AGEVOLAZIONI FISCALI
Detrazioni del 36% e 55%
Saisi Dott. Daniele
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AGEVOLAZIONI FISCALI
DETRAZIONI FISCALI 36%
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Le agevolazioni fiscali, introdotte dalla legge 449/97, “per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e le successive proroghe (in ultimo la
legge finanziaria 2010 che proroga l’agevolazione fino al 31 dicembre 2012), prevedono la possibilità di detrarre in 10 anni (oppure 5/3 anni se il
beneficiario ha un’età superiore ai 75/80 anni) dall’Irpef dovuta, un importo pari al 36% delle spese sostenute (massimo € 48.000) per l’acquisto e
l’installazione di un caminetto o di una stufa.
Con il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, non è più necessario (dal 06/07/2011):
- inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Il tutto viene ora ricondotto alla dichiarazione dei redditi effettuata
dal privato, semplificando così le procedure burocratiche in materia fiscale. Per usufruire della detrazione sarà sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
- indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Per usufruire della detrazione è sempre necessario:
- comunicare, prima di iniziare i lavori, a mezzo raccomandata A.R. all’ASL competente, ubicazione e natura dei lavori, data di inizio lavori,
impresa appaltatrice (se i lavori sono stati appaltati) allegando la “dichiarazione di responsabilità” dell’impresa appaltatrice.
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del
soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Nella pagina seguente sono indicati gli altri documenti da produrre nei vari tipi di intervento.
Inoltre, a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Dl 98/2011, l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle
poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è del 4%. Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano
continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del
bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.
E’ possibile beneficiare della detrazione fiscale del 36% se si rientra in uno dei seguenti interventi:
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AGEVOLAZIONI FISCALI
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Interventi per il recupero del patrimonio
edilizio previsti dall’art. 31 – legge 457/78,
lettera
B) Opere di manutenzione straordinaria
C) Opere di restauro e risanamento
conservativo
D) Opere di ristrutturazione edilizia
Interventi effettuati su singola unità
immobiliare residenziale
Possono rientrarvi l’acquisto e l’installazione
di tutti i caminetti CLAM, in quanto
appartenenti alla categoria dei “beni finiti
per l’edilizia”
B) Manutenzione straordinaria
- Nuova installazione di un caminetto CLAM
- Sostituzione di un caminetto tradizionale con un
caminetto CLAM dotato di recupero di calore
C) Restauro e risanamento conservativo
- Nuova installazione o sostituzione di un caminetto
nell’ambito di un più ampio intervento di restauro e
risanamento conservativo (concessione edilizia)
DOCUMENTI DA PRODURRE
Dichiarazione di inizio attività
(DIA)
Autorizzazione edilizia (se
richiesta)
Concessione edilizia
D) Ristrutturazione edilizia
- Nuova installazione o sostituzione di un caminetto
nell’ambito di un più ampio intervento di
ristrutturazione edilizia (concessione edilizia)
Comunicazione
all’amministrazione comunale
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Interventi per il risparmio energetico (legge
10/91 e dpr 26/08/93, n. 412) effettuati su
singola unità immobiliare residenziale
Possono rientrarvi l’acquisto e
l’installazione solo dei caminetti e delle
stufe CLAM elencati a pagina seguente, in
quanto soddisfano a pieno i requisiti indicati
dalla legge (rendimento termico maggiore
del 70%).
Domanda di accatastamento (se
l’abitazione non è censita)
- Installazione di un caminetto CLAM all’interno di una
abitazione, con collegamento a canna fumaria già
esistente
- Installazione di una stufa CLAM all’interno di una
abitazione, con collegamento a canna fumaria già
esistente
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Ricevute di pagamento ICI dal
1997 (se dovuta)
Attestazione della CLAM
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DETRAZIONI FISCALI 55%
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I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una detrazione
dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento
eseguito (per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro).
Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per
avvalersi correttamente delle agevolazioni.
Per esempio:
■ è stato introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta);
■ è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (da 5 a 10 rate annuali di pari importo);
■ è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
■ l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità
Europea;
■ non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate;
■ i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i
titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
■ è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale
e per l’installazione di pannelli solari;
■ al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa
hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011
(data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%.
LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
■ l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
■ l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
■ la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo;
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AGEVOLAZIONI FISCALI
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla
progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi
professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
SPESE DETRAIBILI
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico,
sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
■ copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto - vedi appendice);
■ la scheda informativa (allegato E del decreto, relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e
non di effettuazione dei pagamenti).
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica.
COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
■ i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
■ i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la
prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
■ la causale del versamento;
■ il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
■ il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
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AGEVOLAZIONI FISCALI
I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione
relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della
delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da
parte del proprietario.
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Il presente opuscolo informativo fornisce solo una traccia
relativa alle detrazioni fiscali del 36 e 55%, pertanto non è da
considerarsi esaustivo (per approfondimenti consultare il sito
www.agenziaentrate.it.).
Per gli adempimenti e la verifica della possibilità di usufruire
dei benefici fiscali consiglio di rivolgersi sempre ad un
commercialista e ad un tecnico specializzato.
Daniele Saisi
Saisi Dott. Daniele – [email protected]
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