dal 21/9/2008 all’1/10/2008, compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia alle specie stanziali (lepre, fagiano e starna, ecc.), per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l’ausilio dei cani; ciò al fine di salvaguardare le produzioni agricole e di evitare l’apertura posticipata al 1° ottobre; b) dal 2/10/2008 al 31/12/2008 valgono le disposizioni del Calendario Venatorio Regionale, salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna), su richiesta degli a.t.c, per il raggiungimento del prelievo venatorio e/o per ragioni contingenti; c) dall’8/12/2008 al 31/01/ 2009 è vietato l’uso del cane da seguita; d) dall’8/12/2008 al 31/01/2009 la caccia alla volpe è permessa solo con l’uso di cani da tana (bassotti e terrier); e) dall’1/01/2009 al 31/01/2009 la caccia è consentita sempre per tre giorni settimanali a scelta soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 5 mt di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 mt dal battente dell’onda con l’avvertenza che, avendo alcuni canali andamento dell’alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 5 mt. dell’alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l’uso del cane da ferma. 3. Caccia da appostamento temporaneo In forza delle summenzionate disposizioni che dal 21/09/2008 all’1/10/2008 (compreso) anticipano la chiusura giornaliera della caccia vagante, la caccia da appostamento temporaneo è permessa dalle ore 12.00 senza l’ausilio di cani, al fine di garantire una maggiore salvaguardia della fauna e delle produzioni agricole. Si auspica che tutti i cacciatori che praticano la caccia vagante, in sintonia con le richieste avanzate dalla Consulta faunistica venatoria provinciale unitamente alle Associazioni agricole e venatorie, dimostrino attenzione all’ambiente e al patrimonio faunistico rispettando le suddette norme. Dall’ 1/01/2009 la caccia da appostamento temporaneo è consentita solo nei luoghi precedentemente indicati per la caccia vagante, pertanto l’andata ed il ritorno dal capanno temporaneo di caccia in luoghi in cui è vietata la caccia in forma vagante vanno effettuati col fucile scarico e riposto nel fodero. 4. Caccia da appostamento fisso Relativamente alla “Caccia da Appostamento Fisso”, dal 21 settembre al 31 gennaio 2009 si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio Regionale (approvato con l.r. n.17/’04) e dalla legge regionale annuale riguardante le specie in deroga e dal D.M. n. 184 del 17/10/2007. Pertanto la caccia da appostamento fisso si effettua per 3 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dal 21/09/08 al 30/09/08 e dal 01/12/2008 al 31/01/2009. Dal 1/10/08 al 30/11/08 la caccia da appostamento fisso è consentita per 5 giorni settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, mentre negli appostamenti ubicati in ZPS la caccia è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 per soli tre giorni a scelta la settimana, con esclusione del martedì e venerdì, e nel mese di gennaio 2009 nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica. Il carniere Il Calendario Regionale per ogni giornata di caccia determina il carniere complessivo, che non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 30 capi di selvaggina migratoria. In particolare il cacciatore non può superare giornalmente il seguente carniere: • lepre comune : n. 1 capo • palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi per tutte le specie • beccaccia: 2 capi • tortora: 10 capi. I suddetti limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali valgono i piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, come pure non si applicano, per la selvaggina stanziale allevata, nelle aziende agrituristico-venatorie. Per quanto riguarda il carniere mantovano i prelievi annui massimi per tutti gli ambiti per cacciatore sono di n. 10 lepri, n. 30 fagiani e n. 10 starne. Caccia alla volpe Agli appassionati della caccia alla volpe si ricorda che dall’8/ 12/2008 al 31/01/ 2009 è permessa solo con l’uso di cani da tana (bassotti e terrier). Addestramento cani L’allenamento ed addestramento cani è consentito nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Pertanto dal 23 agosto al 20 settembre 2008 tale attività è possibile con un numero massimo di 6 cani e per 4 giorni settimanali, ad esclusione del lunedì, martedì e venerdì. Nella ZPS denominata “IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” è consentito l’addestramento con un numero massimo di 6 cani, dal 1° settembre al 20 settembre 2008 per 4 giorni settimanali ad esclusione del lunedì, martedì e venerdì. L’allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all’articolo 37, comma 8, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), anche se prive di tabellazione. Le aree escluse sono: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. Z.P.S. “IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” Nella Zona a Protezione Speciale (ZPS), in forza del D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 si applicano i seguenti divieti: a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per le due giornate settimanali prefissate di mercoledì e domenica; b) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n.79/409/CEE; c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo; d) abbattimenti di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula); e) abbattimento, in data antecedente il 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clipeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas Penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus acquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus); f) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli. Tesserino venatorio Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla Provincia di residenza e valido su tutto il territorio nazionale, della licenza di caccia valida accompagnata dai versamenti governativo, regionale e della ricevuta del pagamento dell’assicurazione personale. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino: il giorno, il mese, la provincia, l’ambito territoriale di caccia, l’azienda faunistico-venatoria o l’azienda agrituristico-venatoria, nonché ogni capo di selvaggina stanziale non appena abbattuto e raccolto (tranne i capi abbattuti nelle aziende faunistico venatorie e/o agrituristico-venatorie). Per la selvaggina migratoria il numero dei capi abbattuti, suddivisi per specie, va indicato in modo indelebile al termine delle giornate di caccia e comunque sul posto di caccia. Il cacciatore non può usufruire di più di cinquantacinque giornate di caccia durante l’intera stagione venatoria sull’intero territorio nazionale. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato alla Provincia, che lo ha rilasciato, non oltre il 31 marzo di ogni anno. Specie cacciabile e periodi di caccia Si rimanda ad un’attenta lettura del calendario venatorio regionale, approvato con la L.R. n.17/04, del D.M. n. 184/2007 e delle disposizioni riportate alla voce ZPS. Si ricorda che non è possibile abbattere specie appartenenti a daino e capriolo. Nel rispetto delle norme sancite dall’art. 30 commi 15, 18 e 19 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia possono approvare regolamenti che prevedono l’uso di un tesserino interno finalizzato anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell’ambito territoriale stesso. La non corretta compilazione del tesserino interno comporta la sanzione di cui all’art. 51 comma 1 della L.R. 26/93 e successive modificazioni. In particolare si vuole richiamare l’attenzione del cacciatore su alcuni divieti stabiliti dall’art. 43 della L.R. n. 26/93 che: 1) a norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, vieta a chiunque: a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali… c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; e nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazioni ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico; f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuato quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalle leggi nazionali, dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, ‘per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall’appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con fucile scarico; h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti; l) cacciare a distanza inferiore a mt. 100 da macchine agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d’ acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, sentito l’INFS, e su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall’art. 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente Provincia; p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall’art. 26; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l’esercizio, in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 7; bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus calchicus); colombaccio (Colomba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avi-fauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia; ff) l’uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l’uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia; gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso. 2) È altresì vietato: a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione; b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori; c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente; d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato dalla Giunta Regionale; e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Provincia a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati. 3) La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle Province, sentito l’INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori. 4) Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l’esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, dove tale limite sarà determinato dalla Provincia competente e comunque non potrà essere superiore a 18 cani. 5) Fermi restando i divieti di cui all’art. 5, comma 9, e all’art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili. Per quanto non espressamente richiamato dal Calendario Integrativo Provinciale valgono le disposizioni contenute nella l.r. n. 26/’93 e succ. mod. e nel Calendario Venatorio Regionale.