COMUNE DI CASSANO ALL‘IONIO
(Provincia di COSENZA)
V SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA
Proposta elaborata dal
Ten. Pietro Atene : Comandante/Responsabile della P.M.
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 03/08/2010
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 Finalità
Pagina
1
Art.
2 Ambito di applicazione
“
1
Art.
3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia
urbana
“
1
Art.
4 Definizioni
“
2
Art.
5 Disposizioni di carattere generale per licenze,
autorizzazioni e concessioni previste dal presente
regolamento
“
2
Art.
6 Ordinanze e ordini verbali
“
2
Art.
7 Suolo pubblico e suo uso
“
3
Art.
8 Installazione di chioschi ed edicole
“
4
Art.
9 Infissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico
“
4
Pagina
4
Domanda per l'installazione di tende e
caratteristiche essenziali
“
5
TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art.
10 Disposizioni generali
Art.
11
Art.
12
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
“
5
Art.
13
Festoni e luminarie
“
6
Art.
14
Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
“
6
Art.
15
Ornamento dei fabbricati
“
8
Art.
16
Affissioni, manifesti e scritte sul patrimonio pubblico
e privato e tutela del decoro urbano
“
8
Art.
17
Cura delle siepi e piante
“
9
Art.
18
Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro
urbano
“
9
I
Art.
19
Battitura di panni e tappeti
“
10
Art.
20
Lavatura ed esposizione di biancheria
“
11
Art.
21
Depositi in proprietà privata
“
11
Art.
22
Baracche ed orti
“
11
Art.
23
Fumi ed esalazioni
“
12
Art.
24
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
“
12
Art.
25
Delimitazione di sosta privata
“
12
Pagina
13
TITOLO III
NETTEZZA PUBBLICA
Art.
26 Disposizioni di carattere generale
Art.
27
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
“
14
Art.
28
Divieto di lavatura e riparazione veicoli
“
14
Art.
29
Emissioni ed esalazioni
“
14
Art.
30
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
“
15
Art.
31
Scarichi nei fossi e nei canali
“
15
Art.
32
Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
“
15
Art.
33
Pattumiere e recipienti con rifiuti
“
15
Art.
34
Divieto di getto di opuscoli o foglietti
“
16
Art.
35
Trasporto di letame e materiale da espurgo
“
17
Pagina
17
“
18
Pagina
18
TITOLO IV
PARCHI E GIARDINI
Art.
36 Aree, giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
Art.
37
Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
Art.
38 Circolazione di animali
II
Art.
39
Diritti degli animali-maltrattamento degli animali
“
19
Art.
40
Custodia di cani e degli animali
“
19
Art.
41
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al
pubblico
“
20
Art.
42
Imbrattamento causato da animali
“
21
Art.
43
Divieti
“
21
Art.
44
Norme di rinvio
“
21
Pagina
22
TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA E RUMORI MOLESTI
Art.
45 Scopo
Art.
46
Principio
“
22
Art.
47
Domenica e giorni festivi
“
22
Art.
48
Quiete notturna e pausa pomeridiana
“
22
Art.
49
Industria - Artigianato e Commercio
“
23
Art.
50
Lavori agricoli e di giardinaggio
“
23
Art.
51
Lavori edili
“
24
Art.
52
Esercizi Pubblici
“
24
Art.
53
Apparecchi per la produzione del suono
“
25
Art.
54
Concerti e produzione musicali
“
25
Art.
55
Concerti e produzione musicali nelle zone turistiche
“
26
Art.
56
Manifestazioni pubbliche
“
26
Art.
57
Giochi all'aperto e attività sportive
“
26
Art.
58
Lavori domestici
“
27
Art.
59
Pubblicità sonora
“
27
Art.
60
Veicoli a motore
“
27
Art.
61
Carico, scarico e trasporto di merci che causano
rumori
“
28
Uso di segnalazioni sonore
“
28
Art.
62
III
TITOLO VII
SICUREZZA PUBBLICA
Art.
Art.
Art.
Art.
63 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e
combustibili
64
65
66
Pagina
28
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di
combustibili
“
29
Detenzione di combustibili in case di abitazioni o
altri edifici
“
29
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi
artificiali e fuochi in genere
“
29
Art.
67
Denuncia di variazione di famiglia e di abitazione
“
30
Art.
68
Trasporto di oggetti pericolosi
“
30
Art.
69
Protezione da schegge, lavori artigianali e
verniciatura manufatti
“
31
70
Getto di cose
“
31
Art.
71
Ordini e riparazioni
“
32
Art.
72
Manutenzione di aree di pubblico transito
“
32
Art.
73
Esposizione sulle pubbliche vie
“
32
Art.
74
Atti contrari alla sicurezza
“
33
Art.
75
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
“
34
Pagina
34
Art.
TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI
Art.
76 Accertamento delle violazioni e sistema
sanzionatorio
Art.
77
Pagamento immediato
“
35
Art.
78
Abrogazione di norme preesistenti
“
35
Art.
79
Entrata in vigore
“
36
Art.
80
Norma finale
“
36
IV
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità
Il presente regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello statuto
dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le
attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della
vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la modalità e l’orientamento dei pedoni,
salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell’ambiente urbano, la convivenza
uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio pubblico ed ambientale.
Art. 2.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private
gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi
dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d’edifici la
cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d’uso comune, delle
aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione
di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell’ambiente, nei confronti delle
attività private avente rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell’ordinamento giuridico.
Art. 3.
Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana
All’attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l’Assessore delegato ed i controlli in
materia sono svolti dalla Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
di cui all’art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale operanti nei Servizi
Ambientali, Tecnici e Tributari, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno
accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività
sottoposta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’Autorità
Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione
amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l’informazione finalizzata
all’ottemperanza delle norme e l’attività di prevenzione.
1
Art. 4.
Definizioni
Quando nel presente regolamento sono usate le parole ”luogo pubblico” o “suolo pubblico”
si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e, in genere, i luoghi ed il suolo
appartenente al demanio o patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata
soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata,
anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto
giuridico di mettere volontariamente un’area propria a disposizione della collettività e si
perfeziona con l’inizio di uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo
periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s’intende che
le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od
aperti al pubblico passaggio , compresi portici, marciapiedi , canali, fossi fiancheggianti la
strada.
Art. 5.
Disposizioni di carattere generale per le licenze, autorizzazioni e concessioni previste
dal presente regolamento
Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente
regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
a) Personalmente al titolare e senza che questi possa trasferirli a terzi;
b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) Con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi
azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
d) Con riserva all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si
rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo
criterio insindacabile i benefici concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad
alcuna indennità o compenso di sorta;
e) Con revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.
Art. 6.
Ordinanze e ordini verbali
Il Sindaco ed i Responsabili di Settore, nelle materie e servizi di loro competenza, possono
emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente
occorressero per l’applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre
2
che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente
necessarie in materia di polizia urbana.
Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie
affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per
circostanze straordinarie ed urgenti, da ufficiali ed agenti di polizia municipale e di polizia
giudiziaria.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100)
Art.7.
Suolo pubblico e suo uso
É proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e
sottostanti, senza il permesso e/o concessione scritta dei competenti uffici comunali.
Fatte salve le norme del vigente Codice della strada, l’autorizzazione ad occupare strade,
marciapiedi, banchine giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli,
sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi o attività soltanto a
favore dei gestori degli stessi e durante le ore o periodi in cui questi sono aperti .
Nella concessione e/o autorizzazione sarà precisato il periodo di occupazione.
L’Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime
fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di
altri motivi di pubblico interesse.
I tavoli, le sedie o quant’altro da esporre davanti ai negozi o pubblici esercizi devono essere
solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le
sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a
cura del trasgressore.
In caso di inadempienza da parte di quest’ultimo saranno rimosse con ordinanza del
Responsabile di Settore della Polizia Municipale e, all’occorrenza, con l’ausilio delle forze
dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
3
Art. 8.
Installazione di chioschi ed edicole
La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti
di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e
dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia Municipale .
In ogni caso l’installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in
materia prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
Art. 9.
Infissione di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico
É vietato infiggere pali od altri oggetti o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo
pubblico o la pavimentazione stradale, salvo concessione o autorizzazione scritta
dall’Autorità comunale, previo parere degli uffici comunali competenti e preventivo
deposito cauzionale determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
I concessionari sono obbligati, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro
cura e spese.
Il deposito cauzionale sarà svincolato dietro nulla osta dell’Ufficio Tecnico comunale.
In caso di ritardo od omissioni da parte dei concessionari l’Autorità comunale provvederà
in merito a spese dei medesimi senza pregiudizio della penalità in corsa per violazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art. 10.
Disposizioni generali
Nei provvedimenti di autorizzazione per l’esposizione di insegne, tende solari, merci,
banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento
T.O.S.A.P. e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l’Autorità
4
comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà
prescrivere, inoltre, determinati tipi d’attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione
ed alla decorosità dell’insieme.
Art.11.
Domanda per l’installazione di tende e caratteristiche essenziali
Chiunque intenda installare tende esterne sporgenti su suolo pubblico o di uso pubblico
dovrà presentare apposita domanda al Comune supportato da adeguata documentazione
grafica o fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali
competenti.
Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di
carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i
cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o
pericolo all’incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento
non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
Le tende e loro accessori devono avere l’orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi
frange ed ornamenti in genere, al un’altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo.
Nell’autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze
della circolazione e dell’estetica.
Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del
limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.
Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l’orario di chiusura ed in tempo di
pioggia, salvo se diversamente specificato nell’autorizzazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100)
Art.12.
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e
infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella
domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l’esatta
5
posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione
grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi
comunali competenti.
Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200)
Art. 13.
Festoni e luminarie
É vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, sulle strade pubbliche o di uso
pubblico e sulle proprietà private a piano terra quando sono causa di disturbo o
abbagliamento nella circolazione stradale.
In caso di disturbo o abbagliamento nella circolazione stradale, previa diffida da parte degli
organi competenti comunali, gli interessati hanno l’obbligo della rimozione immediata.
In caso di inerzia si procederà d’ufficio alla rimozione a spese a carico del trasgressore e
dell’obbligato in solido.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art.14.
Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada , dal Regolamento Edilizio o da altre
norme in materia:
1. I proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed
alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle
tende esterne, l’androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa
sottoposta alla pubblica vista;
2. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere
mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare
qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre o altro materiale qualunque, nonché evitare
stati o situazioni di pericolosità per le persone;
3. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l’efficienza e la
funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture
presenti nell’edificio;
6
4. Lo scarico dei pluviali deve essere convogliato nelle apposite reti fognarie delle
acque meteoriche in caso di assenza o d’impossibilità tecnica all’allacciamento
delle stesse, lo scarico dovrà avvenire sul suolo pubblico;
5. I proprietari o amministratori di stabili hanno, altresì, l’obbligo di provvedere ai
restauri dell’intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell’Autorità
Comunale, sotto l’osservanza delle norme del vigente Regolamento Edilizio;
6. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei
numeri civici ed hanno l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba lungo il fronte
delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del
marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono
i marciapiedi stessi. Devono, altresì, assicurare che fronde, rami, arbusti non
debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a mt.5,00 e sul marciapiede ad
altezza inferiore a mt 3,00 .
7. I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico
devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a
delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti
o di fili spinati;
8. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia
ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da
spazi pubblici o di pubblico passaggio;
9. Essi hanno altresì l’obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro
la disposizioni di legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte, disegni od
insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante
piani di interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l’azione
pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati;
10. Nell’atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo
dell’amministratore condominiale a cura dell’amministratore medesimo. Ove questo
manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un
cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque
nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;
11. I proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in
sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie a
fini igienico-sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente
introdotti ai fini dell’insediamento, la recinzione ed inibizione all’accesso alle aree
ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.
La violazione dei commi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 del presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25 ad € 100 ( p.m.r. € 50).
7
La violazione dei commi 2, 5, 7 ed 11 del presente articolo comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da € 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
Art. 15.
Ornamento dei fabbricati
1. Gli oggetti d’ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per
ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati
in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l’innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui
sopra, è fatto obbligo di evitare caduta d’acqua o altro su suolo pubblico o sui muri;
dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli
interessati.
La violazione del comma 1 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 25 ad € 500 ( p.m.r. € 50).
Art. 16.
Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro
urbano
Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai
regolamenti vigenti è vietato:
1. Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi
esterni, scritte segni o figure , salva espressa autorizzazione in deroga, come pure
modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli
edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i
pali dell’illuminazione pubblica, le targhe della toponomastica e dei numeri civici
dei fabbricati e qualsiasi manufatto od oggetto di arredo urbano ;
2. Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come i cassonetti per la raccolta di
rifiuti solidi urbani, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d’arredo
urbano in genere;
3. Collocare su pali dell’illuminazione pubblica, paline della segnaletica stradale o
semaforiche o alberi e cassonetti per la raccolta e deposito di rifiuti solidi urbani,
volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi
di esplicita autorizzazione;
4. Effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall’Autorità Comunale;
8
5. Stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri
e le bacheche adibiti all’affissione;
6. Distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro
materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui
vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Le sanzioni, per le violazioni delle disposizione di cui ai commi 3, 4 e 6 sono a carico del
trasgressore ed , in solido, del committente per ogni punto di distribuzione.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere , a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
Restano salve le disposizioni e le sanzioni indicate nel vigente Regolamento sulle pubbliche
affissioni.
Art. 17.
Cura delle siepi e piante
I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l’obbligo di tenere regolate
le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante
che si protendono oltre il limite di proprietà , al fine di non restringere la pedonalità del
marciapiede.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 18.
Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano
É vietato:
1. Compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano
offendere la pubblica decenza in luogo pubblico non a ciò appositamente destinato;
2. Esporsi in costumi indecorosi, circolare privi di abiti, a torso nudo in luoghi
pubblici;
3. Gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, e qualsiasi materiale solido
o liquido, utilizzare l’acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia
strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti;
4. Sedersi, gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili o su altri manufatti
d’arredo urbano;
9
5. L’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche
rudimentale, al di fuori dalle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienicosanitario;
6. Ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recuperi di acque chiare e luride,
in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di
dette acque fuori dalle aree o impianti appositamente previsti;
7. Occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere
qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro
urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete ed alla
sicurezza sociale;
8. Raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai
passanti;
9. Consumare alimenti e bevande occupando le piazze, gli edifici pubblici o le soglie
degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private, e qualunque spazio o area
pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
10. Sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nelle piazze, giardini e altri
luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico
decoro;
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere , a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 19.
Battitura di panni e tappeti
É vietato scuotere, spolverare a battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre
prospicienti le vie e le piazze pubbliche , tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi,
biancheria o altro.
Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente tra le ore
09,00 alle ore 11,00, per quelle abitazione che non hanno aperture verso cortili interni
purchè ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
10
Art. 20.
Lavatura ed esposizione di biancheria
La lavatura di biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche , siano esse
vie , piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
É vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui
terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli
oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 25 ad € 500 ( p.m.r. € 50)
Art. 21.
Depositi in proprietà privata
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista
della vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio
pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell’Autorità
Comunale, possa nuocere al decoro della città , all’igiene pubblica e possa costituire
pericolo per la collettività.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di
un congruo periodo di tempo stabilito dall’Autorità Comunale e comunque non inferiore a
giorni dieci.
Art. 22.
Baracche ed orti
É vietato costruire, realizzare con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche
di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni
trasparenti e non fatte salve le norme per l’edificazione e del vigente Regolamento Edilizio.
Salve le norme che disciplinano le attività connesse all’agricoltura, è vietato altresì la
coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio al decoro
cittadino e quando per l’uso del letame , concimi ed altro, si vengano a verificare
inconvenienti igienici, come addensamento di insetti ed esalazioni maleodoranti o
comunque molestie per il vicinato.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
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Art. 23.
Fumi ed esalazioni
Salvo quanto previsto dal Regolamento locale di Igiene, è vietato provocare fumi od
esalazione che arrechino danno o molestia.
Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che
necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere
preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali.
É comunque vietato:
1. Eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
2. Compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le
necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall’Autorità
Sanitaria.
É vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all’interno delle
proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art. 24.
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
I proprietari di aree libere ricadenti nei centri abitati nonché di terreni periferici confinanti
con le strade pubbliche dovranno recintarli solidamente, in conformità alle norme tecniche
stabilite dal Regolamento Edilizio, in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente
introdurre, per la tutela e il decoro urbano.
Le recinzioni dovranno essere conformi alla regolamentazione comunale.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art. 25.
Delimitazione di sosta privata
Le aree di sosta privata possono, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale,
essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in
materia.
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TITOLO III
NETTEZZA PUBBLICA
Art. 26.
Disposizioni di carattere generale
Le piazze, le strade, i vicoli, i portici, e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al
pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere ,
compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.
Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all’immediata
remissione in pristino.
Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio,
coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite
dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.
La raccolta deve avvenire nell’arco di tutto l’orario di apertura dell’esercizio. L’area di ogni
singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un’ora dall’orario di chiusura.
Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli
occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse.
Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano
organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo ,
ecc., che producono rifiuti , sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del
servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che
vengono utilizzate.
A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi.
L’area deve risultare libera e pulita entro un’ora dal termine della manifestazione. Gli
eventuali oneri straordinari sostenuti dall’ente e/o società concessionaria del servizio in tali
occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
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Art. 27.
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei
marciapiedi antistanti i negozi e le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio
alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
Ai proprietari o ai gestori d’attività commerciali, anche nei periodi in cui l’esercizio non è
in attività, è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie , ingressi,
aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio. La
pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestia o irritazioni ai passanti.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art. 28
Divieto di lavatura e riparazione veicoli
É proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere,
effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle piccole entità o determinate da forza
maggiore, e qualsiasi tipo d’attività artigianale in genere.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
Art.29
Emissioni ed esalazioni
Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento
atmosferico e dal Regolamento Locale d’Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare
emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno
o molestia.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art. 30.
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
É vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa
d’intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento
dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi
pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art.31.
Scarichi nei fossi e nei canali
Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle
zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare i immettere, anche
occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d’acqua
naturali.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 32.
Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
I proprietari di terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche
vie, devono provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla
conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque,
onde impedire nel periodo d’irrigazione ed in occasione di eventi meteorici, l’afflusso delle
acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 33
Pattumiere e recipienti con rifiuti
Fatto salvo quanto previsto dal Vigente Regolamento di Igiene e da norme per la disciplina
dei servizi, raccolta e smaltimento rifiuti:
1. É vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e
recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque
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immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o
insetti e provocare esalazione.
2. Gli imballaggi provenienti da attività commerciale o artigianali cosi come pure i
rifiuti ingombranti domestici o provenienti da attività artigianali, potranno essere
collocati presso i luoghi e nella fascia oraria indicati e pubblicizzati dal soggetto
preposto alla raccolta dei rifiuti o dall’ufficio comunale preposto.
3. L’orario del deposito della spazzatura nei contenitori sarà fissato con apposita
Ordinanza Dirigenziale, secondo le esigenze del servizio.
4. In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici o simili dovranno essere
depositati a mezzo di idonei sacchetti chiusi unicamente dentro gli appositi
contenitori (cassonetti, contenitori e simili) con divieto assoluto di deposito al piede
degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché
saturo, deve essere effettuato all’interno di atro contenitore. Gli utenti dovranno
assicurarsi che dopo l’introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto
rimanga ben chiuso.
5. É fatto divieto il deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare
danni al contenitore dei rifiuti ( ad. Es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non
totalmente spenti, etc.). É altresì vietato introdurre materiali provenienti da
demolizioni, sassi, terra, da macellerie e pescherie.
6. Ove è attivata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ovvero sulle strade
pubbliche vi sono collocati gli appositi contenitori, i rifiuti vanno depositati
osservando la differenziazione.
7. É fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
La violazione del comma 1 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 25 ad € 500 ( p.m.r. € 50).
La violazione dei commi 2, 3, 4 e 6 presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
La violazione dei commi 5 e 7 presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 34.
Divieto di getto di opuscoli o foglietti
É vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e davanti alle
porte di casa il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio
comunale.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100) a carico del trasgressore e/o del committente.
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Art.35.
Trasporto di letame e materiale da espurgo
Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine,
fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistemi inodori, devono essere eseguite dalle
ore 22.00 alle ore 06.00.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
TITOLO IV
PARCHI E GIARDINI
Art. 36
Aree, giardini e parchi pubblici-Divieti e limitazioni
Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:
1. Accedere e transitare con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per
bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per
bambini;
2. Camminare sugli spazi erbosi o effettuare qualsiasi gioco, quando espressamente
vietato;
3. Fare uso dei giochi per bambini (altalena, giostra, scivoli, ecc.) a persone di età
superiore a 14 anni;
4. Cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in
qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
5. Rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a
riparo di piante e altro;
6. Danneggiare, lordare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle
panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati
impedendone l’utilizzo ad altre persone;
7. Introdurre nei giardini qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a
mano;
8. Il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze di Polizia, e
degli impianti pubblici;
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art. 37.
Ulteriori divieti- Autorizzazioni particolari
Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate,
di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.
L’Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di
manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALE
Art. 38
Circolazione di animali
a) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle norme per la tutela degli
Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e
gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed
esplicita autorizzazione da parte della Polizia Municipale;
b) Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati e non domestici, non potranno essere
introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali
sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
c) É vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione e mostra di animali
pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie;
d) É vietato il pascolo di bovini, ovini e caprini ed equini all’interno dei centri abitati e
all’interno degli agglomerati urbani delle contrade ;
e) É vietata l’equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità;
f) É vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali selle aree
pubbliche;
g) I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle
persone ed alle cose;
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 200)
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Art. 39.
Diritti degli animali- maltrattamento degli animali
Salvo quanto previsto dalle norme per la tutela degli animali, è fatto divieto di mettere in
atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
É fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e sulle bancarelle dei mercati e delle fiere,
anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.
Devono essere garantite le migliori condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono o
sono trattenuti gli animali nonché deve essere loro garantito un ambiente idoneo a
soddisfare i relativi bisogni fisiologici ed etologici.
Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 40.
Custodia dei cani e degli animali
I cani devono essere sempre denunziati all’Anagrafe canina entro 15 giorni dalla nascita
dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
Chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia,
del benessere e della relativa cura.
I cani a custodia di abitazioni, fabbricati, o giardini dovranno essere opportunamente
segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo
da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla
pubblica via.
I cani o altri animali, tenuti nelle abitazioni, nei giardini, nei cortili, negozi e stabilimenti
che disturbino , specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o
altrimenti, la pubblica quiete, dovranno essere allontanati o ricercare ogni possibile
rimedio atto ad evitare che l’animale rechi disturbo.
Ove, a seguito verifica da parte degli agenti della polizia municipale di continuo disturbo e
conseguente diffida al proprietario di allontanamento dell’animale, quest’ultima non venga
osservata, con provvedimento sindacale contingibile ed urgente, l’animale potrà essere
sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina con spese a carico del
proprietario.
All’interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere
custoditi in modo che non possano recare danno alle persone ovvero con museruole,
guinzaglio o in luoghi chiusi.
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Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre
tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d’escrementi, peli o
altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d’uso comune o su suolo pubblico.
Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli “É vietato introdurre animali” o simili
ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, etc.). Il divieto non si
applica ai non vedenti accompagnati da cani guida.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da € 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 41.
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
1. I cani non possono circolare liberamente fuori dall’abitazione del proprietario o
detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a
mt. 1,50, fatte salve le aree individuate, ed all’uopo segnalate, dal Comune.
2. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o
animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell’Ordine o della Polizia Locale.
3. Il proprietario o detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo
correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui
vive.
4. I cani ed animali vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d’accoglienza,
fatta salva la contestazione della trasgressione all’autore della violazione
allorquando il fatto sia addebitabile ad una minore vigilanza da parte dello stesso
sui propri animali.
5. L’abbandono volontario di animali è sanzionato secondo le norme penali vigenti.
6. Trascorso il termine di giorni 30 senza che siano stati reclamati dal proprietario o
altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure
devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del regolamento di polizia
veterinaria e della Legge n° 281 del 14.agosto. 1991.
Possono essere tenuti senza guinzaglio:
a) I cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
b) I cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
c) I cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di protezione Civile e dei Vigili del
Fuoco.
Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 100 ad € 500 ( p.m.r. 200).
Art. 42.
Imbrattamento causato da animali
I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli
imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al
pubblico.
É fatto obbligo , per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei
strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere
all’immediata nettezza del suolo pubblico.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 43.
Divieti
É vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia suo suolo
pubblico o aperto al pubblico.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
Art.44.
Norme di rinvio
Per i casi sospetti di rabbia o altre malattie si applicano le norme in vigore e relativi ai
servizi veterinari dell’ASP.
Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.
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TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA E RUMORI MOLESTI
Art. 45.
Scopo
Il presente titolo si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la
prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.
Art.46.
Principio
Sull’intero territorio comunale di Cassano All’Ionio sono vietate le azioni che causano
rumori che possano turbare l’ordine e la quiete pubblica e, in particolare, i tumulti, gli
schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile
di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche
vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell’abitato.
Art.47.
Domenica e giorni festivi
Salvo i casi speciali espressamente autorizzati dal Comune è vietata l’esecuzione di lavori
ed opere rumorosi e molesti per il vicinato la domenica e negli altri giorni festivi
infrasettimanali.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art.48.
Quiete notturna e pausa pomeridiana
É vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturne.
Tale divieto si applica anche all’esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore
19,00 e le ore 7.00 ed il sabato prima delle ore 9,00 e dopo le ore 18,00.
Salvo i casi speciali espressamente autorizzati dal Comune.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art. 49.
Industria-Artigianato e Commercio
Chi esercita un’arte, mestiere o industria o esegue lavori con l’uso di strumenti meccanici o
rumorosi, oltre all’osservanza delle norme in materia deve comunque usare ogni cautela al
fine di evitare disturbo o molestia alla pubblica e privata quiete , nel rispetto delle
prescrizioni eventualmente ricevute.
In particolare:
a) Devono essere adottati tutti i miglioramenti e gli accorgimenti che la tecnica può
offrire. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione non può essere
ragionevolmente pretesa, il rumore deve essere ridotto nella misura massima
possibile e reso sopportabile in altro modo, limitando ed esempio i lavori a
determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese, oppure trasferendoli in
luoghi discosti dalle zone abitate o più adatti.
b) É vietato eseguire lavori all’aperto tramite l’uso di macchinari stabili o semoventi
che producono rumori eccessivi; tali lavori rumorosi possono essere eseguiti
unicamente all’interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre. Deroghe
possono essere concesse dagli uffici comunali dietro richiesta scritta e
adeguatamente motivata.
É fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni
acustiche previste dalle leggi in materia.
Fatte salve le violazioni previste dalla legge 447/1995 ( legge quadro inquinamento
acustico), la violazione del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art. 50.
Lavori agricoli e di giardinaggio
Le macchine agricole e da giardino ( tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, motosega e simili)
sono ammesse solo se non procurano disturbo e molestia nel vicinato.
La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore
14,30 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art. 51.
Lavori edili
Ai lavori edili si applica, oltre alle disposizioni di cui all’art.50 ed alle disposizioni di cui
al regolamento comunale edilizio vigente, le seguente norme:
a) Ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente;
in prossimità di scuole,ospedali,chiese e cimiteri durante le funzione e uffici
pubblici , un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l’impiego
della elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa, comunque autorizzazione
degli uffici comunali;
b) I motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi se muniti di silenziatori efficaci;
c) Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrice o gli incaricati
dell’esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sui lavori
delle presenti norme.
In caso di inosservanza il comune può ordinare l’adozione di adeguate misure o di
accorgimenti idonei per ridurre i rumori ; esso può inoltre limitare l’esecuzione dei
lavori a determinati periodi e orari. In caso di inosservanza il comune può infine
ordinare la sospensione dei lavori.
L’esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali
dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
L’esecuzione di lavori edili indifferibili (interventi sulle condutture di acqua, elettricità e
simili) con macchinari e utensili rumorosi nei mesi di Luglio e Agosto nelle zone turistiche
( Marina di Sibari, Laghi di Sibari, zona Mille Pini, ecc.) è permessa nei soli giorni feriali
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 52
Esercizi Pubblici
Gli esercizi pubblici, le sale di intrattenimento, i cinema e teatro e i loro utenti non devono
disturbare gli inquilini all’interno degli stabili e il vicinato.
Il comune, d’ufficio o su denuncia privata, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali
volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la
creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, la
chiusura anticipata dell’esercizio pubblico.
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La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200), a carico del trasgressore, se individuato, ed al gestore in
qualità di solidale.
Art. 53
Apparecchi per la produzione del suono
Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto
all’interno degli edifici e entro i limiti normali e tali da non disturbare i coinquilini o il
vicinato.
L’uso di apparecchi di riproduzione del suono è di regola vietato nei luoghi pubblici quali
strade, piazze, giardini, parchi etc.. All’interno e in vicinanza dell’abitato è di regola vietato
l’uso all’aperto di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato. Deroghe possono essere
concesse dal comune dietro espressa domanda scritta e motivata.
Dopo le ore 23,00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non arrecare disturbo a
terzi.
Fatte salve le sanzioni di cui alla legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico),
la violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art.54.
Concerti e produzione musicali
Per i concerti e le produzioni musicali all’aperto su suolo pubblico o privato (amplificate e
non amplificate) è necessario l’ autorizzazione del Comune.
Le riproduzioni musicali, dopo le ore 23.00 , devono essere tenute all’interno dei locali alla
condizioni previste dall’art. 5.
Il Comune può accordare deroghe in caso di manifestazioni musicali di elevato tenore
artistico o di grande richiamo di pubblico e su esplicita richiesta.
Durante le ore notturne e segnatamente dopo le ore 23.00 non sono ammessi canti e
schiamazzi all’interno e in vicinanza dell’abitato che rechino disturbo al vicinato.
Fatte salve le sanzioni di cui alla legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico),
la violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
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Art.55
Concerti e produzioni musicali nelle zone turistiche
Nelle zone turistiche ( Marina di Sibari, Laghi di Sibari, Mille Pini, ecc) i concerti e le
manifestazioni musicali effettuati da pubblici esercizi sia su suolo pubblico che privato
sono ammessi fino alle ore 2,00 , salvo diversa e specifica autorizzazione, con l’obbligo di
ridurre gradualmente il volume a partire dalle ore 24,00 ed a condizioni che si muniscano:
 Di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del TULPS;
 Di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, se previsto;
 Di attrezzatura di riproduzione di suoni muniti di limitatori acustici non modificabili
in modo da contenere i rumori nei limiti della Legge 447/95 ;
Fatte salve le sanzioni di cui alla legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e
le norme di P.S., la violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
Art 56.
Manifestazioni pubbliche
Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali ad esempio sagre,feste di
piazza, cortei, manifestazioni sportive etc., è ammesso l’uso di apparecchi di riproduzione
del suono necessari per la manifestazione stessa, riservata all’autorizzazione del Comune,
che ne fissa le condizioni.
Art. 57
Giochi all’aperto e attività sportive
La pratica di giochi all’aperto e delle attività sportive all’aperto è permessa dalle ore 8.00
alle ore 23.00.
Deroghe possono essere concesse dal Comune dietro domanda scritta e motivata.
I giochi all’interno dei locali chiusi devono essere istallati e costruiti in modo tale da non
arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art.58
Lavori domestici
L’esecuzione di lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini e per il vicinato.
L’esecuzione di lavori domestici rumorosi è ammessa nei limiti stabiliti dall’art. 49, ad
esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art.59.
Pubblicità sonora
Fatte salve le norme del Codice della Strada, la pubblicità sonora rimane regolamentata
dalle norme del Vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni.
Comunque nelle zone turistiche e nel periodo Luglio ed Agosto deve essere limitata dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00
La violazione del comma 2° del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art.60.
Veicoli a motore
L’uso dei veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei
quartieri abitati, nei luoghi di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 8.00.
In modo particolare è vietato:
a) Usare in modo continuo e inadeguato l’avviamento e di riscaldare inutilmente e far
girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
b) Far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate le marce più
basse;
c) Accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
d) Utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono
istallati nel veicolo;
Fatte salve le disposizione e norme in materia di circolazione stradale concernenti i rumori
causati dai veicoli, la violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art.61.
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
Dalle ore 20,00 alle ore 7,30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell’abitato, di
merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima
cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art.62.
Uso di segnalazioni sonore
I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli,
ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti
continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è
tenuto ad esporre all’esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati
identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di
disattivare il sistema di allarme.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
TITOLO VII
SICUREZZA PUBBLICA
Art. 63.
Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell’abitato
materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della vendita senza le
prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di
petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
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Art.64.
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le
prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte
le norme vigenti riguardante la materia.
Art. 65.
Detenzione di combustibili in case di abitazioni o altri edifici
Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili
strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli
inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale
resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di
abitazione.
É vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I
combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali
sono ricavate canne fumarie.
Le finestre ed aperture dei sotterranei versi gli spazi pubblici devono essere munite di
serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi
infiammabili.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
Art. 66.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza
autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall’Autorità Comunale, accendere polveri o
liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con
qualunque arma.
É assolutamente vietato:
1. l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
2. gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
3. fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre
sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
4. accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle
abitazioni.
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La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
Art. 67.
Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Le variazione nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione
devono essere denunciati, entro 30 giorni, all’Ufficio Anagrafe del Comune e cure degli
interessati.
Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma
precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.
Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di
cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze
cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all’ufficio di Polizia
Municipale. Mediante apposito modulo, entro 48 ore.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
Art. 68.
Trasporto di oggetti pericolosi
Fatte salve le disposizione del Codice della Strada, è vietato il trasporto di strumenti e
oggetti pericolosi come fauci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri,ferri acuminati e
simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle
persone.
Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale,
d’igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra,
sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al
trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o
nell’aria.
Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con
apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul
suolo pubblico.
É vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti botti, cerchioni e simili,
che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la
circolazione stradale.
É in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
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La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere , a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 69.
Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle
adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo
per assolutamente impedire che schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di
danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare
apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei
passanti o della cittadinanza.
Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quando altro soggetto al
pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al
fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
I titolari di imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere , a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 70.
Getto di cose
É proibito gettare da ponti di lavoro e dall’interno di fabbriche e stabili, materiali di
demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l’adozione di
idonee cautele.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere , a proprie
spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al
completo ripristino dei luoghi o cose.
31
Art.71.
Ordini e riparazioni
Qualora un edificio o parte di esso minaccia rovina creando pericolo per la pubblica
sicurezza, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica provvederà con ordinanza impartendo al
proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di
sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il
Responsabile provvederà d’ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli
interessati, da riscuotere nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza il
pregiudizio per l’azione penale qualora il fatto costituisca reato.
Art.72.
Manutenzione di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o
marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere
prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad
un’adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 100 ad € 500 ( p.m.r. € 200).
Art. 73.
Esposizione sulle pubbliche vie
Chi intende attivare un’esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti
vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
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Art. 74.
Atti contrari alla sicurezza
Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della Strada, è vietato tenere
qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In
particolare è vietato:
1. effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative
pericolose, per l’incolumità delle persone e delle cose;
2. sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle
soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
3. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
4. in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle
colonne, sugli alberi , cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della
pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti;
5. collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico
passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza
adottare le relative cautele;
6. tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo
parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone,
animali e oggetti in genere;
7. sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto, ancorché per stretta necessità,
senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e
delle persone;
8. usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che
pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della
circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla
viabilità o dei veicoli di soccorso;
9. recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture
del gas e dell’acqua potabile.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 200 ad € 500 ( p.m.r. € 400).
33
Art. 75.
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei,
cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed alla Polizia
Municipale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L’avviso dovrà essere dato almeno dieci giorni prima per le manifestazioni che
comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro
svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli
uffici comunali preposti.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi
dovranno eseguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con la Polizia
Municipale.
5. É vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
La violazione ai commi 1, 2, 3, del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 50 ad € 500 ( p.m.r. € 100).
La violazione al comma 5 al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dal Codice della Strada.
TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI
Art. 76
Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente indicato
comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad e 500 (p.m.r. € 50).
Gli ordini e le diffide emanati, anche verbalmente, dagli organi accertatori possono essere
seguiti da ulteriore provvedimento individuale per i casi di inottemperanza a decisioni
dell’autorità o dei funzionari competenti.
Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto,
ai sensi dell’art. 13 Legge 24/11/1981, n° 689.
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Ai sensi della legge 24/11/1981, n° 689 le violazioni del presente Regolamento possono
essere conciliate con l’importo di euro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo
( importo più favorevole al trasgressore) ove non diversamente indicato, con pagamento
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore,
tramite pagamento a mezzo C.C. Postale intestato alla Polizia Municipale.
In caso di reiterata violazione la sanzione in misura ridotta sarà raddoppiata.
É facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal
Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di
accertamento dell’infrazione.
Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione
amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’ attività od un comportamento o la
rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e
contestazione della violazione.
Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente,
altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di
accertamento o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio
da cui dipende l’accertatore.
Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra,
si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente
sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.
Art. 77.
Pagamento immediato
Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente
regolamento in via breve direttamente a mano dell’Agente accertatore, ad eccezione dei
cittadini stranieri. Per essi l’Agente accertatore provvederà all’immediato rilascio della
relativa quietanza di pagamento.
Art.78.
Abrogazione di norme preesistenti
Con l’approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte
le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.
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Art.79.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.
Art. 80.
Norma finale
Eventuali modifiche con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie
oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico
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Regolamento di Polizia Urbana