La vigilanza e l’orientamento della autorità monetarie Giuseppe Squeo 1 Gli organi di vigilanza Il T.U. prevede le seguenti autorità creditizie: Il Comitato Interministeriale per il Credito, Il Ministro dell’Economia e Finanza La Banca d’Italia. 2 Gli organi di vigilanza: il CICR e Ministro Economia e Finanza Compiti CICR: alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo Unico o da altre leggi. Composizione: Ministro Economia e Finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro Infrastrutture e trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Ministro Economia e Finanze, in caso di urgenza sostituisce il CICR. 3 Gli organi di vigilanza: la Banca d’Italia Numerosi sono i compiti affidati alla Banca d’Italia, che, oltre a formulare proposte per le deliberazioni di competenza del CIRC, esercita le funzioni di vigilanza sul settore bancario e sulle singole banca. La Banca d’Italia emana regolamenti, impartisce istruzioni e adotta provvedimenti di carattere particolare. Essenzialmente, svolge un ruolo di organo: • tecnico territoriale nell’attuazione della politica monetaria stabilita dalla BCE; • di attuazione delle deliberazioni del CICR; • ispettivo nei confronti del sistema. 4 La vigilanza delle autorità creditizie • • • • • • • • Gli obiettivi della vigilanza sono rappresentati dalla: sana e prudente gestione delle banche, stabilità del sistema, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La vigilanza che viene esercitata per il conseguimento dei detti obiettivi si classifica in: regolamentare informativa; protettiva; ispettiva. 5 La vigilanza informativa Le banche sono tenute ad inviare, periodicamente alla Banca d’Italia, una serie di informazioni. Questo strumento è stato utilizzato dalla Banca d’Italia anche per indurre rilevanti modifiche organizzative alle banche, in termini informatici, di rilevazione ed immagazzinamento dei dati, di sistemi di controllo gestionale e contabile, di gestione dei rischi. Essenzialmente l’invio dei dati riguarda: • il sistema PUMA (Procedura Unificata Matrice Aziendale), che definisce i dati contabili da inviare periodicamente alla Banca d’Italia la quale ritorna dati di sistema (Bastra 1 (Base Statistica Raffronti Aziendali) e Bastra 2); • la centrale dei rischi, a cui riferire una serie di informazioni relative agli affidamenti concessi; • i tassi applicati. Queste informazioni consentono un attento monitoraggio individuale e di sistema della banche italiane. 6 La vigilanza regolamentare Tale vigilanza interviene a regolamentare aspetti della struttura e dell’attività delle banche per limitarne l’assunzione di rischi. Controlli strutturali. Per definire la morfologia del mercato: •condizioni per l’accesso (capitale minimo, onorabilità); •vincoli all’operatività (specializzazione temporale; riserve di attività: assicurative e Sgr); •condizioni per determinare operazioni (fusione, assunzione di partecipazioni). Controlli prudenziali. Limitanti il grado di rischio assunto dai singoli intermediari e finalizzati a garantire solvibilità e liquidità (riserva obbligatoria, coefficienti patrimoniali, etc.). Controlli trasparenza e correttezza. Nei settori dei rapporti bancari con clientela (legge sulla trasparenza e norme sul bilancio bancario) e attività di investimento (definizione del ruolo assunto dall’intermediario per evitare conflitti di interesse). Normative su adeguatezza del capitale 7 La vigilanza strutturale (2) Gli strumenti di intervento entrata nel mercato (intermediari di nuova costituzione, o che aprono una nuova sede, o che offrono servizi senza sede fisica) assetto organizzativo degli intermediari operanti (operazioni di fusione, incorporazione, passaggio di controllo, ecc.) gamma delle attività che ogni categoria di intermediari (ogni singolo intermediario) può svolgere requisiti degli azionisti degli intermediari e l’assetto di controllo societario interventi amministrativi sulle quantità e sui prezzi degli intermediari 8 La vigilanza strutturale: entrata • • • • • Per svolgere l’attività bancarie le banche devono essere iscritte in un apposito Albo avendo le seguenti condizioni: adozione della forma della spa o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; capitale minimo di costituzione; programma, atto costitutivo e statuto; requisito onorabilità dei partecipanti al capitale; requisito onorabilità e professionalità degli amministratori, sindaci e alto management. 9 La vigilanza strutturale: forma societaria Le tre forme societarie possibili sono: la SpA, la Banca Popolare e la Banca di Credito Cooperativo. Gli elementi che distinguono la convenienza ad adottare una piuttosto che l’altra forma societaria sono: • la dimensione del capitale della banca (6,3 milioni per spa e popolari e 2 per le banche di credito cooperativo); • il numero dei soci (minimo 200 per le banche popolari e per quelle di credito cooperativo); • il grado di concentrazione del capitale; • gli obiettivi della compagine sociale. Agli estremi: a) grande dimensione, alta concentrazione proprietaria, basso numero soci e obiettivo profitto: spa.b) capitale limitato, ampio numero soci, obiettivo mutualità: banca di credito cooperativo. 10 Forma societaria: le banche popolari • Forma giuridica: soc. coop. per azioni a r.l. • Minimo capitale: 6,3 milioni di euro. • Ogni socio ha un voto (si prescinde da numero azioni possedute). • Max per socio 0,50% capitale sociale (non valido per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi). • Numero minimo dei soci non inferiore a duecento (obbligo reintegro entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione). • Almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale; la quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza. 11 Forma societaria: le banche di credito cooperativo • Esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. • Forma giuridica: soc. coop. per azioni a r.l. • Minimo capitale: 2 milioni di euro; valore nominale azioni: min 25 euro e max 500 euro. • Numero minimo dei soci: non inferiore a duecento (obbligo reintegro entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione). Ogni socio ha un voto (si prescinde da numero azioni possedute) e deve risiedere, aver sede ovvero e operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. • Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 50.000 euro. • Tali banche hanno competenza territoriale limitata. 12 La vigilanza strutturale: soci La partecipazione al capitale delle banche non è libera, ma è assoggettata a dei limiti. Vi è un requisito di onorabilità che deve essere detenuto dai soci. Vi sono dei vincoli al capitale detenibile. • Autorizzazione Bankit se > 5% del capitale banca con diritto voto o controllo (o in società che abbia partecipazione oltre 5% in banca). • Le società non finanziarie max 15% autorizzabile per divieto commistione banca – impresa. Si vuole evitare, in questo modo, che un’impresa controlli la sua banca creditrice. 13 La vigilanza strutturale soci (2) Con riferimento agli altri tipi di società il problema del controllo è diversa. Per le banche popolari, in quanto qui ogni persona ha un voto e, comunque, vige una quota massima individualmente detenibile del capitale sociale nominale (0,5%) e un minimo di soci (200). Analoga la situazione per le banche di credito cooperativo, ove il massimo detenibile per socio è pari a 50.000 euro. Si evince come in questi casi si è in presenza di forme di public company, che non consentono a scalata individuale delle dette società. 14 Le trasformazioni societarie Le banche che hanno adottato la forma di società cooperative per azione a responsabilità limitata, ove vogliano adottare quella della società per azioni, quando: • in difficoltà, cercano un partner che intende avere una posizione di rilievo; • intendono entrare in un gruppo bancario guidato da un’altra banca e,ovviamente i soci concordano e sono disponibili a cedere quote delle azioni da loro detenute o i diritti di opzione per un aumento del capitale. Evidente come in questi casi la banca partecipante intende avere il dominio e questo non sarebbe esercitabile con la forma societaria suddetta, necessita quindi adottare la forma della spa. Diverso ancora il caso della banca di credito cooperativo che 15 intende trasformarsi in banca popolare. La vigilanza prudenziale Si fa riferimento ad una serie di vincoli/regole cui devono essere sottoposte le banche per garantire una gestione a rischio controllato, per tutelare in modo adeguato i depositanti. Le norme di vigilanza prudenziale lasciano piena libertà di gestione ma fissano dei limiti oggettivi entro i quali deve mantenersi la gestione bancaria. Essa è realizzata utilizzando strumenti quali: • coefficienti di bilancio (solvibilità, equilibrio finanziario, concentrazione investimenti, grandi rischi, rigidità costi) • adeguati standard organizzativi (dimensione risorse, la presenza di strumenti operativi); • onorabilità, competenza e esperienza che devono possedere i soggetti che assumono posizioni nell’alto management e negli organi collegiali. 16 Il ruolo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca. Il patrimonio costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l'operatività in diversi comparti. (Fonte: Bankit) 17 Il patrimonio di vigilanza • Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. • Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni. • Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. 18 valore strumenti innovativi di capitale 15% Capitale versato 50% subordinati Riserve F.do rischi banc. gen. Patrimonio di base Subordinati e Ibridi vs banche e finanziarie Deduzioni Partecipazioni 85% F.do rischi su crediti > Plusval. nette Su partec. Riserve di svalutaz.ni Patrimonio supplementare Patrimonio di vigilanza 19 Gli strumenti innovativi di capitale • • • • Gli strumenti innovativi di capitale, sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario che hanno, tra le altre, le seguenti caratteristiche: i titoli devono essere irredimibili (facoltà di rimborso non prima che siano trascorsi 10 anni); eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori. gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente. 20 La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità Il rapporto Patrimonio di vigilanza Attivo ponderato per il rischio su base individuale deve essere pari almeno all’8%. Analogo valore se su base consolidata, in tale caso quello individuale di una singola base del gruppo può essere il 7%, purchè su base consolidata sia rispettato l’ 8%. Il valore delle operazioni a denominatore sono assoggettate a parametrazione secondo le tabelle in seguito esposte. 21 La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità (2) Il rischio creditizio delle diverse attività che compongono il denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei seguenti fattori: • natura delle controparti debitrici; • rischio paese; • garanzie ricevute. Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che, a fronte dell'operazione, si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità. 22 Coefficiente di solvibilità: fattori di ponderazione dell’attivo Natura controparte debitrice • 0% - Governi, BCN, UE • 20% - Enti pubblici, banche, imprese di investimento • 50% - Crediti ipotecari, leasing su immobili • 100% - Privati • 200% - Partec. in imprese non finanz. con ultimi 2 esercizi negativi Garanzie Si applica la quota più favorevole tra quella normale e quella del garante. Rischio Paese • Zona A Senza penalizzazioni • Zona B •100% controparti non banche •0 Governi e banche centrali con attivo in valuta finanziato con passivo in analoga valuta. Operazioni fuori bilancio • 100% a rischio pieno • 50% a rischio medio • 20% a rischio medio-basso • 0% a rischio basso 23 Coefficiente di solvibilità: operazioni fuori bilancio garanzie Equivalente creditizio impegni = Valore nominale X Fattore conversione Fattori di conversione per le operazioni fuori bilancio • 100% a rischio pieno • 50% a rischio medio • 20% a rischio medio-basso • 0% a rischio basso 24 Il coefficiente di solvibilità: Basilea 2 La considerazione che tutti i crediti a privati non possono essere trattati alla stessa maniera e che esistono operazioni di cartolarizzazione e di copertura del rischio, ha portato a rivedere la formulazione dei coefficienti. L’obiettivo è quello di una maggiore copertura del rischio di credito, di quello di mercato e di quello operativo, con strumenti più efficaci. In base a Basilea 2 il rischio di credito può essere misurato: • metodo standard, che in luogo delle ponderazioni basate sulla natura, residenza e garanzie degli emittenti, fa riferimento sui rating delle società specializzate; • rating interni, sistema di misurazione del rischio che considera la probabilità del rischio, l’entità della perdita in caso di insolvenza, la scadenza del finanziamento e la concentrazione del portafoglio. 25 Vigilanza prudenziale: i grandi fidi Per evitare una eccessiva concentrazione degli affidamenti in pochi soggetti, sono state emanate apposite disposizioni. Viene definito grande rischio un affidamento di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca. I grandi rischi sono assoggettati ai seguenti limiti: • globale (insieme dei grandi rischi), otto volte il patrimonio di vigilanza; • individuale (singola posizione di rischio), 25% del patrimonio di vigilanza; • per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite individuale è pari al 20% del patrimonio di vigilanza. 26 Vigilanza prudenziale: partecipazioni detenibili Il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve eccedere (a livello individuale e consolidato) l'ammontare del patrimonio di vigilanza. • Partecipazioni qualificate (=> 10 % diritti di voto) o rappresentante il 10% della banca partecipante è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia. • Imprese non finanziarie: – limite complessivo max 15% (50%) del patrimonio di vigilanza; – limite concentrazione max 3% (6%) del patrimonio di vigilanza; – limite di separatezza max 15% del patrimonio della società partecipata, aumentabile se l’investimento è contenuto nel limite dell’1% (2%) della banca partecipante. Per gli intermediari appositamente autorizzati dalla Banca d’Italia, valgono i maggiori limiti in parentesi. 27 Vigilanza prudenziale: trasformazione scadenze La gestione congiunta di attività e passività a breve, medio e lungo termine può produrre squilibri nella situazione tecnica delle banche in assenza di un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo. Regola 1: Immobilizzazioni + Partecipazioni <= Patrimonio Vigilanza Regola 2: Attivo a lungo (durata residua superiore a 5 anni) <= Avanzo regola 1 + Fondi permanenti + Passivo a lungo (durata residua superiore a 5 anni) + 0,4 Passivo a medio (durata residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni) + 0,1 Passivo a breve (durata residua pari o inferiore a 18 mesi) Regola 3: Attivo a medio <= Avanzo regola 2 + 0,6 Passivo a medio + 0,2 (Passivo a breve + Passività interbancarie (durata residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi ) 28 Vigilanza prudenziale: i rischi di mercato • Rischio di posizione, sul portafoglio non immobilizzato, esprime il rischio che deriva dalla oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all’andamento dei mercati e alla situazione della società emittente. • Rischio di regolamento, sul portafoglio non immobilizzato, che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti. • Rischio di controparte, sul portafoglio non immobilizzato, che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. • Rischio di concentrazione, per lo sforamento dei limiti previsti a causa del computo nei grandi rischi del portafoglio non immobilizzato. • Rischio di cambio, di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all’ 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi". 29 La vigilanza protettiva Ha l’obiettivo di minimizzare le esternalità negative che potrebbero determinarsi a dell’insolvenza di una o più banche. La protezione sostanzialmente è effettuata sia nei confronti dei depositanti sia del sistema creditizio e di quello economico, allo stesso tempo supportato e supportante di quello creditizio. Si attua con interventi: preventivi, volti ad evitare che si verifichi una crisi (rilevamento tramite sistema anomalie, iniezione di liquidità, amministrazione straordinaria); gestione delle crisi (liquidazione) con intervento eventuale del fondo di garanzia dei depositi (acquisizione attività da parte di altre banche, fusione, etc,). 30 La vigilanza ispettiva La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche in via: • ordinaria con una periodicità all’incirca decennale; • straordinaria, a seguito, di solito, di fatti di una certa gravità o se a seguito della vigilanza informativa, vengono fuori situazioni da chiarire. Spesso le ispezioni sono effettuate quando si introducono novità complesse, con il fine di aiutare le banche a risolvere i relativi problemi. Per il tipo particolare di ruolo che ha assunto nel tempo la Banca d’Italia, l’attività ispettiva da puramente legale è sempre più entrata nella gestione della banca, finendo per assumere spesso qualità consulenziale. Negli ultimi tempi tali attività sono state rivolte anche all’antiriciclaggio. 31