LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI AGENZIA
27 settembre 2011
VERONA
Definizione del contratto di agenzia
• Con il contratto di agenzia una parte assume
stabilmente l’incarico di promuovere per conto
dell’altra, verso retribuzione la conclusione di
contratti in una zona determinata. Il contratto
deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte
ha diritto di ottenere dall’altra un documento
dalla stessa sottoscritto che riproduca il
contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive.
• Tale diritto è irrinunciabile
Le condizioni nel contratto di
agenzia dovranno essere
• La stabilità dell’incarico;
• La zona: elemento naturale del rapporto
ancorché non essenziale;
• la retribuzione di regola in forma
provvigionale sugli affari promossi e che
hanno avuto regolare esecuzione.
• La forma scritta richiesta dalla norma ad
probationem
DIRITTO DI ESCLUSIVA
• Come si diceva elemento naturale del
contratto ma non essenziale;
• Possibilità delle parti di derogarvi anche
per facta concludentia ovvero con un
comportamento che nei fatti dimostri che il
diritto di esclusiva sia stato superato
Che cosa è ?
• Il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa
zona di più agenti per lo stesso ramo di attività né l’agente può
assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso
ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro;
• In caso di violazione ovvero vendita diretta da parte della mandante
nella zona attribuita in esclusiva la stessa sarà comunque tenuta al
pagamento delle provvigioni dovute all’agente;
• La violazione sistematica al dovere di esclusiva comporta
inadempimento contrattuale ancorché le provvigioni vengano
pagate.
• L’obbligo delle parti ovvero di entrambi i contraenti è quello
(principio generale del nostro ordinamento) di comportarsi secondo
lealtà e buona fede contrattuale.
L’inadempimento contrattuale
• Come si diceva prima, l’obbligo delle parti
è quello di comportarsi secondo lealtà e
buona fede e nel corretto adempimento
degli obblighi contrattuali assunti.
• Gli obblighi contrattuali assunti sono quelli
previsti dal codice, dal contratto collettivo
(se richiamato o comunque applicabile),
dal contratto di agenzia sottoscritto.
La violazione al dovere contrattuale
• La violazione ai doveri contrattuali
costituisce inadempimento.
• L’inadempimento del contratto laddove
grave può comportare la risoluzione
immediata del contratto.
• Nell’ambito dei contratti di durata
costituisce un principio consolidato che
ciascuna parte possa sciogliere il rapporto
senza osservare il preavviso previsto
La gravità dell’inadempimento
• Però per risolvere anzitempo il contratto
occorre un inadempimento grave.
• Nell’ambito del contratto di agenzia
mancano norme specifiche sulla
risoluzione anticipata.
• Si ritiene applicabile in via analogica l’art.
2119 c.c. applicabile al rapporto di lavoro
dipendente.
Cosa prevede l’art. 2119 c.c.
• Ciascuna delle parti può recedere dal
contratto prima della scadenza del termine
se il contratto è a tempo determinato o
senza preavviso se il contratto è a tempo
indeterminato qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione
anche provvisoria se il contratto è a tempo
indeterminato al prestatore di lavoro che
recede spetterà la relativa indennità
risarcitoria.
Cosa dice la giurisprudenza
• Le pronunce dei giudici hanno sostanzialmente affermato
l’applicabilità dell’art. 2119 c.c. nel contratto di agenzia.
• In tema di contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle
rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per
stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto per un
fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la
possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, si può
utilizzare per analogia il concetto di giusta causa previsto dall'art.
2119 c.c. per il lavoro subordinato.
•
Cassazione civile, sez. II, 04/05/2011, n. 9779 SO.GE.AS. s.r.l. in
liq. c. SIC Diritto & Giustizia 2011 (nota CESCHEL)
Ancora ……
•
Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso
sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale
da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto,
può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art.
2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di
una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di
merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed
adeguatamente motivata. (Nella specie, il giudice di merito, ad avviso della
Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento
dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non
aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del
prodotto da parte del preponente).
•
Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2011, n. 3595 Soc. Mescoli e altro c.
Mattioli Red. Giust. civ. Mass. 2011, 2
Esempi di giusta causa
• Riduzione drastica della zona anche se
consentita dal contratto.
• Ritardo di pagamento delle provvigioni a
condizioni che le stesse non siano di modesta
entità.
• Rifiuto sistematico di dare corso alle proposte
dell’agente.
• Il recesso in tronco può essere comunicato
anche durante il periodo di preavviso.
La clausola risolutiva espressa
• L’art. 1456 c.c. recita che i contraenti
possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una
determinata obbligazione non sia
adempiuta secondo le modalità stabilite.
• In questo caso la risoluzione si verifica di
diritto quando la parte interessata dichiari
all’altra di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
Il buon senso contrattuale
• La clausola risolutiva deve comunque
essere conforme a buona fede
contrattuale.
• Non si potrà richiamare qualsiasi
inadempimento previsto nel contratto.
• Il richiamo a qualsiasi violazione del
regolamento contrattuale la rende invalida
in quanto da ritenersi mera clausola di
stile.
L’omessa valutazione della gravità
dell’inadempimento
• L’inserimento della clausola risolutiva espressa non consente al
giudicante di valutare la gravità dell’inadempimento.
•
A differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina
del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della
clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) con la conseguenza che,
ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un
determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione
del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna
indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse
della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al
soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che peraltro si
presume ai sensi dell'art. 1218 c.c.).
•
Cassazione civile, sez. lav., 16/04/1992, n. 4659
Recentemente i giudici a proposito
della clausola risolutiva espressa
…..
• Cass. 18/5/2011, n. 10934.
•
•
•
•
La Sentenza enuncia un principio di diritto molto importante in tema di
clausole risolutive espresse e recesso per giusta causa.
Basandosi sulla tesi secondo cui "...una clausola risolutiva espressa possa
ritenersi legittima solo nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso
senza preavviso in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un
recesso in tronco, e fermo restando che la clausola stessa può comportare
la cessazione del rapporto di durata di agenzia solo per il futuro...", ha
cassato la Sentenza impugnata " perchè il giudice di appello ha basato la
sua decisione sulla affermazione, erronea in linea di diritto, che nel contratto
di agenzia, il ricorrere di un inadempimento previsto da una clausola
risolutiva espressa giustifichi di per sé il recesso in tronco, senza necessità
di verificare la sussistenza di un inadempimento che integri una giusta
causa a norma dell'art. 2119 c.c., e cioè che non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto".
Il preavviso
• Il rispetto del periodo di preavviso prima
dello spirare del periodo contrattuale è
applicazione di un principio generale che è
proprio dei negozi a tempo indeterminato.
• Consente alla parte non recedente di
ultimare le attività contrattuali in essere e
di avere il tempo di reperire un altro
agente o un’altra mandante.
Il periodo di preavviso ne codice
civile
• Varia a seconda che si prenda a riferimento il
codice civile o l’AEC.
• Il codice civile individua un mese per il primo
anno di durata del contratto, due mesi per il
secondo anno iniziato, sei mesi dal sesto anno
in poi.
• Le parti possono concordare termini di maggiore
durata ma il preponente non può osservare
inferiore rispetto a quello posto a carico degli
aec.
Il preavviso nell’aec
• L’aec prevede termini di preavviso pari a
mesi tre per i primi tre anni, e così sino a
mesi sei dal sesto anno in poi.
• Da maggiorare di mesi due nel caso di
agente che operi in monomandato.
• Il preavviso è dato nell’interesse di chi lo
riceve, il quale potrà rinunciarvi dandone
comunicazione nei successivi giorni 30
dalla ricezione.
L’indennità sostitutiva del mancato
preavviso
• Nel caso di mancanza osservanza del periodo di
preavviso dovrà essere riconosciuta l’indennità
sostitutiva.
• La stessa deve essere calcolata prendendo a
riferimento le provvigioni percepite nell’anno
solare precedente con riferimento agli affari che
abbiano avuto regolare esecuzione
indipendentemente dal momento dal momento
in cui siano stati soddisfatti i relativi crediti o nei
dodici mesi laddove più favorevole.
Il contratto a termine e il preavviso
• Nell’ambito del contratto di agenzia a
tempo determinato l’istituto del preavviso
non è applicabile.
• La cessazione del rapporto prima dello
spirare del termine, in assenza di giusta
causa, comporterà per le parti (agente o
mandante) l’obbligo di risarcire il danno
cagionato.
Il danno risarcibile
• Si può utilizzare il criterio delle provvigioni
della media delle provvigioni in
precedenza percepite dall’agente e
commisurate al periodo non lavorato (in
questo senso la Cassazione).
• Si potrà fare ricorso anche a presunzioni o
a criteri equitativi.
Le indennità dovute a seguito della
cessazione del rapporto di agenzia
• La cessazione del rapporto ad iniziativa della
casa mandante o per giusta causa legittima
l’agente a richiedere il pagamento della relativa
indennità: rappresentata dall’indennità
supplettiva di clientela, dal FIRR, o in via
alternativa dall’indennità meritocratica (art. 1751
c.c.).
• Le indennità indicate sono tra loro alternative.
• La prima definita pattizia la seconda europea.
L’indennità pattizia
• L’indennità pattizia è quella di natura collettiva
ovvero richiamata negli AEC ai quali le parti
abbiano voluto fare riferimento in modo esplicito.
• Il richiamo all’AEC se non esplicito può essere
per facta concludentia con l’accantonamento del
FIRR presso l’Enasarco
• L’indennità suppletiva di clientela è calcolata in
forma percentuale su tutte le retribuzioni
percepite nel corso del rapporto.
• L’esatto dettaglio si rinviene nell’aec di
riferimento al quale rimandiamo
L’art. 1751 c.c.
• All’atto della cessazione del rapporto la
preponente è tenuta a corrispondere all’agente
un’indennità se ricorrono alcune condizioni.
• L’agente abbia procurato nuovi clienti
O
abbia sensibilmente sviluppato gli affari
con i clienti esistenti
E SE
il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi
derivanti dagli affari con tali clienti
La misura dell’indennità
• Il pagamento dell’indennità deve essere equo
tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in
particolare tenuto conto delle provvigioni che
l’agente perde.
• L’importo dell’indennità non può superare una
cifra equivalente ad un’indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni percepite dall’agente negli ultimi
cinque anni o nel periodo in questione se
inferiore.
L’indennità è anche dovuta
•
•
•
•
Se l’agente recede per:
A) età;
B) malattia;
C) Infermità.
DECADENZA E PRESCRIZIONE
• Si decade dall’indennità se non la si richiede
entro un anno dalla cessazione del rapporto.
• Trattandosi di decadenza e non di prescrizione
non si dovrà decorso l’anno reiterare la richiesta
• La richiesta invece della indennità suppletiva di
clientela dovrà essere fatta entro 10 anni dalla
cessazione del rapporto; diversamente il diritto
si prescrive.
• La prescrizione si può interrompere.
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Atti del Convegno.