L’ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO
Verifica generale della totalità delle voci
di entrata e di uscita
Delibera consiliare entro 30 novembre
Finalità : preservare il reale
mantenimento degli equilibri di bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO
EMERSIONE,
RICONOSCIMENTO E
FINANZIAMENTO
• DFB quale espressione di una
patologia del procedimento di
spesa
• DFB ≠ gestione fuori bilancio
• la spesa correlata al DFB è
sempre
riconducibile
al
bilancio dell’ente locale, fatte
salve le responsabilità
definizione “debito fuori bilancio”
obbligazione verso terzi per il
pagamento di una determinata
somma di denaro, (prodottasi al
di fuori) (assunta in violazione)
delle norme giuscontabili che
regolano i procedimenti di spesa
degli enti locali
• doverosità
• competenza al
riconoscimento
la storia …. normativa
• Art. 1-bis D.L. 318/1986
• Artt. 23 e 24 D.L. 66/1989
• Art. 12-bis D.L. 6/1991
• Art. 37 D.Lgs. 77/1995
Art. 1-bis D.L. 318/1986
3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio
finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio
successivo. Qualora per eventi straordinari ed
imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di
amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori
bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano,
entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il
riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio
in corso o inderogabilmente i primi due
immediatamente successivi. All'uopo possono essere
utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi
specifica destinazione per legge. Possono anche essere
utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali non redditizi.
Art. 23 D.L. 66/1989
1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle
comunità montane che presentino, nell'ultimo conto
consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione,
ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non
siano stati già adottati i provvedimenti previsti
nell'articolo 1-bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare
spese per servizi non espressamente previsti per legge.
Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di
impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Art. 193 D.Lgs. 267/2000
193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le
norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,
l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare
dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il
ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le
misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata
al rendiconto dell'esercizio relativo
Art. 193 D.Lgs. 267/2000
• 3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per
i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili.
• 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di
riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla
mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141,
con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo
articolo
RICONOSCIMENTO
debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive e provvedimenti equiparati;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e
di istituzioni, derivante da fatti di gestione, nei limiti
degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti
costitutivi;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione delle
disposizioni in materia di effettuazione di spese (art.
191 del T.U. enti locali).
Elementi necessari per il
riconoscimento
• Certezza: effettiva esistenza
dell’obbligazione
• Liquidità: creditore individuato; debito
definito nell’ammontare e importo
determinato o determinabile
aritmeticamente
• Esigibilità: pagamento non subordinato a
termine o condizione
RICOGNIZIONE DELL’ESISTENZA DI DEBITI FUORI
BILANCIO
 coinvolgimento della generalità dei servizi/uffici
 cooperazione ed informazione
 utilizzo di criteri predeterminati dall’Amministrazione
 compilazione di schede esaustive
 coordinamento e raccolta delle segnalazioni presso un
centro unitario
Art. 194 T.U. lettera a)
sentenze esecutive
lodi arbitrali
decreti ingiuntivi esecutivi
oneri accessori
Art. 194 T.U. lettera b)
disavanzo di consorzi, aziende, istituzioni
pareggio di bilancio rispettato
disavanzo derivante da fatti di gestione
(minori entrate accertate, maggiori spese
impreviste o straordinarie)
Art. 194 TU lettera c)
 ricapitalizzazione di società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi
pubblici
Art. 194 TU lettera d)
procedure espropriative per opere di
pubblica utilità
occupazioni d’urgenza per opere di
pubblica utilità
Art. 194 T.U. lettera e)
beni e servizi
violazione delle norme in materia di
effettuazione di spese (art.191 T.U. enti
locali)
accertata e dimostrata utilità del bene o
servizio per l’ente
accertato e dimostrato arricchimento per
l’ente
valutazione congruità prezzo/valore
discrezionalità nel riconoscimento
responsabilità interna ed esterna
procedura per la regolare effettuazione
delle spese →art. 191 TUEL
• impegno contabile registrato su
intervento/capitolo del bilancio di
previsione
• attestazione copertura finanziaria
• comunicazione al terzo dell’avvenuto
impegno e della sussistenza della
copertura finanziaria
FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
Finanziamento con mezzi ordinari
Finanziamento con mutuo passivo
mezzi ordinari (o meno) di finanziamento
• Riduzione di spese correnti o utilizzo di
nuove entrate
• Applicazione eventuale avanzo di
amministrazione disponibile
• Utilizzo disponibilità derivanti
dall’adozione di un piano triennale di
riequilibrio (193 co. 3)
• Vendita di beni del patrimonio disponibile
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