La vigilanza e l’orientamento
della autorità monetarie
Giuseppe Squeo
1
Gli organi di vigilanza
Il T.U. prevede le seguenti autorità creditizie:
 Il Comitato Interministeriale per il Credito,
 Il Ministro dell’Economia e Finanza
 La Banca d’Italia.
2
Gli organi di vigilanza: il CICR e Ministro
Economia e Finanza
Compiti CICR: alta vigilanza in materia di credito e di
tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite
alla sua competenza dal Testo Unico o da altre leggi.
Composizione: Ministro Economia e Finanze, che lo
presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dal Ministro Infrastrutture e
trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle
sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
Ministro Economia e Finanze, in caso di urgenza
sostituisce il CICR.
3
Gli organi di vigilanza: la Banca d’Italia
Numerosi sono i compiti affidati alla Banca d’Italia, che,
oltre a formulare proposte per le deliberazioni di
competenza del CIRC, esercita le funzioni di vigilanza sul
settore bancario e sulle singole banca.
La Banca d’Italia emana regolamenti, impartisce istruzioni e
adotta provvedimenti di carattere particolare.
Essenzialmente, svolge un ruolo di organo:
• tecnico territoriale nell’attuazione della politica monetaria
stabilita dalla BCE;
• di attuazione delle deliberazioni del CICR;
• ispettivo nei confronti del sistema.
4
La vigilanza delle autorità creditizie
•
•
•
•
•
•
•
•
Gli obiettivi della vigilanza sono rappresentati dalla:
sana e prudente gestione delle banche,
stabilità del sistema,
efficienza e competitività del sistema finanziario,
osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
La vigilanza che viene esercitata per il conseguimento dei
detti obiettivi si classifica in:
regolamentare
informativa;
protettiva;
ispettiva.
5
La vigilanza informativa
Le banche sono tenute ad inviare, periodicamente alla Banca
d’Italia, una serie di informazioni. Questo strumento è stato
utilizzato dalla Banca d’Italia anche per indurre rilevanti modifiche
organizzative alle banche, in termini informatici, di rilevazione ed
immagazzinamento dei dati, di sistemi di controllo gestionale e
contabile, di gestione dei rischi.
Essenzialmente l’invio dei dati riguarda:
• il sistema PUMA (Procedura Unificata Matrice Aziendale), che
definisce i dati contabili da inviare periodicamente alla Banca
d’Italia la quale ritorna dati di sistema (Bastra 1 (Base Statistica
Raffronti Aziendali) e Bastra 2);
• la centrale dei rischi, a cui riferire una serie di informazioni relative
agli affidamenti concessi;
• i tassi applicati.
Queste informazioni consentono un attento monitoraggio
individuale e di sistema della banche italiane.
6
La vigilanza regolamentare
Tale vigilanza interviene a regolamentare aspetti della struttura
e dell’attività delle banche per limitarne l’assunzione di
rischi.
Controlli strutturali. Per
definire la morfologia del
mercato:
•condizioni per l’accesso
(capitale minimo,
onorabilità);
•vincoli all’operatività
(specializzazione temporale;
riserve di attività: assicurative
e Sgr);
•condizioni per determinare
operazioni (fusione,
assunzione di partecipazioni).
Controlli prudenziali.
Limitanti il grado di
rischio assunto dai singoli
intermediari e finalizzati a
garantire solvibilità e
liquidità (riserva
obbligatoria, coefficienti
patrimoniali, etc.).
Controlli trasparenza e
correttezza. Nei settori dei
rapporti bancari con
clientela (legge sulla
trasparenza e norme sul
bilancio bancario) e attività
di investimento (definizione
del ruolo assunto
dall’intermediario per
evitare conflitti di
interesse).
Normative su
adeguatezza del capitale
7
La vigilanza strutturale (2)
Gli strumenti di intervento
 entrata nel mercato (intermediari di nuova costituzione, o
che aprono una nuova sede, o che offrono servizi senza
sede fisica)
 assetto organizzativo degli intermediari operanti
(operazioni di fusione, incorporazione, passaggio di
controllo, ecc.)
 gamma delle attività che ogni categoria di intermediari
(ogni singolo intermediario) può svolgere
 requisiti degli azionisti degli intermediari e l’assetto di
controllo societario
 interventi amministrativi sulle quantità e sui prezzi degli
intermediari
8
La vigilanza strutturale: entrata
•
•
•
•
•
Per svolgere l’attività bancarie le banche devono essere
iscritte in un apposito Albo avendo le seguenti condizioni:
adozione della forma della spa o della società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
capitale minimo di costituzione;
programma, atto costitutivo e statuto;
requisito onorabilità dei partecipanti al capitale;
requisito onorabilità e professionalità degli amministratori,
sindaci e alto management.
9
La vigilanza strutturale: forma societaria
Le tre forme societarie possibili sono: la SpA, la Banca
Popolare e la Banca di Credito Cooperativo. Gli elementi che
distinguono la convenienza ad adottare una piuttosto che
l’altra forma societaria sono:
• la dimensione del capitale della banca (6,3 milioni per spa e
popolari e 2 per le banche di credito cooperativo);
• il numero dei soci (minimo 200 per le banche popolari e per quelle di
credito cooperativo);
• il grado di concentrazione del capitale;
• gli obiettivi della compagine sociale.
Agli estremi: a) grande dimensione, alta concentrazione
proprietaria, basso numero soci e obiettivo profitto: spa.b)
capitale limitato, ampio numero soci, obiettivo mutualità:
banca di credito cooperativo.
10
Forma societaria: le banche popolari
• Forma giuridica: soc. coop. per azioni a r.l.
• Minimo capitale: 6,3 milioni di euro.
• Ogni socio ha un voto (si prescinde da numero azioni
possedute).
• Max per socio 0,50% capitale sociale (non valido per gli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali
valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi).
• Numero minimo dei soci non inferiore a duecento (obbligo
reintegro entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in
liquidazione).
• Almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva
legale; la quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre
riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non
distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
11
Forma societaria: le banche di credito cooperativo
• Esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.
• Forma giuridica: soc. coop. per azioni a r.l.
• Minimo capitale: 2 milioni di euro; valore nominale azioni:
min 25 euro e max 500 euro.
• Numero minimo dei soci: non inferiore a duecento (obbligo
reintegro entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in
liquidazione). Ogni socio ha un voto (si prescinde da numero azioni
possedute) e deve risiedere, aver sede ovvero e operare con
carattere di continuità nel territorio di competenza della banca
stessa.
• Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale
complessivo superi 50.000 euro.
• Tali banche hanno competenza territoriale limitata.
12
La vigilanza strutturale: soci
La partecipazione al capitale delle banche non è libera, ma è
assoggettata a dei limiti.
Vi è un requisito di onorabilità che deve essere detenuto dai
soci.
Vi sono dei vincoli al capitale detenibile.
• Autorizzazione Bankit se > 5% del capitale banca con diritto
voto o controllo (o in società che abbia partecipazione oltre
5% in banca).
• Le società non finanziarie max 15% autorizzabile per divieto
commistione banca – impresa.
Si vuole evitare, in questo modo, che un’impresa controlli la
sua banca creditrice.
13
La vigilanza strutturale soci (2)
Con riferimento agli altri tipi di società il problema del
controllo è diversa.
Per le banche popolari, in quanto qui ogni persona ha un voto
e, comunque, vige una quota massima individualmente
detenibile del capitale sociale nominale (0,5%) e un minimo di
soci (200).
Analoga la situazione per le banche di credito cooperativo,
ove il massimo detenibile per socio è pari a 50.000 euro.
Si evince come in questi casi si è in presenza di forme di
public company, che non consentono a scalata individuale
delle dette società.
14
Le trasformazioni societarie
Le banche che hanno adottato la forma di società cooperative
per azione a responsabilità limitata, ove vogliano adottare
quella della società per azioni, quando:
• in difficoltà, cercano un partner che intende avere una
posizione di rilievo;
• intendono entrare in un gruppo bancario guidato da un’altra
banca e,ovviamente i soci concordano e sono disponibili a
cedere quote delle azioni da loro detenute o i diritti di opzione
per un aumento del capitale.
Evidente come in questi casi la banca partecipante intende
avere il dominio e questo non sarebbe esercitabile con la
forma societaria suddetta, necessita quindi adottare la forma
della spa.
Diverso ancora il caso della banca di credito cooperativo che
15
intende trasformarsi in banca popolare.
La vigilanza prudenziale
Si fa riferimento ad una serie di vincoli/regole cui devono
essere sottoposte le banche per garantire una gestione a rischio
controllato, per tutelare in modo adeguato i depositanti.
Le norme di vigilanza prudenziale lasciano piena libertà di
gestione ma fissano dei limiti oggettivi entro i quali deve
mantenersi la gestione bancaria.
Essa è realizzata utilizzando strumenti quali:
• coefficienti di bilancio (solvibilità, equilibrio finanziario,
concentrazione investimenti, grandi rischi, rigidità costi)
• adeguati standard organizzativi (dimensione risorse, la
presenza di strumenti operativi);
• onorabilità, competenza e esperienza che devono possedere i
soggetti che assumono posizioni nell’alto management e negli
organi collegiali.
16
Il ruolo del patrimonio di vigilanza
Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei
rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un
livello di patrimonializzazione adeguato consente al
banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia
la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di
preservare la stabilità della banca.
Il patrimonio costituisce il principale punto di riferimento
per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della
stabilità delle banche. Su di esso sono fondati i più
importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di
solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole
sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle
scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre
l'operatività in diversi comparti. (Fonte: Bankit)
17
Il patrimonio di vigilanza
• Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base
più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.
• Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla
somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi
che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a
ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune
limitazioni.
• Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono
essere nella piena disponibilità della banca, in modo da
poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei
rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è
depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
18
valore strumenti
innovativi di capitale
15%
Capitale
versato
50% subordinati
Riserve
F.do rischi
banc. gen.
Patrimonio di base
Subordinati
e Ibridi
vs banche
e finanziarie
Deduzioni
Partecipazioni
85%
F.do rischi
su crediti
>
Plusval. nette
Su partec.
Riserve di
svalutaz.ni
Patrimonio supplementare
Patrimonio
di vigilanza
19
Gli strumenti innovativi di capitale
•
•
•
•
Gli strumenti innovativi di capitale, sono titoli emessi da
controllate estere incluse nel gruppo bancario che hanno, tra le
altre, le seguenti caratteristiche:
i titoli devono essere irredimibili (facoltà di rimborso non
prima che siano trascorsi 10 anni);
eventuali clausole di revisione automatica del tasso di
remunerazione non possono essere previste prima di 10 anni
di vita del prestito;
in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli,
privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di
risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori.
gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano
pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente.
20
La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità
Il rapporto
Patrimonio di vigilanza
Attivo ponderato per il rischio
su base individuale deve essere pari almeno all’8%.
Analogo valore se su base consolidata, in tale caso
quello individuale di una singola base del gruppo
può essere il 7%, purchè su base consolidata sia
rispettato l’ 8%.
Il valore delle operazioni a denominatore sono
assoggettate a parametrazione secondo le tabelle in
seguito esposte.
21
La vigilanza prudenziale: il coefficiente di solvibilità (2)
Il rischio creditizio delle diverse attività che compongono il
denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei
seguenti fattori:
• natura delle controparti debitrici;
• rischio paese;
• garanzie ricevute.
Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per
ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si
ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole
operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della
probabilità che, a fronte dell'operazione, si determini una
esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità.
22
Coefficiente di solvibilità:
fattori di ponderazione dell’attivo
Natura controparte debitrice
• 0% - Governi, BCN, UE
• 20% - Enti pubblici, banche, imprese
di investimento
• 50% - Crediti ipotecari, leasing su
immobili
• 100% - Privati
• 200% - Partec. in imprese non finanz.
con ultimi 2 esercizi negativi
Garanzie
Si applica la quota più
favorevole tra quella normale
e quella del garante.
Rischio Paese
• Zona A
Senza penalizzazioni
• Zona B
•100% controparti non banche
•0 Governi e banche centrali con attivo
in valuta finanziato con passivo in
analoga valuta.
Operazioni fuori bilancio
• 100% a rischio pieno
• 50% a rischio medio
• 20% a rischio medio-basso
• 0% a rischio basso
23
Coefficiente di solvibilità: operazioni fuori
bilancio
garanzie
Equivalente
creditizio
impegni
=
Valore
nominale
X
Fattore
conversione
Fattori di conversione per le
operazioni fuori bilancio
• 100% a rischio pieno
• 50% a rischio medio
• 20% a rischio medio-basso
• 0% a rischio basso
24
Il coefficiente di solvibilità: Basilea 2
La considerazione che tutti i crediti a privati non possono
essere trattati alla stessa maniera e che esistono operazioni di
cartolarizzazione e di copertura del rischio, ha portato a
rivedere la formulazione dei coefficienti. L’obiettivo è quello
di una maggiore copertura del rischio di credito, di quello di
mercato e di quello operativo, con strumenti più efficaci. In
base a Basilea 2 il rischio di credito può essere misurato:
• metodo standard, che in luogo delle ponderazioni basate sulla
natura, residenza e garanzie degli emittenti, fa riferimento sui
rating delle società specializzate;
• rating interni, sistema di misurazione del rischio che considera
la probabilità del rischio, l’entità della perdita in caso di
insolvenza, la scadenza del finanziamento e la concentrazione
del portafoglio.
25
Vigilanza prudenziale: i grandi fidi
Per evitare una eccessiva concentrazione degli affidamenti in
pochi soggetti, sono state emanate apposite disposizioni.
Viene definito grande rischio un affidamento di importo pari o
superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca.
I grandi rischi sono assoggettati ai seguenti limiti:
• globale (insieme dei grandi rischi), otto volte il patrimonio di
vigilanza;
• individuale (singola posizione di rischio), 25% del patrimonio
di vigilanza;
• per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite
individuale è pari al 20% del patrimonio di vigilanza.
26
Vigilanza prudenziale: partecipazioni detenibili
Il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti
in immobili, non deve eccedere (a livello individuale e
consolidato) l'ammontare del patrimonio di vigilanza.
• Partecipazioni qualificate (=> 10 % diritti di voto) o
rappresentante il 10% della banca partecipante è necessaria
l’autorizzazione della Banca d’Italia.
• Imprese non finanziarie:
– limite complessivo max 15% (50%) del patrimonio di vigilanza;
– limite concentrazione max 3% (6%) del patrimonio di vigilanza;
– limite di separatezza max 15% del patrimonio della società
partecipata, aumentabile se l’investimento è contenuto nel
limite dell’1% (2%) della banca partecipante.
Per gli intermediari appositamente autorizzati dalla Banca
d’Italia, valgono i maggiori limiti in parentesi.
27
Vigilanza prudenziale: trasformazione scadenze
La gestione congiunta di attività e passività a breve, medio e
lungo termine può produrre squilibri nella situazione tecnica
delle banche in assenza di un adeguato bilanciamento delle
scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.
Regola 1: Immobilizzazioni + Partecipazioni <= Patrimonio
Vigilanza
Regola 2: Attivo a lungo (durata residua superiore a 5 anni) <=
Avanzo regola 1 + Fondi permanenti + Passivo a lungo (durata
residua superiore a 5 anni) + 0,4 Passivo a medio (durata
residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni) + 0,1
Passivo a breve (durata residua pari o inferiore a 18 mesi)
Regola 3: Attivo a medio <= Avanzo regola 2 + 0,6 Passivo a
medio + 0,2 (Passivo a breve + Passività interbancarie (durata
residua superiore a 3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi )
28
Vigilanza prudenziale: i rischi di mercato
• Rischio di posizione, sul portafoglio non immobilizzato, esprime il rischio
che deriva dalla oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti
all’andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.
• Rischio di regolamento, sul portafoglio non immobilizzato, che si
determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte
dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria
obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.
• Rischio di controparte, sul portafoglio non immobilizzato, che la
controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali.
• Rischio di concentrazione, per lo sforamento dei limiti previsti a
causa del computo nei grandi rischi del portafoglio non immobilizzato.
• Rischio di cambio, di subire perdite per effetto di avverse variazioni
dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono
tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all’ 8 per cento
della "posizione netta aperta in cambi".
29
La vigilanza protettiva
Ha l’obiettivo di minimizzare le esternalità negative che
potrebbero determinarsi a dell’insolvenza di una o più banche.
La protezione sostanzialmente è effettuata sia nei confronti dei
depositanti sia del sistema creditizio e di quello economico,
allo stesso tempo supportato e supportante di quello
creditizio. Si attua con interventi:
preventivi, volti ad evitare che si verifichi una crisi
(rilevamento tramite sistema anomalie, iniezione di
liquidità, amministrazione straordinaria);
gestione delle crisi (liquidazione) con intervento eventuale
del fondo di garanzia dei depositi (acquisizione attività da
parte di altre banche, fusione, etc,).
30
La vigilanza ispettiva
La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche in
via:
• ordinaria con una periodicità all’incirca decennale;
• straordinaria, a seguito, di solito, di fatti di una certa gravità o
se a seguito della vigilanza informativa, vengono fuori
situazioni da chiarire.
Spesso le ispezioni sono effettuate quando si introducono
novità complesse, con il fine di aiutare le banche a risolvere i
relativi problemi. Per il tipo particolare di ruolo che ha
assunto nel tempo la Banca d’Italia, l’attività ispettiva da
puramente legale è sempre più entrata nella gestione della
banca, finendo per assumere spesso qualità consulenziale.
Negli ultimi tempi tali attività sono state rivolte anche
all’antiriciclaggio.
31
Scarica

Ministro Economia e Finanze - Facoltà di Scienze Economiche ed