Comune di Massanzago Dai REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE, RURALE ED IDRAULICA: riportiamo la sintesi di alcune norme comportamentali (quelle oggetto di più segnalazioni per mancato rispetto) importanti nei rapporti di buon vicinato, per il quieto vivere e per la cura, l’ornato ed il decoro del territorio e quindi per il viverlo bene, apprezzando le ricchezze naturalistiche ed ambientali che offre. Dovrebbero essere parte del senso civico di ogni cittadino, ma è opportuno ricordare che le violazioni potranno essere sanzionate con importi da 25,00 a 516,00 Euro. Dal Regolamento di POLIZIA LOCALE, che prevede norme per la nettezza dei centri abitati, la quiete pubblica, la sicurezza, gli esercizi pubblici: • Art. 20 “Divieto di getto di opuscoli e foglietti”: anche nei matrimoni va evitata l’esposizione di fotocopie-manifesti che rimangono per giorni appese ai pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica verticale; • Art. 21 “Manutenzione degli edifici”: i fabbricati vanno mantenuti in buono stato di conservazione e pulizia, con l’estirpamento dell’erba lungo il fronte ed i muri di cinta, il taglio della vegetazione anche lungo le recinzioni, i marciapiedi e l’asporto di ogni tipo di rifiuto; • Art. 23 “Depositi in proprietà privata”: vanno rimossi eventuali depositi di cose, su aree esposte alla pubblica via, qualora vi siano motivi di estetica e di decoro o di carattere igienico-sanitario; • Art. 26 “Viali e giardini pubblici”: sono vietati i comportamenti irrispettosi negli spazi pubblici quali viali e parco: è richiesto rispetto per le panchine e gli alberi, i cani devono essere tenuti a guinzaglio e le deiezioni raccolte ed asportate, evitati gli schiamazzi, le grida, le molestie e i comportamenti pericolosi; • Art. 31 “Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti”: è vietata la produzione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute; • Art. 45 “Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi”: i portici, le scale, gli spazi anche privati di libero accesso al pubblico devono essere convenientemente illuminati. Dai Regolamenti di POLIZIA RURALE ed IDRAULICA È vietato: • Imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato da macchine operatici o con liquami, liquidi, fanghi o altri detriti; • Abbandonare spazzatura, materiale di scarto, involucri o altro; • Transitare con carichi pesanti o mezzi che possono danneggiare il sedime stradale; • Accendere fuochi a distanza inferiore a m.100 dalle altre proprietà o dalle pubbliche vie; • Spargere esche avvelenate così da recare danno all’uomo o agli animali domestici; • Spargere liquami, se non rispettando le specifiche norme Comunali; • Compromettere i cigli e la sede stradale o il deflusso delle acque piovane con l’aratura e le lavorazioni dei campi prevedendo il mantenimento di una fascia di rispetto completamente libera dai confini e dai fossati; • Mettere a dimora siepi e piante a distanza inferiore di quanto previsto dai Regolamenti e dal Codice Civile. Vi è l’obbligo di: • potare siepi ed alberi in modo da lasciare libera la sede stradale; • non arrecare in alcun modo pregiudizio al deflusso delle acque riducendo il volume di invaso originario dei fossati, assicurando la manutenzione e lo sfalcio delle sponde; • attivarsi per la lotta contro i parassiti delle piante in proprietà privata (processionaria, bruco americano, cancro colorato, ecc.). • rispettare le norme vigenti in materia nell’esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari o altro. In alcuni casi, qualora il cittadino non ottemperi a seguito di un formale preavviso, il Comune potrà intervenire direttamente sostituendosi al privato ed addebitandogli le spese sostenute. Ricordando che i regolamenti richiamati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Massanzago, l’UFFICIO TECNICO COMUNALE rimane a disposizione per ulteriori e più precise informazioni (tel. 049 9360003).